ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.184.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 184

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
14 luglio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2011 della Commissione, del 13 luglio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 968/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 673/2011 della Commissione, del 13 luglio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

2

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 674/2011 della Commissione, del 13 luglio 2011, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 675/2011 della Commissione, del 13 luglio 2011, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o luglio 2011 all’8 luglio 2011 nell’ambito del sottocontingente III del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 676/2011 della Commissione, del 13 luglio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

7

 

 

DECISIONI

 

 

2011/414/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2010, sul caso relativo all’aiuto di Stato C 8/10 (ex N 21/09 e NN 15/10) al quale la Grecia ha dato esecuzione a favore della Varvaressos SA [notificata con il numero C(2010) 8923]  ( 1 )

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 672/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 968/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione (2), il termine per lo smantellamento degli impianti di produzione e per l’adempimento dei requisiti sociali e ambientali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006 può essere prorogato non oltre il 30 settembre 2011.

(2)

Alcuni produttori di zucchero non saranno in grado di smantellare in tempo gli impianti di produzione senza un’ulteriore proroga del suddetto termine. Tale proroga non deve peraltro oltrepassare il tempo strettamente necessario a completare le rimanenti operazioni di smantellamento. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il termine deve essere pertanto prorogato non oltre il 31 marzo 2012.

(3)

Occorre modificare, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 968/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 968/2006, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo comma, lettera b), su richiesta motivata dell’impresa di cui trattasi, gli Stati membri possono prorogare, non oltre il 31 marzo 2012, il termine fissato alla medesima lettera. In tal caso, l’impresa presenta un piano di ristrutturazione modificato a norma dell’articolo 11.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

(2)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32.


14.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 673/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

49,0

EC

20,9

MK

43,1

ZZ

37,7

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

AR

27,2

EC

26,5

TR

110,5

ZZ

54,7

0805 50 10

AR

58,1

TR

64,0

UY

64,3

ZA

71,5

ZZ

64,5

0808 10 80

AR

136,0

BR

81,7

CA

106,0

CL

91,3

CN

87,0

EC

60,7

NZ

112,4

US

150,8

ZA

100,9

ZZ

103,0

0808 20 50

AR

110,0

AU

75,6

CL

110,0

CN

81,6

NZ

118,4

ZA

111,3

ZZ

101,2

0809 10 00

AR

75,0

TR

220,1

XS

138,6

ZZ

144,6

0809 20 95

CL

298,8

SY

253,3

TR

297,8

ZZ

283,3

0809 40 05

BA

62,0

EC

75,9

ZZ

69,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


14.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 674/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2011

recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 7 sexies in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 397/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/11 (3), stabilisce i suddetti limiti.

(3)

I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 397/2010. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti il 4, 5, 6, 7 e 8 luglio 2011, respingere tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate dopo l'8 luglio 2011 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate tra il 4 e l'8 luglio 2011 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione del 71,122263 %.

2.   Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate l'11, 12, 13, 14 e 15 luglio 2011 sono respinte.

3.   Per il periodo dal 18 luglio 2011 al 30 settembre 2011 la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 115, dell'8.5.2010, pag. 26.


14.7.2011   

IT

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L 184/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 675/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2011

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o luglio 2011 all’8 luglio 2011 nell’ambito del sottocontingente III del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo globale per l’importazione di 2 989 240 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Detto contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.

(2)

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 ha suddiviso il sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125) in quattro sottoperiodi trimestrali e ha fissato in 594 597 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 3, per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2011.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 632/2011 della Commissione (4) ha derogato all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 per l’anno 2011 fondendo i sottoperiodi n. 3 e n. 4 del sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125) e ha fissato in 1 189 193 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 3, cha va dal 1o luglio al 31 dicembre 2011.

(4)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008, risulta che le domande presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o luglio 2011 alle ore 13 (ora di Bruxelles) dell’8 luglio 2011, secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(5)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione nell’ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008 per il periodo contingentale in corso.

(6)

Ai fini di un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo d’importazione nell’ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o luglio 2011 alle ore 13 (ora di Bruxelles) dell’8 luglio 2011, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 50,926778 %.

2.   È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) dell’8 luglio 2011 nell’ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

(4)  GU L 170 del 30.6.2011, pag. 18.


14.7.2011   

IT

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L 184/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 676/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 663/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 181 del 9.7.2011, pag. 27.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 14 luglio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

51,51

0,00

1701 11 90 (1)

51,51

0,00

1701 12 10 (1)

51,51

0,00

1701 12 90 (1)

51,51

0,00

1701 91 00 (2)

61,37

0,00

1701 99 10 (2)

61,37

0,00

1701 99 90 (2)

61,37

0,00

1702 90 95 (3)

0,61

0,16


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

14.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2010

sul caso relativo all’aiuto di Stato C 8/10 (ex N 21/09 e NN 15/10) al quale la Grecia ha dato esecuzione a favore della Varvaressos SA

[notificata con il numero C(2010) 8923]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/414/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione della Commissione (2) d’iniziare riguardo alla misura C 8/10 (ex N 21/09 e NN 15/10) il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 5 novembre 2007 la Commissione ha ricevuto dalla Grecia la notifica di un aiuto per il salvataggio a favore della Varvaressos SΑ (la «Varvaressos»). Dopo uno scambio d’informazioni, il 16 luglio 2008 la Commissione ha adottato una decisione nella quale non sollevava obiezioni nei confronti della misura notificata.

(2)

Il 15 gennaio 2009 la Commissione ha ricevuto dalla Grecia la notifica di un aiuto per la ristrutturazione accordato alla Varvaressos.

(3)

Dopo uno scambio d’informazioni, il 9 marzo 2010 la Commissione ha iniziato il procedimento formale di esame sull’aiuto per la ristrutturazione notificato dalla Grecia il 15 gennaio 2009 e su una garanzia che lo Stato aveva illegalmente concesso alla Varvaressos nel 2007. Riguardo a tale garanzia, la Commissione ha menzionato la possibilità di revocare la decisione del 16 luglio 2008, con la quale essa aveva approvato l’aiuto per il salvataggio accordato alla Varvaressos.

(4)

La decisione d’iniziare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 10 marzo 2009 (3). Dopo l’inizio del procedimento, la Grecia ha presentato osservazioni e informazioni il 28 luglio 2010. La Varvaressos aveva presentato osservazioni e informazioni il 18 giugno 2010. Altri terzi interessati (4) hanno presentato osservazioni il 4, 14 e 17 giugno 2010.

(5)

Con lettera del 9 luglio 2010 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari riguardo ai suddetti provvedimenti statali. Le autorità greche hanno risposto con lettera del 14 settembre 2010.

(6)

A richiesta della beneficiaria, il 14 luglio 2010 si è tenuta una riunione nella quale si è esaminato il piano modificato di ristrutturazione.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   La beneficiaria

(7)

La Varvaressos, costituita nel 1975, opera nel mercato dei tessili nel settore della filatura (produzione e vendita di filati). Essa esporta filati in 20 Stati, tra cui Germania, Francia, Austria, Italia, Spagna, Regno Unito e Slovenia. Nel 2009 l’impresa ha venduto per il 52 % in Stati membri dell’UE fuori della Grecia (il 57 % nel 2008, il 67 % nel 2007), per il 42 % in Grecia (il 40 % nel 2008, il 32 % nel 2007) e per il 6 % in Stati non membri dell’UE (il 2 % nel 2008, l’1 % nel 2007).

(8)

Nel 2009 l’impresa ha avuto in media 205 dipendenti (rispetto a 212 nel 2008) e un fatturato di 19 milioni di EUR. Secondo i dati del 2007, la Varvaressos era al decimo posto nel mercato greco dei prodotti tessili. Sul mercato dei filati la sua quota era di […] % nel 2008.

(9)

Nel periodo 2004-2009 il fatturato annuo dell’impresa si è ridotto da 28,4 milioni di EUR a 19,2 milioni di EUR (un calo del 32 %). Nel periodo 2006-2009 l’impresa ha cumulato perdite, che sono passate da 2 milioni di EUR nel 2006 a 17,2 milioni di EUR nel 2009. I principali dati finanziari dell’impresa negli esercizi 2004-2009 sono presentati nella seguente tabella 1.

Tabella 1

Principali dati finanziari della Varvaressos negli esercizi 2004-2009

(milioni di EUR)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fatturato

28,5

26,1

26,4

23,2

20,7

19,2

Risultato operativo prima del prelievo fiscale

0,02

–2,8

–3,3

–2,7

–6,3

–5,5

Perdite cumulate

n. d.

n. d.

–2

–5,1

–11,5

–17,2

Capitale sociale

16,6

16,6

16,6

16,6

16,6

16,6

Capitale proprio

32,9

29,1

25,5

22,4

15,9

10,3

Rapporto tra debito e capitale proprio

79 %

106 %

117 %

135 %

216 %

350 %

Fonte: Bilanci degli esercizi 2004-2009.

2.2.   Le misure statali

(10)

Nel periodo 2007-2008 lo Stato ha adottato a favore della Varvaressos due misure: nel maggio 2007 una garanzia statale non notificata, relativa alla ritempificazione dei mutui ottenuti (misura n. 1) e nel luglio 2008 una garanzia statale notificata, relativa a un nuovo mutuo per il salvataggio, che è stata approvata dalla Commissione (misura n. 2). Nel gennaio 2009 la Grecia ha notificato una misura di aiuto per la ristrutturazione in forma di sovvenzione diretta (misura n. 3).

2.2.1.   Il piano di riassetto del 2006

(11)

Per ricevere i suddetti aiuti, nel dicembre 2006 la Varvaressos ha presentato alle autorità greche un piano di riassetto economico dal titolo «Piano strategico e imprenditoriale 2006-2011», nel quale si descrivevano l’obiettivo strategico dell’impresa e le azioni necessarie a tal fine e si prospettava la situazione finanziaria per il periodo 2006-2011. Tale piano prevedeva: 1) aumento, nella produzione complessiva, della percentuale di filati speciali da […] % nel 2007 a […] % nel 2011, allo scopo d’incrementare il margine di profitto dell’impresa; 2) riduzione della capacità totale di produzione da […] mila tonnellate nel 2007 a […] mila tonnellate nel periodo 2008-2011; 3) riduzione del numero di dipendenti da 237 nel 2007 a 217 nel 2011.

(12)

Era previsto che l’impresa rimborsasse entro il 2010 i mutui a lungo termine, che ammontavano a 15,6 milioni di EUR. Inoltre, per il periodo 2006-2009 era previsto l’investimento di [1-2] milioni di EUR per riorganizzare la gestione dell’impresa e riorientarne la produzione verso prodotti più redditizi. L’aiuto di Stato richiesto per gli esercizi 2007-2011, dell’importo di 13,5 milioni di EUR, era inteso a ovviare agli investimenti non fruttiferi del periodo 2000-2005, che avevano causato le difficoltà in cui versava l’impresa. La Varvaressos contava di ripristinare la propria redditività nel 2010 ottenendo un risultato operativo, prima del prelievo fiscale, di 1 milione di EUR e un margine di profitto del 3,5 % (per il 2011 erano previsti un risultato operativo, prima del prelievo fiscale, di 0,8 milioni di EUR e un margine di profitto del 2,6 %). Il fatturato doveva aumentare da 26,2 milioni di EUR nel 2006 a 29,3 milioni di EUR nel 2011 (un incremento del 12 %).

2.2.2.   Misura n. 1: garanzia statale, non notificata, del 2007

(13)

Il 30 maggio 2007, mediante decisione ministeriale, la Grecia ha concesso alla Varvaressos una garanzia statale per la ritempificazione dei mutui non ancora rimborsati dall’impresa, che ammontavano in totale a 22,7 milioni di EUR. La garanzia doveva coprire l’80 % dei mutui, ossia 18,2 milioni di EUR, ma in effetti era superiore al totale dei mutui da rimborsare (cfr. il considerando 16 della presente decisione).

(14)

Prima della ritempificazione del 2007, soltanto una parte dei beni immobili dell’impresa erano ipotecati a copertura dei mutui, ma con la ritempificazione del 2007 l’ipoteca è stata estesa anche agli altri beni immobili. L’ipoteca era a favore non dello Stato ma delle banche che avevano concesso i mutui all’impresa. Secondo la legge greca (5), tuttavia, prima di effettuare il pagamento quando una garanzia viene richiamata lo Stato deve avvalersi delle ipoteche costituite a coperture dei mutui.

(15)

La misura relativa alla ritempificazione non è mai stata notificata alla Commissione. Anzi, nella notifica dell’aiuto per il salvataggio presentata il 5 novembre 2007, la Grecia ha precisato che l’impresa non aveva ricevuto aiuti in passato né per il salvataggio né per la ristrutturazione.

(16)

La misura in oggetto si basava su un piano di garanzia non notificato, approvato dal ministero greco dell’economia il 26 gennaio 2007, nel quale erano previste garanzie statali intese a trasformare in un nuovo mutuo i mutui contratti sino al 31 dicembre 2006, che fossero stati rimborsati o no. Si trattava di mutui per investimenti in immobilizzazioni e in capitale circolante, concessi a imprese industriali, minerarie, di allevamento del bestiame, agricole e alberghiere aventi sede e operanti nella provincia d’Imathía, nella Grecia settentrionale. Il piano non prevedeva un premio per la garanzia statale. A norma di una delle disposizioni del piano, la garanzia è stata infine estesa a un importo massimo di 30 milioni di EUR più gli interessi, ossia un importo superiore ai mutui soggiacenti (22,7 milioni di EUR) (6).

2.2.3.   Misura n. 2: garanzia statale, notificata, del 2008

(17)

Il 16 luglio 2008 la Commissione ha approvato un aiuto per il salvataggio, notificato, a favore della Varvaressos in forma di garanzia su un mutuo di 2,4 milioni di EUR (7). Tale decisione era stata adottata in base alle informazioni secondo le quali l’impresa non aveva ricevuto in passato aiuti né per il salvataggio né per la ristrutturazione (8) e che essa era quindi ammissibile a un aiuto per il salvataggio.

(18)

La garanzia, accordata senza esigere un premio per il garante (lo Stato), copriva l’intero importo del mutuo, ossia 2,4 milioni di EUR.

(19)

Secondo la notifica della misura presentata dalle autorità greche il 5 novembre 2007, era previsto che [1-2] milioni di EUR dell’importo totale dell’aiuto dovessero finanziare i seguenti investimenti: 1) ([…] milioni di EUR) per riorganizzare e ammodernare la gestione dell’impresa nel periodo 2006-2009; 2) ([…] milioni di EUR) per riorientare la produzione verso prodotti più redditizi nel periodo 2007-2009. Questi investimenti erano previsti anche nel piano di ristrutturazione presentato il 15 gennaio 2009 e dovevano essere attuati nel medesimo periodo d’investimento indicato nel piano di ristrutturazione (cfr. i considerando 22-23 e 42-43 della presente decisione).

2.2.4.   Misura n. 3: la sovvenzione diretta, notificata, del 2009

(20)

Il 15 gennaio 2009 la Grecia ha notificato una sovvenzione diretta dell’importo di 14 milioni di EUR, intesa a finanziare il piano di ristrutturazione dell’impresa.

(21)

Secondo il piano di ristrutturazione quale è stato presentato, le difficoltà dell’impresa erano causate dall’ingente costo finanziario di un programma d’investimenti attuato nel periodo 2000-2005, dagli elevati costi di esercizio e da inadeguatezza della gestione.

(22)

Il piano di ristrutturazione, riguardante il periodo 2006-2011, è stato opportunamente aggiornato e adattato nel corso del procedimento formale di esame. L’idea centrale del processo di ristrutturazione prevedeva il pagamento integrale della maggior parte dei debiti dell’impresa (compreso quello per il quale nel luglio 2008 era stato approvato l’aiuto per il salvataggio), riduzione della produzione e del personale (9), riorientamento della produzione verso prodotti più redditizi (la percentuale della produzione di filati speciali sul totale della produzione doveva aumentare fino a raggiungere il […] % nel 2012) e riorganizzazione e ammodernamento della gestione dell’impresa.

(23)

Secondo i tre scenari del piano di ristrutturazione (scenari rispettivamente basilare, migliore e peggiore), l’impresa doveva ripristinare la redditività a lungo termine entro la fine del 2011.

(24)

In tutti e tre i suddetti scenari era previsto un aumento delle vendite e una riduzione dei costi e delle spese (senza deprezzamento). Di conseguenza, era previsto che il PPPF + D (10) dell’impresa sarebbe stato negativo nel 2010 e sarebbe divenuto positivo al termine del periodo di ristrutturazione, nel 2011. Nello stesso 2011 il RCN (11) dell’impresa doveva essere superiore alla sua esposizione debitoria (12) (secondo gli scenari basilare e migliore) o uguale (secondo lo scenario peggiore).

3.   MOTIVI DELL’INIZIO DEL PROCEDIMENTO

(25)

Nella decisione d’iniziare il procedimento, la Commissione ha indicato che la compatibilità del nuovo aiuto sarebbe stata valutata in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d’imprese in difficoltà (13) (gli «orientamenti S&R»). La Commissione ha dunque proceduto alla prima valutazione del nuovo aiuto notificato basandola sui criteri definiti negli orientamenti S&R.

(26)

In primo luogo la Commissione ha osservato che la Grecia non l’aveva informata di un precedente aiuto di Stato accordato alla Varvaressos nel maggio 2007 e che anzi, nella notifica dell’aiuto per il salvataggio presentata nel novembre 2007, la Grecia aveva indicato che la Varvaressos non aveva ricevuto in passato aiuti né per il salvataggio né la ristrutturazione. Di conseguenza, nella decisione del luglio 2008 la Commissione ha indicato che, se la Grecia non avesse presentato informazioni inesatte riguardo alla garanzia del 2007, probabilmente l’impresa non sarebbe stata considerata ammissibile all’aiuto per il salvataggio.

(27)

In secondo luogo, tenuto conto della garanzia del 2007, la Commissione ha espresso dubbi sull’ammissibilità dell’impresa all’aiuto per la ristrutturazione che era stato notificato: essa dubitava infatti che fosse soddisfatto il principio di «aiuto una tantum».

(28)

Riguardo alla qualifica dell’impresa beneficiaria quale impresa in difficoltà, la Commissione ha osservato che la Varvaressos, considerate le perdite e il calo delle vendite negli anni precedenti, poteva esser definita come impresa in difficoltà. Tuttavia, la Commissione dubitava che la Varvaressos fosse effettivamente in difficoltà quando le era stata accordata la garanzia del 2007, poiché in teoria l’impresa avrebbe potuto ottenere dalle banche stesse la ritempificazione dei mutui, senza l’intervento dello Stato.

(29)

Riguardo al ripristino della redditività, la Commissione ha espresso dubbi circa la programmazione temporale indicata nel piano, dato che questo prevedeva per la fine del 2009 il ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa. Tuttavia, poiché il 2009 era ormai trascorso e non era ancora stata attuata la parte principale della ristrutturazione, la Commissione ha ritenuto che non si potesse più considerare realistico il calendario presentato.

(30)

Inoltre la Commissione ha espresso dubbi riguardo agli studi sul mercato dei filati, presentati dall’impresa, che riguardavano il periodo precedente il 2007. Poiché erano già passati due anni e nell’economia mondiale si erano avuti considerevoli mutamenti, tali studi di mercato erano da ritenersi presumibilmente superati. La Commissione aveva chiesto quindi che le venissero presentati una nuova serie di dati e di proiezioni e studi di mercato più recenti.

(31)

Riguardo all’esclusione d’indebite distorsioni della concorrenza, la Commissione ha espresso dubbi sulle due misure di compensazione proposte. Si trattava delle seguenti: 1) la chiusura di uno dei tre stabilimenti dell’impresa, quello di Naussa; 2) la vendita delle azioni dell’affiliata, con sede a Tebe, attiva nel settore della sgranatura del cotone (la SpA «Ekkokkistíria Vámvakos Thivón»; denominazione inglese «Thiva Ginning Mills SA»). Inizialmente queste due misure erano state ritenute necessarie per ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa beneficiaria e dunque non tali da fungere da compensazione alla distorsione della concorrenza nei confronti dei concorrenti della Varvaressos.

(32)

Infine, riguardo alla limitazione dell’aiuto al minimo necessario, ai fini della valutazione la Commissione ha considerato la Varvaressos una grande impresa (nel 2006 il suo fatturato annuale era di 28 milioni di EUR) e ha osservato che essa ha sede in un’area ammissibile all’aiuto a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE. Di conseguenza, la Commissione ha stabilito che il contributo proprio dell’impresa fosse pari ad almeno il 40 % del costo totale del piano di ristrutturazione.

4.   OSSERVAZIONI DELLA GRECIA

(33)

Le informazioni presentate dalle autorità greche riguardo alle misure di presunto aiuto di Stato si possono compendiare come segue.

4.1.   La sovvenzione del 2007 come aiuto di Stato

(34)

La Grecia riconosce di aver accordato la garanzia statale del maggio 2007, ma sostiene che essa non costituisce un aiuto di Stato. In particolare, le autorità greche hanno presentato le seguenti argomentazioni: 1) le banche creditrici avrebbero concesso la ritempificazione dei mutui anche senza l’aiuto di Stato; 2) la garanzia statale non era necessaria perché nel contesto della ritempificazione i mutui erano sufficientemente coperti dagli attivi, il cui valore era superiore ai mutui ancora da rimborsare; 3) la garanzia statale del 2007 non aveva potenziato la capacità dell’impresa di raccogliere fondi sui mercati del capitale, dato che la Varvaressos era ancora in grado da sola di procurarsi fondi.

4.2.   Qualifica della beneficiaria come «impresa in difficoltà» nel 2007

(35)

La Grecia sostiene che la Varvaressos versava effettivamente in difficoltà nel 2007 e che solo grazie al considerevole valore dei suoi attivi non ipotecati poteva avere accesso ai mercati dei capitali senza una garanzia statale.

(36)

Inoltre, la Grecia sostiene che perché l’impresa potesse finanziare la sua ristrutturazione non era sufficiente la ritempificazione dei mutui accordata nel 2007, che era servita soltanto per ristrutturare la grave esposizione debitoria. L’impresa continuava a necessitare di nuovi finanziamenti, che non le erano stati forniti con la ritempificazione del 2007, e non era quindi in grado di ripristinare la propria redditività mediante risorse proprie, senza l’intervento statale. La Varvaressos soddisfa dunque il criterio di cui al punto 9 degli orientamenti S&R.

(37)

In tale contesto la Grecia sostiene che, se si ritenesse che la misura del 2007 costituisce un aiuto di Stato, l’impresa è ammissibile a un aiuto per il salvataggio e per la ristrutturazione.

4.3.   Il principio di «aiuto una tantum»

(38)

Secondo le autorità greche, le tre misure in esame (la garanzia statale del 2007, la garanzia statale del 2008 e la sovvenzione diretta notificata) sono state concesse allo scopo di facilitare l’attuazione di un unico e medesimo piano di ristrutturazione.

(39)

Nel dicembre 2006 la Varvaressos aveva chiesto alle autorità greche un aiuto per il salvataggio e per la ristrutturazione, presentando loro il medesimo piano notificato più tardi, nel gennaio 2009, alla Commissione. Il divario temporale tra la presentazione alle autorità greche della richiesta di un aiuto per il salvataggio e per la ristrutturazione (dicembre 2006) e la notifica alla Commissione della sovvenzione diretta del 2009 è dovuto unicamente a ragioni amministrative e non a nuove difficoltà od a ricorrente necessità di un intervento statale.

(40)

Inoltre, la garanzia del 2007 (misura n. 1) era intesa a sopperire alle difficoltà finanziarie dell’impresa, offrendole una tregua mediante due anni di sospensione del rimborso rateale dei mutui. Le altre misure hanno lo scopo di porre rimedio a lungo termine alle difficoltà finanziarie dell’impresa. Inoltre, tutte e tre tali misure hanno la medesima natura, poiché mirano ad affrontare il problema dei mutui contratti dall’impresa presso le banche.

(41)

Infine, la Grecia sostiene che tutte e tre tali misure fanno parte del medesimo processo di ristrutturazione e che quindi non violano il principio di «aiuto una tantum».

4.4.   Il costo della ristrutturazione e il contributo proprio

(42)

Il costo della ristrutturazione comprende la ristrutturazione dei mutui bancari a lungo termine (23 milioni di EUR), la ristrutturazione dell’organico (1 milione di EUR), le spese (3 milioni di EUR) e la ristrutturazione degli attivi (1 milione di EUR). Il costo totale della ristrutturazione ammonta a 28 milioni di EUR (14).

(43)

La Grecia sostiene che il costo totale della ristrutturazione sarà coperto da 14 milioni di EUR di aiuto di Stato e 14 milioni di EUR di contributo proprio. Nel contributo proprio sono compresi introiti dell’importo di […] e 1 milione di EUR ricavato dalla vendita, nel 2007, della partecipazione azionaria nell’affiliata.

4.5.   Esclusione d’indebite distorsioni di concorrenza

(44)

Per quanto riguarda le misure di compensazione, inizialmente (ossia prima dell’avvio del procedimento formale di esame) il piano prevedeva: 1) la cessazione dell’attività in uno dei tre stabilimenti dell’impresa, che è cominciata nel 2007 ed è stata completata nel 2008; 2) la vendita della partecipazione nell’affiliata, effettuata nel 2007. L’impresa ha indicato che l’affiliata era in perdita nel 2005 e nel 2006.

(45)

Dopo l’avvio del procedimento formale di esame, la Grecia ha proposto le seguenti misure alternative di compensazione:

il ritiro dell’impresa dal mercato greco nella misura di almeno il 10 %, rispetto alle vendite effettuate in Grecia nel 2009, fino a tutto il 2013, ossia due anni dopo il compimento della ristrutturazione,

il divieto di ogni tipo di aiuto di Stato a favore dell’impresa fino a tutto il 2013, ossia due anni dopo il compimento della ristrutturazione.

(46)

La Grecia sostiene che nel caso della Varvaressos vi sono motivi che giustificherebbero misure di compensazione meno rigorose e un minore contributo proprio.

(47)

In particolare la Grecia fa notare che la Varvaressos ha sede nella provincia d’Imathía, un’area ammissibile agli aiuti a finalità regionale. Secondo le osservazioni presentate dalla Grecia, in tale provincia il tasso di disoccupazione è doppio rispetto alla media greca e il PIL è del 70 % rispetto alla media greca. Inoltre, il numero di imprese tessili/di abbigliamento in tale provincia si è ridotto nel 2008 da 296 a 181 (un calo del 39 %). Infine, negli ultimi anni si è perduto il 56 % dei posti di lavoro nelle imprese con più di 10 dipendenti.

(48)

La Grecia indica inoltre che l’entità della Varvaressos si è ridotta in misura considerevole dal 2006, in seguito alla cessazione dell’attività di uno dei suoi tre stabilimenti e alla vendita dell’affiliata. La chiusura dello stabilimento ha portato alla riduzione dell’organico di […] uomini/ora e alla riduzione del 30 % della capacità di produzione, che per di più è irreversibile (per la rottamazione o la vendita degli impianti). La vendita dell’affiliata ha portato alla riduzione di 6,7 milioni di EUR del fatturato annuale. In totale, la quota di mercato dell’impresa si è ridotta del 27 % in termini di valore delle vendite e del 30 % in termini di volume delle vendite. Inoltre l’impresa si è ritirata del tutto dall’Estonia, l’Ungheria e la Romania, e in parte (in percentuale compresa tra il […] % e il […] %) dall’Austria, la Germania, la Francia, il Regno Unito, la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Italia e la Polonia.

5.   OSSERVAZIONI DI TERZI

(49)

La Commissione ha ricevuto osservazioni della Varvaressos. Le argomentazioni dell’impresa coincidono in gran parte con quelle presentate dalle autorità greche.

(50)

La Commissione ha ricevuto osservazioni anche di altri terzi, cointeressati alle operazioni della Varvaressos o soggetti agli effetti di tali operazioni. Nelle osservazioni tutti i terzi interessati hanno espresso apprezzamento nei confronti della beneficiaria, tanto per il suo contributo all’economia locale quanto per la sua funzione di stabile impresa, e hanno dichiarato che la cessazione delle operazioni dell’impresa ridurrebbe in misura considerevole l’occupazione e la capacità di produzione in Grecia, e in particolare nella provincia d’Imathía. Inoltre, essi hanno sostenuto che l’aiuto a favore della Varvaressos non provoca distorsioni della concorrenza, dato che tale impresa detiene una quota di mercato molto esigua.

6.   VALUTAZIONE: PRESENZA DI UN AIUTO

6.1.   Μisure n. 1 e n. 2: le garanzie statali del 2007 e del 2008

(51)

A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Quindi, per essere considerata un aiuto di Stato, una misura deve rispondere ai seguenti quattro criteri.

(52)

In primo luogo, la misura deve essere accordata da uno Stato membro o mediante risorse statali. Le garanzie statali comportano rischi per le risorse statali, poiché in caso di richiamo il pagamento è a carico del bilancio statale. Inoltre ogni garanzia per la quale non è previsto un premio corrispondente comporta per lo Stato la perdita di risorse finanziarie. Per di più, le garanzie statali vengono concesse mediante decisione dei ministeri competenti. Nel caso in oggetto, le garanzie del 2007 e del 2008 sono state accordate alla Varvaressos per decisione del ministero greco delle finanze. Tali misure rispondono quindi al criterio delle risorse statali.

(53)

In secondo luogo, la misura deve conferire un vantaggio al beneficiario. A giudizio della Commissione, le garanzie in esame hanno conferito alla Varvaressos un indebito vantaggio: infatti, per i motivi indicati ai punti 2.2 e 3.2 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (15) (la «comunicazione sulle garanzie»), quando il mutuatario non è tenuto a pagare per la garanzia un premio determinato in funzione dei criteri di mercato, ottiene un vantaggio. In certi casi il mutuatario, essendo un’impresa in difficoltà finanziarie, senza la garanzia statale non sarebbe in grado di trovare un istituto finanziario disposto a concedergli un prestito ad alcuna condizione.

(54)

Al punto 3.2 della comunicazione sulle garanzie la Commissione ha indicato quattro condizioni cumulative ritenute sufficienti per escludere la presenza di un aiuto di Stato (e quindi di un vantaggio) in forma di garanzia. Le condizioni sono le seguenti:

il mutuatario non deve trovarsi in difficoltà finanziarie,

la garanzia non deve coprire più dell’80 % del mutuo in questione,

deve esser possibile misurare correttamente l’entità della garanzia al momento della concessione,

deve esser pagato per la garanzia un prezzo orientato al mercato.

(55)

Esaminando il caso in oggetto in base a questi criteri, la Commissione constata che:

la Varvaressos versava in difficoltà finanziarie (16) all’epoca della concessione delle garanzie, tanto nel 2007 quanto nel 2008,

in secondo luogo, come si è detto nei considerando 13, 16 e 18, entrambe le garanzie del 2007 e del 2008 coprivano in effetti il 100 % e oltre del mutuo,

in terzo luogo, per quanto riguarda la garanzia del 2007, la Commissione osserva che non era possibile misurare correttamente l’entità della garanzia al momento della sua concessione, il che è dimostrato dal fatto che, secondo le informazioni presentate dalle autorità greche (cfr. i considerando 13 e 16), era stato previsto inizialmente che la garanzia coprisse l’80 % del mutuo, ossia 18,2 milioni di EUR, mentre infine, in base a una disposizione del regime di garanzia, questa ha coperto 30 milioni di EUR,

in quarto luogo, la garanzia del 2007 e anche la garanzia del 2008 sono state accordate per mutui contratti da un’impresa in difficoltà e non prevedevano un premio per il garante (lo Stato). Il fatto stesso che non fossero previsti premi a fronte della garanzia è tale da indicare il conferimento di un vantaggio alla Varvaressos. Sul mercato delle banche commerciali non è possibile concedere una garanzia senza il pagamento di un premio, tanto più nel caso d’imprese in difficoltà, che presentano un grave rischio d’insolvenza.

(56)

In base a quanto si è detto, la Commissione conclude che l’impresa non avrebbe ottenuto sul mercato le garanzie del 2007 e del 2008 alle medesime condizioni e che quindi le misure in esame hanno conferito un vantaggio all’impresa.

(57)

In terzo luogo, per esser considerato un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la misura deve avere carattere selettivo. La garanzia del 2007 era basata su un regime settoriale, mentre la garanzia del 2008 era una misura ad hoc a favore della Varvaressos. Di conseguenza, il criterio della selettività è soddisfatto.

(58)

Infine, la misura deve comportare una distorsione della concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. La Varvaressos opera in un settore i cui prodotti formano oggetto di vasti scambi tra gli Stati membri e nel quale vi è molta concorrenza. Al momento dell’adozione delle misure di aiuto la Varvaressos era un’impresa che effettuava la maggior parte delle sue vendite in altri Stati membri (cfr. il considerando 7). Inoltre le misure in oggetto hanno conferito alla Varvaressos un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti (cfr. i considerando 53-56).Quando un aiuto di Stato rafforza la posizione di un’impresa nei confronti dei suoi concorrenti commerciali di altri Stati membri, si deve ritenere che l’aiuto in oggetto incide su tutte le imprese concorrenti. Quindi è effettivamente soddisfatto il criterio della distorsione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri.

(59)

In base a quanto si è detto, si conclude che le garanzie statali del 2007 e del 2008 (misure n. 1 e n. 2) si configurano come aiuto di Stato a favore della Varvaressos ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

6.2.   Μisura n. 3: la sovvenzione diretta, notificata, del 2009

(60)

Per quanto riguarda il criterio delle risorse statali e dell’imputabilità, questa sovvenzione statale diretta proviene dal bilancio statale dopo esser stata approvata dal ministero competente. Risulta dunque soddisfatto il criterio in oggetto.

(61)

Per quanto riguarda il criterio del vantaggio, è stato deciso di erogare una sovvenzione diretta a un’impresa in difficoltà. Lo Stato greco non riceve nessun corrispettivo per la sovvenzione, la quale quindi conferisce un vantaggio alla Varvaressos.

(62)

La Commissione ritiene dunque che la sovvenzione diretta, notificata, del 2009 conferisca all’impresa un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(63)

Per quanto riguarda il criterio delle selettività, la sovvenzione diretta è stata concessa in base a una decisione ad hoc riguardante l’impresa. Risulta dunque soddisfatto il criterio in oggetto.

(64)

Infine, il criterio della distorsione di concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri è soddisfatto secondo la medesima modalità di cui nel considerando 58.

(65)

Per i motivi sin qui esposti, la Commissione conclude che la sovvenzione diretta, notificata, del 2009 si configura come aiuto di Stato a favore della Varvaressos ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

6.3.   Aiuti illegali

(66)

A norma dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (17), sono «aiuti illegali» i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

(67)

Nel caso in oggetto, la Grecia ha concesso la garanzia statale del 2007 a favore della Varvaressos senza notificarla alla Commissione e senza attendere le osservazioni della Commissione al riguardo e l’adozione della decisione definitiva riguardo alla compatibilità di tale misura con il mercato interno.

(68)

Di conseguenza, allo stadio attuale la Commissione ritiene illegale la garanzia statale del 2007.

7.   VALUTAZIONE: COMPATIBILITÀ CON IL TFUE

(69)

Come è previsto al punto 4.1 della comunicazione sulle garanzie, quando una garanzia ad hoc o un regime di garanzia non rispetta il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, si ritiene che presenti un elemento di aiuto di Stato. Si deve quindi quantificare l’elemento di aiuto per esaminare la possibilità di ritenere l’aiuto compatibile a norma di un’esenzione specifica relativa agli aiuti di Stato. Di conseguenza, prima di valutare la compatibilità dell’aiuto, la Commissione deve quantificare l’elemento di aiuto.

7.1.   Quantificazione dell’aiuto

(70)

Le garanzie del 2007 e del 2008: nella comunicazione sulle garanzie la Commissione ha stabilito i principi generali per calcolare l’elemento di aiuto contenuto nelle garanzie.

(71)

La Commissione ritiene anzitutto che una garanzia statale può esser considerata un aiuto pari all’importo totale del mutuo soggiacente se il beneficiario non è in grado di accedere ai mercati finanziari con i propri mezzi [cfr. il punto 2.2 e il punto 4.1, lettera a) della comunicazione sulle garanzie].

(72)

Ai punti 4.1 (Aspetti generali), 4.2 (Elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc) e 4.4 (Elemento di aiuto nei regimi di garanzia), la comunicazione sulle garanzie stabilisce le regole da applicare per calcolare l’elemento di aiuto delle garanzie. Nei considerando seguenti la Commissione applicherà tali regole alle misure n. 1 e n. 2.

(73)

Nel caso in oggetto la Grecia ha dichiarato che la Varvaressos poteva ancora avere accesso ai mercati finanziari (cfr. il considerando 35) quando le è stata accordata la garanzia del 2007. La Commissione ritiene quindi che l’impresa fosse ancora in grado di avere accesso ai mercati finanziari senza la garanzia statale del 2007.

(74)

Per quanto riguarda la garanzia del 2008, la Commissione osserva che la Grecia l’ha notificata lo stesso anno (nel novembre 2007) nel quale aveva accordato la garanzia del 2007 (nel maggio 2007). La Commissione ritiene quindi che all’epoca della concessione della garanzia del 2008 l’impresa presentasse ancora una certa affidabilità creditizia e avesse ancora accesso ai mercati finanziari (18).

(75)

Tuttavia, date le difficoltà finanziarie in cui versava l’impresa al momento della concessione delle misure in esame, in considerazione di tali difficoltà le banche commerciali avrebbero applicato un tasso d’interesse più elevato rispetto a quello che l’impresa ha ottenuto grazie alla garanzia statale, poiché questa costituisce per le banche un’assicurazione supplementare. Di conseguenza, la Commissione ritiene che il tornaconto derivante alla Varvaressos dalle garanzie del 2007 e del 2008 consiste non nell’importo totale dei mutui, che avrebbe ottenuto anche senza le garanzie statali, ma nel tasso d’interesse più basso, ottenuto grazie alle garanzie.

(76)

Secondo il punto 4.2 della comunicazione sulle garanzie, in mancanza di un comparabile prezzo di mercato si devono comparare i costi totali del finanziamento del mutuo sul mercato con e senza la garanzia (ossia si deve comparare il tasso d’interesse per un analogo mutuo senza garanzia con il tasso d’interesse più il premio per la garanzia per un mutuo con garanzia statale).

(77)

In molti casi un tale tasso d’interesse di mercato non è disponibile. Nella comunicazione del 2008 relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (19) (la «comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento»), la Commissione ha quindi elaborato una metodologia che, per i motivi indicati al punto 4.2 della comunicazione sulle garanzie, può essere utilizzata per calcolare l’equivalente sovvenzione del tasso d’interesse di mercato.

(78)

Nel caso in oggetto non vi è nessuna indicazione di quanto avrebbe dovuto pagare la Varvaressos, senza garanzia, per un mutuo analogo. Inoltre, entrambe le garanzie sono state concesse prima della crisi economica e finanziaria. Per di più, secondo la Commissione, dato il tempo trascorso dall’epoca della concessione delle garanzie sarebbe ben difficile calcolare il tasso d’interesse «reale» del mercato per una impresa greca del settore tessile. Come equivalente sovvenzione del tasso d’interesse di mercato, la Commissione utilizzerà quindi il corrispondente tasso di riferimento.

(79)

Per quanto riguarda la garanzia statale del 2007, si può ritenere che all’epoca in cui essa è stata concessa il grado di copertura dei mutui della Varvaressos poteva considerarsi elevato (20) ai sensi della comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento. Quindi l’elemento di aiuto di Stato della garanzia statale del 2007 deve essere calcolato con un margine di 400 punti base, che viene applicato per le imprese in difficoltà in caso di mutui coperti da cospicue garanzie.

(80)

Su tale base, l’importo degli interessi di mercato che si sarebbe dovuto pagare per il mutuo coperto dalla garanzia del 2007 in mancanza della garanzia statale è stato calcolato a 7,3 milioni di EUR in totale. Gli interessi gravanti sul mutuo (non è stato richiesto un premio della garanzia) ammontano invece a 4,9 milioni di EUR in totale per il periodo gennaio 2007-dicembre 2010. Dunque la differenza tra il tasso specifico d’interesse di mercato che sarebbe stato imposto alla società in mancanza della garanzia, da un lato, e, dall’altro, il tasso d’interesse ottenuto grazie alla garanzia statale, dopo gli eventuali premi versati, costituisce l’elemento di aiuto, dell’ammontare di 2,4 milioni di EUR, da aggiungere all’importo dell’aiuto per il piano di ristrutturazione (21).

(81)

Per quanto riguarda la garanzia statale del 2008, il mutuo soggiacente, dell’importo di 2,4 milioni di EUR, è stato versato all’impresa il 10 febbraio 2009, a un tasso d’interesse Euribor a sei mesi più il 3,6 %, per la durata di sei mesi (oppure sino al termine della valutazione del piano di ristrutturazione). Questo mutuo non è stato ancora rimborsato (resta ancora al livello del capitale iniziale).

(82)

L’impresa continuava a versare in difficoltà e non aveva più beni disponibili da offrire in garanzia (22). In mancanza di garanzie, la Commissione applica un massimale aggiuntivo di 1 000 punti base al tasso di base greco, che dà come risultato un importo totale 550 mila euro a titolo d’interessi per il finanziamento del 2008. Gli interessi effettivi gravanti sul mutuo del 2008 (non era stato chiesto un premio per la garanzia) ammontano in totale a 0,25 milioni di EUR per il periodo dal febbraio 2009 (quando è stato versato il mutuo soggiacente) al dicembre 2010. Dunque la differenza tra il tasso specifico d’interesse di mercato che sarebbe stato imposto alla società in mancanza della garanzia, da un lato, e, dall’altro, il tasso d’interesse ottenuto grazie alla garanzia statale, dopo gli eventuali premi versati, costituisce l’elemento di aiuto, dell’ammontare di 0,3 milioni di EUR, da aggiungere all’importo dell’aiuto per il piano di ristrutturazione.

(83)

Per quanto riguarda la misura n. 3, dato che si tratta di una sovvenzione diretta, l’elemento di aiuto è l’importo totale di 14 milioni di EUR.

(84)

In base a quanto si è detto, l’elemento di aiuto delle misure nn. 1, 2 e 3 ammonta in totale a 16,7 milioni di EUR.

7.2.   Base giuridica della valutazione: gli orientamenti per il salvataggio e per la ristrutturazione

(85)

Poiché le misure in esame si configurano come aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, se ne deve esaminare la compatibilità in base alle eccezioni previste nei paragrafi 2 e 3 di tale articolo.

(86)

È chiaro che non si possono applicare le eccezioni previste nel paragrafo 2 e nel paragrafo 3, lettere d) ed e), dell’articolo 107, alle quali del resto non hanno fatto ricorso le autorità greche.

(87)

All’epoca della concessione delle misure la Varvaressos era un’impresa in difficoltà (cfr. i considerando 9 e 89-90). Quindi la compatibilità delle misure di aiuto può esser valutata sulla sola base degli orientamenti S&R, ossia a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

7.3.   Ammissibilità dell’impresa

(88)

Con riferimento al punto 10, lettera a), degli orientamenti S&R, la Commissione osserva che sebbene la Varvaressos avesse perduto una parte considerevole del proprio capitale azionario nel periodo 2004-2009, nel periodo in esame (2007-2009) non aveva perduto più della metà del suo capitale sociale. Per quanto riguarda il punto 10, paragrafo c), la Varvaressos non rispondeva ai criteri del diritto nazionale perché fosse iniziato nei suoi confronti un procedimento concorsuale per insolvenza.

(89)

D’altro canto, come si è indicato nel considerando 9, i risultati finanziari dell’impresa si sono gravemente deteriorati nel periodo 2006-2009. La conclusione è quindi che già dal 2006 la Varvaressos era un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 11 degli orientamenti S&R, perché le sue perdite aumentavano e il suo fatturato diminuiva.

(90)

Per quanto riguarda il punto 9 degli orientamenti S&R, si constata che nel 2007 l’impresa aveva necessità effettiva di fondi in misura superiore ai mutui ancora da rimborsare, che aveva ottenuti per mantenere la propria redditività, il che è dimostrato dal fatto che nel 2006 aveva chiesto un aiuto per la ristrutturazione. La ritempificazione del 2007 non era quindi sufficiente per ripristinare la redditività dell’impresa, poiché serviva soltanto a riorganizzare il rimborso dei mutui e non a ottenerne altri. Di conseguenza, la Commissione ammette che nel 2007 l’impresa non era in grado di ripristinare la propria redditività senza un appoggio dello Stato e che versava in difficoltà finanziarie anche ai sensi del punto 9 degli orientamenti S&R.

7.4.   Il principio di «aiuto una tantum»

(91)

La Commissione ritiene che le garanzie dello Stato del 2007 e del 2008 costituiscano un aiuto per il salvataggio. In effetti, lo scopo della prima garanzia era sopperire nel breve periodo alle difficoltà finanziarie della Varvaressos, offrendole una tregua mediante due anni di sospensione del rimborso rateale dei mutui. Scopo della seconda garanzia era la sopravvivenza dell’impresa fino alla presentazione di un piano di ristrutturazione.

(92)

Benché la garanzia del 2007 fosse in effetti una misura di aiuto per il salvataggio, essa non è stata attuata entro i sei mesi successivi alla sua concessione (il 30 maggio 2007), ossia entro il 30 novembre 2007, il che in linea di principio costituirebbe cattivo utilizzo di un aiuto (illegale) e violazione del principio di «aiuto una tantum».

(93)

Tuttavia, la Commissione deve valutare la compatibilità della misure di aiuto anche in base a tutti gli altri motivi pertinenti, che secondo il punto 20 degli orientamenti sono limitati a quelli indicati negli orientamenti S&R. Quindi sarebbe pur sempre possibile qualificare l’aiuto per il salvataggio come aiuto per la ristrutturazione, ossia come componente di un insieme unico di misure di ristrutturazione [cfr. anche il caso C11/2007, Ottana Energia  (23)].

(94)

In tale contesto, e per quanto riguarda l’interrogativo se le tre misure in esame costituiscano un insieme unico di misure di ristrutturazione, la Commissione propende in senso affermativo, ossia che esse costituiscano un insieme unico. Questa conclusione si fonda sugli elementi seguenti (cfr. i considerando 95-99).

(95)

In primo luogo, tutte e tre le misure hanno il medesimo scopo, ossia affrontare il problema derivante dalle ingenti obbligazioni debitorie contratte dall’impresa in passato.

(96)

Del resto, le garanzie del 2007 e del 2008 non sono state sufficienti per assicurare all’impresa le risorse finanziarie di cui aveva necessità per la sua ristrutturazione (pari almeno all’ammontare totale dei mutui, ossia 25,4 milioni di EUR alla fine del 2006), poiché la ristrutturazione poteva compiersi soltanto mediante la totalità delle tre misure, in quanto componenti di un unico processo di ristrutturazione.

(97)

La maggior parte dei mutui (1,8 milioni di EUR sul totale di 2,4 milioni di EUR), coperta dalla garanzia del 2008, era intesa a finanziare i medesimi investimenti ai quali era destinata la sovvenzione diretta per la ristrutturazione, concessa nel 2009. Del resto, l’attuazione di tali investimenti era prevista nel medesimo periodo del piano di ristrutturazione del 2009 (cfr. il considerando 19).

(98)

Inoltre, il piano di ristrutturazione del 2009 e il piano di riassetto presentato dall’impresa alle autorità greche nel 2006 erano identici (cfr. i considerando 11-12), salvo alcuni emendamenti apportati nel corso della sua valutazione.

(99)

Infine, la ristrutturazione ha avuto effettivamente inizio nel 2006. Il piano includeva quattro misure di ristrutturazione che sono state attuate o di cui è stata iniziata l’attuazione prima che fosse accordata la garanzia del 2007 (maggio 2007), ossia la riduzione della produzione (2006), la riduzione del numero di dipendenti (2006), la vendita dell’affiliata di Tebe Ekkokkístiria Vámvakos (gennaio 2007) e la riorganizzazione e ammodernamento della gestione dell’impresa (2006).

(100)

La Commissione conclude quindi che le misure di aiuto in esame sono componenti della medesima ristrutturazione e sono state concesse allo scopo di facilitare l’attuazione di un unico piano di ristrutturazione. Non è stato dunque violato il principio di «aiuto una tantum».

7.5.   Ripristino della redditività a lungo termine

(101)

In base a quanto si è detto, la Commissione valuterà la compatibilità delle tre misure di aiuto come un insieme unico di misure di ristrutturazione.

(102)

La Commissione ritiene che le misure previste nel piano di ristrutturazione affrontino in concreto e con precisione le cause delle difficoltà dell’impresa. In particolare, secondo la Commissione nel piano sono stati indicati con esattezza i seguenti fattori (esterni ed interni) come cause delle difficoltà della Varvaressos:

la gravosa esposizione debitoria in passato (nel periodo 2000-2005),

gli elevati costi di esercizio (riduzione del margine di profitto a causa della concorrenza dei paesi asiatici e del forte rincaro dei fattori di produzione),

l’incapacità di rispondere agli sviluppi del mercato.

(103)

Le misure di ristrutturazione in oggetto mirano a risolvere questi problemi. Il piano propone in primo luogo la ristrutturazione finanziaria dell’impresa, in secondo luogo misure concrete per migliorare il margine di profitto dell’impresa modificando la combinazione delle spese e riducendo i costi di esercizio, in terzo luogo l’ammodernamento della gestione. Le misure di ristrutturazione sono suddivise in 14 «azioni», per ciascuna delle quali sono stanziati i costi corrispondenti. La Commissione conclude che le misure proposte sembrano affrontare effettivamente i problemi fondamentali dell’impresa.

(104)

Per quanto riguarda l’incidenza finanziaria del piano di ristrutturazione, le prospezioni finanziarie seguono realisticamente l’attuazione del pacchetto delle misure di ristrutturazione. Sia l’incremento del fatturato (circa il 5 % all’anno) sia l’aumento dei proventi di esercizio (circa il 10 % all’anno) appaiono ragionevoli una volta attuate le misure di ristrutturazione (ossia il riorientamento della combinazione dei prodotti e le misure di razionalizzazione dei costi).

(105)

Su questa base, la Commissione riconosce che la ristrutturazione consentirà all’impresa di ripristinare la propria redditività nel 2011 e che i suoi azionisti trarranno dal capitale investito un profitto soddisfacente, ossia superiore o nel peggiore dei casi pari al costo del loro esborso. La Commissione osserva che i risultati previsti saranno raggiunti in un ragionevole lasso di tempo e si basano su ipotesi accettabili.

(106)

Di conseguenza, la Commissione reputa che il piano soddisfi i criteri di cui ai punti 35-37 degli orientamenti S&R.

7.6.   Esclusione di indebite distorsioni della concorrenza

(107)

Per quanto riguarda le misure di compensazione proposte, il piano di ristrutturazione prevede: 1) il ritiro dell’impresa dal mercato greco nella misura di almeno il 10 %, rispetto alle vendite effettuate in Grecia nel 2009, per il periodo fino a tutto il 2013, ossia due anni dopo il compimento della ristrutturazione; 2) il divieto di ogni tipo di aiuto di Stato a favore dell’impresa per il periodo fino a tutto il 2013, ossia due anni dopo il compimento della ristrutturazione.

(108)

La Commissione ritiene che il proposto ritiro dalla Grecia nella misura del 10 % consentirà ai concorrenti dell’impresa di accedere al mercato greco o d’incrementare le loro vendite su questo mercato, sul quale l’impresa ha rafforzato la propria presenza. In effetti, negli ultimi anni la presenza dell’impresa in Grecia si è accresciuta considerevolmente, dal 32 % al 42 %, mentre le sue vendite nell’UE si sono ridotte dal 67 % al 52 % (cfr. il considerando 7). Inoltre, l’impresa è al decimo posto nel mercato greco dei prodotti tessili (secondo i dati del 2007, cfr. il considerando 8). Nel medesimo periodo, la presenza dell’impresa si è accresciuta (dall’1 % al 6 %) anche in Stati non membri dell’UE, il che mostra che di fatto la redditività dell’impresa non dipende dall’aumento della sua presenza nel mercato dell’UE.

(109)

Al tempo stesso, il ritiro dal mercato greco significherà che la Varvaressos rinuncerà – in misura parziale o totale – alle relazioni commerciali da essa stabilite nel proprio paese e che cercherà di sostituirle con nuove relazioni in altri Stati membri dell’UE o in paesi terzi, il che costituirà effettivamente un test della concorrenzialità dell’impresa.

(110)

La Commissione osserva inoltre che, secondo tutti e tre gli scenari di ripristino della redditività, è previsto un incremento delle vendite dell’impresa (cfr. il considerando 24). La riduzione delle vendite in Grecia non esclude peraltro l’aumento del fatturato dell’impresa: questa riduzione può avvantaggiare i suoi concorrenti liberando capacità a loro favore, mentre l’aumento del fatturato consentirà all’impresa beneficiaria di diventare redditizia.

(111)

Tuttavia, si potrebbe arguire che l’anno adeguato come punto di riferimento per il ritiro dal mercato greco nella misura del 10 % deve essere il 2006 e non il 2009 poiché, secondo il punto 40 degli orientamenti S&R, «la riduzione deve essere parte integrante della ristrutturazione così come delineata nel piano di ristrutturazione». In concreto, la ristrutturazione dell’impresa è stata iniziata nel 2006 per un periodo quinquennale (fino al 2011): dunque, secondo tale ragionamento, la misura di compensazione dovrebbe avere effetti consoni e corrispondenti alla durata complessiva della ristrutturazione e non solo a una parte di essa.

(112)

D’altro canto, la Commissione osserva che gli effetti delle misure di compensazione devono essere quanto maggiori possibile. Nel caso in oggetto, le vendite dell’impresa in Grecia nel 2009 sono state superiori a quelle realizzate nel 2006 (per 8,1 milioni di EUR rispetto a 7,1 milioni di EUR). Per questo motivo la Commissione ritiene che la misura in oggetto deve esser applicata sulla base delle vendite del 2009, poiché in tal modo avrà effetti maggiori.

(113)

Per quanto riguarda il divieto di ogni tipo di aiuto di Stato, la Commissione lo considera un elemento aggiuntivo al ritiro dal mercato greco, che si situa già a un livello soddisfacente (10 %). Infatti la Varvaressos ha sede nella provincia di Imathía, ossia in un’area assistita ammissibile agli aiuti a finalità regionale in base alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE (cfr. il considerando 47). Di conseguenza, l’impresa potrebbe essere ammissibile ad aiuti agli investimenti per un’intensità di aiuto del 40 %. Già in passato, nei casi Alstom  (24) e Constructions Mécaniques de Normandie  (25), sono stati approvati divieti di aiuti futuri a titolo di misure di compensazione.

(114)

Inoltre la Commissione ritiene che l’entità dell’impresa si è talmente ridotta che ogni altra riduzione avrebbe conseguenze fatali per la sua redditività (cfr. il considerando 48).

(115)

Al tempo stesso la Commissione rammenta che gli effetti delle misure di compensazione devono essere quanto maggiori possibile. Per questo motivo, nel caso in oggetto la Commissione ritiene che la durata del divieto di concessione di aiuti di Stato in futuro debba essere estesa a più di due anni. Un tale divieto non danneggerà la redditività dell’impresa, ma fungerà da compensazione all’indebita distorsione della concorrenza. In conclusione, la Commissione ritiene che quattro anni siano una durata più adeguata per il divieto della concessione di ogni aiuto di Stato in futuro.

(116)

In base a quanto si è detto, la Commissione reputa che le suddette misure di compensazione soddisfino le prescrizioni degli orientamenti S&R. Di fatto, esse: 1) vanno a vantaggio dei concorrenti della Varvaressos ai sensi del punto 31; 2) hanno la forma prevista ai punti 39 e 46, lettera c); 3) saranno attuate nel mercato nel quale la Varvaressos deterrà una posizione di rilievo dopo la ristrutturazione, ai sensi del punto 40.

(117)

In base al punto 40 degli orientamenti S&R, le misure di compensazione devono essere proporzionali all’effetto distorsivo dell’aiuto e in particolare al peso relativo dell’impresa sul mercato in cui opera. Nel 2008 la quota di mercato della Varvaressos era esigua, di solo […] % del mercato dei filati dell’UE (cfr. il considerando 8).

(118)

Inoltre, in base al punto 56 degli orientamenti S&R, le condizioni di autorizzazione dell’aiuto possono essere meno rigorose nelle aree assistite. L’impresa ha sede nella provincia di Imathía, ossia in un’area assistita ammissibile agli aiuti a finalità regionale in base alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE (cfr. il considerando 47).

(119)

Tenuto conto di quanto sin qui esposto, le misure di compensazione proposte dalla Grecia non sembrano sufficienti. D’altro canto, la Commissione ritiene che tali misure, combinate con il divieto esteso sino al 2015 del divieto di concedere aiuti in futuro, soddisfano essenzialmente i criteri degli orientamenti S&R relativi alle misure di compensazione.

7.7.   L’aiuto deve essere limitato al minimo possibile: contributo effettivo senza aiuto

(120)

La Grecia ha dichiarato che, secondo i criteri definiti nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (26), nel 2009 la Varvaressos era una media impresa Nondimeno, dato che l’impresa ha ricevuto un aiuto di Stato per la prima volta nel 2007, ai fini della presente valutazione la si deve considerare una grande impresa (nel 2006 il suo fatturato annuo era di 28 milioni di EUR). Di conseguenza, in base al punto 44 degli orientamenti S&R il contributo dell’impresa alla ristrutturazione deve essere di norma pari almeno al 50 % del costo complessivo del piano di ristrutturazione.

(121)

Tuttavia, la Commissione osserva che l’impresa ha sede in un’area assistita ammissibile agli aiuti a finalità regionale in base alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE (cfr. il considerando 47). Secondo il punto 56 degli orientamenti S&R, e fatto salvo quanto disposto altrimenti nelle norme settoriali in attinenza agli aiuti di Stato, nelle aree assistite le condizioni di autorizzazione dell’aiuto possono essere meno rigorose per quanto riguarda l’attuazione delle misure compensative e l’entità del contributo del beneficiario.

(122)

Allo stato dei fatti e secondo la sua prassi, la Commissione ritiene che nel caso in oggetto la percentuale del 40 % si possa considerare un adeguato contributo proprio ai sensi degli orientamenti S&R.

(123)

In base a quanto sin qui esposto e secondo il calcolo delle misure di aiuto quale è indicato nei considerando 70-84, i 30,7 milioni di EUR del costo totale della ristrutturazione sono finanziati come segue:

16,7 milioni di EUR di aiuto: sovvenzione diretta di 14 milioni di EUR, più l’elemento di aiuto di 2,4 milioni di EUR della garanzia statale del 2007 (secondo lo scenario di 400 punti base), più l’elemento di aiuto di 0,3 milioni di EUR della garanzia statale del 2008 (secondo lo scenario di 1 000 punti base),

più 14 milioni di EUR di contributo proprio.

(124)

Dunque il contributo proprio dell’impresa è pari al 46 % del totale dei costi di finanziamento della ristrutturazione, ossia è superiore alla percentuale minima, 40 %, del contributo proprio e rientra nei limiti indicati negli orientamenti S&R.

8.   REVOCA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL LUGLIO 2008 RELATIVA ALL’AIUTO PER IL SALVATAGGIO

(125)

La garanzia concessa dallo Stato nel 2007 mostra che la decisione adottata dalla Commissione nel luglio 2008 riguardo all’aiuto per il salvataggio (cfr. il considerando 1) si basava su informazioni inesatte trasmesse dalle autorità greche. In particolare, nella notifica dell’aiuto per il salvataggio (novembre 2007) le autorità greche avevano indicato che la Varvaressos non aveva ricevuto aiuti né per il salvataggio né per la ristrutturazione, sebbene lo Stato avesse già concesso una garanzia nel maggio 2007.

(126)

A norma dell’articolo 9 del regolamento procedurale, la Commissione può revocare una decisione adottata in base all’articolo 4, paragrafo 3, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le proprie osservazioni, se la decisione era basata su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento, le quali erano state determinanti ai fini della decisione.

(127)

Nel caso in oggetto la Commissione non era al corrente del fatto che la Varvaressos aveva già ricevuto un aiuto in passato, quando già si trovava in difficoltà. Quindi non si era esaminato se fosse stato osservato il principio di «aiuto una tantum» né, nel calcolo dell’aiuto per il salvataggio, si era tenuto conto dell’importo dell’aiuto già erogato.

(128)

Nella decisione del 9 marzo 2010 d’iniziare il procedimento di esame, la Commissione ha dato alle autorità greche la possibilità di presentare le sue osservazioni riguardo al fatto che la sua decisione del luglio 2008 relativa all’aiuto per il salvataggio era basata su informazioni inesatte da esse presentate, secondo le quali la Varvaressos non aveva ricevuto in passato aiuti né per il salvataggio né per la ristrutturazione. Nelle loro osservazioni le autorità greche hanno ammesso di aver effettivamente concesso una garanzia statale nel maggio 2007. Tuttavia, la Grecia ha sostenuto che la garanzia del 2007 non si configura come aiuto di Stato (cfr. il considerando 34). La Commissione non può accettare le argomentazioni della Grecia perché esse sono fondate su congetture e su criteri diversi da quelli relativi agli aiuti di Stato o perché distorcono il senso esatto della valutazione della credibilità.

(129)

In considerazione di quanto si è detto, si deve revocare la decisione della Commissione del luglio 2008, riguardante l’aiuto per il salvataggio.

9.   CONCLUSIONE

(130)

La Commissione conclude che le misure di aiuto in esame sono compatibili con il mercato interno purché siano rispettate determinate condizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999, la decisione del 16 luglio 2008 con la quale la Commissione ha approvato la misura notificata di aiuto per il salvataggio a favore della Varvaressos è revocata a causa delle informazioni inesatte presentate nel corso del procedimento, le quali sono state determinanti ai fini della decisione.

Articolo 2

L’aiuto dell’importo di 16,7 milioni di EUR al quale la Grecia ha dato e prevede di dare parziale esecuzione a favore della Varvaressos SA è compatibile con il mercato interno alle condizioni previste all’articolo 3.

Articolo 3

1.   Il piano di ristrutturazione della Varvaressos deve essere attuato integralmente.

2.   Con inizio dall’anno 2011 il fatturato annuale delle vendite effettuate dalla Varvaressos in Grecia deve essere ridotto del 10 % rispetto al fatturato delle vendite effettuate in Grecia nel 2009. Questa limitazione si applicherà agli anni di calendario 2011, 2012 e 2013.

3.   All’impresa in oggetto non sarà concesso nessun tipo di aiuto di Stato fino a tutto il 2015. S’intende per aiuto di Stato ogni finanziamento mediante risorse locali, regionali e nazionali ed anche risorse dell’UE.

4.   Le due suddette condizioni si applicano alla Varvaressos, a tutte le sue future affiliate e ad ogni società controllata dagli azionisti della Varvaressos se essa utilizza fattori di produzione (per esempio impianti, linee di produzione) appartenenti attualmente alla Varvaressos o ad una sua affiliata. Tali condizioni restano in vigore anche nel caso che la Varvaressos sia venduta a un’altra persona giuridica o proceda alla fusione con essa o nel caso che le sue attività siano vendute «in stato di operatività» a un’altra persona giuridica.

5.   Per consentire di controllare il rispetto di tutte le condizioni sopra indicate, la Grecia presenterà alla Commissione relazioni semestrali sull’andamento della ristrutturazione della Varvaressos. Per quanto riguarda la limitazione delle vendite, la Grecia presenterà alla Commissione, al più tardi entro la fine di gennaio, relazioni annuali riguardanti l’entità delle vendite del precedente anno di calendario.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia informerà la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 5

Destinataria della presente decisione è la Repubblica Ellenica.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono stati sostituiti, senza modifiche sostanziali, dagli articoli 107 e 108 TFUE. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 TFUE vanno intesi come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(2)  Decisione C(2010)1250 della Commissione del 9 marzo 2010 (GU C 126 del 18.5.2010, pag. 7).

(3)  Cfr. la nota 2.

(4)  I terzi erano la Federazione greca delle imprese e delle industrie, la Camera di commercio della provincia d’Imathía, il Comune di Naussa e la Feinjersey Betriebsgesellschaft (impresa austriaca del settore dell’abbigliamento, […]).

(5)  N 2322/95 e N 2362/95 e decisione ministeriale n. 2/478/0025 del 4 gennaio 2006.

(6)  Il piano di aiuto di Stato del 2007 è in corso di esame nell’ambito del caso CP 150/2009, che riguarda in totale quattro piani di aiuto attuati dalle autorità greche nel periodo 2006-2009, che non sono stati notificati alla Commissione. Cfr. anche il caso C 27/2010, United Textiles.

(7)  Caso C 16/2007 (GU C 264 del 17.10.2008, pag. 1).

(8)  Secondo quanto indicato dalle autorità greche nella notifica dell’aiuto (novembre 2007).

(9)  A 190 dipendenti.

(10)  Profitto prima del prelievo fiscale più deprezzamento.

(11)  Rendimento del capitale netto.

(12)  Euribor a sei mesi + 3,6 % come massimale; pari ora al 5 %.

(13)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(14)  La Commissione si riferisce qui al costo «reale» della ristrutturazione: nel considerando 123, nel quale è indicato il costo totale della ristrutturazione, si è tenuto conto anche degli elementi di aiuto delle garanzie statali del 2007 e del 2008, poiché devono essere finanziati mediante il contributo proprio.

(15)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(16)  Cfr. il sottocapitolo 7.3 per una valutazione particolareggiata della situazione in cui si trovava l’impresa nel 2007 e nel 2008.

(17)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(18)  Nella decisione del 2008 relativa alla concessione dell’aiuto per il salvataggio l’elemento di aiuto della garanzia non era stato quantificato.

(19)  Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(20)  Il valore commerciale e il valore «di liquidazione» (i proventi della vendita in circostanze pressanti) dei beni immobili della Varvaressos sono più o meno pari ai mutui che l’impresa deve ancora rimborsare. In particolare, i beni immobili dell’impresa sono stati valutati a un valore commerciale rispettivamente di […] milioni di EUR nel gennaio 2005 e di […] milioni di EUR nel dicembre 2008. I mutui contratti dall’impresa ammontano in totale a 26,4 milioni di EUR nel dicembre 2007 ed a 29,2 milioni di EUR nel dicembre 2008. Calcolando il valore «di liquidazione» come il […] % del valore commerciale dei beni immobili, si avrebbe un valore «di liquidazione» di […] milioni di EUR. Di conseguenza, un anno dopo la ristrutturazione il valore «di liquidazione» dei beni immobili dell’impresa era pari al […] % dei mutui ancora da rimborsare. In caso d’insolvenza, questa percentuale darebbe luogo a una perdita del […] %, quindi inferiore al […] %. Su tale base, si può ritenere che i mutui ritempificati siano garantiti a un grado elevato.

(21)  Il calcolo è stato effettuato comparando l’interesse effettivamente applicato con l’interesse che si sarebbe dovuto applicare. Tale calcolo riguardava il periodo dal gennaio 2007 (quando è entrata in vigore la garanzia statale) fino al dicembre 2009, data alla quale nel piano di ristrutturazione era previsto il rimborso integrale dei mutui.

(22)  Di fatto, erano stati offerti in garanzia dei beni che tuttavia erano stati tutti ipotecati in passato e che quindi non potevano essere considerati atti a coprire effettivamente il mutuo del 2008.

(23)  GU L 259 del 2.10.2009, pag. 22.

(24)  GU L 150 del 10.6.2005, pag. 24, considerando 209.

(25)  GU C 191 del 17.8.2007, pag. 1, considerando 29.

(26)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.