ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.111.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 111

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
30 aprile 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 419/2011 del Consiglio, del 29 aprile 2011, recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

1

 

*

Regolamento (UE) n. 420/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ( 1 )

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 421/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 422/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o maggio 2011

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 423/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011, relativo al prezzo di vendita dei cereali per la undicesima gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 424/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 425/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione 2011/261/PESC del Consiglio, del 29 aprile 2011, recante attuazione della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

17

 

 

2011/262/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 aprile 2011, concernente la non iscrizione del propisochlor nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione [notificata con il numero C(2011) 2726]  ( 1 )

19

 

 

2011/263/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie [notificata con il numero C(2011) 2806]  ( 1 )

22

 

 

2011/264/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato [notificata con il numero C(2011) 2815]  ( 1 )

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.4.2011   

IT

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L 111/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 419/2011 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2011

recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (1), in particolare l’articolo 11 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 560/2005.

(2)

Tenuto conto degli sviluppi in Costa d’Avorio, è opportuno modificare l’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le entità elencate nell’allegato del presente regolamento sono cancellate dall’elenco che figura nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)   GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.


ALLEGATO

ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1

1.

PETROCI (Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire)

2.

BNI (Banque Nationale d’Investissement)

3.

BFA (Banque pour le Financement de l’Agriculture)

4.

Versus Bank

5.

Caisse d’Epargne de Côte d’Ivoire

6.

Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI)


30.4.2011   

IT

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L 111/3


REGOLAMENTO (UE) N. 420/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (2), definisce i livelli massimi dei contaminanti in una serie di prodotti alimentari.

(2)

Considerando le diverse interpretazioni concernenti la parte del granchio da analizzare ai fini del confronto con il tenore massimo di cadmio, è necessario precisare che il tenore massimo di cadmio nei crostacei fissato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 si applica al muscolo delle appendici (zampe e chele) e dell'addome. Per i granchi e i crostacei analoghi il tenore massimo si applica solo alle appendici. Questa definizione esclude altre parti dei crostacei, quali il cefalotorace dei granchi e le parti non commestibili (esoscheletro, coda). Il cefalotorace comprende gli organi digestivi (epatopancreas) di cui è noto l'elevato contenuto di cadmio. Poiché è possibile che in alcuni Stati membri parti del cefalotorace siano consumate regolarmente, può essere opportuno, a livello nazionale, consigliare ai consumatori di limitare il consumo di queste parti al fine di ridurre la loro esposizione al cadmio. Sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori della Commissione europea è stata pubblicata una nota informativa a riguardo (3).

(3)

Per ragioni di coerenza, è necessario modificare di conseguenza per altri contaminanti (piombo, mercurio, diossine e PCB e idrocarburi policiclici aromatici) la parte dei crostacei alla quale si applicano i tenori massimi.

(4)

I molluschi bivalvi quali le cozze verdi e le ostriche possono accumulare livelli di cadmio analogamente alle alghe marine. Poiché la polvere di cozze verdi e la polvere di ostriche sono prodotti venduti come integratori alimentari, analogamente alle alghe marine essiccate, è necessario che il tenore massimo di cadmio nei molluschi bivalvi essiccati sia uguale a quello già fissato per le alghe marine essiccate e i prodotti derivati da alghe marine.

(5)

È necessario armonizzare le disposizioni relative ai cavoli a foglia con quelle applicabili agli altri ortaggi a foglia. È quindi necessario escludere i cavoli a foglia dall'applicazione del tenore massimo predefinito per il cadmio alla voce «ortaggi e frutta» di cui al punto 3.2.15 e includerli nel punto 3.2.17.

(6)

I tenori massimi predefiniti per il piombo e il cadmio nella frutta e negli ortaggi non sono realistici nel caso delle alghe marine, che in natura possono contenere quantità più elevate. È quindi necessario escludere le alghe marine dall'applicazione dei tenori massimi predefiniti per il piombo e il cadmio nella frutta e negli ortaggi (punti 3.1.10 e 3.2.15). È necessario raccogliere maggiori dati sulla presenza di tali contaminanti al fine di determinare la necessità di fissare tenori massimi specifici più realistici per il piombo e il cadmio nelle alghe marine.

(7)

Esistono alcune incongruenze tra i nomi dei prodotti alimentari/gruppi di prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006 e i nomi dei prodotti alimentari/gruppi di prodotti elencati nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4). Poiché il regolamento (CE) n. 1881/2006 rinvia ai gruppi di prodotti elencati nel regolamento (CE) n. 396/2005, è necessario uniformare i nomi indicati nel primo regolamento a quelli indicati nel secondo.

(8)

È necessario aggiornare le disposizioni relative al monitoraggio e alle relazioni tenendo conto delle raccomandazioni recenti in materia di monitoraggio concernenti il carbammato di etile (5), le sostanze perfluoroalchiliche (6) e l'acrilammide (7). Poiché la decisione 2006/504/CE della Commissione (8) è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione (9), è necessario sostituire il riferimento alla decisione 2006/504/CE con un riferimento al regolamento (CE) n. 1152/2009. È inoltre necessario precisare quali dati devono essere comunicati alla Commissione e quali devono essere comunicati all'EFSA.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri e le parti interessate comunicano ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da ocratossina A, deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri. I relativi dati in merito all'occorrenza delle sostanze sono comunicati all'EFSA.

3.   Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i risultati relativi alle aflatossine, ottenuti conformemente al regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione (*1). Gli Stati membri sono tenuti a comunicare all'EFSA i risultati relativi al furano, al carbammato di etile, alle sostanze perfluoroalchiliche e all'acrilammide ottenuti conformemente alle raccomandazioni della Commissione 2007/196/CE (*2), 2010/133/UE (*3), 2010/161/UE (*4) e 2010/307/UE (*5).

(*1)   GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40."

(*2)  ) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 56."

(*3)   GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53."

(*4)   GU L 68 del 18.3.2010, pag. 22."

(*5)   GU L 137 del 3.6.2010, pag. 4.»;"

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Anche i dati relativi all'occorrenza dei contaminanti raccolti dagli Stati membri devono essere comunicati all'EFSA, ove opportuno.»;

2)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)   GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm

(4)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(5)   GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53.

(6)   GU L 68 del 18.3.2010, pag. 22.

(7)   GU L 137 del 3.6.2010, pag. 4.

(8)   GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.

(9)   GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1)

nella sezione 3.1 relativa al piombo, i punti 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 e 3.1.11 sono sostituiti dai seguenti:

Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi (mg/kg di peso fresco)

«3.1.6

Crostacei (26): muscolo delle appendici e dell'addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) muscolo delle appendici.

0,50 »;

«3.1.9

Legumi (27), cereali e leguminose

0,20 »;

«3.1.10

Ortaggi, esclusi quelli del genere Brassica, ortaggi a foglia, erbe fresche, funghi e alghe marine (27). Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate.

0,10 »;

«3.1.11

Ortaggi del genere Brassica, ortaggi a foglia (43) e i seguenti funghi (27): Agaricus bisporus (prataioli), Pleurotus ostreatus (orecchioni), Lentinula edodes (Shiitake)

0,30 »;

2)

nella sezione 3.2 relativa al cadmio, i punti 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 e 3.2.20 sono sostituiti dai seguenti:

Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi (mg/kg di peso fresco)

«3.2.9

Crostacei (26): muscolo delle appendici e dell'addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) muscolo delle appendici

0,50 »;

«3.2.15

Ortaggi e frutta, esclusi ortaggi a foglia, erbe fresche, cavoli a foglia, funghi, ortaggi a stelo, ortaggi a radice e tubero e alghe marine (27)

0,050 »;

«3.2.16

Ortaggi a stelo, ortaggi a radice e tubero, escluso il sedano rapa (27). Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate.

0,10 »;

«3.2.17

Ortaggi a foglia, erbe fresche, cavoli a foglia, sedano rapa e i seguenti funghi (27): Agaricus bisporus (prataioli), Pleurotus ostreatus (orecchioni), Lentinula edodes (Shiitake)

0,20 »;

«3.2.20

Integratori alimentari (39) composti esclusivamente o principalmente da alghe marine essiccate, da prodotti derivati da alghe marine o da molluschi bivalvi essiccati

3,0 »;

3)

nella sezione 3.3 relativa al mercurio, il punto 3.3.1 è sostituito dal seguente:

Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi (mg/kg di peso fresco)

«3.3.1

Prodotti della pesca (26) e muscolo di pesce (24) (25), escluse le specie elencate al punto 3.3.2. Il tenore massimo nei crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell'addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici

0,50 »;

4)

nella parte 5 relativa a diossine e PCB, il punto 5.3 è sostituito dal seguente:

Prodotti alimentari

Tenori massimi

Somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ) (32)

Somma di diossine e PCB diossina-simili (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

«5.3

Muscolo di pesce e prodotti della pesca e loro derivati, esclusa l'anguilla (25) (34). Il tenore massimo nei crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell'addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici

4,0 pg/g peso fresco

8,0 pg/g peso fresco»;

5)

nella parte 6 relativa agli idrocarburi policiclici aromatici, i punti 6.1.3 e 6.1.5 sono sostituiti dai seguenti:

Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi (μg/kg di peso fresco)

«6.1.3

Muscolo di pesce affumicato e prodotti della pesca affumicati (25) (36), esclusi i molluschi bivalvi. Il tenore massimo nei crostacei affumicati si applica al muscolo delle appendici e dell'addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi affumicati (Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici.

5,0 »;

«6.1.5

Crostacei e cefalopodi non affumicati (26). Il tenore massimo nei crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell'addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici.

5,0 »;

6)

la nota 3 è sostituita dalla seguente:

«(3)

Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui alla direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).»;

7)

La nota 16 è sostituita dalla seguente:

«(16)

Lattanti e bambini, così come definiti dalla direttiva 2006/141/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1) e dalla direttiva 2006/125/CE.»;

8)

sono aggiunte le note 43 e 44:

«(43)

Il tenore massimo per gli ortaggi a foglia non si applica alle erbe fresche [classificate con il codice 0256000 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005].

(44)

Questa definizione esclude il cefalotorace dei crostacei.»

30.4.2011   

IT

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L 111/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 421/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

78,3

MA

40,0

TN

118,7

TR

79,7

ZZ

79,2

0707 00 05

AL

107,4

EG

152,2

TR

133,0

ZZ

130,9

0709 90 70

JO

78,3

MA

78,8

TR

112,9

ZZ

90,0

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

57,0

IL

81,1

MA

42,7

TN

56,8

TR

77,9

ZZ

63,1

0805 50 10

TR

49,1

ZZ

49,1

0808 10 80

AR

82,1

BR

73,4

CA

111,8

CL

83,0

CN

82,8

MA

86,7

MK

50,2

NZ

112,4

US

128,6

UY

67,8

ZA

88,1

ZZ

87,9

0808 20 50

AR

87,0

CL

104,3

CN

74,0

ZA

112,7

ZZ

94,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


30.4.2011   

IT

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L 111/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 422/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2011

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o maggio 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 , ex 1005 , escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007 , escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o maggio 2011, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o maggio 2011, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 1o maggio 2011

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15.4.2011-28.4.2011

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

251,20

203,16

Prezzo FOB USA

245,25

235,25

215,25

166,16

Premio sul Golfo

15,22

Premio sui Grandi laghi

72,40

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

16,72  EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

48,90 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


30.4.2011   

IT

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L 111/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 423/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2011

relativo al prezzo di vendita dei cereali per la undicesima gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1017/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara per la vendita di cereali, secondo le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3).

(2)

Ai sensi dell'articolo 46, primo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1017/2010, sulla base delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, la Commissione deve stabilire, per ogni cereale e per ogni Stato membro, un prezzo minimo di vendita o decidere di non stabilire un prezzo minimo di vendita.

(3)

Sulla base delle offerte ricevute per la undicesima gara parziale, è stata espressa la necessità di stabilire un prezzo minimo di vendita per i cereali e per gli Stati membri.

(4)

Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la undicesima gara parziale relativa alla vendita di cereali nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010, per la quale la presentazione delle domande è scaduta in data 27 aprile 2011, le decisioni sul prezzo di vendita di ciascun cereale in ciascuno Stato membro sono riportate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 41.

(3)   GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Decisioni relative alle vendite

(EUR/t)

Stato membro

Prezzo minimo di vendita

Frumento tenero

Orzo

Mais

Codice NC 1001 90

Codice NC 1003 00

Codice NC 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

170,66

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

171,00

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

156,00

X

Sverige

X

172,80

X

United Kingdom

X

170,28

X

nessun prezzo minimo di vendita stabilito (tutte le offerte rifiutate)

°

nessun'offerta

X

nessun cereale disponibile per la vendita

#

non applicabile


30.4.2011   

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L 111/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 424/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 418/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)   GU L 110 del 29.4.2011, pag. 24.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 30 aprile 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

44,04

0,00

1701 11 90  (1)

44,04

1,69

1701 12 10  (1)

44,04

0,00

1701 12 90  (1)

44,04

1,40

1701 91 00  (2)

41,51

5,02

1701 99 10  (2)

41,51

1,88

1701 99 90  (2)

41,51

1,88

1702 90 95  (3)

0,42

0,27


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


30.4.2011   

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L 111/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 425/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2011

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 stabilisce la procedura per l’attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito di un contingente aperto per tale paese.

(2)

Le domande presentate per l’anno contingentale 2011/2012 interessano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è di conseguenza opportuno prevedere l'assegnazione ai richiedenti dei quantitativi residui. Il rilascio dei titoli di esportazione relativi a detti quantitativi residui deve essere subordinata alla comunicazione all'autorità competente dei quantitativi accettati dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 1o e il 10 aprile 2011 per il periodo contingentale compreso fra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012.

Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma del presente articolo per i prodotti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione:

1,160149 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009,

1,311859 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1187/2009.

I titoli di esportazione per i quantitativi eccedenti quelli oggetto di domanda e assegnati conformemente ai coefficienti di cui al secondo comma, sono rilasciati previa accettazione da parte dell'operatore entro una settimana dalla data di pubblicazione del presente regolamento e subordinatamente alla costituzione della cauzione prevista.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.


DECISIONI

30.4.2011   

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L 111/17


DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/261/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2011

recante attuazione della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC.

(2)

Tenuto conto degli sviluppi in Costa d'Avorio, è opportuno modificare l'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)   GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.


ALLEGATO

ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1.

PETROCI (Société Nationale d'Opérations Pétrolières de la Côte d'Ivoire)

2.

BNI (Banque Nationale d'Investissement)

3.

BFA (Banque pour le Financement de l'Agriculture)

4.

Versus Bank

5.

Caisse d’Epargne de Côte d’Ivoire

6.

Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI)


30.4.2011   

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L 111/19


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

concernente la non iscrizione del propisochlor nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione

[notificata con il numero C(2011) 2726]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/262/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco comprende il propisochlor.

(2)

A norma dell’articolo 24 sexies del regolamento (CE) n. 2229/2004, il notificante ha rinunciato a sostenere l’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/941/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (4), che prevede la non iscrizione del propisochlor.

(3)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma non comprese nel suo allegato I (5).

(4)

La domanda è stata presentata all’Ungheria, che era stata designata Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 2229/2004. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/941/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

L’Ungheria ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Detta relazione è stata trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione il 30 novembre 2009. L’Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato le osservazioni ricevute alla Commissione. A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione la sua conclusione sul propisochlor il 9 settembre 2010 (6), sulla base dei dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 33/2008. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e la conclusione dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 24 marzo 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al propisochlor.

(6)

La valutazione di questa sostanza attiva ha messo in luce alcuni motivi di preoccupazione. In particolare, non è stato possibile effettuare una valutazione dei rischi attendibile e stabilire una definizione di residuo per il propisochlor e i suoi metaboliti, data la mancanza di dati sulla rilevanza tossicologica di diversi metaboliti (M2 (7), M7 (8), M12 (9), M14 (10), M17 (11), M20 (12), M22 (13) e M35 (14). Inoltre, non possono essere esclusi effetti nocivi sulle acque sotterranee per diversi metaboliti (M1 (15), M2, M5 (16), M7 e M9 (17) di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica sconosciuta i cui livelli hanno superato la concentrazione massima ammissibile di 0,1 μg/l fissata dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità della acque destinate al consumo umano (18) in vari scenari modello per la lisciviazione nelle acque sotterranee. Infine, i dati disponibili non sono stati sufficienti per stabilire l’esposizione del suolo, dei sedimenti e delle acque sotterranee per il principale metabolita nel suolo M9 e per completare la valutazione dei rischi per gli organismi acquatici.

(7)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni sui risultati della peer review. La Commissione ha inoltre invitato il richiedente a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008. Il richiedente ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.

(8)

Nonostante gli argomenti avanzati dal richiedente, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate in base alle informazioni fornite a norma del regolamento (CE) n. 33/2008 e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’Autorità non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti propisochlor possano in generale ritenersi rispondenti alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(9)

Il propisochlor non deve pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal capo II del regolamento (CE) n. 33/2008, di un’ulteriore domanda per il propisochlor.

(11)

Per chiarezza, la voce relativa al propisochlor dell’allegato della decisione 2008/941/CE deve essere soppressa.

(12)

La decisione 2008/941/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il propisochlor non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti propisochlor siano revocate entro il 27 ottobre 2011;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti propisochlor a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, è il più breve possibile e scade al più tardi il 27 ottobre 2012.

Articolo 4

Nell’allegato della decisione 2008/941/CE, la voce «propisochlor» è soppressa.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)   GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)   GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(4)   GU L 335 del 13.12.2008, pag. 91.

(5)   GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propisochlor», EFSA Journal 2010; 8(9):1769. [60pp].doi:10.2903/j.efsa.2010.1769. Disponibile on line: www.efsa.europa.eu

(7)  2-[(2-etil-6-metilfenil) (isopropossimetil)amino]-2-ossoetano acido solfonico.

(8)  ({2-[(2-etil-6-metilfenil) (isopropossimetil)amino]-2-ossoetil}sulfinil) acido acetico.

(9)  Composto non identificato in foraggio di mais e semi di girasole.

(10)  3-({2-[(2-etil-6-metilfenil)amino]-2-ossoetil}sulfinil)-2-acido idrossipropanoico.

(11)  N-(2-etil-6-metilfenil)-2-(essopiranosilossi)-N-[(propan-2-ilossi)metil]acetamide.

(12)  metil3-[(2-{(2-etil-6-metilfenil)[(propan-2-ilossi)metil]amino}-2-ossoetil)sulfinil]-2-idrosssipropanoato.

(13)  Composto non identificato in grani di mais, radici di barbabietola da zucchero e semi di girasole.

(14)  Composto non identificato in semi di girasole.

(15)  2-[(2-etil-6-metilfenil) amino]-2-ossoetano acido solfonico.

(16)  N-(2-etil-6-metilfenil)-2-idrossi-N-(isopropossimetil)acetamide.

(17)  Dimero di N-(2-etil-6-metil fenil)-N-(isopropossimetil)-2-(mercapto) acetamide.

(18)   GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.


30.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2011

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie

[notificata con il numero C(2011) 2806]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/263/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 stabilisce che l’assegnazione del marchio Ecolabel UE sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti.

(3)

La decisione 1999/427/CE della Commissione (2) ha stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per i detersivi per lavastoviglie. In seguito alla revisione dei criteri stabiliti in detta decisione, la decisione 2003/31/CE della Commissione (3) ha stabilito criteri riesaminati validi fino al 30 aprile 2011.

(4)

Tali criteri sono stati nuovamente riesaminati alla luce degli sviluppi tecnologici. Dal riesame risulta necessario modificare la definizione del gruppo di prodotti al fine di includervi un nuovo sottogruppo e stabilire nuovi criteri. I nuovi criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(5)

A fini di chiarezza è quindi opportuno sostituire la decisione 2003/31/CE.

(6)

Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie sulla base dei criteri fissati nella decisione 2003/31/CE, affinché essi dispongano di tempo sufficiente per adeguare tali prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riesaminati. Fino al termine di validità della decisione 2003/31/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o ai criteri stabiliti dalla presente decisione.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» comprende i detersivi per lavastoviglie e i prodotti brillantanti (in polvere, liquidi o sotto altra forma), destinati a essere commercializzati e utilizzati esclusivamente nelle lavastoviglie automatiche per uso domestico e nelle lavastoviglie automatiche per uso professionale le cui dimensioni e modalità di impiego siano simili a quelle delle lavastoviglie per uso domestico.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

«sostanza», un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione.

Articolo 3

Per ottenere l’assegnazione del marchio Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, i detersivi per lavastoviglie devono rientrare nel gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie», come definito all’articolo 1, e devono soddisfare i criteri indicati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» è «015».

Articolo 6

La decisione 2003/31/CE è abrogata.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 6, le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo «detersivi per lavastoviglie» presentate entro la data di adozione della presente decisione sono valutate in base alle condizioni stabilite dalla decisione 2003/31/CE.

2.   Le domande per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo «detersivi per lavastoviglie» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, ma entro il 30 aprile 2011 al più tardi, possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2003/31/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.

Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3.   Se il marchio di qualità ecologica è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2003/31/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2011.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)   GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)   GU L 167 del 2.7.1999, pag. 38.

(3)   GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11.


ALLEGATO

QUADRO DI RIFERIMENTO

Obiettivi dei criteri

I criteri sono intesi a promuovere, in particolare, i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, contengono una quantità limitata di sostanze pericolose e dei quali sia stato testato il rendimento.

CRITERI

I criteri riguardano i seguenti aspetti:

1)

totale sostanze chimiche;

2)

sostanze o miscele escluse o il cui uso è limitato;

3)

tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione;

4)

biodegradabilità delle sostanze organiche;

5)

rendimento di lavaggio;

6)

requisiti per l’imballaggio;

7)

informazioni per i consumatori;

8)

informazioni presenti sul marchio Ecolabel UE.

1.   Valutazione e verifica

a)   Requisiti

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, eccetera.

Ove possibile, le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l’organismo competente che esamina la domanda ritiene che siano equivalenti.

L’appendice I fa riferimento al database sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID), nel quale sono elencati i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detersivi. L’elenco va utilizzato per ricavare i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per la valutazione della biodegradabilità degli ingredienti. Per le sostanze che non figurano nell’elenco DID sono fornite indicazioni sulle modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti. La versione aggiornata dell’elenco DID è disponibile sul sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE o tramite i siti dei singoli organismi competenti.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

b)   Soglie di misurazione

Le sostanze costitutive in concentrazioni superiori allo 0,010 % in peso del preparato devono rispettare i criteri ecologici.

Per gli agenti conservanti, le sostanze coloranti e le fragranze è richiesta la conformità ai criteri indipendentemente dalla concentrazione, eccetto per il criterio 2 b) relativo al contenuto di sostanze e miscele pericolose.

Per sostanze usate si intendono tutte le sostanze che compongono il prodotto, compresi gli additivi (ad esempio agenti conservanti o stabilizzanti) presenti negli ingredienti. Devono rispettare i criteri anche le impurità derivanti dalla produzione delle materie prime presenti in concentrazioni superiori allo 0,010 % in peso della formulazione finale.

Se il prodotto è dotato di una pellicola solubile in acqua, della quale non sia prevista la rimozione prima del lavaggio, tale pellicola deve essere considerata parte integrante della formulazione del prodotto per tutti i requisiti.

2.   Unità funzionale

Per «unità funzionale» si intende la quantità di prodotto necessaria per lavare 12 coperti aventi un livello di sporcizia standard (definito sulla base di norme DIN o ISO).

3.   Dosaggio di riferimento

Come dosaggio di riferimento in situazioni standard si considera il dosaggio raccomandato dal fabbricante per 12 coperti e un livello normale di sporcizia, come stabilito dalla prova sul rendimento di lavaggio messa a punto da IKW di cui al criterio 5.

Requisiti relativi alla valutazione e verifica di «2. Unità funzionale» e «3. Dosaggio di riferimento»: all’organismo competente deve essere comunicata la formulazione completa, comprendente la denominazione commerciale, la denominazione chimica, il numero CAS, il numero DID (*1), la quantità usata inclusa ed esclusa l’acqua e la funzione di tutti gli ingredienti usati nel prodotto (indipendentemente dalla concentrazione). Deve inoltre essere fornito un campione dell’immagine grafica dell’etichettatura, comprendente l’indicazione del dosaggio raccomandato.

Devono essere fornite all’organismo competente le schede con i dati di sicurezza di ciascun ingrediente, in conformità del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

L’elenco DID è disponibile sul sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO ECOLABEL UE

Criterio 1 —   Totale sostanze chimiche

Il totale delle sostanze chimiche (TC) equivale al dosaggio raccomandato espresso in g/lavaggio meno il contenuto di acqua.

La quantità totale delle sostanze chimiche non deve superare i seguenti valori:

a)

detersivi per lavastoviglie monofunzionali: TCmax = 20,0 g/lavaggio;

b)

detersivi per lavastoviglie multifunzionali: TCmax = 22,0 g/lavaggio.

Per il calcolo di VCD, aNBO e anNBO si deve utilizzare una dose di brillantante di 3 ml.

Valutazione e verifica: calcolo del TC del prodotto. Per i prodotti liquidi va indicata la densità (g/ml).

Criterio 2 —   Sostanze o miscele escluse o il cui uso è limitato

a)   Ingredienti specifici esclusi

Il prodotto non deve contenere, né come componenti della formulazione né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, i seguenti ingredienti:

fosfati,

DTPA (acido dietilentriamminopentaacetico),

perborati,

composti clorurati reattivi,

EDTA (etilendiamminatetracetato),

muschi azotati e muschi policiclici.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità completa e firmata.

b)   Sostanze e miscele pericolose

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio Ecolabel UE, il prodotto o qualsiasi sua componente non deve contenere sostanze o miscele rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi o categorie di pericolo in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, specificate in appresso, né contenere sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Elenco delle indicazioni di pericolo:

Indicazioni di pericolo del sistema GHS (2)

Frasi di rischio UE (3)

H300 Letale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Letale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Letale se inalato

R23/26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

R60/61/60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R60/63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61/62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20/21/22

H372 Provoca danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta

R48/25/24/23

H373 Può provocare danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta

R48/20/21/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga di durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

Sostanze sensibilizzanti

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

Questo criterio si applica a tutti gli ingredienti presenti in concentrazioni uguali o superiori allo 0,010 %, compresi gli agenti conservanti, le sostanze coloranti e le fragranze.

Le sostanze o miscele le cui proprietà subiscono una trasformazione durante la lavorazione (ad esempio perdono la biodisponibilità, subiscono alterazioni chimiche) tale da far venir meno il pericolo individuato sono esentate dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le sostanze o le miscele seguenti sono specificamente esentate da tale requisito:

Tensioattivi

In concentrazioni < 25 % nel prodotto

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R 50

Biocidi utilizzati per conservare il prodotto (*2)

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

Fragranze

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

Biocidi utilizzati per conservare il prodotto (*2)

Enzimi (*3)

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

Enzimi (*3)

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

NTA quale impurità in MGDA e GLDA (*4)

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

Valutazione e verifica: il richiedente comunica all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto. Fornisce inoltre una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme con la relativa documentazione, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori dei materiali e copie delle schede di dati di sicurezza per le sostanze o miscele interessate.

c)   Sostanze identificate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non è accordata alcuna deroga all’esclusione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, per quanto riguarda le sostanze identificate come estremamente problematiche e incluse nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che siano presenti in miscele in concentrazioni superiori allo 0,010 %.

Valutazione e verifica: l’elenco di sostanze identificate come estremamente problematiche e incluse nell’elenco di sostanze candidate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 si può consultare al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Il riferimento all’elenco va fatto alla data di presentazione della domanda. Il richiedente deve comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto. Deve inoltre fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme con la relativa documentazione, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori dei materiali e copie delle schede di dati di sicurezza per le sostanze e miscele interessate.

d)   Ingredienti specifici il cui uso è limitato — fragranze

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e utilizzati conformemente al codice di buona pratica dell’International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è disponibile sul sito Internet dell’IFRA: http://www.ifraorg.org

Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l’uso limitato e i criteri di purezza specificati per i materiali.

Le fragranze soggette all’obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti (allegato VII), che non sono già escluse in base al criterio 2 b), e le (altre) fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica della pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non devono essere presenti in quantità ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) per sostanza.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità firmata, nella quale sia indicata la quantità di fragranze presenti nel prodotto. Fornisce inoltre una dichiarazione del fabbricante della fragranza nella quale sia specificato il contenuto di ciascuna delle sostanze presenti nelle fragranze elencate nell’allegato III, parte I, della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, nonché il contenuto di (altre) sostanze alle quali sono state assegnate le frasi di rischio H317/R43 e/o H334/R42.

e)   Biocidi

i)

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un’azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di dati di sicurezza dei materiali concernenti gli agenti conservanti eventualmente aggiunti, insieme con informazioni sulla loro esatta concentrazione nel prodotto. Il produttore o fornitore degli agenti conservanti deve trasmettere informazioni sulla dose necessaria per la conservazione del prodotto (ad esempio i risultati del challenge test o prova equivalente).

ii)

È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull’imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un’azione antimicrobica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve trasmettere all’organismo competente i testi nella forma in cui compaiono su ogni tipo di imballaggio e/o un campione di ciascun tipo di imballaggio.

Criterio 3 —   Tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione (VCD)

Il volume critico di diluizione (VCDcronica) del prodotto non deve superare i seguenti valori limite di VCDcronica:

Tipo di prodotto

Valori limite VCDcronica

Detersivi per lavastoviglie monofunzionali

25 000 l/lavaggio

Detersivi per lavastoviglie multifunzionali

30 000 l/lavaggio

Brillantante

10 000 l/lavaggio

Per tutti gli ingredienti (i) presenti nel prodotto viene calcolata la tossicità del volume critico di diluizione (VCDcronica) mediante la seguente equazione:

Formula

dove:

peso (i)

=

peso dell’ingrediente nella dose raccomandata,

DF

=

fattore di degradazione,

TF

=

fattore di tossicità cronica della sostanza indicato nell’elenco DID.

Gli agenti conservanti, le sostanze coloranti e le fragranze presenti nel prodotto vanno inclusi nel calcolo del VCD anche se la concentrazione è inferiore allo 0,010 % (100 ppm).

Valutazione e verifica: calcolo del VCDcronica del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo del valore VCD è disponibile sul sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE.

I valori dei parametri DF e TF sono indicati nel database sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID). Se la sostanza non figura nell’elenco DID, i parametri vanno calcolati secondo la procedura indicata nella parte B dell’elenco DID, allegando la relativa documentazione.

Criterio 4 —   Biodegradabilità delle sostanze organiche

Le sostanze organiche contenute nel prodotto che non sono biodegradabili aerobicamente (non biodegradabili rapidamente) (aNBO) e/o anaerobicamente (anNBO) non devono superare i seguenti valori limite:

Tipo di prodotto

aNBO

anNBO

Detersivi per lavastoviglie

1,0 g/lavaggio

5,50 g/lavaggio

Brillantanti

0,15 g/lavaggio

0,50 g/lavaggio

Valutazione e verifica: calcolo di aNBO e anNBO per il prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo dei valori di aNBO e anNBO è disponibile sul sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE.

Fare riferimento all’elenco DID. Per quanto concerne gli ingredienti che non figurano nell’elenco DID, occorre fornire dati precisi tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di test significativi che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali ingredienti. Cfr. Appendice I.

NB: le TAED sono da considerarsi anaerobicamente biodegradabili.

Criterio 5 —   Rendimento di lavaggio (idoneità all’impiego)

Il prodotto deve avere un rendimento di lavaggio soddisfacente, con il dosaggio raccomandato conformemente al metodo di prova standard messo a punto da IKW o il metodo della norma EN 50242 (modificata come precisato qui di seguito).

Le prove devono essere effettuate a una temperatura di 55 °C o a temperature inferiori, se il prodotto indica di essere efficace a tali temperature.

Se la domanda riguarda brillantanti associati a detersivi per lavastoviglie, nella prova si deve utilizzare il brillantante in questione invece del brillantante di riferimento.

Per i prodotti multifunzionali il richiedente deve fornire documenti comprovanti l’effetto delle funzioni indicate.

Valutazione e verifica: il rapporto di prova deve essere trasmesso all’organismo competente. Qualora l’organismo competente che valuta la domanda ne riconosca l’equivalenza, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli messi a punto dall’IKW o dalla versione modificata della norma EN 50242.

Qualora venga utilizzato il metodo di prova previsto dalla norma EN 50242:2008, si devono applicare le seguenti modifiche:

le prove devono essere effettuate a una temperatura di 55 °C ± 2 °C (o inferiore se il detersivo indica di essere efficace a temperature inferiori a 55 °C) con prelavaggio a freddo senza detersivo,

la macchina utilizzata per la prova sarà collegata all’acqua fredda e deve contenere 12 coperti con un indice di efficienza di lavaggio tra 3,35 e 3,75,

si deve utilizzare il programma di asciugatura della macchina, ma sarà valutata solo la pulizia dei piatti,

si utilizzerà un agente di risciacquo debolmente acido conformemente alla norma (formula III),

il dosatore dell’agente di risciacquo deve essere regolato tra 2 e 3,

il dosaggio di detersivo per lavastoviglie deve essere quello raccomandato dal fabbricante,

si devono effettuare tre prove con acqua di una durezza conforme alla norma,

una prova consiste in cinque cicli di lavaggio; il risultato è constatato dopo il quinto lavaggio senza che i piatti siano asciugati tra i vari lavaggi,

il risultato deve essere migliore o identico a quello del detersivo di riferimento dopo il quinto ciclo di lavaggio,

le formule del detersivo di riferimento (detersivo B IEC 436) e dell’agente di risciacquo (formula III) figurano nell’appendice B della norma EN 50242:2008 (gli agenti tensioattivi devono essere immagazzinati in un luogo fresco, in contenitori a tenuta d’acqua di 1 kg al massimo e devono essere utilizzati entro tre mesi).

Se le funzioni del brillantante e del sale fanno parte di un prodotto multifunzionale, l’effetto deve essere documentato mediante prove.

Il richiedente deve essere in grado di documentare l’effetto di altre funzioni dei detersivi multifunzionali.

Criterio 6 —   Requisiti per l’imballaggio

a)   Imballaggio primario per unità funzionale

L’imballaggio primario non può superare 2,0 grammi per lavaggio.

b)   Imballaggio di cartone

Gli imballaggi primari di cartone devono essere costituiti come minimo all’80 % di materiale riciclato.

c)   Etichettatura dell’imballaggio di plastica

Per consentire l’identificazione delle varie parti dell’imballaggio a fini di riciclaggio, le parti in plastica dell’imballaggio primario devono essere contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente. I tappi e le pompe non sono soggetti a questo obbligo.

d)   Imballaggio di plastica

Nell’imballaggio di plastica si possono utilizzare soltanto gli ftalati che al momento della domanda sono stati sottoposti a valutazione del rischio e non sono stati classificati secondo il criterio 2 b).

Valutazione e verifica: il richiedente deve comunicare all’organismo competente il calcolo della quantità di imballaggio primario e fornire una dichiarazione concernente la percentuale di materiale riciclato nell’imballaggio di cartone. Il richiedente deve presentare una dichiarazione completa e firmata di conformità al criterio 6 d).

Criterio 7 —   Informazioni per i consumatori

a)   Informazioni sulla confezione

Il testo seguente (o un testo equivalente) deve figurare sul o nel prodotto:

«Questo detersivo dotato del marchio di qualità ecologica è efficace a basse temperature (*5). Selezionare sulla lavastoviglie i cicli di lavaggio a basse temperature, lavare a pieno carico e non superare il dosaggio raccomandato. Ciò consentirà di ridurre al minimo il consumo di acqua e di energia e l’inquinamento idrico.

b)   Istruzioni sul dosaggio

Sulle confezioni dei prodotti devono figurare le istruzioni concernenti i dosaggi, che devono specificare il dosaggio raccomandato per la durezza dell’acqua del luogo in cui il prodotto è commercializzato. Nelle istruzioni devono essere specificate le migliori modalità d’uso del prodotto a seconda del grado di sporcizia.

Il richiedente adotterà misure adeguate per aiutare il consumatore a rispettare il dosaggio raccomandato, ad esempio mettendo a sua disposizione un dispositivo di dosaggio (per i prodotti liquidi o in polvere), e/o indicando le dosi raccomandate perlomeno in ml (per i prodotti liquidi o in polvere).

c)   Informazioni sugli ingredienti ed etichettatura

Sull’imballaggio deve essere indicato il tipo di enzimi.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell’etichettatura del prodotto e una dichiarazione che attesti la conformità a ciascuna delle parti a), b) e c) di questo criterio.

Criterio 8 —   Informazioni presenti sul marchio Ecolabel UE

L’etichetta facoltativa con campo di testo deve contenere il testo seguente:

«—

Impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici

Uso limitato di sostanze pericolose

Prova funzionale».

Le istruzioni per l’uso dell’etichetta facoltativa con campo di testo sono fornite nel documento «Guidelines for use of the Ecolabel logo» (Orientamenti per l’uso del logo Ecolabel), disponibile sul sito Internet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell’etichetta.


(*5)  Il richiedente deve indicare qui la temperatura o la gamma di temperature raccomandata, che non deve superare 55 °C.» »


(*1)  Il numero DID è il numero dell’ingrediente nell’elenco DID («Database sugli ingredienti dei detersivi») ed è usato per stabilire la conformità ai criteri 3 e 4. Cfr. appendice I.

(1)   GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, adattata al regolamento (CE) n. 1907/2006 in base alla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio quale modificata.

(*2)  Indicati al criterio 2 e). L’esenzione si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100.

(*3)  Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(*4)  In concentrazioni inferiori all’1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

Appendice I

Database sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID)

L’elenco DID (parte A) è un elenco contenente informazioni sulla tossicità acquatica e sulla biodegradabilità degli ingredienti normalmente utilizzati nelle formulazioni dei detersivi. L’elenco comprende informazioni sulla tossicità e sulla biodegradabilità di un insieme di sostanze utilizzate nei prodotti per il bucato e per la pulizia. L’elenco non è esaustivo, ma nella parte B sono fornite indicazioni riguardanti la determinazione dei parametri di calcolo per le sostanze che non figurano nell’elenco DID (ad esempio il fattore di tossicità (TF) e il fattore di degradazione (DF), utilizzati per il calcolo del volume critico di diluizione). L’elenco DID costituisce una fonte generica di informazioni e l’impiego delle sostanze elencate non è automaticamente approvato per i prodotti recanti il marchio Ecolabel UE. L’elenco DID (parti A e B) è disponibile sul sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE.

Per le sostanze prive di dati relativi alla tossicità acquatica e alla degradabilità, si può fare ricorso alle analogie strutturali con sostanze simili per valutare il TF e il DF. Tali analogie strutturali devono essere approvate dall’organismo competente che assegna la licenza per il marchio Ecolabel UE. In alternativa, si applica il metodo del caso peggiore, utilizzando i parametri riportati qui di seguito:

Metodo del caso peggiore:

 

Tossicità acuta

Tossicità cronica

Degradazione

Componente

LC50/EC50

SF(acuta)

TF(acuta)

NOEC (*1)

SF(cronica)  (*1)

TF(cronica)

DF

Aerobica

Anaerobica

«Denominazione»

1  mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Documentazione della biodegradabilità rapida

Per la biodegradabilità rapida si usano i seguenti metodi di prova:

1)

fino al 1o dicembre 2010 e durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015:

 

i metodi di prova della biodegradabilità rapida previsti dalla direttiva 67/548/CEE, in particolare i metodi specificati nell’allegato V.C4 di detta direttiva, o gli equivalenti OCSE 301 A-F, o gli equivalenti ISO.

 

Per i tensioattivi non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni. Per i test di cui all’allegato V.C4-A e C4-B della direttiva 67/548/CEE (nonché per gli equivalenti OCSE 301 A ed E e per gli equivalenti ISO) la percentuale minima necessaria è del 70 %, mentre per i test C4-C, D, E e F (nonché per gli equivalenti OCSE 301 B, C, D e F e per gli equivalenti ISO) è del 60 %;

2)

dopo il 1o dicembre 2015 e durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015:

i metodi di prova previsti dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

Documentazione della biodegradabilità anaerobica

Il test di riferimento per la degradabilità anaerobica è il metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o un metodo equivalente; la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno del 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale del 60 % in condizioni anaerobiche è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico.

Estrapolazione per le sostanze che non figurano nell’elenco DID

Qualora gli ingredienti non figurino nell’elenco DID, si può utilizzare il metodo seguente per fornire la necessaria documentazione della biodegradabilità anaerobica:

1)

ricorrere a estrapolazioni ragionevoli. Utilizzare i risultati di prova ottenuti con una determinata materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi strutturalmente simili. Se la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata confermata ai sensi dell’elenco DID, si presume che un tipo simile di tensioattivo sia anch’esso anaerobicamente biodegradabile (ad esempio C12-15 A 1-3 EO solfato [n. 8 elenco DID] è anaerobicamente biodegradabile e una biodegradabilità anaerobica simile può essere ipotizzata per C12-15 A 6 EO solfato). Qualora la biodegradabilità anaerobica sia stata confermata per un tensioattivo utilizzando un metodo di prova adeguato, si può presumere che un tensioattivo di tipo analogo sia anch’esso biodegradabile anaerobicamente (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a comprova dell’analoga biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternari contenenti legami esterei nella o nelle catene alchiliche);

2)

effettuare un test di accertamento (screening test) della degradabilità anaerobica. Qualora siano necessarie nuove prove, si effettua un test di accertamento ricorrendo al metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o a metodi equivalenti;

3)

effettuare test di degradabilità a basso dosaggio. Qualora siano necessarie nuove prove, e in caso emergano problemi di sperimentazione nei test di accertamento (ad esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze testate), è opportuno ripetere il test utilizzando dosaggi ridotti di tensioattivi e controllando la degradazione mediante misure di 14C o analisi chimiche. I test a basso dosaggio possono essere effettuati utilizzando il metodo OCSE 308 (agosto 2000) o metodi equivalenti.


(*1)  In mancanza di dati accettabili relativi alla tossicità cronica, le rispettive colonne rimangono vuote. In tal caso il TF(cronica) è definito pari al TF(acuta).


30.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2011

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato

[notificata con il numero C(2011) 2815]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/264/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica dell’Unione europea è concesso ai prodotti con minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 prevede che i criteri specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

La decisione 1999/476/CE della Commissione (2) ha fissato i criteri ecologici e le rispettive prescrizioni in materia di valutazione e verifica per i detersivi per bucato. In seguito al riesame dei criteri fissati dalla predetta decisione, la decisione 2003/200/CE della Commissione (3) ha stabilito criteri aggiornati validi fino al 30 aprile 2011.

(4)

Tali criteri sono stati ulteriormente sottoposti a revisione alla luce degli sviluppi tecnologici. Dal riesame risulta che è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti al fine di includervi un nuovo gruppo di sottoprodotti e fissare nuovi criteri. Questi nuovi criteri e le rispettive prescrizioni in materia di valutazione e verifica devono essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(5)

Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 2003/200/CE.

(6)

Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato sulla base dei criteri fissati nella decisione 2003/200/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riesaminati. Fino al termine di validità della decisione 2003/200/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per bucato» comprende: i detersivi per bucato e gli smacchiatori pretrattanti (in polvere, liquidi o sotto altra forma) per il lavaggio di tessuti, destinati a essere utilizzati principalmente nelle lavatrici per uso domestico, senza tuttavia escluderne l’uso nelle lavanderie automatiche e nelle lavanderie comuni.

Gli smacchiatori pretrattanti comprendono gli smacchiatori usati per trattare direttamente le macchie sui tessuti, prima del lavaggio a macchina, ma non comprendono gli smacchiatori dosati nella lavatrice né gli smacchiatori destinati a usi diversi dal pretrattamento.

Questo gruppo di prodotti non comprende i prodotti già dosati presentati sotto forma di supporti quali foglietti, panni o altri materiali, né ausili di lavaggio usati senza successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e tappezzerie.

Articolo 2

1.   Ai fini della presente decisione si intende per:

1)   Detersivi normali— i detersivi usati per il bucato normale di tessuti bianchi a qualsiasi temperatura.

2)   Detersivi per capi colorati— i detersivi usati per il bucato normale di tessuti colorati a qualsiasi temperatura.

3)   Detersivi delicati— i detersivi usati per le fibre delicate.

4)   Sostanze— un elemento chimico e i relativi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, punti 1) e 2), un detersivo deve essere considerato un detersivo normale o un detersivo per capi colorati, tranne nel caso in cui il detersivo sia inteso e commercializzato principalmente per i tessuti delicati.

Ai fini del paragrafo 1, punto 3), i detersivi liquidi per il bucato normale di tessuti bianchi e colorati non devono essere considerati detersivi delicati.

Articolo 3

Al fine di conseguire l’Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un detersivo per bucato o uno smacchiatore pretrattante deve rientrare nel gruppo di prodotti «detersivi per bucato» secondo la definizione dell’articolo 1 della presente decisione e deve soddisfare i criteri nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica delineati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «detersivi per bucato» e le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

A fini amministrativi, al gruppo di prodotti «detersivi per bucato» è assegnato il numero di codice «6».

Articolo 6

La decisione 2003/200/CE è abrogata.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 6, le domande relative all’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «detersivi per bucato» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2003/200/CE.

2.   Le domande per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai prodotti appartenenti al gruppo «detersivi per bucato» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, entro e non oltre il 30 aprile 2011 possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2003/200/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.

Queste domande sono valutate conformemente ai criteri su cui si basano.

3.   Se l’Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2003/200/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2011.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)   GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)   GU L 187 del 20.7.1999, pag. 52.

(3)   GU L 76 del 22.3.2003, pag. 25.


ALLEGATO

QUADRO DI RIFERIMENTO

Finalità dei criteri

I criteri intendono in primo luogo promuovere prodotti che esercitano un impatto contenuto sugli ecosistemi acquatici, che contengono un quantitativo limitato di sostanze pericolose e il cui rendimento sia stato sottoposto a prova. I criteri mirano inoltre a ridurre il consumo energetico del lavaggio, poiché promuovono prodotti efficaci a basse temperature.

CRITERI

Si stabiliscono criteri per ciascuno degli aspetti in appresso:

1.

Prescrizioni di dosaggio

2.

Tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione (VCD)

3.

Biodegradabilità dei composti organici

4.

Sostanze e miscele escluse o limitate

5.

Requisiti per l’imballaggio

6.

Rendimento di lavaggio (idoneità all’uso)

7.

Punti

8.

Informazione dei consumatori

9.

Informazioni presenti sul marchio UE di qualità ecologica

1.   Valutazione e verifica:

a)   Requisiti

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Ove possibile, le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l’organismo competente che esamina la domanda ritiene che siano equivalenti.

L’appendice I si riferisce al nuovo database sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID), ove sono elencati i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detersivi, e che costituirà la base di riferimento per ottenere i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per la valutazione della biodegradabilità degli ingredienti. Per quanto attiene alle sostanze non presenti nell’elenco DID, si forniscono orientamenti circa le modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti. La versione aggiornata dell’elenco DID è disponibile sul sito web dell’Ecolabel UE e attraverso i siti web di ciascun organismo competente.

All’occorrenza, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

b)   Soglie di misurazione

Le sostanze costitutive la cui concentrazione eccede lo 0,010 % in peso del preparato devono soddisfare i criteri ecologici.

Per quanto concerne i conservanti, le sostanze coloranti e le fragranze, è necessario il rispetto dei criteri indipendentemente dalla loro concentrazione, eccettuato il criterio 4 b) relativo alle sostanze e alle miscele escluse o limitate.

Le sostanze impiegate sono definite come tutte le sostanze presenti nel prodotto, compresi gli additivi (per esempio conservanti o agenti stabilizzanti) presenti negli ingredienti. Devono soddisfare i criteri anche le impurità derivate dalla produzione delle materie prime, presenti in concentrazioni superiori allo 0,010 % in peso della formulazione finale.

Quando le istruzioni di dosaggio presenti sull’imballaggio contemplano sia il prelavaggio, sia il successivo lavaggio, oltre al lavaggio semplice a ciclo unico, anche il dosaggio complessivo (prelavaggio e lavaggio) deve soddisfare i criteri ecologici.

Se il prodotto è dotato di una pellicola idrosolubile che non deve essere rimossa prima del lavaggio, detta pellicola deve essere considerata parte della formulazione del prodotto ai fini di tutti i requisiti.

2.   Unità funzionale

L’unità funzionale per questo gruppo di prodotti deve essere espressa in g/kg di bucato (grammi per kilogrammo di bucato).

3.   Dosaggio di riferimento

Nel caso dei detersivi normali e dei detersivi per capi colorati, ai fini del calcolo dei criteri ecologici e per la prova del rendimento di lavaggio si utilizza come dose di riferimento la dose consigliata ai consumatori dal produttore per una durezza dell’acqua pari a 2,5 mmol CaCO3/l e per tessuti «normalmente sporchi». Per i detersivi normali e i detersivi per capi colorati il riferimento è a un dosaggio per carico di 4,5 kg a secco in lavatrice.

Nel caso dei detersivi delicati, per il calcolo dei criteri ecologici e per la prova del rendimento di lavaggio si utilizza come dose di riferimento la dose consigliata ai consumatori dal produttore per una durezza dell’acqua pari a 2,5 mmol CaCO3/l e per tessuti «poco sporchi». Per i detersivi delicati il riferimento è a un dosaggio per carico di 2,5 kg a secco in lavatrice.

Se il dosaggio raccomandato è indicato per carichi diversi dai predetti, il dosaggio di riferimento impiegato ai fini del calcolo dei criteri ecologici deve tuttavia corrispondere al carico normale. Se negli Stati membri in cui il detersivo è commercializzato la durezza dell’acqua non è uguale a 2,5 mmol CaCO3/l, il richiedente deve specificare la dose utilizzata come riferimento.

Requisiti relativi alla valutazione e alla verifica dell’unità funzionale 2) e del dosaggio di riferimento 3): devono essere comunicati all’organismo competente la formulazione integrale comprensiva della marca commerciale, la denominazione chimica, il numero CAS, il numero DID (*1), la quantità impiegata compresa ed esclusa l’acqua nonché la funzione di tutti gli ingredienti del prodotto, indipendentemente dalla concentrazione. Si deve inoltre presentare all’organismo competente un campione della grafica, comprensiva delle raccomandazioni di dosaggio.

Le schede di sicurezza di ciascun ingrediente devono essere fornite all’organismo competente conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

L’elenco DID è reperibile sul sito web del marchio UE di qualità ecologica: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

I CRITERI DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL’UNIONE EUROPEA

Criterio 1 —   Requisiti di dosaggio

Il dosaggio corrisponde al dosaggio raccomandato espresso in g/kg di bucato (polvere/pastiglie) o in ml/kg di bucato (liquidi). Deve essere impiegato il dosaggio raccomandato per una durezza dell’acqua pari a 2,5 mmol CaCO3/l, rispettivamente per tessuti normalmente sporchi (detersivi normali e detersivi per capi colorati) e tessuti poco sporchi (detersivi delicati).

Il dosaggio non deve eccedere i seguenti quantitativi:

Tipo di prodotto

Dosaggio, polvere/pastiglie

Dosaggio, liquidi/gel

Detersivo per bucato normale, detersivo per capi colorati

17,0 g/kg di bucato

17,0 ml/kg di bucato

Detersivo delicato

17,0 g/kg di bucato

17,0 ml/kg di bucato

Smacchiatore (solo pretrattamento)

2,7 g/kg di bucato

2,7 ml/kg di bucato (*2)

Se sono applicabili le raccomandazioni sia per il prelavaggio, sia per il successivo lavaggio, il dosaggio complessivo raccomandato (prelavaggio e lavaggio successivo) deve rispettare il livello di dosaggio massimo.

Valutazione e verifica: formulazione integrale del prodotto, dell’etichetta o della grafica comprensiva di istruzioni. Deve essere indicata la densità (g/ml) per tutti i prodotti (sia sull’imballaggio o in una scheda di sicurezza).

Criterio 2 —   Tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione (VCD)

Il volume critico di diluizione non deve essere superiore ai limiti in appresso (VCDcronico):

Tipo di prodotto

VCDcronico

Detersivo per bucato normale, detersivo per capi colorati (tutte le forme)

35 000  l/kg di bucato

Detersivo delicato (tutte le forme)

20 000  l/kg di bucato

Smacchiatore (solo pretrattamento)

3 500  l/kg di bucato (*3)

Per ciascun ingrediente (i) si calcola la tossicità del volume critico di diluizione (VCDcronico) mediante la seguente equazione:

Formula

in cui

peso(i)= peso dell’ingrediente per dose raccomandata

DF= fattore di degradazione

TF= fattore di tossicità cronica della sostanza quale dichiarata nell’elenco DID.

Nel calcolo del VCD si devono includere inoltre i conservanti, gli agenti coloranti e le fragranze presenti nel prodotto anche se in concentrazione inferiore allo 0,010 % (100 ppm).

Valutazione e verifica: calcolo del VCDcronico del prodotto. Sul sito web dell’Ecolabel UE è disponibile una tabella per calcolare il valore del VCD.

I valori dei parametri DF e TF sono indicati nel database sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID). Se la sostanza non è ripresa nell’elenco DID, i parametri devono essere calcolati con l’ausilio degli orientamenti presenti nella parte B dell’elenco DID, allegando la documentazione pertinente.

Criterio 3 —   Biodegradabilità delle sostanze organiche

Il contenuto nel prodotto di sostanze organiche non biodegradabili in ambiente aerobico (non immediatamente biodegradabili, aNBO) e/o non biodegradabili in ambiente anaerobico (anNBO) non deve superare i limiti in appresso:

aNBO

Tipo di prodotto

aNBO, polvere

aNBO, liquidi/gel

Detersivo per bucato normale,

detersivo per capi colorati

1,0 g/kg di bucato

0,55 g/kg di bucato

Detersivo delicato

0,55 g/kg di bucato

0,30 g/kg di bucato

Smacchiatore (solo pretrattamento) (*4)

0,10 g/kg di bucato

0,10 g/kg di bucato


anNBO

Tipo di prodotto

anNBO, polvere

anNBO, liquido/gel

Detersivo per bucato normale,

detersivo per capi colorati

1,3 g/kg di bucato

0,70 g/kg di bucato

Detersivo delicato

0,55 g/kg di bucato

0,30 g/kg di bucato

Smacchiatore (solo pretrattamento) (*5)

0,10 g/kg di bucato

0,10 g/kg di bucato

Valutazione e verifica: calcolo dei valori aNBO e anNBO del prodotto. Sul sito web dell’Ecolabel UE è disponibile una tabella per calcolare i valori aNBO e anNBO.

Fare riferimento all’elenco DID. Per quanto concerne gli ingredienti non presenti nell’elenco DID, occorre fornire dati pertinenti tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di prove significative che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali ingredienti. Cfr. appendice I.

NB: la TAED deve essere considerata anaerobicamente biodegradabile.

Criterio 4 —   Sostanze e miscele escluse o limitate

a)   Ingredienti specifici esclusi

Il prodotto non deve contenere i seguenti ingredienti, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione:

Fosfati

EDTA (etilendiamminatetracetato)

Muschi azotati e muschi policiclici

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità debitamente compilata e firmata.

b)   Sostanze e miscele pericolose

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo all’Ecolabel UE, il prodotto o le sue parti non devono contenere sostanze o preparati/miscele rispondenti ai criteri per la classificazione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indicate oltre, né sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Elenco delle indicazioni di pericolo:

Indicazione di pericolo GHS (2)

Frase di rischio UE (3)

H300 Mortale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Mortale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Mortale se inalato

R23/26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

R60/61/60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R60/63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61/62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20/21/22

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/25/24/23

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/20/21/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

Sostanze sensibilizzanti

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

Il presente criterio si applica a tutti gli ingredienti presenti in concentrazione uguale o superiore allo 0,010 %, compresi i conservanti, gli agenti coloranti e le fragranze.

Le sostanze o miscele la cui lavorazione ne modifica le proprietà (per esempio non sono più biodisponibili, subiscono un mutamento chimico) in un modo che elimina il rischio identificato sono esonerate dal predetto requisito.

Deroghe: le sostanze o miscele che seguono sono esplicitamente esonerate da detto requisito:

Tensioattivi

In concentrazione < 25 % nel prodotto

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R 50

Biocidi usati a fini di conservazione (*6)

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

R51-53

Fragranze

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

Biocidi usati a fini di conservazione (*6)

Enzimi (*7)

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

Catalizzatori sbiancanti (*7)

Enzimi (*7)

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

Catalizzatori sbiancanti (*7)

NTA come impurità in MGDA e GLDA (*8)

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

Sbiancanti ottici (solo per detersivo per bucato normale)

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente l’esatta formulazione del prodotto. Il richiedente deve inoltre fornire una dichiarazione di conformità a tale criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori di materie prime e copie delle schede di sicurezza pertinenti per le sostanze o le miscele.

c)   Sostanze elencate conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non si concedono deroghe all’esclusione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 presenti nelle miscele in concentrazione superiore allo 0,010 %.

Valutazione e verifica: l’elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco delle sostanze candidate, stabilito ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, è reperibile all’indirizzo che segue: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Alla data della domanda si deve fare riferimento all’elenco. Il richiedente deve fornire all’organismo competente l’esatta formulazione del prodotto. Il richiedente deve inoltre fornire una dichiarazione di conformità a tale criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente, quale le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori di materie prime e copie delle schede di sicurezza pertinenti per le sostanze o le miscele.

d)   Ingredienti specifici soggetti a limitazioni — fragranze

Ciascun ingrediente aggiunto al prodotto in qualità di fragranza deve essere prodotto e trattato conformemente al codice di buona pratica dell’International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi, IFRA). Il codice è reperibile sul sito web dell’IFRA: http://www.ifraorg.org.

Il produttore è tenuto a seguire le raccomandazioni normative dell’IFRA relative ai divieti, alle restrizioni all’uso e ai criteri di purezza specificati per le materie prime.

Le fragranze soggette alla prescrizione di dichiarazione disposta dal regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai detersivi (allegato VII) e che non siano già state escluse a norma del criterio 4 b) e le (altre) fragranze classificate H317/R43 («Può provocare una reazione allergica della pelle») e/o H334/R42 («Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato») non possono essere presenti in quantità superiori o uguali allo 0,010 % (≥ 100 ppm) per sostanza.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità firmata nella quale si indica il quantitativo di fragranze nel prodotto. Il richiedente deve altresì fornire una dichiarazione del produttore di fragranze ove si precisa il contenuto di ciascuna sostanza nelle fragranze elencata all’allegato III, parte I, della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, nonché il contenuto di (altre) sostanze classificate secondo le frasi di rischio H317/R43 e/o H334/R42.

e)   Biocidi

i)

Il prodotto può contenere biocidi al solo fine di esercitare un’azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Non applicabile ai tensioattivi dotati anche di proprietà biocide.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti i conservanti eventualmente aggiunti, insieme a informazioni sulla loro esatta concentrazione nel prodotto finale. Il produttore o fornitore dei conservanti deve fornire informazioni sulla dose necessaria per la conservazione del prodotto (per esempio i risultati di un challenge test o equivalente).

ii)

È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull’imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un’azione antimicrobica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve trasmettere all’organismo competente il testo e la grafica che compaiono su ogni tipo di imballaggio e/o un campione di ciascun tipo di imballaggio.

Criterio 5 —   Requisiti di imballaggio

a)   Rapporto peso/utilità (RPU)

Il rapporto peso/utilità del prodotto non deve superare i seguenti valori:

Tipo di prodotto

RPU

Polveri

1,2 g/kg di bucato

Altri (per esempio liquidi, gel, pastiglie, capsule)

1,5 g/kg di bucato

Il RPU deve essere calcolato per il solo imballaggio primario (comprensivo di coperchi, tappi e spruzzatori/pompe a mano) per mezzo della formula che segue:

Formula

Dove:

Wi

=

peso (in g) dell’imballaggio (i) compresa l’eventuale etichetta.

Ui

=

peso (in g) dei materiali non riciclati (vergini) nell’imballaggio (i). Se la proporzione di materiali non riciclati nell’imballaggio è pari a 0 %, allora Ui = Wi.

Di

=

numero di unità funzionali contenute nell’imballaggio (i). Unità funzionale = dosaggio in g/kg di bucato.

ri

=

coefficiente di riciclaggio, ossia il numero di volte che l’imballaggio (i) è riutilizzato per gli stessi fini attraverso un sistema di vuoti a rendere o di ricarica. Il valore di r per difetto è pari a 1 (= nessun riutilizzo). È possibile utilizzare un valore superiore nel calcolo solo nel caso il richiedente sia in grado di documentare che l’imballaggio è riutilizzato per lo stesso fine.

Deroghe:

Gli imballaggi in plastica/carta/cartone contenenti oltre l’80 % di materiali riciclati sono esonerati da detta prescrizione.

L’imballaggio è considerato riciclato se le materie prime con le quali è stato prodotto sono state ottenute presso produttori di imballaggi in fase di distribuzione o di commercializzazione. Nel caso in cui le materie prime siano gli scarti industriali derivati dal processo produttivo dello stesso produttore di materiali, il materiale non è considerato riciclato.

Valutazione e verifica: calcolo del CPU del prodotto. Sul sito web dell’Ecolabel UE è disponibile una tabella per calcolarne il valore. Indicazione del contenuto per i materiali riciclati nell’imballaggio. Per l’approvazione dell’imballaggio di ricarica, il richiedente e/o il dettagliante devono documentare la disponibilità (attuale e futura) delle ricariche sul mercato.

b)   Imballaggio di plastica

Nell’imballaggio di plastica è ammesso il solo uso di ftalati che siano stati sottoposti a valutazione del rischio al momento della domanda e che non siano stati classificati secondo il criterio 4 b) e relative combinazioni.

c)   Etichettatura dell’imballaggio di plastica

Per consentire l’identificazione delle diverse parti dell’imballaggio a fini di riciclaggio, le parti in plastica dell’imballaggio primario devono essere contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente. I tappi e le pompe non sono soggetti a questo obbligo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità debitamente compilata e firmata.

Criterio 6 —   Rendimento di lavaggio (idoneità all’uso)

Il prodotto deve soddisfare i requisiti di rendimento indicati per il tipo di prodotto in questione conformemente all’ultima versione delle prove di rendimento dei detersivi per bucato dotati dell’Ecolabel UE reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/laundry_detergents_en.htm

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova da cui risulti che il prodotto soddisfa i requisiti minimi definiti in tale prova.

Criterio 7 —   Punti

a)   Detersivi per bucato normale, detersivi per capi colorati

Si devono conseguire almeno 3 punti ai sensi della tabella sottostante. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 8 punti per i prodotti utilizzabili in acqua fredda, 7 punti per i prodotti a bassa temperatura e 6 punti per gli altri prodotti.

Profilo climatico

Prodotti per acqua fredda (rendimento di lavaggio documentato a ≤ 20 °C)

2P

Prodotti a bassa temperatura (rendimento di lavaggio documentato fra 20 °C e 30 °C)

1P

Dosaggio massimo

Dosaggio massimo ≤ 14 g/kg di bucato (polvere, pastiglie) o ≤ 14 ml/kg di bucato (liquidi, gel)

2P

Dosaggio massimo ≤ 16 g/kg di bucato (polvere, pastiglie) o ≤ 16 ml/kg di bucato (liquidi, gel)

1P

VCD

VCDcronico < 25 000  l/kg di bucato

2P

VCDcronico compreso fra 25 000 e 30 000  l/kg di bucato

1P

aNBO

aNBO ≤ 75 % del valore limite

1P

anNBO

anNBO ≤ 75 % del valore limite

1P

Punteggio minimo da conseguire per ottenere il marchio di qualità ecologica dell’Unione europea

3P

b)   Detersivi per bucato delicato

Si devono conseguire almeno 3 punti ai sensi della tabella sottostante. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 8 punti per i prodotti utilizzabili in acqua fredda, 7 punti per i prodotti a bassa temperatura e 6 punti per gli altri prodotti.

Profilo climatico

Prodotti per acqua fredda (rendimento di lavaggio documentato a ≤ 20 °C)

2P

Prodotti a bassa temperatura (rendimento di lavaggio documentato fra > 20 °C e < 30 °C)

1P

Dosaggio massimo

Dosaggio massimo ≤ 14 g/kg di bucato (polvere, pastiglie) o ≤ 14 ml/kg di bucato (liquidi, gel)

2P

Dosaggio massimo ≤ 16 g/kg di bucato (polvere, pastiglie) o ≤ 16 ml/kg di bucato (liquidi, gel)

1P

VCD

VCDcronico < 15 000  l/kg di bucato

2P

VCDcronico compreso fra 15 000 e 18 000  l/kg di bucato

1P

aNBO

aNBO ≤ 75 % del valore limite

1P

anNBO

anNBO ≤ 75 % del valore limite

1P

Punteggio minimo da conseguire per ottenere il marchio di qualità ecologica dell’Unione europea

3P

Valutazione e verifica: calcolo della somma dei punti conseguiti per il prodotto. Sul sito web dell’Ecolabel UE è disponibile una tabella per calcolare tale valore.

Criterio 8 —   Informazioni per i consumatori

a)   Istruzioni per il dosaggio

È necessario specificare le dosi consigliate per tessuti «normalmente sporchi» e «molto sporchi» e per i diversi gradi di «durezza» dell’acqua relativi ai paesi interessati, riferite al peso dei tessuti (non applicabile agli smacchiatori).

La differenza fra le dosi consigliate per un grado di durezza dell’acqua pari a 1 (dolce) e tessuti «normalmente sporchi» e quelle per il grado massimo di durezza dell’acqua (3 o 4) e tessuti «molto sporchi» non deve essere superiore a 2 (non applicabile agli smacchiatori).

La dose di riferimento utilizzata per la prova del rendimento del lavaggio e per la valutazione del rispetto dei criteri ecologici relativi agli ingredienti è la dose consigliata per tessuti «normalmente sporchi» e per una durezza dell’acqua corrispondente a 2,5 mmol CaCO3/l.

Se le dosi consigliate si riferiscono unicamente a una durezza dell’acqua inferiore a 2,5 mmol CaCO3/l, la dose massima consigliata per tessuti «normalmente sporchi» deve essere inferiore alla dose di riferimento indicata nella prova del rendimento del lavaggio (durezza dell’acqua pari a 2,5 mmol CaCO3/l).

b)   Informazioni da riportare sulla confezione

Sulla confezione dei prodotti contrassegnati con l’Ecolabel UE e che appartengono a questo gruppo di prodotti (eccettuati gli smacchiatori) devono essere riportate le seguenti raccomandazioni di lavaggio (o equivalenti), che possono essere presenti sotto forma di testo o di simboli:

«—

Lavare alla temperatura più bassa possibile

Lavare sempre a pieno carico

Dosare in base al livello di sporco e alla durezza dell’acqua, seguire le istruzioni di dosaggio

In caso di allergia alla polvere di casa, lavare sempre la biancheria da letto a 60 °C. Aumentare la temperatura di lavaggio a 60 °C in caso di malattie infettive.

Se usato seguendo queste istruzioni, il prodotto con l’Ecolabel UE contribuisce a ridurre l’inquinamento idrico, la produzione di rifiuti e il consumo di energia.»

c)   Dichiarazioni sulla confezione

Di norma occorre documentare le dichiarazioni riportate sulla confezione attraverso prove di rendimento o altra documentazione pertinente, relative per esempio all’efficacia a basse temperature, alla rimozione di determinati tipi di macchie, ai benefici per taluni tipi o colori di tessuto o altre dichiarazioni di proprietà/benefici particolari del prodotto.

A titolo di esempio, se un prodotto dichiara un’efficacia a 20 °C, la prova di rendimento deve essere effettuata a ≤ 20 °C (e analogamente per le dichiarazioni di temperature diverse inferiori a 30 °C).

A titolo di esempio, se un prodotto dichiara un’efficacia rispetto a un determinato tipo di macchia, è necessaria una documentazione corredata di una prova di rendimento.

d)   Informazioni sulla confezione, requisiti supplementari per gli smacchiatori

Non è possibile attribuire al prodotto capacità smacchianti per le quali non è stata effettuata alcuna prova di rendimento.

Valutazione e verifica (a-d): il richiedente deve fornire un campione dell’etichetta del prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio. Le dichiarazioni relative al prodotto devono essere documentate attraverso rapporti di prova o altra documentazione pertinente.

Criterio 9 —   Informazioni presenti sul marchio UE di qualità ecologica

L’etichetta facoltativa recante una casella di testo deve presentare il testo che segue:

«—

Impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici

Uso limitato di sostanze pericolose

Rendimento del lavaggio verificato.»

Gli orientamenti per l’uso dell’etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for use of the Ecolabel logo» sul sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione di tale etichetta.


(*1)  Il numero DID rappresenta il numero dell’ingrediente nell’elenco DID («database sugli ingredienti dei detersivi») ed è utilizzato per determinare la conformità ai criteri 2 e 3. Cfr. appendice I.

(1)   GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(*2)  Dose media stimata da usare ai fini del calcolo del VCD. Il dosaggio effettivo dipende dal numero di macchie in un dato carico di bucato. La dose stimata si basa su un dosaggio di 2 ml per applicazione e 6 applicazioni per carico di bucato di 4,5 kg (smacchiatore liquido).

(*3)  La dose stimata si basa su un dosaggio di 2 ml per applicazione e 6 applicazioni per carico di bucato di 4,5 kg (smacchiatore liquido). I prodotti dosati quali per esempio polveri o pasta devono rispettare lo stesso limite del VCD.

(*4)  Il limite aNBO si basa su un dosaggio stimato di 2 ml per applicazione e 6 applicazioni per carico di bucato di 4,5 kg (smacchiatore liquido).

(*5)  Il limite anNBO si basa su un dosaggio stimato di 2 ml per applicazione e 6 applicazioni per carico di bucato di 4,5 kg (smacchiatore liquido).

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio adeguata al regolamento REACH conformemente alla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 1999/45/CE del parlamento europeo e del Consiglio quale modificata

(*6)  Di cui al criterio 4 e). Tale esonero è applicabile a condizione che i potenziali di bioaccumulo dei biocidi siano caratterizzati da un logPow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) inferiore a 3,0 o da un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato in via sperimentale inferiore o uguale a 100.

(*7)  Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.

(*8)  In concentrazione inferiore all’1,0 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10 %.

Appendice I

Database sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID)

L’elenco DID (parte A) è un elenco che presenta informazioni relative alla tossicità acquatica e alla biodegradabilità degli ingredienti di norma utilizzati nelle formulazioni dei detersivi. L’elenco comprende informazioni relative alla tossicità e alla biodegradabilità di una serie di sostanze utilizzate nei prodotti per il lavaggio e la pulizia. L’elenco non è esaustivo, ma la parte B fornisce orientamenti relativi alla determinazione dei parametri di calcolo pertinenti per le sostanze non riprese nell’elenco DID, quali il fattore di tossicità (TF) e il fattore di degradazione (DF) impiegati nel calcolo del volume critico di diluizione. L’elenco in questione è una fonte generale di informazioni e le sostanze in esso presenti non sono automaticamente approvate per l’uso nei prodotti recanti il marchio UE di qualità ecologica. L’elenco DID (parti A e B) è reperibile sul sito web del marchio UE di qualità ecologica.

Per le sostanze in merito alle quali non vi sono dati relativi alla tossicità e alla biodegradabilità, ai fini della valutazione del TF e del DF è consentito il ricorso alle analogie strutturali con sostanze analoghe. Tali analogie strutturali devono essere approvate dall’organismo competente per il rilascio dell’autorizzazione ad avvalersi del marchio UE di qualità ecologica. In alternativa è possibile applicare l’approccio meno favorevole, avvalendosi dei parametri che seguono:

Approccio meno favorevole:

 

Tossicità acuta

Tossicità cronica

Degradazione

Componente

EC50/LC50

SF(acuta)

TF(acuta)

NOEC (*1)

SF(cronica)  (*1)

TF(cronica)

DF

Aerobica

Anaerobica

«Denominazione»

1  mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Documentazione di biodegradabilità rapida

Si devono applicare i seguenti metodi di prova di biodegradabilità rapida:

1)

Fino al 1o dicembre 2010 e durante il periodo di transizione dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015:

 

I metodi di prova di biodegradabilità rapida disposti dalla direttiva 67/548/CEE, in particolare i metodi illustrati nell’allegato V.C4 di detta direttiva o i relativi metodi di prova equivalenti OCSE 301 A-F o le relative prove ISO equivalenti.

 

Non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni per i tensioattivi. Per le prove di cui all’allegato V.C4-A e C4-B della direttiva 67/548/CEE (nonché per gli equivalenti OCSE 301 A ed E e per gli equivalenti ISO) la percentuale minima necessaria è del 70 %, mentre per le prove C4-C, D, E e F (nonché per le equivalenti OCSE 301 B, C, D ed F e per le equivalenti ISO) è del 60 %.

2)

Successivamente al 1o dicembre 2015 e nel periodo di transizione dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015:

I metodi di prova disposti dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

Documentazione della biodegradabilità anaerobica

La prova di riferimento per la degradabilità anaerobica deve essere il metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o un metodo equivalente, la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno pari al 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale pari al 60 % in condizioni anaerobiche, è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico pertinente.

Estrapolazioni per le sostanze non incluse nell’elenco DID

Per fornire la necessaria documentazione relativa alla biodegradabilità anaerobica di ingredienti che non figurano nell’elenco DID, è possibile procedere come segue:

1)

Ricorrere a estrapolazioni ragionevoli. Utilizzare i risultati di prova ottenuti con una determinata materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi dotati di strutture simili. Laddove la biodegradabilità anaerobica di un determinato tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata accertata sulla base dell’elenco DID, si può presumere che anche i tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche [per esempio il C12-15 A 1-3 EO solfato (n. 8 dell’elenco DID) è biodegradabile in condizioni anaerobiche, sicché si può ipotizzare una biodegradabilità anaerobica simile anche per il C12-15 A 6 EO solfato]. Laddove la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo è stata accertata mediante un metodo di prova adeguato, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a comprova dell’analoga biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternario contenenti legami esterei nella o nelle catene alchiliche).

2)

Effettuare una prova di accertamento (screening test) della degradabilità anaerobica. Qualora siano necessarie nuove prove, si effettua una prova di accertamento della degradabilità anaerobica ricorrendo al metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o a metodi equivalenti.

3)

Effettuare prove di degradabilità a basso dosaggio. Qualora siano necessarie nuove prove e in caso di problemi sperimentali durante la prova di accertamento della degradabilità anaerobica (per esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze sottoposte a prova) è opportuno ripetere la prova utilizzando dosi ridotte di tensioattivo e controllando la degradazione mediante misurazioni con il metodo del carbonio C14 o analisi chimiche. Le prove a basso dosaggio possono essere effettuate utilizzando il metodo OCSE 308 (agosto 2000) o metodi equivalenti.


(*1)  In mancanza di dati accettabili relativi alla tossicità cronica, le colonne contrassegnate in questo modo rimangono vuote. In tal caso, il fattore TF(cronica) è definito pari al fattore TF(acuta).