ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.112.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 112

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
30 aprile 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 404/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2011

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 14, paragrafo 10, l'articolo 15, paragrafo 9, l'articolo 16 paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 7, l'articolo 22, paragrafo 7, l'articolo 23, paragrafo 5, l'articolo 24, paragrafo 8, l'articolo 25, paragrafo 2, l'articolo 32, l'articolo 37, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 6, l'articolo 55, paragrafo 5, l'articolo 58, paragrafo 9, l'articolo 60, paragrafo 7, l'articolo 61, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 72, paragrafo 5, l'articolo 73, paragrafo 9, l'articolo 74, paragrafo 6, l'articolo 75, paragrafo 2, l'articolo 76, paragrafo 4, l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafo 7, l'articolo 92, paragrafo 5, l'articolo 103, paragrafo 8, l'articolo 105, paragrafo 6, l'articolo 106, paragrafo 4, l'articolo 107, paragrafo 4, l'articolo 111, paragrafo 3, l'articolo 116, paragrafo 6, l'articolo 117, paragrafo 4, e l'articolo 118, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 (in seguito denominato «il regolamento sul controllo») prevede l'adozione di modalità e misure intese ad attuare alcune disposizioni da esso stabilite.

(2)

Al fine di assicurare un'applicazione coerente di tali modalità, è necessaria l'elaborazione di alcune definizioni.

(3)

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che un peschereccio dell'Unione può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità. L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che un peschereccio dell'Unione è autorizzato a svolgere attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità. È opportuno stabilire modalità comuni per il rilascio e la gestione di tali licenze di pesca e autorizzazioni di pesca al fine di garantire una norma comune per le informazioni in esse contenute.

(4)

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che il comandante di un peschereccio deve rispettare le condizioni e le restrizioni relative alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi. Poiché tali condizioni e restrizioni si applicano alle acque dell'Unione, è necessario istituirle a livello dell'Unione europea.

(5)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, gli Stati membri devono utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai loro pescherecci ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle loro acque. È opportuno redigere per tale sistema delle specifiche comuni a livello dell'Unione europea. Tali specifiche devono, in particolare, precisare le caratteristiche degli impianti di localizzazione via satellite, le modalità di trasmissione dei dati relativi alla posizione e le norme in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento degli impianti di localizzazione via satellite.

(6)

L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che i comandanti di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri devono tenere un giornale di pesca per le loro operazioni. È necessario stabilire le informazioni che devono essere registrate nei giornali di pesca e il loro formato.

(7)

L'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento sul controllo stabilisce che, per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo, i comandanti dei pescherecci dell'Unione devono applicare i fattori di conversione fissati dall'Unione. È pertanto necessario stabilire tali fattori di conversione.

(8)

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che i comandanti di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri devono registrare per via elettronica le informazioni contenute nel giornale di pesca. È opportuno stabilire i requisiti per la compilazione e la trasmissione elettronica di tali informazioni oltre a precisarne il formato.

(9)

L'articolo 21, paragrafo 1, e l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabiliscono che i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri devono compilare e presentare le dichiarazioni di trasbordo e sbarco. È opportuno stabilire quali informazioni devono essere inserite in tali dichiarazioni oltre a precisarne le modalità di presentazione.

(10)

L'articolo 22, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sul controllo dispongono la compilazione e la trasmissione elettroniche delle dichiarazioni di trasbordo e sbarco. È opportuno stabilire i requisiti per la compilazione e la trasmissione elettroniche di tali dati oltre a precisarne il formato.

(11)

L'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabiliscono che ciascuno Stato membro deve controllare, mediante campionamento, le attività dei pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco. Al fine di garantire norme comuni per tali campionamenti occorre stabilire norme dettagliate a livello dell'Unione europea.

(12)

L'articolo 37 del regolamento sul controllo stabilisce che la Commissione deve adottare le necessarie azioni correttive qualora abbia vietato la pesca a causa del presunto esaurimento delle possibilità di pesca a disposizione di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri o dell'Unione europea e risulti che in realtà uno Stato membro non ha esaurito le proprie possibilità di pesca. È necessario adottare norme adeguate per la ridistribuzione di tali possibilità di pesca, che tengano conto della disponibilità o meno di un totale ammissibile di catture (TAC) per l'Unione o valutino se a seguito della fissazione annua delle possibilità di pesca, le circostanze non consentono tale ridistribuzione.

(13)

Gli articoli da 39 a 41 del regolamento sul controllo prevedono norme atte a evitare il superamento della potenza del motore dei pescherecci. È necessario stabilire norme tecniche per le certificazioni e i controlli pertinenti da effettuare in tale ambito.

(14)

L'articolo 55 del regolamento sul controllo stabilisce che gli Stati membri debbano provvedere affinché la pesca ricreativa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca. Per gli stock oggetto di un piano di ricostituzione, è opportuno che gli Stati membri procedano alla raccolta dei dati di cattura della pesca ricreativa. Qualora la pesca ricreativa abbia un impatto significativo sulle risorse, il Consiglio può adottare misure di gestione specifiche. È opportuno determinare modalità per l'istituzione di piani di campionamento al fine di consentire agli Stati membri di sorvegliare le catture di stock oggetto di piani di ricostituzione effettuate nell'ambito della pesca ricreativa dai loro pescherecci, in acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione.

(15)

Al fine di istituire un regime di controllo completo è necessario che l'intera catena di produzione e di immissione sul mercato rientri nell'ambito di applicazione del suddetto regime. L'articolo 58 del regolamento sul controllo prevede un sistema di tracciabilità coerente per garantire che tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. È necessario determinare norme comuni per le procedure di identificazione del prodotto in questione.

(16)

L'articolo 60 del regolamento sul controllo stabilisce che tutti i prodotti della pesca debbano essere pesati con sistemi approvati dalle autorità competenti a meno che esse non abbiano adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione. È necessario determinare norme comuni in tutti gli Stati membri per la pesatura dei prodotti della pesca freschi e surgelati, nonché per la pesatura dei prodotti della pesca trasbordati e per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco.

(17)

L'articolo 61 del regolamento sul controllo prevede la possibilità che i prodotti della pesca vengano pesati dopo il trasporto a condizione che lo Stato membro abbia adottato un piano di controllo o, qualora i prodotti della pesca vengano trasportati in un altro Stato membro, che gli Stati membri interessati abbiano adottato un programma di controllo comune approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione. Occorre definire tale metodologia fondata sul rischio.

(18)

La pesca di aringhe, sgombri e sugarelli presenta alcune caratteristiche specifiche. Per questo motivo è opportuno stabilire norme speciali per la pesatura ed elementi correlati al fine di tener conto di tali caratteristiche specifiche.

(19)

L'articolo 64 del regolamento sul controllo prevede l'adozione di modalità concernenti il contenuto delle note di vendita. È pertinente includere tali modalità nel presente regolamento.

(20)

A norma degli articoli 71 e 72 del regolamento sul controllo, gli Stati membri effettuano una sorveglianza nelle acque dell'Unione europea e adottano le necessarie misure qualora le risultanze di un avvistamento non corrispondano alle informazioni di cui dispongono. È necessario istituire norme comuni concernenti il contenuto dei rapporti di sorveglianza e i relativi mezzi di trasmissione.

(21)

L'articolo 73 del regolamento sul controllo offre al Consiglio la possibilità di istituire programmi di osservazione di controllo e di definire a grandi linee il profilo e le mansioni degli osservatori di controllo a bordo dei pescherecci. Occorre pertanto redigere le modalità di intervento e i compiti degli osservatori di controllo.

(22)

A norma del capo I del titolo VII del regolamento sul controllo, occorre stabilire norme relative allo svolgimento delle ispezioni al fine di incoraggiare un approccio armonizzato al controllo delle attività effettuate dagli Stati membri. È opportuno stabilire norme relative alla linea di condotta dei funzionari incaricati delle ispezioni e agli obblighi degli Stati membri in merito al comportamento dei loro funzionari autorizzati a svolgere tali ispezioni. Al contempo, occorre precisare i compiti degli operatori durante l'ispezione. È altresì necessario definire principi comuni per le procedure di ispezione in mare, nei porti, durante il trasporto, nei mercati e in relazione ai rapporti di ispezione e alla loro trasmissione.

(23)

L'articolo 79 del regolamento sul controllo stabilisce che gli ispettori dell'Unione possano effettuare ispezioni nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione. È opportuno elaborare le norme relative alla nomina degli ispettori dell'Unione, alle loro mansioni e ai loro obblighi, nonché al tipo di seguito da riservare ai loro rapporti.

(24)

L'articolo 92 del regolamento sul controllo stabilisce l'istituzione di un sistema di punti per infrazioni gravi allo scopo di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nonché pari condizioni in tutte le acque dell'Unione. Affinché ciò avvenga, è necessario fissare norme comuni a livello dell'Unione per l'applicazione di tale sistema di punti, tra cui un elenco dei punti da assegnare ad ogni infrazione grave.

(25)

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, e dell'articolo 103 del regolamento sul controllo, l'assistenza finanziaria nel quadro del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo della pesca (2), e del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (3), è subordinata al rispetto da parte degli Stati membri dei loro obblighi negli ambiti della conservazione e del controllo della pesca, ferma restando la possibilità per la Commissione di sospendere e sopprimere tale assistenza finanziaria in determinate condizioni. È necessario determinare le modalità di applicazione di tali misure.

(26)

L'articolo 107 del regolamento sul controllo stabilisce che la Commissione possa operare detrazioni dai contingenti in caso di inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme in materia di stock soggetti a piani pluriennali in grado di costituire una grave minaccia per la conservazione di tali stock. Occorre pertanto fissare norme relative all'entità della detrazione, tenendo conto della natura dell'inosservanza, del livello del suo impatto nonché della gravità della minaccia per la risorsa.

(27)

Il capo I del titolo XII del regolamento sul controllo stabilisce le norme per la gestione dei dati registrati ai fini di tale regolamento, tra cui l'obbligo per gli Stati membri di creare una banca dati informatizzata e un sistema di convalida nonché le disposizioni relative all'accesso e allo scambio di tali dati. È necessario stabilire norme comuni relative all'istituzione delle procedure da seguire per elaborare tali dati e garantire che la Commissione vi abbia accesso, nonché in ordine alla definizione dei requisiti per lo scambio di dati.

(28)

L'articolo 110 del regolamento sul controllo concerne l'accesso remoto da parte della Commissione o dell'organismo da essa designato ai file informatici contenenti i dati registrati dai centri di controllo della pesca degli Stati membri. Al fine di garantire tale accesso, è opportuno stabilire norme chiare relative alle condizioni e alle procedure da rispettare.

(29)

A norma degli articoli da 114 a 116 del regolamento sul controllo, gli Stati membri devono crearsi un proprio sito web ufficiale. Al fine di garantire a tutti gli Stati membri pari condizioni di accessibilità, è opportuno stabilire norme a livello dell'Unione in relazione a tali siti web.

(30)

Ai sensi dell'articolo 117 del regolamento sul controllo, occorre istituire un sistema di assistenza reciproca per garantire la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e la Commissione. Tale cooperazione amministrativa è essenziale per garantire la creazione di pari condizioni nell'Unione e affinché le attività illegali siano sottoposte ad indagini e sanzioni adeguate. Occorre pertanto elaborare norme atte a consentire lo scambio sistematico di informazioni, su richiesta o spontaneamente, nonché la possibilità di chiedere misure di esecuzione e la notifica amministrativa da parte di un altro Stato membro.

(31)

La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4). La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5), in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso nonché rettifica degli stessi.

(32)

Al fine di agevolare l'attuazione del sistema di controllo della pesca, occorre riunire tutte le modalità di applicazione in un unico regolamento. Devono quindi essere abrogati i seguenti regolamenti della Commissione:

regolamento (CEE) n. 2807/83 (6) che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesce da parte degli Stati membri,

regolamento (CEE) n. 3561/85 (7) relativo alle informazioni sulle ispezioni inerenti alle attività di pesca eseguite dalle autorità di controllo nazionali,

regolamento (CEE) n. 493/87 (8) che stabilisce le modalità da adottare per l'indennizzo dei danni occasionati dall'interruzione di talune attività di pesca,

regolamento (CEE) n. 1381/87 (9) che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca,

regolamento (CEE) n. 1382/87 (10) che stabilisce modalità di applicazione per le ispezioni di pescherecci,

regolamento (CE) n. 2943/95 (11) recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali,

regolamento (CE) n. 1449/98 (12) che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i rapporti «effort report»,

regolamento (CE) n. 356/2005 (13) che stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare,

regolamento (CE) n. 2244/2003 (14) che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite,

regolamento (CE) n. 1281/2005 (15) relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza,

regolamento (CE) n. 1042/2006 (16) recante modalità di applicazione dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca,

regolamento (CE) n. 1542/2007 (17) relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri ed i sugarelli,

regolamento (CE) n. 1077/2008 (18) che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007, nonché

regolamento (CE) n. 409/2009 (19) che istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo e che modifica il regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione.

(33)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del sistema di controllo dell'Unione europea secondo dal regolamento sul controllo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«peschereccio dell'Unione», i pescherecci definiti all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002 (20);

2)

«acque dell'Unione», le acque definite all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2371/2002 della Commissione;

3)

«titolare di una licenza di pesca», persona fisica o giuridica alla quale è stata rilasciata una licenza di pesca ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sul controllo;

4)

«ispettori dell'Unione», gli ispettori definiti all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento sul controllo;

5)

«dispositivo di concentrazione dei pesci», qualsiasi attrezzo galleggiante sulla superficie del mare o ancorato con l'obiettivo di attirare i pesci;

6)

«attrezzo fisso», qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l'operazione di cattura non presuppone un movimento attivo dell'attrezzo stesso, tra cui

a)

reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, reti trappola;

b)

reti da posta derivanti e tramagli derivanti, ciascuno dei quali può essere dotato di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione;

c)

palangari, nasse e trappole;

7)

«sfogliara», rete da traino la cui imboccatura è mantenuta aperta da un'asta o da un dispositivo analogo, indipendentemente dal fatto che sia supportata o meno quando viene trascinata sul fondale;

8)

«sistema di controllo dei pescherecci» (VMS) di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, sistema di controllo dei pescherecci via satellite che fornisce a intervalli regolari alle autorità di pesca i dati relativi alla posizione, alla rotta e alla velocità dei pescherecci;

9)

«dispositivo di localizzazione via satellite» di cui all'articolo 4, paragrafo 12, del regolamento sul controllo, dispositivo installato a bordo del peschereccio che trasmette automaticamente la posizione e i dati relativi al centro di controllo della pesca come previsto dalla legge e che consente il rilevamento e l'identificazione del peschereccio in qualsiasi momento;

10)

«bordata di pesca», qualsiasi viaggio di un peschereccio durante il quale si svolgono attività di pesca che iniziano nel momento in cui il peschereccio lascia il porto e terminano all'arrivo in porto;

11)

«operazione di pesca», qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, al traino e al recupero di attrezzi mobili nonché alla posa, all'immersione, al ritiro o al riposizionamento di attrezzi fissi e al prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo medesimo, dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso;

12)

«giornale di pesca elettronico», la registrazione informatizzata delle informazioni relative alle operazioni di pesca da parte del comandante del peschereccio che viene trasmessa alle autorità dello Stato membro;

13)

«presentazione del prodotto», descrizione dello stato trasformato del prodotto della pesca o di una parte del medesimo in conformità ai codici e alle descrizioni dell'allegato I;

14)

«Agenzia europea di controllo della pesca», l'agenzia definita all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (21);

15)

«avvistamento», qualsiasi osservazione di un peschereccio da parte di un'autorità competente di uno Stato membro;

16)

«informazioni sensibili sotto il profilo commerciale», informazioni la cui comunicazione potrebbe ledere gli interessi commerciali di un operatore;

17)

«sistema informatizzato di convalida», sistema che consente di verificare che tutti i dati registrati nelle banche dati degli Stati membri siano precisi, completi e vengano presentati nei termini previsti;

18)

«servizio web», applicazione informatica progettata per supportare l'interazione e l'interoperabilità tra macchine all'interno di una rete.

TITOLO II

CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

CAPO I

Licenze di pesca

Articolo 3

Rilascio e gestione delle licenze di pesca

1.   La licenza di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo è valida per un solo peschereccio dell'Unione.

2.   Gli Stati membri rilasciano, gestiscono e revocano ai loro pescherecci le licenze di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo in conformità al presente regolamento.

3.   Le licenze di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo contengono almeno le informazioni riportate all'allegato II.

4.   Le licenze di pesca rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 1281/2005 sono considerate licenze di pesca rilasciate a norma del presente regolamento se contengono le informazioni minime previste dal paragrafo 3 del presente articolo.

5.   La validità della licenza di pesca è subordinata al rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

6.   In caso di sospensione temporanea o revoca definitiva della licenza di pesca, le autorità dello Stato membro di bandiera informano immediatamente il titolare della licenza di pesca in questione.

7.   In qualsiasi momento, la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, in gt o kw, non supera i livelli di capacità massima di tale Stato membro stabiliti in conformità agli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai regolamenti (CE) n. 1438/2003 della Commissione (22), (CE) n. 639/2004 del Consiglio (23) e (CE) n. 2104/2004 della Commissione (24).

CAPO II

Autorizzazioni di pesca

Articolo 4

Autorizzazioni di pesca

1.   L'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento sul controllo è valida per un solo peschereccio dell'Unione.

2.   Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento sul controllo contengono almeno le informazioni riportate all'allegato III. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme della politica comune della pesca.

3.   I permessi di pesca speciali rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio (25) sono considerati autorizzazioni di pesca rilasciate a norma del presente regolamento se contengono le informazioni minime previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

4.   Un'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 2 e una licenza di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento possono figurare nello stesso documento.

5.   Fatte salve le norme speciali, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri che pescano esclusivamente nelle acque territoriali del loro Stato membro di bandiera sono esentati dall'obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca.

6.   Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 5, del presente regolamento si applicano per quanto di ragione.

Articolo 5

Elenco delle autorizzazioni di pesca

1.   Fatte salve le norme speciali, una volta divenuti operativi i siti web di cui all'articolo 114 del regolamento sul controllo e non più tardi del 1o gennaio 2012, gli Stati membri rendono disponibile, nella zona protetta dei loro siti web ufficiali, l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento sul controllo prima che tali autorizzazioni di pesca acquistino validità. Tali elenchi sono aggiornati in caso di modifiche prima che queste ultime diventino effettive.

2.   Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco dei propri pescherecci che hanno ricevuto autorizzazioni di pesca per il 2011. Essi informano la Commissione di ogni modifica apportata a questo elenco prima che le modifiche diventino effettive.

CAPO III

Marcatura e identificazione dei pescherecci dell'Unione e dei loro attrezzi

Sezione 1

Marcatura e identificazione dei pescherecci

Articolo 6

Marcatura dei pescherecci

I pescherecci dell'Unione sono contrassegnati secondo le disposizioni seguenti:

a)

la lettera (le lettere) del porto o del distretto in cui il peschereccio dell'Unione è immatricolato nonché il numero (i numeri) d'immatricolazione sono dipinti o indicati su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati;

b)

per i pescherecci dell'Unione aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri ma inferiore a 17 metri, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 25 centimetri e lo spessore della linea di almeno 4 centimetri. Per i pescherecci dell'Unione aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 45 centimetri e lo spessore della linea di almeno 6 centimetri;

c)

lo Stato membro di cui la nave batte bandiera può richiedere che il segnale radio internazionale di chiamata (IRCS) o le lettere e i numeri d'immatricolazione esterni siano chiaramente dipinti, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati, sulla cima della timoniera in modo da essere chiaramente visibili dal cielo;

d)

i colori contrastanti sono il bianco e il nero;

e)

le lettere e i numeri di immatricolazione esterni dipinti o indicati sullo scafo del peschereccio dell'Unione non devono essere rimossi, cancellati, alterati, illeggibili, coperti o dissimulati.

Articolo 7

Documenti detenuti a bordo dei pescherecci dell'Unione

1.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione avente una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri tiene a bordo documenti rilasciati da un'autorità competente dello Stato membro in cui il peschereccio è immatricolato, recanti le seguenti informazioni:

a)

il nome (eventuale) della nave;

b)

le lettere del porto o del distretto marittimo in cui la nave è immatricolata e il numero (i numeri) di immatricolazione;

c)

l'eventuale segnale radio internazionale di chiamata;

d)

il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente del noleggiatore (dei noleggiatori);

e)

la lunghezza fuori tutto, la potenza del motore di propulsione, il tonnellaggio lordo e, per i pescherecci dell'Unione entrati in servizio il 1o gennaio 1987 o dopo tale data, la data di entrata in servizio.

2.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri dotati di stive tengono a bordo disegni accurati con la descrizione di queste ultime, inclusa l'indicazione di tutti i punti di accesso e la capacità netta, espressa in metri cubi.

3.   I comandanti di pescherecci dell'Unione dotati di serbatoi di acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento aggiornato in cui è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi a intervalli di 10 cm.

4.   I documenti menzionati nei paragrafi 2 e 3 sono certificati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera. Qualsiasi modifica apportata alle caratteristiche contenute nei documenti menzionati nei paragrafi da 1 a 3 è certificata da un'autorità competente dello Stato membro di bandiera.

5.   I documenti menzionati nel presente articolo sono presentati ai fini del controllo e dell'ispezione su richiesta dei funzionari.

Sezione 2

Marcatura e identificazione degli attrezzi di pesca e delle imbarcazioni a bordo

Articolo 8

Marcatura delle imbarcazioni a bordo e dei dispositivi di concentrazione dei pesci

Le imbarcazioni trasportate a bordo dei pescherecci dell'Unione e i dispositivi di concentrazione dei pesci sono contrassegnati con le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio che li utilizza.

Articolo 9

Norme generali per gli attrezzi fissi e le sfogliare

1.   Le disposizioni contenute negli articoli da 9 a 12 del presente regolamento si applicano ai pescherecci dell'Unione che operano in tutte le acque dell'Unione e le disposizioni contenute negli articoli da 13 a 17 del presente regolamento si applicano alle acque dell'Unione a una distanza di 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base degli Stati membri costieri.

2.   Nelle acque dell'Unione quali definite al paragrafo 1 è vietato utilizzare per la pesca attrezzi fissi, boe e sfogliare non marcati e non identificabili in conformità alle disposizioni degli articoli da 10 a 17 del presente regolamento.

3.   Nelle acque dell'Unione quali definite al paragrafo 1 è vietato detenere a bordo:

a)

aste di sfogliara che non espongono le lettere e i numeri di immatricolazione esterni in conformità all'articolo 10 del presente regolamento;

b)

attrezzi fissi non recanti una targhetta conforme all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento;

c)

boe non marcate in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 10

Norme relative alle sfogliare

I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni sfogliara montata detenuta a bordo o utilizzata per la pesca esponga in forma chiaramente leggibile, sull'asta di ogni sfogliara montata, le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio stesso.

Articolo 11

Norme relative agli attrezzi fissi

1.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni attrezzo fisso detenuto a bordo o utilizzato per la pesca sia chiaramente marcato e identificabile conformemente al disposto del presente articolo.

2.   Ogni attrezzo fisso utilizzato per la pesca espone in forma permanente le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio cui appartiene:

a)

per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore;

b)

per le lenze e i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio;

c)

per le nasse e le trappole, su un'etichetta fissata alla lima da piombo;

d)

per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico, su targhette fissate conformemente al disposto delle lettere a), b) e c) ad intervalli regolari non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico.

Articolo 12

Norme relative alle targhette

1.   Ogni targhetta:

a)

è fatta di materiale inalterabile;

b)

è saldamente fissata all'attrezzo;

c)

misura almeno 65 millimetri di larghezza;

d)

misura almeno 75 millimetri di lunghezza.

2.   La targhetta non può essere rimossa, cancellata, alterata, resa illeggibile, coperta o dissimulata.

Articolo 13

Norme relative alle boe

1.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché a ciascun attrezzo fisso utilizzato per la pesca siano fissate due boe segnaletiche situate alle estremità e delle boe intermedie, attrezzate come prescritto nell'allegato IV e provvedono affinché dette boe siano usate conformemente al disposto della presente sezione.

2.   Ogni boa segnaletica situata alle estremità dell'attrezzo e ogni boa intermedia espone le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio dell'Unione cui appartiene e che utilizza tali boe, come in appresso specificato:

a)

le lettere e i numeri sono esposti nel punto più alto possibile al di sopra del livello dell'acqua in modo da essere chiaramente visibili;

b)

in un colore contrastante con quello della superficie sulla quale sono esposti.

3.   Le lettere e i numeri esposti sulla boa segnaletica non possono essere cancellati, alterati o resi illeggibili dal tempo.

Articolo 14

Norme relative ai cavi

1.   I cavi che collegano le boe all'attrezzo fisso sono di materiale sommergibile oppure sono provvisti di pesi.

2.   I cavi che collegano a ciascun attrezzo le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissati alle estremità di tale attrezzo.

Articolo 15

Norme relative alle boe segnaletiche situate alle estremità

1.   Le boe segnaletiche situate alle estremità sono usate in modo tale da permettere di individuare in qualsiasi momento ciascuna estremità dell'attrezzo.

2.   L'asta di ogni boa segnaletica situata alle estremità ha un'altezza di almeno 1 metro dal livello del mare, misurata dal punto più alto del galleggiante al bordo inferiore della bandierina più bassa.

3.   Le boe segnaletiche situate alle estremità sono colorate, ma non di color rosso o verde.

4.   Ogni boa segnaletica situata alle estremità è composta da:

a)

una o due bandierine rettangolari; qualora siano necessarie due bandierine sulla stessa boa, la distanza fra queste è di almeno 20 centimetri; le bandierine che indicano le estremità dello stesso attrezzo sono dello stesso colore, che non può essere bianco, e delle stesse dimensioni;

b)

una o due luci, di colore giallo, che lampeggiano ogni cinque secondi (F1 Y5s) e sono visibili a una distanza di almeno due miglia nautiche.

5.   Ciascuna boa segnaletica situata alle estremità può includere un segnale all'estremità superiore con una o due bande luminose a strisce che non possono essere di colore rosso o verde e hanno una larghezza di almeno 6 centimetri.

Articolo 16

Norme relative al fissaggio delle boe segnaletiche situate alle estremità

1.   Le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissate agli attrezzi fissi nel modo seguente:

a)

la boa nel settore occidentale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da sud ad ovest, compreso il nord) è attrezzata con due bandierine, due bande luminose a strisce, due luci e una targhetta conformemente all'articolo 12 del presente regolamento;

b)

la boa nel settore orientale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da nord ad est, compreso il sud) è attrezzata con una bandierina, una banda luminosa a strisce, una luce e una targhetta conformemente all'articolo 12 del presente regolamento.

2.   La targhetta reca le informazioni previste all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 17

Boe segnaletiche intermedie

1.   Agli attrezzi fissi di estensione superiore a cinque miglia nautiche sono fissate boe segnaletiche intermedie nel modo seguente:

a)

le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a cinque miglia nautiche, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore a tale distanza;

b)

le boe segnaletiche intermedie sono attrezzate con una luce intermittente di colore giallo che lampeggia ogni cinque secondi (F1 Y5s) ed è visibile a una distanza di almeno due miglia nautiche. Esse hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all'estremità nel settore orientale, fatta eccezione per la bandierina che è di colore bianco.

2.   In deroga al paragrafo 1, nel Mar Baltico le boe segnaletiche intermedie sono fissate agli attrezzi fissi di estensione superiore a un miglio nautico. Le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore ad un miglio nautico.

Le boe segnaletiche intermedie hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all'estremità nel settore orientale, tranne per quanto in appresso specificato:

a)

le bandierine sono di colore bianco;

b)

una boa segnaletica intermedia ogni cinque è dotata di un riflettore radar con una portata di almeno due miglia nautiche.

CAPO IV

Sistema di controllo dei pescherecci

Articolo 18

Obbligatorietà del dispositivo di localizzazione via satellite sui pescherecci dell'Unione

1.   Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 3, del presente regolamento, i pescherecci dell'Unione soggetti al VMS non possono lasciare il porto se non sono provvisti di un dispositivo di localizzazione via satellite pienamente funzionante installato a bordo.

2.   Quando un peschereccio dell'Unione è ormeggiato in porto, il dispositivo di localizzazione via satellite può essere disinserito soltanto nei seguenti casi:

a)

previa notifica inviata al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero; e

b)

a condizione che la comunicazione successiva indichi che il peschereccio dell'Unione non ha cambiato posizione rispetto alla comunicazione precedente.

Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono consentire che la notifica preventiva di cui alla lettera a) sia sostituita da un messaggio automatico VMS o da un allarme generato dal sistema, che indichi la presenza del peschereccio in una zona geografica predefinita del porto.

3.   Il presente capo non si applica ai pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura.

Articolo 19

Caratteristiche dei dispositivi di localizzazione via satellite

1.   I dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci dell'Unione garantiscono, a intervalli regolari, la trasmissione automatica dei seguenti dati al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:

a)

identificazione del peschereccio;

b)

ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %;

c)

data e ora (espressa in «tempo universale» o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione del peschereccio; e

d)

velocità istantanea e rotta del peschereccio.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite non consentano la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non possano essere alterati manualmente.

Articolo 20

Responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite

1.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettano i dati specificati all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, i comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono in particolare affinché:

a)

i dati non siano alterati in alcun modo;

b)

l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite, scollegate o bloccate in alcun modo;

c)

l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta; e

d)

il dispositivo di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.

3.   È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite a meno che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ne abbiano autorizzato la riparazione o sostituzione.

Articolo 21

Misure di controllo incombenti agli Stati membri di bandiera

Ciascuno Stato membro di bandiera provvede al controllo e alla sorveglianza continui e sistematici dell'esattezza dei dati trasmessi a norma dell'articolo 19 del presente regolamento e interviene tempestivamente non appena constati dati inesatti o incompleti.

Articolo 22

Frequenza di trasmissione dei dati

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP riceva attraverso il VMS, almeno una volta ogni due ore, le informazioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento riguardanti i propri pescherecci. Il CCP può chiedere che la trasmissione avvenga ad intervalli più ravvicinati.

2.   Il CCP ha la possibilità di individuare l'effettiva posizione di ognuno dei suoi pescherecci.

Articolo 23

Controllo dell'entrata in zone specifiche e dell'uscita da tali zone

Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP controlli, attraverso i dati VMS, la data e l'ora dell'entrata e dell'uscita dei suoi pescherecci nelle/dalle zone sotto elencate:

a)

tutte le zone marittime soggette a norme specifiche di accesso alle acque e alle risorse;

b)

le zone di restrizione della pesca di cui all'articolo 50 del regolamento sul controllo;

c)

le zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali per la pesca cui aderiscono l'Unione europea o taluni Stati membri;

d)

acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di paesi terzi.

Articolo 24

Trasmissione dei dati allo Stato membro costiero

1.   Il VMS adottato da ciascuno Stato membro garantisce la trasmissione automatica al CCP dello Stato membro costiero dei dati da fornire ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento con riguardo ai suoi pescherecci mentre essi si trovano nelle acque di uno Stato membro costiero. Tali dati sono trasmessi simultaneamente al CCP dello Stato membro di bandiera secondo il modello riportato nell'allegato V.

2.   Gli Stati membri costieri che esercitano il controllo congiunto in una determinata zona possono precisare una destinazione comune per la trasmissione dei dati da fornire ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

3.   Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco esaustivo delle coordinate latitudinali e longitudinali che delimitano la propria zona economica esclusiva o la propria zona di pesca esclusiva, in un formato, ove possibile elettronico, compatibile con il World Geodetic System 1984 (WGS-84). Esso comunica inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione ogni eventuale modifica di queste coordinate. In alternativa, gli Stati membri possono pubblicare il suddetto elenco sul sito web di cui all'articolo 115 del regolamento sul controllo.

4.   Gli Stati membri costieri garantiscono il coordinamento tra le loro autorità competenti ai fini della trasmissione dei dati VMS in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento sul controllo, anche mediante l'istituzione di apposite procedure chiare e documentate.

Articolo 25

Guasto tecnico o non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite

1.   Qualora il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio dell'Unione sia tecnicamente guasto o non funzioni, il comandante o il suo rappresentante, a partire dal momento in cui è stato rilevato il guasto o dal momento in cui sia stato informato in conformità al paragrafo 4 o all'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, comunica ogni quattro ore al CCP dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio tramite un sistema di telecomunicazione adeguato. Gli Stati membri decidono in merito al sistema di telecomunicazione da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all'articolo 115 del regolamento sul controllo.

2.   Il CCP dello Stato membro di bandiera inserisce senza indugio nella banca dati del VMS le posizioni geografiche di cui al paragrafo 1, non appena ricevute. I dati manuali del VMS devono essere chiaramente distinguibili dai messaggi automatici all'interno di una banca dati. Ove del caso, tali dati del VMS manuali devono essere trasmessi senza indugio agli Stati membri costieri.

3.   Un peschereccio dell'Unione non può salpare dal porto, quando si è verificata una situazione di guasto tecnico o di non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite, finché le autorità competenti dello Stato di bandiera non abbiano constatato che il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo funziona perfettamente. In deroga a questo principio, il CCP dello Stato membro di bandiera può autorizzare i propri pescherecci a lasciare il porto con un dispositivo di localizzazione via satellite non funzionante ai fini della sua riparazione o sostituzione.

4.   Se il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio dell'Unione risulta difettoso o non perfettamente funzionante, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera o, eventualmente, dello Stato membro costiero, provvedono ad informarne il comandante o la persona responsabile del peschereccio, o il loro rappresentante.

5.   L'asportazione dell'impianto di localizzazione via satellite a fini di riparazione o sostituzione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

Articolo 26

Mancata ricezione dei dati

1.   Se durante dodici ore consecutive non riceve dati a norma dell'articolo 22 o dell'articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento, il CCP dello Stato membro di bandiera ne informa quanto prima il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione o il loro rappresentante. Se, per uno stesso peschereccio dell'Unione, il fatto si ripete più di tre volte nell'arco di un anno, lo Stato membro di bandiera procede all'accurato controllo dell'impianto di localizzazione via satellite del peschereccio. Esso dispone inoltre un'indagine per accertare se l'apparecchiatura sia stata manomessa. In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento, l'apparecchiatura può essere asportata per essere esaminata.

2.   Se durante dodici ore non riceve dati a norma dell'articolo 22 o dell'articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento, e l'ultima posizione ricevuta era all'interno delle acque territoriali di uno Stato membro, il CCP dello Stato membro di bandiera ne informa quanto prima il CCP dello Stato membro costiero di cui trattasi.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro costiero, qualora rilevino la presenza di un peschereccio dell'Unione nelle proprie acque territoriali e non abbiano ricevuto dati a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento, ne informano il comandante del peschereccio e il CCP dello Stato di bandiera.

Articolo 27

Controllo e registrazione delle attività di pesca

1.   Gli Stati membri utilizzano i dati ricevuti a norma dell'articolo 22, dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 25 del presente regolamento ai fini del controllo efficace delle attività di pesca dei pescherecci.

2.   Gli Stati membri di bandiera:

a)

garantiscono che i dati pervenuti a norma del presente capo siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;

b)

adottano tutte le misure idonee a garantire l'utilizzo di tali dati esclusivamente per scopi ufficiali; e

c)

adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

Articolo 28

Accesso ai dati da parte della Commissione

La Commissione può chiedere agli Stati membri, in conformità all'articolo 111, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul controllo, di provvedere alla trasmissione automatica, alla Commissione o all'organismo da essa designato, dei dati da fornire in conformità all'articolo 19 del presente regolamento, riguardanti un gruppo specifico di pescherecci durante un determinato periodo di tempo. Tali dati sono trasmessi simultaneamente al CCP dello Stato membro di bandiera secondo il modello riportato nell'allegato V.

TITOLO III

CONTROLLO DELLA PESCA

CAPO I

Giornale di pesca, dichiarazione di trasbordo e dichiarazione di sbarco in formato cartaceo

Sezione 1

Compilazione e presentazione del giornale di pesca, della dichiarazione di sbarco e della dichiarazione di trasbordo in formato cartaceo

Articolo 29

Pescherecci dell'Unione soggetti alla compilazione e alla presentazione del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo/sbarco in formato cartaceo

1.   Fatte salve le disposizione specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri non soggetto alla compilazione e alla trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco, compila e presenta in formato cartaceo i dati del giornale di pesca, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco di cui agli articoli 14, 21 e 23 del regolamento sul controllo. Le suddette dichiarazioni di trasbordo e di sbarco possono essere altresì compilate e presentate dal rappresentante del comandante a suo nome.

2.   L'obbligo di compilare e presentare i dati del giornale di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo si applica anche ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri ai quali lo Stato membro di bandiera imponga di tenere il giornale di pesca e di presentare le dichiarazioni di trasbordo e/o di sbarco in conformità all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.

Articolo 30

Modelli di giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo

1.   Per tutte le zone di pesca, salvo la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV, il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco sono compilate e presentate in formato cartaceo dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità al modello riportato nell'allegato VI. Tuttavia, per le operazioni di pesca condotte esclusivamente nel Mediterraneo dai comandanti di pescherecci dell'Unione non soggetti all'obbligo di trasmettere i dati relativi al giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco per via elettronica, e che effettuano quotidianamente bordate di pesca in un'unica zona di pesca, è possibile utilizzare il modello riportato nell'allegato VII.

2.   Per la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV, si utilizza il formato riportato nell'allegato VIII per il giornale di pesca cartaceo e il formato riportato nell'allegato IX per le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco cartacee.

3.   Il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco nel formato cartaceo riportato negli allegati VI e VII sono tenuti in conformità al paragrafo 1 e all'articolo 31 del presente regolamento anche qualora i pescherecci dell'Unione in questione svolgano attività di pesca nelle acque di un paese terzo, nelle acque disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca o in acque esterne alle acque dell'Unione non disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca, salvo nel caso in cui il paese terzo o le norme dell'organizzazione regionale per la pesca interessata richiedano in modo specifico la compilazione e la presentazione di una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco. Qualora il paese terzo non specifichi un giornale di pesca particolare ma richieda elementi di dati diversi da quelli previsti dall'Unione europea, tali dati devono essere registrati.

4.   Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare giornali di pesca in formato cartaceo conformemente al regolamento (CEE) n. 2807/83 per i pescherecci dell'Unione non soggetti alla compilazione e alla trasmissione per via elettronica dei dati del giornale di pesca a norma dell'articolo 15 del regolamento sul controllo fino al completo esaurimento delle scorte di giornali di pesca cartacei.

Articolo 31

Istruzioni per la compilazione e la presentazione di giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo

1.   Il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo sono compilati e presentati in conformità alle istruzioni riportate nell'allegato X.

2.   Qualora le istruzioni riportate nell'allegato X dichiarino facoltativa l'applicazione di una norma, lo Stato di bandiera ha la facoltà di rendere tale norma obbligatoria.

3.   Tutte le registrazioni inserite nel giornale di pesca, nella dichiarazione di trasbordo e nella dichiarazione di sbarco sono leggibili e indelebili. È vietato cancellare o alterare le registrazioni. In caso di errore, la registrazione errata è annullata con un'unica riga e la registrazione corretta è scritta e siglata dal comandante. Ogni riga è siglata dal comandante.

4.   Il comandante del peschereccio dell'Unione o, per le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco, il suo rappresentante certifica con le proprie iniziali o la propria firma la correttezza delle registrazioni inserite nel giornale di pesca, nella dichiarazione di trasbordo e nella dichiarazione di sbarco.

Articolo 32

Termini per la presentazione del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco in formato cartaceo

1.   Quando un peschereccio dell'Unione sbarca in un porto o effettua un trasbordo in un porto o in un luogo vicino alla costa del proprio Stato membro di bandiera, il comandante presenta alle autorità competenti dello Stato membro interessato l'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'avvenuto trasbordo o sbarco. L'originale (gli originali) della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco possono essere altresì presentati dal rappresentante del comandante a suo nome.

2.   Quando al termine di una bordata di pesca non vengono effettuati sbarchi, il comandante presenta l'originale (gli originali) del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'arrivo in porto. L'originale o gli originali della dichiarazione di trasbordo possono essere altresì presentati dal rappresentante del comandante a suo nome.

3.   Quando un peschereccio dell'Unione effettua un trasbordo in un porto o in un luogo vicino alla costa o sbarca in un porto di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di bandiera, presenta alle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene il trasbordo o lo sbarco la prima copia (le prime copie) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'avvenuto trasbordo o sbarco. L'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco viene spedito (vengono spediti) alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera il prima possibile e comunque entro 48 ore dal trasbordo o dallo sbarco.

4.   Quando un peschereccio dell'Unione effettua un trasbordo in un porto o nelle acque di un paese terzo o in alto mare oppure uno sbarco nel porto di un paese terzo, spedisce alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera l'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dal trasbordo o dallo sbarco.

5.   Qualora un paese terzo o le norme di un'organizzazione regionale per la pesca richiedano una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco rispetto a quella prevista dall'allegato VI, il comandante del peschereccio dell'Unione presenta alle relative autorità competenti una copia di tale documento il prima possibile e comunque entro 48 ore dopo il trasbordo o lo sbarco.

Sezione 2

Norme specifiche per il giornale di pesca in formato cartaceo

Articolo 33

Compilazione del giornale di pesca in formato cartaceo

1.   Il giornale di pesca cartaceo è compilato con tutte le informazioni obbligatorie, anche in assenza di catture:

a)

quotidianamente entro le ore 24:00 e prima dell'entrata in porto;

b)

all'atto di ogni ispezione in mare;

c)

in determinate circostanze definite dalla normativa dell'Unione o dallo Stato membro di bandiera.

2.   Si compila una nuova riga nel giornale di pesca cartaceo:

a)

per ogni giornata in mare;

b)

quando si esercita attività di pesca in una nuova divisione CIEM o in un'altra zona di pesca nell'arco della stessa giornata;

c)

quando si inseriscono dati relativi allo sforzo di pesca.

3.   Si compila una nuova pagina nel giornale di pesca cartaceo:

a)

quando si utilizza un attrezzo diverso o una rete con maglie di dimensione diversa rispetto all'attrezzo precedentemente utilizzato;

b)

per ogni operazione di pesca effettuata dopo un trasbordo o dopo uno sbarco intermedio;

c)

quando il numero delle colonne non è sufficiente;

d)

all'atto della partenza da un porto qualora non sia stato effettuato lo sbarco.

4.   All'atto della partenza da un porto o a seguito del completamento di un'operazione di trasbordo e quando le catture rimangono a bordo, i quantitativi di ogni specie sono indicati su una nuova pagina del giornale di pesca.

5.   Si utilizzano i codici riportati nell'allegato XI per indicare, alle voci corrispondenti del giornale di pesca in formato cartaceo, gli attrezzi di pesca utilizzati.

Sezione 3

Norme specifiche per la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo

Articolo 34

Presentazione della dichiarazione di trasbordo in formato cartaceo

1.   In caso di un'operazione di trasbordo tra due pescherecci dell'Unione, una volta completata l'operazione di trasbordo, il comandante del peschereccio che trasborda i prodotti, o il suo rappresentante, consegna una copia della dichiarazione di trasbordo cartacea del suo peschereccio al comandante del peschereccio sul quale sono stati trasbordati i prodotti o al suo rappresentante. Una volta completata l'operazione di trasbordo, il comandante del peschereccio sulla quale vengono trasbordati i prodotti, o il suo rappresentante, consegna anche una copia della dichiarazione di trasbordo cartacea del suo peschereccio al comandante del peschereccio che trasborda i prodotti o al suo rappresentante.

2.   Le copie di cui al paragrafo 1 sono presentate ai fini del controllo e dell'ispezione su richiesta dei funzionari.

Articolo 35

Firma della dichiarazione di sbarco

Il comandante, o il suo rappresentante, firma ogni pagina della dichiarazione di sbarco prima della relativa presentazione.

CAPO II

Giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo in formato elettronico

Sezione 1

Compilazione e trasmissione dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di sbarco e della dichiarazione di trasbordo in formato elettronico

Articolo 36

Obbligo di disporre di un sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati a bordo dei pescherecci dell'Unione

1.   Fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 4, del presente regolamento, un peschereccio dell'Unione soggetto alla compilazione e alla trasmissione elettroniche del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco a norma degli articoli 15, 21 e 24 del regolamento sul controllo non è autorizzato a lasciare il porto senza un sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati perfettamente funzionante installato a bordo.

2.   Il presente capo non si applica ai pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura.

Articolo 37

Formato per la trasmissione di dati da un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti del suo Stato di bandiera

Gli Stati membri stabiliscono il formato da utilizzare fra i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera e le rispettive autorità competenti per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi al giornale di pesca, alla dichiarazione di trasbordo e alla dichiarazione di sbarco di cui agli articoli 15, 21 e 24 del regolamento sul controllo.

Articolo 38

Messaggi di ricezione

1.   Per ogni trasmissione di dati relativi al giornale di pesca, alla notifica preventiva e allo sbarco è inviato un messaggio di ricezione ai pescherecci dell'Unione. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

2.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione conserva tale messaggio di ricezione fino al termine della bordata di pesca.

Articolo 39

Disposizioni in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

1.   In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e comunicazione installato a bordo di un peschereccio dell'Unione, il comandante o il suo rappresentante, a partire dal momento in cui è stato rilevato il guasto o dal momento in cui sia stato informato in conformità all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento, comunica i dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, tramite un sistema di telecomunicazione adeguato, su base giornaliera ed entro le ore 24:00, anche in assenza di catture. Gli Stati membri decidono in merito al sistema di telecomunicazione da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all'articolo 115 del regolamento sul controllo.

2.   In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione, i dati del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo sono inviati anche:

a)

su richiesta delle autorità competenti dello Stato di bandiera;

b)

subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca o del trasbordo;

c)

prima dell'entrata in porto;

d)

all'atto di ogni ispezione in mare;

e)

in determinate circostanze definite dalla normativa dell'Unione europea o dallo Stato membro di bandiera.

Nei casi di cui alle lettere a) ed e) sono inoltre inviati una notifica preventiva e i dati della dichiarazione di sbarco.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera inseriscono senza indugio i dati di cui al paragrafo 1 nella banca dati elettronica non appena li ricevono.

4.   Dopo un guasto tecnico o un'avaria del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione dei dati, un peschereccio dell'Unione può lasciare il porto solo dopo che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera abbiano constatato che il sistema installato a bordo funziona normalmente o comunque dopo essere stato autorizzato a salpare dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Lo Stato membro di bandiera che autorizza un proprio peschereccio a lasciare il porto di uno Stato membro costiero con un sistema elettronico di registrazione e di comunicazione non funzionante ne informa senza indugio lo Stato membro costiero.

5.   L'asportazione dell'impianto elettronico di registrazione e di comunicazione a fini di riparazione o sostituzione è soggetta all'approvazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

Articolo 40

Mancata ricezione dei dati

1.   Se non ricevono i dati trasmessi in conformità agli articoli 15, 22 e 24 del regolamento sul controllo, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione o il loro rappresentante. Se, per uno stesso peschereccio dell'Unione, il fatto si ripete più di tre volte nell'arco di un anno civile, lo Stato membro di bandiera procede al controllo approfondito del sistema di registrazione e di comunicazione del peschereccio. Lo Stato membro di bandiera dispone un'indagine al riguardo al fine di stabilire la ragione della mancata ricezione dei dati e adotta le opportune misure.

2.   Se le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ricevono i dati trasmessi in conformità agli articoli 15, 22 e 24 del regolamento sul controllo, e l'ultima posizione comunicata dal sistema di controllo dei pescherecci si situa nelle acque di uno Stato membro costiero, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima le autorità competenti dello Stato membro costiero.

3.   Il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione, o il loro rappresentante, comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la notifica, tutti i dati che non sono stati ancora trasmessi e per i quali è pervenuta una notifica in conformità del paragrafo 1.

Articolo 41

Impossibilità di accedere ai dati

1.   Se le autorità competenti di uno Stato membro costiero avvistano nelle loro acque un peschereccio di un altro Stato membro dell'Unione senza poter accedere ai dati del giornale di pesca o relativi al trasbordo in conformità all'articolo 44 del presente regolamento, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di garantire loro tale accesso.

2.   Se l'accesso di cui al paragrafo 1 non è ripristinato entro quattro ore dalla richiesta, lo Stato membro costiero ne informa lo Stato membro di bandiera. Al ricevimento di tale informazione lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio i dati allo Stato membro costiero con qualsiasi sistema elettronico disponibile.

3.   Se lo Stato membro costiero non riceve i dati di cui al paragrafo 2, il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione, o il loro rappresentante, trasmette con qualsiasi sistema disponibile (possibilmente elettronico) alle autorità competenti dello Stato membro costiero, su richiesta, i dati e una copia del messaggio di ricezione di cui all'articolo 38 del presente regolamento. Gli Stati membri decidono in merito al sistema da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all'articolo 115 del regolamento sul controllo.

4.   Se il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione, o il loro rappresentante, non può trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro costiero una copia del messaggio di ricezione di cui all'articolo 38 del presente regolamento, al peschereccio è vietato l'esercizio della pesca nelle acque dello Stato membro costiero fino a quando il comandante, l'operatore o il loro rappresentante non sia in grado di trasmettere alle suddette autorità una copia del messaggio di ricezione o le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.

Articolo 42

Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione dei dati

1.   Gli Stati membri mantengono banche dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di registrazione e di comunicazione. Tali basi contengono e sono in grado di generare automaticamente almeno le seguenti informazioni:

a)

l'elenco dei loro pescherecci i cui sistemi elettronici di registrazione e di comunicazione dei dati hanno subito un guasto tecnico o un'avaria;

b)

il numero di pescherecci che non hanno effettuato trasmissioni elettroniche di dati del giornale di pesca su base giornaliera e il numero medio di trasmissioni elettroniche di dati del giornale di pesca ricevute per ogni peschereccio, suddivise per Stato membro di bandiera;

c)

il numero di dichiarazioni di trasbordo, di sbarco e di assunzione in carico e di note di vendita ricevute, suddivise per Stato membro di bandiera.

2.   Un riepilogo delle informazioni generate a norma del paragrafo 1 è trasmesso alla Commissione su richiesta della medesima. In alternativa, tali informazioni possono anche essere rese disponibili nella zona protetta del sito web, in un formato e con una frequenza stabiliti dalla Commissione previa consultazione con gli Stati membri.

Articolo 43

Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri

1.   Gli Stati membri effettuano lo scambio delle informazioni indicate nella presente sezione utilizzando il formato riportato nell'allegato XII dal quale si ricava il linguaggio XML (extensible mark-up language). Lo standard XML da utilizzare per tutti gli scambi di dati elettronici tra gli Stati membri, la Commissione e l'organismo da questa designato, è stabilito dalla Commissione previa consultazione con gli Stati membri.

2.   Le modifiche apportate al formato di cui al paragrafo 1 sono chiaramente identificate e contrassegnate con la data della modifica. Tali modifiche non entrano in vigore prima di sei mesi dalla data in cui sono state decise.

3.   Gli Stati membri che ricevono informazioni elettroniche da un altro Stato membro provvedono ad inviare un messaggio di ricezione alle autorità competenti di detto Stato membro. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

4.   I dati indicati nell'allegato XII che i comandanti sono tenuti a registrare nel giornale di pesca in conformità della normativa dell'Unione sono obbligatori anche negli scambi tra Stati membri.

Articolo 44

Accesso ai dati

1.   Lo Stato membro di bandiera provvede in tempo reale allo scambio elettronico di informazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento sul controllo per quanti concerne i dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo, delle notifiche preventive e della dichiarazione di sbarco dei propri pescherecci se questi effettuano operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro costiero o entrano in un porto di tale Stato membro.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato membro di bandiera può su richiesta provvedere allo scambio elettronico di informazioni in tempo reale di cui all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento sul controllo per quanto concerne i dati del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo dei propri pescherecci con uno Stato membro che svolge, a norma dell'articolo 80 del regolamento sul controllo, ispezioni sui pescherecci di un altro Stato membro in acque dell'Unione al di fuori delle acque dello Stato membro che effettua la richiesta, in acque internazionali o in acque dei paesi terzi.

3.   Lo Stato membro fornisce su richiesta i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 per i dodici mesi precedenti.

4.   I dati di cui al paragrafo 1 riguardano almeno il periodo compreso tra l'ultima partenza dal porto e il completamento dello sbarco. I dati di cui al paragrafo 2 riguardano almeno il periodo compreso tra l'ultima partenza dal porto e il momento della richiesta. I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardanti le bordate di pesca effettuate nei 12 mesi precedenti sono forniti su richiesta.

5.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione accede in modo sicuro, in qualsiasi momento, alle informazioni del giornale di pesca, ai dati della dichiarazione di trasbordo e ai dati della dichiarazione di sbarco elettronici conservati nella banca dati dello Stato membro di bandiera.

6.   Gli Stati membri costieri consentono l'accesso on line alle loro banche dati contenenti le informazioni del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo, della notifica preventiva e della dichiarazione di sbarco alle navi pattuglia degli altri Stati membri, tramite il CCP di tali Stati, nell'ambito di un piano di intervento congiunto o di altre attività di ispezione congiunte concordate.

Articolo 45

Scambio di dati tra Stati membri

1.   L'accesso ai dati di cui all'articolo 44 del presente regolamento avviene sempre mediante un collegamento internet sicuro.

2.   Gli Stati membri si scambiano le informazioni tecniche pertinenti in modo da garantire l'accesso reciproco e lo scambio dei dati elettronici del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco.

3.   Gli Stati membri:

a)

garantiscono che i dati pervenuti a norma del presente capo siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;

b)

adottano tutte le misure idonee a garantire l'utilizzo di tali dati esclusivamente per scopi ufficiali; e

c)

adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

Articolo 46

Autorità unica

1.   In ogni Stato membro, l'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul controllo è responsabile della trasmissione, ricezione, gestione ed elaborazione di tutti i dati indicati nel presente capo.

2.   Gli Stati membri si scambiano i dati necessari per contattare le autorità di cui al paragrafo 1 e informano la Commissione e l'organismo da questa designato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Eventuali modifiche alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate senza indugio alla Commissione, all'organismo da questa designato e agli altri Stati membri prima che diventino effettive.

Sezione 2

Norme specifiche per il giornale di pesca in formato elettronico

Articolo 47

Frequenza di trasmissione

1.   Durante la navigazione, il comandante di un peschereccio dell'Unione trasmette le informazioni del giornale di pesca elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera almeno su base giornaliera, entro le ore 24:00, anche in assenza di catture. Il comandante trasmette inoltre i dati suddetti:

a)

su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera;

b)

subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca;

c)

prima dell'entrata in porto;

d)

all'atto di ogni ispezione in mare;

e)

in determinate circostanze definite dalla normativa dell'Unione o dallo Stato membro di bandiera.

Se l'ultima operazione di pesca ha avuto luogo al massimo un'ora prima dell'entrata in porto, le trasmissioni di cui alle lettere b) e c) possono essere trasmesse in un unico messaggio.

2.   Il comandante può trasmettere correzioni dei dati del giornale di pesca elettronico e della dichiarazione di trasbordo fino all'ultima trasmissione di cui al paragrafo 1, lettera c). Le correzioni sono facilmente identificabili. Tutti i dati originali del giornale di pesca elettronico e le correzioni ad essi apportate sono conservati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3.   Il comandante conserva copia delle informazioni di cui al paragrafo 1 a bordo del peschereccio per l'intera durata di ogni assenza dal porto, fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco.

4.   Se un peschereccio dell'Unione è ormeggiato in porto, non detiene a bordo prodotti della pesca e il comandante ha trasmesso la dichiarazione di sbarco per tutte le operazioni di pesca dell'ultima bordata, la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere sospesa previa notifica al CCP dello Stato membro di bandiera. La trasmissione viene ripristinata non appena il peschereccio dell'Unione lascia il porto. La notifica preventiva non è necessaria per i pescherecci dell'Unione dotati di VMS che trasmettono i dati tramite il medesimo.

CAPO III

Norme comuni per i giornali di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo ed elettronico

Sezione 1

Norme comuni per la determinazione del peso vivo

Articolo 48

Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per:

(1)

«presentazione», la forma in cui il pesce è trasformato a bordo del peschereccio e prima dello sbarco, secondo quanto descritto all'allegato I;

(2)

«presentazione collettiva», una forma di presentazione comprendente almeno due parti estratte da uno stesso pesce.

Articolo 49

Coefficienti di conversione

1.   Per la compilazione e la presentazione dei giornali di pesca di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento sul controllo per convertire il peso di pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo si applicano i coefficienti di conversione in vigore nell'Unione, indicati negli allegati XIII, XIV e XV. Essi si applicano ai prodotti della pesca detenuti a bordo, trasbordati o sbarcati dai pescherecci dell'Unione.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora le organizzazioni regionali per la pesca cui aderisce l'Unione europea in veste di parte contraente o parte cooperante non contraente, per la propria zona di regolamentazione o uno Stato terzo con il quale l'Unione europea ha firmato un accordo di pesca, per le acque sottoposte alla sua sovranità o giurisdizione, abbiano stabilito coefficienti di conversione, si applicano tali coefficienti.

3.   Qualora non esistano coefficienti di conversione, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 per una specie e una presentazione determinata, si applica il coefficiente di conversione adottato dallo Stato membro di bandiera.

4.   Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri si servono dei coefficienti di conversione in vigore nell'Unione, di cui al paragrafo 1, per il calcolo del peso di pesce vivo trasbordato e sbarcato al fine di garantire la sorveglianza dell'utilizzo dei contingenti.

Articolo 50

Metodo di calcolo

1.   Il peso di pesce vivo è ottenuto moltiplicando il peso di pesce trasformato per i coefficienti di conversione di cui all'articolo 49 del presente regolamento per ciascuna specie e presentazione.

2.   In caso di presentazioni collettive può essere utilizzato soltanto un coefficiente di conversione corrispondente ad una delle parti della presentazione collettiva.

Sezione 2

Norme comuni per la compilazione e la presentazione del giornale di pesca

Articolo 51

Norme generali per i giornali di pesca

1.   Il margine di tolleranza di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sul controllo per la stima dei quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo, in chilogrammi di peso vivo, è espresso come una percentuale delle cifre del giornale di pesca.

2.   Per le catture da sbarcare senza cernita, il margine di tolleranza può essere calcolato sulla base di uno o più campioni rappresentativi dei quantitativi totali detenuti a bordo.

3.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del regolamento sul controllo, le specie catturate come esche vive si considerano specie catturate e detenute a bordo.

4.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione che attraversa una zona di sforzo in cui è autorizzato a pescare registra e comunica le pertinenti informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento sul controllo anche se non esercita attività di pesca in tale zona.

Sezione 3

Norme comuni per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di trasbordo/sbarco

Articolo 52

Margine di tolleranza nella dichiarazione di trasbordo

Il margine di tolleranza di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo per la stima dei quantitativi di ciascuna specie trasbordati o ricevuti, in chilogrammi di peso vivo, è espresso come una percentuale delle cifre della dichiarazione di trasbordo.

Articolo 53

Differenze nelle catture trasbordate

Qualora si rilevi una differenza tra le quantità delle catture trasbordate dal peschereccio che effettua il trasbordo dei prodotti e le quantità detenute a bordo dal peschereccio sul quale vengono trasbordati i prodotti, si riterrà trasbordata la quantità maggiore. Gli Stati membri provvedono ad accertare successivamente al fine di determinare il peso effettivo dei prodotti della pesca trasbordati dal peschereccio che effettua il trasbordo al peschereccio sul quale vengono trasbordati.

Articolo 54

Completamento delle operazioni di sbarco

Se, conformemente all'articolo 61 del regolamento sul controllo, i prodotti della pesca vengono trasportati dal luogo di sbarco prima di essere stati pesati, l'operazione di sbarco si considera conclusa ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sul controllo una volta che i suddetti prodotti siano stati pesati.

Articolo 55

Operazioni di pesca che coinvolgono due o più pescherecci dell'Unione

Fatte salve le norme speciali, in caso di operazioni di pesca che coinvolgono due o più pescherecci dell'Unione

di Stati membri diversi, o

dello stesso Stato membro, ma le cui catture sono sbarcate in uno Stato membro diverso da quello di bandiera,

la cattura sbarcata è attribuita al peschereccio che sbarca i prodotti della pesca.

CAPO IV

Piani di campionamento e raccolta dei dati relativi ai pescherecci dell'Unione non soggetti all'obbligo del giornale di pesca e della dichiarazione di sbarco

Articolo 56

Istituzione dei piani di campionamento

A norma del presente capo, gli Stati membri istituiscono i piani di campionamento di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento sul controllo ai fini del controllo dei pescherecci dell'Unione non soggetti all'obbligo del giornale di pesca e della dichiarazione di sbarco, con lo scopo di determinare gli sbarchi di uno stock o gruppo di stock prelevati da tali pescherecci e, se del caso, il loro sforzo di pesca. Tali dati sono utilizzati per la registrazione delle catture e, se del caso, dello sforzo di pesca a norma dell'articolo 33 del regolamento sul controllo.

Articolo 57

Metodologia di campionamento

1.   I piani di campionamento di cui all'articolo 56 del presente regolamento sono redatti conformemente all'allegato XVI.

2.   La dimensione del campione oggetto dell'ispezione è determinata sulla base del rischio secondo le seguenti modalità:

a)

rischio «molto basso»: il 3 % del campione;

b)

rischio «basso»: il 5 % del campione;

c)

rischio «medio»: il 10 % del campione;

d)

rischio «alto»: il 15 % del campione;

e)

rischio «molto alto»: il 20 % del campione.

3.   Le catture giornaliere di un settore della flotta per uno stock determinato si calcolano moltiplicando il numero totale di pescherecci dell'Unione attivi del settore della flotta interessato per la cattura giornaliera media relativa a ogni stock determinato e ad ogni peschereccio dell'Unione sulla base delle catture del campione di pescherecci dell'Unione sottoposti a ispezione.

4.   Si considera che gli Stati membri che raccolgono sistematicamente, su base almeno mensile per ciascuno dei propri pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco, dati

a)

su tutti gli sbarchi di catture di tutte le specie in chilogrammi, incluse le assenze di sbarchi;

b)

sui rettangoli statistici in cui tali catture sono state effettuate abbiano ottemperato ai requisiti relativi al piano di campionamento di cui all'articolo 56 del presente regolamento.

CAPO V

Controllo dello sforzo di pesca

Articolo 58

Relazione sullo sforzo di pesca

1.   La relazione sullo sforzo di pesca di cui all'articolo 28 del regolamento sul controllo è trasmessa in conformità all'allegato XVII.

2.   Qualora il comandante di un peschereccio dell'Unione trasmetta via radio un messaggio alle autorità competenti, in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, gli Stati membri decidono in merito alle stazioni radio da utilizzare e le indicano sul sito web di cui all'articolo 115 del regolamento sul controllo.

CAPO VI

Misure correttive

Articolo 59

Principi generali

Al fine di beneficiare delle misure correttive di cui all'articolo 37 del regolamento sul controllo, gli Stati membri notificano alla Commissione l'entità del danno subito quanto prima possibile e comunque entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della chiusura dell'attività di pesca in conformità all'articolo 36 del regolamento sul controllo.

Articolo 60

Ripartizione delle possibilità di pesca disponibili

1.   Qualora il danno non sia stato eliminato totalmente o parzialmente mediante applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione, quanto prima possibile dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 59 del presente regolamento, adotta le misure opportune al fine di porre rimedio ai danni arrecati.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 indicano:

a)

gli Stati membri che hanno subito danni («gli Stati membri danneggiati») e la portata dei danni (quale risulta previa detrazione degli scambi di contingenti);

b)

se applicabile, gli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità di pesca («gli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità») e il volume di tali eccedenze (quali risultano una volta detratti eventuali scambi in conformità all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002);

c)

se applicabile, le riduzioni da apportare alle possibilità di pesca degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità in modo proporzionale al superamento effettuato;

d)

se applicabile, le maggiorazioni da apportare alle possibilità di pesca degli Stati membri danneggiati in modo proporzionale ai danni subiti;

e)

se applicabile, la data o le date in cui entrano in vigore le maggiorazioni e le riduzioni;

f)

se applicabile, qualsiasi altra misura opportuna atta a porre rimedio ai danni subiti.

CAPO VII

Potenza del motore

Articolo 61

Certificazione della potenza del motore di propulsione

1.   La certificazione della potenza motrice continua massima di un motore di propulsione nuovo, di un motore di propulsione sostitutivo e di un motore di propulsione modificato sotto il profilo tecnico, ai sensi dell'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento sul controllo, è rilasciata in conformità al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio (26).

2.   Un motore di propulsione si ritiene modificato sotto il profilo tecnico ai sensi del paragrafo 1 quando uno dei suoi componenti principali (parti) ivi compresi, ma non soltanto, il materiale d'iniezione, le valvole, i turbocaricatori, i pistoni, le camicie dei cilindri, le bielle, le teste dei cilindri, vengono modificati o sostituiti da parti nuove con specifiche tecniche diverse che comportano una modifica della potenza nominale o quando si modifica la taratura del motore, come le regolazioni dell'iniezione, la configurazione dei turbocaricatori o la fasatura delle valvole. La natura della modifica tecnica è spiegata chiaramente nella certificazione di cui al paragrafo 1.

3.   Il titolare di una licenza di pesca informa le autorità competenti prima che un nuovo motore di propulsione venga installato o prima che un motore di propulsione esistente venga sostituito o sottoposto a una modifica tecnica.

4.   Il presente articolo si applica ai pescherecci soggetti a un regime di sforzo di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2012. Per gli altri pescherecci esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013. Il presente articolo si applica esclusivamente ai pescherecci su cui sono stati installati nuovi motori di propulsione, o i cui motori di propulsione esistenti sono stati sostituiti o sottoposti a una modifica tecnica, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 62

Verifica e piano di campionamento

1.   Al fine di verificare la potenza del motore in conformità all'articolo 41 del regolamento sul controllo, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento per identificare i pescherecci o i gruppi di pescherecci nella loro flotta per i quali esiste il rischio di dichiarare una potenza del motore di propulsione inferiore a quella effettiva. Il piano di campionamento deve essere basato almeno sui seguenti criteri di alto rischio:

a)

pescherecci operanti in zone di pesca soggette a regimi di sforzo di pesca, in particolare i pescherecci ai quali è stato assegnato uno sforzo individuale espresso in kW*giorni;

b)

pescherecci soggetti a limitazioni della potenza della nave imposte dalla legislazione nazionale o dell'Unione europea;

c)

pescherecci aventi un rapporto tra la potenza della nave (kW) e il tonnellaggio della nave (GT) inferiore del 50 % al rapporto medio a parità di tipologia di peschereccio, tipologia di attrezzi e specie bersaglio. Ai fini di tale analisi, gli Stati membri possono suddividere la flotta sulla base di uno o più criteri tra i seguenti:

i)

la segmentazione o le unità di gestione della flotta come previsto dalla legislazione nazionale;

ii)

categorie relative alla lunghezza;

iii)

categorie relative al tonnellaggio;

iv)

attrezzature utilizzate;

v)

specie bersaglio.

2.   Gli Stati membri possono utilizzare criteri di rischio aggiuntivi durante la loro valutazione.

3.   Gli Stati membri stilano un elenco dei propri pescherecci che soddisfano uno o più criteri di rischio di cui al paragrafo 1 e, se pertinenti, i criteri di rischio di cui al paragrafo 2.

4.   Gli Stati membri prelevano un campione casuale di pescherecci da ogni gruppo di navi corrispondente a uno dei criteri di rischio di cui ai paragrafi 1 e 2. La dimensione del campione equivale alla radice quadrata, arrotondata alla cifra intera più vicina, del numero di pescherecci che compongono il gruppo in questione.

5.   Gli Stati membri verificano tutti i documenti tecnici di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in possesso di ogni peschereccio incluso nel campione casuale. Quanto agli altri documenti menzionati alla lettera g) dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, gli Stati membri prestano particolare attenzione, se disponibili, alle specifiche del catalogo del fabbricante del motore.

6.   Il presente articolo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012. I controlli fisici di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento sul controllo riguardano in via prioritaria le navi da traino che operano nell'ambito di un tipo di pesca soggetta a un regime di sforzo.

Articolo 63

Controllo fisico

1.   Quando le misurazioni della potenza di propulsione si effettuano a bordo di un peschereccio nell'ambito di un controllo fisico della potenza del motore di propulsione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, la potenza del motore di propulsione si può misurare nel punto più facilmente accessibile tra l'elica e il motore.

2.   Se la potenza del motore di propulsione viene misurata dopo il riduttore, si applica un'opportuna correzione alla misurazione per calcolare la potenza del motore di propulsione nella flangia di trasmissione del motore in conformità alla definizione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2930/86. Tale correzione tiene conto delle perdite di potenza derivanti dal riduttore sulla base dei dati tecnici ufficiali forniti dal costruttore del riduttore.

CAPO VIII

Controllo della pesca ricreativa

Articolo 64

Elaborazione dei piani di campionamento

1.   Fatto salvo l'uso dei dati di cui al paragrafo 5, i piani di campionamento elaborati dagli Stati membri in conformità all'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento sul controllo al fine di controllare le catture di stock oggetto di piani di ricostituzione effettuate da imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa consentono la raccolta di dati biennali.

2.   I metodi utilizzati nei piani di campionamento sono stabiliti in modo chiaro e sono, per quanto possibile:

a)

stabili nel tempo;

b)

normalizzati nell'ambito delle regioni;

c)

conformi agli standard di qualità definiti dagli organismi scientifici internazionali preposti e, se opportuno, dalle organizzazioni regionali per la pesca cui aderisce l'Unione europea in veste di parte contraente o osservatore.

3.   Il piano di campionamento include un modello di campionamento per la stima delle catture di stock oggetto di piani di ricostituzione, gli attrezzi utilizzati e la zona geografica del piano di ricostituzione interessato in cui sono state effettuate le catture.

4.   Gli Stati membri valutano sistematicamente la precisione e la correttezza dei dati raccolti.

5.   Ai fini dei piani di campionamento di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare i dati raccolti in base al programma comunitario pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (27) nella misura in cui tali dati siano disponibili.

6.   La presente disposizione non si applica nel caso in cui uno Stato membro abbia vietato la pesca ricreativa di uno stock oggetto di un piano di ricostituzione.

Articolo 65

Notifica e valutazione dei piani di campionamento

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i rispettivi piani di campionamento dodici mesi dopo l'entrata in vigore di un piano di ricostituzione. Nel caso di piani di ricostituzione già validi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, il piano di campionamento è notificato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Le modifiche apportate al piano di campionamento sono notificate prima che acquistino efficacia.

2.   Oltre alla valutazione prevista dall'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento sul controllo, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta anche:

a)

dopo la notifica di cui al paragrafo 1 e in seguito ogni cinque anni, la conformità dei piani di campionamento notificati rispetto ai criteri e ai requisiti menzionati nell'articolo 64, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento;

b)

la conformità di eventuali modifiche apportate a un piano di campionamento di cui al paragrafo 1 rispetto ai criteri e ai requisiti menzionati nell'articolo 64, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

3.   Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca formula raccomandazioni, se opportuno, atte a migliorare il piano di campionamento.

TITOLO IV

CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

CAPO I

Tracciabilità

Articolo 66

Definizione

Ai fini del presente capo, si intende per:

«prodotti della pesca e dell'acquacoltura», tutti i prodotti di cui al capitolo 03 e alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (28).

Articolo 67

Informazioni sulle partite

1.   Gli operatori forniscono le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo nel momento in cui i prodotti della pesca e dell'acquacoltura vengono suddivisi in partite e al più tardi all'atto della prima vendita.

2.   In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, gli operatori aggiornano le informazioni pertinenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo derivanti dalla fusione o dalla suddivisione delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura successivamente alla prima vendita, nella fase in cui diventano disponibili.

3.   Nel caso in cui, in seguito alla fusione o alla suddivisione delle partite successivamente alla prima vendita, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti da pescherecci o unità di produzione acquicola vengano mescolati, gli operatori sono in grado di identificare ciascuna partita di origine almeno grazie al relativo numero di identificazione di cui all'articolo 58, paragrafo 5, lettera a), del regolamento sul controllo e possono risalire fino allo stadio della cattura o della raccolta, conformemente all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.

4.   I sistemi e le procedure di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento sul controllo consentono agli operatori di identificare il fornitore o i fornitori diretti e, salvo qualora si tratti dei consumatori finali, l'acquirente o gli acquirenti diretti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

5.   Le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono fornite attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione consentendo alle autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento.

6.   Gli operatori appongono le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura:

a)

a decorrere dal 1o gennaio 2013, per le attività di pesca soggette a un piano pluriennale;

b)

a decorrere dal 1o gennaio 2015, per gli altri prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

7.   Quando le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione.

8.   Gli Stati membri collaborano tra loro per garantire che le informazioni apposte sulle partite e/o che le accompagnano fisicamente siano accessibili alle autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono stati suddivisi in partite, in particolare quando le informazioni sono apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo. Gli operatori che utilizzano tali strumenti fanno in modo che essi vengano elaborati sulla base di norme e specifiche riconosciute a livello internazionale.

9.   Le informazioni relative alla data delle catture di cui all'articolo 58, paragrafo 5, lettera d), del regolamento sul controllo possono includere più giorni di calendario o un periodo di tempo corrispondente a più date di catture.

10.   Le informazioni relative ai fornitori di cui all'articolo 58, paragrafo 5, lettera f), del regolamento sul controllo riguardano il fornitore o i fornitori diretti dell'operatore di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Queste informazioni possono essere fornite, ove del caso, per mezzo della marchiatura d'identificazione di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (29).

11.   Le informazioni di cui alle lettere da a) a f) dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo non si applicano:

a)

ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati che non rientrano nel campo di applicazione del certificato di cattura a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (30);

b)

ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o allevati in acqua dolce; e

c)

ai pesci, ai crostacei e ai molluschi ornamentali.

12.   Le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 5, lettere da a) ad h), del regolamento sul controllo non si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata.

13.   Ai fini dell'articolo 58 del regolamento sul controllo, le informazioni relative alla zona geografica interessata sono:

a)

la zona geografica interessata, quale definita all'articolo 4, punto 30, del regolamento sul controllo, per le catture di stock o gruppi di stock soggetti a un contingente e/o a una taglia minima nell'ambito della legislazione dell'Unione; o

b)

la zona di cattura conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione (31), per gli altri stock o gruppi di stock.

14.   Il valore dei piccoli quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del regolamento sul controllo si applica alle vendite dirette da parte di un peschereccio, per giorno di calendario e per consumatore finale.

Articolo 68

Informazioni fornite al consumatore

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 6, del regolamento sul controllo riguardanti la denominazione commerciale, il nome scientifico della specie, la zona di cattura di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2065/2001 e il metodo di produzione siano indicate sull'etichetta o su un marchio adeguato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura venduti al dettaglio, inclusi i prodotti importati.

2.   In deroga al paragrafo 1, il nome scientifico della specie può essere fornito ai consumatori dai commercianti al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.

3.   Nel caso in cui un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sia stato precedentemente congelato, il termine «scongelato» è altresì indicato sull'etichetta o sul marchio adeguato di cui al paragrafo 1. Si considera che l'assenza di tale dicitura a livello della vendita al dettaglio indichi che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura non sono stati precedentemente congelati e quindi scongelati.

4.   In deroga al paragrafo 3, il termine «scongelato» non deve figurare:

a)

sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; e

b)

sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di questi processi.

5.   Il presente articolo non si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata.

6.   I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e gli imballaggi etichettati o contrassegnati con un marchio precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo che non sono conformi all'articolo 58, paragrafo 5, lettera g), con riguardo al nome scientifico e lettera h) del regolamento sul controllo e di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

CAPO II

Pesatura dei prodotti della pesca

Sezione 1

Norme generali relative alla pesatura

Articolo 69

Campo di applicazione

Fatti salvi gli articoli da 78 a 89 del presente regolamento, le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli sbarchi di pescherecci dell'Unione effettuati in uno Stato membro e ai trasbordi fra pescherecci dell'Unione effettuati in porti o luoghi prossimi alle coste di uno Stato membro, nonché alla pesatura di prodotti della pesca a bordo di pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione.

Articolo 70

Registri di pesatura

1.   Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o le persone responsabili della prima immissione sul mercato o del magazzinaggio che precede la prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca o, se pertinente, il comandante del peschereccio dell'Unione, registrano la pesatura eseguita in conformità agli articoli 60 e 61 del regolamento sul controllo indicando le seguenti informazioni:

a)

il codice FAO alfa-3 della specie pesata;

b)

il risultato della pesatura per ogni quantitativo di ciascuna specie in chilogrammi di prodotto;

c)

il numero di identificazione esterno e il nome del peschereccio dal quale proviene il quantitativo pesato;

d)

la presentazione dei prodotti della pesca pesati;

e)

la data della pesatura (AAAA-MM-GG).

2.   Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o le persone responsabili della prima immissione sul mercato o del magazzinaggio che precede la prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca o, se pertinente, il comandante del peschereccio dell'Unione, conservano i registri di cui al paragrafo 1 per un periodo di tre anni.

Articolo 71

Momento della pesatura

1.   Quando i prodotti della pesca sono trasbordati da un peschereccio dell'Unione ad un altro e il primo sbarco dei prodotti della pesca trasbordati avviene in un porto al di fuori dell'Unione europea, i prodotti della pesca sono pesati prima di essere portati via dal porto o dal luogo di trasbordo.

2.   Quando i prodotti della pesca sono pesati a bordo di un peschereccio dell'Unione conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento sul controllo e sottoposti a nuova pesatura a terra dopo lo sbarco, la cifra risultante dalla pesatura a terra viene utilizzata ai fini dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento sul controllo.

3.   Fatte salve le disposizioni speciali per i pescherecci dell'Unione non soggetti alla compilazione e alla trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca ai sensi dell'articolo 15 del regolamento sul controllo, lo Stato membro può chiedere al comandante di consegnare alle autorità competenti dello Stato membro dello sbarco, prima della pesatura, una copia del foglio del giornale di pesca.

Articolo 72

Sistemi di pesatura

1.   Tutti i sistemi di pesatura sono calibrati e sigillati in base ai sistemi nazionali dalle autorità competenti dello Stato membro.

2.   La persona fisica o giuridica responsabile del sistema di pesatura tiene un registro della calibrazione.

3.   Se la pesatura è effettuata su un nastro trasportatore, quest'ultimo è provvisto di un contatore visibile che registri il totale cumulato del peso. È registrata la lettura del contatore all'inizio dell'operazione di pesatura nonché il totale cumulato. La persona fisica o giuridica responsabile della pesatura registra nel registro di pesatura tutti gli utilizzi del sistema.

Articolo 73

Pesatura di prodotti della pesca congelati

1.   Fatte salve le norme speciali e in particolare gli articoli 70 e 74 del presente regolamento, quando si pesano quantitativi sbarcati di prodotti della pesca congelati, il peso dei prodotti della pesca congelati sbarcati in casse o in blocchi può essere determinato per specie e, se del caso, per presentazione, moltiplicando il numero totale di casse o blocchi per il peso netto medio di una cassa o di un blocco calcolato in base alla metodologia prevista nell'allegato XVIII.

2.   Le persone fisiche o giuridiche che effettuano la pesatura dei prodotti della pesca tengono, per ogni sbarco, un registro indicante:

a)

il nome e le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio da cui sono stati sbarcati i prodotti della pesca;

b)

la specie e, se del caso, la presentazione del pesce sbarcato;

c)

le dimensioni della partita e del campione di pallet, per specie e, se del caso, per presentazione, in conformità al punto 1 dell'allegato XVIII;

d)

il peso di ciascun pallet facente parte del campione e il peso medio dei pallet;

e)

il numero di casse o blocchi per ogni pallet del campione;

f)

la tara per cassa, se diversa dalla tara specificata al punto 4 dell'allegato XVIII;

g)

il peso medio di un pallet vuoto in conformità del punto 3, lettera b), dell'allegato XVIII;

h)

il peso medio per cassa o per blocco dei prodotti della pesca, per specie e, se del caso, per presentazione.

Articolo 74

Ghiaccio ed acqua

1.   Prima della pesatura, l'acquirente registrato, il centro d'asta registrato o gli altri organismi o le persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca provvedono affinché si rimuova il ghiaccio dai prodotti della pesca in misura ragionevole, evitando di causare deterioramenti e di ridurne la qualità.

2.   Fatte salve le norme speciali valide per le specie pelagiche di cui agli articoli da 78 a 89 del presente regolamento, sbarcate alla rinfusa per essere trasferite nel luogo della prima immissione sul mercato, del magazzinaggio o della trasformazione, l'acqua e il ghiaccio sottratti dal peso totale non superano il 2 %. In tutti i casi, la percentuale di detrazione dell'acqua e del ghiaccio viene annotata sulla ricevuta di pesatura insieme alla registrazione del peso. La detrazione dell'acqua o del ghiaccio non è prevista per le specie non pelagiche.

Articolo 75

Accesso da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti hanno pieno accesso, in qualsiasi momento, ai sistemi di pesatura, ai registri di pesatura, alle dichiarazioni scritte e a tutte le strutture in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati o trasformati.

Articolo 76

Piani di campionamento

1.   Gli Stati membri adottano il piano di campionamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento sul controllo e ogni modifica sostanziale dello stesso in conformità alla metodologia fondata sul rischio descritta nell'allegato XIX.

2.   Gli Stati membri adottano il piano di campionamento di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento sul controllo e ogni modifica sostanziale dello stesso in conformità alla metodologia fondata sul rischio descritta nell'allegato XX. Se la pesatura delle catture avviene a bordo, il margine di tolleranza di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo non si applica se la cifra risultante dalla pesatura successiva allo sbarco è superiore alla cifra corrispondente che risulta dalla pesatura a bordo.

3.   Gli Stati membri che intendono adottare i piani di campionamento di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento sul controllo presentano di preferenza un unico piano di campionamento relativo a tutte le procedure di pesatura per un periodo di tre anni entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tale piano di campionamento può consistere in parti diverse per i diversi tipi di pesca.

4.   Eventuali nuovi piani di campionamento la cui adozione sia successiva al termine indicato nel paragrafo 3 o eventuali modifiche apportate a tali piani sono presentati per approvazione entro tre mesi dalla fine dell'anno in questione.

Articolo 77

Piani di controllo e programmi per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco

1.   Gli Stati membri adottano il piano di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sul controllo ed ogni sostanziale modifica dello stesso conformemente alla metodologia basata sul rischio descritta all'allegato XXI.

2.   Ove intendano adottare i piani di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, gli Stati membri presentano un piano di controllo unico per Stato membro che contempli tutti i trasporti di prodotti della pesca da pesare dopo il trasporto. Tale piano di controllo è presentato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il piano di controllo unico può consistere in parti diverse per i diversi tipi di pesca.

3.   Gli Stati membri adottano il programma di controllo comune contemplato dall'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sul controllo ed ogni modifica sostanziale dello stesso conformemente alla metodologia basata sul rischio descritta all'allegato XXII.

4.   Ove intendano adottare i programmi di controllo comuni di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, gli Stati membri li presentano entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.   Qualsiasi nuovo piano di controllo di cui al paragrafo 2 o programma di controllo comune di cui al paragrafo 4 da adottarsi successivamente al termine di cui ai paragrafi 2 e 4, o qualsiasi modifica apportata a tali piani o programmi, sono presentati tre mesi prima della fine dell'anno precedente la data di entrata in vigore di tale piano o programma.

Sezione 2

Norme speciali per la pesatura di determinate specie pelagiche

Articolo 78

Campo di applicazione delle procedure di pesatura per la pesca di aringhe, sgombri e sugarelli

Le norme contemplate dalla presente sezione si applicano alla pesatura di aringhe (Clupea harengus), sgombri (Scomber scombrus) e sugarelli (Trachurus spp.) o una combinazione degli stessi, sbarcati nell'Unione Europea o da pescherecci dell'Unione in paesi terzi, pescati:

a)

per l'aringa, nelle zone CIEM I, II, IIIa, IV, Vb, VI e VII;

b)

per lo sgombro, nelle zone CIEM IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV e nelle acque dell'Unione europea delle zone COPACE;

c)

per il sugarello, nelle zone CIEM IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e nelle acque dell'Unione europea delle zone COPACE;

qualora i quantitativi per sbarco siano superiori a 10 tonnellate.

Articolo 79

Porti di pesatura delle catture di aringhe, sgombri e sugarelli

1.   Le catture delle specie di cui all'articolo 78 del presente regolamento sono immediatamente pesate allo sbarco. Tuttavia, le catture di tali specie possono essere pesate dopo il trasporto se:

per una destinazione situata in uno Stato membro, lo Stato membro interessato ha adottato un piano di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in conformità alla metodologia fondata sul rischio descritta nell'allegato XXI,

per una destinazione situata in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati hanno adottato un programma di controllo comune di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sul controllo in conformità alla metodologia fondata sul rischio descritta nell'allegato XXII,

e se il suddetto piano di controllo o programma di controllo comune è stato approvato dalla Commissione.

2.   Ogni Stato membro interessato stabilisce in quale dei suoi porti effettuare la pesatura delle specie di cui all'articolo 78 del presente regolamento e fa in modo che tutti gli sbarchi di tali specie avvengano in tali porti. Tali porti hanno:

a)

ore di sbarco o trasbordo stabilite;

b)

luoghi di sbarco o trasbordo stabiliti;

c)

procedure di ispezione e di sorveglianza stabilite.

3.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco di tali porti e delle procedure di ispezione e sorveglianza applicabili in tali porti, ivi compresi i termini e le condizioni per registrare e trasmettere i quantitativi di qualsivoglia di tali specie nell'ambito di ogni sbarco.

4.   Qualsiasi modifica agli elenchi dei porti e delle procedure di ispezione e sorveglianza di cui al paragrafo 3 è comunicata alla Commissione, almeno 15 giorni prima dell'entrata in vigore.

5.   Gli Stati membri fanno in modo che tutti gli sbarchi delle specie di cui all'articolo 78 del presente regolamento da parte dei loro pescherecci al di fuori dell'Unione europea avvengano in porti espressamente selezionati a scopo di pesatura dai paesi terzi che abbiano concluso accordi con l'Unione europea in relazione a tali specie.

6.   La Commissione comunica a tutti gli Stati membri interessati le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 nonché l'elenco dei porti scelti dai paesi terzi.

7.   La Commissione e gli Stati membri interessati pubblicano sul loro sito web ufficiale l'elenco dei porti e le relative modifiche.

Articolo 80

Ingresso nel porto di uno Stato membro

1.   Ai fini della pesatura, il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve avvenire lo sbarco, almeno quattro ore prima dell'ingresso nel porto di sbarco interessato, le seguenti informazioni:

a)

il porto in cui intende entrare, il nome della nave e le lettere e numeri di immatricolazione esterni;

b)

l'ora prevista di arrivo in porto;

c)

i quantitativi in chilogrammi di peso vivo di aringhe, sgombri e sugarelli trasportati a bordo;

d)

la zona o le zone geografiche in cui è stata effettuata la cattura; la zona si riferisce alla sotto-zona e divisione o sottodivisione in cui si applicano i limiti di cattura ai sensi del diritto dell'Unione.

2.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione soggetto all'obbligo di registrare elettronicamente i dati sul giornale di pesca invia elettronicamente le informazioni di cui al paragrafo 1 al proprio Stato di bandiera. Gli Stati membri trasmettono quanto prima queste informazioni allo Stato membro in cui deve aver luogo lo sbarco. I dati riportati sul giornale di pesca elettronico di cui all'articolo 15 del regolamento sul controllo e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere inviati in un'unica trasmissione elettronica.

3.   Gli Stati membri possono prevedere un termine di notifica inferiore a quello stabilito nel paragrafo 1. In tal caso gli Stati membri interessati informano la Commissione 15 giorni prima dell'entrata in vigore di tale periodo di notifica più breve. La Commissione e gli Stati membri interessati pubblicano tali informazioni sul loro sito web ufficiale.

Articolo 81

Scarico

Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che lo scarico delle catture di cui all'articolo 78 del presente regolamento non inizi finché non sia espressamente autorizzato. Qualora lo scarico venga interrotto, è necessaria un'autorizzazione per potere riprendere l'operazione.

Articolo 82

Giornale di pesca

1.   All'arrivo in porto e prima dell'inizio dello scarico, il comandante di un peschereccio che non sia soggetto all'obbligo di registrare elettronicamente i dati sul giornale di pesca presenta immediatamente la/e relativa/e pagina/e compilata/e del giornale di pesca per ispezione dell'autorità competente dello Stato membro presso il porto di sbarco.

2.   I quantitativi di aringhe, sgombri e sugarelli trasportati a bordo, notificati prima dello sbarco con le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, corrispondono ai quantitativi registrati sul giornale di pesca compilato.

Articolo 83

Sistemi pubblici di pesatura di aringhe, sgombri e sugarelli freschi

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 72 del presente regolamento, qualora si utilizzino sistemi pubblici per la pesatura, le persone fisiche o giuridiche che pesano le catture di cui all'articolo 78 del presente regolamento rilasciano all'acquirente una bolla di pesatura in cui sono riportati la data e l'ora della pesatura e il numero identificativo dell'autocisterna. Copia della bolla di pesatura è acclusa alla nota di vendita o alla dichiarazione di assunzione in carico.

Articolo 84

Sistemi privati di pesatura del pesce fresco

1.   In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 72 del presente regolamento, l'utilizzo di sistemi privati di pesatura è soggetto anche ai requisiti del presente articolo.

2.   Le persone fisiche o giuridiche che pesano le catture di cui all'articolo 78 del presente regolamento tengono un registro rilegato e impaginato per ogni sistema di pesatura. Il registro è compilato immediatamente dopo il termine della pesatura di un singolo sbarco e al più tardi entro le 23:59 (ora locale) del giorno in cui è stata ultimata la pesatura. Il registro indica:

a)

il nome e i numeri e lettere di immatricolazione esterni del peschereccio da cui è stata sbarcata qualsiasi cattura di cui all'articolo 78 del presente regolamento;

b)

lo specifico numero identificativo delle autocisterne e il relativo carico nei casi in cui le catture di cui all'articolo 78 del presente regolamento siano state trasportate dal porto di sbarco prima della pesatura ai sensi dell'articolo 79 del presente regolamento. Il carico di ogni autocisterna è pesato e registrato separatamente. Può tuttavia essere registrato il peso complessivo di tutti i carichi delle autocisterne provenienti dallo stesso peschereccio, purché tali carichi siano pesati uno di seguito all'altro e senza interruzione;

c)

le specie ittiche;

d)

il peso di ciascuno sbarco;

e)

la data e l'ora dell'inizio e della fine della pesatura.

3.   Fermo restando l'articolo 72, paragrafo 3, del presente regolamento, qualora la pesatura sia effettuata su un sistema dotato di nastro trasportatore, ogni utilizzo del sistema è riportato sul registro di pesatura rilegato e impaginato.

Articolo 85

Pesatura del pesce congelato

Al momento della pesatura dei quantitativi sbarcati di aringa, sgombro e sugarello congelati, il peso del pesce congelato sbarcato in casse è determinato per specie conformemente all'articolo 73 del presente regolamento.

Articolo 86

Conservazione dei registri di pesatura

Tutti i registri di pesatura previsti dall'articolo 84, paragrafo 3, e dall'articolo 85 del presente regolamento e le copie di qualsiasi documento di trasporto nell'ambito di un piano di controllo o di un programma di controllo comune di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente regolamento sono conservati per sei anni.

Articolo 87

Nota di vendita e dichiarazione di assunzione in carico

Le persone fisiche o giuridiche responsabili della presentazione delle note di vendita e delle dichiarazioni di assunzione di carico presentano tali dichiarazioni in relazione alle specie di cui all'articolo 78 del presente regolamento alle autorità competenti dello Stato membro interessato su richiesta dello stesso.

Articolo 88

Verifiche incrociate

Fino a quando non venga istituita una banca dati informatizzata a norma dell'articolo 109 del regolamento sul controllo, le autorità competenti effettuano le verifiche incrociate amministrative, riguardo a tutti gli sbarchi, tra i dati indicati di seguito:

a)

i quantitativi, suddivisi per specie, di aringhe, sgombri e sugarelli, notificati prima dello sbarco secondo le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, e i quantitativi registrati sul giornale di pesca;

b)

i quantitativi, suddivisi per specie, di aringhe, sgombri e sugarelli registrati sul giornale di pesca e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco;

c)

i quantitativi, suddivisi per specie, indicati nella dichiarazione di sbarco e i quantitativi indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella nota di vendita;

d)

la zona di cattura registrata nel giornale di pesca della nave e i dati VMS relativi alla nave in questione.

Articolo 89

Monitoraggio della pesatura

1.   La pesatura delle aringhe, degli sgombri e dei sugarelli pescati provenienti dalla nave viene monitorata per specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture, è monitorata la pesatura dell'intero carico. Per gli sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli congelati si procede al conteggio di tutte le casse e al controllo del calcolo del peso netto medio effettuato secondo il metodo descritto nell'allegato XVIII.

2.   Oltre a quelli indicati all'articolo 88 del presente regolamento, sono sottoposti a controllo incrociato i dati seguenti:

a)

i quantitativi per specie di aringhe, sgombri e sugarelli indicati nei registri di pesatura presso sistemi pubblici o privati e i quantitativi per specie indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella nota di vendita;

b)

i quantitativi per specie di aringhe, sgombri e sugarelli registrati su qualsiasi documento di trasporto nell'ambito di un piano di controllo o di un programma di controllo comune di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente regolamento;

c)

i numeri identificativi specifici delle autocisterne indicati sul registro ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

3.   Una volta concluse le operazioni di sbarco si controlla che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave.

4.   Tutte le attività di controllo contemplate dal presente articolo e dall'articolo 107 del presente regolamento sono documentate. La relativa documentazione è conservata per sei anni.

CAPO III

Note di vendita

Articolo 90

Disposizioni generali

1.   Nella nota di vendita è indicato il numero di individui di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sul controllo se il relativo contingente è gestito sulla base di individui.

2.   Il tipo di presentazione di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sul controllo riporta lo stato di presentazione secondo le modalità indicate nell'allegato I.

3.   Il prezzo previsto dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera l), del regolamento sul controllo è indicato nella valuta dello Stato membro in cui avviene la vendita.

Articolo 91

Formato delle note di vendita

1.   Gli Stati membri determinano il formato da utilizzare ai fini della compilazione e della trasmissione delle note di vendita di cui all'articolo 63 del regolamento sul controllo.

2.   Gli Stati membri effettuano lo scambio delle informazioni indicate nel presente capo utilizzando il formato riportato nell'allegato XII dal quale si ricava il linguaggio XML (extensible mark-up language). Lo standard XML da utilizzare per tutti gli scambi di dati elettronici tra gli Stati membri, la Commissione e l'organismo da questa designato è stabilito dalla Commissione previa consultazione con gli Stati membri.

3.   Le modifiche apportate al formato di cui al paragrafo 1 sono chiaramente identificate e contrassegnate con la data della modifica. Tali modifiche non entrano in vigore prima di sei mesi dalla data in cui sono state decise.

4.   Gli Stati membri che ricevono informazioni elettroniche da un altro Stato membro provvedono a inviare un messaggio di ricezione alle autorità competenti di detto Stato membro. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

5.   I dati dell'allegato XII che sono obbligatori per gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri a registrare le proprie note di vendita conformemente alle norme dell'Unione sono altresì obbligatori negli scambi fra Stati membri.

6.   Gli Stati membri:

a)

garantiscono che i dati pervenuti a norma del presente capo siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;

b)

adottano tutte le misure idonee a garantire l'utilizzo di tali dati esclusivamente per scopi ufficiali; nonché

c)

adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

7.   In ogni Stato membro, l'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul controllo è responsabile della trasmissione, ricezione, gestione ed elaborazione di tutti i dati indicati nel presente capo.

8.   Gli Stati membri si scambiano i dati necessari per contattare le autorità di cui al paragrafo 7 e informano la Commissione e l'organismo da questa designato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

9.   Eventuali modifiche alle informazioni di cui ai paragrafi 7 e 8 sono comunicate alla Commissione, all'organismo da questa designato e agli altri Stati membri prima che acquistino efficacia.

10.   Il formato delle note di vendita non soggette a compilazione e trasmissione elettronica è deciso dagli Stati membri. Tali note di vendita riportano come minimo le informazioni previste dall'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.

TITOLO V

SORVEGLIANZA

CAPO I

Rapporti di sorveglianza

Articolo 92

Informazioni da indicare nel rapporto di sorveglianza

1.   I rapporti di sorveglianza di cui all'articolo 71, paragrafi 3 e 4, del regolamento sul controllo sono stilati in conformità all'allegato XXIII del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri inseriscono i dati contenuti nei loro rapporti di sorveglianza nella banca dati elettronica di cui all'articolo 78 del regolamento sul controllo e prevedono le funzionalità di cui all'allegato XXIV, punto 2, del presente regolamento. Le informazioni minime riportate in tale banca dati sono quelle indicate nell'allegato XXIII. Nella banca dati può essere inoltre inserita una scansione dei rapporti di sorveglianza cartacei.

3.   I dati ricavati dai rapporti sono tenuti a disposizione nella banca dati per almeno tre anni.

4.   All'atto del ricevimento di un rapporto di sorveglianza di cui al paragrafo 1 lo Stato membro di bandiera avvia quanto prima un'indagine sulle attività dei propri pescherecci oggetto del suddetto rapporto.

5.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le norme adottate dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca di cui l'Unione europea è parte contraente.

CAPO II

Osservatori di controllo

Articolo 93

Disposizioni generali in merito agli osservatori di controllo

1.   Fatte salve le specifiche disposizioni stabilite da un'organizzazione regionale per la gestione della pesca o convenute con un paese terzo, i pescherecci dell'Unione identificati per l'applicazione di un programma di osservazione di controllo hanno a bordo almeno un osservatore di controllo per il periodo stabilito dal programma.

2.   Gli Stati membri designano gli osservatori di controllo e fanno in modo che essi possano svolgere le loro mansioni. Gli Stati membri provvedono in particolare all'imbarco e allo sbarco degli osservatori di controllo sui pescherecci dell'Unione interessati.

3.   Gli osservatori di controllo non esercitano mansioni diverse da quelle stabilite dall'articolo 73 del regolamento sul controllo e dall'articolo 95 del presente regolamento, a meno che tali mansioni siano esercitate ai sensi del programma di osservazione di controllo previsto dall'Unione o che rientrino in un programma di osservazione di controllo di competenza di un'organizzazione regionale per la gestione della pesca o definito nell'ambito di un accordo bilaterale con un paese terzo.

4.   Le autorità competenti devono fare in modo che, ai fini della loro missione, gli osservatori di controllo dispongano di mezzi di comunicazione indipendenti dal sistema di comunicazioni del peschereccio.

5.   Le presenti norme non incidono sui poteri del comandante del peschereccio che è il solo responsabile delle operazioni della nave.

Articolo 94

Indipendenza degli osservatori di controllo

Per essere indipendenti dall'armatore, dall'operatore, dal comandante del peschereccio dell'Unione e da qualsiasi membro dell'equipaggio, come previsto dall'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, gli osservatori di controllo non sono:

parenti o dipendenti del comandante del peschereccio dell'Unione o di qualsiasi altro membro dell'equipaggio, né rappresentanti del comandante o dell'armatore o gestore del peschereccio dell'Unione a cui siano assegnati,

dipendenti di un'azienda controllata dal comandante, da un membro dell'equipaggio, da rappresentanti del comandante, dell'armatore o del gestore del peschereccio dell'Unione a cui sono assegnati.

Articolo 95

Mansioni degli osservatori di controllo

1.   Gli osservatori di controllo verificano i documenti pertinenti e registrano le attività di pesca del peschereccio dell'Unione su cui sono imbarcati, quali elencate nell'allegato XXV.

2.   Gli osservatori di controllo a bordo di un peschereccio dell'Unione informano, se del caso, i funzionari che stanno per procedere a un'ispezione di tale peschereccio al momento del loro arrivo a bordo. Se le strutture a bordo del peschereccio dell'Unione lo consentono, e ove del caso, queste informazioni possono essere fornite nel corso di una riunione a porte chiuse.

3.   Gli osservatori di controllo redigono il rapporto di cui all'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento sul controllo utilizzando il formato che figura nell'allegato XXVI. Essi trasmettono tale rapporto senza indugio e in ogni caso entro 30 giorni dalla conclusione di un incarico, alle proprie autorità e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Previa richiesta, le loro autorità competenti mettono il rapporto a disposizione dello Stato membro costiero, della Commissione o dell'organismo da essa designato. Le copie dei rapporti messi a disposizione degli altri Stati membri possono non riportare le località in cui sono state effettuate le catture in relazione alle posizioni di inizio e fine di ogni operazione di pesca, ma possono comprendere il totale giornaliero delle catture in chilogrammi di equivalente peso vivo, per specie e divisione CIEM o altra zona, a seconda dei casi.

Articolo 96

Progetti pilota

L'Unione può offrire assistenza finanziaria per la realizzazione di progetti pilota che comportano il ricorso a osservatori di controllo ai sensi dell'articolo 8, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 861/2006.

TITOLO VI

ISPEZIONE

CAPO I

Svolgimento delle ispezioni

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 97

Funzionari autorizzati a compiere ispezioni in mare o a terra

1.   I funzionari responsabili di effettuare le ispezioni, secondo le modalità previste dall'articolo 74 del regolamento sul controllo, sono autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri forniscono ai loro funzionari una carta di servizio indicante la loro identità e qualifica. Ciascun funzionario in servizio porta la suddetta carta di servizio e la esibisce alla prima occasione nel corso di un'ispezione.

2.   Gli Stati membri conferiscono ai loro funzionari i poteri necessari per svolgere attività di controllo, ispezione ed esecuzione ai sensi del presente regolamento, e per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Articolo 98

Principi generali

1.   Fatte salve le disposizioni contemplate dai piani pluriennali, le autorità competenti degli Stati membri adottano un approccio basato sul rischio per la selezione dei pescherecci da ispezionare, avvalendosi di tutte le informazioni disponibili. In linea con tale approccio, i funzionari svolgono le ispezioni conformemente alle norme stabilite nel presente capo.

2.   Fatte salve le disposizioni contemplate dai piani pluriennali, gli Stati membri coordinano le attività di controllo, ispezione e applicazione della legge. A tal fine, essi adottano e attuano i programmi di nazionali di controllo di cui all'articolo 46 del regolamento sul controllo e i programmi comuni di controllo di cui all'articolo 94 del medesimo regolamento, inerenti alle attività in mare e a terra, necessari per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

3.   Conformemente a una strategia di controllo e applicazione della legge basata sui rischi, ogni Stato membro svolge le necessarie attività di ispezione in modo obiettivo, al fine di prevenire la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il trasferimento in casse e ad allevamenti, la trasformazione, il trasporto, il magazzinaggio, la commercializzazione e lo stoccaggio di prodotti della pesca derivanti da attività che non siano conformi alle norme della politica comune della pesca.

4.   Le ispezioni sono condotte in modo da prevenire, nella misura del possibile, ogni effetto negativo sull'igiene e la qualità dei prodotti della pesca ispezionati.

5.   Gli Stati membri fanno in modo che i sistemi di informazione nazionali sulla pesca permettano lo scambio elettronico diretto di informazioni sulle ispezioni di controllo dei porti tra i sistemi, tra gli altri Stati membri, la Commissione e l'organismo da essa designato a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 111 del regolamento sul controllo.

Articolo 99

Compiti dei funzionari nella fase di pre-ispezione

Nella fase di pre-ispezione i funzionari raccolgono, ove possibile, tutte le informazioni pertinenti, in particolare:

a)

licenze e autorizzazioni di pesca;

b)

informazioni VMS relative alla bordata di pesca in corso;

c)

sorveglianza aerea e altri avvistamenti;

d)

rapporti delle precedenti ispezioni e informazioni disponibili sulla zona protetta del sito web dello Stato membro di bandiera sul peschereccio dell'Unione interessato.

Articolo 100

Compiti dei funzionari autorizzati a compiere le ispezioni

1.   I funzionari autorizzati a compiere le ispezioni verificano e segnalano le voci pertinenti stabilite nell'apposito modulo di ispezione del rapporto di ispezione riportato nell'allegato XXVII. A tal fine essi possono scattare fotografie, effettuare registrazioni video e audio conformemente al diritto nazionale e, se del caso, prelevare campioni.

2.   I funzionari non interferiscono con il diritto di qualsiasi operatore di comunicare con le autorità competenti dello Stato di bandiera durante le operazioni di ispezione.

3.   I funzionari tengono conto delle eventuali informazioni fornite ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, del presente regolamento da un osservatore di controllo a bordo del peschereccio da ispezionare.

4.   Ultimata l'ispezione, i funzionari informano adeguatamente gli operatori in merito alla normativa in materia di pesca che si applica alle circostanze.

5.   Ultimata l'ispezione, i funzionari lasciano non appena possibile il peschereccio o la struttura ispezionata, qualora non riscontrino prove di alcuna infrazione apparente.

Articolo 101

Obblighi degli Stati membri, della Commissione e dell'Agenzia europea di controllo della pesca

1.   Le autorità competenti degli Stati membri, e, se del caso, la Commissione e l'Agenzia europea di controllo della pesca, fanno in modo che i rispettivi funzionari, mostrandosi sempre cortesi e ragionevoli, compiano le ispezioni in modo professionale e attenendosi a uno standard elevato.

2.   Le autorità competenti di ogni Stato membro definiscono procedure per fare in modo che qualsiasi reclamo avanzato dagli operatori in merito alla realizzazione delle ispezioni compiute dai loro funzionari sia oggetto di un'indagine equa e approfondita conformemente al diritto nazionale.

3.   Gli Stati membri costieri possono, prendendo gli opportuni accordi con lo Stato membro di bandiera di un peschereccio, invitare i funzionari delle autorità competenti di tale Stato membro a partecipare alle ispezioni dei pescherecci di quest'ultimo, mentre tali navi operano in acque dello Stato membro costiero o allo sbarco nei suoi porti.

Sezione 2

Ispezioni in mare

Articolo 102

Disposizioni generali sulle ispezioni in mare

1.   Qualsiasi nave utilizzata a scopo di controllo, ivi compresa la sorveglianza, espone, in modo che sia chiaramente visibile, un vessillo o simbolo in base alle modalità indicate nell'allegato XXVIII.

2.   Il mezzo d'imbarco utilizzato per permettere il trasferimento dei funzionari che compiono ispezioni espone una bandiera o vessillo simile, di grandezza adeguata a quella del mezzo di imbarco, per segnalare che è impegnato in attività di ispezione della pesca.

3.   I responsabili dei mezzi di ispezione rispettano rigorosamente le regole di navigazione e manovrano a distanza di sicurezza dal peschereccio in conformità alle norme internazionali per la prevenzione delle collisioni in mare.

Articolo 103

Imbarco su pescherecci in mare

1.   I funzionari responsabili della realizzazione dell'ispezione fanno in modo che non vengano prese iniziative che possano compromettere la sicurezza del peschereccio e del suo equipaggio.

2.   Gli ispettori non chiedono alla nave su cui intendono salire o da cui intendono sbarcare di fermarsi o di fare manovra mentre effettua operazioni di pesca, cala in acqua o salpa l'attrezzo da pesca. I funzionari possono tuttavia chiedere di interrompere o ritardare il lancio degli attrezzi da pesca per permettere l'imbarco o lo sbarco in sicurezza finché non siano saliti a bordo del peschereccio o non siano sbarcati da esso. In caso di imbarco questo ritardo non può superare i 30 minuti dall'imbarco dei funzionari sul peschereccio, a meno che non sia stata constatata un'infrazione. La presente disposizione non pregiudica la possibilità per i funzionari di esigere che l'attrezzo venga salpato ai fini di un'ispezione.

Articolo 104

Attività a bordo

1.   Mentre compiono la loro ispezione, i funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti previste nell'apposito modulo di ispezione che figura nell'allegato XXVII del presente regolamento.

2.   I funzionari possono chiedere al comandante di salpare un attrezzo da pesca ai fini di un'ispezione.

3.   I team di ispezione sono normalmente composti da due funzionari. Altri funzionari possono, al bisogno, integrare i team di ispezione.

4.   La durata di un'ispezione non supera le quattro ore o non si prolunga oltre il tempo necessario al salpamento e all'ispezione della rete e delle catture, qualora tali operazioni durino più a lungo. Tale disposizione non si applica nel caso in cui venga riscontrata un'apparente infrazione o qualora i funzionari abbiano bisogno di informazioni supplementari.

5.   In caso di rilevamento di un'infrazione apparente possono essere apposti saldamente a qualsiasi parte dell'attrezzatura da pesca o del peschereccio, compresi i contenitori di prodotti della pesca e il comparto o i comparti dove questi ultimi possono essere riposti, segni identificativi e sigilli, e il/i funzionario/i può/possono rimanere a bordo per il periodo necessario per adottare le misure adeguate a garantire la sicurezza e la continuità di tutte le prove dell'apparente infrazione.

Sezione 3

Ispezioni in porto

Articolo 105

Preparazione dell'ispezione

1.   Fatti salvi i parametri definiti in specifici programmi di controllo e ispezione e nell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1005/2008, l'ispezione di un peschereccio avviene in porto o allo sbarco, nei seguenti casi:

a)

di norma, conformemente a una metodologia a campione sulla base di una gestione basata sul rischio; o

b)

qualora vi sia il sospetto di inadempimento delle norme della politica comune della pesca.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), e fatta salva l'ultima frase dell'articolo 106, paragrafo 2, del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché i propri funzionari siano presenti all'arrivo in porto del peschereccio da ispezionare.

3.   Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di effettuare ispezioni casuali.

Articolo 106

Ispezioni in porto

1.   Mentre compiono le ispezioni, i funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti previste nel corrispondente modulo di ispezione riportato nell'allegato XXVII del presente regolamento. I funzionari tengono debitamente conto degli specifici requisiti che si applicano al peschereccio ispezionato, in particolare delle relative disposizioni dei piani pluriennali.

2.   Quando compiono l'ispezione di uno sbarco, i funzionari controllano l'intero processo di sbarco dall'inizio alla fine della rispettiva operazione. È effettuata una verifica incrociata tra i quantitativi per specie registrati nella precedente notifica di arrivo per lo sbarco di prodotti della pesca, i quantitativi per specie registrati sul giornale di pesca e i quantitativi per specie scaricati o trasbordati, a seconda del caso. La presente disposizione non esclude la possibilità che un'ispezione venga effettuata dopo l'inizio dello sbarco.

3.   Gli Stati membri permettono un'ispezione e un controllo efficiente dei locali utilizzati in relazione alle attività di pesca e alla successiva trasformazione dei prodotti ittici.

Articolo 107

Ispezione di sbarchi di determinate specie pelagiche

Per gli sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli previsti dal titolo IV, capo II, sezione 2, del presente regolamento le autorità competenti di uno Stato membro fanno in modo che vengano ispezionati almeno il 15 % dei quantitativi di tali pesci sbarcati e almeno il 10 % degli sbarchi di tali pesci.

Sezione 4

Ispezioni del trasporto

Articolo 108

Principi generali

1.   Fatte salve le disposizioni contemplate dai piani pluriennali, le ispezioni del trasporto possono essere effettuate ovunque e in qualsiasi momento, dal punto di sbarco all'arrivo dei prodotti della pesca presso il luogo di vendita o trasformazione. Nel corso delle ispezioni vengono adottate le misure necessarie per garantire il mantenimento della catena del freddo dei prodotti della pesca ispezionati.

2.   Fatte salve le disposizioni contemplate dai piani pluriennali e dai programmi di controllo nazionali o specifici programmi di controllo e ispezione, le ispezioni del trasporto comprendono, ove possibile, un esame fisico dei prodotti trasportati.

3.   L'esame fisico dei prodotti della pesca trasportati comporta il prelevamento di un campione rappresentativo delle diverse sezioni della/e partita/e trasportata/e.

4.   Quando compiono un'ispezione del trasporto i funzionari verificano e annotano tutte le voci previste dall'articolo 68, paragrafo 5, del regolamento sul controllo e tutte le voci pertinenti previste dal modulo di rapporto che figura nell'allegato XXVII del presente regolamento. Tale ispezione comprende la verifica che i quantitativi di prodotti della pesca trasportati corrispondano ai particolari riportati sul documento di trasporto.

Articolo 109

Veicoli di trasporto sigillati

1.   Quando un veicolo o container è stato sigillato per evitare la manipolazione della merce, le autorità competenti degli Stati membri provvedono a riportare sul documento di trasporto i numeri di serie dei sigilli. I funzionari verificano che i sigilli siano intatti e che i numeri di serie corrispondano ai particolari riportati sul documento di trasporto.

2.   Quando i sigilli vengono rimossi per favorire l'ispezione delle merci prima che arrivino alla destinazione finale, i funzionari sostituiscono i sigilli originari con nuovi sigilli, registrando i particolari dei sigilli sul documento di trasporto e i motivi della rimozione dei sigilli originari.

Sezione 5

Ispezioni del mercato

Articolo 110

Principi generali

I funzionari devono verificare e annotare tutte le voci pertinenti previste dal relativo modulo di ispezione che figura nell'allegato XXVII del presente regolamento quando visitano celle frigorifere, mercati all'ingrosso e al dettaglio, ristoranti o qualsiasi altra struttura in cui il pesce venga conservato e/o venduto dopo lo sbarco.

Articolo 111

Altre metodologie e tecnologie

Oltre alle voci elencate nell'allegato XXVII, gli Stati membri possono utilizzare le metodologie e tecnologie disponibili per l'identificazione e la convalida dei prodotti della pesca, della loro provenienza o origine e dei fornitori e pescherecci o stabilimenti di produzione.

Articolo 112

Controllo di prodotti della pesca ritirati dal mercato

I funzionari verificano che i prodotti della pesca ritirati dalla vendita ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (32) siano smaltiti conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione (33).

CAPO II

Obblighi degli operatori

Articolo 113

Obblighi generali degli operatori

1.   Tutti gli operatori che agiscono sotto la giurisdizione di uno Stato membro possono essere soggetti a ispezione in relazione ai loro obblighi in virtù delle norme della politica comune della pesca.

2.   Tutti gli operatori soggetti a ispezione:

a)

facilitano il lavoro dei funzionari e forniscono loro, su richiesta, le informazioni e i documenti necessari, incluse ove possibile copie dei medesimi, o l'accesso alle banche dati pertinenti, in relazione alle attività di pesca, che devono essere compilati e conservati in formato elettronico o cartaceo in conformità con le norme della politica comune della pesca;

b)

facilitano l'accesso a ogni parte di navi, locali e qualsiasi mezzo di trasporto, ivi compresi velivoli e aeroscali utilizzati in relazione a o in associazione con le attività di pesca e trasformazione;

c)

garantiscono in ogni momento la sicurezza dei funzionari, li assistono attivamente e collaborano con loro nell'esercizio delle loro funzioni di ispezione;

d)

non ostacolano, intimidiscono o interferiscono, non fanno in modo che un'altra persona ostacoli, intimidisca o interferisca e impediscono che un'altra persona ostacoli, intimidisca o interferisca con i funzionari che compiono l'ispezione;

e)

rendono disponibile, ove possibile, un locale per riunioni isolato in cui l'osservatore di controllo possa informare i funzionari in base alle modalità previste dall'articolo 95, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 114

Obblighi del comandante durante le ispezioni

1.   Il comandante di un peschereccio sottoposto a ispezione o il suo rappresentante:

a)

facilita un imbarco rapido e sicuro dei funzionari, conformemente alle norme di navigazione, quando riceve il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali o quando l'intenzione di salire a bordo sia stabilita mediante radiocomunicazione da una imbarcazione o un elicottero che trasporta un funzionario;

b)

mette a disposizione una scaletta d'imbarco che soddisfi i requisiti dell'allegato XXIX per permettere un accesso rapido e sicuro a qualsiasi imbarcazione che preveda un dislivello di 1,5 metri o più;

c)

consente ai funzionari di esercitare le loro funzioni di ispezione, fornendo l'assistenza richiesta e ragionevole;

d)

consente agli ispettori di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera, dello Stato costiero e dello Stato che esegue l'ispezione;

e)

informa i funzionari degli specifici rischi per la sicurezza a bordo dei pescherecci;

f)

consente l'accesso dei funzionari a tutte le zone dell'imbarcazione, a tutte le catture trasformate e non, a tutte le attrezzature da pesca e a tutti i relativi documenti e informazioni;

g)

consente lo sbarco sicuro dei funzionari al termine dell'ispezione.

2.   I comandanti non sono tenuti a rivelare informazioni commercialmente sensibili su canali radiofonici aperti.

CAPO III

Rapporto di ispezione

Articolo 115

Norme comuni relative ai rapporti di ispezione

1.   Fatte salve le norme specifiche nel quadro di organizzazioni regionali per la gestione della pesca, i rapporti di ispezione di cui all'articolo 76 del regolamento sul controllo comprendono le informazioni pertinenti contenute nell'apposito modulo che figura nell'allegato XXVII. I rapporti sono compilati dai funzionari durante l'ispezione o appena possibile al termine della stessa.

2.   Quando nel corso di una ispezione viene riscontrata una infrazione apparente, sono inseriti nel rapporto di ispezione gli elementi legali e materiali nonché qualsiasi altra informazione relativa all'infrazione. Quando nel corso di una ispezione vengono riscontrate varie infrazioni, sono riportati nel rapporto di ispezione i dati pertinenti di ogni infrazione.

3.   Al termine dell'ispezione, i funzionari comunicano i risultati al responsabile del peschereccio, veicolo, velivolo, hovercraft o locale ispezionato (operatore). L'operatore ha la possibilità di formulare osservazioni sull'ispezione e sui suoi risultati. I commenti dell'operatore sono riportati nel rapporto di ispezione. Nel caso in cui non parlino la stessa lingua dell'operatore, i funzionari adottano le misure appropriate per rendere comprensibili i risultati dell'ispezione.

4.   Se necessario, l'operatore ha il diritto di contattare il suo rappresentante o le autorità competenti del suo Stato di bandiera, qualora insorgano gravi difficoltà in merito alla comprensione dei risultati dell'ispezione e del conseguente rapporto.

5.   Il formato per la trasmissione elettronica di cui all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento sul controllo viene deciso previa consultazione tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 116

Redazione dei rapporti di ispezione

1.   Quando il rapporto di ispezione viene redatto manualmente in formato cartaceo, esso è leggibile, indelebile e chiaramente compilato. Nel rapporto non sono ammesse cancellature o modifiche. In caso di errore in un rapporto redatto manualmente, l'annotazione inesatta è barrata e siglata dal funzionario interessato.

2.   Il rapporto è firmato dal funzionario responsabile dell'ispezione. L'operatore viene invitato a firmare il rapporto. Fatto salvo il diritto nazionale, la sua firma costituisce riconoscimento del rapporto e non è considerata accettazione del contenuto dello stesso.

3.   I funzionari possono redigere i rapporti di ispezione di cui all'articolo 115 del presente regolamento mediante mezzi elettronici.

Articolo 117

Copia del rapporto di ispezione

Una copia del rapporto di ispezione di cui all'articolo 116 del presente regolamento viene trasmessa all'operatore al massimo entro 15 giorni lavorativi dal completamento dell'ispezione e conformemente al diritto nazionale dello Stato membro avente sovranità o giurisdizione nel luogo dell'ispezione. Qualora venga riscontrata una infrazione, la divulgazione del rapporto è soggetta alle leggi sulla divulgazione di informazioni dello Stato membro interessato.

CAPO IV

Banca dati elettronica

Articolo 118

Banca dati elettronica

1.   Gli Stati membri inseriscono nei programmi nazionali di controllo procedure relative alla registrazione, da parte dei loro funzionari, di rapporti di ispezione in formato cartaceo o elettronico. Tali rapporti vengono inseriti nella banca dati elettronica di cui all'articolo 78 del regolamento sul controllo e prevedono le funzionalità di cui all'allegato XXIV, punto 2, del presente regolamento. Le informazioni minime contenute nella banca dati elettronica sono quelle annotate conformemente all'articolo 115, paragrafo 1, del presente regolamento e indicate come obbligatorie nell'allegato XXVII. Nella banca dati viene inserita anche una scansione dei rapporti cartacei.

2.   La banca dati è accessibile alla Commissione e all'organismo da essa designato, conformemente alle procedure contemplate dagli articoli 114, 115 e 116 del regolamento sul controllo. I relativi dati contenuti nella banca dati sono accessibili anche ad altri Stati membri nell'ambito di un piano di intervento congiunto.

3.   I dati ricavati dai rapporti sono tenuti a disposizione nella banca dati per almeno tre anni.

CAPO V

Ispettori dell'Unione

Articolo 119

Notifica degli ispettori dell'Unione

1.   Gli Stati membri e l'Agenzia europea di controllo della pesca notificano elettronicamente alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i nomi dei loro funzionari da inserire nell'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79 del regolamento sul controllo.

2.   I funzionari da inserire nell'elenco:

a)

hanno una solida esperienza di materia di controllo ed ispezione della pesca;

b)

hanno una conoscenza approfondita della legislazione dell'Unione europea in materia di pesca;

c)

hanno una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua;

d)

sono fisicamente idonei all'esercizio delle loro mansioni;

e)

hanno ricevuto, ove del caso, la necessaria formazione in materia di sicurezza in mare.

Articolo 120

Elenco degli ispettori dell'Unione

1.   Sulla base delle notifiche degli Stati membri e dell'Agenzia europea di controllo della pesca, la Commissione stabilisce un elenco degli ispettori dell'Unione sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Una volta stabilito l'elenco iniziale, gli Stati membri e l'Agenzia europea di controllo della pesca notificano alla Commissione, entro il mese di ottobre di ogni anno, le eventuali modifiche che intendono apportare all'elenco per l'anno civile successivo. La Commissione modifica l'elenco di conseguenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

3.   L'elenco e le relative modifiche vengono pubblicati sul sito web ufficiale dell'Agenzia europea di controllo della pesca.

Articolo 121

Comunicazione degli ispettori dell'Unione alle organizzazioni regionali per la gestione della pesca

L'organismo designato dalla Commissione comunica alla segreteria di una organizzazione regionale per la gestione della pesca l'elenco degli ispettori dell'Unione chiamati a effettuare ispezioni nell'ambito di tale organizzazione.

Articolo 122

Poteri e obblighi degli ispettori dell'Unione

1.   Nell'esercizio delle loro mansioni gli ispettori dell'Unione ottemperano al diritto dell'Unione europea e, nella misura in cui si applichi, al diritto nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione o, qualora l'ispezione sia compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, dello Stato membro di bandiera del peschereccio ispezionato e alle norme internazionali pertinenti.

2.   Gli ispettori dell'Unione esibiscono una carta di servizio indicante la loro identità e qualifica. A tal fine sono muniti di documento di identificazione rilasciato dalla Commissione o dall'Agenzia europea di controllo della pesca attestante la loro identità e qualifica.

3.   Gli Stati membri consentono agli ispettori dell'Unione di esercitare le loro mansioni e prestano loro l'assistenza necessaria per svolgere i loro compiti.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri possono permettere agli ispettori dell'Unione di assistere gli ispettori nazionali nell'esercizio delle loro mansioni.

5.   Gli articoli 113 e 114 del presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

Articolo 123

Relazioni

1.   Gli ispettori dell'Unione presentano una sintesi quotidiana delle attività di ispezione, comprendente il nome e numero identificativo di ogni peschereccio o imbarcazione a bordo ispezionati e il tipo di ispezione compiuta, alle autorità competenti dello Stato membro nelle cui acque si è svolta l'ispezione o, qualora l'ispezione sia stata compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, allo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione ispezionato, e all'Agenzia europea di controllo della pesca.

2.   Qualora nel corso di una ispezione riscontrino una infrazione, gli ispettori dell'Unione presentano senza indugio un rapporto di ispezione sintetico alle autorità competenti dello Stato membro costiero o, qualora l'ispezione sia stata compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera del peschereccio ispezionato e all'Agenzia europea di controllo della pesca. Tale rapporto di ispezione sintetico riporta almeno la data e il luogo dell'ispezione, l'identificazione della piattaforma di ispezione, l'identificazione dell'obiettivo ispezionato e il tipo di infrazione rilevata.

3.   Entro sette giorni dalla data dell'ispezione, gli ispettori dell'Unione presentano copia del rapporto di ispezione completo, contenente le voci pertinenti previste nell'apposito modulo di ispezione del rapporto di ispezione riportato nell'allegato XXVII, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio o dell'imbarcazione a bordo ispezionati o dello Stato membro nelle cui acque si è svolta l'ispezione. Qualora gli ispettori dell'Unione abbiano rilevato una infrazione, copia del rapporto completo di ispezione viene trasmessa anche all'Agenzia europea di controllo della pesca.

4.   I rapporti giornalieri e i rapporti di ispezione contemplati dal presente articolo vengono trasmessi, su richiesta, alla Commissione.

Articolo 124

Misure successive ai rapporti

1.   Gli Stati membri trattano i rapporti presentati dagli ispettori dell'Unione ai sensi dell'articolo 123 del presente regolamento nello stesso modo in cui trattano i rapporti ricevuti dai loro funzionari.

2.   Lo Stato membro che ha designato l'ispettore dell'Unione o, se del caso, la Commissione o l'Agenzia europea di controllo della pesca collaborano con lo Stato membro che prende disposizioni a seguito di un rapporto presentato da un ispettore dell'Unione per favorire i procedimenti giudiziari e amministrativi.

3.   Previa richiesta, l'ispettore dell'Unione assiste e fornisce prove nell'ambito delle procedure di infrazione avviate da qualsiasi Stato membro.

TITOLO VII

APPLICAZIONE DELLE NORME

SISTEMA DI PUNTI PER INFRAZIONI GRAVI

Articolo 125

Istituzione e funzionamento di un sistema di punti per infrazioni gravi

Ogni Stato membro designa le autorità nazionali competenti responsabili di:

a)

istituire il sistema per l'assegnazione di punti per le infrazioni gravi, di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento sul controllo;

b)

assegnare il numero adeguato di punti al titolare di una licenza di pesca;

c)

trasferire i punti assegnati a qualsiasi futuro titolare di una licenza di pesca per il peschereccio interessato quando quest'ultimo è oggetto di una vendita, di un trasferimento o di un altro tipo di cambiamento di proprietà; e

d)

conservare la documentazione dei punti assegnati o trasferiti al titolare di ciascuna licenza di pesca.

Articolo 126

Assegnazione dei punti

1.   Il numero di punti per le infrazioni gravi viene assegnato in conformità dell'allegato XXX al titolare della licenza di pesca per il peschereccio interessato dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera.

2.   Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi commesse dalla stessa persona fisica o giuridica titolare della licenza, al titolare della licenza di pesca di cui al paragrafo 1 sono assegnati fino a un massimo di 12 punti per infrazione grave constatata.

3.   Il titolare della licenza di pesca viene informato dell'assegnazione dei punti.

4.   I punti vengono assegnati al titolare della licenza alla data fissata nella decisione di assegnazione dei punti. Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione delle norme nazionali relative agli effetti sospensivi delle procedure di ricorso non rendano il sistema dei punti inefficace.

5.   Ove l'infrazione grave sia individuata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, i punti sono assegnati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 125 del presente regolamento previa notifica ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento sul controllo.

Articolo 127

Notifica delle decisioni

Qualora l'autorità designata conformemente all'articolo 125 del presente regolamento non coincida con l'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul controllo, quest'ultima viene informata in merito ad ogni decisione adottata a norma del presente titolo.

Articolo 128

Trasferimento di proprietà

Quando il peschereccio è messo in vendita o è oggetto di un altro tipo di trasferimento di proprietà, il titolare della licenza di pesca informa ogni futuro titolare potenziale della licenza in merito al numero di punti che gli restano assegnati, per mezzo di una copia certificata ottenuta presso le autorità competenti.

Articolo 129

Sospensione e revoca definitiva della licenza di pesca

1.   L'accumulo di 18, 36, 54 o 72 punti da parte del titolare di una licenza di pesca comporta rispettivamente la prima, seconda, terza e quarta sospensione automatica della licenza di pesca per i periodi corrispondenti previsti dall'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.

2.   L'accumulo di 90 punti da parte del titolare di una licenza di pesca comporta automaticamente la revoca definitiva della licenza di pesca.

Articolo 130

Misure adottate in seguito alla sospensione e alla revoca definitiva della licenza di pesca

1.   Se una licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo a norma dell'articolo 129 del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera informa immediatamente il titolare della licenza di pesca in merito alla sospensione o alla revoca definitiva della medesima.

2.   Ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare della licenza di pesca provvede all'immediata cessazione delle attività di pesca del peschereccio interessato. Egli fa in modo che quest'ultimo proceda immediatamente al porto di provenienza o al porto indicato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Durante il viaggio, gli attrezzi da pesca sono fissati e stivati ai sensi dell'articolo 47 del regolamento sul controllo. Il titolare della licenza di pesca fa in modo che tutte le catture a bordo del peschereccio siano trattate conformemente alle istruzioni delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

Articolo 131

Cancellazione della licenza di pesca dai relativi elenchi

1.   Qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo a norma dell'articolo 129, paragrafi 1 o 2, del presente regolamento, il peschereccio a cui si riferisce la licenza sospesa o revocata a titolo definitivo viene identificato come sprovvisto di licenza nel registro nazionale di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale peschereccio viene altresì identificato in questo modo nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2.   La revoca definitiva di una licenza di pesca conformemente all'articolo 129, paragrafo 2, del presente regolamento non incide sui livelli di riferimento dello Stato membro che rilascia la licenza a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri aggiornano immediatamente l'elenco di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sul controllo con l'indicazione di tutti i punti assegnati e delle risultanti sospensioni e revoche definitive delle licenze di pesca, inserendo la data in cui diventano applicabili e la durata.

Articolo 132

Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca

1.   Se un peschereccio la cui licenza di pesca sia stata sospesa o revocata a titolo definitivo conformemente all'articolo 129 del presente regolamento svolge attività di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, le autorità competenti adottano misure di esecuzione immediate a norma dell'articolo 91 del regolamento sul controllo.

2.   Il peschereccio di cui al paragrafo 1 può, ove del caso, essere inserito nell'elenco delle imbarcazioni INN (illegali, non dichiarate, non regolamentate) dell'Unione conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 133

Cancellazione di punti

1.   Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 129 del presente regolamento, i punti sulla base dei quali tale licenza è stata sospesa non vengono cancellati. I nuovi punti assegnati al titolare della licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 129 del presente regolamento.

2.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento sul controllo, qualora i punti siano stati cancellati a norma dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento sul controllo, si considera che la licenza di pesca del titolare non sia stata sospesa conformemente all'articolo 129 del presente regolamento.

3.   Vengono cancellati due punti, a condizione che il numero totale di punti assegnati al titolare della licenza di pesca per il peschereccio interessato sia superiore a due, qualora:

a)

il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie; o

b)

il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca; o

c)

il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 % delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca; o

d)

il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.

Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca può avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) o d) per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti i punti della licenza di pesca.

4.   Qualora i punti siano stati cancellati a norma del paragrafo 3, il titolare della licenza viene informato di tale cancellazione. Il titolare della licenza di pesca viene altresì informato del numero di punti rimanenti.

Articolo 134

Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci

Gli Stati membri informano la Commissione del loro sistema di punti nazionale per i comandanti di cui all'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento sul controllo sei mesi dopo la data di applicazione del presente titolo.

TITOLO VIII

MISURE VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

CAPO I

Sospensione e cancellazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea

Articolo 135

Definizione

Ai fini del presente capo, si intende per:

1)

«pagamento», qualsiasi contributo finanziario che la Commissione sia tenuta a versare in seguito a una richiesta di pagamento presentata da uno Stato membro durante o al termine dell'attuazione di un programma operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 o di un progetto contemplato dall'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006;

2)

«interruzione», un'interruzione della decorrenza dei termini di pagamento;

3)

«sospensione», la sospensione del pagamento in virtù delle specifiche richieste di pagamento di cui all'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento sul controllo;

4)

«cancellazione», l'annullamento di tutto o parte del contributo dell'Unione sospeso a un programma operativo in virtù del regolamento (CE) n. 1198/2006 o a uno specifico progetto contemplato dall'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006.

Articolo 136

Interruzione dei termini di pagamento

1.   I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (34) per un periodo massimo di sei mesi qualora:

a)

vi siano prove di un inadempimento delle norme della PCP; o

b)

l'ordinatore debba effettuare ulteriori verifiche sulla base di risultanze che indicano falle nel sistema di controllo di uno Stato membro e/o inadempimento delle norme previste dalla PCP in materia di pesca e attività correlate.

2.   Lo Stato membro interessato viene informato per iscritto, secondo le modalità previste dall'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento sul controllo, circa i motivi dell'interruzione dei termini di pagamento. Esso è invitato a comunicare alla Commissione, entro un mese dal ricevimento di tale lettera, le misure correttive adottate e/o le informazioni relative all'assistenza finanziaria prestata alle attività collegate alla pesca oggetto delle misure adottate per non conformità previste dall'allegato XXXI del presente regolamento.

3.   Qualora lo Stato membro interessato non risponda alla richiesta della Commissione entro il termine indicato al paragrafo 2, o qualora fornisca una risposta insoddisfacente, la Commissione può inviare un sollecito concedendo un ulteriore termine massimo di 15 giorni.

4.   Viene messa fine all'interruzione quando lo Stato membro dimostri nella sua risposta di aver adottato le misure correttive volte a garantire il rispetto delle norme della PCP oppure che le risultanze indicanti la presenza di falle nel suo sistema di controllo e/o inadempimento delle norme previste dalla PCP in materia di pesca e attività correlate erano infondate.

Articolo 137

Sospensione dei pagamenti

1.   Qualora lo Stato membro interessato non risponda alla richiesta della Commissione entro il termine indicato all'articolo 136 del presente regolamento, o qualora fornisca una risposta insoddisfacente, la Commissione può adottare, sulla base delle informazioni in quel momento disponibili, la decisione di sospendere tutti o parte dei pagamenti di assistenza finanziaria dell'Unione a tale Stato membro (di seguito la «decisione di sospensione») secondo quanto previsto all'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.

2   La decisione di sospensione espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, comprende la valutazione della Commissione in merito alle condizioni previste all'articolo 103, paragrafi 1 e 6, del regolamento sul controllo e stabilisce la parte di pagamento sospesa. La decisione di sospensione prevede che lo Stato membro interessato adotti misure correttive entro un termine stabilito non superiore a sei mesi.

3.   L'importo dei pagamenti da sospendere viene deciso applicando un tasso determinato tenendo conto dei criteri previsti dall'articolo 103, paragrafo 5, del regolamento sul controllo.

Articolo 138

Cancellazione dell'assistenza finanziaria

1.   Ove, nel corso di un periodo di sospensione, lo Stato membro perseveri nel non comprovare di aver corretto la situazione che ha portato alla decisione di sospensione di cui all'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, la Commissione può informarlo dell'intenzione di adottare una decisione di cancellazione. L'articolo 136, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento si applica mutatis mutandis.

2.   Qualora lo Stato membro interessato non risponda alla richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 o qualora fornisca una risposta insoddisfacente, la Commissione può adottare, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento, la decisione di cancellare in tutto o in parte i pagamenti sospesi.

3.   La decisione di cancellazione di cui al paragrafo 2 può comprendere il recupero di tutto o parte dell'anticipo sul contributo finanziario eventualmente già versato in relazione ai progetti contemplati dall'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 per il quale siano stati sospesi i pagamenti.

4.   L'importo dei pagamenti sospesi da cancellare viene deciso applicando un tasso determinato tenendo conto dei criteri previsti dall'articolo 103, paragrafo 5, del regolamento sul controllo.

5.   L'importo dell'anticipo sul contributo finanziario da recuperare in merito ai progetti per cui siano stati sospesi i pagamenti viene restituito alla Commissione mediante la procedura di recupero prevista dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 861/2006 e dall'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

CAPO II

Detrazione delle possibilità di pesca

Articolo 139

Norme generali per la detrazione delle possibilità di pesca per eccesso di utilizzo

1.   L'entità dell'eccesso di utilizzo di possibilità di pesca in relazione ai contingenti e allo sforzo di pesca stabiliti per un dato periodo, secondo quanto previsto all'articolo 105, paragrafo 1, e all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, viene determinata sulla base dei dati disponibili il quindicesimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del periodo regolamentato.

2.   L'entità dell'eccesso di utilizzo di possibilità di pesca viene determinata in relazione alle possibilità di pesca disponibili al termine di ciascun periodo prestabilito per lo Stato membro interessato tenendo conto degli scambi delle possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, dei trasferimenti di contingenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (35), della riassegnazione delle possibilità di pesca disponibili ai sensi dell'articolo 37 del regolamento sul controllo e della detrazione delle possibilità di pesca ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento sul controllo.

3.   Lo scambio di possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 per un determinato periodo non è consentito dopo l'ultimo giorno del primo mese successivo alla scadenza del suddetto periodo.

Articolo 140

Consultazione sulla detrazione di possibilità di pesca

Per le detrazioni di possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento sul controllo, la Commissione consulta lo Stato membro interessato in merito alle misure suggerite. Lo Stato membro interessato risponde entro 10 giorni lavorativi a questa consultazione da parte della Commissione.

CAPO III

Detrazioni di contingenti per inadempimento delle norme della politica comune della pesca

Articolo 141

Norme per la detrazione di contingenti per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca

1.   Il termine entro cui lo Stato membro deve dimostrare che l'attività di pesca può essere esercitata in modo sostenibile, di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, decorre dalla data della lettera della Commissione allo Stato membro.

2.   Gli Stati membri inseriscono, nella risposta a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, prove materiali della loro capacità di dimostrare alla Commissione che l'attività di pesca può essere esercitata in modo sostenibile.

Articolo 142

Determinazione dei quantitativi da detrarre

1.   Qualsiasi detrazione di contingenti ai sensi dell'articolo 107 del regolamento sul controllo è proporzionale all'entità e alla natura dell'inadempimento delle norme sugli stock oggetto di piani pluriennali e alla gravità della minaccia per la conservazione di tali stock. Essa tiene conto del danno causato a tali stock dall'inadempimento delle suddette norme.

2.   Se non è possibile procedere ad una detrazione a norma del paragrafo 1 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock a cui tale inadempimento si riferisce poiché lo Stato membro interessato non dispone o dispone in misura insufficiente di un contingente, di una quota o di una parte di uno stock o di un gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, nell'anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1.

TITOLO IX

DATI E INFORMAZIONI

CAPO I

Analisi e verifica dei dati

Articolo 143

Oggetto

Il sistema computerizzato di convalida di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento sul controllo comprende in particolare:

a)

una o più banche dati in cui sono archiviati tutti i dati che il sistema deve convalidare, a norma dell'articolo 144 del presente regolamento;

b)

procedure di convalida, compresi controlli della qualità dei dati, analisi e verifiche incrociate di tutti questi dati, nelle modalità previste dall'articolo 145 del presente regolamento;

c)

procedure per l'accesso a tutti questi dati da parte della Commissione o di un organismo da essa designato, nelle modalità previste dall'articolo 146 del presente regolamento.

Articolo 144

Dati da convalidare

1.   Ai fini del sistema computerizzato di convalida, gli Stati membri provvedono ad archiviare in una o più banche dati computerizzate tutti i dati di cui all'articolo 109, paragrafo 2, del regolamento sul controllo. Gli elementi minimi da inserire sono le voci elencate nell'allegato XXIII, quelle indicate come obbligatorie nell'allegato XXVII, le voci riportate nell'allegato XII e quelle riportate nell'allegato XXXII. Il sistema di convalida può anche tenere conto di altri dati ritenuti necessari ai fini delle procedure di convalida.

2.   I dati contenuti nella banca dati di cui al paragrafo 1 sono accessibili per il sistema di convalida costantemente e in tempo reale. Il sistema di convalida ha accesso diretto a tutte queste banche dati senza alcun intervento umano. A tal fine tutte le banche dati o i sistemi di uno Stato membro contenenti i dati di cui al paragrafo 1 sono collegati l'uno con l'altro.

3.   Se i dati di cui al paragrafo 1 non sono archiviati automaticamente in una banca dati, gli Stati membri dispongono l'inserimento manuale o la digitalizzazione nelle banche dati, senza indugio e nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione vigente. La data di ricevimento e inserimento dei dati è correttamente registrata nella banca dati.

Articolo 145

Procedure di convalida

1.   Il sistema di convalida computerizzato convalida ogni serie di dati di cui all'articolo 144, paragrafo 1, del presente regolamento sulla base di algoritmi e procedure automatizzati e computerizzati in modo continuo, sistematico e completo. La convalida comprende procedure destinate a controllare la qualità dei dati fondamentali, a verificare il formato dei dati e i requisiti minimi dei dati, nonché una verifica più avanzata mediante analisi dettagliata di vari registri di una serie di dati, utilizzando metodi statistici, o effettuando verifiche incrociate dei dati provenienti da fonti diverse.

2.   Per ogni procedura di convalida è prevista una norma operativa o una serie di norme operative che stabiliscano quali convalide vengono eseguite dalla procedura e dove vengono archiviati i risultati di tali convalide. Ove applicabile, viene indicato il relativo riferimento alla legislazione di cui si verifica l'applicazione. La Commissione può definire, previa consultazione con gli Stati membri, una serie standard di norme operative da utilizzare.

3.   Tutti i risultati del sistema computerizzato di convalida, positivi e negativi, sono archiviati in una banca dati. È possibile identificare immediatamente qualsiasi incongruenza e problema di inadempimento rilevato dalle procedure di convalida, nonché le misure adottate in seguito a tali incongruenze. È anche possibile ricavare l'identificazione dei pescherecci, dei comandanti delle navi o degli operatori per i quali si sono ripetutamente riscontrati incongruenze e possibili problemi di inadempimento nel corso degli ultimi tre anni.

4.   Le misure adottate in seguito alle incongruenze rilevate dal sistema di convalida sono collegate con i risultati della convalida, con l'indicazione della data di convalida e di trattamento.

Qualora l'incongruenza rilevata venga identificata in seguito a un errore nell'inserimento di dati, tali dati vengono corretti nella banca dati, contrassegnandoli chiaramente come corretti, e indicando il valore o l'inserimento originario e il motivo della correzione dei dati.

Qualora venga dato seguito all'incongruenza rilevata, il risultato della convalida contiene, ove del caso, un collegamento al rapporto di ispezione e al relativo trattamento.

Articolo 146

Accesso da parte della Commissione

1.   Gli Stati membri fanno in modo che la Commissione o l'organismo da essa designato abbiano in qualsiasi momento accesso in tempo reale a:

a)

tutti i dati di cui all'articolo 144, paragrafo 1, del presente regolamento;

b)

tutte le norme operative definite per il sistema di convalida, contenenti la definizione, la relativa legislazione e il luogo in cui sono archiviati i risultati della convalida;

c)

tutti i risultati della convalida e delle successive misure, con un contrassegno che indica se il dato è stato corretto, e con un collegamento alle procedure sanzionatorie, ove applicabile.

2.   Gli Stati membri fanno in modo che i dati di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possano essere accessibili nel quadro dello scambio automatizzato di dati tramite servizi web protetti, quali definiti all'articolo 147 del presente regolamento.

3.   I dati sono messi a disposizione per essere scaricati secondo il formato di scambio di dati e tutti gli elementi dei dati definiti nell'allegato XII e nel formato XML. Altri dati che siano accessibili e non siano definiti nell'allegato XII vengono resi disponibili nel formato previsto dall'allegato XXXII.

4.   La Commissione o l'organismo da essa designato ha la possibilità di scaricare i dati di cui al paragrafo 1 per qualsiasi periodo e qualsiasi area geografica per un singolo peschereccio o un elenco di pescherecci.

5.   Previa richiesta motivata della Commissione, lo Stato membro interessato corregge senza indugio i dati per i quali la Commissione stessa abbia identificato incongruenze. Lo Stato membro interessato informa immediatamente di tale correzione tutti gli altri Stati membri pertinenti.

CAPO II

Siti web degli Stati membri

Articolo 147

Gestione di siti web e servizi web

1.   Ai fini dei siti web ufficiali previsti dagli articoli 115 e 116 del regolamento sul controllo gli Stati membri creano servizi web. Tali servizi web generano contenuti dinamici e in tempo reale per i siti web ufficiali e offrono un accesso automatizzato ai dati. Se necessario, gli Stati membri adattano le banche dati preesistenti o creano nuove banche dati al fine di fornire i necessari contenuti dei servizi web.

2.   Tali servizi web consentono alla Commissione e all'organismo da essa designato di estrarre in qualsiasi momento tutti i dati disponibili di cui agli articoli 148 e 149 del presente regolamento. Tale meccanismo di estrazione automatizzata si basa sul protocollo di scambio elettronico di informazioni e sul formato previsto nell'allegato XII. I servizi web sono creati in conformità degli standard internazionali.

3.   Ogni sottopagina del sito web ufficiale di cui al paragrafo 1 presenta sul lato sinistro un menù in cui sono elencati tutti i collegamenti ipertestuali a tutte le altre sottopagine. In fondo a ciascuna sottopagina figura inoltre la definizione del servizio web corrispondente.

4.   I servizi web e i siti web sono centralizzati e offrono un unico punto di accesso per Stato membro.

5.   La Commissione può definire standard, specifiche tecniche e procedure comuni per l'interfaccia del sito web, sistemi computerizzati tecnicamente compatibili e servizi web tra gli Stati membri, la Commissione e l'organismo da essa designato. La Commissione coordina il processo di creazione di tali specifiche e procedure previa consultazione con gli Stati membri.

Articolo 148

Sito web e servizi web pubblicamente accessibili

1.   La sezione pubblicamente accessibile del sito web contiene una pagina di presentazione e varie sottopagine. La pagina di presentazione pubblica elenca i collegamenti ipertestuali contenenti i riferimenti previsti all'articolo 115, lettere da a) a g), del regolamento sul controllo, con riferimento alle sottopagine che forniscono le informazioni contemplate da tale articolo.

2.   Ogni sottopagina pubblica contiene almeno una delle informazioni elencate all'articolo 115, lettere da a) a g), del regolamento sul controllo. Le sottopagine, così come i relativi servizi web, contengono almeno le informazioni indicate nell'allegato XXXII.

Articolo 149

Sito web e servizi web protetti

1.   La sezione protetta del sito web contiene una pagina di presentazione e varie sottopagine. La pagina di presentazione protetta elenca i collegamenti ipertestuali contenenti i riferimenti previsti all'articolo 116, paragrafo 1, lettere da a) a h), del regolamento sul controllo, con riferimento alle sottopagine che forniscono le informazioni contemplate da tale articolo.

2.   Ogni sottopagina protetta contiene almeno una delle informazioni elencate all'articolo 116, paragrafo 1, lettere da a) a h), del regolamento sul controllo. Le sottopagine, così come i relativi servizi web, contengono almeno le informazioni previste nell'allegato XXIV.

3.   Il sito web protetto e i servizi web protetti fanno uso dei certificati elettronici previsti all'articolo 116, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.

TITOLO X

ATTUAZIONE

CAPO I

Assistenza reciproca

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 150

Campo di applicazione

1.   Il presente capo stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri cooperano amministrativamente tra loro, con i paesi terzi, con la Commissione e con l'organismo da essa designato al fine di garantire l'effettiva applicazione del regolamento sul controllo e del presente regolamento. Esso non preclude agli Stati membri la possibilità di istituire altre forme di cooperazione amministrativa.

2.   Il presente capo non impone agli Stati membri di prestarsi reciproca assistenza nel caso in cui ciò possa pregiudicarne l'ordinamento giuridico, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali. Prima di respingere una richiesta di assistenza, lo Stato membro interpellato consulta lo Stato membro richiedente per valutare la possibilità di fornire un'assistenza parziale, in base a determinate modalità e condizioni. Se una richiesta di assistenza non può essere accolta, lo Stato membro richiedente e la Commissione o l'organismo da essa designato ne sono tempestivamente informati, specificando i motivi del rifiuto.

3.   Il presente capo non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme di procedura penale e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, ivi comprese quelle relative al segreto istruttorio.

Articolo 151

Costi

Gli Stati membri si fanno carico delle spese sostenute per dare esecuzione a una domanda di assistenza e rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all'applicazione del presente titolo.

Articolo 152

Autorità unica

L'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul controllo ha funzione di unico ufficio di collegamento responsabile dell'applicazione del presente capo.

Articolo 153

Misure successive

1.   Ove le autorità nazionali decidano, in risposta a una richiesta di assistenza sulla base del presente capo o in seguito a uno scambio spontaneo di informazioni, di adottare misure che possono essere implementate soltanto con l'autorizzazione o su richiesta di un'autorità giudiziaria, esse comunicano allo Stato membro interessato, alla Commissione o all'organismo da questa designato qualsiasi informazione su tali misure che sia correlata all'inadempimento di norme della politica comune della pesca.

2.   La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, se tale autorizzazione è prevista dalla legislazione nazionale.

Sezione 2

Informazioni senza richiesta preventiva

Articolo 154

Informazioni senza richiesta preventiva

1.   Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un potenziale inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare di un'infrazione grave di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, o abbia fondati motivi di ritenere che tale infrazione possa verificarsi, lo notifica immediatamente agli altri Stati membri interessati, alla Commissione o all'organismo da essa designato. Tale comunicazione è corredata di tutte le informazioni necessarie ed è effettuata per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 152.

2.   Se lo Stato membro adotta misure di esecuzione in relazione a un inadempimento o un'infrazione di cui al paragrafo 1, ne informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione o l'organismo da essa designato per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 152.

3.   Tutte le comunicazioni ai sensi del presente articolo sono effettuate per iscritto.

Sezione 3

Richieste di assistenza

Articolo 155

Definizione

Ai fini della presente sezione, per «richiesta di assistenza» si intende una richiesta inviata da uno Stato membro ad un altro Stato membro o dalla Commissione o dall'organismo da essa designato a uno Stato membro in relazione a:

a)

informazioni, ivi comprese quelle previste dall'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul controllo;

b)

misure di esecuzione; oppure

c)

una notifica amministrativa.

Articolo 156

Prescrizioni generali

1.   Lo Stato membro richiedente si assicura che tutte le richieste di assistenza siano corredate di informazioni sufficienti a consentire allo Stato membro interpellato di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possano essere ottenute nel territorio dello Stato membro richiedente.

2.   Le richieste di assistenza sono limitate ai casi comprovati in cui vi sia un ragionevole motivo di ritenere che sussista un inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, e qualora lo Stato membro richiedente non sia in grado di ottenere le informazioni richieste o di adottare le misure richieste con i propri mezzi.

Articolo 157

Trasmissione delle richieste e risposte alle medesime

1.   Le richieste sono esclusivamente trasmesse dall'autorità unica dello Stato membro richiedente, dalla Commissione o dall'organismo da essa designato all'autorità unica dello Stato membro interpellato. Tutte le risposte a una richiesta sono comunicate secondo le stesse modalità.

2.   Le richieste di reciproca assistenza e le relative risposte sono effettuate in forma scritta.

3.   Le lingue utilizzate per le richieste e per la trasmissione delle informazioni sono concordate dalle autorità uniche prima dell'inoltro delle richieste. In caso di mancato accordo, le richieste sono comunicate nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro richiedente e le risposte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro interpellato.

Articolo 158

Richieste di informazioni

1.   Lo Stato membro, su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione o dell'organismo da essa designato, fornisce tutte le informazioni rilevanti necessarie a stabilire se sussista inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, o a stabilire se esista il ragionevole sospetto che possano verificarsi. Tali informazioni sono trasmesse per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 152.

2.   Lo Stato membro interpellato, su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione o dell'organismo da essa designato, effettua le opportune indagini amministrative in merito alle operazioni che costituiscono o sembrano costituire agli occhi del richiedente inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo. Lo Stato membro interpellato comunica i risultati di tali indagini amministrative allo Stato membro richiedente, alla Commissione o all'organismo da essa designato.

3.   Su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione, o dell'organismo da essa designato, lo Stato membro interpellato può autorizzare un funzionario competente dello Stato membro richiedente ad accompagnare i funzionari dello Stato membro interpellato, della Commissione o dell'organismo da essa designato, nel corso delle indagini amministrative di cui al paragrafo 2. I funzionari dello Stato membro richiedente non prendono parte agli atti che, secondo le disposizioni nazionali di procedura penale, sono riservati a funzionari specificamente designati dalla legge nazionale. In nessun caso essi partecipano a perquisizioni domiciliari o ad interrogatori formali effettuati a norma del diritto penale. I funzionari dello Stato membro richiedente presenti nello Stato membro interpellato devono poter presentare in qualsiasi momento un'autorizzazione scritta attestante la loro identità e le loro funzioni ufficiali.

4.   Su richiesta dello Stato membro richiedente, lo Stato membro interpellato gli fornisce qualsiasi documento o copia autentica in suo possesso che si riferisca a inadempimenti delle norme della politica comune della pesca o infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.

5.   Il modulo standard per lo scambio di informazioni su richiesta figura nell'allegato XXXIV.

Articolo 159

Richieste di misure di esecuzione

1.   Su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione, o dell'organismo da essa designato, lo Stato membro interpellato, sulla base delle prove di cui all'articolo 156 del presente regolamento, adotta tutte le misure di esecuzione necessarie a ottenere immediatamente la cessazione, nel suo territorio o nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o giurisdizione, di qualsiasi inadempimento delle norme della politica comune della pesca o infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.

2.   Lo Stato membro interpellato può consultare lo Stato membro richiedente, la Commissione o l'organismo da essa designato allorché adotta le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1.

3.   Lo Stato membro interpellato informa senza indugio lo Stato membro richiedente, gli altri Stati membri interessati, la Commissione o l'organismo da essa designato, per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 152 del presente regolamento, in merito alle misure adottate e ai relativi effetti.

Articolo 160

Termine di risposta alle richieste di informazioni e di misure di esecuzione

1.   Lo Stato membro interpellato trasmette le informazioni di cui all'articolo 158, paragrafo 1, e all'articolo 159, paragrafo 3, del presente regolamento nel più breve tempo possibile, e comunque entro 4 settimane dalla data di ricezione della richiesta. Termini diversi possono essere concordati tra lo Stato membro interpellato e quello richiedente, la Commissione o l'organismo da essa designato.

2.   Se non è in grado di rispondere alla richiesta entro il termine previsto, lo Stato membro interpellato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro richiedente, la Commissione o l'organismo da essa designato delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine, indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.

Articolo 161

Richieste di notifica amministrativa

1.   Su richiesta dello Stato membro richiedente lo Stato membro interpellato, in conformità delle proprie norme nazionali per la notifica di tali atti e decisioni, notifica al destinatario tutti gli atti e le decisioni adottati nel settore disciplinato dalla politica comune della pesca, in particolare relativamente alla materia disciplinata dal regolamento sul controllo o dal presente regolamento che sono emanati dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente e devono essere applicati nel territorio dello Stato membro interpellato.

2.   Le domande di notifica sono effettuate per mezzo del modulo standard che figura nell'allegato XXXV del presente regolamento.

3.   Lo Stato membro interpellato trasmette la sua risposta allo Stato membro richiedente immediatamente dopo la notifica per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 152. La riposta viene effettuata utilizzando il modulo standard che figura nell'allegato XXXIV.

Sezione 4

Relazioni con la Commissione o con l'organismo da essa designato

Articolo 162

Comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato

1.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione o all'organismo da essa designato, non appena ne venga in possesso, qualsiasi informazione che ritenga rilevante in merito a metodologie, prassi o tendenze rivelate che siano state utilizzate o si sospetti siano state utilizzate in casi di inadempimenti delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.

2.   La Commissione o l'organismo da essa designato comunicano agli Stati membri, non appena ne vengano in possesso, qualsiasi informazione che possa aiutarli nell'esecuzione del regolamento sul controllo o del presente regolamento.

Articolo 163

Coordinamento da parte della Commissione o dell'organismo da essa designato

1.   Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, inadempimenti delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, e che siano di particolare rilevanza a livello dell'Unione, esso comunica al più presto possibile alla Commissione o all'organismo da essa designato qualsiasi informazione rilevante necessaria a stabilire i fatti. La Commissione o l'organismo da essa designato trasmettono tali informazioni agli altri Stati membri interessati.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che costituiscono inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare le infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, sono ritenute di particolare rilevanza a livello dell'Unione specialmente qualora:

a)

abbiano o possano aver ramificazioni in uno o più Stati membri; oppure

b)

lo Stato membro ritenga probabile che operazioni analoghe siano state effettuate anche in altri Stati membri.

3.   Qualora la Commissione o l'organismo da essa designato ritenga che le operazioni che costituiscono inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, siano state effettuate in uno o più Stati membri, essa ne informa gli Stati membri interessati che procedono quanto prima possibile ad opportune indagini. Gli Stati membri interessati comunicano senza indugio alla Commissione o all'organismo da essa designato le risultanze di tali indagini.

Sezione 5

Relazioni con i paesi terzi

Articolo 164

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1.   Qualora uno Stato membro riceva informazioni da un paese terzo o da una organizzazione regionale per la gestione della pesca che siano rilevanti per l'efficace applicazione del regolamento sul controllo e del presente regolamento, esso comunica tali informazioni, per il tramite dell'autorità unica, agli altri Stati membri interessati, alla Commissione o all'organismo da essa designato, nella misura in cui sia consentito dagli accordi bilaterali con tale paese terzo o dalle norme di tale organizzazione regionale per la gestione della pesca.

2.   Le informazioni ricevute nell'ambito del presente capo possono essere comunicate a un paese terzo o ad una organizzazione regionale per la gestione della pesca da uno Stato membro per il tramite dell'autorità unica ai sensi di un accordo bilaterale con tale paese terzo o in conformità alle norme di tale organizzazione regionale per la gestione della pesca. Tale comunicazione è effettuata previa consultazione dello Stato membro da cui provengono le informazioni e in conformità della normativa dell'Unione e della normativa nazionale concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

3.   La Commissione o l'organismo da essa designato può, nell'ambito degli accordi sulla pesca conclusi tra l'Unione e i paesi terzi o nell'ambito di organizzazioni regionali per la gestione della pesca o analoghi accordi di cui l'Unione sia parte contraente o parte cooperante non contraente, comunicare le informazioni rilevanti in merito a inadempimento delle norme della politica comune della pesca o infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo ad altre parti di tali accordi, organizzazioni o convenzioni, previo consenso dello Stato membro da cui provengono le informazioni.

CAPO II

Obblighi di comunicazione

Articolo 165

Formato e termini per le relazioni

1.   Per la relazione quinquennale di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento sul controllo gli Stati membri utilizzano i dati definiti nell'allegato XXXVII.

2.   La relazione che precisa le modalità applicate per la compilazione dei rapporti sui dati di base di cui all'articolo 118, paragrafo 4, del regolamento sul controllo è inviata sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora tali modalità vengano modificate, gli Stati membri inviano una nuova relazione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 166

Abrogazione

1.   Sono abrogati i seguenti regolamenti: regolamento (CEE) n. 2807/83, regolamento (CEE) n. 3561/85, regolamento (CEE) n. 493/87, regolamento (CEE) n. 1381/87, regolamento (CEE) n. 1382/87, regolamento (CE) n. 2943/95, regolamento (CE) n. 1449/98, regolamento (CE) n. 2244/2003, regolamento (CE) n. 1281/2005, regolamento (CE) n. 1042/2006, regolamento (CE) n. 1542/2007, regolamento (CE) n. 1077/2008 e regolamento (CE) n. 409/2009.

2.   Il regolamento (CE) n. 356/2005 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2012.

3.   I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 167

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fatta eccezione per il titolo VII che entra in vigore il 1o luglio 2011.

Tuttavia, il titolo II, capo III, e il titolo IV, capo I, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012. Conformemente all'articolo 124, lettera c), del regolamento sul controllo e al primo comma, il titolo VII si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(3)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

(7)  GU L 339 del 18.12.1985, pag. 29.

(8)  GU L 50 del 19.2.1987, pag. 13.

(9)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

(10)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 11.

(11)  GU L 308 del 21.12.1995, pag. 15.

(12)  GU L 192 dell'8.7.1998, pag. 4.

(13)  GU L 56 del 2.3.2005, pag. 8.

(14)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(15)  GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3.

(16)  GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 14.

(17)  GU L 337 del 21.12.2007, pag. 56.

(18)  GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.

(19)  GU L 123 del 19.5.2009, pag. 78.

(20)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(21)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(22)  GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21.

(23)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

(24)  GU L 365 del 10.12.2004, pag. 19.

(25)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(26)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

(27)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(28)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(29)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(30)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(31)  GU L 278 del 23.10.2001, pag. 6.

(32)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(33)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.

(34)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(35)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.


ALLEGATO I

Tabella 1

Codici di presentazione alfa-3

Codice di presentazione alfa-3

Presentazione

Descrizione

CBF

Filetto doppio di merluzzo bianco (eviscerato)

Decapitato, senza asportazione della pelle, delle lische e della coda

CLA

Chele

Solo chele

DWT

Codice ICCAT

Senza branchie, eviscerato, asportazione parziale della testa, asportazione delle pinne

FIL

Filetti

HEA+GUT+TLD+asportazione delle lische. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro.

FIS

Filettato e filetti senza pelle

FIL+SKI. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro

FSB

Filettato, con pelle e lische

Filettato, con pelle e lische

FSP

Filettato, senza pelle, con lische sottili

Filettato, senza pelle, con lische sottili

GHT

Eviscerato, decapitato e senza coda

GUH+TLD

GUG

Eviscerato e senza branchie

Asportazione dei visceri e delle branchie

GUH

Eviscerato e decapitato

Asportazione dei visceri e della testa

GUL

Eviscerato, con il fegato

GUT senza la rimozione del fegato

GUS

Eviscerato, decapitato e senza pelle

GUH+SKI

GUT

Eviscerato

Asportazione completa dei visceri

HEA

Decapitato

Decapitato

JAP

Taglio giapponese

Taglio trasversale con asportazione di tutte le parti dalla testa al ventre

JAT

Senza coda, taglio giapponese

Taglio giapponese con asportazione della coda

LAP

Lappen

Doppio filetto, HEA, con pelle, coda e pinne

LVR

Fegato

Fegato unicamente. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice LVR-C

OTH

Altro

Ogni altra presentazione (1)

ROE

Uova

Uova unicamente. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice ROE-C

SAD

Salato a secco

Decapitato senza asportazione della pelle, delle lische e della coda e salato direttamente

SAL

Leggermente salato in salamoia

CBF+salato

SGH

Salato, eviscerato e decapitato

GUH+salato

SGT

Salato, eviscerato

GUT+salato

SKI

Senza pelle

Senza pelle

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Coda

Code unicamente

TLD

Senza coda

Senza coda

TNG

Lingua

Lingua unicamente. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice TNG-C

TUB

Corpo unicamente

Corpo di totano privo di visceri e testa

WHL

Intero

Non trasformato

WNG

Pinne

Pinne unicamente


Tabella 2

Stato di trasformazione

CODICE

STATO

ALI

Vivo

BOI

Bollito

DRI

Secco

FRE

Fresco

FRO

Congelato

SAL

Salato


(1)  I comandanti dei pescherecci che indicano nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di trasbordo il codice di presentazione OTH (altro) devono specificare esattamente a cosa si riferisce la presentazione OTH (altro).


ALLEGATO II

INFORMAZIONI MINIME PER LE LICENZE DI PESCA

1.   DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO (1)

Numero di registro della flotta dell’Unione (2)

Nome del peschereccio (3)

Stato di bandiera/Paese di immatricolazione (3)

Porto di immatricolazione [nome e codice nazionale (3)]

Marcatura esterna (3)

Segnale radio internazionale di chiamata [IRCS (4)]

2.   TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO (2) /AGENTE DEL PESCHERECCIO (2)

Nome e indirizzo della persona fisica o giuridica

3.   CARATTERISTICHE DELLA CAPACITÀ DI PESCA

Potenza del motore (kW) (5),

Stazza (GT) (6)

Lunghezza fuoritutto (6)

Attrezzo da pesca principale (7)

Attrezzi da pesca secondari (7)

ALTRE MISURE NAZIONALI APPLICABILI (1)


(1)  Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

(2)  A norma del regolamento (CE) n. 26/2004.

(3)  Per i pescherecci che hanno un nome.

(4)  In conformità al regolamento (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.

(5)  A norma del regolamento (CE) n. 2930/86.

(6)  A norma del regolamento (CE) n. 2930/86. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 26/2004.

(7)  In conformità alla classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca (ISSCFCG).


ALLEGATO III

INFORMAZIONI MINIME PER LE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

A.   IDENTIFICAZIONE

1.

Numero di registro della flotta dell’Unione (1)

2.

Nome del peschereccio (2)

3.

Lettere e numero di immatricolazione esterni (1)

B.   CONDIZIONI DI PESCA

1.

Data di emissione:

2.

Periodo di validità:

3.

Condizioni di autorizzazione, inclusi, se del caso, specie, zona e attrezzo da pesca:

 

Dal ../../..

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Zone

 

 

 

 

 

 

Specie

 

 

 

 

 

 

Attrezzo da pesca

 

 

 

 

 

 

Altre condizioni

 

 

 

 

 

 

Eventuali altri requisiti derivanti da una domanda di autorizzazione di pesca.


(1)  A norma del regolamento (CE) n. 26/2004.

(2)  Per i pescherecci che hanno un nome.


ALLEGATO IV

CARATTERISTICHE DELLE BOE SEGNALETICHE SITUATE ALLE ESTREMITÀ INTERMEDIE

Image

BOE SEGNALETICHE SITUATE ALL'ESTREMITÀ OCCIDENTALE

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BOE SEGNALETICHE SITUATE ALL'ESTREMITÀ ORIENTALE

Image

BOE SEGNALETICHE INTERMEDIE

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ALLEGATO V

FORMATO PER LA TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI DATI VMS DALLO STATO MEMBRO DI BANDIERA ALLO STATO MEMBRO COSTIERO

A.   Contenuto della comunicazione riguardante la posizione e definizione dei dati

Categoria

Dato

Codice

Tipo

Contenuto

Obbligatorio (M) /

Facoltativo (O)

Definizioni

Dati relativi al sistema

Inizio della registrazione

SR

 

 

M

Indica l'inizio della registrazione

 

Fine della registrazione

ER

 

 

M

Indica la fine della registrazione

Dati relativi al messaggio

Indirizzo di destinazione

AD

Char (3)3

ISO 3166-1 alfa-3

M

Indirizzo dello Stato membro costiero che riceve il messaggio. Codice ISO alfa-3 del paese

 

Proveniente da

FR

Char (3)3

ISO 3166-1 alfa-3

M

Codice ISO alfa-3 dello Stato membro di bandiera che trasmette il messaggio

 

Tipo di messaggio

TM

Сhаr (3)3

Codice

M

Prime tre lettere del tipo di messaggio (POS – per la comunicazione sulla posizione)

 

Data

DA

Num (3)8

AAAAMMGG

M

Anno, mese e giorno della trasmissione

 

Ora

TI

Num (3)4

HHMM

M

Ora di trasmissione (UTC)

Dati relativi all’immatricolazione del peschereccio

Numero del registro della flotta dell'Unione

IR

Char (3)12

ISO 3166-1 alfa-3 +Char (3)9

O (1)

Numero del registro della flotta dell’Unione europea composto dal codice dello Stato membro (codice ISO alfa-3 del paese) e dal codice unico del peschereccio

 

Stato di bandiera

FS

Char (3)3

ISO 3166-1 alfa-3

M

Codice ISO alfa-3 dello Stato di bandiera del peschereccio

 

Indicativo di chiamata

RC

Char (3)7

IRCS Code

M

Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio

 

Nome del peschereccio

NA

Char (3)30

ISO 8859-1

O

Nome del peschereccio

 

Registrazione esterna

XR

Char (3)14

ISO 8859-1

O

Numero riportato sulla fiancata della nave

Dati relativi all’attività

Latitudine (decimali)

LT

Char (3)7

+/-GG.ggg

M

Latitudine del peschereccio al momento della trasmissione in gradi decimali secondo il sistema delle coordinate geografiche WGS84 (2)

 

Longitudine (decimali)

LG

Char (3)8

+/-GGG.ggg

M

Longitudine al momento della trasmissione in gradi decimali secondo il sistema delle coordinate geografiche WGS84. L’approssimazione deve essere di 3 decimali. Le posizioni sull’emisfero occidentale devono essere negative (2).

 

Velocità

SP

Num (3)3

Nodi (3) 10

M

Velocità del peschereccio in decimi di nodi ad es. //SP/105 = 10,5 nodi

 

Rotta

CO

Num (3)3

Scala 360°

M

Rotta del peschereccio con scala 360° ad es.//CO/270 = 270°

 

N. della bordata

TN

Num (3)3

001-999

O

Numero di serie della bordata per l’anno in corso

B.   Struttura delle comunicazioni riguardanti la posizione

Ogni trasmissione di dati è strutturata nel modo seguente:

una doppia barra (//) e le lettere SR indicano l'inizio di un messaggio;

una doppia barra(//) e un codice indicano l'inizio di un dato;

una barra (/) separa il codice dal dato;

le coppie di dati sono separate da uno spazio;

le lettere ER e una doppia barra (//) indicano la fine della comunicazione.


(1)  Obbligatorio per pescherecci dell'Unione europea.

(2)  Non è necessario trasmettere il segno più (+), gli zero all'inizio del numero possono essere tralasciati.

(3)  I codici ISO alfa-3 per le organizzazioni internazionali sono i seguenti:

XEU

Commissione europea

XFA

ACCP

XNW

NAFO

XNE

NEAFC

XIC

ICCAT

XCA

CCAMLR


ALLEGATO VI

MODELLO COMBINATO DELL’UNIONE EUROPEA DI GIORNALE DI PESCA, DICHIARAZIONE DI SBARCO E DICHIARAZIONE DI TRASBORDO

Image


ALLEGATO VII

MODELLO DI GIORNALE DI PESCA E DI DICHIARAZIONE DI SBARCO/ TRASBORDO DELL'UNIONE EUROPEA

(MAR MEDITERRANEO)

Image


ALLEGATO VIII

GIORNALE DI PESCA DELL’UNIONE EUROPEA PER LA SOTTOZONA NAFO 1 E LE DIVISIONI CIEM Va E XIV

Nome del peschereccio/Identificazione esterna/IRCS

 

Data

Divisione NAFO/ CIEM

 

 

Giorno

Mese

Anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ora di inizio traino

(GMT)

Ora di conclusione traino

(GMT)

Ore di pesca

Posizione all’inizio del traino

Tipo di attrezzo

Numero di reti o palangari utilizzati

Dimensione delle maglie

Catture per specie (chilogrammi – peso vivo)

Latitudine

Longitudine

Divisione NAFO/ CIEM

 

Merluzzo bianco

(101)

Scorfano

(103)

Ippoglosso nero

(118)

Ippoglosso

(120)

Lupo di mare

(340)

Capelin

(340)

Gamberetto

(639)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigettato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigettato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigettato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigettato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigettato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigettato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigettato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale giornaliero

Tenuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigettato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale per ogni bordata

Tenuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigettato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso arrotondato (chilogrammi – peso vivo) trasformato in giornata per il consumo umano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso arrotondato (chilogrammi – peso vivo) trasformato in giornata per la riduzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

Osservazioni

 

Firma del comandante


ALLEGATO IX

DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO DELL’UNIONE EUROPEA  (1) PER LA SOTTOZONA NAFO 1 E LE DIVISIONI CIEM Va E XIV

Nome del peschereccio/Numero di identificazione esterna (1)

IRCS (2)

(3) In caso di trasbordo

Nome e/o indicativo di chiamata

Identificazione esterna e nazionalità del peschereccio ricevente:


 

Giorno

Mese

Ora

Anno

2.0 …

Nome dell’agente:

Nome del comandante:

Partenza (4)

 

 

 

da

 

 

 

Ritorno (5)

 

 

a

 

 

 

Sbarco (6)

 

 

 

 

 

Firma:

Firma:


Indicare il peso in kg o l'unità utilizzata (ad es. casse, ceste, ecc.) e il peso allo sbarco, in chilogrammi, del pesce contenuto in tale unità:

 

chilogrammi (18) (19)


Specie

CIEM/NAFO (1)

Zona di pesca di paesi terzi

Presentazione

(17)

Presentazione

(17)

Presentazione

(17)

Presentazione

(17)

Presentazione

(17)

Presentazione

(17)

Presentazione

(17)

Presentazione

(17)

Presentazione

(17)

Presentazione

(17)

Intero

Eviscerato

Decapitato

Filetti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Depennare le diciture non appropriate.


ALLEGATO X

ISTRUZIONI PER I COMANDANTI DEI PESCHERECCI DELL’UNIONE EUROPEA CHE SONO TENUTI A COMPLETARE E PRESENTARE IL GIORNALE DI PESCA E A COMPLETARE E PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SBARCO E/O TRASBORDO IN FORMATO CARTACEO

1.   Informazioni relative al giornale di pesca per il peschereccio che utilizza i modelli degli allegati VI, VII e VIII

1.1   Le seguenti informazioni generali sulla nave o sulle navi, a seconda dei casi, devono essere registrate (ai numeri corrispondenti) nel giornale di pesca:

Informazioni riguardanti il/i peschereccio/i e le date delle bordate

N. di riferimento del giornale di pesca

Nome del dato

(M=Obbligatorio)

(O= Facoltativo)

Descrizione e/o orari da registrare

(1)

Nome del o dei pescherecci e indicativo di chiamata:

(M)

Da registrare nella prima riga. Qualora la pesca venga effettuata in coppia, il nome del secondo peschereccio e del suo comandante, la sua nazionalità e il numero di identificazione esterno devono essere riportati sotto i dati relativi al peschereccio per il quale viene compilato il giornale di pesca.

(2)

Identificazione esterna

(M)

Lettere e numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo.

(3)

Nome e indirizzo del comandante

(M)

Indicare nome, cognome e indirizzo del comandante (nome della via e numero civico, città e Stato membro).

Anche i comandanti degli altri pescherecci devono tenere un giornale di pesca, indicando naturalmente soltanto i quantitativi catturati e detenuti a bordo, in modo da registrare le catture una sola volta.

(4)

Giorno, mese, ora (locale) e porto di partenza

(M)

Da inserire prima che il peschereccio salpi dal porto.

(5)

Giorno, mese, ora (locale) e porto di arrivo

(M)

Da inserire prima che il peschereccio entri nel porto.

(6)

Data e porto di sbarco se diverso da (5)

(M)

Da inserire prima che il peschereccio entri nel porto di sbarco.

(7)

Data, nome, indicativo di chiamata, nazionalità e identificazione esterna (numero di immatricolazione) del peschereccio ricevente

(M)

 

Dati relativi agli attrezzi

(8)

Attrezzi da pesca

(M)

Il tipo di attrezzo utilizzato deve essere indicato secondo il codice di cui all’allegato XI, colonna 1.

(9)

Dimensione delle maglie

(M)

Deve essere espressa in millimetri.

(10)

Dimensioni

(O)

Dimensioni dell'attrezzo da indicare in base alle specifiche contenute nell'allegato XI, colonna 2.

Dati relativi alle operazioni di pesca

(11)

Data

(M)

La data di ogni giorno in mare deve essere registrata in una nuova riga e corrispondere ad ogni giorno in mare.

(12)

Numero di operazioni di pesca

(O)

Il numero delle operazioni di pesca deve essere indicato in base alle specifiche contenute nell'allegato XI, colonna 3 (O)

(13)

Tempo di pesca

(O)

Indicare il tempo totale impiegato per la ricerca del pesce (ad es. utilizzando un sonar) o per la pesca vera e propria che equivale al numero di ore trascorse in mare, meno il tempo trascorso per raggiungere una zona di pesca, spostarsi da una zona all’altra e tornare da una zona di pesca, nonché i periodi in cui la nave naviga alla cappa, è inattiva o in attesa di riparazione.

(14)

Posizione

(M)

La zona geografica di cattura deve essere rappresentata dal riquadro statistico in cui è stata prelevata la maggior parte delle catture, seguita dal riferimento alla pertinente divisione o sotto divisione CIEM o alla sottozona COPACE, CGPM o NAFO. (M)

Ad esempio:

 

Divisione CIEM, sottozona COPACE, CGPM o NAFO, divisione NEAFC: riferirsi alle carte all'interno della copertina del giornale di pesca e indicare il codice di ciascuna divisione per il riquadro statistico utilizzato, ad esempio IVa, VIb, VIId.

 

«Riquadro statistico»: riferirsi ai riquadri statistici del CIEM riportati sulle carte all'interno della copertina del giornale di pesca. Si tratta di zone delimitate da latitudini e longitudini corrispondenti a valori interi espressi in gradi + 30' oppure a valori interi per le latitudini ed a valori interi espressi in gradi per le longitudini. Indicare, in base ad una combinazione di cifre e di lettere, il riquadro statistico in cui è stata effettuata la maggior parte delle catture (per esempio, la zona compresa tra 56° e 56°30' latitudine Nord e tra 6° e 7° longitudine Est corrispondente al codice CIEM 41/F6).

(M)

Tuttavia, possono essere facoltativamente indicati tutti i riquadri statistici nei quali la nave ha pescato nel corso di una giornata.

(O)

«Zona di pesca di paesi terzi»: indicare la o le zone di pesca di paesi terzi o le acque poste al di fuori della sovranità o della giurisdizione di uno Stato utilizzando i codici paesi ISO-3166 alfa-3.

ad es. NOR= Norvegia

FRO= Isole Faroe

CAN= Canada

ISL= Islanda

INT= Alto mare

(M)

(15)

Quantitativi catturati e detenuti a bordo

(M)

Quando i quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo di peso vivo equivalente devono essere registrati nel giornale di pesca. Tali quantitativi comprendono quelli messi da parte per il consumo da parte dei membri dell'equipaggio. Devono essere utilizzati i codici speciali FAO alfa-3.

La cattura di ciascuna specie deve essere registrata in chilogrammi di peso vivo equivalente.

(O) Qualora tali catture siano conservate in ceste, casse, bidoni, cartoni, sacchi, sacchetti o altri contenitori, occorre registrare il peso netto dell'unità utilizzata in chilogrammi di peso vivo equivalente e il numero preciso delle unità utilizzate. In alternativa, le catture detenute a bordo in tali unità possono essere registrate in chilogrammi di peso vivo.

(16)

Stime dei rigetti

(M)

Occorre registrare i rigetti dei quantitativi di ciascuna specie oltre i 50 kg di peso vivo equivalente. Devono essere registrati anche i rigetti delle specie catturate come esche vive e registrate nella sezione 15 del giornale di pesca.

2.   Istruzioni riguardanti la dichiarazione di sbarco/trasbordo

2.1.   I modelli figurano negli allegati VI e IX (per le operazioni di sbarco e trasbordo nelle zone NAFO 1 e CIEM Va)

2.2.   Informazioni da fornire

Qualora i prodotti della pesca sbarcati o trasbordati siano stati pesati, utilizzando sistemi di pesatura approvati dalle autorità competenti degli Stati membri, a bordo del peschereccio cedente o di quello ricevente, il peso effettivo dei quantitativi sbarcati o trasbordati è espresso in chilogrammi di peso del prodotto sulla dichiarazione di sbarco o trasbordo per ogni specie indicando:

a)

la presentazione del pesce [n. di riferimento nel giornale di pesca (17)];

b)

l’unità di misura per i quantitativi sbarcati [n. di riferimento nel giornale di pesca (18)]; indicare il peso dell’unità in chilogrammi di peso del prodotto. L’unità può essere diversa da quella utilizzata nel giornale di pesca;

c)

il peso totale per ogni specie sbarcata o trasbordata [n. di riferimento nel giornale di pesca (19)]; indicare il peso dei quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati per tutte le specie;

d)

il peso deve corrispondere al peso del prodotto del pesce sbarcato, ossia dopo un’eventuale trasformazione a bordo. I coefficienti di conversione dovranno essere successivamente applicati dalle autorità competenti negli Stati membri per calcolare il peso vivo equivalente;

e)

firma del comandante (20);

f)

firma, nome e indirizzo dell'agente, ove applicabile (21);

g)

divisione CIEM/sottozona NAFO/COPACE/CGPM/Mar Nero/zona Guyana francese (zona FAO 31) o area di gestione e zona di pesca di paesi terzi [n. di riferimento nel giornale di pesca (22)]. Ciò va applicato nella stessa maniera indicata per il riferimento (14) precedente.

3.   Istruzioni supplementari ai comandanti dei pescherecci dell’Unione europea aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che non sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 9 del regolamento sul controllo, al sistema di controllo dei pescherecci né all’obbligo relativo alla compilazione e alla trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca in conformità all’articolo 15 del regolamento sul controllo e che devono registrare lo sforzo di pesca in un giornale di pesca

Tali istruzioni sono applicabili ai comandanti dei pescherecci dell’Unione europea che, secondo le norme dell’Unione europea, hanno l’obbligo di registrare il tempo trascorso nelle zone di pesca soggette a regimi di sforzo di pesca:

a)

Tali istruzioni sono applicabili ai comandanti dei pescherecci dell’Unione europea che, secondo le norme dell’Unione europea, hanno l’obbligo di registrare il tempo trascorso nelle zone di pesca soggette a regimi di sforzo di pesca:

b)

per la registrazione dell'ora si utilizza l'ora universale (UTC);

c)

le specie devono essere registrate utilizzando i codici delle specie ittiche FAO alfa-3.

3.1.   Informazioni relative allo sforzo di pesca

a)   Attraversamento di una zona di sforzo

Quando un peschereccio autorizzato attraversa una zona di sforzo senza svolgere attività di pesca in tale zona, deve essere completata una riga supplementare nel giornale di pesca. Le seguenti informazioni devono essere inserite in tale riga:

la data,

la zona di sforzo,

le date e gli orari di ogni entrata/uscita,

la posizione di ogni entrata e uscita in latitudine e longitudine,

le catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell’entrata,

la parola «attraversamento».

b)   Entrata in una zona di sforzo

Quando il peschereccio entra in una zona di sforzo in cui è possibile che svolga attività di pesca, deve essere completata una riga supplementare nel giornale di pesca. Le seguenti informazioni devono essere inserite in tale riga:

la data,

la parola «entrata»,

la zona di sforzo

la posizione in latitudine e longitudine,

l’ora di entrata,

le catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell’entrata, nonché

le specie bersaglio.

c)   Uscita da una zona di sforzo

Quando un peschereccio abbandona una zona di sforzo nella quale ha svolto attività di pesca ed entra in un'altra zona di sforzo nella quale intende svolgere un'attività di pesca, deve essere completata una riga supplementare nel giornale di pesca. Le seguenti informazioni devono essere inserite in tale riga:

la data,

la parola «entrata»,

la posizione in latitudine e longitudine,

la nuova zona di sforzo,

l’ora di uscita/entrata,

le catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell’uscita/entrata, nonché

le specie bersaglio.

Quando un peschereccio abbandona una zona di sforzo nella quale ha svolto attività di pesca e non ne svolgerà altre, deve essere completata una riga supplementare. Le seguenti informazioni devono essere inserite in tale riga

la data,

la parola «uscita»,

la posizione in latitudine e longitudine,

la zona di sforzo,

l’ora della partenza,

le catture conservate a bordo per ogni specie al momento dell’uscita, nonché

le specie bersaglio.

Pesca transzonale qualora il peschereccio svolga attività di pesca transzonali (1).

Quando il peschereccio svolge attività di pesca transzonali, deve essere compilata una riga supplementare. Le seguenti informazioni devono essere inserite in tale riga:

la data,

la parola «transzonale»,

l’ora della prima uscita e la relativa zona di sforzo,

la posizione della prima entrata in latitudine e longitudine,

l’ora dell’ultima entrata e la relativa zona di sforzo,

la posizione dell'ultima uscita in latitudine e longitudine,

le catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell’uscita/entrata, nonché

le specie bersaglio.

d)   Inoltre, per i pescherecci che utilizzano attrezzi fissi:

quando il peschereccio cala o cala nuovamente attrezzi fissi, le seguenti informazioni devono essere inserite in tale riga:

la data,

la zona di sforzo,

la posizione in latitudine e longitudine,

le parole «cala» o «nuova cala»,

l’ora relativa.

Quando il peschereccio ha completato delle operazioni con attrezzi fissi:

la data,

la zona di sforzo,

la posizione in latitudine e longitudine,

la parola «fine»,

l’ora relativa.

3.2.   Dati relativi alla comunicazione dei movimenti della nave

Quando un peschereccio che effettua attività di pesca è tenuto a trasmettere, in conformità all'articolo 28 del regolamento sul controllo, una relazione sullo sforzo di pesca alle autorità competenti, devono essere indicate le informazioni seguenti oltre a quelle di cui al paragrafo 3.1:

a)

la data e l'ora della comunicazione;

b)

la posizione geografica del peschereccio in latitudine e longitudine;

c)

il mezzo di comunicazione utilizzato e, eventualmente, la stazione radio utilizzata, e

d)

il destinatario o i destinatari della comunicazione


(1)  I pescherecci che rimangono all’interno di una zona di sforzo che non supera le 5 miglia nautiche da entrambe le parti della linea di demarcazione tra due zone di sforzo sono tenuti a registrare la loro prima entrata e ultima uscita durante un periodo di 24 ore.


ALLEGATO XI

CODICI DEGLI ATTREZZI E DELLE OPERAZIONI DI PESCA

Tipo di attrezzo

Colonna 1

Codice

Colonna 2

Dimensioni/numero

(metri)(facoltativo)

Colonna 3

Numero di cale al giorno

(facoltativo)

Reti a strascico a divergenti

OTB

Modello di rete da traino (specificare il modello o il perimetro di apertura)

Numero di cale effettuate con l'attrezzo

Reti a strascico per scampi

TBN

Reti da traino pelagiche per gamberetti

TBS

Reti a strascico (non specificate)

TB

Sfogliare

TBB

Lunghezza dell’asta x numero delle aste

Numero di cale effettuate con l'attrezzo

Reti da traino gemelle a divergenti

OTT

Modello di rete da traino (specificare il modello o il perimetro di apertura) x numero di reti da traino

Numero di cale effettuate con l'attrezzo

Reti a strascico a coppia

PTB

Modello di rete da traino (specificare il modello o il perimetro di apertura)

Reti da traino pelagiche a divergenti

OTM

Modello di rete da traino

Reti da traino pelagiche a coppia

PTM

Modello di rete da traino

SCIABICHE

Sciabiche danesi

SDN

Lunghezza totale delle sciabiche

Numero di cale effettuate con l'attrezzo

Sciabiche scozzesi (galleggiante)

SSC

Sciabiche scozzesi a coppia (galleggiante)

SPR

Sciabiche (non specificate)

SX

Sciabiche da natante

SV

RETI DA CIRCUIZIONE

Reti da circuizione

PS

Lunghezza, altezza

Numero di cale effettuate con l'attrezzo

Reti da circuizione azionate da un natante

PS1

Lunghezza, altezza

Reti da circuizione azionate da due natanti

PS2

 

Reti da circuizione senza chiusura (lampare)

LA

 

DRAGHE

Draga

DRB

Larghezza x numero di draghe

Numero di cale effettuate con l'attrezzo

RETI DA IMBROCCO E RETI DA POSTA IMPIGLIANTI

Reti da imbrocco (non specificate)

GN

Lunghezza, altezza

Numero di cale al giorno

Reti da posta ancorate (calate)

GNS

Reti da posta (derivanti)

GND

Reti da posta (circuitanti)

GNC

Reti combinate (da imbrocco-tremagli)

GTN

Tremagli

GTR

TRAPPOLE

Nasse

FPO

Numero di nasse calate ogni giorno

 

Trappole (non specificate)

FIX

Non specificato

 

AMI E PALANGARI

Lenze a mano

LHP

Numero totale di ami/palangari calati ogni giorno

Lenze a canna meccanizzate

LHM

Palangari fissi

LLS

Numero di ami e palangari calati ogni giorno

Palangari derivanti

LLD

Palangari (non specificati)

LL

Lenze trainate

LTL

 

 

Ami e palangari (non specificati)

LX

 

 

MACCHINE PER LA RACCOLTA

Draghe automatiche

HMD

 

 

 

 

 

 

Attrezzi diversi

MIS

 

 

Attrezzi per la pesca ricreativa

RG

 

 

Attrezzi non noti o non specificati

NK

 

 


ALLEGATO XII

FORMATO PER LA REGISTRAZIONE E LO SCAMBIO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI (VERSIONE 3.0)

(1)

Il set di caratteri utilizzati per ERS deve essere: set di caratteri occidentali (UTF-8).

(2)

I codici a 3 caratteri sono elementi XML (codice a 3 caratteri), quelli a 2 caratteri sono attributi XML.

(3)

I file XML campione, la più recente definizione XSD di riferimento dell'allegato nonché la tabella del suddetto allegato saranno pubblicati sul sito «Pesca» della Commissione.

(4)

Tutti i pesi nella tabella sono espressi in chilogrammi, se necessario con un'approssimazione di due decimali.

Tabella relativa alle operazioni

N.

Nome elemento o attributo

Codice

Descrizione e contenuto

Obbligatorio (C)/ Obbligatorio se (CIF) (2)

Facoltativo (O) (3)

1

ELEMENTO DELL'OPERAZIONE

OPS

Elemento dell’operazione: contenitore di primo livello per tutte le operazioni trasmesse all’operazione di servizio web. L’elemento OPS deve contenere uno dei sottoelementi DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP.

 

2

Paese di destinazione

AD

Destinazione del messaggio (codice ISO alfa-3 del paese)

C

3

Paese emittente

FR

Paese che trasmette i dati (codice ISO alfa-3 del paese)

C

4

Numero dell'operazione

ON

ID unica (AAAAAAAMMGG999999) generata dall'emittente

C

5

Data dell'operazione

OD

Data di trasmissione del messaggio (AAAA-MM-GG in UTC)

C

6

Ora dell'operazione

OT

Ora di trasmissione del messaggio (OO:MM in UTC)

C

7

Indicatore di prova

TS

Testo libero

O

8

Dati dell'operazione

DAT

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di DAT)

CIF

9

Messaggio di conferma

RET

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RET)

CIF

10

Cancella operazione

DEL

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di DEL)

CIF

11

Correzione dell'operazione

COR

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COR)

CIF

12

Operazione di interrogazione

QUE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di QUE)

CIF

13

Operazione di risposta

RSP

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RSP)

CIF

14

 

 

 

 

15

Dati dell'operazione

DAT

Trasmissione di dati del giornale di pesca o della nota di vendita a un altro Stato membro

 

16

Messaggio ERS

ERS

Include tutti i dati ERS pertinenti, ossia l'intero messaggio

C

17

Tipo di messaggio

TM

Tipo di messaggio [attuale (CU) o ritardato (DE)]

C

18

 

 

 

 

19

Operazione di cancellazione

DEL

Operazione di cancellazione per chiedere allo Stato membro destinatario di cancellare dati precedentemente trasmessi

 

20

Registrazione n.

RN

Numero di registrazione da cancellare. (AAAAAAAMMGG999999)

C

21

Motivo del rifiuto

RE

Testo libero o elenco di codici indicanti il motivo del rifiuto

O

22

 

 

 

 

23

Operazione di correzione

COR

Operazione di correzione per chiedere a un altro Stato membro di correggere dati precedentemente trasmessi

 

24

Numero del messaggio originale

RN

Numero di registrazione del messaggio che viene corretto (formato AAAAAAAMMGG999999)

C

25

Motivo della correzione

RE

Testo libero o elenco di codici (4)

O

26

Nuovi dati corretti

ERS

Include tutti i dati ERS pertinenti, ossia l'intero messaggio

C

27

 

 

 

 

28

Operazione di conferma

RET

Operazione di conferma in risposta a un'operazione DAT, DEL o COR

 

29

Numero del messaggio inviato

ON

Operazione n. (AAAAAAAMMGG999999) confermata

C

30

Stato di ricezione

RS

Indica lo stato del messaggio/rapporto ricevuto (4)

C

31

Motivo del rifiuto

RE

Testo libero o elenco di codici (4) indicanti il motivo del rifiuto

O

32

 

 

 

 

33

Operazione di interrogazione

QUE

Operazione di interrogazione per ottenere dati del giornale di bordo da un altro Stato membro

 

34

Comandi da eseguire

CD

Ottenere i dati LOG (12 mesi completi, tranne ove specificato da SD e ED, fino a un massimo di 12 mesi). Devono essere sempre compresi i dati attuali e più recenti disponibili

C

35

Tipo di identificativo della nave

ID

Deve essere almeno uno dei seguenti tipi: RC/IR/XR/NA

C

36

Valore di identificativo della nave

IV

Se fornito, deve essere conforme al formato indicato nel tipo di identificativo della nave

C

37

Data di inizio

SD

Data di inizio del periodo richiesto (data più remota dell'interrogazione), se interrogazione (AAAA-MM-GG)

O

38

Data di conclusione

ED

Data di conclusione del periodo richiesto (data più remota dell'interrogazione), se interrogazione (AAAA-MM-GG)

O

39

 

 

 

 

40

Operazione di risposta

RSP

Operazione di risposta a un'operazione QUE

 

41

Messaggio ERS

ERS

Comprende tutti i dati ERS pertinenti in funzione del tipo di identificativo della nave usato nell'interrogazione, ossia l'intero messaggio

O

42

Stato di ricezione

RS

Indica lo stato del messaggio/rapporto ricevuto (4)

C

43

Numero dell'operazione

ON

Il numero dell'operazione (AAAAAAAMMGG999999) dell'interrogazione a cui la risposta si riferisce

C

44

Motivo del rifiuto

RE

Se la risposta è negativa, motivo per il quale non vengono forniti dati. Testo libero o elenco di codici (4) indicanti il motivo del rifiuto

O

45

Parti della risposta

RP

Risposte con definizioni di schemi differenti

C

46

 

 

 

 


Tabella per il giornale di pesca, la nota di vendita e il documento di trasporto

N.

Nome elemento o attributo

Codice

Descrizione e contenuto

Obbligatorio (C)/ Obbligatorio se (CIF) (2)

Facoltativo (O) (3)

47

Messaggio ERS

ERS

Tag contenente il messaggio ERS. Il messaggio ERS contiene una dichiarazione LOG, SAL o TRN

 

48

Numero (di registrazione) del messaggio

RN

Numero di serie del messaggio (formato AAAAAAAMMGG999999)

C

49

Data (di registrazione) del messaggio

RD

Data di trasmissione del messaggio (AAAA-MM-GG in UTC)

C

50

Ora (di registrazione) del messaggio

RT

Ora di trasmissione del messaggio (OO:MM:SS in UTC)

C

51

 

 

 

 

52

Dichiarazione relativa al giornale di pesca

LOG

La dichiarazione del giornale di pesca contiene una o più delle seguenti dichiarazioni: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN, PNT.

 

53

Numero del registro della flotta dell’Unione europea (numero CFR)

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'Unione e X è una lettera o un numero

C

54

IRCS

RC

Indicativo internazionale di chiamata radio

C

55

Identificazione esterna della nave

XR

Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo)

CIF FAR, PNO

56

Nome della nave

NA

Nome della nave

CIF FAR, PNO e secondo le norme per il tonno rosso

57

Nome del comandante

MA

Nome del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell'ambito della successiva trasmissione LOG)

C

58

Indirizzo del comandante

MD

Indirizzo del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell’ambito della successiva trasmissione LOG)

C

59

Paese di immatricolazione

FS

Stato di bandiera nel quale la nave è immatricolata. Codice ISO alfa-3 del paese

C

60

Numero ICCAT della nave

IN

Numero della nave nel registro delle navi ICCAT

CIF applicate le norme per il tonno rosso

61

Numero IMO della nave

IM

Numero IMO secondo le norme per il tonno rosso

CIF applicate le norme per il tonno rosso e se disponibile

62

 

 

 

 

63

Dichiarazione di partenza

DEP

Dichiarazione di partenza dal porto. Richiesta ad ogni partenza dal porto, da trasmettere nel messaggio successivo

 

64

Data

DA

Data di partenza (AAAA-MM-GG in UTC)

C

65

Ora

TI

Ora di partenza (OO:MM in UTC). Nei regimi di sforzo è richiesta l'indicazione completa dell'ora. Se va indicata solo l'ora, si possono fissare i minuti a 30.

C

66

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice ISO alfa-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) (4)

C

67

Attività prevista

AA

Elenco dei codici (4)

O

68

Attrezzi a bordo

GEA

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA)

C

69

Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

CIF catture a bordo della nave

70

 

 

 

 

71

Dichiarazione relativa al rapporto sull’attività di pesca

FAR

Richiesta entro la mezzanotte di ogni giorno trascorso in mare o in risposta a una richiesta dello Stato di bandiera

 

72

Marcatore di ultimo rapporto

LR

Marcatore indicante che si tratta dell’ultimo rapporto FAR che verrà inviato (LR=1). Ogni giorno che la nave trascorre in mare deve inviare un rapporto FAR. Nessun rapporto FAR può essere inviato, prima dell'entrata in porto, dopo un FAR con LR=1.

CIF ultimo messaggio

73

Marcatore di ispezione

IS

Marcatore indicante che il rapporto sull'attività di pesca è stato ricevuto immediatamente prima di un'ispezione svolta a bordo della nave (IS=1). Si verifica quando l'ispettore chiede al pescatore di aggiornare il giornale di pesca prima della verifica.

CIF ispezione in corso

74

Data

DA

Data in relazione alla quale vengono comunicate le attività di pesca durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG in UTC)

C

75

Ora

TI

Ora di inizio dell’attività di pesca (OO:MM in UTC)

O

76

Peschereccio/i partner in caso di pesca in coppia

PFP

Specificato se esistono altri pescherecci in un'operazione di pesca in coppia. Necessario per un monitoraggio efficace della pesca in coppia. Vi possono essere più di un peschereccio partner. Ciascun peschereccio partecipante presenta una dichiarazione FAR in cui sono menzionati tutti gli altri partner. Se la pesca in coppia si svolge senza trasferimento, il peschereccio che prende tutte le catture dichiara gli elementi SPE e gli altri pescherecci compilano solo l'elemento RAS. In caso di trasferimento devono essere presentate anche dichiarazioni RLC. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PFP)

CIF esiste peschereccio partner in caso di pesca in coppia e non sono applicate le norme per il tonno rosso

77

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Specificata se non sono state effettuate catture (ai fini dello sforzo di pesca) (4)

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF non ci sono SPE da registrare (e sotto regimi di sforzo)

78

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione a mezzogiorno se non sono state effettuate catture

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF applicate le norme per il tonno rosso

79

Sottodichiarazione relativa agli attrezzi

GEA

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA)

Non più di una GEA per FAR.

CIF impiego attrezzi

80

Sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi

GLS

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GLS)

CIF richiesto dalle norme (3)

81

Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

Catture relative a questa attività di pesca a bordo della nave.

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

Nel caso di un'operazione di pesca in comune secondo le norme per il tonno rosso, compilare invece il totale e le SPE assegnate secondo CVT, CVO e JCI

CIF catture effettuate e no se l'operazione di pesca in comune avviene secondo le norme per il tonno rosso

82

Sottodichiarazione della nave da cattura che trasferisce il pesce

CVT

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CVT) Nel caso di un'operazione di pesca in comune secondo le norme per il tonno rosso, le informazioni sulla «nave da cattura che trasferisce il pesce» devono essere riportate da tutte le navi che partecipano all'operazione di pesca in comune.

CIF JFO secondo le norme per il tonno rosso

83

Sottodichiarazione/i di altre navi da cattura

CVO

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CVO) Nel caso di un'operazione di pesca in comune secondo le norme per il tonno rosso, le informazioni sulle «altre navi da cattura che partecipano all'operazione di pesca in comune» devono essere riportate da tutte le navi che partecipano all'operazione.

CIF JFO secondo le norme per il tonno rosso

84

Sottodichiarazione relativa alle catture effettuate

JCI

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di JCI) Nel caso di un'operazione di pesca in comune secondo le norme per il tonno rosso, le informazioni sulle catture totali devono essere riportate da tutte le navi che partecipano all'operazione di pesca in comune.

CIF JFO secondo le norme per il tonno rosso

85

Numero ICCAT JFO

JF

Numero ICCAT JFO, facoltativo secondo le norme per il tonno rosso

O

86

 

 

 

 

87

Dichiarazione relativa al trasferimento

RLC

Utilizzata quando la totalità delle catture o una parte di esse viene trasferita o spostata da attrezzi di pesca condivisi a una nave o dalla stiva di una nave o dai suoi attrezzi di pesca a una nassa, un contenitore o una gabbia esterni in cui le catture vive sono conservate fino al momento dello sbarco

 

88

Data

DA

Data di trasferimento delle catture durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG in UTC)

C

89

Ora

TI

Ora del trasferimento (OO:MM in UTC)

CIF applicate le norme per il tonno rosso

90

Nave ricevente

REC

Identificazione della nave ricevente.

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di REC).

Per i trasferimenti nell'ambito delle norme per il tonno rosso compilare invece BTI.

CIF trasferimento e no se applicate le norme per il tonno rosso

91

Nave o navi cedenti

DON

Identificazione della nave o delle navi cedenti.

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di DON).

Per i trasferimenti nell'ambito delle norme per il tonno rosso compilare invece BTI.

CIF trasferimento e no se applicate le norme per il tonno rosso

91

Trasferimento verso

RT

Codice di 3 lettere per la destinazione del trasferimento (4)

CIF richiesto, in particolare dalle norme per il tonno rosso

92

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Ubicazione del trasferimento.

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

93

Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

Quantitativo di pesce trasferito

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

Per i trasferimenti nell'ambito delle norme per il tonno rosso compilare invece BTI.

CIF trasferimento e no se applicate le norme per il tonno rosso

94

Sottodichiarazione relativa al trasferimento nell'ambito delle norme per il tonno rosso

BTI

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di BTI)

Per i trasferimenti nell'ambito delle norme per il tonno rosso compilare BTI invece di DON, REC e SPE.

CIF applicate le norme per il tonno rosso

95

 

 

 

 

96

Dichiarazione di trasbordo

TRA

Per ogni trasbordo di catture è richiesta una dichiarazione sia della nave cedente, sia di quella ricevente

 

97

Data

DA

Inizio TRA (AAAA-MM-GG in UTC)

C

98

Ora

TI

Inizio TRA (OO:MM in UTC)

O

99

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

La zona geografica in cui ha avuto luogo il trasbordo (4)

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF il trasbordo ha avuto luogo in mare

100

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice ISO alfa-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) (4)

CIF il trasbordo ha avuto luogo in porto

101

Numero CFR della nave ricevente

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di registrazione nell'Unione e X è una lettera o un numero

CIF nave da pesca dell'Unione europea

102

Trasbordi: nave ricevente

TT

Indicativo internazionale di chiamata radio della nave ricevente

C

103

Trasbordi: Stato di bandiera della nave ricevente

TC

Stato di bandiera della nave ricevente (codice ISO alfa-3 del paese)

C

104

Numero CFR della nave cedente

RF

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'Unione e X è una lettera o un numero

CIF nave da pesca dell'Unione europea

105

Trasbordi: nave (cedente)

TF

Indicativo internazionale di chiamata della nave cedente

C

106

Trasbordi: Stato di bandiera della nave cedente

FC

Stato di bandiera della nave cedente (codice ISO alfa-3 del paese)

C

107

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF richiesto (3)

(acque NEAFC, NAFO o norme per il tonno rosso)

108

Catture oggetto di trasbordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

109

 

 

 

 

110

COE: dichiarazione di entrata nella zona di sforzo

COE

Dichiarazione da effettuare quando si entra nella zona di sforzo se la pesca è praticata in una zona soggetta al regime di sforzo

CIF richiesto

111

Data

DA

Data di entrata (AAAA-MM-GG in UTC)

C

112

Ora

TI

Ora di entrata (OO:MM in UTC)

C

113

Specie bersaglio

TS

Specie bersaglio all’interno della zona (4)

CIF si svolgono attività di pesca nell'ambito del regime di sforzo, senza attraversamento di zone

114

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Localizzazione geografica della nave (4)

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF si svolgono attività di pesca nell'ambito del regime di sforzo, senza attraversamento di zone

115

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento dell'entrata (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

116

Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

O

117

 

 

 

 

118

Dichiarazione di uscita dalla zona di sforzo

COX

Dichiarazione da effettuare quando si esce dalla zona di sforzo se la pesca è praticata in una zona soggetta al regime di sforzo

CIF richiesto

119

Data

DA

Data di uscita (AAAA-MM-GG in UTC)

C

120

Ora

TI

Ora di uscita (OO:MM in UTC)

C

121

Specie bersaglio

TS

Specie bersaglio all’interno della zona (4)

CIF si svolgono attività di pesca nell'ambito del regime di sforzo, senza attraversamento di zone

122

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Localizzazione geografica della nave (4)

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF si svolgono attività di pesca nell'ambito del regime di sforzo, senza attraversamento di zone

123

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento dell'uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

124

Sottodichiarazione relativa alle catture effettuate

SPE

Catture effettuate durante la presenza nella zona (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

O

125

 

 

 

 

126

Dichiarazione di attraversamento di una zona di sforzo

CRO

Dichiarazione richiesta quando si attraversa la zona di sforzo (senza effettuare operazioni di pesca) se si attraversa la zona soggetta al regime di sforzo

CIF richiesto

127

Dichiarazione di entrata nella zona

COE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE)

Specificare solo DA, TI e POS

CIF

128

Dichiarazione di uscita dalla zona

COX

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX)

Specificare solo DA, TI e POS

CIF

129

 

 

 

 

130

Dichiarazione di pesca transzonale

TRZ

Tag indicante pesca transzonale quando la pesca è soggetta al regime di sforzo

CIF richiesto

131

Dichiarazione di entrata

COE

Prima entrata (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE)

C

132

Dichiarazione di uscita

COX

Ultima uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX)

C

133

 

 

 

 

134

INS: dichiarazione di ispezione

INS

Tag indicante l’inizio di una sottodichiarazione di ispezione. Deve essere presentata dalle autorità ma non dal comandante

O

135

Paese di ispezione

IC

Codice alfa-3 dello Stato costiero in cui ha luogo l'ispezione

C

136

Ispettore incaricato

IA

Testo con il nome dell'ispettore o, se pertinente, un numero a 4 cifre che identifichi l'ispettore

O

137

Paese dell'ispettore

SC

Codice ISO alfa-3 dell'ispettore

O

138

Data

DA

Data di ispezione (AAAA-MM-GG)

C

139

Ora

TI

Ora di ispezione (OO:MM in UTC)

C

140

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice ISO alfa-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) (4)

CIF non è dichiarata la posizione

141

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento dell'ispezione

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF non è indicato il codice del porto

142

 

 

 

 

143

Dichiarazione di rigetto in mare

DIS

Tag contenente i dettagli del pesce rigettato in mare

CIF richiesto (3)

144

Data

DA

Data del rigetto in mare (AAAA-MM-GG)

C

145

Ora

TI

Ora del rigetto in mare (OO:MM in UTC)

C

146

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento del rigetto in mare

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF richiesto

147

Sottodichiarazione relativa al pesce rigettato in mare

SPE

Pesce rigettato in mare

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

148

 

 

 

 

149

Dichiarazione relativa alla notifica preventiva di rientro

PNO

Tag contenente la dichiarazione relativa alla notifica preventiva. Da trasmettere prima del rientro in porto o se richiesto dalla normativa dell'Unione

CIF richiesto (1)  (2)

150

Data prevista di arrivo in porto

PD

Data prevista di arrivo/attraversamento (AAAA-MM-GG)

C

151

Ora prevista di arrivo in porto

PT

Ora prevista di arrivo/attraversamento (OO:MM in UTC)

C

152

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice ISO alfa-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) (4)

C

153

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Zona di pesca da utilizzare per la notifica preventiva del merluzzo bianco. Elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione (4)

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF nel Mar Baltico

154

Data prevista di sbarco

DA

Data di sbarco prevista (AAAA-MM-GG) nel Baltico per uscita dalla zona

O

155

Data prevista di sbarco

TI

Ora di sbarco prevista (OO:MM in UTC) nel Baltico per uscita dalla zona

O

156

Sottodichiarazioni relative alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)

SPE

Catture a bordo (se pelagiche è richiesta la zona CIEM)

(Cfr. dettagli della sottodichiarazione SPE)

CIF catture a bordo

157

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione di entrata/uscita dal settore/zona

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF

158

Scopo dello scalo

PC

LAN per sbarco, TRA per trasbordo, ACS per accesso ai servizi, OTH per altro.

C

159

Data di inizio della bordata

DS

Data in cui è iniziata la bordata (AAAA-MM-GG in UTC)

C

160

 

 

 

 

161

Dichiarazione relativa alla notifica preventiva di trasferimento

PNT

Tag contenente la dichiarazione relativa alla notifica preventiva di trasferimento. Da utilizzare secondo le norme per il tonno rosso.

CIF applicate le norme per il tonno rosso

162

Data prevista

DA

Data prevista del trasferimento in gabbia (AAAA-MM-GG)

C

163

Ora prevista

TI

Ora prevista del trasferimento in gabbia (OO:MM in UTC)

C

164

Sottodichiarazione relativa al quantitativo previsto

SPE

Quantitativi previsti di tonno rosso da trasferire, specificando sia il quantitativo di pesce vivo che quello trasportato a bordo

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

165

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento del trasferimento

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

166

Nome del rimorchiatore

NA

Nome del rimorchiatore

C

167

Numero ICCAT del rimorchiatore

IN

Numero del rimorchiatore nel registro delle navi ICCAT

C

168

Numero di gabbie rimorchiate

CT

Numero di gabbie rimorchiate dal rimorchiatore

C

169

 

 

 

 

170

Dichiarazione relativa alla fine della pesca

EOF

Tag indicante il completamento delle operazioni di pesca prima del rientro in porto. Da trasmettere al termine dell'ultima operazione di pesca e prima del rientro in porto.

 

171

Data

DA

Data di fine della pesca (AAAA-MM-GG in UTC)

C

172

Ora

TI

Ora di fine della pesca (OO:MM in UTC)

C

173

 

 

 

 

174

Dichiarazione di rientro in porto

RTP

Tag indicante il rientro in porto. Da trasmettere al rientro in porto, dopo l'eventuale dichiarazione PNO

 

175

Data

DA

Data di rientro (AAAA-MM-GG in UTC)

C

176

Ora

TI

Ora di rientro (OO:MM in UTC)

C

177

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice ISO alfa-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) (4)

C

178

Motivo del rientro

RE

Motivo del rientro in porto (4)

CIF

179

Attrezzi a bordo

GEA

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA)

O

180

 

 

 

 

181

Dichiarazione di sbarco

LAN

Tag contenente i dati dello sbarco. Da trasmettere dopo lo sbarco delle catture. LAN può essere usata al posto della dichiarazione di trasporto

 

182

Data

DA

(AAAA-MM-GG — data di completamento dello sbarco)

C

183

Ora

TI

Ora di sbarco. Formato OO:MM in UTC

O

184

Tipo di emittente

TS

Codice a 3 lettere (MAS: comandante, REP: il rappresentante, AGE: l'agente)

C

185

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice ISO alfa-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) (4)

C

186

Sottodichiarazione relativa alle catture sbarcate (elenco delle SPE con sottodichiarazioni PRO)

SPE

Specie, zone di pesca, peso delle catture sbarcate, relativi attrezzi e presentazioni

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

187

Dichiarazione di trasporto

TRN

LAN può essere usata al posto della dichiarazione di trasporto. Se comprende una TRN, il trasportatore può essere esentato dal compilare una TRN distinta. In tal caso non è necessario compilare la SPE della TRN in quanto rappresenterebbe una ripetizione della sottodichiarazione relativa alle catture sbarcate

O

188

 

 

 

 

189

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Sottodichiarazione contenente le coordinate della posizione geografica

 

190

Latitudine (decimali)

LT

Latitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS

C

191

Longitudine (decimali)

LG

Longitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS

C

192

 

 

 

 

193

GEA: sottodichiarazione relativa all’utilizzo di attrezzi

GEA

Sottodichiarazione contenente informazioni sull’utilizzo di attrezzi

 

194

Tipo di attrezzo

GE

Codice dell'attrezzo basato sulla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO (4)

C

195

Dimensione delle maglie

ME

Dimensioni delle maglie (in millimetri)

CIF l’attrezzo ha maglie soggette a requisiti di dimensioni

196

Dimensioni dell'attrezzo

GC

Dimensioni dell'attrezzo conformemente all'allegato XI («colonna 2»). Informazioni da indicare.

O

197

Operazioni di pesca

FO

Numero di operazioni di pesca

C

198

Tempo di pesca

DU

Durata delle attività di pesca in minuti (definita «tempo di pesca»), pari al numero di ore trascorse in mare meno il tempo impiegato per il transito verso, tra o dalle zone di pesca, nonché i periodi in cui la nave naviga alla cappa, è inattiva o in attesa di riparazione

C

(Insieme alla riga 74: elemento FAR/DU)

199

Sottodichiarazione relativa alla cala dell’attrezzo

GES

Sottodichiarazione relativa alla cala dell’attrezzo

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GES)

CIF richiesto (3) (la nave usa attrezzi statici o fissi)

200

Sottodichiarazione relativa al recupero dell’attrezzo

GER

Sottodichiarazione relativa al recupero dell’attrezzo

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GER)

CIF richiesto (3) (la nave usa attrezzi statici o fissi)

201

Sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco

GIL

Sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GIL)

CIF la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII

202

Profondità di pesca

FD

Distanza fra la superficie dell’acqua e la parte più bassa dell’attrezzo da pesca (in metri). Si applica alle navi che usano attrezzi trainati, palangari e reti fisse

CIF la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

203

Numero medio di ami utilizzati sui palangari

NH

Il numero medio di ami utilizzati sui palangari

CIF la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

204

Lunghezza media delle reti

GL

Lunghezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)

CIF la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

205

Altezza media delle reti

GD

Altezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)

CIF la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

206

Quantità di attrezzi

QG

Quantità totale di reti a bordo — da notificare alla partenza se si trasportano reti da imbrocco

CIF trasporto di reti da imbrocco

207

Lunghezza totale degli attrezzi

TL

Lunghezza totale degli attrezzi presenti a bordo — da notificare alla partenza se si trasportano reti da imbrocco

CIF trasporto di reti da imbrocco

208

 

 

 

 

209

GES: sottodichiarazione relativa alla cala dell’attrezzo

GES

Sottodichiarazione contenente informazioni sulla cala dell’attrezzo

CIF richiesto dalle norme (3)

210

Data

DA

Data di cala dell'attrezzo (AAAA-MM-GG in UTC)

C

211

Ora

TI

Ora di cala dell’attrezzo (OO:MM in UTC)

C

212

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento della cala dell'attrezzo

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

213

Identificatore della cala dell'attrezzo

GS

Data in cui è stata completata l'operazione di cala dell'attrezzo e numero relativo alla sequenza di giorni (detto numero inizia con 01 per la prima cala dell'attrezzo). Ad esempio, la seconda cala dell'attrezzo il 20 dicembre corrisponderebbe a 122002)

O

214

 

 

 

 

215

Sottodichiarazione relativa al recupero dell’attrezzo

GER

Sottodichiarazione contenente informazioni sul recupero dell’attrezzo

CIF richiesto dalle norme (3)

216

Data

DA

Data di recupero dell'attrezzo (AAAA-MM-GG in UTC)

C

217

Ora

TI

Ora di recupero dell’attrezzo (OO:MM in UTC)

C

218

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento del recupero dell'attrezzo

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

219

Identificatore della cala dell'attrezzo

GS

Data in cui è stata completata l'operazione di cala dell'attrezzo e numero relativo alla sequenza di giorni (MMDDXX)

O

220

 

 

 

 

221

Sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco

GIL

Sottodichiarazione relativa all'uso di reti da imbrocco

CIF la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII

222

Lunghezza nominale di una rete

NL

Informazioni richieste da registrare nel corso di ciascuna bordata (in metri)

C

223

Numero di reti

NN

Numero di reti in un insieme

C

224

Numero di insiemi

FL

Numero di insiemi impiegati

C

225

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione di ciascun insieme di reti calato

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

226

Profondità di ciascun insieme di reti calato

FD

Profondità di ciascun insieme di reti calato (distanza fra la superficie dell’acqua e la parte più bassa dell’attrezzo da pesca)

C

227

Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato

ST

Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato (in ore)

C

228

Identificatore della cala dell'attrezzo

GS

Data in cui è stata completata l'operazione di cala dell'attrezzo e numero relativo alla sequenza di giorni (MMDDXX)

O

229

 

 

 

 

230

Sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi

GLS

Sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi fissi

CIF richiesto dalle norme (3)

231

Data di perdita dell’attrezzo

DA

Data di perdita dell'attrezzo (AAAA-MM-GG in UTC)

C

232

Ora di perdita dell’attrezzo

TI

Ora di perdita dell'attrezzo (OO:MM in UTC)

C

233

Numero di unità

NN

Numero di attrezzi perduti

C

234

Sottodichiarazione POS

POS

Ultima posizione nota dell'attrezzo

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

235

Misure per il recupero dell'attrezzo

MG

Testo libero

C

236

 

 

 

 

237

RAS: Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Zona interessata in funzione dei requisiti applicabili in materia di informazione: almeno un campo deve essere compilato. L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet dell'Unione a un indirizzo da specificare

CIF

238

Zona FAO

FA

Zona FAO (p. es. 27)

CIF zona interessata del tipo FAO

239

Sottozona FAO

SA

Sottozona FAO (p. es. 3)

CIF zona interessata del tipo FAO

240

Divisione FAO

ID

Divisione FAO (p. es. d)

CIF zona interessata del tipo FAO

241

Sottodivisione FAO

SD

Sottodivisione FAO (p. es. 28) (da leggersi congiuntamente con le precedenti, ossia 27.3.d.28)

CIF zona interessata del tipo FAO

242

Unità FAO

UI

Unità FAO (p. es. 1) (da leggersi congiuntamente con le precedenti, ossia 27.3.d.28.1)

CIF zona interessata del tipo FAO

243

Zona economica

EZ

Zona economica

CIF al di fuori delle acque UE

244

Riquadro statistico

SR

Riquadro statistico (p. es. 49E6)

CIF zona interessata del tipo riquadro statistico

245

Zona di sforzo di pesca

FE

Elenco dei codici delle zone di sforzo di pesca (4)

CIF zona interessata del tipo zona di sforzo

246

 

 

 

 

247

Sottodichiarazione relativa alla specie

SPE

Sottodichiarazione contenente i dati relativi al pesce catturato per specie

 

248

Nome delle specie

SN

Nome delle specie (codice FAO alfa-3)

C

249

Peso del pesce

WT

In funzione del contesto questa voce può contenere:

1.

peso totale del pesce (in chilogrammi) nel periodo di cattura;

2.

peso totale del pesce (in chilogrammi) a bordo (aggregato); o

3.

peso totale del pesce (in chilogrammi) sbarcato

4.

peso totale del pesce rigettato in mare o usato come esca viva

CIF non vengono contate le specie; secondo le norme per il tonno rosso

250

Numero di esemplari

NF

Numero di pesci (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)

CIF salmone; norme per il pesce rosso

251

Peso del pesce da sbarcare

WL

Peso totale del pesce (in chilogrammi) da sbarcare o da trasbordare

CIF (se richiesto da PNO)

252

Numero di pesci da sbarcare

FL

Numero totale di pesci da sbarcare o da trasbordare

CIF (se richiesto da PNO)

253

Quantitativo trasportato nelle reti

NQ

Stima del quantitativo di pesce vivo trasportato nelle reti (anziché nella stiva)

CIF tonno rosso vivo

254

Numero di esemplari trasportati nelle reti

NB

Stima del numero di pesci vivi trasportati nelle reti (anziché nella stiva)

CIF tonno rosso vivo

255

Sottodichiarazione relativa alla distribuzione della taglia

SIZ

Composizione per taglia se il pesce catturato è al di sotto della taglia minima normale

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SIZ)

CIF pesci di piccola taglia secondo le norme per il tonno rosso

256

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

La zona geografica in cui è stata prelevata la maggior parte delle catture (4)

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

C

257

Tipo di attrezzo

GE

Codice alfabetico in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO (4)

CIF la dichiarazione di sbarco riguarda unicamente determinate specie e zone di cattura

258

Sottodichiarazione relativa alla trasformazione

PRO

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO)

CIF dichiarazione di sbarco (trasbordo)

259

Modalità di determinazione del peso

MM

Modalità di determinazione del peso: stima (EST), pesatura a bordo (WGH)

Numero CIF secondo le norme per il tonno rosso

260

 

 

 

 

261

Sottodichiarazione relativa alla trasformazione

PRO

Dati relativi alla trasformazione/presentazione per ciascuna specie sbarcata

 

262

Categoria di freschezza del pesce

FF

Categoria di freschezza del pesce (4)

CIF richiesto da nota di vendita

263

Stato di conservazione

PS

Codice alfabetico per lo stato del pesce (4)

CIF note di vendita

264

Presentazione del pesce

PR

Codice alfabetico per la presentazione del prodotto (tipo di trasformazione) (4)

C

265

Tipo di imballaggio usato nella trasformazione

TY

Codice di 3 lettere (4)

CIF (LAN o TRA e pesce non pesato in precedenza

266

Numero di confezioni

NN

Numero di confezioni: cartoni, casse, sacchi, container, blocchi, ecc.

CIF (per LAN o TRA e pesce non pesato in precedenza)

267

Peso medio per unità di confezionamento

AW

Peso del prodotto (kg)

CIF (per LAN o TRA e pesce non pesato in precedenza)

268

Fattore di conversione

CF

Coefficiente numerico applicato per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo

CIF non esiste un coefficiente di conversione regionale o UE per questa SPE e combinazione di presentazioni

269

 

 

 

 

270

Sottodichiarazione CVT

CVT

Sottodichiarazione contenente i dati della nave da cattura del tonno rosso che trasferisce all’interno di gabbie il pesce catturato durante una JFO

 

271

Nome del peschereccio

NA

Nome del peschereccio

C

272

Numero ICCAT

IN

Numero della nave nel registro delle navi ICCAT

C

273

Numero IMO

IM

Numero IMO

CIF disponibile

274

Numero del registro della flotta comunitaria (CFR) del peschereccio

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'Unione e X è una lettera o un numero (solo per navi UE)

CIF nave UE

275

Indicativo internazionale di chiamata radio (IRCS) del peschereccio

RC

Indicativo internazionale di chiamata radio del peschereccio

C

276

Sottodichiarazione relativa alle catture rispetto ai contingenti

SPE

Importo delle catture JFO calcolato rispetto al contingente individuale della nave, tenendo conto dei criteri di ripartizione JFO

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

CIF utilizzato nella dichiarazione FAR

277

 

 

 

 

278

Sottodichiarazione CVO

CVO

Sottodichiarazione contenente i dettagli relativi ad altre navi da cattura del tonno rosso che partecipano a una JFO, ma non al trasferimento del pesce. Una sottodichiarazione CVO per ogni nave da cattura che partecipa alla JFO. Compilando la CVO la nave certifica di non trasportare catture a bordo né di averle trasferite in gabbie

 

279

Nome del peschereccio

NA

Nome del peschereccio

C

280

Numero ICCAT

IN

Numero della nave nel registro delle navi ICCAT

C

281

Numero IMO

IM

Numero IMO

CIF disponibile

282

Numero del registro della flotta comunitaria (CFR) del peschereccio

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'Unione e X è una lettera o un numero (solo per navi UE)

CIF nave UE

283

Indicativo internazionale di chiamata radio (IRCS) del peschereccio

RC

Indicativo internazionale di chiamata radio del peschereccio

C

284

Sottodichiarazione relativa alle catture rispetto ai contingenti

SPE

Importo delle catture JFO calcolato rispetto al contingente individuale della nave, tenendo conto dei criteri di ripartizione JFO

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE).

C

285

 

 

 

 

286

Sottodichiarazione JCI

JCI

Sottodichiarazione relativa alle catture JFO. Contiene informazioni sulla cattura e sulla quantità totale catturata durante l’operazione JFO (secondo le norme per il tonno rosso)

 

287

Data della cattura

DA

Data della cattura

C

288

Ora della cattura

TI

Ora della cattura

C

289

Sottodichiarazione relativa al luogo di cattura

POS

Luogo di cattura

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

290

Sottodichiarazione relativa alla cattura totale JFO

SPE

Quantitativo totale di tonno rosso catturato, specificando i quantitativi presenti nelle gabbie e quelli trasportati a bordo

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

CIF sono state effettuate catture

291

 

 

 

 

292

Sottodichiarazione BTI

BTI

Sottodichiarazione relativa al trasferimento BFT. Informazioni sul trasferimento e sulla nave di trasferimento relative all’operazione di trasferimento di tonno rosso

 

293

Sottodichiarazione della nave da cattura che trasferisce il pesce

CVT

Identificazione della nave da cattura che trasferisce il pesce (nella CVT non è necessario compilare la parte SPE).

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CVT)

C

294

Sottodichiarazione relativa alla posizione di trasferimento

POS

Posizione di trasferimento

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

295

Sottodichiarazione relativa alle catture trasferite

SPE

Quantitativo totale di tonno rosso trasferito nelle gabbie

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

CIF sono state effettuate catture

296

Nome del rimorchiatore

NA

Nome del rimorchiatore

C

297

Numero ICCAT del rimorchiatore

IN

Numero del rimorchiatore nel registro delle navi ICCAT

C

298

Nome dell'azienda di destinazione

FN

Nome dell'azienda

C

299

Numero ICCAT dell'azienda

FI

Numero ICCAT nel registro delle aziende

C

300

 

 

 

 

301

Sottodichiarazione relativa alla distribuzione della taglia

SIZ

Composizione per taglia se il pesce catturato è al di sotto della taglia minima normale

 

302

Quantità superiore a 6,4 kg

S6

Quantità di tonno rosso superiore a 6,4 kg o a 70 cm e inferiore a 8 kg o 75 cm

CIF

303

Quantità superiore a 8kg

S8

Quantità di tonno rosso superiore a 8 kg o a 75 cm e inferiore a 30 kg o 115 cm

CIF

304

 

 

 

 

305

Sottodichiarazione della nave ricevente

REC

Elemento contenente una dichiarazione relativa a un sottoelemento di una nave partner PFP

 

306

Nave partner

PFP

Identificazione della nave partner in caso di pesca in coppia

C

307

 

 

 

 

308

Sottodichiarazione della nave cedente

DON

Elemento contenente una o più dichiarazioni relative a un sottoelemento di una nave partner PFP. Vi possono essere più PFP per indicare più navi che collettivamente cedono catture in un'unica operazione di trasferimento

 

309

Nave partner

PFP

Identificazione di una o più navi partner in caso di pesca in coppia

C

310

 

 

 

 

311

Sottodichiarazione PFP

PFP

PFP da trasmettere per le navi partecipanti ad attività di pesca in coppia, con o senza trasferimento

 

312

Numeri CFR della nave partner

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'Unione e X è una lettera o un numero

O

313

IRCS della nave partner

RC

Indicativo internazionale di chiamata della nave partner

C

314

Identificazione esterna della nave partner

XR

Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo)

C

315

Stato di bandiera della nave partner

FS

Stato di bandiera della nave partner (codice ISO alfa-3 del paese)

C

316

Nome della nave partner

NA

Nome della nave

C

317

Nome del comandante della nave partner

MA

Nome del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell'ambito della successiva trasmissione LOG)

C

318

 

 

 

 

319

Dichiarazione relativa alla nota di vendita

SAL

Registrazione relativa alla nota di vendita

 

320

Numero del registro della flotta dell’Unione europea (numero CFR)

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'Unione e X è una lettera o un numero

C

321

IRCS

RC

Indicativo internazionale di chiamata radio

CIF CFR non aggiornato

322

Identificazione esterna della nave

XR

Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo) che ha sbarcato il pesce

C

323

Paese di immatricolazione

FS

Codice ISO alfa-3 del paese della nave

C

324

Nome della nave

NA

Nome della nave che ha sbarcato il pesce

C

325

Dichiarazione SLI

SLI

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SLI)

CIF vendita

326

Dichiarazione TLI

TLI

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di TLI)

CIF assunzione in carico

327

Numero di riferimento fattura

NR

Numero di riferimento fattura stabilito dallo Stato membro

CIF è possibile

328

Data della fattura

ND

Data della fattura (AAAA-MM-GG)

CIF è possibile

329

Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico

CN

Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico

CIF l’assunzione in carico ha avuto luogo

330

Numero di riferimento del documento di trasporto

TR

Numero di riferimento del documento di trasporto, che identifica il documento di trasporto, cfr. TRN

CIF applicabile

331

 

 

 

 

332

Dichiarazione relativa a una vendita

SLI

Dichiarazione contenente i dettagli della vendita di una partita

 

333

Data

DA

Data della vendita (AAAA-MM-GG)

C

334

Paese di vendita

SC

Paese in cui ha avuto luogo la vendita (codice ISO alfa-3 del paese)

C

335

Luogo di vendita

SL

Elenco dei codici dei porti (CCPPP) (4)

C

336

Nome del venditore

NS

Nome del centro d’asta, dell’organismo o della persona che vende il pesce

C

337

Nome dell’acquirente

NB

Nome dell’organismo o della persona che acquista il pesce

C

338

Numero identificativo dell’acquirente

VN

Partita IVA dell’acquirente (codice ISO alfa-2 del paese seguito da non più di 12 caratteri o cifre) o numero di identificazione fiscale o altro identificativo unico

C

339

Numero di riferimento del contratto di vendita

CN

Numero di riferimento del contratto di vendita

CIF applicabile

340

Sottodichiarazione relativa al documento di origine

SRC

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC)

C

341

Sottodichiarazione relativa alla partita venduta

CSS

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CSS)

C

342

Numero BCD

BC

Riferimento al numero BCD (documento di cattura del tonno rosso)

O secondo le norme per il tonno rosso

343

 

 

 

 

344

Sottodichiarazione relativa al documento di origine

SRC

Sottodichiarazione contenente i dettagli del documento di origine per la partita venduta. Le autorità dello Stato di bandiera risalgono al documento di origine a partire dai dati contenuti nel giornale di pesca e da quelli relativi agli sbarchi

 

345

Data di sbarco

DL

Data di sbarco (AAAA-MM-GG)

C

346

Paese e nome del porto

PO

Paese e nome del porto per il luogo di sbarco. L'elenco dei codici dei porti (CCPPP) può essere utilizzato per lo scambio di dati (4)

C

347

 

 

 

 

348

Sottodichiarazione relativa alla partita venduta

CSS

Sottodichiarazione contenente i dettagli della merce venduta

 

349

Prezzo del pesce

FP

Prezzo al kg

C

350

Prezzo totale

TP

Prezzo totale per il prodotto CSS venduto. Da indicare se il prezzo totale non è ricavabile dal prezzo al kg. Regolamento sul controllo, art. 64, par. 1, lettera l).

CIF

351

Valuta di vendita

CR

Codice della valuta del prezzo di vendita (4)

C

352

Categoria di taglia del pesce

SF

Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda del caso) (4)

CIF

353

Destinazione del prodotto (uso)

PP

Codici di destinazione del prodotto (4)

CIF

354

Catture ritirate

WD

Catture ritirate tramite un'organizzazione di produttori (Y-sì, N-no, T-temporaneamente)

C

355

Codice dell'organizzazione di produttori

OP

Elenco dei codici delle organizzazioni di produttori (4)

O

356

Specie nella partita

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

357

 

 

 

 

358

Dichiarazione di assunzione in carico

TLI

Dichiarazione indicante i dettagli dell'assunzione in carico

 

359

Data

DA

Data dell’assunzione in carico (AAAA-MM-GG)

C

360

Paese di assunzione in carico

SC

Paese in cui ha avuto luogo l'assunzione in carico (codice ISO alfa-3 del paese)

C

361

Luogo di assunzione in carico

SL

Codice del luogo UN LOCODE in cui l'assunzione in carico si è svolta (se non in porto). Se in porto, utilizzare l'elenco dei codici dei porti dell'Unione (4)

C

362

Nome dell’organizzazione responsabile dell’assunzione in carico

NT

Nome dell’organizzazione che ha preso in carico il pesce

C

363

Nome della struttura di deposito

NF

Nome dei depositi in cui i prodotti sono conservati

C

364

Indirizzo della struttura di deposito

AF

Indirizzo dei depositi in cui i prodotti sono conservati

C

365

Numero di riferimento del documento di trasporto

TR

Numero di riferimento del documento di trasporto, che identifica il documento di trasporto, cfr. TRN

CIF applicabile

366

Sottodichiarazione relativa al documento di origine

SRC

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC)

C

367

Sottodichiarazione relativa alla partita assunta in carico

CST

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CST)

C

368

 

 

 

 

369

Sottodichiarazione relativa alla partita assunta in carico

CST

Sottodichiarazione contenente dati particolareggiati per ciascuna specie assunta in carico

 

370

Categoria di taglia del pesce

SF

Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi). In conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio

O

371

Specie nella partita

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

372

 

 

 

 

373

Sottodichiarazione relativa al trasporto

TRN

Il documento di trasporto può essere trasmesso per via elettronica prima che abbia inizio il trasporto del pesce

 

374

Luogo di destinazione della partita

DC

Codice del luogo UN LOCODE in cui il pesce è trasportato (se non in porto). Se in porto, utilizzare l'elenco dei codici dei porti dell'Unione (4)

C

375

Numero di immatricolazione del veicolo

LP

Codice numerico o alfanumerico che identifica in modo univoco il veicolo all’interno della banca dati del paese emittente e che appare sulla targa dell’autoveicolo

C

376

Numero di identificazione esterno del peschereccio

XR

Numero di identificazione esterno del peschereccio

C

377

Nome del peschereccio

NA

Nome del peschereccio

C

378

Elenco delle specie

SPE

Elenco delle specie presenti nella partita e catturate dal suddetto peschereccio (contiene anche informazioni RAS e PRO). Poiché la dichiarazione di trasporto può essere sostituita dalla dichiarazione di sbarco, il nodo padre immediato di questo sottoelemento TRN può essere un LAN invece di un elemento ERS

CIF questo TRN non fa parte di LAN

379

Luogo di carico

PL

Codice del luogo UN LOCODE in cui il pesce è caricato (se non in porto). Se in porto, utilizzare l'elenco dei codici dei porti dell'Unione (4)

C

380

Data di carico

DL

Data di carico del trasporto (AAAA-MM-GG in UTC)

C

381

Nome del/i destinatario/i

NC

Nome della società che ha spedito il pesce dopo il trasporto

C

382

Indirizzo del/i destinatario/i

AC

Indirizzo della società che ha spedito il pesce dopo il trasporto

C

383

Numero di riferimento del documento di trasporto

TR

Numero di riferimento del documento di trasporto, che permette di fare riferimento a questo documento di trasporto. Ove indicato, deve identificare unicamente il documento di trasporto. Lo SM che invia il TRN deve assegnare tale numero.

CIF si utilizza un documento di trasporto elettronico

384

 

 

 

 


(1)  Il presente allegato sostituisce integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007, modificato dal regolamento (UE) n. 599/2010 (GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3).

(2)  Obbligatorio se richiesto da norme dell'Unione europea o internazionali o da accordi bilaterali.

(3)  Quando la condizione CIF non si applica, l’attributo è facoltativo.

(4)  Tutti i codici (o i necessari riferimenti) sono elencati sul sito «Pesca» della Commissione.

(1)

Il set di caratteri utilizzati per ERS deve essere: set di caratteri occidentali (UTF-8).

(2)

I codici a 3 caratteri sono elementi XML (codice a 3 caratteri), quelli a 2 caratteri sono attributi XML.

(3)

I file XML campione, la più recente definizione XSD di riferimento dell'allegato nonché la tabella del suddetto allegato saranno pubblicati sul sito «Pesca» della Commissione.

(4)

Tutti i pesi nella tabella sono espressi in chilogrammi, se necessario con un'approssimazione di due decimali.


ALLEGATO XIII

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN VIGORE NELL’UNIONE EUROPEA PER IL PESCE FRESCO

Specie: Tonno bianco

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11


Specie: Berici

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Specie: Acciuga

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Specie: Rana pescatrice

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00


Specie: Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Specie: Argentina

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Specie: Tonno obeso

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29


Specie: Molva azzurra

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17


Specie: Rombo liscio

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09


Specie: Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40


Specie: Marlin azzurro

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Specie: Capelin

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Specie: Merluzzo bianco

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60


Specie: Limanda

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39


Specie: Spinarolo

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52


Specie: Passera pianuzza

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39


Specie: Musdea bianca

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Specie: Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08


Specie: Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46


Specie: Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Specie: Aringa

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19


Specie: Nasello

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Specie: Musdea americana

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Specie: Sugarello

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Specie: Krill antartico

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Specie: Limanda

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Specie: Lepidorombi

Lepidorhombus spp

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50


Specie: Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Specie: Molva

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64


Specie: gombro

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09


Specie: Scampo

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00


Specie: Nototenia

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00


Specie: Busbana norvegese

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00


Specie: Nototenia

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00


Specie: Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00


Specie: Grancevole artiche

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00


Specie: Mazzancolle

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00


Specie: Passera di mare

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07

GUH

1,39

FIL

2,40


Specie: Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19


Specie: Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17


Specie: Gamberello boreale

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00


Specie: Scorfani, sebasti

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19


Specie: Granatiere

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00


Specie: Granatiere

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20


Specie: Cicerelli

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00


Specie: Occhialone

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11


Specie: Deania histricosa

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00


Specie: Deania profundorum

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00


Specie: Pesce del ghiaccio

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00


Specie: Sogliola

Solea solea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04


Specie: Spratto

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00


Specie: Totano

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00


Specie: Totano

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00


Specie: Razze

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09


Specie: Pesce spada

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31


Specie: Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00


Specie: Rombo chiodato

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09


Specie: Brosmio

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14


Specie: Melù

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15


Specie: Merlano

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18


Specie: Marlin bianco

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00


Specie: Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06


Specie: Limanda

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00


ALLEGATO XIV

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN VIGORE NELL’UNIONE EUROPEA PER IL PESCE FRESCO SALATO

Specie: Molva

Molva molva

LIN

WHL

2,80


ALLEGATO XV

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN VIGORE NELL’UNIONE EUROPEA PER IL PESCE SURGELATO

Specie: Tonno bianco

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23


Specie: Berici

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Specie: Acciuga

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Specie: Rana pescatrice

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60


Specie: Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Specie: Argentina

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Specie: Tonno obeso

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25


Specie: Molva azzurra

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40


Specie: Rombo liscio

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00


Specie: Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48


Specie: Marlin azzurro

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Specie: Capelin

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Specie: Merluzzo bianco

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

SAD

1,63


Specie: Limanda

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00


Specie: Spinarolo

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52


Specie: Passera pianuzza

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00


Specie: Musdea bianca

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40


Specie: Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39


Specie: Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00


Specie: Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Specie: Aringa

Clupea harengus

HER

WHL

1,00


Specie: Nasello

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67


Specie: Musdea americana

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Specie: Sugarello

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Specie: Krill antartico

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Specie: Sogliola limanda

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Specie: Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06


Specie: Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Specie: Molva

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30


Specie: Sgombro

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11


Specie: Scampo

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00


Specie: Nototenia

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00


Specie: Busbana norvegese

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00


Specie: Nototenia

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00


Specie: Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00


Specie: Grancevole artiche

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00


Specie: Mazzancolle

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00


Specie: Passera di mare

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07


Specie: Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43


Specie: Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17


Specie: Gamberello boreale

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00


Specie: Scorfani, sebasti

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,88

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90


Specie: Granatiere

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00


Specie: Granatiere

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92


Specie: Cicerelli

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00


Specie: Occhialone

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11


Specie: Deania histricosa

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00


Specie: Deania profundorum

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00


Specie: Pesce del ghiaccio

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00


Specie: Sogliola

Solea solea

SOL

WHL

1,00


Specie: Spratto

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00


Specie: Totano

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00


Specie: Totano

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00


Specie: Razze

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09


Specie: Pesce spada

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33


Specie: Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00


Specie: Rombo chiodato

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09


Specie: Brosmio

Brosme brosme

USK

WHL

1,00


Specie: Melù

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97


Specie: Merlano

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18


Specie: Marlin bianco

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00


Specie: Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00


Specie: Limanda

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00


ALLEGATO XVI

METODOLOGIA PER ISTITUIRE I PIANI DI CAMPIONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 25, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO

Il presente allegato stabilisce la metodologia in base alla quale gli Stati membri istituiscono i piani di campionamento di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sul controllo per le navi non soggette agli obblighi relativi al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco.

1)

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)   nave in attività: le navi di cui agli articoli 16 e 25 del regolamento sul controllo che hanno praticato operazioni di pesca (più di 0 giorni) durante un anno civile. Una nave che non ha praticato operazioni di pesca durante un anno è considerata «inattiva»;

b)   mestiere: un gruppo di operazioni di pesca dirette alla cattura di specie (o gruppi di specie) similari, effettuate con attrezzi simili nello stesso periodo dell'anno e/o nella stessa zona e caratterizzate da modelli di sfruttamento similari. L'assegnazione a un mestiere è determinata dall'attività di pesca svolta nell'anno precedente. Se una nave è stata in attività in un mestiere per oltre il 50 % dell'anno, è assegnata a quel mestiere. Se l'attività di pesca è inferiore al 50 % per qualsiasi mestiere, la nave deve essere assegnata a un mestiere detto polivalente;

c)   popolazione bersaglio: gli sbarchi dei prodotti della pesca provenienti da navi in attività nell'ambito di mestieri diversi.

2)

Scopo del piano di campionamento è monitorare le attività delle navi di cui agli articoli 16 e 25 del regolamento sul controllo e stimare le loro catture complessive per un determinato stock e per mestiere durante il periodo del campionamento.

3)

L'unità di campionamento è in linea di massima il mestiere. Ogni nave interessata è assegnata a un solo mestiere.

4)

La popolazione bersaglio è costituita dagli sbarchi per mestiere di pescherecci in attività di lunghezza inferiore a 10 metri.

5)

La dimensione del campione è determinata sulla base del rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca per il mestiere in questione nello Stato membro in cui hanno luogo gli sbarchi. La dimensione del campione è rappresentativa del mestiere interessato.

6)

Gli Stati membri definiscono il rischio ai seguenti livelli: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».

7)

Nello stabilire il livello di rischio di inadempienza alle norme delle politica comune della pesca gli Stati membri tengono conto di tutti i criteri pertinenti. Questi comprendono, fra l’altro:

i livelli di sbarchi per popolazione bersaglio, comprendenti tutti gli stock regolamentati, ripartiti per mestiere,

il livello di infrazioni rilevate in precedenza per la nave interessata,

il numero totale di ispezioni svolte per mestiere,

la disponibilità per tali navi di contingente di popolazione bersaglio, per mestiere,

l'utilizzo di casse standardizzate.

Se pertinente:

la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati,

gli antecedenti e/o il potenziale pericolo di frode correlati al porto/luogo/regione e al mestiere.

8)

Nel redigere i piani di campionamento gli Stati membri tengono conto dei livelli di attività del mestiere durante il periodo interessato.

9)

L'intensità del campionamento prende in considerazione la variabilità degli sbarchi per mestiere.

10)

Se i prodotti della pesca sono sbarcati in casse standardizzate, il numero minimo di casse che devono formare oggetto di campionamento è proporzionale ai livelli di rischio individuati dagli Stati membri come indicato nell'esempio seguente:

Numero di casse sbarcate per specie

Numero di casse da pesare in funzione del livello di rischio

Molto basso

Basso

Medio

Alto

Molto alto

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

Per ogni 100 casse in più

1

1

2

3

4

11)

Si applicano i livelli di precisione/confidenza indicati nei livelli 2 e 3 del punto 4, parte B, capo II, della decisione 2010/93/UE della Commissione (1).

12)

Il piano di campionamento comprende anche informazioni su come saranno stimate le catture complessive per un determinato stock e per mestiere durante il periodo di campionamento.


(1)  GU L 41 del 16.2.2010, pag. 8.


ALLEGATO XVII

FORMATI PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLO SFORZO DI PESCA

1.

Ai fini del presente regolamento, in una comunicazione relativa allo sforzo di pesca:

a)

la localizzazione geografica di un peschereccio deve essere espressa in gradi e minuti di longitudine e latitudine;

b)

la zona è una di quelle in cui le attività di pesca sono soggette a un regime UE di sforzo di pesca;

c)

l'ora è espressa in tempo universale coordinato (UTC);

d)

qualora si menzionino le catture detenute a bordo, tutte le specie registrate nel giornale di pesca in conformità all’articolo 14 del regolamento sul controllo devono essere comunicate singolarmente in chilogrammi di peso vivo equivalente; le quantità comunicate devono corrispondere alle quantità totali di ogni specie presenti a bordo al momento della comunicazione della relazione sullo sforzo di pesca.

Le specie comunicate sono identificate mediante il codice FAO alfa-3.

2.

Non prima di 12 ore e almeno un'ora prima dell'entrata in una zona i comandanti di pescherecci dell'Unione comunicano le informazioni seguenti nel formato «relazione sullo sforzo di pesca»:

a)

il titolo «RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA — ENTRATA»;

b)

il nome, il numero di identificazione esterna e l’indicativo internazionale di chiamata del peschereccio;

c)

il nome del comandante del peschereccio;

d)

la localizzazione geografica del peschereccio a cui si riferisce la comunicazione;

e)

la zona in cui il peschereccio sta per entrare;

f)

la data e l’ora previste per l’entrata nella zona;

g)

le catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo.

3.

Non prima di 12 ore e almeno un'ora prima dell'uscita da una zona i comandanti di pescherecci dell'Unione comunicano le informazioni seguenti nel formato «relazione sullo sforzo di pesca»:

a)

il titolo «RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA — USCITA»;

b)

il nome, il numero di identificazione esterna e l’indicativo internazionale di chiamata del peschereccio;

c)

il nome del comandante del peschereccio;

d)

la localizzazione geografica in latitudine e longitudine del peschereccio a cui si riferisce la comunicazione;

e)

la zona da cui il peschereccio sta per uscire;

f)

la data e l’ora previste per l’uscita da tale zona;

g)

catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo.

4.

Fatto salvo il paragrafo 3, i comandanti di pescherecci dell'Unione che praticano la pesca interzonale e attraversano le linee di demarcazione delle zone più di una volta nell'arco di 24 ore, a condizione che si mantengano all'interno di un'area circoscritta a 5 miglia da una parte e dall'altra della linea fra le zone, provvedono a comunicare la loro prima entrata ed ultima uscita nel succitato periodo di 24 ore.

5.

Gli Stati membri provvedono affinché i comandanti di pescherecci che battono la loro bandiera rispettino gli obblighi in materia di comunicazione.


ALLEGATO XVIII

METODOLOGIA PER CALCOLARE IL PESO NETTO MEDIO DI CASSE O BLOCCHI DI PRODOTTI DELLA PESCA CONGELATI

Piano di campionamento

Dimensioni del lotto

(numero di casse)

Dimensioni del campione

(numero di pallet x 52 casse)

5 000 o meno

3

5 001-10 000

4

10 001-15 000

5

15 001-20 000

6

20 001-30 000

7

30 001-50 000

8

Oltre 50 000

9

1.

Il peso medio per cassa o blocco è calcolato per ogni specie e, se del caso, per presentazione utilizzando il piano di campionamento illustrato nella tabella. Il campione è selezionato in modo casuale.

2.

Ogni pallet di casse o blocchi viene pesato. Il peso lordo medio per pallet e per specie e, se del caso, per presentazione è ottenuto dividendo il peso lordo totale di tutti i pallet del campione per il numero totale di pallet del medesimo.

3.

Il peso netto per cassa o blocco e per specie e, se del caso, per presentazione è ottenuto deducendo dal peso lordo medio dei pallet del campione di cui al punto 2 gli elementi di seguito indicati:

a)

la tara media per cassa o blocco, corrispondente al peso del ghiaccio e dell’imballaggio di cartone, plastica o altro materiale, moltiplicata per il numero di casse o blocchi del pallet;

b)

il peso medio dei pallet vuoti del campione simili a quelli utilizzati nello sbarco.

Il peso netto per pallet e per specie e, se del caso, per presentazione, così ottenuto è diviso per il numero di casse del pallet.

4.

La tara per cassa o blocco di cui al punto 3, lettera a), è di 1,5 kg. Gli Stati membri possono utilizzare una tara diversa per cassa o blocco purché presentino alla Commissione per approvazione la loro metodologia di campionamento e le eventuali modifiche.


ALLEGATO XIX

METODOLOGIA DI CUI ALL'ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO PER ISTITUIRE I PIANI DI CAMPIONAMENTO PER LA PESATURA DEGLI SBARCHI DI PRODOTTI DELLA PESCA NEGLI STATI MEMBRI

Il presente allegato stabilisce la metodologia per l'istituzione da parte degli Stati membri di piani di campionamento in conformità all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.

1)

Scopo del piano di campionamento è assicurare la pesatura accurata dei prodotti della pesca allo sbarco.

2)

La dimensione del campione da pesare è determinata sulla base del rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca per il porto/il luogo/la regione interessati nello Stato membro in cui hanno luogo gli sbarchi.

3)

Gli Stati membri stabiliscono il rischio ai seguenti livelli: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».

4)

Nello stabilire il livello di rischio di inadempienza alle norme delle politica comune della pesca gli Stati membri tengono conto di tutti i criteri pertinenti. Questi comprendono, fra l’altro:

i livelli di sbarchi nel porto/nel luogo/nella regione, comprendenti tutti gli stock regolamentati,

il livello di infrazioni rilevate in precedenza correlate agli sbarchi nel porto/nel luogo/nella regione,

il numero totale di ispezioni svolte nel porto/nel luogo/nella regione,

la disponibilità di contingente per le navi che sbarcano nel porto/nel luogo/nella regione,

l'utilizzo di casse standardizzate.

Se del caso:

la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati,

il rischio di frode nel porto/nel luogo/nella regione.

5)

Il campione deve essere rappresentativo e almeno altrettanto efficace di un campione casuale semplice.

6)

Se i prodotti della pesca sono sbarcati in casse standardizzate, il numero minimo di casse che devono essere pesate per il campionamento è proporzionale ai livelli di rischio individuati dagli Stati membri. Gli Stati membri indicano di preferenza il numero di casse che devono essere pesate mediante tabelle relative ai diversi livelli di rischio, come nell'esempio seguente:

Numero di casse sbarcate per specie

Numero di casse da pesare in funzione del livello di rischio

Molto basso

Basso

Medio

Alto

Molto alto

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Per ogni 100 casse in più

1

1

2

3

4

7)

Il piano di campionamento comprende inoltre informazioni sulle misure adottate per assicurare che:

gli operatori si attengano ai livelli di campionamento stabiliti,

i risultati della pesatura determinati sulla base dei piani di campionamento siano utilizzati ai fini menzionati all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento sul controllo,

un determinato numero di sbarchi di prodotti della pesca, che ogni Stato membro decide sulla base dell'analisi di rischio, sia pesato in presenza di funzionari delle autorità competenti.

8)

L'analisi di rischio, la valutazione dei dati, la procedura di convalida, la procedura di audit o altri documenti a supporto dell'istituzione e delle successive modifiche del piano di campionamento sono documentati e messi a disposizione per audit e ispezioni.


ALLEGATO XX

METODOLOGIA PER ISTITUIRE I PIANI DI CAMPIONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 60, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO

Il presente allegato stabilisce la metodologia per l'istituzione da parte degli Stati membri di piani di campionamento per i prodotti della pesca sbarcati da pescherecci autorizzati a effettuare la pesatura a bordo, in conformità all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.

1)

Scopo dei piani di campionamento è verificare l'accuratezza della pesatura nei casi in cui è autorizzato pesare a bordo i prodotti della pesca.

2)

Gli Stati membri provvedono affinché il campionamento sia effettuato al momento dello sbarco dei prodotti della pesca dal peschereccio sul quale sono stati pesati.

3)

La dimensione del campione è determinata sulla base del rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca da parte dei pescherecci autorizzati a effettuare la pesatura a bordo dei prodotti della pesca.

4)

Gli Stati membri definiscono il rischio ai seguenti livelli: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».

5)

Nello stabilire il livello di rischio di inadempienza alle norme delle politica comune della pesca gli Stati membri tengono conto di tutti i criteri pertinenti. Questi comprendono, fra l’altro:

i livelli di sbarchi dai pescherecci autorizzati ad effettuare a bordo la pesatura di prodotti della pesca in un porto o in altro luogo o in una regione,

il livello di infrazioni rilevate in precedenza correlate ai pescherecci autorizzati ad effettuare a bordo la pesatura di prodotti della pesca,

i livelli di ispezioni condotte in un porto o in altro luogo o in una regione nei casi in cui i prodotti della pesca sono sbarcati da pescherecci autorizzati ad effettuare la pesatura a bordo,

la disponibilità di contingente per i pescherecci autorizzati ad effettuare a bordo la pesatura dei prodotti della pesca.

Se del caso:

la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati,

il rischio di frode nel porto/nel luogo/nella regione.

6)

Il campionamento degli sbarchi di prodotti della pesca deve essere altrettanto efficace del campionamento casuale semplice e proporzionale al livello di rischio.

7)

Il piano di campionamento comprende misure atte ad assicurare che la pesatura del campione sia effettuata.

8)

Il numero di casse pesate per il campionamento è proporzionale al livello di rischio accertato. Gli Stati membri indicano di preferenza il numero di casse che devono essere pesate mediante tabelle relative ai diversi livelli di rischio, come nell'esempio seguente:

Numero di casse sbarcate per specie

Numero di casse da pesare in funzione del livello di rischio

Molto basso

Basso

Medio

Alto

Molto alto

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Per ogni 100 casse in più

1

1

2

3

4

9)

Quando la pesatura dei prodotti della pesca provenienti da tali pescherecci è effettuata prima della prima commercializzazione e ha luogo subito dopo lo sbarco delle partite di prodotti della pesca, i risultati della pesatura possono essere utilizzati ai fini del piano di campionamento.

10)

Il piano di campionamento comprende misure atte ad assicurare che:

gli operatori si attengano ai livelli di campionamento stabiliti,

fatto salvo l'articolo 71, paragrafo 2, del presente regolamento, i risultati della pesatura determinata sulla base dei piani di campionamento siano utilizzati ai fini menzionati all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento sul controllo,

un determinato numero di sbarchi di prodotti della pesca, che ogni Stato membro decide sulla base dell'analisi di rischio, sia pesato in presenza di funzionari delle autorità competenti.

11)

L'analisi di rischio, la valutazione dei dati, la procedura di convalida, la procedura di audit o altri documenti a supporto dell'istituzione e delle successive modifiche del piano di campionamento sono documentati e messi a disposizione per audit e ispezioni.


ALLEGATO XXI

METODOLOGIA PER ISTITUIRE I PIANI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO

Il presente allegato stabilisce la metodologia per l'istituzione da parte degli Stati membri dei piani di controllo da applicare quando è autorizzata la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco a una destinazione situata nel territorio di tale Stato membro, in conformità all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.

1)

Scopo del piano di controllo è ridurre al minimo il rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca quando uno Stato membro autorizza che i prodotti della pesca siano pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco a una destinazione situata nel territorio di tale Stato membro.

2)

La dimensione del campione è determinata sulla base del rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca associato al fatto che la pesatura dei prodotti della pesca sia autorizzata dopo il trasporto.

3)

Gli Stati membri definiscono il rischio ai seguenti livelli: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».

4)

Nello stabilire il livello di rischio di inadempienza alle norme delle politica comune della pesca gli Stati membri tengono conto di tutti i criteri pertinenti. Questi comprendono, fra l’altro:

i livelli di sbarchi di prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,

i livelli di infrazioni rilevate in precedenza correlate agli sbarchi di prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,

i livelli noti di controlli sul trasporto,

la disponibilità di contingente per i pescherecci che effettuano sbarchi pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,

l'utilizzo di casse standardizzate da parte dei pescherecci da cui provengono i prodotti della pesca.

Se del caso:

la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati,

il rischio di frode nel porto/nel luogo/nella regione.

5.

I piani di controllo comprendono, fra l’altro:

un programma di ispezioni dei prodotti della pesca qualora essi siano trasportati dai luoghi di sbarco per essere pesati in altre destinazioni situate nel territorio dello Stato membro,

disposizioni riguardanti la disponibilità dei documenti di trasporto in conformità all'articolo 68 del regolamento sul controllo,

disposizioni riguardanti la verifica dei dati dei prodotti della pesca trasportati rispetto ai dati della notifica preventiva presentata, in conformità all'articolo 17 del regolamento sul controllo, dal comandante del peschereccio che sbarca i prodotti della pesca,

disposizioni riguardanti l'integrità dei sigilli, e i relativi dati, posti sui veicoli o sui container utilizzati per trasportare tali prodotti della pesca in conformità all'articolo 109 del presente regolamento,

disposizioni riguardanti il controllo incrociato fra i dati del giornale di bordo e quelli del documento di trasporto e le registrazioni della pesatura alla destinazione in cui essa è effettuata,

pesatura a campione dei prodotti della pesca, in presenza di funzionari delle autorità competenti, alla destinazione in cui ha luogo la pesatura che precede la prima commercializzazione. Le dimensioni del campione sono proporzionali ai livelli di rischio accertati. Se del caso, gli Stati membri possono introdurre l'utilizzo di casse standardizzate nelle procedure di pesatura a campione.

6.

Se i prodotti della pesca sono contenuti in casse standardizzate, un certo numero di casse è pesato per il campionamento in presenza di funzionari delle autorità competenti dello Stato membro. Il numero di casse pesate a campione è proporzionale al livello di rischio accertato. Gli Stati membri indicano di preferenza il numero di casse che devono essere pesate mediante tabelle relative ai diversi livelli di rischio, come nell'esempio seguente:

Numero di casse sbarcate per specie

Numero di casse da pesare in funzione del livello di rischio

Molto basso

Basso

Medio

Alto

Molto alto

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Per ogni 100 casse in più

1

1

2

3

4

7.

Il piano di controllo comprende misure atte ad assicurare che la pesatura a campione sia effettuata.

8.

L'analisi di rischio, la valutazione dei dati, la procedura di convalida, la procedura di audit o altri documenti a supporto dell'istituzione e delle successive modifiche del piano di controllo sono documentati e messi a disposizione per audit e ispezioni.


ALLEGATO XXII

METODOLOGIA PER ISTITUIRE I PROGRAMMI DI CONTROLLO COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO

Il presente allegato stabilisce la metodologia per l'istituzione da parte degli Stati membri di programmi di controllo comuni da applicare quando lo Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca ne autorizza il trasporto prima della pesatura ad acquirenti registrati, aste registrate o altri organismi o soggetti responsabili della prima commercializzazione dei prodotti della pesca in un altro Stato membro, in conformità all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sul controllo.

1)

Scopo del programma di controllo comune è ridurre al minimo il rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca quando gli Stati membri in cui sono sbarcati i prodotti della pesca ne autorizzano il trasporto prima della pesatura ad acquirenti registrati, aste registrate o altri organismi o soggetti responsabili della prima commercializzazione dei prodotti della pesca in un altro Stato membro.

2)

La dimensione del campione è determinata sulla base del rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca associato al fatto che il trasporto dei prodotti sia autorizzato prima della pesatura in un altro Stato membro.

3)

Gli Stati membri definiscono il rischio ai seguenti livelli: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».

4)

Nello stabilire il livello di rischio di inadempienza alle norme delle politica comune della pesca gli Stati membri tengono conto di tutti i criteri pertinenti. Questi comprendono, fra l’altro:

i livelli di sbarchi di prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,

i livelli di infrazioni rilevate in precedenza correlate agli sbarchi di prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,

i livelli noti di controlli sul trasporto nello Stato membro di sbarco, transito e destinazione,

la disponibilità di contingente per i pescherecci che effettuano sbarchi pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,

l'utilizzo di casse standardizzate da parte dei pescherecci da cui provengono i prodotti della pesca.

Se del caso:

la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati,

il rischio di frode nel porto/nel luogo/nella regione,

le fluttuazioni del prezzo di mercato dei prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,

il rischio di frode nel porto o in altro luogo o nella regione in cui si svolgono gli sbarchi e/o la pesatura di tali prodotti.

5)

I programmi di controllo comprendono, fra l’altro:

un programma di ispezioni dei prodotti della pesca qualora essi siano trasportati dai luoghi di sbarco per essere pesati in altre destinazioni situate nel territorio di un altro Stato membro,

disposizioni riguardanti la disponibilità dei documenti di trasporto in conformità all'articolo 68 del regolamento sul controllo,

disposizioni riguardanti la verifica dei dati dei prodotti della pesca trasportati, presentati, in conformità all'articolo 17 del regolamento sul controllo, dal comandante del peschereccio che sbarca i suddetti prodotti,

disposizioni riguardanti l'integrità dei sigilli, e i relativi dati, posti sui veicoli o sui container utilizzati per trasportare tali prodotti della pesca in conformità all'articolo 109 del presente regolamento,

disposizioni riguardanti il controllo incrociato fra i dati del giornale di bordo e quelli del documento di trasporto e le registrazioni della pesatura alla destinazione in cui essa è effettuata,

pesatura a campione dei prodotti della pesca, in presenza di funzionari delle autorità competenti, alla destinazione in cui ha luogo la pesatura che precede la prima commercializzazione. Le dimensioni del campione sono proporzionali ai livelli di rischio accertati. Se del caso, gli Stati membri possono introdurre l'utilizzo di casse standardizzate nelle procedure di pesatura a campione.

6)

Se i prodotti della pesca sono contenuti in casse standardizzate, un certo numero di casse è pesato per il campionamento in presenza di funzionari delle autorità competenti dello Stato membro. Il numero di casse pesate a campione è proporzionale al livello di rischio accertato. Gli Stati membri indicano di preferenza il numero di casse che devono essere pesate mediante tabelle relative ai diversi livelli di rischio, come nell'esempio seguente:

Numero di casse sbarcate per specie

Numero di casse da pesare in funzione del livello di rischio

Molto basso

Basso

Medio

Alto

Molto alto

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Per ogni 100 casse in più

1

1

2

3

4

7)

Il programma di controllo comprende misure atte ad assicurare che la pesatura a campione sia effettuata.

8)

L'analisi di rischio, la valutazione dei dati, la procedura di convalida, la procedura di audit o altri documenti a supporto dell'istituzione e delle successive modifiche del piano di controllo sono documentati e messi a disposizione per audit e ispezioni.


ALLEGATO XXIII

ELENCO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI SORVEGLIANZA RIGUARDANTI AVVISTAMENTI E RILEVAMENTI DI PESCHERECCI

INFORMAZIONI GENERALI

Data di avvistamento

Stato membro di origine e denominazione dell'autorità unica

DATI DEL PESCHERECCIO

Stato di bandiera

Nome

Identificazione esterna

Indicativo internazionale di chiamata radio

Numero Lloyds IMO (1), se del caso

Descrizione visiva del peschereccio

Tipo

Posizione in latitudine, longitudine e minuti

Zona, sottozona, divisione di pesca

Indicazione di come è stato effettuato l'avvistamento o il rilevamento

Visivo VMS Radar Radio Altro (a seconda del caso)

Indicare se c'è stato contatto radio con il peschereccio

Dati della persona con cui si ha avuto contatto

Ora e attività di avvistamento o rilevamento del peschereccio

Data.Ora….Attività….Posizione… Rotta… Velocità

Registrazione degli avvistamenti effettuati

Fotografia….Video….Audio… Scritto

Allegare fotografia o schizzo del peschereccio se disponibili

Funzionario responsabile del rapporto

NOTE RELATIVE ALLE INFORMAZIONI SUL RAPPORTO DI SORVEGLIANZA

1.

Presentare informazioni il più complete possibile.

2.

Indicare il nome, l’indicativo di chiamata, la bandiera e, se possibile, il numero di immatricolazione e il numero Lloyds/IMO (1) della nave che possono essere visti/rilevati/osservati sulla nave medesima o comunicati tramite contatto radio con la stessa (precisare la fonte di informazione).

3

Marcature distintive, a seconda del caso: indicare se il nome e il porto di immatricolazione della nave sono visibili o no. Indicare il colore dello scafo e della sovrastruttura, il numero di alberi, la posizione del ponte e la lunghezza del fumaiolo, ecc.

4.

Tipo di nave, a seconda del caso: descrivere il tipo di nave e di attrezzo avvistati (per esempio, peschereccio con palangari, peschereccio da traino, nave officina, nave da trasporto).

5.

Posizione: indicare la posizione iniziale di avvistamento della nave, compresa la zona/sottozona/divisione di pesca.

6.

Attività della nave avvistata/rilevata, a seconda del caso: indicare l'ora dell'avvistamento, l'attività della nave al momento dell'avvistamento e la rotta (in gradi). Specificare se la nave era impegnata in attività di pesca, in operazioni di cala o salpamento di attrezzi da pesca o in altre attività.

7.

Documentazione dell'avvistamento/rilevamento: indicare se l’avvistamento/il rilevamento della nave è stato documentato con filmati o con fotografie.

8.

Osservazioni: indicare la rotta e la velocità della nave. Riassumere il contenuto della conversazione radio eventualmente effettuata, indicando il nome, la nazionalità e la funzione dichiarata dalla persona/dalle persone contattata/e a bordo della nave avvistata/rilevata.

9.

Diagramma della nave, a seconda del caso: disegnare il profilo della nave, indicando eventuali marcature distintive utili ai fini dell’identificazione.


(1)  «IMO» significa Organizzazione Marittima Internazionale.


ALLEGATO XXIV

INFORMAZIONI DA ELENCARE NELLE SOTTOPAGINE PROTETTE DEI SITI WEB PROTETTI

1.

L'elenco dei funzionari incaricati dell’ispezione [articolo 116, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul controllo] con:

a)

nome;

b)

cognome;

c)

grado;

d)

abbreviazione del servizio di cui fanno parte;

e)

elenco dei servizi incaricati o coinvolti in ispezioni nelle zone di pesca. Per ogni organizzazione l’elenco comprende:

denominazione completa del servizio,

denominazione abbreviata,

indirizzo postale completo,

via e numero (se diverso dall’indirizzo postale),

numero di telefono,

numero di fax,

indirizzo e-mail,

indirizzo URL del sito.

2.

I dati della banca dati dei rapporti di ispezione e di sorveglianza di cui all’articolo 78 del regolamento sul controllo [articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul controllo]:

a)

saranno accessibili tutti i dati definiti negli articoli 92 e 118 del presente regolamento;

b)

l’interfaccia del sito web disporrà delle funzionalità per elencare, selezionare, filtrare, scorrere e derivare statistiche dai rapporti di ispezione e di sorveglianza.

3.

I dati del VMS di cui all’articolo 19 [articolo 116, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul controllo]. I dati minimi accessibili per ogni posizione VMS saranno:

a)

Stato di bandiera;

b)

numero di registro della flotta dell’Unione;

c)

indicativo internazionale di chiamata (facoltativo);

d)

lettere e numeri della marcatura esterna (facoltativo);

e)

nome del peschereccio (facoltativo);

f)

data;

g)

ora;

h)

latitudine;

i)

longitudine;

j)

rotta;

k)

velocità;

l)

numero della bordata (se disponibile);

m)

allarmi corrispondenti;

n)

precisare se la posizione è inviata automaticamente o è inserita manualmente nel sistema.

L’interfaccia del sito web disporrà delle funzionalità per scaricare i dati o visualizzarli su una mappa, filtrati per peschereccio, elenco dei pescherecci, tipo di peschereccio, periodo di tempo o area geografica.

4.

I dati con le licenze e le autorizzazioni di pesca rilasciate e gestite ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, con una chiara indicazione delle condizioni applicabili e delle informazioni relative a tutti i casi di sospensione e di revoca [articolo 116, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sul controllo].

5.

Saranno accessibili tutti i dati definiti negli allegati II e III del presente regolamento, che specificano i dati delle licenze e delle autorizzazioni di pesca.

Tali dati saranno ricavati dal registro della flotta di pesca dell'Unione. L’interfaccia dovrà contenere le funzionalità per elencare, selezionare, filtrare e scorrere le licenze e le autorizzazioni.

6.

Il modo di misurare il periodo continuativo di 24 ore per il controllo dello sforzo di pesca [articolo 116, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sul controllo]:

l’ora dalla quale si comincia a misurare il periodo continuativo di un giorno di presenza nella zona (in formato oo:mm UTC).

7.

I dati sulle possibilità di pesca di cui all’articolo 33 del regolamento sul controllo [articolo 116, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sul controllo]:

dovranno essere accessibili tutti i dati riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca.

8.

I programmi nazionali di controllo [articolo 116, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sul controllo]. Un link ipertestuale ad ogni programma nazionale di controllo, comprendente il riferimento giuridico del piano pluriennale applicabile.

La definizione dei servizi web (parametri e URL) che consentono di estrarre tutti i dati dalla banca dati elettronica per verificare la completezza e la qualità dei dati raccolti in conformità all’articolo 109 del regolamento sul controllo [articolo 116, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sul controllo].


ALLEGATO XXV

COMPITI DEGLI OSSERVATORI DI CONTROLLO

1.

Gli osservatori di controllo devono annotare tutte le attività di pesca della nave su cui sono imbarcati, incluso nello specifico quanto indicato di seguito:

a)

la data, l’ora e le posizioni geografiche dell’inizio e della conclusione di ciascuna operazione di pesca;

b)

osservazioni sulla profondità all’inizio e alla fine di un’operazione di pesca;

c)

il tipo di attrezzo usato in ciascuna operazione e le sue dimensioni, compresa la dimensione delle maglie, ove pertinente, e i dispositivi di attacco usati;

d)

osservazioni sulla cattura stimata per identificare le specie bersaglio, le catture accessorie e i rigetti ai fini del rispetto delle norme sulla composizione della cattura e sul rigetto;

e)

osservazioni sulla taglia delle diverse specie della cattura, con particolare riferimento agli esemplari sottodimensionati.

2.

Gli osservatori di controllo devono annotare eventuali interferenze con l’impianto di localizzazione via satellite.


ALLEGATO XXVI

FORMATO DEL RAPPORTO DEGLI OSSERVATORI DI CONTROLLO

RAPPORTO DEGLI OSSERVATORI DI CONTROLLO

DATI DELL’OSSERVATORE

Nome

 

Nominato da (autorità competente)

 

Assegnato da (autorità da cui dipende)

 

Data inizio

 

Data fine

 


DATI DEL PESCHERECCIO

Tipo

 

Stato di bandiera

 

Nome

 

Numero del registro della flotta UE

 

Identificatore esterno

 

IRCS

 

Numero IMO

 

Potenza di propulsione del motore

 

Lunghezza fuori tutto

 


TIPI DI ATTREZZI A BORDO

1.

 

2.

 

3.

 

ATTREZZO OSSERVATO, IN USO DURANTE LA BORDATA DI PESCA

1.

 

2.

 

3.

 


DATI SULLE OPERAZIONI DI PESCA

Numero di riferimento dell'operazione di pesca (se pertinente)

 

Data

 

Tipo di attrezzo usato

 

Dimensioni

 

Dimensione delle maglie

 

Accessori applicati

 

Ora di inizio dell’operazione

Ora di conclusione dell’operazione

 

Posizione di inizio dell’operazione

 

Profondità all’inizio

 

Profondità a fine operazione

 

Posizione a fine operazione

 


CATTURE

Specie

Conservate

Rigettate in mare

Stima delle quantità di ciascuna specie in kg di equivalente peso vivo

 

 

 

Stima delle quantità di specie bersaglio in kg di equivalente peso vivo

 

 

 

Stima delle quantità di specie bersaglio in kg di equivalente peso vivo

 

 

 

Stima in kg totali di equivalente peso vivo della cattura

 

 

 

OSSERVAZIONI DI NON CONFORMITÀ

RIEPILOGO DI FINE BORDATA

FIRMA DELL’OSSERVATORE

DATA


ALLEGATO XXVII

RAPPORTI D’ISPEZIONE

INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI D'ISPEZIONE

MODULO 1:   ISPEZIONE DI UN PESCHERECCIO IN MARE (INFORMAZIONI DA INSERIRE IN FUNZIONE DEL CASO)

1.   AUTORITÀ D'ISPEZIONE E STATO MEMBRO (1)

2.   NAVE DI ISPEZIONE (1)

3.   DATA (1)

4.   ORA INIZIO ISPEZIONE (1)

5.   ORA CONCLUSIONE ISPEZIONE (1)

6.   LOCALIZZAZIONE (1) PER DIVISIONE CIEM E RIQUADRO STATISTICO/SOTTOZONA COPACE/CGPM/NEAFC/NAFO

7.   POSIZIONE DELLA NAVE DI ISPEZIONE IN LATITUDINE E LONGITUDINE (1)

8.   ISPETTORE PRINCIPALE (1)

9.   NAZIONALITÀ

10.   SECONDO ISPETTORE (1)

11.   NAZIONALITÀ

12.   IRCS (1)  (2)

13.   N. IMO

14.   PESCHERECCIO OGGETTO DI ISPEZIONE, IDENTIFICAZIONE ESTERNA, NOME E NAZIONALITÀ (1)

15.   POSIZIONE IN LATITUDINE E LONGITUDINE (SE DIVERSA DA QUELLA DELLA NAVE PATTUGLIA) (1)

16.   TIPO (1)

17.   CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE (1)

18.   IRCS

19.   NOME E INDIRIZZO DELL’ARMATORE (1)

20.   NOME E INDIRIZZO DEL NOLEGGIATORE (1)

21.   NOME E INDIRIZZO DELL'AGENTE DEL PESCHERECCIO (1)

22.   NOME, INDIRIZZO E DATA DI NASCITA DEL COMANDANTE (1)

23.   CHIAMATA VIA RADIO PREIMBARCO

24.   GIORNALE DI PESCA DEL PESCHERECCIO COMPILATO PRIMA DELL’ISPEZIONE (1)

25.   BISCAGLINA (1)

26.   IDENTIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI

27.   INFRAZIONI O OSSERVAZIONI  (1)

28.   ISPEZIONE DOCUMENTI E AUTORIZZAZIONI  (1)

29.   CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE

30.   CONTROLLO POTENZA DEL MOTORE

31.   DATI DELLA LICENZA DI PESCA (1)

32.   DATI DELL'AUTORIZZAZIONE DI PESCA (1)

33.   VMS FUNZIONANTE IN MODO CORRETTO (1)

34.   NUMERO DI PAGINE DEL GIORNALE DI PESCA IN FORMATO CARTACEO (1)

35.   RIFERIMENTO GIORNALE DI BORDO ELETTRONICO (1)

36.   RIFERIMENTO DELLA NOTIFICA PREVENTIVA (1)

37.   SCOPO DELLA NOTIFICA (1)

38.   CERTIFICATO DELLA STIVA

39.   PIANO DI STIVAGGIO

40.   TABELLE DI INDICAZIONE DELLO SPAZIO LIBERO PER LE CISTERNE D’ACQUA DI MARE REFRIGERATA

41.   CERTIFICATO PER SISTEMI DI PESATURA A BORDO

42.   APPARTENENZA A UN'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI

43.   PORTO, STATO E DATA DELL’ULTIMO SCALO (1)

44.   INFRAZIONI O OSSERVAZIONI  (1)

45.   ISPEZIONE DELLA CATTURA  (1)

46.   SPECIE (CODICI FAO ALFA-3) E QUANTITÀ IN KG DI EQUIVALENTE PESO VIVO (1)

47.   STIVAGGIO SEPARATO PER STOCK PLURIENNALI (1)

48.   SE CONTROLLO PESATURA/CONTEGGIO CASSE

49.   INFRAZIONI O OSSERVAZIONI  (1)

50.   ISPEZIONE ATTREZZI  (1)

51.   RETE/TIPO/DATI FILO RITORTO/DIMENSIONE MAGLIE (1)

52.   ACCESSORI/DATI FILO RITORTO/DIMENSIONE MAGLIE (1)

53.   MISURAZIONE SPESSORE DEL FILO RITORTO (1)

54.   INFRAZIONI O OSSERVAZIONI  (1)

55.   OSSERVAZIONI DELL'ISPETTORE  (1)

56.   OSSERVAZIONI DEL COMANDANTE  (1)

57.   MISURE ADOTTATE  (1)

58.   FIRMA DEGLI ISPETTORI  (1)

59.   FIRMA DEL COMANDANTE  (1)

MODULO 2:   ISPEZIONE DI UN TRASBORDO DI UN PESCHERECCIO (INFORMAZIONI DA INSERIRE IN FUNZIONE DEL CASO)

1.   RIFERIMENTO DEL RAPPORTO D’ISPEZIONE

2.   AUTORITÀ D'ISPEZIONE E STATO MEMBRO  (1)

3.   DATA (1)

4.   ORA INIZIO (1)

5.   ORA CONCLUSIONE (1)

6.   LOCALIZZAZIONE (3) PER PORTO, DIVISIONE CIEM E RIQUADRO STATISTICO/SOTTOZONA COPACE, CGPM O NEAFC/NAFO

7.   POSIZIONE IN LATITUDINE E LONGITUDINE (1)

8.   PORTO DESIGNATO (1)

9.   ISPETTORE PRINCIPALE  (1)

10.   NAZIONALITÀ

11.   SECONDO ISPETTORE (1)

12.   NAZIONALITÀ

13.   STATO DI BANDIERA DELLA NAVE DI ISPEZIONE (1)

14.   IRCS (1)

15.   IDENTIFICAZIONE ESTERNA, NOME E STATO DI BANDIERA DEL PESCHERECCIO CEDENTE  (1)

16.   TIPO DI PESCHERECCIO (1)

17.   ISPEZIONE DOCUMENTI E AUTORIZZAZIONI  (1)

18.   DATI LICENZA DI PESCA PESCHERECCIO CEDENTE (1)

19.   AUTORIZZAZIONE DI PESCA PESCHERECCIO CEDENTE (1)

20.   CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE (1)

21.   IRCS (1)

22.   DATI IMO (1)

23.   NOME E INDIRIZZO DELL’ARMATORE (1)

24.   NOME E INDIRIZZO DELL'AGENTE DEL PESCHERECCIO (1)

25.   NOME E INDIRIZZO DEL NOLEGGIATORE (1)

26.   NOME, INDIRIZZO E DATA DI NASCITA DEL COMANDANTE (1)

27.   CONTROLLO VMS PREIMBARCO

28.   VMS FUNZIONANTE IN MODO CORRETTO

29.   NOTIFICA PREVENTIVA (1)

30.   SCOPO DELLA NOTIFICA (1)

31.   PORTO, STATO E DATA DELL’ULTIMO SCALO (3)

32.   GIORNALE DI PESCA DEL PESCHERECCIO CEDENTE COMPILATO PRIMA DEL TRASBORDO (1)

33.   DATI DEL GIORNALE DI PESCA DEL PESCHERECCIO CEDENTE (1)

34.   GIORNALE DI BORDO ELETTRONICO DEL PESCHERECCIO CEDENTE COMPILATO

35.   RIFERIMENTO GIORNALE DI PESCA ELETTRONICO PESCHERECCIO CEDENTE (1)

36.   INFRAZIONI O OSSERVAZIONI  (1)

37.   ISPEZIONE DELLA CATTURA  (1)

38.   SPECIE (CODICE FAO ALFA-3)/QUANTITÀ/PESO DEL PRODOTTO/PRESENTAZIONE/ZONA DI CATTURA

39.   QUANTITÀ DICHIARATA NEL GIORNALE DI BORDO

40.   MARGINE DI TOLLERANZA PER SPECIE (1)

41.   INFRAZIONI O OSSERVAZIONI  (1)

42.   IDENTIFICAZIONE ESTERNA, NOME E STATO DI BANDIERA DEL PESCHERECCIO RICEVENTE  (1)

43.   CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE (1)

44.   IRCS (1)

45.   DATI IMO (1)

46.   PORTO, STATO E DATA DELL’ULTIMO SCALO (1)

47.   NOME E INDIRIZZO DELL’ARMATORE (1)

48.   NOME E INDIRIZZO DELL'AGENTE DEL PESCHERECCIO (1)

49.   CONTROLLO VMS PREIMBARCO

50.   PORTO, STATO E DATA DELL’ULTIMO SCALO (3)

51.   RIFERIMENTO GIORNALE DI PESCA ELETTRONICO PESCHERECCIO RICEVENTE

52.   SPECIE DICHIARATE A BORDO PRIMA DEL TRASBORDO (CODICE FAO ALFA-3/PESO DEL PRODOTTO/ZONA DI CATTURA) (1)

53.   GIORNALE DI PESCA DEL PESCHERECCIO RICEVENTE COMPILATO PRIMA DEL TRASBORDO (1)

54.   DATI DEL GIORNALE DI PESCA DEL PESCHERECCIO RICEVENTE (1)

55.   GIORNALE DI PESCA ELETTRONICO DEL PESCHERECCIO RICEVENTE COMPILATO

56.   INFRAZIONI O OSSERVAZIONI  (1)

57.   MISURE ADOTTATE  (1)

58.   OSSERVAZIONI E FIRMA DEGLI ISPETTORI  (1)

59.   OSSERVAZIONI E FIRMA DEL COMANDANTE  (1)

MODULO 3:   ISPEZIONE DI UN PESCHERECCIO IN PORTO O ALLO SBARCO E PRIMA DELLA PRIMA VENDITA (INFORMAZIONI DA INSERIRE IN FUNZIONE DEL CASO)

1.   RIFERIMENTO DEL RAPPORTO D’ISPEZIONE

2.   AUTORITÀ D'ISPEZIONE E STATO MEMBRO  (3)  (1)

3.   DATA (3)  (1)

4.   ORA INIZIO (3)  (1)

5.   ORA CONCLUSIONE (3)  (1)

6.   LOCALIZZAZIONE PER PORTO, DIVISIONE CIEM E RIQUADRO STATISTICO/SOTTOZONA COPACE, CGPM O NEAFC/NAFO (3)  (1)

7.   PORTO DESIGNATO (1)

8.   ISPETTORE PRINCIPALE (1), NOME E NAZIONALITÀ

9.   SECONDO ISPETTORE (1), NOME E NAZIONALITÀ

10.   PESCHERECCIO OGGETTO DI ISPEZIONE (3)  (1)

11.   IDENTIFICAZIONE ESTERNA E STATO DI BANDIERA DEL PESCHERECCIO CEDENTE (3)  (1)

12.   TIPO DI PESCHERECCIO (3)  (1)

13.   CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE (3)  (1)

14.   IRCS (3)  (1)

15.   IMO (3)  (1)

16.   NOME E INDIRIZZO DELL’ARMATORE (3)  (1)

17.   NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE ECONOMICO SE NOTI (3)  (1)

18.   NOME E INDIRIZZO DELL'AGENTE DEL PESCHERECCIO (1)

19.   NOME E INDIRIZZO DEL NOLEGGIATORE (1)

20.   NOME, INDIRIZZO E DATA DI NASCITA DEL COMANDANTE (1)

21.   MEMBRO DI ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI

22.   CONTROLLO VMS PREARRIVO ALLO SBARCO [TIPO E SE NAZIONALE O ORGP (3)  (1)

23.   NOTIFICA PREVENTIVA (3)  (1)

24.   SCOPO DELLA NOTIFICA PREVENTIVA (3)  (1)

25.   PORTO, STATO E DATA DELL’ULTIMO SCALO (3)  (1)

26.   INFRAZIONI O OSSERVAZIONI  (3)  (1)

27.   ISPEZIONE DOCUMENTI E AUTORIZZAZIONI  (3)  (1)

28.   DATI DELLA LICENZA DI PESCA (1)

29.   AUTORIZZAZIONE DI PESCA [IDENTIFICATORE/EMITTENTE/VALIDITÀ DEL TRASBORDO (3)  (1)

30.   DATI AUTORIZZAZIONE DI PESCA (3)  (1)

31.   NUMERO PAGINE GIORNALE DI PESCA CARTACEO (1)

32.   RIFERIMENTO GIORNALE DI PESCA ELETTRONICO (1)

33.   INFRAZIONI O OSSERVAZIONI  (3)  (1)

34.   ISPEZIONE DELLA CATTURA  (3)  (1)

35.   SPECIE (CODICE FAO ALFA-3)/QUANTITÀ/PESO DEL PRODOTTO/PRESENTAZIONE/ZONA DI CATTURA (3)  (1)

36.   QUANTITÀ DICHIARATA NEL GIORNALE DI PESCA (3)  (1)

37.   MARGINE DI TOLLERANZA PER SPECIE (1)

38.   QUANTITÀ SCARICATA (3)  (1)

39.   CERTIFICATO STIVA

40.   PIANO DI STIVAGGIO

41.   TABELLE DI INDICAZIONE DELLO SPAZIO LIBERO PER LE CISTERNE D’ACQUA DI MARE REFRIGERATA

42.   CERTIFICATO PER SISTEMI DI PESATURA A BORDO

43.   CONTEGGIO CASSE/CONTENITORI PER SPECIE ALLO SCARICO

44.   CONTROLLO STIVA DOPO SCARICO

45.   CATTURA PESATA ALLO SBARCO

46.   CONTROLLO TAGLIA MINIMA

47.   ETICHETTATURA

48.   INFRAZIONI O OSSERVAZIONI

49.   INFORMAZIONI DI TRASBORDO PER CATTURE RICEVUTE DA ALTRI PESCHERECCI  (3)  (1) (se pertinente)

50.   NOME/IDENTIFICAZIONE ESTERNA/STATO DI BANDIERA (3)  (1)

51.   DATI DICHIARAZIONE DI TRASBORDO (3)  (1)

52.   SPECIE (CODICE FAO ALFA-3)/QUANTITÀ/PESO DEL PRODOTTO/PRESENTAZIONE/ZONA DI CATTURA (3)  (1)

53.   INFRAZIONI O OSSERVAZIONI  (3)  (1)

54.   CATTURA CONSERVATA A BORDO  (3)  (1)

55.   SPECIE (CODICE FAO ALFA-3)/QUANTITÀ/PESO DEL PRODOTTO/PRESENTAZIONE/ZONA DI CATTURA (3)  (1)

56.   ALTRA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CATTURA (CERTIFICATI DI CATTURA) (3)  (1)

57.   INFRAZIONI O OSSERVAZIONI

58.   ISPEZIONE ATTREZZI (3)  (1)

59.   RETE/TIPO/DATI FILO RITORTO/DIMENSIONE MAGLIE (3)  (1)

60.   ACCESSORI/DATI FILO RITORTO/DIMENSIONE MAGLIE (3)  (1)

61.   MISURAZIONE SPESSORE DEL FILO RITORTO (3)  (1)

62.   INFRAZIONI O OSSERVAZIONI  (3)  (1)

63.   STATO IN ZONE ORGP OVE SONO STATE INTRAPRESE ATTIVITÀ DI PESCA O ATTIVITÀ AD ESSA CORRELATE, IVI COMPRESA EVENTUALE LISTA DI PESCHERECCI INN  (3)  (1)

64.   OSSERVAZIONI DEGLI ISPETTORI  (1)

65.   OSSERVAZIONI DEL COMANDANTE  (3)  (1)

66.   MISURE ADOTTATE  (3)  (1)

67.   FIRMA DEL COMANDANTE  (3)  (1)

68.   FIRMA DELL’ISPETTORE  (3)  (1)

MODULO 4   ISPEZIONE DEL MERCATO/DEI LOCALI (INFORMAZIONI DA INSERIRE IN FUNZIONE DEL CASO)

1.   RIFERIMENTO DEL RAPPORTO D’ISPEZIONE  (1)

2.   DATA (1)

3.   ORA INIZIO (1)

4.   ORA CONCLUSIONE (1)

5.   LOCALITÀ (1) PORTO

6.   PORTO DESIGNATO (1)

7.   ISPETTORE PRINCIPALE  (1) , NOME E NAZIONALITÀ

8.   SECONDO ISPETTORE, NOME E NAZIONALITÀ (SE DEL CASO)

9.   ISPEZIONE DEL MERCATO/DEI LOCALI  (1)

10.   DENOMINAZIONE DEL MERCATO/DEI LOCALI (1)

11.   INDIRIZZO

12.   NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO (1)

13.   NOME E INDIRIZZO DEL RAPPRESENTANTE DEL PROPRIETARIO

14.   DATI DEI PRODOTTI DELLA PESCA ISPEZIONATI  (1)

15.   SPECIE (CODICE FAO ALFA-3)/QUANTITÀ/PESO DEL PRODOTTO/PRESENTAZIONE/ZONA DI CATTURA

16.   PESATURA PRIMA DELLA VENDITA

17.   NOME E INDIRIZZO DI ACQUIRENTI REGISTRATI, ASTE REGISTRATE O ALTRI ORGANISMI O SOGGETTI RESPONSABILI DELLA PRIMA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA (1)

18.   CONTROLLO TAGLIA MINIMA

19.   SPECIE (CODICE FAO ALFA-3)/QUANTITÀ/PESO DEL PRODOTTO/PRESENTAZIONE/ZONA DI CATTURA

20.   ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DELLA PESCA

21.   INFRAZIONI O OSSERVAZIONI

22.   ISPEZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI AI PRODOTTI DELLA PESCA ISPEZIONATI (1)

23.   DATI DELLE DICHIARAZIONI DI SBARCO

24.   DATI DELLE DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE

25.   DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

26.   FATTURE E NOTE DI VENDITA DEL FORNITORE

27.   DATI DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO

28.   DATI DEI CERTIFICATI DI CATTURA INN

29.   NOME E INDIRIZZO DELL'IMPORTATORE

30.   INFRAZIONI O OSSERVAZIONI

31.   REQUISITI DELLE NORME COMUNI DI COMMERCIALIZZAZIONE

32.   CATEGORIE DIMENSIONALI

33.   CATEGORIE DI FRESCHEZZA

34.   ISPEZIONE PRODOTTI DELLA PESCA RITIRATI DALLA VENDITA

35.   VERIFICA DEL MODULO DI INTERVENTO

36.   OSSERVAZIONI DEGLI ISPETTORI  (1)

37.   OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO O DEL RAPPRESENTANTE

38.   MISURE PRESE

39.   FIRMA DELL'ISPETTORE

40.   FIRMA DEL PROPRIETARIO

MODULO 5.   ISPEZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO (INFORMAZIONI DA INSERIRE IN FUNZIONE DEL CASO)

1.   RIFERIMENTO DEL RAPPORTO D’ISPEZIONE

2.   AUTORITÀ D'ISPEZIONE E STATO MEMBRO  (1)

3.   DATA (1)

4.   ORA INIZIO (1)

5.   ORA CONCLUSIONE (1)

6.   INDIRIZZO DEL LUOGO IN CUI SI È SVOLTA L'ISPEZIONE DEL TRASPORTO (1)

7.   PORTO DESIGNATO (1)

8.   ISPETTORE PRINCIPALE  (1) , NOME E NAZIONALITÀ

9.   SECONDO ISPETTORE, NOME E NAZIONALITÀ

10.   VEICOLI DA ISPEZIONARE

11.   IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTO  (1)

12.   IDENTIFICAZIONE MOTRICE (1)

13.   IDENTIFICAZIONE RIMORCHIO (1)

14.   NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO (1)

15.   NOME E INDIRIZZO DEL CONDUCENT (1)

16.   ISPEZIONE DOCUMENTI E AUTORIZZAZIONI  (1)

17.   PRODOTTI DELLA PESCA PESATI PRIMA DEL TRASPORTO  (1)

18.   NAVE DI PROVENIENZA/IDENTIFICAZIONE ESTERNA E STATO DI BANDIERA/SPECIE (CODICE FAO ALFA-3)/ QUANTITÀ PRODOTTO/NUMERO DI CASSE O CONTENITORI/ PESO DEI PRODOTTI DELLA PESCA/PRESENTAZIONE/AREA DI CATTURA

19.   DOCUMENTO DI TRASPORTO ACCOMPAGNATO DA ALTRI DOCUMENTI DI CATTURA, COME CERTIFICATO CATTURA INN

20.   ETICHETTATURA PRODOTTI DELLA PESCA AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ

21.   DATI DELLA DICHIARAZIONE DI SBARCO, SE PRESENTE E COMPILATA PER LE SPECIE OGGETTO DI RICOSTITUZIONE

22.   CONTROLLO MARGINE DI TOLLERANZA DEL GIORNALE DI BORDO

23.   DATI DELLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE SE COMPILATA E DESTINATA ALL’IMMAGAZZINAMENTO

24.   VERIFICA INCROCIATA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CON DICHIARAZIONE DI SBARCO

25.   DATI DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO TRASMESSO ELETTRONICAMENTE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE

26.   DATI DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO RICEVUTO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO

27.   VEICOLO/CONTAINER SIGILLATO

28.   DATI DEL SIGILLO RIPORTATI SUL DOCUMENTO DI TRASPORTO

29.   PESATURA A CAMPIONE

30.   TARATURA DEI SISTEMI DI PESATURA E APPLICAZIONE DEI SIGILLI

31.   DATI DEL SIGILLO RIPORTATI SUL DOCUMENTO DI TRASPORTO

32.   DESTINAZIONE

33.   AUTORITÀ ISPETTIVA (1)

34.   CONDIZIONE DEI SIGILLI

35.   PESATURA A CAMPIONE DI CASSE/CONTENITORI

36.   INFRAZIONI O OSSERVAZIONI

37.   PRODOTTI DELLA PESCA TRASPORTATI PRIMA DELLA PESATURA  (1)

38.   STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE (1)

39.   DOCUMENTO DI TRASPORTO RECANTE INDICAZIONE DELLA NAVE DI PROVENIENZA/IDENTIFICAZIONE ESTERNA E STATO DI BANDIERA/SPECIE (CODICE FAO ALFA-3)/ QUANTITÀ DI PRODOTTI DELLA PESCA/NUMERO DI CASSE O CONTENITORI/GIORNALE DEI PRODOTTI/PESO DEI PRODOTTI DELLA PESCA/PRESENTAZIONE/AREA DI CATTURA

40.   DOCUMENTO DI TRASPORTO TRASMESSO ELETTRONICAMENTE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO

41.   GIORNALE DI BORDO DELLA NAVE DI PROVENIENZA CHE ACCOMPAGNA IL TRASPORTO

42.   GIORNALE DI BORDO DELLA NAVE DI PROVENIENZA TRASMESSO ELETTRONICAMENTE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO

43.   PESATURA DEI PRODOTTI DELLA PESCA OSSERVATA DALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO ALL'ARRIVO A DESTINAZIONE

44.   NOME E INDIRIZZO DI ACQUIRENTI REGISTRATI, ASTE REGISTRATE O ALTRI ORGANISMI O SOGGETTI RESPONSABILI DELLA PRIMA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

45.   CONTROLLO MARGINE DI TOLLERANZA DEL GIORNALE DI BORDO

46.   DATI DELLA DICHIARAZIONE DI SBARCO SE PRESENTE E COMPILATA PER LE SPECIE OGGETTO DI RICOSTITUZIONE

47.   APPLICAZIONE SIGILLI AL CONTAINER/VEICOLO E ANNOTAZIONE DEI DATI DEI SIGILLI SUL DOCUMENTO DI TRASPORTO

48.   AUTORITÀ ISPETTIVA (1)

49.   CONDIZIONE DEI SIGILLI (1)

50.   RICEZIONE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A DESTINAZIONE PRIMA DELL’ARRIVO

51.   INFRAZIONI O OSSERVAZIONI

52.   OSSERVAZIONI DEGLI ISPETTORI  (1)

53.   OSSERVAZIONI DEL TRASPORTATORE  (1)

54.   MISURE PRESE

55.   FIRMA DELL’ISPETTORE

56.   FIRMA DEL TRASPORTATORE


(1)  Informazione obbligatoria richiesta dall’articolo 118 del presente regolamento.

(2)  

(#)

«IRCS» significa segnale radio internazionale di chiamata.

(3)  Informazioni supplementari per l’ispezione di controllo dello Stato di approdo.


ALLEGATO XXVIII

MARCATURA DEI MEZZI D’ISPEZIONE DELLA PESCA

Image

VESSILLO O SIMBOLO DELL’ISPEZIONE

Tutte le navi usate per ispezioni di controllo della pesca e l’applicazione della normativa in materia portano il vessillo o il simbolo chiaramente esposto sui lati dell’unità in modo tale da essere pienamente visibile. Le navi impegnate in questi compiti issano il vessillo in modo che sia chiaramente visibile in qualsiasi momento.

Anche la dicitura «ISPEZIONE DI PESCA» può essere riprodotta sui lati delle unità.


ALLEGATO XXIX

COSTRUZIONE E UTILIZZO DI SCALETTE D'IMBARCO

1.

Le disposizioni del presente allegato prevedono l'accesso rapido e sicuro a pescherecci in cui la salita a bordo comporti un dislivello pari o superiore a 1,5 metri.

2.

Le imbarcazioni devono disporre di una scaletta d'imbarco idonea a consentire l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in mare in condizioni di sicurezza. La scaletta d'imbarco deve essere tenuta pulita e in buone condizioni.

3.

La scaletta deve essere posizionata e fissata:

a)

a debita distanza da eventuali punti di scarico del peschereccio;

b)

a debita distanza dalle funi più sottili e, per quanto possibile, a metà della lunghezza del peschereccio;

c)

in modo che ogni gradino appoggi saldamente contro il fianco del peschereccio.

4.

I gradini della scaletta di imbarco devono:

a)

essere di legno duro o di altro materiale con proprietà equivalenti e realizzati in un pezzo unico privo di nodosità; i quattro gradini inferiori possono essere fatti di gomma di adeguata resistenza e rigidità o di altro materiale adatto che presenti caratteristiche equivalenti;

b)

avere una superficie antisdrucciolevole adeguata;

c)

avere almeno una lunghezza di 480 mm, una larghezza di 115 mm e uno spessore di 23 mm, escluso qualsiasi dispositivo o scanalatura antisdrucciolo;

d)

essere disposti ad intervalli regolari, con una distanza non inferiore a 300 mm né superiore a 380 mm;

e)

essere fissati in modo da rimanere orizzontali.

5.

La scaletta d'imbarco non deve avere più di due gradini di ricambio che siano stati fissati con un metodo diverso da quello utilizzato nella costruzione originaria della scala; gli eventuali gradini fissati in tal modo devono essere sostituiti, quanto prima possibile, con gradini fissati con il metodo utilizzato nella costruzione originaria della scala.

Se per fissare un gradino di ricambio ai cavi di una scaletta d'imbarco si utilizzano gli incavi di cui esso è dotato, questi devono trovarsi sui lati più lunghi del gradino stesso.

6.

I cavi laterali della scala devono essere costituiti da due corde non rivestite di manilla o di materiale equivalente aventi circonferenza non inferiore a 60 mm su ciascun lato; i cavi laterali non devono essere rivestiti da altro materiale e devono essere interi e privi di giunzioni al di sotto del gradino superiore; devono essere tenuti a portata di mano e pronti all'uso, se necessario, due guardamano di almeno 65 mm di circonferenza, adeguatamente fissati al peschereccio, e una fune di sicurezza.

7.

Per impedire che la scaletta d'imbarco si attorcigli devono essere disposte ad intervalli regolari stecche di legno duro o di altro materiale con proprietà equivalenti, in un unico pezzo, prive di nodosità e di lunghezza compresa tra 1,8 e 2 m. La stecca inferiore deve essere posta sul quinto gradino dal fondo della scala e la distanza tra una stecca e quella successiva non deve superare i nove gradini.

8.

Occorre prevedere opportuni dispositivi per garantire, durante l'imbarco e lo sbarco degli ispettori, un passaggio agevole e sicuro dalla cima della scaletta di imbarco (o di qualsiasi altra scala dei barcarizzi o attrezzatura analoga) al ponte della nave. Se il passaggio si effettua attraverso un’apertura nelle impavesate o nel parapetto, si devono predisporre opportune maniglie di appiglio.

9.

Se il passaggio si effettua attraverso una scala dei barcarizzi, quest’ultima deve essere saldamente fissata all’impavesata o al barcariccio e due montanti di appiglio devono essere disposti nel punto di imbarco o di sbarco a una distanza non inferiore a 0,70 m né superiore a 0,80 m. Ogni montante deve essere rigidamente fissato alla struttura della nave presso la base o vicino alla stessa, oltre che in un punto più alto; esso deve avere un diametro di almeno 40 mm e superare di almeno 1,20 m il bordo dell’impavesata.

10.

Occorre predisporre un impianto di illuminazione che di notte illumini adeguatamente sia la scaletta d'imbarco che la posizione in cui l’ispettore sale a bordo. Occorre tenere a portata di mano un salvagente munito di una luce ad accensione automatica ed una sagola da getto, pronti all’uso se necessario.

11.

Si devono predisporre dispositivi che consentano l’uso della scaletta d'imbarco su entrambi i lati del peschereccio. L’ispettore incaricato può indicare su quale lato preferisce che venga posizionata la scaletta d'imbarco.

12.

L’allestimento della scala e le operazioni di imbarco e sbarco dell’ispettore devono essere controllate da un ufficiale responsabile del peschereccio.

13.

Se un peschereccio presenta caratteristiche di costruzione, quali bottazzi, che impediscono l’osservanza di una delle disposizioni summenzionate, si devono adottare misure speciali che garantiscano l’imbarco e lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.


ALLEGATO XXX

PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

N.

Infrazione grave

Punti

1

Inosservanza degli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite

[Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008]

3

2

Uso di attrezzi da pesca vietati o non conformi alla normativa dell'Unione

[Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008]

4

3

Falsificazione o occultamento di marcature, identità o immatricolazione

[Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008]

5

4

Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un’indagine

[Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008]

5

5

Imbarco, trasbordo o sbarco di pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore

[Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008]

5

6

Esercizio, nella zona di competenza di un’organizzazione regionale per la pesca, di attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure

[Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008]

5

7

Pesca senza possesso di una licenza, di un’autorizzazione o di un permesso in corso di validità, rilasciato dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente

[Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008]

7

8

Pesca in una zona di divieto o durante un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo aver esaurito il contingente o al di là della profondità consentita

[Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008]

6

9

Pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata

[Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008]

7

10

Intralcio all’attività degli ispettori della pesca nell’esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o a quella degli osservatori nell’esercizio delle loro funzioni di sorveglianza del rispetto delle norme applicabili dell’Unione

[Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1005/2008]

7

11

Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell’elenco dell’Unione delle navi INN o nell’elenco delle navi INN di un’organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi

[Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1005/2008]

7

12

Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto internazionale

[Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1005/2008]

7


ALLEGATO XXXI

ELENCO DEI DATI DA COMUNICARE SU RICHIESTA ALLA COMMISSIONE

Su richiesta scritta della Commissione, secondo quanto specificato all’articolo 136, paragrafo 2, del presente regolamento, lo Stato membro trasmette alla Commissione le opportune informazioni come da modello riportato di seguito. La Commissione può richiedere informazioni a livello di operazioni, misure, assi prioritari o programmi operativi ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 o dei progetti contemplati dall’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.

I-A   Regolamento (CE) n. 1198/2006

Stato membro

Decisione della Commissione recante approvazione dell’assistenza finanziaria n.… del …/…/20…

Informazioni relative a singole operazioni

Dati finanziari espressi in EUR

Titoli delle colonne: cfr. seguito

(1)

(2)

(3)

(11)

(12)

(13)

Nome, funzione e firma del rappresentante dell’autorità competente:

Data: gg/mm/aaaa

Titoli delle colonne della tabella

(informazioni da fornire per ciascuna operazione)

Colonne da 1 a 6:   identificazione amministrativa dell’operazione

(1)

Numero di identificazione dell’operazione (numero assegnato dall’autorità di gestione al momento della decisione amministrativa di concessione dell’aiuto pubblico — massimo 20 caratteri).

(2)

Numero del registro della flotta UE (CFR) delle navi interessate.

(3)

Luogo di realizzazione dell’operazione.

(4)

Codice NUTS III del luogo di realizzazione dell’operazione.

(5)

Beneficiario (ragione sociale).

(6)

Genere (maschile o femminile).

Colonne da 7 a 10:   previsioni di spesa per l’operazione conformemente alla decisione amministrativa di concessione dell’aiuto pubblico adottata dall’autorità di gestione

(7)

Costo totale preso in considerazione nella decisione di concessione dell’aiuto pubblico (EUR).

(8)

Costo pubblico totale preso in considerazione nella decisione di concessione dell’aiuto pubblico (EUR).

(9)

Contributo FEP a favore dell’operazione (EUR).

(10)

Data della decisione amministrativa di concessione dell’aiuto pubblico (gg/mm/aaaa).

Colonne da 11 a 13:   informazioni relative all’esecuzione finanziaria dell’operazione — consuntivo delle spese ammissibili e degli aiuti pubblici corrispondenti

(11)

Spese ammissibili certificate ed effettivamente pagate dai beneficiari (EUR).

(12)

Contributo nazionale (EUR): aiuti versati ai beneficiari dallo Stato membro, comprese sovvenzioni e altri aiuti pubblici, a livello nazionale, regionale o locale, entro i limiti stabiliti nel programma operativo.

(13)

Contributo FEP versato ai beneficiari (EUR).

I-B   Regolamento (CE) n. 861/2006

Stato membro

Decisione della Commissione n. 20xx/xxx/UE del …/…/20… recante approvazione del contributo finanziario agli Stati membri:

Riferimento del progetto oggetto della presente decisione di finanziamento:

Informazioni sui progetti (un foglio per progetto)

Titoli delle colonne: cfr. seguito.

(1)

(2)

(3)

(4).

(5).

(6)

(7)

Nome, funzione e firma del rappresentante dell’autorità competente:

Data: gg/mm/aaaa

Titoli delle colonne della tabella

(Informazioni da fornire per ciascun progetto)

Colonne da 1 a 3:   identificazione amministrativa del progetto

(1)

Riferimento del progetto oggetto del finanziamento della Commissione

(2)

Allegato pertinente della decisione

(3)

Breve descrizione del progetto (50 caratteri al massimo)

Colonne da 4 a 6:   spese ammissibili relative al progetto in conformità con la decisione finanziaria

(4)

Spese totali programmate per il progetto (EUR, IVA esclusa)

(5)

Spese totali ammissibili per il progetto (EUR, IVA esclusa)

(6)

Contributo massimo concesso al progetto (EUR, IVA esclusa).

Colonna 7:   informazioni riguardanti l’esecuzione finanziaria del progetto — consuntivo dei pagamenti già effettuati per il progetto

(7)

Importo di ogni pagamento già effettuato dalla Commissione allo Stato membro per il progetto in questione (EUR, IVA esclusa).


ALLEGATO XXXII

DATI AGGIUNTIVI AI FINI DEL SISTEMA DI CONVALIDA

 

Dato

Codice

Contenuto

Obbligatorio (C)/Facoltativo (O)

1.

Regole aziendali

BUS

Regole aziendali che definiscono il tipo di convalida eseguita nell’ambito del sistema di convalida

 

2.

ID regola aziendale

BR

Codice unico per ogni tipo di controllo, convalida, verifica ecc.

C

3.

Serie primaria di dati

D1

Indica la serie di dati in fase di convalida

C

4.

Serie secondaria di dati

D2

Indica la serie di dati utilizzata per convalidare la serie di dati primaria

C

5.

Riferimento legislazione UE

LE

Riferimento al regolamento e agli articoli applicabili

C

6.

Requisito giuridico

RQ

Breve riepilogo del requisito giuridico

C

7.

Specifica di convalida

VS

Specifiche dettagliate su ciò che è in fase di convalida

C

8.

Incongruenze della convalida

INC

Incongruenze emerse dalle procedure di convalida

 

9.

N. di registrazione dell’incongruenza

RN

Identificatore unico o numero di registrazione dell’incongruenza

C

10.

ID regola aziendale

BR

Codice unico per ogni tipo di controllo, convalida, verifica ecc.

C

11.

N. di registrazione della registrazione convalidata

RV

Identificatore unico o numero della registrazione convalidata tratto dalla serie primaria di dati

C

12.

Tipo di incongruenza

IY

Tipo di incongruenza rilevata

C

13.

Valore dell’incongruenza

IV

Valore/differenza/entità dell’incongruenza rilevata (se pertinente)

CIF

14.

Valore originale

OR

Valore originale prima della correzione

C

15.

Follow-up

FU

Spiegazione del motivo dell’incongruenza dei dati e follow-up

O

16.

Risultati del follow-up

FR

Valore corretto per questo tipo di incongruenza

CIF

17.

Follow-up completato

FX

Indica se il follow-up è completato o ancora in corso

CIF

18.

Data di completamento del follow-up

FD

Data in cui il problema è stato completamente risolto o si conosce il risultato della procedura di infrazione

CIF

19.

Procedura di infrazione

IP

Riferimento alla procedura di infrazione correlata o all’azione legale avviata dalle autorità, se pertinente

CIF

20.

Informazioni sulla convalida

VAL

Informazioni sulla convalida di un particolare elemento o regola aziendale. Da usare come sottoelemento dell’elemento convalidato.

 

21.

Data di convalida

VD

Data di convalida

C

22.

Riferimento all’incongruenza

RI

Identificatore unico o numero di registrazione dell’incongruenza

CIF

23.

Dati VMS

VMS

Dati della posizione provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci

 

24.

Paese di immatricolazione

FS

Stato di bandiera nel quale la nave è immatricolata. Codice ISO alfa-3 del paese

C

25.

Numero del registro della flotta UE (CFR) del peschereccio

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola che indica il paese di prima immatricolazione all’interno dell'Unione e X è una lettera o un numero

C

26.

Indicativo internazionale di chiamata

RC

Indicativo internazionale di chiamata, se il CFR non è aggiornato o non esiste

CIF

27.

Nome della nave

NA

Nome della nave

O

28.

N. della bordata

TN

Numero di serie della bordata di pesca

C

29.

Numero di registrazione

RN

Numero di registrazione sequenziale unico assegnato ad ogni singola registrazione

C

30.

Data e ora

DT

Data e ora della trasmissione

C

31.

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento del rigetto in mare (cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

32.

Velocità

SP

Velocità della nave in nodi (nn,n)

C

33.

Rotta

CO

Rotta della nave in gradi (0-360)

C

34.

Data e ora di ricezione da parte dell’autorità

DR

Data e ora di registrazione presso l’autorità

C

35.

Manuale

MA

Indica se i dati sono trasmessi elettronicamente o inseriti manualmente (Sì/No)

C

36.

Data e ora dell’inserimento manuale dei dati

DM

Data e ora dell’inserimento manuale dei dati nel database, in caso di inserimento manuale

CIF


ALLEGATO XXXIII

INFORMAZIONI CHE SARANNO ELENCATE SULLE SOTTOPAGINE PUBBLICHE DI SITI WEB ACCESSIBILI AL PUBBLICO

1.

Autorità responsabili del rilascio di licenze e autorizzazioni di pesca (articolo 115, lettera a), del regolamento sul controllo):

a)

denominazione dell’autorità;

b)

indirizzo postale completo;

c)

via e numero (se diverso dall’indirizzo postale);

d)

numero di telefono;

e)

numero di fax;

f)

indirizzo e-mail;

g)

indirizzo URL del sito web.

2.

Elenco dei porti designati a fini di trasbordo (articolo 115, lettera b), del regolamento sul controllo) comprendente:

a)

nome del porto;

b)

codice del porto secondo il sistema UN/LOCODE;

c)

coordinate di localizzazione del porto;

d)

ore di apertura;

e)

indirizzo o descrizione dei luoghi riservati al trasbordo.

3.

Elenco dei porti designati figuranti in un piano pluriennale (articolo 115, lettera c), del regolamento sul controllo) comprendente:

a)

nome del porto;

b)

codice del porto secondo il sistema UN/LOCODE;

c)

coordinate di localizzazione del porto;

d)

ore di apertura;

e)

indirizzo o descrizione dei luoghi riservati allo sbarco o al trasbordo;

f)

le relative condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di specie soggette al piano pluriennale presenti in ogni singolo sbarco.

4.

Chiusura delle attività di pesca in tempo reale da parte di Stati membri (articolo 115, lettera d), del regolamento sul controllo):

a)

il riferimento giuridico nazionale alla decisione che stabilisce la chiusura in tempo reale;

b)

un elenco di coordinate che delimitano la zona di chiusura;

c)

la data e l’ora di inizio;

d)

la data e l’ora di conclusione;

e)

le condizioni che regolamentano le attività di pesca nella zona durante la chiusura;

f)

una mappa che riporta la delimitazione della zona di chiusura.

5.

Recapiti del punto di contatto per la trasmissione e la presentazione di giornali di pesca, notifiche preventive, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita, dichiarazioni di assunzione in carico e documenti di trasporto (articolo 115, lettera e), del regolamento sul controllo):

a)

denominazione del punto di contatto;

b)

indirizzo postale completo;

c)

via e numero;

d)

numero di telefono;

e)

numero di fax;

f)

indirizzo e-mail;

g)

indirizzo URL del sito web (se pertinente).

6.

Chiusura delle attività di pesca in tempo reale da parte della Commissione (articolo 115, lettera f), del regolamento sul controllo):

a)

un elenco di coordinate che delimitano la zona di chiusura nelle acque dello Stato membro in questione;

b)

la data e l’ora di inizio;

c)

la data e l’ora di conclusione;

d)

le condizioni che regolamentano le attività di pesca nella zona durante la chiusura;

e)

una mappa che riporta la delimitazione della zona di chiusura.

7.

Decisione di chiudere un’attività di pesca (articolo 115, lettera g), del regolamento sul controllo):

a)

il riferimento giuridico nazionale;

b)

lo stock o il gruppo di stock soggetti a un contingente che si considera esaurito oppure il massimo sforzo di pesca ammissibile che si considera raggiunto;

c)

il codice dell’area di pesca;

d)

la data di inizio;

e)

il tipo di pesca o il tipo di attrezzo (ove opportuno).


ALLEGATO XXXIV

MODULO STANDARD PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 158 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

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ALLEGATO XXXV

MODULO STANDARD PER LA DOMANDA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 161, PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE REGOLAMENTO

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ALLEGATO XXXVI

MODULO STANDARD PER LA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 161, PARAGRAFO 3, DEL PRESENTE REGOLAMENTO

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ALLEGATO XXXVII

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA INCLUDERE NELLA RELAZIONE QUINQUENNALE SULL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO

1.   PRINCIPI GENERALI

SINTESI

Articoli 5, 6 e 7 del regolamento sul controllo

2.   CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

SINTESI

2.1.   Articolo 6 del regolamento sul controllo

LICENZE DI PESCA:

Numero di licenze di pesca rilasciate

Numero di licenze di pesca sospese temporaneamente

Numero di licenze di pesca revocate a titolo definitivo

Numero di infrazioni constatate relative a licenze di pesca

2.2.   Articolo 7 del regolamento sul controllo

AUTORIZZAZIONE DI PESCA:

Piani nazionali specifici notificati alla Commissione

Numero di autorizzazioni di pesca rilasciate

Numero di autorizzazioni di pesca sospese

Numero di autorizzazioni di pesca revocate a titolo definitivo

Numero di infrazioni constatate relative a autorizzazioni di pesca

2.3.   Articolo 8 del regolamento sul controllo

MARCATURA DEGLI ATTREZZI DA PESCA:

Numero di infrazioni constatate

2.4.   Articolo 9 del regolamento sul controllo

SISTEMI DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI

Numero di pescherecci di lunghezza fuori tutto <12 e >15 metri con VMS operativo installato

Numero di pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri con VMS operativo installato

Numero di pescherecci ausiliari dotati di VMS operativo

Numero di pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri esonerati dall’obbligo di VMS

Numero di infrazioni VMS constatate in relazione a pescherecci UE

Dati dell’autorità competente responsabile del CCP

2.5.   Articolo 10 del regolamento sul controllo

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS)

Numero di pescherecci dotati di AIS

Numero di CCP con abilitazione AIS

2.6.   Articolo 11 del regolamento sul controllo

SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE NAVI (VDS)

Numero di CCP con abilitazione VDS

2.7.   Articolo 13 del regolamento sul controllo

NUOVE TECNOLOGIE

Progetti pilota attuati

3.   CONTROLLO DELLA PESCA

SINTESI

CONTROLLO DELL’USO DELLE POSSIBILITÀ DI PESCA

3.1.   Articoli 14, 15 e 16 del regolamento sul controllo

COMPLETAMENTO E PRESENTAZIONE DEL GIORNALE DI PESCA E DELLE DICHIARAZIONI DI SBARCO

Numero di pescherecci che fanno uso di un giornale di pesca elettronico

Numero di pescherecci che fanno uso di un giornale di pesca cartaceo

Numero di pescherecci di lunghezza inferiore a 10 metri che fanno uso di un giornale di pesca cartaceo

Numero di infrazioni constatate relative al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco

3.2.   Articoli 16 e 25 del regolamento sul controllo

PESCHERECCI NON SOGGETTI AL RISPETTO DEI REQUISITI DEL GIORNALE DI PESCA E DELLA DICHIARAZIONE DI SBARCO

Numero di pescherecci soggetti a piani di campionamento

Numero di pescherecci soggetti a monitoraggio mediante note di vendita

Numero di infrazioni constatate

3.3.   Articolo 17 del regolamento sul controllo

NOTIFICA PREVENTIVA

Numero di messaggi di notifica preventiva ricevuti dal CCP

Numero di infrazioni constatate

3.4.   Articolo 18 del regolamento sul controllo

NOTIFICA PREVENTIVA DI SBARCO IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Numero di messaggi di notifica preventiva ricevuti dal CCP dello Stato costiero

Numero di infrazioni constatate

3.5.   Articolo 20 del regolamento sul controllo

OPERAZIONI DI TRASBORDO IN PORTI O ALTRI LUOGHI

Numero di trasbordi approvati per Stato membro

Numero di infrazioni constatate

3.6.   Articoli 21 e 22 del regolamento sul controllo

OPERAZIONI DI TRASBORDO IN PORTI O ALTRI LUOGHI

Numero di pescherecci esonerati

3.7.   Articolo 26 del regolamento sul controllo

MONITORAGGIO DELLO SFORZO DI PESCA

Numero di infrazioni constatate riguardanti le relazioni sullo sforzo di pesca

Numero di pescherecci esclusi dai regimi dello sforzo di pesca, per zona

Numero di infrazioni constatate relative alla mancata notifica di attrezzi da pesca

3.8.   Articoli 33 e 34 del regolamento sul controllo

REGISTRAZIONE DELLE CATTURE E DELLO SFORZO DI PESCA

Applicazione dell'articolo 33 del regolamento sul controllo

Dati relativi alle notifiche di chiusura della pesca effettuate annualmente

3.9.   Articolo 35 del regolamento sul controllo

CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

Applicazione dell'articolo 35 del regolamento sul controllo

4.   CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLA FLOTTA

4.1.   Articolo 38 del regolamento sul controllo

CAPACITÀ DI PESCA

Rispetto dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento sul controllo

Numero di verifiche della potenza del motore in conformità dell'articolo 41

Numero di infrazioni constatate

4.2.   Articolo 42 del regolamento sul controllo

TRASBORDI IN PORTO

Numero di trasbordi di catture pelagiche approvati

4.3.   Articolo 43 del regolamento sul controllo

PORTI DESIGNATI

Numero di infrazioni constatate

4.4.   Articolo 44 del regolamento sul controllo

STIVAGGIO SEPARATO DELLE CATTURE DEMERSALI SOGGETTE A PIANI PLURIENNALI

Numero di infrazioni constatate

4.5.   Articolo 46 del regolamento sul controllo

PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO

Informazioni relative ai programmi definiti dagli Stati membri

Numero di infrazioni constatate

5.   CONTROLLO DELLE MISURE TECNICHE

SINTESI

5.1.   Articolo 47 del regolamento sul controllo

Numero di infrazioni constatate in relazione allo stivaggio degli attrezzi da pesca

5.2.   Articolo 48 del regolamento sul controllo

RECUPERO DEGLI ATTREZZI PERDUTI

Numero di infrazioni constatate

5.3.   Articolo 49 del regolamento sul controllo

COMPOSIZIONE DELLA CATTURA

Numero di infrazioni constatate

6.   CONTROLLO DELLE ZONE DI RESTRIZIONE DELLA PESCA

SINTESI

6.1.   Articolo 50 del regolamento sul controllo

Numero di infrazioni constatate per i pescherecci dell'Unione e di paesi terzi

7.   CHIUSURA DI ATTIVITÀ DI PESCA IN TEMPO REALE

SINTESI

7.1.   Articolo 53 del regolamento sul controllo

Informazioni sulle chiusure in tempo reale avviate

Numero di infrazioni constatate

8.   CONTROLLO DELLA PESCA RICREATIVA

SINTESI

8.1.   Articolo 55 del regolamento sul controllo

Numero di infrazioni constatate relative alla commercializzazione illegale

9.   CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

SINTESI

9.1.   Articolo 56 del regolamento sul controllo

PRINCIPI APPLICABILI AL CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

Informazioni relative allo stato di applicazione

9.2.   Articolo 57 del regolamento sul controllo

NORME COMUNI DI COMMERCIALIZZAZIONE

Numero di infrazioni constatate

9.3.   Articolo 58 del regolamento sul controllo

RINTRACCIABILITÀ

Stato di applicazione

Numero di infrazioni constatate

9.4.   Articolo 59 del regolamento sul controllo

PRIMA VENDITA

Numero di acquirenti registrati, centri d’asta registrati o altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato di prodotti della pesca

Numero di infrazioni constatate

9.5.   Articolo 60 del regolamento sul controllo

PESATURA

Numero di piani di campionamento per pesatura allo sbarco

Numero di pescherecci autorizzati a effettuare la pesatura in mare

Numero di infrazioni

9.6.   Articolo 61 del regolamento sul controllo

PESATURA DOPO IL TRASPORTO

Numero di piani di campionamento per la pesatura dopo il trasporto

Numero di programmi comuni di controllo con altri Stati membri in caso di trasporto effettuato prima della pesatura

Numero di infrazioni constatate

9.7.   Articolo 62 del regolamento sul controllo

COMPLETAMENTO E PRESENTAZIONE DI NOTE DI VENDITA

Numero di note di vendita elettroniche presentate

Numero di esenzioni concesse dall’obbligo delle note di vendita

Numero di infrazioni constatate

9.8.   Articolo 66 del regolamento sul controllo

DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE

Numero di infrazioni constatate

9.9.   Articolo 68 del regolamento sul controllo

COMPLETAMENTO E PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI DI TRASPORTO

Stato di applicazione

Numero di infrazioni constatate

10.   ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI — PREZZI ED INTERVENTO

SINTESI

10.1.   Articolo 69 del regolamento sul controllo

CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI

Numero di controlli eseguiti

Numero di infrazioni constatate al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

10.2.   Articolo 70 del regolamento sul controllo

CONTROLLO DEL REGIME DEI PREZZI E DEGLI INTERVENTI

Numero di controlli eseguiti del regime dei prezzi e degli interventi

Numero di infrazioni constatate

11.   SORVEGLIANZA

SINTESI

11.1.   Articolo 71 del regolamento sul controllo

AVVISTAMENTI E RILEVAMENTO IN MARE

Numero di rapporti creati

Numero di rapporti ricevuti

Numero di infrazioni constatate

11.2.   Articolo 73 del regolamento sul controllo

OSSERVATORI DI CONTROLLO

Numero di programmi di osservazione di controllo eseguiti

Numero di rapporti di osservatori di controllo ricevuti

Numero di infrazioni segnalate

12.   ISPEZIONE ED ESECUZIONE

SINTESI

12.1.   Articoli 74 e 76 del regolamento sul controllo

SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI

Numero di ispettori della pesca a tempo pieno/a tempo parziale

Percentuale dell’orario di lavoro che gli ispettori della pesca a tempo pieno/a tempo parziale dedicano al controllo e all'ispezione delle attività di pesca

Numero di ispezioni per tipo e per ispettori a tempo pieno/a tempo parziale

Numero di infrazioni constatate per ispettori a tempo pieno/a tempo parziale

12.2.   MEZZO DI ISPEZIONE: NAVI

Numero di navi di ispezione dedicate cofinanziate dall’Unione e totale annuo dei giorni di pattugliamento in mare

Numero di navi di ispezione dedicate non cofinanziate dall’Unione e totale annuo dei giorni di pattugliamento in mare

Percentuale del tempo totale di operatività dedicato al controllo della pesca da parte di navi di ispezione dedicate cofinanziate dall’Unione

Percentuale del tempo totale di operatività dedicato al controllo della pesca da parte di navi di ispezione dedicate non cofinanziate dall’Unione

Percentuale del tempo totale di operatività dedicato al controllo della pesca da parte di tutte le navi di ispezione dedicate

Percentuale del tempo totale di lavoro dedicato al controllo della pesca da parte di navi di ispezione dedicate cofinanziate dall’Unione

Numero di navi di ispezione non dedicate e totale annuo dei giorni di pattugliamento in mare

Percentuale del tempo dedicato al controllo della pesca

Totale dei giorni in mare di tutte le navi

12.3.   ATTIVITÀ DI ISPEZIONE: IN MARE

Numero di ispezioni in mare su tutti i pescherecci di ogni Stato membro

Numero di infrazioni constatate in mare per Stato membro

Numero di ispezioni in mare su pescherecci di paesi terzi (indicare il paese terzo)

Numero di infrazioni constatate relative a pescherecci ausiliari

12.4.   MEZZO DI ISPEZIONE: AEROSCAFO DI SORVEGLIANZA

Numero di aeroscafi di sorveglianza dedicati al controllo della pesca e numero totale di ore dedicate al controllo e alla sorveglianza della pesca

Percentuale di ore di operatività dedicate al controllo e alla sorveglianza della pesca

Numero di infrazioni constatate

12.5.   FOLLOW-UP DELLE ISPEZIONI E INFRAZIONI CONSTATATE

Numero di rapporti di sorveglianza inseriti nel database di sorveglianza e controllo della pesca

Numero di rapporti di ispezione inseriti nel database di sorveglianza e controllo della pesca

Numero di occasioni in cui sono stati assegnati punti di penalità

Numero di procedimenti trasferiti ad un altro Stato membro

Numero di infrazioni constatate da ispettori dell'Unione nella giurisdizione dello Stato membro

12.6.   Articolo 75 del regolamento sul controllo

OBBLIGHI DELL'OPERATORE

Numero di infrazioni constatate

12.7.   Articolo 79

ISPETTORI DELL'UNIONE

Numero di piani di intervento congiunto nella giurisdizione dello Stato membro

Numero di infrazioni constatate nel corso di piani di intervento congiunto

12.8.   Articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del regolamento sul controllo

ISPEZIONI DI PESCHERECCI AL DI FUORI DELLE ACQUE DELLO STATO MEMBRO DI ISPEZIONE

Numero di ispezioni

Numero di infrazioni constatate

12.9.   Articoli 85 e 86 del regolamento sul controllo

PROCEDIMENTI ATTINENTI A INFRAZIONI CONSTATATE NEL CORSO DI ISPEZIONI

Numero di ispezioni

Numero di infrazioni

Numero di procedimenti trasferiti allo Stato di bandiera

Numero di ispezioni effettuate da ispettori dell'Unione

13.   ESECUZIONE DELLE NORME

SINTESI

Articoli 89, 90 e 91 del regolamento sul controllo

MISURE VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME

Stato di applicazione

13.1.   Articolo 92 del regolamento sul controllo

SISTEMA DI PUNTI DI PENALITÀ

Numero di infrazioni gravi constatate

Numero di occasioni in cui sono stati assegnati punti di penalità al titolare della licenza

Stato di attuazione del sistema a punti per i comandanti dei pescherecci

13.2.   Articolo 93 del regolamento sul controllo

REGISTRO NAZIONALE DELLE INFRAZIONI

Stato di applicazione

14.   PROGRAMMI DI CONTROLLO

14.1.   Articolo 94 del regolamento sul controllo

PROGRAMMI COMUNI DI CONTROLLO

Numero di programmi comuni di controllo attuati

14.2.   Articolo 95 del regolamento sul controllo

PROGRAMMI SPECIFICI DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE

Numero di programmi specifici di controllo e di ispezione attuati

15.   DATI E INFORMAZIONI

ANALISI E AUDIT DEI DATI

15.1.   Articoli 109 — 116 del regolamento sul controllo

Sintesi dello stato di applicazione

16.   ATTUAZIONE

16.1.   Articoli 117 e 118 del regolamento sul controllo

COOPERAZIONE RECIPROCA E AMMINISTRATIVA