ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.194.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 194

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
26 luglio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/456/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo fra l’Unione europea e l’Australia che modifica l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l’Australia

1

 

 

2011/457/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2011, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

2

 

 

2011/458/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2011, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 726/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che modifica il regolamento d’esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele

25

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

27

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 728/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

29

 

 

DECISIONI

 

 

2011/459/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla nomina di giudici del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea

31

 

 

2011/460/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2011, recante nomina di un supplente svedese del Comitato delle regioni

32

 

 

2011/461/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2011, recante nomina di un membro cipriota e di un supplente cipriota del Comitato delle regioni

33

 

 

2011/462/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 luglio 2011, recante rigetto di due domande di registrazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio [Eilenburger Sachsenquelle (DOP)], [Eilenburger Sanusquelle (DOP)] [notificata con il numero C(2011) 5251]

34

 

 

2011/463/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 luglio 2011, relativa alla liquidazione dei conti presentata dalla Bulgaria e dalla Romania per le spese finanziate nell’ambito del programma speciale di adesione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) nel 2008 [notificata con il numero C(2011) 5183]

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

26.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo fra l’Unione europea e l’Australia che modifica l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l’Australia

(2011/456/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l’Australia (1) («l’accordo sul reciproco riconoscimento») è entrato in vigore il 1o gennaio 1999 (2).

(2)

L’8 luglio 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con l’Australia tesi a modificare l’accordo sul reciproco riconoscimento. I negoziati sono stati conclusi con successo con la sigla dell’accordo fra l’Unione europea e l’Australia che modifica l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l’Australia («l’accordo») tenutasi a Bruxelles il 23 giugno 2009.

(3)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4)

È opportuno firmare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia che modifica l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l’Australia («l’accordo»), è autorizzata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione dell’accordo stesso (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 229 del 17.8.1998, pag. 3.

(2)  GU L 5 del 9.1.1999, pag. 74.

(3)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato assieme alla decisione relativa alla sua conclusione.


26.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2011

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(2011/457/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 166 e 173 e l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1) («l’accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere la decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE.

(4)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(2)  GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10.


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2011 DEL COMITATO MISTO SEE

del …

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo per includere la decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare. Tale modifica dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 31 dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 D 1041: Decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a …, il …

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L …

(2)  GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10.

(3)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


26.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2011

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

(2011/458/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1) («l’accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di trasporti.

(2)

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1008/2008 ha abrogato i regolamenti (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (3), (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’ accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (4), e (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (5), che sono attualmente integrati nell’accordo SEE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato XIII dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(2)  GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(3)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(4)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

(5)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15.


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2011 DEL COMITATO MISTO SEE

del …

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, («l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. … del … (1).

(2)

È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1008/2008 ha abrogato i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (3), (CEE) n. 2408/92 del 23 luglio 1992, sull’ accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (4), e (CEE) n. 2409/92 del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (5), che sono integrati nell’accordo.

(4)

L’allegato III dell’accordo dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:

1)

il punto 64a è sostituito dal seguente:

«64a

32008 R 1008: Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 4, lettera f), il testo “, salvo quanto previsto in un accordo con un paese terzo di cui la Comunità è parte contraente;” è sostituito dal seguente:

“. Tuttavia, le licenze di esercizio aventi effetti giuridici nell’intero SEE possono essere concesse sulla base di deroghe a tale condizione previste negli accordi con i paesi terzi di cui la Comunità o uno o più Stati EFTA sono parti, purché il Comitato misto SEE adotti una decisione in tal senso.”;

b)

all’articolo 16, paragrafo 9, secondo comma, è aggiunto il testo seguente:

“, nonché gli aeroporti regionali islandesi e le quattro contee più settentrionali della Norvegia.”;»

2)

il punto 65 è soppresso;

3)

il punto 66b è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1008/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a …, …

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L …

(2)  GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(3)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(4)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

(5)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15.

(6)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


REGOLAMENTI

26.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 723/2011 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 91/2009 (2) («regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo dell’85 % sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («RPC» oppure «Cina») per tutte le società non menzionate dall’articolo 1, paragrafo 2, e dall’allegato 1 di detto regolamento. Dette misure sono denominate di seguito «misure in vigore» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale».

1.2.   Avvio d’ufficio

(2)

In seguito all’inchiesta iniziale la Commissione è entrata in possesso di prove del fatto che le misure antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della RPC («prodotto in esame») erano oggetto di elusione mediante il trasbordo attraverso la Malaysia.

(3)

Dagli elementi di prova prima facie a disposizione della Commissione risulta che, dopo l’istituzione delle misure in vigore, si è verificato un cambiamento significativo della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC e dalla Malaysia verso l’Unione, che è risultato conseguente all’istituzione delle misure in vigore. In relazione a tale cambiamento non sono state individuate motivazioni o giustificazioni sufficienti diverse dall’istituzione delle misure.

(4)

Dalle prove risulta inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore venivano compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. Secondo gli elementi di prova le ulteriori importazioni dalla Malaysia erano effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole fissato nell’ambito dell’inchiesta iniziale.

(5)

Infine è stato provato che i prezzi di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito per il prodotto simile durante l’inchiesta iniziale.

(6)

Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta d’ufficio con il regolamento (UE) n. 966/2010 (3) («regolamento di apertura»). A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia.

1.3.   Inchiesta

(7)

La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Malaysia, ai produttori esportatori e agli operatori commerciali di tali paesi, agli importatori nell’Unione notoriamente interessati e all’industria dell’Unione. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori della RPC e della Malaysia noti alla Commissione oppure che si erano manifestati entro i termini stabiliti al considerando 19 del regolamento di apertura. Sono stati inviati questionari anche ad importatori dell’Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

(8)

Si sono manifestati diciannove produttori esportatori della Malaysia, tre gruppi di produttori esportatori della Cina e tre importatori indipendenti dell’Unione. Varie altre società hanno contattato la Commissione affermando di non essere coinvolte nella produzione o nell’esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(9)

La Commissione ha svolto visite di verifica nelle sedi delle seguenti società, che hanno risposto al questionario, ad eccezione delle società Menara Kerjaya Fasteners Sdn. Bhd, TR Formac Sdn. Bhd, e Excel Fasteners Manufacturing Sdn. Bhd:

Produttori esportatori della Malaysia:

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd, Penang,

Tigges Fastener Technology (M) Sdn. Bhd, Ipoh,

MCP Precision Sdn. Bhd, Penang,

HBS Fasteners Sdn. Bhd, Klang,

TZ Fasteners (M) Sdn. Bhd, Klang,

Menara Kerjaya Fasteners Sdn. Bhd, Penang,

Chin Well Fasteners Company Sdn. Bhd, Penang,

Acku Metal Industries (M) Sdn. Bhd, Penang,

Grand Fasteners Sdn. Bhd, Klang,

Jinfast Industries Sdn. Bhd, Penang,

Andfast Malaysia Sdn. Bhd, Ipoh,

ATC Metal Industrial Sdn. Bhd, Klang,

Pertama Metal Industries Sdn. Bhd, Shah Alam,

Excel Fastener Manufacturing Sdn. Bhd, Ipoh,

TI Metal Forgings Sdn. Bhd, Ipoh,

TR Formac (Malaysia) Sdn. Bhd, Klang,

United Bolt and Nut Sdn. Bhd, Seremban,

Power Steel and Electro Plating Sdn. Bhd, Klang,

KKC Fastener Industry Sdn. Bhd, Melaka.

1.4.   Periodo dell’inchiesta

(10)

L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2008 al 30 settembre 2010 («PI»). Nell’ambito dell’inchiesta sono stati rilevati dati per esaminare, tra l’altro, il presunto cambiamento della configurazione degli scambi. Per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2010 sono stati rilevati dati più dettagliati al fine di esaminare l’eventuale indebolimento dell’effetto riparatore delle misure in vigore e l’esistenza del dumping.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(11)

La valutazione relativa all’esistenza delle pratiche di elusione è stata effettuata a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, esaminando se si fosse verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione; se tale cambiamento fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio; se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o quantitativi del prodotto simile; e se vi fossero prove dell’esistenza di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile, se necessario a norma dell’articolo 2 del regolamento di base.

2.2.   Prodotto in esame e prodotto simile

(12)

Il prodotto in esame è quello definito nell’ambito dell’inchiesta iniziale: determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, vale a dire viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle, originari della RPC, classificati ai codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00.

(13)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso definito nel considerando 12, ma spedito dalla Malaysia, a prescindere dal fatto che sia dichiarato o no originario di tale paese.

(14)

Dall’inchiesta è risultato che gli elementi di fissaggio in ferro o acciaio definiti sopra, esportati nell’Unione dalla RPC, e quelli spediti dalla Malaysia all’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Grado di collaborazione e determinazione del volume degli scambi

(15)

Come indicato nel considerando 9, diciannove produttori esportatori della Malaysia e tre produttori esportatori della Cina hanno collaborato presentando risposte al questionario.

(16)

Dopo aver trasmesso le proprie risposte al questionario, una società della Malaysia ha comunicato alla Commissione di aver cessato le attività e ha quindi posto fine alla collaborazione.

(17)

Per numerose altre società della Malaysia l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base è risultata giustificata, per i motivi indicati di seguito nei considerando da 32 a 60.

(18)

I produttori esportatori della Malaysia che hanno collaborato rappresentavano il 55 % di tutte le esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Malaysia verso l’Unione durante il PI, come indicato in Comext. Il volume complessivo delle esportazioni è stato basato su Comext.

(19)

Il livello di collaborazione dei produttori/esportatori della RPC è stato basso, dato che solo tre produttori/esportatori hanno risposto al questionario. Inoltre nessuna di tali società esportava il prodotto in esame verso l’Unione o verso la Malaysia. Non è stato pertanto possibile, sulla base delle informazioni fornite dalle parti che hanno collaborato, trarre una conclusione attendibile sui volumi delle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC.

(20)

Pertanto, le conclusioni relative alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio nell’Unione e alle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC verso la Malaysia hanno dovuto in parte basarsi sui dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Per stabilire i volumi totali delle importazioni dalla RPC verso l’Unione sono stati impiegati i dati Comext. Le statistiche nazionali della Cina e della Malaysia sono state impiegate per stabilire l’entità delle esportazioni totali verso la Malaysia provenienti dalla RPC. È stata effettuata anche una verifica incrociata dei dati con i dati dettagliati sulle importazioni e sulle esportazioni forniti dalle autorità doganali della Malaysia.

(21)

Il volume delle importazioni registrate dalle statistiche della Malaysia e cinesi riguardava un gruppo di prodotti più ampio rispetto al prodotto in esame o al prodotto oggetto dell’inchiesta. Tuttavia, tenendo presenti i dati Comext e i dati verificati riguardanti i produttori di elementi di fissaggio della Cina e della Malaysia, è stato possibile stabilire che una parte notevole del volume di tali importazioni riguardava il prodotto in esame. Tali dati sono stati quindi impiegati per stabilire eventuali cambiamenti della configurazione degli scambi ed è stato possibile effettuarne una verifica incrociata con altri dati, quali quelli forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e dagli importatori.

2.4.   Cambiamento della configurazione degli scambi

(22)

Le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Cina verso l’Unione sono crollate in seguito all’istituzione delle misure iniziali nel gennaio 2009.

(23)

Dall’altro lato, le importazioni totali del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Malaysia all’Unione sono notevolmente aumentate nel 2009 e nel 2010. Sia i dati Comext che i dati sulle esportazioni forniti dalle società che hanno collaborato dimostrano che in quegli anni le esportazioni dalla Malaysia verso l’Unione sono aumentate, mentre negli anni precedenti erano rimaste stabili.

(24)

La tabella 1 illustra i quantitativi importati di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio dalla RPC e dalla Malaysia verso l’Unione dall’istituzione delle misure nel 2009:

Tabella 1

Andamento delle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio verso l’Unione dall’istituzione delle misure

Volume delle importazioni (in tonnellate)

2008

2009

1.10.2009-30.9.2010

RPC

432 049

64 609

27 000

Quota delle importazioni totali

82,2 %

38,0 %

15,4 %

Malaysia

8 791

31 050

89 000

Quota delle importazioni totali

1,7 %

18,3 %

50,9 %

Fonte: Comext, statistiche della Malaysia, statistiche cinesi.

(25)

Dai dati di cui sopra risulta chiaramente che dal 2009 gli esportatori della Malaysia hanno notevolmente superato e in una determinata misura sostituito gli esportatori cinesi sul mercato dell’Unione in termini di volume. Dall’istituzione delle misure, il declino delle importazioni cinesi verso l’Unione è stato significativo (94 %).

(26)

Nello stesso periodo si osserva anche un’impennata delle esportazioni di elementi di fissaggio dalla RPC verso la Malaysia: da quantitativi relativamente insignificanti nel 2008 (8 829 tonnellate) sono passate a 89 471 tonnellate durante il PI.

Tabella 2

Importazioni di elementi di fissaggio dalla Cina verso la Malaysia a partire dal 2008

 

2008

2009

1.10.2009-30.9.2010

Importazioni (TM)

8 829

61 973

89 471

Variazione annua (in %)

 

600 %

45 %

Indice (2008 = 100)

100

700

1 013

Fonte: statistiche doganali della Malaysia.

(27)

Per stabilire la tendenza del flusso commerciale di determinati elementi di fissaggio di ferro o acciaio dalla Cina alla Malaysia sono state prese in considerazione le statistiche sia cinesi che della Malaysia. Entrambe forniscono dati unicamente per un livello di gruppo di prodotti più elevato rispetto al prodotto in esame. Tuttavia, tenendo presenti i dati Comext e i dati verificati riguardanti i produttori di elementi di fissaggio della Cina e della Malaysia, è stato possibile stabilire che una parte notevole riguardava il prodotto in esame e i dati sono quindi stati presi in considerazione.

(28)

L’andamento del volume complessivo della produzione dei produttori che hanno collaborato in Malaysia è rimasto relativamente stabile nel periodo che ha preceduto l’istituzione delle misure nel 2009. Da allora i produttori della Malaysia hanno invece notevolmente aumentato la loro produzione.

Tabella 3

Produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte delle società che hanno collaborato in Malaysia

 

2008

2009

1.10.2009-30.9.2010

Volume di produzione (TM)

38 763

33 758

61 262

Fonte: informazioni fornite dai produttori che hanno collaborato.

2.5.   Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi

(29)

Il generale declino delle esportazioni cinesi verso l’Unione a partire dal 2009 ed il parallelo incremento delle esportazioni dalla Malaysia nonché delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia dopo l’istituzione delle misure iniziali hanno costituito un cambiamento della configurazione degli scambi tra i suddetti paesi, da un lato, e l’Unione, dall’altro.

2.6.   Forma di elusione

(30)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il cambiamento della configurazione degli scambi deve essere conseguenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Le pratiche, i processi e le lavorazioni di cui sopra comprendono anche la spedizione del prodotto oggetto delle misure via paesi terzi e l’assemblaggio di parti attraverso operazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo. Per questa ragione l’esistenza di operazioni di assemblaggio è stata verificata in base all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(31)

Dall’inchiesta risulta che taluni importatori dell’Unione si sono riforniti di elementi di fissaggio originari della Cina presso esportatori della Malaysia che non hanno collaborato alla presente inchiesta. Quest’informazione è stata verificata consultando le basi dati sul commercio della Malaysia, dalle quali risulta che almeno una parte degli elementi di fissaggio esportati da tali società che non hanno collaborato era effettivamente di produzione cinese.

(32)

Inoltre, come illustrato dettagliatamente nei considerando da 52 a 58 qui di seguito, una parte dei produttori della Malaysia che hanno collaborato ha fornito informazioni fuorvianti, in particolare per quanto riguarda la relazione con i fabbricanti cinesi, le importazioni di prodotti finiti dalla Cina e l’origine delle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta verso l’Unione. Alcuni tra tali produttori avevano esportato verso l’Unione elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina. Questo viene confermato anche dai risultati relativi al cambiamento della configurazione degli scambi, descritto al precedente considerando 29.

(33)

Nel 2009 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un’inchiesta relativa al presunto trasbordo dello stesso prodotto attraverso la Malaysia. Dall’inchiesta è risultato che le autorità della Malaysia hanno esse stesse svolto indagini su presunte pratiche di elusione nello stesso periodo, concludendo che numerose società, principalmente operatori commerciali, avevano commesso frode falsificando l’origine di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio importati dalla RPC verso la Malaysia per riesportare il prodotto.

(34)

È stato dunque confermato che si sono svolte operazioni di trasbordo di prodotti originari della Cina attraverso la Malaysia.

(35)

Una società oggetto dell’inchiesta non stava fabbricando elementi di fissaggio a partire dalla materia prima (vergella), ma completando elementi di fissaggio a partire da sbozzi semifiniti (cioè vergella tagliata e ricalcata, ma non ancora filettata, trattata a caldo o placcata). Tuttavia tale società non ha esportato durante il PI. Un’altra società stava fabbricando elemento di fissaggio prevalentemente a partire da vergella, ma anche da sbozzi semifiniti. Per tale società è stato accertato che non era coinvolta in pratiche di elusione alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, come illustrato in modo più dettagliato nei seguenti considerando 62 e 63.

2.7.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping

(36)

Dall’inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l’elusione delle misure in vigore su determinati elementi di fissaggio di ferro o acciaio originari della RPC. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possono considerare come una compensazione dei costi di trasbordo, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico del prodotto in esame dalla RPC attraverso la Malaysia.

2.8.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

(37)

Per valutare se i prodotti importati, in termini di quantità e prezzi, abbiano compromesso gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della RPC, sono stati impiegati dati verificati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e i dati Comext quali migliori dati disponibili sulle quantità e sui prezzi delle esportazioni dei produttori che non hanno collaborato. I prezzi determinati in questo modo sono stati poi confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio per i produttori dell’Unione fissato nel considerando 226 del regolamento iniziale.

(38)

L’aumento delle importazioni dalla Malaysia è stato considerato significativo in termini di quantità. Le stime relative ai consumi dell’Unione durante il PI forniscono indicazioni analoghe in merito alla significatività di tali importazioni. Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale e la media ponderata del prezzo all’esportazione ha evidenziato un notevole fenomeno di «underselling» (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole). Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore vengono compromessi in termini sia di quantità che di prezzo.

2.9.   Elementi di prova del dumping

(39)

Infine, conformemente all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se esistessero elementi di prova dell’esistenza di dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per i prodotti simili.

(40)

Nel regolamento iniziale il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in India, che nell’ambito dell’inchiesta è stata scelta come adeguato paese di riferimento ad economia di mercato per la RPC. È stato ritenuto adeguato utilizzare il valore normale stabilito in precedenza, in conformità con l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

(41)

Una parte significativa delle esportazioni della Malaysia era stata effettuata da esportatori che non hanno collaborato o da esportatori che hanno collaborato ma che hanno fornito informazioni fuorvianti. Per tale motivo, al fine di stabilire i prezzi all’esportazione dalla Malaysia, è stato deciso di basarli sui fatti disponibili, ovvero sul prezzo medio all’esportazione di determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio durante il PI, come indicato in Comext.

(42)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono quindi stati effettuati adeguamenti per le differenze a livello delle imposte indirette, dei costi di trasporto e assicurazione basati sui costi medi dei produttori esportatori della Malaysia che hanno collaborato durante il PI.

(43)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale determinato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del periodo dell’inchiesta della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(44)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping.

3.   MISURE

(45)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della RPC è stato eluso tramite trasbordo attraverso la Malaysia.

(46)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in questione originario della RPC alle importazioni dello stesso prodotto provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato come originario di tale paese o no.

(47)

In particolare in considerazione del basso livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la misura da estendere è quella definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 91/2009 per «tutte le altre società», che corrisponde a un dazio antidumping definitivo pari all’85 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(48)

Conformemente agli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispone che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia.

4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

(49)

Le diciannove società che hanno collaborato in Malaysia rispondendo al questionario hanno chiesto l’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(50)

Come affermato nel considerando 16, una delle suddette società ha successivamente smesso di collaborare e ha ritirato la richiesta di esenzione.

(51)

Due società non hanno esportato il prodotto durante il PI e non è stato possibile trarre conclusioni in merito alla natura delle loro operazioni. Di conseguenza a tali società non è stato possibile concedere l’esenzione allo stadio attuale. Se dovesse tuttavia risultare, dopo l’estensione delle misure antidumping in vigore, che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, la situazione della società può essere riveduta, se richiesto.

(52)

Una di tali società, visto che l’industria dell’Unione non aveva presentato una richiesta di registrazione, ha chiesto se fosse stato rispettato l’articolo 14, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento di base quando la registrazione delle importazioni era stata stabilita dal regolamento di apertura. Tuttavia, in tal caso si trattava di un’inchiesta antielusione avviata dalla Commissione d’ufficio sulla base dell’articolo 13, paragrafo 3 in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 5, prima frase, del regolamento di base. Per tale caso l’articolo 14, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento di base non è pertinente. Qualsiasi altra interpretazione rimuoverebbe l’effetto utile del fatto che l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base dispone che la Commissione possa avviare d’ufficio un’inchiesta sull’eventuale elusione.

(53)

La stessa società ha anche affermato che la consultazione del Comitato consultivo, di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, non sarebbe stata effettuata. Tuttavia, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, l’apertura è stata effettuata dalla Commissione dopo aver consultato il comitato consultivo, anche se questo non è stato menzionato esplicitamente nel regolamento di apertura.

(54)

Sette società hanno fornito informazioni false o fuorvianti. In applicazione dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, le società sono state informate dell’intenzione di non prendere in considerazione le informazioni da loro fornite ed è stato concesso loro un periodo di tempo entro il quale fornire ulteriori spiegazioni.

(55)

Le ulteriori spiegazioni fornite da tali società non erano tali da modificare la conclusione secondo la quale tali società hanno fornito informazioni fuorvianti nell’ambito dell’inchiesta. I risultati riguardanti queste società si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(56)

Due di tali sette società hanno nascosto le importazioni di prodotti finiti dalla RPC. Una di tali società ha anche falsificato fatture. Un’altra società della Malaysia che fabbrica ed esporta elementi di fissaggio e che ha richiesto l’esenzione è risultata connessa a tale società.

(57)

Due altre società hanno nascosto la loro relazione con un produttore cinese di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio.

(58)

Infine, è risultato che due altre società avevano tenuta nascosta la loro relazione, essendo prive della capacità di produzione atta a consentire di produrre i quantitativi da esse esportati, e che avevano ostacolato l’inchiesta non fornendo le informazioni necessarie.

(59)

In considerazione dei risultati relativi al cambiamento della configurazione degli scambi e delle pratiche di trasbordo, come descritto nei precedenti considerando da 22 a 34, e tenendo conto della natura delle informazioni fuorvianti di cui ai precedenti considerando da 56 a 58, non è stato possibile concedere le esenzioni richieste da tali sette società a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(60)

Una società non è stata in grado di mostrare impianti di produzione di elementi di fissaggio e ha rifiutato l’accesso alla propria contabilità. Sono stati inoltre accertati elementi di prova di pratiche di trasbordo durante il PI. Per tali motivi, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, non è stato possibile concedere l’esenzione.

(61)

I rimanenti lotte produttori esportatori della Malaysia sono risultati non coinvolti in pratiche di elusione e di conseguenza a tali società è possibile concedere l’esenzione.

(62)

Una delle suddette otto società era stata fondata dopo l’istituzione delle misure in vigore dalla società madre cinese, che è soggetta alle misure. La società madre cinese ha trasferito gradualmente una parte dei propri macchinari in Malaysia per poter servire il mercato dell’UE attraverso la Malaysia. Nella fase di avvio la società ha prodotto elementi di fissaggio a partire da prodotti semifiniti spediti dalla società madre cinese per essere completati in Malaysia. Più tardi, dopo il trasferimento di più macchinari, la società ha iniziato a produrre elementi di fissaggio partendo dalla materia prima, in tal caso vergella d’acciaio, anch’essa spedita dalla società madre cinese. Tuttavia, anche alla fine del PI, la società continuava a ricevere notevoli quantitativi di prodotti semifiniti dalla società madre in Cina, per completarli.

(63)

Inizialmente si riteneva di dover negare l’esenzione a tale società. Tuttavia, in considerazione delle osservazioni ricevute dopo la comunicazione delle conclusioni, tra cui per quanto riguarda il valore aggiunto al prodotto in Malaysia, si è concluso che la società non era coinvolta in pratiche di elusione. Di conseguenza, a tale società può essere concessa l’esenzione.

(64)

Un’altra delle suddette otto società è anch’essa collegata ad una società della RPC soggetta alle misure iniziali. Tuttavia, tale società della Malaysia è stata fondata nel 1998 dai suoi proprietari di Taiwan che solo successivamente, ma comunque prima dell’entrata in vigore delle misure nei confronti della RPC, hanno fondato la filiale nella RPC. Non vi sono prove del fatto che tale relazione sia stata stabilita o utilizzata per eludere le misure in vigore sulle importazioni originarie della RPC ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(65)

In tal caso si ritengono necessarie misure speciali volte a garantire una corretta applicazione delle suddette esenzioni. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping esteso.

(66)

Altri produttori che non si sono manifestati nell’ambito del presente procedimento e che non hanno esportato il prodotto oggetto dell’inchiesta durante il PI, ma che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, dovranno compilare un questionario al fine di consentire alla Commissione di valutare la richiesta. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. Se le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatte, l’esenzione può essere concessa.

(67)

Se concede un’esenzione la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, propone l’opportuna modifica del presente regolamento. Successivamente le esenzioni concesse sono oggetto di un controllo per garantire la conformità alle condizioni stabilite.

5.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(68)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni suesposte e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate. Eccetto le osservazioni ricevute da una società di cui ai precedenti considerando 62 e 63, nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche delle risultanze definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle spediti dalla Malaysia, a prescindere dal fatto che siano stati dichiarati originari di tale paese o no, classificati ai codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 e ex 7318 22 00 (codici TARIC 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911, 7318149991, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318156961, 7318156981, 7318158111, 7318158161, 7318158181, 7318158911, 7318158961, 7318158981, 7318159021, 7318159071, 7318159091, 7318210031, 7318210095, 7318220031 e 7318220095), ad eccezione di quelli fabbricati dalle società elencate qui di seguito:

Società

Codice addizionale TARIC

Acku Metal Industries (M) Sdn. Bhd

B123

Chin Well Fasteners Company Sdn. Bhd

B124

Jinfast Industries Sdn. Bhd

B125

Power Steel and Electroplating Sdn. Bhd

B126

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd

B127

Tigges Fastener Technology (M) Sdn. Bhd

B128

TI Metal Forgings Sdn. Bhd

B129

United Bolt and Nut Sdn. Bhd

B130

2.   L’applicazione delle esenzioni concesse alle società elencate al paragrafo 1 del presente articolo oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, è soggetta alla condizione relativa alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell’allegato. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Malaysia, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie della Malaysia o no, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 966/2010 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta è inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/92

1049 Bruxelles

BELGIO

Fax +32 22956505

2.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 alle importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 966/2010.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.

(3)  GU L 282 del 28.10.2010, pag. 29.


ALLEGATO

Sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale; il modello da utilizzare è il seguente:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il “volume” di [prodotto in esame] venduto per l’esportazione nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;

3)

data e firma.


26.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 724/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce procedure per l'identificazione dei pescherecci che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pescherecci INN), nonché procedure per stabilire un elenco dell'Unione europea di tali navi. L'articolo 37 del regolamento prevede misure applicabili ai pescherecci figuranti nell'elenco.

(2)

L'elenco UE dei pescherecci INN figura nel regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione (2).

(3)

Conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, l'elenco UE comprende i pescherecci iscritti negli elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(4)

Conformemente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione, una volta ricevuti gli elenchi dei pescherecci presumibilmente o sicuramente implicati nella pesca INN trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, aggiorna l'elenco UE.

(5)

La Commissione ha ricevuto gli elenchi aggiornati nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(6)

Poiché la stessa nave può figurare nell'elenco con nomi e/o bandiere differenti in funzione del momento in cui è stata inclusa negli elenchi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, l'elenco aggiornato dell'Unione deve comprendere i differenti nomi e/o bandiere stabiliti dalle rispettive organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(7)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 468/2010.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte B dell’allegato al regolamento (UE) n. 468/2010 è sostituita dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  GU L 131 del 29.5.2010, pag. 22.


ALLEGATO

«PARTE B

Navi elencate in conformità all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008

Numero IMO (1) di identificazione della nave/Riferimento ORGP

Nome della nave (nome precedente) (2)

Stato di bandiera [ORGP] (2)

Figurante nell'elenco dell'ORGP (2)

20080003 (ICCAT)

ABDI BABA 1 (EROL BÜLBÜL)

Bolivia (bandiera precedente: Turchia)

ICCAT

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (bandiera precedente: Saint Kitts e Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

ALDABRA

Togo

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN

Togo

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/200800007 (ICCAT)

BHASKARA No10

Sconosciuto [IATTC]/Indonesia [ICCAT]

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/200800008 (ICCAT)

BHASKARA No9

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia)

IATTC, ICCAT

141 (IATTC)/200800009 (ICCAT)

BHINEKA

Indonesia

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Sconosciuto

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Sconosciuto

ICCAT

9407 (IATTC)/200800019 (ICCAT)

CAMELOT

Sconosciuto

IATTC, ICCAT

5769 (IATTC)

CARIBBEAN STAR No. 31

Sconosciuto

IATTC

6803961

CARMELA (GOLD DRAGON/GOLDEN SUN)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Togo, Guinea equatoriale) [CCAMLR]/Togo [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

20080002 (ICCAT)

CEVAHIR (SALIH BAYRAK TAR)

Bolivia (bandiera precedente: Turchia)

ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (bandiere precedenti: Guinea equatoriale, Regno Unito)

CCAMLR, SEAFO

 

CHERNE (BIGARO, SARGO) [CCAMLR]/BIGARO (SARGO) [SEAFO]

Mongolia (bandiera precedente: Togo) [CCAMLR]/Togo [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/200800020 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Sconosciuto

IATTC, ICCAT

8713392

CHU LIM (YIN PENG/THOR 33)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Togo, Corea del Nord) [CCAMLR]/Togo [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

6607666

CONSTANT (TROPIC/ISLA GRACIOSA)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Guinea equatoriale, Sud Africa) [CCAMLR]/Guinea equatoriale [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Repubblica di Guinea

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Russia (bandiera precedente: Georgia) [NAFO]/Russia [SEAFO]/bandiera non indicata (NEAFC)

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)/200800018 (ICCAT)

DRAGON III

Sconosciuto

IATTC, ICCAT

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (bandiera precedente: Seychelles)

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

FU LIEN No. 1

Georgia

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Libia, Isola di Man)

ICCAT

6591 (IATTC)/20090006 (ICCAT)

GOIDAU RUEY No 1

Sconosciuto [IATTC]/Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Belize, Costa Rica) [ICCAT]

IATTC, ICCAT

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigeria (bandiera precedente: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Sierra Leone, Panama) [NAFO]/Sconosciuto [NEAFC]/Sierra Leone (ultima bandiera conosciuta: Panama) [SEAFO]

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA (DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

5829 (IATTC)/200800010 (ICCAT)

HIROYOSHI 17

Indonesia

IATTC, ICCAT

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Malaysia) [IOTC]/Malaysia [ICCAT]

IOTC, ICCAT

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO]/Sconosciuto [NEAFC]/Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama) [SEAFO]

NEAFC, NAFO, SEAFO

5833 (IATTC)/200800011 (ICCAT)

JIMMY WIJAYA 35

Indonesia

IATTC, ICCAT

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taipei cinese

WCPFC

9505 (IATTC)/200800022 (ICCAT)

JYI LIH 88

Sconosciuto

IATTC, ICCAT

6905408

KUKO (TYPHOON-1/RUBIN) [CCAMLR]/TYPHOON-1 (RUBIN) [SEAFO]

Mongolia (bandiere precedenti: Togo, Seychelles) [CCAMLR]/Togo [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1) [CCAMLR]/ZEUS (TRITON-1) [SEAFO]

Mongolia (bandiere precedenti: Togo, Sierra Leone) [CCAMLR]/Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Togo, Sierra Leone) [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20100003 (ICCAT)

LINGSAR 08

Indonesia

ICCAT

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Sconosciuto

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Sconosciuto

ICCAT

7325746

MAINE

Guinea Conakry

NEAFC, NAFO, SEAFO

20060002 (ICCAT)

MARIA

Sconosciuto

ICCAT

9435 (IATTC)/200800006 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Colombia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

ICCAT

20100005 (ICCAT)

MILA A (SAMSON)

Honduras

ICCAT

7385174

MURTOSA

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Togo)

NEAFC, NAFO, SEAFO

5883 (IATTC)

MUTIARA 28

Indonesia

IATTC

8721595

NEMANSKIY

Sconosciuto

NAFO

14613 (IATTC)

NEPTUNE

Georgia

IATTC, WCPFC

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (JIAN YUAN/BOSTON-1)

Cina (bandiere precedenti: Georgia, Russia)

CCAMLR, SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Sconosciuto

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Guinea equatoriale)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC)/200800025 (ICCAT)

ORCA

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)

IATTC, ICCAT

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

ICCAT

9404285

PARSIAN SHILA

Iran

ICCAT

92 (IATTC)/200800012 (ICCAT)

PERMATA

Indonesia

IATTC, ICCAT

5911 (IATTC)/200800013 (ICCAT)

PERMATA 1

Indonesia

IATTC, ICCAT

9509 (IATTC)/200800014 (ICCAT)

PERMATA 102

Indonesia [IATTC]/Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia) [ICCAT]

IATTC, ICCAT

93 (IATTC)/200800026 (ICCAT)

PERMATA 138

Indonesia [IATTC]/Sconosciuto [ICCAT]

IATTC, ICCAT

5813 (IATTC)/200800015 (ICCAT)

PERMATA 2

Indonesia

IATTC, ICCAT

5815 (IATTC)/200800016 (ICCAT)

PERMATA 6

Indonesia

IATTC, ICCAT

5907 (IATTC)/200800017 (ICCAT)

PERMATA 8

Indonesia

IATTC, ICCAT

6706084

RED (KABOU)

Panama (bandiera precedente: Guinea Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

6818930

REX (CONDOR/INCA)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Togo, Seychelles) [CCAMLR]/Togo [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

95 (IATTC)/200800027 (ICCAT)

REYMAR 6

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)

IATTC, ICCAT

20100002 (ICCAT)

RWAD 1 (MARINE 88)

Oman (bandiera precedente: Saint Kitts)

ICCAT

8221947

SENTA (SHIN TAKARA MARU)

Panama (bandiera precedente: Giappone)

WCPFC

7322897

SIMA QIAN BARU 22 (CORVUS/GALAXY) [CCAMLR]/CORVUS [SEAFO]

Repubblica democratica popolare di Corea [CCAMLR]/Panama [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Libia, Regno Unito)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Saint Vincent e Grenadine)

ICCAT

7347407

SUNNY JANE

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)

NAFO

9405 (IATTC)/200800028 (ICCAT)

TA FU 1

Sconosciuto

IATTC, ICCAT

13568 (IATTC)/20090007 (ICCAT)

TCHING YE No. 6

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Panama, Belize)

IATTC, ICCAT

9319856

TROSKY (PALOMA V)

Cambogia (bandiere precedenti: Namibia, Uruguay) [CCAMLR]/Sconosciuto [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

129 (IATTC)/200800029 (ICCAT)

WEN TENG No. 688

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)

IATTC, ICCAT

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN-1)

Cina (bandiere precedenti: Georgia, Russia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

XIONG NU BARU 33 (DRACO-1, LIBERTY) [CCAMLR]/DRACO-1 [SEAFO] )

Repubblica democratica popolare di Corea [CCAMLR]/Panama [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Taipei cinese

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Georgia)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (bandiera precedente: Marocco)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Organizzazione marittima internazionale.

(2)  Per ulteriori informazioni consultare i siti web delle ORGP.»


26.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 725/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2011

che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di promuovere lo sviluppo e la rapida diffusione di nuove tecnologie avanzate volte alla riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli, il regolamento (CE) n. 443/2009 concede a fornitori e costruttori la possibilità di richiedere l’approvazione di determinate tecnologie innovative che contribuiscono a diminuire le emissioni di CO2 delle autovetture. È pertanto necessario stabilire i criteri per determinare quali tecnologie possano essere riconosciute come innovazioni ecocompatibili ai sensi del suddetto regolamento.

(2)

Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 443/2009, non possono essere considerate innovazioni ecocompatibili ai sensi del medesimo regolamento le tecnologie interessate dall’approccio integrato dell’Unione indicato dalla Commissione nella comunicazione del 7 febbraio 2007«Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri» (2), nonché nella comunicazione del 7 febbraio 2007«Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo» (3) e regolamentate o previste obbligatoriamente dal diritto dell’Unione. Tali tecnologie comprendono i sistemi di controllo della pressione dei pneumatici, la resistenza al rotolamento dei pneumatici e gli indicatori di cambio di marcia che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (4) nonché, per quanto riguarda la resistenza al rotolamento dei pneumatici, del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (5).

(3)

Una tecnologia già ampiamente disponibile sul mercato da diverso tempo non può essere considerata innovativa ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e non è pertanto riconosciuta come innovazione ecocompatibile. Per garantire una corretta incentivazione, è appropriato limitare il grado di penetrazione del mercato di una tecnologia equiparandolo al segmento di nicchia di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, stabilendo il 2009 come anno di riferimento. È opportuno che tali soglie siano riviste al più tardi nel 2015.

(4)

Al fine di sostenere le tecnologie con il maggior potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture, e in particolare lo sviluppo di tecnologie di propulsione innovative, occorre che siano incentivate solo le tecnologie intrinsecamente funzionali alla mobilità del veicolo e che contribuiscono in maniera significativa all’ottimizzazione del suo consumo energetico complessivo. Le tecnologie accessorie a tale fine o volte a migliorare il comfort del guidatore o dei passeggeri non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(5)

Conformemente al regolamento (CE) n. 443/2009, la richiesta può essere inoltrata sia dai costruttori, sia dai fornitori. Contestualmente alla richiesta, è necessario che il richiedente dimostri la piena conformità con i criteri di ammissibilità e indichi un metodo per la misurazione del risparmio di CO2 conseguito grazie alla tecnologia innovativa.

(6)

Occorre che i risparmi di CO2 ottenuti con l’innovazione ecocompatibile siano misurabili con un grado soddisfacente di accuratezza, possibile soltanto in presenza di un risparmio di almeno 1 grammo di CO2 per chilometro.

(7)

È opportuno che le tecnologie che consentono un risparmio di CO2 che dipende dal comportamento di guida o da altri fattori che si sottraggono al controllo del richiedente non siano di norma considerate come innovazioni ecocompatibili, salvo il caso in cui sia possibile formulare ipotesi verificabili circa il comportamento di guida medio sulla base di prove statistiche indipendenti.

(8)

Il normale ciclo di prova utilizzato nella misurazione delle emissioni di CO2 ai fini dell’omologazione di un veicolo non riporta tutti i risparmi realizzati attraverso determinate tecnologie. Al fine di garantire che gli incentivi all’innovazione siano corretti, è necessario che nel calcolo del risparmio complessivo di CO2 siano computati soltanto i risparmi non misurati dal normale ciclo di prova.

(9)

Per determinare i risparmi di CO2, occorre operare un confronto tra i medesimi veicoli con e senza l’innovazione ecocompatibile. È necessario che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili. Al fine di garantire eque condizioni di concorrenza e, in assenza di un ciclo di guida concordato e più realistico, è opportuno che si adottino come riferimento comune le condizioni di guida del nuovo ciclo di guida europeo di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (6). È necessario che il metodo di prova si basi su prove sul banco dinamometrico o su modellizzazioni o simulazioni, qualora tali metodologie fornissero risultati migliori sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

(10)

È opportuno che la Commissione elabori linee guida sulla preparazione della richiesta e dei metodi di prova, che saranno regolarmente aggiornate al fine di tenere conto delle esperienze maturate in sede di valutazione delle diverse richieste.

(11)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009, occorre che le richieste siano accompagnate da una relazione di verifica effettuata da un organismo indipendente e certificato che deve essere necessariamente un servizio tecnico di categoria A o B di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (7). Tuttavia, al fine di assicurarne l’indipendenza, è opportuno che i servizi tecnici designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 6, della medesima direttiva non siano considerati come organismi indipendenti e certificati ai sensi del presente regolamento. È necessario che, oltre alla relazione di verifica, tale organismo fornisca elementi di prova pertinenti sulla sua indipendenza rispetto al richiedente.

(12)

Al fine di garantire una registrazione e un monitoraggio efficienti dei risparmi specifici per singoli veicoli, i risparmi vanno certificati come parte dell’omologazione di un veicolo ed è altresì necessario che il risparmio complessivo sia indicato nel certificato di conformità ai sensi della direttiva 2007/46/CE.

(13)

È opportuno che la Commissione abbia la possibilità di eseguire verifiche ad hoc sul risparmio complessivo certificato per i singoli veicoli. Laddove risulti un’evidente discrepanza tra il risparmio certificato e il risparmio che risulta dalla decisione di approvazione di una tecnologia come innovazione ecocompatibile, è necessario che la Commissione abbia facoltà di ignorare i risparmi di CO2 certificati nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2. Occorre tuttavia accordare al costruttore un periodo di tempo limitato per dimostrare l’accuratezza dei valori certificati.

(14)

Al fine di assicurare una procedura di richiesta trasparente, occorre che sia resa pubblica una sintesi delle informazioni sull’approvazione di tecnologie innovative e sui metodi di prova. Una volta ottenuta l’approvazione, è necessario che i metodi di prova siano resi pubblici. A tale proposito si applicano le eccezioni al diritto di accesso del pubblico previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (8).

(15)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 443/2009, a decorrere dalla data di applicazione di una procedura rivista per la misurazione delle emissioni di CO2, le tecnologie innovative potrebbero non essere più approvate secondo la procedura di cui allo stesso regolamento. Al fine di garantire un’adeguata soppressione graduale dei crediti all’innovazione ecocompatibile concessi ai sensi del presente regolamento, è opportuno che quest’ultimo sia oggetto di revisione al più tardi nel 2015.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce una procedura di richiesta, valutazione, approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Non sono considerate tecnologie innovative le tecnologie che rientrano nel campo di applicazione delle seguenti misure interessate dall’approccio integrato di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 443/2009:

a)

miglioramenti nell’efficienza dei sistemi di condizionamento;

b)

sistemi di controllo della pressione dei pneumatici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009;

c)

resistenza al rotolamento dei pneumatici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009 e del regolamento (CE) n. 1222/2009;

d)

indicatori di cambio di marcia rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009;

e)

uso di biocarburanti.

2.   È possibile presentare una richiesta per una tecnologia, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la tecnologia è stata applicata su una percentuale pari o inferiore al 3 % di tutte le nuove autovetture immatricolate nel 2009;

b)

la tecnologia è intrinsecamente legata ad un efficiente funzionamento del veicolo ed è compatibile con la direttiva 2007/46/CE.

Articolo 3

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 443/2009, si applicano le definizioni seguenti:

a)

«tecnologia innovativa», una tecnologia o una combinazione di tecnologie che presentano funzionalità e caratteristiche tecniche simili che consentono un risparmio di CO2 determinabile con un metodo di prova e in cui ogni singolo elemento tecnologico della combinazione rientri nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2;

b)

«fornitore», il costruttore di una tecnologia innovativa, che risponde della conformità della produzione o il suo rappresentante autorizzato nell’Unione oppure l’importatore;

c)

«richiedente», il costruttore o fornitore che inoltra una richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile;

d)

«innovazione ecocompatibile», una tecnologia innovativa accertata con un metodo di prova approvato dalla Commissione in conformità al presente regolamento;

e)

«organismo indipendente e certificato», un servizio tecnico di categoria A o B di cui all’articolo 41, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 2007/46/CE, che risponde ai requisiti stabiliti all’articolo 42 della medesima direttiva, fatti salvi i servizi tecnici designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 6, della medesima direttiva.

Articolo 4

Richiesta

1.   Le richieste di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile sono indirizzate alla Commissione in forma scritta. La richiesta e i relativi documenti giustificativi vengono inoltre trasmessi via posta elettronica o supporto elettronico oppure caricati su un server gestito dalla Commissione. Nella richiesta scritta si elencano i documenti giustificativi.

2.   La richiesta include quanto segue:

a)

dati del richiedente;

b)

descrizione della tecnologia innovativa e il modo in cui è applicata al veicolo, inclusa la prova che la tecnologia rientra nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2;

c)

descrizione sintetica della tecnologia innovativa, compresi i dettagli che dimostrano che sono soddisfatti i requisiti previsti all’articolo 2, paragrafo 2, e del metodo di prova di cui alla lettera e) del presente paragrafo, che è resa pubblica a partire dal momento in cui viene inoltrata la richiesta alla Commissione;

d)

stima della quantità di singoli veicoli su cui è ipotizzabile o è prevista l’applicazione di tecnologie innovative e stima della riduzione delle emissioni di CO2 per tali veicoli attribuita alla tecnologia innovativa;

e)

metodo di prova che dimostri la riduzione delle emissioni di CO2 conseguita con la tecnologia innovativa, oppure, qualora tale metodo fosse già stato approvato dalla Commissione, riferimento a quest’ultimo;

f)

elementi comprovanti che:

i)

la riduzione delle emissioni realizzata tramite la tecnologia innovativa, tenuto conto della possibile usura, raggiunge la soglia specificata all’articolo 9, paragrafo 1;

ii)

la tecnologia innovativa non è interessata dal normale ciclo di prova relativo alla misurazione di CO2 di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 443/2009, così come specificato all’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;

iii)

il richiedente rende conto della riduzione delle emissioni di CO2 della tecnologia innovativa, così come stabilito all’articolo 9, paragrafo 3;

g)

relazione di verifica emessa da un organismo indipendente e certificato, così come previsto dall’articolo 7.

Articolo 5

Veicolo di riferimento e veicolo con innovazione ecocompatibile

1.   Al fine di fornire gli elementi di prova delle emissioni di CO2 di cui all’articolo 8, il richiedente designa:

a)

un veicolo su cui è stata applicata l’innovazione ecocompatibile;

b)

un veicolo di riferimento non provvisto di tale tecnologia innovativa, ma identico in tutti gli altri aspetti.

2.   Qualora il richiedente ritenga che le informazioni di cui agli articoli 8 e 9 possono essere determinate senza dover ricorrere a un veicolo standard e a un veicolo non provvisto di tecnologia innovativa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la richiesta è accompagnata da una documentazione dettagliata a conferma di tale conclusione, nonché da un metodo che evidenzi risultati equivalenti.

Articolo 6

Metodo di prova

1.   Il metodo di prova di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), deve fornire risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica e sulla base di validi dati statistici la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa e tenendo in debita considerazione, qualora di rilievo, l’interazione con altre innovazioni ecocompatibili.

2.   La Commissione pubblica linee guida sulla fase di preparazione dei metodi di prova per diverse tecnologie potenzialmente innovative che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Relazione di verifica

1.   La relazione di verifica prevista all’articolo 4, paragrafo 2, lettera g), è redatta da un organismo indipendente e certificato esterno all’impresa del richiedente e non correlato in alcun modo a tale entità.

2.   Ai fini della stesura della relazione di verifica, l’organismo indipendente e certificato:

a)

verifica la corrispondenza con i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 2, paragrafo 2;

b)

accerta che le informazioni fornite in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), rispondano ai criteri di cui all’articolo 9;

c)

appura che il metodo di prova previsto all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), si presti alla certificazione del risparmio di CO2 conseguito in virtù della tecnologia innovativa per i veicoli di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e che sia conforme ai requisiti minimi specificati all’articolo 6, paragrafo 1;

d)

si assicura che la tecnologia innovativa sia compatibile con i requisiti del caso previsti per l’omologazione del veicolo;

e)

dichiara che la tecnologia innovativa soddisfa i requisiti specificati al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Ai fini della certificazione del risparmio di CO2 prevista dall’articolo 11, l’organismo indipendente e certificato, su richiesta del costruttore redige una relazione sull’interazione tra diverse innovazioni ecocompatibili applicate su un tipo, una variante o una versione di veicolo.

Tale relazione riporta il risparmio di CO2 realizzato attraverso le diverse innovazioni ecocompatibili, tenendo conto dell’impatto esercitato dalla loro interazione.

Articolo 8

Determinazione delle emissioni di CO2

1.   Per un numero rappresentativo di veicoli conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), si determinano le seguenti emissioni di CO2:

a)

le emissioni di CO2 del veicolo di riferimento e del veicolo con innovazione ecocompatibile su cui è operativa la tecnologia innovativa che risultano dall’applicazione del metodo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e);

b)

le emissioni di CO2 del veicolo di riferimento e del veicolo con innovazione ecocompatibile su cui è operativa la tecnologia innovativa che risultano dal normale ciclo di prova previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 443/2009;

La determinazione delle emissioni di CO2 di cui alle lettere a) e b) del primo comma si svolge alle medesime condizioni di prova per tutte le verifiche.

2.   Il risparmio complessivo relativo a un veicolo è pari alla differenza tra le emissioni determinate a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera a).

In caso di differenza rispetto alle emissioni determinate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera b), tale differenza viene sottratta dal risparmio complessivo determinato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Articolo 9

Criteri di ammissibilità

1.   La riduzione minima conseguita in virtù della tecnologia innovativa corrisponde a 1 grammo di CO2 per chilometro. Si considera raggiunta tale soglia quando il risparmio complessivo conseguito grazie alla tecnologia innovativa determinato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, equivale ad almeno 1 grammo di CO2 per chilometro.

2.   Laddove il risparmio complessivo dovuto a una tecnologia innovativa non tenga conto del risparmio determinato mediante un normale ciclo di prova in conformità all’articolo 8, paragrafo 2, la tecnologia innovativa è considerata come non interessata dal normale ciclo di prova.

3.   La descrizione tecnica della tecnologia innovativa di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), fornisce i dettagli necessari a dimostrare che l’effetto di riduzione di CO2 della tecnologia non dipende da impostazioni o scelte che si sottraggono al controllo del richiedente.

Qualora la descrizione si fondi su ipotesi, queste ultime devono essere verificabili e fondate su prove statistiche solide e indipendenti che ne suffragano la validità e applicabilità all’interno dell’Unione.

Articolo 10

Valutazione della richiesta di approvazione di un’innovazione ecocompatibile

1.   Una volta ricevuta la richiesta, la Commissione rende pubblici la descrizione sintetica relativa alla tecnologia innovativa e il metodo di prova di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

2.   La Commissione valuta la richiesta e, entro nove mesi dal ricevimento di una richiesta completa, approva la tecnologia come innovazione ecocompatibile contestualmente al metodo di prova, salvo il caso in cui nutra dubbi sull’ammissibilità della tecnologia o l’adeguatezza del metodo di prova.

Nella decisione di approvazione dell’innovazione ecocompatibile sono specificate le informazioni necessarie per la certificazione del risparmio di CO2 di cui all’articolo 11 del presente regolamento, fatta salva l’applicazione delle eccezioni al diritto di accesso del pubblico previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   La Commissione può richiedere modifiche al metodo di prova proposto oppure richiedere che sia adottato un altro metodo di prova approvato diverso rispetto a quello indicato dal richiedente. Il richiedente è consultato sull’adeguamento proposto o sulla scelta del metodo di prova.

4.   Il periodo di valutazione può essere prolungato di cinque mesi qualora la Commissione ritenga che in ragione della complessità della tecnologia e del relativo metodo di prova, oppure a causa della portata e dei contenuti della richiesta, la stessa non può essere analizzata in maniera appropriata nell’arco del periodo di valutazione di nove mesi.

La Commissione notifica al richiedente l’eventuale prolungamento del periodo di valutazione entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 11

Certificazione del risparmio di CO2 di innovazioni ecocompatibili

1.   Un costruttore che intenda beneficiare di una riduzione delle proprie emissioni specifiche medie di CO2 al fine di raggiungere il proprio obiettivo per le emissioni specifiche grazie al risparmio di CO2 raggiunto con un’innovazione ecocompatibile, richiede a un’autorità di omologazione ai sensi della direttiva 2007/46/CE l’emissione di una scheda di omologazione CE del veicolo su cui è stata applicata l’innovazione ecocompatibile. La domanda per tale certificato è accompagnata sia dalla documentazione che fornisce le necessarie informazioni specificate all’articolo 6 della direttiva 2007/46/CE, sia da un riferimento alla decisione della Commissione di approvazione di un’innovazione ecocompatibile ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Il risparmio di CO2 certificato dell’innovazione ecocompatibile, determinato in conformità all’articolo 8 del presente regolamento, è specificato in modo distinto nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità ai sensi della direttiva 2007/46/CE, sulla base di prove svolte da servizi tecnici di cui all’articolo 11 della direttiva in oggetto, ricorrendo al metodo di prova approvato.

Nell’eventualità in cui il risparmio di CO2 relativo a un’innovazione ecocompatibile sia inferiore alla soglia specificata all’articolo 9, paragrafo 1, per un tipo, una variante o una versione di veicolo, il risparmio non è certificato.

3.   Qualora sul veicolo sia applicata più di un’innovazione ecocompatibile, il risparmio di CO2 è determinato in maniera distinta per ciascuna ecoinnovazione conformemente alla procedura descritta all’articolo 8, paragrafo 1. La somma dei risparmi determinati conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, per ogni singola innovazione equivale al risparmio complessivo di CO2 ai fini della certificazione di tale veicolo.

4.   Nel caso in cui non sia possibile fare astrazione dall’interazione di diverse innovazioni ecocompatibili applicate su un veicoli per motivi legati alla loro natura palesemente eterogenea, il costruttore lo fa presente nella domanda all’autorità di omologazione, inoltrando una relazione dell’organismo indipendente e certificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, sull’impatto dell’interazione dei vari risparmi ottenuti grazie alle innovazioni ecocompatibili nel veicolo.

Laddove a causa di tale interazione il risparmio complessivo risulti inferiore a 1 grammo di CO2 per chilometro moltiplicato per il numero di innovazioni ecocompatibili, nel calcolo del risparmio complessivo di cui al paragrafo 3 del presente articolo si tiene conto solo del risparmio relativo alle innovazioni ecocompatibili che raggiungono tale soglia stabilita all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 12

Revisione delle certificazioni

1.   La Commissione garantisce che le certificazioni e il risparmio di CO2 attribuiti a singoli veicoli siano soggetti a verifiche ad hoc.

In caso di discrepanza tra il risparmio certificato di CO2 e il risparmio constatato adottando uno o più metodi di prova, la Commissione notifica tale esito al costruttore.

Entro 60 giorni dal ricevimento della notifica, il costruttore può fornire alla Commissione la documentazione che dimostri la correttezza del risparmio certificato di CO2. Su richiesta della Commissione deve essere trasmessa la relazione sull’interazione di diverse innovazioni ecocompatibili di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

2.   Qualora nel suddetto periodo di tempo non sia stata inoltrata la prova di cui al paragrafo 1, la Commissione non la ritenga soddisfacente, quest’ultima può decidere di non tenere in considerazione il risparmio certificato di CO2 per il computo delle emissioni specifiche medie di tale costruttore per il successivo anno civile.

3.   Un costruttore il cui risparmio certificato di CO2 non è più tenuto in considerazione può richiedere una nuova certificazione dei veicoli interessati in conformità alla procedura stabilita all’articolo 11.

Articolo 13

Diffusione delle informazioni

Un richiedente che si avvale del diritto di riservatezza per le informazioni inoltrate ai sensi del presente regolamento, indica il motivo per cui si applica una delle eccezioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Articolo 14

Clausola di revisione

Il presente regolamento e le innovazioni ecocompatibili approvate ai sensi dello stesso sono sottoposti a revisione al più tardi entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  COM(2007) 19 definitivo.

(3)  COM(2007) 22 definitivo.

(4)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(5)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.

(6)  GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.

(7)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(8)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


26.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 726/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2011

che modifica il regolamento d’esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato XVIII del detto regolamento. La sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2008, il 2009 e il 2010, è opportuno modificare il livello limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livello limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre-31 maggio

481 625

78.0020

1o giugno-30 settembre

44 251

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio-31 ottobre

31 289

78.0075

1o novembre-30 aprile

26 583

78.0085

0709 90 80

Carciofi

1o novembre-30 giugno

17 258

78.0100

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio-31 dicembre

57 955

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre-31 maggio

368 535

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre-fine febbraio

175 110

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); wilking e ibridi simili di agrumi

1o novembre-fine febbraio

115 625

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno-31 dicembre

346 366

78.0160

1o gennaio-31 maggio

88 090

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio-20 novembre

80 588

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio-31 agosto

700 556

78.0180

1o settembre-31 dicembre

65 039

78.0220

0808 20 50

Pere

1o gennaio-30 aprile

229 646

78.0235

1o luglio-31 dicembre

35 541

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno-31 luglio

5 794

78.0265

0809 20 95

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

21 maggio-10 agosto

30 783

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno-30 settembre

5 613

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno-30 settembre

10 293»


26.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 727/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 90 70

TR

110,8

ZZ

110,8

0805 50 10

AR

70,1

TR

62,0

UY

62,6

ZA

95,3

ZZ

72,5

0806 10 10

CL

54,3

EG

164,4

MA

124,1

TN

223,3

TR

177,7

ZA

62,8

ZZ

134,4

0808 10 80

AR

156,7

BR

86,3

CL

91,7

CN

62,9

NZ

114,6

US

89,9

ZA

88,2

ZZ

98,6

0808 20 50

AR

80,0

CL

90,5

CN

56,7

NZ

148,5

ZA

103,9

ZZ

95,9

0809 10 00

TR

183,9

ZZ

183,9

0809 20 95

TR

277,9

ZZ

277,9

0809 30

TR

170,0

ZZ

170,0

0809 40 05

BA

51,4

EC

64,7

XS

66,1

ZZ

60,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


26.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 728/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 722/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 193 del 23.7.2011, pag. 24.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 26 luglio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

51,31

0,00

1701 11 90 (1)

51,31

0,00

1701 12 10 (1)

51,31

0,00

1701 12 90 (1)

51,31

0,00

1701 91 00 (2)

56,48

0,53

1701 99 10 (2)

56,48

0,00

1701 99 90 (2)

56,48

0,00

1702 90 95 (3)

0,56

0,19


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

26.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

relativa alla nomina di giudici del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea

(2011/459/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 257, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato del sig. Stéphane GERVASONI, del sig. Paul J. MAHONEY e del sig. Harissios TAGARAS, giudici del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea («Tribunale della funzione pubblica»), scade il 30 settembre 2011.

(2)

Un pubblico appello per la presentazione di candidature (1) è stato lanciato in vista della nomina di tre giudici presso il Tribunale della funzione pubblica per un periodo di sei anni.

(3)

Il comitato istituito dall’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I del protocollo (n. 3) sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, si è riunito il 13 e il 14 gennaio, il 3 e il 4 marzo, nonché il 22 marzo 2011. Al termine dei suoi lavori, esso ha espresso un parere sull’idoneità dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice presso il Tribunale della funzione pubblica, corredandolo di un elenco di candidati che possiedono l’esperienza di alto livello più adeguata.

(4)

È opportuno quindi procedere alla nomina di tre persone fra quelle che figurano nell’elenco dei candidati sopra menzionato, per il periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2017, assicurando una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati giudici del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea per il periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2017:

sig. René BARENTS

sig. Kieran BRADLEY

sig. Ezio PERILLO

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU C 163 del 23.6.2010, pag. 13.


26.7.2011   

IT

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L 194/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2011

recante nomina di un supplente svedese del Comitato delle regioni

(2011/460/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo svedese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1014/UE (1) e la decisione 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2010-25 gennaio 2015.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato della sig.ra Carin JÄMTIN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

il sig. Roger MOGERT, Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


26.7.2011   

IT

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L 194/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2011

recante nomina di un membro cipriota e di un supplente cipriota del Comitato delle regioni

(2011/461/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo cipriota,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Christos MESSIS. Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Charalambos PITTAS a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quale membro:

il sig. Charalambos PITTAS, Δήμαρχος Μόρφου,

e

b)

quale supplente:

il sig. Andreas HADZILOIZOU, Δήμαρχος Αγίου Δομετίου.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


26.7.2011   

IT

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L 194/34


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2011

recante rigetto di due domande di registrazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio [Eilenburger Sachsenquelle (DOP)], [Eilenburger Sanusquelle (DOP)]

[notificata con il numero C(2011) 5251]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2011/462/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 novembre 1999 la Germania ha notificato alla Commissione due domande di registrazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2), relative alle due denominazioni di acque minerali figuranti nell’elenco dell’allegato. Tuttavia, queste denominazioni non rientrano nell’elenco delle acque minerali naturali riconosciute dagli Stati membri (3), a norma dell’articolo 1 della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (4). Di conseguenza, tali denominazioni non possono considerarsi riconosciute sul mercato interno come acque minerali commercializzabili e non vanno pertanto registrate.

(2)

In considerazione di quanto sopra esposto, occorre respingere le due domande di registrazione delle denominazioni di cui all’allegato della presente decisione.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di registrazione delle denominazioni che figurano nell’allegato della presente decisione sono respinte.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2011.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(3)  GU C 54 del 7.3.2009, pag. 7.

(4)  GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.


ALLEGATO

Acque minerali naturali e acque sorgive

GERMANIA

Eilenburger Sachsenquelle

Eilenburger Sanusquelle.


26.7.2011   

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L 194/36


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2011

relativa alla liquidazione dei conti presentata dalla Bulgaria e dalla Romania per le spese finanziate nell’ambito del programma speciale di adesione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) nel 2008

[notificata con il numero C(2011) 5183]

(I testi in lingua bulgara e rumena sono i soli facenti fede)

(2011/463/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nel periodo precedente all’adesione (1),

visto il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nel periodo precedente l’adesione (2), in particolare l’articolo 13,

vista la convenzione di finanziamento pluriennale conclusa con la Bulgaria il 18 dicembre 2000, in particolare la sezione A, articolo 11, dell’allegato di detta convenzione,

vista la convenzione di finanziamento pluriennale conclusa con la Romania il 2 febbraio 2001, in particolare la sezione A, articolo 11, dell’allegato di detta convenzione,

visto il regolamento (CE) n. 248/2007 della Commissione, dell’8 marzo 2007, relativo a misure concernenti le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse nell’ambito del programma Sapard e la transizione da Sapard allo sviluppo rurale (3), in combinato disposto con le convenzioni di finanziamento pluriennali di cui all’allegato II, punto 1, di tale regolamento, e in particolare alla sezione A, articolo 11, di detto allegato,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione, a nome dell’Unione europea, ha stipulato con la Bulgaria e la Romania convenzioni di finanziamento pluriennali (CFP), che definiscono il quadro tecnico, giuridico e amministrativo per l’esecuzione del programma speciale di adesione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard).

(2)

La sezione A, articolo 11, dell’allegato alle convenzioni di finanziamento pluriennali prevede l’adozione di una decisione di liquidazione dei conti da parte della Commissione. A norma del regolamento (CE) n. 248/2007, la suddetta disposizione continua ad applicarsi alla Bulgaria e alla Romania.

(3)

I termini stabiliti per la presentazione alla Commissione dei documenti richiesti da parte dei paesi destinatari sono scaduti.

(4)

A causa, per quanto concerne la Bulgaria, del ritardo nella presentazione dei conti annuali rispetto alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, della CFP e a seguito dell’invalidazione dei conti da parte dell’ordinatore nazionale, in considerazione delle significative carenze riscontrate nei meccanismi di controllo per le misure pubbliche, nell’attesa dell’espletamento degli ulteriori adempimenti cui deve ancora procedere l’organismo di certificazione, nonché a causa, per quanto concerne la Romania, del superamento del termine di presentazione dei conti annuali e nell’attesa del riesame delle ulteriori informazioni chieste a detto Stato, la Commissione ha adottato la decisione C(2009) 7496 del 30 settembre 2009, con cui ha stabilito di non procedere alla liquidazione dei conti delle agenzie Sapard che hanno sede sul territorio della Bulgaria e della Romania per le spese effettuate relativamente all’esercizio finanziario 2008.

(5)

Nel frattempo sono state ricevute le informazioni attese dalla Bulgaria e dalla Romania e pertanto la Commissione è potuta giungere a ulteriori certezze. Sulla base degli ulteriori controlli effettuati, la Commissione è in grado di adottare una decisione in merito alla completezza, alla precisione e alla veridicità dei conti presentati dalle competenti agenzie Sapard in Bulgaria e in Romania.

(6)

La presente decisione è adottata sulla base di informazioni contabili. Essa non pregiudica l’adozione di decisioni successive della Commissione in base alle quali non sono ammesse al finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 2222/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I conti delle agenzie Sapard situate nel territorio della Bulgaria e della Romania sono liquidati per quanto riguarda le spese finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea nel 2008.

Articolo 2

Le spese e i finanziamenti ricevuti dall’Unione europea per l’esercizio finanziario 2008, quali dichiarati al 31 dicembre 2008, nonché gli attivi detenuti per conto dell’Unione europea dai paesi beneficiari al 31 dicembre 2008, che devono essere liquidati nell’ambito della presente decisione, sono riportati in allegato.

Articolo 3

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2011.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

(2)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.

(3)  GU L 69 del 9.3.2007, pag. 5.


ALLEGATO

Spese e fondi ricevuti dall'UE per l'esercizio finanziario 2008 (tutti gli importi in euro) al 31 dicembre 2008

Paese beneficiario

Dichiarazione D2

Contributo UE

Esercizio finanziario 2008

Contributo UE liquidato con la presente decisione

Contributo UE stralciato con la presente decisione

Totale b + c

Rettifiche

Fondi ricevuti dall'UE (D1) (1)

Differenza da recuperare o da pagare

Esercizio finanziario 2008 (4)

 

a

b

c

d

e

f

g = d – e – f

Bulgaria

37 922 598,86

37 922 598,86

0,00

37 922 598,86

–41 835,28 (2)

37 964 434,08

0,06

Romania

187 238 127,96

187 238 127,96

0,00

187 238 127,96

1 052 775,38 (3)

186 185 352,56

0,02


Attivi detenuti dai paesi beneficiari per conto dell'UE (tutti gli importi in euro) al 31 dicembre 2008

Paese beneficiario

CONTO IN EURO saldo liquidato con la presente decisione

CONTO IN EURO saldo stralciato con la presente decisione

CREDITI liquidati con la presente decisione (5)

CREDITI stralciati con la presente decisione

 

h

 

i

 

Bulgaria

6 444,77

0,00

13 010 656,38

0,00

Romania

1 435 029,16

0,00

4 532 369,26

0,00


(1)  Rimborsi effettuati dalla CE nel corso del 2008 e del 2009, relativi a spese dichiarate nel 2008.

(2)  Spese dedotte su iniziativa dell'ordinatore nazionale bulgaro, dalla dichiarazione D2 per il 2008 e dalla D1 38 per il 2009; corrispondono a un progetto seguito dall'OLAF per il quale è stata rilevata un'irregolarità nell'aprile 2009.

(3)  L'importo di 1 052 775,38 EUR è costituito di 1 049 233,75 EUR, relativi ad adeguamenti effettuati dalla CE sulla base delle spese inammissibili dichiarate dalle autorità rumene (D1 37) a seguito di verifiche da queste effettuate nell'ambito dell'attuazione del piano di azione, e di 3 541,63 EUR relativi a rettifiche effettuate dalle autorità rumene mediante le dichiarazioni D1 nel 2008 (D1 34 e D1 35).

(4)  Queste differenze sono dovute a arrotondamenti.

(5)  Gli importi non tengono conto degli interessi maturati sui crediti.