ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.200.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 200

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
3 agosto 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 764/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bœuf de Vendée (IGP)]

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 765/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Porc d'Auvergne (IGP)]

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 766/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ξύγαλο Σητείας (Xygalo Siteias)/Ξίγαλο Σητείας (Xigalo Siteias) (DOP)]

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2011 della Commissione, del 2 agosto 2011, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa, per quanto concerne le voci relative alla Repubblica ceca e alla Lettonia

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 768/2011 della Commissione, del 2 agosto 2011, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011 della Commissione, del 17 giugno 2011, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore degli ortofrutticoli

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 769/2011 della Commissione, del 2 agosto 2011, recante fissazione di un coefficiente di attribuzione per il sostegno eccezionale a carattere temporaneo dell’Unione europea per il settore degli ortofrutticoli

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2011 della Commissione, del 2 agosto 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

19

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2011 della Commissione, del 2 agosto 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

21

 

 

DECISIONI

 

 

2011/489/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 luglio 2011, che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2011) 4503]

23

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 761/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un connettore costituito da un corpo di plastica dotato di aperture in entrambe le estremità per l’entrata e la fuoriuscita di liquidi. Esso è munito di un tappo a vite e di un elemento di fissaggio in forma di valvola di ritegno (di non ritorno).

Il connettore è utilizzato in dispositivi medici di perfusione. Un’estremità va collegata a un tubo e l’altra a una siringa o a una linea di perfusione. L’elemento di fissaggio si apre quando il connettore è attaccato alla siringa o alla linea di perfusione e si chiude quando è staccato da questi, impedendo la fuoriuscita di liquido e l’entrata di aria durante la perfusione.

I connettori si presentano in confezioni sterili o non sterili.

 (1) Cfr. l’illustrazione.

8481 30 99

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 (g) del capitolo 90 nonché dal testo dei codici NC 8481, 8481 30 e 8481 30 99.

Considerandone la funzione, le caratteristiche fisiche e il modo di funzionamento, il connettore va considerato una valvola di ritegno (di non ritorno) della sottovoce 8481 30, perché è utilizzato per regolare il flusso di liquidi mediante l’apertura e la chiusura dell’elemento di fissaggio e permette il passaggio del liquido in una sola direzione (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8481).

In virtù della nota 1(g) al capitolo 90, è esclusa la classificazione alla voce 9018 come strumenti ed apparecchi per la medicina.

Inoltre, anche quando si presenta in confezioni sterili, il prodotto non è identificabile come appartenente alla voce 9018.

Occorre quindi classificare il prodotto con il codice NC 8481 30 99 come valvola di ritegno (di non ritorno) di plastica.

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(1)  L’illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo.


3.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 762/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Articolo cilindrico cavo, non filettato, in acciaio diverso dall’acciaio inossidabile, zincato (denominato “chiodo espresso”). È completamente aperto lungo un lato. Una delle estremità è leggermente convessa. L’altra estremità ha un bordo affilato e tagliente.

L’articolo è utilizzato come elemento di fissaggio mediante il suo inserimento in un foro preventivamente aperto, ad esempio per il fissaggio rapido di listelli su muri di cemento. L’estremità tagliente permette di inserirlo più facilmente. La sua forma cava, l’apertura su un lato e l’estremità convessa permettono un fissaggio più resistente una volta che esso è completamente inserito.

(Cfr. immagine  (1))

7317 00 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7317 00 e 7317 00 90.

È esclusa la classificazione alla voce 7318 poiché, per la sua concezione, l’articolo non è simile a nessuno degli articoli menzionati a tale voce.

È esclusa la classificazione alla voce 7326 poiché l’articolo non può essere considerato una presa a muro di acciaio in quanto la sua costruzione non è progettata per consentire di fissare in modo aderente viti in pareti in muratura.

L’articolo è simile e funziona allo stesso modo di un chiodo di cui alla voce 7317. Il suo inserimento completo è sufficiente per garantire che l’oggetto da fissare, ad esempio, un listello, rimanga fissato in modo sicuro.

L’articolo va perciò classificato nel codice NC 7317 00 90, alla stregua di altri articoli in acciaio simili a un chiodo.

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(1)  L’illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.


3.8.2011   

IT

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L 200/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 763/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Apparecchio portatile a batteria (cosiddetto "e-book") per registrare e riprodurre vari tipi di file di testo (ad esempio, PDF, WOL e HTML), file di immagini fisse (ad esempio JPEG) e file audio (ad esempio MP3), di dimensioni di circa 18 x 12 x 1 cm e peso di circa 220 g.

L'apparecchio è dotato di:

uno schermo monocromo (con tecnologia a inchiostro elettronico con quattro livelli di grigio) e dimensioni di circa 12 x 9 cm, una diagonale di schermo di circa 15 cm (6 pollici) ed una risoluzione di 600 x 800 pixel,

una interfaccia USB,

un connettore per auricolari,

un alloggiamento per la scheda di memoria,

pulsanti di comando/navigazione,

un processore di 200 MHz, e

una memoria interna di 512 MB.

L'apparecchio può essere collegato ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione per il trasferimento dei file.

L'apparecchio può riprodurre testi, immagini fisse e audio mediante l'elaborazione dell'informazione memorizzata o sulla memoria interna o su una scheda di memoria.

L'apparecchio non ha funzioni di traduzione o di dizionario.

8543 70 90

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90.

La classificazione come macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 è esclusa in quanto l'apparecchio non risponde alle condizioni della nota 5(A) del capitolo 84.

Inoltre, poiché l'apparecchio non è dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, è esclusa anche la classificazione alla voce 8471 come unità di una simile macchina.

È esclusa anche la classificazione alla voce 8528 come monitor considerata l'impossibilità di visualizzare le immagini come risultato della tecnologia specifica adoperata per la visualizzazione e la conseguente scarsa qualità d'immagine che consente solo la visualizzazione di formati di documenti e di immagini fisse.

L'apparecchio deve essere considerato un apparecchio elettronico, con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85.

L'apparecchio deve quindi essere classificato con il codice NC 8543 70 90.


3.8.2011   

IT

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L 200/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 764/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bœuf de Vendée (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Bœuf de Vendée», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura in allegato al presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 312 del 17.11.2010, pag. 19.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1,1.   Carni fresche (e frattaglie)

FRANCIA

Bœuf de Vendée (IGP)


3.8.2011   

IT

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L 200/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 765/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Porc d'Auvergne (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articlo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Francia per la registrazione della denominazione «Porc d'Auvergne» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poichè alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uffciale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 311 del 16.11.2010, pag. 18.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni (e frattaglie) fresche

FRANCIA

Porc d'Auvergne (IGP)


3.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 766/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ξύγαλο Σητείας (Xygalo Siteias)/Ξίγαλο Σητείας (Xigalo Siteias) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione “Ξύγαλο Σητείας (Xygalo Siteias)/Ξίγαλο Σητείας (Xigalo Siteias)”, presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. (2)

(2)

Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura in allegato al presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 312 del 17.11.2010, pag. 25.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

GRECIA

Ξύγαλο Σητείας (Xygalo Siteias)/Ξίγαλο Σητείας (Xigalo Siteias) (DOP)


3.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 767/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2011

che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa, per quanto concerne le voci relative alla Repubblica ceca e alla Lettonia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti ad esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati in conformità con le condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (2) stabilisce che i denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, siano descritti nell'allegato di detto regolamento.

(3)

Il 13 maggio 2010 la Repubblica ceca ha comunicato di avere apportato alcune modifiche ai processi di denaturazione autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 3199/93.

(4)

Il 18 giugno 2010 la Commissione ha trasmesso tale comunicazione agli altri Stati membri.

(5)

Poiché sono pervenute alcune obiezioni in merito ai requisiti notificati dalla Repubblica ceca, è stata debitamente seguita la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83/CEE. In seguito al dibattito svoltosi in seno al comitato delle accise, la Repubblica ceca ha riveduto la proposta originaria in modo che i requisiti proposti non diano luogo a evasione, frode o abuso.

(6)

In conformità dell'articolo 27, paragrafo 5, della direttiva 92/83/CEE, la Polonia ha notificato alla Commissione, il 26 maggio 2010, il rilevamento dell'abuso di alcole completamente denaturato, esente da accisa a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, e denaturato secondo il metodo impiegato dalla Lettonia autorizzato dal regolamento (CE) n. 3199/93, che consiste nella quantità minima di 3 litri di alcole isopropilico e 2 grammi di denatonium benzoato per ettolitro di alcole.

(7)

Il 25 giugno 2010 la Commissione ha trasmesso la notifica della Polonia agli altri Stati membri.

(8)

Dalle reazioni suscitate dalla notifica e dal dibattito avvenuto in seno al comitato delle accise è emerso che la maggioranza degli Stati membri concorda con la posizione della Polonia. In risposta alle preoccupazioni sollevate dalla Polonia, la Lettonia ha informato la Commissione dell'intenzione di modificare il proprio metodo di denaturazione di cui al regolamento (CE) n. 3199/93.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

(2)  GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è così modificato:

1)

la voce relativa alla Repubblica ceca è sostituita dalla seguente:

«La Repubblica ceca

Per ettolitro di alcole puro:

1.

1 grammo di denatonium benzoato,

0,2 litri di tiofene,

1 litro di metiletilchetone (butanone) e

0,2 grammi di blu di metilene (C.I. basic blue 52015).

2.

0,4 litri di nafta solvente,

0,2 litri di cherosene e

0,1 litri di benzina per uso tecnico (“technical petrol”).

3.

3 litri di ossido di etile e terz-butile (ETBE), CAS: 637-92-3

1 litro di alcole isopropilico (IPA), CAS: 67-63-0

1,0 litri di benzina senza piombo (BA 95 Natural), CAS: 86290-81-5

10 milligrammi di fluoresceina, CAS: 2321-07-05»;

2)

la voce relativa alla Lettonia è sostituita dalla seguente:

«Lettonia

Quantità minima per ettolitro di alcole:

1.

miscela delle seguenti sostanze:

9 litri di alcole isopropilico,

1 litro di acetone,

0,4 grammi di blu di metilene o blu di timolo o violetto di metile.

2.

miscela delle seguenti sostanze:

2 litri di metiletilchetone,

3 litri di metilisobutilchetone.

3.

miscela delle seguenti sostanze:

3 litri di acetone,

2 grammi di denatonium benzoato.

4.

10 litri di acetato di etile.

Quantità minima per ettolitro di alcole etilico disidratato (contenente al massimo 0,5 % di acqua):

1.

minimo 5 litri e massimo 7 litri di benzina o petrolio.»


3.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 768/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2011

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011 della Commissione, del 17 giugno 2011, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 191 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011 della Commissione, del 17 giugno 2011, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore degli ortofrutticoli (2), ha introdotto misure eccezionali di sostegno a carattere temporaneo per il settore ortofrutticolo a seguito di un’epidemia di Escherichia coli (E. coli) in Germania, che ha causato notevoli ripercussioni negative sul mercato ortofrutticolo dell’Unione.

(2)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 585/2011, gli Stati membri erano tenuti a trasmettere alla Commissione le domande di sostegno complessivo da parte dell’Unione entro il 18 luglio 2011. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente al suddetto articolo, risulta che l’impatto della crisi sia stato maggiore del previsto.

(3)

Viste le notevoli ripercussioni negative sul mercato degli ortofrutticoli e il danno causato al settore degli ortofrutticoli, è opportuno aumentare l’importo massimo del sostegno previsto all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011. Per motivi di urgenza, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Importo massimo del sostegno

La spesa totale sostenuta dall’Unione ai fini del presente regolamento non può essere superiore a 227 000 000 EUR. Tale importo è finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e viene utilizzato esclusivamente per finanziare le misure previste dal presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 71.


3.8.2011   

IT

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L 200/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 769/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2011

recante fissazione di un coefficiente di attribuzione per il sostegno eccezionale a carattere temporaneo dell’Unione europea per il settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011 della Commissione, del 17 giugno 2011, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore degli ortofrutticoli (2) e in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2001 ha introdotto misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore degli ortofrutticoli a seguito del manifestarsi di un focolaio mortale di Escherichia coli (E. coli) in Germania, che ha provocato una gravissima perturbazione del mercato ortofrutticolo dell’Unione.

(2)

Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2008, risulta che le richieste relative ad un sostegno dell’Unione non eccedono il massimo importo fissato all’articolo 2 di detto regolamento. Pertanto, è opportuno fissare un coefficiente di allocazione del 100% per tali richieste.

(3)

Ai fini della trasparenza, è necessario che le organizzazioni di produttori e i produttori non aderenti a un’organizzazione, che hanno fatto richiesta del sostegno dell’Unione siano prontamente informati riguardo al coefficiente di attribuzione fissato dalla Commissione. Per tale ragione e in modo da garantire una gestione efficiente della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le richieste relative a un sostegno dell’Unione ricevute dagli Stati membri in relazione al periodo dal 26 maggio 2011 al 30 giugno 2011 e notificate alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011 sono accettate con l’applicazione di un coefficiente di attribuzione del 100%.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 71.


3.8.2011   

IT

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L 200/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 770/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AR

23,8

ZA

27,3

ZZ

25,6

0707 00 05

TR

106,0

ZZ

106,0

0709 90 70

TR

80,0

ZZ

80,0

0805 50 10

AR

62,9

CL

76,3

TR

56,0

UY

71,1

ZA

73,6

ZZ

68,0

0806 10 10

CL

54,3

EG

159,9

MA

173,4

TN

223,5

TR

163,5

ZA

98,7

ZZ

145,6

0808 10 80

AR

119,1

BR

75,7

CL

99,9

CN

82,8

NZ

105,6

US

101,5

ZA

86,0

ZZ

95,8

0808 20 50

AR

80,3

CL

103,6

CN

51,0

NZ

105,7

ZA

101,2

ZZ

88,4

0809 20 95

CA

870,0

CL

267,8

TR

288,4

ZZ

475,4

0809 30

TR

156,8

ZZ

156,8

0809 40 05

BA

46,1

IL

149,9

XS

57,7

ZZ

84,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


3.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 771/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 760/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 46.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 3 agosto 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

47,99

0,00

1701 11 90 (1)

47,99

0,51

1701 12 10 (1)

47,99

0,00

1701 12 90 (1)

47,99

0,21

1701 91 00 (2)

54,48

1,13

1701 99 10 (2)

54,48

0,00

1701 99 90 (2)

54,48

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

3.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/23


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2011) 4503]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2011/489/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quanto indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), detto quantitativo è stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva ed è giustificato in base a criteri obiettivi, quali, come nel caso presente, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto.

(2)

Il 21 dicembre 2007, la Commissione ha adottato la decisione 2008/64/CE che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (2), che consente al Regno del Belgio di autorizzare la regione delle Fiandre, a talune condizioni, ad applicare un massimo annuo per ettaro di 250 kg di azoto proveniente da effluente di allevamento in superfici prative e in superfici coltivate a mais e intercalate da praticoltura, e un massimo annuo per ettaro di 200 kg di azoto proveniente da effluente di allevamento in parcelle coltivate a frumento autunnale seguite da colture miglioratrici e bieticoltura.

(3)

La deroga concessa con la decisione 2008/64/CE riguardava circa 3 300 agricoltori e 83 500 ettari di terreno ed è scaduta il 31 dicembre 2010.

(4)

Il 15 marzo 2011 il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda di rinnovo della deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CE in relazione alla regione delle Fiandre.

(5)

La deroga richiesta riguarda l’intenzione del Belgio di consentire l’applicazione in aziende specifiche delle Fiandre di un massimo annuo per ettaro di 250 kg di azoto proveniente da effluente di allevamento e da effluente suino trattato in superfici prative, in superfici prative coltivate a mais e intercalate da praticoltura ed erbe o segale falciate e seguite da mais, e di un massimo annuo per ettaro di 200 kg di azoto proveniente da effluente di allevamento e da effluente suino trattato in parcelle coltivate a frumento autunnale o a triticale seguite da colture miglioratrici e bieticoltura.

(6)

Le Fiandre hanno fissato obiettivi di qualità dell’acqua potabile da raggiungere nel corso dei due prossimi periodi del programma di azione. Per quanto attiene alle acque superficiali, la qualità standard di 50 mg di nitrati per litro sarà conseguita nell’84 % dei punti di rilevamento della rete di monitoraggio agricolo entro il 2014 e nel 95 % di tali punti entro il 2018. Per quanto concerne le acque sotterranee, aventi un tasso di recupero più lento, la concentrazione media dei nitrati sarà diminuita del 10 % nel 2014 e del 20 % entro il 2018, rispetto al livello medio del 2010, ossia 40 mg di nitrati per litro. Si presta un’attenzione particolare alle zone omogenee dal punto di vista idrogeologico, per le quali le concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee sono mediamente superiori a 50 mg di nitrati per litro; in tali zone la concentrazione media dei nitrati dovrà diminuire di 5 mg per litro durante ciascun periodo del programma di azione.

(7)

Al fine di conseguire detti obiettivi, le Fiandre hanno stabilito un programma d’azione rafforzato per il periodo 2011-2014. Nel 2014 si effettuerà un riesame della strategia, dal quale prenderà avvio un’eventuale nuova azione rafforzata nell’ambito del programma d’azione per il periodo 2015-2018, onde garantire che siano conseguiti gli obiettivi fissati relativi alla qualità dell’acqua.

(8)

La normativa che attua la direttiva 91/676/CEE per la regione delle Fiandre, ossia il «Decreto relativo alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» del 22 dicembre 2006 (nel prosieguo denominato «decreto effluenti di allevamento»), è stata modificata (3) il 6 maggio 2011, conformemente al programma d’azione per il periodo 2011-2014, e si applica in combinato disposto con la presente decisione.

(9)

Il decreto effluenti di allevamento si applica in tutto il territorio della regione delle Fiandre.

(10)

Il decreto effluenti di allevamento fissa limiti per l’applicazione sia di azoto, sia di fosforo.

(11)

Dai documenti giustificativi trasmessi con la notifica risulta che il quantitativo annuale proposto rispettivamente di 250 e 200 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro è giustificato in base a criteri oggettivi, quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e di colture con elevato assorbimento di azoto.

(12)

Dopo aver esaminato la domanda in parola, la Commissione ritiene che il quantitativo annuo per ettaro proposto di 250 e 200 kg di azoto, rispettivamente da effluente di allevamento e da effluente suino trattato, non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE, purché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni, applicabili oltre alle misure rafforzate adottate con il programma d’azione per il periodo 2011-2014.

(13)

Per evitare che l’applicazione della deroga richiesta porti a un’intensificazione dell’allevamento, le autorità competenti dovrebbero garantire la limitazione del numero di capi che possono essere presenti in una singola azienda agricola (diritti di emissione da nutrienti) nella regione delle Fiandre, conformemente alle disposizioni del decreto effluenti di allevamento.

(14)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dal Regno del Belgio, con lettera del 15 marzo 2011, a nome della regione delle Fiandre, finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluente di allevamento superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«azienda agricola», un’azienda agricola che pratica o no l’allevamento;

b)

«parcella», un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;

c)

«superficie prativa», una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere copre un periodo inferiore a 4 anni);

d)

«colture con lunghe stagioni vegetative e con elevato assorbimento di azoto», le superfici prative; le superfici coltivate a mais, prima o dopo la raccolta, con erbe falciate e rimosse dal campo aventi il ruolo di coltura miglioratrice; le erbe o la segale falciate seguite da mais; il frumento autunnale o il triticale seguiti da colture miglioratrici; la barbabietola da zucchero o da foraggio;

e)

«bestiame erbivoro», i bovini (tranne i vitelli da carne bianca), gli ovini, i caprini e gli equini;

f)

«trattamento dell’effluente», il processo di trattamento dell’effluente suino in due frazioni, una solida e l’altra liquida, realizzato per migliorarne l’applicazione sui terreni e migliorare il recupero dell’azoto e del fosforo;

g)

«effluente trattato», la frazione liquida derivata dal trattamento dell’effluente;

h)

«effluente a basso tenore di azoto e fosfato», l’effluente trattato con un contenuto di azoto massimo pari a 1 kg per tonnellata di effluente e un contenuto massimo di fosforo pari a 1 kg per tonnellata di effluente;

i)

«profilo del suolo», lo strato di suolo fino a 0,90 metri dalla superficie, a meno che non sia inferiore il livello medio più elevato delle acque sotterranee; nel qual caso si prenderà come riferimento il livello medio più elevato delle acque sotterranee.

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica su base individuale a specifiche parcelle di un’azienda agricola coltivata a colture con lunghe stagioni vegetative e con elevato assorbimento di azoto e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Articolo 4

Domanda e impegno annuali

1.   Gli agricoltori desiderosi di beneficiare della deroga ai sensi della presente decisione di esecuzione devono presentare domanda alle autorità competenti entro il 15 febbraio. Per l’anno 2011 gli agricoltori devono presentare la domanda annuale entro il 15 luglio.

2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 5

Trattamento dell’effluente

1.   La frazione solida risultante dal trattamento dell’effluente è consegnata a impianti autorizzati per essere riciclata allo scopo di ridurre gli odori e le altre emissioni, migliorarne le proprietà agronomiche e igieniche, facilitarne la gestione e incrementare il recupero dell’azoto e del fosfato. Il prodotto riciclato non può essere applicato su terreni agricoli situati nella regione delle Fiandre, fatta eccezione per parchi, zone verdi e giardini privati.

2.   Gli agricoltori che beneficiano della deroga e che effettuano il trattamento dell’effluente devono presentare ogni anno alle autorità competenti i dati relativi ai quantitativi di effluente inviato al trattamento, ai quantitativi e alla destinazione della frazione solida e dell’effluente trattato e al relativo tenore di azoto e fosforo.

3.   Le autorità competenti definiscono e aggiornano con cadenza regolare le metodologie riconosciute per verificare la composizione dell’effluente trattato, le variazioni di composizione e l’efficienza di trattamento per ogni azienda agricola che beneficia di una deroga individuale.

4.   L’ammoniaca e le altre emissioni derivate dal trattamento dell’effluente sono raccolte e trattate in modo da ridurre l’impatto ambientale e altri inconvenienti per gli impianti che generano emissioni superiori a quelle di riferimento, ossia lo stoccaggio e l’utilizzo sul terreno di effluente di allevamento non trattato. A tali fini si deve stabilire e aggiornare regolarmente un elenco degli impianti che necessitano di trattamento delle emissioni.

Articolo 6

Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

1.   Subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11, il quantitativo di effluente proveniente da bestiame erbivoro, di effluente trattato e di effluente a basso tenore di azoto e fosfato applicato alle parcelle oggetto di deroga, compreso l’effluente applicato dallo stesso bestiame, non deve superare 250 kg di azoto per ettaro per anno sulle parcelle coltivate con:

a)

superfici prative e superfici coltivate a mais;

b)

erbe falciate seguite da mais;

c)

segale falciata seguita da mais

e 200 kg di azoto per ettaro per anno su parcelle coltivate con

d)

frumento autunnale seguito da una coltura miglioratrice;

e)

triticale seguito da una coltura miglioratrice;

f)

barbabietola da zucchero o da foraggio.

2.   L’effluente trattato diverso dall’effluente a basso tenore di azoto e fosfato può essere applicato alle parcelle oggetto di deroga se il rapporto azoto/fosfato (N/P2O5) è almeno pari a 3,3.

3.   L’applicazione di effluente a basso tenore di azoto e fosfato deve essere limitata al massimo a 15 tonnellate per ettaro.

4.   L’apporto complessivo di azoto e fosfato non deve superare il fabbisogno di nutrienti della coltura considerata e deve tenere conto dell’azoto rilasciato dal suolo e della maggiore disponibilità di azoto da effluente dovuta al trattamento. Per tutte le colture in nessun caso si devono superare i massimali standard d’applicazione per il fosfato e l’azoto, espressi in azoto totale o in azoto efficiente, come disposto dal programma di azione.

5.   Sulle parcelle oggetto di deroga è vietato l’uso di fosfato da fertilizzanti chimici.

6.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione per la sua intera superficie, specificando l’avvicendamento colturale nonché le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile ogni anno presso l’azienda entro il 15 febbraio.

Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti:

a)

numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;

b)

calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente prodotti nell’azienda;

c)

descrizione del trattamento dell’effluente e caratteristiche attese dell’effluente trattato;

d)

quantità, tipo e caratteristiche dell’effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

e)

rotazione delle colture e superficie delle parcelle adibita a colture con lunghe stagioni vegetative e con elevato assorbimento di azoto e parcelle con altre colture;

f)

fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per parcella individuale;

g)

calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da effluente su ciascuna parcella;

h)

calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascuna parcella.

I piani sono essere aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

7.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, nel quale sono compresi i quantitativi applicati e i tempi di applicazione dell’effluente e dei fertilizzanti azotati.

8.   Un’analisi dei risultati relativi alla presenza di azoto e fosforo nel suolo è messa a disposizione di ciascuna azienda ammessa a beneficiare di una deroga. Entro il 1o giugno e almeno una volta ogni quattro anni per ogni area omogenea dell’azienda agricola sotto il profilo pedologico e dell’avvicendamento colturale, occorre effettuare campionamento e analisi di fosforo e azoto. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

9.   La concentrazione dei nitrati nel suolo è misurata ogni anno in autunno entro il 15 novembre, su almeno il 6 % di tutte le parcelle oggetto di deroga e su almeno l’1 % delle parcelle usate da aziende agricole beneficiarie della deroga in modo da interessare almeno l’85 % di esse. Per ogni due ettari di terreno agricolo di un’azienda sono necessari almeno tre campioni rappresentativi di tre differenti strati del suolo nel medesimo profilo di suolo.

10.   Fra il 1o settembre e il 15 febbraio dell’anno seguente sulle parcelle oggetto di deroga è vietato l’uso di effluente, effluente trattato o effluente a basso tenore di azoto e fosfato con un contenuto di azoto totale superiore a 0,60 kg di azoto per tonnellata, di fertilizzanti chimici e altri fertilizzanti.

11.   Almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluente, fatta eccezione per l’azoto da effluente prodotto da bestiame erbivoro, sono essere applicati entro il 31 maggio di ogni anno.

Articolo 7

Gestione dei terreni

Gli allevatori che beneficiano di una deroga individuale sono tenuti a rispettare le disposizioni che seguono:

a)

le superfici prative sono arate in primavera per tutti i tipi di suolo, fatta eccezione per i suoli argillosi;

b)

le superfici prative su suoli argillosi sono arate entro il 15 settembre;

c)

sulle superfici prative delle parcelle oggetto di deroga non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissano l’azoto atmosferico;

d)

l’aratura della superficie prativa è seguita entro due settimane da una coltura con elevato assorbimento di azoto e non si possono applicare fertilizzanti nell’anno di aratura delle superfici prative permanenti;

e)

le colture miglioratrici sono seminate entro due settimane dopo il raccolto di grano autunnale o triticale e non oltre il 10 settembre;

f)

le colture miglioratrici non sono arate anteriormente al 15 febbraio in modo da garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile che consenta di compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e di limitare le perdite invernali.

Articolo 8

Altre misure

Le autorità competenti accertano che le deroghe concesse per l’applicazione dell’effluente trattato siano compatibili con la capacità degli impianti autorizzati a trattare la frazione solida dell’effluente.

Articolo 9

Provvedimenti relativi alla produzione e al trasporto di effluente

1.   Le autorità competenti garantiscono il rispetto del limite del numero di capi di bestiame che possono essere presenti in una singola azienda agricola (diritti di emissione da nutrienti) nella regione delle Fiandre, conformemente alle disposizioni del decreto effluenti di allevamento.

2.   Le autorità competenti garantiscono che il trasporto di effluente eseguito da trasportatori autorizzati sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico per tutti i trasporti a partire dal 1o gennaio 2012. Fino a tale data le autorità competenti verificano che il trasporto dell’effluente da parte di trasportatori autorizzati delle categorie A 5o, A 7o, B e C, conformemente agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale delle Fiandre del 19 luglio 2007 (4), sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico.

3.   Le autorità competenti accertano che prima di ciascun trasporto sia verificata la composizione dell’effluente, per quanto concerne le concentrazioni di azoto e fosforo. Campioni di effluente sono analizzati da laboratori riconosciuti e i risultati delle analisi comunicati alle autorità competenti e agli agricoltori destinatari.

4.   Le autorità competenti accertano che durante il trasporto sia a disposizione un documento nel quale si specifica il quantitativo di effluente trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo.

Articolo 10

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti accertano che le mappe che mostrano la percentuale delle aziende agricole, il numero di parcelle, la percentuale di bestiame, la percentuale di superficie agricola e di utilizzo locale interessate da deroghe individuali siano stilate e aggiornate ogni anno. I dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale sono essere raccolti e aggiornati ogni anno.

2.   Ai sensi della decisione 2008/64/CE si mantiene una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l’impatto della deroga sulla qualità delle acque. Il numero di siti di monitoraggio iniziali non può essere ridotto e l’ubicazione di tali siti non può essere modificata durante il periodo di applicazione della presente decisione.

3.   Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi si effettua un monitoraggio più rigoroso.

4.   I siti di monitoraggio istituiti a norma della decisione 2008/64/CE, corrispondenti ad almeno 150 aziende agricole, devono essere mantenuti per fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque sotterranee, di azoto minerale nel profilo del suolo e sulle corrispondenti perdite di azoto e fosforo dalla zona radicale alle acque sotterranee per dilavamento superficiale e sottosuperficiale, sia in regime di deroga sia in regime normale. I siti di monitoraggio comprendono le principali tipologie di suolo (argilloso, limoso, sabbioso e loess), di pratiche di fertilizzazione e di colture. La composizione della rete di monitoraggio non deve essere modificata per tutto il periodo di validità della presente decisione.

Articolo 11

Verifica

1.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 non sono rispettate, le autorità nazionali ne informano il richiedente. In tale caso, la domanda si considera respinta.

2.   Occorre predisporre un programma di ispezioni in loco basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito dei controlli casuali previsti dalla normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni in loco intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7 della presente decisione interessano almeno il 5 % delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga individuale. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, il richiedente ne è informato. In tale caso, la domanda di deroga per l’anno successivo si considera respinta.

3.   I risultati delle misurazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 8, sono soggetti a verifica. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, compreso il superamento della soglia di base quale definita dal decreto effluenti di allevamento, il richiedente ne è informato e una domanda di deroga per l’anno successivo relativa alla/e parcella/e sarà respinta.

4.   Le autorità competenti accertano che siano effettuati controlli in loco su almeno l’1 % delle operazioni di trasporto di effluente sulla base di una valutazione del rischio e dei risultati dei controlli amministrativi di cui al paragrafo 1. I controlli contemplano la verifica del rispetto degli obblighi in materia di accreditamento, controllo dei documenti di accompagnamento, verifica dell’origine e destinazione dell’effluente e campionamento dell’effluente trasportato. Il campionamento dell’effluente può essere effettuato, se opportuno, durante le operazioni di carico, utilizzando strumenti automatici di campionamento dell’effluente montati sul veicolo. I campioni di effluente sono essere analizzati da laboratori riconosciuti dalle autorità competenti e i risultati delle analisi sono essere comunicati agli agricoltori che inviano l’effluente e agli agricoltori destinatari.

5.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto della deroga concessa a norma della presente decisione.

Articolo 12

Relazioni

Ogni anno entro dicembre, e nel 2014 entro settembre, le autorità competenti presentano una relazione che presenti le informazioni seguenti:

a)

mappe che mostrano la percentuale di aziende agricole, la percentuale di bestiame, la percentuale di superficie agricola e di utilizzo locale, nonché i dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole delle aziende beneficiarie di una deroga, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1;

b)

i risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all’evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché l’impatto della deroga sulla qualità dell’acqua di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

c)

la valutazione del residuo di nitrati nel profilo del suolo in autunno per le parcelle oggetto di deroga e un confronto con l’evoluzione e i dati relativi ai residui di nitrati delle parcelle non oggetto di deroga con quelle ad analoga rotazione di colture. Le parcelle non oggetto di deroga comprendono parcelle non oggetto di deroga presso aziende agricole beneficiarie di una deroga e parcelle di altre aziende agricole;

d)

la valutazione dell’attuazione delle condizioni della deroga sulla base di controlli presso l’azienda agricola e sulla parcella, unitamente a controlli sul trasporto di effluente, nonché informazioni sulle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e di ispezioni in loco;

e)

informazioni sul trattamento dell’effluente, incluso un ulteriore trattamento e l’utilizzo delle frazioni solide, e dati dettagliati relativi alle caratteristiche dei sistemi di trattamento, la loro efficienza e la composizione dell’effluente trattato;

f)

informazioni relative al numero di aziende agricole e di parcelle beneficiarie di deroga nelle quali sono stati applicati effluente trattato ed effluente a basso tenore di azoto e fosfato, nonché i relativi volumi;

g)

le metodologie volte a determinare la composizione dell’effluente trattato, le relative variazioni nella composizione e l’efficienza del trattamento per ciascuna azienda agricola beneficiaria di deroga individuale, di cui all’articolo 5, paragrafo 3;

h)

l’elenco degli impianti di trattamento dell’effluente di cui all’articolo 5, paragrafo 4;

i)

sintesi e valutazione dei dati ottenuti dai siti di monitoraggio di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

Articolo 13

Domanda

La presente decisione si applica in combinato disposto con il programma di azione in vigore nella regione delle Fiandre per il periodo 2011-2014 (decreto effluenti di allevamento) e ha effetto fino al 31 dicembre 2014.

Articolo 14

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(2)  GU L 16 del 19.1.2008, pag. 28.

(3)  Belgisch Staatsblad del 13 maggio 2011, pag. 27876.

(4)  Belgisch Staatsblad del 31 agosto 2007, pag. 45564, in esecuzione di taluni articoli del decreto effluenti di allevamento.