ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.089.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 89

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
5 aprile 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/209/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea

1

Memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea

3

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2011 della Commissione, del 4 aprile 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 326/2011 della Commissione, del 4 aprile 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

15

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/210/PESC del Consiglio, del 1o aprile 2011, relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno di operazioni di assistenza umanitaria in risposta alla situazione di crisi in Libia (EUFOR Libia)

17

 

 

2011/211/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 31 marzo 2011, in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, relativa a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità del Regno Unito nei confronti del dispositivo anticaduta di tipo guidato HACA Leitern 0529.7102 [notificata con il numero C(2011) 2010]  ( 1 )

21

 

 

2011/212/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/996/UE relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per il 2009 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2011) 2126]

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

5.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea

(2011/209/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato a nome dell’Unione un memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea (il «memorandum») in materia di ricerca e sviluppo nell’aviazione civile e il relativo allegato 1 sulla cooperazione SESAR-NextGen per un’interoperabilità su scala mondiale, in conformità con la decisione del Consiglio del 9 ottobre 2009 che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

(2)

Il memorandum e l’allegato 1 sono stati siglati il 18 giugno 2010.

(3)

È opportuno firmare e applicare il memorandum e l’allegato 1 in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla conclusione del memorandum.

(4)

È necessario stabilire le procedure per la partecipazione dell’Unione al comitato misto istituito dal memorandum, la risoluzione delle controversie e l’estinzione degli allegati e delle appendici del memorandum,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea e del relativo allegato 1 è approvata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione del memorandum.

Il testo del memorandum e dell’allegato 1 è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il memorandum e il relativo allegato 1 a nome dell’Unione.

Articolo 3

In attesa dell’entrata in vigore, il memorandum è applicato in via provvisoria dall’Unione a decorerre dalla data della firma.

Articolo 4

1.   Nel comitato misto di cui all’articolo III del memorandum l’Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

2.   Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto con riferimento ai seguenti aspetti:

a)

adozione di nuovi allegati del memorandum e di nuove appendici degli stessi;

b)

adozione di modifiche degli allegati del memorandum e delle relative appendici.

Articolo 5

La Commissione può adottare ogni provvedimento opportuno a norma dell’articolo II, lettera B, e degli articoli IV, V, VII e VIII del memorandum.

Articolo 6

La Commissione rappresenta l’Unione nelle consultazioni condotte a norma dell’articolo XI del memorandum.

Articolo 7

La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull’attuazione del memorandum.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FELLEGI T.


TRADUZIONE

MEMORANDUM DI COOPERAZIONE

NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea


CONSIDERANDO che gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea perseguono l’obiettivo comune della promozione e dello sviluppo della cooperazione in materia di ricerca e sviluppo nell’aviazione civile; e

CONSIDERANDO che tale cooperazione promuoverà lo sviluppo e la sicurezza dell’aeronautica civile negli Stati Uniti d’America e nell’Unione europea;

gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea (congiuntamente le «parti» e individualmente una «parte») concordano di avviare programmi comuni in conformità ai termini e alle condizioni seguenti:

Articolo I

Obiettivo

A.

Il presente memorandum di cooperazione, inclusi i suoi allegati e appendici (il «memorandum»), stabilisce i termini e le condizioni della mutua cooperazione nella promozione della ricerca e dello sviluppo nell’aviazione civile. A questo scopo le parti possono, con riserva della disponibilità di fondi adeguati e di altre risorse necessarie, fornire personale, risorse e servizi connessi al fine di cooperare nella misura prevista negli allegati e nelle appendici del presente memorandum.

B.

Gli obiettivi del presente memorandum possono essere conseguiti attraverso la cooperazione in ognuno dei seguenti settori:

1)

lo scambio di informazioni relative a programmi e progetti, risultati di ricerche o pubblicazioni;

2)

l’effettuazione di analisi comuni;

3)

il coordinamento di programmi e progetti di ricerca e sviluppo, nonché la loro esecuzione sulla base di un impegno condiviso;

4)

lo scambio di personale scientifico e tecnico;

5)

lo scambio di attrezzature, software e sistemi specifici per attività di ricerca e studi di compatibilità;

6)

l’organizzazione comune di convegni o conferenze; e

7)

consultazioni reciproche con l’obiettivo di avviare un’azione concertata nelle sedi internazionali appropriate.

C.

Nell’osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e politiche applicabili, e dei loro eventuali emendamenti e modifiche, le parti promuovono, nella massima misura possibile, l’adesione dei partecipanti alle attività di cooperazione condotte a norma del presente memorandum, con l’obiettivo di offrire analoghe opportunità di partecipazione alle rispettive attività di ricerca e sviluppo. Le parti coinvolgono i partecipanti nelle attività di cooperazione, che sono condotte su una base reciproca conformemente ai seguenti principi:

1)

reciprocità dei vantaggi;

2)

opportunità analoghe di intraprendere attività di cooperazione;

3)

parità di condizioni e di trattamento;

4)

scambio tempestivo di informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione; e,

5)

trasparenza.

D.

Tali attività di cooperazione si svolgono in conformità agli specifici allegati e appendici di cui all’articolo II.

Articolo II

Attuazione

A.

Il presente memorandum è attuato attraverso allegati e appendici specifici. Tali allegati e appendici definiscono, secondo i casi, la natura e la durata della cooperazione in un determinato settore o per un fine specifico, il regime applicabile alla proprietà intellettuale, alla responsabilità, al finanziamento, alla ripartizione dei costi ed altri aspetti rilevanti. Salva disposizione contraria, in caso di incompatibilità tra una disposizione di un allegato o di un’appendice e una disposizione del presente memorandum, prevale la disposizione del memorandum.

B.

I rappresentanti degli Stati Uniti d’America e dell’Unione europea tengono riunioni periodiche al fine di:

1)

discutere delle proposte di nuove attività di cooperazione; e

2)

esaminare la situazione delle attività in corso che sono state avviate in virtù di un allegato o di un’appendice del presente memorandum.

C.

Il coordinamento e l’agevolazione delle attività di cooperazione a norma del presente memorandum sono garantiti a nome del governo degli Stati Uniti d’America dalla Federal Aviation Administration e a nome dell’Unione europea dalla Commissione europea.

D.

Gli uffici designati per il coordinamento e la gestione del presente memorandum, e ai quali devono essere rivolte tutte le richieste di servizi a norma del presente memorandum, sono:

1)

per gli Stati Uniti d’America:

Federal Aviation Administration

Office of International Aviation

Wilbur Wright Bldg., 6th Floor, East

600 Independence Ave., S.W.

Washington, D.C. 20591 —

USA

Telefono: +1 2023858900

Fax +1 2022675032

2)

Per l’Unione europea:

Commissione europea

Direzione generale Mobilità e trasporti

Direzione Trasporti aerei

1040 Bruxelles — Belgio

Telefono: +32 22968430

Fax +32 22968353

E.

I referenti dei programmi tecnici per le specifiche attività sono stabiliti come indicato negli allegati e nelle appendici del presente memorandum.

Articolo III

Gestione esecutiva

A.

Le parti istituiscono un comitato misto, che è incaricato di assicurare il corretto funzionamento del presente memorandum e si riunisce ad intervalli regolari per valutare l’efficacia della sua attuazione.

B.

Il comitato misto è composto da rappresentanti:

1)

degli Stati Uniti d’America, segnatamente della Federal Aviation Administration (FAA, copresidente); e

2)

dell’Unione europea, segnatamente la Commissione europea (copresidente), assistita da rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea.

C.

Il comitato misto può invitare a partecipare, su base ad hoc, esperti in settori specifici. Il comitato misto può istituire gruppi tecnici di lavoro e sovrintendere alle loro attività e all’attività di comitati e gruppi istituiti negli specifici allegati e appendici. Il comitato misto elabora e adotta il proprio regolamento interno.

D.

Tutte le decisioni del comitato misto sono adottate per consenso di entrambe le parti che lo costituiscono. Tali decisioni sono adottate per iscritto e sottoscritte dai rappresentanti delle parti in seno al comitato misto.

E.

Il comitato misto può esaminare qualsiasi aspetto relativo al funzionamento e all’applicazione del presente memorandum, dei suoi allegati e appendici. In particolare, esso è tenuto a:

1)

prevedere un forum di discussione, nell’ambito di applicazione del presente memorandum e dei suoi allegati e appendici, relativamente a:

a)

questioni che possono sorgere e modifiche che possono incidere sull’attuazione del presente memorandum e dei suoi allegati e appendici;

b)

impostazioni comuni all’introduzione di nuove tecnologie e procedure, programmi di ricerca e valutazione, e altre aree di interesse reciproco; e

c)

progetti di regolamenti e normative di una delle parti che potrebbero incidere sugli interessi dell’altra parte, nell’ambito di applicazione del presente memorandum e dei suoi allegati e appendici;

2)

se opportuno, adottare allegati supplementari del presente memorandum e relative appendici;

3)

se opportuno, adottare modifiche agli allegati del presente memorandum e relative appendici; e

4)

presentare alle parti, se opportuno, proposte di altre modifiche del presente memorandum.

Articolo IV

Scambio di personale

Le parti possono scambiarsi personale tecnico se necessario per perseguire le attività descritte in un allegato o in un’appendice del presente memorandum. Tutti questi scambi rispettano i termini e le condizioni stabilite nel presente memorandum, nei suoi allegati e appendici. Il personale tecnico scambiato dalle parti esegue i lavori specificati nell’allegato o nell’appendice. Tale personale tecnico può provenire da agenzie o appaltatori degli Stati Uniti o dell’Unione europea, come deciso di comune accordo.

Articolo V

Disposizioni relative al prestito di attrezzature

Una parte (la «parte prestatrice») può concedere in prestito attrezzature all’altra parte (la «parte prestataria») a norma di un allegato o un’appendice del presente memorandum. Le seguenti disposizioni generali si applicano a tutti i prestiti di attrezzature, salva disposizione contraria specificata in un allegato o in un’appendice.

A.

La parte prestatrice stabilisce il valore delle attrezzature che devono essere prestate.

B.

La parte prestataria assume la custodia e il possesso delle attrezzature presso la struttura della parte prestatrice designata dalle parti nell’allegato o nell’appendice. Le attrezzature restano in custodia e in possesso della parte prestataria fino a quando non vengono restituite alla parte prestatrice in conformità alla lettera H.

C.

La parte prestataria, provvede, a proprie spese, al trasporto delle attrezzature presso la struttura designata dalle parti nell’allegato o nell’appendice.

D.

Le parti cooperano per garantire le eventuali licenze di esportazione e gli altri documenti necessari per la spedizione delle attrezzature.

E.

La parte prestataria è responsabile dell’installazione delle attrezzature presso la struttura designata dalle parti nell’allegato o nell’appendice. La parte prestatrice, se necessario, assiste la parte prestataria nell’installazione delle attrezzature prestate in base alle condizioni concordate dalle parti.

F.

Durante il periodo del prestito, la parte prestataria utilizza e mantiene le attrezzature in buone condizioni, ne garantisce il funzionamento continuo e permette le ispezioni della parte prestatrice con un ragionevole preavviso.

G.

La parte prestatrice assiste la parte prestataria nel reperimento delle fonti per forniture di articoli comuni e parti peculiari non facilmente disponibili per la parte prestataria.

H.

Allo scadere o all’estinzione dell’allegato o dell’appendice pertinenti del presente memorandum, o quando si è concluso l’utilizzo delle attrezzature, la parte prestataria restituisce a proprie spese le attrezzature alla parte prestatrice.

I.

In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature prestate a norma del presente memorandum e per la quale la parte prestataria assume la custodia e il possesso, la parte prestataria, a discrezione della parte prestatrice, ripristina o compensa la parte prestatrice per il valore (stabilito dalla parte prestatrice conformemente alla lettera A) delle attrezzature perse o danneggiate.

J.

Le attrezzature eventualmente scambiate a norma del presente memorandum sono destinate unicamente a fini di ricerca, sviluppo e convalida e non sono utilizzate in alcun modo per l’aviazione civile attiva o altri usi operativi.

K.

Qualsiasi trasferimento di tecnologia, attrezzature o altro ai sensi del presente memorandum è soggetto alla legislazione e alle politiche applicabili delle parti.

Articolo VI

Finanziamento

A.

Salva disposizione contraria in un allegato o un’appendice del presente memorandum, ogni parte sostiene i costi delle attività da essa effettuate a norma del presente memorandum.

B.

Gli Stati Uniti hanno attribuito al presente memorandum di cooperazione il numero NAT-I-9406, che deve essere indicato in tutta la corrispondenza relativa al presente memorandum.

Articolo VII

Divulgazione di informazioni

A.

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione applicabile o da precedenti accordi scritti tra le parti, nessuna delle parti comunica informazioni o materiale pertinenti ai compiti o relativi ai programmi concordati a norma del presente memorandum e dei suoi allegati e appendici a terzi diversi da: i) appaltatori o subappaltatori impegnati nei compiti o nei programmi nella misura necessaria per l’esecuzione di tali compiti e programmi; o ii) altre autorità governative delle parti.

B.

Se una delle parti constata che, in base alle proprie disposizioni legislative o regolamentari non sarà in grado o può ragionevolmente prevedere che non sarà in grado di osservare le disposizioni relative al divieto di divulgazione previste dal presente articolo, ne informa immediatamente l’altra parte prima della divulgazione. In seguito, le parti si consultano per definire una linea d’azione adeguata.

Articolo VIII

Diritti di proprietà intellettuale

A.

Quando una parte fornisce una proprietà intellettuale (che ai fini del presente memorandum comprende analisi, relazioni, banche dati, software, know-how, informazioni sensibili sotto il profilo tecnico e commerciale, dati e registrazioni, nonché documentazione e materiali connessi, indipendentemente dalla forma o dal supporto su cui sono registrati) all’altra parte, in conformità alle condizioni di un allegato o appendice del presente memorandum, essa conserva i diritti di proprietà sulla proprietà intellettuale che aveva al momento dello scambio. La parte che fornisce un documento o un’altra proprietà intellettuale a norma di un allegato o appendice del presente memorandum contrassegna con chiarezza il documento o l’altra proprietà intellettuale indicandone il carattere confidenziale, esclusivo, di segreto commerciale, a seconda del caso.

B.

Salva disposizione specifica in un allegato o appendice del presente memorandum, la parte che riceve una proprietà intellettuale dall’altra parte a norma del presente memorandum:

1)

non acquisisce alcun diritto di proprietà sulla proprietà intellettuale per averla ricevuta dall’altra parte; e

2)

non comunica la proprietà intellettuale ad un terzo, diverso da appaltatori o subappaltatori impegnati in un programma relativo ad un allegato o un’appendice del presente memorandum, senza il previo consenso scritto dell’altra parte. In caso di divulgazione ad un appaltatore o subappaltatore impegnato nel programma, la parte che comunica la proprietà intellettuale:

a)

limita l’uso della proprietà intellettuale da parte dell’appaltatore o del subappaltatore agli scopi specificati nell’allegato o nell’appendice applicabile; e

b)

proibisce che la proprietà intellettuale sia ulteriormente comunicata a terzi da parte dell’appaltatore o subappaltatore tranne quando l’altra parte dia in anticipo e per iscritto il proprio consenso ad un’ulteriore divulgazione

C.

Salva disposizione specifica in un allegato o un’appendice del presente memorandum, i diritti di proprietà su qualsiasi proprietà intellettuale sviluppata in comune dalle parti a norma del presente memorandum e dei suoi allegati e appendici sono condivisi dalle parti.

1)

Ogni parte beneficia, in tutti i paesi, del diritto non esclusivo e irrevocabile di riprodurre, preparare lavori derivati, diffondere presso il pubblico e tradurre tale proprietà intellettuale, a condizione che tale riproduzione, preparazione, diffusione e traduzione non incida sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale dell’altra parte. Ogni parte o le sue autorità competenti per l’attuazione ha diritto di esaminare una traduzione prima della diffusione presso il pubblico.

2)

Tutte le copie diffuse al pubblico di articoli di riviste tecnico-scientifiche, le relazioni scientifiche non esclusive e i libri derivanti direttamente dalla cooperazione a norma del presente memorandum e dei suoi allegati e appendici, recano i nomi degli autori dell’opera, salvo che un autore rifiuti esplicitamente di essere nominato.

D.

Quando una parte ritiene che un documento o altra proprietà intellettuale fornita dall’altra parte a norma di un allegato o appendice del presente memorandum non debba essere designato di carattere confidenziale, eslcusivo, o di segreto commerciale, tale parte chiede di consultare l’altra parte per affrontare la questione. Le consultazioni si possono tenere in concomitanza di una riunione del comitato misto o di una riunione di altri comitati eventualmente istituiti a norma di un allegato o appendice del presente memorandum.

Articolo IX

Immunità e responsabilità

A.

Le parti disciplinano le questioni in materia di immunità e responsabilità connesse alle attività a norma del presente memorandum nell’allegato o nell’appendice pertinenti, a seconda del caso.

B.

Le parti concordano che tutte le attività intraprese a norma del presente memorandum e dei suoi allegati o appendici sono effettuate con la dovuta cura professionale e che deve essere fatto ogni ragionevole sforzo per minimizzare i rischi potenziali nei confronti dei terzi e ottemperare a tutti i requisiti di sicurezza e sorveglianza.

Articolo X

Modifiche

A.

Le parti possono modificare il presente memorandum, i suoi allegati e appendici. Le parti documentano i particolari di ogni modifica in un accordo scritto firmato da entrambe le parti.

B.

Le modifiche degli allegati o delle appendici del presente memorandum, adottati dal comitato misto, entrano in vigore su decisione del comitato misto ai sensi dell’articolo III, lettera D, del presente memorandum, firmato dai copresidenti del comitato misto a nome delle parti.

Articolo XI

Risoluzione delle controversie

Le parti risolvono le eventuali controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente memorandum o dei suoi allegati o appendici mediante consultazioni tra le parti. Le parti non adiscono una corte internazionale o un terzo per la soluzione di tali controversie.

Articolo XII

Entrata in vigore ed estinzione

A.

In attesa dell’entrata in vigore, il presente memorandum è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

B.

Il presente memorandum entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore e rimane in vigore fino all’estinzione.

C.

I singoli allegati o appendici, adottati dal comitato misto dopo l’entrata in vigore del presente memorandum, entrano in vigore su decisione del comitato misto ai sensi dell’articolo III, lettera D, del presente memorandum, firmato dai copresidenti del comitato misto a nome delle parti.

D.

Le parti possono estinguere il presente memorandum o i suoi allegati e appendici in qualsiasi momento mediante notifica scritta inviata all’altra parte con un preavviso di sessanta (60) giorni. L’estinzione del presente memorandum non incide sui diritti e obblighi delle parti a norma degli articoli V, VII, VIII e IX. Ciascuna parte dispone di centoventi (120) giorni per porre termine alle proprie attività dopo l’estinzione del presente memorandum o dei suoi allegati o appendici. L’estinzione del presente memorandum parimenti estingue tutti gli allegati e le appendici conclusi dalle parti a norma delpresente memorandum.

Articolo XIII

Autorità

Gli Stati Uniti e l’Unione europea concordano le disposizioni del presente memorandum come indicato dalla firma dei loro rappresentanti debitamente autorizzati.

Fatto a Budapest, addì tre marzo duemilaundici.

Per gli Stati Uniti d’America

Per l’Unione europea

ALLEGATO 1

AL MEMORANDUM DI COOPERAZIONE NAT-I-9406 TRA GLI STATI UNITI D’AMERICA E L’UNIONE EUROPEA COOPERAZIONE SESAR-NEXTGEN PER UN’INTEROPERABILITÀ SU SCALA MONDIALE

CONSIDERANDO che SESAR e NextGen sono i programmi avviati rispettivamente dall’Unione europea e dagli Stati Uniti d’America per sviluppare nuove generazioni di sistemi di gestione del traffico aereo,

CONSIDERANDO che l’impresa comune SESAR è stata istituita dal regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, per gestire la fase di sviluppo di SESAR,

gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea (congiuntamente le «parti» e individualmente una «parte») hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Finalità

Il presente allegato si prefigge di attuare il memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea (il «memorandum») definendo i termini e le condizioni in base ai quali le parti cooperano per garantire l’interoperabilità su scala mondiale tra i rispettivi programmi di modernizzazione della gestione del traffico aereo, NextGen e SESAR, tenendo conto degli interessi degli utilizzatori civili e militari dello spazio aereo.

Articolo II

Definizioni

Ai fini del presente allegato, per «convalida» s’intende la conferma, nell’intera fase dello sviluppo, del fatto che la soluzione proposta, ivi compresi l’impostazione, il sistema e le procedure, soddisfi i bisogni delle parti interessate.

Articolo III

Principi

Nel quadro dei programmi NextGen e SESAR e in conformità ai principi di cui all’articolo I, lettera C, del memorandum, le parti:

A)

permettono, ove opportuno, ai reciproci enti governativi e settoriali di partecipare agli organi consultivi e alle iniziative settoriali, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e delle regole che disciplinano tali enti ed iniziative;

B)

si sforzano di offrire alle reciproche parti interessate del settore industriale l’opportunità di contribuire ai programmi di lavoro e di accedere alle informazioni e ai risultati dei programmi e dei progetti di ricerca e sviluppo equivalenti; e

C)

individuano reciprocamente in integrazioni del presente allegato (le «integrazioni»), mediante il comitato di alto livello istituito dall’articolo V del presente allegato, gli ambiti che si prestano a offrire opportunità specifiche di partecipazione a organi consultivi, iniziative, progetti e programmi di ricerca di ciascuna parte, in particolare gli ambiti che permettono di contribuire alla definizione di sistemi di alto livello, quali l’interoperabilità, la definizione di architetture e tecnologie di riferimento.

Il comitato di alto livello controlla l’attuazione del presente articolo e, se necessario, aggiorna le integrazioni.

Articolo IV

Obiettivo delle attività

A.   Obiettivo delle attività è di contribuire alla ricerca, allo sviluppo e alla convalida in materia di gestione del traffico aereo ai fini di un’interoperabilità su scala mondiale. Le attività possono comprendere, a titolo non esaustivo, le attività di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

1)   Attività trasversali

Le attività trasversali consistono nei compiti che non riguardano un particolare sviluppo operativo o tecnico, ma sono interdipendenti nei programmi SESAR and NextGen. Si tratta di attività particolarmente importanti per la cooperazione, poiché qualsiasi divergenza d’approccio può provocare implicazioni concrete di vasta portata sul piano dell’armonizzazione e dell’interoperabilità. In quest’ambito le parti intendono trattare i seguenti aspetti:

a)

concetto delle operazioni e tabella di marcia;

b)

disposizioni relative alla separazione;

c)

definizione della tabella di marcia, normazione e regolamentazione incluse, nell’ottica di una migliore sincronizzazione dell’attuazione;

d)

aspetti commerciali e pianificazione degli investimenti;

e)

ambiente;

f)

coordinamento delle forze mobilitate sul piano tecnico a sostegno delle attività di normazione condotte a livello internazionale e dell’ICAO per modernizzare la gestione del trasporto aereo;

g)

sincronizzazione e coerenza delle tabelle di marcia dell’avionica per garantire la massima efficienza economica per gli utilizzatori dello spazio aereo; e

h)

coordinamento delle modifiche tecniche e operative in modo da ottenere/mantenere la continuità delle operazioni dal punto di vista degli utilizzatori dello spazio aereo.

2)   Gestione dell’informazione

È prioritario nella gestione dell’informazione garantire la diffusione tempestiva, a tutte le parti interessate, di informazioni accurate e pertinenti relative alla gestione del traffico aereo in maniera continuativa (interoperabile) e sicura, tale da favorire la presa di decisioni in collaborazione. In quest’ambito le parti intendono trattare i seguenti aspetti:

a)

interoperabilità della gestione dell’informazione su scala di sistema (SWIM);

b)

interoperabilità della gestione dell’informazione aeronautica (AIM); e

c)

scambio delle informazioni meteorologiche.

3)   Gestione delle traiettorie

La gestione delle traiettorie comprende lo scambio aria/aria e aria/terra delle traiettorie in quattro dimensioni (4D), il che esige coerenza a livello di terminologia, definizione e scambio delle informazioni di volo in ogni momento e in tutte le fasi di volo. In quest’ambito le parti intendono trattare i seguenti aspetti:

a)

definizione e scambio delle traiettorie comuni;

b)

pianificazione dei voli e aggiornamenti dinamici dei piani di volo;

c)

gestione del traffico (incluse l’integrazione e la previsione delle traiettorie);

d)

integrazione dei sistemi aeromobili senza pilota (UAS) nella gestione del traffico aereo; e

e)

convergenza dei concetti delle operazioni di SESAR e NextGen, delle definizioni dei servizi e delle loro applicazioni, compresi la definizione di traiettoria 4D e il formato di scambio dei dati.

4)   Interoperabilità dei sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza (CNS) e dei sistemi di bordo

L’interoperabilità dei sistemi CNS e di bordo comprende la pianificazione della strumentazione di bordo e lo sviluppo di applicazioni e sistemi aria/aria e aria/terra interoperabili. In quest’ambito le parti intendono trattare i seguenti aspetti:

a)

interoperabilità dei sistemi di bordo, in particolare:

i)

sistema di prevenzione delle collisioni in volo (ACAS);

ii)

tabella di marcia dell’avionica; e

iii)

sistemi di assistenza per la separazione dei velivoli (ASAS) per l’assistenza alla separazione aria/aria e aria/terra;

b)

comunicazioni, in particolare:

i)

servizi e tecnologie relativi al collegamento dati; e

ii)

architettura di comunicazione flessibile;

c)

navigazione, in particolare:

i)

navigazione basata sulle prestazioni (PBN); e

ii)

applicazioni basate sul sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per le fasi di rotta e d’avvicinamento, incluso l’avvicinamento con guida verticale;

d)

sorveglianza, in particolare:

i)

servizi e tecnologia relativi alla sorveglianza automatica dipendente (ADS); e

ii)

sorveglianza a terra.

5)   Progetti in collaborazione

Tra i progetti in collaborazione rientrano progetti ad hoc per i quali le parti riconoscono la necessità di un coordinamento e una collaborazione mirati. In quest’ambito le parti intendono trattare i seguenti aspetti:

a)

iniziativa transatlantica d’interoperabilità per la riduzione di emissioni (AIRE); e

b)

miglioramento del controllo e del rilevamento della posizione degli aeromobili al di sopra delle regioni oceaniche e isolate.

B.   Se del caso, le parti producono su base di reciprocità, sia individualmente sia in comune, per scambiarsele, delle relazioni che descrivono i concetti d’uso, i modelli, i prototipi, le valutazioni, gli esercizi di convalida e gli studi comparativi inerenti agli aspetti tecnici e operativi della gestione del traffico aereo. Le valutazioni e le convalide possono avvalersi di svariati strumenti, quali simulazioni e sperimentazioni in contesti operativi reali.

Articolo V

Gestione

In funzione della disponibilità di fondi, le parti avviano e gestiscono progetti e attività e assicurano che i lavori siano svolti in modo pragmatico, nei tempi prestabiliti e incentrati sui risultati. A tal fine, sono stati fissati i seguenti livelli di gestione:

A)

un comitato di alto livello, composto in egual numero da rappresentanti della Commissione europea, che possono essere assistiti dall’impresa comune SESAR, e da rappresentanti della Federal Aviation Administration (FAA).

1)

Il comitato di alto livello è copresieduto da un rappresentante della Commissione europea e un rappresentante della FAA. Il comitato di alto livello si riunisce almeno una volta all’anno al fine di:

a)

sovrintendere alla cooperazione SESAR-NextGen;

b)

valutare i risultati ottenuti;

c)

decidere in merito al varo di nuovi progetti e attività su proposta del comitato di coordinamento descritto di seguito;

d)

decidere in merito alle proposte di nuove appendici o modifiche da apportare alle appendici esistenti del presente allegato, che sottopone all’approvazione del comitato misto in conformità all’articolo III, lettera D, del memorandum;

e)

impartire istruzioni al comitato di coordinamento descritto di seguito; e

f)

controllare l’attuazione dell’articolo III del presente allegato e, se necessario, effettuare consultazioni sui meccanismi di partecipazione delle imprese o sottoporre questioni al comitato misto istituito a norma del memorandum.

2)

Il comitato di alto livello fissa il proprio regolamento interno e adotta tutte le decisioni per consenso dei copresidenti.

3)

Il comitato di alto livello riferisce al comitato misto istituito a norma dell’articolo III del memorandum;

B)

un comitato di coordinamento, composto di un congruo numero ristretto di rappresentanti dell’impresa comune SESAR e dell’organismo di traffico aereo FAA, che possono essere in entrambi i casi assistiti da esperti.

1)

Il comitato di coordinamento è copresieduto da un rappresentante dell’impresa comune SESAR e da un rappresentante dell’organismo di traffico aereo FAA. Il comitato di coordinamento si riunisce almeno due volte l’anno al fine di:

a)

controllare lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività comuni in corso, di cui nelle appendici;

b)

assicurare la corretta esecuzione delle appendici mediante i gruppi di lavoro descritti di seguito;

c)

garantire la corretta attuazione dell’articolo III del presente allegato;

d)

preparare le relazioni da presentare al comitato di alto livello; o

e)

vagliare le proposte da presentare al comitato di alto livello, tra cui le proposte di nuove appendici o modifiche da apportare alle appendici esistenti del presente allegato.

2)

Il comitato di coordinamento fissa il proprio regolamento interno e adotta tutte le decisioni per consenso dei copresidenti;

C)

gruppi di lavoro preposti a attività o progetti specifici di cui alle appendici. Ciascun gruppo di lavoro è composto di un congruo numero ristretto di partecipanti. I gruppi di lavoro si riuniscono secondo le necessità, seguono le istruzioni ricevute dal comitato di coordinamento e presentano regolarmente relazioni a quest’ultimo.

Articolo VI

Immunità e responsabilità

Le parti disciplinano le questioni in materia di immunità e responsabilità connesse alle attività a norma del presente allegato nell’appendice pertinente, a seconda del caso.

Articolo VII

Attuazione

A.   Tutte le attività previste a titolo del presente allegato sono descritte nelle appendici, che divengono parte integrante del presente allegato a decorrere dalla loro entrata in vigore.

B.   Ciascuna appendice è numerata in ordine progressivo e contiene una descrizione delle attività che devono svolgere le parti, o le entità da esse designate a svolgerle per esse, con indicazione del luogo e della durata prevista, il personale e altre risorse necessarie per svolgere tali attività, la stima dei costi e qualsiasi altra informazione pertinente relativa alle attività.

Articolo VIII

Disposizioni finanziarie

Il finanziamento delle attività da svolgere a norma del presente allegato è fornito in conformità all’articolo VI del memorandum.

Articolo IX

Referenti

A.   Gli uffici designati per il coordinamento e la gestione del presente allegato sono i seguenti:

1)

Per gli Stati Uniti d’America:

Africa, Europe & Middle East Office, AEU-10

Federal Aviation Administration

Wilbur Wright Bldg., 6th Floor, East

600 Independence Avenue, S.W.

Washington, D.C. 20591 —

USA

Telefono: +1 2023858905

Fax +1 2022675032

2)

Per l’Unione europea:

Unità «Cielo unico e modernizzazione del controllo aereo»

Direzione generale Mobilità e trasporti

Direzione generale dei trasporti aerei

Commissione europea

Rue de Mot 24

1040 Bruxelles —

Belgio

Telefono: +32 22968430

Fax +32 22968353

B.   I referenti dei programmi tecnici per le specifiche attività sono stabiliti come indicato nelle appendici del presente allegato.

Articolo X

Entrata in vigore ed estinzione

A.   In attesa dell’entrata in vigore, il presente allegato è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

B.   Il presente allegato entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore e rimane in vigore fino all’estinzione in conformità all’articolo XII del memorandum. L’estinzione del presente allegato estingue tutte le appendici concluse dalle parti in virtù del presente allegato.

Articolo XI

Autorità

Gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea approvano le disposizioni del presente allegato come indicato dalla firma dei loro rappresentanti debitamente autorizzati.

Fatto a Budapest, addì tre marzo duemilaundici.

Per gli Stati Uniti d’America

Per l’Unione europea


REGOLAMENTI

5.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 325/2011 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

61,9

JO

68,6

MA

51,0

TN

102,0

TR

84,7

ZZ

73,6

0707 00 05

EG

158,2

TR

144,9

ZZ

151,6

0709 90 70

MA

37,5

TR

115,1

ZA

28,9

ZZ

60,5

0805 10 20

EG

61,7

IL

75,9

MA

54,3

TN

48,7

TR

74,2

US

49,1

ZZ

60,7

0805 50 10

TR

56,6

ZZ

56,6

0808 10 80

AR

85,6

BR

80,5

CA

87,6

CL

95,0

CN

119,0

MK

50,2

US

131,1

UY

70,6

ZA

83,7

ZZ

89,3

0808 20 50

AR

84,8

CL

110,4

CN

85,8

ZA

92,1

ZZ

93,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


5.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 326/2011 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 319/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 86 dell'1.4.2011, pag. 67.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 5 aprile 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

51,50

0,00

1701 11 90 (1)

51,50

0,00

1701 12 10 (1)

51,50

0,00

1701 12 90 (1)

51,50

0,00

1701 91 00 (2)

49,96

2,48

1701 99 10 (2)

49,96

0,00

1701 99 90 (2)

49,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

5.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/17


DECISIONE 2011/210/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o aprile 2011

relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno di operazioni di assistenza umanitaria in risposta alla situazione di crisi in Libia (EUFOR Libia)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Nella risoluzione relativa alla pace e alla sicurezza in Africa, adottata il 26 febbraio 2011 [UNSCR 1970 (2011)], il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Consiglio di sicurezza) ha espresso serie preoccupazioni per la situazione in Libia ed ha condannato la violenza e l'uso della forza contro la popolazione civile. Il Consiglio di sicurezza ha inoltre chiesto a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite di mettere a disposizione assistenza umanitaria e forme di assistenza ad essa collegate in Libia.

(2)

Nella risoluzione sulla situazione in Libia, adottata il 17 marzo 2011 [UNSCR 1973 (2011)], il Consiglio di sicurezza si è richiamato alla UNSCR 1970 (2011) ed ha espresso la propria determinazione ad assicurare la protezione della popolazione civile e delle aree abitate da civili e il passaggio rapido e senza ostacoli dell'assistenza umanitaria, nonché la sicurezza del personale umanitario. Esso ha inoltre espresso apprezzamento per la disponibilità degli Stati confinanti, in particolare Tunisia ed Egitto, ad andare incontro alle esigenze di profughi e lavoratori stranieri, ed ha invitato la comunità internazionale a sostenere tali sforzi.

(3)

Il Consiglio di sicurezza ha inoltre autorizzato gli Stati membri, che ne abbiano informato il Segretario generale delle Nazioni Unite, che agiscano su iniziativa nazionale o attraverso organizzazioni o accordi regionali, operando in collaborazione con il Segretario generale e con gli Stati membri della Lega degli Stati Arabi, a prendere tutte le misure necessarie per proteggere i civili e le aree abitate da civili minacciate di attacco in Libia, escludendo l'ingresso di una forza di occupazione straniera in qualsiasi forma e qualsiasi parte del territorio libico.

(4)

Nelle conclusioni del 21 marzo 2011 il Consiglio ha espresso preoccupazione per la situazione in cui versa la Libia e ha condannato la violazione patente e sistematica dei diritti umani, la violenza e la brutale repressione perpetrate dal regime nei confronti del popolo libico. Esso ha espresso soddisfazione per l'adozione della UNSCR 1973 (2011) ed ha rilevato la determinazione dell'Unione a contribuire alla sua applicazione e ad agire collettivamente e risolutamente a tale fine, di concerto con i partner internazionali, in particolare la Lega degli Stati arabi e altri soggetti regionali interessati. Esso ha altresì confermato che l'obiettivo principale dell'Unione consiste nel garantire la protezione dei civili e nel sostenere il popolo libico nella realizzazione della sua aspirazione ad una società democratica.

Il Consiglio ha dichiarato che, nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, l'Unione è pronta a fornire il sostegno all'assistenza umanitaria in risposta ad una richiesta dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) e nel quadro del ruolo di coordinamento delle Nazioni Unite.

(5)

Il 24 marzo 2011 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi in risposta alla crisi in Libia. La pianificazione ulteriore dovrebbe concentrarsi sul sostegno all'assistenza umanitaria. In particolare, l'operazione non produrrà effetti sulla neutralità o sull'imparzialità degli attori umanitari. Ogni decisione di avvio dell'operazione deve essere preceduta da una richiesta dell'OCHA e deve essere adottata alla luce di una valutazione attuale del rischio e della minaccia.

(6)

Sono in corso uno stretto coordinamento e consultazioni con i governi dell'Egitto e della Tunisia al fine di assicurare la loro autorizzazione per un'eventuale presenza militare dell'Unione nei rispettivi paesi.

(7)

Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (Alto rappresentante), il controllo politico sull'operazione militare dell'Unione, assicurarne la direzione strategica e prendere le decisioni appropriate a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE).

(8)

È necessario negoziare e concludere accordi internazionali relativi alla partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell'Unione e allo status delle forze e del personale dell'Unione.

(9)

È opportuno che le spese operative derivanti dalla presente decisione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa siano a carico degli Stati membri, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione 2008/975/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa («ATHENA») (1).

(10)

L'articolo 28, paragrafo 1, TUE conferisce al Consiglio il potere di adottare le decisioni che definiscono i mezzi di cui l'Unione deve disporre. L'importo di riferimento finanziario relativo a un periodo iniziale di quattro mesi per i costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea costituisce la migliore stima attuale e non pregiudica le cifre finali che devono essere incluse in un bilancio da approvare in base alle norme fissate da ATHENA.

(11)

A norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1.   Allo scopo di dare appoggio ai mandati delle risoluzioni 1970 e 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, se richiesto dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), l'Unione conduce nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune un'operazione militare, in appresso denominata «EUFOR Libia», a sostegno dell'assistenza umanitaria nella regione. L'operazione rispetta appieno gli orientamenti sull'uso dei mezzi militari e della difesa civile a sostegno delle attività umanitarie delle Nazioni Unite in situazioni di emergenza complesse e le direttive sull'uso dei mezzi militari stranieri a sostegno delle operazioni umanitarie nel contesto della crisi attuale in Nord Africa.

2.   A sostegno di tale obiettivo politico, l'EUFOR Libia, se richiesto dall'OCHA, nel pieno rispetto degli orientamenti e delle direttive di cui al paragrafo 1:

contribuisce ad assicurare la circolazione e l'evacuazione degli sfollati in condizioni di sicurezza,

sostiene con capacità specifiche le attività delle agenzie umanitarie.

Articolo 2

Nomina del comandante dell'operazione dell'UE

L'Ammiraglio di Divisione Claudio GAUDIOSI è nominato comandante dell'operazione dell'Unione europea EUFOR Libia.

Articolo 3

Designazione della sede del comando operativo dell'UE

Il comando operativo dell'EUFOR Libia ha sede a Roma.

Articolo 4

Pianificazione e avvio dell'operazione

La decisione di avvio dell'operazione militare dell'Unione europea è adottata dal Consiglio, alla luce di una valutazione attuale del rischio e della minaccia, a seguito dell'approvazione del piano operativo e delle regole di ingaggio.

Articolo 5

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'Alto rappresentante, il controllo politico e la direzione strategica dell'EUFOR Libia. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni appropriate a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, incluso il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include altresì le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'Unione europea e del comandante della forza dell'Unione europea. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUFOR Libia restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente dal presidente del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC) relazioni sulla condotta dell'EUFOR Libia. Il CPS può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione o il comandante della forza dell'Unione europea.

Articolo 6

Direzione militare

1.   L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell'EUFOR Libia condotta sotto la responsabilità del comandante dell'operazione dell'Unione europea.

2.   L'EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante dell'operazione dell'Unione europea. Può invitare alle sue riunioni quest'ultimo o il comandante della forza dell'Unione europea, secondo i casi.

3.   Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante dell'operazione dell'Unione europea.

Articolo 7

Attuazione e coerenza della risposta dell'Unione

1.   L'Alto rappresentante garantisce l'attuazione della presente decisione e ne assicura la coerenza con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, incluse le attività dell'Unione in materia di aiuto umanitario.

2.   Il comandante dell'operazione dell'Unione europea assiste l'Alto rappresentante nell'attuazione della presente decisione.

Articolo 8

Cooperazione con altri attori

1.   La pianificazione e la conduzione dell'operazione sono esercitate in stretta collaborazione e complementarietà con l'OCHA, che coordina la risposta umanitaria globale, con l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e con altri attori.

2.   L'EUFOR Libia coopera strettamente con il coordinatore o i coordinatori designati dalle Nazioni Unite nonché con il coordinatore o i coordinatori designati dalla Lega degli Stati Arabi e con i relativi Stati membri.

3.   Se necessario, si tengono consultazioni con l'Unione africana.

Articolo 9

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione o il quadro istituzionale unico e conformemente agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi, in particolare gli Stati membri della Lega degli Stati arabi, possono essere invitati a partecipare all'operazione.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi ad offrire contributi e ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione dell'Unione europea e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3.   Le modalità precise per la partecipazione di Stati terzi formano oggetto di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 37 TUE e in conformità della procedura stabilita all'articolo 218 TFUE. Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle operazioni di gestione delle crisi dell'Unione, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della presente operazione.

4.   Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi all'EUFOR Libia hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri che vi partecipano.

5.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

Articolo 10

Status delle forze e del personale diretti dall'Unione

Lo status delle forze e del relativo personale diretti dall'Unione, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l'espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, può essere oggetto di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 37 TUE e conformemente alla procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1.   I costi comuni dell'EUFOR Libia sono amministrati in conformità della decisione 2008/975/PESC.

2.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUFOR Libia è pari a 7 900 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2008/975/PESC è pari al 30 %.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni a parti terze

1.   L'Alto rappresentante è autorizzato a diffondere all'Egitto, alla Lega degli Stati arabi, alle Nazioni Unite, alla Tunisia e all'Unione africana, nonché ad altre parti terze associate alla presente decisione, informazioni e documenti classificati dell'Unione prodotti ai fini dell'EUFOR Libia fino al livello di classificazione appropriato per ciascuno di essi e in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio (2).

2.   L'Alto rappresentante è autorizzato a diffondere all'Egitto, alla Lega degli Stati arabi, alla Tunisia, alle Nazioni Unite e all'Unione africana, nonché ad altre parti terze associate alla presente decisione, documenti non classificati dell'Unione relativi alle deliberazioni del Consiglio in merito all'EUFOR Libia, che sono soggette al segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).

Articolo 13

Entrata in vigore e termine

1.   La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

2.   Salva diversa decisione del Consiglio, l'EUFOR Libia termina al più tardi quattro mesi dopo aver raggiunto la capacità operativa iniziale.

3.   La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando operativo o dalla data di chiusura della sede del comando delle forze dell'Unione europea, se quest'ultima è successiva, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione dell'EUFOR Libia e fatte salve le pertinenti procedure relative alle sue attività di revisione e rendimento dei conti, stabilite nella decisione 2008/975/PESC.

Fatto a Bruxelles, addì 1o aprile 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 96.

(2)  Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1).

(3)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).


5.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2011

in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, relativa a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità del Regno Unito nei confronti del dispositivo anticaduta di tipo guidato HACA Leitern 0529.7102

[notificata con il numero C(2011) 2010]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/211/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI) stabilisce che se uno Stato membro constata che dei DPI, muniti della marcatura CE e usati conformemente al loro scopo, rischiano di compromettere la sicurezza di persone, animali domestici o beni, esso prende tutti i provvedimenti necessari a ritirare tali DPI dal mercato, vietarne la vendita o la libera circolazione.

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 89/686/CEE, la Commissione, consultate le parti interessate, è tenuta a dichiarare se considera giustificato il provvedimento. Se la Commissione lo ritiene giustificato, ne informa gli Stati membri perché possano adottare opportuni provvedimenti nei confronti dei dispositivi in questione, secondo quanto prescritto dall’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/686/CEE.

(3)

In data 31 gennaio 2008 le autorità del Regno Unito hanno notificato alla Commissione europea un provvedimento di divieto di immissione sul mercato di un dispositivo anticaduta di tipo guidato, del tipo HACA Leitern 0529.7102, prodotto da HACA Leitern — Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG, Diesselstrasse 12, 65520 Bad Camberg (HACA). Secondo i documenti presentati alla Commissione, questo dispositivo di protezione è stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformità prevista dall’articolo 11, punto A della direttiva, attestata dai seguenti documenti rilasciati da EXAM BBG Prüf- und Zertifizier GmbH (poi DEKRA EXAM GmbH) — organismo notificato n. 0158:

N. ZQ/B 212/06,

N. ZQ/B 212/07.

(4)

Le autorità del Regno Unito hanno indicato che la loro decisione era basata sul fatto che il prodotto in questione non soddisfaceva i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 89/686/CEE, in particolare i requisiti di cui ai punti 3.1.2.2, 1 e 1.1.1 dell’allegato II di tale direttiva. Le autorità del Regno Unito hanno comunicato, a sostegno delle loro affermazioni, i risultati di una prova eseguita da TUV NEL Ltd.

(5)

Secondo le autorità del Regno Unito, in particolare nella situazione prevedibile in cui una persona cade all’indietro prima di cadere verso il basso (situazione di «caduta all’indietro»), il dispositivo di protezione non ha fornito una protezione adeguata contro tutti i rischi, come prescritto dai requisiti essenziali di salute e di sicurezza, punto 1 (2). Il dispositivo anticaduta di tipo guidato non è quindi risultato conforme al requisito di cui al punto 1.1.1 (3) (l’utilizzatore deve poter svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile). Inoltre, secondo le autorità del Regno Unito il dispositivo di protezione non è risultato conforme al requisito di cui al punto 3.1.2.2 (4) perché le prove effettuate hanno dimostrato che, nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del corpo non è stato il minimo possibile in modo da evitare l’urto con ostacoli e la forza di frenatura è risultata superiore alla soglia alla quale possono sopravvenire lesioni corporali.

Le autorità del Regno Unito hanno inoltre indicato che intendevano sollevare un’obiezione formale ai sensi dell’articolo 6 della direttiva nei riguardi della norma EN 353-1— Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto — parte 1: Dispositivi anticaduta comprendenti una linea di ancoraggio rigida, che fa riferimento alla norma EN 364 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto — Metodi di prova.

(6)

Con lettere in data 1o agosto 2008 e 26 settembre 2008 la Commissione ha invitato rispettivamente il produttore e l’organismo notificato che è intervenuto nella fase di controllo della produzione a norma dell’articolo 11, punto A, della direttiva 89/686/CEE a comunicare le loro osservazioni sui provvedimenti adottati dalle autorità del Regno Unito.

(7)

Nella sua risposta datata 28 ottobre 2008 HACA ha contestato i risultati delle prove eseguite per le autorità del Regno Unito da TUV NEL. In particolare, ha sostenuto che i dispositivi sono sicuri e impediscono le cadute dall’alto, comprese le «cadute all’indietro» se sono utilizzati con cinture di tipo idoneo. HACA ha inoltre fatto notare che le prove eseguite da TUV NEL non erano conformi ai requisiti della norma EN 364, che non prevede l’uso di un manichino antropomorfo.

(8)

Nella sua risposta datata 15 ottobre 2008 DEKRA EXAM ha confermato di aver rilasciato i documenti prescritti dall’articolo 11, punto A. DEKRA EXAM ha sottolineato che le prove sono state eseguite secondo la norma EN 353-1 e che i campioni sottoposti alle prove sono risultati conformi a tutti i requisiti di tale norma. Ha rilevato che la norma EN 364 consente l’uso di un peso in acciaio o di un sacco di sabbia per la prova delle prestazioni dinamiche. Nel corso della prova è stato utilizzato un sacco di sabbia per misurare la forza di frenatura, che è sempre risultata inferiore al valore consentito. DEKRA EXAM ha osservato che TUV NEL ha utilizzato un peso in acciaio che — a suo parere — darebbe forze di frenatura superiori a quelle di un sacco di sabbia.

Per quanto riguarda le prove di «caduta all’indietro» eseguite utilizzando un manichino antropomorfo, DEKRA EXAM ha fatto presente che prove di questo tipo non sono previste dalla norma EN 353-1. DEKRA EXAM riconosce che la situazione di «caduta all’indietro» è una condizione di impiego prevedibile dei dispositivi anticaduta di tipo guidato. Questa situazione non è però contemplata dalla norma EN 353-1. In funzione del tipo di dispositivo utilizzato e del modello di imbracatura indossata dall’utilizzatore, possono verificarsi incidenti. È quindi necessario prestare attenzione alla corretta combinazione di dispositivo anticaduta e imbracatura, che il produttore deve specificare nelle informazioni fornite all’utilizzatore.

(9)

Data la complessità della questione, la Commissione si è avvalsa dell’assistenza di un esperto indipendente. La Commissione ha incontrato le autorità del Regno Unito, che hanno illustrato gli esatti metodi di prova utilizzati e hanno mostrato un video delle prove effettuate.

TUV NEL ha eseguito due serie di prove per le autorità del Regno Unito. Durante la seconda serie di prove era presente un rappresentante del produttore. Ogni serie comprendeva una prova delle prestazioni dinamiche realizzata utilizzando un peso in acciaio e prove di «caduta all’indietro» con un manichino antropomorfo. Il dispositivo anticaduta HACA non ha superato nessuna di queste prove.

Secondo le autorità del Regno Unito, l’uso di un peso in acciaio anziché di un sacco di sabbia per la prova delle prestazioni dinamiche permette di ottenere risultati più attendibili e può spiegare la differenza tra i risultati ottenuti da TUV NEL e quelli ottenuti da DEKRA EXAM.

Per quanto riguarda la prova di «caduta all’indietro», il Regno Unito ha eseguito prove utilizzando un manichino antropomorfo per simulare il più esattamente possibile la situazione prevedibile di «caduta all’indietro». I risultati di queste prove hanno dimostrato che i dispositivi anticaduta HACA non impediscono adeguatamente una caduta in questa situazione e hanno anche rivelato una carenza della norma armonizzata EN 353-1, in quanto questa norma non tiene conto della situazione di «caduta all’indietro». Questa è la principale ragione dell’obiezione formale sollevata dal Regno Unito contro la norma.

(10)

Il rapporto dell’esperto indipendente (5) è giunto alla conclusione che la «caduta all’indietro», da una posizione eretta o da una posizione seduta, è una situazione prevedibile di cui la norma EN 353-1 non tiene conto.

(11)

Seguendo il parere favorevole del comitato permanente istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il 19 marzo 2010 la Commissione ha deciso di ritirare il riferimento della norma EN 353-1 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(12)

Sulla base della documentazione disponibile, dei commenti delle parti interessate e del rapporto dell’esperto indipendente, la Commissione considera che il dispositivo anticaduta di tipo guidato HACA Leitern 0529.7102 non è conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui ai punti 1, 1.1.1 e 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva 89/686/CEE, in quanto tale dispositivo non impedisce adeguatamente le cadute in una situazione di «caduta all’indietro», e che questa non conformità comporta un grave rischio per gli utilizzatori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il provvedimento di divieto di immissione sul mercato del dispositivo anticaduta di tipo guidato HACA Leitern 0529.7102, prodotto da HACA Leitern — Lorenz Hasenbach GmbH, adottato dalle autorità del Regno Unito, è giustificato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

(2)  Requisiti essenziali di salute e di sicurezza, punto 1: Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI.

(3)  Requisiti essenziali di salute e di sicurezza, punto 1.1.1: Ergonomia.

(4)  Requisiti essenziali di salute e di sicurezza, punto 3.1.2.2: Prevenzione delle cadute dall’alto.

(5)  Riferimento n. P804674.

(6)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.


5.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2011

che modifica la decisione 2009/996/UE relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per il 2009 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(2011) 2126]

(I testi in lingua italiana, maltese, olandese, portoghese, slovena, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2011/212/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria dell’Unione per coprire le spese che si riferiscono direttamente alle misure necessarie, adottate o in programma, per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti da Paesi terzi o da altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non risultasse possibile, di arginarne la diffusione.

(2)

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 5 della direttiva 2000/29/CE a determinate condizioni la partecipazione finanziaria della Comunità al controllo fitosanitario copre una quota non superiore al 50 % della spesa direttamente connessa alle misure necessarie di cui all’articolo 23, paragrafo 2 della stessa direttiva e non superiore al 25 % in caso di indennità compensativa di mancato guadagno di cui al secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 3 della stessa direttiva.

(3)

Nel 2009 l’Unione ha stanziato in totale 14 049 023 EUR a titolo di partecipazione finanziaria intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia secondo quanto previsto dalla decisione 2009/996/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per il 2009 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (2).

(4)

Secondo quanto stabilito nella sezione III dell’allegato alla decisione 2009/996/UE, Spagna e Italia hanno beneficiato di una partecipazione finanziaria dell’Unione per la sostituzione di alberi distrutti. La Spagna ha ricevuto 289 144 EUR a titolo di partecipazione per la sostituzione nel 2009 delle conifere colpite dall’organismo nocivo Bursaphelenchus xylophilus. L’Italia ha ricevuto 14 525 EUR a titolo di partecipazione per la sostituzione nel 2008 di diverse specie arboree in Lombardia colpite dall’organismo nocivo Anoplophora chinensis nel territorio comunale di Gussago e Anoplophora glabripennis nel territorio comunale di Corbetta.

(5)

Le spese sostenute da Spagna e Italia risultano direttamente connesse al divieto di uso futuro di determinate specie arboree che ospitano gli organismi nocivi in questione, a norma dell’articolo 23, paragrafo 2. lettera c) della direttiva 2009/29/CE. Le spese non riguardano l’indennità compensativa di mancato guadagno di cui al secondo trattino del primo comma e del secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 3 di tale direttiva.

(6)

A norma del secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 5 della direttiva 2009/29/CE la partecipazione finanziaria dell’Unione deve pertanto coprire una quota non superiore al 50 % della spesa interessata e non deve essere limitata ad una quota massima del 25 % come erroneamente affermato nella decisione 2009/996/UE. Di conseguenza la massima partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi presentati da Spagna e Italia deve essere aumentata rispettivamente di 289 145 EUR e 14 525 EUR e la partecipazione totale dell’Unione per il 2009 deve essere incrementata a 14 352 693 EUR.

(7)

La decisione 2009/996/EU deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/996/EU è così modificata:

1)

all’articolo 2 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo complessivo della partecipazione finanziaria di cui all’articolo 1 è pari a 14 352 693 EUR.»;

2)

al capitolo I dell’allegato la terza, quarta e quinta riga sono sostituite come segue:

«Spagna

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2008 e 2009

1 e 2

3 386 573

1 693 286

Italia, Lombardia

(territorio comunale di Gussago)

Anoplophora chinensis

Varie specie arboree

2008 e parte del 2009 (fino al 30 aprile)

1 e 2

302 683

151 341

Italia, Lombardia

(territorio comunale di Corbetta)

Anoplophora glabripennis

Varie specie arboree

2007 e 2008

1 e 2

302 683

103 221»

3)

la sezione III dell’allegato è soppressa;

4)

alla fine dell’allegato, l’indicazione «partecipazione comunitaria totale (EUR): 14 049 023» è sostituita da «partecipazione comunitaria totale: 14 352 693 EUR».

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Slovenia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 339 del 22.12.2009, pag. 49.