ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.187.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 187

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
16 luglio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 683/2011 del Consiglio, del 17 giugno 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 per quanto concerne le possibilità di pesca per alcuni stock ittici

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 684/2011 della Commissione, del 15 luglio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 685/2011 della Commissione, del 15 luglio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

22

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2011 della Commissione, del 15 luglio 2011, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2011

24

 

 

DECISIONI

 

 

2011/417/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2011, che abroga la decisione 2010/408/UE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia

27

 

 

2011/418/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 luglio 2011, che modifica la decisione 2005/7/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino a Cipro [notificata con il numero C(2011) 4996]

29

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/419/UE

 

*

Decisione n. 1/2011 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 4 luglio 2011, che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

32

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/1


REGOLAMENTO (UE) N. 683/2011 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 per quanto concerne le possibilità di pesca per alcuni stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE.

(2)

Le consultazioni sulle possibilità di pesca tra l’Unione e le Isole Færøer non hanno permesso di giungere ad un accordo per il 2011. Dopo un ulteriore ciclo di consultazioni con la Norvegia nel marzo 2011, le possibilità di pesca riservate per le consultazioni con le Isole Færøer possono ora essere assegnate agli Stati membri. L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 57/2011 e i pertinenti TAC di cui agli allegati IA e IB dello stesso regolamento dovrebbero pertanto essere modificati al fine di distribuire il contingente non assegnato e di rispecchiare la tradizionale distribuzione dello sgombro nell’Atlantico nordorientale.

(3)

È auspicabile attuare disposizioni flessibili riguardo all’uso di contingenti per il melù nelle due principali zone di gestione definite nell’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011, per il suddetto stock (vale a dire da un lato le acque UE e le acque internazionali delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV e dall’altro le zone CIEM VIIIc, IX e X e le acque UE della zona Copace 34.1.1), in quanto queste due zone di gestione formano oggetto del medesimo parere scientifico e sono considerate parte del medesimo stock biologico.

(4)

L’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011 stabilisce contingenti generali per lo scampo nella zona CIEM VII e contingenti specifici per lo scampo nell’area Porcupine Bank situata all’interno della stessa zona. È necessario fissare nuovamente tali contingenti specifici per l’anno 2011 in base ai dati aggiornati sulle catture storiche.

(5)

A seguito delle consultazioni conclusesi il 17 marzo 2011 tra gli Stati costieri (Isole Færøer, Groenlandia e Islanda) e altre parti contraenti (Unione e Norvegia) della Convenzione per la pesca nell’Atlantico Nord Orientale (NEAFC) sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, è necessario fissare i TAC per lo scorfano in tali zone rispettando le limitazioni spaziali e temporali concordate. È opportuno modificare di conseguenza l’allegato IB del regolamento (UE) n. 57/2011.

(6)

La Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), nella sua riunione annuale del 2010, ha deciso di mantenere i limiti imposti per lo stesso anno riguardo alla cattura del pesce spada e riguardo al numero di pescherecci autorizzati alla pesca del pesce spada, a decorrere dal 1o gennaio 2011. È necessario applicare le suddette misure nel diritto dell’Unione.

(7)

I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di un’Organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nelle acque d’altura del Pacifico meridionale (SPFO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie, comprese possibilità di pesca, volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all’istituzione della suddetta ORGP. Nella seconda conferenza preparatoria della Commissione SPFO svoltasi nel gennaio 2011, sono state accettate nuove misure provvisorie. Tali misure provvisorie sono volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. È tuttavia opportuno, in conformità agli obblighi di cooperazione e conservazione stabiliti dal diritto internazionale del mare, applicare le suddette misure nel diritto dell’Unione fissando un contingente complessivo per l’Unione. Ai fini della ripartizione del contingente dell’Unione fra gli Stati membri, è opportuno stabilire una nuova e definitiva chiave di ripartizione in base a criteri rigorosi, equi e obiettivi che tengano conto dei passati risultati di pesca degli Stati membri negli anni 2009 e 2010, periodo recente e sufficientemente rappresentativo durante il quale tutti gli Stati membri interessati erano presenti nelle zone di pesca.

(8)

L’allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011 prevede limitazioni dello sforzo di pesca per la ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice. È opportuno chiarire il testo relativo ad una condizione speciale stabilita nel quadro delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca e le conseguenze del fatto di ricevere un numero illimitato di giorni di sbarchi nel periodo di gestione 2011.

(9)

L’allegato IIC del regolamento (UE) n. 57/2011 stabilisce limitazioni dello sforzo di pesca ai fini del regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (2).. È necessario allineare il testo del suddetto allegato con il testo dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2007.

(10)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 si applica, nel complesso, a decorrere dal 1o gennaio 2011. Tuttavia, le limitazioni dello sforzo di pesca sono stabilite per un periodo di un anno a decorrere dal 1o febbraio 2011. Per seguire il regime annuale di dichiarazione delle possibilità di pesca, le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura e alle assegnazioni dovrebbero essere applicate dal 1o gennaio 2011 e le disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca dovrebbero essere applicate dal 1o febbraio 2011, salvo indicazione contraria. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio di certezza del diritto, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono ancora state esaurite. Per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 57/2011

Il regolamento (UE) n. 57/2011 è modificato come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le seguenti possibilità di pesca:

a)

per il 2011, i limiti di cattura per taluni stock ittici e gruppi di stock ittici;

b)

per il periodo dal 1o febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, determinati limiti di sforzo;

c)

per i periodi indicati negli articoli 20, 21 e 22 e negli allegati IE e V, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR);

d)

per i periodi indicati nell’articolo 28, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC); e

e)

le possibilità di pesca supplementari per lo sgombro derivanti dai contingenti non catturati nel 2010.»;

2)

l’allegato IA è modificato come segue:

a)

la voce relativa al cicerello e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Cicerello e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona

:

Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV (3)

(SAN/2A3A4.)

Danimarca

334 324

TAC analitico.

Regno Unito

7 308

Germania

511

Svezia

12 277

UE

354 420 (4)

Norvegia

20 000

TAC

374 420

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IID:

Zona

:

Acque UE delle zone di gestione del cicerello

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danimarca

282 989

32 072

9 434

9 434

0

395

0

Regno Unito

6 186

701

206

206

0

9

0

Germania

433

49

14

14

0

1

0

Svezia

10 392

1 178

346

346

0

15

0

UE

300 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0

Norvegia

20 000

0

0

0

0

0

0

Totale

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0»;

b)

la voce relativa all’aringa nella zona IIIa è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Aringa (5)

Clupea harengus

Zona

:

IIIa

(HER/03 A.)

Danimarca

12 608 (6)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

202 (6)

Svezia

13 189 (6)

UE

25 999 (6)

TAC

30 000

c)

la voce relativa all’aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (7)

(HER/5B6ANB)

Germania

2 513

TAC analitico.

Francia

475

Irlanda

3 396

Paesi Bassi

2 513

Regno Unito

13 584

UE

22 481

TAC

22 481

d)

la voce relativa al melù nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

(WHB/1X14)

Danimarca

1 533 (8)

TAC analitico.

Germania

596 (8)

Spagna

1 300 (8)  (9)

Francia

1 067 (8)

Irlanda

1 187 (8)

Paesi Bassi

1 869 (8)

Portogallo

121 (8)  (9)

Svezia

379 (8)

Regno Unito

1 990 (8)

UE

10 042 (8)

TAC

40 100

e)

la voce relativa alla molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII

(BLI/5B67-) (12)

Germania

20

TAC analitico.

Si applica l’articolo 13 del presente regolamento.

Estonia

3

Spagna

62

Francia

1 422

Irlanda

5

Lituania

1

Polonia

1

Regno Unito

362

Altri

5 (10)

UE

1 717

Norvegia

150 (11)

TAC

2 032

f)

la voce relativa alla molva nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

(LIN/6X14.)

Belgio

30

TAC analitico.

Si applica l’articolo 13 del presente regolamento.

Danimarca

5

Germania

109

Spagna

2 211

Francia

2 357

Irlanda

591

Portogallo

5

Regno Unito

2 716

UE

8 024

Norvegia

6 140 (15)  (16)

TAC

14 164

g)

la voce relativa allo scampo nella zona VII è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

VII

(NEP/07.)

Spagna

1 306 (17)

TAC analitico.

Francia

5 291 (17)

Irlanda

8 025 (17)

Regno Unito

7 137 (17)

UE

21 759 (17)

TAC

21 759 (17)

h)

la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV; nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, e sottodivisioni 22-32 è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId

(MAC/2A34.)

Belgio

517 (20)

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

18 084 (20)  (22)

Germania

539 (20)

Francia

1 629 (20)

Paesi Bassi

1 640 (20)

Svezia

4 860 (18)  (19)  (20)

Regno Unito

1 518 (20)

UE

28 787 (18)  (20)  (22)

Norvegia

169 019 (21)

TAC

Non pertinente

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

IIIa

(MAC/*03 A.)

IIIa e IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2011 e nel dicembre 2011

(MAC/*2A6.)

Danimarca

0

4 130

0

0

9 764 ()

Francia

0

490

0

0

0

Paesi Bassi

0

490

0

0

0

Svezia

0

0

390

10

1 847

Regno Unito

0

490

0

0

0

Norvegia

3 000

0

0

0

0

()  Include 183 t di contingente riportate dalle possibilità di pesca 2010 non utilizzate.»;

i)

la voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

(MAC/2CX14-)

Germania

20 694

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

22

Estonia

172

Francia

13 797

Irlanda

68 978

Lettonia

127

Lituania

127

Paesi Bassi

30 177

Polonia

1 457

Regno Unito

189 694

UE

325 245 (26)

Norvegia

14 050 (24)  (25)

TAC

Non pertinente

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

 

Acque UE e acque norvegesi della zona IVa

(MAC/*04 A-EN)

Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2011 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2011

Acque norvegesi della zona IIa

(MAC/*2AN-)

Germania

8 326

849

Francia

5 551

566

Irlanda

27 754

2 832

Paesi Bassi

12 142

1 238

Regno Unito

76 325

7 789

UE

130 098

13 274»;

j)

la voce relativa allo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spagna

30 609 (27)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

203 (27)

Portogallo

6 327 (27)

UE

37 139

TAC

Non pertinente

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spagna

2 570

Francia

17

Portogallo

531»;

k)

la voce relativa allo sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

(MAC/2A4 A-N.)

Danimarca

13 018 (28)  (29)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

UE

13 018 (28)  (29)

TAC

Non pertinente

l)

la voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IV

(SPR/2AC4-C)

Belgio

1 835

TAC precauzionale.

Danimarca

145 273

Germania

1 835

Francia

1 835

Paesi Bassi

1 835

Svezia

1 330 (30)

Regno Unito

6 057

UE

160 000 (33)

Norvegia

10 000 (31)

TAC

170 000 (32)

m)

la voce relativa al sugarello e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Sugarello e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(JAX/2 A-14)

Danimarca

15 781 (34)

TAC analitico.

Germania

12 314 (34)  (35)

Spagna

16 795

Francia

6 338 (34)  (35)

Irlanda

41 010 (34)

Paesi Bassi

49 406 (34)  (35)

Portogallo

1 618

Svezia

675 (34)

Regno Unito

14 850 (34)  (35)

UE

158 787 (36)

TAC

158 787

3)

l’allegato IB è modificato come segue:

a)

la voce relativa al merluzzo bianco e all’eglefino nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(C/H/05B-F.)

Germania

0

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

0

Regno Unito

0

UE

0

TAC

Non pertinente»;

b)

la voce relativa al melù nelle acque delle Isole Færøer è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

Acque delle Isole Færøer

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

0

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

0

Francia

0

Paesi Bassi

0

Regno Unito

0

UE

0

TAC

40 100 (37)

c)

la voce relativa alla molva e alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Molva e molva azzurra

Molva molva e Molva dypterygia

Zona

:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(B/L/05B-F.)

Germania

0

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

0

Regno Unito

0

UE

0

TAC

Non pertinente»;

d)

la voce relativa al gamberello boreale nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(PRA/514GRN)

Danimarca

1 950

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

1 950

UE

7 000 (38)

TAC

Non pertinente

e)

la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(POK/05B-F.)

Belgio

0

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

0

Francia

0

Paesi Bassi

0

Regno Unito

0

UE

0

TAC

Non pertinente»;

f)

la voce relativa all’ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1

(GHL/N01GRN)

Germania

1 850

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

UE

2 650 (39)

TAC

Non pertinente

g)

la voce relativa all’ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(GHL/514GRN)

Germania

5 867

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

309

UE

7 000 (40)

TAC

Non pertinente

h)

la voce relativa allo scorfano nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Scorfano (acque pelagiche superficiali)

Sebastes spp.

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

(RED/51214S)

Estonia

0 (41)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

0 (41)

Spagna

0 (41)

Francia

0 (41)

Irlanda

0 (41)

Lettonia

0 (41)

Paesi Bassi

0 (41)

Polonia

0 (41)

Portogallo

0 (41)

Regno Unito

0 (41)

UE

0 (41)

TAC

0 (41)


Specie

:

Scorfano (acque pelagiche profonde)

Sebastes spp.

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

(RED/51214D)

Estonia

177 (42)  (43)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

3 569 (42)  (43)

Spagna

633 (42)  (43)

Francia

336 (42)  (43)

Irlanda

1 (42)  (43)

Lettonia

64 (42)  (43)

Paesi Bassi

2 (42)  (43)

Polonia

324 (42)  (43)

Portogallo

757 (42)  (43)

Regno Unito

8 (42)  (43)

UE

5 871 (42)  (43)

TAC

38 000 (42)  (43)

i)

la voce relativa allo scorfano nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Scorfano (acque pelagiche)

Sebastes spp.

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(RED/514GRN)

Germania

5 164 (44)  (45)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

26 (44)  (45)

Regno Unito

37 (44)  (45)

UE

5 227 (44)  (45)

TAC

Non pertinente

j)

la voce relativa ad altre specie nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Altre specie (46)

Zona

:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(OTH/05B-F.)

Germania

0

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

0

Regno Unito

0

UE

0

TAC

Non pertinente

k)

la voce relativa ai pleuronettiformi nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Pleuronettiformi

Zona

:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(FLX/05B-F.)

Germania

0

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

0

Regno Unito

0

UE

0

TAC

Non pertinente»;

4)

nell’allegato IC, la voce relativa al gamberello boreale nella zona NAFO 3L è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

NAFO 3L (47)

(PRA/N3L.)

Estonia

214

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lettonia

214

Lituania

214

Polonia

214

Altri Stati membri

213 (48)

UE

1 069

TAC

19 200

5)

nell’allegato ID la voce relativa al tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mediterraneo (BFT/AE045 W) è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona

:

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo

(BFT/AE045 W)

Cipro

66,98 (53)

 

Grecia

124,37

Spagna

2 411,01 (50)  (53)

Francia

958,42 (50)  (51)  (53)

Italia

1 787,91 (53)  (54)

Malta

153,99 (53)

Portogallo

226,84

Altri Stati membri

26,90 (49)

UE

5 756,41 (50)  (51)  (53)  (54)

TAC

12 900

6)

l’allegato IH è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IH

Zona della Convenzione WCPFC

Specie

:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona

:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(SWO/F7120S)

UE

3 170,36

TAC analitico

TAC

Non pertinente»;

7)

l’allegato IJ è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IJ

Zona della convenzione SPFO

Specie

:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona

:

Zona della convenzione SPFO

(CJM/SPRFMO)

Germania

10 223,67

 

Paesi Bassi

11 080,80

Lituania

7 112,63

Polonia

12 231,90

UE

40 649»;

8)

l’allegato IIB è così modificato:

a)

iIl punto 5,2 è sostituito dal seguente:

«5.2.

Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

a)

gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2008 o nel 2009 rappresentano meno di 5 tonnellate o meno del 3 % del totale degli sbarchi in peso vivo; e

b)

gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2008 o nel 2009 rappresentano meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.»;

b)

il punto 9.1 è sostituito dal seguente:

«9.1.

Gli sbarchi di una nave a cui sia stato attribuito un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2011, 5 tonnellate o il 3 % del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo.»;

9)

l’allegato IIC è modificato come segue:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Attrezzi da pesca

Il presente allegato si applica ai seguenti gruppi di attrezzi da pesca:

a)

sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;

b)

reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm.»;

b)

la tabella I è sostituita dalla seguente:

«Tabella I

Attrezzo

punto 2

Denominazione

Si utilizzano solo i gruppi di attrezzi di cui al punto 2

Manica occidentale

2 a)

Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm

164

2 b)

Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm

164»;

10)

l’allegato VII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20o S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

14

UE

14».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le disposizioni dell’articolo 1, punti da 1 a 7 e punto 10, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Le disposizioni dell’articolo 1, punti 8 e 9, si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addi 17 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

(2)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 7.

(3)  Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(4)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve consistere in cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IID:

Zona

:

Acque UE delle zone di gestione del cicerello

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danimarca

282 989

32 072

9 434

9 434

0

395

0

Regno Unito

6 186

701

206

206

0

9

0

Germania

433

49

14

14

0

1

0

Svezia

10 392

1 178

346

346

0

15

0

UE

300 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0

Norvegia

20 000

0

0

0

0

0

0

Totale

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0»;

(5)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(6)  Fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE della zona IV.»;

(7)  Si tratta dello stock di aringhe della zona VIa, a nord di 56o 00′ N, e della parte della zona VIa situata ad est di 07o 00′ O e a nord di 55o 00′ N, escluso il Clyde.»;

(8)  Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(9)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. Tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.»;

(10)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(11)  Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.

(12)  Si applicano condizioni speciali in conformità dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1288/2009 () e dell’allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009 ().

(13)  Regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6).

(14)  Regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1).»;

(15)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non supera 3 000 t.

(16)  Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.»;

(17)  Di cui non più dei seguenti contingenti può essere prelevato nella zona VII (Porcupine Bank – unità 16) (NEP/*07U16):

Spagna

377

Francia

241

Irlanda

454

Regno Unito

188

UE

1 260»;

(18)  Comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).

(19)  Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(20)  Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa.

(21)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 47 197 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa.

(22)  Include 323 t di contingente riportate dalle possibilità di pesca 2010 non utilizzate.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

IIIa

(MAC/*03 A.)

IIIa e IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2011 e nel dicembre 2011

(MAC/*2A6.)

Danimarca

0

4 130

0

0

9 764 ()

Francia

0

490

0

0

0

Paesi Bassi

0

490

0

0

0

Svezia

0

0

390

10

1 847

Regno Unito

0

490

0

0

0

Norvegia

3 000

0

0

0

0

()  Include 183 t di contingente riportate dalle possibilità di pesca 2010 non utilizzate.»;

(23)  Include 183 t di contingente riportate dalle possibilità di pesca 2010 non utilizzate.»;

(24)  Può essere pescato nelle zone IIa, VIa (a nord di 56° 30’ N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh.

(25)  33 804 t aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56° 30’ N e imputate al limite di cattura.

(26)  Include 674 t di contingente omesse dalle possibilità di pesca 2010.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

 

Acque UE e acque norvegesi della zona IVa

(MAC/*04 A-EN)

Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2011 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2011

Acque norvegesi della zona IIa

(MAC/*2AN-)

Germania

8 326

849

Francia

5 551

566

Irlanda

27 754

2 832

Paesi Bassi

12 142

1 238

Regno Unito

76 325

7 789

UE

130 098

13 274»;

(27)  I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spagna

2 570

Francia

17

Portogallo

531»;

(28)  Le catture effettuate nella zona IVa (MAC/*4A.) e nella zona IIa (MAC/*02A.) devono essere comunicate separatamente.

(29)  Include 272 t di contingente riportate dalle possibilità di pesca 2010 non utilizzate.»;

(30)  Compresi i cicerelli.

(31)  Può essere pescato unicamente nelle acque UE della zona IV.

(32)  TAC preliminare. Il TAC definitivo sarà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2011.

(33)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda e di merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC.»;

(34)  Fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2011, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*4BC7D).

(35)  Fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07D).

(36)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC.»;

(37)  TAC concordato dall’Unione, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall’Islanda.»;

(38)  Di cui 3 100 t assegnate alla Norvegia.»;

(39)  Di cui 800 t, da pescarsi esclusivamente nella zona NAFO 1, sono assegnate alla Norvegia.»;

(40)  Di cui 824 t assegnate alla Norvegia.»;

(41)  Non può essere pescato dal 1o gennaio al 9 maggio 2011.

(42)  Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

64° 45’

28° 30’

2

62° 50’

25° 45’

3

61° 55’

26° 45’

4

61° 00’

26° 30’

5

59° 00’

30° 00’

6

59° 00’

34° 00’

7

61° 30’

34° 00’

8

62° 50’

36° 00’

9

64° 45’

28° 30’

(43)  Non può essere pescato dal 1o gennaio al 9 maggio 2011.»;

(44)  Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest.

(45)  Il contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214). Se pescato nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato solo a decorrere dal 10 maggio 2011 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate (RED/*5-14):

Punto n.

Latitudine N

Longitudine W

1

64° 45’

28° 30’

2

62° 50’

25° 45’

3

61° 55’

26° 45’

4

61° 00’

26° 30’

5

59° 00’

30° 00’

6

59° 00’

34° 00’

7

61° 30’

34° 00’

8

62° 50’

36° 00’

9

64° 45’

28° 30’ »;

(46)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.»;

(47)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20’ 0

46° 40’ 0

2

47° 20’ 0

46° 30’ 0

3

46° 00’ 0

46° 30’ 0

4

46° 00’ 0

46° 40’ 0

(48)  Except Estonia, Latvia, Lithuania and Poland.»;

(49)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

(50)  Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

350,51

Francia

158,14

UE

508,65

(51)  Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

45 ()

UE

45

()  Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione, su richiesta della Francia, fino ad un quantitativo massimo di 100 t, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.

(52)  Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione, su richiesta della Francia, fino ad un quantitativo massimo di 100 t, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.

(53)  Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

48,22

Francia

47,57

Italia

37,55

Cipro

1,34

Malta

3,08

UE

137,77

(54)  Nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

37,55

UE

37,55»;


16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 684/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

49,0

AR

19,4

EC

19,4

MK

45,6

ZZ

33,4

0707 00 05

AR

22,0

TR

105,8

ZZ

63,9

0709 90 70

AR

24,9

TR

110,8

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

62,1

TR

64,0

UY

68,5

ZA

71,8

ZZ

66,6

0808 10 80

AR

91,7

BR

78,2

CA

106,0

CL

91,2

CN

75,6

EC

60,7

NZ

119,1

US

181,5

ZA

96,6

ZZ

100,1

0808 20 50

AR

140,6

CL

107,9

CN

46,2

NZ

118,4

ZA

103,6

ZZ

103,3

0809 10 00

AR

75,0

TR

222,9

XS

138,6

ZZ

145,5

0809 20 95

TR

309,1

ZZ

309,1

0809 40 05

BA

56,1

EC

75,9

ZZ

66,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


16.7.2011   

IT

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L 187/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 685/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 676/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 184 del 14.7.2011, pag. 7.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 16 luglio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

48,41

0,00

1701 11 90 (1)

48,41

0,38

1701 12 10 (1)

48,41

0,00

1701 12 90 (1)

48,41

0,08

1701 91 00 (2)

59,96

0,00

1701 99 10 (2)

59,96

0,00

1701 99 90 (2)

59,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 686/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2011

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 luglio 2011, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 luglio 2011, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 luglio 2011

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

30.6.2011-14.7.2011

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

223,61

178,28

Prezzo FOB USA

414,64

404,64

383,64

Premio sul Golfo

21,27

Premio sui Grandi laghi

76,97

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

18,39 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

48,40 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

che abroga la decisione 2010/408/UE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia

(2011/417/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2010/408/UE (1), a seguito di una proposta formulata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato, il Consiglio ha deciso che in Finlandia esisteva un disavanzo eccessivo. Nella decisione 2010/408/UE il Consiglio osservava che il disavanzo programmato della pubblica amministrazione per il 2010 era pari al 4,1 % del PIL e, pertanto, superava il valore di riferimento del 3 % stabilito dal trattato, mentre era previsto un debito pubblico lordo pari al 49,9 % del PIL, ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato.

(2)

Il 13 luglio 2010, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato alla Finlandia una raccomandazione invitando le autorità finlandesi a porre termine, non oltre il 2011, alla situazione di disavanzo eccessivo. La raccomandazione è stata resa pubblica.

(3)

Conformemente all’articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto.

(4)

Conformemente all’articolo 4 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, la Commissione fornisce i dati statistici necessari per l’applicazione della procedura. Nel quadro dell’applicazione del protocollo, gli Stati membri devono notificare i dati in materia di debito e disavanzi della pubblica amministrazione ed altre variabili connesse due volte l’anno, vale a dire anteriormente al 1o aprile e anteriormente al 1o ottobre, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (3).

(5)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Finlandia anteriormente al 1o aprile 2011 e le previsioni della primavera 2011 dei servizi della Commissione giustificano le conclusioni che seguono:

mentre in base alla notifica fatta nell’aprile 2010 nel quadro delle procedura per i disavanzi eccessivi il disavanzo previsto per il 2010 era pari al 4,1 % del PIL, il risultato effettivo è stato notevolmente migliore, ovvero pari al 2,5 % del PIL,

il disavanzo inferiore alle previsioni si spiega principalmente con la crescita economica più forte del previsto e un miglioramento della situazione del mercato del lavoro con il conseguente aumento del gettito fiscale (in particolare dell’IVA e dell’imposta sul reddito), mentre l’incremento della spesa è rimasto generalmente contenuto,

in base alle previsioni di primavera 2011 dei servizi della Commissione il disavanzo dovrebbe scendere ulteriormente fino all’1 % del PIL nel 2011. Analogamente, l’aggiornamento 2011 del programma di stabilità prevede un disavanzo dello 0,9 % del PIL nel 2011. Il miglioramento del saldo di bilancio rispetto all’esercizio precedente è dovuto a fattori ciclici, il che rispecchia il previsto perdurare di un’attività economica relativamente vigorosa, e alcuni aumenti discrezionali delle imposte (per lo più imposte sull’energia e sui prodotti) per un valore di circa ½ punto percentuale del PIL. Sia in base alle previsione dei servizi della Commissione che all’aggiornamento 2011 del programma di stabilità il disavanzo dovrebbe migliorare ulteriormente in misura marginale, scendendo allo 0,7 % del PIL nel 2012,

secondo le previsioni dei servizi della Commissione della primavera 2011 e i saldi strutturali (ricalcolati dai servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo programma di stabilità aggiornato e della metodologia concordata) nel 2011 il saldo strutturale dovrebbe raggiungere un livello più favorevole rispetto all’obiettivo di medio termine, che è fissato dalle autorità finlandesi ad un avanzo strutturale dello 0,5 % del PIL. Tuttavia, il saldo strutturale dovrebbe deteriorarsi leggermente e diventare negativo a medio termine. L’apparente diminuzione della stima del saldo strutturale deriva da un disavanzo nominale sostanzialmente stabile, a fronte di proiezioni favorevoli relative alla crescita economica che colmano il divario attualmente ampio tra prodotto effettivo e potenziale. Di conseguenza, e a meno che non vengano adottate ulteriori misure, si stima attualmente che nel 2015 il saldo di bilancio corretto per il ciclo e al netto delle misure temporanee e una tantum scenderebbe leggermente al di sotto del parametro di riferimento minimo di – 1,2 % del PIL, che nell’ambito delle normali fluttuazioni congiunturali garantisce un margine di sicurezza contro il rischio di superare il valore di riferimento del 3 % del PIL. In base alle proiezioni del programma di stabilità, che si estendono fino al 2015, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche dovrebbe assestarsi a circa l’1 % del PIL nel periodo 2013-2015,

le previsioni della primavera 2011 dei servizi della Commissione stimano che il rapporto debito/PIL dovrebbe salire dal 48,4 % del PIL nel 2010 al 52,2 % del PIL nel 2012. Il programma di stabilità aggiornato prevede che il rapporto debito/PIL aumenterà al 51,3 % del PIL entro il 2012.

(6)

Dalle conclusioni che precedono risulta che il disavanzo eccessivo della Finlandia è stato corretto e che la decisione 2010/408/UE dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che il disavanzo eccessivo in Finlandia è stato corretto.

Articolo 2

La decisione 2010/408/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 189 del 22.7.2010, pag. 17.

(2)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(3)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.


16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2011

che modifica la decisione 2005/7/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino a Cipro

[notificata con il numero C(2011) 4996]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2011/418/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2005/7/CE della Commissione (2), è stato autorizzato un metodo di classificazione delle carcasse di suino a Cipro.

(2)

A quasi cinque anni dalla sua approvazione, si ritiene necessario aggiornare la formula del metodo, pertanto Cipro ha deciso di sottoporre a una nuova prova due strumenti, HGP-4 e Ultra FOM 300.

(3)

Cipro ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione delle formula adottata nel metodo di classificazione delle carcasse di suino «Hennessy Grading Probe (HGP 4)», nonché di autorizzare un nuovo metodo non invasivo (Ultra FOM 300) di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata delle prove di dissezione, indicando i principi alla base di tale metodo, i risultati delle prove di dissezione e le equazioni applicate per quantificare la percentuale di massa magra nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento della Commissione (CE) n. 1249/2008, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (3).

(4)

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tale metodo di classificazione delle carcasse di suino a Cipro.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/7/CE.

(6)

Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione della Commissione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/7/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino, in conformità dell’allegato V, sezione B.IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4), a Cipro è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:

l’apparecchio denominato “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell’allegato,

l’apparecchio denominato “Ultra FOM 300” e i relativi metodi di stima, descritti nella parte II dell’allegato.

Per quanto riguarda l’apparecchio “Ultra FOM 300”, di cui al secondo trattino del primo comma, al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l’apparecchio ha rilevato i valori delle misure X1 e X2 nel punto indicato nella parte II, punto 3, dell’allegato. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione.

2)

l’allegato è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 5 settembre 2011.

Articolo 3

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2011.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 2 del 5.1.2005, pag. 19.

(3)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.

(4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO

METODO DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO A CIPRO

PARTE I

Hennessy Grading probe (HPG 4)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato “Hennessy Grading Probe (HGP 4)”.

2.

L’apparecchio comprende una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all’estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO) e un fotodetettore del tipo 58 MR, di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso HGP 4 oppure da un computer ad esso collegato.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Formula

laddove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa;

X1

=

spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 centimetri lateralmente alla linea mediana della carcassa, tra la terzultima e la quartultima costola;

X2

=

spessore in mm del muscolo dorsale, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di X1.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 55 e 120 kg.

PARTE II

Ultra FOM 300

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato “Ultra FOM 300”.

2.

L’apparecchio è dotato di una sonda ad ultrasuoni di 3,5 MHz, di una lunghezza di 5 cm, con 64 trasduttori ad ultrasuoni. Il segnale ad ultrasuoni è digitalizzato, registrato e analizzato da un microprocessore (di tipo SHARC ADSP-21060L).

I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultra FOM 300.

3.

Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo la seguente formula:

Formula

laddove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa;

X1

=

spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 centimetri lateralmente alla linea mediana della carcassa, tra la terzultima e la quartultima costola;

X2

=

spessore in mm del muscolo dorsale, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di X1.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 55 e 120 kg.»


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/32


DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA ISTITUITO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO

del 4 luglio 2011

che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

(2011/419/UE)

Il COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l’accordo concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, in appresso «l’accordo», in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo unico

L’allegato alla presente decisione sostituisce l’allegato all’accordo a decorrere dal 1o agosto 2011.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2011.

Per il Comitato misto

Il capo della delegazione dell’Unione europea

Matthew BALDWIN

Il capo della delegazione svizzera

Peter MÜLLER


ALLEGATO

Ai fini dell’applicazione del presente accordo:

a norma del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009, l’Unione europea sostituisce la Comunità europea,

in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato menzionano gli Stati membri della Comunità europea, sostituita dall’Unione europea, o prevedono la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali menzioni si intendono riferite, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese,

i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell’accordo, devono essere intesi come riferimenti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,

fatto salvo l’articolo 15 del presente accordo, con il termine «vettore aereo comunitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, si intende un vettore aereo detentore di autorizzazione di esercizio e avente il proprio centro di attività principale e, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 deve essere inteso come riferimento al regolamento (CE) n. 1008/2008,

nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo.

1.   Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile

N. 1008/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

N. 2000/79

Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)

N. 93/104

Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, modificata da:

direttiva 2000/34/CE.

N. 437/2003

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta

N. 1358/2003

Regolamento della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso

N. 785/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, modificato da:

regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione.

N. 95/93

Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12), modificato da:

regolamento (CE) n. 793/2004.

N. 2009/12

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (che la Svizzera deve applicare dal 1o luglio 2011)

N. 96/67

Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

(Articoli da 1 a 9, da 11 a 23 e 25)

N. 80/2009

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio

2.   Regole di concorrenza

N. 3975/87

Regolamento del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (articolo 6, paragrafo 3), modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (articoli da 1 a 13, da 15 a 45).

N. 1/2003

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (articoli da 1 a 13 e da 15 a 45)

(Nella misura in cui questo regolamento è pertinente per l’applicazione del presente accordo. L’aggiunta di questo regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo).

Il regolamento (CEE) n. 17/62 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1/2003 ad esclusione dell’articolo 8, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento fino alla scadenza delle medesime.

N. 773/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione.

N. 139/2004

Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»)

(Articoli da 1 a 18, 19, paragrafi 1 e 2, e da 20 a 23)

Con riferimento all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:

1)

con riferimento a una concentrazione, quale definita all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione svizzera, le persone o imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento, possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione;

2)

la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo;

3)

qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l’autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo.

Nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:

1)

la Commissione europea trasmette senza indugio all’autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 22, paragrafo 2;

2)

il calcolo dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 ha inizio, per la Confederazione svizzera, a partire dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell’autorità svizzera della concorrenza.

N. 802/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (articoli da 1 a 24), modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione.

N. 2006/111

Direttiva della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese

N. 487/2009

Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

3.   Sicurezza aerea

N. 216/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato da:

regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1108/2009.

L’Agenzia esercita anche in Svizzera i poteri che le sono stati conferiti in conformità alle disposizioni del regolamento.

La Commissione esercita anche in Svizzera i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafi 5 e 7, dell’articolo 24, paragrafo 5, dell’articolo 25, paragrafo 1, dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera i, dell’articolo 39, paragrafo 1, dell’articolo 40, paragrafo 3, dell’articolo 41, paragrafi 3 e 5, dell’articolo 42, paragrafo 4, dell’articolo 54, paragrafo 1 e dell’articolo 61, paragrafo 3.

Fermo restando l’adeguamento orizzontale previsto dal secondo trattino dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» di cui all’articolo 65 del regolamento o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE citate dal medesimo articolo non si intendono riferite alla Svizzera.

Nessun elemento del regolamento in questione deve essere interpretato nel senso di trasferire all’AESA il potere di agire a nome della Svizzera nell’ambito di accordi internazionali per scopi diversi da quelli di aiutarla ad adempiere agli obblighi che le incombono in conformità di tali accordi.

Ai fini dell’accordo il testo del regolamento si intende modificato come segue:

a)

l’articolo 12 è così modificato:

i)

al paragrafo 1, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

ii)

al paragrafo 2, lettera a), dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

iii)

sono soppresse le lettere b) e c) del paragrafo 2;

iv)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Comunità, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l’Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l’offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera;

A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli della Comunità.»;

b)

all’articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.»;

c)

all’articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera applica all’Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, riportato nell’allegato A del presente allegato, in conformità con l’appendice dell’allegato A.»;

d)

all’articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all’interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’Unione europea, eccetto il diritto di voto.»;

e)

all’articolo 59 è aggiunto il paragrafo seguente:

«12.   La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

dove:

S

=

è la parte del bilancio dell’Agenzia non coperta dalle tasse e dai corrispettivi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d)

a

=

il numero di Stati associati

b

=

il numero di Stati membri dell’UE

c

=

il contributo della Svizzera al bilancio dell’ICAO

C

=

il contributo totale degli Stati membri dell’UE e degli Stati associati al bilancio dell’ICAO.»;

f)

all’articolo 61 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato B del presente allegato.»;

g)

l’allegato II del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (1):

 

A/c – [HB IDJ] – tipo CL600-2B19

 

A/c – [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – tipo Gulfstream G-IV

 

A/c – [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tipo Gulfstream G-V

 

A/c – [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – tipo MD900.

N. 1108/2009

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE

N. 91/670

Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’accettazione reciproca delle licenze per l’esercizio di funzioni nel settore dell’aviazione civile

(Articoli da 1 a 8)

N. 3922/91

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 11 e articolo 13), modificato da:

regolamento (CE) n. 1899/2006,

regolamento (CE) n. 1900/2006,

regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione,

regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione.

N. 94/56

Direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile

(Articoli da 1 a 13)

N. 2004/36

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (articoli da 1 a 9 e da 11 a 14), modificata da ultimo da:

direttiva 2008/49/CE della Commissione.

N. 351/2008

Regolamento della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari

N. 768/2006

Regolamento della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo

N. 2003/42

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile (articoli da 1 a 12)

N. 1321/2007

Regolamento della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 1330/2007

Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 736/2006

Regolamento della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione

N. 1702/2003

Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato da:

regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione,

regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione,

regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione,

regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione,

regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione.

Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

L’articolo 2 è così modificato:

ai paragrafi 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 e 14, la data «28 settembre 2003» è sostituita dalla «data di entrata in vigore della decisione del comitato Comunità/Svizzera per il trasporto aereo che integra il regolamento (CE) n. 216/2008 nell’allegato del regolamento.»

N. 2042/2003

Regolamento della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato da:

regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione,

regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione,

regolamento (UE) n. 127/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 962/2010 della Commissione.

N. 104/2004

Regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea

N. 593/2007

Regolamento della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione.

N. 2111/2005

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE

N. 473/2006

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 474/2006

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo da:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2011 della Commissione (2).

4.   Sicurezza aerea

N. 300/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002

N. 272/2009

Regolamento della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo da:

regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione.

N. 1254/2009

Regolamento (UE) della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative

N. 18/2010

Regolamento (UE) della Commissione, dell’8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile

N. 72/2010

Regolamento (UE) della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile

N. 185/2010

Regolamento (UE) della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile, modificato da:

regolamento (UE) n. 357/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 573/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 983/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 334/2011 della Commissione.

N. 2010/774

Decisione (UE) della Commissione del 13 aprile 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008, modificata da:

decisione 2010/2604/UE della Commissione,

decisione 2010/3572/UE della Commissione,

decisione 2010/9139/UE della Commissione.

5.   Gestione del traffico aereo

N. 549/2004

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il regolamento quadro), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009.

La Commissione gode in Svizzera dei poteri ad essa concessi ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11 e 12.

L’articolo 10 è così modificato:

 

al paragrafo 2, l’espressione «a livello comunitario» viene sostituita con l’espressione «a livello comunitario, includendo la Svizzera».

 

Fermo restando l’adeguamento orizzontale disposto al secondo trattino dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detto articolo non sono da considerarsi applicabili alla Svizzera.

N. 550/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009.

La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 bis, 9 ter, 15 bis, 16 e 17.

Ai fini del presente accordo, il regolamento s’intende così modificato:

a)

l’articolo 3 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

b)

l’articolo 7 è così modificato:

ai paragrafi 1 e 6, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

c)

l’articolo 8 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

d)

l’articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

e)

il testo dell’articolo 16, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente interessato.»

N. 551/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’organizzazione e all’uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009.

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi dell’articolo 3 bis, dell’articolo 6 e dell’articolo 10.

N. 552/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009.

La Commissione esercita in Svizzera i poteri che le sono conferiti in forza degli articoli 4, 7 e 10, paragrafo 3.

Ai fini del presente accordo, il regolamento s’intende così modificato:

a)

l’articolo 5 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

b)

l’articolo 7 è così modificato:

al paragrafo 4, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

c)

l’allegato III è così modificato:

alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera».

N. 2096/2005

Regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, modificato da:

regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione,

regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione,

regolamento (CE) n. 668/2008 della Commissione,

regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione.

La Commissione esercita in Svizzera i poteri che le sono conferiti in forza dell’articolo 9.

N. 2150/2005

Regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo

N. 1033/2006

Regolamento della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo, modificato da ultimo da:

regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione.

N. 1032/2006

Regolamento della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo, modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione.

N. 1794/2006

Regolamento della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (che la Svizzera applica a decorrere dall’entrata in vigore della legislazione svizzera pertinente e comunque non oltre il 1o gennaio 2012), modificato da ultimo da:

regolamento (UE) n. 1191/2010 della Commissione.

N. 2006/23

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo

N. 730/2006

Regolamento della Commissione, dell’11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l’accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista

N. 219/2007

Regolamento del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR), modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio.

N. 633/2007

Regolamento della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo

N. 1265/2007

Regolamento della Commissione, del 26 ottobre 2007, che stabilisce le prescrizioni relative alla spaziatura tra i canali per le comunicazioni vocali bordo-terra per il cielo unico europeo

N. 29/2009

Regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo

N. 262/2009

Regolamento della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo

N. 73/2010

Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo

N. 255/2010

Regolamento della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo

N. 691/2010

Regolamento della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea

Le misure correttive adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sono di applicazione obbligatoria in Svizzera previa adozione mediante decisione del Comitato misto.

N. 2010/5134

Decisione della Commissione, del 29 luglio 2010, sulla designazione dell’organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

N. 2010/5110

Decisione della Commissione, del 12 agosto 2010, sulla designazione di un coordinatore del sistema dei blocchi funzionali di spazio aereo nel contesto del cielo unico europeo

N. 2011/121

Decisione della Commissione 2011/121/UE, del 21 febbraio 2011, recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell’Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014

6.   Ambiente e inquinamento acustico

N. 2002/30

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18).

(Si applicano le modifiche all’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati alla base dell’Unione europea).

N. 89/629

Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione

(Articoli da 1 a 8)

N. 2006/93/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988)

7.   Protezione dei consumatori

N. 90/314

Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

(Articoli da 1 a 10)

N. 93/13

Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

(Articoli da 1 a 11)

N. 2027/97

Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (articoli da 1 a 8), modificato da:

regolamento (CE) n. 889/2002.

N. 261/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91

(Articoli da 1 a 18)

N. 1107/2006

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

8.   Varie

N. 2003/96

Direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

[Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2]

9.   Allegati

A

:

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea

B

:

Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dalla Comunità sui partecipanti svizzeri alle attività dell’AESA


(1)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

(2)  Questo regolamento si applica in Svizzera finché rimane in vigore nell’UE.

ALLEGATO A

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL’UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell’articolo 343 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA), l’Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 1

I locali e gli edifici dell’Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi dell’Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L’Unione e i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l’Unione effettui per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L’Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale: gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 5

Le istituzioni dell’Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell’Unione non possono essere censurate.

Articolo 6

I presidenti delle istituzioni dell’Unione possano rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri godono:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 10

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavoro delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell’Unione.

CAPO V

FUNZIONARI E ALTRI AGENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 11

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell’Unione:

a)

godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell’Unione e, dall’altro, alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l’Unione ed i suoi funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria, previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione.

Articolo 13

Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione europea al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.

Articolo 15

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell’Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo paragrafo, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L’UNIONE EUROPEA

Articolo 16

Lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede dell’Unione riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l’Unione i privilegi e le immunità diplomatici d’uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse dell’Unione.

Ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione.

Articolo 18

Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unione agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell’Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 21

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.

Appendice dell’Allegato A

MODALITÀ DI APPLICAZIONE IN SVIZZERA DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL’UNIONE EUROPEA

1.   Estensione dell’applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (di seguito: «il protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2.   Esenzione dell’Agenzia dalle imposte indirette (compresa l’IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all’Agenzia per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell’articolo 3, secondo comma del protocollo. L’esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3.   Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell’Agenzia

Con riferimento all’articolo 12, secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 (1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall’Unione europea e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ultima.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli agenti dell’Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l’Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l’applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 del Consiglio (2) e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.


(1)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1). Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1749/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 13).

(2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1). Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).

ALLEGATO B

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

Articolo 1

Comunicazione diretta

L’Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell’Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all’Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2

Audit

1.   In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 novembre 2002, sul regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), nonché agli altri atti normativi menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell’Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.

2.   Gli agenti dell’Agenzia e della Commissione e le altre persone autorizzate da quest’ultima devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente accordo.

3.   La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.

4.   Gli audit possono aver luogo trascorsi cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nell’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni in materia.

5.   Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Articolo 3

Controlli in loco

1.   In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3).

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.   Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5.   La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l’autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, procedono a consultazioni.

2.   Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente la Commissione e l’Agenzia di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l’esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l’esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.

Articolo 5

Trattamento riservato

Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (4).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione nell’ambito di applicazione della presente decisione che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l’Agenzia o la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(3)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.