ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.136.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 136

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
24 maggio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa alla data della firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

1

 

*

Regolamento (UE) n. 501/2011 del Consiglio, del 24 febbraio 2011, relativo al metodo di ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo all’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

2

 

 

2011/296/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 febbraio 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

45

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

48

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 506/2011 della Commissione, del 23 maggio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima ( 1 )

52

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 507/2011 della Commissione, del 23 maggio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

56

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione 2011/60/UE della Commissione, del 23 maggio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva tebufenozide e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione ( 1 )

58

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/297/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea

62

 

*

Decisione 2011/298/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

64

 

*

Decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

65

 

*

Decisione di esecuzione 2011/300/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

85

 

*

Decisione di esecuzione 2011/301/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

87

 

*

Decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

91

 

 

2011/303/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 maggio 2011, relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(2011) 3427]

95

 

 

2011/304/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 maggio 2011, che concede a talune parti interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005, e che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, nonché l’esenzione da esso, concesse a talune parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2011) 3543]

99

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (cadmio) (GU L 134 del 21.5.2011)

105

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/1


Informazione relativa alla data della firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

L’Unione europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno firmato il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca il 13 maggio 2011 a Bruxelles.

Di conseguenza il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 13 maggio 2011, conformemente al suo articolo 13.


24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/2


REGOLAMENTO (UE) N. 501/2011 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2011

relativo al metodo di ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo all’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (1) (in prosieguo l’«accordo»). Un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo (2) (in prosieguo il «protocollo precedente») è stato accluso a detto accordo. Tale protocollo precedente è giunto a scadenza il 31 maggio 2010.

(2)

Il 15 luglio 2010 è stato siglato un nuovo protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (in prosieguo il «protocollo»). Tale protocollo conferisce alle navi UE delle possibilità di pesca nelle acque sulle quali la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe esercitano la loro sovranità o la loro giurisdizione in materia di pesca.

(3)

Il 24 febbraio 2011, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/296/UE (3) relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo.

(4)

È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per l’intera durata del protocollo.

(5)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (4), se risulta che le possibilità di pesca assegnate all’Unione non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro i termini fissati dal Consiglio è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. È opportuno fissare i predetti termini.

(6)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo accluso alla decisione 2011/296/UE relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del medesimo, sono così ripartite tra gli Stati membri:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna

16 unità

Francia

12 unità

b)

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna

9 unità

Portogallo

3 unità

Fatto salvo l’accordo e il protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008. Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al primo comma non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. I termini di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento sono fissati in 10 giorni lavorativi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.


(1)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35.

(2)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 40.

(3)  Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.


24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

(2011/296/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (1) (in prosieguo l’«accordo»). Un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo (2) (in prosieguo il «protocollo precedente») è stato accluso a detto accordo. Tale protocollo precedente è giunto a scadenza il 31 maggio 2010.

(2)

L’Unione ha pertanto negoziato con la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe un nuovo protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca (in prosieguo il «protocollo») che conferisce alle navi UE delle possibilità di pesca nelle acque sulle quali la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe esercita la sua sovranità o la sua giurisdizione in materia di pesca.

(3)

In seguito a tali negoziati, il 15 luglio 2010 è stato siglato il protocollo.

(4)

Il protocollo è applicato in via provvisoria a partire dalla data della sua firma, in conformità dell’articolo 13 di detto protocollo.

(5)

Dato che il protocollo precedente è giunto a scadenza è essenziale che il nuovo protocollo venga applicato entro il più breve termine al fine di garantire una rapida ripresa delle attività di pesca delle navi UE.

(6)

È opportuno che il protocollo sia firmato e applicato in via provvisoria, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo d’accordo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (in prosieguo il «protocollo») è approvato a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria a partire dalla data della sua firma, in conformità dell’articolo 13 di detto protocollo, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione (3).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.


(1)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35.

(2)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 40.

(3)  La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione europea, per un periodo di 3 anni, a norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, sono stabilite come segue:

specie altamente migratorie (specie di cui all’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982):

tonniere con reti a circuizione: 28 unità

pescherecci con palangari di superficie: 12 unità.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria – modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 2 047 500 EUR.

2.   La contropartita finanziaria comprende:

a)

un importo annuale per l’accesso alla ZEE di São Tomé e Príncipe di 455 000 EUR equivalente ad un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate all’anno; e

b)

un importo specifico annuo di 227 500 EUR destinato a sostenere l’attuazione della politica settoriale della pesca di São Tomé e Príncipe.

3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 8 e 9 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

4.   La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dall’Unione europea in ragione di 682 500 EUR all’anno, durante il periodo d’applicazione del presente protocollo, corrispondenti al totale degli importi annuali di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

5.   Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi dell’Unione europea nelle acque di São Tomé e Príncipe supera le 7 000 tonnellate annue, l’importo totale della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

6.   Il pagamento avviene entro sessanta (60) giorni dalla data di entrata in vigore del protocollo di cui all’articolo 14 per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

7.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità di São Tomé e Príncipe.

8.   La totalità della contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1 del presente articolo deve essere versata su un conto unico del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale di São Tomé e Príncipe.

Articolo 3

Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque di São Tomé e Príncipe

1.   Le due parti concordano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, entro tre (3) mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un programma settoriale pluriennale e le sue modalità di applicazione, in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da São Tomé e Príncipe nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

2.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle parti nell’ambito della commissione mista.

3.   Le autorità di São Tomé e Príncipe possono decidere ogni anno in merito all’assegnazione di un importo supplementare alla quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione deve essere comunicata all’Unione europea al massimo due (2) mesi prima della ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

4.   Le due parti procedono ogni anno a una valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale. Qualora tale valutazione indichi che la realizzazione degli obiettivi finanziati direttamente tramite la quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo non è soddisfacente, la Commissione europea si riserva il diritto di ridurre tale quota al fine di adeguare al livello dei risultati l’ammontare destinato all’attuazione del programma.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di São Tomé e Príncipe basata sul principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l’Unione europea e São Tomé e Príncipe si impegnano a cooperare per vigilare sullo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

3.   Le due parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) in materia di gestione responsabile della pesca.

4.   In conformità all’articolo 4 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito dell’ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo medesimo per adottare misure atte a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività delle navi dell’Unione europea.

Articolo 5

Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere modificate di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall’ICCAT confermino che tale modifica garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo annuo complessivo della contropartita finanziaria versata dall’Unione europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 6

Nuove possibilità di pesca

1.   Nel caso in cui le navi dell’Unione europea siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, le parti si consultano prima dell’eventuale concessione dell’autorizzazione da parte delle autorità di São Tomé e Príncipe. Se del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

Articolo 7

Condizioni che disciplinano le attività di pesca – clausola di esclusiva

1.   Fatto salvo l’articolo 6 dell’accordo, le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe soltanto se sono in possesso di una autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo e secondo le modalità descritte nell’allegato al presente protocollo.

Articolo 8

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.   La contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:

a)

circostanze anomale, quali definite all’articolo 2, lettera h), dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE di São Tomé e Príncipe;

b)

a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del medesimo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;

c)

l’Unione europea constata, da parte delle autorità di São Tomé e Príncipe, una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei Diritti umani previsti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou.

2.   L’Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo:

a)

quando i risultati ottenuti non siano conformi alla programmazione in seguito ad una valutazione condotta dalla commissione mista;

b)

in caso di non esecuzione di tale contropartita finanziaria.

3.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle parti, a partire dal ripristino della situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati di attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino.

Articolo 9

Sospensione dell’applicazione del Protocollo

1.   L’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:

a)

circostanze anomale, quali definite all’articolo 2, lettera h), dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE di São Tomé e Príncipe;

b)

a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del medesimo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;

c)

una delle parti constata una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei Diritti umani previsti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou;

d)

si verifica un mancato pagamento della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), da parte dell’Unione europea, per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 8 del presente protocollo;

e)

gli osservatori di São Tomé e Príncipe non vengono imbarcati sulle navi oggetto del presente protocollo secondo quanto disposto all’allegato, capo V;

f)

tra le parti sorge una controversia in merito all’interpretazione del presente protocollo;

g)

una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo, dell’allegato e delle appendici.

2.   L’attuazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia che oppone le parti non ha potuto essere risolta nel quadro delle consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista.

3.   La sospensione dell’applicazione del protocollo è subordinata alla notifica della propria intenzione effettuata per iscritto dalla parte interessata, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa, il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

1.   Le attività delle navi da pesca dell’Unione europea operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe sono disciplinate dalla normativa applicabile a São Tomé e Príncipe, salvo diversa disposizione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

2.   Le autorità di São Tomé e Príncipe informano la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.

3.   La Commissione europea informa le autorità di São Tomé e Príncipe in merito a ogni cambiamento o ad ogni nuova disposizione legislativa riguardanti le attività di pesca della flotta d’altura dell’Unione europea.

Articolo 11

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di 3 anni a decorrere dall’applicazione provvisoria, conformemente agli articoli 13 e 14, salvo denuncia a norma dell’articolo 12.

Articolo 12

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei (6) mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

2.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 13

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma.

Articolo 14

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA

CAPO I

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

SEZIONE 1

Rilascio delle autorizzazioni di pesca

1.   Possono ottenere un’autorizzazione di pesca (licenza di pesca) nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe soltanto le navi che ne hanno diritto.

2.   L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca a São Tomé e Príncipe. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione di São Tomé e Príncipe, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a São Tomé e Príncipe nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’Unione europea. Essi devono inoltre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1006/2008 (1) relativo alle autorizzazioni di pesca.

3.   Le navi dell’Unione europea che chiedono un’autorizzazione di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente a São Tomé e Príncipe. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome e l’indirizzo di tale raccomandatario.

4.   Le autorità competenti dell’Unione europea presentano per via elettronica al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe, almeno quindici (15) giorni lavorativi prima della data di inizio della validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo di partenariato nel settore della pesca. Salvo disposizione contraria approvata nell’ambito della commissione mista, l’autorità competente dell’Unione europea ai fini dell’applicazione del presente allegato è la Delegazione dell’Unione europea in Gabon.

5.   Le domande sono presentate al ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice 1. Le autorità di São Tomé e Príncipe adottano tutte le disposizioni necessarie affinché i dati ricevuti nell’ambito della domanda di autorizzazione di pesca siano trattati in modo riservato. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

6.   Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:

la prova del pagamento dell’anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda,

qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

7.   Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità di São Tomé e Príncipe in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del protocollo.

8.   I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

9.   Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dal ministero della pesca di São Tomé e Príncipe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la Delegazione dell’Unione europea in Gabon entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6.

10.   Se, al momento della firma dell’autorizzazione di pesca, gli uffici della Delegazione dell’Unione europea sono chiusi, l’autorizzazione è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla Delegazione.

11.   L’autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

12.   Tuttavia, su richiesta dell’Unione europea e in caso di dimostrata forza maggiore, l’autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione di pesca a nome di un’altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

13.   L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna l’autorizzazione di pesca annullata al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe tramite la Delegazione dell’Unione europea in Gabon.

14.   La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l’autorizzazione di pesca annullata viene consegnata al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe. Il trasferimento dell’autorizzazione di pesca è notificato alla Delegazione dell’Unione europea in Gabon.

15.   L’autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave.

SEZIONE 2

Condizioni per le autorizzazioni di pesca — canoni e anticipi

1.   Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno.

2.   Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe per le navi tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.

3.   Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti canoni forfettari:

6 125 EUR per tonniera con rete a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 175 tonnellate all’anno;

2 275 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 65 tonnellate all’anno.

4.   Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno «n» è adottato dalla Commissione europea entro sessanta (60) giorni dalla ricorrenza anniversaria del protocollo dell’anno «n + 1», sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima), per il tramite della delegazione dell’Unione europea in Gabon.

5.   Detto computo è comunicato contemporaneamente al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe e agli armatori.

6.   Gli eventuali pagamenti supplementari (per le catture eccedenti 175 tonnellate per le tonniere con reti a circuizione e 65 tonnellate per i pescherecci con palangari di superficie) saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe entro tre (3) mesi dalla ricorrenza anniversaria del protocollo dell’anno «n + 1», sul conto previsto al paragrafo 7 della sezione 1 del presente capitolo, sulla base di 35 EUR la tonnellata.

7.   Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

CAPO II

ZONE DI PESCA

1.   Le navi dell’Unione europea operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito del presente protocollo potranno esercitare le proprie attività di pesca nelle acque situate al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalle linee di base per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.

2.   Le coordinate della zona economica esclusiva di São Tomé e Príncipe sono indicate nell’appendice 3.

3.   È vietata, senza eccezioni, ogni attività di pesca nella zona destinata alla sfruttamento congiunto da parte di São Tomé e Príncipe e della Nigeria, delimitata dalle coordinate di cui all’appendice 3.

CAPO III

MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

SEZIONE 1

Sistema di registrazione delle catture

1.   I comandanti di tutte le navi operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito del presente protocollo sono obbligati a notificare le loro catture al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui al capo I, sezione 2, punto 5, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate.

1.1.

Le navi dell’Unione operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito del presente protocollo devono compilare ogni giorno il giornale di bordo (appendice 2) per ogni viaggio effettuato nelle acque di São Tomé e Príncipe. Il giornale di bordo deve essere compilato in ogni caso, anche in assenza di catture.

1.2.

I comandanti delle navi inviano copie del giornale di bordo al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe nonché agli istituti scientifici di cui al capo I, sezione 2, punto 4.

2.   Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque di São Tomé e Príncipe le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura «Fuori dalla ZEE di São Tomé e Príncipe».

3.   I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.

4.   In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo, il governo di São Tomé e Príncipe sospende l’autorizzazione di pesca della nave incriminata sino ad espletamento della formalità e impone all’armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente a São Tomé e Príncipe. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono immediatamente informati.

5.   Le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Esse sono trasmesse per via elettronica al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe, con copia alla Commissione europea, al termine di ogni bordata e comunque prima dell’uscita della nave dalle acque di São Tomé e Príncipe. Ciascuno dei due destinatari trasmette immediatamente alla nave, per via elettronica, un messaggio di avvenuta ricezione, inviandone copia all’altro destinatario.

6.   Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni relative a un periodo annuale di validità dell’autorizzazione di pesca ai sensi del capo I, sezione 2, punto 1, del presente allegato sono trasmessi al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe entro 45 giorni dal termine dell’ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Copie su supporto fisico sono contemporaneamente trasmesse alla Commissione europea.

7.   Le parti si impegnano ad adoperarsi per istituire e rendere operativo un sistema di dichiarazione delle catture basato esclusivamente su uno scambio elettronico dell’insieme dei dati: esse dovranno quindi prevedere una rapida sostituzione della versione cartacea della dichiarazione delle catture con una versione in formato elettronico.

8.   Una volta adottato il sistema di dichiarazione elettronica delle catture e in caso di guasto tecnico di quest’ultimo, le dichiarazioni delle catture verranno effettuate conformemente ai precedenti paragrafi 5 e 6 e ciò fino al ripristino del sistema.

SEZIONE 2

Comunicazione delle catture: entrata e uscita dalle acque di são tomé e príncipe

1.   Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave dell’Unione europea operante nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito del presente protocollo è definita come segue:

il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, oppure

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe e un trasbordo nelle acque di São Tomé e Príncipe, oppure

il periodo compreso tra un’entrata nelle acque di São Tomé e Príncipe e uno sbarco a São Tomé e Príncipe.

2.   Le navi dell’Unione europea operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito del presente protocollo notificano, almeno tre (3) ore prima, alle autorità di São Tomé e Príncipe la propria intenzione di entrare o di uscire dalle acque di São Tomé e Príncipe.

3.   Nel notificare l’entrata o l’uscita dalla ZEE di São Tomé e Príncipe, le navi devono altresì comunicare la propria posizione nonché le catture già presenti a bordo, fatto salvo quanto disposto alla sezione 2. Tali comunicazioni devono essere effettuate per via elettronica o per fax agli indirizzi e nel formato di cui all’appendice 4. Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe possono tuttavia esentare da quest’obbligo i pescherecci con palangari di superficie che non dispongono delle attrezzature tecniche di comunicazione sopra indicate e autorizzarli a trasmettere queste informazioni via radio. Tali comunicazioni verranno effettuate prioritariamente per posta elettronica (dpescas1@cstome.NET) o per fax (+239 2222828) o, ove ciò risulti impossibile, via radio (codice di chiamata: la mattina dalle 8:00 alle 10:00, 12.00 Hz, il pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00, 8 634 Hz).

4.   Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito l’autorità competente di São Tomé e Príncipe è considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca e sarà soggetta alle conseguenze previste dalla legge nazionale.

5.   L’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono, nonché le coordinate radio sono comunicati al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca.

SEZIONE 3

Trasbordi

1.   Le navi dell’Unione europea operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito del presente protocollo che effettuano un trasbordo di catture nelle acque di São Tomé e Príncipe devono svolgere tale operazione nella rada dei porti di São Tomé e Príncipe.

1.1.

Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe, almeno 24 ore prima, le seguenti informazioni:

il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo,

il nome del cargo vettore,

il quantitativo di ogni specie da trasbordare, con indicazione della zona di cattura,

la data del trasbordo,

il destinatario delle catture trasbordate.

2.   Il trasbordo è autorizzato unicamente nelle zone seguenti: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.   Il trasbordo è considerato come un’uscita dalle acque di São Tomé e Príncipe. Le navi sono obbligate a trasmettere alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe le dichiarazioni di cattura e a notificare la propria intenzione di proseguire l’attività di pesca oppure di uscire dalle acque di São Tomé e Príncipe.

4.   Nelle acque di São Tomé e Príncipe è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa di São Tomé e Príncipe in vigore.

SEZIONE 4

Controllo via satellite

Le navi dell’Unione europea operanti nell’ambito del presente protocollo devono essere sorvegliate, tra l’altro, dal sistema di controllo via satellite, senza discriminazioni, conformemente alle disposizioni seguenti.

1.

Ai fini del monitoraggio via satellite, le autorità di São Tomé e Príncipe comunicano le posizioni geografiche dei limiti della zona di pesca di São Tomé e Príncipe ai rappresentanti o agenti degli armatori nonché ai centri di controllo degli Stati di bandiera.

2.

Sulla base del modello di cui all’appendice 4, le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi https e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 4 e 6. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.

3.

La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un margine di affidabilità del 99 %.

4.

Ogniqualvolta una nave dell’Unione europea operante nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito del presente protocollo e soggetta a monitoraggio satellitare in virtù della legislazione dell’Unione europea entra nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente, ad intervalli massimi di 2 ore, i successivi rapporti di posizione al Centro di sorveglianza della pesca (CNCSP) di São Tomé e Príncipe. Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

5.

I messaggi di cui al punto 4 sono trasmessi per via elettronica nel formato https, senza alcun protocollo supplementare. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella che figura nell’appendice 4.

5.1.

È vietato alle navi, quando operano nelle acque di São Tomé e Príncipe, spegnere l’apparecchio di monitoraggio via satellite.

6.

In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di monitoraggio permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile al Centro di controllo dello Stato di bandiera le informazioni di cui al punto 4. In tal caso, è necessario inviare un rapporto di posizione ogni 24 ore, fintanto che la nave si trova nelle acque di São Tomé e Príncipe.

6.1.

Detto rapporto di posizione globale comprende i rapporti di posizione orari registrati dal comandante della nave durante queste 24 ore.

6.2.

Il Centro di controllo dello Stato di bandiera o la nave stessa invia immediatamente tali messaggi al Centro di sorveglianza della pesca di São Tomé e Príncipe.

6.3.

In caso di necessità o di dubbi le autorità competenti di São Tomé e Príncipe possono chiedere, per quanto riguarda una nave in particolare, un complemento di informazioni al Centro di controllo dello Stato di bandiera.

7.

L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita al termine della bordata di pesca e comunque entro un termine massimo di un mese. Scaduto tale termine, la nave in questione non potrà effettuare una nuova bordata di pesca finché l’attrezzatura non sarà stata riparata o sostituita.

8.

I componenti hardware e software del sistema di monitoraggio delle navi via satellite devono essere a prova di manomissione: non devono poter permettere cioè di introdurre o estrarre false posizioni o consentire la cancellazione manuale dei dati. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il dispositivo di monitoraggio satellitare o interferire con esso.

8.1.

Il comandante della nave in particolare si accerta che:

i dati non siano in nessun caso alterati,

l’antenna o le antenne collegate al dispositivo di monitoraggio via satellite non siano in nessun caso ostruite,

l’alimentazione elettrica del dispositivo di monitoraggio via satellite non sia in nessun caso interrotta,

il dispositivo di monitoraggio delle navi non sia stato ritirato dalla nave o dal luogo in cui è stato originariamente installato,

l’eventuale sostituzione del dispositivo di monitoraggio della nave via satellite venga immediatamente comunicata alle autorità competenti di São Tomé e Príncipe.

8.2.

Qualsiasi violazione degli obblighi summenzionati può comportare la responsabilità del comandante e dell’armatore di fronte alle leggi e ai regolamenti di São Tomé e Príncipe, a condizione che la nave operi nelle acque di São Tomé e Príncipe.

9.

I Centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque di São Tomé e Príncipe. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il Centro di sorveglianza della pesca di São Tomé e Príncipe ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 6.

10.

I Centri di controllo degli Stati di bandiera e il Centro di sorveglianza della pesca di São Tomé e Príncipe devono cooperare per assicurare l’attuazione delle presenti disposizioni. Se il Centro di sorveglianza della pesca di São Tomé e Príncipe constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 4, l’altra parte ne viene immediatamente informata. Dal ricevimento della notifica, quest’ultima risponde entro 24 ore informando il Centro di sorveglianza della pesca di São Tomé e Príncipe delle ragioni della mancata trasmissione e indicando un termine ragionevole per conformarsi alle suddette disposizioni. In caso di non ottemperanza entro il termine prescritto, le parti risolvono la controversia per iscritto o come prevede il punto 14 che segue.

11.

I dati relativi alla sorveglianza comunicati all’altra parte, secondo le presenti disposizioni, sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità di São Tomé e Príncipe, della flotta dell’Unione europea operante nell’ambito dell’accordo di partenariato nel settore della pesca. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

12.

Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull’attrezzatura utilizzata per il monitoraggio satellitare, al fine di verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

13.

Le parti convengono di rivedere queste disposizioni al momento opportuno, in particolare in caso di malfunzionamento o di anomalia relativi alle navi. Tali casi devono essere notificati dall’autorità competente di São Tomé e Príncipe allo Stato di bandiera almeno 15 giorni prima della riunione di revisione.

14.

Qualsiasi controversia sull’interpretazione o l’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

CAPO IV

IMBARCO DI MARITTIMI

1.   Gli armatori di tonniere e pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da São Tomé e Príncipe o eventualmente da un paese ACP,

per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da São Tomé e Príncipe o eventualmente da un paese ACP.

2.   Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi originari di São Tomé e Príncipe.

3.   Gli armatori scelgono liberamente i marittimi da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco di marittimi idonei e qualificati disponibile presso agenti raccomandatari di São Tomé e Príncipe.

4.   L’armatore o un suo rappresentante comunica all’autorità competente di São Tomé e Príncipe i nomi dei marittimi imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.

5.   La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

6.   I contratti di lavoro dei marittimi di São Tomé e Príncipe e dei paesi ACP, di cui è consegnata copia al ministero del lavoro, al ministero della pesca e ai firmatari di tali contratti, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alle legge applicabile, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

7.   Il salario dei marittimi è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

8.   I marittimi occupati a bordo di navi dell’Unione europea sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

9.   In caso di mancato imbarco di marittimi di São Tomé e Príncipe o dei paesi ACP per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di bordata nelle acque di São Tomé e Príncipe, un importo forfettario pari a 20 EUR al giorno per nave. Il pagamento di tale importo dovrà essere effettuato entro i limiti fissati al capo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato.

10.   L’importo in questione, da versare sul conto indicato dalle autorità di São Tomé e Príncipe, sarà utilizzato per la formazione dei marinai-pescatori ACP.

CAPO V

OSSERVATORI

1.   Le navi dell’Unione europea operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito del presente protocollo prendono a bordo osservatori designati dal ministero della pesca di São Tomé e Príncipe alle condizioni di seguito precisate.

1.1.

Su richiesta delle autorità competenti di São Tomé e Príncipe, le navi dell’Unione europea prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le catture effettuate nelle acque di São Tomé e Príncipe.

1.2.

Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe elaborano l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento in cui sono redatti e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

1.3.

Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe comunicano agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca o almeno 15 giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore.

2.   La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità competenti di São Tomé e Príncipe, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. Tale richiesta è formulata dall’autorità competente all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3.   Le condizioni di imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dall’autorità competente.

4.   L’imbarco e lo sbarco dell’osservatore avvengono nel porto scelto dall’armatore. L’imbarco viene effettuato all’inizio della prima bordata nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe successiva alla notifica dell’elenco delle navi designate.

5.   Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della sub-regione previsti per l’imbarco e lo sbarco degli osservatori.

6.   In caso di imbarco in un paese situato al di fuori di São Tomé e Príncipe le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore lascia la zona di pesca di São Tomé e Príncipe, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

7.   Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

8.   All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque di São Tomé e Príncipe, egli svolge le seguenti funzioni:

8.1.

osserva le attività di pesca delle navi;

8.2.

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3.

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.4.

verifica i dati del giornale di bordo relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe;

8.5.

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

8.6.

comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all’attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9.   Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

10.   L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

11.   Durante la sua permanenza a bordo, l’osservatore:

11.1.

adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2.

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12.   Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti di São Tomé e Príncipe con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore.

13.   Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

14.   La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico di São Tomé e Príncipe.

CAPO VI

CONTROLLO

Le navi da pesca europee sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

1.   Elenco delle navi

1.1.

L’Unione europea tiene aggiornato un progetto di elenco delle navi cui è rilasciata un’autorizzazione di pesca (licenza di pesca) in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità di São Tomé e Príncipe preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2.   Procedure di controllo

2.1.

I comandanti delle navi dell’Unione europea autorizzate e impegnate in attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe permettono l’accesso a bordo dei funzionari di São Tomé e Príncipe incaricati dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e li agevolano nell’esercizio delle loro funzioni.

2.2.

La presenza a bordo di tali funzionari si limita al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

2.3.

Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciata copia del rapporto di ispezione al comandante della nave e alla Delegazione della Commissione europea in Gabon.

2.4.

Al fine di agevolare le procedure di ispezione in sicurezza, senza arrecare pregiudizio alla legislazione di São Tomé e Príncipe, il controllo deve essere svolto in modo che le piattaforme di ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto ufficiali autorizzati da São Tomé e Príncipe.

2.5.

I comandanti delle navi dell’Unione europea impegnate in operazioni di trasbordo nelle zone di São Tomé e Príncipe di cui al capo III, sezione 3, punto 2, permettono ed agevolano il controllo di queste operazioni da parte degli ispettori di São Tomé e Príncipe.

CAPO VII

INFRAZIONI

1.1.

Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe informano lo Stato di bandiera e la Commissione europea, entro un termine massimo di 24 ore, di ogni ispezione che ha accertato un’infrazione commessa da una nave dell’Unione europea.

1.2.

Allo Stato di bandiera e alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che hanno condotto all’accertamento dell’infrazione.

2.   Verbale di ispezione

2.1.

L’autorità competente di São Tomé e Príncipe compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante della nave.

2.2.

Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata.

2.3.

Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità di São Tomé e Príncipe. In caso di infrazione lieve l’autorità competente di São Tomé e Príncipe può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l’attività di pesca.

3.   Riunione di concertazione in caso di infrazione

3.1.

Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità di São Tomé e Príncipe, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

3.2.

Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano qualsiasi documento o informazione utile che possa chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

4.   Risoluzione del fermo

4.1.

Salvo nei casi previsti dal diritto penale, prima di avviare un eventuale procedimento legale si cerca di regolare la presunta infrazione nell’ambito di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

4.2.

In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità della normativa vigente a São Tomé e Príncipe.

4.3.

Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione.

4.4.

La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena la controversia sia risolta senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe.

4.5.

Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

una volta che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 4.3 sia stata depositata e accettata dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria.


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

Appendici

1 –

Formulario per la domanda di autorizzazione di pesca

2 –

Giornale di bordo

3 –

Coordinate della zona vietata alla pesca

4 –

Comunicazione dei messaggi VMS a São Tomé e Príncipe

5 –

Limiti della ZEE di São Tomé e Príncipe, coordinate della ZEE

6 –

Coordinate del CSP di São Tomé e Príncipe

7 –

Coordinate dei CSP degli Stati membri dell’Unione europea interessati dal protocollo all’accordo di partenariato nel settore della pesca

Appendice 1

MINISTERO DELLA PESCA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA PER LE IMBARCAZIONI STRANIERE ADIBITE ALLA PESCA INDUSTRIALE

1.

Nome dell’armatore: …

2.

Indirizzo dell’armatore: …

3.

Nome del rappresentante o dell’agente: …

4.

Indirizzo del rappresentante o dell’agente locale dell’armatore: …

5.

Nome del comandante: …

6.

Nome dell’imbarcazione: …

7.

Numero di immatricolazione: …

8.

Numero di fax: …

9.

Indirizzo di posta elettronica: …

10.

Codice radio: …

11.

Data e luogo di costruzione: …

12.

Stato di bandiera: …

13.

Porto di immatricolazione: …

14.

Porto di armamento: …

15.

Lunghezza fuori tutto: …

16.

Larghezza: …

17.

Stazza lorda: …

18.

Capacità della stiva: …

19.

Capacità di refrigerazione e di congelazione: …

20.

Tipo e potenza del motore: …

21.

Attrezzi da pesca: …

22.

Numero di marittimi: …

23.

Sistema di comunicazione: …

24.

Indicativo di chiamata: …

25.

Segnaletica utilizzata: …

26.

Operazioni di pesca praticate: …

27.

Luogo di sbarco: …

28.

Zone di pesca: …

29.

Specie da catturare: …

30.

Periodo di validità: …

31.

Condizioni particolari: …

Parere della direzione generale della pesca e dell’acquacoltura: …

Osservazioni del ministero della pesca: …

Appendice 2

Image

Appendice 3

Latitudine

Longitudine

Gradi

Minuti

Secondi

Gradi

Minuti

Secondi

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Appendice 4

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS A SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Tabella II -   Formato dei dati VMS

Dato

Codice

 

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

 

Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione

Destinatario

AD

 

Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese

Mittente

FR

 

Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese

Stato di bandiera

FS

 

 

Tipo di messaggio

TM

 

Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio «POS»

Indicativo di chiamata

RC

 

Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

 

Dato relativo alla nave – numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

 

Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave

Latitudine

LA

 

Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GG.mmm (WGS-84)

Longitudine

LO

 

Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGG.mmm (WGS-84)

Rotta

CO

 

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

 

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

 

Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

 

Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

 

Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione

Serie di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione,

un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.

Formato di comunicazione delle catture e dei rapporti delle navi da pesca

Rapporto «Catture all’entrata nella ZEE»

Rapporto «Catture al momento di un trasbordo»

Rapporto «Catture all’uscita dalla ZEE»

Appendice 5

LIMITI DELLA ZEE DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

COORDINATE DELLA ZEE

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

Appendice 6

COORDINATE DEL CSP DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Nome del CSP:

Tel. VMS:

Fax VMS:

E-mail: VMS:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Indirizzo X25 =

Dichiarazione entrate/uscite:

Appendice 7

COORDINATE DEI CSP DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA INTERESSATI DAL PROTOCOLLO ALL’ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA UE/SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE


REGOLAMENTI

24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 502/2011 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2011

che attua il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In data 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Libia e in conformità della decisione di esecuzione 2011/300/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (2), un'altra persona ed un'altra entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La persona e l'entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

PERSONA ED ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Colonnello Taher Juwadi

Quarto nella catena di comando della Guardia rivoluzionaria

Membro chiave del regime di Gheddafi.

23.05.2011


Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways

1o piano

Edificio Waha

Via Omar Almokhtar, 273

C.P. 83428

Tripoli, Libia

email: afriqiyah@afriqiyah.aero

Controllata libica/di proprietà della Libyan African Investment Portfolio (Portafoglio di investimenti Libia Africa), è un'entità posseduta e controllata dal regime e designata dal regolamento UE.

23.05.2011


24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 503/2011 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2011

che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.

(2)

In conformità della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (2), altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010.

(3)

Le voci riguardanti alcune persone ed entità inserite nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 dovrebbero essere modificate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone ed entità di cui all’allegato I del presente regolamento sono aggiunte all’elenco che figura nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010.

Articolo 2

Nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 le voci per le seguenti persone ed entità:

1)

Ali Akbar Salehi;

2)

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA o TESA);

3)

Ministero della difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL);

4)

Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute),

sono sostituite dalle voci di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

PERSONE ED ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1

I.   Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Mohammad Ahmadian

 

Ex capo incaricato dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

2.

Ing. Naser Rastkhah

 

Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

3.

Behzad Soltani

 

Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

Vicecapo dell'AEOI incaricato della pianificazione, degli affari internazionali e parlamentari. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

5.

Mohammad Hossein Dajmar

Nato il 19 febbraio 1956. Passaporto n. K13644968 (Iran), valido fino a maggio 2013.

Presidente e amministratore delegato dell'IRISL. È anche presidente di: Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), e Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), note affiliate dell'IRISL.

23.05.2011


B.   Persone giuridiche, entità e organismi

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Sede: Depenau 2, D-20095 Amburgo; Filiale di Kish, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Filiale di Teheran: n. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iran

L'EIH ha svolto un ruolo chiave nell'offrire a diverse banche iraniane varie opzioni alternative per portare a termine operazioni ostacolate dalle sanzioni dell'UE nei confronti dell'Iran. L'EIH è stata segnalata come banca di consulenza e intermediazione nelle operazioni con entità iraniane indicate.

Ad esempio, i primi di agosto 2010 l'EIH ha congelato i conti della banca Saderat Iran e della banca Mellat, segnalate dall'UE e domiciliate presso l'EIH di Amburgo. Subito dopo l'EIH ha ripreso le attività in euro con la banca Mellat e la banca Saderat Iran avvalendosi dei conti EIH presso una banca iraniana non indicata. Nell'agosto 2010 l'EIH ha predisposto un sistema che permetteva di effettuare pagamenti correnti alla Bank Saderat di Londra e la Future Bank di Bahrein in modo da evitare le sanzioni dell'UE. Dall'ottobre 2010 l'EIH ha continuato a fare da tramite per i pagamenti delle banche iraniane sotto sanzione, comprese la banca Mellat e la banca Saderat.

Dette banche sotto sanzione inviano i pagamenti all'EIH via la Bank of Industry and Mine dell'Iran. Nel 2009 l'EIH è stata usata dalla Post Bank in un sistema di evasione delle sanzioni che ha coinvolto operazioni per conto della Sepah, indicata dall'ONU. La banca Mellat segnalata dall'UE è una delle banche madri dell'EIH.

23.05.2011

2.

Onerbank ZAO (alias Eftekhar Bank, Honor Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Bielorussia

Banca con sede in Bielorussia posseduta dalla banca Refah Kargaran, dalla Banca Saderat e dalla Banca dell'Iran per le esportazioni e lo sviluppo (Export Development Bank of Iran).

23.05.2011

3.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran

Coinvolta nella fornitura di materiali per la Iran Centrifuge Technology Company sottoposta a sanzioni dell'UE.

23.05.2011

4.

EMKA Company

 

Impresa controllata dalla TAMAS sottoposta a sanzioni dell'ONU, responsabile del rilevamento e dell'estrazione dell'uranio.

23.05.2011

5.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran

Impresa di automazione industriale che ha collaborato con la Kalaye Electric Company (KEC) sottoposta a sanzioni dell'ONU, per l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz.

23.05.2011

6.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653

Coinvolta nella fornitura di apparecchiature specialistiche e materiali direttamente applicabili al programma nucleare iraniano.

23.05.2011

7.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran

Coinvolta nella fornitura di materiali direttamente applicabili nella fabbricazione di centrifughe per il programma dell'Iran di arricchimento dell'uranio.

23.05.2011

8.

Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Impresa controllata dall'Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) sotto sanzione dell'ONU. Coinvolta nell'approvvigionamento di apparecchiature per il programma nucleare.

23.05.2011

9.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teheran

Impresa coinvolta nell'approvvigionamento di invertitori per il programma dell'Iran relativo all'arricchimento dell'uranio, oggetto di divieto.

23.05.2011

10.

Raad Iran (alias Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

Impresa coinvolta nella fornitura di invertitori per il programma dell'Iran relativo all'arricchimento dell'uranio oggetto di divieto. Raad Iran è stata creata per produrre e progettare sistemi di controllo e fornisce la vendita e l'installazione di invertitori e controllori logici programmabili.

23.05.2011

11.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Head Office: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Impresa controllata dall'Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), composta dall'Uranium Conversion Facility, dallo Fuel Manufacturing Plant e dallo Zirconium Production Plant.

23.05.2011

12.

Sun Middle East FZ Company

 

Impresa produttrice di beni sensibili per la Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East si avvale di intermediari basati fuori dall'Iran per procurarsi i beni di cui SUREH ha bisogno. Sun Middle East fornisce a detti intermediari dati falsi relativi all'utilizzatore finale per cercare di aggirare il regime doganale pertinente del paese.

23.05.2011

13.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

Fabbricante di apparecchiature elettriche (apparecchiature di manovra) coinvolto nella costruzione dell'impianto di Fordow (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.

23.05.2011

14.

Bals Alman

 

Fabbricante di apparecchiature elettriche (apparecchiature di manovra) coinvolto nella costruzione in corso dell'impianto di Fordow (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.

23.05.2011

15.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316

Impresa che ha fornito beni e apparecchiature ai programmi nucleari e relativi a missili balistici dell'Iran per la Kalaye Electric Company (KEC), sotto sanzione dell'ONU.

23.05.2011

16.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran

Fabbricante di trasformatori coinvolto nella costruzione in corso dell'impianto di Fordow (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.

23.05.2011

17.

Marou Sanat (alias. Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran

Azienda appaltatrice che ha agito per conto della Mesbah Energy, indicata nell'UNSCR 1737.

23.05.2011

18.

Paya Parto (alias Paya Partov)

 

Controllata dalla Novin Energy che è stata sottoposta a sanzioni ai sensi dell'UNSCR 1747, si occupa di saldature a laser.

23.05.2011

19.

Safa Nicu

 

Azienda di comunicazioni che ha fornito apparecchiature all'impianto di Fordow (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.

23.05.2011

20.

Taghtiran

 

Azienda ingegneristica che fornisce apparecchiature al reattore di ricerca ad acqua pesante IR-40 dell'Iran.

23.05.2011

21.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Controllata al 100% dalla banca First East Export (FEEB), che è stata indicata nella risoluzione 1929 del Consiglio di sicurezza dell'ONU nel giugno 2010. Pearl Energy Company è stata creata dalla FEEB per fornire ricerca economica su una serie di settori dell'industria globale.

Il capo della Banca Mellat, Ali Divandari, è presidente del consiglio di amministrazione della Pearl Energy Company.

23.05.2011

22.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Losanna, 1006 VD, Svizzera;

Business Registration Document #CH-550.1.058.055-9

Controllata al 100% dalla Pearl Energy Company Ltd, stabilita in Svizzera, è incaricata di procurare finanziamenti e consulenze specialistiche alle entità che cercano di entrare nel settore petrolifero dell'Iran.

23.05.2011

23.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Amburgo 22085, Germania; Telefono: 0049 40 2270170; documento di registrazione dell'impresa # HRB45757 (Germania)

Posseduta o controllata da Machine Sazi Arak.

23.05.2011

24.

MAAA Synergy

Malaysia

Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per gli aerei da combattimento iraniani.

23.05.2011

25.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Emirati arabi uniti

Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per il programma nucleare iraniano.

23.05.2011

26.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, Emirati arabi uniti

Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per il programma nucleare iraniano.

23.05.2011

27.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Affiliata all'AEOI.

23.05.2011

28.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per il programma nucleare iraniano.

23.05.2011

29.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Conduce ricerca sulle applicazioni militari del programma nucleare iraniano.

23.05.2011

30.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Affiliata alla rete MTFZC.

23.05.2011

31.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran

Coinvolta negli sforzi di approvvigionamento per il programma missilistico iraniano.

23.05.2011

32.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Controllata da Iran Electronics Industries.

23.05.2011

33.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Controllata da Iran Electronics Industries.

23.05.2011

34.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran

Posseduta o controllata da Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.

23.05.2011

35.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran

Posseduta o controllata dal ministero della difesa e dal supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics - MODAFL). Svolge ricerca scientifica sulle armi nucleari.

23.05.2011

36.

Bonyad Taavon Sepah (alias fondazione cooperativa IRGC - IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; fondazione cooperativa Sepah - Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iran

Bonyad Taavon Sepah, nota anche come la fondazione cooperativa IRGC, è stata creata dai comandanti dell'IRGC per strutturarne gli investimenti. È controllata dall'IRGC. Il consiglio di amministrazione della Bonyad Taavon Sepah è composto da nove membri, otto dei quali sono membri dell'IRGC. Tra questi vi sono il comandante in capo dell'IRGC, che presiede il consiglio di amministrazione, il rappresentante del capo supremo presso l'IRGC, il comandante Basij, il comandante dell'esercito dell'IRGC, il comandante dell'aeronautica dell'IRGC, il comandante della marina dell'IRGC, il capo dell'organizzazione della sicurezza delle informazioni dell'IRGC, un alto ufficiale dell'IRGC proveniente dallo Stato maggiore delle forze armate e un alto ufficiale dell'IRGC proveniente dal MODAFL.

23.05.2011

37.

Banca Ansar (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iran

La Bonyad Taavon Sepah ha creato la banca Ansar per offrire credito e servizi finanziari al personale dell'IRGC. All'inizio la banca Ansar operava come unione di credito ed è diventata una banca a pieno titolo verso la metà del 2009, dopo aver ottenuto una licenza dalla banca centrale dell'Iran. La banca Ansar, precedentemente nota come Ansar al Mojahedin, è stata collegata all'IRGC per più di 20 anni. I membri dell'IRGC erano retribuiti attraverso la banca Ansar.

Inoltre, la banca Ansar offriva prestazioni speciali al personale dell'IRGC, tra cui tassi di credito ridotti per l'arredamento della casa e assistenza sanitaria gratuita o a costi ridotti.

23.05.2011

38.

Banca Mehr (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Teheran, Iran

La banca Mehr è controllata dalla Bonyas Taavon Sepah e dall'IRGC. Offre servizi finanziari all'IRGC. Secondo un'intervista da fonte aperta con il capo della Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (n. 1961), la Bonyad Taavon Sepah ha creato la banca Mehr per servire il Basij (braccio paramilitare dell'IRGC).

23.05.2011

39.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94311 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005Schottweg 6, 22087 Amburgo, Germania;

documento di registrazione dell'impresa No. HRB96253, rilasciato il 30 gennaio 2006

Darya Capital Administration è controllata al 100% da IRISL Europe GmbH. L'amministratore delegato è Mohammad Talai.

23.05.2011

40.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102485 (Germania) rilasciato il 19 agosto 2005; telefono: 004940278740

Posseduta da Ocean Capital Administration e IRISL Europe. Ahmad Sarkandi è anche direttore di Ocean Capital Administration GmbH e di Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.

23.05.2011

41.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB92501 (Germania) rilasciato il 4 gennaio 2005; telefono: 004940278740

Holding di IRSL, con sede in Germania, insieme con IRISL Europe, possiede Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. In Germania Ocean Capital Administration e Nari Shipping and Chartering hanno lo stesso indirizzo di IRISL Europe GmbH.

23.05.2011

42.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94311 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

42.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germaniac/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102601 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005.

Indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

43.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94312 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

43.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102502 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005; indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com; sito web www.hdslines.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

44.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94313 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

44.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102520 (Germania) rilasciato il 29 agosto 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

45.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94314 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

45.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102600 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00494070383392; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

46.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94315 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

46.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102599 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com; sito web www.hdslines.com;telefono: 00494070383392; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

47.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94316 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

47.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

documento di registrazione dell'impresa # HRA102501 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005; indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com; sito web www.hdslines.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

48.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94829 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

48.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102655 (Germania) rilasciato il 26 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

49.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94633 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005.

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

49.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102533 (Germania) rilasciato il 1 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

50.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94698 (Germania) rilasciato il 9 settembre 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

50.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102565 (Germania) rilasciato il 15 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

51.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

51.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102679 (Germania) rilasciato il 27 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

52.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94632 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

52.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102544 (Germania) rilasciato il 9 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net;telefono: 004940302930; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

53.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94573 (Germania) rilasciato il 18 agosto 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

53.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102506 (Germania) rilasciato il 25 agosto 2005; indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com; sito web www.hdslines.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

54.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

54.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA104149 (Germania) rilasciato il 10 luglio 2006; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

55.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

55.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione elettronica # HRA104174 (Germania) rilasciato il 12 luglio 2006; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

56.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

56.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione elettronica # HRA104175 (Germania) rilasciato il 12 luglio 2006; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

57.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

57.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

58.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man, IM1 3DA

Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sotto sanzione dell'UE, che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e usa navi appartenute in precedenza a IRISL.

Le società di Hong Kong sono: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd e New Desire Ltd.

La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sotto sanzione dell'UE.

23.05.2011

58.a.

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong, posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

58.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

58.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

58.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

58.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

59.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man. IM1 3DA

Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sottoposta a sanzioni dell'UE, che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e usa navi appartenute in precedenza a IRISL.

Uno degli azionisti è Gholamhossein Golpavar, amministratore delegato della SAPID e direttore commerciale dell'IRISL.

Le società di Hong Kong sono: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd e Great Method Ltd.

La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sottoposta a sanzioni dell'UE.

23.05.2011

59.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

59.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

59.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

59.d

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

59.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

60.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man. IM1 3DA

Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sotto sanzione dell'UE, che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e usa navi appartenute in precedenza a IRISL.

Uno degli azionisti è Mohammed Mehdi Rasekh, membro del consiglio dell'IRISL.

Le società di Hong Kong sono: Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sottoposta a sanzioni dell'UE.

23.05.2011

60.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

60.b.

System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

60.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

60.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

61.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man, IM1 3DA

Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID, che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e usa navi appartenute in precedenza a IRISL. Uno degli azionisti è Mohammed Hossein Dajmar, amministratore delegato dell'IRISL.

Le società di Hong Kong sono: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group and Sino Access Holdings.

La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sotto sanzione dell'UE.

23.05.2011

61.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

61.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

61.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

61.d.

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

61.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

62.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, costituita a Malta nel 2005

Società controllata al 100% dall'IRISL.

La sede di Malta ha lo stesso indirizzo della Woking Shipping Investments Ltd e delle società di proprietà di quest'ultima.

23.05.2011

63.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 issued 2006

Società controllata dall'IRISL e proprietaria di Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, tutte con lo stesso indirizzo a Malta.

23.05.2011

63.a.

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Società controllata interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.

23.05.2011

63.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Società controllata interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.

23.05.2011

63.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Società controllata interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.

23.05.2011

63.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Società controllata interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.

23.05.2011

64.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C'

Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cipro.

Registrazione dell'impresa#C133993 (Cipro), rilasciato nel 2002

Società posseduta interamente dall'IRISL.

Ahmad Sarkandi è direttore della Lancelin Shipping.

23.05.2011

65.

Ashtead Shipping Company Ltd

Registrazione dell'impresa #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man

Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.

Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

66.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd - Registrazione dell'impresa #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man

Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.

Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

67.

Cobham Shipping Company Ltd

Registrazione dell'impresa #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA Isola di Man

Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.

Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

68.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man

Registrazione dell'impresa #108119C

Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.

Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

69.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man

Registrazione dell'impresa #108120C

Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.

Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

70.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man

Registrazione dell'impresa #108146C

Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.

Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

71.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man

Registrazione dell'impresa #111998C

Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.

Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

72.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man

Horsham Shipping Company Ltd - Registrazione dell'impresa #111999C

Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.

Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011


ALLEGATO II

PERSONE ED ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Ministro degli affari esteri. Ex capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Teheran

Fa capo all'AEOI nel cui ambito ha rilevato le attività dell'ex Divisione ricerca. Il direttore esecutivo è il vicepresidente dell'AEOI Mohammad Ghannadi (indicato nell'UNSCR 1737).

23.05.2011

2.

Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (alias MODAFL; alias MODSAF)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Responsabile dei programmi di ricerca, sviluppo e fabbricazione nel settore della difesa dell'Iran, tra cui il sostegno ai programmi missilistico e nucleare.

23.05.2011

3.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA o TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran.

La TESA, che ha rilevato le attività della Farayand Technique (indicata nell'UNSCR 1737), produce componenti per centrifughe di arricchimento dell'uranio e sostiene direttamente un'attività sensibile di proliferazione che le UNSCR hanno chiesto all'Iran di sospendere. Effettua lavori per la Kalaye Electric Company (indicata nell'UNSCR 1737).

23.05.2011


24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 504/2011 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2011

che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In data 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e in conformità della decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (2), altre persone dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011.

(3)

È opportuno aggiornare le informazioni concernenti determinate persone inserite nell’elenco di cui all’allegato II di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 23 maggio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 91 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 4

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Bashar Al-Assad

Nato l'11/9/1965 a Damasco;

passaporto diplomatico n. D1903

Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti.

23.05.2011

2.

Mahir (alias Maher) ,Al-Assad

Nato l'8/12/1967;

passaporto diplomatico n. 4138

Comandante della quarta divisione corazzata dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; fratello del presidente Bashar Al-Assad; principale responsabile della repressione dei manifestanti.

23.05.2011

3.

Ali Mamluk (alias Mamlouk)

Nato il 19/2/1946 a Damasco;

passaporto diplomatico n. 983

Capo dei servizi d'informazione generali siriani (GID); coinvolto nella repressione dei manifestanti.

23.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar))

 

Ministro dell'interno; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

23.05.2011

5.

Atej (alias Atef, Atif) Najib

 

Ex capo della direzione della sicurezza politica a Deraa; cugino del presidente Bashar Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

23.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)

Nato il 2/4/1971 a Damasco;

passaporto diplomatico n. 2246

Colonnello a capo di un'unità presso i servizi d'informazione generali (General Intelligence Directorate Damascus Branch); cugino del presidente Bashar Al-Assad; persona vicina a Mahir al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

23.05.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Nato il 20/5/1951 a Damasco;

passaporto diplomatico n. D 000 00 13 00

Capo della direzione della sicurezza politica; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

23.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida.

23.05.2011

9.

Rami Makhlouf

Nato il 10/7/1969 a Damasco;

passaporto n. 454224

Uomo d'affari siriano; associato a Mahir Al-Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

23.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Nato nel 1953 a Hama,

passaporto diplomatico n. D0005788

Capo dell'intelligence militare siriana (SMI); coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

12.

Rustum Ghazali

Nato il 3/5/1953 a Deraa;

passaporto diplomatico n. D000000887

Capo della sezione dell'intelligence militare siriana della zona rurale di Damasco; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Nato il 18/6/1962 a Kerdala;

passaporto n. 88238

Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.

23.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

Nato l'1/3/1961 a Lattaquié;

passaporto n. 86449 e n. 842781

Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.

23.05.2011

15.

Asif Shawkat

Nato il 15/1/1950 a Al-Madehleh, Tartus

Vice capo di stato maggiore per la sicurezza e il riconoscimento; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Nato nel 1941

Capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar’

Nato il 10/12/1938

Vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Nato il 10/4/1937 (oppure il 20/5/1937) a Hama,

passaporto diplomatico n. 0002250

Vicepresidente aggiunto della Siria incaricato della sicurezza nazionale; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

Nato il 20/5/1966;

passaporto n. 002954347

Cognato di Mahir Al-Assad; uomo d’affari e agente locale di varie società straniere; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

23.05.2011

20.

Iyad (alias Eyad) Makhlouf

Nato il 21/1/1973 a Damasco;

passaporto n. N001820740

Fratello di Rami Makhlouf e agente del GID, coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Consigliere presidenziale per gli affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Capo di Stato maggiore dell'esercito responsabile dell'impegno militare nella repressione di pacifici manifestanti.

23.05.2011

23.

Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

Nato il 21/1/1973 a Damasco;

passaporto n. N002848852

Vicepresidente di SyriaTel e curatore temporaneo della società statunitense di Rami Makhlouf; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

23.05.2011»


24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 505/2011 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2011

che attua il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (1), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Bielorussia e in conformità della decisione di esecuzione 2011/301/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (2), dovrebbero essere iscritte altre persone negli elenchi delle persone soggette a misure restrittive di cui all’allegato IA del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone elencate nell’allegato del presente regolamento sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 765/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 87 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

PERSONE DI CUI ALL’ARTICOLO 1

 

Nome

Translitterazione della grafia bielorussa

Translitterazione della grafia russa

Nome (grafia bielorussa)

Nome (grafia russa)

Luogo e data di nascita

Carica

1.

Shykarou, Uladzislau

Shikarov, Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Giudice presso il tribunale del distretto Zheleznodorozhny di Vitebsk. Ha condannato in appello numerosi dimostranti, benché fossero stati assolti dal tribunale di primo grado.

2.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Date of birth:

13.11.1964

Direttore della scuola secondaria della città di Talkov, nel distretto Pukhovichi. Il 27 gennaio 2011 ha licenziato Natalia Ilinich, docente di grande prestigio della scuola secondaria, a motivo delle sue opinioni politiche e della sua partecipazione agli avvenimenti del 19 dicembre 2010.

3.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Date of birth:

27.8.1948 or 1949

Giudice presso il tribunale del distretto Pukhovichi. Ha respinto illegalmente l'istanza di reintegro nel ruolo di docente della scuola secondaria della città di Talkov, presentata da Natalia Ilinich.

4.

Pykina, Natallia

Pykina, Natalia

(Pykina, Natalya)

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Giudice presso il tribunale del distretto Partizanski investita del caso Likhovid. Ha condannato Likhovid, attivista del «Movimento per la libertà», a 3 anni e mezzo di carcere duro.

5.

Mazouka, Siarhei

Mazovka, Sergei

(Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей/Мазовко Сергей

 

Procuratore del caso Dashkevich-Lobov. Dmitri Dashkevich ed Eduard Lobov, attivisti del Fronte giovanile, sono stati condannati a vari anni di reclusione per «teppismo». In realtà la loro carcerazione è dovuta al fatto che entrambi hanno partecipato attivamente alla campagna elettorale del dicembre 2010, sostenendo uno dei candidati dell'opposizione.

6.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Giudice presso la Corte suprema economica. Ha confermato la messa al bando della stazione indipendente «Autoradio» (per aver trasmesso inviti ai disordini di massa durante la campagna presidenziale del dicembre 2010. In virtù di un contratto in vigore, la radio trasmetteva il programma elettorale di Sannikov, uno dei candidati dell'opposizione, affermando «il futuro si deciderà non nelle cucine, ma sulla piazza!»).

7.

Vakulchyk, Valery

Vakulchik, Valeri

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Capo del centro di analisi dell'amministrazione presidenziale, responsabile delle telecomunicazioni, inclusi la sorveglianza, il filtraggio, l'intercettazione, il controllo e gli interventi relativi ai diversi canali di comunicazione, ad esempio Internet.

8.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Giudice presso il tribunale del distretto Partizanski di Minsk. Si è occupata del processo contro l'ex candidato presidenziale Andrei Sannikov e gli attivisti della società civile Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik e Vladimir Yeriomenok. Ha condotto il processo in palese violazione del codice di procedura penale. Ha accolto l'utilizzo di elementi di prova e deposizioni non pertinenti contro gli imputati.

9.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Giudice presso il tribunale del distretto Oktiabrski (Kastrichnitski) di Minsk. Ha trattato il caso di Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia, Vladimir Homichenko. Ha condotto il processo in palese violazione del codice di procedura penale. Ha accolto l'utilizzo di elementi di prova e deposizioni non pertinenti contro gli imputati.

10.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Procuratore presso il tribunale del distretto di Oktiabrski (Kastrichnitski) di Minsk. Ha trattato il caso di Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Vladimir Homichenko. L'accusa presentata denota una chiara e immediata motivazione politica e costituisce una palese violazione del codice di procedura penale. Si fonda su un'errata classificazione degli eventi del 19 dicembre 2010, non giustificata da indizi, prove e deposizioni di testimoni.

11.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Procuratore presso il tribunale del distretto Pervomaiski di Minsk. Ha trattato il caso di Dmitri Bondarenko. L'accusa presentata denota una chiara e immediata motivazione politica e costituisce una palese violazione del codice di procedura penale. Si fonda su un'errata classificazione degli eventi del 19 dicembre 2010, non giustificata da indizi, prove e deposizioni di testimoni.

12.

Brysina, Zhanna

Brysina, Zhanna

(Brisina, Zhanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна/Брисина Жанна

 

Giudice presso il tribunale del distretto Zavodskoi di Minsk che si occupa del caso di Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, rappresentanti di spicco della società civile. Ha condotto il processo in palese violazione del codice di procedura penale. Ha accolto l'utilizzo di elementi di prova e deposizioni non pertinenti contro gli imputati.

13.

Zhukovski, Sergei Konstantynovych

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Procuratore presso il tribunale del distretto Zavodskoi di Minsk che tratta il caso di Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, rappresentanti di spicco della società civile. L'accusa presentata denota una chiara e immediata motivazione politica e costituisce una palese violazione del codice di procedura penale. Si fonda su un'errata classificazione degli eventi del 19 dicembre 2010, non giustificata da indizi, prove e deposizioni di testimoni.


24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 506/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, appropriate misure d'emergenza a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano negli alimenti i livelli di azione applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo il 25 marzo 2011 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (2).

(3)

Il 12 maggio 2011 la Commissione è stata informata del fatto che nelle foglie di tè verde originarie della prefettura di Kanagawa è stato rilevato un alto livello di cesio radioattivo. Questa rilevazione è stata confermata il 13 maggio 2011 da tre altre rilevazioni di un alto livello di cesio radioattivo nelle foglie di tè verde originarie di tale prefettura, che non è una delle 12 prefetture della zona colpita, per le quali è prescritto che tutti i prodotti per l'alimentazione animale e umana che ne sono originari siano sottoposti a controlli prima di essere esportati nell'Unione. In ragione di queste recenti rilevazioni, è opportuno includere nella zona colpita, come tredicesima prefettura, la prefettura di Kanagawa.

(4)

È opportuno chiarire le disposizioni che si applicano ai prodotti provenienti dalla zona colpita ma originari di una regione situata al di fuori della zona colpita.

(5)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 297/2011.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 297/2011 è così modificato:

1)

All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 che lasciano il Giappone dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono accompagnate da una dichiarazione attestante

che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011, oppure

che il prodotto è originario di e proveniente da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba e Kanagawa, oppure

che il prodotto è proveniente dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba e Kanagawa, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito, oppure

che il prodotto, ove esso sia originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba e Kanagawa, non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Questa disposizione si applica anche ai prodotti originari delle acque costiere delle suddette prefetture, ovunque siano stati sbarcati.»

2)

All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti del PIF o del PED effettuano controlli documentali e di identità su tutte le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 nell'ambito del presente regolamento, e controlli fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di iodio 131, cesio 134 e cesio 137, su almeno il 10% delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, quarto trattino, e su almeno il 20% delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo e terzo trattino.»

3)

All'articolo 9, secondo comma, la data «30 giugno 2011» è sostituita da «30 settembre 2011».

4)

L'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

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24.5.2011   

IT

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L 136/56


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 507/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

50,2

MA

35,3

TN

91,1

TR

112,0

ZZ

72,2

0707 00 05

TR

108,2

ZZ

108,2

0709 90 70

AR

34,9

MA

86,8

TR

116,8

ZZ

79,5

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

52,8

IL

62,4

MA

45,5

TR

74,4

ZZ

58,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

91,2

ZA

176,3

ZZ

113,2

0808 10 80

AR

91,3

BR

86,2

CA

108,5

CL

78,5

CN

102,4

CR

69,1

NZ

116,9

US

102,7

UY

60,0

ZA

85,7

ZZ

90,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DIRETTIVE

24.5.2011   

IT

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L 136/58


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2011/60/UE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva tebufenozide e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende la sostanza tebufenozide.

(2)

In conformità all’articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l’iscrizione di questa sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze (4), che prevede la non iscrizione del tebufenozide.

(3)

In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in appresso «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (5).

(4)

La domanda è stata presentata alla Germania, designata Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specificazione della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

La Germania ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare che è stata inviata all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l’Autorità») e alla Commissione il 23 novembre 2009. L’Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. In conformità all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul tebufenozide il 19 ottobre 2010 (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvate l’11 marzo 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul tebufenozide.

(6)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti tebufenozide possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il tebufenozide nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di detta direttiva.

(7)

Ferma restando questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su determinati punti specifici. L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE stabilisce che l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi opportuno che il richiedente fornisca informazioni confermative riguardanti la rilevanza dei metaboliti RH-6595 (7), RH-2651 (8), M2 (9), la degradazione del tebufenozide nei terreni con un pH alcalino e il rischio per gli insetti lepidotteri non bersaglio.

(8)

Occorre prevedere un ragionevole lasso di tempo prima dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’iscrizione.

(9)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi dall’iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tebufenozide, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle condizioni pertinenti indicate nell’allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, secondo il caso, le autorizzazioni esistenti, in conformità alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(10)

L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (10), ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l’allegato I.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(12)

La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del tebufenozide e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa al tebufenozide nell’allegato di detta decisione.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(14)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La voce relativa al tebufenozide nell’allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1.   In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tebufenozide come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il tebufenozide, ad eccezione di quelle indicate nella parte B della voce relativa a tale sostanza attiva, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della stessa direttiva.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente tebufenozide come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri, in conformità ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al tebufenozide nell’allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente tebufenozide come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente tebufenozide come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebufenozide. Sommario: The EFSA Journal 2010; 8(12):1871. [120 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1871. Disponibile on line al sito www.efsa.europa.eu

(7)  N’-[(4-acetilfenil)carbonil]-N-tert-butil-3,5-dimetilbenzoidrazide.

(8)  4-({2-tert-butil-2-[(3,5-dimetilfenil)carbonil]idrazinil}carbonil)acido benzoico.

(9)  Nome chimico non ancora identificato.

(10)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO

Nella tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è aggiunta, in fine, la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«355

Tebufenozide

Numero CAS: 112410-23-8

Numero CIPAC: 724

N-tert-butyl-N’-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide

≥ 970 g/kg

Impurezza rilevante

t-butil idrazina < 0,001 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’utilizzo come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebufenozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’11 marzo 2011.

In tale valutazione globale, gli Stati membri:

1)

prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori e provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prescrivano un’adeguata attrezzatura di protezione;

2)

prestano particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni con condizioni climatiche e/o un suolo vulnerabili:

3)

prestano particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e provvedono affinché le condizioni di utilizzo prescrivano adeguate misure di attenuazione dei rischi;

4)

prestano particolare attenzione al rischio per gli insetti lepidotteri non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione prescrivono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni confermative riguardanti:

1)

la rilevanza dei metaboliti RH-6595, RH-2651 e M2;

2)

la degradazione del tebufenozide nei terreni con un pH alcalino.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione le informazioni indicate ai punti 1) e 2) entro il 31 maggio 2013.»


(1)  Ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.


DECISIONI

24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/62


DECISIONE 2011/297/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2011

che modifica l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito alla denuncia del trattato modificato di Bruxelles del 1954 che istituisce l'Unione dell'Europa occidentale («UEO»), è necessario garantire, a nome dei dieci Stati membri che partecipano all'UEO, la continuazione di determinati compiti amministrativi della UEO restanti dopo la sua chiusura il 30 giugno 2011, in particolare l'amministrazione delle pensioni del personale della UEO e il piano sociale della UEO, come pure la composizione di eventuali controversie tra la UEO e il precedente personale.

(2)

A tal fine i compiti amministrativi necessari dovrebbero essere assunti dal centro satellitare dell'Unione europea istituito dall'azione comune 2001/555/PESC del Consiglio (1).

(3)

Tutte le spese relative ai compiti sopraindicati dovrebbero essere coperte dai contributi dei dieci Stati membri parti del trattato modificato di Bruxelles del 1954 che istituisce la UEO.

(4)

L'azione comune 2001/555/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2001/555/PESC del Consiglio è così modificata:

1)

all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   A decorrere dal 1o luglio 2011, a seguito dello scioglimento dell'Unione dell'Europa occidentale (“UEO”), il centro espleta i compiti amministrativi previsti all'articolo 23 bis.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Compiti amministrativi a seguito dello scioglimento dell'UEO

1.   A decorrere dal 1o luglio 2011, il centro, a nome del Belgio, della Germania, della Grecia, della Spagna, della Francia, dell'Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, del Portogallo e del Regno Unito (“i dieci Stati membri”), espleta i seguenti compiti amministrativi restanti dell'UEO:

a)

amministrazione delle pensioni del precedente personale dell'UEO;

b)

amministrazione del piano sociale dell'UEO;

c)

amministrazione di eventuali controversie tra l'UEO e i membri del suo precedente personale e attuazione delle decisioni del competente consiglio di appello;

d)

assistenza ai dieci Stati membri in relazione alla liquidazione dei beni dell'UEO.

2.   L'amministrazione delle pensioni del precedente personale dell'UEO:

a)

ha luogo conformemente alle norme dell'UEO in materia di pensioni, in vigore al 30 giugno 2011. Se necessario, dette norme possono essere modificate dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6, nell'ambito del quadro pensionistico delle organizzazioni coordinate;

b)

è gestita dalla Sezione comune di amministrazione delle pensioni nell'ambito delle organizzazioni coordinate (“SCAP”). A tal fine il centro, a nome dei dieci Stati membri, conclude un memorandum di intesa entro il 30 giugno 2011. L'UEO può anche essere parte di detto memorandum di intesa. Il memorandum di intesa è approvato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 e firmato dal suo presidente.

Qualsiasi controversia riguardante queste pensioni e riguardante gli ex agenti dell'UEO è composta conformemente al paragrafo 3.

3.   Qualsiasi controversia tra l'UEO e i suoi ex agenti è soggetta al sistema di risoluzione delle controversie dell'UEO in vigore al 30 giugno 2011.

Il sistema di risoluzione delle controversie è aggiornato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 per la sua attuazione a decorrere dal 1o luglio 2011 nell'ambito del centro.

Lo status di ex agente dell'UEO è disciplinato dalle norme sul personale dell'UEO in vigore al 30 giugno 2011, da ogni contratto applicabile, da ogni altra decisione dell'UEO applicabile e dal piano sociale dell'UEO.

4.   L'amministrazione del piano sociale dell'UEO si svolge conformemente al piano sociale adottato dall'UEO il 22 ottobre 2010. È anche conforme a qualsiasi decisione successiva vincolante del competente consiglio di appello e a qualsiasi decisione presa dall'UEO o dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 di attuare tale decisione.

5.   L'assistenza nelle operazioni di liquidazione dei beni dell'UEO comprende l'amministrazione di qualsiasi questione giuridica o finanziaria conseguente alla chiusura dell'UEO, espletata sotto la supervisione del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6.

6.   Ogni decisione in relazione ai compiti definiti nel presente articolo, comprese le decisioni del consiglio di amministrazione di cui al presente articolo, è adottata all'unanimità dal consiglio di amministrazione composto dai rappresentanti dei dieci Stati membri. Il consiglio di amministrazione decide in questa configurazione sulle modalità di esercizio della presidenza da parte di uno dei suoi membri. Il direttore del centro o il suo rappresentante può presenziare le riunioni del consiglio di amministrazione in questa configurazione. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno o su richiesta di almeno tre membri. Possono essere convocate riunioni ad hoc del consiglio di amministrazione a livello di esperti per trattare temi o problemi specifici. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con procedura scritta.

7.   Il centro assume il personale necessario per espletare i compiti di cui al paragrafo 1. Se uno dei dieci Stati membri propone di distaccare una persona a tale scopo, quest'ultima è assunta. In caso contrario, o se i distacchi non sono sufficienti per coprire tutti i posti necessari, è assunto il personale necessario. Si applicano le norme del centro per il personale, fatte salve le disposizioni del presente articolo.

8.   Tutte le voci di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo nonché le entrate che essa genera fanno parte di un bilancio separato del centro. Questo bilancio è stilato per ogni esercizio finanziario, corrispondente all'anno civile, ed è adottato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6, che delibera su proposta del suo presidente, entro il 1o settembre di ogni anno. Il bilancio è equilibrato in entrate e spese. Nel bilancio figura l'elenco del personale assunto per svolgere le mansioni di cui al paragrafo 7. Le entrate sono costituite dai contributi dei dieci Stati membri, fissati secondo le norme applicabili ai loro contributi all'UEO in vigore al 30 giugno 2011 e da entrate varie. Al fine di costituire un fondo iniziale di 5,3 milioni di EUR, i contributi iniziali, pari al 20% di tale somma, sono versati entro il 30 giugno 2011. Il consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 adotta le norme finanziarie necessarie, ispirandosi, nella misura del possibile, alle norme finanziarie del centro, e le norme in materia di controllo del bilancio e scarico. Nelle more dell'adozione di tali norme, si applicano le norme dell'UEO.

9.   Entro il 30 giugno 2011 il centro concluderà un accordo o un accordo amministrativo con l'UEO per quanto riguarda l'attuazione del presente articolo, che è approvato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 e firmato dal suo presidente.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5.


24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/64


DECISIONE 2011/298/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2011

che modifica la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/369/PESC (1) relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN).

(2)

Il 18 maggio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/279/PESC (2) che ha prorogato l’EUPOL AFGHANISTAN fino al 31 maggio 2013.

(3)

È opportuno che l’importo di riferimento finanziario di cui alla decisione 2010/279/PESC e destinato a coprire le spese connesse all’ EUPOL AFGHANISTAN fino al 31 maggio 2011 copra il periodo fino al 31 luglio 2011.

(4)

La decisione 2010/279/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 13 della decisione 2010/279/PESC il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL AFGHANISTAN fino al 31 luglio 2011 è di 54 600 000 EUR.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33.

(2)  GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4.


24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/65


DECISIONE 2011/299/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2011

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1).

(2)

Altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(3)

Le voci riguardanti alcune persone ed entità inserite nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC dovrebbero essere modificate.

(4)

L’applicazione delle restrizioni di viaggio dovrebbe essere sospesa con riguardo al sig. Ali Akbar Salehi.

(5)

La decisione 2010/413/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 26 della decisione 2010/413/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Sono sospese le misure di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), con riguardo al sig. Ali Akbar Salehi.»

Articolo 2

Le persone ed entità di cui all’allegato I della presente decisione sono aggiunte all’elenco che figura nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC.

Articolo 3

Nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC le voci per le seguenti persone ed entità:

1)

Ali Akbar SALEHI;

2)

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA o TESA);

3)

Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics — MODAFL);

4)

Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute),

sono sostituite dalle voci di cui all’allegato II della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.


ALLEGATO I

PERSONE ED ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2

I.   Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Mohammad Ahmadian

 

Ex capo incaricato dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

2.

Ing. Naser Rastkhah

 

Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

3.

Behzad Soltani

 

Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

Vicecapo dell'AEOI incaricato della pianificazione, degli affari internazionali e parlamentari. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Sede: Depenau 2, D-20095 Amburgo; Filiale di Kish, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Filiale di Teheran: n. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iran

L'EIH ha svolto un ruolo chiave nell'offrire a diverse banche iraniane varie opzioni alternative per portare a termine operazioni ostacolate dalle sanzioni dell'UE nei confronti dell'Iran. L'EIH è stata segnalata come banca di consulenza e intermediazione nelle operazioni con entità iraniane indicate.

Ad esempio, i primi di agosto 2010 l'EIH ha congelato i conti della banca Saderat Iran e della banca Mellat, segnalate dall'UE e domiciliate presso l'EIH di Amburgo. Subito dopo l'EIH ha ripreso le attività in euro con la banca Mellat e la banca Saderat Iran avvalendosi dei conti EIH presso una banca iraniana non indicata. Nell'agosto 2010 l'EIH ha predisposto un sistema che permetteva di effettuare pagamenti correnti alla Bank Saderat di Londra e la Future Bank di Bahrein in modo da evitare le sanzioni dell'UE.

Dall'ottobre 2010 l'EIH ha continuato a fare da tramite per i pagamenti delle banche iraniane sotto sanzione, comprese la banca Mellat e la banca Saderat. Dette banche sotto sanzione inviano i pagamenti all'EIH via la Bank of Industry and Mine dell'Iran. Nel 2009 l'EIH è stata usata dalla Post Bank in un sistema di evasione delle sanzioni che ha coinvolto operazioni per conto della Sepah, indicata dall'ONU. La banca Mellat segnalata dall'UE è una delle banche madri dell'EIH.

23.05.2011

2.

Onerbank ZAO (alias Eftekhar Bank, Honor Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Bielorussia

Banca con sede in Bielorussia posseduta dalla banca Refah Kargaran, dalla Banca Saderat e dalla Banca dell'Iran per le esportazioni e lo sviluppo (Export Development Bank of Iran).

23.05.2011

3.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran

Coinvolta nella fornitura di materiali per la Iran Centrifuge Technology Company sottoposta a sanzioni dell'UE.

23.05.2011

4.

EMKA Company

 

Impresa controllata dalla TAMAS sottoposta a sanzioni dell'ONU, responsabile del rilevamento e dell'estrazione dell'uranio.

23.05.2011

5.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran

Impresa di automazione industriale che ha collaborato con la Kalaye Electric Company (KEC) sottoposta a sanzioni dell'ONU, per l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz.

23.05.2011

6.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653

Coinvolta nella fornitura di apparecchiature specialistiche e materiali direttamente applicabili al programma nucleare iraniano.

23.05.2011

7.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran

Coinvolta nella fornitura di materiali direttamente applicabili nella fabbricazione di centrifughe per il programma dell'Iran di arricchimento dell'uranio.

23.05.2011

8.

Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Impresa controllata dall'Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) sotto sanzione dell'ONU. Coinvolta nell'approvvigionamento di apparecchiature per il programma nucleare.

23.05.2011

9.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teheran

Impresa coinvolta nell'approvvigionamento di invertitori per il programma dell'Iran relativo all'arricchimento dell'uranio, oggetto di divieto.

23.05.2011

10.

Raad Iran (alias Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

Impresa coinvolta nella fornitura di invertitori per il programma dell'Iran relativo all'arricchimento dell'uranio oggetto di divieto. Raad Iran è stata creata per produrre e progettare sistemi di controllo e fornisce la vendita e l'installazione di invertitori e controllori logici programmabili.

23.05.2011

11.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Head Office: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Impresa controllata dall'Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), composta dall'Uranium Conversion Facility, dallo Fuel Manufacturing Plant e dallo Zirconium Production Plant.

23.05.2011

12.

Sun Middle East FZ Company

 

Impresa produttrice di beni sensibili per la Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East si avvale di intermediari basati fuori dall'Iran per procurarsi i beni di cui SUREH ha bisogno. Sun Middle East fornisce a detti intermediari dati falsi relativi all'utilizzatore finale per cercare di aggirare il regime doganale pertinente del paese.

23.05.2011

13.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

Fabbricante di apparecchiature elettriche (apparecchiature di manovra) coinvolto nella costruzione dell'impianto di Fordow (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.

23.05.2011

14.

Bals Alman

 

Fabbricante di apparecchiature elettriche (apparecchiature di manovra) coinvolto nella costruzione in corso dell'impianto di Fordow (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.

23.05.2011

15.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316

Impresa che ha fornito beni e apparecchiature ai programmi nucleari e relativi a missili balistici dell'Iran per la Kalaye Electric Company (KEC), sotto sanzione dell'ONU.

23.05.2011

16.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran

Fabbricante di trasformatori coinvolto nella costruzione in corso dell'impianto di Fordow (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.

23.05.2011

17.

Marou Sanat (alias. Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran

Azienda appaltatrice che ha agito per conto della Mesbah Energy, indicata nell'UNSCR 1737.

23.05.2011

18.

Paya Parto (alias Paya Partov)

 

Controllata dalla Novin Energy che è stata sottoposta a sanzioni ai sensi dell'UNSCR 1747, si occupa di saldature a laser.

23.05.2011

19.

Safa Nicu

 

Azienda di comunicazioni che ha fornito apparecchiature all'impianto di Fordow (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.

23.05.2011

20.

Taghtiran

 

Azienda ingegneristica che fornisce apparecchiature al reattore di ricerca ad acqua pesante IR-40 dell'Iran.

23.05.2011

21.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Controllata al 100 % dalla banca First East Export (FEEB), che è stata indicata nella risoluzione 1929 del Consiglio di sicurezza dell'ONU nel giugno 2010. Pearl Energy Company è stata creata dalla FEEB per fornire ricerca economica su una serie di settori dell'industria globale.

Il capo della Banca Mellat, Ali Divandari, è presidente del consiglio di amministrazione della Pearl Energy Company.

23.05.2011

22.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Losanna, 1006 VD, Svizzera; Business Registration Document #CH-550.1.058.055-9

Controllata al 100 % dalla Pearl Energy Company Ltd, stabilita in Svizzera, è incaricata di procurare finanziamenti e consulenze specialistiche alle entità che cercano di entrare nel settore petrolifero dell'Iran.

23.05.2011

23.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Amburgo 22085, Germania; Telefono: 0049 40 2270170; documento di registrazione dell'impresa # HRB45757 (Germania)

Posseduta o controllata da Machine Sazi Arak.

23.05.2011

24.

MAAA Synergy

Malaysia

Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per gli aerei da combattimento iraniani.

23.05.2011

25.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Emirati arabi uniti

Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per il programma nucleare iraniano.

23.05.2011

26.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, Emirati arabi uniti

Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per il programma nucleare iraniano.

23.05.2011

27.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Affiliata all'AEOI.

23.05.2011

28.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per il programma nucleare iraniano.

23.05.2011

29.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Conduce ricerca sulle applicazioni militari del programma nucleare iraniano.

23.05.2011

30.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Affiliata alla rete MTFZC.

23.05.2011

31.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran

Coinvolta negli sforzi di approvvigionamento per il programma missilistico iraniano.

23.05.2011

32.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Controllata da Iran Electronics Industries.

23.05.2011

33.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Controllata da Iran Electronics Industries.

23.05.2011

34.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran

Posseduta o controllata da Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.

23.05.2011

35.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran

Posseduta o controllata dal ministero della difesa e dal supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics - MODAFL).

Svolge ricerca scientifica sulle armi nucleari.

23.05.2011

II.   Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)

Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Bonyad Taavon Sepah (alias fondazione cooperativa IRGC - IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; fondazione cooperativa Sepah - Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iran

Bonyad Taavon Sepah, nota anche come la fondazione cooperativa IRGC, è stata creata dai comandanti dell'IRGC per strutturarne gli investimenti. È controllata dall'IRGC. Il consiglio di amministrazione della Bonyad Taavon Sepah è composto da nove membri, otto dei quali sono membri dell'IRGC. Tra questi vi sono il comandante in capo dell'IRGC, che presiede il consiglio di amministrazione, il rappresentante del capo supremo presso l'IRGC, il comandante Basij, il comandante dell'esercito dell'IRGC, il comandante dell'aeronautica dell'IRGC, il comandante della marina dell'IRGC, il capo dell'organizzazione della sicurezza delle informazioni dell'IRGC, un alto ufficiale dell'IRGC proveniente dallo Stato maggiore delle forze armate e un alto ufficiale dell'IRGC proveniente dal MODAFL.

23.05.2011

2.

Banca Ansar (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iran

La Bonyad Taavon Sepah ha creato la banca Ansar per offrire credito e servizi finanziari al personale dell'IRGC. All'inizio la banca Ansar operava come unione di credito ed è diventata una banca a pieno titolo verso la metà del 2009, dopo aver ottenuto una licenza dalla banca centrale dell'Iran. La banca Ansar, precedentemente nota come Ansar al Mojahedin, è stata collegata all'IRGC per più di 20 anni. I membri dell'IRGC erano retribuiti attraverso la banca Ansar.

Inoltre, la banca Ansar offriva prestazioni speciali al personale dell'IRGC, tra cui tassi di credito ridotti per l'arredamento della casa e assistenza sanitaria gratuita o a costi ridotti.

23.05.2011

3.

Banca Mehr (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Teheran, Iran

La banca Mehr è controllata dalla Bonyas Taavon Sepah e dall'IRGC. Offre servizi finanziari all'IRGC. Secondo un'intervista da fonte aperta con il capo della Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (n. 1961), la Bonyad Taavon Sepah ha creato la banca Mehr per servire il Basij (braccio paramilitare dell'IRGC).

23.05.2011

III.   Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL)

A.   Persona

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Mohammad Hossein Dajmar

Nato il: 19 febbraio 1956. Passaporto n.: K13644968 (Iran), scadenza: maggio 2013.

Presidente e direttore esecutivo dell'IRISL. È anche presidente della Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), della Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), e della Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), affiliate dell'IRISL.

23.05.2011


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94311 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005Schottweg 6, 22087 Amburgo, Germania; documento di registrazione dell'impresa No. HRB96253, rilasciato il 30 gennaio 2006

Darya Capital Administration è controllata al 100% da IRISL Europe GmbH. L'amministratore delegato è Mohammad Talai.

23.05.2011

2.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102485 (Germania) rilasciato il 19 agosto 2005; telefono: 004940278740

Posseduta da Ocean Capital Administration e IRISL Europe. Ahmad Sarkandi è anche direttore di Ocean Capital Administration GmbH e di Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.

23.05.2011

3.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB92501 (Germania) rilasciato il 4 gennaio 2005; telefono: 004940278740

Holding di IRSL, con sede in Germania, insieme con IRISL Europe, possiede Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. In Germania Ocean Capital Administration e Nari Shipping and Chartering hanno lo stesso indirizzo di IRISL Europe GmbH.

23.05.2011

4.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94311 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

4.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germaniac/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran;

documento di registrazione dell'impresa # HRA102601 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005.

Indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

5.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94312 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

5.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102502 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005; indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com; sito web www.hdslines.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

6.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94313 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

6.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102520 (Germania) rilasciato il 29 agosto 2005;

indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

7.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94314 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

7.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102600 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00494070383392; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

8.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94315 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

8.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102599 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com; sito web www.hdslines.com; telefono: 00494070383392; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

9.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94316 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

9.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102501 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005; indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com; sito web www.hdslines.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

10.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94829 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

10.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102655 (Germania) rilasciato il 26 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

11.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94633 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005.

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

11.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102533 (Germania) rilasciato il 1 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

12.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94698 (Germania) rilasciato il 9 settembre 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

12.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102565 (Germania) rilasciato il 15 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

13.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

13.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102679 (Germania) rilasciato il 27 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

14.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94632 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

14.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102544 (Germania) rilasciato il 9 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 004940302930; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

15.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94573 (Germania) rilasciato il 18 agosto 2005

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

15.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102506 (Germania) rilasciato il 25 agosto 2005; indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com; sito web www.hdslines.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

16.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

16.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA104149 (Germania) rilasciato il 10 luglio 2006; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

17.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

17.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione elettronica # HRA104174 (Germania) rilasciato il 12 luglio 2006; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

18.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

18.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione elettronica # HRA104175 (Germania) rilasciato il 12 luglio 2006; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

19.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

19.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

Posseduta o controllata da IRISL

23.05.2011

20.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man, IM1 3DA

Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sotto sanzione dell'UE, che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e usa navi appartenute in precedenza a IRISL.

Le società di Hong Kong sono: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd e New Desire Ltd.

La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sotto sanzione dell'UE.

23.05.2011

20.a.

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong, posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

20.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

20.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

20.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

20.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

21.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man. IM1 3DA

Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sottoposta a sanzioni dell'UE, che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e usa navi appartenute in precedenza a IRISL.

Uno degli azionisti è Gholamhossein Golpavar, amministratore delegato della SAPID e direttore commerciale dell'IRISL.

Le società di Hong Kong sono: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd e Great Method Ltd.

La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sottoposta a sanzioni dell'UE.

23.05.2011

21.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

21.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

21.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

21.d

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

21.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

22.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man. IM1 3DA

Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sotto sanzione dell'UE, che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e usa navi appartenute in precedenza a IRISL.

Uno degli azionisti è Mohammed Mehdi Rasekh, membro del consiglio dell'IRISL.

Le società di Hong Kong sono: Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sottoposta a sanzioni dell'UE.

23.05.2011

22.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

22.b.

System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

22.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

22.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

23.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man, IM1 3DA

Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID, che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e usa navi appartenute in precedenza a IRISL. Uno degli azionisti è Mohammed Hossein Dajmar, amministratore delegato dell'IRISL.

Le società di Hong Kong sono: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group and Sino Access Holdings.

La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sotto sanzione dell'UE.

23.05.2011

23.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

23.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

23.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

23.d.

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

23.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.

23.05.2011

24.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, costituita a Malta nel 2005

Società controllata al 100 % dall'IRISL.

La sede di Malta ha lo stesso indirizzo della Woking Shipping Investments Ltd e delle società di proprietà di quest'ultima.

23.05.2011

25.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 issued 2006

Società controllata dall'IRISL e proprietaria di Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, tutte con lo stesso indirizzo a Malta.

23.05.2011

25.a.

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Società controllata interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.

23.05.2011

25.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Società controllata interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.

23.05.2011

25.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Società controllata interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.

23.05.2011

25.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Società controllata interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.

23.05.2011

26.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cipro.

Registrazione dell'impresa#C133993 (Cipro), rilasciato nel 2002

Società posseduta interamente dall'IRISL.

Ahmad Sarkandi è direttore della Lancelin Shipping.

23.05.2011

27.

Ashtead Shipping Company Ltd

Registrazione dell'impresa #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man

Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.

Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

28.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd - Registrazione dell'impresa #118117C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man

Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.

Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

29.

Cobham Shipping Company Ltd

Registrazione dell'impresa #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA Isola di Man

Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.

Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

30.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man Registrazione dell'impresa #108119C

Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.

Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

31.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man Registrazione dell'impresa #108120C

Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.

Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

32.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man Registrazione dell'impresa #108146C

Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.

Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

33.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man Registrazione dell'impresa #111998C

Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.

Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011

34.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man Horsham Shipping Company Ltd - Registrazione dell'impresa #111999C

Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.

Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.05.2011


ALLEGATO II

PERSONE ED ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 3

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Ministro degli affari esteri. Ex capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Teheran

Fa capo all'AEOI nel cui ambito ha rilevato le attività dell'ex Divisione ricerca. Il direttore esecutivo è il vicepresidente dell'AEOI Mohammad Ghannadi (indicato nell'UNSCR 1737).

23.05.2011

2.

Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (alias MODAFL; alias MODSAF)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Responsabile dei programmi di ricerca, sviluppo e fabbricazione nel settore della difesa dell'Iran, tra cui il sostegno ai programmi missilistico e nucleare.

23.05.2011

3.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA o TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran.

La TESA, che ha rilevato le attività della Farayand Technique (indicata nell'UNSCR 1737), produce componenti per centrifughe di arricchimento dell'uranio e sostiene direttamente un'attività sensibile di proliferazione che le UNSCR hanno chiesto all'Iran di sospendere. Effettua lavori per la Kalaye Electric Company (indicata nell'UNSCR 1737).

23.05.2011


24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/85


DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/300/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2011

che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In data 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Libia, un’altra persona ed un’altra entità dovrebbero essere inserite negli elenchi delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportati negli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La persona elencata nell’allegato I della presente decisione è aggiunta negli elenchi riportati negli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC.

2.   L’entità elencata nell’allegato II della presente decisione è aggiunta nell’elenco riportato nell’allegato IV della decisione 2011/137/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.


ALLEGATO I

PERSONA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Colonnello Taher Juwadi

Quarto nella catena di comando della Guardia rivoluzionaria

Membro chiave del regime di Gheddafi.

23.05.2011


ALLEGATO II

ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways

1o piano

Edificio Waha

Via Omar Almokhtar, 273

C.P. 83428

Tripoli, Libia

email: afriqiyah@afriqiyah.aero

Controllata libica/di proprietà della Libyan African Investment Portfolio (Portafoglio di investimenti Libia Africa), è un'entità posseduta e controllata dal regime e designata dal regolamento UE.

23.05.2011


24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/87


DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/301/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2011

che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Bielorussia, dovrebbero essere iscritte altre persone nell'elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui all'allegato IIIA della decisione 2010/639/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato IIIA della decisione 2010/639/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.


ALLEGATO

PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

 

Nome

Traslitterazione della grafia bielorussa

Traslitterazione della grafia russa

Nome (grafia bielorussa)

Nome (grafia russa)

Luogo e data di nascita

Carica

1.

Shykarou, Uladzislau

Shikarov, Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Giudice presso il tribunale del distretto Zheleznodorozhny di Vitebsk. Ha condannato in appello numerosi dimostranti, benché fossero stati assolti dal tribunale di primo grado.

2.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Data di nascita:

13.11.1964

Direttore della scuola secondaria della città di Talkov, nel distretto Pukhovichi. Il 27 gennaio 2011 ha licenziato Natalia Ilinich, docente di grande prestigio della scuola secondaria, a motivo delle sue opinioni politiche e della sua partecipazione agli avvenimenti del 19 dicembre 2010.

3.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Data di nascita:

27.08.1948 o 1949

Giudice presso il tribunale del distretto Pukhovichi. Ha respinto illegalmente l'istanza di reintegro nel ruolo di docente della scuola secondaria della città di Talkov, presentata da Natalia Ilinich.

4.

Pykina, Natallia

Pykina, Natalia

(Pykina, Natalya)

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Giudice presso il tribunale del distretto Partizanski investita del caso Likhovid. Ha condannato Likhovid, attivista del «Movimento per la libertà», a 3 anni e mezzo di carcere duro.

5.

Mazouka, Siarhei

Mazovka, Sergei (Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей / Мазовко Сергей

 

Procuratore del caso Dashkevich-Lobov. Dmitri Dashkevich ed Eduard Lobov, attivisti del Fronte giovanile, sono stati condannati a vari anni di reclusione per «teppismo». In realtà la loro carcerazione è dovuta al fatto che entrambi hanno partecipato attivamente alla campagna elettorale del dicembre 2010, sostenendo uno dei candidati dell'opposizione.

6.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Giudice presso la Corte suprema economica. Ha confermato la messa al bando della stazione indipendente «Autoradio» (per aver trasmesso inviti ai disordini di massa durante la campagna presidenziale del dicembre 2010. In virtù di un contratto in vigore, la radio trasmetteva il programma elettorale di Sannikov, uno dei candidati dell'opposizione, affermando «il futuro si deciderà non nelle cucine, ma sulla piazza!»).

7.

Vakulchyk, Valery

Vakulchik, Valeri

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Capo del centro di analisi dell'amministrazione presidenziale, responsabile delle telecomunicazioni, inclusi la sorveglianza, il filtraggio, l'intercettazione, il controllo e gli interventi relativi ai diversi canali di comunicazione, ad esempio Internet.

8.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Giudice presso il tribunale del distretto Partizanski di Minsk. Si è occupata del processo contro l'ex candidato presidenziale Andrei Sannikov e gli attivisti della società civile Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik e Vladimir Yeriomenok. Ha condotto il processo in palese violazione del codice di procedura penale. Ha accolto l'utilizzo di elementi di prova e deposizioni non pertinenti contro gli imputati.

9.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Giudice presso il tribunale del distretto Oktiabrski (Kastrichnitski) di Minsk. Ha trattato il caso di Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia, Vladimir Homichenko. Ha condotto il processo in palese violazione del codice di procedura penale. Ha accolto l'utilizzo di elementi di prova e deposizioni non pertinenti contro gli imputati.

10.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Procuratore presso il tribunale del distretto Oktiabrski (Kastrichnitski) di Minsk. Ha trattato il caso di Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Vladimir Homichenko. L'accusa presentata denota una chiara e immediata motivazione politica e costituisce una palese violazione del codice di procedura penale. Si fonda su un'errata classificazione degli eventi del 19 dicembre 2010, non giustificata da indizi, prove e deposizioni di testimoni.

11.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Procuratore presso il tribunale del distretto Pervomaiski di Minsk. Ha trattato il caso di Dmitri Bondarenko. L'accusa presentata denota una chiara e immediata motivazione politica e costituisce una palese violazione del codice di procedura penale. Si fonda su un'errata classificazione degli eventi del 19 dicembre 2010, non giustificata da indizi, prove e deposizioni di testimoni.

12.

Brysina, Zhanna

Brysina, Zhanna (Brisina, Zhanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна / Брисина Жанна

 

Giudice presso il tribunale del distretto Zavodskoi di Minsk che si occupa del caso di Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, rappresentanti di spicco della società civile. Ha condotto il processo in palese violazione del codice di procedura penale. Ha accolto l'utilizzo di elementi di prova e deposizioni non pertinenti contro gli imputati.

13.

Zhukovski, Sergei Konstantynovych

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Procuratore presso il tribunale del distretto Zavodskoi di Minsk che tratta il caso di Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel, rappresentanti di spicco della società civile. L'accusa presentata denota una chiara e immediata motivazione politica e costituisce una palese violazione del codice di procedura penale. Si fonda su un'errata classificazione degli eventi del 19 dicembre 2010, non giustificata da indizi, prove e deposizioni di testimoni.


24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/91


DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/302/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2011

che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In data 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, altre persone dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato della decisione 2011/273/PESC.

(3)

È opportuno aggiornare le informazioni concernenti determinate persone inserite nell’elenco di cui all’allegato di detta decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2011/273/PESC è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.


ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE ED ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Bashar Al-Assad

Nato l'11/9/1965 a Damasco; passaporto diplomatico n. D1903

Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti.

23.05.2011

2.

Mahir (alias Maher) Al-Assad

Nato l'8/12/1967; passaporto diplomatico n. 4138

Comandante della quarta divisione corazzata dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; fratello del presidente Bashar Al-Assad; principale responsabile della repressione dei manifestanti.

23.05.2011

3.

Ali Mamluk (alias Mamlouk)

Nato il 19/2/1946 a Damasco; passaporto diplomatico n. 983

Capo dei servizi d'informazione generali siriani (GID); coinvolto nella repressione dei manifestanti.

23.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar))

 

Ministro dell'interno; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

23.05.2011

5.

Atej (alias Atef, Atif) Najib

 

Ex capo della direzione della sicurezza politica a Deraa; cugino del presidente Bashar Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

23.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)

Nato il 2/4/1971 a Damasco; passaporto diplomatico n. 2246

Colonnello a capo di un'unità presso i servizi d'informazione generali (General Intelligence Directorate Damascus Branch); cugino del presidente Bashar Al-Assad; persona vicina a Mahir al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

23.05.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Nato il 20/5/1951 a Damasco; passaporto diplomatico n. D 000 00 13 00

Capo della direzione della sicurezza politica; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

23.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida.

23.05.2011

9.

Rami Makhlouf

Nato il 10/7/1969 a Damasco; passaporto n. 454224

Uomo d'affari siriano; associato a Mahir Al-Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

23.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Nato nel 1953 a Hama, passaporto diplomatico n. D0005788

Capo dell'intelligence militare siriana (SMI); coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

12.

Rustum Ghazali

Nato il 3/5/1953 a Deraa; passaporto diplomatico n. D 000 000 887

Capo della sezione dell'intelligence militare siriana della zona rurale di Damasco; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Nato il 18/6/1962 a Kerdala; passaporto n. 88238

Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.

23.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

Nato l'1/3/1961 a Lattaquié; passaporto n. 86449 e n. 842781

Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.

23.05.2011

15.

Asif Shawkat

Nato il 15/1/1950 a Al-Madehleh, Tartus

Vice capo di stato maggiore per la sicurezza e il riconoscimento; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Nato nel 1941

Capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar'

Nato il 10/12/1938

Vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Nato il 10/4/1937 (oppure il 20/5/1937) a Hama, passaporto diplomatico n. 0002250

Vicepresidente aggiunto della Siria incaricato della sicurezza nazionale; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

Nato il 20/5/1966; passaporto n. 002954347

Cognato di Mahir Al-Assad; uomo d’affari e agente locale di varie società straniere; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

23.05.2011

20.

Iyad (alias Eyad) Makhlouf

Nato il 21/1/1973 a Damasco; passaporto n. N001820740

Fratello di Rami Makhlouf e agente del GID, coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Consigliere presidenziale per gli affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Capo di Stato maggiore dell'esercito responsabile dell'impegno militare nella repressione di pacifici manifestanti.

23.05.2011

23.

Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

Nato il 21/1/1973 a Damasco; passaporto n. N002848852

Vicepresidente di SyriaTel e curatore temporaneo della società statunitense di Rami Makhlouf; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

23.05.2011»


24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/95


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2011

relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2011) 3427]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2011/303/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le carcasse di suino sono classificate stimando il tenore di carne magra con metodi di stima autorizzati dalla Commissione, che possono essere esclusivamente metodi statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (2).

(2)

Con la decisione 2005/627/CE della Commissione (3), sono stati autorizzati due metodi di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi.

(3)

A causa di adeguamenti tecnici e dei cambiamenti previsti nella popolazione di suini che, nell’immediato futuro, risulteranno in una probabile assenza di maschi castrati, i Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione di autorizzare tre metodi di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e hanno presentato una descrizione dettagliata delle prove di dissezione, indicando i principi alla base di tali metodi, i risultati delle prove di dissezione e le equazioni applicate per quantificare la percentuale di massa magra nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento della Commissione (CE) n. 1249/2008.

(4)

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tali metodi di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi.

(5)

Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione della Commissione.

(6)

Per motivi di certezza del diritto e chiarezza occorre abrogare la decisione 2005/627/CE.

(7)

In considerazione delle esigenze tecniche legate all’introduzione di nuovi dispositivi e di nuove equazioni, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla presente decisione si applichino a decorrere dal 3 ottobre 2011.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino, in conformità all’allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nei Paesi Bassi è autorizzato il ricorso ai seguenti metodi:

l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell’allegato,

l’apparecchio denominato «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell’allegato,

l’apparecchio denominato CSB Image-Meater (CBS) e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell’allegato.

Articolo 2

Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di valutazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione della Commissione.

Articolo 3

La decisione 2005/627/CE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 ottobre 2011.

Articolo 5

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2011.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.

(3)  GU L 224 del 30.8.2005, pag. 17.


ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO NEI PAESI BASSI

PARTE 1

Hennessy Grading Probe (HGP 7)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 7)».

2.

L’apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all’estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso HGP 7 nonché da un computer ad esso collegato.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

LMP = 65,92 – 0,6337 * grasso + 0,0446 * muscolo

laddove:

LMP

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

Grasso

=

Spessore del grasso HGP7 (inclusa la cotenna), in millimetri, misurato a 6 centimetri dalla linea mediana tra la terzultima e la quartultima costola,

Muscolo

=

spessore in millimetri del muscolo HGP7 (compresa la cotenna), misurato allo stesso tempo e nello stesso punto del grasso.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 73,5 e 107,5 kg.

PARTE 2

Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)».

2.

L’apparecchio è munito di una sonda Sydel ad alta definizione, del diametro di 8 mm, di un fotodiodo a emissione di infrarossi (Honeywell) e di due fotorecettori (Honeywell). La distanza operativa è compresa tra 0 e 95 mm.

I valori misurati sono convertiti in risultato di stima della percentuale di carne magra dall’apparecchio CGM medesimo.

3.

Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo la seguente formula:

LMP = 66,86 – 0,6549 * grasso + 0,0207 * muscolo

laddove:

LMP

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

Grasso

=

Spessore del grasso CGM (inclusa la cotenna), in millimetri, misurato a 6 centimetri dalla linea mediana della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola,

Muscolo

=

spessore in mm del muscolo dorsale CGM (compresa la cotenna), misurato allo stesso tempo e nello stesso punto del grasso.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 73,5 e 107,5 kg.

PARTE 3

CSB Image-Meater (CSB)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «CSB Image-Meater (CSB)».

2.

Il CSB Image-Meater è costituito in particolare da una videocamera, da un computer dotato di scheda per analisi delle immagini, da uno schermo, da una stampante, da un meccanismo di comando, da un meccanismo che analizza i risultati delle misurazioni e da interfacce. Le tre variabili dell’Image-Meater (16) sono tutte misurate alla linea mediana del prosciutto (intorno al M. gluteus medius).

I valori misurati sono convertiti da un computer in stima della percentuale di carne magra.

3.

Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo la seguente formula:

LMP = 65,2212 – 0,2741 S + 0,0160 F – 0,0302 ML – 0,2648 MS + 0,0831 MF – 0,1002 WL – 0,0509 WaS + 0,0172 WaF – 0,0169 WbS + 0,0006 WbF + 0,0341 WcS – 0,0097 WcF + 0,0223 WdS – 0,0008 WdF + 0,0132 ES – 0,0124 IS,

laddove le 16 misurazioni oggettive CSB, alla linea mediana, sono le seguenti:

LMP

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

S

=

spessore del grasso, spessore minimo di grasso sul muscolo gluteus medius, in millimetri,

F

=

spessore del muscolo, spessore minimo del muscolo tra l’estremità anteriore del muscolo gluteus medius e la parte dorsale del canale midollare (in millimetri),

ML

=

lunghezza del muscolo gluteus medius (in millimetri),

MS

=

spessore medio del bacon sotto il muscolo gluteus medius, in millimetri,

MF

=

spessore medio della carne magra sotto il muscolo gluteus medius, in millimetri,

WL

=

lunghezza media delle vertebre, inclusi i dischi spinali, in millimetri,

Wa,b,c,dS

=

spessore medio del bacon misurato sotto la prima vertebra (a) e sotto tre altre vertebre (b, c, d), in millimetri,

Wa,b,c,dF

=

spessore medio della carne magra misurata sotto la prima vertebra (a) e sotto tre altre vertebre (b, c, d), in millimetri,

ES

=

spessore medio esterno del bacon misurato sopra le quattro vertebre di riferimento, in millimetri

IS

=

spessore medio interno del bacon misurato sopra le quattro vertebre di riferimento, in millimetri.

4.

La descrizione dei punti di misurazione è contenuta nella parte II del protocollo presentato dai Paesi Bassi alla Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 73,5 e 107,5 kg.


24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/99


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2011

che concede a talune parti interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005, e che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, nonché l’esenzione da esso, concesse a talune parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

[notificata con il numero C(2011) 3543]

(2011/304/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (2) («regolamento di estensione») che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3) sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione del 20 gennaio 1997 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (4) («regolamento di esenzione»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo l’entrata in vigore del regolamento di esenzione, diverse imprese di assemblaggio di biciclette hanno chiesto, a norma dell’articolo 3 di tale regolamento, di essere esentate dal dazio antidumping esteso, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese («dazio antidumping esteso»). La Commissione ha pubblicato a più riprese nella Gazzetta ufficiale elenchi di imprese di assemblaggio di biciclette (5) per le quali è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, il pagamento del dazio antidumping esteso sulle importazioni da esse effettuate di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica.

(2)

Dopo l’ultima pubblicazione dell’elenco delle parti oggetto di esame (6), è stato selezionato un periodo di esame. A tal fine è stato fissato il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 agosto 2010. Sono state inoltre richieste ulteriori informazioni circa gli anni 2008 e 2009. A tutte le parti da esaminare è stato inviato un questionario in cui venivano richieste informazioni sulle operazioni di assemblaggio effettuate durante il rispettivo periodo di esame.

(3)

La Commissione è stata inoltre informata in merito alla liquidazione di due società esentate dal dazio antidumping esteso sulle parti di biciclette. Inoltre, un’altra società non ha rispettato le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione. Per queste società sarà revocata l’esenzione.

A.   DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI ERA STATA CONCESSA IN PRECEDENZA LA SOSPENSIONE

A.1.   Domande di esenzione ammissibili

(4)

La Commissione ha ricevuto dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1 tutte le informazioni necessarie per poter decidere in merito all’ammissibilità delle domande. A tali parti interessate era già stata concessa la sospensione a decorrere dal giorno in cui è pervenuto alla Commissione un primo fascicolo completo inerente alla domanda. Le informazioni ulteriormente richieste e fornite sono state esaminate e, se necessario, verificate nelle sedi delle parti interessate. Alla luce delle informazioni ottenute, la Commissione ha giudicato ammissibili, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le domande di esenzione presentate dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1.

Tabella 1

Nome

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosà (VI)

Italia

A956

Sintema Sport S.R.L.

Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (il codice postale diventerà 20847)

Italia

A970

Wilier Triestina S.P.A.

Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

Italia

A963

(5)

La Commissione ha accertato che in tutte le operazioni di assemblaggio di biciclette effettuate dai richiedenti, il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese usate nelle operazioni di assemblaggio era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate e che tali operazioni non rientravano pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(6)

Per questo motivo e in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella tabella precedente dovranno essere esentate dal dazio antidumping esteso.

(7)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella tabella 1 sono esentate dal dazio antidumping esteso a decorrere dalla data di ricevimento delle rispettive domande di esenzione. A decorrere dalla stessa data va inoltre considerata nulla la loro obbligazione doganale riguardo al dazio antidumping esteso.

(8)

La società Sintema Sport S.R.L. ha comunicato alla Commissione che, a partire da aprile 2011, il codice postale della società non sarà più 20042 ma 20847, a causa del passaggio di Albiate dalla provincia di Milano alla provincia di Monza.

A.2.   Domande di esenzione non ammissibili

(9)

Anche le parti interessate elencate nella tabella 2 qui di seguito hanno presentato domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso.

Tabella 2

Nome

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

Bicicletas JL

C/Alhama No 64, 14900 Lucena

Spagna

A982

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgio

A954

euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst

Germania

A873

KHK Bike Handels GmbH

Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann

Germania

A965

S.C. Rich euro Bike S.R.L.

Bucuresti-Urziceni Route, no 54 A, 077010 Afumati, Ilfov County

Romania

A895

Trade Invest spol. s r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

Repubblica ceca

A962

(10)

Due delle parti interessate non utilizzavano parti di biciclette soggette al dazio antidumping nelle loro operazioni di assemblaggio durante il periodo di esame. Una parte ha comunicato alla Commissione che non necessiterà dell’esenzione in futuro. Due parti interessate non hanno inviato le risposte al questionario e hanno dichiarato di non aver utilizzato parti di biciclette soggette al dazio antidumping nelle loro operazioni di assemblaggio. Una parte interessata è in liquidazione.

(11)

Poiché le parti interessate elencate nella tabella 2 non hanno soddisfatto i criteri per l’esenzione, la Commissione deve respingere le loro domande di esenzione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esenzione. La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso di cui all’articolo 5 del regolamento di esenzione deve essere pertanto revocata e il dazio antidumping esteso andrà riscosso dalla data di ricevimento della domanda di tale parte interessata.

A.3   Revoche

(12)

Per le parti interessate elencate nella tabella 3 di seguito è necessario revocare la sospensione.

Tabella 3

Nome

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

Biria Bike GmbH

Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz

Germania

8062

Moore Large & Co.

Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby

Regno Unito

8963

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

Germania

A852

(13)

Queste parti interessate erano state esentate dal dazio antidumping esteso sulle parti di biciclette. La Commissione ha appreso ora che una di queste parti è già stata liquidata e un’altra è al momento in liquidazione. Secondo gli elementi di prova in possesso della Commissione, un’altra società ha interrotto le operazioni di assemblaggio e ha rivenduto le parti importate ad una parte non soggetta all’esenzione. Nonostante dette importazioni non rientrino nel campo di applicazione del regime di esenzione, la società ha continuato a dichiarare le importazioni in questione all’interno di esso. Non svolgendo direttamente le operazioni di assemblaggio, la società non rispetta gli obblighi definiti dall’articolo 8 del regolamento di esenzione, cioè non è in grado di garantire che le operazioni di assemblaggio rimangano al di fuori del campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e non è possibile fornire prove conclusive relative all’utilizzo delle consegne ricevute. L’esenzione deve quindi essere revocata a norma dell’articolo 10 del regolamento di esenzione.

B.   DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI NON ERA STATA CONCESSA IN PRECEDENZA LA SOSPENSIONE

(14)

Si informano le parti interessate che sono state ricevute altre domande di esenzione, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esenzione, dalle parti elencate nella tabella 3. La sospensione del pagamento del dazio esteso, in seguito a queste domande, si applica a partire dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore»:

Tabella 4

Nome

Indirizzo

Paese

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Germania

11.6.2010

A980

Blue Factory Team S.L.

Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche

Spagna

16.7.2010

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (inizialmente: ul. Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa)

Polonia

22.1.2010

A966

JETLANE SAS (initially JET’LEAN)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

Francia

18.2.2010

A968

Maxtec Ltd.

1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgaria

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italia

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Austria

30.3.2010

A978 (inizialmente A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Svezia

11.1.2010

A967

(15)

Alla società Code X Sp. z o.o. è stata concessa la sospensione il 22 gennaio 2010. Nel frattempo la società ha spostato la sede legale da ul. Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa a Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie. Questo cambiamento non incide sulla domanda di sospensione originale. Alla società JET’LEAN è stata concessa la sospensione il 18 febbraio 2010. Nel frattempo la denominazione legale della società è diventata JETLANE. Questo cambiamento non incide sulla domanda di sospensione originale. Alla società Müller GmbH è stata concessa la sospensione il 30 marzo 2010. Il codice addizionale TARIC A977 assegnato inizialmente alla società è stato erroneamente assegnato due volte e pertanto è stato ritirato. In data 3 giugno 2010 la società Müller GmbH ha ricevuto il codice addizionale TARIC A978. Questo cambiamento non incide sulla domanda di sospensione originale.

(16)

Tutte le società elencate nelle tabelle da 1 a 4 precedenti sono state informate e hanno avuto la possibilità di inviare le loro osservazioni. È emerso che, contrariamente a quanto affermato dalle informazioni inizialmente a disposizione della Commissione, la società IMACycles Bicicletas e Motociclos Lda non era in liquidazione. Di conseguenza l’esenzione per detta società non sarà revocata e il nome della società è stato tolto dalla tabella 3. Nessuna delle altre osservazioni ricevute hanno modificato le conclusioni definite nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti interessate elencate nella seguente tabella 1 sono esentate dall’estensione alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, modificato da ultimo e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1095/2005.

Per ciascuna parte interessata, l’esenzione si applica a partire dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

Tabella 1

Elenco delle parti a cui è concessa l’esenzione

Nome

Indirizzo

Paese

Esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosà (VI)

Italia

Articolo 7

27.5.2009

A956

Sintema Sport S.R.L.

Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (il codice postale diventerà 20847)

Italia

Articolo 7

22.2.2010

A970

Wilier Triestina S.P.A.

Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

Italia

Articolo 7

3.11.2009

A963

Articolo 2

Le domande di esenzione dal dazio antidumping esteso presentate dalle parti elencate nella seguente tabella 2 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 sono respinte.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

Tabella 2

Parti interessate per le quali viene revocata la sospensione

Nome

Indirizzo

Paese

Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

Bicicletas JL

C/Alhama No 64, 14900 Lucena

Spagna

Articolo 5

5.7.2010

A982

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgio

Articolo 5

30.4.2009

A954

euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst

Germania

Articolo 5

15.10.2007

A873

KHK Bike Handels GmbH

Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann

Germania

Articolo 5

3.12.2009

A965

S.C. Rich euro Bike S.R.L.

Bucuresti-Urziceni Route, no 54 A, 077010 Afumati, Ilfov County

Romania

Articolo 5

10.7.2008

A895

Trade Invest spol. s r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

Repubblica ceca

Articolo 5

20.10.2009

A962

Articolo 3

Le esenzioni dal pagamento del dazio antidumping esteso ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 per le parti elencate nella tabella 3 seguente vanno revocate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di esenzione.

L’esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

Tabella 3

Parti interessate per le quali l’esenzione è revocata

Nome

Indirizzo

Paese

Esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

Biria Bike GmbH

Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz

Germania

Articolo 7

1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione

8062

Moore Large & Co.

Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby

Regno Unito

Articolo 7

1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione

8963

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

Germania

Articolo 7

1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione

A852

Articolo 4

Le parti elencate nella seguente tabella 4 costituiscono l’elenco aggiornato delle parti oggetto di esame, a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97. La sospensione del pagamento del dazio esteso, concessa in seguito a queste domande, è stata applicata a partire dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore» della tabella 4.

Tabella 4

Elenco delle parti oggetto di esame

Nome

Indirizzo

Paese

Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Germania

Articolo 5

11.6.2010

A980

Blue Factory Team S.L.

Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche

Spagna

Articolo 5

16.7.2010

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (inizialmente: ul Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa)

Polonia

Articolo 5

22.1.2010

A966

JETLANE SAS (initially JET’LEAN)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

Francia

Articolo 5

18.2.2010

A968

Maxtec Ltd.

1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgaria

Articolo 5

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italia

Articolo 5

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Austria

Articolo 5

30.3.2010

A978 (inizialmente A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Svezia

Articolo 5

11.1.2010

A967

Articolo 5

La presente decisione è destinata agli Stati membri e alle parti interessate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2011.

Per la Commissione

Karel DE GUCHT

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(3)  GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1. Regolamento mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 (GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).

(4)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(5)  GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3; GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9; GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6; GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2; GU C 217 dell’11.7.1998, pag. 9; GU C 37 dell’11.2.1999, pag. 3; GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6; GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8; GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5; GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2; GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3; GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5; GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2; GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4; GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16, GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5; GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73; GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62 e GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 106.

(6)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 106.


Rettifiche

24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/105


Rettifica del regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (cadmio)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 134 del 21 maggio 2011 )

A pagina 3, articolo 2, secondo comma:

anziché:

«Esso si applica dal 10 gennaio 2012.»,

leggi:

«Esso si applica dal 10 dicembre 2011.»;

a pagina 4, punto 1 dell'allegato, punto 1, terzo comma della tabella modificata:

anziché:

«In via derogatoria, il secondo comma non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 gennaio 2010.»,

leggi:

«In via derogatoria, il secondo comma non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011.»;

a pagina 5, punto 2 dell'allegato, punto 11 della tabella modificata:

anziché:

«11.

In via derogatoria, il punto 10 non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 gennaio 2012 e agli articoli di gioielleria di oltre 50 anni al 10 gennaio 2012.»,

leggi:

«11.

In via derogatoria, il punto 10 non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011 e agli articoli di gioielleria di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011.».