ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.195.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 195

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
27 luglio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/464/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo fra l’Unione europea e la Nuova Zelanda che modifica l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda

1

 

 

2011/465/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2011, che modifica le misure appropriate previste dalla decisione 2009/618/CE, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou, e che abroga tale decisione

2

 

 

2011/466/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2011, sulla conclusione di un accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra la Comunità europea e il Canada

5

 

 

2011/467/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2011, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto UE-Svizzera istituito dall’articolo 14 dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in merito alla sostituzione del relativo allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)

7

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 729/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante divieto di pesca del brosmio nelle acque dell’Unione europea e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

24

 

*

Regolamento (UE) n. 730/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell’UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII per le navi battenti bandiera spagnola

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 731/2011 della Commissione, del 22 luglio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto Amatriciano (IGP)]

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 732/2011 della Commissione, del 22 luglio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Göttinger Feldkieker (IGP)]

30

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 733/2011 della Commissione, del 22 luglio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kołocz śląski/kołacz śląski (IGP)]

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 734/2011 della Commissione, del 22 luglio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Αρνάκι Ελασσόνας (Arnaki Elassonas) (DOP)]

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2011 della Commissione, del 22 luglio 2011, recante iscrizione di una denominazione del registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Göttinger Stracke (IGP)]

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione, del 26 luglio 2011, che approva la sostanza attiva flurossipir a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

37

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 26 luglio 2011, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle circoscrizioni

42

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 738/2011 della Commissione, del 26 luglio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

44

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/71/UE della Commissione, del 26 luglio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell’allegato I della direttiva ( 1 )

46

 

 

DECISIONI

 

 

2011/468/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Danimarca)

52

 

 

2011/469/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Danimarca)

53

 

 

2011/470/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, Belgio)

54

 

 

2011/471/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativa all’aiuto di Stato C 38/05 (ex NN 52/04) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo Biria [notificata con il numero C(2010) 8289]  ( 1 )

55

 

 

2011/472/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2011, relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Portogallo

71

 

*

Decisione 2011/473/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2011, che modifica la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

72

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

27.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo fra l’Unione europea e la Nuova Zelanda che modifica l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda

(2011/464/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (1) («l’accordo sul reciproco riconoscimento») è entrato in vigore il 1o gennaio 1999 (2).

(2)

L’8 luglio 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Nuova Zelanda tesi a modificare l’accordo sul reciproco riconoscimento. I negoziati sono stati conclusi con successo con la sigla dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda che modifica l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda («l’accordo») tenutasi a Bruxelles il 29 giugno 2009.

(3)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4)

È opportuno firmare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda che modifica l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda («l’accordo») è autorizzata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione dell’accordo stesso (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU L 229 del 17.8.1998, pag. 62.

(2)   GU L 5 del 9.1.1999, pag. 74.

(3)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato assieme alla decisione relativa alla sua conclusione.


27.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

che modifica le misure appropriate previste dalla decisione 2009/618/CE, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou, e che abroga tale decisione

(2011/465/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 (2) («accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l’articolo 96,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

di concerto con l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica di Guinea ha compiuto progressi nell’attuare gli impegni descritti nella lettera di cui all’allegato della decisione 2009/618/CE del Consiglio, del 27 luglio 2009, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di Cotonou (4), che subordina a talune condizioni la revoca delle misure previste.

(2)

La Repubblica di Guinea ha compiuto progressi nel processo di transizione verso il ripristino dell’ordine costituzionale e l’istituzione di un regime democratico, in particolare grazie all’insediamento di un presidente che è espressione di elezioni presidenziali libere e trasparenti e alla nomina di un governo civile.

(3)

L’organizzazione delle elezioni presidenziali e l’insediamento di un nuovo presidente rappresentano la realizzazione parziale dell’ultimo obiettivo definito nell’allegato della lettera allegata alla decisione 2009/618/CE.

(4)

Il quarto e ultimo obiettivo, che segnerà la fine del periodo di transizione, non sarà raggiunto il 27 luglio 2011, data alla quale la decisione 2009/618/CE cesserà di produrre effetti.

(5)

È pertanto opportuno aggiornare le misure appropriate alla luce dei progressi registrati nel ritorno all’ordine costituzionale, per poter tener conto dei progressi compiuti, e abrogare la decisione 2009/618/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure appropriate previste a titolo dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-UE sono precisate nella lettera in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2009/618/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 19 luglio 2012.

Essa è eventualmente riesaminata dopo un periodo indicativo di sei mesi, sulla base delle conclusioni di una missione dell’Unione europea da effettuarsi in loco.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)   GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(3)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(4)   GU L 214 del 19.8.2009, pag. 34.


ALLEGATO

PROGETTO DI LETTERA

Signor presidente,

Signor Primo ministro,

L’Unione europea si compiace dei progressi compiuti dalla Repubblica di Guinea per quanto riguarda il ritorno all’ordine costituzionale, in particolare in seguito alla serena conclusione delle elezioni presidenziali del 2010 e all’insediamento di un presidente legittimo e di un governo civile. L’elezione presidenziale appena conclusa rappresenta la prima consultazione realmente aperta e competitiva dall’indipendenza del paese e una tappa fondamentale per un ritorno alla legittimità democratica.

Siete ora di fronte all’enorme sfida di mettere il Vostro paese sulla via della stabilità e della crescita economica, compito che avete assunto facendo adottare un ambizioso programma di riforme. Consapevole delle difficoltà economiche e sociali con cui la Repubblica di Guinea si misura e per accompagnarVi in questo passaggio finale — ma pur sempre importante — della transizione politica, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di riesaminare le condizioni previste per l’ultima fase di rilancio della cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica di Guinea, segnatamente la firma del documento di strategia nazionale e del programma indicativo nazionale (DSN/PIN) a titolo del 10o Fondo europeo di sviluppo (FES), che riguarderanno la cooperazione con la Repubblica di Guinea fino al 2013.

In applicazione di tale decisione, l’Unione europea potrà firmare il DSN/PIN con la Repubblica di Guinea non appena ultimato e previo invio da parte delle autorità guineane di una comunicazione formale all’Unione europea contenente un calendario dettagliato, elaborato e adottato dalle autorità competenti, in cui si preciseranno la data e le fasi previste per l’organizzazione delle elezioni legislative entro la fine del 2011.

Dopo la firma del DSN/PIN sarà possibile erogare i finanziamenti a sostegno diretto della popolazione, destinati ai servizi sociali di base. L’elaborazione tecnica degli altri progetti e programmi previsti in tali documenti, nonché di eventuali nuove operazioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) (1), potrà anch’essa proseguire, ma l’erogazione di tali finanziamenti sarà possibile solo dopo lo svolgimento di elezioni legislative libere e trasparenti.

L’Unione europea ritiene che, sebbene le elezioni presidenziali siano fondamentali nella transizione democratica, le elezioni legislative e l’insediamento della nuova assemblea eletta democraticamente restino decisivi per portare a termine la transizione ed instaurare un contesto democratico completo. Essa confida nello svolgimento delle elezioni legislative entro e non oltre l’ultimo trimestre del 2011, come annunciato dalle autorità guineane, e resta disponibile ad appoggiarne finanziariamente l’organizzazione (per un importo indicativo di 5 milioni di EUR).

L’Unione europea si impegna ad instaurare un dialogo politico regolare con il governo guineano nel quadro dell’articolo 8 dell’accordo di Cotonou, relativamente agli elementi essenziali di cui all’articolo 9 di tale accordo, segnatamente i diritti umani, i principi democratici e lo Stato di diritto, nonché la riconciliazione nazionale, la fine dell’impunità, le riforme nel settore della governanza politica, giudiziaria ed economica e la riforma del settore sicurezza.

Il governo della Repubblica di Guinea può continuare a contare sull’appoggio e sull’accompagnamento dell’Unione europea nel suo percorso ambizioso di ritorno ad una crescita economica sostenibile e al benessere della popolazione.

Vogliate gradire, Signor presidente e Signor Primo ministro, i sensi della nostra più alta stima.

Fatto a Bruxelles, il …

Per l’Unione europea

ALLEGATO

PROSPETTO DEGLI IMPEGNI

Impegni del governo della Guinea

Impegni dell’Unione europea

1.

Elaborazione e adozione da parte delle autorità competenti di un calendario dettagliato (data e fasi preliminari/operazioni preparatorie) per l’organizzazione di elezioni legislative entro la fine del 2011

1.1.

Firma del DSN/PIN 10o FES a conclusione della fase di programmazione

1.2.

Elaborazione tecnica dei progetti/programmi previsti dal DSN/PIN

1.3.

Erogazione dei finanziamenti a sostegno diretto della popolazione

2.

Svolgimento di elezioni legislative libere e trasparenti

2.1.

Decisioni di finanziamento e attuazione effettiva dei progetti/programmi rimanenti del 10o FES


(1)  La misura non si applica alle operazioni di alleggerimento provvisorio già iniziate dalla BEI nell’ambito dell’iniziativa per i paesi poveri fortemente indebitati, ivi compresa la liquidazione degli arretrati sui prestiti FES gestiti dalla BEI.


27.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2011

sulla conclusione di un accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra la Comunità europea e il Canada

(2011/466/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, per conto dell’Unione, un accordo di cooperazione in materia di sicurezza dell’aviazione civile tra la Comunità europea il Canada (2) («accordo»), in conformità della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati.

(2)

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome dell’Unione in data 6 maggio 2009, in conformità della decisione 2009/469/CE del Consiglio (3).

(3)

A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea dovrebbe provvedere a notificare al Canada la successione dell’Unione europea alla Comunità europea.

(4)

È opportuno approvare l’accordo.

(5)

È necessario stabilire le disposizioni procedurali per la partecipazione dell’Unione negli organismi misti istituiti dall’accordo, così come per l’adozione di talune decisioni concernenti in particolare la modifica dell’accordo e dei relativi allegati, l’aggiunta di nuovi allegati, la soppressione di singoli allegati, le consultazioni, la composizione delle controversie e l’adozione di misure di salvaguardia.

(6)

Gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti necessari per assicurare che i loro accordi bilaterali con il Canada aventi lo stesso oggetto si estinguano alla data dell’entrata in vigore dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra la Comunità europea e il Canada («accordo») è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo (4) è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a effettuare la notifica di cui all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo e a effettuare la notifica seguente:

«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti, ove opportuno, all’ “Unione europea”.»

Articolo 3

1.   Nel comitato misto delle parti, istituito dall’articolo 9 dell’accordo, l’Unione è rappresentata dalla Commissione europea assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche in rappresentanza degli Stati membri.

2.   Nel comitato misto di settore sulla certificazione di cui all’allegato A, paragrafo 2, dell’accordo e nel comitato misto di settore sulla manutenzione di cui all’allegato B, paragrafo 4, dell’accordo, l’Unione è rappresentata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea assistita dalle autorità aeronautiche direttamente interessate dall’ordine del giorno di ciascuna riunione.

Articolo 4

1.   Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che deve prendere l’Unione in seno al comitato misto delle parti per quanto riguarda:

l’adozione o la modifica del regolamento del comitato misto delle parti disposto dall’articolo 9, paragrafo 3, dell’accordo.

2.   Previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 e tenendo pienamente conto del relativo parere, la Commissione può intraprendere una delle seguenti azioni:

adottare misure di salvaguardia a norma dell’articolo 6 dell’accordo,

chiedere una consultazione a norma dell’articolo 15 dell’accordo,

prendere misure di sospensione a norma dell’articolo 10 dell’accordo,

a condizione che la Commissione abbia presentato un’analisi fattuale approfondita degli effetti e della fattibilità delle modifiche previste, modificare gli allegati dell’accordo a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, dell’accordo nella misura in cui tali modifiche siano conformi ai pertinenti atti giuridici dell’Unione e non ne comportino alcuna modifica,

sopprimere singoli allegati a norma dell’articolo 16, paragrafi 3 e 5 dell’accordo,

ogni altra azione che deve essere presa da una parte così come disposto dall’accordo, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e il diritto dell’UE.

3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide su proposta della Commissione e in conformità delle disposizioni del trattato in merito a ogni altra modifica dell’accordo che non rientra nell’ambito di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  Approvazione del 23 giugno 2011.

(2)   GU L 153 del 17.6.2009, pag. 11.

(3)   GU L 153 del 17.6.2009, pag. 10.

(4)  Il testo dell’accordo è stato pubblicato nella GU L 153 del 17.6.2009, pag. 11, unitamente alla decisione relativa alla firma.


27.7.2011   

IT

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L 195/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2011

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto UE-Svizzera istituito dall’articolo 14 dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in merito alla sostituzione del relativo allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)

(2011/467/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9, in combinato disposto con gli articoli 46, 53 e 62,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone «l’accordo») è stato fîrmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’articolo 14 dell’accordo istituisce un Comitato misto. A norma dell’articolo 18 dell’accordo, le modifiche, tra le altre, dell’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) sono decise da tale Comitato misto.

(3)

Al fine di garantire l’applicazione coerente e corretta degli atti giuridici dell’UE e di evitare difficoltà amministrative ed eventualmente giuridiche, è opportuno modificare l’allegato III dell’accordo per integrare i nuovi atti giuridici dell’UE ai quali attualmente l’accordo non fa riferimento.

(4)

È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, consolidare l’allegato III dell’accordo e sostituirlo con un nuovo allegato.

(5)

La posizione dell’Unione in seno al comitato misto UE-Svizzera dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione acclusa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al comitato misto UE-Svizzera istituito dall’articolo 14 dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in merito alla sostituzione del relativo allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali), è basata sul progetto di decisione del comitato misto UE-Svizzera acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione del Comitato misto UE-Svizzera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2011 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

istituito dall’articolo 14 dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone

del …

che sostituisce il relativo allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («l’accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,

visto il protocollo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera (3) e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell’Unione europea (UE) che sono stati adottati dal 2004, in particolare della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (4).

(3)

L’allegato III dovrebbe essere adattato per tener conto dell’adesione all’UE della Repubblica di Bulgaria e della Romania in data 1o gennaio 2007.

(4)

Pertanto, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno consolidare l’allegato III dell’accordo e sostituirlo con un nuovo allegato.

(5)

Conformemente alla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (5) e alla direttiva 2005/36/CE, la Svizzera dovrà prevedere una qualifica professionale unica e un titolo professionale unico per i medici generici che saranno gli stessi per tutti i medici generici già esercitanti e futuri.

(6)

Al fine di garantire l’efficace applicazione della direttiva 2005/36/CE tra le parti contraenti, la Commissione continuerà a cooperare strettamente con la Svizzera e, in particolare, continuerà ad assicurare che gli esperti svizzeri siano adeguatamente consultati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Svizzera applica senza restrizione i diritti acquisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE alle condizioni stabilite nella presente decisione e nell’allegato.

Articolo 3

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data della notifica da parte della Svizzera dell’espletamento delle sue procedure interne per l’attuazione della presente decisione.

Essa è applicata, a titolo provvisorio, a decorrere dal primo giorno del secondo mese dopo la sua adozione, ad eccezione del Titolo II della direttiva 2005/36/CE che è applicato a partire dalla data dell’entrata in vigore della presente decisione.

Qualora la notifica di cui al primo comma non venga effettuata entro 24 mesi dall’adozione della presente decisione, la presente decisione decade.

Fatto a Bruxelles, …

Per il Comitato misto

Il presidente

I segretari


(1)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(2)   GU L 124 del 20.5.2009, pag. 53.

(3)   GU L 352 del 27.11.2004, pag. 129.

(4)   GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(5)   GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

(Diplomi, certificati e altri titoli)

1.

Le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti giuridici e le comunicazioni dell’Unione europea (UE) a cui si fa riferimento nella sezione A del presente allegato, conformemente all’ambito di applicazione dell’accordo.

2.

Ove non diversamente specificato, il termine “Stato(i) membro(i)” figurante negli atti ai quali è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato è considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti giuridici dell’UE, alla Svizzera.

3.

Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le parti contraenti tengono conto degli atti giuridici dell’UE ai quali è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.

SEZIONE A:   ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO

1a.

32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22),

modificata da:

direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),

regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3),

regolamento (CE) n. 755/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 10),

regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 11),

regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4),

notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 332 del 30.12.2006, pag. 35),

notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 148 del 24.6.2006, pag. 34),

notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 3 del 6.1.2006, pag. 12),

comunicazione della Commissione — Notifica di denominazioni di specializzazioni odontoiatriche (GU C 165 del 19.7.2007, pag. 18),

comunicazione della Commissione — Notifica di denominazioni di medici specialisti e medici generici (GU C 165 del 19.7.2007, pag. 13),

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione di medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista specialista, ostetrica e architetto (GU C 137 del 4.6.2008, pag. 8),

comunicazione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 322 del 17.12.2008, pag. 3),

comunicazione della Commissione — Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, elencati all’allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 111 del 15.5.2009, pag. 1),

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 114 del 19.5.2009, pag. 1),

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 279 del 19.11.2009, pag. 1),

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 129 del 19.5.2010, pag. 3),

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 337 del 14.12.2010, pag. 10),

rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 271 del 16.10.2007, pag. 18),

rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 28).

b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva (CE) n. 36/2005 è così adattata:

1)

le procedure di cui ai seguenti articoli della direttiva non si applicano tra le parti contraenti:

articolo 3, paragrafo 2, terzo comma — procedura per l’aggiornamento dell’allegato I della direttiva,

articolo 11, lettera c), ultima frase — procedura per l’aggiornamento dell’allegato II della direttiva,

articolo 13, paragrafo 2, terzo comma — procedura per l’aggiornamento dell’allegato III della direttiva,

articolo 14, paragrafo 2, secondo e terzo comma — procedura applicabile in caso di deroga dal diritto del migrante di scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio d’adattamento,

articolo 15, paragrafi 2 e 5 — procedura di adozione o di revoca di piattaforme comuni,

articolo 20 — procedura di modifica dell’allegato IV della direttiva,

articolo 21, paragrafo 6, secondo comma — procedura di aggiornamento delle conoscenze e delle competenze,

articolo 21, paragrafo 7 — procedura di modifica dell’allegato V della direttiva,

articolo 25, paragrafo 5 — procedura di aggiornamento della durata minima della specializzazione per i medici specialisti,

articolo 26, secondo comma — procedura per l’introduzione di nuove specializzazioni mediche,

articolo 31, paragrafo 2, secondo comma — procedura per l’aggiornamento della formazione di infermieri responsabili dell’assistenza generale,

articolo 34, paragrafo 2, secondo comma — procedura per l’aggiornamento della formazione dei dentisti,

articolo 35, paragrafo 2 — procedura di aggiornamento della durata minima della specializzazione per dentisti specialisti,

articolo 38, paragrafo 1, secondo comma — procedura per l’aggiornamento della formazione dei veterinari,

articolo 40, paragrafo 1, terzo comma — procedura per l’aggiornamento della formazione delle ostetriche,

articolo 44, paragrafo 2, secondo comma — procedura per l’aggiornamento della formazione dei farmacisti,

articolo 46, paragrafo 2 — procedura per l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze degli architetti,

articolo 61 — clausola di deroga;

2)

l’articolo 56, paragrafi 3 e 4, è attuato come segue:

la Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto;

3)

l’articolo 57, secondo comma, è attuato come segue:

il coordinatore designato dalla Svizzera informa la Commissione ed invia una copia al Comitato misto;

4)

l’articolo 63 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, della normativa adottata sulla base degli atti giuridici e delle comunicazioni di cui al punto 1a. Gli articoli 58 e 64 non si applicano.

c.

All’allegato II, punto 1, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

“in Svizzera:

Opticien diplômé, diplomierter Augenoptiker, ottico diplomato

Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno 9 anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, di cui due possono essere dedicati a seguire un corso di insegnamento privato a tempo pieno, con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma è autorizzato ad adattare lenti a contatto o a svolgere esami della vista, sia a titolo di lavoro autonomo che di lavoro dipendente.

Audioprothésiste avec brevet fédéral, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprotesista con attestato professionale federale

Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, almeno tre anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da tre anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.

Bottier-orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister, calzolaio ortopedico diplomato

Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.

Technicien dentiste, maître, diplomierter Zahntechnikermeister, odontotecnico, maestro

Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.

Orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädist, ortopedista diplomato

Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.”

d.

All’allegato II, punto 4, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

“in Svizzera:

Guide de montagne avec brevet fédéral, Bergführer mit eidg. Fachausweis, guida alpina con attestato professionale federale

Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 13 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di formazione professionale sotto la supervisione di personale qualificato, comprensiva di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione a titolo indipendente.

Professeur de sports de neige avec brevet fédéral, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale

Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, oppure un’esperienza professionale di quattro anni, seguiti da due anni di corsi di studio e di esperienza a titolo di apprendistato e da un esame professionale finale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione a titolo indipendente.”

e.

Nell’allegato V, punto 5.1.1, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

Svizzera

Eidgenössisches Arztdiplom

Diplôme fédéral de médecin

Diploma federale di medico

Eidgenössisches

Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

 

1o giugno 2002”

f.

Nell’allegato V, punto 5.1.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Data di riferimento

Svizzera

Diplom als Facharzt

Diplôme de médecin spécialiste

Diploma di medico specialista

Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses

Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri

1o giugno 2002”

g.

Nell’allegato V, punto 5.1.3, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

“Paese

Denominazione

Anestesia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Anästhesiologie

Anesthésiologie

Anestesiologia


Paese

Denominazione

Chirurgia generale

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Chirurgie

Chirurgie

Chirurgia


Paese

Denominazione

Neurochirurgia

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Neurochirurgie

Neurochirurgie

Neurochirurgia


Paese

Denominazione

Ostetricia e ginecologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Gynäkologie und Geburtshilfe

Gynécologie et obstétrique

Ginecologia e ostetricia


Paese

Denominazione

Medicina interna

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Innere Medizin

Médecine interne

Medicina interna


Paese

Denominazione

Oftalmologia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Oftalmologia


Paese

Denominazione

Otorinolaringoiatria

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Oto-Rhino-Laryngologie

Oto-rhino-laryngologie

Otorinolaringoiatria


Paese

Denominazione

Pediatria

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Kinder- und Jugendmedizin

Pédiatrie

Pediatria


Paese

Denominazione

Malattie dell’apparato respiratorio

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Pneumologie

Pneumologie

Pneumologia


Paese

Denominazione

Urologia

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Urologie

Urologie

Urologia


Paese

Denominazione

Ortopedia

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur

Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio


Paese

Denominazione

Anatomia patologica

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Pathologie

Pathologie

Patologia


Paese

Denominazione

Neurologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Neurologie

Neurologie

Neurologia


Paese

Denominazione

Psichiatria

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Psychiatrie und Psychotherapie

Psychiatrie et psychothérapie

Psichiatria e psicoterapia


Paese

Denominazione

Radiologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Radiologie

Radiologie

Radiologia


Paese

Denominazione

Radioterapia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Radio-Onkologie/Strahlentherapie

Radio-oncologie/radiothérapie

Radio-oncologia/radioterapia


Paese

Denominazione

Chirurgia plastica

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica


Paese

Denominazione

Chirurgia toracica

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Herz- und thorakale Gefässchirurgie

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

Chirurgia del cuore e dei vasi toracici


Paese

Denominazione

Chirurgia pediatrica

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Svizzera

Kinderchirurgie

Chirurgie pédiatrique

Chirurgia pediatrica


Paese

Denominazione

Cardiologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Kardiologie

Cardiologie

Cardiologia


Paese

Denominazione

Gastroenterologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Gastroenterologie

Gastroentérologie

Gastroenterologia


Paese

Denominazione

Reumatologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Rheumatologie

Rhumatologie

Reumatologia


Paese

Denominazione

Ematologia generale

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Hämatologie

Hématologie

Ematologia


Paese

Denominazione

Endocrinologia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Endokrinologie-Diabetologie

Endocrinologie-diabétologie

Endocrinologia-diabetologia


Paese

Denominazione

Fisioterapia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Physikalische Medizin und Rehabilitation

Médecine physique et réadaptation

Medicina fisica e riabilitazione


Paese

Denominazione

Dermatologia e venerologia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Dermatologie und Venerologie

Dermatologie et vénéréologie

Dermatologia e venerologia


Paese

Denominazione

Medicina tropicale

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Tropen- und Reisemedizin

Médecine tropicale et médecine des voyages

Medicina tropicale e medicina di viaggio


Paese

Denominazione

Psichiatria infantile

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Kinder - und Jugendpsychiatrie und — psychotherapie

Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents

Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza


Paese

Denominazione

Malattie renali

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Nephrologie

Néphrologie

Nefrologia


Paese

Denominazione

Malattie infettive

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Infektiologie

Infectiologie

Malattie infettive


Paese

Denominazione

Igiene e medicina preventiva

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Prävention und Gesundheitswesen

Prévention et santé publique

Prevenzione e salute pubblica


Paese

Denominazione

Farmacologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

Pharmacologie et toxicologie cliniques

Farmacologia e tossicologia cliniche


Paese

Denominazione

Medicina del lavoro

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Arbeitsmedizin

Médecine du travail

Medicina del lavoro


Paese

Denominazione

Allergologia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Svizzera

Allergologie und klinische Immunologie

Allergologie et immunologie clinique

Allergologia e immunologia clinica


Paese

Denominazione

Medicina nucleare

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Nuklearmedizin

Médecine nucléaire

Medicina nucleare


Paese

Denominazione

Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale

(formazione di base di medico e di dentista)

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Svizzera

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Chirurgie orale et maxillo-faciale

Chirurgia oro-maxillo-facciale”

h.

Nell’allegato V, punto 5.1.4, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

“Paese

Titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Svizzera

Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin

Diplôme de médecin praticien

Diploma di medico generico

Médecin praticien

Praktischer Arzt

Medico generico

1o giugno 2002”

i.

Nell’allegato V, punto 5.2.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Svizzera

1.

Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann

Infirmière diplômée et infirmier diplômé

Infermiera diplomata e infermiere diplomato

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infirmière, infirmier

Infermiera, infermiere

1o giugno 2002

 

2.

Bachelor of Science in cure infermieristiche

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’ État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infirmière, infirmier

Infermiera, infermiere

 (*1)

j.

Nell’allegato V, punto 5.3.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Svizzera

Eidgenössisches Zahnarztdiplom

Diplôme fédéral de médecin-dentiste

Diploma federale di medico-dentista

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

 

Zahnarzt

Médecin-dentiste

Medico-dentista

1o giugno 2002”

k.

Nell’allegato V, punto 5.3.3, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

Ortodonzia

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Data di riferimento

Svizzera

Diplom für Kieferorthopädie

Diplôme fédéral d’orthodontiste

Diploma di ortodontista

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie

Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

1o giugno 2002


Chirurgia odontostomatologica

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Data di riferimento

Svizzera

Diplom für Oralchirurgie

Diplôme fédéral de chirurgie orale

Diploma di chirurgia orale

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie

Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

30 aprile 2004”

l.

Nell’allegato V, punto 5.4.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

Svizzera

Eidgenössisches Tierarztdiplom

Diplôme fédéral de vétérinaire

Diploma federale di veterinario

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

 

1o giugno 2002”

m.

Nell’allegato V, punto 5.5.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Svizzera

Diplomierte Hebamme

Sage-femme diplômée

Ostetrica diplomata

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’ État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Hebamme

Sage-femme

Ostetrica

1o giugno 2002”

n.

Nell’allegato V, punto 5.6.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

Svizzera

Eidgenössisches Apothekerdiplom Diplôme fédéral de pharmacien

Diploma federale di farmacista

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

 

1o giugno 2002”

o.

Nell’allegato V, punto 5.7.1, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

“Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Svizzera

Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)

Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana

 

1996-1997

 

Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) congiuntamente a Berner Fachhochschule (BFH)

 

2007-2008

 

Master of Arts BFH/HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) congiuntamente a Berner Fachhochschule (BFH)

 

2007-2008

 

Master of Arts FHNW in Architektur

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

 

2007-2008

 

Master of Arts FHZ in Architektur

Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)

 

2007-2008

 

Master of Arts ZFH in Architektur

Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen

 

2007-2008

 

Master of Science MSc in Architecture,

Architecte (arch. dipl. EPF)

Ecole Polytechnique Fédérale deLausanne

 

2007-2008

 

Master of Science ETH in Architektur, MSc ETH Arch

Eidgenössische Technische Hochschule Zurich

 

2007-2008”

p.

Nell’allegato VI della direttiva è aggiunto il testo seguente:

“Paese

Titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Svizzera

1.

Dipl. Arch. ETH,

arch. dipl. EPF,

arch. dipl. PF

2004-2005

 

2.

Architecte diplômé EAUG

2004-2005

 

3.

Architekt REG A

Architecte REG A

Architetto REG A

2004-2005”

2a.

377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17),

modificata da:

1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91),

1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),

Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1ogennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),

1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).

b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva 77/249/CEE è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

“Svizzera:

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avocat

Avvocato”;

2)

l’articolo 8 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 77/249/CEE.

3a.

398 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36),

modificata da:

1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).

b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva 95/5/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il testo seguente:

“Svizzera:

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avocat

Avvocato”;

2)

gli articoli 16 e 17 non si applicano. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 98/5/CE;

3)

l’articolo 14 è così attuato:

La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.

4a.

374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).

b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/566/CE è così modificata:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 3 è così modificato:

La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto;

2)

l’articolo 7 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 74/556/CEE.

5a.

374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5),

modificata da:

decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),

1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238).

b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/557/CEE è così modificata:

1)

in Svizzera:

Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui alla legge sui prodotti tossici [compilazione classificata della legge federale (RS 813.1) e in particolare quelli di cui ai relativi decreti (RS 813) e alle sostanze tossiche per l’ambiente (RS 814 812.31, 814 812.32 e 814 812.33];

2)

all’articolo 7, il paragrafo 5 è così modificato:

La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto;

3)

l’articolo 8 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 74/557/CEE.

6a.

386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).

b.

Ai fini del presente accordo, la direttiva 86/653/CEE è così modificata:

l’articolo 22 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 86/653/CEE.

SEZIONE B:   ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto del seguente atto:

7.

389 X 0601: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell’8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, pag. 1).»

(*1)  Si prega di inserire la data di adozione della decisione del Comitato misto.


REGOLAMENTI

27.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/24


REGOLAMENTO (UE) N. 729/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante divieto di pesca del brosmio nelle acque dell’Unione europea e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

15/T&Q

Stato membro

Spagna

Stock

USK/567EI.

Specie

Brosmio (Brosme brosme)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

Data

7 aprile 2011


27.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/26


REGOLAMENTO (UE) N. 730/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell’UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.


ALLEGATO

N.

13/DSS

Stato membro

SPAGNA

Stock

BSF/56712-

Specie

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

Data

22 aprile 2011


27.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 731/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto Amatriciano (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Prosciutto Amatriciano», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 307 del 12.11.2010, pag. 21.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

ITALIA

Prosciutto Amatriciano (IGP)


27.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 732/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Göttinger Feldkieker (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione presentata dalla Germania per la registrazione della denominazione «Göttinger Feldkieker» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché non è stata notificata alla Commisione alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura in allegato al presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 309 del 13.11.2010, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati alc consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

GERMANIA

Göttinger Feldkieker (IGP)


27.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 733/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kołocz śląski/kołacz śląski (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Kołocz śląski/kołacz śląski» presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 299 del 5.11.2010, pag. 7.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.4.   Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

POLONIA

Kołocz śląski/kołacz śląski (IGP)


27.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 734/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Αρνάκι Ελασσόνας (Arnaki Elassonas) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Αρνάκι Ελασσόνας (Arnaki Elassonas)», presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 307 del 12.11.2010, pag. 24.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

GRECIA

Αρνάκι Ελασσόνας (Arnaki Elassonas) (DOP)


27.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 735/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2011

recante iscrizione di una denominazione del registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Göttinger Stracke (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione presentata dalla Germania per la registrazione della denominazione «Göttinger Stracke» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura in allegato al presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 309 del 13.11.2010, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

GERMANIA

Göttinger Stracke (IGP)


27.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 736/2011 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2011

che approva la sostanza attiva flurossipir a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica alle sostanze attive iscritte nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione, del 27 giugno 2007, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l’elenco di tali sostanze (3) per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione. Il flurossipir è iscritto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007.

(2)

Secondo quanto previsto dalla parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che applica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (4), l’autorizzazione per il flurossipir scade il 31 dicembre 2011. È stata presentata una notifica conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 737/2007 in vista del rinnovo dell’iscrizione del flurossipir nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE nei termini previsti da tale articolo.

(3)

Tale notifica è stata dichiarata ammissibile mediante decisione 2008/656/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, sull’ammissibilità delle notifiche riguardanti il rinnovo dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio delle sostanze attive azimsulfuron, azossistrobin, flurossipir, imazalil, cresossim-metile, proesadion-calcio e spirossamin, e che fissa l’elenco dei notificanti interessati (5).

(4)

Nei termini previsti dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 737/2007, il notificante ha trasmesso i dati richiesti conformemente a detto articolo nonché una nota esplicativa della pertinenza di ogni nuovo studio presentato.

(5)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione e l’ha trasmessa il 26 novembre 2009 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione. Come complemento della valutazione della sostanza attiva, la relazione comprende l’elenco degli studi sui quali si è basato lo Stato membro relatore per la sua valutazione.

(6)

L’Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione al notificante e a tutti gli Stati membri per ricevere osservazioni e le ha inoltrate alla Commissione. Essa ha inoltre reso pubblica la relazione di valutazione.

(7)

Su richiesta della Commissione, la relazione di valutazione è stata oggetto di un esame collegiale da parte degli Stati membri e dell’Autorità. Il 24 febbraio 2011 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull’esame collegiale di valutazione dei rischi del flurossipir (6). La relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso il 17 giugno 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al flurossipir.

(8)

Dalle valutazioni effettuate, è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti flurossipir continuino a soddisfare, in linea generale, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare tale sostanza attiva.

(9)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 in combinato disposto con l’articolo 6 e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni non previste dalla prima iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(10)

Ferma restando la conclusione secondo cui il flurossipir va approvato è opportuno, in particolare, richiedere ulteriori informazioni di conferma.

(11)

È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell’approvazione onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni da essa derivanti.

(12)

Fatti salvi gli obblighi prescritti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 derivanti dall’approvazione e tenendo conto della particolare situazione generata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009 va tuttavia applicato quanto segue. Va concesso agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall’approvazione per rivedere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti flurossipir. Se del caso essi modificano, sostituiscono o ritirano tali autorizzazioni. In deroga al termine sopraindicato, occorre accordare un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo aggiornato di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni suo impiego previsto, secondo i principi uniformi di cui alla medesima direttiva.

(13)

L’esperienza acquisita con le iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l’allegato I di tale direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(14)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è necessario modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione delle sostanze attive

La sostanza attiva flurossipir di cui all’allegato I è approvata purché si rispettino le condizioni previste da detto allegato.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   In applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2012 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il flurossipir.

Entro la stessa data gli Stati membri verificano in particolare che le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle indicate nella parte B della voce di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, siano soddisfatte e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, della direttiva stessa e dall’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente flurossipir come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2011 nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2001, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della parte B della voce relativa alle disposizioni specifiche nell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia ancora conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente flurossipir come unica sostanza attiva, se necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente flurossipir come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)   GU L 169 del 29.6.2007, pag. 10.

(4)   GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(5)   GU L 214 del 9.8.2008, pag. 70.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluroxypyr. EFSA Journal 2011;9(3):2091 [91 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2091. Disponibile on line sul sito www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)   GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data dell’autorizzazione

Scadenza dell’autorizzazione

Disposizioni specifiche

Flurossipir

N. CAS 69377-81-7

N. CIPAC 431

Acido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridilossiacetico

≥ 950 g/kg

(fluroxypyr-meptyl)

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flurossipir, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

1)

prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita flurossipir piridinolo quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni dal suolo alcalino o vulnerabile e/o esposte a condizioni climatiche vulnerabili;

2)

prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Il notificante deve presentare informazioni che confermino:

a)

la rilevanza delle impurezze presenti nelle specifiche tecniche;

b)

la rilevanza del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità in considerazione della specifiche del materiale tecnico;

c)

La rilevanza tossicologica dei metaboliti flurossipir piridinolo e flurossipir metossipiridina;

d)

i metodi per la determinazione dei residui sulle piante;

e)

il destino degli esteri di flurossipir nelle matrici animali;

f)

i rischi a lungo termine per i lombrichi e gli organismi del suolo.

Il notificante deve trasmettere agli Stati membri, alle Commissione e all’Autorità le informazioni di cui alle lettere a) e b) entro il 1o luglio 2012 e le informazioni di cui alle lettere c), d), e) e f) entro il 31 dicembre 2013.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato come segue:

1)

nella parte A la voce relativa al flurossipir è soppressa;

2)

nella parte B è inserita la voce seguente:

N.

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data dell’autorizzazione

Scadenza dell’autorizzazione

Disposizioni specifiche

«9

Flurossipir

N. CAS 69377-81-7

N. CIPAC 431

Acido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridilossiacetico

≥ 950 g/kg

(fluroxypyr-meptyl)

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flurossipir, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

1)

prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita piridinolo del flurossipir quando tale sostanza attiva viene impiegata in regioni dal suolo alcalino o vulnerabile e/o esposte a condizioni climatiche vulnerabili;

2)

prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Il notificante deve presentare informazioni che confermino:

a)

la rilevanza delle impurezze presenti nelle specifiche tecniche;

b)

la rilevanza del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità in considerazione della specifiche del materiale tecnico;

c)

La rilevanza tossicologica dei metaboliti flurossipir piridinolo e flurossipir metossipiridina;

d)

i metodi per la determinazione dei residui sulle piante;

e)

il destino degli esteri di flurossipir nelle matrici animali;

f)

i rischi a lungo termine per i lombrichi e gli organismi del suolo.

Il notificante deve trasmettere agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità le informazioni di cui alle lettere a) e b) entro il 1o luglio 2012 e le informazioni di cui alle lettere c), d), e) e f) entro il 31 dicembre 2013.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.


27.7.2011   

IT

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L 195/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 737/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2011

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle circoscrizioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea (1), in particolare l’articolo 3,

considerate le domande presentate dalla Francia e dall’Ungheria,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 contiene un elenco delle circoscrizioni ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del suddetto regolamento.

(2)

Dal sopra citato allegato risulta che la Francia è suddivisa in ventidue circoscrizioni. Ai fini del regolamento (CE) n. 1217/2009, la Francia ha chiesto l’aggiunta all’elenco delle circoscrizioni della Guadalupa, della Martinica e della Riunione.

(3)

Dal sopra citato allegato risulta che l’Ungheria è suddivisa in sette circoscrizioni. Ai fini del regolamento (CE) n. 1217/2009, l’Ungheria ha chiesto la riduzione del numero di circoscrizioni unificando le circoscrizioni di Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl e Dél-Dunántúl in una circoscrizione denominata Dunántúl ed unificando Közép-Magyarország, Észak-Alföld e Dél-Alföld in una circoscrizione denominata Alföld.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1217/2009.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conforrmi al parere del comitato comunitario per la rete d’informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 è modificato come segue:

1)

nella parte relativa alla Francia, si aggiungono le seguenti circoscrizioni:

«23.

Guadeloupe

24.

Martinique

25.

La Réunion.»;

2)

la parte relativa all’Ungheria è sostituita dal seguente testo:

« Ungheria

1.

Észak-Magyarország

2.

Dunántúl

3.

Alföld.»

27.7.2011   

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L 195/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 738/2011 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

TR

102,8

ZZ

102,8

0709 90 70

TR

111,7

ZZ

111,7

0805 50 10

AR

73,7

TR

62,0

UY

62,6

ZA

89,7

ZZ

72,0

0806 10 10

CL

54,3

EG

150,1

MA

82,5

TN

223,5

TR

177,7

ZA

62,8

ZZ

125,2

0808 10 80

AR

153,0

BR

81,8

CL

87,4

CN

87,0

NZ

117,4

US

89,9

ZA

84,7

ZZ

100,2

0808 20 50

AR

76,4

CL

61,7

CN

81,8

NZ

148,5

ZA

95,5

ZZ

92,8

0809 10 00

TR

180,0

XS

88,0

ZZ

134,0

0809 20 95

CL

267,8

TR

293,2

ZZ

280,5

0809 30

TR

172,9

ZZ

172,9

0809 40 05

BA

50,0

EC

64,7

XS

57,7

ZA

70,8

ZZ

60,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


DIRETTIVE

27.7.2011   

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L 195/46


DIRETTIVA 2011/71/UE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2011

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. Detto elenco comprende il creosoto.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il creosoto è stato oggetto di una valutazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell’allegato V di detta direttiva.

(3)

Il 31 ottobre 2007 la Svezia, designata come Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007. Dalla relazione risulta che la valutazione riguarda unicamente il creosoto di grado B e di grado C, come specificato nella norma europea EN 13991:2003.

(4)

Una consultazione delle parti interessate è stata avviata il 30 aprile 2008. L’esito della consultazione è stato reso noto e discusso nella trentesima riunione dei rappresentanti delle autorità degli Stati membri competenti per l’attuazione della direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi.

(5)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 17 dicembre 2010, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(6)

Dalla relazione di valutazione risulta che i preservanti del legno contenenti creosoto possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE se applicati al legno in alcuni degli scenari considerati. Dalla suddetta consultazione con le parti interessate è inoltre emerso chiaramente che l’impiego del creosoto in alcuni casi comporta notevoli vantaggi socioeconomici. Secondo le analisi del ciclo di vita presentate e pubblicate nel contesto della consultazione, non esistono alternative adeguate al creosoto che siano meno nocive per l’ambiente. È quindi opportuno iscrivere il creosoto nell’allegato I.

(7)

La valutazione dei rischi ha tuttavia individuato rischi inaccettabili per l’ambiente in alcuni scenari di utilizzazione sul legno illustrati nella relazione di valutazione.

(8)

Il creosoto è inoltre considerato una sostanza cancerogena senza un livello soglia ed è classificato come una sostanza cancerogena di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (3).

(9)

Il creosoto, costituito da una miscela di centinaia di composti, contiene principalmente idrocarburi policiclici aromatici (IPA), alcuni dei quali sono stati considerati dal comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche persistenti, bioaccumulabili e tossici [«PBT»; antracene (4)] o molto persistenti e molto bioaccumulabili [«vPvB»; fluorantene, fenantrene e pirene (5)] in conformità ai criteri stabiliti nell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (6).

(10)

Gli idrocarburi policiclici aromatici sono elencati tra le sostanze oggetto di disposizioni in materia di riduzione dei rilasci nell’allegato III del protocollo sugli inquinanti organici persistenti (POP) della Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e nell’allegato III del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (7).

(11)

Un documento orientativo adottato con la decisione 2009/4 dell’organo esecutivo della Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza elenca le migliori tecniche disponibili per la riduzione delle emissioni di inquinanti organici persistenti da grandi fonti fisse. La sezione V, parte E, di detto documento orientativo verte specificamente sulle emissioni di IPA correlate ai trattamenti preservanti del legno effettuati con prodotti derivati dal catrame di carbone contenenti IPA, come il creosoto. Tali tecniche riguardano l’impregnazione, la conservazione, la manipolazione e l’utilizzazione del legno e comprendono soluzioni alternative che riducono la dipendenza dai prodotti basati su IPA. Sono inoltre consigliate le migliori tecniche disponibili da utilizzare se il legno da trattare è bruciato.

(12)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 850/2004, in combinato disposto con l’allegato III dello stesso regolamento, gli Stati membri sono tenuti ad adottare piani d’azione comprendenti misure volte a promuovere lo sviluppo e, ove lo ritengano opportuno, esigere l’utilizzo di sostituti o di materiali, prodotti e processi modificati al fine di prevenire la formazione e il rilascio di IPA. A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento precitato, gli Stati membri e la Commissione, nell’ambito dei regimi di valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche e dei pesticidi esistenti previsti dalla pertinente legislazione dell’Unione, adottano adeguate misure per il controllo delle sostanze chimiche e dei pesticidi esistenti che presentano caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.

(13)

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (8), identifica gli IPA come sostanze pericolose prioritarie e stabilisce che l’inquinamento causato dallo scarico, da emissioni o da perdite di tali sostanze deve essere arrestato o gradualmente eliminato.

(14)

È pertanto opportuno limitare l’iscrizione del creosoto nell’allegato I a soli cinque anni e subordinare la sua reiscrizione in detto allegato ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.

(15)

Occorre inoltre che i biocidi contenenti creosoto siano autorizzati solo per impieghi per i quali, tenuto conto di tutte le circostanze locali e di altra natura, non esistano alternative adeguate. Alla presentazione di una domanda di autorizzazione di un prodotto o di riconoscimento reciproco, gli Stati membri che la ricevono devono pertanto chiedere al richiedente un’analisi della fattibilità tecnica ed economica della sostituzione. Sulla base di tale analisi e di qualsiasi altra informazione disponibile, lo Stato membro che rilascia l’autorizzazione deve giustificare la propria conclusione che non esistono alternative adeguate e comunicare tale giustificazione alla Commissione in una fase in cui si ritiene che le autorizzazioni dei prodotti siano state rilasciate. A tale riguardo, per migliorare la trasparenza, occorre che gli Stati membri siano tenuti ad includere nella relazione informazioni su come è promosso lo sviluppo di sostituti in conformità all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 850/2004, direttamente o in riferimento a un piano d’azione pubblicato. A fini di una trasparenza ancora maggiore è opportuno assicurare che tali informazioni siano rese pubbliche.

(16)

A livello dell’Unione non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi del legno trattato con creosoto. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per le matrici e le popolazioni che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell’Unione e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(17)

L’allegato XVII, voce 31, del regolamento (CE) n. 1907/2006 disciplina le condizioni per l’utilizzo del creosoto nel trattamento del legno e per l’immissione sul mercato del legno trattato con creosoto. È opportuno esigere che le autorizzazioni per i biocidi contenenti creosoto siano subordinate all’osservanza di tali restrizioni. Con le decisioni della Commissione 1999/832/CE, del 26 ottobre 1999, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno dei Paesi Bassi concernenti le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del creosoto (9), 2002/59/CE, del 23 gennaio 2002, relativa alle disposizioni nazionali previste dal Regno dei Paesi Bassi, notificate ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, concernenti le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del legno trattato con creosoto (10), e 2002/884/CE, del 31 ottobre 2002, relativa alle disposizioni nazionali sulle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di legno trattato con creosoto notificate dai Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 95, paragrafi 4 e 5, del trattato CE (11), la Commissione ha autorizzato i Paesi Bassi a mantenere le disposizioni nazionali vigenti e più rigorose notificate nell’ambito del trattato CE. In conformità dell’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e come stabilito nella comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (12), tali restrizioni possono essere mantenute fino al 1o giugno 2013. Esse comprendono il divieto di utilizzazione di legno trattato con creosoto per impieghi comportanti il contatto di tale legno con le acque di superficie e sotterranee.

(18)

Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è opportuno esigere che ai prodotti contenenti creosoto e utilizzati come preservanti del legno si applichino misure di riduzione del rischio, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto. Poiché il creosoto è una sostanza cancerogena, è necessario stabilire che le autorizzazioni per i biocidi contenenti detta sostanza siano subordinate alla condizione di applicare tutte le misure possibili in conformità del regolamento (CE) n. 1907/2006 e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (13), per proteggere i lavoratori, inclusi gli utilizzatori a valle, dall’esposizione durante il trattamento e la manipolazione del legno trattato. In considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, occorre prendere opportune misure al fine di tutelare dette matrici. È pertanto necessario fornire istruzioni affinché, subito dopo il trattamento, il legno sia conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e che gli eventuali scoli siano raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento.

(19)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare la parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo creosoto, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(20)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e a garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(21)

Dopo l’iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(22)

La direttiva 98/8/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(23)

Il comitato istituito ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE non ha formulato un parere sulle misure previste dalla presente direttiva e pertanto la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure e l’ha trasmessa al Parlamento europeo. Il Consiglio non ha deliberato entro il termine di due mesi di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (14), e la Commissione ha pertanto sottoposto senza indugio la proposta al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo non si è opposto alle misure entro quattro mesi dalla suddetta trasmissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o maggio 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)   GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(3)   GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)  Documento di supporto del comitato degli Stati membri per l’identificazione dell’antracene come sostanza estremamente preoccupante, adottato l’8 ottobre 2008.

(5)  Documento di supporto del comitato degli Stati membri per l’identificazione dell’olio di antracene, a basso contenuto di antracene, come sostanza estremamente preoccupante a causa delle sue proprietà CMR, PBT e vPvB, adottato il 4 dicembre 2009.

(6)   GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(7)   GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(8)   GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(9)   GU L 329 del 22.12.1999, pag. 25.

(10)   GU L 23 del 25.1.2002, pag. 37.

(11)   GU L 308 del 9.11.2002, pag. 30.

(12)   GU C 130 del 9.6.2009, pag. 3.

(13)   GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

(14)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

«45

Creosoto

Creosoto

Numero CE: 232-287-5

Numero CAS: 8001-58-9

Creosoto di grado B o di grado C come specificato nella norma europea EN 13991:2003

1o maggio 2013

30 aprile 2015

30 aprile 2018

8

I biocidi contenenti creosoto possono essere autorizzati unicamente per usi per i quali lo Stato membro che concede l’autorizzazione conclude che non esistono alternative adeguate sulla base di un’analisi della fattibilità tecnica ed economica della sostituzione, chiesta al richiedente, nonché di qualsiasi altra informazione disponibile. Gli Stati membri che autorizzano tali prodotti sul loro territorio presentano alla Commissione una relazione entro il 31 luglio 2016 nella quale giustificano la loro conclusione che non esistono alternative adeguate e spiegano come promuovono lo sviluppo di alternative. La Commissione renderà pubbliche tali relazioni.

Prima di rinnovare l’iscrizione nel presente allegato, il principio attivo è oggetto di una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma.

Nell’esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell’articolo 5 e dell’allegato VI gli Stati membri valutano, se pertinente per quel prodotto particolare, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici ambientali e le popolazioni che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell’Unione.

Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni siano subordinate alle seguenti condizioni:

1)

il creosoto può essere utilizzato solo alle condizioni menzionate nell’allegato XVII, voce 31, seconda colonna, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1);

2)

il creosoto non deve essere utilizzato per il trattamento del legno destinato agli usi elencati nell’allegato XVII, voce 31, seconda colonna, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

3)

sono prese idonee misure di riduzione del rischio per proteggere i lavoratori, compresi gli utilizzatori a valle, dall’esposizione durante il trattamento e la manipolazione del legno trattato in conformità del regolamento (CE) n. 1907/2006 e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (2);

4)

sono prese idonee misure di riduzione del rischio per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua. In particolare, le etichette e, ove pertinente, le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.


(1)   GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)   GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50


DECISIONI

27.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/52


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2011

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Danimarca)

(2011/468/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28 dello stesso,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 6 ottobre 2010 la Danimarca ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, in relazione agli esuberi nell’impresa Odense Steel Shipyard, e ha fornito ulteriori informazioni supplementari fino all’8 marzo 2011. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 14 181 901 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Danimarca,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2011, una somma pari a 14 181 901 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2011.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


27.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/53


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2011

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Danimarca)

(2011/469/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28 dello stesso,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 7 luglio 2010 la Danimarca ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, in relazione ai licenziamenti nell’impresa LM Glasfiber, e ha fornito ulteriori informazioni supplementari fino al 3 febbraio 2011. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 6 247 415 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Danimarca,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2011, una somma pari a 6 247 415 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2011.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


27.7.2011   

IT

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L 195/54


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2011

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, Belgio)

(2011/470/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 20 dicembre 2010 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi nell’impresa General Motors Belgium e quattro suoi fornitori, e ha fornito informazioni supplementari in merito fino al 24 gennaio 2011. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 9 593 931 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dal Belgio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2011, una somma pari a 9 593 931 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2011.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


27.7.2011   

IT

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L 195/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2010

relativa all’aiuto di Stato C 38/05 (ex NN 52/04) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo Biria

[notificata con il numero C(2010) 8289]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/471/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle succitate disposizioni (2) e tenuto conto delle osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

1.1.   Procedimento dinanzi alla Commissione

(1)

Il 23 gennaio 2002 e il 20 agosto 2002 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante aiuti di Stato sotto forma di una garanzia di Stato a favore del gruppo Biria.

(2)

In seguito ad uno scambio di corrispondenza tra la Commissione e la Germania, quest’ultima ha comunicato alla Commissione con lettera del 24 gennaio 2003, protocollata il 28 gennaio 2003, l’annullamento della concessione della garanzia che richiedeva un’autorizzazione preventiva della Commissione. L’autore della denuncia è stato informato con lettera del 17 febbraio 2003.

(3)

Con lettera del 1o luglio 2003, protocollata il 9 luglio 2003, e con lettera dell’8 agosto 2003, protocollata il 5 settembre 2003, l’autore della denuncia ha fornito ulteriori informazioni riguardanti sia un’altra garanzia di Stato a favore del gruppo Biria che partecipazioni pubbliche in imprese appartenenti al gruppo.

(4)

La Commissione ha chiesto chiarimenti alla Germania con lettera del 9 settembre 2003, che le autorità tedesche hanno fornito con lettera del 14 ottobre 2003, protocollata il 16 ottobre 2003. La Commissione ha richiesto precisazioni ulteriori il 9 dicembre 2003, che sono state trasmesse dalla Germania con lettera del 19 marzo 2004, protocollata alla stessa data.

(5)

Il 18 ottobre 2004 la Commissione ha emesso un’ingiunzione di fornire informazioni, poiché dubitava che le misure di aiuto a favore del gruppo Biria fossero conformi alla normativa in base alla quale erano state presumibilmente accordate. In risposta a detta ingiunzione la Germania ha trasmesso ulteriori ragguagli con lettera del 31 gennaio 2005, protocollata alla stessa data.

(6)

Il 20 ottobre 2005 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale in merito a tre presunti aiuti di Stato. Nella stessa decisione la Commissione constatava che diversi altri aiuti la cui ammissibilità era stata contestata non costituivano aiuto o erano stati accordati a norma di regimi di aiuti autorizzati. La decisione della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione ha invitato i terzi interessati a formulare osservazioni in merito alle presunte misure di aiuto. Una parte interessata, che ha preferito mantenere l’anonimato, ha trasmesso le sue osservazioni con lettera del 27 gennaio 2006, protocollata il 30 gennaio 2006; hanno inoltre comunicato le loro osservazioni le imprese Prophete GmbH & Co KG (Rheda-Wiedenbrück) e Pantherwerke AG (Löhne), con lettera del 6 febbraio, protocollata alla stessa data, e l’impresa Vaterland-Werke GmbH & Co. KG (Neuenrade), con lettera del 6 febbraio 2006, protocollata alla stessa data, e con lettera del 27 febbraio 2006, protocollata alla stessa data.

(7)

Dette osservazioni sono state trasmesse alla Germania in data 6 febbraio 2006 e 2 marzo 2006. La Germania ha risposto con lettera del 5 aprile 2006, protocollata il 7 aprile 2006, e con lettera del 12 maggio 2006, protocollata alla stessa data.

(8)

Le autorità tedesche hanno espresso il proprio parere sull’avvio del procedimento di indagine formale con lettera del 23 gennaio 2006, protocollata alla stessa data.

(9)

Con lettera del 6 febbraio 2006 la Commissione ha chiesto altri chiarimenti, forniti dalla Germania con lettera del 5 aprile 2006, protocollata il 7 aprile 2006. La Commissione ha inviato un’ulteriore richiesta d’informazioni il 19 luglio 2006, alla quale la Germania ha risposto con lettera del 25 settembre 2006, protocollata il 26 settembre 2006.

(10)

Il 24 gennaio la Commissione ha adottato una decisione (4) a norma dell’articolo 7, paragrafo 5, e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (5).

1.2.   Procedimento dinanzi al Tribunale

(11)

Il 5 aprile 2007 il Land della Sassonia ha fatto ricorso avverso la decisione della Commissione in merito alle misure 2 e 3 (Causa T-102/07). Il 16 aprile 2007 hanno adito il Tribunale anche MB Immobilien Verwaltungs GmbH e MB System GmbH & Co. KG, gli aventi causa del beneficiario e destinatari della decisione. Quest’ultimo ricorso riguardava tutte e tre le misure oggetto della decisione. Il 24 novembre 2008 il presidente del Tribunale ha deciso di riunire le due cause.

(12)

Con sentenza del 3 marzo 2010 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 24 gennaio 2007.

(13)

I due ricorsi, che si sovrapponevano in larga misura, adducevano gli argomenti principali riportati in appresso. Innanzitutto, la Commissione avrebbe erroneamente concluso che le misure 2 e 3 non erano coperte dal regime di aiuto tedesco autorizzato. In secondo luogo, sarebbe erronea la valutazione effettuata dalla Commissione in merito alla classificazione del beneficiario come impresa in difficoltà. In terzo luogo, i ricorrenti addebitavano alla decisione della Commissione un difetto di motivazione in merito all’elemento di aiuto.

(14)

Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione secondo la quale le misure 2 e 3 non erano coperte dal regime di aiuto autorizzato. Il Tribunale ha altresì confermato la classificazione del beneficiario come «impresa in difficoltà», cui la Commissione ha proceduto sulla base della definizione che figura negli orientamenti del 1999 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6) (in appresso gli «orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 1999»). Il Tribunale ha dichiarato nulla la decisione della Commissione solo perché presentava un difetto di motivazione relativamente ai premi di rischio utilizzati per determinare l’elemento d’aiuto. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che per determinare l’elemento di aiuto di un prestito concesso a un’impresa in difficoltà non sia sufficiente un semplice riferimento alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, del 1997 (7) (in appresso la «comunicazione del 1997 sui tassi di riferimento»).

(15)

La presente decisione attua pertanto la sentenza del Tribunale a norma dell’articolo 266, paragrafo 1, del TFUE, e spiega più in dettaglio il metodo applicato dalla Commissione per calcolare l’elemento di aiuto della misura in oggetto. La presente decisione non apporta alcuna modifica alla valutazione effettuata dalla Commissione con la decisione del 24 gennaio 2007, in particolare per quanto riguarda gli aspetti già esaminati dal Tribunale.

1.3.   Procedimento a seguito della sentenza del Tribunale

(16)

A seguito della sentenza, i beneficiari hanno trasmesso ulteriori osservazioni con lettera del 7 giugno 2010, protocollata alla stessa data. Tali informazioni sono state inoltrate alla Germania il 16 giugno 2010. La risposta della Germania è stata inviata alla Commissione con lettera del 12 luglio 2010, protocollata alla stessa data.

(17)

Il 19 agosto 2010 la Commissione ha trasmesso alla Germania una richiesta di informazioni, alla quale le autorità tedesche hanno risposto con lettera del 14 settembre 2010, protocollata alla stessa data.

II.   DESCRIZIONE

2.1.   Il beneficiario delle misure

(18)

Fino al 7 novembre 2005 il gruppo Biria produceva e distribuiva biciclette. La sede della società madre del gruppo, denominata all’epoca Biria AG, si trovava a Neukirch, in Sassonia, una regione assistita ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (8).

(19)

Nel 2003 il gruppo ha raggiunto un fatturato di 93,2 milioni di EUR (a fronte di 83,8 milioni di EUR nel 2002) e ha registrato un utile pari a 3,7 milioni di EUR (nel 2002 le perdite ammontavano a 5,8 milioni di EUR). Nel 2003 il gruppo contava 415 dipendenti (490 nel 2002) e si classificava pertanto come grande impresa.

(20)

La società madre Biria AG è nata nel 2003, in seguito alla fusione tra la vecchia Biria AG e una sua affiliata, Sachsen Zweirad GmbH. In quell’occasione il nome dell’impresa è cambiato, passando da Sachsen Zweirad GmbH a Biria GmbH. Nell’aprile del 2005 Biria GmbH è stata ribattezzata Biria AG. Nel 2003 Biria GmbH ha registrato un fatturato annuo di 55,7 milioni di EUR e utili pari a 3,6 milioni di EUR. Proprietario unico di Biria AG è il signor Mehdi Biria. La società madre è citata in appresso come «Biria».

(21)

Oltre alla società madre, le principali imprese del gruppo sono: Bike Systems GmbH & Co Thüringer Zweiradwerk KG («Bike Systems») — controllata da Biria attraverso la sua affiliata Bike Systems Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH («BSBG») — e Checker Pig GmbH.

(22)

Bike Systems ha la propria sede a Nordhausen in Turingia, una regione assistita ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. Nel 2003 Bike Systems ha realizzato un fatturato di 6,1 milioni di EUR e registrato perdite pari a 0,6 milioni di EUR. L’impresa contava 157 collaboratori. Bike Systems produce esclusivamente biciclette per la società madre BSBG (Lohnherstellungsvertrag — contratto di subfornitura) la quale si occupa della distribuzione delle biciclette.

(23)

Checker Pig GmbH ha la propria sede a Dresda, in Sassonia, una regione assistita ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. Nel 2003 Bike Systems ha realizzato un fatturato di 6,9 milioni di EUR e registrato perdite pari a 0,4 milioni di EUR. L’impresa contava 43 collaboratori.

(24)

Il 7 novembre 2005 Biria ha ceduto la quota maggioritaria delle sue attività a due imprese del gruppo Lone Star, un fondo di partecipazione privato. I beni immobili rimangono di proprietà di Biria e vengono affittati da quest’ultima al gruppo Lone Star. Il prezzo di vendita delle attività ammontava a 11,5 milioni di EUR. Un esperto esterno ha stimato il prezzo di mercato di tali attività a 10,7 milioni di EUR.

(25)

In base alle informazioni fornite dalla Germania, la vendita è stata effettuata mediante una gara aperta, trasparente e incondizionata, pubblicata su internet e su diversi organi di stampa. Per la partecipazione di un nuovo investitore erano previste diverse opzioni: acquisto di attivi (asset-deal), acquisto «in blocco» di tutti gli attivi o acquisto di quote. Alla fine Lone Star ha rilevato gli attivi nell’ambito di un asset-deal.

(26)

In base ai dati forniti dalla Germania, la vendita dell’impresa era già iniziata prima che il 20 ottobre 2005 la Commissione decidesse di avviare il procedimento di indagine formale. Il primo termine per la presentazione delle offerte scadeva il 4 ottobre 2005.

(27)

L’attuale avente causa della nuova Biria AG è MB Immobilien Verwaltung GmbH (in appresso «MB Immobilien»); l’avente causa di Bike Systems è MB System GmbH und Co. KG (in appresso «MB System»). Dal luglio 2008 MB Immobilien è in liquidazione.

(28)

Nella presente decisione, ad eccezione della società madre Biria, le imprese saranno designate con il nome che avevano al momento della concessione dell’aiuto.

2.2.   Le misure finanziarie

(29)

Misura 1: nel marzo 2001 gbb Beteiligungs AG (in appresso «gbb») ha apportato un conferimento tacito pari a 2 070 732 EUR a favore di Bike Systems con scadenza a fine 2010. All’epoca gbb era una controllata al 100 % di DtA-Beteiligungs-Holding AG, a sua volta interamente controllata da Deutsche Ausgleichsbank, una banca di sviluppo del governo federale tedesco, istituita come ente di diritto pubblico a norma della legge tedesca.

(30)

La gbb Beteiligungs AG esisteva già ai tempi della ex Repubblica democratica tedesca come banca di Stato per il settore agrario. Nel 1990, con il trattato di unificazione, è divenuta Berliner Genossenschaftsbank, un ente di diritto pubblico posto sotto la sorveglianza del ministero federale delle finanze. Nel 1991 è stata denominata gbb Beteiligungsholding e nel 1997 è stata trasformata in società per azioni. In tal modo non era più proprietà del governo tedesco, ma una controllata di Deutsche Ausgleichsbank. La pubblica amministrazione ha esercitato una forte influenza su ggb sin dalla sua fondazione. In quanto ente di diritto pubblico gbb sottostava al controllo diretto del ministero competente e il suo consiglio di amministrazione comprendeva rappresentanti delle autorità pubbliche. Dopo la trasformazione in società per azioni (AG) è divenuta una controllata di Deutsche Ausgleichsbank e da allora sottostà al controllo che le autorità pubbliche esercitano su quest’ultima (cfr. il considerando seguente).

(31)

Come ente di diritto pubblico Deutsche Ausgleichsbank era sotto la responsabilità del ministero federale dell’interno. La maggioranza dei membri del suo consiglio di amministrazione era costituita da rappresentanti dei ministeri federali o dei Länder o da membri del Bundestag.

(32)

L’articolo 4, paragrafo 1, della legge sulla Deutsche Ausgleichbank stabilisce che l’attività della banca è limitata al finanziamento di misure volte a sostenere le piccole e medie imprese e le libere professioni nonché a favorire la protezione dell’ambiente, la politica sociale e l’integrazione dei profughi della seconda guerra mondiale.

(33)

L’articolo 4, paragrafo 4, di detta legge prevede la possibilità che la banca acquisisca partecipazioni in altre imprese previo accordo del consiglio di amministrazione e del ministero responsabile del controllo della banca.

(34)

La partecipazione a Bike Systems è attestata nelle relazioni annuali 2001 e 2002 della Deutsche Ausgleichsbank, poiché la partecipazione relativa al conferimento tacito ammontava al 20 % e superava quindi la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di rendicontazione. Nel 2011 gbb deteneva partecipazioni del 20 % o più in 18 imprese.

(35)

Nel 2003, sulla base di una legge federale, la Deutsche Ausgleichsbank si è fusa con la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

(36)

Deutsche Ausgleichsbank e KfW sono entrambe cosiddette banche di sviluppo (Förderinstitute), la cui attività si limita pertanto a sostenere misure relative alle politiche regionali, economiche e sociali. Nel caso relativo all’aiuto di Stato E10/2000 (9) la Germania ha accettato misure specifiche che limitavano obbligatoriamente le attività delle banche di sviluppo a determinati settori non commerciali, tra cui la gestione dei programmi di sostegno a favore delle PMI.

(37)

Secondo la Germania la partecipazione di gbb a Bike Systems è avvenuta a condizioni di mercato e non costituiva pertanto un aiuto di Stato.

(38)

Misura 2: il 20 marzo 2003 la Sassonia ha concesso una garanzia dell’80 % per un credito d’esercizio pari a 5,6 milioni di EUR a favore di Sachsen Zweirad GmbH con scadenza a fine 2008. La garanzia è stata restituita nel gennaio del 2004 per venir sostituita da una garanzia a favore di Biria GmbH (cfr. misura 3). La garanzia è stata concessa in conformità della «Bürgschaftsrichtlinie» (direttiva sulle garanzie) della Sassonia, un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione (10).

(39)

Misura 3: il 9 dicembre 2003 la Sassonia ha concesso una garanzia dell’80 % per un credito d’esercizio pari a 24 875 000 EUR a favore di Biria GmbH (l’attuale Biria AG), per finanziare l’incremento pianificato del volume d’affari e per reimpostare il piano di finanziamento del gruppo. Il credito, con scadenza al 31 dicembre 2011, è composto per 8 milioni di EUR da un prestito d’esercizio rimborsabile, per 7,45 milioni di EUR da un credito in conto corrente e per 9,425 milioni di EUR da un credito stagionale. La garanzia è stata concessa in conformità della «Bürgschaftsrichtlinie» (direttiva sulle garanzie) della Sassonia, un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione, a condizione che venisse restituita la garanzia fornita a Sachsen Zweirad GmbH (misura 2). La garanzia è dunque divenuta operativa solo il 5 gennaio 2004, dopo la restituzione della garanzia concessa a Sachsen Zweirad.

III.   RAGIONI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(40)

La Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale poiché dubitava della versione data dalla Germania, secondo la quale il conferimento tacito era avvenuto a condizioni di mercato. Secondo la Commissione, Bike Systems aveva appena evitato l’insolvenza mediante l’adozione di una procedura concorsuale e le sue prospettive future apparivano precarie. All’epoca Bike Systems era pertanto da considerarsi un’impresa in difficoltà. La Commissione dubitava che il compenso fosse proporzionato, visto il rischio, e che il conferimento tacito fosse avvenuto a condizioni di mercato. Per quanto riguarda l’eventuale applicazione delle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, la Commissione non disponeva di alcuna informazione riguardo al rispetto delle condizioni previste dagli orientamenti del 1999 per il salvataggio e la ristrutturazione.

(41)

La Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale anche perché aveva concluso in via provvisoria che le garanzie concesse a Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH non rispettavano le condizioni del regime di aiuti autorizzato e che pertanto non erano da esso coperte. Secondo la Commissione, al momento della concessione delle garanzie Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH erano imprese in difficoltà. Trattandosi inoltre di grandi imprese, le garanzie avrebbero dovuto essere notificate individualmente a norma dello stesso regolamento sugli aiuti di Stato. Per quanto riguarda l’eventuale applicazione delle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, la Commissione dubitava che fossero soddisfatte le condizioni degli orientamenti del 1999 per il salvataggio e la ristrutturazione.

IV.   OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

(42)

Sono pervenute alla Commissione le osservazioni formulate da un terzo interessato, che ha preferito mantenere l’anonimato, e dalle imprese Prophete GmbH & Co. KG, Pantherwerke AG e Vaterland-Werke GmbH & Co. KG.

4.1.   Osservazioni di un concorrente che ha preferito mantenere l’anonimato

(43)

Nelle sue osservazioni relative all’avvio del procedimento di indagine formale, il concorrente che ha preferito mantenere l’anonimato afferma che, sebbene egli disponesse del luogo di produzione meno costoso in Germania, grazie alla garanzia statale di 24,5 milioni di EUR Biria AG è stata in grado di vendere le biciclette ai clienti del concorrente in questione a un prezzo inferiore al costo di produzione.

(44)

Inoltre, nel 2003 Biria AG è riuscita a registrare un utile soltanto perché le banche avevano rinunciato alla restituzione di crediti per un valore di 8,567 milioni di EUR. Gli anni successivi (2004 e 2005) Biria AG era di nuovo in perdita.

(45)

Il concorrente ricorda inoltre che Biria è stata ceduta a Lone Star a seguito di un asset-deal e che contestualmente Sachsen-LB e Mittelständische Beteiligungsgesellschaft avevano verosimilmente rinunciato a gran parte dei loro crediti. La nuova Biria GmbH, che appartiene al gruppo Lone Star, ha rilevato tutte le attività della vecchia Biria AG.

4.2.   Prophete GmbH & Co. KG e Pantherwerke AG

(46)

Nelle loro osservazioni relative all’avvio del procedimento di indagine formale, Prophete GmbH & Co. KG e Pantherwerke AG (in appresso «Prophete e Pantherwerke») affermano che, grazie agli aiuti di Stato, Biria riusciva a praticare prezzi insostenibili in normali condizioni di mercato. Entrambe le imprese sono concorrenti di Biria e risentono quindi direttamente delle conseguenze dell’aiuto.

(47)

Il gruppo Biria è il più grande produttore tedesco di biciclette, con una produzione annuale di circa 700 000 unità. Le imprese del gruppo Biria operano in due segmenti del mercato delle biciclette: il commercio non specializzato e il commercio specializzato all’ingrosso.

(48)

Il segmento del commercio non specializzato copre l’intero commercio al dettaglio attraverso le grandi catene di vendita e le vendite per corrispondenza. I prezzi delle biciclette di questo segmento variano in genere tra 100 e 199 EUR. Prophete e Pantherwerke stimano che su questo mercato vengano vendute circa 1,5 milioni di biciclette. Biria, con 650 000 biciclette vendute, detiene una quota di mercato di circa il 50 %.

(49)

Secondo Prophete e Pantherwerke, il gruppo Biria occupa una posizione dominante anche nel commercio specializzato all’ingrosso. Il volume commerciale di questo segmento di mercato va da 150 000 a 200 000 biciclette. Nel commercio specializzato all’ingrosso il prezzo delle biciclette può arrivare a 400 EUR. In questo segmento Pantherwerke è un diretto concorrente di Biria.

(50)

Da anni Prophete e Pantherwerke osservano che i prezzi applicati dal gruppo Biria sono costantemente inferiori a quelli degli altri produttori. Questa differenza non ha alcuna giustificazione economica poiché, sebbene il gruppo Biria registri un volume di acquisti maggiore grazie alla sua posizione dominante sul mercato, non gode di condizioni più vantaggiose. Prophete e Pantherwerke ritengono che il gruppo Biria abbia registrato negli ultimi anni pesanti perdite a causa dei bassi prezzi che pratica.

(51)

Per quanto riguarda il conferimento tacito, Prophete e Pantherwerke dubitano che, considerando la situazione economica di Bike Systems nel marzo 2001, un investitore privato avrebbe acquisito una tale partecipazione.

(52)

Prophete e Pantherwerke ritengono che la concessione delle due garanzie a favore di Sachsen Zweirad GmbH e Biria nel 2003 e nel 2004 sia incompatibile con la normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Ritengono inoltre che le imprese beneficiarie fossero in difficoltà quando furono accordate loro le garanzie. La nuova impresa Biria deve essere considerata come l’avente causa delle due precedenti imprese dalle quali trae origine. Vaterland-Werke sostiene che il bilancio d’apertura della nuova impresa non era significativo.

(53)

La concessione delle due garanzie avrebbe violato il principio dell’aiuto una tantum, poiché le imprese del gruppo Biria sono state in grado di proseguire la loro attività economica solo grazie alle ripetute azioni di sostegno da parte dello Stato.

(54)

Non è stata adottata alcuna misura compensatoria per controbilanciare gli effetti negativi subiti dai concorrenti. Non si è provveduto a limitare la presenza sul mercato del gruppo Biria. Al contrario, il piano del gruppo consisteva nell’estendere ulteriormente la propria attività commerciale attraverso una politica dei prezzi aggressiva. Sul suo sito internet, Biria avrebbe annunciato la propria intenzione di incrementare ulteriormente le vendite di biciclette rispetto al 2004, raggiungendo quota 850 000 nel 2005. Prophete e Pantherwerke citano inoltre un comunicato stampa, in base al quale il proprietario di Biria AG avrebbe venduto l’attività al fondo di partecipazione privato Lone Star.

4.3.   Vaterland-Werke GmbH & Co. KG

(55)

Nelle sue osservazioni riguardanti l’avvio del procedimento di indagine formale Vaterland-Werke GmbH & Co. KG (in appresso «Vaterland-Werke») osserva che, con una produzione annua dell’ordine di 700 000-800 000 biciclette, il gruppo Biria è il più grande produttore di biciclette in Germania. Soltanto MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke raggiunge una produzione analoga, con 700 000 biciclette prodotte ogni anno; il volume registrato dagli altri produttori oscilla tra 250 000 e 400 000 unità.

(56)

Sia Vaterland-Werke che Biria sono presenti nel segmento delle vendite non specializzate, che comprende anche le grandi catene di vendita al dettaglio e le vendite per corrispondenza. Questo segmento è caratterizzato da una forte concorrenza, e Biria è conosciuta per le sue pratiche aggressive con prezzi di vendita inferiori al costo di produzione. Un comportamento del genere è possibile solo grazie a fonti di finanziamento esterne, ossia, nel caso del gruppo Biria, agli aiuti di Stato. Questa situazione minaccia l’esistenza dei concorrenti di piccole dimensioni che non beneficiano di aiuti di Stato. In questo contesto Vaterland-Werke è particolarmente colpita, in quanto le capacità produttive inutilizzate non possono essere sfruttate per commesse di altro tipo. Poiché il mercato presenta un eccesso di capacità, ogni aumento della capacità di produzione di un fabbricante grazie ad aiuti di Stato va a discapito degli altri produttori.

(57)

Per quanto riguarda il conferimento tacito, Vaterland-Werke dubita che, considerata la situazione economica in cui si trovava Bike Systems nel marzo del 2001, un investitore privato avrebbe acquisito una partecipazione del genere.

(58)

Prophete e Pantherwerke ritengono che la concessione delle due garanzie a favore di Sachsen Zweirad GmbH e Biria nel 2003 e nel 2004 sia incompatibile con la normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Al momento della concessione delle garanzie le imprese beneficiarie si sarebbero trovate in difficoltà. La nuova impresa Biria andrebbe considerata l’avente causa delle due imprese dalle quali trae origine. Vaterland-Werke sostiene che il bilancio d’apertura della nuova impresa non era significativo.

(59)

La concessione delle due garanzie avrebbe violato il principio dell’aiuto una tantum, poiché le imprese del gruppo Biria sono state in grado di proseguire la loro attività economica solo grazie alle ripetute azioni di sostegno da parte dello Stato.

(60)

Non è stata adottata alcuna misura compensatoria per controbilanciare gli effetti negativi subiti dai concorrenti. Non si è provveduto a limitare la presenza sul mercato del gruppo Biria. Al contrario, il piano del gruppo consisteva nell’estendere ulteriormente la propria attività commerciale attraverso una politica dei prezzi aggressiva. Sul suo sito internet Biria avrebbe annunciato l’intenzione di incrementare ulteriormente le vendite di biciclette rispetto al 2004, raggiungendo le 850 000 unità nel 2005. Vaterland-Werke cita inoltre un comunicato stampa, in base al quale il proprietario di Biria AG avrebbe ceduto l’attività al fondo di partecipazione privato Lone Star.

4.4.   I beneficiari

(61)

Nelle loro osservazioni presentate il 7 giugno 2010 in seguito all’annullamento della prima decisione da parte del Tribunale, i beneficiari hanno trasmesso ulteriori informazioni.

(62)

In particolare hanno fatto valere che la Commissione deve tener conto dell’esistenza di una «lettera di patrocinio», fornita da Biria GmbH, per valutare il conferimento tacito operato da gbb a favore di Bike Systems (misura 1). L’impresa Biria GmbH è una persona giuridica distinta rispetto a quella nata dalla fusione della vecchia Biria AG con Sachsen-Zweirad GmbH, di cui al punto 20. La Biria GmbH, che ha fornito la lettera di patrocinio a favore di Bike Systems, è il predecessore legale della vecchia Biria AG.

V.   PARERE DELLA GERMANIA

(63)

Nelle sue osservazioni in merito all’avvio del procedimento di indagine formale la Germania sostiene che il conferimento tacito da parte di gbb è avvenuto a condizioni di mercato. La Germania concorda con la Commissione sul fatto che un conferimento tacito comporti rischi maggiori rispetto a un prestito tradizionale. Nella fattispecie le condizioni del conferimento tacito sarebbero tuttavia tali da rispettare le disposizioni della comunicazione del 1997 relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. In base a tale comunicazione il tasso di riferimento è un tasso minimo che in determinati casi di rischio può essere aumentato applicando una maggiorazione di 400 punti di base o più.

(64)

Stando ai dati forniti dalla Germania, la remunerazione per il conferimento tacito ammonterebbe al 12,25 % (8,75 % fisso più 3,5 % in proporzione agli utili). Essa è pertanto superiore di 600 punti di base rispetto al tasso di riferimento della Commissione (6,33 %). Gbb ha quindi tenuto conto del fatto che l’impresa era in fase di ristrutturazione e che il rischio del conferimento tacito era maggiore a causa della riorganizzazione dell’impresa e della mancanza di coperture. Questo rischio supplementare trova riscontro nel premio aggiuntivo di 200 punti di base.

(65)

La decisione relativa al conferimento tacito sarebbe inoltre stata presa sulla base di una previsione relativa all’aumento delle vendite da 0,89 milioni di EUR nel 2001 a 3,38 milioni di EUR nel 2003. La Germania conclude pertanto che la remunerazione concordata per il conferimento tacito del 12,25 % era proporzionata al rischio. Secondo la Germania, il fatto che una parte della remunerazione sia variabile rappresenta un fattore trascurabile, poiché ciò è frequente nel caso dei conferimenti taciti e corrisponde al comportamento di un investitore operante in un’economia di mercato.

(66)

Per quanto riguarda la garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH, la Germania sostiene che, al momento della sua concessione, l’impresa non era in difficoltà e non presentava alcuna caratteristica tipica delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti del 1999 per il salvataggio e la ristrutturazione. Inoltre, nel 2003 (e fino alla fusione con Biria in ottobre) l’impresa disponeva di un capitale proprio di 404 milioni di EUR e aveva registrato utili pari a 2,1 milioni di EUR. Grazie al piano di consolidamento avviato alla fine del 2002 e all’evoluzione favorevole del mercato, la situazione economica dell’impresa era migliorata nel 2003 rispetto al 2001/2002.

(67)

La situazione di liquidità dell’impresa era difficile ma non «grave» e non sussisteva il pericolo che gli istituti di credito non prorogassero le loro linee di credito. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il pagamento di interessi anche elevati non avrebbe causato problemi sul fronte della liquidità.

(68)

Quanto alla garanzia per Biria GmbH (diventata poi Biria AG), la Germania afferma che sarebbe stata concessa sulla base del nuovo piano del gruppo Biria, il quale prevedeva la riorganizzazione del gruppo e l’affidamento delle attività di approvvigionamento, produzione e distribuzione a Biria GmbH. Accanto al fabbisogno finanziario per l’incremento del volume d’affari, il piano contemplava anche una riorganizzazione del sistema di finanziamento del gruppo.

(69)

Secondo la Germania, l’impresa Biria GmbH (in seguito Biria AG) non era un’impresa in difficoltà al momento della concessione della garanzia. Al riguardo si deve operare una distinzione tra la vecchia e la nuova Biria AG. La nuova impresa andrebbe considerata come impresa in difficoltà se avesse ereditato i problemi della vecchia impresa (ammesso che ve ne fossero stati). In realtà, ciò non è accaduto con la nuova Biria AG. La nuova Biria AG era nata da una fusione tra la vecchia Biria AG e Sachsen Zweirad GmbH. Quest’ultima non era affatto in difficoltà e nell’ambito della fusione occupava una posizione economicamente dominante. Pertanto, non si può presupporre automaticamente che la nuova Biria AG si trovasse in difficoltà. Anche se la vecchia Biria AG fosse stata in difficoltà, la fusione con Sachsen Zweirad GmbH avrebbe infatti messo la nuova Biria AG al riparo da automatiche difficoltà.

(70)

La Germania ha inoltre affermato che il ritiro di un istituto di credito privato dall’operazione di finanziamento dell’impresa era dovuto al riassetto strategico della banca in seguito ad una fusione. Gli altri due istituti di credito hanno interrotto il loro impegno in concomitanza con l’uscita della banca privata. Ciò non andrebbe tuttavia interpretato come una perdita di fiducia, poiché uno dei due istituti ha continuato a cofinanziare due progetti separati.

(71)

La Germania ricorda che la fusione tra Sachsen Zweirad GmbH e Biria AG non era intesa a eludere la normativa sugli aiuti di Stato e la classificazione come impresa in difficoltà, bensì era il risultato di un nuovo piano del gruppo.

(72)

In risposta alle osservazioni del concorrente che ha preferito mantenere l’anonimato, la Germania afferma che le cifre riguardanti la struttura dei costi del concorrente non sono paragonabili con quelle di Biria. Il fatturato del concorrente era cresciuto, mentre le vendite del gruppo Biria erano diminuite. Nel contempo, l’EBITDA (utile al lordo di interessi, imposte ammortamenti e svalutazioni) del concorrente si era ridotto, mentre quello del gruppo Biria era rimasto costante. Ciò dimostra che Biria non ha venduto a prezzi di dumping e che il concorrente ha attuato una politica dei prezzi più aggressiva di quella del gruppo Biria.

(73)

Gli svantaggi economici che il concorrente avrebbe subito a causa del comportamento del gruppo Biria non sono suffragati dai fatti né sono stati dimostrati in maniera coerente. Inoltre, è normale che in un mercato competitivo un’impresa venda i propri prodotti a prezzi inferiori rispetto a un concorrente.

(74)

Quanto alla vendita delle attività del gruppo Biria al gruppo Lone Star menzionata dal concorrente, la Germania ha fornito dettagli sulla vendita stessa e sulla liquidazione dei crediti vantati da creditori pubblici e privati.

(75)

In risposta alle osservazioni di Prophete, Pantherwerke e Vaterland-Werke, la Germania afferma che il mercato delle biciclette è diviso in tre segmenti e non in due, come sostengono tali imprese, ossia il commercio specializzato, le vendite per corrispondenza e i supermercati. Biria vantava una posizione di forza nel segmento delle vendite per corrispondenza, dovuta non tanto ad una politica dei prezzi aggressiva, quanto alle forniture just-in-time. Il segmento supermercati sarebbe invece dominato da MIFA AG, mentre la quota di Biria non raggiungerebbe il 10 %.

(76)

La Germania respinge l’affermazione di Vaterland-Werke, secondo la quale Biria avrebbe programmato un’espansione delle proprie attività tramite una politica dei prezzi aggressiva e rimanda alle informazioni già fornite nel quadro del procedimento di indagine. La Germania afferma che nel 2003 Biria AG ha prodotto 670 000 biciclette e che da allora la produzione è in calo.

VI.   VALUTAZIONE

(77)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, il criterio dell’incidenza sugli scambi è soddisfatto qualora l’impresa beneficiaria eserciti un’attività economica che è oggetto di scambi tra gli Stati membri.

(78)

Al fine di esaminare l’esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione individua anzitutto l’impresa interessata. In seguito esamina separatamente se ciascuna misura rispetti le disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Infine calcola l’elemento di aiuto e valuta se la misura sia compatibile con il mercato interno.

6.1.   L’impresa beneficiaria

(79)

Gli aiuti sono stati concessi sia a Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH (l’attuale Biria AG) che a Bike Systems, un’affiliata di Biria GmbH. Il 7 novembre 2005 Biria ha ceduto la quota maggioritaria delle sue attività a due imprese del gruppo Lone Star, un fondo di partecipazione privato. La Commissione constata che, in base alle informazioni fornite, la vendita è avvenuta mediante una gara aperta, trasparente e incondizionata. La Germania afferma che il valore di vendita delle attività è stato stimato da un esperto a 10,7 milioni di EUR. Il prezzo pagato dal gruppo Lone Star (11,5 milioni di EUR) era pertanto superiore al prezzo stimato.

(80)

Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione conclude che non vi sono elementi per ritenere che il gruppo Lone Star abbia ottenuto in un modo qualsiasi un vantaggio grazie agli aiuti e che abbia quindi beneficiato direttamente o indirettamente degli aiuti concessi a Biria GmbH (l’attuale Biria AG) e a Bike Systems.

6.2.   Misura 1: Conferimento tacito a presunte condizioni di mercato

Risorse statali e imputabilità allo Stato

(81)

Il conferimento tacito (misura 1) è stato effettuato da gbb. Secondo i dati forniti dalla Germania il conferimento è stato realizzato nell’ambito del programma messo a punto da gbb e non proviene da risorse pubbliche. Come già esposto nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione rileva che al momento della concessione del conferimento gbb era una controllata al 100 % di Deutsche Ausgleichbank, la quale a sua volta era proprietà al 100 % della Repubblica federale di Germania. Gbb è pertanto un’impresa di diritto pubblico. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, le risorse delle imprese di diritto pubblico sono senza eccezione fondi statali (11).

(82)

La Commissione ne deduce necessariamente che la misura in oggetto è da imputare allo Stato. Sulla questione la Corte di giustizia si è espressa nella causa C-482/99 nei termini seguenti:

«53.

A questo proposito non si può pretendere che venga dimostrato, sulla base di un’istruttoria precisa, che le autorità pubbliche hanno concretamente incitato l’impresa pubblica ad adottare i provvedimenti di aiuto in questione. Infatti, da un lato, considerato che tra lo Stato e le imprese pubbliche sussistono relazioni strette, vi è un rischio reale che aiuti statali vengano concessi per il tramite di tali imprese pubbliche in maniera poco trasparente ed in violazione del regime previsto dal trattato per gli aiuti statali.

54.

Dall’altro lato, come regola generale, sarà assai difficile per un terzo, proprio a motivo delle relazioni privilegiate che esistono tra lo Stato ed una determinata impresa pubblica, dimostrare nel caso concreto che eventuali provvedimenti di aiuto adottati da una tale impresa sono stati effettivamente assunti dietro istruzione delle autorità pubbliche.

55.

A questo proposito, la Corte ha già preso in considerazione fattispecie caratterizzate dalla circostanza che l’organismo in questione non poteva adottare la decisione contestata senza tener conto delle esigenze dei pubblici poteri (cfr. in particolare, sentenza Van der Kooy e a./Commissione, cit., punto 37), ovvero dal fatto che, oltre agli elementi di natura organica che vincolavano le imprese pubbliche allo Stato, tali imprese, grazie alla cui intermediazione gli aiuti erano stati accordati, dovevano tener conto delle direttive impartite da un Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) (sentenze 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, cit., punti 11 e 12, e causa C-305/89, Italia/Commissione, cit., punti 13 e 14).

56.

Altri indizi potrebbero, eventualmente, essere pertinenti per giungere ad affermare l’imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica, quali, in particolare, l’integrazione di tale impresa nelle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati, lo status giuridico dell’impresa, ossia il fatto che questa sia soggetta al diritto pubblico ovvero al diritto comune delle società, l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell’impresa, ovvero qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell’adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell’ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta.»

(83)

Nella fattispecie, la Commissione ha rilevato indizi che le consentono di concludere che la decisione presa da gbb è imputabile allo Stato.

(84)

Innanzitutto il governo federale aveva affidato a gbb la concessione di sovvenzioni; la banca era ad esempio responsabile del fondo per il consolidamento e la crescita nella Germania dell’Est (Konsolidierungs- und Wachstumsfonds Ostdeutschland) destinato a fornire capitale d’esercizio alle medie imprese della Germania dell’Est onde consolidarne i fondi propri.

(85)

In secondo luogo, la Commissione osserva che la storia di gbb è all’insegna di un forte coinvolgimento dello Stato nelle decisioni della banca. In quanto ente di diritto pubblico, gbb sottostava alla sorveglianza diretta del ministero competente e i rappresentanti delle autorità costituivano la maggioranza del suo consiglio di amministrazione. Dopo la trasformazione in società per azioni, la società madre, Deutsche Ausgleichsbank, sottostà alla sorveglianza del ministero competente e nel suo consiglio di amministrazione prevalgono rappresentanti delle autorità pubbliche.

(86)

In terzo luogo, la Commissione rileva che, all’epoca della decisione relativa alla partecipazione, la società madre, Deutsche Ausgleichsbank, era un ente di diritto pubblico sotto il controllo del ministero federale dell’interno e che la maggioranza dei membri del suo consiglio di amministrazione era costituita da rappresentanti di ministeri federali e dei Länder o da membri del Bundestag. A Deutsche Ausgleichsbank non è consentito acquisire partecipazioni in altre società senza l’autorizzazione preventiva sia del ministero responsabile della sorveglianza sia del proprio consiglio di amministrazione. Anche dopo la trasformazione di gbb da ente di diritto pubblico in società per azioni, lo Stato continua a controllarne le decisioni commerciali tramite la società madre.

(87)

In quarto, la Commissione rileva che nel 2002 la Germania ha accettato misure specifiche in relazione alle banche di sviluppo tedesche (12) che valgono anche per Deutsche Ausgleichsbank. Tali misure prevedono che le attività di Deutsche Ausgleichsbank si limitino a sostenere interventi relativi alle politiche strutturali, economiche e sociali e alle missioni pubbliche del suo proprietario statale conformemente all’interesse pubblico. La Commissione ritiene quindi che Deutsche Ausgleichbank sia parte della pubblica amministrazione e che pertanto tutte le sue azioni siano imputabili allo Stato.

(88)

In quinto, la Commissione rileva che il conferimento tacito sembra rientrare nella missione di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese (13) conferito a Deutsche Ausgleichsbank.

(89)

La Commissione ritiene di conseguenza che tale misura sia imputabile allo Stato.

Vantaggio selettivo concesso a un’impresa

(90)

Secondo la Germania il conferimento tacito di gbb a favore di Bike Systems (misura 1) è avvenuto a condizioni di mercato. Un conferimento tacito corrisponde in termini di rischio a un prestito postergato e va pertanto considerato come un prestito ad alto rischio. In caso di insolvenza o di liquidazione il conferimento viene restituito solo dopo l’estinzione di tutti gli altri debiti. Il rischio associato al conferimento tacito è pertanto maggiore rispetto a quello di un tradizionale prestito di investimento, che solitamente è garantito applicando le condizioni della banca e rispecchia il tasso di riferimento della Commissione. Al momento della concessione dell’aiuto, il livello medio dei tassi d’interesse in vigore nel mercato per i prestiti a medio e lungo termine coperti da normali garanzie era di 6,33 %. Di conseguenza, la remunerazione concessa per un tale conferimento avrebbe dovuto essere nettamente superiore al tasso suddetto.

(91)

Per il conferimento fu concordata una remunerazione fissa dell’8,75 % e una remunerazione variabile e subordinata agli utili del 3,5 % (14). La remunerazione concordata è pertanto superiore al tasso di riferimento della Commissione.

(92)

Va tuttavia evidenziato che questo ragionamento parte dall’ipotesi che Bike Systems sia in grado di ripristinare la propria redditività. Bike Systems aveva però appena scongiurato l’insolvenza grazie all’adozione di una procedura concorsuale. Le sue prospettive future erano incerte, poiché la ristrutturazione aziendale non era stata portata a termine. In base al bilancio del 2001 l’impresa risultava ancora in perdita. Sebbene il capitale proprio fosse ancora negativo, l’impresa era riuscita ad evitare l’insolvenza grazie alle sue riserve occulte. All’epoca dei fatti Bike Systems deve quindi essere considerata un’impresa in difficoltà.

(93)

Per quanto riguarda la lettera di patrocinio, la Commissione precisa innanzitutto che non disponeva di questa informazione quando aveva adottato la prima decisione (cfr. il considerando 62). Il testo della lettera di patrocinio è stato fornito solo nell’ambito del procedimento giudiziario.

(94)

Secondo la lettera di patrocinio del 6 marzo 2001, Biria GmbH prende atto del conferimento tacito e, per tutta la sua durata, si impegna a gestire e finanziare Bike Systems in modo che quest’ultima rispetti gli obblighi derivanti da detto conferimento.

(95)

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.

(96)

Per quanto riguarda la forza finanziaria della società madre (Patron), la Germania ha asserito che nel 2001 gli utili di Biria GmbH era insignificanti: la società era operativa solo come distributore per altre divisioni del gruppo (15). In termini di rendimento finanziario (16), l’impresa ha registrato un utile netto di 205 000 DEM nel 1999 e una perdita netta di 473 000 DEM nel 2000.

(97)

A causa delle perdite subite, il capitale proprio della società era negativo nel 1999 ed è divenuto positivo nel 2000, anche se ciò non è da ascrivere alle prestazioni dell’impresa, ma a un trasferimento degli utili dalla controllata Sachsen Zweirad (17) alla società madre. La Commissione osserva che la lettera di patrocinio non è stata emessa da un’impresa dello stesso gruppo con una situazione finanziaria solida, ma dalla società madre che presentava risultati meno positivi.

(98)

Per le ragioni suesposte la Commissione conclude che Biria GmbH, a prescindere dal fatto che possa essere formalmente classificata come impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 1999, non sarebbe stata in grado di soddisfare gli eventuali obblighi derivanti dalla lettera di patrocinio relativi al conferimento tacito per un importo di oltre 2 milioni di EUR. Come già menzionato, va sottolineato che nel 2000 il rendimento contabile era dovuto esclusivamente al trasferimento degli utili della controllata, non già ai risultati economici dell’impresa, e che senza detto trasferimento la dotazione di capitale proprio dell’impresa sarebbe stata negativa (compreso il capitale sottoscritto e altre forme di capitale quali le riserve o le liquidità di bilancio). Vista la situazione, ci si può quindi chiedere come Biria GmbH avrebbe potuto impedire l’eventuale insolvenza di Bike Systems. Di conseguenza, secondo la Commissione la lettera di patrocinio non ha alcun valore economico effettivo atto a compensare le difficoltà di Bike Systems e non costituisce una copertura adeguata per ridurre la remunerazione che un investitore operante in economia di mercato avrebbe richiesto per il conferimento tacito.

(99)

La Commissione ritiene pertanto che la remunerazione non fosse proporzionata al rischio e che il conferimento tacito non sia avvenuto a condizioni di mercato. Il conferimento ha quindi dato a Bike Systems un vantaggio che l’impresa non sarebbe riuscita ad ottenere sul mercato.

Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

(100)

Sia Bike Systems che Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH producono biciclette. Poiché tale prodotto viene commercializzato su scala transfrontaliera, le misure minacciano di falsare la concorrenza e pregiudicano gli scambi tra gli Stati membri.

6.3.   Misure 2 e 3: aiuti presumibilmente coperti da regimi di aiuti autorizzati

Le garanzie non erano coperte dai regimi di aiuti esistenti

(101)

La garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH per un credito d’esercizio di 5,6 milioni di EUR (misura 2) e la garanzia a favore di Biria GmbH (l’attuale Biria AG) per un credito d’esercizio di 24,875 milioni di EUR (misura 3) sono state concesse in base alla normativa della Sassonia in materia di garanzie (18). Tale regime di aiuti autorizzato prevede che si possano concedere garanzie per prestiti superiori a 5 milioni di DEM (2,6 milioni di EUR) a imprese sane per nuovi investimenti e, in via straordinaria, per il finanziamento supplementare di investimenti e il fondo d’esercizio. In casi eccezionali è ammesso anche il finanziamento di operazioni di consolidamento e di ristrutturazione. La concessione di garanzie per la ristrutturazione di una grande impresa deve essere tuttavia notificata individualmente alla Commissione.

(102)

Secondo la Germania sono state soddisfatte le condizioni previste dalla normativa alla quale le garanzie sono conformi. La Germania ritiene inoltre che al momento della concessione delle garanzie Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH (l’attuale Biria AG) non fossero in difficoltà. Le garanzie sarebbero state concesse per garantire il prestito d’esercizio rimborsabile, il che è compatibile con il regime di aiuti.

(103)

La Commissione ritiene che le garanzie non sono compatibili con il regime di aiuti in virtù del quale esse sarebbero state presumibilmente concesse. Come spiegato oltre più in dettaglio, contrariamente alle autorità tedesche, la Commissione ritiene che al momento della concessione della garanzia (marzo 2003) Sachsen Zweirad GmbH fosse un’impresa in difficoltà e che lo stesso valga per Biria GmbH (dicembre 2003). La concessione di una garanzia per la ristrutturazione di un’impresa in difficoltà deve comunque essere specificamente notificata alla Commissione.

Garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH (misura 2)

(104)

Secondo la Germania Sachsen Zweirad GmbH non presentava alcuna caratteristica tipica delle imprese in difficoltà, ai sensi degli orientamenti del 1999 per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione ricorda che le caratteristiche tipiche di un’impresa in difficoltà di cui al punto 6 di detti orientamenti servono solo a fornire un’indicazione circa il momento in cui un’impresa possa ritenersi in difficoltà, ma non devono essere considerate come condizioni da soddisfare cumulativamente. Nel 2001 e nel 2002 l’attività aziendale di Sachsen Zweirad GmbH ha registrato perdite che ammontavano rispettivamente a 1 274 000 EUR e 733 000 EUR. Tali perdite sono state assunte dalla casa madre Biria in base al contratto di trasferimento degli utili. Nel 2002 le vendite hanno segnato una flessione rispetto al 2001.

(105)

In base alla relazione di bilancio del 2002, Sachsen Zweirad GmbH ha inoltre dovuto far fronte a problemi di liquidità. La relazione indica esplicitamente che, a causa delle ingenti spese associate al prefinanziamento dello stock di merci e della crescita interna al gruppo, la situazione di liquidità di Sachsen Zweirad GmbH era tesa e la sopravvivenza dell’impresa dipendeva dalla disponibilità delle banche a mantenere aperte o a ristrutturare le linee di credito esistenti.

(106)

Secondo la Germania non vi è stato mai il pericolo che gli istituti di credito privati non prorogassero le loro linee di credito. È però un dato di fatto che l’impresa registrava difficoltà di liquidità. Secondo la relazione di bilancio, la maggior parte delle linee di credito sarebbero giunte a scadenza entro cinque anni, una situazione decisamente svantaggiosa per finanziare l’attività aziendale, con conseguente aggravio dei rischi. La scadenza a breve delle linee di credito comportava inoltre tassi di interesse elevati (nonostante un lieve calo nel 2002 rispetto al 2001), riducendo ulteriormente la liquidità dell’impresa.

(107)

La Commissione conclude pertanto che al momento della concessione della garanzia Sachsen Zweirad GmbH era un’impresa in difficoltà e che la garanzia deve ritenersi finalizzata alla ristrutturazione. Dal momento che la concessione di questo tipo di garanzia ad una grande impresa deve essere notificata individualmente alla Commissione, non sono state rispettate le condizioni del regime di aiuti autorizzato sulla cui base le garanzie erano state concesse; di conseguenza la garanzia non era coperta da tale regime.

Garanzia a favore di Biria GmbH (misura 3)

(108)

Biria GmbH (l’attuale Biria AG) è stata fondata il 1o ottobre 2003 in seguito alla fusione tra (l’ex) Biria AG e la sua affiliata Sachsen Zweirad GmbH.

(109)

Secondo la Germania è necessario operare una netta distinzione tra Biria GmbH (l’attuale Biria AG) e (l’ex) Biria AG e Sachsen Zweirad GmbH, poiché la fusione ha dato vita a una nuova impresa. Per determinare se al momento della concessione della garanzia (9 dicembre 2004) l’impresa si trovasse in difficoltà è pertanto opportuno basarsi sul bilancio di apertura dell’impresa nata dalla fusione. Il bilancio di apertura mostrerebbe che Biria GmbH non può essere considerata un’impresa in difficoltà.

(110)

La Commissione non condivide questo ragionamento. L’attuale Biria GmbH non può essere considerata come un’entità distinta dall’ex Biria AG e da Sachsen Zweirad GmbH, poiché è nata dalla fusione tra le due imprese. In caso contrario sarebbe facile evitare la classificazione come impresa in difficoltà attraverso la fusione di soggetti economici o mediante la creazione di nuove imprese. Anche l’ex Biria AG ha registrato perdite nel 2002 e aveva problemi di liquidità come la Sachsen Zweirad GmbH. Biria GmbH ha assunto tutti i debiti e gli impegni dell’ex Biria AG e di Sachsen Zweirad GmbH. Biria GmbH possiede inoltre la stessa consistenza patrimoniale e gestisce le stesse attività aziendali dell’ex Biria AG e di Sachsen Zweirad GmbH. La Commissione ritiene pertanto che Biria GmbH abbia ereditato i problemi dell’ex Biria AG e di Sachsen Zweirad GmbH.

(111)

Secondo la Germania Sachsen Zweirad GmbH occupava una posizione dominante nell’ambito della fusione. L’impresa non era in difficoltà, motivo per il quale non si può automaticamente presupporre che la nuova Biria GmbH si trovasse in difficoltà. Contrariamente alla Germania, la Commissione è fermamente convinta che Sachsen Zweirad GmbH si trovasse in difficoltà. La nuova Biria GmbH ha quindi «ereditato» anche i problemi di Sachsen Zweirad GmbH.

(112)

Secondo la relazione di bilancio 2003 la ristrutturazione e riorganizzazione del gruppo Biria è stata portata avanti nel 2003. Questo processo era già iniziato nel 2002 e prevedeva anche la riorganizzazione del finanziamento del gruppo. Sulla base della garanzia fornita dalla Sassonia per il prestito di oltre 24,875 milioni di EUR il gruppo Biria ha elaborato un nuovo piano per il finanziamento a medio termine delle proprie attività, che prevedeva anche un notevole adeguamento dei tassi di interesse e quindi una riduzione del pesante onere derivante dagli interessi.

(113)

Contemporaneamente si è riorganizzato il pool di banche: tre banche si sono dette disposte a rinunciare a crediti per un valore di 8 567 000 EUR (un valore nettamente superiore al 50 % dei loro crediti) in cambio dell’immediata estinzione del rimanente debito. Pertanto, il prestito coperto dalla garanzia dell’80 % attraverso la misura 3 è composto per 8 milioni di EUR da un prestito d’esercizio rimborsabile, per 7,45 milioni di EUR da un credito in conto corrente e per 9,425 milioni di EUR da un credito stagionale.

(114)

Al momento della concessione della garanzia Biria aveva quindi gravi problemi di liquidità e di conseguenza era un’impresa in difficoltà. Questa valutazione viene confermata dal fatto che tre banche hanno cessato di finanziare le attività di Biria e si sono dette persino disposte a rinunciare alla maggior parte dei loro crediti in cambio dell’immediata liquidazione dei crediti rimanenti. Ciò dimostra che le banche nutrivano seri dubbi sulla capacità di Biria di far fronte ai propri debiti e sulla sua redditività.

(115)

La Germania sostiene invece che le banche hanno cessato il finanziamento esclusivamente a causa della revisione della loro strategia commerciale. La Commissione osserva che le banche hanno rinunciato probabilmente a un 50 % dei crediti esigibili. Anche se si ammettesse che le banche si sono ritirate a seguito di una reimpostazione della strategia commerciale, ciò dimostrerebbe che gli istituti di credito consideravano assai improbabile il recupero totale dei crediti.

(116)

La Commissione conclude pertanto che al momento della concessione della garanzia Sachsen Zweirad GmbH era un’impresa in difficoltà e che pertanto la garanzia deve essere considerata come garanzia per la ristrutturazione. Poiché la concessione di una garanzia di questo tipo a favore di una grande impresa deve essere notificata individualmente alla Commissione, non erano soddisfatte le condizioni del regime di aiuti autorizzato sulla cui base le garanzie erano state concesse; di conseguenza la garanzia non era coperta da tale regime.

Vantaggi conferiti dalla garanzia

(117)

Le garanzie di cui alle misure 2 e 3 sono state concesse dalla Sassonia: di conseguenza, provengono da risorse statali e sono imputabili allo Stato.

(118)

Per sua natura, un aiuto conferisce un vantaggio al beneficiario. Secondo la Commissione le due garanzie in oggetto hanno conferito un vantaggio indebito a Sachsen Zweirad GmbH e a Biria GmbH (l’attuale Biria AG).

(119)

Per i motivi di cui ai punti 2.2 e 3.2 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (19) (in appresso la «comunicazione sulle garanzie»), il mutuatario ottiene un vantaggio quando non è tenuto a pagare la garanzia al prezzo di mercato. In alcuni casi un’impresa in difficoltà non troverebbe un istituto finanziario disposto a concederle un prestito senza una garanzia statale.

(120)

Nel caso in oggetto sono state emesse garanzie per prestiti a favore di un’impresa in difficoltà, senza che il garante (lo Stato) abbia ricevuto una remunerazione equivalente al prezzo di mercato.

(121)

Al punto 3.2 della comunicazione, la Commissione precisa che, per escludere che un aiuto di Stato sia concesso sotto forma di garanzia, devono essere rispettate le quattro condizioni seguenti:

1)

il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie;

2)

l’entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione;

3)

la garanzia non assiste più dell’80 % del prestito;

4)

per la garanzia viene pagato un prezzo di mercato.

(122)

La Commissione, dopo aver verificato la sussistenza di tali condizioni nel caso in oggetto, constata anzitutto che quando la garanzia è stata concessa Sachsen Zweirad GmbH e Biria erano imprese in difficoltà.

(123)

Per le garanzie non sono stati corrisposti premi e, per di più, esse sono state emesse per prestiti a favore di un’impresa in difficoltà. Il fatto stesso che per la garanzia non sia stato corrisposto un prezzo di mercato indica che la misura si configura come vantaggio a favore di Sachsen Zweirad GmbH e quindi di Biria. Agli operatori le banche non concedono garanzie per le quali non venga corrisposto un prezzo di mercato. Ciò vale a maggior ragione per le garanzie emesse a favore di imprese in difficoltà che rischiano di non rimborsare il prestito.

(124)

Applicando la logica della comunicazione sulle garanzie, si conclude quindi che la garanzia in oggetto si configura come aiuto di Stato.

(125)

La Commissione giunge pertanto alla conclusione che le garanzie conferiscono un vantaggio a Sachsen Zweirad GmbH e a Biria GmbH (l’attuale Biria AG), in quanto nessuna delle due imprese avrebbe ottenuto garanzie del genere sul mercato, alle stesse condizioni.

Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

(126)

Per i motivi già esposti al considerando 100, le misure 2 e 3 sono tali da falsare la concorrenza e pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri.

6.4.   Conclusione in merito all’esistenza di un aiuto

(127)

La Commissione conclude pertanto che il conferimento tacito ed entrambe le garanzie si configurano come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e che nessuna delle garanzie è conforme a un regime di aiuti autorizzato. Le misure 1, 2 e 3 costituiscono quindi un nuovo aiuto e devono essere valutate in quanto tale.

6.5.   Calcolo dell’elemento d’aiuto

(128)

Il punto 4.1 della comunicazione sulle garanzie precisa che una garanzia ad hoc o un regime di garanzia, i quali non rispettino il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, si configurano come aiuto di Stato. L’elemento d’aiuto deve essere pertanto quantificato per verificare se sia possibile ritenere l’aiuto compatibile con il mercato interno a norma di un’esenzione specifica. Per poter verificare la compatibilità dell’aiuto, la Commissione deve quindi procedere a calcolare l’elemento d’aiuto.

(129)

La comunicazione sulle garanzie fissa i principi generali per calcolare l’elemento d’aiuto.

(130)

Secondo la Commissione, una garanzia statale in linea di principio può arrivare a coprire l’importo complessivo della garanzia se il beneficiario non è in grado di accedere ai mercati finanziari con mezzi propri [cfr. il punto 2.2 e il punto 4.1, lettera a), della comunicazione sulle garanzie].

(131)

Le regole per calcolare l’elemento d’aiuto sono fissate ai punti 4.1 (Aspetti generali) e 4.2 (Elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc) della comunicazione sulle garanzie. La Commissione applica qui di seguito tali regole al caso in oggetto.

(132)

Conformemente al punto 4.2 della comunicazione, in assenza di un prezzo di mercato per la garanzia, si fa riferimento al costo complessivo del finanziamento per un prestito sul mercato con e senza garanzia (ossia il tasso di interesse per un prestito analogo senza garanzia deve essere confrontato con il tasso di interesse più il premio per il prestito con la garanzia statale).

(133)

In molti casi il tasso di mercato non è disponibile. Nelle sue comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, la Commissione ha pertanto messo a punto un metodo che, per i motivi esposti al punto 4.2 della comunicazione sulle garanzie, può essere utilizzato al posto del tasso di mercato.

(134)

Nella comunicazione del 1997 sui tassi di riferimento, la Commissione fissa tassi di riferimento che devono rispecchiare il livello medio dei tassi d’interesse in vigore sul mercato per i prestiti a medio e lungo termine coperti da normali garanzie. Detta comunicazione precisa inoltre che tale tasso di riferimento è un tasso minimo suscettibile di aumento in casi di rischio particolare (ad esempio imprese in difficoltà, mancanza di coperture normalmente richieste dalle banche). In tal caso il premio può essere di 400 punti di base o anche superiore. La comunicazione sui tassi di riferimento non specifica se i premi di rischio relativi a rischi diversi possano essere cumulati. Il cumulo non è escluso, ma nella sua decisione la Commissione deve giustificare il metodo utilizzato per il cumulo di diversi premi di rischio sulla base di un’analisi dei metodi in uso sui mercati finanziari (20).

(135)

Nel 2004 la società Deloitte & Touche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH ha effettuato uno studio (in appresso lo «studio») per la direzione generale Concorrenza della Commissione europea. Sulla base di ricerche empiriche (21), lo studio ha tra l’altro mostrato i differenti premi di rischio osservati sul mercato per imprese appartenenti a diverse categorie di rischio e per transazioni con coperture differenti. Lo studio mostra chiaramente che la combinazione di diversi fattori di rischio (qualità creditizia del mutuatario, coperture) genera una diversa maggiorazione del tasso di base.

(136)

Sulla base di questo studio, nella sua comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (22) (in appreso la «comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento»), la Commissione ha perfezionato il metodo per calcolare l’elemento di aiuto dei prestiti. Detta comunicazione applica il metodo impiegato nello studio: il tasso di base è maggiorato in funzione della qualità creditizia dell’impresa e delle coperture costituite.

(137)

La Commissione ritiene inoltre che la valutazione dell’elemento di aiuto nelle misure da esaminare vada considerata in relazione al principio dell’aiuto. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia è pacifico che per rispondere alla domanda se un aiuto costituisca o meno un aiuto di Stato ai sensi del trattato occorra riferirsi ai dati obiettivi relativi al momento in cui la Commissione adotta la sua decisione (23).

(138)

La Commissione ritiene pertanto che la comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento sia lo strumento adeguato per calcolare l’elemento d’aiuto ed è sulla base di detta comunicazione che valuta qui di seguito l’elemento d’aiuto relativo alla misura in oggetto.

Elemento di aiuto della misura 1

(139)

Secondo la Commissione l’elemento di aiuto del conferimento tacito risulta dalla differenza tra la remunerazione che Bike Systems avrebbe dovuto offrire sul libero mercato per il conferimento tacito e la remunerazione effettivamente pagata. Dato che al momento del conferimento tacito Bike Systems si trovava in difficoltà e il rischio associato al conferimento era elevato, l’elemento di aiuto può rappresentare fino al 100 % del conferimento tacito, poiché nessun investitore operante in un’economia di mercato avrebbe effettuato tale conferimento (24).

(140)

Secondo la Commissione un conferimento non è un prestito, ma può essere paragonato ad un prestito a rischio particolarmente elevato, dato che in caso di insolvenza è subordinato a tutti gli altri crediti, compresi quelli postergati.

(141)

Come esposto al considerando 92, la Commissione ritiene che la situazione di Bike Systems, che aveva appena subito una procedura di insolvenza, dovesse essere considerata precaria. Le sue prospettive future erano incerte, poiché la ristrutturazione aziendale non era stata portata a termine. L’impresa va pertanto considerata un’impresa in difficoltà. Inoltre, non era stata fornita alcuna garanzia per il conferimento tacito, con conseguente aumento del rischio di inadempienza. Per questo motivo la Commissione ritiene che la garanzia offra una copertura di «basso» livello, ai sensi alla comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento. Oltre a disporre di coperture insufficienti, il conferimento tacito è anche postergato rispetto a tutti gli altri prestiti in caso di insolvenza, il che accresce ulteriormente il rischio di inadempienza. Secondo la Commissione, quest’ultimo aspetto costituisce un fattore di rischio supplementare che si aggiunge alla mancanza di sicurezze sufficienti. Un basso livello di copertura aumenta infatti il rischio che le richieste di un creditore non possano venire immediatamente soddisfatte in sede di escussione delle garanzie costituite nel caso di un mutuatario insolvibile, mentre il carattere postergato di un conferimento significa che, in caso di insolvenza, il creditore vedrà onorati i suoi diritti dopo quelli degli altri creditori e rischia quindi di non venir rimborsato.

(142)

Secondo la Commissione Bike Systems, essendosi trovata in difficoltà al momento della concessione dell’aiuto, deve essere classificata nella categoria di credito con un basso livello di copertura. La comunicazione sui tassi di riferimento del 2008 precisa che per le imprese di questa categoria che presentano un livello di copertura basso si può richiedere una maggiorazione fino a 1 000 punti di base onde escludere l’esistenza di un aiuto. La Commissione ritiene che l’assenza di coperture e il carattere postergato del conferimento tacito giustifichino una maggiorazione di 1 000 punti di base.

(143)

L’elemento d’aiuto del conferimento tacito corrisponde quindi alla differenza tra il tasso di riferimento maggiorato di 1 000 punti di base e la remunerazione da corrispondere per il conferimento tacito.

(144)

Nel calcolare l’elemento di aiuto la remunerazione variabile del 3,5 % può essere presa in considerazione solo parzialmente, in quanto era subordinata agli utili. L’impresa si trovava tuttavia in una situazione di difficoltà e le prospettive di guadagno erano incerte. La Commissione ritiene pertanto opportuno tener conto della remunerazione variabile soltanto per metà, ossia per l’1,75 %. Ai fini del calcolo dell’elemento di aiuto, come remunerazione effettiva si dovrebbe quindi applicare un tasso fisso dell’8,75 % più la metà della remunerazione variabile del 3,5 %, il che corrisponde ad un tasso complessivo del 10,5 %. L’elemento di aiuto corrisponde di conseguenza alla differenza tra il tasso di riferimento maggiorato di 1 000 punti di base e la remunerazione del 10,5 %.

Elemento di aiuto della misura 2 e 3

(145)

Le garanzie attivate con le misure 2 e 3 hanno permesso a Sachsen Zweirad GmbH e a Biria GmbH di spuntare per i rispettivi prestiti condizioni finanziarie più vantaggiose di quelle solitamente applicate sui mercati finanziari. L’elemento di aiuto relativo alla garanzia della misura 2 e della misura 3 corrisponde alla differenza tra il tasso di interesse che Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH avrebbero dovuto pagare per un prestito a condizioni di mercato (ossia senza garanzia) e quello effettivamente concesso sul prestito garantito. La differenza dovrebbe corrispondere al premio che sarebbe stato applicato da un garante operante in condizioni di mercato. Poiché Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH si trovavano in difficoltà al momento della concessione delle garanzie e dei relativi prestiti, l’elemento di aiuto può rappresentare fino al 100 % delle garanzie, poiché nessun finanziatore avrebbe concesso i prestiti senza una garanzia (25).

(146)

Il prestito e la garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH implicavano un rischio aggiuntivo poiché, a parere della Commissione, le coperture offerte erano particolarmente modeste. La garanzia per il prestito a Sachsen Zweirad GmbH era coperta esclusivamente da una garanzia in solido delle imprese del gruppo. Il valore economico di garanzie in solido del genere è estremamente limitato. La Commissione ritiene pertanto che la garanzia sia corredata di una copertura «bassa» ai sensi della comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento.

(147)

Per quanto riguarda il prestito e la garanzia a favore di Biria GmbH, le coperture fornite avevano un valore economico superiore rispetto a quelle fornite per la garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH. Ciononostante risultavano ancora inferiori a quelle normalmente richieste. La garanzia per Biria GmbH è coperta da un’ipoteca di primo grado sul patrimonio di Bike Systems per un valore di 15 milioni di EUR. L’ipoteca è tuttavia postergata rispetto ad un altro prestito da 2 milioni di EUR. L’ipoteca di primo grado copriva quindi solo poco più del 50 % dell’intero importo del prestito. Non vi sono tuttavia indicazioni relative al valore reale della liquidazione del debito fondiario. Il valore economico delle altre coperture (ipoteche, cessione di crediti, trasferimento di materiali di proprietà delle imprese del gruppo e garanzia in solido dei proprietari di Biria GmbH) era limitato. Nonostante le coperture fornite, la Commissione ritiene che la garanzia vada considerata come una transazione con un livello di copertura «basso» ai sensi della comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento.

(148)

Come precedentemente illustrato, Biria GmbH e Sachsen Zweirad GmbH erano in difficoltà al momento della concessione dell’aiuto e devono essere classificate nella categoria di credito con una copertura bassa. Secondo la comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento, la maggiorazione da applicare in questa categoria di rating per escludere l’esistenza di un aiuto di Stato a fronte di una copertura bassa può raggiungere i 1 000 punti. Secondo la Commissione, viste le coperture limitate, nel caso di Sachsen Zweirad GmbH è giustificata una maggiorazione di 800 punti di base. Biria GmbH offriva coperture leggermente superiori, che giustificano una maggiorazione di 700 punti di base. La maggiorazione minore del conferimento tacito per entrambe le imprese dipende dal grado inferiore di postergazione di tale conferimento.

(149)

L’elemento d’aiuto della garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH (misura 2) corrisponde alla differenza tra il tasso di riferimento maggiorato di 800 punti di base e il costo complessivo del finanziamento (tasso d’interesse del prestito più gli eventuali premi da corrispondere per la garanzia) al quale è stato concesso il prestito corredato di garanzia.

(150)

Allo stesso modo l’elemento d’aiuto della garanzia a favore di Biria GmbH (misura 3) corrisponde alla differenza tra il tasso di riferimento maggiorato di 700 punti di base e il costo complessivo del finanziamento (tasso d’interesse del prestito più gli eventuali premi da corrispondere per la garanzia) al quale è stato concesso il prestito corredato di garanzia.

6.6.   Deroghe a norma dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE

(151)

L’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE contempla alcune deroghe al divieto generale di erogare aiuti stabilito dall’articolo 107, paragrafo 1.

(152)

Le deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 2, del TFUE non sono applicabili al presente caso, poiché gli aiuti non sono a carattere sociale e non sono concessi a singoli consumatori; inoltre, non sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali né vengono concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania.

(153)

Non è possibile nemmeno far valere le deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e d), del TFUE le quali si riferiscono agli aiuti volti a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o la cultura e la conservazione del patrimonio.

(154)

Rimangono quindi le deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e quelle contenute nei relativi orientamenti comunitari.

Misura 1

(155)

La Commissione osserva innanzitutto che Bike System ha la propria sede in una regione assistita ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE avente titolo a beneficiare di aiuti regionali. Nonostante i dubbi sollevati dalla Commissione in sede di avvio del procedimento di indagine formale, la Germania non ha fornito informazioni che dimostrino la sussistenza dei requisiti per la concessione degli aiuti regionali, come previsto dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (26).

(156)

Altre deroghe sono contenute negli orientamenti comunitari. Poiché l’aiuto è stato concesso nel marzo del 2001, si applicano gli orientamenti del 1999 per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione non dispone di alcuna informazione che dimostri che l’aiuto possa essere considerato compatibile con il TFUE sulla base di detti orientamenti. Gli orientamenti del 1999 subordinano la concessione di un aiuto alla ristrutturazione all’esecuzione di un piano di ristrutturazione valido, che eviti indebite distorsioni della concorrenza e limiti l’aiuto al minimo. Nonostante i dubbi sollevati dalla Commissione in sede di avvio del procedimento, la Germania non ha dimostrato che tali condizioni sono soddisfatte. La Commissione conclude pertanto che le condizioni previste dagli orientamenti del 1999 per il salvataggio e la ristrutturazione non ricorrono.

(157)

Inoltre, all’aiuto in questione non si applica nessuno degli altri orientamenti o regolamenti che disciplinano gli aiuti nei settori ricerca e sviluppo, ambiente, PMI, occupazione e formazione, capitale di rischio, ecc. Dato che la misura non persegue un obiettivo di interesse comune, essa rappresenta un aiuto al funzionamento incompatibile con il TFUE.

Misure 2 e 3

(158)

La Commissione osserva che Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH hanno la loro sede in una regione assistita ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. Tuttavia, le deroghe previste da tale lettera e le disposizioni regionali di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE non sono d’applicazione, poiché Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH si trovavano in difficoltà e le misure di aiuto non erano intese a promuovere lo sviluppo economico di una determinata regione.

(159)

La Commissione conclude che sono applicabili solo gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Essendo l’aiuto è stato concesso nel marzo del 2003, si applicano gli orientamenti del 1999.

(160)

La concessione di un aiuto è subordinata all’esecuzione di un piano di ristrutturazione di durata possibilmente limitata, che ripristini la redditività di lungo periodo dell’impresa entro un termine adeguato e sulla base di ipotesi realistiche circa le future condizioni operative. Nonostante i dubbi sollevati dalla Commissione in sede di avvio del procedimento di indagine formale, la Germania non ha fornito informazioni da cui si evinca che le garanzie sono state concesse sulla base di un piano di ristrutturazione valido, atto a ripristinare la redditività del gruppo.

(161)

È inoltre necessario adottare misure in grado di attenuare, per quanto possibile, le ripercussioni negative per i concorrenti. Questa condizione determina spesso una limitazione della presenza che l’impresa può avere sul suo mercato o sui suoi mercati una volta terminato il periodo di ristrutturazione. La Commissione non dispone di dati sul mercato rilevante e sulla quota di mercato detenuta dal gruppo Biria. Né dispone inoltre di alcun dato sulle eventuali misure di compensazione finalizzate a limitare la presenza dell’impresa sul mercato. Sembrerebbe piuttosto che il gruppo Biria sia cresciuto dopo aver rilevato Checker Pig e Bike Systems nel 2001.

(162)

Conformemente agli orientamenti del 1999 per il salvataggio e la ristrutturazione, l’importo dell’aiuto deve limitarsi al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell’impresa e dei suoi azionisti. Normalmente i beneficiari dell’aiuto devono inoltre contribuire in misura significativa al programma di ristrutturazione mediante fondi propri o ricorrendo a fonti esterne di finanziamento. Poiché l’aiuto non è stato concesso nel quadro di un piano di ristrutturazione, la Commissione non dispone di alcun dato relativo all’apporto del beneficiario e al conferimento dell’aiuto al minimo indispensabile.

(163)

In base agli orientamenti del 1999 gli aiuti alla ristrutturazione possono essere concessi una sola volta. Qualora l’impresa in questione abbia già ricevuto in passato un aiuto alla ristrutturazione e la fase di ristrutturazione sia terminata da meno di dieci anni, la Commissione autorizza di norma la concessione di un ulteriore aiuto alla ristrutturazione soltanto in caso di circostanze eccezionali ed impreviste.

(164)

Nell’aprile 1996 e nel marzo 1998 Sachsen Zweirad GmbH ha ricevuto un aiuto alla ristrutturazione sotto forma di una partecipazione pubblica pari a 1 278 200 EUR, sulla base di un regime di aiuti autorizzato. Poiché sono trascorsi meno di dieci anni dalla fine di detta ristrutturazione e dato che alla Commissione non risultano circostanze eccezionali ed impreviste, la concessione delle due garanzie non rispetta il principio dell’aiuto una tantum.

(165)

La Commissione conclude pertanto che le condizioni previste dagli orientamenti del 1999 per il salvataggio e la ristrutturazione non sono soddisfatte.

(166)

Inoltre, alle misure 2 e 3 non si applica nessuno degli altri orientamenti e regolamenti che disciplinano gli aiuti nei settori ricerca e sviluppo, ambiente, PMI, occupazione e formazione, capitale di rischio, ecc. Dato che la misura non persegue un obiettivo di interesse comune, essa rappresenta un aiuto al funzionamento incompatibile con il trattato CE.

VII.   CONCLUSIONE

(167)

La Commissione conclude pertanto che la partecipazione di gbb in Bike Systems pari a 1 070 732 EUR, la garanzia dell’80 % per un prestito a favore di Sachsen Zweirad GmbH pari a 5,6 milioni di EUR e la garanzia dell’80 % per un prestito a favore di Biria GmbH (l’attuale Biria AG) pari a 24 875 000 EUR costituiscono aiuti di Stato e non soddisfano le condizioni necessarie per essere considerate compatibili con il mercato interno.

(168)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione è tenuta in linea di principio a imporre il recupero presso il beneficiario dell’aiuto non compatibile con il mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Bike Systems GmbH & Co. Thüringer Zweiradwerk KG (l’attuale MB System), Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH (divenuta in seguito Biria AG e attualmente MB Immobilien) è incompatibile con il mercato interno. L’aiuto comprendeva le misure seguenti:

a)

misura 1: un conferimento tacito a favore di Bike Systems GmbH & Co. Thüringer Zweiradwerk KG (l’attuale MB System) pari a 2 070 732 EUR. L’elemento di aiuto corrisponde alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 1 000 punti di base e la remunerazione del conferimento tacito (tasso fisso più 50 % della remunerazione variabile);

b)

misura 2: una garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH (divenuta in seguito Biria AG, attualmente MB Immobilien) pari a 4 480 000 EUR. L’elemento di aiuto corrisponde alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 800 punti di base e il costo complessivo del finanziamento (tasso d’interesse del prestito più gli eventuali premi da corrispondere per la garanzia) al quale è stato concesso il prestito coperto da garanzia;

c)

misura 3: una garanzia a favore di Sachsen Zweirad GmbH (divenuta in seguito Biria AG, attualmente MB Immobilien) pari a 19 900 000 EUR. L’elemento di aiuto corrisponde alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 700 punti di base e il costo complessivo del finanziamento (tasso d’interesse del prestito più gli eventuali premi da corrispondere per la garanzia) al quale è stato concesso il prestito coperto da garanzia.

Articolo 2

1.   La Germania procede al recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 presso il beneficiario.

2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

3.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero.

4.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (27).

5.   La Germania annulla tutti i pagamenti pendenti dell’aiuto di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 3

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   La Germania provvede a dare esecuzione alla presente decisione entro quattro mesi dalla sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b)

una descrizione dettagliata dei provvedimenti già adottati e previsti per ottemperare alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l’aiuto.

2.   La Germania informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. La Germania trasmette immediatamente, dietro richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione. La Germania fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi già recuperati dai beneficiari e sui relativi interessi.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  Con effetto dal 1o dicembre 2009, l’articolo 87 e l’articolo 88 del trattato CE sono sostituiti rispettivamente dall’articolo 107 e dall’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); le due serie di norme sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi, ove opportuno, come riferimenti rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE e il riferimento al Tribunale di primo grado come riferimento al Tribunale.

(2)   GU C 2 del 5.1.2006, pag. 14.

(3)  Cfr. nota 2.

(4)   GU L 183 del 13.7.2007, pag. 27.

(5)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(6)   GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(7)   GU C 273 del 9.9.1999, pag. 3.

(8)  La regione era una regione assistita all’epoca della concessione dell’aiuto e continua ad esserlo secondo la carta degli aiuti a finalità regionale per la Germania relativa al periodo 2007-2013 (GU C 295 del 5.12.2006, pag. 6).

(9)  Decisione C(2002) 1286 della Commissione, del 27 marzo 2002, Anstaltslast e Gewährträgerhaftung, — Garanzie di Stato per gli enti di credito pubblici in Germania (GU C 146 del 19.6.2002, pag. 6).

(10)  Direttiva n. 73/1993 della Sassonia in materia di garanzie (Bürgerschaftsrichtlinie), SG(93) D/9273 del 7 giugno 1993.

(11)  Cfr. sentenza della Corte del 16 maggio 2002, nella causa C-482/99, Repubblica francese/Commissione (Stardust), Raccolta 2002, pag. I-4397, punti da 32 a 43.

(12)  Cfr. nota 9. La decisione stabilisce che Deutsche Ausgleichsbank fa parte della pubblica amministrazione.

(13)  Cfr. nota 9: pagina 11, lettera a), relativamente alle misure specifiche.

(14)  Tale remunerazione non è versata se l’impresa è in perdita. Nel caso di impresa in perdita o di utile insufficiente, la remunerazione variabile è corrisposta l’anno successivo.

(15)  Dai documenti trasmessi dalla Germania emerge inoltre che nel 2000 Biria GmbH aveva 21 dipendenti.

(16)  Poiché le condizioni per il conferimento tacito sono state fissate al momento della concessione, si dovrebbe valutare la situazione finanziaria della società madre al momento dell’emissione della lettera di patrocinio, benché quest’ultima sia valida per tutta la durata del conferimento tacito.

(17)  Il trasferimento degli utili dalla controllato Sachsen Zweirad GmbH era di circa 2,4 milioni di DEM nel 1999 e 3,5 milioni di DEM nel 2000.

(18)  Cfr. nota 10.

(19)   GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(20)  Cfr. Cause riunite T-102 e 120/07, Freistaat Sachsen MB Immobilien Verwaltungs GmbH e MB System GmbH/Commissione, non ancora pubblicate, punti 218-222.

(21)  Studio effettuato da Deloitte & Touche GmbH contestualmente all’aggiornamento dei tassi di riferimento per i controlli degli aiuti di Stato nell’UE, ottobre 2004.

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

(22)   GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(23)  Cfr. Cause riunite C-341/06 P e C-342/06 P, Chronopost SA e La Poste/Union française de l’express (UFEX) et al., Raccolta 2008, pag. I-4777, punto 95.

(24)  Cfr. anche la comunicazione sulle garanzie.

(25)  Cfr. nota 24.

(26)   GU L 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(27)   GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


27.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/71


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2011

relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Portogallo

(2011/472/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie accluso al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(4)

Il Portogallo ha informato il segretariato generale del Consiglio in merito agli schedari nazionali di analisi del DNA cui si applicano gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI ed alle condizioni relative alla consultazione automatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, di tale decisione.

(5)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(6)

Il Portogallo ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati sul DNA.

(7)

Il Portogallo ha effettuato con successo un’esperienza pilota con la Germania.

(8)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Portogallo e il gruppo di valutazione tedesco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.

(9)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l’esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, il Portogallo ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)   GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)   GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


27.7.2011   

IT

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L 195/72


DECISIONE 2011/473/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2011

che modifica la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/369/PESC (1) relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN).

(2)

Il 18 maggio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/279/PESC (2) che ha prorogato l’EUPOL AFGHANISTAN fino al 31 maggio 2013. A norma della decisione 2011/298/PESC che modifica la decisione 2010/279/PESC (3), l’importo di riferimento finanziario di 54 600 000 EUR copre il periodo fino al 31 luglio 2011.

(3)

L’articolo 13, paragrafo 2, della decisione 2010/279/PESC prevede che l’importo di riferimento finanziario per i periodi successivi sia deciso dal Consiglio.

(4)

È opportuno, pertanto, modificare la decisione 2010/279/PESC per includere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o agosto 2011 al 31 luglio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2010/279/PESC è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL AFGHANISTAN per il periodo dal 1o agosto 2011 al 31 luglio 2012 è di 60 500 000 EUR.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33.

(2)   GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4.

(3)   GU L 136 del 24.5.2011, pag. 64.