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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.087.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 321/2011 della Commissione, del 1o aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2011/207/UE |
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2011/208/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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2.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 321/2011 DELLA COMMISSIONE
del 1o aprile 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,
sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2011/8/UE della Commissione (2) ha modificato la direttiva 2002/72/CE (3) relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari inserendovi restrizioni dell'uso del bisfenolo A [2,2-bis(4-idrossifenil)propano] nei biberon di policarbonato. |
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(2) |
Il 1o maggio 2011 la direttiva 2002/72/CE sarà sostituita dal regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (4). |
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(3) |
Il regolamento (UE) n. 10/2011 non contempla le restrizioni relative al bisfenolo A inserite nella direttiva 2002/72/CE dalla direttiva 2011/8/UE. |
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(4) |
Il regolamento (UE) n. 10/2011 deve quindi essere modificato per comprendere le restrizioni d'uso del bisfenolo A. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella tabella 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 10/2011, la voce riguardante la sostanza numero 151, denominata «2,2-bis(4-idrossifenil)propano» è inserito il testo seguente:
«Da non utilizzare per la fabbricazione di biberon di policarbonato per lattanti (*1) (*2).
(*1) La definizione di lattanti è quella indicata nell'articolo 2 della direttiva 2006/141/CE."
(*2) La restrizione è applicabile a partire dal 1o maggio 2011 per quanto concerne la fabbricazione e a partire dal 1o luglio 2011 per quanto concerne l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione.» "
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal 1o maggio 2011 per vietare la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari non conformi al presente regolamento.
Esso si applica a partire dal 1o giugno 2011 per vietare l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione di materiali e oggetti di materia plastica non conformi al presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(2) GU L 26 del 29.1.2011, pag. 11.
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2.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 322/2011 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2011
recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell’UE della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011. |
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(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
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N. |
1/T&Q |
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Stato membro |
Francia |
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Stock |
ANF/8C3411 |
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Specie |
Rana pescatrice (Lophiidae) |
|
Zona |
VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 |
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Data |
13 gennaio 2011 |
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2.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 323/2011 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2011
recante divieto di pesca degli squali di profondità nelle acque dell’Unione europea e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e IX per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (2), fissa i contingenti per il 2011 e il 2012. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011. |
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(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
ALLEGATO
|
N. |
2/DSS |
|
Stato membro |
Francia |
|
Stock |
DWS/56789- |
|
Specie |
Squali di profondità |
|
Zona |
Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX |
|
Data |
13 gennaio 2011 |
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2.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 324/2011 DELLA COMMISSIONE
del 1o aprile 2011
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
61,9 |
|
JO |
68,6 |
|
|
MA |
51,3 |
|
|
TN |
97,4 |
|
|
TR |
81,6 |
|
|
ZZ |
72,2 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
158,2 |
|
TR |
138,5 |
|
|
ZZ |
148,4 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
38,5 |
|
TR |
107,6 |
|
|
ZA |
28,9 |
|
|
ZZ |
58,3 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
60,0 |
|
IL |
79,6 |
|
|
MA |
53,3 |
|
|
TN |
54,3 |
|
|
TR |
74,8 |
|
|
US |
49,1 |
|
|
ZZ |
61,9 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
51,0 |
|
ZZ |
51,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
80,3 |
|
BR |
81,6 |
|
|
CA |
87,6 |
|
|
CL |
89,3 |
|
|
CN |
104,7 |
|
|
MK |
50,2 |
|
|
US |
122,6 |
|
|
UY |
70,6 |
|
|
ZA |
77,7 |
|
|
ZZ |
85,0 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
89,1 |
|
CL |
88,3 |
|
|
CN |
64,2 |
|
|
ZA |
99,1 |
|
|
ZZ |
85,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
|
2.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/9 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2011
che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo
[notificata con il numero C(2011) 1984]
(2011/207/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 95,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nel 2006 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Detto piano è stato recepito nella legislazione dell'Unione con il regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio (2). |
|
(2) |
Il 24 novembre 2008 l'ICCAT ha modificato il piano di ricostituzione con la raccomandazione 08-05. Il piano così modificato è stato recepito nella legislazione dell'Unione con il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (3). |
|
(3) |
Per garantire l'efficace attuazione del piano pluriennale di ricostituzione modificato, la decisione 2009/296/CE della Commissione (4) ha istituito un programma specifico di controllo ed ispezione per un periodo di due anni, dal 15 marzo 2009 al 15 marzo 2011. |
|
(4) |
Il programma specifico di controllo ed ispezione per la ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, istituito dalla decisione 2009/296/CE, giunge a scadenza il 15 marzo 2011. Occorre prevedere l'adozione di una nuova decisione della Commissione allo scopo di garantire la prosecuzione di tale programma e l'attuazione immediata di alcune disposizioni della raccomandazione ICCAT 10-04, in particolare quelle relative alla preventiva presentazione dei necessari piani di pesca e di controllo. |
|
(5) |
Il nuovo programma specifico di controllo ed ispezione deve essere istituito per il periodo che va dal 15 marzo 2011 al 15 marzo 2014. I risultati ottenuti con la sua applicazione sono periodicamente valutati in collaborazione con gli Stati membri interessati. |
|
(6) |
Al fine di armonizzare il controllo e l’ispezione della pesca del tonno rosso a livello dell'Unione, è opportuno che siano stabilite norme comuni applicabili alle attività di controllo e di ispezione la cui esecuzione è affidata alle autorità competenti degli Stati membri interessati e che gli Stati membri adottino programmi nazionali di controllo allo scopo di conformarsi a tali norme comuni. A tal fine è necessario definire parametri per l'intensità delle attività di controllo ed ispezione nonché fissare le priorità e le procedure di controllo ed ispezione. |
|
(7) |
Per assicurare il perseguimento delle infrazioni, la presente decisione deve stabilire tra l'altro le procedure in base alle quali le autorità interessate possono scambiare le pertinenti informazioni, in conformità all'articolo 117 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
|
(8) |
È opportuno che le attività congiunte di ispezione e sorveglianza siano condotte in conformità dei piani di impiego congiunto stabiliti dall'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP), istituita con il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (5). |
|
(9) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione al fine di assicurare l’attuazione armonizzata del piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) nel 2006, recepito con il regolamento (CE) n. 302/2009 e modificato da ultimo dalla raccomandazione ICCAT 10-04 del 27 novembre 2010.
Articolo 2
Ambito di applicazione temporale e territoriale
Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica fino al 15 marzo 2014 nella zona della convenzione ICCAT.
Articolo 3
Ambito di applicazione materiale
Il programma specifico di controllo ed ispezione concerne le seguenti attività:
|
1) |
tutte le attività di pesca, comprese le catture accessorie, praticate da navi da pesca e tonnare fisse, incluse le operazioni di pesca congiunta; |
|
2) |
tutte le catture, gli sbarchi, i trasferimenti, i trasbordi e le operazioni di ingabbiamento; |
|
3) |
tutte le attività connesse di allevamenti e imprese a livello di ingabbiamento, ingrasso, allevamento, raccolta o trasformazione del tonno rosso e/o di commercializzazione di prodotti a base di tonno rosso, inclusi il commercio interno, l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, il trasporto e il magazzinaggio; |
|
4) |
pesca sportiva e pesca ricreativa. |
CAPO II
OBIETTIVI, PRIORITÀ, PARAMETRI E PROCEDURE
Articolo 4
Obiettivi
Le attività di controllo e di ispezione sono intese a garantire l'osservanza delle seguenti disposizioni:
|
1) |
i piani di pesca annuali, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 302/2009; |
|
2) |
il divieto di utilizzare aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso, di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 302/2009; |
|
3) |
le misure relative alle capacità di pesca e di allevamento, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 302/2009; |
|
4) |
l'attuazione di eventuali programmi di osservazione nell'Unione, inclusi il programma di osservazione degli Stati membri e il programma di osservazione regionale dell'ICCAT, di cui ai punti 90, 91, 92 e all'allegato 7 della raccomandazione ICCAT 10-04; |
|
5) |
le norme relative alla registrazione delle navi da cattura autorizzate e delle altre navi da pesca, di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 302/2009; |
|
6) |
le misure e le condizioni tecniche specifiche per la pesca del tonno rosso, di cui alla raccomandazione ICCAT 10-04, in particolare le norme sulla taglia minima e le condizioni ad esse associate; |
|
7) |
le restrizioni quantitative applicabili alle catture ed eventuali condizioni specifiche a queste associate, incluso il controllo dell’utilizzazione dei contingenti, di cui alla raccomandazione ICCAT 10-04; |
|
8) |
le norme in materia di documentazione applicabili al tonno rosso, di cui alla raccomandazione ICCAT 10-04. |
Articolo 5
Priorità
Alle varie categorie di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione del piano di pesca annuale. Per questo motivo ogni Stato membro stabilisce priorità specifiche.
Articolo 6
Parametri
I parametri in materia di ispezioni sono stabiliti nell'allegato I.
Articolo 7
Procedure
Le attività di controllo e di ispezione sono condotte in conformità delle seguenti disposizioni procedurali:
|
1) |
il programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT, di cui ai punti 99, 100, 101 e all'allegato 8 della raccomandazione ICCAT 10-04; |
|
2) |
la metodologia in materia di ispezioni stabilita dalla raccomandazione ICCAT 10-04, in particolare nell'allegato 8; |
|
3) |
le procedure che devono essere seguite dai funzionari, stabilite nell'allegato II della presente decisione; |
|
4) |
le procedure che devono essere seguite dagli Stati membri, stabilite agli articoli da 8 a 13 della presente decisione. |
Articolo 8
Procedure comuni
Gli Stati membri di cui all'articolo 12 provvedono affinché i funzionari di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza e stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza.
Articolo 9
Notifica delle attività di sorveglianza e ispezione
1. Uno Stato membro che intenda esercitare sorveglianza e ispezionare navi da pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell'ambito di un piano di impiego congiunto, notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione (6), e all'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP).
2. La notifica di cui al paragrafo 1 include le seguenti informazioni:
|
a) |
il tipo, il nome e l'indicativo di chiamata delle navi e degli aeromobili di ispezione, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1042/2006; |
|
b) |
le zone in cui saranno svolte le attività di sorveglianza ed ispezione; |
|
c) |
la durata delle attività di sorveglianza e ispezione. |
Articolo 10
Informazioni sulle infrazioni
Fatte salve le disposizioni degli articoli 82 e 83 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri i cui funzionari constatino eventuali infrazioni mentre svolgono un'ispezione delle attività elencate all'articolo 3, comunicano senza indugio al paese terzo e alla Commissione la data dell'ispezione e i dettagli dell'infrazione.
Articolo 11
Misure di esecuzione immediate in caso di infrazioni gravi
1. Qualora a bordo di un peschereccio dell'Unione sia constatata un'infrazione grave, lo Stato membro di bandiera provvede affinché a seguito dell'ispezione la nave da pesca battente la sua bandiera cessi ogni attività di pesca e informa tempestivamente la Commissione.
2. Se il peschereccio dell'Unione non è invitato a recarsi in un porto, entro 72 ore lo Stato membro di bandiera ne fornisce la debita giustificazione alla Commissione.
CAPO III
APPLICAZIONE
Articolo 12
Programmi nazionali di controllo
1. Il programma specifico di controllo e di ispezione è attuato mediante i programmi nazionali di controllo, di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009, adottati da Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo.
2. I programmi nazionali di controllo sono elaborati in conformità degli obiettivi, delle priorità, dei parametri e delle procedure stabiliti nella presente decisione e contengono tutti i dati elencati nell'allegato III.
3. I programmi nazionali di controllo sono accompagnati da calendari annuali di attuazione, che comprendono informazioni particolareggiate sulle risorse umane e materiali assegnate nonché sulle zone in cui tali risorse devono essere impiegate. I calendari annuali di attuazione tengono conto dei parametri stabiliti nell'allegato I.
4. Per le campagne di pesca 2012 e 2013, gli Stati membri presentano i programmi nazionali di controllo e i calendari annuali di attuazione entro il 15 settembre 2011 e il 15 settembre 2012 rispettivamente. Essi li mettono a disposizione nella zona protetta del loro sito web entro il 1o gennaio 2012 e il 1o gennaio 2013 rispettivamente.
Articolo 13
Cooperazione fra Stati membri
Tutti gli Stati membri collaborano con gli Stati membri di cui all’articolo 12, paragrafo 1, all’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.
Articolo 14
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
I programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 12 possono essere attuati in tutto o in parte mediante un piano di impiego congiunto adottato dall'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP), in conformità del regolamento (CE) n. 768/2005.
Articolo 15
Relazione sull'applicazione dei programmi nazionali di controllo
1. Gli Stati membri di cui all’articolo 12, paragrafo 1, trasmettono alla Commissione e all'ACCP una relazione sull'attuazione del rispettivo programma nazionale di controllo di cui all'articolo 12.
2. Il 1o luglio e il 15 settembre di ogni anno sono trasmesse le relazioni intermedie e il 15 dicembre dello stesso anno una relazione definitiva.
3. La relazione contiene le seguenti informazioni, in conformità della tabella riportata nell'allegato II:
|
a) |
le attività di ispezione e di controllo svolte su base mensile; |
|
b) |
tutte le infrazioni constatate, precisando per ciascuna di esse:
|
|
c) |
eventuali attività di coordinamento e cooperazione tra Stati membri. |
4. Le infrazioni figurano in ciascuna relazione successiva fino alla conclusione del procedimento in conformità del diritto dello Stato membro interessato.
Articolo 16
Informazioni supplementari
Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le ulteriori informazioni che possono essere richieste sull’applicazione della presente decisione.
Articolo 17
Piano e relazione d'ispezione dell'Unione
1. Sulla base della presente decisione e dei programmi nazionali di controllo, nonché previa consultazione degli Stati membri, la Commissione presenta il piano di ispezione dell'Unione alla commissione ICCAT un mese prima della sua riunione annuale, in conformità al punto 9 della raccomandazione ICCAT 10-04.
2. La Commissione convoca una volta all’anno una riunione del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, per valutare l’osservanza e i risultati del programma specifico di controllo ed ispezione, al fine di preparare la relazione che l'Unione è tenuta a presentare al segretariato dell’ICCAT il 15 ottobre di ogni anno.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2011.
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 340 del 22.12.2007, pag. 8.
(3) GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.
(4) GU L 80 del 26.3.2009, pag. 18.
ALLEGATO I
PARAMETRI
I parametri stabiliti nel presente allegato sono applicati in modo da garantire segnatamente:
|
a) |
il monitoraggio completo delle operazioni di ingabbiamento che si svolgono nelle acque dell'UE; |
|
b) |
il monitoraggio completo delle operazioni di trasferimento; |
|
c) |
il monitoraggio completo delle operazioni di pesca congiunta; |
|
d) |
il controllo di tutti i documenti richiesti dalla normativa applicabile al tonno rosso a fini di verifica, in particolare la verifica dell’affidabilità dei dati registrati. |
|
Ambito di ispezione |
Parametro di riferimento |
|
Attività di ingabbiamento (compresa la raccolta) |
Tutte le operazioni di ingabbiamento in un allevamento devono essere state autorizzate dallo Stato membro di bandiera della nave da cattura, entro 48 ore dalla presentazione delle informazioni occorrenti per l'operazione di ingabbiamento. Tutte le operazioni di ingabbiamento a fini di allevamento o di ingrasso del tonno rosso devono essere accompagnate dalla documentazione accurata, completa e convalidata richiesta dall'ICCAT (in conformità del punto 84 della raccomandazione ICCAT 10-04). Ciascuna operazione di ingabbiamento e ciascuna raccolta sono oggetto di ispezione, anche da parte delle competenti autorità portuali. Tutte le operazioni di ingabbiamento sono monitorate da una videocamera posta nell’acqua (in conformità del punto 86 della raccomandazione ICCAT 10-04). L'operazione di ingabbiamento del pesce deve essere effettuata prima del 31 luglio, tranne in caso di validi motivi ai sensi della raccomandazione 10-04 (in conformità del punto 83 della raccomandazione ICCAT 10-04). |
|
Ispezione in mare |
Parametro da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le ispezioni in mare si riferiscono al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona specifica di ricostituzione del tonno rosso nonché al numero di giorni di pattugliamento che identificano la campagna di pesca e al tipo di attività di pesca interessata. |
|
Operazioni di trasferimento |
Tutte le operazioni di trasferimento devono essere state preventivamente autorizzate dagli Stati di bandiera sulla base di una notifica preliminare di trasferimento (in conformità del punto 75 della raccomandazione ICCAT 10-04). Un numero di autorizzazione è assegnato a ciascuna operazione di trasferimento (in conformità del punto 76 della raccomandazione ICCAT 10-04). Un trasferimento deve essere autorizzato entro 48 ore dalla presentazione della notifica preliminare di trasferimento (in conformità del punto 76 della raccomandazione ICCAT 10-04). Una dichiarazione di trasferimento ICCAT deve essere inviata allo Stato di bandiera al termine dell'operazione di trasferimento (in conformità del punto 77 della raccomandazione ICCAT 10-04). Tutte le operazioni di trasferimento devono essere monitorate da una videocamera posta nell’acqua (in conformità del punto 79 della raccomandazione ICCAT 10-04). |
|
Trasbordi |
Tutte le navi sono ispezionate all’arrivo, prima che le operazioni di trasbordo abbiano inizio, nonché prima della partenza, dopo le operazioni di trasbordo. Controlli casuali sono effettuati in porti non designati. Una dichiarazione di trasbordo deve essere trasmessa allo Stato di bandiera entro 48 ore dalla data del trasbordo in porto (in conformità del punto 69 della raccomandazione ICCAT 10-04). |
|
Operazioni di pesca congiunta |
Tutte le operazioni di pesca congiunta devono essere state autorizzate preventivamente dagli Stati di bandiera. Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornato un registro di tutte le operazioni di pesca congiunta da essi autorizzate. |
|
Sorveglianza aerea |
Parametro flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro. |
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Sbarchi |
Sono ispezionate tutte le navi che entrano in un porto designato al fine di sbarcare tonno rosso. Controlli casuali sono effettuati in porti non designati. L’autorità competente trasmette un rapporto di sbarco all’autorità dello Stato membro di bandiera del peschereccio entro 48 ore dalla conclusione dello sbarco (in conformità del punto 68 della raccomandazione ICCAT 10-04). |
|
Commercializzazione |
Parametro flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di commercializzazione effettuata. |
|
Pesca sportiva e pesca ricreativa |
Parametro flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata delle attività di pesca sportiva e ricreativa effettuate. |
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Tonnare fisse |
Tutte le operazioni concernenti le tonnare fisse, compresi il trasferimento e la raccolta, sono oggetto di ispezione. |
ALLEGATO II
PROCEDURE CHE DEVONO ESSERE SEGUITE DAI FUNZIONARI
1. Compiti di ispezione
1.1. Compiti di ispezione a carattere generale
Per ogni controllo ed ispezione viene compilato un rapporto di ispezione secondo il modello che figura al punto 2 del presente allegato. I funzionari verificano e riportano sistematicamente nel loro rapporto le seguenti informazioni:
|
1) |
identificazione completa delle persone responsabili nonché della nave e degli addetti alle attività sottoposte ad ispezione (dipendenti dell’allevamento, ecc.); |
|
2) |
autorizzazioni, licenze e permessi di pesca; |
|
3) |
documentazione pertinente della nave, come giornali di bordo, dichiarazioni di trasferimento e di trasbordo, documenti ICCAT di cattura del tonno rosso, certificati di riesportazione e altri documenti esaminati a fini di controllo e ispezione, in conformità della raccomandazione ICCAT 10-04; |
|
4) |
osservazioni circostanziate sulle taglie del tonno rosso pescato, catturato nelle tonnare fisse, trasferito, trasbordato, sbarcato, trasportato, allevato, trasformato o commercializzato nel rispetto delle disposizioni del piano di ricostituzione; |
|
5) |
percentuale di catture accessorie di tonno rosso detenute a bordo di navi che non praticano la pesca attiva del tonno rosso. |
I rapporti di ispezione riportano le informazioni relative a tutte le constatazioni effettuate con le attività di ispezione condotte in mare, nel quadro della sorveglianza aerea, nelle tonnare fisse, negli allevamenti o in altre imprese interessate. In caso di ispezione nell'ambito del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT, il funzionario deve registrare le ispezioni attuate ed eventuali infrazioni constatate nel giornale di bordo.
Tali risultanze vengono confrontate con le informazioni trasmesse ai funzionari da altre autorità competenti, compresi i dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), gli elenchi delle navi autorizzate, i rapporti degli osservatori, le videoregistrazioni e tutti i documenti relativi alle attività di pesca.
1.2. Compiti di ispezione specifici per la sorveglianza aerea
I funzionari comunicano i dati relativi alla sorveglianza a fini dei controlli incrociati e, in particolare, verificano gli avvistamenti di navi da pesca confrontandoli con i dati VMS e gli elenchi delle navi autorizzate.
I funzionari avvistano e segnalano le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN») e l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso.
Particolare attenzione è riservata alle zone vietate alla pesca, ai periodi delle campagne di pesca e alle attività delle flotte che beneficiano di deroghe.
1.3. Compiti di ispezione in mare
1.3.1.
Se pesci morti sono salpati a bordo della nave da cattura o sono detenuti a bordo di una nave officina o da trasporto, i funzionari verificano sistematicamente i quantitativi di pesce detenuti a bordo e li raffrontano con quelli registrati nella pertinente documentazione di bordo.
Se sono trasferiti pesci vivi, i funzionari cercano di identificare i mezzi utilizzati dalle parti interessate per stimare i quantitativi di tonno rosso vivo trasferiti. Se sono disponibili filmati, i funzionari devono poterli visionare per verificare i quantitativi trasferiti.
Gli ispettori subacquei dell'UE/degli Stati membri conducono una serie di ispezioni in loco all'interno delle gabbie rimorchiate e controllano che il numero e il peso stimato delle catture e dei trasferimenti corrisponda a quello indicato nella dichiarazione di trasferimento ICCAT a bordo dei rimorchiatori.
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
che le navi da pesca siano autorizzate ad operare (marcature, identità, licenze, autorizzazioni di pesca e elenchi ICCAT); |
|
2) |
il rispetto dei requisiti in materia di documentazione della nave; |
|
3) |
che le navi da pesca siano dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) funzionante e che i requisiti relativi alla trasmissione tramite VMS siano rispettati; |
|
4) |
che le navi da pesca non operino all'interno di zone di divieto e rispettino la chiusura delle campagne di pesca; |
|
5) |
il rispetto dei contingenti e dei limiti delle catture accessorie; |
|
6) |
la composizione per taglia delle catture di tonno rosso presenti a bordo; |
|
7) |
i quantitativi fisici di tonno rosso detenuti a bordo e la loro presentazione; |
|
8) |
gli attrezzi da pesca presenti a bordo; |
|
9) |
la presenza di un osservatore ove necessario. |
I funzionari avvistano e segnalano le attività di pesca INN e l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso.
1.3.2.
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
il rispetto dei requisiti concernenti la notifica preliminare di trasferimento; |
|
2) |
che lo Stato di bandiera abbia assegnato e comunicato al comandante del peschereccio, o al gestore della tonnara fissa o dell'allevamento, a seconda dei casi, un numero di autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento entro 48 ore dalla presentazione della notifica preliminare di trasferimento; |
|
3) |
il rispetto dei requisiti concernenti la dichiarazione di trasferimento ICCAT; |
|
4) |
che la dichiarazione di trasferimento sia stata firmata dall'osservatore regionale dell'ICCAT presente a bordo e trasmessa al comandante del rimorchiatore; |
|
5) |
il rispetto dei requisiti in materia di videoregistrazioni. |
1.3.3.
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
che siano osservati i requisiti per l'operazione di pesca congiunta, con riguardo alle informazioni da registrare nel giornale di pesca; |
|
2) |
che le autorità degli Stati di bandiera abbiano rilasciato alle proprie navi da pesca un'autorizzazione per l'operazione di pesca congiunta, utilizzando il modello che figura nell'allegato V del regolamento (CE) n. 302/2009; |
|
3) |
la presenza a bordo di un osservatore durante l’operazione di pesca congiunta. |
1.4. Compiti di ispezione allo sbarco
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
che le navi da pesca siano autorizzate ad operare (marcature, identità, licenze, autorizzazioni di pesca ed eventualmente elenchi ICCAT); |
|
2) |
che la notifica preliminare di arrivo per lo sbarco sia stata ricevuta dalle autorità competenti; |
|
3) |
che l'autorità competente abbia trasmesso un registro degli sbarchi all’autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca, entro 48 ore dalla conclusione dell'operazione; |
|
4) |
che le navi da pesca siano dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) funzionante e che i requisiti relativi alla trasmissione tramite VMS siano rispettati; |
|
5) |
il rispetto dei requisiti in materia di documentazione della nave; |
|
6) |
i quantitativi fisici di tonno rosso detenuti a bordo e la loro presentazione; |
|
7) |
la composizione delle catture totali di tonno rosso presenti a bordo, a fini di verifica delle norme in materia di catture accessorie; |
|
8) |
la composizione per taglia delle catture di tonno rosso presenti a bordo, a fini di verifica delle norme in materia di taglie minime; |
|
9) |
gli attrezzi da pesca presenti a bordo; |
|
10) |
nel caso di sbarco di prodotti trasformati, l’utilizzo dei coefficienti di conversione ICCAT per calcolare il peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato; |
|
11) |
che il tonno rosso proveniente da navi da pesca operanti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, posto in vendita al dettaglio al consumatore finale, sia adeguatamente marcato o etichettato; |
|
12) |
che il tonno rosso sbarcato dalle tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari, pescherecci con lenze a mano o imbarcazioni con lenze trainate, operanti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, sia correttamente marcato sulla coda. |
1.5. Compiti di ispezione durante il trasbordo
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
che le navi da pesca siano autorizzate ad operare (marcature, identità, licenze, autorizzazioni di pesca ed elenchi ICCAT); |
|
2) |
che la notifica preliminare di arrivo in porto sia stata inviata e contenga le informazioni corrette riguardanti il trasbordo; |
|
3) |
che i pescherecci da trasbordo che intendono trasbordare abbiano ricevuto l'autorizzazione preliminare dal loro Stato di bandiera; |
|
4) |
che i quantitativi il cui trasbordo è stato preliminarmente notificato siano stati sottoposti a controllo; |
|
5) |
che una dichiarazione di trasbordo sia stata trasmessa agli Stati di bandiera entro 48 ore dalla data del trasbordo in porto; |
|
6) |
che la documentazione richiesta sia presente a bordo e debitamente compilata, inclusi la dichiarazione di trasbordo, il documento ICCAT relativo alle catture di tonno rosso e il certificato di riesportazione; |
|
7) |
nel caso di prodotti trasformati, l’utilizzo dei coefficienti di conversione ICCAT per calcolare il peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato. |
1.6. Compiti di ispezione negli allevamenti
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
che la documentazione richiesta sia presente e debitamente compilata e comunicata (documento di cattura del tonno rosso e certificato di riesportazione, dichiarazione di trasferimento e dichiarazione di trasbordo); |
|
2) |
che l'operazione di ingabbiamento sia stata preventivamente autorizzata dalle autorità dello Stato di bandiera della nave da cattura; |
|
3) |
che un osservatore regionale ICCAT sia stato presente durante tutte le operazioni di trasferimento e di raccolta del tonno rosso e che abbia convalidato le dichiarazioni di ingabbiamento; |
|
4) |
che tutte le attività di trasferimento, dalle gabbie all’allevamento, siano state monitorate da una videocamera posta nell’acqua; |
|
5) |
che lo Stato dell’azienda di allevamento non accetti l'ingabbiamento di tonno rosso se il quantitativo, per numero e/o peso, è superiore a quello autorizzato per detta operazione dallo Stato membro di bandiera. |
Gli ispettori subacquei degli Stati membri conducono una serie di ispezioni in loco nelle gabbie dell'allevamento per verificare i quantitativi di pesce oggetto di ingabbiamento. Questa operazione deve essere condotta da subacquei che in uno Stato membro utilizzano anche apparecchi per immagini stereoscopiche.
1.7. Compiti di ispezione in relazione al trasporto e alla commercializzazione
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
per quanto riguarda il trasporto, in particolare i pertinenti documenti di accompagnamento e la corrispondenza di questi con i quantitativi fisici trasportati; |
|
2) |
per quanto riguarda la commercializzazione, che la relativa documentazione sia presente e debitamente compilata, compresi il documento di cattura del tonno rosso e il certificato di riesportazione. |
2. Rapporti di ispezione
|
1. |
Per le ispezioni attuate nell'ambito del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT, i funzionari devono utilizzare il modello riportato nell'appendice 1 del presente allegato. |
|
2. |
Per le altre ispezioni, i funzionari devono utilizzare il modello nazionale di rapporto in attesa dell'entrata in vigore delle modalità di applicazione dell’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
Appendice 1
RAPPORTO DI ISPEZIONE ICCAT N. …
CONSTATAZIONE DI VIOLAZIONI GRAVI
ALLEGATO III
Contenuto dei programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 12
I programmi nazionali di controllo specificano gli elementi di seguito indicati.
1. MEZZI DI CONTROLLO
1. Risorse umane
Numero di funzionari operanti a terra e in mare nonché periodi e zone cui possono essere assegnati.
2. Risorse tecniche
Numero di navi e di aeromobili di sorveglianza nonché periodi e zone cui possono essere assegnati.
3. Risorse finanziarie
Dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.
2. PORTI DESIGNATI
Elenco dei porti e degli orari designati previsti dalla raccomandazione ICCAT 10-04.
3. PIANI DI PESCA ANNUALI
Descrizione particolareggiata dei sistemi in vigore per l’assegnazione dei contingenti nonché per la sorveglianza e il controllo del piano di pesca.
4. PROTOCOLLI DI ISPEZIONE
Protocolli dettagliati che indicano la metodologia da seguire per tutte le attività di ispezione.
I protocolli tengono conto dei requisiti stabiliti all'articolo 12 della presente decisione.
Gli Stati membri verificano inoltre che le loro attività di ispezione includano i seguenti punti:
1. Catture:
|
a) |
quantitativo (stima della biomassa) e numero preciso di esemplari; |
|
b) |
verifica della conformità dei quantitativi catturati con il contingente assegnato; |
|
c) |
verifica del requisito della taglia minima, con una tolleranza di … % in numero di individui. |
2. Trasferimento:
|
a) |
autorizzazione preventiva di trasferimento in gabbie rimorchiate e in gabbie da allevamento; |
|
b) |
indicazione accurata del quantitativo di pesci trasferiti nelle gabbie rimorchiate e del relativo numero; |
|
c) |
mortalità nel corso dell'operazione di rimorchio e destinazione dei pesci morti. |
3. Allevamento:
|
a) |
conferma della legalità delle catture nonché autorizzazione preliminare dello Stato membro di bandiera; |
|
b) |
indicazione accurata del quantitativo di pesci trasferiti nelle gabbie da ingrasso e del relativo numero; |
|
c) |
programma di campionamento/marcatura sulla coda per valutare l'incremento ponderale. |
4. Raccolta e esportazione:
|
a) |
indicazione accurata del quantitativo e del numero di pesci raccolti; |
|
b) |
copertura da parte del programma di osservazione regionale dell'ICCAT; |
|
c) |
indicazione accurata del quantitativo per tipo di prodotto (indicando chiaramente i coefficienti di conversione). |
5. LINEE DIRETTRICI
Orientamenti esplicativi destinati a funzionari, organizzazioni di produttori e pescatori.
6. PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE
Protocolli per la comunicazione con le autorità responsabili del programma specifico di controllo ed ispezione per il tonno rosso designate da altri Stati membri.
ALLEGATO IV
Bilancio mensile per il programma nazionale di controllo del tonno rosso
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Relazione di: |
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Stato membro |
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Mese |
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Anno |
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SEZIONE A
Sintesi delle ispezioni
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Pescherecci con reti a circuizione |
Palangari |
Tonniere con lenze a canna |
Pescherecci da traino |
Rimorchiatori |
Altre navi |
Tonnare fisse |
Allevamenti |
Altri operatori |
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Gennaio |
Ispezioni (totale per attrezzo da pesca) |
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Infrazioni (totale per attrezzo da pesca) |
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Febbraio |
Ispezioni (totale per attrezzo da pesca) |
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a terra |
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Infrazioni (totale per attrezzo da pesca) |
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Marzo |
Ispezioni (totale per attrezzo da pesca) |
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in mare |
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a terra |
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Infrazioni (totale per attrezzo da pesca) |
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Aprile |
Ispezioni (totale per attrezzo da pesca) |
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in mare |
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a terra |
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Infrazioni (totale per attrezzo da pesca) |
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Maggio |
Ispezioni (totale per attrezzo da pesca) |
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in mare |
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a terra |
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Infrazioni (totale per attrezzo da pesca) |
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Giugno |
Ispezioni (totale per attrezzo da pesca) |
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in mare |
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a terra |
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Infrazioni (totale per attrezzo da pesca) |
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Luglio |
Ispezioni (totale per attrezzo da pesca) |
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a terra |
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Infrazioni (totale per attrezzo da pesca) |
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Agosto |
Ispezioni (totale per attrezzo da pesca) |
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in mare |
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a terra |
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Infrazioni (totale per attrezzo da pesca) |
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Settembre |
Ispezioni (totale per attrezzo da pesca) |
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in mare |
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a terra |
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Infrazioni (totale per attrezzo da pesca) |
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Ottobre |
Ispezioni (totale per attrezzo da pesca) |
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in mare |
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a terra |
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Infrazioni (totale per attrezzo da pesca) |
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Novembre |
Ispezioni (totale per attrezzo da pesca) |
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in mare |
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a terra |
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Infrazioni (totale per attrezzo da pesca) |
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Dicembre |
Ispezioni (totale per attrezzo da pesca) |
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in mare |
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a terra |
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Infrazioni (totale per attrezzo da pesca) |
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OSSERVAZIONI |
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SEZIONE B
Descrizione delle infrazioni
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Data |
Tipo di controllo |
Zona |
Numero del rapporto di ispezione |
Bandiera |
Numero ICCAT (o CFR) |
Nome |
Attrezzo |
PNC e IG |
Descri-zione |
Misure adottate S/N |
Descrizione della misura |
Quadro della situazione |
Durata prevista dell'indagine |
Motivazione dell'assenza di misure |
Osservazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
(14) |
(15) |
(16) |
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SCHEDA ESPLICATIVA (per la Sezione B)
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N. |
Settore |
Descrizione |
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1 |
DATA |
Data dell'ispezione |
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2 |
TIPO DI CONTROLLO |
M-mare/P-porto/A-allevamento/T-tonnara/Al-altro |
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3 |
ZONA |
Per «M» indicare le coordinate. Per «P, A, T o Al» indicare la zona o il nome del porto. |
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4 |
NUMERO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE |
Numero del rapporto di ispezione ICCAT (o nazionale) |
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5 |
BANDIERA |
Bandiera della nave/dell'operatore oggetto di ispezione |
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6 |
NUMERO ICCAT (o CFR) |
Numero ICCAT o numero unico di identificazione (CFR-Community fleet register) della nave/dell'operatore oggetto di ispezione |
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7 |
NOME |
Nome della nave/dell'operatore oggetto di ispezione |
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8 |
ATTREZZO |
Attrezzo da pesca principale utilizzato dalla nave/dall'operatore durante l'ispezione |
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9 |
ENC e IG |
Per «possibile non conformità» (PNC) e «infrazione grave» (IG) indicare il riferimento legislativo (dell'Unione europea e/o della raccomandazione ICCAT). |
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10 |
DESCRIZIONE |
Descrizione della possibile non conformità e/o dell'infrazione grave. |
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11 |
MISURE ADOTTATE S/N |
In caso affermativo, compilare i campi da 12 a 17 e quindi passare al campo 16 |
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12 |
DESCRIZIONE DELLA MISURA |
(ammenda/sanzione/sequestro/…) |
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13 |
QUADRO DELLA SITUAZIONE |
Caso in corso/concluso/oggetto d'indagine/ecc. |
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14 |
DURATA PREVISTA DELL'INDAGINE |
Durata prevista dell'indagine e/o della procedura |
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15 |
MOTIVAZIONE DELL'ASSENZA DI MISURE |
Motivazione dettagliata dell'assenza di misure |
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16 |
OSSERVAZIONI |
Osservazioni generali |
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2.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/29 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o aprile 2011
concernente un contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi d’urgenza per combattere la malattia di Newcastle in Spagna nel 2009
[notificata con il numero C(2011) 2062]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(2011/208/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La malattia di Newcastle è una malattia virale contagiosa che causa un elevato tasso di mortalità nel pollame. |
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(2) |
In caso di comparsa di un focolaio di malattia di Newcastle esiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti avicoli nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi mediante il commercio di pollame vivo o di prodotti avicoli. |
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(3) |
Un focolaio della malattia può perciò raggiungere rapidamente proporzioni epidemiche che possono ridurre drasticamente la redditività degli allevamenti agricoli. |
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(4) |
La direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (2), fissa misure che gli Stati membri devono attuare immediatamente e con urgenza in caso di focolaio per impedire l’ulteriore diffusione del virus. |
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(5) |
La decisione 2009/470/CE descrive le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, della suddetta decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo finanziario a copertura dei costi di alcune misure di eradicazione della malattia di Newcastle. |
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(6) |
L’articolo 3, paragrafo 6, della decisione 2009/470/CE regola la percentuale delle spese sostenute dagli Stati membri coperte dal contributo finanziario della Comunità. |
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(7) |
Il versamento del contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi urgenti per eradicare la malattia di Newcastle è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3). |
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(8) |
In data 26 novembre 2009, è stato confermato in Spagna un focolaio della malattia di Newcastle. Per combattere tali focolai, la Spagna ha adottato misure ai sensi della direttiva 92/66/CEE e all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE. |
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(9) |
La Spagna ha adempiuto tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005. |
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(10) |
In data 23 dicembre 2009, 26 gennaio 2010 e 25 febbraio 2010, la Spagna ha presentato una stima dei costi sostenuti per adottare misure volte a eradicare la malattia di Newcastle. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Contributo finanziario dell’Unione alla Spagna
1. La Spagna può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per coprire le spese da essa sostenute per misure tese a combattere la malattia di Newcastle nel 2009 e conformi all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
2. Il saldo del contributo finanziario della Comunità, di cui all’articolo 1, sarà fissato con una decisione successiva da adottare ai sensi della procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2 della decisione 2009/470/CE.
Articolo 2
Destinatario
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
Rettifiche
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2.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/31 |
Rettifica della decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58 del 3 marzo 2011 )
A pagina 58, allegato I, punto 16:
anziché:
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«16. |
AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah», |
leggi:
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«16. |
AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah (Al-Megrahi)». |
A pagina 62, allegato IV, punto 13, terza colonna «Motivi»:
anziché:
«Figlio of Muammar GHEDDAFI. (…)»,
leggi:
«Figlio di Muammar GHEDDAFI. (…)».
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2.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/31 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58 del 3 marzo 2011 )
A pagina 2, articolo 1, lettera a):
anziché:
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«a) |
“fonti”, tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, in particolare, ma non in via esaustiva:», |
leggi:
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«a) |
“fondi”, tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, in particolare, ma non in via esaustiva:». |
A pagina 11, allegato III, punto 13, terza colonna «Motivi»:
anziché:
«Figlio of Muammar GHEDDAFI.»,
leggi:
«Figlio di Muammar GHEDDAFI.»