ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.124.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 124

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
13 maggio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e il Pakistan riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese

2

 

*

Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, relativo ai requisiti dell’omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ( 1 )

11

 

*

Regolamento (UE) n. 459/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione recante disposizioni di applicazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili ( 1 )

21

 

*

Regolamento (UE) n. 460/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) nelle o sulle carote ( 1 )

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 397/2010 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/11

41

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 462/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

43

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 463/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

13.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/1


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e il Pakistan riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno

L’accordo tra l’Unione europea e il Pakistan riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno è entrato in vigore il 1o dicembre 2010, essendo stata espletata, in data 8 ottobre 2010, la procedura prevista all’articolo 20 dell’accordo.


REGOLAMENTI

13.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 457/2011 DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento (UE) n. 1035/2010 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le aliquote del dazio provvisorio variano dal 44,9 % al 65,2 %.

(2)

Il procedimento è stato aperto a seguito della denuncia presentata il 4 gennaio 2010 dai produttori dell’Unione Borealis Agrolinz Melamine GmbH, DSM Melamine B.V. e Zakłady Azotowe Puławy («denunzianti») che rappresentano una quota considerevole — in questo caso superiore al 50 % — della produzione totale di melamina nell’Unione.

(3)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze rilevanti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del PI («periodo considerato»).

2.   Procedura successiva

(4)

Dopo che sono stati resi noti i fatti e le considerazioni principali in base a cui è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («comunicazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte sulle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(5)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive. A questo scopo è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della sottoindicata società utilizzatrice per valutare gli eventuali effetti dell’istituzione di misure antidumping definitive:

Coveright Surfaces Spain, Martorelles (Barcelona), Spagna

(6)

Successivamente, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («comunicazione delle conclusioni definitive»). Tutte le parti hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare, entro il termine stabilito, le loro osservazioni sulle conclusioni definitive.

(7)

Le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

3.   Parti interessate dal procedimento

(8)

In assenza di osservazioni delle parti interessate dal procedimento, si confermano i considerando da 4 a 10 del regolamento provvisorio.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(9)

Si ricorda che nel considerando 12 del regolamento provvisorio il prodotto in esame è definito melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00 e originaria della RPC.

(10)

La melamina è una polvere cristallina bianca ottenuta dall’urea. È principalmente utilizzata per laminati, polveri da stampaggio, pannelli a base di legno e resine per rivestimenti.

2.   Prodotto simile

(11)

Un produttore esportatore ha ribadito l’argomento riferito al considerando 65 del regolamento provvisorio, ossia che la melamina prodotta nella RPC ed esportata è in generale di qualità leggermente inferiore rispetto a quella prodotta dall’industria dell’Unione e non può essere utilizzata per certe applicazioni sulle superfici. L’argomento della differenza di qualità è stato anche avanzato da vari utilizzatori dell’Unione.

(12)

L’inchiesta ha evidenziato che, sebbene la melamina possa variare leggermente nel colore, non è venduta in base a standard qualitativi diversi sul mercato interno o sui mercati di esportazione. Non è stata fornita nessuna prova del fatto che eventuali lievi variazioni della melamina comportino una diversità delle caratteristiche fisiche e chimiche e degli usi finali. La questione non è stata sollevata da altri produttori esportatori. Inoltre, l’inchiesta ha anche rivelato che il produttore esportatore in questione utilizzava un processo di produzione simile a quello dell’industria dell’Unione.

(13)

Per le ragioni suesposte, l’obiezione è respinta e si conferma che la melamina prodotta e venduta dall’industria dell’Unione nell’Unione, la melamina prodotta e venduta nel mercato interno della RPC e la melamina importata nell’Unione dalla RPC, come pure quella prodotta e venduta in Indonesia, paese di riferimento, sono da considerarsi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(14)

In assenza di altre osservazioni relative al prodotto simile, si confermano i considerando da 12 a 15 del regolamento provvisorio.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(15)

Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») è stato inizialmente rifiutato a tutti i produttori esportatori che lo hanno chiesto, perché i costi del principale fattore di produzione non riflettevano in modo sostanziale i valori di mercato, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Come indicato nei considerando da 20 a 24 del regolamento provvisorio, l’inchiesta per il TEM ha permesso di accertare che ciò era dovuto all’interferenza dello Stato nei mercati del gas naturale e dell’urea della RPC. Oltre a questa situazione generale, il rifiuto del TEM è stato dovuto anche a ragioni riguardanti in modo specifico le società, indicate ai punti da 25 a 28 del regolamento provvisorio.

(16)

Un produttore esportatore ha sostenuto che il prezzo dell’urea nella RPC corrispondeva al prezzo in altre parti del mondo, come l’Indonesia e il Medio Oriente e che quindi non era corretto concludere che i costi dei principali fattori produttivi erano stati distorti.

(17)

La conclusione iniziale secondo cui il mercato dell’urea della RPC è stato oggetto di significative interferenze statali, enunciata ai punti 23 e 24 del regolamento provvisorio, non è però stata messa in discussione. Questo elemento è già sufficiente per concludere che il criterio 1 di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non è soddisfatto. Questa conclusione non è inficiata dal fatto che in un dato momento i prezzi dell’urea nella RPC e in alcune altre parti del mondo possano essere stati all’incirca dello stesso livello.

(18)

Un gruppo di esportatori ha contestato come ragione del rifiuto del TEM e del trattamento individuale («TI») il fatto che la Commissione non abbia ricevuto i moduli di richiesta per tutte le società collegate. Nelle sue osservazioni sulle conclusioni questo gruppo ha offerto piena collaborazione, ma non ha negato il fatto che una delle società collegate non ha fornito un modulo di richiesta del TEM contemporaneamente al resto del gruppo. L’obiezione è stata quindi respinta.

(19)

In assenza di altre osservazioni relative al TEM, si confermano i considerando da 16 a 32 del regolamento provvisorio.

2.   Trattamento individuale

(20)

È stato stabilito provvisoriamente che tre dei cinque produttori esportatori, società o gruppi, soddisfano tutte le condizioni per il TI.

(21)

L’industria dell’Unione ha contestato la decisione di concedere il TI a tre gruppi di società, sostenendo che uno dei produttori esportatori era di proprietà dello Stato cinese e un altro produttore esportatore aveva diversi legami a livello di gestione con società controllate dallo Stato. Inoltre, il grado d’interferenza dello Stato sarebbe tale da consentire un’elusione delle misure per quanto riguarda tutti e tre i produttori esportatori.

(22)

L’inchiesta ha dimostrato che nessuno dei produttori esportatori cui è stato inizialmente concesso il TI è di proprietà dello Stato. Inoltre, l’affermazione secondo cui la dirigenza di un produttore esportatore avrebbe legami con società controllate dallo Stato non è stata dimostrata. Per quanto riguarda il possibile rischio di elusione, va rilevato che l’indagine ha dimostrato che i prezzi all’esportazione, i quantitativi, le condizioni di vendita erano liberamente negoziati e determinati e che i produttori esportatori non erano né di proprietà dello Stato, né in altro modo soggetti a un’influenza dominante dello Stato a livello di gestione. Si può quindi concludere che l’interferenza dello Stato non è tale da permettere l’elusione delle misure.

(23)

In considerazione di quanto sopra, gli argomenti avanzati dall’industria dell’Unione sono respinti. La conclusione iniziale, secondo cui tre dei cinque produttori esportatori soddisfano tutte le condizioni per il TI, è quindi confermata.

3.   Valore normale

a)   Scelta del paese di riferimento

(24)

L’Indonesia è stata scelta come paese di riferimento. I dati forniti nella sua risposta al questionario dal produttore indonesiano che ha collaborato sono stati verificati in loco ed è stato accertato che si trattava di informazioni attendibili su cui ci si poteva basare per calcolare il valore normale.

(25)

Un produttore esportatore ha contestato la scelta dell’Indonesia come paese di riferimento adducendo come motivo il fatto che le parti interessate non avevano avuto la possibilità di esprimersi su questa scelta. Tuttavia, dal maggio 2010 nel fascicolo consultabile era contenuta una nota che spiegava perché l’Indonesia era stata scelta come paese di riferimento. Poiché dunque le parti hanno avuto ampia possibilità di pronunciarsi su tale scelta, i loro diritti procedurali sono stati pienamente rispettati. Non sono state ricevute altre osservazioni sulla scelta del paese di riferimento.

(26)

Si conferma pertanto che la scelta dell’Indonesia come paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

b)   Determinazione del valore normale

(27)

Si ricorda che il valore normale è stato costruito utilizzando il costo di fabbricazione del produttore indonesiano maggiorato di un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per il profitto sul mercato interno.

(28)

Un produttore esportatore ha contestato il livello del valore normale costruito, in particolare le SGAV e il profitto, che sono stati basati su quelli dell’industria dell’Unione. Questo metodo è però conforme all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base ed è considerato appropriato. Non erano disponibili altri dati che potessero essere utilizzati come base per il calcolo delle SGAV e del profitto in quanto non vi erano altri esportatori o produttori oggetto di inchiesta nel paese di riferimento e il produttore oggetto dell’inchiesta non ha venduto altre categorie di prodotti nel PI.

(29)

Questo argomento è perciò respinto. Si confermano i considerando da 35 a 45 del regolamento provvisorio relativi alla determinazione del valore normale.

c)   Prezzi all’esportazione per i produttori esportatori cui è stato concesso il TI

(30)

In assenza di osservazioni circa la determinazione del prezzo all’esportazione, si conferma il considerando 46 del regolamento provvisorio.

d)   Confronto

(31)

Un produttore esportatore ha contestato il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione per quanto riguarda la questione dell’IVA. Tuttavia, poiché il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati allo stesso livello di imposizione indiretta, ossia IVA inclusa, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera c), del regolamento di base, non è necessario alcun cambiamento di questo metodo. Si confermano quindi i considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio.

4.   Margini di dumping

a)   Per i produttori esportatori che hanno collaborato ai quali è stato concesso il TI

(32)

In assenza di osservazioni circa i margini di dumping, si conferma il considerando 49 del regolamento provvisorio.

(33)

In base a quanto precede, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd

44,9 %

Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd

47,6 %

Henan Junhua Development Company Ltd

49,0 %

b)   Per tutti gli altri produttori esportatori

(34)

In assenza di osservazioni circa i margini di dumping, si confermano i considerando 51 e 52 del regolamento provvisorio.

In base a quanto precede, il margine di dumping per l’intero paese è definitivamente stabilito al 65,6 % del prezzo CIF frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, e si conferma il considerando 53 del regolamento provvisorio.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Pregiudizio

1.1.    Produzione dell’Unione e industria dell’Unione

(35)

In assenza di osservazioni relative alla produzione e all’industria dell’Unione, si confermano i considerando da 54 a 56 del regolamento provvisorio.

1.2.    Consumo dell’Unione

(36)

Alcune parti hanno sostenuto che i dati Eurostat relativi alle importazioni di melamina dalla RPC non sono attendibili in termini di quantità. Una verifica dei dati Eurostat ha portato a lievi modifiche delle cifre relative alle importazioni e di conseguenza al consumo nell’Unione, come illustrato nelle tabelle seguenti. Queste modifiche non sono tali da invalidare l’analisi del consumo dell’Unione esposta ai considerando da 57 a 59 del regolamento provvisorio, che può quindi essere confermata.

Tabella 1

 

2006

2007

2008

PI

Volume (t)

368 873

392 691

326 409

267 226

Indice

100

106

88

72

Fonte: dati Eurostat aggiornati e risposte al questionario

1.3.    Importazioni nell’Unione europea dal paese interessato

1.3.1.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

Tabella 2

Importazioni dalla RPC

2006

2007

2008

PI

Volume (t)

26 962

46 874

37 366

18 482

Indice

100

174

139

69

Fonte: dati Eurostat aggiornati

(37)

Le modifiche di cui sopra dei volumi delle importazioni dei paesi interessati non sono tali da invalidare le conclusioni dei considerando 61 e 62 del regolamento provvisorio, che possono quindi essere confermate.

(38)

Vari utilizzatori hanno sostenuto di non aver importato melamina dalla RPC nel 2009 e nel 2010 perché i prezzi cinesi erano troppo alti rispetto ai prezzi prevalenti in Europa e hanno quindi messo in dubbio l’undercutting da parte degli esportatori cinesi riscontrato durante il PI.

(39)

Come indicato nei considerando 63 e 64 del regolamento provvisorio, la collaborazione degli esportatori cinesi è stata bassa. Le informazioni verificate in loco con le imprese cinesi che hanno collaborato sono state quindi utilizzate per stabilire l’undercutting. Come indicato nei considerando 66 e 67 del regolamento provvisorio, durante il PI le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato sono state inferiori del 10,3 % ai prezzi dell’industria dell’Unione. Poiché non sono stati forniti nuovi elementi rispetto a quelli disponibili al momento dell’istituzione delle misure provvisorie, l’argomento è respinto.

1.3.2.   Undercutting dei prezzi

(40)

Alcuni utilizzatori hanno sostenuto che occorre tener conto del lavoro supplementare connesso col trattamento della melamina importata dalla RPC e che il prezzo di acquisto della melamina cinese non comprende questo tipo di costo.

(41)

Dall’esame di questo argomento è risultato che non vi è alcuna base affidabile per stabilire in quali condizioni è stata importata la melamina della RPC e l’eventuale ammontare dei costi che si aggiungono al prezzo di acquisto. Inoltre, le parti di cui sopra non hanno fornito prove; l’argomento è stato quindi respinto.

(42)

Come al momento dell’istituzione delle misure provvisorie, alcune parti hanno sostenuto che il calcolo dell’undercutting dovrebbe basarsi sui dati Eurostat e non sui dati verificati del solo 30 % delle società cinesi che hanno collaborato.

(43)

Come indicato al considerando 66 del regolamento provvisorio, per il calcolo dell’undercutting sono stati utilizzati i dati degli esportatori che hanno collaborato. Questi dati sono stati verificati e sono stati quindi considerati più attendibili dei dati di fonte Eurostat. Questo argomento è stato perciò respinto.

(44)

In assenza di altre osservazioni relative all’undercutting, si conferma la metodologia applicata per stabilire l’undercutting, descritta ai considerando 66 e 67 del regolamento provvisorio.

1.4.    Situazione economica dell’industria dell’Unione

(45)

In assenza di osservazioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione, si confermano i considerando da 68 a 82 del regolamento provvisorio.

1.5.    Conclusioni relative al pregiudizio

(46)

In assenza di osservazioni circa le conclusioni relative al pregiudizio, si confermano i considerando da 83 a 86 del regolamento provvisorio.

2.   Nesso di causalità

2.1.    Osservazione preliminare

(47)

Come indicato al considerando 87 del regolamento provvisorio, è stato esaminato se le importazioni in dumping del prodotto in esame originarie della RPC abbiano causato all’industria dell’Unione un pregiudizio da considerarsi grave. Sono stati esaminati anche fattori noti diversi dalle importazioni in dumping, che avrebbero potuto causare un pregiudizio all’industria dell’Unione nello stesso periodo, per evitare che il pregiudizio eventualmente causato da tali altri fattori fosse attribuito alle importazioni in dumping.

2.2.    Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(48)

Sulla base dei dati riveduti sulle importazioni riportati nella tabella 2, le osservazioni formulate nei considerando da 88 a 95 del regolamento provvisorio restano valide. Complessivamente, le importazioni dalla RPC sono notevolmente diminuite (– 31 %) nel periodo considerato, in seguito alla diminuzione del consumo dell’Unione (– 28 %). Per quanto riguarda i prezzi, il prezzo all’esportazione verificato presso le sedi dei produttori cinesi che hanno collaborato è risultato inferiore al prezzo medio all’importazione dei dati Eurostat. Gli esportatori cinesi che hanno collaborato e sono stati sottoposti a verifica, che rappresentano circa il 30 % del totale delle importazioni dalla RPC, sono risultati praticare durante il PI prezzi inferiori del 10,3 % ai prezzi dell’industria dell’Unione.

(49)

Dall’inchiesta è emerso che in alcuni mesi del PI gli esportatori cinesi vendevano le loro eccedenze di melamina sul mercato dell’Unione quando i prezzi erano vantaggiosi e le ritiravano quando i prezzi cominciavano a diminuire. Questa politica di prezzi mirati ha continuato ad avere effetti negativi sul mercato dell’Unione durante l’intero PI, dato che i prezzi possono essere fissati per un periodo che va da tre a sei mesi. È quindi confermato che la presenza di importazioni in dumping a basso prezzo sul mercato dell’Unione ha contribuito ad aggravare la tendenza negativa dei prezzi di vendita sul mercato nel medio periodo, dopo che le importazioni sono cessate. Il basso livello dei prezzi di vendita ha contribuito alle forti perdite subite dall’industria dell’Unione ed è stato identificato come un fattore decisivo del grave pregiudizio riscontrato.

(50)

In base a quanto precede, è possibile stabilire il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

2.3.    Effetto di altri fattori

(51)

Su questo punto, le parti interessate hanno sostanzialmente ribadito la maggior parte delle osservazioni fatte durante la fase provvisoria. Per quanto riguarda l’effetto delle importazioni in dumping, alcune parti hanno nuovamente sostenuto che i dati Eurostat dovrebbero prevalere sui dati verificati presso i produttori esportatori che hanno collaborato. Se così fosse, le verifiche in loco non avrebbero alcun valore; l’argomento non ha quindi potuto essere accettato. Non è stata dimostrata in alcun modo l’inattendibilità dei dati utilizzati in questa inchiesta. Tale argomento è quindi respinto.

(52)

Alcune parti hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non è causato dalle importazioni dalla RPC, ma dalla crisi economica generale. Le parti interessate non hanno però fornito prove da cui risulti che i dati utilizzati in questa inchiesta sono inattendibili. Inoltre, le importazioni in dumping hanno amplificato l’effetto della crisi economica e di conseguenza ulteriormente aggravato la situazione dell’industria dell’Unione. Tale a argomento è quindi respinto.

(53)

Le osservazioni ricevute e gli elementi addotti per quanto riguarda altri fattori non sono stati tali da modificare la conclusione esposta ai considerando da 108 a 110 del regolamento provvisorio, secondo cui nessuno di questi fattori è suscettibile di rompere il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La conclusione provvisoria che le importazioni in dumping hanno causato un grave pregiudizio all’industria dell’Unione è pertanto confermata.

3.   Interesse dell’unione

3.1.    Interesse dell’industria dell’Unione

(54)

Si ricorda che l’industria dell’Unione è composta da tre produttori situati in diversi Stati membri, con oltre 600 occupati diretti in attività connesse alla melamina.

(55)

Alcuni utenti hanno sostenuto che i dati dei denunzianti relativi all’occupazione sono stati sovrastimati. Non è stata fornita nessuna prova del fatto che i dati verificati utilizzati in questa indagine siano inattendibili e quindi l’argomento è respinto.

(56)

Un utilizzatore ha sostenuto che l’industria dell’Unione ha chiuso siti di produzione per problemi tecnici e non a causa delle presunte importazioni in dumping.

(57)

Alcuni impianti dell’industria dell’Unione hanno effettivamente incontrato difficoltà tecniche, ma questo è accaduto soprattutto dopo il PI. In seguito all’adozione delle misure provvisorie, l’industria dell’Unione ha comunicato che le fabbriche che avevano sospeso la produzione a causa delle importazioni in dumping sono state recentemente riaperte. Ciò dimostra che le misure provvisorie hanno già avuto un effetto positivo sull’industria dell’Unione.

(58)

L’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni originarie della RPC dovrebbe avere un ulteriore effetto positivo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione e permetterle di recuperare almeno in parte la redditività perduta.

(59)

In assenza di altre osservazioni sull’interesse dell’industria dell’Unione, si confermano i considerando da 112 a 115 del regolamento provvisorio.

3.2.    Interesse degli importatori

(60)

In assenza di osservazioni sull’interesse degli importatori, si è concluso che l’istituzione di misure definitive sulle importazioni di melamina originaria della RPC non sarebbe contraria all’interesse degli importatori.

3.3.    Interesse degli utilizzatori

(61)

Nella fase provvisoria la collaborazione degli utilizzatori è stata relativamente scarsa. Sui 44 questionari inviati, sono state ricevute solo sette risposte che possono essere considerate significative. Le importazioni degli utilizzatori che hanno collaborato rappresentavano il 10 % circa del consumo dell’Unione. Si è concluso in quella fase che le misure proposte avrebbero avuto effetti relativamente limitati.

(62)

Dopo l’istituzione delle misure provvisorie è stata effettuata una visita di verifica presso il principale utilizzatore dell’Unione che ha collaborato. L’inchiesta ha evidenziato che la quota della melamina nei suoi costi di produzione è compresa tra l’8 % e il 15 %, a seconda dell’attività. L’eventuale effetto delle misure può quindi essere relativamente significativo in funzione della quota della melamina nei costi e del livello di redditività, che era relativamente basso.

(63)

Alcuni utilizzatori hanno affermato che dopo l’istituzione delle misure provvisorie si è verificata una carenza di melamina nel mercato dell’Unione e che questo ha determinato consistenti e continui aumenti di prezzo. Mentre durante il PI il prezzo di vendita della melamina era di circa 900 EUR a tonnellata, dopo il PI i prezzi variano tra 1 200 e 1 500 EUR a tonnellata.

(64)

La visita di verifica effettuata presso la sede dell’utilizzatore che ha collaborato ha confermato che le misure provvisorie hanno avuto un impatto sulle sue attività, che si è aggiunto all’aumento dei prezzi che l’industria Unione ha applicato alla sua melamina. L’industria dell’Unione detiene infatti una quota dell’85 % circa del mercato dell’Unione e quindi pressoché tutti gli utilizzatori si riforniscono di melamina principalmente da produttori dell’Unione.

(65)

Le informazioni raccolte durante l’inchiesta indicano inoltre che è probabile che i prezzi aumentino ancora nel periodo successivo al PI. Sembra quindi giustificato, nell’interesse dell’Unione, modificare la forma delle misure provvisorie per limitare ulteriori aumenti del prezzo della melamina, che avrebbero gravi ripercussioni sull’attività degli utilizzatori.

(66)

Alcuni utilizzatori sostengono che nel 2010 si è verificata sul mercato una penuria di melamina, che i produttori dell’UE non sono stati in grado di soddisfare la domanda sul mercato dell’Unione e che l’istituzione di misure provvisorie ha aggravato tale penuria.

(67)

L’analisi dei dati disponibili ha dimostrato che per un certo periodo l’offerta di melamina è stata in effetti insufficiente, ma non a causa dei dazi provvisori, bensì dell’evoluzione mondiale del mercato.

(68)

Alcuni utilizzatori sostengono che i produttori dell’UE non sono stati in grado di fornire i quantitativi di melamina necessari per mantenere la loro produzione.

(69)

L’analisi dei dati disponibili ha dimostrato che la penuria si è verificata soltanto sul «mercato spot», ma i quantitativi contrattuali concordati sono stati forniti.

(70)

Inoltre, i produttori dell’UE e di paesi terzi hanno sviluppato una capacità di produzione addizionale, assicurando un approvvigionamento stabile di melamina per gli utilizzatori dell’Unione.

(71)

Un utilizzatore ha sostenuto di avere interrotto la costruzione di un nuovo impianto di produzione essendosi reso conto che non sarebbe più stato competitivo sui principali mercati di esportazione con dazi al livello di quelli provvisori.

(72)

Alcuni utilizzatori hanno sostenuto che se le misure provvisorie fossero confermate, i prodotti a valle dell’Unione non sarebbero più in grado di competere con le importazioni dalla RPC degli stessi prodotti a valle. Quindi, questi utilizzatori o chiuderanno o trasferiranno i loro impianti di produzione al di fuori dell’Unione.

(73)

Un’associazione di utilizzatori ha sostenuto che solo il settore dei pannelli a base di legno genera migliaia di posti di lavoro, un numero molto maggiore paragonato ai produttori di melamina dell’UE. L’istituzione di misure definitive non sarebbe quindi nell’interesse dell’Unione.

(74)

Non avendo le parti di cui sopra fornito prove convincenti a sostegno delle loro affermazioni, si confermano i considerando da 116 a 121 del regolamento provvisorio.

3.4.    Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(75)

In base a quanto precede, si è concluso che non esistono validi motivi per non istituire dazi antidumping definitivi sulle importazioni di melamina originaria della RPC.

(76)

In base a quanto precede, appare però nell’interesse dell’Unione modificare la forma delle misure proposte, per limitare eventuali gravi conseguenze per l’attività complessiva degli utilizzatori, fortemente dipendente dall’offerta di melamina.

4.   Misure antidumping definitive

4.1.    Livello di eliminazione del pregiudizio

(77)

In assenza di osservazioni motivate che possano modificare la conclusione relativa al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano i considerando da 123 a 127 del regolamento provvisorio.

4.2.    Misure definitive

(78)

Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno cambiare la forma delle misure, istituendo misure definitive consistenti in un prezzo minimo all’importazione per gli esportatori che hanno collaborato ai quali è riconosciuto il TI e un dazio fisso di 415,00 EUR/t di peso netto del prodotto per tutti gli altri. Le importazioni dagli esportatori che hanno collaborato cui è concesso il TI sarebbero soggette a un prezzo minimo all’importazione di 1 153 EUR/t di peso netto del prodotto.

(79)

Tale prezzo minimo all’esportazione è basato sul valore normale stabilito nel paese di riferimento, aumentato a un livello di prezzo CIF frontiera dell’Unione utilizzando i dati sulle esportazioni degli esportatori cinesi che hanno collaborato e quindi espresso in EUR/t di peso netto del prodotto.

(80)

Se le importazioni sono effettuate a un prezzo CIF frontiera dell’Unione pari o superiore al prezzo minimo all’importazione stabilito nessun dazio sarà applicato. Se le importazioni sono effettuate a un prezzo inferiore, dovrà essere corrisposta la differenza tra il prezzo effettivo e il prezzo minimo all’importazione stabilito.

(81)

Gli esportatori che non hanno collaborato e gli esportatori cui non è stato concesso il TI saranno soggetti al dazio residuo di 415,00 EUR/t di peso netto del prodotto (basato sulla differenza tra il prezzo non pregiudizievole indicato nel considerando 126 del regolamento provvisorio e la transazione più pregiudizievole di un esportatore che ha collaborato durante il PI) indipendentemente dal prezzo di importazione.

(82)

Tale forma di misure permetterebbe ai produttori dell’UE di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole e dovrebbe evitare aumenti di prezzo ingiustificati che potrebbero avere un significativo impatto negativo sull’attività degli utilizzatori.

(83)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni dopo la comunicazione di queste informazioni. L’industria dell’Unione ha successivamente contestato quanto asserito dagli utilizzatori circa la penuria del prodotto in esame e l’evoluzione dei prezzi dopo il PI sul mercato dell’Unione. Per quanto riguarda la penuria, l’industria dell’Unione ha sostenuto che la sua attività ha carattere ciclico e che esistono altre fonti di approvvigionamento, come Trinidad e il Qatar. Quanto alla tendenza dei prezzi, ha sostenuto che l’aumento ha avuto inizio ben prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Non si può però negare che i prezzi hanno continuato ad aumentare dopo che sono state istituite le misure provvisorie e che le importazioni da altre fonti sono irrilevanti. Le osservazioni comunicate dalle altre parti sono state debitamente esaminate ma non hanno indotto a modificare le conclusioni.

(84)

Le aliquote dei dazi antidumping applicate a titolo individuale specificate nel presente regolamento sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società in questione e, pertanto, dai soggetti giuridici specifici menzionati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale e indirizzo non sono espressamente menzionati nell’articolo 1, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(85)

Le eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping (per esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inviate alla Commissione (3) al più presto e con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l’esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Se del caso, il presente regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l’elenco delle società che beneficiano delle aliquote dei dazi antidumping applicate a titolo individuale.

(86)

Per scongiurare i rischi di elusione, si ritiene che in questo caso siano necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Le misure speciali consistono nella presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle indicazioni åfiguranti nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura saranno soggette al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

(87)

Qualora il volume delle esportazioni di una delle società che fruiscono del prezzo minimo all’importazione dovesse aumentare sensibilmente dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione delle misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In queste circostanze e purché se ne presentino le condizioni, potrà essere aperta un’inchiesta antielusione che potrà valutare, tra l’altro, la necessità di sopprimere il prezzo minimo all’importazione e, di conseguenza, istituire un dazio.

(88)

Se le condizioni del mercato muteranno in modo significativo dopo l’istituzione delle misure definitive, la Commissione potrà, di propria iniziativa, riesaminare la forma delle misure per valutare se le misure permettono di ottenere i risultati voluti per quanto riguarda l’eliminazione del pregiudizio e se sia giustificato un cambiamento della forma delle misure.

4.3.    Riscossione definitiva dei dazi provvisori antidumping

(89)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi a concorrenza dei dazi istituiti in via definitiva. Se i dazi definitivi sono inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Se i dazi definitivi sono più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00, originaria della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate è la seguente:

Società

Prezzo minimo all’importazione

(EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)

Dazio

(EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)

Codice addizionale TARIC

Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd

1 153

A986

Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd

1 153

A987

Henan Junhua Development Company, Ltd

1 153

A988

Tutte le altre società

415,00

A999

Per i produttori menzionati singolarmente, l’importo del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, in tutti i casi nei quali quest’ultimo prezzo è inferiore al prezzo minimo all’importazione. Per questi produttori manzionati singolarmente non è riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all’importazione.

L’applicazione del prezzo minimo all’importazione per le società menzionate nel presente paragrafo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle indicazioni figuranti nell’allegato del presente regolamento. Se tale fattura non è presentata, è applicato il dazio previsto per tutte le altre società.

3.   Per i produttori menzionati singolarmente e qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), il prezzo minimo all’importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio pagabile corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione ridotto, prima dello sdoganamento.

Per tutte le altre società, qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in applicazione del regolamento (UE) n. 1035/2010 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Se i dazi definitivi sono più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 298 del 16.11.2010, pag. 10.

(3)  Commissione europea, direzione generale Commercio, direzione H, NERV-105, 1049 Bruxelles, Belgio.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Nella fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 2, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile della società che ha emesso la fattura stessa. La dichiarazione è redatta secondo il seguente modello:

1)

nome e funzione del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale;

2)

il seguente testo:

«Il sottoscritto dichiara che il quantitativo di melamina esportato nell’Unione europea cui si riferisce la presente fattura è stato fabbricato da [nome e sede sociale della società] [codice aggiuntivo TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma.».


13.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/11


REGOLAMENTO (UE) N. 458/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2011

relativo ai requisiti dell’omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), e in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento autonomo ai fini della procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (2).

(2)

Il regolamento (CE) 661/2009 abroga la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa agli pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (3). Le prescrizioni stabilite in tale direttiva vanno riportate nel presente regolamento e, se necessario, modificate per adeguarle all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

(3)

Il campo di applicazione del presente regolamento deve corrispondere a quello della direttiva 92/23/CEE. Il regolamento deve, pertanto, coprire i veicoli appartenenti alle categorie M, N e O.

(4)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa i requisiti di base per l’omologazione per tipo dei veicoli a motore riguardo al montaggio degli pneumatici. È perciò necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici di tale omologazione per tipo al fine di garantire che gli pneumatici usati da un veicolo siano adeguati alle caratteristiche di carico, velocità e impiego del veicolo in questione.

(5)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alle categorie M, N e O, quali definiti dalla direttiva 2007/46/CE, allegato II.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

1)

«tipo di veicolo rispetto al montaggio degli pneumatici ad esso destinati» indica veicoli che non differiscono in aspetti essenziali quali i tipi di pneumatici, designazioni delle dimensione minime e massime dello pneumatico, dimensioni e offset del cerchio nonché velocità e capacità di carico sopportabili e caratteristiche dei parafanghi della ruota;

2)

«tipo di pneumatico»: indica una gamma di pneumatici che non differiscono fra loro nelle seguenti caratteristiche fondamentali:

a)

classe dello pneumatico: C1, C2 o C3 come descritte all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009; e

b)

nel caso di pneumatici appartenenti alla classe C1, le caratteristiche di un tipo di pneumatico definite dal regolamento UNECE n. 30, paragrafo 2.1 (4);

c)

nel caso di pneumatici appartenenti alle classi C2 o C3, le caratteristiche di un tipo di pneumatico definite dal regolamento UNECE n. 54, paragrafo 2.1 (5);

3)

«designazione della dimensione dello pneumatico» indica la designazione, quale definita dal regolamento UNECE n. 30, paragrafo 2.17, per gli pneumatici appartenenti alla classe C1 e dal regolamento UNECE n. 54, paragrafo 2.17, per gli pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3;

4)

«offset del cerchio» indica la distanza fra la superficie d’appoggio dell’attacco del cerchio al mozzo e l’asse del cerchio stesso;

5)

«struttura dello pneumatico» indica l’insieme delle caratteristiche tecniche della carcassa dello pneumatico;

6)

«pneumatico normale» indica uno pneumatico, anche antiforatura, destinato al normale impiego su strada;

7)

«pneumatico antiforatura» indica uno pneumatico quale definito dal regolamento UNECE n. 64, paragrafo 2.4.3 (6);

8)

«pneumatico di soccorso per uso temporaneo» indica uno pneumatico diverso da quelli destinati a equipaggiare un veicolo per le normali condizioni di guida ma destinato solo a un uso temporaneo in condizioni di guida sottoposte a particolari restrizioni;

9)

«ruota» indica una ruota completa costituita da un cerchio e un disco;

10)

«ruota di soccorso per uso temporaneo»: indica una ruota diversa da quelle normali montate sul tipo di veicolo;

11)

«unità» indica l’insieme ruota/pneumatico;

12)

«unità normale» indica un’unità che può essere montata su un veicolo in condizioni di funzionamento normali;

13)

«unità di soccorso» indica un’unità destinata a sostituire un’unità normale in caso di guasto di quest’ultima e che può appartenere a uno dei tipi che seguono:

14)

«unità di soccorso normale» indica un insieme ruota/pneumatico che, in termini di designazione delle dimensioni, di offset e di struttura dello pneumatico, è identico a quello montato sullo stesso asse e su modelli o versioni particolari del veicolo per l’uso normale. Comprende ruote fabbricate con materiali diversi, i cui dadi o bulloni di fissaggio possono essere differenti ma che, per il resto, sono identiche alle ruote destinate all’uso normale;

15)

«unità di soccorso per uso temporaneo» indica un insieme ruota/pneumatico che non rientra nella definizione di «unità di soccorso normale» ma rientra in una delle descrizioni di unità di soccorso per uso temporaneo di cui al regolamento UNECE n. 64, paragrafo 2.10.;

16)

«designazione della dimensione dello pneumatico» indica la designazione, quale definita dal regolamento UNECE n. 30, paragrafo 2.29, per gli pneumatici appartenenti alla classe C1 e dal regolamento UNECE n. 54, paragrafo 2.28, per gli pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3;

17)

«indice della capacità di carico» indica un numero associato al limite massimo di carico dello pneumatico secondo la definizione di cui al regolamento UNECE n. 30, paragrafo 2.28, per gli pneumatici appartenenti alla classe C1 e al regolamento UNECE n. 54, paragrafo 2.27, per gli pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3;

18)

«limite massimo di carico» indica la massa massima che uno pneumatico può sopportare se impiegato in conformità ai requisiti che ne regolano l’uso specificati dal fabbricante dello pneumatico;

Articolo 3

Disposizioni relative all’omologazione CE per tipo di un veicolo riguardo al montaggio degli pneumatici

1.   Il fabbricante, o il suo mandatario, deve presentare all’autorità di omologazione una domanda di omologazione CE per tipo di un veicolo riguardo al montaggio degli pneumatici a esso destinati.

2.   La domanda va redatta in base al modello di scheda informativa riportato all’allegato I, parte 1.

3.   Se i requisiti pertinenti di cui all’allegato II del presente regolamento sono soddisfatti, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII.

Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.   Ai fini di quanto esposto al paragrafo 3, l’autorità competente rilascia un certificato di omologazione CE per tipo redatto secondo il modello di cui all’allegato I, parte 2.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95.

(4)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 70.

(5)  GU L 183 dell’11.7.2008, pag. 41.

(6)  GU L 310 del 26.11.2010, pag. 16.


ALLEGATO I

Disposizioni amministrative relative all’omologazione di veicoli riguardo al montaggio degli pneumatici

PARTE 1

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … relativa all’omologazione CE per tipo di un veicolo riguardo al montaggio degli pneumatici.

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e devono contenere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

Se i sistemi, le componenti o le entità tecniche indipendenti di cui alla presente scheda informativa comprendono funzioni a comando elettronico, vanno fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0.   DATI GENERALI

0.1.   Marca (denominazione commerciale del fabbricante): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.3.   Mezzi d’identificazione del tipo, se indicati sul veicolo (1): …

0.3.1.   Posizione di tale indicazione: …

0.4.   Categoria cui appartiene il veicolo (2): …

0.5.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

0.8.   Nome/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante …

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

1.3.   Numero di assi e di ruote: …

1.3.1.   Numero e posizione degli assi con pneumatici gemellati …

1.3.2.   Numero e posizione degli assi sterzanti: …

1.3.3.   Assi motori (numero, posizione, interconnessione): …

2.   MASSE E DIMENSIONI (3)  (4)

2.3.   Carreggiata/e e larghezza/e degli assi

2.3.1.   Carreggiata di ciascun asse sterzante (5): …

2.3.2.   Carreggiata di tutti gli altri assi (5): …

2.3.3.   Larghezza dell’asse posteriore più largo: …

2.3.4.   Larghezza dell’asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna degli pneumatici, esclusa la sporgenza degli pneumatici al suolo): …

2.8.   Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (6)  (7): …

2.9.   Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: …

2.11.5.   Il veicolo è/non è (8) idoneo a rimorchiare carichi

4.7.   Velocità massima di progetto del veicolo (in km/h) (9): …

6.   SOSPENSIONE

6.6.   Pneumatici e ruote

6.6.1.   Combinazione/i pneumatico/ruota (10):

a)

per gli pneumatici indicare:

designazione della/e dimensione/i,

indice della capacità di carico (7),

simbolo della categoria di velocità (7),

coefficiente di resistenza al rotolamento (misurato in conformità alla norma ISO 28580);

b)

per le ruote, indicare la/le dimensione/i del cerchio e lo/gli offset.

6.6.1.1.   Assi

6.6.1.1.1.   Asse 1: …

6.6.1.1.2.   Asse 2: …

ecc.

6.6.3.   Pressione/i degli pneumatici raccomandata dal fabbricante del veicolo (kPa) …

6.6.4.   Descrizione dei dispositivi di trazione sulla neve e delle combinazioni pneumatico/ruota sugli assi anteriore e/o posteriore adatti al tipo di veicolo, raccomandati dal fabbricante: …

6.6.5.   Breve descrizione dell’eventuale unità di soccorso per uso temporaneo: …

6.6.6.   Breve descrizione del sistema di controllo della pressione dello pneumatico (tyre pressure monitoring system — TPMS) (se montato): …

9.   CARROZZERIA

9.16.   Parafanghi

9.16.1.   Breve descrizione del tipo di veicolo riguardo ai parafanghi: …

12.   VARIE

12.6.   Dispositivi di limitazione della velocità

12.6.1.   Fabbricante/i: …

12.6.2.   Tipo/i: …

12.6.3.   Numero/i di omologazione, se disponibile: …

12.6.4.   Velocità o gamma di velocità alle quali può essere regolato il limitatore: … km/h

Note esplicative:

PARTE 2

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

MODELLO

Formato: A4 (210 × 297 mm)

Certificato di omologazione CE per tipo

Notifica riguardante:

il rilascio dell’omologazione CE per tipo (11)

l’estensione dell’omologazione CE per tipo (11)

il rifiuto dell’omologazione CE per tipo (11)

la revoca dell’omologazione CE per tipo (11)

di un veicolo riguardo al montaggio degli pneumatici

ai sensi del regolamento (UE) n. …/2011

Numero dell’omologazione CE per tipo: …

Motivo dell’estensione: …

SEZIONE I

0.1.   Marca (denominazione commerciale del fabbricante): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (12): …

0.3.1.   Posizione di tale indicazione: …

0.4.   Categoria cui appartiene il veicolo (13)

0.5.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

0.8.   Nome/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante: …

SEZIONE II

1.   Informazioni aggiuntive: cfr. Addendum.

2.   Servizio tecnico incaricato di eseguire le prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: cfr. Addendum.

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

Allegati

:

fascicolo di omologazione.

Verbale di prova


(1)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicolo, componente o entità tecnica indipendente oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono sostituiti nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

(2)  Classificato ai sensi delle definizioni di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, parte A.

(3)  Se esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse per entrambe le versioni.

(4)  Norma ISO 612:1978 — Veicoli stradali — Dimensioni degli autoveicoli e dei veicoli rimorchiati — Termini e definizioni.

(5)  

(g4)

Termine n. 6.5.

(6)  Per i rimorchi o i semirimorchi e i veicoli agganciati a un rimorchio o a un semirimorchio, che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di aggancio o sulla ralla, tale carico, diviso per il valore normalizzato dell’accelerazione di gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile.

(7)  Indicare qui i valori massimi e minimi di ogni variante.

(8)  Cancellare la dicitura inutile

(9)  Riguardo agli autoveicoli, se il fabbricante del veicolo permette che alcune funzioni del dispositivo di controllo siano modificate (mediante software, hardware, aggiornamenti, selezioni, abilitazioni, disabilitazioni), prima o dopo che il veicolo sia stato messo in servizio, con conseguente aumento della velocità massima del veicolo, va dichiarata la velocità massima ottenibile modificando queste funzioni del dispositivo di controllo. Riguardo ai rimorchi, va dichiarata la velocità massima consentita dal fabbricante del veicolo.

(10)  Per pneumatici recanti l’iscrizione ZR prima del codice di diametro del cerchio, destinati a essere montati su veicoli la cui velocità massima di progetto supera i 300 km/h, vanno fornite informazioni equivalenti.

(11)  Cancellare la dicitura inutile

(12)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione dei tipi di veicolo, componente o entità tecnica oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

(13)  Ai sensi delle definizioni di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, sezione A.

Addendum

al certificato di omologazione CE per tipo n. …

1.

Informazioni aggiuntive:

1.1.

Breve descrizione del tipo di veicolo con riferimento a struttura, dimensioni, linee e materiali: …

1.2.

Combinazione/i pneumatico/ruota (comprese le dimensioni dello pneumatico, del cerchio e dell’offset della ruota): …

1.3.

Il simbolo della categoria di velocità minima compatibile con velocità massima di progetto del veicolo (di ogni variante) (fornire informazioni equivalenti per pneumatici recanti l’iscrizione ZR prima del prima del codice di diametro del cerchio destinati a essere montati su veicoli la cui velocità massima di progetto è superiore a 300 km/h) …

1.4.

L’indice della capacità di carico minima compatibile con la massa massima tecnicamente ammissibile su ogni assale (di ogni variante) (eventualmente adeguata ai sensi dell’allegato II, paragrafo 3.2.2) …

1.5.

Combinazione/i pneumatico/ruota (dimensioni dello pneumatico, del cerchio e dell’offset della ruota, comprese) da usare con il/i dispositivo/i di trazione sulla neve: …

2.

Il veicolo appartenente alla categoria M1 è/non è (1) adatto a rimorchiare carichi e il limite di carico degli pneumatici posteriori è oltrepassato nella misura del … %

3.

Il veicolo è/non è omologato (1) ai sensi del regolamento UNECE n. 64 riguardo alla sua unità di soccorso per uso temporaneo.

3.1.

Veicolo appartenente alla categoria M1: sì/no (1), tipo 1/2/3/4/5 (1)

3.2.

Veicolo appartenente alla categoria N1: sì/no (1), tipo 1/2/3/5 (1)

4.

Il veicolo è/non è (1) omologato ai sensi del regolamento UNECE n. 64 riguardo al suo sistema di controllo della pressione dello pneumatico (tyre pressure monitoring system — TPMS).

4.1.

Breve descrizione del sistema di controllo della pressione dello pneumatico (tyre pressure monitoring system — TPMS) (se montato): …

5.

Osservazioni: …


(1)  Cancellare la dicitura inutile.


ALLEGATO II

Requisiti dei veicoli riguardo al montaggio degli pneumatici

1.   REQUISITI GENERALI

1.1.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5.4, ogni pneumatico montato su un veicolo, compreso eventualmente quello di soccorso, deve essere conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 661/2009 e alle rispettive norme di attuazione.

2.   MONTAGGIO DEGLI PNEUMATICI

2.1.

Tutti gli pneumatici normalmente montati sul veicolo, esclusi quindi eventuali unità di soccorso per uso temporaneo, devono avere la stessa struttura.

2.2.

Tutti gli pneumatici montati su uno stesso asse devono essere dello stesso tipo.

2.3.

Lo spazio in cui gira la ruota deve essere tale da consentire un movimento senza restrizioni quando si usano pneumatici delle dimensioni massime consentite e cerchi della larghezza massima consentita, rispettando l’offset minimo e massimo della ruota, nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti dal fabbricante del veicolo per le sospensioni e lo sterzo. Ciò viene verificato effettuando controlli con gli pneumatici più grandi e più larghi, tenendo conto delle tolleranze dimensionali applicabili (sagoma limite massima) relative alla designazione della dimensione dello pneumatico, come specificato dal pertinente regolamento UNECE.

2.4.

Per verificare il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.3 del presente allegato, il servizio tecnico può ammettere una procedura di prova alternativa (come una prova virtuale).

3.   CAPACITÀ DI CARICO

3.1.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 del presente allegato, il limite massimo di carico, determinato nei modi di cui al paragrafo 3.2, di ogni pneumatico montato su un veicolo, compreso l’eventuale pneumatico di soccorso, deve corrispondere:

3.1.1.

nei veicoli equipaggiati con pneumatici dello stesso tipo montati singolarmente: alla metà almeno della massa massima tecnicamente ammissibile dell’asse, come dichiarato dal fabbricante del veicolo per l’asse che sopporta il carico maggiore;

3.1.2.

nei veicoli equipaggiati con pneumatici di tipi diversi montati singolarmente: alla metà almeno della massa massima tecnicamente ammissibile dell’asse, come dichiarato dal fabbricante del veicolo per l’asse in questione;

3.1.3.

nei veicoli equipaggiati con pneumatici appartenenti alla classe C1, gemellati: ad almeno 0,27 volte la massa massima tecnicamente ammissibile dell’asse, come stabilito dal fabbricante del veicolo per l’asse in questione;

3.1.4.

negli assi equipaggiati con pneumatici appartenenti alle classi C2 o C3, gemellati: ad almeno 0,25 volte, rispetto all’indice della capacità di carico di un’applicazione gemellata, la massa massima tecnicamente ammissibile dell’asse, come stabilito dal fabbricante del veicolo per l’asse in questione.

3.2.

Il limite massimo di carico di uno pneumatico è determinato nel modo che segue:

3.2.1.

nel caso di pneumatici appartenenti alla classe C1, si considera il «limite massimo di carico» di cui al regolamento UNECE n. 30, paragrafo 2.31;

3.2.2.

nel caso di pneumatici appartenenti alle classi C2 o C3, si considera la tabella «Variazione della capacità di carico in funzione della velocità» di cui al regolamento UNECE n. 54, paragrafo 2.29, che indica, in funzione degli indici della capacità di carico e dei simboli della categoria di velocità nominale, le variazioni di carico cui può resistere uno pneumatico tenendo conto della velocità massima di progetto del veicolo.

3.3.

L’informazione relativa deve essere chiaramente esposta nel manuale di uso e manutenzione del veicolo affinché, dopo la messa in servizio del veicolo, siano montati se necessario pneumatici di ricambio adeguati con una capacità di carico appropriata.

4.   VELOCITÀ RAGGIUNGIBILE

4.1.

Tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono esibire il simbolo della categoria di velocità.

4.1.1.

Negli pneumatici appartenenti alla classe C1, il simbolo della categoria di velocità deve essere compatibile con la velocità massima di progetto del veicolo e tener conto, per gli pneumatici appartenenti alle categorie di velocità V, W e Y, del limite massimo di carico quale descritto dal regolamento UNECE n. 30.

4.1.2.

Negli pneumatici appartenenti alle classi C2 o C3, il simbolo della categoria di velocità deve essere compatibile con la velocità massima di progetto del veicolo e con la combinazione carico/velocità applicabile, derivata dalla tabella «Variazione della capacità di carico in funzione della velocità» di cui al punto 3.2.2. del presente allegato.

4.2.

I requisiti di cui ai paragrafi 4.1.1 e 4.1.2 non si applicano nelle seguenti situazioni:

4.2.1.

in caso unità di soccorso per uso temporaneo, alle quali si applica il paragrafo 6 del presente allegato;

4.2.2.

in caso di veicoli solitamente muniti di pneumatici ordinari e, occasionalmente, di pneumatici da neve (marcati cioè dal simbolo formato da un fiocco di neve inserito in una montagna a tre picchi), nel qual caso il simbolo della categoria di velocità dello pneumatico da neve deve corrispondere a una velocità o superiore alla velocità massima di progetto del veicolo o non inferiore a 160 km/h (o entrambe). Se però la velocità massima di progetto del veicolo è superiore alla velocità corrispondente al simbolo della categoria di velocità inferiore indicato dagli pneumatici da neve montati, all’interno del veicolo va esposta — in risalto, facilmente e immediatamente visibile al conducente — un’etichetta di avvertenza della velocità massima, che specifichi la velocità di cautela raggiungibile con gli pneumatici da neve montati. Altri pneumatici ad aderenza migliorata sulla neve (marcati M + S, ma senza il simbolo del fiocco di neve inserito in una montagna a tre picchi) devono soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4.1.1 e 4.1.2 del presente allegato;

4.2.3.

in caso di veicoli muniti di pneumatici fuori strada professionali muniti di marchio POR. Se però la velocità massima di progetto del veicolo è superiore alla velocità corrispondente al simbolo della categoria di velocità inferiore, indicato dagli pneumatici destinati a uso speciale montati, all’interno del veicolo va esposta — in risalto, facilmente e immediatamente visibile al conducente — un’etichetta di avvertenza della velocità massima, che specifichi la velocità massima di cautela raggiungibile degli pneumatici a uso speciale montati;

4.2.4.

in caso di veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 o N3 muniti di un dispositivo di limitazione della velocità (speed limitation device — SLD) omologato ai sensi del regolamento UNECE n. 89 (1), nel qual caso il simbolo della velocità degli pneumatici deve essere compatibile con velocità fissata come limite. Se però il fabbricante del veicolo ha previsto una velocità massima di progetto del veicolo superiore alla velocità corrispondente al simbolo della categoria di velocità inferiore degli pneumatici montati, all’interno del veicolo va esposta — in risalto, facilmente e immediatamente visibile al conducente — un’etichetta di avvertenza della velocità massima, che specifichi la velocità massima di cautela raggiungibile degli pneumatici;

4.2.5.

in caso di veicoli appartenenti alle categoria M1 o N1 muniti di un sistema di bordo che funga anche da limitatore della velocità, nel qual caso il simbolo della velocità degli pneumatici deve essere compatibile con la velocità fissata come limite. Se però il fabbricante del veicolo ha previsto una velocità massima di progetto del veicolo superiore alla velocità corrispondente al simbolo della categoria di velocità inferiore degli pneumatici montati, all’interno del veicolo va esposta — in risalto, facilmente e immediatamente visibile al conducente — un’etichetta di avvertenza della velocità massima, che specifichi la velocità massima di cautela raggiungibile degli pneumatici.

4.3.

L’informazione relativa deve essere chiaramente esposta nel manuale di uso e manutenzione del veicolo affinché, dopo la messa in servizio del veicolo, siano montati se necessario pneumatici di ricambio adeguati alla velocità raggiungibile.

5.   CASI PARTICOLARI

5.1.

Per i rimorchi appartenenti alle categorie O1 e O2 capaci di una velocità massima di progetto non superiore a 100 km/h, muniti di pneumatici della classe C1 montati singolarmente, il limite massimo di carico di ogni pneumatico deve essere pari ad almeno 0,45 volte la massa massima tecnicamente ammissibile dell’asse che sopporta il carico maggiore, come dichiarato dal fabbricante del rimorchio. Per gli pneumatici gemellati questo fattore sarà almeno pari a 0,24. In tali casi, accanto al dispositivo anteriore di accoppiamento del rimorchio, deve essere affissa un’avvertenza, permanente e durevole, che indichi la velocità massima di funzionamento e specifichi la velocità massima di progetto del veicolo.

5.2.

Nei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1, progettati per trainare un rimorchio, il carico supplementare esercitato sul dispositivo di accoppiamento può far superare, agli pneumatici appartenenti alla classe C1, il valore massimo di carico dello pneumatico; tale valore non può però essere superato per più del 15 %. In tal caso, il manuale di uso e manutenzione del veicolo deve contenere chiare informazioni e orientamenti sulla velocità massima ammissibile del veicolo quando traina un rimorchio, e che comunque non sarà superiore a 100 km/h, e sulla pressione dello pneumatico posteriore che deve superare il valore indicato per il rimorchio non agganciato di almeno 20 kPa (0,2 bar).

5.3.

Nel caso dei sottoelencati veicoli speciali, muniti di pneumatici appartenenti alle classi C2 o C3, non si applica la tabella «Variazione della capacità di carico in funzione della velocità» descritta al paragrafo 3.2.2 del presente allegato. In tal caso, il limite massimo di carico da verificare in relazione alla massa massima tecnicamente ammissibile dell’asse (cfr. paragrafi da 3.1.2 a 3.1.4), si determina moltiplicando il carico corrispondente all’indice della capacità del carico per un coefficiente appropriato, relativo al tipo di veicolo e al suo uso più che alla velocità massima di progetto del veicolo; non si applicano i requisiti di cui ai paragrafi 4.1.1 e 4.1.2 del presente allegato.

I coefficienti appropriati sono:

5.3.1.

1,15 — nel caso di veicoli appartenenti alla classe I o alla classe A (M2 o M3), di cui al regolamento UNECE n. 107 (2), paragrafo 2.1.1.1 (classe I) e paragrafo 2.1.2.1 (classe A).

5.3.2.

1,10 — nel caso di veicoli appartenenti alla categoria N specificamente progettati per brevi distanze in tratte urbane e suburbane (spazzatrici stradali, veicoli per la raccolta dei rifiuti,...) purché la velocità massima di progetto del veicolo non superi i 60 km/h.

5.4.

In casi eccezionali, in cui i veicoli sono progettati per condizioni d’uso incompatibili con le caratteristiche degli pneumatici appartenenti alle classi C1, C2 o C3 ed è necessario montare pneumatici con caratteristiche diverse, le disposizioni del punto 1.1 non si applicano se non sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

5.4.1.

gli pneumatici devono essere omologati ai sensi del regolamento UNECE n. 75 (3) o del regolamento UNECE n. 106 (4); e

5.4.2.

l’autorità d’omologazione nonché il servizio tecnico devono aver accertato che gli pneumatici montati sono adatti alle condizioni di funzionamento del veicolo. La natura dell’esenzione e la motivazione dell’accettazione devono essere riportate sia nella relazione di prova che nelle «Osservazioni» allegate al certificato di omologazione.

6.   RUOTE E PNEUMATICI DI SOCCORSO

6.1.

L’unità di soccorso di cui sono provvisti i veicoli deve essere:

6.1.1.

un’unità di soccorso normale avente la stessa dimensione degli pneumatici effettivamente montati sul veicolo;

6.1.2.

un’unità di soccorso per uso temporaneo di un tipo adatto all’uso sul veicolo; i veicoli appartenenti a categorie diverse da M1 o N1, non saranno tuttavia muniti o dotati di unità di soccorso per uso temporaneo.

6.1.2.1.

Se occorrono precauzioni specifiche per installare sul veicolo un’unità di soccorso per uso temporaneo (essa, ad esempio, è destinata solo all’asse anteriore; anzitutto dunque va montata un’unità normale anteriore sull’asse posteriore per correggere guasti di un’unità normale posteriore), ciò va esplicitato nel manuale d’uso e manutenzione del veicolo e va verificata la conformità ai pertinenti aspetti di cui al paragrafo 2.3 del presente allegato.

6.2.

Ogni veicolo munito di un’unità di soccorso per uso temporaneo o di pneumatici antiforatura eve essere omologato ai sensi del regolamento UNECE n. 64 riguardo ai requisiti concernenti la dotazione dei veicoli di unità di soccorso per uso temporaneo e di pneumatici antiforatura.


(1)  GU L 158 del 19.5.2007, pag. 1.

(2)  GU L 255 del 29.9.2010, pag. 1.

(3)  Non ancora pubblicato. La pubblicazione è prevista per maggio 2011.

(4)  GU L 257 del 30.9.2010, pag. 231.


13.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/21


REGOLAMENTO (UE) N. 459/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2011

che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione recante disposizioni di applicazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante disposizioni di applicazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (2), definisce le modalità di applicazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009, che costituisce un atto normativo distinto ai fini della procedura di omologazione prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (3).

(2)

Le prescrizioni tecniche necessarie per dare applicazione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 78/2009 devono basarsi sulle specifiche contenute nella decisione 2004/90/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernente le prescrizioni tecniche per l’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE (4).

(3)

In base all’esperienza acquisita tramite le valutazioni iniziali effettuate dai costruttori di veicoli e dai servizi tecnici e in conformità del regolamento (CE) n. 631/2009, sono stati individuati quattro diversi settori nei quali i requisiti specifici devono essere chiariti. Le disposizioni da modificare riguardano i requisiti generali che si basano sui requisiti esistenti della prima fase, stabiliti dalla direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Alcuni importanti limiti di valutazione dei requisiti generali devono essere adattati per tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnici e per allineare i requisiti della prima fase stabiliti dal regolamento (CE) n. 78/2009 a quelli stabiliti, per quanto riguarda la prima fase, dalla direttiva 2003/102/CE.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico «Veicoli a motore»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 631/2009 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1.

(2)  GU L 195 del 25.7.2009, pag. 1.

(3)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(4)  GU L 31 del 4.2.2004, pag. 21.

(5)  GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CE) n. 631/2009 è così modificato:

1)

la parte II è così modificata:

a)

il capitolo II è così modificato:

i)

al punto 3.2 il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«Per i veicoli con altezza inferiore del paraurti pari o superiore a 425 mm e inferiore a 500 mm il costruttore può scegliere di applicare questa prova o quella di cui al capitolo III.»;

ii)

al punto 3.3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se il veicolo è sottoposto alle prove di cui al punto 2.1, lettera a) o b), dell’allegato I, del regolamento (CE) n. 78/2009, il costruttore può chiedere una deroga relativa ad una zona d’esenzione della larghezza massima di 132 mm in corrispondenza del dispositivo di rimorchio amovibile.»;

iii)

al punto 4.6. dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

«Se il veicolo è sottoposto alle prove di cui al punto 2.1, lettera a), dell’allegato I, del regolamento (CE) n. 78/2009, l’estremità inferiore del dispositivo di simulazione può anche trovarsi al livello di riferimento del suolo al momento del primo contatto con il paraurti, con una tolleranza di ± 10 mm.»;

b)

il capitolo V è così modificato:

i)

al punto 3.2 il quinto comma è sostituito dal seguente testo:

«Ciascun punto di prova prescelto per le prove con dispositivo di simulazione della testa di bambino o di adulto di piccola taglia è anche situato almeno 165 mm posteriormente alla linea di riferimento del bordo anteriore del cofano o alla distanza di inviluppo di 1 000 mm, secondo quella che è più arretrata rispetto al punto di prova prescelto, tranne nel caso in cui nessun punto compreso nell’area di prova del bordo anteriore del cofano ed entro 165 mm in direzione laterale, richieda per una prova d’urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano, un’energia cinetica d’impatto superiore a 200 J.»;

ii)

al punto 3.2.3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La zona d’impatto è determinata dal primo punto di contatto del dispositivo di simulazione con la superficie del cofano.»;

c)

al capitolo VI, punto 3.2, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«I punti di prova prescelti per la prova d’urto del dispositivo di simulazione della testa di adulto contro il parabrezza sono distanti tra loro almeno 165 mm, sono situati almeno 82,5 mm all’interno dei bordi del parabrezza completo, comprendente la vetratura trasparente e non trasparente, indipendentemente dalle zone dell’area di visione, almeno 82,5 mm anteriormente alla linea di riferimento posteriore del parabrezza o a una distanza di inviluppo di 2 100 mm, secondo quella che è più avanzata rispetto ai punti di prova prescelti; il dispositivo di simulazione non deve entrare in contatto con la struttura esterna della carrozzeria (per esempio bordi posteriori del cofano, bracci dei tergicristalli) prima del contatto iniziale con il parabrezza (cfr. figura 8).»;

d)

al capitolo VII, punto 3.3.2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La zona d’impatto è determinata dal primo punto di contatto del dispositivo di simulazione con la superficie del cofano.»;

2)

la parte V è così modificata:

a)

il punto 3.7 è sostituito dal seguente:

3.7.   La frequenza naturale iniziale del dispositivo di simulazione è superiore a 5 000 Hz; si raccomanda l’uso di accelerometri smorzati con un coefficiente di smorzamento di circa 0,7.»;

b)

il punto 4.7 è sostituito dal seguente:

4.7.   La frequenza naturale iniziale del dispositivo di simulazione è superiore a 5 000 Hz; si raccomanda l’uso di accelerometri smorzati con un coefficiente di smorzamento di circa 0,7.»


13.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/23


REGOLAMENTO (UE) N. 460/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2011

che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) nelle o sulle carote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per la sostanza attiva chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) i LMR sono fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), il 23 agosto 2010 la Francia ha notificato alla Commissione l’autorizzazione temporanea di un prodotto fitosanitario contenente il chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) da utilizzare sulle carote per contenere le mosche della carota, un pericolo imprevedibile che non ha potuto essere limitato con altri mezzi. In conformità dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 la Francia ha pertanto informato gli altri Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, (di seguito «l’Autorità») di aver autorizzato l’immissione in commercio nel suo territorio di carote contenenti residui di antiparassitari in quantità superiori al pertinente LMR. La Francia ha inoltre presentato un’appropriata valutazione dei rischi nella quale si conclude che tali carote non rappresentano un rischio inaccettabile, segnatamente che l’aumento del livello di residui proposto non comporta rischi per i consumatori.

(3)

L’autorità ha esaminato la valutazione dei rischi presentata dalla Francia, soffermandosi in particolare sui rischi per i consumatori e, se pertinente, per gli animali. L’autorità ha formulato un parere motivato sul LMR proposto (3). In tale parere l’Autorità ha giudicato il LMR proposto accettabile in termini di sicurezza dei consumatori sulla base di una valutazione dell’esposizione dei consumatori per 27 gruppi specifici di consumatori europei.

(4)

Alla luce del parere scientifico dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, si ritiene che il LMR proposto sia conforme alle prescrizioni dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(5)

Il regolamento (CE) n. 396/2005 va quindi modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  Relazione scientifica EFSA disponibile sul sito http://www.efsa.europa.eu

Parere motivato dell’EFSA: Modification of the existing MRL for chlorantraniliprole in carrots. EFSA Journal 2010; 8(10): 1859. Pubblicato l’11 ottobre 2010. Adottato l’8 ottobre 2010.


ALLEGATO

Nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 la colonna relativa al chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Clorantraniliprolo

(DPX E-2Y45)

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

i)

Agrumi

0,01 (2)

0110010

Pompelmi [Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi]

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

 

0110030

Limoni (Limone)

 

0110040

Limette

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi)

 

0110990

Altri

 

0120000

ii)

Frutta a guscio (con o senza guscio)

0,05

0120010

Mandorle

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

iii)

Pomacee

0,5

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

0130020

Pere (Nashi)

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altro

 

0140000

iv)

Drupacee

1

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)

 

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

 

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole)

 

0140990

Altri

 

0150000

v)

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve da tavola e da vino

1

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

0,01 (2)

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,01 (2)

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche [More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro]

 

0153030

Lamponi [Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x idaeus)]

 

0153990

Altri

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0,01 (2)

0154010

Mirtilli (Mirtilli neri)

 

0154020

Mirtilli giganti americani (Mirtilli rossi)

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (Bacche di corbezzolo)

 

0154070

Azzeruolo [Baby kiwi (Actinidia arguta)]

 

0154080

Bacche di sambuco [Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti]

 

0154990

Altri

 

0160000

vi)

Frutta varia

0,01 (2)

0161000

a)

Buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)]

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambolan (susina di Giava) [Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora)]

 

0161990

Altri

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi

 

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, mangostano)

 

0162030

Passiflore

 

0162040

Fichi d’India (fichi di cactus)

 

0162050

Cainito

 

0162060

Cachi di Virginia [Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (lucuma mammosa)]

 

0162990

Altri

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocadi

 

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, apple banana)

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melagrane

 

0163060

Cherimolia [Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza]

 

0163070

Guava [Frutto del dragone/pitahaya/pitaya (Hylocereus undatus)]

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell’albero del pane (Jack)

 

0163100

Durian

 

0163110

Annona (guanabana)

 

0163990

Altri

 

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

i)

Ortaggi a radice e tubero

 

0211000

a)

Patate

0,02

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,02

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

 

0212040

Maranta

 

0212990

Altri

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

0213010

Bietole rosse

0,02

0213020

Carote

0,08 (+)

0213030

Sedani-rapa

0,02

0213040

Rafano (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

0,02

0213050

Topinambur

0,02

0213060

Pastinaca

0,02

0213070

Prezzemolo a grossa radice

0,02

0213080

Ravanelli [Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus)]

0,02

0213090

Salsefrica [Scorzonera, barba gentile (scorzonera hispanica)]

0,02

0213100

Rutabaga

0,02

0213110

Rape

0,02

0213990

Altri

0,02

0220000

ii)

Ortaggi a bulbo

0,01 (2)

0220010

Agli

 

0220020

Cipolle (Cipolle argentate)

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline (Cipolle invernali e varietà simili)

 

0220990

Altri

 

0230000

iii)

Ortaggi a frutto

 

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori [Pomodori ciliegia, tamarillo, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense)]

0,6

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

1

0231030

Melanzane (Pepini)

0,6

0231040

Okra, gombo

0,6

0231990

Altri

0,6

0232000

b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

0,3

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine [Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson)]

 

0232990

Altri

 

0233000

c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

0,3

0233010

Meloni (Kiwano)

 

0233020

Zucche (Zucca invernale)

 

0233030

Cocomeri

 

0233990

Altri

 

0234000

d)

Mais dolce

0,2

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,2

0240000

iv)

Cavoli

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli [Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori)]

1

0241020

Cavolfiori

0,01 (2)

0241990

Altri

0,01 (2)

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0,01 (2)

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

2

0242990

Altri

0,01 (2)

0243000

c)

Cavoli a foglia

20

0243010

Cavoli cinesi [Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), choi sum, cavolo cinese (pe-tsai)]

 

0243020

Cavoli ricci [Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, cavolo riccio]

 

0243990

Altri

 

0244000

d)

Cavoli rapa

0,01 (2)

0250000

v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

20

0251000

a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

 

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

 

0251020

Lattughe [Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana]

 

0251030

Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero)

 

0251040

Crescione

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola (Rucola selvatica)

 

0251070

Senape nera

 

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp. [Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera)]

 

0251990

Altri

 

0252000

b)

Spinaci e simili (foglie)

 

0252010

Spinaci (Spinaci della Nuova Zelanda, foglie di amaranto)

 

0252020

Portulaca [Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda)]

 

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

 

0252990

Altri

 

0253000

c)

Foglie di vite

 

0254000

d)

Crescione acquatico

 

0255000

e)

Cicoria Witloof

 

0256000

f)

Erbe fresche

 

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apiacee)

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano)

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)

 

0256090

Foglie di alloro (lauro)

 

0256100

Dragoncello (Issopo)

 

0256990

Altri (Fiori commestibili)

 

0260000

vi)

Legumi (freschi)

0,01 (2)

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago)

 

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

 

0260030

Piselli (con baccello) [Pisello mangiatutto (pisello dolce)]

 

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri

 

0270000

vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

 

0270010

Asparagi

0,01 (2)

0270020

Cardi

0,01 (2)

0270030

Sedani

10

0270040

Finocchi

0,01 (2)

0270050

Carciofi

0,01 (2)

0270060

Porri

0,01 (2)

0270070

Rabarbaro

0,01 (2)

0270080

Germogli di bambù

0,01 (2)

0270090

Cuori di palma

0,01 (2)

0270990

Altri

0,01 (2)

0280000

viii)

Funghi

0,01 (2)

0280010

Coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake)

 

0280020

Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

 

0280990

Altri

 

0290000

ix)

Alghe marine

0,01 (2)

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,01 (2)

0300010

Fagioli [Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean (Canavalia ensiformis), fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio)]

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia)

 

0300040

Lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0401000

i)

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

0,01 (2)

0401020

Semi di arachide

0,01 (2)

0401030

Semi di papavero

0,01 (2)

0401040

Semi di sesamo

0,01 (2)

0401050

Semi di girasole

0,01 (2)

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

0,01 (2)

0401070

Semi di soia

0,01 (2)

0401080

Semi di senape

0,01 (2)

0401090

Semi di cotone

0,3

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

0,01 (2)

0401110

Semi di cartamo

0,01 (2)

0401120

Semi di borragine

0,01 (2)

0401130

Semi di camelina

0,01 (2)

0401140

Semi di canapa

0,01 (2)

0401150

Semi di ricino

0,01 (2)

0401990

Altri

0,01 (2)

0402000

ii)

Frutti oleaginosi

0,01 (2)

0402010

Olive da olio

 

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri

 

0500000

5.

CEREALI

0,02

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

 

0500030

Mais

 

0500040

Miglio (Panico, tef)

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

 

0500990

Altri

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,02 (2)

0610000

i)

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

 

0620000

ii)

Chicchi di caffè

 

0630000

iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Fiori di camomilla

 

0631020

Fiori di ibisco

 

0631030

Petali di rosa

 

0631040

Fiori di gelsomino [Fiori di sambuco (Sambucus nigra)]

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

b)

Foglie

 

0632010

Foglie di fragola

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Radici di valeriana

 

0633020

Radici di ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

d)

Altre infusi di erbe

 

0640000

iv)

Cacao (semi fermentati)

 

0650000

v)

Carruba

 

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,02 (2)

0800000

8.

SPEZIE

0,02 (2)

0810000

i)

Semi

 

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero

 

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 

0810040

Semi di coriandolo

 

0810050

Semi di cumino

 

0810060

Semi di aneto

 

0810070

Semi di finocchio

 

0810080

Semi di fieno greco

 

0810090

Noci moscate

 

0810990

Altri

 

0820000

ii)

Frutta e bacche

 

0820010

Pimenti

 

0820020

Semi di anice (pepe giapponese)

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

iii)

Corteccia

 

0830010

Cannella (Cassia)

 

0830990

Altri

 

0840000

iv)

Radici o rizomi

 

0840010

Liquirizia

 

0840020

Zenzero

 

0840030

Curcuma

 

0840040

Barbaforte o cren

 

0840990

Altri

 

0850000

v)

Germogli

 

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

vi)

Stigma del fiore

 

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

vii)

Arillo

 

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

 

0900010

Barbabietola da zucchero

0,02

0900020

Canna da zucchero

0,01 (2)

0900030

Radici di cicoria

0,02

0900990

Altri

0,01 (2)

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

0,01 (2)

1010000

i)

Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari

 

1011000

a)

Carne

 

1011010

Carne

 

1011020

Grasso privo di carne magra

 

1011030

Fegato

 

1011040

Reni

 

1011050

Frattaglie commestibili

 

1011990

Altri

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Carne

 

1012020

Grasso

 

1012030

Fegato

 

1012040

Reni

 

1012050

Frattaglie commestibili

 

1012990

Altri

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Carne

 

1013020

Grasso

 

1013030

Fegato

 

1013040

Reni

 

1013050

Frattaglie commestibili

 

1013990

Altri

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Carne

 

1014020

Grasso

 

1014030

Fegato

 

1014040

Reni

 

1014050

Frattaglie commestibili

 

1014990

Altri

 

1015000

e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

1015010

Carne

 

1015020

Grasso

 

1015030

Fegato

 

1015040

Reni

 

1015050

Frattaglie commestibili

 

1015990

Altri

 

1016000

f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

1016010

Carne

 

1016020

Grasso

 

1016030

Fegato

 

1016040

Reni

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

1016990

Altri

 

1017000

g)

Altri animali domestici (Conigli, canguri)

 

1017010

Carne

 

1017020

Grasso

 

1017030

Fegato

 

1017040

Reni

 

1017050

Frattaglie commestibili

 

1017990

Altri

 

1020000

ii)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini

 

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri

 

1030000

iii)

Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

1030010

Galli e galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

iv)

Miele (Pappa reale, polline)

 

1050000

v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

 

1060000

vi)

Gasteropodi

 

1070000

vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri

 

Clorantraniliprolo (DPX E-2Y45)

(+) 0213020

Carote

LMR applicabili fino al 31 dicembre 2012; dopo tale data i LMR saranno di 0,02 mg/kg, salvo modifica introdotta da un regolamento.»


(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(2)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.


13.5.2011   

IT

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L 124/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 461/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 397/2010 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 del suddetto regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo da fissare.

(2)

Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare quanto al rilascio dei titoli di esportazione, sono fissate nel regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2). Tuttavia, occorre fissare il limite quantitativo per campagna di commercializzazione tenendo conto delle eventuali opportunità esistenti sui mercati di esportazione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 397/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/11 (3), ha fissato tale limite a 650 000 t. Detto quantitativo si è rapidamente esaurito. I prezzi attualmente elevati dello zucchero incoraggiano i produttori a coltivare a barbabietola da zucchero superfici supplementari nel 2011. Considerato che il massimale stabilito dall’OMC per le esportazioni relativamente alla campagna 2010/11 non è stato completamente utilizzato, occorre aumentare di 700 000 t il quantitativo limite per le esportazioni onde sfruttare tutti i possibili sbocchi del prodotto. Tale misura offrirà ulteriori opportunità commerciali al settore dello zucchero dell’Unione schiudendo, in particolare, nuove prospettive ai produttori rispetto alle semine attuali; essa dovrebbe altresì consentire di stabilizzare ulteriormente il mercato.

(4)

Allo scopo di permettere agli operatori economici di pianificare le loro operazioni, occorre autorizzare le domande di titoli di esportazione fin dalla prima settimana di luglio. È opportuno fissare il periodo di validità dei suddetti titoli dal 1o settembre 2011 al 31 dicembre 2011 in modo che la misura includa unicamente lo zucchero proveniente dal nuovo raccolto di settembre.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 397/2010.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 397/2010 è modificato come segue:

1)

nell’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.   Per la campagna 2010/11, che va dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.»;

2)

il seguente articolo 2 bis è inserito:

«Articolo 2 bis

In deroga all’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione rilasciati a partire dal 4 luglio 2011 per i quantitativi stabiliti all’articolo 1 sono validi dal 1o settembre 2011 al 31 dicembre 2011.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 115 dell’8.5.2010, pag. 26.


13.5.2011   

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L 124/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 462/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

52,1

TN

107,9

TR

72,3

ZZ

77,4

0707 00 05

TR

108,2

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

86,8

TR

107,0

ZZ

96,9

0709 90 80

EC

27,0

ZZ

27,0

0805 10 20

EG

56,7

IL

55,0

MA

47,3

TN

54,9

TR

71,5

ZZ

57,1

0805 50 10

TR

54,8

ZZ

54,8

0808 10 80

AR

78,7

BR

70,0

CA

107,1

CL

86,9

CN

95,4

NZ

120,9

US

145,0

UY

54,3

ZA

85,2

ZZ

93,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


13.5.2011   

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L 124/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 463/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 456/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 123 del 12.5.2011, pag. 70.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 13 maggio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

43,09

0,00

1701 11 90 (1)

43,09

1,98

1701 12 10 (1)

43,09

0,00

1701 12 90 (1)

43,09

1,68

1701 91 00 (2)

41,36

5,06

1701 99 10 (2)

41,36

1,93

1701 99 90 (2)

41,36

1,93

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.