ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.188.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 188

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
19 luglio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/420/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2011, relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 610/2010 e (UE) n. 83/2011

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 688/2011 della Commissione, del 18 luglio 2011, che deroga per il 2011 al regolamento (CE) n. 501/2008, istituendo un calendario supplementare per presentare e selezionare i programmi di informazione e di promozione di ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno e ai paesi terzi

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2011 della Commissione, del 18 luglio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 690/2011 della Commissione, del 18 luglio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

10

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione 2011/421/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, che attua la decisione 2010/145/PESC che proroga le misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)

12

 

*

Decisione di esecuzione 2011/422/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, che attua la decisione 2010/603/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

19

 

*

Decisione 2011/423/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC

20

 

*

Decisione 2011/424/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Mediterraneo meridionale

24

 

*

Decisione 2011/425/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale

27

 

*

Decisione 2011/426/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

30

 

*

Decisione 2011/427/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Afghanistan

34

 

*

Decisione 2011/428/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, a sostegno dell’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite per l’attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti

37

 

*

Decisione 2011/429/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla posizione dell’Unione europea per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC)

42

 

*

Decisione 2011/430/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

47

 

 

2011/431/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 luglio 2011, relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2011 [notificata con il numero C(2011) 4852]

50

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

(2011/420/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (1) (l’«accordo»). Un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo (2) (il «protocollo precedente») è stato accluso a detto accordo. Tale protocollo precedente è giunto a scadenza il 31 maggio 2010.

(2)

Pertanto, l’Unione europea ha negoziato con la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe un nuovo protocollo (il «protocollo») che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca, il quale conferisce alle navi dell’Unione delle possibilità di pesca nelle acque sulle quali la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe esercita la sua sovranità o la sua giurisdizione in materia di pesca.

(3)

In esito a tali negoziati, il 15 luglio 2010 è stato siglato il nuovo protocollo.

(4)

Conformemente alla decisione 2011/296/UE del Consiglio, del 24 febbraio 2011 (3), il protocollo è stato firmato ed è oggetto di applicazione provvisoria.

(5)

È opportuno concludere il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (il «protocollo»), è approvato a nome dell’Unione (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’articolo 14 del protocollo, al fine di impegnare l’Unione (5).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)   GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35.

(2)   GU L 205 del 7.8.2007, pag. 40.

(3)   GU L 136 del 24.5.2011, pag. 4.

(4)  Il testo del protocollo nonché la decisione relativa alla sua firma sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

(5)  La data d’entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 687/2011 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 610/2010 e (UE) n. 83/2011

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 (2), che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.

(2)

Il 31 gennaio 2011, con regolamento di esecuzione (UE) n. 83/2011 (3), il Consiglio ha stabilito un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001e ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010, salvo per quanto riguarda il gruppo menzionato al punto numero 25 della parte 2 del suo allegato.

(3)

Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 83/2011.

(4)

Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 83/2011 di avere deciso di mantenerli nell’elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata. In relazione a certe persone e certi gruppi è stata fornita una modifica della motivazione.

(5)

Il Consiglio ha riesaminato integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, dello stesso. A tale riguardo, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentategli dalle persone, dai gruppi e dalle entità interessati.

(6)

Il Consiglio ha concluso che non esiste più alcun motivo per mantenere talune persone e gruppi nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.

(7)

Il Consiglio ha concluso che le persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per combattere il terrorismo (5), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

(8)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall’elenco figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010, per quanto riguarda il gruppo menzionato al punto numero 25 della parte 2 del suo allegato, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 83/2011 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)   GU L 178 del 13.7.2010, pag. 1.

(3)   GU L 28 del 2.2.2011, pag. 14.

(4)   GU C 33 del 2.2.2011, pag. 14.

(5)   GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1 A CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2580/2001

1.   PERSONE

1.

ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) nato l’1.2.1966 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

2.

ABOUD, Maisi (pseudonimo «l’Abderrahmane svizzero») nato il 17.10.1964 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

3.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Saudi Arabia), cittadinanza saudita

4.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut, (Arabia saudita), cittadinanza saudita

5.

ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) nato il 18.8.1969 a Constantine (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

6.

ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

7.

ASLI, Rabah nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

8.

BOUYERI, Mohammed (pseudonimo Abu ZUBAIR; pseudonimo SOBIAR; pseudonimo Abu ZOUBAIR), nato l’8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) — membro del «Hofstadgroep»

9.

DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) nato l’1.2.1972 in Algeria — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

10.

DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) nato l’1.6.1970 in Algeria — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

11.

EL FATMI, Nouredine (pseudonimo Nouriddin EL FATMI; pseudonimo Nouriddine EL FATMI; pseudonimo Noureddine EL FATMI; pseudonimo Abu AL KÀE KÀE; pseudonimo Abu QAE QAE; pseudonimo FOUAD; pseudonimo FZAD; pseudonimo Nabil EL FATMI; pseudonimo Ben MOHAMMED; pseudonimo Ben Mohand BEN LARBI; pseudonimo Ben Driss Muhand IBN LARBI; pseudonimo Abu TAHAR; pseudonimo EGGIE), nato il 15.8.1982 a Midar (Marocco), passaporto (Marocco) n. N829139 — membro del «Hofstadgroep»

12.

FAHAS, Sofiane Yacine nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

13.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

14.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) nato il 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

15.

MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) nato il 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

16.

NOUARA, Farid nato il 25.11.1973 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

17.

RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) nato l’11.9.1968 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

18.

SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) nato il 23.6.1963 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

19.

SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) nato il 14.6.1974 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

20.

SENOUCI, Sofiane nato il 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

21.

TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) nato il 21.4.1964 a Blida (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

22.

WALTERS, Jason Theodore James (pseudonimo Abdullah; pseudonimo David), nato il 6.3.1985 a Amersfoort (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NE8146378 – membro del «Hofstadgroep»

2.   GRUPPI E ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» — «ANO», (anche nota come «Consiglio rivoluzionario Fatah», «Brigate rivoluzionarie arabe», «Settembre nero» e «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»)

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa»

3.

«Al-Aqsa e.V.»

4.

«Al-Takfir» e «Al-Hijra»

5.

«Babbar Khalsa»

6.

«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People’s Army» — «NPA», Filippine

7.

«Gamàa al-Islamiyya», (anche noto come «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»)

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»)

9.

«Hamas», (incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»)

10.

«Hizbul Mujahideen» — «HM»

11.

«Hofstadgroep»

12.

«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo»)

13.

«International Sikh Youth Federation» — «ISYF»

14.

«Khalistan Zindabad Force» — «KZF»

15.

«Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (anche noto come «KADEK», anche noto come «KONGRA-GEL»)

16.

«Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE»

17.

«Ejército de Liberaciòn Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»)

18.

«Jihad islamica palestinese» — «PIJ»

19.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP»

20.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina-Comando generale», (anche noto come «Comando generale del PFLP»)

21.

«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia»)

22.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C», (anche noto come «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria», «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)

23.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»)

24.

«Stichting Al Aqsa» (anche noto come «Stichting Al Aqsa Nederland», anche noto come «Al Aqsa Nederland»)

25.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK», (anche noto come «Kurdistan Freedom Falcons», «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)


19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 688/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2011

che deroga per il 2011 al regolamento (CE) n. 501/2008, istituendo un calendario supplementare per presentare e selezionare i programmi di informazione e di promozione di ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno e ai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3/2008 prevede che i settori o i prodotti che possono essere oggetto di azioni di informazione e di promozione finanziate, in tutto o in parte, mediante il bilancio dell’Unione europea sono determinati tenendo conto della necessità di affrontare problemi specifici o congiunturali in un determinato settore.

(2)

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 3/2008 prevede che i prodotti che possono essere oggetto di azioni di informazione e di promozione finanziate, in tutto o in parte, mediante il bilancio dell’Unione europea e da realizzarsi in paesi terzi sono in particolare quelli per i quali esistono opportunità di esportazione o possibilità di sbocchi nuovi, in particolare senza la concessione di restituzioni.

(3)

Il settore ortofrutticolo è colpito da una crisi senza precedenti a causa di un’epidemia causata dal batterio Escherichia coli. Detta epidemia ha provocato una profonda crisi di fiducia dei consumatori, che si è tradotta in una sostanziale diminuzione del consumo. È opportuno quindi rafforzare la fiducia dei consumatori negli ortofrutticoli prodotti nell’Unione.

(4)

Questa crisi di fiducia ha provocato anche rilevanti difficoltà economiche, capaci di mettere in pericolo la sopravvivenza economica di numerose aziende nel settore degli ortofrutticoli freschi nell’Unione europea. È opportuno quindi rafforzare le possibilità di esportazione verso i paesi terzi di ortofrutticoli freschi prodotti nell’Unione.

(5)

In questo contesto sembra opportuno offrire alle organizzazioni professionali del settore degli ortofrutticoli freschi la possibilità di beneficiare di un cofinanziamento dell’Unione nel quadro istituito dal regolamento (CE) n. 3/2008 e di poter presentare a tal fine, nelle settimane a venire, programmi di informazione e di promozione presso le autorità nazionali competenti incaricate di selezionarli in vista di una eventuale adozione da parte della Commissione entro la fine dell’anno corrente. Questi programmi potranno essere presentati in deroga al ritmo annuo di adozione dei programmi e al calendario ordinario stabilito dal regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (2), agli articoli 8 e 11.

(6)

Pertanto, per l’anno 2011 è opportuno derogare, per i programmi di informazione e di promozione riguardanti gli ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno e ai paesi terzi, alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 501/2008.

(7)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 2011 e fatto salvo il calendario annuale ordinario previsto all’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma e all’articolo 11, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 501/2008, per i programmi di informazione e di promozione relativi ai prodotti ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno e ai paesi terzi, si applica il seguente calendario supplementare:

a)

le organizzazioni professionali e interprofessionali rappresentative del settore degli ortofrutticoli freschi possono presentare i loro programmi agli Stati membri fino al 16 agosto 2011;

b)

gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco provvisorio dei programmi selezionati entro il 15 settembre 2011;

c)

la Commissione decide, entro il 15 novembre 2011 quali programmi può cofinanziare.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

(2)   GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3.


19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 689/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

49,0

AR

19,4

EC

19,4

MK

43,1

ZZ

32,7

0707 00 05

AR

22,0

TR

105,8

ZZ

63,9

0709 90 70

AR

24,9

TR

109,4

ZZ

67,2

0805 50 10

AR

60,7

TR

62,0

UY

65,3

ZA

74,4

ZZ

65,6

0808 10 80

AR

118,0

BR

84,1

CL

89,4

CN

75,3

EC

60,7

NZ

117,7

US

181,8

ZA

92,6

ZZ

102,5

0808 20 50

AR

82,6

CL

122,1

CN

54,5

NZ

157,8

ZA

106,2

ZZ

104,6

0809 10 00

AR

75,0

TR

209,6

XS

143,2

ZZ

142,6

0809 20 95

TR

306,0

ZZ

306,0

0809 40 05

BA

56,1

ZZ

56,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 690/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 685/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)   GU L 187 del 16.7.2011, pag. 22.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 19 luglio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

48,41

0,00

1701 11 90  (1)

48,41

0,38

1701 12 10  (1)

48,41

0,00

1701 12 90  (1)

48,41

0,08

1701 91 00  (2)

53,50

1,42

1701 99 10  (2)

53,50

0,00

1701 99 90  (2)

53,50

0,00

1702 90 95  (3)

0,54

0,20


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/12


DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/421/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

che attua la decisione 2010/145/PESC che proroga le misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la posizione comune 2010/145/PESC, dell’8 marzo 2010, che proroga le misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY) (1), in particolare l’articolo 2, in combinato disposto,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2010/145/PESC il Consiglio ha prorogato le misure per impedire l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri di persone coinvolte in attività che aiutano latitanti incriminati dal tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) a continuare a sottrarsi alla giustizia, o che agiscono comunque in una maniera che possa ostacolare l’ICTY nell’efficace attuazione del suo mandato.

(2)

In seguito al deferimento di Ratko MLADIC all’ICTY in data 31 maggio 2011, talune persone collegate a MLADIC dovrebbero essere cancellate dall’elenco che figura nell’allegato della decisione 2010/145/PESC.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza l’elenco riportato nell’allegato della decisione 2010/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2010/145/PESC è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 58 del 9.3.2010, pag. 8.


ALLEGATO

«ALLEGATO

1.   

BILBIJA, Milorad

Figlio di Svetko BILBIJA

Data e luogo di nascita: 13.8.1956, Sanski Most, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 3715730

Carta d’identità n.: 03GCD9986

N. d’identificazione personale: 1308956163305

Pseudonimi:

Indirizzo: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

2.   

BJELICA, Milovan

Data e luogo di nascita: 19.10.1958, Rogatica, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 0000148, rilasciato il 26.7.1998 a Srpsko Sarajevo (annullato)

Carta d’identità n.: 03ETA0150

N. d’identificazione personale: 1910958130007

Pseudonimi: Cicko

Indirizzo: Società CENTREK a Pale, Bosnia-Erzegovina

3.   

ECIM (EĆIM), Ljuban

Data e luogo di nascita: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 0144290, rilasciato il 21.11.1998 a Banja Luka (annullato)

Carta d’identità n.: 03GCE3530

N. d’identificazione personale: 0601964100083

Pseudonimi:

Indirizzo: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

4.   

HADZIC (HADŽIĆ), Goranka

Figlia di Branko e Milena HADZIC (HADŽIĆ)

Data e luogo di nascita: 18.6.1962, comune di Vinkovci, Croazia

Passaporto n.:

Carta d’identità n.: 1806962308218 (JMBG), carta d’identità n.: 569934/03

Pseudonimi:

Indirizzo: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Serbia

Rapporto con persone accusate di crimini di guerra (PIFWC): sorella di Goran HADZIC (HADŽIĆ)

5.   

HADZIC (HADŽIĆ), Ivana

Figlia di Goran e Živka HADZIC (HADŽIĆ)

Data e luogo di nascita: 25.2.1983, Vukovar, Croazia

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

Pseudonimi:

Indirizzo: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Serbia

Rapporto con PIFWC: figlia di Goran HADZIC (HADŽIĆ)

6.   

HADZIC (HADŽIĆ), Srecko (Srećko)

Figlio di Goran e Živka HADZIC (HADŽIĆ)

Data e luogo di nascita: 8.10.1987, Vukovar, Croazia

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

Pseudonimi:

Indirizzo: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Serbia

Rapporto con PIFWC: figlio di Goran HADZIC (HADŽIĆ)

7.   

HADZIC (HADŽIĆ), Zivka (Živka)

Figlia di Branislav NUDIC (NUDIĆ)

Data e luogo di nascita: 9.6.1957, Vinkovci, Croazia

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

Pseudonimi:

Indirizzo: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Serbia

Rapporto con PIFWC: moglie di Goran HADZIC (HADŽIĆ)

8.   

JOVICIC (JOVIČIĆ), Predrag

Figlio di Desmir JOVICIC (JOVIČIĆ)

Data e luogo di nascita: 1.3.1963, Pale, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4363551

Carta d’identità n.: 03DYA0852

N. d’identificazione personale: 0103963173133

Pseudonimi:

Indirizzo: Milana Simovica 23, Pale, Bosnia-Erzegovina

9.   

KESEROVIC (KESEROVIĆ), Dragomir

Figlio di Slavko

Data e luogo di nascita: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4191306

Carta d’identità n.: 04GCH5156

N. d’identificazione personale: 0806957100028

Pseudonimi:

Indirizzo:

10.   

KIJAC, Dragan

Data e luogo di nascita: 6.10.1955, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

N. d’identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:

11.   

KOJIC (KOJIĆ), Radomir

Figlio di Milanko e Zlatana

Data e luogo di nascita: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4742002, rilasciato nel 2002 a Sarajevo (scaduto nel 2007)

Carta d’identità n.: 03DYA1935, rilasciata il 7.7.2003 a Sarajevo

N. d’identificazione personale: 2311950173133

Pseudonimi: Mineur o Ratko

Indirizzo: 115 Trifka Grabeza, Pale, o hotel KRISTAL, Jahorina, Bosnia-Erzegovina

12.   

KOVAC (KOVAČ), Tomislav

Figlio di Vaso

Data e luogo di nascita: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

N. d’identificazione personale: 0412959171315

Pseudonimi: Tomo

Indirizzo: Bijela, Montenegro, e Pale, Bosnia-Erzegovina

13.   

KUJUNDZIC (KUJUNDŽIĆ), Predrag

Figlio di Vasilija

Data e luogo di nascita: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d’identità n.: 03GFB1318

N. d’identificazione personale: 3001961120044

Pseudonimi: Predo

Indirizzo: Doboj, Bosnia-Erzegovina

14.   

LUKOVIC (LUKOVIĆ), Milorad Ulemek

Data e luogo di nascita: 15.5.1968, Belgrado, Serbia

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

N. d’identificazione personale:

Pseudonimi: Legija [identità falsificata come IVANIC, Zeljko (IVANIĆ, Željko)]

Indirizzo: in carcere (carcere distrettuale di Belgrado, Bacvanska 14, Belgrado)

15.   

MALIS (MALIŠ), Milomir

Figlio di Dejan MALIS (MALIŠ)

Data e luogo di nascita: 3.8.1966, Bjelice

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

N. d’identificazione personale: 0308966131572

Pseudonimi:

Indirizzo: Vojvode Putnika, Foca, Bosnia-Erzegovina

16.   

MANDIC (MANDIĆ), Momcilo (Momčilo)

Data e luogo di nascita: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 0121391, rilasciato il 12.5.1999 a Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (annullato)

Carta d’identità n.:

N. d’identificazione personale: 0105954171511

Pseudonimi: Momo

Indirizzo: in carcere

17.   

MARIC (MARIĆ), Milorad

Figlio di Vinko MARIC (MARIĆ)

Data e luogo di nascita: 9.9.1957, Visoko, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4587936

Carta d’identità n.: 04GKB5268

N. d’identificazione personale: 0909957171778

Pseudonimi:

Indirizzo: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnia-Erzegovina

18.   

MICEVIC (MIČEVIĆ), Jelenko

Figlio di Luka e Desanka [cognome da nubile: SIMIC (SIMIĆ)]

Data e luogo di nascita: 8.8.1947, Borci vicino Konjic, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4166874

Carta d’identità n.: 03BIA3452

N. d’identificazione personale: 0808947710266

Pseudonimi: Filaret

Indirizzo: monastero di Milesevo, Serbia

19.   

NINKOVIC (NINKOVIĆ), Milan

Figlio di Simo

Data e luogo di nascita: 15.6.1943, Doboj, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 3944452

Carta d’identità n.: 04GFE3783

N. d’identificazione personale: 1506943120018

Pseudonimi:

Indirizzo:

20.   

OSTOJIC (OSTOJIĆ), Velibor

Figlio di Jozo

Data e luogo di nascita: 8.8.1945, Celebici, Foca, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

N. d’identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:

21.   

OSTOJIC (OSTOJIĆ), Zoran

Figlio di Mico OSTOJIC (OSTOJIĆ)

Data e luogo di nascita: 29.3.1961, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d’identità n.: 04BSF6085

N. d’identificazione personale: 2903961172656

Pseudonimi:

Indirizzo: Malta 25, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

22.   

PAVLOVIC (PAVLOVIĆ), Petko

Figlio di Milovan PAVLOVIC (PAVLOVIĆ)

Data e luogo di nascita: 6.6.1957, Ratkovici, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4588517

Carta d’identità n.: 03GKA9274

N. d’identificazione personale: 0606957183137

Pseudonimi:

Indirizzo: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnia-Erzegovina

23.   

POPOVIC (POPOVIĆ), Cedomir (Čedomir)

Figlio di Radomir POPOVIC (POPOVIĆ)

Data e luogo di nascita: 24.3.1950, Petrovici

Passaporto n.:

Carta d’identità n.: 04FAA3580

N. d’identificazione personale: 2403950151018

Pseudonimi:

Indirizzo: Crnogorska 36, Bileca, Bosnia-Erzegovina

24.   

PUHALO, Branislav

Figlio di Djuro

Data e luogo di nascita: 30.8.1963, Foca, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

N. d’identificazione personale: 3008963171929

Pseudonimi:

Indirizzo:

25.   

RADOVIC (RADOVIĆ), Nade

Figlio di Milorad RADOVIC (RADOVIĆ)

Data e luogo di nascita: 26.1.1951, Foca, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: ex 0123256 (annullato)

Carta d’identità n.: 03GJA2918

N. d’identificazione personale: 2601951131548

Pseudonimi:

Indirizzo: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnia-Erzegovina

26.   

RATIC (RATIĆ), Branko

Data e luogo di nascita: 26.11.1957, MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bosnia and Erzegovina

Passaporto n.: 0442022, rilasciato il 17.9.1999 a Banja Luka

Carta d’identità n.: 03GCA8959

N. d’identificazione personale: 2611957173132

Pseudonimi:

Indirizzo: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

27.   

ROGULJIC (ROGULJIĆ), Slavko

Data e luogo di nascita: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Serbia

Passaporti non validi n. 3747158, rilasciato il 12.4.2002 a Banja Luka, scaduto il 12.4.2007 e n. 0020222, rilasciato il 25.8.1988 a Banja Luka, scaduto il 25.8.2003

Carta d’identità n.: 04EFA1053

N. d’identificazione personale: 1505952103022

Pseudonimi:

Indirizzo: Vojvode Misica 21, Laktasi, Bosnia-Erzegovina

28.   

SAROVIC (ŠAROVIĆ), Mirko

Data e luogo di nascita: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4363471, rilasciato a Istocno Sarajevo, scadenza l’8.10.2008

Carta d’identità n.: 04PEA4585

N. d’identificazione personale: 1609956172657

Pseudonimi:

Indirizzo: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

29.   

SKOCAJIC (SKOČAJIĆ), Mrksa (Mrkša)

Figlio di Dejan SKOCAJIC (SKOČAJIĆ)

Data e luogo di nascita: 5.8.1953, Blagaj, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 3681597

Carta d’identità n.: 04GDB9950

N. d’identificazione personale: 0508953150038

Pseudonimi:

Indirizzo: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnia-Erzegovina

30.   

VRACAR (VRAČAR), Milenko

Data e luogo di nascita: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnia-Erzegovina

Passaporti non validi n. 3865548, rilasciato il 29.8.2002 a Banja Luka, scaduto il 29.8.2007, e n. 0280280, rilasciato il 4.12.1999 a Banja Luka, scaduto il 4.12.2004, e n. 0062130, rilasciato il 16.9.1998 a Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Carta d’identità n.: 03GCE6934

N. d’identificazione personale: 1505956160012

Pseudonimi:

Indirizzo: Save Ljuboje 14, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

31.   

ZOGOVIC (ZOGOVIĆ), Milan

Figlio di Jovan

Data e luogo di nascita: 7.10.1939, Dobrusa

Passaporto n.:

Carta d’identità n.:

N. d’identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:»


19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/19


DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/422/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

che attua la decisione 2010/603/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/603/PESC del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2010/603/PESC, il Consiglio ha adottato misure intese a congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche elencate nell’allegato di detta decisione, che sono state incriminate dal tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY).

(2)

In seguito al deferimento di Ratko MLADIC all’ICTY in data 31 maggio 2011, il suo nome dovrebbe essere cancellato dall’elenco che figura nell’allegato della decisione 2010/603/PESC.

(3)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l’elenco riportato nell’allegato della decisione 2010/603/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2010/603/PESC è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 15.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all’articolo 1

 

Persona

Motivo

1.

Name: HADZIC Goran (uomo)

Data di nascita: 7.9.1958

Luogo di nascita: Vinkovci, Croazia

Cittadinanza serba

Accusato dall’ICTY e tuttora latitante

Imputazione: 4 giugno 2004

Procedimento n.: IT-04-75»


19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/20


DECISIONE 2011/423/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 maggio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/411/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti del Sudan, che ha integrato in un unico strumento giuridico le misure imposte dalla posizione comune 2004/31/PESC (2) e le misure da imporre ai sensi della risoluzione 1951 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [«UNSCR 1591 (2005)»].

(2)

La portata delle misure restrittive imposte dalla posizione comune 2005/411/PESC dovrebbe essere adattata e tale posizione comune dovrebbe essere sostituita.

(3)

La procedura per la modifica dell’allegato della presente decisione dovrebbe prevedere l’obbligo di comunicare alle persone e alle entità designate i motivi dell’inserimento nell’elenco, forniti dal comitato delle sanzioni istituito conformemente alla UNSCR 1591 (2005), affinché abbiano l’opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce delle stesse e informarne opportunamente la persona o l’entità interessata.

(4)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

(5)

La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(6)

Le misure di attuazione dell’Unione figurano nel regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan (3), e nel regolamento (CE) n. 1184/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell’ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente alla risoluzione 1951 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [«UNSCR 1591 (2005)»], le misure restrittive di cui agli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, della presente decisione sono imposte nei confronti delle persone che impediscono il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità nel Darfur e nella regione, commettono violazioni del diritto umanitario internazionale o dei diritti umani o altre atrocità, violano l’embargo sulle armi e/o sono responsabili di voli militari offensivi nella regione del Darfur e sullo spazio aereo sovrastante, persone indicate dal comitato istituito dal punto 3 dell’UNSCR 1591 (2005) (il «comitato delle sanzioni»).

L’elenco delle persone interessate figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all’articolo 1.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per la creazione della pace e della stabilità in Sudan e nella regione.

4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 3

1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui all’articolo 1 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell’allegato.

2.   Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio di tali persone o entità.

3.   Sono possibili deroghe per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo congelati,

a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro due giorni lavorativi da tale notifica;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

e)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data dell’UNSCR 1591 (2005) e non vadano a vantaggio di una delle persone di cui al presente articolo, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 4

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione al Sudan o al Sudan meridionale di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.

2.   È inoltre vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nel Sudan o nel Sudan meridionale, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nel Sudan o nel Sudan meridionale, o destinati ad essere ivi utilizzati;

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 5

1.   L’articolo 4 non si applica:

a)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente ad un uso umanitario o protettivo o al controllo del rispetto dei diritti umani, o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione africana, dell’Unione europea, o di materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea, delle Nazioni Unite e dell’Unione africana;

b)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione europea e degli Stati membri nel Sudan o nel Sudan meridionale;

c)

alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

d)

al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

e)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento;

f)

alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi, e alle vendite, forniture, trasferimenti o esportazioni a sostegno dell’attuazione dell’accordo di pace globale;

g)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza nel Sudan meridionale, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza tecnica connessi a tale materiale;

purché le forniture in questione siano state autorizzate preventivamente dall’autorità competente dello Stato membro in causa.

2.   L’articolo 4 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sudan o nel Sudan meridionale da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione europea o degli Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo nonché da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

3.   Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (5). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell’equipaggiamento.

Articolo 6

Il Consiglio stabilisce l’elenco di cui all’allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal comitato delle sanzioni.

Articolo 7

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco una persona o un’entità, il Consiglio inserisce nell’allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all’entità la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona o l’entità interessata.

Articolo 8

1.   L’allegato indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.

2.   L’allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell’allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 9

1.   Le misure di cui agli articoli 2 e 3 sono riesaminate entro il 19 luglio 2012, alla luce delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite sulla situazione nel Sudan.

2.   Le misure di cui all’articolo 4 sono riesaminate entro la data di cui al paragrafo 1 del presente articolo e in seguito ogni 12 mesi. Sono abrogate qualora il Consiglio ne reputi raggiunti gli obiettivi.

Articolo 10

La posizione comune 2005/411/PESC è abrogata.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 139 del 2.6.2005, pag. 25.

(2)   GU L 6 del 10.1.2004, pag. 55.

(3)   GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1.

(4)   GU L 193 del 23.7.2005, pag. 9.

(5)   GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE ED ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 3

1.

Cognome e nome: ELHASSAN, Gaffar Mohamed

Altre informazioni: Maggiore Generale e Comandante della regione militare occidentale delle forze armate sudanesi

Data di designazione dell’ONU: 25 aprile 2006

2.

Cognome e nome: HILAL, Sheikh Musa

Altre informazioni: Capo supremo della tribù Jalul nel Darfur settentrionale

Data di designazione dell’ONU: 25 aprile 2006

3.

Cognome e nome: SHANT, Adam Yacub

Altre informazioni: Comandante dell’Armata di liberazione sudanese (SLA)

Data di designazione dell’ONU: 25 aprile 2006

4.

Cognome e nome: BADRI, Gabril Abdul Kareem

Altre informazioni: Comandante del Movimento Nazionale per la riforma e lo sviluppo (NMRD)

Data di designazione dell’ONU: 25 aprile 2006.


19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/24


DECISIONE 2011/424/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Mediterraneo meridionale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

I recenti sviluppi nel mondo arabo richiedono una risposta più forte e globale da parte dell’Unione europea.

(2)

Il Consiglio europeo ha adottato dichiarazioni, in data 4 febbraio e 11 marzo 2011, nonché conclusioni, in data 24-25 marzo 2011, in cui è espressa l’intenzione dell’Unione di sostenere tutte le iniziative che si prefiggono una trasformazione democratica nel vicinato meridionale e di sviluppare un nuovo partenariato con la regione.

(3)

Il Consiglio ha adottato conclusioni sugli sviluppi nei paesi limitrofi meridionali, in data 21 febbraio 2011, e sulla politica europea di vicinato, in data 20 giugno 2011, in cui viene accolta con favore la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) di istituire un rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Mediterraneo meridionale.

(4)

L’AR e la Commissione hanno presentato proposte relative ad un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa ed un nuovo approccio al partenariato con i vicini dell’Unione attraverso la politica europea di vicinato nelle loro comunicazioni dell’8 marzo e del 25 maggio 2011.

(5)

È necessario rafforzare la diplomazia dell’Unione nei paesi della regione al fine di sostenere una pacifica transizione verso la democrazia sostenibile, i diritti umani e lo Stato di diritto.

(6)

È quindi opportuno nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la regione del Mediterraneo meridionale.

(7)

Il mandato dell’RSUE si svolgerà nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nomina

Il sig. Bernardino LEÓN è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la regione del Mediterraneo meridionale fino al 30 giugno 2012. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell’AR.

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione relativi al vicinato meridionale enunciati nelle dichiarazioni del Consiglio europeo del 4 febbraio e 11 marzo 2011, nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 e nelle conclusioni del Consiglio del 21 febbraio e 20 giugno 2011 e tiene conto delle proposte avanzate dall’AR e dalla Commissione nelle loro comunicazioni dell’8 marzo e del 25 maggio 2011.

Tali obiettivi consistono tra l’altro:

a)

nel rafforzare il dialogo politico dell’Unione, contribuendo al partenariato e a relazioni più ampie con i paesi della regione del Mediterraneo meridionale;

b)

nel contribuire alla risposta dell’Unione agli sviluppi nei paesi della regione del Mediterraneo meridionale e, in particolare, al rafforzamento della democrazia e della costruzione istituzionale, dello Stato di diritto, del buon governo, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della pace e della cooperazione regionale, anche attraverso la politica europea di vicinato e l’Unione per il Mediterraneo;

c)

nel rafforzare l’efficacia, la presenza e la visibilità dell’Unione europea nella regione e nei pertinenti consessi internazionali e nell’instaurare uno stretto coordinamento con i pertinenti partner locali e organizzazioni internazionali e regionali quali l’Unione africana, il Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo, l’Organizzazione della conferenza islamica, la Lega degli Stati arabi e le Nazioni Unite.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha mandato di:

a)

rafforzare il ruolo politico generale dell’Unione in relazione ai paesi della regione del Mediterraneo meridionale, in particolare intensificando il dialogo con i governi e le organizzazioni internazionali, nonché con la società civile e con altri interlocutori pertinenti, e sensibilizzando i partner all’approccio dell’Unione;

b)

mantenere stretti contatti con tutte le parti coinvolte nel processo di trasformazione democratica nella regione, favorire la stabilizzazione e la riconciliazione nel pieno rispetto della titolarità locale e contribuire alla gestione e prevenzione delle crisi;

c)

contribuire ad una maggiore coerenza e un migliore coordinamento delle politiche e azioni dell’Unione e degli Stati membri nei confronti della regione;

d)

contribuire a promuovere il coordinamento con partner e organizzazioni internazionali; assistere l’AR, in coordinamento con la Commissione, contribuendo ai lavori della task force per il Mediterraneo meridionale;

e)

contribuire all’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di diritti umani nella regione, compresi gli Orientamenti dell’Unione sui diritti umani, in particolare gli Orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione contro di loro, così come delle politiche dell’Unione in materia di donne, pace e sicurezza, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza («CPS») è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L’RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE fino al 30 giugno 2012 è pari a 855 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro interessato, dell’istituzione dell’Unione interessata o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (1).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione e gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità al mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell’area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente al CPS e all’AR oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione del CPS o dell’AR, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e degli Stati membri sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle degli Stati membri e della Commissione, nonché, se del caso, con quelle degli altri rappresentanti speciali dell’Unione europea attivi nella regione, compreso l’RSUE per il processo di pace in Medio Oriente. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.

2.   Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione europea una relazione sui progressi compiuti entro il gennaio 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/27


DECISIONE 2011/425/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/670/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea («RSUE») per l’Asia centrale. Il mandato del sig. Pierre MOREL scadrà il 31 agosto 2011.

(2)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 30 giugno 2012.

(3)

Il mandato dell’RSUE sarà espletato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nomina

Il mandato del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale è prorogato fino al 30 giugno 2012. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente, qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione per l’Asia centrale. Tali obiettivi includono:

a)

promuovere buone e strette relazioni tra i paesi dell’Asia centrale e l’Unione in base a valori e interessi comuni, come previsto nei pertinenti accordi;

b)

contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi nella regione;

c)

contribuire a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale;

d)

affrontare le minacce principali e, in particolare, i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l’Unione;

e)

potenziare l’efficacia e la visibilità dell’Unione nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner ed organizzazioni internazionali quali l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

a)

promuovere il coordinamento politico generale dell’Unione in Asia centrale e contribuire a garantire la coerenza delle azioni esterne dell’Unione nella regione;

b)

nei limiti del mandato dell’RSUE, monitorare per conto dell’AR, unitamente al Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e alla Commissione, il processo di attuazione della strategia dell’UE per un nuovo partenariato con l’Asia centrale, formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio;

c)

assistere il Consiglio nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell’Asia centrale;

d)

seguire da vicino gli sviluppi politici in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa;

e)

incoraggiare il Kazakstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune;

f)

sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, inclusi l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), la Comunità economica euro-asiatica (Eurasec), la Conferenza sull’interazione e sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia (CICA), l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (OTCS), il Programma regionale di cooperazione economica per l’Asia centrale (CAREC) e il Centro regionale di informazione e coordinamento per l’Asia centrale (Caricc);

g)

contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo;

h)

contribuire, in stretta cooperazione con l’OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali, come organizzazioni non governative, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti;

i)

contribuire alla formulazione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune legati alla sicurezza energetica, all’antidroga e alla gestione delle risorse idriche per quanto riguarda l’Asia centrale.

2.   L’RSUE sostiene l’operato dell’AR e mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione nella regione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L’RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2011 al 30 giugno 2012 è pari a 924 850 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione interessata o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ovvero del SEAE ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione e gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità al mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell’area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente al CPS e all’AR oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione del CPS o all’AR, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione.

2.   Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il gennaio 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 275 del 6.10.2006, pag. 65.

(2)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/30


DECISIONE 2011/426/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 marzo 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/181/PESC (1) che nomina il sig. Valentin INZKO rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina.

(2)

L’11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/442/PESC (2), che proroga il mandato dell’RSUE in Bosnia-Erzegovina fino al 31 agosto 2011.

(3)

Il sig. Peter SØRENSEN dovrebbe essere nominato RSUE in Bosnia-Erzegovina dal 1o settembre 2011 al 30 giugno 2015.

(4)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato conclusioni che illustrano l’approccio globale dell’Unione alla Bosnia-Erzegovina.

(5)

L’Unione sta intensificando ulteriormente la sua politica e la sua presenza in loco attraverso un unico rappresentante dell’Unione rafforzato per la Bosnia-Erzegovina, che assumerà la guida nel sostenere il paese nelle questioni connesse all’Unione al fine di appoggiare i progressi del paese verso l’integrazione nell’Unione anche mediante una vasta ed equilibrata gamma di strumenti.

(6)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere eseguito in coordinazione con la Commissione europea al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza dell’Unione.

(7)

Il Consiglio prevede che i poteri e le competenze dell’RSUE e i poteri e le competenze del capo dell’ufficio della delegazione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina saranno attribuiti alla stessa persona.

(8)

L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il sig. Peter SØRENSEN è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la Bosnia-Erzegovina (BiH) per il periodo dal 1o settembre 2011 al 30 giugno 2015. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione nella BiH: costanti progressi nel processo di stabilizzazione e associazione, affinché la BiH diventi stabile, vitale, pacifica e multietnica, cooperi pacificamente con i suoi vicini e sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all’adesione all’Unione. L’Unione continuerà altresì a sostenere l’attuazione dell’accordo quadro generale per la pace nella BiH.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha mandato di:

a)

offrire la consulenza dell’Unione e i suoi buoni uffici nel processo politico;

b)

assicurare la coerenza dell’azione dell’Unione;

c)

facilitare i progressi su priorità politiche, economiche ed europee;

d)

monitorare e offrire consulenza alle autorità esecutive e legislative a tutti i livelli dell’amministrazione nella BiH e stabilire contatti con le autorità e i partiti politici della BiH;

e)

assicurare l’attuazione degli sforzi dell’Unione nell’intera gamma di attività in materia di stato di diritto e di riforma del settore della sicurezza, promuovere il coordinamento globale degli sforzi dell’Unione nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, fornire orientamento politico locale al riguardo e, in questo contesto, fornire all’AR e alla Commissione valutazioni e consulenze in funzione delle necessità;

f)

fornire orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell’Unione europea (EUPM); l’RSUE e il comandante dell’operazione civile si consulteranno a vicenda se necessario; consultare il capo dell’EUPM prima di prendere iniziative politiche che possano avere conseguenze sulla situazione della polizia e della sicurezza; fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l’interfaccia tra la giustizia penale e la polizia in BiH, in stretto collegamento con l’EUPM;

g)

fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE gli orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili, le relazioni con le autorità locali e con i media locali; consultare il comandante della forza UE prima di prendere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza;

h)

coordinare e attuare gli sforzi dell’Unione in materia di comunicazione su questioni dell’Unione all’opinione pubblica della BiH;

i)

promuovere il processo di integrazione nell’Unione mediante iniziative mirate di diplomazia pubblica e di divulgazione dell’Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica della BiH su questioni connesse con l’Unione, anche mediante attori della società civile locale;

j)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in BiH, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell’Unione in materia di diritti umani;

k)

avviare un dialogo con le autorità competenti della BiH sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY);

l)

in linea con il processo di integrazione nell’Unione, assistere, facilitare e monitorare il dialogo politico sui necessari cambiamenti costituzionali e fornire consulenza al riguardo;

m)

mantenere stretti contatti e procedere a consultazioni con l’alto rappresentante in BiH e altre pertinenti organizzazioni internazionali che operano nel paese;

n)

fornire, se necessario, consulenza all’AR riguardo alle persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere oggetto di misure restrittive in considerazione della situazione nella BiH;

o)

fatta salva la pertinente catena di comando, fornire aiuto per garantire che tutti gli strumenti dell’Unione siano applicati sul campo in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici dell’Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L’RSUE lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo che va dal 1o settembre 2011 al 30 giugno 2012 è pari a 3 740 000 EUR.

2.   L’importo di riferimento finanziario relativo ai periodi successivi per l’RSUE nella BiH è deciso dal Consiglio.

3.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione europea. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini dei paesi della regione dei Balcani occidentali.

4.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Per coadiuvare l’RSUE nell’attuazione del suo mandato è assegnato apposito personale che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all’efficacia dell’azione globale dell’Unione in BiH. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone di membri che hanno delle competenze su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (3).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente al CPS e all’AR oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione del CPS o dell’AR, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

Articolo 12

Coordinamento

1.   Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE informa periodicamente le missioni degli Stati membri.

Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con soggetti internazionali e regionali sul campo e provvede in particolare a uno stretto coordinamento con l’alto rappresentante in BiH.

2.   A sostegno delle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, l’RSUE, insieme ad altri attori dell’Unione presenti sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell’Unione nell’intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. Ogni anno, alla fine di dicembre l’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti e alla fine di giugno una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 67 del 12.3.2009, pag. 88.

(2)   GU L 211 del 12.8.2010, pag. 26.

(3)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/34


DECISIONE 2011/427/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/168/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Vygaudas UŠACKAS quale rappresentante speciale dell’Unione europea («RSUE») per l’Afghanistan.

(2)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 30 giugno 2012.

(3)

L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione definiti all’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Vygaudas UŠACKAS quale rappresentante speciale dell’Unione europea («RSUE») per l’Afghanistan è prorogato fino al 30 giugno 2012. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).

Articolo 2

Obiettivi politici

L’RSUE rappresenta l’Unione europea e ne promuove gli obiettivi politici in Afghanistan, in stretto coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan. In particolare, l’RSUE:

a)

contribuisce all’attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dirige l’attuazione del piano d’azione UE per l’Afghanistan e il Pakistan, nella misura in cui riguarda l’Afghanistan, cooperando a tal fine con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan;

b)

sostiene il dialogo politico Unione-Afghanistan;

c)

sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite («ONU») in Afghanistan, contribuendo in special modo a un miglior coordinamento dell’assistenza internazionale, promovendo in tal modo l’attuazione dei comunicati delle conferenze di Londra e Kabul, nonché delle pertinenti risoluzioni dell’ONU.

Articolo 3

Mandato

Per espletare il suo mandato l’RSUE, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan:

a)

promuove la posizione dell’Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan;

b)

mantiene uno stretto contatto con le istituzioni afghane pertinenti, in particolare il governo e il parlamento nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. Dovrebbero essere mantenuti contatti anche con altri gruppi politici afghani e altri soggetti interessati in Afghanistan;

c)

mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell’ONU e l’alto rappresentante civile dell’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico nonché altri partner e organizzazioni fondamentali;

d)

informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, del piano d’azione UE per l’Afghanistan e il Pakistan, nella misura in cui riguarda l’Afghanistan, delle conferenze di Londra e Kabul e della futura conferenza di Bonn, specie nei seguenti settori:

sviluppo della capacità civile, in particolare a livello subnazionale,

buon governo e creazione di istituzioni necessarie perché vi sia lo Stato di diritto, in particolare una magistratura indipendente,

riforme elettorali,

riforme nel settore della sicurezza, ivi incluso il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie, l’esercito nazionale e la forza di polizia,

promozione della crescita, segnatamente mediante lo sviluppo agricolo e rurale,

rispetto degli obblighi internazionali dell’Afghanistan in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e i diritti delle donne e dei bambini,

rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto,

promozione della partecipazione delle donne all’amministrazione pubblica e alla società civile,

rispetto degli obblighi internazionali dell’Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico illecito di droga, la tratta di esseri umani e la proliferazione delle armi e delle armi di distruzione di massa e materiali affini,

agevolazione dell’assistenza umanitaria e del rientro strutturato dei profughi e degli sfollati, e

maggiore efficacia della presenza e delle attività dell’Unione in Afghanistan e contributo alla formulazione delle relazioni periodiche semestrali sull’attuazione del piano d’azione dell’UE richieste dal Consiglio;

e)

partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti;

f)

informa sulla partecipazione e le posizioni dell’Unione alle conferenze internazionali per quanto riguarda l’Afghanistan e contribuisce a promuovere la cooperazione regionale;

g)

contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione sui diritti umani, segnatamente gli orientamenti sulle donne e sui bambini nelle zone interessate dai conflitti, in particolare monitorando e affrontando gli sviluppi al riguardo.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza («CPS») è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L’RSUE lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna («SEAE»).

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2011 al 30 giugno 2012 è pari a 3 560 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa prontamente e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale così distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati presso le istituzioni dell’Unione o al SEAE dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione o del SEAE che l’ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE presenta relazioni al Consiglio «Affari esteri».

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle dell’RSUE per l’Asia centrale nonché con quelle della delegazione dell’Unione in Pakistan. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione.

2.   Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con il capo della delegazione dell’Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell’UE in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Se necessario, l’RSUE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il gennaio 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato alla fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 75 del 23.3.2010, pag. 22.

(2)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/37


DECISIONE 2011/428/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

a sostegno dell’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite per l’attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2 e l’articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 luglio 2001 gli Stati che partecipano alla conferenza ad hoc hanno adottato il programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti («programma di azione»). L’8 dicembre 2005 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato uno strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro illegali (strumento internazionale per il rintracciamento). Entrambi questi strumenti internazionali stabiliscono che gli Stati coopereranno, nel modo opportuno, con le Nazioni Unite per sostenerne l’effettiva attuazione.

(2)

Nel 2008 la terza riunione biennale degli Stati che ha preso in esame l’attuazione del programma di azione ha sottolineato nella relazione finale l’importanza di adottare approcci regionali all’attuazione del programma di azione e, di conseguenza, l’utilità di convocare riunioni regionali promosse dagli Stati interessati e dalle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali in grado di farlo. Nella relazione finale, inoltre, si incoraggiavano gli Stati ad appoggiare ed a sfruttare pienamente i meccanismi esistenti a sostegno dell’attuazione del programma di azione e ad abbinare esigenze e risorse, quali il sistema di sostegno all’attuazione del programma di azione.

(3)

Il 15-16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni (strategia dell’UE sulle SALW). La strategia dell’UE sulle SALW riconosce nel sostegno al programma di azione delle Nazioni Unite la prima priorità di azione a livello internazionale e sollecita l’adozione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per il rintracciamento e la marchiatura delle SALW e relative munizioni.

(4)

In seguito all’adozione dello strumento internazionale per il rintracciamento, l’Unione europea ne ha sostenuto la piena attuazione attraverso l’adozione e l’attuazione dell’azione comune 2008/113/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008, a sostegno dello strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro (SALW) illegali (1). L’attuazione di tale azione comune è stata valutata positivamente dal Consiglio dell’Unione europea.

(5)

Il 2 dicembre 2009 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/64/50 relativa al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti che incoraggia tutte le iniziative, comprese quelle promosse da organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, a favore di una positiva attuazione del programma di azione e sottolinea che le iniziative della comunità internazionale in materia di cooperazione e assistenza internazionali restano fondamentali e complementari alle misure nazionali di attuazione.

(6)

La risoluzione A/RES/64/50 ha anche previsto che la quarta riunione biennale degli Stati che prende in esame l’attuazione nazionale, regionale e globale del programma di azione si debba tenere a New York dal 14 al 18 giugno 2010 e che entro il 2012 sarà convocata a New York una conferenza di due settimane intesa a riesaminare i progressi compiuti nell’attuazione del programma di azione.

(7)

Il 2 dicembre 2009 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha parimenti adottato la risoluzione A/RES/64/51 relativa ai problemi derivanti dall’accumulazione di scorte in eccedenza di munizioni convenzionali, che incoraggia gli Stati che sono in grado di farlo a contribuire allo sviluppo, nell’ambito delle Nazioni Unite, di orientamenti tecnici per la gestione delle scorte di munizioni convenzionali allo scopo di assistere gli Stati nel miglioramento della loro capacità di gestione delle scorte a livello nazionale, onde prevenire la crescita di eccedenze di munizioni convenzionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di sostenere la preparazione della conferenza di riesame del programma di azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti che si terrà nel 2012, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:

promuovere l’attuazione del programma di azione sulle SALW delle Nazioni Unite a livello sia globale che regionale,

sostenere l’attuazione dello strumento internazionale per il rintracciamento,

sostenere lo sviluppo e l’attuazione di orientamenti tecnici delle Nazioni Unite per la gestione delle scorte di munizioni.

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione adotta le seguenti misure:

sviluppo del sistema di sostegno all’attuazione del programma di azione quale strumento efficace per coordinare gli sforzi internazionali di attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite, anche attraverso il sostegno al gruppo informale di Stati interessati alle SALW,

organizzazione di riunioni regionali di due giorni, fino a un massimo di otto riunioni, per l’avanzamento dell’attuazione del programma di azione a livello regionale,

organizzazione di corsi regionali di formazione di formatori sullo strumento internazionale per il rintracciamento a favore dei paesi dell’Africa occidentale e istituzione di strutture e competenze in materia di marchiatura nei paesi della regione che non ne dispongono,

sostegno allo sviluppo di orientamenti tecnici delle Nazioni Unite sulla gestione delle scorte di munizioni,

sostegno all’attuazione degli orientamenti attraverso programmi regionali di formazione dei formatori per i funzionari degli organismi di contrasto nella regione dei Grandi laghi in Africa, in America latina e nei Caraibi,

sostegno ai singoli Stati con urgente bisogno di assistenza per la gestione delle loro scorte di munizioni, attraverso la prestazione di assistenza di tipo tecnico, giuridico e politico e una formazione specializzata.

Una descrizione particolareggiata di queste misure figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’attuazione delle misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata all’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA).

3.   L’UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con l’UNODA.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2 150 000 EUR.

2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziato con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l’UNODA. L’accordo prevede che l’UNODA assicuri la visibilità del contributo dell’Unione corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Articolo 4

L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base delle relazioni periodiche bimestrali preparate dall’UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell’attuazione delle misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

2.   La presente decisione scade 24 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa scade sei mesi dopo la data di entrata in vigore se tale accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 40 del 14.2.2008, pag. 16.


ALLEGATO

1.   Obiettivi

Gli obiettivi generali della presente decisione consistono nella promozione dell’attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti («programma di azione delle Nazioni Unite sulle SALW») in vista della conferenza di riesame che si terrà nel 2012; la promozione dell’attuazione dello strumento internazionale per il rintracciamento; e lo sviluppo e l’attuazione di orientamenti tecnici delle Nazioni Unite sulla gestione delle scorte di munizioni. Sarà assicurata la massima sinergia con gli altri pertinenti strumenti finanziari dell’Unione.

2.   Descrizione delle misure

2.1.   Promozione dell’attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite sulle SALW a livello sia globale che regionale

2.1.1.   Obiettivo della misura

Promuovere l’attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite da parte dei paesi terzi.

Favorire lo sviluppo del sistema di sostegno all’attuazione del programma di azione («sistema di sostegno») quale strumento efficace per coordinare gli sforzi internazionali di attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite, anche attraverso lo sviluppo e il supporto al gruppo informale di Stati interessati alle misure pratiche di disarmo.

2.1.2.   Descrizione della misura

Organizzazione da parte dell’UNODA, se del caso assistito dai suoi centri regionali per il disarmo, di riunioni regionali di due giorni, fino a un massimo di otto riunioni, sull’avanzamento dell’attuazione del programma di azione a livello regionale. Queste riunioni mireranno a familiarizzare ulteriormente i paesi terzi interessati con gli aspetti regionali del programma di azione delle Nazioni Unite e le raccomandazioni della terza e quarta riunione biennale degli Stati in preparazione della conferenza di riesame del 2012. Nel corso dei seminari, i paesi beneficiari valuteranno attentamente, tra l’altro, i piani regionali di attuazione esistenti per il periodo 2010-2012 e saranno incoraggiati a elaborare piani regionali d’attuazione per il periodo 2013-2014 comprendenti anche obiettivi misurabili, conseguibili e con scadenze precise.

Lo sviluppo e il potenziamento del sistema di sostegno quale strumento efficace per coordinare gli sforzi internazionali in materia di attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite, tramite l’integrazione di uno strumento informatico in rete per abbinare esigenze e risorse in materia di SALW nella piattaforma del sistema di sostegno, lo sviluppo di una funzione elettronica di comunicazione per le relazioni nazionali sul programma di azione, la creazione di sezioni regionali e tematiche nel sistema di sostegno e l’elaborazione di versioni multilingue della piattaforma esistente del sistema di sostegno. Il sostegno al gruppo informale degli Stati interessati quale forum per promuovere il coordinamento, lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze tra donatori e il sistema delle Nazioni Unite nonché altri soggetti interessati al programma di azione circa le rispettive attività in materia di armi di piccolo calibro, anche per quanto riguarda le linee generali dei progetti presentati e le decisioni strategiche (cfr. ad esempio la risoluzione dell’Assemblea generale sulle misure pratiche per il disarmo, A/RES/63/62) comprenderà il sostegno all’organizzazione e l’assistenza per le riunioni regolari di questo gruppo (due o tre volte all’anno).

2.1.3.   Risultati della misura

Migliore attuazione regionale del programma di azione delle Nazioni Unite, efficace preparazione degli Stati beneficiari in vista della conferenza di riesame del 2012 e predisposizione delle basi per lo sviluppo di piani regionali di attuazione per il periodo 2012-2014 realistici, conseguibili, misurabili e con scadenze precise,.

Informazioni migliori, multilingue, di facile uso e attendibili sulle esigenze in termini di attuazione del programma di azione, eleggendo il sistema di sostegno all’attuazione lo strumento principale per facilitare l’attuazione dello strumento internazionale; gestione razionale dell’assistenza internazionale attraverso il potenziamento del ruolo di coordinamento del gruppo degli Stati interessati.

2.1.4.   Sedi dei seminari

L’UNODA proporrà un elenco di sedi possibili per i seminari regionali che sarà poi avallato dall’AR in consultazione con i pertinenti organi del Consiglio. I criteri utilizzati per scegliere le sedi dei seminari includeranno la volontà e l’impegno di un dato Stato di una particolare regione a ospitare un seminario, il livello di impegno nei confronti dell’attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite nella regione e, se del caso, l’impegno di una pertinente organizzazione regionale o subregionale.

2.1.5.   Beneficiari della misura

Gli Stati hanno bisogno di assistenza nell’attuazione del programma d’azione delle Nazioni Unite. Nel selezionare i beneficiari specifici destinati a partecipare ai seminari regionali si terrà conto degli impegni e degli sforzi di attuazione compiuti dai potenziali beneficiari in materia di SALW. L’UNODA proporrà un elenco ristretto di beneficiari che sarà successivamente avallato dall’AR in consultazione con i pertinenti organi del Consiglio.

2.2.   Sostegno all’attuazione dello strumento internazionale per il rintracciamento

2.2.1.   Obiettivo della misura

Sostenere l’attuazione dello strumento internazionale per il rintracciamento mediante il potenziamento delle competenze dei pertinenti funzionari pubblici dell’Africa occidentale in materia di individuazione, marchiatura, rintracciamento e tracciatura delle SALW, nonché mediante la fornitura delle pertinenti attrezzature.

2.2.2.   Descrizione della misura

Organizzazione di corsi regionali di formazione di formatori sugli elementi essenziali dello strumento internazionale per il rintracciamento, destinati a funzionari dell’Africa occidentale selezionati.

Messa a punto di strutture e competenze in materia di marchiatura nei paesi della regione che non ne dispongono, anche mediante l’acquisto di macchine per la marchiatura, la creazione di strutture per la tracciatura e la formazione dei funzionari degli organismi di contrasto in materia di marchiatura e rintracciamento.

Le consultazioni con l’AR e con i pertinenti organi del Consiglio, unitamente al coordinamento con l’iniziativa per la Costa dell’Africa occidentale e il programma di sviluppo delle Nazioni Unite garantiranno l’assenza di duplicazioni con altri programmi dell’Unione in Africa occidentale.

2.2.3.   Risultati della misura

Riduzione delle minacce per la sicurezza rappresentate dal volume di SALW illegali mediante il potenziamento dei controlli sul volume e sui tipi di SALW, rafforzamento delle competenze interagenzie nell’attività di contrasto alla proliferazione di SALW e di «armi artigianali» e miglioramento della cooperazione tra Stati nel settore della sicurezza riguardo allo strumento internazionale per il rintracciamento.

2.2.4.   Beneficiari della misura

Organismi di contrasto di tutti e 15 i membri della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas); l’Ecowas e il suo programma sulle armi di piccolo calibro (Ecosap); la società civile e le comunità locali.

2.3.   Sostegno allo sviluppo e all’attuazione di orientamenti tecnici delle Nazioni Unite per la gestione delle scorte di munizioni

2.3.1.   Obiettivo della misura

Sostenere lo sviluppo e l’attuazione di orientamenti tecnici delle Nazioni Unite per la gestione delle scorte di munizioni.

2.3.2.   Descrizione del progetto

Ultimare lo sviluppo di orientamenti tecnici delle Nazioni Unite per la gestione delle scorte di munizioni. Ciò includerà: l’organizzazione di una riunione del gruppo di revisione tecnica in vista dell’elaborazione degli orientamenti, e il trattamento e l’inserimento dei risultati di tale riunione nella versione finale degli orientamenti, nonché la traduzione e la pubblicazione degli stessi.

Sostenere l’utilizzo operativo e l’attuazione degli orientamenti attraverso programmi regionali di formazione dei formatori destinati ai funzionari degli organismi di contrasto nella regione dei Grandi laghi in Africa e in America latina e nei Caraibi, compreso attraverso i centri regionali per il disarmo dell’UNODA. Tali programmi di formazione avanzata comprenderanno temi quali i principi e gli elementi essenziali della gestione delle scorte, la gestione dei rischi, la contabilità delle munizioni, il trasporto, la sicurezza e la distruzione. I programmi di formazione attuati in America Latina e nei Caraibi si baseranno sulle formazioni organizzate precedentemente in queste regioni con il sostegno dell’Unione e saranno finalizzate a completarle.

Sulla scorta dei risultati di tali programmi di formazione avanzati, individuare gli Stati che hanno urgente bisogno di assistenza per il controllo e lo stoccaggio delle scorte di munizioni e fornire loro (direttamente o attraverso organizzazioni regionali):

la necessaria assistenza tecnica per lo sviluppo del quadro politico e giuridico fondamentale per l’attuazione degli orientamenti, compresa consulenza sul campo,

sostegno e assistenza nella messa a punto dell’opportuna infrastruttura per la gestione delle scorte attraverso l’elaborazione di linee guida per l’applicazione pratica degli orientamenti tecnici alle strutture utilizzate per lo stoccaggio delle munizioni.

2.3.3.   Risultati della misura

Orientamenti tecnici che sono stati pienamente sviluppati e sono pronti per essere attuati.

Riduzione della minaccia per la sicurezza nazionale e regionale mediante una migliore gestione delle scorte a livello nazionale in due regioni chiave.

2.3.4.   Beneficiari della misura

I governi e le organizzazioni internazionali e regionali; la società civile e i gruppi e singoli colpiti negativamente dalla proliferazione incontrollata delle SALW.

Nel selezionare gli Stati che beneficeranno di specifica assistenza e formazione, si terrà conto delle particolari esigenze dei potenziali beneficiari nel settore della gestione delle scorte di munizioni e dei loro impegni in materia. L’UNODA proporrà un elenco ristretto di beneficiari che sarà successivamente avallato dall’AR in consultazione con i competenti organi del Consiglio.

3.   Durata

La durata totale stimata delle misure è di 24 mesi.

4.   Ente incaricato dell’attuazione del progetto

L’attuazione tecnica della presente decisione sarà affidata all’UNODA, che espleterà tale compito sotto la responsabilità dell’AR.

5.   Presentazione di relazioni

L’UNODA preparerà relazioni periodiche, nonché relazioni dopo la realizzazione di ciascuna delle attività descritte. Le relazioni dovrebbero essere presentate all’AR non oltre sei settimane dopo la realizzazione delle pertinenti attività.

6.   Stima del costo totale delle misure e del contributo finanziario dell’Unione

Il costo totale delle misure è pari a 2 150 000 EUR.


19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/42


DECISIONE 2011/429/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

relativa alla posizione dell’Unione europea per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa volta, tra l’altro, a rafforzare la convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC), a continuare la discussione sulla verifica della BTWC, a sostenere la diffusione universale e l’attuazione a livello nazionale della BTWC, anche attraverso norme di diritto penale, e a rafforzare il rispetto della BTWC.

(2)

Il 28 aprile 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite («ONU») ha adottato all’unanimità la risoluzione 1540 (2004), in cui si afferma che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. Il 27 aprile 2006 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha adottato all’unanimità la risoluzione 1673 (2006) al fine di intensificare gli sforzi a favore della promozione della piena attuazione della risoluzione 1540 (2004). L’attuazione delle disposizioni di tali risoluzioni contribuisce all’attuazione della BTWC.

(3)

Il 26 agosto 1988 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha adottato la risoluzione 620 (1988), che, tra l’altro, incoraggia il segretario generale a effettuare rapidamente indagini sulle asserzioni riguardanti l’uso di armi chimiche e batteriologiche (biologiche) o tossiniche che costituisce una violazione del protocollo di Ginevra del 1925. L’8 settembre 2006 l’Assemblea generale ha adottato la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, allegata alla risoluzione 60/288, ai cui sensi gli Stati membri incoraggiano il segretario generale ad aggiornare il registro di esperti e laboratori, oltre alle linee guida e alle procedure tecniche, di cui dispone il segretario generale per procedere ad indagini tempestive ed efficaci su tali asserzioni.

(4)

La sesta conferenza di revisione degli Stati parti della BTWC ha deciso che la settima conferenza di revisione si sarebbe tenuta a Ginevra non oltre il 2011 e che avrebbe dovuto valutare il funzionamento della BTWC, tenendo presente, tra l’altro, i nuovi sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti per la BTWC, nonché i progressi compiuti dagli Stati parti della BTWC («Stati parti») nell’attuazione degli obblighi previsti dalla BTWC e e delle decisioni e raccomandazioni convenute durante la sesta conferenza di revisione.

(5)

Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/184/PESC (1) e il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/858/PESC (2). Entrambe le azioni comuni, che promuovono la diffusione universale della BTWC e ne sostengono l’attuazione da parte degli Stati parti. Inoltre, l’azione comune 2008/858/PESC promuove la presentazione di dichiarazioni sulle misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM) ad opera degli Stati parti e offre sostegno al processo intersessionale della BTWC.

(6)

Parallelamente all’azione comune 2006/184/PESC, l’Unione europea ha convenuto un piano d’azione dell’UE sulle armi biologiche e tossiniche, a integrazione dell’azione comune dell’UE a sostegno della BTWC (3) riguardante la BTWC, in cui gli Stati membri si impegnano a presentare all’ONU, nell’aprile di ogni anno, dichiarazioni CBM e al segretario generale dell’ONU gli elenchi dei pertinenti esperti e laboratori, per facilitare eventuali indagini sul presunto uso di armi (chimiche) biologiche e tossiniche.

(7)

In vista della futura settima conferenza di revisione della BTWC, dal 5 novembre al 22 dicembre 2011, è opportuno aggiornare la posizione dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi dell’Unione alla settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) è valutare il funzionamento della BTWC ed esaminare le possibili opzioni per un suo ulteriore rafforzamento.

Al fine di conseguire tali obiettivi, l’Unione sottopone proposte concrete alla settima conferenza di revisione prevista dal 5 al 22 dicembre 2011.

Articolo 2

In occasione della settima conferenza di revisione l’Unione si adopera, in particolare, per fare in modo che gli Stati parti della BTWC («Stati parti») affrontino le priorità seguenti:

a)

rafforzare la fiducia nell’osservanza della BTWC;

b)

sostenerne l’attuazione a livello nazionale; e

c)

promuoverne la diffusione universale.

Articolo 3

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 e le priorità di cui all’articolo 2, l’Unione:

a)

contribuisce a una completa revisione del funzionamento della BTWC, in sede di settima conferenza di revisione, che comprenda l’attuazione degli impegni sottoscritti dagli Stati parti nel quadro della BTWC;

b)

sostiene un ulteriore ed importante processo intersessionale nel periodo intercorrente tra la settima e l’ottava conferenza di revisione e individua aree specifiche e modalità migliorate per progredire ulteriormente nell’ambito di tale processo;

c)

sostiene l’organizzazione dell’ottava conferenza di revisione entro il 2016;

d)

costruisce consenso per un risultato positivo della settima conferenza di revisione, sulla base del quadro istituito dalle conferenze precedenti, e promuove tra l’altro i seguenti temi essenziali:

i)

adoperandosi per individuare e potenziare meccanismi efficaci intesi a rafforzare la fiducia nell’osservanza della BTCW;

ii)

gli Stati parti dovrebbero essere in grado di dimostrarne l’osservanza tramite uno scambio di informazioni e maggior trasparenza quanto alle loro capacità ed azioni per l’attuazione e le loro intenzioni a favore dell’osservanza. Ciò può essere realizzato attraverso dichiarazioni, consultazioni e attività in loco, che testimonino di livelli più elevati di trasparenza ed esame, ma anche tramite scambi di informazioni e riesami nel corso del processo intersessionale. Pur riconoscendo l’attuale assenza di un consenso in merito alla verifica, che rimane un elemento centrale di un regime di disarmo e non proliferazione completo ed efficace, l’Unione è disposta ad adoperarsi per l’individuazione di opzioni che permettano di raggiungere obiettivi simili;

iii)

effettiva attuazione e piena osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dalla BTWC da parte di tutti gli Stati parti; sostegno e rafforzamento, se necessario, delle misure nazionali di attuazione, comprese le norme di diritto penale, e del controllo sui microrganismi e le tossine patogeni nel quadro della BTWC, tra l’altro migliorando la capacità dell’Unità di supporto all’attuazione presso l’Ufficio dell’ONU per gli affari del disarmo («ISU») di dare appoggio all’attuazione nazionale e sollevando questo aspetto quale punto intersessionale. Si potrebbero esaminare ulteriori azioni e adottare decisioni sui mezzi e le modalità per migliorare l’attuazione nazionale. L’Unione incoraggerà le discussioni sulle possibili opzioni al riguardo, in particolare per quanto concerne la legislazione nazionale, il coordinamento tra i soggetti interessati a livello nazionale e la cooperazione regionale e subregionale nonché l’attuazione di appropriate norme di gestione sulla biosicurezza e la bioprotezione per le istituzioni del settore delle scienze della vita;

iv)

adesione universale di tutti gli Stati alla BTWC, ivi compresa la richiesta a tutti gli Stati che non ne sono parte di aderirvi senza indugio e di impegnarsi giuridicamente per il disarmo e la non proliferazione delle armi biologiche e tossiniche; in attesa dell’adesione di tali Stati alla BTWC, incoraggiamento di detti Stati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni degli Stati parti e ad attuare, su base volontaria, le disposizioni della BTWC. Sforzi volti a far sì che il divieto di armi biologiche e tossiniche sia dichiarato una norma di diritto internazionale universalmente vincolante, anche attraverso la diffusione universale della BTWC, raccomandando pertanto l’adozione di un piano d’azione sulla diffusione universale, coordinato dall’ISU e valutato nel corso di sessioni specifiche durante il processo intersessionale;

v)

gli sforzi per migliorare la trasparenza e costruire la fiducia nell’osservanza includono il meccanismo delle misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM). L’Unione è disposta a collaborare al rafforzamento di tale meccanismo individuando misure per accrescere la partecipazione, la qualità e la completezza del meccanismo delle CBM;

vi)

miglioramento della trasparenza sulla cooperazione e l’assistenza connessa con l’articolo X della BTWC e presa in conto dei lavori e delle conoscenze specialistiche di altre organizzazioni internazionali. L’Unione continuerà a sostenere l’attuazione concreta dell’articolo X della BTWC attraverso i suoi vari programmi di assistenza ed è disposta a proseguire l’elaborazione di visioni comuni, che costituisce la base di un’azione efficace in relazione alla cooperazione a scopi pacifici nel quadro della BTWC. Si potrebbero esaminare ulteriori azioni e adottare decisioni sul miglioramento della cooperazione internazionale, dell’assistenza e degli scambi in materia di scienze e tecnologie biologiche a scopi pacifici, e sulla promozione della creazione di capacità per quanto riguarda il controllo, la rilevazione, la diagnosi e il contenimento delle malattie infettive;

vii)

rafforzamento del meccanismo del segretario generale dell’ONU per le indagini sul presunto uso di armi biologiche e tossiniche. Si potrebbero esaminare ulteriori azioni e adottare decisioni sulla fornitura di assistenza e sul coordinamento, nel contesto dell’articolo VII della BTWC, con le organizzazioni pertinenti a richiesta di qualunque Stato parte in caso di presunto uso di armi biologiche e tossiniche, incluso il miglioramento delle capacità nazionali per quanto riguarda il controllo, la rilevazione e la diagnosi delle malattie e dei sistemi sanitari pubblici. I lavori svolti separatamente per il rafforzamento del meccanismo del segretario generale dell’ONU per le indagini sul presunto uso di armi biologiche e tossiniche possono contribuire ulteriormente in maniera indiretta al rafforzamento degli articoli VI e VII della BTWC;

viii)

sostegno a un processo di valutazioni più frequenti degli sviluppi rilevanti sul piano scientifico e tecnologico, che possono avere implicazioni per la BTWC, quali la maggiore convergenza della chimica e della biologia e nel quadro dei settori in rapido sviluppo della biologia sintetica e della nanotecnologia;

ix)

rispetto degli obblighi previsti dalle risoluzioni 1540 (2004) e 1673 (2006) del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, in particolare per eliminare i rischi che le armi biologiche e tossiniche siano acquistate o utilizzate a scopi terroristici, compreso il possibile accesso di terroristi a materiali, attrezzature e conoscenze che potrebbero essere utilizzati per la messa a punto e la produzione di armi biologiche e tossiniche;

x)

i programmi del Partenariato G8 globale volti a sostenere il disarmo, il controllo e la sicurezza di materiali, strutture e conoscenze specialistiche sensibili;

xi)

esame e decisioni relativi a ulteriori azioni sulla base dei lavori intrapresi conformemente al processo intersessionale nel periodo 2007-2010 e sforzi per discutere e promuovere una comprensione comune e un’azione efficace a favore del rafforzamento dell’adozione delle misure nazionali necessarie per l’attuazione del divieto sancito nella BTWC.

Articolo 4

Allo scopo di rafforzare l’osservanza della BTWC, l’Unione promuove:

a)

misure connesse alle dichiarazioni CBM:

i)

esame delle dichiarazioni CBM annuali quale strumento nazionale periodico di dichiarazione sull’attuazione e l’osservanza e ulteriore sviluppo delle medesime tenendo presente questo obiettivo;

ii)

aumento della qualità delle dichiarazioni CBM presentate tramite:

la massima riduzione possibile della complessità dei formulari CBM e la soppressione delle potenziali ambiguità. Le proposte particolareggiate e concrete per la modifica delle CBM si basano sui rapporti del seminario del forum di Ginevra,

sostegno alla compilazione delle informazioni fornite tramite i formulari CBM. A tal fine, l’Unione sarebbe favorevole ad accrescere il ruolo dell’ISU per il sostegno dei punti di contatto nazionali e delle autorità nazionali responsabili di garantire l’osservanza. Questo sostegno potrebbe comprendere elementi quali la creazione di un centro di documentazione di riferimento, una funzione «helpdesk», la disponibilità dei formulari CBM in più lingue, l’introduzione di un formato elettronico, l’organizzazione di seminari regionali per i punti di contatto nazionali,

introduzione di incentivi alla presentazione delle CBM, quali l’inserimento nel meccanismo CBM di dettagli sulle informazioni connesse con l’articolo X della BTWC (utilizzando l’attuale formulario D o creando un nuovo formulario);

iii)

aumento della pertinenza e della completezza dei formulari CBM tramite:

un riferimento a tutti i pertinenti articoli della BTWC, tenendo in attenta considerazione la necessità di conseguire un equilibrio adeguato tra la fornitura di informazioni utili e gli sforzi richiesti per ottenerle, al fine di evitare di aumentare la complessità e il carico di lavoro, il che potrebbe potenzialmente scoraggiare la partecipazione,

la modifica delle CBM attraverso un possibile approccio in due fasi, lasciando a un nuovo processo intersessionale le modifiche che richiedono ulteriori verifiche;

b)

misure connesse al meccanismo del segretario generale dell’ONU per le indagini sul presunto uso di armi biologiche e tossiniche; conferma della necessità che gli Stati parti provvedano all’efficacia delle disposizioni di tale meccanismo e adottino iniziative pratiche a tal fine, come ad esempio la fornitura di sostegno a programmi di formazione, e sviluppo di un sistema analitico di laboratorio.

Articolo 5

In aggiunta agli obiettivi di cui all’articolo 1 e alle priorità di cui all’articolo 2, l’Unione sostiene il rafforzamento del ruolo dell’ISU. In particolare sostiene:

a)

la proroga del mandato dell’ISU per altri cinque anni;

b)

l’inclusione nel mandato dell’ISU delle seguenti attività:

i)

istituire una piattaforma di comunicazione e informazione sulle attività politiche, scientifiche e di altro tipo collegate alla BTWC (creazione di un «centro di documentazione di riferimento»/una banca dati elettronica per sensibilizzare gli Stati parti, gli ambienti accademici e l’industria);

ii)

creare collegamenti e scambiare informazioni con altre organizzazioni internazionali competenti in materia;

iii)

rafforzare ulteriormente l’attuazione nazionale della BTWC agevolando lo scambio di informazioni e di consulenze sull’attuazione nazionale;

iv)

fornire ulteriore sostegno al sistema delle CBM partecipando a un processo di revisione delle dichiarazioni CBM. In base alle informazioni ottenute attraverso le CBM rivedute, l’ISU potrebbe essere incaricata di riversare le informazioni connesse con l’articolo X della BTWC in una banca dati in linea;

v)

elaborare un sistema per l’esame degli sviluppi scientifici e tecnologici e del relativo impatto sulla BTWC;

vi)

sviluppare un piano d’azione sulla diffusione universale;

c)

incremento adeguato dell’attuale organico dell’ISU al fine di consentire all’ISU di svolgere le attività di cui alla lettera b).

Articolo 6

Al fine di sostenere l’esame e il rafforzamento del processo intersessionale, l’Unione in particolare:

a)

sostiene le tematiche seguenti per un nuovo processo intersessionale, da trattare in ambito intersessionale oppure nell’ambito di appositi gruppi di lavoro:

i)

attuazione a livello nazionale;

ii)

diffusione universale;

iii)

ulteriori lavori sulle CBM, a seguito della conferenza di revisione;

iv)

assistenza e cooperazione ai sensi degli articoli VII e X della BTWC, inclusa l’individuazione dei requisiti per l’assistenza nello sviluppo e nell’adozione di quadri regolamentari adeguati (incentrati in primo luogo sulla biosicurezza e la bioprotezione);

v)

sviluppi in campo scientifico e tecnologico;

b)

sostiene un processo di valutazioni più frequenti degli sviluppi rilevanti sul piano scientifico e tecnologico. L’ISU potrebbe svolgere un ruolo grazie alla proroga del suo mandato. Oltre a una discussione approfondita nel processo intersessionale, gli Stati parti potrebbero decidere modalità alternative per discutere le questioni connesse con scienza e tecnologia (ossia creare un nuovo gruppo di lavoro, includere un punto su scienza e tecnologia nell’ordine del giorno delle riunioni degli Stati parti, organizzare un’apposita riunione di esperti su scienza e tecnologia, istituire un gruppo consultivo oppure un forum aperto su scienza e tecnologia);

c)

sostiene lo sviluppo di quadri regolamentari nazionali, in particolare sulla biosicurezza e la bioprotezione. L’adozione di norme di gestione appropriate sulla biosicurezza e la bioprotezione per i laboratori e l’industria, benché tali norme non si sostituiscano in alcun modo a un regime di osservanza, può aiutare a lungo termine gli Stati parti nell’attuazione degli obblighi indicati nella BTWC. Dette norme potrebbero anche rivelarsi uno strumento utile, insieme con altre misure, per contribuire a un futuro regime di osservanza più rigoroso. Le discussioni su questo sviluppo, ossia con l’industria interessata, potrebbero far parte di un nuovo processo intersessionale;

d)

sostiene il rafforzamento del carattere decisionale del processo intersessionale mediante l’esame di una serie di opzioni quali rendere vincolante la relazione finale delle riunioni degli Stati parti, concordare tabelle di marcia, considerare la possibilità di istituire gruppi di lavoro su questioni specifiche, piani d’azione o raccomandazioni.

Articolo 7

Allo scopo di appoggiare la diffusione universale, l’Unione:

a)

sostiene l’adozione di un piano d’azione sulla diffusione universale, gestito dall’ISU, che contenga iniziative e attività concrete. Il piano d’azione può comprendere azioni quali eventi di sensibilizzazione, iniziative congiunte, traduzione dei pertinenti documenti, incentivi come lo scambio di informazioni sulle offerte di assistenza, e visite di assistenza per il completamento delle prime CBM presentate. Il piano d’azione sarebbe valutato e, se necessario, modificato ad ogni riunione degli Stati parti;

b)

sostiene l’organizzazione di sessioni apposite o di riunioni di un gruppo di lavoro sull’universalizzazione durante il processo intersessionale in modo da coordinare le attività di sensibilizzazione tra i vari attori e pianificare le iniziative regionali.

Articolo 8

L’Unione sostiene la revisione dell’attuazione dell’articolo X della BTWC in occasione della settima conferenza di revisione. La revisione mira a:

a)

esplorare il modo di integrare le informazioni connesse all’assistenza nelle CBM, modificando il formulario D o predisponendone uno nuovo, in modo da consentire agli Stati parti di scambiarsi informazioni sulle attività relative alla collaborazione e all’assistenza;

b)

incaricare l’ISU di riversare le informazioni connesse all’articolo X della BTWC in una banca dati in linea, che potrebbe essere collocata nell’area riservata del sito web.

Articolo 9

L’azione condotta dall’Unione ai fini di cui agli articoli da 1 a 8 comprende:

a)

in base alla posizione indicata negli articoli da 1 a 8, proposte dell’Unione concernenti specifiche modalità pratiche e attuabili per l’effettivo potenziamento dell’attuazione della BTWC, da sottoporre all’esame degli Stati parti in occasione della settima conferenza di revisione;

b)

iniziative da parte dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o delle delegazioni dell’Unione;

c)

dichiarazioni formulate dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o dalla delegazione dell’Unione presso l’ONU nella fase precedente la settima conferenza di revisione e durante quest’ultima.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 65 del 7.3.2006, pag. 51.

(2)   GU L 302 del 13.11.2008, pag. 29.

(3)   GU C 57 del 9.3.2006, pag. 1.


19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/47


DECISIONE 2011/430/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1).

(2)

Il 12 luglio 2010, con decisione 2010/386/PESC (2), il Consiglio ha aggiornato l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(3)

Il 31 gennaio 2011, con decisione 2011/70/PESC (3), il Consiglio ha ulteriormente aggiornato l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC e ha abrogato la decisione 2010/386/PESC, salvo per quanto riguarda il gruppo menzionato al punto numero 25 della parte 2 del suo allegato.

(4)

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano le decisioni 2010/386/PESC e 2011/70/PESC.

(5)

Nella presente decisione figura il risultato di tale riesame, che è stato effettuato dal Consiglio.

(6)

Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere talune persone e gruppi nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(7)

Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell’allegato della presente decisione sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.

(8)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC è quello figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2010/386/PESC, per quanto riguarda il gruppo menzionato al punto numero 25 della parte 2 del suo allegato, e la decisione 2011/70/PESC sono abrogate.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(2)   GU L 178 del 13.7.2010, pag. 28.

(3)   GU L 28 del 2.2.2011, pag. 57.


ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 1 a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC

1.   PERSONE

1.

ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) nato l’1.2.1966 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

2.

ABOUD, Maisi (pseudonimo «l’Abderrahmane svizzero») nato il 17.10.1964 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

3.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Saudi Arabia), cittadinanza saudita

4.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut, (Arabia saudita), cittadinanza saudita

5.

ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) nato il 18.8.1969 a Constantine (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

6.

ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

7.

ASLI, Rabah nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

8.

BOUYERI, Mohammed (pseudonimo Abu ZUBAIR; pseudonimo SOBIAR; pseudonimo Abu ZOUBAIR), nato l’8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) — membro del «Hofstadgroep»

9.

DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) nato l’1.2.1972 in Algeria — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

10.

DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) nato l’1.6.1970 in Algeria — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

11.

EL FATMI, Nouredine (pseudonimo Nouriddin EL FATMI; pseudonimo Nouriddine EL FATMI; pseudonimo Noureddine EL FATMI; pseudonimo Abu AL KÀE KÀE; pseudonimo Abu QAE QAE; pseudonimo FOUAD; pseudonimo FZAD; pseudonimo Nabil EL FATMI; pseudonimo Ben MOHAMMED; pseudonimo Ben Mohand BEN LARBI; pseudonimo Ben Driss Muhand IBN LARBI; pseudonimo Abu TAHAR; pseudonimo EGGIE), nato il 15.8.1982 a Midar (Marocco), passaporto (Marocco) n. N829139 — membro del «Hofstadgroep»

12.

FAHAS, Sofiane Yacine nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

13.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

14.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) nato il 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

15.

MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) nato il 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

16.

NOUARA, Farid nato il 25.11.1973 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

17.

RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) nato l’11.9.1968 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

18.

SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) nato il 23.6.1963 a Algeri (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

19.

SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) nato il 14.6.1974 a Algeri (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

20.

SENOUCI, Sofiane nato il 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

21.

TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) nato il 21.4.1964 a Blida (Algeria) — membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»

22.

WALTERS, Jason Theodore James (pseudonimo Abdullah; pseudonimo David), nato il 6.3.1985 a Amersfoort (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NE8146378 – membro del «Hofstadgroep»

2.   GRUPPI E ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» — «ANO», (anche nota come «Consiglio rivoluzionario Fatah», «Brigate rivoluzionarie arabe», «Settembre nero» e «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»)

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa»

3.

«Al-Aqsa e.V.»

4.

«Al-Takfir» e «Al-Hijra»

5.

«Babbar Khalsa»

6.

«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People’s Army» — «NPA», Filippine

7.

«Gamàa al-Islamiyya», (anche noto come «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» – «IG»)

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»)

9.

«Hamas» (incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»)

10.

«Hizbul Mujahideen» — «HM»

11.

«Hofstadgroep»

12.

«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo»)

13.

«International Sikh Youth Federation» — «ISYF»

14.

«Khalistan Zindabad Force» — «KZF»

15.

«Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (anche noto come «KADEK», anche noto come «KONGRA-GEL»)

16.

«Tigri per la liberazione della patria Tamil» – «LTTE»

17.

«Ejército de Liberaciòn Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»)

18.

«Jihad islamica palestinese» — «PIJ»

19.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP»

20.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina-Comando generale», (anche noto come «Comando generale del PFLP»)

21.

«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia»)

22.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — DHKP/C», (anche noto come «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria», «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)

23.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»)

24.

«Stichting Al Aqsa» (anche noto come «Stichting Al Aqsa Nederland», anche noto come «Al Aqsa Nederland»)

25.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK», (anche noto come «Kurdistan Freedom Falcons», «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)


19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/50


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2011

relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2011

[notificata con il numero C(2011) 4852]

(I testi nelle lingue bulgara, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2011/431/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo delle attività di pesca per il 2011, in conformità all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006, comprese le domande di partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese da sostenere per l’esecuzione dei progetti che fanno parte di tali programmi.

(2)

Le domande concernenti le azioni elencate all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 possono beneficiare del finanziamento dell’Unione.

(3)

Le domande di finanziamento dell’Unione sono state valutate con riguardo alla conformità alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione (2).

(4)

È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione entro i limiti fissati all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.

(5)

Al fine di promuovere gli investimenti nelle azioni prioritarie definite dalla Commissione nella sua lettera del 6 dicembre 2010 (3), la quale prevedeva che priorità e tassi di partecipazione più alti sarebbero stati conferiti ai progetti richiesti nell’ambito dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novmbre 2009, che stabilisce un sistema di controllo comunitario per assicurare conformità alle norme della politica comune della pesca (4), e tenuto conto dell’impatto negativo della crisi finanziaria sui bilanci degli Stati membri, le spese relative all’automazione e alla gestione dei dati, ai sistemi elettronici di registrazione e comunicazione, ai dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) e ai sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), nonché quelle destinate a rintracciare e controllare la potenza dei motori, devono beneficiare di un tasso di cofinanziamento elevato, entro i limiti stabiliti dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006.

(6)

Al fine di incoraggiare investimenti nelle azioni prioritarie definite dalla Commissione e visti i limiti imposti dal bilancio, tutte le domande presentate dagli Stati membri per un contributo finanziario dell’Unione destinato a progetti relativi alla formazione, a iniziative di sensibilizzazione alle norme della PCP, nonché all’acquisto e modernizzazione di navi e aerei pattuglia, sono state rifiutate.

(7)

Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (5).

(8)

Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, i dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione presenti a bordo dei pescherecci devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007 (6).

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione prevede una partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2011 per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (PCP), di cui all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006.

Articolo 2

Liquidazione degli impegni residui

Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2015. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2016.

Articolo 3

Nuove tecnologie e reti informatiche

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire una raccolta e una gestione dei dati sicure ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   Qualsiasi altra spesa sostenuta, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, beneficia, entro i limiti indicati nel suddetto allegato, di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili.

Articolo 4

Dispositivi automatici di localizzazione

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato II, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano ad un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema VMS beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   La partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a 2 500 EUR per peschereccio.

3.   Ai fini dell’ammissibilità al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione sono conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.

Articolo 5

Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato III, per lo sviluppo, l’acquisto e l’installazione, compresa l’assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) destinati a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 6

Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato IV, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a 3 000 EUR per peschereccio.

3.   Per poter beneficiare di una partecipazione finanziaria, i dispositivi ERS sono conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1077/2008.

4.   Per i dispositivi che combinino funzioni ERS e VMS e che risultino conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 2244/2003 e (CE) n. 1077/2008, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolata sulla base di un prezzo fissato a 4 500 EUR per peschereccio.

Articolo 7

Progetti pilota

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato V, per progetti pilota riguardanti nuove tecnologie di controllo beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 8

Partecipazione massima totale dell’Unione per Stato membro

La spesa prevista, la parte ammissibile corrispondente e la partecipazione massima dell’Unione per Stato membro sono riepilogate come segue:

(EUR)

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Belgio

1 362 000

212 000

190 800

Bulgaria

79 251

53 686

48 318

Cipro

555 000

130 000

105 000

Danimarca

8 657 750

5 057 415

4 546 308

Germania

2 967 500

1 771 500

1 575 950

Estonia

459 584

448 280

400 140

Irlanda

55 448 000

3 405 000

2 824 500

Grecia

7 150 000

4 100 000

3 690 000

Spagna

1 351 154

890 751

801 675

Francia

7 145 920

6 591 920

4 906 008

Italia

25 012 000

5 590 000

3 367 000

Lettonia

140 885

140 885

126 796

Lituania

360 966

149 887

134 899

Malta

159 693

97 885

86 497

Paesi Bassi

932 500

632 500

569 250

Polonia

381 565

338 686

304 817

Portogallo

5 661 152

1 758 079

1 582 271

Romania

597 000

136 000

94 000

Slovenia

597 800

591 400

531 900

Finlandia

2 470 000

2 055 000

1 729 500

Svezia

6 574 335

3 847 033

3 284 814

Regno Unito

8 119 733

4 916 541

4 327 317

Totale

136 183 788

42 914 447

35 227 760

Articolo 9

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2011.

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.

(3)  Ares(2010) 905537 del 6.12.2010.

(4)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(5)   GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(6)   GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.


ALLEGATO I

NUOVE TECNOLOGIE E RETI INFORMATICHE

(EUR)

Stato membro e codice progetto

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Belgio

BE/11/02

20 000

20 000

18 000

BE/11/03

40 000

40 000

36 000

BE/11/06

1 150 000

0

0

Totale parziale

1 210 000

60 000

54 000

Bulgaria

BG/11/01

15 339

15 339

13 805

BG/11/04

15 339

15 339

13 805

BG/11/05

23 008

23 008

20 708

Totale parziale

53 686

53 686

48 318

Cipro

CY/11/01

100 000

100 000

90 000

CY/11/02

4 000

0

0

CY/11/03

10 000

0

0

CY/11/06

10 000

10 000

5 000

CY/11/08

55 000

0

0

Totale parziale

179 000

110 000

95 000

Danimarca

DK/11/01

804 894

804 894

724 405

DK/11/02

1 556 128

1 556 128

1 400 515

DK/11/03

335 372

335 372

301 835

DK/11/04

201 223

201 223

181 101

DK/11/05

134 149

134 149

120 734

DK/11/06

469 522

469 522

422 569

DK/11/08

1 341 489

1 341 489

1 207 341

DK/11/09

134 149

134 149

120 734

DK/11/12

13 414

13 414

6 707

Totale parziale

4 990 340

4 990 340

4 485 941

Germania

DE/11/02

14 000

14 000

12 600

DE/11/10

6 000

6 000

3 000

DE/11/11

40 000

40 000

20 000

DE/11/13

20 000

20 000

18 000

DE/11/24

50 000

0

0

DE/11/25

50 000

50 000

45 000

DE/11/26

100 000

100 000

90 000

DE/11/27

50 000

50 000

45 000

DE/11/28

95 500

95 500

85 950

DE/11/29

101 000

101 000

90 900

DE/11/30

200 000

170 000

153 000

DE/11/16

10 000

0

0

Totale parziale

736 500

646 500

563 450

Estonia

EE/11/02

8 280

8 280

4 140

EE/11/03

350 000

350 000

315 000

Totale parziale

358 280

358 280

319 140

Irlanda

IE/11/02

218 000

0

0

IE/11/03

60 000

60 000

54 000

IE/11/04

30 000

30 000

27 000

IE/11/05

400 000

400 000

360 000

IE/11/10

400 000

400 000

200 000

IE/11/11

1 000 000

1 000 000

900 000

IE/11/12

225 000

225 000

202 500

IE/11/15

100 000

0

0

Totale parziale

2 433 000

2 115 000

1 743 500

Grecia

EL/11/05

750 000

750 000

675 000

EL/11/01

2 300 000

2 300 000

2 070 000

Totale parziale

3 050 000

3 050 000

2 745 000

Spagna

ES/11/09

250 070

250 070

225 063

ES/11/01

237 931

237 931

214 138

ES/11/04

5 400

0

0

ES/11/05

1 300

0

0

ES/11/06

106 687

106 687

96 018

Totale parziale

601 388

594 688

535 219

Francia

FR/11/04

532 000

532 000

478 800

FR/11/10

19 800

19 800

9 900

FR/11/12

761 120

761 120

685 008

FR/11/11

2 220 000

2 220 000

1 110 000

Totale parziale

3 532 920

3 532 920

2 283 708

Italia

IT/11/04

375 000

375 000

337 500

IT/11/03

325 000

325 000

292 500

IT/11/02

300 000

300 000

270 000

IT/11/05

190 000

190 000

171 000

IT/11/07

7 000 000

0

0

IT/11/08

120 000

0

0

IT/11/11

260 000

260 000

130 000

IT/11/12

100 000

0

0

IT/11/13

150 000

0

0

IT/11/01

3 900 000

3 900 000

1 950 000

Totale parziale

12 720 000

5 350 000

3 151 000

Lituania

LT/11/04

18 000

18 000

16 200

LT/11/05

41 887

41 887

37 698

LT/11/01

30 000

30 000

27 000

Totale parziale

89 887

89 887

80 898

Malta

MT/11/01

93 885

93 885

84 497

MT/11/04

4 000

4 000

2 000

Totale parziale

97 885

97 885

86 497

Paesi Bassi

NL/11/01

345 000

345 000

310 500

NL/11/02

300 000

0

0

NL/11/03

235 000

235 000

211 500

Totale parziale

880 000

580 000

522 000

Polonia

PL/11/01

338 686

338 686

304 817

Totale parziale

338 686

338 686

304 817

Portogallo

PT/11/02

1 093 579

1 093 579

984 221

PT/11/06

150 000

150 000

135 000

PT/11/11

81 500

0

0

PT/11/12 01

12 196

0

0

PT/11/12 02

406

0

0

PT/11/14

125 000

125 000

112 500

PT/11/15

105 000

0

0

PT/11/16

1 500 000

0

0

PT/11/17

200 000

0

0

PT/11/18

108 000

80 500

72 450

PT/11/20

98 000

98 000

88 200

Totale parziale

3 473 681

1 547 079

1 392 371

Romania

RO/11/04

120 000

0

0

RO/11/05

26 000

26 000

13 000

RO/11/07

30 000

30 000

15 000

RO/11/08

15 000

15 000

7 500

RO/11/09

50 000

50 000

45 000

Totale parziale

241 000

121 000

80 500

Slovenia

SI/11/02

150 000

150 000

135 000

SI/11/05

40 000

40 000

36 000

SI/11/06

900

900

450

SI/11/07

15 000

15 000

13 500

SI/11/08

10 500

10 500

9 450

SI/11/09

400

0

0

SI/11/10

15 000

15 000

13 500

Totale parziale

231 800

231 400

207 900

Finlandia

FI/11/01

1 500 000

1 500 000

1 350 000

FI/11/06

300 000

300 000

150 000

FI/11/07

130 000

0

0

FI/11/08

170 000

0

0

Totale parziale

2 100 000

1 800 000

1 500 000

Svezia

SE/11/01

852 275

852 275

767 048

SE/11/04

535 764

0

0

SE/11/07

277 368

277 368

249 631

SE/11/09

221 894

221 894

199 705

SE/11/10

332 841

332 841

299 557

SE/11/06

221 894

221 894

199 705

SE/11/11

110 947

0

0

SE/11/12

554 736

554 736

499 262

SE/11/13

554 736

554 736

499 262

Totale parziale

3 662 455

3 015 745

2 714 170

Regno Unito

UK/11/06

8 139

0

0

UK/11/07

1 163

0

0

UK/11/09

52 325

52 325

47 093

UK/11/34

3 488

3 488

1 744

UK/11/35

4 390

4 390

2 195

UK/11/36

3 488

3 488

1 744

UK/11/37

9 564

0

0

UK/11/38

4 535

0

0

UK/11/43

401 163

401 163

361 047

UK/11/44

668 605

668 605

601 744

UK/11/48

156 977

156 977

141 279

UK/11/49

3 488

0

0

UK/11/50

5 215

0

0

UK/11/55

418 605

418 605

376 744

UK/11/63

1 727

0

0

UK/11/65

11 703

0

0

UK/11/64

5 227

0

0

Totale parziale

1 759 802

1 709 041

1 533 590

Totale

42 740 311

30 392 137

24 447 019


ALLEGATO II

DISPOSITIVI AUTOMATICI DI LOCALIZZAZIONE

(EUR)

Stato membro e codice progetto

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Germania

DE/11/04

437 500

0

0

DE//11/07

67 000

50 000

45 000

DE/11/15

48 000

40 000

36 000

Totale parziale

552 500

90 000

81 000

Estonia

EE/11/01

101 304

90 000

81 000

Totale parziale

101 304

90 000

81 000

Irlanda

IE/11/06

200 000

200 000

180 000

Totale parziale

200 000

200 000

180 000

Grecia

EL/11/06

400 000

0

0

EL/11/02

2 100 000

1 050 000

945 000

Totale parziale

2 500 000

1 050 000

945 000

Spagna

ES/11/02

356 600

0

0

Totale parziale

356 600

0

0

Francia

FR/11/01

1 730 000

1 730 000

1 557 000

Totale parziale

1 730 000

1 730 000

1 557 000

Italia

IT/11/06

240 000

240 000

216 000

Totale parziale

240 000

240 000

216 000

Lituania

LT/11/03

164 198

0

0

Totale parziale

164 198

0

0

Paesi Bassi

NL/11/04

52 500

52 500

47 250

Totale parziale

52 500

52 500

47 250

Slovenia

SI/11/03

30 000

30 000

27 000

Totale parziale

30 000

30 000

27 000

Finlandia

FI/11/02

120 000

75 000

67 500

Totale parziale

120 000

75 000

67 500

Svezia

SE/11/03

429 920

387 500

348 750

Totale parziale

429 920

387 500

348 750

Regno Unito

UK/11/04

17 441

15 000

13 500

UK/11/40

797 674

490 000

441 000

UK/11/45

166 860

102 500

92 250

UK/11/52

366 279

225 000

202 500

Totale parziale

1 348 255

832 500

749 250

Totale

7 825 278

4 777 500

4 299 750


ALLEGATO III

SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(EUR)

Member State e codice progetto

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Belgio

BE/11/01

100 000

100 000

90 000

BE/11/04

32 000

32 000

28 800

BE/11/05

20 000

20 000

18 000

Totale parziale

152 000

152 000

136 800

Danimarca

DK/11/07

67 074

67 074

60 367

Totale parziale

67 074

67 074

60 367

Germania

DE/11/18

5 000

0

0

DE/11/20

50 000

50 000

45 000

DE/11/21

370 000

370 000

333 000

DE/11/22

13 500

0

0

Totale parziale

438 500

420 000

378 000

Irlanda

IE/11/07

200 000

200 000

180 000

IE/11/13

450 000

450 000

405 000

Totale parziale

650 000

650 000

585 000

Spagna

ES/11/07

296 063

296 063

266 457

Totale parziale

296 063

296 063

266 457

Lettonia

LV/11/01

140 885

140 885

126 796

Totale parziale

140 885

140 885

126 796

Lituania

LT/11/02

79 574

60 000

54 000

Totale parziale

79 574

60 000

54 000

Slovenia

SI/11/01

330 000

330 000

297 000

Totale parziale

330 000

330 000

297 000

Totale

2 154 096

2 116 022

1 904 420


ALLEGATO IV

DISPOSITIVI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(EUR)

Stato membro e codice progetto

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Germania

DE/11/05

135 000

135 000

121 500

DE/11/06

417 000

375 000

337 500

DE/11/14

105 000

105 000

94 500

Totale parziale

657 000

615 000

553 500

Irlanda

EE/11/08

600 000

240 000

216 000

Totale parziale

600 000

240 000

216 000

Francia

FR/11/02

1 002 000

1 002 000

901 800

Totale parziale

1 002 000

1 002 000

901 800

Portogallo

PT/11/05

211 000

211 000

189 900

Totale parziale

211 000

211 000

189 900

Romania

RO/11/03

100 000

15 000

13 500

Totale parziale

100 000

15 000

13 500

Finlandia

FI/11/04

180 000

180 000

162 000

Totale parziale

180 000

180 000

162 000

Regno Unito

UK/11/05

26 744

26 744

24 070

UK/11/08

53 489

53 489

48 139

UK/11/39

364 535

364 535

328 081

UK/11/41

455 814

455 814

410 233

UK/11/42

534 884

534 884

481 396

UK/11/46

27 907

27 907

25 116

UK/11/47

37 209

37 209

33 489

UK/11/53

213 953

213 953

192 558

UK/11/54

427 907

427 907

385 116

Totale parziale

2 142 442

2 142 442

1 928 198

Totale

4 892 442

4 405 442

3 964 898


ALLEGATO V

PROGETTI PILOTA

(EUR)

Member State e codice progetto

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Cipro

CY/11/04

20 000

20 000

10 000

Totale parziale

20 000

20 000

10 000

Irlanda

IE/11/01

200 000

200 000

100 000

Totale parziale

200 000

200 000

100 000

Francia

FR/11/05

227 000

227 000

113 500

FR/11/06

148 000

0

0

FR/11/07

100 000

100 000

50 000

FR/11/09

208 000

0

0

FR/11/08

150 000

0

0

Totale parziale

833 000

327 000

163 500

Portogallo

PT/11/04

89 500

0

0

Totale parziale

89 500

0

0

Svezia

SE/11/05

221 895

221 895

110 947

SE/11/08

221 894

221 894

110 947

Totale parziale

443 789

443 789

221 894

Regno Unito

UK/11/51

232 558

232 558

116 279

Totale parziale

232 558

232 558

116 279

Totale

1 818 847

1 223 347

611 673