ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.161.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 161

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
21 giugno 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/11

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 590/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ( 1 )

9

 

*

Regolamento (UE) n. 591/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011, che vieta la pesca del gamberello boreale nella zona NAFO, Divisione 3L, alle navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri tranne Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 592/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2011 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2011 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine

19

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2011 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

21

 

 

DECISIONI

 

 

2011/355/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 9 giugno 2011, relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Francia

23

 

 

2011/356/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 giugno 2011, recante nomina di cinque membri sloveni e di tre supplenti sloveni del Comitato delle regioni

24

 

*

Decisione 2011/357/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

25

 

 

2011/358/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 giugno 2011, recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE [notificata con il numero C(2011) 4194]  ( 1 )

29

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2011/332/UE della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica ( GU L 149 dell’8.6.2011 )

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1


REGOLAMENTO (UE) N. 588/2011 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/357/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006 (2), dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.

(2)

Con decisione 2011/357/PESC il Consiglio ha deciso di adottare determinate misure restrittive supplementari in relazione alla Bielorussia, imponendo in particolare un embargo sulle armi e un divieto riguardante il materiale per la repressione interna.

(3)

Alcuni elementi di queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

(4)

Tenuto conto della gravità della situazione in Bielorussia e conformemente alla decisione 2011/357/PESC del Consiglio, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 765/2006.

(5)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1)

il titolo del regolamento (CE) n. 756/2006 è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia»;

2)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5)   “territorio della Comunità”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.»;

b)

è aggiunto il punto seguente:

«6)   «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 bis

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna elencate nell’allegato III, originarie o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a).

2.   Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Bielorussia da personale delle Nazioni Unite (ONU), da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente individuale.

3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato II, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

Articolo 1 ter

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (3) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencato nell’allegato III, a qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegato III, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

d)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).

2.   In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano:

a)

al materiale militare non letale o materiale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna, destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo o a programmi di sviluppo istituzionale dell’ONU e dell’Unione o ad operazioni di gestione delle crisi dell’UnE o dell’ONU; o

b)

veicoli non da combattimento equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Bielorussia,

purché la relativa fornitura sia stata preventivamente approvata dall’autorità competente di uno Stato membro identificata sui siti web elencati nell’allegato II.

3.   Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Bielorussia da personale dell’ONU, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente individuale.

(3)  GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.»"

Articolo 2

1.   Le persone e le entità elencate nell’allegato I del presente regolamento sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato IA del regolamento (CE) 756/2006.

2.   L’allegato II del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Persone ed entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1

A.   Persone

 

Nome

Traslitterazione della grafia bielorussa

Traslitterazione della grafia russa

Nome

(grafia bielorussa)

Nome

(grafia russa)

Luogo e data di nascita, altre informazioni identificative

(numero del passaporto, …)

Motivi

1

Andrey Kazheunikau

Andrey Kozhevnikov

Андрэй Кажэўнiкаў

Андрей Кожевников

 

Pubblico ministero della causa contro candidati ex-presidenziali Vladimir Neklyaev, Vitaly Rimashevsky, membri del comitato elettorale di Neklyaev Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta e Sergei Vozniak, nonché vicepresidente del Fronte della gioventù Anastasia Polozhanka. L'accusa presentata denota una chiara motivazione politica e costituisce una palese violazione del codice di procedura penale. Si fonda su un'errata classificazione degli eventi del 19 dicembre 2010, non giustificata da indizi, prove e deposizioni di testimoni.

2

Grachova, Liudmila

(Grachova, Ludmila; Grachova Lyudmila)

Gracheva Liudmila

(Gracheva Lyudmila; Grachiova Ludmila)

Грачова Людмiла

Грачева Людмила

 

Giudice presso il tribunale del distretto Leninski di Minsk. Ha trattato il caso di candidati ex-presidenziali Nikolai Statkevich e Dmitri Uss, nonché di attivisti della società politica e civile Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov e Dmitri Bulanov. Ha condotto il processo in palese violazione del codice di procedura penale. Ha accolto l'utilizzo di elementi di prova e deposizioni non pertinenti contro gli imputati.

3

Chubkavets Kiril

Chubkovets Kirill

Чубкавец Кiрыл

Чубковец Кирилл

 

Pubblico ministero della causa contro candidati ex-presidenziali Nikolai Statkevich e Dmitri Uss, nonché attivisti della società politica e civile Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov e Dmitri Bulanov. L'accusa presentata denota una chiara motivazione politica e costituisce una palese violazione del codice di procedura penale. Si fonda su un'errata classificazione degli eventi del 19 dicembre 2010, non giustificata da indizi, prove e deposizioni di testimoni.

4

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

Nato il 1 luglio 1957 nella città di Berdyansk, Zaporozhskaya Oblast, Ucraina

Passaporto attuale n.: MP2405942

Persona associata al presidente di Lukashenko e alla sua famiglia. Consulente economico capo del presidente Lukashenko e sponsor finanziario principale del regime di Lukashenko. Presidente del Consiglio degli azionisti della Beltechexport, la più grande azienda di export/import di prodotti della difesa in Bielorussia.


B.   Entità

 

Nome

Traslitterazione della grafia bielorussa

Traslitterazione della grafia russa

Nome

(grafia bielorussa)

Nome

(grafia russa)

Informazioni identificative

Motivi

1

Beltechexport

 

ЗАО „Белтехэкспорт“

Repubblica di Bielorussia,

220012, Minsk,

Nezavisimost ave., 86-B

Tel: (+375 17) 263-63-83,

Fax: (+375 17) 263-90-12

Entità controllata da Peftiev Vladimir

2

Sport-Pari

(Operator of the Republican Lottery company) (Gestore della lotteria repubblicana)

 

ЗАО „Спорт-пари“ (оператор республиканской лотереи)

 

Entità controllata da Peftiev Vladimir

3

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications (Società privata unitaria di telecomunicazioni BT)

 

частное унитарное предприятие ЧУП „БТ Телекоммуникации“

 

Entità controllata da Peftiev Vladimir


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Elenco delle attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna di cui all’articolo 1 bis e all’articolo 1 ter

1.

Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

1.1.

armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (1) («elenco comune delle attrezzature militari»);

1.2.

munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

1.3.

congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

2.

Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

3.

Veicoli:

3.1.

veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2.

veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;

3.3.

veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;

3.4.

veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;

3.5.

veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;

3.6.

componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1

Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2

Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

4.

Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

4.1.

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);

4.2.

cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari;

4.3.

Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:

a)

amatolo;

b)

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);

c)

nitroglicole;

d)

tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e)

cloruro di picrile;

f)

2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5.

Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’elenco comune delle attrezzature militari:

5.1.

giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;

5.2.

elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota Questo punto non sottopone ad autorizzazione:

le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;

le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

6.

Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7.

Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

8.

Filo spinato tagliente.

9.

Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10.

Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

11.

Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l’uso degli articoli di cui al presente elenco.».


(1)  GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.


21.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 589/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2011

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Durante i primi mesi della campagna di commercializzazione 2010/2011 i prezzi dello zucchero sul mercato mondiale hanno registrato un livello costantemente elevato che ha provocato un rallentamento del ritmo delle importazioni, in particolare di quelle provenienti dai paesi terzi che usufruiscono di alcuni accordi preferenziali.

(2)

Di fronte a tale situazione, la Commissione ha recentemente adottato una serie di misure intese a portare sul mercato dell’Unione ulteriori quantitativi di zucchero. Tali misure includevano il regolamento (UE) n. 222/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2010/2011 (2), il quale ha aumentato di 526 000 tonnellate la disponibilità di zucchero e di isoglucosio sul mercato dell’Unione, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/11 (3), che ha sospeso i dazi all’importazione per lo zucchero del codice NC 1701 per un quantitativo di 300 000 tonnellate.

(3)

Le importazioni di zucchero nell’ambito del regime di perfezionamento attivo conformememente al capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (4), sono state ridotte e l’industria di trasformazione ha incrementato l’utilizzo di zucchero di quota nei prodotti esportati. Tale evoluzione ha mantenuto una situazione tesa in termini di offerta sul mercato dell’Unione, minacciando di provocare una penuria nel corso degli ultimi mesi della campagna di commercializzazione, fino all’arrivo del nuovo raccolto.

(4)

Pertanto, i prezzi elevati sul mercato mondiale dello zucchero mettono in pericolo la disponibilità dell’approvigionamento sul mercato dell’Unione. Per questa ragione è necessario aumentare di 200 000 tonnellate il quantitativo di 300 000 tonnellate di zucchero stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011, per il quale occorrre sospendere i dazi all’importazione di zucchero.

(5)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (5), l’apertura dei contingenti tariffari per quanto riguarda le importazioni di prodotti dello zucchero, ai sensi dell’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, recanti il numero d’ordine 09.4380 (zucchero di importazione eccezionale), i quantitativi dei prodotti per i quali è necessario sospendere i dazi all’importazione e il periodo contingentale debbono essere determinati mediante un atto legislativo distinto. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 sospende i dazi all’importazione di zucchero del codice NC 1701 per un quantitativo di 300 000 tonnellate.

(6)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011.

(7)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 si aggiunge la seguente frase:

«I dazi all’importazione sono sospesi per un quantitativo supplementare di 200 000 tonnellate dal 1o luglio 2011 al 30 settembre 2011.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 30 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tuti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 60 del 5.3.2011, pag. 6.

(3)  GU L 81 del 29.3.2011, pag. 8.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(5)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.


21.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 590/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, e l’articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) concede un periodo relativamente breve agli organismi e alle autorità di controllo per presentare una domanda di riconoscimento ai fini della conformità ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007. In considerazione dell’assenza di esperienza nell’applicazione diretta delle norme dell’Unione sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici al di fuori del territorio dell’Unione è opportuno concedere un periodo più lungo agli organismi e alle autorità di controllo che chiedono di essere inseriti nell’elenco ai fini della conformità.

(2)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, l’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 riporta l’elenco dei paesi terzi le cui norme di produzione e misure di controllo per la produzione biologica di prodotti agricoli sono riconosciute equivalenti a quelle indicate nel regolamento (CE) n. 834/2007. Alla luce della nuova domanda e delle informazioni che la Commissione ha ricevuto dai paesi terzi a decorrere dall’ultima pubblicazione dell’elenco, è necessario prendere in considerazione alcune modifiche e adattare l’elenco di conseguenza.

(3)

Alcuni prodotti agricoli importati dal Canada sono attualmente commercializzati nell’Unione europea in forza delle disposizioni transitorie previste all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008. Il Canada ha presentato alla Commissione una richiesta di inclusione nell’elenco di cui all’allegato III di detto regolamento. Esso ha trasmesso le informazioni necessarie a norma degli articoli 7 e 8 del medesimo regolamento. Sulla base dell’esame di tali informazioni e di successivi contatti con le autorità canadesi, le norme che disciplinano in Canada la produzione e i controlli dei prodotti agricoli risultano equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007. La Commissione ha proceduto a un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate in Canada, come previsto all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

(4)

Le autorità della Costa Rica, dell’India, di Israele, del Giappone e della Tunisia hanno chiesto alla Commissione l’inclusione di nuovi organismi di controllo e di certificazione e le hanno fornito le garanzie necessarie in merito al rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(5)

Il periodo di inclusione della Costa Rica e della Nuova Zelanda nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 scade il 30 giugno 2011. Al fine di evitare interruzioni degli scambi, occorre prorogare l’inclusione della Costa Rica e della Nuova Zelanda. Alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno prorogare l’inclusione di quei paesi per un periodo indeterminato.

(6)

La Nuova Zelanda ha trasmesso modifiche editoriali alle specifiche pertinenti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 in seguito al recente accorpamento del ministero dell’Agricoltura e delle foreste con l’Autorità neozelandese per la sicurezza alimentare.

(7)

Occorre modificare, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1235/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 4, la data «31 ottobre 2011» è sostituita dalla data «31 ottobre 2014»;

2)

l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.


ALLEGATO

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

1)

dopo il testo relativo all’Australia è inserito il seguente testo:

«CANADA

1.   Categorie di prodotti:

a)

prodotti agricoli vegetali vivi o non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;

b)

prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;

c)

mangimi.

2.   Origine: prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Canada.

3.   Norme di produzione: Organic Products Regulation.

4.   Autorità competenti: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.   Organismi di controllo:

Atlantic Certified Organic Co-operative Limited (ACO), www.atlanticcertifiedorganic.ca

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA), www.centifiedorganic.bc.ca

Certification Services Limited Liability Company (CCOF), www.ccof.org

Centre for Systems Integration (CSI), www.csi-ics.com

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL), www.ccpb.it

Control Union Certifications (CUC), www.controlunion.com

Ecocert Canada, www.ecocertcanada.com

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA), www.fvopa.ca

Global Organic Alliance, www.goa-online.org

International Certification Services Incorporated (ICS), www.ics-intl.com

LETIS SA, www.letis.com.ar

Oregon Tilth Incorporated (OTCO), http://tilth.org

Organic Certifiers, www.organiccertifiers.com

Organic Crop Improvement Association (OCIA), www.ocia.org/

Organic Producers Association of Manitoba Co-operative Incorporated (OPAM), www.opam-mb.com

Pacific Agricultural Certification Society (PACS), www.pacscertifiedorganic.ca

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert), www.ocpro.ca/

Quality Assurance International Incorporated (QAI), www.qai-inc.com

Quality Certification Services (QCS), www.qcsinfo.org

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV), www.quebecvrai.org

SAI Global Certification Services Limited, www.saiglobal.com

6.   Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 5.

7.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2014.»;

2)

al punto 5 del testo concernente la Costa Rica è aggiunto il seguente trattino:

«—

Mayacert, www.mayacert.com»;

3)

nel testo relativo alla Costa Rica, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Data di scadenza dell’inclusione: indeterminata.»;

4)

al punto 5 del testo concernente l’India sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT), www.cgcert.com

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD), www.tnocd.NET

TUV India Pvt. Ltd, www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm

Intertek India Pvt. Ltd, www.intertek.com»;

(5)

al punto 5 del testo concernente Israele è aggiunto il seguente trattino:

«—

LAB-PATH Ltd, www.lab-path.co.il»;

(6)

al punto 5 del testo concernente il Giappone sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

AINOU, www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

SGS Japan Incorporation, www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

Ehime Organic Agricultural Association., www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

Center for Eco-design Certification Co. Ltd, http://www.eco-de.co.jp/list.html

Organic Certification Association, www.yuukinin.jimdo.com

Japan Eco-system Farming Association, www.npo-jefa.com

Hiroshima Environment & Health Association, www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05 A.html

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability, www.accis.jp

Organic Certification Organization Co. Ltd, www.oco45.NET»;

(7)

al punto 5 del testo concernente la Tunisia è aggiunto il seguente trattino:

«—

Istituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA), www.icea.info»;

(8)

al punto 2 del testo concernente la Nuova Zelanda il testo «al Food Official Organic Assurance del MAF» è sostituito dal testo «alle norme tecniche di produzione biologica del programma Official Organic Assurance del MAF»;

(9)

nel testo relativo alla Nuova Zelanda i punti da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Norme di produzione: MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

4.   Autorità competente: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

5.   Organismi di controllo:

AsureQuality Limited, www.organiccertification.co.nz

BioGro New Zealand, www.biogro.co.nz

6.   Autorità che rilascia il certificato: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

7.   Data di scadenza dell’inclusione: indeterminata.»


21.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/13


REGOLAMENTO (UE) N. 591/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2011

che vieta la pesca del gamberello boreale nella zona NAFO, Divisione 3L, alle navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri tranne Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 agli Stati membri di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

14/T&Q

Stato membro

Tutti gli Stati membri tranne Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia (1)

Stock

PRA/N3L.

Specie

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

Zona

NAFO 3L

Data

14.1.2011


(1)  Ad eccezione degli Stati membri che hanno ottenuto un contingente individuale mediante trasferimento o scambio.


21.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 592/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

57,8

MK

31,8

TR

55,0

ZZ

48,2

0707 00 05

TR

95,0

ZZ

95,0

0709 90 70

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

62,8

BR

40,6

TR

69,2

ZA

93,7

ZZ

66,6

0808 10 80

AR

119,6

BR

80,2

CL

84,5

CN

80,9

NZ

99,1

UY

98,4

ZA

89,8

ZZ

93,2

0809 10 00

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 20 95

TR

358,7

XS

382,4

ZZ

370,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


21.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 593/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2011

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2011 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2011 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2011 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2011 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2011-30.9.2011

(%)

P1

09.4067

3,187595

P3

09.4069

0,592805


21.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 594/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2011

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2011 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2011 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2011 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2011 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2011-30.9.2011

(%)

E2

09.4401

66,666666


21.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 595/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2011

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2011 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2011 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2011 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2011 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2011-30.9.2011

(%)

1

09.4410

0,413737

3

09.4412

0,438216

4

09.4420

0,491886

5

09.4421

12,658227

6

09.4422

0,510209


DECISIONI

21.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2011

relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Francia

(2011/355/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie accluso al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(4)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(5)

La Francia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici.

(6)

La Francia ha effettuato con successo un’esperienza pilota con la Spagna, la Germania e il Lussemburgo.

(7)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Francia e il gruppo di valutazione spagnolo-tedesco-lussemburghese ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(8)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l’esperienza pilota riguardante lo scambio di dati dattiloscopici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Francia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 9 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


21.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 2011

recante nomina di cinque membri sloveni e di tre supplenti sloveni del Comitato delle regioni

(2011/356/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo sloveno,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Cinque seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Aleš ČERIN, della sig.ra Irena MAJCEN, della sig.ra Jasmina VIDMAR, del sig. Franci VOVK e del sig. Anton Tone SMOLNIKAR. Tre seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Jure MEGLIČ, del sig. Siniša GERMOVŠEK e della sig.ra Darja DELAČ FELDA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quali membri:

sig. Peter BOSSMAN, župan občin Piran

sig. Mitja MERŠOL, član občinskega sveta MO Ljubljana

sig.ra Andreja POTOČNIK, podžupanja občine Tržič

dott. Ivan ŽAGAR, župan občine Slovenska Bistrica

sig.ra Barbara ŽGAJNER TAVŠ, podžupanja občine Trbovlje

e

b)

quali supplenti:

sig.ra Ladislava FURLAN, podžupanja občine Logatec

sig. Anton KOKALJ, član občinskega sveta občine Vodice

sig.ra Tanja VINDIŠ FURMAN, članica občinskega sveta MO Maribor.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FELLEGI T.


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


21.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/25


DECISIONE 2011/357/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2011

che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1).

(2)

Data la gravità della situazione in Bielorussia, è opportuno imporre misure restrittive supplementari.

(3)

Inoltre, nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell’allegato IIIA della decisione 2010/639/PESC dovrebbero essere inserite altre persone ed entità.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/639/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/639/PESC è così modificata:

1)

il titolo della decisione 2010/639/PESC è sostituito dal seguente:

«Decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.»;

2)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 3 bis

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Bielorussia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché attrezzature che potrebbe essere utilizzate ai fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano o meno originari da detti territori.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o destinati ad essere ivi utilizzati;

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 3 ter

1.   L’articolo 3 bis non si applica:

a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Unione, ovvero ad operazioni di gestione delle crisi dell’UE e dell’ONU;

b)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Bielorussia;

c)

alla prestazione di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

d)

alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni,

purché le esportazioni e l’assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2.   L’articolo 3 bis non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Bielorussia da personale dell’ONU, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per esclusivo uso personale.».

Articolo 2

Le persone e le entità elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato IIIA della decisione 2010/639/PESC.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.


ALLEGATO

Persone ed entità di cui all'articolo 2

A.   Persone

 

Nome

Traslitterazione della grafia bielorussa

Traslitterazione della grafia russa

Nome

(grafia bielorussa)

Nome

(grafia russa)

Luogo e data di nascita, altre informazioni identificative

(numero del passaporto …)

Motivi

1

Andrey Kazheunikau

Andrey Kozhevnikov

Андрэй Кажэўнiкаў

Андрей Кожевников

 

Pubblico ministero della causa contro candidati ex-presidenziali Vladimir Neklyaev, Vitaly Rimashevsky, membri del comitato elettorale di Neklyaev Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta e Sergei Vozniak, nonché vicepresidente del Fronte della gioventù Anastasia Polozhanka. L'accusa presentata denota una chiara motivazione politica e costituisce una palese violazione del codice di procedura penale. Si fonda su un'errata classificazione degli eventi del 19 dicembre 2010, non giustificata da indizi, prove e deposizioni di testimoni.

2

Grachova, Liudmila

(Grachova, Ludmila; Grachova Lyudmila)

Gracheva Liudmila

(Gracheva Lyudmila; Grachiova Ludmila)

Грачова Людмiла

Грачева Людмила

 

Giudice presso il tribunale del distretto Leninski di Minsk. Ha trattato il caso di candidati ex-presidenziali Nikolai Statkevich e Dmitri Uss, nonché di attivisti della società politica e civile Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov e Dmitri Bulanov. Ha condotto il processo in palese violazione del codice di procedura penale. Ha accolto l'utilizzo di elementi di prova e deposizioni non pertinenti contro gli imputati.

3

Chubkavets Kiril

Chubkovets Kirill

Чубкавец Кiрыл

Чубковец Кирилл

 

Pubblico ministero della causa contro candidati ex-presidenziali Nikolai Statkevich e Dmitri Uss, nonché attivisti della società politica e civile Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov e Dmitri Bulanov. L'accusa presentata denota una chiara motivazione politica e costituisce una palese violazione del codice di procedura penale. Si fonda su un'errata classificazione degli eventi del 19 dicembre 2010, non giustificata da indizi, prove e deposizioni di testimoni.

4

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

Nato il 1 luglio 1957 nella città di Berdyansk, Zaporozhskaya Oblast, Ucraina

Passaporto attuale n.: MP2405942

Persona associata al presidente di Lukashenko e alla sua famiglia. Consulente economico capo del presidente Lukashenko e sponsor finanziario principale del regime di Lukashenko. Presidente del Consiglio degli azionisti della Beltechexport, la più grande azienda di export/import di prodotti della difesa in Bielorussia.


B.   Entità

 

Nome

Traslitterazione della grafia bielorussa

Traslitterazione della grafia russa

Nome

(grafia bielorussa)

Nome

(grafia russa)

Informazioni identificative

Motivi

1

Beltechexport

 

ЗАО «Белтехэкспорт»

Repubblica di Bielorussia,

220012, Minsk,

Nezavisimost ave., 86-B

Tel: (+375 17) 263-63-83,

Fax: (+375 17) 263-90-12

Entità controllata da Peftiev Vladimir

2

Sport-Pari

(Operator of the Republican Lottery company) (Gestore della lotteria repubblicana)

 

ЗАО «Спорт-пари» (оператор республиканской лотереи)

 

Entità controllata da Peftiev Vladimir

3

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications (Società privata unitaria di telecomunicazioni BT)

 

частное унитарное предприятие ЧУП «БТ Телекоммуникации»

 

Entità controllata da Peftiev Vladimir


21.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2011

recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE

[notificata con il numero C(2011) 4194]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/358/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare il secondo comma dell’articolo 6, paragrafo 1 ter,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso impone a ogni Stato membro di attuare un programma annuale per la sorveglianza delle TSE conformemente a quanto disposto dal suo allegato III.

(2)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che i programma annuali di controllo riguardino quantomeno alcune subpopolazioni di bovini di cui all’articolo 6. Tali subpopolazioni includono tutti i bovini di età superiore a 24 o 30 mesi, in base alle categorie di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 2.2 e 3.1, del regolamento suddetto.

(3)

Nell’allegato della decisione 2009/719/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE (2) figura l’elenco di diciassette paesi autorizzati a rivedere il proprio programma annuale di controllo, conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001. L’elenco comprende tutti gli Stati membri dell’Unione prima del 1o maggio 2004, nonché Slovenia e Cipro.

(4)

Il 9 dicembre 2010 il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico in merito ad un secondo aggiornamento sul rischio per la salute dell’uomo e degli animali connesso alla revisione del sistema di controllo della BSE in alcuni Stati membri (3) (parere EFSA del 9 dicembre 2010). Per il parere EFSA del 9 dicembre 2010 il gruppo BIOHAZ è stato incaricato di esaminare i dati disponibili per i 17 Stati membri di cui alla decisione 2009/719/CE e per altri 8 Stati membri. Il gruppo BIOHAZ ha supposto che tutti i 25 Stati membri avessero attuato, per almeno sei anni, un sistema di sorveglianza della BSE e misure di controllo, come disposto dal regolamento (CE) n. 999/2001. Il parere EFSA del 9 dicembre 2010 conferma che l’epidemia di BSE si è ridotta nei 17 Stati membri di cui alla decisione 2009/719/CE.

(5)

Nel parere EFSA del 9 dicembre 2010 si è altresì concluso che, ove il limite d’età per il test di controllo della BSE fosse portato a 72 mesi per gli animali sani macellati, nel 2011 passerebbe prevedibilmente inosservato meno di un caso di BSE classica. Inoltre, si è concluso che, qualora i test di controllo della BSE in animali sani macellati fossero interrotti a partire dal 1o gennaio 2013, in ogni anno di calendario successivo passerebbe inosservato meno di un caso di BSE classica. Questa conclusione dell’EFSA significa che il rischio per la salute umana e degli animali sarà trascurabile, a condizione che gli attuali test di controllo della BSE siano opportunamente adeguati.

(6)

Tenendo conto delle conclusioni del parere dell’EFSA del 9 dicembre 2010, per gli animali contemplati dai programmi annuali di controllo riveduti degli Stati membri di cui all’allegato della decisione 2009/719/CE occorre aumentare il limite di età delle categorie di bovini. Di conseguenza, agli Stati membri autorizzati a rivedere i loro programmi annuali di controllo dovrà essere offerta la possibilità di applicare piani di campionamento alternativi, ma altrettanto efficaci, adeguando nel contempo la situazione epidemiologica dal 1o gennaio 2013 in poi.

(7)

Quanto agli otto Stati membri non inclusi nell’elenco della decisione 2009/719/CE, nel suo parere del 9 dicembre 2010 l’EFSA conclude che la situazione epidemiologica della BSE classica differisce tra un gruppo di cinque Stati membri, cioè Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria e Malta, e un altro gruppo di tre Stati membri, ossia Repubblica ceca, Polonia e Slovacchia.

(8)

Nel gruppo dei cinque Stati membri non sono stati rilevati casi di BSE dopo la piena attuazione del sistema di sorveglianza dell’Unione in data 1o maggio 2004, e la situazione epidemiologica della BSE classica è da considerarsi «quantomeno equivalente» a quella dei 17 Stati membri elencati nella decisione 2009/719/CE. Di conseguenza, vista la loro situazione epidemiologica comparabile, è opportuno applicare nel gruppo di 22 Stati membri un regime di test analogo.

(9)

Nel parere dell’EFSA del 9 dicembre 2010 si conclude inoltre che la tendenza dell’epidemia di BSE classica nella Repubblica ceca, in Polonia e in Slovacchia mostra due ondate nell’incidenza della BSE classica per coorte di nascita e nell’età media nei casi rilevati di BSE classica. La seconda ondata impedisce di identificare somiglianze tra la tendenza dell’epidemia di BSE classica nei diciassette Stati membri già elencati nella decisione 2009/719/CE e quella di questo gruppo di tre Stati membri. Per questi tre Stati membri si conclude che, per il momento, non sarebbe interessante stimare il numero di casi di BSE classica non rilevati se dovesse, in questo gruppo, essere modificata l’età in cui viene effettuato il test.

(10)

Il 26 marzo 2010 la Lettonia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(11)

Il 16 giugno 2010 l’Estonia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(12)

Il 7 ottobre 2010 la Lituania ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(13)

Il 21 ottobre 2010 il Lussemburgo ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(14)

Il 27 ottobre 2010 la Germania ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(15)

Il 24 novembre 2010 la Grecia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(16)

Il 26 novembre 2010 la Slovenia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(17)

Il 30 novembre 2010 la Svezia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(18)

Il 13 dicembre 2010 la Spagna ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(19)

Il 13 dicembre 2010 il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(20)

Il 13 dicembre 2010 la Finlandia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(21)

Il 14 dicembre 2010 la Danimarca ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(22)

Il 15 dicembre 2010 il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(23)

Il 15 dicembre 2010 l’Austria ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(24)

Il 20 dicembre 2010 l’Irlanda ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(25)

Il 23 dicembre 2010 il Portogallo ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(26)

Il 5 gennaio 2011 Cipro ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(27)

Il 13 gennaio 2011 l’Italia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(28)

Il 18 gennaio 2011 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(29)

Il 19 gennaio 2011 la Francia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(30)

L’11 febbraio 2011 l’Ungheria ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(31)

Il 14 febbraio 2011 Malta ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(32)

Le domande presentate dai ventidue Stati membri summenzionati sono state ritenute conformi alle prescrizioni per la revisione dei programmi di controllo annuali di cui all’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001, quali figurano nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 7. Di conseguenza, occorre concedere loro l’autorizzazione a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE.

(33)

L’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle isole Normanne e all’isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (4) dispone che la legislazione veterinaria e la legislazione sui prodotti alimentari dell’Unione sono applicabili, nelle isole Normanne e nell’isola di Man, alle stesse condizioni valide per il Regno Unito, ai prodotti agricoli importati nelle isole o esportati dalle isole nell’Unione. La decisione 2009/719/CE non è tuttavia attualmente applicabile alle isole, dal momento che il Regno Unito non ha fornito i relativi dati al momento della sua adozione.

(34)

Il Regno Unito ha ora fornito i relativi dati sulla situazione epidemiologica e sull’attuazione della legislazione dell’Unione riguardo alla BSE nelle isole Normanne e nell’isola di Man. I dati mostrano che la situazione epidemiologica della BSE in queste isole è comparabile a quella del Regno Unito e che tutte le pertinenti prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001, quali figurano nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, sono soddisfatte. È opportuno quindi che la decisione 2009/719/CE sia applicabile alle isole in questione.

(35)

Successivamente il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha espresso il 15 febbraio 2011 parere favorevole in merito al progetto di decisione recante modifica della decisione 2009/719/CE della Commissione che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE. Tale progetto di decisione, che tuttavia non è stata ancora adottato dalla Commissione, autorizza i ventidue Stati membri ad applicare un regime riveduto e armonizzato di test per la BSE a partire dal 1o luglio 2011.

(36)

Il 13 aprile 2011 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sul riesame del rischio per la salute umana ed animale connesso alla revisione del sistema di controllo della BSE in tre Stati membri (5). In tale parere si giunge alla conclusione che con l’aggiunta dei dati di un ulteriore anno di risultati del monitoraggio, vale a dire i dati relativi al 2010, il modello utilizzato dimostra che l’attendibilità delle previsioni del numero di casi per coorte dal 2000 in poi nella Repubblica ceca, in Polonia e in Slovacchia è aumentato significativamente. Per questo motivo e basandosi anche sui risultati dell’analisi eseguita l’EFSA conclude che attualmente si ha una considerevole attenuazione dell’epidemia di BSE in questi tre paesi.

(37)

Nel parere EFSA del 13 aprile 2011 si è altresì concluso che, ove il limite d’età per il test di controllo della BSE fosse portato a 72 mesi per gli animali sani macellati, nel 2012 passerebbe prevedibilmente inosservato meno di un caso di BSE classica. Questa conclusione dell’EFSA significa che il rischio per la salute umana e degli animali sarà trascurabile, a condizione che gli attuali test di controllo della BSE siano opportunamente adeguati.

(38)

Il 10 febbraio 2011 la Repubblica ceca ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(39)

Il 15 febbraio 2011 la Slovacchia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(40)

Il 26 aprile 2011 la Polonia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

(41)

Le domande presentate dai tre Stati membri summenzionati sono state ritenute conformi alle prescrizioni per la revisione dei programmi di controllo annuali di cui all’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001, quali figurano nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 7. È quindi opportuno concedere loro l’autorizzazione a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE e allineare il loro regime di test per la BSE a quello che ha ottenuto il parere favorevole del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 15 febbraio 2011.

(42)

Tenendo conto delle nuove circostanze venutesi a creare successivamente alla votazione, il progetto di decisione che il 15 febbraio 2011 ha ottenuto il parere favorevole del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non è adottato. Occorrerà sottoporre al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali un progetto di decisione che estenda a Repubblica ceca, Polonia e Slovacchia le disposizioni già votate.

(43)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2009/719/CE.

(44)

È opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o luglio 2011 al fine di concedere agli Stati membri il tempo necessario per adeguare le loro procedure di controllo della BSE alle modifiche apportate alla decisione 2009/719/CE dalla presente decisione.

(45)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/719/CE è così modificata:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   I programmi annuali di controllo riveduti si applicano unicamente alla popolazione bovina nazionale degli Stati membri elencati in allegato e riguardano almeno le seguenti categorie:

a)

tutti i bovini di età superiore a 72 mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano, oppure abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione di una malattia ma che non presentano segni clinici di malattia, quali descritti nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

tutti i bovini di età superiore a 48 mesi soggetti alla macellazione d’urgenza o che presentano sintomi clinici ad un esame ante mortem, quali descritti nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

c)

tutti i bovini di età superiore a 48 mesi, quali descritti nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 3.1, del suddetto regolamento, morti oppure abbattuti, ma che non siano stati:

i)

abbattuti a fini di distruzione a norma del regolamento (CE) n. 716/96 (*1) della Commissione;

ii)

abbattuti nel quadro di un’epidemia, come l’afta epizootica;

iii)

macellati per il consumo umano.

2.   Ove i bovini delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 nati in uno degli Stati membri elencati nell’allegato siano sottoposti al test di controllo della BSE in un altro Stato membro, sono applicabili i limiti di età in vigore nello Stato membro in cui il test è effettuato.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), dal 1o gennaio 2013 gli Stati membri elencati nell’allegato possono decidere di sottoporre al test soltanto un campione annuale minimo delle subpopolazioni di cui al punto suddetto.

(*1)  GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.»;"

2)

l’allegato è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 35.

(3)  EFSA Journal 2010;8(12):1946.

(4)  GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1.

(5)  The EFSA Journal 2011; 9(4):2142.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco degli Stati membri e territori autorizzati a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE

Belgio

Repubblica ceca

Danimarca

Germania

Estonia

Irlanda

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Cipro

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Slovacchia

Slovenia

Finlandia

Svezia

Regno Unito, isole Normanne e isola di Man».


Rettifiche

21.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/34


Rettifica della decisione 2011/332/UE della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 149 dell’8 giugno 2011 )

A pagina 12, il titolo va letto come segue:

anziché:

«Decisione della Commissione del 7 giugno 2011 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica

[notificata con il numero C(2011) 3751]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/332/UE)»

leggi:

«Decisione della Commissione del 7 giugno 2011 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica

[notificata con il numero C(2011) 3751]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/333/UE)»