ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.131.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 131

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
18 maggio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/283/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 aprile 2011, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 474/2011 del Consiglio, del 3 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 475/2011 del Consiglio, del 13 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 476/2011 della Commissione, del 17 maggio 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV

12

 

*

Regolamento (UE) n. 477/2011 della Commissione, del 17 maggio 2011, recante apertura di un'inchiesta su un'eventuale elusione delle misure anti-dumping istituite dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia e dalla Svizzera dichiarati o no originari di questi paesi, e che assoggetta a registrazione tali importazioni

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 478/2011 della Commissione, del 17 maggio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 479/2011 della Commissione, del 17 maggio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

20

 

 

DECISIONI

 

 

2011/284/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione [notificata con il numero C(2011) 3107]  ( 1 )

22

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009)

26

 

*

Rettifica della decisione 2011/28/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione (GU L 14 del 19.1.2011)

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

18.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2011

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione

(2011/283/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114, 168, 169, 172, l’articolo 173, paragrafo 3, gli articoli 188 e 192, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 7, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione (2) («il protocollo»), è stato firmato a nome dell'Unione il 30 settembre 2010.

(2)

È opportuno concludere il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede a nome dell'Unione alla notifica prevista dall'articolo 10 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 aprile 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  Approvazione del 24 novembre 2010.

(2)  GU L 14 del 19.1.2011, pag. 2.


REGOLAMENTI

18.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 474/2011 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafi 3 e 5,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1425/2006 (2) («regolamento originario»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese (RPC). Considerato l’alto numero di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, è stato selezionato un campione di produttori esportatori e sono state istituite aliquote di dazio individuali comprese tra il 4,8 % e il 12,8 % per le società incluse nel campione, mentre alle altre società che hanno collaborato non incluse nel campione ed elencate nell’allegato I del regolamento originario è stata applicata un’aliquota del dazio dell’8,4 %. Alle società cinesi che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all’inchiesta sul dumping per il periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005 («inchiesta iniziale») è stata applicata un’aliquota del dazio del 28,8 % («aliquota del dazio residuo»).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 189/2009 (3), che modifica il regolamento originario, e in conformità all’articolo 2 del regolamento originario, sono state aggiunte tre società cinesi all’elenco dei produttori della RPC figurante nell’allegato I.

1.2.   Apertura d’ufficio

(3)

Secondo le prove di cui dispone la Commissione, dopo l’istituzione delle misure è intervenuta una modifica della configurazione degli scambi concernenti le esportazioni dalla RPC verso l’Unione, per la quale non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione oltre all’istituzione dei dazi in vigore. Tale modifica della configurazione degli scambi sembra derivare dalle esportazioni verso l’Unione del prodotto in esame fabbricato da produttori esportatori cinesi soggetti all’aliquota del dazio residuo attraverso un produttore esportatore cinese che beneficia di un’aliquota del dazio inferiore, vale a dire la società Xiamen Xingxia Polymers Co., Ltd. («Xiamen»), indicata nell’allegato I del regolamento originario.

(4)

Gli elementi di prova evidenziano inoltre che gli effetti riparatori delle misure antidumping applicate al prodotto in esame risultano compromessi in termini di prezzi. Vi sono sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame sono state effettuate a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta iniziale che ha condotto all’istituzione delle misure vigenti.

(5)

La Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova del fatto che il prodotto in esame è importato a prezzi di dumping in relazione al valore normale precedentemente stabilito.

(6)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono prove sufficienti per aprire un’inchiesta in conformità all’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 748/2010 (4) che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping («regolamento di apertura»). A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha anche disposto, con il regolamento di apertura, la registrazione da parte delle autorità doganali delle importazioni del prodotto in esame dichiarato di fabbricazione della Xiamen a cui è stato applicato il codice addizionale TARIC specifico A981, al fine di garantire che, se l’inchiesta dovesse accertare l’elusione, dazi antidumping di un importo appropriato possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni.

1.3.   Inchiesta

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente le autorità della RPC, la Xiamen e le società che si presume abbiano esportato i propri prodotti attraverso la Xiamen («altri produttori esportatori») dell’apertura dell’inchiesta ed ha inviato questionari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Le parti interessate sono inoltre state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.

(8)

Gli altri produttori esportatori non hanno inviato alcuna risposta e la Xiamen ha inviato una risposta incompleta.

1.4.   Periodo dell’inchiesta

(9)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 30 giugno 2010 («PI»). Al fine di esaminare la presunta modifica della configurazione degli scambi e gli altri aspetti di cui all’articolo 13 del regolamento di base, sono stati raccolti dati per il periodo dal gennaio 2006 alla fine del PI.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali/livello di collaborazione/metodologia

(10)

La Xiamen ha fornito una risposta incompleta e parziale al questionario. I servizi della Commissione hanno inviato alla Xiamen una lettera rimasta senza risposta in cui indicano le risposte mancanti del questionario e chiedono informazioni complete e coerenti. La Xiamen ha anche rifiutato la proposta di una verifica dei dati nel suo stabilimento.

(11)

Di conseguenza, la Xiamen è stata informata che, date le circostanze, la Commissione ritiene che la società non abbia collaborato, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, e che le conclusioni debbano essere basate sui dati disponibili. La Xiamen è stata anche avvertita che il risultato dell’inchiesta avrebbe potuto essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato pienamente. La Xiamen non ha risposto a questa lettera.

(12)

In considerazione di quanto precede e in mancanza di dati statistici per determinare i volumi e i prezzi delle esportazioni a livello delle società nel PI, le conclusioni sulla presunta elusione sono state elaborate in base ai dati disponibili, come previsto dall’articolo 18 del regolamento di base, vale a dire in base alle prove fornite dalle autorità doganali degli Stati membri ed alle risposte parziali non verificate al questionario fornite dalla Xiamen.

2.2.   Prodotto in esame

(13)

Il prodotto in esame è costituito da sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % in peso di polietilene, con uno spessore non superiore a 100 micrometri (μm), originari della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923210020, 3923291020 e 3923299020).

2.3.   Modifica della configurazione degli scambi

(14)

Come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, l’esistenza di un’elusione è stata valutata analizzando se è avvenuta una modifica della configurazione degli scambi tra le singole società della RPC e l’Unione, derivante da pratiche, processi o lavorazione per i quali non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio e se vi sono prove di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto in esame, e se vi sono prove di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile.

(15)

Dato che non è possibile utilizzare i dati di Eurostat per determinare i volumi e i prezzi delle esportazioni a livello delle società, poiché sono disponibili solo dati aggregati a livello dei paesi e non altri dati statistici a livello delle società, è stato fatto ricorso ai volumi e ai prezzi delle esportazioni dichiarati dalla Xiamen nelle sue risposte parziali al questionario.

(16)

Secondo le informazioni fornite dalla Xiamen, le vendite all’Unione sono aumentate considerevolmente in seguito all’istituzione delle misure nel settembre 2006. In alcuni periodi le esportazioni sono raddoppiate rispetto al periodo di campionamento utilizzato nell’inchiesta iniziale e i prezzi dichiarati sono stati inferiori al prezzo indicativo medio dell’UE stabilito nell’inchiesta iniziale.

2.4.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione dei dazi antidumping

(17)

Oltre all’aumento del volume delle vendite, è stato notato che secondo le informazioni fornite nell’inchiesta iniziale ai fini del campionamento, la Xiamen ha dichiarato di non avere né società collegate né una produzione al di fuori dallo stabilimento principale. Nella sua risposta parziale al questionario antielusione, la Xiamen ha affermato che durante il PI ha esternalizzato alcune fasi di produzione, come la stampa a colori o l’imballaggio, e che a volte vende materie prime alle imprese contraenti.

(18)

La risposta parziale al questionario ha confermato che le imprese contraenti menzionate dalla Xiamen sono gli altri esportatori che hanno presumibilmente spedito esportazioni verso l’Unione. Tuttavia, la risposta ha anche rivelato che se la società che ordina l’esternalizzazione rimane proprietaria delle materie prime e dei prodotti finiti, non si tratta di un accordo di esternalizzazione, bensì di una questione di maggiore portata per le ragioni indicate di seguito.

(19)

In tutti i casi di vendite di prodotti dichiarati «parzialmente trasformati», il pagamento dei clienti europei risulta effettuato non alla Xiamen, ma sui conti bancari delle due società presumibilmente coinvolte nella spedizione. Queste vendite costituiscono più del 20 % delle vendite effettuate nell’UE nel 2009. Dall’elenco delle operazioni di vendita presentato dalla Xiamen risultano inoltre metodi di fatturazione diversi, con una diversa struttura alfanumerica e lunghezza. Per quanto riguarda le vendite di prodotti dichiarati «parzialmente trasformati» tramite una delle due società, che rappresentano la maggior parte di tali vendite, il numero delle fatture contiene due lettere di riferimento alla ragione sociale della società che presumibilmente ha effettuato la spedizione. Inoltre, le due società sono situate a 1 000 km di distanza dalla Xiamen, il che mette in dubbio la giustificazione economica di un tale accordo.

(20)

Non si può escludere inoltre che la presunta spedizione riguardi più vendite di quelle indicate nell’elenco dettagliato delle operazioni di vendita presentato dalla Xiamen, poiché secondo le statistiche su produzione e capacità fornite dalla stessa Xiamen, è stato dichiarato esternalizzato più del 40 % della sua produzione del 2007, 2008 e 2009.

(21)

È stato inoltre notato che le vendite di prodotti dichiarati «parzialmente trasformati» sono terminate nell’ottobre 2009, vale a dire dopo che le autorità doganali di alcuni Stati membri hanno rifiutato di applicare l’aliquota del dazio antidumping individuale della Xiamen a importazioni di prodotti che risultano fabbricati da altri produttori esportatori.

(22)

Quanto detto sopra porta a concludere che in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame è avvenuta una modifica della configurazione degli scambi per la quale non esiste motivazione o giustificazione economica se non l’intento di evitare l’aliquota del dazio antidumping residuo vigente.

2.4.1.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping sul pregiudizio

(23)

L’aumento delle importazioni dichiarate a nome della Xiamen è stato considerevole in termini quantitativi. Secondo le sue risposte al questionario, la Xiamen ha quasi raddoppiato le sue vendite all’UE nel 2007 e 2008 rispetto alle vendite dichiarate nel periodo dell’inchiesta iniziale, principalmente a causa della partecipazione degli altri produttori esportatori. Il confronto tra il prezzo indicativo medio dell’UE stabilito nell’inchiesta iniziale e il prezzo medio ponderato all’esportazione dichiarato nel PI indica che le vendite sono avvenute sottocosto.

(24)

Si conclude pertanto che la pratica sopra descritta indebolisce gli effetti riparatori delle misure sul pregiudizio sia in termini quantitativi che di prezzi.

2.4.2.   Elementi di prova del dumping

(25)

Infine, in conformità all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, è stato esaminato se esistono prove di dumping in relazione al valore normale precedentemente stabilito.

(26)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale stabilito durante l’inchiesta iniziale (laddove il valore normale era stabilito sulla base di un paese di riferimento, la Malaysia) e la media ponderata del prezzo all’esportazione durante l’attuale PI, dichiarato dalla Xiamen nelle sue risposte parziali al questionario, indica un margine di dumping superiore a quello stabilito nell’inchiesta iniziale per le società non incluse nel campione.

3.   MISURE

(27)

In considerazione di quanto precede e in applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, è stato concluso che è intervenuta una modifica della configurazione degli scambi, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base, l’aliquota del dazio anti-dumping residuo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC va quindi estesa alle importazioni dello stesso prodotto dichiarate di fabbricazione della Xiamen. In termini pratici, per tali importazioni va dichiarato il codice addizionale TARIC A999 a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento.

(28)

Inoltre, per consentire d’ora innanzi un monitoraggio più dettagliato dei flussi commerciali concernenti le società non incluse nel campione, occorre assegnare un codice addizionale TARIC a ciascuna società non inclusa nel campione elencata nell’allegato I del regolamento di apertura.

(29)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che stabiliscono che le misure estese vanno applicate alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi sulle importazioni registrate spedite dalla Xiamen.

4.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(30)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere alla Xiamen l’aliquota del dazio antidumping residuo in vigore ed hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere ascoltate. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo del 28,8 % applicabile a «tutte le altre società» istituito dal regolamento (CE) n. 1425/2006 sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni dichiarate di fabbricazione della XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD.

2.   La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1425/2006 è sostituita dalla tabella seguente:

«Paese

Società

Aliquota del dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Cedo (Shanghai) Limited e Cedo (Shanghai) Household Wrappings, Shanghai

7,4

A757

Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai

5,1

A758

Sunway Kordis (Shanghai) Ltd. e Shanghai Sunway Polysell Ltd., Shanghai

4,8

A760

Suzhou Guoxin Group Co., Ltd., Suzhou Guoxin Group Taicang Yihe Import & Export Co., Ltd., Taicang Dongyuan Plastic Co., Ltd. e Suzhou Guoxin Group Taicang Giant Packaging Co., Ltd., Taicang

7,8

A761

Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd. e Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd., Wuxi

12,8

A763

Zhong Shan Qi Yu Plastic Products Co Ltd., Zhongshan

5,7

A764

Huizhou Jun Yang Plastics Co., Ltd., Huizhou

4,8

A765

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3

A854

Società elencate nell’ALLEGATO I

8,4

Cfr. ALLEGATO I

Tutte le altre società

28,8

A999

Thailandia

King PAC Industrial Co., Ltd., Chonburi and Dpac Industrial Co., Ltd., Bangkok

14,3

A767

Multibax Public Co., Ltd., Chonburi

5,1

A768

Naraipak Co Ltd. e Narai Packaging (Thailandia) Ltd., Bangkok

10,4

A769

Sahachit Watana Plastic Industry Co., Ltd., Bangkok

6,8

A770

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd., Nakornpathorn

5,8

A771

Società elencate nell’ALLEGATO II

7,9

A772

Tutte le altre società

14,3

A999»

3.   L’allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il dazio esteso dall’articolo 1 è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 748/2010.

2.   Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 748/2010.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 748/2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 3 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

(3)  GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.

(4)  GU L 219 del 20.8.2010, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO E NON SONO INCLUSI NEL CAMPIONE

Società

Città

Codice addizionale TARIC

BAO XIANG PLASTIC BAG MANUFACTURING (SHENZHEN) CO., LTD.

Shenzhen

B014

BEIJING LIANBIN PLASTIC & PRINTING CO., LTD.

Beijing

B015

CHANGLE BEIHAI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Zhuliu

B016

CHANGLE UNITE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Changle

B017

CHANGLE HUALONG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Changle

B018

CHANGLE SANDELI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Changle

B019

CHANGLE SHENGDA RUBBER PRODUCTS CO., LTD.

Changle

B020

CHANGZHOU HUAGUANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Wujin

B021

CHEONG FAT PLASTIC BAGS (CHINA) PRINTING FACTORY

Shenzhen

B022

CHUN HING PLASTIC PACKAGING MANUFACTORY LTD.

Hong Kong

B023

CHUN YIP PLASTICS (SHENZHEN) LIMITED

Shenzhen

B024

CROWN POLYETHYLENE PRODUCTS (INT’L) LTD.

Hong Kong

B025

DALIAN JINSHIDA PACKING PRODUCTS CO., LTD.

Dalian

B026

DONG GUAN HARBONA PLASTIC & METALS FACTORY CO., LTD.

Dongguan

B027

DONGGUAN CHERRY PLASTIC INDUSTRIAL, LTD.

Dongguan

B028

DONGGUAN FIRSTWAY PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Dongguan

B029

DONGGUAN MARUMAN PLASTIC PACKAGING COMPANY LIMITED

Dongguan

B030

DONGGUAN NAN SING PLASTICS LIMITED

Dongguan

B031

DONGGUAN NOZAWA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Dongguan

B032

DONGGUAN RUI LONG PLASTICS FACTORY

Dongguan

B033

FOSHAN SHUNDE KANGFU PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Shunde

B034

FU YUEN ENTERPRISES CO.

Hong Kong

B035

GOLD MINE PLASTIC INDUSTRIAL LIMITED

Jiangmen

B036

GOOD-IN HOLDINGS LTD.

Hong Kong

B037

HANG LUNG PLASTIC FACTORY (SHENZHEN) LTD.

Shenzhen

B038

HUIYANG KANLUN POLYETHYLENE MANUFACTURE FACTORY

Huizhou

B039

JIANGMEN CITY XIN HUI HENGLONG PLASTIC LTD.

Jiangmen

B040

JIANGMEN TOPTYPE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Jiangmen

B041

JIANGMEN XINHUI FENGZE PLASTIC COMPANY LTD.

Jiangmen

B042

JIANGYIN BRAND POLYTHENE PACKAGING CO., LTD.

Jiangyin

B043

JINAN BAIHE PLASTIC CO., LTD.

Jinan

B044

JINAN CHANGWEI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Jinan

B045

JINAN CHENGLIN PLASTIC PRODUCTS COMPANY LTD.

Jinan

B046

JINAN MINFENG PLASTIC CO., LTD.

Jinan

B047

JINYANG PACKING PRODUCTS (WEIFANG) CO., LTD.

Qingzhou

B048

JUXIAN HUACHANG PLASTIC CO., LTD.

Liuguanzhuang

B049

JUXIAN HUAYANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Liuguanzhuang

B050

KIN WAI POLY BAG PRINTING LTD.

Hong Kong

B051

LAIZHOU JINYUAN PLASTICS INDUSTRY & TRADE CO., LTD.

Laizhou

B052

LAIZHOU YUANXINYIE PLASTIC MACHINERY CO., LTD.

Laizhou

B053

LICK SAN PLASTIC BAGS (SHENZHEN) CO., LTD.

Shenzhen

B054

LINQU SHUNXING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Linqu

B055

LONGKOU CITY LONGDAN PLASTIC CORPORATION LTD.

Longkou

B056

NEW CARING PLASTIC MANUFACTORY LTD.

Jiangmen

B057

NEW WAY POLYPAK DONGYING CO., LTD.

Dongying

B058

NINGBO HUASEN PLASTHETICS CO., LTD.

Ningbo

B059

NINGBO MARUMAN PACKAGING PRODUCT CO., LTD.

Ningbo

B060

POLY POLYETHYLENE BAGS AND PRINTING CO.

Hong Kong

B061

QINGDAO NEW LEFU PACKAGING CO., LTD.

Qingdao

B062

QUANZHOU POLYWIN PACKAGING CO. LTD.

Nanan

B063

RALLY PLASTICS CO., LTD. ZHONGSHAN

Zhongshan

B064

RIZHAO XINAO PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Liuguanzhuang

B065

DONGGUAN SEA LAKE PLASTIC PRODUCTS MANUFACTURING CO., LTD.

Dongguan

B066

SHANGHAI HANHUA PLASTIC PACKAGE PRODUCT CO., LTD.

Shanghai

B067

SHANGHAI HUAYUE PACKAGING PRODUCTS CO., LTD.

Shanghai

B068

SHANGHAI LIQIANG PLASTICS INDUSTRY CO., LTD.

Zhangyan

B069

SHANGHAI MINGYE PLASTICS GOODS COMPANY LIMITED

Shanghai

B070

SHANGHAI QUTIAN TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD.

Shanghai

B071

SHANTOU ULTRA DRAGON PLASTICS LTD.

Shantou

B072

SHAOXING YUCI PLASTICS AND BAKELITE PRODUCTS CO., LTD.

Shangyu

B073

SHENG YOUNG INDUSTRIAL (ZHONGSHAN) CO., LTD.

Zhongshan

B074

SUPREME DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Hong Kong

B075

TAISHING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. ZHONGSHAN

Zhongshan

B076

TIANJIN MINGZE PLASTIC PACKAGING CO., LTD.

Tianjin

B077

UNIVERSAL PLASTIC & METAL MANUFACTURING LIMITED

Hong Kong

B078

WAI YUEN INDUSTRIAL AND DEVELOPMENT LTD.

Hong Kong

B079

WEIFANG DESHUN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Changle

B080

WEIFANG HENGSHENG RUBBER PRODUCTS CO., LTD.

Changle

B081

WEIFANG HONGYUAN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Changle

B082

WEIFANG HUASHENG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Changle

B083

WEIFANG KANGLE PLASTICS CO., LTD.

Changle

B084

WEIFANG LIFA PLASTIC PACKING CO., LTD.

Weifang

B085

WEIFANG XINLI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Weifang

B086

WEIFANG YUANHUA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Weifang

B087

WEIFANG YUJIE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Weifang

B088

WEIHAI WEIQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD.

Weihai

B089

WINNER BAGS PRODUCT COMPANY (SHENZHEN) LIMITED

Shenzhen

B090

WUI HING PLASTIC BAGS PRINTING (SHENZHEN) COMPANY LIMITED

Shenzhen

B091

XIAMEN EGRET PLASTICS CO., LTD.

Gaoqi

B092

XIAMEN GOOD PLASTIC CO., LTD.

Xiamen

B109

XIAMEN RICHIN PLASTIC CO., LTD.

Xiamen

B093

XIAMEN UNITED OVERSEA ENTERPRISES LTD.

Xiamen

B094

XIAMEN XINGYATAI PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.

Xiamen

B095

XINTAI CHUNHUI MODIFIED PLASTIC CO., LTD.

Xintai

B096

YANTAI BAGMART PACKAGING CO., LTD.

Yantai

B097

YANTAI LONGQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD.

Yantai

B098

YAU BONG POLYBAGS PRINTING CO., LTD.

Hong Kong

B099

YINKOU FUCHANG PLASTIC PRODUCTS. CO., LTD.

Yingkou

B100

YONGCHANG (CHANGLE) PLASTIC INDUSTRIES CO., LTD.

Weifang

B101

ZHANGJIAGANG YUANHEYI PAPER & PLASTIC COLOR PRINTING & PACKING CO., LTD.

Zhangjiagang

B102

ZHONGSHAN DONGFENG HUNG WAI PLASTIC BAG MFY.

Zhongshan

B103

ZHONGSHAN HUANGPU TOWN LIHENG METAL & PLASTIC FACTORY

Zhongshan

B104

ZHUHAI CHINTEC PACKING TECHNOLOGY ENTERPRISE CO., LTD.

Zhuhai

B105

ZIBO WEIJIA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Zibo

B106»


18.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 475/2011 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),

visto il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1425/2006 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»). In considerazione dell’alto numero di produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione del dazio antidumping («inchiesta iniziale») nella RPC, è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e per le società incluse nel campione sono state istituite aliquote del dazio individuali comprese tra il 4,8 % e il 12,8 %, mentre per le altre società che hanno collaborato non inserite nel campione è stata fissata un’aliquota del dazio dell’8,4 %. Con il regolamento (CE) n. 249/2008 è stata istituita un’aliquota del dazio del 4,3 % per una società. Per le società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all’inchiesta è stata fissata un’aliquota del dazio del 28,8 % per la RPC.

(2)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 prevede che, qualora un nuovo produttore esportatore nella RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per stabilire che:

non ha esportato verso l’Unione i prodotti descritti nell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005) («periodo dell’inchiesta») (prima condizione),

non è collegato a un esportatore né a un produttore nella RPC soggetto alle misure antidumping istituite da detto regolamento (seconda condizione), e

ha effettivamente esportato verso l’Unione i prodotti in esame dopo il periodo dell’inchiesta su cui sono basate le misure oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile ad esportare un quantitativo rilevante nell’Unione (terza condizione),

l’articolo 1 di detto regolamento può essere modificato, per concedere al nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio dell’8,4 % applicata alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(3)

L’elenco delle società cui è stata concessa l’aliquota del dazio medio ponderato dell’8,4 % prevista per le società che hanno collaborato all’inchiesta e contenuto nel regolamento (CE) n. 1425/2006 è stato modificato dai regolamenti (CE) n. 249/2008 (3) e (CE) n. 189/2009 (4) nonché dal regolamento di esecuzione (UE) n. 474/2011 (5).

B.   RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(4)

Sei società cinesi hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato all’inchiesta iniziale non incluse nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

(5)

È stato effettuato un esame per determinare se i sei richiedenti rispondessero alle condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006.

(6)

A ciascuno dei sei richiedenti è stato inviato un modulo di domanda ed è stato chiesto di presentare elementi di prova per dimostrare la propria conformità alle tre condizioni sopraindicate.

(7)

Una società che ha chiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non ha fornito le informazioni richieste. Non è stato quindi possibile verificare se fosse conforme alle condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 e la sua richiesta è stata respinta.

(8)

Una società ha ritirato la sua richiesta.

(9)

Una società non ha esportato il prodotto in esame verso l’Unione né ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile ad esportare un quantitativo rilevante verso l’Unione dopo il periodo dell’inchiesta. Quindi, dato che non ha soddisfatto la terza condizione, la sua richiesta è stata respinta.

(10)

Una società non è stata considerata un nuovo produttore esportatore perché collegata a un produttore esportatore della RPC soggetto alle misure antidumping istituite del regolamento (CE) n. 1425/2006. Quindi, dato che non soddisfava la seconda condizione, la sua richiesta è stata respinta.

(11)

Una società ha fornito informazioni fuorvianti riguardo alla data della sua costituzione. Ciò ha fatto sorgere dubbi sull’affidabilità delle informazioni fornite, come la durata del periodo in cui il prodotto in esame è stato esportato nell’UE. La sua richiesta è stata quindi respinta.

(12)

Le prove fornite dal produttore esportatore cinese rimanente sono state considerate sufficienti a dimostrare la sua conformità alle condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006. A questo produttore esportatore può quindi essere concessa l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione (8,4 %) e il suo nome può perciò essere aggiunto all’elenco dei produttori esportatori dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006.

(13)

I richiedenti e l’industria dell’Unione sono stati informati dei risultati dell’esame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(14)

Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e all’occorrenza tenute in debita considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente società è aggiunta all’elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006:

Società

Città

Codice addizionale TARIC

Xiamen Good Plastic Co., Ltd.

Xiamen

B109

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

(3)  GU L 76 del 19.3.2008, pag. 8.

(4)  GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.

(5)  Cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.


18.5.2011   

IT

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L 131/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 476/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I limiti di cattura relativi al cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV sono fissati nell’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011.

(2)

A norma dell’allegato IID, punto 4, del regolamento (UE) n. 57/2011, la Commissione riesamina i totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti relativi al cicerello per il 2011 nelle zone in questione sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)

Il 21 febbraio 2011 il CIEM ha formulato un parere per ciascuna delle sette zone di gestione definite nell’allegato IID del regolamento (UE) n. 57/2011. Il parere del CIEM è stato riesaminato dallo CSTEP, che ha presentato le sue conclusioni alla Commissione il 24 febbraio 2011. In conformità di tale parere, è necessario aumentare a 320 000 tonnellate il limite di cattura per la zona di gestione 1 e diminuire a 34 000 tonnellate il limite di cattura per la zona di gestione 2. Secondo lo CSTEP è altresì opportuno stabilire limiti di cattura rispettivamente di 10 000 tonnellate e 420 tonnellate nelle zone di gestione 4 e 6.

(4)

Lo CSTEP ritiene che il limite di cattura per le zone di gestione 3 e 7 debba essere fissato a zero. Tuttavia, in un ulteriore parere formulato il 17 marzo 2011, lo CSTEP ha previsto la possibilità di autorizzare un limite di cattura di 10 000 tonnellate nella zona di gestione 3 per lo svolgimento di attività di pesca a fini di controllo in tale zona.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011 è così modificato:

La voce relativa alla specie Cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:

Specie

:

Cicerello e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona

:

Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV (1)

(SAN/2A3A4.)

Danimarca

331 731 (2)

TAC analitico

Regno Unito

7 251 (2)

Germania

507 (2)

Svezia

12 181 (2)

Non assegnato

2 750 (3)

UE

351 670 (2)  (4)

Norvegia

20 000

TAC

374 420

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IID:

Zona

:

Acque UE delle zone di gestione del cicerello

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danimarca

284 068

28 022

9 434

9 434

0

395

0

Regno Unito

6 209

613

206

206

0

9

0

Germania

435

43

14

14

0

1

0

Svezia

10 431

1 029

346

346

0

15

0

UE

301 143

29 707

10 000

10 000

0

420

0

Norvegia

16 626

3 774

0

0

0

0

0

Non assegnato

2 231

519

0

0

0

0

0

Totale

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0


(1)  Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

(3)  Contingente non assegnato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

(4)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve consistere di cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IID:

Zona

:

Acque UE delle zone di gestione del cicerello

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danimarca

284 068

28 022

9 434

9 434

0

395

0

Regno Unito

6 209

613

206

206

0

9

0

Germania

435

43

14

14

0

1

0

Svezia

10 431

1 029

346

346

0

15

0

UE

301 143

29 707

10 000

10 000

0

420

0

Norvegia

16 626

3 774

0

0

0

0

0

Non assegnato

2 231

519

0

0

0

0

0

Totale

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0


18.5.2011   

IT

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L 131/14


REGOLAMENTO (UE) N. 477/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2011

recante apertura di un'inchiesta su un'eventuale elusione delle misure anti-dumping istituite dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia e dalla Svizzera dichiarati o no originari di questi paesi, e che assoggetta a registrazione tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

previa consultazione del comitato consultivo conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea (d'ora in poi «la Commissione») ha ricevuto una domanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che l'invita ad aprire l'inchiesta su un'eventuale elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese e ad assoggettare a registrazione le importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia e dalla Svizzera, dichiarati o no come originari di questi paesi.

(2)

La domanda è stata presentata il 4 aprile 2011 dall'Associazione europea dei Metalli (EUROMETAUX) a nome di un produttore dell'Unione che fabbrica determinati cavi di molibdeno.

B.   PRODOTTO IN QUESTIONE

(3)

Il prodotto oggetto dell'eventuale elusione è il cavo di molibdeno contenente, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, la cui maggiore sezione trasversale è superiore a 1,35 mm ma non supera i 4,0 mm, originario della Repubblica popolare cinese che rientra attualmente nel codice NC ex 8102 96 00 («il prodotto in questione»).

(4)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è identico a quello definito nel precedente considerando, ma spedito dalla Malaysia e dalla Svizzera, sia esso o no originario di questi paesi, che rientra attualmente nello stesso codice NC del prodotto in questione.

C.   MISURE ESISTENTI

(5)

Le misure attualmente in vigore e che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure anti-dumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio (2).

D.   MOTIVI

(6)

La domanda contiene elementi di prova a prima vista sufficienti a mostrare che le misure anti-dumping applicate alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese sono eluse mediante il trasbordo dei prodotti in Malaysia e in Svizzera.

Gli elementi di prova presentati sono i seguenti:

La domanda mostra che un cambio significativo nella configurazione degli scambi che coinvolgevano esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dalla Malaysia e dalla Svizzera verso l'Unione è stato operato dopo l'istituzione delle misure sul prodotto in questione, per le quali non esistono motivazioni o giustificazioni sufficienti diverse dall'istituzione del dazio.

Questo cambio nella configurazione degli scambi sembra risultare dal trasbordo, in Malaysia e in Svizzera, di taluni cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese.

Inoltre, la domanda contiene a prima vista sufficienti elementi di prova che gli effetti correttivi delle misure anti-dumping attualmente vigenti sul prodotto in questione sono compromessi in termini di quantità. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in questione. La Commissione è inoltre in possesso di elementi da cui risulta che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono effettuate a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nel quadro dell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure esistenti, adeguato per tenere conto della diminuzione dei costi delle materie prime.

Infine, la domanda comprende elementi di prova sufficienti da cui risulta a prima vista che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in questione, adeguato per tenere conto della diminuzione dei costi e delle materie prime.

Nel caso in cui dovessero essere individuate nel corso dell'inchiesta pratiche di elusione attraverso la Malaysia e la Svizzera coperte dall'articolo 13 del regolamento di base e diverse dal trasbordo, anch'esse potrebbero essere oggetto dell'inchiesta.

E.   PROCEDURA

Alla luce di quanto sopra indicato, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, in virtù dell'articolo 13 del regolamento di base, e assoggettare a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, dichiarato o no come originario della Malaysia e della Svizzera, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, di tale regolamento.

a)   Questionari

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie alla sua inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute in Malaysia e in Svizzera, ai produttori/esportatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute nella Repubblica popolare cinese, agli importatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute nell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Svizzera. Ulteriori informazioni possono essere eventualmente richieste all'industria dell'Unione.

In ogni caso, tutte le parti interessate devono mettersi immediatamente in contatto con la Commissione entro la data stabilita all'articolo 3 del presente regolamento e richiedere eventualmente un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, considerando che il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 2, si applica a tutte le parti interessate.

Le autorità cinesi, malaysiane e svizzere saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b)   Informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a far conoscere il loro punto di vista per iscritto e a fornire elementi di prova in appoggio. La Commissione potrà inoltre ascoltare le parti interessate, nella misura in cui esse lo richiedano per iscritto e provino che esistono ragioni particolari per le quali devono essere ascoltate.

c)   Esenzione dalla registrazione di importazioni o misure

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta non devono essere soggette a registrazione o essere oggetto di misure se non costituiscono una elusione.

Considerando che l'eventuale elusione delle misure ha luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori di determinati cavi di molibdeno in Malaysia e in Svizzera che siano in grado di dimostrare di non essere collegati (3) a produttori sottoposti alle misure (4) e di cui è stato constatato che non sono associati alle prassi di elusione definite all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che intendono beneficiare di tale esenzione devono presentare a tale scopo una domanda, debitamente corredata da elementi di prova, entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta devono essere sottoposte a registrazione, in modo tale che, nell'ipotesi in cui l'inchiesta evidenziasse una elusione, possano essere percepiti dazi anti-dumping di importo adeguato con effetto retroattivo a decorrere dalla data della registrazione di tali importazioni spedite dalla Malaysia e dalla Svizzera.

G.   TERMINI

Nell'interesse di una corretta amministrazione, è opportuno fissare i termini entro i quali:

le parti interessate possono farsi conoscere dalla Commissione, esporre il loro punto di vista per iscritto, trasmettere le loro risposte al questionario o presentare qualunque altra informazione da prendere in considerazione nel corso dell'inchiesta,

i produttori malaysiani e svizzeri possono chiedere un'esenzione dalla registrazione o dalle misure,

le parti interessate possono richiedere per iscritto di essere ascoltate dalla Commissione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le parti possono esercitare la maggior parte dei diritti procedurali enunciati nel regolamento di base solo se si saranno fatte conoscere entro i termini menzionati all'articolo 3 del presente regolamento.

H.   MANCATA COLLABORAZIONE

Quando una parte interessata rifiuta l'accesso alle informazioni necessarie, non le fornisce entro i termini previsti o ostacola l'inchiesta in modo significativo, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si constata che una parte interessata ha fornito informazioni false o ingannevoli, queste informazioni non sono prese in considerazione e si può fare uso dei dati disponibili. Quando una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono stabilite sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se la parte avesse collaborato.

I.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà portata a termine entro nove mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che qualunque dato personale raccolto nell'ambito della presente inchiesta sarà trattato conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

K.   CONSIGLIERE AUDITORE

Si fa inoltre presente che se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, esse possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della DG Trade. Il consigliere auditore funge da interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione mediando, se necessario, su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento come, in particolare, l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Trade (http://ec.europa.eu/trade),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, al fine di determinare se le importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, la cui maggiore diminuzione della sezione trasversale è superiore a 1,35 mm, ma non supera i 4,0 mm, spediti dalla Malaysia e dalla Svizzera, dichiarati o no come originali di questi paesi, che rientrano attualmente nel codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102960011), eludono le misure istituite dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono invitate ad adottare le misure richieste per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione prende fine nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, ingiungere alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Salvo indicazione contraria, le parti interessate, affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, devono farsi conoscere mettendosi in contatto con la Commissione, presentare il loro punto di vista per iscritto e presentare le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   I produttori malaysiani e svizzeri che chiedono un'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente corredata da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

4.   Le parti interessate possono anche chiedere di essere ascoltate dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

5.   Qualunque informazione o domanda di audizione, di questionario o di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure deve essere presentata per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e menzionare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste dal presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e corredate, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, di una versione non riservata recante la dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Trade

Direzione H

Ufficio: N105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17.

(3)  Conformemente all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti e discendenti, linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei uterini); iv) ascendenti e discendenti, linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; e vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto si intende per «persona» una persona fisica o giuridica.

(4)  Tuttavia, anche se alcuni produttori sono collegati nel senso sopra indicato a società soggette alle misure vigenti sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure anti-dumping iniziali), può essere sempre concessa un'esenzione se non vi sono elementi di prova tali da indicare che un collegamento con le società soggette alle misure iniziali è stato stabilito o utilizzato per eludere le misure iniziali.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  Ciò significa che il documento è solo per uso interno. Esso è protetto, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo anti-dumping).


18.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 478/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

49,4

TN

91,1

TR

70,7

ZZ

70,4

0707 00 05

TR

117,0

ZZ

117,0

0709 90 70

MA

86,8

TR

122,3

ZZ

104,6

0709 90 80

EC

27,0

ZZ

27,0

0805 10 20

EG

55,4

IL

66,8

MA

46,7

TR

67,3

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

55,6

ZA

75,9

ZZ

65,8

0808 10 80

AR

79,9

BR

75,6

CA

114,6

CL

84,2

CN

71,8

NZ

119,3

US

153,7

UY

66,4

ZA

87,8

ZZ

94,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


18.5.2011   

IT

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L 131/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 479/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 473/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 129 del 17.5.2011, pag. 12.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 18 maggio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

43,06

0,00

1701 11 90 (1)

43,06

1,99

1701 12 10 (1)

43,06

0,00

1701 12 90 (1)

43,06

1,69

1701 91 00 (2)

42,59

4,69

1701 99 10 (2)

42,59

1,56

1701 99 90 (2)

42,59

1,56

1702 90 95 (3)

0,43

0,26


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

18.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2011

relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione

[notificata con il numero C(2011) 3107]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/284/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

sentito il parere del comitato permanente per la costruzione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è tenuta a scegliere, tra le due procedure per l’attestazione della conformità di un prodotto di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, quella meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza. È pertanto necessario decidere se, per un dato prodotto o gruppo di prodotti, l’esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, applicato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’attestazione della conformità oppure se, per motivi connessi all’osservanza dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto.

(2)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE la procedura così determinata deve essere indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche. È quindi opportuno definire il concetto di prodotto o gruppo di prodotti utilizzato nei mandati e nelle specificazioni tecniche.

(3)

Le due procedure di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte dettagliatamente nell’allegato III di tale direttiva. Occorre quindi specificare chiaramente i metodi con cui le due procedure devono essere applicate a ciascun prodotto o gruppo di prodotti, facendo riferimento all’allegato III, dato che in tale allegato sono indicati i sistemi da applicare di preferenza.

(4)

La procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/106/CEE corrisponde ai sistemi indicati come «Possibilità 1», senza sorveglianza permanente, «Possibilità 2» e «Possibilità 3» nell’allegato III, sezione 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE. La procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi indicati nell’allegato III, sezione 2, punto i), e come «Possibilità 1», con sorveglianza permanente, nell’allegato III, sezione 2, punto ii),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all’allegato I è attestata mediante una procedura in base alla quale il fabbricante dispone, sotto la propria responsabilità, di un sistema di controllo della produzione nella fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle rispettive specificazioni tecniche.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all’allegato II è attestata mediante una procedura in base alla quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica applicato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La scelta della procedura di attestazione della conformità di cui all’allegato III è indicata nelle rispettive specificazioni tecniche.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2011.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.


ALLEGATO I

Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione  (1)

Destinati a essere utilizzati in edifici e in altre opere di ingegneria civile soggetti alle norme relative alle sostanze pericolose e/o alla reazione al fuoco, ad eccezione dei prodotti costituiti da materiali delle classi Aca, B1ca, B2ca, Cca.


(1)  I cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione destinati ad essere adoperati ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1 000 V in corrente alternata e tra 75 e 1 500 V in corrente continua sono soggetti anche alle disposizioni della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, denominata «direttiva sulla bassa tensione» (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29).


ALLEGATO II

Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione  (1):

Destinati ad essere utilizzati in edifici e in altre opere di ingegneria civile soggetti alle norme relative alla reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi Aca, B1ca, B2ca, Cca e/o alle norme relative alla resistenza al fuoco.


(1)  I cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione destinati ad essere adoperati ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1 000 V in corrente alternata e tra 75 e 1 500 V in corrente continua sono soggetti anche alle disposizioni della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, denominata «direttiva sulla bassa tensione» (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29).


ALLEGATO III

Nota: per i prodotti destinati a più di uno degli usi specificati nei seguenti gruppi di prodotti, i compiti dell’organismo riconosciuto, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI

CAVI DI ALIMENTAZIONE, DI COMANDO E DI COMUNICAZIONE (1/3)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti sotto indicati, è chiesto al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nelle rispettive norme armonizzate:

Prodotti

Usi previsti

Livelli o classi

(reazione al fuoco)

Sistemi di attestazione della conformità

Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione

Usi soggetti alle norme sulla reazione al fuoco

Aca, B1ca, B2ca, Cca

1 +

Dca, Eca

3

Fca

4

Sistema 1+

:

cfr. allegato III, sezione 2, punto i), della direttiva 89/106/CEE, con prove eseguite su campioni prelevati in fabbrica.

Sistema 3

:

cfr. allegato III, sezione 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, Possibilità 2.

Sistema 4

:

cfr. allegato III, sezione 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, Possibilità 3.

La specificazione del sistema deve essere tale da permettere l’applicazione anche quando non è necessario determinare la prestazione per una determinata caratteristica, poiché in almeno uno Stato membro non esistono norme di legge relative a tale caratteristica (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se del caso, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi la verifica della caratteristica non può essere imposta al fabbricante se questi non desidera dichiarare la prestazione del prodotto al riguardo.

GRUPPO DI PRODOTTI

CAVI DI ALIMENTAZIONE, DI COMANDO E DI COMUNICAZIONE (2/3)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti sotto indicati, è chiesto al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nelle rispettive norme armonizzate:

Prodotti

Usi previsti

Livelli o classi

(resistenza al fuoco)

Sistemi di attestazione della conformità

Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione

Usi soggetti alle norme sulla resistenza al fuoco

P15 — P30 — P60 — P90 — P120

PH15 (1) — PH (1) 30 — PH (1) 60 — PH (1) 90 — PH (1) 120

1 +

Sistema 1+

:

cfr. allegato III, sezione 2, punto i), della direttiva 89/106/CEE, con prove eseguite su campioni prelevati in fabbrica.

La specificazione del sistema deve essere tale da permettere l’applicazione anche quando non è necessario determinare la prestazione per una determinata caratteristica, perché in almeno uno Stato membro non esistono norme di legge relative a tale caratteristica (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se del caso, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, la verifica della caratteristica non può essere imposta al fabbricante se questi non desidera dichiarare la prestazione del prodotto al riguardo.

GRUPPO DI PRODOTTI

CAVI DI ALIMENTAZIONE, DI COMANDO E DI COMUNICAZIONE (3/3)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti sotto indicati, è chiesto al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nelle rispettive norme armonizzate:

Prodotti

Usi previsti

Livelli o classi

Sistemi di attestazione della conformità

Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione

Usi soggetti alle norme sulle sostanze pericolose

3

Sistema 3

:

cfr. allegato III, sezione 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, Possibilità 2.

La specificazione del sistema deve essere tale da permettere l’applicazione anche quando non è necessario determinare la prestazione per una determinata caratteristica, perché in almeno uno Stato membro non esistono norme di legge relative a tale caratteristica (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se del caso, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, la verifica della caratteristica non può essere imposta al fabbricante se questi non desidera dichiarare la prestazione del prodotto al riguardo.


(1)  Si applica a cavi o sistemi di alimentazione o di segnalazione di piccolo diametro (< 20 mm) e dimensione del conduttore ≤ 2,5 mm2.


Rettifiche

18.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/26


Rettifica del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 7 del 10 gennaio 2009 )

A pagina 21, articolo 75, paragrafi 1 e 2:

anziché:

«1.   Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti successivamente alla data di applicazione, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

2.   Le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano:

a)

alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti dopo tale data;

b)

alle decisioni emesse successivamente alla data di applicazione del presente regolamento a seguito di procedimenti avviati prima di tale data, …»,

leggi:

«1.   Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti a decorrere dalla data di applicazione, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

2.   Le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano:

a)

alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti a decorrere da tale data;

b)

alle decisioni emesse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento a seguito di procedimenti avviati prima di tale data, …».


18.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/26


Rettifica della decisione 2011/28/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 14 del 19 gennaio 2011 )

La pubblicazione della decisione 2011/28/UE deve essere considerate nulla e non avvenuta.