ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.077.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 77

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
23 marzo 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

1

 

*

Regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 633/2007 per quanto riguarda le disposizioni transitorie di cui all’articolo 7 ( 1 )

23

 

*

Regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l’importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti

25

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 285/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

30

 

 

DECISIONI

 

 

2011/177/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica la decisione 2008/458/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [notificata con il numero C(2011) 1159]

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 282/2011 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2011

recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

(rifusione)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visti il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Al regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio, del 17 ottobre 2005, recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (2), devono essere apportate diverse modifiche sostanziali. È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, che le disposizioni in questione siano sottoposte a rifusione.

(2)

La direttiva 2006/112/CE stabilisce norme in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) che, in alcuni casi, sono soggette a interpretazione da parte degli Stati membri. L’adozione di disposizioni comuni di applicazione della direttiva 2006/112/CE dovrebbe garantire un’applicazione del sistema dell’IVA più conforme all’obiettivo del mercato interno qualora si verifichino, o rischino di verificarsi, divergenze nell’applicazione incompatibili con il corretto funzionamento di tale mercato interno. Queste disposizioni di applicazione sono giuridicamente vincolanti solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non compromettono la validità della legislazione e dell’interpretazione precedentemente adottate dagli Stati membri.

(3)

È opportuno tener conto nel presente regolamento delle modifiche risultanti dall’adozione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (3).

(4)

L’obiettivo del presente regolamento è quello di garantire l’applicazione uniforme dell’attuale sistema dell’IVA attraverso disposizioni di esecuzione della direttiva 2006/112/CE, in particolare in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo delle operazioni imponibili. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea. Dato che il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, l’uniformità dell’applicazione è garantita al meglio mediante un regolamento.

(5)

Tali disposizioni di applicazione contengono norme specifiche in risposta a determinate questioni di applicazione e mirano ad introdurre un trattamento uniforme in tutto il territorio dell’Unione solamente in relazione a tali circostanze specifiche. Esse non sono pertanto trasponibili ad altri casi e devono essere applicate, tenendo conto della loro formulazione, in maniera restrittiva.

(6)

È opportuno chiarire che, se una persona che non è soggetto passivo cambia residenza e trasferisce un mezzo di trasporto nuovo, o un mezzo di trasporto nuovo è reintrodotto nello Stato membro in cui era stato originariamente ceduto in esenzione dall’IVA alla persona non soggetto passivo che lo reintroduce, il trasferimento non costituisce un acquisto intracomunitario di un mezzo di trasporto nuovo.

(7)

Per talune prestazioni di servizi è sufficiente che un prestatore dimostri che il destinatario di tali servizi, sia esso un soggetto passivo oppure no, sia stabilito al di fuori della Comunità perché dette prestazioni di servizi fuoriescano dal campo di applicazione dell’IVA.

(8)

Si dovrebbe precisare che l’attribuzione di un numero di identificazione IVA a un soggetto passivo, che effettua una prestazione di servizi a destinazione di un altro Stato membro o riceve una prestazione di servizi da un altro Stato membro per la quale l’IVA è dovuta solo dal destinatario, non influisce sul diritto di tale soggetto passivo a beneficiare della non imposizione dei suoi acquisti intracomunitari di beni. Tuttavia, quando il soggetto passivo comunica il suo numero di identificazione IVA a un fornitore per una cessione intracomunitaria di beni, si considera che egli abbia optato, in ogni caso, per l’assoggettamento all’IVA di tali operazioni.

(9)

L’ulteriore integrazione del mercato interno ha accresciuto il bisogno di cooperazione transfrontaliera tra operatori economici stabiliti in diversi Stati membri e portato allo sviluppo di gruppi europei di interesse economico (GEIE) costituiti a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (4). È opportuno, pertanto, chiarire che i GEIE sono soggetti passivi quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso.

(10)

Occorre definire chiaramente i servizi di ristorazione e di catering, la distinzione fra i due servizi e il trattamento appropriato dei medesimi.

(11)

A fini di maggior chiarezza è opportuno enumerare le operazioni considerate servizi prestati per via elettronica senza che tali elenchi siano definitivi né esaustivi.

(12)

È opportuno, da un lato, stabilire che un’operazione consistente unicamente nel montaggio delle varie parti di un macchinario fornite dal cliente dovrebbe essere considerata come una prestazione di servizi e, dall’altro, individuare il luogo di prestazione ove questa sia resa a una persona che non è soggetto passivo.

(13)

La vendita di un’opzione come strumento finanziario dovrebbe essere trattata come una prestazione di servizi distinta dalle operazioni sottostanti cui l’opzione si riferisce.

(14)

Per garantire l’applicazione uniforme delle norme relative al luogo delle operazioni imponibili occorre chiarire alcuni concetti, quali la sede dell’attività economica, la stabile organizzazione, l’indirizzo permanente e la residenza abituale. Tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, il ricorso a criteri quanto più chiari e oggettivi possibile dovrebbe facilitare l’applicazione pratica di tali concetti.

(15)

Si dovrebbero stabilire norme per garantire il trattamento uniforme delle cessioni di beni nel momenti in cui il fornitore abbia superato il massimale delle vendite a distanza fissato per le cessioni in un altro Stato membro.

(16)

Si dovrebbe precisare che è il tragitto del mezzo di trasporto, e non quello dei passeggeri al suo interno, a determinare la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità.

(17)

In materia di acquisti intracomunitari di beni, il diritto dello Stato membro di acquisto di sottoporre ad imposizione l’acquisto dovrebbe restare impregiudicato, indipendentemente dal trattamento IVA applicato all’operazione nello Stato membro di partenza.

(18)

La corretta applicazione delle norme che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi dipende principalmente dallo status del destinatario, soggetto passivo o non soggetto passivo, e dalla qualità in cui egli agisce. Al fine di determinare lo status di soggetto passivo del destinatario, è opportuno stabilire gli elementi giustificativi che il prestatore deve ottenere dal destinatario.

(19)

È opportuno chiarire che, se i servizi prestati ad un soggetto passivo sono destinati all’uso personale, ivi compreso l’uso da parte dei dipendenti del destinatario soggetto passivo, non si può ritenere che quest’ultimo agisca in qualità di soggetto passivo. La comunicazione del numero di identificazione IVA al prestatore da parte del destinatario è sufficiente a stabilire che quest’ultimo agisce in qualità di soggetto passivo salvo che il prestatore disponga di informazioni contrarie. È necessario inoltre garantire che un servizio unico ricevuto per fini professionali, ma utilizzato anche a fini privati, sia tassato in un luogo solo.

(20)

Al fine di determinare con precisione il luogo di stabilimento del destinatario, il prestatore di servizi è tenuto a verificare le informazioni da questi fornite.

(21)

Fatta salva la disposizione generale relativa al luogo di fornitura delle prestazioni di servizi ad un soggetto passivo, se i servizi sono resi a un destinatario stabilito in più di un luogo, è opportuno disporre di norme intese ad aiutare il prestatore a determinare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, tenendo conto delle circostanze. Se il prestatore di servizi non è in grado di determinare tale luogo, è opportuno disporre di norme volte a chiarire gli obblighi del prestatore. Tali norme non dovrebbero essere in contrasto con gli obblighi del destinatario né modificarli.

(22)

È opportuno inoltre precisare il momento in cui il prestatore di servizi deve determinare lo status, la qualità e il luogo di stabilimento del destinatario, sia esso soggetto passivo o no.

(23)

Fatta salva l’applicazione generale del principio riguardante le pratiche abusive alle disposizioni del presente regolamento, è opportuno ricordarne l’applicazione nel quadro specifico di talune disposizioni del presente regolamento.

(24)

Taluni servizi specifici quali la concessione di diritti di ritrasmissione televisiva di partite di calcio, la traduzione di testi, i servizi relativi alle richieste di rimborsi dell’IVA e i servizi di intermediazione forniti a una persona che non è soggetto passivo implicano operazioni transfrontaliere o la partecipazione di operatori economici stabiliti al di fuori della Comunità. Occorre definire chiaramente il luogo della prestazione di tali servizi ai fini di una maggiore certezza del diritto.

(25)

È opportuno precisare che le prestazioni di un intermediario che agisce in nome e per conto di terzi, il quale interviene in un servizio relativo alla fornitura di alloggio nel settore alberghiero, non rientrano nella norma specifica relativa alle prestazioni di servizi relative a beni immobili.

(26)

Quando varie prestazioni effettuate nell’ambito dell’organizzazione di un funerale fanno parte di un servizio unico, si dovrebbero determinare anche le disposizioni applicabili riguardo al luogo della prestazione.

(27)

Per garantire il trattamento uniforme delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e di altri servizi affini, occorre definire l’accesso a tali eventi e i servizi accessori a detto accesso.

(28)

È opportuno precisare il trattamento da riservare ai servizi di ristorazione e di catering prestati a bordo di un mezzo di trasporto quando il trasporto dei passeggeri è realizzato sul territorio di più paesi.

(29)

Considerato che le norme specifiche applicabili al noleggio dei mezzi di trasporto dipendono dalla durata del possesso o dell’uso di tali mezzi, è necessario non solo stabilire quali veicoli vanno considerati «mezzi di trasporto», ma anche precisare il trattamento da riservare a tali servizi quando più contratti si susseguono. Occorre inoltre stabilire il luogo in cui un mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario.

(30)

In talune circostanze specifiche la commissione pagata per l’uso di una carta di credito o di debito in relazione a un’operazione non dovrebbe ridurre la base imponibile di tale operazione.

(31)

È necessario specificare che l’aliquota ridotta può applicarsi al noleggio di tende, roulotte e case mobili («mobile homes») installate in un campeggio e utilizzate a titolo di alloggi.

(32)

Le prestazioni didattiche direttamente connesse con un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale dovrebbero essere incluse, indipendentemente dalla durata dei corsi, tra le attività di formazione o riqualificazione professionale.

(33)

I «noble» di platino dovrebbero essere trattati come articoli esclusi dalle esenzioni per valute, banconote e monete.

(34)

È opportuno precisare che l’esenzione delle prestazioni di servizi inerenti all’importazione di beni il cui valore è compreso nella base imponibile di detti beni comprende i servizi di trasporto effettuati durante un cambiamento di residenza.

(35)

I beni trasportati fuori dalla Comunità dall’acquirente e destinati all’attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse dalle persone fisiche, come enti pubblici e associazioni, non dovrebbero beneficiare delle esenzioni per le operazioni all’esportazione.

(36)

Al fine di garantire uniformità nelle pratiche amministrative per il calcolo del valore minimo ai fini delle esenzioni applicabili all’esportazione dei beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, dovrebbero essere armonizzate le disposizioni relative al suddetto calcolo.

(37)

Si dovrebbe precisare che l’esenzione relativa ad alcune operazioni assimilate alle esportazioni è applicata anche ai servizi rientranti nel regime speciale dei servizi prestati per via elettronica.

(38)

È opportuno che gli organismi istituiti a norma del quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC), siano considerati organismi internazionali ai fini dell’esenzione IVA solo se rispettano determinate condizioni. È opportuno, pertanto, stabilire le caratteristiche che consentono a tali organismi di beneficiare dell’esenzione.

(39)

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari o a favore di organismi internazionali riconosciuti o di alcune forze armate sono esenti dall’IVA a determinati limiti e condizioni. Affinché un soggetto passivo che effettua tale cessione o prestazione da un altro Stato membro possa accertare che i limiti e le condizioni per tale esenzione siano rispettati, è opportuno stabilire un certificato di esenzione.

(40)

Ai fini dell’esercizio del diritto a detrazione dovrebbero poter essere utilizzati anche i documenti di importazione elettronici, se soddisfano gli stessi requisiti dei documenti su carta.

(41)

Se un fornitore di beni o un prestatore di servizi dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro dove l’imposta è dovuta, occorre precisare in quali circostanze detta organizzazione sarebbe debitrice dell’IVA.

(42)

Si dovrebbe precisare che un soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica nel territorio dello Stato membro dove l’IVA è dovuta deve essere considerato un soggetto passivo stabilito in detto Stato membro per l’assolvimento dell’imposta anche quando tale sede di attività non partecipa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi.

(43)

È opportuno chiarire che ogni soggetto passivo deve comunicare il suo numero di identificazione IVA appena ne è in possesso per determinate operazioni imponibili al fine di consentire una più equa riscossione dell’imposta.

(44)

Si dovrebbero precisare i pesi per l’oro da investimento comunemente accettati dal mercato dell’oro e fissare una data comune per la determinazione del valore delle monete d’oro, al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici.

(45)

Il regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che forniscono servizi per via elettronica a persone non soggetti passivi stabiliti o residenti nella Comunità è soggetto a determinate condizioni. Qualora tali condizioni non siano più soddisfatte, le conseguenze dovrebbero essere enunciate, in particolare, in modo inequivocabile.

(46)

Talune modifiche provengono dalla direttiva 2008/8/CE. Nella misura in cui tali modifiche riguardano, da un lato, l’imposizione del noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto a decorrere dal 1o gennaio 2013 e, dall’altro, l’imposizione di servizi forniti per via elettronica a decorrere dal 1o gennaio 2015, si dovrebbe precisare che le disposizioni corrispondenti del presente regolamento si applicano soltanto a decorrere da tali date,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce misure di applicazione di talune disposizioni dei titoli da I a V e da VII a XII della direttiva 2006/112/CE.

CAPO II

AMBITO DI APPLICAZIONE

(TITOLO I DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo 2

Non danno luogo ad acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE:

a)

il trasferimento di un mezzo di trasporto nuovo effettuato da una persona che non è soggetto passivo all’atto del cambiamento di residenza purché l’esenzione prevista all’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE non potesse essere applicata al momento della cessione;

b)

la reintroduzione di un mezzo di trasporto nuovo, effettuata da una persona che non è soggetto passivo, nello Stato membro in cui le era stato originariamente fornito ai sensi dell’esenzione di cui all’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 3

Fatto salvo l’articolo 59 bis, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, la prestazione dei seguenti servizi non è soggetta ad IVA se il prestatore dimostra che il luogo di tale prestazione, determinato conformemente alle sottosezioni 3 e 4 della sezione 4 del capo V del presente regolamento, è situato al di fuori della Comunità:

a)

a decorrere dal 1o gennaio 2013 i servizi di cui all’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE;

b)

a decorrere dal 1o gennaio 2013 i servizi elencati all’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE;

c)

i servizi elencati all’articolo 59 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 4

Un soggetto passivo avente diritto alla non imposizione degli acquisti intracomunitari di beni, in conformità dell’articolo 3 della direttiva 2006/112/CE, mantiene tale diritto se, a norma dell’articolo 214, paragrafo 1, lettera d) o e), della citata direttiva, gli è stato attribuito un numero di identificazione IVA per le prestazioni ricevute per le quali è debitore dell’IVA o per le prestazioni da lui effettuate nel territorio di un altro Stato membro per le quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario.

Tuttavia, se tale soggetto passivo comunica il numero di identificazione IVA a un fornitore per un acquisto intracomunitario di beni, si considera che egli abbia esercitato l’opzione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva.

CAPO III

SOGGETTI PASSIVI

(TITOLO III DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo 5

Un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85, che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore dei propri membri o di terzi, è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

CAPO IV

OPERAZIONI IMPONIBILI

(ARTICOLI DA 24 A 29 DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo 6

1.   I servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell’insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.

2.   La fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto, non è considerata un servizio di ristorazione o di catering ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 7

1.   I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

2.   In particolare, rientrano nell’ambito d’applicazione del paragrafo 1:

a)

la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;

b)

i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;

c)

i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;

d)

la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;

e)

le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);

f)

i servizi elencati nell’allegato I.

3.   In particolare, non rientrano nell’ambito d’applicazione del paragrafo 1:

a)

i servizi di radiodiffusione e di televisione;

b)

i servizi di telecomunicazione;

c)

i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;

d)

i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;

e)

il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;

f)

i CD e le audiocassette;

g)

le video cassette e i DVD;

h)

i giochi su CD-ROM;

i)

i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;

j)

i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;

k)

i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;

l)

i servizi di conservazione dei dati off line;

m)

i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;

n)

i servizi di helpdesk telefonico;

o)

i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;

p)

i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;

q)

i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia;

r)

l’accesso a Internet e al World Wide Web;

s)

i servizi telefonici forniti attraverso Internet.

Articolo 8

L’operazione in cui un soggetto passivo si limita a montare le diverse parti di un macchinario, tutte fornitegli dal suo cliente, è una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 9

La vendita di un’opzione che rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE è una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva. La prestazione di servizi è distinta dalle operazioni sottostanti cui essa si riferisce.

CAPO V

LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI

SEZIONE 1

Concetti

Articolo 10

1.   Ai fini dell’applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa.

2.   Per determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si tiene conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione.

Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa.

3.   La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica.

Articolo 11

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, la «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione.

2.   Ai fini dell’applicazione degli articoli seguenti la «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione:

a)

l’articolo 45 della direttiva 2006/112/CE;

b)

a decorrere dal 1o gennaio 2013 l’articolo 56, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE;

c)

fino al 31 dicembre 2014 l’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE;

d)

l’articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE.

3.   Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione.

Articolo 12

Ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/112/CE, per «indirizzo permanente» di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l’indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, l’indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.

Articolo 13

La «residenza abituale» di una persona fisica ai sensi della direttiva 2006/112/CE è il luogo in cui tale persona fisica, sia essa soggetto passivo o no, vive abitualmente a motivo di interessi personali e professionali.

Ove gli interessi professionali siano presenti in un paese diverso da quello in cui lo sono gli interessi personali, o nel caso in cui non esistano interessi professionali, il luogo della residenza abituale è determinato dagli interessi personali che presentino stretti legami tra la persona fisica e il luogo in cui vive.

SEZIONE 2

Luogo delle cessioni di beni

(Articoli da 31 a 39 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 14

Se nel corso di un anno civile il massimale applicato da uno Stato membro, a norma dell’articolo 34 della direttiva 2006/112/CE è superato, l’articolo 33 di tale direttiva non modifica il luogo delle cessioni di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa che sono effettuate nel corso dello stesso anno civile prima che il massimale applicato dallo Stato membro per l’anno civile allora in corso sia superato, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il cedente non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all’articolo 34, paragrafo 4, della suddetta direttiva;

b)

il valore delle sue cessioni di beni non abbia superato il massimale nel corso dell’anno civile precedente.

L’articolo 33 della direttiva 2006/112/CE modifica invece il luogo delle seguenti cessioni effettuate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto:

a)

la cessione di beni che ha determinato per l’anno civile allora in corso il superamento del massimale applicato dallo Stato membro nello stesso anno civile;

b)

tutte le successive cessioni di beni effettuate in tale Stato membro nello stesso anno civile;

c)

le cessioni di beni effettuate in tale Stato membro nell’anno civile successivo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cui alla lettera a).

Articolo 15

La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità di cui all’articolo 37 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto e non dal tragitto compiuto da ciascuno dei passeggeri.

SEZIONE 3

Luogo degli acquisti intracomunitari di beni

(Articoli 40, 41 e 42 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 16

Lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intracomunitario di beni a norma dell’articolo 20 della direttiva 2006/112/CE esercita il proprio potere impositivo indipendentemente dal trattamento IVA applicato all’operazione nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

L’eventuale domanda di correzione da parte del cedente dell’IVA da questi fatturata e dichiarata allo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di beni è trattata da detto Stato membro conformemente alle sue disposizioni nazionali.

SEZIONE 4

Luogo delle prestazioni di servizi

(Articoli da 43 a 59 della direttiva 2006/112/CE)

Sottosezione 1

Status del destinatario

Articolo 17

1.   Se il luogo della prestazione di servizi dipende dalla circostanza che il destinatario sia o meno un soggetto passivo, lo status del destinatario è determinato sulla base degli articoli da 9 a 13 e dell’articolo 43 della direttiva 2006/112/CE.

2.   Un ente non soggetto passivo, che è identificato o è tenuto all’identificazione ai fini IVA a norma dell’articolo 214, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE in quanto i suoi acquisti intracomunitari di beni sono soggetti ad IVA o poiché ha esercitato l’opzione per l’assoggettamento all’IVA di tali operazioni, è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 43 di tale direttiva.

Articolo 18

1.   Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo:

a)

se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d’identificazione nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (5);

b)

se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest’ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini dell’IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

2.   Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo qualora dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.

3.   Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità ha lo status di soggetto passivo:

a)

qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi svolge un’attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell’IVA a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (6);

b)

se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

Sottosezione 2

Qualità del destinatario

Articolo 19

Ai fini dell’applicazione delle norme relative al luogo della prestazione di servizi di cui agli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo assimilato a un soggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente ad un uso privato, ivi compreso l’uso da parte dei suoi dipendenti, è considerato un soggetto non passivo.

Salvo che disponga di informazioni contrarie, ad esempio sulla natura dei servizi forniti, il prestatore può considerare che i servizi sono destinati all’attività economica del destinatario se, per tale operazione, costui gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.

Se un unico servizio è destinato sia a un uso privato, ivi compreso quello dei dipendenti del destinatario, sia a fini professionali, la prestazione di tale servizio rientra esclusivamente nel campo di applicazione dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, purché non sussista alcuna pratica abusiva.

Sottosezione 3

Luogo di stabilimento del destinatario

Articolo 20

Quando una prestazione di servizi effettuata a favore di un soggetto passivo o di un ente assimilato a un soggetto passivo rientra nel campo di applicazione dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, e tale soggetto passivo è stabilito in un solo paese o, in assenza di una sede di attività economica o di una stabile organizzazione, ha il suo indirizzo permanente e la sua residenza abituale in un solo paese, detta prestazione di servizi è imponibile in tale paese.

Il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni ottenute dal destinatario, di cui verifica l’esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

Le informazioni possono comprendere il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Articolo 21

Quando una prestazione di servizi a favore di un soggetto passivo o di ente non soggetto passivo assimilata a soggetto passivo rientra nel campo di applicazione dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e il soggetto passivo è stabilito in più di un paese, tale prestazione è imponibile nel paese in cui tale soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica.

Tuttavia, qualora la prestazione di servizi sia fornita a una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui il destinatario ha fissato la sede della propria attività economica, essa è imponibile nel luogo della stabile organizzazione che riceve detto servizio e lo utilizza per le proprie esigenze.

Se il soggetto passivo non dispone di una sede della propria attività economica o di una stabile organizzazione, il servizio è imponibile nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.

Articolo 22

1.   Al fine di identificare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, il prestatore esamina la natura e l’utilizzazione del servizio fornito.

Quando la natura e l’utilizzazione del servizio fornito non gli consentono di identificare la stabile organizzazione cui viene fornito il servizio, il prestatore, nell’identificare tale stabile organizzazione, esamina in particolare se il contratto, l’ordinativo e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l’entità che paga per il servizio.

Se non è possibile determinare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio a norma dei commi primo e secondo del presente paragrafo o se i servizi di cui all’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE sono prestati a un soggetto passivo nell’ambito di un contratto che comprende uno o più servizi utilizzati in maniera non identificabile o non quantificabile, il prestatore può legittimamente considerare che i servizi sono forniti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica.

2.   L’applicazione del presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi del destinatario.

Articolo 23

1.   A partire dal 1o gennaio 2013, quando una prestazione di servizi è imponibile, in conformità dell’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, nel luogo di stabilimento del destinatario o, in assenza di tale luogo di stabilimento, nel luogo in cui questi ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l’esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

2.   Quando una prestazione di servizi è imponibile, in conformità degli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, nel luogo di stabilimento del destinatario o, in assenza di tale luogo di stabilimento, nel luogo in cui questi ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l’esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

Articolo 24

1.   A partire dal 1o gennaio 2013, se i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE sono prestati a una persona non soggetto passivo che è stabilita in più paesi o ha l’indirizzo permanente in un paese e la residenza abituale in un altro, per determinare il luogo della prestazione di tali servizi si dà la priorità a quello che meglio garantisce l’imposizione nel luogo di fruizione effettiva.

2.   Se i servizi di cui agli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE sono prestati a una persona non soggetto passivo che è stabilita in più paesi o ha l’indirizzo permanente in un paese e la residenza abituale in un altro, per determinare il luogo della prestazione di tali servizi si dà la priorità a quello che meglio garantisce l’imposizione nel luogo di fruizione effettiva.

Sottosezione 4

Disposizione comune concernente la determinazione dello status, della qualità e del luogo di stabilimento del destinatario

Articolo 25

Per l’applicazione delle norme relative al luogo delle prestazioni di servizi si tiene conto esclusivamente delle circostanze esistenti al momento del fatto generatore dell’imposta. Eventuali cambiamenti successivi della destinazione del servizio ricevuto non influiscono sulla determinazione del luogo della prestazione, purché non sussista alcuna pratica abusiva.

Sottosezione 5

Prestazioni di servizi disciplinate dalle norme generali

Articolo 26

Un’operazione in cui un organismo effettui la concessione di diritti di radiodiffusione televisiva di partite di calcio nei confronti di soggetti passivi, rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 27

Le prestazioni di servizi consistenti nel chiedere o riscuotere rimborsi IVA a titolo della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (7), rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 28

Qualora costituiscano un servizio unico, le prestazioni di servizi effettuate nel quadro dell’organizzazione di un funerale rientrano nell’ambito d’applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 29

Fatto salvo l’articolo 41 del presente regolamento, le prestazioni di servizi di traduzione di testi rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 6

Prestazioni di servizi rese da un intermediario

Articolo 30

Le prestazioni di servizi degli intermediari di cui all’articolo 46 della direttiva 2006/112/CE comprendono le prestazioni di servizi degli intermediari che agiscono in nome e per conto del destinatario delle prestazioni intermediate e le prestazioni di servizi rese da intermediari che agiscono in nome e per conto del prestatore delle prestazioni intermediate.

Articolo 31

I servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per conto terzi e consistenti nell’intermediazione della fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga rientrano nel campo di applicazione:

a)

dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE se resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale o a un ente non soggetto passivo considerato soggetto passivo;

b)

dell’articolo 46 della direttiva citata se rese a una persona che non è soggetto passivo.

Sottosezione 7

Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini

Articolo 32

1.   I servizi relativi all’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE, comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica.

2.   Il paragrafo 1 si applica, in particolare, a quanto segue:

a)

il diritto d’accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre nonché ad altre manifestazioni culturali affini;

b)

il diritto d’accesso a manifestazioni sportive quali partite o competizioni;

c)

il diritto d’accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari.

3.   Non rientra nel paragrafo 1 l’utilizzazione di impianti, quali sale di ginnastica o di altro tipo, in cambio del pagamento di una quota d’iscrizione.

Articolo 33

I servizi accessori di cui all’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE comprendono i servizi in relazione diretta con l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo.

Tali servizi accessori comprendono in particolare l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma non comprendono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti.

Sottosezione 8

Prestazioni di servizi accessori ai trasporti, perizie e lavori relativi a beni mobili

Articolo 34

Ad eccezione dei casi in cui i beni da montare diventano parte di beni immobili, il luogo della prestazione di servizi resi a una persona non soggetto passivo consistenti unicamente nel montaggio da parte di un soggetto passivo delle diverse parti di un macchinario, tutte fornite al prestatore dal destinatario è stabilito a norma dell’articolo 54 della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 9

Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering a bordo di mezzi di trasporto

Articolo 35

La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità di cui all’articolo 57 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto e non dal tragitto compiuto da ciascuno dei passeggeri.

Articolo 36

Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 57 della direttiva 2006/112/CE.

Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite al di fuori di tale parte di trasporto, ma sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo o di un territorio terzo, rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 55 della stessa direttiva.

Articolo 37

Il luogo della prestazione di un servizio di ristorazione o di catering fornito parzialmente durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità e parzialmente al di fuori di tale parte ma sul territorio di uno Stato membro, è determinato, nella sua totalità secondo le modalità per determinare il luogo di prestazione applicabile, all’inizio della prestazione del servizio di ristorazione o di catering.

Sottosezione 10

Noleggio di mezzi di trasporto

Articolo 38

1.   I «mezzi di trasporto» di cui all’articolo 56 e all’articolo 59, primo comma, lettera g), della direttiva 2006/112/CE comprendono i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone, od oggetti da un luogo all’altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto.

2.   I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti veicoli:

a)

veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte;

b)

rimorchi e semirimorchi;

c)

vagoni ferroviari;

d)

navi;

e)

aeromobili;

f)

veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite;

g)

trattori e altri veicoli agricoli;

h)

veicoli a propulsione meccanica o elettronica per persone disabili.

3.   Non sono considerati mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 i veicoli immobilizzati in modo permanente e i container.

Articolo 39

1.   Per l’applicazione dell’articolo 56 della direttiva 2006/112/CE la durata del possesso o dell’uso ininterrotto di un mezzo di trasporto oggetto di noleggio è determinata sulla base del contratto concluso fra le parti.

Il contratto costituisce una presunzione che può essere confutata con qualsiasi mezzo di fatto o di diritto che consenta di stabilire la durata effettiva del possesso o dell’uso ininterrotto.

Il superamento per causa di forza maggiore della durata contrattuale del noleggio a breve termine ai sensi dell’articolo 56 della direttiva 2006/112/CE non incide sulla determinazione della durata del possesso o dell’uso continuo del mezzo di trasporto.

2.   Se il noleggio dello stesso mezzo di trasporto è coperto da contratti consecutivi conclusi fra le stesse parti, la durata è quella del possesso o dell’uso ininterrotto del mezzo di trasporto prevista.

Ai fini del primo comma un contratto e le sue proroghe sono considerati contratti consecutivi.

Tuttavia, la durata del o dei contratti a breve termine che precedono il contratto definito a lungo termine non è rimessa in questione, purché non sussista una pratica abusiva.

3.   Salvo pratica abusiva, i contratti consecutivi tra le stesse parti relativi a mezzi di trasporto diversi non sono considerati, ai fini del paragrafo 2, come contratti consecutivi.

Articolo 40

Il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario di cui all’articolo 56, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE è quello in cui il destinatario o un terzo che agisce per suo conto ne prende fisicamente possesso.

Sottosezione 11

Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità

Articolo 41

Le prestazioni di servizi di traduzione di testi a una persona che non è soggetto passivo stabilita al di fuori della Comunità rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 59, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.

CAPO VI

BASE IMPONIBILE

(TITOLO VII DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo 42

Allorché un fornitore dei beni o un prestatore di servizi esige che per l’accettazione del pagamento mediante carta di credito o di debito il cliente paghi un importo a lui stesso o ad un’altra impresa e allorché il prezzo complessivo che tale cliente deve pagare resta invariato a prescindere dalla modalità di pagamento, tale importo è parte integrante della base imponibile per la cessione di beni o la prestazione di servizi a norma degli articoli da 73 a 80 della direttiva 2006/112/CE.

CAPO VII

ALIQUOTE

Articolo 43

La fornitura di «alloggi per vacanze» di cui all’allegato III, punto 12, della direttiva 2006/112/CE comprende la locazione di tende, di roulotte o di case mobili («mobile homes») installate nei campeggi e utilizzate come alloggi.

CAPO VIII

ESENZIONI

SEZIONE 1

Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico

(Articoli 132, 133 e 134 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 44

I servizi di formazione o riqualificazione professionale, esonerati alle condizioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE, comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale. La durata del corso o della riqualificazione professionale è irrilevante a tal fine.

SEZIONE 2

Esenzioni a favore di altre attività

(Articoli 135, 136 e 137 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 45

L’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE non si applica ai «noble» di platino.

SEZIONE 3

Esenzioni all’importazione

(Articoli 143, 144 e 145 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 46

L’esenzione di cui all’articolo 144 della direttiva 2006/112/CE si applica ai servizi di trasporto connessi con l’importazione di beni mobili effettuata in occasione di un cambiamento di residenza.

SEZIONE 4

Esenzioni all’esportazione

(Articoli 146 e 147 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 47

I «mezzi di trasporto ad uso privato» di cui all’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE comprendono i mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse dalle persone fisiche, come organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 13 di detta direttiva e associazioni.

Articolo 48

Per determinare, come condizione per l’esenzione della cessione di beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, se la soglia fissata da uno Stato membro a norma dell’articolo 147, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE sia stata superata, il calcolo si basa sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente.

SEZIONE 5

Esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni

(Articoli 151 e 152 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 49

L’esenzione prevista all’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE si applica anche ai servizi elettronici quando questi sono forniti da un soggetto passivo cui si applica il regime speciale dei servizi prestati per via elettronica di cui agli articoli da 357 a 369 di tale direttiva.

Articolo 50

1.   Per poter essere qualificato come organismo internazionale ai fini dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, un organismo istituito come un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (8), deve soddisfare, al momento della sua istituzione, tutte le condizioni seguenti:

a)

è dotato di personalità giuridica distinta e ha piena capacità giuridica;

b)

è istituito a norma del diritto dell’Unione europea ed è ad esso soggetto;

c)

fra i suoi membri annovera Stati membri e, ove opportuno, paesi terzi e organizzazioni intergovernative, ma non organismi privati;

d)

ha obiettivi specifici e legittimi che sono perseguiti congiuntamente e sono essenzialmente di natura non economica.

2.   L’esenzione di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE si applica ad un ERIC di cui al paragrafo 1 qualora il consorzio sia riconosciuto come un organismo internazionale dallo Stato membro ospitante.

I limiti e le condizioni di tale esenzione sono fissati da un accordo fra i membri dell’ERIC o in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 723/2009. Quando i beni non sono spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui è effettuata la cessione degli stessi e nel caso delle prestazioni di servizi l’esenzione può essere concessa mediante una procedura di rimborso dell’IVA in conformità dell’articolo 151, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 51

1.   Se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise di cui all’allegato II del presente regolamento funge da conferma che l’operazione può beneficiare dell’esenzione a norma dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE, ferme restando le note esplicative figuranti nell’allegato di detto certificato.

Nell’usare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti.

2.   Il certificato di cui al paragrafo 1 è vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Tuttavia, se i beni o i servizi sono destinati ad un uso ufficiale, gli Stati membri possono esonerare il destinatario, alle condizioni che essi stabiliscono, dall’obbligo di far vistare il certificato. Tale esonero può essere revocato in caso di abuso.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione del punto di contatto designato per identificare gli uffici incaricati di vistare il certificato e in quale misura hanno concesso un esonero dall’obbligo di farlo vistare. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3.   Se l’esenzione diretta è applicata nello Stato membro in cui hanno luogo la cessione di beni o la prestazione di servizi, il cedente o il prestatore ottengono il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo dal beneficiario dei beni o dei servizi e lo conservano nei propri registri. Se l’esenzione è concessa mediante una procedura di rimborso dell’IVA, in conformità dell’articolo 151, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, il certificato è allegato alla richiesta di rimborso presentata allo Stato membro interessato.

CAPO IX

DETRAZIONI

(TITOLO X DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo 52

Se lo Stato membro di importazione ha introdotto un sistema elettronico per l’espletamento delle formalità doganali, la locuzione «documento comprovante l’importazione» di cui all’articolo 178, lettera e), della direttiva 2006/112/CE comprende la versione elettronica dello stesso, purché questa consenta un controllo dell’esercizio del diritto a detrazione.

CAPO X

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI E DI ALCUNE PERSONE NON SOGGETTI PASSIVI

(TITOLO XI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

SEZIONE 1

Debitori dell’imposta verso l’erario

(Articoli da 192 bis a 205 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 53

1.   Per l’applicazione dell’articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE, si prende in considerazione esclusivamente una stabile organizzazione di cui dispone il soggetto passivo, qualora sia caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa.

2.   Se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, si considera che tale organizzazione non partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 192 bis, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione.

Se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti, si considera che essi non siano utilizzati per la realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi.

Se tuttavia viene emessa una fattura con il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro della stabile organizzazione alla stessa, si considera, salvo prova contraria, che tale stabile organizzazione abbia partecipato alla cessione di beni o alla prestazione di servizi effettuata in tale Stato membro.

Articolo 54

Se un soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, le disposizioni dell’articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE non si applicano indipendentemente dal fatto che detta sede partecipi o meno alla cessione di beni o alla prestazione di servizi che egli effettua in detto Stato membro.

SEZIONE 2

Disposizioni varie

(Articoli 272 e 273 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 55

Per le operazioni di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE, i soggetti passivi cui deve essere attribuito un numero individuale di identificazione IVA conformemente all’articolo 214 di detta direttiva e gli enti non soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA sono tenuti a comunicare, quando agiscono in quanto tali, il loro numero di identificazione IVA ai loro cedenti di beni o prestatori di servizi immediatamente.

I soggetti passivi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, aventi diritto alla non imposizione degli acquisti intracomunitari di beni in conformità dell’articolo 5, primo comma, del presente regolamento, non sono tenuti a comunicare il loro numero individuale di identificazione IVA ai loro cedenti di beni quando sono identificati ai fini dell’IVA in conformità dell’articolo 214, paragrafo 1, lettera d) o e), di detta direttiva.

CAPO XI

REGIMI SPECIALI

SEZIONE 1

Regime speciale applicabile all’oro da investimento

(Articoli da 344 a 356 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 56

L’espressione «peso accettato dal mercato dell’oro» di cui all’articolo 344, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2006/112/CE comprende almeno le unità e i pesi negoziati, figuranti nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 57

Al fine di compilare l’elenco delle monete d’oro di cui all’articolo 345 della direttiva 2006/112/CE, il termine «prezzo» e la locuzione «valore sul mercato libero» di cui all’articolo 344, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva corrispondono al prezzo e al valore sul mercato libero in vigore il 1o aprile di ogni anno. Se il 1o aprile non dovesse cadere in un giorno in cui tali valori vengono fissati, si utilizzano i valori del giorno successivo in cui vengono fissati.

SEZIONE 2

Regime speciale applicabile ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi

(Articoli da 357 a 369 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 58

Se, nel corso di un trimestre dell’anno civile, un soggetto passivo non stabilito che utilizza il regime speciale dei servizi forniti per via elettronica previsto agli articoli da 357 a 369 della direttiva 2006/112/CE soddisfa almeno uno dei criteri di esclusione di cui all’articolo 363 di tale direttiva, lo Stato membro di identificazione esclude tale soggetto passivo non stabilito dal regime speciale. In tali casi il soggetto passivo non stabilito può essere successivamente escluso dal beneficio del regime speciale in qualsiasi momento del trimestre.

Per quanto riguarda i servizi prestati per via elettronica effettuati prima dell’esclusione ma durante il trimestre dell’anno civile in cui si verifica l’esclusione, il soggetto passivo non stabilito presenta, per l’intero trimestre, una dichiarazione IVA a norma dell’articolo 364 della direttiva 2006/112/CE. L’obbligo di presentare tale dichiarazione non incide sull’eventuale obbligo di identificazione ai fini dell’IVA in uno Stato membro in base alle normali regole.

Articolo 59

Qualsiasi periodo d’imposta (trimestre civile) di cui all’articolo 364 della direttiva 2006/112/CE è un periodo d’imposta indipendente.

Articolo 60

Una volta che una dichiarazione IVA sia stata presentata conformemente alle disposizioni dell’articolo 364 della direttiva 2006/112/CE, qualsiasi modifica successiva delle cifre in essa contenute può essere effettuata soltanto mediante una modifica di tale dichiarazione e non mediante una rettifica di una dichiarazione successiva.

Articolo 61

Gli importi che figurano nelle dichiarazioni IVA presentate nel quadro del regime speciale dei servizi prestati per via elettronica previsto agli articoli da 357 a 369 della direttiva 2006/112/CE non sono arrotondati all’unità monetaria intera più vicina. Viene indicato e versato l’importo esatto dell’IVA.

Articolo 62

Lo Stato membro di identificazione che ha ricevuto un pagamento superiore all’importo indicato nella dichiarazione IVA presentata per i servizi prestati per via elettronica a norma dell’articolo 364 della direttiva 2006/112/CE, rimborsa l’importo eccedente direttamente al soggetto passivo in questione.

Allorché lo Stato membro di identificazione ha percepito un importo corrispondente a una dichiarazione IVA che successivamente si rivela inesatta, e lo ha già distribuito tra gli Stati membri di consumo, questi rimborsano direttamente l’importo percepito in eccesso al soggetto passivo non stabilito e informano lo Stato membro di identificazione della rettifica effettuata.

Articolo 63

Gli importi dell’IVA versati a norma dell’articolo 367 della direttiva 2006/112/CE si riferiscono specificatamente alla dichiarazione IVA presentata a norma dell’articolo 364 di tale direttiva. Qualsiasi modifica successiva degli importi pagati può essere effettuata soltanto in relazione a tale dichiarazione e non può essere attribuita ad un’altra dichiarazione, né adeguata in una dichiarazione successiva.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64

Il regolamento (CE) n. 1777/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 65

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

Tuttavia:

l’articolo 3, lettera a), l’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 24, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013,

l’articolo 3, lettera b), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015,

l’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 15 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 288 del 29.10.2005, pag. 1.

(3)  GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11.

(4)  GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.

(5)  GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

(6)  GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.

(7)  GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.

(8)  GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

Articolo 10 del presente regolamento

1)

Punto 1 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE

a)

Hosting di siti web e di pagine web;

b)

manutenzione automatica di programmi, remota e on line;

c)

amministrazione remota di sistemi;

d)

conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente;

e)

fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste.

2)

Punto 2 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE

a)

Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti;

b)

bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari;

c)

driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti;

d)

installazione automatica on line di filtri per i siti web;

e)

installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls).

3)

Punto 3 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE

a)

Accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica;

b)

accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi;

c)

contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche;

d)

abbonamento a giornali o riviste on line;

e)

siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web;

f)

notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line;

g)

informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo;

h)

fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web;

i)

utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet.

4)

Punto 4 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE

a)

Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari;

b)

accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni;

c)

accesso o scaricamento di film;

d)

scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari;

e)

accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri.

5)

Punto 5 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE

a)

Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente;

b)

libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.


ALLEGATO II

Articolo 51 del presente regolamento

Image

Image

Note esplicative

1.

Per il fornitore e/o il depositario autorizzato il presente certificato funge da documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 13 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro.

2.

a)

Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 164 del 1o luglio 1989, pagina 3.

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

Per l’esenzione dalle accise il certificato di esenzione è redatto in due copie:

una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,

una copia destinata ad accompagnare la movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa.

b)

Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

c)

Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.

d)

Qualora l’elenco delle merci e/o dei servizi (casella 5, punto B, del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione.

e)

Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del fornitore/depositario, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci e ai servizi di cui alla casella 5, punto B.

f)

Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l’uso ai presenti fini.

3.

Con la dichiarazione di cui alla casella 3 il beneficiario (organismo/persona) fornisce le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante.

4.

Apponendo il visto di cui alla casella 4 l’organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell’organismo stesso.

5.

a)

Il riferimento all’ordinativo (casella 5, punto B, del certificato) contiene almeno la data e il numero dell’ordinativo. L’ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall’autorità competente dello Stato membro ospitante, è necessario vistare anche l’ordinativo.

b)

L’indicazione del numero d’identificazione ai fini delle accise di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise, è facoltativa; l’indicazione del numero di identificazione IVA o di registrazione fiscale è obbligatoria.

c)

Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla norma ISO 4217 stabilita dall’organizzazione internazionale di standardizzazione (1).

6.

La dichiarazione del beneficiario (organismo/persona) è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto all’accordo di un’altra autorità del medesimo Stato. Spetta all’amministrazione fiscale competente ottenere tale accordo.

7.

Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare l’organismo beneficiario dall’obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l’organismo beneficiario indica tale dispensa nella casella 7 del certificato.


(1)  Alcuni esempi di codici attualmente in uso: EUR (euro), BGN (lev bulgaro), CZK (corona ceca), DKK (corona danese), GBP (lira sterlina britannica), HUF (fiorino ungherese), LTL (litai lituano), PLN (zloty polacco), RON (leu rumeno), SEK (corona svedese), USD (dollaro degli Stati Uniti).


ALLEGATO III

Articolo 56 del presente regolamento

Unità

Pesi negoziati

kg

12,5/1

grammo

500/250/100/50/20/10/5/2,5/2

oncia (1 oncia = 31,1035 g)

100/10/5/1/1/2/1/4

tael (1 tael = 1,193 once) (1)

10/5/1

tola (10 tola = 3,75 once) (2)

10


(1)  Tael = unità di peso tradizionale cinese. La finezza nominale di un lingotto di 1 tael a Hong Kong è di 990, ma a Taiwan i lingotti di 5 e 10 tael possono avere una finezza di 999,9.

(2)  Tola = unità di peso tradizionale indiana per l’oro. La dimensione più comune per i lingotti è di 10 tola, con finezza di 999.


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1777/2005

Presente regolamento

Capo I

Capo I

Articolo 1

Articolo 1

Capo II

Capi III e IV

Capo II, sezione 1

Capo III

Articolo 2

Articolo 5

Capo II, sezione 2

Capo IV

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 8

Capo III

Capo V

Capo III, sezione 1

Capo V, sezione 4

Articolo 4

Articolo 28

Capo III, sezione 2

Capo V, sezione 4

Articolo 5

Articolo 34

Articolo 6

Articoli 29 e 41

Articolo 7

Articolo 26

Articolo 8

Articolo 27

Articolo 9

Articolo 30

Articolo 10

Articolo 38, paragrafo 2, lettere b) e c)

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 12

Articolo 7, paragrafo 3

Capo IV

Capo VI

Articolo 13

Articolo 42

Capo V

Capo VIII

Capo V, sezione 1

Capo VIII, sezione 1

Articolo 14

Articolo 44

Articolo 15

Articolo 45

Capo V, sezione 2

Capo VIII, sezione 4

Articolo 16

Articolo 47

Articolo 17

Articolo 48

Capo VI

Capo IX

Articolo 18

Articolo 52

Capo VII

Capo XI

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 56

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 57

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 58

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 62

Articolo 20, paragrafo 3, primo comma

Articolo 59

Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 60

Articolo 20, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 63

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 61

Capo VIII

Capo V, sezione 3

Articolo 21

Articolo 16

Articolo 22

Articolo 14

Capo IX

Capo XII

Articolo 23

Articolo 65

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III


23.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/23


REGOLAMENTO (UE) N. 283/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 633/2007 per quanto riguarda le disposizioni transitorie di cui all’articolo 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’attuazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo è destinato a consentire lo scambio dei dati di volo a norma del regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che fissa i requisiti per sistemi automatici di scambio di dati di volo al fine di notificare, coordinare e trasferire i voli fra unità di controllo del traffico aereo (3).

(2)

Al fine di conformarsi a quanto disposto nel punto 6 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (4), taluni Stati membri o prestatori di servizi di navigazione aerea sono tenuti ad aggiornare, oltre al loro protocollo (di rete) Internet, anche i loro sistemi di dati di volo e le loro infrastrutture di rete. Qualora avvenisse prima del 20 aprile 2011, l’aggiornamento potrebbe avere ripercussioni finanziarie significative sugli Stati membri o sui prestatori di servizi di navigazione aerea interessati. Per tale motivo, disposizioni transitorie adeguate dovrebbero contribuire a minimizzare i costi.

(3)

Durante il periodo di validità delle disposizioni transitorie, gli Sati membri o i prestatori di servizi di navigazione aerea interessati applicheranno le misure necessarie a garantire l’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 633/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 633/2007 è così modificato: all’articolo 7, i primi due commi sono numerati e vengono inseriti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:

«3.   Allorquando uno Stato membro o un prestatore di servizi di navigazione aerea sia impegnato contemporaneamente nello sviluppo di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo e nell’attuazione del regolamento (CE) n. 1032/2006 tra i suoi sistemi, i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), si conformano a quanto disposto nell’allegato I entro il 31 dicembre 2012.

4.   Allorquando uno Stato membro o un prestatore di servizi di navigazione aerea abbia a tal fine predisposto o firmato un contratto vincolante, o sviluppato un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo per i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, per cui non sia possibile garantire la conformità alle disposizioni del punto 6 dell’allegato I, il prestatore di servizi di navigazione aerea o l’unità militare di controllo può usare, fino al 31 dicembre 2014, altre versioni del protocollo Internet per le comunicazioni peer-to-peer tra i suoi sistemi.

Tali Stati membri o prestatori di servizi di navigazione aerea provvedono a che tutte le comunicazioni peer-to-peer tra i loro sistemi e quelli di altri Stati membri o prestatori di servizi di navigazione aerea siano conformi alle disposizioni dell’allegato I, a meno che un accordo bilaterale concluso prime del 20 aprile 2011 consenta l’uso di altre versioni del protocollo Internet per un periodo transitorio che termina entro il 31 dicembre 2014.

5.   Gli Stati membri di cui ai paragrafi 3 e 4 forniscono alla Commissione, prima del 20 aprile 2011, informazioni dettagliate in merito alle misure applicate dal prestatore di servizi di navigazione aerea o dall’unità militare di controllo al fine di garantire l’interoperabilità dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27.

(4)  GU L 146 dell’8.6.2007, pag. 7.


23.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/25


REGOLAMENTO (UE) N. 284/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2011

che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l’importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/72/CE della Commissione (2) fissa disposizioni specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, ivi comprese prescrizioni relative alla loro composizione, nonché restrizioni e specifiche per le sostanze che possono essere utilizzate nella loro fabbricazione.

(2)

Tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sono state ricevute varie notifiche e allerte riguardanti materiali in contatto con gli alimenti importati nell’Unione dalla Repubblica popolare cinese (di seguito «Cina») e dalla regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese (di seguito «Hong Kong»), che rilasciano nei prodotti alimentari o nei loro simulanti quantità di sostanze chimiche non conformi alla legislazione dell’Unione.

(3)

Le notifiche e le allerte riguardano principalmente utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina che non sono conformi ai requisiti relativi al rilascio di amine aromatiche primarie e di formaldeide nei prodotti alimentari, figuranti rispettivamente nell’allegato V, parte A, e nell’allegato II, sezione A, della direttiva 2002/72/CE.

(4)

Le amine aromatiche primarie sono una famiglia di composti, alcuni dei quali sono cancerogeni e altri sono sospetti cancerogeni. Le amine aromatiche primarie possono presentarsi in materiali destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari per effetto della presenza di impurità o di prodotti di degradazione.

(5)

Sono stati segnalati casi di utensili per cucina in poliammide originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong che rilasciano nei prodotti alimentari amine aromatiche primarie in quantità elevate.

(6)

La direttiva 2002/72/CE autorizza l’utilizzo della formaldeide nella fabbricazione di materie plastiche, a condizione che tali materie plastiche non rilascino nei prodotti alimentari più di 15 mg/kg di formaldeide (limite di migrazione specifica espresso come somma di formaldeide ed esamentilentetrammina).

(7)

Sono stati segnalati casi di utensili per cucina in melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong che rilasciano nei prodotti alimentari formaldeide in quantità superiori a quelle autorizzate.

(8)

Negli ultimi anni, per migliorare la conoscenza dei requisiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione per i materiali in contatto con gli alimenti importati nell’Unione, la Commissione ha preso varie iniziative, tra cui sessioni di formazione per le autorità di controllo cinesi e l’industria interessata.

(9)

Nonostante queste iniziative, le missioni effettuate in Cina e a Hong Kong dall’Ufficio alimentare e veterinario nel 2009 hanno permesso di constatare gravi carenze nel sistema di controllo ufficiale per quanto riguarda le materie plastiche in contatto con gli alimenti destinate a essere importate nell’Unione e grandi quantità di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong che sono stati controllati non rispondono ancora ai requisiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione.

(10)

Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) contiene disposizioni specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti destinati ad entrare in contatto, direttamente o indirettamente, con gli alimenti e stabilisce alcuni requisiti generali e particolari a cui questi materiali e oggetti devono conformarsi. A norma dell’articolo 24 del suddetto regolamento, gli Stati membri effettuano controlli ufficiali per garantire l’osservanza del regolamento conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa dell’Unione relativa ai controlli ufficiali dei prodotti alimentari e dei mangimi. Tali disposizioni sono contenute nel regolamento (CE) n. 882/2004.

(11)

In particolare, l’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 dispone che, se la normativa dell’Unione non prevede le condizioni e le procedure dettagliate da rispettare all’atto di importare merci da paesi terzi, esse sono stabilite, se necessario, dalla Commissione.

(12)

L’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 prevede la possibilità di imporre condizioni speciali di importazione per particolari prodotti provenienti da certi paesi terzi, tenendo conto dei rischi associati a tali prodotti.

(13)

Per ridurre al minimo i rischi sanitari che possono derivare dagli utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong, ogni partita di questi prodotti deve essere accompagnata da una documentazione appropriata, comprendente i risultati di analisi da cui risulti che la partita è conforme ai requisiti relativi al rilascio rispettivamente di amine aromatiche policicliche e di formaldeide, stabiliti dalla direttiva 2002/72/CE.

(14)

Per garantire un’organizzazione più efficiente dei controlli degli utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong, gli importatori o i loro rappresentanti devono notificare preventivamente l’arrivo e il contenuto delle partite. Inoltre, gli Stati membri devono avere la possibilità di designare punti di ingresso specifici attraverso i quali le partite di questi articoli possono essere introdotte nell’Unione. Queste informazioni devono essere accessibili al pubblico.

(15)

Per garantire l’uniformità al livello dell’Unione dei controlli sugli utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong, è necessario stabilire nel presente regolamento la procedura da seguire per i controlli ufficiali, come definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004. Tali controlli devono consistere in controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici.

(16)

Se nel corso dei controlli fisici è constatata una non conformità, gli Stati membri devono immediatamente informare la Commissione tramite il sistema di allarme rapido per i prodotti alimentari e i mangimi.

(17)

Gli Stati membri devono avere la possibilità, in casi specifici, di autorizzare l’inoltro dal punto di ingresso di partite di utensili di cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong, a condizione che siano adottate disposizioni, d’intesa con l’autorità competente del luogo di destinazione, atte a garantire la tracciabilità delle partite in attesa dei risultati dei controlli fisici, per consentire all’autorità competente di gestire in modo efficace ed efficiente la procedura di importazione di queste partite.

(18)

L’immissione in libera pratica di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong deve avvenire soltanto dopo che sono stati ultimati tutti i controlli e i risultati sono stati resi noti. A questo scopo, prima che le merci possano essere immesse in libera pratica, i risultati dei controlli devono essere messi a disposizione delle autorità doganali.

(19)

È necessario istituire una procedura per la registrazione delle informazioni ottenute per mezzo di questi controlli. Tali informazioni devono essere regolarmente comunicate alla Commissione.

(20)

Le disposizioni del presente regolamento devono essere periodicamente riesaminate, tenendo conto delle informazioni ricevute degli Stati membri.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche e procedure dettagliate per l’importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese (di seguito «Cina») e della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese (di seguito «Hong Kong») o da esse provenienti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

utensili per cucina in plastica, oggetti di materie plastiche come definiti all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/72/CE e classificati sotto il codice NC ex 3924 10 00;

b)

partita, una quantità di utensili per cucina in plastica a base di poliammide o di melammina oggetto dello stesso documento o degli stessi documenti, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo;

c)

autorità competenti, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004;

d)

punto di ingresso, il punto di ingresso nell’Unione di una partita;

e)

controllo documentale, la verifica dei documenti di cui all’articolo 3 del presente regolamento;

f)

controllo di identità, la verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza tra i documenti che accompagnano la partita e il contenuto della partita stessa;

g)

controllo fisico, il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità ai requisiti relativi al rilascio di amine aromatiche policicliche e di formaldeide stabiliti dalla direttiva 2002/72/CE.

Articolo 3

Condizioni di importazione

1.   Gli utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong sono importati negli Stati membri soltanto se l’importatore presenta all’autorità competente, per ogni partita, una dichiarazione, debitamente compilata, attestante la sua conformità ai requisiti relativi al rilascio di amine aromatiche primarie e di formaldeide indicati rispettivamente nell’allegato V, parte A e nell’allegato II, sezione A, della direttiva 2002/72/CE.

2.   Un modello della dichiarazione di cui al paragrafo 1 è riportato nell’allegato del presente regolamento. La dichiarazione è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale la partita è importata.

3.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da un rapporto di laboratorio che contiene:

a)

per quanto riguarda gli utensili per cucina in poliammide, risultati di analisi che dimostrano che essi non rilasciano amine aromatiche primarie in quantità rilevabili in prodotti alimentari o simulanti di prodotti alimentari. Il limite di rilevazione è riferito alla somma delle amine aromatiche primarie. Ai fini dell’analisi, il limite di rilevazione per le amine aromatiche primarie è fissato a 0,01 mg/kg di prodotti alimentari o simulanti di prodotti alimentari;

b)

per quanto riguarda gli utensili per cucina in melammina, risultati di analisi che dimostrano che essi non rilasciano formaldeide in quantità superiore a 15 mg/kg di prodotti alimentari.

4.   L’autorità competente indica nella dichiarazione riportata nell’allegato del presente regolamento se le merci possono o no essere immesse in libera pratica, secondo che siano o no conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 2002/72/CE, di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Notifica preliminare delle partite

Gli importatori o i loro rappresentanti notificano all’autorità competente del punto di ingresso, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, la data e l’ora previste dell’arrivo delle partite originarie o provenienti dalla Cina e da Hong Kong.

Articolo 5

Notifica del punto di ingresso

Se gli Stati membri decidono di designare punti di ingresso specifici per le partite originarie o provenienti dalla Cina e da Hong Kong, pubblicano su Internet un elenco aggiornato di tali punti e comunicano l’indirizzo Internet alla Commissione.

La Commissione pubblica nel suo sito web, per informazione, i link verso gli elenchi nazionali dei punti di ingresso specifici.

Articolo 6

Controlli al punto di ingresso

1.   L’autorità competente effettua al punto di ingresso:

a)

controlli documentali su tutte le partite entro due giorni lavorativi dal loro arrivo;

b)

controlli di identità e fisici, tra cui analisi di laboratorio sul 10 % delle partite, eseguiti in modo da non permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prevedere quale particolare partita sarà sottoposta a tali controlli; i risultati dei controlli fisici devono essere resi noti non appena tecnicamente possibile.

2.   Se l’analisi di laboratorio di cui al paragrafo 1, lettera b), accerta una non conformità, le autorità competenti comunicano immediatamente i risultati alla Commissione tramite il sistema di allarme rapido per i prodotti alimentari e i mangimi di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 7

Inoltro delle partite

L’autorità competente del punto di ingresso può autorizzare l’inoltro delle partite originarie o provenienti dalla Cina e da Hong Kong, in attesa dei risultati dei controlli di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Se l’autorità competente concede l’autorizzazione di cui al primo comma, informa l’autorità competente del luogo di destinazione e fornisce una copia della dichiarazione riportata nell’allegato, debitamente completata come previsto all’articolo 3, e dei risultati dei controlli di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non appena essi sono disponibili.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le partite restino sotto il controllo costante delle autorità competenti e non possano in alcun modo essere manomesse in attesa dei risultati dei controlli di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 8

Immissione in libera pratica

L’immissione in libera pratica degli utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong è subordinata alla presentazione alle autorità doganali della dichiarazione riportata nell’allegato, debitamente completata come previsto all’articolo 3.

Articolo 9

Trasmissione di un rapporto alla Commissione

1.   Quando sono effettuati i controlli di cui all’articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti registrano le seguenti informazioni:

a)

i dati relativi a ogni partita controllata, in particolare:

i)

dimensione (numero di articoli);

ii)

paese d’origine;

b)

il numero di partite da cui sono stati prelevati e analizzati campioni;

c)

i risultati dei controlli di cui all’articolo 6.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un rapporto trimestrale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il mese seguente ciascun trimestre.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

(3)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(4)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.


ALLEGATO

Dichiarazione da fornire per ogni partita di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originaria della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse proveniente

Image


23.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 285/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

53,4

TN

115,9

TR

90,5

ZZ

81,3

0707 00 05

EG

170,1

JO

110,6

TR

149,2

ZZ

143,3

0709 90 70

MA

38,2

TR

114,2

ZZ

76,2

0805 10 20

EG

54,3

IL

76,5

MA

51,2

TN

56,9

TR

73,7

ZZ

62,5

0805 50 10

EG

66,4

MA

45,2

TR

49,2

ZZ

53,6

0808 10 80

AR

91,7

BR

92,1

CA

88,7

CL

98,0

CN

99,3

MK

50,2

US

137,9

UY

66,1

ZZ

90,5

0808 20 50

AR

91,9

CL

80,1

CN

58,3

US

79,9

ZA

97,1

ZZ

81,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

23.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2011

che modifica la decisione 2008/458/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo

[notificata con il numero C(2011) 1159]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2011/177/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1), in particolare l’articolo 23 e l’articolo 35, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell’esperienza acquisita dall’avvio del Fondo europeo per i rimpatri, è opportuno chiarire gli obblighi imposti dalla decisione 2008/458/CE della Commissione (2) in materia di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione nell’attuazione dei progetti.

(2)

Gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito all’attuazione dei programmi annuali. È pertanto opportuno chiarire quali informazioni debbano fornire.

(3)

Al fine di ridurre l’onere amministrativo a carico degli Stati membri e rafforzare la certezza del diritto, le norme sull’ammissibilità delle spese per azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rimpatri dovrebbero essere semplificate e chiarite.

(4)

La maggior parte delle modifiche introdotte dalla presente decisione dovrà applicarsi immediatamente. Tuttavia, poiché i programmi annuali 2009 e 2010 sono in corso, è opportuno che le norme rivedute sull’ammissibilità delle spese per azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rimpatri si applichino a decorrere dal programma annuale 2011. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare prima, a determinate condizioni, tali norme.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per il Regno Unito.

(6)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per l’Irlanda.

(7)

A norma dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la presente decisione non è vincolante per la Danimarca né ad essa applicabile.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito con decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (3).

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/458/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/458/CE è così modificata:

1.

All’articolo 9, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ogni modifica sostanziale del testo degli inviti a presentare proposte va pubblicata secondo le stesse modalità.»

2.

L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Appalti di esecuzione

Nell’aggiudicare gli appalti per l’esecuzione dei progetti, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico agiscono in conformità delle norme e dei principi dell’Unione e nazionali vigenti in materia di pubblici appalti.

I soggetti diversi da quelli indicati nel primo paragrafo aggiudicano gli appalti per l’esecuzione dei progetti previa adeguata pubblicità, onde garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Gli appalti di valore inferiore a 100 000 EUR possono essere aggiudicati purché il soggetto interessato richieda almeno tre offerte. Fatte salve le norme nazionali, gli appalti di valore inferiore a 5 000 EUR non sono soggetti ad obblighi procedurali.»

3.

All’articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità responsabile notifica alla Commissione con lettera formale ogni modifica sostanziale dei sistemi di gestione e di controllo e trasmette una descrizione riveduta di tali sistemi con la massima tempestività e al più tardi quando la modifica diventa effettiva.»

4.

All’articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le tabelle finanziarie figuranti nella relazione intermedia e nella relazione finale presentano la ripartizione degli importi iscritti in bilancio per priorità e priorità specifica, come definito negli orientamenti strategici.»

5.

L’articolo 25 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, è aggiunto quanto segue:

«Ogni modifica della strategia di audit presentata ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dell’atto di base e accettata dalla Commissione è trasmessa alla Commissione con la massima tempestività. La strategia di audit riveduta è stabilita secondo il modello di cui all’allegato VI, evidenziando le revisioni apportate.»

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Salvo i casi in cui gli ultimi due programmi annuali adottati dalla Commissione corrispondano ciascuno a un contributo comunitario annuale inferiore a 1 milione di EUR, l’autorità di audit presenta il piano annuale di audit entro il 15 febbraio di ogni anno, con decorrenza dal 2010. Il piano di audit è stabilito secondo il modello di cui all’allegato VI. Gli Stati membri non sono tenuti a ripresentare la strategia di audit quando presentano i piani annuali di audit. In caso di strategia di audit combinata, come previsto all’articolo 30, paragrafo 2, dell’atto di base, è possibile presentare un piano annuale di audit combinato.»

6.

L’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Documenti redatti dall’autorità di certificazione

1.   La certificazione relativa alla domanda di secondo pagamento a titolo di prefinanziamento di cui all’articolo 39, paragrafo 4, dell’atto di base è redatta dall’autorità di certificazione e trasmessa alla Commissione dall’autorità responsabile conformemente al modello di cui all’allegato VIII.

2.   La certificazione relativa alla domanda di pagamento del saldo di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera a), dell’atto di base è redatta dall’autorità di certificazione e trasmessa alla Commissione dall’autorità responsabile conformemente al modello di cui all’allegato IX.»

7.

L’articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Scambio elettronico di documenti

Oltre che nella versione cartacea debitamente firmata, i documenti di cui al capo 3 sono presentati per via elettronica.»

8.

Gli allegati sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   L’articolo 1, punti da 1 a 7, e l’allegato, punti da 1 a 5, si applicano a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

2.   Il punto 6 dell’allegato si applica al più tardi a decorrere dall’attuazione del programma annuale 2011.

3.   Gli Stati membri possono decidere di applicare il punto 6 dell’allegato in relazione ai progetti in corso o futuri a decorrere dai programmi annuali 2009 e 2010 nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. In tal caso gli Stati membri applicano integralmente le nuove norme al progetto in questione e, ove necessario, modificano la convenzione di sovvenzione. Per quanto concerne esclusivamente le spese di assistenza tecnica, gli Stati membri possono decidere di applicare il punto 6 dell’allegato a decorrere dal programma annuale 2008.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.

Per la Commissione

Cecilia MALMSTRÖM

Membro della Commissione


(1)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45.

(2)  GU L 167 del 27.6.2008, pag. 135.

(3)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.


ALLEGATO

Gli allegati della decisione 2008/458/CE sono modificati come segue:

1.

L’allegato III è così modificato:

1.1.

il punto 2 è soppresso;

1.2.

il punto 4.2 è soppresso.

2.

L’allegato IV è così modificato:

2.1.

nella parte A, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.

Descrizione del processo di selezione dei progetti (a livello dell’autorità responsabile/autorità delegata o organi associati) e dei risultati»;

2.2.

nella parte A, punto 2, tabella 1, ultima colonna, il termine «ammissibili» è soppresso.

3.

Nell’allegato V, la parte A è così modificata:

3.1.

Il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.

Aggiornamento della relazione per quanto riguarda la descrizione dell’organizzazione per la selezione dei progetti (a livello dell’autorità responsabile/autorità delegata o organi associati) e dei risultati (se pertinente)»;

3.2.

è aggiunto il seguente punto 1.8:

«1.8.

Conferma che non sono state apportate modifiche sostanziali ai sistemi di gestione e di controllo dall’ultimo riesame notificato alla Commissione il […]»;

3.3.

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.   ATTUAZIONE FINANZIARIA

Relazione finale sull’attuazione del programma annuale

Tabella 1

Relazione finanziaria dettagliata

 

Stato membro: […]

 

Programma annuale in oggetto: […]

 

Situazione al: [giorno/mese/anno]


(tutti gli importi in EUR)

Programmati dallo Stato membro (come nel programma annuale approvato della Commissione)

Impegnati al livello dello Stato membro

Importi effettivi accettati dall’autorità responsabile

(costi sostenuti dai beneficiari e contributo finale CE)

Azioni

Progetti

Rif. priorità

Rif. priorità specifica (1)

Totale costi programmati

Contributo CE

% contributo CE

Totale costi ammissibili

Contributo CE

% contributo CE

Totale costi ammissibili

Contributo CE

% contributo CE

Contributi di terzi

Introiti del progetto

Pagamento/recupero che deve essere effettuato dall’AR

(a)

(b)

(c = b/a)

(d)

(e)

(f = e/d)

(g)

(h)

(i = h/g)

(j)

(k)

(l)

Azione 1: […]

Progetto 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

project N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale azione 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione …: […]

Progetto 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale azione …: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione N: […]

Progetto 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale azione N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre operazioni (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

0

 

 

3.4.

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.   ALLEGATI

Conformità delle spese ammissibili e delle entrate del progetto con il principio dell’esclusione del profitto e descrizione concisa del progetto.

Relazione finale sull’attuazione del programma annuale

Tabella 6 A

Spese ammissibili e entrate del progetto. Conformità con il principio dell’esclusione del profitto fissato al punto I.3.3 dell’allegato XI

Situazione al: giorno/mese/anno


 

Costi ammissibili

Entrate

 

Costi diretti

Costi indiretti

Costo totale ammissibile

Contributo dell’UE

Contributi di terzi

Introiti del progetto

Totale entrate

(come previsto al punto I.3.3 dell’allegato XI)

 

(a)

(b)

c) = (a) + (b)

(e)

(f)

(g)

(h)= (e) + (f) + (g)

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE AZIONE 1

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE AZIONE 2

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento del progetto

 

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE AZIONE N

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENZA TECNICA

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE PROGRAMMA ANNUALE

 

 

 

 

 

 

 

Image

4.

L’allegato VIII è così modificato:

4.1.

il titolo è sostituito dal seguente:

4.2.

nella nota 1 è cancellato il termine «ammissibili»;

4.3.

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

le spese dichiarate sono state sostenute per le azioni selezionate ai fini del finanziamento secondo i criteri stabiliti per il programma annuale;».

5.

L’allegato IX è così modificato:

il titolo è sostituito dal seguente:

6.

L’allegato XI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

REGOLE DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DEL FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI

I.   Principi generali

I.1.   Principi di base

1.

A norma dell’atto di base, per essere ammissibili le spese devono:

a)

rientrare nel campo di applicazione del Fondo e dei suoi obiettivi, secondo quanto stabilito negli articoli 1, 2 e 3 dell’atto di base;

b)

essere comprese nelle azioni e misure ammissibili elencate negli articoli 4 e 5 dell’atto di base;

c)

essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto formante parte dei programmi pluriennali e annuali approvati dalla Commissione;

d)

essere ragionevoli e rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia;

e)

essere sostenute dal beneficiario finale e/o dai partner del progetto, stabiliti e registrati in uno Stato membro, tranne nel caso di organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e di agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni e nel caso del Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) e della Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. In riferimento all’articolo 39, paragrafo 2, della decisione, le norme relative al beneficiario finale si applicano mutatis mutandis ai partner del progetto;

f)

riguardare i gruppi destinatari definiti all’articolo 7 dell’atto di base;

g)

essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella convenzione di sovvenzione.

2.

Nel caso di azioni pluriennali ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 6, dell’atto di base, soltanto la parte dell’azione cofinanziata da un programma annuale è considerata un progetto cui possono applicarsi le presenti regole di ammissibilità.

3.

I progetti che ricevono il sostegno del Fondo non devono esser finanziati da altre fonti del bilancio comunitario. I progetti cofinanziati dal Fondo possono esser cofinanziati da fonti pubbliche o private.

I.2.   Bilancio di un progetto

Il bilancio di un progetto va presentato come segue:

Spese

Entrate

+

Costi diretti (CD)

+

Costi indiretti (percentuale fissa dei CD, stabilita nella convenzione di sovvenzione)

+

Contributo comunitario (definito come l’importo minimo fra i tre importi indicati all’articolo 12 della decisione)

+

Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto

+

Contributi di terzi

+

Introiti del progetto

=

Totale dei costi ammissibili (TCA)

=

Totale delle entrate (TE)

Il bilancio deve essere in pareggio, ossia il totale dei costi ammissibili deve essere pari al totale delle entrate.

I.3.   Entrate e principio dell’esclusione del profitto

1.

I progetti cofinanziati dal Fondo non devono perseguire scopo di lucro. Se, alla conclusione del progetto, le entrate, inclusi gli introiti, eccedono le spese, il contributo versato dal Fondo a favore del progetto sarà ridotto proporzionalmente. Tutte le fonti di entrata a favore del progetto devono figurare nei conti o nei documenti fiscali del beneficiario finale e devono essere identificabili e controllabili.

2.

Le entrate del progetto sono costituite da tutti i contributi finanziari erogati a favore del progetto dal Fondo, da fonti pubbliche o private, incluso il contributo del beneficiario finale, e da ogni introito risultante dal progetto. Ai fini della presente regola, gli “introiti” comprendono le entrate affluenti al progetto nel corso del periodo di ammissibilità quale è definito al punto I.4, derivanti da vendite, locazioni, servizi, canoni di adesione/onorari o altre entrate equivalenti.

3.

Il contributo comunitario previa applicazione del principio dell’esclusione del profitto, a norma dell’articolo 12, lettera c), della decisione, sarà pari al “totale dei costi ammissibili” meno i “contributi di terzi” e gli “introiti del progetto”.

I.4.   Periodo di ammissibilità

1.

I costi relativi a un progetto devono essere sostenuti e i relativi pagamenti devono essere effettuati (tranne in caso di ammortamento) dopo il 1o gennaio dell’anno indicato nella decisione di finanziamento che approva i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità si estende fino al 30 giugno dell’anno N (2) + 2, il che significa che i costi relativi a un progetto devono essere sostenuti prima di tale data.

2.

È prevista un’eccezione al periodo di ammissibilità di cui al paragrafo 1 per l’assistenza tecnica a favore degli Stati membri (cfr. punto IV.3).

I.5.   Registrazione delle spese

1.

Le spese devono corrispondere ai pagamenti effettuati dal beneficiario finale, registrati in forma di operazioni finanziarie (in denaro contante), ad eccezione degli ammortamenti.

2.

Di regola, le spese devono essere giustificate da fatture ufficiali. Se non è possibile presentare fatture, le spese devono esser certificate da documenti contabili o da documenti giustificativi aventi pari valore probante.

3.

Le spese devono essere identificabili e verificabili. In particolare:

a)

devono essere iscritte nelle registrazioni contabili del beneficiario finale;

b)

devono essere determinate nel rispetto dei principi contabili in vigore nello Stato nel quale risiede il beneficiario finale e secondo le prassi contabili abitualmente seguite dal beneficiario finale per i suoi costi;

c)

devono essere dichiarate nel rispetto delle disposizioni delle pertinenti leggi in materia tributaria e sociale.

4.

Se necessario, i beneficiari finali sono tenuti a conservare le copie certificate dei documenti contabili attestanti le entrate e spese dei partner inerenti al progetto in questione.

5.

Per la memorizzazione e il trattamento delle registrazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 si devono osservare le disposizioni giuridiche nazionali in materia di protezione dei dati.

I.6.   Ambito territoriale

1.

Le spese per le azioni e le misure descritte negli articoli 4 e 5 dell’atto di base devono essere:

a)

sostenute dai beneficiari finali quali sono definiti al punto I.1.1, lettera e);

b)

effettuate nel territorio degli Stati membri o nel territorio di paesi terzi.

2.

I partner del progetto stabiliti e registrati in paesi terzi possono partecipare ai progetti ma senza partecipare alle spese, tranne nel caso di organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e di agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni e nel caso del Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) e della Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

II.   Categorie di costi ammissibili (a livello di progetto)

II.1.   Costi diretti ammissibili

I costi diretti ammissibili del progetto consistono nei costi che, nel dovuto rispetto delle condizioni generali di ammissibilità, stabilite nel punto I, sono identificabili come costi specifici aventi nesso diretto con l’attuazione del progetto stesso. I costi diretti devono essere indicati nel bilancio previsionale globale del progetto.

Sono ammissibili i costi diretti indicati qui di seguito:

II.1.1.   Costi del personale

1.

I costi del personale addetto al progetto, ossia le retribuzioni in termini reali più gli oneri sociali e gli altri costi previsti dalla legge, sono ammissibili purché corrispondano alla prassi usuale seguita dal beneficiario in materia di retribuzioni.

2.

Per le organizzazioni internazionali, i costi del personale ammissibili possono includere disposizioni riguardanti gli obblighi e i diritti previsti dalla legge in materia di retribuzioni.

3.

I corrispondenti costi salariali del personale degli enti pubblici sono ammissibili nella misura in cui riguardano le spese per le attività che il pertinente ente pubblico non avrebbe realizzato se il progetto in questione non fosse stato avviato; il suddetto personale deve essere distaccato o assegnato al progetto con decisione scritta del beneficiario finale.

4.

I costi del personale vanno indicati nel bilancio di previsione, precisando le funzioni e il numero di persone.

II.1.2.   Costi di viaggio e di soggiorno

1.

I costi di viaggio e di soggiorno sono ammissibili come costi diretti per il personale o altre persone che partecipano alle attività del progetto e il cui viaggio è necessario per l’attuazione del progetto.

2.

I costi di viaggio sono ammissibili sulla base dei costi effettivamente sostenuti, secondo tassi di rimborso commisurati alle tariffe minime dei trasporti pubblici. I viaggi aerei sono consentiti, di norma, soltanto per distanze superiori a 800 km (andata e ritorno) o se giustificati dalla destinazione geografica. Se il viaggio viene effettuato con autovettura privata, di norma il rimborso è basato sul costo dei trasporti pubblici o viene effettuato secondo il tasso al chilometro previsto nelle regole ufficiali dello Stato membro in questione o nelle prassi del beneficiario finale.

3.

I costi di trasferta sono ammissibili in base ai costi effettivi o secondo una tariffa diaria. Se un’organizzazione applica tassi specifici per le trasferte (la diaria), si applicheranno questi tassi nel rispetto dei massimali stabiliti dallo Stato membro secondo le leggi e le prassi nazionali. Di norma, la diaria comprende i trasporti locali (anche in taxi), il pernottamento, i pasti, le telefonate locali e spese varie.

II.1.3.   Attrezzature

II.1.3.1.   Regole generali

1.

I costi relativi all’acquisto o alla locazione di attrezzature sono ammissibili soltanto se tali attrezzature sono indispensabili per l’attuazione del progetto. Le attrezzature devono avere le caratteristiche tecniche necessarie per il progetto e devono corrispondere alle norme e standard loro pertinenti.

2.

La scelta tra leasing, locazione o affitto deve basarsi sempre sull’opzione meno costosa. Nondimeno, se il leasing o la locazione non sono fattibili a causa della breve durata del progetto o del rapido deprezzamento, è consentito l’acquisto.

II.1.3.2.   Locazione e leasing

Le spese per le operazioni di locazione e di leasing sono ammissibili al cofinanziamento nel rispetto delle norme vigenti nello Stato membro e delle leggi e prassi nazionali e in funzione della durata della locazione o del leasing ai fini dell’attuazione del progetto.

II.1.3.3.   Acquisto

1.

Se durante l’attuazione del progetto vengono acquistate attrezzature, il bilancio deve specificare se sono compresi i costi integrali o soltanto la percentuale dell’ammortamento delle attrezzature corrispondente alla durata e al tasso del loro utilizzo effettivo per il progetto. L’ammortamento va calcolato secondo le norme nazionali applicabili.

2.

I costi delle attrezzature acquistate prima dell’inizio del progetto, ma che vengono utilizzate ai fini del progetto, sono ammissibili sulla base dell’ammortamento. Tuttavia, tali costi non sono ammissibili se le attrezzature sono state acquistate mediante una sovvenzione comunitaria.

3.

Per singole attrezzature di costo inferiore a 20 000 EUR, è ammissibile il costo integrale di acquisto, purché l’attrezzatura sia stata acquistata prima degli ultimi tre mesi dell’attuazione del progetto. Singole attrezzature di costo pari o superiore a 20 000 EUR sono ammissibili solo sulla base dell’ammortamento.

II.1.4.   Immobili

II.1.4.1.   Regole generali

Gli immobili acquistati, costruiti o rinnovati oppure presi in locazione devono avere le caratteristiche tecniche necessarie per l’attuazione del progetto e devono corrispondere alle norme e agli standard loro pertinenti.

II.1.4.2.   Acquisto, costruzione o rinnovo

1.

Se l’acquisto di immobili è essenziale per l’attuazione del progetto ed è in nesso evidente con i suoi obiettivi, l’acquisto d’immobili, ossia di edifici già esistenti, oppure la costruzione d’immobili è ammissibile al cofinanziamento alle condizioni stabilite qui di seguito, fatta salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose:

a)

si deve ottenere, da un perito qualificato indipendente o da un organo ufficiale debitamente autorizzato, un certificato attestante che il prezzo non è superiore al valore di mercato e che l’immobile è conforme alle norme nazionali oppure non lo è in determinati aspetti, da precisare, ai quali il beneficiario finale intende porre rimedio come parte del progetto;

b)

l’immobile non deve essere stato acquistato mediante una sovvenzione comunitaria in epoca precedente all’attuazione del progetto;

c)

l’immobile deve essere utilizzato unicamente ai fini indicati nel progetto, per almeno cinque anni dopo la data di conclusione del progetto;

d)

è ammissibile soltanto la percentuale dell’ammortamento degli immobili corrispondente alla durata e al tasso del loro utilizzo effettivo per il progetto. L’ammortamento va calcolato secondo i principi contabili nazionali.

2.

Fatta salva la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), il costo integrale dei lavori di restauro, ammodernamento o rinnovo degli edifici è ammissibile per un valore massimo di 100 000 EUR. Al di sopra di tale soglia si applicano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d).

II.1.4.3.   Locazione

La locazione di immobili è ammissibile al cofinanziamento quando è in nesso diretto con gli obiettivi del progetto, alle condizioni indicate qui di seguito e fatta salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose:

a)

l’immobile non deve essere stato acquistato mediante una sovvenzione comunitaria;

b)

l’immobile deve essere utilizzato soltanto per l’attuazione del progetto, altrimenti è ammissibile unicamente la parte dei costi corrispondente all’utilizzo per il progetto.

II.1.5.   Materiali di consumo, forniture e servizi generali

Sono ammissibili i costi dei materiali di consumo, delle forniture e dei servizi generali, purché siano identificabili e direttamente necessari per l’attuazione del progetto.

II.1.6.   Subappalti

1.

Come regola generale, i beneficiari finali devono essere in grado di gestire da soli i progetti. L’importo corrispondente ad attività da subappaltare nell’ambito del progetto dovrà essere chiaramente indicato nella convenzione di sovvenzione.

2.

Non sono ammissibili al cofinanziamento del Fondo le spese relative ai seguenti contratti di subappalto:

a)

subappalto di attività relative alla gestione complessiva del progetto;

b)

subappalti che si aggiungano ai costi del progetto senza aggiungervi un valore corrispondente;

c)

subappalti di servizi d’intermediazione o di consulenza, se il pagamento è indicato come percentuale del costo totale del progetto, a meno che il beneficiario finale non giustifichi il pagamento in riferimento al valore effettivo dei lavori o dei servizi che si è procurato in tal modo.

3.

Tutti coloro ai quali è stato aggiudicato un subappalto devono impegnarsi a presentare a tutti gli organi di audit e di controllo tutte le informazioni necessarie riguardanti le attività loro affidate a titolo di subappalto.

II.1.7.   Costi direttamente originati dai requisiti per il cofinanziamento dell’Unione

Sono ammissibili come costi diretti i costi necessari per ottemperare alle disposizioni relative al cofinanziamento dell’Unione, quali i costi per la pubblicità, la trasparenza, la valutazione del progetto, l’audit esterno, le garanzie bancarie, le traduzioni, ecc.

II.1.8.   Onorari di esperti

Sono ammissibili gli onorari per la consulenza legale, le spese notarili e gli onorari di esperti tecnici e finanziari.

II.1.9.   Spese specifiche relative ai gruppi destinatari

1.

Le spese specifiche per i gruppi destinatari a titolo delle misure elencate nell’articolo 5 dell’atto di base consisteranno in un contributo totale o parziale:

a)

ai costi sostenuti dal beneficiario per i gruppi destinatari;

b)

ai costi sostenuti dai rimpatriati, poi rimborsati dal beneficiario finale; o

c)

alle somme forfettarie non rimborsabili (come il sostegno limitato alla creazione di attività economiche e gli incentivi in contanti per i rimpatriati di cui all’articolo 5, paragrafi 8 e 9, dell’atto di base).

2.

Questi costi sono ammissibili alle seguenti condizioni:

a)

il beneficiario finale deve conservare le necessarie informazioni e prove che le persone corrispondono ai gruppi destinatari e alle situazioni definite nell’articolo 5 dell’atto di base e che hanno pertanto titolo a ricevere l’assistenza;

b)

il beneficiario finale deve conservare le necessarie informazioni sui rimpatriati che ricevono l’assistenza per una corretta identificazione degli stessi, sulla data del rimpatrio nel paese d’origine, e la prova che gli interessati hanno ricevuto tale assistenza;

c)

il beneficiario finale deve conservare prova dell’aiuto concesso (per esempio fatture e ricevute) e, in caso di somme forfettarie, prova che gli interessati hanno ricevuto l’aiuto.

Per la memorizzazione e il trattamento di tali informazioni si devono osservare le disposizioni giuridiche nazionali in materia di protezione dei dati.

3.

Le misure di assistenza dopo il rimpatrio nel paese terzo, come la formazione e l’aiuto all’occupazione, le misure a breve termine necessarie per avviare il processo di reinserimento e l’assistenza dopo il rimpatrio di cui all’articolo 5, paragrafi 5, 8 e 9, dell’atto di base rispettivamente, non devono durare più di 12 mesi dalla data del rimpatrio del cittadino di un paese terzo.

II.2.   Costi indiretti ammissibili

1.

I costi indiretti ammissibili dell’azione sono quelli che, tenuto debitamente conto delle condizioni di ammissibilità enunciate al punto I.1.1, non sono identificabili come costi specifici direttamente correlati all’esecuzione del progetto.

2.

In deroga al punto I.1.1, lettera e), e al punto I.5, i costi indiretti per l’attuazione dell’azione possono essere ammissibili a un finanziamento a tassi fissi sino al massimale del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili.

3.

Le organizzazioni che ricevono una sovvenzione di funzionamento dal bilancio dell’Unione non possono includere costi indiretti nel loro bilancio di previsione.

III.   Spese non ammissibili

Non sono ammissibili i seguenti costi:

a)

l’IVA, tranne se il beneficiario finale può dimostrare di non essere in grado di recuperarla;

b)

il reddito del capitale, il debito e gli oneri di servizio del debito, gli interessi passivi, le commissioni di cambio di valute e le perdite derivanti dai cambi di valute, gli accantonamenti per perdite o per potenziali passività future, gli interessi dovuti, i debiti dubbi, le ammende, le sanzioni finanziarie, i costi delle azioni legali e le spese eccessive o sconsiderate;

c)

i costi voluttuari sostenuti esclusivamente per membri del personale. Sono consentiti ragionevoli costi di ospitalità in occasione di eventi sociali giustificati dal progetto, quali una manifestazione alla conclusione del progetto o riunioni del gruppo di direzione del progetto;

d)

i costi dichiarati dal beneficiario finale coperti da un altro progetto o programma di lavoro beneficiario di una sovvenzione comunitaria;

e)

l’acquisto di terreni;

f)

contributi in natura.

IV.   Assistenza tecnica su iniziativa degli stati membri

1.

Tutti i costi necessari per l’attuazione del Fondo da parte dell’autorità responsabile, dell’autorità delegata, dell’autorità di audit, dell’autorità di certificazione o di altri organi che forniscono assistenza nelle funzioni di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all’assistenza tecnica entro i limiti precisati all’articolo 17 dell’atto di base.

2.

Sono incluse le seguenti misure:

a)

spese per la preparazione, selezione, valutazione, gestione e controllo delle azioni;

b)

spese per gli audit e controlli in loco delle azioni o progetti;

c)

spese per la valutazione delle azioni o progetti;

d)

spese relative all’informazione, diffusione e trasparenza riguardanti le azioni;

e)

spese per l’acquisto o la locazione, l’installazione e la manutenzione di sistemi informatici da utilizzare per la gestione, il controllo e la valutazione dei finanziamenti;

f)

spese per le riunioni dei comitati e sottocomitati di monitoraggio relative all’attuazione delle azioni; queste spese possono includere anche i costi relativi agli esperti e agli altri partecipanti a tali comitati, inclusi i partecipanti di paesi terzi, se la loro presenza è essenziale per l’efficace attuazione delle azioni;

g)

spese per rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione del Fondo.

3.

Le attività correlate all’assistenza tecnica e i pagamenti corrispondenti devono essere effettuati dopo il 1o gennaio dell’anno indicato nella decisione di finanziamento con la quale sono stati approvati i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità dura fino al termine stabilito per la presentazione della relazione finale sull’attuazione del programma annuale.

4.

Nelle eventuali gare d’appalto si devono seguire le norme nazionali sugli appalti vigenti nel rispettivo Stato membro.

5.

Gli Stati membri possono attuare misure di assistenza tecnica relative al Fondo europeo per i rimpatri insieme con misure di assistenza tecnica relative ad alcuni o a tutti e quattro i fondi. In tal caso, tuttavia, solo la parte dei costi di attuazione delle misure comuni relativa al Fondo europeo per i rimpatri sarà ammissibile al finanziamento nell’ambito di tale Fondo, e gli Stati membri dovranno assicurare che:

a)

la parte dei costi per le misure comuni sia imputata al Fondo corrispondente secondo modalità ragionevoli e verificabili;

b)

i costi non siano finanziati due volte.»


(1)  Se pertinente.»;

(2)  Dove “N” è l’anno indicato nella decisione di finanziamento recante approvazione dei programmi annuali degli Stati membri.