ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.173.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
1.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 640/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2011
recante centocinquantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 22 giugno 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare cinque persone fisiche e tre persone giuridiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
(1) |
Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
|
(2) |
Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:
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1.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AR |
26,0 |
EC |
26,0 |
|
MK |
29,3 |
|
TR |
40,0 |
|
ZZ |
30,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
96,4 |
ZZ |
96,4 |
|
0709 90 70 |
EC |
28,8 |
TR |
110,5 |
|
ZZ |
69,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
68,3 |
BR |
42,9 |
|
CL |
88,7 |
|
TR |
68,6 |
|
UY |
54,5 |
|
ZA |
85,8 |
|
ZZ |
68,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
134,7 |
BR |
76,6 |
|
CA |
105,9 |
|
CL |
93,6 |
|
CN |
77,5 |
|
NZ |
110,8 |
|
US |
155,4 |
|
UY |
64,7 |
|
ZA |
85,1 |
|
ZZ |
100,5 |
|
0809 10 00 |
AR |
89,7 |
TR |
294,1 |
|
XS |
152,4 |
|
ZZ |
178,7 |
|
0809 20 95 |
TR |
333,5 |
ZZ |
333,5 |
|
0809 30 |
TR |
179,1 |
XS |
55,8 |
|
ZZ |
117,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
1.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 642/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2011
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o luglio 2011
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o luglio 2011, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o luglio 2011, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o luglio 2011
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
0,00 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
0,00 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero, |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
16.6.2011-29.6.2011
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
DECISIONI
1.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/8 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 24 giugno 2011
recante nomina del presidente della Banca centrale europea
(2011/386/UE)
IL CONSIGLIO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 283, paragrafo 2,
visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.2,
vista la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il mandato del presidente della Banca centrale europea, sig. Jean-Claude TRICHET, nominato con decisione del 16 ottobre 2003 (4), scade il 31 ottobre 2011 ed è pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo presidente della Banca centrale europea. |
(2) |
Il Consiglio europeo intende nominare il sig. Mario DRAGHI, che, a suo parere, soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 283, paragrafo 2, del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Mario DRAGHI è nominato presidente della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 1o novembre 2011.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 24 giugno 2011.
Per il Consiglio europeo
Il presidente
H. VAN ROMPUY
(1) GU L 150 del 9.6.2011, pag. 8.
(2) Parere espresso il 23 giugno 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 182 del 23.6.2011, pag. 6.
(4) Decisione adottata di comune accordo a livello di capi di Stato o di governo dai governi degli Stati membri la cui moneta è l’euro, del 16 ottobre 2003, recante nomina del presidente della Banca centrale europea (GU L 277 del 28.10.2003, pag. 16).
1.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/9 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2011
relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Slovenia
(2011/387/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 25,
vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie accluso al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. |
(2) |
L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione. |
(3) |
L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota. |
(4) |
A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. |
(5) |
La Slovenia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sui dati di immatricolazione dei veicoli. |
(6) |
La Slovenia ha effettuato con successo un’esperienza pilota con i Paesi Bassi al fine di valutare i risultati del questionario relativo ai dati di immatricolazione dei veicoli. |
(7) |
Ha avuto luogo in Slovenia una visita di valutazione sulla quale il gruppo di valutazione belga/olandese ha elaborato una relazione che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio al fine di valutare il questionario relativo ai dati di immatricolazione dei veicoli. |
(8) |
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota riguardo ai dati di immatricolazione dei veicoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Slovenia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 12 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
FAZEKAS S.
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.
1.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/10 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2011
recante modifica della decisione 2011/44/UE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria
[notificata con il numero C(2011) 4573]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/388/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel gennaio 2011 sono stati confermati in Bulgaria un caso di afta epizootica in un cinghiale e una serie di focolai della stessa malattia nel bestiame. La Bulgaria ha quindi adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (3). |
(2) |
Poiché era necessario rafforzare le misure di lotta messe in atto dalla Bulgaria è stata inoltre adottata la decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (4). Tale decisione si applica fino al 30 giugno 2011. |
(3) |
L'allegato I della decisione 2011/44/UE riporta un elenco delle aree della Bulgaria in cui sono stati confermati casi di afta epizootica. Nell'allegato II della medesima decisione sono elencate le aree che circondano le suddette aree. Le misure di protezione di cui alla decisione 2011/44/UE sono diverse a seconda che un'area figuri nell'allegato I o nell'allegato II di detta decisione. |
(4) |
Nell'allegato I della decisione 2011/44/UE figura attualmente la regione di Burgas, mentre nell'allegato II della stessa decisione figurano le regioni di Kardjali, Haskovo, Yambol, Sliven, Shumen e Varna. |
(5) |
Poiché dal 7 aprile 2011 non sono stati segnalati nuovi focolai di afta epizootica in Bulgaria e dai controlli effettuati nelle aree di cui agli allegati I e II non è emersa alcuna infezione da afta epizootica negli animali domestici di specie sensibili a tale patologia, è opportuno ridurre le aree soggette a restrizioni di cui rispettivamente agli allegati I e II della decisione 2011/44/UE. |
(6) |
Tuttavia, non è possibile completare i controlli a norma del punto 4, lettera g), della parte B, dell'allegato XVIII della direttiva 2003/85/CE per escludere l'infezione da virus dell'afta epizootica tra gli animali selvatici, finché non sono scomparsi almeno gli anticorpi materni negli animali selvatici sensibili all'afta epizootica nati in quell'area successivamente alla segnalazione del primo caso di tale patologia nel gennaio 2011. |
(7) |
Occorre pertanto prorogare l'applicazione delle misure di cui alla decisione 2011/44/UE fino al 30 settembre 2011. |
(8) |
La decisione 2011/44/UE va pertanto modificata di conseguenza. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/44/UE è così modificata:
1) |
all'articolo 16, la data «30 giugno 2011» è sostituita da «30 settembre 2011»; |
2) |
gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.
(4) GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.
ALLEGATO
ALLEGATO I
Le seguenti aree nella regione di Burgas in Bulgaria:
a) |
i comuni di Malko Tarnovo e Tsarevo; |
b) |
la parte del comune di Sredets a sud di:
|
ALLEGATO II
Le seguenti aree della Bulgaria:
1) |
nella regione di Burgas:
|
2) |
nella regione di Yambol:
|
1.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/13 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2011
relativa alla quantità, per tutta l’Unione, delle quote di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/389/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettere da a) a d),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE stabilisce che, prima dell’inizio di ciascun periodo di scambio, la Commissione adotta una decisione che fissi la quantità totale di quote da assegnare, da vendere all’asta, da collocare nella riserva speciale di cui all’articolo 3 septies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, e da assegnare a titolo gratuito agli operatori aerei. Tali quantità sono determinate aritmeticamente a partire dalla quantità di emissioni storiche del trasporto aereo, che la decisione 2011/149/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, sulle emissioni storiche del trasporto aereo ai sensi dell’articolo 3 quater, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2), ha fissato a 219 476 343 tonnellate di CO2. |
(2) |
A seguito del suo adeguamento in occasione dell’integrazione della direttiva 2003/87/CE nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 6/2011 del 1o aprile 2011 che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE (3), l’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE prevede inoltre il calcolo delle quantità di quote per tutto il SEE da parte del Comitato misto SEE nel momento dell’integrazione della presente decisione nell’accordo SEE. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e), e dell’articolo 3 septies, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE (inseriti in sede di integrazione nell’accordo SEE), la Commissione determina il parametro di riferimento per tutto il SEE, che deve essere basato sulle quantità di quote per l’intero SEE fissato dal Comitato misto SEE. Di conseguenza, il parametro di riferimento può essere determinato solo dopo che il Comitato misto SEE ha stabilito le quantità per tutto il SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il numero totale di quote per tutta l’Unione di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 212 892 053.
2. Il numero totale di quote per tutta l’Unione di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 è 208 502 526.
Articolo 2
1. Il numero totale di quote per tutta l’Unione di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 31 933 808.
2. Il numero totale di quote per tutta l’Unione di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 è 31 275 379.
Articolo 3
Il numero totale di quote per tutta l’Unione di cui all’articolo 3 septies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE relativo alla riserva speciale è 50 040 608.
Articolo 4
1. Il numero totale di quote per tutta l’Unione di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 180 958 245.
2. Il numero totale di quote per tutta l’Unione di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 è 170 972 071.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) GU L 61 dell’8.3.2011, pag. 42.
(3) GU L 93 del 7.4.2011, pag. 35.