ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.128.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 128

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
14 maggio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

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Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese

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Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 451/2011 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Con il regolamento (UE) n. 1042/2010 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio («le misure provvisorie») sulle importazioni di carta fine patinata («CFP») originaria della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 4 gennaio 2010 da CEPIFINE, l'associazione europea dei produttori di carta fine («denunziante») a nome di produttori che rappresentano una parte considerevole, in questo caso oltre il 25 %, della produzione totale di carta fine patinata dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

2.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(4)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5)

Un gruppo di produttori esportatori cinesi («produttore esportatore») che ha collaborato ha fatto presente che avrebbe dovuto ottenere udienza prima dell'imposizione delle misure provvisorie poiché, a suo parere, un regolamento provvisorio rappresenta un provvedimento individuale ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (3).

(6)

In merito a dette argomentazioni, è opportuno evidenziare i punti che seguono. Il regolamento di base delinea i diritti delle parti nell'ambito dei procedimenti antidumping e, in particolare, l'articolo 7 definisce le fasi procedurali per l'istituzione di misure provvisorie. L'articolo 7 del regolamento di base afferma, fra le altre cose, che eventuali misure provvisorie possono essere istituite entro 9 mesi dall'apertura di un caso. Nel presente procedimento l'inchiesta della Commissione è stata eseguita in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di base e le misure provvisorie da essa istituite sono in linea con le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento di base, inoltre tutte le parti interessate che lo hanno richiesto sono state ascoltate ed hanno avuto la possibilità di inviare informazioni e osservazioni. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia «anche supponendo che (…) il principio del rispetto dei diritti della difesa richieda che gli esportatori siano informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si è inteso istituire dazi provvisori, il mancato rispetto di questi diritti non può, in quanto tale, avere per effetto di viziare il regolamento che istituisce i dazi definitivi, in quanto, nel corso della procedura di adozione di quest'ultimo regolamento, si è posto rimedio al vizio che ha inficiato la procedura di adozione del regolamento corrispondente che istituisce i dazi provvisori (4)». Nel presente caso la Commissione ha adempiuto agli obblighi riguardanti la divulgazione a norma del regolamento di base e il diritto della difesa dei produttori esportatori è stato rispettato nel corso della procedura che ha portato all'adozione del presente regolamento.

(7)

La natura provvisoria delle misure adottate in conformità all'articolo 7 del regolamento di base è rispecchiata, fra le altre cose, dal periodo massimo di sei mesi durante il quale possono essere istituite nonché dal fatto che qualunque dazio provvisorio è protetto solo da una garanzia. La Commissione inoltre non ha mai impedito alle parti, qualora esse sentissero la necessità di essere ascoltate nuovamente nella fase in questione, di presentare richieste per ulteriori udienze prima del termine di 9 mesi stipulato per legge per l'istituzione di misure provvisorie.

(8)

I, produttore esportatore ha chiesto di accedere ai dati utilizzati provenienti dall'unica società degli Stati Uniti d'America (USA) che ha fornito informazioni conformi alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), per la determinazione del valore normale. Si sosteneva che altrimenti la parte non sarebbe stata in grado di accedere agli elementi di prova che avevano costituito la base per l'istituzione delle misure provvisorie e che ciò non solo violava il diritto di difesa della parte ma era anche contrario al principio della buona amministrazione. La stessa parte ha fatto presente che la divulgazione di dati riservati riguardanti parti specifiche avrebbe potuto essere messa a disposizione dei rappresentanti legali del produttore esportatore. I rappresentanti legali si sarebbero quindi assunti la responsabilità di tutelare la riservatezza dei segreti d'impresa delle società interessate. A sostegno della richiesta sono stati citati il sistema statunitense e quello canadese e la Corte di giustizia dell'Unione europea in G.J. Dokter e a./Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

(9)

Tali richieste sono state respinte. La richiesta del produttore esportatore riguardava informazioni riservate relative ai prezzi fornite dalla società statunitense sopra citata. La Commissione non ha potuto permettere l'accesso a informazioni commerciali riservate così dettagliate. Permettere l'accesso a tali dati avrebbe infatti violato la legislazione dell'Unione, in particolare l'articolo 19 del regolamento di base, portando ad una divulgazione non autorizzata di dati commerciali limitati e sensibili riguardanti la società statunitense. Per quanto riguarda la metodologia proposta per la divulgazione dei segreti d'impresa ai rappresentanti legali di altre parti interessate, a differenza dei sistemi statunitense e canadese, il regolamento di base non prevede procedure di questo tipo. È evidente quindi che la questione si trova al di fuori del quadro giuridico dell'UE stabilito per i procedimenti antidumping. In ogni caso, il caso della Corte citato non sostiene alcuna richiesta di accesso a informazioni riservate. La sentenza riguarda inoltre alcuni limiti intrinsechi del principio del diritto della difesa.

(10)

Il produttore esportatore ha inoltre richiesto l'accesso a informazioni riguardanti: i rotoli usati nella stampa con presse a bobina fabbricati dai produttori dell'Unione, informazioni dettagliate circa lo status giuridico di un produttore rappresentativo dell'Unione, le attività e i dati finanziari di alcuni stabilimenti selezionati, dati circostanziati riguardanti i costi di produzione dell'industria dell'Unione e i numeri di controllo dei prodotti fabbricati dai produttori rappresentativi dell'Unione. Alcune delle informazioni richieste non rientravano nel campo di applicazione dell'inchiesta poiché si riferivano a prodotti non inclusi in essa o ad attività dei produttori dell'Unione non legate alla fabbricazione di CFP. Per quanto riguarda le altre informazioni richieste, la Commissione non era nella posizione di concedere l'accesso ad esse poiché, a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, ciò avrebbe costituito una divulgazione non autorizzata di segreti d'impresa riservati.

(11)

Il produttore esportatore ha richiesto inoltre che fossero divulgati i nomi delle società che si sono opposte all'inchiesta e non hanno richiesto il trattamento riservato. La divulgazione di tali dati avrebbe reso note l'identità e la posizione di produttori che hanno richiesto la riservatezza, pertanto non è stato possibile rivelare dette informazioni.

(12)

Nella divulgazione, seppure più dettagliata possibile, delle conclusioni provvisorie si è fatto attenzione a non rendere pubbliche informazioni riservate e quindi a non violare i diritti fondamentali dei produttori esportatori, fra cui il diritto di difesa e il principio di buona amministrazione.

(13)

Le analisi del pregiudizio effettuate nella presente inchiesta antidumping e nell'inchiesta antisovvenzioni parallela sono identiche, poiché la definizione di industria dell'Unione, di produttori rappresentativi dell'Unione e di periodo dell'inchiesta sono le stesse in entrambe le inchieste. Per questo motivo le osservazioni riguardanti il pregiudizio avanzate in uno qualunque di questi procedimenti sono state prese in considerazione in entrambi i procedimenti.

2.1.   Periodo dell'inchiesta

(14)

Si ricorda che, come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del PI («periodo considerato»).

3.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

3.1.   Prodotto in esame

(15)

In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, il produttore esportatore e il denunziante hanno inviato osservazioni supplementari riguardanti la definizione del prodotto. Alcune di queste ripetevano quelle alle quali era già stato risposto nel regolamento provvisorio.

(16)

Il produttore esportatore ha ribadito che, dal punto di vista delle caratteristiche di base, non vi è alcuna differenza sostanziale tra la CFP in fogli e in rotoli adatta per l'utilizzo in macchine per la stampa alimentate a fogli («prodotto in esame») e i rotoli adatti per le presse a bobina e che, pertanto, la CFP per la stampa con presse a bobina non dovrebbe essere stata esclusa dalla definizione del prodotto. La parte non era inoltre d'accordo con le conclusioni della Commissione secondo le quali questi prodotti non sono intercambiabili.

(17)

Si ricorda che dall'inchiesta è emerso che la CFP utilizzata in processi di stampa con presse a bobina e con macchine alimentate a fogli appartiene a due distinti gruppi di prodotti, non intercambiabili fra loro come descritto nei considerando 18 e 20 del regolamento provvisorio. Lo stesso produttore esportatore ha riconosciuto che questi prodotti non sono del tutto intercambiabili.

(18)

È opportuno sottolineare, inoltre, che nel periodo considerato non sono stati importati dalla RPC rotoli per le presse a bobina. È inoltre improbabile che questi prodotti vengano importati in futuro poiché l'approvvigionamento di essi da paesi lontani non è economicamente attuabile per le ragioni citate nel considerando 20 del regolamento provvisorio.

(19)

Il produttore esportatore ha inoltre fatto presente che i criteri definiti nel considerando 16 del regolamento provvisorio, in particolare la caratteristica tecnica della resistenza allo strappo superficiale, non permettevano di distinguere fra la CFP adatta per la stampa con presse a bobina e la CFP utilizzata per la stampa con presse alimentate a fogli. Ha osservato inoltre che l'esclusione delle bobine è stata fatta su base arbitraria sostenendo che i rotoli per presse a bobina fabbricati da produttori dell'Unione non rispondono ai criteri specificati nel considerando 16 del regolamento provvisorio per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza allo strappo superficiale.

(20)

Il produttore esportatore sosteneva inoltre che la Commissione ha mancato all'obbligo di esaminare in modo obiettivo gli elementi di prova inviati dal produttore esportatore ai servizi della Commissione prima del regolamento provvisorio, in particolare i risultati delle prove condotte presso i suoi laboratori per misurare la resistenza allo strappo superficiale delle bobine fabbricate dai produttori dell'Unione.

(21)

I risultati presentati dal produttore esportatore consistevano in una sintesi dei risultati della prova effettuata presso i propri laboratori. È essenziale sottolineare che i risultati non sono stati messi a disposizione per ispezioni e osservazioni da parte di altre parti interessate, in particolare l'industria dell'Unione, e il produttore esportatore non ha inviato un riassunto non riservato esaustivo nonostante sia stato più volte invitato a farlo.

(22)

Si ricorda che, in una fase provvisoria, la Commissione ha concluso che l'obiettività e l'affidabilità della prova non erano sufficienti perché si potessero trarre conclusioni da essa. Il produttore esportatore non ha inviato ulteriori informazioni sufficientemente precise, che potessero eventualmente agevolare la valutazione dell'affidabilità della prova. Poiché non è stata fornita una versione non riservata della prova in questione, le società le cui bobine, secondo quanto asserito, sono state sottoposte alla prova non hanno potuto replicare alle conclusioni della prova. La Commissione non ha quindi potuto controllare in maniera obiettiva se i risultati della prova inviati erano affidabili e corretti e potevano essere utilizzati ai fini dell'inchiesta. In base ai dati di cui dispone la Commissione, le conclusioni elaborate in una fase provvisoria circa l'obiettività e l'affidabilità della prova non possono essere riconsiderate poiché non è stato possibile verificare tramite fonti attendibili le informazioni inviate in via riservata.

(23)

In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, il produttore esportatore ha presentato i risultati di una prova supplementare effettuata per suo conto da un laboratorio esterno e ha ribadito che la CFP utilizzata nella stampa con presse a bobina è stata esclusa arbitrariamente dal campo di applicazione dell'inchiesta. Le relazioni di prova indicavano che la resistenza allo strappo superficiale era stata misurata su 25 campioni di rotoli per presse a bobina forniti dal produttore esportatore al laboratorio e identificati come campioni di carta fabbricati da produttori dell'Unione. Secondo la relazione, nessuno dei campioni di carta rispondeva ai criteri di cui al considerando 16 del regolamento provvisorio.

(24)

La valutazione della relazione ha messo in luce che, in primo luogo, la relazione della prova realizzata dal laboratorio esterno riguardava in gran parte prodotti per cui i risultati erano irrilevanti poiché la maggior parte dei campioni sottoposti alla prova non erano di fatto bobine; in secondo luogo, la relazione si riferiva a prodotti non sufficientemente identificati, per i quali, in base alla relazione, non era possibile determinare se la carta sottoposta alla prova fosse per la stampa a fogli o a bobina, poiché la marca di carta citata nella relazione esiste in entrambi i formati. La relazione non forniva infine alcuna garanzia che i rotoli appartenenti ai campioni citati fossero effettivamente quelli sottoposti alla prova.

(25)

In risposta alla relazione del laboratorio esterno, il denunziante ha fornito i risultati delle prove effettuate da uno dei produttori dell'Unione sugli stessi campioni di bobine che, secondo quanto affermato, erano stati sottoposti alla prova presso il laboratorio esterno. Questa prova ha mostrato risultati differenti. Secondo il denunziante, tali differenze sono probabilmente dovute a condizioni di prova diverse, il che costituirebbe una possibile non conformità alla norma ISO 3783:2006, cioè la norma secondo cui occorre misurare la resistenza allo strappo superficiale, come stabilito nel considerando 16 del regolamento provvisorio.

(26)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha contestato l'obiettività della Commissione in merito al rifiuto del risultato della prova effettuata presso il laboratorio esterno. Egli sosteneva che la prova era stata effettuata in cieco dall'esperto indipendente e in conformità alla norma ISO corrispondente. Ha inoltre allegato una dichiarazione firmata del direttore nella quale si specifica la fonte dei campioni usati nella prova allo scopo di dimostrarne l'indipendenza, la correttezza e la rappresentatività.

(27)

Innanzitutto la Commissione non ha mai messo in dubbio l'imparzialità della relazione della prova effettuata dal laboratorio esterno e a questo proposito il fatto che la prova sia stata svolta in cieco non fa alcuna differenza. D'altro canto, sono stati sollevati dubbi circa le garanzie fornite in merito alla selezione e all'origine dei campioni sottoposti alla prova e non sulla prova in sé. Le argomentazioni del produttore esportatore non sono state in grado di chiarire questi dubbi poiché erano incomplete e poco chiare sotto diversi aspetti, ad esempio per quanto riguarda l'inclusione di prodotti diversi dalle bobine che, secondo quanto spiegato, sarebbe dovuta ad errori amministrativi o commessi dai fornitori che potrebbero quindi aver consegnato dei campioni sbagliati.

(28)

Poiché non era chiara la fonte né la composizione dei campioni dei prodotti sottoposti alla prova, secondo quanto affermato, e i risultati delle prove condotte dalle varie parti non erano omogenei, si è concluso che la relazione presentata dal laboratorio esterno relativa alla prova condotta per conto del produttore esportatore non è stata in grado di dimostrare in modo definitivo che la resistenza allo strappo superficiale non è un criterio adeguato per distinguere fra la CFP adatta per l'uso nella stampa con presse a bobina e la CFP utilizzata nella stampa con macchine alimentate a fogli. Di conseguenza, la relazione della prova non ha dimostrato che la CFP utilizzata nella stampa con presse a bobina è stata esclusa arbitrariamente dal campo di applicazione dell'inchiesta.

(29)

Per quanto riguarda la pertinenza della resistenza allo strappo superficiale come criterio per distinguere i rotoli adatti alla stampa con presse a bobina, si ricorda che nella definizione di prodotto i due gruppi di prodotti sono distinti l'uno dall'altro, fra le altre cose, in base al loro utilizzo finale, distinguendo quindi se siano adatti per la stampa con presse a bobina o a fogli come definito anche dai requisiti delle presse in cui sono usati, il che a sua volta è rispecchiato, fra le altre cose, dalla caratteristica della resistenza allo strappo superficiale. Si noti inoltre che la resistenza allo strappo superficiale è soltanto una delle caratteristiche che permette di distinguere la CFP adatta alla stampa con presse a bobina dalla CFP utilizzata nella stampa con macchine alimentate a fogli; i considerando 16 e 18 del regolamento provvisorio definiscono ulteriori criteri che non sono stati contestati dal produttore esportatore. Il produttore esportatore ha osservato che l'umidità, come definita nel considerando 18 del regolamento provvisorio, non è una caratteristica di base specifica per distinguere i prodotti. Nel corso dell'inchiesta sono state tuttavia presentate da altre parti osservazioni discordanti a questo proposito. In ogni caso si è concluso che la rigidità e la resistenza allo strappo superficiale sono i fattori più importanti.

(30)

Nella sua risposta il denunziante ha ammesso la possibile esistenza di rotoli che non rispondono pienamente ai criteri di resistenza allo strappo superficiale definiti nel regolamento provvisorio, ma che possono comunque essere usati per la stampa a bobina. Ha tuttavia continuato a sostenere che la resistenza allo strappo superficiale è l'unica prova in grado di definire con certezza se un rotolo di carta sia effettivamente adatto alla stampa a bobina, sostenendo quindi che se un rotolo risponde ai criteri relativi alla resistenza allo strappo superficiale di cui al considerando 16 del regolamento provvisorio si tratta sicuramente di un rotolo per presse a bobina.

(31)

A sostegno delle argom entazioni relative alla resistenza allo strappo superficiale, il produttore esportatore ha citato le osservazioni presentate da uno dei produttori dell'Unione che ha presentato una denuncia nelle inchieste antidumping e antisovvenzione negli Stati Uniti nelle quali il produttore dell'Unione, secondo quanto sostenuto, affermava che non è possibile distinguere le bobine né in base alla prova di resistenza allo strappo superficiale né ad altre misurazioni.

(32)

Il denunziante ha contestato queste affermazioni del produttore esportatore sostenendo al contrario che i procedimenti portati avanti negli Stati Uniti suggeriscono che vi sia una netta distinzione fra le bobine e la CFP.

(33)

È opportuno notare in primo luogo che le affermazioni cui il produttore esportatore fa riferimento sono state presentate nel corso di inchieste di altre giurisdizioni e da altre parti rispetto a quelle coinvolte nel presente procedimento e di conseguenza non sono pertinenti. In secondo luogo, nelle inchieste citate le autorità statunitensi hanno concluso che vi è una netta distinzione fra la CFP utilizzata per la stampa con macchine alimentate fogli e i rotoli adatti per la stampa con presse a bobina. Si è concluso che i rotoli da tagliare (cutter roll) sono da considerarsi prodotti semi finiti mentre i rotoli adatti per la stampa con presse a bobina non rientrano nel prodotto in esame. Le autorità statunitensi non hanno definito esplicitamente le bobine nella loro definizione del prodotto. Per questo motivo, nelle inchieste citate il criterio della resistenza allo strappo superficiale era irrilevante ai fini della definizione del prodotto.

(34)

In base alle osservazioni esposte, la caratteristica tecnica della «resistenza allo strappo superficiale» è stata confermata come affidabile nella descrizione della CFP adatta per la stampa con presse a bobina.

(35)

I commenti espressi hanno tuttavia rivelato che esistono bobine che possono essere usate nella stampa con presse a bobina anche se non rispettano pienamente tutti i criteri della resistenza allo strappo superficiale. Per questo motivo si è ritenuto necessario rielaborare la definizione di rotoli adatti per la stampa con presse a bobina.

(36)

Al fine di individuare un ulteriore criterio per distinguere le bobine che non rispondono completamente a tutti i criteri per la resistenza allo strappo superficiale, il denunziante ha suggerito che un rotolo che non risulta del tutto conforme alla prova di resistenza allo strappo superficiale ma ha il mandrino interno inferiore a 80 mm deve essere considerato una bobina.

(37)

Il governo della RPC e il produttore esportatore hanno dichiarato che l'aggiunta delle dimensioni del mandrino come nuovo elemento nella definizione del prodotto rappresenta una revisione della definizione di bobine e quindi del prodotto in esame. Sostenevano inoltre che le dimensioni del mandrino interno non sono un criterio adatto poiché esistono bobine con un mandrino superiore a 80 mm e rotoli da tagliare con un mandrino inferiore a 80 mm.

(38)

La Commissione ha fatto il possibile per perfezionare ulteriormente la definizione di rotoli adatti per la stampa con presse a bobina e per fornire chiarimenti utili a distinguere sempre meglio il prodotto in esame da altri prodotti, anche al fine di ridurre la possibilità di elusione delle misure. Gli elementi di prova presentati in merito all'adeguatezza del mandrino hanno tuttavia dimostrato che questo criterio avrebbe potuto portare all'esclusione del prodotto in esame, cioè di rotoli da tagliare con un mandrino inferiore a 80 mm. Si è quindi deciso di abbandonare questo criterio per definire i rotoli adatti all'uso nella stampa con presse a bobina.

(39)

Quanto detto non pregiudica l'affidabilità del metodo secondo il quale i rotoli adatti all'utilizzo nella stampa con presse a bobina sono stati esclusi dal campo di applicazione dell'inchiesta come dichiarato dal gruppo di produttori esportatori cinesi.

(40)

Non sono pervenute ulteriori osservazioni riguardanti l'esclusione della carta a più strati dal campo di applicazione dell'inchiesta.

(41)

In base a quanto detto sopra, si confermano i considerando da 14 a 26 del regolamento provvisorio.

3.2.   Prodotto simile

(42)

In assenza di osservazioni in merito alle conclusioni esposte nel considerando 27 del regolamento provvisorio, si confermano le conclusioni provvisorie relative al prodotto simile.

4.   CAMPIONAMENTO

(43)

In assenza di altre osservazioni sul campionamento, si confermano i considerando da 28 a 30 del regolamento provvisorio.

(44)

I quattro produttori citati nel considerando 29 del regolamento provvisorio che sono stati considerati rappresentativi dell'industria dell'Unione, come definito nel considerando 77 del regolamento provvisorio, sono di seguito denominati «produttori rappresentativi dell'Unione».

5.   DUMPING

(45)

Soltanto un gruppo cinese che ha collaborato (il gruppo APP, il produttore esportatore) ha inviato osservazioni circa il dumping in seguito all'istituzione di misure provvisorie.

5.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(46)

Per quanto riguarda il criterio 1, il gruppo APP sosteneva che le argomentazioni della Commissione fossero basate soltanto sulla presunta impossibilità di verificare i pagamenti. Il gruppo ribatteva quindi che i metodi usati dalla parte in questione sono conformi alle norme internazionali in materia di contabilità («IAS»).

(47)

Tale obiezione è stata respinta. In merito a ciò si noti che l'inchiesta ha rivelato che non è stato possibile stabilire l'esistenza di pagamenti per quanto riguarda la cessione di azioni delle società e il costo delle principali materie prime. Per quanto riguarda i metodi di contabilità utilizzati, si noti che essi non erano conformi alle norme IAS (compensazione e informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate).

(48)

Per quanto riguarda i criteri 1 e 2, il gruppo APP ha dichiarato che la Commissione ha respinto in forma sommaria il parere di una società di consulenza contabile molto nota poiché lo riteneva non pertinente. Un tale rifiuto costituirebbe un rifiuto inammissibile di una dichiarazione di un testimone indipendente e violerebbe quindi il diritto del gruppo APP ad un procedimento equo. Il gruppo APP ha dichiarato che i consulenti contabili ai quali si è appoggiato hanno trovato che l'analisi della Commissione sulle procedure e i principi contabili era imprecisa e che alcuni dei punti individuati dalla Commissione erano, secondo i consulenti, non pertinenti.

(49)

Le dichiarazioni del gruppo APP non erano sostenute da elementi di prova e sono state pertanto respinte. In merito a ciò occorre notare che i consulenti contabili citati nel precedente considerando non sembrano contestare i dati effettivamente stabiliti nella presente inchiesta, ma pare piuttosto che cercassero di presentare un'analisi di alcuni dei principi contabili di base, quali il principio di prudenza, di competenza, di fedele rappresentazione e dell'importanza relativa. Va inoltre notato che questi consulenti contabili non erano presenti alla verifica in loco effettuata dalla Commissione nella RPC, durante la quale la Commissione ha potuto verificare direttamente le pratiche effettivamente usate dal gruppo APP, importanti ai fini della valutazione per il TEM. La Commissione ha spiegato alla parte in questione, in dettaglio e per iscritto, le carenze individuate e la loro relazione con le norme di contabilità IAS. L'interpretazione di queste norme data dalla società contabile non era sufficientemente documentata o sostenuta da elementi di prova, inoltre non è stato possibile stabilire una relazione con i dati effettivamente riscontrati. Gli elementi di prova nel fascicolo confermano infine che i principi contabili sopra citati non sono stati rispettati.

(50)

Il gruppo APP ha dichiarato che i suoi diritti fondamentali sono stati violati. La parte si è inoltre lamentata sostenendo che durante l'inchiesta per il TEM la Commissione le avrebbe imposto un onere eccessivo di prove.

(51)

Tale obiezione è stata respinta. In merito a ciò occorre notare che la Commissione ha fornito al gruppo APP tutti i dettagli necessari circa il tipo di informazioni richieste per quanto riguarda il TEM e ha fatto il possibile per verificare in ogni fase del procedimento qualunque informazione fornita dalla parte. Il fatto che le informazioni fornite dalla parte non confermino la conformità dei propri metodi contabili alle norme IAS non implica l'esistenza di un onere eccessivo. Il TEM è un'eccezione al regime normale per le società che si trovano in paesi non retti da un'economia di mercato e in casi simili alle parti viene semplicemente richiesto di dimostrare che essi sono conformi alle norme di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base; la mancata conformità ad un criterio è sufficiente a giustificare il rifiuto del TEM. Nel presente procedimento l'inchiesta ha stabilito che il gruppo APP non è stato in grado di dimostrare che rispondeva ai requisiti del criterio 2.

(52)

Il gruppo APP ha dichiarato inoltre che la valutazione del TEM non è stata svolta in modo obiettivo. Ha affermato che la decisione del TEM poteva essere stata influenzata dalle conoscenze della Commissione in merito all'impatto del rifiuto del TEM sul margine di dumping del gruppo.

(53)

Queste argomentazioni non sono state accompagnate da elementi di prova e sono state pertanto respinte. Non vi è alcuna prova del fatto che la decisione del TEM sia stata influenzata dalle conoscenze della Commissione in merito all'impatto del rifiuto del TEM sul margine di dumping del gruppo. L'analisi del TEM è un'analisi tecnica del raggiungimento dei cinque obiettivi definiti chiaramente nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e l'analisi del TEM presentata dalla Commissione è stata effettuata in base ai criteri del TEM e senza considerare l'impatto dei risultati di tale analisi sul margine potenziale di dumping del produttore esportatore. A questo proposito, si ricorda che la programmazione delle varie fasi delle verifiche in loco e la differenza fra i calendari seguiti (moduli di richiesta TEM, questionari antidumping, dati sul paese di riferimento, vendite all'esportazione attraverso parti correlate nell'Unione) e i periodi durante i quali le parti hanno trasmesso le risposte e le successive modifiche alle informazioni presentate dimostrano che la Commissione non è stata in grado di stabilire in alcun modo quale sarebbe stato l'effetto di una decisione del TEM sul margine potenziale di dumping del gruppo al momento della divulgazione di tale decisione. Infine, il gruppo APP ha continuato fino ad una fase avanzata dell'inchiesta a mandare nuove informazioni che sostituivano quelle già presenti nel fascicolo, pertanto non è corretto sostenere che la Commissione abbia potuto calcolare i margini di dumping in base ad informazioni che non erano in suo possesso.

(54)

Il gruppo APP ha inoltre osservato che la Commissione non aveva bisogno di verificare completamente le risposte al questionario antidumping presentate dalla parte al fine di avere un quadro dettagliato dei dati in esso contenuti e che vi è il sospetto che la Commissione disponesse dei dati necessari al calcolo del margine di dumping.

(55)

Questa argomentazione è stata respinta. In merito a ciò occorre notare che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento di base, la Commissione ha verificato tutte le informazioni presentate dalle parti interessate per giungere ad una conclusione rappresentativa. Le conclusioni dell'inchiesta si basano su fatti verificati durante un periodo di tempo che copre quattro mesi e non su semplici supposizioni o dichiarazioni di vario genere non verificate.

(56)

Il gruppo APP ha fatto presente che i criteri del TEM andrebbero letti alla luce del loro obiettivo, vale a dire garantire che i prezzi siano il risultato di normali forze di mercato. A questo proposito occorre notare che lo scopo dei criteri del TEM è chiaramente definito nell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base e che nell'analisi della richiesta del TEM la Commissione ha applicato al gruppo APP queste norme chiaramente definite.

(57)

Il gruppo APP ha inoltre indicato la presenza di determinati difetti nella valutazione del TEM, poiché la verifica delle risposte al questionario antidumping aveva stabilito un costo di produzione «affidabile», mentre la valutazione del TEM indica l'incapacità di determinare i pagamenti per i fattori di produzione.

(58)

Questa interpretazione delle conclusioni è stata respinta in quanto erronea. Si ricorda che, nel regolamento di base, la concessione del TEM, e quindi anche l'affidabilità e l'uso dei dati relativi al prezzo e ai costi di un produttore esportatore per stabilire il valore normale, è esplicitamente subordinata al fatto che la società dimostri di rispondere ai requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c). Se l'obiezione sopracitata del gruppo APP fosse stata accolta, si sarebbero semplicemente dovute ignorare le conclusioni della valutazione del TEM e le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), usando informazioni di altro tipo ottenute per altri scopi. Ciò non è conforme alle disposizioni del regolamento di base.

(59)

Si ricorda che per il gruppo APP è emerso che due dei quattro produttori esportatori correlati producevano soltanto cartone a più strati. Tenendo conto del fatto che il cartone a più strati è escluso dalla definizione del prodotto, come confermato ai considerando 40 e 41 sopra, si conclude che i risultati del TEM per quanto riguarda i due produttori esportatori correlati che producono soltanto cartone a più strati all'interno del gruppo APP non sono pertinenti ai fini del presente procedimento.

(60)

In assenza di altre osservazioni relative al TEM, si confermano i considerando da 31 a 51 del regolamento provvisorio.

5.2.   Trattamento individuale (TI)

(61)

In assenza di osservazioni riguardo al trattamento individuale, si confermano i considerando da 52 a 55 del regolamento provvisorio.

5.3.   Valore normale

5.3.1.   Paese di riferimento

(62)

Nessuna delle parti ha contestato la scelta degli USA come paese di riferimento per l'accertamento definitivo.

(63)

In assenza di altre osservazioni relative alla scelta del paese di riferimento, si confermano i considerando da 56 a 63 del regolamento provvisorio.

5.3.2.   Determinazione del valore normale

(64)

Si ricorda che il valore normale è stato calcolato sulla base dei dati forniti dall'unico produttore del paese di riferimento (USA) che ha collaborato. Il valore normale è stato quindi stabilito in base ai prezzi delle vendite sul mercato interno di un produttore statunitense del prodotto simile fabbricato negli Stati Uniti. Durante il PI questo produttore ha fabbricato e venduto nel mercato statunitense il maggior numero di varietà del prodotto simile.

(65)

Il gruppo APP ha dichiarato che la Commissione non ha fornito informazioni sufficienti in merito al valore normale nel paese di riferimento, come la comparabilità dei prodotti, la rappresentatività, la struttura dei costi, il meccanismo di confronto equo e gli adeguamenti.

(66)

Queste argomentazioni sono state respinte. A questo proposito occorre notare che, come spiegato nel considerando 9, la Commissione ha fornito alla parte tutte le informazioni pertinenti, relative ai dati usati per calcolare il valore normale, che potevano essere divulgate senza violare le disposizioni dell'articolo 19 del regolamento di base, garantendo quindi allo stesso tempo che qualunque dato riservato fornito dall'unico produttore statunitense fosse trattato come tale e non venisse divulgato ad altre parti. Le informazioni comunicate al produttore esportatore erano utili e davano a quest'ultimo la possibilità di capire la metodologia utilizzata a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di base.

(67)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 64 a 67 del regolamento provvisorio.

5.4.   Prezzo all'esportazione

(68)

Il gruppo APP ha dichiarato che le vendite all'esportazione di una delle sue società che ha collaborato all'inchiesta non sarebbero dovute essere escluse dal calcolo del margine di dumping, anche in mancanza di prodotti corrispondenti. Il gruppo sosteneva inoltre che i quantitativi dei prodotti esportati di questa società non erano ridotti ma, al contrario, sostanziali.

(69)

A tale proposito va osservato che i valori delle vendite relativi alle transazioni in questione sono stati originariamente considerati per la determinazione dei prezzi all'esportazione, ma non è stato tuttavia possibile determinare il valore normale corrispondente a tali transazioni poiché nel paese di riferimento non vi erano tipi di prodotto comparabili, il che ha reso impossibile un confronto. Per quanto riguarda i quantitativi dei prodotti esportati di questa società specifica, occorre notare che essi rappresentano solamente una minima parte delle vendite all'esportazione totali del gruppo APP e i loro livelli di prezzo sembravano in linea con i livelli di prezzo delle vendite all'esportazione complessivi del gruppo APP. Va infine sottolineato che la maggior parte delle operazioni di esportazione è stata usata per determinare se le esportazioni fossero oggetto di dumping oppure no, cioè se corrispondessero completamente al valore normale stabilito nel paese di riferimento. Pertanto le argomentazioni del gruppo APP sono state respinte in quanto non possono mettere in discussione il risultato di dumping pregiudizievole poiché la base del calcolo è chiaramente rappresentativa. Il fatto che un valore normale corrispondente nel paese di riferimento non esista necessariamente per tutte le operazioni di esportazione è intrinseco ad una conclusione di questo tipo.

(70)

Il gruppo APP ha inoltre sostenuto che le vendite all'esportazione sopra citate avrebbero dovuto essere utilizzate nel calcolo del margine di dumping poiché l'autorità incaricata dell'inchiesta ha la possibilità di identificare tipi di prodotto simili usati per il calcolo del valore normale, adeguare il prezzo all'esportazione al valore normale o costruire un valore normale da confrontare alle vendite all'esportazione sopra citate.

(71)

Queste argomentazioni sono state respinte poiché nel paese di riferimento non vi erano tipi di prodotto abbastanza simili a quelli esportati per coprire le differenze con un adeguamento per quanto riguarda le caratteristiche fisiche. Allo stesso modo, non è stato possibile costruire un valore normale per questi tipi di prodotto. Non è possibile identificare tipi di prodotto simili in altre operazioni di valore normale e mancavano le basi per operare degli adeguamenti o, in alternativa, costruire il valore normale facendo ricorso alle ipotesi delle vendite, delle spese amministrative generali e del profitto.

(72)

Il gruppo APP ha richiesto chiarimenti in merito al margine di profitto ragionevole utilizzato per costruire il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(73)

A questo proposito si noti che la Commissione ha rivisto questo punto in seguito a nuovi sviluppi. Si ricorda che, come spiegato nel considerando 71 del regolamento provvisorio, è stato usato un tasso di profitto ragionevole, significativamente inferiore al profitto di riferimento per l'industria dell'Unione. La Commissione ha riesaminato i dati a disposizione abbassando il tasso del margine di profitto usato per costruire il prezzo all'esportazione ad un livello corrispondente alla media ponderata segnalata da una serie di importatori indipendenti dell'Unione del prodotto in esame, pari al 4,5 %.

(74)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 68 a 71 del regolamento provvisorio, come modificati sopra.

5.5.   Confronto

(75)

Il gruppo APP ha dichiarato di non comprendere la base per i calcoli di determinati adeguamenti del valore normale (in particolare il tipo di adeguamenti e il loro impatto sul valore normale) e del prezzo all'esportazione (in particolare la metodologia utilizzata e i calcoli effettuati per arrivare a diversi tassi).

(76)

Per quanto riguarda gli adeguamenti del valore normale, come spiegato nei considerando 9 e 66 sopra, la Commissione ha fornito al gruppo APP tutti i dati pertinenti che le è stato possibile divulgare, tenendo conto delle disposizioni in materia di riservatezza definite nel regolamento di base. La Commissione ha inoltre controllato presso la parte che ha collaborato nel paese di riferimento se fosse possibile divulgare informazioni aggiuntive relative agli adeguamenti al fine di migliorare la trasparenza. Col consenso del produttore del paese di riferimento è stato in effetti possibile fornire al gruppo APP informazioni più dettagliate riguardo agli adeguamenti del valore normale in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie.

(77)

Per quanto riguarda gli adeguamenti del prezzo all'esportazione occorre notare che essi sono stati trasmessi integralmente al gruppo APP. In seguito alla richiesta del gruppo APP, sono stati comunicati al gruppo APP chiarimenti concernenti gli adeguamenti del prezzo all'esportazione successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie.

(78)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando 72 e 73 del regolamento provvisorio.

5.6.   Margine di dumping

(79)

Non sono state presentate osservazioni pertinenti relative al margine di dumping. In mancanza di altre osservazioni, si conferma il considerando 74 del regolamento provvisorio.

(80)

Tenendo conto del tasso di margine di profitto ricalcolato, usato per costruire il prezzo all'esportazione per il gruppo APP e in base alla metodologia definita nei considerando da 31 a 73 del regolamento provvisorio, i margini di dumping definitivi, espressi come una percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Produttore esportatore

Margine di dumping

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC;

43,5 %

Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC

43,5 %

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC;

63 %

Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC

63 %

(81)

In base ai dati specificati nel considerando 76 del regolamento provvisorio, il margine di dumping definitivo per l'intero territorio della RPC è stato determinato sulla base del margine di dumping definitivo stabilito per le società che hanno collaborato aventi l'aliquota individuale del dazio più elevata (63 %). In mancanza di altre osservazioni, si conferma il considerando 76 del regolamento provvisorio.

6.   PRODUTTORI DELL'UNIONE

(82)

Il governo della RPC ha sostenuto che uno dei produttori rappresentativi, secondo quanto dichiarato, è correlato ad una società cinese e pertanto dovrebbe essere escluso dalla definizione di industria dell'Unione. L'inchiesta ha rivelato tuttavia che i prodotti fabbricati dalla società cinese in questione non rientrano nel prodotto in esame. La relazione non ha quindi alcuna influenza sull'analisi del pregiudizio né sull'inclusione di questo produttore dell'Unione nella definizione di industria dell'Unione.

(83)

In assenza di ulteriori osservazioni relative alla produzione dell'Unione, si confermano i considerando 77 e 79 del regolamento provvisorio.

7.   PREGIUDIZIO

7.1.   Consumo dell'Unione

(84)

In assenza di osservazioni relative al consumo dell'Unione, si confermano i considerando da 80 a 82 del regolamento provvisorio.

7.2.   Importazioni nell'Unione dalla RPC

(85)

In assenza di osservazioni riguardo al livello delle importazioni nell'Unione provenienti dalla RPC, si confermano i considerando 83 e 84 del regolamento provvisorio.

7.2.1.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(86)

Per garantire che i calcoli di dumping, undercutting e underselling seguano un approccio coerente e per i motivi di cui ai considerando da 68 a 71, il calcolo dell'undercutting è stato rivisto per escludere le vendite all'esportazione di una società che si trova all'interno del gruppo di un produttore esportatore che ha collaborato.

(87)

In base al set di dati modificato utilizzato per il calcolo e a causa di una correzione minore di calcolo, il tasso dell'undercutting del prezzo di cui al considerando 87 è stato leggermente rivisto. Le importazioni in dumping erano in media inferiori del 7,6 % ai prezzi dei produttori dell'Unione durante il PI.

7.3.   Situazione economica dell'industria dell'Unione e dei produttori rappresentativi dell'Unione

7.3.1.   Osservazioni preliminari

(88)

Uno dei produttori esportatori che hanno collaborato (APP) riteneva che l'analisi del pregiudizio andasse fatta a livello di industria dell'Unione «definita correttamente», limitata quindi ai produttori dell'Unione che appoggiano la denuncia e collaborano all'inchiesta. Secondo questo produttore, le conclusioni relative al pregiudizio notevole sarebbero diverse se alcuni indicatori, quali la quota di mercato, fossero stabiliti a livello di industria dell'Unione «definita correttamente». Il governo della RPC ha commentato che l'analisi del pregiudizio non è riuscita ad analizzare in maniera coerente ed esaustiva tutti gli indicatori del pregiudizio per il denunziante e per l'industria dell'Unione nel complesso.

(89)

Bisogna notare in primo luogo che le dichiarazioni di tale produttore sembrano ricavate da indicatori calcolati da serie di dati ed informazioni differenti rispetto a quelli stabiliti nel corso dell'inchiesta e presentate di seguito e nel regolamento provvisorio. Di conseguenza, queste conclusioni sono di fatto sbagliate e non pertinenti.

(90)

In secondo luogo, la pratica della Commissione comprende la valutazione dei fattori macroeconomici per l'indicazione del pregiudizio subito al livello dell'industria dell'Unione nel suo complesso, come spiegato nel considerando 89 del regolamento provvisorio. Nella presente inchiesta l'industria dell'Unione è stata definita a livello dei produttori dell'Unione che rappresentano la produzione totale dell'Unione (considerando 77 del regolamento provvisorio), a prescindere dal fatto che essi avessero appoggiato la denuncia o collaborato all'inchiesta. Tenuto conto di questa definizione ampia, le obiezioni del produttore esportatore, secondo la quale l'industria dell'Unione non era stata definita «correttamente», sono state respinte.

(91)

I fattori microeconomici sono analizzati al livello dei produttori rappresentativi dell'Unione, indipendentemente dal fatto che questi appoggino o meno la denuncia. I produttori rappresentativi costituiscono il 58 % della produzione dell'Unione. Nessuno degli altri produttori dell'Unione ha sostenuto che le conclusioni della Commissione circa i fattori microeconomici fossero inaffidabili o infondate. Pertanto, non vi sono ragioni per mettere in discussione le conclusioni stabilite in base alle informazioni fornite solamente dai produttori rappresentativi dell'Unione.

(92)

Sono pervenute osservazioni circa il livello di cooperazione da parte di un produttore rappresentativo dell'Unione.

(93)

In esse si sosteneva che uno dei produttori rappresentativi dell'Unione ha collaborato solo parzialmente poiché sarebbe stato correlato ad un altro produttore che non ha collaborato all'inchiesta. Secondo quando dichiarato, le società sono correlate in seguito ad accordi transitori conclusi al momento dell'acquisizione del segmento commerciale della RPC dell'altro produttore da parte del produttore dell'Unione che ha collaborato. Si affermava che attraverso questi accordi transitori il produttore dell'Unione che ha collaborato controlla alcuni degli stabilimenti che sono rimasti di proprietà del produttore parzialmente rilevato. A sostegno della sua argomentazione, il produttore esportatore ha fatto riferimento alla decisione della Commissione (5) che al momento dell'acquisizione ha preso in esame la transazione per definire se essa potesse essere considerata un'acquisizione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (6).

(94)

Questa argomentazione era già stata analizzata al considerando 91 del regolamento provvisorio. Si ricorda che negli accordi transitori a cui si fa riferimento non figura alcun elemento che possa indurre a ritenere che la relazione tra le due società vada oltre i normali rapporti commerciali fra venditore ed acquirente. In particolare, i termini degli accordi transitori mirano ad amministrare le vendite di carta patinata per un periodo transitorio e, secondo detti termini, il produttore dell'Unione non ha altre funzioni oltre a quelle comparabili ad un agente di vendita durante il periodo di transizione. Inoltre, nei suoi conti consolidati sottoposti a revisione e nella risposta al questionario, il produttore ha dichiarato proventi da commissioni mentre agiva come agente per gli stabilimenti in questione; il produttore dell'Unione non ha riconosciuto alcune proprietà e quindi nessun costo per questi stabilimenti.

(95)

Secondo la decisione della Commissione sopra citata, la transazione fra le società è stata considerata come un'acquisizione da parte del produttore dell'Unione di parte delle attività commerciali dell'altra società e non come un'acquisizione della società in quanto tale. La decisione non suggerisce che le società siano da considerarsi come un'unica entità in seguito all'acquisizione; in particolare, le società non hanno costituito un'impresa comune. Occorre inoltre notare che la portata geografica esaminata nella decisione sopra citata è il SEE e non l'UE. Infine, nella sua decisione, la Commissione non ha analizzato la relazione fra le società in questione ai sensi dell'articolo 143 del codice doganale comunitario (IPCCC) (7).

(96)

A questo proposito non vi è motivo di riconsiderare le conclusioni provvisorie, poiché le due società non sono correlate ai sensi dell'articolo 143 dell'IPCCC e il produttore dell'Unione in questione ha collaborato pienamente all'inchiesta.

(97)

Il produttore esportatore ha inoltre dichiarato che ciascuna società consociata al produttore dell'Unione avrebbe dovuto compilare un questionario separato in quanto si tratta di persone giuridiche distinte. Il produttore esportatore ha mosso obiezioni contro un trattamento discriminatorio, poiché ad esso è stato richiesto di fornire una richiesta di TEM per ciascuna persona giuridica all'interno del gruppo.

(98)

Si osserva che nel caso delle richieste di TEM un gruppo di società ha l'onere di fornire prove in grado di dimostrare che tutte le società che fanno parte del gruppo rispondono ai requisiti del TEM, poiché la decisione di assegnare o meno il TEM riguarda il gruppo. Nel caso dei questionari per i produttori dell'Unione lo scopo è determinare l'esistenza di pregiudizio notevole nei confronti dell'industria dell'Unione (nella sua totalità) durante il PI. Queste lamentele circa la discriminazione ignorano la netta differenza fra gli obiettivi di un'inchiesta sul pregiudizio e una determinazione del TEM.

(99)

Nel caso del produttore dell'Unione in questione si è comunque ritenuto che un questionario sarebbe stato sufficiente ad ottenere una risposta esaustiva ed un'analisi soddisfacente degli aspetti relativi al pregiudizio. In particolare, la risposta ha fornito un dettaglio preciso delle informazioni a livello dei singoli stabilimenti di carta ed è stato possibile verificare nel corso delle visite di verifica tutti i dati necessari riguardanti tutti i produttori/venditori correlati del prodotto simile.

(100)

In un invio successivo, il produttore esportatore ha dichiarato anche che la stessa società non ha collaborato pienamente avendo risposto al questionario per conto di una persona giuridica non esistente e che i conti della società sottoposti a revisione non rispecchiano i dati forniti nella risposta al questionario. Le conclusioni del considerando precedente sono quindi pertinenti anche a tale riguardo.

(101)

Le conclusioni dei considerando da 88 a 91 rimangono pertanto invariate.

7.3.2.   Dati relativi all'industria dell'Unione (indicatori macroeconomici)

(102)

Il governo della RPC ha dichiarato che i dati macroeconomici usati per l'analisi erano incompleti e imprecisi e pertanto non potevano essere usati come elementi di prova a conferma del pregiudizio notevole.

(103)

La verifica in loco presso il denunziante ha confermato che i dati usati per stabilire gli indicatori macroeconomici sono raccolti direttamente presso i produttori dell'Unione che coprono circa il 98 % della produzione totale dell'Unione e il loro grado di dettaglio è tale da permettere di individuare informazioni riguardanti il prodotto in esame. Le ipotesi e/o le stime usate si basano su dati ragionevoli e giustificabili, ad esempio i rotoli da tagliare non sono stati presi in considerazione a causa del loro volume chiaramente irrilevante, come testimoniato dalla loro proporzione nel volume totale delle vendite dei produttori rappresentativi dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(104)

Il produttore esportatore ha dichiarato che la quota di mercato dei produttori dell'Unione dovrebbe comprendere anche le importazioni dalla Svizzera poiché queste provengono da uno stabilimento di proprietà di uno dei produttori rappresentativi dell'Unione.

(105)

La portata geografica delle inchieste antidumping è l'Unione europea. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(106)

È stato inoltre affermato che la quota di mercato del denunziante è aumentata in modo significativo durante il periodo considerato.

(107)

La quota di mercato è un indicatore macroeconomico analizzato a livello dell'industria dell'Unione nel suo complesso e non a livello del denunziante. In secondo luogo, l'affermazione relativa alla quota di mercato del denunziante è di fatto scorretta.

(108)

In assenza di ulteriori osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 92 a 98 del regolamento provvisorio.

7.3.3.   Dati relativi ai produttori rappresentativi dell'Unione (indicatori microeconomici)

(109)

Il produttore esportatore ha osservato che l'analisi del pregiudizio è viziata poiché le informazioni relative agli stabilimenti di carta acquisiti dal produttore dell'Unione a cui si è fatto riferimento nel considerando 93 non sono state incluse nell'analisi degli indicatori microeconomici per gli anni 2006-2008.

(110)

In seguito alle argomentazioni presentate da tale parte, gli indicatori microeconomici sono stati adeguati in modo da presentare un andamento del tutto comparabile negli anni escludendo le informazioni relative agli stabilimenti acquisiti per tutti gli anni presi in esame.

(111)

In seguito alla modifica del campo di applicazione dei dati utilizzati per l'analisi della situazione economica dei produttori rappresentativi dell'Unione, come spiegato nel considerando precedente, gli indicatori microeconomici sono stabiliti definitivamente come segue:

7.3.3.1.   Prezzi medi unitari dei produttori rappresentativi dell'Unione

(112)

Nonostante le lievi modifiche nelle cifre, si confermano l'andamento generale e le conclusioni di cui al considerando 99 del regolamento provvisorio, in base alle quali i prezzi della carta fine patinata rimangono stabili negli anni.

Tabella 5

Prezzi dei produttori dell'Unione

Prezzi dei produttori dell'Unione

2006

2007

2008

2009/PI

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

692

717

691

699

Indice

100

104

100

101

Fonte: Risposte al questionario, verificate.

7.3.3.2.   Scorte

(113)

Durante il PI le scorte rappresentavano circa il 10 % del volume di produzione. I produttori rappresentativi dell'Unione hanno aumentato del 10 % il livello delle scorte nel periodo considerato, in particolare tra il 2006 e il 2007 e successivamente tra il 2008 e il PI. Questo andamento ha coinciso in particolare con il netto aumento di importazioni a prezzi di dumping dalla RPC.

Tabella 6

Scorte

Scorte

2006

2007

2008

2009/PI

Scorte (tonnellate)

278 265

298 547

296 387

306 588

Indice

100

107

107

110

Fonte: Risposte al questionario, verificate.

7.3.3.3.   Occupazione, salari e produttività

Tabella 7

Occupazione

Occupazione

2006

2007

2008

2009/PI

Occupazione — equivalenti a tempo pieno (ETP)

7 756

7 487

7 207

6 197

Indice

100

97

93

80

Costo della manodopera (EUR/ETP)

54 053

54 948

57 026

58 485

Indice

100

102

105

108

Produttività (unità/ETP)

453

478

486

484

Indice

100

106

107

107

Fonte: Risposte al questionario, verificate.

(114)

A causa della chiusura di stabilimenti di carta e delle concentrazioni societarie dei produttori rappresentativi dell'Unione, il numero di dipendenti ha subito un calo considerevole, pari al 20 % (quasi 1 600 posti di lavoro), durante il periodo considerato. Grazie all'aumento e al mantenimento di un'elevata produzione per dipendente, anche nel periodo di maggiori licenziamenti, è stato possibile conseguire un incremento dell'efficienza. Il costo della manodopera è aumentato regolarmente, con un incremento totale dell'8 % nel periodo considerato.

(115)

Le conclusioni esposte nel considerando 102 del regolamento provvisorio sono quindi ulteriormente confermate dalle cifre leggermente modificate.

7.3.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

Tabella 8

Redditività

 

2006

2007

2008

2009/PI

Redditività

–1,08 %

–0,20 %

–2,49 %

2,88 %

Variazione (100=2006)

 

+0,88 %

–1,41 %

+3,95 %

Flusso di cassa (in migliaia di EUR)

260 047

211 036

172 570

336 753

Indice

100

81

66

129

Investimenti (in migliaia di EUR)

151 900

151 027

127 845

87 875

Indice

100

99

84

58

Utili sul capitale investito

–0,73 %

–0,54 %

–2,73 %

0,39 %

Variazione (100=2006)

 

+0,19 %

–2,00 %

+1,12 %

Fonte: Risposte al questionario, verificate.

(116)

Il tasso di redditività durante il periodo considerato è stato corretto per rispecchiare più accuratamente il livello di redditività. La tendenza fondamentale per quanto riguarda la redditività rimane immutata nonostante la variazione. I produttori rappresentativi dell'Unione hanno subito perdite nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008 e la situazione finanziaria è tornata positiva solo nel 2009, quando il prezzo mondiale della pasta di carta, la principale materia prima, è eccezionalmente diminuito in modo significativo a causa della recessione economica. Si è ritenuto che il calo del 19 % del prezzo della pasta di carta, giudicato insolitamente elevato, abbia contribuito in maniera diretta al miglioramento della situazione finanziaria durante il PI. Occorre notare che dal PI i prezzi della pasta di carta sono tornati ai livelli precedenti.

(117)

Fatti salvi i lievi cambiamenti delle cifre, si confermano le conclusioni riguardanti il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito esposti nei considerando 104 e 105 del regolamento provvisorio.

(118)

Il produttore esportatore ha obiettato che il miglioramento della redditività non andrebbe considerato come un esempio limitato dovuto ad un calo straordinario dei costi delle materie prime, come spiegato al considerando 107 del regolamento provvisorio. Il calo dei costi ha favorito sia i produttori locali che quelli cinesi, non solo i denunzianti, pertanto l'aumento decisivo della redditività non è stato solamente una conseguenza del calo dei costi, ma piuttosto di un cambiamento nelle politiche dei prezzi da parte dei denunzianti.

(119)

Il produttore esportatore ha inoltre dichiarato che la redditività è determinata dai prezzi della CFP piuttosto che dal prezzo della pasta di carta. Si è trovato tuttavia che quando i prezzi della pasta di carta sono scesi drasticamente nel 2009, i prezzi della CFP sono rimasti stabili e i profitti sono aumentati di conseguenza. Poiché i prezzi sono rimasti stabili, non è quindi possibile stabilire alcuna relazione fra i prezzi e la redditività in questo periodo di tempo specifico.

(120)

Il tasso di redditività è un indicatore che viene analizzato al livello dei produttori rappresentativi dell'Unione e non a quello del denunziante come suggerito dalla parte in questione. L'analisi delle informazioni raccolte ha mostrato un collegamento diretto fra la caduta eccezionale dei prezzi della pasta di carta, la principale materia prima, e l'aumento della redditività; pertanto i prezzi stabili dei prodotti finiti hanno effettivamente influito sul miglioramento della redditività. Mentre questo è stato probabilmente vero anche per altri produttori sul mercato, rimane invariata la conclusione secondo la quale il miglioramento temporaneo della redditività è dovuto al calo eccezionale dei prezzi della materia prima durante il PI.

7.3.3.5.   Capacità di reperire capitali

(121)

Si confermano le conclusioni circa la capacità dei produttori rappresentativi di reperire capitali esposta nel considerando 106 del regolamento provvisorio.

7.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(122)

Uno dei produttori esportatori e il governo della RPC hanno dichiarato che non vi erano prove positive per dimostrare che i produttori dell'Unione che hanno partecipato alla denuncia subissero un pregiudizio notevole. Al contrario, i denunzianti hanno presentato risultati economici complessivi e stabili e hanno aumentato la redditività nel PI.

(123)

Prima di tutto, lo stato dell'industria dell'Unione viene analizzato al livello dei produttori rappresentativi dell'Unione e non a quello dei denunzianti come suggerito dalle parti.

(124)

Inoltre, come già osservato nei considerando 89 e 107, le conclusioni di queste parti sembrano ricavate da indicatori calcolati da serie di dati ed informazioni differenti rispetto a quelli stabiliti nel corso dell'inchiesta e presentati sopra e nel regolamento provvisorio. Ne risulta quindi che queste conclusioni sono sbagliate. L'analisi delle parti, inoltre, non utilizza coerentemente due diverse serie di dati per gli indicatori macro e micro.

(125)

È stato inoltre dichiarato che il miglioramento della redditività andrebbe considerato come una conseguenza degli sforzi di ristrutturazione dell'industria che comprendono la riduzione della produzione e dell'occupazione e un aumento della produttività. In questo caso, non è opportuno ritenere che questi ultimi siano gli unici indicatori del pregiudizio, ma sarebbe invece necessario guardare a tutti gli indicatori insieme.

(126)

L'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base elenca i fattori e gli indicatori economici da valutare nell'esame dell'impatto delle importazioni oggetto di dumping nell'industria dell'Unione. L'articolo 3, paragrafo 5, precisa espressamente che l'elenco non è tassativo e che tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. Mentre gli indicatori vanno valutati singolarmente, le conclusioni andrebbero quindi tratte dall'analisi di tutti i fattori.

(127)

Nel complesso, le affermazioni del produttore esportatore e del governo della RPC riportate sopra non influiscono sulla conclusione raggiunta in fase provvisoria, che è pertanto confermata, secondo la quale l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(128)

Le parti hanno inoltre espresso più volte osservazioni in merito alle possibili minacce rappresentate da un ulteriore pregiudizio notevole dovuto all'enorme aumento di capacità dei produttori cinesi sostenuti da politiche e sovvenzioni statali. Il campo di applicazione dell'inchiesta era l'esistenza di pregiudizio notevole e non la minaccia di un ulteriore pregiudizio notevole futuro. Pertanto queste osservazioni non hanno influito sulle conclusioni e sono state respinte.

(129)

Stante quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 107 a 111 del regolamento provvisorio.

8.   NESSO DI CAUSALITÀ

(130)

La Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni circa le conclusioni provvisorie riguardanti il nesso di causalità fra il dumping e il pregiudizio.

8.1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(131)

Diverse parti hanno contestato le conclusioni provvisorie riguardanti l'effetto delle importazioni oggetto di dumping. L'obiezione principale era che le importazioni cinesi non hanno un impatto significativo in termini di volume e prezzi. Si sosteneva che non vi fosse stato un improvviso aumento delle importazioni cinesi, ma piuttosto che queste fossero aumentate gradualmente negli anni e che il loro impatto, per questo motivo piuttosto limitato, non andasse sopravvalutato ai fini della determinazione del pregiudizio. Si sosteneva inoltre che i prezzi cinesi, seppure inferiori ai prezzi dell'Unione, non avessero alcun impatto sui prezzi relativamente stabili dell'industria dell'Unione. Uno dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato ha messo in discussione la conclusione della Commissione secondo la quale si sarebbe arrivati ad un livello eccessivamente basso dei prezzi a causa dei prezzi cinesi. Questo produttore esportatore ha fatto notare che nel 2009, quando i prezzi cinesi sono scesi ulteriormente, i prezzi dell'industria dell'Unione non solo hanno registrato un aumento ma hanno di fatto permesso all'industria dell'Unione di realizzare dei profitti.

(132)

L'evoluzione delle importazioni cinesi è stata analizzata nel dettaglio nei considerando 84 e 114 del regolamento provvisorio. È stato stabilito che le importazioni sono quasi triplicate nel periodo considerato, specialmente fra il 2006 e il 2007 (+118 %) e nel periodo compreso fra il 2008 e il PI (+81 %). L'aumento del volume non può quindi essere considerato insignificante.

(133)

In termini di prezzi, le importazioni cinesi erano inferiori del 7,6 % ai prezzi dei produttori rappresentativi dell'Unione, una differenza considerata significativa in un mercato con un'alta trasparenza dei prezzi. Come definito nel considerando 112, i prezzi dei produttori rappresentativi dell'Unione erano stabili nel periodo considerato, con un aumento eccezionale nel 2007, anno in cui le esportazioni cinesi non hanno registrato aumenti. Nel 2009 i produttori dell'Unione sono riusciti a mantenere stabili i loro prezzi, perdendo però ulteriori quote di mercato, e la loro redditività è stata il risultato della combinazione di questi prezzi stabili e del calo dei costi della materia prima.

(134)

Il produttore esportatore ha sostenuto che le importazioni di CFP dalla RPC non hanno alcun impatto sui prezzi dell'industria dell'Unione poiché queste non sono comparabili alla CFP fabbricata e venduta dai produttori rappresentativi dell'Unione in quanto solo il 10 % delle vendite di questi ultimi è stato messo a confronto nella determinazione dell'undercutting e del livello di prezzi non pregiudizievole. Si nota che queste determinazioni sono fatte basandosi su prodotti del tutto comparabili che si assomigliano direttamente in tutte le caratteristiche al fine di garantire un confronto equo. La CFP fabbricata dai produttori della Cina è generalmente comparabile con quella fabbricata dai produttori dell'Unione, come stabilito al considerando 42, e quindi le due CFP sono in competizione le une con le altre sul mercato dell'Unione.

(135)

È stato inoltre affermato che la conclusione secondo cui il mercato di CFP è un mercato delle materie prime caratterizzato da un livello elevato di trasparenza sarebbe inesatta poiché i produttori dell'Unione vendono circa metà dei loro prodotti direttamente agli utilizzatori finali. In contrasto con questa affermazione, i produttori rappresentativi dell'Unione hanno venduto la maggior parte dei loro prodotti tramite commercianti direttamente o indirettamente (vendite di tipo «indent», in cui i prodotti sono spediti direttamente ai clienti, ma l'ordine e la fatturazione avvengono tramite i commercianti). Il ruolo dei commercianti è in effetti fondamentale sia per il mantenimento delle scorte che per la trasparenza dei prezzi nei confronti del mercato.

(136)

Stante quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 113 a 117 del regolamento provvisorio.

8.2.   Effetto di altri fattori

8.2.1.   Andamento del consumo sul mercato dell'Unione e crisi economica

(137)

Uno dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e il governo della RPC hanno dichiarato che il calo della produzione dell'Unione è stato causato dalla crisi finanziaria globale e dal declino improvviso del consumo sul mercato dell'Unione, come testimoniato dagli andamenti negativi delle vendite sul mercato interno, dall'utilizzo della capacità produttiva, dall'occupazione e dal livello delle scorte dei produttori dell'Unione e che non dovrebbe quindi essere attribuito alle importazioni cinesi.

(138)

A sostegno di questa argomentazione il governo della RPC ha citato un manifesto per la competitività e l'occupazione lanciato dall'industria della carta e della pasta di carta nel giugno 2009 («manifesto»). Questo documento copre tutti i settori dell'industria della carta e della pasta di carta e ha un fine politico generale. In base alle informazioni incluse in questo documento non è stato possibile trarre conclusioni separate per la produzione e le vendite del prodotto in esame. Non è quindi possibile concludere se le affermazioni o le conclusioni del manifesto si applichino di fatto in maniera univoca al prodotto in esame. Poiché l'inchiesta non ha evidenziato l'esistenza di un collegamento solido fra la crisi finanziaria e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, questa obiezione è stata respinta.

8.2.2.   Prezzi delle materie prime

(139)

Non sono state avanzate nuove obiezioni per riconsiderare le conclusioni espresse ai considerando da 120 a 122 del regolamento provvisorio e al considerando 118 del presente regolamento.

8.2.3.   Andamento delle esportazioni dei produttori rappresentativi dell'Unione

(140)

La revisione dell'indicatore microeconomico, come spiegato nel considerando 110, ha influenzato l'analisi dell'andamento delle esportazioni dei produttori rappresentativi dell'Unione al punto che il calo delle loro vendite all'esportazione nel periodo in esame corrispondeva al 16 %. Le vendite all'esportazione a parti non correlate effettuate da queste società hanno rappresentato il 26 % delle loro vendite totali.

(141)

Contrariamente a quanto sostenuto da un produttore esportatore, l'andamento delle esportazioni del prodotto in esame da parte dei produttori rappresentativi dell'Unione è stato affrontato nei considerando 123 e 124 del regolamento provvisorio. La revisione sopra citata non influenza queste conclusioni raggiunte nella fase provvisoria.

(142)

Le osservazioni e gli elementi di prova presentati in merito agli effetti dell'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non hanno pertanto causato alcun cambiamento nelle conclusioni raggiunte nella fase provvisoria.

8.2.4.   Importazioni da altri paesi terzi

(143)

Le osservazioni presentate in merito agli effetti delle importazioni da altri paesi terzi sono già state affrontate nei considerando da 125 a 127 del regolamento provvisorio.

8.2.5.   Sovraccapacità strutturale

(144)

È stato affermato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è causato da una sovraccapacità strutturale. Questo fattore era già stato analizzato al considerando 128 del regolamento provvisorio.

(145)

L'obiezione principale avanzata in merito sosteneva che gli sforzi di ristrutturazione dell'industria dell'unione sono stati completati nel 2009 con la concentrazione di due grandi produttori che ha provocato miglioramenti immediati della situazione dell'industria dell'Unione. Come descritto al considerando 93 del regolamento provvisorio, gli sforzi di ristrutturazione sono avvenuti a partire dal 2000 fino al PI. L'effetto positivo della concentrazione citata si sarebbe dovuto tradurre in un migliore utilizzo degli impianti e, quantomeno, da un volume stabile delle vendite, ma entrambi gli indicatori sono peggiorati nel PI. D'altro canto, è stato stabilito che il miglioramento della redditività nell'industria dell'Unione durante il PI è stato causato principalmente e direttamente dal calo eccezionale dei prezzi della pasta di carta. Le conclusioni espresse al considerando 128 del regolamento provvisorio, secondo cui la ristrutturazione operata dai produttori è stata indebolita dalle importazioni in dumping, sono quindi confermate.

8.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(146)

In base a quanto detto, le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 129 a 132 del regolamento provvisorio, secondo cui le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, sono quindi confermate. Si confermano inoltre le conclusioni provvisorie circa gli effetti di altri fattori noti che potrebbero aver causato pregiudizio all'industria dell'Unione: questi fattori non sono tali da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

9.   INTERESSE DELL'UNIONE

9.1.   Industria dell'Unione

(147)

Non sono pervenute ulteriori osservazioni o informazioni in merito all'interesse dei produttori e degli importatori e commercianti dell'Unione. Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 134 a 138 del regolamento provvisorio circa l'interesse di questi gruppi.

9.2.   Importatori e operatori commerciali

(148)

Non sono pervenute ulteriori osservazioni o informazioni in merito all'interesse degli importatori e dei commercianti dell'Unione. Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 139 a 143 del regolamento provvisorio circa l'interesse di questi gruppi.

9.3.   Utilizzatori

(149)

In seguito alla pubblicazione delle misure provvisorie si sono manifestate tre tipografie e un'associazione di tipografie e di editori europei. Esse hanno dichiarato che le misure avrebbero avuto effetti negativi sulle industrie a valle poiché gli aumenti dei prezzi potrebbero portare alla delocalizzazione dell'industria tipografica causando così un aumento delle importazioni a valle di materiali stampati. L'argomentazione era sostenuta dal fatto che le importazioni di materiale stampato dalla RPC sono aumentate rapidamente negli ultimi anni e a quanto pare hanno ottenuto una quota considerevole del mercato nell'ambito del consumo europeo di tutto il materiale stampato.

(150)

Si sosteneva inoltre che l'istituzione di misure avrebbe comportato problemi di approvvigionamento sul mercato e tempi di consegna più lunghi per gli utilizzatori.

(151)

Molte di queste osservazioni non si riferivano ad una società specifica ed erano simili a commenti già inviati nella fase provvisoria dell'inchiesta ai quali è stato risposto nei considerando 146 e 150 del regolamento provvisorio. Si ricorda che la collaborazione delle tipografie è stata limitata e in base alle poche informazioni quantitative ricevute si è concluso che, a causa del loro livello di redditività e della quota di CFP nei loro costi, le tipografie sono effettivamente vulnerabili rispetto agli aumenti di prezzi. La maggior parte delle tipografie hanno tuttavia effettuato pochissimi acquisti diretti di carta cinese nel PI, o non ne hanno effettuato alcuno, e la quantità di carta cinese usata dalle tipografie è in generale ridotta, pertanto l'impatto diretto del dazio sarebbe trascurabile. Molte tipografie hanno inoltre dichiarato che a causa della necessità di tempi di consegna rapidi, la quantità di merce approvvigionata direttamente da paesi terzi resterebbe comunque limitata.

(152)

Per quanto riguarda l'osservazione riguardante il materiale stampato a valle proveniente dalla RPC occorre notare che le statistiche sulle importazioni del materiale stampato coprono una vasta gamma di prodotti fra cui materiale stampato su carta diversa dalla carta fine patinata. In base alle informazioni a disposizione non è stato possibile valutare quale parte dei prodotti importati dalla RPC sia stampata sul prodotto in esame e quale sia stampata su altri tipi di carta. Da informazioni fornite è tuttavia noto che il materiale stampato originario della RPC è in gran parte costituito da categorie specifiche di libri, libri per bambini, calendari, imballaggi e biglietti augurali. I prodotti «a scadenza», quali riviste settimanali o mensili e altra stampa, hanno meno probabilità di venire importati dalla RPC a causa dei tempi di trasporto. Mentre la delocalizzazione dei processi di stampa di alcuni prodotti è più probabile, vi sono tipi di prodotti per i quali la vicinanza e l'assistenza sono fondamentali e che quindi non sarebbero influenzati dalla concorrenza straniera. Inoltre, pur essendo un elemento di costo importante per l'industria tipografica, l'industria della carta è un'industria a largo impiego di manodopera e pertanto i costi della manodopera potrebbero costituire un fattore più determinante ai fini dei processi di delocalizzazione. In sintesi, non si può escludere che le importazioni di materiali stampati su CFP aumenteranno ma non è possibile stimare in maniera accurata quale potrebbe essere il livello di aumento e quanto ciò potrebbe influire nella concorrenza dei produttori tipografici e quindi quale potrebbe essere l'impatto diretto dell'aumento dei prezzi sull'industria tipografica dell'Unione a valle.

(153)

In base alle informazioni trasmesse, è noto che l'industria tipografica soffre di una sovraccapacità strutturale che rende necessarie continue ristrutturazioni del settore. Una delle cause principali della ristrutturazione è stata anche la concentrazione dei fabbricanti di carta nella catena di valore. Si considera che qualunque difficoltà che l'industria tipografica incontra nell'aumentare i prezzi sia causata principalmente da questa sovraccapacità strutturale intrinseca all'industria stessa.

(154)

Le parti interessate che lamentano possibili riduzioni di approvvigionamento non hanno quantificato o dato una stima di dette riduzioni. In ogni caso le obiezioni non sembrano sostenute dal tasso di utilizzo della capacità produttiva dei produttori dell'Unione che corrispondeva all'83 % durante il PI, con un milione di tonnellate circa di capacità inutilizzate. Con queste premesse eventuali riduzioni sono improbabili.

9.4.   Conclusioni sull'interesse dell'Unione

(155)

Visto quanto detto sopra, si confermano le conclusioni provvisorie riguardanti l'interesse dell'Unione, non vi sono cioè motivi urgenti per impedire l'istituzione di misure definitive sulle importazioni di CFP originaria della RPC.

10.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

10.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(156)

Un gruppo di produttori esportatori cinesi ha richiesto ulteriori dettagli circa il metodo utilizzato per il calcolo del profitto di riferimento dell'8 % usato per il calcolo del prezzo non pregiudizievole. Esso si riferiva alla denuncia in cui il profitto di riferimento suggerito era inferiore.

(157)

Il denunziante, d'altro canto, ha richiesto che il profitto di riferimento fosse definito ad un minimo del 10 %, giustificando questa richiesta con il margine di profitto stimato usato dalle agenzie di rating indipendenti nella loro metodologia di classificazione e con la redditività raggiunta da un produttore attivo in un altro segmento di produzione della carta non influenzato dalle importazioni cinesi.

(158)

È opportuno chiarire che il profitto di riferimento suggerito nella denuncia è stato esaminato in base alle risposte al questionario e alle visite di verifica effettuate presso i produttori rappresentativi dell'Unione. Più in dettaglio, si è tenuto conto del costo dell'investimento nei macchinari. È emerso che il profitto di riferimento stabilito secondo questo ultimo metodo rispecchia le esigenze di investimenti iniziali rilevanti, nonché il rischio, che fanno parte di questa industria ad alta intensità di capitale in assenza di importazioni oggetto di dumping e/o di sovvenzioni. Si ritiene che l'industria possa raggiungere un profitto di riferimento dell'8 % in assenza di importazioni oggetto di dumping. Come specificato nel considerando 86, per garantire che i calcoli di dumping, undercutting e underselling seguano un approccio coerente e per i motivi di cui ai considerando da 68 a 71, il calcolo dell'eliminazione del pregiudizio definitivo è stato rivisto per escludere le vendite all'esportazione di una società che si trova all'interno del gruppo di produttori esportatori che hanno collaborato.

(159)

Per tutti gli altri aspetti si confermano i considerando da 153 a 161 del regolamento provvisorio.

10.2.   Misure definitive

(160)

Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che debba essere istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della RPC, di importo corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nel caso presente l'aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello del pregiudizio accertato.

(161)

Parallelamente all'inchiesta antidumping sulle importazioni di carta fine patinata originaria della RPC, è stata condotta un'inchiesta antisovvenzioni. Poiché, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base e dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (8) («il regolamento antisovvenzioni di base»), nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione, si è ritenuto necessario stabilire se, e in quale misura, l'importo delle sovvenzioni e i margini di dumping derivino dalla stessa situazione.

(162)

Per quanto riguarda i sistemi di sovvenzione che hanno costituito le sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base, il margine antidumping definitivo stabilito per due produttori esportatori cinesi è in parte dovuto (0,05 %) all'esistenza di sovvenzioni compensabili all'esportazione. Per quanto riguarda altri regimi di sovvenzione, alla luce della regola del dazio inferiore utilizzata in questo caso e dell'importo delle sovvenzioni trovato durante l'inchiesta antisovvenzioni svolta parallelamente, non si è ritenuto necessario esaminare ulteriormente se e in quale misura le stesse sovvenzioni fossero compensate due volte quando i dazi antidumping e compensativi sono istituiti contemporaneamente sullo stesso prodotto importato.

(163)

Per quanto riguarda i livelli di dumping e di sovvenzione definitivi a livello nazionale si ricorda che essi sono stati stabiliti usando il margine di dumping definitivo e il margine di sovvenzione definitivo stabiliti per i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato con le aliquote del dazio individuale più elevate, cioè il 63 % per il margine di dumping definitivo e il 16 % per il margine di sovvenzione definitivo.

(164)

Si ricorda che si applica lo stesso livello di eliminazione del pregiudizio sia all'inchiesta antidumping che a quella antisovvenzioni. A questo proposito si osserva che il livello di eliminazione del pregiudizio è inferiore ai margini di dumping definitivo ma superiore ai margini di sovvenzione definitivo. Si ritiene quindi appropriato istituire un dazio compensativo definitivo a livello dei margini di sovvenzione definitivi ed istituire un dazio antidumping definitivo che raggiunga il livello di eliminazione del pregiudizio pertinente.

(165)

Alla luce di quanto detto, e tenuto conto delle conclusioni definite nel regolamento (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (9), e visto l'articolo 14, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento di base, detto dazio non sarà istituito nella misura necessaria a soddisfare quanto disposto in detta frase; l'aliquota del dazio antidumping definitivo per la RPC e l'aliquota a cui detti dazi saranno istituiti saranno le seguenti:

Società

Margine di sovvenzione totale

Di cui sovvenzione all'esportazione

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Aliquota del dazio compensativo definitivo

Aliquota del dazio antidumping definitivo

Aliquota del dazio antidumping definitivo da istituire

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC

12 %

0,05 %

43,5 %

20 %

12 %

20 %

8 %

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC

4 %

0 %

63 %

39,1 %

4 %

39,1 %

35,1 %

Tutte le altre società

12 %

0,05 %

63 %

39,1 %

12 %

39,1 %

27,1 %

11.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(166)

In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, e tenendo conto del fatto che nell'inchiesta antisovvenzioni parallela non sono state istituite misure provvisorie, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza del dazio istituito in via provvisoria.

(167)

Uno dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato ha obiettato che la riscossione definitiva del dazio provvisorio alle aliquote definite nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1042/2010 sarebbe in contrasto con l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base. Tuttavia, come chiarito nel presente regolamento, e in particolare nell'articolo 1, paragrafo 2, il dazio definitivo istituito dal presente regolamento è di fatto più elevato del dazio provvisorio istituito. In tali circostanze, è certamente necessario riscuotere il dazio provvisorio alle aliquote definite nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1042/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 400 g/m2 e con un indice di bianchezza superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), attualmente classificabile ai codici NC ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 ed ex 4810 99 90 (codici TARIC 4810132020, 4810138020, 4810142020, 4810148020, 4810191020, 4810199020, 4810221020, 4810229020, 4810293020, 4810298020, 4810991020, 4810993020 e 4810999020) e originaria della Repubblica popolare cinese.

Il dazio antidumping definitivo non si applica ai rotoli adatti all'impiego in presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina. Il dazio antidumping definitivo non si applica nemmeno alla carta e al cartone a più strati.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo è la seguente:

Società

Aliquota del dazio antidumping

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC

20 %

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC

39,1 %

Tutte le altre società

39,1 %

3.   Per quanto riguarda l'aliquota del dazio antidumping prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, il 12 % non sarà riscosso per Gold East Paper (Jiangsu) Co. e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., il 4 % per Shangdong Chenming Paper Holdings Limited e Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd e il 12 % per tutte le altre società nella misura in cui l'importo corrispondente è riscosso a norma del regolamento (UE) n. 452/2011.

4.   Alla luce dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, l'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Aliquota del dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC

8 %

B001

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC

35,1 %

B013

Tutte le altre società

27,1 %

B999

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori ai sensi del regolamento (UE) n. 1042/2010 sono definitivamente riscossi all'aliquota fissata all'articolo 1 di tale regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 299 del 17.11.2010, pag. 7.

(3)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(4)  Sentenza del 3 maggio 2001, cause riunite C-76/98 P e C-77/98 P, Ajinomoto, Racc. 2001, pag. 03223, punto 67.

(5)  Decisione della Commissione del 31/10/2008 che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (Caso n. COMP/M.5283 - SAPPI / M-REAL) in base al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 324 del 19.12.2008, pag. 8).

(6)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(7)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(8)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(9)  Cfr. la pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.


14.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 452/2011 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2011

che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   APERTURA

(1)

Il 17 aprile 2010 la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell 'Unione europea  (2) («avviso di apertura») sull'avvio di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell'Unione di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»).

(2)

Il procedimento antisovvenzioni è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 4 marzo 2010 da CEPIFINE, l'associazione europea dei produttori di carta fine («denunziante») a nome di produttori che rappresentano una parte considerevole — in questo caso oltre il 25 % — della produzione totale di carta fine patinata dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di sovvenzione relative alla carta fine patinata e del notevole pregiudizio da tali pratiche, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3)

Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo della RPC di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si sostiene che le importazioni di carta fine patinata originaria della RPC e oggetto di sovvenzioni arrecano un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Il governo della RPC è stato invitato a partecipare a consultazioni per chiarire la situazione riguardante il contenuto della denuncia e per giungere a una soluzione definita di comune accordo. Il governo della RPC ha accettato tale offerta e successivamente tali consultazioni si sono tenute. Nel corso delle consultazioni non è stato possibile giungere ad una soluzione concordata. Tuttavia, le osservazioni delle autorità del governo della RPC, riguardanti le argomentazioni contenute nella denuncia in materia di mancanza di compensabilità dei programmi, sono state prese debitamente in considerazione. In seguito alle consultazioni, il governo della RPC ha fatto pervenire le proprie osservazioni.

1.2.   PROCEDIMENTO ANTIDUMPING

(4)

Il 18 febbraio 2010 la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3) sull'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di carta fine patinata originaria della RPC.

(5)

Il 17 novembre 2010 la Commissione, con regolamento (CE) n. 1042/10 (4), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carta fine patinata originaria della RPC.

(6)

Le analisi del pregiudizio condotte nell'attuale inchiesta antisovvenzioni e nella parallela inchiesta antidumping sono identiche, poiché la definizione dell'industria dell'Unione, i produttori rappresentativi dell'Unione e il periodo dell'inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste. Per tale motivo le osservazioni relative al pregiudizio avanzate nei due procedimenti sono state prese in considerazione in entrambi.

1.3.   PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

(7)

La Commissione ha ufficialmente notificato l'apertura del procedimento al denunziante, agli altri produttori noti dell'Unione, ai produttori esportatori noti della RPC e a un'associazione di produttori (associazione del settore cartario), ai rappresentanti del paese interessato, agli importatori noti e agli utilizzatori noti. Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(8)

Considerato l'elevato numero di produttori esportatori, di produttori dell'Unione e di importatori indipendenti, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità del ricorso al campionamento, in conformità all'articolo 27 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare i campioni, tutti i produttori esportatori e la loro associazione del settore cartario nota, tutti i produttori dell'Unione e gli importatori indipendenti sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura, informazioni generali sulle proprie attività relative al prodotto in esame (quale definito di seguito nella sezione 2.1) nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009. Sono state altresì consultate le autorità della RPC.

(9)

Come spiegato di seguito al considerando 51, due gruppi di produttori esportatori cinesi hanno fornito le informazioni richieste e acconsentito ad essere inclusi nel campione. Tenuto conto di quanto precede si è deciso che il campionamento non fosse necessario per i produttori esportatori della RPC.

(10)

Come spiegato di seguito al considerando 53, si è deciso che il campionamento non fosse necessario per i produttori dell'Unione.

(11)

Come spiegato di seguito al considerando 54, si è deciso che il campionamento non fosse necessario per gli importatori indipendenti.

(12)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che ne hanno fatto richiesta entro i termini fissati nell'avviso di apertura, ovvero al denunziante, ad altri produttori noti dell'Unione, ai produttori esportatori noti della RPC, ad un'associazione di produttori, ai rappresentanti del paese interessato, agli importatori noti e agli utilizzatori noti.

(13)

Le risposte ai questionari e altre osservazioni sono pervenute da due gruppi di produttori esportatori cinesi, da CEPIFINE, dai quattro produttori denunzianti dell'Unione e da un altro produttore dell'Unione, da 13 importatori e operatori commerciali indipendenti, da 5 utilizzatori e da un'associazione dell'industria tipografica.

(14)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti autorità statali e società:

a)

Governo della Repubblica popolare cinese

ministero del Commercio cinese, Pechino, Cina

b)

Produttori e associazione dell'Unione

CEPIFINE, Bruxelles, Belgio

Sappi Fine Paper Europe, Bruxelles, Belgio

LECTA Group (CARTIERE DEL GARDA SpA, Riva del Garda, Italia CONDAT SAS, Le Plessis Robinson, Francia e TORRASPAPEL, SA, Barcellona, Spagna), Barcellona, Spagna

Burgo Group spa, Altavilla Vicentina, Italia e le sue società collegate Burgo Distribuzione srl, Milano, Italia ed Ebix sa, Barcellona, Spagna

Papierfabriek Scheufelen GmbH, Lenningen, Germania

c)

Produttori esportatori della RPC

1)

Sinar Mas Paper (China) Investment Co Ltd, holding di Asia Pulp & Paper Group («APP»)

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC

Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC

Ningbo Zhonghua Paper Co., Ltd, città di Ningbo, provincia di Zhejiang, RPC

Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd, Ningbo City, provincia di Zhejiang, RPC

2)

Chenming Paper Group («Chenming»)

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC

Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC

d)

Importatori dell'Unione

Cartaria Subalpina, Torino, Italia

Paperlinx, Northampton, UK

1.4.   PERIODO DELL'INCHIESTA E PERIODO IN ESAME

(15)

L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del PI («il periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   PRODOTTO IN ESAME

(16)

Il prodotto in esame è la carta fine patinata, ovvero carta o cartone patinati su uno o entrambi i lati (ad eccezione della carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 400 g/m2 e con un indice di bianchezza superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), originario della RPC («il prodotto in esame» o «la CFP») attualmente classificabile ai codici NC ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 ed ex 4810 99 90.

(17)

La CFP è costituita da carta e cartone di alta qualità ed è utilizzata di norma per la stampa di articoli destinati alla lettura quali riviste, cataloghi, rapporti annuali e annuari. Il prodotto in esame si presenta sotto forma sia di fogli che di rotoli adatti all'impiego nelle macchine per la stampa alimentate a fogli (del tipo «Cutstar»). I rotoli per le presse alimentate a fogli (rotoli da tagliare o «cutter roll») sono destinati ad essere tagliati prima della stampa e sono quindi considerati sostituibili con i fogli e in diretta concorrenza con questi ultimi.

(18)

Il prodotto in esame non comprende i rotoli adatti all'impiego nelle presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina. Rispetto ai rotoli utilizzati nelle macchine per la stampa alimentate a fogli, i rotoli per le presse a bobina sono di norma inseriti direttamente nelle macchine e non vengono pretagliati.

(19)

Una parte ha affermato che la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta era troppo limitata poiché avrebbe dovuto comprendere anche i rotoli di CFP adatti alle macchine alimentate a bobina. Secondo la parte in questione, i rotoli per macchine alimentate a bobina e quelli che rientrano nel campo di applicazione della presente inchiesta (rotoli da tagliare e fogli) presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e non sono distinguibili gli uni dagli altri. Detta parte ha inoltre affermato che i due tipi di rotoli sono utilizzati per la stampa di alta qualità e sono quindi in qualche misura intercambiabili.

(20)

Contrariamente alle affermazioni di cui sopra, l'inchiesta ha confermato che la carta per macchine alimentate a bobina e quella per macchine alimentate a fogli presentano caratteristiche fisiche e tecniche diverse, quali l'umidità e la rigidità. L'inchiesta ha inoltre confermato che le caratteristiche tecniche sopra elencate al considerando 18 appartengono esclusivamente ai rotoli adatti all'impiego nelle presse a bobina. A causa di tali differenze, la carta per macchine alimentate a bobina e quella per macchine alimentate a fogli non possono essere utilizzate nello stesso tipo di macchine per la stampa e non sono quindi intercambiabili. Si noti che tutte le parti hanno convenuto che i due tipi di carta risultano diversi in termini di resistenza superficiale e resistenza alla trazione.

(21)

La parte in questione ha inoltre sostenuto che per gli acquirenti la CFP, che si presenti sotto forma di fogli, rotoli da tagliare o bobine, costituisce un unico mercato e pertanto i canali di distribuzione sono gli stessi. Le diverse caratteristiche tecniche si riflettono solamente nelle modeste differenze di prezzo tra questi gruppi di prodotti.

(22)

Dall'inchiesta è invece emerso che i due tipi di rotoli non sono intercambiabili nemmeno da un punto di vista economico in quanto i rotoli per macchine a bobina sono utilizzati per lavori di stampa di volume importante, sono generalmente fabbricati su ordinazione e devono essere consegnati «just-in-time»: tali prodotti non sono quindi conservati in magazzino da intermediari, ma spediti direttamente agli utilizzatori finali, ovvero sono venduti attraverso un canale di distribuzione diverso rispetto ai rotoli per macchine alimentate a fogli. Il diverso processo di produzione e le diverse economie di scala nel processo di stampa si traducono in sensibili differenze di prezzo.

(23)

Inoltre, durante il periodo in esame non sono stati importati dalla RPC rotoli per le macchine alimentate a bobina. Si considera altresì improbabile che tali prodotti siano importati in futuro poiché rifornirsi degli stessi da aree molto lontane non è economicamente valido per i motivi indicati al considerando precedente.

(24)

Su tale base le argomentazioni sono state respinte.

(25)

Detta parte ha sostenuto che la resistenza allo strappo superficiale non è una caratteristica tecnica adeguata per distinguere i prodotti in quanto si tratta di una prova di carattere generale i cui risultati possono tra l'altro essere influenzati dal tenore di umidità della carta esaminata. La parte in questione ha inoltre affermato che, sulla base di altre prove condotte nel proprio laboratorio volte a misurare la resistenza allo strappo superficiale delle bobine fabbricate dai produttori dell'Unione, risulterebbe chiaro che questi prodotti non rientrano nell'attuale definizione del prodotto, il che indicherebbe che il criterio della «resistenza allo strappo superficiale» per distinguere la CFP utilizzata nelle macchine alimentate a bobina e quella per le macchine alimentate a fogli non sarebbe adeguato. Sulla base di tali elementi di prova la parte ha affermato che l'esclusione delle bobine risulta arbitraria.

(26)

Non sono stati presentati elementi di prova a sostegno dell'affermazione secondo cui il tenore di umidità della carta potrebbe compromettere l'affidabilità dei risultati dell'esame condotto conformemente alla norma ISO 3783 2006.

(27)

I risultati dell'esame trasmessi dal produttore esportatore consistevano in un sunto dei risultati dell'esame condotto nel proprio laboratorio. Aspetto fondamentale, i risultati non sono stati messi a disposizione delle altre parti, in particolare l'industria dell'Unione, per consentire loro di effettuare verifiche e avanzare osservazioni; inoltre il produttore esportatore non ha fornito un sunto significativo e non riservato nonostante i ripetuti solleciti.

(28)

Dopo tale comunicazione, il produttore esportatore non ha fornito informazioni dettagliate supplementari utili a valutare l'affidabilità dell'esame. Dal momento che non è stata fornita una versione non riservata di tale esame, le società le cui bobine sarebbero state esaminate non hanno potuto rispondere alle conclusioni dell'esame. La Commissione non ha potuto pertanto verificare oggettivamente se i risultati dell'esame trasmessi fossero corretti e affidabili ai fini dell'inchiesta. Sulla base dei dati disponibili alla Commissione, l'obiettività e l'affidabilità dell'esame sono risultate insufficienti, poiché non è stato possibile sottoporre le informazioni trasmesse in forma riservata ad una verifica in contraddittorio da parte di fonti affidabili.

(29)

Dopo la comunicazione dei risultati, lo stesso produttore esportatore ha trasmesso i risultati di un ulteriore esame condotto a suo nome da un laboratorio di analisi esterno e ha ribadito che la CFP utilizzata nelle macchine alimentate a bobina è stata arbitrariamente esclusa dal campo di applicazione dell'inchiesta. Nelle relazioni dell'esame si afferma che la resistenza allo strappo superficiale è stata misurata su 25 campioni di bobine fornite dal produttore esportatore al laboratorio e da esso identificate quali campioni di carta fabbricata da produttori dell'Unione. Secondo tale relazione, nessuno dei campioni di carta soddisfaceva entrambi i criteri di cui al considerando 18.

(30)

La valutazione della relazione dell'esame ha evidenziato innanzitutto che la relazione dell'esame del laboratorio esterno si riferiva principalmente a prodotti per i quali tali risultati non erano pertinenti poiché la maggior parte dei campioni esaminati non erano in realtà bobine; in secondo luogo, la relazione dell'esame si riferiva a prodotti non sufficientemente identificati, non essendo stato possibile accertare dalla relazione dell'esame se la carta esaminata fosse destinata alle macchine alimentate a fogli o a quelle alimentate a bobina poiché la marca di carta indicata nella relazione era disponibile in entrambi i formati. Inoltre la relazione dell'esame non ha fornito alcuna garanzia sul fatto che i rotoli del campione fossero in effetti quelli oggetto dell'esame.

(31)

In risposta alla relazione dell'esame condotto dal laboratorio esterno, il denunziante ha fornito i risultati dell'esame effettuato da uno dei produttori dell'Unione sugli stessi campioni di bobine presumibilmente già esaminati dal laboratorio esterno. Tale esame ha prodotto risultati diversi. Il denunziante ha attribuito le differenze a possibili condizioni di esame diverse, mettendo perciò in luce la non conformità alla norma ISO 3783 2006, in base alla quale va misurata la resistenza allo strappo superficiale prevista al considerando 16 del regolamento provvisorio.

(32)

Dopo aver comunicato i risultati definitivi, il produttore esportatore ha messo in discussione l'obiettività della Commissione nel rifiutare i risultati dell'esame del laboratorio esterno. Ha affermato che l'esame è stato condotto in cieco dall'esperto indipendente e conformemente alla relativa norma ISO. Ha presentato una dichiarazione giurata del dirigente in cui si descrive il processo di ottenimento dei campioni utilizzati nell'esame per comprovarne l'indipendenza, la correttezza e la rappresentatività.

(33)

Innanzitutto, l'obiettività della relazione dell'esame effettuato dal laboratorio esterno non è mai stata messa in discussione dalla Commissione e a tale riguardo il fatto che l'esame sia stato condotto in cieco risulta irrilevante. Sono invece stati sollevati dubbi in merito alle garanzie relative alla selezione e all'origine dei campioni esaminati, non sull'esame in sé. Le argomentazioni del produttore esportatore non hanno rimosso tali dubbi, poiché non risultavano esaustive né del tutto chiare da parecchi punti di vista; ad esempio, l'inclusione di prodotti diversi dalle bobine è stata imputata ad errori amministrativi o attribuita ad errori commessi dai fornitori nella consegna di campioni forse sbagliati.

(34)

Dal momento che né l'origine né la natura dei campioni dei prodotti presumibilmente esaminati apparivano chiare e che i risultati degli esami condotti dalle diverse parti sono contraddittori, si è ritenuto che la relazione dell'esame redatta dal laboratorio esterno a nome del produttore esportatore cinese non abbia dimostrato in via definitiva che l'esame di resistenza allo strappo superficiale non sia un criterio appropriato per distinguere la CFP adatta alle macchine alimentate a bobina dalla CFP utilizzata nelle macchine alimentate a fogli. Di conseguenza, la relazione dell'esame non ha dimostrato che la CFP utilizzata nelle macchine alimentate a bobina fosse stata esclusa in maniera arbitraria dall'ambito dell'inchiesta.

(35)

Riguardo alla rilevanza della resistenza allo strappo superficiale quale criterio utilizzato per distinguere i rotoli destinati alle macchine alimentate a bobina, si ricorda che i due gruppi di prodotto compresi nella definizione del prodotto si distinguono, tra le altre cose, per il loro impiego, cioè valutando quale prodotto sia adatto alle macchine alimentate a bobina e quale a quelle alimentate a fogli, in base ai requisiti delle presse nelle quali devono essere impiegati, che si riflettono tra l'altro nella caratteristica di resistenza allo strappo superficiale. Si fa notare inoltre che la resistenza allo strappo superficiale è solo una delle caratteristiche che distinguono la CFP adatta alle macchine alimentate a bobina da quella utilizzata per le macchine alimentate a fogli; gli ulteriori criteri, sopra stabiliti ai considerando 18 e 20, non sono stati contestati dal produttore esportatore interessato. Una parte ha dichiarato che l'umidità, definita al considerando 20, non rappresenta una caratteristica distintiva di base che consenta di differenziare i prodotti. Durante l'inchiesta le affermazioni delle parti al riguardo erano tuttavia contrastanti. I fattori di maggior rilievo sono in ogni caso risultati la rigidità e la resistenza allo strappo superficiale.

(36)

Nelle osservazioni inviate in risposta, il denunziante ha riconosciuto che potrebbero esistere rotoli che non soddisfano del tutto i criteri relativi alla resistenza allo strappo superficiale di cui al considerando 18, senza tuttavia che ne risulti compromesso l'impiego nelle macchine alimentate a bobina. Ha tuttavia ribadito la propria opinione, secondo cui la resistenza allo strappo superficiale è il solo esame disponibile per identificare con certezza se un rotolo sia in effetti adatto alle macchine alimentate a bobina; in altri termini, se un rotolo soddisfa i criteri relativi alla resistenza allo strappo superficiale di cui al considerando 18, è certamente una bobina.

(37)

A sostegno di tali affermazioni in merito alla resistenza allo strappo superficiale, il produttore esportatore ha fatto riferimento alle argomentazioni avanzate da uno dei produttori dell'Unione che ha sporto denuncia nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni negli Stati Uniti, in cui il produttore avrebbe riconosciuto che non è possibile distinguere le bobine sulla base di un esame di resistenza allo strappo superficiale né di qualsiasi altra misurazione.

(38)

Il denunziante ha contestato tali affermazioni del produttore esportatore, sostenendo che, al contrario di quanto asserito, proprio sulla base dei procedimenti negli Stati Uniti risulta chiara la differenza tra le bobine e la CFP.

(39)

In primo luogo, è opportuno notare che le argomentazioni cui ha fatto riferimento il produttore esportatore sono state avanzate nel corso di inchieste condotte nell'ambito di altri ordinamenti giuridici e da parti diverse da quelle coinvolte nell'attuale procedimento, non risultando perciò pertinenti. In secondo luogo, le autorità statunitensi hanno concluso al termine di dette inchieste che esisteva una chiara distinzione tra la CFP utilizzata nelle macchine alimentate a fogli e i rotoli adatti alle macchine alimentate a bobina. I rotoli da tagliare sono stati considerati prodotti semilavorati, mentre i rotoli adatti alle macchine alimentate a bobina non hanno fatto parte del prodotto in esame. Le autorità statunitensi non hanno definito esplicitamente le bobine nella definizione del prodotto. Per tale ragione il criterio della resistenza allo strappo superficiale non è risultato pertinente nella definizione del prodotto oggetto di dette inchieste.

(40)

Sulla base delle precedenti osservazioni, la caratteristica tecnica della «resistenza allo strappo superficiale» è stata confermata quale caratteristica affidabile per descrivere la CFP adatta alle macchine alimentate a bobina.

(41)

Le osservazioni presentate hanno tuttavia rivelato anche l'esistenza di bobine utilizzate con macchine alimentate a bobina pur non soddisfacendo tutti i criteri relativi alla resistenza allo strappo superficiale. Per tale motivo si è ritenuto necessario perfezionare ulteriormente la definizione dei rotoli adatti alla macchine alimentate a bobina.

(42)

Per fornire un ulteriore criterio che consenta di distinguere le bobine che non soddisfano completamente tutti i criteri relativi alla resistenza allo strappo superficiale, il denunziante ha suggerito che un rotolo il cui esame della resistenza allo strappo superficiale non risulti soddisfacente ma il cui mandrino interno risulti inferiore a 80 mm debba essere considerato una bobina.

(43)

Il governo della RPC e il produttore esportatore hanno affermato che l'introduzione della dimensione del mandrino quale nuovo elemento nella definizione del prodotto costituiva una revisione della definizione delle bobine e perciò del prodotto in esame. Essi hanno inoltre asserito che la dimensione del mandrino interno non rappresenta un criterio appropriato, poiché esistono bobine il cui mandrino interno è superiore a 80 mm e rotoli da tagliare il cui mandrino risulta inferiore a 80 mm.

(44)

La Commissione ha cercato di perfezionare ulteriormente la definizione dei rotoli adatti alla macchine alimentate a bobina e di fornire ulteriori chiarimenti per distinguere in maniera ancora più chiara il prodotto in esame dagli altri prodotti, al fine anche di minimizzare l'eventuale elusione delle misure. Gli elementi di prova presentati in merito all'adeguatezza della dimensione del mandrino quale criterio alternativo per la definizione hanno tuttavia dimostrato che tale criterio potrebbe comportare l'esclusione del prodotto in esame, ovvero dei rotoli da tagliare con mandrino inferiore a 80 mm, dalle misure. Pertanto detto criterio è stato scartato per la definizione dei rotoli adatti alle macchine alimentate a bobina.

(45)

Quanto precede non pregiudica l'affidabilità del metodo secondo cui i rotoli adatti alle macchine alimentate a bobina sono stati esclusi dall'ambito dell'inchiesta, come ha affermato il gruppo cinese di produttori esportatori.

(46)

Nel corso dell'inchiesta alcune parti hanno inoltre affermato che la carta e il cartone a più strati, quali definiti al considerando 47, andavano esclusi dall'ambito dell'inchiesta. Secondo tali parti, la carta e il cartone a più strati presentano caratteristiche fisiche diverse, quali strati multipli, una maggiore rigidità e una minore densità, e anche il loro impiego finale è differente dal momento che questi tipi di prodotti sono di norma utilizzati per cartone pieghevole e imballaggi. Le stesse parti hanno infine affermato che la carta e il cartone monostrato sono facilmente distinguibili dalla carta e dal cartone a più strati per il loro aspetto fisico.

(47)

La carta e il cartone a più strati, quali definiti nelle note esplicative della sottovoce 4805 del sistema armonizzato, sono prodotti ottenuti comprimendo due o più strati di paste di carta, allo stato umido, di cui almeno una presenta caratteristiche diverse dalle altre. Tali differenze possono derivare dalla natura delle paste di carta utilizzate (ad esempio, paste con fibre riciclate), dal metodo di produzione (ad esempio, procedimento meccanico o chimico) o, qualora le paste siano della stessa natura e fabbricate con lo stesso metodo, dal grado di lavorazione (ad esempio, paste gregge, imbianchite o colorate).

(48)

L'inchiesta ha dimostrato che la carta e il cartone a più strati presentano effettivamente alcune caratteristiche fisiche e tecniche diverse; in particolare, sono costituiti da vari strati di pasta di carta che conferiscono loro una maggiore rigidità. La carta e il cartone a più strati sono fabbricati con un metodo di produzione diverso, che richiede una macchina per la carta diversa da quella utilizzata per la produzione della CFP, in quanto durante il processo di produzione vari strati di pasta di carta sono sovrapposti per formare un singolo prodotto. La carta e il cartone a più strati, infine, sono utilizzati per applicazioni diverse (principalmente imballaggi) rispetto alla CFP, che è impiegata per la stampa di alta qualità di materiale promozionale, riviste ecc. Si considera quindi che la carta e il cartone a più strati, quali definiti al considerando 47, non costituiscono il prodotto in esame. I codici NC citati per le importazioni di carta e cartone a più strati sono pertanto esclusi dal campo di applicazione dell'inchiesta.

(49)

Un produttore cinese ha infine dichiarato che il cosiddetto «cartone» avrebbe dovuto essere escluso dall'ambito dell'inchiesta in quanto, a causa di presunte differenze di peso, spessore e rigidità, non rientrerebbe nella definizione di carta fine (patinata o meno). È emerso che il termine «cartone» viene usato di norma per carta con un elevato contenuto di sostanze, che la rendono in genere più pesante; pertanto il termine «cartone» definisce di norma una carta con grammatura superiore a 224 g/m2. L'inchiesta ha tuttavia rivelato che la differenza di peso non incide sulle altre caratteristiche fisiche e tecniche e sugli impieghi finali in misura tale da permettere di distinguere il cartone dal prodotto in esame. Si osserva altresì che, come illustrato al considerando 16, tutta la CFP di peso uguale o superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 400 g/m2 è stata esplicitamente inserita nella definizione del prodotto in esame. Si ritiene pertanto che il cartone sia «il prodotto in esame».

2.1.1.   PRODOTTO SIMILE

(50)

Il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato nazionale della RPC e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione risultano avere le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base. Essi sono pertanto considerati prodotti «simili» ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   CAMPIONAMENTO

3.1.   CAMPIONAMENTO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA RPC

(51)

Solo due gruppi di produttori esportatori della RPC si sono manifestati e hanno risposto alla richiesta di dati per il campionamento contenuta nell'avviso di apertura. Un gruppo (Chenming) rappresenta due produttori esportatori collegati, mentre l'altro gruppo (APP) rappresenta quattro produttori esportatori collegati. I produttori esportatori che hanno collaborato rappresentano le esportazioni totali del prodotto in esame dalla RPC verso l'Unione. La Commissione ha deciso, pertanto, che per i produttori esportatori della RPC il campionamento non era necessario.

(52)

Si è riscontrato che due dei quattro produttori esportatori del gruppo APP collegati producono unicamente il cartone a più strati di cui al considerando 47. A tale proposito si ricorda che si è concluso di escludere il cartone a più strati dalla definizione del prodotto oggetto dell'attuale inchiesta. Si ricorda inoltre che si è concluso di escludere il cartone a più strati dalla definizione del prodotto nel procedimento antidumping parallelo. Si conclude pertanto che i due produttori esportatori collegati che risultano produrre unicamente il cartone a più strati non sono interessati dall'attuale provvedimento. Ne consegue che i risultati presentati nel presente regolamento non si basano su informazioni e dati relativi agli stessi.

3.2.   CAMPIONAMENTO DEI PRODUTTORI DELL'UNIONE

(53)

Considerato il numero potenzialmente elevato di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento in conformità all'articolo 27 del regolamento di base. Tuttavia, dopo aver esaminato le informazioni presentate e dal momento che solo quattro produttori dell'Unione si sono manifestati entro i termini fissati nell'avviso di apertura, si è deciso che il campionamento non era necessario. Poiché rappresentano il 61 % della produzione totale, tali quattro produttori sono stati considerati rappresentativi dell'industria dell'Unione quale definita al considerando 372. Le informazioni fornite dalle quattro società sono state verificate in loco ed utilizzate, come indicato al considerando 386, per i microindicatori.

3.3.   CAMPIONAMENTO DEGLI IMPORTATORI INDIPENDENTI

(54)

Considerato il numero potenzialmente elevato di importatori, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento per gli importatori in conformità all'articolo 27 del regolamento di base. Tuttavia, dopo aver esaminato le informazioni presentate e dal momento che pochi importatori hanno manifestato la loro disponibilità a collaborare, si è deciso che il campionamento non era necessario.

4.   SOVVENZIONI

4.1.   OSSERVAZIONI PRELIMINARI

(55)

Si ricorda che sia il governo della RPC che i quattro produttori esportatori cinesi hanno trasmesso le risposte al questionario e hanno acconsentito alle visite in loco per verificare le risposte.

(56)

Per quanto riguarda il governo della RPC, in seguito alla trasmissione delle risposte al questionario, la Commissione ha inviato alla parte cinese tre lettere di richiamo e una lettera in preparazione della verifica in loco. La Commissione ha lasciato al governo della RPC un ampio margine di tempo per elaborare e presentare le proprie osservazioni ogni qualvolta ciò è stato richiesto e motivato. In effetti al governo della RPC sono state accordate notevoli deroghe, ossia una proroga di due settimane per le risposte al questionario, che ha fatto slittare il relativo termine accordando in totale 49 giorni, e tre settimane aggiuntive per la risposta alla prima lettera di richiamo, mettendo a disposizione in totale 40 giorni.

(57)

Prima della visita di verifica in loco, il governo della RPC ha chiesto alla Commissione di fornire ulteriori informazioni per iscritto, in particolare un elenco di tutte le domande che intendeva porre in occasione della verifica e un elenco delle amministrazioni pubbliche che sarebbero state chiamate a prendere parte alla visita in loco. In mancanza di quanto sopra, si sosteneva che la Commissione non avrebbe adempiuto ai propri obblighi in veste di autorità incaricata dell'inchiesta, sanciti dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SCM»), con particolare riferimento a quelli indicati al paragrafo 8 dell'allegato VI. Il governo della RPC ha inoltre comunicato che in mancanza di tali informazioni non sarebbe stato in grado di garantire l'esito della verifica.

(58)

La Commissione ha espresso il proprio rispettoso disaccordo con la richiesta del governo della RPC. Si nota al riguardo che la Commissione ha soddisfatto tutte le condizioni previste al paragrafo 8 dell'allegato VI dell'accordo SCM nonché all'articolo 26 del regolamento di base. Al governo della RPC è stata inviata una lettera in preparazione della verifica in loco, in cui si confermava nel dettaglio l'ordine del giorno (giornate e insieme di regimi da discutere in ciascun giorno di verifica) e si richiedeva la presenza delle autorità responsabili dei regimi interessati e dei funzionari coinvolti nell'elaborazione delle osservazioni trasmesse dal governo della RPC. Prima delle visite di verifica in loco la Commissione ha inoltre spiegato che solo il governo della RPC è al corrente delle autorità responsabili dei regimi oggetto dell'inchiesta e dei funzionari più adatti a prendere parte alla verifica e a rispondere alle domande. Per quanto riguarda l'elenco delle domande precise, la Commissione ha spiegato prima e durante la visita di verifica in loco che tale elenco non è previsto dall'OMC né dalle normative UE e che obiettivo dell'inchiesta è verificare le risposte del governo della RPC al questionario e le relative osservazioni aggiuntive; la verifica si sarebbe pertanto attenuta alla struttura di tali documenti. La Commissione avrebbe inoltre cercato di ottenere e chiarire ulteriori informazioni necessarie al procedimento in corso, ma le domande precise in tal senso sarebbero dipese dalle risposte del governo della RPC all'iniziale verifica delle proprie risposte. Prima della visita di verifica in loco il governo della RPC è stato inoltre esplicitamente informato del fatto che se avesse rifiutato di fornire le informazioni necessarie o di collaborare con l'autorità incaricata dell'inchiesta per la verifica delle informazioni e dei dati considerati necessari ai fini del procedimento ciò avrebbe potuto compromettere notevolmente lo svolgimento dell'inchiesta. Al governo della RPC sono inoltre state ricordate le conseguenze dell'articolo 28 del regolamento di base.

(59)

Durante la visita di verifica in loco presso il ministero cinese del Commercio a Pechino, la Commissione si è adoperata per verificare le informazioni fornite sulla base dei documenti giustificativi utilizzati per elaborare le risposte del governo della RPC, a norma delle disposizioni degli articoli 11 e 26 del regolamento di base. In tal modo la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che la mancanza di informazioni e di documenti giustificativi disponibili non consentiva un'adeguata verifica delle risposte al questionario. A ciò si aggiunge il fatto che alcune informazioni, sebbene richieste in modo specifico, non sono state affatto presentate e che determinate domande non avevano avuto risposta. Il governo della RPC è stato informato delle conseguenze della mancata collaborazione a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 6, del regolamento base.

(60)

Il governo della RPC ha affermato che l'autorità incaricata dell'inchiesta avrebbe dovuto stabilire la necessità delle informazioni in maniera ragionevole, senza sconfinare in un abuso di diritto. Ha inoltre affermato che le informazioni, sebbene non ottimali da ogni punto di vista, non sono da trascurare. Sulla base delle precedenti affermazioni il governo della RPC ha comunicato di aver collaborato al meglio delle proprie capacità e di aver fornito risposte complete al questionario. Esse hanno inoltre affermato che la verifica in loco non è stata programmata correttamente poiché la lettera in preparazione della verifica in loco non ha consentito di comprendere adeguatamente l'oggetto della verifica e la Commissione non ha effettuato visite in loco specifiche presso ciascun ente statale. Si è affermato che la Commissione ha fatto gravare un onere eccessivo sul governo della RPC e ha chiesto informazioni non pertinenti né necessarie.

(61)

Con riferimento alla programmazione della verifica in loco, si ricorda che il governo della RPC aveva confermato le date, il programma e il luogo della visita. Le discussioni in merito alle date della visita in loco sono in effetti intercorse nell'agosto 2010. Inizialmente la Commissione ha proposto che la visita in loco si tenesse durante la prima settimana di ottobre 2010 e successivamente ha modificato per due volte tale proposta, su richiesta della RPC, passando prima alla seconda settimana di ottobre 2010 e infine alla terza settimana di ottobre 2010. Eventuali reclami in merito alla programmazione delle visite in loco sono pertanto infondati, poiché la Commissione ha fatto tutto quanto possibile per accogliere qualsiasi richiesta debitamente motivata da parte del governo della RPC. Rispetto alle informazioni richieste, si fa notare che il governo della RPC non ha mai contestato il formato del questionario né la modalità in cui sono state chieste le informazioni. Il ministro del Commercio cinese ha trasmesso le risposte al questionario e le successive osservazioni a nome del governo della RPC. La Commissione ha chiesto le informazioni che ha ritenuto necessarie allo scopo di giungere a conclusioni rappresentative e si è dimostrata coerente nelle proprie richieste, richiedendo gli stessi dati e informazioni durante lo svolgimento dell'inchiesta e invitando il governo della RPC a spiegare le informazioni trasmesse e le relative implicazioni per i regimi oggetto dell'inchiesta.

4.2.   REGIMI SPECIFICI

(62)

In base alle informazioni contenute nella denuncia e alle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi, che avrebbero comportato la concessione di sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione:

I)

Prestiti preferenziali al settore della carta patinata

II)

Programmi relativi all'imposta sul reddito

Regimi fiscali preferenziali per le società riconosciute come operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie

Regimi fiscali preferenziali per il settore della ricerca e dello sviluppo

Esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate

III)

Programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni

Esenzione dall'IVA e dal dazio sulle apparecchiature importate

Riduzioni dell'aliquota IVA su apparecchiature fabbricate nel paese

Imposte sulla manutenzione urbana e sulla costruzione e sovrattassa sull'istruzione per le imprese a partecipazione straniera (FIE)

IV)

Programmi di sussidi

Marche famose

Fondi speciali per incentivare i progetti di investimento esteri

Assistenza alle società coinvolte in un procedimento antidumping

Sussidio per il rinnovamento tecnologico di Shouguang

Fondo per i diritti di proprietà intellettuale del Suzhou Industrial Park

Sovvenzione del fondo per lo sviluppo industriale delle alte tecnologie

Premio conferito dal Suzhou Industrial Park per la capacità di mantenere la crescita

Fondo speciale per il trattamento dell'inquinamento idrico del lago Taihu nella provincia di Jiangsu

Fondi speciali del Suzhou Industrial Park per il risparmio energetico

Fondo speciale del comune di Suzhou per la riduzione delle emissioni totali dei principali agenti inquinanti a livello comunale

Sovvenzione per il risparmio idrico e la riduzione delle emissioni

Premio per la tutela ambientale conferito dall'ufficio per la tutela ambientale di Suzhou

Premio per il risparmio energetico di Shouguang

V)

Fornitura statale di beni e servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato («LTAR»)

Concessione dei diritti d'uso del suolo

Fornitura di prodotti chimici per la fabbricazione della carta

Fornitura di energia elettrica

4.2.1.   PRESTITI PREFERENZIALI AL SETTORE DELLA CARTA PATINATA

a)   Introduzione

(63)

Si presume che i produttori cinesi del prodotto in esame beneficino di prestiti a basso tasso di interesse concessi da banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica del governo e banche commerciali statali («SOCB») conformemente alla politica del governo della RPC che prevede interventi finanziari volti ad incoraggiare e sostenere la crescita e lo sviluppo dell'industria cartaria in Cina. Come illustrato dai piani quinquennali e dalla politica industriale, il sistema bancario ha riservato iniziative di finanziamento preferenziale all'industria cartaria.

b)   Uso dei dati disponibili

(64)

Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia la Commissione ha cercato di condurre indagini sulla banca che erogava prestiti al settore della carta patinata. A questo scopo si è ritenuto necessario chiedere al governo della RPC di inserire nella risposta al questionario e nelle osservazioni successive informazioni e dati specifici relativi a una serie di piani e progetti statali volti ad incoraggiare e sostenere lo sviluppo del settore cartario in Cina. Tali piani e progetti includevano:

il 10o piano quinquennale per l'economia civile e lo sviluppo sociale della Cina («il 10o piano quinquennale»)

il «10o piano quinquennale» per l'industria cartaria («piano per l'industria cartaria»)

il 10o piano quinquennale speciale 2010 per la costruzione di un progetto di integrazione dell'ente forestale nazionale e dell'industria cartaria («progetto di integrazione»)

la decisione n. 40 del Consiglio di Stato sulla promulgazione e l'attuazione delle «disposizioni temporanee per la promozione dell'adeguamento della struttura industriale» («decisione n. 40»)

il catalogo con elenco degli interventi di riadeguamento della struttura industriale («catalogo con elenco»)

le linee guida per l'undicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale (2006-2010) («11o piano quinquennale»)

la circolare del Consiglio di Stato sul raggiungimento dei principali obiettivi per (l'11o piano quinquennale) e la divisione dei compiti («circolare di attuazione dell'11o piano quinquennale»)

la politica di sviluppo 2007 per l'industria cartaria («piano 2007 per l'industria cartaria»)

il piano per lo sviluppo del Guangdong

l'11o piano quinquennale per la città di Zhanjiang

l'11o piano quinquennale per il comune di Jining

(65)

Il governo della RPC ha fornito solo parte delle informazioni richieste in merito ai piani. Solo due dei piani richiesti sono stati forniti in maniera completa, ossia nella versione cinese accompagnata da traduzione in inglese (la decisione n. 40 e il catalogo con elenco degli interventi di riadeguamento della struttura industriale). Le autorità cinesi hanno sostenuto che i tre piani regionali inizialmente richiesti dalla Commissione non erano pertinenti in quanto i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta non avevano sede in tali regioni. Non sono pertanto stati forniti. La Commissione ha accolto questo fatto ma ha chiesto i piani di sviluppo relativi alle aree (regioni, province, comuni) in cui hanno sede i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. Il governo della RPC ha fornito copie dell'11o piano quinquennale per la provincia di Jiangsu e dell'11o piano quinquennale per la provincia di Shandong nella versione cinese, senza alcuna traduzione, nemmeno degli indici di tali documenti. Il governo della RPC ha dichiarato che i due piani non trasmessi riguardavano il periodo 2000 – 2005 e risultavano pertanto irrilevanti. La Commissione ha accolto tale dichiarazione. I piani rimanenti sono stati forniti esclusivamente in lingua cinese (progetto di integrazione, 11o piano quinquennale, circolare di attuazione dell'11o piano quinquennale, piano 2007 per l'industria cartaria), accompagnati da indici in inglese. Il governo della RPC ha dichiarato che le richieste avanzate dalla Commissione erano eccessivamente gravose, le risorse a disposizione erano limitate e perciò non era stato loro possibile tradurre i testi.

(66)

Con riferimento a quanto sopra, si fa notare che la Commissione ha chiesto le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta poiché detti documenti erano stati identificati nella denuncia. La Commissione aveva inoltre sottolineato più volte la necessità di fornire i documenti richiesti in lingua inglese. Ciò si rende necessario per questa tipologia di documenti dal momento che, sulla base del solo indice, non è stato possibile stabilire quale parte del documento fosse pertinente all'inchiesta. I piani forniti in lingua cinese non erano inoltre voluminosi e la versione in inglese dei documenti pertinenti sembra essere reperibile da altre fonti indipendenti (uffici legali specializzati in diritto cinese) o da indagini antisovvenzioni condotte in Cina dagli Stati Uniti d'America («USA»).

(67)

La Commissione ha di conseguenza avuto la possibilità di verificare solo i seguenti documenti: la decisione n. 40, il catalogo con elenco e il piano 2007 per l'industria cartaria, la cui versione in inglese era acclusa alla denuncia ed è stata inoltre presentata da un produttore esportatore.

(68)

Per far luce sul livello di intervento statale nel mercato finanziario cinese e ottenere il necessario quadro generale del settore finanziario della RPC, la Commissione ha chiesto informazioni sulla percentuale relativa alla partecipazione pubblica nelle istituzioni finanziarie e sulla documentazione relativa agli importi/alle percentuali dei prestiti erogati da banche statali. Il governo della RPC ha affermato di non possedere documentazione sulle partecipazioni bancarie, sebbene a norma dell'articolo 61 della legge sulle banche commerciali [2003] n. 13 le banche comunicano tali dati all'ente di regolamentazione bancaria del Consiglio di Stato e alla Banca popolare della Cina. Per quanto riguarda gli importi/le percentuali dei prestiti erogati dalle banche statali, il governo della RPC ha confermato che, nonostante tali dati venissero archiviati, non era in grado di fornirli. La Commissione ha ulteriormente agevolato il lavoro del governo della RPC limitando le informazioni richieste in merito alla percentuale della partecipazione pubblica alle sole istituzioni finanziarie identificate quali organismi eroganti prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato. Cionondimeno il governo della RPC non ha fornito dati pertinenti nemmeno per questo segmento ristretto di istituzioni finanziarie operanti in Cina.

(69)

Per far luce sulle politiche creditizie delle banche cinesi (ad esempio sui metodi utilizzati per fissare i tassi di interesse sui prestiti, la valutazione dei prestiti, ecc.), è stato chiesto al governo della RPC di fornire informazioni relative alle politiche portate avanti dalle autorità statali competenti, notoriamente la Banca popolare della Cina («PBOC») e la Commissione di regolamentazione bancaria. Il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione pertinente alle politiche creditizie. Non sono stati forniti documenti, normative o linee guida elaborati dalla PBOC e destinati al sistema bancario che avrebbero fornito chiarimenti sul ruolo della PBOC nel fissare i tassi di interesse e del relativo rapporto con il sistema bancario. Inoltre non è stata fornita alcuna informazione, anche se richiesta in maniera specifica, in merito all'applicazione della legge sulle banche commerciali [2003] n. 13, in particolare degli articoli 34, 38 e 39, ove si stabiliscono le norme di base che disciplinano i prestiti e altre attività delle banche commerciali.

(70)

Per far luce sulle politiche creditizie delle banche cinesi eroganti prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta durante il PI, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di organizzare degli incontri con le banche che avevano erogato tali prestiti a detti produttori per verificare le informazioni concernenti i prestiti preferenziali all'industria della carta fine patinata («CFP») in Cina. Il governo della RPC ha sostenuto di non essere in grado di attivarsi presso le banche statali per organizzare tali incontri. Non sono perciò pervenuti elementi di prova dalle banche cinesi sull'esistenza e sulle eventuali modalità di valutazione del rischio di credito da parte di tali banche nella concessione di prestiti.

(71)

Il governo della RPC è stato informato delle conseguenze della mancata collaborazione a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 6, del regolamento base. Data tale mancanza di collaborazione, si è reso necessario, oltre a prendere in considerazione i documenti del governo della RPC forniti da altre parti, ricavare le informazioni da fonti secondarie, in particolare dalla denuncia, e le informazioni pubbliche disponibili e recuperate da Internet. Il governo della RPC ha contestato l'uso dei dati a disposizione ma non ha fornito altri elementi di prova.

(72)

Anche ai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta è stato chiesto di fissare degli incontri con le banche specifiche che avevano erogato loro dei prestiti durante il PI per verificare le informazioni concernenti i prestiti preferenziali alla CFP in Cina. Tali incontri non si sono tuttavia mai verificati. I produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno comunicato di aver reiterato più volte la richiesta della Commissione di fissare tali incontri ma le banche interessate si sono rifiutate di collaborare all'inchiesta. I produttori esportatori che hanno collaborato sono stati informati delle conseguenze della mancata collaborazione a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 6, del regolamento di base. Vista tale mancanza di collaborazione, si è ritenuto necessario basare eventuali conclusioni sui dati disponibili in merito ai prestiti erogati dalle banche ai produttori esportatori che hanno collaborato. I produttori esportatori che hanno collaborato hanno contestato l'uso dei dati disponibili ma non hanno fornito alcuna prova aggiuntiva.

(73)

Ad un produttore esportatore cinese è stato chiesto di fornire informazioni specifiche in merito ad un determinato accordo per la ristrutturazione del debito con tre banche cinesi. Detto produttore esportatore si è rifiutato di fornire le informazioni necessarie. Di conseguenza non è stato possibile verificare l'accordo complessivo e i relativi prestiti contrattuali né tutti i punti specifici quali la durata dei prestiti, i piani di rimborso e i tassi di interesse. Il produttore esportatore che ha collaborato è stato informato delle conseguenze della mancata collaborazione a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 6, del regolamento base. Vista tale mancanza di collaborazione, si è ritenuto necessario basare eventuali conclusioni sui dati disponibili in merito ai prestiti erogati dalle banche a tale produttore. Il produttore esportatore che ha collaborato ha contestato l'uso dei dati disponibili ma non ha fornito alcuna prova aggiuntiva.

c)   Risultati dell'inchiesta

i)   Intervento statale nel sistema bancario cinese per prestiti preferenziali all'industria cartaria

—    Ruolo dei piani statali

(74)

L'inchiesta ha accertato l'esistenza di piani strategici specifici per l'industria cartaria. In base a tali piani le autorità statali monitorano attentamente le prestazioni dell'industria cartaria e attuano politiche specifiche (ad esempio decreti esecutivi) per raggiungere gli obiettivi dei piani strategici. L'inchiesta ha inoltre stabilito che i piani strategici specifici prevedono prestiti preferenziali all'industria cartaria.

(75)

In effetti, esaminando la decisione n. 40 e la sezione finanziaria del piano 2007 per l'industria cartaria, è evidente che il sistema di pianificazione statale cinese indica alle banche di erogare prestiti a favore dell'industria cartaria.

(76)

Con riferimento alla decisione n. 40, si fa notare che tale atto rappresenta un ordine emesso dal Consiglio di Stato, ossia il più alto ente amministrativo nella RPC e risulta perciò vincolante nei confronti di altri enti pubblici e degli operatori economici. La decisione classifica i settori industriali come segue: «progetti incoraggiati, limitati ed eliminati». Tale atto rappresenta una linea guida per la politica industriale; assieme al catalogo con elenco, esso dimostra che il governo della RPC porta avanti una politica volta ad incoraggiare e sostenere gruppi di imprese o settori industriali, quali quello cartario, classificato dal catalogo con elenco tra le «industrie incoraggiate». Con riferimento al numero di settori industriali elencati tra quelli «incoraggiati», si precisa che sono in totale 26, rappresentanti solo una parte dell'economia cinese. Solo a determinate attività comprese tra questi 26 settori è inoltre riconosciuto lo status di «incoraggiato». La decisione n. 40 stabilisce inoltre all'articolo 17 che i «progetti di investimenti incoraggiati» beneficiano di privilegi ed incentivi specifici (contributo finanziario, esenzione dai dazi all'importazione, esenzione dall'IVA, esenzione fiscale). D'altro canto, in merito ai «progetti limitati ed eliminati», la decisione n. 40 conferisce alle autorità statali la facoltà di intervenire direttamente per regolamentare il mercato. In realtà gli articoli 18 e 19 prevedono che l'autorità competente interrompa l'erogazione di finanziamenti da parte delle istituzioni finanziarie; essi prescrivono inoltre all'ente pubblico di fissazione dei prezzi di aumentare il prezzo dell'energia elettrica e fanno obbligo alle aziende di fornitura dell'energia elettrica di interrompere detta fornitura a tali «progetti limitati ed eliminati». Risulta chiaro da quanto sopra descritto che la decisione 40 istituisce regole vincolanti dirette a tutte le istituzioni economiche sotto forma di direttive sulla promozione e il sostegno delle industrie incoraggiante, tra cui rientra il settore cartario.

(77)

Il piano 2007 per l'industria cartaria prevede condizioni, orientamenti ed obiettivi specifici per tale industria. Si tratta di una descrizione dello stato dell'industria cartaria in Cina (ad esempio, numero di imprese, produzione, consumi ed esportazioni, statistiche sul tipo di materie prime utilizzate). Vengono stabilite le politiche e le finalità dell'industria cartaria in termini di pianificazione industriale, utilizzo delle materie prime, utilizzo delle tecnologie e dell'attrezzatura, struttura del prodotto e struttura organizzativa dei produttori del settore cartario. Il testo stabilisce inoltre i «criteri di ammissione» delle industrie, prevedendo specifiche prescrizioni in merito al rapporto attività/passività del settore cartario e fissando rating di credito specifici per l'industria cartaria e obiettivi precisi per le economie di scala, gli indici della quota di mercato e il consumo di acqua e di energia che le società sono tenute a conseguire. Alle imprese viene chiesto di elaborare i propri piani di sviluppo conformemente al piano 2007 per l'industria cartaria. Alle province e alle regioni locali viene inoltre prescritto di partecipare all'attuazione del piano, mentre un intero capitolo è dedicato all'«investimento e finanziamento» dell'industria cartaria. A questo riguardo è opportuno osservare che il piano stabilisce esplicitamente che le istituzioni finanziarie non possono erogare fondi a sostegno di progetti non conformi alla propria regolamentazione. In sunto risulta chiaro dalla lettura del testo e dalla sua formulazione che il piano 2007 per l'industria cartaria è uno specifico strumento statale volto a disciplinare l'industria cartaria in Cina e non può che essere considerato uno strumento di politica industriale obbligatorio che le parti interessate in Cina (autorità statali, istituzioni finanziarie e produttori) sono tenute ad attuare concretamente.

(78)

Il governo della RPC ha affermato che il piano 2007 per l'industria cartaria è da considerarsi un piano generale non vincolante. Si è inoltre dichiarato che nello stesso contesto nessuno dei piani e progetti governativi sono giuridicamente vincolanti e di conseguenza non è possibile concedere alcun contributo o vantaggio finanziario nell'ambito di tali piani e progetti. Tuttavia, una semplice lettura del testo del piano 2007 per l'industria cartaria e delle relative disposizioni specifiche sopra citate rivela che il testo non può essere considerato di carattere generale e non vincolante. A tale riguardo si fa notare che il piano 2007 per l'industria cartaria stabilisce tra l'altro che la politica di sviluppo industriale è formulata in ottemperanza alle prescrizioni sul perfezionamento della riforma dell'economia di mercato socialista e delle relative leggi e disposizioni, per istituire una disciplina di mercato equa e un ambiente caratterizzato dallo sviluppo, per risolvere le questioni in essere relative allo sviluppo del settore cartario e per guidare lo sviluppo sano dell'industria. Con riferimento ai restanti piani e progetti elencati sopra al considerando 64, si fa notare che almeno uno si riferisce ad una circolare di attuazione dell'11o piano quinquennale. Risulta difficile comprendere come un documento presumibilmente non vincolante (un piano governativo) possa accompagnarsi ad un atto di esecuzione giuridicamente vincolante (in questo caso una circolare del Consiglio di Stato).

(79)

Inoltre, l'articolo 34 della legge sulle banche commerciali [2003] n. 13 dispone che le banche portino avanti la propria attività creditizia conformemente alle esigenze dell'economia nazionale e dello sviluppo sociale e sotto la direzione della politica industriale statale. Nella fattispecie la politica industriale statale interessata è il piano 2007 per l'industria cartaria. Risulta perciò logico concludere che i prestiti erogati ai produttori di CFP dalle SOCB sono effettuati conformemente alle direttive governative.

(80)

È stato inoltre esaminato il ruolo della Commissione per lo sviluppo nazionale e la riforma («NDRC»). Il governo della RPC ha affermato che la NDRC è un'agenzia del Consiglio di Stato incaricata del coordinamento della politica macroeconomica e della gestione degli investimenti pubblici. Tale autorità statale ha emesso, tra gli altri, il piano 2007 per l'industria cartaria. Non è stata fornita alcuna informazione disponibile, nonostante le richieste esplicite, in merito al quadro in base al quale è stata istituita e opera la NDRC, ad esempio il relativo statuto. L'unica spiegazione fornita dal governo della RPC è che il Consiglio di Stato, ente pubblico amministrativo supremo, fornisce alla NDRC le istruzioni cui attenersi e comunque tali informazioni non sono pertinenti ai fini dell'inchiesta. Tale argomentazione non può essere accettata. Gli statuti delle autorità che presentano i piani governativi sono considerati pertinenti all'inchiesta, dal momento che i piani e i progetti governativi sono oggetto dell'inchiesta nel presente procedimento. La Commissione ha inoltre esaminato i motivi per cui la NDRC raccoglie costantemente dettagliate informazioni sulle società. Il governo della RPC ha precisato che la raccolta di informazioni può essere effettuata dalle associazioni industriali e da altre fonti pubbliche. Ciononostante, l'esistenza di un meccanismo sistematico di raccolta dei dati relativi alle società, da utilizzare per piani e progetti governativi, rivela che tali piani e progetti sono considerati un elemento importante della politica industriale statale.

(81)

Ne consegue che qualsiasi decisione presa dalle istituzioni finanziarie in merito all'industria cartaria debba tener conto della necessità di raggiungere gli obiettivi dei relativi piani strategici. In effetti, le società identificate da questi specifici piani politici quali «industrie incoraggiate» si considerano ad alto rating di credito, il che implica ripercussioni immediate sulla valutazione dell'affidabilità creditizia da parte del sistema finanziario cinese. Inoltre, esaminando la specifica sezione finanziaria del piano 2007 per l'industria cartaria e una nota di rating di credito presentata da uno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, è evidente che il sistema di pianificazione statale cinese ordina alle banche di erogare prestiti a favore dell'industria cartaria e che il rating di credito delle società è considerato elevato perché queste rientrano in specifici piani strategici. Si ritiene opportuno far notare che la nota di rating di credito ottenuta durante l'inchiesta associa in maniera diretta le prospettive positive dell'azienda con l'esistenza dei piani strategici per l'industria cartaria e il conseguimento dei relativi obiettivi. È altresì provato che le autorità statali monitorano le prestazioni delle società poiché esaminano annualmente le relative licenze commerciali ottenendo in tal modo statistiche sui dati finanziari e sulle prestazioni. Sulla base delle informazioni fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato è inoltre emerso che la PBOC monitora, a norma dell'articolo 9 del regolamento sulla registrazione e la consultazione delle banche, i prestiti erogati alle società mediante l'esame annuale dei prestiti di cui le società si avvalgono ciascun anno.

(82)

Tutto quanto precede dimostra il legame tra i piani strategici specifici e il finanziamento dell'industria cartaria.

—    Intervento statale nel settore bancario

(83)

Con riferimento ai produttori esportatori che hanno collaborato, l'inchiesta ha determinato che a due di essi nella maggior parte dei casi è stato automaticamente erogato il tasso di interesse minimo entro i limiti stabiliti dalla PBOC, mentre altri due produttori esportatori che hanno collaborato hanno beneficiato nel 2008 di una sostanziale rinegoziazione delle scadenze dei propri debiti. In effetti, le banche statali cinesi hanno rilevato tutti i debiti contratti con banche estere e i prestiti le cui scadenze sono state rinegoziate non hanno comportato un premio di rischio elevato per il parametro di riferimento del tasso di interesse della PBOC.

(84)

Dall'inchiesta è inoltre emerso che il mercato finanziario cinese è caratterizzato dall'intervento pubblico poiché la maggior parte delle principali banche è statale. Le autorità cinesi si sono limitate a fornire scarse informazioni in merito alla partecipazione/proprietà delle banche in Cina. Tuttavia, come illustrato maggiormente in seguito, la Commissione ha reperito tutte le informazioni disponibili per giungere a conclusioni rappresentative. Nel corso dell'analisi per accertare se le banche siano enti a cui è conferita o che esercitano l'autorità pubblica, la Commissione ha anche ricercato informazioni in merito non solo alla proprietà statale delle banche, ma anche ad altre caratteristiche quali la presenza pubblica nei consigli di amministrazione, il controllo statale sulle attività, il perseguimento di politiche o interessi pubblici, stabilendo inoltre se tali enti siano fondati su uno statuto.

(85)

Dalle informazioni disponibili si è concluso che le banche statali in Cina dispongono della quota più elevata del mercato e occupano una posizione predominante sul mercato finanziario cinese; secondo la ricerca sul settore bancario cinese effettuata nel 2006 dalla Deutsche Bank, la quota delle banche statali potrebbe superare i 2/3 del mercato cinese. Sulla medesima questione, l'esame delle politiche commerciali in Cina effettuato dall'OMC ha rilevato che l'elevato grado di proprietà statale rappresenta un'altra caratteristica degna di nota del settore finanziario in Cina  (5). È opportuno sottolineare che le quattro grandi banche statali (Agricultural Bank, Bank of China, Construction Bank e Industrial and Commercial Bank) sembrano rappresentare oltre la metà del settore bancario cinese. Le banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica del governo e le altre banche statali superano il 50 %. La Commissione ha inoltre chiesto informazioni in merito alla struttura del controllo statale su dette banche cinesi e al perseguimento delle politiche o degli interessi pubblici riguardo all'industria cartaria (ad esempio, consigli di amministrazione e consigli degli azionisti, verbali delle assemblee degli azionisti/amministratori, nazionalità degli azionisti/amministratori, politiche creditizie e valutazione del rischio con riferimento ai prestiti erogati ai produttori esportatori che hanno collaborato). Cionondimeno, né il governo della RPC né le banche hanno fornito tali informazioni, ma si sono limitati a fare ripetutamente riferimento alle informazioni contenute nelle relazioni annuali delle banche già trasmesse. Tuttavia le informazioni contenute nelle relazioni annuali delle banche non erano (e non potevano essere) abbastanza dettagliate.

La Commissione ha pertanto dovuto ricorrere alle informazioni disponibili e sulla base dei dati disponibili ha concluso che dette banche sono controllate dal governo ed esercitano l'autorità pubblica in maniera tale che le loro azioni possono essere attribuite allo Stato. I dati utilizzati per giungere alle conclusioni illustrate sono ricavati dalle informazioni fornite dal governo della RPC, dalle relazioni annuali delle banche cinesi presentate dal governo della RPC o accessibili al pubblico, dalle informazioni relative alla ricerca sul settore bancario cinese effettuata nel 2006 dalla Deutsche Bank, dalle informazioni trasmesse dai produttori esportatori che hanno collaborato e dalle informazioni contenute nella denuncia. Quanto alle banche estere, fonti indipendenti stimano che queste rappresentino una minima parte del settore bancario cinese, rivestendo perciò un ruolo insignificante in termini di prestiti; alcune informazioni indicano che potrebbero rappresentare solo l'1 % del mercato cinese (6). Anche le informazioni accessibili al pubblico confermano che le banche cinesi, e in particolare le grandi banche commerciali, fanno ancora affidamento agli azionisti statali e al governo per la ricostituzione del capitale in presenza di una inadeguatezza patrimoniale dovuta all'espansione del credito (7). Le banche che hanno erogato prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato sono per la grande maggioranza banche statali. In effetti, dalle indicazioni a disposizione è emerso che almeno 13 delle 19 banche indicate sono statali, incluse le due banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica del governo (Export-Import Bank of China, China Development Bank) e le principali banche commerciali cinesi, quali la Agricultural Bank of China, la Bank of China, la China Construction Bank e l'Industrial and Commercial Bank of China.

Con riferimento alle restanti banche statali, la Commissione ha nuovamente chiesto le stesse informazioni in merito al controllo statale e al perseguimento delle politiche o degli interessi pubblici riguardo all'industria cartaria. Ancora una volta non sono state fornite informazioni dettagliate, mentre è pervenuta più volte l'indicazione di fare riferimento alle informazioni contenute nelle relazioni annuali delle banche, la maggior parte delle quali era solo in cinese e senza traduzione in inglese. Tuttavia le informazioni contenute nelle relazioni annuali delle banche non possono essere sufficientemente dettagliate. Con riferimento alle banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica del governo, l'inchiesta ha accertato l'assenza di chiare disposizioni che ne disciplinano il ruolo e il rapporto con il governo. Tuttavia, dalle affermazioni del governo della RPC durante la verifica in loco sembra che le banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica del governo sostengano le politiche pubbliche in Cina e non perseguano scopi di lucro. Tutto quanto sopra conferma che le quattro banche sono controllate dal governo e la modalità con cui esercitano l'autorità pubblica è tale che le loro azioni possono essere attribuite allo Stato.

(86)

La Commissione ha inoltre tentato di esaminare la differenza esistente tra le banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica del governo (in base alle informazioni disponibili, si tratta della Export-Import Bank of China, della China Development Bank e della Agricultural Development Bank of China) e le banche commerciali statali. La Commissione ha chiesto chiarimenti in merito a questi due diversi tipi di istituzioni finanziarie. Il governo della RPC ha dichiarato che non esistono disposizioni giuridiche per il settore delle banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica del governo, dal momento che le autorità cinesi stanno attualmente elaborando una legge in materia. Si è inoltre affermato che una banca di Stato demandata a dare attuazione alla politica del governo (vale a dire la China Development Bank) non dovrebbe essere considerata tale poiché è diventata una società a partecipazione azionaria e attraversa un periodo di transizione. Le informazioni fornite confermano un trattamento diverso per le banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica del governo rispetto alle banche commerciali statali. Nonostante la totale carenza di norme disciplinanti il settore delle banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica del governo o la modalità con cui queste operano sul mercato finanziario cinese, le circolari della PBOC, in cui vi si fa esplicito riferimento, sembrano indicare che le banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica del governo godano di uno status speciale rispetto alle banche commerciali statali. Quanto allo status della China Development Bank, lo Stato cinese (attraverso il ministero della Finanza cinese) detiene oltre il 50 % delle azioni di detta banca, pertanto la trasformazione in società a partecipazione azionaria non ha alcuna ripercussione sul controllo statale.

(87)

Un ulteriore fattore di distorsione sul mercato finanziario cinese è il ruolo rivestito dalla PBOC nel fissare i limiti specifici per la determinazione e la fluttuazione dei tassi di interesse. In effetti l'inchiesta ha dimostrato che la PBOC prevede norme specifiche per disciplinare le fluttuazioni dei tassi di interesse in Cina. In base alle informazioni disponibili, tali norme sono stabilite dalla circolare n. 251 della PBOC riguardante la questione dell'adeguamento dei tassi di interesse sui depositi e i prestiti – Yinfa (2004) («circolare n. 251»). Le istituzioni finanziarie sono tenute ad offrire tassi di prestito compresi entro un determinato intervallo del tasso di interesse passivo di riferimento della PBOC. Per i prestiti erogati dalle banche commerciali e dalle banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica del governo gestiti in modo commerciale, non esiste alcun limite massimo per tale intervallo, ma solo un limite minimo. Esiste invece un limite massimo e un limite minimo nell'intervallo per le cooperative di credito urbano e per le cooperative di credito rurale. I tassi di interesse dei prestiti preferenziali e dei prestiti disciplinati da specifiche normative del Consiglio di Stato non subiscono fluttuazioni verso l'alto. La Commissione ha chiesto al governo della RPC di chiarire il contenuto e la formulazione della circolare n. 251 e della legislazione precedente (circolare n. 250 della PBOC riguardante l'espansione dell'intervallo di fluttuazione del tasso di interesse passivo per gli istituti finanziari – YinFa [2003]). Il governo della RPC ha spiegato che tali circolari rientravano nella riforma per l'orientamento al mercato dei tassi di interesse in Cina, ma non ha fornito ulteriori spiegazioni. Al governo della RPC è inoltre stato chiesto di spiegare in cosa consistano i prestiti preferenziali e gli altri prestiti previsti dal Consiglio di Stato.

Il governo della RPC ha sostenuto che la formulazione del testo cinese in questione fa riferimento all'ipotesi che il Consiglio di Stato prevede altri prestiti. Il governo della RPC non ha fornito alcuna spiegazione o documentazione aggiuntiva in merito al motivo della definizione dei prestiti preferenziali nella legislazione cinese. Riguardo agli altri tipi di prestiti, anche accogliendo l'argomentazione del governo della RPC, non è chiaro perché il legislatore abbia ritenuto necessario introdurre la possibilità di altri prestiti stabiliti dal Consiglio di Stato. La Commissione ha inoltre chiesto chiarimenti sull'esistenza di prestiti erogati dalle banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica del governo e gestiti in modo commerciale, citati nella circolare n. 251. Il governo della RPC non ha fornito alcuna spiegazione o elemento di prova a questo proposito. Il governo della RPC è anche stato invitato a fornire qualsiasi aggiornamento o normativa emanata successivamente a tali circolari in materia di politica creditizia per le banche commerciali e le banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica del governo, ma non è stata fornita alcuna informazione a questo proposito.

(88)

Infine si fa notare che il governo della RPC non ha fornito nessun altro dato o statistica riguardante la struttura del sistema bancario cinese.

(89)

Sulla base dei considerando da 74 a 88 e tenuto conto della mancanza di collaborazione cinese (e alla luce delle valutazioni al considerando 90 di seguito), la Commissione conclude che il mercato finanziario in Cina è distorto dall'intervento pubblico e i tassi di interesse applicati dalle banche non statali e da altre istituzioni finanziarie coincidono probabilmente con i tassi di interesse pubblici. I tassi di interesse applicati dalle banche non statali e da altre istituzioni finanziarie non possono perciò essere considerati un riferimento commerciale adeguato nel determinare se i prestiti pubblici conferiscano un vantaggio.

ii)   Contributo finanziario

(90)

Inoltre, considerando la totalità degli elementi di prova, si è concluso che la grande maggioranza dei prestiti ai due produttori esportatori che hanno collaborato è erogata da banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica del governo o da altre banche statali, considerate enti pubblici in virtù del loro stretto rapporto con il governo. Poiché la partecipazione pubblica supera il 50 %, esse si considerano pertanto controllate dallo Stato. Sussistono inoltre ulteriori elementi di prova del fatto che tali banche esercitino l'autorità pubblica poiché, come indicato al considerando 65, appare evidente l'intervento statale (ossia della PBOC) nel modo in cui le banche commerciali prendono decisioni in merito ai tassi di interesse relativi ai prestiti erogati alle società cinesi, mentre in alcuni casi, come spiegato al considerando 83, alle società è stato attribuito quasi automaticamente il tasso minimo entro i limiti stabiliti dallo Stato. In tali circostanze, le attività creditizie di questi enti sono direttamente attribuibili al governo. Il fatto che le banche esercitino l'autorità pubblica è confermato anche dal modo in cui il piano 2007 per l'industria cartaria, la decisione 40 e l'articolo 34 della legge sulle banche commerciali intervengono nell'attuazione delle politiche industriali statali (cfr. i considerando da 74 a 81). Esistono inoltre molti elementi di prova indiziari, in gran parte suffragati da relazioni e studi oggettivi, sul fatto che l'intervento statale sia ancora diffuso nel sistema finanziario cinese (cfr. considerando 312 di seguito). Infine, la Cina non ha fornito informazioni che avrebbero consentito una maggiore comprensione del rapporto tra le banche statali e il governo (cfr. i considerando da 68 a 70 e i considerando da 84 a 86). Nel caso di prestiti erogati da banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica del governo e altre banche statali, la Commissione conclude pertanto che esiste un contributo finanziario per i produttori di carta patinata sotto forma di un trasferimento diretto di fondi statali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.

iii)   Vantaggi

(91)

Secondo l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, è presente un vantaggio nella misura in cui i prestiti statali sono erogati a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario potrebbe ottenere sul mercato. Poiché si è stabilito che i prestiti non statali in Cina non costituiscono un riferimento di mercato adeguato, questo è stato determinato utilizzando i metodi indicati di seguito ai considerando da 96 a 102.

iv)   Specificità

(92)

Al governo della RPC è stato chiesto di fornire informazioni sui criteri di ammissibilità per ottenere tale sovvenzione e sul suo utilizzo, per determinare la misura in cui l'accesso alla sovvenzione sia limitato a determinate imprese e se sia specifico a norma dell'articolo 4 del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione in merito. La Commissione, tenendo conto della prescrizione sancita dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere «chiaramente suffragata» da elementi di prova diretti, ha dovuto pertanto giungere alle proprie conclusioni sulla base dei dati disponibili in conformità all'articolo 28 del regolamento di base. Si noti che l'articolo 28, paragrafo 6, stabilisce che «qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l'accesso a informazioni rilevanti, l'esito dell'inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell'ipotesi della collaborazione». Tra i dati esaminati figurano i seguenti:

gli elementi di prova della specificità forniti dal denunziante;

i risultati (cfr. considerando 77 e 78) indicanti che l'industria cartaria gode di sussidi specifici mediante un piano di settore specifico, ossia il piano per l'industria cartaria;

gli elementi comprovanti (cfr. considerando 76) che l'industria cartaria è un'«industria incoraggiata» (decisione n. 40);

le disposizioni dell'articolo 34 della legge sulle banche commerciali [2003] n. 13 (cfr. considerando 79) in base alle quali le banche portano avanti la propria attività creditizia conformemente alle esigenze dell'economia nazionale e dello sviluppo sociale e sotto la direzione della politica industriale statale, ossia nella fattispecie del piano per l'industria cartaria;

i risultati (cfr. considerando 81) indicanti che il sistema di pianificazione statale cinese ordina alle banche di erogare prestiti a favore dell'industria cartaria e il rating di credito delle società è considerato elevato perché esse rientrano in specifici piani strategici.

(93)

Considerato quanto sopra, in mancanza della collaborazione del governo della RPC, gli elementi di prova disponibili indicano che le sovvenzioni a favore delle società dell'industria cartaria non sono disponibili a livello generale e sono perciò specifiche a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Alla luce della mancata collaborazione del governo della RPC, non esistono elementi indicanti che la spettanza alle sovvenzioni si basi su criteri o condizioni oggettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

d)   Conclusioni

(94)

Conseguentemente, il finanziamento dell'industria cartaria dovrebbe essere considerato una sovvenzione.

(95)

Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(96)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei quali si è constatata l'esistenza durante il PI. Ai sensi dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consiste nella differenza tra l'importo pagato per il finanziamento pubblico dall'impresa beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa ottenibile sul mercato.

(97)

Come spiegato sopra, dal momento che i prestiti erogati dalle banche cinesi rispecchiano il marcato intervento statale nel settore bancario e non tengono conto dei tassi che si applicherebbero in un mercato funzionante, un riferimento di mercato adeguato è stato determinato utilizzando i metodi indicati di seguito. A causa della scarsa collaborazione del governo della RPC, la Commissione ha inoltre fatto ricorso ai dati disponibili per fissare un tasso di interesse di riferimento adeguato.

(98)

Nella definizione di un riferimento adeguato, si considera ragionevole applicare i tassi di interesse cinesi, adeguati in modo tale da tener conto del normale rischio di mercato. In effetti, in un contesto in cui l'attuale stato finanziario degli esportatori è stato stabilito in presenza di una distorsione del mercato e in assenza di informazioni affidabili dalle banche cinesi in merito alla misurazione del rischio e alla determinazione dei rating di credito, si ritiene necessario stimare l'affidabilità creditizia degli esportatori cinesi non sulla base del valore nominale, ma applicando una maggiorazione che tenga conto delle potenziali ripercussioni della distorsione del mercato cinese sulla loro situazione finanziaria.

(99)

Con riferimento a quanto sopra, come illustrato ai considerando da 68 a 72, si è chiesto al governo della RPC e ai produttori esportatori che hanno collaborato di fornire informazioni sulle politiche creditizie delle banche cinesi e sulla maniera in cui i prestiti sono stati accordati ai produttori esportatori. Nonostante le ripetute richieste, le parti non hanno fornito tali informazioni. Di conseguenza, considerata la scarsa collaborazione e la totalità dei dati disponibili, e in conformità alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento di base, si ritiene appropriato concludere che a tutte le aziende cinesi verrebbe riconosciuto solamente il grado più elevato di obbligazioni di qualità creditizia inferiore (non-investment grade, BB per Bloomberg) e applicare il premio adeguato previsto per i titoli obbligazionari emessi da aziende con tale rating al tasso attivo standard della Banca popolare della Cina. Sui prestiti ricevuti in valuta estera la Commissione applica il premio adeguato previsto per i titoli obbligazionari emessi da aziende con tale rating al tasso attivo standard, come indicato nei relativi contratti di mutuo cinesi (tasso LIBOR). Tuttavia, data la totale mancanza di collaborazione del governo della RPC nel fornire informazioni o accesso alle banche statali, a norma dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento di base, si ritiene opportuno utilizzare un rating creditizio corrispondente a BB (non-investment grade-speculative), in considerazione dei dati complessivamente disponibili.

(100)

Il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stato calcolato prendendo in considerazione il differenziale del tasso di interesse, espresso in percentuale, moltiplicato per l'importo insoluto del prestito, ossia l'interesse non pagato durante il PI. Tale importo è stato quindi ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato.

(101)

Come spiegato al considerando 73, un produttore esportatore ha rifiutato di fornire un importante accordo per la ristrutturazione del debito. Di conseguenza non è stato possibile verificare le informazioni di base trasmesse in relazione ai prestiti rientranti in tale accordo, quali il tasso di interesse, la durata del prestito, il piano di rimborso, ecc. Il produttore esportatore non è nemmeno stato in grado di provare di aver rimborsato i capitali dei prestiti rientranti in tale accordo. Nel calcolo del vantaggio tali prestiti sono perciò stati considerati al pari di un sussidio e sono stati ripartiti sul PI oltre all'interesse non corrisposto durante il PI come sopra illustrato al considerando 100.

(102)

Il tasso di sovvenzione accertato per il presente regime durante il PI è pari al 5,37 % per le società APP e all'1,26 % per le società Chenming.

4.2.2.   PROGRAMMI RELATIVI ALL'IMPOSTA SUL REDDITO

—    Regimi fiscali preferenziali per società riconosciute come operanti nei settori delle alte e nuove tecnologie

(103)

Il regime consente ad una società che abbia richiesto e ottenuto il certificato di società operante nei settori delle alte o nuove tecnologie di beneficiare di un tasso di imposta sul reddito ridotto, pari al 15 %, rispetto al normale tasso del 25 %.

a)   Base giuridica

(104)

Il regime si presenta sotto forma di trattamento fiscale preferenziale ai sensi dell'articolo 28 della legge relativa all'imposta sul reddito societario della RPC (n. 63 promulgata il 16 marzo 2007) congiuntamente ai provvedimenti amministrativi per la determinazione delle società operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie. Anche la nota dell'amministrazione statale fiscale sulle questioni relative al pagamento dell'imposta sul reddito societario delle società operanti nei settori delle alte e nuove tecnologie (Guo Shui Han [2008] n. 985) fa riferimento a tale regime, fornendo ulteriori dettagli in merito all'attuazione.

b)   Ammissibilità

(105)

L'articolo 10 dei provvedimenti amministrativi per la determinazione delle società operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie elenca i criteri di ammissibilità che le società devono soddisfare per beneficiare di tale regime. Se la società soddisfa tutte le condizioni stabilite dall'articolo 10, deve presentare domanda alle autorità competenti attenendosi alla procedura indicata nell'articolo 11 dello stesso documento legislativo.

c)   Attuazione pratica

(106)

Qualsiasi società che intenda chiedere di beneficiare del presente regime deve inoltrare una domanda online all'ufficio locale per la scienza e la tecnologia, il quale effettua una prima valutazione. Successivamente, detto ufficio formula raccomandazioni per il dipartimento provinciale per la scienza e la tecnologia. Prima di prendere qualsiasi decisione in merito al rilascio del certificato di società operante nei settori delle alte o nuove tecnologie, quest'ultimo può inoltre decidere di condurre un'indagine direttamente presso la sede del richiedente.

d)   Risultati dell'inchiesta

(107)

Il regime di sovvenzioni è stato utilizzato dai tre produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e hanno beneficiato di un vantaggio durante il PI. Nonostante il governo della RPC non abbia fornito le norme amministrative, i produttori esportatori hanno fornito i testi giuridici disponibili. Nemmeno sulla base di tali testi risulta tuttavia semplice comprendere la procedura per la presentazione della domanda, che resta vaga e manca di trasparenza.

e)   Conclusioni

(108)

Conseguentemente, il regime dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione, che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(109)

Al governo della RPC è stato chiesto di fornire informazioni sui criteri di ammissibilità per ottenere tale sovvenzione e sul suo utilizzo, per determinare la misura in cui l'accesso alla sovvenzione sia limitato a determinate imprese e se sia specifico a norma dell'articolo 4 del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione in merito. La Commissione, tenendo conto della prescrizione sancita dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere «chiaramente suffragata» da elementi di prova diretti, ha dovuto pertanto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, come indicato sopra nella sezione 4.1, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

(110)

Il regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime solo a determinate società e industrie classificate come «incoraggiate», quali quelle appartenenti all'industria della carta patinata. In effetti, al capitolo 4 della legge relativa all'imposta sul reddito societario della RPC (n. 63 promulgata il 16 marzo 2007) incentrato sull'«incentivo fiscale», l'articolo 25 prevede che lo Stato conceda incentivi fiscali sul reddito societario alle industrie e ai progetti chiave sostenuti e incoraggiati dallo Stato. Secondo l'analisi della Commissione, con la decisione 40 (articolo 14) e con il catalogo guida della ristrutturazione industriale il Consiglio di Stato elenca i principi e la classificazione in base ai quali un'impresa può considerarsi «incoraggiata». Non esistono inoltre criteri oggettivi per determinare la spettanza, né elementi di prova risolutivi per concludere che questa sia automatica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. In effetti, nonostante siano state reperite alcune norme amministrative nel corso della visita ai produttori esportatori, la scarsa collaborazione delle autorità del governo della RPC non consente di valutare l'esistenza di tali criteri oggettivi.

(111)

Conseguentemente, detta sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

f)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(112)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei quali si è constatata l'esistenza durante il PI. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente all'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota di imposta normale, dopo aver dedotto l'importo corrisposto con aliquota di imposta preferenziale più bassa. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta durante il PI, in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(113)

Il tasso di sovvenzione accertato per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il PI ammonta all'1,22 % per il gruppo APP e allo 0,58 % per il gruppo Chenming.

—    Regimi fiscali preferenziali per il settore della ricerca e dello sviluppo (R&S)

(114)

Il regime conferisce un vantaggio a tutte le società a cui viene riconosciuta un'attività su progetti di R&S. Tale riconoscimento consente una riduzione dell'imposta sul reddito societario pari al 50 % delle spese effettive relative ai progetti approvati.

a)   Base giuridica

(115)

Il regime si presenta sotto forma di trattamento fiscale preferenziale ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, della legge relativa all'imposta sul reddito societario della RPC (n. 63 promulgata il 16 marzo 2007), dell'articolo 95 della normativa sull'attuazione della legge sull'imposta sul reddito societario della RPC (decreto n. 512 del Consiglio di Stato della RPC, promulgato il 6 dicembre 2007) e della guida ai settori chiave (notifica n. 6, 2007).

b)   Ammissibilità

(116)

Le società la cui attività relativa a progetti di R&S è riconosciuta beneficiano di un vantaggio in base al presente regime. Possono beneficiare del regime solo i progetti di R&S delle società operanti nei settori delle alte e nuove tecnologie che ricevono un sostegno pubblico di primaria importanza e i progetti elencati nella guida ai settori chiave dell'industrializzazione per le alte tecnologie conformemente all'attuale obiettivo prioritario di sviluppo promulgato dalla Commissione per lo sviluppo nazionale e la riforma.

c)   Attuazione pratica

(117)

Qualsiasi società che intenda chiedere di beneficiare di questo regime dovrà trasmettere informazioni dettagliate relative ai progetti di R&S all'ufficio locale per la scienza e la tecnologia. Dopo aver esaminato la richiesta, l'ufficio fiscale rilascia la notifica di accettazione. L'importo soggetto all'imposta sul reddito societario subisce una riduzione pari al 50 % delle spese effettive relative ai progetti approvati.

d)   Risultati dell'inchiesta

(118)

Il regime è stato utilizzato dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e hanno goduto di un vantaggio durante il PI. Nonostante il governo della RPC non abbia fornito norme amministrative, i produttori esportatori hanno presentato i testi giuridici disponibili. Nemmeno sulla base di tali testi risulta tuttavia semplice comprendere la procedura per la presentazione della domanda, che resta vaga e manca di trasparenza.

e)   Conclusioni

(119)

Conseguentemente, il regime dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione, che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(120)

Al governo della RPC è stato chiesto di fornire informazioni sui criteri di ammissibilità per ottenere tale sovvenzione e sul suo utilizzo, per determinare la misura in cui l'accesso alla sovvenzione sia limitato a determinate imprese e se sia specifico a norma dell'articolo 4 del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione in merito. La Commissione, tenendo conto della prescrizione sancita dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere «chiaramente suffragata» da elementi di prova diretti, ha dovuto pertanto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, come indicato sopra nella sezione 4.1, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

(121)

Il regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime solo a determinate società e industrie classificate come «incoraggiate», quali quelle appartenenti all'industria della carta patinata. Non esistono inoltre criteri oggettivi per la limitazione della spettanza, né elementi di prova risolutivi per concludere che essa sia automatica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. In effetti, nonostante siano state reperite alcune norme amministrative nel corso della visita ai produttori esportatori, la scarsa collaborazione delle autorità del governo della RPC non consente di valutare l'esistenza di tali criteri oggettivi.

(122)

Conseguentemente, detta sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

f)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(123)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei quali si è constatata l'esistenza durante il PI. Ciò è considerato equivalente all'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota di imposta normale, dopo aver dedotto l'importo corrisposto, con un'ulteriore deduzione pari al 50 % delle spese effettive imputabili a R&S sui progetti approvati. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta durante il PI, in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(124)

Il tasso di sovvenzione accertato per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il PI ammonta allo 0,02 % per il gruppo APP e allo 0,05 % per il gruppo Chenming.

—    Esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate

(125)

Il regime riguarda le società residenti in Cina risultanti azioniste di altre società residenti in Cina. Le prime hanno diritto ad un'esenzione fiscale sul reddito derivante da determinati dividendi corrisposti dalle seconde.

a)   Base giuridica

(126)

Il regime si presenta quale trattamento fiscale preferenziale ai sensi dell'articolo 26 della legge relativa all'imposta sul reddito societario della RPC ed è ulteriormente descritto all'articolo 83 della normativa sull'attuazione della legge sull'imposta sul reddito societario della RPC (decreto n. 512 del Consiglio di Stato della RPC, promulgato il 6 dicembre 2007).

b)   Ammissibilità

(127)

Il regime prevede un vantaggio per tutte le società residenti in Cina risultanti azioniste di altre imprese residenti in Cina.

c)   Attuazione pratica

(128)

Le società possono avvalersi del presente regime direttamente in occasione della loro dichiarazione dei redditi.

d)   Risultati dell'inchiesta

(129)

Nella dichiarazione dei redditi dei produttori esportatori che hanno collaborato è presente un importo esente da imposta sul reddito. Tale importo corrisponde ai dividendi, ai bonus e ad altri redditi da investimenti azionari dei residenti e delle imprese aventi diritto conformemente alle condizioni indicate nell'appendice 5 della dichiarazione dei redditi (dichiarazione annuale delle agevolazioni fiscali). Le società interessate non hanno versato alcuna imposta sul reddito per tali importi.

e)   Conclusioni

(130)

Conseguentemente, il regime dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione, che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(131)

Al governo della RPC è stato chiesto di fornire informazioni sui criteri di ammissibilità per ottenere tale sovvenzione e sul suo utilizzo, per determinare la misura in cui l'accesso alla sovvenzione sia limitato a determinate imprese e se sia specifico a norma dell'articolo 4 del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione in merito. La Commissione, tenendo conto della prescrizione sancita dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere «chiaramente suffragata» da elementi di prova diretti, ha dovuto pertanto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, come indicato sopra nella sezione 4.1, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

(132)

Il regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime solo a società residenti in Cina beneficiarie di reddito da dividendi di altre società residenti in Cina, con l'esclusione delle società che investono in imprese estere.

(133)

Inoltre, poiché tutti i regimi fiscali sopra descritti sono esclusivamente riservati, a norma del capitolo 4 della legge relativa all'imposta sul reddito societario della RPC, alle industrie e ai progetti importanti, sostenuti o incoraggiati dallo stato ai sensi dell'articolo 25, anche questo regime risulta specifico, poiché è riservato solo a determinate imprese e industrie classificate come «incoraggiate», quali il settore della carta patinata. In effetti, secondo l'analisi della Commissione, con la decisione n. 40 (articolo 14) e con il catalogo guida della ristrutturazione industriale il Consiglio di Stato elenca i principi e la classificazione in base ai quali un'impresa può considerarsi «incoraggiata». Nella fattispecie non esistono inoltre criteri oggettivi per la limitazione della spettanza, né elementi di prova risolutivi per concludere che essa sia automatica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. In effetti, nonostante siano state reperite alcune norme amministrative nel corso della visita ai produttori esportatori, la scarsa collaborazione delle autorità del governo della RPC non consente di valutare l'esistenza di tali criteri oggettivi.

(134)

Conseguentemente, detta sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

f)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(135)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei quali si è constatata l'esistenza durante il PI. Ciò è considerato equivalente all'importo totale dell'imposta dovuta includendo il reddito da dividendi derivante da altre imprese residenti in Cina, dopo aver dedotto l'importo effettivamente corrisposto con l'esenzione dall'imposta sui dividendi. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta durante il PI, in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(136)

Il tasso di sovvenzione accertato per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il PI ammonta all'1,34 % per il gruppo APP e allo 0,21 % per il gruppo Chenming.

4.2.3.   PROGRAMMI RELATIVI ALLE IMPOSTE INDIRETTE E AI DAZI SULLE IMPORTAZIONI

—    Esenzione dall'IVA e dal dazio sulle apparecchiature importate

(137)

Il regime prevede un vantaggio sotto forma di esenzione dall'IVA e dal dazio sulle importazioni di beni strumentali da parte delle FIE o delle società cinesi in grado di ottenere il certificato relativo ai progetti incoraggiati dallo Stato, rilasciato dalle autorità cinesi in conformità alle normative fiscali, doganali e in materia di investimenti.

a)   Base giuridica

(138)

Il regime si basa su una serie di disposizioni giuridiche: la circolare n. 37/1997 del Consiglio di Stato sull'adeguamento delle politiche fiscali per le apparecchiature importate, l'avviso n. 43 del ministero della Finanza, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione statale fiscale [2008], la notifica n. 316/2006 della NDRC, del 22 febbraio 2006, sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti con finanziamenti nazionali o esteri incoraggiati dallo Stato e il catalogo 2008 degli articoli per cui non è consentita l'importazione in esenzione doganale da parte delle FIE o delle aziende cinesi.

b)   Ammissibilità

(139)

L'ammissibilità è limitata ai richiedenti, ossia alle FIE o alle imprese cinesi, in grado di ottenere il certificato relativo ai progetti incoraggiati dallo Stato.

c)   Attuazione pratica

(140)

A norma dell'articolo I, paragrafo 1, della notifica n. 316/2006 della NDRC, del 22 febbraio 2006, sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti con finanziamenti nazionali o esteri incoraggiati dallo Stato, i progetti di investimenti stranieri conformi a quelli della categoria incoraggiata nel catalogo delle industrie per la guida agli investimenti esteri e nel catalogo delle industrie prioritarie per gli investimenti esteri nella regione centro-occidentale con trasferimento di tecnologie, la tariffa doganale e l'IVA non sono applicate sulle apparecchiature importate per l'uso proprio nell'ambito dell'investimento globale e sulla tecnologia, sulle part, sui componenti e sui pezzi di ricambio importati assieme all'apparecchiatura conformemente al contratto; sono esclusi i prodotti di base elencati nel catalogo per l'importazione dei prodotti di base nel quadro di progetti di investimento esteri non esenti da imposta. La lettera di conferma del progetto relativa ai progetti di investimento esteri rientranti nella categoria «incoraggiati» con un investimento totale pari o superiore a 30 milioni di USD viene rilasciata dalla NDRC. La lettera di conferma del progetto relativa ai progetti di investimento esteri rientranti nella categoria «incoraggiati» con un investimento totale inferiore a 30 milioni di USD viene rilasciata dalle commissioni o dalle municipalità economiche a livello provinciale. Una volta ricevuta la lettera di conferma che il progetto rientra nella categoria «incoraggiati», le società presentano i certificati e altra documentazione a corredo della domanda alle autorità doganali locali per avere diritto all'esenzione dalle tariffe doganali e dall'IVA sulle importazioni di apparecchiature.

d)   Risultati dell'inchiesta

(141)

Tutti i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno beneficiato di questo regime.

e)   Conclusioni

(142)

Conseguentemente, il regime dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione, che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(143)

Al governo della RPC è stato chiesto di fornire informazioni sui criteri di ammissibilità per ottenere tale sovvenzione e sul suo utilizzo, per determinare la misura in cui l'accesso alla sovvenzione sia limitato a determinate imprese e se sia specifico a norma dell'articolo 4 del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione in merito. La Commissione, tenendo conto della prescrizione sancita dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere «chiaramente suffragata» da elementi di prova diretti, ha dovuto pertanto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, come indicato sopra nella sezione 4.1, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

(144)

Il regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime alle sole società che investono in determinate categorie commerciali definite esaurientemente dalla legge (ossia dal catalogo con linee guida per le industrie relative agli investimenti esteri e dal catalogo delle industrie, dei prodotti e delle tecnologie chiave di cui lo Stato incoraggia attualmente lo sviluppo). Non esistono inoltre criteri oggettivi per determinare la spettanza, né elementi di prova risolutivi per concludere che questa sia automatica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. In effetti, nonostante siano state reperite alcune norme amministrative nel corso della visita ai produttori esportatori, la scarsa collaborazione delle autorità del governo della RPC non consente di valutare l'esistenza di tali criteri oggettivi.

(145)

Conseguentemente, detta sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

f)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(146)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei quali si è constatata l'esistenza durante il PI. Tale vantaggio è calcolato prendendo in considerazione l'IVA e i dazi non applicati sull'apparecchiatura importata. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul PI sulla base della vita economica equivalente al periodo medio di ammortamento del settore interessato (cioè 15 anni). Il valore che ne risulta è stato quindi ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato durante il PI, in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(147)

Il tasso di sovvenzione accertato per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il PI ammonta all'1,17 % per il gruppo APP e allo 0,61 % per il gruppo Chenming.

—    Riduzioni dell'aliquota IVA su apparecchiature fabbricate nel paese

(148)

Il regime prevede un vantaggio sotto forma di riduzione dell'aliquota IVA per l'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese da parte delle FIE.

a)   Base giuridica

(149)

Il regime si basa sulla circolare n. 171/1999, del 20 settembre 1999, dell'amministrazione statale fiscale sull'introduzione di provvedimenti provvisori disciplinanti l'amministrazione dei rimborsi d'imposta per l'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese da parte di imprese a partecipazione straniera ed è abrogato con la circolare sulla cessazione delle politiche di rimborso dell'imposta sull'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese da parte delle FIE [Caishui 2008, n. 176]. Quest'ultima circolare prevede un periodo di transizione successivamente alla fine del programma a partire dal 1o gennaio 2009.

b)   Ammissibilità

(150)

L'ammissibilità è limitata alle sole FIE che acquistano apparecchiature fabbricate nel paese.

c)   Attuazione pratica

(151)

Il programma è volto al rimborso dell'IVA corrisposta per l'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese da parte delle FIE purché tali apparecchiature non siano elencate nel catalogo degli articoli per cui non è consentita l'esenzione e purché il valore delle apparecchiature non superi il limite massimo complessivo per gli investimenti nelle FIE a norma dei provvedimenti amministrativi provvisori sull'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese.

d)   Risultati dell'inchiesta

(152)

Tutti i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno beneficiato di questo regime.

e)   Conclusioni

(153)

Conseguentemente, il regime dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione, che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(154)

Al governo della RPC è stato chiesto di fornire informazioni sui criteri di ammissibilità per ottenere tale sovvenzione e sul suo utilizzo, per determinare la misura in cui l'accesso alla sovvenzione sia limitato a determinate imprese e se sia specifico a norma dell'articolo 4 del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione in merito. La Commissione, tenendo conto della prescrizione sancita dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere «chiaramente suffragata» da elementi di prova diretti, ha dovuto pertanto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, come indicato sopra nella sezione 4.1, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

(155)

Il regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime ad un determinato tipo di società (le FIE). Non esistono inoltre criteri oggettivi per determinare la spettanza, né elementi di prova risolutivi per concludere che questa sia automatica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. In effetti, nonostante siano state reperite alcune norme amministrative nel corso della visita ai produttori esportatori, la scarsa collaborazione delle autorità del governo della RPC non consente di valutare l'esistenza di tali criteri oggettivi.

(156)

Inoltre, il regime risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base, in quanto la sovvenzione è condizionata all'uso di merci nazionali e non importate.

(157)

Di conseguenza, la sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

f)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(158)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei quali si è constatata l'esistenza durante il PI. Il vantaggio conferito ai beneficiari è calcolato prendendo in considerazione l'IVA rimborsata sull'acquisto delle apparecchiature fabbricate nel paese. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul PI sulla base della vita economica equivalente al periodo medio di ammortamento del settore interessato (cioè 15 anni). Il valore che ne risulta è stato quindi ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato durante il PI, in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(159)

Il tasso di sovvenzione accertato per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il PI ammonta allo 0,03 % per il gruppo APP e allo 0,05 % per il gruppo Chenming.

—    Imposte sulla manutenzione urbana e sulla costruzione e sovrattassa sull'istruzione per le FIE

(160)

Il regime prevede un'esenzione per le FIE dal pagamento delle imposte locali sulla manutenzione urbana e sulla costruzione e della sovrattassa sull'istruzione.

a)   Base giuridica

(161)

Il regime si basa sulle norme provvisorie relative all'imposta sulla manutenzione urbana della Repubblica popolare cinese (Guo Fa pubblicato l'8 febbraio 1985, n. 19) e sulle disposizioni del ministero della Finanza su diverse questioni specifiche in merito all'attuazione delle norme provvisorie relative all'imposta sulla manutenzione urbana della Repubblica popolare cinese (Cai Shui Zi, pubblicato il 22 marzo 1985, n. 69).

b)   Ammissibilità

(162)

L'ammissibilità è limitata alle sole FIE.

c)   Attuazione pratica

(163)

Conformemente alle norme provvisorie relative all'imposta sulla manutenzione urbana della Repubblica popolare cinese la base imponibile per l'imposta sulla manutenzione urbana e sulla costruzione equivale all'importo dell'imposta sul prodotto, dell'IVA e dell'imposta sugli utili di impresa effettivamente corrisposto dai contribuenti e deve essere versata assieme, rispettivamente, all'imposta sul prodotto, all'IVA e all'imposta sugli utili di impresa.

d)   Risultati dell'inchiesta

(164)

Come spiegato ai considerando 347 e 348, gli obblighi di imposta relativi a tale regime sono applicabili dal 1o dicembre 2010 a tutte le società che operano in Cina.

e)   Conclusioni

(165)

Conseguentemente e sulla base delle informazioni disponibili al 30 novembre 2010, il regime dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione, che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(166)

Tale regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente esclude determinati tipi di imprese (ossia le FIE) dal pagamento dell'imposta sulla manutenzione urbana e sulla costruzione.

(167)

Di conseguenza, la sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

(168)

Tuttavia, alla luce delle informazioni trasmesse dal governo della PRC e dai produttori esportatori che hanno collaborato, si conclude che le parti sono state in grado di dimostrare che il regime in questione non conferisce più alcun vantaggio agli esportatori interessati.

(169)

Risultano perciò soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 15 del regolamento di base. Si è pertanto concluso che detto regime non vada compensato.

4.2.4.   PROGRAMMI DI SUSSIDI

(170)

È emerso che i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno utilizzato due dei vari programmi di sussidi citati nella denuncia, ossia il premio per le marche famose e i fondi speciali per incentivare lo sviluppo economico e commerciale estero e per attirare un numero significativo di progetti di investimento esteri nella provincia di Shandong. Gli altri programmi di cui si è riscontrato l'uso sono stati segnalati dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. Il governo della RPC è stato informato dell'esistenza di tali programmi, ed è stato invitato a fornire le informazioni necessarie su di essi. Il governo della RPC ha affermato che eventuali programmi non inseriti nella denuncia non possono essere oggetto dell'inchiesta, poiché ciò viola le norme dell'OMC. Il governo della RPC ha pertanto asserito che la richiesta della Commissione è da considerarsi non conforme alle disposizioni probatorie e alle norme relative alle consultazioni stabilite dall'accordo SMC. Il governo della RPC ha inoltre affermato che le informazioni fornite dalla Commissione in merito a tali regimi erano di carattere generale e che, anche presupponendo che fosse possibile esaminare tali programmi, la Commissione avrebbe dovuto inviare una nuova richiesta al governo della RPC, suffragata da sufficienti elementi di prova, chiedendo di fornire dettagli sulle nuove presunte sovvenzioni che risulterebbero pertinenti all'inchiesta.

(171)

A tale proposito si fa notare che è prassi standard dell'UE informare le autorità del paese che conduce l'inchiesta dell'esistenza di presunti regimi di sovvenzioni di cui usufruiscono i produttori esportatori che collaborano all'inchiesta, oltre a quelli citati nella denuncia, e richiedere informazioni e chiarimenti in merito. La pratica adottata è conforme alle norme dell'OMC. La Commissione ha informato il governo della RPC dell'esistenza di tali regimi nel momento in cui gli stessi sono stati resi noti e ha fornito al governo della RPC le informazioni ricevute dai produttori esportatori che hanno collaborato. La Commissione ha offerto al governo della RPC la possibilità di procedere a consultazioni in merito ai regimi interessati e successivamente tali consultazioni hanno avuto luogo. Di conseguenza le disposizioni agli articoli 12.1, 13.1 e 13.2 dell'accordo SMC e all'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, sono state pienamente ottemperate. I risultati presentati di seguito tengono conto delle informazioni presentate dal governo della RPC in relazione ai programmi coinvolti.

i)   Programmi citati nella denuncia

—    Marche famose

a)   Base giuridica

(172)

Il regime trova attuazione mediante la notifica della provincia di Shandong concernente il bilancio 2008 per il fondo del premio speciale destinato allo sviluppo di un marchio che si esporta da solo [Lucaiqizhi (2008) n. 75]. Tale regime stanzia sussidi a favore delle società per stimolare le marche da esportazione e aumentare la quota di mercato delle marche famose.

b)   Ammissibilità

(173)

Solo le imprese con sede nella provincia di Shandong che esportano marche famose hanno diritto al conferimento del premio. Non sono stati presentati documenti giuridici o amministrativi suffraganti i criteri di ammissibilità.

c)   Attuazione pratica

(174)

Il regime mira a premiare le imprese riconosciute quali imprese con sede nella provincia di Shandong che esportano marche famose, per promuoverne lo sviluppo e la competitività. Non è richiesto all'impresa di inoltrare domanda di partecipazione al programma, perciò non esiste alcun documento di accettazione.

d)   Risultati dell'inchiesta

(175)

Uno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ha beneficiato del presente regime.

e)   Conclusioni

(176)

Conseguentemente, il regime dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una trasferimento di fondi che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(177)

Al governo della RPC è stato chiesto di fornire informazioni sui criteri di ammissibilità per ottenere tale sovvenzione e sul suo utilizzo, per determinare la misura in cui l'accesso alla sovvenzione sia limitato a determinate imprese e se sia specifico a norma dell'articolo 4 del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione in merito. La Commissione, tenendo conto della prescrizione sancita dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere «chiaramente suffragata» da elementi di prova diretti, ha dovuto pertanto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, come indicato sopra nella sezione 4.1, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

(178)

Il regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che l'accesso a tale regime è limitato a determinate imprese, ossia alle imprese che esportano marche famose. Alla luce della mancanza di informazioni giuridiche o amministrative in merito ai criteri di ammissibilità, non esistono elementi che suggeriscano che la spettanza delle sovvenzioni si basi su criteri e condizioni oggettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(179)

Di conseguenza, la sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

f)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(180)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei quali si è constatata l'esistenza durante il PI. Tale valore (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta durante il PI, in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(181)

Il tasso di sovvenzione accertato per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il PI è trascurabile (inferiore allo 0,01 %) per il gruppo Chenming.

—    Fondi speciali per incentivare i progetti di investimento esteri

a)   Base giuridica

(182)

Il documento ufficiale relativo a tale regime è l'avviso del governo popolare di Shougang sul riconoscimento alle imprese avanzate per il 2008. Tale regime, istituito il 9 febbraio 2008, conferisce un riconoscimento alle imprese che hanno conseguito risultati eccellenti nel 2008.

b)   Ammissibilità

(183)

Possono partecipare al regime le società riconosciute quali «imprese avanzate in grado di attirare gli investimenti esteri» e le «imprese avanzate in termini di risultati nel commercio estero» con risultati rilevanti nel commercio estero o notevole capacità di attirare investimenti esteri. Il governo della RPC non ha fornito alcuna legge o normativa in merito alla politica o alla definizione delle «imprese avanzate in grado di attirare gli investimenti esteri» e delle «imprese avanzate in termini di risultati nel commercio estero».

c)   Attuazione pratica

(184)

Al governo popolare di Shouguang spetta il compito di concedere fondi alle imprese riconosciute quali «imprese avanzate in grado di attirare gli investimenti esteri» e «imprese avanzate in termini di risultati nel commercio estero».

(185)

Secondo il governo della RPC, non è richiesto all'impresa di inoltrare domanda di partecipazione al regime, perciò non esiste alcun documento di accettazione.

d)   Risultati dell'inchiesta

(186)

Uno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ha beneficiato del presente regime.

e)   Conclusioni

(187)

Conseguentemente, il regime dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una trasferimento di fondi che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(188)

Al governo della RPC è stato chiesto di fornire informazioni sui criteri di ammissibilità per ottenere tale sovvenzione e sul suo utilizzo, per determinare la misura in cui l'accesso alla sovvenzione sia limitato a determinate imprese e se sia specifico a norma dell'articolo 4 del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione in merito. La Commissione, tenendo conto della prescrizione sancita dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere «chiaramente suffragata» da elementi di prova diretti, ha dovuto pertanto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, come indicato sopra nella sezione 4.1, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

(189)

Il regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che l'accesso a tale regime è limitato a determinate imprese, ossia alle imprese avanzate in grado di attirare gli investimenti esteri e alle imprese avanzate in termini di risultati nel commercio estero. Alla luce della mancanza di informazioni giuridiche o amministrative in merito ai criteri di ammissibilità, non esistono elementi che suggeriscano che la spettanza delle sovvenzioni si basi su criteri e condizioni oggettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(190)

Di conseguenza, la sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

f)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(191)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei quali si è constatata l'esistenza durante il PI. Tale valore (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta durante il PI, in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(192)

Il tasso di sovvenzione accertato per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il PI è trascurabile (inferiore allo 0,01 %) per il gruppo Chenming.

ii)   Programmi segnalati dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta.

—    Assistenza alle società coinvolte in un procedimento antidumping

a)   Base giuridica

(193)

Il documento ufficiale relativo al presente regime è costituito dalle norme sull'attuazione della politica di sostegno delle società coinvolte in un procedimento antidumping, antisovvenzioni e in un'inchiesta di salvaguardia. Il governo della RPC sostiene che il regime si è concluso nel 2008, ma non è stata fornita alcuna notifica legale.

b)   Ammissibilità

(194)

La sovvenzione è erogata dall'ufficio finanziario regionale/provinciale per agevolare la partecipazione della società all'inchiesta antidumping condotta dagli Stati Uniti. Le società aventi diritto devono essere registrate nella provincia di Shandong (esclusa la città di Qingdao) e operare secondo le istruzioni impartite dal ministero del Commercio e dalle autorità provinciali.

c)   Attuazione pratica

(195)

Il programma regime una regione specifica (è disponibile esclusivamente nella provincia di Shandong, ad esclusione della città più grande, Qingdao) e presenta criteri di ammissibilità non oggettivi a norma di legge.

(196)

In base alla legge in questione, sono riconosciute al richiedente il 40 % delle spese legali.

d)   Risultati dell'inchiesta

(197)

Uno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ha beneficiato del presente regime.

e)   Conclusioni

(198)

Conseguentemente, il regime dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè un trasferimento di fondi che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(199)

Il regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime alle società con sede in una determinata area geografica.

(200)

Conseguentemente, la sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

f)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(201)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei quali si è constatata l'esistenza durante il PI. Tale valore (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta durante il PI, in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(202)

Il tasso di sovvenzione accertato per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il PI è trascurabile per il gruppo Chenming (inferiore allo 0,01 %).

—    Sussidio per il rinnovamento tecnologico di Shouguang

a)   Base giuridica

(203)

Il programma è stato posto in essere ai sensi del parere dell'amministrazione comunale di Shouguang per accelerare lo sviluppo dell'industria delle alte tecnologie (attuazione provvisoria) (Shoufa [2005] n. 37). Il governo della RPC ha confermato l'esistenza del quadro giuridico relativo al regime, ma non ne ha fornito una copia.

b)   Ammissibilità

(204)

Il regime consiste in una sovvenzione concessa per valorizzare la competitività delle imprese. Non sono stati presentati documenti giuridici o amministrativi suffraganti i criteri di ammissibilità.

c)   Attuazione pratica

(205)

Secondo il governo della RPC il programma consiste in un sussidio locale per incoraggiare la ricerca e lo sviluppo, il risparmio energetico e la tutela ambientale. Non esiste alcuna procedura per la presentazione della domanda. Il governo regionale pubblica di tanto in tanto avvisi in cui si informano i produttori esportatori a cui viene riconosciuto un sussidio di un determinato importo.

d)   Risultati dell'inchiesta

(206)

Uno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ha beneficiato del presente regime.

e)   Conclusioni

(207)

Conseguentemente, il regime dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè un trasferimento di fondi che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(208)

Al governo della RPC è stato chiesto di fornire informazioni sui criteri di ammissibilità per ottenere tale sovvenzione e sul suo utilizzo, per determinare la misura in cui l'accesso alla sovvenzione sia limitato a determinate imprese e se sia specifico a norma dell'articolo 4 del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione in merito. La Commissione, tenendo conto della prescrizione sancita dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere «chiaramente suffragata» da elementi di prova diretti, ha dovuto pertanto basare i propri risultati sui dati disponibili, come indicato sopra nella sezione 4.1, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

(209)

Il regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che l'accesso a tale regime è limitato a determinate imprese. Alla luce della mancanza di informazioni giuridiche o amministrative in merito ai criteri di ammissibilità, non esistono elementi che suggeriscano che la spettanza delle sovvenzioni si basi su criteri e condizioni oggettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(210)

Conseguentemente, la sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

f)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(211)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei quali si è constatata l'esistenza durante il PI. Tale valore (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta durante il PI, in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(212)

Il tasso di sovvenzione accertato per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il PI è pari allo 0,59 % per il gruppo Chenming.

—    Fondo per i diritti di proprietà intellettuale del Suzhou Industrial Park

a)   Base giuridica

(213)

Il regime è attuato in conformità dei provvedimenti provvisori sul rafforzamento delle attività relative ai diritti di proprietà intellettuale del Suzhou Industrial Park e alle norme amministrative del fondo per i diritti di proprietà intellettuale del Suzhou Industrial Park.

b)   Ammissibilità

(214)

Il regime è previsto solo per le società con sede nel Suzhou Industrial Park a cui siano stati rilasciati il certificato di registrazione dei diritti d'autore per i software informatici, il certificato di registrazione per la progettazione del layout dei circuiti integrati e che abbiano sviluppato di recente prodotti di marche famose.

c)   Attuazione pratica

(215)

Una società avente diritto ad ottenere un sussidio per una domanda di brevetto o un premio al marchio di fabbrica deve completare una domanda per il premio marche famose della provincia di Suzhou o di livello superiore e presentarla presso l'ufficio per la tecnologia e la scienza del Suzhou Industrial Park. I sussidi sono erogati dal Suzhou Industrial Park. Non esiste alcuna informazione in merito al finanziamento di detto ente e non è noto quali autorità statali stanzino gli importi relativi ai sussidi.

d)   Risultati dell'inchiesta

(216)

Uno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ha beneficiato del presente regime. Tuttavia, la Commissione fa notare la totale mancanza di documentazione relativa al produttore esportatore che ha collaborato, dal momento che non sono state presentate né la domanda di partecipazione al regime né la decisione che conferisce il premio.

e)   Conclusioni

(217)

Conseguentemente, il regime dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè un trasferimento di fondi che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(218)

Al governo della RPC è stato chiesto di fornire informazioni sui criteri di ammissibilità per ottenere tale sovvenzione e sul suo utilizzo, per determinare la misura in cui l'accesso alla sovvenzione sia limitato a determinate imprese e se sia specifico a norma dell'articolo 4 del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione in merito. La Commissione, tenendo conto della prescrizione sancita dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere «chiaramente suffragata» da elementi di prova diretti, ha dovuto pertanto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, come indicato sopra nella sezione 4.1, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

(219)

Il regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che l'accesso a tale regime è limitato a determinate imprese. Alla luce della mancanza di informazioni giuridiche o amministrative in merito ai criteri di ammissibilità, non esistono elementi che suggeriscano che la spettanza delle sovvenzioni si basi su criteri e condizioni oggettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(220)

Inoltre, il regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime alle società con sede in una determinata area geografica. Il regime è disponibile per le sole società con sede nel Suzhou Industrial Park.

(221)

Conseguentemente, la sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

f)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(222)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei quali si è constatata l'esistenza durante il PI. Tale valore (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta durante il PI, in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(223)

Il tasso di sovvenzione accertato per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il PI ammonta allo 0,01 % per il gruppo APP.

—    Sovvenzione del fondo per lo sviluppo industriale delle alte tecnologie

a)   Base giuridica

(224)

Non è stata fornita alcuna base giuridica dal governo della RPC né dai produttori esportatori. Il programma prevede l'assistenza finanziaria alle aziende del Suzhou Industrial Park e secondo il governo della RPC il regime in questione mira ad accelerare la riforma e la riqualificazione del Suzhou Industrial Park nonché a promuovere la qualità della ricerca scientifica delle imprese operanti all'interno della struttura.

b)   Ammissibilità

(225)

Il regime è previsto per le sole società con sede all'interno del Suzhou Industrial Park che soddisfino i requisiti stabiliti in una serie di piani e che presentino progetti di ricerca scientifica di rilievo. Il governo della RPC ha presentato la descrizione del programma, ma non ha fornito alcuna copia dei piani interessati.

c)   Attuazione pratica

(226)

Viene fornita assistenza alle società che investono nel Suzhou Industrial Park e fanno richiesta di sussidi a specifiche tipologie di attività (ricerca e sviluppo; assistenza per nuovi prodotti; amministrazione della proprietà intellettuale; sviluppo del mercato estero; coordinamento del progetto con la pubblica amministrazione; servizio per la tecnologia pubblica). I sussidi sono erogati dal Suzhou Industrial Park. Non esiste alcuna informazione in merito al finanziamento di detto ente e non è noto quali autorità statali stanzino gli importi relativi ai sussidi.

d)   Risultati dell'inchiesta

(227)

Uno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ha beneficiato del presente regime.

e)   Conclusioni

(228)

Conseguentemente, il regime dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una trasferimento di fondi che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(229)

Al governo della RPC è stato chiesto di fornire informazioni sui criteri di ammissibilità per ottenere tale sovvenzione e sul suo utilizzo, per determinare la misura in cui l'accesso alla sovvenzione sia limitato a determinate imprese e se sia specifico a norma dell'articolo 4 del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione in merito. La Commissione, tenendo conto della prescrizione sancita dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere «chiaramente suffragata» da elementi di prova diretti, ha dovuto pertanto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, come indicato sopra nella sezione 4.1, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

(230)

Il regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che l'accesso a tale regime è limitato a determinate imprese. Alla luce della mancanza di informazioni giuridiche o amministrative in merito ai criteri di ammissibilità, non esistono elementi che suggeriscano che la spettanza delle sovvenzioni si basi su criteri e condizioni oggettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(231)

Inoltre, il regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime alle società con sede in una determinata area geografica. Il regime è disponibile per le sole società con sede nel Suzhou Industrial Park.

(232)

Conseguentemente, la sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

f)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(233)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei quali si è constatata l'esistenza durante il PI. Tale valore (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta durante il PI, in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(234)

Il tasso di sovvenzione accertato per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il PI ammonta allo 0,03 % per il gruppo APP.

—    Premio conferito dal Suzhou Industrial Park per la capacità di mantenere la crescita

a)   Base giuridica

(235)

Non è stata fornita alcuna base giuridica dal governo della RPC né dai produttori esportatori. Il governo della RPC afferma che il programma è attuato in conformità al parere del Suzhou Industrial Park per la promozione di una crescita regolare, stabile e rapida e mira ad accelerare la crescita della struttura industriale e il commercio estero.

b)   Ammissibilità

(236)

Il regime è previsto per le sole società con sede nel Suzhou Industrial Park. Le autorità cinesi non hanno stabilito in maniera chiara i criteri di ammissibilità. Per ricevere il presente sussidio le imprese con sede nel Suzhou Industrial Park devono tuttavia conseguire nel 2009 risultati delle esportazioni superiori a quelli dell'anno precedente.

c)   Attuazione pratica

(237)

Secondo il governo della RPC le imprese non sono tenute a inoltrare una domanda di partecipazione al regime, nonostante il produttore esportatore che ha collaborato abbia presentato un modulo di domanda del Suzhou Industrial Park relativo al fondo di sviluppo industriale per le alte tecnologie. Da quanto asserito dal governo della RPC, il regime è collegato ai risultati delle esportazioni delle imprese e prevede la distribuzione alle società di un determinato importo in RMB per ciascun dollaro di crescita misurato con l'aumento dei quantitativi e dei valori esportati. L'incentivo in RMB dipende inoltre dal tipo di prodotti e modelli. I sussidi sono erogati dal Suzhou Industrial Park. Non esiste alcuna informazione in merito al finanziamento di detto ente e non è noto quali autorità statali stanzino gli importi relativi ai sussidi.

d)   Risultati dell'inchiesta

(238)

Uno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ha beneficiato del regime.

e)   Conclusioni

(239)

Conseguentemente, il regime dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè un trasferimento di fondi che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(240)

Al governo della RPC è stato chiesto di fornire informazioni sui criteri di ammissibilità per ottenere tale sovvenzione e sul suo utilizzo, per determinare la misura in cui l'accesso alla sovvenzione sia limitato a determinate imprese e se sia specifico a norma dell'articolo 4 del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione in merito. La Commissione, tenendo conto della prescrizione sancita dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere «chiaramente suffragata» da elementi di prova diretti, ha dovuto pertanto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, come indicato sopra nella sezione 4.1, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

(241)

Il regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime alle società con sede in una determinata area geografica. Il regime è disponibile per le sole società con sede nel Suzhou Industrial Park.

(242)

Il regime è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione a titolo dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Il sussidio è collegato ai risultati delle esportazioni e calcolato su tale base poiché il vantaggio conferito si basa sull'aumento dei quantitativi e dei valori esportati da un anno a quello successivo.

(243)

Conseguentemente, la sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

f)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(244)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei quali si è constatata l'esistenza durante il PI. Tale valore (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale delle esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta durante il PI, in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni.

(245)

Il tasso di sovvenzione accertato per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il PI ammonta allo 0,05 % per il gruppo APP.

—    Programmi segnalati dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, ma non valutati

(246)

I produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno segnalato i seguenti regimi e programmi correlati al risparmio energetico e alla tutela ambientale:

Fondo speciale per il trattamento dell'inquinamento idrico del lago Taihu nella provincia di Jiangsu

Fondi speciali del Suzhou Industrial Park per il risparmio energetico

Fondo speciale del comune di Suzhou per la riduzione delle emissioni totali dei principali agenti inquinanti a livello comunale

Sovvenzione per il risparmio idrico e la riduzione delle emissioni

Premio per la tutela ambientale conferito dall'ufficio per la tutela ambientale di Suzhou

Premio per il risparmio energetico di Shouguang

(247)

In considerazione dell'entità minima dei vantaggi conferiti, non si è ritenuto necessario portare avanti l'inchiesta su tali regimi e programmi.

4.2.5.   FORNITURA STATALE DI BENI E SERVIZI PER UN CORRISPETTIVO INFERIORE ALL'IMPORTO CHE SAREBBE ADEGUATO («LTAR»)

i)   Programmi citati nella denuncia e valutati

—    Concessione dei diritti d'uso del suolo

a)   Base giuridica e ammissibilità

(248)

Secondo l'argomentazione contenuta nella denuncia il governo della RPC ha concesso i diritti d'uso del suolo agli esportatori che hanno collaborato all'inchiesta per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. In risposta a tale argomentazione, il governo della RPC ha presentato la legge n. 39, del 28 settembre 2007, sull'amministrazione del suolo e le disposizioni sulla concessione dei diritti d'uso dei terreni edificabili statali mediante offerta pubblica di acquisto, asta e quotazione. Il governo della RPC ha inoltre rifiutato di fornire dati relativi ai prezzi effettivi per i diritti d'uso del suolo, ai prezzi minimi di riferimento del terreno di cui si afferma l'esistenza e alla metodologia adottata laddove lo Stato espropria i precedenti utilizzatori del terreno.

b)   Attuazione pratica

(249)

A norma dell'articolo 2 della legge sull'amministrazione del suolo, tutto il suolo è pubblico poiché secondo la costituzione cinese e le relative disposizioni giuridiche il suolo appartiene collettivamente al popolo cinese. Nessun terreno può essere venduto, ma è possibile concedere i diritti d'uso del suolo a norma di legge: le autorità statali lo concedono attraverso offerta pubblica di acquisto, quotazione o asta.

c)   Risultati dell'inchiesta

(250)

I produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno fornito informazioni riguardanti il terreno da essi detenuto nonché i contratti/certificati relativi ai diritti d'uso del suolo, ma il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione in merito all'assegnazione del prezzo relativo ai diritti d'uso del suolo.

d)   Conclusioni

(251)

Conseguentemente, la concessione dei diritti d'uso del suolo da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una concessione di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Come spiegato di seguito ai considerando da 260 a 262, non esiste alcun mercato fondiario funzionante in Cina e l'utilizzo di un valore di riferimento esterno dimostra che l'importo corrisposto dagli esportatori per i diritti d'uso del suolo è decisamente inferiore al normale tasso di mercato.

(252)

Al governo della RPC è stato chiesto di fornire informazioni sui criteri di ammissibilità per ottenere la sovvenzione e sul suo utilizzo, per determinare la misura in cui l'accesso alla sovvenzione sia limitato a determinate imprese e se sia specifico a norma dell'articolo 4 del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione in merito. La Commissione, tenendo conto della prescrizione sancita dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere «chiaramente suffragata» da elementi di prova diretti, ha dovuto pertanto giungere alle proprie conclusioni sulla base dei dati disponibili in conformità all'articolo 28 del regolamento di base. Si noti che l'articolo 28, paragrafo 6, stabilisce che «qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l'accesso a informazioni rilevanti, l'esito dell'inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell'ipotesi della collaborazione». Tra i dati esaminati figurano i seguenti:

(253)

gli elementi di prova della specificità forniti dai denunzianti;

(254)

i risultati (cfr. considerando 77 e 78) indicanti che l'industria cartaria beneficia di sussidi specifici mediante un piano di settore specifico, ossia il piano per l'industria cartaria. A questo riguardo si fa notare che gli articoli da 7 a 11 del citato piano sanciscono norme specifiche sul layout industriale stabilendo quali tipologie di industrie cartarie devono avere sede nelle varie aree geografiche del paese;

(255)

gli elementi comprovanti (cfr. considerando 76) che l'industria cartaria è un'«industria incoraggiata» (decisione n. 40);

(256)

i risultati (cfr. considerando da 260 a 262) comprovanti l'assenza di un mercato fondiario funzionante in Cina;

(257)

le constatazioni basate sui produttori esportatori che hanno collaborato, verificati nell'inchiesta antidumping parallela, secondo cui il terreno è stato loro concesso in vista dei progetti di sviluppo dell'industria cartaria (8).

(258)

Considerato quanto sopra, in mancanza della collaborazione del governo della RPC, gli elementi di prova disponibili indicano che le sovvenzioni a favore delle società dell'industria cartaria non sono disponibili a livello generale e sono perciò specifiche a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Alla luce della mancata collaborazione del governo della RPC, non esistono elementi che suggeriscano che la spettanza alle sovvenzioni si basi su criteri e condizioni oggettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(259)

Conseguentemente, la sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(260)

Conseguentemente, occorre concludere che la situazione relativa ai diritti d'uso del suolo Cina non è improntata al mercato. In effetti non sembra esistere nessun valore di riferimento privato nell'intera Cina. Non è quindi praticabile un adeguamento dei costi o dei prezzi in Cina. In tali circostanze si ritiene che non esista un mercato in Cina e, a norma dell'articolo 6, lettera d), punto ii), si impone l'uso di un valore di riferimento esterno per valutare la quantificazione del vantaggio conferito. Poiché il governo della RPC non ha collaborato né ha inoltrato proposte per stabilire un valore di riferimento esterno, la Commissione ha dovuto far ricorso ai dati disponibili per stabilire un valore di riferimento esterno adeguato. A questo riguardo si considera opportuno utilizzare le informazioni relative al Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese), di seguito indicato con «Taiwan», quale riferimento adeguato.

(261)

La Commissione ha individuato nei prezzi fondiari in Taiwan la migliore variabile sostitutiva riferibile alle aree della Cina in cui operano i produttori esportatori che hanno collaborato. Tutti i produttori esportatori hanno sede nella parte orientale della Cina, in aree sviluppate dal PIL elevato, nelle province densamente popolate attorno a Shanghai. L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei quali si è constatata l'esistenza durante il PI. Il vantaggio conferito ai beneficiari è calcolato prendendo in considerazione la differenza tra l'importo corrisposto da ciascuna società per i diritti d'uso del suolo e l'importo che avrebbe dovuto versare di norma in base al valore di riferimento taiwanese.

(262)

Nell'effettuare tale calcolo, la Commissione ha utilizzato il prezzo fondiario medio per metro quadro fissato in Taiwan e rettificato tenendo conto della svalutazione monetaria rispetto alle date dei relativi contratti d'uso del suolo. Le informazioni relative ai prezzi dei terreni per uso industriale sono state ricavate dal sito Internet dell'ufficio industriale del ministero degli Affari economici di Taiwan. La svalutazione monetaria è stata calcolata sulla base dei tassi di inflazione per Taiwan pubblicati dal FMI nelle Prospettive economiche mondiali del 2009. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul PI sulla base della normale durata dei diritti d'uso del suolo nel caso del terreno per uso industriale in Cina, cioè 50 anni. Tale valore è quindi stato ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta durante il PI, in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(263)

Il tasso di sovvenzione accertato per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il PI ammonta al 2,81 % per il gruppo APP e allo 0,69 % per il gruppo Chenming.

ii)   Regimi citati nella denuncia ma non valutati

—    Fornitura di energia elettrica

(264)

È emerso che nessuno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ha beneficiato di questo regime durante il PI. Non è stato quindi necessario valutare se si trattasse o meno di un regime compensabile.

—    Fornitura di prodotti chimici per la fabbricazione della carta

(265)

È emerso che nessuno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ha beneficiato di questo regime durante il PI. Non è stato quindi necessario valutare se si trattasse o meno di un regime compensabile.

4.3.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI IN MERITO ALLE SOVVENZIONI

4.3.1.   INTRODUZIONE

(266)

Il governo della RPC, due gruppi di produttori esportatori (APP e Chenming) e il denunziante dell'UE hanno presentato osservazioni in merito alla comunicazione delle conclusioni definitive.

(267)

Il denunziante dell'UE ha sottoscritto le constatazioni della Commissione.

(268)

Il governo della RPC, i gruppi APP e Chenming hanno contestato le constatazioni della Commissione. Nella misura in cui le argomentazioni sono già state pienamente trattate nella comunicazione delle conclusioni definitive, esse non figurano nuovamente nel presente regolamento.

4.3.2.   ARGOMENTAZIONI IN MERITO ALL'ISTITUZIONE DI UNA DUPLICE MISURA CORRETTIVA

(269)

Il governo della RPC ha asserito che la proposta di istituire misure compensative equivale all'istituzione di una duplice misura correttiva. Si è affermato che, conformemente alla prassi dell'UE nelle inchieste antidumping nei confronti della Cina, il valore normale è stabilito con riferimento ai dati ottenuti dai produttori in un paese terzo ad economia di mercato. Pertanto, in tali casi i dazi compensativi equivarrebbero all'istituzione di una duplice misura correttiva per trattare la medesima questione, dal momento che i dazi antidumping «compensano» di fatto eventuali presunte sovvenzioni concesse alle società cinesi.

(270)

APP ha asserito che se il valore normale si basa sulle vendite nel mercato interno del paese di riferimento, il rifiuto della richiesta TEM e l'uso di un valore normale non sovvenzionato causano un aumento del dazio pari all'importo della sovvenzione; pertanto le sovvenzioni sarebbero conteggiate due volte.

(271)

Il governo della RPC ha affermato che le stesse presunte distorsioni sono già state trattate nel parallelo procedimento antidumping. Il governo della RPC ha anche asserito che la prassi della Commissione viola le normative dell'UE e dell'OMC e che la Commissione dovrebbe interrompere il procedimento relativo al dazio compensativo o concedere il TEM ai produttori esportatori che hanno collaborato nel parallelo procedimento antidumping. Il governo della RPC ha inoltre respinto l'argomentazione della Commissione secondo cui non si verifica un doppio conteggio poiché il margine di pregiudizio risulta inferiore al margine di dumping. Infine il governo della RPC ha asserito che, sulla base dei risultati dell'organo di appello dell'OMC sulla controversia Stati Uniti contro Cina DS379 (9) con riferimento all'istituzione di una duplice misura correttiva, si deve porre fine all'attuale procedimento.

(272)

Tali argomentazioni sono state respinte. A questo riguardo si fa notare che l'istituzione di una duplice misura correttiva non riveste alcun ruolo nel presente procedimento. Per definizione, la situazione in cui si verificasse l'istituzione simultanea di dazi antidumping e compensativi in un'economia non di mercato sarebbe possibile solo in caso di cumulo tra il margine di dumping e l'importo della sovvenzione, ovvero laddove il livello combinato delle due tipologie di dazio risultasse maggiore del margine di dumping o dell'importo della sovvenzione più elevato. Come spiegato di seguito, nella fattispecie ciò non avviene.

(273)

Innanzitutto si ricorda che l'UE applica il principio del dazio inferiore quando istituisce dazi antidumping e dazi compensativi per lo stesso prodotto. In altri termini, nelle inchieste dell'UE la Commissione stabilisce il livello del dumping, delle sovvenzioni e del pregiudizio causati all'industria dell'Unione. Il livello dei dazi non può mai superare il margine di pregiudizio e in questo caso il margine di pregiudizio è lo stesso in entrambi i procedimenti. Nel procedimento antidumping parallelo la Commissione ha fissato un margine di dumping molto maggiore di quello di pregiudizio. Conformemente al principio del dazio inferiore la Commissione ha proposto l'istituzione di misure basate sul margine di pregiudizio (si veda il regolamento (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (10)). Perciò il margine di sovvenzioni riscontrato nell'attuale inchiesta antisovvenzioni non fornirà un'ulteriore protezione all'industria dell'Unione rispetto al margine di dumping, poiché il dazio antidumping sarà già limitato dal margine di pregiudizio. Non si verificano pertanto sovrapposizioni né cumuli di dazi tra i due procedimenti paralleli; di conseguenza, anche ipotizzando l'esistenza di una potenziale duplice misura correttiva, come descritto al considerando 269, non è possibile che una disposizione normativa preveda di «compensare» il dumping e le sovvenzioni. In effetti la differenza tra i margini di dumping e di pregiudizio riscontrata nei procedimenti antidumping è notevolmente superiore all'importo delle sovvenzioni emerso nell'attuale inchiesta. È opportuno inoltre sottolineare che quando si tratta di stabilire l'effettiva composizione dei dazi da versare, la Commissione è solita imporre innanzitutto l'importo del dazio risultante dall'inchiesta relativa ai dazi compensativi. Se tra il livello del suddetto dazio e il margine di pregiudizio sussiste un divario, questo può essere colmato con il dazio risultante dall'inchiesta antidumping. Ciò non conferma tuttavia un doppio conteggio, poiché il livello combinato dei dazi potrebbe già essere stato motivato in seguito alla sola inchiesta antidumping.

(274)

In secondo luogo, va notato che le soluzioni proposte dal governo della RPC non sono consentite dalla legge, poiché: i) l'inchiesta ha stabilito l'esistenza di sovvenzioni compensative che hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione e si è ritenuto che l'istituzione di misure sia nell'interesse dell'Unione, perciò non è possibile interrompere il presente procedimento, ii) non tutte le parti cinesi hanno richiesto il TEM nel procedimento antidumping parallelo, iii) il TEM non può essere concesso automaticamente alle parti che non ne hanno fatto richiesta, e iv) nel caso delle parti cui è stato rifiutato il TEM, ciò è dovuto alle notevoli carenze riscontrate con riferimento ai criteri 1, 2 e 3 dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento antidumping di base.

4.3.3.   ARGOMENTAZIONI IN MERITO ALL'USO DI CONCLUSIONI NEGATIVE

(275)

Il governo della RPC ha anche asserito che la Commissione ha utilizzato illegalmente conclusioni negative conseguentemente ad una collaborazione insufficiente. In questo contesto, tale governo fa riferimento all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento di base, che indica tra l'altro che qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, l'esito dell'inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell'ipotesi della collaborazione. Secondo il governo della RPC l'applicazione di conclusioni negative viola l'articolo 12, paragrafo 7, dell'accordo SCM e l'allegato II dell'accordo antidumping dell'OMC.

(276)

Rispetto a tale punto si fa notare che l'interpretazione data dal governo della RPC all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento di base è infondata. La Commissione non ha imposto «conclusioni negative» al governo della RPC, poiché essa non ha deliberatamente scelto un risultato meno favorevole per gli esportatori interessati, né ha cercato di imporre un'opzione penalizzante in merito all'esistenza di sovvenzioni o all'importo dei dazi compensativi. La Commissione, nella veste di autorità incaricata dell'inchiesta, ha chiesto una serie di informazioni al governo della RPC entro un periodo di tempo ragionevole. Tuttavia, il governo della RPC non ha fornito le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta (ad esempio, copie dei piani, informazioni sulle banche, valutazioni effettuate dalle banche nell'attribuzione di prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato, assegnazione del prezzo ai diritti d'uso del suolo). In tali circostanze, la Commissione si è trovata obbligata a ricorrere alle disposizioni di cui all'articolo 28 del regolamento di base riguardanti i dati disponibili per arrivare a conclusioni rappresentative. È opportuno sottolineare che ciò non è stato fatto imponendo conclusioni penalizzanti al governo della RPC. A titolo esemplificativo, si fa notare che la Commissione non ha respinto le informazioni relative ai diritti d'uso del suolo (LUR); piuttosto, il governo della RPC non ha presentato tutte le informazioni necessarie per l'assegnazione del prezzo relativo a tali diritti. Analogamente, la Commissione non ha penalizzato governo della RPC applicando conclusioni negative in merito ai prestiti preferenziali all'industria della carta patinata, ma ha dovuto trovare le informazioni mancanti relative ai piani, al ruolo delle banche e alle politiche creditizie delle banche nei confronti dei produttori esportatori che hanno collaborato, poiché tali informazioni non sono state fornite dal governo della RPC. La Commissione ha pertanto utilizzato tutte le informazioni fornite dal governo della RPC. Ogni qualvolta tali informazioni non si sono rivelate sufficienti o non sono state giudicate probatorie la Commissione ha dovuto integrarle con altri dati pertinenti per formulare le sue conclusioni. In alcuni casi non è escluso che i risultati siano stati meno favorevoli per il governo della RPC nell'ipotesi di una piena collaborazione, ma la Commissione non ha perseguito tale fine.

(277)

L'approccio della Commissione nel presente caso differisce dal concetto di «conclusioni negative» a norma del paragrafo 7 dell'allegato V dell'accordo SCM e applicato dai panel dell'OMC. Ad esempio, il panel EC-Aircraft ha applicato le conclusioni negative in due occasioni in merito al programma spagnolo di R&S denominato «PROFIT», quando l'UE non ha fornito dati sufficienti. Rispetto all'importo dei finanziamenti e alla questione dell'effettiva specificità, il panel ha ignorato gli elementi di prova forniti dall'UE sostituendoli con la soluzione proposta dal denunziante (gli USA) per giungere alle proprie conclusioni (11). Non è questo il caso dell'attuale inchiesta, poiché la Commissione non ha ignorato i dati forniti dal governo della RPC, sostituendoli semplicemente con la soluzione proposta dal denunziante, ma ha utilizzato la totalità delle informazioni disponibili per trarre le proprie conclusioni. In considerazione di ciò, si conclude che le argomentazioni di cui sopra sono respinte.

(278)

Poiché la Commissione non ha utilizzato conclusioni negative nei confronti del governo della RPC o di qualsiasi esportatore, l'affermazione secondo cui l'applicazione delle conclusioni negative a un governo viola le disposizioni giuridiche dell'OMC è priva di fondamento.

(279)

Di conseguenza l'argomentazione è stata respinta perché non suffragata da fatti reali. La Commissione ha informato il governo della RPC in merito alle disposizioni dell'articolo 28 e ai casi in cui tali disposizioni possono applicarsi sin dalla prima lettera pervenuta al governo della RPC in occasione dell'apertura del presente procedimento e nell'ultima lettera ricevuta dal governo della RPC prima della visita di verifica in loco. Inoltre il governo della RPC è stato informato delle conseguenze della mancata collaborazione come illustrato sopra al considerando 59.

(280)

Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha mai richiesto di fissare degli incontri con le banche statali.

(281)

Tale argomentazione è stata respinta. A questo riguardo si fa notare che la Commissione ha chiesto al governo della RPC di attivarsi direttamente per fissare gli incontri con le banche aventi erogato prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato. A tale scopo il governo della RPC ha altresì ricevuto un elenco delle banche che hanno erogato tali prestiti. Al governo della RPC è inoltre stato richiesto di garantire la presenza delle banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica del governo e delle altre istituzioni finanziarie durante le visite di verifica in loco presso la sede del governo della RPC per rispondere alle domande facenti riferimento alla sezione del questionario destinata a tali parti. Nessuna di tali richieste è mai stata accolta dal governo della RPC.

(282)

Il governo della RPC ha affermato che il ricorso a conclusioni negative è immotivato nel caso attuale poiché il governo della RPC ha fornito le informazioni disponibili al meglio delle proprie capacità. Il governo della RPC ha affermato che le banche sono terzi interessati nel presente procedimento e non parti interessate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 9, dell'accordo ASCM, perciò non sono tenute a collaborare. Si è inoltre sostenuto che la Commissione ha agito con arbitrarietà e in maniera non conforme alle norme dell'OMC, poiché il governo della RPC ha fornito informazioni sufficienti in merito alle pratiche creditizie delle banche e ai diritti d'uso del suolo.

(283)

Tali argomentazioni sono state respinte. A tale riguardo si ricorda che la Commissione non ha applicato conclusioni negative al governo della RPC. Inoltre, come affermato al considerando 276, la Commissione ha utilizzato ogni informazione fornita dal governo della RPC, ma poiché informazioni significative risultavano mancanti ha dovuto integrare i dati con altre fonti disponibili per giungere a conclusioni rappresentative.

(284)

Con riferimento alle affermazioni in merito alle parti interessate, si ricorda che l'articolo 12, paragrafo 9, dell'accordo SCM stabilisce chiaramente che possono rientrare tra le parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli in esso menzionati. Rispetto al presente procedimento la Commissione, sulla base della denuncia, ha richiesto informazioni in merito ai prestiti preferenziali erogati al settore della carta patinata. Tali informazioni interessano inoltre direttamente le banche con partecipazione pubblica maggioritaria. Sia i produttori esportatori che hanno collaborato che il governo della RPC ne sono stati informati. Il fatto che non siano pervenute informazioni sufficienti in merito ai prestiti erogati dalle banche ha obbligato la Commissione a ricorrere all'uso dei dati disponibili, conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento di base.

4.3.4.   ARGOMENTAZIONI IN MERITO ALL'USO DELLE MIGLIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI

(285)

Il gruppo APP ha affermato che la Commissione non può scartare informazioni non ottimali sotto ogni aspetto qualora la parte interessata che ha fornito le informazioni abbia però agito al meglio delle proprie capacità. Il gruppo APP ha altresì affermato anche nei casi in cui una parte non collaborasse al meglio delle proprie capacità, la Commissione, quando fa uso dei dati disponibili, deve tener conto di tutti i dati suffragati da prove forniti da una parte interessata, anche se tali dati non forniscono le informazioni complete richieste alla parte. La Commissione è pertanto tenuta, ai sensi sia del regolamento di base che dell'accordo SCM, a non scartare tali informazioni.

(286)

Il governo della RPC ha affermato che il ricorso ai dati disponibili non è consentito qualora un membro interessato o una parte interessata abbia dimostrato di aver agito al meglio delle proprie capacità e abbia fornito informazioni verificabili, in una forma appropriata tale da poter essere utilizzata per l'inchiesta, entro i termini fissati e sul supporto o nel linguaggio informatico richiesti dalle autorità incaricate dell'inchiesta.

(287)

Non è quanto si è verificato in questo caso. A tale riguardo si ricorda che la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili in conformità alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento di base e dell'articolo 12, paragrafo 7, dell'accordo SCM, perché il governo della RPC e i produttori esportatori, nonostante sia stato loro richiesto ripetutamente, non hanno fornito le informazioni considerate necessarie all'inchiesta per arrivare a conclusioni rappresentative. In effetti la Commissione ha dovuto tentare di porre rimedio al problema fondamentale che ha incontrato in qualità di autorità incaricata dell'inchiesta, cioè il fatto che il governo della RPC si è rifiutato di fornire o non ha comunicato informazioni concrete in merito ai piani, al ruolo delle banche, alla valutazione del rischio di credito nella concessione dei prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato, all'assegnazione dei prezzi relativi ai LUR o ai documenti giuridici riguardanti i vari regimi esaminati. Analogamente, i produttori esportatori che hanno collaborato non hanno fornito informazioni relative ai prestiti concessi dalle banche cinesi. Perciò la maniera in cui il governo della RPC e i produttori esportatori hanno collaborato non è conforme alle norme stabilite dall'organo d'appello dell'OMC in relazione alla controversia Stati Unitimisure antidumping su alcuni prodotti in acciaio laminati a caldo originari del Giappone, le cui conclusioni prevedono che il livello di collaborazione richiesto alle parti interessate è «elevato» e che le parti interessate devono agire «al meglio delle proprie capacità» (12). La Commissione non riesce a comprendere perché non sia stato possibile al governo della RPC e ai produttori esportatori trasmettere/completare le informazioni mancanti e perché né l'uno né gli altri siano stati in grado di fornire una spiegazione credibile. Il governo della RPC ha affermato inoltre che le condizioni per ricorrere all'uso delle migliori informazioni disponibili non sono state soddisfatte e il governo della RPC potrebbe non aver fornito determinate informazioni semplicemente perché tali informazioni non esistono, non sono più pertinenti o non sono disponibili, non sono state richieste nel questionario e neppure prima della verifica.

(288)

Tale argomentazione è stata respinta. A tale riguardo si fa notare che è stato chiaramente dimostrato nella sezione precedente relativa alle sovvenzioni (considerando 64-73) che l'uso dei dati disponibili era l'unica opzione a disposizione della Commissione quale autorità incaricata dell'inchiesta per giungere a conclusioni rappresentative. Con riferimento al tipo di informazioni richieste, si ricorda che la Commissione ha chiesto informazioni esistenti (ad esempio, informazioni relative ai piani, al ruolo delle banche, alla valutazione del rischio di credito nella concessione di prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato, all'assegnazione del prezzo relativo ai LUR o ai documenti giuridici associati ai vari regimi esaminati) e ha offerto al governo della RPC la possibilità di fornire tali informazioni in più occasioni successivamente all'apertura del presente procedimento.

(289)

Inoltre va sottolineato che la Commissione, in veste di autorità incaricata dell'inchiesta, ha dovuto esaminare le argomentazioni avanzate nella denuncia suffragate da sufficienti elementi di prova per avviare un'inchiesta (ad esempio, l'uso di piani quinquennali e di politiche industriali per il prestito preferenziale al settore della carta patinata, il ruolo delle banche quali entità pubbliche, l'esistenza di programmi di sussidi e per le imposte dirette/indirette), pertanto il governo della RPC, in quanto parte interessata, è stato invitato a fornire tutte le informazioni ritenute necessarie. Tuttavia il governo della RPC ha assunto un approccio diverso che è equivalso a sostituirsi all'autorità incaricata dell'inchiesta. In effetti il governo della RPC ha voluto giudicare autonomamente ciò che ha considerato rilevante e limitare la trasmissione dei dati ai documenti che ha ritenuto essere pertinenti senza lasciare che l'autorità incaricata dell'inchiesta esaminasse tali questioni. Ciò è illustrato in maniera esemplare dall'approccio del governo della RPC in merito alle banche statali (cfr. considerando 282).

Il governo della RPC ha affermato che tali banche sono «terzi interessati»: tuttavia il denunziante aveva fornito elementi di prova sufficienti a provare che si tratta di «enti pubblici» e la Commissione aveva perciò la facoltà di chiedere al governo della RPC di fornire le informazioni richieste in merito alle relative attività. Per tutta risposta, il governo della RPC si è arrogato il diritto di decidere che tali banche non sono enti pubblici e di rifiutare di fornire informazioni a loro riguardo. Tale decisione spetta tuttavia all'autorità incaricata dell'inchiesta, ovvero alla Commissione, e non al governo della RPC. Chiaramente tale comportamento non è conforme alla giurisprudenza dell'OMC sopra citata, in cui si stabilisce che le parti interessate devono agire «al meglio delle proprie capacità». Risulta difficile non rilevare la discrepanza con la conclusione dell'organo di appello in Stati Unitimisure antidumping su alcuni prodotti in acciaio laminati a caldo originari del Giappone, ovvero che la collaborazione è un processo che comporta uno sforzo congiunto, in cui le parti lavorano assieme verso uno scopo comune  (13). Va inoltre notato che la Commissione ha lasciato alla parte interessata un ampio margine di tempo per trasmettere le informazioni richieste e ha condotto l'inchiesta conformemente alle disposizioni dell'allegato VI dell'accordo SCM, in cui si stabiliscono le norme relative alle verifiche in loco che prevedono tra l'altro la possibilità di avanzare richieste di ulteriori dettagli direttamente in loco, alla luce delle informazioni ottenute.

(290)

Il governo della RPC ha affermato che i piani richiesti erano voluminosi, poiché contengono 282 000 pagine e pertanto la loro traduzione si rivelerebbe un onere aggiuntivo irragionevolmente gravoso. Ha inoltre dichiarato di non essere a conoscenza dell'esistenza di traduzioni indipendenti di tali piani e di non aver fornito i piani quinquennali nazionali nel corso dei procedimenti avviati dagli Stati Uniti.

(291)

Tale argomentazione è stata respinta. I piani citati al considerando 65 forniti dal governo della RPC nella versione cinese ammontano a meno di 300 pagine. L'asserzione relativa alle 282 000 pagine non è confermata da quanto il governo della RPC ha presentato ufficialmente. Tuttavia l'affermazione è preoccupante perché potrebbe indicare un intervento statale ancora più capillare di quanto riscontrato dall'attuale inchiesta e da quella antidumping parallela. Con riferimento ai piani per cui esistono traduzioni indipendenti, si fa notare che la Commissione ha ricevuto tale documentazione da altre parti interessate e che tali testi tradotti sono stati utilizzati così come sono stati ricevuti ai fini della presente inchiesta. Infine dovrebbe essere chiarito che la Commissione non intende asserire che il governo della RPC avesse fornito i piani nel corso dei procedimenti avviati dagli USA. Il considerando 66 si limita a rilevare l'apparente esistenza di informazioni tradotte a tale riguardo.

4.3.5.   ARGOMENTAZIONI IN MERITO ALL'USO DI INFORMAZIONI NON OTTIMALI SOTTO OGNI ASPETTO

(292)

Il governo della RPC ha affermato che la Commissione, prima di utilizzare le migliori informazioni disponibili, è tenuta ad effettuare un'analisi ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di base, e concludere se le condizioni specifiche ivi stabilite sono soddisfatte.

(293)

A tale riguardo si ricorda che la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili in conformità alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento di base perché le condizioni specifiche stabilite dall'articolo 28, paragrafo 3, non sono state soddisfatte. Come spiegato sopra, il governo della RPC ha fornito informazioni carenti o, in molti casi, non ha fornito le informazioni richieste. Si ricorda che le informazioni relative ai piani non sono state fornite o sono state fornite solo parzialmente, le informazioni sul ruolo delle banche sono risultate incomplete e non definitive, la valutazione del rischio di credito delle banche nella concessione di prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato non è stata fornita, la modalità di assegnazione dei prezzi relativi ai LUR non è stata comunicata, né numerosi documenti giuridici riferiti a determinati programmi fiscali e di sussidio. Tenuto conto delle carenze o della totale assenza di informazioni, la Commissione non è stata in grado di verificare determinate informazioni trasmesse. Considerato quanto sopra, dato che in tali circostanze non si è ritenuto che il governo della RPC abbia operato al meglio delle proprie capacità e date le difficoltà di giungere a conclusioni ragionevolmente accurate, la Commissione è stata obbligata a ricorrere all'uso dei dati disponibili.

(294)

Il governo della RPC ha inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare come migliori informazioni possibili quelle già fornite dallo stesso governo della RPC.

(295)

A tale riguardo si fa notare che la Commissione ha utilizzato la totalità delle informazioni fornite dalle parti interessate (incluse tutte quelle trasmesse dal governo della RPC) e reperite da fonti accessibili al pubblico per giungere a conclusioni rappresentative.

(296)

Con riferimento ai prestiti, si è affermato che in assenza di informazioni da banche specifiche ai fini di valutare il rischio di credito nella concessione dei prestiti, la Commissione avrebbe dovuto ricorrere alle spiegazioni fornite dalla PBOC e dalla CBRC (China Banking Regulatory Commission), nonché alle relazioni annuali delle banche commerciali.

(297)

Tale argomentazione è stata respinta. A questo riguardo si fa notare che le banche, nonostante sia stato loro richiesto esplicitamente, non hanno fornito i dati necessari. Le informazioni fornite dalla PBOC e dalla CBRC sono di natura estremamente generale e non sono assolutamente pertinenti ai prestiti erogati ai produttori esportatori che hanno collaborato. Il governo della RPC ha presentato ufficialmente numerose relazioni annuali delle banche commerciali (alcune delle quali esclusivamente in cinese) e ha asserito che le banche commerciali prendono le proprie decisioni relative alle operazioni commerciali in conformità alla legge e senza alcuna interferenza da parte di enti o individui. Tuttavia, si tratta di semplici dichiarazioni che non consentono di verificare se e come le banche abbiano valutato il rischio di credito nell'emissione dei prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato e devono essere contrapposte a casi specifici riscontrati nel corso dell'inchiesta in cui le aziende hanno chiaramente ottenuto prestiti senza un'apparente valutazione del relativo credito di rischio.

(298)

Riguardo ai LUR si è affermato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare le informazioni presentate dal governo della RPC che, secondo quest'ultimo, provano l'esistenza di un mercato funzionante. Si è asserito che la Commissione ha richiesto una quantità gravosa di informazioni sui prezzi minimi dei diritti d'uso del suolo, senza che ciò fosse richiesto nel questionario o prima della verifica.

(299)

Tale argomentazione è stata respinta. A tale riguardo si ricorda che senza le informazioni relative alla modalità di assegnazione dei prezzi sui LUR non è possibile giungere a nessuna conclusione in merito all'esistenza di un mercato fondiario funzionante in Cina, che rifletta le dinamiche della domanda e dell'offerta. Si fa inoltre notare che la Commissione ha lasciato al governo della RPC un ampio margine di tempo per fornire tali informazioni relative alle regioni in cui hanno sede i produttori esportatori che hanno collaborato, ma il governo della RPC non ha fornito nessun dato in materia. La Commissione si è comunque attenuta alle disposizioni dell'allegato VI dell'accordo SCM, in cui si stabiliscono le norme relative alle verifiche in loco che prevedono tra l'altro la possibilità di avanzare richieste di ulteriori dettagli in loco, alla luce delle informazioni ottenute.

4.3.6.   ARGOMENTAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI

(300)

Il governo della RPC ha affermato che la proprietà statale non rappresenta una base ragionevole per ritenere una banca o un servizio un ente pubblico e per tale analisi la Commissione dovrebbe utilizzare le regole sugli aiuti di Stato concessi dall'UE. Il governo della RPC ha inoltre richiesto che, sulla base dei risultati dell'organo di appello dell'OMC sulla controversia Stati Uniti contro RPC DS379 con riferimento alla definizione di ente pubblico, si ponga fine all'attuale procedimento.

(301)

Tale argomentazione è stata respinta. A tale riguardo si fa notare che la Commissione ha fornito al considerando 90 la definizione di ente pubblico. Tale definizione è conforme alla giurisprudenza dell'OMC sui procedimenti antisovvenzioni inclusa la citata relazione dell'organo di appello. Non è pertanto necessario discostarsi da ciò che è comunemente accettato, utilizzando un altro valore di riferimento (vale a dire le regole sugli aiuti di Stato concessi dall'UE) che si applica ad un ramo molto diverso del diritto. Si fa notare che la normativa sugli aiuti di Stato si applica in un contesto completamente diverso, ovvero non al fine di regolamentare il commercio internazionale dei beni, ma quale integrazione al mercato comune. Infine non sussistono basi giuridiche od oggettive a conferma dell'affermazione che si debba porre fine al procedimento in corso.

4.3.7.   PRESTITI PREFERENZIALI AL SETTORE DELLA CARTA PATINATA

(302)

In merito ai prestiti preferenziali al settore della carta patinata, il governo della RPC ha affermato che la Commissione non ha fornito elementi di prova sufficienti relativi all'esistenza di sovvenzioni specifiche come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo SCM e dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Si è affermato che l'analisi della Commissione non ha ottemperato al proprio dovere di stabilire la specificità de jure delle presunte sovvenzioni.

(303)

Due produttori esportatori che hanno collaborato hanno inoltre affermato che i prestiti erogati dalle banche statali cinesi non erano specifici.

(304)

Tali argomentazioni sono state respinte. A tale riguardo, si ricorda che la specificità è stata stabilita sulla totalità delle informazioni disponibili, incluse quelle fornite dal governo della RPC, elencate sopra al considerando 92. Tali informazioni confermano l'esistenza della specificità de jure conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo SCM e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

(305)

Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha fornito elementi di prova diretti relativi alle sovvenzioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'accordo SCM e dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base poiché gli elementi di prova utilizzati dalla Commissione non possono essere considerati diretti in quanto il loro carattere assertivo, oggettivo e verificabile non è affidabile.

(306)

Tale argomentazione è stata respinta. A tale riguardo si fa notare che i dati descritti al considerando 92 rappresentano elementi di prova diretti della specificità (ovvero la concessione di sovvenzioni specifiche mediante un piano industriale di settore, lo status di industria incoraggiata riconosciuto all'industria cartaria, il ruolo delle banche commerciali e del sistema di pianificazione statale cinese, oltre al rating di credito elevato delle società aventi diritto a specifici piani strategici). Tali informazioni sono assertive, in quanto chiare, obiettive e convincenti. Sono derivate da varie fonti e sono state fornite dalle parti interessate o reperite nel dominio pubblico.

(307)

Rispetto al piano 2007 per l'industria cartaria, si è affermato che questo non prevede sovvenzioni specifiche o un trattamento speciale riservato all'industria cartaria. Secondo il governo della RPC il fatto che tale piano preveda che le istituzioni finanziarie non eroghino prestiti ad alcun progetto che non sia conforme al proprio regolamento rappresenta una disposizione volta a non dar seguito ai progetti altamente inquinanti.

(308)

Tale argomentazione è stata respinta. A tale riguardo si fa notare che la formulazione utilizzata nel piano 2007 per l'industria cartaria, come dettagliatamente illustrato al considerando 77, non lascia alcun dubbio sull'esistenza di sovvenzioni specifiche e di un trattamento speciale riservato all'industria cartaria. L'affermazione secondo cui le norme dettagliate relative alle istituzioni finanziarie esistono solo per ragioni ambientali non è avvalorata dall'effettiva formulazione dei testi interessati.

(309)

Con riferimento ai piani strategici e ai relativi documenti di accompagnamento, quali il progetto di integrazione e il catalogo con elenco, il governo della RPC ha riaffermato il loro carattere giuridicamente non vincolante conformemente alla legge cinese sulla legislazione. Anzi, esse necessiterebbero di un atto di esecuzione giuridicamente vincolante. Si è inoltre affermato che i piani sono troppo vaghi per essere presi in considerazione per la determinazione della specificità ed il mero fatto che l'industria cartaria sia un'industria incoraggiata non dimostra che il governo della RPC limiti esplicitamente l'accesso alle sovvenzioni a determinate imprese.

(310)

Tali argomentazioni sono state respinte. A tale riguardo si ricorda che l'inchiesta ha stabilito che i piani sono giuridicamente vincolanti per le ragioni trattate dettagliatamente al considerando 78. L'inchiesta ha inoltre stabilito che lo status di «industria incoraggiata» attribuito all'industria cartaria comporta vantaggi specifici per le relative imprese.

(311)

Con riferimento alla concessione dei prestiti si è affermato che l'analisi delle relazioni annuali delle banche cinesi aventi erogato prestiti a favore dei produttori esportatori che hanno collaborato non rivela che tali prestiti sono stati concessi in virtù dei piani strategici.

(312)

Tale argomentazione è stata respinta. Come fatto notare sopra le relazioni annuali delle banche non forniscono informazioni specifiche in merito alla concessione dei prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato. In effetti le relazioni annuali sono documenti di natura generale che non forniscono alcuna informazione in merito alla modalità con cui le banche cinesi hanno concesso prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato né al modo in cui le banche hanno valutato il rischio di credito relativo a detti produttori esportatori. Tali informazioni sono state ripetutamente richieste alle parti interessate e sono considerate essenziali tenuto conto tra l'altro delle conclusioni della relazione FMI del 2006 in cui si suggerisce che la liberalizzazione delle banche in Cina è incompleta e il rischio di credito non è adeguatamente preso in considerazione (14), della relazione FMI del 2009 in cui si evidenzia l'assenza della liberalizzazione dei tassi di interesse in Cina (15), della relazione FMI del 2010 per paese in cui si afferma che il costo del capitale in Cina è relativamente basso, l'allocazione di credito è talvolta determinata mediante elementi diversi dai prezzi e l'elevato risparmio d'impresa è in parte collegato ai bassi costi di vari fattori (incluso il capitale e il suolo) (16), dello studio economico 2010 dell'OCSE sulla Cina (17) e del documento di lavoro del dipartimento economico dell'OCSE n. 747 sulle riforme del settore finanziario in Cina (18), secondo cui la proprietà delle istituzioni finanziarie resta caratterizzata dal predominio statale, sollevando questioni sulla misura in cui le decisioni creditizie delle banche si basano su considerazioni puramente commerciali poiché tradizionalmente le banche sembrano rivestire il ruolo di agenzie statali collegate al governo.

(313)

Con riferimento alla suddetta nota di rating di credito, il governo della RPC ha affermato che un'unica nota di rating di credito non costituisce un elemento di prova diretto in materia di specificità. Secondo il governo della RPC, a meno che la maggior parte o persino tutti i prestiti erogati a favore dei produttori esportatori che hanno collaborato non dimostrino che la politica industriale ha consentito loro di ottenere una nota di rating di credito maggiore durante il PI, la Commissione non può applicare le condizioni di un caso specifico a tutte le decisioni in materia creditizia.

(314)

Tale argomentazione è stata respinta. A questo proposito si ricorda che la nota di rating di credito menzionata al considerando 81 associa in maniera diretta le prospettive positive di un produttore esportatore che ha collaborato con l'esistenza dei piani per l'industria cartaria e il conseguimento dei relativi obiettivi. Per giungere alle proprie conclusioni, la Commissione si è ampiamente basata su tale documento e sul piano per l'industria cartaria poiché le altre informazioni richieste in questo contesto, quali la valutazione del rischio collegato ai prestiti, non sono state fornite nonostante i ripetuti solleciti descritti sopra.

(315)

Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la Commissione, nell'esaminare i presunti prestiti preferenziali, non ha tenuto conto della circolare della PBOC sul miglioramento dell'amministrazione dei prestiti speciali n. 28 YINFA [1999]. Secondo il governo della RPC detta circolare conferma l'eliminazione dei prestiti preferenziali o dei prestiti speciali.

(316)

Tale argomentazione è stata respinta. A questo proposito si ricorda che come spiegato sopra al considerando 87 la Commissione ha riscontrato l'esistenza di circolari della PBOC più recenti rispetto a quella del 1999, in cui si fa chiaro riferimento all'esistenza dei prestiti preferenziali e di altri prestiti previsti dal Consiglio di Stato. Le argomentazioni del governo della RPC sull'abolizione dei prestiti preferenziali e dei prestiti speciali non sono pertanto suffragate dai fatti reali. Ciononostante, è opportuno notare che la circolare 1999 stabilisce che le banche a capitale integralmente pubblico devono mantenere una comunicazione attiva con le autorità incaricate delle industrie pertinenti allo scopo di garantirne l'accordo e il sostegno. Anche tale affermazione conferma il controllo esercitato dalle autorità statali sulle banche a capitale integralmente pubblico.

(317)

Riguardo agli elementi di prova della specificità presentati dal denunziante si è affermato che questi consistevano solamente in riferimenti a conclusioni delle varie inchieste statunitensi in cui la specificità è stata stabilita, tra le altre cose, sulla base dei piani quinquennali.

(318)

A tale proposito si fa notare che la Commissione ha utilizzato tutte le informazioni rilevanti a disposizione per giungere a conclusioni rappresentative. In tal modo, le informazioni accessibili al pubblico citate nella denuncia, anche qualora rimandassero a conclusioni di altre autorità incaricate di condurre un'inchiesta, sono state considerate pertinenti e il relativo utilizzo è stato appropriato.

(319)

Riguardo alla decisione 40 e al catalogo con elenco si è affermato che questi non definissero esplicitamente l'industria della carta fine patinata come settore incoraggiato o progetti incoraggiati. Si è sostenuto che in Cina l'espressione «progetti incoraggiati» copre ampi settori dell'attività economica e varie industrie.

(320)

Tali argomentazioni sono state respinte. A questo riguardo si ricorda che la decisione 40 e il catalogo con elenco fanno rientrare l'industria cartaria, di cui il settore della carta fine patinata fa parte, tra le industrie incoraggiate o i progetti incoraggiati. Con riferimento ai progetti incoraggiati si ricorda che gli stessi comprendono solo determinate attività all'interno di 26 settori, perciò tale classificazione, che riguarda solo un sottogruppo di imprese in Cina, non può essere considerata di natura generale e non specifica. La Commissione ha ritenuto che questa fosse l'interpretazione più naturale in mancanza di qualsiasi spiegazione (e documenti giustificativi) in merito alle esatte modalità di applicazione del concetto di «industria cartaria» da parte del governo della RPC, ad esempio ai fini della decisione 40 e del catalogo con elenco.

(321)

Con riferimento alla legge sulle banche commerciali, il governo della RPC ha affermato che l'articolo 34 è di natura generale e che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 41 della stessa legge, le banche commerciali non hanno l'obbligo vincolante di erogare prestiti sulla base delle politiche industriali.

(322)

Tali argomentazioni sono state respinte. A tale riguardo si fa notare che la formulazione dell'articolo 34 associa in maniera diretta l'attività creditizia delle banche commerciali con le politiche industriale statali. Non può pertanto essere considerato di natura generale e non obbligatoria. Si fa notare che l'articolo 41 della suddetta legge indica che erogare prestiti alle parti è prerogativa di una banca commerciale ma non riporta le condizioni di cui le banche devono tenere conto nel prendere decisioni in materia creditizia.

(323)

Il gruppo APP ha sostenuto di aver fornito alla Commissione informazioni e documenti sufficienti a dimostrare che lo stesso ha ricevuto un rating A-1 da Moody's nel 2007 e nel 2008 e che pertanto l'applicazione da parte della Commissione del rating BB di Bloomberg ignorando il suddetto rating non è stata corretta.

(324)

La Commissione ha esaminato attentamente le valutazioni di merito del credito presentate dal gruppo APP. Tali valutazioni associano le promettenti prospettive dell'industria cartiera alla promulgazione della politica di sviluppo per l'industria cartiera. Pertanto le informazioni contenute in tali documenti confermano in effetti le conclusioni della Commissione in merito al fatto che l'attuale stato finanziario degli esportatori è stato stabilito in presenza di una distorsione del mercato e che perciò non è stato possibile valutare l'affidabilità creditizia degli esportatori cinesi a partire dal suo valore nominale. Tale argomentazione è stata respinta.

(325)

Il gruppo APP ha inoltre affermato che le relazioni interne sulla gestione finanziaria citate a tale proposito tra le osservazioni di APP in merito alla comunicazione generale delle conclusioni sono «molto più soddisfacenti dei dati su cui si fa attualmente affidamento».

(326)

Tale argomentazione è stata respinta. I dati calcolati in tali relazioni sono basati sulla situazione finanziaria di cui beneficia la società in presenza della distorsione del mercato e ovviamente risente dei prestiti preferenziali come stabilito dalla Commissione. Si tratta perciò di una circolo vizioso, ovvero la società gode di prestiti preferenziali che si ripercuotono positivamente sugli indicatori finanziari, che a loro volta hanno poi un impatto positivo sulle condizioni dei prestiti futuri.

(327)

Il gruppo APP ha inoltre affermato che la metodologia utilizzata dalla Commissione nel calcolo dei valori di riferimento per i prestiti in USD e EUR è errata e ha sostenuto che la Commissione ha conteggiato due volte lo spread sul LIBOR, gonfiando così il tasso di interesse di riferimento.

(328)

Tale argomentazione è stata respinta. La Commissione non ha conteggiato due volte lo spread sul LIBOR. Come spiegato nella comunicazione delle conclusioni definitive, al fine di stabilire valori di riferimento per i prestiti in USD e in EUR di durata superiore ad un anno, la Commissione ha aggiunto al relativo tasso LIBOR di un anno uno spread tra le obbligazioni di società con rating BB di durata di un anno e le obbligazioni di società di durata di n anni, dove n rappresenta il numero di anni equivalenti al periodo per cui è stato calcolato il tasso «LIBOR USD a lungo termine» (ovvero 2, 3, … 15 anni). Va sottolineato che lo spread sopra descritto è stato aggiunto ai tassi LIBOR di un anno «puliti» (ovvero non aumentati di x punti base come ha affermato APP).

4.3.8.   REGIMI FISCALI PREFERENZIALI PER LE SOCIETÀ RICONOSCIUTE COME OPERANTI NEI SETTORI DELLE ALTE E NUOVE TECNOLOGIE

(329)

Con riferimento a tale regime il governo della RPC ha affermato che la Commissione non ha stabilito la specificità sulla base di elementi di prova diretti. Si è affermato che l'articolo 25 della legge sull'imposta sul reddito societario è un atto legislativo generale che si applica all'intera economia cinese e non solo ai produttori di carta fine patinata.

(330)

Il governo della RPC ha inoltre affermato che i criteri di ammissibilità relativi a tale regime sono oggettivi e definiti in maniera dettagliata, che la spettanza è automatica e che perciò il regime non si può considerare specifico ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo SCM e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(331)

Tali argomentazioni sono state respinte. Pertanto i risultati della Commissione sono stati stabiliti sulla base di elementi di prova diretti. A tale riguardo si fa notare che l'articolo 25 della legge relativa all'imposta sul reddito societario limita l'accesso a tale regime a determinate imprese e industrie che rientrano nella categoria «incoraggiati», ovvero un sottogruppo specifico di imprese in Cina. Come si è fatto notare la Commissione ha concluso che l'industria della carta fine patinata rientra in questa categoria e quindi i vantaggi relativi a tale programma risultano specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Riguardo ai criteri di ammissibilità si fa notare che le disposizioni interessate menzionano tra l'altro l'obbligo per i prodotti di rientrare tra quelli descritti nei settori delle alte e nuove tecnologie per cui è previsto il sostegno chiave statale e per le imprese di aver condotto continue attività di ricerca e sviluppo per acquisire nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, impiegando le nuove conoscenze in maniera innovativa o migliorando notevolmente le tecnologie o i prodotti. Tali condizioni, nel loro complesso, non possono essere considerate criteri di ammissibilità oggettivi che comportano la spettanza automatica di sussidi conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo SCM e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(332)

Il gruppo APP si è chiesto se l'importo delle sovvenzioni compensabili risultante da tali regimi non dovesse piuttosto calcolarsi in base alla dichiarazione dei redditi e al pagamento delle imposte relativi al 2008 anziché al 2009 (PI). Il gruppo ha sostenuto che questi due regimi sono correlati all'imposta sul reddito, che in Cina è normalmente versata integralmente e saldata l'anno di calendario successivo al periodo di imposta. Perciò le imposte sul reddito del 2009 o un eventuale trattamento preferenziale concessi in tale anno sono stati definiti nel 2010.

(333)

Tale argomentazione è stata respinta. Gli effettivi importi relativi ai vantaggi conferiti sono stati confermati e verificati a partire dalle dichiarazioni dei redditi per il 2009, perciò si tratta di vantaggi relativi alle vendite e al reddito generati nel 2009, ovvero nel PI.

4.3.9.   REGIMI FISCALI PREFERENZIALI PER IL SETTORE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO

(334)

Con riferimento a tale regime il governo della RPC ha affermato che la Commissione non ha stabilito la specificità sulla base di elementi di prova diretti. Si è dunque affermato che i criteri di ammissibilità di tale regime sono oggettivi e definiti in maniera dettagliata, che la spettanza è automatica e che perciò il regime non si può considerare specifico ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo SCM e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(335)

Tale argomentazione è stata respinta. A tale riguardo si ricorda che l'inchiesta ha stabilito l'esistenza di un trattamento fiscale preferenziale riservato a determinate società alle quali viene riconosciuto che realizzano determinati taluni tipi di progetto di R&S, ovvero un sottogruppo specifico di imprese in Cina. Come si è fatto notare si tratta delle società operanti nei settori delle alte e nuove tecnologie che ricevono un sostegno pubblico di primaria importanza e dei progetti elencati nella guida ai settori chiave dell'industrializzazione per le alte tecnologie, quali quelli appartenenti all'industria della carta patinata, perciò i vantaggi concessi mediante tale programma risultano specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Con riferimento ai criteri di ammissibilità, si fa notare che le relative disposizioni presentate dai produttori esportatori che hanno collaborato sono vaghe e non trasparenti e non è pertanto possibile affermare l'esistenza di criteri di ammissibilità oggettivi che comportano la concessione automatica delle sovvenzioni. Perciò le constatazioni della Commissione si sono basate su elementi di prova diretti conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo SCM e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

4.3.10.   ESENZIONE DEI DIVIDENDI DISTRIBUITI TRA SOCIETÀ RESIDENTI QUALIFICATE

(336)

Con riferimento a tale regime il governo della RPC ha affermato che la Commissione non ha stabilito la specificità sulla base di elementi di prova diretti. Si è affermato che l'esenzione dei dividendi non costituisce una sovvenzione ai sensi dell'accordo SCM poiché l'esenzione dei dividendi non ha la natura di una sovvenzione e le relative disposizioni cinesi sono volte a chiarire la base imponibile per evitare la doppia imposizione.

(337)

Il gruppo APP ha sostenuto che il regime non è specifico poiché viene applicato in maniera generale e uniforme in tutta la Cina sulla base di criteri oggettivi, ovvero la fonte del reddito da dividendi. APP ha inoltre affermato che tale regime non costituisce una sovvenzione.

(338)

Tali argomentazioni sono state respinte. A tale riguardo si fa notare che il reddito da dividendi di società residenti è esente dagli obblighi di imposta sul reddito societario delle società residenti. Innanzitutto si ricorda che l'inchiesta ha stabilito l'esistenza di un trattamento fiscale preferenziale riservato a determinate società, cioè le società residenti che ricevono i dividendi da altre società residenti, nonché ad importanti industrie e progetti supportati o incoraggiati dallo Stato, quali l'industria della carta patinata, quindi ad un sottogruppo specifico di imprese in Cina. Ne deriva che i vantaggi conferiti in base a tale programma sono specifici ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. In secondo luogo, si tratta di un incentivo fiscale che implica una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione conformemente alla definizione di sovvenzione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo SCM e dell'articolo 3, lettera a), del regolamento di base. Quanto all'affermazione secondo cui tale incentivo è volto ad evitare la doppia imposizione, si fa notare che sebbene l'accordo SCM abbia riconosciuto che ai membri dell'OMC non viene impedito di prendere misure per evitare la doppia imposizione (cfr. allegato I, nota a piè di pagina 59, dell'accordo SCM), la disposizione rappresenta una «difesa affermativa» e non sono stati presentati elementi di prova concreti a supporto dell'argomentazione, ad esempio che i dividendi provenienti da società residenti e non residenti subiscono un trattamento diverso sulla base di obblighi giuridici assunti dalla RPC in occasione di accordi bilaterali sulla doppia imposizione con paesi terzi.

(339)

Si è inoltre affermato che il regime non è in alcun modo correlato alle imprese e alle industrie incluse nelle categorie incoraggiate, ma si applica per definizione a tutte le società residenti. Il governo della RPC ha inoltre affermato che l'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo SCM prevede che l'istituzione di aliquote di imposta di applicazione generale non debba considerarsi una sovvenzione specifica. Si è dunque affermato che i criteri di ammissibilità di tale regime sono oggettivi e definiti in maniera dettagliata, che la spettanza è automatica e che perciò il regime non si può considerare specifico ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo SCM e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(340)

Tali argomentazioni sono state respinte. A tale riguardo si ricorda che le disposizioni giuridiche alla base di questo regime rientrano nel capitolo 4, intitolato «Trattamenti fiscali preferenziali», della legge relativa all'imposta sul reddito aziendale, che prevede incentivi fiscali specifici destinati a importanti industrie e progetti sostenuti o incoraggiati dallo Stato. Come sopra spiegato, in tali condizioni i vantaggi conferiti in base a tale programma sono specifici ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. L'inchiesta non ha identificato criteri oggettivi per la limitazione della spettanza, né elementi di prova risolutivi per concludere che essa sia automatica. Rispetto all'affermazione relativa alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo SCM, si fa notare che il presente regime non si riferisce all'istituzione di un'aliquota di imposta di applicazione generale ma all'esistenza di un'esenzione fiscale riservata ad un determinato tipo di reddito di un determinato tipo di società.

4.3.11.   ESENZIONE DALL'IVA E DAL DAZIO SULLE APPARECCHIATURE IMPORTATE

(341)

Con riferimento al presente regime il governo della RPC ha affermato che la Commissione non ha stabilito la specificità sulla base di elementi di prova diretti. Si è sostenuto che le categorie di attività specifiche definite esaurientemente dalla legge non sono specifiche perché coprono ampi settori dell'attività economica e varie industrie. Si è dunque affermato che i criteri di ammissibilità di tale regime sono oggettivi e definiti in maniera dettagliata, che la spettanza è automatica e che perciò il regime non si può considerare specifico ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo SCM e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(342)

Tali argomentazioni sono state respinte. A tale proposito si ricorda che l'accesso a tale regime è limitato alle sole società che investono in determinate categorie commerciali definite esaurientemente dalla legge (ossia dal catalogo delle industrie per la guida agli investimenti esteri e dal catalogo delle industrie, dei prodotti e delle tecnologie chiave di cui lo Stato incoraggia attualmente lo sviluppo). Il fatto che la spettanza sia limitata a categorie commerciali specifiche conferma il fatto che il regime non è disponibile in via generale ad ampi settori economici e perciò i vantaggi conferiti in base a tale programma sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Inoltre l'inchiesta non ha identificato criteri oggettivi per la limitazione della spettanza, né elementi di prova risolutivi per concludere che essa sia automatica. Perciò i risultati cui è giunta la Commissione si sono basati su elementi di prova diretti conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo SCM e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(343)

Il gruppo APP ha sostenuto che il periodo di ammortamento utilizzato dalla Commissione nel calcolo del vantaggio derivante da questo regime nel corso del PI non è corretto, poiché la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il periodo di ammortamento dichiarato delle società del gruppo APP. Secondo il gruppo APP tale metodologia viola l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base.

(344)

Tale argomentazione è stata respinta. Il periodo di ammortamento dichiarato dal gruppo APP è stato determinato ai fini contabili e finanziari. Altri produttori esportatori che hanno collaborato e l'industria dell'Unione hanno dichiarato periodi di ammortamento diversi. Perciò la Commissione, conformemente alla propria prassi abituale e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, ai fini di questo calcolo ha fissato per la vita economica dei macchinari un periodo di 15 anni, che viene considerato dall'industria interessata il periodo «normale» di ammortamento.

4.3.12.   RIDUZIONI DELL'ALIQUOTA IVA SU APPARECCHIATURE FABBRICATE NEL PAESE

(345)

Con riferimento a tale regime il governo della RPC ha affermato che la Commissione non ha stabilito la specificità sulla base di elementi di prova diretti. Si è sostenuto che il governo della RPC ha spiegato i criteri di ammissibilità del regime e di conseguenza non c'è ragione di ricorrere all'uso dei dati disponibili.

(346)

Tali argomentazioni sono state respinte. A tale riguardo si ricorda che il presente regime è riservato alle FIE che acquistano un determinato tipo di apparecchiature fabbricate nel paese, ovvero un sottogruppo specifico di imprese in Cina, da cui deriva che i vantaggi conferiti in base a tale programma sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Inoltre l'inchiesta non ha identificato criteri oggettivi per la limitazione della spettanza, né elementi di prova risolutivi per concludere che essa sia automatica. Perciò i risultati cui è giunta la Commissione si sono basati su elementi di prova diretti, avvalendosi delle informazioni presentate e delle disposizioni di cui all'articolo 28 del regolamento di base, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo SCM e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

4.3.13.   IMPOSTE SULLA MANUTENZIONE URBANA E SULLA COSTRUZIONE E SOVRATTASSA SULL'ISTRUZIONE PER LE FIE

(347)

Sia il gruppo APP che il gruppo Chenming hanno affermato che sulla base dell'avviso di unificazione delle imposte sulla manutenzione urbana e sulla costruzione e delle sovrattasse sull'istruzione per le imprese con capitali a partecipazione straniera e per le persone fisiche, pubblicato dal Consiglio di Stato della Cina il 18 ottobre 2010 e applicabile a partire dal 1o dicembre 2010, le suddette imposte e sovrattasse sono ora universalmente applicabili a tutte le società e alle persone fisiche in Cina, senza eccezione alcuna. Secondo tali affermazioni questo regime di sovvenzioni non è più compensabile.

(348)

Le argomentazioni avanzate sono state esaminate assieme alla documentazione presentata e agli elementi di prova forniti dalle parti. Si è chiesto al governo della RPC di confermare dette informazioni. Il governo della RPC, parte interessata nel presente procedimento e autorità responsabile del programma, ha informato la Commissione che questo regime è stato revocato senza essere sostituito da alcun altro incentivo riguardante lo stesso obbligo fiscale. Sulla base delle informazioni presentate dai produttori esportatori che hanno collaborato si è concluso che entrambi i gruppi hanno dimostrato di non beneficiare più delle sovvenzioni derivanti da tale regime. A tale riguardo si ricorda che a norma dell'articolo 15 del regolamento di base non sono istituite misure qualora le sovvenzioni siano state revocate o sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione. Conseguentemente e sulla base delle informazioni disponibili, si conclude che la sovvenzione relativa a questo regime non conferisce più alcun vantaggio agli esportatori interessati. Di conseguenza i risultati indicati ai considerando da 160 a 169 sono stati modificati.

4.3.14.   MARCHE FAMOSE E FONDI SPECIALI PER INCENTIVARE I PROGETTI DI INVESTIMENTO ESTERI

(349)

Con riferimento a detti regimi il governo della RPC ha affermato che la Commissione non ha stabilito la specificità sulla base di elementi di prova diretti. Si è sostenuto che il governo della RPC ha fornito informazioni sufficienti in merito ai regimi in questione e che non esiste alcuna legge o regolamento che li disciplini.

(350)

Tali argomentazioni sono state respinte. A tale riguardo si ricorda che i regimi sono stati giudicati specifici e compensabili sulla base delle informazioni presentate dal governo della RPC e dai produttori esportatori che hanno collaborato sebbene non siano state fornite le effettive disposizioni giuridiche. Il fatto che, come ha sostenuto il governo della RPC, non esistano disposizioni giuridiche relative a questi regimi conferma al di là di ogni dubbio l'assenza di condizioni o criteri oggettivi stabiliti per legge che disciplinino tali regimi. Perciò le conclusioni cui è giunta la Commissione si sono basate su elementi di prova diretti, avvalendosi delle informazioni presentate e delle disposizioni di cui all'articolo 28 del regolamento di base, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo SCM e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. In totale assenza di criteri o condizioni, il governo sembra godere di ampio potere discrezionale e l'accesso alla sovvenzione è considerato limitato a determinate imprese.

4.3.15.   SOVVENZIONE E PREMIO DEL FONDO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE ALTE TECNOLOGIE CONFERITO DAL SUZHOU INDUSTRIAL PARK PER LA CAPACITÀ DI MANTENERE LA CRESCITA

(351)

Con riferimento a tali regimi il governo della RPC ha affermato che la Commissione non ha interpretato correttamente l'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo SCM poiché i parchi industriali non rappresentano regioni geografiche determinate.

(352)

Tale argomentazione è stata respinta. A tale riguardo si ricorda che il Suzhou Industrial Park rappresenta indubbiamente una ripartizione economica e amministrativa nell'ambito del territorio della RPC e perciò una regione geografica determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo SCM. Ciononostante, va anche notato che sebbene quanto sopra non sia stato confermato dagli effettivi dati dell'inchiesta, un parco industriale per sua stessa definizione può accogliere solo un sottogruppo di imprese entro il territorio di un paese o dell'autorità concedente e perciò, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo SCM, le sovvenzioni concesse dal parco industriale sarebbero da considerare specifiche.

4.3.16.   CONCESSIONE DEI DIRITTI D'USO DEL SUOLO

(353)

Con riferimento ai LUR il governo della RPC ha affermato che l'uso di un valore di riferimento esterno è illegale, facendo riferimento all'articolo 14, lettera d), dell'accordo SCM e alla relazione dell'organo di appello dell'OMC in Stati Unitilegno dolce IV. Si è sostenuto che il diritto dell'UE e dell'OMC limita l'uso di valori di riferimento esterni a circostanze eccezionali, ad esempio laddove i prezzi sul mercato privato risultino distorti a causa del ruolo predominante dell'autorità pubblica quale fornitore del bene o del servizio in questione. Secondo il governo della RPC la Commissione non ha dimostrato che i prezzi sul mercato privato risultino distorti a causa del ruolo predominante del governo della RPC quale fornitore.

(354)

Tali argomentazioni sono state respinte. Innanzitutto si fa notare che le norme dell'OMC, come confermato dall'organo d'appello in Stati Unitilegno dolce IV (DS257) e dal panel in Stati Unitidazi compensativi per la Cina (DS379) non vietano l'uso di valori di riferimento esterni. In secondo luogo, la Commissione ha tenuto pienamente conto delle condizioni speciali richieste dalla giurisprudenza dell'OMC per fare ricorso all'uso di un valore di riferimento esterno. In effetti, come dimostrato sopra ai considerando da 248 a 259, in Cina il suolo è pubblico e viene concesso dal governo sulla base di un contratto di locazione. Inoltre le autorità cinesi controllano l'offerta e l'attribuzione del suolo alle imprese, anche nei mercati secondari, e l'assegnazione del suolo alle aziende si basa su una serie di regole rigorose, mentre qualsiasi variazione, ad esempio la cessione di un contratto LUR da un'impresa ad un'altra, va approvato dalle autorità e riconosciuto mediante un nuovo contratto LUR tra l'assegnatario e le autorità pubbliche competenti. Alla luce di quanto sopra, si conclude che il governo della RPC riveste un ruolo predominante nella distribuzione dei LUR e che eventuali prezzi sul mercato «privato» in Cina (sempre che essi esistano, dal momento che non ne sono stati forniti nel corso della presente inchiesta) sono necessariamente distorti a causa del ruolo predominante del governo della RPC come fornitore e del suo monopolio nella regolamentazione delle transazioni fondiarie. Di conseguenza il contributo finanziario del governo della RPC si ripercuoterebbe chiaramente sul livello di eventuali prezzi sul mercato privato.

(355)

Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che scegliendo Taiwan quale valore di riferimento esterno la Commissione non ha utilizzato un valore di riferimento esterno in relazione o collegato alle condizioni di mercato vigenti in Cina. Si è affermato che l'uso del riferimento taiwanese per compensare le differenze in termini di vantaggi relativi tra paesi è espressamente vietato dalle norme dell'OMC.

(356)

Tali argomentazioni sono state respinte. La Commissione considera appropriata la scelta di Taiwan (19) quale riferimento esterno in considerazione della totalità delle informazioni disponibili, ossia i) il livello di sviluppo economico e la struttura economica prevalenti a Taiwan e nelle province cinesi interessate in cui hanno sede i produttori esportatori che hanno collaborato, ii) la prossimità geografica di entrambe le province cinesi a Taiwan, iii) l'alto grado di sviluppo delle infrastrutture registrato sia nelle due province cinesi che a Taiwan, iv) i solidi legami economici e il commercio transfrontaliero tra Taiwan e la RPC, v) una simile densità demografica nelle province in esame e a Taiwan, vi) una simile tipologia di terreno e di transazioni utilizzate per costruire il valore di riferimento tra Taiwan e RPC e vii) le caratteristiche demografiche, linguistiche e culturali condivise da Taiwan e RPC. Inoltre, le province di Jiangsu e di Shandong sono considerate le province manifatturiere di punta della RPC (20). Nonostante il PIL pro capite di Taiwan e delle due province cinesi non sia identico, il PIL di queste ultime ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni, guadagnando terreno su quello di Taiwan.

Inoltre dati recenti dimostrano che la RPC e Taiwan presentano tassi di crescita del PIL simili (21). Tuttavia, è importante far notare che il confronto esatto tra il PIL di un'economia non di mercato (RPC) e il PIL di un'economia di mercato consolidata (Taiwan) non rappresenta un dato decisivo, poiché è normale che un'economia non di mercato registri un ritardo in termini di PIL rispetto ad un'economia di mercato funzionante. Inoltre molti altri fattori, quali le norme urbanistiche e la politica ambientale, potrebbero influenzare la domanda e l'offerta di terreno ad uso industriale. La vera questione è quali sarebbero le «condizioni di mercato vigenti» rispetto ai LUR nella RPC se fosse un'economia di mercato funzionante e tutti gli elementi di prova indicano che sarebbero molto simili a quelle di Taiwan.

(357)

Sulla base dell'insieme di tali informazioni si considera che il valore di riferimento selezionato sia conforme ai requisiti stabiliti dall'organo di appello dell'OMC in Stati Unitilegno dolce IV (paragrafo 103) in cui si concludeva che il valore di riferimento selezionato deve, tuttavia, rapportarsi, riferirsi o essere collegato alle condizioni di mercato vigenti in quel paese, e deve rispecchiare il prezzo, la qualità, la disponibilità, la commerciabilità, il trasporto e altre condizioni di acquisto o vendita, a norma dell'articolo 14, lettera d). In effetti, tutte le condizioni presenti a Taiwan si rapportano alle condizioni di mercato vigenti nelle due province cinesi. Il terreno è disponibile in aree di simile densità demografica, la prossimità geografica delle aree assicura che la qualità del suolo sia simile mentre il fatto che Taiwan e le due province cinesi condividano la stessa lingua e cultura, siano caratterizzati da economie orientate all'esportazione e da settori manifatturieri di rilievo conferma che il prezzo, la commerciabilità e le altre condizioni di acquisto o di vendita del terreno sono strettamente collegate.

(358)

I produttori esportatori che hanno collaborato hanno sostenuto che le informazioni a disposizione della Commissione erano sufficienti a dedurre l'esistenza di un mercato fondiario in Cina.

(359)

Tale argomentazione è stata respinta. Dalle informazioni messe a disposizione della Commissione non è stato possibile giungere alla conclusione che esista un mercato fondiario funzionante in Cina. Dalla legislazione resa disponibile alla Commissione dal governo della RPC è evidente che tutto il suolo della RPC è di proprietà pubblica e viene fornito sulla base di un contratto di locazione. Le autorità cinesi controllano integralmente l'offerta e l'attribuzione del suolo alle imprese, anche nei mercati secondari. Non sono stati forniti elementi di prova dell'esistenza di un meccanismo di mercato nell'assegnazione dei diritti d'uso del suolo, nonostante le richieste della Commissione in tal senso. La situazione è illustrata dettagliatamente al considerando 354 che riguarda simili argomentazioni del governo della RPC.

(360)

Il gruppo APP ha affermato che dovrebbero essere utilizzati come valore di riferimento i prezzi attuali dei LUR cinesi, in alternativa ai quali si dovrebbero utilizzare i prezzi fondiari nello Stato indiano di Maharashtra. Anche il gruppo Chenming ha proposto lo Stato indiano di Maharashtra quale riferimento.

(361)

Come illustrato al considerando 359, in Cina non esiste un mercato fondiario funzionante. Non risulta pertanto opportuno utilizzare i prezzi attuali dei LUR in Cina quale riferimento. I produttori esportatori hanno basato la propria proposta di utilizzare i prezzi fondiari del Maharashtra quale riferimento confrontandosi con lo Stato indiano di Maharashtra in termini di PIL pro capite e di densità demografica all'epoca dell'acquisto dei LUR. Come sopra spiegato la Commissione è dell'opinione che il PIL pro capite e la densità demografica non possano rappresentare gli unici elementi decisivi nella scelta di un paese/una regione ai fini dell'applicazione di un valore di riferimento esterno. La metodologia proposta dai produttori esportatori che hanno collaborato non è comunque coerente con le loro affermazioni. Nel PI, Mumbai, la capitale del Maharashtra e di gran lunga l'area più sviluppata dello Stato, registrava un reddito pro capite pari a 2 675 USD (128 INR), inferiore in realtà alla media nazionale cinese di 3 529 USD (22), e a maggior ragione inferiore al PIL pro capite delle regioni di Shandong e Jiangsu, estremamente sviluppate (rispettivamente 5 255 USD e 6 550 USD). Per quanto riguarda la densità demografica, neanche questa rappresenta di per sé un elemento decisivo; essa si attesta comunque a 314/km2 nel Maharashtra, a 736/km2 a Jiangsu e a 600/km2 a Shandong, pertanto non su livelli analoghi. Inoltre altri fattori, quali la mancanza di prossimità geografica e di caratteristiche condivise da India e Cina, indicano che il riferimento del Maharashtra non si rapporta né è collegato alle condizioni di mercato vigenti in Cina. Per le ragioni indicate al considerando 356, la Commissione resta del parere che i prezzi fondiari di Taiwan rappresentino un valore di riferimento esterno di gran lunga più appropriato.

(362)

Il gruppo APP ha affermato che alcuni dei LUR presi in considerazione dalla Commissione nel calcolo del vantaggio risultante dal regime in questione non sono più detenuti dal gruppo. APP ha anche asserito di essere giunto ad un prezzo medio del terreno diverso utilizzando le informazioni ricavate dal sito Internet dell'ufficio industriale del ministero degli Affari economici di Taiwan e che la Commissione non si è sforzata di reperire offerte rappresentative dei terreni ad uso industriale.

(363)

Con riferimento all'area totale del terreno utilizzato dal gruppo APP, la Commissione ha preso in considerazione l'affermazione del gruppo APP e, sulla base delle informazioni e degli elementi di prova presentati nelle osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive, l'ha accolta. Il calcolo della sovvenzione rispecchia le informazioni corrette. Con riferimento alle informazioni ricavate da Taiwan, si fa notare che l'argomentazione è stata respinta. Nonostante la parte in questione non abbia proposto di utilizzare tale prezzo per il calcolo di un valore di riferimento appropriato, va sottolineato quanto segue. La Commissione ha utilizzato le informazioni disponibili in merito ai prezzi fondiari di Taiwan e il metodo mediante il quale ha fissato il prezzo di riferimento è stato comunicato alle parti e spiegato nella nota al fascicolo dell'11 febbraio 2011. D'altro canto i dati presentati dal gruppo APP si riferiscono solo a febbraio 2011, vale a dire ad un periodo di tempo diverso da quello utilizzato dalla Commissione per il calcolo e sembra facciano riferimento solo ad un elenco di dati esemplificativi ricavati da alcune regioni di Taiwan. Inoltre la Commissione non è in grado di esaminare il calcolo del valore di riferimento effettuato dal gruppo APP, poiché quest'ultimo non ha fornito alcun dettaglio in merito alla metodologia utilizzata per detto calcolo e non ha dimostrato perché il proprio calcolo dei prezzi fondiari medi di Taiwan sarebbe più accurato.

(364)

I produttori esportatori che hanno collaborato hanno affermato che eventuali sovvenzioni sotto forma di diritti d'uso del suolo ad un costo inferiore all'importo adeguato non sarebbero specifiche.

(365)

Tale argomentazione è stata respinta. Come già illustrato nel documento di comunicazione delle conclusioni definitive, il governo della RPC ha fornito informazioni insufficienti in relazione a questo regime, che sono state pertanto integrate da altre informazioni e dati a disposizione. Di conseguenza i risultati sono stati ricavati su tale base e sono illustrati e analizzati ai considerando da 253 a 258.

4.3.17.   ALTRO

(366)

Il gruppo APP ha sostenuto che il tasso di interesse utilizzato dalla Commissione per trasformare il valore nominale della sovvenzione nel valore vigente durante il periodo di inchiesta non è corretto.

(367)

La Commissione ha preso in considerazione l'affermazione del gruppo APP e, sulla base delle informazioni e degli elementi di prova presentati nelle osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive, l'ha accolta. Nel calcolo delle sovvenzioni è stato utilizzato il tasso di interesse suggerito dal gruppo APP. Tale modifica è già rispecchiata nei considerando relativi al calcolo dei margini di sovvenzione e nei risultanti margini di sovvenzione relativi ai singoli regimi interessati.

(368)

Il gruppo APP ha sostenuto che l'importo delle sovvenzioni deve essere espresso in percentuale del prezzo CIF dichiarato e non in percentuale del fatturato e che la Commissione dovrebbe applicare tale metodologia per il calcolo dei margini di sovvenzione.

(369)

Le argomentazioni avanzate sono state esaminate assieme alla documentazione presentata e agli elementi di prova forniti dalla parte. Si fa notare che, fatta eccezione per uno dei regimi di sovvenzione risultato compensabile, nessun altro regime è risultato condizionato all'andamento delle esportazioni e non è stato accordato in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. Di conseguenza il valore della sovvenzione è stato ripartito sul fatturato totale delle società appartenenti al gruppo APP conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, che dispone quanto segue: «Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l'importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell'inchiesta sulle sovvenzioni». Poiché la presente sovvenzione non è collegata alla produzione di determinati prodotti o esportazioni, il fatturato totale della società rappresenta il denominatore più appropriato. A tale riguardo, è opportuno far notare che il fatturato è stato determinato in maniera tale da rispecchiare il più possibile il valore commerciale dei prodotti venduti dalla società beneficiaria. Tale modifica è già rispecchiata nei considerando relativi al calcolo dei margini di sovvenzione e nei risultanti margini di sovvenzione relativi ai singoli regimi interessati. Qualsiasi altra metodologia proposta per il calcolo dell'importo della sovvenzione compensabile non sarebbe conforme alle relative disposizioni del regolamento di base (articoli 7 e 15) e alla prassi amministrativa adottata dalla Commissione nei propri procedimenti antisovvenzioni durante la selezione del numeratore/denominatore appropriato per l'allocazione dell'importo della sovvenzione compensabile.

La parte ha inoltre invocato a suffragio della propria affermazione la sezione degli orientamenti (23) in cui si fa riferimento al calcolo della sovvenzione per unità. Tuttavia, e per gli stessi motivi sopra descritti, l'approccio per unità non è stato considerato adeguato nelle attuali circostanze. In effetti la metodologia proposta non è considerata rappresentativa poiché combina il fatturato e le unità fabbricate esclusivamente con riferimento al prodotto in esame, ignorando le unità relative agli altri prodotti fabbricati. Non è stata fornita o verificata alcuna informazione relativa al numero totale di unità fabbricate per tutti i prodotti dalle relative società e comunque le sovvenzioni non sono state accordate sulla base delle quantità. Per quanto riguarda i prezzi CIF, è opportuno far notare che gli elementi di prova disponibili indicano che essi variano tra tipi di prodotti e all'interno degli stessi. In ogni caso, le sovvenzioni in questione non sono specifiche per il prodotto. Inoltre la Commissione ha stabilito ed espresso l'importo delle sovvenzioni nella RPC ripartendo il valore totale della sovvenzione sul fatturato della Cina, tenendo conto delle modalità specifiche adottate dai relativi produttori esportatori che hanno collaborato. Ciò garantisce l'uso dell'importo delle sovvenzioni verificato e del fatturato più appropriato. Infine si fa notare che, tenuto conto delle circostanze concrete del presente procedimento, ovvero l'istituzione di dazi antidumping e compensativi a livello di margine di pregiudizio, si conclude che non esiste alcun impatto sulla posizione del gruppo APP, a prescindere dalla metodologia prescelta nella ripartizione dell'importo della sovvenzione compensabile e del dazio compensativo.

4.4.   IMPORTO RELATIVO ALLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

(370)

In ottemperanza alle disposizioni del regolamento di base, l'importo relativo alle sovvenzioni compensabili, espresso ad valorem, per le società oggetto di inchiesta è stabilito nella tabella sottostante:

Produttore esportatore

Tasso dei margini antisovvenzioni

Gruppo APP

12,04 %

Gruppo Chenming

4,06 %

(371)

In base alle informazioni disponibili dalla denuncia e dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, esistono altri produttori noti del prodotto in esame nella RPC. Tuttavia, poiché il volume dichiarato di esportazioni è risultato superiore ai dati Eurostat relativi alle importazioni, il livello di collaborazione è stato ritenuto elevato. Si è perciò ritenuto opportuno stabilire il livello delle sovvenzioni per i produttori esportatori che non hanno collaborato al valore di sovvenzione massimo registrato tra i produttori esportatori che hanno collaborato, cioè 12,04 %, per assicurare l'efficacia delle misure.

5.   PRODUTTORI DELL'UNIONE

5.1.   PRODUZIONE DELL'UNIONE

(372)

Durante il PI il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da 14 produttori noti e da alcuni altri piccoli produttori. Secondo le stime, i dati forniti da CEPIFINE riguardano il 98 % della produzione dei produttori dell'Unione. Su tale base la produzione totale dell'Unione durante il PI è stata stimata a circa 5 270 000 tonnellate. I produttori dell'Unione che rappresentano la produzione totale dell'Unione costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

(373)

L'industria della carta fine patinata è un settore ad alta intensità di capitale e ad alto consumo energetico. Per questo motivo ad essa si applicano economie di scala che spiegano la concentrazione della produzione nelle mani di alcuni grandi operatori, cui si aggiungono produttori più piccoli che si concentrano sui mercati geograficamente vicini. Cinque grandi produttori di dimensioni analoghe coprono la maggior parte del mercato dell'Unione con stabilimenti di produzione in tutta Europa. La CFP è in larga misura un prodotto di base, venduto principalmente tramite grossisti e commercianti di carta. Questi canali di distribuzione sono caratterizzati da un livello elevato di concentrazione del potere d'acquisto e da trasparenza dei prezzi grazie a quotazioni.

(374)

Come indicato al considerando 19, una parte interessata ha dichiarato che la CFP per macchine alimentate a bobina avrebbe dovuto far parte dell'ambito della presente inchiesta. Su tale base, la stessa parte sosteneva che l'industria dell'Unione autrice della denuncia non avesse un grado di sostegno sufficiente nel presente procedimento. Tuttavia, sulla scorta delle conclusioni di cui ai considerando 22 e 25, ovvero che la CFP per macchine alimentate a bobina e la CFP per macchine alimentate a fogli sono due prodotti distinti, tale argomentazione è stata respinta.

(375)

Il governo della Cina ha osservato che uno dei produttori rappresentativi sarebbe presumibilmente collegato con una società cinese e perciò dovrebbe essere escluso dalla definizione dell'industria dell'Unione. Tuttavia l'inchiesta ha dimostrato che i prodotti fabbricati dalla società cinese cui si fa riferimento non rientrano nella definizione del prodotto in esame. Tale rapporto non ha perciò alcun impatto sull'analisi del pregiudizio né sul fatto che il produttore dell'Unione rientri nella definizione dell'industria dell'Unione.

6.   PREGIUDIZIO

6.1.   CONSUMO DELL'UNIONE

(376)

Il consumo è stato stabilito sulla base degli elementi che seguono:

dati Eurostat per le importazioni dai paesi terzi, debitamente adeguati sulla base delle informazioni fornite dai produttori dell'Unione per i prodotti non interessati dal procedimento. L'inchiesta ha accertato, alla luce degli elementi di prova forniti, che tali ipotesi erano ragionevoli e giustificate;

il volume totale, sottoposto a verifica, delle esportazioni verso il mercato dell'Unione dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, dal momento che il volume dichiarato di esportazioni si è rivelato più elevato rispetto ai dati Eurostat relativi alle importazioni;

le vendite totali sul mercato dell'Unione di tutti i produttori dell'Unione, sulla base delle informazioni fornite da CEPIFINE.

(377)

Sulla base di tali dati, il consumo totale dell'Unione è stato stabilito come segue:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

Consumo dell'Unione

2006

2007

2008

2009/PI

Tonnellate

5 308 275

5 508 183

5 384 770

4 572 057

Indice

100

104

101

86

Fonte: risposte ai questionari sottoposte a verifica, dati Eurostat adeguati e verificati forniti da CEPIFINE.

(378)

In generale il consumo dell'Unione è sceso del 14 % durante il periodo in esame. Si è rilevato che il consumo è dapprima aumentato del 4 % tra il 2006 e il 2007, per poi diminuire del 18 % tra il 2007 e il PI. Il calo del consumo nel 2008 e nel PI è derivato da una diminuzione della domanda, in particolare nella prima metà del 2009, dovuta al rallentamento dell'economia.

6.1.1.   IMPORTAZIONI NELL'UNIONE DALLA RPC

(379)

Come indicato al considerando 376, il volume totale, sottoposto a verifica, delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato dell'Unione dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato è risultato superiore al volume delle importazioni secondo i dati Eurostat. Poiché si è ritenuto che le informazioni verificate fossero più accurate dei dati statistici disponibili, il volume totale delle importazioni dalla RPC è stato stabilito sulla base delle informazioni sottoposte a verifica fornite dalle società che hanno collaborato. I volumi di vendite delle società che hanno collaborato e che, durante il periodo in esame, avevano esportato unicamente cartone a più strati, sono stati esclusi dalle importazioni totali essendo stato concluso, come illustrato al considerando 47, che la carta e il cartone a più strati non costituiscono il prodotto in esame. Poiché i dati relativi alle importazioni del prodotto in esame si riferiscono solo a due società, si è ritenuto opportuno, per motivi di riservatezza, riportarli in forma indicizzata.

Tabella 2

Totale delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla RPC

Totale delle importazioni dalla RPC

2006

2007

2008

2009/PI

Volumi (indice)

100

218

212

283

Quota di mercato (indice)

100

210

209

329

Prezzi (EUR/tonnellata)

677

661

657

621

Indice

100

98

97

92

Fonte: risposte al questionario verificate.

(380)

Il volume delle importazioni totali dalla RPC è nettamente aumentato, essendo quasi triplicato nel periodo in esame. La loro quota di mercato è quindi considerevolmente aumentata, passando dall'1 % circa nel 2006 a oltre il 4 % nel PI. Tale andamento va considerato nel quadro di un calo del consumo, pari al 14 % nel corso dello stesso periodo. I prezzi medi delle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC mostrano un calo dell'8 % durante il periodo in esame.

6.1.2.   UNDERCUTTING (SOTTOQUOTAZIONE DEI PREZZI)

(381)

Per analizzare l'undercutting, la media ponderata dei prezzi di vendita, per tipo di prodotto, praticati sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti delle importazioni dalla RPC, praticati sul mercato dell'Unione al primo acquirente indipendente, stabiliti su una base CIF e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi esistenti e dei costi sostenuti dopo l'importazione.

(382)

Come spiegato sopra al considerando 51, il livello di collaborazione degli esportatori cinesi è stato assai elevato e si è ritenuto coprisse il volume totale delle esportazioni dalla RPC verso l'Unione nel PI. Poiché è risultato che due produttori esportatori cinesi che si erano inizialmente manifestati non esportavano il prodotto in esame nel mercato dell'Unione, come spiegato al considerando 52, le loro importazioni non sono state prese in considerazione ai fini dell'analisi relativa all'undercutting. Anche le vendite all'esportazione di una società appartenente al gruppo di uno dei produttori esportatori che hanno collaborato sono state escluse dal confronto poiché nessuno dei produttori rappresentativi dell'Unione fabbricava tipi di prodotto comparabili. Riguardo ai quantitativi esportati da questa specifica società, si fa notare che rappresentavano solo una parte modesta delle vendite all'esportazione totali del gruppo e i suoi livelli dei prezzi sembravano conformi ai livelli dei prezzi delle vendite all'esportazione complessive del gruppo.

(383)

Dal confronto è emerso che durante il PI il prodotto in esame oggetto di sovvenzioni e originario della RPC è stato venduto nell'Unione a un prezzo inferiore, in media, del 7,6 % rispetto ai prezzi di vendita praticati dai produttori dell'Unione. Il livello del margine di sottoquotazione va considerato nel quadro del livello elevato di trasparenza dei prezzi, corroborato dalle quotazioni dei prezzi, che caratterizza il mercato di distribuzione della CFP.

6.2.   SITUAZIONE ECONOMICA DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE E DEI QUATTRO PRODUTTORI RAPPRESENTATIVI DELL'UNIONE

6.2.1.   OSSERVAZIONI PRELIMINARI

(384)

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l'esame dell'impatto delle importazioni oggetto di sovvenzioni sui produttori dell'Unione ha comportato un'analisi di tutti gli indicatori economici per valutare la situazione di questi produttori tra il 2006 e la fine del PI.

(385)

Gli elementi macroeconomici (produzione, capacità, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita e entità dei margini di sovvenzione compensabili) sono stati valutati a livello dell'intera industria dell'Unione, in base alle informazioni fornite da CEPIFINE.

(386)

L'analisi degli elementi microeconomici è stata condotta a livello dei produttori dell'Unione (prezzi medi unitari, occupazione, salari, produttività, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali) in base alle informazioni, debitamente verificate, fornite da questi ultimi.

(387)

Si è affermato che l'analisi del pregiudizio non ha esaminato tutti gli indicatori di pregiudizio per i denunzianti e complessivamente per l'industria dell'Unione in maniera coerente e globale. Le parti hanno asserito che le conclusioni in merito al notevole pregiudizio sarebbero state diverse qualora alcuni indicatori, quali la quota di mercato, fossero stati accertati al livello dei denunzianti.

(388)

Innanzitutto si fa notare che le affermazioni di tali parti sembrano derivare dal calcolo di indicatori a partire da serie di dati e informazioni diverse rispetto a quelle accertate nel corso dell'inchiesta e presentate di seguito. Di conseguenza tali conclusioni sono di fatto errate e perciò non pertinenti.

(389)

In secondo luogo è prassi della Commissione valutare i fattori macroeconomici per l'indicazione del pregiudizio subito a livello dell'industria dell'Unione nel complesso come sopra illustrato. Nella presente inchiesta l'industria dell'Unione è stata definita a livello di produttori dell'Unione che rappresentano la totalità della produzione dell'Unione come illustrato al considerando 372, indipendentemente dal fatto che i produttori abbiano appoggiato la denuncia o collaborato all'inchiesta.

(390)

I fattori microeconomici sono analizzati a livello dei produttori rappresentativi dell'Unione, indipendentemente dal fatto che abbiano appoggiato la denuncia. I produttori rappresentativi dell'Unione coprivano il 58 % della produzione dell'Unione. Nessuno degli altri produttori dell'Unione si è manifestato affermando che le conclusioni della Commissione sui fattori microeconomici sono irrealistiche o non comprovate. Perciò non sussiste alcun motivo per mettere in discussione i risultati accertati sulla base delle informazioni fornite dai soli produttori rappresentativi dell'Unione.

(391)

Si è affermato che uno dei quattro produttori rappresentativi non ha pienamente collaborato, in quanto sarebbe collegato ad un altro produttore dell'Unione europea che non ha collaborato all'inchiesta. Le società sarebbero presumibilmente collegate a seguito di accordi transitori conclusi durante l'acquisizione del segmento dell'attività relativa alla CFP dell'altro produttore da parte del produttore dell'Unione che ha collaborato. Si è asserito che mediante tali accordi transitori il produttore dell'Unione che ha collaborato detiene il controllo di alcuni stabilimenti che sono rimasti di proprietà del produttore che è stato oggetto della parziale acquisizione. A sostegno di tale argomentazione il produttore esportatore ha fatto riferimento alla decisione della Commissione del 31/10/2008 (24) («decisione») che analizzava al momento dell'acquisizione se l'operazione si dovesse considerare un'acquisizione nei termini del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (25).

(392)

L'inchiesta ha invece confermato che il produttore UE in questione deteneva un numero limitato di azioni e che queste non superavano il livello massimo di cui all'articolo 143 dell'IPCCC (26). Negli accordi transitori cui si fa riferimento non figura inoltre alcun rapporto tra le società che possa indurre a ritenere che la relazione tra le due società vada oltre i normali rapporti commerciali fra venditore ed acquirente. In particolare, obiettivo dei termini degli accordi transitori è l'affidamento delle vendite di carta patinata per un periodo transitorio e secondo gli stessi termini il produttore dell'Unione riveste esclusivamente un ruolo analogo a quello di un agente di vendita durante il periodo di transizione. Inoltre, nei conti consolidati certificati e nelle risposte al questionario, questi ha dichiarato alla Commissione un reddito derivante dall'attività di agente per gli stabilimenti interessati; il produttore dell'Unione non ha riconosciuto alcuna proprietà, e quindi nessun costo, per tali stabilimenti.

(393)

A norma della decisione, l'operazione tra le società è stata considerata un'acquisizione del produttore dell'Unione di una parte dell'attività dell'altra società, ma non dell'acquisizione di controllo dell'intera società. La decisione non indica che le aziende debbano essere considerate un'unica entità successivamente all'acquisizione; in particolare, non sussiste alcuna joint venture tra le società. Si è inoltre fatto notare che l'area geografica analizzata nella decisione citata è quella relativa al SEE e non alla UE. Si noti inoltre che nella decisione la Commissione non ha analizzato il rapporto tra le società in questione ai sensi dell'articolo 143 dell'IPCCC.

(394)

Alla luce di quanto sopra, si è concluso che le due società non sono collegate ai sensi dell'articolo 143 dell'IPCCC e quindi il produttore dell'Unione in questione ha collaborato pienamente all'inchiesta.

(395)

Nell'analisi degli indicatori microeconomici, le informazioni sugli stabilimenti cartari acquisiti da tale produttore dell'Unione sono state escluse per tutti gli anni dell'inchiesta, in modo da presentare un andamento perfettamente comparabile negli anni.

(396)

Il produttore esportatore ha inoltre affermato che ciascuna società correlata ai produttori dell'Unione avrebbe dovuto compilare le risposte in un questionario distinto poiché si trattava di entità legali distinte.

(397)

Nel caso del produttore dell'Unione in questione si è considerato che una risposta al questionario sarebbe stata sufficiente per ottenere una risposta significativa e analizzare gli aspetti del pregiudizio. In particolare, la risposta ha fornito una ripartizione dettagliata delle informazioni a livello di singolo stabilimento cartario nonché tutti i dati necessari relativi a tutti i produttori/rivenditori del prodotto simile collegati potenzialmente verificabili nel corso delle visite di verifica.

(398)

In una successiva comunicazione il produttore esportatore ha inoltre asserito che la stessa società non ha pienamente collaborato poiché ha compilato la propria risposta al questionario a nome di un ente non esistente e i conti certificati da essa presentati non rispecchiano i dati forniti nella risposta al questionario. Le conclusioni al considerando precedente sono pertinenti anche a tale riguardo.

6.2.2.   DATI RELATIVI ALL'INDUSTRIA DELL'UNIONE (INDICATORI MACROECONOMICI)

(399)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, il governo della RPC e un produttore esportatore cinese hanno affermato che i dati macroeconomici utilizzati per l'analisi risultavano incompleti e inaccurati, pertanto non potevano essere utilizzati quali elementi di prova diretti del notevole pregiudizio.

(400)

La verifica in loco presso l'associazione denunziante ha confermato che i dati utilizzati per determinare gli indicatori macroeconomici sono ricavati direttamente dai produttori dell'Unione, a rappresentanza del 98 % circa della produzione dell'Unione e si presentano in forma abbastanza dettagliata da consentire di identificare le informazioni in merito al prodotto in esame. Le ipotesi e/o le stime utilizzate si fondano su una base ragionevole e motivata, ad esempio i rotoli da tagliare non sono stati considerati alla luce dei quantitativi chiaramente non significativi, come dimostrato dalla loro proporzione all'interno del volume totale delle vendite dei produttori rappresentativi dell'Unione. Pertanto tale argomentazione è stata respinta.

6.2.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Tabella 3

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2006

2007

2008

2009/PI

Produzione (in tonnellate)

6 483 462

6 635 377

6 381 324

5 164 475

Indice

100

102

98

80

Capacità (in tonnellate)

7 032 734

7 059 814

6 857 226

6 259 129

Indice

100

100

98

89

Utilizzo degli impianti

92 %

94 %

93 %

83 %

Indice

100

102

101

90

Fonte: dati verificati forniti da CEPIFINE.

(401)

Come indicato nella tabella riportata, il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 20 % durante il periodo in esame. Va notato che sebbene il consumo dell'Unione sia aumentato dell'1 % circa tra il 2006 e il 2008, la produzione dell'industria dell'Unione è scesa del 2 % durante tale periodo, mentre è calata notevolmente tra il 2008 e il PI, a seguito della contrazione del consumo nell'Unione.

(402)

A partire dal 2000 i produttori dell'Unione hanno avviato radicali ristrutturazioni per affrontare il problema della sovraccapacità strutturale. Grazie alle concentrazioni societarie e alla chiusura di stabilimenti, tra il 2006 e il PI l'industria dell'Unione ha diminuito la sua capacità di produzione di carta fine patinata di circa 770 000 tonnellate (11 %).

(403)

Nonostante la diminuzione della capacità totale, i tassi di utilizzo sono calati, passando dal 92 % nel 2006 all'83 % nel PI e il calo è stato registrato soprattutto nel periodo compreso tra il 2008 e il PI. Si osserva che un utilizzo elevato degli impianti costituisce un fattore importante per la sostenibilità a lungo termine dei produttori di carta a causa dei forti investimenti in attività fisse. Conseguentemente, il tasso di utilizzo degli impianti durante il PI è considerato basso.

6.2.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(404)

Le cifre relative alle vendite riportate nella seguente tabella si riferiscono al volume venduto al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione.

Tabella 4

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2006

2007

2008

2009/PI

Volume delle vendite (in tonnellate)

4 921 141

4 999 524

4 875 841

4 008 354

Indice

100

102

99

81

Quota di mercato

93 %

91 %

91 %

88 %

Indice

100

98

98

95

Fonte: dati verificati forniti da CEPIFINE.

(405)

Mentre il consumo dell'Unione è aumentato del 4 % tra il 2006 e il 2007 (cfr. considerando 377), il volume delle vendite del prodotto in esame effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti è aumentato solo del 2 % nel corso dello stesso periodo. Ciò significa che l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare pienamente della crescita del consumo registrata in tale periodo. Tra il 2008 e il PI, inoltre, mentre il consumo dell'Unione è sceso del 15 %, il volume delle vendite di tutti i produttori dell'Unione ha registrato un calo addirittura maggiore (18 %). Conseguentemente, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione, dopo essere leggermente aumentato nel 2007, ha subito un calo continuo e significativo, che si è tradotto in una perdita di 5 punti percentuali della quota di mercato nel periodo in esame.

(406)

Un gruppo di produttori esportatori cinesi ha affermato che la quota di mercato detenuta dai produttori dell'Unione avrebbe dovuto includere anche le importazioni dalla Svizzera, poiché queste provengono da uno stabilimento di proprietà di uno dei produttori rappresentativi dell'Unione.

(407)

L'ambito geografico delle inchieste antisovvenzioni è l'Unione europea. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(408)

Si è inoltre affermato che la quota di mercato dei denunzianti è aumentata notevolmente durante il periodo in esame.

(409)

La quota di mercato è un macroindicatore analizzato a livello dell'intera industria dell'Unione e non a livello dei denunzianti. In secondo luogo, l'affermazione relativa alla quota di mercato detenuta dal denunziante è di fatto errata.

6.2.2.3.   Crescita

(410)

Esaminando l'evoluzione del periodo in esame, si nota che il calo del 19 % del volume delle vendite dell'industria dell'Unione è stato assai più pronunciato della riduzione del 14 % del consumo dell'Unione. Conseguentemente, anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita notevolmente, di 5 punti percentuali, durante lo stesso periodo.

6.2.2.4.   Entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili

(411)

L'importo delle sovvenzioni compensabili relative alla RPC sopra descritte alla pertinente sezione è consistente. Visti i volumi e i prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni, l'impatto del margine di sovvenzione effettivo non può essere considerato trascurabile.

6.2.3.   DATI RELATIVI AI QUATTRO PRODUTTORI RAPPRESENTATIVI DELL'UNIONE (INDICATORI MICROECONOMICI)

6.2.3.1.   Prezzi medi unitari dei quattro produttori rappresentativi dell'Unione

(412)

Nel complesso, la media dei prezzi di vendita franco fabbrica praticati sul mercato dell'Unione dai quattro produttori rappresentativi dell'Unione ad acquirenti indipendenti è rimasta stabile negli anni, eccetto per il 2007, quando i prezzi si sono attestati leggermente al di sopra della media.

Tabella 5

Prezzi dei produttori dell'Unione

Prezzi dei produttori dell'Unione

2006

2007

2008

2009/PI

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

692

717

691

699

Indice

100

104

100

101

Fonte: risposte al questionario verificate.

6.2.3.2.   Scorte

(413)

Durante il PI le scorte rappresentavano circa il 10 % del volume di produzione. I quattro produttori rappresentativi dell'Unione hanno aumentato del 10 % il livello delle proprie scorte nel periodo in esame, in particolare tra il 2006 e il 2007 e successivamente tra il 2008 e il PI. Questo andamento ha coinciso in particolare con il netto aumento di importazioni a prezzi di dumping dalla RPC.

Tabella 6

Scorte

Scorte

2006

2007

2008

2009/PI

Scorte (in tonnellate)

278 265

298 547

296 387

306 588

Indice

100

107

107

110

Fonte: risposte al questionario verificate.

6.2.3.3.   Occupazione, salari e produttività

Tabella 7

Occupazione

Occupazione

2006

2007

2008

2009/PI

Occupazione — equivalenti a tempo pieno (ETP)

7 756

7 487

7 207

6 197

Indice

100

97

93

80

Costo della manodopera (EUR/ETP)

54 053

54 948

57 026

58 485

Indice

100

102

105

108

Produttività (unità/ETP)

453

478

486

484

Indice

100

106

107

107

Fonte: risposte al questionario verificate.

(414)

A causa delle chiusure di stabilimenti cartari e delle concentrazioni societarie dei produttori rappresentativi dell'Unione, il numero di dipendenti ha subito un calo considerevole, pari al 20 % (quasi 1 600 posti di lavoro) durante il periodo in esame.

(415)

Grazie all'aumento e al mantenimento di un'elevata produzione per dipendente, anche nel periodo di maggiori licenziamenti nel 2007 e nel 2008 è stato possibile conseguire un incremento dell'efficienza. Il costo della manodopera è aumentato regolarmente, con un incremento totale dell'8 % nel periodo in esame.

6.2.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

Tabella 8

Redditività

 

2006

2007

2008

2009/PI

Redditività

–1,08 %

–0,20 %

–2,49 %

2,88 %

Variazione (100 = 2006)

 

+0,88 %

–1,41 %

+3,95 %

Flusso di cassa in migliaia di EUR

260 047

211 036

172 570

336 753

Indice

100

81

66

129

Investimenti in migliaia di EUR

151 900

151 027

127 845

87 875

Indice

100

99

84

58

Utili sul capitale investito

–0,73 %

–0,54 %

–2,73 %

0,39 %

Variazione (100 = 2006)

 

+0,19 %

–2,00 %

+1,12 %

Fonte: risposte al questionario verificate.

(416)

I quattro produttori rappresentativi dell'Unione hanno subito perdite nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008 e la situazione finanziaria è diventata positiva solo nel 2009, quando il prezzo mondiale della pasta di carta, la principale materia prima, ha subito un calo straordinario a causa del rallentamento dell'economia. Il calo del prezzo della pasta di carta (20 %) è stato giudicato atipicamente elevato e ha contribuito in maniera diretta al miglioramento della situazione finanziaria durante il PI. È opportuno far notare che dopo il PI i prezzi sono tornati ai livelli precedenti al PI.

(417)

La tendenza del flusso di cassa, che rappresenta la capacità dei produttori di autofinanziare le proprie attività, riflette in larga misura l'evoluzione della redditività. Conseguentemente, il flusso di cassa è caratterizzato da un incremento straordinario durante il PI dovuto alla caduta dei prezzi della pasta di carta. L'utile sul capitale investito ha registrato un andamento negativo in linea con le perdite subite fino al 2008 dai quattro produttori rappresentativi dell'Unione e un andamento positivo durante il PI, reso possibile dai risparmi straordinari realizzati sui prezzi della pasta di carta.

(418)

In tale contesto la capacità di investire dei quattro produttori rappresentativi dell'Unione è stata limitata dal notevole deterioramento del flusso di cassa durante il periodo in esame, ad eccezione del PI. Durante il periodo in esame gli investimenti sono quindi calati del 35 % e hanno riguardato unicamente l'installazione di stabilimenti di cogenerazione, che hanno aiutato i produttori dell'Unione a mitigare gli effetti del continuo aumento dei costi energetici.

(419)

Un produttore esportatore ha affermato che il miglioramento della redditività non è da considerare un'istanza limitata basata su uno straordinario calo dei costi delle materie prime. Il calo dei costi ha arrecato beneficio ad entrambi: a tutti i produttori sia locali che cinesi, non solo ai denunzianti, pertanto la crescita della redditività non si è basata esclusivamente sul calo dei costi, ma è piuttosto stata il risultato di una diversa modalità di assegnazione dei prezzi da parte dei denunzianti.

(420)

Il produttore esportatore ha inoltre affermato che la redditività è sostenuta dai prezzi della CFP, piuttosto che da quello della pasta di carta. Tuttavia è emerso che in occasione del marcato calo dei prezzi della pasta di carta nel 2009, i prezzi della CFP si sono mantenuti stabili e di conseguenza gli utili sono cresciuti. Pertanto, visto che i prezzi si sono mantenuti stabili, non è possibile stabilire una correlazione tra i prezzi e la redditività in questo specifico arco di tempo.

(421)

Il tasso di redditività è un indicatore analizzato a livello dei produttori rappresentativi dell'Unione e non a livello dei denunzianti come suggerito dalla parte. L'analisi delle informazioni raccolte ha evidenziato un collegamento diretto tra lo straordinario calo dei prezzi della pasta di carta, principale materia prima, e l'aumento della redditività; in base a ciò, i prezzi stabili dei prodotti finiti hanno in effetti contribuito al miglioramento della redditività. Anche se lo stesso si è probabilmente verificato anche per altri produttori sul mercato, ciò non interferisce con la conclusione che il temporale miglioramento della redditività è attribuibile allo straordinario calo dei prezzi delle materie prime nel PI.

6.2.3.5.   Capacità di reperire capitali

(422)

L'industria della carta è generalmente caratterizzata da un livello elevato di indebitamento legato ai notevoli investimenti in attività fisse. A causa delle perdite subite durante buona parte del periodo in esame, anche la capacità dei quattro produttori rappresentativi dell'Unione di reperire capitali e di finanziare le proprie attività mantenendo costi finanziari ragionevoli è stata compromessa. Questo si è verificato soprattutto nel 2008, quando uno dei quattro produttori rappresentativi dell'Unione ha dovuto essere rifinanziato con un premio di rischio elevato, mentre il produttore più piccolo fra quelli rappresentativi è fallito ed è stato acquisito da un altro produttore dell'Unione.

6.3.   CONCLUSIONI SUL PREGIUDIZIO

(423)

L'inchiesta ha rilevato, durante il periodo in esame, un deterioramento della maggior parte degli indicatori di pregiudizio, come volume della produzione (– 20 %), utilizzo degli impianti (– 10 %), volume delle vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione (– 19 %), quota di mercato (– 5 punti percentuali). Inoltre gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei quattro produttori rappresentativi dell'Unione, come gli utili sul capitale investito e la redditività, hanno risentito di gravi effetti negativi fino al 2008. L'improvviso aumento della redditività nel corso del PI è stato causato unicamente dal calo temporaneo e straordinario dei prezzi mondiali della pasta di carta durante il medesimo periodo. Si osserva che, anche durante il PI, il tasso di redditività è stato assai basso, tanto da non poter modificare la conclusione che la situazione finanziaria dei quattro produttori rappresentativi dell'Unione fosse assai difficile.

(424)

Dell'inchiesta è inoltre emerso che la situazione descritta sopra in relazione al pregiudizio è dovuta principalmente al fatto che, malgrado gli sforzi di ristrutturazione e il miglioramento della produttività, i quattro produttori rappresentativi dell'Unione non hanno potuto alzare i prezzi della carta fine patinata oltre il livello necessario per coprire i costi o ad un livello di redditività adeguato. Questa impossibilità è derivata soprattutto dai prezzi significativamente inferiori praticati dagli esportatori cinesi durante il PI, che produce notevoli effetti in un mercato caratterizzato da un livello elevato di trasparenza dei prezzi. Nel PI i quattro produttori rappresentativi dell'Unione sono riusciti a ridurre i loro costi di produzione grazie a ulteriori miglioramenti della produttività e al calo dei prezzi della pasta di carta, avvenuto soprattutto nella seconda metà del PI. Poiché la domanda e l'offerta hanno raggiunto un maggiore equilibrio sul mercato grazie agli interventi dei produttori per porre rimedio alla sovraccapacità strutturale mediante concentrazioni societarie e chiusure di stabilimenti, i prezzi della carta fine patinata sono potuti rimanere stabili. I quattro produttori rappresentativi dell'Unione non hanno tuttavia potuto aumentare i loro prezzi di vendita ad un livello tale da garantire i tassi di redditività necessari per la sostenibilità a lungo termine.

(425)

Come indicato al considerando 19, una parte ha dichiarato che la CFP per macchine alimentate a bobina avrebbe dovuto far parte dell'ambito della presente inchiesta. Su tale base, la parte in questione ha affermato che l'esclusione di questo prodotto dall'accertamento del notevole pregiudizio e dall'analisi delle tendenze avrebbe falsato la situazione del pregiudizio. Tuttavia, alla luce delle conclusioni presentate ai considerando 20 e da 22 a 25, ovvero che la CFP per macchine alimentate a bobina e la CFP per macchine alimentate a fogli sono due prodotti distinti, tale argomentazione è stata respinta.

(426)

La stessa parte ha sostenuto che l'acquisizione, nel 2008, di un produttore dell'Unione da parte di uno dei quattro produttori rappresentativi dell'Unione costituisce la prova che la situazione di quest'ultimo produttore rappresentativo fosse piuttosto buona. Si osserva innanzitutto che il notevole pregiudizio viene valutato sulla base della situazione dell'industria dell'Unione e non sulla situazione particolare di un singolo produttore. Come concluso al considerando 423, la maggior parte degli indicatori del pregiudizio ha mostrato un andamento negativo, indice del deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. Si è inoltre considerato che l'acquisizione rientrasse negli sforzi di ristrutturazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. In ogni caso, nell'analisi di macroindicatori quali il volume di produzione, la capacità, il volume delle vendite e la quota di mercato, l'acquisizione ha un ruolo neutro poiché i macroindicatori sono valutati rispetto a tutti i produttori dell'Unione che costituiscono l'industria dell'Unione quale definita al considerando 372. Ciò significa che questi fattori dovrebbero rimanere nel complesso invariati in caso di cambiamento di proprietà.

(427)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, le parti hanno affermato che non esistono elementi di prova diretti sul fatto che i produttori dell'Unione abbiano subito un notevole pregiudizio. Al contrario, i denunzianti hanno presentato dei risultati economici complessivamente stabili e un aumento della redditività durante il PI.

(428)

Innanzitutto, lo stato dell'industria dell'Unione è analizzato a livello dei produttori rappresentativi dell'Unione e non a livello dei denunzianti come suggerito dalla parte.

(429)

In secondo luogo, come evidenziato al considerando 409, le conclusioni di tali parti sembrano derivare dal calcolo di indicatori a partire da serie di dati e informazioni diverse rispetto a quelle accertate nel corso dell'inchiesta e presentate sopra. Di conseguenza tali conclusioni sono di fatto errate. Inoltre l'analisi delle parti non è stata coerente nell'uso di due diverse serie di dati per i macro e i microindicatori.

(430)

Si è inoltre affermato che il miglioramento della redditività va considerato una conseguenza degli sforzi di ristrutturazione dell'industria, compresa la riduzione della produzione, l'occupazione e l'aumento della produttività. In tal caso, questi ultimi fattori non si possono considerare gli unici indicatori del pregiudizio, ma è necessario analizzare complessivamente tutti gli indicatori del pregiudizio.

(431)

L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, elenca i fattori e gli indici economici da valutare nell'esame dell'impatto delle importazioni sovvenzionate sull'industria dell'Unione. L'articolo 8, paragrafo 2, dichiara esplicitamente che detto elenco di fattori non è esauriente, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. Perciò, mentre gli indicatori vanno esaminati singolarmente, le conclusioni devono fondarsi sull'analisi di tutti i fattori.

(432)

Alcune parti si sono inoltre espresse in merito al possibile rischio di un aggravamento del ulteriore notevole pregiudizio alla luce dell'enorme aumento delle capacità realizzato dai produttori cinesi con il sostegno delle politiche e delle sovvenzioni statali. L'inchiesta doveva determinare l'esistenza di un notevole pregiudizio e non il rischio di un aggravamento di tale pregiudizio. Perciò tali osservazioni non hanno avuto alcun impatto sui risultati e sono state ignorate.

(433)

Tenendo conto di quanto esposto, occorre concludere che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.

7.   NESSO DI CAUSALITÀ

7.1.   INTRODUZIONE

(434)

Conformemente all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sia stato dovuto alle importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato. Sono stati inoltre analizzati anche quei fattori noti, diversi dalle importazioni sovvenzionate, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori sia attribuito alle suddette importazioni oggetto di sovvenzioni.

7.2.   EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI SOVVENZIONATE

(435)

È opportuno far notare che il mercato di CFP dell'Unione è caratterizzato da un livello elevato di concentrazione del potere d'acquisto e dalla trasparenza dei prezzi grazie a quotazioni. La CFP è inoltre un prodotto di base, per il quale non sono possibili grandi differenze di prezzo fra i diversi fornitori. Il prodotto è venduto per la maggior parte tramite commercianti che costringono l'industria dell'Unione a mantenere i prezzi in linea con le importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzioni. Di conseguenza, i prezzi della CFP importata, originaria della RPC nella misura del 35 % nel PI, hanno di norma un notevole effetto sui livelli dei prezzi praticati nel mercato dell'Unione.

(436)

Dell'inchiesta è emerso che le importazioni sovvenzionate originarie della RPC sono nettamente aumentate (+ 183 %) nel periodo in esame. Le importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC sono dapprima raddoppiate dal 2006 al 2007, mentre nel 2007 i prezzi erano inferiori del 2 % rispetto all'anno precedente. Nel 2008 le importazioni dalla Cina si sono mantenute stabili, mentre i prezzi medi sono diminuiti dell'1 %. I volumi delle importazioni provenienti dalla Cina (+ 71 %) e la quota di mercato (+ 120 %) sono nuovamente aumentati in misura considerevole durante il periodo dell'inchiesta a causa di un calo dei prezzi (– 5 %), inferiori del 7,6 % a quelli dei quattro produttori rappresentativi dell'Unione, il che ha esercitato una pressione sui prezzi praticati sul mercato dell'Unione impedendo ai produttori dell'Unione di aumentare i loro prezzi per portarli a livelli remunerativi.

(437)

Si ricorda che durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è sceso del 14 % circa. L'industria dell'Unione ha registrato un calo significativo dei suoi volumi di vendita (19 %). Questo calo delle vendite, tuttavia, è stato assai più pronunciato rispetto alla diminuzione della domanda e ha comportato una perdita di quota di mercato pari a 5 punti percentuali. Nello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata di 3 punti percentuali. Questo dimostra che la quota di mercato dell'industria dell'Unione è passata in larga misura alle importazioni sovvenzionate provenienti dalla RPC.

(438)

Si ritiene quindi che la continua pressione esercitata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzioni dalla RPC sul mercato dell'Unione non abbia permesso all'industria dell'Unione di adeguare i suoi prezzi di vendita ai costi più elevati delle materie prime, in particolare nel 2008, quando i prezzi della pasta di carta hanno raggiunto il livello massimo. Ciò ha comportato la perdita di quota di mercato e di redditività da parte dell'industria dell'Unione.

(439)

Durante l'inchiesta e dopo la comunicazione delle conclusioni, diverse parti hanno sostenuto che le importazioni cinesi non hanno avuto un impatto significativo in termini di volume e prezzi. Si è affermato che non via sia stata un'ondata di importazioni dalla Cina, ma piuttosto un aumento graduale negli anni e che perciò il loro impatto sia stato abbastanza limitato e non debba essere esagerato ai fini della determinazione del pregiudizio. Si è inoltre asserito che i prezzi cinesi, pur essendo inferiori ai prezzi dell'Unione, non hanno avuto alcun impatto sui prezzi relativamente stabili dell'industria dell'Unione. Un produttore esportatore ha contestato il fatto che i prezzi cinesi avrebbero causato un livello eccessivamente basso dei prezzi, come risultato dall'inchiesta della Commissione. Si è evidenziato che nel 2009, durante l'ulteriore calo dei prezzi cinesi, i prezzi dell'industria dell'Unione non solo hanno registrato un aumento, ma in realtà hanno consentito all'industria dell'Unione di realizzare degli utili.

(440)

L'andamento delle importazioni cinesi è analizzato in dettaglio al considerando 380 e si è concluso che l'aumento del volume non può essere considerato insignificante.

(441)

In termini di prezzi le importazioni cinesi hanno applicato prezzi inferiori del 7,6 % rispetto a quelli dei produttori rappresentativi dell'Unione, percentuale ritenuta elevata in un mercato caratterizzato dalla notevole trasparenza dei prezzi. Come illustrato sopra al considerando 412, in effetti i prezzi dei produttori rappresentativi dell'Unione sono risultati stabili nel periodo in esame, con un aumento straordinario nel 2007, anno in cui le esportazioni cinese non hanno registrato una crescita. Nel 2009 i produttori dell'Unione hanno potuto mantenere stabili i prezzi a discapito di una perdita ulteriore in termini di quota di mercato; la loro redditività è stata il risultato della combinazione di tali prezzi stabili e del calo del costo della materia prima.

(442)

Un produttore esportatore cinese ha affermato che le importazioni di CFP dalla Cina non si ripercuotono sui prezzi dell'industria dell'Unione, non essendo comparabili alla CFP prodotta e venduta dai produttori rappresentativi dell'Unione, poiché solo il 10 % delle vendite dei produttori rappresentativi dell'Unione è stato comparato ai fini della determinazione dell'undercutting e del livello del prezzo non pregiudizievole. Si fa notare che tali determinazioni sono state effettuate sulla base di prodotti totalmente comparabili le cui caratteristiche sono direttamente equivalenti, in maniera da garantire un equo confronto. Tuttavia la CFP fabbricata dai produttori cinesi e quella fabbricata dai produttori dell'Unione rappresentano in linea generale prodotti comparabili, come concluso al considerando 50, pertanto sono in diretta competizione reciproca sul mercato dell'Unione.

(443)

Si è inoltre asserito che la conclusione secondo cui il mercato della CFP è un mercato di prodotti di base caratterizzato da un elevato livello di trasparenza non è corretta poiché i produttori dell'Unione vendono circa la metà dei loro prodotti direttamente agli utilizzatori. Diversamente da quanto asserito, i produttori rappresentativi dell'Unione hanno venduto la maggior parte dei propri prodotti attraverso commercianti, direttamente o indirettamente (mediante le vendite di tipo «indent», in cui i prodotti sono inviati direttamente al consumatore ma l'ordine e la fatturazione passano attraverso i commercianti). In effetti i commercianti svolgono un ruolo essenziale sia in termini di scorte di prodotti che di trasparenza dei prezzi sul mercato.

(444)

In base all'andamento delle importazioni dalla RPC che non può essere considerato insignificante, si è concluso che l'ondata di importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzioni dalla RPC ha avuto un considerevole impatto negativo sulla situazione economica dell'industria dell'Unione.

7.3.   EFFETTO DI ALTRI FATTORI

7.3.1.   EVOLUZIONE DEL CONSUMO SUL MERCATO DELL'UNIONE E DELLA CRISI ECONOMICA

(445)

Come menzionato al considerando 378, il consumo di carta fine patinata nell'Unione è dapprima aumentato nel 2007, per poi diminuire nel 2008 e nel PI. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha subito perdite della quota di mercato. Uno degli esportatori cinesi che hanno collaborato e il governo della RPC hanno affermato che la diminuzione del volume delle vendite, della quota di mercato e della produzione dell'industria dell'Unione era dovuta al calo del consumo derivante dalla crisi economica e dall'espansione dei mezzi elettronici e non è attribuibile alle importazioni dalla RPC. A sostegno della propria argomentazione, il governo della RPC ha citato un manifesto per la competitività e l'occupazione lanciato dall'industria della carta e della pasta di carta nel giugno 2009 («manifesto»).

(446)

Benché non si possa trascurare il fatto che questo andamento negativo del consumo dell'Unione tra il 2007 e il PI, qualunque ne sia stata la causa, abbia avuto ripercussioni sfavorevoli sulla situazione dell'industria dell'Unione in termini di volumi di vendite e di produzione, va osservato che nello stesso periodo, e in particolare dal 2008 al 2009, gli esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare i loro volumi di vendite e la loro quota di mercato grazie alla pressione esercitata sul mercato, a livello di prezzi, dalle importazioni sovvenzionate.

(447)

Il manifesto citato dal governo della RPC riguarda l'intero settore della carta e della pasta di carta e si pone un obiettivo strategico generale. Sulla base delle informazioni contenute nel documento, non è stato possibile trarre conclusioni distinte per la produzione e le vendite del prodotto in esame. Non è dunque possibile concludere se le dichiarazioni o le constatazioni del manifesto si applichino in effetti univocamente al prodotto in esame. Inoltre, poiché l'inchiesta non ha messo in luce uno stretto legame tra la crisi finanziaria e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, tale argomentazione è stata respinta.

(448)

Conseguentemente, si ritiene che il deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione sia dovuto principalmente all'ondata di importazioni sovvenzionate dalla RPC e all'undercutting praticato dagli esportatori cinesi e non al calo del consumo. Anche se la diminuzione della domanda ha contribuito al pregiudizio, essa non è stata tale da infirmare il nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito e l'aumento delle importazioni sovvenzionate.

7.3.2.   PREZZI DELLE MATERIE PRIME

(449)

Il costo medio di produzione dei quattro produttori rappresentativi dell'Unione è lievemente aumentato (2 %) tra il 2006 e il 2008 ed è diminuito del 5 % nel PI. Dall'inchiesta è emerso che il costo di produzione della carta fine patinata dei quattro produttori rappresentativi dell'Unione ha seguito in genere un andamento simile a quello dei prezzi della pasta di carta, una delle principali materie prime nella fabbricazione della carta. Il prezzo medio della pasta di carta è aumentato dell'8 % tra il 2006 e il 2008, per poi diminuire notevolmente dalla fine del 2008 sino all'ultimo mese del periodo dell'inchiesta. Nel 2009 il prezzo della pasta di carta era mediamente inferiore del 19 % rispetto all'anno precedente.

(450)

In assenza di sovvenzioni arrecanti pregiudizio all'industria dell'Unione, si prevede che i prezzi si adeguino regolarmente per rispecchiare l'evoluzione delle varie componenti del costo di produzione. Non è stato però così sino al 2008. Anche quando, come nel 2008, i prezzi della pasta di carta erano in aumento, i produttori dell'Unione sono stati infatti costretti a mantenere bassi i prezzi di vendita per poter competere con le importazioni sovvenzionate provenienti dalla RPC e ciò ha notevolmente ridotto la loro redditività in quel periodo. Nel PI la situazione è migliorata grazie al calo straordinario dei prezzi della pasta di carta, mentre in parallelo i prezzi della carta fine patinata si sono mantenuti stabili. Tuttavia, anche in questo periodo straordinario, i margini di profitto ancora piuttosto bassi non hanno consentito ai quattro produttori rappresentativi dell'Unione di superare gli effetti del persistere delle sovvenzioni. Malgrado la diminuzione dei costi delle materie prime, non è stato infatti possibile aumentare i prezzi in misura tale da permettere di conseguire i solidi margini di profitto necessari per questa industria ad alta intensità di capitale.

(451)

Si conclude pertanto che le importazioni sovvenzionate provenienti dalla RPC, vendute a prezzi inferiori a quelli dei quattro produttori rappresentativi dell'Unione, hanno abbassato i prezzi praticati sul mercato dell'Unione e impedito ai quattro produttori rappresentativi dell'Unione di aumentare i loro prezzi di vendita in maniera tale da coprire i costi o da conseguire un margine ragionevole di redditività. Poiché nel periodo dell'inchiesta i prezzi delle materie prime erano in notevole calo, si è concluso che non abbiano potuto influire sul notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione nello stesso periodo.

7.3.3.   ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI DEI PRODUTTORI RAPPRESENTATIVI DELL'UNIONE

(452)

Anche l'andamento delle esportazioni è stato esaminato come uno dei fattori noti, diversi dalle importazioni sovvenzionate, che nello stesso periodo avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione, in modo da non attribuire alle importazioni sovvenzionate l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori. Dall'analisi è emerso che le vendite all'esportazione a parti indipendenti effettuate dai quattro produttori rappresentativi dell'Unione hanno rappresentato una parte importante delle vendite di questi ultimi (26 % circa) durante il periodo in esame. Anche se i volumi delle vendite all'esportazione sono diminuiti del 16 % nel periodo in esame, le perdite delle vendite all'esportazione sono state meno pronunciate rispetto a quelle registrate dai volumi delle vendite sul mercato dell'Unione (19 %). Si è pertanto ritenuto che la diminuzione del volume delle esportazioni non potesse spiegare il livello del pregiudizio subito dai quattro produttori rappresentativi dell'Unione. Poiché le esportazioni svolgono un ruolo importante nel mantenere un tasso elevato di utilizzo degli impianti al fine di coprire gli alti costi fissi degli investimenti nei macchinari, si è concluso che, benché l'andamento delle esportazioni fosse peggiorato, il loro effetto è stato nel complesso positivo. Si conclude pertanto che, anche se il calo delle esportazioni può aver contribuito al deterioramento generale della situazione dell'industria dell'Unione, tali pratiche hanno d'altro canto continuato a mitigare le perdite sul mercato dell'Unione e non infirmano quindi il nesso di causalità stabilito tra le importazioni sovvenzionate provenienti dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(453)

Una parte ha dichiarato che la notevole diminuzione delle esportazioni dell'industria dell'Unione era dovuta alla forza dell'euro rispetto al dollaro statunitense e che il pregiudizio causato da questo fattore non doveva essere attribuito alle importazioni dalla RPC. Come concluso sopra, il deterioramento dei risultati dell'industria dell'Unione in materia di esportazione, indipendentemente dalle sue cause, non costituisce la ragione principale del pregiudizio subito dai produttori e non infirma pertanto il nesso di causalità stabilito al considerando 444.

7.3.4.   IMPORTAZIONI DA ALTRI PAESI TERZI

(454)

Tra il 2006 e il PI i prezzi e i volumi delle importazioni da altri paesi terzi hanno presentato il seguente andamento:

Tabella 9

Importazioni da paesi terzi

 

2006

2007

2008

2009/PI

Svizzera

Importazioni (in tonnellate)

194 748

191 636

226 736

172 233

Indice

100

98

116

88

Quota di mercato

3,7 %

3,5 %

4,2 %

3,8 %

Indice

100

95

115

103

Prezzo (EUR/tonnellata)

787

782

758

793

Indice

100

99

97

105

Indonesia

Importazioni (in tonnellate)

19 834

30 714

27 178

49 877

Indice

100

155

137

251

Quota di mercato

0,4 %

0,6 %

0,5 %

1,1 %

Indice

100

149

135

292

Prezzo (EUR/tonnellata)

855

818

845

681

Indice

100

96

99

80

Corea del Sud

Importazioni (in tonnellate)

45 154

65 251

46 498

46 068

Indice

100

145

103

102

Quota di mercato

0,9 %

1,2 %

0,9 %

1,0 %

Indice

100

139

102

118

Prezzo (EUR/tonnellata)

562

669

664

618

Indice

100

119

118

110

Tutti gli altri paesi

Importazioni (in tonnellate)

58 623

70 984

62 844

100 711

Indice

100

121

107

172

Quota di mercato

1,1 %

1,3 %

1,2 %

2,2 %

Indice

100

117

106

199

Prezzo (EUR/tonnellata)

962

860

914

824

Indice

100

89

95

86

Fonte: Eurostat.

(455)

Gli altri principali paesi terzi che esportano carta fine patinata nel mercato dell'Unione sono la Svizzera, l'Indonesia e la Corea del Sud. L'andamento dei volumi delle importazioni indica che la crescita delle importazioni dalla RPC è stata più pronunciata che per le importazioni da qualsiasi altro paese terzo. Per quanto riguarda le importazioni provenienti dalla Svizzera, queste sono sempre state effettuate a prezzi notevolmente superiori a quelli dei prodotti importati dalla RPC. La quota di mercato dei prodotti svizzeri si è mantenuta relativamente stabile, tranne nel 2008 quando ha superato temporaneamente il 4 % per poi scendere nel PI a un livello vicino a quello del 2006. Le importazioni di CFP dalla Svizzera corrispondono essenzialmente alla produzione di una società appartenente ad uno dei quattro produttori rappresentativi dell'Unione e i prezzi unitari più elevati possono essere collegati a gamme di prodotti e strutture di vendita diverse. Per quanto riguarda le importazioni provenienti dall'Indonesia, anche queste sono entrate nell'Unione a prezzi superiori a quelli dei prodotti cinesi, tranne durante il PI quando i prezzi sono calati, probabilmente in larga misura a causa della diminuzione dei prezzi della pasta di carta. Il conseguente aumento delle importazioni, il cui livello si è mantenuto tuttavia modesto in termini di volume durante il PI, ha fatto sì che la quota di mercato si sia mantenuta a sua volta modesta nel medesimo periodo. Le importazioni provenienti dalla Corea del Sud sono entrate nell'Unione in quantità limitate durante tutto il periodo in esame e la quota di mercato si è mantenuta stabile. Anche se i prezzi delle importazioni provenienti dalla Corea erano comparabili a quelli delle importazioni dalla RPC, i prezzi coreani non hanno mostrato una continua tendenza al ribasso come le importazioni cinesi in tutto il periodo in esame. Le importazioni provenienti da tutti gli altri paesi sono state effettuate a prezzi notevolmente superiori a quelli delle importazioni provenienti dalla RPC e i volumi di tali importazioni sono stati modesti.

(456)

In base a quanto precede, occorre concludere che le importazioni da questi paesi terzi non hanno contribuito al notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

7.3.5.   SOVRACCAPACITÀ STRUTTURALE

(457)

Un esportatore della RPC che ha collaborato ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalla sovraccapacità di quest'ultima. La riduzione della capacità e le concentrazioni societarie dell'industria dell'Unione non dovevano quindi essere visti come una conseguenza delle importazioni cinesi bensì come una misura per porre rimedio alla sovraccapacità. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che nel periodo in esame, in particolare nel 2008, l'industria dell'Unione, malgrado la ristrutturazione effettuata dai produttori, aveva subito perdite in quanto, come illustrato sopra ai considerando da 435 a 444, non aveva potuto aumentare i propri prezzi a livelli superiori ai costi. Questa situazione è stata causata principalmente dalla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sovvenzionate aventi prezzi inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(458)

Si è inoltre asserito che gli sforzi di ristrutturazione dell'industria dell'Unione sono stati completati nel 2009 mediante la concentrazione societaria di due grandi produttori, con un immediato miglioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Gli sforzi di ristrutturazione hanno avuto luogo a partire dal 2000 fino al PI. L'effetto positivo della citata concentrazione avrebbe dovuto comportare un migliore utilizzo degli impianti e quantomeno la stabilità del volume delle vendite, ma entrambi gli indicatori hanno registrato un deterioramento durante il PI. D'altro canto, si era accertato che la migliore redditività dell'industria dell'Unione durante il PI era stata causata principalmente e direttamente dallo straordinario calo dei prezzi della pasta di carta. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

7.4.   CONCLUSIONI IN MERITO AL NESSO DI CAUSALITÀ

(459)

L'analisi di cui sopra ha dimostrato che nel periodo in esame si è verificato un sostanziale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni sovvenzionate a basso prezzo originarie della RPC. Si è inoltre constatato che tali importazioni sono state effettuate a prezzi sovvenzionati, inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione per tipi di prodotti simili.

(460)

Quest'aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzioni dalla RPC è coinciso con un calo generale della domanda sul mercato dell'Unione tra il 2006 e il PI, ma anche con l'evoluzione negativa della quota di mercato dei produttori dell'Unione nel corso dello stesso periodo. Parallelamente, come indicato al considerando 423, si è osservato un andamento negativo dei principali indicatori della situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione.

(461)

L'esame degli altri fattori noti che potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria dell'Unione ha rivelato che essi non sono tali da infirmare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni sovvenzionate provenienti dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(462)

In base all'analisi di cui sopra, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate, occorre concludere che le importazioni sovvenzionate provenienti dalla RPC hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base.

8.   INTERESSE DELL'UNIONE

8.1.   OSSERVAZIONE PRELIMINARE

(463)

A norma dell'articolo 31 del regolamento di base, si è esaminato se, malgrado le conclusioni sopra riportate, esistessero motivi impellenti per concludere che non era nell'interesse della Comunità adottare misure compensative in questo caso particolare. A tal fine, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, sono stati considerati, tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati, tanto il probabile impatto delle eventuali misure sui produttori dell'Unione, sugli importatori, sui commercianti, sui distributori e sugli utilizzatori del prodotto in esame quanto le probabili conseguenze della mancata adozione di misure.

8.2.   INDUSTRIA DELL'UNIONE

(464)

Nel complesso, l'industria dell'Unione è costituita da 14 produttori noti che, secondo le stime CEPIFINE, rappresentano il 98 % circa della produzione di carta fine patinata dell'Unione. I produttori hanno sede in diversi Stati membri dell'Unione e contano oltre 11 000 dipendenti diretti nel settore del prodotto in esame.

(465)

Due dei produttori noti si sono opposti all'apertura dell'inchiesta, senza fornire ulteriori informazioni, e non hanno collaborato all'inchiesta. Sulla base delle informazioni disponibili, in particolare dei dati forniti da CEPIFINE indicanti un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione, è tuttavia lecito ritenere che anche queste due società abbiano subito gli effetti negativi delle importazioni sovvenzionate. La mancata collaborazione non è stata quindi considerata indice del fatto che la situazione di queste due società fosse diversa da quella del resto dei produttori dell'Unione.

(466)

L'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate originarie della RPC. Si ricorda che la maggioranza degli indicatori di pregiudizio ha registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In particolare, malgrado un lieve miglioramento durante il PI, gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei quattro produttori rappresentativi dell'Unione, come la redditività e l'utile sul capitale investito, hanno registrato gravi effetti negativi. In assenza di misure, un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione pare molto probabile.

(467)

Si prevede che l'istituzione di dazi compensativi ristabilisca condizioni commerciali efficaci ed eque sul mercato dell'Unione e permetta all'industria dell'Unione di allineare i prezzi della CFP in modo da riflettere i costi delle varie componenti. È probabile che l'istituzione di misure consenta all'industria dell'Unione di riacquistare almeno in parte la quota di mercato persa nel periodo in esame, con un ulteriore impatto positivo sulla situazione economica e sulla redditività.

(468)

Si è quindi concluso che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione istituire misure compensative definitive sulle importazioni di CFP provenienti dalla RPC.

8.3.   IMPORTATORI E OPERATORI COMMERCIALI

(469)

Sono stati inviati questionari a 14 importatori e operatori commerciali indipendenti noti dell'Unione, citati nella denuncia. Nel corso dell'inchiesta si sono manifestati numerosi altri operatori commerciali (chiamati anche «commercianti» nell'industria). Nel complesso, hanno collaborato all'inchiesta tredici società, anche se alcune di esse hanno fornito solo informazioni parziali. Poiché si è riscontrato che gli importatori fungevano anche da operatori commerciali sul mercato, tutte queste parti sono nel seguito denominate «operatori commerciali».

(470)

Dall'inchiesta è emerso che tutti gli operatori commerciali acquistavano CFP da varie fonti e soprattutto dai produttori dell'Unione. Due operatori commerciali non hanno acquistato CFP dalla RPC o lo hanno fatto solo occasionalmente. Le dieci società che hanno fornito informazioni quantitative sugli acquisti del prodotto in esame rappresentavano, in totale, il 47 % delle importazioni complessive dalla RPC. Poiché le importazioni, comprese quelle dalla RPC, costituivano solo una parte limitata delle loro attività complessive, è probabile che l'eventuale incidenza negativa delle misure proposte risulti trascurabile. Tutti gli operatori commerciali hanno dichiarato che la CFP prodotta nell'Unione e quella prodotta nella RPC erano intercambiabili e di qualità essenzialmente simile. L'inchiesta ha inoltre confermato l'esistenza di numerose altre fonti di importazione cui potrebbero fare ricorso gli operatori commerciali, almeno a più lungo termine.

(471)

Due operatori commerciali importatori acquistavano CFP prevalentemente da fonti cinesi. Entrambe le società hanno dichiarato che per loro sarebbe difficile approvvigionarsi dai produttori dell'Unione in quanto, a causa dei volumi minimi di ordinazione richiesti dai produttori e degli accordi di distribuzione da rispettare, avrebbero dovuto utilizzare canali di vendita tradizionali. Questo non ha tuttavia influito direttamente sulla disponibilità di carta fine patinata dei produttori dell'Unione, che disponevano di capacità inutilizzate in misura sufficiente. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(472)

Per quanto riguarda la possibilità di trasferire sui loro acquirenti il possibile incremento dei costi, tutti gli operatori commerciali che hanno collaborato hanno citato la trasparenza dei prezzi che prevale sul mercato dell'Unione, dichiarando altresì che sarebbero in grado di aumentare i propri prezzi di vendita ai consumatori finali solo in caso di un aumento generale del livello dei prezzi nell'Unione. Sulla scorta di quanto precede e considerato che i dazi compensativi mirano, tra l'altro, a far aumentare i prezzi nell'Unione a livelli tali da coprire i costi, gli importatori dovrebbero poter trasferire sui loro acquirenti, almeno in parte, l'eventuale aumento dei prezzi conseguente all'introduzione del dazio compensativo. Va inoltre osservato che, come indicato sopra, le importazioni cinesi costituiscono solo una parte modesta delle attività complessive degli operatori commerciali e che pertanto gli effetti del dazio compensativo sarebbero generalmente trascurabili. Si ritiene infine che gli importatori conseguano una maggiore redditività sulle loro rivendite di CFP importata dai produttori della RPC; essi potrebbero pertanto realizzare profitti meno importanti assorbendo, almeno in parte, l'aumento dei costi.

(473)

Globalmente, l'istituzione di misure definitive non dovrebbe quindi avere un impatto negativo significativo sugli importatori e sugli operatori commerciali.

8.4.   UTILIZZATORI

(474)

Sono stati inviati questionari a otto utilizzatori noti dell'Unione, citati nella denuncia. Nel corso dell'inchiesta si sono manifestati numerosi altri utilizzatori. Nel complesso, cinque società hanno fornito risposte complete o parziali al questionario. Si tratta di società con sede in tutta l'Unione che rappresentano i settori della tipografia e dell'editoria. Poiché le condizioni di mercato e le strutture dei costi sono risultate diverse per il settore tipografico e per quello editoriale, l'impatto delle misure è stato analizzato separatamente per ciascun gruppo.

8.4.1.   SETTORE TIPOGRAFICO

(475)

Solo una tipografia ha fornito informazioni di base. Secondo le informazioni fornite da questa tipografia, la quota della CFP nei costi totali di produzione di materiale stampato è relativamente alta. L'inchiesta ha dimostrato che le tipografie si riforniscono di CFP principalmente dai produttori dell'Unione ma è stato confermato che la CFP prodotta nell'Unione e quella prodotta nella RPC sono di qualità simile e che esiste una forte concorrenza fra operatori commerciali a livello di prezzi.

(476)

Si è dichiarato che un eventuale aumento dei prezzi avrebbe notevoli ripercussioni negative sulla redditività. Si è affermato che l'industria tipografica subisce già la pressione dovuta alla sovraccapacità strutturale e qualsiasi aumento dei prezzi di acquisto della CFP comporterebbe un'ulteriore pressione sulle tipografie. A tale proposito si osserva che, in considerazione dei quantitativi modesti di CFP cinese utilizzati dalle tipografie (che per rifornirsi di CFP continuano a rivolgersi principalmente ai produttori dell'Unione), gli effetti diretti di un eventuale dazio sono stati ritenuti trascurabili. Per quanto riguarda un generale aumento dei prezzi sul mercato dell'Unione, si è stabilito che tale aumento risulterebbe neutro poiché avrebbe un impatto su tutti gli operatori economici.

8.4.2.   EDITORIA

(477)

Per quanto riguarda il settore dell'editoria, quattro società hanno risposto al questionario. Solo una di queste società ha acquistato un quantitativo modesto di CFP cinese durante il PI e due società hanno fornito dati quantitativi relativi al loro utilizzo di CFP.

(478)

In generale si è constatato che i prodotti in cui è utilizzata carta fine patinata rappresentavano in media il 16 % del fatturato totale di queste società e che il profitto medio realizzato con quest'attività era circa del 12 %. Inoltre si è rilevato che le sei società hanno acquistato CFP principalmente dai produttori dell'Unione e che solo una di esse ha utilizzato CFP importata dalla RPC. Un'altra società ha iniziato ad acquistare prodotti cinesi solo dopo il PI. Conseguentemente, tenuto conto in particolare dei volumi modesti di CFP cinese utilizzati in questo settore, è improbabile che l'istituzione di misure compensative sulle importazioni dalla RPC abbia una grave incidenza sul complesso del settore dell'editoria. Inoltre queste società si sono dimostrate redditizie e potrebbero trasferire più facilmente gli aumenti di prezzo ai consumatori finali perché è più frequente nella produzione l'uso di carta predefinita e selezionata dal cliente che l'acquista personalmente. Gli editori dispongono infine di un potere d'acquisto maggiore grazie alle economie di scala.

(479)

Due associazioni dell'industria tipografica e dell'editoria hanno presentato osservazioni. Una di esse ha contestato l'istituzione di dazi, affermando che gli eventuali aumenti dei prezzi comporterebbero maggiori costi e una conseguente perdita di competitività e di posti di lavoro nelle industrie a valle. L'altra è rimasta neutrale, ma ha affermato che le misure potrebbero comportare effetti negativi nelle industrie a valle poiché gli aumenti dei prezzi potrebbero causare una delocalizzazione dell'industria tipografica determinando un aumento delle importazioni di materiale tipografico a valle.

(480)

Dall'inchiesta è emerso che esistono vari segmenti nel settore dei prodotti della carta per i quali la crescita prevista è diversa e che il segmento della carta per stampa di alta qualità, in cui si utilizza principalmente la CFP, è tuttora in crescita. Quanto al fatto che le perdite si ripercuoterebbero sul mercato a valle, si tratta di un'affermazione vaga, non suffragata da alcun elemento di prova o informazione.

(481)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, la stessa argomentazione relativa agli effetti sull'industria a valle è stata ripetuta e sostenuta dal fatto che le importazioni di materiale tipografico dalla Cina sono aumentate notevolmente negli ultimi anni, conquistando apparentemente una notevole quota nel mercato dei consumi europei del materiale tipografico nel complesso.

(482)

Come sopra illustrato, la collaborazione delle tipografie è stata limitata e sulla base delle limitate informazioni quantitative pervenute si è riscontrato che in virtù del loro livello di redditività e dell'incidenza della CFP sui loro costi, le tipografie sono in effetti sensibili agli aumenti di prezzo. Tuttavia la maggior parte delle tipografie ha acquistato direttamente quantitativi limitati di carta cinese durante il PI e i quantitativi di carta cinese utilizzati dalle tipografie sono generalmente modesti, perciò l'impatto diretto del dazio sarebbe trascurabile. La maggior parte delle tipografie ha inoltre dichiarato che la necessità di consegne in tempi brevi manterrà limitato l'approvvigionamento diretto da paesi terzi.

(483)

Con riferimento alle affermazioni in merito alle importazioni di materiale tipografico a valle dalla Cina, è opportuno far notare che le statistiche relative alle importazioni del materiale tipografico riguardano un'ampia gamma di prodotti che includono il materiale tipografico finale non stampato su carta fine patinata. Sulla base delle informazioni disponibili non è stato possibile valutare quale parte dei prodotti importati dalla Cina viene stampata sul prodotto in esame e quale su altri tipi di carta. Tuttavia dalle informazioni fornite è emerso che il materiale tipografico originario della Cina consiste perlopiù in alcune categorie specifiche di libri, libri per bambini, calendari, imballaggi e biglietti di auguri. Prodotti di carattere più «urgente», quali le riviste settimanali o mensili e altra carta per giornali, si prestano meno alle importazioni dalla Cina a causa del tempo necessario per il trasporto. Se la stampa di alcuni prodotti tipografici potrebbe prestarsi maggiormente alla delocalizzazione, esistono tipi di prodotto per cui la prossimità e il servizio sono elementi cruciali e che pertanto non sono influenzati dalla concorrenza estera. Inoltre, sebbene la carta rappresenti una voce di spesa importante per l'industria tipografica, si tratta anche di un'industria ad alta intensità di manodopera, perciò i costi del lavoro potrebbero rivelarsi un fattore più significativo nella tendenza alla delocalizzazione. In breve, non si può escludere che le importazioni di prodotti tipografici stampati su CFP subiranno un aumento, ma non è possibile valutare con precisione il potenziale livello di tale aumento e le sue ripercussioni sulla competitività dei produttori tipografici e perciò neppure l'impatto diretto di eventuali aumenti di prezzo sull'industria tipografica a valle dell'Unione.

(484)

Dalle informazioni trasmesse è emerso anche che l'industria tipografica risente di una sovraccapacità strutturale che comporta continue ristrutturazioni del settore. La concentrazione dei produttori cartari nell'ambito della catena di valore rappresenta una delle principali cause della ristrutturazione. L'eventuale difficoltà dell'industria tipografica ad alzare i prezzi è considerata prevalentemente imputabile alla sovraccapacità strutturale interna allo stesso settore tipografico.

8.4.3.   CONCLUSIONI IN MERITO AGLI UTILIZZATORI

(485)

In considerazione di quanto precede, anche se le misure sulle importazioni dalla RPC rischiano di causare ripercussioni negative su alcuni utilizzatori, l'impatto globale sugli utilizzatori dei due settori specifici sembra essere limitato. Dall'inchiesta non è inoltre emerso alcun impatto significativo per gli utilizzatori che hanno acquistato carta soprattutto da fonti diverse dalla RPC. Al contrario, la maggior parte degli utilizzatori ha dichiarato che la necessità di consegne in tempi brevi ha limitato l'approvvigionamento da paesi terzi. Infine, le difficoltà dell'industria tipografica ad alzare i prezzi sono prevalentemente imputabili alla sovraccapacità strutturale interna allo stesso settore tipografico.

(486)

Si è inoltre affermato che le misure causerebbero problemi di approvvigionamento sul mercato e tempi di consegna più lunghi per gli utilizzatori.

(487)

Le parti interessate che hanno lamentato possibili problemi di approvvigionamento sul mercato non hanno quantificato o suggerito una stima degli stessi. Tali affermazioni non sembrano comunque essere suffragate dal tasso di utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione, pari all'83 % nel PI, pari a circa un milione di tonnellate di capacità inutilizzata. Su tale base, problemi di questo genere risulterebbero improbabili.

(488)

Di conseguenza si è concluso che, in base alle informazioni disponibili, le misure compensative sulle importazioni di CFP dalla RPC con ogni probabilità non avranno un impatto negativo significativo sugli utilizzatori del prodotto in esame.

8.5.   CONCLUSIONI RELATIVE ALL'INTERESSE DELL'UNIONE

(489)

Visto quanto precede, occorre concludere che nell'insieme, sulla base delle informazioni disponibili relative all'interesse dell'Unione, non esistono ragioni valide contrarie all'istituzione di misure nei confronti delle importazioni di carta fine patinata originaria della RPC.

9.   MISURE COMPENSATIVE

9.1.   LIVELLO DI ELIMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(490)

Alla luce delle conclusioni raggiunte sulla sovvenzione, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull'interesse dell'Unione, si ritiene opportuna l'adozione di misure antisovvenzioni per evitare che le importazioni sovvenzionate arrechino un ulteriore pregiudizio ai produttori dell'Unione.

(491)

Allo scopo di stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di sovvenzione rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione, senza superare il margine di sovvenzione rilevato.

(492)

Nel calcolo dell'importo del dazio necessario ad eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli si è considerato che le misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che un'azienda dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni sovvenzionate, sulle vendite del prodotto simile nell'Unione.

(493)

Il denunziante ha chiesto che il profitto perseguito fosse fissato almeno al 10 %, basando le proprie argomentazioni sul margine di profitto atteso utilizzato da agenzie di rating indipendenti nel loro metodo di classificazione e sulla redditività conseguita da un produttore attivo in un diverso segmento di produzione della carta non interessato dalle importazioni cinesi.

(494)

Il profitto perseguito, quale indicato nella denuncia e nella successiva richiesta del denunziante è stato esaminato in base alle risposte al questionario e alle visite di verifica presso i produttori rappresentativi dell'Unione. Si è ritenuto che il profitto perseguito avrebbe dovuto rispecchiare le elevate esigenze di investimento iniziale e il rischio connesso a questa industria ad alta intensità di capitale in assenza di importazioni oggetto di dumping o sovvenzioni. Si è tenuto conto anche degli investimenti nei macchinari. Un margine di profitto dell'8 % del fatturato è stato considerato il valore minimo che l'industria dell'Unione avrebbe potuto ottenere senza sovvenzioni pregiudizievoli.

(495)

Su tale base è stato calcolato un prezzo del prodotto simile non pregiudizievole per i produttori dell'Unione. Esso è stato ottenuto aggiungendo il margine di profitto dell'8 % menzionato sopra al costo di produzione.

(496)

Le vendite all'esportazione di una società appartenente al gruppo di uno dei produttori esportatori che hanno collaborato sono state escluse per i motivi indicati al considerando 382.

(497)

Il necessario aumento di prezzo è stato quindi determinato confrontando, per ciascun tipo di prodotto, il prezzo medio ponderato all'importazione dei produttori esportatori della RPC e il prezzo non pregiudizievole dei tipi di prodotto venduti dai produttori dell'Unione sul mercato dell'UE durante il PI. Le eventuali differenze risultanti da tale confronto sono poi state espresse in percentuale del valore medio CIF all'importazione dei tipi confrontati.

9.2.   MISURE DEFINITIVE

(498)

Alla luce delle conclusioni precedenti relative alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC un dazio compensativo definitivo a un livello corrispondente al più basso tra il margine di sovvenzione e il margine di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore. Nella fattispecie, l'aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello dei margini di sovvenzione accertati.

(499)

I margini di eliminazione del pregiudizio, i margini di sovvenzione e le aliquote proposte del dazio compensativo definitivo per la RPC, espressi in percentuale sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, sono stabiliti come segue:

Produttore esportatore

Margine di sovvenzione

Margine di pregiudizio

Tasso del dazio compensativo

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC

12 %

20 %

12 %

Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC

12 %

20 %

12 %

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC

4 %

39,1 %

4 %

Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC

4 %

39,1 %

4 %

Tutte le altre società

12 %

39,1 %

12 %

(500)

Riguardo all'inchiesta parallela antidumping si ricorda che a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (27), nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Riguardo ai regimi di sovvenzione solo uno, definito ai considerando da 235 a 245, riguarda le sovvenzioni alle esportazioni. Il relativo margine di dumping del produttore esportatore interessato che ha collaborato sarà modificato di conseguenza nell'inchiesta antidumping parallela. Con riferimento agli altri regimi di sovvenzioni, tenuto conto del principio del dazio inferiore nell'inchiesta antidumping condotta in parallelo e dell'importo delle sovvenzioni riscontrato nel corso della presente inchiesta, non si è ritenuto necessario esaminare ulteriormente se e in che misura le stesse sovvenzioni siano compensate due volte laddove fossero istituiti simultaneamente dazi antidumping e dazi compensativi sullo stesso prodotto importato.

(501)

Le aliquote del dazio compensativo indicate per le singole società nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano perciò la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Tali aliquote (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, la cui denominazione sociale e il cui indirizzo non siano espressamente menzionati all'articolo 1 non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(502)

Le eventuali richieste di applicazione di un'aliquota di dazio compensativo individuale (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno inviate quanto prima alla Commissione (28) corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegate ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione o di vendita. Se opportuno, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano dei dazi antidumping applicati a titolo individuale.

(503)

Per garantire una corretta applicazione del dazio compensativo, il livello del dazio residuo va applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

10.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(504)

Le parti interessate sono state informate dei principali dati e considerazioni in base ai quali si è ritenuto di raccomandare l'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale presentare osservazioni in seguito alla comunicazione delle conclusioni. Le osservazioni presentate dalle parti sono state prese nella dovuta considerazione e, se del caso, i risultati sono stati modificati di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulla carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su uno o entrambi i lati (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 400 g/m2 e con un indice di bianchezza superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), attualmente classificabile ai codici NC ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 e ex 4810 99 90 (codici TARIC 4810132020, 4810138020, 4810142020, 4810148020, 4810191020, 4810199020, 4810221020, 4810229020, 4810293020, 4810298020, 4810991020, 4810993020 e 4810999020) e originaria della Repubblica popolare cinese.

Il dazio compensativo definitivo non si applica ai rotoli adatti all'impiego in presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina. Il dazio compensativo definitivo non si applica nemmeno alla carta e al cartone a più strati.

2.   L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Tasso del dazio compensativo

Codice addizionale TARIC

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC

12 %

B001

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC

4 %

B013

Tutte le altre società

12 %

B999

3.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 6 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU C 99 del 17.4.2010, pag. 30.

(3)  GU C 41 del 18.2.2010, pag. 6.

(4)  GU L 299 del 17.11.2010, pag. 7.

(5)  Documento WT/TPR/S/230 pag. 79.

(6)  Informazioni ricavate dalla ricerca sul settore bancario cinese effettuata nel 2006 dalla Deutsche Bank, pagg. 3-4.

(7)  Informazioni ricavate dalla relazione monetaria cinese, secondo trimestre 2010, del 5 agosto 2010, pag. 10, redatta dal gruppo di analisi della politica monetaria della Banca popolare della Cina.

(8)  Regolamento (CE) n. 1042/10 della Commissione, GU L 299 del 17.11.2010, pag. 7, considerando 39 e 46.

(9)  Stati Uniti – dazi antidumping e dazi compensativi definitivi su alcuni prodotti originari della Cina, (DS379), relazione dell'organo di appello WT/DS379/AB/R, dell'11 marzo 2011.

(10)  Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(11)  Comunità europee e determinati Stati membri – misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni, (DS316) relazione del panel del 30.6.2010 Paras 7.1480 & 7.1580.

(12)  Stati Uniti – misure antidumping su alcuni prodotti in acciaio laminati a caldo originari del Giappone, (DS184) relazione dell'organo d'appello, paragrafo 100.

(13)  Stati Uniti – misure antidumping su alcuni prodotti in acciaio laminati a caldo originari del Giappone, (DS184) relazione dell'organo d'appello, paragrafo 99.

(14)  Documento di lavoro del FMI, Progress in China's Banking Sector Reform: Has Bank Behaviour Changed?, WP/06/71, marzo 2006, (cfr. pagg. 3-4, 13, 18-20).

(15)  Documento di lavoro del FMI, Interest Rate Liberalization in China, WP/09/171, agosto 2009, (cfr. pagg. 3-4, 21-23).

(16)  Relazione FMI per paese, PRC: 2010 Article IV Consultation, n. 10/238, luglio 2010, (cfr. pagg. 22, 24 e 28-29).

(17)  OCSE 2010 Economic Survey of China, febbraio 2010, (cfr. capitolo 3, pagg. 71, 73-81, 97).

(18)  OCSE China's Financial Sector Reforms, documento di lavoro n. 747 del dipartimento economico, ECO/WKP (2010) 3, del 1o febbraio 2010, (cfr. pagg. 2, 8-15, 36).

(19)  Informazioni generali relative a Taiwan ricavate da http://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan.

(20)  Informazioni ricavate da http://en.wikipedia.org/wiki/Jiangsu_Province e http://en.wikipedia.org/wiki/Shandong_Province.

(21)  Informazioni sui dati statistici ricavate dalle osservazioni presentate dai produttori cinesi che hanno collaborato e da https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2003rank.html?countryName=China&countryCode=ch&regionCode=eas&rank=6#ch

(22)  http://www.livemint.com/2009/08/03224002/India-needs-cities-network-for.html, Livemint.com è un server online associato al Wall Street Journal.

(23)  Orientamenti della Commissione per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi, GU C 394, del 17.12.98, pag. 6.

(24)  Decisione della Commissione del 31/10/2008 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (caso n. COMP/M.5283 - SAPPI / M-REAL) a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 324 del 19.12.2008, pag. 8).

(25)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(26)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

(27)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(28)  Commissione europea, direzione generale Commercio, direzione H, Ufficio Nerv- 105, B-1049 Bruxelles.