ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.052.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 52

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
25 febbraio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/116/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia

1

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia

3

 

 

2011/117/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti

33

Accordo tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti

34

 

 

2011/118/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia

45

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia

47

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 156/2011 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo dell’accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia

66

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

25.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2010

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia

(2011/116/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 aprile 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 805/2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia (1) (l'«accordo di partenariato»).

(2)

All'accordo di partenariato è accluso un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato (il «precedente protocollo»). Il precedente protocollo è giunto a scadenza il 25 febbraio 2010.

(3)

L’Unione ha successivamente negoziato con gli Stati federati di Micronesia (la «Micronesia») un nuovo protocollo (il «protocollo») dell’accordo di partenariato, che conferisce alle navi UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Micronesia in materia di pesca.

(4)

In esito a tali negoziati, il 7 maggio 2010 è stato siglato il protocollo.

(5)

Conformemente all’articolo 15 del protocollo, esso è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma.

(6)

Per garantire una rapida ripresa delle attività di pesca da parte delle navi UE, è indispensabile che il protocollo sia applicato quanto prima tenendo conto che il precedente protocollo è ormai scaduto.

(7)

È opportuno firmare il protocollo e applicarlo su base provvisoria in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia (il «protocollo») è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dalla sua firma (2), conformemente al suo articolo 15, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addi 13 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)  GU L 151 del 6.6.2006, pag. 1.

(2)  La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   A norma dell’articolo 6 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, gli Stati federati di Micronesia (SFM) concedono possibilità di pesca annuali alle navi tonniere dell’Unione europea, in conformità al titolo 24 del Codice degli SFM ed entro i limiti fissati dalle misure di conservazione e gestione della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e in particolare dalla CMM 2008-01.

2.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le possibilità di pesca di cui all’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca prevedono la concessione di autorizzazioni annuali per l’esercizio della pesca all’interno della ZEE degli SFM a sei pescherecci con reti a circuizione e dodici pescherecci con palangari.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 8 e 10 del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.   La contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca ammonta a 559 000 EUR all’anno per il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2.   La suddetta contropartita finanziaria comprende:

a)

un importo annuo di 520 000 EUR per l’accesso alla ZEE degli SFM corrispondente a un quantitativo di riferimento di 8 000 tonnellate annue meno 111 800 EUR; nonché,

b)

un importo specifico annuo di 150 800 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca degli SFM.

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente protocollo e degli articoli 13 e 14 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

4.   Se il volume complessivo delle catture di tonni effettuate annualmente dalle navi dell’Unione europea nella ZEE degli SFM supera le 8 000 tonnellate, l’importo totale della contropartita finanziaria annuale è aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare di tonno catturato. Tuttavia l’importo complessivo annuale a carico dell’Unione europea non può superare il doppio dell’importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea superino un quantitativo corrispondente al doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a), le parti si consultano appena possibile per stabilire l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale.

5.   Il pagamento è effettuato entro 45 giorni dall’entrata in vigore del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca per il primo anno e non oltre la ricorrenza anniversaria del presente protocollo per gli anni successivi.

6.   L’impiego della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di esclusiva competenza degli SFM.

7.   Il versamento della contropartita finanziaria è effettuato sul conto: FSM National Government Account presso la banca «Bank of FSM Micronesia» a Honolulu, Hawaii. Le coordinate bancarie sono le seguenti:

Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii,

numero ABA 1213-02373,

accreditare presso Bank of FSM, numero del conto: 08-18-5018,

titolare del conto: FSM National Government (Governo nazionale degli SFM).

8.   A prova dell’avvenuto pagamento sono inviate alla «National Oceanic Resource Management Authority» (NORMA) degli SFM copie dei pagamenti o dei trasferimenti elettronici.

Articolo 3

Promozione di una pesca responsabile nelle acque degli SFM

1.   Al momento dell’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, l’Unione europea e gli SFM concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione tra cui, in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), per le iniziative da condurre annualmente;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione e della promozione, nel lungo termine, di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dagli SFM nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche in grado di incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

2.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe le parti nell’ambito della commissione mista.

3.   Gli SFM destinano ogni anno, se opportuno, un importo supplementare alla contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Tale stanziamento supplementare deve essere notificato all’Unione europea. Gli SFM notificano alla Commissione europea lo stanziamento previsto almeno 45 giorni prima della ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

4.   Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Commissione europea può chiedere una riduzione della quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella ZEE degli SFM, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in detta zona.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l’Unione europea e gli SFM garantiscono l’uso sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE degli SFM.

3.   Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello sub-regionale in materia di pesca responsabile, in particolare nell’ambito della WCPFC e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale interessata.

4.   In conformità all’articolo 4 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, dell’articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le Parti si consultano nell’ambito della commissione mista prevista dall’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, per adottare, ove del caso, misure relative alle attività delle navi dell’Unione europea autorizzate dal presente protocollo e detentrici di licenze in conformità dell’allegato, atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE degli SFM.

Articolo 5

Modifica di comune accordo delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 del presente protocollo possono essere modificate di comune accordo quando le raccomandazioni della WCPFC confermano che tale modifica garantirebbe la gestione sostenibile delle risorse degli SFM. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 6

Nuove possibilità di pesca

1.   Qualora i pescherecci dell’Unione europea siano interessati a possibilità di pesca che non sono indicate all’articolo 1 del presente protocollo, tale interesse dovrebbe essere comunicato agli SFM sotto forma di una manifestazione di interesse o di una richiesta. Tale richiesta può essere soddisfatta solo in conformità alle leggi e ai regolamenti degli SFM e può essere soggetta ad un altro accordo.

2.   Le Parti possono condurre campagne di pesca sperimentale comuni nella ZEE degli SFM in conformità alle leggi e ai regolamenti degli SFM. A tal fine e fatta salva una valutazione scientifica, su richiesta di una delle Parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti.

3.   Le Parti esercitano le attività di pesca sperimentale in conformità alle leggi e ai regolamenti degli SFM di comune accordo. Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova, per una durata e a decorrere da una data decise di comune accordo dalle Parti.

4.   Quando le Parti concludono che le campagne di pesca sperimentali hanno prodotti buoni risultati, pur preservando gli ecosistemi e conservando le risorse biologiche marine, possono essere concesse nuove possibilità di pesca alle navi dell’Unione europea, previa consultazione tra le Parti.

Articolo 7

Condizioni per l’esercizio della pesca — Clausola di esclusiva

1.   Le navi dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nella ZEE degli SFM soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata dalla NORMA degli SFM secondo il presente protocollo.

2.   La NORMA degli SFM può rilasciare alle navi dell’Unione europea autorizzazioni alla pesca per categorie di pesca non contemplate dal vigente protocollo e per la pesca sperimentale. La concessione di tali autorizzazioni è tuttavia soggetta alle leggi e ai regolamenti degli SFM e a un comune accordo.

Articolo 8

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.   La contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente protocollo è corretta o sospesa qualora:

a)

circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio della pesca nella ZEE degli SFM; oppure

b)

a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle Parti chieda un riesame delle sue disposizioni ai fini di un'eventuale modifica; oppure

c)

l’Unione europea constati negli SFM una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani quali stabiliti dall’articolo 9 dell’accordo di Cotonou.

2.   L’Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita specifica prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo:

a)

quando i risultati ottenuti sono giudicati non conformi alla programmazione in seguito ad una valutazione effettuata nell’ambito della commissione mista; oppure

b)

nel caso in cui gli SFM non siano in grado di utilizzare la contropartita specifica.

3.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il ritorno alla situazione precedente gli avvenimenti menzionati e dopo che le Parti si siano consultate e abbiano concordato che è verosimile che la situazione consenta la ripresa delle normali attività di pesca.

Articolo 9

Sospensione e ripristino dell’autorizzazione di pesca

Gli SFM si riservano il diritto di sospendere le autorizzazioni di pesca previste all’articolo 1, paragrafo 2, del presente protocollo qualora:

a)

una nave specifica commetta una grave infrazione definita dalle leggi e dai regolamenti degli SFM; oppure

b)

l’armatore non abbia ottemperato a una decisione giudiziaria emessa in relazione a un'infrazione commessa da una nave specifica. Una volta ottemperato alla decisione giudiziaria, l’autorizzazione di pesca per la nave è ripristinata per il periodo residuo.

Articolo 10

Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   L’applicazione del protocollo è sospesa su iniziativa di una delle Parti, quando:

a)

circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscono l’esercizio della pesca nella ZEE degli SFM;

b)

l’Unione europea omette di effettuare i versamenti previsti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 8 del presente protocollo;

c)

tra le Parti sorge una controversia in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente protocollo;

d)

una delle Parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo;

e)

a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle Parti chieda un riesame delle sue disposizioni ai fini di un'eventuale modifica; oppure

f)

una delle Parti constati una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani quali stabiliti dall’articolo 9 dell’accordo di Cotonou.

2.   L’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una Parte se la controversia tra le Parti è considerata grave e le consultazioni condotte tra le Parti non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3.   Ai fini della sospensione dell’applicazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4.   In caso di sospensione dell’applicazione le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un’intesa, il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 11

Disposizioni legislative e regolamentari nazionali

1.   Le attività dei pescherecci dell’Unione europea operanti nella ZEE degli SFM sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti applicabili negli SFM, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

2.   Gli SFM informano la Commissione europea in merito a eventuali modifiche o a nuove norme di legge attinenti la politica della pesca, almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore delle suddette modifiche o delle nuove norme.

Articolo 12

Abrogazione del precedente protocollo

Il presente protocollo e i suoi allegati abrogano e sostituiscono il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista dall'accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati della Micronesia sulla pesca negli Stati federati della Micronesia, che è entrato in vigore il 26 febbraio 2007.

Articolo 13

Durata

Il presente protocollo e i relativi allegati si applicano per un periodo di cinque anni, salvo denuncia ai sensi dell’articolo 14 del presente protocollo.

Articolo 14

Denuncia

1.   In caso di denuncia del protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data alla quale la denuncia prende effetto. L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le Parti.

2.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2 del presente protocollo per l’anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 15

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le Parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA NEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA

CAPO I

MISURE DI GESTIONE

SEZIONE 1

Rilascio delle autorizzazioni di pesca (licenze)

1.

Possono ottenere un’autorizzazione di pesca nella zona economica esclusiva degli Stati federati di Micronesia (ZEE degli FSM) soltanto le navi che ne hanno diritto.

2.

Affinché una nave sia autorizzata, l’armatore e il comandante devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca negli Stati federati di Micronesia (FSM) nell’ambito dell’accordo. La nave deve essere regolarmente iscritta nel registro regionale della FFA delle navi da pesca e nel registro delle navi da pesca della WCPFC.

3.

Tutte le navi dell’Unione europea che chiedono un’autorizzazione di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente negli SFM. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome, l’indirizzo e i numeri di contatto di tale rappresentante.

4.

La Commissione europea trasmette via posta elettronica (norma@mail.fm) al direttore esecutivo della National Oceanic Resource Management Authority (in appresso «NORMA SFM»), con copia alla delegazione dell’Unione europea competente per gli SFM (in appresso «la delegazione»), una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo di validità richiesto.

5.

Le domande sono presentate al direttore esecutivo su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice 1a (se la domanda di autorizzazione di pesca è presentata per la prima volta) o nell’appendice 1b (se si tratta di una domanda di rinnovo).

6.

La NORMA degli SFM adotta tutte le disposizioni necessarie affinché i dati ricevuti nell’ambito della domanda di autorizzazione di pesca siano trattati in modo riservato. Tali dati vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’applicazione dell’accordo di pesca.

7.

Ogni domanda di autorizzazione di pesca è corredata dai seguenti documenti:

a)

il pagamento o prova del pagamento del canone per il periodo di validità dell’autorizzazione di pesca;

b)

una copia del certificato di stazza, autenticato dallo Stato membro di bandiera, in cui sia indicata la stazza della nave in TSL o TL;

c)

una fotografia a colori della nave nel suo stato attuale, vista di profilo; la fotografia deve essere recente e autenticata ed avere un formato minimo di 15 cm ×10 cm;

d)

qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo;

e)

un certificato di iscrizione al registro regionale della FFA e al registro delle navi da pesca della WCPFC;

f)

una copia del certificato di assicurazione in lingua inglese, valido per l’intera durata dell’autorizzazione di pesca;

g)

il pagamento o la prova del pagamento di una tassa di domanda di 460 EUR per nave;

h)

un contributo di 1 500 EUR per nave a favore del programma di osservazione.

8.

Tutte le tasse devono essere pagate sul seguente conto bancario del governo nazionale degli SFM presso la banca «Bank of FSM Micronesia» a Honolulu, Hawaii:

Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii,

numero ABA 1213-02373,

accreditare presso Bank of FSM, numero del conto: 08-18-5018,

titolare del conto: FSM National Government (Governo nazionale degli SFM).

9.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali, gli oneri per prestazioni di servizi e i diritti per i trasbordi.

10.

Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate agli armatori in formato sia elettronico che cartaceo con copia elettronica alla Commissione europea e alla delegazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tutti i documenti di cui al Capo I, sezione 1, paragrafo 7 del presente allegato dal direttore esecutivo. La copia elettronica deve essere sostituita da un esemplare su carta non appena ricevuto.

11.

L’autorizzazione di pesca è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

12.

Su richiesta dell’Unione europea e in caso di dimostrata forza maggiore, l’autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione per il periodo residuo di durata della prima autorizzazione a nome di un’altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. Nel determinare il totale delle catture dell’Unione europea, al fine di stabilire gli eventuali pagamenti supplementari a carico dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del protocollo, si terrà conto delle catture complessivamente praticate dalle due navi.

13.

L’armatore della nave da sostituire consegna l’autorizzazione di pesca da annullare al direttore esecutivo tramite la delegazione.

14.

La nuova autorizzazione di pesca entra in vigore il giorno il cui il direttore esecutivo la rilascia e resta valida per il periodo residuo della durata della prima autorizzazione di pesca. La delegazione viene informata in merito alla nuova autorizzazione di pesca.

15.

L’autorizzazione di pesca deve essere conservata a bordo in qualsiasi momento ed esposta in modo ben visibile nella timoneria, fatto salvo quanto previsto al capo V, sezione 3, paragrafo 1, del presente allegato. Per un periodo di tempo ragionevole dopo il rilascio dell’autorizzazione di pesca (non superiore a 45 giorni) e in attesa del ricevimento, da parte della nave, dell’autorizzazione di pesca originale, un documento ricevuto per via elettronica o un altro documento approvato dal direttore esecutivo, costituisce un documento valido e una prova sufficiente, ai fini della sorveglianza, del controllo e dell’applicazione del presente accordo. Il documento ricevuto per via elettronica deve essere sostituito da un esemplare su carta non appena ricevuto.

16.

Le Parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di autorizzazioni di pesca basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le Parti si accordano per promuovere la rapida sostituzione dell’autorizzazione di pesca cartacea con un equivalente elettronico, quale l’elenco delle navi autorizzate a pescare nella ZEE degli SFM, come viene specificato al paragrafo 1 della presente sezione.

SEZIONE 2

Condizioni per l’autorizzazione di pesca — Canoni e anticipi

1.

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili. Il rinnovo delle autorizzazioni di pesca è subordinato alle possibilità di pesca disponibili stabilite dal protocollo.

2.

Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella ZEE degli FSM.

3.

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento dei seguenti importi forfettari sul conto indicato al Capo I, sezione 1, paragrafo 8, del presente allegato:

a)

15 000 EUR per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 428 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate all’anno. Per il primo anno di applicazione del presente protocollo, resta valido l’anticipo da parte degli armatori dell’Unione europea già versato nel precedente protocollo; nonché,

b)

4 200 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 120 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate all’anno.

4.

Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno per i quantitativi catturati nell’anno precedente, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate dagli armatori. I dati devono essere convalidati dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture dell’Unione europea, quali l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l’Instituto Español de Oceanografía (IEO) o l’Instituto Portugues de Investigaçao Maritima (IPIMAR).

5.

Il computo dei canoni elaborato dalla Commissione europea è trasmesso al direttore esecutivo per verifica e approvazione.

La NORMA degli SFM può contestare il computo dei canoni entro 30 giorni dalla presentazione e, in caso di disaccordo, chiedere la convocazione della commissione mista.

In assenza di obiezioni entro 30 giorni dalla presentazione, il computo dei canoni si considera accettato dalla NORMA degli SFM.

6.

Il computo definitivo dei canoni è notificato contemporaneamente e senza ritardi al direttore esecutivo, alla delegazione e agli armatori, per il tramite delle loro amministrazioni nazionali.

7.

Entro quarantacinque (45) giorni dalla notifica del computo finale convalidato gli armatori provvedono a effettuare eventuali pagamenti supplementari agli SFM sul conto indicato al Capo I, sezione 1, paragrafo 8, del presente allegato.

8.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al paragrafo 3 della presente sezione, il saldo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

CAPO II

ZONE E ATTIVITÀ DI PESCA

SEZIONE 1

Zone di pesca

1.

Le navi di cui all’articolo 1 del protocollo sono autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE degli SFM, ad esclusione delle acque territoriali e dei banchi designati indicati sulle seguenti carte nautiche: DMAHTC NO 81019 (2a ed. marzo 1945; modificata il 17 luglio 1972, rettificata da NM 3/78 del 21 giugno 1978, DMAHTC n. 81023 (3a ed. del 7 agosto 1976) e DMAHATC n. 81002 (4a ed. del 26 gennaio 1980 rettificata da NM 4/48). Le modifiche eventualmente apportate alle suddette zone di divieto sono trasmesse dal direttore esecutivo alla Commissione europea almeno due mesi prima della loro applicazione.

2.

L’esercizio della pesca è comunque vietato entro un raggio di due miglia nautiche da eventuali dispositivi ancorati di concentrazione del pesce collocati dal governo degli SFM o da qualsiasi altro cittadino o ente, per i quali deve essere comunicata la posizione geografica mediante coordinate, nonché entro un raggio di un miglio nautico dalle scogliere sommerse raffigurate nelle carte nautiche di cui al paragrafo 1.

SEZIONE 2

Attività di pesca

1.

È autorizzata unicamente la pesca di tonnidi e specie affini da parte di navi con reti a circuizione e con palangari. Eventuali catture accidentali di specie diverse dai tonnidi devono essere notificate alla NORMA degli SFM.

2.

Le attività di pesca delle navi dell’Unione europea vengono esercitate in conformità a quanto prescrivono le misure di conservazione e gestione della WCPFC tra cui la CMM-2008-01.

3.

Nella ZEE degli FSM sono vietate la pesca a strascico e la pesca dei coralli.

4.

Quando si trovano nelle acque interne di uno Stato, nel mare territoriale o entro un raggio di un miglio da scogliere sommerse, le navi dell’Unione europea sono tenute a riporre tutti gli attrezzi da pesca.

5.

L’esercizio della pesca da parte delle navi dell’Unione europea non deve interferire con le attività di pesca locali e tradizionali; tartarughe, mammiferi marini, uccelli marini e pesci di scogliera vanno rilasciati in modo da garantire a tali catture miste le massime possibilità di sopravvivenza.

6.

Nell’esercizio delle loro attività, le navi dell’Unione europea e i rispettivi comandanti e operatori procurano di non ostacolare le operazioni di pesca di altre imbarcazioni e di non interferire con gli attrezzi da pesca di altri pescherecci.

CAPO III

MONITORAGGIO

SEZIONE 1

Modalità di registrazione delle catture

1.

I comandanti delle navi registrano nel loro giornale di bordo le informazioni elencate nell’appendice 2a e 2b. La trasmissione elettronica dei dati sulle catture e dei dati del giornale di bordo si applica alle navi di lunghezza superiore a 24 metri a partire dal 1o gennaio 2010 e gradualmente alle navi di lunghezza superiore a 12 metri a partire dal 2012. Le Parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di informazioni sulla pesca basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le Parti si accordano per promuovere la rapida sostituzione dei formulari su carta (giornale di bordo) con il formato elettronico.

2.

Se in un giorno determinato una nave non ha effettuato alcuna cala o se ha effettuato una cala senza praticare catture, tale informazione deve essere registrata nel formulario del giornale di bordo dal comandante della nave. Per i giorni in cui non vengono effettuate operazioni di pesca occorre registrare nel giornale di bordo, entro la mezzanotte locale del giorno in questione, che non sono state praticate operazioni.

3.

L’ora e la data delle entrate e delle uscite dalla ZEE degli SFM viene registrata nel giornale di bordo immediatamente dopo tali entrate e uscite dalla ZEE degli SFM.

4.

Per le catture accidentali di specie diverse dai tonnidi, le navi dell’Unione europea dichiarano le specie catturate e la taglia e i quantitativi di ciascuna specie, in peso o in numero, compilando le corrispondenti rubriche del giornale di bordo sia per le catture detenute a bordo che per quelle riversate in mare.

5.

Il giornale di bordo viene compilato quotidianamente in modo leggibile e firmato dal comandante della nave.

SEZIONE 2

Modalità di comunicazione delle catture

1.

Ai fini del presente allegato, la durata di una bordata di pesca di una nave dell’Unione europea è definita come segue:

a)

il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalla ZEE degli FSM; oppure

b)

il periodo compreso tra un’entrata nella ZEE degli SFM e un trasbordo; oppure

c)

il periodo compreso tra un’entrata nella ZEE degli SFM e uno sbarco in un porto degli SFM.

2.

Tutte le navi dell’Unione europea autorizzate a pescare nella ZEE degli SFM nell’ambito dell’accordo sono tenute a notificare le rispettive catture al direttore esecutivo secondo le modalità in appresso specificate:

a)

tutti i formulari firmati dei giornali di bordo vengono inviati attraverso il centro di controllo della pesca degli Stati membri di bandiera al Centro di controllo della pesca degli SFM e alla Commissione europea per via elettronica, entro 5 giorni dopo ogni operazione di sbarco o di trasbordo;

b)

il comandante della nave invia settimanalmente la relazione sulle catture di cui all’appendice 3, parte 3, al direttore esecutivo e alla Commissione europea. Le posizioni settimanali e le relazioni sulle catture vengono detenute a bordo fino alla conclusione delle operazioni di sbarco o di trasbordo.

3.

Entrata e uscita dalla zona:

a)

le navi dell’Unione europea notificano al direttore esecutivo, con un anticipo minimo di 24 ore, la loro intenzione di entrare nella ZEE degli SFM; l’uscita da tale zona è notificata immediatamente al direttore esecutivo. Non appena entrate nella ZEE degli SFM, le navi ne informano il direttore esecutivo via fax o posta elettronica (servendosi del modello riportato nell’appendice 3) oppure via radio;

b)

nel notificare l’uscita, le navi comunicano altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo servendosi del modello riportato nell’appendice 3. Tali comunicazioni vengono effettuate preferibilmente via fax e, per le navi che ne sono sprovviste, mediante posta elettronica o via radio.

4.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza averne informato il direttore esecutivo è considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca.

5.

Il numero di fax, di telefono e l’indirizzo di posta elettronica della NORMA sono comunicati al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca.

6.

Le navi dell’Unione europea tengono a disposizione immediata i giornali di bordo e le dichiarazioni di cattura giornaliere affinché possano essere esaminate dai funzionari addetti al controllo o da altri soggetti ed organismi autorizzati dalla NORMA degli SFM.

SEZIONE 3

Sistema di controllo delle navi via satellite

1.

Le navi dell’Unione europea sono tenute a conformarsi al sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) della FFA attualmente applicabile nella ZEE degli SFM quando operano in tale zona. Su ogni nave dell’Unione europea deve essere installata un’unità mobile di trasmissione approvata dalla FFA; tale dispositivo deve essere sottoposto a regolare manutenzione e mantenuto pienamente operativo in ogni momento. La nave e l’operatore si impegnano a non manomettere, rimuovere o far rimuovere tale dispositivo dopo la sua installazione, salvo nel caso in cui siano necessari lavori di manutenzione o di riparazione. L’operatore e la nave si fanno carico dell’acquisto, della manutenzione e dei costi operativi del sistema MTU e cooperano pienamente con la NORMA degli SFM nell’utilizzo di tale sistema.

2.

Quanto disposto al paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto delle parti di considerare sistemi VMS alternativi compatibili con il VMS della WCPFC.

SEZIONE 4

Sbarco

1.

Le navi dell’Unione europea che intendono sbarcare catture nei porti degli SFM effettuano tale operazione nei porti designati degli SFM. Un elenco dei porti designati figura all’appendice 4.

2.

Gli armatori di tali navi comunicano le seguenti informazioni al direttore esecutivo e al centro di controllo dello Stato membro di bandiera con almeno 48 ore di anticipo, servendosi del modello riportato nell’appendice 3, parte 4. Se gli sbarchi sono effettuati in un porto al di fuori della ZEE degli SFM, viene effettuata la comunicazione alle stesse condizioni indicate precedentemente, allo Stato del porto dove avverrà lo sbarco e al centro di controllo dello Stato membro di bandiera.

3.

I comandanti delle navi dell’Unione europea impegnate in operazioni di sbarco in un porto degli SFM consentono agli ispettori degli FSM di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione è rilasciato un attestato al comandante della nave.

4.

Le navi dell’Unione europea non rigettano in porto pesci o catture accessorie, né li cedono a terze persone o enti senza previa autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità competente nello Stato interessato degli SFM e senza previo consenso scritto della NORMA degli SFM.

SEZIONE 5

Trasbordo

1.

Le navi dell’Unione europea che intendono trasbordare catture nelle acque degli SFM effettuano tale operazione nei porti designati degli SFM. Un elenco dei porti designati figura all’appendice 4.

2.

Gli armatori di tali navi comunicano al direttore esecutivo, con almeno 48 ore di anticipo, le seguenti informazioni.

3.

Il trasbordo è considerato la conclusione di un viaggio. Le navi devono pertanto trasmettere al direttore esecutivo le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla ZEE degli SFM.

4.

In nessun caso le navi dell’Unione europea operanti nella ZEE degli SFM effettuano trasbordi in mare delle catture da esse operate.

5.

Nella ZEE degli SFM è vietata qualsiasi operazione di trasbordo di catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti negli SFM.

6.

I comandanti delle navi dell’Unione europea impegnate in operazioni di trasbordo in un porto degli SFM consentono agli ispettori degli SFM di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione è rilasciato un attestato al comandante della nave.

7.

Le navi dell’Unione europea non rigettano in porto pesci o catture accessorie, né li cedono a terze persone o enti senza previa autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità competente nello Stato interessato degli SFM e senza previo consenso scritto della NORMA degli SFM.

CAPO IV

OSSERVATORI

1.

All’atto della presentazione di una domanda di autorizzazione di pesca ogni nave dell’Unione europea interessata è tenuta al pagamento di un contributo specificamente destinato al programma di osservazione, secondo quanto specificato al capo I, sezione 1, punto 7, lettera h), del presente allegato; tale contributo è versato sul conto indicato all’articolo 1, paragrafo 8, del presente allegato.

2.

Le navi dell’Unione europea autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE degli SFM nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori alle condizioni di seguito precisate.

A.

Per i pescherecci con reti a circuizione:

i pescherecci con reti a circuizione dell’Unione europea ospitano in qualsiasi momento un osservatore nominato dal programma di osservazione della pesca degli SFM o dal programma di osservazione regionale della WCPFC mentre operano nella ZEE degli SFM.

B.

Per le navi con palangari:

a)

il direttore esecutivo determina ogni anno il campo di applicazione del programma di osservazione a bordo in funzione del numero di navi autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE degli SFM e dello stato delle risorse che tali navi intendono pescare. Esso stabilisce di conseguenza il numero o la percentuale delle navi che sono tenute ad imbarcare un osservatore a bordo;

b)

il direttore esecutivo elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi devono essere regolarmente aggiornati. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti;

c)

il direttore esecutivo notifica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti, al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca o al più tardi quindici (15) giorni prima della data prevista dell’imbarco, l’intenzione di imbarcare un osservatore designato sulle loro navi; esso comunica quanto prima possibile il nome dell’osservatore designato;

d)

la durata della permanenza a bordo dell’osservatore è fissata dal direttore esecutivo, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all’espletamento delle sue funzioni. Essa è comunicata dal direttore esecutivo agli armatori o ai loro agenti all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per l’imbarco.

3.

Fatte salve le disposizioni del presente capo, paragrafo 2, lettera A, gli armatori interessati comunicano in quali porti degli SFM e in quali date intendono imbarcare osservatori 10 giorni prima della data prevista dell’imbarco all’inizio del viaggio.

4.

In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore degli SFM lascia la ZEE degli SFM, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

5.

Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle sei (6) ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

6.

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:

a)

osserva le attività di pesca delle navi;

b)

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

c)

procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;

d)

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

e)

verifica i dati relativi alle catture effettuate nella ZEE degli SFM riportati nel giornale di bordo;

f)

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei, cefalopodi e mammiferi marini commercializzabili;

g)

comunica settimanalmente via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

7.

Il comandante consente agli osservatori autorizzati di imbarcarsi a bordo delle navi autorizzate operanti nella ZEE degli SFM; esso prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni:

a)

il comandante consente l’accesso a bordo dell’osservatore autorizzato ai fini dello svolgimento di mansioni scientifiche, di controllo e di altro tipo e ne agevola l’operato;

b)

il comandante si adopera affinché l’osservatore autorizzato abbia pieno accesso e possa utilizzare gli impianti e le attrezzature presenti a bordo che ritiene necessari per espletare le proprie funzioni;

c)

l’osservatore deve avere accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per conservare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce;

d)

l’osservatore può prelevare un numero ragionevole di campioni e deve avere pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura e la documentazione, a fini di controllo e di riproduzione; nonché,

e)

all’osservatore è consentito raccogliere qualsiasi altra informazione riguardante l’attività di pesca nella ZEE degli SFM.

8.

Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

a)

prende le disposizioni necessarie affinché la sua presenza a bordo non interferisca con il normale funzionamento della nave; nonché

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

9.

Al termine del periodo di osservazione e dopo la relazione l’osservatore redige un rapporto di attività e lo firma alla presenza del comandante, che può aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Copie del rapporto sono consegnate al comandante della nave e alla delegazione al momento dello sbarco dell’osservatore.

10.

Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali.

11.

La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della NORMA degli SFM quando la nave opera nella ZEE degli SFM.

CAPO V

CONTROLLO ED ESECUZIONE

SEZIONE 1

Identificazione della nave

1.

Ai fini della sicurezza della pesca e della sicurezza marittima, ogni nave è contrassegnata e identificata in conformità delle specifiche standard dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) relative alla marcatura e l’identificazione dei pescherecci.

2.

La lettera (le lettere) del porto o del distretto in cui la nave è immatricolata nonché il numero (i numeri) d’immatricolazione sono dipinti o indicati su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell’acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati. Il nome della nave e il porto di immatricolazione sono dipinti anche sulla prua e sulla poppa della nave.

3.

Gli SFM e l’Unione europea possono imporre, se necessario, che l’indicativo di chiamata internazionale (IRCS), il numero dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) o le lettere e i numeri di immatricolazione esterni, vengano dipinti sopra la timoniera, in modo da essere chiaramente visibili dal cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati:

a)

i colori contrastanti sono bianco e nero; nonché

b)

i numeri e le lettere di immatricolazione dipinti o indicati sullo scafo della nave non devono poter essere rimossi, cancellati, alterati, resi illeggibili, coperti o occultati.

4.

Le imbarcazioni il cui nome e indicativo di chiamata non siano visibili conformemente a quanto prescritto possono essere scortate verso un porto degli SFM per ulteriori indagini.

5.

Al fine di agevolare le comunicazioni con le autorità del governo degli SFM preposte alla gestione e alla sorveglianza delle attività di pesca e all’applicazione della pertinente normativa, un operatore della nave è costantemente sintonizzato sulla frequenza internazionale di chiamata e di soccorso di 2 182 kHz (HF) e/o sulla frequenza internazionale di sicurezza e di chiamata di 156,8 MHz (canale 16, VHF-FM).

6.

Un operatore della nave provvede a che a bordo venga conservata e sia sempre accessibile una copia recente e aggiornata del Codice internazionale dei segnali marittimi (INTERCO).

SEZIONE 2

Comunicazione con le navi pattuglia degli Stati federati di Micronesia

1.

La comunicazione tra le navi autorizzate e le navi pattuglia del governo è effettuata mediante i seguenti codici internazionali di segnalazione:

Codice internazionale di segnalazione — Significato:

L

Fermatevi immediatamente

SQ3

Fermatevi o rallentate, intendiamo salire a bordo della vostra nave

QN

Portatevi a tribordo della nostra nave

QN1

Portatevi a babordo della nostra nave

TD2

Siete un peschereccio?

C

N

No

QR

Non riusciamo ad accostare alla vostra nave

QP

Intendiamo accostare alla vostra nave

2.

Gli SFM forniscono alla Commissione europea un elenco di tutte le navi pattuglia da utilizzare ai fini del controllo della pesca. Tale elenco comprende tutti i dettagli relativi alle navi, cioè: nome, bandiera, tipo, foto, segni di identificazione esterni, IRCS e capacità di comunicazione.

3.

Le navi pattuglia recano segni chiari e identificabili che indicano il loro utilizzo o servizio per conto dello Stato.

SEZIONE 3

Elenco dei pescherecci

La Commissione europea tiene un elenco aggiornato delle navi alle quali è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca nell’ambito del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità degli SFM preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

SEZIONE 4

Disposizioni legislative e regolamentari nazionali

La nave e i suoi operatori si conformano pienamente al presente allegato e alle disposizioni legislative e regolamentari degli SFM e dei loro Stati, nonché ai trattati e alle convenzioni internazionali e agli accordi di gestione della pesca di cui gli SFM e l’Unione europea sono parte contraente. La mancata o incompleta osservanza del presente allegato e delle disposizioni legislative e regolamentari degli FSM e dei loro Stati può dar luogo all’applicazione di cospicue ammende e di altre sanzioni civili e penali.

SEZIONE 5

Procedure di controllo

1.

All’interno della ZEE degli SFM, nelle acque territoriali o nelle acque interne di ogni Stato degli SFM, i comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nella ZEE degli SFM permettono in qualsiasi momento l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario degli SWF incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni.

2.

Al fine di rendere le procedure di ispezione più sicure, l’accesso a bordo deve essere effettuato mediante preavviso inviato alla nave, specificando l’identità della piattaforma di ispezione e il nome dell’ispettore.

3.

I funzionari addetti al controllo devono avere pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura e qualsiasi dispositivo elettronico utilizzato per la registrazione o la memorizzazione dei dati; il comandante della nave consente a tali funzionari autorizzati di effettuare annotazioni sui permessi rilasciati dalla NORMA degli SFM o su altri documenti richiesti nell’ambito dell’accordo.

4.

Il comandante si conforma immediatamente a tutte le disposizioni ragionevoli impartite dai funzionari autorizzati, dei quali agevola l’imbarco in condizioni di sicurezza; esso agevola altresì l’ispezione della nave, degli attrezzi e delle apparecchiature, dei registri, dei pesci e dei prodotti della pesca.

5.

Il comandante della nave e l’equipaggio non aggrediscono, ostacolano, respingono, ritardano gli ispettori autorizzati, non si oppongono al loro imbarco, non li minacciano e non interferiscono con essi nell’esecuzione dei loro compiti.

6.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

7.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente Capo gli SFM si riservano il diritto di sospendere l’autorizzazione di pesca della nave che ha commesso l’infrazione fino al completo espletamento delle formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente negli SFM. La Commissione europea ne è informata.

8.

Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

9.

Gli SFM provvedono affinché il personale che effettua direttamente le ispezioni delle navi da pesca che rientrano nel presente accordo disponga delle capacità necessarie per condurre un’ispezione di pesca e abbia una adeguata conoscenza dell’attività di pesca in questione. Durante l’ispezione a bordo delle navi da pesca che rientrano nel presente accordo, gli ispettori della pesca degli SFM provvedono affinché l’equipaggio, la nave e il suo carico vengano trattati con il pieno rispetto delle disposizioni internazionali previste nelle procedure di accesso a bordo e ispezione della WCPFC.

SEZIONE 6

Procedura di fermo

1.   Fermo dei pescherecci:

a)

il direttore esecutivo informa la delegazione, entro un termine di 24 ore, di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave dell’Unione europea nella ZEE degli SFM;

b)

alla delegazione è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

2.   Verbale di fermo:

a)

l’ispettore procede alla compilazione di un verbale che è firmato dal comandante della nave;

b)

tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata;

c)

il comandante conduce la propria nave nel porto indicato dall’ispettore. In caso di infrazione lieve il direttore esecutivo può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l’attività di pesca.

3.   Riunione di concertazione in caso di fermo:

a)

prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la delegazione e il direttore esecutivo, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante degli Stati membri di bandiera interessati;

b)

nel corso di tale riunione, le Parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

4.   Risoluzione del fermo:

a)

prima di avviare un eventuale procedimento giudiziario si cerca di regolare la presunta infrazione nell’ambito di una procedura transattiva. Tale procedura deve concludersi entro quattro (4) giorni lavorativi dal fermo;

b)

in caso di risoluzione amichevole l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità alla normativa vigente negli SFM;

c)

qualora la controversia non possa essere definita mediante procedura amichevole e debba essere adito un organo giudiziario competente, l’armatore deposita sul conto indicato al Capo I, sezione 1, paragrafo 8, del presente allegato una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione;

d)

la cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena il suddetto procedimento si conclude senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dall’organo giudiziario competente;

e)

il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

1)

una volta espletati gli obblighi derivanti dalla risoluzione amichevole; oppure

2)

una volta che la cauzione bancaria di cui al paragrafo 4, lettera c), è stata depositata e accettata dall’organo giudiziario competente, in attesa della conclusione del procedimento giudiziario.

CAPO VI

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

1.

Le navi dell’Unione europea riconoscono la necessità di preservare il delicato equilibrio ambientale (marino) della laguna e degli atolli degli SFM; esse non riversano in mare sostanze che possano danneggiare o deteriorare la qualità delle risorse marine.

2.

Quando, nel corso di una bordata di pesca nella ZEE degli SFM, vengono effettuate operazioni di approvvigionamento o di trasferimento di qualsiasi prodotto incluso nel Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose delle Nazioni Unite (IMDG), le navi dell’Unione europea comunicano tali operazioni attraverso il modello previsto all’appendice 3 parte 5.

CAPO VII

IMBARCO DI MARITTIMI

1.

Ogni nave dell’Unione europea operante nell’ambito dell’accordo si impegna a impiegare almeno un (1) marittimo degli SFM tra i membri del proprio equipaggio.

2.

Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marittimi da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco presentato dal direttore esecutivo.

3.

L’armatore o un suo rappresentante comunica al direttore esecutivo i nomi dei marittimi degli SFM imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.

4.

La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

5.

I contratti di lavoro dei marittimi degli SFM, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con il direttore esecutivo. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

6.

Il salario dei marittimi degli SFM è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle autorizzazioni di pesca, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il direttore esecutivo. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi degli SFM non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi degli SFM e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

7.

I marittimi imbarcati sulle navi dell’Unione europea devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

CAPO VIII

RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE

1.

L’operatore garantisce che le proprie navi siano idonee alla navigazione e dotate di adeguati dispositivi di sicurezza e attrezzi di salvataggio per ciascun passeggero e membro dell’equipaggio.

2.

Ai fini della tutela degli SFM, dei loro Stati, cittadini e residenti, l’operatore contrae per le proprie navi una polizza assicurativa adeguata e completa presso una compagnia di assicurazione riconosciuta a livello internazionale e approvata dalla NORMA degli SFM per la ZEE degli SFM, comprese le zone all’interno della laguna e gli atolli, il mare territoriale, le scogliere sommerse, in conformità del certificato di assicurazione di cui al Capo I, sezione 1, paragrafo 7, lettera f), del presente allegato.

3.

Nel caso in cui una nave dell’Unione europea sia coinvolta in un incidente marittimo o in un incidente nella ZEE degli SFM (comprese le acque interne e il mare territoriale) che comporti danni di qualsiasi natura all’ambiente, a persone o a cose, la nave e l’operatore ne informano immediatamente la NORMA degli SFM e il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle infrastrutture degli SFM.

Appendici

1.

Moduli di domanda di autorizzazione di pesca

a.

Domanda e registrazione di permesso di pesca

b.

Domanda di rinnovo di permesso di pesca

2.

Formulari di dichiarazione delle catture

a.

Giornale di bordo per la pesca con reti a circuizione

b.

Giornale di bordo per la pesca con palangari

3.

Dati relativi alle dichiarazioni

4.

Elenco dei porti designati negli SFM

Appendice 1a

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Appendice 1b

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Appendice 2a

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Appendice 2b

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Appendice 3

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Appendice 4

PORTI DESIGNATI

1.

Tomil Harbor nello Stato di Yap

2.

Weno Anchorage nello Stato di Chuuk

3.

Mesenieng Harbour nello Stato di Pohnpei

4.

Okat Harbour nello Stato di Kosrae


25.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2011

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti

(2011/117/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2010/706/UE del Consiglio (1), ha firmato, a nome dell'Unione europea, il 17 giugno 2010, l’accordo tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti («l’accordo»), fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)

L’accordo istituisce un comitato misto che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione dell’Unione in questo caso.

(3)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno quindi concludere l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato l’accordo tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti («l’accordo»).

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (4).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’accordo, è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addi 18 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)  GU L 308 del 24.11.2010, pag. 1.

(2)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


ACCORDO

tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti

L’UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l’Unione»,

e

LA GEORGIA,

di seguito denominate le «parti»,

DESIDEROSE di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini della Georgia,

RIBADENDO l’intenzione di istituire un regime di spostamenti senza obbligo del visto per i propri cittadini quale obiettivo di lungo termine, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza,

TENENDO PRESENTE che dal 1o giugno 2006 sono esenti dall’obbligo del visto tutti i cittadini dell’Unione che si recano in Georgia per un periodo massimo di 90 giorni o che transitano per il territorio della Georgia,

RICONOSCENDO che se la Georgia reintroduce l’obbligo del visto per i cittadini dell’Unione o per determinate categorie di cittadini dell’Unione, a questi si applicano automaticamente, per reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Georgia,

TENENDO PRESENTE che l’obbligo del visto può essere reintrodotto unicamente per tutti i cittadini dell’Unione o per determinate categorie di cittadini dell’Unione,

RICONOSCENDO che la facilitazione del visto non deve agevolare l’immigrazione irregolare, e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda riguardo all’area di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull’acquis integrato di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, acclusi al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano né al Regno Unito né all’Irlanda,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e campo d’applicazione

1.   Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio dei visti ai cittadini della Georgia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

2.   Se la Georgia reintroduce l’obbligo del visto per i cittadini di tutti gli Stati membri o per determinate categorie di cittadini di tutti gli Stati membri, a questi si applicano automaticamente, per reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Georgia.

Articolo 2

Clausola generale

1.   Le facilitazioni del visto previste dal presente accordo si applicano ai cittadini della Georgia solo se gli stessi non sono esenti dall’obbligo del visto in virtù delle leggi e dei regolamenti dell’Unione o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2.   Le questioni non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Georgia o degli Stati membri o dal diritto dell’Unione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

a)

«Stato membro» qualsiasi Stato membro dell’Unione, ad eccezione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito;

b)

«cittadino dell’Unione» qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);

c)

«cittadino della Georgia» qualsiasi persona in possesso della cittadinanza georgiana conformemente al diritto nazionale della Georgia;

d)

«visto» autorizzazione rilasciata da uno Stato membro per consentire il transito o un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni dalla data del primo ingresso nel territorio degli Stati membri;

e)

«persona regolarmente soggiornante» qualsiasi cittadino della Georgia autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa dell’Unione o del diritto nazionale.

Articolo 4

Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1.   Per le seguenti categorie di cittadini della Georgia, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:

a)

per i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta della persona ospitante;

b)

per i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative:

una lettera emessa da un’autorità della Georgia attestante che il richiedente è membro della delegazione in viaggio verso il territorio degli Stati membri per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;

c)

per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;

d)

per le persone che viaggiano per motivi di salute e i necessari accompagnatori:

un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di ricevere cure mediche presso quell’istituto e di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;

e)

per i giornalisti e le persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale:

un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato o un accompagnatore a titolo professionale, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro o è finalizzato ad assistere a tale attività;

f)

per i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali o comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

g)

per gli uomini d’affari e i rappresentanti di organizzazioni di categoria:

una richiesta scritta della persona giuridica, della società o dell’organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali e locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri, vistata dalla Camera statale di registrazione della Georgia;

h)

per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o ad altri eventi analoghi che si svolgono nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell’interessato all’evento;

i)

per i rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione in questione e il certificato con il quale un’autorità statale conferma l’esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;

j)

per i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante a partecipare a dette attività;

k)

per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri verso i territori degli Stati membri con veicoli immatricolati in Georgia:

una richiesta scritta della società nazionale o dell’associazione dei trasportatori della Georgia di trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

l)

per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città o delle autorità municipali;

m)

per le persone in visita a cimiteri militari o civili:

un documento ufficiale attestante l’esistenza e la conservazione della tomba e il vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente e la persona sepolta.

2.   La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare:

a)

per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del passaporto, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e eventualmente nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;

b)

per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;

c)

per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché

se la richiesta è emessa da un’organizzazione o da un’autorità: nome e funzione della persona che firma la richiesta;

se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.

3.   Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa degli Stati membri.

Articolo 5

Rilascio dei visti per ingressi multipli

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di cittadini:

a)

coniugi, figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico e genitori in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare di tali cittadini;

b)

membri di governi nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo del visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;

c)

membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative.

2.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per ingressi multipli:

a)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero ad eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b)

rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

c)

liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si recano periodicamente negli Stati membri;

d)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano periodicamente negli Stati membri;

e)

studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad attività di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

f)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e da autorità municipali;

g)

persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori;

h)

giornalisti e persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale;

i)

uomini d’affari e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano periodicamente negli Stati membri;

j)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

k)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri verso i territori degli Stati membri con veicoli immatricolati in Georgia.

3.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli con validità di un anno conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato membro visitato e che i motivi per richiedere un visto per ingressi multipli siano ancora validi.

4.   La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6

Diritti per il trattamento delle domande di visto

1.   I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini della Georgia ammontano a 35 EUR.

Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

Ove reintroduca l’obbligo del visto per i tutti cittadini dell’Unione, la Georgia non potrà esigere diritti superiori a 35 EUR ovvero all’importo convenuto se i diritti sono rivisti in conformità della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

2.   Nel caso in cui cooperino con un fornitore esterno di servizi, gli Stati membri possono esigere diritti per servizi addizionali. Detti diritti sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda direttamente ai rispettivi consolati.

3.   Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di cittadini:

a)

pensionati;

b)

bambini di età inferiore a 12 anni;

c)

membri di governi nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo del visto in virtù del presente accordo;

d)

disabili ed eventuali accompagnatori;

e)

parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri;

f)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, devono partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero ad eventi organizzati nel territorio degli Stati membri dell’UE da organizzazioni intergovernative;

g)

studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;

h)

giornalisti e persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale;

i)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

j)

rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

k)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

l)

persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere cure mediche urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato.

Articolo 7

Durata della procedura di domanda di visto

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2.   In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3.   In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Articolo 8

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell’Unione e i cittadini della Georgia che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Georgia o degli Stati membri possono uscire da quel territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Georgia, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9

Casi eccezionali di proroga del visto

Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno in relazione ad un visto rilasciato ad un cittadino della Georgia sono prorogati qualora l’autorità competente di uno Stato membro ritenga che il titolare del visto abbia dimostrato l’esistenza di motivi di forza maggiore o di natura umanitaria che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato. Tale proroga è concessa a titolo gratuito.

Articolo 10

Passaporti diplomatici

1.   I cittadini della Georgia titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2.   Le persone di cui al primo paragrafo possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 11

Validità territoriale dei visti

Nel rispetto della normativa sulla sicurezza nazionale degli Stati membri e dei regolamenti dell’Unione in materia di visti a validità territoriale limitata, i cittadini della Georgia possono viaggiare all’interno del territorio degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione.

Articolo 12

Comitato misto di gestione dell’accordo

1.   Le parti istituiscono un comitato misto di esperti («il comitato»), composto di rappresentanti dell’Unione e della Georgia. L’Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.

2.   Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

controlla l’applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie in relazione all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Connessioni tra il presente accordo e gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Georgia

Sin dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Georgia, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 14

Clausole finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l’ultima parte notifica all’altra l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra l’Unione europea e la Georgia, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

4.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5.   Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2010, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

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ALLEGATO

PROTOCOLLO DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS DI SCHENGEN

Gli Stati membri che sono vincolati dall’acquis di Schengen ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Conformemente alla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (1) sono stati adottati provvedimenti armonizzati al fine di semplificare il transito dei titolari di un visto Schengen o di un permesso di soggiorno Schengen nel territorio degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen.


(1)  GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 10 SUI PASSAPORTI DIPLOMATICI

L’Unione europea può invocare la sospensione parziale dell’accordo e in particolare dell’articolo 10, conformemente alla procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 5, dell’accordo qualora l’altra parte abusi nell’applicare l’articolo 10 ovvero ove l’applicazione del suddetto articolo costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica.

In caso di sospensione dell’articolo 10, entrambe le parti avviano consultazioni in seno al comitato misto istituito dall’accordo al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.

In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici, inserendovi in particolare gli identificatori biometrici. Per quanto riguarda l’Unione europea, questa sicurezza è garantita in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (1).


(1)  GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARMONIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA

Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, le parti dell’accordo prendono in considerazione la possibilità di applicare le seguenti misure:

redigere informazioni generali per i richiedenti il visto sulle procedure e le condizioni relative alle domande di visto, ai visti e alla validità dei visti rilasciati,

l’Unione europea stila un elenco dei requisiti minimi affinché i richiedenti georgiani ricevano informazioni di base coerenti ed uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su internet, ecc.).

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti prendono atto che l’accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari del Regno di Danimarca.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della Georgia concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO E ALL’IRLANDA

Le parti prendono atto che l’accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell’Irlanda.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell’Irlanda e della Georgia concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea e l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

È di conseguenza auspicabile che le autorità di Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein e della Georgia concludano quanto prima accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra l’Unione e la Georgia.

DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI

L’Unione europea ha preso atto del suggerimento della Georgia di intendere in senso più esteso il concetto di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio dei visti e dell’importanza che la Georgia ascrive alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.

Per favorire la mobilità di un maggiore numero di persone aventi legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e rispettivi figli) con i cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nei territori degli Stati membri, l’Unione europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste dall’acquis per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni dai diritti per il trattamento delle domande ed eventualmente rilasciando visti per ingressi multipli.

DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA SULLA SOSPENSIONE DELL’ACCORDO DI FACILITAZIONE DEL VISTO

Ove, in violazione dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo, la Georgia reintroduca l’obbligo del visto per i cittadini di uno o più Stati membri dell’Unione europea o per determinate categorie di tali cittadini, l’Unione europea sospende l’applicazione dell’accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE RELATIVA AI DOCUMENTI DI VIAGGIO

Le parti convengono che, nel controllare l’applicazione dell’accordo, il comitato misto istituito in forza dell’articolo 12 del presente accordo valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell’accordo. A tal fine le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l’aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.


25.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/45


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2011

relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia

(2011/118/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2010/687/CE del Consiglio dell’8 novembre 2010 (1), ha firmato, a nome dell’Unione europea, il 17 giugno 2010 fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)

È opportuno approvare l’accordo.

(3)

L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione dell’Unione in questo caso.

(4)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia (in prosieguo «l’accordo») è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 23, paragrafo 2, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto per la riammissione istituito dall’articolo 18 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo, è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addi 18 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)  GU L 294 del 12.11.2010, pag. 9.

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo «l’Unione»,

e

LA GEORGIA,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere più efficacemente l’immigrazione irregolare;

DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Georgia o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione;

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell’Unione, dei suoi Stati membri e della Georgia derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo del 31 gennaio 1967;

TENENDO PRESENTE che, a norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Irlanda non parteciperà al presente accordo salvo notifica al riguardo conformemente al citato protocollo;

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell’ambito d’applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)   «parti contraenti»: la Georgia e l’Unione;

b)   «cittadino della Georgia»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza georgiana;

c)   «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, quale definita a fini dell’Unione;

d)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea vincolato dal presente accordo;

e)   «cittadino di paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Georgia o di uno degli Stati membri;

f)   «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;

g)   «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Georgia o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;

h)   «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla Georgia o da uno Stato membro per consentire l’ingresso o il transito nel proprio territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;

i)   «Stato richiedente»: lo Stato (Georgia o uno degli Stati membri) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 o domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;

j)   «Stato richiesto»: lo Stato (Georgia o uno degli Stati membri) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 o una domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;

k)   «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Georgia o di uno degli Stati membri incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del medesimo;

l)   «transito»: il passaggio di un cittadino di paesi terzi o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione;

m)   «zona di frontiera»: un perimetro di 5 chilometri dai territori dei porti marittimi, incluse le zone doganali, e dagli aeroporti internazionali degli Stati membri e della Georgia.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA GEORGIA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   La Georgia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratti di cittadini della Georgia.

2.   La Georgia riammette inoltre:

a)

i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro; e

b)

il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della Georgia, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o è in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro.

3.   La Georgia riammette inoltre coloro che sono stati privati della cittadinanza georgiana, che l’hanno persa o che vi hanno rinunciato, dopo essere entrati nel territorio di uno Stato membro, salvo se essi hanno quanto meno ricevuto, da questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzati.

4.   Dopo che la Georgia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente e non oltre i 3 giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il ritorno dell’interessato, valido 90 giorni. Ove la Georgia non abbia provveduto, entro 3 giorni lavorativi, a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (1).

5.   Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Georgia proroga, entro 3 giorni lavorativi, la validità del documento di viaggio o rilascia, se necessario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove la Georgia non abbia, entro 3 giorni lavorativi, provveduto a rilasciare il nuovo documento di viaggio o a prorogare la validità del documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (2).

Articolo 3

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   La Georgia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tali persone:

a)

possiedono, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o un permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Georgia; o

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio di uno Stato membro dopo aver soggiornato nel territorio della Georgia o esservi transitate.

2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale della Georgia; o

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che questi entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:

i)

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Georgia;

ii)

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni; o

iii)

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni per il rilascio del visto;

c)

lo Stato richiesto ha allontanato il cittadino di paesi terzi o l’apolide verso lo Stato di origine o verso uno Stato terzo.

3.   La Georgia, dopo aver dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, rilascia immediatamente e non oltre i 3 giorni lavorativi alla persona la cui riammissione è stata accettata un documento di viaggio per l’allontanamento. Ove la Georgia non abbia provveduto, entro 3 giorni lavorativi, a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL’UNIONE

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza della Georgia e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Georgia, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini di quello Stato membro.

2.   Uno Stato membro riammette inoltre:

a)

i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo in Georgia; e

b)

il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo in Georgia.

3.   Uno Stato membro riammette inoltre coloro che sono stati privati della cittadinanza di uno Stato membro, ovvero vi hanno rinunciato, dopo essere entrati nel territorio della Georgia, salvo se essi hanno quanto meno ricevuto, da quest’ultima, la promessa di essere naturalizzati.

4.   Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente e non oltre 3 giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido 90 giorni. Ove lo Stato membro richiesto non abbia provveduto, entro 3 giorni lavorativi, a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard della Georgia per l’allontanamento.

5.   Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato membro richiesto proroga, entro 3 giorni lavorativi, la validità del documento di viaggio o rilascia, se necessario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove lo Stato membro richiesto non abbia provveduto, entro 3 giorni lavorativi, a rilasciare il nuovo documento di viaggio o a prorogare la validità del documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard della Georgia per l’allontanamento.

Articolo 5

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza della Georgia e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Georgia, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tali persone:

a)

possiedono, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o un permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato membro richiesto; o

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della Georgia dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o esservi transitate.

2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto; o

b)

la Georgia ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che questi entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:

i)

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto;

ii)

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Georgia sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, o

iii)

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni per il rilascio del visto;

c)

lo Stato membro richiesto ha allontanato il cittadino di paesi terzi o l’apolide verso lo Stato di origine o verso uno Stato terzo.

3.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo o, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di quei documenti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all’ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paesi terzi o l’apolide in questione.

4.   Lo Stato membro richiesto, dopo aver dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, rilascia immediatamente e non oltre 3 giorni lavorativi alla persona la cui riammissione è stata accettata un documento di viaggio per l’allontanamento. Ove lo Stato membro non abbia provveduto, entro 3 giorni lavorativi, a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard della Georgia per l’allontanamento.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principi

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento della persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

2.   Ove la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio o di una carta d’identità in corso di validità, lo Stato richiedente può procedere al trasferimento senza presentare all’autorità competente dello Stato richiesto una domanda di riammissione o una comunicazione scritta, come previsto all’articolo 11, paragrafo 1.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, se una persona viene fermata nella zona di frontiera (anche aeroporti) dello Stato richiedente dopo aver attraversato irregolarmente il confine arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro 2 giorni dal fermo di tale persona (procedura accelerata).

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:

a)

gli estremi della persona da riammettere (ad esempio nomi, cognomi, data e possibilmente luogo di nascita, ultimo luogo di residenza) e, se del caso, gli estremi del coniuge e/o dei figli minorenni non sposati;

b)

nel caso dei propri cittadini, vengono indicati i mezzi di prova o di prova prima facie della cittadinanza;

c)

nel caso dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, vengono indicati i mezzi di prova o di prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi, dell’ingresso e del soggiorno irregolari;

d)

una fotografia della persona da riammettere;

e)

le impronte digitali.

2.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene inoltre:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso esplicito dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato, necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 5 del presente accordo.

4.   La domanda di riammissione può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche per via elettronica.

Articolo 8

Prove della cittadinanza

1.   La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, può essere dimostrata, in particolare, tramite i documenti elencati all’allegato 1 del presente accordo, ivi compresi i documenti scaduti da oltre 6 mesi. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Georgia riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.

2.   La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, può essere fornita, in particolare, tramite i documenti elencati all’allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Georgia riterranno accertata la cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere fornita tramite documenti falsi.

3.   Ove non sia possibile presentare alcun documento di cui agli allegati 1 o 2, oppure ove detti documenti siano insufficienti, su richiesta dello Stato richiedente come indicato sulla domanda di riammissione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto predispone quanto necessario per sentire senza indugio, al più tardi entro 4 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di riammissione, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. La procedura applicabile può essere stabilità dai protocolli di attuazione di cui all’articolo 19 del presente accordo.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Gli Stati membri e la Georgia riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

2.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, è basata, in particolare, sui mezzi di prova elencati nell’allegato 4 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene addotta la prova prima facie, gli Stati membri e la Georgia ritengono accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario.

3.   L’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita in base ai documenti di viaggio dell’interessato, i quali non rechino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non è in possesso dei documenti di viaggio, del visto o del permesso di soggiorno necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro un massimo di 6 mesi dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno. Qualora, per motivi de jure o de facto, risulti impossibile presentare la domanda in tempo, il termine è prorogato su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alla domanda di riammissione è data risposta scritta:

a)

entro 2 giorni lavorativi, se la domanda è introdotta secondo la procedura accelerata (articolo 6, paragrafo 3); o

b)

entro 12 giorni di calendario in tutti gli altri casi.

Il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

3.   Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per iscritto.

4.   Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a superarare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, prima di procedere al trasferimento di una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente notificano per iscritto alle autorità competenti dello Stato richiesto, con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

2.   Il trasporto può essere aereo o terrestre. Il trasferimento aereo non è limitato all’uso di vettori nazionali della Georgia o degli Stati membri e può essere effettuato sia tramite voli di linea che tramite voli charter, nel caso di cittadini dello Stato richiesto. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non sono necessariamente costituite da personale autorizzato dello Stato richiedente, purché si tratti di personale autorizzato dalla Georgia o da uno Stato membro.

Articolo 12

Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro un termine di 6 mesi dal trasferimento dell’interessato o di 12 mesi nel caso di cittadini di paesi terzi o apolidi, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo.

In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e vengono trasmesse tutte le informazioni disponibili circa l’identità e la cittadinanza effettive dell’interessato.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 13

Principi

1.   Gli Stati membri e la Georgia cercano di limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

2.   La Georgia autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato membro, e uno Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza della Georgia, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

3.   La Georgia o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide corre il rischio reale di essere sottoposto a torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o alla pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

b)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; o

c)

per motivi di pubblica sanità, sicurezza nazionale, ordine pubblico o attinenti ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

4.   La Georgia o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione da parte dello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paesi terzi o l’apolide.

Articolo 14

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista;

b)

gli estremi dell’interessato (ad esempio nome, cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3.

Un modulo comune per le domande di transito figura all’allegato 6 del presente accordo.

2.   Lo Stato richiesto, entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, conferma per iscritto l’ammissione allo Stato richiedente, indicando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, o lo informa che l’ammissione è rifiutata, motivando il rifiuto.

3.   In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

5.   Il transito degli interessati avviene entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta l’autorizzazione alla domanda.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 15

Costi di trasporto e di transito

Tutti i costi di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dall’interessato o da terzi.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 16

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo qualora necessario per l’attuazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della Georgia o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico è la legislazione nazionale della Georgia ovvero, quando il responsabile del trattamento è un’autorità competente di uno Stato membro, la direttiva 95/46/CE e la legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva medesima. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono esser trattati lealmente e lecitamente;

b)

i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall’autorità che li comunica e dall’autorità che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

i)

gli estremi della persona da trasferire (ad esempio nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti);

ii)

il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio);

iii)

gli scali e gli itinerari;

iv)

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o successivamente trattati;

f)

sia l’autorità che comunica i dati che l’autorità che li riceve adottano tutti i provvedimenti del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;

g)

su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;

i)

l’autorità che comunica i dati e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento dei dati.

Articolo 17

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell’Unione, degli Stati membri e della Georgia derivanti dal diritto internazionale, in particolare:

a)

dalla convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati;

b)

dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo;

c)

dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli;

d)

dalla convenzione ONU del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;

e)

dalle convenzioni internazionali sull’estradizione e sul transito;

d)

dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri, quale la convenzione sull’aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 18

Comitato misto per la riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza ai fini dell’applicazione e dell’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (in prosieguo «il comitato») incaricato in particolare di:

a)

controllare l’applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo;

c)

procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e la Georgia a norma dell’articolo 19 del presente accordo;

d)

suggerire modifiche al presente accordo e ai suoi allegati.

2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

3.   Il comitato è composto di rappresentanti dell’Unione e della Georgia.

4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su istanza di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Protocolli d’attuazione

1.   Su istanza di uno Stato membro o della Georgia, la Georgia e uno Stato membro concludono protocolli di attuazione riguardanti, tra le altre cose:

a)

la designazione di autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi;

c)

i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 4 del presente accordo;

d)

le modalità di riammissione nell’ambito della procedura accelerata; e

e)

la procedura applicabile alle audizioni.

2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all’articolo 18.

3.   La Georgia accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d’attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, su istanza di questi ultimi.

Articolo 20

Relazione con gli accordi e le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale di riammissione delle persone in posizione irregolare in vigore tra i singoli Stati membri e la Georgia o che potrebbero essere conclusi ai sensi dell’articolo 19, nella misura in cui risultino incompatibili con le disposizioni di cui al presente accordo.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al territorio della Georgia.

2.   Il presente accordo si applica al territorio dell’Irlanda solo a seguito di una notifica a tal riguardo da parte dell’Unione europea alla Georgia. Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 22

Modifiche dell’accordo

Le parti contraenti possono, di comune accordo, modificare e integrare il presente accordo. Le eventuali modifiche e integrazioni sono introdotte con protocolli separati che costituiscono parte integrante del presente accordo ed entrano in vigore secondo la procedura di cui all’articolo 23 del presente accordo.

Articolo 23

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l’ultima parte contraente notifica all’altra parte l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo si applica all’Irlanda il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

4.   Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.

Articolo 24

Allegati

Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

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(1)  Conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio dell’UE del 30 novembre 1994.

(2)  Ibidem.

ALLEGATO 1

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CITTADINANZA

(ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1)

Passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini),

carte d'identità (anche temporanee e provvisorie),

certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza.

ALLEGATO 2

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DELLA CITTADINANZA

(ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2)

Quando lo Stato richiesto è o uno Stato membro o la Georgia:

documenti di cui all'allegato 1 scaduti da oltre sei mesi,

fotocopie di tutti i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo,

patente di guida o relativa fotocopia,

certificato di nascita o relativa fotocopia,

tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia,

dichiarazioni di testimoni,

dichiarazioni rese dall'interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale,

qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell'interessato;

fogli matricolari e carte d'identità militari,

registri navali e licenze di skipper,

lasciapassare rilasciato dallo Stato richiesto.

Quando lo Stato richiesto è la Georgia:

conferma dell'identità risultante da ricerche effettuate nel sistema d'informazione visti (1),

se lo Stato membro non si avvale del sistema d'informazione visti, accertamento dell'identità tramite i registri delle domande di visto dello Stato membro interessato.


(1)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

ALLEGATO 3

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI COMPROVANTI LE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1)

Visto e/o permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto,

timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell'interessato o altre prove dell'ingresso o dell'uscita (ad esempio fotografiche).

ALLEGATO 4

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2)

Descrizione del luogo e delle circostanze in cui l'interessato è stato intercettato una volta entrato nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato medesimo,

informazioni sull'identità e/o sul soggiorno dell'interessato fornite da un'organizzazione internazionale (per esempio, ACNUR),

informazioni rese/confermate da familiari, compagni di viaggio, ecc.,

dichiarazioni dell'interessato,

informazioni da cui risulti che l'interessato si è servito di un corriere o di un'agenzia di viaggi,

dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera o da altri testimoni che possano attestare l'attraversamento della frontiera da parte dell'interessato,

dichiarazioni ufficiali rilasciate dall'interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi;

documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (ricevute d'albergo, biglietti d'appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti per il noleggio di auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l'interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto,

biglietti nominativi e/o elenco dei passeggeri di viaggi via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l'itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto.

ALLEGATO 5

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ALLEGATO 6

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DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

Le parti convengono che, ai sensi delle richiamate disposizioni, «entra direttamente» dal territorio della Georgia colui che arriva nel territorio degli Stati membri senza essere passato per un paese terzo ovvero, quando lo Stato richiesto è uno degli Stati membri, arriva nel territorio della Georgia senza essere passato per un paese terzo. Non è considerato ingresso il transito per un aeroporto di un paese terzo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la Georgia e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Georgia concluda con l'Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e la Svizzera, segnatamente in virtù dell'accordo sull'associazione di questo paese all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, entrato in vigore il 1o maggio 2008. È pertanto opportuno che la Georgia concluda con la Svizzera un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


REGOLAMENTI

25.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/66


REGOLAMENTO (UE) N. 156/2011 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2010

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo dell’accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Un nuovo protocollo (il «protocollo») dell’accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia (1) (l’«accordo») è stato siglato il 7 maggio 2010. Il protocollo conferisce alle navi UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati federati di Micronesia in materia di pesca.

(2)

Il 13 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/116/UE (2) relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo.

(3)

È necessario definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di cinque anni fissato all’articolo 13 del protocollo nonché per il periodo della sua applicazione provvisoria.

(4)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (3), se risulta che le possibilità di pesca assegnate all’Unione europea in virtù del protocollo non sono pienamente utilizzate, occorre che la Commissione ne informi gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. È opportuno fissare tale termine.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca previste nel protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

tonniere con reti a circuizione

Spagna

5 unità

Francia

1 unità

b)

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna

12 unità

2.   Fatti salvi l’accordo e il protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008.

3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 13 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)  GU L 151 del 6.6.2006, pag. 3.

(2)  Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.