ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.043.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 43

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
17 febbraio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 137/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 138/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese

9

 

 

Regolamento (UE) n. 139/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

26

 

 

Regolamento (UE) n. 140/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011, che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di determinati contingenti tariffari

28

 

 

Regolamento (UE) n. 141/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

29

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/106/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa all’adattamento e alla proroga del periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

31

 

 

2011/107/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2011, che modifica la decisione 2007/756/CE che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale [notificata con il numero C(2011) 665]  ( 1 )

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/1


REGOLAMENTO (UE) N. 137/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l’articolo 31, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un concime che appartenga ad un tipo di concimi elencato nell’allegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite nel regolamento possa recare l’indicazione «concime CE».

(2)

Il formiato di calcio (numero CAS 544-17-2) è un elemento nutritivo secondario impiegato come fertilizzante fogliare per la coltivazione di frutta in uno Stato membro. Si tratta di una sostanza innocua per l’ambiente e per la salute umana. Pertanto, per renderlo più facilmente disponibile agli agricoltori in tutta l’Unione, il formiato di calcio andrebbe riconosciuto quale tipo di «concime CE».

(3)

Le prescrizioni relative ai microelementi chelati e alle soluzioni di microelementi devono essere adeguate onde consentire l’impiego di più di un agente chelante, per introdurre valori comuni per il titolo minimo di microelementi solubili nell’acqua e per garantire che venga etichettato ogni agente chelante che chela almeno l’1 % del microelemento solubile nell’acqua e che è identificato e quantificato da norme EN. Per consentire agli operatori economici di smaltire le loro scorte di concimi, è necessario prevedere un periodo transitorio sufficiente.

(4)

La polvere di ossido di zinco (numero CAS 1314-13-2) è un concime a base di zinco elencato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. L’ossido di zinco in polvere presenta un rischio potenziale durante l’impiego, a causa della sua forma. Impiegandolo in una sospensione stabile in acqua è possibile evitare detto rischio. Le sospensioni di concimi a base di zinco vanno quindi riconosciute come tipo di «concime CE» che consente un impiego sicuro dell’ossido di zinco. Per consentire flessibilità di formulazione, in tali sospensioni a base d’acqua va permesso anche l’impiego di sali di zinco e di uno o più tipi di chelati di zinco.

(5)

L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003 contiene regole sulla composizione e sull’etichettatura dei concimi a base di miscele di microelementi ma dette miscele non sono ancora elencate tra i tipi di concimi di cui all’allegato I. Di conseguenza i concimi costituiti da miscele di microelementi non possono essere venduti come «concimi CE». Nell’allegato I vanno quindi inserite denominazioni del tipo di concime a base di microelementi per i concimi solidi e fluidi.

(6)

L’acido imminodisuccinico (qui di seguito «IDHA») è un agente chelante il cui impiego è autorizzato in due Stati membri in spray fogliari, per applicazioni al suolo, nelle colture idroponiche e nella fertirrigazione. Per renderlo più facilmente disponibile agli agricoltori in tutta l’Unione, l’IDHA deve essere aggiunto all’elenco degli agenti chelanti autorizzati di cui all’allegato I.

(7)

L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che il controllo dei «concimi CE» sia effettuato secondo i metodi di analisi da esso descritti. Tuttavia, taluni metodi non sono stati riconosciuti a livello internazionale. Il comitato europeo di normalizzazione ha elaborato norme EN volte a sostituire tali metodi.

(8)

I metodi convalidati pubblicati quali norme EN comprendono solitamente un’analisi di confronto (ring test, prova interlaboratorio) volta a testare la riproducibilità e la ripetibilità dei metodi analitici nei vari laboratori. Di conseguenza va operata una distinzione tra le norme EN convalidate e i metodi non convalidati, affinché si possano identificare più facilmente le norme EN che sono state oggetto di prove interlaboratorio e gli addetti al controllo possano essere informati in merito all’attendibilità statistica delle norme EN.

(9)

Per semplificare la legislazione ed agevolare le revisioni future è opportuno sostituire interamente il testo delle norme dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 2003/2003 con riferimenti alle norme EN che saranno pubblicate dal comitato europeo di normalizzazione.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

1.   L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

2.   L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Le lettere da a) a e) del punto 2 dell’allegato I si applicano dal 9 ottobre 2012 ai concimi immessi sul mercato prima del 9 marzo 2011.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1)

nella sezione D sono inserite le seguenti voci 2.1 e 2.2:

«2.1

Formiato di calcio

Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale formiato di calcio

33,6 % CaO

solubile in acqua

56 % formiato

 

Ossido di calcio

Formiato

2.2

Formiato di calcio fluido

Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di formiato di calcio

21 % CaO

solubile in acqua

35 % formiato

 

Ossido di calcio

Formiato»;

2)

la sezione E.1 è modificata come segue:

a)

nella sezione E.1.2, le voci 2 (b) e 2 (c) sono sostituite dal seguente:

«2 (b)

Chelato di cobalto

Prodotto solubile nell’acqua ottenuto per combinazione chimica del cobalto con uno o più agenti chelanti autorizzati

5 % di cobalto solubile in acqua e almeno l’80 % del cobalto solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati

Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del cobalto solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Cobalto (Co) solubile in acqua

Facoltativamente: totale cobalto (Co) chelato da agenti chelanti autorizzati

Cobalto (Co) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del cobalto solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

2 (c)

Soluzione di concime al cobalto

Soluzione acquosa dei tipi 2 (a) e/o 2 (b)

2 % di cobalto solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

(1)

i nomi degli anioni minerali

(2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del cobalto solubile nell’acqua, se presente, e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Cobalto (Co) solubile in acqua

Facoltativamente: totale cobalto (Co) chelato da agenti chelanti autorizzati

Cobalto (Co) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del cobalto solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea»;

b)

Nella sezione E.1.3, le voci 3 (d) e 3 (f) sono sostituite dal seguente:

«3 (d)

Chelato di rame

Prodotto solubile nell’acqua ottenuto per combinazione chimica del rame con uno o più agenti chelanti autorizzati

5 % di rame solubile in acqua e almeno l’80 % del rame solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati

Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del rame solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Rame (Cu) solubile in acqua

Facoltativamente: totale rame (Cu) chelato da agenti chelanti autorizzati

Rame (Cu) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del rame solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

3 (f)

Soluzione di concime al rame

Soluzione acquosa dei tipi 3 (a) e/o 3 (d)

2 % di rame solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

(1)

i nomi degli anioni minerali

(2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del rame solubile nell’acqua, se presente, e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Rame (Cu) solubile in acqua

Facoltativamente: totale rame (Cu) chelato da agenti chelanti autorizzati

Rame (Cu) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del rame solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea»;

c)

nella sezione E.1.4, le voci 4 (b) e 4 (c) sono sostituite dal seguente:

«4 (b)

Chelato di ferro

Prodotto solubile nell’acqua ottenuto per combinazione chimica del ferro con uno o più agenti chelanti autorizzati

5 % di ferro solubile in acqua, la cui frazione chelata è pari almeno all’80 %, e di cui almeno il 50 % è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati

Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del ferro solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Ferro (Fe) solubile in acqua

Facoltativamente: totale ferro (Fe) chelato da agenti chelanti autorizzati

Ferro (Fe) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del ferro solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

4 (c)

Soluzione di concime a base di ferro

Soluzione acquosa dei tipi 4 (a) e/o 4 (b)

2 % di ferro solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

(1)

i nomi degli anioni minerali

(2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del ferro solubile nell’acqua, se presente, e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Ferro (Fe) solubile in acqua

Facoltativamente: totale ferro (Fe) chelato da agenti chelanti autorizzati

Ferro (Fe) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del ferro solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea»;

d)

nella sezione E.1.5, le voci 5 (b) e 5 (e) sono sostituite dal seguente:

«5 (b)

Chelato di manganese

Prodotto solubile nell’acqua ottenuto per combinazione chimica del manganese con uno o più agenti chelanti autorizzati

5 % di manganese solubile in acqua e almeno l’80 % del manganese solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati

Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del manganese solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Manganese (Mn) solubile in acqua

Facoltativamente: totale manganese (Mn) chelato da agenti chelanti autorizzati

Manganese (Mn) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del manganese solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

5 (e)

Soluzione di concime a base di manganese

Soluzione acquosa dei tipi 5 (a) e/o 5 (b)

2 % di manganese solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

(1)

i nomi degli anioni minerali

(2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del manganese solubile nell’acqua, se presente, e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Manganese (Mn) solubile in acqua

Facoltativamente: totale manganese (Mn) chelato da agenti chelanti autorizzati

Manganese (Mn) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % del manganese solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea»;

e)

nella sezione E.1.7, le voci 7 (b) e 7 (e) sono sostituite dal seguente:

«7 (b)

Chelato di zinco

Prodotto solubile nell’acqua ottenuto per combinazione chimica dello zinco con uno o più agenti chelanti autorizzati

5 % di zinco solubile in acqua e almeno l’80 % dello zinco solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati

Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % dello zinco solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Zinco (Zn) solubile in acqua

Facoltativamente: totale zinco (Zn) chelato da agenti chelanti autorizzati

Zinco (Zn) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % dello zinco solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

7 (e)

Soluzione di concime a base di zinco

Soluzione acquosa dei tipi 7 (a) e/o 7 (b)

2 % di zinco solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

(1)

i nomi degli anioni minerali

(2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % dello zinco solubile nell’acqua, se presente, e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Zinco (Zn) solubile in acqua

Facoltativamente: totale zinco (Zn) chelato da agenti chelanti autorizzati

Zinco (Zn) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % dello zinco solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea»;

f)

nella sezione E.1.7. è aggiunta la seguente voce 7 (f):

«7 (f)

Sospensione di concime a base di zinco

Prodotto ottenuto per sospensione del tipo 7 (a) e/o 7 (c) e/o dei tipi 7 (b) in acqua

20 % totale di zinco

La denominazione deve contenere:

(1)

nome(i) degli anioni

(2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % dello zinco solubile nell’acqua, se presente, e che può essere identificato e quantificato da una norma europea

Zinco totale (Zn)

Zinco (Zn) solubile in acqua, se presente

Zinco (Zn) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l’1 % dello zinco solubile nell’acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea»;

3)

la sezione E.2 è modificata come segue:

a)

il titolo della sezione E.2 è sostituito dal seguente testo:

«E.2.   Titolo minimo di microelementi in percentuale del peso del concime; tipi di concime a base di miscele di microelementi»;

b)

il titolo della sezione E.2.1 è sostituito dal seguente testo:

«E.2.1.   Titolo minimo di microelementi nelle miscele solide o fluide di concimi a base di microelementi, percentuale del peso del concime»;

c)

nella sezione E.2.1, le due frasi dopo la tabella sono soppresse;

d)

il titolo della sezione E.2.2 è sostituito dal seguente testo:

«E.2.2.   Titolo minimo di microelementi nei concimi CE per l’apporto di elementi nutritivi primari e/o secondari contenenti microelementi applicabili al suolo, percentuale del peso del concime»;

e)

il titolo della sezione E.2.3 è sostituito dal seguente testo:

«E.2.3.   Titolo minimo di microelementi nei concimi CE per l’apporto di elementi nutritivi primari e/o secondari contenenti microelementi da nebulizzare sul fogliame, percentuale del peso del concime»;

f)

è aggiunta la seguente sezione E.2.4:

«E.2.4.   Miscele solide o fluide di concimi a base di microelementi

N.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo di microelementi (percentuale del peso)

Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi

Altri requisiti

Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo

Elementi il cui titolo deve essere dichiarato

Forme e solubilità degli elementi nutritivi

Altri criteri

1

2

3

4

5

6

1

Miscela di microelementi

Prodotto ottenuto attraverso la miscelazione di due o più concimi del tipo E.1

Totale microelementi: 5 %, in massa, del concime

Singolo microelemento conformemente alla sezione E.2.1

La denominazione deve contenere:

(1)

i nomi degli anioni minerali, se presenti

(2)

i nomi degli agenti chelanti autorizzati, se presenti

Contenuto totale di ogni elemento nutritivo

Contenuto di ogni elemento nutritivo solubile in acqua, se presente

Microelementi chelati da agenti chelanti autorizzati, se presenti

2

Miscela fluida di microelementi

Prodotto ottenuto attraverso dissoluzione e/o sospensione di due o più concimi del tipo E.1 in acqua

Totale microelementi: 2 %, in massa, del concime

Singolo microelemento conformemente alla sezione E.2.1

La denominazione deve contenere:

(1)

i nomi degli anioni minerali, se presenti

(2)

i nomi degli agenti chelanti autorizzati, se presenti

Contenuto totale di ogni elemento nutritivo

Contenuto di ogni elemento nutritivo solubile in acqua, se presente

Microelementi chelati da agenti chelanti autorizzati, se presenti»;

4)

nella sezione E.3.1 è aggiunta la seguente voce:

«Acido imminodisuccinico

IDHA

C8H11O8N

131669-35-7».


ALLEGATO II

L’allegato IV, sezione B, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1)

la voce «Metodo 2.6.2» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.6.2

Determinazione dell’azoto totale nei concimi contenenti azoto solamente in forma nitrica, ammoniacale ed ureica mediante due metodi differenti

EN 15750: Concimi. Determinazione dell’azoto totale nei concimi contenenti azoto solamente in forma nitrica, ammoniacale ed ureica mediante due metodi differenti.

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

2)

è aggiunto il seguente metodo 2.6.3:

«Metodo 2.6.3

Determinazione dei condensati di urea mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) — Isobutilidendiurea e crotonilidendiurea (metodo A) e oligomeri di metilenurea (metodo B)

EN 15705: Concimi. Determinazione dei condensati di urea mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC). Isobutilidendiurea e crotonilidendiurea (metodo A) e oligomeri di metilenurea (metodo B).

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

3)

è inserito il seguente titolo del metodo 5:

«Biossido di carbonio»

4)

è aggiunto il seguente metodo 5.1:

«Metodo 5.1

Determinazione del biossido di carbonio — parte I: metodo per concimi solidi

EN 14397-1: Concimi e correttivi calcici e/o magnesiaci. Determinazione del biossido di carbonio parte I: metodo per concimi solidi.

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

5)

la voce «Metodo 8.9» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 8.9

Determinazione del contenuto di solfati utilizzando tre metodi differenti

EN 15749: Concimi. Determinazione del contenuto di solfati utilizzando tre metodi differenti.

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»


17.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/9


REGOLAMENTO (UE) N. 138/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2011

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 20 maggio 2010 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (RPC o «paese interessato»).

(2)

Il procedimento antidumping è stato aperto in seguito a una denuncia presentata in data 6 aprile 2010 da Saint-Gobain Vertex s.r.o., Tolnatex Fonalfeldolgozo es Muszakiszovetgyarto, Valmieras «Stikla Skiedra» AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH («i denunzianti»), che rappresentano una parte ragguardevole, in questo caso superiore al 25 %, della produzione totale dell’Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. La denuncia conteneva prove prima facie del dumping praticato per questo prodotto e del grave pregiudizio che ne è derivato, ritenute sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento.

2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i denunzianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC, i rappresentanti della RPC e gli importatori e gli utilizzatori noti. La Commissione ha inoltre informato i produttori degli Stati Uniti d'America (USA), di Canada, Croazia, Turchia e Thailandia, in quanto questi paesi sono stati presi in considerazione come possibili paesi di riferimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(4)

In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, di importatori e di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a un campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, come previsto dall'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori noti della RPC, gli importatori e i produttori dell’Unione sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, come specificato nell’avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività relative al prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010. Sono state anche consultate le autorità della RPC.

(5)

Per il campionamento sono pervenute sedici risposte da produttori esportatori della RPC rappresentanti l'86 % delle importazioni nel periodo dell'inchiesta, come definito nel considerando seguente. Il livello di cooperazione è stato quindi considerato elevato.

(6)

Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione selezionato è composto da due produttori esportatori individuali e da un gruppo di produttori esportatori costituito da quattro società collegate, che rappresentano il 42 % delle importazioni verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta (PI), come definito al considerando 13. Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate e le autorità della RPC sono state consultate sulla selezione del campione e non hanno sollevato obiezioni.

(7)

Quanto all'industria dell'Unione, dodici produttori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Su questa base, la Commissione ha selezionato un campione composto dai quattro maggiori produttori dell'Unione in termini di vendite e di produzione, rappresentanti il 70 % del totale delle vendite dell'industria dell'Unione, come definita al considerando 59.

(8)

Solo quattro importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste entro il termine indicato nell'avviso di apertura. Pertanto, si è deciso che non era necessario un campionamento per gli importatori indipendenti.

(9)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione di chiedere, ove lo desiderassero, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato loro i relativi moduli di richiesta. Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno chiesto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il TEM o in subordine il TI, nel caso in cui dall'inchiesta fosse risultato che non soddisfacevano le condizioni necessarie per ottenere il TEM. Inoltre, un produttore esportatore costituito da un gruppo di società collegate, che non è stato incluso nel campione, ha chiesto un esame individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

(10)

La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori del campione, oltre che al produttore esportatore non incluso nel campione che aveva chiesto un esame individuale, ai quattro produttori dell'Unione del campione, ai quattro importatori indipendenti che hanno collaborato e a tutti gli utilizzatori noti dell'Unione. Questionari sono stati inviati anche ai produttori degli Stati Uniti, paese di riferimento proposto, come indicato nell'avviso di apertura, e ai produttori di altri possibili paesi di riferimento. Hanno risposto al questionario i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione e il produttore che ha collaborato che ha chiesto un esame individuale, un produttore degli Stati Uniti e un produttore del Canada, considerato paese di riferimento come indicato al considerando 43, tutti i produttori dell'Unione compresi nel campione e quattro importatori indipendenti. Nessun utilizzatore ha comunicato informazioni alla Commissione o si è manifestato nel corso dell'inchiesta.

(11)

La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l'analisi del TEM/TI e della determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio risultante e dell'interesse dell'Unione e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori esportatori della RPC

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd

Grand Composite Group, costituito da:

Grand Composite Co. Ltd

Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd

Ningbo Grand Industrial Co. Ltd

b)

Produttori dell’Unione

Saint Gobain Vertex s.r.o, Repubblica ceca

Tolnatex Fonalfeldolgozo es Muszakiszovetgyarto, Ungheria

Vitrulan Technical Textiles GmbH, Germania

Valmieras Stikla Skiedra AS, Lettonia

c)

Importatori indipendenti

Masterplast, Ungheria

(12)

Al fine di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese a cui non potesse essere concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, è stata effettuata una visita di verifica, per determinare il valore normale in base ai dati relativi al Canada, utilizzato come paese di riferimento, presso la seguente società:

d)

Produttore nel paese di riferimento

Saint Gobain Technical Fabrics, Midland, Canada

3.   Periodo dell’inchiesta

(13)

L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell'inchiesta» o PI). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(14)

Il prodotto in esame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 e ex 7019 90 99.

(15)

I tessuti a maglia aperta sono costituiti da filati di fibra di vetro ed esistono in maglie di diverse dimensioni e in diversi pesi a metro quadrato. Sono principalmente utilizzati come materiale di rinforzo nel settore della costruzione (isolamento termico esterno, rinforzo del marmo o del suolo, riparazione di muri).

(16)

Dopo l'apertura un produttore esportatore della RPC che produce dischi in fibra di vetro ha chiesto se quel tipo di prodotto fosse incluso nella definizione del prodotto. L'industria dell'Unione è stata consultata e ha espresso il parere che tali dischi possono essere considerati come prodotto a valle e quindi non rientrano necessariamente nella definizione del prodotto. Poiché in questa fase del procedimento le informazioni di cui dispone la Commissione non permettono ancora una conclusione definitiva per quanto riguarda le caratteristiche di base, è stato deciso di considerare provvisoriamente i dischi in fibra di vetro come facenti parte del prodotto in esame, in attesa di raccogliere altre informazioni e osservazioni di parti interessate nel corso dell'inchiesta.

2.   Prodotto simile

(17)

È stato accertato che i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta prodotti e venduti sul mercato interno della RPC e sul mercato interno del Canada, paese utilizzato provvisoriamente come paese di riferimento, e quelli prodotti e venduti nell'Unione dai produttori dell'Unione hanno essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Metodologia generale

(18)

La metodologia generale esposta qui di seguito è stata applicata per stabilire se i produttori esportatori della RPC che hanno collaborato operassero o no in dumping.

2.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(19)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del predetto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento. Per comodità di riferimento tali criteri sono riportati di seguito in forma sintetica:

1)

le decisioni commerciali delle imprese devono essere prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi devono riflettere i valori di mercato;

2)

le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e applicabili in ogni caso, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;

3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

le leggi in materia fallimentare e di proprietà devono garantire certezza del diritto e stabilità;

5)

le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.

(20)

Nella presente inchiesta, tutti i produttori esportatori costituenti il campione hanno chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento.

(21)

Per tutti i produttori esportatori inclusi nel campione sopra menzionati la Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato le informazioni contenute nei moduli di richiesta di TEM e tutte le altre informazioni ritenute necessarie presso le sedi delle seguenti società:

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd

Grand Composite Group, costituito da:

Grand Composite Co., Ltd

Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

Ningbo Grand Industrial Co., Ltd

La quarta società del gruppo di società collegate incluso nel campione ha sede nelle Isole Vergini britanniche e perciò non è stata presa in considerazione nella valutazione relativa al TEM.

(22)

L'inchiesta ha inizialmente accertato che due produttori esportatori della RPC inclusi nel campione soddisfacevano tutti i criteri per la concessione del TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, mentre il terzo produttore esportatore del campione, costituito da un gruppo di società collegate, non soddisfaceva il secondo criterio per quanto riguarda i principi contabili internazionali. In particolare, si è constatato che alcuni costi, ricavi e conti non riflettevano esattamente la reale situazione finanziaria delle società del gruppo. Inoltre, l'incompletezza dei conti non era menzionata nella relazione del revisore.

(23)

La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati relativi al TEM ai produttori esportatori interessati della RPC e ai denunzianti. Inoltre è stata data loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentiti in presenza di particolari motivi.

(24)

Dopo la comunicazione delle conclusioni relative al TEM sono pervenute osservazioni solo dal gruppo di produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM. Tuttavia, queste osservazioni non sono state tali da modificare le suddette conclusioni, dato che non hanno confutato le carenze riscontrate, ma hanno fornito spiegazioni generali circa il fatto che una sola persona privata controllava l'intero gruppo e che le società del gruppo erano in una fase transitoria del processo di integrazione delle loro attività.

(25)

Poco prima delle visite di verifica del dumping, alla Commissione sono pervenute alcune denunce, in un caso col sostegno di una documentazione riguardante i due produttori esportatori della RPC a cui era stato inizialmente proposto di concedere il TEM. Le denunce sono state esaminate durante le visite di verifica del dumping.

(26)

Nella denuncia ricevuta era espressamente affermato che il primo produttore esportatore aveva fornito nella sua richiesta di TEM e durante la visita di verifica per il TEM un atto costitutivo falsificato. Alla Commissione è stata fornita copia dell'atto costitutivo presentato come autentico e del corrispondente contratto di joint venture tra gli azionisti della società. Durante la visita di verifica del dumping, il produttore esportatore ha fornito una copia autenticata del proprio atto costitutivo registrato presso l'autorità locale, che è risultato identico al documento non datato fornito dalla società nella sua richiesta di TEM e durante la visita in loco.

(27)

Il confronto di questo documento con quello ricevuto dalla Commissione di cui ai considerando 25 e 26 ha rivelato differenze nelle date, nelle parti in causa e in alcune disposizioni riguardanti restrizioni per le assunzioni di manodopera. Altre differenze sono emerse per quanto riguarda le restrizioni delle vendite dal confronto tra il contratto di joint venture presentato con la richiesta di MET della società e quello ricevuto dalla Commissione.

(28)

A questo produttore esportatore è stata inviata una lettera con la quale è stato informato che queste informazioni potevano giustificare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e gli è stato chiesto di presentare le sue osservazioni. La risposta del produttore esportatore non ha fornito sulle differenze spiegazioni sufficienti a eliminare i dubbi sull'autenticità dei documenti iniziali e delle informazioni fornite dal produttore esportatore nella sua richiesta di TEM.

(29)

Per il secondo produttore esportatore la denuncia ricevuta menzionava espressamente bilanci certificati falsificati. Questa denuncia è stata esaminata in loco e sono state riscontrate discrepanze per i saldi riportati dal bilancio 2006 non sottoposto a revisione al primo rendiconto finanziario sottoposto a revisione del 2007. Inoltre, nei registri della società non sono state iscritte per gli anni 2007 e 2008 uscite per spese di revisione.

(30)

Anche a questo produttore esportatore è stata inviata una lettera, con la quale è stato informato delle discordanze riscontrate in loco ed è stato invitato a presentare le sue osservazioni. Il produttore esportatore è stato anche informato del fatto che queste nuove risultanze potevano giustificare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. La risposta del produttore esportatore non ha fornito nuove informazioni che potessero eliminare i dubbi sull'esattezza e la completezza dei dati presentati nel proprio rendiconto finanziario. Al contrario, nella sua replica, il produttore esportatore ha ammesso l'esistenza di due diverse serie di conti con dati diversi per il 2006 e che i conti per il 2007 e il 2008 contenevano errori non segnalati dal revisore.

(31)

Sulla base delle nuove risultanze di cui sopra si è ritenuto che il primo produttore esportatore abbia fornito nel corso dell'inchiesta informazioni fuorvianti. Si è di conseguenza deciso di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e di rovesciare la proposta originaria di concedere il TEM.

(32)

Per il secondo produttore esportatore si è deciso di rifiutare il TEM, in quanto non è risultato soddisfatto il secondo criterio previsto per la valutazione del TEM.

3.   Trattamento individuale (TI)

(33)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni di tale articolo viene stabilito, se del caso, un dazio unico per l’intero paese, salvo nei casi in cui le società siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti,

i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente,

la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o deve essere dimostrato che la società è sufficientemente libera dall’ingerenza dello Stato,

le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato,

l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(34)

I tre produttori esportatori del campione che hanno chiesto il TEM hanno chiesto anche il TI qualora fosse loro rifiutato il TEM. Sulla base delle risultanze di cui sopra, è stato applicato al primo produttore esportatore l'articolo 18 del regolamento di base e gli è stato quindi rifiutato il TI. Il secondo produttore esportatore è risultato rispondere alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base ed è stato perciò possibile concedergli il TI.

(35)

Al terzo produttore esportatore (gruppo di società), che è risultato non soddisfare i criteri per il TEM, si è deciso di concedere il TI perché è stato accertato che la società soddisfa le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(36)

In base alle informazioni disponibili, è stato stabilito provvisoriamente che i due seguenti produttori esportatori della RPC inclusi nel campione soddisfano tutti i requisiti per il TI di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base:

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

Grand Composite Group, costituito da:

Grand Composite Co., Ltd

Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

Ningbo Grand Industrial Co., Ltd

4.   Esame individuale

(37)

Il gruppo di società collegate non incluso nel campione che ha chiesto un esame individuale ha anche chiesto il TEM o il TI qualora l'inchiesta stabilisse che non erano soddisfatte le condizioni per il TEM, e ha presentato il modulo di richiesta entro il termine stabilito.

(38)

Le informazioni fornite nel modulo di richiesta di TEM dalla società che ha chiesto un esame individuale non sono state verificate. L'esame avverrà in un secondo tempo.

5.   Valore normale

a)   Scelta del paese di riferimento

(39)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.

(40)

Nell'avviso di apertura la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti come paese di riferimento per la determinazione del valore normale per la RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.

(41)

Quattro produttori esportatori che hanno collaborato hanno dichiarato che gli Stati Uniti non sarebbero un paese di riferimento appropriato, perché i filati di fibre di vetro che vi sono utilizzati e che sono la principale materia prima per la produzione del prodotto in esame sono di un tipo diverso da quello utilizzato dai produttori esportatori cinesi, più costoso. Essi hanno inoltre proposto di considerare invece come paesi di riferimento la Turchia e la Thailandia, perché i produttori del prodotto in esame in questi due paesi utilizzano lo stesso tipo di filati di fibre di vetro utilizzato dai produttori esportatori cinesi.

(42)

La Commissione ha quindi esaminato se la scelta di altri paesi come paese di riferimento fosse ragionevole e ha inviato questionari ai produttori del prodotto in esame di Canada, Croazia, Turchia e Thailandia. Solo uno dei produttori del prodotto in esame negli Stati Uniti e l'unico produttore del Canada hanno risposto ai questionari.

(43)

I mercati del Canada e degli Stati Uniti sono stati esaminati per determinare la loro idoneità a essere utilizzati come paese di riferimento. Per quanto riguarda il Canada, anche se c'è un solo produttore del prodotto in esame, si è constatato che esiste un mercato aperto senza alcun dazio all'importazione e che la concorrenza sul mercato è assicurata da consistenti importazioni del prodotto in esame da diversi paesi terzi. Inoltre, è risultato che il produttore canadese fabbrica tutti i tipi del prodotto in esame, a differenza del produttore statunitense che produce un solo tipo di prodotto simile, il che permette di calcolare un valore normale per ciascun tipo di prodotto in esame. L'inchiesta ha dimostrato che il Canada potrebbe provvisoriamente essere considerato un paese di riferimento appropriato ai fini della determinazione del valore normale.

(44)

I dati comunicati nella sua risposta al questionario dal produttore canadese che ha collaborato sono stati verificati in loco ed è stato accertato che si trattava di informazioni attendibili su cui ci si poteva basare per calcolare un valore normale.

(45)

Si conclude pertanto in via provvisoria che la scelta del Canada come paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

b)   Determinazione del valore normale

(46)

Come previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni verificate ricevute dal produttore del paese di riferimento, come indicato di seguito.

(47)

Le vendite del prodotto simile realizzate dal produttore canadese sul mercato interno sono risultate rappresentative in termini di volume rispetto al prodotto in esame esportato nell’Unione dai produttori esportatori che hanno collaborato.

(48)

Nel periodo dell'inchiesta le vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti sono risultate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali per tutti i tipi di prodotto simile fabbricati dal produttore canadese. Tuttavia, a causa delle differenze di qualità tra il prodotto simile prodotto e venduto in Canada e il prodotto in esame originario della RPC, è stato ritenuto più opportuno costruire il valore normale, in modo da poter tenere conto di queste differenze ed effettuare un confronto equo, come indicato al considerando 52.

(49)

Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono stati determinati sulla base dei dati del produttore canadese.

c)   Prezzi all'esportazione per i produttori esportatori cui è stato concesso il TI

(50)

Dato che due dei produttori esportatori che hanno collaborato compresi nel campione, ai quali è stato concesso il TI, hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

d)   Confronto

(51)

Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica.

(52)

Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto conto, mediante adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il valore normale è stato adeguato per tener conto delle differenze di qualità dei fattori di produzione, quali le sostanze chimiche, i materiali di rivestimento e le materie prime (tipo di vetro dei filati). Sono stati effettuati altri adeguamenti, se necessario, per le imposte indirette, i costi di trasporto, assicurazione e movimentazione, i costi accessori, i costi di imballaggio, i costi di credito e bancari e le commissioni ogniqualvolta sono risultati ragionevoli, precisi e giustificati da elementi di prova verificati.

6.   Margini di dumping

a)   Per i produttori esportatori che hanno collaborato, inclusi nel campione, ai quali è stato concesso il TI

(53)

Come previsto dall'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per i due produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, inclusi nel campione, ai quali è stato concesso il TI i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali fissati per il paese di riferimento e la media ponderata dei prezzi praticati da ogni società per le esportazioni verso l'Unione del prodotto in esame, come indicato sopra.

(54)

Sulla base di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

62,9 %

Grand Composite Co., Ltd e la società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

48,4 %

b)   Per tutti gli altri produttori esportatori

(55)

Il margine di dumping per i produttori esportatori della RPC che hanno collaborato non inclusi nel campione è stato calcolato come media dei due produttori esportatori del campione cui è stato concesso il TI, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

(56)

Per calcolare il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC che non hanno collaborato e al produttore esportatori del campione cui si è applicato l'articolo 18 del regolamento di base, il livello di collaborazione è stato dapprima stabilito confrontando il volume delle esportazioni verso l'Unione indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato con quello risultante dalle statistiche Eurostat.

(57)

Data l'elevata collaborazione all'inchiesta (le società che hanno collaborato rappresentavano l'86 % circa di tutte le importazioni dalla RPC nel PI) il margine di dumping per l'intero paese è stato stabilito in base ai margini di dumping più elevati riscontrati per i due produttori esportatori cui è stato concesso il TI.

(58)

Su questa base, il margine medio ponderato provvisorio di dumping e il livello di dumping per l'intero paese, espressi come percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non compresi nel campione (cfr. allegato I)

57,7 %

Margine residuo per i produttori esportatori che non hanno collaborato e Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd

62,9 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione dell’Unione

(59)

Durante il PI il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da 19 produttori. Questi produttori costituiscono il totale della produzione dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Dato che informazioni sono state raccolte o messe a disposizione da tutti i 19 produttori che hanno appoggiato la denuncia, questi produttori sono designati nel seguito come «l'industria dell'Unione».

(60)

Come indicato nel considerando (7), dodici produttori dell’Unione hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. È stato selezionato un campione di quattro produttori, rappresentanti il 70 % circa della produzione totale stimata dell'Unione.

2.   Consumo dell’Unione

(61)

Il consumo dell'Unione è stato calcolato in base ai dati contenuti nella denuncia, completati dai dati verificati forniti dai produttori e dagli importatori che hanno collaborato all'inchiesta. Il consumo dell'Unione è stato quindi stabilito sulla base del volume delle vendite nell'Unione del prodotto simile prodotto dall'industria dell'Unione e del volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC e da paesi terzi.

(62)

L'andamento del consumo dell'Unione è risultato il seguente:

 

2006

2007

2008

2009

PI

Consumo UE in metri quadrati

534 641 644

644 081 493

673 885 434

584 086 575

597 082 715

Indice: 2006=100

100

120

126

109

112

Fonte: dati della denuncia, dati comunicati dalle società che hanno collaborato e dati Eurostat

(63)

Il consumo del prodotto in esame e del prodotto simile nell'UE è aumentato del 12 % durante il periodo considerato. È cresciuto del 26 % tra il 2006 e il 2008 e del 17 % tra il 2008 e il 2009. Durante il PI il consumo è di nuovo leggermente aumentato. Il calo temporaneo nel 2009 può essere attribuito a una contrazione del mercato delle costruzioni.

3.   Importazioni dal paese interessato

a)   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni in dumping dal paese interessato

(64)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è aumentato del 48 % nel periodo considerato. Seguendo l'andamento dei consumi e il rallentamento del settore delle costruzioni, nel 2009 è sceso leggermente. Tuttavia, si osserva chiaramente una tendenza a lungo termine all'aumento di queste importazioni, aumento che è stato molto più netto di quello del consumo nell'Unione.

 

2006

2007

2008

2009

PI

Importazioni dalla RPC in metri quadrati

206 145 893

290 395 250

318 345 286

294 111 736

304 218 214

Indice: 2006=100

100

141

154

143

148

Fonte: Eurostat e denuncia

(65)

L'aumento dei volumi delle importazioni dalla RPC del prodotto in esame è stato accompagnato dal calo del prezzo medio delle importazioni, che è sceso del 12 % tra il 2006 e il PI.

 

2006

2007

2008

2009

PI

Prezzi (in EUR) delle importazioni dalla RPC

0,19

0,19

0,19

0,17

0,17

Indice: 2006=100

100

99

101

89

88

Fonte: Eurostat e denuncia

(66)

La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è aumentata del 32 % nel periodo considerato, con un incremento di quasi 13 punti percentuali. Nel PI le importazioni dal paese interessato hanno rappresentato una quota di mercato del 51 %.

 

2006

2007

2008

2009

PI

Quota di mercato delle importazioni cinesi

38,6 %

45,1 %

47,2 %

50,4 %

51,0 %

Indice: 2006=100

100

117

123

131

132

Fonte: Calcolo

b)   Effetto sui prezzi delle importazioni in dumping

(67)

Per analizzare l'undercutting sono stati comparati i prezzi medi di importazione dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato con i prezzi medi dei produttori dell'Unione compresi nel campione durante il PI. I prezzi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati adeguati a un livello netto franco fabbrica e comparati ai prezzi all'importazione CIF. Questi ultimi prezzi sono stati adeguati per tener conto del dazio sull'importazione e dei costi successivi all'importazione. Inoltre, date le differenze di qualità tra il prodotto in esame importato dalla RPC e il prodotto simile prodotto dall'industria dell'Unione, i prezzi delle importazioni cinesi sono stati ulteriormente adeguati per tener conto della diversa qualità. Questo adeguamento riflette differenze di parametri quali la direzione longitudinale e la direzione trasversale, la resistenza alla trazione e l'allungamento, parametri non interamente presi in considerazione nel numero di controllo del prodotto.

(68)

Tenendo conto dell'adeguamento qualità, il margine di undercutting medio ponderato espresso in percentuale dei prezzi dell'industria dell'Unione è risultato compreso tra il 29,5 % e il 30,2 % durante il PI.

4.   Situazione dell’industria dell’Unione

a)   Osservazioni preliminari

(69)

Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha proceduto a una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici aventi attinenza con la situazione dell'industria dell'Unione.

(70)

Si ricorda che, come indicato al considerando 7, la Commissione ha selezionato un campione composto dai quattro maggiori produttori dell'Unione in termini di vendite e di produzione.

(71)

Gli indicatori riferiti a dati macroeconomici, come produzione, capacità, volume delle vendite, quota di mercato ecc., si riferiscono all'insieme dell'industria dell'Unione (le tabelle seguenti hanno come fonte macrodati). Gli altri indicatori si basano su dati verificati forniti dai produttori compresi nel campione. Questi indicatori sono detti «microdati».

(72)

Nel corso dell'inchiesta è emerso che una parte delle vendite dell'industria dell'Unione è passata attraverso società collegate. Le società hanno affermato che queste operazioni dovrebbero essere trattate come vendite non collegate, perché le relazioni tra le società non erano dirette e le vendite sono avvenute in modo indipendente. Tuttavia, si è provvisoriamente deciso di escludere tali operazioni dal calcolo del margine di pregiudizio e dagli indicatori di pregiudizio, dato che la Commissione analizzerà ulteriormente queste particolari vendite. Un'eccezione è stata fatta per le vendite collegate tra due delle società del campione, per le quali il meccanismo di rivendita è stato spiegato e ha potuto essere verificato.

b)   Indicatori di pregiudizio

Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

 

2006

2007

2008

2009

PI

Produzione in metri quadrati

382 225 680

428 658 047

457 433 396

374 603 756

367 613 247

Indice: 2006=100

100

112

120

98

96

Capacità in metri quadrati

496 396 987

510 307 199

579 029 615

527 610 924

548 676 487

Indice: 2006=100

100

103

117

106

111

Utilizzazione degli impianti

77 %

84 %

79 %

71 %

67 %

Fonte: macrodati

(73)

Nel periodo considerato il volume della produzione dell’industria dell'Unione è sceso del 4 %. In generale, l'andamento della produzione ha seguito l'andamento del consumo, con un aumento negli anni 2006-2008 seguito da un netto calo nel 2009 e ancora un leggero calo durante il PI. Quindi, diversamente dal consumo, nel PI non c'è stata una ripresa della produzione dell'industria dell'Unione, che ha invece continuato a diminuire.

(74)

Il tasso di utilizzazione degli impianti dell'industria dell'Unione è sceso nel periodo considerato di 10 punti percentuali, passando dal 77 % nel 2006 al 67 % nel PI. Va però rilevato che questo può essere in parte attribuito al fatto che la capacità è leggermente aumentata a seguito di investimenti dei produttori dell'Unione.

Scorte

 

2006

2007

2008

2009

PI

Scorte di chiusura in metri quadrati

14 084 616

37 105 459

46 426 609

45 326 596

40 164 077

Indice: 2006=100

100

263

330

322

285

Fonte: macrodati

(75)

Questa tendenza coincide con il calo delle vendite e della produzione. Espresso in relazione al volume di produzione, il livello delle scorte è aumentato da meno del 4 % nel 2006 a oltre l'11 % nel PI.

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2006

2007

2008

2009

PI

Volume delle vendite in metri quadrati

308 323 107

332 203 996

338 119 822

272 575 708

274 270 229

Indice: 2006=100

100

108

110

88

89

Quota di mercato dell'industria dell'Unione

58 %

52 %

50 %

47 %

46 %

Indice: 2006=100

100

89

87

81

80

Fonte: macrodati

(76)

Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è sceso dell'11 % durante il periodo considerato, il che ha comportato una diminuzione di 12 punti percentuali della quota di mercato, che è passata dal 58 % al 46 % del consumo totale dell'Unione.

(77)

Prezzi di vendita

 

2006

2007

2008

2009

PI

Prezzi di vendita in EUR

0,39

0,42

0,41

0,39

0,38

Indice: 2006=100

100

106

105

99

97

Fonte: microdati

(78)

Durante il periodo considerato il prezzo medio delle vendite dell’industria dell'Unione a parti indipendenti nell’Unione è diminuito del 3 %. L'industria dell'Unione non ha diminuito in misura significativa i prezzi di vendita per competere con le importazioni in dumping. Questo ha però contribuito alla perdita di una rilevante quota di mercato durante tutto il periodo considerato.

Redditività

 

2006

2007

2008

2009

PI

Profitto netto al lordo delle imposte

6 %

18 %

14 %

10 %

12 %

Indice: 2006=100

100

309

234

166

212

Fonte: microdati

Investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di reperire capitali

 

2006

2007

2008

2009

PI

Investimenti (in EUR)

1 674 651

4 727 666

4 630 523

4 703 158

5 049 713

Rendimento delle attività nette

5 %

24 %

16 %

5 %

9 %

Flusso di cassa (in EUR)

11 176 326

16 454 101

15 469 513

11 883 024

14 031 017

Fonte: microdati

(79)

Come indicato al considerando 68, nel periodo considerato le importazioni cinesi sul mercato dell'Unione hanno esercitato una forte pressione sui prezzi. Tuttavia, tra il 2006 e il 2007 l'industria dell'Unione è riuscita a mantenere una buona condizione finanziaria, con un aumento della redditività dal 6 % al 18 %. Successivamente la redditività ha cominciato a diminuire, assestandosi al 12 % nel PI. Altri indicatori finanziari, come il rendimento delle attività e il flusso di cassa sono rimasti positivi. In altre parole, l'industria dell'Unione non è entrata in una competizione di prezzo aggressiva con le importazioni cinesi e ha invece avviato un processo di ristrutturazione, investendo in nuove tecnologie di produzione per migliorare la qualità dei prodotti e ridurre i costi di produzione a lungo termine. Questo ha però avuto come conseguenza una diminuzione del volume delle vendite e una perdita di quota di mercato a vantaggio dei concorrenti cinesi. Va notato che il calcolo del profitto di cui sopra non tiene conto dei costi straordinari di ristrutturazione dichiarati da alcuni dei produttori del campione. Se si tenesse conto di quei costi, la redditività dell'industria dell'Unione risulterebbe notevolmente inferiore, con ripercussioni negative sugli altri indicatori finanziari di cui sopra.

(80)

Nel periodo considerato l'industria dell'Unione è stata ancora in grado di mantenere un elevato livello di investimenti con l'obiettivo di ridurre i costi di fabbricazione e sviluppare un metodo di produzione più efficiente. Gli investimenti nel PI sono più che triplicati rispetto al dato del 2006.

(81)

La capacità di reperire capitali non è stata considerata problematica dall'industria dell'Unione durante il periodo considerato.

(82)

Occupazione, produttività e salari

 

2006

2007

2008

2009

PI

Addetti

1 492

1 431

1 492

1 247

1 180

Indice: 2006=100

100

96

100

84

79

Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

14 046

14 761

16 423

15 471

15 360

Produttività per addetto (m2)

237 853

283 882

281 761

277 954

289 066

Fonte: microdati (addetti: macrodati)

(83)

Nel periodo considerato il numero degli addetti dell’industria dell'Unione del prodotto simile è sceso notevolmente, del 21 %. Nonostante l'alto livello delle retribuzioni, a partire dal 2008 l'industria dell'Unione ha ulteriormente ridotto il costo medio del lavoro per addetto. Di conseguenza, la produttività, espressa in termini di produzione per addetto, nel corso del periodo considerato è aumentata.

c)   Entità del dumping

(84)

Dati il volume e i prezzi delle importazioni in dumping provenienti dal paese interessato, non si può considerare trascurabile l’incidenza dei margini di dumping effettivi sul mercato dell'Unione durante il PI.

5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(85)

Come risulta chiaramente dall'analisi del pregiudizio di cui sopra, durante il periodo considerato l'industria dell'Unione ha subito perdite considerevoli per quanto riguarda il volume delle vendite e della produzione, l'utilizzazione delle capacità, la quota di mercato e il numero degli addetti, che è notevolmente diminuito (del 21 %) in seguito alle ristrutturazioni messe in atto dall'industria. Pertanto, l'industria dell'Unione non ha potuto trarre vantaggio dalla crescita del mercato, che è stata interamente assorbita dalle importazioni cinesi. Infatti, l'aumento del 48 % del volume delle importazioni durante il periodo considerato è stato assai superiore all'aumento del 12 % del consumo dell'Unione.

(86)

Si ritiene che il persistere di importazioni cinesi in dumping a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione continuerà ad influenzare negativamente il volume delle vendite e quindi, inevitabilmente, la situazione economico-finanziaria dell'industria dell'Unione. Nel medio termine è prevedibile un deterioramento della redditività e di altri indicatori finanziari delle società europee.

(87)

Alla luce di quanto precede, si conclude in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(88)

Come previsto dall’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato all’industria dell’Unione un pregiudizio che possa essere definito significativo. Sono stati altresì esaminati fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping, che avrebbero potuto danneggiare l’industria dell’Unione nello stesso periodo, in modo da non attribuire alle importazioni in dumping l’eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

2.   Effetti delle importazioni in dumping

(89)

Nel periodo considerato le importazioni in dumping del prodotto in esame dalla RPC sono aumentate di quasi il 50 % e hanno conquistato una consistente quota del mercato dell'Unione. Parallelamente, si è avuto un deterioramento diretto e comparabile della situazione economica dell’industria dell’Unione, unico operatore significativo sul mercato UE, dato che le importazioni da altre fonti sono trascurabili.

(90)

Il costante aumento del volume delle importazioni in dumping è stato accompagnato da un significativo undercutting dei prezzi dell'industria dell'Unione. Nel periodo considerato il prezzo medio delle importazioni dalla RPC (desunto dalle statistiche Eurostat sulle importazioni) è stato inferiore di circa il 50 % al prezzo medio dell'industria dell'Unione. Anche dopo un adeguamento per tener conto delle differenze di qualità, i margini di undercutting calcolati per i produttori esportatori cinesi cui è stato concesso il TI erano durante il PI del 35 % circa. Si può quindi ragionevolmente concludere che le importazioni in dumping sono state all'origine di una certa depressione dei prezzi nel 2009 e nel PI, ma soprattutto della rilevante perdita di quote di mercato subita dall'industria dell'Unione durante il periodo considerato.

(91)

Poiché l’afflusso di prodotti importati in dumping, venduti a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell'Unione, è coinciso temporalmente con il calo delle vendite e della produzione dell’industria dell’Unione e con la perdita di quote di mercato, si è concluso provvisoriamente che le importazioni in dumping causano un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.

3.   Effetti di altri fattori

a)   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

 

2006

2007

2008

2009

PI

Esportazioni in m2

48 288 843

39 478 526

43 447 744

35 884 733

36 003 755

Indice: 2006=100

100

82

90

74

75

Fonte: macrodati

(92)

Durante il periodo considerato il volume delle esportazioni dell'industria dell’Unione è diminuito del 25 %, ma le esportazioni hanno rappresentato in media solo l'8 % circa del totale delle vendite. Pertanto, l'effetto della riduzione delle esportazioni sull'andamento complessivo dell'industria dell'Unione è stato piuttosto limitato.

b)   Importazioni da paesi terzi

(93)

Durante il periodo considerato le importazioni dai paesi terzi sono state trascurabili e non possono aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

c)   Effetto della crisi dell'industria della costruzione

(94)

L'impatto della crisi economica del settore edilizio appare chiaramente nei dati sui consumi a partire dal 2009. La crisi avrebbe dovuto incidere in modo simile sull'industria dell'Unione e sugli esportatori cinesi, ma l'inchiesta sul pregiudizio ha dimostrato che le importazioni cinesi hanno continuato a conquistare quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione anche durante la crisi.

(95)

Inoltre, l'impatto della crisi ha avuto alcuni effetti negativi sul mercato dell'Unione durante un periodo relativamente breve, perché ci sono stati segni di ripresa già nel corso del PI.

(96)

Di conseguenza, l'impatto della crisi non annulla il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(97)

Sulla base di quanto precede, si conclude provvisoriamente che il notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni in dumping in esame.

(98)

Sono stati esaminati anche vari fattori diversi delle importazioni in dumping ma nessuno di questi è in grado di spiegare le forti perdite di quote di mercato, produzione e vendite avvenute nel periodo considerato e in particolare nel PI. Le perdite subite dall'industria dell'Unione coincidono con l’aumento del volume delle importazioni in dumping dalla RPC del prodotto in esame.

(99)

In base all’analisi fin qui condotta, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti sulla situazione dell’industria dell’Unione di tutti i fattori noti da quelli pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si conclude provvisoriamente che le importazioni in dumping dalla RPC hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Osservazioni generali

(100)

Come previsto dall'articolo 21 del regolamento di base, è stato valutato se, nonostante le conclusioni provvisorie relative al dumping pregiudizievole, esistessero ragioni valide per concludere che l'adozione di misure antidumping provvisorie non sarebbe nell'interesse dell'Unione in questo specifico caso. A tal fine, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, sono stati considerati, tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati, tanto l’impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento quanto le conseguenze della decisione di non adottare misure.

2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(101)

L’analisi del pregiudizio ha chiaramente dimostrato che l’industria dell’Unione è stata danneggiata dalle importazioni in dumping. L’aumento delle importazioni in dumping negli ultimi anni ha causato un calo delle vendite sul mercato dell'Unione e una perdita rilevante di quote di mercato per l’industria dell’Unione.

(102)

L’inchiesta ha dimostrato che ogni aumento della quota di mercato delle importazioni in dumping dal paese interessato è avvenuto direttamente a spese dell’industria dell'Unione. Va sottolineato che il prodotto in esame è un prodotto importante in termini di fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, in quanto rappresenta fino al 40 % del loro fatturato. In assenza di misure, un ulteriore deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione appare molto probabile, data la pressione sui prezzi esercitata da tempo dalle importazioni in dumping dalla RPC sul mercato dell'Unione. Inoltre, gli sforzi compiuti dall'industria dell'Unione per ristrutturarsi e migliorare la qualità dei suoi prodotti verrebbero completamente vanificati. L’imposizione di misure ristabilirà il prezzo d’importazione a livelli non pregiudizievoli, tali da permettere all’industria dell’Unione di competere in condizioni leali.

(103)

Si conclude pertanto in via provvisoria che l’adozione di misure antidumping è chiaramente nell’interesse dell'industria dell’Unione.

3.   Interesse degli importatori

(104)

È stato considerato il probabile impatto delle misure sugli importatori, come previsto dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. A tale proposito si osserva che hanno collaborato all'inchiesta quattro importatori indipendenti le cui importazioni del prodotto in esame rappresentano complessivamente il 15 % delle importazioni dalla RPC nel PI.

(105)

In base ai dati verificati in loco, per il maggiore degli importatori che hanno collaborato le ripercussioni delle misure per questa società non dovrebbero essere significative, in quanto il prodotto in esame rappresenta solo una piccola parte del suo fatturato.

(106)

La società ha però fatto notare che la capacità di produzione totale dell'industria dell'Unione è inferiore alla domanda attuale, che è presumibilmente destinata a crescere. La società ha indicato inoltre che le possibilità di rifornirsi da paesi terzi sono limitate e prevede quindi difficoltà di approvvigionamento in caso di dazi troppo elevati. A questo proposito va rilevato che, dato il notevole undercutting, si può prevedere che il livello delle misure proposto, che tiene conto delle differenze di qualità tra il prodotto in esame importato dalla RPC e il prodotto simile prodotto dall'industria dell'Unione, non eliminerà le importazioni nell'Unione dalla RPC del prodotto in esame.

4.   Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

(107)

È stato inviato un questionario a 13 utilizzatori noti, nessuno dei quali ha risposto o ha voluto collaborare. In seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura del presente procedimento non sono state ricevute osservazioni da parte di organizzazioni dei consumatori.

(108)

Pertanto, data l'assenza di informazioni sulla proporzione del prodotto in esame nei costi di produzione dei prodotti a valle o sulla quota delle vendite di prodotti a valle in relazione al fatturato totale degli utilizzatori, non è possibile in questa fase dell'inchiesta valutare le conseguenze delle misure per queste società. La mancanza di cooperazione può però essere considerata come l'indicazione di un impatto piuttosto limitato sugli utilizzatori.

5.   Conclusioni sull’interesse dell’Unione

(109)

Considerato quanto precede, si è concluso provvisoriamente che nell’insieme, sulla base delle informazioni relative all’interesse dell’Unione, non vi sono ragioni imperative che si oppongano all’istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni in dumping dalla RPC del prodotto in esame.

G.   PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(110)

Viste le conclusioni di cui sopra relative al dumping, al pregiudizio che ne è derivato, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame dalla RPC per evitare che le importazioni in dumping danneggino ulteriormente l'industria dell'Unione.

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(111)

Il livello delle misure antidumping provvisorie deve essere sufficiente a eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni in dumping e non deve essere superiore ai margini di dumping rilevati.

(112)

Nel calcolare il dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è ritenuto che le misure debbano essere tali da consentire all’industria dell'Unione di coprire i propri costi e di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che sarebbe ragionevole attendersi in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni in dumping. Il margine di profitto al lordo delle imposte utilizzato in questo calcolo è pari al 12 % del fatturato. Questo è stato il livello di profitto medio conseguito dall'industria dell'Unione negli anni 2006-2007. Considerando che la redditività per il prodotto in esame ha subito gli effetti negativi delle importazioni in dumping, è chiaro che tale livello di profitto è prudente e non eccessivo. In base a quanto precede, è stato calcolato un prezzo del prodotto simile non pregiudizievole per l’industria dell’Unione. Poiché il profitto indicativo è pari al profitto reale dell'industria dell'Unione nel PI, è stato considerato come prezzo di riferimento il prezzo medio ponderato franco fabbrica.

(113)

Il necessario aumento di prezzo è stato quindi determinato per ciascun produttore esportatore cinese che ha collaborato cui è stato concesso il TI in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, come stabilita per il calcolo dell'undercutting, e la media dei prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. La differenza risultante da tale confronto è stata espressa come percentuale del valore medio CIF all’importazione.

(114)

In base a quanto precede, i margini di pregiudizio provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

Società

Margine di pregiudizio provvisorio

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

69,1 %

Grand Composite Co., Ltd e la società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

66,8 %

(115)

In linea con il metodo utilizzato per il calcolo del margine di dumping, il margine di pregiudizio per i produttori esportatori della RPC che hanno collaborato non inclusi nel campione è stato calcolato come la media ponderata dei due produttori esportatori del campione cui è stato concesso il TI.

(116)

Secondo il metodo di calcolo del margine di dumping, il margine di pregiudizio a livello nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC che non hanno collaborato e al produttore esportatore del campione cui si applica l'articolo 18 è stato determinato utilizzando il più elevato dei margini risultanti per i due produttori esportatori cui è stato concesso il TI.

(117)

Su questa base, il margine provvisorio di pregiudizio medio ponderato del campione e il margine di pregiudizio a livello nazionale, in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, risultano i seguenti:

Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

68,2 %

Margine residuo per i produttori esportatori che non hanno collaborato e Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd

69,1 %

2.   Misure provvisorie

(118)

In considerazione di quanto precede, si ritiene che, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni originarie della RPC al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore.

(119)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano perciò la situazione constatata durante l’inchiesta per le società interessate. Queste aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l'intero paese applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della Repubblica popolare cinese fabbricati dalle società, ossia dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(120)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3), complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato con l’aggiornamento dell’elenco delle società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

(121)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrà essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

(122)

I margini di dumping e di pregiudizio e i dazi antidumping provvisori sono così stabiliti:

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Dazio provvisorio

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

62,9 %

69,1 %

62,9 %

Grand Composite Co., Ltd e società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

48,4 %

66,8 %

48,4 %

Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non compresi nel campione

57,7 %

68,2 %

57,7 %

Margine residuo per i produttori esportatori che non hanno collaborato e Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd

62,9 %

69,1 %

62,9 %

H.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(123)

Le conclusioni provvisorie di cui sopra saranno comunicate a tutte le parti interessate, che saranno invitate a presentare le loro osservazioni per iscritto e a richiedere un'audizione. Le osservazioni saranno esaminate e prese in considerazione, nei casi giustificati, prima di adottare decisioni definitive. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione di dazi antidumping tratte ai fini del presente regolamento sono provvisorie ed è possibile che siano riesaminate per giungere a conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 e ex 7019 90 99 (codici TARIC 7019400011, 7019400021, 7019400050, 7019510010, 7019590010, 7019909110 e 7019909950) originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, è la seguente:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

62,9

B006

Grand Composite Co., Ltd e società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

48,4

B007

Società elencate nell’allegato I

57,7

B008

Tutte le altre società

62,9

B999

3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   A norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 131 del 20.5.2010, pag. 6.

(3)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO I

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non compresi nel campione (codice addizionale TARIC B008)

Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd

Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd

Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd

Yuyao Feitian Fiberglass Co. , Ltd

Jiangsu Tianyu Fibre Co., Ltd

Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd

Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd

Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd.

Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd

Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd

Ningbo Kingsun Imp & Exp Co., Ltd

Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd

Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd

Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd


ALLEGATO II

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Essa va redatta secondo il seguente modello:

1.

Nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale.

2.

La seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma»


17.2.2011   

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L 43/26


REGOLAMENTO (UE) N. 139/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

120,5

JO

87,5

MA

64,8

TN

102,0

TR

99,5

ZZ

94,9

0707 00 05

JO

204,2

MK

171,4

TR

181,4

ZZ

185,7

0709 90 70

MA

46,6

TR

112,9

ZZ

79,8

0805 10 20

EG

58,7

IL

65,6

MA

56,3

TN

55,4

TR

71,0

ZZ

61,4

0805 20 10

IL

147,7

MA

87,3

TR

79,6

ZZ

104,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

66,4

IL

118,8

JM

80,9

MA

115,0

TR

59,8

ZZ

88,2

0805 50 10

EG

62,1

MA

49,3

TR

50,8

ZZ

54,1

0808 10 80

CA

91,1

CL

54,0

CM

52,0

CN

72,6

MK

51,2

US

128,0

ZZ

74,8

0808 20 50

AR

130,7

CL

60,7

CN

71,5

US

113,1

ZA

104,9

ZZ

96,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


17.2.2011   

IT

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L 43/28


REGOLAMENTO (UE) N. 140/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2011

che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di determinati contingenti tariffari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La presentazione delle domande di titoli di importazione relativi al numero d’ordine 09.4320 è stata sospesa a decorrere dal 28 settembre 2010 dal regolamento (UE) n. 854/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio dei titoli di importazione richiesti dall'8 al 14 settembre 2010 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di determinati contingenti tariffari e sospende la presentazione delle domande di titoli (3), conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009.

(2)

Facendo seguito alla comunicazione dei titoli non utilizzati e/o parzialmente utilizzati, si sono resi disponibili dei quantitativi per il suddetto numero d’ordine. La sospensione delle domande deve quindi essere revocata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione stabilita dal regolamento (UE) n. 854/2010 della presentazione delle domande di titoli di importazione relativi al numero d’ordine 09.4320 a partire dal 28 settembre 2010 è revocata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

(3)  GU L 253 del 28.9.2010, pag. 52.


17.2.2011   

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L 43/29


REGOLAMENTO (UE) N. 141/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 134/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 41 del 15.2.2011, pag. 6.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 17 febbraio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

57,94

0,00

1701 11 90 (1)

57,94

0,00

1701 12 10 (1)

57,94

0,00

1701 12 90 (1)

57,94

0,00

1701 91 00 (2)

53,69

1,36

1701 99 10 (2)

53,69

0,00

1701 99 90 (2)

53,69

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

17.2.2011   

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L 43/31


DECISIONE 2011/106/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2011

relativa all’adattamento e alla proroga del periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Ouagadougou, Burkina Faso, il 23 giugno 2010 (2) (l’«accordo di partenariato ACP-CE»), in particolare l’articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2002/148/CE (4) sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-CE e sono state adottate le misure appropriate, come specificato in allegato alla stessa.

(2)

Conformemente alla decisione 2010/97/PESC del Consiglio (5) le misure di cui all'allegato della decisione 2002/148/CE sono state adattate e il loro periodo di applicazione è stato prorogato di dodici mesi, fino al 20 febbraio 2011.

(3)

È stato riconosciuto che la creazione del governo di unità nazionale in Zimbabwe fornisce l’opportunità di reinstaurare rapporti costruttivi tra l’Unione europea e lo Zimbabwe e di appoggiare l’attuazione del programma di riforme del paese.

(4)

Tuttavia, ciò è minato dai mancati progressi del governo di unità nazionale nell'attuazione di taluni elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-CE, su cui si era impegnato nell'accordo politico globale (APG).

(5)

Il periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE dovrebbe essere pertanto prorogato. Le misure dovrebbero essere oggetto di regolare riesame alla luce dei progressi concreti sul campo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di cui alla lettera allegata alla presente decisione sono prorogate come misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-CE.

Tali misure si applicano fino al 20 febbraio 2012. Esse sono oggetto di regolare riesame.

Articolo 2

La lettera allegata alla presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe Mugabe e inviata in copia al primo ministro Tsvangirai e al vice primo ministro Mutambara.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(4)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64.

(5)  GU L 44 del 16.2.2010, pag. 20.


ALLEGATO

LETTERA AL PRESIDENTE DELLO ZIMBABWE

L’Unione europea ascrive la massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali di tale accordo, il rispetto dei diritti umani, le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto sono il fondamento delle nostre relazioni.

Con lettera del 19 febbraio 2002 l’Unione europea Le comunicava la decisione di concludere le consultazioni avviate ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e di adottare misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dello stesso accordo.

Con lettera del 15 febbraio 2010 l'Unione europea Le comunicava la decisione di non revocare le misure appropriate e di prorogarne anzi il periodo di applicazione fino al 20 febbraio 2011.

Dal 2009, quando si è insediato il governo di unità nazionale, l'Unione europea plaude ai progressi conseguiti sulla base dell'accordo politico globale (APG). Essa ribadisce di ascrivere grande importanza al dialogo politico di cui all'articolo 8 dell'accordo di partenariato ACP-CE e ufficialmente varato su richiesta del governo dello Zimbabwe in occasione della riunione della troica ministeriale UE-Zimbabwe del 18 e 19 giugno 2009 a Bruxelles. Nell'ultima riunione ministeriale del 2 luglio 2010, la delegazione allargata dello Zimbabwe capeggiata dal ministro Mangoma ha consegnato una versione aggiornata del piano d'impegni relativo all'APG. L'Unione europea ha preso atto dei progressi finora compiuti nell'attuazione dell'APG e, con lettera del 29 settembre 2010, ha comunicato al governo dello Zimbabwe la dotazione indicativa del 10o FES (130 milioni di EUR che diventeranno disponibili allorché saranno state revocate le misure ai sensi dell'articolo 96 e sarà stato firmato il documento di strategia nazionale). L'Unione europea rimane impegnata in direzione dell'ulteriore intensificazione del dialogo politico di cui all'articolo 8.

L'Unione europea sostiene gli sforzi attualmente profusi dal governo di unità nazionale per l'attuazione dell'APG e plaude ai risultati conseguiti nella stabilizzazione dell'economia e nel ripristino dei servizi sociali di base. Tuttavia, l'Unione europea si rammarica degli scarsi progressi riguardo agli elementi politici chiave dell'APG.

L'Unione europea incoraggia tutte le parti rappresentate in seno all'APG a rimanere impegnate in direzione dell'attuazione delle riforme democratiche previste nell'APG. L'Unione europea considera di grande importanza i progressi in tale area, tra cui un'intesa tra tutte le parti dell'APE in merito a misure concrete volte alla creazione di un ambiente propizio ad elezioni pacifiche e credibili.

Sotto questo profilo, l'Unione europea accoglie favorevolmente l'intensificazione dell'azione diplomatica regionale e gli sforzi compiuti dalla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) e i suoi Stati membri al fine della creazione di un ambiente favorevole alle elezioni.

Alla luce di quanto sopra, l'Unione europea ha deciso di prorogare fino al 20 febbraio 2012 il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite dalla decisione 2002/148/CE del Consiglio e adattate dalla decisione 2010/97/PESC del Consiglio. L'Unione europea tiene a ribadire allo Zimbabwe la propria ferma intenzione di impegnarsi e di rivedere in qualsiasi momento le restrizioni imposte alla cooperazione allo sviluppo. È nostro auspicio che possano compiersi concreti progressi affinché si possa riprendere un piena cooperazione. In tale contesto, l'Unione europea seguirà attentamente le iniziative assunte dal governo dello Zimbabwe per garantire che si tengano elezioni credibili.

Voglia gradire, signor presidente, i nostri più distinti saluti.

Per l'Unione europea


17.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2011

che modifica la decisione 2007/756/CE che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale

[notificata con il numero C(2011) 665]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/107/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il punto 2.2. dell’allegato della decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (2), descrive l’applicazione di un’architettura globale europea per i registri di immatricolazione nazionale e prevede, se necessario, una modifica della decisione a seguito della valutazione di un progetto pilota da parte dell’Agenzia ferroviaria europea. Essa prevede inoltre la connessione dei registri di immatricolazione nazionali (RIN) al registro virtuale di immatricolazione centrale (RVI). L’Agenzia ferroviaria europea ha realizzato e sottoposto a valutazione il progetto pilota. In data 26 marzo 2010 ha consegnato alla Commissione la raccomandazione ERA/REC/01-2010/INT, in cui propone di aggiornare l’allegato della decisione 2007/756/CE. La decisione 2007/756/CE dovrebbe pertanto essere modificata.

(2)

L’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE, stabilisce che il RIN deve riportare, tra le informazioni obbligatorie, le generalità del proprietario del veicolo e l’organismo responsabile della manutenzione. È necessario pertanto un periodo transitorio al fine di adeguare i RIN non standard per inserirvi il campo 9.2 «Numero del registro delle imprese» e di aggiornare le informazioni relative al proprietario del veicolo e all’organismo responsabile della manutenzione già registrati nel RIN.

(3)

I periodi di transizione per i veicoli già immatricolati, di cui al punto 4.3 dell’allegato della decisione 2007/756/CE, sono scaduti o prossimi alla scadenza. L’organismo precedentemente responsabile della registrazione del veicolo avrebbe dovuto mettere a disposizione tutte le informazioni in virtù di un accordo con l’organismo responsabile designato ai sensi dell’articolo 4 della decisione 2007/756/CE. Tali informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse entro il 9 novembre 2008. Entro il 9 novembre 2009 l’organismo di registrazione di ciascun Stato membro avrebbe dovuto inserire nel proprio RIN i veicoli utilizzati nel traffico internazionale. Entro il 9 novembre 2010 l’organismo di registrazione di ciascun Stato membro avrebbe dovuto inserire nel proprio RIN i veicoli utilizzati nel traffico nazionale.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2007/756/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   L’Agenzia ferroviaria europea adegua i file e i documenti di installazione da utilizzare per la creazione del registro standard di immatricolazione nazionale, del motore di traduzione e del registro virtuale di immatricolazione per inserire le informazioni sulle autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli rilasciate in altri Stati membri (punti 2, 6, 12 e 13) entro il 30 giugno 2011.

2.   Entro il 30 giugno 2011 l’Agenzia ferroviaria europea pubblica una guida sull’applicazione dell’architettura globale del RIN della UE.

Articolo 3

1.   Entro il 31 dicembre 2011 gli Stati membri adeguano i propri registri di immatricolazione nazionali per inserirvi le informazioni sulle autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli rilasciate in altri Stati membri (punti 2, 6, 12 e 13 specificati nell’allegato) e, qualora utilizzino un registro di immatricolazione nazionale non standard, per inserire nel campo 9.2 il «numero del registro delle imprese» di cui all’allegato conformemente ai file di installazione di cui all’articolo 2.

2.   Gli Stati membri si assicurano che, per i veicoli immatricolati anteriormente all’entrata in vigore della presente decisione, il numero del registro delle imprese dell’organismo responsabile della manutenzione sia indicato nel registro di immatricolazione nazionale entro il 31 dicembre 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri si assicurano che il loro registro di immatricolazione nazionale sia collegato al registro virtuale di immatricolazione entro il 31 dicembre 2011.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2011.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30.


ALLEGATO

«

ALLEGATO

1.   DATI

Di seguito è illustrato il formato dei dati del registro nazionale di immatricolazione (nel prosieguo “RIN”).

La numerazione delle voci segue la logica del modulo standard di registrazione di cui all’appendice 4.

Inoltre, possono essere aggiunti campi riservati ai commenti, all’identificazione di veicoli oggetto di indagini (cfr. la sezione 3.4), ecc.

1.

Numero di veicolo europeo

Obbligatorio

Contenuto

Codice numerico identificativo come da definizioni di cui all’allegato P della specifica tecnica di interoperabilità “Esercizio e gestione del traffico” (in appresso “STI EGT”) (1)

 

Formato

1.1.

Numero

12 cifre

1.2.

Numero precedente (se applicabile, in caso di rinumerazione del veicolo)

 

2.

Stato membro e ANS

Obbligatorio

Contenuto

Identificazione dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato e dell’autorità nazionale competente in materia di sicurezza (ANS) che ne ha autorizzato la messa in servizio

 

Formato

2.1.

Codice numerico dello Stato membro come da definizione di cui all’allegato P della STI EGT

Codice a 2 cifre

2.2.

Nome dell’ANS

Testo

3.

Anno di fabbricazione

Obbligatorio

Contenuto

L’anno in cui il veicolo è uscito dalla fabbrica

 

Formato

3.

Anno di fabbricazione

AAAA

4.

Riferimento CE

Obbligatorio (quando disponibile)

Contenuto

Riferimenti della dichiarazione “CE” di verifica e dell’organismo che l’ha rilasciata (il richiedente)

 

Formato

4.1.

Data della dichiarazione

Data

4.2.

Riferimento CE

Testo

4.3.

Nome dell’organismo emittente (richiedente)

Testo

4.4.

Numero del registro delle imprese

Testo

4.5.

Indirizzo dell’organizzazione, via e numero civico

Testo

4.6.

Città

Testo

4.7.

Codice identificativo del paese

ISO (cfr. appendice 2)

4.8.

Codice postale

Codice alfanumerico

5.

Estremi del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (ERATV)

Obbligatorio (2)

Contenuto

Riferimento per recuperare i dati tecnici pertinenti dall’ERATV (3). Il riferimento è obbligatorio se il tipo è definito nell’ERATV.

 

Formato

5.

Riferimento per recuperare i dati tecnici pertinenti dall’ERATV

Codice(i) alfanumerico(i)

5 bis

Serie

Opzionale

Contenuto

Identificazione di una serie se il veicolo è parte di una serie

 

5 bis

Serie

Testo

6.

Restrizioni

Obbligatorio

Contenuto

Restrizioni all’utilizzo del veicolo

 

Formato

6.1.

Restrizioni codificate

(cfr. appendice 1)

Codice

6.2

Restrizioni non codificate

Testo

7.

Proprietario

Obbligatorio

Contenuto

Identificazione del proprietario del veicolo

 

Formato

7.1.

Nome dell’organismo

Testo

7.2.

Numero del registro delle imprese

Testo

7.3.

Indirizzo dell’organizzazione, via e numero civico

Testo

7.4.

Città

Testo

7.5.

Codice identificativo del paese

ISO (cfr. appendice 2)

7.6.

Codice postale

Codice alfanumerico

8.

Detentore

Obbligatorio

Contenuto

Identificazione del detentore del veicolo

 

Formato

8.1.

Nome dell’organismo

Testo

8.2.

Numero del registro delle imprese

Testo

8.3.

Indirizzo dell’organizzazione, via e numero civico

Testo

8.4.

Città

Testo

8.5.

Codice identificativo del paese

ISO (cfr. appendice 2)

8.6.

Codice postale

Codice alfanumerico

8.7.

MDV (se disponibile)

Codice alfanumerico

9.

Organismo responsabile della manutenzione

Obbligatorio

Contenuto

Riferimento all’organismo responsabile della manutenzione

 

Formato

9.1.

Organismo responsabile della manutenzione

Testo

9.2.

Numero del registro delle imprese

Testo

9.3.

Indirizzo dell’organismo, via e numero civico

Testo

9.4.

Città

Testo

9.5.

Codice identificativo del paese

ISO

9.6.

Codice postale

Codice alfanumerico

9.7.

Indirizzo di posta elettronica

E-mail:

10.

Ritiro

Obbligatorio quando applicabile

Contenuto

Data della cancellazione ufficiale e/o di altra disposizione di eliminazione e codice della modalità del ritiro

 

Formato

10.1.

Modalità del ritiro

(cfr. appendice 3)

Codice a 2 cifre

10.2.

Data del ritiro

Data

11.

Stati membri in cui il veicolo è autorizzato

Obbligatorio

Contenuto

Elenco degli Stati membri in cui il veicolo è autorizzato

 

Formato

11.

Codice numerico dello Stato membro come da definizione di cui all’allegato P.4 della STI EGT

Elenco

12.

Numero di autorizzazione

Obbligatorio

Contenuto

Numero armonizzato di autorizzazione per la messa in servizio, generato dall’ANS

 

Formato

12.

Numero di autorizzazione

Per i veicoli esistenti: testo

Per i veicoli nuovi: codice alfanumerico basato sul NIE, cfr. appendice 2

13.

Autorizzazione di messa in servizio

Obbligatoria

Contenuto

Data dell’autorizzazione di messa in servizio del veicolo (4) e periodo di validità

 

Formato

13.1.

Data di autorizzazione

Data (AAAAMMGG)

13.2.

Autorizzazione valida fino al (se specificato)

Data (AAAAMMGG)

13.3.

Sospensione dell’autorizzazione

Sì/No

2.   ARCHITETTURA

2.1.   Collegamenti con altri registri

Per effetto, in parte, del nuovo regime di regolamentazione della UE sono in corso di costituzione vari registri. La tabella seguente illustra i registri e le banche dati che, una volta realizzati, potranno essere collegati con il RIN.

Registro o banca dati

Organismo responsabile

Altri organismi che possono avervi accesso

RIN

(Direttiva sull’interoperabilità)

Organismo di immatricolazione (ORI) (5)/ANS

Altri ANS/ORI/IF/GI/OI/OR/Detentore/Possessore/ERA/OTIF

ERATV

(Direttiva sull’interoperabilità)

ERA

Pubblico

RSRD

(STI ATM & PSEA)

Detentore

IF/GI/ANS/ERA/Detentore/Seminari

BDOCUI

(STI ATM & PSEA)

Da definire

IF/GI/ANS/ERA/Detentore/Seminari/Utente

Registro del materiale ferroviario rotabile (6) (convenzione di Città del Capo)

Autorità di registrazione

Pubblico

Registro OTIF

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

Autorità competenti/IF/GI/OI/OR/Detentore/Proprietario/ERA/Sez.

Per realizzare il RIN non è possibile aspettare che tutti i registri siano pronti. La specifica del RIN deve quindi permettere la successiva creazione di un’interfaccia con gli altri registri. A tal fine:

ERATV: nel RIN è fatto riferimento a questo registro inserendo un riferimento al tipo di veicolo. La chiave per collegare entrambi i registri è la voce n. 5.

RSRD: include alcune voci “amministrative” del RIN. Specificato nella STI ATTM PSEA. Il PSEA terrà conto della specifica del RIN.

BDOCUI: include dati del RSRD e dati riguardanti la manutenzione. Non sono previsti collegamenti con il RIN.

RMDV: è il registro gestito dall’ERA e dall’OTIF in collaborazione (l’ERA per l’UE e l’OTIF per tutti gli Stati membri dell’OTIF che non sono Stati membri dell’UE). Il detentore è registrato nel RIN. La STI OPE specifica altri registri centrali globali (come i codici di tipo dei veicoli, i codici di interoperabilità, i codici dei paesi, ecc.) che devono essere gestiti da un “organismo centrale” istituito dalla cooperazione tra l’ERA e l’OTIF.

Registro del materiale rotabile ferroviario (Convenzione di Città del Capo/Protocollo di Lussemburgo): si tratta di un registro delle informazioni finanziarie connesse all’attrezzatura mobile, che non è stato ancora messo a punto. Esiste la possibilità di un collegamento in quanto il registro UNIDROIT richiede informazioni sul numero e sul proprietario del veicolo. La chiave per collegare i due registri è il primo NEV assegnato al veicolo.

Registri OTIF: i registri OTIF sono elaborati tenendo conto degli altri registri UE dei veicoli.

L’architettura dell’intero sistema e i collegamenti fra il RIN e gli altri registri saranno definiti in modo da consentire il recupero delle informazioni richieste, ove necessario.

2.2.   L’architettura globale del RIN dell’UE

I registri RIN devono essere realizzati mediante una soluzione decentralizzata. L’obiettivo è realizzare un motore di ricerca su dati distribuiti, utilizzando un’applicazione software comune, che permetta agli utenti di recuperare dati da tutti i registri locali (RL) negli Stati membri.

I dati del RIN saranno stoccati a livello nazionale e saranno accessibili utilizzando un’applicazione su base web (dotata di un proprio indirizzo web).

Il Registro virtuale europeo centralizzato di immatricolazione (RVE CI) è costituito da due sottosistemi:

il registro virtuale di immatricolazione (RVI), che è il motore di ricerca centrale nell’ERA, e

i registri di immatricolazione nazionali (RIN), che sono gli RL negli Stati membri. Gli Stati membri possono utilizzare gli RVI standard messi a punto dall’agenzia o sviluppare applicazioni proprie in conformità della presente specifica. In quest’ultimo caso per le comunicazioni tra RIN e RVI gli Stati membri dovranno utilizzare il motore di traduzione (MT) messo a punto dall’Agenzia.

Figura 1

Architettura dell’RVE CI

Image

Questa architettura si basa su due sottosistemi complementari che permettono di effettuare ricerche su dati immagazzinati localmente in tutti gli Stati membri.: Essa consentirà di:

istituire registri informatizzati a livello nazionale e aprirli alla consultazione incrociata,

sostituire i registri cartacei con registrazioni informatizzate, consentendo agli Stati membri di gestire e condividere le informazioni con altri Stati membri,

effettuare connessioni fra i RIN e l’RVI, utilizzando standard e terminologia comuni.

I principi essenziali di questa architettura sono i seguenti:

tutti i RIN faranno parte del sistema informatizzato in rete,

tutti gli Stati membri potranno visualizzare i dati comuni quando accederanno al sistema,

una volta attivo l’RVI, sarà possibile evitare la doppia registrazione dei dati e gli errori che possono derivare da questa situazione,

disponibilità di dati aggiornati.

L’Agenzia metterà a disposizione degli ORI i seguenti file di installazione e documenti da utilizzare per la creazione dell’RVI standard e del MT e per collegarli all’RVI centrale:

File di installazione:

sNVR_Installation_Files (per l’RVI standard),

TE_Installation_Files (per il motore di traduzione MT).

Documenti:

Administrator_Guide_sNVR (Guida dell’amministratore per il RIN standard),

CSV_export,

CSV_import,

sNVR_Deployment_Guide (Guida all’applicazione del RIN standard),

User_Guide_sNVR (Guida dell’utilizzatore del RIN standard),

NVR-TE_Deployment_Guide (Guida all’applicazione del motore di traduzione del RIN),

NVR-TE_Integration_Guide (Guida all’integrazione del motore di traduzione del RIN),

User_Guide_VVR (Guida dell’utilizzatore dell’RVI standard).

3.   MODO OPERATIVO

3.1.   Uso del RIN

Il RIN va utilizzato per le finalità seguenti:

registrazione di autorizzazioni,

registrazione del NEV assegnato ai veicoli,

ricerca di informazioni sintetiche, a livello europeo, relativamente a un determinato veicolo,

controllo degli aspetti giuridici, quali gli obblighi e le informazioni giuridiche,

recupero di informazioni per le ispezioni, con particolare riferimento alla sicurezza e alla manutenzione,

contatti con il proprietario e il detentore,

controlli incrociati su determinati requisiti di sicurezza prima di rilasciare un attestato di sicurezza,

controllo di un determinato veicolo.

3.2.   Moduli per la presentazione delle domande

3.2.1.   Domanda di immatricolazione

Il modulo da utilizzare è riportato nell’appendice 4.

L’organismo che richiede l’immatricolazione di un veicolo contrassegna la casella corrispondente a “Nuova immatricolazione”. Quindi compila la prima parte del modulo con tutte le informazioni richieste alle voci da 2 a 9 e alla voce 11 e lo inoltra:

all’ORI dello Stato membro in cui l’immatricolazione è richiesta,

all’ORI del primo Stato membro in cui intende operare per un veicolo proveniente da un paese terzo.

3.2.2.   Immatricolazione di un veicolo e rilascio di un numero europeo di veicolo.

Al momento della prima immatricolazione, l’ORI interessato rilascia un numero europeo di veicolo.

È possibile compilare un modulo di immatricolazione a parte per veicolo o un unico modulo per un gruppo di veicoli della stessa serie o dello stesso ordine, al quale è allegato l’elenco dei numeri di veicolo.

L’ORI adotta misure ragionevoli per assicurare l’accuratezza dei dati che inserisce nel RIN. A tal fine l’ORI può chiedere informazioni ad altri ORI, in particolare quando l’organismo che chiede l’immatricolazione in uno Stato membro non è stabilito nello Stato membro in questione.

3.2.3.   Modifica di una o più voci di immatricolazione

L’organismo che chiede la modifica di una o più voci di immatricolazione di un veicolo:

contrassegna la casella “Modifica”,

inserisce il NEV attuale (voce n. 0),

contrassegna la casella o le caselle prima delle voci modificate,

inserisce il nuovo contenuto delle voci modificate, quindi inoltra il modulo all’ORI di tutti gli Stati membri in cui il veicolo è immatricolato.

In determinati casi l’uso del modulo standard potrebbe non essere sufficiente. Se necessario, l’ORI interessato può trasmettere documenti integrativi, in formato cartaceo o elettronico.

Salvo se altrimenti specificato nei documenti di immatricolazione, il detentore del veicolo è considerato “titolare dell’immatricolazione” ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE.

In caso di cambio di detentore, spetta al detentore registrato trasmettere una notifica all’ORI e l’ORI deve trasmettere una notifica al nuovo detentore in merito alla modifica dell’immatricolazione. Il detentore precedente è cancellato dal RIN e liberato dalle sue responsabilità soltanto dopo che il nuovo detentore ha espresso l’accettazione della condizione di detentore. Se, alla data di cancellazione dal RIN del detentore registrato, nessun nuovo detentore ha accettato la condizione di detentore, l’immatricolazione del veicolo è sospesa.

Nei casi in cui, conformemente alla STI EGT e a seguito di modifiche tecniche, deve essere assegnato un nuovo NEV al veicolo, il titolare dell’immatricolazione comunica all’ORI dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato queste modifiche e, se pertinente, la nuova autorizzazione di messa in servizio. L’ORI assegna un nuovo NEV al veicolo.

3.2.4.   Ritiro dell’immatricolazione

L’organismo che richiede i ritiro dell’immatricolazione contrassegna la casella “Ritiro dell’immatricolazione”. Quindi compila la voce 10 e trasmette il modulo all’ORI degli Stati membri in cui il veicolo è immatricolato.

L’ORI convalida il ritiro dell’immatricolazione inserendo la data del ritiro e notificando il ritiro all’organismo in questione.

3.2.5.   Autorizzazione in più Stati membri

1.

Quando un veicolo dotato di cabina di guida già autorizzato e immatricolato in uno Stato membro è autorizzato in un altro Stato membro, deve essere registrato nel RIN di quest’ultimo. In questo caso, tuttavia, devono registrati soltanto i dati relativi alle voci 1, 2, 6, 11, 12 e 13 e, se pertinente, quelli relativi ai campi aggiunti al RIN dell’ultimo Stato membro, in quanto soltanto tali dati sono relativi a quest’ultimo.

Questa disposizione è applicabile fino a quando l’RVI e i collegamenti con tutti i RIN pertinenti non siano pienamente operativi; in tale periodo gli ORI interessati si scambiano le informazioni necessarie per assicurare la coerenza dei dati relativi allo stesso veicolo.

2.

I veicoli non muniti di cabina di guida, quali carri merci, vetture passeggeri e altri veicoli speciali, sono immatricolati solo nel RIN dello Stato membro in cui avviene la prima messa in servizio.

3.

Per qualsiasi tipo di veicolo il RIN della prima immatricolazione contiene i dati relativi alle voci 2, 6, 12 e 13 per ciascuno degli Stati membri in cui è stata rilasciata autorizzazione di messa in servizio per il veicolo in questione.

3.3.   Diritti di accesso

I diritti di accesso ai dati di un RIN da parte di un determinato Stato membro “XX” sono elencati nella tabella seguente, in cui i codici di accesso sono definiti come segue:

Codice di accesso

Tipo di accesso

0.

Accesso negato

1.

Consultazione limitata (cfr. condizioni nella colonna “Diritti di lettura”)

2.

Consultazione illimitata

3.

Consultazione e aggiornamento limitati

4.

Consultazione e aggiornamento illimitati


Organismo

Definizione

Diritti di lettura

Diritti di aggiornamento

Voce n. 7

Tutte le altre voci

ORI/ANS“XX”

ORI/ANS nello Stato membro “XX”

Tutti i dati

Tutti i dati

4

4

Altri ANS/ORI

Altre ANS e/o altri ORI

Tutti i dati

Nessuno

2

2

ERA

Agenzia ferroviaria europea

Tutti i dati

Nessuno

2

2

Detentori

Detentore del veicolo

Tutti i dati dei veicoli di cui il soggetto è detentore

Nessuno

1

1

Gestori della flotta

Gestore del veicolo designato dal detentore

Veicoli per cui il soggetto è stato designato gestore da parte del detentore

Nessuno

1

1

Proprietari

Proprietario del veicolo

Tutti i dati relativi ai veicoli di cui il soggetto è proprietario

Nessuno

1

1

IF

Operatore ferroviario

Tutti i dati basati sul numero del veicolo

Nessuno

0

1

GI

Gestore dell’infrastruttura

Tutti i dati basati sul numero del veicolo

Nessuno

0

1

OI e OR

Organismi di controllo e di audit notificati dagli Stati membri

Tutti i dati sui veicoli oggetti di controlli e audit

Nessuno

2

2

Altri utenti autorizzati

Tutti gli utenti occasionali riconosciuti dalla ANS o dall’ERA

Da definire a seconda dei casi; durata possibilmente limitata

Nessuno

0

1

3.4.   Registrazioni storiche

Tutti i dati contenuti nel RIN devono essere conservati per 10 anni dalla data di ritiro della registrazione di un veicolo. Almeno per i primi tre anni i dati devono essere disponibili on line. Dopo tre anni i dati possono essere conservati in formato elettronico, su carta o in qualsiasi altro sistema di archiviazione. Se nel corso dei 10 anni è avviata un’indagine su uno o più veicoli, i dati relativi ai veicoli in questione devono essere conservati per un periodo superiore a 10 anni, se necessario.

Dopo il ritiro della registrazione di un veicolo, qualsiasi numero di registrazione ad esso assegnato non può essere assegnato a nessun altro veicolo per un periodo di 100 anni a decorrere dalla data del ritiro.

Qualsiasi modifica apportata nel RIN deve essere registrata. Le modifiche storiche potrebbero essere gestite con sistemi informatici.

4.   VEICOLI ESISTENTI

4.1.   Contenuto dei dati

Le 13 voci relative ai dati sono riportate di seguito con l’indicazione di quali siano obbligatorie e quali no.

4.1.1.   Voce n. 1 — Numero europeo del veicolo (obbligatoria)

a)   Veicoli che già dispongono di un numero a 12 cifre

Paesi con un codice identificativo unico del paese:

tali veicoli dovrebbero conservare il numero attuale. Il numero a 12 cifre deve essere registrato senza modifiche.

Paesi in cui esiste un codice identificativo principale del paese e un codice specifico assegnato precedentemente:

Germania, con 80 come codice identificativo principale del paese e 68 come codice specifico per AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

Svizzera, con 85 come codice identificativo principale del paese e 63 come codice specifico per la linea BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn),

Italia, con 83 come codice identificativo principale del paese e 64 come codice specifico per FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

Ungheria, con 55 come codice identificativo principale del paese e 43 come codice specifico per GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Tali veicoli dovrebbero conservare il numero attuale. Il numero a 12 cifre deve essere registrato come tale senza modifiche (7).

Il sistema informatico deve considerare entrambi i codici (codice principale del paese e codice specifico) come riferiti allo stesso paese:

b)   Veicoli che non dispongono di un numero a 12 cifre

È necessario applicare una procedura in due fasi:

È inserito nel RIN un numero a 12 cifre (conformemente alla STI EGT) definito sulla base delle caratteristiche del veicolo. Il sistema IT deve collegare questo numero registrato all’attuale numero del veicolo,

per i veicoli utilizzati nel traffico internazionale, ad eccezione di quelli destinati a un uso storico: il numero a 12 cifre è applicato fisicamente sul veicolo per un periodo di sei anni dopo la registrazione nel RIN. Per i veicoli utilizzati nel traffico nazionale, ad eccezione di quelli destinati a un uso storico: l’applicazione fisica del numero a 12 cifre avviene su base volontaria.

4.1.2.   Voce n. 2 — Stato membro e ANS (obbligatoria)

La voce “Stato membro” deve sempre fare riferimento allo Stato membro in cui il veicolo è registrato nel RIN. Nel caso di veicoli di paesi terzi, la presente voce fa riferimento al primo Stato membro che ha autorizzato la messa in servizio del veicolo nella rete ferroviaria dell’Unione europea. La voce “ANS” si riferisce all’organismo che ha rilasciato l’autorizzazione di messa in servizio del veicolo.

4.1.3.   Voce n. 3 — Anno di fabbricazione

Se l’anno esatto di fabbricazione non è noto, inserire una data approssimativa.

4.1.4.   Voce n. 4 — Riferimento CE

Normalmente questo riferimento non esiste per i veicoli esistenti tranne che per alcuni utilizzati sul sistema ferroviario ad alta velocità. Da registrare soltanto se disponibile.

4.1.5.   Voce n. 5 — Riferimento all’ERATV

Da registrare soltanto se disponibile.

Fino a quando non sia stato costituito l’ERATV si fa riferimento al registro del materiale rotabile (articolo 22 bis della direttiva 96/48/CE del Consiglio (8) e articolo 24 della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9)).

4.1.6.   Voce n. 6 — Restrizioni

Da registrare soltanto se disponibile.

4.1.7.   Voce n. 7 — Proprietario (obbligatoria)

Obbligatoria e solitamente disponibile.

4.1.8.   Voce n. 8 — Detentore (obbligatoria)

Obbligatoria e solitamente disponibile. L’MDV (codice unico quale indicato nel registro MDV) deve essere inserito se il detentore ne è in possesso.

4.1.9.   Voce n. 9 — Organismo incaricato della manutenzione (obbligatoria)

Questa voce è obbligatoria.

4.1.10.   Voce n. 10 — Ritiro

Applicabile nei casi previsti.

4.1.11.   Voce n. 11 — Stati membri in cui il veicolo è autorizzato

Di norma i carri RIV, le vetture RIC e i veicoli oggetto di accordi bilaterali o multilaterali sono registrati come tali. Se queste informazioni sono disponibili, devono essere registrate.

4.1.12.   Voce n. 12 — Numero di autorizzazione

Da registrare soltanto se disponibile.

4.1.13.   Voce n. 13 — Messa in servizio (obbligatoria)

Se la data esatta di messa in servizio non è nota, inserire una data approssimativa.

4.2.   Procedimento

L’organismo precedentemente responsabile della registrazione del veicolo deve trasmettere tutte le informazioni a disposizione all’ANS o all’ORI del paese in cui è stabilito.

I carri merci e le vetture passeggeri esistenti devono essere registrate soltanto nel RIN dello Stato membro in cui era stabilito l’organismo precedentemente responsabile della registrazione.

Se un veicolo esistente è stato autorizzato in diversi Stati membri, l’ORI che registra il veicolo in questione trasmette i dati pertinenti agli ORI degli altri Stati membri interessati.

L’ANS o l’ORI inserisce le informazioni nel proprio RIN.

L’ANS o l’ORI informa tutte le parti interessate quando il trasferimento di informazioni è completato. Devono essere informati almeno gli organismi seguenti:

l’organismo precedentemente responsabile della registrazione del veicolo,

il detentore,

l’ERA.

Appendice 1

CODICI IDENTIFICATIVI DELLE RESTRIZIONI

1.   PRINCIPI

Non è necessario inserire nel RIN le restrizioni (caratteristiche tecniche) già registrate in altri registri cui le ANS hanno accesso.

L’accettazione nel traffico transfrontaliero è basata sugli elementi seguenti:

le informazioni codificate nel numero del veicolo,

la codifica alfabetica, e

la marchiatura del veicolo.

Non è pertanto necessario inserire questi dati nel RIN.

2.   STRUTTURA

I codici sono strutturati su tre livelli:

1o livello: Categoria di restrizione

2o livello: Tipo di restrizione

3o livello: valore o specifica.

Codici identificativi delle restrizioni

Cat.

Tipo

Valore

Denominazione

1

 

 

Restrizione tecnica connessa alla costruzione

 

1

Numerico (3)

Raggio minimo della curva in metri

 

2

Restrizioni connesse al circuito di binario

 

3

Numerico (3)

Limitazione di velocità in km/h (con marchiatura sui carri e sulle vetture ma non sulle locomotive)

2

 

 

Restrizione geografica

 

1

Alfanumerico (3)

Scartamento cinematico (codifica STI CM, allegato C)

 

2

Elenco codificato

Scartamento boccole

 

 

1

Scartamento variabile 1435/1520

 

 

2

Scartamento variabile 1435/1668

 

3

Assenza di CCS a bordo

 

4

ERTMS A a bordo

 

5

Numerico (3)

Sistema B a bordo (10)

3

 

 

Restrizioni ambientali

 

1

Elenco codificato

Zona climatica EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Restrizioni all’utilizzo incluse nell’attestato di autorizzazione

 

1

In funzione del tempo

 

2

In funzione delle condizioni (distanza percorsa, usura, ecc.)

Appendice 2

STRUTTURA E CONTENUTI DELL’EIN

Codice per il sistema armonizzato di numerazione, denominato numero di identificazione europeo (NIE), per i certificati di sicurezza e altri documenti

Esempio

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Codice identificativo del paese

(2 lettere)

Tipo di documento

(2 cifre)

Anno di emissione

(4 cifre)

Contatore

(4 cifre)

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4

CAMPO 1 –   CODICE IDENTIFICATIVO DEL PAESE (2 LETTERE)

I codici sono quelli ufficiali pubblicati e aggiornati sul sito web dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (http://publications.eu.int/code/en/en-5000600.htm).

Stato

Codice

Austria

AT

Belgio

BE

Bulgaria

BG

Cipro

CY

Repubblica ceca

CZ

Danimarca

DK

Estonia

EE

Finlandia

FI

Francia

FR

Germania

DE

Grecia

EL

Ungheria

HU

Islanda

IS

Irlanda

IE

Italia

IT

Lettonia

LV

Liechtenstein

LI

Lituania

LT

Lussemburgo

LU

Norvegia

NO

Malta

MT

Paesi Bassi

NL

Polonia

PL

Portogallo

PT

Romania

RO

Slovacchia

SK

Slovenia

SI

Spagna

ES

Svezia

SE

Svizzera

CH

Regno Unito

UK

Il codice per le autorità multinazionali competenti in materia di sicurezza deve essere composto nello stesso modo. Attualmente è operativa soltanto un’autorità di questo tipo: la Channel Tunnel Safety Authority. Deve essere utilizzato il seguente codice:

Autorità multinazionale competente in materia di sicurezza

Codice

Channel Tunnel Intergovernmental Commission

CT

CAMPO 2 –   TIPO DI DOCUMENTO (NUMERO DI 2 CIFRE)

Le due cifre consentono di identificare il tipo di documento:

la prima cifra identifica la classificazione generale del documento,

la seconda cifra specifica il sottotipo di documento.

Questo sistema di numerazione può essere esteso, se sono necessari altri codici. Di seguito è riportato l’elenco proposto di possibili combinazioni note di numeri a due cifre oltre alle combinazioni per l’autorizzazione di messa in servizio dei veicoli:

Combinazione numerica per il campo 2

Tipo di documento

Sottotipo di documento

[0 1]

Licenze

Licenze per IF

[0 x]

Licenze

Altro

[1 1]

Certificato di sicurezza

Parte A

[1 2]

Certificato di sicurezza

Parte B

[1 x]

Riservato

Riservato

[2 1]

Autorizzazione di sicurezza

 

[2 2]

Riservato

Riservato

[2 x]

Riservato

Riservato

[3 x]

Riservato per esempio manutenzione del materiale rotabile o infrastruttura o altro

 

[4 x]

Riservato agli organismi notificati

Per esempio, diversi tipi di organismi notificati

[5 1] e [5 5] (11)

Autorizzazione di messa in servizio

Veicoli di trazione

[5 2] e [5 6] (11)

Autorizzazione di messa in servizio

Veicoli viaggiatori rimorchiati

[5 3] e [5 7] (11)

Autorizzazione di messa in servizio

Carri

[5 4] e [5 8] (11)

Autorizzazione di messa in servizio

Veicoli speciali

[5 9] (12)

Autorizzazione del tipo di veicolo

 

[6 0]

Autorizzazione di messa in servizio

Infrastruttura, energia e sottosistema controllo-comando e segnalamento (impianti di terra)

[6 1]

Autorizzazione di messa in servizio

Sottosistema infrastruttura

[6 2]

Autorizzazione di messa in servizio

Sottosistema energia

[6 3]

Autorizzazione di messa in servizio

Sottosistema controllo-comando e segnalamento (impianti di terra)

[7 1]

Licenza di conduzione treni

Fino al numero 9 999 compreso

[7 2]

Licenza di conduzione treni

Dal numero 10 000 fino al numero 19 000 compreso

[7 3]

Licenza di conduzione treni

Dal numero 20 000 fino al numero 29 000 compreso

[8 x] … [9 x]

Riservato (2 tipi di documento)

Riservato (10 sottotipi per ciascun tipo)

CAMPO 3 –   ANNO DI RILASCIO (NUMERO A 4 CIFRE)

Questo campo indica l’anno (nel formato specificato a 4 cifre AAAA) in cui l’autorizzazione è stata rilasciata.

CAMPO 4 –   CONTATORE

Il contatore è un numero progressivo da incrementare di un’unità ogni volta che un documento è rilasciato, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’autorizzazione nuova, rinnovata o aggiornata/modificata. Anche nel caso di revoca di un certificato o di sospensione di un’autorizzazione il numero non può essere riutilizzato.

Ogni anno il contatore è azzerato.

Appendice 3

CODICI DI RITIRO

Codice

Modalità di ritiro

Descrizione

00

Nessuna

Il veicolo ha un’immatricolazione valida.

10

Immatricolazione sospesa

Nessun motivo specificato

L’immatricolazione del veicolo è sospesa su richiesta del proprietario o del detentore o per decisione della ANS o dell’ORI.

11

Immatricolazione sospesa

Il veicolo è destinato a essere stoccato in condizioni operative come riserva inattiva o strategica.

20

Immatricolazione trasferita

Il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un numero diverso o da un RIN diverso, per utilizzo continuato sull’intera rete ferroviaria europea o su parte di essa.

30

Ritiro

Nessun motivo specificato

L’immatricolazione del veicolo per l’esercizio sulla rete ferroviaria europea è scaduta e una nuova immatricolazione non è nota.

31

Ritiro

Il veicolo è destinato all’utilizzo continuato come veicolo ferroviario, al di fuori della rete ferroviaria europea.

32

Ritiro

Il veicolo è destinato al recupero di componenti/moduli/parti di ricambio interoperabili o a una profonda ristrutturazione.

33

Ritiro

Il veicolo è destinato a essere rottamato e i materiali (comprese le principali parti di ricambio) saranno riciclati.

34

Ritiro

Il veicolo è destinato a essere utilizzato come «materiale rotabile storico conservato» su una rete separata o a fini espositivi in condizioni statiche, al di fuori della rete ferroviaria europea.

Uso dei codici

Se il motivo del ritiro non è specificato, è necessario utilizzare i codici 10, 20 e 30 per indicare la modifica dello stato di immatricolazione.

Se il motivo del ritiro è noto, i codici 11, 31, 32, 33 e 34 sono le opzioni disponibili nella banca dati del RIN. Questi codici sono basati esclusivamente sulle informazioni fornite dal detentore o dal proprietario all’ORI.

Questioni connesse all’immatricolazione

Un veicolo con immatricolazione sospesa o ritirata non può circolare sulla rete ferroviaria europea utilizzando l’immatricolazione registrata.

Per riattivare una registrazione dopo la sospensione è necessario richiedere all’organismo di registrazione la verifica delle condizioni che hanno determinato la sospensione.

Il trasferimento della registrazione si effettua alle condizioni di cui all’articolo 1 ter della decisione 2006/920/CE della Commissione (13) e all’articolo 1 ter della decisione 2008/231/CE della Commissione (14), quali modificate dalla decisione 2010/640/UE (15) e consiste in una nuova registrazione del veicolo e nel successivo ritiro della vecchia registrazione.

Appendice 4

MODULO STANDARD DI REGISTRAZIONE

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Appendice 5

GLOSSARIO

Abbreviazione

Definizione

CCS

Controllo-comando e segnalamento

CSI

Comunità di Stati indipendenti

COTIF

Convenzione internazionale per i trasporti ferroviari

FC

Ferrovia convenzionale

DB

Database

CE

Commissione europea

RVE CI

Registro virtuale europeo centralizzato di immatricolazione

NIE

Numero di identificazione europeo

EN

Norma europea

NEV

Numero europeo del veicolo

ERA

Agenzia ferroviaria europea, o semplicemente “l’Agenzia”

ERATV

Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati

ERTMS

Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario

UE

Unione europea

AV

(Sistema ad) alta velocità

OI

Organo di indagine

ISO

Organizzazione internazionale di normalizzazione

GI

Gestore dell’infrastruttura

INF

Infrastruttura

IT

Tecnologia dell’informazione

RL

Registro locale

ON

Organismo notificato

ANS

Autorità nazionale competente in materia di sicurezza

RIN

Registro di immatricolazione nazionale

STI EGT

STI Esercizio e gestione del traffico

OTIF

Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia

ORI

Organismo responsabile dell’immatricolazione – l’organismo responsabile di della tenuta e dell’aggiornamento del RIN

OR

Organismo regolatore

RIC

Regolamenti che disciplinano l’uso reciproco di vetture e furgoni nel traffico internazionale

RIV

Regolamentazione che disciplina l’uso reciproco di carri merci nel traffico internazionale

MR

Materiale rotabile

RSRD (ATM)

Banca dati di riferimento per il materiale rotabile (ATM)

IF

Impresa ferroviaria

PSEA (ATM)

Piano strategico europeo di realizzazione (ATM)

STI ATM

(STI) Applicazioni telematiche per il traffico merci

STI

Specifica tecnica di interoperabilità

MDV

Marchio del detentore del veicolo

RMDV

Registro dei marchi dei detentori dei veicoli

RVI

Registro virtuale di immatricolazione

STI CM

(STI) Carri merci

WIMO (ATM)

Banca dati operativa di carri e unità intermodali (ATM)

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(1)  Ai sensi delle decisioni 2006/920/CE e 2008/231/CE della Commissione, quali modificate dalla decisione 2009/107/CE, lo stesso sistema di numerazione è utilizzato sia per i veicoli ad alta velocità che per quelli convenzionali.

(2)  Per veicoli autorizzati in conformità dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE.

(3)  Il registro di cui all’articolo 34 della direttiva 2008/57/CE.

(4)  Autorizzazione rilasciata in conformità del Capo V della direttiva 2008/57/CE o in virtù dei regimi di autorizzazione in vigore prima del recepimento della direttiva 2008/57/CE.

(5)  L’organismo di immatricolazione (“ORI”) è l’organismo designato da ogni Stato membro per tenere e aggiornare il registro di immatricolazione nazionale, in conformità dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/57/CE.

(6)  Come previsto dal protocollo di Lussemburgo della convenzione riguardante gli interessi internazionali nell’attrezzatura mobile su questioni specifiche relative al materiale rotabile ferroviario, firmato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007.

(7)  Tuttavia, i veicoli nuovi messi in servizio per AAE, BLS, FNME e GySEV/ROeEE devono essere provvisti del codice identificativo standard del paese.

(8)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

(9)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

(10)  Se il veicolo è dotato di più di un sistema B, indicare un codice individuale per ogni sistema.

Il codice numerico è costituito da tre caratteri, di cui:

1xx è utilizzato per un veicolo dotato di un sistema di segnalamento

2xx è utilizzato per un veicolo dotato di radio

Xx corrisponde alla codifica numerica dell’allegato B alla STI CCS.

(11)  Se le 4 cifre previste per il campo 4 “contatore” sono esaurite nel corso di un anno, le prime due cifre del campo 2 cambiano secondo lo schema seguente:

da [5 1] a [5 5] per i veicoli di trazione;

da [5 2] a [5 6] per i veicoli passeggeri rimorchiati;

da [5 3] a [5 7] per i carri merci;

da [5 4] a [5 8] per i veicoli speciali.

(12)  Le cifre assegnate al campo 4 sono:

Da 1 000 a 1 999 per i veicoli a trazione;

da 2 000 a 2 999 per i veicoli passeggeri rimorchiati;

da 3 000 a 3 999 peri carri merci;

da 4 000 a 4 999 per i veicoli speciali.

(13)  GU L 359 del 18.12.2006, pag. 1.

(14)  GU L 84 del 26.3.2008, pag. 1.

(15)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 29.