ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.198.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 198

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
30 luglio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 748/2011 della Commissione, del 28 luglio 2011, recante centocinquantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

1

 

*

Regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ( 1 )

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 751/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

25

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o agosto 2011

27

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/73/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile ( 1 )

30

 

*

Direttiva 2011/74/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili ( 1 )

32

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/483/PESC del Consiglio, del 28 luglio 2011, che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia)

37

 

 

2011/484/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 luglio 2011, concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000 [notificata con il numero C(2011) 4892]

39

 

 

2011/485/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 luglio 2011, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità [notificata con il numero C(2011) 5444]  ( 1 )

71

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 748/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2011

recante centocinquantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 19 luglio 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone fisiche al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone fisiche»:

a)

«Abdul Rahim Ba’aysir [alias a) Abdul Rahim Bashir, b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir, c) 'Abd Al-Rahim Bashir, d) Abdurrahim Ba'asyir, e) Abdurrahim Bashir, f) Abdul Rachim Ba'asyir, g) Abdul Rachim Bashir, h) Abdul Rochim Ba'asyir, i) Abdul Rochim Bashir, j) Abdurochim Ba'asyir, k) Abdurochim Bashir, l) Abdurrochim Ba'asyir, m) Abdurrochim Bashir, n) Abdurrahman Ba'asyir, o) Abdurrahman Bashir]. Indirizzo: Indonesia. Data di nascita: a) 16.11.1977, b) 16.11.1974. Luogo di nascita: a) Solo, Indonesia; b) Sukoharjo, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: a) alto leader di Jemaah Islamiyah; b) il nome del padre è Abu Bakar Ba'asyir. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.7.2011.»;

b)

«Umar Patek [alias a) Omar Patek, b) Pa'tek, c) Pak Taek, d) Umar Kecil, e) Al Abu Syekh Al Zacky, f) Umangis Mike. Indirizzo: a) Indonesia, b) Filippine. Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: membro importante di Jemaah Islamiyah. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.7.2011.»


30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/3


REGOLAMENTO (UE) N. 749/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 20, paragrafi 10 e 11, l’articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, l’articolo 42, paragrafo 2 e l’articolo 45, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 reca norme per la salute pubblica e degli animali relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Reca inoltre disposizioni per la determinazione del punto finale nella catena di fabbricazione per taluni prodotti derivati oltre il quale essi non sono più soggetti alle prescrizioni di tale regolamento.

(2)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE (2) del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 ivi comprese norme relative alla determinazione del punto finale per taluni prodotti derivati.

(3)

La Danimarca ha presentato una richiesta di determinazione del punto finale per l’olio di pesce impiegato nella produzione di prodotti medicinali. Tale punto finale va determinato dato che l’olio di pesce è un derivato di un materiale di categoria 3 ed è preparato nel rispetto di condizioni rigorose. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’articolo 3 e l’allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.

(4)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 recava disposizioni introdotte in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 e della decisione 2003/324/CE della Commissione (3) consentendo in particolare a Estonia, Lettonia e Finlandia l’alimentazione di alcuni animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie, in particolare volpi. L’allegato II deve essere modificato per consentire l’impiego nei mangimi di tali proteine per entrambe le specie comunemente allevate: la volpe rossa (Vulpes vulpes), attualmente elencata, e la volpe artica (Alopex lagopus) poiché la decisione 2003/324/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) n. 142/2011.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 reca alcune norme per la sterilizzazione sotto pressione e prevede misure di applicazione, da adottare relativamente ad altri metodi di trasformazione da impiegare per sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, volte ad evitare rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali risultanti dal loro uso o smaltimento. L’allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011 indica pertanto i metodi di trasformazione alternativi per gli impianti di trasformazione e taluni altri impianti e stabilimenti.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 consente lo smaltimento o l’uso di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati attraverso metodi alternativi, a condizione che tali metodi siano stati autorizzati in seguito ad una valutazione della capacità degli stessi di ridurre i rischi per la salute pubblica e degli animali ad un livello almeno equivalente ai metodi di trasformazione standard per la rispettiva categoria di sottoprodotti di origine animale. Il regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede altresì un formato standard per le domande di autorizzazione per metodi alternativi. L’allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011 indica di conseguenza i metodi di trasformazione standard per gli impianti di trasformazione e taluni altri impianti o stabilimenti.

(7)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato i seguenti tre pareri concernenti tali metodi alternativi: un parere scientifico adottato il 21 gennaio 2009 sul progetto per lo studio di metodi alternativi ai sistemi di distruzione delle carcasse mediante un sistema a bunker (4) (progetto sui sistemi bunker); un parere scientifico adottato l’8 luglio 2010 sul trattamento di letame solido di suini e pollame con calce viva (5); un parere scientifico adottato il 22 settembre 2010 sulla domanda di autorizzazione della Neste Oil per un nuovo metodo alternativo per lo smaltimento o l’uso di sottoprodotti di origine animale (6).

(8)

Il progetto sui sistemi bunker propone l’idrolisi delle carcasse dei suini e di altri sottoprodotti ottenuti da suini allevati in un ambiente chiuso nel sito dell’allevamento. Dopo un certo periodo di tempo i materiali idrolizzati così ottenuti devono essere smaltiti mediante incenerimento o trasformazione, come prima alternativa, a norma delle misure sanitarie sui sottoprodotti di origine animale.

(9)

Il progetto sui sistemi bunker propone altresì il trituramento e la successiva pastorizzazione delle carcasse dei suini e di altri sottoprodotti ottenuti da suini allevati, come seconda alternativa, prima dello smaltimento.

(10)

Nel parere del 21 gennaio 2009 sul progetto sui sistemi bunker l’EFSA ha concluso che le informazioni comunicate non costituivano una base sufficiente per ritenere la seconda alternativa un sicuro sistema di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini. L’EFSA non ha potuto fornire una valutazione definitiva neanche riguardo alla prima alternativa basata sull’idrolisi. L’EFSA ha tuttavia indicato che il materiale idrolizzato non comporterebbe rischi supplementari a condizione di essere sottoposto a ulteriori trasformazioni a norma delle misure sanitarie per i materiali della categoria 2.

(11)

L’idrolisi dei sottoprodotti di origine animale nella sede dell’azienda può pertanto essere ammessa in condizioni che impediscano la propagazione di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e non causino un impatto negativo sull’ambiente. In particolare l’idrolisi va effettuata in un contenitore chiuso a tenuta stagna lontano dagli animali allevati nello stesso sito, come terza alternativa. Dato che il processo di idrolisi non costituisce un metodo di trasformazione, in tali impianti non si applicano le condizioni specifiche per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. Per accertare l’assenza di corrosione nel contenitore devono essere eseguite, sotto controllo ufficiale, verifiche periodiche volte a prevenire l’infiltrazione di materiale nel suolo.

(12)

La capacità del metodo di idrolisi di ridurre gli eventuali rischi per la salute non è ancora stata dimostrata. È pertanto vietata ogni forma di manipolazione o utilizzo del materiale idrolizzato diversa dall’incenerimento o coincenerimento, con o senza trasformazione preventiva, o dallo smaltimento in una discarica autorizzata, dal compostaggio o dalla trasformazione in biogas; ognuna delle ultime tre alternative va preceduta da sterilizzazione sotto pressione.

(13)

Spagna, Irlanda, Lettonia, Portogallo e Regno Unito hanno espresso interesse a permettere ai propri operatori l’utilizzo del metodo di idrolisi. Le autorità competenti dei suddetti Stati membri hanno confermato che tali operatori saranno soggetti a severi controlli volti a prevenire eventuali rischi per la salute.

(14)

Nel parere dell’8 luglio 2010 sul trattamento di letame solido di suini e pollame con calce viva, l’EFSA ha concluso che la miscelatura suggerita di calce e letame può essere considerata un procedimento sicuro per l’inattivazione degli agenti patogeni batterici e virali interessati, tenuto conto dell’applicazione prevista dei prodotti derivati, ossia la miscela di calce e letame, sul terreno. Dato che la domanda ha dimostrato l’efficienza del procedimento limitatamente a un determinato miscelatore, in caso di utilizzo di un diverso miscelatore per il procedimento l’EFSA ha raccomandato di effettuare una convalida sulla base delle misurazioni di pH, tempo e temperatura al fine di dimostrare che mediante l’impiego di un diverso miscelatore si ottiene la medesima inattivazione degli agenti patogeni.

(15)

La convalida basata su questi principi va effettuata quando la calce viva (CaO) utilizzata nel procedimento valutato dall’EFSA è sostituita con la calce dolomitica (CaOMgO).

(16)

Nel parere del 22 settembre 2010, relativo a un processo catalitico a più fasi per la produzione di carburanti rinnovabili, l’EFSA ha concluso che il processo può essere considerato sicuro a condizione che i grassi fusi derivati dai materiali delle categorie 2 e 3 siano utilizzati come materie prime e preventivamente trasformati conformemente ai metodi di trasformazione standard per i sottoprodotti di origine animale. Le prove presentate non hanno tuttavia consentito di concludere che il processo è anche in grado di attenuare gli eventuali rischi di TSE che potrebbero essere presenti nei grassi fusi derivati dai materiali della categoria 1. Il processo catalitico a più fasi deve essere pertanto autorizzato per i grassi fusi derivati dai materiali delle categorie 2 e 3 e respinto per i grassi fusi derivati dai materiali della categoria 1. Sebbene tale rifiuto non impedisce al richiedente di presentare ulteriori prove all’EFSA per una nuova valutazione, l’uso dei grassi fusi derivati dai materiali della categoria 1 nel processo è vietato in attesa di tale valutazione.

(17)

L’allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011 deve essere modificato per tener conto delle conclusioni dei tre pareri scientifici dell’EFSA.

(18)

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede l’adozione di misure di attuazione per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas o compost. Nei casi in cui in un impilato di biogas o di compostaggio i sottoprodotti di origine animale sono mescolati con materiali di origine non animale o altri materiali non disciplinati dal suddetto regolamento, all’autorità competente è consentito autorizzare il prelievo di campioni rappresentativi dopo la pastorizzazione e prima della miscelatura al fine di verificarne la conformità ai requisiti microbiologici. I campioni così prelevati devono dimostrare se la pastorizzazione dei sottoprodotti di origine animale ha attenuato i rischi microbiologici nei sottoprodotti di origine animale da trasformare.

(19)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011.

(20)

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede l’adozione di un formato standard per le domande di autorizzazione per i metodi alternativi di impiego o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati. Le parti interessate devono utilizzare tale formato per presentare una domanda di autorizzazione per questi metodi.

(21)

Su richiesta della Commissione, il 7 luglio 2010 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sulla dichiarazione di assistenza tecnica per il formato delle domande di autorizzazione per nuovi metodi alternativi per i sottoprodotti di origine animale (7). In tale dichiarazione l’EFSA raccomanda in particolare ulteriori chiarimenti relativi alle informazioni che devono essere fornite dalle parti interessate insieme alla domanda di autorizzazione per un nuovo metodo alternativo.

(22)

Il formato standard per le domande di autorizzazione per nuovi metodi alternativi che figura nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 142/2011 deve essere modificato per tener conto delle raccomandazioni del parere scientifico di cui sopra.

(23)

Dato che i combustibili rinnovabili prodotti con il processo catalitico a più fasi possono essere ottenuti anche da grassi fusi importati, occorre chiarire le condizioni per l’importazione di tali grassi fusi e le condizioni previste nel certificato sanitario che accompagna le partite di grassi fusi al punto d’ingresso nell’Unione in cui sono effettuati i controlli veterinari. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011.

(24)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’articolo 3 e gli allegati II, IV, V, VII, VIII, XI, e da XIII a XVI.

(25)

Occorre prevedere un periodo transitorio dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento al fine di consentire l’importazione ininterrotta nell’Unione di grassi fusi non destinati al consumo umano per determinati usi esterni alla catena dei mangimi di cui al regolamento (UE) n. 142/2011 senza le modifiche apportate dal presente regolamento.

(26)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato come segue:

(1)

All’articolo 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

pellicce che soddisfano i requisiti particolari per il punto finale per il prodotto di cui al capo VIII dell’allegato XIII;

h)

olio di pesce per la produzione di prodotti medicinali che soddisfa i requisiti particolari per il punto finale per il prodotto di cui al capo XIII dell’allegato XIII;

i)

benzina e combustibili che soddisfano i requisiti particolari per i prodotti del processo catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettera c).»

(2)

Gli allegati II, IV, V, VII, VIII, XI, e da XIII a XVI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio fino al 31 gennaio 2012, le partite di grassi fusi non destinati al consumo umano, per determinati usi esterni alla catena dei mangimi, accompagnati da un certificato sanitario compilato e firmato conformemente al modello di cui all’allegato XV, capo 10, lettera B del regolamento (UE) n. 142/2011, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere ammesse all’importazione nell’Unione a condizione che tali certificati siano stati compilati e firmati prima del 30 novembre 2011.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

(3)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 37.

(4)  EFSA Journal 2009 n. 971, pagg. 1-12.

(5)  EFSA Journal (2010); 8(7):1681.

(6)  EFSA Journal (2010); 8(10):1825.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(7):1680.


ALLEGATO

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato come segue:

(1)

Nell’allegato II, capo I, punto 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a)

volpi (Vulpes vulpes e Alopex lagopus);»

(2)

Nell’allegato IV, il capo IV è così modificato:

a)

Nella sezione 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

I materiali risultanti dalla trasformazione dei materiali delle categorie 1 e 2 sono marcati in modo permanente conformemente alle prescrizioni applicabili alla marcatura di taluni prodotti derivati di cui all’allegato VIII, capo V.

Tale marcatura non è tuttavia richiesta per i seguenti materiali di cui alla sezione 2:

a)

biodiesel prodotto conformemente alla lettera D;

b)

materiali idrolizzati di cui alla lettera H;

c)

miscele di letame di suini e pollame con calce viva ottenute in conformità al punto I;

d)

combustibili rinnovabili prodotti da grassi fusi ottenuti dai materiali della categoria 2 in conformità alla lettera J.»

b)

Nella sezione 2 sono aggiunti i seguenti punti:

«H.   Idrolisi con successivo smaltimento

1.   Stati membri interessati

Il processo di idrolisi con successivo smaltimento può essere impiegato in Spagna, Irlanda, Lettonia, Portogallo e Regno Unito.

Posteriormente all’idrolisi, l’autorità competente autorizzata deve accertarsi che i materiali siano raccolti e smaltiti all’interno degli stessi Stati membri di cui sopra.

2.   Materie prime

Per questo metodo è possibile utilizzare esclusivamente i seguenti materiali:

a)

materiali della categoria 2 di cui all’articolo 9, lettera f), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1069/2009 di origine suina;

b)

materiali della categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera h), dello stesso regolamento di origine suina.

I corpi o le parti di corpi di animali deceduti a causa della presenza di malattie epizootiche o al fine di eradicare tali malattie non possono tuttavia essere impiegati.

3.   Metodologia

L’idrolisi con successivo smaltimento rappresenta un deposito temporaneo sul posto. È realizzata conformemente alle seguenti norme:

a)

in seguito alla raccolta in un’azienda autorizzata all’uso del metodo di trasformazione dall’autorità competente, sulla base di una valutazione della densità di bestiame dell’azienda, del probabile tasso di mortalità e degli eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali che potrebbero verificarsi, i sottoprodotti di origine animale devono essere conservati in un contenitore costruito a norma del punto b) (“il contenitore”) e situato in un apposito sito a norma dei punti c) e d) (“il sito apposito”).

b)

Il contenitore deve:

i)

avere un dispositivo di chiusura;

ii)

essere impermeabile, a tenuta stagna e sigillato ermeticamente;

iii)

essere rivestito in modo tale da prevenire la corrosione;

iv)

essere dotato di un dispositivo per il controllo delle emissioni in conformità del punto e).

c)

Il contenitore deve essere situato in un sito apposito fisicamente separato dall’azienda.

Tale sito deve avere apposite strade di accesso per la movimentazione dei materiali e per i veicoli di raccolta.

d)

Il contenitore e il sito devono essere costruiti e disposti conformemente alla normativa dell’Unione riguardo alla salvaguardia dell’ambiente per evitare cattivi odori e rischi per il suolo e le falde acquifere.

e)

Il contenitore deve essere collegato a un condotto per le emissioni gassose il quale deve essere dotato di appositi filtri per prevenire la propagazione di malattie trasmissibili all’uomo e agli animali.

f)

Il contenitore deve essere chiuso per il processo di idrolisi per un periodo minimo di tre mesi in modo tale da evitare qualsiasi apertura non autorizzata.

g)

L’operatore deve mettere in atto procedure volte a prevenire la propagazione di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali dovuta ai movimenti del personale.

h)

L’operatore deve:

i)

adottare misure preventive nei confronti di uccelli, roditori, insetti e altri parassiti;

ii)

applicare un programma documentato di lotta contro gli organismi nocivi.

i)

L’operatore deve registrare:

i)

qualsiasi inserimento di materiale nel contenitore;

ii)

qualsiasi raccolta di materiale idrolizzato dal contenitore.

j)

L’operatore deve svuotare periodicamente il contenitore per verificare:

i)

verificare l’assenza di corrosione;

ii)

individuare e prevenire eventuali infiltrazioni di materiali liquidi nel suolo.

k)

Successivamente all’idrolisi i materiali devono essere raccolti, utilizzati e smaltiti a norma dell’articolo 13, lettere a), b) e c) o lettere e) e i) del regolamento (CE) n. 1069/2009.

l)

Il processo è eseguito per partita.

m)

È vietata ogni altra forma di manipolazione o impiego dei materiali idrolizzati, ivi compresa l’applicazione sul terreno.

I)   Trattamento con calce per letame di suini e pollame

1.   Materie prime

Per questo processo si può usare letame di suini e pollame, come definito all’articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

2.   Metodo di trasformazione

a)

Il tenore in sostanza secca del letame deve essere determinato mediante il metodo BS EN 12880:2000 (1) Characterization of sludges. Determination of dry residue and water content.

Il tenore in sostanza secca per questo processo deve essere compreso tra il 15 % e il 70 %.

b)

La quantità di calce da aggiungere deve essere determinata in modo tale da ottenere una delle combinazioni di tempo e temperatura indicate al punto f).

c)

La dimensione delle parti dei sottoprodotti di origine animale da trasformare non deve superare i 12 mm.

Se necessario le parti di letame vanno ridotte fino al raggiungimento della dimensione massima consentita.

d)

Il letame deve essere mescolato con calce viva (CaO), la quale presenta una reattività medio-alta corrispondente a meno di sei minuti per raggiungere un aumento di 40 °C della temperatura secondo i criteri del test di reattività 5.10 nel metodo CEN EN 459-2:2002 (2).

La miscela deve essere realizzata con due miscelatori che operano allineati e aventi due pale ciascuno.

Entrambi i miscelatori devono:

i)

avere pale del diametro di 0,55 m e lunghe 3,5 m;

ii)

operare ad una potenza di 30 kW e con una velocità di rotazione delle pale di 156 giri al minuto;

iii)

avere una capacità di trattamento di 10 t/ora.

La miscelatura deve durare in media circa due minuti.

e)

La miscela deve essere mescolata per almeno sei ore fino a formare una massa di almeno due tonnellate.

f)

In diversi punti di monitoraggio della massa, occorre effettuare misurazioni periodiche volte a verificare che la miscela raggiunga un pH di almeno 12 in uno dei periodi di tempo seguenti, durante i quali la temperatura corrispondente deve essere raggiunta:

i)

60 °C per 60 minuti; o

ii)

70 °C per 30 minuti.

g)

Il processo è eseguito per partita.

h)

Deve essere messa in atto una procedura scritta permanente basata sui principi HACCP.

i)

Gli operatori possono dimostrare all’autorità competente, mediante convalida secondo i seguenti requisiti, che il processo realizzato con l’impiego di un miscelatore diverso da quello di cui alla lettera d) o utilizzando calce dolomitica (CaOMgO) in sostituzione della calce viva è efficiente almeno quanto il processo descritto dalla lettera a) alla lettera h).

La convalida deve:

dimostrare che mediante l’utilizzo di miscelatori diversi da quello di cui alla lettera d) o di calce dolomitica, se del caso, è possibile ottenere una miscela di letame che soddisfi i parametri di pH, tempo e temperatura di cui alla lettera f);

basarsi sul monitoraggio di tempo e temperatura alla base, al centro e al limite superiore della massa, con un numero rappresentativo di punti di monitoraggio (un minimo di quattro punti di monitoraggio nella zona della base, situati a non oltre 10 cm al di sopra del limite inferiore e a non oltre 10 cm al di sotto del limite superiore di tale zona, un punto di monitoraggio al centro equidistante da base e cima della massa, e quattro punti di monitoraggio nella zona superiore della massa, situati a non oltre 10 cm al di sotto della superficie e a non oltre 10 cm al di sotto del limite superiore della massa);

essere effettuata in due periodi di almeno 30 giorni, di cui durante la stagione fredda dell’anno nel luogo geografico in cui il miscelatore sarà impiegato.

J.   Processo catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili

1.   Materie prime

a)

Per questo processo è possibile utilizzare i seguenti materiali:

i)

grassi fusi derivati dai materiali della categoria 2 che sono stati trasformati utilizzando il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione);

ii)

olio di pesce o grassi fusi derivati dai materiali della categoria 3 che sono stati trasformati mediante:

un metodo di trasformazione qualsiasi tra quelli da 1 a 5 o il metodo di trasformazione 7; o

in caso di materiali derivati da olio di pesce, uno qualsiasi tra i metodi di trasformazione da 1 a 7;

iii)

olio di pesce o grassi fusi prodotti a norma dell’allegato III, sezioni VIII o XII, rispettivamente del regolamento (CE) n. 853/2004.

b)

Per questo processo si vieta l’uso di grassi fusi derivati dai materiali della categoria 1.

2.   Metodo di trasformazione

a)

I grassi fusi devono essere sottoposti a un trattamento preliminare che comprende le seguenti operazioni:

i)

sbiancare i materiali centrifugati facendoli passare attraverso un filtro d’argilla;

ii)

rimuovere le impurità insolubili rimaste mediante filtrazione.

b)

I materiali preliminarmente trattati devono essere sottoposti a un processo catalitico a più fasi che consiste in una fase di idrodeossigenazione seguita da una fase di isomerizzazione.

I materiali devono essere sottoposti a una pressione minima di 20 bar a una temperatura minima di 250 °C per almeno 20 minuti.

c)

Nella sezione 3, il punto 2 è modificato come segue:

i)

Alla lettera b), punto iii), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

derivati dai materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all’articolo 10, lettera p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 impiegati nei mangimi;»

ii)

Sono aggiunte le lettere seguenti:

«c)

il processo catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili può essere:

i)

utilizzato come combustibile senza restrizioni a norma del presente regolamento (punto finale) nel caso di benzina e altri combustibili ottenuti dal processo;

ii)

nel caso di argilla usata per lo sbiancamento e liquame proveniente dal trattamento preliminare di cui alla sezione 2, lettera J punto 2, lettera a):

smaltito mediante incenerimento o coincenerimento;

trasformato in biogas;

trasformato in compost o impiegato per la produzione di prodotti derivati di cui all’articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009;

d)

la miscela di letame di suini e pollame trattata con calce può essere applicata al terreno come letame trasformato.»

(3)

Nell’allegato V, capo III, sezione 3, è aggiunto il seguente punto 3:

«3.

Nei casi in cui i sottoprodotti di origine animale sono trasformati in biogas o compost insieme a materiali di origine non animale, all’autorità competente è consentito autorizzare gli operatori a prelevare campioni rappresentativi dopo la pastorizzazione di cui al capo I, sezione 1, punto 1, lettera a) o in seguito al compostaggio di cui alla sezione 2, punto 1, se del caso, e prima di realizzare la miscela con materiali di origine non animale al fine di monitorare l’efficienza della trasformazione o del compostaggio dei sottoprodotti di origine animale, secondo i casi.»

(4)

Nell’allegato VII, capo II, i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.

Le domande devono contenere tutte le informazioni necessarie in modo da consentire all’EFSA di valutare la sicurezza del metodo alternativo proposto e in particolare descrivere:

le categorie di sottoprodotti di origine animale che si intende sottoporre al metodo,

tutto il processo,

i rischi biologici per la salute pubblica e degli animali, e

il livello di riduzione del rischio da raggiungere attraverso il processo.

2.

La domanda di cui al paragrafo 1 deve altresì:

a)

specificare i punti applicabili degli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, ivi compreso lo staso fisico di tali materiali e, se del caso, gli eventuali trattamenti preventivi a cui tali materiali sono stati sottoposti e indicare gli eventuali altri materiali diversi dai sottoprodotti di origine animale da utilizzare nel processo;

b)

allegare un protocollo HACCP e un diagramma di flusso che indichi chiaramente le singole fasi, identifichi i parametri critici per l’inattivazione degli agenti patogeni interessati quali temperatura, pressione, tempo di esposizione, regolazione del valore del pH e della dimensione delle parti e sia corredato da schede tecniche delle apparecchiature utilizzate nel processo;

c)

identificare e caratterizzare i rischi biologici per la salute pubblica e degli animali rappresentati dalle categorie di sottoprodotti di origine animale che si intende sottoporre al metodo;

d)

dimostrare che i rischi biologici più resistenti associati alla categoria di materiali da trasformare sono ridotti in tutti i prodotti generati durante il processo, ivi comprese le acque reflue, almeno al livello raggiunto dalle norme di trasformazione stabilite nel presente regolamento per la stessa categoria di sottoprodotti di origine animale. Il livello di riduzione del rischio deve essere determinato mediante misurazioni dirette convalidate, salvo i casi in cui si ammettono modellamenti e confronti con altri processi.

3.

Per misurazioni dirette convalidate di cui al precedente paragrafo 2, lettera d), si intende:

a)

misurazione della riduzione della vitalità/infettività di: organismi indicatori endogeni durante il processo, qualora l’indicatore:

sia stabilmente presente nella materia prima in quantità elevata;

non presenti una resistenza inferiore alla letalità del processo di trattamento, ma neppure significativamente superiore rispetto agli agenti patogeni per il cui monitoraggio è utilizzato;

sia relativamente facile da quantificare, da individuare e confermare; o

b)

utilizzo di un virus o organismo per il saggio ben caratterizzato introdotto attraverso un supporto idoneo nella materia prima;

occorre valutare il livello di additività delle singole fasi di riduzione del titolo nel caso in cui siano previste più fasi di trattamento o se le fasi iniziali del processo possono compromettere l’efficacia delle successive;

c)

comunicazione dei risultati completi che

i)

descriva in dettaglio il metodo utilizzato;

ii)

descriva la natura dei campioni analizzati;

iii)

dimostri la rappresentatività del numero dei campioni analizzati;

iv)

giustifichi il numero dei test effettuati e la scelta dei punti di monitoraggio;

v)

indichi la sensibilità e la specificità dei metodi utilizzati;

vi)

fornisca dati sulla ripetibilità e sulla variabilità statistica delle misurazioni ottenute durante gli esperimenti;

vii)

giustifichi la significatività dei surrogati prionici eventualmente impiegati;

viii)

mostri, in assenza di misurazioni dirette, mediante modellamenti o confronti con altri processi utilizzati, che i fattori di riduzione del rischio sono ben noti e il modello di riduzione del rischio è ben definito;

ix)

fornisca per l’intero processo dati sulle misurazioni dirette di tutti i fattori di riduzione del rischio che dimostrino che tali fattori sono applicati in modo omogeneo in tutta la partita trattata.

4.

Il protocollo HACCP di cui al paragrafo 2, lettera b) deve basarsi sui parametri critici utilizzati per ottenere la riduzione del rischio, in particolare:

temperatura,

pressione,

tempo, e

requisiti microbiologici.

I limiti critici contenuti nel protocollo HACCP devono essere definiti sulla base dei risultati della convalida sperimentale e/o del modello fornito.

Nei casi in cui l’efficacia del processo può essere dimostrata soltanto in relazione ai parametri tecnici strettamente correlati alle apparecchiature impiegate nel processo, il protocollo HACCP deve altresì contenere i limiti tecnici da rispettare, in particolare potenza necessaria, numero di pompate o dosaggio delle sostanze chimiche.

Occorre fornire informazioni sui parametri critici e tecnici da monitorare e registrare in modo continuato o a intervalli definiti e sui metodi di misurazione e monitoraggio.

Occorre tener conto della variabilità dei parametri nelle condizioni tipiche di produzione.

Il protocollo HACCP deve rispecchiare le condizioni di funzionamento normali e anomale o di emergenza, ivi compresi casi di guasto al processo, e indicare eventuali interventi correttivi da mettere in atto in caso di condizioni di funzionamento anomale o di emergenza.

5.

Le domande devono altresì riportare informazioni sufficienti a proposito dei:

a)

rischi associati a processi interdipendenti, in particolare sulla base dei risultati di una valutazione degli eventuali impatti indiretti che potrebbero:

i)

influenzare il livello di riduzione del rischio di un processo particolare.

ii)

risultare dal trasporto o dal deposito dei prodotti generati durante il processo e dallo smaltimento sicuro di tali prodotti, incluse le acque reflue;

b)

rischi associati all’uso finale previsto dei prodotti, in particolare:

i)

specificazione dell’uso finale previsto dei prodotti generati durante il processo;

ii)

valutazione dei probabili rischi per la salute pubblica e degli animali e l’eventuale impatto ambientale sulla base della riduzione del rischio stimata in conformità del punto 2, lettera d).

6.

Le domande presentate vanno corredate di prove documentali, in particolare:

a)

un diagramma di flusso che dimostri il funzionamento del processo;

b)

le prove indicate al punto 2, lettera d), nonché altre prove volte a sostenere le informazioni fornite nel quadro della domanda di autorizzazione di cui al punto 2.

7.

Le domande devono includere un indirizzo di contatto per la parte interessata: nome e indirizzo completo, numeri di telefono e/o fax e/o indirizzo elettronico di una persona di contatto responsabile o che rappresenta la parte interessata.»

(5)

L’allegato VIII è modificato come segue:

a)

Nel capo II, punto 2, lettera b), il punto xvii) è sostituito dal seguente:

«xvii)

nel caso di articoli da esposizione, la dicitura “articolo da esposizione non destinato al consumo umano”, invece del testo dell'etichetta di cui alla lettera a);

xviii)

nel caso di olio di pesce per la produzione di prodotti medicinali di cui al capitolo XIII dell’allegato XIII, la dicitura “olio di pesce per la produzione di prodotti medicinali” invece del testo dell’etichetta di cui alla lettera a);

xix)

in caso di letame sottoposto a trattamento con calce di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 2, punto I, la dicitura “miscela letame-calce”.»

b)

Nel capo V, punto 3, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

destinati alla ricerca o a altri impieghi specifici di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1069/2009, autorizzati dall’autorità competente;

e)

combustibili rinnovabili prodotti da grassi fusi ottenuti dai materiali della categoria 2 in conformità al capo IV, sezione 2, lettera J dell’allegato IV.»

(6)

Nell’allegato XI, capo I, sezione 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La commercializzazione di letame trasformato, prodotti derivati dal letame trasformato e guano di pipistrelli deve soddisfare le seguenti condizioni. Nel caso del guano di pipistrelli occorre inoltre l’approvazione dello Stato membro di destinazione conformemente all’articolo 48, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1069/2009.»

(7)

Nell’allegato XIII è aggiunto il seguente capo XIII:

«CAPO XIII

Prescrizioni specifiche per l’olio di pesce destinato alla produzione di medicinali

Punto finale per l’olio di pesce destinato alla produzione di medicinali

L’olio di pesce ottenuto dai materiali di cui all’allegato X, capo II, sezione 3, punto A.2 deacidificato con una soluzione di NaOH ad una temperatura pari o superiore a 80 °C e successivamente purificato mediante distillazione ad una temperatura pari o superiore a 200 °C può essere commercializzato per la produzione di medicinali senza restrizioni a norma del presente regolamento.»

(8)

L’allegato XIV è modificato come segue:

a)

Il capo I è modificato come segue:

i)

La sezione 1 è modificata come segue:

nel paragrafo introduttivo la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

devono essere presentati al punto d’ingresso nell’Unione dove vengono effettuati i controlli veterinari corredati da un documento corrispondente al modello di cui alla colonna “certificati e documenti modello” della tabella 1;

f)

devono provenire da uno stabilimento o un impianto riconosciuto o approvato dall’autorità competente del paese terzo e, se del caso, elencato nella lista di tali stabilimenti o impianti di cui all’articolo 30.»

nella tabella 1, alla riga n. 1, la descrizione del prodotto nella seconda colonna è sostituita dalla seguente:

«proteine animali trasformate, comprese le miscele e i prodotti diversi da alimenti per animali domestici contenenti tali proteine, e i mangimi composti contenenti tali proteine come definiti all’articolo 3, punto 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 767/2009.»

ii)

Nella sezione 2, il titolo è sostituito dal seguente:

«Importazioni di proteine animali trasformate, comprese le miscele e i prodotti diversi da alimenti per animali domestici contenenti tali proteine, e i mangimi composti contenenti tali proteine come definiti all’articolo 3, punto 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 767/2009.»

b)

il capo II è così modificato:

i)

il punto 1 è modificato come segue:

nel paragrafo introduttivo, il testo delle lettere d) ed e) è sostituito dal seguente:

«d)

devono provenire da uno stabilimento o un impianto riconosciuto o approvato dall’autorità competente del paese terzo e, se del caso, elencato nella lista di tali stabilimenti o impianti di cui all’articolo 30; nonché

e)

durante il trasporto al punto d’ingresso nell’Unione dove vengono effettuati i controlli veterinari devono essere corredati dal certificato sanitario di cui alla colonna “certificati e documenti modello” della tabella 1; o

f)

devono essere presentati al punto d’ingresso nell’Unione dove vengono effettuati i controlli veterinari corredati da un documento corrispondente al modello di cui alla colonna “certificati e documenti modello” della tabella 2.»

nella tabella 2, la riga 17 è sostituita dalla seguente:

«17

Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento

a)

Nel caso di materiali destinati alla produzione di biodiesel:

materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui agli articoli 8, 9 e 10.

b)

Nel caso di materiali destinati alla produzione di combustibili rinnovabili di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera J:

materiali di categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10.

c)

Nel caso di materiali destinati ai fertilizzanti organici e agli ammendanti:

materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettere c) e d) e lettera f), punto i), e materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, diversi da quelli indicati alle lettere c) e p).

d)

Nel caso di materiali destinati ad altri fini:

materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettere b), c) e d), materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettere c) e d) e lettera f), punto i), e materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10 diversi da quelli indicati alle lettere c) e p).

I grassi fusi devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 9.

Paesi terzi elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e nel caso di materiali ottenuti da pesce, i paesi terzi elencati nell’allegato II della decisione 2006/766/CE.

Allegato XV, capo 10, lettera B.»

ii)

Nella sezione 9, lettera a), il punto iii) è sostituito dal testo seguente:

«iii)

nel caso di materiali destinati alla produzione di combustibili rinnovabili di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera J, del presente regolamento, materiali della categoria 2 di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e materiali della categoria 3 di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento;

iv)

nel caso degli altri materiali, materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettere b), c) e d) del regolamento (CE) n. 1069/2009, materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettere c) d) e f), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009 o materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all’articolo 10, lettere c) e p) dello stesso regolamento;»

(9)

Nell’allegato XV, il testo del capo 10, lettera B è sostituito dal seguente:

«CAPO 10 (B)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito (2) nell’Unione europea di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare per determinati usi esterni alla catena dei mangimi

Image

Image

Image

Image

Image

(10)

Nell’allegato XVI, al capo III è aggiunta la seguente sezione 11:

«Sezione 11

Controlli ufficiali relativi all’idrolisi con successivo smaltimento

L’autorità competente deve effettuare controlli nei siti in cui è realizzata l’idrolisi con successivo smaltimento a norma dell’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera H.

Tali controlli volti a verificare la corrispondenza tra le quantità di materiali idrolizzati spediti e smaltiti devono comprendere verifiche documentarie:

a)

della quantità di materiali idrolizzati sul posto;

b)

presso gli stabilimenti o impianti in cui sono smaltiti i materiali idrolizzati.

I controlli devono essere effettuati periodicamente sulla base di una valutazione dei rischi.

Durante i primi dodici mesi di funzionamento deve essere effettuata un’ispezione del sito in cui si trova il contenitore per l’idrolisi ogni volta che del materiale idrolizzato è raccolto dal contenitore.

Al termine dei primi dodici mesi di funzionamento, un’ispezione deve essere effettuata ogni volta che il contenitore viene svuotato e controllato per verificare l’assenza di corrosioni e infiltrazioni a norma dell’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera H, lettera j).»


(1)  BS EN 12880:2000, Characterization of sludges. Determination of dry residue and water content. Comitato europeo di normalizzazione.

(2)  CEN EN 459-2:2002 method CEN/TC 51 - Cement and building limes. Comitato europeo di normalizzazione.»


30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 750/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AR

23,8

ZA

27,3

ZZ

25,6

0707 00 05

TR

100,6

ZZ

100,6

0709 90 70

TR

111,7

ZZ

111,7

0805 50 10

AR

64,9

CL

79,0

TR

60,0

UY

68,2

ZA

79,9

ZZ

70,4

0806 10 10

CL

54,3

EG

155,4

MA

137,5

TN

223,5

TR

175,1

ZA

69,4

ZZ

135,9

0808 10 80

AR

93,7

BR

83,5

CL

87,3

CN

77,5

NZ

110,7

US

131,3

ZA

92,9

ZZ

96,7

0808 20 50

AR

74,9

CL

109,2

CN

75,8

NZ

148,5

ZA

109,1

ZZ

103,5

0809 10 00

IL

240,3

TR

174,5

XS

83,4

ZZ

166,1

0809 20 95

CL

267,8

TR

282,9

ZZ

275,4

0809 30

TR

174,8

ZZ

174,8

0809 40 05

BA

51,5

IL

148,6

XS

57,7

ZA

70,8

ZZ

82,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 751/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 728/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 194 del 26.7.2011, pag. 29.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 30 luglio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

49,99

0,00

1701 11 90 (1)

49,99

0,00

1701 12 10 (1)

49,99

0,00

1701 12 90 (1)

49,99

0,00

1701 91 00 (2)

56,48

0,53

1701 99 10 (2)

56,48

0,00

1701 99 90 (2)

56,48

0,00

1702 90 95 (3)

0,56

0,19


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 752/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o agosto 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o agosto 2011, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o agosto 2011, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o agosto 2011

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15.7.2011-28.7.2011

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

228,97

190,16

Prezzo FOB USA

386,59

376,59

356,59

Premio sul Golfo

21,69

Premio sui Grandi laghi

57,12

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

18,33 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

49,88 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DIRETTIVE

30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/30


DIRETTIVA 2011/73/UE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/121/CE stabilisce norme che disciplinano l’etichettatura o il contrassegno dei prodotti per quanto riguarda la composizione in fibre tessili, al fine di garantire la tutela degli interessi dei consumatori. I prodotti tessili possono essere immessi sul mercato dell’Unione soltanto se sono conformi alle disposizioni di tale direttiva.

(2)

Sulla base dei recenti risultati delle ricerche di un gruppo di lavoro tecnico, è necessario aggiungere la fibra bicomponente polipropilene/poliammide all’elenco delle fibre riportato negli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE, al fine di adeguarla al progresso tecnico.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/121/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le direttive relative alle denominazioni e all’etichettatura dei prodotti tessili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2008/121/CE è così modificata:

1)

nell’allegato I è aggiunta la seguente voce 49:

«49

Bicomponente polipropilene/poliammide

Fibra bicomponente composta per il 10-25 % da una massa di fibrille di poliammide disposte in una matrice di polipropilene»

2)

nell’allegato V è aggiunta la seguente voce 49:

«49.

Bicomponente polipropilene/poliammide

1,00».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 luglio 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29.


30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/32


DIRETTIVA 2011/74/UE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (2) impone che l’etichetta indichi la composizione in fibre dei prodotti tessili e di effettuare analisi di controllo per verificare la conformità dei prodotti in questione alle indicazioni date dall’etichetta.

(2)

La direttiva 96/73/CE prevede metodi uniformi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili.

(3)

In base alle recenti conclusioni del gruppo di lavoro tecnico la direttiva 2008/121/CE è stata adattata al progresso tecnico aggiungendo la fibra a due componenti polipropilene/poliammide all’elenco delle fibre di cui agli allegati I e V di tale direttiva.

(4)

È perciò necessario definire metodi di analisi uniformi per le due componenti polipropilene/poliammide.

(5)

La direttiva 96/73/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all’etichettatura dei prodotti tessili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 luglio 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1.

(2)  GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29.


ALLEGATO

Il capitolo 2 dell’allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato come segue:

1)

la tabella ricapitolativa è sostituita dalla tabella seguente:

«2.   TABELLA RIASSUNTIVA

Procedimento

Campo di applicazione (1)

Reagente

Componente solubile

Componente insolubile

1.

Acetato

Determinate altre fibre

Acetone

2.

Determinate fibre proteiche

Determinate altre fibre

Ipoclorito

3.

Viscosa, cupro o alcuni tipi di modal

Determinate altre fibre

Acido formico e cloruro di zinco

4.

Poliammide o nylon

Determinate altre fibre

Acido formico, 80 % m/m

5.

Acetato

Determinate altre fibre

Alcol benzilico

6.

Triacetato o polilattide

Determinate altre fibre

Diclorometano

7.

Determinate fibre cellulosiche

Determinate altre fibre

Acido solforico, 75 % m/m

8.

Fibre acriliche, determinate fibre modacriliche o clorofibre

Determinate altre fibre

Dimetilformamide

9.

Alcune clorofibre

Determinate altre fibre

Disolfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5 v/v

10.

Acetato

Determinate altre fibre

Acido acetico glaciale

11.

Seta, poliammide o nylon

Determinate altre fibre

Acido solforico, 75 % m/m

12.

Iuta

Determinate fibre animali

Metodo del tenore di azoto

13.

Polipropilene

Determinate altre fibre

Xilene

14.

Determinate fibre

Determinate altre fibre

Metodo del concentrato di acido solforico

15.

Clorofibre, determinate fibre modacriliche, determinate fibre di elastan, acetati, triacetati

Determinate altre fibre

Cicloesanone

16.

Melamina

Determinate altre fibre

Acido formico caldo 90 % m/m

2)

il punto 1.2 del metodo n. 1 è sostituito dal seguente testo:

«2.

lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), lino (7) canapa (8), iuta (9), abaca (10), alfa (11), cocco (12), ginestra (13), ramiè (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteica (23), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), polipropilene (37), elastomultiestere (46), elastolefin (47), melamina (48) e la fibra a due componenti polipropilene/poliammide (49).

È ovvio che questo metodo non si applica all’acetato disacetilato in superficie.»;

3)

il punto 1.2 del metodo n. 2 è sostituito dal seguente testo:

«2.

cotone (5), cupro (21), viscosa (25), fibra acrilica (26), clorofibre (27), poliammide o nylon (30), poliestere (35), polipropilene (37), elastan (43), vetro tessile (44), elastomultiestere (46), elastolefina (47), melamina (48) e la fibra a due componenti polipropilene/poliammide (49).

Se sono presenti differenti fibre proteiche, il metodo permette di determinare la quantità globale ma non le singole percentuali.»;

4)

il metodo n. 3 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«VISCOSA, CUPRO O ALCUNI TIPI DI MODAL E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento che impiega acido formico e cloruro di zinco)»

b)

il punto 1.2 è sostituito da quanto segue:

«2.

cotone (5), polipropilene (37), elastolefin (47) e melamina (48).

Se si constata la presenza di una fibra modal, occorre procedere a una prova preliminare per accertare se la fibra è solubile nel reattivo.

Questo metodo non si applica alle miste in cui il cotone abbia subito un’eccessiva degradazione chimica, né qualora la viscosa o il cupro siano resi non completamente solubili per la presenza di certi coloranti reattivi o appretti che non è possibile eliminare completamente.»;

c)

il punto 5 è sostituito da quanto segue:

«5.   CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di “d” è 1,00, eccetto che per il cotone, per il quale “d” = 1,02 e per la melamina, per la quale “d” = 1,01.»;

5)

il metodo n. 5 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«ACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento che impiega alcol benzilico)»

b)

il punto 1.2 è sostituito da quanto segue:

«2.

triacetato (24), polipropilene (37), elastolefin (47), melamina (48) e la fibra a due componenti polipropilene/poliammide (49).»;

6)

il metodo n. 6 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«TRIACETATO O POLILATTIDE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento che impiega diclorometano)»

b)

il punto 1.2 è sostituito da quanto segue:

«2.

lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (35), polipropilene (37), vetro tessile (44), elastomultiestere (46), elastolefina (47), melamina (48) e la fibra a due componenti polipropilene/poliammide (49).

Nota:

Le fibre di triacetato parzialmente saponificato da un appretto speciale non sono più completamente solubili nel reattivo. In tal caso il metodo non è applicabile.»;

7)

il metodo n. 7 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«DETERMINATE FIBRE CELLULOSICHE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento che impiega acido solforico, 75 % m/m)»

b)

il punto 1.2 è sostituito da quanto segue:

«2.

poliestere (35), polipropilene (37), elastomultiestere (46), elastolefin (47) e la fibra a due componenti polipropilene/poliammide (49).»;

c)

il punto 5 è sostituito da quanto segue:

«5.   CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di “d” è 1,00, eccetto che per la fibra a due componenti polipropilene/poliammide, per il quale il valore di “d” è 1,01.»;

8)

il punto 1.2 del metodo n. 8 è sostituito dal seguente testo:

«2.

lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammide o nylon (30), poliestere (35), polipropilene (37), elastomultiestere (46), elastolefina (47), melamina (48) e la fibra a due componenti polipropilene/poliammide (49).

Si applica parimenti alle fibre acriliche e a determinate modacriliche tinte con coloranti di pre-metalizzazione ma non a quelle trattate con coloranti a post-cromatazione.»;

9)

il punto 1.2 del metodo n. 9 è sostituito dal seguente testo:

«2.

lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (35), polipropilene (37), vetro tessile (44), elastomultiestere (46), melamina (48) e la fibra a due componenti polipropilene/poliammide (49).

Se la percentuale di lana o di seta della mista supera il 25 % si deve ricorrere al metodo n. 2.

Se la percentuale di poliammidica o nylon della mischia supera il 25 % dev’essere applicato il metodo n. 4.»;

10)

il metodo n. 10 è modificato come segue:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«ACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento che impiega acido acetico)»

b)

il punto 1.2 è sostituito da quanto segue:

«2.

determinate clorofibre (27), segnatamente fibre in polivinilcloridrico, surclorurato o no, polipropilene (37), elastolefina (47), melamina (48) e la fibra a due componenti polipropilene/poliammide (49).»;

11)

il metodo n. 11 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«SETA O POLIAMMIDE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento che impiega 75 % m/m acido solforico)»

b)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.   CAMPO D’APPLICAZIONE

Il metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di fibre di:

1.

seta (4) o poliammide o nylon (30)

con

2.

lana (1), pelo animale (2 e 3), polipropilene (37), elastolefin (47), melamina (48) e la fibra a due componenti polipropilene/poliammide (49).»;

c)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   PRINCIPIO

La seta o poliammide o fibra in nylon è eliminato da una massa nota della miscela allo stato secco, con 75 % m/m acido solforico.

Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato. La massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di seta o poliammide o nylon si ottiene per differenza.»

d)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.   PROCEDURA DI PROVA

Seguire le istruzioni riportate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

 

Aggiungere alla provetta, contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml munito di tappo smerigliato, 100 ml di acido solforico al 75 % per ogni grammo di materiale e quindi tappare. Agitare energicamente e lasciare per 30 minuti a temperatura ambiente. Agitare di nuovo e lasciare quindi a riposo per altri 30 minuti. Agitare un’ultima volta e far passare il contenuto del matraccio nel crogiolo filtrante tarato. Asportare le fibre che restano eventualmente nel matraccio mediante acido solforico al 75 %. Lavare il residuo sul crogiolo, trattandolo successivamente con 50 ml di acido solforico diluito, 50 ml d’acqua e 50 ml d’ammoniaca diluita. Lasciare ogni volta le fibre in contatto con il liquido per circa 10 minuti prima di applicare il vuoto. Lavare infine con acqua, lasciando le fibre a contatto con l’acqua per 30 minuti circa. Applicare il vuoto per eliminare l’eccesso di liquido. Essiccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

 

In caso di mischie binarie di poliammide e di fibra a due componenti polipropilene/poliammide dopo aver filtrato le fibre attraverso il crogiolo filtrante tarato e prima di eseguire la procedura di lavaggio descritta, lavare due volte il residuo dal crogiolo filtrante con 50 ml di acido solforico puro al 75 %.»;

e)

i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di “d” è 1,00, eccetto che per la lana, per la quale “d” = 0,985, per la fibra a due componenti polipropilene/poliammide, per la quale “d” = 1,005 e per la melamina, per la quale “d” = 1,01.

6.   PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95 %, eccetto che per il poliammide con la fibra a due componenti polipropilene/poliammide, per il quale i limiti di fiducia dei risultati non superano ± 2.»;

12)

il metodo n. 14 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«DETERMINATE FIBRE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento che impiega acido solforico)»

b)

il punto 1.2 è sostituito da quanto segue:

«2.

clorofibre (27) basate su omopolimeri di cloruro di vinile, surclorurato o no, polipropilene (37), elastolefina (47), melamina (48) e la fibra a due componenti polipropilene/poliammide (49).

Il metodo si applica alle modacriliche che danno una soluzione limpida per immersione in acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20 °C).

Questo metodo può essere usato invece dei metodi n. 8 e n. 9.»;

c)

il punto 2 è sostituito da quanto segue:

«2.   PRINCIPIO

Le componenti diverse dalla clorofibre, polipropilene, elastolefina, melammina e bicomponente polipropilene/poliammide (ad esempio le fibre indicate al punto 1.1) sono eliminate da una massa secca nota della mischia, per dissoluzione nell’acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20 °C). Il residuo, costituito da clorofibre, polipropilene, elastolefina, melammina o bicomponente polipropilene/poliammide viene raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, è espressa in percentuale della massa della miscela allo stato secco. La percentuale dell’altro componente si ottiene per differenza.»;

d)

il punto 5 è sostituito da quanto segue:

«5.   CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di “d” è 1,00, eccetto che per la melamina e la fibra a due componenti polipropilene/poliammide, per le quali il valore di “d” è 1,01.»;

13)

il metodo n. 16 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«MELAMINA E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento che impiega acido formico caldo)»

b)

il punto 1.2 è sostituito da quanto segue:

«2.

cotone (5), aramide (31) e polipropilene (37).»


(1)  Elenco dettagliato delle fibre in base a ogni metodo.»;


DECISIONI

30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/37


DECISIONE 2011/483/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2011

che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28 e 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (1).

(2)

Il 31 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/197/PESC relativa all’avvio della missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) (2).

(3)

Il 20 luglio 2011 il Consiglio ha approvato il concetto riveduto di gestione della crisi per l’EUTM in Somalia.

(4)

Il 28 aprile 2011, nella sua relazione S/2011/277 al Consiglio di sicurezza, il segretario generale delle Nazioni Unite (UNSG) ha preso atto dei guadagni in termini territoriali e dei progressi nelle questioni di sicurezza e ha menzionato la formazione impartita dall’UE. L’UNSG raccomanda di concentrarsi sull’ulteriore sviluppo delle istituzioni del settore della sicurezza in Somalia e, in particolare, di migliorare le strutture di comando e controllo delle forze di sicurezza nazionali (NSF).

(5)

Il 21 aprile 2011 il presidente della Commissione dell’Unione africana (UA) ha presentato al Consiglio per la pace e la sicurezza la sua relazione sulla situazione in Somalia. Egli ha sottolineato i progressi in termini di sicurezza e ha chiesto di proseguire il sostegno alla formazione.

(6)

Nella sua lettera del 4 maggio 2011 all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il primo ministro della Somalia ha espresso l’apprezzamento del governo federale di transizione somalo (GFT) per il sostegno dell’UE e ha ribadito il pieno impegno del GFT a costituire una struttura di comando e controllo per le NSF, a proteggere la popolazione civile e ad integrare nelle NSF le diverse forze della milizia e dei clan.

(7)

L’apprezzamento del GFT è stato ribadito nella riunione del Comitato congiunto di sicurezza a Kampala il 23 giugno 2011.

(8)

Nella riunione consultiva tra il Consiglio per la pace e la sicurezza dell’UA e il Comitato politico e di sicurezza dell’UE tenutasi il 10 maggio 2011 ad Addis Abeba, l’UA ha espresso soddisfazione per il sostegno fornito dall’EUTM Somalia alla creazione di forze di sicurezza nazionali somale professionali e unificate.

(9)

Le autorità politiche e militari ugandesi hanno espresso soddisfazione per il partenariato con l’UE e gli Stati Uniti d’America, nonché la volontà di proseguire la formazione.

(10)

A norma dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non partecipa all’attuazione della presente decisione e non contribuisce pertanto al finanziamento della presente operazione.

(11)

L’EUTM Somalia dovrebbe essere ulteriormente prorogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/96/PESC è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Per continuare a contribuire al rafforzamento del governo federale di transizione somalo (GFT) affinché diventi un governo funzionante al servizio di tutti i cittadini somali, la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) contribuisce allo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia impartendo una formazione militare alle forze di sicurezza nazionali (NSF). La formazione si incentrerà sullo sviluppo del comando e controllo e delle capacità specializzate e sulle capacità di autoformazione delle NSF somale, al fine di trasferire le competenze di formazione dell’UE ad attori locali. L’EUTM in Somalia continuerà ad operare in stretta cooperazione e coordinamento con gli altri attori della comunità internazionale, in particolare le Nazioni Unite, l’AMISOM e gli Stati Uniti d’America e l’Uganda conformemente alle esigenze concordate del GFT.

2.   La formazione militare dell’UE impartita a tale scopo continuerà a svolgersi essenzialmente in Uganda, conformemente all’obiettivo politico della missione dell’UE per contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, quale definito nel concetto riveduto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 20 luglio 2011. Degli elementi dell’EUTM Somalia saranno basati anche a Nairobi e Bruxelles.»;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il colonnello Michael BEARY è nominato comandante della missione dell’UE a decorrere dal 9 agosto 2011.»;

3)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo fino al 9 agosto 2011 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 32, paragrafo 3, di ATHENA è pari al 60 %.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo che inizia il 9 agosto 2011 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 32, paragrafo 3, di ATHENA è pari al 30 %.»;

4)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La missione militare dell’UE si conclude nel 2012 dopo due periodi di formazione di sei mesi e il rischieramento in Europa delle unità e del personale dell’UE.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16.

(2)  GU L 87 del 7.4.2010, pag. 33.


30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/39


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2011

concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000

[notificata con il numero C(2011) 4892]

(2011/484/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma,

vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE stabilisce che la rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio (3).

(2)

Per ciascun sito proposto per la rete Natura 2000 il formulario deve comprendere una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall’applicazione dei criteri in base al quale il sito è stato prescelto.

(3)

Il formulario funge da documentazione per la rete Natura 2000.

(4)

Il contenuto del formulario standard Natura 2000 deve essere aggiornato regolarmente sulla base delle migliori informazioni disponibili per ciascun sito appartenente alla rete, in modo da consentire alla Commissione di adempiere ai compiti derivanti dal suo ruolo di coordinamento e, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 92/43/CEE, di effettuare una valutazione periodica del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 di tale direttiva.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 92/43/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il formulario per la trasmissione delle informazioni sulla rete Natura 2000, denominato «Formulario standard Natura 2000», è riportato nell’allegato.

Articolo 2

La decisione 97/266/CE della Commissione (4) è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2011.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(2)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

(3)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(4)  GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.


ALLEGATO

NATURA 2000

FORMULARIO STANDARD

Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

FORMULARIO STANDARD

Per zone di protezione speciale (ZPS), siti proposti alla designazione di sito di importanza comunitaria (pSIC), siti di importanza comunitaria (SIC) e zone speciali di conservazione (ZSC)

1.   IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Image

2.   UBICAZIONE DEL SITO

Image

3.   INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Image

Image

Image

4.   DESCRIZIONE DEL SITO

Image

Image

5.   STATO DI PROTEZIONE DEL SITO (FACOLTATIVO)

Image

6.   GESTIONE DEL SITO

Image

7.   MAPPA DEL SITO

Image

FORMULARIO STANDARD

NOTE ESPLICATIVE

INDICE

INTRODUZIONE

1.

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.1.

Tipo di sito

1.2.

Codice del sito

1.3.

Nome del sito

1.4.

Data della prima compilazione del formulario

1.5.

Data dell’aggiornamento

1.6.

Responsabile

1.7.

Date della proposta di designazione e della designazione/classificazione

2.

UBICAZIONE DEL SITO

2.1.

Ubicazione del centro del sito

2.2.

Superficie del sito

2.3.

Percentuale di area marina nel sito

2.4.

Lunghezza del sito (facoltativa)

2.5.

Codice e nome della regione amministrativa

2.6.

Regione/i biogeografiche:

3.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

3.1.

Tipi di habitat presenti nel sito e valutazione del sito rispetto ad essi

3.2.

Specie di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e all’allegato II della direttiva 92/43/CEE e valutazione del sito in relazione alle stesse

3.3.

Altre specie importanti di flora e fauna (facoltativo)

4.

DESCRIZIONE DEL SITO

4.1.

Caratteristiche generali del sito

4.2.

Qualità e importanza

4.3.

Minacce, pressioni e attività con un impatto sul sito

4.4.

Proprietà (facoltativo)

4.5.

Documentazione (facoltativo)

5.

STATO DI PROTEZIONE DEL SITO (FACOLTATIVO)

5.1.

Tipo di protezione a livello nazionale e regionale

5.2.

Relazione del sito descritto con altri siti (siti confinanti e siti designati secondo altre tipologie)

5.3.

Designazione del sito

6.

GESTIONE DEL SITO

6.1.

Organismo responsabile della gestione del sito

6.2.

Piano di gestione

6.3.

Misure di conservazione (facoltativo)

7.

CARTA DEL SITO

Appendice

Elenco delle abbreviazioni:

CE

Comunità europee

CEE

Comunità economica europea

SIG

Sistema di informazione geografica

INSPIRE

Infrastruttura per l’informazione territoriale in Europa

pSIC

sito proposto alla designazione come sito di importanza comunitaria

SIC

sito di importanza comunitaria

ZSC

zona speciale di conservazione

FS

formulario standard

ZPS

zona di protezione speciale

INTRODUZIONE

Natura 2000 è la rete ecologica per la conservazione della fauna e della flora selvatica e degli habitat naturali e seminaturali di importanza comunitaria all’interno dell’Unione. È costituita da siti classificati a norma della direttiva Uccelli, adottata per la prima volta nel 1979 (direttiva 2009/147/CE) e della direttiva Habitat adottata nel 1992 (direttiva 92/43/CEE).

Il successo di Natura 2000 è determinato in primo luogo dal livello di informazioni sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. Per questa ragione è necessario che i dati e le informazioni siano presentati secondo un formato strutturato e comparabile.

La base legale per fornire i dati necessari all’attuazione della fase corrente di Natura 2000 è stata delineata all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva Habitat, secondo la quale «tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall’applicazione dei criteri specificati nell’allegato III (fase I) e sono forniti sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 21». Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva Uccelli, gli Stati membri hanno già l’obbligo di inviare alla Commissione «tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e al paragrafo 2, dall’altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva».

Scopo e modalità d’uso del formulario standard

Gli obiettivi principali del formulario standard Natura 2000 e della base di dati che ne deriva, sono i seguenti:

1)

fornire le informazioni necessarie per consentire alla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, di coordinare le misure per la creazione e il mantenimento di una rete Natura 2000 coerente e valutarne l’efficacia ai fini della conservazione degli habitat di cui all’allegato I e degli habitat delle specie elencate nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat delle specie di uccelli di cui all’allegato I e di altre specie migratrici di uccelli disciplinate dalla direttiva 2009/147/CE;

2)

aggiornare gli elenchi dell’Unione dei siti SIC/ZSC in base alla direttiva Habitat;

3)

fornire alla Commissione informazioni utili per il suo processo decisionale, onde garantire che la rete Natura 2000 sia debitamente presa in considerazione in altre politiche e settori di attività della Commissione, in particolare nelle politiche regionale, agricola, dell’energia, dei trasporti e del turismo;

4)

assistere la Commissione e i pertinenti comitati nella scelta dei finanziamenti nell’ambito di LIFE + e di altri strumenti finanziari, nei casi in cui i dati sulla conservazione dei siti possono facilitare i processi decisionali;

5)

fornire un formato coerente e utile per lo scambio e la comunicazione di informazioni sui siti Natura 2000, conformemente alle disposizioni del regolamento Inspire nonché all’ulteriore normativa e agli accordi della Commissione relativi all’accesso alle informazioni (convenzione di Aarhus);

6)

per essere utilizzati nella ricerca, nella programmazione e ad altri fini a sostegno delle politiche in materia di conservazione;

7)

costituire una fonte di informazioni e di riferimenti attendibili per la valutazione di problemi specifici in caso di eventuali violazioni della normativa dell’Unione.

I formulari standard, in quanto documentazione della rete Natura 2000 a livello dell’Unione, sono considerati una fonte di informazioni sicura a tutti i fini citati. Questa documentazione dovrebbe quindi essere aggiornata a intervalli ragionevoli, in modo da adempiere nel migliore dei modi ai diversi fini cui è destinata. L’aggiornamento regolare da parte degli Stati membri, sulla base delle migliori informazioni disponibili, è quindi fortemente raccomandato. A titolo d’esempio, i risultati della sorveglianza ai sensi dell’articolo 11, della pianificazione della gestione, delle valutazioni d’impatto, ecc. potrebbero essere fonti di nuove informazioni che dovrebbero figurare nei formulari standard aggiornati. Tuttavia, la direttiva Habitat non richiede una stretta sorveglianza di ciascun sito oltre a quella di cui all’articolo 11 della stessa direttiva.

Sebbene alcune modifiche introdotte dagli Stati membri nel formulario standard possano avere conseguenze legali (ad esempio cambiamenti agli elenchi dell’Unione su decisione della Commissione), i dati modificati all’interno dei formulari non hanno automaticamente effetti legali: ad esempio, la scomparsa di una specie da un sito non viene necessariamente interpretata come il risultato di una gestione inadeguata e, quindi, innesca procedimenti legali. Analogamente, le informazioni su minacce e pressione con impatto negativo sul sito, fornite nel formulario, non significano necessariamente che uno Stato membro sia contravvenuto ai propri obblighi, in quanto è necessario collocare l’insieme delle informazioni nel contesto adeguato.

Il formulario standard modificato

Il primo «formulario standard» è stato adottato nel 1997 (decisione 97/266/CE). Nel 2008 gli Stati membri e la Commissione hanno espresso la necessità di migliorare, semplificare e aggiornare il flusso dei dati trasmessi in conformità con entrambe le direttive: in questo contesto è stata avviata una revisione del formulario. Tale compito è stato svolto in stretta collaborazione con gli Stati membri all’interno di un gruppo di lavoro tecnico («Expert group on reporting», gruppo di esperti sulla rendicontazione).

Il formulario standard è stato modificato allo scopo di migliorare la disponibilità e qualità dei dati che sono implicitamente necessari per la rete Natura 2000. Di conseguenza, alcune parti del vecchio formulario sono state soppresse in quanto ormai ridondanti, mentre invece si è tenuto conto, in particolare, dei dati territoriali digitali disponibili all’interno delle infrastrutture per l’informazione territoriale. Inoltre, si sono colmate importanti lacune (ad esempio riguardo le informazioni sulla percentuale di zone marine all’interno di un sito) ed è stata migliorata, ove necessario, la struttura dei dati sulle informazioni ecologiche.

La revisione si è resa necessaria anche a causa dei rapidi cambiamenti che hanno interessato la tecnologia per la gestione dei dati (ad esempio, l’introduzione dei controlli di qualità automatici o la possibilità di identificare con esattezza i cambiamenti nelle trasmissioni di dati successive) senza dimenticare la disponibilità sempre maggiore di informazioni geografiche digitali e di strumenti di analisi. Non è quindi più necessario ricorrere a mappe o formulari cartacei e i dati devono essere forniti esclusivamente in formato elettronico.

Il presente documento fornisce informazioni circa i diversi campi del formulario standard destinati ai dati, nonché sulle informazioni geografiche necessarie, e spiegazioni sulla compilazione.

Portale di riferimento per Natura 2000

Alcuni elementi saranno tuttavia ulteriormente soggetti a modifiche dovute al trascorrere del tempo e allo sviluppo di nuove tecnologie. Tali elementi compariranno nel «Portale di riferimento per Natura 2000», dove saranno costantemente aggiornati e disponibili per la consultazione. Essi riguardano: documenti di riferimento (ad esempio per la codificazione delle specie), materiale tecnico di riferimento (per esempio: modelli statistici, applicazioni) e orientamenti che garantiscono l’uso coerente del formulario standard da parte di tutti gli Stati membri e che evidenziano le procedure tecniche e amministrative necessarie alla presentazione dei dati alla Commissione. Dato che il portale di riferimento costituisce un elemento importante della documentazione del formulario standard, eventuali modifiche e aggiornamenti dei documenti presenti sul portale (gestiti dalla DG Ambiente e dal Comitato Habitat: cfr. l’allegato in merito a tale distinzione) devono prima ottenere l’assenso del comitato Habitat (1). Il portale di riferimento si trova sul sito Internet della direzione generale dell’Ambiente della Commissione. I documenti di riferimento sul portale sono elencati nell’allegato.

Formulario per la raccolta dei dati Natura 2000 e relativa base di dati

Per ogni sito proposto, designato o classificato è necessario compilare un formulario standard. Possono presentarsi casi in cui esiste una relazione tra due o più siti Natura 2000. La figura 1 mostra le tre diverse relazioni possibili tra due siti Natura 2000. Se esiste una sovrapposizione tra due siti (che non sono però identici) o se uno dei due si trova all’interno dell’altro, è necessario compilare due formulari.

Tutti i campi del formulario sono obbligatori se non altrimenti indicato.

1.   IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.1.   Tipo di sito

Questo codice, di un solo carattere, indica se si tratta di un sito ai sensi della direttiva Habitat (pSIC, SIC o ZSC) oppure è una zona di protezione speciale (ZPS), oppure è entrambi. Nei casi in cui SIC e ZPS si sovrappongono, ma non sono identici, i siti vengono trattati come entità separate.

Figura 1

Possibili rapporti tra i siti

Image

A

zona designata quale ZPS

va compilato un formulario per il sito ZPS

Image

B

pSIC, SIC o ZSC

va compilato un formulario per il sito pSIC/SIC/ZSC

Image

C

La zona pSIC/SIC/ZSC coincide con zona designata quale ZPS

va compilato un formulario valido per entrambe le zone (pSIC/SIC/ZSC e ZPS)

Image

 

Nei casi in cui SIC e ZPS si sovrappongono, ma non sono identici, i siti vengono trattati come entità separate. Va compilato un formulario per ciascun sito.

1.2.   Codice del sito

Ogni singolo sito è riconoscibile grazie a un codice unico che comprende nove caratteri ed è costituito da due componenti:

1)

i primi 2 caratteri corrispondono al codice del paese. Applicare la regola unionale sull’uso del codice ISO 3166 del paese, a due lettere (cfr. portale di riferimento) (2);

2)

gli altri 7 caratteri, che servono a costituire un unico codice alfanumerico per ciascun sito, devono essere attribuiti secondo un sistema logico e coerente, definito dall’autorità nazionale competente. Dato che i codici sono gli elementi che identificano i siti, occorre mantenerli stabili nel tempo.

1.3.   Nome del sito

Indicare il nome del sito nella lingua locale per evitare problemi di traduzione e per consentire una facile integrazione dei dati esistenti a livello nazionale o locale. In caso di caratteri diversi (ad esempio greci e cirillici), si ricorre alla traslitterazione. Non utilizzare solo maiuscole (per esempio: scrivere «Gave de Pau» e non «GAVE DE PAU»).

1.4.   Data della prima compilazione del formulario

Indicare la data che si desidera far figurare quale «data della prima compilazione del formulario» per la registrazione delle informazioni nel formulario. Il campo dati comprende sei caselle in cui si deve inserire l’anno (4 cifre), seguito dal mese (2 cifre).

Esempio: 199305: dati inseriti per la prima volta nel maggio 1993.

In caso di ampliamento del sito, lasciare immutata la «data della prima compilazione del formulario», in quanto tale data è utilizzata solo per la prima comunicazione riguardante il sito. Inserire invece la data dell’ampliamento nel campo «data dell’aggiornamento» (cfr. 1.5).

1.5.   Data dell’aggiornamento

Indicare la data alla quale le informazioni riportate per il sito sono state modificate l’ultima volta, utilizzando la stessa formula usata per il campo «data» riportata nell’esempio 1.4. Qualora si debba registrare un nuovo sito, lasciare vuoto il campo «Aggiornamento». Se le informazioni sono state aggiornate più volte, il campo contiene la data dello scambio di informazioni più recente.

1.6.   Responsabile

Inserire i dati ufficiali per la corrispondenza con l’organismo (cioè, l’autorità amministrativa competente) che ha inserito le informazioni contenute nel formulario. Il responsabile è il referente per eventuali quesiti tecnici e può essere rappresentato da un «ruolo» all’interno dell’organismo (quale una posizione nella gerarchia di un’unità).

1.7.   Date della proposta di designazione e della designazione/classificazione

Si possono avere tre date, obbligatorie: la data di classificazione del sito come ZPS; la data in cui il sito è stato proposto come SIC; la data in cui il sito è stato designato quale ZSC a livello nazionale. I sottocampi riportano l’anno e il mese. Qualora un sito sia stato designato e successivamente ampliato, vanno indicati l’anno in cui è stato inserito per la prima volta nell’elenco e la più recente superficie totale.

La compilazione della «data di conferma della designazione SIC» è facoltativa per gli Stati membri; la data di conferma/adozione dell’elenco dell’Unione pertinente è documentata dalla DG Ambiente.

Inserire il riferimento normativo nazionale per la designazione in quanto ZSC/ZPS nello spazio libero pertinente. Il campo facoltativo «Spiegazioni», può contenere informazioni su, ad esempio, la data di classificazione o di designazione dei siti composti da zone ZPS e SIC originariamente separate.

2.   UBICAZIONE DEL SITO

2.1.   Ubicazione del centro del sito

È obbligatorio indicare le coordinate geografiche (longitudine e latitudine) del centro del sito in gradi decimali. Per convenzione, ai valori della longitudine a ovest del meridiano di Greenwich è attribuito un valore negativo, mentre ai valori a est un valore positivo (che può essere confermato da un segno +, oppure essere sottinteso in caso il segno non sia presente).

Per i siti costituiti da più zone distinte, indicare le coordinate della sottozona più importante (a fini pratici, suggeriamo di utilizzare la zona più estesa). Le coordinate inserite per il sito devono trovarsi all’interno del sito. Si deve prestare particolare attenzione qualora le coordinate del sito vengano generate automaticamente; l’esempio sottostante si riferisce a un sito formato da diversi poligoni, dove la prima immagine (a) mostra le coordinate create automaticamente: la coordinata del poligono più esteso, però, si trova all’esterno del poligono stesso; nella seconda immagine (b) è stata generata una sola coordinata per il sito più esteso, ma si trova all’esterno del sito; nella terza immagine (c) è stata generata una coordinata per il sito più esteso ed essa si trova all’interno del poligono. Solo il terzo esempio (c) è corretto (3).

Image

È facile convertire gradi, minuti e secondi (DMS) in valori decimali: è sufficiente utilizzare la formula (D + M/60 + S/3600); ad esempio: longitudine 9° 15′ 30″ Ovest, latitudine 54° 36′ 30″, diventerà: longitudine – 9,2583, latitudine 54,6083.

2.2.   Superficie del sito

Indicare la più accurata superficie totale in ettari disponibile; si possono inserire valori decimali. In caso non sia possibile indicare la superficie, inserire la lunghezza del sito nel campo 2.4 (lunghezza del sito): solo in questo caso il campo «superficie del sito» può essere lasciato vuoto.

Grotte: si invitano gli Stati membri a indicare, ove possibile, le superfici stimate delle grotte; in caso contrario, compilare il campo 2.4.

Qualora l’area del sito sia stata modificata nel tempo, indicare la più recente superficie totale.

2.3.   Percentuale di area marina nel sito

È necessario inserire la percentuale di zona marina presente all’interno del sito. La definizione di profilo costiero utilizzata per definire il confine marino deve aderire alla normativa internazionale [per esempio: convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos)] o nazionale. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione una descrizione dei confini utilizzati, che sarà poi disponibile nel portale di riferimento (per esempio: «l’area situata al di sotto del limite della bassa marea primaverile»).

In caso non siano disponibili dati esatti, servirsi di stime. Qualora l’area della zona marina del sito abbia subito cambiamenti nel tempo, indicare la più recente superficie totale.

2.4.   Lunghezza del sito (facoltativa)

Compilare il campo se la lunghezza è un dato importante (per esempio: scogliere). La lunghezza del sito deve essere indicata in chilometri.

Se non è già stata inserita la superficie dell’area nel campo 2.2, la lunghezza stimata del sito va inserita in questo campo.

Qualora la lunghezza del sito abbia subito cambiamenti nel tempo, indicare la più recente lunghezza totale.

2.5.   Codice e nome della regione amministrativa

Eurostat ha messo a punto un sistema gerarchico normalizzato di codifica dei dati statistici per le regioni dell’Unione europea. Tale sistema deve essere utilizzato dalla Commissione per la codifica di tutti i dati regionali [cfr. regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4)]. Una descrizione più esauriente figura sulla homepage di Eurostat.

Per ciascun sito, inserire i codici NUTS livello 2: è obbligatorio inserire un codice. Qualora un sito si estenda su due o più regioni, introdurre nella base di dati tanti codici quante sono le regioni interessate. Il nome della regione è necessario per le verifiche incrociate. Se un sito non è coperto da una regione NUTS, inserire il codice NUTS per «regione extra» (per esempio: una regione extra a livello 2 in Belgio sarà codificata correttamente come «BEZZ» e incorrettamente come «BE0»). I codici si trovano sul portale di riferimento.

2.6.   Regione/i biogeografiche

Facendo riferimento alla carta delle regioni biogeografiche (cfr. portale di riferimento) indicare a quale/i di queste regioni appartiene il sito, barrando le apposite caselle; lo stesso dicasi per i siti marini.

Nel caso di un sito distribuito su più regioni, inserire il tasso di copertura per ciascuna regione (facoltativo).

Informazioni aggiuntive sulle regioni marine: l’indicazione delle regioni marine all’interno del formulario è necessaria per ragioni pratiche/tecniche e riguarda gli Stati membri nei quali una regione biogeografica terrestre confina con due regioni marine; non ci sono altre ragioni. I confini più recenti delle regioni biogeografiche e marine — e i codici pertinenti — possono essere scaricati dal portale di riferimento.

3.   INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Per i siti classificati come zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva Uccelli, gli Stati membri devono fornire:

tutte le informazioni pertinenti alle specie di cui all’articolo 4 della direttiva Uccelli, vale a dire le specie elencate all’allegato I e le specie migratrici che ritornano regolarmente non comprese nell’elenco dell’allegato I (sezione 3.2) (obbligatorio),

le informazioni relative agli habitat dell’allegato I (sezione 3.1) della direttiva Habitat e alle specie di flora e di fauna dell’allegato II (sezione 3.2) per l’intero sito o parte di esso, se è anche riconosciuto di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE o contemporaneamente designato quale pSIC/SIC/ZSC (facoltativo),

tutte le altre informazioni rilevanti relative a specie importanti di flora e di fauna (sezione 3.3) (facoltativo ma consigliato),

nel caso di un sito classificato come ZPS e non riconosciuto in tutto o in parte di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE, ma rispetto al quale le informazioni sugli habitat naturali e seminaturali e sulle specie di fauna e di flora sono rilevanti ai fini della conservazione delle specie di uccelli per i quali la zona è stata classificata come zona di protezione speciale, è opportuno fornire dette informazioni (facoltativo ma consigliato).

Per i siti classificati come pSIC/SIC/ZSC ai sensi della direttiva Habitat, gli Stati membri devono fornire:

tutte le informazioni pertinenti sui tipi di habitat dell’allegato I (sezione 3.1) e sulle specie di flora e di fauna dell’allegato II (sezione 3.2) (obbligatorio),

tutte le informazioni relative alle specie di uccelli dell’allegato I e alle specie migratrici, conformemente alla direttiva 2009/147/CE (sezione 3.2) per l’intero sito o per la parte del sito contemporaneamente classificata quale ZPS (facoltativo),

tutte le altre informazioni rilevanti relative a specie importanti di flora e di fauna (sezione 3.3) (facoltativo ma consigliato).

3.1.   Tipi di habitat presenti nel sito e valutazione del sito rispetto ad essi

i)   Codici e percentuale di copertura dei tipi di habitat di cui all’allegato I all’interno del sito

Codice: inserire il codice a quattro caratteri che definisce il tipo di habitat di cui all’allegato I della direttiva 92/43/CEE. Utilizzare solo i codici che figurano nell’allegato I attualmente valido della direttiva Habitat ed evitare i codici per i sottotipi che figuravano in precedenti versioni del manuale di interpretazione.

Habitat prioritari (PF): Attenzione: se nel sito sono presenti habitat prioritari 6210, 7130 e 9430 (a seconda delle loro caratteristiche, questi habitat possono avere carattere prioritario o non prioritario), indicare se sono prioritari con una «x» nella colonna «PF» (cfr. esempio più oltre). Per ragioni tecniche, l’asterisco «*» usato all’interno del codice nell’allegato I è sostituito da una «x» in questa colonna aggiuntiva. (Se all’interno di un sito sono presenti sia habitat prioritari che non prioritari, i dati vanno inseriti separatamente per ciascun habitat).

Non presente «NP» (facoltativo): se un tipo di habitat dell’allegato I, per il quale il sito era stato originariamente designato (e che era quindi allora presente) non si trova più nel sito, si raccomanda vivamente di indicare questo fatto inserendo una «x» nella colonna NP (e non, invece, di cancellare le informazioni relative a questo habitat dal formulario standard).

Superficie: tutti gli habitat dell’allegato I presenti nel sito specifico devono essere indicati unitamente alla percentuale di superficie coperta in ettari (cfr. figura 2). È possibile inserire valori decimali.

In alcuni casi, gli habitat dell’allegato I possono sovrapporsi (ad esempio: banchi di sabbia all’interno di un estuario). In questo caso, inserire l’area di ciascun habitat (per esempio: inserire l’area dell’estuario e la dimensione dei banchi di sabbia); in situazioni simili l’area totale degli habitat dell’allegato I può risultare maggiore dell’area del sito. Se ciò non si ritiene possibile, sottrarre l’area dell’habitat più piccolo da quella del più grande.

Avvertenza: nei casi in cui occorre indicare che un habitat è considerato quale candidato ad essere ripristinato nel sito, inserire il valore «-1» nel campo «dimensione».

Grotte: per i tipi di habitat 8310 e 8330 (grotte) inserire il numero di grotte, se non è disponibile una stima della superficie.

Qualità dei dati: indicare la qualità della misurazione nel campo corrispondente. Indicare la qualità dei dati ovunque possibile: G = buona (per esempio: provenienti da indagini); M = media (per esempio: sulla base di dati parziali con alcune estrapolazioni); P = scarsa (per esempio: sulla base di una stima approssimativa).

ii)   Criteri di valutazione del sito per un determinato tipo di habitat naturale dell’allegato I (conformemente alla parte A dell’allegato III).

—   RAPPRESENTATIVITÀ: = criterio di cui alla parte A, lettera a), dell’allegato III: grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito

Il criterio di cui alla parte A, lettera a), dell’allegato III deve essere preso in considerazione unitamente al manuale d’interpretazione dei tipi di habitat dell’allegato I, dal momento che tale manuale fornisce una definizione, un’indicazione delle specie caratteristiche e altri elementi pertinenti. Il grado di rappresentatività rivela «quanto tipico» sia un tipo di habitat. Se necessario, la valutazione dovrebbe tener conto anche della rappresentatività del tipo di habitat nel sito in questione, per un gruppo di tipi di habitat o per una particolare combinazione di diversi tipi di habitat.

Se i dati per il confronto, in particolare quelli quantitativi, non esistono o se non è possibile misurare tale criterio, per classificare il tipo di habitat si può ricorrere al «miglior giudizio di esperti».

Si consiglia di utilizzare il seguente sistema di classificazione:

A:

rappresentatività eccellente,

B:

buona rappresentatività,

C:

rappresentatività significativa.

Inoltre, in una quarta categoria devono essere indicati tutti i casi nei quali un tipo di habitat sia presente sul sito in questione in misura non significativa:

D:

presenza non significativa.

Se sono presenti solo forme di habitat dell’allegato I di scarso valore per la conservazione, si prega di indicare «D» (presenza non significativa). Ad esempio, nel caso di una foresta molto degradata nella quale molte delle specie abituali sono assenti, indicare «D».

Nei casi in cui la rappresentatività del sito per il tipo di habitat in questione sia classificata «D: non significativa», non sono richieste ulteriori informazioni per gli altri criteri di valutazione concernenti questo tipo di habitat sul sito in questione. In questi casi non bisogna compilare i campi «Superficie relativa», «Grado di conservazione» e «Valutazione globale».

—   SUPERFICIE RELATIVA = criterio di cui alla parte A, lettera b), dell’allegato III: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.

In teoria, per valutare il criterio di cui alla parte A, lettera b), è necessario misurare la superficie coperta dal tipo di habitat nel sito e la superficie totale coperta dallo stesso tipo di habitat sul territorio nazionale. Per quanto ciò sia evidente, può essere estremamente difficile effettuare tali misurazioni, in particolare quelle relative alla superficie nazionale di riferimento.

Questo criterio dovrebbe essere espresso con una percentuale «p». Se le due misure esistono o possono essere ottenute (e la percentuale può essere pertanto calcolata) o se il risultato deriva da una stima che fa riferimento al «miglior giudizio di esperti» (come nella maggior parte dei casi), si deve ricorrere a una valutazione di «p» in classi di intervalli, utilizzando il seguente modello progressivo:

A

:

100 ≥ p > 15 %

B

:

15 ≥ p > 2 %

C

:

2 ≥ p > 0 %

—   GRADO DI CONSERVAZIONE: = criterio di cui alla parte A, lettera c), dell’allegato III: grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino.

Questo criterio comprende tre sottocriteri:

i)

grado di conservazione della struttura;

ii)

grado di conservazione delle funzioni;

iii)

possibilità di ripristino.

Anche se i sottocriteri possono essere valutati separatamente, ai fini della selezione di siti proposti sull’elenco nazionale, essi dovrebbero tuttavia essere combinati in quanto hanno un’influenza complessa e interdipendente sul processo di selezione.

i)   Grado di conservazione della struttura

Questo sottocriterio dovrebbe essere correlato al manuale di interpretazione degli habitat dell’allegato I, che fornisce una definizione, un elenco delle specie caratteristiche e altri elementi pertinenti.

Comparando la struttura di un dato tipo di habitat presente nel sito con i dati del manuale d’interpretazione (ed altre informazioni scientifiche pertinenti) e perfino con lo stesso tipo di habitat in altri siti, si dovrebbe poter stabilire il sistema di classificazione seguente, ricorrendo al «miglior giudizio di esperti»:

I

:

struttura eccellente

II

:

struttura ben conservata

III

:

struttura mediamente o parzialmente degradata

Nei casi in cui sia stata indicata la sottoclasse «struttura eccellente», il criterio di cui alla parte A, lettera c), dovrebbe essere classificato nella sua totalità sotto «A: conservazione eccellente», indipendentemente dalla notazione degli altri due sottocriteri.

Nei casi in cui il tipo di habitat interessato nel sito in questione non possieda una struttura eccellente, è necessario valutare anche gli altri due sottocriteri.

ii)   Grado di conservazione delle funzioni

Può essere difficile definire e misurare le funzioni di un particolare tipo di habitat sul sito definito e il loro grado di conservazione, e questo indipendentemente dagli altri tipi di habitat. Di conseguenza, per il tipo di habitat del sito in questione, «la conservazione delle funzioni» va intesa nel senso di prospettive (capacità e possibilità) di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione.

I

:

prospettive eccellenti

II

:

buone prospettive

III

:

prospettive mediocri o sfavorevoli

Nei casi in cui la sottoclasse «I: prospettive eccellenti» o «II: buone prospettive» siano combinate con la notazione del primo sottocriterio «II: struttura ben conservata», il criterio di cui alla parte A, lettera c), dovrebbe essere classificato nella sua totalità sotto, rispettivamente, «A: conservazione eccellente» o «B: buona conservazione», indipendentemente dalla notazione del terzo sottocriterio, che non deve più essere preso in considerazione.

Nei casi in cui la sottoclasse «III: prospettive mediocri o sfavorevoli» sia combinata con la notazione del primo sottocriterio «III: struttura mediamente o parzialmente degradata», il criterio di cui alla parte A, lettera c), dovrebbe essere classificato nella sua totalità sotto «C: conservazione media o ridotta», indipendentemente dalla notazione del terzo sottocriterio che non deve più essere preso in considerazione.

iii)   Possibilità di ripristino

Questo sottocriterio viene utilizzato per valutare fino a che punto sia possibile il ripristino di un dato tipo di habitat nel sito in questione.

Il primo aspetto da valutare è la fattibilità da un punto di vista scientifico: le attuali conoscenze consentono di stabilire cosa deve esser fatto e in che modo? La risposta implica una conoscenza approfondita della struttura e delle funzioni del tipo di habitat, dei piani di gestione concreti e degli interventi necessari per il ripristino, ossia per stabilizzare o accrescere la percentuale di copertura di questo tipo di habitat, ristabilirne la struttura specifica e le funzioni necessarie alla sua sopravvivenza a lungo termine e al mantenimento e al ripristino di uno grado di conservazione favorevole alle sue specie tipiche.

Secondariamente, si può appurare se il ripristino è economicamente giustificato dal punto di vista della conservazione della natura, tenendo conto del grado di minaccia e della rarità del tipo di habitat.

Ricorrendo al «miglior giudizio di esperti», il sistema di classificazione dovrebbe essere il seguente:

I

:

ripristino facile

II

:

ripristino possibile con un impegno medio

III

:

ripristino difficile o impossibile

Sintesi delle classificazioni secondo i tre sottocriteri:

A: conservazione eccellente

B: buona conservazione

C: conservazione media o limitata

—   VALUTAZIONE GLOBALE = criterio di cui alla parte A, lettera d), dell’allegato III: valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

Tale criterio si riferisce alla valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione. Questo criterio dovrebbe essere utilizzato per valutare i criteri precedenti in modo integrato e per tener conto del diverso valore che essi possono avere per l’habitat in esame. Possono essere presi in considerazione altri aspetti relativi alla valutazione degli elementi più rilevanti, per determinare globalmente la loro influenza positiva o negativa sul grado di conservazione del tipo di habitat. Gli elementi «più rilevanti» possono variare da un tipo di habitat all’altro: possono comprendere le attività umane, sia sul sito che nelle aree circostanti, in grado di influenzare il grado di conservazione del tipo di habitat, il regime fondiario, lo statuto giuridico del sito, le relazioni ecologiche tra i diversi tipi di habitat e specie, ecc.

Per stabilire questo valore globale, si può ricorrere al «miglior giudizio di esperti» utilizzando il seguente sistema di classificazione:

A:

valore eccellente

B:

valore buono

C:

valore significativo

Si prega di notare che il formulario standard va utilizzato per la valutazione del grado di conservazione di un habitat o di una specie in un particolare sito, mentre le valutazioni di cui all’articolo 17 fanno riferimento al grado di conservazione all’interno di un’intera regione biogeografica di uno Stato membro. Il termine «grado di conservazione» è definito all’articolo 1, lettere e) ed i), della direttiva Habitat, quale termine che descrive lo stato globale di un tipo di habitat o specie in una data regione biogeografica. Attualmente il grado di conservazione viene valutato ogni sei anni nell’ambito delle relazioni periodiche ai sensi dell’articolo 17 della direttiva Habitat. La valutazione dei siti, secondo i criteri di cui all’allegato III della direttiva Habitat, comprende una valutazione del «grado di conservazione» del tipo di habitat o della specie in un determinato sito.

Figura 2

Esempi di dati pertinenti a tipi di habitat presenti nel sito e valutazione del sito rispetto ad essi (3.1)

Tipi di habitat dell’allegato I

Valutazione del sito

Codice

PF

NP

Superficie [ha]:

Grotte

Qualità dei dati

A | B | C | D

A | B | C

Rappresen-tatività

Superficie relativa

Grado di conservazione

Valutazione globale

7130

x

 

2 212,70

 

G

B

B

B

B

8310

 

 

0

3

P

C

C

C

C

3150

 

 

921

 

G

A

C

B

C

1110

 

 

1 700

 

P

C

A

A

B

Figura 3

Esempi di dati riguardanti specie di cui all’articolo 4 della direttiva Uccelli o elencate nell’allegato II della direttiva Habitat e valutazione del sito in relazione alle stesse (3.2)

Specie

Popolazione sul sito

Valutazione del sito

Gruppo

Codice

Denominazione

S

NP

Tipo

Dimensioni

Unità

Cat. di abbondanza

Qualità dei dati

A|B|C|D

A|B|C

Min

Max

 

C|R|V|P

G|M|P|DD

Pop.

Cons.

Isol.

Valutaz. Globale

B

A038

Cygnus cygnus

 

 

w

800

1 000

I

 

M

B

B

C

B

B

A038

Cygnus cygnus

 

 

c

1 500

1 500

I

 

P

A

B

A

B

P

1903

Liparis loeselii

 

 

p

20

30

I

 

G

C

A

C

A

I

1014

Vertigo angustior

 

 

p

 

 

 

R

DD

C

B

B

B

3.2.   Specie di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e all’allegato II della direttiva 92/43/CEE e valutazione del sito in relazione alle stesse

i)   Codice, nome e dati relativi alla popolazione delle specie

Per i siti proposti indicare il gruppo, il codice e il nome scientifico di tutte le specie di uccelli cui fanno riferimento l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE, nonché di tutte le specie di flora e di fauna contemplate dall’allegato II della direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito, indicando anche la loro popolazione all’interno dello stesso (cfr. oltre).

Gruppo: A = anfibi, B = uccelli, F = pesci, I = invertebrati, M = mammiferi, P = piante, R = rettili

Codice: il codice sequenziale a quattro caratteri tipico di ogni specie è disponibile nel portale di riferimento.

Sensibilità (S): indicare in questo campo se il fatto di rendere accessibili al pubblico certe informazioni riguardo a determinate specie può pregiudicare la loro conservazione, ad esempio in quanto si tratta di una specie soggetta a raccolta illegale: in questo caso, l’accesso pubblico alle informazioni contenute sul formulario standard potrebbe effettivamente aumentare i rischi per la specie. In tal caso, inserire «sì» nel campo. Se la specie è indicata quale «sensibile», la sua presenza sul sito non verrà resa pubblica dalla Commissione di propria iniziativa (ad esempio inserendo l’informazione in una base di dati o su un sito Internet accessibile al pubblico). Se le informazioni sulla presenza di una specie in una determinata zona sono già di pubblico dominio, ad esempio tramite informazioni reperibili on line, non è giustificato segnalare la specie come «sensibile».

Non presente «NP» (facoltativo): se una specie per il quale il sito era stato originariamente designato (e che era quindi allora presente) non si trova più nel sito, si raccomanda vivamente di indicare questo fatto inserendo una «x» nella colonna NP (e non di cancellare, invece, le informazioni relative a questa specie dal formulario standard). Non vanno inserite le specie la cui presenza non è stata rilevata sul sito dall’entrata in vigore della direttiva o la cui presenza è classificabile quale eccezionale.

Avvertenza: una specie la cui presenza non sia osservata da lungo tempo in un sito, è considerata quale non più presente. Il periodo di tempo può variare da specie a specie: in caso di specie facilmente osservabili, un’assenza di alcuni anni ne segnala probabilmente la scomparsa; mentre invece per le specie difficili da osservare (quali piante briofite o alcuni insetti), anche un’assenza di parecchi anni non ne indica necessariamente la scomparsa, se l’habitat non ha subito cambiamenti.

Tipo: devono essere utilizzate le seguenti categorie.

Permanente (p)

:

presente nel sito tutto l’anno (specie non migratrice o pianta, popolazione residente di specie migratrice).

Riproduzione (r)

:

utilizza il sito per lo svezzamento dei piccoli (per esempio: specie che si riproducono o nidificano nel sito).

Concentrazione (c)

:

sito utilizzato come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta, al di fuori dei luoghi di riproduzione e di svernamento.

Svernamento (w)

:

utilizza il sito per svernare.

Qualora una popolazione non residente sia presente nel sito per più di una stagione, sarebbe opportuno segnalare separatamente questi «tipi di popolazione» (cfr. esempio figura 3). Ad esempio, dato che gran parte delle specie di fauna sono specie migratrici, in particolare molte specie di uccelli, il sito può avere particolare importanza per diversi aspetti del loro ciclo di vita.

Nel caso non fosse possibile inserire dati relativi a diverse stagioni, inserire almeno i più importanti (sullo svernamento o sulla concentrazione).

Dimensioni: per quanto riguarda il numero di individui, cioè l’abbondanza, indicare i dati relativi alla popolazione, se disponibili. Se la dimensione della popolazione è nota, inserire lo stesso valore in entrambi i campi (min e max). Nei casi in cui è più opportuno fornire un intervallo di popolazione, inserire i valori stimati per il limite inferiore (min) e superiore (max) dell’intervallo. Se l’intervallo di popolazione non è noto, ma esistono informazioni sulle dimensioni minime oppure massime della popolazione, inserire una stima del valore mancante per l’intervallo. Si prega di notare che il valore minimo e massimo dovrebbero rappresentare una media su un intervallo di vari anni e non valori estremi.

Se non è possibile ricavare neppure una stima approssimativa della dimensione della popolazione, inserire il tipo di popolazione (per esempio: permanente) e nel campo «Qualità dei dati» inserire il valore «DD» (dati insufficienti). In tal caso, è possibile lasciare vuoto il campo per la dimensione della popolazione e utilizzare invece quello per le categorie di abbondanza [cioè: (C) = comune, (R) = rara, (V) = molto rara e (P) = presente]. Si può ulteriormente descrivere il carattere della popolazione presente sul sito utilizzando lo spazio libero del campo «Qualità e importanza» (cfr. 4.2) ed evidenziando la natura della popolazione (per esempio: popolazione ad alta densità, popolazione sparsa o popolazione isolata). Oltre alla dimensione della popolazione, si può utilizzare la categoria di abbondanza.

Avvertenza: nei casi in cui occorre indicare che un habitat è considerato quale candidato ad essere incluso nel sito, inserire il valore «-1» nel campo «Dimensione».

Unità: indicare l’unità con cui è espressa la popolazione nel campo corrispondente. Le unità raccomandate sono «i» o «p» (cioè: individui o coppie), dove possibile, altrimenti scegliere delle unità quanto più precise secondo l’elenco standardizzato delle popolazioni e dei codici, di cui agli articoli 12 e 17 (cfr. portale di riferimento).

Categorie di abbondanza (Cat.): fare riferimento alla spiegazione relativa a «Dimensioni» (C = comune, R = rara, V = molto rara, P = presente); questo campo va compilato se la qualità dei dati è insufficiente («DD») e non si può procedere a una stima della dimensione della popolazione oppure in aggiunta a una stima quantitativa sulle dimensioni della stessa.

Qualità dei dati: indicare la qualità dei dati facendo riferimento ai seguenti codici: G = buona (per esempio: provenienti da indagini); M = media (per esempio: dati parziali con alcune estrapolazioni); P = scarsa (per esempio: stima approssimativa); DD = dati insufficienti (categoria da utilizzare in caso non sia disponibile neppure una stima approssimativa della dimensione della popolazione).

ii)   Criteri per la valutazione del sito per determinate specie di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e per le specie elencate nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE (conformemente alla parte B dell’allegato III)

—   POPOLAZIONE: = criterio di cui alla parte B, lettera a), dell’allegato III: Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.

Tale criterio è utilizzato per valutare la dimensione e la densità relative della popolazione presente sul sito in rapporto a quella del territorio nazionale.

Quest’ultimo aspetto è in genere abbastanza difficile da valutare. La misura ottimale dovrebbe essere una percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul sito e quella sul territorio nazionale. Come già proposto per il criterio di cui alla parte A, lettera b), si dovrebbe ricorrere a una stima o a una classe di intervalli secondo il seguente modello progressivo:

A

:

100 % ≥ p > 15 %,

B

:

15 % ≥ p > 2 %,

C

:

2 % ≥ p > 0 %.

Inoltre, in tutti i casi in cui una popolazione della specie interessata è presente sul sito in questione in modo non significativo, ciò dovrebbe essere indicato in una quarta categoria:

D:

popolazione non significativa

Se una specie viene osservata raramente, se si tratta ad esempio di una specie accidentale, va registrata come «D», in quanto la popolazione non è significativa.

Nei casi in cui la rappresentatività del sito per la popolazione in questione sia classificata «D: non significativa», non sono richieste ulteriori informazioni per gli altri criteri di valutazione concernenti questo tipo di habitat sul sito in questione. In questi casi non bisogna compilare i campi «Conservazione», «Isolamento» e «Valutazione globale».

—   GRADO DI CONSERVAZIONE: = criterio di cui alla parte B, lettera b), dell’allegato III: grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.

Questo criterio comprende due sottocriteri:

i)

grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie;

ii)

possibilità di ripristino.

i)   Grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie

Il criterio i) richiede una valutazione globale degli elementi dell’habitat in relazione ai bisogni biologici di una data specie. Gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per le specie animali che per quelle vegetali. La struttura dell’habitat e taluni fattori abiotici dovrebbero essere valutati.

Sarebbe opportuno ricorrere al «miglior giudizio di esperti» per classificare questo criterio:

I

:

elementi in condizioni eccellenti

II

:

elementi ben conservati

III

:

elementi in uno stato di medio o parziale degrado

Nei casi in cui sia stata indicata la sottoclasse «I: struttura eccellente» oppure «II: elementi ben conservati», il criterio di cui alla parte B, lettera b), dovrebbe essere classificato nella sua totalità sotto «A: conservazione eccellente» oppure «B: buona conservazione», indipendentemente dalla notazione degli altri sottocriteri.

ii)   Possibilità di ripristino

Per questo sottocriterio, che deve essere preso in considerazione solo qualora gli elementi siano in uno stato di medio o parziale degrado, si consiglia un procedimento analogo a quello del criterio di cui alla parte A, lettera c), punto iii), includendo una valutazione della possibilità di vita della popolazione considerata. Questo dovrebbe portare al seguente sistema di classificazione:

I

:

ripristino facile

II

:

ripristino possibile con un impegno medio

III

:

ripristino difficile o impossibile

Sintesi delle classificazioni secondo i due sottocriteri:

A: conservazione eccellente

B: buona conservazione

C: conservazione media o limitata

—   ISOLAMENTO: = criterio di cui alla parte B, lettera c), dell’allegato III: grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all’area di ripartizione naturale della specie.

Questo criterio può essere interpretato come stima approssimativa del contributo di una data popolazione alla diversità genetica della specie e al grado di fragilità di questa popolazione specifica. Semplificando, si può dire che più la popolazione è isolata (in relazione alla sua area di ripartizione naturale), maggiore è il suo contributo alla diversità genetica della specie. Di conseguenza il termine «isolamento» dovrebbe essere preso in considerazione in un contesto più ampio, applicandolo anche agli stretti endemismi, alle sottospecie/varietà/razze, nonché alle sottopopolazioni di una metapopolazione. In tale contesto, si dovrebbe ricorrere alla seguente classificazione:

A:

popolazione (in gran parte) isolata,

B:

popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione,

C:

popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione.

—   VALUTAZIONE GLOBALE = criterio di cui alla parte B, lettera d), dell’allegato III: valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie interessata.

Questo criterio si riferisce alla stima globale del valore del sito per la conservazione delle specie interessate e può essere utilizzato per riassumere i criteri precedenti e valutare anche altri elementi del sito ritenuti importanti per una data specie. Tali elementi possono variare da una specie all’altra e includere attività umane, sul sito e nelle aree circostanti, in grado di influenzare il grado di conservazione della specie, la gestione del territorio, la protezione statutaria del sito, le relazioni ecologiche tra i diversi tipi di habitat e specie, ecc.

Per questa valutazione globale si può ricorrere al «miglior giudizio di esperti», applicando il sistema di classificazione seguente:

A:

valore eccellente,

B:

valore buono,

C:

valore significativo.

Si prega di notare che il formulario standard va utilizzato per la valutazione del grado di conservazione di un habitat o di una specie in un particolare sito, mentre le valutazioni di cui all’articolo 17 fanno riferimento al grado di conservazione all’interno di un’intera regione biogeografica di uno Stato membro. Il termine «grado di conservazione» è definito all’articolo 1, lettere e) e i), della direttiva Habitat, quale termine che descrive lo stato globale di un tipo di habitat o specie in una data regione biogeografica. Attualmente il grado di conservazione viene valutato ogni sei anni nell’ambito delle relazioni periodiche ai sensi dell’articolo 17 della direttiva Habitat. La valutazione dei siti, secondo i criteri di cui all’allegato III della direttiva Habitat, comprende una valutazione del «grado di conservazione» del tipo di habitat o della specie in un determinato sito.

3.3.   Altre specie importanti di flora e fauna (facoltativo)

Inoltre, se rilevanti ai fini della conservazione e della gestione del sito, possono essere inserite tutte le altre specie importanti di flora e di fauna, secondo la procedura che segue:

Gruppo: inserire il codice del gruppo di specie interessato: (A = anfibi, B = uccelli, F = pesci, Fu = funghi, I = invertebrati, L = licheni, M = mammiferi, P = piante, R = rettili),

Nome e codice: fornire il nome scientifico della specie; per le specie di uccelli di cui agli allegati IV e V, deve essere utilizzato sia il codice corrispondente, reperibile sul portale di riferimento, sia il nome scientifico,

Sensibilità (S): indicare in questo campo se il fatto di rendere accessibili al pubblico certe informazioni riguardo a determinate specie può pregiudicare la loro conservazione, ad esempio in quanto si tratta di una specie soggetta a raccolta illegale: in questo caso, l’accesso pubblico alle informazioni contenute sul formulario standard potrebbe effettivamente aumentare i rischi per la specie. In tal caso, inserire «sì» nel campo. Se la specie è indicata quale «sensibile», la sua presenza sul sito non verrà resa pubblica dalla Commissione di propria iniziativa (ad esempio inserendo l’informazione in una base di dati o su un sito Internet accessibile al pubblico). Se le informazioni sulla presenza di una specie in una determinata zona sono già di pubblico dominio, ad esempio tramite informazioni reperibili on line, non è giustificato segnalare la specie come «sensibile».

Non presente «NP» (facoltativo): se una specie precedentemente presente nel sito non lo è più, è possibile segnalarlo inserendo una «x» nella colonna NP (invece di cancellare le informazioni relative alla specie in questione dal formulario standard).

Avvertenza: una specie la cui presenza non sia osservata da lungo tempo in un sito, è considerata quale non più presente. Il periodo di tempo può variare da specie a specie: in caso di specie facilmente osservabili, un’assenza di alcuni anni ne segnala probabilmente la scomparsa; mentre invece per le specie difficili da osservare (quali piante briofite o alcuni insetti), anche un’assenza di parecchi anni non ne indica necessariamente la scomparsa, se l’habitat non ha subito cambiamenti.

Dimensioni: fornire informazioni sulla dimensione della popolazione. Se non se ne conosce il valore esatto, è più opportuno fornire un intervallo di popolazione, inserendo i valori per il limite inferiore (min) e superiore (max) dell’intervallo. Se l’intervallo di popolazione non è noto, ma esistono informazioni sulle dimensioni minime oppure massime della popolazione, inserire una stima del valore mancante per l’intervallo. Indicare le unità riferite alla popolazione nel campo pertinente. Le unità raccomandate sono «i» o «p» (cioè: individui o coppie), dove possibile, altrimenti delle unità quanto più precise secondo l’elenco standardizzato delle popolazioni e dei codici, di cui agli articoli 12 e 17 (cfr. portale di riferimento). Se necessario è possibile utilizzare unità diverse da quelle utilizzate per le relazioni di cui all’articolo 17.

Categoria: se non sono disponibili dati quantitativi, indicare se la specie è comune (C), rara (R) o molto rara (V). In assenza di qualsiasi dato relativo alla popolazione, segnalare semplicemente la sua presenza («P») sul sito (cfr. esempio in figura 4).

Si prega di indicare il motivo per cui ogni specie è stata inserita nell’elenco, utilizzando le seguenti categorie:

«IV»: specie di cui all’allegato IV (direttiva Habitat),

«V»: specie di cui all’allegato V (direttiva Habitat),

A. Dati provenienti dall’elenco del Libro rosso nazionale,

B. specie endemiche,

C. Convenzioni internazionali (incluse quella di Berna, quella di Bonn e quella sulla biodiversità),

D. Altri motivi.

È possibile inserire più di una categoria. Ulteriori dettagli sui motivi dell’inserimento delle singole specie, in particolare per il punto D, possono essere forniti nella sezione 4.2 che prevede uno spazio libero per la descrizione della qualità e dell’importanza del sito.

Per i codici dei nomi delle specie di uccelli, utilizzare le specie di cui all’allegato IV e V (cfr. portale di riferimento). Per queste specie non si procede a una valutazione del sito.

Figura 4

Esempio di dati relativi ad altre specie (3.3)

Specie

Popolazione sul sito

Motivazione

Gruppo

Codi ce

Denominazione

S

NP

Dimensioni

Unità

Cat. di abbondanza

Specie allegato

Altre categorie

Min

Max

 

C|R|V|P

IV

V

A

B

C

D

P

 

Acer heldreichii

 

 

51

100

I

 

 

 

 

x

 

 

P

 

Accipter nisus

 

 

2

4

I

 

 

 

 

 

 

x

M

 

Eptesicus serotinus

 

 

150

200

I

 

x

 

x

 

 

 

I

 

Ectemnius massiliensis

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

x

R

 

Elaphe longissima

 

 

 

 

 

C

x

 

 

 

x

 

P

 

Campanula morettiana

 

 

 

 

 

C

x

 

x

 

 

 

4.   DESCRIZIONE DEL SITO

4.1.   Caratteristiche generali del sito

Questo campo dovrebbe fornire un «panorama» generale del sito. È necessario riassumere le caratteristiche del sito, partendo da un’indicazione della divisione del sito in classi generali di habitat, ricorrendo al «miglior giudizio di esperti» per valutare la loro percentuale di copertura (queste classi di habitat sono elencate, insieme ai codici corrispondenti, sul portale di riferimento). La copertura totale delle classi di habitat dovrebbe raggiungere il 100 % e corrispondere alla superficie totale del sito. È possibile che le informazioni fornite in questa sezione non sempre collimino con quelle fornite nella sezione 3.1 (allegato I, tipi di habitat) in quanto provengono da fonti di dati diverse.

«Altre caratteristiche del sito»: è opportuno descrivere i più importanti elementi geologici, geomorfologici e paesaggistici nello spazio libero della sezione 4.1. Se pertinente, indicare i tipi di vegetazione dominanti. Citare inoltre altri habitat non compresi nell’allegato I o le specie bersaglio non comprese negli allegati ma importanti per la conservazione del sito. Se un’ulteriore analisi dettagliata delle classi è rilevante ai fini della conservazione del sito (ad esempio, se occorre, precisare la distinzione tra «dehesas» (prati/pascoli) o vigneti), se ne dovrebbe fare menzione nello stesso spazio libero. In questo spazio è inoltre opportuno fornire informazioni sulle piccole superfici boschive di tipo lineare o a mosaico (siepi, bocage, filari).

4.2.   Qualità e importanza

Fornire indicazioni globali sulla qualità e l’importanza del sito alla luce degli obiettivi di conservazione previsti dalle direttive.

Indicare in questo campo le zone umide di importanza internazionale che ospitano regolarmente più di 20 000 esemplari di selvaggina di penna.

Qualora una specie sia elencata nella sezione 3.3 sotto «D», motivare succintamente il suo inserimento nell’elenco.

4.3.   Minacce, pressioni e attività con un impatto sul sito

Tali fenomeni si riferiscono a tutte le attività umane e ai processi naturali che possono avere un’influenza, sia positiva che negativa, sulla conservazione e la gestione del sito. Va riconosciuto che, in un sito, ci si può trovare di fronte a un impatto che risulta negativo per un habitat o una specie ma positivo per un’altra. Ciononostante, questo campo ha come scopo la raccolta di informazioni sulle minacce, pressioni e attività più rilevanti per il sito in generale piuttosto che la raccolta di informazioni esaustive. Si prega di prendere in considerazione anche minacce, pressioni e attività nelle vicinanze del sito, in caso incidano sulla sua integrità. Ciò dipende, fra l’altro, dalla situazione topografica locale, dalla natura del sito e dal tipo di attività umane. Le informazioni devono rispecchiare la situazione più recente. È inteso che le minacce, le pressioni e le attività con valenza negativa possono essere controbilanciate dalle misure di gestione. Di conseguenza, le informazioni a riguardo devono essere lette e interpretate in parallelo con, ad esempio, i piani di gestione del sito.

Nel portale di riferimento è possibile trovare l’elenco pertinente a minacce, pressioni e attività. Dopo aver considerato quali siano le minacce, le pressioni o le attività che incidono maggiormente sul sito in sé, inserire il codice pertinente delle categorie di livello 3; nell’eventualità che non siano applicabili le categorie di livello 3, è possibile utilizzare quelle di livello 2. L’elenco dei codici è lo stesso utilizzato per la rendicontazione degli impatti e delle attività ai sensi dell’articolo 17 della direttiva Habitat.

L’importanza relativa di minacce, pressioni e attività deve essere classificata secondo tre categorie:

H:

Importanza/Impatto elevato

influenza importante, diretta o immediata e/o su una vasta superficie

M:

Importanza/Impatto medio

influenza media, diretta o immediata, soprattutto influenza indiretta e/o su una superficie ridotta/solo regionalmente

L:

Importanza/Impatto limitato

influenza bassa, diretta o immediata, influenza indiretta e/o su una piccola superficie/solo localmente

I dati inseriti per la categoria più elevata si limitano a un massimo di 5 impatti positivi e 5 impatti negativi. Per ogni tabella è obbligatorio inserire almeno un impatto. Se non ci sono impatti da riportare, inserire una «x». All’interno di una categoria (H, M o L) non c’è un’ulteriore classificazione. Si possono elencare fino a 20 segnalazioni in caso di dati relativi a impatti e attività che ricoprono un’importanza media o bassa. Tuttavia si raccomanda di limitarsi agli impatti e alle attività con maggior rilevanza per il sito.

Qualificatori dell’inquinamento (facoltativo)

Dato che l’inquinamento può avere origini notevolmente diverse, nonché effetti sensibilmente diversi a seconda delle sostanze coinvolte, ad esempio nel caso di ingresso di azoto o fosfati negli ecosistemi acquatici o di azoto atmosferico in habitat terrestri oligotrofici, è possibile indicare un ulteriore qualificatore riferito al tipo di inquinante specifico.

Si possono usare i seguenti qualificatori:

N

:

ingresso di azoto

P

:

ingresso di fosforo/fosfati

A

:

ingresso di acidi/acidificazione

T

:

prodotti chimici inorganici tossici

O

:

prodotti chimici organici tossici

X

:

inquinanti vari

Qualificatore interno/esterno

Indicare se la minaccia, pressione o attività avviene/agisce all’interno o all’esterno del sito o in entrambe le situazioni.

4.4.   Proprietà (facoltativo)

Fornire una descrizione generale della proprietà del sito utilizzando le classi all’uopo. Includere una stima della percentuale della superficie del sito in ogni classe di proprietà. Utilizzare classi di proprietà analoghe a quelle utilizzate nella base dati mondiale delle aree protette (World Database on Protected Areas).

Pubblica:

nazionale/federale: il terreno appartiene a tutti i cittadini ed è di proprietà del governo nazionale/federale,

statale/provinciale: il terreno appartiene a tutti i cittadini ed è di proprietà del governo statale/provinciale,

locale/municipale: il terreno appartiene a tutti i cittadini ed è di proprietà del governo locale/municipale.

Proprietà congiunta o co-proprietà: in proprietà congiunta o co-proprietà da parte di due o più entità (per esempio entità pubblica ed entità privata)..

Privata: il terreno non è di proprietà pubblica (ad esempio: ONG, individui, società o imprese)..

4.5.   Documentazione (facoltativo)

Se disponibili, per ciascun sito si faccia riferimento alle pubblicazioni relative e/o a dati di carattere scientifico pertinenti. L’inserimento delle informazioni raccolte dovrebbe essere effettuato secondo la convenzione standard per i riferimenti scientifici. Citare anche, ove utile e opportuno, articoli scientifici e comunicazioni non pubblicate che facciano riferimento alle informazioni registrate nel formulario. In caso di link relativi a risorse in rete, occorre ricordare che, in generale, gli indirizzi Internet (URL) sono soggetti a modifiche frequenti ed è quindi preferibile non indicare indirizzi instabili. Il campo può essere utilizzato anche per altre informazioni importanti per la documentazione del sito.

5.   STATO DI PROTEZIONE DEL SITO (FACOLTATIVO)

5.1.   Tipo di protezione a livello nazionale e regionale

Per ciascuno Stato membro, il portale di riferimento — gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente — contiene un elenco sequenziale dei tipi di designazione per la conservazione della natura che godono di protezione statutaria, unitamente alle loro definizioni a livello nazionale/regionale. Tre elenchi di tipi di protezione riguardano le tre categorie seguenti:

A.

tipi di designazione utilizzati per la protezione della flora, della fauna, degli habitat e dei paesaggi (questi ultimi se rilevanti per la protezione dei primi tre);

B.

tipi di protezione ai sensi di atti legislativi e amministrativi settoriali, in particolare nel settore forestale, che forniscono un’adeguata protezione ai fini della conservazione della flora, della fauna e degli habitat;

C.

tipi di protezione mediante strumenti di diritto privato per una protezione sostenibile della fauna, della flora o degli habitat;

I tipi di protezione sono organizzati secondo i criteri di protezione, cominciando dagli statuti più restrittivi.

Se si tratta di un sito non protetto, è importante che questo venga indicato usando il codice nazionale corrispondente a «non protetto».

Per ciascun sito indicare i codici degli opportuni tipi di designazione e la percentuale di copertura all’interno del sito per ciascun tipo di designazione. Le informazioni raccolte in questo campo sono a livello dei diversi tipi di designazione. Qualora, ad esempio, più riserve naturali dello stesso tipo siano incluse nel sito registrato, indicare la percentuale di copertura totale di queste riserve.

La relazione tra le singole aree designate e il sito (cfr. 5.2) è registrata separatamente.

5.2.   Relazione del sito descritto con altri siti (siti confinanti e siti designati secondo altre tipologie)

Questa parte del formulario di registrazione consente di indicare i siti confinanti e i siti appartenenti a diversi tipi di designazione che si sovrappongono o confinano. L’interrelazione tra i diversi tipi è indicata anche mediante riferimenti incrociati. Tutte le possibili relazioni sono codificate utilizzando uno dei codici seguenti:

i siti coincidono (utilizzare il codice «=»),

il sito descritto include interamente un altro sito (utilizzare il codice «+»),

l’altro sito include interamente il sito descritto (utilizzare il codice «–»),

i due siti si sovrappongono parzialmente (utilizzare il codice «*»).

Oltre ad inserire tali codici, indicare la percentuale del sito descritto che si sovrappone all’altro sito:

i siti confinanti sono indicati con «/».

Inoltre, il formulario consente di indicare i tipi di designazione a livello internazionale: sito Ramsar, riserva biogenetica, sito con Diploma europeo, convenzione di Barcellona, riserve della biosfera, sito del patrimonio mondiale, sito OSPAR, sito HELCOM, convenzione di Bucarest, area marina protetta, ecc.

Si prega di indicare le designazioni nazionali con il nome del sito, il tipo di relazione (cfr. sopra) e la percentuale di sovrapposizione con riferimento al sito descritto.

5.3.   Designazione del sito

Indicare in forma di testo libero ogni aspetto della designazione del sito che non sia stato trattato adeguatamente dai codici utilizzati nel campo previsto alla sezione 5.1 o 5.2.

6.   GESTIONE DEL SITO

6.1.   Organismo responsabile della gestione del sito

Fornire informazioni sull’organismo/i responsabile/i della gestione del sito:

Fornire tutti i riferimenti compreso il nome, l’indirizzo, il telefono/telefax e l’indirizzo email dell’autorità o della persona responsabile della gestione del sito.

È possibile inserire i riferimenti, completi, di più organismi.

6.2.   Piano di gestione

Indicare se esiste, o meno, un piano specifico e concreto di gestione del sito o se è in preparazione. Sebbene si riconosca che i piani di gestione non sono obbligatori ai sensi della direttiva, si tratta di informazioni estremamente importanti per capire a quali strumenti facciano ricorso gli Stati membri per gestire le loro reti, nonché per estrapolare informazioni più dettagliate quando necessario.

Se esiste un piano di gestione, si prega di indicarne il nome e di fornire un link ad eventuali risorse in rete ad esso pertinenti (ad esempio: un link alla pagina Internet o a un sistema nazionale di informazione). In caso di link relativi a risorse in rete, occorre ricordare che, in generale, gli indirizzi Internet (URL) sono soggetti a modifiche frequenti ed è quindi preferibile non indicare indirizzi instabili.

6.3.   Misure di conservazione (facoltativo)

Nel spazio libero si possono riportare informazioni sulle misure di conservazione intraprese o necessarie per il sito.

7.   CARTA DEL SITO

Condizione indispensabile per compilare la presente versione aggiornata del formulario standard è la disponibilità di dati sui confini digitali georeferenziati del sito. Le informazioni necessarie — ad esempio — a fini statistici saranno estratte dalla combinazione di questi dati con altri dati territoriali digitali (dati SIG). È quindi indispensabile fornire i confini digitali georeferenziati dei siti.

I confini dei siti vanno estrapolati da carte topografiche ufficiali o da raccolte di dati in scala 1:50 000 o ancora più dettagliata. L’accuratezza cartografica territoriale non può essere inferiore a 1,0 mm a una scala di 1:50 000, che equivale a 50 m sul terreno se confrontata con l’originale. I dati SIG devono includere metadati conformi all’ultima versione approvata del regolamento metadati Inspire.

N. identificazione Inspire (ID. Inspire): si tratta dell’identificatore unico esterno di oggetto per il sito protetto, pubblicato dall’ente responsabile. L’identificatore è utilizzato da applicazioni esterne per fare riferimento all’oggetto territoriale. Il numero di identificazione Inspire è obbligatorio dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione Inspire.

PDF: gli Stati membri possono fornire, oltre ai confini elettronici, una carta elettronica in formato conforme alla norma ISO 19005-1 per l’archiviazione dei documenti elettronici (Document Management — Electronic document file format for long term preservation). L’identificatore del sito (codice del sito) e la data di creazione della carta devono comparire nel file.pdf in modo da consentire il recupero elettronico del documento in base al codice del sito e alla data di creazione (facoltativo).

Riferimento/i (facoltativo/i): inserire in questo campo i riferimenti nazionali alla mappa originariamente usata per la digitalizzazione dei confini elettronici. I riferimenti possono, ad esempio, includere il/i nome/i e numero/i ufficiali di identificazione delle carte topografiche o della singola carta.


(1)  Tranne in caso di cambiamenti minimi apportati al sito Internet, ad esempio per correggere refusi e per aggiornamenti dovuti a nuove norme tecniche.

(2)  Eccezione: va utilizzato il codice UK invece di GB, per coerenza con la codificazione attuale per l’identificazione dei siti.

(3)  La maggior parte dei software SIG permette di calcolare automaticamente la coordinata centrale all’interno dell’area più estesa del sito.

(4)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

Appendice

Indice del portale di riferimento per Natura 2000

1.

Titolo: Codice ISO 3166 del paese

Gestito da: Organizzazione internazionale per la normalizzazione (International Organisation for Standardization, ISO)

Campo formulario standard per la raccolta dei dati: 1.2

2.

Titolo: Elenco SIC per regione biogeografica

Gestito da: DG Ambiente e Agenzia europea dell’ambiente (AEA) (1)

Campo formulario standard per la raccolta dei dati: 1.7

3.

Titolo: Sintesi della definizione dei confini marini utilizzata dagli Stati membri

Gestito da: DG Ambiente e Agenzia europea dell’ambiente (AEA) (1)

Campi formulario standard per la raccolta dei dati: 2.3

4.

Titolo: Codice NUTS livello 2

Gestito da: Eurostat

Campo formulario standard per la raccolta dei dati: 2.5

5.

Titolo: Regioni biogeografiche in Europa

Gestito da: DG Ambiente e Agenzia europea dell’ambiente (AEA) (1)

Campo formulario standard per la raccolta dei dati: 2.6

6.

Titolo: Elenco codici degli habitat di cui all’allegato I ai sensi della direttiva 92/43/CEE

Gestito da: DG Ambiente e Agenzia europea dell’ambiente (AEA) (1)

Campo formulario standard per la raccolta dei dati: 3.1

7.

Titolo: Codici riferiti a: gruppi di specie pertinenti, qualità dei dati, categorie di abbondanza, categorie di motivazioni

Gestito da: DG Ambiente e Agenzia europea dell’ambiente (AEA) (1)

Campi formulario standard per la raccolta dei dati: 3.2, 3.3

8.

Titolo: Elenco codici delle specie di uccelli ai sensi della direttiva 2009/147/CE

Gestito da: DG Ambiente e Agenzia europea dell’ambiente (AEA) (1)

Campo formulario standard per la raccolta dei dati: 3.2, 3.3

9.

Titolo: Elenco codici delle specie ai sensi della direttiva 92/43/CEE (allegati II, IV, V)

Gestito da: DG Ambiente e Agenzia europea dell’ambiente (AEA) (1)

Campi formulario standard per la raccolta dei dati: 3.2, 3.3

10.

Titolo: Elenco delle popolazioni e dei codici (conformemente all’articolo 17)

Gestito da: DG Ambiente e Agenzia europea dell’ambiente (AEA) (1)

Campi formulario standard per la raccolta dei dati: 3.2, 3.3

11.

Titolo: Classi di habitat per le caratteristiche generali del sito

Gestito da: DG Ambiente e Agenzia europea dell’ambiente (AEA) (1)

Campo formulario standard per la raccolta dei dati: 4.1

12.

Titolo: Elenco di riferimento delle minacce, pressioni e attività (conformemente all’articolo 17)

Gestito da: DG Ambiente e Agenzia europea dell’ambiente (AEA) (1)

Campo formulario standard per la raccolta dei dati: 4.3

13.

Titolo: Elenco dei tipi di designazione importanti per la conservazione della natura che godono di protezione statutaria

Gestito da: Agenzia europea dell’ambiente (AEA)

Campo formulario standard per la raccolta dei dati: 5.1

14.

Titolo: N. identificazione Inspire

Gestito da: Stati membri a norma del regolamento di esecuzione Inspire

Campo formulario standard per la raccolta dei dati: 7

15.

Titolo: Orientamenti tecnici e amministrativi per la presentazione dei dati Natura 2000 alla Commissione

Gestito da: DG Ambiente e Agenzia europea dell’ambiente (AEA) (1)


(1)  I riferimenti sono gestiti dalla DG Ambiente e dal comitato Habitat


30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/71


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità

[notificata con il numero C(2011) 5444]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/485/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 novembre 2008 la Commissione ha affidato alla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) il mandato di svolgere studi tecnici sul funzionamento delle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli a sostegno della revisione generale prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2005/50/CE della Commissione (2) e di intraprendere studi sulla compatibilità radioelettrica in vista di possibili alternative all’uso della banda di frequenze 24 GHz.

(2)

Le relazioni CEPT n. 36 e n. 37, consegnate conformemente al mandato, e la revisione generale svolta ai sensi della decisione 2005/50/CE in merito agli sviluppi futuri delle bande di frequenze 24 GHz e 79 GHz, indicano che la data di riferimento del 30 giugno 2013, prevista all’articolo 2, paragrafo 5, di tale decisione, è tuttora valida e che, vista l’attuale assenza di eventuali impatti nocivi della banda 24 GHz su altri utilizzatori, non è necessario prorogare tale termine.

(3)

Si registrano progressi nello sviluppo della tecnologia dei radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 79 GHz. Tuttavia vi sono chiare indicazioni sull’impossibilità di riuscire a integrare le applicazioni che si basano su tale tecnologia nella produzione di autoveicoli entro i termini stabiliti per la tecnologia a corto raggio nella banda 24 GHz e considerato il tempo ancora necessario per le fasi di sviluppo, integrazione e collaudo, è probabile che non sia possibile integrare prima del 2018, o al massimo qualche anno prima, la tecnologia radar 79 GHz negli autoveicoli in vista di una distribuzione sul mercato di massa.

(4)

Inoltre, sarà necessario prevedere un ulteriore periodo di transizione dalla tecnologia a 24 GHz a quella a 79 GHz perché al momento della comparsa di nuovi autoveicoli che utilizzano quest’ultima, saranno ancora in circolazione autoveicoli che si servono della prima.

(5)

È indispensabile garantire la continuità della produzione attuale e futura di autoveicoli attrezzati con apparecchiature radar a 24 GHz, considerando la loro l’importanza per la sicurezza stradale e la necessità di incoraggiare lo sviluppo di tali applicazioni nel maggior numero possibile di autoveicoli esistenti; pertanto, occorre evitare una discontinuità nella disponibilità dello spettro radio per i radar ed è necessario trovare una soluzione temporanea in modo da assicurare la transizione tra il 1o luglio 2013 e il 1o gennaio 2018. Per consentire un ulteriore periodo di transizione, occorre prorogare di quattro anni la data del 1o gennaio 2018 per le apparecchiature radar a corto raggio installate su autoveicoli che hanno ottenuto un’omologazione prima del 1o gennaio 2018.

(6)

Tenuto conto della protezione internazionale accordata alla banda 23,60 GHz-24 GHz, in quanto destinata ai servizi passivi di radioastronomia, esplorazione della terra via satellite e ricerca spaziale, nonché del carattere eccezionale dell’attribuzione di tale banda ad apparecchiature radar a corto raggio tramite la decisione 2005/50/CE, la proroga di tale attribuzione non è un’opzione attuabile. Inoltre, la banda 24 GHz-24,25 GHz è stata riservata alle applicazioni radio per uso industriale, scientifico e medico (banda ISM).

(7)

Dagli studi di compatibilità svolti dalla CEPT, che includono alcuni sistemi militari, emerge che la banda 24,25 GHz-27,50 GHz può rappresentare una soluzione alternativa tecnicamente fattibile. La banda di frequenze superiori a 26,50 GHz è stata identificata dalla NATO in previsione di un uso a fini militari per sistemi fissi o mobili.

(8)

Occorre mantenere la soglia di penetrazione del 7 %, imposta dalla decisione 2005/50/CE, in assenza di elementi che indichino che tale limite verrà oltrepassato prima del passaggio alla banda 79 GHz e per sottolineare che la banda 24 GHz resta una soluzione transitoria.

(9)

La Commissione, con il sostegno degli Stati membri, deve continuare a monitorare l’attuazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda la soglia del 7 %, l’assenza di interferenze dannose per altri utenti della stessa banda o di bande adiacenti e il sorpasso o meno della soglia di cui sopra.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/50/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/50/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2, il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5)

per “date di riferimento” s’intendono il 30 giugno 2013 per le frequenze tra 21,65 GHz e 24,25 GHz e 1o gennaio 2018 per le frequenze tra 24,25 GHz e 26,65 GHz;»;

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al secondo comma le parole «data di riferimento» sono sostituite da «date di riferimento»;

b)

al terzo comma le parole «tale data» sono sostituite, in due punti, da «tali date»;

c)

dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

«Tuttavia, la data del 1o gennaio 2018 è prorogata per quattro anni per le apparecchiature radar a corto raggio installate su autoveicoli per i quali è stata presentata una domanda di omologazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e per i quali il rilascio dell’omologazione è avvenuto anteriormente al 1o gennaio 2018.

3)

L’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera d), le parole «data di riferimento» sono sostituite da «date di riferimento»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri assistono la Commissione nello svolgimento delle procedure di controllo di cui al paragrafo 1, assicurando la rilevazione e la comunicazione tempestiva alla Commissione delle informazioni necessarie, in particolare di quelle citate nell’allegato.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.

(3)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.»;