ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.191.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 191

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
22 luglio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/443/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 giugno 2011, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

1

Accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 715/2011 della Commissione, del 19 luglio 2011, recante quindicesima modifica del regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)

19

 

 

DECISIONI

 

 

2011/444/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2011, relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2006/491/CE, Euratom

21

 

 

2011/445/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 12 luglio 2011, che autorizza la Germania ad applicare all'elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto (elettricità erogata da reti elettriche terrestri) una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

22

 

 

2011/446/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 luglio 2011, relativa al contributo finanziario dell’Unione ai programmi nazionali di 15 Stati membri (Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Finlandia) nel 2011 per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca [notificata con il numero C(2011) 4918]

23

 

 

2011/447/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 luglio 2011, recante rettifica della decisione 2010/152/UE che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2011) 5139]

25

 

 

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

 

*

Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione

29

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

22.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2011

relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2011/443/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea è competente ad adottare misure di conservazione, di gestione e di controllo delle risorse della pesca. È altresì competente a concludere accordi con paesi terzi e nell’ambito di organizzazioni internazionali.

(2)

L’Unione europea è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, che impone, fra l’altro, a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine.

(3)

L’Unione europea e i suoi Stati membri sono parti contraenti dell’accordo del 1995 ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, entrata in vigore l’11 dicembre 2001.

(4)

La conferenza dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha approvato, nel corso della sua 36a sessione tenutasi a Roma dal 18 al 23 novembre 2009, l’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («l’accordo») a norma dell’articolo XIV, paragrafo 1, dell’atto costitutivo della FAO, tramite presentazione ai membri della FAO.

(5)

L’accordo è stato firmato il 22 novembre 2009 a nome della Comunità europea, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(6)

L’Unione svolge un ruolo importante nell’ambito della pesca internazionale e costituisce uno dei principali mercati globali per i prodotti della pesca ed è dunque nel suo interesse svolgere un ruolo efficace nell’attuazione dell’accordo e approvare l’accordo.

(7)

È opportuno pertanto approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («l’accordo»).

Il testo dell’accordo e la dichiarazione relativa alla competenza dell’Unione sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione presso il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, nella sua qualità di depositario dell’accordo a norma dell’articolo 26 dello stesso, unitamente alla dichiarazione relativa alla competenza dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


TRADUZIONE

ACCORDO

sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

PREAMBOLO

LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,

PROFONDAMENTE PREOCCUPATE dalla persistenza della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e dalle sue conseguenze negative sugli stock ittici, sugli ecosistemi marini e sul sostentamento dei pescatori legittimi, nonché dalla crescente necessità di sicurezza alimentare a livello mondiale,

CONSAPEVOLI del ruolo svolto dallo Stato di approdo nell’adozione di misure efficaci intese a promuovere l’uso sostenibile e la conservazione a lungo termine delle risorse marine vive,

RICONOSCENDO che le misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata devono fondarsi sulla responsabilità principale degli Stati di bandiera e avvalersi di tutta la giurisdizione disponibile in conformità al diritto internazionale, comprese le misure dello Stato di approdo, le misure degli Stati costieri, le misure di mercato e quelle intese a garantire che i cittadini non pratichino né coadiuvino la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

RICONOSCENDO che le misure di competenza dello Stato di approdo costituiscono un mezzo potente ed economicamente efficace per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

CONSAPEVOLI della necessità di aumentare il coordinamento a livello regionale e interregionale per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata con le misure di competenza dello Stato di approdo,

RICONOSCENDO il rapido sviluppo della tecnologia delle comunicazioni, delle banche dati, delle reti e dei registri mondiali a sostegno delle misure di competenza dello Stato di approdo,

RICONOSCENDO la necessità di assistere i paesi in via di sviluppo nell’adozione e attuazione delle misure di competenza dello Stato di approdo,

PRENDENDO NOTA che la comunità internazionale, tramite il sistema delle Nazioni Unite, compresi l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e il Comitato per la pesca dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, in appresso «la FAO», ha invitato ad istituire uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo alle norme minime da applicare alle misure di competenza dello Stato di approdo, basato sul piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato dalla FAO nel 2001, e sul regime di riferimento dello Stato di approdo per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato dalla FAO nel 2005,

TENENDO CONTO che, nell’esercizio della loro sovranità sui porti situati nel loro territorio, gli Stati possono adottare misure più severe, in conformità al diritto internazionale,

RICHIAMANDO le disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, in appresso «la convenzione»,

RICHIAMANDO l’accordo del 4 dicembre 1995 ai fini dell’applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, l’accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993 e il codice di condotta per una pesca responsabile adottato dalla FAO nel 1995,

RICONOSCENDO la necessità di concludere un accordo internazionale nell’ambito della FAO in virtù dell’articolo XIV dell’atto costitutivo della FAO,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Termini utilizzati

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«misure di conservazione e di gestione», le misure volte a conservare e gestire le risorse biologiche marine che sono adottate e applicate in modo compatibile con le pertinenti norme del diritto internazionale, comprese quelle riflesse nella convenzione;

b)

«pesce», tutte le specie di risorse biologiche marine, anche trasformate;

c)

«pesca», la ricerca, il richiamo, la localizzazione, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce o qualsiasi attività che consenta presumibilmente di richiamare, localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce;

d)

«attività inerenti alla pesca», qualsiasi operazione di supporto o di preparazione alla pesca, compresi lo sbarco, il condizionamento, la trasformazione, il trasbordo o il trasporto di pesce che non è stato precedentemente sbarcato in un porto, nonché la messa a disposizione di personale, carburante, attrezzi da pesca e altre forniture in mare;

e)

«pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata», le attività indicate nel paragrafo 3 del piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in appresso «pesca INN», adottato dalla FAO nel 2001;

f)

«parte», uno Stato o un’organizzazione regionale di integrazione economica che abbiano accettato di essere vincolati dal presente accordo e per i quali lo stesso è in vigore;

g)

«porto», terminali offshore e altri impianti per lo sbarco, il trasbordo, il condizionamento, la trasformazione, il rifornimento di carburante o l’approvvigionamento;

h)

«organizzazione regionale di integrazione economica», un’organizzazione di integrazione economica regionale alla quale i relativi Stati membri hanno trasferito la competenza per le materie disciplinate dal presente accordo, inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per detti Stati membri su tali materie;

i)

«organizzazione regionale di gestione della pesca», un’organizzazione intergovernativa o un accordo intergovernativo, a seconda del caso, che ha facoltà di stabilire misure di conservazione e di gestione; e infine

j)

«nave», qualsiasi nave, imbarcazione di altro tipo o barca utilizzata, attrezzata per essere utilizzata o destinata ad essere utilizzata per la pesca o attività inerenti alla pesca.

Articolo 2

Obiettivo

Obiettivo del presente accordo è prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN mediante l’applicazione di efficaci misure di competenza dello Stato di approdo, assicurando così la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini.

Articolo 3

Applicazione

1.   Ciascuna parte, in qualità di Stato di approdo, applica il presente accordo alle navi non autorizzate a battere la propria bandiera che chiedono di entrare nei suoi porti o si trovano in uno dei suoi porti, fatta eccezione per:

a)

le navi di uno Stato vicino dedite alla pesca artigianale di sussistenza, purché lo Stato di approdo e lo Stato di bandiera cooperino per assicurare che tali navi non pratichino la pesca INN né attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN; e

b)

le navi container che non trasportano pesce o trasportano solo pesce che è stato precedentemente sbarcato, purché non esistano motivi fondati di sospettare che tali navi abbiano praticato attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN.

2.   Una parte può decidere, in qualità di Stato di approdo, di non applicare il presente accordo alle navi noleggiate dai propri cittadini esclusivamente per pescare in zone comprese nella propria giurisdizione nazionale e che operano nelle stesse sotto la sua autorità. Tali navi sono soggette a misure decise dalla parte altrettanto efficaci delle misure applicate alle navi che battono la sua bandiera.

3.   Il presente accordo si applica alla pesca praticata in zone marine che sia illegale, non dichiarata e non regolamentata, secondo quanto definito all’articolo 1, lettera e), del presente accordo, e alle attività inerenti alla pesca a supporto di tale pesca.

4.   Il presente accordo è applicato in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in conformità al diritto internazionale.

5.   Poiché il presente accordo ha portata mondiale e si applica a tutti i porti, le parti incoraggiano le altre entità ad applicare misure compatibili con le sue disposizioni. Le entità che non possono diventare parti contraenti del presente accordo possono esprimere il loro impegno ad agire in modo compatibile con le sue disposizioni.

Articolo 4

Relazione con il diritto internazionale e altri strumenti internazionali

1.   Nessuna delle disposizioni del presente accordo pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri delle parti a norma del diritto internazionale. In particolare, nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata in modo da pregiudicare:

a)

la sovranità delle parti sulle rispettive acque interne, arcipelagiche e territoriali o i diritti di sovranità sulla rispettiva piattaforma continentale e nelle rispettive zone economiche esclusive;

b)

l’esercizio delle parti della loro sovranità sui porti situati nel loro territorio in conformità al diritto internazionale, compreso il diritto di negare l’accesso a tali porti e di adottare misure dello Stato di approdo più severe di quelle previste dal presente accordo, comprese le misure adottate a seguito di una decisione di un’organizzazione regionale di gestione della pesca.

2.   L’applicazione del presente accordo non implica che una parte riconosca un’organizzazione regionale di gestione della pesca di cui non è membro né che diventi vincolata a misure o decisioni della stessa.

3.   Una parte non è mai obbligata in virtù del presente accordo a dare esecuzione a misure o decisioni di un’organizzazione regionale di gestione della pesca se tali misure o decisioni non sono state adottate in conformità al diritto internazionale.

4.   Il presente accordo è interpretato e applicato in conformità al diritto internazionale tenendo conto delle norme e disposizioni internazionali applicabili, comprese quelle stabilite tramite l’Organizzazione marittima internazionale e altri strumenti internazionali.

5.   Le parti adempiono in buona fede agli obblighi assunti nell’ambito del presente accordo ed esercitano i diritti da esso riconosciuti in modo tale da non costituire abuso di diritto.

Articolo 5

Integrazione e coordinamento a livello nazionale

Nella misura del possibile ciascuna parte:

a)

integra o coordina le misure di competenza dello Stato di approdo relative alla pesca con il sistema più ampio di controlli esercitati dallo Stato di approdo;

b)

integra le misure di competenza dello Stato di approdo con altre misure al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e le attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN tenendo conto, se del caso, del piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato dalla FAO nel 2001; e

c)

adotta misure per lo scambio di informazioni fra gli organismi nazionali pertinenti e per il coordinamento delle attività di tali organismi ai fini dell’attuazione del presente accordo.

Articolo 6

Cooperazione e scambio di informazioni

1.   Allo scopo di promuovere un’efficace attuazione del presente accordo e tenendo nel debito conto gli opportuni requisiti di riservatezza, le parti cooperano e scambiano informazioni con gli Stati appropriati, la FAO, altre organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare sulle misure adottate da tali organizzazioni regionali in relazione all’obiettivo del presente accordo.

2.   Per quanto possibile, ciascuna parte prende provvedimenti a sostegno delle misure di conservazione e di gestione adottate da altri Stati e da altre pertinenti organizzazioni internazionali.

3.   Le parti cooperano a livello subregionale, regionale e mondiale ai fini di un’efficace applicazione del presente accordo, anche, ove opportuno, attraverso la FAO o organizzazioni e accordi regionali di gestione della pesca.

PARTE 2

ENTRATA IN PORTO

Articolo 7

Designazione dei porti

1.   Ciascuna parte designa e rende noti i porti in cui le navi possono chiedere di entrare ai sensi del presente accordo. Ciascuna parte trasmette un elenco dei porti designati alla FAO, che provvede a darvi debita pubblicità.

2.   Per quanto possibile, ciascuna parte assicura che ognuno dei porti designati e resi noti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo disponga di capacità sufficiente per eseguire ispezioni a norma del presente accordo.

Articolo 8

Richiesta anticipata di entrata in porto

1.   Prima di autorizzare una nave ad entrare in un suo porto, ciascuna parte chiede che le vengano fornite almeno le informazioni indicate nell’allegato A.

2.   Ciascuna parte chiede che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo le siano fornite con sufficiente anticipo da consentire allo Stato di approdo di esaminarle.

Articolo 9

Autorizzazione o rifiuto di entrata in porto

1.   Dopo aver ricevuto le informazioni pertinenti di cui all’articolo 8, nonché altre informazioni eventualmente richieste per determinare se la nave che chiede l’entrata in porto ha praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN, ciascuna parte decide se autorizzare o rifiutare l’entrata della nave nel suo porto e comunica tale decisione alla nave o al suo rappresentante.

2.   Se l’entrata è autorizzata, il comandante o il rappresentante della nave è tenuto a presentare l’autorizzazione alle autorità competenti della parte all’arrivo in porto della nave.

3.   Se l’entrata è negata, ciascuna parte comunica la decisione presa a norma del paragrafo 1 del presente articolo allo Stato di bandiera della nave e, se opportuno e nella misura del possibile, agli Stati costieri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ad altre organizzazioni internazionali pertinenti.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, se una parte dispone di prove sufficienti per dimostrare che una nave che ha chiesto di entrare in uno dei suoi porti ha praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN, in particolare se la nave è compresa in un elenco di navi che hanno praticato la pesca INN o attività inerenti a tale pesca adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca pertinente in conformità alle norme e alle procedure di tale organizzazione e al diritto internazionale, la parte rifiuta a tale nave l’entrata nei suoi porti, tenendo nel debito conto i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 4.

5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, una parte può autorizzare l’entrata in uno dei suoi porti di una nave di cui ai suddetti paragrafi esclusivamente a fini di ispezione e per prendere altre misure appropriate in conformità al diritto internazionale che siano almeno altrettanto efficaci del divieto di entrare in porto nel prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e le attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN.

6.   Se una delle navi di cui al paragrafo 4 o 5 del presente articolo si trova in porto per qualsiasi motivo, la parte interessata vieta alla nave l’utilizzo dei propri porti per lo sbarco, il trasbordo, il condizionamento e la trasformazione del pesce e per altri servizi portuali, fra cui il rifornimento di carburante, l’approvvigionamento, la manutenzione e l’utilizzo del bacino di carenaggio. In tali casi si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 11. Il divieto di utilizzare i porti per tali finalità è conforme al diritto internazionale.

Articolo 10

Forza maggiore o difficoltà grave

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce l’entrata in porto di navi in caso di forza maggiore o di difficoltà grave, in conformità al diritto internazionale, o vieta a uno Stato di approdo di autorizzare l’entrata in porto di una nave esclusivamente al fine di prestare assistenza a persone, imbarcazioni o aeromobili in pericolo o in difficoltà grave.

PARTE 3

UTILIZZO DEI PORTI

Articolo 11

Utilizzo dei porti

1.   Se una nave è entrata in uno dei suoi porti, la parte le nega l’utilizzo del porto, a norma delle leggi e delle regolamentazioni nazionali e in modo compatibile con il diritto internazionale, compreso il presente accordo, per lo sbarco, il trasbordo, il condizionamento e la trasformazione del pesce che non è stato precedentemente sbarcato e per altri servizi portuali, fra cui il rifornimento di carburante, l’approvvigionamento, la manutenzione e l’utilizzo del bacino di carenaggio, se:

a)

la parte constata che la nave non dispone di un’autorizzazione valida e applicabile per praticare la pesca o attività inerenti alla pesca richiesta dal suo Stato di bandiera;

b)

la parte constata che la nave non dispone di un’autorizzazione valida e applicabile per praticare la pesca o attività inerenti alla pesca richiesta da uno Stato costiero per le zone sottoposte alla giurisdizione nazionale di tale Stato;

c)

la parte riceve prove fondate che il pesce detenuto a bordo è stato catturato in violazione dei requisiti applicabili di uno Stato costiero per le zone sottoposte alla giurisdizione nazionale di tale Stato;

d)

lo Stato di bandiera non conferma entro un periodo di tempo ragionevole, su richiesta dello Stato di approdo, che il pesce detenuto a bordo è stato catturato in conformità ai requisiti applicabili di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente, tenuto conto dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3; oppure

e)

la parte ha motivi fondati di ritenere che la nave abbia in qualche modo praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN, anche a supporto di una nave di cui all’articolo 9, paragrafo 4, a meno che la nave possa dimostrare:

i)

che operava in modo compatibile con le pertinenti misure di conservazione e di gestione; oppure,

ii)

nel caso della messa a disposizione di personale, carburante, attrezzi da pesca e altre forniture in mare, che la nave rifornita non era, al momento del rifornimento, una delle navi di cui all’articolo 9, paragrafo 4.

2.   In deroga al paragrafo 1, una parte non nega a una nave di cui al suddetto paragrafo l’utilizzo dei servizi portuali:

a)

essenziali per la sicurezza o la salute dell’equipaggio o per la sicurezza della nave, purché tali necessità siano debitamente provate; oppure

b)

se del caso, per la demolizione della nave.

3.   Se una parte ha vietato l’utilizzo del porto in conformità del presente articolo, essa notifica tempestivamente la propria decisione allo Stato di bandiera e, se opportuno, agli Stati costieri interessati e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti e ad altre organizzazioni internazionali interessate.

4.   Una parte ritira il divieto di utilizzo del porto nei riguardi di una nave a norma del paragrafo 1 del presente articolo solo se esistono prove sufficienti che le motivazioni per cui l’utilizzo era stato vietato erano inadeguate o erronee o che tali motivazioni non sono più pertinenti.

5.   Se una parte ritira il divieto di cui al paragrafo 4 del presente articolo, essa ne dà notifica tempestiva alle parti che erano state informate del divieto a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

PARTE 4

ISPEZIONI E AZIONI DI CONTROLLO

Articolo 12

Livelli e priorità di ispezione

1.   Ciascuna parte ispeziona nei propri porti il numero di navi richiesto per raggiungere un livello annuale di ispezioni sufficiente a conseguire l’obiettivo del presente accordo.

2.   Le parti si impegnano a raggiungere un accordo sui livelli minimi di ispezione delle navi tramite, a seconda del caso, le organizzazioni regionali di gestione della pesca, la FAO o altri mezzi.

3.   Per decidere quali navi ispezionare le parti danno priorità:

a)

alle navi che non sono state autorizzate ad entrare in un porto o ad utilizzare un porto in conformità del presente accordo;

b)

alle richieste di ispezione di determinate navi presentate da altre parti, Stati od organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti, in particolare ove tali richieste siano corroborate da prove che la nave in questione abbia praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN; e

c)

alle altri navi per le quali esistono motivi fondati di sospettare che abbiano praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN.

Articolo 13

Esecuzione delle ispezioni

1.   Ciascuna parte provvede affinché i propri ispettori svolgano almeno le funzioni indicate nell’allegato B.

2.   Nell’eseguire le ispezioni in porto ciascuna parte:

a)

provvede affinché le ispezioni siano condotte da ispettori adeguatamente qualificati autorizzati a tal fine, con particolare riguardo all’articolo 17;

b)

provvede affinché, prima dell’ispezione, gli ispettori presentino al comandante della nave un documento attestante la loro qualifica di ispettori;

c)

provvede affinché gli ispettori esaminino tutte le zone pertinenti della nave, il pesce presente a bordo, le reti ed eventuali altri attrezzi ed equipaggiamenti nonché qualsiasi documento o registro tenuto a bordo che consenta di verificare il rispetto delle pertinenti misure di conservazione e di gestione;

d)

impone al comandante della nave di fornire agli ispettori l’assistenza e le informazioni necessarie e di presentare, su loro richiesta, il materiale e i documenti pertinenti o copie certificate degli stessi;

e)

invita lo Stato di bandiera della nave a partecipare all’ispezione qualora esistano accordi in tal senso con detto Stato;

f)

fa tutto il possibile per evitare di ritardare indebitamente la nave, per ridurre al minimo le interferenze e i disagi, compresa la presenza non necessaria di ispettori a bordo, e per evitare azioni che avrebbero come conseguenza la degradazione della qualità del pesce a bordo;

g)

fa tutto il possibile per facilitare la comunicazione con il comandante o i membri più anziani dell’equipaggio, anche facendo accompagnare l’ispettore da un interprete ove sia possibile e necessario;

h)

assicura che le ispezioni siano condotte in modo equo, trasparente e non discriminatorio e che non si verifichino episodi di intimidazione su nessuna nave; e

i)

non interferisce con la facoltà del comandante, in conformità al diritto internazionale, di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera.

Articolo 14

Esiti delle ispezioni

Le parti includono almeno le informazioni indicate nell’allegato C nel rapporto scritto sugli esiti di ciascuna ispezione.

Articolo 15

Trasmissione degli esiti delle ispezioni

Le parti trasmettono gli esiti di ciascuna ispezione allo Stato di bandiera della nave ispezionata e, se del caso:

a)

alle parti e agli Stati interessati, compresi:

i)

gli Stati nelle cui acque di giurisdizione nazionale l’ispezione ha appurato che la nave ha praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN; e

ii)

lo Stato di cui è cittadino il comandante della nave;

b)

le organizzazioni regionali di gestione della pesca interessate; e

c)

la FAO e altre organizzazioni internazionali interessate.

Articolo 16

Scambio elettronico di informazioni

1.   Per facilitare l’attuazione del presente accordo le parti istituiscono, ove possibile, un sistema di comunicazione che consenta lo scambio elettronico diretto di informazioni, tenendo nel debito conto gli opportuni requisiti in materia di riservatezza.

2.   Nella misura del possibile e tenendo nel debito conto gli opportuni requisiti in materia di riservatezza, le parti cooperano per porre in atto, congiuntamente ad altre iniziative multilaterali e intergovernative appropriate, un meccanismo di condivisione delle informazioni, di preferenza coordinato dalla FAO, nonché per facilitare lo scambio di informazioni con le banche dati esistenti pertinenti per il presente accordo.

3.   Ciascuna parte designa un’autorità che funge da punto di contatto per lo scambio di informazioni ai sensi del presente accordo e comunica tale designazione alla FAO.

4.   Ciascuna parte gestisce le informazioni da trasmettere attraverso uno dei sistemi istituiti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo in conformità all’allegato D.

5.   La FAO chiede alle organizzazioni regionali di gestione della pesca appropriate di fornire informazioni sulle misure o decisioni da esse adottate e attuate che abbiano attinenza con il presente accordo al fine di integrare tali informazioni, nella misura del possibile e tenendo nel debito conto gli opportuni requisiti in materia di riservatezza, nel meccanismo di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 17

Formazione degli ispettori

Le parti provvedono affinché i propri ispettori siano adeguatamente formati tenendo conto degli orientamenti per la formazione degli ispettori figuranti nell’allegato E. Le parti si impegnano a cooperare a tale riguardo.

Articolo 18

Misure adottate dallo Stato di approdo a seguito di ispezioni

1.   Se, a seguito di un’ispezione, esistono motivi fondati di ritenere che una nave abbia praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN, la parte che ha eseguito l’ispezione:

a)

comunica tempestivamente le proprie constatazioni allo Stato di bandiera e, se del caso, agli Stati costieri interessati, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ad altre organizzazioni internazionali appropriate nonché allo Stato di cui è cittadino il comandante della nave; e

b)

vieta alla nave l’utilizzo del proprio porto per lo sbarco, il trasbordo, il condizionamento e la trasformazione del pesce che non è stato precedentemente sbarcato e per altri servizi portuali, fra cui il rifornimento di carburante, l’approvvigionamento, la manutenzione e l’utilizzo del bacino di carenaggio, se queste misure non sono già state prese nei confronti della nave in modo compatibile con il presente accordo, compreso l’articolo 4.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una parte non vieta a una nave di cui al suddetto paragrafo l’utilizzo dei propri servizi portuali qualora siano essenziali per la sicurezza o la salute dell’equipaggio o per la sicurezza della nave.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere misure che siano conformi al diritto internazionale oltre a quelle specificate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, comprese le misure che lo Stato di bandiera della nave ha espressamente richiesto o a cui ha acconsentito.

Articolo 19

Informazioni sul ricorso nello Stato di approdo

1.   Ciascuna parte tiene a disposizione del pubblico e fornisce, su richiesta scritta, all’armatore, all’operatore, al comandante o al rappresentante della nave le informazioni relative a eventuali ricorsi presentati in conformità alle proprie leggi e regolamentazioni nazionali in merito a misure dello Stato di approdo prese da detta parte a norma dell’articolo 9, 11, 13 o 18, comprese le informazioni relative ai servizi pubblici o alle istituzioni giudiziarie esistenti a tale scopo, nonché le informazioni su eventuali diritti di indennizzo previsti dalle leggi e regolamentazioni nazionali in caso di perdita o danno subiti in conseguenza di un presunto atto illecito della parte.

2.   La parte informa lo Stato di bandiera, l’armatore, l’operatore, il comandante o il rappresentante, a seconda del caso, dell’esito di tale ricorso. Se altre parti, Stati od organizzazioni internazionali sono stati informati della decisione precedentemente presa a norma dell’articolo 9, 11, 13 o 18, la parte li informa di eventuali modifiche della propria decisione.

PARTE 5

RUOLO DEGLI STATI DI BANDIERA

Articolo 20

Ruolo degli Stati di bandiera

1.   Ciascuna parte impone alle navi battenti la propria bandiera di cooperare con lo Stato di approdo durante le ispezioni condotte a norma del presente accordo.

2.   Se una parte ha motivi fondati di ritenere che una nave autorizzata a battere la propria bandiera abbia praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN e chieda di entrare, o si trovi, nel porto di un altro Stato, essa chiede a detto Stato, a seconda del caso, di ispezionare la nave o di prendere altre misure compatibili con il presente accordo.

3.   Ciascuna parte incoraggia le navi autorizzate a battere la propria bandiera a sbarcare, trasbordare, condizionare e trasformare il pesce e a utilizzare gli altri servizi portuali nei porti degli Stati che agiscono in modo conforme o compatibile con il presente accordo. Le parti sono incoraggiate ad elaborare procedure eque, trasparenti e non discriminatorie, anche attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca e la FAO, per identificare gli Stati che possono non agire in modo conforme o compatibile con il presente accordo.

4.   Se, a seguito di un’ispezione dello Stato di approdo, una parte che è uno Stato di bandiera riceve un rapporto d’ispezione secondo il quale esistono motivi fondati di ritenere che una nave autorizzata a battere la propria bandiera abbia praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN, essa procede immediatamente a un’indagine approfondita della questione e, se dispone di prove sufficienti, adotta senza indugio le misure coercitive previste dalle leggi e regolamentazioni nazionali.

5.   Ciascuna parte, in qualità di Stato di bandiera, riferisce alle altre parti, agli Stati di approdo appropriati e, se del caso, ad altri Stati e organizzazioni regionali di gestione della pesca appropriati e alla FAO sulle misure prese nei confronti delle navi autorizzate a battere la propria bandiera che, a seguito di misure dello Stato di approdo adottate in forza del presente accordo, risultano aver praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN.

6.   Ciascuna parte provvede affinché le misure applicate alle navi autorizzate a battere la propria bandiera siano almeno altrettanto efficaci delle misure di cui all’articolo 3, paragrafo 1, nel prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e le attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN.

PARTE 6

ESIGENZE DEGLI STATI IN VIA DI SVILUPPO

Articolo 21

Esigenze degli Stati in via di sviluppo

1.   Le parti riconoscono pienamente le esigenze speciali delle parti che sono Stati in via di sviluppo per quanto riguarda l’attuazione delle misure di competenza dello Stato di approdo compatibili con il presente accordo. A tale riguardo le parti, direttamente o indirettamente tramite la FAO, altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite o altri organismi e organizzazioni internazionali appropriati, fra cui le organizzazioni regionali di gestione della pesca, forniscono loro assistenza al fine, fra l’altro, di:

a)

rafforzare la facoltà, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, di elaborare una base giuridica e la capacità di attuazione di efficaci misure di competenza dello Stato di approdo;

b)

facilitare la loro partecipazione a qualsiasi organizzazione internazionale che promuova l’elaborazione e l’attuazione efficaci di misure di competenza dello Stato di approdo; e

c)

agevolare l’assistenza tecnica per rafforzare l’elaborazione e l’applicazione delle misure di competenza dello Stato di approdo da parte di tali Stati, in coordinamento con i meccanismi internazionali appropriati.

2.   Le parti tengono nel debito conto le esigenze speciali delle parti che sono Stati di approdo in via di sviluppo, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, per accertare che un onere eccessivo risultante dall’applicazione del presente accordo non sia trasferito direttamente o indirettamente su di loro. Qualora sia dimostrato il trasferimento di un onere eccessivo, le parti cooperano per facilitare alle parti interessate che sono Stati in via di sviluppo l’attuazione di obblighi specifici nel quadro del presente accordo.

3.   Le parti valutano, direttamente o tramite la FAO, le esigenze specifiche delle parti che sono Stati in via di sviluppo in materia di attuazione del presente accordo.

4.   Le parti cooperano al fine di istituire adeguati meccanismi di finanziamento per assistere gli Stati in via di sviluppo nell’attuazione del presente accordo. Questi meccanismi sono specificamente destinati, fra l’altro:

a)

all’elaborazione di misure nazionali e internazionali di competenza dello Stato di approdo;

b)

allo sviluppo e al potenziamento delle capacità, compresa la capacità di monitoraggio, di controllo e di sorveglianza e la capacità di formazione, a livello nazionale e regionale, dei gestori dei porti, degli ispettori, del personale delle forze dell’ordine e del personale giuridico;

c)

alle attività di monitoraggio, controllo, sorveglianza e verifica pertinenti alle misure di competenza dello Stato di approdo, compreso l’accesso alla tecnologie e al materiale; e

d)

ad aiutare le parti che sono Stati in via di sviluppo a far fronte ai costi delle procedure di risoluzione di controversie risultanti da azioni da esse prese in virtù del presente accordo.

5.   La cooperazione con e fra le parti che sono Stati in via di sviluppo per le finalità stabilite nel presente articolo può comprendere la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria tramite canali bilaterali, multilaterali e regionali, compresa la cooperazione Sud-Sud.

6.   Le parti istituiscono un gruppo di lavoro ad hoc per riferire e formulare raccomandazioni periodicamente alle parti in merito all’istituzione di meccanismi di finanziamento, fra cui un regime di contributi, all’individuazione e alla mobilizzazione di fondi, all’elaborazione di criteri e procedure per l’orientamento dell’attuazione nonché allo stato di avanzamento dell’attuazione dei meccanismi di finanziamento. Oltre alle considerazioni enunciate nel presente articolo, il gruppo di lavoro tiene fra l’altro conto dei seguenti elementi:

a)

la valutazione delle esigenze delle parti che sono Stati in via di sviluppo, in particolare di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo;

b)

la disponibilità e l’erogazione tempestiva di fondi;

c)

la trasparenza dei processi decisionali e gestionali concernenti la raccolta e l’assegnazione dei fondi; e

d)

l’obbligo di rendicontazione delle parti beneficiarie che sono Stati in via di sviluppo per quanto riguarda l’utilizzo concordato dei fondi.

Le parti tengono conto delle relazioni ed eventuali raccomandazioni del gruppo di lavoro ad hoc e prendono i provvedimenti opportuni.

PARTE 7

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 22

Risoluzione pacifica delle controversie

1.   Una parte può chiedere consultazioni con un’altra parte o altre parti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo al fine di raggiungere il prima possibile una soluzione reciprocamente soddisfacente.

2.   Se la controversia non è risolta tramite queste consultazioni entro un periodo di tempo ragionevole, le parti in questione si consultano fra loro non appena possibile al fine di risolvere la controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziaria o altri mezzi pacifici di loro scelta.

3.   Le controversie di questo tipo che non sono state in tal modo risolte sono deferite, con il consenso di tutte le parti interessate, alla Corte internazionale di giustizia o al Tribunale internazionale per il diritto del mare oppure sottoposte ad arbitrato. Se non è possibile giungere a un accordo sul ricorso alla Corte internazionale di giustizia, al Tribunale internazionale per il diritto del mare o all’arbitrato, le parti continuano a consultarsi e a cooperare al fine di risolvere la controversia conformemente alle norme del diritto internazionale relative alla conservazione delle risorse biologiche marine.

PARTE 8

PARTI NON CONTRAENTI

Articolo 23

Parti non contraenti del presente accordo

1.   Le parti incoraggiano le parti non contraenti del presente accordo ad aderirvi e/o ad adottare leggi e regolamenti e ad attuare misure compatibili con le disposizioni dello stesso.

2.   Le parti adottano misure eque, non discriminatorie e trasparenti, compatibili con il presente accordo e il diritto internazionale applicabile, al fine di scoraggiare le attività delle parti non contraenti che compromettono l’attuazione efficace del presente accordo.

PARTE 9

MONITORAGGIO, ESAME E VALUTAZIONE

Articolo 24

Monitoraggio, esame e valutazione

1.   Le parti assicurano, nell’ambito della FAO e dei suoi organi competenti, il monitoraggio e l’esame periodici e sistematici dell’attuazione del presente accordo, nonché la valutazione dei progressi realizzati per conseguirne l’obiettivo.

2.   Quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo la FAO convoca una riunione delle parti per esaminare e valutare l’efficacia del presente accordo nel conseguire il suo obiettivo. Le parti decidono di convocare altre riunioni di questo tipo in funzione delle necessità.

PARTE 10

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Firma

Il presente accordo è aperto alla firma, presso la FAO, di tutti gli Stati e le organizzazioni regionali di integrazione economica dal ventidue novembre 2009 al ventuno novembre 2010.

Articolo 26

Ratifica, accettazione o approvazione

1.   Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.

2.   Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

Articolo 27

Adesione

1.   Al termine del periodo di apertura alla firma, il presente accordo è aperto all’adesione di qualsiasi Stato od organizzazione regionale di integrazione economica.

2.   Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 28

Partecipazione delle organizzazioni regionali di integrazione economica

1.   Nei casi in cui un’organizzazione regionale di integrazione economica di cui all’allegato IX, articolo 1, della convenzione non abbia competenza su tutte le materie disciplinate dal presente accordo, l’allegato IX della convenzione si applica, mutatis mutandis, alla partecipazione di tale organizzazione regionale di integrazione economica al presente accordo, ad eccezione delle seguenti disposizioni di detto allegato:

a)

articolo 2, prima frase; e

b)

articolo 3, paragrafo 1.

2.   Nei casi in cui un’organizzazione regionale di integrazione economica che sia un’organizzazione internazionale di cui all’allegato IX, articolo 1, della convenzione abbia competenza su tutte le materie disciplinate dal presente accordo, le seguenti disposizioni si applicano alla partecipazione dell’organizzazione regionale di integrazione economica al presente accordo:

a)

al momento della firma o dell’adesione la suddetta organizzazione presenta una dichiarazione nella quale afferma:

i)

che ha competenza su tutte le materie disciplinate dal presente accordo;

ii)

che, per tale motivo, i suoi Stati membri non diventano Stati parti, fatta eccezione per i loro territori per i quali l’organizzazione non è responsabile; e

iii)

che accetta i diritti e gli obblighi degli Stati in virtù del presente accordo;

b)

la partecipazione di tale organizzazione non conferisce alcun diritto in virtù del presente accordo agli Stati membri dell’organizzazione;

c)

in caso di conflitto tra gli obblighi che incombono a tale organizzazione in virtù del presente accordo e gli obblighi che le incombono in forza dell’accordo che istituisce tale organizzazione o di qualsiasi atto correlato, prevalgono gli obblighi derivanti dal presente accordo.

Articolo 29

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, presso il depositario, del venticinquesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in conformità all’articolo 26 o 27.

2.   Per ogni firmatario che ratifica, accetta o approva il presente accordo dopo la sua entrata in vigore, il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3.   Per ogni Stato od organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al presente accordo dopo la sua entrata in vigore, il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del relativo strumento di adesione.

4.   Ai fini del presente articolo, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.

Articolo 30

Riserve ed eccezioni

Il presente accordo non ammette riserve o eccezioni.

Articolo 31

Dichiarazioni

L’articolo 30 non impedisce a uno Stato o a un’organizzazione regionale di integrazione economica, all’atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione del presente accordo o dell’adesione allo stesso, di presentare una dichiarazione, in qualsiasi modo formulata o denominata, finalizzata, fra l’altro, ad armonizzare le proprie leggi e regolamenti con le disposizioni del presente accodo, a condizione che tale dichiarazione non comporti l’esclusione o la modifica degli effetti giuridici delle disposizioni del presente accordo nella loro applicazione a tale Stato od organizzazione regionale di integrazione economica.

Articolo 32

Applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dagli Stati o dalle organizzazioni regionali di integrazione economica che acconsentono alla sua applicazione provvisoria inviando al depositario una notifica scritta a tale scopo. Tale applicazione provvisoria prende effetto a decorrere dalla data di ricevimento della notifica.

2.   L’applicazione provvisoria da parte di uno Stato o di un’organizzazione regionale di integrazione economica cessa a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo per detto Stato od organizzazione regionale di integrazione economica oppure dalla notifica di detto Stato od organizzazione regionale di integrazione economica, inviata per iscritto al depositario, della sua intenzione di porre fine all’applicazione provvisoria.

Articolo 33

Modifiche

1.   Qualsiasi parte può proporre modifiche al presente accordo al termine di un periodo di due anni dalla data della sua entrata in vigore.

2.   Le proposte di modifica del presente accordo sono trasmesse mediante comunicazione scritta al depositario insieme alla richiesta di convocare una riunione delle parti per esaminare dette proposte. Il depositario trasmette a tutte le parti detta comunicazione nonché tutte le risposte alla richiesta ricevute dalle parti. Salvo obiezione alla richiesta sollevata da metà delle parti nei sei mesi successivi alla data di trasmissione della comunicazione, il depositario convoca una riunione delle parti per esaminare la proposta di modifica.

3.   Fatto salvo l’articolo 34, qualsiasi modifica del presente accordo è adottata solo per consenso delle parti presenti alla riunione nella quale essa è presentata per adozione.

4.   Fatto salvo l’articolo 34, qualsiasi modifica adottata dalla riunione delle parti entra in vigore per le parti che l’hanno ratificata, accettata o approvata il novantesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte dei due terzi delle parti del presente accordo, in funzione del numero delle parti alla data di adozione della modifica. Successivamente la modifica entra in vigore per qualsiasi altra parte il novantesimo giorno dopo che la parte in questione ha depositato il relativo strumento di ratifica, accettazione o approvazione della modifica.

5.   Ai fini del presente articolo, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.

Articolo 34

Allegati

1.   Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo e un riferimento al presente accordo rimanda anche agli allegati.

2.   Una modifica a un allegato del presente accordo può essere adottata da due terzi delle parti del presente accordo presenti alla riunione in cui la proposta di modifica dell’allegato è esaminata. Tuttavia si fa tutto il possibile per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi modifica dell’allegato. Una modifica di un allegato è incorporata nel presente accordo ed entra in vigore per le parti che hanno espresso la loro accettazione a decorrere dalla data in cui il depositario riceve la notifica di accettazione da un terzo delle parti del presente accordo, in funzione del numero di parti alla data di adozione della modifica. Successivamente la modifica entra in vigore per ciascuna delle parti rimanenti a decorrere dal ricevimento dell’accettazione da parte del depositario.

Articolo 35

Recesso

Qualsiasi parte può recedere dal presente accordo in qualunque momento allo scadere di un anno dalla data in cui l’accordo è entrato in vigore per la parte in questione notificando per iscritto tale recesso al depositario. Il recesso diventa effettivo un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del depositario.

Articolo 36

Il depositario

Il direttore generale della FAO è il depositario del presente accordo. Il depositario:

a)

trasmette copie certificate del presente accordo a ciascun firmatario e parte;

b)

provvede affinché il presente accordo sia registrato, a partire dalla sua entrata in vigore, presso il segretariato delle Nazioni Unite in conformità all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite;

c)

informa tempestivamente ciascun firmatario e parte del presente accordo:

i)

delle firme e degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione e adesione depositati a norma degli articoli 25, 26 e 27;

ii)

della data di entrata in vigore del presente accordo a norma dell’articolo 29;

iii)

delle proposte di modifica del presente accordo e della loro adozione ed entrata in vigore a norma dell’articolo 33;

iv)

delle proposte di modifica degli allegati e della loro adozione ed entrata in vigore a norma dell’articolo 34; e

v)

dei recessi dal presente accordo a norma dell’articolo 35.

Articolo 37

Testi facenti fede

I testi del presente accordo in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Roma, addì ventidue novembre duemilanove.

ALLEGATO A

Informazioni che le navi che chiedono di entrare in porto devono fornire preliminarmente

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ALLEGATO B

Procedure di ispezione dello stato di approdo

Gli ispettori:

a)

verificano, per quanto possibile, che la documentazione relativa all’identificazione della nave presente a bordo e le informazioni relative all’armatore siano autentiche, complete e corrette, anche, se necessario, prendendo contatti appropriati con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali delle navi da pesca;

b)

verificano che la bandiera e la marcatura delle nave (ossia il nome, il numero di immatricolazione esterno, il numero di identificazione dell’Organizzazione marittima internazionale, l’indicativo internazionale di chiamata e altre marcature nonché le dimensioni principali) corrispondano alle informazioni contenute nella documentazione;

c)

verificano, nella misura del possibile, che le autorizzazioni per la pesca e le attività inerenti alla pesca siano autentiche, complete, corrette e conformi alle informazioni fornite ai sensi dell’allegato A;

d)

esaminano tutti gli altri documenti e registri pertinenti presenti a bordo, compresi, ove possibile, quelli in formato elettronico e i dati del sistema di monitoraggio delle navi da pesca (VMS) provenienti dallo Stato di bandiera o da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). La documentazione pertinente può comprendere giornali di bordo, documenti di cattura, di trasbordo o commerciali, ruolo dell’equipaggio, piani e schemi grafici dello stivaggio, descrizioni delle stive e documenti richiesti a titolo della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione;

e)

esaminano, per quanto possibile, tutti i pertinenti attrezzi da pesca presenti a bordo, compresi eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili, e nella misura del possibile verificano che siano conformi alle condizioni delle autorizzazioni. Gli attrezzi da pesca sono controllati per quanto possibile anche per accertare che caratteristiche quali le dimensioni delle maglie e dei fili, gli accessori e i dispositivi, le dimensioni e la configurazione di reti, nasse e draghe, le dimensioni e il numero di ami siano conformi alla normativa applicabile e che la marcatura corrisponda a quella autorizzata per la nave ispezionata;

f)

determinano, per quanto possibile, se il pesce presente a bordo è stato catturato in conformità alle autorizzazioni corrispondenti;

g)

esaminano il pesce, anche mediante campionamento, per determinarne quantità e composizione. Nel far questo gli ispettori possono aprire i contenitori in cui il pesce è stato preimballato e spostare il pesce o i contenitori per verificare l’integrità delle stive. Tale esame può comprendere ispezioni del tipo di prodotto e la determinazione del peso nominale;

h)

valutano l’esistenza di prove fondate del fatto che la nave abbia praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN;

i)

presentano il rapporto contenente l’esito dell’ispezione e le eventuali misure da adottare al comandante della nave, che lo deve firmare insieme all’ispettore. La firma del comandante sul rapporto serve unicamente a confermare il ricevimento di una copia dello stesso. Il comandante può aggiungere al rapporto eventuali osservazioni od obiezioni e, se del caso, prendere contatto con le autorità competenti dello Stato di bandiera, in particolare se ha serie difficoltà a comprendere il contenuto del rapporto. Una copia del rapporto è fornita al comandante; e

j)

provvedono, ove necessario e possibile, a far tradurre la documentazione pertinente.

ALLEGATO C

Rapporto relativo all’esito dell’ispezione

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ALLEGATO D

SISTEMI DI INFORMAZIONE SULLE MISURE DI COMPETENZA DELLO STATO DI APPRODO

Nell’attuare il presente accordo ciascuna parte:

a)

si impegna a stabilire un sistema di comunicazione informatizzato in conformità all’articolo 16;

b)

crea, per quanto possibile, siti web per rendere noti l’elenco dei porti designati in conformità all’articolo 7 e le misure prese in conformità alle pertinenti disposizioni del presente accordo;

c)

identifica, nella misura del possibile, ciascun rapporto di ispezione con un numero di riferimento unico che inizia con il codice alpha-3 dello Stato di approdo e l’identificatore dell’organismo emittente;

d)

utilizza, per quanto possibile, il sistema di codificazione internazionale indicato negli allegati A e C e converte altri sistemi di codificazione nel sistema internazionale.

Paesi/territori

:

codice paese ISO-3166 alpha-3

specie

:

codice alpha-3 ASFIS (chiamato anche codice alpha-3 FAO)

tipo di nave

:

codice ISSCFV (chiamato anche codice alpha FAO)

tipi di attrezzi

:

codice ISSCFG (chiamato anche codice alpha FAO).

ALLEGATO E

Orientamenti per la formazione degli ispettori

I programmi di formazione per gli ispettori degli Stati di approdo devono trattare almeno gli aspetti seguenti:

1)

etica;

2)

questioni di igiene, sicurezza e protezione;

3)

leggi e regolamentazioni nazionali applicabili, settori di competenza e misure di conservazione e di gestione delle ORGP pertinenti e diritto internazionale applicabile;

4)

raccolta, valutazione e conservazione degli elementi di prova;

5)

procedure ispettive generali, come tecniche di redazione dei rapporti e di intervista investigativa;

6)

analisi delle informazioni, quali giornali di bordo, documentazione elettronica e storia della nave (nome, armatore/i e Stato di bandiera), necessaria per convalidare le informazioni fornite dal comandante della nave;

7)

imbarco e ispezione della nave, in particolare ispezioni della stiva e calcolo dei volumi di stivaggio;

8)

verifica e convalida delle informazioni relative al pesce sbarcato, trasbordato, trasformato e al pesce rimasto a bordo, anche utilizzando i fattori di conversione per le varie specie e i vari prodotti;

9)

identificazione delle specie ittiche e misurazione della lunghezza e di altri parametri biologici;

10)

identificazione delle navi e degli attrezzi da pesca e tecniche di ispezione e di misurazione degli attrezzi;

11)

attrezzatura e funzionamento del VMS e di altri sistemi di sorveglianza elettronica; e

12)

misure da prendere a seguito di un’ispezione.


DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA DELL’UNIONE EUROPEA CON RIGUARDO ALLE MATERIE DISCIPLINATE DALL’ACCORDO SULLE MISURE DI COMPETENZA DELLO STATO DI APPRODO INTESE A PREVENIRE, SCORAGGIARE ED ELIMINARE LA PESCA ILLEGALE, NON DICHIARATA E NON REGOLAMENTATA

[Dichiarazione formulata ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo]

1.

L’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo stabilisce che, nei casi in cui un’organizzazione regionale di integrazione economica abbia competenza su tutte le materie disciplinate dal presente accordo, essa presenta una dichiarazione a tale effetto all’atto della firma o dell’adesione.

2.

A norma dell’articolo 1, lettera h), dell’accordo, per «organizzazione di integrazione economica regionale» si intende un’organizzazione di integrazione economica regionale a cui i relativi Stati membri hanno trasferito le proprie competenze per le materie oggetto del presente accordo, incluso il potere di prendere in proposito decisioni vincolanti per gli Stati stessi.

3.

L’Unione europea è considerata un’organizzazione regionale di integrazione economica in conformità agli articoli sopra citati.

4.

L’Unione europea dichiara pertanto che:

i)

ha competenza su tutte le materie disciplinate dal presente accordo;

ii)

per tale motivo i suoi Stati membri non diventano Stati parti, fatta eccezione per i loro territori per i quali essa non è responsabile.

Gli Stati membri dell’Unione europea sono attualmente: il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

iii)

accetta i diritti e gli obblighi degli Stati in virtù del presente accordo.

5.

L’Unione europea dichiara che, nel caso del conflitto contemplato all’articolo 28, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo, applicherà gli obblighi derivanti da tale disposizione in conformità al trattato che istituisce la Comunità europea quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.


REGOLAMENTI

22.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 715/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2011

recante quindicesima modifica del regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) (1), in particolare l’articolo 10, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 elenca le persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche a norma dello stesso regolamento.

(2)

La Commissione è autorizzata a modificare detto allegato, in virtù delle decisioni di esecuzione adottate dal Consiglio per attuare la posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (2). La posizione comune 2004/694/PESC è stata sostituita dalla decisione 2010/603/PESC del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (3). La decisione di esecuzione 2011/422/PESC del Consiglio (4), attua la decisione 2010/603/PESC.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1763/2004 attua la decisione 2010/603/PESC nella misura in cui è necessaria un’azione a livello dell’Unione. Pertanto l’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 deve essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.

(2)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.

(3)  GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 15.

(4)  GU L 188 del 19.7.2011, pag. 19.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 la voce seguente è soppressa:

«14.

Mladić, Ratko. Data di nascita: 12.3.1942. Luogo di nascita: Bozanovici, Municipality of Kalinovik, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: (a) Bosnia-Erzegovina, (b) Serbia e Montenegro.»


DECISIONI

22.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2006/491/CE, Euratom

(2011/444/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1)), in particolare l’articolo 2 del suddetto statuto e l’articolo 6 del suddetto regime,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 240, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il segretariato generale del Consiglio è posto sotto la responsabilità di un segretario generale.

(2)

È necessario adottare una nuova decisione relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e abrogare la decisione 2006/491/CE, Euratom (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I poteri demandati dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il segretariato generale del Consiglio:

a)

dal Consiglio, per quanto riguarda il segretario generale;

b)

dal Consiglio, su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l’applicazione ai direttori generali degli articoli 1 bis, 30, 34, 41, 49, 50 e 51 dello statuto;

c)

dal segretario generale negli altri casi.

Il segretario generale è autorizzato a delegare al direttore generale dell’amministrazione tutti o parte dei suoi poteri per quanto riguarda l’applicazione del regime applicabile agli altri agenti nonché l’applicazione dello statuto ai funzionari del gruppo di funzioni AST, ad eccezione dei poteri di nomina e di cessazione definitiva dal servizio dei funzionari e di assunzione degli altri agenti.

Articolo 2

La decisione 2006/491/CE, Euratom è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2006, relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’autorità abilitata a stipulare contratti (GU L 194 del 14.7.2006, pag. 29).


22.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/22


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

che autorizza la Germania ad applicare all'elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («elettricità erogata da reti elettriche terrestri») una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2011/445/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 27 dicembre 2010 la Germania ha chiesto un'autorizzazione ad applicare all’elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («elettricità erogata da reti elettriche terrestri») una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica, in conformità all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2)

Lo sgravio fiscale che la Germania intende applicare mira a promuovere un uso più generalizzato dell’elettricità erogata da reti elettriche terrestri quale sistema meno dannoso per l’ambiente, rispetto al consumo di combustibile bunker a bordo, per soddisfare i bisogni energetici delle navi ormeggiate in porto.

(3)

Nella misura in cui l’uso dell’elettricità erogata da reti elettriche terrestri permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall’uso di combustibile per uso bordo, esso contribuisce a migliorare la qualità dell’aria delle località portuali. La misura dovrebbe pertanto contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente e sanità.

(4)

L'autorizzazione concessa alla Germania di applicare un’aliquota ridotta alla tariffa dell’elettricità erogata da reti elettriche terrestri non eccede quanto è necessario per conseguire il suddetto obiettivo, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo continuerà a rappresentare l’alternativa più competitiva. Analogamente, e a causa dell’attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che mentre sia in vigore la misura comporti significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.

(5)

Dall’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, si desume che ciascuna autorizzazione concessa a norma di detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Data la necessità, da un lato, che il periodo sia abbastanza lungo da non dissuadere gli operatori portuali dall’effettuare i necessari investimenti e, dall’altro, di riesaminare a tempo debito la situazione in Germania e di non compromettere i futuri sviluppi del quadro giuridico in vigore, è opportuno concedere l’autorizzazione richiesta per un periodo di tre anni, fatta tuttavia salva l’entrata in vigore delle disposizioni generali in materia prima della scadenza prevista,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizza la Germania ad applicare all’elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto, diverse dalle navi private da diporto («elettricità erogata da reti elettriche terrestri»), una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa cessa di produrre effetti il 16 luglio 2014.

Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del trattato, stabilisce disposizioni generali relative ai vantaggi fiscali applicabili all’elettricità erogata da reti elettriche terrestri, la presente decisione cessa di produrre effetti il giorno dell’entrata in vigore di dette disposizioni generali.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.


22.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/23


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 luglio 2011

relativa al contributo finanziario dell’Unione ai programmi nazionali di 15 Stati membri (Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Finlandia) nel 2011 per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca

[notificata con il numero C(2011) 4918]

(I testi in lingua bulgara, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovena, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2011/446/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dall’Unione europea per le spese sostenute nell’ambito dei loro programmi nazionali di raccolta e di gestione di dati. I programmi devono essere elaborati in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (2) e del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (3).

La Bulgaria, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Finlandia hanno presentato i programmi nazionali per il periodo 2011-2013 in conformità a quanto disposto all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 199/2008. Detti programmi sono stati approvati nel 2011 in conformità con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.

Tali Stati membri hanno presentato le previsioni annuali di bilancio relative al periodo 2011-2013 in conformità all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca (4). La Commissione ha valutato le previsioni annuali di bilancio degli Stati membri in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008, tenendo conto dei programmi nazionali approvati.

(2)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1078/2008, la Commissione deve approvare le previsioni annuali di bilancio e decidere in merito al contributo finanziario annuale dell’Unione a ciascun programma nazionale conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008.

A norma dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 861/2006, il tasso del contributo finanziario deve essere stabilito mediante decisione della Commissione. L’articolo 16 del medesimo regolamento dispone che per l’azione finanziaria dell’Unione nell’ambito della raccolta di dati di base il tasso di cofinanziamento non può superare il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l’esecuzione del programma di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca.

(3)

La presente decisione costituisce una decisione finanziaria ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5).

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi globali del contributo finanziario dell’Unione concessi a ciascuno Stato membro per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per il 2011 e il tasso di detto contributo sono fissati nell’allegato.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2011.

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(3)  GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.

(4)  GU L 295 del 4.11.2008, pag. 24.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO

PROGRAMMI NAZIONALI 2011-2013

SPESA AMMISSIBILE E CONTRIBUTO MASSIMO DELL’UNIONE PER IL 2011

(in EUR)

Stato membro

Spese ammissibili

Partecipazione massima UE

(tasso del 50 %)

Bulgaria

366 500,00

183 250,00

Germania

6 615 835,00

3 307 917,50

Estonia

626 997,00

313 498,50

Irlanda

5 831 252,00

2 915 626,00

Francia

14 408 590,00

7 204 295,00

Italia

7 799 304,00

3 899 652,00

Cipro

489 211,00

244 605,50

Lettonia

309 381,00

154 690,50

Lituania

279 742,00

139 871,00

Malta

576 570,00

288 285,00

Polonia

1 046 307,00

523 153,50

Portogallo

4 289 311,00

2 144 655,50

Romania

634 469,00

317 234,50

Slovenia

207 349,00

103 674,50

Finlandia

1 736 460,00

868 230,00

TOTALE

45 217 278,00

22 608 639,00


22.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/25


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante rettifica della decisione 2010/152/UE che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2011) 5139]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(2011/447/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 31,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2010/152/UE (3) la Commissione ha escluso dal finanziamento dell’Unione europea un importo complessivo di 279 794 442,15 PLN e di 25 583 996,81 EUR, comprendente in particolare la somma di 180 448 032,62 PLN sborsata dalla Polonia per misure di sviluppo rurale connesse alla superficie durante il periodo di programmazione 2000-2006. Tuttavia, nell’allegato della citata decisione il suddetto importo è stato erroneamente imputato alla voce di bilancio 6701«Liquidazione dei conti del FEAGA — entrate con destinazione specifica». Poiché la correzione in parola riguardava le spese a carico dello Strumento di sostegno temporaneo per lo sviluppo rurale (TRDI), il relativo importo avrebbe dovuto essere imputato alla voce di bilancio 6500«Correzioni finanziarie nel quadro dei fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca».

(2)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (4), le detrazioni dal finanziamento unionale sono operate sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione concernente il FEAGA. L’importo di 180 448 032,62 PLN è stato quindi convertito in euro al tasso di cambio valido il 29 aprile 2010, risultando un importo di 46 087 919,86 EUR.

(3)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (5), le decisioni della Commissione concernenti lo sviluppo rurale in Polonia devono essere espresse in euro. Le correzioni relative al TRDI espresse in valuta nazionale nelle decisioni devono pertanto essere convertite in euro. La conversione è effettuata applicando il tasso medio di cambio dell’esercizio finanziario cui si riferiscono le spese del TRDI oggetto della correzione. Secondo questo metodo, l’importo di 180 448 032,62 PLN, che rappresenta una correzione delle spese del TRDI negli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007, ammonta a 46 430 682,69 EUR.

(4)

Occorre pertanto rettificare in conseguenza la decisione 2010/152/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Tutte le voci dell’allegato alla decisione 2010/152/UE riguardanti la Polonia sono sostituite da quelle che figurano nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Per ragioni contabili, la Polonia dichiara l’importo di 46 087 919,86 EUR da rimborsare alla voce di bilancio 6701«Liquidazione dei conti del FEAGA — entrate con destinazione specifica».

La Commissione emette un ordine di recupero per l’ammontare di 46 430 682,69 EUR a esecuzione delle correzioni finanziarie concernenti il TRDI a carico della voce di bilancio 6500«Correzioni finanziarie nel quadro dei fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca».

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(3)  GU L 63 del 12.3.2010, pag. 7.

(4)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

(5)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36.


ALLEGATO

VOCE DI BILANCIO 6701

SM

Misura

EF

Motivo della rettifica

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni già effettuate

Incidenza finanziaria

«PL

Pagamenti diretti

2006

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale.

Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti.

Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

specifica

 

PLN

–87 534 475,32

0,00

–87 534 475,32

PL

Pagamenti diretti

2006

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale.

Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti.

Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

forfettaria

5,00

PLN

–11 811 934,21

0,00

–11 811 934,21

PL

Pagamenti diretti

2007

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale.

Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti.

Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

forfettaria

5,00

EUR

–2 293 418,87

0,00

–2 293 418,87

PL

Pagamenti diretti

2007

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale.

Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti.

Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

specifica

 

EUR

–23 290 577,94

0,00

–23 290 577,94

PL

Superamento dei massimali finanziari

2008

Superamento dei massimali finanziari

specifica

 

EUR

0,00

–1 894 213,61

1 894 213,61

Totale PL (PLN)

–99 346 409,53

0,00

–99 346 409,53

Totale PL (EUR)

–25 583 996,81

–1 894 213,61

–23 689 783,20»


VOCE DI BILANCIO 6500

SM

Misura

EF

Motivo della rettifica

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni già effettuate

Incidenza finanziaria

«PL

Sviluppo rurale FEAOG Strumento transitorio (2000-2006)

2005

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale.

Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti.

Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

forfettaria

5,00

PLN

–1 408 667,08

0,00

–1 408 667,08

PL

Sviluppo rurale FEAOG Strumento transitorio (2000-2006)

2006

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale.

Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti.

Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

specifica

 

PLN

–18 510 167,85

0,00

–18 510 167,85

PL

Sviluppo rurale FEAOG Strumento transitorio (2000-2006)

2006

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale.

Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti.

Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

forfettaria

5,00

PLN

–69 151 379,37

0,00

–69 151 379,37

PL

Sviluppo rurale FEAOG Strumento transitorio (2000-2006)

2007

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale.

Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti.

Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

specifica

 

PLN

–12 943 389,24

0,00

–12 943 389,24

PL

Sviluppo rurale FEAOG Strumento transitorio (2000-2006)

2007

Parcelle agricole non completamente convertite in formato vettoriale.

Accettazione di superfici non ammesse a beneficiare dei pagamenti.

Numero insufficiente di controlli in loco in regioni con alte percentuali di errori. Applicazione errata delle disposizioni sulle inadempienze intenzionali

forfettaria

5,00

PLN

–78 434 429,08

0,00

–78 434 429,08

Totale PL (PLN)

– 180 448 032,62

0,00

– 180 448 032,62


Totale generale (PLN)

– 279 794 442,15

0,00

– 279 794 442,15

Totale generale (EUR)

–25 583 996,81

–1 894 213,61

–23 689 783,20»


ACCORDI INTERISTITUZIONALI

22.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/29


Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA (in appresso «le parti»),

visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 295, nonché il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso «i trattati»),

considerando che i responsabili politici europei non agiscono in maniera avulsa dalla società civile, bensì mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

I.   ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER LA TRASPARENZA

1.

Conformemente al loro impegno in favore della trasparenza, le parti convengono di istituire e gestire un comune «registro per la trasparenza» (in appresso «il registro»), per la registrazione e il controllo delle organizzazioni, delle persone giuridiche e dei lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione.

II.   PRINCIPI DEL REGISTRO

2.

L'istituzione e il funzionamento del registro si basano sugli attuali sistemi di registrazione predisposti e avviati dal Parlamento europeo nel 1996 e dalla Commissione europea nel giugno 2008, integrati dal lavoro del gruppo di lavoro congiunto del Parlamento europeo e della Commissione europea nonché dagli adeguamenti introdotti alla luce dell'esperienza acquisita e dai contributi provenienti dai soggetti interessati, illustrati nella comunicazione della Commissione europea del 28 ottobre 2009, intitolata «Iniziativa europea per la trasparenza: il registro dei rappresentanti di interessi, un anno dopo» (1). Tale approccio non influisce né pregiudica gli obiettivi del Parlamento europeo espressi nella sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee (2).

3.

L'istituzione e il funzionamento del registro rispettano i principi generali del diritto dell'Unione, compresi i principi di proporzionalità e di non discriminazione.

4.

L'istituzione e il funzionamento del registro rispettano il diritto dei deputati al Parlamento europeo di esercitare il loro mandato parlamentare senza restrizioni e non pregiudicano l'accesso degli elettori dei deputati ai locali del Parlamento europeo.

5.

L'istituzione e il funzionamento del registro non incidono sulle competenze o prerogative delle parti né condizionano i loro rispettivi poteri organizzativi.

6.

Le parti si adoperano per trattare nella stessa maniera tutti gli operatori impegnati in attività analoghe e per garantire condizioni paritarie per la registrazione di organizzazioni, persone giuridiche e lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione.

III.   STRUTTURA DEL REGISTRO

7.

Il registro include:

a)

una serie di orientamenti su:

l'ambito di applicazione del registro, le attività ammissibili alla registrazione e le esenzioni,

le categorie cui è aperta la registrazione (allegato I),

le informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi, compresi gli obblighi di informazione finanziaria (allegato II);

b)

un codice di condotta (allegato III);

c)

un meccanismo di reclamo e i provvedimenti applicabili in caso di violazione del codice di condotta, compresa una procedura di indagine e trattamento dei reclami (allegato IV).

IV.   AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGISTRO

Attività interessate

8.

Rientrano nell'ambito di applicazione del registro tutte le attività, diverse da quelle escluse a norma della sezione IV, svolte allo scopo di influenzare, direttamente o indirettamente, l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali delle istituzioni dell'Unione, a prescindere dai canali o mezzi di comunicazione impiegati, quali l'esternalizzazione, i media, i contratti con intermediari specializzati, i centri di studi, le «piattaforme», i forum, le campagne e le iniziative adottate a livello locale. Dette attività comprendono, inter alia, i contatti con membri, funzionari o altro personale delle istituzioni dell'Unione, la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi, e l'organizzazione di eventi, riunioni, attività promozionali e iniziative sociali o conferenze, cui siano stati invitati membri, funzionari o altro personale delle istituzioni dell'Unione. Sono altresì inclusi i contributi volontari e la partecipazione a consultazioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici dell'Unione ovvero ad altre consultazioni aperte.

9.

Sono chiamati a procedere alla registrazione, a prescindere dal loro status giuridico, tutte le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati in attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro (3).

Attività escluse

10.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del registro le seguenti attività:

a)

le attività legate alla prestazione di consulenza legale o altre attività professionali, nella misura in cui si riferiscano all'esercizio del diritto fondamentale di un cliente a un processo equo, compreso il diritto di difesa nei procedimenti amministrativi, esercitate da avvocati o da altri professionisti. Non rientrano nell'ambito di applicazione del registro (indipendentemente dagli attori coinvolti): le attività di consulenza e le relazioni con enti pubblici destinate a informare i clienti in merito a una situazione giuridica generale, o alla loro specifica situazione giuridica, ovvero a consigliarli in ordine all'opportunità o all'ammissibilità di un'azione legale o amministrativa nel quadro della legislazione vigente; le consulenze fornite ai clienti al fine di consentire loro di esercitare la propria attività nel rispetto della legge; la rappresentanza nell'ambito di una procedura di conciliazione o mediazione volta a evitare un contenzioso dinanzi a un organo giudiziario o amministrativo. Quanto precede si applica a tutti i settori economici dell'Unione e non è limitato a talune procedure specifiche (concorrenza). Nella misura in cui una singola impresa e i suoi consulenti siano coinvolti come parti in causa in uno specifico caso o procedimento legale o amministrativo, ogni attività direttamente collegata allo stesso, che non si prefigga in quanto tale la modifica del contesto giuridico esistente, non rientra nell'ambito di applicazione del registro;

b)

le attività delle parti sociali in quanto attori del dialogo sociale (sindacati, associazioni di datori di lavoro, ecc.) nell'esercizio del ruolo loro conferito dai trattati. Tale principio si applica, mutatis mutandis, a qualsiasi organismo specificamente designato dai trattati a svolgere un ruolo istituzionale;

c)

le attività rispondenti a richieste dirette e individuali di un'istituzione dell'Unione o di un deputato al Parlamento europeo, come le richieste specifiche o periodiche di informazioni fattuali, dati o consulenze e/o gli inviti individuali a presenziare ad audizioni pubbliche o a partecipare a comitati consultivi o forum analoghi.

Disposizioni specifiche

11.

Il registro non concerne le chiese e le comunità religiose. Tuttavia, gli uffici di rappresentanza o gli organismi giuridici, gli uffici e le reti creati per rappresentarli nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, come pure le loro associazioni, sono chiamati a procedere alla registrazione.

12.

Il registro non concerne i partiti politici. Tuttavia, qualsiasi organizzazione da essi creata o sostenuta, impegnata in attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro, è chiamata a procedere alla registrazione.

13.

Il registro non concerne le autorità locali, regionali e municipali. Tuttavia, gli uffici di rappresentanza o gli enti giuridici, gli uffici e le reti creati per rappresentarli nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, come pure le loro associazioni, sono chiamati a procedere alla registrazione.

14.

Le reti, le piattaforme o le altre forme di attività collettiva, prive di status giuridico o di personalità giuridica, ma che costituiscono di fatto una fonte organizzata di persuasione e che sono impegnate in attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono chiamate a procedere alla registrazione. In tal caso, i loro membri dovrebbero individuare al loro interno una persona di contatto responsabile delle relazioni con l'amministrazione del registro.

15.

Le attività da dichiarare, ai fini della dichiarazione finanziaria nel registro, sono tutte quelle indirizzate alle istituzioni, alle agenzie e agli organi dell'Unione, nonché ai loro membri, funzionari e altro personale. Figurano tra queste attività anche quelle indirizzate agli organi degli Stati membri operanti a livello dell'Unione e impegnati nei processi decisionali dell'Unione.

16.

Le reti, federazioni, associazioni o piattaforme europee sono incoraggiate a elaborare orientamenti comuni e trasparenti affinché i loro membri possano individuare le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro. Esse sono altresì invitate a rendere pubblici tali orientamenti.

V.   NORME APPLICABILI A COLORO CHE EFFETTUANO LA REGISTRAZIONE

17.

Mediante la registrazione, le organizzazioni e le persone fisiche e giuridiche interessate:

consentono a che le informazioni fornite ai fini della registrazione siano rese pubbliche,

si impegnano ad agire in conformità del codice di condotta e, se del caso, di trasmettere il testo di eventuali codici di condotta professionali cui siano vincolate,

garantiscono la correttezza delle informazioni fornite,

consentono a che ogni reclamo nei loro confronti sia trattato in base alle disposizioni del codice di condotta che accompagna il registro,

consentono ad essere assoggettate ai provvedimenti applicabili in caso di violazione del codice di condotta e riconoscono che i provvedimenti di cui all'allegato IV potrebbero essere loro applicati laddove violassero il codice di condotta,

prendono atto che le parti potrebbero, su richiesta e fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4), dover divulgare la corrispondenza e altri documenti relativi alle attività dei soggetti registrati.

VI.   PROVVEDIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA

18.

La violazione del codice di condotta da parte di soggetti registrati, o dei loro rappresentanti, può comportare, a seguito di un'indagine svolta nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di difesa, l'adozione di provvedimenti secondo la procedura di cui all'allegato IV, come la sospensione o la cancellazione dal registro nonché, se del caso, il ritiro dei titoli di accesso al Parlamento europeo rilasciati alla persona in causa ed, eventualmente, all'impresa da cui dipende. La decisione di applicare siffatti provvedimenti può essere pubblicata sul sito web del registro.

19.

Chiunque può presentare, secondo la procedura di cui all'allegato IV, un reclamo alla Commissione europea o al Parlamento europeo, suffragato da prove concrete, in merito a una presunta violazione del codice di condotta.

VII.   ATTUAZIONE

20.

I segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea sono responsabili della vigilanza sul sistema e di tutti i principali aspetti operativi, e adottano, di comune intesa, le misure necessarie per dare attuazione al presente accordo.

21.

Ai fini dell'attuazione del sistema, i servizi del Parlamento europeo e della Commissione europea istituiscono una struttura operativa comune, «il segretariato congiunto del registro per la trasparenza». Quest'ultimo sarà composto da un gruppo di funzionari del Parlamento europeo e della Commissione europea, secondo modalità da concordare tra i servizi competenti. Il segretariato congiunto del registro per la trasparenza funziona sotto il coordinamento di un capo unità del segretariato generale della Commissione europea. I suoi compiti comprendono l'applicazione di misure intese a contribuire alla qualità del contenuto del registro.

22.

Il rilascio e il controllo dei titoli di accesso di lunga durata agli edifici del Parlamento europeo restano procedure di competenze di tale istituzione. Tali titoli di accesso saranno rilasciati a singole persone che rappresentano, o lavorano per, organizzazioni e persone fisiche o giuridiche rientranti nell'ambito di applicazione del registro unicamente ove tali organizzazioni o persone siano registrate. La registrazione non conferisce tuttavia automaticamente il diritto al rilascio di un titolo di accesso.

23.

Sebbene il sistema sia gestito in comune, le parti conservano la libertà di utilizzare il registro in maniera indipendente per i propri specifici obiettivi, compresa l'introduzione di incentivi, quali la comunicazione di informazioni ai soggetti registrati, in occasione del lancio di consultazioni pubbliche o dell'organizzazione di eventi.

24.

Le parti organizzano un'attività di formazione appropriata e progetti di comunicazione interna adeguati per promuovere la conoscenza del registro e della procedura di reclamo presso i propri membri e il proprio personale.

25.

Le parti adottano le misure appropriate per promuovere all'esterno la conoscenza del registro e il suo utilizzo.

26.

Una serie di statistiche di base, estratte dalla banca di dati del registro, è regolarmente pubblicata sul sito web Europa ed è accessibile mediante un motore di ricerca di facile utilizzo. Il contenuto pubblico di tale banca di dati sarà disponibile, su richiesta, in formato elettronico a lettura ottica.

27.

Previa consultazione dei soggetti interessati, una relazione annuale sul funzionamento del registro è presentata dai segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea ai vicepresidenti competenti del Parlamento europeo e della Commissione europea.

VIII.   PARTECIPAZIONE DI ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI

28.

Il Consiglio europeo e il Consiglio sono invitati ad aderire al registro. Le altre istituzioni, organi e agenzie dell'Unione sono incoraggiati a utilizzare il sistema come strumento di riferimento per le loro relazioni con le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione.

IX.   DISPOSIZIONI FINALI

29.

Il passaggio dagli attuali registri delle parti al nuovo registro comune avverrà nel corso di un periodo transitorio di dodici mesi a decorrere dal giorno dell'entrata in funzione del registro comune. Le organizzazioni e le persone fisiche e giuridiche attualmente registrate in uno dei due sistemi sono invitati a rinnovare la propria registrazione nel registro comune.

Una volta che il registro comune sarà entrato in funzione:

i soggetti registrati potranno trasferire la loro registrazione nel registro comune a una data di loro scelta, tuttavia non oltre la data per il rinnovo della loro registrazione presso la Commissione europea, ovvero, ove registrati soltanto presso il Parlamento europeo, non oltre la fine del periodo transitorio di dodici mesi dall'entrata in funzione del registro comune,

ogni nuova registrazione o l'aggiornamento dei dati esistenti saranno possibili soltanto tramite il registro comune.

30.

Il registro comune è sottoposto a riesame entro i due anni dalla sua entrata in funzione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2011.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per la Commissione europea

Vicepresidente

M. ŠEFČOVIČ


(1)  COM(2009) 612.

(2)  GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 48.

(3)  Non è previsto che i governi degli Stati membri, i governi di paesi terzi, le organizzazioni intergovernative internazionali e le loro missioni diplomatiche procedano alla registrazione.

(4)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


ALLEGATO I

«Registro per la trasparenza»

Organizzazioni, persone giuridiche e lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione

Categorie

Caratteristiche/osservazioni

I —   Società di consulenza specializzate, studi legali e consulenti indipendenti

Sottocategoria

Società di consulenza specializzate

Società che svolgono, in base a un contratto, attività di lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.

Sottocategoria

Studi legali

Studi legali che svolgono, in base a un contratto, attività di lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.

Sottocategoria

Consulenti indipendenti

Consulenti o avvocati indipendenti che svolgono, in base a un contratto, attività di lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri..

II —   Lobbisti interni e associazioni di categoria o professionali

Sottocategoria

Imprese e gruppi

Imprese o gruppi di imprese (con o senza personalità giuridica) che svolgono, in proprio, attività interne di lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.

Sottocategoria

Associazioni di categoria, imprenditoriali o professionali

 

Sottocategoria

Sindacati

 

Sottocategoria

Altre organizzazioni simili

 

III —   Organizzazioni non governative

Sottocategoria

Organizzazioni non governative, piattaforme, reti e organismi analoghi

Organizzazioni a scopo non lucrativo, con o senza personalità giuridica, indipendenti dai pubblici poteri, dai partiti politici o dalle organizzazioni di categoria. Sono incluse fondazioni, enti di beneficenza, ecc.

IV —   Centri di studio, istituti accademici e di ricerca

Sottocategoria

Centri di studio e istituti di ricerca

Centri di studio e istituti di ricerca specializzati che si occupano delle attività e delle politiche dell'Unione.

Sottocategoria

Istituti accademici

Istituti il cui obiettivo principale è la formazione, ma che si occupano anche delle attività e delle politiche dell'Unione.

V —

Organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose

NB: Le chiese in quanto tali non rientrano nel registro.

Sottocategoria

Organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose.

Soggetti giuridici, uffici e reti istituiti per attività di rappresentanza.

VI —

Organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali, altri enti pubblici o misti ecc.

NB: Le amministrazioni pubbliche in quanto tali non rientrano nel registro.

Sottocategoria

Amministrazioni locali, regionali e comunali (di livello subnazionale)

Soggetti giuridici, uffici di rappresentanza, associazioni o reti, istituiti per attività di rappresentanza delle amministrazioni locali, regionali e comunali (di livello subnazionale)

Sottocategoria

Altri enti pubblici o misti, ecc.

Comprende le altre organizzazioni a statuto pubblico o misto (pubblico/privato).


ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE

I.   Informazioni generali e di base

denominazione, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email e sito Internet dell'organizzazione,

a) identità della persona legalmente responsabile dell'organizzazione e nome del direttore organizzativo o dei responsabili della gestione o, se del caso, del principale canale di contatto per le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro; nominativi delle persone per le quali è richiesto il titolo di accesso agli edifici del Parlamento europeo (1),

numero di persone (membri, personale, ecc.) che partecipano ad attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro,

finalità/mandato — settori di interesse — attività — paesi di esercizio dell'attività — affiliazioni in rete — informazioni generali rientranti nell'ambito di applicazione del registro,

numero dei membri (persone fisiche e giuridiche e organizzazioni), se del caso.

II.   Informazioni specifiche

A.   Attività

Principali proposte legislative che hanno interessato, nell'anno precedente, le attività di chi effettua la registrazione e che rientrano nell'ambito di applicazione del registro.

B.   Informazioni finanziarie

L'insieme dei dati finanziari forniti dovrebbe coprire un intero anno di attività e fare riferimento all'ultimo esercizio finanziario concluso alla data di registrazione o di rinnovo.

Non è esonerata la doppia contabilizzazione. La dichiarazione finanziaria resa da società di consulenza specializzate, studi legali o consulenti indipendenti riguardo ai propri clienti (elenco e tabella), non esonera tali clienti dall'obbligo di includere le stesse attività contrattuali nelle loro proprie dichiarazioni, onde evitare che la loro spesa finanziaria dichiarata sia sottostimata.

Società di consulenza specializzate, studi legali e consulenti indipendenti (allegato I, categoria I): informazioni dettagliate devono essere fornite per quanto riguarda il fatturato imputabile alle attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro e la ponderazione relativa collegata ai clienti di tali soggetti, secondo la tabella seguente:

(in EUR)

Livello del fatturato

Fasce

0 – 499 999

50 000

500 000 – 1 000 000

100 000

> 1 000 000

250 000

Lobbisti interni e associazioni di categoria o professionali (allegato I, categoria II): deve essere fornita una stima dei costi delle attività rientranti nell'ambito del registro.

Organizzazioni non governative/centri di studi, istituti accademici e di ricerca/organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose/organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali, altri enti pubblici o misti ecc. (allegato I, categorie da III a VI): devono essere specificati il bilancio globale e la ripartizione delle principali fonti di finanziamento.

Inoltre, per tutte le categorie: l'importo e la fonte dei finanziamenti ricevuti da istituzioni dell'Unione nell'ultimo esercizio finanziario concluso alla data di registrazione o di rinnovo.


(1)  A coloro che effettuano la registrazione è richiesto, al termine della procedura di registrazione, di fornire detti dati per l'inoltro al Parlamento europeo. A seguito della decisione di rilascio del titolo di acccesso, i nominativi delle persone cui sono rilasciati detti titoli di accesso sono inseriti automaticamente nel sistema, sulla base degli aggiornamenti e delle informazioni in possesso del Parlamento europeo. La registrazione non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di un titolo di accesso al Parlamento europeo.


ALLEGATO III

CODICE DI CONDOTTA

Nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, i loro membri, funzionari e altro personale, coloro che effettuano la registrazione:

a)

si identificano sempre con il proprio nome e facendo riferimento all'organismo o agli organismi per cui lavorano o che rappresentano; dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità promosse e, se del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano;

b)

evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, esercitando pressioni indebite o comportandosi in modo inadeguato;

c)

non rivendicano alcuna relazione ufficiali con l'Unione o con una delle sue istituzioni nei loro rapporti con terzi, e non distorcono gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o altro personale dell'Unione;

d)

garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite ai fini della registrazione e successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti;

e)

si astengono dal vendere a terzi copia dei documenti ricevuti da un'istituzione dell'Unione;

f)

non inducono i membri delle istituzioni dell'Unione, i funzionari e altro personale dell'Unione, così come gli assistenti o i tirocinanti dei detti membri, a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento a essi applicabili;

g)

qualora ex funzionari o altro personale dell'Unione, ovvero ex assistenti o tirocinanti dei membri delle istituzioni dell'Unione, lavorino per loro, rispettano l'obbligo di tali lavoratori di conformarsi alle norme e agli obblighi a essi applicabili in materia di riservatezza;

h)

si attengono alle disposizioni riguardanti i diritti e i doveri degli ex deputati al Parlamento europeo e degli ex membri della Commissione europea;

i)

informano chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei confronti delle istituzioni dell'Unione.

Le persone fisiche che rappresentano o lavorano per organismi registrati presso il Parlamento europeo ai fini del rilascio del titolo di accesso personale e non trasferibile ai locali del Parlamento europeo:

j)

ottemperano rigorosamente alle disposizioni di cui all'articolo 9, all'allegato X e all'allegato I, articolo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento europeo;

k)

si assicurano che qualsiasi assistenza fornita nell'ambito dell'allegato I, articolo 2, del regolamento del Parlamento europeo, sia dichiarata nell'apposito registro;

l)

per evitare possibili conflitti di interesse, ottengono il consenso preliminare del deputato o dei deputati al Parlamento europeo interessati, in merito a qualsiasi rapporto contrattuale o all'assunzione di un assistente parlamentare e, successivamente, lo dichiarano nel registro.


ALLEGATO IV

PROCEDURA DI INDAGINE E TRATTAMENTO DEI RECLAMI

Fase 1:   Presentazione di un reclamo

1.

I reclami possono essere presentati compilando un modulo standard sul sito Internet del registro. Tale modulo comprende i dati relativi al soggetto registrato contro cui è presentato reclamo, il nome e il recapito del reclamante e dettagli sul contenuto del reclamo, ivi compresi, in linea di principio, i documenti o il materiale a sostegno del reclamo. Non sono presi in esame i reclami anonimi.

2.

Il reclamante specifica una o più disposizioni del codice di condotta che reputa siano state violate. I reclami riguardanti un’informazione pubblicata nel registro sono trattati come fattispecie di violazione della lettera d) del codice di condotta (1).

3.

I reclamanti devono fornire, in linea di principio, dei documenti di supporto e/o altro materiale a sostegno del loro reclamo.

Fase 2:   Decisione sulla ricevibilità

4.

Il segretariato congiunto del registro per la trasparenza:

a)

verifica che siano fornite prove sufficienti a sostegno del reclamo sotto forma di documenti, di altro materiale o di dichiarazioni personali. Per essere ammissibili, delle prove concrete dovrebbero, in linea di principio, o provenire dal soggetto registrato contro cui è presentato reclamo o fondarsi su documenti rilasciati da terzi;

b)

sulla base di tale verifica, decide in ordine all'ammissibilità del reclamo;

c)

se considera il reclamo ammissibile, registra il reclamo e fissa un termine (venti giorni lavorativi) per decidere sulla fondatezza dello stesso.

5.

Se il reclamo è inammissibile, il reclamante ne è informato con lettera motivata, in cui sono esposte le ragioni della decisione. Se il reclamo è ammissibile, i fatti a base del reclamo costituiscono oggetto di un'indagine secondo la procedura in appresso stabilita.

Fase 3:   Indagine

6.

Dopo aver registrato il reclamo, il segretariato congiunto del registro per la trasparenza informa per iscritto il soggetto registrato contro cui è presentato reclamo del contenuto di quest'ultimo e lo invita a presentare le sue spiegazioni, argomentazioni o altri elementi di difesa entro dieci giorni lavorativi.

7.

Tutte le informazioni raccolte durante l'indagine sono esaminate dal segretariato congiunto del registro per la trasparenza.

8.

Il segretariato congiunto del registro per la trasparenza può decidere di sentire il soggetto registrato contro cui è presentato reclamo ovvero il reclamante.

Fase 4:   Decisione sul reclamo

9.

Se l'indagine dimostra che il reclamo è infondato, il segretariato congiunto del registro per la trasparenza informa entrambe le parti della sua decisione in tal senso. Se il reclamo è accolto, il soggetto registrato, contro cui è stato presentato il reclamo, può essere temporaneamente sospeso dal registro, nelle more dell'adozione delle misure necessarie a risolvere il problema (si vedano i successivi paragrafi da 11 a 14), ovvero può essere assoggettato a provvedimenti che vanno dalla sospensione a lungo termine dal registro fino alla cancellazione dal registro e al ritiro, ove applicabile, di tutti i titoli di accesso al Parlamento europeo (si vedano le successive fasi 6 e 7).

Fase 5:   Provvedimenti in caso di violazione del codice di condotta

10.

I provvedimenti che possono essere applicati in caso di violazione del codice di condotta vanno dalla sospensione temporanea fino alla cancellazione dal registro (si veda la tabella in appresso).

11.

Se si constata che le informazioni pubblicate nel registro sono incorrette o incomplete, il soggetto registrato è invitato a rettificare l'informazione entro otto settimane, periodo durante il quale la sua registrazione è sospesa. Gli eventuali titoli di accesso al Parlamento europeo non sono ritirati durante tale periodo.

12.

Se il soggetto registrato rettifica l'informazione nel periodo di otto settimane di cui al paragrafo 11, la sua registrazione è riattivata. Qualora, viceversa, il soggetto registrato non agisca in tal senso entro il periodo di otto settimane di cui al paragrafo 11, può essere imposto un provvedimento.

13.

Se il soggetto registrato richiede più tempo per rettificare l'informazione in conformità del paragrafo 11, dando un'adeguata motivazione di tale richiesta, il periodo di sospensione può essere prorogato.

14.

In caso di violazione del codice di condotta per altri motivi, la registrazione del soggetto registrato interessato è sospesa per un periodo di otto settimane, durante il quale il Parlamento europeo e la Commissione europea adottano una decisione definitiva sull'eventuale applicazione di uno o più provvedimenti.

15.

Ogni decisione di cancellare un soggetto registrato dal registro comprende anche il divieto di futura registrazione per un periodo di uno o due anni.

Fase 6:   Decisione sul provvedimento da applicare

16.

Un progetto di decisione sul provvedimento da applicare è predisposto congiuntamente dai servizi competenti del Parlamento europeo e della Commissione europea, e trasmesso per una decisione definitiva ai segretari generali di tali istituzioni. I vicepresidenti competenti del Parlamento europeo e della Commissione europea ne sono informati.

17.

Il segretariato congiunto del registro per la trasparenza informa immediatamente entrambe le parti (il reclamante e il soggetto registrato contro cui è stato presentato reclamo) del provvedimento deciso e ne da attuazione.

Fase 7:   Ritiro (ove applicabile) dei titoli di accesso al Parlamento europeo

18.

Laddove una decisione di cancellazione dal registro comporti il ritiro dei titoli di accesso al Parlamento europeo, la stessa è comunicata dal segretario generale del Parlamento europeo al Questore responsabile, che è invitato ad autorizzare il ritiro dei titoli di accesso in possesso dell'organizzazione, della persona giuridica o della persona fisica interessata.

19.

Il soggetto registrato è invitato a restituire tutti o alcuni dei titoli di accesso al Parlamento europeo entro quindici giorni.

Tabella dei provvedimenti in caso di violazione del codice di condotta

 

Tipo di violazione

Provvedimento

Menzione del provvedimento nel registro

Ritiro del titolo di accesso al Parlamento europeo

1

Violazione non intenzionale, immediatamente corretta

Notifica scritta di riconoscimento dei fatti e loro correzione

No

No

2

Violazione intenzionale del codice che richiede una modifica del comportamento ovvero la rettifica nel termine di dati nel registro

Temporanea sospensione fino a sei mesi, o per il tempo necessario al completamento dell'azione correttiva richiesta entro il termine stabilito

Sì, durante il periodo di sospensione

No

3

Persistente violazione del codice

Mancata modifica del comportamento

Mancata rettifica di dati erronei nel termine

Cancellazione dal registro per un anno

4

Violazione grave e intenzionale del codice di condotta

Cancellazione dal registro per due anni


(1)  La lettera d) stabilisce che coloro che effettuano la registrazione, nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, i loro membri, funzionari e altro personale, «garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite ai fini della registrazione e, successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, sono complete, aggiornate e non fuorvianti».