ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.173.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 173

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
1 luglio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 640/2011 della Commissione, del 30 giugno 2011, recante centocinquantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2011 della Commissione, del 30 giugno 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 642/2011 della Commissione, del 30 giugno 2011, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o luglio 2011

5

 

 

DECISIONI

 

 

2011/386/UE

 

*

Decisione del Consiglio europeo, del 24 giugno 2011, recante nomina del presidente della Banca centrale europea

8

 

 

2011/387/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 giugno 2011, relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Slovenia

9

 

 

2011/388/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 giugno 2011, recante modifica della decisione 2011/44/UE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria [notificata con il numero C(2011) 4573]  ( 1 )

10

 

 

2011/389/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 giugno 2011, relativa alla quantità, per tutta l’Unione, delle quote di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ( 1 )

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 640/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2011

recante centocinquantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 22 giugno 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare cinque persone fisiche e tre persone giuridiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

(a)

«Meadowbrook Investments Limited. Indirizzo: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Regno Unito. Altre informazioni: a) numero di registrazione: 05059698; b) associata con Mohammed Benhammedi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.»

(b)

«Ozlam Properties Limited. Indirizzo: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Regno Unito. Altre informazioni: a) numero di registrazione: 05258730; b) associata con Mohammed Benhammedi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.»

(c)

«Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Indirizzo: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Regno Unito; b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Regno Unito. Altre informazioni: a) numero di registrazione: 4636613; b) associata con Mohammed Benhammedi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.»

(2)

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:

(a)

«Ghuma Abd’rabbah (alias: a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba). Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 2.9.1957. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: britannica. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.»

(b)

«Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias: a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al- Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid). Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 15.12.1959. Luogo di nascita: Libia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.»

(c)

«Mohammed Benhammedi (alias: a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panhammedi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam i) Hammedi Mohamedben). Indirizzo: Midlands, Regno Unito. Data di nascita: 22.9.1966. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: libica.»

(d)

«Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias: a) Abul Baki Mohammed Khaled, b) Abd’ Al-Baki Mohammed, c) Abul Baki Khaled, d) Abu Khawla). Indirizzo Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 18.8.1957. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: britannica.»

(e)

«Tahir Nasuf (alias a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa’qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida, g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Indirizzo: Manchester, Regno Unito. Data di nascita: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. Passaporto n.: RP0178772 (numero di passaporto libico). Numero di identificazione nazionale: PW548083D (numero di previdenza nazionale britannico). Altre informazioni: residente nel Regno Unito al gennaio 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.»


1.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AR

26,0

EC

26,0

MK

29,3

TR

40,0

ZZ

30,3

0707 00 05

TR

96,4

ZZ

96,4

0709 90 70

EC

28,8

TR

110,5

ZZ

69,7

0805 50 10

AR

68,3

BR

42,9

CL

88,7

TR

68,6

UY

54,5

ZA

85,8

ZZ

68,1

0808 10 80

AR

134,7

BR

76,6

CA

105,9

CL

93,6

CN

77,5

NZ

110,8

US

155,4

UY

64,7

ZA

85,1

ZZ

100,5

0809 10 00

AR

89,7

TR

294,1

XS

152,4

ZZ

178,7

0809 20 95

TR

333,5

ZZ

333,5

0809 30

TR

179,1

XS

55,8

ZZ

117,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


1.7.2011   

IT

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L 173/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 642/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2011

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o luglio 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o luglio 2011, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o luglio 2011, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o luglio 2011

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

16.6.2011-29.6.2011

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

236,80

189,82

Prezzo FOB USA

413,89

403,89

383,89

173,72

Premio sul Golfo

16,29

Premio sui Grandi laghi

80,11

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

18,42 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

47,52 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

1.7.2011   

IT

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L 173/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 24 giugno 2011

recante nomina del presidente della Banca centrale europea

(2011/386/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 283, paragrafo 2,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.2,

vista la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato del presidente della Banca centrale europea, sig. Jean-Claude TRICHET, nominato con decisione del 16 ottobre 2003 (4), scade il 31 ottobre 2011 ed è pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo presidente della Banca centrale europea.

(2)

Il Consiglio europeo intende nominare il sig. Mario DRAGHI, che, a suo parere, soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 283, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Mario DRAGHI è nominato presidente della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 1o novembre 2011.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 giugno 2011.

Per il Consiglio europeo

Il presidente

H. VAN ROMPUY


(1)  GU L 150 del 9.6.2011, pag. 8.

(2)  Parere espresso il 23 giugno 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 182 del 23.6.2011, pag. 6.

(4)  Decisione adottata di comune accordo a livello di capi di Stato o di governo dai governi degli Stati membri la cui moneta è l’euro, del 16 ottobre 2003, recante nomina del presidente della Banca centrale europea (GU L 277 del 28.10.2003, pag. 16).


1.7.2011   

IT

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L 173/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2011

relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Slovenia

(2011/387/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie accluso al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(4)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(5)

La Slovenia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sui dati di immatricolazione dei veicoli.

(6)

La Slovenia ha effettuato con successo un’esperienza pilota con i Paesi Bassi al fine di valutare i risultati del questionario relativo ai dati di immatricolazione dei veicoli.

(7)

Ha avuto luogo in Slovenia una visita di valutazione sulla quale il gruppo di valutazione belga/olandese ha elaborato una relazione che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio al fine di valutare il questionario relativo ai dati di immatricolazione dei veicoli.

(8)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota riguardo ai dati di immatricolazione dei veicoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Slovenia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 12 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


1.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/10


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2011

recante modifica della decisione 2011/44/UE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria

[notificata con il numero C(2011) 4573]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/388/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nel gennaio 2011 sono stati confermati in Bulgaria un caso di afta epizootica in un cinghiale e una serie di focolai della stessa malattia nel bestiame. La Bulgaria ha quindi adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (3).

(2)

Poiché era necessario rafforzare le misure di lotta messe in atto dalla Bulgaria è stata inoltre adottata la decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (4). Tale decisione si applica fino al 30 giugno 2011.

(3)

L'allegato I della decisione 2011/44/UE riporta un elenco delle aree della Bulgaria in cui sono stati confermati casi di afta epizootica. Nell'allegato II della medesima decisione sono elencate le aree che circondano le suddette aree. Le misure di protezione di cui alla decisione 2011/44/UE sono diverse a seconda che un'area figuri nell'allegato I o nell'allegato II di detta decisione.

(4)

Nell'allegato I della decisione 2011/44/UE figura attualmente la regione di Burgas, mentre nell'allegato II della stessa decisione figurano le regioni di Kardjali, Haskovo, Yambol, Sliven, Shumen e Varna.

(5)

Poiché dal 7 aprile 2011 non sono stati segnalati nuovi focolai di afta epizootica in Bulgaria e dai controlli effettuati nelle aree di cui agli allegati I e II non è emersa alcuna infezione da afta epizootica negli animali domestici di specie sensibili a tale patologia, è opportuno ridurre le aree soggette a restrizioni di cui rispettivamente agli allegati I e II della decisione 2011/44/UE.

(6)

Tuttavia, non è possibile completare i controlli a norma del punto 4, lettera g), della parte B, dell'allegato XVIII della direttiva 2003/85/CE per escludere l'infezione da virus dell'afta epizootica tra gli animali selvatici, finché non sono scomparsi almeno gli anticorpi materni negli animali selvatici sensibili all'afta epizootica nati in quell'area successivamente alla segnalazione del primo caso di tale patologia nel gennaio 2011.

(7)

Occorre pertanto prorogare l'applicazione delle misure di cui alla decisione 2011/44/UE fino al 30 settembre 2011.

(8)

La decisione 2011/44/UE va pertanto modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/44/UE è così modificata:

1)

all'articolo 16, la data «30 giugno 2011» è sostituita da «30 settembre 2011»;

2)

gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(4)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Le seguenti aree nella regione di Burgas in Bulgaria:

a)

i comuni di Malko Tarnovo e Tsarevo;

b)

la parte del comune di Sredets a sud di:

i)

il punto in cui la strada locale proveniente da Gabar (comune di Sozopol) e che conduce a Drachevo (comune di Sredets) raggiunge il confine amministrativo del comune di Sredets a 42°18′19.82″N / 27°17′12.11″E;

ii)

la strada locale che conduce a Drachevo dal punto descritto al precedente punto i), il paese di Drachevo e poi, proseguendo oltre, la strada che conduce dalla zona settentrionale di Drachevo al punto di intersezione della strada statale n. 79 con la strada statale n. 53 nella zona orientale del paese di Sredets;

iii)

la strada statale n. 53 dall'intersezione descritta al precedente punto ii) all'intersezione con la strada locale che conduce a Belila, che costituisce il confine settentrionale di Sredets;

iv)

la strada locale dall'intersezione con la strada statale n. 53 a Sredets, come descritta al precedente punto iii), procedendo verso ovest fino al paese di Belila e seguendo la strada fino al ponte sul fiume Sredetska a ovest del paese di Prohod, compreso il paese di Prohod;

v)

il fiume Sredetska dall'intersezione con la strada locale che conduce da Prohod a Bistrets fino al punto in cui quel ramo del fiume che conduce al paese di Oman (comune di Bolyarovo) raggiunge il confine con il comune di Bolyarovo a 42°16′57.78″N / 26°57′33.54″E.

ALLEGATO II

Le seguenti aree della Bulgaria:

1)

nella regione di Burgas:

a)

i comuni di Sozopol e Primorsko;

b)

la parte del comune di Sredets a nord di:

i)

il punto in cui la strada locale proveniente da Gabar (comune di Sozopol) e che conduce a Drachevo (comune di Sredets) raggiunge il confine amministrativo del comune di Sredets a 42°18′19.82″N / 27°17′12.11″E;

ii)

la strada locale che conduce a Drachevo dal punto descritto al precedente punto i), il paese di Drachevo e poi, proseguendo oltre, la strada che conduce dalla zona settentrionale di Drachevo al punto di intersezione della strada statale n. 79 con la strada statale n. 53 nella zona orientale del paese di Sredets;

iii)

la strada statale n. 53 dall'intersezione descritta al precedente punto ii) all'intersezione con la strada locale che conduce a Belila, che costituisce il confine settentrionale di Sredets;

iv)

la strada locale dall'intersezione con la strada statale n. 53 a Sredets, come descritta al precedente punto iii), procedendo verso ovest fino al paese di Belila e seguendo la strada fino al ponte sul fiume Sredetska a ovest del paese di Prohod, compreso il paese di Prohod;

v)

il fiume Sredetska dall'intersezione con la strada locale che conduce da Prohod a Bistrets fino al punto in cui quel ramo del fiume che conduce al paese di Oman (comune di Bolyarovo) raggiunge il confine con il comune di Bolyarovo a 42°16′57.78″N / 26°57′33.54″E;

2)

nella regione di Yambol:

a)

la parte del comune di Straldzha a sud della strada statale n. 53;

b)

il comune di Bolyarovo.

»

1.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2011

relativa alla quantità, per tutta l’Unione, delle quote di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/389/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettere da a) a d),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE stabilisce che, prima dell’inizio di ciascun periodo di scambio, la Commissione adotta una decisione che fissi la quantità totale di quote da assegnare, da vendere all’asta, da collocare nella riserva speciale di cui all’articolo 3 septies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, e da assegnare a titolo gratuito agli operatori aerei. Tali quantità sono determinate aritmeticamente a partire dalla quantità di emissioni storiche del trasporto aereo, che la decisione 2011/149/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, sulle emissioni storiche del trasporto aereo ai sensi dell’articolo 3 quater, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2), ha fissato a 219 476 343 tonnellate di CO2.

(2)

A seguito del suo adeguamento in occasione dell’integrazione della direttiva 2003/87/CE nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 6/2011 del 1o aprile 2011 che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE (3), l’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE prevede inoltre il calcolo delle quantità di quote per tutto il SEE da parte del Comitato misto SEE nel momento dell’integrazione della presente decisione nell’accordo SEE.

(3)

Ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e), e dell’articolo 3 septies, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE (inseriti in sede di integrazione nell’accordo SEE), la Commissione determina il parametro di riferimento per tutto il SEE, che deve essere basato sulle quantità di quote per l’intero SEE fissato dal Comitato misto SEE. Di conseguenza, il parametro di riferimento può essere determinato solo dopo che il Comitato misto SEE ha stabilito le quantità per tutto il SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il numero totale di quote per tutta l’Unione di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 212 892 053.

2.   Il numero totale di quote per tutta l’Unione di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 è 208 502 526.

Articolo 2

1.   Il numero totale di quote per tutta l’Unione di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 31 933 808.

2.   Il numero totale di quote per tutta l’Unione di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 è 31 275 379.

Articolo 3

Il numero totale di quote per tutta l’Unione di cui all’articolo 3 septies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE relativo alla riserva speciale è 50 040 608.

Articolo 4

1.   Il numero totale di quote per tutta l’Unione di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 180 958 245.

2.   Il numero totale di quote per tutta l’Unione di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 è 170 972 071.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 61 dell’8.3.2011, pag. 42.

(3)  GU L 93 del 7.4.2011, pag. 35.