ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.192.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2011/432/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
22.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 691/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 luglio 2011
relativo ai conti economici ambientali europei
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea enuncia, tra l’altro, che l’Unione «si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente.». |
(2) |
La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (2), ha confermato che informazioni affidabili sullo stato dell’ambiente, nonché sulle principali tendenze, sulle pressioni e sui fattori che influenzano i cambiamenti ambientali sono essenziali per l’elaborazione di politiche efficaci, per la loro attuazione nonché, più in generale, per la responsabilizzazione dei cittadini. È opportuno sviluppare strumenti che consentano di sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica in relazione agli effetti ambientali dell’attività economica. |
(3) |
Un approccio scientificamente fondato per la misurazione della scarsità delle risorse sarà, in futuro, decisivo per lo sviluppo sostenibile dell’Unione. |
(4) |
La decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 (3), fa esplicitamente riferimento alla necessità di statistiche e di conti di elevata qualità in campo ambientale. Inoltre, tra le principali iniziative per il periodo 2008-2012 si precisa che, ove necessario, dovrebbero essere elaborate basi giuridiche per settori chiave della raccolta di dati ambientali attualmente non disciplinati da atti giuridici. |
(5) |
Nella comunicazione del 20 agosto 2009, intitolata «Non solo PIL: misurare il progresso in un mondo in cambiamento», la Commissione ha riconosciuto la necessità di integrare gli indicatori esistenti con dati comprendenti aspetti ambientali e sociali in modo da consentire l’elaborazione di politiche maggiormente coerenti e globali. A tal fine, i conti economici ambientali costituiscono uno strumento per monitorare le pressioni esercitate dall’economia sull’ambiente e per individuare come queste potrebbero essere attenuate. I conti economici ambientali illustrano l’interazione tra fattori economici, fattori legati alle famiglie e fattori ambientali e hanno, di conseguenza, una valenza informativa maggiore rispetto ai semplici conti nazionali. Essi costituiscono un’importante fonte di dati per le decisioni in materia ambientale e la Commissione dovrebbe consultarli per la realizzazione di valutazioni d’impatto. Conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile e alla volontà di progredire verso un’economia efficiente nell’uso delle risorse e poco inquinante, sanciti dalla strategia Europa 2020 e da numerose importanti iniziative, diventa sempre più imperativo sviluppare un quadro di dati che integri coerentemente le problematiche ambientali con quelle economiche. |
(6) |
Il Sistema europeo dei conti (SEC), istituito con il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (4) («SEC 95»), coerente con il Sistema dei conti nazionali (SCN), adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel febbraio 1993, costituisce il principale strumento alla base delle statistiche economiche dell’Unione, nonché di molti indicatori economici (compreso il PIL). Il quadro del SEC può essere utilizzato per analizzare e valutare vari aspetti dell’economia (ad esempio la struttura, parti specifiche o l’andamento nel tempo); per alcune particolari esigenze informative, come l’analisi dell’interazione tra ambiente ed economia, la soluzione migliore è tuttavia quella di redigere conti satellite distinti. |
(7) |
Nelle sue conclusioni del giugno 2006 il Consiglio europeo ha invitato l’Unione e i suoi Stati membri a estendere i conti nazionali agli aspetti fondamentali dello sviluppo sostenibile. I conti nazionali dovrebbero pertanto essere completati da conti integrati economico-ambientali, suscettibili di fornire dati pienamente coerenti. |
(8) |
È molto importante che, non appena il sistema sarà pienamente operativo, i conti economici ambientali europei siano usati in modo attivo e preciso in tutti gli Stati membri e nell’elaborazione di tutte le pertinenti politiche dell’Unione, quale elemento chiave per le valutazioni d’impatto, i piani d’azione, le proposte legislative e gli altri risultati significativi del processo politico. |
(9) |
Dati più tempestivi potrebbero essere ottenuti anche con i modelli di «previsione a breve termine» (now-casting) che usano tecniche statistiche simili a quelle impiegate nelle previsioni per elaborare stime affidabili. |
(10) |
I conti satellite consentono di ampliare in maniera flessibile la capacità analitica della contabilità nazionale per determinate problematiche di interesse sociale, quali le pressioni sull’ambiente generate dalle attività umane, senza sovraccaricare o stravolgere il sistema centrale. I conti satellite dovrebbero essere resi disponibili al pubblico su base regolare e in forma comprensibile. |
(11) |
Il sistema di contabilità integrata ambientale ed economica (SEEA), sviluppato congiuntamente dalle Nazioni Unite, dalla Commissione europea, dal Fondo monetario internazionale, dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e dalla Banca mondiale, è un sistema satellite del SCN. Esso riunisce in un quadro comune informazioni economiche e ambientali, al fine di misurare il contributo dato dall’ambiente all’economia e l’impatto dell’economia sull’ambiente. Esso fornisce ai responsabili politici indicatori e statistiche descrittive per monitorare tali interazioni, nonché una base di dati per la pianificazione strategica e per l’analisi delle politiche, nell’intento di individuare strategie di sviluppo più sostenibili. |
(12) |
Il SEEA sintetizza e integra quanto più possibile le varie categorie di conti economici ambientali. In generale, tutte queste categorie ampliano gli attuali concetti dell’SCN di costo, formazione di capitale e stock di capitale, integrandoli con dati aggiuntivi in termini fisici in modo tale da comprendervi i costi ambientali e l’impiego di risorse naturali nella produzione, o modificandoli attraverso l’inclusione di tali effetti in termini monetari. Nell’ambito di tale orientamento generale, le numerose categorie esistenti differiscono notevolmente per quanto riguarda la metodologia e le problematiche ambientali trattate. |
(13) |
La Commissione ha presentato la sua prima strategia sulla «contabilità verde» nel 1994. Da allora la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri hanno sviluppato e testato metodi contabili, tanto che numerosi Stati membri attualmente forniscono regolarmente le prime serie di conti economici ambientali. I più comuni sono i conti dei flussi fisici relativi alle emissioni atmosferiche (compresi i gas a effetto serra) e ai consumi di materiali e i conti monetari sulle spese per la protezione dell’ambiente e sulle imposte ambientali. |
(14) |
Uno degli obiettivi per il periodo di riferimento del programma statistico comunitario 2008-2012 consiste nell’adozione di iniziative per sostituire degli accordi con una legislazione dell’Unione in taluni settori, in cui sono prodotte regolarmente delle statistiche europee che hanno raggiunto una sufficiente maturità. |
(15) |
Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (5), definisce un quadro di riferimento per i conti economici ambientali europei. In particolare, esso richiede che le statistiche europee siano conformi ai principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e rapporto costo/efficacia. |
(16) |
Poiché le diverse tipologie di conti economici ambientali sono in fase di sviluppo e si trovano in stadi di maturità differenti, è opportuno adottare una struttura modulare che assicuri un’adeguata flessibilità e che consenta, tra l’altro, l’introduzione di moduli aggiuntivi. |
(17) |
È opportuno stabilire un programma di studi pilota al fine di migliorare la trasmissione e la qualità dei dati, di ottimizzare le metodologie e di preparare il terreno per ulteriori sviluppi. |
(18) |
L’introduzione di obblighi supplementari in materia di trasmissione dei dati dovrebbe essere preceduta da una valutazione di fattibilità. |
(19) |
Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di concedere deroghe agli Stati membri durante i periodi di transizione nella misura in cui siano necessari notevoli adeguamenti dei rispettivi sistemi statistici nazionali. |
(20) |
L’Unione dovrebbe favorire l’introduzione di conti economici ambientali nei paesi terzi, in particolare in quelli che condividono risorse ambientali (principalmente idriche) con gli Stati membri. |
(21) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente l’istituzione di un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(22) |
Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al fine dell’adeguamento dei moduli agli sviluppi ambientali, economici e tecnici, nonché dell’elaborazione di orientamenti metodologici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(23) |
Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Le competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6). |
(24) |
È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei ai fini della creazione di conti economici ambientali quali conti satellite del SEC 95, fornendo metodologia, regole, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni destinate a essere utilizzate in sede di compilazione dei conti economici ambientali.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«emissione atmosferica», il flusso fisico di materiali gassosi o di particolato dall’economia nazionale (processi di produzione o di consumo) all’atmosfera (parte del sistema ambientale); |
2) |
«imposta ambientale», un’imposta la cui base imponibile è costituita da una unità fisica (o un equivalente di un’unità fisica) di qualcosa che produce sull’ambiente un impatto negativo specifico e dimostrato e che è classificata come imposta nel SEC 95; |
3) |
«conti dei flussi di materia a livello di intera economia (CFM-IE)», le compilazioni coerenti degli input di materiali nelle economie nazionali, delle variazioni dello stock materiale all’interno dell’economia e degli output di materiali verso altre economie o verso l’ambiente. |
Articolo 3
Moduli
1. I conti economici ambientali da compilare nell’ambito del quadro comune di cui all’articolo 1 sono raggruppati nei seguenti moduli:
a) |
un modulo per i conti delle emissioni atmosferiche, come specificato nell’allegato I; |
b) |
un modulo per le imposte ambientali ripartite per attività economica, come specificato nell’allegato II; |
c) |
un modulo per i conti dei flussi di materia a livello di intera economia, come specificato nell’allegato III. |
2. Ogni allegato contiene le seguenti informazioni:
a) |
gli obiettivi per i quali i conti devono essere compilati; |
b) |
la copertura dei conti; |
c) |
l’elenco delle caratteristiche per le quali i dati devono essere compilati e trasmessi; |
d) |
il primo anno di riferimento, la frequenza e i termini di trasmissione per la compilazione dei conti; |
e) |
le tabelle per la trasmissione dei dati; |
f) |
la durata massima dei periodi di transizione di cui all’articolo 8, durante i quali la Commissione può concedere deroghe. |
3. Ove necessario per tener conto degli sviluppi ambientali, economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9, allo scopo di:
a) |
fornire orientamenti metodologici; e |
b) |
aggiornare gli allegati di cui al paragrafo 1 per quanto concerne le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e). |
Nell’esercitare il potere conferito a norma del presente paragrafo, la Commissione assicura che i suoi atti delegati non impongano considerevoli oneri amministrativi aggiuntivi agli Stati membri o alle unità partecipanti.
Articolo 4
Studi pilota
1. La Commissione elabora un programma di studi pilota da realizzare a opera degli Stati membri su base volontaria al fine di migliorare la trasmissione e la qualità dei dati, di creare serie temporali storiche lunghe e di sviluppare la metodologia. Il programma include studi pilota per verificare la fattibilità dell’introduzione di nuovi moduli di contabilità ambientale. Nell’elaborare il programma, la Commissione assicura che nessun onere amministrativo o finanziario aggiuntivo gravi sugli Stati membri e sulle unità partecipanti.
2. I risultati degli studi pilota sono valutati e pubblicati dalla Commissione, tenendo conto dei benefici della disponibilità dei dati in rapporto ai costi di raccolta e all’onere amministrativo di risposta. Tali risultati sono presi in considerazione nelle proposte di introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale che la Commissione può includere nella relazione di cui all’articolo 10.
Articolo 5
Raccolta dei dati
1. Conformemente agli allegati del presente regolamento, gli Stati membri raccolgono i dati necessari per l’osservazione delle caratteristiche di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c).
2. Gli Stati membri raccolgono i dati necessari utilizzando una combinazione delle diverse fonti di seguito specificate e applicando il principio della semplificazione amministrativa:
a) |
indagini; |
b) |
procedure di stima statistica nei casi in cui alcune delle caratteristiche non sono state osservate per tutte le unità; |
c) |
fonti amministrative. |
3. Gli Stati membri informano la Commissione e forniscono informazioni dettagliate in merito ai metodi e alle fonti utilizzati.
Articolo 6
Trasmissione alla Commissione (Eurostat)
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati specificati negli allegati, compresi i dati riservati, entro i termini ivi indicati.
2. I dati sono trasmessi in un formato tecnico appropriato, che deve essere specificato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 7
Valutazione della qualità
1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi.
3. Con riguardo all’applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati contemplati dal presente regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
4. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi e, entro un mese dalla ricezione dei dati, può chiedere allo Stato membro in questione di trasmettere informazioni aggiuntive concernenti i dati o una serie di dati riveduta, secondo il caso.
Articolo 8
Deroghe
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere deroghe agli Stati membri nel corso dei periodi di transizione specificati negli allegati, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
2. Ai fini dell’ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 12 novembre 2011.
Articolo 9
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 10
Relazione e revisione
Entro il 31 dicembre 2013 e successivamente ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta, in particolare, la qualità dei dati trasmessi, i relativi metodi di raccolta, l’onere amministrativo che grava sugli Stati membri e sulle unità partecipanti, nonché la fattibilità e l’efficacia di tali statistiche.
Se del caso e tenuto conto dei risultati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, la relazione è accompagnata da proposte volte a:
— |
introdurre nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali spese ed entrate per la protezione dell’ambiente (EPER)/conti della spesa per la protezione dell’ambiente (EPEA); settore dei beni e servizi ambientali (EGSS); conti dell’energia; trasferimenti ambientali (sussidi) e conti della spesa per l’uso e la gestione delle risorse naturali (RUMEA); conti (quantitativi e qualitativi) delle risorse idriche; conti dei rifiuti; conti delle risorse forestali; conti dei servizi forniti dagli ecosistemi; conti degli stock di materia a livello di intera economia (CSM-IE) e la misurazione di materiali inutilizzati da scavo (compreso il suolo), |
— |
migliorare ulteriormente la qualità dei dati e i relativi metodi di raccolta, migliorandone al contempo la copertura e la comparabilità e riducendo l’onere amministrativo per le imprese e la pubblica amministrazione. |
Articolo 11
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 6 luglio 2011.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) Posizione del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 giugno 2011.
(2) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15.
(4) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.
(5) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
(6) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
ALLEGATO I
MODULO PER I CONTI DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE
Sezione 1
OBIETTIVI
I conti delle emissioni atmosferiche registrano e presentano i dati sulle emissioni atmosferiche in forma coerente con il sistema dei conti nazionali. Essi registrano le emissioni in atmosfera delle economie nazionali secondo l’attività economica che le genera, conformemente al SEC 95. Le attività economiche comprendono la produzione e il consumo.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i conti delle emissioni atmosferiche. Tali dati saranno sviluppati in maniera tale da collegare le emissioni delle attività produttive e delle famiglie alle attività economiche di produzione e di consumo. I dati sulle emissioni dirette trasmessi a norma del presente regolamento saranno combinati con le tavole input-output economiche, le tavole delle risorse e degli impieghi e i dati sui consumi delle famiglie già trasmessi alla Commissione (Eurostat) nel quadro del SEC 95.
Sezione 2
COPERTURA
I conti delle emissioni atmosferiche hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC 95 e sono parimenti basati sul principio della residenza.
Conformemente al SEC 95, il concetto di residenza è basato sul seguente principio: una unità è considerata unità residente di un paese allorquando essa ha il suo centro di interesse economico nel territorio economico di tale paese, ossia allorquando esercita per un lungo periodo (un anno o più) attività economiche su tale territorio.
I conti delle emissioni atmosferiche registrano le emissioni generate dalle attività di tutte le unità residenti, a prescindere dal luogo geografico in cui tali emissioni avvengono effettivamente.
I conti delle emissioni atmosferiche registrano i flussi di residui gassosi e di particolato generati dall’economia nazionale e immessi nell’atmosfera. Ai fini del presente regolamento per «atmosfera» si intende un componente del sistema ambientale. La delimitazione di sistema si riferisce alla linea di demarcazione tra l’economia nazionale (in quanto parte del sistema economico) e l’atmosfera (in quanto parte del sistema ambientale). Una volta oltrepassata la delimitazione di sistema, le sostanze emesse sono al di fuori di qualsiasi controllo da parte dell’uomo ed entrano a far parte dei cicli naturali dei materiali e possono provocare numerosi tipi di impatti ambientali.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri producono statistiche sulle emissioni dei seguenti inquinanti atmosferici:
Denominazione dell’emissione atmosferica |
Simbolo dell’emissione atmosferica |
Unità di misura per la trasmissione dei dati |
Anidride carbonica escluse le emissioni da biomassa |
CO2 |
1 000 t (Gg) |
Anidride carbonica da biomassa |
CO2 da biomassa |
1 000 t (Gg) |
Protossido di azoto |
N2O |
t (Mg) |
Metano |
CH4 |
t (Mg) |
Perfluorocarburi |
PFC |
t (Mg) di CO2 equivalente |
Idrofluorocarburi |
HFC |
t (Mg) di CO2 equivalente |
Esafluoruro di zolfo |
SF6 |
t (Mg) di CO2 equivalente |
Ossidi di azoto |
NOX |
t (Mg) di NO2 equivalente |
Composti organici volatili non metanici |
COVNM |
t (Mg) |
Monossido di carbonio |
CO |
t (Mg) |
Particolato < 10 μm |
PM10 |
t (Mg) |
Particolato < 2,5 μm |
PM2,5 |
t (Mg) |
Biossido di zolfo |
SO2 |
t (Mg) |
Ammoniaca |
NH3 |
t (Mg) |
Tutti i dati sono trasmessi con un carattere decimale.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. |
Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale. |
2. |
Le statistiche sono trasmesse entro ventuno mesi dalla fine dell’anno di riferimento. |
3. |
Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2. |
4. |
Il primo anno di riferimento è l’anno in cui il presente regolamento entra in vigore. |
5. |
Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2008 al primo anno di riferimento. |
6. |
In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l’anno di riferimento. |
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. |
Per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3 sono prodotti dati in base a una classificazione gerarchica delle attività economiche, NACE Rev.2 (livello di aggregazione A*64), pienamente compatibile con il SEC 95. Inoltre, sono prodotti dati per:
|
2. |
La classificazione gerarchica di cui al paragrafo 1 è la seguente: Emissioni atmosferiche per branca di attività — NACE Rev.2 (A*64) Emissioni atmosferiche delle famiglie
Elementi di raccordo Totale dei conti delle emissioni atmosferiche (industria + famiglie)
|
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
(1) Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
(2) Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.
ALLEGATO II
MODULO PER LE IMPOSTE AMBIENTALI RIPARTITE PER ATTIVITÀ ECONOMICA
Sezione 1
OBIETTIVI
Le statistiche sulle imposte ambientali registrano e presentano i dati dal punto di vista di chi paga le imposte in forma pienamente coerente con i dati trasmessi a norma del SEC 95. Esse registrano il gettito delle imposte ambientali delle economie nazionali secondo l’attività economica. Le attività economiche comprendono la produzione e il consumo.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per il gettito delle imposte ambientali ripartite per attività economica.
Le statistiche sulle imposte ambientali possono utilizzare direttamente le statistiche fiscali e le statistiche sulla finanza pubblica, ma l’utilizzo di dati sulle imposte trasmessi a norma del SEC 95, quando sia possibile, presenta alcuni vantaggi.
Le statistiche sulle imposte ambientali si basano sugli importi comprovati da accertamenti e dichiarazioni o sul gettito rettificato tenendo conto del fattore temporale, al fine di garantire la coerenza con il SEC 95 e migliorare la comparabilità internazionale.
Il SEC 95 contiene altresì informazioni su quali branche di attività economica e settori corrispondono le imposte. Le informazioni sulle imposte trasmesse a norma del SEC 95 possono essere ricavate dai conti dei settori istituzionali e dalle tavole delle risorse e degli impieghi.
Sezione 2
COPERTURA
Le imposte ambientali hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC 95 e consistono in prelievi obbligatori senza contropartita, in denaro o in natura, operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell’Unione.
Le imposte ambientali rientrano nelle seguenti rubriche del SEC 95:
— |
imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2), |
— |
imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. (D.5), |
— |
imposte in conto capitale (D.91). |
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri producono statistiche sulle imposte ambientali sulla base delle seguenti caratteristiche:
— |
imposte sull’energia, |
— |
imposte sui trasporti, |
— |
imposte sull’inquinamento, |
— |
imposte sulle risorse. |
Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. |
Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale. |
2. |
Le statistiche sono trasmesse entro ventuno mesi dalla fine dell’anno di riferimento. |
3. |
Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2. |
4. |
Il primo anno di riferimento è l’anno in cui il presente regolamento entra in vigore. |
5. |
Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2008 al primo anno di riferimento. |
6. |
In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l’anno di riferimento. |
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
Per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono trasmessi dal punto di vista delle unità che corrispondono le imposte.
Per i produttori, i dati trasmessi sono disaggregati in base alla classificazione gerarchica delle attività economiche, NACE Rev.2 (livello di aggregazione A*64 come previsto nel SEC 95).
Per i consumatori i dati sono trasmessi per:
— |
famiglie, |
— |
non residenti. |
Qualora non sia possibile imputare l’imposta a uno dei suddetti raggruppamenti di attività, i dati sono trasmessi come non attribuiti.
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
ALLEGATO III
MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI DI MATERIA A LIVELLO DI INTERA ECONOMIA (CFM-IE)
Sezione 1
OBIETTIVI
I CFM-IE comprendono tutti i materiali solidi, gassosi e liquidi, fatta eccezione per i flussi di aria e acqua, misurati in unità di massa per anno. Analogamente al sistema dei conti nazionali, i CFM-IE perseguono principalmente due finalità. I flussi di materiali dettagliati costituiscono una ricca base di dati empirica per numerosi studi analitici. Essi sono utilizzati anche per compilare vari indicatori dei flussi di materia a livello di intera economia per le economie nazionali.
Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i CFM-IE.
Sezione 2
COPERTURA
La distinzione tra stock e flussi costituisce un principio basilare di un sistema di flussi di materia. In generale, un flusso è una variabile che misura una quantità su un periodo di tempo, mentre uno stock è una variabile che misura una quantità in un momento determinato. I CFM-IE rispondono a un concetto di flusso. Essi misurano i flussi di input e output di materiali e le variazioni degli stock nell’ambito di un’economia in unità di massa per anno.
I CFM-IE sono coerenti con i principi del sistema dei conti nazionali, quale il principio di residenza. Essi registrano i flussi di materia associati alle attività di tutte le unità residenti di un’economia nazionale a prescindere dalla loro ubicazione geografica.
Nei CFM-IE vi sono due tipi di flussi di materia che oltrepassano le delimitazioni di sistema che sono pertinenti:
1. |
i flussi di materia tra l’economia nazionale e il suo ambiente naturale. Ciò consiste nell’estrazione di materiali (cioè non lavorati, grezzi o vergini) dall’ambiente naturale e nello scarico di materiali (spesso denominati residui) nell’ambiente naturale; |
2. |
i flussi di materia tra l’economia nazionale e l’economia del resto del mondo. Ciò comprende le importazioni e le esportazioni. |
Tutti i flussi che oltrepassano queste delimitazioni di sistema sono inclusi nei CFM-IE, come pure le aggiunte agli stock creati dall’uomo. Tutti gli altri flussi di materia all’interno dell’economia non sono rappresentati nei CFM-IE. Ciò significa che l’economia nazionale è trattata nel suo insieme nei CFM-IE e che, ad esempio, le forniture di prodotti tra industrie non sono descritte. Analogamente sono esclusi i flussi naturali all’interno dell’ambiente naturale.
Sezione 3
ELENCO DELLE CARATTERISTICHE
Gli Stati membri producono statistiche sulle caratteristiche elencate nella sezione 5 per i CFM-IE ove applicabile.
1. |
L’estrazione interna (EI) comprende la quantità annuale di materiali solidi, liquidi e gassosi (escluse l’aria e l’acqua) estratti dall’ambiente naturale per essere utilizzati quali input nell’economia. |
2. |
Le importazioni fisiche e le esportazioni fisiche comprendono tutti i beni importati o esportati in unità di massa. I beni scambiati comprendono i prodotti a qualunque stadio della trasformazione da materia prima a prodotto finito. |
Sezione 4
PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE
1. |
Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale. |
2. |
Le statistiche sono trasmesse entro ventiquattro mesi dalla fine dell’anno di riferimento. |
3. |
Per venire incontro all’esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2. |
4. |
Il primo anno di riferimento è l’anno in cui il presente regolamento entra in vigore. |
5. |
Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2008 al primo anno di riferimento. |
6. |
In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l’anno di riferimento. |
Sezione 5
TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
Sono prodotti dati, espressi in unità di massa, per le caratteristiche elencate nelle seguenti tabelle.
Tabella A — Estrazione interna (EI)
1 Biomassa
1.1. Colture (escluse le colture foraggere)
1.1.1. Cereali
1.1.2. Radici, tuberi
1.1.3. Colture da zucchero
1.1.4. Legumi
1.1.5. Frutta a guscio
1.1.6. Colture oleose
1.1.7. Ortaggi
1.1.8. Frutta
1.1.9. Fibre
1.1.10. Altre colture n.c.a.
1.2. Residui delle colture (utilizzati), colture foraggere e biomassa dei pascoli
1.2.1. Residui delle colture (utilizzati)
1.2.1.1. Paglia
1.2.1.2. Altri residui delle colture (foglie di barbabietole da zucchero e da foraggio, altri)
1.2.2. Colture foraggere e biomassa dei pascoli
1.2.2.1. Colture foraggere (inclusa la raccolta di biomassa dai prati)
1.2.2.2. Biomassa dei pascoli
1.3. Legno (inoltre, registrazione facoltativa dell’accrescimento netto degli stock di legname)
1.3.1. Legname (legname da lavoro)
1.3.2. Legna da ardere e altro legname
1.4. Pescato, fauna e flora acquatica non da allevamento, caccia e raccolta
1.4.1. Pescato non da allevamento
1.4.2. Altra fauna e flora acquatica
1.4.3. Caccia e raccolta
2. Minerali metalliferi (minerali grezzi)
2.1. Ferro
2.2. Metalli non ferrosi
2.2.1. Rame (inoltre, registrazione facoltativa del contenuto di metallo)
2.2.2. Nickel (inoltre, registrazione facoltativa del contenuto di metallo)
2.2.3. Piombo (inoltre, registrazione facoltativa del contenuto di metallo)
2.2.4. Zinco (inoltre, registrazione facoltativa del contenuto di metallo)
2.2.5. Stagno (inoltre, registrazione facoltativa del contenuto di metallo)
2.2.6. Oro, argento, platino e altri metalli preziosi
2.2.7. Bauxite e altro alluminio
2.2.8. Uranio e torio
2.2.9. Altri n.c.a.
3. Minerali non metalliferi
3.1. Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto, altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)
3.2. Gesso e dolomite
3.3. Ardesia
3.4. Minerali per la chimica e fertilizzanti
3.5. Sale
3.6. Calcare e pietra di gesso
3.7. Argille e caolino
3.8. Sabbia e ghiaia
3.9. Altri n.c.a.
3.10. Materiali da scavo (compreso il suolo), solo se utilizzati (registrazione facoltativa)
4. Materiali e vettori energetici fossili
4.1. Carbone e altri materiali e vettori energetici solidi
4.1.1. Lignite
4.1.2. Antracite
4.1.3. Scisti bituminosi e sabbie bituminose
4.1.4. Torba
4.2. Materiali e vettori energetici liquidi e gassosi
4.2.1. Petrolio greggio, condensati e liquidi di gas naturale (LGN)
4.2.2. Gas naturale
Tabelle B (Importazioni — Scambi totali), C (Importazioni — Scambi extra-UE), D (Esportazioni — Scambi totali), E (Esportazioni — Scambi extra-UE)
1. Biomassa e prodotti da biomassa
1.1. Prodotti delle colture, grezzi e trasformati
1.1.1. Cereali, grezzi e trasformati
1.1.2. Radici e tuberi, grezzi e trasformati
1.1.3. Colture zuccherine, grezze e trasformate
1.1.4. Legumi, grezzi e trasformati
1.1.5. Frutta a guscio, grezza e trasformata
1.1.6. Colture oleose, grezze e trasformate
1.1.7. Ortaggi, grezzi e trasformati
1.1.8. Frutta, grezza e trasformata
1.1.9. Fibre, grezze e trasformate
1.1.10. Altri prodotti delle colture n.c.a., grezzi e trasformati
1.2. Residui delle colture e colture foraggere
1.2.1. Residui delle colture (utilizzati), grezzi e trasformati
1.2.1.1. Paglia
1.2.1.2. Altri residui delle colture
1.2.2. Colture foraggere
1.2.2.1. Colture foraggere
1.3. Legno e prodotti in legno
1.3.1. Legname, grezzo e trasformato
1.3.2. Legna da ardere e altro legname, grezzi e trasformati
1.4. Pesce e altra fauna e flora acquatica, grezzi e trasformati
1.4.1. Pesce
1.4.2. Altra fauna e flora acquatica
1.5. Animali vivi diversi da quelli della rubrica 1.4 e prodotti animali
1.5.1. Animali vivi diversi da quelli della rubrica 1.4
1.5.2. Carni e preparazioni a base di carne
1.5.3. Prodotti lattiero-caseari, uova di uccelli e miele
1.5.4. Altri prodotti animali (fibre animali, pelli, pellicce, cuoio, ecc.)
1.6. Prodotti derivati principalmente da biomasse
2. Minerali metalliferi e concentrati, grezzi e trasformati
2.1. Minerali di ferro e concentrati, ferro e acciaio, grezzi e trasformati
2.2. Minerali di metallo non ferrosi e concentrati, grezzi e trasformati
2.2.1. Rame
2.2.2. Nickel
2.2.3. Piombo
2.2.4. Zinco
2.2.5. Stagno
2.2.6. Oro, argento, platino e altri metalli preziosi
2.2.7. Bauxite e altro alluminio
2.2.8. Uranio e torio
2.2.9. Altri n.c.a.
2.3. Prodotti principalmente da metalli
3. Minerali non metallici, grezzi e trasformati
3.1. Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto e altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)
3.2. Gesso e dolomite
3.3. Ardesia
3.4. Minerali per la chimica e fertilizzanti
3.5. Sale
3.6. Calcare e pietra da gesso
3.7. Argille e caolino
3.8. Sabbia e ghiaia
3.9. Altri n.c.a.
3.10. Materiali da scavo (compreso il suolo), solo se utilizzati (registrazione facoltativa)
3.11. Prodotti derivati principalmente da minerali non metallici
4. Materiali e vettori energetici fossili, grezzi e trasformati
4.1. Carbone e altri prodotti energetici solidi, grezzi e trasformati
4.1.1. Lignite
4.1.2. Antracite
4.1.3. Scisti bituminosi e sabbie bituminose
4.1.4. Torba
4.2. Prodotti energetici liquidi e gassosi, grezzi e trasformati
4.2.1. Petrolio greggio, condensati e liquidi da gas naturale (LGN)
4.2.2. Gas naturale
4.3. Prodotti derivati principalmente da prodotti energetici fossili
5. Altri prodotti
6. Rifiuti importati (tabelle B e C)/esportati (tabelle D ed E) per trattamento e smaltimento definitivo
Nelle tabelle B e D sono inclusi i seguenti adeguamenti per il principio della residenza:
Rifornimenti di carburante all’estero da parte di unità residenti (aggiunta alla tabella B sulle importazioni) e rifornimenti di carburante sul territorio nazionale da parte di unità non residenti (aggiunta alla tabella D sulle esportazioni)
1 |
Carburante per trasporti terrestri |
2 |
Carburante per trasporti per vie d’acqua |
3 |
Carburante per trasporti aerei |
Sezione 6
DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.
22.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/17 |
REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 luglio 2011
relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio europeo, nelle conclusioni della presidenza del 14 dicembre 2007, ha sottolineato il ruolo fondamentale del turismo nella creazione di crescita e occupazione nell’Unione e ha invitato la Commissione, gli Stati membri, l’industria e gli altri soggetti interessati a unire le forze affinché l’agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo possa essere tempestivamente attuata. |
(2) |
L’industria del turismo dell’Unione occupa un posto importante nell’economia degli Stati membri per i quali le attività turistiche rappresentano una significativa fonte potenziale di occupazione. Qualsiasi valutazione della competitività di tale industria richiede un’approfondita conoscenza del volume del turismo, delle sue caratteristiche, del profilo dei turisti e della spesa turistica, nonché dei benefici per le economie degli Stati membri. |
(3) |
Sono necessari dati mensili al fine di misurare le influenze stagionali della domanda sulla capacità ricettiva turistica e di aiutare in tal modo le autorità pubbliche e gli operatori economici a sviluppare politiche e strategie più adeguate per migliorare l’estensione stagionale delle vacanze e delle attività turistiche. |
(4) |
Le imprese europee che operano nel settore del turismo sono per la maggior parte di piccole o medie dimensioni e l’importanza strategica delle piccole e medie imprese (PMI) per il turismo europeo non è limitata al loro valore economico e alle loro notevoli potenzialità di creazione di posti di lavoro. Esse sono anche alla base della stabilità e della prosperità delle comunità locali, salvaguardando l’ospitalità e l’identità locale che costituiscono la peculiarità del turismo nelle regioni europee. Date le dimensioni delle PMI, è necessario tener conto del potenziale onere amministrativo gravante su di esse e dovrebbe essere introdotto un sistema di soglie in modo da soddisfare le esigenze degli utenti e da ridurre nel contempo l’onere di risposta per coloro che sono tenuti a fornire dati statistici, in particolare le PMI. |
(5) |
Il mutamento delle abitudini nel settore turistico dopo l’entrata in vigore della direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (2), abbinato alla crescente importanza assunta dai viaggi di breve durata e dalle visite in giornata che contribuiscono notevolmente in molte regioni o in numerosi paesi al reddito prodotto dal turismo, alla sempre maggiore rilevanza degli alloggi non in locazione o in strutture più piccole, nonché al crescente impatto di Internet sulle abitudini di prenotazione dei turisti e sull’industria del turismo, comporta la necessità di un adeguamento della produzione di statistiche sul turismo. |
(6) |
Al fine di poter valutare l’importanza macroeconomica del turismo per le economie degli Stati membri sulla base del quadro internazionalmente accettato dei conti satellite del turismo, mostrando gli effetti di quest’ultimo sull’economia e sull’occupazione, vi è l’esigenza di migliorare la disponibilità, la completezza e l’esaustività delle statistiche di base sul turismo, quale input per la compilazione di tali conti e, se la Commissione lo ritiene necessario, quale preparazione di una successiva proposta legislativa per la trasmissione di tabelle armonizzate per i conti satellite del turismo. Ciò impone un aggiornamento delle prescrizioni attualmente sancite dalla direttiva 95/57/CE. |
(7) |
Al fine di analizzare importanti aspetti economici e sociali del settore del turismo, in particolare problematiche nuove che richiedono una ricerca specifica, la Commissione ha bisogno di microdati. All’interno dell’Unione il turismo presenta prevalentemente una dimensione intraeuropea, il che significa che i microdati provenienti dalle statistiche europee armonizzate sulla domanda di turismo verso l’estero (turismo outbound) costituiscono già una fonte di statistiche sulla domanda di turismo dall’esterno (turismo inbound) per lo Stato membro di destinazione, senza creare un onere aggiuntivo, evitando quindi la duplicazione dell’osservazione dei flussi turistici. |
(8) |
Il turismo sociale consente di estendere la partecipazione al turismo a un numero di persone quanto più possibile elevato e, inoltre, può contribuire a contrastare la stagionalità, a rafforzare il concetto di cittadinanza europea e a promuovere lo sviluppo regionale, oltre che ad agevolare lo sviluppo di specifiche economie locali. Al fine di valutare la partecipazione al turismo di diversi gruppi sociodemografici e di monitorare i programmi dell’Unione nel settore del turismo sociale, la Commissione ha bisogno di dati costanti sulla partecipazione al turismo e sulle abitudini nel settore turistico di tali gruppi. |
(9) |
Un quadro riconosciuto a livello di Unione può contribuire a garantire la disponibilità di dati comparabili, dettagliati e attendibili che, a loro volta, consentiranno un appropriato monitoraggio della struttura e dell’evoluzione dell’offerta e della domanda turistica. Una sufficiente comparabilità a livello dell’Unione è fondamentale ai fini della metodologia, delle definizioni e del programma di metadati e dati statistici. |
(10) |
Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (3), che costituisce il quadro di riferimento per il presente regolamento, prevede che la raccolta di statistiche rispetti elevati standard di imparzialità, trasparenza, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, rapporto costi-benefici favorevole e segreto statistico. |
(11) |
In sede di produzione e di diffusione di statistiche europee in forza del presente regolamento, le autorità statistiche a livello nazionale e dell’Unione dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee, adottato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005 e allegato alla raccomandazione della Commissione, del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria. |
(12) |
Al fine di tener conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo all’adeguamento dei termini di trasmissione dei dati e degli allegati, ad eccezione del carattere facoltativo dei dati richiesti e della limitazione dell’ambito di osservazione, quali definiti negli allegati. Alla Commissione dovrebbe altresì essere conferito il potere di adeguare le definizioni alle modifiche delle definizioni internazionali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(13) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4). |
(14) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro comune ai fini dello sviluppo, della produzione e della divulgazione sistematici di statistiche europee sul turismo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo della mancanza di caratteristiche statistiche e di prescrizioni in materia di qualità comuni, nonché della mancanza di trasparenza metodologica, e può, dunque, essere conseguito meglio a livello di Unione, applicando un quadro statistico comune, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(15) |
Alla luce delle modifiche intervenute nell’industria del turismo, nonché nel tipo di dati richiesti dalla Commissione e dagli altri utilizzatori delle statistiche europee sul turismo, le disposizioni della direttiva 95/57/CE non sono più pertinenti. Essendo necessario aggiornare la legislazione in questo settore, la direttiva 95/57/CE dovrebbe essere abrogata. |
(16) |
Un regolamento costituisce lo strumento più appropriato per garantire l’uso di norme comuni e la produzione di statistiche comparabili. |
(17) |
Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro comune ai fini dello sviluppo, della produzione e della divulgazione sistematici di statistiche europee sul turismo.
A tale scopo gli Stati membri raccolgono, compilano, elaborano e trasmettono statistiche armonizzate sull’offerta e sulla domanda turistica.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «periodo di riferimento»: il periodo cui si riferiscono i dati;
b) «anno di riferimento»: il periodo di riferimento di un anno civile;
c) «NACE Rev. 2»: la classificazione statistica comune delle attività economiche nell’Unione, quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
d) «NUTS»: la classificazione comune delle unità territoriali per la produzione di statistiche regionali nell’Unione, istituita con il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
e) «ambiente abituale»: lo spazio geografico, seppure non necessariamente contiguo, nel quale una persona conduce la sua normale vita quotidiana, determinato sulla base dei seguenti criteri: l’attraversamento di frontiere amministrative o la distanza dal luogo di residenza abituale, la durata della visita, la frequenza della visita, lo scopo della visita;
f) «turismo»: l’attività di visitatori che effettuano un viaggio verso una destinazione principale al di fuori del loro ambiente abituale, per meno di un anno, per qualunque motivo principale, incluso il lavoro, lo svago o un altro motivo personale, diverso dall’esercizio di un’attività alle dipendenze di un soggetto residente nel luogo visitato;
g) «turismo domestico»: le visite effettuate all’interno di uno Stato membro da visitatori residenti nello stesso Stato membro;
h) «turismo dall’esterno» (turismo inbound): le visite effettuate in uno Stato membro da visitatori non residenti in quello Stato membro;
i) «turismo verso l’estero» (turismo outbound): le visite effettuate dai residenti di uno Stato membro al di fuori di quello Stato membro;
j) «turismo nazionale»: il turismo domestico e il turismo verso l’estero;
k) «turismo interno»: il turismo domestico e il turismo dall’esterno;
l) «esercizio ricettivo turistico»: un’unità di attività economica a livello locale, quale definita nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (7), che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) della NACE Rev. 2;
m) «alloggio non in locazione»: inter alia, l’alloggio in abitazioni di parenti o amici concesse a titolo gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà;
n) «visite in giornata»: le visite senza pernottamento effettuate da residenti al di fuori del loro ambiente abituale partendo dal luogo di residenza abituale.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 riguardo alle modifiche delle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di adeguare tali definizioni alle modifiche delle definizioni internazionali.
Articolo 3
Tematiche considerate e caratteristiche dei dati richiesti
1. Ai fini del presente regolamento, i dati da trasmettere a cura degli Stati membri, conformemente all’articolo 9, si riferiscono al:
a) |
turismo interno, in termini di capacità ricettiva degli esercizi ricettivi turistici e di indice di occupazione degli esercizi ricettivi turistici, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alle sezioni 1, 2 e 3 dell’allegato I; |
b) |
turismo interno, in termini di pernottamenti turistici negli alloggi non in locazione, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alla sezione 4 dell’allegato I; |
c) |
turismo nazionale, in termini di domanda turistica concernente la partecipazione al turismo e le caratteristiche dei viaggi per turismo e dei visitatori, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alle sezioni 1 e 2 dell’allegato II; |
d) |
turismo nazionale, in termini di domanda turistica concernente le caratteristiche delle visite in giornata, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alla sezione 3 dell’allegato II. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove necessario, atti delegati conformemente all’articolo 11 riguardo alle modifiche degli allegati, ad eccezione del carattere facoltativo dei dati richiesti e della limitazione dell’ambito di osservazione quali definiti negli allegati, per tener conto degli sviluppi economici, sociali o tecnici. Nell’esercizio del potere di cui alla presente disposizione, la Commissione assicura che tutti gli atti delegati adottati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e i rispondenti.
Articolo 4
Ambito di osservazione
L’ambito di osservazione per gli obblighi di cui:
a) |
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è costituito da tutti gli esercizi ricettivi turistici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera l), salvo diversa indicazione nell’allegato I; |
b) |
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è costituito da tutti i pernottamenti di residenti e di non residenti in alloggi non in locazione; |
c) |
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda i dati sulla partecipazione al turismo, è costituito da tutte le persone che risiedono nel territorio dello Stato membro, salvo diversa indicazione nella sezione 1 dell’allegato II; |
d) |
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda i dati sulle caratteristiche dei viaggi per turismo e dei visitatori, è costituito da tutti i viaggi per turismo con almeno un pernottamento al di fuori dell’ambiente abituale effettuati dalla popolazione residente e terminati durante il periodo di riferimento, salvo diversa indicazione nella sezione 2 dell’allegato II; |
e) |
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda le caratteristiche delle visite in giornata, è costituito da tutte le visite in giornata quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), salvo diversa indicazione nella sezione 3 dell’allegato II. |
Articolo 5
Studi pilota
1. La Commissione elabora un programma di studi pilota che gli Stati membri potrebbero realizzare su base volontaria al fine di predisporre lo sviluppo, la produzione e la divulgazione di tabelle armonizzate per i conti satellite del turismo e di valutare il rapporto costi-benefici della compilazione.
2. La Commissione elabora inoltre un programma di studi pilota che gli Stati membri potrebbero realizzare su base volontaria al fine di sviluppare un sistema di compilazione dei dati che mostri gli effetti del turismo sull’ambiente.
Articolo 6
Criteri di qualità e relazioni
1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati riguardo ai periodi di riferimento dell’anno di riferimento e sulle modifiche metodologiche eventualmente apportate. La relazione è trasmessa entro i nove mesi successivi alla fine dell’anno di riferimento.
4. Ai fini dell’applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 2 ai dati di cui al presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite dalla Commissione in forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 7
Relazione di valutazione
Entro il 12 agosto 2016 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sulle statistiche elaborate in applicazione del presente regolamento, e in particolare sulla loro rilevanza e incidenza sulle imprese.
Articolo 8
Fonti di dati
Per quanto concerne la base a partire dalla quale i dati sono raccolti, gli Stati membri adottano tutte le misure che giudicano idonee a garantire la qualità dei risultati. Gli Stati membri possono fornire i necessari dati statistici utilizzando una combinazione delle seguenti fonti:
a) |
indagini, mediante le quali è chiesto alle unità di rilevazione di fornire dati tempestivi, accurati e completi; |
b) |
altre fonti appropriate, compresi i dati amministrativi, se appropriati in termini di tempestività e pertinenza; |
c) |
appropriate procedure di stima statistica. |
Articolo 9
Trasmissione dei dati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati, compresi quelli riservati, conformemente all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all’allegato I e all’allegato II, sezioni 1 e 3, in forma di tabelle aggregate, conformemente a una norma di interscambio precisata dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica servendosi del punto di accesso unico per i dati presso la Commissione (Eurostat). Le modalità pratiche per la trasmissione dei dati sono adottate dalla Commissione in forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all’allegato II, sezione 2, nella forma di file di microdati — in cui ciascun viaggio oggetto di osservazione costituisce un record individuale nel set di dati trasmessi — pienamente controllati, riveduti e se necessario imputati, conformemente a una norma di interscambio specificata dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica servendosi del punto di accesso unico per i dati presso la Commissione (Eurostat). Le modalità pratiche per la trasmissione dei dati sono adottate dalla Commissione in forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri trasmettono:
a) |
i dati annuali di cui all’allegato I, sezioni 1 e 2, entro i sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, salvo diversa indicazione nell’allegato I; |
b) |
i dati mensili di cui all’allegato I, sezione 2, entro i tre mesi successivi alla fine del periodo di riferimento; |
c) |
gli indicatori tempestivi dei principali aggregati (rapid key indicators) relativi ai pernottamenti di residenti e non residenti in esercizi ricettivi turistici come specificato nella sezione 2 dell’allegato I, entro le otto settimane successive alla fine del periodo di riferimento; |
d) |
i dati di cui all’allegato I, sezione 4, entro i nove mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, se lo Stato membro in questione opta per la loro trasmissione; |
e) |
i dati di cui all’allegato II entro i sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove necessario, atti delegati conformemente all’articolo 11 riguardo alle modifiche dei termini di trasmissione di cui al paragrafo 4 del presente articolo per tenere conto degli sviluppi economici, sociali o tecnici. Qualunque modifica in tal senso tiene conto delle prassi di raccolta dei dati esistenti nei vari Stati membri.
6. Salvo ove altrimenti specificato, per tutti i dati di cui al presente regolamento, il primo periodo di riferimento inizia il 1o gennaio 2012.
Articolo 10
Manuale metodologico
La Commissione (Eurostat) redige e aggiorna regolarmente, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un manuale metodologico contenente gli orientamenti sulle statistiche prodotte ai sensi del presente regolamento, comprese le definizioni da applicare alle caratteristiche dei dati richiesti e norme comuni intese a garantire la qualità dei dati.
Articolo 11
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafo 5, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 12
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 13
Abrogazione
La direttiva 95/57/CE è abrogata.
Gli Stati membri trasmettono i risultati conformemente alla direttiva 95/57/CE per tutti i periodi di riferimento del 2011.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 6 luglio 2011.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 giugno 2011.
(2) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32.
(3) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
(4) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(5) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
(7) GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.
ALLEGATO I
TURISMO INTERNO
Sezione 1
CAPACITÀ DEGLI ESERCIZI RICETTIVI TURISTICI
A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere
1) Da trasmettere per i dati annuali a livello regionale NUTS 2 e a livello nazionale
Tipo di alloggio |
Variabili |
Disaggregazioni |
NACE 55.1 |
Numero di esercizi Numero di posti letto Numero di camere |
Tipo di località a) e b) |
NACE 55.2 |
Numero di esercizi Numero di posti letto |
Tipo di località a) e b) |
NACE 55.3 |
Numero di esercizi Numero di posti letto |
Tipo di località a) e b) |
2) [facoltativo] Da trasmettere per i dati annuali a livello nazionale
Tipo di alloggio |
Variabili |
Disaggregazioni |
NACE 55.1 |
Numero di esercizi Numero di posti letto Numero di camere |
Classe di dimensioni |
3) Da trasmettere per i dati triennali a livello nazionale
Tipo di alloggio |
Variabili |
Disaggregazioni |
NACE 55.1 |
Numero di esercizi dotati di una o più stanze accessibili alle persone a mobilità ridotta, compresi gli utilizzatori di sedie a rotelle |
|
B. Limitazione dell’ambito di osservazione
1) |
Per gli «alberghi e alloggi simili» e per gli «alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni», l’ambito di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 10 o più posti letto. |
2) |
Per le «aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte» l’ambito di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 10 o più piazzole. |
3) |
Gli Stati membri con meno dell’1 % del numero totale annuale di pernottamenti in esercizi ricettivi turistici nell’Unione europea possono ridurre ulteriormente l’ambito di osservazione includendo come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 20 o più posti letto (20 o più piazzole). |
C. Periodicità
Il primo anno di riferimento per le variabili triennali di cui alla parte A, punto 3, è il 2015.
Sezione 2
INDICE DI OCCUPAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI TURISTICI (TURISMO DOMESTICO E DALL’ESTERNO)
A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati annuali
1) A livello regionale NUTS 2 e a livello nazionale
Tipo di alloggio |
Variabili |
Disaggregazioni |
Totale (tutte le tipologie di esercizi ricettivi turistici) |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
Tipo di località a) e b) |
NACE 55.1 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
|
Tasso di occupazione netta dei posti letto Tasso di occupazione netta delle camere |
|
|
NACE 55.2 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
|
NACE 55.3 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
2) A livello nazionale
Tipo di alloggio |
Variabili |
Disaggregazioni |
NACE 55.1 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
Tipo di località a) e b) Paese o area geografica di residenza dell’ospite [facoltativo] Classi di dimensioni |
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
Paese o area geografica di residenza dell’ospite |
|
Tasso di occupazione netta dei posti letto Tasso di occupazione netta delle camere |
[facoltativo] Classi di dimensioni |
|
NACE 55.2 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
Tipo di località a) e b) Paese o area geografica di residenza dell’ospite |
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
Paese o area geografica di residenza dell’ospite |
|
NACE 55.3 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
Tipo di località a) e b) Paese o area geografica di residenza dell’ospite |
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
Paese o area geografica di residenza dell’ospite |
B. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati mensili a livello nazionale
Tipo di alloggio |
Variabili |
Disaggregazioni |
NACE 55.1 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
|
Tasso di occupazione netta dei posti letto Tasso di occupazione netta delle camere |
|
|
NACE 55.2 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
|
NACE 55.3 |
Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici |
|
C. Limitazione dell’ambito di osservazione
1) |
Per gli «alberghi e alloggi simili» e per gli «alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni», l’ambito di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 10 o più posti letto. |
2) |
Per le «aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte» l’ambito di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 10 o più piazzole. |
3) |
Gli Stati membri con meno dell’1 % del numero totale annuale di pernottamenti in esercizi ricettivi turistici nell’Unione europea possono ridurre ulteriormente l’ambito di osservazione includendo come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 20 o più posti letto (20 o più piazzole). |
4) |
Quando si applica una limitazione dell’ambito di osservazione come descritto ai punti 1, 2 o 3, va trasmessa annualmente una stima del numero totale di pernottamenti di residenti e di non residenti, durante l’anno di riferimento, negli esercizi ricettivi turistici esclusi dall’ambito di osservazione. |
5) |
Per il primo anno di riferimento per il quale sono richiesti dati dal presente regolamento, la stima di cui al punto 4 è trasmessa entro i dodici mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. |
6) |
Gli Stati membri possono ridurre ulteriormente l’ambito di osservazione per il tasso di occupazione netta delle camere in alberghi e alloggi simili, includendo come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 25 o più camere. |
D. Indicatori tempestivi dei principali aggregati (Rapid key indicators)
Gli indicatori tempestivi dei principali aggregati di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento sono costituiti dalle variabili relative al numero di pernottamenti di cui alla parte B della presente sezione.
Sezione 3
CLASSIFICAZIONI DA APPLICARE PER LA SEZIONE 1 E LA SEZIONE 2
A. Tipo di alloggio
Le tre categorie da utilizzare per il tipo di alloggio, con riferimento ai gruppi 55.1, 55.2 e 55.3 della NACE, sono le seguenti:
— |
alberghi e alloggi simili, |
— |
alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, |
— |
aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte. |
B. Tipo di località a)
Le tre categorie da utilizzare per il tipo di località a), con riferimento al grado di urbanizzazione del comune (o dell’unità amministrativa locale equivalente) in cui sono ubicati gli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:
— |
zona a forte densità demografica, |
— |
zona intermedia, |
— |
zona a scarsa densità demografica. |
C. Tipo di località b)
Le due categorie da utilizzare per il tipo di località b), con riferimento alla vicinanza al mare del comune (o dell’unità amministrativa locale equivalente) in cui sono ubicati gli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:
— |
costiera, |
— |
non costiera. |
D. Classe di dimensioni
Le tre categorie da utilizzare per la classe di dimensioni, con riferimento al numero di camere degli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:
— |
esercizi di piccole dimensioni: meno di 25 camere, |
— |
esercizi di medie dimensioni: tra 25 (compreso) e 99 camere, |
— |
esercizi di grandi dimensioni: 100 o più camere; da rilevare separatamente su base facoltativa: «tra 100 e 249 camere» e «250 o più camere». |
E. Paesi e aree geografiche
Le categorie da utilizzare per il paese o per l’area geografica di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:
— |
Unione europea (l’Unione); da rilevare separatamente: ogni Stato membro, |
— |
Associazione europea di libero scambio (EFTA); da rilevare separatamente: Islanda, Norvegia, Svizzera (incluso Liechtenstein), |
— |
altri paesi europei (diversi dai paesi dell’Unione o EFTA ed escluse Russia, Turchia e Ucraina), |
— |
Russia, |
— |
Turchia, |
— |
Ucraina, |
— |
Africa; da rilevare separatamente: Sud Africa, |
— |
America settentrionale; da rilevare separatamente: Stati Uniti d’America, Canada, |
— |
America centrale e meridionale; da rilevare separatamente: Brasile, |
— |
Asia; da rilevare separatamente: Repubblica popolare cinese, Giappone, Repubblica di Corea, |
— |
Australia, Oceania e altri territori; da rilevare separatamente: Australia. |
Sezione 4
TURISMO INTERNO IN ALLOGGI NON IN LOCAZIONE
A. Variabili da trasmettere per i dati annuali
[facoltativo] Numero di pernottamenti turistici in alloggi non in locazione durante l’anno di riferimento.
B. Disaggregazione
[facoltativo] La variabile di cui alla parte A è ripartita per paese di residenza dei visitatori per i residenti dell’Unione, mentre i visitatori residenti in paesi fuori dall’Unione sono raggruppati in un’unica categoria complementare.
ALLEGATO II
TURISMO NAZIONALE
Sezione 1
PARTECIPAZIONE AL TURISMO PER MOTIVI PERSONALI
A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati annuali
Variabili |
Disaggregazioni secondo la durata e la destinazione dei viaggi turistici per motivi personali |
Disaggregazioni sociodemografiche |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Le disaggregazioni secondo la durata e la destinazione dei viaggi turistici per motivi personali vanno combinate con le disaggregazioni sociodemografiche.
B. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati triennali
Variabili |
Disaggregazioni secondo i principali motivi di mancata partecipazione al turismo per motivi personali durante l’anno di riferimento (possibilità di risposte multiple per i rispondenti) |
Disaggregazioni sociodemografiche |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Le disaggregazioni secondo i principali motivi di mancata partecipazione al turismo per motivi personali durante l’anno di riferimento vanno combinate con le disaggregazioni sociodemografiche.
Il primo anno di riferimento per le variabili triennali è il 2013.
C. Classificazioni da applicare per le disaggregazioni sociodemografiche
1) Sesso: maschio, femmina.
2) Gruppo di età: meno di 15 anni [facoltativo], 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 o più, con subtotali per le classi 25-44 e 45-64 anni.
3) Livello di istruzione: basso (ISCED 0, 1 o 2); medio (ISCED 3 o 4); alto (ISCED 5 o 6).
4) Condizione lavorativa: occupato (lavoratore dipendente o lavoratore indipendente); disoccupato; studente (o alunno); in altra condizione, non nelle forze di lavoro.
5) Reddito familiare: in quartili.
Sezione 2
VIAGGI TURISTICI E PERSONE CHE EFFETTUANO TALI VIAGGI
A. Variabili da trasmettere
|
Variabili |
Categorie da trasmettere |
Periodicità |
||||||||||||
1. |
Mese di partenza |
|
Annuale |
||||||||||||
2. |
Durata del viaggio in numero di notti |
|
Annuale |
||||||||||||
3. |
[solo per i viaggi verso l’estero] Durata del viaggio: numero di pernottamenti sul territorio nazionale |
|
Triennale |
||||||||||||
4. |
Principale paese di destinazione |
Secondo l’elenco dei paesi del manuale metodologico redatto in virtù dell’articolo 10 del presente regolamento |
Annuale |
||||||||||||
5. |
Motivo principale del viaggio |
|
Annuale |
||||||||||||
6. |
[solo per i viaggi per motivi personali] Tipo di destinazione (possibilità di risposte multiple) |
|
Triennale |
||||||||||||
7. |
[solo per i viaggi per motivi personali] Partecipazione di bambini |
|
Triennale |
||||||||||||
8. |
Mezzo di trasporto principale |
|
Annuale |
||||||||||||
9. |
Tipo di alloggio principale |
|
Annuale |
||||||||||||
10. |
Prenotazione del viaggio: ricorso a un tour operator o a un’agenzia di viaggi per la prenotazione del mezzo di trasporto principale |
|
Triennale |
||||||||||||
11. |
Prenotazione del viaggio: ricorso a un tour operator o a un’agenzia di viaggi per la prenotazione del tipo di alloggio principale |
|
Triennale |
||||||||||||
12. |
[solo per i viaggi per i quali non è fatto ricorso a un tour operator o a un’agenzia di viaggi per la prenotazione del mezzo di trasporto principale o del tipo di alloggio principale] Prenotazione (indipendente) del viaggio |
|
Triennale |
||||||||||||
13. |
Prenotazione del viaggio: viaggio tutto compreso |
|
Triennale |
||||||||||||
14. |
Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del mezzo di trasporto principale |
|
Triennale |
||||||||||||
15. |
Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del tipo di alloggio principale |
|
Triennale |
||||||||||||
16. |
Spesa del singolo turista durante il viaggio, per il trasporto |
|
Annuale |
||||||||||||
17. |
Spesa del singolo turista durante il viaggio, per l’alloggio |
|
Annuale |
||||||||||||
18. |
[facoltativo] Spesa del singolo turista durante il viaggio per cibi e bevande in bar e ristoranti |
|
Annuale |
||||||||||||
19. |
Altra spesa del singolo turista durante il viaggio (19a); da rilevare separatamente: beni durevoli e di valore |
|
Annuale |
||||||||||||
20. |
Profilo del visitatore: sesso, in base alle seguenti categorie |
|
Annuale |
||||||||||||
21. |
Profilo del visitatore: età, in anni compiuti |
|
Annuale |
||||||||||||
22. |
Profilo del visitatore: paese di residenza |
|
Annuale |
||||||||||||
23. |
[facoltativo] Profilo del visitatore: livello di istruzione |
|
Annuale |
||||||||||||
24. |
[facoltativo] Profilo del visitatore: condizione lavorativa |
|
Annuale |
||||||||||||
25. |
[facoltativo] Profilo del visitatore: reddito familiare in quartili |
|
Annuale |
B. Limitazione dell’ambito di osservazione
L’ambito di osservazione è costituito da tutti i viaggi turistici con almeno un pernottamento al di fuori dell’ambiente abituale, terminati durante il periodo di riferimento ed effettuati dalla popolazione residente di età pari o superiore ai 15 anni. I dati sulla popolazione di età inferiore ai 15 anni possono essere trasmessi separatamente in via facoltativa.
C. Periodicità
1) |
Il primo anno di riferimento per le variabili triennali e le categorie di cui alla parte A, punti 3, 6 e 7, è il 2013. |
2) |
Il primo anno di riferimento per le variabili triennali e le categorie di cui alla parte A, punti da 10 a 15 è il 2014. |
Sezione 3
VISITE IN GIORNATA
A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere annualmente (visite verso l’estero in giornata)
Variabili |
[facoltativo] Disaggregazioni |
[facoltativo] Disaggregazioni sociodemografiche |
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
B. Variabili e disaggregazioni da trasmettere ogni tre anni (visite domestiche in giornata)
Variabili |
[facoltativo] Disaggregazioni |
[facoltativo] Disaggregazioni sociodemografiche |
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
C. Classificazioni da applicare per le disaggregazioni sociodemografiche
Le classificazioni da applicare per le disaggregazioni sociodemografiche sono elencate alla sezione 1, parte C, del presente allegato.
D. Limitazione dell’ambito di osservazione
L’ambito di osservazione è costituito da tutte le visite in giornata al di fuori dell’ambiente abituale effettuate dai residenti di età pari o superiore ai 15 anni. I dati relativi ai residenti di età inferiore ai 15 anni possono essere trasmessi separatamente su base facoltativa.
E. Periodicità e primo periodo di riferimento
1) |
Le caratteristiche delle visite in giornata di cui alla parte A sono trasmesse annualmente, con separata indicazione dei quattro trimestri dell’anno civile precedente. Il primo periodo di riferimento inizia il 1o gennaio 2014. |
2) |
Le caratteristiche delle visite in giornata di cui alla parte B sono trasmesse ogni tre anni, con separata indicazione dei quattro trimestri dell’anno civile precedente. Il primo periodo di riferimento inizia il 1o gennaio 2015. Limitatamente al primo periodo di riferimento la trasmissione è facoltativa. |
22.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/33 |
REGOLAMENTO (UE) N. 693/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 luglio 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai Parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio (3), prevede un’azione finanziaria nei seguenti settori: relazioni internazionali, governance, raccolta dei dati e consulenza scientifica, controllo ed esecuzione delle norme della politica comune della pesca («PCP»). |
(2) |
In ogni settore d’intervento, il regolamento (CE) n. 861/2006 è integrato da altri regolamenti o da altre decisioni correlati. Dall’adozione di tale regolamento vi è stata un’evoluzione di diversi elementi della legislazione ad esso correlata; il regolamento dovrebbe essere quindi modificato al fine di garantire la coerenza tra tutti gli elementi del quadro legislativo. |
(3) |
L’esperienza ha inoltre dimostrato che è necessario modificare il regolamento (CE) n. 861/2006 ritoccandone leggermente alcune disposizioni al fine di rispondere meglio alla situazione attuale. |
(4) |
È altresì necessario chiarire, ove opportuno, la portata delle misure finanziate e di migliorare la formulazione di taluni articoli. |
(5) |
Possono essere conclusi partenariati internazionali a livello bilaterale, regionale o multilaterale. |
(6) |
Il fatto che la decisione 2007/409/CE del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che modifica la decisione 2004/585/CE relativa all’istituzione di consigli consultivi regionali nell’ambito della politica comune della pesca (4), ha conferito ai consigli consultivi regionali lo status di organismi che perseguono un obiettivo d’interesse generale europeo dovrebbe trovare riscontro nel presente regolamento. |
(7) |
Per le riunioni preparatorie del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura («CCPA») è opportuno prevedere la possibilità di concedere un sostegno finanziario, oltre che ai rappresentanti delle organizzazioni professionali europee, a quelli di altre organizzazioni, nonché di finanziare le spese di traduzione, interpretazione e locazione delle sale. È opportuno aggiornare l’elenco degli organi consultivi per le cui riunioni la plenaria del CCPA nomina un rappresentante. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla formulazione della consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (5), ha ampliato l’ambito di applicazione della raccolta dei dati al fine di includervi la raccolta, la gestione e l’uso dei dati stessi; è opportuno che ciò trovi esplicito riscontro nel presente regolamento. |
(9) |
La decisione 2008/949/CE della Commissione, del 6 novembre 2008, che adotta un programma comunitario pluriennale in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (6), include tra i dati da raccogliere una serie di variabili socioeconomiche. |
(10) |
Le misure ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione nel settore della raccolta dei dati e della consulenza scientifica sono definite nel regolamento (CE) n. 199/2008, e il regolamento (CE) n. 861/2006 dovrebbe conformarsi a tali disposizioni. |
(11) |
Le misure di programmazione nel settore della raccolta dei dati e della consulenza scientifica sono definite nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nel regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (7). |
(12) |
Alcune disposizioni della decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca (8), non sono state incluse nel regolamento (CE) n. 861/2006, né convertite in modalità di applicazione. Ciò ha dato luogo ad un vuoto giuridico per gli anni 2007 e 2008, periodo durante il quale la Commissione ha continuato ad applicare le norme precedentemente in vigore previste dalla decisione 2000/439/CE. Ai fini della certezza del diritto è opportuno disporre, con effetto retroattivo, che tali norme siano rimaste applicabili in tale periodo. |
(13) |
È opportuno che la spesa nel settore della consulenza scientifica includa la spesa per i contratti di partenariato con gli organismi internazionali incaricati della valutazione degli stock. |
(14) |
È opportuno presentare in modo più chiaro e particolareggiato le indicazioni riguardanti le spese ammissibili nel settore del controllo e stabilire un collegamento con il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (9), e con il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (10). |
(15) |
I partecipanti ai programmi di formazione in materia di controllo e di esecuzione delle norme PCP, benché rappresentino un’autorità dello Stato membro, non sono necessariamente funzionari. È pertanto opportuno che anche le spese sostenute per la formazione di personale diverso dai funzionari siano sovvenzionabili. |
(16) |
Oltre ad analizzare l’attuazione delle attività di controllo, il Centro comune di ricerca fornisce pareri e partecipa allo sviluppo di nuove tecnologie. |
(17) |
Ai fini di una più corretta gestione finanziaria è necessario adeguare le modalità di programmazione per le spese connesse alle attività di controllo, in particolare abbreviando il termine per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dell’Unione e specificando ulteriormente le informazioni da trasmettere in relazione ai progetti e il formato per la trasmissione di tali informazioni. |
(18) |
Il titolo e l’articolato del regolamento (CE) n. 861/2006 dovrebbero essere modificati per tener conto dell’entrata in vigore, il 1o dicembre 2009, del trattato di Lisbona. |
(19) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle misure in materia di controllo e di applicazione, più in particolare per quanto riguarda i costi sostenuti dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di sorveglianza e di controllo applicabili alla PCP, nonché delle misure nel settore della raccolta, della gestione e dell’uso dei dati di base, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (11). |
(20) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 861/2006 di conseguenza, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 861/2006 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: |
2) |
nell’articolato, ad eccezione dei riferimenti all’agenzia comunitaria di controllo della pesca all’articolo 4, lettera c), i termini «comunitario», «comunitaria», «comunitari», «comunitarie» nonché «della Comunità» e «delle Comunità» sono sostituiti dai termini «dell’Unione». I termini «acque comunitarie» sono sostituiti dai termini «acque UE». Sono apportati al testo gli eventuali adeguamenti grammaticali necessari; |
3) |
all’articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
all’articolo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
5) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Obiettivi specifici in materia di raccolta, gestione e uso dei dati e di pareri scientifici L’azione finanziaria dell’Unione di cui agli articoli 9, 10 e 11 contribuisce a realizzare l’obiettivo di migliorare la raccolta, la gestione e l’uso dei dati e i pareri scientifici riguardanti lo stato delle risorse, il volume di catture, l’impatto delle attività di pesca sulle risorse e sull’ecosistema marino, gli aspetti economici della pesca e dell’acquacoltura e l’operatività del settore alieutico, dentro e fuori delle acque UE, aiutando finanziariamente gli Stati membri a creare, su basi scientifiche, serie pluriennali di dati aggregati che contengano informazioni biologiche, tecniche, ambientali e socioeconomiche.»; |
6) |
all’articolo 7, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Interventi in materia di controllo e di esecuzione 1. Nel campo del controllo e dell’esecuzione delle norme della PCP, sono ammissibili a finanziamento dell’Unione le seguenti spese:
2. La Commissione può adottare norme dettagliate per l’applicazione del paragrafo 1, lettera a), mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.»; |
8) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Interventi in materia di raccolta, gestione e uso di dati di base 1. Nell’ambito della raccolta, della gestione e dell’uso di dati di base, le spese seguenti sono ammesse a beneficiare del sostegno finanziario dell’Unione nel quadro di programmi nazionali pluriennali di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (12):
2. La Commissione può adottare norme dettagliate per l’applicazione del paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2. |
9) |
l’articolo 10 è così modificato:
|
10) |
all’articolo 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
11) |
l’articolo 12 è così modificato:
|
12) |
all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
13) |
l’articolo 16 è così modificato:
|
14) |
il titolo dell’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Tassi di cofinanziamento per la raccolta, la gestione e l’uso di dati complementari»; |
15) |
all’articolo 18, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. A ciascuna organizzazione rappresentativa che fa parte della commissione plenaria del CCPA sono assegnati, in forza di una convenzione di finanziamento con la Commissione, diritti di prelievo in proporzione ai diritti di cui sono titolari i membri della commissione plenaria del CCPA e in funzione delle risorse finanziarie disponibili. 3. Il numero di trasferte di cui ogni organizzazione può farsi carico per le riunioni preparatorie dipende dai diritti di prelievo assegnati e dal costo medio della trasferta di un membro dell’organizzazione rappresentativa. Entro il limite complessivo dei diritti di prelievo, il 20 % delle spese effettive ammissibili è trattenuto forfettariamente da ogni organizzazione rappresentativa a titolo di compensazione dei costi logistici e amministrativi direttamente connessi all’organizzazione delle riunioni preparatorie.»; |
16) |
l’articolo 20 è così modificato:
|
17) |
il titolo della sezione 2 del capo V è sostituito dal seguente: «Procedure nel settore della raccolta, della gestione e dell’uso dei dati»; |
18) |
l’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Disposizione introduttiva Il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati di base di cui all’articolo 9 è erogato secondo le procedure esposte nella presente sezione.»; |
19) |
l’articolo 23 è soppresso; |
20) |
l’articolo 24 è così modificato:
|
21) |
l’articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (13). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
22) |
l’articolo 31 è soppresso; |
23) |
l’articolo 32 è sostituito dal seguente: «Articolo 32 Abrogazione di atti obsoleti Il regolamento (CE) n. 657/2000 e le decisioni 2000/439/CE e 2004/465/CE sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2007. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 3, secondo trattino, e degli articoli 4 e 6 della decisione 2000/439/CE, nonché del relativo allegato, applicabili al 31 dicembre 2006, si applicano per analogia ai programmi nazionali 2007 e 2008 per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punto 23, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 6 luglio 2011
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 44 dell’11.2.2011, pag. 171.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 giugno 2011.
(3) GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) GU L 155 del 15.6.2007, pag. 68.
(5) GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.
(6) GU L 346 del 23.12.2008, pag. 37.
(7) GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.
(8) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42.
(9) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(10) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(11) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(12) GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.»;
(13) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
22.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/39 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 giugno 2011
relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia
(2011/432/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’Unione si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. |
(2) |
La convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («la convenzione») costituisce una valida base per l’istituzione, su scala mondiale, di un sistema di cooperazione amministrativa e per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e delle convenzioni in materia di alimenti, prevedendo l’assistenza legale gratuita per la quasi totalità delle richieste legate agli alimenti destinati ai figli e una procedura semplificata di riconoscimento ed esecuzione. |
(3) |
L’articolo 59 della convenzione abilita le organizzazioni regionali di integrazione economica quali l’Unione a firmare, accettare e approvare la convenzione o aderirvi. |
(4) |
Le materie disciplinate dalla convenzione rientrano anche nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (2). Come convenuto quando è stata adottata la decisione 2011/220/UE del Consiglio (3) relativa alla firma della convenzione, l’Unione dovrebbe approvare la convenzione da sola ed esercitare la competenza per tutte le materie da questa disciplinate. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere vincolati dalla convenzione in forza della sua approvazione da parte dell’Unione. |
(5) |
Al momento dell’approvazione della convenzione, l’Unione dovrebbe pertanto formulare la dichiarazione di competenza ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, della convenzione. |
(6) |
L’Unione dovrebbe inoltre formulare, all’atto dell’approvazione della convenzione, tutte le riserve e le dichiarazioni appropriate consentite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 62 e 63 della convenzione e da essa ritenute necessarie. |
(7) |
L’Unione dovrebbe dichiarare al riguardo, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, della convenzione, che estenderà l’applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi. Dovrebbe, nel contempo, formulare una dichiarazione unilaterale ai cui sensi s’impegna ad esaminare, in una fase ulteriore, la possibilità di procedere ad un’estensione più ampia del campo d’applicazione. |
(8) |
L’Unione dovrebbe formulare la riserva di cui all’articolo 44, paragrafo 3, della convenzione relativa alle lingue accettate per le comunicazioni tra le autorità centrali. Gli Stati membri che auspicano che l’Unione formuli tale riserva per quanto li riguardi dovrebbero informarne preventivamente la Commissione indicando il contenuto della riserva da formulare. |
(9) |
L’Unione dovrebbe formulare le dichiarazioni previste all’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 44, paragrafi 1 e 2, della convenzione. Gli Stati membri che auspicano che l’Unione formuli tali dichiarazioni che li riguardano dovrebbero informarne preventivamente la Commissione indicando il contenuto delle dichiarazioni da formulare. |
(10) |
Uno Stato membro che necessitasse di far ritirare successivamente la riserva che lo riguarda di cui all’allegato II o di far modificare o far ritirare le dichiarazioni che lo riguardano di cui all’allegato III o di far aggiungere una dichiarazione che lo riguarda di cui all’allegato III dovrebbe informarne il Consiglio e la Commissione. L’Unione dovrebbe pertanto procedere alla notifica appropriata presso il depositario. |
(11) |
Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione delle autorità centrali designate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, della convenzione e dovrebbero comunicarle le informazioni relative alle leggi, alle procedure e ai servizi di cui all’articolo 57 della convenzione. Al momento in cui l’Unione deposita il suo strumento di approvazione, la Commissione dovrebbe trasmettere tali informazioni all’Ufficio permanente della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato («l’Ufficio permanente»), come richiesto dalla convenzione. |
(12) |
Allorché comunicano alla Commissione le informazioni relative alle rispettive autorità centrali e alle leggi, alle procedure e ai servizi rispettivi, gli Stati membri dovrebbero utilizzare il modulo relativo al profilo dei paesi raccomandato e pubblicato dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, se possibile nella versione elettronica. |
(13) |
Uno Stato membro che necessitasse di procedere successivamente a modifiche delle informazioni relative all’autorità centrale o alle leggi, alle procedure e ai servizi, dovrebbe informarne direttamente l’Ufficio permanente comunicando contestualmente la modifica alla Commissione. |
(14) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione. |
(15) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata, a nome dell’Unione europea, la convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («la convenzione»).
Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione.
Articolo 3
All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione formula la dichiarazione di competenza ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, della convenzione.
Il testo di tale dichiarazione è accluso come sezione A dell’allegato I della presente decisione.
Articolo 4
1. All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione dichiara, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, della convenzione, che estenderà l’applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi.
Il testo di tale dichiarazione è accluso come sezione B dell’allegato I della presente decisione.
2. All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione formula al tempo stesso la dichiarazione unilaterale il cui testo è accluso come allegato IV della presente decisione.
Articolo 5
All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione formula la riserva di cui all’articolo 44, paragrafo 3, della convenzione, relativa agli Stati membri che si oppongono all’uso o dell’inglese o del francese nelle comunicazioni tra autorità centrali.
Il testo di tale riserva è accluso come allegato II della presente decisione.
Articolo 6
All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione formula le dichiarazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), della convenzione relativa alle informazioni o ai documenti richiesti dagli Stati membri e di cui all’articolo 44, paragrafo 1, della convenzione relativa alle lingue accettate dagli Stati membri oltre alle loro lingue ufficiali, nonché la dichiarazione di cui all’articolo 44, paragrafo 2, della convenzione.
Il testo di tali dichiarazioni è accluso come allegato III della presente decisione.
Articolo 7
1. Entro il 10 dicembre 2012, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) |
gli estremi delle autorità centrali designate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, della convenzione; e |
b) |
le informazioni sulle leggi, sulle procedure e sui servizi di cui all’articolo 57 della convenzione. |
2. Ai fini della trasmissione delle informazioni alla Commissione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano il modulo relativo al profilo dei paesi raccomandato e pubblicato dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, se possibile nella versione elettronica.
3. Allorché l’Unione deposita lo strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, la Commissione trasmette all’Ufficio permanente («l’Ufficio permanente») i singoli moduli relativi al profilo dei paesi compilati dagli Stati membri.
Articolo 8
Uno Stato membro che auspica un ritiro della riserva che lo riguarda di cui all’allegato II o una modifica o un ritiro della dichiarazione che lo riguarda di cui all’allegato III o l’aggiunta di una dichiarazione che lo riguarda di cui all’allegato III informa il Consiglio e la Commissione del ritiro, della modifica o dell’aggiunta auspicati.
L’Unione procede successivamente alla notifica appropriata presso il depositario conformemente all’articolo 63, paragrafo 2, della convenzione.
Articolo 9
Uno Stato membro che, dopo la trasmissione iniziale da parte della Commissione del modulo relativo al profilo dei paesi che lo riguarda, desidera modificare le informazioni contenute in tale modulo, ne informa direttamente l’Ufficio permanente o procede direttamente, in caso di uso della versione elettronica del modulo relativo al profilo dei paesi, alla modifica necessaria. Ne informa contestualmente la Commissione.
Articolo 10
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
PINTÉR S.
(1) Parere espresso l’11 febbraio 2010 (GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 98).
(2) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
(3) GU L 93 del 7.4.2011, pag. 9.
ALLEGATO I
Dichiarazioni dell’Unione europea all’atto dell’approvazione della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («la convenzione»), ai sensi dell’articolo 63 della convenzione
A. DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 59, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA DELL’UNIONE EUROPEA PER LE MATERIE DISCIPLINATE DALLA CONVENZIONE
1. |
L’Unione europea dichiara che essa esercita la competenza per tutte le materie disciplinate dalla convenzione. I suoi Stati membri saranno vincolati dalla convenzione in forza della sua approvazione da parte dell’Unione europea. |
2. |
Gli Stati membri dell’Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. |
3. |
Tuttavia, la presente dichiarazione non si applica al Regno di Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
4. |
La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri cui non si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (cfr. l’articolo 355 di detto trattato), né pregiudica le misure o le posizioni che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù della convenzione a nome e nell’interesse di quei territori. |
5. |
L’applicazione della convenzione nella cooperazione tra le autorità centrali sarà responsabilità delle autorità centrali di ciascuno Stato membro dell’Unione europea. Di conseguenza, un’autorità centrale di uno Stato contraente che necessita di contattare un’autorità centrale di uno Stato membro dell’Unione europea deve rivolgersi direttamente all’autorità centrale in questione. Inoltre gli Stati membri dell’Unione europea assisteranno, se lo riterranno opportuno, a tutte le commissioni speciali che possono essere incaricate del seguito dell’applicazione della convenzione. |
B. DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE
L’Unione europea dichiara che estenderà l’applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi
ALLEGATO II
Riserva dell’Unione europea all’atto dell’approvazione della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («la convenzione»), ai sensi dell’articolo 62 della convenzione
L’Unione europea formula la riserva che segue di cui all’articolo 44, paragrafo 3, della convenzione:
la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si oppongono all’uso del francese nelle comunicazioni tra le autorità centrali.
ALLEGATO III
Dichiarazioni dell’Unione europea all’atto dell’approvazione della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («la convenzione»), ai sensi dell’articolo 63 della convenzione
1. DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1, LETTERA g), DELLA CONVENZIONE
L’Unione europea dichiara che negli Stati membri sottoelencati le domande diverse da quelle di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione comprendono le informazioni o i documenti precisati per ciascuno degli Stati membri elencati:
Il Regno del Belgio:
— |
Per le domande di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f), e paragrafo 2, lettere b) e c), il testo completo della decisione o delle decisioni nella copia certificata o nelle copie certificate. |
La Repubblica ceca:
— |
Il mandato concesso all’autorità centrale dall’istante a norma dell’articolo 42. |
La Repubblica federale di Germania:
— |
La cittadinanza del creditore, la sua professione o occupazione nonché, se del caso, il nome e l’indirizzo del suo rappresentante legale. |
— |
La cittadinanza del debitore, la sua professione o occupazione, se il creditore conosce tali informazioni. |
— |
In caso di domanda di un prestatore di servizi di diritto pubblico che faccia valere crediti alimentari a titolo di un diritto trasferito, nome e recapito della persona il cui diritto è stato trasferito. |
— |
In caso di indicizzazione di un credito alimentare esigibile, le modalità per il calcolo di tale indicizzazione e in caso di obbligo di pagamento di interessi, il tasso d’interesse legale e la data a partire dalla quale gli interessi sono dovuti. |
Nella Repubblica di Lettonia:
— |
La domanda indica il codice personale (se assegnato nella Repubblica di Lettonia) o il numero di identificazione, se assegnato, dell’istante; il codice personale (se assegnato nella Repubblica di Lettonia) o il numero di identificazione, se assegnato, del convenuto; i codici personali (se assegnati nella Repubblica di Lettonia) o i numeri di identificazione, se assegnati, di tutte le persone per le quali si chiedono gli alimenti. |
— |
Le domande di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), d) e f) e paragrafo 2, lettere a) e c) della convenzione che non riguardano gli alimenti destinati ai figli (ai sensi dell’articolo 15 della convenzione) sono corredate di un documento attestante in quale misura l’istante abbia beneficiato dell’assistenza legale gratuita nello Stato d’origine, contenente informazioni sul tipo e sull’importo dell’assistenza legale già chiesta e indicante quale ulteriore assistenza legale sarà necessaria. |
La Repubblica di Polonia:
I. Domanda a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b)
1. |
La domanda di riconoscimento di una decisione dovrebbe comprendere la denominazione dell’organo giudiziario che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento. |
2. |
Dovrebbero essere acclusi i seguenti documenti:
|
3. |
La domanda, i motivi della domanda, l’elenco degli arretrati e le informazioni sulla situazione patrimoniale del debitore devono essere firmati personalmente dal creditore (o dai creditori) ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale. |
4. |
Qualora il creditore non sia in possesso dell’originale del titolo esecutivo, occorre indicarne il motivo nella domanda (per esempio smarrimento o distruzione del documento oppure titolo esecutivo non emanato dall’organo giudiziario). |
5. |
In caso di smarrimento del titolo esecutivo, si dovrebbe accludere la domanda di ulteriore rilascio del titolo esecutivo in sostituzione di quello smarrito. |
II. Domande a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d)
1. |
La domanda di emanazione di una decisione con cui si concedono gli alimenti nei confronti di figli dovrebbe indicare l’importo mensile degli alimenti richiesti nel titolo per ciascun creditore. |
2. |
La domanda e i motivi della domanda devono essere firmati personalmente dal creditore (o dai creditori) ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale. |
3. |
Nei motivi della domanda di emanazione di una decisione occorre dichiarare tutti i fatti che giustificano la richiesta e, in particolare, fornire informazioni riguardanti:
|
4. |
Si dovrebbe indicare quali dei fatti descritti nei motivi debbano essere dichiarati nella fase di assunzione delle prove (per esempio lettura del documento in udienza, audizione del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo rappresentante legale, audizione del debitore, ecc.). |
5. |
Occorre indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni necessarie per consentire all’autorità giudiziaria di assumere tali prove. |
6. |
La domanda dovrebbe essere corredata dall’originale o dalla copia autenticata dei documenti scritti; i documenti redatti in lingua straniera dovrebbero essere corredati da una traduzione autenticata in polacco. |
7. |
Testimoni: dovrebbero essere indicati il nome, il cognome e l’indirizzo di ciascun testimone. |
III. Domanda a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f)
1. |
La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti deve comprendere:
|
2. |
I motivi addotti nella domanda dovrebbero indicare il cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell’importo degli alimenti. |
3. |
La domanda e i motivi della domanda devono essere firmati personalmente dal creditore o dai creditori ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale. |
4. |
Si dovrebbe indicare quali dei fatti descritti nei motivi debbano essere dichiarati nella fase di assunzione delle prove (per esempio lettura del documento in udienza, audizione del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo rappresentante legale, audizione del debitore, ecc.). |
5. |
Occorre indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni necessarie per consentire all’autorità giudiziaria di assumere tali prove. |
6. |
La domanda dovrebbe essere corredata dall’originale o dalla copia autenticata dei documenti scritti; i documenti redatti in lingua straniera dovrebbero essere corredati da una traduzione autenticata in polacco. |
7. |
Testimoni: dovrebbero essere indicati il nome, il cognome e l’indirizzo di ciascun testimone. |
IV. Domanda a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c)
1. |
La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti deve comprendere:
|
2. |
I motivi addotti nella domanda dovrebbero indicare il cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell’importo degli alimenti. |
3. |
La domanda e i motivi della domanda devono essere firmati personalmente dal debitore. |
4. |
Si dovrebbe indicare quali dei fatti descritti nei motivi debbano essere dichiarati nella fase di assunzione delle prove (per esempio lettura del documento in udienza, audizione del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo rappresentante legale, audizione del debitore, ecc.). |
5. |
Occorre indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni necessarie per consentire all’autorità giudiziaria di assumere tali prove. |
6. |
La domanda dovrebbe essere corredata dall’originale o dalla copia autenticata dei documenti scritti; i documenti redatti in lingua straniera dovrebbero essere corredati da una traduzione autenticata in polacco. |
7. |
Testimoni: dovrebbero essere indicati il nome, il cognome e l’indirizzo di ciascun testimone. |
La Repubblica slovacca:
— |
Informazioni sulla cittadinanza di tutte le parti interessate. |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
Domanda di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b)
Originale e/o copia autenticata della decisione; certificato di esecutività; dichiarazione degli arretrati; documento attestante che il debitore è comparso all’udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare le proprie difese o un ricorso; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all’identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; documento che indichi in che misura l’istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile.
Originale e/o copia autenticata della decisione; certificato di esecutività; dichiarazione degli arretrati; documento attestante che il debitore è comparso all’udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore; dichiarazione relativa all’identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile.
Originale e/o copia autenticata della decisione; certificato di esecutività; dichiarazione degli arretrati; documento attestante che il debitore è comparso all’udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all’identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; documento che indichi in che misura l’istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile.
Domanda di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c)
Documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all’identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; richiesta di assistenza legale gratuita; documento comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto; dichiarazione relativa all’identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; richiesta di assistenza legale gratuita; documento comprovante la filiazione, se applicabile.
Documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all’identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; richiesta di assistenza legale gratuita; documento comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Domanda di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d)
Copia autenticata della decisione attinente all’articolo 20 o all’articolo 22, lettera b) o e), insieme ai documenti su cui si fonda tale decisione; documento che indichi in che misura l’istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all’identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; documento comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Idem come sopra per l’articolo 10, paragrafo 1, lettera c).
Copia autenticata della decisione attinente all’articolo 20 o all’articolo 22, lettera b) o e), insieme ai documenti su cui si fonda tale decisione; documento che indichi in che misura l’istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all’identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; documento comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Domanda di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e)
Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell’istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Dichiarazione scritta attestante che entrambe le parti sono comparse nel procedimento e, ove sia comparso solo l’istante, l’originale o la copia autenticata del documento comprovante la notifica dell’avviso di procedimento all’altra parte.
Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli.
Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell’istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Domanda di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f)
Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; documento attestante che il debitore è comparso all’udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; documento che indichi in che misura l’istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto — entrate/uscite/attività; certificato di esecutività; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell’istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all’identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Dichiarazione scritta attestante che entrambe le parti sono comparse nel procedimento e, ove sia comparso solo l’istante, l’originale o la copia autenticata del documento comprovante la notifica dell’avviso di procedimento all’altra parte.
Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; documento attestante che al debitore è stato notificato il procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; documento che indichi in che misura l’istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto — entrate/uscite/attività; certificato di esecutività; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell’istante/convenuto, se applicabile; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore; dichiarazione relativa all’identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile.
Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; documento attestante che il debitore è comparso all’udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; documento che indichi in che misura l’istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto — entrate/uscite/attività; certificato di esecutività; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell’istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all’identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Domanda di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b)
Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell’istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli.
Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell’istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Domanda di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c)
Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; certificato di esecutività; documento che indichi in che misura l’istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto — entrate/uscite/attività; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell’istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il creditore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all’identificazione del creditore; fotografia del creditore, se disponibile; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; documento che indichi in che misura l’istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto — entrate/uscite/attività; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il creditore; dichiarazione relativa all’identificazione del creditore; fotografia del creditore, se disponibile.
Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; certificato di esecutività; documento che indichi in che misura l’istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell’istante/convenuto — entrate/uscite/attività; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell’istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell’istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il creditore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all’identificazione del creditore; fotografia del creditore, se disponibile; altri documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Considerazioni generali
Per le domande di cui all’articolo 10, compresi il paragrafo 1, lettera a) e il paragrafo 2, lettera a), l’autorità centrale di Inghilterra e Galles desidera ricevere tre copie di ciascun documento corredate di una traduzione in inglese (se necessario).
Per le domande di cui all’articolo 10, compresi il paragrafo 1, lettera a) e il paragrafo 2, lettera a), l’autorità centrale dell’Irlanda del Nord desidera ricevere tre copie di ciascun documento corredate di una traduzione in inglese.
2. DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 44, PARAGRAFO 1, DELLA CONVENZIONE
L’Unione europea dichiara che gli Stati membri sottoelencati accettano le domande ed i relativi documenti tradotti, oltre che nella loro lingua ufficiale, nelle lingue precisate per ciascuno degli Stati membri elencati:
|
Repubblica ceca: slovacco |
|
Repubblica di Estonia: inglese |
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Repubblica di Lituania: inglese |
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Repubblica slovacca: ceco. |
3. DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 44, PARAGRAFO 2, DELLA CONVENZIONE
L’Unione europea dichiara che nel Regno del Belgio i documenti devono essere redatti o tradotti in francese, olandese o tedesco a seconda della parte del territorio belga in cui devono essere presentati i documenti.
Le informazioni relative alla lingua che dev’essere usata in una determinata parte del territorio belga possono essere trovate nel manuale degli organi riceventi di cui al regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»). Detto manuale può essere consultato sul sito web http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm
Cliccare su:
«Notificazione e comunicazione degli atti [regolamento (CE) n. 1393/2007]»/«Documenti»/«Manuale»/«Belgio»/«Geographical areas of competence» (pagg. 42 e seg.).
o andare direttamente al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd_bel.pdf
e cliccare su «Geographical areas of competence» (pagg. 42 e seg.).
ALLEGATO IV
Dichiarazione unilaterale dell’Unione europea all’atto dell’approvazione della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia
L’Unione europea rende la seguente dichiarazione unilaterale:
«L’Unione europea sottolinea che annette grande importanza alla convenzione dell’Aia del 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia. Riconosce che un campo di applicazione esteso a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità può accrescere notevolmente l’effetto utile della convenzione permettendo a tutti i creditori di alimenti di beneficiare del sistema di cooperazione amministrativa istituito dalla convenzione.
È in questo spirito che l’Unione europea intende estendere, sin dall’entrata in vigore della convenzione nei suoi confronti, l’applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi.
L’Unione europea s’impegna inoltre ad esaminare, tra sette anni, alla luce dell’esperienza maturata e di eventuali dichiarazioni di estensione di altri Stati contraenti, la possibilità di estendere l’applicazione dell’intera convenzione a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.»
CONVENZIONE
sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia
(Conclusa il 23 novembre 2007)
GLI STATI FIRMATARI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
DESIDEROSI di migliorare la cooperazione tra gli Stati in materia di esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia,
CONSAPEVOLI della necessità di disporre di procedure che producano risultati e che siano accessibili, rapide, efficienti, economiche, adeguate ed eque,
DESIDEROSI di basarsi sulle migliori soluzioni recepite dalle vigenti convenzioni dell’Aia e dagli altri strumenti internazionali, segnatamente la convenzione delle Nazioni Unite del 20 giugno 1956 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero,
NELL’INTENTO DI trarre vantaggio dai progressi tecnologici e di creare un sistema flessibile che possa adeguarsi alle nuove esigenze e alle nuove possibilità offerte dall’evoluzione della tecnologia,
RICORDANDO CHE, ai sensi degli articoli 3 e 27 della convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo,
— |
in tutte le decisioni relative ai fanciulli l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente, |
— |
ogni fanciullo ha diritto ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, |
— |
spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo, |
— |
gli Stati parti adottano ogni provvedimento adeguato, compresa la conclusione di accordi internazionali, al fine di provvedere all’esazione della prestazione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, in particolare nei casi in cui tali persone vivono in uno Stato diverso da quello del fanciullo, |
HANNO DECISO DI CONCLUDERE LA PRESENTE CONVENZIONE E HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
La presente convenzione è diretta a garantire l’efficacia dell’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, in particolare:
a) |
istituendo un regime completo di cooperazione tra le autorità degli Stati contraenti; |
b) |
permettendo di presentare domande a fine di ottenere decisioni in materia di alimenti; |
c) |
garantendo il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di alimenti; |
d) |
richiedendo misure efficaci che consentano di eseguire rapidamente le decisioni in materia di alimenti. |
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente convenzione si applica:
a) |
alle obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni; |
b) |
al riconoscimento e all’esecuzione ovvero all’esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi nei casi in cui la domanda sia presentata congiuntamente a una richiesta di alimenti di cui alla lettera a); |
c) |
ad eccezione dei capi II e III, alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi. |
2. Gli Stati contraenti possono riservarsi, ai sensi dell’articolo 62, di limitare l’ambito di applicazione della convenzione di cui al paragrafo 1, lettera a), alle persone di età inferiore a 18 anni. Lo Stato contraente che si avvalga di tale riserva non può chiedere l’applicazione della convenzione alle persone che la riserva ha escluso in ragione dell’età.
3. Gli Stati contraenti possono dichiarare, ai sensi dell’articolo 63, che estenderanno in tutto o in parte l’ambito di applicazione della convenzione alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese in particolare le obbligazioni alimentari nei confronti di persone vulnerabili. Tale dichiarazione crea obblighi tra due Stati contraenti solo nella misura in cui le loro dichiarazioni riguardano le stesse obbligazioni alimentari e le stesse parti della convenzione.
4. Le disposizioni della presente convenzione si applicano ai figli a prescindere dalla situazione coniugale dei genitori.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente convenzione si intende per:
a) |
«creditore», qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti; |
b) |
«debitore», qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti; |
c) |
«assistenza legale», assistenza necessaria per consentire agli istanti di conoscere e far valere i loro diritti e per garantire che le loro domande siano trattate in modo completo ed efficace nello Stato richiesto. Tale assistenza può comprendere, ove necessario, la consulenza legale, l’assistenza per adire un’autorità, la rappresentanza in giudizio e l’esonero dalle spese processuali; |
d) |
«accordo scritto», accordo registrato su un supporto il cui contenuto è accessibile per ulteriore consultazione; |
e) |
«accordo sugli alimenti», accordo scritto relativo al pagamento degli alimenti:
che può formare oggetto di riesame e di modifica da parte di un’autorità competente; |
f) |
«persona vulnerabile», persona che, a causa di un’alterazione o di un’insufficienza delle facoltà personali, non è in grado di provvedere a se stessa. |
CAPO II
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 4
Designazione delle autorità centrali
1. Gli Stati contraenti designano un’autorità centrale incaricata di adempiere agli obblighi che ad essa derivano dalla presente convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali e specificano l’ambito territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvalga di tale facoltà designa l’autorità centrale alla quale può essere trasmessa ogni comunicazione ai fini dell’inoltro all’autorità centrale competente all’interno di detto Stato.
3. Al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, ovvero della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 61, gli Stati contraenti comunicano all’Ufficio permanente della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato la designazione dell’autorità centrale o delle autorità centrali, i recapiti delle medesime, nonché, se del caso, l’ambito delle loro funzioni, quali precisate al paragrafo 2. Gli Stati contraenti informano immediatamente l’Ufficio permanente di ogni eventuale modifica.
Articolo 5
Funzioni generali delle autorità centrali
Le autorità centrali:
a) |
cooperano tra loro e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della convenzione; |
b) |
cercano, per quanto possibile, soluzioni alle difficoltà che possono sorgere nell’applicazione della convenzione. |
Articolo 6
Funzioni specifiche delle autorità centrali
1. Le autorità centrali forniscono assistenza con riferimento alle domande di cui al capo III. In particolare:
a) |
trasmettono e ricevono tali domande; |
b) |
avviano o agevolano l’avvio di un’azione in relazione a tali domande. |
2. Con riferimento a dette domande, adottano tutte le misure appropriate per:
a) |
concedere o agevolare la concessione dell’assistenza legale, ove le circostanze lo esigano; |
b) |
contribuire a localizzare il debitore o il creditore; |
c) |
aiutare ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, la situazione patrimoniale del debitore o del creditore, compresa l’ubicazione dei beni; |
d) |
incoraggiare le composizioni amichevoli al fine di ottenere il pagamento volontario degli alimenti, se opportuno attraverso il ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a metodi analoghi; |
e) |
agevolare l’esecuzione continua delle decisioni in materia di alimenti, anche per quanto riguarda gli arretrati; |
f) |
agevolare la riscossione e il rapido trasferimento dei pagamenti di alimenti; |
g) |
agevolare l’ottenimento di prove documentali o di altro tipo; |
h) |
fornire assistenza nell’accertamento della filiazione ove necessario per il recupero degli alimenti; |
i) |
avviare o agevolare l’avvio di un’azione per ottenere qualsiasi necessario provvedimento provvisorio di carattere territoriale volto ad assicurare il buon esito di una domanda pendente di alimenti; |
j) |
agevolare la notificazione e la comunicazione degli atti. |
3. Le funzioni attribuite all’autorità centrale in virtù del presente articolo possono essere esercitate, nella misura consentita dalla legge dello Stato interessato, da enti pubblici o altri organismi soggetti al controllo delle autorità competenti di tale Stato. La designazione di detti enti pubblici o altri organismi, nonché le coordinate dei medesimi e la portata delle loro funzioni sono comunicati dallo Stato contraente all’Ufficio permanente della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. Gli Stati contraenti informano immediatamente l’Ufficio permanente di ogni eventuale modifica.
4. Il presente articolo e l’articolo 7 non possono essere in nessun caso interpretati nel senso di imporre all’autorità centrale l’obbligo di esercitare attribuzioni che, secondo la legge dello Stato richiesto, spettano esclusivamente alle autorità giudiziarie.
Articolo 7
Richiesta di misure specifiche
1. Un’autorità centrale può rivolgere ad un’altra autorità centrale la richiesta motivata di adottare le appropriate misure specifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c), g), h), i) e j), ove non sia pendente alcuna domanda ai sensi dell’articolo 10. L’autorità centrale richiesta adotta le misure appropriate ove le consideri necessarie per assistere un potenziale istante nel presentare una domanda ai sensi dell’articolo 10 o nel determinare se una tale domanda debba essere introdotta.
2. Un’autorità centrale può altresì adottare misure specifiche, su richiesta di un’altra autorità centrale, in relazione ad una causa con un elemento di estraneità concernente il recupero di crediti alimentari pendente nello Stato richiedente.
Articolo 8
Spese a carico dell’autorità centrale
1. Ogni autorità centrale si fa carico delle spese che le derivano dall’applicazione della presente convenzione.
2. Le autorità centrali non possono addebitare all’istante alcuna spesa per i servizi da esse forniti in virtù della convenzione, salvo se si tratta di spese eccezionali derivanti dalla richiesta di una misura specifica ai sensi dell’articolo 7.
3. L’autorità centrale richiesta non può recuperare le spese per i servizi di cui al paragrafo 2 senza il previo consenso di colui che ha chiesto la fornitura di detti servizi a tale spesa.
CAPO III
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE LE AUTORITÀ CENTRALI
Articolo 9
Presentazione delle domande tramite le autorità centrali
Le domande di cui al presente capo sono presentate all’autorità centrale dello Stato richiesto tramite l’autorità centrale dello Stato contraente in cui risiede l’istante. Ai fini della presente disposizione, la residenza esclude la semplice presenza.
Articolo 10
Domande proponibili
1. Il creditore che intende recuperare alimenti in virtù della presente convenzione può presentare le seguenti categorie di domande nello Stato richiedente:
a) |
il riconoscimento o il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione; |
b) |
l’esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato richiesto; |
c) |
l’emanazione di una decisione nello Stato richiesto ove non ve ne sia già una, compreso, se necessario, l’accertamento della filiazione; |
d) |
l’emanazione di una decisione nello Stato richiesto ove il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione non siano possibili, o siano negati, per mancanza di una base di riconoscimento e dell’esecuzione a titolo dell’articolo 20, o per un motivo contemplato dall’articolo 22, lettera b) o e); |
e) |
la modifica di una decisione emessa nello Stato richiesto; |
f) |
la modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato richiesto. |
2. Il debitore nei cui confronti sia stata emessa una decisione in materia di obbligazioni alimentari può presentare le seguenti categorie di domande nello Stato richiedente:
a) |
il riconoscimento di una decisione o di una procedura equivalente che comporta la sospensione o che limita l’esecuzione di una decisione precedente nello Stato richiesto; |
b) |
la modifica di una decisione emessa nello Stato richiesto; |
c) |
la modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato richiesto. |
3. Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trattate conformemente alla legge dello Stato richiesto; le domande di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f), e al paragrafo 2, lettere b) e c), sono soggette alle norme di competenza applicabili nello Stato richiesto.
Articolo 11
Contenuto della domanda
1. Tutte le domande di cui all’articolo 10 indicano almeno:
a) |
un’indicazione relativa alla natura della domanda o delle domande; |
b) |
il nome e i recapiti dell’istante, compreso l’indirizzo, e la data di nascita; |
c) |
il nome e, se noti, l’indirizzo e la data di nascita del convenuto; |
d) |
il nome e la data di nascita delle persone per le quali si chiedono gli alimenti; |
e) |
i motivi su cui si fonda la domanda; |
f) |
se la domanda è presentata dal creditore, le informazioni riguardanti il luogo in cui i pagamenti degli alimenti devono essere effettuati o trasmessi elettronicamente; |
g) |
fatta eccezione per le domande di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), qualsiasi informazione o documento indicato dallo Stato richiesto con dichiarazione ai sensi dell’articolo 63; |
h) |
il nome e gli estremi della persona o del servizio dell’autorità centrale dello Stato richiedente responsabile del trattamento della domanda. |
2. Ove opportuno, la domanda indica altresì le seguenti informazioni, se conosciute:
a) |
la situazione finanziaria del creditore; |
b) |
la situazione finanziaria del debitore, compresi il nome e l’indirizzo del suo datore di lavoro e la natura e l’ubicazione dei suoi beni; |
c) |
qualsiasi altra informazione che possa servire a localizzare il convenuto. |
3. La domanda è corredata di tutte le informazioni o tutti i documenti giustificativi necessari, compresa la documentazione riguardante il diritto dell’istante all’assistenza legale gratuita. Le domande di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), sono corredate solo dei documenti di cui all’articolo 25.
4. La domanda di cui all’articolo 10 può essere presentata tramite il modulo raccomandato e pubblicato dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.
Articolo 12
Trasmissione, ricezione e trattamento delle domande e delle cause tramite le autorità centrali
1. L’autorità centrale dello Stato richiedente assiste l’istante affinché la domanda sia corredata di tutte le informazioni e tutti i documenti che, a conoscenza della stessa autorità, sono necessari per l’esame della domanda.
2. Dopo aver accertato che la domanda è conforme alle prescrizioni della convenzione, l’autorità centrale dello Stato richiedente la trasmette, per conto e con il consenso dell’istante, all’autorità centrale dello Stato richiesto. La domanda è corredata del modulo di trasmissione di cui all’allegato 1. Su domanda dell’autorità centrale dello Stato richiesto, l’autorità centrale dello Stato richiedente trasmette una copia integrale autenticata dall’autorità competente dello Stato d’origine dei documenti indicati all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d), all’articolo 25, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 30, paragrafo 3.
3. Entro sei settimane dalla data di ricezione della domanda, l’autorità centrale richiesta ne accusa ricevuta per mezzo del modulo di cui all’allegato 2, informa l’autorità centrale dello Stato richiedente delle prime misure che sono state o saranno intraprese per trattare la domanda e può richiedere tutte le informazioni o i documenti supplementari che considera necessari. Entro lo stesso termine di sei settimane, l’autorità centrale richiesta comunica all’autorità centrale richiedente il nome e gli estremi della persona o del servizio incaricato di rispondere alle richieste d’informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della domanda.
4. Entro tre mesi dalla data dell’accusa di ricezione, l’autorità centrale richiesta informa l’autorità centrale richiedente dello stato della domanda.
5. Le autorità centrali richiedente e richiesta si tengono reciprocamente informate per quanto riguarda:
a) |
l’identità della persona o del servizio responsabile di una determinata causa; |
b) |
lo stato di avanzamento della causa; |
e rispondono tempestivamente alle richieste d’informazioni.
6. Le autorità centrali trattano una causa tanto rapidamente quanto consentito da un esame adeguato del suo contenuto.
7. Le autorità centrali utilizzano i più rapidi ed efficienti mezzi di comunicazione a loro disposizione.
8. L’autorità centrale richiesta può rifiutare di trattare una domanda solo in caso di manifesta inosservanza delle prescrizioni della convenzione. In tal caso, detta autorità centrale informa immediatamente l’autorità centrale richiedente dei motivi di rifiuto.
9. L’autorità centrale richiesta non può respingere una domanda in ragione della sola necessità di documenti o informazioni supplementari. L’autorità centrale richiesta può nondimeno chiedere all’autorità centrale richiedente di fornire tali documenti o informazioni supplementari. Se l’autorità centrale richiedente non vi provvede entro tre mesi o entro un termine più lungo indicato dall’autorità centrale richiesta, quest’ultima può decidere di terminare la trattazione della domanda. In tal caso, essa ne informa l’autorità centrale richiedente.
Articolo 13
Mezzi di comunicazione
Le domande presentate tramite le autorità centrali degli Stati contraenti in conformità del presente capo e i documenti o le informazioni ad esse allegati o forniti da un’autorità centrale non possono essere contestati dal convenuto per il solo motivo del supporto o dei mezzi di comunicazione utilizzati tra le autorità centrali interessate.
Articolo 14
Accesso effettivo alle procedure
1. Lo Stato richiesto assicura agli istanti l’accesso effettivo alle procedure derivanti dalle domande di cui al presente capo, comprese le procedure di esecuzione e di ricorso.
2. Per assicurare l’accesso effettivo, lo Stato richiesto concede l’assistenza legale gratuita a norma degli articoli da 14 a 17, salvo in caso di applicazione del paragrafo 3.
3. Lo Stato richiesto non è tenuto a concedere l’assistenza legale gratuita se, e nella misura in cui, le sue procedure consentono all’istante di agire senza bisogno di tale assistenza e l’autorità centrale fornisce gratuitamente i servizi necessari.
4. Le condizioni di accesso all’assistenza legale gratuita non sono più restrittive di quelle fissate per le cause interne equivalenti.
5. Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, per garantire il pagamento dei costi e delle spese dei procedimenti avviati in virtù della convenzione.
Articolo 15
Assistenza legale gratuita per le domande di alimenti destinati ai figli
1. Lo Stato richiesto concede l’assistenza legale gratuita per tutte le domande relative a obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni presentate da un creditore a norma del presente capo.
2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato richiesto può, per quanto concerne le domande diverse da quelle di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), e i casi rientranti nell’articolo 20, paragrafo 4, rifiutare di concedere l’assistenza legale gratuita se ritiene che la domanda o il ricorso siano manifestamente infondati.
Articolo 16
Dichiarazione che autorizza la valutazione delle risorse del figlio
1. In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, uno Stato può dichiarare, in applicazione dell’articolo 63, che, per le domande diverse da quelle di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), e i casi rientranti nell’articolo 20, paragrafo 4, subordinerà l’assistenza legale gratuita alla valutazione delle risorse del figlio.
2. Al momento della dichiarazione lo Stato comunica all’Ufficio permanente della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato le modalità di esecuzione della valutazione delle risorse del figlio, comprese le condizioni economiche da soddisfare.
3. Le domande di cui al paragrafo 1, presentate a uno Stato che ha effettuato la dichiarazione prevista da tale paragrafo, sono corredate di una dichiarazione ufficiale dell’istante attestante che le risorse del figlio soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2. Lo Stato richiesto può chiedere ulteriori prove delle risorse del figlio solo se ha fondato motivo di ritenere che le informazioni fornite dall’istante non siano esatte.
4. Se per le domande di cui al presente capo relative ad obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di un figlio la legge dello Stato richiesto prevede un’assistenza legale più favorevole di quella contemplata dai paragrafi da 1 a 3, è fornita l’assistenza legale più favorevole.
Articolo 17
Domande escluse dall’ambito di applicazione degli articoli 15 e 16
Per le domande presentate ai sensi della presente convenzione alle quali non si applicano gli articoli 15 e 16:
a) |
la concessione dell’assistenza legale gratuita può essere subordinata alla valutazione delle risorse o della fondatezza della richiesta; |
b) |
l’istante che, nello Stato d’origine, ha usufruito dell’assistenza legale gratuita beneficia, nel procedimento di riconoscimento o di esecuzione, di un’assistenza legale gratuita equivalente almeno a quella prevista nelle stesse circostanze dalla legge dello Stato richiesto. |
CAPO IV
RESTRIZIONI ALL’AZIONE
Articolo 18
Limiti dell’azione
1. Qualora sia emessa una decisione in uno Stato contraente in cui il creditore risiede abitualmente, il debitore non può promuovere un’azione per modificare la decisione o ottenere una decisione nuova in un altro Stato contraente, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) |
nelle controversie in materia di obbligazioni alimentari nei confronti di persone diverse dai figli, qualora le parti si siano accordate per iscritto sulla competenza dell’altro Stato contraente; |
b) |
qualora il creditore accetti la competenza dell’altro Stato contraente, espressamente o difendendosi nel merito senza eccepirne l’incompetenza non appena ne abbia la possibilità; |
c) |
qualora l’autorità competente dello Stato d’origine non possa esercitare o rifiuti di esercitare la competenza a modificare la decisione o a emetterne una nuova; o |
d) |
qualora la decisione emessa nello Stato d’origine non possa essere riconosciuta o dichiarata esecutiva nello Stato contraente in cui è prevista l’azione diretta a modificare la decisione o ottenerne una nuova. |
CAPO V
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 19
Ambito di applicazione del presente capo
1. Il presente capo si applica alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse da un’autorità giudiziaria o amministrativa. Il termine «decisione» comprende le transazioni e gli accordi conclusi dinanzi a tale autorità o da questa approvati. Una decisione può contenere un’indicizzazione automatica, l’obbligo di pagare arretrati, alimenti retroattivi o interessi, nonché la determinazione delle spese giudiziali.
2. Se la decisione non riguarda esclusivamente obbligazioni alimentari, il presente capo ha efficacia solo per la parte della decisione relativa alle obbligazioni alimentari.
3. Ai fini del paragrafo 1, per «autorità amministrativa» si intende un ente pubblico le cui decisioni, ai sensi della legge dello Stato in cui è stabilito:
a) |
possano formare oggetto di ricorso o riesame dinanzi a un’autorità giudiziaria; e |
b) |
abbiano forza e effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia. |
4. Il presente capo si applica inoltre agli accordi sugli alimenti in conformità dell’articolo 30.
5. Le disposizioni del presente capo si applicano alle domande di riconoscimento ed esecuzione presentate direttamente alle autorità competenti dello Stato richiesto ai sensi dell’articolo 37.
Articolo 20
Basi del riconoscimento e dell’esecuzione
1. La decisione emessa in uno Stato contraente («Stato d’origine») è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato contraente se:
a) |
alla data dell’avvio del procedimento il convenuto risiedeva abitualmente nello Stato d’origine; |
b) |
il convenuto ha accettato la competenza, espressamente o difendendosi nel merito senza eccepire l’incompetenza non appena ne abbia avuto la possibilità; |
c) |
alla data dell’avvio del procedimento il creditore risiedeva abitualmente nello Stato d’origine; |
d) |
alla data dell’avvio del procedimento il figlio cui era stato riconosciuto il diritto agli alimenti risiedeva abitualmente nello Stato d’origine, purché il convenuto vivesse con il figlio in quello Stato o vi risiedesse e pagasse gli alimenti al figlio; |
e) |
fatta eccezione per le controversie in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei figli, le parti si sono accordate per iscritto sulla competenza; o |
f) |
la decisione è stata emessa da un’autorità competente a statuire in materia di status personale o responsabilità genitoriale, salvo che la competenza dipendesse esclusivamente dalla cittadinanza di una delle parti. |
2. Gli Stati contraenti possono formulare una riserva in applicazione dell’articolo 62 in merito al paragrafo 1, lettera c), e) o f).
3. Lo Stato contraente che formuli una riserva ai sensi del paragrafo 2 riconosce ed esegue la decisione se la sua legge nazionale, in circostanze di fatto simili, attribuisce o avrebbe attribuito alle sue autorità la competenza a pronunciarla.
4. Se a seguito di una riserva di cui al paragrafo 2 non è possibile riconoscere una decisione in uno Stato contraente e il debitore risiede abitualmente in tale Stato, detto Stato prende tutte le misure appropriate affinché sia pronunciata una decisione in favore del creditore. La frase precedente non si applica alle domande dirette di riconoscimento ed esecuzione di cui all’articolo 19, paragrafo 5, né alle richieste di alimenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b).
5. La decisione in favore di un figlio di età inferiore a 18 anni che non può essere riconosciuta soltanto in forza di una riserva relativa al paragrafo 1, lettera c), e) o f) ha valore di accertamento del diritto del figlio agli alimenti nello Stato richiesto.
6. La decisione è riconosciuta solo se è efficace nello Stato d’origine ed è eseguita solo se è esecutiva nello Stato d’origine.
Articolo 21
Separabilità e riconoscimento o esecuzione parziale
1. Se lo Stato richiesto non può riconoscere o eseguire tutta la decisione, ne riconosce o esegue solo le parti separabili che possono essere riconosciute o eseguite.
2. Il riconoscimento parziale o l’esecuzione parziale di una decisione può sempre essere chiesto.
Articolo 22
Motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione
Il riconoscimento o l’esecuzione della decisione può essere rifiutato se:
a) |
il riconoscimento o l’esecuzione della decisione è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato richiesto; |
b) |
la decisione è stata ottenuta con frode nella procedura; |
c) |
un procedimento fra le stesse parti e avente lo stesso oggetto è pendente davanti a un’autorità dello Stato richiesto, adita per prima; |
d) |
la decisione è incompatibile con una decisione pronunciata fra le stesse parti e sullo stesso oggetto, sia nello Stato richiesto, sia in un altro Stato quando, in quest’ultimo caso, essa soddisfi le condizioni necessarie al suo riconoscimento e alla sua esecuzione nello Stato richiesto; |
e) |
nel caso in cui il convenuto non è comparso né è stato rappresentato nel procedimento nello Stato d’origine:
|
f) |
la decisione è stata emessa in violazione dell’articolo 18. |
Articolo 23
Procedura applicabile alle domande di riconoscimento e di esecuzione
1. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, i procedimenti di riconoscimento e di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato richiesto.
2. Qualora la domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione sia stata presentata tramite le autorità centrali in conformità del capo III, l’autorità centrale richiesta provvede immediatamente a:
a) |
trasmettere la domanda all’autorità competente che senza indugio dichiara la decisione esecutiva o la iscrive nel registro ai fini dell’esecuzione; o |
b) |
se è l’autorità competente, prendere tali misure. |
3. Qualora la domanda sia presentata direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 5, tale autorità provvede senza indugio a dichiarare la decisione esecutiva o ad iscriverla nel registro ai fini dell’esecuzione.
4. La dichiarazione o l’iscrizione nel registro può essere rifiutata solo per i motivi di cui all’articolo 22, lettera a). In tale fase l’istante e il convenuto non possono presentare osservazioni.
5. La dichiarazione o l’iscrizione nel registro effettuata ai sensi dei paragrafi 2 e 3, o il suo rifiuto ai sensi del paragrafo 4, sono immediatamente notificati all’istante e al convenuto, che possono impugnarle o proporre ricorso, in fatto e in diritto.
6. L’impugnazione o il ricorso è proposto entro 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 5. Se la parte che propone l’impugnazione o il ricorso non risiede nello Stato contraente in cui la dichiarazione o l’iscrizione nel registro è stata fatta o rifiutata, l’impugnazione o il ricorso è proposto entro 60 giorni dalla notifica.
7. L’impugnazione o il ricorso può fondarsi esclusivamente:
a) |
sui motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione di cui all’articolo 22; |
b) |
sulle basi del riconoscimento e dell’esecuzione di cui all’articolo 20; |
c) |
sull’autenticità o sull’integrità dei documenti trasmessi ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o d), o dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera b). |
8. L’impugnazione o il ricorso proposti dal convenuto possono fondarsi altresì sull’adempimento dell’obbligazione, nella misura in cui il riconoscimento e l’esecuzione riguardino pagamenti scaduti.
9. La decisione sull’impugnazione o sul ricorso è notificata senza indugio all’istante e al convenuto.
10. Il ricorso in grado superiore, se consentito dalla legge dello Stato richiesto, non sospende l’esecuzione della decisione, salvo circostanze eccezionali.
11. L’autorità competente decide rapidamente sul riconoscimento e sull’esecuzione, nonché sull’eventuale ricorso.
Articolo 24
Procedura alternativa applicabile alle domande di riconoscimento e di esecuzione
1. In deroga all’articolo 23, paragrafi da 2 a 11, uno Stato può dichiarare, ai sensi dell’articolo 63, che applicherà la procedura di riconoscimento e di esecuzione prevista dal presente articolo.
2. Qualora la domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione sia stata presentata tramite le autorità centrali in conformità del capo III, l’autorità centrale richiesta provvede immediatamente a:
a) |
trasmettere la domanda all’autorità competente che decide sulla domanda di riconoscimento e di esecuzione; oppure |
b) |
se è l’autorità competente, prendere tale decisione. |
3. La decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione è emessa dall’autorità competente dopo che il convenuto è stato debitamente e prontamente informato del procedimento ed entrambe le parti hanno avuto un’adeguata possibilità di essere sentite.
4. L’autorità competente può verificare d’ufficio i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione di cui all’articolo 22, lettere a), c) e d). Può verificare i motivi di cui agli articoli 20, 22 e 23, paragrafo 7, lettera c), su istanza del convenuto o qualora dall’esame dei documenti presentati ai sensi dell’articolo 25 sorgano dubbi su tali motivi.
5. Il rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione può fondarsi altresì sull’adempimento dell’obbligazione, nella misura in cui il riconoscimento e l’esecuzione riguardino pagamenti scaduti.
6. Il ricorso, se consentito dalla legge dello Stato richiesto, non sospende l’esecuzione della decisione, salvo circostanze eccezionali.
7. L’autorità competente decide sul riconoscimento e sull’esecuzione, nonché sull’eventuale ricorso, rapidamente.
Articolo 25
Documenti
1. La domanda di riconoscimento e di esecuzione ai sensi dell’articolo 23 o dell’articolo 24 è corredata dei seguenti documenti:
a) |
il testo integrale della decisione; |
b) |
il documento attestante l’esecutività della decisione nello Stato d’origine e, nel caso di decisione emessa da un’autorità amministrativa, il documento attestante l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 3, salvo che tale Stato abbia precisato, ai sensi dell’articolo 57, che le decisioni delle sue autorità amministrative soddisfano sempre detti requisiti; |
c) |
se il convenuto non è comparso né è stato rappresentato nel procedimento nello Stato d’origine, il documento o i documenti attestanti, a seconda del caso, che il convenuto è stato debitamente informato del procedimento e ha avuto la possibilità di essere sentito o che è stato debitamente informato della decisione e ha avuto la possibilità di impugnarla o di proporre ricorso, in fatto e in diritto; |
d) |
se del caso, il documento che stabilisca lo stato degli arretrati e indichi la data in cui è stato effettuato il calcolo; |
e) |
se del caso, il documento contenente le informazioni utili per effettuare calcoli appropriati nel caso di una decisione che prevede un’indicizzazione automatica; |
f) |
se del caso, il documento attestante in quale misura l’istante abbia beneficiato dell’assistenza legale gratuita nello Stato d’origine. |
2. In caso di impugnazione o ricorso ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 7, lettera c), o su istanza dell’autorità competente dello Stato richiesto, una copia integrale del documento in questione, autenticata dall’autorità competente dello Stato d’origine, è fornita con la massima sollecitudine:
a) |
dall’autorità centrale dello Stato richiedente, qualora la domanda sia stata presentata in conformità del capo III; |
b) |
dall’istante, qualora la domanda sia stata presentata direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto. |
3. Uno Stato contraente può precisare, ai sensi dell’articolo 57:
a) |
che la domanda deve essere corredata di una copia integrale della decisione autenticata dall’autorità competente dello Stato d’origine; |
b) |
i casi in cui accetta, al posto del testo integrale della decisione, un suo riassunto o estratto predisposto dall’autorità competente dello Stato d’origine, che può essere presentato tramite il modulo raccomandato e pubblicato dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato; oppure |
c) |
che non richiede un documento attestante l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 3. |
Articolo 26
Procedura per le domande di riconoscimento
Il presente capo si applica, mutatis mutandis, alle domande di riconoscimento di una decisione, sostituendo il requisito dell’esecutività con quello dell’efficacia della decisione nello Stato d’origine.
Articolo 27
Accertamenti di fatto
L’autorità competente dello Stato richiesto è vincolata dagli accertamenti di fatto su cui l’autorità competente dello Stato d’origine ha basato la propria competenza.
Articolo 28
Divieto di riesame nel merito
L’autorità competente dello Stato richiesto non può riesaminare la decisione nel merito.
Articolo 29
Presenza fisica del figlio o dell’istante non obbligatoria
Nei procedimenti avviati nello Stato richiesto ai sensi del presente capo la presenza in aula del figlio o dell’istante non è obbligatoria.
Articolo 30
Accordi sugli alimenti
1. Gli accordi sugli alimenti conclusi in uno Stato contraente sono riconosciuti ed eseguiti alla stregua di una decisione ai sensi del presente capo purché nello Stato d’origine abbiano la stessa esecutività di una decisione.
2. Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), il termine «decisione» comprende anche gli accordi sugli alimenti.
3. La domanda di riconoscimento e di esecuzione di un accordo sugli alimenti è corredata dei seguenti documenti:
a) |
testo integrale dell’accordo sugli alimenti; |
b) |
documento attestante che nello Stato d’origine l’accordo sugli alimenti in questione ha la stessa esecutività di una decisione. |
4. Il riconoscimento o l’esecuzione dell’accordo sugli alimenti può essere rifiutato se:
a) |
il riconoscimento o l’esecuzione è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato richiesto; |
b) |
l’accordo sugli alimenti è stato ottenuto con frode o è stato oggetto di falsificazione; |
c) |
l’accordo sugli alimenti è incompatibile con una decisione pronunciata fra le stesse parti e sullo stesso oggetto, sia nello Stato richiesto, sia in un altro Stato quando, in quest’ultimo caso, essa soddisfi le condizioni necessarie al suo riconoscimento e alla sua esecuzione nello Stato richiesto. |
5. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione dell’articolo 20, dell’articolo 22, dell’articolo 23, paragrafo 7, e dell’articolo 25, paragrafi 1 e 3, si applicano, con le opportune modifiche, al riconoscimento e all’esecuzione di un accordo sugli alimenti; tuttavia:
a) |
la dichiarazione o l’iscrizione nel registro ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, può essere rifiutata solo per i motivi di cui al paragrafo 4, lettera a); |
b) |
l’impugnazione o il ricorso di cui all’articolo 23, paragrafo 6, può fondarsi esclusivamente:
|
c) |
per quanto riguarda la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 4, l’autorità competente può verificare d’ufficio i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo. Essa può verificare tutti i motivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo e l’autenticità o l’integrità dei documenti trasmessi ai sensi del paragrafo 3 su istanza del convenuto o qualora dall’esame dei documenti sorgano dubbi su tali motivi. |
6. Il procedimento di riconoscimento e di esecuzione di un accordo sugli alimenti è sospeso ove dinanzi a un’autorità competente di uno Stato contraente penda un’impugnazione dell’accordo.
7. Gli Stati possono dichiarare, in applicazione dell’articolo 63, che le domande di riconoscimento e di esecuzione di un accordo sugli alimenti possono essere presentate solo tramite le autorità centrali.
8. Gli Stati contraenti possono riservarsi, in applicazione dell’articolo 62, di non riconoscere ed eseguire un accordo sugli alimenti.
Articolo 31
Decisioni derivanti dal combinato disposto di un’ordinanza provvisoria e di un’ordinanza di conferma
Qualora una decisione derivi dal combinato disposto di un’ordinanza provvisoria pronunciata in uno Stato e di un’ordinanza di conferma dell’ordinanza provvisoria pronunciata dall’autorità di un altro Stato («Stato di conferma»):
a) |
ai fini del presente capo entrambi gli Stati sono considerati Stato d’origine; |
b) |
i requisiti di cui all’articolo 22, lettera e), sono soddisfatti se il convenuto è stato debitamente informato del procedimento nello Stato di conferma e ha avuto la possibilità di opporsi alla conferma dell’ordinanza provvisoria; |
c) |
il requisito di cui all’articolo 20, paragrafo 6, ossia che la decisione sia esecutiva nello Stato d’origine, è soddisfatta se la decisione è esecutiva nello Stato di conferma; |
d) |
l’articolo 18 non osta all’avvio di un procedimento per modificare la decisione in uno dei due Stati. |
CAPO VI
ESECUZIONE DA PARTE DELLO STATO RICHIESTO
Articolo 32
Esecuzione ai sensi del diritto interno
1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, l’esecuzione è disciplinata dal diritto dello Stato richiesto.
2. L’esecuzione è eseguita rapidamente.
3. Nel caso di domande presentate tramite le autorità centrali, qualora la decisione sia stata dichiarata esecutiva o iscritta nel registro ai fini dell’esecuzione ai sensi del capo V, l’esecuzione ha luogo senza ulteriori azioni da parte dell’istante.
4. Si applicano le norme sulla durata dell’obbligazione alimentare vigenti nello Stato d’origine della decisione.
5. Il termine di prescrizione per l’esecuzione degli arretrati è determinato a norma della legislazione dello Stato d’origine o a norma della legislazione dello Stato richiesto, se quest’ultima prevede un termine di prescrizione più lungo.
Articolo 33
Non discriminazione
Le misure di esecuzione previste dallo Stato richiesto per i casi rientranti nell’ambito di applicazione della convenzione sono come minimo equivalenti a quelle previste per i casi nazionali.
Articolo 34
Misure di esecuzione
1. Gli Stati contraenti prevedono misure di diritto interno efficaci per eseguire le decisioni ai sensi della presente convenzione.
2. Tali misure possono comprendere:
a) |
trattenuta sulla retribuzione; |
b) |
sequestro dei conti bancari e di altre fonti; |
c) |
sequestro delle prestazioni di sicurezza sociale; |
d) |
pegno sui beni o vendita forzata; |
e) |
trattenuta sul rimborso dell’imposta; |
f) |
trattenuta o sequestro delle pensioni di anzianità; |
g) |
segnalazione agli enti creditizi; |
h) |
diniego, sospensione o revoca di varie licenze (ad esempio, patente di guida); |
i) |
ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a metodi analoghi per favorire l’esecuzione volontaria. |
Articolo 35
Trasferimento di fondi
1. Gli Stati contraenti sono invitati a promuovere, anche tramite accordi internazionali, l’uso dei metodi disponibili più economici ed efficienti per trasferire i fondi dovuti a titolo di alimenti.
2. Qualora la legge di uno Stato contraente imponga restrizioni al trasferimento di fondi, tale Stato attribuisce la massima priorità al trasferimento dei fondi dovuti ai sensi della presente convenzione.
CAPO VII
ENTI PUBBLICI
Articolo 36
Enti pubblici in qualità di istanti
1. Ai fini di una domanda di riconoscimento e di esecuzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), e dei casi rientranti nell’articolo 20, paragrafo 4, il termine «creditore» comprende l’ente pubblico che agisce per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o un ente al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti.
2. Il diritto di un ente pubblico di agire per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti è disciplinato dalla legislazione cui è soggetto l’ente.
3. Un ente pubblico può chiedere il riconoscimento o l’esecuzione di:
a) |
una decisione emessa nei confronti del debitore su domanda di un ente pubblico che chiede il pagamento di prestazioni erogate in luogo degli alimenti; |
b) |
una decisione emessa tra il creditore e il debitore a concorrenza delle prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti. |
4. L’ente pubblico che chiede il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione fornisce, su richiesta, qualsiasi documento necessario per accertare il suo diritto ai sensi del paragrafo 2 e l’erogazione di prestazioni al creditore.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 37
Richieste presentate direttamente alle autorità competenti
1. La convenzione non preclude la possibilità di ricorrere alle procedure applicabili ai sensi del diritto interno di uno Stato contraente che consentono a una persona (l’istante) di adire direttamente l’autorità competente di tale Stato in una materia disciplinata dalla convenzione, anche al fine di ottenere o modificare una decisione in materia di alimenti, fatto salvo l’articolo 18.
2. Alle domande di riconoscimento e di esecuzione presentate direttamente all’autorità competente di uno Stato contraente si applicano l’articolo 14, paragrafo 5, l’articolo 17, lettera b), e le disposizioni dei capi V, VI, VII e del presente capo, ad eccezione dell’articolo 40, paragrafo 2, dell’articolo 42, dell’articolo 43, paragrafo 3, dell’articolo 44, paragrafo 3, dell’articolo 45 e dell’articolo 55.
3. Ai fini del paragrafo 2, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), si applica alle decisioni che concedono gli alimenti a persone vulnerabili di età superiore a quella indicata nel richiamato articolo purché siano state emesse prima che l’interessato abbia raggiunto l’età in questione e prevedano il diritto agli alimenti oltre tale età in ragione dell’alterazione delle facoltà personali.
Articolo 38
Protezione dei dati personali
I dati personali raccolti o trasmessi ai sensi della convenzione sono usati solo per i fini per i quali sono stati raccolti o trasmessi.
Articolo 39
Riservatezza
Qualsiasi autorità che tratti un’informazione ne assicura la riservatezza conformemente alla legislazione nazionale.
Articolo 40
Non divulgazione delle informazioni
1. L’autorità non divulga né conferma le informazioni raccolte o trasmesse in applicazione della presente convenzione se ritiene che la salute, l’incolumità o la libertà di una persona possa risultarne compromessa.
2. La decisione presa in tal senso da un’autorità centrale deve essere tenuta in considerazione da un’altra autorità centrale, in particolare nei casi di violenza in ambito familiare.
3. Il presente articolo non osta alla raccolta e alla trasmissione di informazioni tra autorità nella misura necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dalla convenzione.
Articolo 41
Esenzione dalla legalizzazione
Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga nel quadro della presente convenzione.
Articolo 42
Procura
L’autorità centrale dello Stato richiesto può esigere una procura dall’istante solo se agisce per suo conto in procedimenti giudiziari o procedimenti dinanzi ad altre autorità, oppure allo scopo esclusivo di designare un rappresentante a tal fine.
Articolo 43
Recupero dei costi
1. Il recupero dei costi derivanti dall’applicazione della presente convenzione non è prioritario rispetto al recupero di crediti alimentari.
2. Lo Stato può recuperare i costi dalla parte soccombente.
3. Ai fini di una domanda ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), diretta a recuperare i costi dalla parte soccombente in conformità del paragrafo 2, il termine «creditore» di cui all’articolo 10, paragrafo 1, comprende lo Stato.
4. Il presente articolo non osta all’applicazione dell’articolo 8.
Articolo 44
Requisiti linguistici
1. Le domande e i documenti connessi sono inviati nella lingua originale e corredati di una traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in un’altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di accettare ai sensi dell’articolo 63, salvo dispensa dalla traduzione concessa dall’autorità competente di tale Stato.
2. Lo Stato contraente che abbia più lingue ufficiali e non possa, per motivi di diritto interno, accettare per l’intero territorio documenti redatti in una di queste lingue, specifica con dichiarazione ai sensi dell’articolo 63 la lingua nella quale i documenti o le traduzioni devono essere redatti ai fini della presentazione nelle parti indicate del territorio.
3. Salvo quanto altrimenti convenuto dalle autorità centrali, qualsiasi altra comunicazione tra dette autorità avviene in una lingua ufficiale dello Stato richiesto ovvero in inglese o in francese. Gli Stati contraenti possono tuttavia, con riserva ai sensi dell’articolo 62, opporsi all’uso dell’inglese o del francese.
Articolo 45
Mezzi e costi di traduzione
1. Per le domande di cui al capo III, le autorità centrali possono convenire, in singoli casi o in via generale, che la traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto possa essere effettuata nello Stato richiesto dalla lingua originale o da un’altra lingua concordata. Se non c’è accordo e l’autorità centrale richiedente non può soddisfare i requisiti di cui all’articolo 44, paragrafi 1 e 2, le domande e i documenti connessi possono essere trasmessi corredati di una traduzione in inglese o in francese per ulteriore traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto.
2. I costi di traduzione derivanti dall’applicazione del paragrafo 1 sono a carico dello Stato richiedente, salvo quanto altrimenti convenuto dalle autorità centrali degli Stati interessati.
3. In deroga all’articolo 8, l’autorità centrale richiedente può addebitare all’istante i costi di traduzione della domanda e dei documenti connessi, salvo che tali costi possano essere coperti dal suo sistema di assistenza legale.
Articolo 46
Sistemi giuridici non unificati — interpretazione
1. Con riguardo ad uno Stato in cui vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dalla presente convenzione:
a) |
i riferimenti alla legge o alla procedura di uno Stato si intendono fatti, se del caso, alla legge o alla procedura in vigore nell’unità territoriale considerata; |
b) |
i riferimenti a una decisione emanata, riconosciuta, riconosciuta ed eseguita, eseguita o modificata nello Stato in questione si intendono fatti, se del caso, a una decisione emanata, riconosciuta, riconosciuta ed eseguita, eseguita o modificata nell’unità territoriale considerata; |
c) |
i riferimenti a un’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato in questione si intendono fatti, se del caso, a un’autorità giudiziaria o amministrativa dell’unità territoriale considerata; |
d) |
i riferimenti alle autorità competenti, agli enti pubblici o ad altri organismi dello Stato in questione, ad eccezione delle autorità centrali, si intendono fatti, se del caso, alle autorità competenti, agli enti pubblici o ad altri organismi abilitati ad agire nell’unità territoriale considerata; |
e) |
i riferimenti alla residenza o alla residenza abituale nello Stato in questione si intendono fatti, se del caso, alla residenza o alla residenza abituale nell’unità territoriale considerata; |
f) |
i riferimenti alla localizzazione dei beni nello Stato in questione si intendono fatti, se del caso, all’ubicazione dei beni nell’unità territoriale considerata; |
g) |
i riferimenti alle intese di reciprocità vigenti in uno Stato si intendono fatti, se del caso, alle intese di reciprocità in vigore nell’unità territoriale considerata; |
h) |
i riferimenti all’assistenza legale gratuita nello Stato in questione si intendono fatti, se del caso, all’assistenza legale gratuita nell’unità territoriale considerata; |
i) |
i riferimenti a un accordo sugli alimenti concluso in uno Stato si intendono fatti, se del caso, a un accordo sugli alimenti concluso nell’unità territoriale considerata; |
j) |
i riferimenti al recupero dei costi da parte di uno Stato si intendono fatti, se del caso, al recupero dei costi da parte dell’unità territoriale considerata. |
2. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.
Articolo 47
Sistemi giuridici non unificati — norme sostanziali
1. Uno Stato contraente costituito da due o più unità territoriali diverse nelle quali vigono sistemi giuridici diversi non è tenuto ad applicare la presente convenzione alle fattispecie che riguardano esclusivamente le unità territoriali diverse.
2. L’autorità competente di un’unità territoriale di uno Stato contraente costituito da due o più unità territoriali diverse nelle quali vigono sistemi giuridici diversi non è tenuto a riconoscere o eseguire una decisione resa in un altro Stato contraente per il solo motivo che la decisione è stata riconosciuta o eseguita in un’altra unità territoriale del medesimo Stato contraente ai sensi della presente convenzione.
3. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.
Articolo 48
Coordinamento con le precedenti convenzioni dell’Aia sulle obbligazioni alimentari
Fatto salvo l’articolo 56, paragrafo 2, la presente convenzione sostituisce, nei rapporti tra gli Stati contraenti, la convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari e la convenzione dell’Aia del 15 aprile 1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari verso i figli, nella misura in cui il loro ambito di applicazione nei rapporti tra tali Stati coincide con quello della presente convenzione.
Articolo 49
Coordinamento con la convenzione di New York del 1956
La presente convenzione sostituisce, nei rapporti tra gli Stati contraenti, la convenzione delle Nazioni Unite del 20 giugno 1956 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero, nella misura in cui il suo ambito di applicazione nei rapporti tra tali Stati coincide con quello della presente convenzione.
Articolo 50
Relazione con le precedenti convenzioni dell’Aia concernenti la notificazione e la comunicazione degli atti e l’assunzione delle prove
La presente convenzione non pregiudica l’applicazione della convenzione dell’Aia del 1o marzo 1954 concernente la procedura civile, della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e della convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile e commerciale.
Articolo 51
Coordinamento con altri strumenti e accordi complementari
1. La presente convenzione non pregiudica i precedenti strumenti internazionali dei quali uno Stato contraente è parte e che contengono disposizioni sulle materie disciplinate dalla presente convenzione.
2. Qualsiasi Stato contraente può concludere con uno o più Stati contraenti accordi contenenti disposizioni sulle materie disciplinate dalla presente convenzione al fine di migliorare l’applicazione della convenzione tra loro, purché tali accordi siano conformi all’oggetto e alle finalità della convenzione e non pregiudichino, nei rapporti tra tali Stati e gli altri Stati contraenti, l’applicazione delle disposizioni della convenzione. Gli Stati che concludono accordi di questo tipo ne trasmettono copia al depositario della convenzione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle intese di reciprocità e alle leggi uniformi che poggiano sull’esistenza di vincoli speciali fra gli Stati interessati.
4. La presente convenzione non pregiudica l’applicazione degli strumenti di un’organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della presente convenzione, adottati dopo la conclusione della convenzione, in materie disciplinate dalla presente convenzione, purché tali strumenti non pregiudichino, nei rapporti tra gli Stati membri dell’organizzazione regionale di integrazione economica e gli altri Stati contraenti, l’applicazione delle disposizioni della convenzione. Per quanto riguarda il riconoscimento o l’esecuzione di decisioni tra gli Stati membri dell’organizzazione regionale di integrazione economica, la convenzione non pregiudica le norme dell’organizzazione regionale di integrazione economica, adottate prima o dopo la conclusione della convenzione.
Articolo 52
Norme più efficaci
1. La presente convenzione non pregiudica l’applicazione di accordi, intese o strumenti internazionali vigenti tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto, o intese di reciprocità vigenti nello Stato richiesto che prevedono:
a) |
basi più ampie per il riconoscimento di decisioni in materia di alimenti, fatto salvo l’articolo 22, lettera f), della convenzione; |
b) |
procedure semplificate e accelerate per le domande di riconoscimento o di riconoscimento e di esecuzione di decisioni in materia di alimenti; |
c) |
un’assistenza legale più favorevole di quella contemplata dagli articoli da 14 a 17; ovvero |
d) |
procedure che consentono all’istante in uno Stato richiedente di presentare una domanda direttamente all’autorità centrale dello Stato richiesto. |
2. La presente convenzione non pregiudica l’applicazione di leggi vigenti nello Stato richiesto contenenti norme più efficaci di quelle di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). Tuttavia, le procedure semplificate e accelerate di cui al paragrafo 1, lettera b), devono essere compatibili con la protezione offerta alle parti ai sensi degli articoli 23 e 24, in particolare per quanto riguarda il diritto delle parti di essere debitamente informate del procedimento e di aver avuto un’adeguata possibilità di essere sentite in relazione agli effetti di un’impugnazione o di un ricorso.
Articolo 53
Interpretazione uniforme
Nell’interpretare la presente convenzione si tiene conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuoverne l’applicazione uniforme.
Articolo 54
Esame del funzionamento pratico della convenzione
1. Il segretario generale della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una commissione speciale per esaminare il funzionamento pratico della convenzione e promuovere lo sviluppo di buone pratiche nell’ambito della medesima.
2. A tal fine, gli Stati contraenti collaborano con l’Ufficio permanente della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato alla raccolta delle informazioni, comprese statistiche e giurisprudenza, concernenti il funzionamento pratico della convenzione.
Articolo 55
Modifica dei moduli
1. I moduli allegati alla presente convenzione possono essere modificati con decisione della commissione speciale convocata dal segretario generale della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, cui sono invitati tutti gli Stati contraenti e tutti i membri. La proposta di modifica dei moduli è inserita nell’ordine del giorno della riunione.
2. Le modifiche adottate dagli Stati contraenti presenti alla commissione speciale entrano in vigore per tutti gli Stati contraenti il primo giorno del settimo mese successivo alla data in cui il depositario le ha comunicate a tutti gli Stati contraenti.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 2 qualsiasi Stato contraente può, mediante notifica scritta al depositario, formulare una riserva ai sensi dell’articolo 62 in relazione alla modifica. Fino a quando non ritira la riserva, lo Stato che l’ha formulata è considerato Stato non facente parte della presente convenzione per quanto riguarda la modifica in questione.
Articolo 56
Disposizioni transitorie
1. La convenzione si applica in tutti i casi in cui:
a) |
la richiesta di cui all’articolo 7 o la domanda di cui al capo III è pervenuta all’autorità centrale dello Stato richiesto dopo l’entrata in vigore della convenzione tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto; |
b) |
la richiesta diretta di riconoscimento e di esecuzione è pervenuta all’autorità competente dello Stato richiesto dopo l’entrata in vigore della convenzione tra lo Stato d’origine e lo Stato richiesto. |
2. Per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni tra gli Stati contraenti della presente convenzione che sono altresì parti contraenti delle convenzioni dell’Aia sulle obbligazioni alimentari di cui all’articolo 48, qualora le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione previste dalla presente convenzione ostino al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione che è stata resa nello Stato d’origine prima dell’entrata in vigore della presente convenzione in quello Stato e che sarebbe stata altrimenti riconosciuta ed eseguita ai sensi della convenzione vigente all’epoca della sua pronuncia, si applicano le condizioni di quella convenzione.
3. La presente convenzione non fa obbligo allo Stato richiesto di eseguire una decisione o un accordo sugli alimenti in relazione a pagamenti scaduti prima dell’entrata in vigore della presente convenzione tra lo Stato d’origine e lo Stato richiesto, salvo per quanto riguarda le obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni.
Articolo 57
Informazioni sull’ordinamento giuridico, sulle procedure e sui servizi
1. Al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione ovvero della presentazione di una dichiarazione ai sensi dell’articolo 61 della convenzione, lo Stato contraente fornisce all’Ufficio permanente della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato:
a) |
una descrizione dell’ordinamento giuridico e delle procedure nazionali in materia di obbligazioni alimentari; |
b) |
una descrizione delle misure che adotterà per conformarsi agli obblighi di cui all’articolo 6; |
c) |
una descrizione delle modalità per assicurare l’accesso effettivo degli istanti alle procedure, come previsto all’articolo 14; |
d) |
una descrizione delle norme e procedure nazionali in materia di esecuzione, comprese eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare le norme relative alla tutela del debitore e ai termini di prescrizione; |
e) |
le precisazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 25, paragrafo 3. |
2. Gli Stati contraenti possono adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1 usando il modulo relativo al profilo del paese raccomandato e pubblicato dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.
3. Gli Stati contraenti provvedono a mantenere aggiornate le informazioni.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 58
Firma, ratifica e adesione
1. La convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano membri della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato al momento della sua ventunesima sessione e degli altri Stati che hanno partecipato a tale sessione.
2. La convenzione è ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della convenzione.
3. Qualsiasi altro Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può aderire alla convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1.
4. Lo strumento di adesione è depositato presso il depositario.
5. L’adesione ha effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei suoi confronti nei 12 mesi successivi alla data della notifica prevista dall’articolo 65. Una tale obiezione può essere sollevata da ogni Stato anche al momento di una ratifica, accettazione o approvazione della convenzione successiva all’adesione. Tali obiezioni sono notificate al depositario.
Articolo 59
Organizzazioni regionali di integrazione economica
1. Un’organizzazione regionale di integrazione economica costituita esclusivamente da Stati sovrani e avente competenza per alcune o per tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione può anch’essa firmare, accettare e approvare la presente convenzione o aderirvi. In tal caso l’organizzazione regionale di integrazione economica ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente nella misura in cui è competente per le materie disciplinate dalla convenzione.
2. Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica notifica per iscritto al depositario le materie disciplinate dalla presente convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la competenza. L’organizzazione notifica senza indugio per iscritto al depositario qualunque modifica intervenuta nella delega di competenza precisata nella notifica più recente fatta in virtù del presente paragrafo.
3. Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare, ai sensi dell’articolo 63, di essere competente per tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione e che gli Stati membri che le hanno delegato la competenza per quelle materie saranno vincolati dalla presente convenzione in forza della firma, accettazione, approvazione o adesione dell’organizzazione.
4. Ai fini dell’entrata in vigore della presente convenzione, gli strumenti depositati da un’organizzazione regionale di integrazione economica sono presi in considerazione solo se l’organizzazione interessata effettua una dichiarazione ai sensi del paragrafo 3.
5. Ogni riferimento nella presente convenzione a uno «Stato contraente» o «Stato» si applica anche, se del caso, a un’organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della convenzione. Qualora un’organizzazione regionale di integrazione economica effettui una dichiarazione ai sensi del paragrafo 3, ogni riferimento nella presente convenzione a uno «Stato contraente» o «Stato» si applica altresì, se del caso, agli Stati membri dell’organizzazione.
Articolo 60
Entrata in vigore
1. La convenzione entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del secondo strumento di ratifica, accettazione o approvazione di cui all’articolo 58.
2. Successivamente, la convenzione entra in vigore:
a) |
per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, che la ratifica, accetta o approva, il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione; |
b) |
per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, il giorno successivo alla scadenza del termine per sollevare obiezioni di cui all’articolo 58, paragrafo 5; |
c) |
per le unità territoriali alle quali la convenzione è stata estesa in conformità dell’articolo 61, il primo giorno del quarto mese successivo alla notifica di cui a tale articolo. |
Articolo 61
Dichiarazioni concernenti i sistemi giuridici non unificati
1. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, gli Stati che siano costituiti da due o più unità territoriali nelle quali, per le materie oggetto della convenzione, vigono sistemi giuridici diversi possono dichiarare, ai sensi dell’articolo 63, che la presente convenzione si estende a tutte le rispettive unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse, e possono in ogni momento modificare tale dichiarazione presentandone una nuova.
2. Tali dichiarazioni sono notificate al depositario e indicano espressamente le unità territoriali alle quali si applica la convenzione.
3. In mancanza di dichiarazione a norma del presente articolo, la convenzione si applica all’intero territorio dello Stato.
4. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.
Articolo 62
Riserve
1. Ogni Stato contraente può, al più tardi all’atto della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, o al momento della formulazione di una dichiarazione ai sensi dell’articolo 61, avvalersi di una o più delle riserve previste dall’articolo 2, paragrafo 2, dall’articolo 20, paragrafo 2, dall’articolo 30, paragrafo 8, dall’articolo 44, paragrafo 3, e dall’articolo 55, paragrafo 3. Non sono ammesse riserve di altro tipo.
2. Ogni Stato può, in qualsiasi momento, ritirare una sua riserva. Tale ritiro è notificato al depositario.
3. L’effetto della riserva cessa il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo 2.
4. Le riserve espresse ai sensi del presente articolo non sono reciproche, ad eccezione della riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 2.
Articolo 63
Dichiarazioni
1. Le dichiarazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), all’articolo 16, paragrafo 1, all’articolo 24, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 7, all’articolo 44, paragrafi 1 e 2, all’articolo 59, paragrafo 3, e all’articolo 61, paragrafo 1, possono essere formulate all’atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione oppure in qualunque momento successivo e possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento.
2. Le dichiarazioni, modifiche e revoche sono notificate al depositario.
3. Le dichiarazioni fatte al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione divengono efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente convenzione nei confronti dello Stato in questione.
4. Le dichiarazioni formulate in un momento successivo e ogni modifica o revoca di una dichiarazione hanno efficacia il primo giorno del quarto mese successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
Articolo 64
Denuncia
1. Ogni Stato contraente può denunciare la convenzione con notifica scritta al depositario. La denuncia può limitarsi ad alcune unità territoriali di uno Stato a più unità cui si applica la presente convenzione.
2. La denuncia ha efficacia il primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Quando nella notifica è indicato un periodo più lungo affinché la denuncia produca i suoi effetti, quest’ultima ha efficacia alla scadenza del predetto periodo a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
Articolo 65
Notifica
Il depositario notifica ai membri della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, nonché agli altri Stati e alle organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato, ratificato, accettato, approvato o aderito conformemente agli articoli 58 e 59, le seguenti informazioni:
a) |
le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui agli articoli 58 e 59; |
b) |
le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all’articolo 58, paragrafi 3 e 5, e all’articolo 59; |
c) |
la data di entrata in vigore della convenzione in conformità all’articolo 60; |
d) |
le dichiarazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), all’articolo 16, paragrafo 1, all’articolo 24, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 7, all’articolo 44, paragrafi 1 e 2, all’articolo 59, paragrafo 3, e all’articolo 61, paragrafo 1; |
e) |
gli accordi di cui all’articolo 51, paragrafo 2; |
f) |
le riserve di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 2, all’articolo 30, paragrafo 8, all’articolo 44, paragrafo 3, e all’articolo 55, paragrafo 3, e i ritiri delle riserve di cui all’articolo 62, paragrafo 2; |
g) |
le denunce di cui all’articolo 64. |
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto all’Aia, addì ventitré novembre duemilasette, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui copia autentica sarà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato membro della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato alla data della sua ventunesima sessione e a ciascuno Stato che ha partecipato a tale sessione.
ALLEGATO 1
Modulo di trasmissione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2
RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti o trasmessi ai sensi della convenzione non sono usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o trasmessi. L’autorità che tratta tali dati ne assicura la riservatezza conformemente alla sua legge nazionale.
Ai sensi dell’articolo 40, l’autorità non divulga né conferma le informazioni raccolte o trasmesse in applicazione della presente convenzione se ritiene che la salute, l’incolumità o la libertà di una persona possa risultarne compromessa.
L’autorità centrale ha preso una decisione di non divulgazione ai sensi dell’articolo 40.
1. Autorità centrale richiedente
a) |
Indirizzo … |
b) |
Telefono … |
c) |
Fax … |
d) |
E-mail … |
e) |
Numero di riferimento … |
2. Referente nello Stato richiedente
a) |
Indirizzo (se diverso) … |
b) |
Telefono (se diverso) … |
c) |
Fax (se diverso) … |
d) |
E-mail (se diversa) … |
e) |
Lingua/e … |
3. Autorità centrale richiesta …
Indirizzo …
4. Dati dell’istante
a) |
Cognome/i … |
b) |
Nome/i … |
c) |
Data di nascita … (gg/mm/aaaa) o |
a) |
Nome dell’ente pubblico … |
5. Dati della/e persona/e per la/le quale/i sono richiesti o dovuti gli alimenti
a) |
La persona corrisponde all’istante di cui al punto 4 |
b) |
|
6. Dati del debitore (1)
a) |
La persona corrisponde all’istante di cui al punto 4 |
b) |
Cognome/i … |
c) |
Nome/i … |
d) |
Data di nascita … (gg/mm/aaaa) |
7. Il presente modulo di trasmissione riguarda una domanda ai sensi del seguente articolo ed è corredato di una copia della medesima:
articolo 10, paragrafo 1, lettera a)
articolo 10, paragrafo 1, lettera b)
articolo 10, paragrafo 1, lettera c)
articolo 10, paragrafo 1, lettera d)
articolo 10, paragrafo 1, lettera e)
articolo 10, paragrafo 1, lettera f)
articolo 10, paragrafo 2, lettera a)
articolo 10, paragrafo 2, lettera b)
articolo 10, paragrafo 2, lettera c)
8. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) |
Ai fini di una domanda ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a); e:
|
b) |
Ai fini di una domanda ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), f), e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), b) o c), il seguente numero di giustificativi (ad esclusione del modulo di trasmissione e della domanda vera e propria) in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3: articolo 10, paragrafo 1, lettera b) … articolo 10, paragrafo 1, lettera c) … articolo 10, paragrafo 1, lettera d) … articolo 10, paragrafo 1, lettera e) … articolo 10, paragrafo 1, lettera f) … articolo 10, paragrafo 2, lettera a) … articolo 10, paragrafo 2, lettera b) … articolo 10, paragrafo 2, lettera c) … |
Nome: … (in maiuscolo)
Data: … (gg/mm/aaaa)
Rappresentante autorizzato dell’autorità centrale
(1) Ai sensi dell’articolo 3 della convenzione, per «debitore» si intende «qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti».
ALLEGATO 2
Avviso di ricevimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3
RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti o trasmessi ai sensi della convenzione non sono usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o trasmessi. L’autorità che tratta tali dati ne assicura la riservatezza conformemente alla sua legge nazionale.
Ai sensi dell’articolo 40, l’autorità non divulga né conferma le informazioni raccolte o trasmesse in applicazione della presente convenzione se ritiene che la salute, l’incolumità o la libertà di una persona possa risultarne compromessa.
L’autorità centrale ha preso una decisione di non divulgazione ai sensi dell’articolo 40.
1. Autorità centrale richiesta
a) |
Indirizzo … |
b) |
Telefono … |
c) |
Fax … |
d) |
E-mail … |
e) |
Numero di riferimento … |
2. Referente nello Stato richiesto
a) |
Indirizzo (se diverso) … |
b) |
Telefono (se diverso) … |
c) |
Fax (se diverso) … |
d) |
E-mail: (se diversa) … |
e) |
Lingua/e … |
3. Autorità centrale richiedente …
Referente …
Indirizzo …
…
4. L’autorità centrale richiesta accusa ricevuta il … (gg/mm/aaaa) del modulo di trasmissione dell’autorità centrale richiedente [numero di riferimento …; del … (gg/mm/aaaa)] riguardante la domanda ai sensi del seguente articolo:
articolo 10, paragrafo 1, lettera a)
articolo 10, paragrafo 1, lettera b)
articolo 10, paragrafo 1, lettera c)
articolo 10, paragrafo 1, lettera d)
articolo 10, paragrafo 1, lettera e)
articolo 10, paragrafo 1, lettera f)
articolo 10, paragrafo 2, lettera a)
articolo 10, paragrafo 2, lettera b)
articolo 10, paragrafo 2, lettera c)
Cognome/i dell’istante: …
Cognome/i della/e persona/e per la/le quale/i sono richiesti o dovuti gli alimenti: …
…
…
Cognome/i del debitore: …
5. Prime misure prese dall’autorità centrale richiesta:
|
Il fascicolo è completo e in fase di esame |
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Si veda la relazione sullo stato della domanda in allegato |
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La relazione sullo stato della domanda sarà presentata successivamente |
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Fornire le seguenti informazioni e/o documenti ulteriori: … … |
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L’autorità centrale richiesta rifiuta di trattare la domanda per manifesta inosservanza delle prescrizioni della convenzione (articolo 12, paragrafo 8). I motivi: sono esposti in un documento in allegato saranno esposti in un successivo documento |
L’autorità centrale richiesta chiede all’autorità centrale richiedente di informarla di ogni cambiamento nello status della domanda.
Nome: … (in maiuscolo)
Data: … (gg/mm/aaaa)
Rappresentante autorizzato dell’autorità centrale