ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.131.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2011/283/UE |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2011/284/UE |
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Decisione della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione [notificata con il numero C(2011) 3107] ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
18.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 aprile 2011
relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione
(2011/283/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114, 168, 169, 172, l’articolo 173, paragrafo 3, gli articoli 188 e 192, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 7, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione (2) («il protocollo»), è stato firmato a nome dell'Unione il 30 settembre 2010. |
(2) |
È opportuno concludere il protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione è approvato a nome dell'Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede a nome dell'Unione alla notifica prevista dall'articolo 10 del protocollo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 12 aprile 2011.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) Approvazione del 24 novembre 2010.
(2) GU L 14 del 19.1.2011, pag. 2.
REGOLAMENTI
18.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 474/2011 DEL CONSIGLIO
del 3 maggio 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafi 3 e 5,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1425/2006 (2) («regolamento originario»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese (RPC). Considerato l’alto numero di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, è stato selezionato un campione di produttori esportatori e sono state istituite aliquote di dazio individuali comprese tra il 4,8 % e il 12,8 % per le società incluse nel campione, mentre alle altre società che hanno collaborato non incluse nel campione ed elencate nell’allegato I del regolamento originario è stata applicata un’aliquota del dazio dell’8,4 %. Alle società cinesi che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all’inchiesta sul dumping per il periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005 («inchiesta iniziale») è stata applicata un’aliquota del dazio del 28,8 % («aliquota del dazio residuo»). |
(2) |
Con il regolamento (CE) n. 189/2009 (3), che modifica il regolamento originario, e in conformità all’articolo 2 del regolamento originario, sono state aggiunte tre società cinesi all’elenco dei produttori della RPC figurante nell’allegato I. |
1.2. Apertura d’ufficio
(3) |
Secondo le prove di cui dispone la Commissione, dopo l’istituzione delle misure è intervenuta una modifica della configurazione degli scambi concernenti le esportazioni dalla RPC verso l’Unione, per la quale non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione oltre all’istituzione dei dazi in vigore. Tale modifica della configurazione degli scambi sembra derivare dalle esportazioni verso l’Unione del prodotto in esame fabbricato da produttori esportatori cinesi soggetti all’aliquota del dazio residuo attraverso un produttore esportatore cinese che beneficia di un’aliquota del dazio inferiore, vale a dire la società Xiamen Xingxia Polymers Co., Ltd. («Xiamen»), indicata nell’allegato I del regolamento originario. |
(4) |
Gli elementi di prova evidenziano inoltre che gli effetti riparatori delle misure antidumping applicate al prodotto in esame risultano compromessi in termini di prezzi. Vi sono sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame sono state effettuate a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta iniziale che ha condotto all’istituzione delle misure vigenti. |
(5) |
La Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova del fatto che il prodotto in esame è importato a prezzi di dumping in relazione al valore normale precedentemente stabilito. |
(6) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono prove sufficienti per aprire un’inchiesta in conformità all’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 748/2010 (4) che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping («regolamento di apertura»). A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha anche disposto, con il regolamento di apertura, la registrazione da parte delle autorità doganali delle importazioni del prodotto in esame dichiarato di fabbricazione della Xiamen a cui è stato applicato il codice addizionale TARIC specifico A981, al fine di garantire che, se l’inchiesta dovesse accertare l’elusione, dazi antidumping di un importo appropriato possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni. |
1.3. Inchiesta
(7) |
La Commissione ha informato ufficialmente le autorità della RPC, la Xiamen e le società che si presume abbiano esportato i propri prodotti attraverso la Xiamen («altri produttori esportatori») dell’apertura dell’inchiesta ed ha inviato questionari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Le parti interessate sono inoltre state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili. |
(8) |
Gli altri produttori esportatori non hanno inviato alcuna risposta e la Xiamen ha inviato una risposta incompleta. |
1.4. Periodo dell’inchiesta
(9) |
L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 30 giugno 2010 («PI»). Al fine di esaminare la presunta modifica della configurazione degli scambi e gli altri aspetti di cui all’articolo 13 del regolamento di base, sono stati raccolti dati per il periodo dal gennaio 2006 alla fine del PI. |
2. RISULTATI DELL’INCHIESTA
2.1. Considerazioni generali/livello di collaborazione/metodologia
(10) |
La Xiamen ha fornito una risposta incompleta e parziale al questionario. I servizi della Commissione hanno inviato alla Xiamen una lettera rimasta senza risposta in cui indicano le risposte mancanti del questionario e chiedono informazioni complete e coerenti. La Xiamen ha anche rifiutato la proposta di una verifica dei dati nel suo stabilimento. |
(11) |
Di conseguenza, la Xiamen è stata informata che, date le circostanze, la Commissione ritiene che la società non abbia collaborato, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, e che le conclusioni debbano essere basate sui dati disponibili. La Xiamen è stata anche avvertita che il risultato dell’inchiesta avrebbe potuto essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato pienamente. La Xiamen non ha risposto a questa lettera. |
(12) |
In considerazione di quanto precede e in mancanza di dati statistici per determinare i volumi e i prezzi delle esportazioni a livello delle società nel PI, le conclusioni sulla presunta elusione sono state elaborate in base ai dati disponibili, come previsto dall’articolo 18 del regolamento di base, vale a dire in base alle prove fornite dalle autorità doganali degli Stati membri ed alle risposte parziali non verificate al questionario fornite dalla Xiamen. |
2.2. Prodotto in esame
(13) |
Il prodotto in esame è costituito da sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % in peso di polietilene, con uno spessore non superiore a 100 micrometri (μm), originari della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923210020, 3923291020 e 3923299020). |
2.3. Modifica della configurazione degli scambi
(14) |
Come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, l’esistenza di un’elusione è stata valutata analizzando se è avvenuta una modifica della configurazione degli scambi tra le singole società della RPC e l’Unione, derivante da pratiche, processi o lavorazione per i quali non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio e se vi sono prove di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto in esame, e se vi sono prove di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile. |
(15) |
Dato che non è possibile utilizzare i dati di Eurostat per determinare i volumi e i prezzi delle esportazioni a livello delle società, poiché sono disponibili solo dati aggregati a livello dei paesi e non altri dati statistici a livello delle società, è stato fatto ricorso ai volumi e ai prezzi delle esportazioni dichiarati dalla Xiamen nelle sue risposte parziali al questionario. |
(16) |
Secondo le informazioni fornite dalla Xiamen, le vendite all’Unione sono aumentate considerevolmente in seguito all’istituzione delle misure nel settembre 2006. In alcuni periodi le esportazioni sono raddoppiate rispetto al periodo di campionamento utilizzato nell’inchiesta iniziale e i prezzi dichiarati sono stati inferiori al prezzo indicativo medio dell’UE stabilito nell’inchiesta iniziale. |
2.4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione dei dazi antidumping
(17) |
Oltre all’aumento del volume delle vendite, è stato notato che secondo le informazioni fornite nell’inchiesta iniziale ai fini del campionamento, la Xiamen ha dichiarato di non avere né società collegate né una produzione al di fuori dallo stabilimento principale. Nella sua risposta parziale al questionario antielusione, la Xiamen ha affermato che durante il PI ha esternalizzato alcune fasi di produzione, come la stampa a colori o l’imballaggio, e che a volte vende materie prime alle imprese contraenti. |
(18) |
La risposta parziale al questionario ha confermato che le imprese contraenti menzionate dalla Xiamen sono gli altri esportatori che hanno presumibilmente spedito esportazioni verso l’Unione. Tuttavia, la risposta ha anche rivelato che se la società che ordina l’esternalizzazione rimane proprietaria delle materie prime e dei prodotti finiti, non si tratta di un accordo di esternalizzazione, bensì di una questione di maggiore portata per le ragioni indicate di seguito. |
(19) |
In tutti i casi di vendite di prodotti dichiarati «parzialmente trasformati», il pagamento dei clienti europei risulta effettuato non alla Xiamen, ma sui conti bancari delle due società presumibilmente coinvolte nella spedizione. Queste vendite costituiscono più del 20 % delle vendite effettuate nell’UE nel 2009. Dall’elenco delle operazioni di vendita presentato dalla Xiamen risultano inoltre metodi di fatturazione diversi, con una diversa struttura alfanumerica e lunghezza. Per quanto riguarda le vendite di prodotti dichiarati «parzialmente trasformati» tramite una delle due società, che rappresentano la maggior parte di tali vendite, il numero delle fatture contiene due lettere di riferimento alla ragione sociale della società che presumibilmente ha effettuato la spedizione. Inoltre, le due società sono situate a 1 000 km di distanza dalla Xiamen, il che mette in dubbio la giustificazione economica di un tale accordo. |
(20) |
Non si può escludere inoltre che la presunta spedizione riguardi più vendite di quelle indicate nell’elenco dettagliato delle operazioni di vendita presentato dalla Xiamen, poiché secondo le statistiche su produzione e capacità fornite dalla stessa Xiamen, è stato dichiarato esternalizzato più del 40 % della sua produzione del 2007, 2008 e 2009. |
(21) |
È stato inoltre notato che le vendite di prodotti dichiarati «parzialmente trasformati» sono terminate nell’ottobre 2009, vale a dire dopo che le autorità doganali di alcuni Stati membri hanno rifiutato di applicare l’aliquota del dazio antidumping individuale della Xiamen a importazioni di prodotti che risultano fabbricati da altri produttori esportatori. |
(22) |
Quanto detto sopra porta a concludere che in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame è avvenuta una modifica della configurazione degli scambi per la quale non esiste motivazione o giustificazione economica se non l’intento di evitare l’aliquota del dazio antidumping residuo vigente. |
2.4.1. Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping sul pregiudizio
(23) |
L’aumento delle importazioni dichiarate a nome della Xiamen è stato considerevole in termini quantitativi. Secondo le sue risposte al questionario, la Xiamen ha quasi raddoppiato le sue vendite all’UE nel 2007 e 2008 rispetto alle vendite dichiarate nel periodo dell’inchiesta iniziale, principalmente a causa della partecipazione degli altri produttori esportatori. Il confronto tra il prezzo indicativo medio dell’UE stabilito nell’inchiesta iniziale e il prezzo medio ponderato all’esportazione dichiarato nel PI indica che le vendite sono avvenute sottocosto. |
(24) |
Si conclude pertanto che la pratica sopra descritta indebolisce gli effetti riparatori delle misure sul pregiudizio sia in termini quantitativi che di prezzi. |
2.4.2. Elementi di prova del dumping
(25) |
Infine, in conformità all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, è stato esaminato se esistono prove di dumping in relazione al valore normale precedentemente stabilito. |
(26) |
Il confronto tra la media ponderata del valore normale stabilito durante l’inchiesta iniziale (laddove il valore normale era stabilito sulla base di un paese di riferimento, la Malaysia) e la media ponderata del prezzo all’esportazione durante l’attuale PI, dichiarato dalla Xiamen nelle sue risposte parziali al questionario, indica un margine di dumping superiore a quello stabilito nell’inchiesta iniziale per le società non incluse nel campione. |
3. MISURE
(27) |
In considerazione di quanto precede e in applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, è stato concluso che è intervenuta una modifica della configurazione degli scambi, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base, l’aliquota del dazio anti-dumping residuo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC va quindi estesa alle importazioni dello stesso prodotto dichiarate di fabbricazione della Xiamen. In termini pratici, per tali importazioni va dichiarato il codice addizionale TARIC A999 a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento. |
(28) |
Inoltre, per consentire d’ora innanzi un monitoraggio più dettagliato dei flussi commerciali concernenti le società non incluse nel campione, occorre assegnare un codice addizionale TARIC a ciascuna società non inclusa nel campione elencata nell’allegato I del regolamento di apertura. |
(29) |
In conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che stabiliscono che le misure estese vanno applicate alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi sulle importazioni registrate spedite dalla Xiamen. |
4. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(30) |
Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere alla Xiamen l’aliquota del dazio antidumping residuo in vigore ed hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere ascoltate. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo del 28,8 % applicabile a «tutte le altre società» istituito dal regolamento (CE) n. 1425/2006 sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni dichiarate di fabbricazione della XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD.
2. La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1425/2006 è sostituita dalla tabella seguente:
«Paese |
Società |
Aliquota del dazio antidumping (%) |
Codice addizionale TARIC |
Repubblica popolare cinese |
Cedo (Shanghai) Limited e Cedo (Shanghai) Household Wrappings, Shanghai |
7,4 |
A757 |
Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai |
5,1 |
A758 |
|
Sunway Kordis (Shanghai) Ltd. e Shanghai Sunway Polysell Ltd., Shanghai |
4,8 |
A760 |
|
Suzhou Guoxin Group Co., Ltd., Suzhou Guoxin Group Taicang Yihe Import & Export Co., Ltd., Taicang Dongyuan Plastic Co., Ltd. e Suzhou Guoxin Group Taicang Giant Packaging Co., Ltd., Taicang |
7,8 |
A761 |
|
Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd. e Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd., Wuxi |
12,8 |
A763 |
|
Zhong Shan Qi Yu Plastic Products Co Ltd., Zhongshan |
5,7 |
A764 |
|
Huizhou Jun Yang Plastics Co., Ltd., Huizhou |
4,8 |
A765 |
|
Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui |
4,3 |
A854 |
|
Società elencate nell’ALLEGATO I |
8,4 |
Cfr. ALLEGATO I |
|
Tutte le altre società |
28,8 |
A999 |
|
Thailandia |
King PAC Industrial Co., Ltd., Chonburi and Dpac Industrial Co., Ltd., Bangkok |
14,3 |
A767 |
Multibax Public Co., Ltd., Chonburi |
5,1 |
A768 |
|
Naraipak Co Ltd. e Narai Packaging (Thailandia) Ltd., Bangkok |
10,4 |
A769 |
|
Sahachit Watana Plastic Industry Co., Ltd., Bangkok |
6,8 |
A770 |
|
Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd., Nakornpathorn |
5,8 |
A771 |
|
Società elencate nell’ALLEGATO II |
7,9 |
A772 |
|
Tutte le altre società |
14,3 |
A999» |
3. L’allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il dazio esteso dall’articolo 1 è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 748/2010.
2. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 3
Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 748/2010.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 748/2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addi 3 maggio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.
(3) GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.
(4) GU L 219 del 20.8.2010, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO E NON SONO INCLUSI NEL CAMPIONE
Società |
Città |
Codice addizionale TARIC |
BAO XIANG PLASTIC BAG MANUFACTURING (SHENZHEN) CO., LTD. |
Shenzhen |
B014 |
BEIJING LIANBIN PLASTIC & PRINTING CO., LTD. |
Beijing |
B015 |
CHANGLE BEIHAI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Zhuliu |
B016 |
CHANGLE UNITE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
B017 |
CHANGLE HUALONG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
B018 |
CHANGLE SANDELI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
B019 |
CHANGLE SHENGDA RUBBER PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
B020 |
CHANGZHOU HUAGUANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Wujin |
B021 |
CHEONG FAT PLASTIC BAGS (CHINA) PRINTING FACTORY |
Shenzhen |
B022 |
CHUN HING PLASTIC PACKAGING MANUFACTORY LTD. |
Hong Kong |
B023 |
CHUN YIP PLASTICS (SHENZHEN) LIMITED |
Shenzhen |
B024 |
CROWN POLYETHYLENE PRODUCTS (INT’L) LTD. |
Hong Kong |
B025 |
DALIAN JINSHIDA PACKING PRODUCTS CO., LTD. |
Dalian |
B026 |
DONG GUAN HARBONA PLASTIC & METALS FACTORY CO., LTD. |
Dongguan |
B027 |
DONGGUAN CHERRY PLASTIC INDUSTRIAL, LTD. |
Dongguan |
B028 |
DONGGUAN FIRSTWAY PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Dongguan |
B029 |
DONGGUAN MARUMAN PLASTIC PACKAGING COMPANY LIMITED |
Dongguan |
B030 |
DONGGUAN NAN SING PLASTICS LIMITED |
Dongguan |
B031 |
DONGGUAN NOZAWA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Dongguan |
B032 |
DONGGUAN RUI LONG PLASTICS FACTORY |
Dongguan |
B033 |
FOSHAN SHUNDE KANGFU PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Shunde |
B034 |
FU YUEN ENTERPRISES CO. |
Hong Kong |
B035 |
GOLD MINE PLASTIC INDUSTRIAL LIMITED |
Jiangmen |
B036 |
GOOD-IN HOLDINGS LTD. |
Hong Kong |
B037 |
HANG LUNG PLASTIC FACTORY (SHENZHEN) LTD. |
Shenzhen |
B038 |
HUIYANG KANLUN POLYETHYLENE MANUFACTURE FACTORY |
Huizhou |
B039 |
JIANGMEN CITY XIN HUI HENGLONG PLASTIC LTD. |
Jiangmen |
B040 |
JIANGMEN TOPTYPE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Jiangmen |
B041 |
JIANGMEN XINHUI FENGZE PLASTIC COMPANY LTD. |
Jiangmen |
B042 |
JIANGYIN BRAND POLYTHENE PACKAGING CO., LTD. |
Jiangyin |
B043 |
JINAN BAIHE PLASTIC CO., LTD. |
Jinan |
B044 |
JINAN CHANGWEI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Jinan |
B045 |
JINAN CHENGLIN PLASTIC PRODUCTS COMPANY LTD. |
Jinan |
B046 |
JINAN MINFENG PLASTIC CO., LTD. |
Jinan |
B047 |
JINYANG PACKING PRODUCTS (WEIFANG) CO., LTD. |
Qingzhou |
B048 |
JUXIAN HUACHANG PLASTIC CO., LTD. |
Liuguanzhuang |
B049 |
JUXIAN HUAYANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Liuguanzhuang |
B050 |
KIN WAI POLY BAG PRINTING LTD. |
Hong Kong |
B051 |
LAIZHOU JINYUAN PLASTICS INDUSTRY & TRADE CO., LTD. |
Laizhou |
B052 |
LAIZHOU YUANXINYIE PLASTIC MACHINERY CO., LTD. |
Laizhou |
B053 |
LICK SAN PLASTIC BAGS (SHENZHEN) CO., LTD. |
Shenzhen |
B054 |
LINQU SHUNXING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Linqu |
B055 |
LONGKOU CITY LONGDAN PLASTIC CORPORATION LTD. |
Longkou |
B056 |
NEW CARING PLASTIC MANUFACTORY LTD. |
Jiangmen |
B057 |
NEW WAY POLYPAK DONGYING CO., LTD. |
Dongying |
B058 |
NINGBO HUASEN PLASTHETICS CO., LTD. |
Ningbo |
B059 |
NINGBO MARUMAN PACKAGING PRODUCT CO., LTD. |
Ningbo |
B060 |
POLY POLYETHYLENE BAGS AND PRINTING CO. |
Hong Kong |
B061 |
QINGDAO NEW LEFU PACKAGING CO., LTD. |
Qingdao |
B062 |
QUANZHOU POLYWIN PACKAGING CO. LTD. |
Nanan |
B063 |
RALLY PLASTICS CO., LTD. ZHONGSHAN |
Zhongshan |
B064 |
RIZHAO XINAO PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Liuguanzhuang |
B065 |
DONGGUAN SEA LAKE PLASTIC PRODUCTS MANUFACTURING CO., LTD. |
Dongguan |
B066 |
SHANGHAI HANHUA PLASTIC PACKAGE PRODUCT CO., LTD. |
Shanghai |
B067 |
SHANGHAI HUAYUE PACKAGING PRODUCTS CO., LTD. |
Shanghai |
B068 |
SHANGHAI LIQIANG PLASTICS INDUSTRY CO., LTD. |
Zhangyan |
B069 |
SHANGHAI MINGYE PLASTICS GOODS COMPANY LIMITED |
Shanghai |
B070 |
SHANGHAI QUTIAN TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD. |
Shanghai |
B071 |
SHANTOU ULTRA DRAGON PLASTICS LTD. |
Shantou |
B072 |
SHAOXING YUCI PLASTICS AND BAKELITE PRODUCTS CO., LTD. |
Shangyu |
B073 |
SHENG YOUNG INDUSTRIAL (ZHONGSHAN) CO., LTD. |
Zhongshan |
B074 |
SUPREME DEVELOPMENT COMPANY LIMITED |
Hong Kong |
B075 |
TAISHING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. ZHONGSHAN |
Zhongshan |
B076 |
TIANJIN MINGZE PLASTIC PACKAGING CO., LTD. |
Tianjin |
B077 |
UNIVERSAL PLASTIC & METAL MANUFACTURING LIMITED |
Hong Kong |
B078 |
WAI YUEN INDUSTRIAL AND DEVELOPMENT LTD. |
Hong Kong |
B079 |
WEIFANG DESHUN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
B080 |
WEIFANG HENGSHENG RUBBER PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
B081 |
WEIFANG HONGYUAN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
B082 |
WEIFANG HUASHENG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
B083 |
WEIFANG KANGLE PLASTICS CO., LTD. |
Changle |
B084 |
WEIFANG LIFA PLASTIC PACKING CO., LTD. |
Weifang |
B085 |
WEIFANG XINLI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Weifang |
B086 |
WEIFANG YUANHUA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Weifang |
B087 |
WEIFANG YUJIE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Weifang |
B088 |
WEIHAI WEIQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD. |
Weihai |
B089 |
WINNER BAGS PRODUCT COMPANY (SHENZHEN) LIMITED |
Shenzhen |
B090 |
WUI HING PLASTIC BAGS PRINTING (SHENZHEN) COMPANY LIMITED |
Shenzhen |
B091 |
XIAMEN EGRET PLASTICS CO., LTD. |
Gaoqi |
B092 |
XIAMEN GOOD PLASTIC CO., LTD. |
Xiamen |
B109 |
XIAMEN RICHIN PLASTIC CO., LTD. |
Xiamen |
B093 |
XIAMEN UNITED OVERSEA ENTERPRISES LTD. |
Xiamen |
B094 |
XIAMEN XINGYATAI PLASTIC INDUSTRY CO., LTD. |
Xiamen |
B095 |
XINTAI CHUNHUI MODIFIED PLASTIC CO., LTD. |
Xintai |
B096 |
YANTAI BAGMART PACKAGING CO., LTD. |
Yantai |
B097 |
YANTAI LONGQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD. |
Yantai |
B098 |
YAU BONG POLYBAGS PRINTING CO., LTD. |
Hong Kong |
B099 |
YINKOU FUCHANG PLASTIC PRODUCTS. CO., LTD. |
Yingkou |
B100 |
YONGCHANG (CHANGLE) PLASTIC INDUSTRIES CO., LTD. |
Weifang |
B101 |
ZHANGJIAGANG YUANHEYI PAPER & PLASTIC COLOR PRINTING & PACKING CO., LTD. |
Zhangjiagang |
B102 |
ZHONGSHAN DONGFENG HUNG WAI PLASTIC BAG MFY. |
Zhongshan |
B103 |
ZHONGSHAN HUANGPU TOWN LIHENG METAL & PLASTIC FACTORY |
Zhongshan |
B104 |
ZHUHAI CHINTEC PACKING TECHNOLOGY ENTERPRISE CO., LTD. |
Zhuhai |
B105 |
ZIBO WEIJIA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Zibo |
B106» |
18.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 475/2011 DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),
visto il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 2,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1425/2006 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»). In considerazione dell’alto numero di produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione del dazio antidumping («inchiesta iniziale») nella RPC, è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e per le società incluse nel campione sono state istituite aliquote del dazio individuali comprese tra il 4,8 % e il 12,8 %, mentre per le altre società che hanno collaborato non inserite nel campione è stata fissata un’aliquota del dazio dell’8,4 %. Con il regolamento (CE) n. 249/2008 è stata istituita un’aliquota del dazio del 4,3 % per una società. Per le società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all’inchiesta è stata fissata un’aliquota del dazio del 28,8 % per la RPC. |
(2) |
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 prevede che, qualora un nuovo produttore esportatore nella RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per stabilire che:
l’articolo 1 di detto regolamento può essere modificato, per concedere al nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio dell’8,4 % applicata alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. |
(3) |
L’elenco delle società cui è stata concessa l’aliquota del dazio medio ponderato dell’8,4 % prevista per le società che hanno collaborato all’inchiesta e contenuto nel regolamento (CE) n. 1425/2006 è stato modificato dai regolamenti (CE) n. 249/2008 (3) e (CE) n. 189/2009 (4) nonché dal regolamento di esecuzione (UE) n. 474/2011 (5). |
B. RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE
(4) |
Sei società cinesi hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato all’inchiesta iniziale non incluse nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»). |
(5) |
È stato effettuato un esame per determinare se i sei richiedenti rispondessero alle condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006. |
(6) |
A ciascuno dei sei richiedenti è stato inviato un modulo di domanda ed è stato chiesto di presentare elementi di prova per dimostrare la propria conformità alle tre condizioni sopraindicate. |
(7) |
Una società che ha chiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non ha fornito le informazioni richieste. Non è stato quindi possibile verificare se fosse conforme alle condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 e la sua richiesta è stata respinta. |
(8) |
Una società ha ritirato la sua richiesta. |
(9) |
Una società non ha esportato il prodotto in esame verso l’Unione né ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile ad esportare un quantitativo rilevante verso l’Unione dopo il periodo dell’inchiesta. Quindi, dato che non ha soddisfatto la terza condizione, la sua richiesta è stata respinta. |
(10) |
Una società non è stata considerata un nuovo produttore esportatore perché collegata a un produttore esportatore della RPC soggetto alle misure antidumping istituite del regolamento (CE) n. 1425/2006. Quindi, dato che non soddisfava la seconda condizione, la sua richiesta è stata respinta. |
(11) |
Una società ha fornito informazioni fuorvianti riguardo alla data della sua costituzione. Ciò ha fatto sorgere dubbi sull’affidabilità delle informazioni fornite, come la durata del periodo in cui il prodotto in esame è stato esportato nell’UE. La sua richiesta è stata quindi respinta. |
(12) |
Le prove fornite dal produttore esportatore cinese rimanente sono state considerate sufficienti a dimostrare la sua conformità alle condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006. A questo produttore esportatore può quindi essere concessa l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione (8,4 %) e il suo nome può perciò essere aggiunto all’elenco dei produttori esportatori dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006. |
(13) |
I richiedenti e l’industria dell’Unione sono stati informati dei risultati dell’esame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. |
(14) |
Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e all’occorrenza tenute in debita considerazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La seguente società è aggiunta all’elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006:
Società |
Città |
Codice addizionale TARIC |
Xiamen Good Plastic Co., Ltd. |
Xiamen |
B109 |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.
(3) GU L 76 del 19.3.2008, pag. 8.
(4) GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.
(5) Cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.
18.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 476/2011 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
I limiti di cattura relativi al cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV sono fissati nell’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011. |
(2) |
A norma dell’allegato IID, punto 4, del regolamento (UE) n. 57/2011, la Commissione riesamina i totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti relativi al cicerello per il 2011 nelle zone in questione sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). |
(3) |
Il 21 febbraio 2011 il CIEM ha formulato un parere per ciascuna delle sette zone di gestione definite nell’allegato IID del regolamento (UE) n. 57/2011. Il parere del CIEM è stato riesaminato dallo CSTEP, che ha presentato le sue conclusioni alla Commissione il 24 febbraio 2011. In conformità di tale parere, è necessario aumentare a 320 000 tonnellate il limite di cattura per la zona di gestione 1 e diminuire a 34 000 tonnellate il limite di cattura per la zona di gestione 2. Secondo lo CSTEP è altresì opportuno stabilire limiti di cattura rispettivamente di 10 000 tonnellate e 420 tonnellate nelle zone di gestione 4 e 6. |
(4) |
Lo CSTEP ritiene che il limite di cattura per le zone di gestione 3 e 7 debba essere fissato a zero. Tuttavia, in un ulteriore parere formulato il 17 marzo 2011, lo CSTEP ha previsto la possibilità di autorizzare un limite di cattura di 10 000 tonnellate nella zona di gestione 3 per lo svolgimento di attività di pesca a fini di controllo in tale zona. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011 è così modificato:
La voce relativa alla specie Cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
331 731 (2) |
TAC analitico |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
7 251 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
507 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
12 181 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non assegnato |
2 750 (3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvegia |
20 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
374 420 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IID:
|
(1) Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
(3) Contingente non assegnato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(4) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve consistere di cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IID:
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
(SAN/*234_1) |
(SAN/*234_2) |
(SAN/*234_3) |
(SAN/*234_4) |
(SAN/*234_5) |
(SAN/*234_6) |
(SAN/*234_7) |
|||
Danimarca |
284 068 |
28 022 |
9 434 |
9 434 |
0 |
395 |
0 |
|||
Regno Unito |
6 209 |
613 |
206 |
206 |
0 |
9 |
0 |
|||
Germania |
435 |
43 |
14 |
14 |
0 |
1 |
0 |
|||
Svezia |
10 431 |
1 029 |
346 |
346 |
0 |
15 |
0 |
|||
UE |
301 143 |
29 707 |
10 000 |
10 000 |
0 |
420 |
0 |
|||
Norvegia |
16 626 |
3 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Non assegnato |
2 231 |
519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totale |
320 000 |
34 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
420 |
0 |
18.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 477/2011 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2011
recante apertura di un'inchiesta su un'eventuale elusione delle misure anti-dumping istituite dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia e dalla Svizzera dichiarati o no originari di questi paesi, e che assoggetta a registrazione tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,
previa consultazione del comitato consultivo conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA
(1) |
La Commissione europea (d'ora in poi «la Commissione») ha ricevuto una domanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che l'invita ad aprire l'inchiesta su un'eventuale elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese e ad assoggettare a registrazione le importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia e dalla Svizzera, dichiarati o no come originari di questi paesi. |
(2) |
La domanda è stata presentata il 4 aprile 2011 dall'Associazione europea dei Metalli (EUROMETAUX) a nome di un produttore dell'Unione che fabbrica determinati cavi di molibdeno. |
B. PRODOTTO IN QUESTIONE
(3) |
Il prodotto oggetto dell'eventuale elusione è il cavo di molibdeno contenente, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, la cui maggiore sezione trasversale è superiore a 1,35 mm ma non supera i 4,0 mm, originario della Repubblica popolare cinese che rientra attualmente nel codice NC ex 8102 96 00 («il prodotto in questione»). |
(4) |
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è identico a quello definito nel precedente considerando, ma spedito dalla Malaysia e dalla Svizzera, sia esso o no originario di questi paesi, che rientra attualmente nello stesso codice NC del prodotto in questione. |
C. MISURE ESISTENTI
(5) |
Le misure attualmente in vigore e che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure anti-dumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio (2). |
D. MOTIVI
(6) |
La domanda contiene elementi di prova a prima vista sufficienti a mostrare che le misure anti-dumping applicate alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese sono eluse mediante il trasbordo dei prodotti in Malaysia e in Svizzera. Gli elementi di prova presentati sono i seguenti: La domanda mostra che un cambio significativo nella configurazione degli scambi che coinvolgevano esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dalla Malaysia e dalla Svizzera verso l'Unione è stato operato dopo l'istituzione delle misure sul prodotto in questione, per le quali non esistono motivazioni o giustificazioni sufficienti diverse dall'istituzione del dazio. Questo cambio nella configurazione degli scambi sembra risultare dal trasbordo, in Malaysia e in Svizzera, di taluni cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese. Inoltre, la domanda contiene a prima vista sufficienti elementi di prova che gli effetti correttivi delle misure anti-dumping attualmente vigenti sul prodotto in questione sono compromessi in termini di quantità. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in questione. La Commissione è inoltre in possesso di elementi da cui risulta che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono effettuate a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nel quadro dell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure esistenti, adeguato per tenere conto della diminuzione dei costi delle materie prime. Infine, la domanda comprende elementi di prova sufficienti da cui risulta a prima vista che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in questione, adeguato per tenere conto della diminuzione dei costi e delle materie prime. Nel caso in cui dovessero essere individuate nel corso dell'inchiesta pratiche di elusione attraverso la Malaysia e la Svizzera coperte dall'articolo 13 del regolamento di base e diverse dal trasbordo, anch'esse potrebbero essere oggetto dell'inchiesta. |
E. PROCEDURA
Alla luce di quanto sopra indicato, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, in virtù dell'articolo 13 del regolamento di base, e assoggettare a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, dichiarato o no come originario della Malaysia e della Svizzera, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, di tale regolamento.
a) Questionari
Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie alla sua inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute in Malaysia e in Svizzera, ai produttori/esportatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute nella Repubblica popolare cinese, agli importatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute nell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Svizzera. Ulteriori informazioni possono essere eventualmente richieste all'industria dell'Unione.
In ogni caso, tutte le parti interessate devono mettersi immediatamente in contatto con la Commissione entro la data stabilita all'articolo 3 del presente regolamento e richiedere eventualmente un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, considerando che il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 2, si applica a tutte le parti interessate.
Le autorità cinesi, malaysiane e svizzere saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.
b) Informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a far conoscere il loro punto di vista per iscritto e a fornire elementi di prova in appoggio. La Commissione potrà inoltre ascoltare le parti interessate, nella misura in cui esse lo richiedano per iscritto e provino che esistono ragioni particolari per le quali devono essere ascoltate.
c) Esenzione dalla registrazione di importazioni o misure
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta non devono essere soggette a registrazione o essere oggetto di misure se non costituiscono una elusione.
Considerando che l'eventuale elusione delle misure ha luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori di determinati cavi di molibdeno in Malaysia e in Svizzera che siano in grado di dimostrare di non essere collegati (3) a produttori sottoposti alle misure (4) e di cui è stato constatato che non sono associati alle prassi di elusione definite all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che intendono beneficiare di tale esenzione devono presentare a tale scopo una domanda, debitamente corredata da elementi di prova, entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.
F. REGISTRAZIONE
In virtù dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta devono essere sottoposte a registrazione, in modo tale che, nell'ipotesi in cui l'inchiesta evidenziasse una elusione, possano essere percepiti dazi anti-dumping di importo adeguato con effetto retroattivo a decorrere dalla data della registrazione di tali importazioni spedite dalla Malaysia e dalla Svizzera.
G. TERMINI
Nell'interesse di una corretta amministrazione, è opportuno fissare i termini entro i quali:
— |
le parti interessate possono farsi conoscere dalla Commissione, esporre il loro punto di vista per iscritto, trasmettere le loro risposte al questionario o presentare qualunque altra informazione da prendere in considerazione nel corso dell'inchiesta, |
— |
i produttori malaysiani e svizzeri possono chiedere un'esenzione dalla registrazione o dalle misure, |
— |
le parti interessate possono richiedere per iscritto di essere ascoltate dalla Commissione. |
Si richiama l'attenzione sul fatto che le parti possono esercitare la maggior parte dei diritti procedurali enunciati nel regolamento di base solo se si saranno fatte conoscere entro i termini menzionati all'articolo 3 del presente regolamento.
H. MANCATA COLLABORAZIONE
Quando una parte interessata rifiuta l'accesso alle informazioni necessarie, non le fornisce entro i termini previsti o ostacola l'inchiesta in modo significativo, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si constata che una parte interessata ha fornito informazioni false o ingannevoli, queste informazioni non sono prese in considerazione e si può fare uso dei dati disponibili. Quando una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono stabilite sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se la parte avesse collaborato.
I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà portata a termine entro nove mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Richiamiamo l'attenzione sul fatto che qualunque dato personale raccolto nell'ambito della presente inchiesta sarà trattato conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).
K. CONSIGLIERE AUDITORE
Si fa inoltre presente che se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, esse possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della DG Trade. Il consigliere auditore funge da interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione mediando, se necessario, su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento come, in particolare, l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Trade (http://ec.europa.eu/trade),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È aperta un'inchiesta, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, al fine di determinare se le importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, la cui maggiore diminuzione della sezione trasversale è superiore a 1,35 mm, ma non supera i 4,0 mm, spediti dalla Malaysia e dalla Svizzera, dichiarati o no come originali di questi paesi, che rientrano attualmente nel codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102960011), eludono le misure istituite dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010.
Articolo 2
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono invitate ad adottare le misure richieste per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
La registrazione prende fine nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
La Commissione può, mediante regolamento, ingiungere alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.
Articolo 3
1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Salvo indicazione contraria, le parti interessate, affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, devono farsi conoscere mettendosi in contatto con la Commissione, presentare il loro punto di vista per iscritto e presentare le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. I produttori malaysiani e svizzeri che chiedono un'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente corredata da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.
4. Le parti interessate possono anche chiedere di essere ascoltate dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.
5. Qualunque informazione o domanda di audizione, di questionario o di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure deve essere presentata per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e menzionare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste dal presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e corredate, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, di una versione non riservata recante la dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale Trade |
Direzione H |
Ufficio: N105 4/92 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22956505 |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17.
(3) Conformemente all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti e discendenti, linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei uterini); iv) ascendenti e discendenti, linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; e vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto si intende per «persona» una persona fisica o giuridica.
(4) Tuttavia, anche se alcuni produttori sono collegati nel senso sopra indicato a società soggette alle misure vigenti sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure anti-dumping iniziali), può essere sempre concessa un'esenzione se non vi sono elementi di prova tali da indicare che un collegamento con le società soggette alle misure iniziali è stato stabilito o utilizzato per eludere le misure iniziali.
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(6) Ciò significa che il documento è solo per uso interno. Esso è protetto, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo anti-dumping).
18.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 478/2011 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2011
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
49,4 |
TN |
91,1 |
|
TR |
70,7 |
|
ZZ |
70,4 |
|
0707 00 05 |
TR |
117,0 |
ZZ |
117,0 |
|
0709 90 70 |
MA |
86,8 |
TR |
122,3 |
|
ZZ |
104,6 |
|
0709 90 80 |
EC |
27,0 |
ZZ |
27,0 |
|
0805 10 20 |
EG |
55,4 |
IL |
66,8 |
|
MA |
46,7 |
|
TR |
67,3 |
|
ZZ |
59,1 |
|
0805 50 10 |
TR |
55,6 |
ZA |
75,9 |
|
ZZ |
65,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
79,9 |
BR |
75,6 |
|
CA |
114,6 |
|
CL |
84,2 |
|
CN |
71,8 |
|
NZ |
119,3 |
|
US |
153,7 |
|
UY |
66,4 |
|
ZA |
87,8 |
|
ZZ |
94,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
18.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 479/2011 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2011
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 473/2011 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.
(4) GU L 129 del 17.5.2011, pag. 12.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 18 maggio 2011
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
43,06 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
43,06 |
1,99 |
1701 12 10 (1) |
43,06 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
43,06 |
1,69 |
1701 91 00 (2) |
42,59 |
4,69 |
1701 99 10 (2) |
42,59 |
1,56 |
1701 99 90 (2) |
42,59 |
1,56 |
1702 90 95 (3) |
0,43 |
0,26 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
18.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2011
relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione
[notificata con il numero C(2011) 3107]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/284/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,
sentito il parere del comitato permanente per la costruzione,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione è tenuta a scegliere, tra le due procedure per l’attestazione della conformità di un prodotto di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, quella meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza. È pertanto necessario decidere se, per un dato prodotto o gruppo di prodotti, l’esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, applicato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’attestazione della conformità oppure se, per motivi connessi all’osservanza dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto. |
(2) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE la procedura così determinata deve essere indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche. È quindi opportuno definire il concetto di prodotto o gruppo di prodotti utilizzato nei mandati e nelle specificazioni tecniche. |
(3) |
Le due procedure di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte dettagliatamente nell’allegato III di tale direttiva. Occorre quindi specificare chiaramente i metodi con cui le due procedure devono essere applicate a ciascun prodotto o gruppo di prodotti, facendo riferimento all’allegato III, dato che in tale allegato sono indicati i sistemi da applicare di preferenza. |
(4) |
La procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/106/CEE corrisponde ai sistemi indicati come «Possibilità 1», senza sorveglianza permanente, «Possibilità 2» e «Possibilità 3» nell’allegato III, sezione 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE. La procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi indicati nell’allegato III, sezione 2, punto i), e come «Possibilità 1», con sorveglianza permanente, nell’allegato III, sezione 2, punto ii), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all’allegato I è attestata mediante una procedura in base alla quale il fabbricante dispone, sotto la propria responsabilità, di un sistema di controllo della produzione nella fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle rispettive specificazioni tecniche.
Articolo 2
La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all’allegato II è attestata mediante una procedura in base alla quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica applicato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.
Articolo 3
La scelta della procedura di attestazione della conformità di cui all’allegato III è indicata nelle rispettive specificazioni tecniche.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2011.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.
ALLEGATO I
Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione (1)
Destinati a essere utilizzati in edifici e in altre opere di ingegneria civile soggetti alle norme relative alle sostanze pericolose e/o alla reazione al fuoco, ad eccezione dei prodotti costituiti da materiali delle classi Aca, B1ca, B2ca, Cca.
(1) I cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione destinati ad essere adoperati ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1 000 V in corrente alternata e tra 75 e 1 500 V in corrente continua sono soggetti anche alle disposizioni della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, denominata «direttiva sulla bassa tensione» (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29).
ALLEGATO II
Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione (1):
Destinati ad essere utilizzati in edifici e in altre opere di ingegneria civile soggetti alle norme relative alla reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi Aca, B1ca, B2ca, Cca e/o alle norme relative alla resistenza al fuoco.
(1) I cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione destinati ad essere adoperati ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1 000 V in corrente alternata e tra 75 e 1 500 V in corrente continua sono soggetti anche alle disposizioni della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, denominata «direttiva sulla bassa tensione» (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29).
ALLEGATO III
Nota: per i prodotti destinati a più di uno degli usi specificati nei seguenti gruppi di prodotti, i compiti dell’organismo riconosciuto, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.
GRUPPO DI PRODOTTI
CAVI DI ALIMENTAZIONE, DI COMANDO E DI COMUNICAZIONE (1/3)
Sistemi di attestazione della conformità
Per i prodotti e gli usi previsti sotto indicati, è chiesto al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nelle rispettive norme armonizzate:
Prodotti |
Usi previsti |
Livelli o classi (reazione al fuoco) |
Sistemi di attestazione della conformità |
|||||||||
Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione |
Usi soggetti alle norme sulla reazione al fuoco |
Aca, B1ca, B2ca, Cca |
1 + |
|||||||||
Dca, Eca |
3 |
|||||||||||
Fca |
4 |
|||||||||||
|
La specificazione del sistema deve essere tale da permettere l’applicazione anche quando non è necessario determinare la prestazione per una determinata caratteristica, poiché in almeno uno Stato membro non esistono norme di legge relative a tale caratteristica (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se del caso, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi la verifica della caratteristica non può essere imposta al fabbricante se questi non desidera dichiarare la prestazione del prodotto al riguardo.
GRUPPO DI PRODOTTI
CAVI DI ALIMENTAZIONE, DI COMANDO E DI COMUNICAZIONE (2/3)
Sistemi di attestazione della conformità
Per i prodotti e gli usi previsti sotto indicati, è chiesto al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nelle rispettive norme armonizzate:
Prodotti |
Usi previsti |
Livelli o classi (resistenza al fuoco) |
Sistemi di attestazione della conformità |
|||
Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione |
Usi soggetti alle norme sulla resistenza al fuoco |
P15 — P30 — P60 — P90 — P120 |
1 + |
|||
|
La specificazione del sistema deve essere tale da permettere l’applicazione anche quando non è necessario determinare la prestazione per una determinata caratteristica, perché in almeno uno Stato membro non esistono norme di legge relative a tale caratteristica (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se del caso, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, la verifica della caratteristica non può essere imposta al fabbricante se questi non desidera dichiarare la prestazione del prodotto al riguardo.
GRUPPO DI PRODOTTI
CAVI DI ALIMENTAZIONE, DI COMANDO E DI COMUNICAZIONE (3/3)
Sistemi di attestazione della conformità
Per i prodotti e gli usi previsti sotto indicati, è chiesto al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nelle rispettive norme armonizzate:
Prodotti |
Usi previsti |
Livelli o classi |
Sistemi di attestazione della conformità |
|||
Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione |
Usi soggetti alle norme sulle sostanze pericolose |
— |
3 |
|||
|
La specificazione del sistema deve essere tale da permettere l’applicazione anche quando non è necessario determinare la prestazione per una determinata caratteristica, perché in almeno uno Stato membro non esistono norme di legge relative a tale caratteristica (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se del caso, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, la verifica della caratteristica non può essere imposta al fabbricante se questi non desidera dichiarare la prestazione del prodotto al riguardo.
(1) Si applica a cavi o sistemi di alimentazione o di segnalazione di piccolo diametro (< 20 mm) e dimensione del conduttore ≤ 2,5 mm2.
Rettifiche
18.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/26 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 7 del 10 gennaio 2009 )
A pagina 21, articolo 75, paragrafi 1 e 2:
anziché:
«1. Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti successivamente alla data di applicazione, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.
2. Le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano:
a) |
alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti dopo tale data; |
b) |
alle decisioni emesse successivamente alla data di applicazione del presente regolamento a seguito di procedimenti avviati prima di tale data, …», |
leggi:
«1. Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti a decorrere dalla data di applicazione, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.
2. Le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano:
a) |
alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti a decorrere da tale data; |
b) |
alle decisioni emesse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento a seguito di procedimenti avviati prima di tale data, …». |
18.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/26 |
Rettifica della decisione 2011/28/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 14 del 19 gennaio 2011 )
La pubblicazione della decisione 2011/28/UE deve essere considerate nulla e non avvenuta.