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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.201.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2011/490/UE |
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 2 agosto 2011, che consente agli Stati membri di estendere le autorizzazioni provvisorie concesse alle nuove sostanze attive acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, aminopyralid, flubendiamide, mandipropamide, metaflumizone, fosfano, pyroxsulam e thiencarbazone [notificata con il numero C(2011) 5321] ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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4.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 772/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un articolo in metallo e plastica, ideato per fissare un seggiolino di sicurezza per bambini ad un autoveicolo (cosiddetto «base per seggiolino di sicurezza per bambini»). Esso è composto di un braccio allungabile e di un sistema munito di indicatori rossi/verdi che segnalano, ad esempio, se l’articolo o il seggiolino sono correttamente installati. Ha la funzione di fissare temporaneamente il seggiolino ai punti di ancoraggio, che sono accessori generalmente fissati in modo permanente alla carrozzeria stessa dell’autoveicolo nella parte posteriore di un sedile. L’articolo consente di montare e smontare diversi modelli di seggiolino di sicurezza per bambini. (*1) Cfr. figura. |
9401 90 80 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9401 , 9401 90 e 9401 90 80 . Si esclude la sua classificazione alla voce 8708 poichè l’articolo non è fissato in modo permanente alla carrozzeria di un veicolo e, quindi, non può essere considerato un accessorio del veicolo stesso. Quando un seggiolino di sicurezza per bambini è montato sulla «base per seggiolino di sicurezza per bambini», l’insieme presenta le caratteristiche e svolge la funzione di un seggiolino di sicurezza per bambini completo. L’articolo va pertanto considerato parte di un seggiolino di sicurezza per bambini. L’articolo va pertanto classificato al codice NC 9401 90 80 in quanto parte di un sedile di sicurezza per bambini. |
(*1) La fotografia è a scopo puramente informativo.
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4.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 773/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Veicolo a due ruote, a propulsione podalica, del peso approssimativo di 10 kg. Esso è costituito da:
Questo veicolo non dispone di sellino, pedali né cambio. L’altezza del manubrio alla massima estensione è pari a 97 cm. (*1) Cfr. immagine |
8716 80 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8716 e 8716 80 00 . È esclusa la classificazione come triciclo, monopattino, automobilina a pedali e giocattolo a ruote del codice NC 9503 00 10 , poiché, anche se a propulsione podalica e sia pur dotato di una pedana, la maggior parte delle caratteristiche del veicolo, quali le dimensioni, i freni, le ruote, la forcella anteriore o le sospensioni, non corrispondono a quelle di un articolo della voce 9503 00 . Il veicolo deve essere pertanto classificato nel codice NC 8716 80 00 in quanto veicolo a propulsione non meccanica. |
(*1) L’illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.
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4.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 774/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Il comitato del codice doganale non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazioni |
||||
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(1) |
(2) |
(3) |
||||
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Un articolo sotto forma di insieme commercializzato al dettaglio, che consiste in:
La candela ha una forma tale da poter essere inserita perfettamente e saldamente nella rientranza del ricettacolo ligneo. |
4421 90 98 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6, nonché dal testo dei codici NC 4421 , 4421 90 e 4421 90 98 . Gli articoli soddisfano i requisiti di classificazione come merci presentate in assortimenti. Il ricettacolo ligneo costituisce l'elemento che conferisce all'insieme il suo carattere essenziale. È esclusa la classificazione del ricettacolo ligneo alla voce 9405 , poiché non è identificabile in sé in quanto candelabro. Poiché il ricettacolo ligneo deve essere classificato secondo il materiale di cui è costituito, l'articolo va pertanto classificato con il codice NC 4421 90 98 quale articolo in legno. |
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4.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 775/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivi |
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(1) |
(2) |
(3) |
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0404 10 48 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 0404 , 0404 10 e 0404 10 48 . È esclusa la classificazione alla voce 3001 o 3004 , in quanto il prodotto non è inteso per uso terapeutico o profilattico. Le fasi tecnologiche della trasformazione del prodotto, così come la sua composizione, sono paragonabili a quelle del siero di latte modificato. Considerate le sue caratteristiche, il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 0404 . |
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0404 90 21 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 0404 , 0404 90 e 0404 90 21 . È esclusa la classificazione alla voce 3001 o 3004 , in quanto il prodotto non è inteso per uso umano terapeutico o profilattico. Ne è altresì esclusa la classificazione alla voce 0402 , dal momento che il prodotto non presenta la tipica composizione del latte naturale in polvere. Considerate le sue caratteristiche, il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 0404 . |
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4.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 776/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
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|
(1) |
(2) |
(3) |
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Un apparecchio per la cottura di alimenti, dalle dimensioni di circa 31 × 47 × 40 cm e dalla capacità di 25 litri. L’articolo è rivestito di acciaio inossidabile e presenta un piatto girevole, un dispositivo di blocco di sicurezza per bambini, pulsanti di controllo e un orologio. L’apparecchio è composto:
Gli alimenti possono essere cotti sia nel forno a microonde sia alla griglia, che servirà anche per rosolarli o tostarli. |
8516 50 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8516 e 8516 50 00 . Data la potenza e la capacità del forno, l’apparecchio non può essere classificato alla voce 8514 come microonde industriale (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato per la voce 8514 20 80 ). L’articolo è un apparecchio multifunzione ai sensi della nota 3 della sezione XVI, costituito da un forno a microonde del codice NC 8516 50 00 e da un grill del codice NC 8516 60 70 . Viste le caratteristiche dell’articolo, (potenza, livelli di potenza e numero di programmi) appare evidente che la funzione principale dell’apparecchio multifunzione è svolta dal forno a microonde. L’apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8516 50 00 come forno a microonde. |
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4.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 777/2011 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AR |
23,8 |
|
ZA |
27,3 |
|
|
ZZ |
25,6 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
105,8 |
|
ZZ |
105,8 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
115,3 |
|
ZZ |
115,3 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
60,5 |
|
CL |
76,3 |
|
|
TR |
56,0 |
|
|
UY |
68,1 |
|
|
ZA |
76,6 |
|
|
ZZ |
67,5 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
160,1 |
|
MA |
185,6 |
|
|
TR |
165,9 |
|
|
ZA |
98,7 |
|
|
ZZ |
152,6 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
119,9 |
|
BR |
75,0 |
|
|
CL |
105,8 |
|
|
CN |
82,8 |
|
|
NZ |
100,1 |
|
|
US |
100,4 |
|
|
ZA |
84,9 |
|
|
ZZ |
95,6 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
72,8 |
|
CL |
110,1 |
|
|
CN |
53,9 |
|
|
NZ |
105,7 |
|
|
ZA |
94,3 |
|
|
ZZ |
87,4 |
|
|
0809 20 95 |
CA |
870,0 |
|
TR |
287,5 |
|
|
ZZ |
578,8 |
|
|
0809 30 |
TR |
154,6 |
|
ZZ |
154,6 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
46,1 |
|
IL |
149,1 |
|
|
XS |
57,7 |
|
|
ZZ |
84,3 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
4.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 778/2011 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2011
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2011 della Commissione (4). |
|
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 4 agosto 2011
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(EUR) |
||
|
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
47,99 |
0,00 |
|
1701 11 90 (1) |
47,99 |
0,51 |
|
1701 12 10 (1) |
47,99 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
47,99 |
0,21 |
|
1701 91 00 (2) |
53,06 |
1,55 |
|
1701 99 10 (2) |
53,06 |
0,00 |
|
1701 99 90 (2) |
53,06 |
0,00 |
|
1702 90 95 (3) |
0,53 |
0,20 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
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4.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/16 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2011
che consente agli Stati membri di estendere le autorizzazioni provvisorie concesse alle nuove sostanze attive acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, aminopyralid, flubendiamide, mandipropamide, metaflumizone, fosfano, pyroxsulam e thiencarbazone
[notificata con il numero C(2011) 5321]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/490/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), in particolare l’articolo 80, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE continua ad essere d’applicazione per le sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva entro il 14 giugno 2011. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2003 i Paesi Bassi hanno ricevuto da Agro-Kanesho la richiesta di iscrizione della sostanza attiva acechinocil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/636/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
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(3) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’aprile 2004 la Germania ha ricevuto da Andermatt Biocontrol GmbH la richiesta di iscrizione della sostanza attiva Adoxophyes orana granulovirus nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/669/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
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(4) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel aprile 2004 il Regno Unito ha ricevuto da Dow AgroSciences Ltd la richiesta di iscrizione della sostanza attiva aminopyralid nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/778/CE della Commissione (5) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
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(5) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2006 la Grecia ha ricevuto da Bayer CropScience AG la richiesta di iscrizione della sostanza attiva flubendiamide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/927/CE della Commissione (6) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(6) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel dicembre 2005 l’Austria ha ricevuto da Syngenta Ltd la richiesta di iscrizione della sostanza attiva mandipropamide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/589/CE della Commissione (7) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(7) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel novembre 2005 il Regno Unito ha ricevuto da BASF SE la richiesta di iscrizione della sostanza attiva metaflumizone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/517/CE della Commissione (8) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(8) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’aprile 2007 la Germania ha ricevuto da S&A GmbH la richiesta di iscrizione della sostanza attiva fosfano nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/566/CE della Commissione (9) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
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(9) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel febbraio 2006 il Regno Unito ha ricevuto da Dow AgroSciences GmbH la richiesta di iscrizione della sostanza attiva pyroxsulam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/277/CE della Commissione (10) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(10) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’aprile 2007 il Regno Unito ha ricevuto da Bayer CropScience AG la richiesta di iscrizione della sostanza attiva thiencarbazone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/566/CE ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(11) |
La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE ed in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti prescritti dalla direttiva. |
|
(12) |
Gli effetti di dette sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in riferimento all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per gli impieghi proposti dai richiedenti. I rispettivi Stati membri relatori hanno presentato i progetti di relazioni di valutazione alla Commissione il 15 marzo 2005 (acechinocil), il 13 agosto 2008 (Adoxophyes orana granulovirus), il 22 agosto 2006 (aminopyralid), il 1o settembre 2008 (flubendiamide), il 30 novembre 2006 (mandipropamide), il 15 aprile 2008 (metaflumizone), il 24 febbraio 2010 (fosfano), il 20 marzo 2008 (pyroxsulam) e il 17 dicembre 2008 (thiencarbazone). |
|
(13) |
In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. Per questo motivo, l’esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con le decisioni della Commissione 2009/579/CE (11) (acechinocil, aminopyralid e mandipropamide) e 2009/865/CE (12) (metaflumizone). |
|
(14) |
Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che l’esame dei fascicoli possa essere proseguito. Si prevede che il processo di valutazione e decisione concernente una decisione su una eventuale approvazione conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per le sostanze attive acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, aminopyralid, flubendiamide, mandipropamide, metaflumizone, fosfano, pyroxsulam e thiencarbazone si concluderà entro 24 mesi. |
|
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, aminopyralid, flubendiamide, mandipropamide, metaflumizone, fosfano, pyroxsulam e thiencarbazone fino al 31 luglio 2013.
Articolo 2
La presente decisione scade il 31 luglio 2013.
Article3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(3) GU L 221 del 4.9.2003, pag. 42.
(4) GU L 274 del 18.10.2007, pag. 15.
(5) GU L 293 del 9.11.2005, pag. 26.
(6) GU L 354 del 14.12.2006, pag. 54.
(7) GU L 240 del 2.9.2006, pag. 9.
(8) GU L 201 del 25.7.2006, pag. 34.
(9) GU L 181 del 10.7.2008, pag. 52.
(10) GU L 116 del 4.5.2007, pag. 59.
Rettifiche
|
4.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/19 |
Rettifica della decisione 2010/197/PESC del Consiglio, del 31 marzo 2010, relativa all'avvio della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87 del 7 aprile 2010 )
Pagina 33, considerando 3:
anziché:
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«(3) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente missione,»; |
leggi:
|
«(3) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente missione,». |
|
4.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/19 |
Rettifica della decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 44 del 19 febbraio 2010 )
Pagina 17, considerando 16:
anziché:
|
«(16) |
A norma dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente missione,»; |
leggi:
|
«(16) |
A norma dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente missione,». |
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4.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/20 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 25 del 28 gennaio 2011 )
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— |
A pagina 11, articolo 6, paragrafo 2, lettera c): |
anziché:
« “superficie determinata”, la superficie degli appezzamenti o delle particelle per le quali è stato richiesto l’aiuto, misurate in conformità all’articolo 11 e all’articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento;»
leggasi:
« “superficie determinata”, la superficie degli appezzamenti o delle particelle per le quali è stato richiesto l’aiuto, misurate in conformità all’articolo 11 e all’articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5, del presente regolamento;»
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— |
A pagina 11, articolo 6, paragrafo 2, lettera d): |
anziché:
« “animali determinati”, il numero degli animali identificati in conformità all'articolo 11 e all’articolo 15, paragrafo 5, del presente regolamento.»
leggasi:
« “animali determinati”, il numero degli animali identificati in conformità all’articolo 11 e all’articolo 15, paragrafo 6, del presente regolamento.»