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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.156.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2011/339/UE |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2011/340/UE |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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15.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 564/2011 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2011
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
MA |
90,3 |
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MK |
36,4 |
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|
TR |
93,0 |
|
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ZZ |
73,2 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
100,7 |
|
ZZ |
100,7 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
110,0 |
|
ZZ |
110,0 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
73,4 |
|
CL |
79,9 |
|
|
TR |
63,4 |
|
|
ZA |
91,5 |
|
|
ZZ |
77,1 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
82,2 |
|
BR |
79,7 |
|
|
CL |
92,8 |
|
|
CN |
90,6 |
|
|
NZ |
114,2 |
|
|
US |
178,7 |
|
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UY |
57,1 |
|
|
ZA |
88,5 |
|
|
ZZ |
98,0 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
117,9 |
|
ZZ |
117,9 |
|
|
0809 20 95 |
XS |
221,4 |
|
ZZ |
221,4 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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15.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 565/2011 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2011
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 549/2011 della Commissione (4). |
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(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 15 giugno 2011
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(EUR) |
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Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
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1701 11 10 (1) |
47,19 |
0,00 |
|
1701 11 90 (1) |
47,19 |
0,75 |
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1701 12 10 (1) |
47,19 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
47,19 |
0,45 |
|
1701 91 00 (2) |
50,36 |
2,36 |
|
1701 99 10 (2) |
50,36 |
0,00 |
|
1701 99 90 (2) |
50,36 |
0,00 |
|
1702 90 95 (3) |
0,50 |
0,22 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
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15.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/5 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2011
che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di comitato per l’aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999
(2011/339/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 214, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Comunità europea ha concluso la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 con la decisione 2000/421/CE del Consiglio (1). La convenzione sull’aiuto alimentare è stata prorogata con varie decisioni del comitato per l’aiuto alimentare. |
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(2) |
La vigente convenzione sull’aiuto alimentare cessa di produrre effetti il 30 giugno 2011 e il suo eventuale rinnovo verrà formalmente discusso a giugno 2011 in occasione della sessione del comitato per l’aiuto alimentare. |
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(3) |
Ai sensi dell’articolo XXV, lettera b), della convenzione sull’aiuto alimentare, la convenzione può essere prorogata a condizione che, durante lo stesso periodo di proroga, rimanga in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995. Quest’ultima rimane in vigore fino al 30 giugno 2011 e l’Unione, con la decisione 2011/224/UE del Consiglio (2), ha adottato la posizione, in sede di Consiglio internazionale dei cereali, a favore della sua proroga. Il consiglio internazionale dei cereali dovrebbe pronunciarsi sulla sua proroga il 6 giugno 2011. |
|
(4) |
Il 14 dicembre 2010, in occasione della 103a sessione, i membri del comitato per l’aiuto alimentare hanno deciso che la questione della proroga della convenzione sull’aiuto alimentare sarebbe stata riesaminata a ridosso della scadenza. L’Unione ha assunto la posizione che si adopererà per adottare una decisione sul futuro della convenzione sull’aiuto alimentare a giugno 2011 e che è opportuno avviare direttamente i rinegoziati formali, ferma restando la posizione formale che verrà comunicata a giugno 2011. |
|
(5) |
I membri del comitato per l’aiuto alimentare hanno altresì convenuto di avviare il processo formale di rinegoziato della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 dando inizio ad una serie di sessioni negoziali. |
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(6) |
L’Unione intende fare in modo che i membri del comitato per l’aiuto alimentare conducano in porto i rinegoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 e raggiungano un accordo sul testo della nuova convenzione sull’aiuto alimentare prima della sessione del comitato per l’aiuto alimentare di giugno 2011. |
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(7) |
L’Unione deve definire una posizione comune in vista della sessione del comitato per l’aiuto alimentare che si terrà a Londra a giugno 2011 per i due seguenti possibili scenari:
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(8) |
Prima della sessione del comitato per l’aiuto alimentare di giugno 2011, il gruppo di lavoro del Consiglio sugli aiuti umanitari e alimentari (COHAFA), che per i negoziati della convenzione sull’aiuto alimentare svolge la funzione del comitato di cui all’articolo 218, paragrafo 4, del trattato, valuterà se i rinegoziati sulla convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 abbiano o meno raggiunto la fase finale. |
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(9) |
La Commissione, che rappresenta l’Unione in seno al comitato per l’aiuto alimentare, dovrebbe pertanto essere autorizzata a pronunciarsi per una proroga di un anno della convenzione sull’aiuto alimentare, vale a dire fino al 30 giugno 2012, o alternativamente ad opporsi ad un consenso nell’ambito del comitato per l’aiuto alimentare che favorisca tale proroga, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Unione adotta in sede di comitato per l’aiuto alimentare l’una o l’altra delle seguenti posizioni:
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a) |
vota a favore di un’ulteriore proroga di un anno della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999, vale a dire fino al 30 giugno 2012, a condizione che i rinegoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare siano in una fase finale prima della sessione di giugno 2011 del comitato per l’aiuto alimentare e purché, nello stesso periodo di proroga, rimanga in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995; oppure |
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b) |
si oppone a che, se i rinegoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 non hanno raggiunto una fase finale prima della sessione di giugno 2011 del comitato per l’aiuto alimentare, in seno alllo stesso si formi un consenso, ai sensi della norma 13 del regolamento interno del comitato, sulla proroga di detta convenzione. |
Articolo 2
La Commissione è autorizzata a far valere tale posizione in sede di comitato per l’aiuto alimentare.
Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
NYITRAI Zs.
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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15.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/7 |
DECISIONE N. 1/2011 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-CROAZIA
del 5 maggio 2011
che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
(2011/340/UE)
IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-CROAZIA,
visto l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra (1) (l’«accordo»), in particolare l’articolo 39 del protocollo n. 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli articoli 3 e 4 del protocollo n. 4 dell’accordo prevedono il cumulo bilaterale dell’origine nell’Unione europea o in Croazia. |
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(2) |
La Croazia ha chiesto di cumulare l’origine quando i prodotti contengono materiali originari dell’Unione, della Croazia o di qualsiasi paese o territorio che partecipa al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione (2) o quando i prodotti contengono materiali originari della Turchia ai quali si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale (3) (4). |
|
(3) |
Per permettere all’Unione e alla Croazia di beneficiare della zona di cumulo allargata è necessario modificare di conseguenza le disposizioni del protocollo n. 4, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 4 dell’accordo è così modificato:
|
1) |
all’indice è aggiunto il testo seguente:
|
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2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Cumulo nella Comunità 1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Croazia, della Comunità o di qualsiasi paese o territorio che partecipa al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (*1), o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 (*2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall’articolo 7, all’interno della Comunità. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità. 3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori. 4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C). La Comunità fornisce alla Croazia, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1. I prodotti dell’allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo. (*1) Quale definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell’aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali." (*2) La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti del carbone e dell’acciaio quali definiti nell’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.»;" |
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3) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Cumulo in Croazia 1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Croazia i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, della Croazia o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (*3) o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 (*4), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall’articolo 7, all’interno della Croazia. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Croazia non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Croazia soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Croazia. 3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Croazia conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori. 4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C). La Croazia fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1. I prodotti dell’allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo. (*3) Quale definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell’aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali." (*4) La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti del carbone e dell’acciaio quali definiti nell’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.»;" |
|
4) |
all’articolo 7, paragrafo 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
|
|
5) |
all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il trattamento preferenziale previsto dall’accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e la Croazia direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Croazia.»; |
|
6) |
all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I prodotti originari spediti per un’esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nella Comunità o in Croazia beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
|
|
7) |
all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Croazia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.»; |
|
8) |
all’articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Croazia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.»; |
|
9) |
all’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.»; |
|
10) |
l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Documenti giustificativi I documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l’altro, in:
|
|
11) |
all’articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, della Croazia o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.»; |
|
12) |
l’allegato della presente decisione è aggiunto al protocollo n. 4 dell’accordo quale allegato V. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2011.
Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Croazia
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3.
(2) Quale definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 29 aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione sul processo di stabilizzazione e di associazione per i paesi dell’Europa sud-orientale — Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Albania.
(3) GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.
(4) La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64) e diversi dai prodotti del carbone e dell’acciaio quali definiti nell’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (GU L 227 del 7.9.1996, pag. 3).
ALLEGATO
«ALLEGATO V
PRODOTTI ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4
|
Codice NC |
Descrizione |
||||||||||||||
|
1704 90 99 |
Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao |
||||||||||||||
|
1806 10 30 1806 10 90 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
|
||||||||||||||
|
1806 20 95 |
|
||||||||||||||
|
1901 90 99 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
|
||||||||||||||
|
2101 12 98 |
Altre preparazioni a base di caffè |
||||||||||||||
|
2101 20 98 |
Altre preparazioni a base di tè o di mate |
||||||||||||||
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2106 90 59 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
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2106 90 98 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
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3302 10 29 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
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Rettifiche
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15.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/12 |
Rettifica della decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 11 del 15 gennaio 2011 )
A pagina 36, al considerando (5):
anziché:
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«(5) |
Il 14 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/17/PESC (3), …» |
leggi:
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«(5) |
L'11 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/17/PESC (3), …» |
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15.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/12 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 342 del 22 dicembre 2009 )
Pagina 48, articolo 2, paragrafo 2, lettera f):
anziché:
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«f) |
ai pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;», |
leggi:
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«f) |
ai pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;». |