ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.098.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 98

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
13 aprile 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 354/2011 della Commissione, del 12 aprile 2011, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Montasio (DOP)]

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2011 della Commissione, del 12 aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 447/2010 recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 357/2011 della Commissione, del 12 aprile 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 358/2011 della Commissione, del 12 aprile 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

11

 

 

DECISIONI

 

 

2011/233/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/010 CZ/Unilever, Repubblica ceca)

13

 

 

2011/234/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 aprile 2011, concernente la non iscrizione del diclobenil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 2437]  ( 1 )

14

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 97 del 12.4.2011)

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/1


REGOLAMENTO (UE) N. 354/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2011

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, e dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 giugno 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (di seguito: «l’accordo di stabilizzazione e di associazione»). Tale accordo è in corso di ratifica.

(2)

Il 16 giugno 2008 è stato concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (2) (di seguito: «l’accordo interinale»), che è stato approvato con decisione 2008/474/CE del Consiglio (3). L’accordo interinale prevede l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contemplate dall’accordo di stabilizzazione e di associazione. Esso è entrato in vigore il 1o luglio 2008.

(3)

A norma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e dell’accordo interinale, determinati pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina beneficiano all’importazione nell’Unione europea di un’aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari dell’Unione.

(4)

I contingenti tariffari previsti dall’accordo di stabilizzazione e di associazione e dall’accordo interinale sono annuali e sono stati adottati per un periodo indeterminato. È necessario provvedere all’apertura dei contingenti tariffari per il 2008 e gli anni successivi nonché predisporre un sistema comune per la loro gestione.

(5)

È opportuno che tale gestione comune garantisca l’accesso continuativo e a parità di condizioni ai contingenti tariffari per tutti gli importatori dell’Unione europea nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri, fino all’esaurimento dei contingenti. Per garantire l’efficacia del sistema occorre che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. Ciò richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il livello di esaurimento dei contingenti e informarne gli Stati membri. Per ragioni di rapidità e di efficacia occorre che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via elettronica.

(6)

I contingenti aperti dal presente regolamento devono pertanto essere gestiti in conformità al sistema di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni stabilito dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

(7)

Dato che l’accordo interinale entra in vigore il 1o luglio 2008, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dalla stessa data e continuare ad essere applicato dopo l’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I pesci e i prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ed elencati nell’allegato, immessi in libera pratica all’interno dell’Unione europea, beneficiano di un’aliquota di dazio ridotta o nulla, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari annuali dell’Unione indicati nel medesimo allegato.

Al fine di beneficiare di tali aliquote preferenziali, i prodotti devono essere accompagnati da una prova dell’origine, in conformità del protocollo n. 2 dell’accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina o del protocollo n. 2 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con la Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

1.   I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.   Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari si svolge, nei limiti del possibile, per via elettronica.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l’osservanza del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1.

(2)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 13.

(3)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Se i codici NC sono preceduti dalla dicitura ex, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

PESCI E PRODOTTI DELLA PESCA

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente tariffario annuale (in t di peso netto)

Aliquota del dazio contingentale

09.1594

0301 91 10

 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana

60 tonnellate

Esenzione

0301 91 90

 

0302 11 10

 

0302 11 20

 

0302 11 80

 

0303 21 10

 

0303 21 20

 

0303 21 80

 

0304 19 15

 

0304 19 17

 

ex 0304 19 19 (1)

30

ex 0304 19 91

10

0304 29 15

 

0304 29 17

 

ex 0304 29 19 (2)

30

ex 0304 99 21

11, 12, 20

ex 0305 10 00

10

ex 0305 30 90

50

0305 49 45

 

ex 0305 59 80

61

ex 0305 69 80

61

09.1595

0301 93 00

 

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana

130 tonnellate

Esenzione

0302 69 11

 

0303 79 11

 

ex 0304 19 19 (1)

20

ex 0304 19 91

20

ex 0304 29 19 (2)

20

ex 0304 99 21

16

ex 0305 10 00

20

ex 0305 30 90

60

ex 0305 49 80

30

ex 0305 59 80

63

ex 0305 69 80

63

09.1596

ex 0301 99 80

80

Orate di mare delle specie (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana

30 tonnellate

Esenzione

0302 69 61

 

0303 79 71

 

ex 0304 19 39

80

ex 0304 19 99

77

ex 0304 29 99

50

ex 0304 99 99

20

ex 0305 10 00

30

ex 0305 30 90

70

ex 0305 49 80

40

ex 0305 59 80

65

ex 0305 69 80

65

09.1597

ex 0301 99 80

22

Spigole (Dicentrarchus labrax) vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana

30 tonnellate

Esenzione

0302 69 94

 

ex 0303 77 00

10

ex 0304 19 39

85

ex 0304 19 99

79

ex 0304 29 99

60

ex 0304 99 99

70

ex 0305 10 00

40

ex 0305 30 90

80

ex 0305 49 80

50

ex 0305 59 80

67

ex 0305 69 80

67

09.1598

1604 13 11

 

Preparazioni e conserve di sardine

50 tonnellate

6 %

1604 13 19

 

ex 1604 20 50

10, 19

09.1599

1604 16 00

 

Preparazioni e conserve di acciughe

50 tonnellate

12,5 %

1604 20 40

 


(1)  Dal 1o gennaio 2010 il codice NC ex 0304 19 19 è diventato ex 0304 19 18.

(2)  Dal 1o gennaio 2010 il codice NC ex 0304 29 19 è diventato ex 0304 29 18.


13.4.2011   

IT

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L 98/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 355/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2011

recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Montasio (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche degli elementi del disciplinare della denominazione di origine protetta «Montasio», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (3).

(2)

Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.

(4)  GU C 212 del 5.8.2010, pag. 9.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

ITALIA

Montasio (DOP)


13.4.2011   

IT

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L 98/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 356/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 447/2010 recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere f) e j), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione (2) stabilisce che il latte scremato in polvere entrato all’ammasso anteriormente al 1o novembre 2009 sia disponibile per la vendita mediante gara. Per ragioni di chiarezza, è opportuno fissare l’unità di misura alla quale deve riferirsi il prezzo proposto.

(2)

L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 447/2010 stabilisce che la presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale deve essere effettuata il primo e il terzo martedì del mese. L’attuale situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari consente la riduzione del numero di gare parziali ad una volta al mese.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 447/2010.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 447/2010 è modificato come segue:

a)

all’articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Il prezzo proposto è il prezzo per 100 kg di prodotto.»;

b)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese. Nel mese di agosto, tuttavia, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del quarto martedì e in dicembre alle ore 11 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì di cui trattasi coincide con un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.


13.4.2011   

IT

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L 98/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 357/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

74,4

JO

68,6

MA

47,4

TN

113,1

TR

83,5

ZZ

77,4

0707 00 05

EG

152,2

TR

136,6

ZZ

144,4

0709 90 70

MA

82,8

TR

112,8

ZA

15,5

ZZ

70,4

0805 10 20

EG

60,2

IL

77,0

MA

50,4

TN

47,1

TR

73,9

ZZ

61,7

0805 50 10

EG

53,5

TR

50,7

ZZ

52,1

0808 10 80

AR

105,9

BR

82,2

CA

114,9

CL

92,2

CN

122,4

MK

50,2

NZ

122,7

US

121,4

UY

57,7

ZA

86,0

ZZ

95,6

0808 20 50

AR

91,2

CL

119,7

CN

85,8

US

72,1

ZA

89,2

ZZ

91,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


13.4.2011   

IT

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L 98/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 358/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 353/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 97 del 12.4.2011, pag. 26.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 13 aprile 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

45,90

0,00

1701 11 90 (1)

45,90

1,13

1701 12 10 (1)

45,90

0,00

1701 12 90 (1)

45,90

0,84

1701 91 00 (2)

48,51

2,92

1701 99 10 (2)

48,51

0,00

1701 99 90 (2)

48,51

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

13.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/13


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2011

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/010 CZ/Unilever, Repubblica ceca)

(2011/233/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28 dello stesso,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 24 marzo 2010 la Repubblica ceca ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, in relazione ai licenziamenti nell’azienda Unilever ČR spol.s r.o.e ha fornito informazioni supplementari a completamento fino al 20 settembre 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 323 820 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Repubblica ceca,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2011, una somma pari a 323 820 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 5 aprile 2011.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

GYŐRI E.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


13.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/14


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2011

concernente la non iscrizione del diclobenil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 2437]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/234/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il diclobenil.

(2)

A norma dell’articolo 11 septies, dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1490/2002, è stata adottata la decisione 2008/754/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del diclobenil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (4).

(3)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nel suo allegato I (5).

(4)

La domanda è stata presentata al Regno Unito, designato Stato membro relatore nel regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/754/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

Il Regno Unito ha valutato i dati aggiuntivi forniti dal richiedente ed ha redatto una relazione supplementare, inviata il 7 ottobre 2009 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione. L’Autorità ha trasmesso tale relazione agli altri Stati membri e al richiedente perché questi le inviassero le loro osservazioni, che sono state poi trasmesse alla Commissione. In conformità all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul diclobenil il 29 luglio 2010 (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati l’11 marzo 2011, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul diclobenil.

(6)

La relazione supplementare dello Stato membro relatore e le conclusioni dell’Autorità si concentrano sugli aspetti preoccupanti che hanno determinato la non iscrizione della sostanza, in particolare l’esposizione attraverso il consumo di acqua potabile e la lisciviazione nelle acque sotterranee. Il rapporto di riesame sul diclobenil ha individuato ulteriori aspetti preoccupanti.

(7)

Il richiedente ha fornito altre informazioni, in particolare riguardo alla lisciviazione nelle acque sotterranee, l’esposizione attraverso il consumo di acqua potabile, i rischi per gli uccelli e i mammiferi e i metodi di analisi delle impurità nel materiale tecnico e dei prodotti di origine animale.

(8)

Le informazioni aggiuntive presentate dal richiedente non hanno però consentito di eliminare tutte le preoccupazioni specifiche emerse in relazione al diclobenil.

(9)

Dalla valutazione di detta sostanza attiva sono emersi vari elementi preoccupanti. Sono stati rilevati alcuni effetti inaccettabili sull’ambiente. In particolare, la possibile contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita molto persistente 2,6-diclorobenzamide (BAM) potrà essere molto forte, con concentrazioni molto superiori a 10 μg/l per tutti gli scenari ricreati con modelli previsionali. Esiste la possibilità che il metabolita BAM venga trasportato a lunga distanza nell’atmosfera. Sono stati constatati un grave rischio acuto per gli uccelli e un grave rischio a lungo termine per i mammiferi e gli uccelli che si nutrono di lombrichi. I dati disponibili erano insufficienti per valutare la natura dei residui del metabolita BAM nei prodotti lavorati.

(10)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità. La Commissione ha inoltre invitato il richiedente a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008. Il richiedente ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.

(11)

Nonostante le argomentazioni avanzate dal richiedente, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate in base alle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’Autorità non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti diclobenil soddisfano in generale alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(12)

Il diclobenil non può quindi essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(13)

Per ragioni di chiarezza, occorre abrogare la decisione 2008/754/CE.

(14)

La presente decisione non pregiudica la presentazione di un’altra domanda per il diclobenil, in conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e al capo II del regolamento (CE) n. 33/2008.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il diclobenil non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

La decisione 2008/754/CE della Commissione è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 70.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dichlobenil (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva diclobenil). EFSA Journal 2010; 8(8):1705. [68 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1705. Disponibile sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal


Rettifiche

13.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/16


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 97 del 12 aprile 2011 )

A pagina 23, l'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Livelli massimi per i prodotti alimentari  (1) (Bq/kg)

 

Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

Latte e prodotti lattiero-caseari

Altri prodotti alimentari, esclusi quelli liquidi

Prodotti alimentari liquidi

Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90

75

125

750

125

Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131

100 (2)

300 (2)

2 000

300 (2)

Somma degli isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241

1

1 (2)

10 (2)

1 (2)

Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 (dieci) giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137, eccetto C-14 e H-3

200 (2)

200 (2)

500 (2)

200 (2)


Livelli massimi per gli alimenti per animali  (3) (Bq/kg)

 

Alimenti per animali

Somma di Cs-134 e Cs-137

500 (4)

Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131

2 000 (5)


(1)  Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo.

(2)  Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio

(3)  Livello massimo relativo a un mangime con un tasso di umidità del 12%.»

(4)  Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione.

(5)  Il valore è fissato a titolo provvisorio e coincide con quello previsto per i prodotti alimentari in attesa di una valutazione dei fattori di trasferimento dello iodio dagli alimenti per animali ai prodotti alimentari.