ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.047.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 47

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
22 febbraio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 157/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 884/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento delle spese di intervento sostenute nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico

1

 

*

Regolamento (UE) n. 158/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Špekáčky/Špekačky (STG)]

3

 

*

Regolamento (UE) n. 159/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Spišské párky (STG)]

5

 

*

Regolamento (UE) n. 160/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Lovecký salám/Lovecká saláma (STG)]

7

 

*

Regolamento (UE) n. 161/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Liptovská saláma/Liptovský salám (STG)]

9

 

*

Regolamento (UE) n. 162/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante designazione dei centri d'intervento per il riso

11

 

 

Regolamento (UE) n. 163/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

 

Regolamento (UE) n. 164/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/119/PESC del Consiglio, del 21 febbraio 2011, relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo

18

 

 

2011/120/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2011, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 950]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/1


REGOLAMENTO (UE) N. 157/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 884/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento delle spese di intervento sostenute nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione (2) prevede che le spese per le operazioni materiali connesse all’acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti siano finanziate dal Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) in base ad importi forfettari uniformi. L’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento prevede inoltre che le spese per le operazioni materiali non necessariamente connesse all’acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti siano finanziate dal FEAGA in base ad importi forfettari o non forfettari.

(2)

A fini di chiarezza è opportuno specificare all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2006 che le spese finanziate dal FEAGA possono includere, a determinate condizioni, le spese di trasporto all’interno o all’esterno del territorio dello Stato membro o le spese di esportazione. Il finanziamento di tali spese dovrà essere soggetto ad approvazione, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3).

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 884/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2006 è aggiunta la seguente lettera c bis):

«c bis)

le spese di trasporto, all’interno o all’esterno del territorio dello Stato membro, o le spese di esportazione, in base ad importi forfettari o non forfettari, da approvare secondo la procedura stabilita dall’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

(3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


22.2.2011   

IT

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L 47/3


REGOLAMENTO (UE) N. 158/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Špekáčky»/«Špekačky» (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Špekáčky»/«Špekačky», presentata congiuntamente dalla Repubblica ceca e dalla Slovacchia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata comunicata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, detta denominazione deve essere registrata.

(3)

Non è stata richiesta la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(2)  GU C 94 del 14.4.2010, pag. 18.


ALLEGATO

Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

REPUBBLICA CECA

Špekáčky (STG)

SLOVACCHIA

Špekačky (STG)


22.2.2011   

IT

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L 47/5


REGOLAMENTO (UE) N. 159/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Spišské párky» (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 e in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Spišské párky», presentata dalla Repubblica ceca e dalla Slovacchia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata comunicata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, detta denominazione deve essere registrata.

(3)

Nella domanda è chiesta altresì la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006. È opportuno concedere tale protezione alla denominazione «Spišské párky» in quanto, non essendovi stata opposizione, non è stato dimostrato che il nome fosse utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o prodotti alimentari analoghi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Si applica la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(2)  GU C 95 del 15.4.2010, pag. 34.


ALLEGATO

Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

REPUBBLICA CECA E SLOVACCHIA

Spišské párky (STG)

L’uso del nome è riservato.


22.2.2011   

IT

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L 47/7


REGOLAMENTO (UE) N. 160/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Lovecký salám»/«Lovecká saláma» (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Lovecký salám»/«Lovecká saláma», presentata congiuntamente dalla Repubblica ceca e dalla Slovacchia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata comunicata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, detta denominazione deve essere registrata.

(3)

Non è stata richiesta la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(2)  GU C 96 del 16.4.2010, pag. 18.


ALLEGATO

Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

REPUBBLICA CECA

Lovecký salám (STG)

SLOVACCHIA

Lovecká saláma (STG)


22.2.2011   

IT

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L 47/9


REGOLAMENTO (UE) N. 161/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Liptovská saláma»/«Liptovský salám» (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Liptovská saláma»/«Liptovský salám», presentata congiuntamente dalla Repubblica ceca e dalla Slovacchia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata comunicata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, detta denominazione deve essere registrata.

(3)

Nella domanda è chiesta altresì la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006. È opportuno concedere tale protezione alla denominazione «Liptovská saláma»/«Liptovský salám» in quanto, non essendovi stata opposizione, non è stato dimostrato che il nome fosse utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o prodotti alimentari analoghi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Si applica la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(2)  GU C 103 del 22.4.2010, pag. 14.


ALLEGATO

Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

REPUBBLICA CECA

Liptovský salám (STG)

SLOVACCHIA

Liptovská saláma (STG)

L'uso del nome è riservato.


22.2.2011   

IT

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L 47/11


REGOLAMENTO (UE) N. 162/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2011

recante designazione dei centri d'intervento per il riso

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 41, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1173/2009 della Commissione (2) designa, nell'allegato B, i centri d'intervento per il riso contemplati dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 670/2009 della Commissione (3). L'allegato A di detto regolamento, in cui venivano designati i centri d'intervento per il frumento duro, è stato soppresso dal regolamento (UE) n. 1125/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, che fissa i centri d'intervento per i cereali e modifica il regolamento (CE) n. 1173/2009 (4).

(2)

Il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (5), stabilisce le condizioni da soddisfare a partire dalla campagna 2010/2011 per la designazione e il riconoscimento dei centri d'intervento per il riso e dei relativi luoghi di ammasso.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1272/2009 abroga a decorrere dal 1o settembre 2010 il regolamento (CE) n. 670/2009, relativamente al riso.

(4)

Dal 1o settembre 2010 i centri d'intervento per il riso designati in applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1234/2007 devono soddisfare le condizioni stabilite dagli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1272/2009. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1173/2009.

(5)

In conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, gli Stati membri hanno comunicato ai servizi della Commissione l'elenco dei centri d'intervento per il riso ai fini della loro designazione effettiva e l'elenco dei luoghi di ammasso collegati a detti centri, da essi riconosciuti in quanto rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla normativa dell'Unione. Alcuni Stati membri non hanno comunicato alcun centro d'intervento per il riso perché la loro produzione risicola è scarsa o perché non ritengono di avere zone risicole eccedentarie e per un periodo di tempo significativo non hanno fatto ricorso all'intervento.

(6)

Per garantire il buon funzionamento del regime d'intervento pubblico è opportuno che la Commissione designi i centri d'intervento sulla base della loro ubicazione geografica e pubblichi l'elenco degli impianti di ammasso ad essi collegati con tutte le informazioni necessarie agli operatori interessati dall'intervento pubblico.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I centri d'intervento per il riso contemplati dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1272/2009 sono designati nell'allegato del presente regolamento.

Gli indirizzi dei luoghi di ammasso collegati a ciascun centro d'intervento e le informazioni dettagliate relative ai suddetti luoghi di ammasso e ai centri d'intervento sono pubblicati su Internet (6).

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1173/2009 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 48.

(3)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 22.

(4)  GU L 318 del 4.12.2010, pag. 10.

(5)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

(6)  Gli indirizzi dei luoghi di ammasso dei centri d'intervento sono pubblicati sul sito web CIRCA della Commissione europea (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title).


ALLEGATO

Centri d'intervento per il riso

BULGARIA

Пловдив

SPAGNA

 

Cádiz

 

Córdoba

 

Sevilla

 

Zaragoza

 

Albacete

 

Ciudad Real

 

Cuenca

 

Lérida

 

Badajoz

 

Cáceres

 

Navarra

FRANCIA

 

Bouches-du-Rhône

 

Gard

GRECIA

 

Θεσσαλονίκη

 

Γιαννιτσά

 

Βόλος

 

Λαμία

UNGHERIA

 

Jász-Nagykun-Szolnok

 

Békés

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

ITALIA

Piemonte

PORTOGALLO

 

Silo de Évora

 

Silo de Cuba

ROMANIA

 

Ianca

 

Braila

 

Faurei

 

Baraganul

 

Palas

 

Cogealac

 

Movila

 

Fetesti

 

Tandarei

 

Bucu

 

Alexandria

 

Corabia

 

Carpinis


22.2.2011   

IT

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L 47/14


REGOLAMENTO (UE) N. 163/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

120,5

MA

78,2

TN

102,0

TR

109,9

ZZ

102,7

0707 00 05

JO

204,2

MK

140,7

TR

177,0

ZZ

174,0

0709 90 70

MA

46,5

TR

117,7

ZZ

82,1

0805 10 20

EG

58,1

IL

56,5

MA

56,3

TN

45,0

TR

70,2

ZZ

57,2

0805 20 10

IL

163,3

MA

88,8

TR

79,6

US

107,8

ZZ

109,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

IL

108,3

JM

73,5

MA

113,6

TR

64,8

ZZ

86,1

0805 50 10

EG

62,1

MA

49,3

TR

51,5

ZZ

54,3

0808 10 80

CA

91,7

CM

53,6

CN

107,2

MK

55,8

US

131,3

ZZ

87,9

0808 20 50

AR

120,7

CL

140,0

CN

60,2

US

122,3

ZA

107,9

ZZ

110,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


22.2.2011   

IT

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L 47/16


REGOLAMENTO (UE) N. 164/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 154/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 46 del 19.2.2011, pag. 25.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 22 febbraio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

56,59

0,00

1701 11 90 (1)

56,59

0,00

1701 12 10 (1)

56,59

0,00

1701 12 90 (1)

56,59

0,00

1701 91 00 (2)

53,60

1,39

1701 99 10 (2)

53,60

0,00

1701 99 90 (2)

53,60

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

22.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/18


DECISIONE 2011/119/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2011

relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo (1)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (2), e l’azione comune 2008/123/PESC (3) relativa alla nomina del sig. Pieter FEITH quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Kosovo.

(2)

L’11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/446/PESC (4) che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’RSUE fino al 28 febbraio 2011.

(3)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 30 aprile 2011.

(4)

L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/446/PESC è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Pieter FEITH quale RSUE per il Kosovo è prorogato fino al 30 aprile 2011.»;

2)

l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2010 al 30 aprile 2011 è pari a 1 230 000 EUR.»;

3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Per coadiuvare l’RSUE nell’attuazione del suo mandato è assegnato apposito personale che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all’efficacia dell’azione globale dell’Unione in Kosovo. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(3)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 88.

(4)  GU L 211 del 12.8.2010, pag. 36.


22.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2011

concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 950]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/120/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) nn. 451/2000 (2) e 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il bromuro di metile.

(2)

A norma dell’articolo 11 septies del regolamento (CE) n. 1490/2002 e dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, è stata adottata la decisione 2008/753/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (4).

(3)

In accordo con il notificante iniziale, un’altra persona (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, chiedendo l’applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non iscritte nel suo allegato I (5).

(4)

La domanda è stata presentata al Regno Unito, che era stato designato Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/753/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

Il Regno Unito ha valutato gli ulteriori dati forniti dal richiedente e ha elaborato una relazione supplementare. Detta relazione è stata trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione il 26 novembre 2009. L’Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato le osservazioni ricevute alla Commissione. In conformità con l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione le proprie conclusioni sul bromuro di metile il 3 novembre 2010 (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvati il 28 gennaio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al bromuro di metile.

(6)

La relazione supplementare dello Stato membro relatore e le conclusioni dell’Autorità si concentrano sugli elementi che hanno determinato la non iscrizione della sostanza. Nella fattispecie, gli effetti nocivi sulla salute dell’uomo, in particolare degli astanti, poiché l’esposizione è superiore al 100 % del livello ammissibile di esposizione dell’operatore (AOEL), e dei consumatori, poiché l’esposizione è superiore al 100 % della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). Il rapporto di riesame del bromuro di metile ha identificato ulteriori elementi preoccupanti.

(7)

Il richiedente ha presentato informazioni aggiuntive, in particolare in merito alla possibilità di ridurre l’esposizione applicando una tecnologia di ricattura. Per ridurre il rischio per i consumatori e per le specie non bersaglio, il richiedente ha limitato l’indicazione d’uso al materiale da imballaggio in legno nei contenitori.

(8)

Le informazioni aggiuntive presentate dal richiedente non hanno tuttavia consentito di eliminare tutte le preoccupazioni specifiche emerse in relazione al bromuro di metile.

(9)

In particolare, le informazioni a disposizione non hanno permesso di effettuare una valutazione quantitativa dell’esposizione degli astanti. Le informazioni a disposizione non hanno inoltre permesso di stimare i possibili livelli di concentrazione nell’aria del bromuro di metile in prossimità dei contenitori con materiale di imballaggio in legno su cui sia stato utilizzato il bromuro di metile né di completare la valutazione dei rischi per gli organismi non bersaglio. I dati forniti, inoltre, non hanno permesso di valutare il rischio dell’esposizione indiretta del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee.

(10)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità. La Commissione ha inoltre invitato il richiedente a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008. Il richiedente ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.

(11)

Nonostante le argomentazioni avanzate dal richiedente, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate in base alle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’Autorità non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti bromuro di metile possano soddisfare in generale le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(12)

Il bromuro di metile non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(13)

La decisione 2008/753/CE deve essere abrogata.

(14)

La presente decisione non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda per il bromuro di metile, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal capo II del regolamento (CE) n. 33/2008.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il bromuro di metile non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

La decisione 2008/753/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 68.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methyl bromide (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva bromuro di metile). EFSA Journal 2011;9(1):1893. [32 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.1893. Disponibile sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal.