ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.085.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 85

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
31 marzo 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 309/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/37/UE della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso ( 1 )

3

 

 

DECISIONI

 

 

2011/197/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 marzo 2011, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul livello adeguato di protezione fornito dal Giappone per i dati personali trasferiti dall’Unione europea nei casi specifici di trasferimento dalla Commissione europea alle autorità doganali giapponesi ai sensi della decisione n. 1/2010 del comitato misto di cooperazione doganale a norma dell’articolo 21 dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell’Unione europea e in Giappone e per le finalità esclusive e specifiche di cui alla decisione n. 1/2010 del comitato misto di cooperazione doganale

8

 

 

2011/198/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modifica della decisione 2011/44/UE che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria [notificata con il numero C(2011) 2023]  ( 1 )

10

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2010, del 10 dicembre 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 129/2010, del 10 dicembre 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2010, del 10 dicembre 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), l’allegato XIII (Trasporti) e l’allegato XIV (Concorrenza) dell’accordo SEE

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 132/2010, del 10 dicembre 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2010, del 10 dicembre 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 134/2010, del 10 dicembre 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2010, del 10 dicembre 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 136/2010, del 10 dicembre 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 137/2010, del 10 dicembre 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2010, del 10 dicembre 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2010, del 10 dicembre 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2010, del 10 dicembre 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2010, del 10 dicembre 2010, che modifica l’allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell’accordo SEE

26

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 8/11/COL, del 26 gennaio 2011, recante modifica dell’elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 43/10/COL del 10 febbraio 2010

27

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 309/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

61,9

JO

68,6

MA

53,2

TN

97,4

TR

80,5

ZZ

72,3

0707 00 05

EG

158,2

TR

141,6

ZZ

149,9

0709 90 70

MA

40,6

TR

109,9

ZA

49,8

ZZ

66,8

0805 10 20

EG

50,6

IL

78,1

MA

50,1

TN

49,6

TR

54,0

ZZ

56,5

0805 50 10

TR

57,6

ZZ

57,6

0808 10 80

AR

82,8

BR

81,4

CA

87,6

CL

90,9

CN

133,4

MK

45,6

US

126,7

UY

70,6

ZA

90,1

ZZ

89,9

0808 20 50

AR

91,1

CL

88,6

CN

58,6

US

79,9

ZA

110,7

ZZ

85,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


DIRETTIVE

31.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/3


DIRETTIVA 2011/37/UE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2011

recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/53/CE vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003, tranne nei casi di cui all’allegato II della direttiva e alle condizioni ivi specificate. In base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/53/CE, la Commissione deve adeguare periodicamente l’allegato II della medesima al progresso tecnico e scientifico.

(2)

Nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). I veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione possono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti che figurano nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE.

(3)

Alcuni materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente dovrebbero continuare a beneficiare di un’esenzione al divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, in quanto l’uso di tali sostanze in questi materiali e componenti specifici è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile. È pertanto opportuno rinviare la data di scadenza di queste esenzioni fino a quando non sarà possibile evitare l’uso delle sostanze proibite.

(4)

L’uso di piombo in materiali termoelettrici utilizzati nell’industria automobilistica in applicazioni che riducono le emissioni di CO2 mediante il recupero del calore dei gas di scarico è ancora tecnicamente e scientificamente inevitabile. Questi materiali dovrebbero pertanto essere esentati temporaneamente dal divieto fissato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.

(5)

Alcuni materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente dovrebbero continuare a beneficiare di un’esenzione al divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, senza una data di scadenza, in quanto l’uso di tali sostanze in questi materiali e componenti elencati nell’allegato II della direttiva è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile.

(6)

L’allegato II della direttiva 2000/53/CE dispone che i pezzi di ricambio, immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003, utilizzati per veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2003 sono esenti dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva. L’esenzione consente la riparazione dei veicoli immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del divieto di cui al citato articolo, con pezzi di ricambio che soddisfano le stesse prescrizioni di qualità e sicurezza dei pezzi di cui erano provvisti originariamente.

(7)

Questa esenzione non riguarda i pezzi di ricambio destinati ai veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 ma prima della data di scadenza della relativa esenzione indicata nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE. I pezzi di ricambio per questi veicoli non devono pertanto contenere metalli pesanti, anche se sono utilizzati per sostituire parti che in origine contenevano tali metalli.

(8)

In alcuni casi è tecnicamente impossibile riparare veicoli con pezzi di ricambio diversi da quelli originali, poiché ciò richiederebbe modifiche delle caratteristiche dimensionali e funzionali di interi impianti del veicolo. Dal momento che tali pezzi di ricambio non possono essere installati negli impianti dei veicoli fabbricati originariamente con parti contenenti metalli pesanti, la riparazione di tali veicoli diviene impossibile e può rendersi necessario smaltirli prematuramente. Dovrebbe essere pertanto modificato l’allegato II della direttiva 2000/53/CE per consentire la riparazione di detti veicoli.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (2).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2011.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

(2)   GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Materiali e componenti

Ambito di applicazione e termine di scadenza dell’esenzione

Da etichettare o rendere identificabili in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)

Piombo come elemento di lega

1.a)

Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo

 

 

1.b)

Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo.

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli

 

2.a)

Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005

 

2.b)

Alluminio contenente, in peso, lo 1,5 % o meno di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008

 

2.c)

Alluminio contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo

 (2)

 

3.

Leghe di rame contenenti, in peso il 4 % o meno di piombo

 (2)

 

4.a)

Cuscinetti e pistoni

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008

 

4.b)

Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento

1o luglio 2011 e pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2011

 

Piombo e composti di piombo nei componenti

5.

Batterie

 (2)

X

6.

Masse smorzanti

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X

7.a)

Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005

 

7.b)

Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2006

 

7.c)

Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell’apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2009

 

8.a)

Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici e elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X (1)

8.b)

Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X (1)

8.c)

Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X (1)

8.d)

Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell’aria

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X (1)

8.e)

Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso)

 (3)

X (1)

8.f)

Piombo in sistemi di connettori a pin conformi.

 (3)

X (1)

8.g)

Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip»

 (3)

X (1)

8.h)

Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato con un’area di proiezione minima di 1 cm2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di superficie del circuito integrato di silicio.

 (3)

X (1)

8.i)

Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli (4)

X (1)

8.j)

Piombo nelle saldature su lastre laminate

 (3)

X (1)

9.

Sedi di valvole

Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1o luglio 2003

 

10.a)

Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica.

Questa esenzione non si applica all’uso di piombo in:

vetro delle lampadine e delle candele,

materiali ceramici dielettrici di componenti indicati ai punti 10.b), 10.c) e 10.d).

 

X (5) (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)

10.b)

Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti

 

 

10.c)

Piombo nei materiali ceramici dielettrici in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli

 

10.d)

Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all’effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici

 (3)

 

11.

Inneschi pirotecnici

Veicoli omologati prima del 1o luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli

 

12.

Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell’industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X

Cromo esavalente

13.a)

Rivestimenti anticorrosione

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2007

 

13.b)

Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008

 

14.

Come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento nei camper fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, salvo sia praticabile l’uso di altre tecnologie di refrigerazione (disponibili sul mercato per l’applicazione in camper) e non vi siano impatti negativi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori.

 

X

Mercurio

15.a)

Lampade a luminescenza per i proiettori

Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X

15.b)

Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti

Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X

Cadmio

16.

Accumulatori per veicoli elettrici

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008

 

Note:

È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.

È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un’esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*1).


(*1)  La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni.» »


(1)  Rimozione se, in correlazione con la voce n. 10, lettera a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

(2)  Questa esenzione sarà riesaminata nel 2015.

(3)  Questa esenzione sarà riesaminata nel 2014.

(4)  Questa esenzione sarà riesaminata prima del 1o gennaio 2012.

(5)  Rimozione se, in correlazione con la voce n. 8, lettere da a) a j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.


DECISIONI

31.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2011

a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul livello adeguato di protezione fornito dal Giappone per i dati personali trasferiti dall’Unione europea nei casi specifici di trasferimento dalla Commissione europea alle autorità doganali giapponesi ai sensi della decisione n. 1/2010 del comitato misto di cooperazione doganale a norma dell’articolo 21 dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell’Unione europea e in Giappone e per le finalità esclusive e specifiche di cui alla decisione n. 1/2010 del comitato misto di cooperazione doganale

(2011/197/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (1), in particolare l’articolo 9, paragrafi 1 e 2,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 giugno 2010 il comitato misto di cooperazione doganale, istituito a norma dell’articolo 21 dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone (2), ha adottato la decisione n. 1/2010 in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell’Unione europea e in Giappone (3) (di seguito «decisione CMCD n. 1/2010»).

(2)

La decisione CMCD n. 1/2010 prevede nella sezione IV uno scambio di informazioni fra le autorità doganali definite all’articolo 1, lettera c), dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone. Secondo tale definizione, il ministero delle finanze giapponese e i servizi competenti della Commissione sono considerati autorità doganali.

(3)

Le informazioni che devono essere scambiate tra il ministero delle finanze giapponese e i servizi competenti della Commissione comprendono informazioni sugli operatori economici, che possono contenere anche dati personali. Il trasferimento dei dati relativi agli operatori economici rientra fra i compiti che la Commissione deve svolgere ai sensi della decisione CMCD n. 1/2010.

(4)

I dati personali oggetto dello scambio sono elencati nella sezione IV, punto 4, lettere da a) a f), della decisone CMCD n. 1/2010. I trasferimenti hanno luogo per tutto il periodo in cui il ministero delle finanze giapponese utilizza le informazioni al fine di concedere agli operatori economici europei i vantaggi di cui alla decisione precitata. La Commissione invierà periodicamente gli aggiornamenti e le modifiche dei dati relativi agli operatori economici europei al ministero delle finanze giapponese. Con riguardo allo scambio di informazioni, la sezione IV, punto 6, della decisione CMCD n. 1/2010 limita l’uso di tali dati ai fini dell’attuazione del riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato fra l’Unione europea e il Giappone secondo quanto stabilito in tale decisione. L’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone garantisce inoltre che tali informazioni, compresi i dati personali, siano utilizzate dal ministero delle finanze giapponese esclusivamente ai fini del riconoscimento degli operatori economici autorizzati in Giappone. I dati relativi agli AEO non possono essere inoltrati dall’autorità che li riceve ad altre autorità o altri servizi all’interno o al di fuori del Giappone in quanto tale inoltro costituirebbe un cambiamento di finalità non conforme alla decisione CMCD n. 1/2010.

(5)

Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità pubbliche giapponesi, come il ministero delle finanze giapponese, è disciplinato dalla legge giapponese sulla protezione dei dati personali detenuti da organismi amministrativi. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e le procedure per la loro consultazione sono stabiliti dalla legge giapponese relativa all’accesso alle informazioni detenute da organismi amministrativi. Le disposizioni sulla riservatezza dei dati trattati dalle autorità pubbliche giapponesi e sui trasferimenti di dati tra il ministero delle finanze e le autorità doganali straniere sono contenute, rispettivamente, nella legge nazionale sul servizio pubblico e nel codice doganale.

(6)

Secondo la normativa giapponese in materia di protezione dei dati, le autorità pubbliche giapponesi, fra cui il ministero delle finanze, sono tenute a garantire agli interessati una comunicazione corretta delle informazioni. Gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati e di chiederne la rettifica e la cancellazione.

(7)

La normativa giapponese stabilisce che il ministero delle finanze nazionale adotti le misure organizzative di sicurezza adeguate ai rischi che presenta il trattamento dei dati.

(8)

La normativa giapponese prevede un meccanismo d’indagine sotto forma di una commissione esaminatrice che si occupa dei ricorsi e delle indagini in campo amministrativo. Tale meccanismo può essere considerato sufficiente per lo specifico trasferimento di dati contemplato dalla decisione CMCD n. 1/2010, considerata la natura limitata e non sensibile dei dati e le finalità del loro trattamento.

(9)

Le disposizioni di cui sopra garantiscono che in Giappone siano attuati adeguati meccanismi di esecuzione al fine di assicurare la protezione dei dati personali che possono essere trasferiti dalla Commissione per identificare gli operatori economici europei con riguardo al loro riconoscimento come operatori economici autorizzati in Giappone.

(10)

Tenuto conto di tutte le circostanze relative all’insieme delle operazioni specifiche di trasferimento dei dati che la Commissione deve effettuare in attuazione della decisione CMCD n. 1/2010, la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, la normativa, generale o settoriale, vigente in Giappone, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza osservate in quel paese, il livello di protezione garantito in Giappone per il trasferimento di dati personali dai servizi competenti della Commissione al ministero delle finanze giapponese in attuazione della decisione suddetta è considerato di livello adeguato.

(11)

La presente decisione deve essere limitata alla situazione specifica indicata nella decisione CMCD n. 1/2010 in quanto la valutazione del quadro giuridico giapponese per la protezione dei dati era basata sulle categorie limitate di dati da trasferire, sulla finalità circoscritta del trattamento e sulla durata limitata dell’utilizzo di tali dati. La presente decisione, pertanto, riguarda unicamente la protezione dei dati personali trasferiti dall’UE al Giappone dalla Commissione europea in virtù della suddetta decisione CMCD per la finalità e le circostanze specifiche del loro trattamento in Giappone.

(12)

La presente decisione non pregiudica le constatazioni della Commissione ai sensi dell’articolo 25, paragrafi 4 e 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Giappone offre un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti dall’Unione europea al Giappone da parte della Commissione europea ai fini del riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato a norma della decisione CMCD n. 1/2010 ai fini dell’attuazione della stessa in conformità all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)   GU L 62 del 6.3.2008, pag. 24.

(3)   GU L 279 del 23.10.2010, pag. 71.

(4)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


31.3.2011   

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L 85/10


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2011

recante modifica della decisione 2011/44/UE che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria

[notificata con il numero C(2011) 2023]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/198/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nel gennaio 2011 sono stati confermati in Bulgaria un caso di afta epizootica in un cinghiale e una serie di focolai della stessa malattia nel bestiame. La Bulgaria ha quindi adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica (3).

(2)

Poiché era necessario rafforzare le misure di lotta messe in atto dalla Bulgaria è stata inoltre adottata la decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (4). Tale decisione si applica fino al 31 marzo 2011.

(3)

Il 19 marzo 2011 la Bulgaria ha denunciato un focolaio di afta epizootica in bovini da carne al pascolo nel comune di Sredets nella regione di Burgas, a ovest del comune di Malko Tarnovo in cui il 31 gennaio 2011 era stato segnalato l’ultimo focolaio.

(4)

Occorre pertanto prorogare le misure previste dalla decisione 2011/44/UE fino al 30 giugno 2011.

(5)

La decisione 2011/44/UE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 16 della decisione 2011/44/UE la data del «31 marzo 2011» è sostituita da quella del «30 giugno 2011».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)   GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(4)   GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

31.3.2011   

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L 85/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 128/2010

del 10 dicembre 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 67/2010 dell’11 giugno 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l’estensione di determinati periodi di tempo (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/7/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell’allegato I della direttiva (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/71/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2010, concernente la non iscrizione del diazinon nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/72/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2010, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/84/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1.

al punto 12n (Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32009 L 0107: Direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 40),

32010 L 0007: Direttiva 2010/7/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010 (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 33).»

2.

Dopo il punto 12zt (Decisione 2009/603/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti punti:

«12zu.

32010 D 0071: Decisione 2010/71/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2010, concernente la non iscrizione del diazinon nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 36 del 9.2.2010, pag. 34).

12zv.

32010 D 0072: Decisione 2010/72/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2010, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 36 del 9.2.2010, pag. 36).

12zw.

32010 D 0084: Decisione 2010/84/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei fascicoli relativi a determinati principi attivi da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 15).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2009/107/CE e 2010/7/UE e delle decisioni 2010/71/UE, 2010/72/UE e 2010/84/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 dicembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)   GU L 244 del 16.9.2010, pag. 19.

(2)   GU L 262 del 6.10.2009, pag. 40.

(3)   GU L 37 del 10.2.2010, pag. 33.

(4)   GU L 36 del 9.2.2010, pag. 34.

(5)   GU L 36 del 9.2.2010, pag. 36.

(6)   GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 15.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


31.3.2011   

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L 85/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 129/2010

del 10 dicembre 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2010 del 1o ottobre 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/4/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2010, che modifica l’allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (Direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 L 0004: Direttiva 2010/4/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2010 (GU L 36 del 9.2.2010, pag. 21).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2010/4/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 dicembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)   GU L 332 del 16.12.2010, pag. 51.

(2)   GU L 36 del 9.2.2010, pag. 21.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


31.3.2011   

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L 85/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 130/2010

del 10 dicembre 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), l’allegato XIII (Trasporti) e l’allegato XIV (Concorrenza) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 57/2006 del 2 giugno 2006 (1).

(2)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2010 del 10 novembre 2010 (2).

(3)

L’allegato XIV dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 91/2010 del 2 luglio 2010 (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (Versione codificata) (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all’applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (Versione codificata) (5).

(6)

La direttiva 2008/63/CE abroga la direttiva 88/301/CEE della Commissione (6), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.

(7)

Il regolamento (CE) n. 169/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio (7), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1490/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) abroga il regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio (9), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio (10) abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio (11) con un periodo transitorio di due anni per determinate disposizioni. Ora che il periodo di due anni è scaduto, entrambi gli atti, che sono stati integrati nell’accordo, devono essere soppressi dal medesimo. Il regolamento (CE) n. 1419/2006 deve essere soppresso dagli allegati XIII e XIV, ma il riferimento all’atto nel protocollo 21 dell’accordo rimarrà, poiché modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (12).

(10)

La decisione n. 60/1999 del Comitato misto SEE del 30 aprile 1999 (13) ha soppresso il regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione (14), il regolamento (CEE) n. 1630/69 della Commissione (15), il regolamento (CEE) n. 4260/88 (16) della Commissione e il regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione (17) dal protocollo 21 dell’accordo. Gli stessi atti devono essere soppressi anche dall’allegato XIII dell’accordo.

(11)

Il regolamento (CE) n. 1459/2006 della Commissione (18) è scaduto e deve pertanto essere soppresso dall’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 4zzo (Decisione 2005/631/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell’allegato II dell’accordo viene inserito il seguente punto:

«4zzp.

32008 L 0063: Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (Versione codificata) (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20) (19).

(19)  Elencata a titolo puramente informativo. Per l’applicazione si veda l’allegato XIV sulla concorrenza.» "

Articolo 2

L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 7 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio) è sostituito dal seguente:

« 32009 R 0169: Regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all’applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (Versione codificata) (GU L 61 del 5.3.2009, pag. 1) (20).

(20)  Elencato a titolo puramente informativo. Per l’applicazione si veda l’allegato XIV sulla concorrenza.» "

2)

Il testo dei punti 8 (Regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione), 9 (Regolamento (CEE) n. 1630/69 della Commissione), 50 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio), 50a (Regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio), 51 (Regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione), 52 (Regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio) e 61 (Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione) è soppresso.

Articolo 3

L’allegato XIV dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 10 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio è sostituito dal seguente:

« 32009 R 0169: Regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all’applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (Versione codificata) (GU L 61 del 5.3.2009, pag. 1).»

2)

Il testo dei punti 11 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio), 11d (Regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio) e 11e (Regolamento (CE) n. 1459/2006 della Commissione) è soppresso.

3)

Il titolo «H. IMPRESE PUBBLICHE» è sostituito da «H. TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE».

4)

Il testo del punto 12 (Direttiva 88/301/CEE della Commissione) è sostituito dal seguente:

« 32008 L 0063: Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (Versione codificata) (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20).»

Articolo 4

I testi del regolamento (CE) n. 169/2009 e della direttiva 2008/63/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore l’11 dicembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)   GU L 245 del 7.9.2006, pag. 3.

(2)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 81.

(3)   GU L 277 del 21.10.2010, pag. 44.

(4)   GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20.

(5)   GU L 61 del 5.3.2009, pag. 1.

(6)   GU L 131 del 27.5.1988, pag. 73.

(7)   GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1.

(8)   GU L 332 del 18.12.2007, pag. 1.

(9)   GU L 121 del 17.5.1979, pag. 1.

(10)   GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1.

(11)   GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4.

(12)   GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(13)   GU L 284 del 9.11.2000, pag. 38.

(14)   GU L 209 del 21.8.1969, pag. 1.

(15)   GU L 209 del 21.8.1969, pag. 11.

(16)   GU L 376 del 31.12.1988, pag. 1.

(17)   GU L 376 del 31.12.1988, pag. 10.

(18)   GU L 272 del 3.10.2006, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


31.3.2011   

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L 85/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 132/2010

del 10 dicembre 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2010 del 10 novembre 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1266/2009 della Commissione, del 16 dicembre 2009, che adegua per la decima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 21 [Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 1266: Regolamento (UE) n. 1266/2009 della Commissione, del 16 dicembre 2009 (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1266/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 dicembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 81.

(2)   GU L 339 del 22.12.2009, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


31.3.2011   

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L 85/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 133/2010

del 10 dicembre 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2010 del 10 novembre 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/79/CE della Commissione, del 19 ottobre 2009, che modifica le decisioni 2006/679/CE e 2006/860/CE relative alle specifiche tecniche di interoperabilità per i sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (2),

DECIDE:

Articolo 1

Ai punti 37i (Decisione 2006/679/CE della Commissione) e 37j (Decisione 2006/860/CE della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0079: Decisione 2010/79/CE della Commissione, del 19 ottobre 2009 (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 74).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/79/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 dicembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 81.

(2)   GU L 37 del 10.2.2010, pag. 74.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


31.3.2011   

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L 85/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 134/2010

del 10 dicembre 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2010 del 10 novembre 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione) (2).

(3)

La direttiva 2009/16/CE abroga, con effetto dal 1o gennaio 2011, la direttiva 95/21/CE del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa dal medesimo con effetto dal 1o gennaio 2011,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:

1.

il punto 56b (Direttiva 95/21/CE del Consiglio) diventa il punto 56aa.

2.

Dopo il nuovo punto 56aa (Direttiva 95/21/CE del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«56b.

32009 L 0016: Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).»

3.

Il testo del punto 56aa (Direttiva 95/21/CE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2011.

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/16/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 dicembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 81.

(2)   GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

(3)   GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


31.3.2011   

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L 85/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 135/2010

del 10 dicembre 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2010 del 10 novembre 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 56bb [Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XIII dell’accordo è inserito il seguente punto:

«56bc.

32010 R 0428: Regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi (GU L 125 del 21.5.2010, pag. 2).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 428/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 dicembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 81.

(2)   GU L 125 del 21.5.2010, pag. 2.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


31.3.2011   

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L 85/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 136/2010

del 10 dicembre 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2010 del 10 novembre 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 56i (Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0071: Direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007 (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 33).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2007/71/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 dicembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 81.

(2)   GU L 329 del 14.12.2007, pag. 33.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


31.3.2011   

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L 85/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 137/2010

del 10 dicembre 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2010 del 10 novembre 2010 (1).

(2)

Il regolamento CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (2) è stato integrato nell’accordo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 del 29 maggio 2009 (3), che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile (4),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 66ha [Regolamento (CE) n. 2009/85 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32010 R 0297: Regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010 (GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 297/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 dicembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 81.

(2)   GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(3)   GU L 232 del 3.9.2009, pag. 25.

(4)   GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


31.3.2011   

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L 85/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 138/2010

del 10 dicembre 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2010 del 10 novembre 2010 (1).

(2)

Il regolamento CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (2) è stato integrato nell’accordo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 (3) del 29 maggio 2009, che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (4).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (5).

(5)

Il regolamento (UE) n. 185/2010 abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1217/2003 (6), (CE) n. 1486/2003 (7), (CE) n. 1138/2004 (8) e (CE) n. 820/2008 (9), che sono integrati nell’accordo ma devono continuare ad applicarsi, e pertanto essere soppressi dall’accordo a decorrere da tale data, fino al giorno in cui entra in vigore l’ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell’accordo le misure (10) necessarie per l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:

1)

Dopo il punto 66hd [regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«66he.

32010 R 0185: Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1), modificato da:

32010 R 0358: Regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010 (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 12).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data in cui entra in vigore l’ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell’accordo le misure necessarie per l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.»;

2)

ai punti 66i [regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione], 66 j [regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione] e 66 m [regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«Ai fini dell’accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Il presente regolamento si applica fino alla data in cui entra in vigore l’ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell’accordo le misure necessarie per l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.»;

3)

il testo del punto 66k [regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione] è così modificato:

i)

l’adattamento attuale è numerato come adattamento a).

ii)

Dopo il nuovo adattamento a) è inserito il seguente adattamento:

«b)

Il presente regolamento si applica fino alla data in cui entra in vigore l’ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell’accordo le misure necessarie per l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.»

4)

Il testo dei punti 66i [regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione], 66 j [regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione], 66k [regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione] e 66 m [regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione] è soppresso con effetto dalla data in cui entra in vigore l’ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell’accordo le misure necessarie per l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 185/2010 e (UE) n. 358/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 dicembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 81.

(2)   GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(3)   GU L 232 del 3.9.2009, pag. 25.

(4)   GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.

(5)   GU L 105 del 27.4.2010, pag. 12.

(6)   GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 44.

(7)   GU L 213 del 23.8.2003, pag. 3.

(8)   GU L 221 del 22.6.2004, pag. 6.

(9)   GU L 221 del 19.8.2008, pag. 8.

(10)  Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione del 2 aprile 2009, regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione del 18 dicembre 2009, regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione dell’8 gennaio 2010, regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione del 26 gennaio 2010, regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione del 4 marzo 2010, regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione del 9 aprile 2010, regolamento (UE) n. 357/2010 della Commissione del 23 aprile 2010, regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione del 23 aprile 2010, decisione C(2010) 774 def. della Commissione del 13 aprile 2010 e decisione C(2010) 2604 def. della Commissione del 23 aprile 2010.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


31.3.2011   

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L 85/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 139/2010

del 10 dicembre 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2010 del 10 novembre 2010 (1).

(2)

Il regolamento CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (2) è stato integrato nell’accordo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 (3) del 29 maggio 2009, che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 357/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (4),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 66he [regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0357: Regolamento (UE) n. 357/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010 (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 10).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 357/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 dicembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 81.

(2)   GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(3)   GU L 232 del 3.9.2009, pag. 25.

(4)   GU L 105 del 27.4.2010, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


31.3.2011   

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L 85/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 140/2010

del 10 dicembre 2010

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 123/2010 del 10 novembre 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 127/2009 della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 66 q [regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0127: Regolamento (UE) n. 127/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010 (GU L 40 del 13.2.2010, pag. 4).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 127/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 dicembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 81.

(2)   GU L 40 del 13.2.2010, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


31.3.2011   

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L 85/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 141/2010

del 10 dicembre 2010

che modifica l’allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XVIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 109/2010 del 1o ottobre 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (versione codificata) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione (3).

(4)

La direttiva 2009/148/CE abroga la direttiva 83/477/CEE del Consiglio (4), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa dal medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XVIII dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 5 (direttiva 83/477/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

« 32009 L 0148: Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (versione codificata) (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28).»;

2)

al punto 16 j (direttiva 2000/39/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0161: Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009 (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87).»;

3)

dopo il punto 16je (direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente punto:

«16jf.

32009 L 0161: Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2009/148/CE e 2009/161/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 dicembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)   GU L 332 del 16.12.2010, pag. 59.

(2)   GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28.

(3)   GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87.

(4)   GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


31.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/27


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 8/11/COL

del 26 gennaio 2011

recante modifica dell’elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 43/10/COL del 10 febbraio 2010

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visti i punti 4(B)(1) e (3) e il punto 5(b) della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE,

visto l’atto di cui al punto 1.1.4 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE (direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità), modificato e adeguato all’accordo SEE dalle modifiche settoriali di cui all’allegato I del medesimo Accordo, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto,

visto l’atto di cui al punto 1.1.5 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE (direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE), modificato e adeguato all’accordo SEE dalle modifiche settoriali di cui all’allegato I del medesimo accordo, in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, dell’atto,

visto l’atto di cui al punto 1.2.111 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE (decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d’ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità) modificato, in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, dell’atto,

considerando quanto segue:

L’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità»), con decisione n. 43/10/COL del 10 febbraio 2010  (1), ha abrogato la decisione n. 301/08/COL del 21 maggio 2008  (2) e ha redatto un nuovo elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.

Il governo della Norvegia ha chiesto di aggiungere un nuovo posto d’ispezione frontaliero (PIF) a Florø per le categorie NHC-NT(6)(16) e includere nell’elenco un nuovo PIF a Larvik per la categoria HC(2). Il governo norvegese ha inoltre chiesto di aggiungere all’elenco le nuove categorie HC-T(CH)(1)(2)(3), HC-NT(6) e NHC-NT(6) per il centro d’ispezione (CI) Skutvik sotto il PIF Ålesund e la nuova categoria HC-NT(1)(2)(3) per il PIF Kirkenes.

Nel corso dell’ispezione comune svolta, dall’8 al 12 novembre 2010, dall’autorità e dalla Commissione europea sono stati visitati i posti d’ispezione frontalieri proposti di Larvik e Florø e i posti d’ispezione frontalieri di Ålesund Porto (codice TRACES NO AES 1) e di Kirkenes Porto (codice TRACES NO KKN 1).

In esito alle constatazioni dell’ispezione, il 12 novembre 2010 gli ispettori dell’autorità e della Commissione europea hanno firmato una comune raccomandazione.

Su queste basi, si propone di:

aggiungere all’elenco del centro di ispezione Skutvik sotto il PIF Ålesund le seguenti categorie supplementari: prodotti della pesca confezionati refrigerati HC-T(CH)(1)(2)(3); grassi e oli liquidi e oli di pesce destinati al consumo umano e non umano HC-NT(6) e NHC-NT(6),

aggiungere all’elenco del PIF Kirkenes la seguente categoria: prodotti della pesca confezionati destinati al consumo umano da conservare a temperatura ambiente HC-NT(1)(2)(3),

aggiungere all’elenco il nuovo PIF Larvik, con il nuovo codice TRACES NO LAR 1, tipo P, per la seguente categoria: prodotti confezionati destinati al consumo umano,

aggiungere all’elenco il nuovo PIF Florø, con il nuovo codice TRACES NO FRO 1, tipo P, per la seguente categoria di prodotto: olio di pesce e farina di pesce non destinati al consumo umano. Il PIF va elencato come NHC-NT(6)(16).

L’autorità, con la decisione n. 467/10/COL, ha informato in materia il comitato veterinario EFTA, che la assiste. I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I controlli veterinari sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in Islanda e in Norvegia sono effettuati a cura delle autorità nazionali competenti ai posti d’ispezione frontalieri elencati in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 43/10/COL del 10 febbraio 2010 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 gennaio 2011.

Articolo 4

L’Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2011.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membro del Collegio


(1)   GU L 256 del 30.9.2010, pag. 30 e supplemento SEE n. 53 del 30.9.2010, pag. 1.

(2)   GU L 41 del 12.2.2009, pag. 28 e supplemento SEE n. 7 del 12.2.2009, pag. 6.


ALLEGATO

ELENCO DEI POSTI D’ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

1

=

denominazione

2

=

codice TRACES

3

=

tipo

A

=

aeroporto

F

=

ferrovia

P

=

porto

R

=

strada

4

=

centro d’ispezione

5

=

prodotti

HC

=

tutti i prodotti destinati al consumo umano

NHC

=

altri prodotti

NT

=

prodotti che non richiedono temperature specifiche

T

=

prodotti che richiedono temperature specifiche

T(FR)

=

prodotti congelati

T(CH)

=

prodotti refrigerati

6

=

animali vivi

U

=

ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici e domestici

E

=

equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

O

=

altri animali

5-6

=

osservazioni particolari

(1)

=

Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio

(2)

=

unicamente prodotti confezionati

(3)

=

unicamente prodotti della pesca

(4)

=

unicamente proteine animali

(5)

=

unicamente lana e pelli

(6)

=

unicamente grassi e oli liquidi e oli di pesce

(7)

=

pony islandesi (solo da aprile ad ottobre)

(8)

=

unicamente equidi

(9)

=

unicamente pesci tropicali

(10)

=

unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili e uccelli diversi dai ratiti

(11)

=

unicamente alimenti per animali in massa

(12)

=

per (U) nel caso di solipedi, unicamente quelli spediti a uno zoo; nonché per (O), unicamente pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali spediti a uno zoo

(13)

=

Nagylak HU: posto d’ispezione frontaliero (per prodotti) e luogo di transito (per animali vivi) sulla frontiera tra Ungheria e Romania, soggetto a misure transitorie secondo quanto negoziato e previsto nel trattato di adesione per prodotti di origine animale e animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione

(14)

=

designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla Russia o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione dell’Unione europea

(15)

=

unicamente animali di acquacoltura

(16)

=

unicamente farina di pesce

Stato: Islanda

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Stato: Norvegia

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Florø EWOS

NO FRO 1

P

 

NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

NO VOS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)

 


31.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/s3


NOTA PER IL LETTORE

La decisione del Comitato misto SEE n. 131/2010 è stata ritirata prima dell’adozione e pertanto non esiste.