ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.160.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 160

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
18 giugno 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/349/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia

1

Protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

3

 

 

2011/350/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone

19

Protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

21

 

 

2011/351/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione di un protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

37

Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

39

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

50

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

50

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

51

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 583/2011 del Consiglio, del 9 giugno 2011, che modifica gli elenchi delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori di cui agli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza e codifica gli allegati A, B e C di tale regolamento

52

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 584/2011 della Commissione, del 17 giugno 2011, recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Grana Padano (DOP)]

65

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011 della Commissione, del 17 giugno 2011, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore degli ortofrutticoli

71

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2011 della Commissione, del 17 giugno 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

80

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2011 della Commissione, del 17 giugno 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

82

 

 

DECISIONI

 

 

2011/352/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 9 giugno 2011, sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al Sistema d’informazione Schengen nel Principato del Liechtenstein

84

 

 

2011/353/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 giugno 2011, che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere l’influenza aviaria in Germania nel 2007 [notificata con il numero C(2011) 4161]

88

 

 

2011/354/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 giugno 2011, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 4177]  ( 1 )

90

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2011

sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia

(2011/349/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l’articolo 82, paragrafo 1, lettere b) e d), l’articolo 87, paragrafi 2 e 3 e gli articoli 89 e 114 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’autorizzazione alla presidenza, assistita dalla Commissione, del 27 febbraio 2006, si sono conclusi i negoziati con il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera per un protocollo sull’adesione del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

(2)

Ai sensi delle decisioni del Consiglio 2008/261/CE (1) e 2008/262/GAI (2), e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, il protocollo è stato firmato a nome dell’Unione europea il 28 febbraio 2008.

(3)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4)

È opportuno approvare il protocollo.

(5)

Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito della parte Terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è opportuno applicare alle relazioni con il Liechtenstein la decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), in quanto applicabile.

(6)

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1 del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4).

(7)

L’Irlanda partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1 del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 6, paragrafo 2 della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (5).

(8)

La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca a norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i documenti connessi sono approvati a nome dell’Unione europea.

Il testo del protocollo e i documenti connessi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2 del protocollo e al loro sviluppo, nella misura in cui tali disposizioni sono menzionate nelle decisioni 2000/365/CE e 2002/192/CE.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE si applicano, allo stesso modo, all’associazione del Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome dell’Unione europea, lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 9 del protocollo, allo scopo di impegnare l’Unione europea, e a effettuare la notificazione seguente:

«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo del protocollo e dell’accordo si intendono fatti all’Unione europea.»

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

CZOMBA S.


(1)  Decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3).

(2)  Decisione 2008/262/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5).

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(4)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(5)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


PROTOCOLLO

tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

L’UNIONE EUROPEA,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

in seguito denominate «le parti contraenti»,

VISTO l’accordo firmato il 26 ottobre 2004 tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (1) («l’accordo di associazione»);

RICORDANDO che l’articolo 16 prevede la possibilità del Principato del Liechtenstein di aderire all’accordo di associazione mediante un protocollo;

CONSIDERATA la situazione geografica del Principato del Liechtenstein;

CONSIDERATI gli stretti legami che intercorrono tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera, che si concretano in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra il Principato e la Confederazione;

CONSIDERATO l’auspicio del Principato del Liechtenstein di mantenere e creare uno spazio senza controlli alle frontiere con tutti i paesi Schengen e, quindi, di essere associato all’acquis di Schengen;

CONSIDERANDO che, in forza dell’accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia (2), questi due Stati sono stati associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

CONSIDERANDO che è auspicabile che il Principato del Liechtenstein sia associato, al pari dell’Islanda e della Norvegia e della Svizzera, all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

CONSIDERANDO appropriato concludere tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein un protocollo che comporti per il Liechtenstein diritti e obblighi analoghi a quelli convenuti tra il Consiglio dell’Unione europea, da un lato, l’Islanda e la Norvegia, nonché la Svizzera, dall’altro;

CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e che le decisioni volte a sviluppare l’acquis di Schengen in applicazione del suddetto titolo, che la Danimarca ha recepito nel suo diritto nazionale, possono soltanto far sorgere obblighi di diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri;

CONSIDERANDO che l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord partecipano, conformemente alle decisioni adottate ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3);

CONSIDERANDO necessario garantire che gli Stati con i quali l’Unione europea ha creato un’associazione volta all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni;

CONSIDERANDO che il buon funzionamento dell’acquis di Schengen richiede l’applicazione simultanea del presente protocollo e degli accordi tra le varie parti associate o partecipanti all’attuazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che disciplinano le loro reciproche relazioni;

VISTO il protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (4);

RAMMENTANDO il legame fra l’acquis di Schengen e l’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e relativo all’istituzione del sistema «Eurodac»;

CONSIDERANDO che tale legame richiede un’applicazione simultanea dell’acquis di Schengen e dell’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e relativo all’istituzione del sistema «Eurodac»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Conformemente all’articolo 16 dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen («l’accordo di associazione»), il Principato del Liechtenstein (di seguito «Liechtenstein») aderisce all’accordo di associazione nei termini e alle condizioni stabilite dal presente protocollo.

L’adesione instaura diritti e obblighi reciproci tra le parti contraenti secondo le regole e le procedure stabilite dal presente protocollo.

Articolo 2

1.   Il Liechtenstein attua e applica le disposizioni dell’acquis di Schengen elencate negli allegati A e B dell’accordo di associazione in quanto applicabili agli Stati membri dell’Unione europea, alle condizioni previste in detti allegati.

2.   Il Liechtenstein attua e applica inoltre le disposizioni degli atti dell’Unione europea e della Comunità europea elencati nell’allegato del presente protocollo, che hanno sostituito o sviluppato le disposizioni dell’acquis di Schengen.

3.   Fatto salvo l’articolo 5, il Liechtenstein accetta, attua e applica anche gli atti e i provvedimenti adottati dall’Unione europea e dalla Comunità europea volti a modificare o sviluppare le disposizioni dell’acquis di Schengen per i quali sono state seguite le procedure stabilite nell’accordo di associazione, in combinazione con il presente protocollo.

Articolo 3

Al Liechtenstein si applicano i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 4, agli articoli da 4 a 6, da 8 a10, all’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, e all’articolo 13 dell’accordo di associazione.

Articolo 4

La presidenza del comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo di associazione è esercitata, a livello di esperti, dal rappresentante dell’Unione europea e, a livello di alti funzionari e di ministri, a rotazione semestrale dal rappresentante dell’Unione europea e rispettivamente dal rappresentante del governo del Liechtenstein o della Svizzera.

Articolo 5

1.   L’adozione dei nuovi atti o provvedimenti nei settori di cui all’articolo 2 è riservata alle competenti istituzioni dell’Unione europea. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, detti atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l’Unione europea, la Comunità europea e i loro rispettivi Stati membri interessati e per il Liechtenstein, a meno che l’atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti. A tal fine, si tiene debitamente conto delle indicazioni fornite dal Liechtenstein in sede di comitato misto per quanto riguarda i tempi necessari per soddisfare i suoi requisiti costituzionali.

2.

a)

Il Consiglio dell’Unione europea («il Consiglio») comunica immediatamente al Liechtenstein l’avvenuta adozione degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dal presente protocollo. Il Liechtenstein si pronuncia in merito all’accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è notificata al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee («la Commissione») nei trenta giorni successivi all’adozione degli atti o provvedimenti in questione.

b)

Se il Liechtenstein può essere vincolato dal contenuto di un atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali, ne informa il Consiglio e la Commissione al momento della notifica. Il Liechtenstein informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, il Liechtenstein dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di diciotto mesi a decorrere dalla notifica del Consiglio. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell’atto o del provvedimento per il Liechtenstein e fino alla notifica di quest’ultimo circa l’adempimento dei requisiti costituzionali, il Liechtenstein applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell’atto o del provvedimento in questione.

Se il Liechtenstein non può applicare provvisoriamente l’atto o il provvedimento in questione e tale stato di fatto crea difficoltà che ostacolano il buon funzionamento della cooperazione Schengen, la situazione è esaminata dal comitato misto. L’Unione europea e la Comunità europea possono adottare, nei confronti del Liechtenstein, misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Schengen.

3.   L’accettazione, da parte del Liechtenstein, degli atti e dei provvedimenti di cui al paragrafo 2 instaura diritti e obblighi fra il Liechtenstein, da un lato, e l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui siano vincolati da tali atti e provvedimenti, e la Svizzera, dall’altro.

4.   Qualora:

a)

il Liechtenstein notifichi la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 2 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente protocollo; oppure

b)

il Liechtenstein non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui ai paragrafi 2, lettera a), o 5, lettera a); oppure

c)

il Liechtenstein non effettui la notifica entro trenta giorni dalla scadenza del termine referendario o, in caso di referendum, nel termine di diciotto mesi previsto dal paragrafo 2, lettera b), oppure non provveda all’applicazione provvisoria contemplata nella medesima lettera a partire dalla data prevista per l’entrata in vigore dell’atto o del provvedimento;

il presente protocollo non è più considerato applicabile a meno che il comitato misto, previo attento esame delle modalità con cui continuare il protocollo, decida altrimenti entro novanta giorni. Il protocollo cessa di essere applicabile tre mesi dopo la scadenza del termine di novanta giorni.

5.

a)

Se le disposizioni di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento hanno l’effetto di non autorizzare più gli Stati membri a subordinare alle condizioni di cui all’articolo 51 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (5) l’esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale o il riconoscimento di un mandato di perquisizione e/o di sequestro di mezzi di prova proveniente da un altro Stato membro, il Liechtenstein può notificare al Consiglio e alla Commissione, nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), che non accetterà né recepirà il contenuto di tali disposizioni nel suo ordinamento giuridico interno, nella misura in cui queste ultime si applichino a richieste o a mandati di perquisizione e di sequestro relativi a inchieste o procedimenti relativi a reati in materia di fiscalità diretta che, se fossero stati commessi nel Liechtenstein, non sarebbero stati punibili, secondo il diritto del Liechtenstein, con una pena privativa della libertà. In tal caso, il presente protocollo resta applicabile, contrariamente alle disposizioni del paragrafo 4.

b)

Su domanda di uno dei suoi membri, il comitato misto si riunisce al più tardi entro i due mesi successivi a tale richiesta e, prendendo in considerazione gli sviluppi a livello internazionale, discute della situazione risultante da una notifica eseguita a norma della lettera a).

Non appena il comitato misto sia pervenuto, all’unanimità, a un accordo in base al quale il Liechtenstein accetta e recepisce pienamente le disposizioni pertinenti del nuovo atto o del nuovo provvedimento, si applicano il paragrafo 2, lettera b), e i paragrafi 3 e 4. L’informazione cui è fatto riferimento nel paragrafo 2, lettera b), prima frase, è fornita nei trenta giorni successivi all’accordo raggiunto in sede di comitato misto.

Articolo 6

Nell’assolvere gli obblighi derivanti dal sistema d’informazione Schengen e dal sistema di informazione visti, il Liechtenstein può avvalersi dell’infrastruttura tecnica svizzera per accedere ai sistemi.

Articolo 7

Per i costi amministrativi connessi all’applicazione del presente protocollo, il Liechtenstein versa al bilancio generale dell’Unione europea un contributo annuo pari allo 0,071 % dell’importo di 8 100 000 EUR, adeguato su base annua in funzione del tasso di inflazione all’interno dell’Unione europea.

Articolo 8

1.   Il presente protocollo lascia impregiudicati l’accordo sullo Spazio economico europeo o altri eventuali accordi conclusi fra la Comunità europea e il Liechtenstein.

2.   Il presente protocollo lascia impregiudicati gli accordi che vincolano il Liechtenstein, da un lato, e uno o più Stati membri, dall’altro, nella misura in cui siano compatibili con lo stesso protocollo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi e il presente protocollo, prevale quest’ultimo.

3.   Il presente protocollo lascia impregiudicati eventuali accordi futuri tra la Comunità europea e il Liechtenstein, o tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Liechtenstein, dall’altro, oppure gli accordi che possono essere conclusi sulla base degli articoli 24 e 38 del trattato sull’Unione europea.

4.   Il presente protocollo lascia impregiudicati gli accordi fra il Liechtenstein e la Svizzera, nella misura in cui siano compatibili con lo stesso protocollo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi e il presente protocollo, prevale quest’ultimo.

Articolo 9

1.   Il presente protocollo entra in vigore un mese dopo la data in cui il segretario generale del Consiglio, che ne è depositario, ha accertato l’adempimento di tutte le formalità previste per l’espressione del consenso delle parti al presente protocollo, o in loro nome, a essere vincolate dal presente protocollo.

2.   Gli articoli 1, 4 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), prima frase del presente protocollo e i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 4, e agli articoli da 4 a 6 dell’accordo di associazione si applicano al Liechtenstein in via provvisoria, a decorrere dalla data in cui è firmato il presente protocollo.

3.   Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente protocollo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di trenta giorni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultima frase, decorre dalla data d’entrata in vigore del protocollo stesso.

Articolo 10

1.   Le disposizioni di cui all’articolo 2 sono applicate dal Liechtenstein alla data che sarà stabilita dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri che applicano tutte le disposizioni di cui all’articolo 2, previe consultazioni in sede di comitato misto e una volta accertato che il Liechtenstein riunisce i presupposti per l’attuazione delle disposizioni pertinenti.

I membri del Consiglio che rappresentano rispettivamente il governo dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano all’adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell’acquis di Schengen e gli atti fondati su di esso o ad esso correlati, cui questi Stati membri partecipano.

I membri del Consiglio che rappresentano i governi degli Stati membri per i quali, conformemente al trattato di adesione, si applicano solo alcune delle disposizioni di cui all’articolo 2, partecipano all’adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell’acquis di Schengen che sono già applicabili nel loro rispettivo Stato membro.

2.   L’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra la Svizzera e il Liechtenstein, da un lato, e fra il Liechtenstein e l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, come opportuno, nella misura in cui siano vincolati da tali disposizioni, dall’altro.

3.   Il presente protocollo si applica soltanto se gli accordi che il Liechtenstein deve concludere e previsti dall’articolo 13 dell’accordo di associazione sono applicati.

4.   Inoltre, il presente protocollo si applica soltanto se il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera è anch’esso applicato.

Articolo 11

1.   Il presente protocollo può essere denunciato dal Liechtenstein o dalla Svizzera, oppure per decisione del Consiglio con voto unanime dei suoi membri. La denuncia è notificata al depositario e ha effetto sei mesi dopo la notifica.

2.   Nell’eventualità che la Svizzera denunci l’accordo di associazione o il presente protocollo o che l’accordo di associazione cessi di applicarsi alla Svizzera, l’accordo di associazione e il presente protocollo restano in vigore per quanto riguarda le relazioni fra l’Unione europea e la Comunità europea, da un lato, e il Liechtenstein, dall’altro. In tale eventualità il Consiglio, sentito il Liechtenstein, decide le misure necessarie. Tali misure, tuttavia, vincolano il Liechtenstein soltanto nella misura in cui le accetti.

3.   Il presente protocollo cessa di essere applicabile se il Liechtenstein denuncia uno degli accordi di cui all’articolo 13 dell’accordo di associazione conclusi dal Liechtenstein, o il protocollo di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in triplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese. Ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente protocollo.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

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(1)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(2)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 e GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(4)  Cfr. pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1995, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

ALLEGATO

Allegato del protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

Il Liechtenstein applicherà le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 a partire dalla data stabilita dal Consiglio ai sensi dell’articolo 10:

regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1),

regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1). Decisione della Commissione del 28 febbraio 2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri [C(2005) 409 definitivo] e decisione della Commissione del 28 giugno 2006 sulle specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri [C(2006) 2901 definitivo],

decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44),

decisione 2005/719/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 54),

decisione 2005/727/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 25),

decisione 2006/228/GAI del Consiglio, del 9 marzo 2006 , che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 81 del 18.3.2006, pag. 45),

decisione 2006/229/GAI del Consiglio, del 9 marzo 2006, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 81 del 18.3.2006, pag. 46),

decisione 2006/631/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 256 del 20.9.2006, pag. 18),

decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48),

decisione della Commissione del 15 dicembre 2005 che fissa le modalità per l'attuazione della decisione 2005/267/CE del Consiglio relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri [C(2005) 5159 definitivo],

regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3),

decisione 2005/451/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 158 del 21.6.2005, pag. 26),

regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18),

raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23),

decisione 2005/687/CE della Commissione, del 29 settembre 2005, relativa al formato per la relazione sulle attività delle reti dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e sulla situazione nel paese ospitante in materie inerenti all'immigrazione clandestina (GU L 264 dell'8.10.2005, pag. 8),

decisione 2005/728/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 26),

regolamento (CE) n. 2046/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005 , recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006 (GU L 334 del 20.12.2005, pag. 1),

regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1),

decisione 2006/440/CE del Consiglio, del 1o giugno 2006, che modifica l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e l’allegato 14a del manuale comune relativamente ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 77),

decisione 2006/628/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006 , che stabilisce la data di applicazione dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 256 del 20.9.2006, pag. 15),

decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti (GU L 267 del 27.9.2006, pag. 41),

rettifica della decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema d'informazione visti (VIS) (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 85). Questa rettifica non riguarda la versione italiana,

decisione 2006/757/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che modifica il manuale SIRENE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 1),

decisione 2006/758/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che modifica il manuale SIRENE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 42),

decisione 2006/684/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, recante modifica dell’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 29),

decisione 2006/752/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che stabilisce le ubicazioni del sistema di informazione visti durante la fase di sviluppo (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 13),

raccomandazione della Commissione del 6 novembre 2006 che istituisce un «Manuale pratico per le guardie di frontiera (Manuale Schengen)» comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone [C(2006) 5186 definitivo],

decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89 e rettifica nella GU L 75 del 15.3.2007, pag. 26),

regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1),

regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4),

regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1. Versione rettificata nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 3),

regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23). Versione rettificata nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 10),

regolamento (CE) n. 1988/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 1). Versione rettificata nella GU L 27 del 2.2.2007, pag. 3),

decisione 2006/1007/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 78). Versione rettificata nella GU L 27 del 22.2.2007, pag. 43),

decisione 2007/170/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d'informazione Schengen II (primo pilastro) (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 20),

decisione 2007/171/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d'informazione Schengen II (primo pilastro) (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29),

decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 16.6.2007, pag. 22),

decisione 2007/533/CE del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63),

decisione 2007/472/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, recante modifica della decisione del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990, che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d’installazione e di funzionamento dell’unità di supporto tecnico del Sistema d’informazione Schengen (C.SIS) (GU L 179 del 7.7.2007, pag. 50),

regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30),

decisione 2007/519/CE del Consiglio, del 16 luglio 2007, recante modifica della parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 26),

decisione 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2007-2013 (GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3),

decisione 2007/866/CE del Consiglio, del 6 dicembre 2007, recante modifica della parte 1 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 92).


ATTO FINALE

I plenipotenziari,

dell'UNIONE EUROPEA,

e

della COMUNITÀ EUROPEA,

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

e

del PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

in seguito denominate le «Parti contraenti»,

riuniti in Bruxelles il ventotto febbraio nell'anno 2008 per la firma del Protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, hanno adottato il protocollo.

I plenipotenziari della Parti contraenti hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni elencate in prosieguo e allegate al presente atto finale:

dichiarazione comune delle Parti contraenti su un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea,

dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 23, paragrafo 7 della convenzione del 29 maggio 2000 all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (1),

dichiarazione della Comunità europea e del Liechtenstein sulle relazioni esterne,

dichiarazione del Liechtenstein sull’assistenza giudiziaria in materia penale,

dichiarazione del Liechtenstein relativa all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

dichiarazione del Liechtenstein relativa all’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e della Convenzione europea di estradizione,

dichiarazione della Comunità europea sul Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013,

dichiarazione della Commissione europea sulla trasmissione delle proposte,

dichiarazione comune sui comitati misti.

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(1)  GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE PARTI CONTRAENTI

DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SU UN'AGENZIA EUROPEA PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Le Parti contraenti prendono atto della necessità di concludere convenzioni ulteriori per l'associazione della Svizzera e del Liechtenstein all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, sull'impronta delle convenzioni concordate con la Norvegia e l'Islanda.

DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SULL’ARTICOLO 23, PARAGRAFO 7 DELLA CONVENZIONE DEL 29 MAGGIO 2000 RELATIVA ALL’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

Le Parti contraenti convengono che il Liechtenstein può, fatte salve le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, a seconda del caso di specie, esigere che, a meno che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata, i dati personali possano essere utilizzati ai fini previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b) di tale convenzione solo previo accordo del Liechtenstein nell’ambito dei procedimenti per i quali esso avrebbe potuto rifiutare o limitare la trasmissione o l'uso dei dati personali conformemente alle disposizioni di tale convenzione o degli strumenti previsti dall’articolo 1 di quest’ultima.

Se, in un caso particolare, il Liechtenstein rifiuta di acconsentire a una richiesta di uno Stato membro in applicazione delle suddette disposizioni, deve motivare la decisione per iscritto.

ALTRE DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DEL LIECHTENSTEIN SULLE RELAZIONI ESTERNE

La Comunità europea e il Liechtenstein convengono che la Comunità europea si impegna a esortare gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali con le quali conclude accordi in un settore connesso alla cooperazione Schengen, compresa la politica dei visti, a concludere accordi simili con il Principato del Liechtenstein, fatta salva la competenza di quest'ultimo di concludere tali accordi.

DICHIARAZIONE DEL LIECHTENSTEIN SULL’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Il Liechtenstein dichiara che i reati fiscali perseguiti dalle autorità del Liechtenstein non possono dar luogo a un ricorso davanti a un organo giurisdizionale competente, in particolare in materia penale.

DICHIARAZIONE DEL LIECHTENSTEIN RELATIVA ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, LETTERA b)

(Termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell’acquis di Schengen)

Il termine massimo di diciotto mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), riguarda sia l'approvazione che l’attuazione dell’atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi:

la fase preparatoria,

il procedimento parlamentare,

il termine di trenta giorni per la proposizione del referendum,

il referendum (organizzazione e votazione), se applicabile,

la ratifica del principe regnante.

Il Governo del Liechtenstein informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di ciascuna di tali fasi.

Il Governo del Liechtenstein si impegna a usare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.

DICHIARAZIONE DEL LIECHTENSTEIN RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE E DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE

Il Liechtenstein si impegna a rinunciare ad avvalersi delle riserve e dichiarazioni che accompagnano la ratifica della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959 in quanto incompatibili con il presente protocollo.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUL FONDO PER LE FRONTIERE ESTERNE PER IL PERIODO 2007-2013

La Comunità europea sta istituendo un Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nel cui ambito devono essere concluse ulteriori convenzioni con i paesi terzi associati all'acquis di Schengen.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA TRASMISSIONE DELLE PROPOSTE

Quando trasmette al Consiglio dell’Unione europea e al Parlamento europeo proposte che si riferiscono al presente protocollo, la Commissione ne trasmette copia al Liechtenstein.

Partecipazione ai comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi:

Il 1o giugno 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per la conclusione di un accordo sull'associazione di tali paesi ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Fino alla conclusione di tale accordo si applica al Liechtenstein l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi. Ciò vale nonostante, ai fini della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), le condizioni per la partecipazione del Liechtenstein sono previste all'articolo 100 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI COMITATI MISTI

Le delegazioni che rappresentano i Governi degli Stati membri dell’Unione europea,

La delegazione della Commissione europea,

Le delegazioni che rappresentano i Governi della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia,

La delegazione che rappresenta il Governo della Confederazione Svizzera,

La delegazione che rappresenta il Governo del Principato del Liechtenstein,

rilevano che il Liechtenstein aderisce al comitato misto istituito dall'accordo di associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, mediante un protocollo del presente accordo;

hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall’accordo di associazione dell’Islanda e della Norvegia all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, e, dall’altro, dall’accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, integrato dal protocollo sull'associazione del Liechtenstein, indipendentemente dal livello della riunione;

rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l’ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, integrato dal protocollo sull'associazione del Liechtenstein, oppure dell’accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;

prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l’esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro, in ordine alfabetico in base al nome, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, e dall’entrata in vigore del protocollo sull'associazione del Liechtenstein.


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1982/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2011

sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone

(2011/350/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 16 e 74, l'articolo 77, paragrafo 2 e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e c) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell'autorizzazione alla Commissione del 27 febbraio 2006, si sono conclusi i negoziati con il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera per un protocollo sull'adesione del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

(2)

Ai sensi delle decisioni del Consiglio 2008/261/CE (1) e 2008/262/GAI (2) e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, il protocollo è stato firmato a nome dell’Unione europea il 28 febbraio 2008.

(3)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4)

È opportuno approvare il protocollo.

(5)

Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è opportuno applicare alle relazioni con il Liechtenstein la decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), in quanto applicabile.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da essa, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, a cui l’Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (5); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

(8)

La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca a norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e i documenti connessi sono approvati a nome dell'Unione europea.

Il testo del protocollo e i documenti connessi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2 del protocollo e al loro sviluppo, nella misura in cui tali disposizioni sono menzionate nelle decisioni 2000/365/CE e 2002/192/CE.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE si applicano, allo stesso modo, all’associazione del Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome dell’Unione europea, lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 9 del protocollo, allo scopo di impegnare l’Unione europea, e a effettuare la notificazione seguente:

«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo del protocollo e dell’accordo si intendono fatti all’Unione europea.»

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

CZOMBA S.


(1)  Decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3).

(2)  Decisione 2008/262/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5).

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(4)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(5)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


PROTOCOLLO

tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

L’UNIONE EUROPEA,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

in seguito denominate «le parti contraenti»,

VISTO l’accordo firmato il 26 ottobre 2004 tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (1) («l’accordo di associazione»);

RICORDANDO che l’articolo 16 prevede la possibilità del Principato del Liechtenstein di aderire all’accordo di associazione mediante un protocollo;

CONSIDERATA la situazione geografica del Principato del Liechtenstein;

CONSIDERATI gli stretti legami che intercorrono tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera, che si concretano in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra il Principato e la Confederazione;

CONSIDERATO l’auspicio del Principato del Liechtenstein di mantenere e creare uno spazio senza controlli alle frontiere con tutti i paesi Schengen e, quindi, di essere associato all’acquis di Schengen;

CONSIDERANDO che, in forza dell’accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia (2), questi due Stati sono stati associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

CONSIDERANDO che è auspicabile che il Principato del Liechtenstein sia associato, al pari dell’Islanda e della Norvegia e della Svizzera, all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

CONSIDERANDO appropriato concludere tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein un protocollo che comporti per il Liechtenstein diritti e obblighi analoghi a quelli convenuti tra il Consiglio dell’Unione europea, da un lato, l’Islanda e la Norvegia, nonché la Svizzera, dall’altro;

CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e che le decisioni volte a sviluppare l’acquis di Schengen in applicazione del suddetto titolo, che la Danimarca ha recepito nel suo diritto nazionale, possono soltanto far sorgere obblighi di diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri;

CONSIDERANDO che l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord partecipano, conformemente alle decisioni adottate ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3);

CONSIDERANDO necessario garantire che gli Stati con i quali l’Unione europea ha creato un’associazione volta all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni;

CONSIDERANDO che il buon funzionamento dell’acquis di Schengen richiede l’applicazione simultanea del presente protocollo e degli accordi tra le varie parti associate o partecipanti all’attuazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che disciplinano le loro reciproche relazioni;

VISTO il protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (4);

RAMMENTANDO il legame fra l’acquis di Schengen e l’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e relativo all’istituzione del sistema «Eurodac»;

CONSIDERANDO che tale legame richiede un’applicazione simultanea dell’acquis di Schengen e dell’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e relativo all’istituzione del sistema «Eurodac»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Conformemente all’articolo 16 dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen («l’accordo di associazione»), il Principato del Liechtenstein (di seguito «Liechtenstein») aderisce all’accordo di associazione nei termini e alle condizioni stabilite dal presente protocollo.

L’adesione instaura diritti e obblighi reciproci tra le parti contraenti secondo le regole e le procedure stabilite dal presente protocollo.

Articolo 2

1.   Il Liechtenstein attua e applica le disposizioni dell’acquis di Schengen elencate negli allegati A e B dell’accordo di associazione in quanto applicabili agli Stati membri dell’Unione europea, alle condizioni previste in detti allegati.

2.   Il Liechtenstein attua e applica inoltre le disposizioni degli atti dell’Unione europea e della Comunità europea elencati nell’allegato del presente protocollo, che hanno sostituito o sviluppato le disposizioni dell’acquis di Schengen.

3.   Fatto salvo l’articolo 5, il Liechtenstein accetta, attua e applica anche gli atti e i provvedimenti adottati dall’Unione europea e dalla Comunità europea volti a modificare o sviluppare le disposizioni dell’acquis di Schengen per i quali sono state seguite le procedure stabilite nell’accordo di associazione, in combinazione con il presente protocollo.

Articolo 3

Al Liechtenstein si applicano i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 4, agli articoli da 4 a 6, da 8 a10, all’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, e all’articolo 13 dell’accordo di associazione.

Articolo 4

La presidenza del comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo di associazione è esercitata, a livello di esperti, dal rappresentante dell’Unione europea e, a livello di alti funzionari e di ministri, a rotazione semestrale dal rappresentante dell’Unione europea e rispettivamente dal rappresentante del governo del Liechtenstein o della Svizzera.

Articolo 5

1.   L’adozione dei nuovi atti o provvedimenti nei settori di cui all’articolo 2 è riservata alle competenti istituzioni dell’Unione europea. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, detti atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l’Unione europea, la Comunità europea e i loro rispettivi Stati membri interessati e per il Liechtenstein, a meno che l’atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti. A tal fine, si tiene debitamente conto delle indicazioni fornite dal Liechtenstein in sede di comitato misto per quanto riguarda i tempi necessari per soddisfare i suoi requisiti costituzionali.

2.

a)

Il Consiglio dell’Unione europea («il Consiglio») comunica immediatamente al Liechtenstein l’avvenuta adozione degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dal presente protocollo. Il Liechtenstein si pronuncia in merito all’accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è notificata al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee («la Commissione») nei trenta giorni successivi all’adozione degli atti o provvedimenti in questione.

b)

Se il Liechtenstein può essere vincolato dal contenuto di un atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali, ne informa il Consiglio e la Commissione al momento della notifica. Il Liechtenstein informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, il Liechtenstein dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di diciotto mesi a decorrere dalla notifica del Consiglio. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell’atto o del provvedimento per il Liechtenstein e fino alla notifica di quest’ultimo circa l’adempimento dei requisiti costituzionali, il Liechtenstein applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell’atto o del provvedimento in questione.

Se il Liechtenstein non può applicare provvisoriamente l’atto o il provvedimento in questione e tale stato di fatto crea difficoltà che ostacolano il buon funzionamento della cooperazione Schengen, la situazione è esaminata dal comitato misto. L’Unione europea e la Comunità europea possono adottare, nei confronti del Liechtenstein, misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Schengen.

3.   L’accettazione, da parte del Liechtenstein, degli atti e dei provvedimenti di cui al paragrafo 2 instaura diritti e obblighi fra il Liechtenstein, da un lato, e l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui siano vincolati da tali atti e provvedimenti, e la Svizzera, dall’altro.

4.   Qualora:

a)

il Liechtenstein notifichi la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 2 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente protocollo; oppure

b)

il Liechtenstein non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui ai paragrafi 2, lettera a), o 5, lettera a); oppure

c)

il Liechtenstein non effettui la notifica entro trenta giorni dalla scadenza del termine referendario o, in caso di referendum, nel termine di diciotto mesi previsto dal paragrafo 2, lettera b), oppure non provveda all’applicazione provvisoria contemplata nella medesima lettera a partire dalla data prevista per l’entrata in vigore dell’atto o del provvedimento;

il presente protocollo non è più considerato applicabile a meno che il comitato misto, previo attento esame delle modalità con cui continuare il protocollo, decida altrimenti entro novanta giorni. Il protocollo cessa di essere applicabile tre mesi dopo la scadenza del termine di novanta giorni.

5.

a)

Se le disposizioni di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento hanno l’effetto di non autorizzare più gli Stati membri a subordinare alle condizioni di cui all’articolo 51 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (5) l’esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale o il riconoscimento di un mandato di perquisizione e/o di sequestro di mezzi di prova proveniente da un altro Stato membro, il Liechtenstein può notificare al Consiglio e alla Commissione, nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), che non accetterà né recepirà il contenuto di tali disposizioni nel suo ordinamento giuridico interno, nella misura in cui queste ultime si applichino a richieste o a mandati di perquisizione e di sequestro relativi a inchieste o procedimenti relativi a reati in materia di fiscalità diretta che, se fossero stati commessi nel Liechtenstein, non sarebbero stati punibili, secondo il diritto del Liechtenstein, con una pena privativa della libertà. In tal caso, il presente protocollo resta applicabile, contrariamente alle disposizioni del paragrafo 4.

b)

Su domanda di uno dei suoi membri, il comitato misto si riunisce al più tardi entro i due mesi successivi a tale richiesta e, prendendo in considerazione gli sviluppi a livello internazionale, discute della situazione risultante da una notifica eseguita a norma della lettera a).

Non appena il comitato misto sia pervenuto, all’unanimità, a un accordo in base al quale il Liechtenstein accetta e recepisce pienamente le disposizioni pertinenti del nuovo atto o del nuovo provvedimento, si applicano il paragrafo 2, lettera b), e i paragrafi 3 e 4. L’informazione cui è fatto riferimento nel paragrafo 2, lettera b), prima frase, è fornita nei trenta giorni successivi all’accordo raggiunto in sede di comitato misto.

Articolo 6

Nell’assolvere gli obblighi derivanti dal sistema d’informazione Schengen e dal sistema di informazione visti, il Liechtenstein può avvalersi dell’infrastruttura tecnica svizzera per accedere ai sistemi.

Articolo 7

Per i costi amministrativi connessi all’applicazione del presente protocollo, il Liechtenstein versa al bilancio generale dell’Unione europea un contributo annuo pari allo 0,071 % dell’importo di 8 100 000 EUR, adeguato su base annua in funzione del tasso di inflazione all’interno dell’Unione europea.

Articolo 8

1.   Il presente protocollo lascia impregiudicati l’accordo sullo Spazio economico europeo o altri eventuali accordi conclusi fra la Comunità europea e il Liechtenstein.

2.   Il presente protocollo lascia impregiudicati gli accordi che vincolano il Liechtenstein, da un lato, e uno o più Stati membri, dall’altro, nella misura in cui siano compatibili con lo stesso protocollo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi e il presente protocollo, prevale quest’ultimo.

3.   Il presente protocollo lascia impregiudicati eventuali accordi futuri tra la Comunità europea e il Liechtenstein, o tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Liechtenstein, dall’altro, oppure gli accordi che possono essere conclusi sulla base degli articoli 24 e 38 del trattato sull’Unione europea.

4.   Il presente protocollo lascia impregiudicati gli accordi fra il Liechtenstein e la Svizzera, nella misura in cui siano compatibili con lo stesso protocollo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi e il presente protocollo, prevale quest’ultimo.

Articolo 9

1.   Il presente protocollo entra in vigore un mese dopo la data in cui il segretario generale del Consiglio, che ne è depositario, ha accertato l’adempimento di tutte le formalità previste per l’espressione del consenso delle parti al presente protocollo, o in loro nome, a essere vincolate dal presente protocollo.

2.   Gli articoli 1, 4 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), prima frase del presente protocollo e i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 4, e agli articoli da 4 a 6 dell’accordo di associazione si applicano al Liechtenstein in via provvisoria, a decorrere dalla data in cui è firmato il presente protocollo.

3.   Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente protocollo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di trenta giorni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultima frase, decorre dalla data d’entrata in vigore del protocollo stesso.

Articolo 10

1.   Le disposizioni di cui all’articolo 2 sono applicate dal Liechtenstein alla data che sarà stabilita dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri che applicano tutte le disposizioni di cui all’articolo 2, previe consultazioni in sede di comitato misto e una volta accertato che il Liechtenstein riunisce i presupposti per l’attuazione delle disposizioni pertinenti.

I membri del Consiglio che rappresentano rispettivamente il governo dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano all’adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell’acquis di Schengen e gli atti fondati su di esso o ad esso correlati, cui questi Stati membri partecipano.

I membri del Consiglio che rappresentano i governi degli Stati membri per i quali, conformemente al trattato di adesione, si applicano solo alcune delle disposizioni di cui all’articolo 2, partecipano all’adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell’acquis di Schengen che sono già applicabili nel loro rispettivo Stato membro.

2.   L’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra la Svizzera e il Liechtenstein, da un lato, e fra il Liechtenstein e l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, come opportuno, nella misura in cui siano vincolati da tali disposizioni, dall’altro.

3.   Il presente protocollo si applica soltanto se gli accordi che il Liechtenstein deve concludere e previsti dall’articolo 13 dell’accordo di associazione sono applicati.

4.   Inoltre, il presente protocollo si applica soltanto se il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera è anch’esso applicato.

Articolo 11

1.   Il presente protocollo può essere denunciato dal Liechtenstein o dalla Svizzera, oppure per decisione del Consiglio con voto unanime dei suoi membri. La denuncia è notificata al depositario e ha effetto sei mesi dopo la notifica.

2.   Nell’eventualità che la Svizzera denunci l’accordo di associazione o il presente protocollo o che l’accordo di associazione cessi di applicarsi alla Svizzera, l’accordo di associazione e il presente protocollo restano in vigore per quanto riguarda le relazioni fra l’Unione europea e la Comunità europea, da un lato, e il Liechtenstein, dall’altro. In tale eventualità il Consiglio, sentito il Liechtenstein, decide le misure necessarie. Tali misure, tuttavia, vincolano il Liechtenstein soltanto nella misura in cui le accetti.

3.   Il presente protocollo cessa di essere applicabile se il Liechtenstein denuncia uno degli accordi di cui all’articolo 13 dell’accordo di associazione conclusi dal Liechtenstein, o il protocollo di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in triplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese. Ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente protocollo.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

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За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

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(1)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(2)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 e GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(4)  Cfr. pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1995, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

ALLEGATO

Allegato del protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

Il Liechtenstein applicherà le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2 a partire dalla data stabilita dal Consiglio ai sensi dell’articolo 10:

regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1),

regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1). Decisione della Commissione del 28 febbraio 2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri [C(2005) 409 definitivo] e decisione della Commissione del 28 giugno 2006 sulle specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri [C(2006) 2901 definitivo],

decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44),

decisione 2005/719/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 54),

decisione 2005/727/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 25),

decisione 2006/228/GAI del Consiglio, del 9 marzo 2006, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 81 del 18.3.2006, pag. 45),

decisione 2006/229/GAI del Consiglio, del 9 marzo 2006, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 81 del 18.3.2006, pag. 46),

decisione 2006/631/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 256 del 20.9.2006, pag. 18),

decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati membri (GU L 83 dell’1.4.2005, pag. 48),

decisione della Commissione del 15 dicembre 2005 che fissa le modalità per l’attuazione della decisione 2005/267/CE del Consiglio relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati membri [C(2005) 5159 definitivo],

regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3),

decisione 2005/451/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 158 del 21.6.2005, pag. 26),

regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all’accesso al sistema d’informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18),

raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23),

decisione 2005/687/CE della Commissione, del 29 settembre 2005, relativa al formato per la relazione sulle attività delle reti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e sulla situazione nel paese ospitante in materie inerenti all’immigrazione clandestina (GU L 264 dell’8.10.2005, pag. 8),

decisione 2005/728/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 26),

regolamento (CE) n. 2046/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006 (GU L 334 del 20.12.2005, pag. 1),

regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1),

decisione 2006/440/CE del Consiglio, del 1o giugno 2006, che modifica l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e l’allegato 14a del manuale comune relativamente ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 77),

decisione 2006/628/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce la data di applicazione dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 256 del 20.9.2006, pag. 15),

decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti (GU L 267 del 27.9.2006, pag. 41),

rettifica della decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema d’informazione visti (VIS) (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 85). Questa rettifica non riguarda la versione italiana,

decisione 2006/757/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che modifica il manuale SIRENE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 1),

decisione 2006/758/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che modifica il manuale SIRENE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 42),

decisione 2006/684/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, recante modifica dell’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 29),

decisione 2006/752/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che stabilisce le ubicazioni del sistema di informazione visti durante la fase di sviluppo (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 13),

raccomandazione della Commissione del 6 novembre 2006 che istituisce un «Manuale pratico per le guardie di frontiera (Manuale Schengen)» comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone [C(2006) 5186 definitivo],

decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89 e rettifica nella GU L 75 del 15.3.2007, pag. 26),

regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1),

regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4),

regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1. Versione rettificata nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 3),

regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23). Versione rettificata nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 10),

regolamento (CE) n. 1988/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 1). Versione rettificata nella GU L 27 del 2.2.2007, pag. 3),

decisione 2006/1007/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 78). Versione rettificata nella GU L 27 del 22.2.2007, pag. 43),

decisione 2007/170/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II (primo pilastro) (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 20),

decisione 2007/171/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II (primo pilastro) (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29),

decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 16.6.2007, pag. 22),

decisione 2007/533/CE del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63),

decisione 2007/472/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, recante modifica della decisione del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990, che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d’installazione e di funzionamento dell’unità di supporto tecnico del Sistema d’informazione Schengen (C.SIS) (GU L 179 del 7.7.2007, pag. 50),

regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30),

decisione 2007/519/CE del Consiglio, del 16 luglio 2007, recante modifica della parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 26),

decisione 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2007-2013 (GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3),

decisione 2007/866/CE del Consiglio, del 6 dicembre 2007, recante modifica della parte 1 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 92).


ATTO FINALE

I plenipotenziari,

dell’UNIONE EUROPEA,

e

della COMUNITÀ EUROPEA,

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

e

del PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

in seguito denominate le «Parti contraenti»,

riuniti in Bruxelles il ventotto febbraio nell’anno 2008 per la firma del Protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, hanno adottato il protocollo.

I plenipotenziari della parti contraenti hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni elencate in prosieguo e allegate al presente atto finale:

dichiarazione comune delle parti contraenti su un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea,

dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all’articolo 23, paragrafo 7 della convenzione del 29 maggio 2000 all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (1),

dichiarazione della Comunità europea e del Liechtenstein sulle relazioni esterne,

dichiarazione del Liechtenstein sull’assistenza giudiziaria in materia penale,

dichiarazione del Liechtenstein relativa all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

dichiarazione del Liechtenstein relativa all’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e della Convenzione europea di estradizione,

dichiarazione della Comunità europea sul Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013,

dichiarazione della Commissione europea sulla trasmissione delle proposte,

dichiarazione comune sui comitati misti.

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(1)  GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE PARTI CONTRAENTI

DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SU UN’AGENZIA EUROPEA PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

Le parti contraenti prendono atto della necessità di concludere convenzioni ulteriori per l’associazione della Svizzera e del Liechtenstein all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, sull’impronta delle convenzioni concordate con la Norvegia e l’Islanda.

DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SULL’ARTICOLO 23, PARAGRAFO 7 DELLA CONVENZIONE DEL 29 MAGGIO 2000 RELATIVA ALL’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

Le parti contraenti convengono che il Liechtenstein può, fatte salve le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, a seconda del caso di specie, esigere che, a meno che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata, i dati personali possano essere utilizzati ai fini previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale convenzione solo previo accordo del Liechtenstein nell’ambito dei procedimenti per i quali esso avrebbe potuto rifiutare o limitare la trasmissione o l’uso dei dati personali conformemente alle disposizioni di tale convenzione o degli strumenti previsti dall’articolo 1 di quest’ultima.

Se, in un caso particolare, il Liechtenstein rifiuta di acconsentire a una richiesta di uno Stato membro in applicazione delle suddette disposizioni, deve motivare la decisione per iscritto.

ALTRE DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DEL LIECHTENSTEIN SULLE RELAZIONI ESTERNE

La Comunità europea e il Liechtenstein convengono che la Comunità europea si impegna a esortare gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali con le quali conclude accordi in un settore connesso alla cooperazione Schengen, compresa la politica dei visti, a concludere accordi simili con il Principato del Liechtenstein, fatta salva la competenza di quest’ultimo di concludere tali accordi.

DICHIARAZIONE DEL LIECHTENSTEIN SULL’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Il Liechtenstein dichiara che i reati fiscali perseguiti dalle autorità del Liechtenstein non possono dar luogo a un ricorso davanti a un organo giurisdizionale competente, in particolare in materia penale.

DICHIARAZIONE DEL LIECHTENSTEIN RELATIVA ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

(Termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell’acquis di Schengen)

Il termine massimo di diciotto mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), riguarda sia l’approvazione che l’attuazione dell’atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi:

la fase preparatoria,

il procedimento parlamentare,

il termine di trenta giorni per la proposizione del referendum,

il referendum (organizzazione e votazione), se applicabile,

la ratifica del principe regnante.

Il governo del Liechtenstein informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di ciascuna di tali fasi.

Il governo del Liechtenstein si impegna a usare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.

DICHIARAZIONE DEL LIECHTENSTEIN RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE E DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE

Il Liechtenstein si impegna a rinunciare ad avvalersi delle riserve e dichiarazioni che accompagnano la ratifica della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959 in quanto incompatibili con il presente protocollo.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUL FONDO PER LE FRONTIERE ESTERNE PER IL PERIODO 2007-2013

La Comunità europea sta istituendo un Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nel cui ambito devono essere concluse ulteriori convenzioni con i paesi terzi associati all’acquis di Schengen.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA TRASMISSIONE DELLE PROPOSTE

Quando trasmette al Consiglio dell’Unione europea e al Parlamento europeo proposte che si riferiscono al presente protocollo, la Commissione ne trasmette copia al Liechtenstein.

Partecipazione ai comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi:

Il 1o giugno 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per la conclusione di un accordo sull’associazione di tali paesi ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Fino alla conclusione di tale accordo si applica al Liechtenstein l’accordo sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi. Ciò vale nonostante, ai fini della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), le condizioni per la partecipazione del Liechtenstein sono previste all’articolo 100 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI COMITATI MISTI

Le delegazioni che rappresentano i Governi degli Stati membri dell’Unione europea,

La delegazione della Commissione europea,

Le delegazioni che rappresentano i Governi della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia,

La delegazione che rappresenta il governo della Confederazione Svizzera,

La delegazione che rappresenta il governo del Principato del Liechtenstein,

rilevano che il Liechtenstein aderisce al comitato misto istituito dall’accordo di associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, mediante un protocollo del presente accordo;

hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall’accordo di associazione dell’Islanda e della Norvegia all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, e, dall’altro, dall’accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, integrato dal protocollo sull’associazione del Liechtenstein, indipendentemente dal livello della riunione;

rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l’ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, integrato dal protocollo sull’associazione del Liechtenstein, oppure dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l’esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro, in ordine alfabetico in base al nome, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, e dall’entrata in vigore del protocollo sull’associazione del Liechtenstein.


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1982/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/37


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2011

sulla conclusione di un protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

(2011/351/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’autorizzazione alla Commissione del 27 febbraio 2006, si sono conclusi i negoziati con la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per un protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (in seguito denominato «il protocollo»).

(2)

Ai sensi della decisione del Consiglio del 28 febbraio 2008 e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, il protocollo è stato firmato a nome della Comunità europea il 28 febbraio 2008.

(3)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4)

È opportuno approvare il protocollo.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali Stati membri partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è ad essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, e le dichiarazioni allegate sono approvati a nome dell’Unione europea.

Il testo del protocollo, l’atto finale e le dichiarazioni allegate sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione a nome dell’Unione conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del protocollo, al fine di impegnare l’Unione medesima, e a effettuare la notifica seguente.

«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo del protocollo e dell’accordo, ove opportuno, devono essere letti come riferimenti all’ “Unione europea”.»

Articolo 3

La presente entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

CZOMBA S.


PROTOCOLLO

tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

LA COMUNITÀ EUROPEA

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

in seguito denominate le «parti contraenti»,

VISTO l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera firmato il 26 ottobre 2004 (1) (in seguito denominato «accordo tra la Comunità europea e la Svizzera»),

RICORDANDO che l'articolo 15 dello stesso prevede la possibilità per il Principato del Liechtenstein di aderire all'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera mediante un protocollo,

CONSIDERATA la situazione geografica del Principato del Liechtenstein,

CONSIDERATO l'auspicio del Principato del Liechtenstein di essere associato alla legislazione comunitaria in relazione ai regolamenti Dublino e Eurodac (in seguito denominato «acquis Dublino/Eurodac»),

CONSIDERANDO che il 19 gennaio 2001 la Comunità europea ha concluso un accordo con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, sulla base della convenzione di Dublino (2),

CONSIDERANDO che è auspicabile che il Principato del Liechtenstein sia associato, al pari dell’Islanda e della Norvegia e della Svizzera, all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis Dublino/Eurodac,

CONSIDERANDO appropriato concludere tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein un protocollo che comporti per il Liechtenstein diritti e obblighi analoghi a quelli convenuti tra la Comunità europea, da un lato, l’Islanda e la Norvegia, nonché la Svizzera, dall’altro,

CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ma che è opportuno prevedere la possibilità per la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, da un lato, e la Danimarca, dall'altro, di applicare, nelle loro reciproche relazioni, le disposizioni sostanziali dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1,

CONSIDERANDO necessario garantire che gli Stati con i quali la Comunità europea ha creato un’associazione volta all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis Dublino/Eurodac applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni,

CONSIDERANDO che il buon funzionamento dell’acquis Dublino/Eurodac richiede l’applicazione simultanea del presente protocollo e degli accordi tra le varie parti associate o partecipanti all’attuazione e allo sviluppo dell’acquis Dublino/Eurodac che disciplinano le loro reciproche relazioni,

CONSIDERANDO che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3), dev'essere applicata dal Principato del Liechtenstein nel medesimo modo in cui viene applicata dagli Stati membri dell'Unione europea in caso di trattamento dei dati ai fini del presente protocollo,

VISTO il protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4),

RAMMENTANDO il legame fra l'acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e relativo all’istituzione del sistema «Eurodac», e l'acquis di Schengen,

CONSIDERANDO che tale legame richiede un’applicazione simultanea dell’acquis di Schengen e dell’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e all’istituzione del sistema «Eurodac»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   Conformemente all'articolo 15 dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (in seguito denominato «accordo tra la Comunità europea e la Svizzera»), il Principato del Liechtenstein (in seguito denominato «Liechtenstein») aderisce all'accordo nei termini e alle condizioni stabilite dal presente protocollo.

2.   Il presente protocollo instaura diritti e obblighi reciproci tra le parti contraenti secondo le regole e le procedure in esso stabilite.

Articolo 2

1.   Le disposizioni

del regolamento «Dublino» (5),

del regolamento di «Eurodac» (6),

del regolamento di applicazione «Eurodac» (7), e

del regolamento di applicazione di Dublino (8)

sono attuate dal Liechtenstein e applicate nell’ambito delle sue relazioni con gli Stati membri dell’Unione europea e con la Svizzera.

2.   Fatto salvo l'articolo 5, il Liechtenstein accetta, attua e applica anche gli atti e i provvedimenti adottati dalla Comunità europea volti a modificare o sviluppare le disposizioni di cui al paragrafo 1, nonché le decisioni assunte secondo le procedure previste da quelle disposizioni.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende che i riferimenti agli «Stati membri» nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 comprendono anche il Liechtenstein.

Articolo 3

Al Liechtenstein si applicano mutatis mutandis i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 2, all’articolo 3, paragrafi da 1 a 4, agli articoli da 5 a 7, all’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 8, paragrafo 2, e agli articoli da 9 a 11, dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.

Articolo 4

Un rappresentante del governo del Liechtenstein diventa membro del comitato misto istituito dall'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.

La presidenza del comitato misto è esercitata, a rotazione semestrale, dal rappresentante della Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione») e, rispettivamente, dal rappresentante del governo del Liechtenstein o della Svizzera.

Articolo 5

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, qualora il Consiglio dell'Unione europea (in seguito denominato «il Consiglio») adotti atti o provvedimenti che modificano o completano le disposizioni di cui all'articolo 2 e qualora atti o provvedimenti siano adottati secondo le procedure previste da quelle disposizioni, gli Stati membri e il Liechtenstein applicano simultaneamente tali atti o provvedimenti, a meno che questi non prevedano espressamente altrimenti.

2.   La Commissione notifica immediatamente al Liechtenstein l'adozione degli atti o dei provvedimenti di cui al paragrafo 1. Il Liechtenstein si pronuncia in merito all’accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è comunicata alla Commissione nei trenta giorni successivi all'adozione dell'atto o provvedimento in questione.

3.   Se il Liechtenstein può essere vincolato dal contenuto di un atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali, ne informa la Commissione al momento della notifica. Il Liechtenstein informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, il Liechtenstein dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di diciotto mesi a decorrere dalla notifica della Commissione. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell’atto o del provvedimento per il Liechtenstein e fino alla notifica di quest'ultimo circa l’adempimento dei requisiti costituzionali, il Liechtenstein applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell’atto o del provvedimento in questione.

4.   Se il Liechtenstein non può applicare provvisoriamente l’atto o il provvedimento in questione e tale stato di fatto crea difficoltà che ostacolano il buon funzionamento della cooperazione Dublino/Eurodac, la situazione è esaminata dal comitato misto. La Comunità europea può adottare, nei confronti del Liechtenstein, misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Dublino/Eurodac.

5.   L’accettazione, da parte del Liechtenstein, degli atti e dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra il Liechtenstein, la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea.

6.   Il presente protocollo è sospeso qualora:

a)

il Liechtenstein notifichi la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 1 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente protocollo; oppure

b)

il Liechtenstein non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2; oppure

c)

il Liechtenstein non effettui la notifica entro trenta giorni dalla scadenza del termine referendario o, in caso di referendum, nel termine di diciotto mesi previsto dal paragrafo 3, oppure non provveda all'applicazione provvisoria contemplata nello stesso paragrafo a partire dalla data prevista per l’entrata in vigore dell’atto o del provvedimento.

7.   Il comitato misto esamina la questione che ha determinato la sospensione e provvede a ovviare alle cause della mancata accettazione o ratifica entro novanta giorni. Dopo aver valutato tutte le altre possibilità per mantenere il buon funzionamento del presente protocollo, compresa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza delle disposizioni legislative, il comitato può decidere all'unanimità di rimettere in vigore il protocollo. Ove la sospensione prosegua trascorsi i novanta giorni, il presente accordo cessa di essere applicabile.

Articolo 6

Per i costi amministrativi e operativi connessi alla costituzione e alla gestione dell'unità centrale di Eurodac, il Liechtenstein versa un contributo al bilancio generale delle Comunità europee pari allo 0,071 % dell'importo iniziale di riferimento di 11 675 000 EUR e, a partire dall'esercizio finanziario 2004, un contributo annuo dello 0,071 % degli stanziamenti iscritti in bilancio relativi all’esercizio finanziario in questione.

Articolo 7

Il presente protocollo lascia impregiudicati gli accordi fra il Liechtenstein e la Svizzera, nella misura in cui siano compatibili con lo stesso protocollo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi e il presente protocollo, prevale quest’ultimo.

Articolo 8

1.   Il presente protocollo è soggetto alla ratifica o all'approvazione delle parti contraenti. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio, che funge da depositario.

2.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario notifica alle parti contraenti l'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

3.   Gli articoli 1, 4 e l’articolo 5, paragrafo 2, prima frase, del presente protocollo e i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 2, all’articolo 3, paragrafi da 1 a 4, dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera si applicano al Liechtenstein in via provvisoria, a decorrere dalla data della firma del presente protocollo.

Articolo 9

Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente protocollo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ultima frase, decorre dalla data d'entrata in vigore del protocollo stesso.

Articolo 10

1.   Il presente protocollo si applica soltanto se gli accordi che il Liechtenstein deve concludere e previsti dall’articolo 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sono anch’essi applicati.

2.   Inoltre, il presente protocollo si applica soltanto se il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen è anch’esso applicato.

Articolo 11

1.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente protocollo. La denuncia è notificata al depositario e ha effetto sei mesi dopo la notifica.

2.   Nell'eventualità che la Svizzera denunci il presente protocollo o l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, o che l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera cessi di applicarsi alla Svizzera, tale accordo e il presente protocollo restano in vigore per quanto riguarda le relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e il Liechtenstein, dall'altro.

3.   Il presente protocollo cessa di essere applicabile se il Liechtenstein denuncia uno degli accordi di cui all’articolo 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera conclusi dal Liechtenstein, o il protocollo di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in triplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, greca, finlandese, francese, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

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(1)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(2)  GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

(7)  Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1).


ATTO FINALE

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA

e

del PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

in seguito denominati le «parti contraenti»,

riuniti in Bruxelles il ventotto febbraio nell'anno 2008 per la firma del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, hanno adottato il protocollo.

I plenipotenziari della parti contraenti hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni elencate in prosieguo e allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune delle parti contraenti su un dialogo stretto,

Dichiarazione del Liechtenstein relativa all’articolo 5, paragrafo 3,

Dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

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За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

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DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SU UN DIALOGO STRETTO

Le parti contraenti sottolineano l’importanza di un dialogo stretto e produttivo tra tutti coloro che partecipano all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.

Nel rispetto dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, alle riunioni del comitato misto intese a procedere a scambi di idee con la Svizzera, la Commissione inviterà esperti degli Stati membri al fine di sentire esperti del Liechtenstein su tutte le questioni previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.

Le parti contraenti hanno preso nota della volontà degli Stati membri di accettare gli inviti di cui sopra e di partecipare a questi scambi di idee con il Liechtenstein su tutte le questioni previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.

DICHIARAZIONE DEL LIECHTENSTEIN RELATIVA ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3

(Termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell’acquis Dublino/Eurodac)

Il termine massimo di diciotto mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, riguarda sia l'approvazione che l’attuazione dell’atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi:

la fase preparatoria,

il procedimento parlamentare,

il termine di trenta giorni per la proposizione del referendum,

il referendum (organizzazione e votazione), se applicabile,

la ratifica del principe regnante.

Il Governo del Liechtenstein informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di ciascuna di tali fasi.

Il Governo del Liechtenstein si impegna a usare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE RIUNIONI CONGIUNTE DEI COMITATI MISTI

La delegazione della Commissione europea,

Le delegazioni che rappresentano i Governi della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia,

La delegazione che rappresenta il Governo della Confederazione Svizzera,

La delegazione che rappresenta il Governo del Principato del Liechtenstein,

rilevano che il Liechtenstein aderisce al comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, mediante un protocollo di tale accordo;

hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall’accordo tra la Comunità europea e l’Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia e, dall’altro, dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, integrato dal protocollo sull'associazione del Liechtenstein;

rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l’ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, o dell’accordo tra la Comunità europea e l’Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia;

prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l’esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro, in ordine alfabetico in base al nome, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, integrato dal protocollo sull'associazione del Liechtenstein.


18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/50


Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

Le procedure necessarie all’entrata in vigore del suddetto protocollo (1), firmato a Bruxelles il 28 febbraio 2008, sono state completate il 7 marzo 2011. Pertanto, tale protocollo è entrato in vigore il 7 aprile 2011, conformemente al suo articolo 9, paragrafo 1.


(1)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.


18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/50


Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

Le procedure necessarie all’entrata in vigore del suddetto protocollo (1), firmato a Bruxelles il 28 febbraio 2008, sono state completate il 7 marzo 2011. Pertanto, il protocollo è entrato in vigore il 1o aprile 2011, conformemente al suo articolo 8, paragrafo 2.


(1)  Cfr. pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale.


18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/51


Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

Il suddetto protocollo (1), firmato a Bruxelles il 28 febbraio 2008, è entrato in vigore tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera il 1o dicembre 2008, dopo il completamento delle pertinenti procedure il 24 ottobre 2008.

Poiché le procedure necessarie all’entrata in vigore del protocollo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sono state espletate il 7 marzo 2011, il protocollo entrerà in vigore per il Principato del Liechtenstein il 1o maggio 2011, conformemente all’articolo 5, terzo comma del protocollo stesso.


(1)  GU L 161 del 24.6.2009, pag. 8.


REGOLAMENTI

18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 583/2011 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2011

che modifica gli elenchi delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori di cui agli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza e codifica gli allegati A, B e C di tale regolamento

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (1), in particolare l’articolo 45,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 elencano le denominazioni date nella legislazione nazionale degli Stati membri alle procedure e ai curatori cui si applica detto regolamento. L’allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, lettera a), di detto regolamento. L’allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all’articolo 2, lettera c), di detto regolamento, e l’allegato C elenca i curatori di cui al suo articolo 2, lettera b).

(2)

Il 15 settembre 2010 l’Austria ha notificato alla Commissione, conformemente all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi che figurano negli allegati A, B e C di detto regolamento.

(3)

Il 23 novembre 2010 la Lettonia ha notificato alla Commissione, conformemente all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A e B di detto regolamento.

(4)

A seguito delle modifiche da apportare agli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 successivamente alle suddette notifiche da parte dell’Austria e della Lettonia, è opportuno procedere a una codificazione degli allegati A, B e C di detto regolamento per offrire la necessaria certezza del diritto a tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di insolvenza contemplate da detto regolamento.

(5)

Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 e pertanto, ai sensi dell’articolo 45 del medesimo, partecipano all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

È opportuno pertanto modificare e codificare gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è così modificato:

1)

l’allegato A è modificato come segue:

a)

le denominazioni per la Lettonia sono sostituite dalle seguenti:

«LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process»;

b)

le denominazioni per l’Austria sono sostituite dalle seguenti:

«ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren»;

2)

l’allegato B è modificato come segue:

a)

le denominazioni per la Lettonia sono sostituite dalle seguenti:

«LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process;

Fiziskās personas maksātnespējas process»;

b)

le denominazioni per l’Austria sono sostituite dalle seguenti:

«ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)»;

3)

nell’allegato C le denominazioni per l’Austria sono sostituite dalle seguenti:

«ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht».

Articolo 2

Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000, come modificati a norma dell’articolo 1 del presente regolamento, sono codificati e sostituiti dai testi che figurano negli allegati I, II e III del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.


(1)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO A

Procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, lettera a)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Reorganizace

Oddlužení

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f’każ tà negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren;

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

Processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

Concordata

Reconstituição empresarial

Reestruturação financeira

Gestão controlada

ROMÂNIA

Procedura insolvenței

Reorganizarea judiciară

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration».


ALLEGATO II

«ALLEGATO B

Procedure di liquidazione di cui all’articolo 2, lettera c)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo con cessione dei beni

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria con programma di cessione dei complessi aziendali

Amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione di cui sia parte integrante un concordato con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta’ mandat ta’ qbid mill-Kuratur f’każ ta’ negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

ROMÂNIA

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO C

Curatori di cui all’articolo 2, lettera b)

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΣ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπος

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l’exécution du plan

IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional Liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f’każ tà proċeduri tà falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

ROMÂNIA

Practician în insolvență

Administrator judiciar

Lichidator

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official Receiver

Trustee

Provisional Liquidator

Judicial factor».


18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 584/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2011

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Grana Padano (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Grana Padano», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento, ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Una dichiarazione di opposizione è stata notificata alla Commissione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 dalla ditta Chäs & Co Käsehandel GmbH, Inhaber Urs Reichen, Grubenstr 39, 8045 Zurigo, Svizzera, per il tramite delle autorità svizzere. Con lettera del 6 aprile 2010 la Commissione ha invitato le parti interessate a procedere alle consultazioni appropriate.

(4)

Poiché è stato raggiunto un accordo entro il termine di sei mesi con modifiche secondarie del disciplinare, la Commissione deve prendere una decisione.

(5)

Alla luce di questi elementi, le modifiche devono essere approvate e il documento unico modificato deve essere pubblicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare contenute nell’allegato II riguardanti la denominazione di cui all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Si applica il documento unico modificato di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU C 199 del 25.8.2009, pag. 24.


ALLEGATO I

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

ITALIA

Grana Padano (DOP)


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006

«GRANA PADANO»

N. CE: IT-PDO-0217-0011-26.7.2006

IGP ( ) DOP (X)

1.   Denominazione

«GRANA PADANO»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto (allegato III)

Classe 1.3.

Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Formaggio duro, a pasta cotta e lenta maturazione, fabbricato durante tutto l’anno e usato da tavola o da grattugia, prodotto con latte crudo parzialmente decremato di vacca la cui alimentazione base è costituita da foraggi verdi o conservati, proveniente da due mungiture giornaliere; è ammessa la lavorazione del latte di una singola munta o di due munte miscelate. Ha forma cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi dritto, facce piane leggermente orlate.

Ha il diametro da 35 a 45 cm e altezza dello scalzo da 18 a 25, con variazioni in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

Peso: da 24 a 40 kg; crosta: dura e liscia, con spessore di 4-8 mm.

La pasta è dura, con struttura finemente granulosa, frattura radiale a scaglia e occhiatura appena visibile. Il grasso sulla sostanza secca è minimo 32 %. Il colore della crosta è scuro o giallo dorato naturale e quello della pasta è bianco o paglierino. La pasta ha un aroma fragrante ed un sapore delicato.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Latte bovino crudo, siero-innesto naturale, caglio di vitello.

Il latte proviene da vacche allevate nella zona delimitata al punto 4.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

L’alimentazione base delle bovine da latte è costituita da foraggi verdi o conservati, e viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi di età.

L’alimentazione delle vacche da latte si basa sulla utilizzazione di alimenti ottenuti dalle coltivazioni aziendali o nell’ambito del territorio di produzione del GRANA PADANO DOP.

Nella razione giornaliera non meno del 50 % della sostanza secca deve essere apportata da foraggi con un rapporto foraggi/mangimi, riferito alla sostanza secca, non inferiore a 1.

Almeno il 75 % della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte.

Gli alimenti autorizzati sono elencati in una lista positiva, che comprende:

foraggi: foraggi freschi, fieni, paglie, insilati (non ammessi per la produzione della tipologia «Trentingrana»),

materie prime per mangimi, raggruppate per categorie, ammesse ad integrazione dei foraggi: cereali e loro derivati, semi oleaginosi e loro derivati, tuberi e radici e loro prodotti, foraggi disidratati, derivati dell’industria dello zucchero, semi di leguminose, grassi, minerali, additivi.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le operazioni di produzione e stagionatura devono essere effettuate nell’ambito del territorio di produzione così come delimitato nel punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.

Le operazioni di grattuggiamento e relativo confezionamento devono essere effettuate nell’ambito del territorio di produzione delimitato nel punto 4 in quanto il formaggio grattugiato fresco è un prodotto molto sensibile e la conservazione dei suoi caratteri organolettici presuppone un confezionamento immediato in condizioni tali da evitare ogni essiccazione; del resto, un confezionamento immediato in un imballaggio recante la denominazione di origine può meglio garantire l’autenticità del prodotto grattugiato il quale, per natura, è più difficilmente identificabile rispetto a una forma intera dove la marchiatura è visibile (come confermato dalla sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2003).

L’utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di GRANA PADANO DOP in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini, ecc. per la produzione di GRANA PADANO grattugiato, è consentito unicamente alle seguenti condizioni: è rispettata la percentuale massima di crosta del 18 %; è sempre garantita la tracciabilità delle forme intere di GRANA PADANO DOP dalle quali provengono gli sfridi; nel caso di impiego differito e/o di trasferimento da uno stabilimento all’altro, gli sfridi dovranno essere tenuti distinti per matricola e mese di produzione; il trasferimento degli sfridi è consentito soltanto nell’ambito della stessa azienda, o gruppo aziendale, e unicamente all’interno della zona d’origine. È quindi vietata la commercializzazione degli sfridi da destinare alla produzione di GRANA PADANO grattugiato.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l’uso della denominazione di origine protetta GRANA PADANO, e che deve dunque comparire tanto sulle forme intere quanto su tutte le confezioni di formaggio GRANA PADANO DOP in porzioni e grattugiato, è costituito da un disegno romboidale con su iscritte le parole «GRANA» e «PADANO», in carattere stampatello maiuscolo. Dentro gli angoli superiore e inferiore del romboide, aventi i vertici arrotondati, sono iscritte rispettivamente le iniziali «G» e «P».

Le fasce marchianti che imprimono a freddo il marchio di origine sulle forme all’atto della formatura si compongono di una serie di losanghe romboidali tratteggiate che riportano al loro interno alternativamente le parole «GRANA» e «PADANO», e recano i riferimenti identificativi del caseificio produttore e l’identificazione di mese e anno di produzione.

Unicamente per il GRANA PADANO DOP prodotto nella Provincia autonoma di Trento, e a condizione che nella produzione sia impiegato latte proveniente da vacche alimentate con foraggi con esclusione per tutto l’anno di insilati di ogni tipo, è consentito l’utilizzo delle specifiche fasce marchianti previste per la tipologia «Trentingrana» che si compongono di una fila di losanghe romboidali tratteggiate attraversate dalla parola «TRENTINO»; nella parte centrale, fra le forme stilizzate di alcune montagne, si leggono le parole «TRENTINO» scritte bifrontali.

L’azione identificativa dell’origine da parte delle fasce marchianti è integrata con l’apposizione di una placca di caseina, recante la scritta «GRANA PADANO», l’anno di produzione e un codice alfanumerico, che identifica in maniera univoca ogni singola forma.

Il formaggio «GRANA PADANO» stagionato per almeno 20 mesi dalla formatura all’interno della zona di produzione può essere individuato come «RISERVA». L’appartenenza alla categoria «GRANA PADANO RISERVA» viene sancita da un secondo marchio a fuoco, apposto sullo scalzo delle forme a richiesta degli operatori, con le stesse modalità previste per l’apposizione del marchio DOP. Il marchio in questione è costituito da un disegno circolare, attraversato al centro dalla parola «RISERVA». Dentro la lunetta superiore sono iscritti la parola «OLTRE» e il numero «20», mentre dentro quella inferiore è iscritta la parola «MESI».

Per quanto riguarda il prodotto confezionato sono previste le seguenti ulteriori categorie di prodotto: il GRANA PADANO «OLTRE 16 MESI» e il GRANA PADANO «RISERVA».

Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria GRANA PADANO «OLTRE 16 MESI», il logo GRANA PADANO è completato dalla specifica «OLTRE 16 MESI», disposta su una sola riga fra due strisce parallele.

Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria «GRANA PADANO RISERVA», oltre al logo GRANA PADANO compare la riproduzione del marchio a fuoco «RISERVA».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione e di grattugiatura del GRANA PADANO DOP è il territorio delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova a sinistra del Po, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a destra del Reno, Ferrara, Forlì, Cesena, Piacenza, Ravenna e Rimini, nonché i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice e Trodena.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La zona di produzione del GRANA PADANO DOP coincide in larga parte con la regione della pianura padana, ovvero l’area geografica del letto del fiume Po, che è caratterizzata da terreni golenici, alluvionali, fluvioglaciali, pianeggianti, ricchi di acque, tra i più fertili al mondo e tra i più adatti alla produzione di foraggi.

In particolare, queste caratteristiche pedologiche, associate allo specifico microclima della zona, favoriscono la produzione del mais, che rappresenta la base foraggera più importante per le vacche da latte destinato alla produzione di GRANA PADANO DOP, in quanto può costituire fino al 50 % della sostanza secca ingerita.

L’attività di bonifica e di sistemazione irrigua dell’area della pianura Padana svolta a partire dall’XI secolo costituì la premessa per lo sviluppo locale dell’allevamento bovino. La conseguente disponibilità di notevoli quantità di latte, che risultava in esubero rispetto al fabbisogno giornaliero della popolazione rurale, stimolò e rese necessaria la sua trasformazione in un formaggio serbevole. Anche oggi la grande disponibilità di foraggi locali, soprattutto il mais, legata alla grande disponibilità di acqua, costituisce un elemento fondamentale per il mantenimento dell’allevamento bovino e della conseguente disponibilità di latte.

5.2.   Specificità del prodotto

La specificità del GRANA PADANO DOP è riconducibile ai seguenti elementi:

dimensione e peso della forma,

peculiare caratteristica morfologica della pasta, legata alla tecnica di produzione, caratterizzata da una tessitura granulare che dà origine alla tipica frattura a scaglia,

colore della pasta bianco o paglierino, con sapore delicato e aroma fragrante, dovuto essenzialmente al largo utilizzo di mais ceroso nell’alimentazione delle bovine,

contenuto in acqua e grasso sostanzialmente analogo al contenuto di proteine,

elevata degradazione naturale delle proteine in peptoni, peptidi e amminoacidi liberi,

resistenza alla maturazione prolungata, anche oltre 20 mesi.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il legame causale fra il GRANA PADANO DOP e la sua zona di origine è riconducibile ai seguenti elementi:

l’elevato potenziale irriguo della pianura Padana e la conseguente disponibilità di foraggi, tra cui principalmente il mais ceroso, al quale sono da riconnettere le caratteristiche specifiche di colore bianco o paglierino, sapore e aroma della pasta evidenziate al punto 5.2,

l’utilizzo dell’insilato di mais — o mais ceroso — ha come conseguenza diretta un apporto nella dieta di composti cromatici, come caroteni, antociani, clorofilla, in misura inferiore a quello derivante da alimentazione a base di fieni polifiti o essenze foraggere verdi. Ciò è infatti una conseguenza diretta della fase di insilamento,

l’impiego del latte crudo, con conseguente apporto alla caseificazione di batteri lattici tipici del territorio,

l’impiego del siero innesto naturale, che crea un legame microbiologico ininterrotto con il territorio di produzione. Infatti, il latte che diventa siero, e quindi siero innesto, è di fatto da un lato l’anello di congiunzione che lega al territorio di produzione le caseificazioni, dall’altro garantisce il continuo e costante apporto di batteri lattici tipici della zona di origine, cui sono dovute le principali caratteristiche peculiari del formaggio GRANA PADANO DOP.

Il legame causale fra le caratteristiche del prodotto e la sua zona di origine è inoltre dato dalla figura del «casaro», che ha da sempre un’importanza centrale e fondamentale nella produzione di GRANA PADANO DOP.

Ancora oggi la trasformazione del latte in GRANA PADANO DOP è affidata a casari e non a tecnici o scienziati.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione per la proposta di modifica della denominazione d’origine protetta «Grana Padano».

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile:

al seguente link:

http://www.politcheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/335

oppure

accedendo direttamente alla home page del sito del ministero (www.politicheagricole.it) e cliccando successivamente su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) e su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) 510/2006]».


18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/71


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 585/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2011

che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 191 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato ortofrutticolo dell’Unione sta attraversando una crisi senza precedenti a seguito del manifestarsi di un focolaio mortale di Escherichia coli (E. coli) enteroemorragico in Germania, che è stato associato con il consumo di determinati tipi di ortofrutticoli freschi. La crisi ha avuto inizio il 26 maggio 2011, quando la stampa ha cominciato a riferire informazioni allarmanti secondo cui i cetrioli sarebbero stati all’origine del focolaio.

(2)

Alcuni Stati membri e paesi terzi hanno adottato misure precauzionali e un calo di fiducia repentino da parte dei consumatori dovuto alla percezione di rischi per la salute pubblica sta provocando una gravissima perturbazione del mercato ortofrutticolo dell’Unione, soprattutto per quanto concerne cetrioli, pomodori, peperoni, zucchine e alcuni prodotti della famiglia delle lattughe e delle indivie originari dell’Unione.

(3)

Tenuto conto della situazione attuale del mercato e di quella prevista, e considerando il fatto che il regolamento (CE) n. 1234/2007 e il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), sostituiti a decorrere dal 22 giugno 2011 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo ai settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (3), non forniscono espressamente strumenti settoriali adeguati per risolvere i problemi pratici che si manifestano nel settore degli ortofrutticoli, è necessario adottare misure eccezionali, con carattere urgente e per un periodo limitato.

(4)

Poiché i cetrioli, i pomodori, i peperoni, le zucchine e alcuni prodotti della famiglia delle lattughe e delle indivie costituiscono i principali prodotti colpiti dalla crisi ortofrutticola, è opportuno limitare a questi prodotti il campo di applicazione delle misure eccezionali.

(5)

Tenuto conto della natura specifica del settore ortofrutticolo, le misure di gestione delle crisi e le misure di sostegno ai mercati di cui all’articolo 103 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 risultano le più adeguate per offrire un sostegno alle organizzazioni di produttori riconosciute per la produzione di ortofrutticoli.

(6)

L’Unione deve concedere un sostegno supplementare relativo ai ritiri dal mercato, alla raccolta prima della maturazione e alla mancata raccolta di cetrioli, pomodori, peperoni, zucchine e alcuni prodotti della famiglia delle lattughe e delle indivie destinati al consumo fresco. Tenuto conto della considerevole perturbazione del mercato ortofrutticolo e del numero relativamente limitato di aderenti a organizzazioni di produttori in alcuni Stati membri, è inoltre necessario concedere un sostegno dell’Unione per tali misure ai produttori di ortofrutticoli che non aderiscono a un’organizzazione di produttori riconosciuta e che hanno firmato un contratto con un’organizzazione di produttori riconosciuta per il ritiro di cetrioli, pomodori, peperoni, zucchine e alcuni prodotti della famiglia delle lattughe e delle indivie.

(7)

Per motivi di uniformità e al fine di evitare compensazioni eccessive, i livelli massimi di sostegno aggiuntivo dell’Unione per i ritiri, la raccolta prima della maturazione e la mancata raccolta devono essere fissati a livello dell’Unione. Per tener conto della natura specifica delle operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, gli Stati membri devono convertire l’approccio per chilogrammi adottato per i ritiri in un approccio per ettari sulla base delle rese.

(8)

Le organizzazioni di produttori sono i soggetti principali del settore ortofrutticolo e costituiscono le entità più adeguate per garantire che il sostegno dell’Unione venga versato ai produttori che non aderiscono a un’organizzazione di produttori riconosciuta. Esse devono garantire che il sostegno dell’Unione venga versato ai produttori che non aderiscono a un’organizzazione di produttori riconosciuta tramite la conclusione di un contratto. Poiché non tutti gli Stati membri dispongono dello stesso livello di organizzazione sul fronte dell’offerta del mercato ortofrutticolo, ove ciò sia debitamente giustificato è opportuno autorizzare l’autorità competente degli Stati membri a versare il sostegno dell’Unione direttamente ai produttori.

(9)

Ai fini della disciplina di bilancio, è necessario stabilire un limite massimo per le spese che saranno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e definire un sistema di notifica e monitoraggio nell’ambito del quale gli Stati membri informino la Commissione in merito alle loro operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione.

(10)

Al fine di limitare l’impatto dei danni provocati al settore ortofrutticolo, il presente regolamento deve riguardare un periodo che ha inizio dal 26 maggio 2011. Per motivi di urgenza, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(11)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Per il periodo dal 26 maggio al 30 giugno 2011, è concesso un sostegno eccezionale alle organizzazioni di produttori di cui all’articolo 122, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e ai produttori che non aderiscono a tali organizzazioni, in relazione ai seguenti prodotti del settore ortofrutticolo destinati al consumo fresco:

a)

pomodori di cui al codice NC 0702 00 00;

b)

lattughe di cui ai codici NC 0705 11 00 e NC 0705 19 00 e indivie ricce e scarole di cui al codice NC 0705 29 00;

c)

cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05;

d)

peperoni di cui al codice NC 0709 60 10;

e)

zucchine di cui al codice NC 0709 90 70.

2.   Le misure adottate nell’ambito del presente regolamento sono considerate misure d’intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (4).

Articolo 2

Importo massimo del sostegno

La spesa totale sostenuta dall’Unione ai fini del presente regolamento non può essere superiore a 210 000 000 EUR. Tale importo è finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e viene utilizzato esclusivamente per finanziare le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 3

Applicabilità delle norme

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1234/2007, il regolamento (CE) n. 1580/2007 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applicano alle organizzazioni di produttori e ai loro aderenti nonché, mutatis mutandis, ai produttori di cui all’articolo 5.

Articolo 4

Organizzazioni di produttori

1.   Il limite massimo del 5 % di cui all’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applica ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento nel caso in cui tali prodotti vengano ritirati nel corso del periodo menzionato nel suddetto articolo.

2.   Le misure di mancata raccolta di cui all’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 possono essere adottate, con riguardo ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento e per i periodi ivi menzionati, anche quando la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione. In tali casi, gli importi compensativi di cui all’articolo 86, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 vengono proporzionalmente ridotti in funzione della produzione già raccolta, secondo quanto stabilito sulla base dei dati contabili o fiscali delle organizzazioni di produttori interessate.

3.   Il contributo dell’Unione agli importi massimi fissati dagli Stati membri a norma dell’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1580/2007 o dell’articolo 79 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non superano gli importi fissati all’allegato I, parte A, del presente regolamento, in caso di ritiri con destinazione diversa dalla distribuzione gratuita. In caso di distribuzione gratuita, tali importi vengono raddoppiati.

4.   Il massimale di un terzo della spesa di cui al secondo comma dell’articolo 103 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e il massimale del 25 % per l’aumento del fondo operativo di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute in relazione alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo nel corso del periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

5.   Il sostegno aggiuntivo dell’Unione viene concesso per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuate con riguardo ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel corso del periodo ivi indicato. Il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono stati effettivamente raccolti prima della maturazione.

Il sostegno aggiuntivo dell’Unione non viene incluso nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori e non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali del 4,1 % e del 4,6 % di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Gli importi del sostegno aggiuntivo dell’Unione per i ritiri sono fissati nell’allegato I, parte B, del presente regolamento.

In caso di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, gli Stati membri fissano gli importi del sostegno aggiuntivo dell’Unione per ettaro a un livello che copra al massimo il 90 % degli importi fissati per i ritiri nell’allegato I, parte B, del presente regolamento.

Il sostegno aggiuntivo dell’Unione è concesso anche qualora le organizzazioni di produttori non prevedano tali operazioni nell’ambito dei propri programmi operativi.

6.   Le spese sostenute conformemente al presente articolo fanno parte del fondo operativo delle organizzazioni di produttori. Gli articoli 103 ter, paragrafo 2, e 103 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applicano al sostegno aggiuntivo dell’Unione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo 5

Produttori non aderenti a organizzazioni di produttori

1.   Il sostegno dell’Unione è concesso ai produttori di ortofrutticoli non aderenti a un’organizzazione di produttori riconosciuta (di seguito: «produttori non aderenti») per effettuare operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione con riguardo ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel corso del periodo ivi indicato. Qualora un’organizzazione di produttori sia stata sospesa conformemente all’articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007 o all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i suoi aderenti sono considerati produttori non aderenti ai fini del presente regolamento.

Il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono stati effettivamente raccolti prima della maturazione.

2.   Nel caso dei ritiri, i produttori non aderenti stipulano un contratto con un’organizzazione di produttori riconosciuta.

Il sostegno dell’Unione viene versato a tali produttori dall’organizzazione di produttori con cui hanno stipulato il contratto. Il secondo e il quinto comma dell’articolo 4, paragrafo 5, e dell’articolo 4, paragrafo 6, si applicano mutatis mutandis.

3.   Gli importi del sostegno da versare a norma del paragrafo 1 nella situazione di cui al paragrafo 2 sono quelli fissati nell’allegato I, parte B, meno gli importi corrispondenti ai costi reali sostenuti dall’organizzazione di produttori per il ritiro dei rispettivi prodotti, che l’organizzazione di produttori può trattenere. Tali costi sono documentati mediante la presentazione di fatture. Le organizzazioni di produttori accettano tutte le richieste ragionevoli provenienti da produttori non aderenti a un’organizzazione di produttori ai fini del presente regolamento.

4.   Per motivi debitamente giustificati, come il grado limitato di organizzazione dei produttori nello Stato membro interessato, e in modo non discriminatorio, gli Stati membri possono autorizzare un produttore non aderente a effettuare una notifica all’autorità competente dello Stato membro anziché stipulare il contratto di cui al paragrafo 2. Con riguardo a tale notifica, l’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1580/2007 o l’articolo 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applicano mutatis mutandis.

Nei casi sopra indicati, l’autorità competente dello Stato membro versa il sostegno dell’Unione direttamente al produttore, conformemente alla sua legislazione. Gli importi del sostegno sono quelli fissati nell’allegato I, parte B.

5.   Nel caso delle operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, i produttori non aderenti provvedono alla necessaria notifica all’autorità competente dello Stato membro secondo le modalità da esso adottate conformemente all’articolo 86, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1580/2007 o all’articolo 85, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Gli importi del sostegno dell’Unione per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione sono quelli fissati a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, quarto comma.

Articolo 6

Controlli sulle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione

1.   Le operazioni di ritiro di cui agli articoli 4 e 5 sono soggette a controlli di primo livello conformemente all’articolo 110 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tali controlli sono tuttavia limitati al 10 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato.

Per le operazioni di ritiro di cui all’articolo 5, paragrafo 4, i controlli di primo livello vertono sul 100 % del quantitativo di prodotti ritirati.

2.   Le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui agli articoli 4 e 5 sono soggette ai controlli e alle condizioni di cui all’articolo 112 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, salvo per quanto riguarda il requisito che non abbia già avuto luogo alcuna raccolta parziale. I controlli si limitano al 10 % delle zone di produzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

Per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, i controlli vertono sul 100 % delle zone di produzione.

Articolo 7

Notifiche

1.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, le notifiche ricevute nel corso della settimana precedente dalle organizzazioni di produttori e da produttori non aderenti. Le suddette notifiche fanno riferimento alle operazioni da effettuare ai fini del presente regolamento, in termini di quantitativi, superficie e spesa massima dell’Unione per ciascuno dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Gli Stati membri si avvalgono a tal fine dei modelli riportati nell’allegato II.

Il 22 giugno 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, avvalendosi dei modelli riportati nell’allegato II, le informazioni di cui al primo comma in relazione alle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuate tra il 26 maggio 2011 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Entro il 18 luglio 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni riguardanti i quantitativi totali ritirati, la superficie complessiva su cui sono state effettuate operazioni di mancata raccolta o di raccolta prima della maturazione e le domande di sostegno totale dell’Unione per le corrispondenti operazioni di ritiro e di mancata raccolta.

Gli Stati membri si avvalgono a tal fine del modello riportato nell’allegato III.

Non sono ammesse a beneficiare del sostegno dell’Unione le operazioni di ritiro, mancata raccolta o raccolta prima della maturazione che non siano state notificate alla Commissione in conformità del presente paragrafo.

3.   Se le domande di sostegno dell’Unione notificate in conformità del paragrafo 2 superano l’importo massimo del sostegno di cui all’articolo 2, la Commissione, senza l’assistenza del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, fissa un coefficiente di assegnazione per la concessione del sostegno totale disponibile dell’Unione sulla base delle domande ricevute. Se la domanda di sostegno non supera l’importo massimo del sostegno, il coefficiente di assegnazione è fissato al 100 %.

Gli Stati membri applicano il coefficiente di assegnazione a tutte le domande di cui all’articolo 8.

Articolo 8

Domanda di sostegno dell’Unione e pagamento degli aiuti

1.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 5, e all’articolo 5, paragrafo 2, entro l’11 luglio 2011.

2.   In deroga ai termini stabiliti a norma dell’articolo 73 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e dell’articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, entro l’11 luglio 2011 le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno totale dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento in conformità della procedura di cui all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Non si applica il limite massimo dell’80 % dell’importo dell’aiuto inizialmente approvato per il programma operativo di cui all’articolo 73, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

3.   Nei casi di cui all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, entro l’11 luglio 2011 i produttori non aderenti presentano alle autorità competenti degli Stati membri domanda di pagamento del sostegno dell’Unione. Gli Stati membri designano le autorità competenti entro il 30 giugno 2011.

4.   Le domande di sostegno dell’Unione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono accompagnate da documenti che giustifichino l’importo del sostegno richiesto e contengono una dichiarazione scritta attestante che il richiedente non ha percepito un duplice finanziamento dell’Unione o nazionale o un indennizzo assicurativo per le operazioni ammesse a beneficiare del sostegno dell’Unione ai sensi del presente regolamento.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri non effettuano pagamenti prima che sia stato fissato il coefficiente di assegnazione di cui all’articolo 7, paragrafo 3. Esse provvedono affinché tutti i pagamenti da effettuare ai fini del presente regolamento siano eseguiti entro il 15 ottobre 2011.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

PARTE A

Importi massimi del contributo dell’Unione a sostegno dei ritiri dal mercato di cui all’articolo 4, paragrafo 3

Prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Sostegno massimo (EUR/100 kg)

Lattughe, indivie ricce e scarole

15,5

Cetrioli

9,6

Peperoni

17,8

Zucchine

11,8


PARTE B

Importi massimi del sostegno aggiuntivo dell’Unione per i ritiri dal mercato di cui all’articolo 4, paragrafo 5

Prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Sostegno massimo (EUR/100 kg)

Pomodori

33,2

Lattughe, indivie ricce e scarole

38,9

Cetrioli

24,0

Peperoni

44,4

Zucchine

29,6


ALLEGATO II

Modelli per la notifica ai sensi dell ’ articolo 7, paragrafo 1

NOTIFICA DI OPERAZIONI DI RITIRO

Paese

 

Data  (1):

 

Prodotto (2)

OP

Produttori non aderenti

Sostegno totale UE

EUR

Quantitativi da ritirare

(t)

Sostegno aggiuntivo UE

EUR

(Art. 4, par. 5, del presente regolamento)

Sostegno del fondo operativo UE

EUR

(Art. 80, par. 1, del reg. 1580/2007/ art. 79, par. 1, del reg. 543/2011) (3)

Sostegno totale UE

EUR

Quantitativi da ritirare

(t)

Sostegno aggiuntivo UE

EUR

(Art. 5, par. 3 e 4, del presente regolamento)

Cetrioli

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

Lattughe e indivie

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

La seguente tabella deve essere compilata il primo giorno della notifica:

Importi massimi del sostegno fissati dallo Stato membro in conformità dell'art. 80, par. 1, del reg. 1580/2007; art. 79, par. 1, del reg. (UE) 543/2011:

 

Contributo dell'Unione

(EUR/100 kg)

Contributo dell'OP

(EUR/100 kg)

Cetrioli

 

 

Lattughe e indivie

 

 

Peperoni

 

 

Zucchine

 

 

NOTIFICA DI OPERAZIONI DI RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE/MANCATA RACCOLTA

Paese:

 

Data  (4):

 

Prodotto (5)

OP

Produttori non aderenti

Sostegno totale UE

EUR

Superficie

(ha) (6)

Sostegno fondo operativo UE

EUR

(Art. 86, par. 4, del reg. 1580/2007; art. 85, par. 4, del reg. 543/2011) (7)

Sostegno aggiuntivo UE

EUR

(Art. 4, par. 5, del presente regolamento)

Sostegno totale UE

EUR

Superficie

(ha) (6)

Sostegno UE

EUR

(Art. 5, par. 5, del presente regolamento)

Cetrioli

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

Lattughe e indivie

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

La seguente tabella deve essere compilata il primo giorno della notifica:

Importi massimi del sostegno fissati dallo Stato membro in conformità dell'art. 86, par. 4, del reg. 1580/2007; art. 85, par. 4, del reg. (UE) 543/2011:

 

Aria aperta

Serra

Contributo dell'Unione

(EUR/ha)

Contributo dell'OP

(EUR/ha)

Contributo dell'Unione

(EUR/ha)

Contributo dell'OP

(EUR/ha)

Pomodori

 

 

 

 

Cetrioli

 

 

 

 

Lattughe e indivie

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 


(1)  Per ogni settimana deve essere compilato un foglio Excel distinto (comprese le notifiche operazioni, nel caso di Stati membri che hanno effettuato una notifica preventiva).

(2)  Prodotti quali definiti all'articolo 1, par. 1.

(3)  Per il calcolo si terrà conto soltanto del contributo dell'Unione, ad esempio per i pomodori 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  Per ogni settimana deve essere compilato un foglio Excel distinto (comprese le notifiche zero effettuate operazioni, nel caso di Stati membri che hanno effettuato una notifica preventiva).

(5)  Prodotti quali definiti all'articolo 1, par. 1.

(6)  Se la produzione commerciale è già stata raccolta, il dato da registrare è una stima della superficie equivalente con produzione.

(7)  Per il calcolo si terrà conto soltanto del contributo dell'Unione.


ALLEGATO III

Modelli per la notifica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2

NOTIFICA DI OPERAZIONI DI RITIRO

Paese:

 

Data:

26 maggio - 30 giugno 2011

Prodotto (1)

OP

Produttori non aderenti

Sostegno Totale UE

EUR

Quantitativi totali ritirati

(t)

Sostegno aggiuntivo UE

EUR

(Art. 4, par. 5, del presente regolamento)

Sostegno fondo operativo UE

EUR

(Art. 80, par. 1, del reg. 1580/2007; art. 79, par. 1, del reg. 543/2011) (2)

Sostegno Totale UE

EUR

Quantitativi totali ritirati

(t)

Sostegno aggiuntivo UE

EUR

(Art. 5, par. 3 e 4, del presente regolamento)

Cetrioli

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

Lattughe e indivie

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICA DI OPERAZIONI DI RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE/MANCATA RACCOLTA

Paese:

 

Data:

26 maggio - 30 giugno 2011

Prodotto (3)

OP

Produttori non aderenti

Sostegno Totale UE

EUR

Superficie

(ha) (4)

Sostegno fondo operativo UE

EUR

(Art. 86, par. 4, del reg. 1580/2007; art. 85, par. 4, del reg. 543/2011) (5)

Sostegno aggiuntivo UE

EUR

(Art. 4, par. 5, del presente regolamento)

Sostegno Totale UE

EUR

Superficie

(ha) (4)

Sostegno UE

EUR

(Art. 5, par. 5, del presente regolamento)

Cetrioli

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

Lattughe e indivie

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Prodotti quali definiti all'articolo 1, par. 1.

(2)  Per il calcolo si terrà conto soltanto del contributo dell'Unione, ad esempio per i pomodori 3,6325 EUR/100 kg.

(3)  Prodotti quali definiti all'articolo 1, par. 1.

(4)  Se la produzione commerciale è già stata raccolta, il dato da registrare è una stima della superficie equivalente con produzione.

(5)  Per il calcolo si terrà conto soltanto del contributo dell'Unione.


18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/80


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 586/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

57,8

MK

31,8

TR

54,0

ZZ

47,9

0707 00 05

TR

97,3

ZZ

97,3

0709 90 70

TR

111,4

ZZ

111,4

0805 50 10

AR

65,2

BR

40,6

TR

76,6

ZA

100,1

ZZ

70,6

0808 10 80

AR

90,6

BR

79,3

CL

84,5

CN

80,6

NZ

97,4

UY

98,4

ZA

85,5

ZZ

88,0

0809 10 00

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 20 95

TR

385,5

XS

175,4

ZZ

280,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/82


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 587/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 570/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 158 del 16.6.2011, pag. 31.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 18 giugno 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

47,19

0,00

1701 11 90 (1)

47,19

0,75

1701 12 10 (1)

47,19

0,00

1701 12 90 (1)

47,19

0,45

1701 91 00 (2)

50,08

2,45

1701 99 10 (2)

50,08

0,00

1701 99 90 (2)

50,08

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/84


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2011

sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al Sistema d’informazione Schengen nel Principato del Liechtenstein

(2011/352/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen («protocollo») (1), che è stato firmato il 28 febbraio 2008 (2) ed è entrato in vigore il 7 aprile 2011, in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 10, paragrafo 1, del protocollo prevede che le disposizioni dell’acquis di Schengen siano applicate dal Principato del Liechtenstein solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato che il Principato del Liechtenstein riunisce i presupposti per l’attuazione di tale acquis.

(2)

Il Consiglio ha verificato se il Principato del Liechtenstein assicurasse livelli soddisfacenti di protezione dei dati nel seguente modo: al Principato del Liechtenstein è stato trasmesso un questionario completo, le relative risposte sono state messe agli atti e sono state effettuate nel Principato stesso visite di verifica e di valutazione nel settore della protezione dei dati, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, definite nella decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l’istituzione della Commissione permanente di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 definitivo] (3) («decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998»).

(3)

Il 9 giugno 2011 il Consiglio ha concluso che il Principato del Liechtenstein soddisfaceva le condizioni nel settore della protezione dei dati. È pertanto possibile fissare una data a decorrere dalla quale l’acquis di Schengen relativo al Sistema d’informazione Schengen («SIS») può essere applicato nel Principato del Liechtenstein.

(4)

L’entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati reali SIS verso il Principato del Liechtenstein. L’utilizzo di detti dati dovrebbe permettere al Consiglio, attraverso le applicabili procedure di valutazione Schengen definite nella decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998, di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS nel Principato del Liechtenstein. Una volta effettuate tali valutazioni, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne con il Principato del Liechtenstein.

(5)

L’accordo tra il Principato del Liechtenstein, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in Liechtenstein, in Islanda o in Norvegia stabilisce che i suoi effetti decorreranno, per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen, dalla stessa data di decorrenza degli effetti del protocollo.

(6)

È opportuno adottare una decisione del Consiglio distinta per fissare la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne. Fino alla data fissata in tale decisione occorre imporre talune restrizioni all’uso del SIS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   A decorrere dal 19 luglio 2011, le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS di cui all’allegato I si applicano al Principato del Liechtenstein nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

2.   Le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS di cui all’allegato II si applicano a decorrere dalla data prevista in tali disposizioni al Principato del Liechtenstein nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

3.   Dal 9 giugno 2011 i dati reali SIS possono essere trasferiti al Principato del Liechtenstein.

Dal 19 luglio 2011 il Principato del Liechtenstein è autorizzato a inserire i dati nel SIS e utilizzare i dati SIS, fatto salvo il paragrafo 4.

4.   Fino alla data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con il Principato del Liechtenstein, quest’ultimo:

a)

non è tenuto a rifiutare l’ingresso nel suo territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da uno Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione;

b)

si astiene dall’inserire dati disciplinati dall’articolo 96 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (4) («Convenzione di Schengen»).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Decisioni del Consiglio 2008/261/CE (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3) e 2008/262/CE (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5).

(3)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.

(4)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.


ALLEGATO I

Elenco delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS che devono essere rese applicabili al Principato del Liechtenstein

1.

Per quanto riguarda le disposizioni della Convenzione di Schengen:

articolo 64 e articoli da 92 a 119 della Convenzione di Schengen;

2.

per quanto riguarda le decisioni e dichiarazioni relative al SIS del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di Schengen:

a)

decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del regolamento finanziario C. SIS [SCH/Com-ex (97) 35] (1);

b)

dichiarazione del Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 relativa alla definizione del concetto di straniero [SCH/Com-ex (96) decl. 5] (2),

dichiarazione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante la struttura del SIS [SCH/Com-ex (99) decl. 2 riv] (3);

3)

per quanto riguarda altri strumenti relativi al SIS:

a)

direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), nella misura in cui si applichi in relazione al trattamento dei dati nell’ambito del SIS;

b)

decisione 2000/265/CE del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa a un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all’installazione e al funzionamento dell’infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «Sisnet» (5);

c)

manuale SIRENE (6);

d)

regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (7), e ogni decisione successiva relativa alla data di applicazione di dette funzioni;

e)

decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (8), e ogni decisione successiva relativa alla data di applicazione di dette funzioni;

f)

regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all’accesso al sistema d’informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (9);

g)

articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e le disposizioni del titolo II e relativi allegati riguardanti il sistema d’informazione Schengen (SIS) del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (10);

h)

regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (11);

i)

decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (12).


(1)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 444.

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 458.

(3)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 459.

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(5)  GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12.

(6)  Parti del manuale SIRENE sono state pubblicate nella GU C 38 del 17.2.2003, pag. 1. Il manuale è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2006/757/CE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 1) e 2006/758/CE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 41).

(7)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29.

(8)  GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.

(9)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18.

(10)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(11)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1.

(12)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43.


ALLEGATO II

Elenco delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS che devono essere rese applicabili al Principato del Liechtenstein dalla data prevista in tali disposizioni

1.

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (1);

2.

regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2);

3.

decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3).


(1)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(3)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.


18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/88


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2011

che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere l’influenza aviaria in Germania nel 2007

[notificata con il numero C(2011) 4161]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2011/353/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 4, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione dell’influenza aviaria nel più breve tempo possibile, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo comma, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2) stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. L’articolo 3 di tale regolamento stabilisce norme sulle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

La decisione 2008/441/CE della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Germania nel 2007 (3) ha concesso alla Germania un contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute per l’eradicazione dell’influenza aviaria. Conformemente a tale decisione, è stato versato un primo anticipo di 320 000,00 EUR.

(5)

Il 13 maggio 2008 e il 25 luglio 2008, la Germania ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. Il 9 febbraio 2009 è stato iniziato un audit preventivo. Le conclusioni definitive della Commissione sono state comunicate alla Germania con un lettera datata 20 settembre 2010 e confermate con una lettera datata 21 febbraio 2011.

(6)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(7)

Le autorità tedesche hanno adempiuto pienamente agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(8)

Alla luce di tali considerazioni, occorre fissare ora l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione dell’influenza aviaria in Germania nel 2007.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione dell’influenza aviaria in Germania nel 2007 è fissato a 1 141 550,98 EUR. Si tratta di una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Articolo 2

Il saldo del contributo finanziario è fissato a 821 550,98 EUR.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 156 del 14.6.2008, pag. 14.


18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/90


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2011

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 4177]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/354/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2008 la Bayer CropScience AG ha presentato all’autorità competente dei Paesi Bassi, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da cotone GHB614 («la domanda»).

(2)

La domanda riguarda anche l’immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti cotone GHB614 o da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone, ad eccezione della coltivazione. A norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa è pertanto corredata dei dati e delle informazioni di cui agli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), nonché di informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

(3)

Il 10 marzo 2009 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Il cotone GHB614 è stato giudicato altrettanto sicuro quanto la versione non geneticamente modificata per quel che riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e degli animali o sull’ambiente. Si è pertanto concluso che sia da ritenere improbabile che l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire dal cotone GHB614 descritto nella domanda («i prodotti») possa avere effetti nocivi sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente nell’ambito degli usi previsti (3). L’EFSA ha tenuto conto nel suo parere di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 4, e dall’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.

(4)

In particolare, secondo quanto concluso dall’EFSA, il cotone GHB614 è equivalente alla versione non geneticamente modificata e ad altre varietà di cotone tradizionali sotto il profilo agronomico e della composizione, salvo che per il tratto introdotto, e la caratterizzazione molecolare non ha fornito indicazioni di effetti imprevisti della modificazione genetica — motivo per cui non sono necessari studi sulla sicurezza dell’intero alimento/mangime negli animali (ad esempio, studio sulla tossicità a 90 giorni nei ratti).

(5)

Nell’esprimere tale parere l’EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente e consistente in un piano generale di sorveglianza è conforme all’uso cui i prodotti sono destinati. Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche fisiche delle sementi di cotone e dei metodi di trasporto, l’EFSA ha raccomandato che, nell’ambito della sorveglianza generale, si introducano misure specifiche volte a monitorare attivamente la presenza di piante di cotone inselvatichite nelle zone in cui possono verificarsi lo spargimento involontario di sementi e l’insediamento delle piante.

(6)

Il piano di monitoraggio presentato dal richiedente è stato modificato al fine di descrivere meglio gli obblighi in materia di monitoraggio e di rispettare la raccomandazione dell’EFSA. Sono state introdotte misure specifiche per limitare le perdite e gli spargimenti involontari e per eliminare le popolazioni di cotone avventizie.

(7)

Alla luce delle considerazioni esposte risulta opportuno rilasciare un’autorizzazione per i prodotti in esame.

(8)

Secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4), a ogni OGM va assegnato un identificatore unico.

(9)

In base al parere dell’EFSA, per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da cotone GHB614 non risultano necessarie prescrizioni specifiche sull’etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. Per garantire che i prodotti siano usati nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione prevista dalla presente decisione occorre tuttavia che sull’etichettatura dei mangimi contenenti o costituiti dall’OGM e su quella dei prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti o costituiti dall’OGM, per i quali viene chiesta l’autorizzazione, sia aggiunta un’indicazione chiara che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.

(10)

L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (5), stabilisce prescrizioni per l’etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da OGM. Le disposizioni in materia di tracciabilità relative ai prodotti contenenti OGM o da essi costituiti e quelle relative agli alimenti o ai mangimi ottenuti da OGM figurano rispettivamente nell’articolo 4, paragrafi da 1 a 5, e nell’articolo 5 di tale regolamento.

(11)

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati devono essere presentati conformemente alle disposizioni della decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il parere dell’EFSA non giustifica l’imposizione di condizioni o di restrizioni specifiche all’immissione in commercio e/o all’uso e alla manipolazione, compresi requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio dell’uso degli alimenti e dei mangimi, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(12)

È opportuno che tutte le pertinenti informazioni relative all’autorizzazione dei prodotti siano inserite nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(13)

La presente decisione va notificata tramite il centro di scambio di informazioni sulla sicurezza (Biosafety Clearing-House) alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (7).

(14)

Il richiedente è stato consultato in merito alle misure stabilite dalla presente decisione.

(15)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure in questione. Poiché, durante la riunione del 17 marzo 2011, il Consiglio non è riuscito a decidere a maggioranza qualificata né a favore né contro la proposta e ha comunicato che i suoi atti sulla questione sono conclusi, le misure devono essere adottate dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Al cotone (Gossypium hirsutum) geneticamente modificato GHB614, di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico BCS-GHØØ2-5 conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati alle condizioni stabilite nella presente decisione i seguenti prodotti:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da cotone BCS-GHØØ2-5;

b)

mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da cotone BCS-GHØØ2-5;

c)

prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone BCS-GHØØ2-5 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini delle disposizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «cotone».

2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone BCS-GHØØ2-5 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione garantisce l’istituzione e l’attuazione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio conformemente alla decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono iscritte nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è la Bayer CropScience AG.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 8

Destinatario

La Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Germania, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2006-020

(4)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(5)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(6)  GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9.

(7)  GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO

a)   Richiedente e titolare dell’autorizzazione

Nome

:

Bayer CropScience AG

Indirizzo

:

Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Germania

b)   Designazione e specifiche dei prodotti

1)

Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da cotone BCS-GHØØ2-5;

2)

mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da cotone BCS-GHØØ2-5;

3)

prodotti, diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da cotone BCS-GHØØ2-5 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione.

Il cotone (Gossypium hirsutum) geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5, descritto nella domanda, esprime la proteina 2mEPSPS, che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato.

c)   Etichettatura

1)

Ai fini dell’applicazione dei requisiti specifici in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «cotone»;

2)

sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone BCS-GHØØ2-5 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), della presente decisione, e nei documenti che li accompagnano, figura la dicitura «non destinato alla coltivazione».

d)   Metodo di rilevamento

Metodo evento-specifico basato sulla real-time PCR per la quantificazione del cotone BCS-GHØØ2-5,

metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento, istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, e pubblicato su http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

materiale di riferimento: AOCS 1108-A e 0306-A accessibili tramite l’American Oil Chemists Society al sito http://www.aocs.org/tech/crm/

e)   Identificatore unico

BCS-GHØØ2-5

f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), identificativo del record: cfr. [da completare alla notifica].

g)   Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti

Non applicabili.

h)   Piano di monitoraggio

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conforme all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato su Internet]

i)   Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti per il consumo umano

Non applicabili.

Nota: in futuro può rendersi necessaria la modifica dei link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l’aggiornamento del Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.