ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.149.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 149

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
8 giugno 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 550/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all’uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 551/2011 della Commissione, del 31 maggio 2011, recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque dell’UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera tedesca

4

 

*

Regolamento (UE) n. 552/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell’UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII per le navi battenti bandiera tedesca

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 553/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/332/PESC del Consiglio, del 7 giugno 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

10

 

 

2011/333/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica [notificata con il numero C(2011) 3751]  ( 1 )

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/1


REGOLAMENTO (UE) N. 550/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2011

che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all’uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11 bis, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (2), è la stabilizzazione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Per conseguire tale obiettivo la temperatura superficiale media annua del pianeta non dovrebbe superare di oltre 2 °C i livelli del periodo pre-industriale, come ribadito dalla conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Cancun nel dicembre del 2010 e dall’«accordo di Copenhagen». L’ultimo rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) indica che tale obiettivo potrà essere raggiunto soltanto se le emissioni globali di gas a effetto serra cominceranno a stabilizzarsi a partire dal 2020. Ciò significa che tutti i principali paesi responsabili delle emissioni dovranno intensificare complessivamente il proprio impegno.

(2)

Se vorremo tener fede a tale sfida, i mercati del carbonio dovranno svolgere un ruolo determinante, consentendoci di raggiungere i nostri obiettivi a costi minori e, nel contempo, di promuovere traguardi più ambiziosi. I mercati del carbonio possono essere inoltre un modo efficace per trasferire finanziamenti ai paesi in via di sviluppo ed aiutarci a raggiungere l’obiettivo convenuto a Copenaghen di un pacchetto di aiuti internazionali pari a 100 miliardi di dollari USA. A tal fine occorrerà potenziare notevolmente i meccanismi esistenti, anche tramite una riforma del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) che miri ad aumentare l’uso di valori di riferimento uniformi e mediante la creazione di nuovi meccanismi di mercato.

(3)

Il protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (3), ha fissato obiettivi di riduzione delle emissioni per 39 parti contraenti per il periodo 2008-2012 e ha istituito due meccanismi per la creazione di crediti internazionali che le parti possono utilizzare per compensare le emissioni. L’applicazione congiunta (JI) prevede la creazione di unità di riduzione delle emissioni (ERU), mentre il meccanismo di sviluppo pulito (CDM) genera riduzioni certificate di emissioni (CER).

(4)

I due sistemi citati sono considerati puri meccanismi di compensazione che, a fronte di una riduzione di una tonnellata di emissioni di gas serra, consentono di emettere altrove una tonnellata degli stessi gas. Se, da un lato, tali sistemi aiutano in generale ad abbassare i costi delle riduzioni di gas serra a livello mondiale, consentendo di intervenire nei paesi in cui tali riduzioni presentano un buon rapporto costi-benefici, essi non contribuiscono, dall’altro, agli interventi di riduzione necessari per conseguire l’obiettivo dei 2 °C.

(5)

Per contenere il surriscaldamento del pianeta al di sotto di 2 °C, l’Unione ha adottato una posizione in virtù della quale l’impegno dei paesi industrializzati dovrebbe essere integrato da opportuni interventi di mitigazione messi in atto dai paesi in via di sviluppo, soprattutto i più avanzati. Parallelamente dovrebbe essere sviluppato un grande mercato internazionale del carbonio che permetta di realizzare in modo efficiente le necessarie riduzioni a livello mondiale e nel quale siano generati crediti internazionali per riduzioni delle emissioni che si collocano al di sotto di un parametro inferiore al livello delle emissioni previste in assenza di misure di riduzione. A tal fine è necessario che i paesi in via di sviluppo attuino misure di mitigazione. Se da un lato la partecipazione dei paesi meno sviluppati al meccanismo di sviluppo pulito andrebbe rafforzata, dall’altro i paesi in via di sviluppo più avanzati dovrebbero gradualmente abbandonarlo a favore di meccanismi di mercato settoriali, per adottare a termine sistemi di tipo «cap-and-trade» (4).

(6)

La partecipazione ai meccanismi di applicazione congiunta e di sviluppo pulito avviene su base volontaria, come volontarie sono le decisioni di utilizzo dei crediti nei sistemi di scambio delle emissioni. Vi è pertanto una differenza tra i crediti che possono essere generati e i crediti di cui i firmatari del protocollo di Kyoto possono aver deciso di consentire l’uso nell’ambito delle rispettive legislazioni nazionali. A tal fine la direttiva 2003/87/CE ha già escluso l’impiego di quantità assegnate, mentre la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha consentito l’uso di taluni crediti dei meccanismi di applicazione congiunta e di sviluppo pulito e ha armonizzato le restrizioni relative all’uso dei crediti internazionali relativi a progetti nei settori del nucleare, dell’uso del terreno e della silvicoltura, stabilendo che gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a utilizzare quantitativi determinati di altri tipi di crediti internazionali. La direttiva 2003/87/CE stabilisce l’adozione di norme di attuazione armonizzate in materia di restrizioni dell’uso dei crediti internazionali.

(7)

È opportuno limitare l’uso dei crediti internazionali generati da progetti che interessano il trifluorometano (HFC-23) e l’ossido di azoto (N2O) derivanti dalla produzione di acido adipico (di seguito «progetti relativi a gas industriali»). Questa misura è in linea con le conclusioni del Consiglio europeo dell’ottobre 2009, nelle quali si esortavano i paesi in via di sviluppo – soprattutto quelli più avanzati – ad adottare opportune misure di mitigazione. La grande maggioranza dei progetti relativi a gas industriali si svolge in paesi in via di sviluppo avanzati che dispongono di capacità sufficienti per finanziare da soli tali riduzioni poco costose – e a tal fine dovrebbero essere sufficienti le entrate generate in passato da tali progetti. L’introduzione di restrizioni all’uso di crediti relativi a gas industriali, in particolare se seguita da decisioni a livello internazionale che vadano in tale direzione, dovrebbe concorrere ad una distribuzione geografica più equilibrata dei benefici derivanti dai meccanismi istituiti nel quadro del Protocollo di Kyoto.

(8)

I progetti relativi a gas industriali suscitano inquietudini a livello ambientale. I profitti eccezionalmente elevati che si ottengono dalla distruzione dell’HFC-23 hanno come conseguenza di stimolare la produzione e l’uso continui di clorodifluorometano (HCFC-22), una sostanza con forti effetti di riduzione dello strato di ozono e produzione di gas serra, in stabilimenti registrati e al massimo livello consentito dalla metodologia con cui sono condotte le attività di progetto. Ne risulta che la produzione di HCFC-22 potrebbe essere superiore di quanto sarebbe stata in assenza delle attività di progetto, compromettendo a sua volta la decisione del 2007 sulla produzione e il consumo di HCFC, adottata nell’ambito del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (6), che mirava ad accelerare la messa al bando dell’HCFC-22 se non impiegato come materia prima. Ciò è in contrasto inoltre con la decisione degli Stati membri di finanziare la cessazione della produzione di HCFC-22 mediante contributi erogati al fondo multilaterale istituito nell’ambito del protocollo di Montreal. I profitti elevati di cui sopra vanificano gli incentivi economici, distorcono la concorrenza e determinano uno spostamento della produzione di acido adipico (da produttori stabiliti nell’Unione verso produttori registrati in paesi terzi). Il trattamento molto più favorevole garantito ai produttori di acido adipico che partecipano ai meccanismi di Kyoto rispetto a quelli che aderiranno al regime dell’Unione a partire dal 2013 aumenterà i rischi di simili spostamenti della produzione e di un aumento netto delle emissioni a livello mondiale. Le restrizioni all’uso dei crediti internazionali in oggetto sono giustificate al fine di evitare una distorsione degli incentivi economici e della concorrenza e un aumento delle emissioni di gas serra.

(9)

I crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali non contribuiscono né al trasferimento di tecnologia né alle necessarie trasformazioni di lungo termine dei sistemi energetici nei paesi in via di sviluppo. Ridurre tali gas industriali mediante l’applicazione congiunta (JI) o il meccanismo di sviluppo pulito non contribuisce a ridurre le emissioni a livello mondiale nel modo più efficace, in quanto i profitti elevati ottenuti dai promotori dei progetti non sono utilizzati per ridurre le emissioni.

(10)

L’applicazione di misure volte a limitare in toto l’utilizzo di crediti specifici è prevista dall’articolo 11 bis, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE. È opportuno applicare tale restrizione nel caso dei progetti relativi a gas industriali. Una restrizione totale dell’uso di tali crediti permette di neutralizzarne le conseguenze negative a livello ambientale e della concorrenza, migliora il rapporto costi-efficacia delle riduzioni di emissioni a livello mondiale e i benefici ambientali del mercato del carbonio, incoraggiando gli investimenti a basse emissioni di carbonio.

(11)

Conformemente all’articolo 11 bis, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE, è opportuno che le misure di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2013 ovvero, sempre in conformità del suddetto articolo, entro un lasso di tempo compreso tra sei mesi e tre anni dalla data di adozione. Tali misure non si applicano all’uso di crediti relativi a gas industriali per obblighi di conformità nel 2012.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «cambiamenti climatici»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE, a decorrere dal 1o gennaio 2013 è vietato l’uso di crediti internazionali generati da progetti che comportano la distruzione di trifluorometano (HFC-23) e ossido di azoto (N2O) derivanti dalla produzione di acido adipico, ad eccezione di quelli ottenuti tramite riduzioni di emissioni attuate prima del 2013, nel quadro di progetti esistenti di questo tipo, il cui utilizzo è autorizzato fino al 30 aprile 2013 compreso per compensare le emissioni prodotte nel 2012 da impianti partecipanti al sistema UE di scambio di quote di emissione (EU ETS).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

(3)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(4)  Conclusioni del Consiglio relative alla preparazione della 16a conferenza delle parti dell’UNFCCC di Cancun (29.11–10.12.2010), conclusioni della 3036a riunione del Consiglio «Ambiente», Lussemburgo (14.10.2010), conclusioni del Consiglio relative alla posizione dell’UE alla conferenza sui cambiamenti climatici di Copenaghen (7-18.12.2009), conclusioni della 2968a riunione del Consiglio «Ambiente», Lussemburgo, 21 ottobre 2009, approvate dalle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 29-30 ottobre 2009.

(5)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18.

(6)  Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, quale emendato e modificato dalla 19a riunione delle parti (17-21 settembre 2007).


8.6.2011   

IT

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L 149/4


REGOLAMENTO (UE) N. 551/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2011

recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque dell’UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

9/T&Q

Stato membro

GERMANIA

Stock

BLI/5B67-

Specie

Molva azzurra (Molva dypterygia)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII

Data

21.4.2011


8.6.2011   

IT

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L 149/6


REGOLAMENTO (UE) N. 552/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2011

recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell’UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.


ALLEGATO

N.

10/T&Q

Stato membro

Germania

Stock

BSF/56712-

Specie

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

Data

21.4.2011


8.6.2011   

IT

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L 149/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 553/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’8 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

TR

110,0

ZZ

110,0

0707 00 05

TR

125,5

ZZ

125,5

0709 90 70

TR

118,7

ZZ

118,7

0709 90 80

EC

18,6

ZZ

18,6

0805 50 10

AR

78,9

BR

36,6

TR

63,4

ZA

79,4

ZZ

64,6

0808 10 80

AR

88,9

BR

75,9

CA

142,4

CL

88,5

CN

91,2

NZ

116,0

US

92,5

UY

50,2

ZA

95,4

ZZ

93,4

0809 10 00

TR

214,0

ZZ

214,0

0809 20 95

TR

392,6

XS

175,4

ZZ

284,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

8.6.2011   

IT

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L 149/10


DECISIONE 2011/332/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2011

che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1).

(2)

È opportuno modificare la decisione 2011/137/PESC al fine di tenere in considerazione le disposizioni specifiche per le misure restrittive applicabili alle autorità portuali.

(3)

Tenuto conto della gravità della situazione in Libia, altre entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato IV della decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 6 della decisione 2011/137/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.   Per quanto riguarda le autorità portuali, il divieto di mettere fondi, attività finanziarie o risorse economiche a disposizione delle persone o entità di cui al paragrafo 1, lettera b), non preclude l’esecuzione, fino al 15 luglio 2011, dei contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione, ad esclusione dei contratti relativi a petrolio, gas e prodotti raffinati.»

Articolo 2

Le entità elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato IV della decisione 2011/137/PESC.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.


ALLEGATO

Entità di cui all'articolo 2

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Autorità portuale di Tripoli

Autorità portuale: Socialist Ports Company (per quanto riguarda l'attività del porto di Tripoli)

Tel +218 21 43946

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.06.2011

2.

Autorità portuale di Al Khoms

Autorità portuale: Socialist Ports Company (per quanto riguarda l'attività del porto di Al Khoms

Tel +218 21 43946

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.06.2011

3.

Autorità portuale di Brega

 

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.06.2011

4.

Autorità portuale di Ras Lanuf

Autorità portuale: Veba Oil Operations BV

Address: PO Box 690

Tripoli, Libya

Phone: +218 21 333 0081

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.06.2011

5.

Autorità portuale di Zawia

 

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.06.2011

6.

Autorità portuale di Zuwara

Autorità portuale: Authority of Zuara

PO Box 648

Port Affairs and Marine Transport

Tripoli

Libya

Tel +218 25 25305

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.06.2011


8.6.2011   

IT

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L 149/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2011

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica

[notificata con il numero C(2011) 3751]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/332/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio UE di qualità ecologica può essere assegnato ai prodotti con un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 prevede che i criteri specifici per l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

La decisione 1999/554/CE della Commissione (2) ha fissato i criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per la carta per copia e per la carta grafica. A seguito della revisione dei criteri fissati in tale decisione, la decisione 2002/741/CE della Commissione (3) ha stabilito criteri modificati validi fino al 30 giugno 2011.

(4)

Tali criteri sono stati ulteriormente rivisti alla luce di sviluppi tecnologici. Dato il riesame in questione, è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici. I nuovi criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(5)

Per motivi di chiarezza, la direttiva 2002/741/CE dovrebbe essere sostituita.

(6)

Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per la carta per copia e per la carta grafica sulla base dei criteri fissati nella decisione 2002/741/CE affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e requisiti riesaminati. Fino al termine di validità della decisione 2002/741/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «carta per copia e carta grafica» comprende fogli o rotoli di carta bianca non trasformata e non stampata, nonché cartone non trasformato la cui grammatura di base non superi i 400 g per m2.

2.   Sono escluse dal presente gruppo di prodotti la carta da giornale, la carta termosensibile, la carta fotografica e autocopiante, la carta da imballaggio e da regalo, nonché quella profumata.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

«fibre riciclate» le fibre sottratte al flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione oppure le fibre generate da insediamenti domestici o commerciali, industriali e istituzionali quali utilizzatori finali del prodotto, che non possono più essere utilizzate per lo scopo previsto. È escluso il riutilizzo di materiali generati in un processo e che possono essere recuperati nello stesso processo che li ha generati (scarti di fabbricazione — prodotti in loco o acquistati).

Articolo 3

Per ottenere l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un esemplare di carta per copia o di carta grafica deve rientrare nel gruppo di prodotti «carta per copia e carta grafica» definito all’articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti «carta per copia e carta grafica» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

A fini amministrativi alla «carta per copia» e alla «carta grafica» è assegnato il numero di codice «011».

Articolo 6

La decisione 2002/741/CE è abrogata.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 6, le domande relative al marchio UE di qualità ecologica per i prodotti appartenenti al gruppo «carta per copia e carta grafica» presentate entro la data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2002/741/CE.

2.   Le domande per l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica per i prodotti appartenenti al gruppo «carta per copia e carta grafica» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, ma prima del 30 giugno 2011, possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2002/741/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.

Dette domande sono valutate conformemente ai criteri su cui si basano.

3.   I marchi di qualità ecologica attribuiti in base a domande valutate secondo i criteri stabiliti nella decisione 2002/741/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2011.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 10.8.1999, pag. 16.

(3)  GU L 237 del 5.9.2002, pag. 6.


ALLEGATO

QUADRO DI RIFERIMENTO

Finalità dei criteri

I criteri sono intesi, in particolare, a ridurre il rilascio nelle acque di sostanze tossiche o eutrofizzanti e ad attenuare i danni o i rischi ambientali connessi con l’uso dell’energia (surriscaldamento climatico, acidificazione, riduzione dello strato di ozono, esaurimento delle risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico e delle relative emissioni nell’atmosfera. Essi sono altresì volti a ridurre i danni ambientali o i rischi legati all’uso di sostanze chimiche pericolose, nonché all’applicazione di principi di gestione sostenibile per salvaguardare le foreste.

CRITERI

Tali criteri sono stabiliti per ognuno dei seguenti aspetti:

1)

emissioni nelle acque e nell’aria;

2)

consumo energetico;

3)

fibre: gestione sostenibile delle foreste;

4)

sostanze chimiche pericolose;

5)

gestione dei rifiuti;

6)

idoneità all’uso;

7)

informazioni da riportare sulla confezione;

8)

informazioni presenti sul marchio di qualità ecologica Ecolabel.

I criteri ecologici riguardano la produzione di pasta, compresi tutti i sottoprocessi costitutivi, dal punto in cui la fibra vergine/materia prima riciclata entra nell’impianto fino al punto in cui la pasta esce dalla cartiera. Per i processi di produzione della carta, i criteri ecologici si applicano a tutti i sottoprocessi, dalla battitura della pasta (disintegrazione della carta riciclata) all’avvolgimento della carta in rotoli.

Non rientrano tra i criteri ecologici il trasporto, la conversione e l’imballaggio della pasta, della carta o delle materie prime.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi.

Se del caso, possono essere usati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio purché ritenuti equivalenti dall’organismo competente che esamina la richiesta.

Ove possibile, le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

Un organismo competente effettua sopralluoghi per verificare il rispetto dei suddetti criteri.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA

Criterio n. 1 —   Emissioni nell’acqua e nell’aria

a)   COD, zolfo (S), NOx, fosforo (P)

Per ciascuno di questi parametri, le emissioni nell’aria e/o nell’acqua dovute alla fabbricazione di pasta e di carta sono espresse in termini di punti (PCOD, PS, PNOx, PP) secondo le modalità indicate qui di seguito.

Nessuno dei valori ottenuti per i vari punti PCOD, PS, PNOx, PP deve superare 1,5.

Il numero complessivo di punti (Ptotale = PCOD + PS + PNOx + PP) non deve superare 4,0.

Il calcolo di PCOD deve essere effettuato secondo le seguenti modalità (PS, PNox e PP devono essere calcolati esattamente nello stesso modo).

Per ogni pasta «i» utilizzata, le emissioni di COD corrispondenti misurate (COD pasta, «i» espresso in kg/tonnellata essiccata all’aria — ADT) sono pesate in funzione della proporzione di ogni pasta utilizzata (pasta «i» per una tonnellata di pasta essiccata all’aria) e sommate. Le emissioni ponderate di COD per le paste sono quindi sommate alle emissioni misurate di COD prodotte dalla fabbricazione della carta per ottenere il totale delle emissioni di COD (COD totale).

Il valore di riferimento ponderato dei COD per la fabbricazione di pasta è calcolato nello stesso modo, come la somma dei valori di riferimento ponderati per ogni pasta usata e sommata al valore di riferimento per la fabbricazione della carta per ottenere un valore totale di riferimento del COD (COD riftotale). I valori di riferimento per ogni tipo di pasta usata e per la fabbricazione di carta sono indicati nella tabella 1.

Infine, le emissioni totali di COD sono divise per il valore di riferimento del totale di COD come segue:

Formula

Tabella 1

Valori di riferimento per le emissioni prodotte dalla fabbricazione di vari tipi di paste e dalla fabbricazione di carta

Tipo di pasta/carta

Emissioni (kg/ADT) (1)

COD riferimento

S riferimento

NOx riferimento

P riferimento

Pasta chimica sbiancata (ad eccezione della pasta al solfito)

18,0

0,6

1,6

0,045 (1)

Pasta chimica sbiancata (al solfito)

25,0

0,6

1,6

0,045

Pasta chimica non sbiancata

10,0

0,6

1,6

0,04

Pasta ottenuta con preparazione chimico-termo-meccanica (CTMP)

15,0

0,2

0,3

0,01

Pasta ottenuta con preparazione termo-meccanica (TMP)/pasta di sfilacciamento

3,0

0,2

0,3

0,01

Pasta a base di fibre riciclate

2,0

0,2

0,3

0,01

Carta (cartiere non integrate che utilizzano esclusivamente paste commerciali acquistate)

1

0,3

0,8

0,01

Carta (altre fabbriche)

1

0,3

0,7

0,01

In caso di cogenerazione di calore ed elettricità nello stesso impianto le emissioni di S e NOx prodotte dalla generazione di elettricità possono essere sottratte dal quantitativo totale. Per calcolare la percentuale di emissioni prodotte dalla generazione di elettricità può essere usata la seguente equazione:

2 × [MWh(elettricità)] / [2 × MWh(elettricità) + MWh(calore)]

Nel calcolo l’elettricità si riferisce a quella prodotta nell’impianto di cogenerazione.

Il calore è il calore netto fornito dalla centrale alla fabbricazione di pasta/carta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti, ivi compresi i rapporti di prova secondo i metodi seguenti: COD: ISO 6060; NOx: ISO 11564; S(ossid.): EPA n. 8; S(rid.): EPA n. 16 A; tenore di S nei prodotti petroliferi: ISO 8754; tenore di S nel carbone: ISO 351; P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 o Dr Lange LCK 349.

I documenti giustificativi devono indicare la frequenza di misurazione e il calcolo dei punti per COD, S e NOx. Devono essere incluse tutte le emissioni di S e NOx prodotte durante la fabbricazione della pasta da carta e della carta, ivi compreso il vapore generato all’esterno del sito di produzione, ad eccezione delle emissioni legate alla produzione di energia elettrica. Le misurazioni devono includere anche le caldaie di recupero, i forni a calce, le caldaie a vapore e le fornaci di distruzione dei gas maleodoranti. Si deve tenere conto anche delle emissioni diffuse. I valori delle emissioni atmosferiche notificate per S devono includere le emissioni di S ossidato e quelle di S ridotto (solfuro dimetile, metilmercaptano, solfuro di idrogeno ecc.). Le emissioni di S legate alla produzione di energia termica a partire dal petrolio, dal carbone e da altri combustibili esterni il cui contenuto di S è noto possono essere calcolate invece di essere misurate e devono essere prese in considerazione.

La misurazione delle emissioni nell’acqua deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della campagna di produzione considerata.

In caso di cartiere integrate, viste le difficoltà nell’ottenere valori distinti per le emissioni relative a pasta e carta, qualora sia disponibile anche un solo dato aggregato per la produzione di pasta e carta, i valori di emissione per la pasta è fissato a zero e il dato per la cartiera deve comprendere sia la produzione di pasta che di carta.

b)   AOX

Fino al 31 marzo 2013 le emissioni di AOX prodotte dalle fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare 0,20 kg/ADT.

Dal 1o aprile 2013 e fino alla fine della validità dei criteri fissati nella presente decisione le emissioni di AOX prodotte dalla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare 0,17 kg/ADT.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo AOX ISO 9562 corredati di calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti.

Questi ultimi devono indicare la frequenza di misurazione. Gli AOX devono essere misurati solo nei processi in cui per sbiancare la pasta vengono utilizzati i composti di cloro. Gli AOX non devono essere misurati negli effluenti derivanti dalla produzione non integrata di carta, o negli effluenti derivanti dalla produzione di pasta senza sbiancamento o quando lo sbiancamento è effettuato con sostanze prive di cloro.

La misurazione deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della campagna di produzione considerata.

c)   CO2

Le emissioni di biossido di carbonio provenienti da fonti non rinnovabili non devono superare 1 000 kg per tonnellata di carta prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno). Per le cartiere non integrate (che utilizzano esclusivamente paste commerciali acquistate) le emissioni non devono superare 1 100 kg per tonnellata. Le emissioni devono essere calcolate come la somma delle emissioni generate dai processi di produzione della pasta e della carta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti.

Il richiedente deve fornire i dati sulle emissioni atmosferiche di biossido di carbonio, in cui siano incluse tutte le fonti di combustibili non rinnovabili utilizzate per la produzione di pasta e carta, nonché le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno).

Nel calcolo delle emissioni di CO2 prodotte dai combustibili devono essere utilizzati i seguenti coefficienti di emissione:

Tabella 2

Combustibile

Emissioni di CO2 fossile

Unità

Carbone

95

g CO2 fossile/MJ

Petrolio greggio

73

g CO2 fossile/MJ

Olio combustibile 1

74

g CO2 fossile/MJ

Olio combustibile 2-5

77

g CO2 fossile/MJ

GPL

69

g CO2 fossile/MJ

Gas naturale (GN)

56

g CO2 fossile/MJ

Elettricità di rete

400

g CO2 fossile/kWh

Per effettuare le misurazioni o il bilancio globale si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. I calcoli devono essere rappresentativi della campagna di produzione considerata.

Non rientra nel calcolo delle emissioni di CO2 la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili (2) acquistata e usata per i processi di produzione. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione attestante che questo tipo di energia è effettivamente usata nella cartiera o è acquistata all’esterno.

Criterio n. 2 —   Consumo energetico

a)   Energia elettrica

Il consumo di elettricità legato alla produzione di pasta da carta e di carta è espresso in termini di punti (PE) come illustrato qui di seguito.

Il numero di punti PE deve essere inferiore o uguale a 1,5.

PE sarà calcolato come segue.

Calcolo per la fabbricazione di pasta da carta: per ciascuna pasta «i» utilizzata, il consumo di elettricità corrispondente (Epasta,i espresso in kWh/ADT) deve essere calcolato secondo la formula seguente:

Epasta, i = elettricità prodotta all’interno + elettricità acquistata – elettricità venduta

Calcolo per la fabbricazione di carta: analogamente, il consumo energetico legato alla fabbricazione di carta (Ecarta) deve essere calcolato secondo la formula seguente:

Ecarta = elettricità prodotta all’interno + elettricità acquistata – elettricità venduta

Infine, i punti calcolati per la fabbricazione di pasta e di carta sono combinati per ottenere il numero totale di punti (PE) nel modo seguente:

Formula

In caso di cartiere integrate, viste le difficoltà nell’ottenere valori distinti per il consumo energetico legato alla produzione di pasta e di carta, qualora sia disponibile un solo dato aggregato per la produzione di queste ultime, i valori per l’elettricità consumata per produrre la pasta è fissato a zero e il dato per la cartiera comprende sia la produzione di pasta che di carta.

b)   Combustibile (energia termica)

Il consumo di combustibile legato alla fabbricazione di pasta da carta e di carta è espresso in termini di punti (PF) come illustrato qui di seguito.

Il numero di punti PF deve essere inferiore o uguale a 1,5.

PF sarà calcolato come segue.

Calcolo per la fabbricazione di pasta da carta: per ciascuna pasta da carta «i» utilizzata, il consumo di combustibile corrispondente (Fpasta, i espresso in kWh/ADT) deve essere calcolato secondo la formula seguente:

Fpasta, i = combustibile prodotto all’interno + combustibile acquistato – combustibile venduto – 1,25 × elettricità prodotta all’interno

Nota:

Il valore Fpasta, i (e il suo contributo a PF, pasta) non deve essere calcolato per la pasta meccanica a meno che non si tratti di pasta meccanica commerciale essiccata all’aria contenente almeno il 90 % di materia secca.

Nella formula precedente, la quantità di combustibile usata per produrre il calore venduto va aggiunta al termine «combustibile venduto».

Calcolo per la fabbricazione di carta: analogamente, il consumo di combustibile legato alla fabbricazione di carta (Fcarta, espresso in kWh/ADT) deve essere calcolato secondo la formula seguente:

Fcarta = combustibile prodotto all’interno + combustibile acquistato – combustibile venduto 1,25 × elettricità prodotta all’interno.

Infine, i punti calcolati per la fabbricazione di pasta e di carta sono combinati per ottenere il numero totale di punti (PF) nel modo seguente:

Formula

Tabella 3

Valori di riferimento per l’elettricità e il combustibile

Tipo di pasta

Combustibile kWh/ADT

Friferimento

Elettricità kWh/ADT

Eriferimento

Pasta chimica

4 000

(N.B.: per la pasta commerciale essiccata all’aria contenente almeno il 90 % di materia secca, questo valore può essere incrementato del 25 % per l’energia necessaria all’essiccazione)

800

Pasta meccanica

900

(N.B.: questo valore si applica unicamente alla pasta commerciale essiccata all’aria)

1 900

Pasta ottenuta con preparazione chimico-termo-meccanica (CTMP)

1 000

2 000

Pasta a base di fibre riciclate

1 800

(N.B.: per la pasta commerciale essiccata all’aria, questo valore può essere incrementato del 25 % per l’energia necessaria all’essiccazione

800

Tipo di carta

Combustibile

kWh/tonnellata

Energia elettrica

kWh/tonnellata

Carta fine non patinata senza legno

Carta da riviste (SC — calandrata)

1 800

600

Carta fine patinata senza legno

Carta patinata leggera o media da riviste — LWC, MWC)

1 800

800

Valutazione e verifica [per a) e b)]: il richiedente deve fornire calcoli dettagliati attestanti la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi correlati. Le informazioni comunicate comprendono pertanto il consumo totale di energia elettrica e di combustibili.

Il richiedente deve calcolare tutti gli input energetici, divisi in calore/combustibili ed energia elettrica, utilizzati nella fabbricazione di pasta e di carta, inclusa l’energia utilizzata per la deinchiostrazione della carta straccia per la produzione di carta riciclata. L’energia utilizzata per il trasporto delle materie prime, la trasformazione e l’imballaggio non è compresa nel calcolo del consumo di energia.

L’energia termica totale comprende tutti i combustibili acquistati. Include inoltre l’energia termica recuperata dall’incinerazione delle soluzioni e dei rifiuti derivanti da processi in situ (residui di legno, segatura, soluzioni (liquors), carta straccia, scarti di carta), come pure il calore ricuperato dalla produzione interna di elettricità — tuttavia, nel calcolare l’energia termica totale, il richiedente, deve tener conto solo dell’80 % dell’energia termica proveniente da tali fonti.

Per energia elettrica si intende l’energia elettrica netta importata dalla rete di distribuzione e la produzione interna di elettricità misurata come energia elettrica. Non si deve tenere conto dell’elettricità utilizzata per trattare le acque reflue.

Nel caso della produzione di vapore con l’uso di elettricità come fonte di calore, si calcola il valore termico del vapore, lo si divide per 0,8 e lo si aggiunge al consumo complessivo di combustibili.

In caso di cartiere integrate, viste le difficoltà nell’ottenere valori distinti per il combustibile (il calore) impiegato nella produzione di pasta e di carta, qualora sia disponibile un solo dato aggregato per la produzione di queste ultime, i valori per il combustibile (il calore) impiegato nella produzione della pasta è fissato a zero e il dato per la cartiera comprende sia la produzione di pasta che di carta.

Criterio n. 3 —   Fibre: gestione sostenibile delle foreste

La fibra grezza della carta può essere riciclata o vergine.

Le fibre vergini devono riportare certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l’FSC, il PEFC e simili.

Tuttavia, qualora i sistemi di certificazione consentano la miscela di materiali certificati e non in un prodotto o linea di prodotti, la percentuale di materiale non certificato non dovrà superare il 50 %. Tale materiale non certificato deve essere coperto da un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificazioni di gestione sostenibile delle foreste e/o della catena di custodia dovranno essere accreditati/riconosciuti dai sistemi di certificazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire adeguata documentazione indicante tipi, quantità e origini delle fibre utilizzate nella fabbricazione della pasta e della carta.

Qualora vengano usate fibre vergini, queste devono possedere certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l’FSC, il PEFC e simili. Se il prodotto o la linea di prodotti comprende materiale non certificato, va dimostrato che quest’ultimo è inferiore al 50 % e che deve essere coperto da un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.

Qualora vengano usate fibre riciclate, il richiedente deve fornire una dichiarazione in cui viene indicata la quantità media dei tipi di carta recuperata usati per il prodotto, conformemente alla norma EN 643 o equivalente. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non aver impiegato scarti di fabbricazione (prodotti in loco o acquistati).

Criterio n. 4 —   Sostanze e miscele il cui uso è escluso o limitato

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un elenco delle sostanze chimiche utilizzate nella fabbricazione di pasta da carta e di carta, nonché la documentazione necessaria (quali schede informative in materia di sicurezza — SDS). L’elenco deve includere la quantità, la funzione e i fornitori di tutte le sostanze utilizzate nel processo di produzione.

a)   Sostanze e miscele pericolose

In conformità all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto non deve contenere sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio (3), né sostanze o miscele che rientrano nelle classi o categorie di pericolo di seguito elencate.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio

Indicazione di pericolo secondo il GHS (4)

Frasi di rischio nell’UE (5)

H300 Mortale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Mortale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Mortale se inalato

R23/26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro per inalazione

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto.

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità Può nuocere al feto

R60/61/60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

R60/63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61/62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto.

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20/21/22

H372 L’esposizione prolungata o ripetuta provoca danni agli organi

R48/25/24/23

H373 L’esposizione prolungata o ripetuta può provocare danni agli organi

R48/20/21/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può provocare effetti di lunga durata sugli organismi acquatici

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare.

R39-41

Sulla pasta e sulla carta non è consentito l’utilizzo di alcuna formulazione colorante, di coloranti, prodotti di finissaggio di superfici, ausiliari o materiali da rivestimento a cui si applichino, o possano applicarsi, al momento della domanda, l’indicazione di pericolo H317: può provocare una reazione allergica della pelle

R43

L’uso di sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, è esente dal requisito di cui sopra.

I limiti di concentrazione per le sostanze o miscele a cui si applichino, o possano applicarsi, le indicazioni di pericolo o le frasi di rischio di cui sopra, che rientrano nelle classi o categorie di pericolo, nonché i limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all’articolo 57, lettera a), b) o c) del regolamento (CE) n. 1907/2006, non devono superare i limiti di concentrazione, generici o specifici, determinati in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Qualora siano determinati limiti di concentrazione specifici, questi prevalgono su quelli generici.

I limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all’articolo 57, lettera d), e) o f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non devono superare lo 0,1 % (peso/peso).

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare la conformità a tale requisito fornendo dati sulla quantità (kg/tonnellata essiccata all’aria di carta prodotta) delle sostanze utilizzate e attestando che le sostanze di cui al suddetto requisito non sono presenti nel prodotto finale oltre i limiti di concentrazione specificati. La concentrazione delle sostanze e delle miscele va specificata nelle schede di sicurezza in conformità all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

b)   Sostanze elencate in conformità all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non è concessa alcuna deroga al divieto di cui all’articolo 6, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 66/2010 riguardo alle sostanze estremamente problematiche e inserite nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti in miscele, in un articolo o in qualsiasi parte omogenea di un articolo complesso in concentrazioni superiori allo 0,1 %. I limiti di concentrazione specifici, determinati in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008, si applicano nel caso in cui la concentrazione sia inferiore allo 0,1 %.

Valutazione e verifica: l’elenco delle sostanze estremamente problematiche e inserite nell’elenco delle sostanze candidate in conformità all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Alla data della presentazione della domanda va fatto riferimento al suddetto elenco.

Il richiedente deve dimostrare la conformità a tale requisito fornendo dati sulla quantità (kg/tonnellata essiccata all’aria di carta prodotta) delle sostante utilizzate e attestando che le sostanze di cui al presente criterio non sono presenti nel prodotto finale oltre i limiti di concentrazione specificati. La concentrazione va specificata nelle schede di sicurezza in conformità all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

c)   Cloro

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante. Tale prescrizione non si applica al gas di cloro relativo alla produzione e all’uso del biossido di cloro.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione del o dei fabbricanti di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro. Nota: benché tale prescrizione si applichi anche allo sbiancamento di fibre riciclate, sono ammesse le fibre sbiancate con gas di cloro nel loro precedente ciclo di vita.

d)   APEO

Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti e alle patinature. I derivati di alchilfenolo sono definiti come sostanze che, degradandosi, producono alchilfenoli.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione del suo o dei suoi fornitori di sostanze chimiche che certifichi che dette sostanze non contengono alchilfenoletossilati o altri derivati di alchilfenolo.

e)   Monomeri residui

Nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, la quantità totale di monomeri residui (ad eccezione dell’acrillamide), ai quali è attribuita o può essere attribuita una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione di queste), non deve superare una concentrazione di 100 ppm (calcolata in base al contenuto di materia solida):

Indicazione di pericolo (6)

Frase di rischio (7)

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro per inalazione

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto.

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità Può nuocere al feto

R60/61/60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

R60/63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61/62

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50/50-53

H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può provocare effetti di lunga durata sugli organismi acquatici

R53

La concentrazione di acrillamide (calcolata in base al contenuto di materia solida) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, non deve superare una concentrazione di 700 ppm.

L’organismo competente può esonerare il richiedente dal soddisfare questi requisiti per quanto riguarda le sostanze chimiche utilizzate per il trattamento esterno dell’acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità al criterio in questione, oltre alla documentazione adeguata (come le schede di sicurezza).

f)   Tensioattivi utilizzati nella deinchiostrazione

Tutti i tensioattivi utilizzati nella deinchiostrazione devono essere biodegradabili a termine (cfr. i metodi di prova e le soglie elencati qui di seguito).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio e le relative schede di sicurezza, o i rapporti di prova per ciascun tensioattivo. Deve essere indicato il metodo di prova utilizzato, le soglie, e la conclusione. Il metodo di prova e la soglia saranno scelti tra le opzioni seguenti: OCSE 302 A-C (o norme ISO equivalenti) con una percentuale di degradazione (ivi compreso l’assorbimento) entro 28 giorni di almeno 70 % per 302 A e B e di almeno 60 % per 302 C.

g)   Biocidi

I componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici utilizzati per lottare contro gli organismi responsabili della formazione di depositi viscosi nei sistemi di circolazione dell’acqua che contengono fibre non devono dar luogo ad una bioaccumulazione. Un biocida è considerato potenzialmente bioaccumulabile se il log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) è inferiore 3,0 o se il BCF (fattore di bioconcentrazione) determinato per via sperimentale è uguale o inferiore a 100.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché le relative schede di sicurezza o i rapporti di prova corrispondenti indicando il metodo di prova utilizzato, le soglie e la conclusione, avvalendosi dei metodi di prova seguenti: OCSE 107, 117 o 305 A-E.

h)   Coloranti azoici

In conformità all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, non vanno utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine ad una delle seguenti ammine aromatiche:

1.

4-Aminobifenile

(92-67-1)

2.

Benzidina

(92-87-5)

3.

4-cloro-o-toluidina

(95-69-2)

4.

2-naftilammina

(91-59-8)

5.

o-ammino-azotoluene

(97-56-3)

6.

2-ammino-4-nitrotoluene

(99-55-8)

7.

p-cloroanilina

(106-47-8)

8.

2,4,-diamminoanisolo

(615-05-4)

9.

4,4’-diamminodifenilmetano

(101-77-9)

10.

3,3’-diclorobenzidina

(91-94-1)

11.

3,3’-dimetossibenzidina

(119-90-4)

12.

3,3’-dimetilbenzidina

(119-93-7)

13.

3,3’-dimetil-4,4’-diamminodifenilmetano

(838-88-0)

14.

p-cresidina

(120-71-8)

15.

4,4’-metilen-bis-(2 cloroanilina)

(101-14-4)

16.

4,4’-ossidianilina

(101-80-4)

17.

4,4’-tiodianilina

(139-65-1)

18.

o-toluidina

(95-53-4)

19.

2,4-diamminotoluene

(95-80-7)

20.

2,4,5-trimetilanilina

(137-17-7)

21.

4-amminoazobenzene

(60-09-3)

22.

o-anisidina

(90-04-0)

Valutazione e verifica: il richiedente dovrà fornire una dichiarazione di conformità a detto criterio.

i)   Coloranti o pigmenti con componenti metallici

È vietato utilizzare coloranti o pigmenti a base di piombo, rame, cromo, nickel o alluminio. I coloranti o i pigmenti a base di ftalocianina di rame sono invece autorizzati.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità.

j)   Impurità ioniche nei coloranti

I livelli di impurità ioniche nei coloranti impiegati non devono superare i valori seguenti: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità.

Criterio n. 5 —   Gestione dei rifiuti

Tutti gli stabilimenti di produzione di pasta e di carta devono disporre di un sistema di gestione dei rifiuti (secondo la definizione delle autorità di regolamentazione responsabili dei siti di produzione in questione) e dei prodotti residui risultanti dalla fabbricazione del prodotto cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica. Le caratteristiche del sistema devono essere spiegate o documentate nella domanda, presentando informazioni su almeno i seguenti punti:

procedure per separare e utilizzare i materiali riciclabili contenuti nel flusso dei rifiuti,

procedure di recupero di materiali da destinare ad altri usi, quali il ricorso all’incenerimento per la produzione di vapore o di calore, o a usi agricoli,

procedure di trattamento dei rifiuti pericolosi (secondo la definizione delle autorità di regolamentazione responsabili dei siti di produzione di pasta e carta in questione).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una descrizione particolareggiata delle procedure adottate per la gestione dei rifiuti in ognuno dei siti in questione, nonché una dichiarazione di conformità al criterio.

Criterio n. 6 —   Idoneità all’uso

Il prodotto deve essere idoneo allo scopo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un’adeguata documentazione attestante la conformità al campo di applicazione di detti criteri. I metodi di prova devono essere conformi ad una delle norme seguenti:

carta per copia: EN 12281 — «Carta per stampa e carta per ufficio. Requisiti per carta per copia con procedimento di riproduzione con toner secco»,

carta in moduli continui: EN 12858 — «Carta — Carta per stampa e carta per ufficio — Requisiti per moduli continui».

Il prodotto deve soddisfare i requisiti di stabilità dimensionale in conformità alle norme in vigore. Il manuale d’uso conterrà l’elenco delle norme e degli standard da utilizzare per la valutazione della stabilità dimensionale.

In alternativa all’uso dei metodi sopra descritti, i produttori devono garantire l’idoneità all’uso dei propri prodotti fornendo idonea documentazione che dimostri la qualità della carta, in conformità alla norma EN ISO/IEC 17050-1:2004, che prevede criteri generali per la dichiarazione di conformità dei fornitori ai documenti normativi.

Criterio n. 7 —   Informazioni da riportare sull’imballaggio

Sull’imballaggio del prodotto devono essere riportate le seguenti informazioni:

«Si invita a raccogliere la carta usata da destinare al riciclaggio».

Inoltre, nel caso siano usate fibre riciclate, accanto al marchio UE di qualità ecologica il fabbricante fornisce una dichiarazione attestante la percentuale minima contenuta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve allegare un campione dell’imballaggio sul quale siano riportate le informazioni richieste.

Criterio n. 8 —   Informazioni presenti sul marchio UE di qualità ecologica

Nella casella di testo del marchio opzionale deve figurare la seguente dicitura:

«—

ridotto inquinamento dell’aria e dell’acqua

uso di fibre certificate E/O uso di fibre riciclate [a seconda dei casi]

uso limitato di sostanze pericolose».

Gli orientamenti relativi all’uso della casella di testo del marchio opzionale si trovano in «Linee guida all’uso del marchio UE di qualità ecologica», disponibili sul sito Internet:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione dell’imballaggio del prodotto su cui figura il marchio, con una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.


(1)  Una deroga a detto livello, fino ad un livello di 0,1, è accordata quando si possa dimostrare che il livello più elevato di P è dovuto a P naturalmente presente nella pasta di legno.

(2)  Quali definite nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(3)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  Come previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(5)  Come previsto dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(6)  Come previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

(7)  Come previsto dalla direttiva 67/548/CEE.