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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.179.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2011/400/UE |
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2011/401/UE |
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2011/402/UE |
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 luglio 2011, relativa a misure d’emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall’Egitto [notificata con il numero C(2011) 5000] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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7.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 653/2011 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2011
recante modifica dell’allegato I al regolamento (CE) n. 1439/95, dell’allegato III al regolamento (CE) n. 748/2008 e dell’allegato II al regolamento (CE) n. 810/2008 relativamente alle autorità abilitate a rilasciare documenti e certificati in Argentina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1),
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2),
visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio riguardo all’importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (3), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (4), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione, dell’11 agosto 2008, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (5), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato I al regolamento (CE) n. 1439/95 riporta l’elenco degli organismi dei paesi esportatori autorizzati a rilasciare documenti d’origine. |
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(2) |
L’allegato III al regolamento (CE) n. 748/2008 riporta l’organismo dell’Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità. |
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(3) |
L’allegato II al regolamento (CE) n. 810/2008 riporta l’elenco degli organismi di paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità. |
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(4) |
L’Argentina ha comunicato alla Commissione che dal 1o luglio 2011 il nuovo organismo abilitato ad emettere certificati di origine e certificati di autenticità per carni bovine, ovine e caprine originarie dell’Argentina è il ministero dell’Economia e delle Finanze. |
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(5) |
È opportuno modificare di conseguenza l’allegato I al regolamento (CE) n. 1439/1995, l’allegato III al regolamento (CE) n. 748/2008 e l’allegato II al regolamento (CE) n. 810/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95, il punto 1 è sostituito dal seguente:
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«1. |
Argentina: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas». |
Articolo 2
L’allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Organismo dell’Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità
Argentina: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:
per i pezzi detti “hampes” dell’Argentina di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a).»
Articolo 3
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 810/2008, il primo trattino è sostituito dal seguente:
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«— |
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS: per le carni originarie dell’Argentina, conformi alla definizione di cui all’articolo 2, lettera a).» |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(2) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(3) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.
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7.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 654/2011 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
AL |
49,0 |
|
AR |
26,0 |
|
|
EC |
26,0 |
|
|
MK |
26,7 |
|
|
TR |
53,0 |
|
|
US |
26,0 |
|
|
ZZ |
34,5 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
95,0 |
|
ZZ |
95,0 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
111,6 |
|
ZZ |
111,6 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
71,8 |
|
BR |
42,9 |
|
|
TR |
73,2 |
|
|
UY |
51,1 |
|
|
ZA |
73,3 |
|
|
ZZ |
62,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
90,3 |
|
BR |
108,5 |
|
|
CL |
86,6 |
|
|
CN |
69,2 |
|
|
NZ |
111,4 |
|
|
US |
123,2 |
|
|
UY |
50,2 |
|
|
ZA |
82,4 |
|
|
ZZ |
90,2 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
81,3 |
|
AU |
60,8 |
|
|
CL |
112,4 |
|
|
CN |
74,5 |
|
|
NZ |
135,1 |
|
|
ZA |
89,4 |
|
|
ZZ |
92,3 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
263,5 |
|
XS |
101,8 |
|
|
ZZ |
182,7 |
|
|
0809 20 95 |
SY |
253,3 |
|
TR |
283,1 |
|
|
ZZ |
268,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
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7.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/5 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2011
che modifica l’atto del Consiglio del 12 marzo 1999, che adotta le norme relative al fondo pensioni dell’Europol
(2011/400/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell’Europol, quale figura nell’atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 («statuto del personale Europol») (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 3, dell’allegato 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (2) («decisione Europol»), sostituisce l’atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione basata sull’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (3) («convenzione Europol») a decorrere dalla sua data di applicazione, ossia dal 1o gennaio 2010. |
|
(2) |
La decisione Europol prevede che tutte le misure di attuazione della convenzione Europol sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2010, salvo disposizione contraria nella decisione Europol. |
|
(3) |
La decisione Europol prevede, inoltre, che lo statuto del personale Europol e gli altri strumenti pertinenti continuano ad applicarsi ai membri del personale che non sono assunti a norma dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, di detta decisione. |
|
(4) |
La decisione Europol prevede altresì che lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (4), si applicano al direttore, ai vicedirettori e al personale Europol assunto dopo il 1o gennaio 2010. |
|
(5) |
La decisione Europol stabilisce, inoltre, che tutti i contratti di lavoro conclusi da Europol, quale istituito ai sensi della convenzione Europol, e in vigore alla data del 1o gennaio 2010 sono rispettati fino alla data di scadenza e non possono essere rinnovati in base allo statuto del personale Europol dopo la data di applicazione della decisione Europol. |
|
(6) |
La decisione Europol stabilisce altresì che ai membri del personale a contratto al 1o gennaio 2010 è offerta la possibilità di concludere contratti di agente temporaneo o di agente contrattuale in virtù del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Numerosi membri del personale si sono avvalsi di tale possibilità. |
|
(7) |
Di conseguenza, il numero dei membri del personale che continuano ad essere assunti a norma dello statuto del personale Europol, e quindi i loro contributi da versare al fondo pensioni dell’Europol ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, dell’allegato 6 dello statuto del personale Europol, sono diminuiti in maniera costante decorrere dal 1o gennaio 2010 e devono terminare una volta scaduto l’ultimo contratto di lavoro a cui si applica lo statuto del personale Europol. |
|
(8) |
Pertanto, la gestione del fondo deve essere adeguata al minor volume sia dei contributi che degli esborsi da parte del fondo, riducendo il numero dei membri del consiglio di amministrazione e il numero delle sue riunioni. |
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(9) |
È inoltre ragionevole limitare la responsabilità personale dei membri del consiglio di amministrazione nell’adempimento dei loro compiti a casi di negligenza e irregolarità gravi. |
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(10) |
Anche le passività del fondo devono terminare prima di quanto previsto al momento della sua creazione. Qualora gli attivi del fondo non fossero sufficienti a far fronte alle sue passività, l’ammanco dovrebbe essere coperto dal bilancio dell’Europol. Data l’attuale situazione finanziaria del fondo, tale eventualità pare teorica, considerato anche che l’Europol ha riassicurato i rischi derivanti dai suoi obblighi in virtù degli articoli da 63 a 71 dello statuto del personale Europol sottoscrivendo un’assicurazione per le pensioni di invalidità e di reversibilità. |
|
(11) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l’atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che adotta le norme relative al fondo pensioni dell’Europol (5). È opportuno inoltre introdurre altre modifiche tecniche a tale atto derivanti dall’entrata in vigore della decisione Europol, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che adotta le norme relative al fondo pensioni dell’Europol, è così modificato:
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1) |
all’articolo 1 è inserita la lettera seguente:
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2) |
all’articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
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3) |
all’articolo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
|
|
4) |
all’articolo 1 è aggiunta la lettera seguente:
|
|
5) |
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
|
|
6) |
all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), sono soppressi i termini «o auspicabili»; |
|
7) |
all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri.»; |
|
8) |
all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Di questi quattro membri, due sono nominati dal consiglio di amministrazione dell’Europol, uno dall’Europol e uno dal comitato del personale dell’Europol. Ciascun membro può essere assistito nelle riunioni del consiglio di amministrazione da un massimo di due esperti; le spese di eventuali esperti esterni sono a carico del fondo solo se il consiglio di amministrazione decide in tal senso.»; |
|
9) |
all’articolo 4, paragrafo 7, i termini «il segretario deve in ogni caso essere uno dei membri nominati dall’Europol o dal comitato del personale dell’Europol» sono sostituiti dai termini «il segretario è in ogni caso il membro nominato dall’Europol o quello nominato dal comitato del personale dell’Europol.»; |
|
10) |
all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. Il consiglio di amministrazione e i suoi membri rappresentano gli interessi di tutti i partecipanti e gli interessi dell’Europol.»; |
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11) |
all’articolo 6, paragrafo 1, i termini «due volte» sono sostituiti dai termini «una volta»; |
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12) |
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il consiglio di amministrazione può adottare decisioni soltanto nelle riunioni in cui sono presenti almeno un membro nominato dal consiglio di amministrazione dell’Europol e i rappresentanti delle altre parti che partecipano alla riunione.»; |
|
13) |
all’articolo 8, paragrafo 1, la modifica prevista non riguarda la versione italiana; |
|
14) |
all’articolo 10, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «A tal fine, il consiglio di amministrazione nomina un contabile certificato registrato conformemente alla legislazione olandese applicabile.»; |
|
15) |
all’articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La relazione annuale è trasmessa al consiglio di amministrazione dell’Europol ed è controllata dalla Corte dei conti europea, conformemente all’articolo 43 e all’articolo 58, paragrafo 2, lettera a), della decisione Europol.»; |
|
16) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 12 bis Limitazione della responsabilità 1. I membri del consiglio di amministrazione sono liberati da qualsiasi responsabilità riguardo a ricorsi relativi allo svolgimento delle loro funzioni di cui all’articolo 5. 2. L’Europol risarcisce i membri del consiglio di amministrazione riguardo a qualsiasi ricorso per risarcimento danni da parte dei partecipanti al fondo e/o di altre parti interessate in relazione allo svolgimento delle loro funzioni di cui all’articolo 5. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione rispondono per i casi di negligenza e irregolarità gravi, ivi inclusi, ma non soltanto, la frode, la corruzione, l’appropriazione indebita di fondi e il furto.»; |
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17) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 12 ter Controllo degli attivi del fondo 1. Oltre alla relazione elaborata conformemente all’articolo 10, il consiglio di amministrazione presenta ogni trimestre una relazione finanziaria di controllo del tasso di copertura del fondo. Qualora il tasso di copertura sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 132 della legge olandese in materia di pensioni (Pensioenwet), il consiglio di amministrazione effettua una valutazione del rischio per valutare una situazione potenziale di insolvenza del fondo durante i cinque esercizi finanziari successivi. I risultati sono comunicati al consiglio di amministrazione dell’Europol e al direttore dell’Europol e indicano le ragioni, le misure preventive proposte, l’evoluzione finanziaria prevista e la stima sul flusso di cassa necessario per ciascun esercizio finanziario per il quale sono necessari contributi eccezionali dell’Europol. 2. Ferma restando la possibilità di scioglimento del fondo conformemente all’articolo 13, l’Europol copre eventuali ammanchi qualora gli attivi del fondo pensioni dell’Europol non siano sufficienti a far fronte alle sue responsabilità, ad eccezione delle responsabilità coperte dai contratti di riassicurazione sottoscritti dall’Europol.»; |
|
18) |
all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il fondo è stato istituito per una durata indeterminata. Esso può essere sciolto solo con decisione unanime del Consiglio. Tale decisione è adottata in base a una proposta del consiglio di amministrazione dell’Europol, presentata previa consultazione del consiglio.»; |
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19) |
l’articolo 14 è soppresso. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
FAZEKAS S.
(1) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.
(2) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.
(3) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.
(4) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(5) Cfr. documento 5397/99 Europol del registro pubblico dei documenti del Consiglio: http://register.consilium.eu.int/
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7.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2011
che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti adottate per combattere l’influenza aviaria in Italia nel 2009
[notificata con il numero C(2011) 4774]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2011/401/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e che è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate. |
|
(2) |
La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione dell’influenza aviaria nel più breve tempo possibile, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri. |
|
(3) |
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione. |
|
(4) |
La decisione 2010/148/UE della Commissione, del 5 marzo 2010, relativa a un contributo finanziario dell’Unione per le misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nella Repubblica ceca, in Germania, in Spagna, in Francia e in Italia nel 2009 (3), ha concesso un contributo finanziario dell’Unione per le misure urgenti adottate per combattere l’influenza aviaria in Italia nel 2009. |
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(5) |
Il 24 marzo 2010 l’Italia ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, per un importo di 966 694,15 EUR, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. |
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(6) |
Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni finali sono stati comunicati all’Italia per posta elettronica il 14 febbraio 2011. In base ai criteri di ammissibilità di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 un importo di 552 110,80 EUR è stato ritenuto non ammissibile. L’Italia ha espresso il suo accordo per posta elettronica in data 16 marzo 2011. |
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(7) |
Le autorità italiane hanno adempiuto pienamente agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005. |
|
(8) |
Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione dell’influenza aviaria in Italia nel 2009. |
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(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione dell’influenza aviaria in Italia nel 2009 è fissato a 414 583,35 EUR.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
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7.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/10 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2011
relativa a misure d’emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall’Egitto
[notificata con il numero C(2011) 5000]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/402/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punti i) e iii),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso stabilisce le misure di emergenza da applicare quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati. |
|
(2) |
Il 22 maggio 2011 la Germania ha denunciato un focolaio del batterio Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC), serotipo O104:H4, nella Germania settentrionale. Da indagini epidemiologiche e analisi di laboratorio risulta che il consumo di semi germogliati prodotti in un’azienda a sud di Amburgo potrebbe essere all’origine del contagio |
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(3) |
Il 15 giugno 2011 la Francia ha denunciato un focolaio a Bordeaux, in Francia, il quale - secondo i risultati preliminari - era causato dallo stesso ceppo di E. coli (batterio Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC), serotipo O104:H4) riscontrato in Germania. Analogamente al caso tedesco, le indagini indicano che il consumo di semi germogliati potrebbe avere causato il focolaio. |
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(4) |
Ulteriori elementi indicano che i semi secchi utilizzati per la germinazione potrebbero essere la causa all’origine dei focolai in Germania e in Francia. Al fine di accertare l’origine del contagio, la Commissione ha avviato un procedimento di tracciabilità coordinato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in consultazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l’Organizzazione mondiale della sanità. Il 5 luglio 2011 l’EFSA ha pubblicato la sua relazione definitiva, secondo la quale dal confronto delle informazioni sulla tracciabilità relative ai focolai in Francia e in Germania emerge che il legame più probabile tra essi sia una partita di semi di fieno greco importata dall’Egitto, nonostante non si possa escludere che altre partite siano coinvolte. Date le possibili gravi ripercussioni sulla salute umana derivanti dall’esposizione a una limitata quantità di materiale contaminato, e in mancanza di informazioni relative alla fonte, ai mezzi di contaminazione nonché a un’eventuale contaminazione incrociata, sembra attualmente opportuno considerare sospette tutte le partite dell’esportatore identificato. |
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(5) |
L’attuale procedimento di tracciabilità conferma inoltre l’ipotesi secondo cui i focolai sarebbero legati e dovuti all’importazione di semi di fieno greco contaminati al momento dell’importazione nell’UE o precedentemente. La contaminazione dei semi con il ceppo E. coli O104:H4 configura un processo di produzione che ha permesso la contaminazione con materiale fecale di origine umana e/o animale. La fase della catena alimentare durante la quale si è prodotta tale contaminazione rimane incerta e nessuno sa se nel frattempo sia stato posto rimedio alla situazione. Saranno effettuati ulteriori test microbiologici negli Stati membri per integrare le prove risultanti dagli studi epidemiologici di cui all’articolo 8 della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (2). |
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(6) |
Tenuto conto del principio di precauzione, è inoltre necessario vietare temporaneamente l’importazione di tutti i semi e i legumi originari dell’Egitto che figurano nell’allegato, al fine di disporre del tempo necessario per valutare ulteriormente la loro sicurezza. È evidente che l’esposizione a una limitata quantità di materiale contaminato proveniente anche da altri semi e legumi può avere gravi ripercussioni sulla salute umana e che mancano informazioni precise sull’origine esatta della contaminazione in Egitto, sui mezzi di contaminazione nonché su un’eventuale contaminazione incrociata, |
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(7) |
È quindi opportuno adottare a livello di Unione europea determinate misure di emergenza cautelative finalizzate a garantire che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a ritirare dal mercato dell’UE tutte le partite di semi di fieno greco, importate dall’Egitto durante il periodo 2009-2011, figuranti nelle notifiche del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi relative al procedimento di tracciabilità, a sottoporle a campionamento e distruggerle, nonché a sospendere temporaneamente le importazioni dall’Egitto di tutti i semi e i legumi figuranti nell’allegato della presente decisione. |
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(8) |
Al fine di concedere alle autorità competenti dell’Egitto il tempo necessario di rispondere e considerare le misure appropriate di gestione del rischio, è opportuno che la sospensione temporanea delle importazioni sia in vigore almeno fino al 31 ottobre 2011. |
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(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE DI ESECUZIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a ritirare dal mercato e distruggere tutte le partite di semi di fieno greco, importate dall’Egitto durante il periodo 2009-2011, figuranti nelle notifiche del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi relative al procedimento di tracciabilità. Conformemente all’articolo 8 della direttiva 2003/99/CE, le partite in questione sono sottoposte a campionamento.
Articolo 2
L’immissione in libera pratica nell’UE di semi e legumi provenienti dall’Egitto quali indicati nell’allegato è vietata fino al 31 ottobre 2011.
Articolo 3
Le misure di cui alla presente decisione sono oggetto di un riesame periodico alla luce delle garanzie offerte dall’Egitto, dei risultati delle indagini e delle analisi effettuate dagli Stati membri.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
ALLEGATO
Semi e legumi la cui importazione dall’Egitto è vietata fino al 31 ottobre 2011:
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Codice NC |
Descrizione |
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ex 0704 90 90 |
Germogli di rucola |
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ex 0706 90 90 |
Germogli di barbabietola, germogli di ravanello |
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0708 |
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati |
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0713 |
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati |
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ex 0709 90 90 |
Germogli di soia |
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1201 00 |
Fave di soia, anche frantumate |
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1209 10 00 |
Semi di barbabietole da zucchero |
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1209 21 00 |
Semi di erba medica |
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1209 91 |
Semi di ortaggi |
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1207 50 10 |
Semi di senape destinati alla semina |
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1207 50 90 |
Altri semi di senape |
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1207 99 97 |
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati |
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0910 99 10 |
Semi di fieno greco |
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ex 1214 90 90 |
Germogli di erba medica |