ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.137.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
25.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 2011
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013
(2011/305/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 11 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1), i paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen partecipano al Fondo a norma della decisione stessa, e dovrebbero essere conclusi accordi contenenti le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari della Comunità e il potere di controllo della Corte dei conti. |
(2) |
In seguito all’autorizzazione concessa alla Commissione il 20 dicembre 2007, il 30 giugno 2009 sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein. |
(3) |
A norma della decisione 2010/374/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 (2), l’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 («l’accordo»), in attesa della conclusione in una data successiva, è stato firmato il 19 marzo 2010 a nome dell’Unione ed applicato in via provvisoria. |
(4) |
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, è stata approvata da tutte le parti al momento della firma dell’accordo e allegata a quest’ultimo una dichiarazione congiunta dell’Unione europea e della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein sull’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nella quale si dichiara che l’Unione europea ha sostituito la Comunità europea alla quale succede. |
(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(8) |
È opportuno concludere l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvati a nome dell’Unione l’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 («l’accordo») (5) e le relative dichiarazioni.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo, al fine di impegnare l’Unione medesima.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.
(2) GU L 169 del 3.7.2010, pag. 22.
(3) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(4) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(5) L’accordo è stato pubblicato nella GU L 169 del 3.7.2010, pag. 24 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.
REGOLAMENTI
25.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 508/2011 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2011
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acetamiprid, ciprodinil, difenoconazolo, dimetomorf, fenexamid, proquinazid, prothioconazole, pyraclostrobin, spirotetrammato, tiacloprid, tiametoxam e trifloxystrobin, in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze attive abamectin, acetamiprid, fenexamid, pyraclostrobin, tiacloprid e trifloxystrobin sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II, parte B e nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive ciprodinil, difenoconazolo, dimetomorf, proquinazid, prothioconazole, spirotetrammato e tiametoxam sono stati fissati LMR nell'allegato III, parte A del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Nell'ambito di una procedura a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), per l'autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva fenhexamid su cipolle, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per quanto riguarda l'abamectina, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su albicocche e pesche. Per quanto riguarda l'acetamiprid, una domanda simile è stata presentata per l'uso su barbarea e senape nera. Per quanto riguarda il ciprodinil, una domanda simile è stata presentata per l'uso su lenticchie fresche. Per quanto riguarda il difenoconazolo, una simile domanda è stata presentata per l'uso su peperoni e melanzane. Per quanto riguarda il dimetomorf, una simile domanda è stata presentata per l'uso su aglio, cipolle, scalogni, melanzane e carciofi. Per quanto riguarda il tebuconazolo, una domanda simile è stata presentata per l'uso su fragole. Per quanto riguarda il prothioconazole, una domanda simile è stata presentata per l'uso su ortaggi e legumi. Per quanto riguarda il pyraclostrobin, una domanda simile è stata presentata per l'uso su pomodori, melanzane, carciofi e sedano-rapa. Per quanto riguarda lo spirotetrammato, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su colture situate all'esterno dell'Unione europea. Per quanto riguarda il thiacloprid, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su semi di cotone e fichi. Per quanto riguarda il thiamethoxam, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su fragole e fagioli (con baccello). Per quanto riguarda il trifloxystrobin, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su cavoli a foglia. |
(4) |
Per quanto riguarda il trifloxystrobin, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, in appresso «l'Autorità», ha riesaminato non solo l'uso su cavoli a foglie ma anche gli studi sull'alimentazione degli animali e ha concluso che è necessario fissare gli LMR per prodotti di origine animale con una definizione di residuo modificata al limite di determinazione ai fini dell'esecuzione. |
(5) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(6) |
L'Autorità ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso pareri motivati sui LMR proposti (3). L'Autorità ha trasmesso questi pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi pubblici. |
(7) |
Nei suoi pareri motivati l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, dopo una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche dei LMR raccomandate dall'Autorità erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a queste sostanze dovuta al consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione sono risultate presentare un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
(8) |
Sulla base dei pareri motivati e della dichiarazione emessi dall'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche dei LMR sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) Relazioni scientifiche EFSA: http://www.efsa.europa.eu:
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRLs for abamectin in apricots and peaches (including nectarines)», EFSA Journal 2010; 8(7):1683. Pubblicato: 13 luglio 2010 Adottato: il 12 luglio 2010 |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of the existing MRL for acetamiprid in land cress and red mustard», EFSA Journal 2010; 8(6):1643. Pubblicato: 7 giugno 2010 Adottato: il 3 giugno 2010 |
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Parere motivato dell'EFSA: «Modification of the existing MRL for cyprodinil in fresh lentils», EFSA Journal 2010; 8(3):1529. Pubblicato: 10 marzo 2010 Adottato: il 8 marzo 2010 |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for difenoconazole in peppers and aubergines», EFSA Journal 2010; 8(6):1651. Pubblicato: 25 giugno 2010 Adottato: il 24 giugno 2010 |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for dimethomorph in various crops», EFSA Journal 2010; 8(5):1622. Pubblicato: 21 maggio 2010 Adottato: il 20 maggio 2010 |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of the existing MRL for fenhexamid in onions», EFSA Journal 2010; 8(7):1696. Pubblicato: 13 luglio 2010 Adottato: il 12 luglio 2010 |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for proquinazid in strawberries», EFSA Journal 2010; 8(8):1712. Pubblicato: 26 luglio 2010 Adottato: il 20 luglio 2010 |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for prothioconazole in various root vegetables», EFSA Journal 2010; 8(7):1675. Pubblicato: 8 luglio 2010 Adottato: il 7 luglio 2010 |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in tomatoes, aubergines, globe artichokes and celeriac», EFSA Journal 2010; 8(6):1630. Pubblicato: 7 giugno 2010 Adottato: il 28 maggio 2010 |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for spirotetramat in various crops», EFSA Journal 2010; 8(7):1665. Pubblicato: 1 luglio 2010 Adottato: il 29 giugno 2010 |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for thiacloprid in figs and various crops», EFSA Journal 2010; 8(7):1668. Pubblicato: 1 luglio 2010 Adottato: il 29 giugno 2010 |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for thiacloprid in cotton seed», EFSA Journal 2010; 8(8):1713. Pubblicato: 27 agosto 2010 Adottato: il 26 agosto 2010 |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for thiamethoxam in carrots», EFSA Journal 2010; 8(6):1647. Pubblicato: 24 giugno 2010 Adottato: il 22 giugno 2010 |
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Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for trifloxystrobin in leafy brassica», EFSA Journal 2010; 8(6):1648. Pubblicato: 28 giugno 2010 Adottato: il 23 giugno 2010 |
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
(1) |
Nell'allegato II le colonne relative alle sostanze abamectina, fenexamid pyraclostrobin, tiacloprid e trifloxystrobin sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(2) |
Nella parte A dell'allegato III le colonne per ciprodinil, difenoconazolo, dimetomorf, proquinazid, prothioconazole, spirotetrammato e thiamethoxam sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(3) |
Nella parte B dell'allegato III la colonna per abamectina, acetamiprid, fenhexamid e trifloxystrobin è sostituita dalla seguente: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.
(F) |
= |
Liposolubile |
Trifloxystrobin- codice 1000000 |
: |
La somma del trifloxystrobin e del suo metabolita (E, E)-metossiimmino- {2-[1-(3-trifluorometil-fenil)-etilidenammino-ossimetile]-fenil}-acido acetico (CGA 321113)» |
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(F)= Liposolubile
(R)= La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Ciprodinil - codice 1000000: somma di ciprodinil e del metabolita CGA 304075
Prothioconazole - codice 1000000: Somma del prothioconazole-destio e del suo glucuronide coniugato, espressa in protioconazolo-destio.
Spirotetramato - codice 1000000: Spirotetramato e il suo metabolita BYI08330-enolo espresso in spirotetramato»
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(7) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(F)= Liposolubile
(R)= La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Acetamiprid - codice 1000000: Somma di acetamiprid e N-desmetil-acetamiprid (IM-2-1), espresso come acetamiprid
Trifloxystrobin- codice 1000000: La somma del trifloxystrobin e del suo metabolita (E, E)-metossiimmino- {2-[1-(3-trifluorometil-fenil)-etilidenammino-ossimetile]-fenil}-acido acetico (CGA 321113)»
25.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/53 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 509/2011 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2011
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
JO |
50,2 |
MA |
35,3 |
|
TR |
112,0 |
|
ZZ |
65,8 |
|
0707 00 05 |
TR |
88,5 |
ZZ |
88,5 |
|
0709 90 70 |
AR |
34,9 |
MA |
86,8 |
|
TR |
124,0 |
|
ZZ |
81,9 |
|
0709 90 80 |
EC |
23,2 |
ZZ |
23,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
54,6 |
IL |
62,7 |
|
MA |
50,4 |
|
TR |
74,4 |
|
ZZ |
60,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
72,2 |
TR |
59,3 |
|
ZA |
101,0 |
|
ZZ |
77,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
88,1 |
BR |
73,2 |
|
CA |
129,0 |
|
CL |
78,5 |
|
CN |
89,3 |
|
CR |
69,1 |
|
NZ |
109,5 |
|
US |
99,3 |
|
UY |
60,0 |
|
ZA |
85,5 |
|
ZZ |
88,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
25.5.2011 |
IT |
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L 137/55 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2011
in base alla quale l'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali non è applicabile all'estrazione di carbone bituminoso nella Repubblica ceca
[notificata con il numero C(2011) 3406]
(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/306/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l'articolo 30, paragrafi 4 e 6,
considerando quanto segue:
I. FATTI
(1) |
Il 22 novembre 2010 la Commissione ha ricevuto, tramite posta elettronica, una richiesta a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE, con la quale la Repubblica ceca chiedeva l'esenzione dell'estrazione di carbone bituminoso dall'applicazione delle disposizioni della direttiva 2004/17/CE. Il 21 gennaio 2011 la Commissione ha chiesto, per posta elettronica, ulteriori informazioni. Il 9 febbraio 2011 le autorità ceche hanno risposto alla richiesta di informazioni, sempre per posta elettronica. |
(2) |
La richiesta era accompagnata da una lettera di un'autorità nazionale indipendente (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ufficio ceco per la tutela della concorrenza) sotto forma di parere preliminare, datata 7 novembre 2008. L'ufficio ceco per la tutela della concorrenza ha analizzato le condizioni di accesso al mercato in questione, giungendo alla conclusione che non è soggetto a restrizioni. Il parere tuttavia non afferma che le altre condizioni relative all'esposizione diretta alla concorrenza sono state rispettate nel caso dell'estrazione di carbone bituminoso nella Repubblica ceca. |
(3) |
L'unico soggetto che svolge attività di estrazione di carbone bituminoso nella Repubblica ceca è la OKD a.s., una società privata che appartiene al 100 % a una holding olandese privata, la NWR (New World Resources). |
II. QUADRO GIURIDICO
(4) |
L'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE prevede che gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività alla quale la direttiva si applica non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza si valuta sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione UE che aprono un determinato settore o parte di esso. Tali norme figurano nell'allegato XI della direttiva 2004/17/CE. Per la prospezione e l'estrazione del carbone e di altri combustibili solidi, tuttavia, l'allegato XI non menziona alcuna norma che liberalizzi il settore. Non si può pertanto presumere il libero accesso al mercato, che deve essere dimostrato de facto e de jure. |
(5) |
Un esame delle disposizioni di legge applicabili al rilascio di licenze minerarie nella Repubblica ceca mostra che tali licenze sono attualmente concesse in maniera non discriminatoria, sulla base della valutazione delle qualifiche professionali del richiedente, nonché della sua capacità tecnica e finanziaria di realizzare i lavori. Ai fini della presente decisione, l'ottenimento di una licenza mineraria ha potuto, de jure, essere ritenuto libero. |
(6) |
L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata sulla base di vari indicatori, nessuno dei quali, di per sé, è necessariamente decisivo. Per i mercati interessati da questa decisione, uno dei criteri di cui si dovrebbe tenere conto è rappresentato dalle quote di mercato aggregate dei tre principali operatori su un determinato mercato (2). Un altro criterio è il grado di concentrazione dei mercati interessati. Date le caratteristiche dei mercati interessati, si dovrebbe tener conto anche di altri criteri, quale il grado di cambiamento di fornitore da parte dei clienti. |
(7) |
La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle regole di concorrenza. |
III. VALUTAZIONE
(8) |
La richiesta della Repubblica ceca riguarda l'estrazione di carbone bituminoso nella Repubblica ceca. |
(9) |
La richiesta della Repubblica ceca riguarda il cosiddetto «mercato primario del carbone bituminoso», che include la produzione di carbone bituminoso e la distribuzione all'ingrosso di carbone (3). Quando si analizza la concorrenza sul mercato della produzione di carbone bituminoso, si deve tenere conto dei legami tra la produzione e la prima vendita/distribuzione all'ingrosso del carbone bituminoso estratto. Questa definizione è in linea anche con le precedenti decisioni della Commissione (4) relative alla produzione di altri tipi di combustibili. |
(10) |
Il carbone bituminoso estratto presenta una composizione chimica e una qualità che variano in funzione delle condizioni geologiche dei singoli filoni. Il carbone bituminoso si distingue in carbone da coke e carbone per caldaie. Benché i due tipi di carbone bituminoso vengano estratti nello stesso modo e usando le stesse tecnologie, i loro usi finali e i loro bacini di utenza sono completamente diversi. I prezzi sono diversi e i prodotti non sono intercambiabili. |
(11) |
Il carbone da coke è un carbone bituminoso la cui qualità consente la produzione di coke in altiforni e che non viene usato per il riscaldamento diretto né per la produzione di energia. Il carbone da coke viene acquistato esclusivamente da società che producono coke. È l'unica materia prima per la produzione di coke e al momento non ne vengono fatti altri usi. Il carbone da coke non può essere sostituito dal carbone per caldaie. |
(12) |
Il carbone per caldaie è il carbone che non serve per la produzione di coke. Il carbone per caldaie è usato nelle centrali elettriche come combustibile per la produzione di elettricità, calore e vapore nell'ambito del processo di produzione di zucchero raffinato, mattoni, cemento, calce, carta, ecc. Può essere sostituito dal carbone da coke, ma tale opzione non è economicamente conveniente. |
(13) |
Il carbone da coke si distingue in diverse categorie di qualità: quello di qualità migliore è detto duro, seguito dal semi duro e dal semi morbido. Tuttavia, dato che non esiste un mercato per ciascun tipo di carbone da coke, non sarà fatta alcuna distinzione ai fini della valutazione da effettuare nel quadro della presente decisione. |
(14) |
Alla luce di quanto sopra e in linea con la richiesta, ai fini della valutazione delle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, il carbone da coke e il carbone per caldaie sono considerati come prodotti destinati a mercati separati e dovrebbero quindi essere esaminati separatamente. |
(15) |
Nella sua richiesta, la Repubblica ceca afferma che per il carbone da coke il mercato geografico pertinente sarebbe un mercato che va al di là del territorio nazionale, comprendente i territori della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Austria, della Polonia e dell'Ungheria. Per il carbone per caldaie, la Repubblica ceca afferma che il mercato geografico dovrebbe comprendere il proprio territorio e quello della Slovacchia, dell'Austria, della Polonia, dell'Ungheria e della Germania. La ragione principale addotta a sostegno di questa definizione del mercato risiede nella forte offerta reciproca transfrontaliera, nel cambiamento di fornitore da parte dei clienti e nell'assenza di ostacoli amministrativi (barriere doganali, quote, ecc.). |
(16) |
Secondo la richiesta (5), la Repubblica ceca è un esportatore netto sia di carbone da coke che di carbone per caldaie. Nel 2009 la Repubblica ceca ha esportato 3 581 000 tonnellate di carbone da coke e 2 389 000 tonnellate di carbone per caldaie (6), ossia rispettivamente il 61 % e il 47 % della produzione interna. Nello stesso anno, le importazioni verso la Repubblica ceca sono state pari a 771 000 tonnellate di carbone da coke e 954 000 tonnellate di carbone per caldaie, ossia rispettivamente il 13 % e il 19 % della produzione interna (7). Le importazioni provenivano in massima parte dalla Polonia. Rispetto al totale, le importazioni dalla Polonia erano pari a circa il 90 % per il carbone da coke e a circa l'80 % per il carbone per caldaie. |
(17) |
Benché la richiesta affermi che il carbone prodotto dalla OKD nella Repubblica ceca (indipendentemente dal fatto che si tratti di carbone da coke o di carbone per caldaie) è competitivo in un raggio di 500 km, si osserva che i clienti della OKD sono ubicati in un raggio di circa 350 km dal luogo di produzione del carbone (Ostrava). |
(18) |
Per le vendite di carbone da coke, la OKD ha un cliente importante nella Repubblica slovacca, che nel 2007 ha acquistato circa il 26 % e nel 2009 circa il 30 % della produzione della OKD, e un altro cliente importante in Austria, che nel 2007 ha acquistato il 13 % e nel 2009 il 19 % della produzione della OKD. Nella richiesta la Repubblica ceca menziona tra i suoi principali clienti esteri una società in Polonia, che però acquista soltanto l'8 % circa della produzione della OKD. |
(19) |
Per quanto riguarda le vendite di carbone per caldaie, al di là dei clienti cechi la OKD menziona un cliente importante in Austria (che ha acquistato nel 2007 il 12 % circa e nel 2009 il 21 % circa delle vendite) e un cliente in Germania (che ha acquistato nel 2007 il 5 % circa e nel 2009 il 3 % circa delle vendite). |
(20) |
Secondo la richiesta, «i tre principali concorrenti sono fortemente concentrati» (8), cosa che in effetti si osserva in tutti i singoli mercati nazionali, sia per il carbone per caldaie che per il carbone da coke. Il richiedente riconosce inoltre che «la grande maggioranza del carbone estratto viene consumato sul mercato locale» (9), dato confermato in tutti i paesi dell'area geografica interessata dalla richiesta che producono carbone bituminoso (Repubblica ceca, Polonia, Germania). |
(21) |
Secondo la comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante (10), il mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse. È pertanto opportuno ricordare che le regioni costiere dell'Europa centrale (in particolare la Germania e la Polonia settentrionali) sono esposte alle importazioni di carbone via mare. Dato — tra l'altro — che i prezzi del trasporto via mare sono nettamente inferiori rispetto a quelli del trasporto terrestre, in queste zone le condizioni di concorrenza possono essere diverse (11). |
(22) |
La richiesta menziona che un fattore importante per determinare il prezzo del carbone è rappresentato dalla stabilità e dalla sicurezza dell'approvvigionamento nonché dalla durata del contratto (12), e che generalmente i contratti per la fornitura di carbone, a prescindere dal fatto che si tratti di carbone per caldaie o di carbone da coke, sono contratti di lungo periodo. |
(23) |
I clienti che acquistano carbone bituminoso nella Repubblica ceca lo fanno dalla OKD o, in quantità limitate, da società polacche. Le importazioni da altri paesi, benché in crescita, sono al momento scarsamente significative (13). |
(24) |
Alla luce di quanto sopra, ai fini della valutazione delle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, il mercato geografico viene ritenuto limitato alla Repubblica ceca e alla Polonia, sia per il carbone per caldaie che per il carbone da coke. Date le differenze di cui sopra tra le regioni che possono facilmente approvvigionarsi di carbone via mare e quelle che sono troppo lontane da qualsiasi costa, il mercato potrebbe addirittura essere più ristretto, ossia limitato alla Repubblica ceca e alla Polonia meridionale. La questione, tuttavia, può rimanere aperta, dato che la definizione più ampia del mercato è quella più favorevole al richiedente. Il risultato dell'analisi resta invariato con l'una o l'altra definizione del mercato. |
(25) |
Per quanto riguarda l'estrazione di carbone bituminoso, si ritiene che un indicatore del grado di concorrenza sui mercati nazionali sia rappresentato dalla quota totale di mercato dei tre produttori principali. |
(26) |
La OKD e due fornitori polacchi di carbone da coke sono di gran lunga i fornitori più importanti nel mercato geografico in questione. La OKD è il principale fornitore di carbone da coke nella Repubblica ceca (75,5 % del mercato ceco nel 2008). I due fornitori di carbone da coke polacchi sono i principali fornitori in Polonia (60,2 % e 19,3 % del mercato polacco nel 2008). Sul mercato geografico che comprende la Repubblica ceca e la Polonia, la quota di mercato aggregata dei tre principali produttori nel 2008 era di circa il 93 %. Si deve inoltre osservare che il principale concorrente della OKD detiene, da solo, una quota di mercato pari a circa il 49 %. |
(27) |
Anche considerando un mercato più ampio, comprendente la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Austria, la Polonia e l'Ungheria, come ritenuto appropriato dal richiedente, le quote di mercato aggregate dei tre concorrenti principali resterebbero molto elevate (91,3 % nel 2005, 87,7 % nel 2006, 85 % nel 2007 e 86,6 % nel 2008 (14)) e non possono costituire un'indicazione di una sufficiente esposizione alla concorrenza del mercato del carbone da coke. |
(28) |
Come ricordato nel considerando 22, la sicurezza e la stabilità degli approvvigionamenti svolgono un ruolo importante nelle relazioni contrattuali. Le informazioni fornite dal richiedente circa il cambiamento di fornitore da parte dei clienti per il carbone da coke indicano che per questo prodotto non c'è praticamente nessun cambiamento. I contratti di fornitura di carbone da coke sono contratti a lungo termine, e non sono state fornite prove che dimostrino che clienti della OKD siano passati ad altri fornitori. Non si può pertanto supporre che un cliente per il carbone da coke avrebbe la volontà o la possibilità di cambiare facilmente fornitore in caso di modesto ma significativo aumento del prezzo da parte della OKD. |
(29) |
La OKD e due fornitori polacchi di carbone per caldaie sono di gran lunga i produttori più importanti nel mercato geografico in questione. La OKD è il principale fornitore di carbone per caldaie nella Repubblica ceca (61,6 % del mercato ceco nel 2008). Due fornitori di carbone per caldaie polacchi sono i principali fornitori in Polonia (52,5 % e 17,7 % del mercato polacco nel 2008). Sul mercato geografico che comprende la Repubblica ceca e la Polonia, la quota di mercato aggregata dei tre principali produttori nel 2008 era pari a circa il 72 %. Si deve inoltre osservare che il principale concorrente della OKD detiene, da solo, una quota di mercato pari a circa il 50 % del mercato geografico, che comprende la Repubblica ceca e la Polonia. |
(30) |
Inoltre, in tutti e tre i mercati geografici per il carbone per caldaie di cui al considerando 29 (la Repubblica ceca da sola, la Polonia da sola e un mercato geografico che comprende entrambe) è presente un operatore economico che, da solo, detiene una quota di mercato di circa il 50 % o superiore. Occorre pertanto ricordare in questo contesto una giurisprudenza costante (15), secondo la quale «quote di mercato molto alte costituiscono di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell'esistenza di una posizione dominante. Tale è il caso di una quota di mercato del 50 %». |
(31) |
Anche considerando un mercato più ampio di quello nazionale, comprendente la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Austria, la Polonia, l'Ungheria e la Germania, come ritenuto appropriato dal richiedente, le quote di mercato aggregate dei tre concorrenti principali resterebbero molto elevate [62,7 % nel 2005, 60,2 % nel 2006, 56,9 % nel 2007 e 57,3 % nel 2008 (16)]. |
(32) |
Come per il carbone da coke, la sicurezza e la stabilità degli approvvigionamenti di carbone per caldaie svolgono un ruolo importante nelle relazioni contrattuali. Le informazioni fornite dal richiedente circa il cambiamento di fornitore da parte dei clienti indicano che, per il carbone per caldaie, diversi clienti della OKD interrompono, in alcuni anni, l'approvvigionamento presso la OKD, o che alcuni contratti da un anno o «spot» non sono mai stati rinnovati. Tuttavia, dato che il richiedente, contrariamente a quanto richiesto, non ha fornito informazioni sul volume degli approvvigionamenti interessati né sulla loro proporzione rispetto alla produzione della OKD, sarebbe difficile concludere che un cliente della OKD cambierebbe facilmente fornitore in caso di modesto ma significativo aumento del prezzo da parte della OKD. |
IV. CONCLUSIONI
(33) |
Per quanto riguarda l'estrazione di carbone bituminoso nella Repubblica ceca, la situazione può quindi essere riassunta come segue: sia per il carbone per caldaie che per il carbone da coke, le quote di mercato aggregate dei tre concorrenti principali sul mercato geografico, così come definito ai fini della presente decisione, sono elevate, e, soprattutto, il principale produttore rappresenta, da solo, una quota di mercato pari a circa il 50 %. I mercati dovrebbero quindi essere considerati come fortemente concentrati e, come ricordato al considerando 20, la grande maggioranza di carbone estratto viene consumato sul mercato locale. Le informazioni sul grado di cambiamento di fornitore da parte dei clienti non portano a concludere che un cliente di carbone bituminoso avrebbe la volontà o la possibilità di cambiare facilmente fornitore in caso di modesto ma significativo aumento del prezzo. |
(34) |
Il richiedente ha inoltre riconosciuto che, essendo l'estrazione di carbone bituminoso redditizia soltanto in luoghi già attivi (in particolare quelli sfruttati dalla OKD), «l'accesso di un'altra entità sul mercato ceco non è una possibilità realistica e non si è verificata negli ultimi cinque anni» (17). Lo stesso vale per l'approvvigionamento di carbone, dove il richiedente indica di non essere a conoscenza di accessi significativi al mercato ceco, e dove la maggior parte dei clienti all'ingrosso ha concluso contratti a lungo termine (18). |
(35) |
Alla luce dei fattori esaminati nei considerandi da 8 a 34, si dovrebbe concludere che il mercato dell'estrazione del carbone bituminoso (carbone da coke e carbone per caldaie) non è al momento direttamente esposto alla concorrenza nella Repubblica ceca. Pertanto, l'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non è applicabile agli appalti destinati a permettere la prestazione di tali attività nella Repubblica ceca. Di conseguenza, la direttiva 2004/17/CE continua ad applicarsi quando gli enti aggiudicatori attribuiscono appalti destinati a consentire l'estrazione di carbone bituminoso nella Repubblica ceca o quando organizzano gare per lo svolgimento di tali attività nella Repubblica ceca. |
(36) |
La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto nel periodo tra novembre 2010 e marzo 2011, quale risulta dalle informazioni presentate dalla Repubblica ceca. Essa può essere riesaminata qualora, in seguito a significativi cambiamenti della situazione di diritto o di fatto, le condizioni di applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE siano rispettate. |
(37) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non è applicabile all'estrazione di carbone bituminoso nella Repubblica ceca. La direttiva 2004/17/CE continua pertanto ad applicarsi agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire lo svolgimento di tali attività nella Repubblica ceca.
Articolo 2
La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2011.
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) In linea con la prassi costante della Commissione [p. es.: decisione 2009/47/CE della Commissione (GU L 19 del 23.1.2009, pag. 57); decisione 2010/192/UE della Commissione (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 52); ecc.].
(3) Cfr. pag. 21 della richiesta: «[…] non esiste un mercato dell'estrazione di carbone bituminoso, il mercato può essere definito concettualmente soltanto nella fase successiva, quando i produttori vendono il carbone estratto».
(4) Cfr. inter alia la decisione della Commissione del 29 settembre 1999 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (caso IV/M.1532 BP Amoco/Arco), punto 14.
(5) Cfr. tabella 2, pag. 39, della richiesta.
(6) Direzione generale per l'energia e i trasporti, Osservatorio del mercato del carbone e del petrolio — Forniture e richiesta di combustibili solidi nel 2009 nella Repubblica ceca.
(7) Idem nota 5.
(8) Cfr. richiesta, pag. 23, punto 6.
(9) Cfr. richiesta, pag. 23, punto 6.
(10) Cfr. Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).
(11) Cfr. richiesta, pag. 14, punto 4.
(12) Cfr. richiesta, pag. 8, punto 3.
(13) Nel 2009 le importazioni di carbone da coke dagli USA rappresentavano circa l'1 % del consumo e le importazioni di carbone per caldaie dalla Russia rappresentavano circa il 6 % del consumo. Nel 2010, stando a dati ancora provvisori contenuti nella lettera del richiedente del 9.2.2011, la quota delle importazioni di carbone da coke dagli USA è salita al 3 % del consumo e la quota delle importazioni di carbone per caldaie dalla Russia è salita al 12 % del consumo interno.
(14) Cfr. tabella a pag. 58 della richiesta.
(15) Cfr. punto 328 della sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 28 febbraio 2002. Atlantic Container Line AB e altri contro Commissione delle Comunità europee. Causa T-395/94. Raccolta della giurisprudenza della Corte 2002, pag. II-00875.
(16) Cfr. tabella a pag. 59 della richiesta.
(17) Cfr. tabella 5, pag. 62, della richiesta.
(18) Cfr. tabella 6, pag. 62, della richiesta.