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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.081.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2011/189/UE |
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2011/190/UE |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 301/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2011/191/UE |
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2011/192/UE |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2011/193/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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29.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2010
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'oceano Pacifico meridionale
(2011/189/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'Unione è competente ad adottare misure di conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca e a concludere accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali. |
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(2) |
In conformità della decisione 98/392/CE del Consiglio (1), l'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di cooperare alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche marine. |
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(3) |
In conformità della decisione 98/414/CE del Consiglio (2), l'Unione è parte contraente dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori. |
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(4) |
In data 17 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità, una convenzione relativa ad un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nel Pacifico meridionale, per le risorse alieutiche non ancora regolamentate da un'ORGP esistente. |
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(5) |
I negoziati si sono conclusi positivamente il 14 novembre 2009, ad Auckland, in Nuova Zelanda, con l'adozione di un progetto del testo della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'oceano Pacifico meridionale (la «convenzione») che, a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, della stessa, è aperta alla firma per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1o febbraio 2010. |
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(6) |
L'obiettivo della convenzione è di garantire, mediante la sua efficace applicazione, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione. |
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(7) |
Poiché le navi battenti bandiera degli Stati membri dell'Unione praticano attività di pesca sulle risorse presenti nella zona della convenzione, è interesse dell'Unione svolgere un ruolo efficace nell'applicazione della convenzione. |
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(8) |
È opportuno firmare la convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (la «convenzione») è approvata a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
J. BLANCO LÓPEZ
(1) GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.
(2) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.
(3) Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
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29.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2011
che definisce le modalità di rinegoziazione della convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco
(2011/190/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 219, paragrafo 3,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
visto il parere della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Dalla data d’introduzione dell’euro l’Unione ha competenza per le questioni monetarie e di cambio. |
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(2) |
Spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione di accordi in materia di regime monetario o di cambio. |
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(3) |
Il 26 dicembre 2001 è stata conclusa la convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco (1) (la «convenzione»). |
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(4) |
La Francia ha legami monetari di lunga data con il Principato di Monaco («Monaco»), i quali trovano riscontro in vari strumenti giuridici. Gli enti finanziari aventi sede a Monaco possono accedere agli strumenti di rifinanziamento della Banque de France e partecipano ad alcuni sistemi di pagamento francesi alle stesse condizioni delle banche francesi. |
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(5) |
Nelle sue conclusioni del 10 febbraio 2009 il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il funzionamento degli accordi monetari vigenti e a considerare l’eventuale incremento dei massimali di emissione delle monete. |
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(6) |
La Commissione, nella comunicazione sul funzionamento degli accordi monetari con Monaco, San Marino e il Vaticano, ha riconosciuto la necessità di modificare la convenzione nella forma attualmente vigente, per garantire una maggiore coerenza nelle relazioni tra l’Unione e i paesi che hanno sottoscritto un accordo monetario. |
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(7) |
È opportuno pertanto rinegoziare la convenzione allo scopo di ricalcolare i massimali di emissione delle monete, di designare un organo competente per la risoluzione di eventuali controversie e di adattare la forma della convenzione al fine di avvicinarla al nuovo modello comune di accordo monetario. La convenzione dovrebbe restare in vigore fino a quando una convenzione rinegoziata non sia conclusa tra le parti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Francia notifica a Monaco la necessità di modificare quanto prima la convenzione e propone di rinegoziare le disposizioni pertinenti della convenzione.
Articolo 2
In sede di rinegoziazione della convenzione, l’Unione persegue le seguenti modifiche:
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a) |
la convenzione rinegoziata è conclusa tra l’Unione, rappresentata dal governo della Repubblica francese e dalla Commissione, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco; |
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b) |
il metodo per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro monegasche è rivisto. Il nuovo massimale è calcolato con un metodo che combinerà una parte fissa intesa ad evitare che le monete monegasche siano oggetto di un’eccessiva speculazione numismatica, soddisfacendo la domanda del mercato del collezionismo, e una parte variabile, calcolata moltiplicando la media delle monete pro capite emesse in Francia nell’anno n-1 per il numero di abitanti di Monaco. Fatta salva l’emissione di monete da collezione, la convenzione rinegoziata fissa a 80 % delle monete emesse ogni anno la proporzione minima delle monete in euro monegasche da immettere in circolazione al valore nominale; |
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c) |
la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») è l’organo prescelto per risolvere le controversie che possono derivare dall’applicazione della convenzione. Se l’Unione o Monaco ritengono che l’altra parte non ha adempiuto ad un obbligo stabilito dalla convenzione rinegoziata, può adire la Corte di giustizia. La sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti, che adotteranno le opportune misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte di giustizia nella medesima sentenza. Qualora l’Unione o Monaco non adottino le opportune misure per conformarsi alla sentenza entro il periodo prescritto, l’altra parte può porre immediatamente fine alla convenzione rinegoziata; |
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d) |
la forma della convenzione rinegoziata è adattata. |
Articolo 3
I negoziati con Monaco sono condotti dalla Francia e dalla Commissione a nome dell’Unione. La Banca centrale europea (BCE) è associata a pieno titolo ai negoziati e il suo accordo è richiesto nelle materie di sua competenza. La Francia e la Commissione presentano il progetto di convenzione rinegoziata al comitato economico e finanziario (CEF) affinché esprima il proprio parere al riguardo.
Articolo 4
La Francia e la Commissione sono autorizzate a concludere la convenzione rinegoziata a nome dell’Unione, salvo che il CEF o la BCE non ritengano che la convenzione rinegoziata debba essere sottoposta al Consiglio.
Articolo 5
Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data della notifica.
Articolo 6
La Repubblica francese, la Commissione e la Banca centrale europea sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
PINTÉR S.
REGOLAMENTI
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29.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 301/2011 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (2), le entrate dell’Agenzia europea per i medicinali (in appresso «l’Agenzia») sono composte da un contributo dell’Unione e da tasse pagate all’Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti. |
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(2) |
L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 stabilisce che i diritti spettanti all’Agenzia siano aggiornati ogni anno in rapporto al tasso d’inflazione. |
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(3) |
I diritti vanno perciò aggiornati in rapporto al tasso d’inflazione del 2010. Il tasso d’inflazione dell’Unione pubblicato dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) è stato del 2,1 % nel 2010. |
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(4) |
Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi adeguati dei diritti al centinaio di euro più vicino. |
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(5) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95. |
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(6) |
Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non va applicato alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2011. |
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(7) |
Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95, l’aggiornamento va effettuato con effetto dal 1o aprile 2011. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:
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1) |
l’articolo 3 è così modificato:
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2) |
all’articolo 4, «63 400 EUR» è sostituito da «64 700 EUR»; |
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3) |
l’articolo 5 è così modificato:
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4) |
all’articolo 6, «38 100 EUR» è sostituito da «38 900 EUR»; |
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5) |
l’articolo 7 è così modificato:
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6) |
l’articolo 8 è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2011.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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29.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 302/2011 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2011
recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
I prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si sono mantenuti su livelli costantemente elevati sin dall’inizio della campagna di commercializzazione 2010/11. Le previsioni dell’andamento dei prezzi sul mercato mondiale basate sul mercato a termine dello zucchero di New York per maggio, luglio e ottobre 2011 indicano che tali prezzi resteranno elevati. |
|
(2) |
La differenza negativa fra la disponibilità e l’utilizzazione di zucchero sul mercato dell’Unione nel corso delle due ultime campagne di commercializzazione è stimata a 1 milione di tonnellate. Si tratta del livello più basso di scorte finali registrato a partire dall’attuazione della riforma del 2006 del settore dello zucchero. Qualsiasi ulteriore deficit delle importazioni rischia di perturbare gravemente l’approvvigionamento di zucchero sul mercato dell’Unione e di provocare un aumento del prezzo dello zucchero sul mercato interno. Per limitare la differenza negativa fra la disponibilità e l’utilizzazione di zucchero sul mercato dell’Unione nel corso della campagna di commercializzazione 2010/11 occorre utilizzare pienamente tutti i flussi di importazione esistenti: i contingenti tariffari di importazione e gli 1,95 milioni di tonnellate di importazioni risultanti da accordi di partenariato economico (EPA) e da accordi commerciali nell’ambito dell’iniziativa «Tutto fuorché le armi» (EBA). |
|
(3) |
Tuttavia, le importazioni EPA/EBA registrate nel corso della campagna di commercializzazione 2009/10 sono ammontate a 1,5 milioni di tonnellate. Tenuto conto della situazione attuale del mercato mondiale, questo quantitativo non sembra destinato ad aumentare a breve termine. Si profila dunque inevitabilmente un’ulteriore diminuzione dell’offerta sul mercato dell’Unione. Poiché questa situazione è dovuta ai prezzi elevati dello zucchero sul mercato mondiale, è necessario sospendere il dazio all’importazione per taluni quantitativi di zucchero. |
|
(4) |
Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), prevede le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione di prodotti del settore dello zucchero recanti il numero d’ordine 09.4380 (zucchero di importazione eccezionale) in conformità all’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tuttavia, in virtù dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 891/2009, i quantitativi di prodotto per i quali i dazi all’importazione saranno sospesi devono essere determinati con un atto giuridico distinto. |
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(5) |
Occorre pertanto fissare il quantitativo eccezionale di zucchero che può essere importato a dazio zero nella campagna di commercializzazione 2011/12. |
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(6) |
Per evitare il commercio di titoli di importazione, è necessario disporre che i diritti derivanti da tali titoli non siano trasferibili. |
|
(7) |
L’importo della cauzione deve essere fissato a un livello sufficientemente elevato per garantire la piena utilizzazione dei titoli di importazione rilasciati nell’attuale contesto di volatilità dei prezzi mondiali dello zucchero. |
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(8) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dal 1o aprile 2011 al 30 settembre 2011 i dazi all’importazione di zucchero del codice NC 1701 e recante il numero d’ordine 09.4380 sono sospesi per un quantitativo di 300 000 tonnellate.
Ai fini della gestione del contingente di cui al primo comma si applica il regolamento (CE) n. 891/2009.
Articolo 2
In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (3), i diritti connessi ai titoli di importazione non sono trasferibili.
Articolo 3
In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 891/2009, l’importo della cauzione ammonta a 150 EUR/t.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2011.
Esso scade il 30 settembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
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29.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 303/2011 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2011
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
JO |
71,2 |
|
MA |
55,9 |
|
|
TN |
115,9 |
|
|
TR |
84,3 |
|
|
ZZ |
81,8 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
170,1 |
|
TR |
142,8 |
|
|
ZZ |
156,5 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
34,5 |
|
TR |
112,1 |
|
|
ZA |
49,8 |
|
|
ZZ |
65,5 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
52,4 |
|
IL |
78,3 |
|
|
MA |
53,2 |
|
|
TN |
51,7 |
|
|
TR |
73,9 |
|
|
ZZ |
61,9 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
52,9 |
|
ZZ |
52,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
84,5 |
|
BR |
79,3 |
|
|
CA |
106,9 |
|
|
CL |
97,6 |
|
|
CN |
93,3 |
|
|
MK |
47,7 |
|
|
US |
138,4 |
|
|
UY |
64,5 |
|
|
ZA |
77,8 |
|
|
ZZ |
87,8 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
89,2 |
|
CL |
74,8 |
|
|
CN |
59,4 |
|
|
US |
79,9 |
|
|
ZA |
102,7 |
|
|
ZZ |
81,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
|
29.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/12 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 2011
recante nomina di dieci membri greci e di nove supplenti greci del Comitato delle regioni
(2011/191/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo greco,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
|
(2) |
Dieci seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Panagiotis PSOMIADIS, del sig. Yannis SGOUROS, del sig. Konstantinos TZATZANIS, del sig. Konstantinos TATSIS, del sig. Andreas FOURAS, del sig. Dimitris KALOGEROPOULOS, della sig.ra Evangelina SCHOINARAKI-ILIAKI, del sig. Dimitrios TSIGKOUNIS, del sig. Georgios PAPASTERGIOU e del sig. Grigorios ZAFEIROPOULOS. Otto seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Panagiotis OIKONOMIDIS, del sig. Ioannis MACHAIRIDIS, del sig. Dimitrios DRAKOS, del sig. Polydoros LAMPRINOUDIS, del sig. Miltiadis KLAPAS, del sig. Spyros SPYRIDON, del sig. Lukas KATSAROS e del sig. Konstantinos KONTOYORGOS. Un seggio di supplente diviene vacante a seguito della nomina del sig. Georgios KOTRONIAS a membro del Comitato delle regioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
|
a) |
quali membri:
e |
|
b) |
quali supplenti:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
|
29.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2011
che esclude dal finanziamento dell’UE alcune spese sostenute dall’Ungheria a titolo del programma relativo al sostegno per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (Sapard) nel 2004
[notificata con il numero C(2011) 1738]
(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)
(2011/192/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nel periodo precedente all’adesione (1),
visto il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nel periodo precedente l’adesione (2), in particolare l’articolo 14,
vista la convenzione di finanziamento pluriennale conclusa il 15 giugno 2001 tra la Commissione delle Comunità europee, in nome della Comunità europea, e l’Ungheria, in particolare il relativo allegato, sezione A, articolo 12,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1419/2004 della Commissione (3), prevede il proseguimento dell’applicazione delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse tra la Commissione europea a nome della Comunità europea, da un lato, e la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall’altro, e talune deroghe alle convenzioni di finanziamento pluriennali (di seguito MAFA) e ai regolamenti (CE) n. 1266/1999 del Consiglio (4) e (CE) n. 2222/2000. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 447/2004 della Commissione (5) stabilisce le norme intese a facilitare la transizione tra il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 1268/1999 e gli aiuti previsti dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1257/1999 (6) e (CE) n. 1260/1999 (7) per la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, insieme alle MAFA di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1419/2004 e all’allegato della MAFA, sezione A, articolo 12. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 248/2007 della Commissione (8), prevede misure riguardanti le MAFA e le convenzioni di finanziamento annuali concluse nell’ambito del programma Sapard e la transizione da Sapard allo sviluppo rurale, in collegamento con le MAFA di cui all’allegato III di detto regolamento. |
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(4) |
L’allegato della MAFA, sezione A, articolo 12, paragrafo 1, che resta in vigore dopo l’adesione dell’Ungheria all’Unione europea in virtù del regolamento (CE) n. 248/2007, prevede che la Commissione adotti una decisione (di seguito «decisione di verifica di conformità») concernente le spese da escludere dal cofinanziamento dell’UE qualora constati che dette spese non sono state effettuate in conformità alla convenzione di cui trattasi. |
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(5) |
In base alle risultanze della relazione di certificazione annuale per i conti Sapard dell’esercizio finanziario 2004 vi era la possibilità che l’Agenzia Sapard avesse violato alcune disposizioni della MAFA. La Commissione ha avviato un’indagine a questo proposito, in conformità all’allegato della MAFA, sezione A, articolo 12. |
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(6) |
Come stabilito nell’allegato della MAFA, sezione A, articolo 12, paragrafo 3, le autorità ungheresi sono state invitate a una riunione bilaterale l’8 novembre 2005, durante la quale le due parti hanno cercato di giungere a un accordo riguardo all’azione da intraprendere e alla valutazione della gravità dell’infrazione. |
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(7) |
In seguito a detta riunione bilaterale, la Commissione è rimasta dell’opinione che talune spese non fossero state eseguite in conformità alle norme stabilite per il programma Sapard. Per alcuni pagamenti effettuati negli esercizi finanziari 2003 e 2004, l’Ungheria non ha rispettato il termine di 3 mesi per i pagamenti ai beneficiari, stabilito nella MAFA, sezione A, articolo 8, paragrafo 6. In base a detta disposizione, l’intervallo tra il ricevimento dei documenti giustificativi necessari per procedere al pagamento e l’emissione dell’ordine di pagamento non avrebbe dovuto superare i 3 mesi. |
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(8) |
Con lettera del 16 ottobre 2009, le autorità ungheresi hanno chiesto l’avvio di una procedura di conciliazione in conformità all’allegato della MAFA, sezione A, articolo 12, paragrafo 3, terzo comma, e sezione F, punto 9. L’organo di conciliazione ha accolto le motivazioni presentate dalle autorità ungheresi e ha ritenuto che si trattasse di circostanze eccezionali che consentivano di derogare al termine stabilito dalle disposizioni della MAFA, sezione A, articolo 8, paragrafo 6, per i pagamenti ai beneficiari. |
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(9) |
La Commissione non ha potuto accettare che le argomentazioni presentate dalle autorità ungheresi costituissero circostanze eccezionali tali da giustificare deroghe alle disposizioni della MAFA, sezione A, articolo 8, paragrafo 6, e ha proposto una rettifica finanziaria per un importo di 2 535 286,00 EUR. |
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(10) |
In conformità all’allegato della MAFA, sezione A, articolo 12, paragrafo 7, l’importo da recuperare è comunicato all’ordinatore nazionale, che, a nome dell’Ungheria, provvede a che sia accreditato sul conto Sapard, in euro, entro due mesi dalla data di adozione della decisione. Tuttavia, in considerazione del fatto che il programma Sapard è terminato, il recupero dell’importo escluso è effettuato sotto forma di un ordine di riscossione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I pagamenti a concorrenza di 2 535 286,00 EUR effettuati dall’Agenzia Sapard dell’Ungheria sono esclusi dal finanziamento comunitario in quanto le relative transazioni non rispettano le norme che disciplinano il programma Sapard.
Il calcolo della rettifica è riportato in allegato.
Articolo 2
La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2011.
Per la Commissione
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.
(2) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.
(3) GU L 258 del 5.8.2004, pag. 11.
(4) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.
(5) GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 64.
(6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
ALLEGATO
TABELLA DELLE RIDUZIONI
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Ritardo |
Totale spese nell’esercizio 2004 (EUR) |
Utilizzazione della riserva del 4 % |
Importo oggetto di riduzione (EUR) |
Tasso di riduzione (%) |
Calcolo della riduzione (EUR) |
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0 mesi |
32 367 673,72 |
n.d. |
n.d. |
0 |
0,00 |
|
Fino a 1 mese |
7 283 177,62 |
–1 294 706,95 |
5 988 470,67 |
10 |
598 847,07 |
|
Fino a 2 mesi |
1 601 753,18 |
0,00 |
1 601 753,18 |
25 |
400 438,29 |
|
Fino a 3 mesi |
601 262,42 |
0,00 |
601 262,42 |
45 |
270 568,09 |
|
Fino a 4 mesi |
484 224,09 |
0,00 |
484 224,09 |
70 |
338 956,86 |
|
5 mesi e oltre |
926 475,69 |
0,00 |
926 475,69 |
100 |
926 475,69 |
|
Totale generale |
43 264 566,71 |
–1 294 706,95 |
9 602 186,04 |
|
2 535 286,00 |
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
|
29.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/16 |
DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA ISTITUITO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA NEL SETTORE AUDIOVISIVO, CHE STABILISCE LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA AL PROGRAMMA COMUNITARIO MEDIA 2007
del 21 gennaio 2011
sull’aggiornamento dell’allegato I, articolo 1, dell’accordo
(2011/193/UE)
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo, che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (1), di seguito denominato «l’accordo», e l’atto finale dell’accordo (2), entrambi firmati a Bruxelles l’11 ottobre 2007,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’accordo è entrato in vigore il 1o agosto 2010. |
|
(2) |
Dopo l’entrata in vigore, il 19 dicembre 2007, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), versione codificata (direttiva sui servizi di media audiovisivi), le parti ritengono opportuno aggiornare sia i riferimenti alla suddetta direttiva, come indicato nell’atto finale dell’accordo nella dichiarazione comune delle parti contraenti sull’adeguamento dell’accordo alla nuova direttiva comunitaria, sia l’allegato I, articolo 1, dell’accordo in conformità dell’articolo 8, paragrafo 7, del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato I, articolo 1, dell’accordo è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 1
Libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive
1. La Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio delle trasmissioni televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione, determinata conformemente alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (*1) (di seguito denominata «direttiva sui servizi di media audiovisivi»), secondo le modalità seguenti:
la Svizzera conserva il diritto di:
|
a) |
sospendere la ritrasmissione dei programmi di un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione che abbia violato in misura manifesta, seria e grave le disposizioni relative alla tutela dei minori e della dignità umana di cui all’articolo 27, paragrafo 1 o paragrafo 2, e/o all’articolo 6 della direttiva sui servizi di media audiovisivi; |
|
b) |
disporre che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione rispettino norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi purché tali norme siano proporzionate e non discriminatorie. |
2. Se la Svizzera:
|
a) |
ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1, lettera b), di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e |
|
b) |
ritiene che un’emittente soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione fornisca una trasmissione televisiva interamente o prevalentemente destinata al proprio territorio; |
può contattare lo Stato membro che esercita la giurisdizione al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte della Svizzera, lo Stato membro che ha giurisdizione chiede all’emittente di ottemperare alle norme d’interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione comunica alla Svizzera entro due mesi i risultati ottenuti a seguito della richiesta. La Svizzera o lo Stato membro possono chiedere alla Commissione di invitare le parti interessate ad una riunione ad hoc con la Commissione organizzata a margine del comitato di contatto per esaminare il caso.
3. Se la Svizzera ritiene:
|
a) |
che i risultati conseguiti mediante l’applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e |
|
b) |
che l’emittente in questione si sia stabilita nello Stato membro che esercita la giurisdizione per aggirare, nei settori coordinati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, le norme più rigorose che le sarebbero applicabili se fosse stabilita in Svizzera; |
può adottare misure appropriate nei confronti dell’emittente interessata.
Siffatte misure sono obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.
4. La Svizzera può adottare misure in applicazione del paragrafo 1, lettera a), o del paragrafo 3 del presente articolo solo alle seguenti condizioni:
|
a) |
la Svizzera ha notificato al comitato misto e allo Stato membro nel quale l’emittente televisiva è stabilita la propria intenzione di adottare tali misure, illustrando i motivi sui quali fonda la sua valutazione; e |
|
b) |
il comitato misto ha deciso che dette misure sono proporzionate e non discriminatorie, e in particolare che le valutazioni effettuate dalla Svizzera ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono correttamente motivate. |
(*1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60) e modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007 (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27), nonché codificata dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi, GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).» "
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2011.
Per il comitato misto
Il capo della delegazione UE
Jean-Eric DE COCKBORNE
Il capo della delegazione svizzera
J.-F. JAUSLIN
(1) GU L 303 del 21.11.2007, pag. 11.
(2) GU L 303 del 21.11.2007, pag. 20.