ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.156.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 156

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
15 giugno 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2011 della Commissione, del 14 giugno 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 565/2011 della Commissione, del 14 giugno 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

3

 

 

DECISIONI

 

 

2011/339/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 maggio 2011, che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di comitato per l’aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999

5

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/340/UE

 

*

Decisione n. 1/2011 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Croazia, del 5 maggio 2011, che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

7

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio ( GU L 11 del 15.1.2011 )

12

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali ( GU L 342 del 22.12.2009 )

12

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 564/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

90,3

MK

36,4

TR

93,0

ZZ

73,2

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

110,0

ZZ

110,0

0805 50 10

AR

73,4

CL

79,9

TR

63,4

ZA

91,5

ZZ

77,1

0808 10 80

AR

82,2

BR

79,7

CL

92,8

CN

90,6

NZ

114,2

US

178,7

UY

57,1

ZA

88,5

ZZ

98,0

0809 10 00

TR

117,9

ZZ

117,9

0809 20 95

XS

221,4

ZZ

221,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


15.6.2011   

IT

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L 156/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 565/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 549/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)   GU L 148 del 7.6.2011, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 15 giugno 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

47,19

0,00

1701 11 90  (1)

47,19

0,75

1701 12 10  (1)

47,19

0,00

1701 12 90  (1)

47,19

0,45

1701 91 00  (2)

50,36

2,36

1701 99 10  (2)

50,36

0,00

1701 99 90  (2)

50,36

0,00

1702 90 95  (3)

0,50

0,22


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

15.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2011

che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di comitato per l’aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999

(2011/339/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 214, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità europea ha concluso la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 con la decisione 2000/421/CE del Consiglio (1). La convenzione sull’aiuto alimentare è stata prorogata con varie decisioni del comitato per l’aiuto alimentare.

(2)

La vigente convenzione sull’aiuto alimentare cessa di produrre effetti il 30 giugno 2011 e il suo eventuale rinnovo verrà formalmente discusso a giugno 2011 in occasione della sessione del comitato per l’aiuto alimentare.

(3)

Ai sensi dell’articolo XXV, lettera b), della convenzione sull’aiuto alimentare, la convenzione può essere prorogata a condizione che, durante lo stesso periodo di proroga, rimanga in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995. Quest’ultima rimane in vigore fino al 30 giugno 2011 e l’Unione, con la decisione 2011/224/UE del Consiglio (2), ha adottato la posizione, in sede di Consiglio internazionale dei cereali, a favore della sua proroga. Il consiglio internazionale dei cereali dovrebbe pronunciarsi sulla sua proroga il 6 giugno 2011.

(4)

Il 14 dicembre 2010, in occasione della 103a sessione, i membri del comitato per l’aiuto alimentare hanno deciso che la questione della proroga della convenzione sull’aiuto alimentare sarebbe stata riesaminata a ridosso della scadenza. L’Unione ha assunto la posizione che si adopererà per adottare una decisione sul futuro della convenzione sull’aiuto alimentare a giugno 2011 e che è opportuno avviare direttamente i rinegoziati formali, ferma restando la posizione formale che verrà comunicata a giugno 2011.

(5)

I membri del comitato per l’aiuto alimentare hanno altresì convenuto di avviare il processo formale di rinegoziato della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 dando inizio ad una serie di sessioni negoziali.

(6)

L’Unione intende fare in modo che i membri del comitato per l’aiuto alimentare conducano in porto i rinegoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 e raggiungano un accordo sul testo della nuova convenzione sull’aiuto alimentare prima della sessione del comitato per l’aiuto alimentare di giugno 2011.

(7)

L’Unione deve definire una posizione comune in vista della sessione del comitato per l’aiuto alimentare che si terrà a Londra a giugno 2011 per i due seguenti possibili scenari:

a)

i rinegoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 tra i membri del comitato per l’aiuto alimentare raggiungono una fase finale prima della sessione del comitato per l’aiuto alimentare di giugno 2011, nel qual caso una proroga della convenzione sull’aiuto alimentare di un altro anno sarà lo strumento più appropriato per evitare un vuoto giuridico tra la convenzione sull’aiuto alimentare vigente e l’entrata in vigore della nuova convenzione; oppure

b)

i rinegoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare non hanno raggiunto una fase finale prima della sessione del comitato per l’aiuto alimentare di giugno 2011, nel qual caso non sarà opportuna una proroga di un altro anno della convenzione sull’aiuto alimentare e la Commissione, a nome dell’Unione europea e degli Stati membri, dovrebbe opporsi formalmente a che, in seno al comitato per l’aiuto alimentare, si formi un consenso sulla proroga della convenzione sull’aiuto alimentare ai sensi della norma 13 del regolamento interno di detto comitato.

(8)

Prima della sessione del comitato per l’aiuto alimentare di giugno 2011, il gruppo di lavoro del Consiglio sugli aiuti umanitari e alimentari (COHAFA), che per i negoziati della convenzione sull’aiuto alimentare svolge la funzione del comitato di cui all’articolo 218, paragrafo 4, del trattato, valuterà se i rinegoziati sulla convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 abbiano o meno raggiunto la fase finale.

(9)

La Commissione, che rappresenta l’Unione in seno al comitato per l’aiuto alimentare, dovrebbe pertanto essere autorizzata a pronunciarsi per una proroga di un anno della convenzione sull’aiuto alimentare, vale a dire fino al 30 giugno 2012, o alternativamente ad opporsi ad un consenso nell’ambito del comitato per l’aiuto alimentare che favorisca tale proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Unione adotta in sede di comitato per l’aiuto alimentare l’una o l’altra delle seguenti posizioni:

a)

vota a favore di un’ulteriore proroga di un anno della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999, vale a dire fino al 30 giugno 2012, a condizione che i rinegoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare siano in una fase finale prima della sessione di giugno 2011 del comitato per l’aiuto alimentare e purché, nello stesso periodo di proroga, rimanga in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995; oppure

b)

si oppone a che, se i rinegoziati per la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 non hanno raggiunto una fase finale prima della sessione di giugno 2011 del comitato per l’aiuto alimentare, in seno alllo stesso si formi un consenso, ai sensi della norma 13 del regolamento interno del comitato, sulla proroga di detta convenzione.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a far valere tale posizione in sede di comitato per l’aiuto alimentare.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

NYITRAI Zs.


(1)   GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.

(2)   GU L 94 dell’8.4.2011, pag. 28.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

15.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/7


DECISIONE N. 1/2011 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-CROAZIA

del 5 maggio 2011

che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2011/340/UE)

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-CROAZIA,

visto l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra (1) (l’«accordo»), in particolare l’articolo 39 del protocollo n. 4,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 3 e 4 del protocollo n. 4 dell’accordo prevedono il cumulo bilaterale dell’origine nell’Unione europea o in Croazia.

(2)

La Croazia ha chiesto di cumulare l’origine quando i prodotti contengono materiali originari dell’Unione, della Croazia o di qualsiasi paese o territorio che partecipa al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione (2) o quando i prodotti contengono materiali originari della Turchia ai quali si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale (3) (4).

(3)

Per permettere all’Unione e alla Croazia di beneficiare della zona di cumulo allargata è necessario modificare di conseguenza le disposizioni del protocollo n. 4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 4 dell’accordo è così modificato:

1)

all’indice è aggiunto il testo seguente:

«Allegato V:

Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Cumulo nella Comunità

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Croazia, della Comunità o di qualsiasi paese o territorio che partecipa al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (*1), o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 (*2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall’articolo 7, all’interno della Comunità. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

3.   I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.

4.   Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a)

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b)

i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c)

siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e in Croazia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l’applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C).

La Comunità fornisce alla Croazia, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.

I prodotti dell’allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

(*1)  Quale definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell’aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali."

(*2)  La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti del carbone e dell’acciaio quali definiti nell’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.»;"

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Cumulo in Croazia

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Croazia i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, della Croazia o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (*3) o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 (*4), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall’articolo 7, all’interno della Croazia. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Croazia non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Croazia soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Croazia.

3.   I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Croazia conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.

4.   Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a)

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b)

i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c)

siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e in Croazia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l’applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C).

La Croazia fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.

I prodotti dell’allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

(*3)  Quale definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell’aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali."

(*4)  La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti del carbone e dell’acciaio quali definiti nell’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.»;"

4)

all’articolo 7, paragrafo 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;»;

5)

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il trattamento preferenziale previsto dall’accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e la Croazia direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Croazia.»;

6)

all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I prodotti originari spediti per un’esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nella Comunità o in Croazia beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a)

un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Croazia nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti;

b)

l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Croazia;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione;

e

d)

dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.»;

7)

all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Croazia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.»;

8)

all’articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Croazia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.»;

9)

all’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.»;

10)

l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l’altro, in:

a)

una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella contabilità interna dell’esportatore o del fornitore;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Croazia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d)

certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

e)

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione dell’articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.»;

11)

all’articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, della Croazia o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.»;

12)

l’allegato della presente decisione è aggiunto al protocollo n. 4 dell’accordo quale allegato V.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2011.

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Croazia

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3.

(2)  Quale definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 29 aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione sul processo di stabilizzazione e di associazione per i paesi dell’Europa sud-orientale — Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Albania.

(3)   GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

(4)  La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64) e diversi dai prodotti del carbone e dell’acciaio quali definiti nell’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (GU L 227 del 7.9.1996, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO V

PRODOTTI ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4

Codice NC

Descrizione

1704 90 99

Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao

1806 10 30

1806 10 90

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all’80 %

1806 20 95

Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

– –

altre

– – –

altre

1901 90 99

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

altri

– –

altri (esclusi gli estratti di malto)

– – –

altri

2101 12 98

Altre preparazioni a base di caffè

2101 20 98

Altre preparazioni a base di tè o di mate

2106 90 59

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

altre

– –

altre

2106 90 98

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

altre, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate

– –

altre

– – –

altre

3302 10 29

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

– – –

preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

– – – –

altre:

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

– – – – –

altre»


Rettifiche

15.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/12


Rettifica della decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 11 del 15 gennaio 2011 )

A pagina 36, al considerando (5):

anziché:

«(5)

Il 14 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/17/PESC (3), …»

leggi:

«(5)

L'11 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/17/PESC (3), …»


15.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/12


Rettifica del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 342 del 22 dicembre 2009 )

Pagina 48, articolo 2, paragrafo 2, lettera f):

anziché:

«f)

ai pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;»,

leggi:

«f)

ai pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;».