ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.066.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 66

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
12 marzo 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/157/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 febbraio 2011, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali

1

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2011 della Commissione, dell’11 marzo 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mostviertler Birnmost (IGP)]

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 238/2011 della Commissione, dell'11 marzo 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zázrivský korbáčik (IGP)]

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 239/2011 della Commissione, dell’11 marzo 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tekovský salámový syr (IGP)]

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 240/2011 della Commissione, dell'11 marzo 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fagioli Bianchi di Rotonda (DOP)]

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 241/2011 della Commissione, dell’11 marzo 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miele delle Dolomiti Bellunesi (DOP)]

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 242/2011 della Commissione, dell’11 marzo 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chleb prądnicki (IGP)]

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 243/2011 della Commissione, dell'11 marzo 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oravský korbáčik (IGP)]

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 244/2011 della Commissione, dell’11 marzo 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pera de Lleida (DOP)]

21

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 245/2011 della Commissione, dell’11 marzo 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 246/2011 della Commissione, dell'11 marzo 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

25

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 247/2011 della Commissione, dell'11 marzo 2011, relativo al prezzo di vendita dei cereali per l'ottava gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010

27

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

12.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2011

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali

(2011/157/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, un accordo con la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali.

(2)

Detto accordo è stato firmato, a nome dell’Unione europea, l’8 novembre 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione 2010/621/UE del Consiglio (1).

(3)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali (in prosieguo «l’accordo») è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.


(1)  GU L 273 del 19.10.2010, pag. 2.

(2)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali

L’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «l’Unione»,

e

LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, in appresso denominata «Brasile»,

in appresso denominate «le parti contraenti»,

DESIDEROSE di garantire il principio di reciprocità e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e ai cittadini del Brasile, titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali validi, condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

RIBADENDO il loro impegno per assicurare il prima possibile la reciprocità in materia di esenzione dal visto, nel pieno rispetto delle rispettive procedure parlamentari e delle altre procedure interne;

AL FINE DI rafforzare i vincoli di amicizia e rinsaldare ulteriormente gli stretti legami tra le parti contraenti;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo e ambito di applicazione

I cittadini dell’Unione e i cittadini del Brasile titolari di un passaporto diplomatico o di servizio/ufficiale valido possono recarsi, transitare e soggiornare nel territorio dell’altra parte contraente senza essere in possesso di visto per un periodo massimo di tre mesi su sei conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda;

b)   «cittadino dell’Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

c)   «cittadino brasiliano»: chiunque possieda la cittadinanza brasiliana;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l’acquis di Schengen;

e)   «acquis di Schengen»: tutte le misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone in uno spazio senza frontiere interne, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima.

Articolo 3

Condizioni di esenzione dal visto e condizioni di soggiorno

1.   L’esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l’ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e il Brasile si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

2.   Durante il soggiorno, i cittadini dell’Unione ammessi a beneficiare del presente accordo devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio del Brasile.

3.   Durante il soggiorno, i cittadini brasiliani ammessi a beneficiare del presente accordo devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio di ciascuno Stato membro.

4.   L’esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per attraversare le frontiere delle parti contraenti aperte al traffico internazionale di passeggeri.

5.   Fatto salvo l’articolo 6, alle questioni concernenti i visti che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell’Unione, il diritto nazionale degli Stati membri e il diritto nazionale brasiliano.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.   I cittadini dell’Unione titolari di un passaporto diplomatico o di servizio/ufficiale valido possono soggiornare nel territorio del Brasile per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio del paese.

2.   I cittadini brasiliani titolari di un passaporto diplomatico o di servizio/ufficiale valido possono soggiornare nello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio di uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen. Detto periodo di tre mesi su sei è calcolato indipendentemente della durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen.

I cittadini brasiliani titolari di un passaporto diplomatico o di servizio/ufficiale valido possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso, indipendentemente dalla durata calcolata per lo spazio Schengen.

3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per il Brasile e per gli Stati membri di estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o dell’Unione.

Articolo 5

Gestione dell’accordo

1.   Le parti contraenti si avvalgono del comitato di esperti (in appresso denominato: il «comitato») di cui all’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari per risolvere le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

2.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

Articolo 6

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e il Brasile

Il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e il Brasile, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 7

Scambio di fac-simile di passaporti

1.   Se non vi hanno già provveduto, entro trenta (30) giorni dalla data della firma del presente accordo il Brasile e gli Stati membri procedono allo scambio, per via diplomatica, di fac-simile dei propri passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali validi.

2.   Nel caso di introduzione di nuovi passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali o di modifica dei passaporti esistenti, le parti procedono allo scambio, per via diplomatica, dei fac-simile dei nuovi passaporti o dei passaporti modificati, corredati di informazioni dettagliate sulle specifiche e l’applicabilità, al più tardi trenta giorni (30) prima dell’introduzione.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente la controparte.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.   Il Brasile può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell’Unione.

7.   L’Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, tedesca, estone, greca, spagnola, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, slovacca, finlandese, svedese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на осми ноември две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el ocho de noviembre de dos mil diez.

V Bruselu dne osmého listopadu dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende november to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am achten November zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta novembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the eighth day of November in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le huit novembre deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì otto novembre duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada astotajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų lapkričio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év november havának nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta' Novembru tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de achtste november tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego listopada roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em oito de Novembro de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles la opt noiembrie două mii zece.

V Bruseli ôsmeho novembra dvetisícdesať.

V Bruslju, dne osmega novembra leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den åttonde november tjugohundratio.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Федеративна република Бразилия

Por la República Federativa de Brasil

Za Brazilskou Federativní republiku

For Den Føderative Republik Brasilien

Für die Föderative Republik Brasilien

Brasiilia Liitvabariigi nimel

Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας

For the Federative Republic of Brazil

Pour la République fédérative du Brésil

Per la Repubblica federativa del Brasile

Brazīlijas Federatīvās Republikas vārdā –

Brazilijos Federacinės Respublikos vardu

A Brazil Szövetségi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Federattiva tal-Brażil

Voor de Federale Republiek Brazilië

W imieniu Federacyjnej Republiki Brazylii

Pela República Federativa do Brasil

Pentru Republica Federativă a Braziliei

Za Brazílsku federatívnu republiku

Za Federativno republiko Brazilijo

Brasilian liittotasavallan puolesta

För Förbundsrepubliken Brasilien

Image


REGOLAMENTI

12.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 237/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mostviertler Birnmost (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Mostviertler Birnmost», presentata dall'Austria, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 192 del 16.7.2010, pag. 15.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.8.   Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

AUSTRIA

Mostviertler Birnmost (IGP)


12.3.2011   

IT

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L 66/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 238/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zázrivský korbáčik (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Zázrivský korbáčik», presentata dalla Slovacchia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 188 del 13.7.2010, pag. 20.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

SLOVACCHIA

Zázrivský korbáčik (IGP)


12.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 239/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tekovský salámový syr (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Tekovský salámový syr», presentata dalla Slovacchia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 202 del 24.7.2010, pag. 8.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3:   Formaggi

SLOVACCHIA

Tekovský salámový syr (IGP)


12.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 240/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fagioli Bianchi di Rotonda (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione riportata nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 169 del 29.6.2010, pag. 12.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Fagioli Bianchi di Rotonda (DOP)


12.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 241/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miele delle Dolomiti Bellunesi (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La domanda presentata dall'Italia per la registrazione della denominazione «Miele delle Dolomiti Bellunesi» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione riportata nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 184 dell'8.7.2010, pag. 32.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.4.   Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)

ITALIA

Miele delle Dolomiti Bellunesi (DOP)


12.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 242/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chleb prądnicki (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Chleb prądnicki», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 187 del 10.7.2010, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.4.   Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

POLONIA

Chleb prądnicki (IGP)


12.3.2011   

IT

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L 66/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 243/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oravský korbáčik (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Oravský korbáčik», presentata dalla Slovacchia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 188 del 13.7.2010, pag. 15.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

SLOVACCHIA

Oravský korbáčik (IGP)


12.3.2011   

IT

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L 66/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 244/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pera de Lleida (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Pera de Lleida», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione riportata nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 192 del 16.7.2010, pag. 19.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Pera de Lleida (DOP)


12.3.2011   

IT

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L 66/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 245/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

54,8

TN

115,9

TR

81,8

ZZ

84,2

0707 00 05

TR

166,8

ZZ

166,8

0709 90 70

MA

42,9

TR

111,5

ZZ

77,2

0805 10 20

EG

56,6

IL

78,0

JM

51,6

MA

51,9

TN

56,5

TR

69,9

ZZ

60,8

0805 50 10

EG

42,1

MA

42,1

TR

51,0

ZZ

45,1

0808 10 80

AR

99,8

CA

101,6

CL

102,1

CN

104,2

MK

50,2

US

146,7

ZA

67,5

ZZ

96,0

0808 20 50

AR

87,3

CL

87,9

CN

56,8

US

79,9

ZA

102,7

ZZ

82,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


12.3.2011   

IT

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L 66/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 246/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 236/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 27.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 12 marzo 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

56,41

0,00

1701 11 90 (1)

56,41

0,00

1701 12 10 (1)

56,41

0,00

1701 12 90 (1)

56,41

0,00

1701 91 00 (2)

52,69

1,66

1701 99 10 (2)

52,69

0,00

1701 99 90 (2)

52,69

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


12.3.2011   

IT

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L 66/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 247/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2011

relativo al prezzo di vendita dei cereali per l'ottava gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1017/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara per la vendita di cereali, secondo le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3).

(2)

Ai sensi dell'articolo 46, primo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1017/2010, sulla base delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, la Commissione deve stabilire, per ogni cereale e per ogni Stato membro, un prezzo minimo di vendita o decidere di non stabilire un prezzo minimo di vendita.

(3)

Sulla base delle offerte ricevute per l'ottava gara parziale, è stata espressa la necessità di stabilire un prezzo minimo di vendita per i cereali e per gli Stati membri.

(4)

Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'ottava gara parziale relativa alla vendita di cereali nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010, per la quale la presentazione delle domande è scaduta in data 9 marzo 2011, le decisioni sul prezzo di vendita di ciascun cereale in ciascuno Stato membro sono riportate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 41.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Decisioni relative alle vendite

(EUR/t)

Stato membro

Prezzo minimo di vendita

Frumento tenero

Orzo

Mais

Codice NC 1001 90

Codice NC 1003 00

Codice NC 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

180,50

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

o

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

201,23

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

168,00

X

Sverige

X

187,56

X

United Kingdom

X

o

X

nessun prezzo minimo di vendita stabilito (tutte le offerte rifiutate)

°

nessun'offerta

X

nessun cereale disponibile per la vendita

#

non applicabile