ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.197.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 197

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
29 luglio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 743/2011 della Commissione, del 26 luglio 2011, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 744/2011 della Commissione, del 28 luglio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Karlovarské oplatky (IGP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 745/2011 della Commissione, del 28 luglio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Karlovarské trojhránky (IGP)]

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2011 della Commissione, del 28 luglio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 747/2011 della Commissione, del 28 luglio 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la secondo gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011

10

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/478/PESC del Consiglio, del 28 luglio 2011, relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo

12

 

 

2011/479/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa ai requisiti di sicurezza per l’attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

13

 

 

2011/480/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 luglio 2011, relativa all’elenco dei dati statistici sulla struttura e all’aliquota di accisa applicabile ai tabacchi lavorati che devono essere trasmessi dagli Stati membri in conformità alle direttive del Consiglio 92/79/CEE e 92/80/CEE [notificata con il numero C(2011) 5291]

17

 

 

2011/481/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 luglio 2011, che esonera la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Danimarca, ad esclusione della Groenlandia e delle Isole Fær Øer, dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [notificata con il numero C(2011) 5312]  ( 1 )

20

 

 

2011/482/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 luglio 2011, sulla pubblicazione di riferimenti della norma EN 15947 per quanto riguarda i requisiti essenziali di sicurezza enunciati nella direttiva 2007/23/CE sugli articoli pirotecnici [notificata con il numero C(2011) 5310]  ( 1 )

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/1


REGOLAMENTO (UE) N. 743/2011 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2011

recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

22/T&Q

Stato membro

Portogallo

Stock

ANF/8C3411

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

Data

10.6.2011


29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 744/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Karlovarské oplatky (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Karlovarské oplatky», presentata dalla Repubblica ceca il 20 ottobre 2004, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

L’Austria e la Germania hanno dichiarato la propria opposizione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Le opposizioni sono state ritenute ricevibili a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a d), del suddetto regolamento.

(3)

Con lettere in data 21 gennaio 2008, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.

(4)

Poiché nel termine previsto non è stato raggiunto alcun accordo, né tra la Repubblica ceca e l’Austria né tra la Repubblica ceca e la Germania, la Commissione deve adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(5)

In merito alla presunta inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 2 rispetto alla delimitazione della zona geografica e alla produzione al suo interno, all’uso e alle caratteristiche dell’acqua termale nonché alla presenza di un motivo grafico sulle cialde, le autorità nazionali responsabili hanno confermato che tali elementi erano corretti e, inoltre, che non è stato individuato alcun errore manifesto. Le autorità nazionali hanno inoltre dimostrato che il nome «Karlovarské oplatky» è stato utilizzato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006 ed è stato proposto dal gruppo di produttori identificato.

(6)

I termini «Karlsbader Oblaten» e «Karlovarské oplatky» sono stati ritenuti essere l’uno la traduzione dell’altro in tedesco e in ceco. Le dichiarazioni di opposizione della Germania facevano valere che marchi contenenti i termini «Karlsbader Oblaten» erano stati registrati prima che venisse presentata la domanda di registrazione della denominazione «Karlovarské oplatky» come indicazione geografica protetta. Sono state addotte alcune prove per dimostrare che in altri casi una denominazione può aver acquisito lo status di marchio grazie all’uso. Sono state inoltre prodotte prove per dimostrare che i consumatori in Germania associavano la denominazione «Karlsbader Oblaten» con un determinato tipo di cialda. Nelle dichiarazioni di opposizione, tuttavia, non è stata prodotta alcuna prova che dimostri che i consumatori associno fortemente le cialde con tutti o alcuni marchi diversi dal termine descrittivo «Karlsbader Oblaten», e neanche che i consumatori possano essere indotti in errore circa la vera identità di un prodotto commercializzato con la denominazione «Karlovarské oplatky». Pertanto, la Commissione non può concludere che la registrazione della denominazione «Karlovarské oplatky» sarebbe contraria all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(7)

Dato che le denominazioni «Karlsbader Oblaten» e «Karlovarské oplatky» sono in gran parte identiche, è ragionevole concludere che, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 510/2006, le denominazioni sono «parzialmente omonime». Inoltre, essendo l’uno la traduzione dell’altro, e in considerazione delle somiglianze fonetiche e visive tra i prodotti nonché delle loro origini comuni, l’applicazione della protezione di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare al paragrafo 1, lettera b), potrebbe comportare che la denominazione «Karlovarské oplatky», se registrata, sia considerata da un tribunale competente tutelata contro l’uso della denominazione «Karlsbader Oblaten». Ne consegue pertanto che l’esistenza della denominazione «Karlsbader Oblaten» risulterebbe danneggiata dalla registrazione di «Karlovarské oplatky», come previsto all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.

(8)

Le dichiarazioni di opposizione sono state dichiarate ammissibili sulla base del fatto che, tra l’altro, la registrazione della denominazione proposta rischierebbe di nuocere all’esistenza di una denominazione parzialmente omonima, cioè «Karlsbader Oblaten», nella misura in cui questa denominazione viene usata per un prodotto e non è protetta dalla normativa in materia di marchi. È inoltre provato che la denominazione «Karlsbader Oblaten» risale a produttori attivi nella città già nota come Karlsbad, e che la produzione delle cialde così chiamate è continuata per un lungo periodo di tempo. È inoltre provato che l’uso della denominazione «Karlsbader Oblaten», pur riferendosi a un prodotto autentico e tradizionale che ha un’origine comune con «Karlovarské oplatky», non è in genere inteso a sfruttare la reputazione di quest’ultima denominazione. Per tali motivi e in base a considerazioni di equità e di uso tradizionale, è opportuno prevedere il periodo transitorio massimo stabilito all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(9)

Quanto ai marchi contenenti il termine «Karlsbader Oblaten» tutelati da una registrazione o acquisiti con l’uso prima della presentazione della domanda di registrazione della denominazione «Karlovarské oplatky», poiché le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 non sono soddisfatte, essi non possono essere invalidati e la loro esistenza non può essere ostacolata in virtù della registrazione della denominazione «Karlovarské oplatky» come indicazione geografica protetta, a condizione che siano peraltro soddisfatte le prescrizioni generali previste dalla normativa in materia di marchi.

(10)

Quanto alla genericità, le prove addotte nelle dichiarazioni di opposizione riguardano il presunto uso corrente di «Karlsbader Oblaten» in Germania e in Austria, non quello di «Karlovarské oplatky». Benché le opposizioni abbiano addotto prove intese a dimostrare l’esistenza di diversi usi dei termini descrittivi generali, compresa la menzione tedesca di «Karlsbader Oblaten», non è stata fornita alcuna prova del fatto che la denominazione «Karlovarské oplatky» si utilizzi per designare una categoria di prodotti non originari della regione di Karlovy Vary. La denominazione «Karlovarské oplatky» era protetta come indicazione geografica nella Repubblica ceca nel 1967. L’opposizione non tiene conto della situazione nella Repubblica ceca. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, la denominazione «Karlovarské oplatky» non può essere ritenuta generica, e non sussiste inosservanza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(11)

Ne consegue pertanto che la denominazione «Karlovarské oplatky» può essere iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, a condizione di prevedere un periodo transitorio di cinque anni nel corso del quale il termine «Karlsbader Oblaten» può continuare a essere utilizzato in circostanze che, in assenza di tale periodo transitorio, potrebbero essere in contrasto con la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

1.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine «Karlsbader Oblaten» può essere utilizzato per designare cialde che non rispettano il disciplinare previsto per la denominazione «Karlovarské oplatky».

2.   I marchi contenenti il termine «Karlsbader Oblaten» tutelati da una registrazione o acquisiti con l’uso prima del 20 ottobre 2004 non possono essere invalidati e la loro esistenza non può essere ostacolata in virtù della registrazione della denominazione «Karlovarské oplatky» come indicazione geografica protetta, a condizione che siano peraltro soddisfatte le prescrizioni generali previste dalla normativa in materia di marchi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 85 del 19.4.2007, pag. 6.


ALLEGATO

Prodotti alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.4.   Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

REPUBBLICA CECA

Karlovarské oplatky (IGP)


29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 745/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Karlovarské trojhránky (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Karlovarské trojhránky», presentata dalla Repubblica ceca il 19 ottobre 2004, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

L’Austria e la Germania hanno dichiarato la propria opposizione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Le opposizioni sono state ritenute ricevibili a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a d), del suddetto regolamento.

(3)

Con lettere in data 6 maggio 2008, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.

(4)

Poiché nel termine previsto non è stato raggiunto alcun accordo, né tra la Repubblica ceca e l’Austria né tra la Repubblica ceca e la Germania, la Commissione deve adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(5)

In merito alla presunta inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 rispetto alla mancata produzione nella zona geografica e alla qualità della reputazione del prodotto, le autorità nazionali responsabili hanno confermato che la produzione è avvenuta all’interno della zona geografica. Il legame si fonda sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’area geografica, ossia l’acqua termale utilizzata nella produzione, sufficiente per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b). Il fatto che il prodotto abbia o meno una reputazione sufficiente da soddisfare i requisiti dell’articolo 2, paragrafo 1, è irrilevante.

(6)

Le dichiarazioni di opposizione della Germania facevano valere che marchi contenenti il termine «Karlsbader Oblaten» erano stati registrati prima che venisse presentata la domanda di registrazione della denominazione «Karlovarské trojhránky» come indicazione geografica protetta. Sono state inoltre prodotte prove per dimostrare che i consumatori in Germania associavano la denominazione «Karlsbader Oblaten» con un determinato tipo di cialda. Nelle dichiarazioni di opposizione, tuttavia, non è stata prodotta alcuna prova che dimostri che i consumatori associno fortemente le cialde con tutti o alcuni marchi diversi dal termine descrittivo «Karlsbader Oblaten», e neanche che i consumatori possano essere indotti in errore circa la vera identità di un prodotto commercializzato con la denominazione «Karlovarské trojhránky». Pertanto, la Commissione non può concludere che la registrazione della denominazione «Karlovarské trojhránky» sarebbe contraria all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(7)

Dato che le denominazioni «Karlsbader Oblaten» e «Karlovarské trojhránky» sono in gran parte identiche, è ragionevole concludere che, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006, le denominazioni sono «parzialmente omonime». Inoltre, in considerazione delle somiglianze tra i prodotti nonché delle loro origini comuni, l’applicazione della protezione di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare al paragrafo 1, lettera b), potrebbe comportare che la denominazione «Karlovarské trojhránky», se registrata, sia considerata da un tribunale competente tutelata contro l’uso della denominazione «Karlsbader Oblaten». Ne consegue pertanto che l’esistenza della denominazione «Karlsbader Oblaten» potrebbe risultare danneggiata dalla registrazione di «Karlovarské trojhránky», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.

(8)

Le dichiarazioni di opposizione sono state dichiarate ammissibili sulla base del fatto che, tra l’altro, la registrazione della denominazione proposta rischierebbe di nuocere all’esistenza di una denominazione parzialmente omonima, cioè «Karlsbader Oblaten», nella misura in cui questa denominazione viene usata sul prodotto e non è protetta dalla normativa in materia di marchi. È inoltre provato che la denominazione «Karlsbader Oblaten» risale a produttori attivi nella città già nota come Karlsbad, e che la produzione delle cialde così chiamate è continuata per un lungo periodo di tempo. È inoltre provato che l’uso della denominazione «Karlsbader Oblaten» si riferiva a un prodotto autentico e tradizionale che non stava sfruttando la reputazione della denominazione «Karlovarské trojhránky». Per tali motivi è opportuno prevedere il periodo transitorio massimo stabilito all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(9)

Quanto ai marchi contenenti il termine «Karlsbader Oblaten» tutelati da una registrazione o acquisiti con l’uso prima della presentazione della domanda di registrazione della denominazione «Karlovarské trojhránky», poiché le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, non sono soddisfatte, essi non possono essere invalidati e la loro esistenza non può essere ostacolata in virtù della registrazione della denominazione «Karlovarské trojhránky» come indicazione geografica protetta, a condizione che siano peraltro soddisfatte le prescrizioni generali previste dalla normativa in materia di marchi.

(10)

Quanto alla genericità, le prove addotte nelle dichiarazioni di opposizione riguardano l’uso corrente del termine «Karlsbader Oblaten», non quello di «Karlovarské trojhránky». Benché le opposizioni abbiano addotto prove intese a dimostrare l’esistenza di diversi usi dei termini descrittivi generali, compresa la menzione tedesca di «Karlsbader Oblaten», non è stata fornita alcuna prova del fatto che la denominazione «Karlovarské trojhránky» si utilizzi per designare una categoria di prodotti non originari della regione di Karlovy Vary. L’opposizione non tiene conto della situazione nella Repubblica ceca. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, la denominazione «Karlovarské trojhránky» non può essere ritenuta generica, e non sussiste inosservanza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(11)

Ne consegue pertanto che la denominazione «Karlovarské trojhránky» può essere iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, a condizione di prevedere un periodo transitorio di cinque anni nel corso del quale il termine «Karlsbader Oblaten» può continuare a essere utilizzato in circostanze che, per il solo periodo transitorio, potrebbero essere in contrasto con la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

1.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine «Karlsbader Oblaten» può essere utilizzato per designare cialde che non rispettano il disciplinare previsto per la denominazione «Karlovarské trojhránky».

2.   I marchi contenenti il termine «Karlsbader Oblaten» tutelati da una registrazione o acquisiti con l’uso prima del 19 ottobre 2004 non possono essere invalidati e la loro esistenza non può essere ostacolata in virtù della registrazione della denominazione «Karlovarské trojhránky» come indicazione geografica protetta, a condizione che siano peraltro soddisfatte le prescrizioni generali previste dalla normativa in materia di marchi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 206 del 5.9.2007, pag. 29.


ALLEGATO

Prodotti alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.4.   Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

REPUBBLICA CECA

Karlovarské trojhránky (IGP)


29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 746/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AR

23,8

ZZ

23,8

0707 00 05

TR

98,9

ZZ

98,9

0709 90 70

TR

108,5

ZZ

108,5

0805 50 10

AR

61,9

CL

79,0

TR

60,0

UY

70,8

ZA

84,4

ZZ

71,2

0806 10 10

CL

54,3

EG

147,3

MA

161,2

TN

223,5

TR

175,1

ZA

83,5

ZZ

140,8

0808 10 80

AR

94,3

BR

81,7

CL

92,7

CN

79,1

NZ

110,7

US

131,3

ZA

93,2

ZZ

97,6

0808 20 50

AR

79,6

CL

109,2

CN

75,8

NZ

148,5

ZA

108,7

ZZ

104,4

0809 10 00

TR

174,4

XS

83,4

ZZ

128,9

0809 20 95

CL

267,8

TR

286,4

ZZ

277,1

0809 30

TR

181,0

ZZ

181,0

0809 40 05

BA

48,0

EC

64,7

XS

57,7

ZA

70,8

ZZ

60,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 747/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2011

relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la secondo gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2010/11 relativa alle importazioni di zucchero di cui al codice NC 1701 a dazio doganale ridotto.

(2)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare un dazio doganale minimo per codice NC a otto cifre.

(3)

In base alle offerte ricevute nell’ambito della secondo gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per alcuni dei codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 , ma non per i restanti codici a otto cifre.

(4)

Per lanciare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la secondo gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 27 luglio 2011, per ogni codice a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 è fissato, o non è fissato, un dazio doganale minimo, come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 170 del 30.6.2011, pag. 21.


ALLEGATO

Dazi doganali minimi

(EUR/t)

Codice NC a otto cifre

Dazio doganale minimo

1

2

1701 11 10

151,05

1701 11 90

170,00

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

225,00

1701 99 90

X

(—)

non è fissato alcun dazio doganale minimo (tutte le offerte sono rifiutate).

(X)

nessuna offerta.


DECISIONI

29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/12


DECISIONE 2011/478/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2011

relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo (1)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (2), e l’azione comune 2008/123/PESC (3) relativa alla nomina del sig. Pieter FEITH quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Kosovo.

(2)

Il 5 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/270/PESC (4) relativa alla nomina del sig. Fernando GENTILINI quale RSUE per il Kosovo fino al 31 luglio 2011.

(3)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 30 settembre 2011.

(4)

L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/270/PESC è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il sig. Fernando GENTILINI è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Kosovo per il periodo dal 1o maggio 2011 al 30 settembre 2011. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

2)

l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o maggio 2011 al 30 settembre 2011 è pari a 690 000 EUR.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)   GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(3)   GU L 42 del 16.2.2008, pag. 88.

(4)   GU L 119 del 7.5.2011, pag. 12.


29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2011

relativa ai requisiti di sicurezza per l’attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/479/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/95/CE stabilisce che le norme europee siano elaborate dagli organismi europei di normalizzazione. Tali norme dovrebbero assicurare che i prodotti soddisfino l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva.

(2)

Secondo la direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(3)

L’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE definisce la procedura di elaborazione delle norme europee. Secondo detta procedura, la Commissione definisce i requisiti di sicurezza specifici a cui le norme europee devono conformarsi e successivamente, in base a detti requisiti, incarica gli organismi europei di normalizzazione di elaborare le norme.

(4)

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti alle norme europee adottate in tal modo. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE, i riferimenti alle norme europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione prima dell’entrata in vigore della direttiva possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea anche in assenza di un mandato della Commissione, se le norme in questione soddisfano l’obbligo generale di sicurezza definito nella direttiva.

(5)

Con la decisione 2005/718/CE (2), la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti di sette norme europee riguardanti la sicurezza dell’attrezzatura da ginnastica.

(6)

Le suddette sette norme europee riguardanti la sicurezza dell’attrezzatura da ginnastica di cui alla decisione 2005/718/CE della Commissione non sono sostenute da un mandato della Commissione adottato in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE.

(7)

Una di queste norme, la EN 913:1996, è stata sostituita da una nuova versione, la EN 913:2008. La nuova versione è stata adottata in seguito all’entrata in vigore della direttiva 2001/95/CE e di conseguenza non è possibile pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza un mandato della Commissione contenente requisiti di sicurezza specifici.

(8)

Al fine di valutare la conformità della nuova versione e di qualunque versione successiva delle norme europee in materia di attrezzatura da ginnastica all’obbligo generale di sicurezza della direttiva 2001/95/CE è necessario ripristinare la procedura di cui all’articolo 4 della suddetta direttiva.

(9)

La Commissione deve pertanto determinare dei requisiti di sicurezza specifici per l’attrezzatura da ginnastica per poi affidare agli organismi europei di normalizzazione l’incarico di elaborare, in base a detti requisiti, norme europee pertinenti in materia di attrezzatura da ginnastica.

(10)

Non appena le norme in questione sono disponibili, e a patto che la Commissione decida di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, l’attrezzatura da ginnastica gode di una presunzione di conformità agli obblighi generali di sicurezza di cui alla direttiva per quanto riguarda i requisiti di sicurezza definiti da dette norme.

(11)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, per «attrezzatura da ginnastica» si intende l’attrezzatura utilizzata per allenamenti, esercizi o gare, sia in gruppo che individuali. Detta attrezzatura è posizionata sul pavimento o è fissata al soffitto, al muro o a una struttura fissa di altro tipo. È installata in maniera permanente o si può spostare e modificare per l’uso.

Articolo 2

I requisiti specifici di sicurezza ai quali le norme europee concernenti i prodotti di cui all’articolo 1 devono conformarsi in forza dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE sono illustrati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)   GU L 271 del 15.10.2005, pag. 51.


ALLEGATO

REQUISITI SPECIFICI DI SICUREZZA PER ATTREZZATURA DA GINNASTICA

Parte I

Prodotto e definizione

L’attrezzatura da ginnastica interessata dal presente mandato è l’attrezzatura utilizzata per allenamenti, esercizi o gare, sia in gruppo che individuali. Detta attrezzatura è posizionata sul pavimento o è fissata al soffitto, al muro o ad una struttura fissa di altro tipo. È installata in maniera permanente o si può spostare e modificare per l’uso.

Per alcuni tipi specifici di attrezzatura da ginnastica i requisiti generali sono integrati da ulteriori requisiti di sicurezza.

Parte II

A.   Requisiti generali di sicurezza

I prodotti devono conformarsi all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE ed essere «sicuri» ai sensi dell’articolo 2, lettera b). In particolare, il prodotto è sicuro nelle condizioni di utilizzo normali e ragionevolmente prevedibili, compresi la conservazione in deposito, il trasporto sicuro verso il deposito, l’installazione e la manutenzione, lo smantellamento, e per la sua durata d’uso. Il prodotto è sicuro anche per gli utilizzatori professionisti (ad esempio istruttori ed insegnanti).

In condizioni di utilizzo normali e ragionevolmente prevedibili dell’attrezzatura da ginnastica il rischio di infortunio o di danni alla salute e alla sicurezza deve essere ridotto al minimo. Nessuna delle parti accessibili a chi utilizza l’attrezzatura per gli scopi normali o previsti deve causare infortuni o danni alla salute.

Uno degli utilizzi comuni e prevedibili del prodotto è l’allenamento di bambini (ad esempio a scuola e in centri sportivi) che generalmente hanno una percezione del rischio inferiore a quella degli adulti. Laddove non sia possibile ridurre sufficientemente i rischi mediante soluzioni progettuali o misure di salvaguardia, il rischio presente va segnalato tramite informazioni sul prodotto dirette ai supervisori.

Gli utilizzatori devono essere informati dei rischi e dei pericoli potenziali e delle maniere per prevenirli.

B.   Requisiti specifici di sicurezza

In applicazione dei requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE, è necessario tenere presente almeno quanto segue:

a)

finitura superficiale;

b)

spazi vuoti e punti che possono tagliare/schiacciare/pizzicare;

c)

caduta di mano involontaria;

d)

caduta dall’alto;

e)

stabilità e resistenza;

f)

dispositivi di regolazione;

g)

assorbimento degli urti delle imbottiture di rivestimento;

h)

marcatura. Più precisamente, tutte le attrezzature da ginnastica devono riportare le seguenti informazioni:

1)

numero della norma europea pertinente;

2)

nome, marchio o altro elemento di identificazione del produttore, rivenditore o importatore;

3)

anno di produzione;

4)

numero massimo di utilizzatori alla volta per cui l’attrezzatura è destinata;

5)

istruzioni per l’uso;

i)

intrappolamento e strangolamento;

j)

collisione;

k)

durevolezza;

l)

scosse elettriche.

Saranno inoltre presi in considerazione i rischi descritti di seguito:

a)

rischi derivanti dalla capacità insufficiente dell’attrezzatura di sostenere carichi, tenuto conto della resistenza, della rigidità e dell’elasticità dei materiali utilizzati;

b)

rischi derivanti dalla perdita di stabilità dell’attrezzatura, tenuto conto del sostegno dell’attrezzatura e del pavimento, nonché di carichi a cui l’attrezzatura è eventualmente sottoposta;

c)

rischi derivanti dall’utilizzo di energia elettrica e dall’azionamento di circuiti elettrici;

d)

rischi derivanti dall’applicazione di energia meccanica o idraulica;

e)

rischi derivanti dall’utilizzo dell’attrezzatura compresi cadute, tagli, intrappolamenti, soffocamenti, collisioni e sovraccarichi del corpo;

f)

rischi derivanti dall’accessibilità dell’attrezzatura, anche in caso di difetti e in situazioni di emergenza;

g)

rischi derivanti da eventuali interazioni fra l’attrezzatura e astanti occasionali (ad esempio il pubblico);

h)

rischi derivanti da manutenzione insufficiente;

i)

rischi derivanti dall’assemblaggio, dallo smontaggio e dalla movimentazione dell’attrezzatura;

j)

rischi derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche.

In applicazione dei requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE, è necessario tenere conto almeno delle prove seguenti:

a)

determinazione dell’intrappolamento;

b)

carico meccanico per determinare la stabilità e la resistenza;

c)

determinazione delle proprietà urto-assorbenti delle imbottiture;

d)

verbale di prova.

C.   Esempi di attrezzatura da ginnastica

In applicazione dei requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE, nella lista seguente, non esaustiva, si citano esempi di diversi tipi di attrezzatura da ginnastica:

a)

parallele simmetriche e combinazione di parallele asimmetriche/simmetriche;

b)

parallele asimmetriche;

c)

plinti per volteggio;

d)

cavalli e cavalline;

e)

barre orizzontali;

f)

spalliere, scale e quadri svedesi;

g)

assi di equilibrio;

h)

anelli;

i)

trampolini;

j)

tavole da volteggio.


29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/17


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2011

relativa all’elenco dei dati statistici sulla struttura e all’aliquota di accisa applicabile ai tabacchi lavorati che devono essere trasmessi dagli Stati membri in conformità alle direttive del Consiglio 92/79/CEE e 92/80/CEE

[notificata con il numero C(2011) 5291]

(2011/480/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

vista la direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE prevedono che ogni quattro anni la Commissione presenti al Consiglio una relazione relativa alle aliquote e alla struttura delle accise dei tabacchi lavorati tenendo conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote delle accise e degli obiettivi generali del trattato.

(2)

La relazione deve essere basata principalmente sulle informazioni fornite dagli Stati membri in relazione al totale delle immissioni al consumo dei tabacchi lavorati effettuate in ognuno degli anni civili precedenti.

(3)

Per garantire la disponibilità di informazioni tempestive e complete per la relazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, delle direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE e per permettere un seguito più dinamico degli sviluppi, è opportuno che gli Stati membri forniscano alla Commissione i dati statistici su base annua. Tali dati si possono basare sui dati raccolti dagli Stati membri per il calcolo del prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, delle direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE rispettivamente, trasmettono alla Commissione i dati statistici annuali come da allegato alla presente decisione.

I dati statistici includono il totale delle immissioni al consumo dei tabacchi lavorati effettuate nell’anno civile precedente.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2011.

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8.

(2)   GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10.


ALLEGATO

Dati statistici sulla struttura e le aliquote dell’accisa sui tabacchi lavorati che devono essere trasmessi dagli Stati membri

A.   SIGARETTE

 

Prezzo medio ponderato di vendita al minuto [PMP (1)]

Accisa specifica per migliaio di sigarette

Accisa ad valorem come percentuale del PVDTTC (2)

Accisa globale (accisa specifica e/o accisa ad valorem IVA esclusa) come percentuale del PMP

Anno/periodo

Moneta nazionale

EUR

Moneta nazionale

EUR

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantitativi immessi al consumo e accise totali riscosse per migliaio di sigarette per categoria di prezzo

Categoria di prezzo

Quantitativo totale (in migliaia di pezzi)

Riferimento all’anno civile precedente

Importo totale di accise riscosse (in migliaia di EUR)

Riferimento all’anno civile precedente

Categoria di prezzo 1

 

 

Categoria di prezzo 2

 

 

Categoria di prezzo 3

 

 

Aggiungere tutte le altre categorie di prezzo

 

 

B.   TABACCHI TRINCIATI A TAGLIO FINO

 

Prezzo medio ponderato di vendita al minuto (PMP)

Accisa specifica per chilogrammo

Accisa ad valorem come percentuale del PVDTTC

Accisa globale (accisa specifica e/o accisa ad valorem IVA esclusa) come percentuale del PDP o per chilogrammo in EUR

Anno/periodo

Moneta nazionale

EUR

Moneta nazionale

EUR

%

% o EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantitativi in tonnellate di tabacco trinciato a taglio fino immesso al consumo e accise riscosse per categorie di prezzo

Categoria di prezzo

Quantitativo totale (in tonnellate) (1) (2)

Riferimento all’anno civile precedente

Totale di accise riscosse in migliaia di EUR

Riferimento all’anno civile precedente

Categoria di prezzo 1

 

 

Categoria di prezzo 2

 

 

Categoria di prezzo 3

 

 

Aggiungere tutte le altre categorie di prezzo

 

 

Note:

(1)

Gli Stati membri che applicano un’aliquota puramente specifica sui tabacchi trinciati a taglio fino devono indicare solo il quantitativo totale, in tonnellate, nella colonna due e l’accisa totale, in migliaia di EUR, nella colonna tre.

(2)

Gli Stati membri che non possono separare gli importi tra i tabacchi trinciati a taglio fino e gli altri tabacchi da fumo a causa dell’applicazione della stessa aliquota di accisa per entrambi i prodotti devono indicare gli importi totali e segnalare che la somma contiene i dati relativi ad entrambi i prodotti (vale a dire con una nota a piè di pagina).

C.   SIGARI E SIGARETTI

 

Accisa specifica per migliaia di pezzi o per chilogrammo

Accisa ad valorem come percentuale del PVDTTC

Quantitativi immessi al consumo per migliaia di pezzi o per chilogrammo

Importo totale di accise riscosse in migliaia di EUR

Anno/periodo

Moneta nazionale

EUR

%

 

1 000  EUR

Sigari e sigaretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.   ALTRI TABACCHI DA FUMO

 

Accisa specifica per chilogrammo

Accisa ad valorem come percentuale del PVDTTC

Quantitativi immessi al consumo in tonnellate

Importo totale di accise riscosse in migliaia di EUR

Anno/periodo

Moneta nazionale

EUR

%

 

1 000  EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

(2)  Prezzo di vendita al minuto, imposte incluse.


29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/20


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2011

che esonera la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Danimarca, ad esclusione della Groenlandia e delle Isole Fær Øer, dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

[notificata con il numero C(2011) 5312]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/481/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 4 e 6,

vista la domanda presentata dal Regno di Danimarca tramite posta elettronica il 26 maggio 2011,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

(1)

Il 26 maggio 2011 la Commissione ha ricevuto una domanda da parte del Regno di Danimarca, trasmessa per posta elettronica, a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE.

(2)

La domanda presentata dal Regno di Danimarca riguarda la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Danimarca, ad esclusione della Groenlandia e delle Isole Fær Øer. In linea con precedenti decisioni della Commissione in materia di concentrazioni (2), nella domanda sono state descritte due attività distinte:

a)

prospezione di petrolio e gas naturale; e

b)

produzione di petrolio.

Conformemente alle summenzionate decisioni della Commissione, ai fini della presente decisione il termine «produzione» include anche lo «sviluppo», ossia la creazione delle infrastrutture adeguate per la futura produzione (piattaforme petrolifere, oleodotti, terminali, ecc.). Inoltre, in base alla prassi consolidata della Commissione, si ritiene che «lo sviluppo, la produzione e la vendita di petrolio greggio» costituiscano un «unico mercato del prodotto rilevante»  (3). Pertanto, ai fini della presente decisione, con il termine «produzione» si intende sia lo «sviluppo» che la (prima) vendita di petrolio

(3)

In Danimarca le società che partecipano alle concessioni di petrolio e/o gas come concessionarie o esercenti sono 29, mentre gli operatori responsabili dell’attuale produzione di petrolio e gas sono tre: Mærsk Olie og Gas A/S («Mærsk», 15 giacimenti), DONG E&P A/S («Dong», 3 giacimenti) e Hess Denmark ApS («Hess», 1 giacimento) (4). Inoltre, Wintershall Nordzee B.V. e Altinex Oil Denmark A/S (NORECO) hanno scoperto, in qualità di operatori, giacimenti non sviluppati nei quali non è attiva alcuna produzione. Per diversificare il rischio, la normale gestione delle attività di esplorazione e sfruttamento avviene attraverso accordi di joint venture, nei quali una delle parti viene nominata «operatore» e le altre parti ottengono una quota proporzionale del petrolio e del gas prodotti dal consorzio. I partecipanti diversi dall’operatore hanno il pieno controllo sul luogo, sui tempi e sui destinatari delle vendite, e sono quindi nel contempo partner e concorrenti degli operatori.

(4)

La domanda è stata presentata, e quindi approvata, dalla Konkurrence og Forbrugerstyrelsen (l’autorità danese per la concorrenza e la tutela dei consumatori).

II.   QUADRO GIURIDICO

(5)

L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che gli appalti destinati a permettere la prestazione di un’attività rientrante nel campo di applicazione della direttiva stessa non siano soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza viene valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le disposizioni della normativa UE sulla liberalizzazione di un determinato settore o di parti di esso.

(6)

Dato che la Danimarca ha attuato e applicato la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (5), il mercato può essere considerato liberamente accessibile conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/17/CE. L’esposizione diretta alla concorrenza su un determinato mercato deve essere valutata sulla base di vari criteri, nessuno dei quali è necessariamente determinante.

(7)

Ai fini della valutazione dell’esposizione degli operatori rilevanti alla concorrenza diretta sui mercati oggetto della presente decisione, i criteri di cui tener conto sono la quota di mercato dei principali operatori e il grado di concentrazione sui predetti mercati. Dato che le condizioni variano per le diverse attività oggetto della presente decisione, si procede a una valutazione distinta per ogni attività/mercato.

(8)

La presente decisione fa salva l’applicazione delle regole della concorrenza.

III.   VALUTAZIONE

(9)

Nelle precedenti decisioni della Commissione menzionate al considerando 2 si è ritenuto che ognuna delle due attività oggetto della presente domanda (prospezione di petrolio e gas naturale e produzione di petrolio) costituisca un mercato del prodotto distinto. Occorre pertanto esaminarle separatamente.

Prospezione di petrolio e gas naturale

(10)

In base alla prassi consolidata della Commissione (6), la prospezione di petrolio e di gas naturale costituisce un unico mercato del prodotto rilevante poiché è impossibile stabilire dall’inizio se la prospezione porterà alla scoperta di petrolio o gas naturale. Sempre sulla base della stessa consolidata prassi della Commissione è stato inoltre stabilito che la portata geografica di tale mercato è mondiale. Ai fini della presente decisione la definizione viene mantenuta, non essendovi indicazioni che in questo caso sarebbe diversa.

(11)

È possibile misurare le quote di mercato degli operatori attivi nella prospezione in base a tre variabili: la spesa in conto capitale, le riserve comprovate e la produzione prevista. È stato considerato inadeguato utilizzare la spesa in conto capitale per misurare le quote di mercato degli operatori attivi nel mercato della prospezione, tra l’altro a causa delle grandi differenze esistenti tra i livelli di investimento necessari in aree geografiche diverse. Ad esempio, sono necessari investimenti maggiori per le prospezioni di petrolio e gas nel Mare del Nord piuttosto che in Medio Oriente.

(12)

Di norma sono stati applicati altri due parametri per valutare le quote di mercato degli operatori economici di questo settore: le loro quote di riserve comprovate e di produzione prevista (7).

(13)

Al 31 dicembre 2009, in base alle informazioni disponibili, le riserve mondiali comprovate di petrolio e di gas ammontavano a un totale di 385,58 miliardi di metri cubi standard equivalente petrolio (di seguito Sm3 o. e.) (8). Al 31 dicembre 2009, le riserve combinate comprovate di petrolio e di gas in Danimarca ammontavano a poco più di 0,19 miliardi di Sm3 o. e. (9), ossia poco più dello 0,05 % delle riserve mondiali. La quota dei singoli enti aggiudicatori operanti in Danimarca è, ovviamente, ancora inferiore. In base alle informazioni disponibili esiste una correlazione diretta tra le riserve comprovate di petrolio e gas e la produzione futura prevista. Nessuna delle informazioni disponibili indica pertanto che la quota di mercato dei singoli enti aggiudicatori operanti in Danimarca sarebbe sostanzialmente diversa se misurata in termini di produzione prevista anziché di quota di riserve comprovate. Dato il legame tra le riserve comprovate e la produzione effettiva, questi fatti possono essere considerati tra l’altro come un indice dello stato della concorrenza nel mercato interessato.

(14)

Il mercato della prospezione non presenta un elevato grado di concentrazione. Società pubbliche a parte, il mercato è caratterizzato dalla presenza di tre operatori privati internazionali integrati verticalmente, le cosiddette super majors (BP, ExxonMobil e Shell) e di un certo numero di cosiddette majors. Questi elementi sono un indice dell’esposizione diretta alla concorrenza.

Produzione di petrolio

(15)

In base alla prassi consolidata della Commissione (10), lo sviluppo e la produzione di petrolio (greggio) costituiscono un mercato del prodotto distinto la cui portata geografica è mondiale. Ai fini della presente decisione la definizione viene mantenuta, non essendovi indicazioni che in questo caso sarebbe diversa. In base alle informazioni disponibili (11) la produzione quotidiana totale di petrolio a livello mondiale è stata pari a 79,948 milioni di barili nel 2009. Lo stesso anno in Danimarca è stato prodotto un totale di 0,265 milioni di barili al giorno, pari a una quota di mercato dello 0,33 %. Se si considera la quota 2009 dei singoli enti aggiudicatori operanti in Danimarca, la situazione è la seguente: Mærsk detiene una quota di mercato pari allo 0,5 % della produzione mondiale di petrolio, con una produzione in tutto il mondo di 381 mila (12) barili al giorno; Dong’s detiene una quota pari allo 0,029 % della produzione mondiale di petrolio, con una produzione di 23 mila barili al giorno; Hess, infine, detiene una quota pari allo 0,014 % della produzione mondiale di petrolio, con una produzione totale di 11 575 barili al giorno.

(16)

Ai fini della presente analisi è importante considerare il grado di concentrazione del mercato rilevante nel suo insieme. In quest’ottica, la Commissione osserva che il mercato della produzione di petrolio greggio è caratterizzato dalla presenza di grandi società statali e di tre operatori privati internazionali integrati verticalmente (le cosiddette super majors: BP, ExxonMobil e Shell, le cui quote di produzione di greggio nel 2009 ammontavano rispettivamente al 3,2 %, al 3,0 % e al 2 %) nonché di un certo numero di cosiddette majors (13). Questi fattori suggeriscono che il mercato comprende alcuni operatori tra i quali si può presumere esista un’effettiva concorrenza.

IV.   CONCLUSIONI

(17)

Sulla base dei fattori esaminati ai considerando da 5 a 16, si può ritenere che la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza fissata dall’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE sia rispettata in Danimarca, ad esclusione della Groenlandia e delle Isole Fær Øer, per i seguenti servizi:

a)

prospezione di petrolio e gas naturale; e

b)

produzione di petrolio.

(18)

Dato che la condizione della libera accessibilità del mercato può considerarsi rispettata, la direttiva 2004/17/CE non deve applicarsi quando gli enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati a consentire la prestazione in Danimarca, ad esclusione della Groenlandia e delle Isole Fær Øer, dei servizi menzionati alle lettere a) e b) del considerando 17, né quando si organizzano concorsi di progettazione ai fini dell’esercizio di tale attività nelle predette aree geografiche.

(19)

Generalmente i giacimenti possono produrre sia petrolio che gas, in diverse proporzioni. La produzione di gas non è soggetta a questa domanda di esonero, e per questo settore continua ad applicarsi la direttiva 2004/17/CE. Qualora un giacimento produca sia petrolio che gas, si ricorda che gli appalti che riguardano più attività sono trattati in conformità con l’articolo 9 della direttiva 2004/17/CE. Ciò significa che quando un ente aggiudicatore è impegnato in appalti «misti» che riguardano entrambe le attività (ossia le attività realizzate sia in esonero della direttiva 2004/17/CE sia non in esonero) si terranno in considerazione le attività alle quali l’appalto è destinato in via principale. In caso di appalto misto, se il fine è essenzialmente quello di sostenere la produzione di gas, si applicano le disposizioni della direttiva 2004/17/CE. Se risulta obiettivamente impossibile determinare le attività alle quali l’appalto è principalmente destinato, il contratto è dichiarato aggiudicato conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva.

(20)

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto nel periodo tra maggio e luglio 2011, quale risulta dalle informazioni presentate dalle autorità danesi. Essa potrà essere rivista, qualora cambiamenti significativi della situazione giuridica e di fatto comportino il non rispetto delle condizioni di applicabilità di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE.

(21)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione dei seguenti servizi in Danimarca, ad esclusione della Groenlandia e delle Isole Fær Øer:

a)

prospezione di petrolio e gas naturale; e

b)

produzione di petrolio.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2011.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)   GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Cfr. in particolare la decisione 2004/284/CE della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (caso n. IV/M.1383 — Exxon/Mobil) e decisioni successive, tra l’altro la decisione del 3 maggio 2007 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (caso n. COMP/M.4545 — STATOIL/HYDRO) conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(3)  Cfr. inter alia la decisione 2001/45/CE della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (caso IV/M.1532 BP Amoco/Arco), considerando 14 (GU L 18 del 19.1.2001, pag. 1).

(4)  I giacimenti menzionati sono quelli attivi.

(5)   GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3, e GU L 79 del 29.3.1996, pag. 30.

(6)  Cfr. in particolare la summenzionata decisione Exxon/Mobil e la più recente decisione della Commissione del 19 novembre 2007 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (caso n. COMP/M.4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004.

(7)  Cfr. in particolare la summenzionata decisione Exxon/Mobil (considerando 25 e 27).

(8)  Cfr. punto 5.2.1. della domanda e le fonti ivi citate, in particolare la BP Statistical Review of World Energy, giugno 2010 (di seguito, «statistiche BP 2010»), ad essa allegata.

(9)  Ossia 0,06 trilioni di m3 di gas, pari a 0,0594 miliardi di Sm3 o. e., e 0,9 mila milioni di barili di petrolio, pari a 0,135 miliardi di Sm3, per un totale di 0,1944 miliardi di Sm3.

(10)  Cfr. nota 6.

(11)  Cfr. statistiche BP, pag. 8.

(12)  Di cui 90 mila barili estratti giornalmente in Danimarca.

(13)  Ad esempio Total, Chevron, Eni e Conoco, le cui quote di mercato sono inferiori a quelle delle super majors.


29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2011

sulla pubblicazione di riferimenti della norma EN 15947 per quanto riguarda i requisiti essenziali di sicurezza enunciati nella direttiva 2007/23/CE sugli articoli pirotecnici

[notificata con il numero C(2011) 5310]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/482/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (1), in particolare l’articolo 8,

visto il parere del comitato permanente creato in virtù dell’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le autorità svedesi hanno presentato il 20 settembre 2010 un’obiezione formale nei confronti delle parti 3, 4 e 5 della norma EN 15947, per quanto riguarda in particolare i requisiti per le batterie e le combinazioni.

(2)

La norma EN 15947 stabilisce che le batterie e le combinazioni sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2007/23/CE se sono interrate in terreno soffice o fissate a una postazione in modo tale da rimanere in posizione verticale durante il funzionamento.

(3)

Secondo l’autorità svedese, la norma EN 15947 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza elencati al punto 3 dell’allegato I della direttiva 2007/23/CE. Le batterie e le combinazioni sono di solito utilizzate su terreno duro, come un terreno gelato o un marciapiede, ovvero una superficie asfaltata o in cemento. La norma EN 15947 non prevede prove per queste batterie e combinazioni su terreno duro. Esiste pertanto un rischio che queste batterie e combinazioni non rimangano in posizione verticale in caso di funzionamento su un terreno duro. La norma EN 15947 non soddisfa il requisito essenziale di sicurezza concernente le istruzioni enunciate al punto 3, lettera h), dell’allegato I della direttiva 2007/23/CE. A causa della natura dei fuochi artificiali, essi sono spesso utilizzati in tarda serata o di notte quando, per la scarsa visibilità, è difficile leggere le istruzioni.

(4)

Le preoccupazioni della Svezia sono state trattate nel quadro del Comitato europeo per la normalizzazione (CEN); vari Stati membri hanno insistito affinché, tenuto conto delle loro condizioni climatiche e dei regolamenti nazionali relativi all’utilizzazione dei fuochi artificiali, le batterie e combinazioni che devono essere interrate o fissate a una postazione siano inserite nella norma EN 15947. Di conseguenza, le batterie e combinazioni che devono essere interrate o fissate a una postazione sono state incluse in questa norma dal momento che soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza elencati nella direttiva 2007/23/CE se sono accompagnate dalle istruzioni di utilizzazione.

(5)

La Commissione ritiene che negli Stati membri, in cui i fuochi artificiali sono utilizzati principalmente negli spazi pubblici, alcune batterie e combinazioni, anche se la loro etichettatura richiede che esse siano fissate a una postazione o interrate in terreno soffice, sono spesso in pratica solo poste su un suolo duro o su superfici dure. In altri Stati membri, in cui i fuochi artificiali sono utilizzati principalmente in proprietà private, il requisito di interrare le batterie e combinazioni in terreno soffice o di fissarle a una postazione migliorerà effettivamente la sicurezza. Di conseguenza, per proteggere gli utilizzatori e gli spettatori da eventuali lesioni, è opportuno modificare parti pertinenti della norma EN 15947 al fine di introdurre diversi tipi di batterie e combinazioni e di prendere in considerazione le loro differenze. Occorrerebbe distinguere tra le batterie e combinazioni che sono destinate ad essere installate su una superficie dura e piatta e devono essere soggette a prove in queste condizioni e le batterie e combinazioni che devono essere interrate in terreno soffice o fissate a una postazione e sottoposte a prove in questo modo. Le batterie e combinazioni che non sono destinate né ad essere installate su una superficie dura e piatta né ad essere interrate in terreno soffice o fissate a una postazione dovrebbero essere incluse in una terza tipologia supplementare.

(6)

Tenuto conto della necessità di rivedere le parti 3, 4 e 5 della norma EN 15947 per quanto riguarda le batterie e combinazioni, è opportuno pubblicare un riferimento a queste parti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con un avviso supplementare.

(7)

Le autorità francesi hanno presentato il 27 settembre 2010 un’obiezione formale nei confronti delle parti 3, 4 e 5 della norma EN 15947, a causa della mancanza di una prova di caduta e della presa in considerazione delle differenze nella distanza di sicurezza applicabile agli operatori e al pubblico.

(8)

In seguito a una discussione nell’ambito del CEN, si è deciso di non includere la prova di caduta nella norma, come la Francia proponeva. Il condizionamento meccanico conformemente alle descrizioni della norma EN 15947 faceva già parte di una serie normalizzata precedente EN 14035 ed è stato ottimamente stabilito in passato. Questo metodo di prova comprende i requisiti concernenti la sensibilità in condizioni di manutenzione e di trasporto normali e prevedibili elencate nella direttiva 2007/23/CE.

(9)

La Commissione ritiene che la prova di condizionamento meccanico già inclusa nella norma EN 15947 copra sufficientemente i requisiti per quanto riguarda la sensibilità in condizioni di manutenzione e di trasporto normali e prevedibili elencate nella direttiva 2007/23/CE.

(10)

La Francia ha inoltre espresso preoccupazione per il fatto che le distanze di sicurezza definite alla parte 3 della norma EN 15947 non proteggono il pubblico in ogni caso, ma proteggono solo colui che attiva il fuoco d’artificio. Ad esempio, se alcuni prodotti di questo tipo sono utilizzati nelle vicinanze di edifici elevati, vi è il rischio che essi danneggino la facciata di questi edifici o feriscano persone che si trovano su balconi e terrazze. La Francia ha pertanto proposto di definire le distanze di sicurezza di ciascun articolo pirotecnico prendendo in considerazione l’altezza massima che esso può raggiungere.

(11)

Le discussioni nell’ambito del CEN in merito alle distanze di sicurezza hanno mostrato chiaramente che era necessario avere le stesse distanze di sicurezza per ciascun articolo di una determinata categoria. Allontanarsi da questo principio comporta rischi importanti, poiché l’utilizzatore privo di conoscenze specialistiche dovrebbe adeguare le distanze di sicurezza prima dell’utilizzazione.

(12)

La Commissione ritiene che troppe diverse distanze di sicurezza per gli articoli pirotecnici della stessa categoria, e in particolare distanze di sicurezza diverse per gli utilizzatori privi di conoscenze specialistiche per il pubblico, costituirebbero una fonte di confusione per gli utilizzatori. Non è pertanto necessario modificare le parti 3, 4 e 5 della norma EN 15947 in proposito, dal momento che essa garantisce già la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza che figurano nella direttiva 2007/23/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti alle parti 3, 4 e 5 della norma EN 15947 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

1.   La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei riferimenti alle parti 3, 4 e 5 della norma EN 15947 è accompagnata dal seguente avviso supplementare:

«Sino a quando la norma EN 15947 non sarà modificata e ripubblicata, gli Stati membri riterranno che le batterie e combinazioni conformi alla norma EN 15947 siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza enunciati all’allegato I della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio solo se, prima di essere immessi in commercio, saranno state chiaramente etichettate come indicato qui di seguito.

 

Per le batterie e combinazioni da porre su un suolo piatto:

“Installare la batteria su un suolo piatto” o “Installare la combinazione su un suolo piatto”.

 

Per le batterie e combinazioni da interrare in un terreno o materiale soffice:

“Installare la batteria in posizione verticale in un terreno soffice o in un altro materiale non infiammabile come la sabbia” ovvero “Installare la combinazione in posizione verticale in un terreno soffice o in un altro materiale non infiammabile come la sabbia”.

 

Per le batterie e combinazioni da fissare a una postazione:

“Fissare saldamente la batteria in posizione verticale a una postazione solida”, “Assicurarsi che la parte alta della batteria superi la postazione” ovvero “Fissare saldamente la combinazione in posizione verticale a una postazione solida”, “Assicurarsi che la parte alta della combinazione superi la postazione”. Il metodo e il mezzo di fissare la batteria o combinazione a una postazione devono essere descritti nelle istruzioni di utilizzazione in modo sufficientemente particolareggiato e in termini facilmente comprensibili da parte di utilizzatori non professionisti.

 

Per le altre batterie e combinazioni: [indicare le altre precauzioni da prendere se esse non sono destinate a essere installate su un suolo piatto, né a essere interrate in terreno o materiale soffice, né a essere fissate a una postazione].»

2.   La pubblicazione del numero di riferimento di una norma nazionale che recepisce la norma EN 15947 è accompagnata dall’avviso di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2011.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)   GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.

(2)   GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.