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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.199.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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2.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 753/2011 DEL CONSIGLIO
del 1o agosto 2011
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), adottata conformemente al titolo V, capo 2 del trattato sull’unione europea,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 giugno 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («CSNU»), deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1988 (2011) riguardante la situazione in Afghanistan, che costituisce tuttora una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. |
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(2) |
Il 1o agosto 2011 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2011/486/PESC, che dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche degli individui, dei gruppi, delle imprese e delle entità inseriti negli elenchi dal comitato istituito dalla risoluzione 1988 (2011) del CSNU oppure, prima dell’adozione di tale risoluzione, dal comitato istituito dalle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000) del CSNU, restrizioni alla loro ammissione nell’Unione, il divieto di fornire, vendere o trasferire loro, direttamente o indirettamente, armi e attrezzature militari e il divieto di fornire loro assistenza e servizi connessi. |
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(3) |
Alcune di tali misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e pertanto è necessaria un’azione normativa a livello di Unione per attuarle, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
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(4) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti. |
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(5) |
Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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(6) |
Il potere di modificare l’elenco riportato nell’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica per la pace e la sicurezza internazionali che la situazione in Afghanistan costituisce e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell’allegato della decisione 2011/486/PESC. |
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(7) |
La procedura di modifica dell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità designati i motivi dell’inserimento nell’elenco affinché abbiano la possibilità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni da parte delle persone, dei gruppi, delle imprese o delle entità designati, o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, il gruppo, l’impresa o l’entità interessati. |
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(8) |
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, occorre pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e entità i cui fondi e le cui risorse economiche dovrebbero essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3). |
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(9) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, in via non esclusiva:
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i) |
i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; |
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ii) |
i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; |
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iii) |
i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; |
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iv) |
gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; |
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v) |
il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari; |
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vi) |
le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; |
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vii) |
i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; |
b) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
c) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
d) «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche;
e) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
f) «comitato delle sanzioni»: il comitato del CSNU istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del CSNU;
g) «comitato 1267»: il comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999) e 1333(2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
h) «motivi dell’inserimento nell’elenco»: la parte che può essere resa pubblica della memoria fornita dal comitato delle sanzioni e/o, se applicabile, la sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco fornita dal comitato delle sanzioni oppure, per le persone, i gruppi, le imprese o le entità elencati nell’allegato I del presente regolamento che figuravano in precedenza nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (4), la memoria e/o la sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco fornita dal comitato 1267;
i) «territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il TFUE, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Articolo 2
È vietato:
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a) |
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (5) («elenco comune delle attrezzature militari») o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, gruppo, impresa o entità elencata/o nell’allegato I; |
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b) |
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a). |
Articolo 3
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, un gruppo, un’impresa o un’entità elencata/o nell’allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, di una persona fisica o giuridica, un gruppo, un’impresa o un’entità elencata/o nell’allegato I o utilizzato a suo beneficio.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 4
1. Nell’allegato I figura un elenco di persone fisiche o giuridiche, di gruppi, imprese ed entità:
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a) |
che sono stati inseriti nell’elenco, subito prima della data di adozione della risoluzione dell’UNSCR 1988 (2011), come talibani, nonché le altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, di cui alla sezione A («Persone associate ai talibani») e alla sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani») dell’elenco consolidato del comitato 1267, o |
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b) |
che sono stati designati dal comitato delle sanzioni come persone, gruppi, imprese e entità associati ai talibani che costituiscono una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza in Afghanistan. |
2. L’allegato I indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi, delle imprese e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.
3. L’allegato I riporta anche, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, i gruppi, le imprese e le entità interessati, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per quanto concerne le persone giuridiche, i gruppi, le imprese e le entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell’allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.
Articolo 5
1. In deroga all’articolo 3, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
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a) |
necessari per coprire le spese di base delle persone di cui all’allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; |
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b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali; |
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c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati, |
purché lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro tre giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all’articolo 3, le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e il comitato delle sanzioni l’abbia approvata.
3. Qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità che desideri beneficiare delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 o 2 ne fa richiesta all’autorità competente dello Stato membro elencata nell’allegato II.
L’autorità competente elencata nell’allegato II comunica senza indugio, per iscritto, alla persona, al gruppo, all’impresa o all’entità che ha presentato la richiesta, e a tutte le altre persone, gruppi, imprese o entità che sono notoriamente direttamente interessate, se la richiesta è stata accolta
Lo Stato membro pertinente comunica anche agli altri Stati membri se la richiesta di deroga in questione è stata accolta.
4. I fondi sbloccati e trasferiti all’interno dell’Unione per il pagamento delle spese o autorizzati a norma del presente articolo non sono soggetti ad ulteriori misure restrittive a norma dell’articolo 3.
5. Per le persone, i gruppi, le imprese o le entità elencati nell’allegato I del presente regolamento che figuravano in precedenza nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le autorizzazioni già concesse dalle autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato II, in relazione alle categorie di deroga di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo rimangono d’applicazione.
Articolo 6
1. L’articolo 3, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
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a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; or |
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b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento oppure, per le persone, i gruppi, le imprese o le entità elencati nell’allegato I del presente regolamento che figuravano in precedenza nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, alla data in cui sono stati assoggettati per la prima volta al regolamento (CE) n. 337/2000 (6), al regolamento (CE) n. 467/2001 (7) o al regolamento (CE) n. 881/2002, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 3, paragrafo 1.
2. L’articolo 3, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell’Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un gruppo, di un’impresa o di un’entità figurante nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.
Articolo 7
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Il divieto di cui all’articolo 3, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.
Articolo 8
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:
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a) |
a fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui siti web elencati nell’allegato III, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 3, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e |
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b) |
a collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni. |
2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 10
La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 11
1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inseriscano nell’elenco una persona fisica o giuridica, un gruppo, un’impresa o un’entità, il Consiglio aggiunge tale persona fisica o giuridica, gruppo, impresa o entità nell’elenco dell’allegato I.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all’impresa o all’entità di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all’impresa o all’entità in questione la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, il gruppo, l’impresa o l’entità.
4. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un gruppo, un’impresa o un’entità o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un gruppo, di un’impresa o di un’entità che figura nell’elenco, la Commissione modifica opportunamente l’allegato I.
5. I paragrafi 2 e 3 si applicano altresì alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi, alle imprese o alle entità elencati nell’allegato I del presente regolamento e che erano stati in precedenza elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001.
Articolo 12
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.
Articolo 13
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.
Articolo 14
Il presente regolamento si applica:
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a) |
nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo; |
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b) |
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
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c) |
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; |
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d) |
a qualsiasi persona giuridica, gruppo, impresa o entità registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro; |
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e) |
a qualsiasi persona giuridica, gruppo, impresa o entità relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione. |
Articolo 15
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 1o agosto 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) Cfr. pag. 57 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(4) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(5) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.
(6) Regolamento (CE) n. 337/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativo al divieto dei voli e al congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Taliban dell’Afghanistan (GU L 43 del 16.2.2000, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell’Afghanistan (GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1).
ALLEGATO I
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DEI GRUPPI, DELLE IMPRESE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 4
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1) |
Abdul Baqi. Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Governatore delle province di Khost e Paktika sotto il regime talibano; b) Viceministro dell’informazione e della cultura sotto il regime talibano; c) ministero degli affari esteri, servizi consolari sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1962. Luogo di nascita: Jalalabad, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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2) |
Abdul Qadeer Abdul Baseer. Titolo: a) Generale b) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto militare, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1964. Luogo di nascita: Nangarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 000974 (Passaporto afgano). Altre informazioni: rimpatriato in Afghanistan nel febbraio 2006. Data di designazione dell’ONU: 25.2.2001. |
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3) |
Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib). Indirizzo: Karachi, Pakistan. Data di nascita: intorno al 1972. Luogo di nascita: provincia di Paktika, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 20.7.2010. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 20.7.2010. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Amir Abdullah è stato tesoriere dell’alto dirigente talibano Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01) ed era l’ex vice del Governatore talibano della provincia in Kandahar, Afghanistan. Amir Abdullah si è recato in Kuwait, Arabia Saudita Libia ed Emirati arabi uniti per reperire fondi per i talibani. Ha inoltre favorito le comunicazioni per la dirigenza talibana ed ha coordinato riunioni ad alto livello nella dépendance per gli ospiti della sua residenza in Pakistan. Ha aiutato a stabilirsi in Pakistan numerosi membri di spicco dei talibani fuggiti dall’Afghanistan nel 2001. |
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4) |
Abdul Manan. Titolo: a) Signor b) Mawlawi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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5) |
Abdul Razaq. Titolo: Maulavi. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) ministro del commercio nel regime talibano; b) Arrestato nel 2003 nella provincia di Kandahar (Afghanistan). Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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6) |
Abdul Wahab. Titolo: Malawi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto commerciale a Riyadh sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1973. Luogo di nascita: provincia di Faryab, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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7) |
Abdul Rahman Agha. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: presidente del tribunale militare del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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8) |
Abdul Wasay Mùtasim Agha. (alias a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro delle finanze del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 31.1.2001. |
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9) |
Janan Agha. Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Fariab (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: provincia centrale dell’Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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10) |
Sayed Mohammad Azim Agha (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb). Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Impiegato del Servizio visti e passaporti del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1966. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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11) |
Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, a) Sayed Ghias). Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) ministro dell’Haj e delle questioni religiose del regime talibano; b) ministro dell’istruzione del regime talibano. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: provincia di Faryab, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) Membro dei talibani responsabile della provincia di Faryab (Afghanistan) nel maggio 2007; b) Coinvolto nel traffico di droga. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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12) |
Mohammad Ahmadi. Titolo: a) Mullah, b) Haji. Motivi dell’inserimento nell’elenco: presidente della Da Afghanistan Bank sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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13) |
Mohammad Shafiq Ahmadi. Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Samangan (Afghanistan) sotto il regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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14) |
Ahmadullah (alias Ahmadulla) Titolo: Qari. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro della sicurezza (Intelligence) del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: distretto di Qarabagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel dicembre 2001. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 25.1.2001. |
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15) |
Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib). Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Helmand sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1953. Luogo di nascita: provincia di Helmand, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) Membro, insieme ad altre sei persone, del Comitato della dirigenza talibana di Kandahar, Afghanistan, dal maggio 2007; b) Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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16) |
Ahmed Jan Akhund. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro delle risorse idriche ed elettriche del regime talibano. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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17) |
Attiqullah Akhund. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’agricoltura del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1953. Luogo di nascita: distretto di Shawali Kott, Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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18) |
Hamidullah Akhund. Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Capo dell’Ariana Afghan Airlines sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Mohammad Hassan Akhund. Titolo: a) Mullah, b) Haji. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Primo vicepresidente del Consiglio dei ministri del regime talibano; b) ministro degli affari esteri prima di Wakil Ahmad Mutawakil sotto il regime talibano; c) Governatore di Kandahar sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) appartiene alla fazione Malwhavi Khaalis, una delle sette fazioni della Jihad contro i sovietici; b) diplomato presso una madrasa di Quetta, Pakistan; c) stretto collaboratore del Mullah Omar. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Mohammad Abbas Akhund. Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro della pubblica sanità del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Mohammad Essa Akhund. Titolo: a) Alhaj, b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro delle risorse idriche, dell’igiene e dell’energia elettrica del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Ubaidullah Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Titolo: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro della difesa del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) è uno dei vice del Mullah Omar (TI.0.4.01); b) membro della dirigenza talibana, responsabile delle operazioni militari. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias a) Ahmad Jan Akhunzada b) Ahmad Jan Akhund Zada). Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Zabol (Afghanistan) sotto il regime talibano. Luogo di nascita: provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: all’inizio del 2007 era il membro dei talibani responsabile della provincia di Uruzgan, Afghanistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 25.1.2001. |
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Mohammad Eshaq Akhunzada. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Laghman (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: distretto di Qarabajh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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25) |
Agha Jan Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha). Titolo: Haji. Data di nascita: a) 15.10.1963; b) 14.2.1973; c) 1967; d) intorno al 1957. Luogo di nascita: a) villaggio di Hitemchai, provincia di Helmand, Afghanistan; b) Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 4.11.2010. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 4.11.2010. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Agha Jan Alizai ha gestito una delle più imponenti reti di narcotraffico della provincia di Helmand (Afghanistan) ed ha finanziato i talibani in cambio di protezione delle sue attività di narcotraffico. Nel 2008 un gruppo di narcotrafficanti, fra cui Alizai, ha accettato di versare ai talibani un’imposta sui terreni coltivati a papaveri da oppio in cambio dell’accordo dei talibani ad organizzare il trasporto di materiale narcotico. I talibani hanno accettato altresì di garantire la sicurezza dei narcotrafficanti e dei loro depositi in cambio della disponibilità dei trafficanti a dare rifugio e provvedere al trasporto dei combattenti talibani. Alizai è inoltre intervenuto nell’acquisto di armi per i talibani e si è recato periodicamente in Pakistan per incontrarvi alti dirigenti talibani. Ha altresì agevolato membri dei talibani nell’acquisizione di passaporti iraniani falsi che permettessero loro di recarsi in Iran a fini di addestramento. Nel 2009 ha fornito ad un comandante talibano il passaporto e i fondi necessari per recarsi in Iran. |
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Allahdad (alias Akhund). Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro dell’edilizia del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1953. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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Aminullah Amin. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Saripul (Afghanistan) sotto il regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titolo: a) Alhaj, b) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Capo dell’agenzia commerciale afgana di Peshawar (Pakistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: 1934. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: SE 011252 (Passaporto afgano). Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Muhammad Taher Anwari (alias a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir). Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Direttore degli affari amministrativi del regime talibano; b) ministro delle finanze dei talibani. Data di nascita: intorno al 1961. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Arefullah Aref. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro delle finanze del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Viceministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù del regime talibano; b) segretario generale della società della Mezzaluna rossa afgana (ARCS) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1967. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro della dirigenza talibana nel maggio 2007; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) membro del consiglio talibano di Peshawar. Data di designazione dell’ONU:23.2.2001. |
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Atiqullah. Titolo: a) Hadji, b) Molla. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dei lavori pubblici del regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
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Azizirahman. Titolo: Signor. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Terzo segretario dell’Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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34) |
Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund). Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro della difesa del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: villaggio di Weetmak, distretto di Dehrawood, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) appartiene alla tribù Popalzai; b) alto comandante militare dei talibani e membro del «Quetta Council» dei talibani dal maggio 2007; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Shahabuddin Delawar. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Vicepresidente della Corte Suprema del regime talibano. Data di nascita: 1957. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Titolo: a) Mullah, b) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Ghazni sotto il regime talibano. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) è uno dei comandanti militari dei talibani dal maggio 2007; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Mohammad Azam Elmi. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro delle miniere e dell’industria del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2005. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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38) |
Faiz. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Capo dei servizi d’informazione, ministero degli affari esteri del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1969. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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39) |
Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani). Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dei lavori pubblici del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: Dara Kolum, distretto di Do Aab, provincia di Nuristan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: membro dei talibani responsabile della provincia di Nuristan, Afghanistan, dal maggio 2007. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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40) |
Gul Ahmad Hakimi. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto commerciale del «Consolato generale» talibano di Karachi. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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41) |
Abdullah Hamad. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Console generale, «Consolato generale» talibano di Quetta. Data di nascita: 1972. Luogo di nascita: Helmand, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 00857 (rilasciato il 20.11.1997). Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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42) |
Hamdullah. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto ai rimpatri, «Consolato generale» talibano di Quetta. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Zabihullah Hamidi; Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’istruzione superiore del regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad). Titolo: Qari. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) ministro della pianificazione del regime talibano; b) ministro dell’istruzione superiore del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1955. Luogo di nascita: provincia di Badakhshan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Abdul Jalil Haqqani (alias Nazar Jan). Titolo: a) Maulavi, b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro degli affari esteri del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghandaab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) membro del consiglio della dirigenza talibana nel maggio 2007; c) membro della commissione finanziaria del consiglio talibano. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Badruddin Haqqani (alias Atiqullah). Indirizzo: Miram Shah, Pakistan. Data di nascita: tra il 1975 e il 1979. Altre informazioni: a) comandante operativo della rete Haqqani e membro della shura talibana a Miram Shah; b) ha contribuito a guidare attacchi contro bersagli nell’Afghanistan sudorientale; c) figlio di Jalaluddin Haqqani, fratello di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani e Nasiruddin Haqqani, nipote di Khalil Ahmed Haqqani. Data di designazione dell’ONU: 11.5.2011. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 11.5.2011. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
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Ezatullah Haqqani. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro della pianificazione del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1957. Luogo di nascita: provincia di Laghman, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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48) |
Jalaluddin Haqqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani). Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro degli affari frontalieri del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1942. Luogo di nascita: provincia di Khost, distretto di Zadran, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) sebbene ne fosse stato segnalato il decesso nel giugno 2007, era ancora vivo nel maggio 2008. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 31.1.2001. |
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Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani). Titolo: Haji. Indirizzo: a) Peshawar, Pakistan; b) vicino alla Madrasa di Dergey Manday nel villaggio di Dergey Manday, nei pressi di Miram Shah, Agenzia del Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale (FATA), Pakistan; c) villaggio di Kayla nei pressi di Miram Shah, Agenzia del Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale d) villaggio di Sarana Zadran, provincia di Paktia, Afghanistan. Data di nascita: a) 1.1.1966; b) tra il 1958 e il 1964. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro di rilievo della rete Haqqani, che opera dal Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan; b) in precedenza si è recato a reperire fondi a Dubai, Emirati arabi uniti; c) fratello di Jalaluddin Haqqani e zio di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Data di designazione dell’ONU: 9.2.2011. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 9.2.2011. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
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Mohammad Moslim Haqqani (alias Moslim Haqqani). Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Viceministro dell’Haj e delle questioni religiose del regime talibano; b) Viceministro dell’istruzione superiore del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: provincia di Baghlan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 25.1.2001. |
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Mohammad Salim Haqqani. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1967. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: della provincia di Laghman. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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Nasiruddin Haqqani (alias a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair). Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: tra il 1970 e il 1973. Luogo di nascita: Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: associato alla rete Haqqani, che opera dal Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 20.7.2010. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 20.7.2010. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
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Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Direttore degli affari amministrativi del regime talibano; b) Responsabile dell’informazione e della cultura nella provincia di Kandahar durante il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1965. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) diplomato presso la madrasa Haqqaniya in Pakistan; b) si ritiene che abbia avuto strette relazioni con il leader talibano Mullah Mohammad Omar; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
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Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa). Motivi dell’inserimento nell’elenco: Nàib Amir (vice comandante) Indirizzo: a) quartiere di Kela/Danda, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan; b) Madrasa Manbàul uloom, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan; c) Madrasa Dergey Manday, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan. Data di nascita: intorno al 1977/1978. Luogo di nascita: a) Danda, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan; b) villaggio di Srana, distretto di Garda Saray, provincia di Paktia, Afghanistan; c) distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan; d) provincia di Khost, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) dal 2004, comandante operativo di alto livello nelle regioni orientali e meridionali dell’Afghanistan; b) figlio di Jallaloudine Haqani; c) appartiene alla sezione Sultan Khel, tribù Zardan di Garda Saray della provincia di Paktia, Afghanistan; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 13.9.2007. |
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Abdul Hai Hazem. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Primo segretario, «Consolato generale» dei talibani, Quetta. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 0001203. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Hidayatullah (alias Abu Turab). Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’aviazione civile del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 8.3.2001. |
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Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib). Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’informazione e della cultura (sezione culturale) del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1957. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro delle finanze del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1964. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) dell’Afghanistan orientale; b) membro del «Consiglio» talibano nella provincia di Kunar, Afghanistan, nel maggio 2007; c) cugino del Moulavi Noor Jalal. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Gul Agha Ishakzai (alias a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah). Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: intorno al 1972. Luogo di nascita: Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan. Altre informazioni: fa parte di un consiglio talibano di recente creazione che coordina la riscossione della zakat (tassa islamica) dalla provincia di Baluchistan, Pakistan. Data di designazione dell’ONU:20.7.2010. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b):20.7.2010. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
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Noor Jalal (alias Nur Jalal). Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’interno (questioni amministrative) del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1960. Luogo di nascita: provincia di Kunar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib). Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro dell’informazione del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: Gardez, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Saleh Mohammad Kakar (alias Saleh Mohammad). Data di nascita: intorno al 1962. Luogo di nascita: villaggio di Nulgham, distretto di Panjwai, Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: Era proprietario di una concessionaria auto a Kandahar, Afghanistan. Data di designazione dell’ONU: 4.11.2010. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 4.11.2010. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Saleh Mohammad Kakar è un narcotrafficante a capo di una rete organizzata di traffico nelle province di Kandahar e Helmand (Afghanistan) che ha soddisfatto esigenze logistiche e finanziarie dei talibani. Prima di essere arrestato dalle autorità afgane Saleh Mohammad Kakar ha gestito laboratori di eroina nella zona di Band-e-Timor nella provincia di Kandahar, che godevano della protezione dei talibani. Era in contatto con alti dirigenti talibani, ha raccolto per loro conto denaro dai narcotrafficanti e ha gestito e occultato fondi appartenenti a membri di spicco dei talibani. Si è inoltre dedicato ad agevolare il versamento di imposte ai talibani per conto dei narcotrafficanti. È stato proprietario di una concessionaria di auto a Kandahar che ha fornito ai talibani veicoli usati per attacchi suicidi. |
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Rahamatullah Kakazada (alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Console generale, «Consolato generale» talibano di Karachi. Data di nascita: 1968. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 000952 (Passaporto afgano rilasciato il 7.1.1999). Altre informazioni: «Governatore» talibano della provincia di Ghazni, Afghanistan, dal maggio 2007. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Abdul Rauf Khadem. Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Comandante del corpo centrale sotto il regime talibano. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: Uruzgan/Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Khairullah Khairkhwah (alias Mullah Khairullah Khairkhwah). Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Governatore della provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) Portavoce del regime talibano; c) Governatore della provincia di Kabul sotto il regime talibano; d) ministro dell’interno sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. Detenuto nel giugno 2007. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 25.1.2001. |
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66) |
Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) ministro dell’interno del regime talibano; b) Capo della polizia di Kabul sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan, nella zona che confina con il distretto di Chaman, Quetta, Pakistan. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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67) |
Jan Mohmmad Madani. Titolo: Signor. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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68) |
Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb) Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Logar (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1960. Luogo di nascita: Taliqan, provincia di Takhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) coinvolto nel traffico di droga; b) responsabile degli affari militari talibani nella provincia di Takhar, Afghanistan, dal maggio 2007; c) responsabile della provincia di Nangahar. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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69) |
Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor). Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro dell’agricoltura del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: membro del Consiglio talibano di Miram Shah dal maggio 2007. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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70) |
Mohammadullah Mati. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro dei lavori pubblici del regime talibano. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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71) |
Matiullah. Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Direttore della Dogana di Kabul sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1973. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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72) |
Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto culturale, «Consolato generale» talibano di Peshawar. Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Kunduz, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: SE 012820 (Passaporto afgano rilasciato il 4.11.2000). Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2007. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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73) |
Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Vice capo di Stato maggiore dell’esercito del regime talibano. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 23.2.2001. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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74) |
Nazar Mohammad. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Kunduz (Afghanistan) sotto il regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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75) |
Mohammad Homayoon. Titolo: Ing. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro delle risorse idriche ed elettriche del regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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76) |
Mohammad Shafiq Mohammadi. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Khost (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1948. Luogo di nascita: provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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77) |
Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Secondo vicepresidente (Affari economici) del Consiglio dei ministri del regime talibano; b) Governatore della provincia di Nangahar sotto il regime talibano; c) Capo del settore orientale sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: tribù Zardran, provincia di Paktja, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) partecipa a operazioni terroristiche nell’Afghanistan orientale; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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78) |
Mohammad Rasul. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Nimroz (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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79) |
Mohammad Wali. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1965. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Nella sua veste di ministro per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù sotto il regime talibano, Mohammad Wali ha fatto spesso ricorso alla tortura e ad altri mezzi per intimidire la popolazione. Dopo la caduta del regime talibano resta attivo tra i talibani nella provincia di Kandahar. |
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80) |
Mohammad Yaqoub. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Capo del BIA sotto il regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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81) |
Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi). Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) ministro dell’istruzione del regime talibano; b) Rappresentante dei talibani ai colloqui svoltisi sotto la guida dell’ONU durante il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: provincia di Helmand, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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82) |
Abdulhai Motmaen. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Direttore, Servizi informazione e cultura, Kandahar, durante il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1973. Luogo di nascita: provincia di Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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83) |
Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Titolo: a) Mullah, b) Haji. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro delle comunicazioni del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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84) |
Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah). Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Console generale, «Consolato generale» talibano di Peshawar (Pakistan). Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Farah. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: 00737 (passaporto afgano rilasciato il 20.10.1996). Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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85) |
Mohammad Naim (alias Mullah Naeem). Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’aviazione civile del regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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86) |
Nik Mohammad. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro del commercio del regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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87) |
Hamdullah Nomani. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Alto funzionario del ministero dell’istruzione superiore sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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88) |
Mohammad Aleem Noorani. Titolo: Mufti. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Primo segretario del «Consolato generale» talibano di Karachi. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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89) |
Nurullah Nuri. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Governatore della provincia di Balkh (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) Capo del settore settentrionale sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Shahjoe, provincia di Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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90) |
Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai). Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della Provincia di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: Distretto Pashtoon Zarghoon, Provincia di Herat, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: membro dei Talibani responsabile per la provincia di Herat. Si troverebbe nell’area di confine tra Afghanistan e Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 25.1.2001. |
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91) |
Mohammed Omar. Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Guida dei fedeli («Amir ul-Mumineen»), Afghanistan. Data di nascita: intorno al 1966. Luogo di nascita: provincia di Uruzgan, villaggio di Adehrawood. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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92) |
Abdul Jabbar Omari. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Baghlan (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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93) |
Mohammad Ibrahim Omari. Titolo: Alhaj. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro degli affari frontalieri del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: valle di Zadran, provincia di Khost, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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94) |
Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias Noor ud Din Turabi). Titolo: a) Mullah; b) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro della giustizia del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) Kandahar, Afghanistan; b) distretto di Chora, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 25.1.2001. |
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95) |
Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb). Titolo: a) Mullah, b) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’istruzione del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: distretto di Darzab, provincia di Faryab, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) Membro dei talibani responsabile dell’Afghanistan settentrionale nel maggio 2007; b) Coinvolto nel traffico di droga. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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96) |
Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto al rimpatrio dell’«Ambasciata» talibana di Islamabad. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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97) |
Yar Mohammad Rahimi. Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro della comunicazione del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1953. Luogo di nascita: distretto di Panjwaee, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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98) |
Mohammad Hasan Rahmani. Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Kandahar (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: distretto di Panjwae, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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99) |
Habibullah Reshad. Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Capo dei servizi investigativi sotto il regime talibano. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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100) |
Abdulhai Salek. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Uruzgan (Afghanistan) sotto il regime talibano. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 23.2.2001. |
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101) |
Sanani. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Capo di Dar-ul-Efta sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1923. Luogo di nascita: provincia di Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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102) |
Noor Mohammad Saqib. Motivi dell’inserimento nell’elenco: presidente della Corte suprema sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Bagrami, provincia di Kabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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103) |
Ehsanullah Sarfida. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro della sicurezza (Intelligence) del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: distretto di Qarabagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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104) |
Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Titolo: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Viceministro del lavoro e degli affari sociali del regime talibano; b) Sindaco di Kabul sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: distretto di Chaman, Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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105) |
Qari Abdul Wali Seddiqi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Terzo segretario sotto il regime talibano. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 000769 (passaporto afgano rilasciato il 2.2.1997). Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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106) |
Abdul Wahed Shafiq. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Vicegovernatore della provincia di Kabul (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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107) |
Said Ahmed Shahidkhel. Titolo: Maulavi. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: provincia centrale di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) Viceministro dell’istruzione (regime talibano); b) nel luglio 2003 era detenuto a Kabul (Afghanistan). Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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108) |
Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro dei trasporti e dell’aviazione civile del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1960. Luogo di nascita: a) Kandahar, Afghanistan, b) Kalanko Joftian, distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) rimpatriato in Afghanistan nel settembre 2006; b) membro della dirigenza talibana; c) coinvolto nel traffico di droga; d) attivo nelle province di Khost, Paktia e Paktika (Afghanistan) nel maggio 2007; «Governatore» talibano di Kandahar nel maggio 2007. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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109) |
Shamsudin. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Wardak (Maidan) (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: distretto di Keshim, provincia di Badakhshan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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110) |
Mohammad Sharif. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’interno del regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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111) |
Shams Ur-Rahman Sher Alam (alias a) Shamsurrahman b) Shams-u-Rahman). Titolo: a) Mullah b) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’agricoltura del regime talibano. Luogo di nascita: distretto di Suroobi, provincia di Kabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 23.2.2001. |
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112) |
Abdul Ghafar Shinwari. Titolo: Haji. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Terzo segretario, «Consolato generale» talibano di Karachi (Pakistan). Data di nascita: 29.3.1965. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 00763 (rilasciato il 9.1.1997). Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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113) |
Mohammad Sarwar Siddiqmal. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Terzo segretario dell«Ambasciata» talibana di Islamabad. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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114) |
Sher Mohammad Abbas Stanekzai. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro della pubblica sanità del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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115) |
Taha. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Paktia (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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116) |
Tahis. Titolo: Hadji. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’aviazione civile del regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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117) |
Abdul Raqib Takhari. Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro del rimpatrio del regime talibano. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: provincia di Takhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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118) |
Walijan. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della provincia di Jawzjan (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: Quetta, Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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119) |
Nazirullah Ahanafi Waliullah (alias Nazirullah Aanafi Waliullah). Titolo: a) Maulavi, b) Haji Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto commerciale, «Ambasciata» talibana di Islamabad. Data di nascita: 1962. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 000912 (passaporto afgano rilasciato il 30.6.1998). Altre informazioni: rimpatriato in Afghanistan nell’ottobre 2006. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 25.1.2001. |
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120) |
Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq). Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro della sicurezza (Intelligence) del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: provincia centrale di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. Data di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b): 31.1.2001. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Abdul-Haq Wassiq è alleato di Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03). Durante il regime talibano ha ricoperto incarichi successivi di comandante locale nelle province di Nimroz e Kandahar. È stato poi nominato vicedirettore generale dell’intelligence sotto l’autorità di Qari Ahmadullah (TI.A.81.01). In tale veste era incaricato delle relazioni con i combattenti stranieri collegati ad Al-Qaida e dei loro campi di addestramento in Afghanistan. Notorio anche per i metodi repressivi usati contro gli oppositori dei talibani nell’Afghanistan meridionale. |
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121) |
Mohammad Jawad Waziri. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministero degli affari esteri, servizio ONU, del regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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122) |
Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid). Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro degli affari esteri del regime talibano. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: provincia di Logar, distretto di Kharwar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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123) |
Mohammad Zahid. Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Terzo segretario dell’«Ambasciata» talibana di Islamabad. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 001206 (rilasciato il 17.7.2000). Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
ALLEGATO II
ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA
(riservato agli Stati membri)
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A. |
Autorità competenti di ciascuno Stato membro:
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B. |
Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:
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|
2.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/23 |
REGOLAMENTO (UE) N. 754/2011 DEL CONSIGLIO
del 1o agosto 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/487/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, che modifica la posizione comune 2002/402/PESC concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell’organizzazione Al-Qaida e dei Talibani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati (1), adottata conformemente al titolo V, capo 2, del trattato sull’Unione europea,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 27 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/402/PESC (2) e il regolamento (CE) n. 881/2002 (3). |
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(2) |
Il 17 giugno 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1989 (2011) sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali provocate da atti terroristici. |
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(3) |
Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/487/PESC. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
|
1) |
Il titolo è così sostituito: «Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda»; |
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2) |
all’articolo 1, paragrafo 5, le parole «e ai Talibani» sono soppresse; |
|
3) |
all’articolo 2, paragrafo 3, le parole «a Osama bin Laden» e «e ai Talibani» sono soppresse. |
Articolo 2
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 1o agosto 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) Cfr. pag. 73 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti sono depennate dall’elenco «Persone fisiche»:
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1) |
«Abdul Baqi. Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Funzione: a) governatore delle province di Khost e Paktika sotto il regime dei Talibani; b) Vice ministro dell’informazione e della cultura sotto il regime dei Talibani; c) ministro degli Affari esteri, servizi consolari sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1962. Luogo di nascita: Jalalabad, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»; |
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2) |
«Abdul Qadeer Abdul Baseer. Titolo: a) Generale, b) Maulavi. Funzione: Addetto militare, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1964. Luogo di nascita: Nangarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000974 (passaporto afgano). Altre informazioni: rimpatriato in Afghanistan nel febbraio 2006.»; |
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3) |
«Abdul Ghafoor. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dell’agricoltura del regime dei Talibani. Luogo di nascita: provincia di Kunar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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4) |
«Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib). Indirizzo: Karachi, Pakistan. Data di nascita: circa 1972. Luogo di nascita: provincia di Paktika, Afghanistan. Nazionalità: afghana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.7.2010.»; |
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5) |
«Abdul Manan. Titolo: (a) signor, (b) Mawlawi. Funzione: Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Nazionalità: afgana.»; |
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6) |
«Abdul Razaq. Titolo: Maulavi. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) ministro del commercio (regime dei Talibani), (b) arrestato nel 2003 nella provincia di Kandhar in Afghanistan.»; |
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7) |
«Abdul Wahab. Titolo: Malawi. Funzione: Addetto commerciale a Riyadh sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1973. Luogo di nascita: provincia di Faryab, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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8) |
«Abdul Rahman Agha. Titolo: Maulavi. Funzione: presidente del tribunale militare del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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9) |
«Abdul Wasay Mù’tasim Agha (alias (a) Mutasim Aga Jan, (b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Titolo: Mullah. Funzione: ministro delle Finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 31.1.2001.»; |
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10) |
«Janan Agha. Titolo: Mullah. Funzione: Governatore della Provincia di Fariab (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: provincia centrale dell’Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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11) |
«Sayed Mohammad Azim Agha [alias (a) Sayed Mohammad Azim Agha, (b) Agha Saheb]. Titolo: Maulavi. Funzione: impiegato del Servizio visti e passaporti del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1966. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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12) |
«Sayyed Ghiassouddine Agha (alias (a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, (b) Sayyed Ghayasudin, (a) Sayed Ghias). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) ministro dell’Haj e delle questioni religiose del regime dei Talibani, b) ministro dell’istruzione del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: provincia di Faryab, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) membro dei Talibani responsabile della provincia di Faryab, Afghanistan, dal maggio 2007, (b) coinvolto nel traffico di droga.»; |
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13) |
«Mohammad Ahmadi. Titolo: (a) Mullah, (b) Haji. Funzione: presidente della Da Afghanistan Bank sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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14) |
«Mohammad Shafiq Ahmadi. Titolo: Mullah. Funzione: Governatore della Provincia di Samangan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»; |
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15) |
« Ahmadullah (alias Ahmadulla) Titolo: Qari. Funzione: ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1975. Luogo di nascita: distretto di Qarabagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel dicembre 2001. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»; |
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16) |
«Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib). Titolo: a) Maulavi, b) Mullah. Funzione: Governatore della provincia di Helmand sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1953. Luogo di nascita: provincia di Helmand, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) membro, insieme ad altre sei persone, del Taliban leadership committee di Kandahar, Afghanistan, dal maggio 2007, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»; |
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17) |
«Ahmed Jan Akhund. Titolo: Maulavi. Funzione: ministro delle risorse idriche ed elettriche del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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18) |
«Attiqullah Akhund. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dell’agricoltura del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1953. Luogo di nascita: distretto di Shawali Kott, Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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19) |
«Hamidullah Akhund. Titolo: Mullah. Funzione: capo dell’Ariana Afghan Airlines sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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20) |
«Mohammad Hassan Akhund. Titolo: (a) Mullah, (b) Haji. Funzione: (a) primo vice presidente del Consiglio dei ministri del regime dei Talibani, (b) ministro degli esteri prima di Wakil Ahmad Mutawakil sotto il regime dei Talibani, (c) governatore di Kandahar sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) appartiene alla fazione Malwhavi Khaalis, una delle sette fazioni della Jihad contro i sovietici, (b) diplomato presso una madrasa di Quetta, Pakistan, (c) stretto collaboratore del Mullah Omar.»; |
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21) |
«Mohammad Abbas Akhund. Titolo: Mullah. Funzione: ministro della pubblica sanità del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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22) |
«Mohammad Essa Akhund. Titolo: (a) Alhaj, (b) Mullah. Funzione: ministro delle miniere e dell’industria del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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23) |
«Ubaidullah Akhund (alias (a) Obaidullah Akhund, (b) Obaid Ullah Akhund). Titolo a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Funzione: ministro della difesa del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) è uno dei vice del Mullah Omar, b) membro della leadership dei Talibani, responsabile delle operazioni militari.»; |
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24) |
«Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias (a) Ahmad Jan Akhunzada (b) Ahmad Jan Akhund Zada). Titolo: (a) Maulavi (b) Mullah. Funzione: Governatore della provincia di Zabol (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Luogo di nascita: provincia di Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: all’inizio del 2007 era il membro dei Talibani responsabile della provincia di Uruzgan, Afghanistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»; |
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25) |
«Mohammad Sediq Akhundzada. Funzione: Vice ministro dei martiri e del rimpatrio del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: provincia di Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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26) |
«Mohammad Eshaq Akhunzada. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Laghman (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: distretto di Qarabajh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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27) |
«Agha Jan Alizai (alias (a) Haji Agha Jan Alizai (b) Hajji Agha Jan (c) Agha Jan Alazai (d) Haji Loi Lala (e) Loi Agha). Titolo: Haji. Data di nascita: (a) 15.10.1963, (b) 14.2.1973, (c) 1967, (d) circa 1957. Luogo di nascita: (a) villaggio di Hitemchai, provincia di Helmand, Afghanistan, (b) Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.11.2010.»; |
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28) |
« Allahdad (alias Akhund). Titolo: Maulavi. Funzione: ministro dell’edilizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1953. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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29) |
«Aminullah Amin. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Saripul (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»; |
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30) |
«Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titolo: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Funzione: capo dell’agenzia commerciale afgana di Peshawar, Pakistan sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: 1934. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: SE 011252 (passaporto afgano).»; |
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31) |
«Muhammad Taher Anwari [alias (a) Mohammad Taher Anwari, (b) Haji Mudir]. Titolo: Mullah. Funzione: direttore degli affari amministrativi del regime dei Talibani, (b) ministro delle finanze dei Talibani. Data di nascita: circa 1961. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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32) |
«Arefullah Aref. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro delle finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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33) |
«Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù del regime dei Talibani, (b) segretario generale della società della Mezzaluna rossa afgana (ARCS) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1967. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) membro della leadership dei Talibani dal maggio 2007, (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistana, (c) membro del consiglio dei Talibani di Peshawar.»; |
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34) |
«Sayed Allamuddin Atheer (alias Sayed Allamuddin Athear) Funzione: Secondo segretario, «Consolato generale» talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 15.2.1955. Luogo di nascita: Badakhshan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000994 (passaporto afgano). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»; |
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35) |
« Atiqullah. Titolo: (a) Hadji, (b) Molla. Funzione: Vice ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»; |
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36) |
« Azizirahman. Titolo: signor. Funzione: Terzo segretario dell’Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Nazionalità: afgana.»; |
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37) |
«Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund). Titolo: Mullah. Funzione: Vice ministro della difesa del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: villaggio di Weetmak, distretto di Dehrawood, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) appartiene alla tribù Popalzai, b) alto comandante militare dei Talibani e membro del Taliban “Quetta Council” dal maggio 2007, c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»; |
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38) |
«Mohammad Daud. Funzione: Addetto amministrativo, “Ambasciata” talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 00732.»; |
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39) |
«Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (alias Arsala Rahmani). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dell’istruzione superiore del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1941. Luogo di nascita: villaggio di Khaleqdad, distretto di Urgon, provincia di Paktika, Afghanistan. Numero di identificazione nazionale: 106517. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) membro della camera alta (Mashrano Jerga) del parlamento afgano, b) capo della commissione per l’istruzione e la religione della camera alta dal maggio 2007.»; |
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40) |
«Shahabuddin Delawar. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice presidente della Corte Suprema del regime dei Talibani. Data di nascita: 1957. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»; |
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41) |
« Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Titolo: a) Mullah, b) Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Ghazni sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) è uno dei comandanti militari dei Talibani dal maggio 2007, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»; |
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42) |
«Mohammad Azam Elmi. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro delle miniere e dell’industria del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nel 2005.»; |
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43) |
« Faiz. Titolo: Maulavi. Funzione: capo dei servizi informazione, ministero degli esteri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1969. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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44) |
«Habibullah Fawzi (alias (a) Habibullah Faizi, (b) Habibullah Fauzi). Titolo: Qazi. Funzione: (a) Secondo segretario, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan, (b) Primo segretario, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan, (c) «Ambasciatore» itinerante, (d) Capo del dipartimento «Nazioni Unite» del ministero degli esteri del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: villaggio di Atal, distretto di Ander, Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: (a) D 010678 (passaporto afgano rilasciato il 19.12.1993), (b) OR 733375 (passaporto afgano rilasciato il 28.6.2005, valido fino al 2010). Altre informazioni: il nome del padre è Mohammad Mangal. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»; |
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45) |
«Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Dara Kolum, distretto di Do Aab, provincia di Nuristan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: membro dei Talibani responsabile della provincia di Nuristan, Afghanistan, dal maggio 2007.»; |
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46) |
«Gul Ahmad Hakimi. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto commerciale del «Consolato generale» talibano di Karachi. Nazionalità: afgana.»; |
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47) |
«Abdullah Hamad. Titolo: Maulavi. Funzione: Console generale «Consolato generale» talibano di Quetta, Pakistan. Data di nascita: 1972. Luogo di nascita: Helmand, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 00857 (rilasciato il 20.11.1997).»; |
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48) |
« Hamdullah. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto ai rimpatri, “Consolato generale” talibano di Quetta. Nazionalità: afgana.»; |
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49) |
«Zabihullah Hamidi; Funzione: Vice ministro dell’istruzione superiore del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»; |
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50) |
«Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad). Titolo: Qari. Funzione: (a) ministro della pianificazione del regime dei Talibani, (b) ministro dell’istruzione superiore del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1955. Luogo di nascita: provincia di Badakhshan, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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51) |
«Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Vice ministro delle miniere e dell’industria del regime dei Talibani, (b) Vice ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1952. Luogo di nascita: provincia di Kunar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: della provincia di Laghman, Afghanistan.»; |
|
52) |
«Abdul Jalil Haqqani (alias Nazar Jan). Titolo: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funzione: Vice ministro degli esteri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghandaab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, (b) membro del Taliban’s leadership Council dal maggio 2007, (c) membro della commissione finanziaria del consiglio dei Talibani.»; |
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53) |
«Badruddin Haqqani (alias Atiqullah). Indirizzo: Miram Shah, Pakistan. Data di nascita: circa 1975-1979. Altre informazioni: a) comandante operativo della rete Haqqani e membro della shura dei Talibani a Miram Shah; b) ha contribuito a guidare gli attacchi contro bersagli nell’Afghanistan sudorientale; c) figlio di Jalaluddin Haqqani, fratello di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani e Nasiruddin Haqqani, nipote di Khalil Ahmed Haqqani. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.5.2011.»; |
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54) |
«Ezatullah Haqqani. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della pianificazione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1957. Luogo di nascita: provincia di Laghman, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»; |
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55) |
«Jalaluddin Haqqani (alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani, (c) Jallalouddine Haqani). Titolo: Maulavi. Funzione: ministro degli Affari frontalieri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1942. Luogo di nascita: provincia di Khost, distretto di Zadran, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; (c) sebbene ne fosse stato segnalato il decesso nel giugno 2007, era ancora vivo nel maggio 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 31.1.2001.»; |
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56) |
«Khalil Ahmed Haqqani [alias (a) Khalil Al-Rahman Haqqani, (b) Khalil ur Rahman Haqqani, (c) Khaleel Haqqani]. Titolo: Haji. Indirizzo: a) Peshawar, Pakistan; b) vicino alla Madrasa di Dergey Manday nel villaggio di Dergey Manday, nei pressi di Miram Shah, Agenzia per il Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale (FATA), Pakistan; c) villaggio di Kayla vicino a Miram Shah, Agenzia per il Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale (FATA), Pakistan; d) villaggio di Sarana Zadran, provincia di Paktia, Afghanistan. Data di nascita: a) 1.1.1966; b) tra il 1958 e il 1964. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) alto membro della rete Haqqani, che opera dal Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan; b) in precedenza si era recato, e aveva raccolto fondi, a Dubai, Emirati arabi uniti; c) fratello di Jalaluddin Haqqani e zio di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.2.2011.»; |
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57) |
«Mohammad Moslim Haqqani (alias Moslim Haqqani). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Vice ministro dell’Haj e delle questioni religiose del regime dei Talibani, (b) Vice ministro dell’Istruzione superiore del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: provincia di Baghlan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»; |
|
58) |
«Mohammad Salim Haqqani. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1967. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: della provincia di Laghman.»; |
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59) |
«Nasiruddin Haqqani (alias (a) Naseer Haqqani, (b) Dr. Naseer Haqqani, (c) Nassir Haqqani, (d) Nashir Haqqani, (e) Naseruddin, (f) Dr. Alim Ghair). Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: circa 1970-1973. Luogo di nascita: Afghanistan. Nazionalità: afghana. Altre informazioni: associato alla rete Haqqani, che opera dal Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.7.2010.»; |
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60) |
«Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Titolo: Mullah. Funzione: a) Direttore degli affari amministrativi del regime dei Talibani, b) Responsabile dell’informazione e della cultura nella provincia di Kandahar durante il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1965. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) diplomato presso la madrasa Haqqaniya in Pakistan, b) si ritiene che abbia avuto strette relazioni con il leader talibano Mullah Mohammad Omar, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»; |
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61) |
«Sirajuddin Jallaloudine Haqqani [alias (a) Siraj Haqqani, (b) Serajuddin Haqani, (c) Siraj Haqani, (d) Saraj Haqani, (e) Khalifa]. Funzione: Nàib Amir (Vice comandante). Indirizzo: a) quartiere di Kela/Danda, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan, b) Madrasa Manbàul uloom, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan, c) Madrasa Dergey Manday, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan. Data di nascita: circa 1977/1978. Luogo di nascita: a) Danda, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan, b) villaggio di Srana, distretto di Garda Saray, provincia di Paktia, Afghanistan, c) distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan, d) provincia di Khost, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) dal 2004, comandante operativo di alto livello nelle regioni orientali e meridionali dell’Afghanistan. b) Figlio di Jallaloudine Haqani. c) Appartiene alla sezione Sultan Khel, tribù Zardan di Garda Saray della provincia di Paktia, Afghanistan. d) Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»; |
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62) |
«Abdul Hai Hazem. Titolo: Maulavi. Funzione: Primo segretario, “Consolato generale” dei Talibani, Quetta, Pakistan. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 0001203.»; |
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63) |
« Hidayatullah (alias Abu Turab). Funzione: Vice ministro dell’aviazione civile del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
64) |
«Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib). Titolo: Maulavi. Funzione: vice ministro dell’informazione e della cultura (sezione culturale) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1957. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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65) |
«Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro delle finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1964. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) dell’Afghanistan orientale, (b) membro del «Consiglio» dei Talibani nella provincia di Kunar, Afghanistan, dal maggio 2007, (c) cugino di Moulavi Noor Jalal.»; |
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66) |
«Gul Agha Ishakzai (alias (a) Mullah Gul Agha, (b) Mullah Gul Agha Akhund, (c) Hidayatullah, (d) Haji Hidayatullah, (e) Hayadatullah). Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: circa 1972. Luogo di nascita: Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan. Altre informazioni: fa parte di un consiglio dei Talibani di recente creazione che coordina la riscossione della zakat (tassa islamica) dalla provincia di Baluchistan, Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.7.2010.»; |
|
67) |
«Noor Jalal (alias Nur Jalal). Titolo: Maulavi. Funzione: vice ministro degli interni (questioni amministrative) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1960. Luogo di nascita: provincia di Kunar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
68) |
«Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib). Titolo: Maulavi. Funzione: ministro dell’informazione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Gardez, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»; |
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69) |
«Saleh Mohammad Kakar (alias Saleh Mohammad). Data di nascita: circa 1962. Luogo di nascita: villaggio di Nulgham, distretto di Panjwai, Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: era proprietario di una concessionaria auto a Kandahar, Afghanistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.11.2010.»; |
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70) |
«Rahamatullah Kakazada [alias (a) Rehmatullah, (b) Kakazada, (c) Mullah Nasir]. Titolo: a) Maulavi, b) Mullah. Funzione: Console generale, “Consolato generale” talibano di Karachi, Pakistan. Data di nascita: 1968. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000952 (passaporto afgano rilasciato il 7.1.1999). Altre informazioni: “Governatore” talibano della provincia di Ghazni, Afghanistan, dal maggio 2007.»; |
|
71) |
«Abdul Rauf Khadem. Titolo: Mullah. Funzione: Comandante del blocco centrale sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: Uruzgan/Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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72) |
«Khairullah Khairkhwah (alias Mullah Khairullah Khairkhwah). Titolo: (a) Maulavi (b) Mullah. Funzione: (a) Governatore della provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani, (c) Governatore della provincia di Kabul sotto il regime dei Talibani, (d) ministro degli affari interni sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: nel giugno 2007 si trovava in custodia cautelare. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»; |
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73) |
«Shamsullah Kmalzada (alias Shamsalah Kmalzada). Sesso: maschile. Funzione: Secondo segretario, Ambasciata talibana di Abu Dhabi Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»; |
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74) |
«Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Titolo: Mullah. Funzione: a) ministro degli interni del regime dei Talibani, b) capo della polizia di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan, nella zona che confina con il distretto di Chaman, Quetta, Pakistan. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»; |
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75) |
«Jan Mohmmad Madani. Titolo: signor. Funzione: Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Nazionalità: afgana.»; |
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76) |
«Zia-ur-Rahman Madani (alias (a) Ziaurrahman Madani, (b) Zaia u Rahman Madani, (c) Madani Saheb) Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della provincia di Logar (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1960. Luogo di nascita: Taliqan, provincia di Takhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) coinvolto nel traffico di droga, (b) responsabile degli affari militari dei Talibani nella provincia di Takhar, Afghanistan, dal maggio 2007, (c) responsabile della provincia di Nangahar.»; |
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77) |
«Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor). Titolo: Maulavi. Funzione: ministro dell’agricoltura del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: membro del «Miram Shah Council» dei Talibani dal maggio 2007.»; |
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78) |
«Mohammadullah Mati. Titolo: Maulavi. Funzione: ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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79) |
« Matiullah; Titolo: Mullah. Funzione: Direttore, Dogane di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1973. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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80) |
«Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto culturale, «Consolato generale» talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Kunduz, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: SE 012820 (passaporto afgano rilasciato il 4.11.2000). Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nel 2007.»; |
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81) |
«Fazl Mohammad Mazloom (alias (a) Molah Fazl, (b) Fazel Mohammad Mazloom). Titolo: Mullah. Funzione: Vice capo di Stato maggiore dell’Esercito del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001.»; |
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82) |
«Nazar Mohammad. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Kunduz (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»; |
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83) |
«Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (alias Ramatullah Wahidyar). Funzione: Vice ministro per i martiri e per il rimpatrio del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1957. Luogo di nascita: villaggio di Kotakhel, distretto di Zormat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Numero di identificazione nazionale: 110675.»; |
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84) |
«Mohammad Homayoon. Titolo: Ing. Funzione: Vice ministro delle risorse idriche ed elettriche del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»; |
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85) |
«Mohammad Shafiq Mohammadi. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Khost (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1948. Luogo di nascita: provincia di Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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86) |
«Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Titolo: Maulavi. Funzione: a) Secondo vice presidente (Affari economici) del Consiglio dei ministri del regime dei Talibani, b) Governatore della provincia di Nangahar sotto il regime dei Talibani, c) Capo del settore orientale sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: tribù Zardran, provincia di Paktja, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: partecipa a operazioni terroristiche nell’Afghanistan orientale, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»; |
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87) |
«Mohammad Rasul. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Nimroz (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
88) |
«Mohammad Wali. Titolo: Maulavi. Funzione: ministro del servizio per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1965. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
89) |
«Mohammad Yaqoub. Titolo: Maulavi. Funzione: Capo del BIA sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»; |
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90) |
«Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi). Titolo: Mullah. Funzione: (a) ministro della pubblica istruzione del regime dei Talibani, (b) rappresentante dei Talibani ai colloqui svoltisi sotto la guida dell’ONU durante il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Helmand, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
91) |
«Abdulhai Motmaen. Titolo: Maulavi. Funzione: Direttore, Servizi informazione e cultura, Kandahar, Afghanistan durante il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1973. Luogo di nascita: provincia di Zabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
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92) |
«Rafiullah Muazen. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice presidente della Corte Suprema sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1943. Luogo di nascita: provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
93) |
«Allah Dad Tayeb Wali Muhammad [alias (a) Allah Dad Tayyab, (b) Allah Dad Tabeeb]. Titolo: a) Mullah, b) Haji. Funzione: Vice ministro delle comunicazioni del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
94) |
«Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah). Titolo: Maulavi. Funzione: Console generale, «Consolato generale» talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Farah. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: 00737 (passaporto afgano rilasciato il 20.10.1996).»; |
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95) |
«Mohammad Husayn Mustas’id (alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed, (d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Titolo: Mullah. Funzione: presidente dell’Accademia delle scienze sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1964. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001.»; |
|
96) |
«Mohammad Naim (alias Mullah Naeem). Titolo: Mullah. Funzione: vice ministro dell’aviazione civile del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»; |
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97) |
« Nik Mohammad. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro del commercio del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»; |
|
98) |
«Hamdullah Nomani. Titolo: Maulavi. Funzione: Alto funzionario del ministero dell’istruzione superiore sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
99) |
«Mohammad Aleem Noorani. Titolo: Mufti. Funzione: Primo segretario del “Consolato generale” talibano di Karachi. Nazionalità: afgana.»; |
|
100) |
«Nurullah Nuri. Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Governatore della Provincia di Balkh (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani, (b) Capo del settore settentrionale sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Shahjoe, provincia di Zabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
101) |
«Abdul Manan Nyazi (alias (a) Abdul Manan Nayazi, (b) Abdul Manan Niazi, (c) Baryaly, (d) Baryalai). Titolo: Mullah. Funzione: Governatore della Provincia di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: Distretto Pashtoon Zarghoon, Provincia di Herat, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: membro dei Talibani responsabile per la provincia di Herat. Si troverebbe nell’area di confine tra Afghanistan e Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»; |
|
102) |
«Mohammed Omar. Titolo: Mullah. Funzione: Guida dei fedeli (“Amir ul-Mumineen”), Afghanistan. Data di nascita: circa 1966. Luogo di nascita: provincia di Uruzgan, villaggio di Adehrawood. Nazionalità: afgana.»; |
|
103) |
«Abdul Jabbar Omari. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Baghlan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: Zabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
104) |
«Mohammad Ibrahim Omari. Titolo: Alhaj. Funzione: Vice ministro degli affari frontalieri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: valle di Zadran, provincia di Khost, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
105) |
«Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias Noor ud Din Turabi). Titolo: (a) Mullah (b) Maulavi. Funzione: ministro della giustizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: (a) Kandahar, Afghanistan, (b) distretto di Chora, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»; |
|
106) |
«Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb). Titolo: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funzione: Vice ministro della pubblica istruzione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Darzab, provincia di Faryab, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) membro dei Talibani responsabile dell’Afghanistan settentrionale dal maggio 20077, (b) coinvolto nel traffico di droga.»; |
|
107) |
«Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto al rimpatrio dell’«Ambasciata» talibana di Islamabad. Nazionalità: afgana.»; |
|
108) |
«Mohammad Rabbani. Titolo: Mullah. Data di nascita: intorno al 1961. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) presidente del Consiglio dirigente (regime dei Talibani), (b) presidente del Consiglio dei ministri (regime dei Talibani), (c) sarebbe deceduto nell’aprile 2001.»; |
|
109) |
«Yar Mohammad Rahimi. Titolo: Mullah. Funzione: ministro della comunicazione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1953. Luogo di nascita: distretto di Panjwaee, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
110) |
«Mohammad Hasan Rahmani. Titolo: Mullah. Funzione: Governatore della Provincia di Kandahar (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Panjwae, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
111) |
«Habibullah Reshad. Titolo: Mullah. Funzione: Capo dei servizi investigativi sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
112) |
«Abdulhai Salek. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Uruzgan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001.»; |
|
113) |
« Sanani. Titolo: Maulavi. Funzione: Capo di Dar-ul-Efta sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1923. Luogo di nascita: provincia di Zabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
114) |
«Noor Mohammad Saqib. Funzione: presidente della Corte suprema sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Bagrami, provincia di Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
115) |
«Qalamudin Sar Andaz (alias Qalamuddin). Titolo: Maulavi. Funzione: a) Vice ministro dell’Haj del regime dei Talibani, b) Capo del comitato olimpico del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Baraki Barak, provincia di Logar, Afghanistan. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: distretto di Baraki Barak, provincia di Logar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: nel luglio 2003 si trovava in custodia cautelare a Kabul, Afghanistan. Rilasciato nel 2005.»; |
|
116) |
«Ehsanullah Sarfida. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Qarabagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
117) |
«Saduddin Sayyed (alias (a) Sadudin Sayed, (b) Sadruddin). Titolo: (a) Maulavi, (b) Alhaj, (c) Mullah. Funzione: (a) Vice ministro del lavoro e degli affari sociali del regime dei Talibani, (b) sindaco di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Chaman, Pakistan.»; |
|
118) |
«Qari Abdul Wali Seddiqi. Funzione: Terzo segretario sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000769 (passaporto afgano rilasciato il 2.2.1997).»; |
|
119) |
«Abdul Wahed Shafiq. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice governatore della Provincia di Kabul (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
120) |
«Mohammad Sohail Shaheen. Funzione: Secondo segretario dell’«Ambasciata» talibana di Islamabad. Nazionalità: afgana.»; |
|
121) |
«Said Ahmed Shahidkhel. Titolo: Maulavi. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan centrale. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) vice ministro della pubblica istruzione (regime dei Talibani), (b) nel luglio 2003 si trovava in custodia cautelare a Kabul, Afghanistan.»; |
|
122) |
«Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias (a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, (b) Akhtar Muhammad Mansoor, (c) Akhtar Mohammad Mansoor). Titolo: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funzione: ministro dei trasporti e dell’aviazione civile del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1960. Luogo di nascita: (a) Kandahar, Afghanistan, (b) Kalanko Joftian, distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) rimpatriato in Afghanistan nel settembre 2006, b) membro della leadership dei Talibani, (c) coinvolto nel traffico di droga, (d) attivo nelle province di Khost, Paktia e Paktika, Afghanistan, dal maggio 2007; “Governatore” talibano di Kandahar dal maggio 2007.»; |
|
123) |
« Shamsudin. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Wardak (Maidan) (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Keshim, provincia di Badakhshan, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
124) |
«Mohammad Sharif. Funzione: Vice ministro degli interni del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»; |
|
125) |
«Shams Ur-Rahman Sher Alam (alias (a) Shamsurrahman (b) Shams-u-Rahman). Titolo: (a) Mullah (b) Maulavi. Funzione: Vice ministro dell’agricoltura del regime dei Talibani. Luogo di nascita: distretto di Suroobi, provincia di Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001.»; |
|
126) |
«Abdul Ghafar Shinwari. Titolo: Haji. Funzione: Terzo segretario, “Consolato generale” talibano di Karachi, Pakistan. Data di nascita: 29.3.1965. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000763 (rilasciato il 9.1.1997).»; |
|
127) |
«Mohammad Sarwar Siddiqmal. Funzione: Terzo segretario della “Ambasciata” talibana di Islamabad. Nazionalità: afgana.»; |
|
128) |
«Sher Mohammad Abbas Stanekzai. Funzione: Vice ministro della sanità del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
129) |
« Taha. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Paktia (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
130) |
« Tahis. Titolo: Hadji. Funzione: Vice ministro dell’aviazione civile del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»; |
|
131) |
«Abdul Raqib Takhari. Titolo: Maulavi. Funzione: ministro del rimpatrio del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: provincia di Takhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
132) |
« Walijan. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Jawzjan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: Quetta, Pakistan.»; |
|
133) |
«Nazirullah Ahanafi Waliullah (alias Nazirullah Aanafi Waliullah). Titolo: (a) Maulavi, (b) Haji. Funzione: Addetto commerciale, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1962. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000912 (passaporto afgano rilasciato il 30.6.1998). Altre informazioni: rimpatriato in Afghanistan nell’ottobre 2006. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»; |
|
134) |
«Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1975. Luogo di nascita: provincia centrale di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 31.1.2001.»; |
|
135) |
«Mohammad Jawad Waziri. Funzione: ministero degli esteri, servizio ONU del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.»; |
|
136) |
«Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid). Titolo: Mullah. Funzione: Vice ministro degli esteri del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: provincia di Logar, distretto di Kharwar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»; |
|
137) |
«Mohammad Zahid. Titolo: Mullah. Funzione: Terzo segretario «Ambasciata»talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Logar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 001206 (rilasciato il 17.7.2000).»; |
|
138) |
«Rahimullah Zurmati. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dell’informazione e della cultura (Pubblicazioni) del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana.» |
|
2.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 755/2011 DEL CONSIGLIO
del 1o agosto 2011
che attua il regolamento di esecuzione (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011. |
|
(2) |
Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e conformemente alla decisione di esecuzione 2011/488/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (2), altre persone dovrebbero essere aggiunte nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le persone elencate nell’allegato del presente regolamento sono aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 1o agosto 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 74 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Persone di cui all'articolo 1
A. Persone
|
|
Nome |
Informazioni identificative (data di nascita, luogo di nascita, ecc …) |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|
1. |
Mohammad Mufleh |
|
Capo dell'intelligence militare siriana della città di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
1.8.2011 |
|
2. |
Maggiore generale Tawfiq Younes |
|
Capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale dell'intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
1.8.2011 |
|
3. |
Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami) |
Nato a Latakia, Siria, il 19.10.1932 |
Stretto collaboratore e zio materno di Bashar, socio di Mahir al-Assad, e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. |
1.8.2011 |
|
4. |
Ayman Jabir |
Nato a Latakia |
Collaboratore di Mahir al-Assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. |
1.8.2011 |
|
5. |
Generale Ali Habib Mahmoud |
Nato a Tartous, 1939. Nominato ministro della Difesa il 3 giugno 2009 |
Ministro della Difesa. Responsabile della conduzione e delle operazioni delle forze armate siriane coinvolte nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile. |
1.8.2011 |
|
2.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/35 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 756/2011 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
|||||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
|||||||||
|
Prodotto costituito da (% del peso):
presentato su uno stecchino di legno. |
1604 19 98 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 16, nonché dal testo dei codici NC 1604 , 1604 19 e 1604 19 98 . L’aggiunta di verdure al pesce/gamberetti (crudi) presentati su uno stecchino di legno è considerata una preparazione. È pertanto esclusa la classificazione nel capitolo 3 in quanto il prodotto è stato preparato secondo un procedimento non previsto in detto capitolo (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 3, Considerazioni generali, paragrafo 5). Il prodotto deve pertanto essere classificato nella voce 1604 come preparazione di pesci di cui al codice NC 1604 19 98 . |
|
2.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/37 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 757/2011 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
Calzature che non ricoprono la caviglia e non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna, con suole interne di lunghezza superiore a 24 cm. La suola esterna è di gomma e la suola intermedia è costituita da polimeri a bassa densità. La tomaia è costituita da parti di materiale tessile, cuoio e plastica. L’intera superficie della tomaia è ricoperta da materiale tessile grigio, ad eccezione di un inserto di materiale tessile bianco (feltro) [2 (*1)] in corrispondenza del tallone (cfr. foto n. 655 B). Il materiale tessile bianco è ricoperto da vari inserti di cuoio grigio, uno dei quali copre quasi interamente il tallone [C (*1)]; altri due coprono parzialmente entrambi i lati della scarpa [D (*1)] e due inserti ricurvi circondano il collo del piede [B (*1)] (cfr. foto n. 655 C). Sulla parte estrema del tallone, il materiale tessile bianco è ricoperto da un materiale tessile nero impermeabile e da un inserto di plastica grigio scuro [b (*1)] cucito sopra (cfr. foto n. 655 C). Il materiale tessile nero è visibile attraverso piccole aperture nell’inserto di plastica. Gli inserti di materiale tessile grigio sopra menzionati sono cuciti fra di loro e fissati alla suola. Su un lato della scarpa, due inserti di materiale tessile grigio sono fissati con una cucitura a zig-zag rafforzata da un’impuntura su entrambi i lati della cucitura a zig-zag (cfr. foto n. 655 D). Un’altra striscia di materiale tessile è fissata con la stessa impuntura sotto ai due inserti di materiale tessile per rafforzare l’insieme. Nella parte anteriore della scarpa, un inserto di plastica grigio [a (*1)] copre il materiale tessile grigio sottostante. Su entrambi i lati della scarpa, al materiale tessile sono fissati inserti di cuoio grigio [A (*1)]; al di sopra del cuoio/del materiale tessile grigio sono anche aggiunte quattro strisce verticali di materiale tessile [1 (*1)] (cfr. foto n. 655 A e n. 655 D). Una striscia di materiale tessile è inoltre fissata come occhiello sul materiale tessile che ricopre il tallone della scarpa. (calzatura da allenamento) (Cfr. foto n. 655 A, n. 655 B, n. 655 C e n. 655 D) (*2) |
6404 11 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4, lettere a) e b), del capitolo 64 della nomenclatura combinata, della nota complementare 1 del capitolo 64 e del testo dei codici NC 6404 e 6404 11 00 . Nell’identificare il materiale costitutivo della tomaia ai sensi della nota 4, lettera a), del capitolo 64, non deve essere tenuto conto dell’inserto di plastica grigia che copre la parte anteriore della scarpa [a (*1)], poiché esso serve a proteggere le dita rafforzando il materiale tessile grigio sottostante. Analogamente, non deve essere tenuto conto delle quattro strisce verticali di materiale tessile [1 (*1)] poste su entrambi i lati della calzatura, poiché esse servono unicamente da rinforzo, e dell’occhiello di materiale tessile sul lato posteriore, poiché si tratta di un accessorio che aiuta a indossare le scarpe. Allo stesso modo, non deve essere tenuto conto degli inserti di cuoio grigio fissati al materiale tessile grigio su entrambi i lati della calzatura [A (*1)], poiché anch’essi servono unicamente da rinforzo. Neanche il materiale tessile bianco [2 (*1)] può essere considerato un materiale costitutivo della tomaia, poiché non è neanche parzialmente visibile sulla superficie esterna della calzatura [cfr. la nota esplicativa della nomenclatura combinata al capitolo 64, considerazioni generali, 1 a), prima frase del secondo paragrafo]. Al contrario, gli inserti di cuoio grigio [B, C, D (*1)] che coprono in tutto o in parte il materiale tessile bianco [2 (*1)] (cfr. le foto n. 655 B e n. 655 C) si qualificano come materiali costitutivi della tomaia, poiché la loro superficie è parzialmente o totalmente visibile sulla superficie esterna ed essi non fungono né da accessori né da rinforzo. Il materiale tessile nero impermeabile posto sotto l’inserto di plastica grigio scuro sul tallone della calzatura [b (*1)] non si qualifica come materiale costitutivo della tomaia, poiché esso serve solo a impedire la penetrazione dell’acqua attraverso le aperture dell’inserto di plastica. L’inserto di plastica grigio scuro sul tallone della calzatura si qualifica pertanto altresì come materiale costitutivo della tomaia ai sensi della nota 4, lettera a), del capitolo 64. I materiali tessili grigi si qualificano come materiali costitutivi della tomaia ai sensi della nota 4, lettera a), del capitolo 64 poiché sono fissati fra di loro e agli altri materiali costitutivi sopra identificati della tomaia [B, C, D, b (*1)] con un metodo di assemblaggio durevole (cfr. la nota esplicativa della nomenclatura combinata al capitolo 64, considerazioni generali, 1 a), ultima frase del secondo paragrafo, unitamente a 1 c), ultima frase del secondo paragrafo). Inoltre, i materiali costitutivi della tomaia sopra identificati [B, C, D, b (*1) e i materiali tessili grigi] (cfr. la foto n. 655 C) presentano le caratteristiche di una tomaia, ossia assicurano una tenuta del piede sufficiente per permettere all’utilizzatore della calzatura di camminare (cfr. la seconda frase del primo paragrafo della nota complementare 1 del capitolo 64). Se si rimuovono i rinforzi e gli accessori sopra menzionati (cfr. foto n. 655 C), i materiali tessili grigi presentano una superficie esterna maggiore rispetto agli altri materiali [B, C, D, b (*1)] sopra identificati come materiali costitutivi; si ritiene pertanto che la calzatura abbia una tomaia di materiale tessile ai sensi della nota 4, lettera a), del capitolo 64. La parte della suola a contatto con il terreno è di gomma ai sensi della nota 4, lettera b), del capitolo 64. La calzatura possiede pertanto una suola esterna di gomma. |
(*1) I numeri e le lettere fanno riferimento ai numeri e alle lettere nelle fotografie.
(*2) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.
|
2.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 758/2011 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 1291/2009 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione del 18 dicembre 2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (2), fissa i limiti di dimensione economica delle aziende agricole per l’esercizio contabile 2010 e per gli esercizi successivi. |
|
(2) |
I cambiamenti strutturali verificatisi in Irlanda sono sfociati in una riduzione del numero delle aziende più piccole e del loro contributo alla produzione agricola complessiva; è pertanto superfluo tenerne conto negli studi che riguardano la parte più importante dell’attività agricola. |
|
(3) |
Nel caso della Francia, la struttura del settore agricolo nelle circoscrizioni della Guadalupa, della Martinica e della Riunione non è rappresentata dal limite applicabile alla Francia nel suo insieme. |
|
(4) |
Pertanto, nel caso dell’Irlanda, è opportuno aumentare il limite portandolo a 8 000 EUR e, nel caso della Francia, è opportuno fissare a 15 000 EUR il limite delle circoscrizioni della Guadalupa, della Martinica e della Riunione. |
|
(5) |
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009, il numero complessivo di aziende contabili per l’Irlanda è stato fissato a 1 300. Questo numero non è stato più modificato dal 1982, malgrado la riduzione del numero di aziende in Irlanda e l’aumento delle dimensioni medie di queste ultime. Occorre quindi basarsi su un campione più ristretto di quello attualmente adoperato per ottenere un grado di rappresentatività soddisfacente. |
|
(6) |
Nel caso della Francia occorre tener conto dell’aggiunta delle nuove circoscrizioni della Guadalupa, della Martinica e della Riunione e adeguare il numero di aziende contabili in ciascuna circoscrizione francese a livelli tali da garantire una rappresentatività soddisfacente del campione. |
|
(7) |
Nel caso dell’Ungheria la riduzione del numero di circoscrizioni deve essere presa in considerazione. |
|
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1291/2009. |
|
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato comunitario per la rete d’informazione contabile agricola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1291/2009 è modificato come segue:
|
1) |
L’articolo 2 è modificato come segue:
|
|
2) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009 è modificato come segue:
|
1) |
La riga relativa all’Irlanda è sostituita dal seguente testo:
|
|
2) |
Le righe relative alla Francia sono sostituite dal seguente testo:
|
|
3) |
Le righe relative all’Ungheria sono sostituite dal seguente testo:
|
|
2.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/44 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 759/2011 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AR |
23,8 |
|
ZA |
27,3 |
|
|
ZZ |
25,6 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
100,6 |
|
ZZ |
100,6 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
115,3 |
|
ZZ |
115,3 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
65,7 |
|
CL |
79,0 |
|
|
TR |
60,0 |
|
|
UY |
69,6 |
|
|
ZA |
76,0 |
|
|
ZZ |
70,1 |
|
|
0806 10 10 |
CL |
54,3 |
|
EG |
166,4 |
|
|
MA |
198,0 |
|
|
TN |
223,5 |
|
|
TR |
164,0 |
|
|
ZA |
98,7 |
|
|
ZZ |
150,8 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
93,3 |
|
BR |
84,1 |
|
|
CL |
89,4 |
|
|
CN |
78,9 |
|
|
NZ |
110,2 |
|
|
US |
131,3 |
|
|
ZA |
91,9 |
|
|
ZZ |
97,0 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
75,9 |
|
CL |
105,9 |
|
|
CN |
51,0 |
|
|
NZ |
127,9 |
|
|
ZA |
108,5 |
|
|
ZZ |
93,8 |
|
|
0809 20 95 |
CL |
267,8 |
|
TR |
290,0 |
|
|
ZZ |
278,9 |
|
|
0809 30 |
TR |
139,7 |
|
ZZ |
139,7 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
51,5 |
|
IL |
150,1 |
|
|
XS |
57,7 |
|
|
ZA |
70,8 |
|
|
ZZ |
82,5 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
2.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 760/2011 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2011
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 751/2011 della Commissione (4). |
|
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 2 agosto 2011
|
(EUR) |
||
|
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
49,99 |
0,00 |
|
1701 11 90 (1) |
49,99 |
0,00 |
|
1701 12 10 (1) |
49,99 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
49,99 |
0,00 |
|
1701 91 00 (2) |
54,48 |
1,13 |
|
1701 99 10 (2) |
54,48 |
0,00 |
|
1701 99 90 (2) |
54,48 |
0,00 |
|
1702 90 95 (3) |
0,54 |
0,20 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DIRETTIVE
|
2.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/48 |
DIRETTIVA 2011/70/EURATOM DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 2011
che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,
vista la proposta della Commissione europea, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom») devono essere istituite norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione. |
|
(2) |
L’articolo 30 del trattato Euratom prevede l’adozione di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. |
|
(3) |
L’articolo 37 del trattato Euratom prescrive che gli Stati membri forniscano alla Commissione i dati generali relativi a qualsiasi progetto di smaltimento dei residui radioattivi. |
|
(4) |
La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (3), stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Tale direttiva è stata integrata da una normativa più specifica. |
|
(5) |
Come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua giurisprudenza, le disposizioni del capo 3 del trattato Euratom, relative alla protezione sanitaria, formano un complesso coerente che attribuisce alla Commissione competenze piuttosto estese per la protezione della popolazione e dell’ambiente contro i rischi di contaminazione nucleare (4). |
|
(6) |
La decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva (5), ha istituito un quadro per la notifica e la trasmissione di informazioni che gli Stati membri devono utilizzare per proteggere la popolazione in caso di emergenza radioattiva. La direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l’informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (6), ha imposto agli Stati membri l’obbligo di informare la popolazione in caso di emergenza radioattiva. |
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(7) |
La direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio (7), prevede il controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, comprese le sorgenti dismesse. Conformemente alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («convenzione congiunta») e al codice di condotta dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) sulla sicurezza delle sorgenti radioattive nonché alle pratiche industriali correnti, le sorgenti sigillate dismesse possono essere riutilizzate, riciclate o smaltite. In molti casi ciò richiede la restituzione, a un fornitore o fabbricante, della sorgente o la restituzione delle attrezzature, inclusa la stessa sorgente, per la riqualificazione o il trattamento. |
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(8) |
La direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (8), disciplina la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che possono essere radioattivi, ma escludendo aspetti come quelli specifici della radioattività, che sono disciplinati dal trattato Euratom. |
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(9) |
La direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio (9), istituisce a livello di Comunità europea dell’energia atomica («Comunità») un sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito. Tale direttiva è stata integrata dalla raccomandazione 2008/956/Euratom della Commissione, del 4 dicembre 2008, relativa ai criteri per l’esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso paesi terzi (10). |
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(10) |
La direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (11), impone agli Stati membri l’obbligo di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nucleare. Benché riguardi principalmente la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, tale direttiva precisa che è altresì importante garantire la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, anche negli impianti di stoccaggio e di smaltimento. Pertanto, tali impianti, oggetto della direttiva 2009/71/Euratom e della presente direttiva, non dovrebbero essere soggetti a obblighi sproporzionati o inutili, soprattutto per quanto riguarda le relazioni. |
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(11) |
La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (12), si applica a taluni piani e programmi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (13). |
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(12) |
La raccomandazione 2006/851/Euratom della Commissione, del 24 ottobre 2006, concernente la gestione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di installazioni nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (14), si concentra sull’adeguatezza del finanziamento, sulla sua sicurezza finanziaria e sulla sua trasparenza al fine di garantire che i fondi siano impiegati esclusivamente per gli scopi previsti. |
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(13) |
Secondo le specifiche condizioni dell’adesione all’Unione europea di Lituania, Slovacchia e Bulgaria, laddove talune centrali nucleari erano soggette a chiusura anticipata, la Comunità ha partecipato alla mobilitazione delle risorse finanziarie e fornisce, a determinate condizioni, assistenza finanziaria a vari progetti di disattivazione, inclusa la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. |
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(14) |
La convenzione congiunta, conclusa sotto gli auspici dell’AIEA, rappresenta uno strumento incentivante che mira a raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza a livello mondiale nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi attraverso il potenziamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale. |
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(15) |
Alcuni Stati membri hanno già partecipato e intendono continuare a partecipare al programma guidato da USA-Russia, denominato «Iniziativa per la riduzione della minaccia globale», spedendo il combustibile esaurito di reattori di ricerca agli Stati Uniti d’America e alla Federazione russa. |
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(16) |
Nel 2006 l’AIEA ha aggiornato la struttura delle norme e pubblicato i principi fondamentali di sicurezza, sponsorizzati congiuntamente dalla Comunità, dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici/Agenzia per l’energia nucleare e da altre organizzazioni internazionali. L’applicazione dei principi fondamentali di sicurezza faciliterà l’applicazione di norme di sicurezza internazionali e consentirà una maggiore coerenza tra i regimi dei diversi Stati. |
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(17) |
A seguito dell’invito del Consiglio a istituire un gruppo ad alto livello in ambito UE, contenuto nelle conclusioni dell’8 maggio 2007 relative alla sicurezza nucleare e alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, la decisione 2007/530/Euratom della Commissione, del 17 luglio 2007, relativa all’istituzione del gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui (15), ha istituito il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG), al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Le conclusioni e raccomandazioni dell’ENSREG sono state recepite nella risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 2008 concernente la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e nelle conclusioni del Consiglio del 10 novembre 2009 sulla relazione del gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare. |
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(18) |
Il 10 maggio 2007 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione «Valutare l’Euratom — 50 anni di politica nucleare europea», in cui ha chiesto norme armonizzate per la gestione dei rifiuti radioattivi e ha invitato la Commissione a riesaminare i progetti della propria proposta legislativa e a presentare una nuova proposta di direttiva concernente la gestione dei rifiuti radioattivi. |
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(19) |
Sebbene ciascuno Stato membro rimanga libero di decidere del proprio mix energetico, tutti gli Stati membri generano rifiuti radioattivi dalla produzione di energia o nel corso di attività industriali, agricole, sanitarie e di ricerca, oppure attraverso la dismissione degli impianti nucleari o in situazioni di riparazione e interventi. |
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(20) |
Il funzionamento dei reattori nucleari genera combustibile esaurito. Ciascuno Stato membro rimane libero di definire la propria politica del ciclo del combustibile. Il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa preziosa da ritrattare oppure un rifiuto radioattivo destinato allo smaltimento diretto. Indipendentemente dall’opzione scelta, occorre tenere in considerazione lo smaltimento di rifiuti ad alta attività, separati durante il ritrattamento, o del combustibile esaurito considerato come rifiuto. |
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(21) |
I rifiuti radioattivi, ivi compreso il combustibile esaurito considerato come rifiuto, richiedono il contenimento e l’isolamento dall’uomo e dall’ambiente nel lungo periodo. La loro particolare natura, vale a dire il fatto che contengono radionuclidi, necessita di provvedimenti tesi a proteggere la salute umana e l’ambiente dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo smaltimento in adeguati impianti che costituiscono il punto di arrivo finale. Lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, è una soluzione provvisoria ma non un’alternativa allo smaltimento. |
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(22) |
Tali provvedimenti dovrebbero basarsi su un sistema nazionale di classificazione dei rifiuti radioattivi che tenga pienamente conto delle loro proprietà e tipologie specifiche. |
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(23) |
La tipica modalità di smaltimento per i rifiuti ad attività bassa e intermedia è lo smaltimento in prossimità della superficie. È ampiamente accettato a livello tecnico che, attualmente, lo smaltimento geologico in profondità rappresenti l’opzione più sicura e sostenibile come punto di arrivo della gestione di rifiuti ad alta attività e del combustibile esaurito considerato rifiuto. Gli Stati membri, mantenendo la responsabilità delle rispettive politiche in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ad attività bassa, intermedia o alta, dovrebbero includere la pianificazione e l’attuazione delle opzioni di smaltimento nelle rispettive politiche nazionali. Poiché la realizzazione e lo sviluppo di un impianto di smaltimento avverrà nel corso di svariati decenni, molti programmi riconoscono la necessità di restare flessibili e adattabili, per esempio al fine di incorporare le nuove conoscenze sulle condizioni del sito o sulla possibile evoluzione del sistema di smaltimento. Le attività realizzate nel quadro della piattaforma tecnologica per lo smaltimento geologico dei residui radioattivi (Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform — IGD-TP) potrebbero facilitare l’accesso alle competenze e alle tecnologie in tale ambito. A tal fine, la possibilità di riconversione e di recupero come criteri operativi e progettuali possono essere utilizzati per orientare l’elaborazione tecnica di un sistema di smaltimento. Tuttavia, tali criteri non dovrebbero sostituirsi a un impianto di smaltimento ben concepito che abbia una base difendibile per la chiusura. È necessario un compromesso in quanto la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito è basata sullo stato dell’arte della scienza e della tecnologia. |
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(24) |
Dovrebbe essere un obbligo morale di ciascuno Stato membro evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni in relazione al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi, compreso ogni rifiuto radioattivo previsto per la disattivazione degli impianti nucleari esistenti. Attraverso l’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri avranno dimostrato di aver intrapreso iniziative ragionevoli per garantire il conseguimento di tale obiettivo. |
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(25) |
La responsabilità ultima degli Stati membri riguardo alla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi è un principio fondamentale ribadito dalla convenzione congiunta. La presente direttiva dovrebbe rafforzare il principio della responsabilità nazionale, nonché quello della responsabilità primaria della sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che spetta al titolare della licenza sotto il controllo della propria autorità di regolamentazione competente, e dovrebbe potenziare il ruolo e l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione competente. |
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(26) |
Resta inteso che l’utilizzo di sorgenti radioattive da parte dell’autorità di regolamentazione competente nell’espletamento dei propri compiti di regolamentazione non ne pregiudica l’indipendenza. |
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(27) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. |
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(28) |
Gli Stati membri dovrebbero istituire un programma nazionale al fine di assicurare la trasposizione delle decisioni politiche in norme chiare per realizzare nei tempi previsti tutti i passaggi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. Tali programmi nazionali dovrebbero poter essere in forma di singolo documento di riferimento o serie di documenti. |
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(29) |
Resta inteso che i regimi nazionali per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi saranno applicati sotto forma di uno strumento giuridico, regolamentare o organizzativo la cui scelta è di competenza degli Stati membri. |
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(30) |
Le varie fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sono strettamente interconnesse. Le decisioni prese per una singola fase possono avere conseguenze sulla fase successiva. Occorre pertanto tenere conto di tali interconnessioni nella messa a punto dei programmi nazionali. |
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(31) |
La trasparenza è un fattore importante nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. La trasparenza dovrebbe essere garantita tramite un’effettiva informazione della popolazione e la possibilità per tutte le parti interessate, comprese le autorità locali e la popolazione, di partecipazione ai processi decisionali conformemente agli obblighi nazionali e internazionali. |
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(32) |
La collaborazione tra gli Stati membri e a livello internazionale potrebbe facilitare e accelerare le decisioni da prendere mediante l’accesso a competenze e tecnologia. |
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(33) |
Alcuni Stati membri ritengono che la condivisione di impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, inclusi gli impianti di smaltimento, sia un’opzione potenzialmente vantaggiosa, sicura ed efficiente in termini di costi se basata su un accordo tra gli Stati membri interessati. |
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(34) |
La documentazione del processo decisionale in relazione alla sicurezza dovrebbe essere commisurata ai livelli di rischio (approccio calibrato) e costituire la base per le decisioni riguardanti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Questo dovrebbe consentire di individuare le aree di incertezza sulle quali sarà necessario concentrare l’attenzione in una valutazione della sicurezza. Le decisioni in materia di sicurezza dovrebbero basarsi sui risultati della valutazione della sicurezza nonché sulle informazioni sulla robustezza e l’affidabilità di tale valutazione e dei suoi presupposti. Il processo decisionale dovrebbe essere pertanto basato su un elenco delle argomentazioni e delle prove che cercano di dimostrare che la norma di sicurezza richiesta è conseguita per un impianto o un’attività relativi alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Nel caso particolare di un impianto di smaltimento, la documentazione dovrebbe aumentare ulteriormente la conoscenza degli aspetti che influenzano la sicurezza del sistema di smaltimento, tra cui anche le barriere naturali (geologiche) e artificiali, e dello sviluppo previsto del sistema di smaltimento nel tempo. |
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(35) |
Uno Stato membro che non disponga di combustibile esaurito, né abbia alcuna prospettiva immediata di averne, né abbia attività in corso o pianificate relative a combustibile esaurito, avrebbe un obbligo sproporzionato e inutile se dovesse recepire e attuare le disposizioni della presente direttiva in relazione al combustibile esaurito. Pertanto tali Stati membri devono essere esentati — finché non abbiano preso la decisione di sviluppare un’attività relativa al combustibile nucleare — dall’obbligo di recepire e attuare le disposizioni relative al combustibile esaurito della presente direttiva. |
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(36) |
Un trattato fra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia che regolamenta lo status e altri rapporti giuridici riguardo agli investimenti, allo sfruttamento e alla disattivazione della centrale nucleare di Krško disciplina la comproprietà di una centrale nucleare. Tale trattato prevede la responsabilità condivisa per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Dovrebbe pertanto essere prevista una deroga a talune disposizioni della presente direttiva al fine di non ostacolare la piena attuazione di tale trattato bilaterale. |
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(37) |
Pur riconoscendo che il quadro nazionale dovrebbe prendere in considerazione tutti i pericoli radioattivi e non radioattivi associati al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi, la presente direttiva non disciplina i rischi non radiologici, che rientrano nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
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(38) |
Il mantenimento e lo sviluppo di nuove competenze e abilità nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in quanto elementi essenziali per garantire elevati livelli di sicurezza, dovrebbero fondarsi sull’acquisizione di conoscenze sulla scorta dell’esperienza pratica. |
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(39) |
La ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico sostenuti dalla cooperazione tecnica tra vari soggetti possono aprire orizzonti per migliorare la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché contribuire a ridurre il rischio della radiotossicità dei rifiuti ad alta attività. |
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(40) |
La verifica inter pares potrebbe costituire un eccellente strumento per rafforzare la fiducia in riferimento alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nell’Unione europea, allo scopo di sviluppare e scambiare esperienze e garantire standard elevati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce un quadro comunitario al fine di garantire una gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi onde evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni.
2. Essa garantisce che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
3. Essa garantisce la trasmissione delle informazioni necessarie e la partecipazione della popolazione in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prestando un’attenzione particolare alle questioni concernenti le informazioni proprietarie e di sicurezza.
4. Fatta salva la direttiva 96/29/Euratom, la presente direttiva integra le norme fondamentali di cui all’articolo 30 del trattato Euratom per quanto attiene alla sicurezza del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica a tutte le fasi:
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a) |
della gestione del combustibile esaurito quando questo deriva da attività civili; |
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b) |
della gestione dei rifiuti radioattivi, dalla generazione fino allo smaltimento, quando questi derivano da attività civili. |
2. La presente direttiva non si applica:
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a) |
ai rifiuti provenienti dalle industrie estrattive che possono essere radioattivi e che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/21/CE; |
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b) |
agli scarichi autorizzati. |
3. L’articolo 4, paragrafo 4, della presente direttiva non si applica:
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a) |
al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante; |
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b) |
alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili; |
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c) |
ai rifiuti e al combustibile esaurito dell’attuale centrale nucleare di Krško, nel contesto di spedizioni tra Slovenia e Croazia. |
4. La presente direttiva fa salvo il diritto di uno Stato membro o di un’impresa di tale Stato membro di restituire i rifiuti radioattivi trattati al paese di origine, se:
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a) |
i rifiuti radioattivi devono essere spediti a tale Stato membro o impresa per il trattamento; oppure |
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b) |
altri materiali devono essere spediti a tale Stato membro o impresa allo scopo di recuperare i rifiuti radioattivi. |
La presente direttiva fa altresì salvo il diritto di uno Stato membro o di un’impresa nello Stato membro cui debba essere spedito combustibile esaurito destinato al trattamento o al ritrattamento di restituire al paese di origine i rifiuti radioattivi recuperati con l’operazione di trattamento o ritrattamento o un prodotto equivalente concordato.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «chiusura»: il completamento di tutte le operazioni ad un dato momento dopo la collocazione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per rendere l’impianto sicuro a lungo termine;
2) «autorità di regolamentazione competente»: un’autorità o un sistema di autorità designati in uno Stato membro nel campo della regolamentazione della sicurezza per la gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi, come previsto all’articolo 6;
3) «smaltimento»: la collocazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto senza intenzione di recuperarli successivamente;
4) «impianto di smaltimento»: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
5) «licenza»: qualsiasi documento avente valore legale rilasciato sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di svolgere qualsiasi attività connessa alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi oppure al fine di conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio, disattivazione o chiusura di un impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi;
6) «titolare della licenza»: la persona fisica o giuridica avente la responsabilità generale di un’attività o di un impianto connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, come specificato in una licenza;
7) «rifiuti radioattivi»: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida per la quale nessun utilizzo ulteriore è previsto o preso in considerazione dallo Stato membro o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dallo Stato membro e che sia regolamentata a titolo di rifiuto radioattivo da un’autorità di regolamentazione competente conformemente al quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro;
8) «gestione dei rifiuti radioattivi»: tutte le attività attinenti a manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;
9) «impianto di gestione dei rifiuti radioattivi»: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi;
10) «ritrattamento»: un processo o un’operazione intesi ad estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso;
11) «combustibile esaurito»: combustibile nucleare irradiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o può essere destinato allo smaltimento se considerato rifiuto radioattivo;
12) «gestione del combustibile esaurito»: tutte le attività concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito;
13) «impianto di gestione del combustibile esaurito»: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione del combustibile esaurito;
14) «stoccaggio»: il collocamento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto con l’intenzione di recuperarli successivamente.
Articolo 4
Principi generali
1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono politiche nazionali relative alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, ciascuno Stato membro ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi generati nel suo territorio.
2. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro o un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di questi stessi materiali, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, è dello Stato membro o del paese terzo da cui il materiale radioattivo è stato spedito.
3. Le politiche nazionali sono basate su tutti i seguenti principi:
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a) |
la generazione di rifiuti radioattivi è tenuta al minimo ragionevolmente praticabile, tanto in termini di attività quanto di volume, mediante adeguate misure di progettazione e pratiche di esercizio e disattivazione, compresi il riciclaggio e il riutilizzo di materie prime; |
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b) |
sono tenute in considerazione le interconnessioni tra tutte le fasi della generazione e gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; |
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c) |
il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono gestiti in sicurezza, anche nel lungo periodo con caratteristiche di sicurezza passiva; |
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d) |
l’attuazione delle misure segue un approccio calibrato; |
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e) |
i costi per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sono sostenuti da coloro che hanno prodotto questi stessi materiali; |
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f) |
si applica un processo decisionale documentato e basato su prove in relazione a tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. |
4. I rifiuti radioattivi sono smaltiti nello Stato membro in cui sono stati generati, a meno che, all’epoca della spedizione, tra lo Stato membro interessato e un altro Stato membro o un paese terzo non sia in vigore un accordo che tiene conto dei criteri stabiliti dalla Commissione conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom, per utilizzare un impianto di smaltimento situato in uno di essi.
Prima di una spedizione ad un paese terzo, lo Stato membro esportatore informa la Commissione circa il contenuto di tale eventuale accordo e adotta misure ragionevoli volte ad assicurare che:
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a) |
il paese di destinazione abbia concluso un accordo con la Comunità in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o è parte della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («convenzione congiunta»); |
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b) |
il paese di destinazione disponga di programmi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi di un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva; e |
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c) |
l’impianto di smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, sia operativo prima della spedizione e sia gestito conformemente ai requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi di tale paese di destinazione. |
CAPO 2
OBBLIGHI
Articolo 5
Quadro nazionale
1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, regolamentare e organizzativo nazionale («quadro nazionale») per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi che attribuisce la responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti. Il quadro nazionale comprende tutti gli elementi seguenti:
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a) |
un programma nazionale per l’attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; |
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b) |
un regime nazionale per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. La determinazione delle modalità di adozione di tale regime e dei relativi strumenti di applicazione è di competenza degli Stati membri; |
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c) |
un sistema di licenze per le attività o gli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o di entrambi che includa il divieto di attività di gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi o di esercizio di impianti per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi senza una licenza o di entrambi e, se del caso, imponga condizioni per l’ulteriore gestione dell’attività, degli impianti o di entrambi; |
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d) |
un sistema di adeguati controlli, un sistema di gestione, ispezioni regolamentate, obblighi in materia di documentazione e relazioni per le attività o gli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o di entrambi, incluse adeguate misure per le fasi post-chiusura degli impianti di smaltimento; |
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e) |
azioni di garanzia dell’esecuzione, comprese la sospensione delle attività e la modifica, scadenza o revoca di una licenza insieme ai requisiti, se del caso, per soluzioni alternative che portino a una sicurezza maggiore; |
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f) |
la suddivisione delle responsabilità tra gli organismi coinvolti nelle diverse fasi di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; in particolare, il quadro nazionale conferisce la responsabilità primaria per il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi ai rispettivi generatori oppure, in circostanze specifiche, al titolare della licenza cui è stata conferita la responsabilità dagli organismi competenti; |
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g) |
requisiti nazionali per l’informazione e la partecipazione del pubblico; |
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h) |
il regime o i regimi di finanziamento per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi a norma dell’articolo 9. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale sia migliorato, se del caso, tenendo conto dell’esperienza operativa, delle conoscenze acquisite con il processo decisionale di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera f), e dello sviluppo della tecnologia e delle ricerche pertinenti.
Articolo 6
Autorità di regolamentazione competente
1. Ciascuno Stato membro istituisce e mantiene un’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
2. Gli Stati membri garantiscono che l’autorità di regolamentazione competente sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolti nella promozione o nell’utilizzazione dell’energia nucleare o di materiale radioattivo, compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi, o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi al fine di assicurare l’effettiva indipendenza da influenze indebite sulla sua attività di regolamentazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità di regolamentazione competente sia dotata dei poteri giuridici e delle risorse umane e finanziarie necessari per adempiere ai suoi obblighi in relazione al quadro nazionale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).
Articolo 7
Titolari di licenze
1. Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti e/o delle attività di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze, sotto il controllo regolamentare dell’autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza dell’impianto o dell’attività di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito in modo sistematico e verificabile. Ciò è conseguito tramite un’adeguata valutazione della sicurezza, altre argomentazioni e prove.
3. Nell’ambito della concessione di licenze per un impianto o un’attività, la dimostrazione della sicurezza contempla lo sviluppo e l’esercizio di un’attività e lo sviluppo, l’esercizio e la disattivazione di un impianto o la chiusura di un impianto di smaltimento nonché la fase post-chiusura di un impianto di smaltimento. La portata della dimostrazione della sicurezza è commisurata alla complessità delle operazioni svolte e all’entità dei pericoli associati ai rifiuti radioattivi e al combustibile esaurito, e all’impianto o all’attività. La procedura di concessione di licenze contribuisce alla sicurezza dell’impianto o dell’attività durante le normali condizioni di funzionamento, di fronte a prevedibili inconvenienti nel funzionamento e a incidenti previsti nella progettazione. Essa fornisce la richiesta garanzia di sicurezza nell’impianto o attività. Le misure sono intese alla prevenzione di incidenti e all’attenuazione delle relative conseguenze, compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate dal titolare della licenza il cui mancato funzionamento farebbe sì che gli addetti e la popolazione fossero esposti in modo significativo alle radiazioni ionizzanti. Tale approccio individua e riduce le incertezze.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze di istituire e attuare sistemi integrati di gestione, inclusa la garanzia di qualità, che attribuiscano alla sicurezza la dovuta priorità per la gestione complessiva del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e che siano regolarmente controllati dall’autorità di regolamentazione competente.
5. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane per adempiere ai loro obblighi, di cui ai paragrafi da 1 a 4, concernenti la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Articolo 8
Esperienza e competenze
Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga a tutte le parti di prendere misure per l’istruzione e la formazione del personale, nonché di intraprendere attività di ricerca e sviluppo per contemplare le esigenze del programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi al fine di ottenere, mantenere e sviluppare ulteriormente l’esperienza e le competenze necessarie.
Articolo 9
Risorse finanziarie
Gli Stati membri assicurano che il quadro nazionale esiga la disponibilità al momento opportuno di adeguate risorse finanziarie per l’attuazione dei programmi nazionali di cui all’articolo 11, soprattutto per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, tenendo nel debito conto la responsabilità dei produttori di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.
Articolo 10
Trasparenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l’autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi, quali, in particolare, la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione nazionale o da obblighi internazionali.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia le necessarie occasioni di effettiva partecipazione ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali.
Articolo 11
Programmi nazionali
1. Ciascuno Stato membro assicura l’attuazione del proprio programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («programma nazionale»), comprendente tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla sua giurisdizione e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento.
2. Ciascuno Stato membro provvede a rivedere e aggiornare periodicamente il proprio programma nazionale, tenendo conto, se del caso, dei progressi scientifici e tecnici nonché delle raccomandazioni, buone prassi e insegnamenti tratti dalle verifiche inter pares.
Articolo 12
Contenuto dei programmi nazionali
1. I programmi nazionali illustrano come gli Stati membri intendono attuare le rispettive politiche nazionali di cui all’articolo 4 per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva, e includono tutti gli elementi seguenti:
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a) |
gli obiettivi generali delle politiche nazionali degli Stati membri riguardanti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; |
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b) |
le tappe più significative e chiari limiti temporali per l’attuazione di tali tappe alla luce degli obiettivi primari del programma nazionale; |
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c) |
un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e stime delle quantità future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati, in cui si indichi chiaramente l’ubicazione e la quantità dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, conformemente all’opportuna classificazione dei rifiuti radioattivi; |
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d) |
i progetti o piani e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento; |
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e) |
i progetti e o piani per la fase post-chiusura della vita di un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza riguardo all’impianto nel lungo periodo; |
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f) |
le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione necessarie al fine di mettere in atto soluzioni per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; |
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g) |
la responsabilità per l’attuazione del programma nazionale e gli indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi compiuti per l’attuazione; |
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h) |
una valutazione dei costi del programma nazionale e delle premesse e ipotesi alla base di tale valutazione, che devono includere un profilo temporale; |
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i) |
il regime o i regimi di finanziamento in vigore; |
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j) |
la politica o procedura in materia di trasparenza di cui all’articolo 10; |
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k) |
eventuali accordi conclusi con uno Stato membro o un paese terzo sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, compreso l’uso di impianti di smaltimento. |
2. Il programma nazionale e la politica nazionale possono essere contenuti in un unico documento o in una serie di documenti.
Articolo 13
Notifica
1. Gli Stati membri informano la Commissione dei loro programmi nazionali e di ogni successiva modifica significativa.
2. Entro sei mesi dalla data di notifica, la Commissione può richiedere chiarimenti e/o esprimere il suo parere sulla conformità del contenuto del programma nazionale all’articolo 12.
3. Entro sei mesi a decorrere dal ricevimento della reazione della Commissione, gli Stati membri forniscono i chiarimenti richiesti e/o informano la Commissione di un’eventuale revisione dei programmi nazionali.
4. Nel decidere in merito a provvedimenti comunitari di finanziamento o assistenza tecnica per impianti o attività di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, la Commissione tiene conto dei chiarimenti degli Stati membri e dei progressi compiuti nell’ambito dei programmi nazionali.
Articolo 14
Relazione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente direttiva per la prima volta entro il 23 agosto 2015, e successivamente ogni tre anni, approfittando dei riesami e delle relazioni previsti dalla convenzione congiunta.
2. In base alle relazioni degli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
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a) |
una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione della presente direttiva; e |
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b) |
un inventario dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito presenti sul territorio comunitario, nonché le prospettive per il futuro. |
3. Gli Stati membri organizzano periodicamente, almeno ogni dieci anni, autovalutazioni del loro quadro nazionale, dell’autorità di regolamentazione competente, del programma nazionale e della sua attuazione, e invitano una verifica inter pares internazionale del loro quadro nazionale, dell’autorità di regolamentazione competente e/o del programma nazionale al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. I risultati delle verifiche inter pares sono trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri e possono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza.
CAPO 3
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 23 agosto 2013. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli obblighi di recepimento e attuazione delle disposizioni relative al combustibile esaurito contenute nella presente direttiva non si applicano a Cipro, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo e Malta finché tali paesi non decideranno di sviluppare una qualsiasi attività collegata al combustibile nucleare.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.
4. Gli Stati membri trasmettono per la prima volta alla Commissione il contenuto del loro programma nazionale riguardante tutte le voci di cui all’articolo 12 al più presto e comunque non oltre il 23 agosto 2015.
Articolo 16
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 17
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
M. SAWICKI
(1) Parere del 4 maggio 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 23 giugno 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
(4) Cause C-187/87 (Raccolta 1988, pag. 5013) e C-29/99 (Raccolta 2002, pag. I-11221).
(5) GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.
(6) GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31.
(7) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.
(8) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.
(9) GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.
(10) GU L 338 del 17.12.2008, pag. 69.
(11) GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18.
(12) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
(13) GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
DECISIONI
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2.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/57 |
DECISIONE 2011/486/PESC DEL CONSIGLIO
del 1o agosto 2011
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 27 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/402/PESC concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell’Organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati (1). |
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(2) |
Il 17 giugno 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione («UNSCR») 1988 (2011) che constata che la situazione della sicurezza in Afghanistan ha subito un’evoluzione e che taluni membri dei Taliban si sono riconciliati con il governo dell’Afghanistan, hanno abbandonato l’ideologia terroristica di Al-Qaida e dei suoi seguaci e sostengono una soluzione pacifica del conflitto persistente in Afghanistan. |
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(3) |
L’UNSCR 1988 (2011) ha altresì constatato che, nonostante l’evoluzione della situazione in Afghanistan e i progressi nella riconciliazione, la situazione continua a rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e ha ribadito la necessità di combattere detta minaccia. |
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(4) |
L’UNSCR 1988 (2011) ha altresì imposto determinate misure restrittive nei confronti di individui ed entità indicati anteriormente al 17 giugno 2011 quali Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Individui associati ai Talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai Talibani») dell’elenco consolidato del comitato istituito a norma della UNSCR 1267 (1999) e della UNSCR 1333 (2000) dal 17 giugno 2011, come pure di altri individui, gruppi, imprese ed entità associati ai Talibani nel costituire una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza dell’Afghanistan, indicati dal comitato del Consiglio di Sicurezza istituito a norma del paragrafo 30 dell’UNSCR 1988 (2011) (il «comitato delle sanzioni»). |
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(5) |
È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le misure restrittive di cui all’articolo 2, agli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti di individui ed entità indicati anteriormente al 17 giugno 2011 quali Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Individui associati ai Talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai Talibani») dell’elenco consolidato del comitato istituito a norma della UNSCR 1267 (1999) e della UNSCR 1333 (2000) dal 17 giugno 2011, come pure di altri individui, gruppi, imprese ed entità associati ai Talibani nel costituire una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza dell’Afghanistan, indicati dal comitato delle sanzioni.
2. Gli individui, i gruppi, le imprese e le entità in questione sono elencati nell’allegato.
Articolo 2
Nei confronti di individui, gruppi, imprese e entità di cui all’articolo 1 gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare la fornitura, la vendita o l’esportazione, diretta o indiretta, agli stessi dal territorio degli Stati membri o ad opera di cittadini degli Stati membri, o utilizzando navi o aerei delle compagnie di bandiera degli Stati membri, di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, così come consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti le attività militari.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare l’ingresso o il transito nei loro territori degli individui di cui all’articolo 1.
2. Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di negare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 non si applica se l’ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario o è il comitato delle sanzioni a decidere solo caso per caso che l’ingresso o il transito sono giustificati, compreso qualora ciò sia direttamente collegato con il sostegno agli sforzi profusi dal governo dell’Afghanistan per promuovere la riconciliazione.
4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio degli individui indicati dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e agli individui oggetto dell’autorizzazione stessa.
Articolo 4
1. Sono congelati tutti i fondi e le altre attività finanziarie o risorse economiche degli individui, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui all’articolo 1, inclusi i fondi che provengono da beni posseduti ovvero controllati, in modo diretto o indiretto, dagli stessi o da persone che agiscono per loro conto o su loro ordine.
2. Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, degli individui, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e altre attività finanziarie o risorse economiche che siano:
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a) |
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; |
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b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
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c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati; |
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d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e lo stesso abbia dato la sua approvazione. |
4. Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, ove opportuno, l’accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche, e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.
5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
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a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure |
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b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.
Articolo 5
Il Consiglio redige l’elenco contenuto nell’allegato e lo modifica sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio di Sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
Articolo 6
1. Qualora il Consiglio di Sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco un individuo, un gruppo, un’impresa o un’entità, il Consiglio inserisce nell’allegato tale individuo, gruppo, impresa o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco all’individuo, al gruppo, all’impresa o all’entità interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando all’individuo, al gruppo, all’impresa o all’entità in questione la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente l’individuo, il gruppo, l’impresa o l’entità.
Articolo 7
1. L’allegato indica i motivi dell’inserimento nell’elenco degli individui, dei gruppi, delle imprese o delle entità forniti dal Consiglio di Sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
2. L’allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di Sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare gli individui, i gruppi, le imprese o le entità in questione. Riguardo agli individui tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo ai gruppi, alle imprese o alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell’allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di Sicurezza o del comitato delle sanzioni.
Articolo 8
La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 9
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addi 1o agosto 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
ALLEGATO
ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI, DELLE IMPRESE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1
A. Persone associate ai talibani
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(1) |
Abdul Baqi.
Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Governatore delle province di Khost e Paktika sotto il regime talibano; b) Viceministro dell’informazione e della cultura sotto il regime talibano; c) ministero degli affari esteri, servizi consolari sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1962. Luogo di nascita: Jalalabad, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(2) |
Abdul Qadeer Abdul Baseer.
Titolo: a) Generale b) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto militare, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1964. Luogo di nascita: Nangarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 000974 (Passaporto afgano). Altre informazioni: rimpatriato in Afghanistan nel febbraio 2006. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(3) |
Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib).
Indirizzo: Karachi, Pakistan. Data di nascita: intorno al 1972. Luogo di nascita: provincia di Paktika, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 20.7.2010. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Amir Abdullah è stato tesoriere dell’alto dirigente talibano Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01) ed era l’ex vice del Governatore talibano della provincia in Kandahar, Afghanistan. Amir Abdullah si è recato in Kuwait, Arabia Saudita Libia ed Emirati arabi uniti per reperire fondi per i talibani. Ha inoltre favorito le comunicazioni per la dirigenza talibana ed ha coordinato riunioni ad alto livello nella dépendance per gli ospiti della sua residenza in Pakistan. Ha aiutato a stabilirsi in Pakistan numerosi membri di spicco dei talibani fuggiti dall’Afghanistan nel 2001. |
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(4) |
Abdul Manan.
Titolo: a) Signor b) Mawlawi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(5) |
Abdul Razaq.
Titolo: Maulavi. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) ministro del commercio nel regime talibano; b) Arrestato nel 2003 nella provincia di Kandahar (Afghanistan). Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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(6) |
Abdul Wahab.
Titolo: Malawi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto commerciale a Riyadh sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1973. Luogo di nascita: provincia di Faryab, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(7) |
Abdul Rahman Agha.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: presidente del tribunale militare del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(8) |
Abdul Wasay Mùtasim Agha. (alias
a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem).
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro delle finanze del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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(9) |
Janan Agha.
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Fariab (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: provincia centrale dell’Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(10) |
Sayed Mohammad Azim Agha (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb).
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Impiegato del Servizio visti e passaporti del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1966. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(11) |
Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, a) Sayed Ghias).
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) ministro dell’Haj e delle questioni religiose del regime talibano; b) ministro dell’istruzione del regime talibano. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: provincia di Faryab, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) Membro dei talibani responsabile della provincia di Faryab (Afghanistan) nel maggio 2007; b) Coinvolto nel traffico di droga. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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(12) |
Mohammad Ahmadi.
Titolo: a) Mullah, b) Haji. Motivi dell’inserimento nell’elenco: presidente della Da Afghanistan Bank sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(13) |
Mohammad Shafiq Ahmadi.
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Samangan (Afghanistan) sotto il regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(14) |
Ahmadullah (alias Ahmadulla)
Titolo: Qari. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro della sicurezza (Intelligence) del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: distretto di Qarabagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel dicembre 2001. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(15) |
Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib).
Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Helmand sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1953. Luogo di nascita: provincia di Helmand, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) Membro, insieme ad altre sei persone, del Comitato della dirigenza talibana di Kandahar, Afghanistan, dal maggio 2007; b) Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(16) |
Ahmed Jan Akhund.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro delle risorse idriche ed elettriche del regime talibano. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(17) |
Attiqullah Akhund.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’agricoltura del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1953. Luogo di nascita: distretto di Shawali Kott, Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(18) |
Hamidullah Akhund.
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Capo dell’Ariana Afghan Airlines sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968 Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(19) |
Mohammad Hassan Akhund.
Titolo: a) Mullah, b) Haji. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Primo vicepresidente del Consiglio dei ministri del regime talibano; b) ministro degli affari esteri prima di Wakil Ahmad Mutawakil sotto il regime talibano; c) Governatore di Kandahar sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) appartiene alla fazione Malwhavi Khaalis, una delle sette fazioni della Jihad contro i sovietici; b) diplomato presso una madrasa di Quetta, Pakistan; c) stretto collaboratore del Mullah Omar. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(20) |
Mohammad Abbas Akhund.
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro della pubblica sanità del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(21) |
Mohammad Essa Akhund.
Titolo: a) Alhaj, b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro delle risorse idriche, dell’igiene e dell’energia elettrica del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(22) |
Ubaidullah Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).
Titolo: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro della difesa del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) è uno dei vice del Mullah Omar (TI.0.4.01); b) membro della dirigenza talibana, responsabile delle operazioni militari. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(23) |
Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias
a) Ahmad Jan Akhunzada b) Ahmad Jan Akhund Zada).
Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Zabol (Afghanistan) sotto il regime talibano. Luogo di nascita: provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: all’inizio del 2007 era il membro dei talibani responsabile della provincia di Uruzgan, Afghanistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(24) |
Mohammad Eshaq Akhunzada.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Laghman (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: distretto di Qarabajh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(25) |
Agha Jan Alizai (alias
a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha).
Titolo: Haji. Data di nascita: a) 15.10.1963; b) 14.2.1973; c) 1967; d) intorno al 1957. Luogo di nascita: a) villaggio di Hitemchai, provincia di Helmand, Afghanistan; b) Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 4.11.2010. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Agha Jan Alizai ha gestito una delle più imponenti reti di narcotraffico della provincia di Helmand (Afghanistan) ed ha finanziato i talibani in cambio di protezione delle sue attività di narcotraffico. Nel 2008 un gruppo di narcotrafficanti, fra cui Alizai, ha accettato di versare ai talibani un’imposta sui terreni coltivati a papaveri da oppio in cambio dell’accordo dei talibani ad organizzare il trasporto di materiale narcotico. I talibani hanno accettato altresì di garantire la sicurezza dei narcotrafficanti e dei loro depositi in cambio della disponibilità dei trafficanti a dare rifugio e provvedere al trasporto dei combattenti talibani. Alizai è inoltre intervenuto nell’acquisto di armi per i talibani e si è recato periodicamente in Pakistan per incontrarvi alti dirigenti talibani. Ha altresì agevolato membri dei talibani nell’acquisizione di passaporti iraniani falsi che permettessero loro di recarsi in Iran a fini di addestramento. Nel 2009 ha fornito ad un comandante talibano il passaporto e i fondi necessari per recarsi in Iran. |
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Allahdad (alias Akhund).
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro dell’edilizia del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1953. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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Aminullah Amin.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Saripul (Afghanistan) sotto il regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Mohammad Sadiq Amir Mohammad.
Titolo: a) Alhaj, b) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Capo dell’agenzia commerciale afgana di Peshawar (Pakistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: 1934. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: SE 011252 (Passaporto afgano). Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Muhammad Taher Anwari (alias
a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir).
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Direttore degli affari amministrativi del regime talibano; b) ministro delle finanze dei talibani. Data di nascita: intorno al 1961. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Arefullah Aref.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro delle finanze del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem).
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Viceministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù del regime talibano; b) segretario generale della società della Mezzaluna rossa afgana (ARCS) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1967. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro della dirigenza talibana nel maggio 2007; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) membro del consiglio talibano di Peshawar. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Atiqullah.
Titolo: a) Hadji, b) Molla. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dei lavori pubblici del regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
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Azizirahman.
Titolo: Signor. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Terzo segretario dell’Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund).
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro della difesa del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: villaggio di Weetmak, distretto di Dehrawood, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) appartiene alla tribù Popalzai; b) alto comandante militare dei talibani e membro del «Quetta Council» dei talibani dal maggio 2007; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Shahabuddin Delawar.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Vicepresidente della Corte Suprema del regime talibano. Data di nascita: 1957. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Dost Mohammad (alias Doost Mohammad).
Titolo: a) Mullah, b) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Ghazni sotto il regime talibano. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) è uno dei comandanti militari dei talibani dal maggio 2007; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Mohammad Azam Elmi.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro delle miniere e dell’industria del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2005. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Faiz.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Capo dei servizi d’informazione, ministero degli affari esteri del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1969. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani).
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dei lavori pubblici del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: Dara Kolum, distretto di Do Aab, provincia di Nuristan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: membro dei talibani responsabile della provincia di Nuristan, Afghanistan, dal maggio 2007. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Gul Ahmad Hakimi.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto commerciale del «Consolato generale» talibano di Karachi. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Abdullah Hamad.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Console generale, «Consolato generale» talibano di Quetta. Data di nascita: 1972. Luogo di nascita: Helmand, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 00857 (rilasciato il 20.11.1997). Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Hamdullah.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto ai rimpatri, «Consolato generale» talibano di Quetta. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Zabihullah Hamidi;
Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’istruzione superiore del regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad).
Titolo: Qari. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) ministro della pianificazione del regime talibano; b) ministro dell’istruzione superiore del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1955. Luogo di nascita: provincia di Badakhshan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Abdul Jalil Haqqani (alias Nazar Jan).
Titolo: a) Maulavi, b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro degli affari esteri del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghandaab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) membro del consiglio della dirigenza talibana nel maggio 2007; c) membro della commissione finanziaria del consiglio talibano. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).
Indirizzo: Miram Shah, Pakistan. Data di nascita: tra il 1975 e il 1979. Altre informazioni: a) comandante operativo della rete Haqqani e membro della shura talibana a Miram Shah; b) ha contribuito a guidare attacchi contro bersagli nell’Afghanistan sudorientale; c) figlio di Jalaluddin Haqqani, fratello di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani e Nasiruddin Haqqani, nipote di Khalil Ahmed Haqqani. Data di designazione dell’ONU: 11.5.2011. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
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Ezatullah Haqqani.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro della pianificazione del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1957. Luogo di nascita: provincia di Laghman, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Jalaluddin Haqqani (alias
a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani).
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro degli affari frontalieri del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1942. Luogo di nascita: provincia di Khost, distretto di Zadran, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) sebbene ne fosse stato segnalato il decesso nel giugno 2007, era ancora vivo nel maggio 2008. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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Khalil Ahmed Haqqani (alias
a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).
Titolo: Haji. Indirizzo: a) Peshawar, Pakistan; b) vicino alla Madrasa di Dergey Manday nel villaggio di Dergey Manday, nei pressi di Miram Shah, Agenzia del Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale (FATA), Pakistan; c) villaggio di Kayla nei pressi di Miram Shah, Agenzia del Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale d) villaggio di Sarana Zadran, provincia di Paktia, Afghanistan. Data di nascita: a) 1.1.1966; b) tra il 1958 e il 1964. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro di rilievo della rete Haqqani, che opera dal Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan; b) in precedenza si è recato a reperire fondi a Dubai, Emirati arabi uniti; c) fratello di Jalaluddin Haqqani e zio di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Data di designazione dell’ONU: 9.2.2011. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
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Mohammad Moslim Haqqani (alias Moslim Haqqani).
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Viceministro dell’Haj e delle questioni religiose del regime talibano; b) Viceministro dell’istruzione superiore del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: provincia di Baghlan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Mohammad Salim Haqqani.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1967. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: della provincia di Laghman. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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Nasiruddin Haqqani (alias
a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair).
Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: tra il 1970 e il 1973. Luogo di nascita: Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: associato alla rete Haqqani, che opera dal Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 20.7.2010. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
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Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani).
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Direttore degli affari amministrativi del regime talibano; b) Responsabile dell’informazione e della cultura nella provincia di Kandahar durante il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1965. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) diplomato presso la madrasa Haqqaniya in Pakistan; b) si ritiene che abbia avuto strette relazioni con il leader talibano Mullah Mohammad Omar; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Sayyed Mohammed Haqqani è alleato di Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03.) ed è un sostenitore di vecchia data del Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.0.1). Nella sua veste di direttore degli affari amministrativi del regime talibano, ha rilasciato carte d’identità afgane a stranieri collegati ad Al-Qaida che combattevano in Afghanistan, ricevendone in cambio ingenti somme di denaro. Nel 2003 e 2004 Sayyed Mohammed Haqqani si è incontrato in varie occasioni con Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01.) e con Farhad, segretario del Mullah Mohammed Omar. Ha aperto una libreria nel bazar di Qissa Khwani a Peshawar (Pakistan) che è stata coinvolta nel finanziamento dei talibani. Nel marzo 2009 era ancora un dirigente attivo dell’insorgenza talibana. |
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Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias
a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa).
Motivi dell’inserimento nell’elenco: Nàib Amir (vice comandante) Indirizzo: a) quartiere di Kela/Danda, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan; b) Madrasa Manbàul uloom, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan; c) Madrasa Dergey Manday, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan. Data di nascita: intorno al 1977/1978. Luogo di nascita: a) Danda, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan; b) villaggio di Srana, distretto di Garda Saray, provincia di Paktia, Afghanistan; c) distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan; d) provincia di Khost, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) dal 2004, comandante operativo di alto livello nelle regioni orientali e meridionali dell’Afghanistan; b) figlio di Jallaloudine Haqani; c) appartiene alla sezione Sultan Khel, tribù Zardan di Garda Saray della provincia di Paktia, Afghanistan; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 13.9.2007. |
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Abdul Hai Hazem.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Primo segretario, «Consolato generale» dei talibani, Quetta. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 0001203. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Hidayatullah (alias Abu Turab).
Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’aviazione civile del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 8.3.2001. |
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Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib).
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’informazione e della cultura (sezione culturale) del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1957. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani).
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro delle finanze del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1964. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) dell’Afghanistan orientale; b) membro del «Consiglio» talibano nella provincia di Kunar, Afghanistan, nel maggio 2007; c) cugino del Moulavi Noor Jalal. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Gul Agha Ishakzai (alias
a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah).
Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: intorno al 1972. Luogo di nascita: Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan. Altre informazioni: fa parte di un consiglio talibano di recente creazione che coordina la riscossione della zakat (tassa islamica) dalla provincia di Baluchistan, Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 20.7.2010. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
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Noor Jalal (alias Nur Jalal).
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’interno (questioni amministrative) del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1960. Luogo di nascita: provincia di Kunar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib).
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro dell’informazione del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: Gardez, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Saleh Mohammad Kakar (alias Saleh Mohammad).
Data di nascita: intorno al 1962. Luogo di nascita: villaggio di Nulgham, distretto di Panjwai, Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: Era proprietario di una concessionaria auto a Kandahar, Afghanistan. Data di designazione dell’ONU: 4.11.2010. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Saleh Mohammad Kakar è un narcotrafficante a capo di una rete organizzata di traffico nelle province di Kandahar e Helmand (Afghanistan) che ha soddisfatto esigenze logistiche e finanziarie dei talibani. Prima di essere arrestato dalle autorità afgane Saleh Mohammad Kakar ha gestito laboratori di eroina nella zona di Band-e-Timor nella provincia di Kandahar, che godevano della protezione dei talibani. Era in contatto con alti dirigenti talibani, ha raccolto per loro conto denaro dai narcotrafficanti e ha gestito e occultato fondi appartenenti a membri di spicco dei talibani. Si è inoltre dedicato ad agevolare il versamento di imposte ai talibani per conto dei narcotrafficanti. È stato proprietario di una concessionaria di auto a Kandahar che ha fornito ai talibani veicoli usati per attacchi suicidi. |
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Rahamatullah Kakazada (alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir).
Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Console generale, «Consolato generale» talibano di Karachi. Data di nascita: 1968. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 000952 (Passaporto afgano rilasciato il 7.1.1999). Altre informazioni: «Governatore» talibano della provincia di Ghazni, Afghanistan, dal maggio 2007. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Abdul Rauf Khadem.
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Comandante del corpo centrale sotto il regime talibano. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: Uruzgan/Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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Khairullah Khairkhwah (alias Mullah Khairullah Khairkhwah).
Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Governatore della provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) Portavoce del regime talibano; c) Governatore della provincia di Kabul sotto il regime talibano; d) ministro dell’interno sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: Detenuto nel giugno 2007. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) ministro dell’interno del regime talibano; b) Capo della polizia di Kabul sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan, nella zona che confina con il distretto di Chaman, Quetta, Pakistan. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Jan Mohmmad Madani.
Titolo: Signor. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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Zia-ur-Rahman Madani (alias
a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb)
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Logar (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1960. Luogo di nascita: Taliqan, provincia di Takhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) coinvolto nel traffico di droga; b) responsabile degli affari militari talibani nella provincia di Takhar, Afghanistan, dal maggio 2007; c) responsabile della provincia di Nangahar. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(69) |
Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor).
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro dell’agricoltura del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: membro del Consiglio talibano di Miram Shah dal maggio 2007. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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(70) |
Mohammadullah Mati.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro dei lavori pubblici del regime talibano. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(71) |
Matiullah.
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Direttore della Dogana di Kabul sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1973. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(72) |
Akhtar Mohammad Maz-Hari.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto culturale, «Consolato generale» talibano di Peshawar. Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Kunduz, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: SE 012820 (Passaporto afgano rilasciato il 4.11.2000). Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2007. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(73) |
Fazl Mohammad Mazloom (alias
a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Vice capo di Stato maggiore dell’esercito del regime talibano. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(74) |
Nazar Mohammad.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Kunduz (Afghanistan) sotto il regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(75) |
Mohammad Homayoon.
Titolo: Ing. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro delle risorse idriche ed elettriche del regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(76) |
Mohammad Shafiq Mohammadi.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Khost (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1948. Luogo di nascita: provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(77) |
Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir).
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Secondo vicepresidente (Affari economici) del Consiglio dei ministri del regime talibano; b) Governatore della provincia di Nangahar sotto il regime talibano; c) Capo del settore orientale sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: tribù Zardran, provincia di Paktja, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) partecipa a operazioni terroristiche nell’Afghanistan orientale; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(78) |
Mohammad Rasul.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Nimroz (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(79) |
Mohammad Wali.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1965. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Nella sua veste di ministro per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù sotto il regime talibano, Mohammad Wali ha fatto spesso ricorso alla tortura e ad altri mezzi per intimidire la popolazione. Dopo la caduta del regime talibano resta attivo tra i talibani nella provincia di Kandahar. |
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(80) |
Mohammad Yaqoub.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Capo del BIA sotto il regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(81) |
Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi).
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) ministro dell’istruzione del regime talibano; b) Rappresentante dei talibani ai colloqui svoltisi sotto la guida dell’ONU durante il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: provincia di Helmand, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(82) |
Abdulhai Motmaen.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Direttore, Servizi informazione e cultura, Kandahar, durante il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1973. Luogo di nascita: provincia di Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(83) |
Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias
a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).
Titolo: a) Mullah, b) Haji. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro delle comunicazioni del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(84) |
Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah).
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Console generale, «Consolato generale» talibano di Peshawar (Pakistan). Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Farah. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: 00737 (passaporto afgano rilasciato il 20.10.1996). Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(85) |
Mohammad Naim (alias Mullah Naeem).
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’aviazione civile del regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(86) |
Nik Mohammad.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro del commercio del regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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(87) |
Hamdullah Nomani.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Alto funzionario del ministero dell’istruzione superiore sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(88) |
Mohammad Aleem Noorani.
Titolo: Mufti. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Primo segretario del «Consolato generale» talibano di Karachi. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(89) |
Nurullah Nuri.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Governatore della provincia di Balkh (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) Capo del settore settentrionale sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Shahjoe, provincia di Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(90) |
Abdul Manan Nyazi (alias
a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai).
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della Provincia di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: Distretto Pashtoon Zarghoon, provincia di Herat, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: membro dei Talibani responsabile per la provincia di Herat. Si troverebbe nell’area di confine tra Afghanistan e Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(91) |
Mohammed Omar.
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Guida dei fedeli («Amir ul-Mumineen»), Afghanistan. Data di nascita: intorno al 1966. Luogo di nascita: provincia di Uruzgan, villaggio di Adehrawood. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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(92) |
Abdul Jabbar Omari.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Baghlan (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(93) |
Mohammad Ibrahim Omari.
Titolo: Alhaj. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro degli affari frontalieri del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: valle di Zadran, provincia di Khost, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(94) |
Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias Noor ud Din Turabi).
Titolo: a) Mullah; b) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro della giustizia del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) Kandahar, Afghanistan; b) distretto di Chora, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(95) |
Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias
a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb).
Titolo: a) Mullah, b) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’istruzione del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: distretto di Darzab, provincia di Faryab, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) Membro dei talibani responsabile dell’Afghanistan settentrionale nel maggio 2007; b) Coinvolto nel traffico di droga. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(96) |
Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi).
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto al rimpatrio dell’«Ambasciata» talibana di Islamabad. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(97) |
Yar Mohammad Rahimi.
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro della comunicazione del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1953. Luogo di nascita: distretto di Panjwaee, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(98) |
Mohammad Hasan Rahmani.
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Kandahar (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: distretto di Panjwae, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(99) |
Habibullah Reshad.
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Capo dei servizi investigativi sotto il regime talibano. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(100) |
Abdulhai Salek.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Uruzgan (Afghanistan) sotto il regime talibano. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(101) |
Sanani.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Capo di Dar-ul-Efta sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1923. Luogo di nascita: provincia di Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(102) |
Noor Mohammad Saqib.
Motivi dell’inserimento nell’elenco: presidente della Corte suprema sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Bagrami, provincia di Kabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(103) |
Ehsanullah Sarfida.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro della sicurezza (Intelligence) del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: distretto di Qarabagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(104) |
Saduddin Sayyed (alias
a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin).
Titolo: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) Viceministro del lavoro e degli affari sociali del regime talibano; b) Sindaco di Kabul sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: distretto di Chaman, Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(105) |
Qari Abdul Wali Seddiqi.
Motivi dell’inserimento nell’elenco: Terzo segretario sotto il regime talibano. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 000769 (passaporto afgano rilasciato il 2.2.1997). Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(106) |
Abdul Wahed Shafiq.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Vicegovernatore della provincia di Kabul (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(107) |
Said Ahmed Shahidkhel.
Titolo: Maulavi. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: provincia centrale di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) Viceministro dell’istruzione (regime talibano); b) nel luglio 2003 era detenuto a Kabul (Afghanistan). Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(108) |
Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias
a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor).
Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro dei trasporti e dell’aviazione civile del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1960. Luogo di nascita: a) Kandahar, Afghanistan, b) Kalanko Joftian, distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) rimpatriato in Afghanistan nel settembre 2006; b) membro della dirigenza talibana; c) coinvolto nel traffico di droga; d) attivo nelle province di Khost, Paktia e Paktika (Afghanistan) nel maggio 2007; «Governatore» talibano di Kandahar nel maggio 2007. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(109) |
Shamsudin.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Wardak (Maidan) (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: distretto di Keshim, provincia di Badakhshan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(110) |
Mohammad Sharif.
Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’interno del regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(111) |
Shams Ur-Rahman Sher Alam (alias
a) Shamsurrahman b) Shams-u-Rahman).
Titolo: a) Mullah b) Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’agricoltura del regime talibano. Luogo di nascita: distretto di Suroobi, provincia di Kabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(112) |
Abdul Ghafar Shinwari.
Titolo: Haji. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Terzo segretario, Consolato generale talibano di Karachi (Pakistan). Data di nascita: 29.3.1965. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 00763 (rilasciato il 9.1.1997). Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(113) |
Mohammad Sarwar Siddiqmal.
Motivi dell’inserimento nell’elenco: Terzo segretario dell’Ambasciata talibana di Islamabad. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(114) |
Sher Mohammad Abbas Stanekzai.
Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro della pubblica sanità del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(115) |
Taha.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Governatore della provincia di Paktia (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(116) |
Tahis.
Titolo: Hadji. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro dell’aviazione civile del regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001. |
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(117) |
Abdul Raqib Takhari.
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro del rimpatrio del regime talibano. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: provincia di Takhar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(118) |
Walijan.
Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della provincia di Jawzjan (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: Quetta, Pakistan. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(119) |
Nazirullah Ahanafi Waliullah (alias Nazirullah Aanafi Waliullah).
Titolo: a) Maulavi, b) Haji Motivi dell’inserimento nell’elenco: Addetto commerciale, «Ambasciata» talibana di Islamabad. Data di nascita: 1962. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 000912 (passaporto afgano rilasciato il 30.6.1998). Altre informazioni: rimpatriato in Afghanistan nell’ottobre 2006. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(120) |
Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq).
Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro della sicurezza (Intelligence) del regime talibano. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: provincia centrale di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001 Informazioni supplementari ricavate dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Abdul-Haq Wassiq è alleato di Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03.). Durante il regime talibano ha ricoperto incarichi successivi di comandante locale nelle province di Nimroz e Kandahar. È stato poi nominato vicedirettore generale dell’intelligence sotto l’autorità di Qari Ahmadullah (TI.A.81.01.). In tale veste era incaricato delle relazioni con i combattenti stranieri collegati ad Al-Qaida e dei loro campi di addestramento in Afghanistan. Notorio anche per i metodi repressivi usati contro gli oppositori dei talibani nell’Afghanistan meridionale. |
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(121) |
Mohammad Jawad Waziri.
Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministero degli affari esteri, servizio ONU, del regime talibano. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001. |
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(122) |
Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid).
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Viceministro degli affari esteri del regime talibano. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: provincia di Logar, distretto di Kharwar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
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(123) |
Mohammad Zahid.
Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: Terzo segretario dell’«Ambasciata» talibana di Islamabad. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 001206 (rilasciato il 17.7.2000). Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001. |
B. Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani
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2.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/73 |
DECISIONE 2011/487/PESC DEL CONSIGLIO
del 1o agosto 2011
che modifica la posizione comune 2002/402/PESC concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell’organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 27 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/402/PESC (1). |
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(2) |
Il 17 giugno 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1989 (2011) («UNSCR 1989 (2011)») prendendo atto con preoccupazione della continua minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale rappresentata da Al-Qaida e da altri individui, gruppi, imprese, entità ad essa associati e ribadendo la volontà del Consiglio di sicurezza di affrontare tutti gli aspetti di tale minaccia. |
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(3) |
In tale contesto l’UNSCR 1989 (2011) ha confermato le misure restrittive precedentemente imposte dal paragrafo 8, lettera c), della risoluzione 1333 (2000), e dai paragrafi 1 e 2 della risoluzione 1390 (2002), riguardo ad Al-Qaida e ad altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, inclusi quelli che figurano alla sezione C («Individui associati ad Al-Qaida») e alla sezione D («Entità e altri gruppi e imprese associati ad Al-Qaida») dell’elenco consolidato predisposto conformemente alle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000), nonché quelli designati dopo la data di adozione dell’UNSCR 1989 (2011). |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare la posizione comune 2002/402/PESC. |
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(5) |
Le misure di attuazione dell’Unione figurano nel regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione comune 2002/402/PESC è così modificata:
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1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell’organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati»; |
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2) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La presente posizione comune si applica nei confronti dei membri dell’organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese, entità ad essi associati, quali figurano nell’elenco predisposto conformemente alle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal comitato istituito ai sensi della UNSCR 1267(1999).». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 1o agosto 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.
(2) Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).
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2.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/74 |
DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/488/PESC DEL CONSIGLIO
del 1o agosto 2011
che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
In data 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC. |
|
(2) |
Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, altre persone dovrebbero essere aggiunte nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato della decisione 2011/273/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le persone elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte all’elenco delle persone e delle entità riportato nell’allegato della decisione 2011/273/PESC.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 1o agosto 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
ALLEGATO
Persone di cui all'articolo 1
A. Persone
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Nome |
Informazioni identificative (data di nascita, luogo di nascita, ecc) |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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1. |
Mohammad Mufleh |
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Capo dell'intelligence militare siriana della città di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
1.8.2011 |
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2. |
Maggiore generale Tawfiq Younes |
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Capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale dell'intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
1.8.2011 |
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3. |
Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami) |
Nato a Latakia, Siria, il 19.10.1932 |
Stretto collaboratore e zio materno di Bashar, socio di Mahir al-Assad, e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. |
1.8.2011 |
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4. |
Ayman Jabir |
Nato a Latakia |
Collaboratore di Mahir al-Assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. |
1.8.2011 |
|
5. |
Generale Ali Habib Mahmoud |
Nato a Tartous, 1939. Nominato ministro della Difesa il 3 giugno 2009 |
Ministro della Difesa. Responsabile della conduzione e delle operazioni delle forze armate siriane coinvolte nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile. |
1.8.2011 |