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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.148.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54° anno |
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Rettifiche |
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* |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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7.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 548/2011 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2011
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
TR |
110,0 |
|
ZZ |
110,0 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
100,7 |
|
ZZ |
100,7 |
|
|
0709 90 70 |
EG |
82,4 |
|
TR |
124,5 |
|
|
ZZ |
103,5 |
|
|
0709 90 80 |
EC |
18,6 |
|
ZZ |
18,6 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
69,7 |
|
BR |
36,6 |
|
|
TR |
63,0 |
|
|
ZA |
141,7 |
|
|
ZZ |
77,8 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
98,8 |
|
BR |
78,5 |
|
|
CA |
142,4 |
|
|
CL |
83,3 |
|
|
CN |
123,6 |
|
|
NZ |
101,1 |
|
|
US |
112,7 |
|
|
UY |
50,2 |
|
|
ZA |
103,1 |
|
|
ZZ |
99,3 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
214,0 |
|
ZZ |
214,0 |
|
|
0809 20 95 |
TR |
392,6 |
|
US |
392,9 |
|
|
XS |
175,4 |
|
|
ZZ |
320,3 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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7.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 549/2011 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2011
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 523/2011 della Commissione (4). |
|
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 7 giugno 2011
|
(EUR) |
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|
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
44,73 |
0,00 |
|
1701 11 90 (1) |
44,73 |
1,49 |
|
1701 12 10 (1) |
44,73 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
44,73 |
1,19 |
|
1701 91 00 (2) |
47,87 |
3,11 |
|
1701 99 10 (2) |
47,87 |
0,00 |
|
1701 99 90 (2) |
47,87 |
0,00 |
|
1702 90 95 (3) |
0,48 |
0,23 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
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7.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/5 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2011
che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili
[notificata con il numero C(2011) 3736]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/330/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica è concesso ai prodotti con minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 66/2010 prevede che i criteri specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti. |
|
(3) |
La decisione 2001/687/CE della Commissione (2) ha fissato i criteri ecologici e le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica per i computer portatili. In seguito al riesame dei criteri fissati dalla predetta decisione, la decisione 2005/343/CE della Commissione (3) ha stabilito criteri aggiornati validi fino al 30 giugno 2011. |
|
(4) |
Tali criteri sono stati ulteriormente sottoposti a revisione alla luce degli sviluppi tecnologici. Nel 2006 è stato inoltre siglato l’accordo fra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea (in appresso «l’accordo»), approvato con decisione 2006/1005/CE del Consiglio (4), quale modificata dalla decisione 2010/C 186/1 del 12 agosto 2009 degli enti di gestione, in applicazione dell’accordo fra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sul coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, concernente la revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all’allegato C, parte VIII, dell’accordo (in appresso: ENERGY STAR v5.0) (5), che stabilisce i criteri Energy Star. |
|
(5) |
Questi nuovi criteri e le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica devono essere validi per tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. |
|
(6) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 2005/343/CE. |
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(7) |
Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i computer portatili sulla base dei criteri fissati nella decisione 2005/343/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti. Fino al termine di validità della decisione 2005/343/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione. |
|
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il gruppo di prodotti «computer portatili» comprende gli apparecchi dotati delle seguenti caratteristiche:
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a) |
eseguono operazioni logiche ed elaborano dati, sono concepiti specificamente per essere portatili e per essere impiegati per un lungo periodo, con o senza alimentazione di rete; |
|
b) |
dispongono di uno schermo integrato e sono in grado di funzionare con una batteria integrata o altre fonti di energia portatili. Se un computer portatile è commercializzato con un alimentatore esterno, questo ne è ritenuto parte integrante. |
2. Ai fini della presente decisione, i computer di tipo «tablet» che possono essere dotati di schermo tattile, in abbinamento o in sostituzione di altri dispositivi di ingresso, sono considerati computer portatili.
3. Ai fini della presente decisione le cornici fotografiche elettroniche non sono considerate computer portatili.
Articolo 2
Al fine di conseguire l’Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un elemento deve rientrare nel gruppo di prodotti «computer portatili» secondo la definizione di cui all’articolo 1 della presente decisione e deve soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica delineati nell’allegato della presente decisione.
Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «computer portatili» e le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica sono validi per tre anni dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 4
A fini amministrativi, al gruppo di prodotti «computer portatili» è assegnato il numero di codice «018».
Articolo 5
La decisione 2005/343/CE è abrogata.
Articolo 6
1. In deroga all’articolo 5, le domande relative all’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «computer portatili» quale definito dalla decisione 2005/343/CE presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2005/343/CE.
2. Le domande per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai prodotti appartenenti al gruppo «computer portatili» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione ed entro e non oltre il 30 giugno 2011 possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2005/343/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.
Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Se l’Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri fissati dalla decisione 2005/343/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2011.
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) GU L 242 del 12.9.2001, pag 11.
(3) GU L 115 del 4.5.2005, pag. 35.
ALLEGATO
QUADRO DI RIFERIMENTO
Finalità dei criteri
I criteri mirano a promuovere la riduzione dei danni ambientali o dei rischi connessi all’uso energetico (surriscaldamento del pianeta, acidificazione, esaurimento delle fonti di energia non rinnovabili), limitando il consumo energetico, riducendo i danni ecologici connessi all’uso di risorse naturali e i danni ambientali connessi all’uso di sostanze pericolose, con la limitazione dell’uso di tali sostanze.
CRITERI
Si stabiliscono criteri per ciascuno degli aspetti in appresso:
|
1) |
risparmio energetico; |
|
2) |
gestione del consumo; |
|
3) |
mercurio nelle lampade fluorescenti; |
|
4) |
sostanze e miscele pericolose; |
|
5) |
sostanze elencate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
|
6) |
parti in plastica; |
|
7) |
rumore; |
|
8) |
contenuto riciclato; |
|
9) |
istruzioni per l’uso; |
|
10) |
riparabilità da parte dell’utente finale; |
|
11) |
facilità di smontaggio; |
|
12) |
prolungamento della durata di vita; |
|
13) |
imballaggio; |
|
14) |
informazioni riportate sull’Ecolabel. |
Requisiti di valutazione e verifica
Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.
Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a fornire dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi, provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.
Ove possibile, le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti. Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l’organismo competente che esamina la domanda li ritiene equivalenti.
QUADRO DI RIFERIMENTO
Criterio 1 — Risparmio energetico
Risparmio energetico per computer portatili
Le prestazioni dei computer portatili in termini di efficienza energetica devono essere superiori alle pertinenti prescrizioni per categoria di efficienza energetica fissate nell’accordo quale modificato da ENERGY STAR v5.0 almeno di quanto segue:
|
— |
categoria A: 25 % |
|
— |
categoria B: 25 % |
|
— |
categoria C: 15 % |
È possibile applicare allo stesso livello gli adeguamenti di capacità consentiti nell’ambito dell’accordo quale modificato da ENERGY STAR v5.0, fatta eccezione per gli acceleratori grafici (GPU) cui non sono consentiti margini supplementari.
Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti.
Criterio 2 — Gestione del consumo
I computer portatili devono soddisfare le seguenti prescrizioni in materia di gestione del consumo (2):
a) Requisiti per la gestione della potenza assorbita
I computer portatili devono essere consegnati ai clienti con il sistema di gestione del consumo in funzione. Le impostazioni della gestione del consumo devono essere:
|
i) |
dopo 10 minuti — oscuramento dello schermo (modo di veglia); |
|
ii) |
dopo 30 minuti — passaggio alla modalità di riposo del computer (livello di sistema S3, sospeso in RAM). |
b) Requisiti di rete per la gestione del consumo
|
i) |
I computer portatili predisposti per il protocollo Ethernet devono avere la possibilità di inserire e disinserire la funzione di Wake on LAN (WOL) nel modo di veglia. |
c) Requisiti di rete per la gestione del consumo (applicabile ai computer portatili consegnati attraverso i soli canali aziendali)
|
i) |
I computer portatili predisposti per il protocollo Ethernet devono soddisfare uno dei seguenti requisiti:
|
|
ii) |
i computer portatili dotati protocollo Ethernet devono essere in grado di abbandonare la modalità di veglia sia in remoto (via rete), sia previa impostazione (per esempio con un dispositivo Real Time Clock). Il produttore garantisce, quando ne ha il controllo (ossia quando la configurazione avviene mediante impostazione dell’hardware e non del software), che tali impostazioni possono essere gestite a livello centrale, secondo le preferenze del cliente, con gli strumenti forniti dal produttore. |
Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente una dichiarazione che attesti che il computer è stato consegnato con le impostazioni di gestione del consumo di cui sopra o superiori.
Criterio 3 — Mercurio nelle lampade fluorescenti
Non è consentita l’aggiunta intenzionale di mercurio o dei suoi composti alla retroilluminazione del computer portatile.
Valutazione e verifica: il richiedente è tenuto a dichiarare all’organismo competente che la retroilluminazione del computer portatile non contiene oltre 0,1 mg di mercurio o dei suoi composti per lampada. Il richiedente è inoltre tenuto a fornire una breve descrizione del sistema di illuminazione impiegato.
Criterio 4 — Sostanze e miscele pericolose
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto o le sue parti non devono contenere le sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze o le miscele che rispondono ai criteri di classificazione delle seguenti classi o categorie di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:
|
Indicazione di pericolo (4) |
Frase di rischio (5) |
|
H300 Mortale se ingerito |
R28 |
|
H301 Tossico se ingerito |
R25 |
|
H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie |
R65 |
|
H310 Mortale a contatto con la pelle |
R27 |
|
H311 Tossico a contatto con la pelle |
R24 |
|
H330 Mortale se inalato |
R23/26 |
|
H331 Tossico se inalato |
R23 |
|
H340 Può provocare alterazioni genetiche |
R46 |
|
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche |
R68 |
|
H350 Può provocare il cancro |
R45 |
|
H350i Può provocare il cancro se inalato |
R49 |
|
H351 Sospettato di provocare il cancro |
R40 |
|
H360F Può nuocere alla fertilità |
R60 |
|
H360D Può nuocere al feto |
R61 |
|
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto |
R60/61/60-61 |
|
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto |
R60/63 |
|
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità |
R61/62 |
|
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità |
R62 |
|
H361d Sospettato di nuocere al feto |
R63 |
|
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. |
R62-63 |
|
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno |
R64 |
|
H370 Provoca danni agli organi |
R39/23/24/25/26/27/28 |
|
H371 Può provocare danni agli organi |
R68/20/21/22 |
|
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta |
R48/25/24/23 |
|
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta |
R48/20/21/22 |
|
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici |
R50 |
|
H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R50-53 |
|
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R51-53 |
|
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R52-53 |
|
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R53 |
|
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono |
R59 |
|
EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico |
R29 |
|
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico |
R31 |
|
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico |
R32 |
|
EUH070 Tossico per contatto oculare |
R39-41 |
È esonerato dal predetto requisito l’uso di sostanze o miscele le cui proprietà, durante la lavorazione, subiscono modifiche tali da eliminare il rischio identificato (per esempio non sono più biodisponibili o subiscono mutamenti chimici).
I limiti di concentrazione delle sostanze o delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione secondo le classi o le categorie di pericolo di cui alla precedente tabella e delle sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57, lettere a), b) o c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non devono superare i limiti di concentrazione generici o specifici fissati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Qualora siano fissati limiti di concentrazione specifici, questi prevalgono su quelli generici.
I limiti di concentrazione delle sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57, lettere d), e) o f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non devono superare lo 0,1 % in peso/peso.
Le sostanze o usi di sostanze che seguono sono esplicitamente esonerati da detto requisito:
|
Parti omogenee di peso inferiore a 10 g |
Tutte le dichiarazioni di pericolo e frasi di rischio di cui sopra |
|
Nickel in acciaio inossidabile |
|
Valutazione e verifica: per ciascuna parte di peso superiore a 10 g, il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità al presente criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori delle sostanze e le copie delle pertinenti schede di sicurezza, conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione devono essere precisati nelle schede di sicurezza conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze e le miscele.
Criterio 5 — Sostanze elencate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006
Non si concedono deroghe all’esclusione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle miscele, in un articolo o in qualsiasi parte omogenea di un articolo complesso, in concentrazione superiore allo 0,1 %. Qualora la concentrazione sia inferiore allo 0,1 %, si applicano i limiti di concentrazione specifici fissati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Valutazione e verifica: l’elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco delle sostanze candidate, stabilito a norma dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, è reperibile all’indirizzo che segue:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
Alla data della domanda si deve fare riferimento all’elenco.
Il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a tale criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori delle sostanze e le copie delle pertinenti schede di sicurezza, conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione devono essere precisati nelle schede di sicurezza, conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze e le miscele.
Criterio 6 — Parti di plastica
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a) |
Se nel processo di produzione sono impiegate sostanze plastificanti, queste devono soddisfare i requisiti relativi alle sostanze pericolose di cui ai criteri 4 e 5.
Nel prodotto non possono essere inoltre aggiunti intenzionalmente DNOP (ftalato di diottile), DINP (ftalato di diisononile) e DIDP (ftalato di diisodecile). |
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b) |
Le parti di plastica non possono contenere oltre il 50 % del peso in cloruri. |
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c) |
È consentito soltanto l’utilizzo di prodotti biocidi contenenti i principi attivi biocidi che figurano nell’allegato IA della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), autorizzati per l’utilizzo nei computer. |
Valutazione e verifica: all’organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità ecologica deve essere trasmesso un certificato firmato dal produttore del computer in cui dichiara la conformità ai requisiti in questione. Allo stesso organismo devono essere inoltre rilasciate una dichiarazione di conformità firmata dai fornitori delle materie plastiche e dei biocidi, nonché le copie delle pertinenti schede di sicurezza riguardanti i materiali e le sostanze. Tutti i biocidi utilizzati devono essere chiaramente indicati.
Criterio 7 — Rumore
Conformemente al paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296, il «livello di rumorosità ponderato A dichiarato» (re l pW) del computer portatile non deve superare:
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1) |
32 dB (A) nella modalità «stand-by»; |
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2) |
36 dB (A) in fase di accesso a un disco rigido. |
Valutazione e verifica: il richiedente è tenuto a fornire all’organismo competente una relazione che certifichi che i livelli di emissioni acustiche sono stati misurati conformemente alla norma ISO 7779 e dichiarati conformi alla norma ISO 9296. In detta relazione devono essere dichiarati i valori ottenuti dalla misurazione delle emissioni acustiche sia nella modalità «stand-by», sia in fase di accesso a un disco rigido, conformemente a quanto disposto nel paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296.
Criterio 8 — Contenuto riciclato
L’alloggiamento esterno in plastica dell’unità di sistema, lo schermo e la tastiera devono possedere un contenuto riciclato post consumo non inferiore al 10 % della massa.
Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente una dichiarazione che attesti la percentuale di contenuto riciclato post consumo.
Criterio 9 — Istruzioni per l’uso
Il computer portatile deve essere venduto allegando le istruzioni per l’uso in cui devono figurare le avvertenze sulle corrette modalità d’uso a tutela dell’ambiente. Le informazioni devono essere presentate in un unico punto, facile da reperire, nelle istruzioni d’uso, nonché sul sito web del fabbricante. Queste informazioni comprendono in particolare:
|
a) |
il consumo energetico, ossia il valore TEC in conformità a ENERGY STAR v5.0, nonché la potenza massima assorbita per ciascuna modalità operativa. Devono inoltre essere fornite istruzioni sulle modalità di impiego dei modi di risparmio energetico dell’apparecchio; |
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b) |
l’informazione che l’efficienza energetica riduce il consumo di energia, consentendo in tal modo un risparmio economico in termini di consumi elettrici e che scollegare il computer portatile azzera tale consumo; |
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c) |
le seguenti indicazioni sui modi per ridurre il consumo di energia quando il computer portatile non è utilizzato:
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d) |
nel manuale di istruzioni o sul sito web del produttore devono essere presenti informazioni in merito al servizio di assistenza e riparazione del computer portatile, compresi i relativi recapiti; |
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e) |
le istruzioni per il corretto smaltimento dei computer portatili presso le discariche per i rifiuti domestici o mediante i programmi di ritiro applicati dai rivenditori, a seconda dei casi, devono essere conformi alla direttiva 2002/96/CE del Parlamemto europeo e del Consiglio (7); |
|
f) |
le informazioni relative all’assegnazione dell’Ecolabel UE al prodotto con una breve spiegazione delle implicazioni di questo riconoscimento e con l’indicazione del sito web http://www.ecolabel.eu per ottenere ulteriori informazioni; |
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g) |
i manuali di istruzioni o di riparazione devono essere realizzati con materiali riciclati e non possono contenere carta sbiancata con cloro. |
Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti e fornire all’organismo competente una copia del manuale di istruzioni. Tale manuale deve quindi essere caricato sul computer, per essere a disposizione dell’utente, nonché essere consultabile sul sito web del produttore.
Criterio 10 — Riparabilità da parte dell’utente finale
Il richiedente deve fornire all’utente finale chiare istruzioni sotto forma di manuale (in copia fisica o virtuale) per consentire di effettuare riparazioni di modesta entità. Il richiedente deve garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio almeno nei cinque anni successivi alla cessazione della produzione del computer portatile.
Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti.
Criterio 11 — Facilità di smontaggio
Il produttore deve dimostrare che il computer portatile può essere agevolmente smontato da professionisti qualificati, avvalendosi degli strumenti di norma utilizzati per effettuare riparazioni e sostituzioni di parti usurate, aggiornare parti più vecchie o obsolete, nonché separare parti e materiali al momento del riciclaggio o del riutilizzo.
Per agevolare lo smontaggio:
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a) |
i componenti fissi all’interno del computer portatile devono poter essere smontati, per esempio per mezzo di viti e fissaggi a scatto, soprattutto nel caso di parti contenenti sostanze pericolose; |
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b) |
i circuiti stampati e/o altri componenti contenenti metalli preziosi devono essere facilmente asportabili per mezzo di metodi di separazione manuale, sia dal prodotto nel suo complesso, sia dagli specifici componenti che contengono tali circuiti, quali i dischi, al fine di incrementare il recupero dei materiali pregiati; |
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c) |
tutte le parti in plastica dell’alloggiamento o dei coperchi devono essere prive di rivestimenti di superficie incompatibili con il riciclaggio o il riutilizzo; |
|
d) |
le parti in plastica devono essere fabbricate con un solo polimero o con polimeri compatibili per il riciclaggio e recare la marcatura pertinente ISO 11469 se hanno massa superiore a 25 g; |
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e) |
non devono essere utilizzati componenti metallici non separabili; |
|
f) |
devono essere raccolti dati sulla natura e la quantità delle sostanze pericolose presenti nel computer portatile in conformità alla direttiva 2006/121/CE del Consiglio (8) e del sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS). |
Valutazione e verifica: un rapporto di valutazione contenente informazioni sullo smontaggio del computer portatile deve essere trasmesso unitamente alla domanda. Il rapporto deve includere un diagramma esploso del computer portatile con l’indicazione dei principali componenti e deve inoltre identificare le eventuali sostanze pericolose presenti all’interno dei componenti. Può essere realizzato in forma scritta o audiovisiva. Le informazioni riguardanti le sostanze pericolose devono essere fornite all’organismo competente responsabile sotto forma di elenco di materiali indicante il tipo di materiale, la quantità utilizzata e l’ubicazione.
Criterio 12 — Prolungamento della durata di vita
I computer portatili devono essere dotati di elementi che consentano quanto segue:
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i) |
possibilità di sostituire e aggiornare la memoria; |
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ii) |
possibilità di espansione: presenza di almeno tre porte USB, nonché di una porta per collegare uno schermo esterno. |
Il computer deve essere concepito inoltre in modo che i principali componenti (compresi i dischi di memoria, i processori e le schede) possano essere sostituiti e/o aggiornati agevolmente dall’utente, per esempio impiegando alloggiamenti a incastro, a cassetto o a cartuccia per i componenti.
Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti.
Criterio 13 — Imballaggio
Nel caso in cui si faccia uso di scatole di cartone, esse devono essere costituite almeno per l’80 % da materiale riciclato. Se per l’imballaggio finale si utilizzano sacchi di plastica, questi devono essere costituiti almeno al 75 % da materiale riciclato oppure devono essere biodegradabili o compostabili, secondo le definizioni della norma EN 13432 o equivalente.
Valutazione e verifica: al momento della presentazione della domanda si deve presentare un campione dell’imballaggio del prodotto, con la relativa dichiarazione attestante la conformità a tale criterio. Solo l’imballaggio primario, come definito dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) deve essere conforme al presente criterio.
Criterio 14 — Informazioni riportate sull’Ecolabel
In caso di utilizzo della versione estesa del logo (etichetta facoltativa) deve comparire il seguente testo:
|
«— |
Ad alta efficienza energetica |
|
— |
Progettato per essere facilmente riciclato, riparato e aggiornato |
|
— |
Retroilluminazione priva di mercurio». |
Valutazione e verifica: il richiedente dichiara all’organismo competente che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce una copia dell’Ecolabel come comparirà sull’imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione di accompagnamento.
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1
(2) Quali definite da ENERGY STAR v5.0, eccetto per il requisito del modo di veglia dello schermo.
(3) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(4) Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.
(5) Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).
(6) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(7) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.
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7.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/13 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2011
che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose
[notificata con il numero C(2011) 3749]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/331/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio UE di qualità ecologica può essere assegnato ai prodotti con un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 66/2010 prevede che i criteri specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti. |
|
(3) |
La decisione 2002/747/CE della Commissione (2) ha fissato i criteri ecologici e le rispettive prescrizioni in materia di valutazione e verifica per le lampadine elettriche. Detti criteri erano validi fino al 31 agosto 2011. |
|
(4) |
Tali criteri sono stati rivisti alla luce di sviluppi tecnologici. Alla luce di tale riesame, è opportuno modificare la definizione del prodotto e cambiare il nome del gruppo di prodotti. I nuovi criteri e le rispettive prescrizioni in materia di valutazione e verifica devono essere validi per due anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. |
|
(5) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 2002/747/CE. |
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(6) |
Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per le lampadine elettriche sulla base dei criteri fissati nella decisione 2002/747/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riesaminati. Fino al termine di validità della decisione 2002/747/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione. |
|
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il gruppo di prodotti «sorgenti luminose» comprende tutte le sorgenti luminose il cui flusso luminoso, espresso in lumen, sia ≥ 60 e ≤ 12 000 per applicazioni di illuminazione generale direttamente o indirettamente collegate alla rete elettrica pubblica, dotate di un attacco di connessione classificato EN 60061 e concepite per emettere radiazioni visibili.
2. Sono esclusi dal gruppo di prodotti i seguenti tipi di sorgenti luminose: lampade direzionali, lampade a scarica ad alta densità, lampade colorate, lampade per proiettori, lampade fotografiche e tubi per solarium, sistemi alimentati a batterie e altre sorgenti luminose non destinate ad applicazioni di illuminazione generale. Se non alimentati direttamente dalla rete, sono esclusi dal gruppo di prodotti i seguenti tipi di sorgenti luminose: lampade compatte integrali a fluorescenza, lampade ad incandescenza e lampade a LED.
Articolo 2
Per ottenere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, una sorgente luminosa deve rientrare nel gruppo di prodotti «sorgenti luminose» definito all’articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell’allegato alla presente decisione.
Articolo 3
I criteri per il gruppo di prodotti «sorgenti luminose» e le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica sono validi per due anni dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 4
A fini amministrativi al gruppo di prodotti «sorgenti luminose» è assegnato il numero di codice «008».
Articolo 5
La decisione 2002/747/CE è abrogata.
Articolo 6
1. In deroga all’articolo 5, le domande relative all’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «sorgenti luminose» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2002/747/CE.
2. Le domande per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai prodotti appartenenti al gruppo «sorgenti luminose» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione ed entro e non oltre il 31 agosto 2011, possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2002/747/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.
3. Dette domande sono valutate conformemente ai criteri su cui si basano.
4. I marchi di qualità ecologica dell’Unione europea attribuiti in base a domande valutate secondo i criteri stabiliti nella decisione 2002/747/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2011.
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
ALLEGATO
QUADRO DI RIFERIMENTO
Finalità dei criteri
I criteri sono intesi, in particolare, a favorire la riduzione dei danni o dei rischi ambientali connessi con l’uso dell’energia (riscaldamento globale, acidificazione, esaurimento delle risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico, con l’uso di risorse sia a livello di fabbricazione che di trattamento/smaltimento di una sorgente luminosa aumentandone la durata media, nonché con l’utilizzo di mercurio riducendo le emissioni totali di detto metallo durante il ciclo di vita di una sorgente luminosa.
I criteri sono inoltre intesi ad incoraggiare l’applicazione delle migliori pratiche (valorizzazione ottimale dell’ambiente) e a rafforzare la consapevolezza ambientale dei consumatori. I criteri sono stabiliti a livelli tali da promuovere l’assegnazione del marchio alle sorgenti luminose la cui fabbricazione ha un impatto ambientale ridotto.
CRITERI
Si stabiliscono criteri per ciascuno degli aspetti in appresso:
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1. |
Efficienza energetica, durata di vita, mantenimento del flusso luminoso e tenore in mercurio |
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2. |
Accensione e spegnimento |
|
3. |
Indice di resa del colore |
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4. |
Consistenza dei colori |
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5. |
Sostanze e miscele pericolose |
|
6. |
Sostanze recensite in conformità all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) |
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7. |
Componenti in plastica |
|
8. |
Imballaggio |
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9. |
Istruzioni per l’uso |
|
10. |
Responsabilità sociale |
|
11. |
Informazioni presenti sul marchio di qualità ecologica dell’UE. |
Requisiti di valutazione e verifica
Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.
Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi.
Ove possibile, le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.
Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio purché ritenuti equivalenti dall’organismo competente che esamina la domanda.
All’occorrenza, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL’UNIONE EUROPEA
Criterio n. 1 — Efficienza energetica, durata di vita, mantenimento del flusso luminoso e tenore in mercurio
Le sorgenti luminose devono soddisfare i seguenti requisiti:
|
|
Lampade ad attacco singolo: |
Lampade a doppio attacco: |
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Efficienza energetica |
10 % superiore al valore di lumen per watt in conformità ai criteri della classe A |
10 % superiore al valore di lumen per watt in conformità ai criteri della classe A |
|
Vita media (ore) |
15 000 |
20 000 |
|
Mantenimento del flusso luminoso |
80 % a 9 000 ore |
90 % a 16 000 ore |
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Mercurio (mg) |
< 1,5 |
< 3,0 |
NB:
L’efficienza energetica è definita all’allegato IV della direttiva 98/11/CE della Commissione (2).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova in cui si dichiara che i valori relativi a efficienza energetica, durata e mantenimento del flusso luminoso delle sorgenti luminose diverse da quelle a LED sono stati determinati mediante le procedure di cui alla norma EN 50285.
Per quanto concerne l’efficienza energetica, la durata e il mantenimento del flusso luminoso delle sorgenti luminose a LED, nonché il tenore in mercurio delle sorgenti luminose a fluorescenza, il richiedente deve fornire rapporti di prova realizzati mediante un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti; sono inclusi i metodi descritti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il rapporto deve indicare l’efficienza energetica, la durata, il mantenimento del flusso luminoso e il tenore in mercurio delle sorgenti luminose. Qualora non sia stata eseguita la prova idonea relativa alla durata vale, in attesa dei risultati, la durata indicata sull’imballaggio del prodotto. Il risultato della prova, tuttavia, deve essere comunicato entro 12 mesi dalla data della domanda del marchio di qualità ecologica dell’UE. Per quanto riguarda la prova relativa alla durata, il 75 % dei campioni di prova deve soddisfare i requisiti.
Criterio n. 2 — Accensione e spegnimento
Per le lampade compatte a fluorescenza (LCF) e per le lampade a LED, il numero di cicli di accensione e spegnimento che la sorgente luminosa è in grado di sopportare prima che si guasti prematuramente deve essere superiore alla durata della lampada espressa in ore.
Per le lampade dichiarate essere in grado di resistere ad un numero elevato di cicli di accensione e spegnimento, questo deve essere superiore a 60 000.
Valutazione e verifica: per le lampade LCF il richiedente deve presentare un rapporto attestante che il numero di cicli di accensione e spegnimento è stato determinato utilizzando un metodo di prova a ciclo rapido (1 minuto acceso, 3 minuti spento) e che la durata è stata determinata secondo le procedure indicate dalla norma EN 50285.
Per le lampade a LED il richiedente deve presentare un rapporto di prova realizzato secondo procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Nel rapporto si deve dichiarare il numero di cicli di accensione e spegnimento raggiunti quando il 50 % delle lampade testate LCF o a LED soddisfa i requisiti relativi alla vita media delle lampade di cui alle rispettive norme.
Criterio n. 3 — Indice di resa cromatica
L’indice di resa cromatica (Ra) della sorgente luminosa deve essere superiore a 85.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto attestante che l’indice di resa cromatica della sorgente luminosa è stato determinato applicando il metodo di cui al documento CIE 13.3. Il rapporto deve riportare l’indice di resa cromatica della sorgente luminosa.
Criterio n. 4 — Coerenza dei colori
Lo spread della temperatura di colore correlata (CCT) della sorgente luminosa deve essere compreso in un’ellissi di MacAdam di diametro pari 3 o migliore.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova in cui si indica che lo spread della temperatura di colore correlata (CCT) della sorgente luminosa è compreso in un’ellissi di MacAdam il cui diametro è uguale a 3 o migliore, realizzato secondo procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Criterio n. 5 — Sostanze e miscele pericolose
In conformità all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto o qualsiasi sua parte non deve contenere sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, né sostanze o miscele a cui si applichino, o possano applicarsi, le seguenti indicazioni di pericolo o frasi di rischio.
Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:
|
Indicazione di pericolo (3) |
Frase di rischio (4) |
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H300 Mortale se ingerito |
R28 |
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H301 Tossico se ingerito |
R25 |
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H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie |
R65 |
|
H310 Mortale a contatto con la pelle |
R27 |
|
H311 Tossico a contatto con la pelle |
R24 |
|
H330 Mortale se inalato |
R23/26 |
|
H331 Tossico se inalato |
R23 |
|
H340 Può provocare alterazioni genetiche |
R46 |
|
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche |
R68 |
|
H350 Può provocare il cancro |
R45 |
|
H350i Può provocare il cancro per inalazione |
R49 |
|
H351 Sospettato di provocare il cancro |
R40 |
|
H360F Può nuocere alla fertilità |
R60 |
|
H360D Può nuocere al feto |
R61 |
|
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto |
R60/61/60-61 |
|
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto |
R60/63 |
|
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità |
R61/62 |
|
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità |
R62 |
|
H361d Sospettato di nuocere al feto |
R63 |
|
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto |
R62-63 |
|
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno |
R64 |
|
H370 Provoca danni agli organi |
R39/23/24/25/26/27/28 |
|
H371 Può provocare danni agli organi |
R68/20/21/22 |
|
H372 L’esposizione prolungata o ripetuta provoca danni agli organi |
R48/25/24/23 |
|
H373 L’esposizione prolungata o ripetuta può provocare danni agli organi |
R48/20/21/22 |
|
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici |
R50 |
|
H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R50-53 |
|
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R51-53 |
|
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
R52-53 |
|
H413 Può provocare effetti di lunga durata sugli organismi acquatici |
R53 |
|
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono |
R59 |
|
EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico |
R29 |
|
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico |
R31 |
|
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico |
R32 |
|
EUH070 Tossico per contatto oculare |
R39-41 |
Le sostanze o miscele la cui lavorazione ne modifica le proprietà (per esempio non sono più biodisponibili, subiscono un mutamento chimico) in un modo che elimina il rischio identificato sono esonerate dal predetto requisito.
I limiti di concentrazione per le sostanze o miscele che rientrano nelle classi o categorie di pericolo di cui sopra, nonché i limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all’articolo 57, lettera a), b) o c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non devono superare i limiti di concentrazione, generici o specifici, determinati in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Qualora siano determinati limiti di concentrazione specifici, questi prevalgono su quelli generici.
I limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all’articolo 57, lettera d), e) o f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non devono superare lo 0,1 % (peso/peso).
Le sostanze che seguono, o il loro uso, sono esplicitamente esonerati da detto requisito:
|
Parti omogenee il cui peso sia inferiore a 5 g |
Tutte le indicazioni di pericolo e le frasi di rischio sopraelencate |
Valutazione e verifica: per ogni parte superiore a 5 g, il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a tale criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori di materie prime e copie delle relative schede di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione delle sostanze e delle miscele devono essere specificati nelle schede di sicurezza in conformità all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Criterio n. 6 — Sostanze elencate conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006
Non è concessa alcuna deroga ai criteri di esclusione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, riguardo alle sostanze estremamente problematiche e inserite nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti in miscele, in un articolo o in qualsiasi parte omogenea di un articolo complesso in concentrazioni superiori allo 0,1 %. I limiti di concentrazione specifici, determinati in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008, si applicano nel caso in cui la concentrazione sia inferiore allo 0,1 %.
Valutazione e verifica: l’elenco delle sostanze estremamente problematiche e inserite nell’elenco delle sostanze candidate in conformità all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito internet:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
Alla data della presentazione della domanda va fatto riferimento al suddetto elenco.
Il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a tale criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori di materie prime e copie delle relative schede di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione delle sostanze e delle miscele devono essere specificati nelle schede di sicurezza in conformità all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Criterio n. 7 — Componenti in plastica
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a) |
Se nel processo di produzione sono impiegate sostanze plastificanti, queste devono soddisfare i requisiti relativi alle sostanze pericolose di cui ai criteri 5 e 6.
Inoltre, nel prodotto non vanno aggiunti intenzionalmente il DNOP (ftalato di diottile), il DINP (ftalato di diisononile) e il DIDP (ftalato di diisodecile); |
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b) |
Il tenore in cloro delle componenti in plastica non deve essere superiore al 50 % in peso. |
Valutazione e verifica: all’organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità ecologica deve essere trasmesso un certificato firmato dal fabbricante in cui si dichiara la conformità ai requisiti in questione. Allo stesso organismo devono essere inoltre rilasciate una dichiarazione di conformità firmata dai fornitori delle materie plastiche nonché copie delle relative schede di sicurezza riguardanti i materiali e le sostanze.
Criterio n. 8 — Imballaggio
Non devono essere usati laminati e composti plastici.
Qualora vengano utilizzate scatole in cartone, queste devono essere costituite all’80 % da materiale riciclato post-consumo.
Qualora vengano utilizzati materiali plastici, questi devono essere costituiti per almeno il 50 % da materiale riciclato post-consumo.
Valutazione e verifica: al momento della presentazione della domanda va fornito un campione dell’imballaggio del prodotto con la relativa dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio. Sono soggetti a tale criterio soltanto gli imballaggi primari, secondo la definizione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Criterio n. 9 — Istruzioni per l’uso
Il prodotto deve essere accompagnato dalle istruzioni per l’uso, figuranti sull’imballaggio o in un foglietto illustrativo a parte, contenenti fra l’altro le avvertenze sulle corrette modalità d’uso a tutela dell’ambiente. In particolare:
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a) |
per le lampade dotate di attacco di connessione classificato E27, E14, B22 o B15, l’imballaggio deve indicare la dimensione relativa e la forma della sorgente luminosa rispetto ad una tradizionale lampada ad incandescenza; |
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b) |
per le sorgenti luminose ad attacco doppio: le informazioni sull’imballaggio devono indicare che le prestazioni ambientali della sorgente luminosa migliorano se essa viene utilizzata con un dispositivo elettronico di controllo ad alta frequenza; |
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c) |
l’imballaggio deve riportare le istruzioni per la pulizia in caso di rottura di una sorgente luminosa a fluorescenza; |
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d) |
la corretta manutenzione delle lampade (la pulizia, ad esempio), affinché sia mantenuto il flusso luminoso; |
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e) |
la dicitura: «Spegnere le luci fa risparmiare energia e denaro». |
Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti e fornire una copia dell’imballaggio o del foglietto illustrativo all’organismo competente incaricato di valutare la domanda.
Criterio n. 10 — Responsabilità sociale
Durante la produzione delle sorgenti luminose recanti il marchio di qualità ecologica vanno rispettati i principi e i diritti fondamentali in materia di condizioni di lavoro.
Il titolare della licenza deve garantire che durante la produzione delle sorgenti luminose sono rispettate le convenzioni ILO (6) relative al lavoro minorile, al lavoro forzato, alla salute e alla sicurezza, alla discriminazione, alla disciplina, alle ore di lavoro, ai salari, alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva.
Valutazione e verifica: il richiedente deve attestare la conformità a tale obbligo e fornire le specifiche dei contratti stipulati con le autorità di controllo, nonché un codice di condotta relativo alle convenzioni ILO oppure una certificazione SA8000.
Criterio n. 11 — Informazioni presenti sul marchio UE di qualità ecologica
In caso di utilizzo della versione estesa del Logo (etichetta facoltativa) deve comparire il seguente testo:
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«— |
Ad alta efficienza energetica — permette di risparmiare denaro |
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— |
Lunga durata |
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— |
Prestazioni verificate». |
L’etichetta facoltativa può specificare, se del caso, anche che la sorgente luminosa non contiene mercurio.
Le linee guida relative all’uso dell’etichetta facoltativa in versione estesa sono reperibili nelle Linee guida all’uso del marchio UE di qualità ecologica sul sito internet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione di tale etichetta unitamente a una dichiarazione di conformità a detto criterio.
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.
(3) Come previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(4) Come previsto dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).
(5) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
(6) http://www.ilo.org/
Rettifiche
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7.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/20 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 129 del 28 maggio 2010 )
A pagina 56, articolo 3:
anziché:
«Articolo 3
Applicazione del regolamento (CE) n. 333/2010
A datare dal 1o giugno 2013 gli accordi verticali relativi all’acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 333/2010.»,
leggi:
«Articolo 3
Applicazione del regolamento (CE) n. 330/2010
A datare dal 1o giugno 2013 gli accordi verticali relativi all’acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 330/2010.»