ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.177.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2011/398/UE |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2011 della Commissione, del 5 luglio 2011, che adotta il regolamento interno del sistema di cooperazione permanente stabilito dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione a norma dell’articolo 10 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2011/399/PESC |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
6.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2011
relativa alla conclusione dell’accordo in forma di protocollo tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra
(2011/398/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 febbraio 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i partner della regione mediterranea al fine di istituire un dispositivo di risoluzione delle controversie relative a disposizioni commerciali. |
(2) |
I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato nominato a norma dell’articolo 207 del trattato e nell’ambito delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio. |
(3) |
Tali negoziati si sono conclusi e il 9 dicembre 2009 è stato siglato un accordo in forma di protocollo (in prosieguo «il protocollo») tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra (1). |
(4) |
Il protocollo è stato firmato a nome dell’Unione l'11 febbraio 2011. |
(5) |
È opportuno concludere il protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo in forma di protocollo tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra (in prosieguo «il protocollo»).
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 23 del protocollo (2).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.
(2) La data di entrata in vigore del protocollo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
PROTOCOLLO
tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra
L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo «l’Unione»,
da una parte,
e
IL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA, in prosieguo «la Giordania»
dall’altra
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO I
OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Obiettivo
L’obiettivo del presente protocollo è prevenire e risolvere le controversie commerciali tra le parti onde pervenire, ove possibile, a soluzioni concordate.
Articolo 2
Attuazione del protocollo
1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano ad ogni divergenza di interpretazione e di applicazione delle disposizioni del titolo II (ad eccezione dell’articolo 23) dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra (in prosieguo «l’accordo di associazione»), salvo espressa indicazione contraria (1). L’articolo 97 dell’accordo di associazione si applica a controversie riguardanti l’applicazione e l’interpretazione di altre disposizioni di detto accordo.
2. Le procedure del presente protocollo si applicano se, 60 giorni dopo che una controversia è stata sottoposta al Consiglio di associazione a norma dell’articolo 97 dell’accordo di associazione, detto Consiglio non è riuscito a risolvere la controversia.
3. Ai fini del paragrafo 2 una controversia è considerata risolta quando il Consiglio di associazione prende una decisione a norma dell’articolo 97, paragrafo 2, dell’accordo di associazione oppure dichiara che la controversia non sussiste più.
CAPO II
CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE
Articolo 3
Consultazioni
1. Le parti si adoperano per risolvere ogni divergenza di interpretazione e di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione tempestiva, equa e concordata.
2. Una parte chiede per iscritto all’altra parte, con copia al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti», l’avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell’accordo di associazione che ritiene applicabili.
3. Le consultazioni si svolgono entro 40 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte convenuta, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le due parti non decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro 30 giorni dalla medesima data.
5. Se la parte cui viene presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, oppure se le consultazioni si sono concluse senza che sia stato raggiunto un consenso su una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 5.
Articolo 4
Mediazione
1. Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l’intervento di un Mediatore. Le richieste di mediazione devono essere presentate per iscritto al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti», indicando la misura oggetto delle consultazioni e il mandato concordato per la mediazione. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di mediazione.
2. A meno che le parti non trovino l’accordo sulla scelta di un Mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione, il presidente del sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» o un suo delegato designa un Mediatore, estratto a sorte tra le persone figuranti nell’elenco di cui all’articolo 19, che non sia cittadino né dell’una né dell’altra parte. La designazione è effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione. Il Mediatore convoca una riunione delle parti entro 30 giorni dalla sua designazione. Il Mediatore riceve le comunicazioni delle parti nei 15 giorni precedenti la riunione e può richiedere informazioni supplementari alle parti oppure a esperti o consulenti tecnici, se lo ritiene necessario. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni. Il Mediatore notifica un parere entro 45 giorni dalla sua designazione.
3. Il parere del Mediatore può comprendere una raccomandazione su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dall’articolo 2. Il parere del Mediatore non è vincolante.
4. Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il Mediatore può decidere di modificare i termini su istanza di una delle parti, tenuto conto di particolari difficoltà incontrate dalla parte interessata o della complessità del caso.
5. I procedimenti relativi alla mediazione, in particolare il parere del Mediatore e tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso di tali procedimenti, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.
6. Previo accordo delle parti, le procedure di mediazione possono proseguire parallelamente alla procedura di arbitrato.
7. La sostituzione di un Mediatore può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle disposizioni da 18 a 21 del regolamento interno.
CAPO III
PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
SEZIONE I
Procedura di arbitrato
Articolo 5
Avvio della procedura di arbitrato
1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all’articolo 3 oppure alla mediazione di cui all’articolo 4, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2. La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti». La parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è presentata entro i 18 mesi successivi alla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, fatto salvo il diritto della parte attrice di richiedere successivamente nuove consultazioni relative allo stesso problema.
Articolo 6
Costituzione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.
2. Entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.
3. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti», o a un suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi inseriti nell’elenco compilato a norma dell’articolo 19 scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra i nominativi selezionati dalle parti per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura.
4. Il presidente del sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» o il delegato del presidente seleziona gli arbitri entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 3 presentata da una delle parti.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri.
6. La sostituzione degli arbitri può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle disposizioni da 18 a 21 del regolamento interno.
Articolo 7
Relazione interinale del collegio arbitrale
Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle pertinenti disposizioni e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni in essa contenute entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame relativa ad aspetti precisi della relazione interinale entro 15 giorni dalla data della sua notifica. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono un esame delle argomentazioni presentate nel riesame interinale.
Articolo 8
Lodo del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» entro 150 giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti», indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il proprio lodo entro 75 giorni dalla sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro 90 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l’effettiva urgenza del caso.
3. Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi e li riprende alla fine di tale periodo concordato su richiesta della parte attrice. Se la parte attrice non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in un altro procedimento sullo stesso problema.
SEZIONE II
Esecuzione
Articolo 9
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
Le parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo.
Articolo 10
Periodo di tempo ragionevole per l’esecuzione
1. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» il periodo di tempo necessario («periodo di tempo ragionevole») per l’esecuzione, qualora risulti impossibile un’esecuzione immediata.
2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l’esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro 20 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta viene notificata contemporaneamente all’altra parte e al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle parti.
Articolo 11
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale
1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all’altra parte e al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. Qualora le parti non concordino sull’esistenza delle misure notificate a norma del paragrafo 1 o sulla loro compatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
Articolo 12
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
1. Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta non notifica alcuna misura presa per eseguire il lodo del collegio arbitrale oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della parte a norma delle disposizioni di cui all’articolo 2, la parte convenuta presenta, previa richiesta della parte attrice, un’offerta di indennizzo temporaneo. La parte attrice può richiedere una tale offerta anche prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.
2. Se non si perviene a un accordo sull’indennizzo entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla decisione a norma dell’articolo 11, in cui il collegio arbitrale ha stabilito la non compatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2 di una misura presa per dare esecuzione al lodo, la parte attrice è autorizzata a sospendere, previa notifica all’altra parte e al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti», gli obblighi derivanti da una delle disposizioni di cui all’articolo 2 in misura equivalente all’annullamento o al pregiudizio dei benefici causati dalla violazione. Nel prendere tali misure la parte attrice tiene conto del loro impatto sull’economia della parte convenuta. La parte attrice può applicare la sospensione dopo 10 giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3.
3. Se la parte convenuta ritiene che la sospensione non sia equivalente all’annullamento o al pregiudizio dei benefici causati dalla violazione può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. Tale richiesta viene notificata all’altra parte e al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» prima della scadenza del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e all’organismo istituzionale responsabile delle questioni commerciali entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale non si sia pronunciato; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con il lodo del collegio arbitrale.
4. La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all’articolo 2 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni secondo quanto previsto all’articolo 13, o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.
Articolo 13
Esame delle misure prese per dare esecuzione al lodo dopo la sospensione degli obblighi
1. La parte convenuta notifica all’altra parte e al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» tutte le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale così come la sua richiesta affinché la parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.
2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all’altra parte e al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura di esecuzione è conforme alle disposizioni di cui all’articolo 2, la sospensione degli obblighi è revocata.
SEZIONE III
Disposizioni comuni
Articolo 14
Soluzione concordata
Le parti possono in qualsiasi momento pervenire alla soluzione concordata di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente protocollo. Esse notificano tale soluzione al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» e al collegio arbitrale. In seguito alla notifica della soluzione concordata il collegio arbitrale interrompe i propri lavori e la procedura è conclusa.
Articolo 15
Regolamento interno
1. Le procedure di risoluzione delle controversie cui si applica il capo III del presente protocollo sono disciplinate dal regolamento interno allegato al presente protocollo.
2. In conformità col regolamento interno le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico, salvo diverso accordo tra le parti.
Articolo 16
Informazioni e consulenza tecnica
1. Su richiesta di una parte o d’ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che giudica utili per il procedimento. In particolare, il collegio arbitrale ha il diritto di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.
2. Le persone interessate con sede nelle parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno.
Articolo 17
Norme di interpretazione
I collegi arbitrali interpretano le disposizioni di cui all’articolo 2 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all’articolo 2.
Articolo 18
Lodi e decisioni del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è tuttavia pubblicato in alcun caso.
2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti dell’accordo di associazione e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali.
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 19
Elenchi degli arbitri
1. Il sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» compila, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di almeno quindici persone disposte a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle parti propone almeno cinque arbitri. Le due parti scelgono anche almeno cinque persone che non siano cittadini né dell’una né dell’altra parte cui affidare l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Il sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» assicura che l’elenco contenga sempre quindici nominativi.
2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al presente protocollo.
3. Il sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» può compilare un ulteriore elenco di almeno 15 persone in possesso di competenze settoriali in materie specifiche disciplinate dall’accordo di associazione. Ai fini della procedura di selezione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, i presidenti del sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» possono avvalersi di questo elenco settoriale previo accordo di entrambe le parti.
Articolo 20
Rapporto con gli obblighi derivanti dall’OMC
1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente protocollo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie.
2. La parte che per una misura specifica abbia avviato una procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente protocollo o dell’accordo OMC non può tuttavia avviare un procedimento relativo alla stessa misura nell’altra sede finché il primo procedimento non sia concluso. Una parte inoltre non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dall’accordo di associazione e dall’accordo OMC. In un simile caso, dopo l’avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie la parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell’altro accordo presso l’altra sede, a meno che la sede scelta non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo.
3. Ai fini del paragrafo 2:
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i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell’accordo OMC si considerano avviati quando una parte abbia chiesto la costituzione di un collegio (panel) ai sensi dell’articolo 6 dell’intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; si considerano conclusi quando l’organo di conciliazione adotta la relazione del panel e quella dell’organo di appello, a seconda dei casi, in conformità dell’articolo 16 e dell’articolo 17, paragrafo 14, dell’intesa dell’OMC, |
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i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente protocollo si considerano avviati quando una parte abbia chiesto la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» in conformità dell’articolo 8. |
4. Nessuna disposizione del presente protocollo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC. L’accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte la sospensione di obblighi a norma del presente protocollo.
Articolo 21
Termini
1. Tutti i termini fissati nel presente protocollo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’atto o al fatto cui si riferiscono, salvo altrimenti disposto.
2. I termini menzionati nel presente protocollo possono essere modificati previo accordo fra le parti. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di proroga di un termine dovute a difficoltà incontrate da una parte nel conformarsi alle procedure del presente protocollo. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può modificare i termini applicabili ai procedimenti, tenendo conto del diverso livello di sviluppo delle parti.
Articolo 22
Riesame e modifica del protocollo
1. Dopo l’entrata in vigore del presente protocollo e dei suoi allegati il Consiglio di associazione può in ogni momento esaminarne l’applicazione per decidere in merito alla loro conferma, modifica o revoca.
2. A tal fine il Consiglio di associazione può considerare la possibilità di istituire un organo d’appello comune per più accordi euromediterranei.
3. Il Consiglio di associazione può modificare il presente protocollo e i suoi allegati.
Articolo 23
Entrata in vigore
Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano che le procedure di cui al presente articolo sono state espletate.
Fatto a Bruxelles in duplice copia addì undici febbraio duemilaundici in bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e arabo, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Хашемитско кралство Йордания
Por el Reino Hachemí de Jordania
Za Jordánské hášimovské království
For Det Hashemitiske Kongerige Jordan
Für das Haschemitische Königreich Jordanien
Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel
Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
For the Hashemite Kingdom of Jordan
Pour le Royaume hachémite de Jordanie
Per il Regno hashemita di Giordania
Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –
Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu
A Jordán Hásimita Királyság részéről
Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan
Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego
Pelo Reino Hachemita da Jordânia
Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei
Za Jordánske hášimovské kráľovstvo
Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo
Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta
För Hashemitiska konungariket Jordanien
(1) Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano l’applicazione dell’articolo 34 del protocollo relativo alla definizione del concetto di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.
ALLEGATI
ALLEGATO I: |
REGOLAMENTO INTERNO PER L’ARBITRATO |
ALLEGATO II: |
CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI |
ALLEGATO I
REGOLAMENTO INTERNO PER L’ARBITRATO
Disposizioni generali
1. |
Ai fini del protocollo e del presente regolamento interno si applicano le seguenti definizioni: «consulente»: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale; «parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 5 del presente protocollo; «parte convenuta»: la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all’articolo 2 del presente protocollo; «collegio arbitrale»: un collegio costituito in conformità dell’articolo 6 del presente protocollo; «rappresentante di una parte»: un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte; «giorno»: un giorno di calendario, salvo altrimenti disposto. |
2. |
Salvo diverso accordo, la parte convenuta provvede all’organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. L’Unione europea sostiene tuttavia le spese connesse a tutti gli aspetti organizzativi riguardanti le consultazioni, la mediazione e l’arbitrato, eccettuati l’onorario e il rimborso delle spese di mediatori e arbitri, che vengono suddivisi. |
Notifiche
3. |
Le parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno mediante fax, raccomandata, corriere, a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l’invio. Salvo prova contraria, un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto nello stesso giorno dell’invio. |
4. |
Una parte fornisce una copia elettronica di ciascuna delle proprie comunicazioni scritte così come una copia cartacea dei documenti all’altra parte e a ciascuno degli arbitri |
5. |
Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al ministero degli Affari esteri della Giordania e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea. |
6. |
Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche. |
7. |
Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con una festa nazionale ufficiale o un giorno di riposo della Giordania o dell’Unione, il documento può essere presentato il giorno lavorativo successivo. Il primo lunedì di ogni dicembre le parti si scambiano l’elenco delle date dei loro giorni festivi o di riposo ufficiali valido per l’anno successivo. In un giorno festivo o di riposo ufficiale non si considera ricevuto alcun documento, né alcuna notifica o richiesta. |
8. |
A seconda del contenuto delle disposizioni oggetto della controversia, tutte le richieste e notifiche indirizzate al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» a norma del presente protocollo sono inviate in copia agli altri sottocomitati pertinenti istituiti dall’accordo di associazione. |
Avvio del procedimento arbitrale
9. |
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10. |
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Comunicazioni iniziali
11. |
La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale. |
Lavori dei collegi arbitrali
12. |
Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare il presidente a prendere le decisioni di carattere amministrativo e procedurale. |
13. |
Salvo altrimenti disposto dal presente protocollo, il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, in particolare per telefono, fax o collegamento informatico. |
14. |
Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest’ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni. |
15. |
La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata. |
16. |
Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del presente protocollo e dei suoi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni. |
17. |
Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti le ragioni che giustificano la modifica o l’adeguamento, indicando il termine o l’adeguamento necessario. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti. I termini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del presente protocollo non vengono modificati. |
Sostituzione
18. |
In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, viene designato un sostituto in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo. |
19. |
Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, detta parte deve informare l’altra parte entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla pertinente violazione del codice di condotta da parte dell’arbitro. Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l’arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva. Se il presidente conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, designa un nuovo arbitro, estratto a sorte tra le persone di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del presente protocollo, tra le quali rientrava l’arbitro da sostituire. Se l’arbitro da sostituire era stato designato dalle parti a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del presente protocollo, il sostituto viene estratto a sorte tra le persone proposte dalla parte attrice e dalla parte convenuta in conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, del protocollo. La designazione del nuovo arbitro è completata entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta al presidente del collegio arbitrale. |
20. |
Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone selezionate per fungere da presidente a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del presente protocollo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dai presidenti del sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» o dal loro delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva. Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del presente protocollo, che possono fungere da presidente. La designazione del nuovo presidente è completata entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo. |
21. |
I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui alle disposizioni 18, 19 e 20. Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, detta parte deve informare l’altra parte entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla pertinente violazione del codice di condotta da parte dell’arbitro. |
Audizioni
22. |
Consultate le parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l’ora dell’audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti. Quando l’audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo tra le parti, il collegio arbitrale può decidere di non organizzare un’audizione. |
23. |
A meno che le parti non convengano altrimenti, l’audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Giordania e ad Amman se la parte attrice è l’Unione. |
24. |
Il collegio arbitrale può organizzare un’audizione supplementare solo in circostanze eccezionali. Per le procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 2, del presente protocollo non vengono organizzate audizioni supplementari. |
25. |
Tutti gli arbitri sono presenti per l’intera durata delle audizioni. |
26. |
Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono presenziare a un’audizione:
Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al collegio arbitrale. |
27. |
Entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data dell’audizione ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale l’elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione procederanno a presentazioni o argomentazioni orali per conto della parte e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all’audizione. |
28. |
Salvo diverso accordo tra le parti, le audizioni dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico. Se le parti decidono che l’audizione si svolga a porte chiuse, il collegio arbitrale può decidere, su richiesta delle parti, che essa sia comunque in parte pubblica. Il collegio arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni commerciali riservate. |
29. |
Il collegio arbitrale conduce l’audizione nel modo seguente:
|
30. |
In qualsiasi momento dell’audizione il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti. |
31. |
Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che viene quanto prima redatto e trasmesso per iscritto alle parti. |
32. |
Entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’audizione ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l’audizione. |
Domande scritte
33. |
Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna delle parti riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale. |
34. |
Una parte trasmette inoltre all’altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall’altra parte entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle risposte. |
Riservatezza
35. |
Le parti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si sono svolte a porte chiuse a norma della disposizione 28. Ciascuna parte considera riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall’altra parte. Qualora una parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell’altra parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento interno vieta a una parte di rendere pubblica la propria posizione. |
Contatti unilaterali
36. |
Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una parte in assenza dell’altra parte. |
37. |
Nessun membro del collegio arbitrale può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri. |
Comunicazioni amicus curiae
38. |
Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché vengano presentate entro 10 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a quindici cartelle dattiloscritte, compresi gli eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione di fatto esaminata dal collegio arbitrale. |
39. |
La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l’interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle parti in conformità delle disposizioni 42 e 43 del presente regolamento interno. |
40. |
Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle disposizioni di cui sopra. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente alla presente disposizione vengono sottoposte alle parti perché possano formulare osservazioni al riguardo. |
Casi urgenti
41. |
Nei casi urgenti di cui al presente protocollo il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini fissati nelle presenti disposizioni e comunica tali adeguamenti alle parti. |
Traduzione e interpretazione
42. |
Durante le consultazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del presente protocollo ed entro la data della riunione di cui alla disposizione 9, lettera b), del presente regolamento interno le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio arbitrale. |
43. |
Se le parti non riescono a concordare su una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall’altra parte. |
44. |
La parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti. |
45. |
I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. |
46. |
Le parti possono formulare osservazioni sul testo tradotto di un documento elaborato conformemente alle presenti disposizioni. |
Calcolo dei termini
47. |
Qualora, in applicazione della disposizione 7 del presente regolamento interno, una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all’altra parte, qualsiasi termine la cui decorrenza dipenda dal ricevimento del documento si calcola dall’ultima data di ricevimento. |
Altre procedure
48. |
Il presente regolamento interno si applica inoltre alle procedure di cui agli articoli 10, paragrafo 2, 11, paragrafo 2, 12, paragrafo 3, e 13, paragrafo 2, del presente protocollo. I termini fissati in conformità del presente regolamento interno vengono tuttavia adeguati ai termini specifici previsti per l’adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure. |
49. |
Qualora per le procedure di cui agli articoli 10, paragrafo 2, 11, paragrafo 2, 12, paragrafo 3, e 13, paragrafo 2, del presente protocollo non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure stabilite all’articolo 6 del protocollo. Il termine per la notifica del lodo è prorogato di 15 giorni. |
ALLEGATO II
CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI
Definizioni
1. |
Ai fini del presente codice di condotta si applicano le seguenti definizioni: a) «membro» o «arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell’articolo 6 del presente protocollo; b) «Mediatore»: la persona che conduce una mediazione in conformità dell’articolo 4 del presente protocollo; c) «candidato»: una persona il cui nome figura nell’elenco degli arbitri di cui all’articolo 19 del presente protocollo proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 6 del presente protocollo; d) «assistente»: una persona che, dietro mandato di un membro, svolge ricerche per quest’ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; e) «procedimento»: salvo diversa indicazione, un procedimento del collegio arbitrale a norma del presente protocollo; f) «personale»: rispetto a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti. |
Responsabilità nei confronti della procedura
2. |
I candidati e i membri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti d’interesse diretti e indiretti nonché ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l’integrità e l’imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex membri devono ottemperare agli obblighi di cui alle disposizioni 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta. |
Obblighi di dichiarazione
3. |
Prima di essere confermato quale membro del collegio arbitrale a norma del presente protocollo, ogni candidato deve dichiarare l’esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell’esistenza di tali interessi, relazioni e fatti. |
4. |
I candidati o i membri sono tenuti a comunicare al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» unicamente le questioni attinenti a violazioni reali o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti. |
5. |
In seguito alla nomina, ciascun membro è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 3 del presente codice di condotta e ha l’obbligo di dichiararli. L’obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni membro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al sottocomitato «industria, commercio, servizi e promozione degli investimenti» affinché siano esaminati dalle parti. |
Doveri dei membri
6. |
In seguito alla nomina, ciascun membro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell’intero procedimento, con equità e diligenza. |
7. |
Ciascun membro esamina soltanto le questioni sollevate nell’ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non può delegare ad altri tale dovere. |
8. |
Ciascun membro prende tutti i provvedimenti adeguati per garantire che il suo assistente e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui alle disposizioni 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino. |
9. |
Nessun membro può avere contatti unilaterali relativi al procedimento. |
Indipendenza e imparzialità dei membri
10. |
Ciascun membro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall’opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche. |
11. |
Nessun membro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d’ostacolo, a una corretta esecuzione delle sue funzioni. |
12. |
Nessun membro può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati; ogni membro evita inoltre qualsiasi atto che possa dare l’impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare. |
13. |
Ciascun membro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale. |
14. |
Ogni membro deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità. |
Obblighi degli ex membri
15. |
Ciascun ex membro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l’impressione che egli sia stato parziale nell’esercizio delle proprie funzioni o abbia tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale. |
Trattamento riservato
16. |
Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare o utilizzare informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, né può, in alcun caso, divulgare o utilizzare tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. |
17. |
Nessun membro può divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al presente protocollo. |
18. |
Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o l’opinione di membro. |
Spese
19. |
Ciascun membro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo. |
Mediatori
20. |
Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori. |
REGOLAMENTI
6.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 651/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2011
che adotta il regolamento interno del sistema di cooperazione permanente stabilito dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione a norma dell’articolo 10 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2009/18/CE prevede che gli Stati membri creino, in stretta collaborazione con la Commissione, un sistema di cooperazione permanente affinché i rispettivi organi inquirenti possano collaborare nella misura necessaria a conseguire l’obiettivo della direttiva. |
(2) |
Ai sensi della direttiva 2009/18/CE, la Commissione deve adottare il regolamento interno di detto sistema di cooperazione permanente. |
(3) |
Con lettera del 20 dicembre 2010 indirizzata ai servizi della Commissione europea, il direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima ha accettato di provvedere alle funzioni di segreteria del sistema di cooperazione permanente e di finanziare almeno una riunione all’anno. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato al presente regolamento stabilisce le norme procedurali e le modalità organizzative del sistema di cooperazione permanente di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/18/CE.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114.
ALLEGATO
Sistema di cooperazione permanente per le inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo
NORME PROCEDURALI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI COOPERAZIONE PERMANENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 10 DELLA DIRETTIVA 2009/18/CE
Articolo 1
Obiettivi
1. L’obiettivo del sistema di cooperazione permanente per le inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo, stabilito dagli Stati membri in stretta collaborazione con la Commissione e denominato nel prosieguo «SCP», è fornire una piattaforma operativa che consenta la cooperazione tra gli organi inquirenti degli Stati membri, come previsto dall’articolo 10 della direttiva 2009/18/CE.
2. Nel conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1, l’SCP permette inoltre all’Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM) di agevolare la cooperazione, come previsto dall’articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
3. I membri dell’SCP definiscono, a intervalli regolari, un programma di lavoro contenente le priorità e gli obiettivi relativi alle finalità di cui sopra.
Articolo 2
Partecipazione all’SCP
1. Gli Stati membri dotati di un organo inquirente debitamente designano i rappresentanti dell’organo inquirente di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/18/CE come membri dell’SCP, in appresso denominati «i membri». Conformemente al programma di lavoro e all’ordine del giorno delle riunioni dell’SCP, i membri sono autorizzati a discutere, concordare e votare le migliori modalità di cooperazione, come previsto dall’articolo 10 della direttiva. Solo i membri hanno diritto di voto.
2. Qualora abbia un interesse sostanziale, la Commissione europea — di seguito la «Commissione» — può nominare dei rappresentanti che partecipino a tutte le riunioni o ad altre attività dell’SCP.
3. I seguenti paesi hanno diritto a designare un rappresentante che partecipi ai lavori dell’SCP in qualità di osservatore, in appresso denominato «l’osservatore»:
— |
i paesi del SEE, che hanno debitamente designato i rappresentanti dei rispettivi organi inquirenti, |
— |
gli Stati membri che hanno unicamente un punto di contatto indipendente, come stabilito all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/18/CE. |
Essi ricevono i documenti delle riunioni, possono presentare proposte e partecipare ai dibattiti.
4. I membri e gli osservatori possono sottoporre all’SCP qualsiasi punto da inserire nell’ordine del giorno, così come qualsiasi proposta o presentazione che desiderino venga esaminata.
5. Il segretariato dell’SCP è assicurato dall’AESM.
6. Gli Stati membri, la Commissione e i paesi del SEE interessati designano non più di un rappresentante ciascuno. Essi notificano le loro scelte al segretariato, assieme ad ogni eventuale cambiamento.
7. I membri, la Commissione e gli osservatori possono essere accompagnati da altre persone, previo consenso del presidente dell’SCP. Se del caso, le richieste relative ad ulteriori rappresentanti devono essere inoltrate e confermate dal segretariato.
Articolo 3
Partecipazione della Commissione
1. La Commissione può partecipare ai dibattiti, proporre punti, proposte o presentazioni da inserire nell’ordine del giorno delle riunioni o di altre attività dell’SCP.
2. All’occorrenza, la Commissione può sottoporre all’SCP qualsiasi questione relativa alla sicurezza marittima.
3. La Commissione può chiedere all’SCP che le vengano fornite informazioni e assistenza su questioni relative alla cooperazione nel quadro di un’inchiesta su un incidente, come pure che le venga prestata consulenza in materia di attuazione e applicazione di questioni inerenti alla cooperazione, ove necessario per realizzare gli obiettivi della direttiva 2009/18/CE.
4. La Commissione riceve tutta la documentazione e i risultati della corrispondenza ufficiale dell’SCP, come previsto dall’articolo 8 del presente regolamento interno.
Articolo 4
Partecipazione di terzi
1. Qualora possibile e opportuno il presidente, in stretta collaborazione con il segretariato, può invitare terzi — rappresentanti di altri Stati o organizzazioni, oppure privati — a partecipare a una riunione dell’SCP.
2. I terzi possono partecipare a proprie spese oppure, previo accordo dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, essere rimborsati dall’AESM delle spese di partecipazione conformemente al regolamento interno dell’Agenzia. Il segretariato notifica in anticipo ai terzi interessati le condizioni di partecipazione.
Articolo 5
Presidente e vicepresidente
1. I membri eleggono tra loro un presidente e un vicepresidente procedendo, nel corso di una riunione, a due distinte votazioni a scrutinio segreto. Il presidente e il vicepresidente restano in carica per un periodo di due anni e possono essere rieletti per un massimo di altri due mandati consecutivi. Il presidente e il vicepresidente svolgono le loro funzioni fino all’elezione dei loro successori.
2. Il presidente esercita le sue responsabilità nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 1. Durante le riunioni, il presidente agisce secondo la prassi consueta. Il presidente apre e chiude le riunioni, segue l’ordine del giorno, dà la parola ai partecipanti, si adopera affinché sia raggiunto un accordo e riassume i dibattiti e le conclusioni delle riunioni.
3. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente qualora questi non sia in grado di svolgere i propri compiti. Nel caso in cui sia il presidente che il vicepresidente siano assenti o impossibilitati a partecipare a una riunione, i partecipanti designano un presidente ad hoc.
Articolo 6
Segretariato
1. Il segretariato assiste il presidente:
— |
nell’esercizio delle sue responsabilità, |
— |
nell’organizzazione delle riunioni e di altre attività, |
— |
nella diffusione di tutti i documenti relativi alle riunioni e alla corrispondenza ufficiale. |
2. Il segretariato può partecipare ai dibattiti dell’SCP, presentare le proprie osservazioni, proporre punti e presentazioni da inserire nell’ordine del giorno in vista di riunioni o di altre attività dell’SCP.
Articolo 7
Accordo sulle migliori modalità di cooperazione
1. I lavori dell’SCP mirano innanzitutto al raggiungimento di un accordo sulle migliori modalità di cooperazione come previsto dall’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/18/CE. L’SCP si adopera affinché sia raggiunto il più ampio accordo possibile.
2. Qualora il presidente ritenga che una proposta sia pronta ad essere sottoposta ai voti, il segretariato la presenta in vista di una conclusione.
3. Il presidente si impegna a che sia raggiunto un accordo su tutte le questioni; in caso contrario, le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
4. In caso non si ottenga il consenso, i membri o gli osservatori dissenzienti hanno diritto di riservare la loro posizione.
5. Il segretariato, a nome del presidente:
— |
garantisce che ai partecipanti dell’SCP siano fornite le perizie e le consulenze necessarie, |
— |
agevola l’elaborazione di proposte da parte dei partecipanti dell’SCP e, se del caso, presenta proposte proprie, |
— |
facilita l’elaborazione e la valutazione di soluzioni tecniche e operative comuni. |
Articolo 8
Riunioni e sottogruppi
1. Le riunioni dell’SCP sono convocate dal presidente almeno una volta l’anno presso i locali dell’AESM.
Altre riunioni possono essere convocate su iniziativa del presidente o su domanda scritta presentata da almeno un terzo dei membri.
2. I membri dell’SCP possono costituire sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche che desiderino affrontare nell’ambito dell’SCP, preferibilmente per corrispondenza. I sottogruppi riferiscono all’SCP.
3. Se non altrimenti convenuto dai partecipanti, l’SCP e i sottogruppi si riuniscono presso i locali dell’AESM.
4. L’AESM rimborsa agli Stati membri e agli Stati che hanno designato un osservatore le spese incorse per la riunione di cui al paragrafo 1, per un unico rappresentante designato a partecipare alla riunione dell’SCP, in conformità al regolamento interno dell’Agenzia. Gli Stati membri e gli Stati che hanno designato un osservatore si fanno carico delle spese relative agli accompagnatori dei loro rappresentanti.
5. Il finanziamento delle riunioni, ad eccezione della riunione annuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è soggetto all’approvazione preliminare dell’AESM e alla disponibilità finanziaria dell’Agenzia o di altri finanziamenti.
Articolo 9
Documenti delle riunioni
1. Il segretariato invia ai membri, alla Commissione e agli osservatori la convocazione a una riunione e il relativo ordine del giorno provvisorio almeno 28 giorni di calendario prima della data convenuta.
2. Il segretariato decide l’ordine del giorno provvisorio sotto la responsabilità del presidente.
3. I membri, la Commissione e gli osservatori inviano al presidente e al segretariato i documenti per la riunione, nel formato presentato nell’appendice, prima della diffusione dell’ordine del giorno.
4. I documenti della riunione e l’ordine del giorno sono trasmessi dal segretariato ai membri, alla Commissione e agli osservatori almeno 14 giorni di calendario prima della riunione.
5. L’approvazione dell’ordine del giorno costituisce il primo punto della riunione.
6. In casi urgenti e/o eccezionali, il presidente può discostarsi dallo scadenziario di cui ai paragrafi 3 e 4. Qualora, durante una riunione, occorra esaminare un’altra questione, il presidente decide se inserirla o meno nell’ordine del giorno. I documenti relativi a questioni urgenti e/o eccezionali possono essere presentati in qualsiasi momento prima di una riunione o durante.
Articolo 10
Elenco delle presenze
Nel corso di ciascuna riunione, il segretariato redige un elenco delle presenze nel quale sono specificati il nome dei partecipanti e l’autorità pubblica, l’organismo o l’ente di appartenenza.
Articolo 11
Riservatezza
I dibattiti dei membri dell’SCP hanno carattere riservato.
Articolo 12
Verbale e resoconto sommario delle riunioni
1. Il verbale, che riflette i punti salienti della riunione, è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente e viene fatto circolare tra i membri, la Commissione e gli osservatori.
2. Alla fine di una votazione, i membri e/o gli osservatori dissenzienti hanno il diritto di fare iscrivere la loro posizione a verbale.
3. Il segretariato distribuisce il verbale entro 30 giorni di calendario dalla riunione. I membri, la Commissione e gli osservatori possono inviare osservazioni al segretariato entro 30 giorni di calendario dal ricevimento del progetto di verbale. Il verbale è approvato formalmente nel corso della riunione successiva.
4. Il verbale approvato è l’unico resoconto ufficiale della riunione.
5. Può essere allegata al verbale anche qualsiasi documentazione tecnica di supporto approvata durante la riunione.
6. Il segretariato mette a disposizione del pubblico un resoconto sommario della riunione, redatto sotto la responsabilità del presidente. Il resoconto sintetizza le conclusioni relative a ciascun punto dell’ordine del giorno.
Articolo 13
Corrispondenza
1. I membri inviano al presidente e al segretariato la corrispondenza ufficiale relativa all’SCP.
2. La corrispondenza ufficiale destinata ai partecipanti è inviata all’indirizzo da essi fornito a tal fine.
Articolo 14
Lingua
La lingua di lavoro dell’SCP è l’inglese. Se ne fa uso nelle presentazioni, durante i dibattiti e per il materiale stampato. È possibile che non siano fornite traduzioni.
Articolo 15
Conflitto di interessi
Chiunque partecipi ai lavori dell’SCP notifica al presidente e al segretariato qualsiasi conflitto d’interesse che possa avere relativamente alla materia trattata dall’SCP.
(1) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 64.
Appendice
Modulo di documento raccomandato da utilizzarsi nell’ambito delle riunioni del sistema di cooperazione permanente per le inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo
SCP …/…/…
Punto dell’ordine del giorno … Data di presentazione
Lisbona (data della riunione)
Titolo del documento
Presentato da…
Sintesi
Misura da intraprendere
Documenti correlati
Introduzione o contesto
Osservazioni o analisi
Misure proposte
6.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 652/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
49,0 |
AR |
26,0 |
|
EC |
26,0 |
|
MK |
26,7 |
|
TR |
53,0 |
|
US |
26,0 |
|
ZZ |
34,5 |
|
0707 00 05 |
TR |
101,8 |
ZZ |
101,8 |
|
0709 90 70 |
TR |
114,7 |
ZZ |
114,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
63,1 |
BR |
42,9 |
|
CL |
88,7 |
|
TR |
68,0 |
|
UY |
61,2 |
|
ZA |
74,2 |
|
ZZ |
66,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
135,5 |
BR |
78,1 |
|
CL |
83,8 |
|
CN |
77,8 |
|
NZ |
111,7 |
|
US |
87,1 |
|
UY |
54,0 |
|
ZA |
83,1 |
|
ZZ |
88,9 |
|
0808 20 50 |
AR |
79,5 |
AU |
75,5 |
|
CL |
114,5 |
|
CN |
74,5 |
|
NZ |
146,4 |
|
ZA |
83,9 |
|
ZZ |
95,7 |
|
0809 10 00 |
AR |
89,7 |
TR |
274,9 |
|
XS |
101,8 |
|
ZZ |
155,5 |
|
0809 20 95 |
TR |
302,3 |
ZZ |
302,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
6.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/26 |
DECISIONE ATALANTA/3/2011 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 5 luglio 2011
relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)
(2011/399/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (Atalanta), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6 dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE. |
(2) |
Il 13 aprile 2011 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/1/2011 (2) relativa alla nomina del contrammiraglio Alberto Manuel Silvestre CORREIA quale comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia. |
(3) |
Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare l'ammiraglio di divisione Thomas JUGEL quale nuovo comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia. |
(4) |
Il comitato militare dell'UE appoggia tale raccomandazione. |
(5) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'esecuzione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'ammiraglio di divisione Thomas JUGEL è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 13 agosto 2011.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2011.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
O. SKOOG
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
(2) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 72.
Rettifiche
6.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/27 |
Rettifica della decisione 2011/323/UE del Consiglio, del 19 maggio 2011, che nomina la capitale europea della cultura per il 2015 nella Repubblica ceca
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146 del 1o giugno 2011 )
La presente decisione si considera pubblicata nella sezione L II, decisioni.