ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.108.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 108

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
28 aprile 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda

1

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

1

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014

2

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2011 del Consiglio, del 19 aprile 2011, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 406/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2380/2001 per quanto concerne la composizione dell’additivo per mangimi maduramicina ammonio alfa ( 1 )

11

 

*

Regolamento (UE) n. 407/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di alcuni regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativi all’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati ( 1 )

13

 

*

Regolamento (UE) n. 408/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione ( 1 )

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 619/2008 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

24

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

26

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo del mese di aprile 2011

28

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione 2011/56/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva ciproconazolo e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione ( 1 )

30

 

*

Direttiva di esecuzione 2011/57/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva fluometuron e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione ( 1 )

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/1


Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda

Le procedure necessarie all’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda (1), firmato a Bruxelles il 28 luglio 2010 e provvisoriamente applicabile dal 1o marzo 2011, sono state completate il 7 marzo 2011. Tale protocollo, conformemente al suo articolo 3, secondo paragrafo, entrerà pertanto in vigore il 1o maggio 2011.


(1)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 14.


28.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/1


Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

Le procedure necessarie all’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (1), firmato a Bruxelles il 28 luglio 2010 e provvisoriamente applicabile dal 1o marzo 2011, sono state completate il 7 marzo 2011. Tale protocollo, conformemente al suo articolo 5, secondo paragrafo, entrerà pertanto in vigore il 1o maggio 2011.


(1)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 18.


28.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/2


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014

Le procedure necessarie all’entrata in vigore dell’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 (1), firmato a Bruxelles il 28 luglio 2010 e provvisoriamente applicabile dal 1o gennaio 2011, sono state completate il 7 marzo 2011. Tale protocollo, conformemente al suo articolo 9, secondo paragrafo, entrerà pertanto in vigore il 1o maggio 2011.


(1)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 10.


28.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/2


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014

Le procedure necessarie all’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014 (1), firmato a Bruxelles il 28 luglio e il 19 agosto 2010 e provvisoriamente applicabile dal 1o gennaio 2011, sono state completate il 7 marzo 2011. Tale accordo, conformemente al suo articolo 3, secondo paragrafo, entrerà pertanto in vigore il 1o maggio 2011.


(1)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 4.


REGOLAMENTI

28.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 405/2011 DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2011

che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1261/2010 (2) («il regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India.

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata in data 15 febbraio 2010 dall’Associazione europea della siderurgia (Eurofer) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso superiore al 25 %, della produzione totale dell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile.

(3)

Come indicato al considerando 23 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze che si prestano per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

1.2.   Fase successiva della procedura

(4)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione di misure compensative provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a cercare tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive. Se ritenute pertinenti, tutte le osservazioni orali e scritte inviate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione.

(5)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si è voluta l’imposizione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinate barre d’acciaio inossidabile originarie dell’India e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Dopo la divulgazione delle presenti informazioni definitive, alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni.

1.3.   Parti interessate al procedimento

(6)

In mancanza di osservazioni riguardanti le parti interessate al procedimento, vengono qui confermati i considerando da 5 a 22 del regolamento provvisorio.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(7)

Si ricorda che, come afferma il considerando 24 del regolamento provvisorio, «il prodotto in esame» è definito barre di acciaio inossidabile (stainless steel bars and rods — SSB), semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, originarie dell’India, che rientrano attualmente nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89.

(8)

Un produttore esportatore in India sostiene che le SSB di sezione circolare inferiore a 80 mm ma al di fuori della fascia di tolleranza compresa tra H6 e H11 andrebbero escluse dall’inchiesta perché non rientrano nella gamma del prodotto.

(9)

L’argomento è stato respinto perché la gamma del prodotto non è riferita a una serie di tolleranze. Il numero di controllo del prodotto (NCP) nel questionario contiene una casella per tolleranze limitata alle grandezze da H6 ad H11 ma solo a scopo di comparazione e senza conseguenze vincolanti per il prodotto oggetto dell’inchiesta. Si conclude perciò che i prodotti al di fuori della fascia di tolleranza compresa tra H6 e H11 non debbano essere esclusi.

(10)

Si noti che ai fini del calcolo dei margini di sovvenzione e di pregiudizio, si è tenuto conto dei prodotti al di fuori della fascia di tolleranza compresa tra H6 e H11.

2.2.   Prodotto simile

(11)

In mancanza di osservazioni relative al prodotto simile, si conferma il considerando 25 del regolamento provvisorio.

3.   SOVVENZIONI

3.1.   Introduzione

(12)

Nel considerando 26 del regolamento provvisorio si faceva riferimento ai seguenti regimi che si presume permettessero la concessione di sovvenzioni:

a)

regime di credito sui dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme);

b)

regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme);

c)

regime di esenzione dal dazio d’importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme);

d)

regime per le unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units Scheme);

e)

regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme).

(13)

L’industria dell’Unione ha sollevato la questione se la Commissione avesse omesso di considerare una serie di regimi di sovvenzione e ha ritenuto, in conclusione, che le sovvenzioni effettivamente riscosse dall’industria indiana fossero sottostimate.

(14)

In risposta, si noti che la denuncia conteneva numerosi regimi nazionali e locali, inclusi nel questionario inviato ai produttori esportatori dell’India ed esaminati dalla Commissione. È emerso tuttavia che produttori esportatori indagati e inseriti nel campione avevano ricevuto sovvenzioni solo per i regimi elencati nel considerando 12.

(15)

L’industria dell’Unione ha anche sostenuto che le conclusioni della Commissione contraddicono risultanze del ministero per il commercio degli USA (Department of Commerce — US DOC) contenute in recenti procedimenti compensativi su determinate esportazioni di acciaio dall’India, da cui emergono sovvenzioni molto maggiori. Va notato in proposito che tali risultanze si riferiscono a un prodotto diverso e riguardano un diverso periodo d’inchiesta. L’argomentazione è stata perciò respinta.

(16)

In mancanza di altre osservazioni, i considerando da 26 a 28 del regolamento provvisorio vengono confermati.

3.2.   Regime di credito sui dazi d’importazione («DEPBS»)

(17)

Molte parti sostengono che il DEPBS non vada considerato una sovvenzione compensabile: scopo del regime sarebbe di compensare dazi doganali applicati alle importazioni. Come spiegato nel considerando 38 del regolamento provvisorio, questo regime non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conforme alle disposizioni dell’allegato I, punto i), dell’allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente nel processo di produzione le merci importate in esenzione dai dazi e l’importo del credito non è calcolato in funzione di fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano usati nel processo di produzione del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione, ai sensi dell’allegato I, punto i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, l’esportatore può usufruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l’esportatore esporti semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato locale e non importano alcun prodotto utilizzabile come fattore di produzione sono quindi ammessi a beneficiare del DEPBS. Tali argomenti sono stati pertanto respinti.

(18)

In caso di vendita della licenza DEPB, una parte ha sostenuto che il prezzo di vendita effettivo era inferiore al valore della licenza e che il beneficio era quindi inferiore. Si noti in proposito che il beneficio del regime è stato calcolato in base all’importo del credito concesso nella licenza indipendentemente dal fatto che la licenza sia stata usata per compensare dazi doganali sulle importazioni o che essa sia stata realmente venduta. Si ritiene che vendere una licenza a un prezzo inferiore al valore nominale sia una mera decisione commerciale che non modifica l’importo del beneficio ricevuto a titolo del regime. Tale argomentazione è stata perciò respinta.

(19)

Una parte ha poi sostenuto che anche considerando compensativo il DEPBS, il beneficio ricevuto a titolo del regime non andrebbe basato sul valore all’esportazione ma sull’uso effettivo della licenza DEPB. In proposito si ricordi che ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensativa era calcolato in termini di beneficio del ricevente durante il PI. Si suppone cioè che il ricevente ottenga il beneficio nel momento in cui effettua una transazione commerciale ai sensi di questo regime. In quel momento, il governo dell’India (GOI) è tenuto a rinunciare ai dazi doganali: ciò rappresenta un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali rilasciano una bolla di sortita per l’esportazione, indicante tra l’altro l’importo del credito DEPBS concesso per tale operazione di esportazione, il GOI non può più decidere se concedere o meno la sovvenzione. Poiché un’azienda sa che riceverà una sovvenzione a titolo del DEPBS, essa è in posizione di vantaggio perché può approfittare della sovvenzione e offrire prezzi inferiori. Il momento dell’esportazione è decisivo per determinare la concessione di un beneficio, e non l’utilizzo successivo, in quanto un esportatore che detiene un tale diritto acquisito si trova in una situazione finanziaria migliore. L’argomento è stato pertanto respinto.

(20)

In mancanza di altre osservazioni relative a questo regime, i considerando da 29 a 41 del regolamento provvisorio sono confermati.

3.3.   Regime di autorizzazione preventiva («AAS»)

(21)

Una parte ha sostenuto che l’AAS dovrebbe essere considerato un sistema di restituzione del dazio perché si usano materiali importati per produrre beni d’esportazione. In risposta, il considerando 54 del regolamento provvisorio spiega che il sottosistema usato nel presente caso non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni dell’allegato I, punto i), dell’allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il GOI non applica meccanismi o procedure di verifica efficaci atti a stabilire se e per quale importo si utilizzino fattori produttivi nella fabbricazione del bene esportato (cfr. allegato II, parte II, paragrafo 4, del regolamento di base; per i sistemi di restituzione sostitutiva, cfr. allegato III, parte II, paragrafo 2, del regolamento di base). Si ritiene inoltre che le norme SION (Standard Input Output Norms) per il prodotto in esame non siano sufficientemente precise e non possano rappresentare un sistema di verifica del consumo effettivo, perché la loro struttura non permette al GOI di verificare con sufficiente precisione le quantità di fattori produttivi consumate nella fabbricazione del prodotto esportato. Inoltre, il GOI non ha effettuato ulteriori esami basati sui fattori produttivi effettivamente consumati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace (allegato II, parte II, paragrafo 5, e allegato III, parte II, paragrafo, 3 del regolamento di base) tale esame sarebbe normalmente necessario. Il sottoregime è perciò compensabile e l’argomento è stato respinto.

(22)

Riguardo al calcolo dell’importo della sovvenzione, e contrariamente a quanto sostenuto da una parte, quando si fissa l’importo del beneficio compensabile occorre considerare il beneficio dell’AAS generato da prodotti diversi dal prodotto in esame. L’AAS non contiene obblighi che limitino l’uso del beneficio all’importazione in esenzione da dazio di fattori produttivi relativi ad un prodotto specifico. Il prodotto interessato può perciò beneficiare di tutti i crediti AAS accumulati.

(23)

In mancanza di altre osservazioni relative a questo regime, i considerando da 42 a 58 del regolamento provvisorio sono confermati.

3.4.   Regime di esenzione dal dazio d’importazione sui beni strumentali («EPCGS»)

(24)

In mancanza di altre osservazioni su questo regime, il considerando 59 del regolamento provvisorio viene confermato.

3.5.   Regime per le unità orientate all’esportazione («EOUS»)

(25)

Prima di affrontare le numerose osservazioni provenienti da aziende presenti nel campione catalogate come EOU, si ricorda che un’unità EOU ha essenzialmente l’obbligo (cfr. documenti FT-policy 2004-2009 e FT-policy 2009-2014) di realizzare un reddito netto in valuta straniera (NET foreign exchange — NFE): in un periodo di riferimento (5 anni) il valore totale delle merci esportate deve cioè essere superiore al valore totale delle merci importate. In linea di principio, tutte le imprese che si impegnano a esportare la loro intera produzione di beni o servizi possono rientrare nel regime EOUS.

(26)

In cambio, le unità orientate all’esportazione hanno diritto a numerose concessioni elencate al considerando 66 del regolamento provvisorio. Tali concessioni sono condizionate di diritto all’andamento delle esportazioni e sono perciò considerate specifiche e compensabili a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. L’obiettivo di esportazione di un’unità EOU di cui al punto 6.1 del documento FT-policy 2009-2014 è condizione indispensabile per ottenere le sovvenzioni.

(27)

Le esenzioni di cui beneficia un’unità EOU sono tutte condizionate di diritto all’andamento delle esportazioni. L’EOUS non può essere considerato un regime ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme severe di cui all’allegato I, punti h) e i), all’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base.

(28)

Inoltre, nulla conferma che il GOI disponga di meccanismi o procedure di verifica efficaci atti a confermare se e per quale importo fattori di produzione acquistati in esenzione da dazi o da imposte sulle vendite siano impiegati nella fabbricazione di un prodotto esportato (cfr. allegato II, parte II, paragrafo 4, del regolamento di base; per sistemi di restituzione sostitutiva, cfr. allegato III, parte II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Il sistema di verifica utilizzato mira a controllare l’obbligo del guadagno netto in valuta estera e non i consumi di importazioni nella produzione di beni esportati.

(29)

Secondo la parte titolare dello status di unità EOU, la compensabilità di un beneficio è subordinata a 2 condizioni: i) alla mancanza di un sistema di verifica; e ii) a una restituzione eccessiva. In risposta, si noti che per il GOI è essenziale dimostrare di aver istituito un efficace sistema di verifica che determini quali fattori produttivi siano stati consumati nel processo di produzione e per quali importi. L’assenza di un sistema di verifica efficace sarà affrontata oltre. Quanto alla questione della restituzione eccessiva, essa è rilevante solo se si è stabilito che un regime, in questo caso l’EOUS, è un regime di restituzione autentica dei dazi che soddisfa i requisiti dell’allegato I, parti II e III del regolamento di base. Come già spiegato al considerando 27, l’EOUS non può essere considerato un regime ammissibile di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base.

(30)

La parte ha poi sottolineato che il carattere generale del regime EOU permette di importare in esenzione doganale materie prime per esportare prodotti finali. Tale parte sostiene che il regime EOU sia assimilabile alla particolare procedura doganale del perfezionamento attivo, non a una restituzione dei dazi. E afferma che anche se il risultato dei due regimi è teoricamente identico (esportazione di beni che incorporano materie prime per le quali si è rinunciato al dazio d’importazione), esistono sostanziali differenze tra essi. A supporto di quanto affermato, la parte ha argomentato che, in un sistema di restituzione, l’esportatore ha il diritto di reclamare il rimborso o i dazi per le materie prime incorporate nei prodotti finali. Nel regime di perfezionamento attivo, l’esportatore è esente da tutti i dazi ma ha l’obbligo legale di pagare i dazi per prodotti finali acquistati sul mercato interno. La parte ha sostenuto che in quest’ultimo regime non può esistere una restituzione eccessiva.

(31)

In risposta, si noti innanzitutto che è possibile accertare l’esistenza di un pagamento in eccesso solo se esiste un sistema di verifica che controlli il consumo di beni importati nella produzione di beni da esportare. Quanto alla supposizione della parte secondo cui l’EOU non è un regime di restituzione di dazi, la nota 2 dell’allegato I del regolamento di base afferma chiaramente che ai fini del regolamento di base «la remissione o la restituzione del dazio (drawback)» comprende l’esenzione e il differimento totale o parziale degli oneri sulle importazioni. È chiaro che i concetti di base su cui si fondano i regimi di rimborso o di esenzione dei dazi sono identici: i dazi sulle importazioni di materie prime sono cioè rimborsabili o non pagabili purché tali materie prime siano usate nella fabbricazione di prodotti successivamente esportati. È infine ovvio che, per stabilire se l’EOUS sia considerato un autentico regime di restituzione dei dazi, esso deve soddisfare i requisiti degli allegati I, II e III del regolamento di base.

(32)

La parte ha anche affermato che un’unità EOU è soggetta a un appropriato sistema di verifica nonché a verifiche successive riguardo alle sue esportazioni e agli acquisti sul mercato interno. Inoltre non sono pertinenti solo il Foreign Trade Policy («FTP») e l’Handbook of Procedure («HOP»), che fissano le regole e le procedure dell’EOU. Occorre anche chiarire se esistano altre leggi e regolamenti in India che istituiscano un sistema di verifica ragionevole ed effettivo. A supporto della sua asserzione, la parte ha sostenuto che, secondo la sezione 6.10.1 dell’HOP, essa deve tenere un’accurata contabilità, con relazioni trimestrali e annuali firmate e archiviate elettronicamente, riguardante le importazioni, gli acquisti sul mercato interno, le esportazioni e le vendite sul mercato interno. La parte ha inoltre sostenuto che, ai sensi del Central Excise Act, del 1944, per le vendite sul mercato interno, deve rilasciare una fattura indicante le tasse che è tenuta a pagare. Il Central Excise Act stabilisce inoltre che la parte deve fornire mensilmente alle autorità un elenco dettagliato delle sue vendite interne. Infine, ai sensi del Companies Act, del 1956, e delle norme di contabilità vigenti, la parte è obbligata per legge a dare dettagliate informazioni nei suoi bilanci certificati su importazioni, acquisti interni, esportazioni e vendite interne.

(33)

Il fatto che il Companies Act fornisca il quadro per le norme di contabilità in India è fuori discussione. Ma, nell’esaminare la compensabilità dell’EOU, ci si deve chiedere se il GOI disponga di un sistema che verifichi se e per quali importi siano usati fattori produttivi in esenzione doganale o fiscale nella produzione di beni destinati all’esportazione.

(34)

I requisiti del Central Excise Act sono funzionali a tutt’altro e cioè a garantire che, in caso di vendite sul mercato interno dell’India, siano pagate le relative tasse. Non è suo compito verificare le importazioni in franchigia doganale né controllare la relazione tra fattori produttivi importati in franchigia e prodotti esportati, ad essi dovuti, così da poter fungere da regime di restituzione del dazio.

(35)

Riguardo ad altre misure di verifica applicate, va osservato, come indicato al considerando 69 del regolamento provvisorio, che un’unità EOU non è mai obbligata a descrivere la relazione tra ogni partita di merci importata e la destinazione del corrispondente prodotto risultante. Solo controllando tali partite, tuttavia, le autorità indiane verrebbero a sapere la destinazione finale dei fattori produttivi e potrebbero verificare che le esenzioni doganali/fiscali sulle vendite non superino i fattori produttivi immessi in prodotti destinati all’esportazione.

(36)

Perciò, nonostante l’attenta considerazione di quanto sostenuto dalla parte in questione, è confermato che il GOI non dispone di un sistema o di un procedimento di verifica efficace che confermi se e per quale importo i fattori di produzione acquistati in esenzione dal dazio e dall’imposta sulle vendite siano stati impiegati nella fabbricazione del prodotto esportato (cfr. allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base; per i sistemi di restituzione sostitutiva, cfr. allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Il GOI non ha nemmeno effettuato ulteriori esami fondati su fattori produttivi effettivamente coinvolti, sebbene ciò sarebbe stato normalmente necessario in mancanza di un effettivo sistema di verifica (cfr. allegato II, titolo II, paragrafo 5, e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base). Inoltre il GOI non è riuscite a dimostrare che non si tratta di un caso di restituzione eccessiva.

(37)

La parte ha sostenuto che per calcolare la sovvenzione la Commissione avrebbe dovuto tener conto di dazi doganali pagati su vendite interne dei prodotti finiti. In risposta a tale argomento, si noti che sebbene l’obiettivo dell’istituzione di unità EOU sia quello di realizzare redditi netti in valuta estera, le unità hanno la possibilità di vendere parte della loro produzione sul mercato interno. Nell’ambito dell’EOUS il prodotto è trattato come prodotto importato sebbene si debba pagare solamente un dazio preferenziale del 50 %. Una EOU non si trova perciò in una situazione diversa da quella di altre imprese operanti sul mercato nazionale: sulle merci acquistate si devono pagare i dazi e le imposte pertinenti. In questo contesto, è chiaro che la decisione del GOI di tassare merci destinate al consumo sul mercato nazionale non significa che l’esenzione delle unità EOU dai dazi all’importazione e dalle imposte sulle vendite non sia un beneficio rispetto alle vendite all’esportazione del prodotto in questione. Inoltre, vendere sul mercato nazionale non ha alcun impatto sulla constatazione generale se sia opportuno disporre o no di un efficace sistema di verifica.

(38)

La parte ha anche argomentato che la Commissione ricorre al denominatore sbagliato quando calcola l’entità della sovvenzione. Secondo tale parte il denominatore corretto è il fatturato realizzato con tutte le vendite e non quello realizzato con le sole vendite all’esportazione. Questa obiezione non può essere accolta. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione (numeratore) calcolato nel quadro del regime è stato ripartito sull’intero fatturato realizzato con le esportazioni durante il PI come denominatore perché la sovvenzione dipende dall’andamento delle esportazioni. Il fatto che un’unità EOU possa vendere parte della sua produzione sul mercato interno non cambia l’obiettivo dell’EOUS che è e resta l’esportazione.

(39)

Infine, secondo la parte il vantaggio di cui fruisce l’azienda deve essere pari ai costi del credito cui rinuncia il GOI tra il momento dell’importazione delle materie prime e il momento dell’esportazione dall’India delle barre d’acciaio inossidabile. A sostegno della sua tesi, la parte cita una recente conclusione provvisoria cui è pervenuto il DOC-US in un caso di riesame antisovvenzione su uno speditore: in tal caso il dazio non pagato era stato considerato un prestito senza interessi fatto all’azienda al momento dell’importazione. In risposta, si noti che la Commissione non è legata a nessun metodo di calcolo applicato dal DOC-US, ma solo alle disposizione del regolamento di base. In questo caso, il metodo di calcolo usato è spiegato nei considerando 75 e 76 del regolamento provvisorio. Comunque, l’argomento sarebbe valido solo se i dazi (cfr. nota 3 dell’allegato I del regolamento di base) venissero posposti invece che cancellati, come invece accade qui.

(40)

Stante quanto precede, i considerando da 60 a 77 del regolamento provvisorio sono confermati.

3.6.   Regime di crediti all’esportazione («ECS»)

(41)

Una parte ha riconosciuto di aver ottenuto un credito privilegiato per le sue esportazioni, ma a un tasso notevolmente più alto di quello generalmente calcolato nell’UE: non doveva quindi essere considerato un vantaggio.

(42)

In risposta, si noti che l’entità della sovvenzione era stata calcolata in base alla differenza tra l’interesse pagato sui crediti all’esportazione e l’importo che sarebbe stato pagabile sui crediti commerciali ordinari utilizzati dall’azienda interessata in India. In questo caso era stato usato un riferimento interno per calcolare l’importo della sovvenzione. Pertanto, questa argomentazione viene respinta.

(43)

In mancanza di altre osservazioni su questo regime, i considerando da 78 a 86 del regolamento provvisorio vengono confermati.

3.7.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(44)

L’importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, in conformità alle disposizioni del regolamento di base, varia tra il 3,3 % e il 4,3 %. Poiché tali livelli sono identici a quelli indicati nel considerando 87 del regolamento provvisorio, il considerando viene confermato.

REGIME→

DEPBS (3)

AAS (3)

EOU (3)

ECS (3)

Totale

IMPRESA

 

 

 

 

 

Chandan Steel Ltd

1,5 %

1,5 %

 

0,4 %

3,4 %

Venus group

tra 2,6 % e 3,4 %

tra 0 e 0,8 %

 

 

3,3 % (4)

Viraj Profiles Vpl. Ltd

 

 

4,3 %

 

4,3 %

(45)

La metodologia adottata per stabilire i margini di sovvenzione delle imprese che hanno collaborato e che non sono state incluse nel campione, era descritta al considerando 88 del regolamento provvisorio. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, il margine di sovvenzione per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione, calcolato in base alla media ponderata del margine di sovvenzione stabilito per le imprese che hanno collaborato incluse nel campione, è pari al 4,0 %. Il considerando 88 del regolamento provvisorio viene quindi confermato.

(46)

Il metodo per il calcolo del margine di sovvenzione unico per l’intero paese è stato descritto nel considerando 89 del regolamento provvisorio. In mancanza di osservazioni in proposito, il considerando 89 del regolamento provvisorio viene confermato.

4.   INDUSTRIA DELL’UNIONE

(47)

In mancanza di osservazioni sull’industria dell’Unione, i considerando da 90 a 93 del regolamento provvisorio vengono confermati.

5.   PREGIUDIZIO

(48)

In mancanza di osservazioni relative al pregiudizio, i considerando da 94 a 122 del regolamento provvisorio vengono confermati.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

(49)

In mancanza di osservazioni relative al nesso di causalità, i considerando da 123 a 136 del regolamento provvisorio vengono confermati.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(50)

In mancanza di osservazioni relative all’interesse dell’Unione, i considerando da 137 a 148 del regolamento provvisorio vengono confermati.

8.   MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(51)

Una parte aveva fatto valere che la media del margine di profitto pre-imposte del 9,5 %, basata sulla situazione dell’anno 2007 e usata per calcolare il livello di prezzo non pregiudizievole al fine di stabilire il margine del pregiudizio, non era rappresentativa del margine di profitto pre-imposte a lungo termine dell’industria. Essa ha argomentato che l’anno in cui tale profitto è stato rilevato è stato un anno eccezionale e che gli anni 2005-2006 sarebbero stati più rappresentativi, in quanto anni di attività normale con margini di profitto tra il 4 % e il 6 %.

(52)

L’obiettivo di profitto, utilizzato nella fase provvisoria, si fondava sul margine di profitto medio ponderato realizzato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione nel 2007. Esso è stato ritenuto l’anno rappresentativo più recente in cui i produttori dell’UE non hanno sofferto a causa di sovvenzioni pregiudizievoli. L’osservazione viene perciò respinta e il margine di profitto utilizzato nella fase provvisoria viene confermato.

(53)

In assenza di altre osservazioni relative al livello necessario a eliminare il pregiudizio, i considerando da 149 a 153 del regolamento provvisorio vengono confermati.

8.2.   Conclusioni sul livello di eliminazione del pregiudizio

(54)

Il metodo usato nel regolamento provvisorio viene confermato.

8.3.   Livello dei dazi

(55)

Alla luce di quanto precede e a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo a un livello sufficiente atto a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate senza che venga superato il margine di sovvenzione accertato.

(56)

In base a quanto precede, si sono calcolate aliquote del dazio compensativo confrontando i margini di eliminazione del pregiudizio e i margini di sovvenzione. I dazi compensativi proposti sono pertanto i seguenti:

Impresa

Margine di sovvenzione

Margine di pregiudizio

Tasso del dazio compensativo

Chandan Steel Ltd

3,4 %

28,6 %

3,4 %

Venus group

3,3 %

45,9 %

3,3 %

Viraj Profiles Vpl. Ltd

4,3 %

51,5 %

4,3 %

Imprese che hanno collaborato non incluse nel campione

4,0 %

44,4 %

4,0 %

Tutte le altre imprese

4,3 %

51,5 %

4,3 %

(57)

Le aliquote del dazio compensativo indicate per le singole imprese nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano perciò la situazione constatata durante l’inchiesta per le imprese interessate. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio a livello nazionale, applicabile a «tutte le altre imprese») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dell’India e fabbricati da queste imprese, cioè dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

(58)

Eventuali richieste di applicazione di un’aliquota individuale del dazio compensativo (per esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale dell’impresa o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inoltrate senza indugio alla Commissione (5) corredate di tutte le informazioni utili, in particolare dell’indicazione di eventuali mutamenti nelle attività dell’impresa riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, connessi al cambiamento della ragione o denominazione sociale o a cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato aggiornando l’elenco delle imprese che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

8.4.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(59)

Data l’ampiezza dei margini di dumping accertati e del pregiudizio subito dall’industria dell’UE, si ritiene necessario riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, che rientrano attualmente nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89, originarie dell’India.

2.   L’aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle imprese sottoelencate, è la seguente:

Impresa

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Chandan Steel Ltd, Mumbai

3,4

B002

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai;

Precision Metals, Mumbai;

Hindustan Inox Ltd, Mumbai;

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai

3,3

B003

Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane

4,3

B004

Imprese elencate nell’allegato

4,0

B005

Tutte le altre imprese

4,3

B999

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori ai sensi del regolamento (UE) n. 1261/2010 sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, che rientrano attualmente nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89, originarie dell’India, sono riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 aprile 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU L 343 del 29.12.2010, pag. 57.

(3)  Le sovvenzioni contraddistinte dall’asterisco sono sovvenzioni all’esportazione.

(4)  MEDIA ponderata del gruppo.

(5)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, BELGIO.


ALLEGATO

PRODUTTORI ESPORTATORI INDIANI CHE HANNO COLLABORATO MA NON INCLUSI NEL CAMPIONE

CODICE ADDIZIONALE TARIC B005

Denominazione dell’impresa

Città

Ambica Steel Ltd

New-Delhi

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Navi-Mumbai

Chase Bright Steel Ltd

Navi-Mumbai

D.H. Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Facor Steels Ltd

Nagpur

Global smelters Ltd

Kanpur

Indian Steel Works Ltd

Navi-Mumbai

Jyoti Steel Industries Ltd

Mumbai

Laxcon Steels Ltd

Ahmedabad

Meltroll Engineering Pvt. Ltd

Mumbai

Mukand Ltd

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd

Mumbai

Panchmahal Steel Ltd

Kalol

Raajratna Metal Industries Ltd

Ahmedabad

Rimjhim Ispat Ltd

Kanpur

Sindia Steels Ltd

Mumbai

SKM Steels Ltd

Mumbai

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd

Thane

Shah Alloys Ltd

Gandhinagar


28.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 406/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 2380/2001 per quanto concerne la composizione dell’additivo per mangimi maduramicina ammonio alfa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 contempla la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo per mangimi a seguito di una richiesta del titolare dell’autorizzazione e di un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»).

(2)

L’uso dell’additivo maduramicina ammonio alfa appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» è stato autorizzato per dieci anni, conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2), come additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione (3) e nei mangimi destinati ai tacchini dal regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione (4).

(3)

Il titolare dell’autorizzazione ha presentato domanda di modifica dell’autorizzazione per quanto riguarda la composizione del supporto dell’additivo per mangimi. Il titolare dell’autorizzazione ha trasmesso dati pertinenti a corredo della sua domanda.

(4)

L’Autorità ha concluso nella sua opinione dell’8 dicembre 2010 (5) che l’uso di tale nuova formulazione dell’additivo per i tacchini non dovrebbe sollevare alcun timore particolare per la salute degli animali, la salute umana o l’ambiente e che è efficace nel controllo della coccidiosi.

(5)

Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2380/2001 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(7)

Poiché le modifiche delle condizioni dell’autorizzazione non sono connesse a ragioni di sicurezza, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di premiscele e mangimi composti.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2380/2001 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le premiscele e i mangimi composti contenenti maduramicina ammonio alfa prodotta conformemente al regolamento (CE) n. 2380/2001 possono continuare a essere immessi sul mercato e a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3.

(4)  GU L 321 del 6.12.2001, pag. 18.

(5)  The EFSA Journal 2011; 9(1):1954.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero identificativo dell’additivo

Nome del titolare dell’autoriz-zazione

Additivo

(denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizza-zione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 %

Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

E 770

Alpharma Belgium BVBA

Maduramici-na ammonio

alfa 1 g/100 g

(Cygro 1 %)

 

Composizione dell’additivo

Maduramicina ammonio alfa: 1 g/100 g

Carbossimetilcellulosa sodica: 2 g/100 g

Solfato di calcio biidrato: 97 g/100 g

 

Sostanza attiva

Maduramicina ammonio α C47H83O17N

Numero CAS: 84878-61-5, sale ammonico di un acido polietere monocarbossilico prodotto da un processo di fermentazione del ceppo Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515)

 

Impurezze associate:

Maduramicina ammonio β: < 10 %

Tacchini

16 settimane

5

5

1.

Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione.

2.

Indicare nelle istruzioni per l’uso: “Pericoloso per gli equini”.

“Alimento per animali contenente uno ionoforo: l’uso contemporaneo con determinate sostanze medicamentose (ad esempio tiamulina) può essere controindicato”.

15.12.2011»


28.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/13


REGOLAMENTO (UE) N. 407/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di alcuni regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativi all’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (2), l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (Accordo del 1958 riveduto).

(2)

Con la decisione 97/836/CE l’Unione ha altresì aderito ai regolamenti UNECE nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 e 102.

(3)

Con la decisione del Consiglio del 28 febbraio 2000, l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 110 concernente i componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) per il sistema di propulsione e i veicoli per quanto riguarda l’installazione di componenti specifici di tipo omologato per l’utilizzo di gas naturale compresso (GNC) nel sistema di propulsione.

(4)

Con la decisione 2000/710/CE del Consiglio (3), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 67 concernente l’omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione.

(5)

Con la decisione del Consiglio del 7 novembre 2000, l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 112 relativo a prescrizioni uniformi concernenti l’omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED.

(6)

Con la decisione 2001/395/CE del Consiglio (4), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 13 H concernente l’omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura.

(7)

Con la decisione 2001/505/CE del Consiglio (5), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 105 concernente l’omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari della costruzione.

(8)

Con la decisione del Consiglio del 29 aprile 2004, l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 116 relativo a prescrizioni uniformi concernenti la protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato e al regolamento UNECE n. 118 relativo a prescrizioni tecniche uniformi concernenti il comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore.

(9)

Con la decisione del Consiglio del 14 marzo 2005, l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 121 relativo a prescrizioni uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la collocazione e l’identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori e al regolamento UNECE n. 122 relativo a prescrizioni tecniche uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento.

(10)

Con la decisione 2005/614/CE del Consiglio (6), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 94 relativo all’omologazione dei veicoli ai fini della protezione degli occupanti in caso di collisione frontale e al regolamento UNECE n. 95 relativo all’omologazione dei veicoli ai fini della protezione dei loro occupanti in caso di collisione laterale.

(11)

Con la decisione 2006/364/CE del Consiglio (7), l’Unione ha approvato il regolamento UNECE n. 123 concernente l’omologazione dei sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli.

(12)

Con la decisione 2006/444/CE del Consiglio (8), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 55 recante disposizioni concernenti l’omologazione dei componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli.

(13)

Con la decisione 2006/874/CE del Consiglio (9), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 107 sulle prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione.

(14)

Con la decisione 2007/159/CE del Consiglio (10), l’Unione ha approvato il regolamento UNECE n. 125 concernente l’omologazione dei veicoli a motore in riferimento al campo di visibilità anteriore del conducente.

(15)

Con la decisione 2009/433/CE del Consiglio (11), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 61 recante disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina.

(16)

In conformità della direttiva 2007/46/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (12), i costruttori di veicoli che chiedono l’omologazione dei loro sistemi, componenti o entità tecniche possono scegliere se conformarsi alle disposizioni delle pertinenti direttive o a quelle dei corrispondenti regolamenti UNECE. La maggior parte delle disposizioni delle direttive concernenti le parti di veicoli sono tratte dai corrispondenti regolamenti UNECE. I regolamenti UNECE sono costantemente modificati per tenere conto dell’evoluzione delle tecnologie e le direttive devono essere regolarmente aggiornate per mantenerle allineate al contenuto dei corrispondenti regolamenti UNECE. Per evitare questa duplicità, il gruppo di alto livello CARS 21 ha raccomandato la sostituzione di varie direttive con i corrispondenti regolamenti UNECE.

(17)

La possibilità di applicare in via obbligatoria i regolamenti UNECE ai fini dell’omologazione CE dei veicoli e di sostituire la legislazione dell’Unione con i regolamenti UNECE è prevista dalla direttiva 2007/46/CE. Secondo il regolamento (CE) n. 661/2009, l’omologazione ai sensi dei regolamenti UNECE applicabili in via obbligatoria è da considerarsi un’omologazione CE ai sensi di tale regolamento e delle relative misure di attuazione.

(18)

La sostituzione della legislazione dell’Unione con i regolamenti UNECE permette di evitare la duplicità non solo dei requisiti tecnici, ma anche delle procedure di certificazione e amministrative. Inoltre, un’omologazione basata direttamente su norme concordate a livello internazionale faciliterà l’accesso al mercato dei paesi terzi, in particolare di quelli che sono parti contraenti dell’accordo del 1958 riveduto e rafforzerà la competitività dell’industria dell’Unione.

(19)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 prevede pertanto l’abrogazione di varie direttive concernenti l’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, che, ai fini dell’omologazione CE a norma di tale regolamento, devono essere sostituite dai corrispondenti regolamenti UNECE.

(20)

Per questa ragione, è opportuno includere i regolamenti UNECE nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 e 125 nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009, in cui sono elencati i regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria.

(21)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(22)

I regolamenti UNECE elencati nell’allegato del presente regolamento devono applicarsi con decorrenza dalle date indicate all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico «Veicoli a motore»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 e l’articolo 4, i regolamenti UNECE indicati nell’allegato I, con le relative serie di modifiche e i supplementi, si applicano ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli, dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati dal 1o novembre 2012.

2.   Con effetto dal 1o novembre 2011, il regolamento UNECE n. 13 H, supplemento 9 (13), si applica ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli della categoria M1.

3.   Con effetto dal 1o novembre 2011, il regolamento UNECE n. 13, supplemento 3 alla serie di modifiche 11 (14), o il regolamento UNECE n. 13 H, supplemento 9, si applicano ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli della categoria N1.

4.   Con effetto dalle date di applicazione indicate nella tabella 1 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 661/2009, il regolamento UNECE n. 13, supplemento 3 alla serie di modifiche 11 si applica ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 per quanto riguarda i sistemi elettronici di controllo della stabilità.

Articolo 3

1.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 e l’articolo 4, i regolamenti UNECE indicati nell’allegato I, con le relative serie di modifiche e i supplementi, si applicano ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi e dei loro rimorchi e della vendita e della messa in servizio dei nuovi sistemi, componenti ed entità tecniche ad essa destinati dal 1o novembre 2014.

2.   Con effetto dal 1o novembre 2014, il regolamento UNECE n. 13, supplemento 3 alla serie di modifiche 11, o il regolamento UNECE n. 13 H, supplemento 9, si applicano ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi della categoria N1.

3.   Con effetto dalle date di applicazione indicate nella tabella 2 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 661/2009, il regolamento UNECE n. 13, supplemento 3 alla serie di modifiche 11, si applica ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 per quanto riguarda i sistemi elettronici di controllo della stabilità

Articolo 4

1.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il regolamento UNECE n. 100, serie di modifiche 00 (15), si applica ai fini dell’omologazione CE dei veicoli completi a norma della direttiva 2007/46/CE e dell’omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda la sicurezza elettrica dal 1o maggio 2011 di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

2.   Con effetto dal 1o gennaio 2012, il regolamento UNECE n. 100, serie di modifiche 00, si applica ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi.

3.   Con effetto dal 4 dicembre 2012, il regolamento UNECE n. 100, serie di modifiche 01 (16), si applica ai fini dell’omologazione CE dei veicoli completi a norma della direttiva 2007/46/CE e dell’omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda la sicurezza elettrica.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(2)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

(3)  GU L 290 del 17.11.2000, pag. 29.

(4)  GU L 139 del 23.5.2001, pag. 14.

(5)  GU L 183 del 6.7.2001, pag. 33.

(6)  GU L 217 del 22.8.2005, pag. 1.

(7)  GU L 135 del 23.5.2006, pag. 12.

(8)  GU L 181 del 4.7.2006, pag. 53.

(9)  GU L 337 del 5.12.2006, pag. 45.

(10)  GU L 69 del 9.3.2007, pag. 37.

(11)  GU L 144 del 9.6.2009, pag. 24.

(12)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(13)  GU L 230 del 31.8.2010, pag. 1.

(14)  GU L 297 del 13.11.2010, pag. 1.

(15)  GU L 45 del 14.2.2009, pag. 17.

(16)  GU L 57 del 2.3.2011, pag. 54.


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria

Numero del regolamento

Oggetto

Serie di modifiche

Rif. GU

Applicabilità

1

Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante e/o abbagliante, muniti di lampade a incandescenza R2 e/o HS1

Serie di modifiche 02

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 1.

M, N (1)

3

Catadiottri per veicoli a motore

Supplemento 10 alla serie di modifiche 02

GU L 31 del 31.1.2009, pag. 1.

M, N, O

4

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Supplemento 14 alla versione originale del regolamento

GU L 31 del 31.1.2009, pag. 35.

M, N, O

6

Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Supplemento 19 alla serie di modifiche 01

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 40.

M, N, O

7

Luci di posizione anteriori e posteriori (laterali), luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Supplemento 16 alla serie di modifiche 02

GU L 148 del 12.6.2010, pag. 1.

M, N, O

8

Proiettori dei veicoli a motore (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)

Serie di modifiche 05

rettifica 1 della revisione 4

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 71.

M, N (1)

10

Compatibilità elettromagnetica

Serie di modifiche 03

GU L 116 dell’8.5.2010, pag. 1.

M, N, O

11

Serrature e componenti di blocco delle porte

Supplemento 2 alla serie di modifiche 03

GU L 120 del 13.5.2010, pag. 1.

M1, N1

12

Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto

Supplemento 3 alla serie di modifiche 03

GU L 165 del 26.6.2008, pag. 11.

M1, N1

13

Frenatura dei veicoli di categoria M, N e O

Supplemento 5 alla serie di modifiche 10

rettifiche 1 e 2 della revisione 6

supplemento 3 alla serie di modifiche 11

GU L 257 del 30.9.2010, pag. 1

GU L 297 del 13.11.2010, pag. 183.

M, N, O (2)

13-H

Frenatura delle autovetture

Supplemento 9 alla versione originale del regolamento

GU L 230 del 31.8.2010, pag. 1.

M1, N1  (3)

14

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Supplemento 2 alla serie di modifiche 06

GU L 321 del 6.12.2007, pag. 1.

M, N

16

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix

Supplemento 17 alla serie di modifiche 04

GU L 313 del 30.11.2007, pag. 58.

M, N

17

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Serie di modifiche 08

GU L 230 del 31.8.2010, pag. 81.

M, N

18

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Supplemento 2 alla serie di modifiche 03

GU L 120 del 13.5.2010, pag. 29.

M2, M3, N2, N3

19

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Supplemento 2 alla serie di modifiche 03

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 113.

M, N

20

Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante e che sono muniti di lampade alogene (H4)

Serie di modifiche 03

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 170.

M, N (1)

21

Finiture interne

Supplemento 3 alla serie di modifiche 01

GU L 188 del 16.7.2008, pag. 32.

M1

23

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Supplemento 15 alla versione originale del regolamento

GU L 148 del 12.6.2010, pag. 34.

M, N, O

25

Poggiatesta incorporati o meno ai sedili dei veicoli

Serie di modifiche 04

rettifica 2 della revisione 1

GU L 215 del 14.8.2010, pag. 1.

M, N

26

Sporgenze esterne

Supplemento 1 alla serie di modifiche 03

GU L 215 del 14.8.2010, pag. 27.

M1

28

Segnalatori e segnali acustici

Supplemento 3 alla versione originale del regolamento

GU L 185 del 17.7.2010, pag. 1.

M, N

31

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi

Supplemento 7 alla serie di modifiche 02

GU L 185 del 17.7.2010, pag. 15.

M, N

34

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburanti liquidi)

Supplemento 2 alla serie di modifiche 02

GU L 194 del 23.7.2008, pag. 14.

M, N, O

37

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Supplemento 34 alla serie di modifiche 03

GU L 297 del 13.11.2010, pag. 1.

M, N, O

38

Luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e per i loro rimorchi

Supplemento 14 alla versione originale del regolamento

rettifica 1 del supplemento 12

GU L 148 del 12.6.2010, pag. 55.

M, N, O

39

Tachimetro e sua installazione

Supplemento 5 alla versione originale del regolamento

GU L 120 del 13.5.2010, pag. 40.

M, N

43

Materiali per vetrature di sicurezza

Supplemento 12 alla versione originale del regolamento

GU L 230 del 31.8.2010, pag. 119.

M, N, O

44

Dispositivi di ritenuta per bambini occupanti di autoveicoli («sistema di ritenuta per bambini»)

Serie di modifiche 04

rettifica 3 della revisione 2

GU L 306 del 23.11.2007, pag. 1.

M, N

46

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Supplemento 4 alla serie di modifiche 02

rettifica 1 del supplemento 4 alla serie 02

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 211.

M, N

48

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore

Serie di modifiche 04

GU L 135 del 23.5.2008, pag. 1.

M, N, O

55

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Supplemento 1 alla serie di modifiche 01

GU L 227 del 28.8.2010, pag. 1.

M, N, O

58

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Serie di modifiche 02

GU L 232 del 30.8.2008, pag. 13.

N2, N3, O3, O4

61

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Supplemento 1 alla versione originale del regolamento

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 1.

N

66

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Serie di modifiche 02

GU L 84 del 30.3.2011, pag. 1.

M2, M3

67

Veicoli a motore che utilizzano GPL

Supplemento 7 alla serie di modifiche 01

GU l 72 del 14.3.2008, pag. 1.

M, N

73

Protezione laterale dei veicoli industriali

Supplemento 1 alla versione originale del regolamento

GU L 120 del 13.5.2010, pag. 49.

N2, N3, O3, O4

77

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Supplemento 12 alla versione originale del regolamento

GU L 130 del 28.5.2010, pag. 1.

M, N

79

Sterzo

Supplemento 3 alla serie di modifiche 01

GU L 137 del 27.5.2008, pag. 25.

M, N, O

80

Sedili dei veicoli di grandi dimensioni

Supplemento 3 alla serie di modifiche 01

rettifica 1 della serie di modifiche 01

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 18.

M2, M3

87

Luci di marcia diurna per autoveicoli

Supplemento 14 alla versione originale del regolamento

rettifica 1 della revisione 2

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 46.

M, N

89

Limitazione della velocità dei veicoli

Supplemento 1 alla versione originale del regolamento

GU L 158 del 19.6.2007, pag. 1.

M, N

90

Gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e guarnizioni dei freni a tamburo per veicoli a motore e relativi rimorchi

Supplemento 11 alla serie di modifiche 01

GU L 130 del 28.5.2010, pag. 19.

M, N, O

91

Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Supplemento 11 alla versione originale del regolamento

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 69.

M, N, O

93

Dispositivi di protezione antincastro anteriore e loro installazione; protezione antincastro anteriore

Versione originale del regolamento

GU L 185 del 17.7.2010, pag. 56.

N2, N3

94

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Supplemento 3 alla serie di modifiche 01

rettifica 2 della serie di modifiche 01

rettifica 1 della revisione 1

GU L 130 del 28.5.2010, pag. 50.

M1

95

Protezione degli occupanti in caso di urto laterale

Supplemento 1 alla serie di modifiche 02

GU L 313 del 30.11.2007, pag. 1.

M1, N1

97

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Revisione 1 — Modifica 1

GU L 351 del 30.12.2008, pag. 1.

M1, N1

98

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica per veicoli a motore

Supplemento 13 alla versione originale del regolamento

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 92.

M, N

99

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Supplemento 5 alla versione originale del regolamento

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 151.

M, N

100

Sicurezza elettrica

Supplemento 1 alla versione originale del regolamento

Serie di modifiche 01

GU L 45 del 14.2.2009, pag. 17.

GU L 57 del 2.3.2011, pag. 54.

M, N

102

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Versione originale del regolamento

GU L 351 del 30.12.2008, pag. 44.

N2, N3, O3, O4

105

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Supplemento 1 alla serie di modifiche 04

GU L 230 del 31.8.2010, pag. 253.

N, O

107

Veicoli delle categorie M2 e M3

Serie di modifiche 03

GU L 255 del 29.9.2010, pag. 1.

M2, M3

110

Componenti specifici per GNC

Supplemento 6 alla versione originale del regolamento

GU L 72 del 14.3.2008, pag. 113.

M, N

112

Proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Supplemento 12 alla versione originale del regolamento

GU L 230 del 31.8.2010, pag. 264.

M, N

116

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Supplemento 2 alla versione originale del regolamento

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 181.

M1, N1

118

Comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore

Regolamento originale

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 263.

M3

121

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Supplemento 3 alla versione originale del regolamento

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 290.

M, N

122

Impianti di riscaldamento dei veicoli delle categorie M, N e O

Supplemento 1 alla versione originale del regolamento

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 231.

M, N, O

123

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli

Supplemento 4 alla versione originale del regolamento

GU L 222 del 24.8.2010, pag. 1.

M, N

125

Campo di visibilità anteriore

Supplemento 2 alla versione originale del regolamento

GU L 200 del 31.7.2010, pag. 38.

M1


(1)  I regolamenti UNECE nn. 1, 8 e 20 non si applicano per l’omologazione CE dei veicoli nuovi.

(2)  Compresi, ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli della categoria N1 e dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi della categoria N1, i requisiti relativi al controllo antiribaltamento e al controllo direzionale di cui al suo allegato 21.

(3)  Compresi, ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli delle categorie N1 e M1 e dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi delle categorie N1 e M1, i requisiti di cui al suo allegato 9.»


28.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/21


REGOLAMENTO (UE) N. 408/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (1), relativo alle statistiche sui pesticidi, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1185/2009 istituisce un nuovo quadro per l’elaborazione di statistiche europee comparabili sulle vendite e sull’uso dei pesticidi.

(2)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1185/2009, gli Stati membri devono trasmettere i dati statistici in forma elettronica, secondo un appropriato formato tecnico che la Commissione deve adottare.

(3)

Per garantire la riservatezza, nel file di trasmissione sarà incluso un contrassegno che indica se l’informazione trasmessa concernente la sostanza, la classe chimica, la categoria del prodotto o il gruppo principale è riservata o meno.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono i dati statistici relativi all’immissione sul mercato dei pesticidi specificati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1185/2009 utilizzando il formato SDMX per lo scambio di dati e metadati statistici. I dati sono trasmessi o caricati elettronicamente al punto unico di ingresso per i dati di Eurostat.

Gli Stati membri trasmettono i dati richiesti conformemente alle specifiche tecniche fornite dalla Commissione (Eurostat).

Articolo 2

Il formato tecnico per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) è specificato nell’allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Formato per la trasmissione dei dati statistici relativi all’immissione sul mercato dei pesticidi

I file di trasmissione comprendono le seguenti informazioni:

Numero

Campo

Osservazioni

1

Paese

Codice a 3 lettere (per esempio FRA)

2

Anno

Per esempio 2010

3

Gruppo principale

Codici elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009, nella versione più recente

4

Categorie di prodotti

 

5

Classe chimica

 

6

Sostanza

 

7

Per i campi 3, 4, 5 e 6, la quantità venduta

Espressa in kg di sostanza

8

Per i campi 3, 4, 5 e 6, il contrassegno di riservatezza

Sì/no


28.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 409/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 619/2008 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 161, paragrafo 3, l’articolo 164, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per le restituzioni all’esportazione relativamente al burro naturale in blocchi di cui al codice ex ex 0405 10 19 9700, al butteroil in contenitori di cui al codice ex ex 0405 90 10 9000 e al latte scremato in polvere di cui al codice ex ex 0402 10 19 9000 e stabilisce le norme per la procedura. In particolare, esso prevede i periodi di gara per la presentazione delle offerte.

(2)

Per affrontare più efficacemente il deterioramento del mercato lattiero verificatosi all’inizio del 2009, il regolamento (CE) n. 619/2008 è stato modificato al fine di prevedere due periodi di gara al mese. La situazione del mercato è in seguito considerevolmente migliorata e consente ora di ristabilire a uno al mese il numero dei periodi di gara.

(3)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 619/2008, la frase introduttiva del terzo comma è sostituita dalla seguente:

«Ciascun periodo di gara finisce alle ore 13.00 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese con le seguenti eccezioni:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.


28.4.2011   

IT

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L 108/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 410/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42, punto 8 ter,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

Nella sentenza pronunciata nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09 (2), riguardo alla pubblicazione di informazioni sui beneficiari di fondi agricoli europei, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha statuito che non è proporzionata la pubblicazione di dati personali relativi alle persone fisiche, senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti come i periodi durante i quali esse hanno percepito simili aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l’entità di questi ultimi. La Corte ha inoltre dichiarato invalide le relative disposizioni. In considerazione dell’interesse delle persone fisiche a veder tutelati i rispettivi dati personali e allo scopo di conciliare i diversi obiettivi perseguiti con l’obbligo, previsto dal regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione (3), di pubblicazione delle informazioni sui beneficiari di finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è opportuno prevedere che detto obbligo non si applichi alle persone fisiche.

(2)

Ai fini della trasparenza occorre pertanto modificare formalmente il regolamento (CE) n. 259/2008 di conseguenza, in attesa dell’adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di un nuovo regime che tenga conto delle obiezioni formulate dalla Corte.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 259/2008 è così modificato:

1)

il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   La pubblicazione di cui all’articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 contiene le seguenti informazioni relative ai beneficiari che sono persone giuridiche:»;

b)

la lettera a) è soppressa;

c)

le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

la ragione sociale quale registrata, se si tratta di persone giuridiche dotate di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato;

c)

nome completo dell’associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di associazioni di persone giuridiche senza personalità giuridica propria;»

2)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per le persone giuridiche, gli Stati membri possono pubblicare informazioni più dettagliate di quelle di cui al paragrafo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)  Sentenza del 9 novembre 2010 nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert/Land Hessen, non ancora pubblicata nella raccolta.

(3)  GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28.


28.4.2011   

IT

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L 108/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 411/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

74,8

MA

44,1

TN

118,7

TR

86,7

ZZ

81,1

0707 00 05

AL

107,4

EG

152,2

TR

133,0

ZZ

130,9

0709 90 70

MA

78,8

TR

105,8

ZZ

92,3

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

54,1

IL

71,7

MA

48,8

TN

48,2

TR

78,3

ZZ

60,2

0805 50 10

TR

50,2

ZZ

50,2

0808 10 80

AR

79,0

BR

80,7

CA

111,8

CL

89,5

CN

108,0

MK

50,2

NZ

116,6

US

123,5

ZA

82,0

ZZ

93,5

0808 20 50

AR

84,3

CL

114,4

CN

65,7

ZA

96,4

ZZ

90,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


28.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 412/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo del mese di aprile 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento.

(2)

Il sottoperiodo del mese di aprile è il secondo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4130, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2011, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno ad oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione.

(4)

Dalla comunicazione suddetta risulta poi che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2011, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, hanno ad oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

Occorre pertanto fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130.

(6)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli d'importazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4130 di cui al regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2011, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 di cui al regolamento (CE) n. 327/98 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di aprile 2011 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di aprile 2011

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2011

(in kg)

Stati Uniti d'America

09.4127

 (1)

23 847 531

Thailandia

09.4128

 (1)

11 108 417

Australia

09.4129

 (1)

713 000

Altre origini

09.4130

0,851981 %

0


(1)  Le domande hanno ad oggetto quantitativi uguali o inferiori ai quantitativi disponibili: tutte le domande possono quindi essere accettate.


DIRETTIVE

28.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/30


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2011/56/UE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva ciproconazolo e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende la sostanza ciproconazolo.

(2)

In conformità all’articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l’iscrizione di questa sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze (4), che prevede la non iscrizione del ciproconazolo.

(3)

In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (5).

(4)

La domanda è stata presentata all’Irlanda, designata Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specificazione della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

L’Irlanda ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare che è stata inviata all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione il 12 febbraio 2010. L’Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. In conformità all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul ciproconazolo l’8 novembre 2010 (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati l’11 marzo 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul ciproconazolo.

(6)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti ciproconazolo possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il ciproconazolo nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di detta direttiva.

(7)

Ferma restando questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su determinati punti specifici. L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CE stabilisce che l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi opportuno che il richiedente fornisca altre informazioni confermative riguardanti la rilevanza tossicologica delle impurezze della specificazione tecnica, i metodi analitici per il monitoraggio del ciproconazolo nel suolo e nei liquidi e tessuti corporei, i residui dei derivati metabolici del triazolo (TDM) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale, il rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori e il possibile impatto ambientale della conversione e/o degradazione preferenziale della miscela di isomeri.

(8)

Occorre prevedere un ragionevole lasso di tempo prima dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’iscrizione.

(9)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi dall’iscrizione, affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti ciproconazolo, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle condizioni pertinenti indicate nell’allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, secondo il caso, le autorizzazioni esistenti, in conformità alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(10)

L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), ha dimostrato che possono emergere difficoltà d’interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l’allegato I.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(12)

La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del ciproconazolo e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa al ciproconazolo nell’allegato di detta decisione.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(14)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La voce relativa al ciproconazolo nell’allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1.   In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti ciproconazolo come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il ciproconazolo, ad eccezione di quelle indicate nella parte B della voce relativa a tale sostanza attiva, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della stessa direttiva.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente ciproconazolo come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri, in conformità ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al ciproconazolo nell’allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente ciproconazolo come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente ciproconazolo come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyproconazole». The EFSA Journal 2010; 8(11):1897. [73 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1897. Disponibile sul sito www.efsa.europa.eu

(7)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO

Nella tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è aggiunta, in fine, la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«358

Ciproconazolo

Numero CAS: 94361-06-5

Numero CIPAC: 600

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

≥ 940 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’utilizzo come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciproconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’11 marzo 2011.

In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione a:

a)

l’esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei derivati metabolici del triazolo (TDM);

b)

il rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni di utilizzo prevedono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni confermative riguardanti:

a)

la rilevanza tossicologica delle impurezze della specificazione tecnica;

b)

i metodi analitici per il monitoraggio del ciproconazolo nel suolo e nei liquidi e tessuti corporei;

c)

i residui dei derivati metabolici del triazolo (TDM) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale;

d)

il rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori;

e)

il possibile impatto ambientale della conversione e/o degradazione preferenziale della miscela degli isomeri.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione le informazioni indicate alla lettera a) entro il 1o dicembre 2011, le informazioni indicate alle lettere b), c) e d) entro il 31 marzo 2013 e le informazioni indicate al punto e) entro due anni dall’adozione di disposizioni specifiche.»


(1)  Ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.


28.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/34


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2011/57/UE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva fluometuron e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende la sostanza fluometuron.

(2)

In conformità all’articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002, i notificanti hanno rinunciato a sostenere l’iscrizione di questa sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze (4), che prevede la non iscrizione del fluometuron.

(3)

In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i notificanti iniziali (in appresso «i richiedenti») hanno presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (5).

(4)

La domanda è stata presentata alla Grecia, designata Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specificazione della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

La Grecia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare che è stata inviata all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l’Autorità») e alla Commissione il 27 gennaio 2010. L’Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. In conformità all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul fluometuron il 14 dicembre 2010 (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati l’11 marzo 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul fluometuron.

(6)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti fluometuron possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il fluometuron nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di detta direttiva.

(7)

Ferma restando questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su determinati punti specifici. L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE stabilisce che l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi opportuno che i richiedenti forniscano altre informazioni confermative riguardanti le proprietà tossicologiche del metabolita vegetale acido trifluoroacetico e i metodi analitici per il monitoraggio del fluometuron nell’aria e del metabolita del suolo trifluorometilanilina nel suolo e nell’acqua. Qualora il fluometuron venga classificato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) come «sospettato di provocare il cancro», gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di altre informazioni confermative riguardo alla rilevanza per le acque sotterranee dei metaboliti del suolo desmetil fluometuron e trifluorometilanilina.

(8)

Occorre prevedere un ragionevole lasso di tempo prima dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’iscrizione.

(9)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi dall’iscrizione, affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fluometuron, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle condizioni pertinenti indicate nell’allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, secondo il caso, le autorizzazioni esistenti, in conformità alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(10)

L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (8), ha dimostrato che possono emergere difficoltà d’interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l’allegato I.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(12)

La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del fluometuron e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa al fluometuron nell’allegato di detta decisione.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(14)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La voce relativa al fluometuron nell’allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1.   In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fluometuron come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il fluometuron, ad eccezione di quelle indicate nella parte B della voce relativa a tale sostanza attiva, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della stessa direttiva.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente fluometuron come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri, in conformità ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al fluometuron nell’allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente fluometuron come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente fluometuron come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluometuron. EFSA Journal 2011; 9(1):1958. [54 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1958. Disponibile sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(8)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO

Nella tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è aggiunta, in fine, la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«343

Fluometuron

Numero CAS: 2164-17-2

Numero CIPAC: 159

1,1-dimethyl-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)urea

≥ 940 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’utilizzo come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluometuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’11 marzo 2011.

In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

alla protezione degli operatori e provvedono affinché le condizioni d’impiego prescrivano l’uso di dispositivi di protezione individuale adeguati;

b)

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni sensibili per le condizioni del suolo e/o le caratteristiche climatiche; essi provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prescrivano misure di attenuazione dei rischi e l’obbligo di realizzare programmi di monitoraggio per verificare la potenziale lisciviazione del fluometuron e dei metaboliti del suolo desmetil fluometuron e trifluorometilanilina nelle zone sensibili, se del caso;

c)

al rischio per i macrorganismi del suolo non bersaglio diversi dai lombrichi e per le piante non bersaglio e provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prescrivano misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché i richiedenti forniscano alla Commissione informazioni confermative riguardanti:

a)

le proprietà tossicologiche del metabolita vegetale acido trifluoroacetico;

b)

i metodi analitici per il monitoraggio del fluometuron nell’aria;

c)

i metodi analitici per il monitoraggio del metabolita del suolo trifluorometilanilina nel suolo e nell’acqua;

d)

la rilevanza per le acque sotterranee dei metaboliti del suolo desmetil fluometuron e trifluorometilanilina, se il fluometuron è classificato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come “sospettato di provocare il cancro”.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché i richiedenti forniscano alla Commissione le informazioni indicate alle lettere a), b) e c) entro il 31 marzo 2013 e le informazioni indicate alla lettera d) entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione del fluometuron.»


(1)  Ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.