ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.036.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 36

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
10 febbraio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/90/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

1

Protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

3

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (UE) n. 116/2011 della Commissione, del 9 febbraio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

Regolamento (UE) n. 117/2011 della Commissione, del 9 febbraio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

10

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 36/2011 della Commissione, del 18 gennaio 2011, recante centoquarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani ( GU L 14 del 19.1.2011 )

12

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

10.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

(2011/90/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare dei negoziati con il Principato di Andorra su un protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (il «protocollo»). L’accordo è stato concluso il 28 giugno 1990.

(2)

La Commissione e il Principato di Andorra hanno concluso i negoziati mediante siglatura del protocollo.

(3)

È opportuno firmare il protocollo.

(4)

In attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione, è opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2011, data che costituisce l’ultima tappa della messa in applicazione delle misure doganali di sicurezza introdotte, rispettivamente, nel 2005 e nel 2006 dalle modifiche del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Al fine di assicurare tale applicazione provvisoria del protocollo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (il «protocollo») è approvata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria dal 1o gennaio 2011 o da una data successiva concordata dall’Unione e dal Principato di Andorra, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, dello stesso.

La Commissione è autorizzata a concordare, a nome dell’Unione, tale data successiva per l’applicazione provvisoria del protocollo.

Articolo 4

La posizione che l’Unione deve adottare in seno al comitato misto in caso di questioni relative al titolo II bis dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (3) (l’«accordo») è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 5

Al fine di assicurare l’efficace applicazione dell’articolo 12 decies, paragrafo 1, dell’accordo, la Commissione comunica al Principato di Andorra l’adozione di nuova normativa dell’Unione che costituisca un’evoluzione del diritto dell’Unione nel settore delle misure doganali di sicurezza di cui all’articolo 12 ter dell’accordo.

La Commissione è autorizzata ad adottare le misure necessarie di cui all’articolo 12 duodecies dell’accordo per garantire l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza dell’Unione e del Principato di Andorra.

Se, alla data dell’applicazione della pertinente normativa dell’Unione di cui al paragrafo 1, il Principato di Andorra non ha adottato le nuove disposizioni e se non è possibile applicarle in via provvisoria, l’applicazione del titolo II bis dell’accordo è sospesa in conformità dell’articolo 12 duodecies, paragrafo 2, dello stesso. La Commissione comunica al Principato di Andorra tale sospensione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(3)   GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14.


PROTOCOLLO

che estende alle misure doganali di sicurezza l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

L’UNIONE EUROPEA

da una parte, e

IL PRINCIPATO DI ANDORRA

dall’altra,

in prosieguo, rispettivamente: l’«Unione» e il «Principato di Andorra» e, insieme, le «parti contraenti»,

VISTO l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato il 28 giugno 1990 a Lussemburgo (in prosieguo: l’«accordo»),

CONSIDERANDO la necessità di mantenere il livello esistente di agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci alle frontiere tra l’Unione e il Principato di Andorra e di garantire così la fluidità degli scambi commerciali tra le due parti;

CONSIDERANDO che le parti contraenti si impegnano a garantire nel rispettivo territorio un livello di sicurezza equivalente tramite misure basate sulla legislazione vigente nell’Unione;

CONSIDERANDO che è auspicabile che il Principato di Andorra sia consultato sulla rielaborazione delle norme dell’Unione relative alle misure doganali di sicurezza, che partecipi ai lavori del comitato del codice doganale in materia e sia informato riguardo all’attuazione di tali norme;

CONSIDERANDO che le parti contraenti sono decise a migliorare la sicurezza negli scambi di merci che entrano o escono dal loro territorio senza ostacolare la fluidità di tali scambi;

CONSIDERANDO che è opportuno, nell’interesse delle parti contraenti, istituire misure doganali di sicurezza equivalenti nei trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi;

CONSIDERANDO che, a differenza dell’accordo stesso, l’ambito di applicazione territoriale delle misure doganali di sicurezza deve essere definito facendo riferimento ai territori doganali rispettivi delle parti contraenti;

CONSIDERANDO che tali misure doganali di sicurezza devono essere applicate anche ai prodotti agricoli (capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato) che sono esclusi dall’unione doganale stabilita tra le parti contraenti;

CONSIDERANDO che tali misure doganali di sicurezza riguardano la dichiarazione dei dati di sicurezza inerenti alle merci prima della loro entrata e uscita, la gestione dei rischi in materia di sicurezza e i relativi controlli doganali nonché l’attribuzione di una qualifica di operatore economico autorizzato in materia di sicurezza riconosciuta reciprocamente;

CONSIDERANDO che il Principato di Andorra dispone di un livello di protezione adeguato dei dati di carattere personale (1);

CONSIDERANDO che, poiché si tratta di misure doganali di sicurezza, occorre prevedere misure di riequilibrio appropriate, fra cui la sospensione delle disposizioni in questione, qualora l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza non sia più assicurata,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai fini dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo alle misure doganali di sicurezza, nell’accordo è inserito il titolo seguente:

«TITOLO II BIS

INTESA IN MERITO ALLE MISURE DOGANALI DI SICUREZZA

CAPO I

Misure doganali di sicurezza e controllo della loro applicazione

Articolo 12 bis

Territori interessati

Il presente titolo si applica, da una parte, al territorio doganale della Comunità, dall’altra, al territorio doganale del Principato di Andorra.

Articolo 12 ter

Adozione dell’acquis comunitario

1.   Il Principato di Andorra adotta le misure doganali di sicurezza applicate dall’Unione. Con “misure doganali di sicurezza” si intendono le disposizioni relative alla dichiarazione delle merci prima della loro introduzione nel territorio doganale o della loro uscita dallo stesso, agli operatori economici autorizzati nonché ai controlli doganali di sicurezza e alla gestione dei rischi in materia di sicurezza, applicabili in virtù della normativa doganale pertinente vigente in ogni momento nell’Unione. L’elenco dettagliato delle disposizioni relative è stabilito dal comitato misto previsto all’articolo 17.

2.   Nonostante siano escluse dall’unione doganale tra l’Unione e il Principato di Andorra in virtù dell’articolo 2, le misure doganali di sicurezza si applicano anche ai prodotti agricoli di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

Articolo 12 quater

Principi generali

1.   Le parti contraenti si impegnano ad applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi le misure doganali di sicurezza definite all’articolo 12 ter, paragrafo 1, e a garantire così un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne.

2.   Le parti contraenti rinunciano ad applicare le misure doganali di sicurezza definite all’articolo 12 ter, paragrafo 1, ai trasporti di merci fra i rispettivi territori doganali.

3.   Prima di concludere un accordo con un paese terzo in materia di misure doganali di sicurezza, le parti contraenti si concertano per garantirne la coerenza con la presente intesa, in particolare se l’accordo previsto contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza contemplate nel presente titolo.

Articolo 12 quinquies

Luogo di presentazione della dichiarazione preliminare all’arrivo o alla partenza delle merci

1.   La dichiarazione preliminare all’arrivo delle merci è presentata presso l’autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono introdotte le merci provenienti da paesi terzi. Tale autorità procede all’analisi dei rischi basandosi sui dati contenuti nella dichiarazione e ai controlli doganali di sicurezza ritenuti necessari, anche qualora le merci siano destinate all’altra parte contraente.

2.   La dichiarazione preliminare all’uscita è presentata presso l’autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono espletate le formalità di esportazione o, in mancanza, di uscita a destinazione dei paesi terzi. L’autorità competente effettua l’analisi dei rischi basandosi sulle indicazioni riportate in detta dichiarazione e i controlli doganali ritenuti necessari in materia di sicurezza.

3.   Quando le merci lasciano il territorio doganale di una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale dell’altra parte contraente, la dichiarazione preliminare all’uscita è presentata esclusivamente alle autorità competenti della seconda parte.

Articolo 12 sexies

Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza

1.   Ai fini dei controlli doganali di sicurezza, ciascuna parte contraente definisce un quadro di gestione dei rischi, dei criteri di rischio e settori di controllo doganale prioritari in materia di sicurezza.

2.   Le parti contraenti riconoscono l’equivalenza dei loro sistemi di gestione dei rischi in materia di sicurezza.

3.   Le parti contraenti collaborano al fine di:

scambiarsi informazioni che consentano di migliorare e rafforzare l’analisi dei rischi e l’efficacia dei controlli doganali di sicurezza, e

definire, entro termini appropriati, un quadro comune di gestione dei rischi, criteri di rischi comuni e settori di controllo prioritari comuni nonché instaurare un sistema elettronico per l’attuazione di tale gestione comune dei rischi.

4.   Il comitato misto adotta qualsiasi altra disposizione necessaria all’applicazione del presente articolo.

Articolo 12 septies

Controllo dell’attuazione delle misure doganali di sicurezza

1.   Il comitato misto definisce le modalità con le quali le parti contraenti intendono assicurare il controllo dell’attuazione del presente titolo e verificare il rispetto delle misure doganali di sicurezza.

2.   Tale controllo può in particolare essere assicurato mediante:

una valutazione periodica dell’attuazione del presente titolo, in particolare dell’equivalenza delle misure doganali di sicurezza,

un esame finalizzato a migliorarne l’applicazione o a modificarne le disposizioni per meglio conseguirne gli obiettivi,

l’organizzazione di riunioni tematiche fra esperti delle due parti e di verifiche delle procedure amministrative, anche mediante visite sul posto.

3.   Il comitato misto garantisce che le misure adottate in applicazione del presente articolo rispettino i diritti degli operatori economici interessati.

Articolo 12 octies

Scambio di informazioni relative agli operatori economici autorizzati

La Commissione europea e la competente autorità di Andorra si scambiano regolarmente informazioni sull’identità dei loro operatori economici autorizzati in materia di sicurezza, ivi compresi i dati seguenti:

a)

numero di identificazione dell’operatore (TIN — Trader Identification Number, in un formato compatibile con la normativa EORI — Economic Operators Registration and Identification, numero di registrazione e identificazione degli operatori economici);

b)

nome e indirizzo dell’operatore economico autorizzato;

c)

numero del documento con cui è stata concessa la qualifica di operatore economico autorizzato;

d)

situazione attuale (qualifica vigente, sospesa, revocata);

e)

periodi di modifica della qualifica;

f)

data a decorrere dalla quale entra in vigore il certificato;

g)

autorità che ha rilasciato il certificato.

Articolo 12 nonies

Protezione del segreto professionale e dei dati personali

Le informazioni scambiate dalle parti contraenti nell’ambito delle misure contemplate dal presente titolo godono della tutela del segreto professionale e della protezione dei dati personali definite dalle leggi applicabili in materia nel territorio della parte contraente che le riceve.

Tali informazioni non possono in particolare essere trasmesse a persone diverse dagli organi competenti della parte contraente interessata né essere utilizzate da organi di quest’ultima per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.

CAPO II

Gestione dell’intesa

Articolo 12 decies

Evoluzione del diritto

1.   Non appena elabora una nuova normativa nel settore delle misure doganali di sicurezza, l’Unione sollecita, a livello informale, il parere di esperti di Andorra.

2.   L’Unione garantisce agli esperti di Andorra la partecipazione, in qualità di osservatori e per le questioni che li riguardano, alle riunioni del comitato del codice doganale che assiste la Commissione europea nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione per le materie di cui al titolo II bis. Le disposizioni di cui agli articoli 66-68 della decisione n. 1/2003 del comitato misto CE-Andorra (*1) si applicano mutatis mutandis.

3.   Quando presenta la proposta normativa al Parlamento europeo e/o al Consiglio dell’Unione europea o il suo progetto di misure di esecuzione agli Stati membri, la Commissione europea ne invia una copia al Principato di Andorra.

Su richiesta di una delle parti contraenti si svolge uno scambio di opinioni preliminare nell’ambito del comitato misto.

4.   Le parti contraenti si consultano di nuovo nell’ambito del comitato misto, su richiesta di una di esse, nella fase che precede l’adozione della nuova legislazione dell’Unione in un processo continuo d’informazione e di consultazione.

5.   Le parti contraenti cooperano durante la fase d’informazione e di consultazione al fine di agevolare, al termine dell’iter, l’applicazione contemporanea da parte delle parti contraenti della nuova normativa di cui al paragrafo 1.

Articolo 12 undecies

Accordi con paesi terzi

Le parti contraenti decidono che gli accordi conclusi da una di esse con un paese terzo in un ambito disciplinato dal titolo II bis non creano obblighi per l’altra parte, salvo decisione contraria del comitato misto.

Articolo 12 duodecies

Misure di riequilibrio

1.   Una parte contraente può, previa consultazione in sede di comitato misto, adottare idonee misure di riequilibrio, ivi compresa la sospensione dell’applicazione delle disposizioni del titolo II bis, qualora constati che l’altra parte non ne rispetta le condizioni o qualora non sia più garantita l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti.

Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere l’efficacia delle misure doganali di sicurezza, si possono stabilire misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché siano immediatamente avviate consultazioni dopo l’adozione di dette misure.

2.   Qualora non sia più garantita l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti perché la nuova normativa di cui all’articolo 12 decies non viene adottata dal Principato di Andorra, l’Unione può sospendere l’applicazione delle disposizioni del titolo II bis, tranne nel caso in cui il comitato misto, dopo aver esaminato le modalità intese a mantenere l’applicazione di tali disposizioni, non decida altrimenti.

3.   La portata e la durata delle misure citate dovranno essere limitate a quanto necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente titolo. Una parte contraente può chiedere al comitato misto di procedere a consultazioni in merito alla proporzionalità di tali misure. Qualora misto non riesca a dirimere la controversia, il comitato può, eventualmente, fare appello alla procedura di arbitrato prevista all’articolo 18, paragrafo 2. In tale sede non si potranno dirimere questioni di interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.

CAPO III

Disposizioni varie relative all’intesa sulle misure doganali di sicurezza

Articolo 12 terdecies

Revisione

La parte contraente che intenda rivedere la presente intesa presenta una proposta a tal fine all’altra parte. La revisione ha effetto dopo l’espletamento delle rispettive procedure interne delle parti.

(*1)   GU L 253 del 7.10.2003, pag. 3.»."

Articolo 2

Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo.

Articolo 3

1.   Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Entra in vigore il 1o gennaio 2011, a condizione che anteriormente a tale data le parti contraenti si siano reciprocamente notificate di aver concluso l’espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2.   Qualora non entri in vigore il 1o gennaio 2011, il presente protocollo entrerà in vigore il giorno successivo alla data alla quale le parti contraenti si sono comunicate di aver espletato le procedure necessarie a tal fine.

3.   In attesa dell’espletamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti contraenti applicano provvisoriamente il presente protocollo a decorrere dal 1o gennaio 2011 o da una data successiva concordata tra di loro.

Articolo 4

Lingue

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e catalana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Per l'Unione europea

Image 1

Image 2

За Княжество Андора

Por el Principado de Andorra

Za Andorrské knížectví

For Fyrstendømmet Andorra

Für das Fürstentum Andorra

Andorra Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας

For the Principality of Andorra

Pour la Principauté d'Andorre

Per il Principato di Andorra

Andoras Firstistes vārdā –

Andoros Kunigaikštystės vardu

Az Andorrai Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Andorra

Voor het Vorstendom Andorra

W imieniu Księstwa Andory

Pelo Principado de Andorra

Pentru Principatul Andorra

Za Andorrské kniežatstvo

Za Kneževino Andoro

Andorran ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Andorra

Pel Principat d'Andorra

Image 3


(1)  Decisione 2010/625/UE della Commissione, del 19 ottobre 2010, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali ad Andorra (GU L 277 del 21.10.2010, pag. 27).


REGOLAMENTI

10.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/8


REGOLAMENTO (UE) N. 116/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

107,9

JO

92,1

MA

54,5

TN

111,3

TR

95,9

ZZ

92,3

0707 00 05

EG

182,1

JO

96,7

TR

176,4

ZZ

151,7

0709 90 70

MA

51,8

TR

141,4

ZA

57,4

ZZ

83,5

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

55,2

IL

75,0

MA

54,0

TN

48,8

TR

69,9

ZA

41,5

ZZ

53,4

0805 20 10

IL

163,3

MA

77,2

TR

79,6

ZZ

106,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

58,2

EG

57,7

IL

108,4

JM

94,4

MA

104,2

PK

49,7

TR

58,9

ZZ

75,9

0805 50 10

AR

45,3

EG

67,9

MA

49,9

TR

52,4

ZZ

53,9

0808 10 80

CA

87,9

CL

90,0

CN

94,0

US

121,0

ZZ

98,2

0808 20 50

AR

130,7

CL

240,4

CN

60,6

US

117,7

ZA

125,6

ZZ

135,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


10.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/10


REGOLAMENTO (UE) N. 117/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 108/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)   GU L 32 dell'8.2.2011, pag. 7.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 10 febbraio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

58,23

0,00

1701 11 90  (1)

58,23

0,00

1701 12 10  (1)

58,23

0,00

1701 12 90  (1)

58,23

0,00

1701 91 00  (2)

56,44

0,54

1701 99 10  (2)

56,44

0,00

1701 99 90  (2)

56,44

0,00

1702 90 95  (3)

0,56

0,19


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


Rettifiche

10.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/12


Rettifica del regolamento (UE) n. 36/2011 della Commissione, del 18 gennaio 2011, recante centoquarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 14 del 19 gennaio 2011 )

Il testo del regolamento è sostituito dal seguente:

REGOLAMENTO (UE) N. 36/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2011

recante centoquarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 15 e il 23 dicembre 2010 il Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare i dati identificativi riguardanti trenta persone fisiche del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 17 dicembre 2010 il Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare dall'elenco una persona fisica e il 22 dicembre 2010 il Comitato ha depennato dall'elenco altre tre persone fisiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2011.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Vicepresidente

ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:

(a)

«Abdulbasit Abdulrahim (alias (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, (f) Abdul Bohlega, (g) Abdulbasit Mahmoud, (h) Abdul Mahmoud, (i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, (j) Abdul Basit Mahmoud, (k) Abdulbasit Mahmood, (l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Indirizzo: (a) Londra, Regno Unito; (b) Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: (a) 2.7.1968 (b) 2.9.1968. Luogo di nascita: (a) Gdabia, Libia; (b) Amman, Giordania. Nazionalità: (a) britannica, (b) giordana. Passaporto n.: 800220972 (passaporto britannico). Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico PX053496A; (b) numero di previdenza nazionale britannico SJ855878C. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2008.»

(b)

«Maftah Mohamed Elmabruk (alias (a) Muftah Al Mabrook, (b) Mustah ElMabruk, (c) Maftah El Mobruk, (d) Muftah El Mabruk, (e) Maftah Elmobruk, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak). Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: 1.5.1950. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: libica. Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico: PW503042C; (b) residente britannico; (c) coinvolto nella raccolta di fondi per conto del Gruppo combattente islamico libico (LIFG). Associato a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Mohammed Benhammedi e Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007.»

(c)

«Abdelrazag Elsharif Elosta (alias Abdelrazag Elsharif Al Usta) Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita 20.6.1963. Luogo di nascita: Soguma, Libia. Passaporto n.: 304875071 (passaporto britannico). Nazionalità: britannica. Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico: PW669539D; (b) coinvolto nella raccolta di fondi e nell'intermediazione finanziaria per conto del Gruppo combattente islamico libico (LIFG). Associato a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf e Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007.»

(d)

«Jalaluddin Shinwari (alias Jalaluddine Shinwari). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della Giustizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Shinwar, provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 31.1.2001.»

(2)

La voce «Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil); nato nel 1963 circa, in Egitto; presunta nazionalità egiziana. Responsabile della sicurezza di Osama bin Laden» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: Egitto. Altre informazioni: (a) presunta nazionalità egiziana; (b) responsabile della sicurezza di Osama bin Laden. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»

(3)

La voce «Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Indirizzo: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Data di nascita: 11.12.1974. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L191609 (passaporto tunisino rilasciato il 28.2.1996, scaduto il 27.2.2001). Numero di identificazione nazionale: 04643632 attribuito il 18.6.1999. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: DAOMMD74T11Z352Z, (b) il nome della madre è Ourida, (c) condannato a tre anni e mezzo di reclusione in Italia l'11.12.2002, rilasciato il 25.11.2004, estradato in Tunisia l'1.12.2004.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias (a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, (b) Fathi Hannachi). Indirizzo: (a) 23, 50th Street, Zehrouni, Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 11.12.1974. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L191609 (passaporto tunisino rilasciato il 28.2.1996, scaduto il 27.2.2001). Numero di identificazione nazionale: 04643632 attribuito il 18.6.1999. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: DAOMMD74T11Z352Z, (b) il nome della madre è Ourida Bint Mohamed, (c) estradato dall'Italia in Tunisia l'1.12.2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»

(4)

La voce «Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; (c) Ben Muhammad Aiadi; (d) Ben Muhammad Aiady; (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; (f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; (g) Chafiq Ayadi; (h) Chafik Ayadi; (i) Ayadi Chafiq; (j) Ayadi Chafik; (k) Ajadi Chafik; (l) Abou El Baraa). Indirizzo: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania; (b) 129 Park Road, Londra NW8, Regno Unito; (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgio; (d) Dublino, Irlanda (residenza ad agosto 2009). Data di nascita: (a) 21.3.1963; (b) 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: E423362 (passaporto tunisino rilasciato a Islamabad il 15.5.1988, scaduto il 14.5.1993). Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: (a) l’indirizzo in Belgio è una casella postale. Secondo le autorità belghe, questa persona non è mai risieduta in Belgio; (b) a quanto risulta, vive attualmente a Dublino, Irlanda; (c) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; (d) associato alla Al-Haramain Islamic Foundation. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; (c) Ben Muhammad Aiadi; (d) Ben Muhammad Aiady; (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; (f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; (g) Chafiq Ayadi; (h) Chafik Ayadi; (i) Ayadi Chafiq; (j) Ayadi Chafik; (k) Ajadi Chafik; (l) Abou El Baraa). Indirizzo: Dublino, Irlanda (residenza ad agosto 2009). Data di nascita: 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: E423362 (passaporto tunisino rilasciato a Islamabad il 15.5.1988, scaduto il 14.5.1993). Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; (b) associato alla Al-Haramain Islamic Foundation. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

(5)

La voce «Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Indirizzo: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data di nascita: 31.3.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L579603 (passaporto tunisino rilasciato a Milano il 19.11.1997, scaduto il 18.11.2002). Numero di identificazione nazionale: 007-99090. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: CHRTRK70C31Z352U, (b) il nome della madre è Charaabi Hedia, (c) scarcerato in Italia il 28.5.2004; (d) latitante dall’ottobre 2007; (e) risiede in Svizzera dal 2004. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Indirizzo: Vordere Gasse 29, 7012, Felsberg, Svizzera. Data di nascita: 31.3.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L579603 (passaporto tunisino rilasciato a Milano il 19.11.1997, scaduto il 18.11.2002). Numero di identificazione nazionale: 007-99090. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: CHRTRK70C31Z352U, (b) il nome della madre è Charaabi Hedia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»

(6)

La voce «Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadiijah, (j) Ahmed The Egyptian, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib). Data di nascita: (a) 1965, (b) 1.1.1967. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: Afghanistan.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadiijah, (j) Ahmed The Egyptian, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib. Data di nascita: 13.1.1967. Luogo di nascita: Badari, Asyout, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: Afghanistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

(7)

La voce «Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Data di nascita: 15.12.1970. Luogo di nascita: Al-Mohamedia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L276046 (passaporto tunisino rilasciato l’1.7.1996, scaduto il 30.6.2001).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Indirizzo: Italia. Data di nascita: 15.12.1970. Luogo di nascita: Al-Mohamedia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L276046 (passaporto tunisino rilasciato l'1.7.1996, scaduto il 30.6.2001). Altre informazioni: (a) il nome della madre è Reem Al-Askari, (b) membro del Gruppo combattente tunisino. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

(8)

La voce «Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Indirizzo: (a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgio, (b) rue de l’agriculture 172, 1030 Schaerbeek Bruxelles, Belgio, (c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruxelles, Belgio. Data di nascita: 23.11.1965. Luogo di nascita: Ghardimaou, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina (b) belga (dall'8.11.1993). Passaporto n.: E590976 (passaporto tunisino rilasciato il 19.6.1987, scaduto il 18.6.1992). Altre informazioni: (a) arrestato in Belgio il 18.12.2001, (b) rilasciato all'inizio del 2008, arrestato nuovamente nel giugno 2009 per non aver rispettato le condizioni della liberazione condizionale. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Indirizzo (a) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruxelles, Belgio. Data di nascita: 23.11.1965. Luogo di nascita: Ghardimaou, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: E590976 (passaporto tunisino rilasciato il 19.6.1987, scaduto il 18.6.1992). Altre informazioni: (a) cittadinanza belga revocata il 26.1.2009, (b) in carcere a Nivelles, Belgio, dall'ottobre 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

(9)

La voce «Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i (alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai Al-Libi, (c) Nazih Al-Raghie. Indirizzo: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan. Data di nascita: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: 621570. Numero di identificazione nazionale: T/200310.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i (alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Indirizzo: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Giamahiria araba libica. Data di nascita: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Luogo di nascita: Tripoli, Giamahiria araba libica. Nazionalità: libica. Passaporto n.: 621570. Numero di identificazione nazionale: 200310/I. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

(10)

La voce «Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili. Indirizzo: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data di nascita: 26.3.1969. Luogo di nascita: Feriana, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M351140 (passaporto tunisino scaduto il 16.6.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: TLLLHR69C26Z352G; (b) Condannato in Francia il 14.10.2002; (c) Estradato in Italia il 6.9.2006; in carcere in Italia fino al luglio 2007; (d) condannato in contumacia in Tunisia a vent'anni di reclusione.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili (alias Lazar Ben Mohammed Tlili). Indirizzo: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data di nascita: 26.3.1969. Luogo di nascita: Feriana, Al-Kasrain, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M351140 (passaporto tunisino scaduto il 16.6.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: TLLLHR69C26Z352G; (b) scarcerato in Italia il 15.1.2007 (c) il nome della madre è Essayda Bint Salih Al-Tlili. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

(11)

La voce «Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed]. Titolo: a) Dottore, b) Dr. Data di nascita: 19.6.1951. Luogo di nascita: Giza, Egitto. Nazionalità: si pensa che sia cittadino egiziano. Passaporto n.: a) 1084010 (Egitto), b) 19820215. Altre informazioni: a) ex dirigente operativo e militare del gruppo Jihad islamica egiziana, attualmente stretto collaboratore di Osama bin Laden, b) vive nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Ayman Al Zawahari, (m) Ahman Fuad Salim, (n) Abu Fatma, (o) Abu Mohammed). Titolo (a) Dottore, (b) Dr. Data di nascita: 19.6.1951. Luogo di nascita: Giza, Egitto. Nazionalità: egiziana. Passaporto n.: (a) 1084010 (passaporto egiziano), (b) 19820215. Altre informazioni: (a) ex dirigente operativo e militare della Jihad islamica egiziana, attualmente stretto collaboratore di Osama bin Laden, b) vive nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»

(12)

La voce «Al As’ad Ben Heni Hani (alias (a) Lased Ben Heni, (b) Mohamed Abu Abda). Data di nascita: 5.2.1969. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Altre informazioni: (a) procedimento contro di lui archiviato in Germania. (b) Condannato a sei anni di reclusione in Italia l’11.11.2002. (c) Insegnante di chimica.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohamed Aouani (alias (a) Lased Ben Heni, (b) Al-As’ad Ben Hani, (c) Mohamed Ben Belgacem Awani, (d) Mohamed Abu Abda, (e) Abu Obeida). Data di nascita: (a) 5.2.1970, (b) 5.2.1969. Nazionalità: tunisina. Luogo di nascita: (a) Tripoli, Libia, (b) Tunisi, Tunisia. Altre informazioni: insegnante di chimica, (b) estradato dall'Italia in Tunisia il 27.8.2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»

(13)

La voce «Said Bahaji. Indirizzo: precedente residenza: Bunatwiete 23, D-21073 Amburgo, Germania. Data di nascita: 15.7.1975. Luogo di nascita: Haselünne (Bassa Sassonia), Germania. Nazionalità: a) tedesca, b) marocchina. Passaporti: a) Passaporto tedesco provvisorio n. 28642163 rilasciato dalla città di Amburgo b) Passaporto marocchino scaduto n. 954242 rilasciato il 28.6.1995 a Meknas, Marocco; c) Numero di identificazione nazionale: 1336597587.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Said Bahaji (alias (a) Zouheir Al Maghribi, (b) Mohamed Abbattay, (c) Abderrahmane Al Maghribi). Indirizzo: precedente residenza: Bunatwiete 23, D-21073 Amburgo, Germania. Data di nascita: 15.7.1975. Luogo di nascita: Haselünne (Bassa Sassonia), Germania. Nazionalità: (a) tedesca, (b) marocchina. Passaporti: (a) passaporto tedesco provvisorio n. 28642163 rilasciato dalla città di Amburgo (b) passaporto marocchino scaduto n. 954242 rilasciato il 28.6.1995 a Meknas, Marocco. Numero di identificazione nazionale: BPA Nr. 1336597587. Altre informazioni: (a) nell'aprile 2010 era vice capo del comitato Media di Al-Qaida, (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 30.9.2002.»

(14)

La voce «Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia. Indirizzo: Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 11.5.1966. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L289032 (passaporto tunisino rilasciato il 22.8.2001, che scade il 21.8.2006).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Nabil Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia (alias Abu Salim). Indirizzo: Via Val Bavona 1, Milano, Italia. Data di nascita: 11.5.1966. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L289032 (passaporto tunisino rilasciato il 22.8.2001, che scade il 21.8.2006). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

(15)

La voce «Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Indirizzo: Via Latisana 6, Milano, Italia. Data di nascita: 14.7.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: M408665 (passaporto tunisino rilasciato il 4.10.2000, scaduto il 3.10.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BNSDLA70L14Z352B, (b) ha scontato 3 anni e 6 mesi di reclusione in Italia. Rilasciato il 23.2.2004 ed estradato in Tunisia il 28.2.2004, (c) attualmente in carcere in Tunisia.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (alias Zakariya). Indirizzo: Tunisia. Data di nascita: 14.7.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M408665 (passaporto tunisino rilasciato il 4.10.2000, scaduto il 3.10.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BNSDLA70L14Z352B, (b) estradato dall'Italia in Tunisia il 28.2.2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

(16)

La voce «Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad “Abdallah Ba” Amar, k) Ramzi Omar). Data di nascita: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Luogo di nascita: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Nazionalità: a) yemenita, b) Sudan. Passaporto n.: 00085243 (rilasciato il 17.11.1997 a Sanaa, Yemen). Altre informazioni: a) arrestato a Karachi, Pakistan, il 30.9.2002, b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d’America dal luglio 2007.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin Al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Abu Ubaydah, (j) Umar Muhammad “Abdallah Ba” Amar, (k) Ramzi Omar). Data di nascita: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973. Luogo di nascita: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 00085243 (rilasciato il 17.11.1997 a Sanaa, Yemen). Altre informazioni: (a) arrestato a Karachi, Pakistan, il 30.9.2002, (b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d’America dal maggio 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 30.9.2002.»

(17)

La voce «Usama Muhammed Awad Bin Laden (alias (a) Usama Bin Laden, (b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (c) Ben Laden Osama, (d) Ben Laden Ossama, (e) Ben Laden Usama, (f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (h) Shaykh Usama Bin Ladin, (i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (j) Abu Abdallah Abd Al Hakim, (k) Al Qaqa). Titolo: (a) sceicco, (b) Hajj. Data di nascita: (a) 30.7.1957 (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Luogo di nascita: (a) Gedda, Arabia Saudita, (b) Yemen. Nazionalità: privato della cittadinanza saudita, è ora ufficialmente cittadino afghano.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Usama Muhammed Awad Bin Laden (alias (a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (b) Ben Laden Osama, (c) Ben Laden Ossama, (d) Ben Laden Usama, (e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (g) Shaykh Usama Bin Ladin, (h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (i) Usama bin Laden, (j) Usama bin Ladin, (k) Osama bin Ladin, (l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, (o) Al Qaqa). Titolo (a) Sceicco, (b) Hajj. Data di nascita: (a) 30.7.1957 (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Luogo di nascita: (a) Gedda, Arabia Saudita, (b) Yemen. Nazionalità: privato della cittadinanza saudita; il regime dei Talibani gli ha conferito la cittadinanza afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»

(18)

La voce «Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Indirizzo: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Data di nascita: 13.10.1969. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: K754050 (passaporto tunisino rilasciato il 26.5.1999, scaduto il 25.5.2004). Numero di identificazione nazionale: 04756904, scaduto il 14.9.1987. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BCHMHT69R13Z352T, (b) il nome della madre è Bannour Hedia, (c) condannato in Italia l'11.12.2002 a tre anni e mezzo di reclusione, (d) è stato rilasciato il 3.5.2006, ma deve presentarsi periodicamente alle autorità di Cremona.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Indirizzo: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Data di nascita: 13.10.1969. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K754050 (passaporto tunisino rilasciato il 26.5.1999, scaduto il 25.5.2004). Numero di identificazione nazionale: 04756904 attribuito il 14.9.1984. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BCHMHT69R13Z352T, (b) il nome della madre è Hedia Bannour. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»

(19)

La voce «Yassine Chekkouri. Data di nascita: 6.10.1966. Luogo di nascita: Safi, Marocco. Altre informazioni: ha scontato 4 anni di reclusione in Italia. Rilasciato il 2.2.2004. Estradato in Marocco il 26.2.2004.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Yassine Chekkouri. Indirizzo: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Marocco. Data di nascita: 6.10.1966. Luogo di nascita: Safi, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: F46947 (passaporto marocchino). Numero di identificazione nazionale: H-135467 (carta d'identità marocchina). Altre informazioni: (a) il nome della madre è Feue Hlima Bent Barka e il nome del padre è Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz, (b) estradato dall'Italia in Marocco il 26.2.2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

(20)

La voce «Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias). Indirizzo: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germania; data di nascita: 4.8.1958; luogo di nascita: Damasco, Siria; nazionalità: siriana e tedesca; passaporto n.: 1310636262 (Germania), scade il 29 ottobre 2005; numero di identificazione nazionale: carta d'identità tedesca n. 1312072688, scade il 20 agosto 2011.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias). Indirizzo: Uhlenhorster Weg 34, Amburgo, 22085 Germania. Data di nascita: 4.8.1958. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: (a) siriana, (b) tedesca. Passaporto n.: 1310636262 (passaporto tedesco scaduto il 29.10.2005). Numero di identificazione nazionale: 1312072688 (carta d'identità tedesca scaduta il 29.10.2005). Altre informazioni: il nome del padre è Mohammed Darkazanli. Il nome della madre è Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

(21)

La voce «Mounir El Motassadeq. Indirizzo: Göschenstraße 13, D-21073 Amburgo, Germania. Data di nascita: 3.4.1974. Luogo di nascita: Marrakech, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: H 236483 (passaporto marocchino). Altre informazioni: In carcere in Germania dal maggio 2007.« dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mounir El Motassadeq (alias Mounir el Moutassadeq). Indirizzo: Germania. Data di nascita: 3.4.1974. Luogo di nascita: Marrakesh, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: H 236483 (passaporto marocchino). Numero di identificazione nazionale: E-491591 (carta d'identità marocchina). Altre informazioni: (a) in carcere in Germania, (b) il nome del padre è Brahim Brik. Il nome della madre è Habiba Abbes. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 30.9.2002.»

(22)

La voce «Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizzo: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data di nascita: 10.2.1968. Luogo di nascita: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K929139 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1995, scaduto il 13.2.2000). Numero di identificazione nazionale: 00319547 (attribuito l'8.12.1994). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSDSBN68B10Z352F, (b) il nome della madre è Beya Al-Saidani, (c) in carcere in Italia dall'ottobre 2007; (d) estradato in Tunisia il 3 giugno 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizzo: 6, Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 10.2.1968. Luogo di nascita: Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K929139 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1995, scaduto il 13.2.2000). Numero di identificazione nazionale: 00319547 (attribuito l'8.12.1994). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSDSBN68B10Z352F, (b) il nome della madre è Beya al-Saidani, (c) estradato dall'Italia in Tunisia il 2 giugno 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»

(23)

La voce «Mustafa Mohamed Fadhil [alias (a) Al Masri, Abd Al Wakil, (b) Ali, Hassan, (c) Anis, Abu, (d) Elbishy, Moustafa Ali, (e) Fadil, Mustafa Muhamad, (f) Fazul, Mustafa, (g) Mohammed, Mustafa, (h) Mustafa Ali Elbishy, (i) Al-Nubi, Abu, (j) Hussein, (k) Jihad, Abu, (l) Khalid, (m) Man, Nu, (n) Yussrr, Abu]. Data di nascita: (a) 23.6.1976, (b) 1.1.1976. Luogo di nascita: Cairo, Egitto. Nazionalità: (a) egiziana, (b) kenyota. Numero di identificazione nazionale: 12773667 (carta d'identità kenyota); n. di serie 201735161.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mustafa Mohamed Fadhil (alias (a) Al Masri, Abd Al Wakil, (b) Ali, Hassan, (c) Anis, Abu, (d) Elbishy, Moustafa Ali, (e) Fadil, Mustafa Muhamad, (f) Fazul, Mustafa, (g) Mohammed, Mustafa, (h) Mustafa Ali Elbishy, (i) Al-Nubi, Abu, (j) Hussein, (k) Jihad, Abu, (l) Khalid, (m) Man, Nu, (n) Yussrr, Abu). Data di nascita: (a) 23.6.1976, (b) 1.1.1976. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto. Nazionalità: kenyota. Numero di identificazione nazionale: 12773667 (carta d'identità kenyota); n. di serie 201735161. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

(24)

La voce «Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Data di nascita: (a) 12.3.1971, (b) 31.12.1971. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: palestinese. Passaporto n.: 484824 (passaporto egiziano rilasciato il 18.1.1984 dall’ambasciata egiziana di Riyadh). Altre informazioni: in custodia cautelare negli Stati Uniti d’America dal luglio 2007. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Data di nascita: 12.3.1971. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: palestinese. Altre informazioni: (a) strettamente collegato a Osama Bin Laden e coinvolto negli spostamenti dei terroristi; (b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d’America dal luglio 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»

(25)

La voce «Wa'el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan (alias (a) Wa'il Hamza Julaidan, (b) Wa'el Hamza Jalaidan, (c) Wa'il Hamza Jalaidan, (d) Wa'el Hamza Jaladin, (e) Wa'il Hamza Jaladin, (f) Wail H.A. Jlidan, (g) Abu Al-Hasan al Madani). Data di nascita: (a) 22.1.1958, (b) 20.1.1958. Luogo di nascita: Al-Madinah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) A-992535 (passaporto dell'Arabia Saudita), (b) B 524420 (rilasciato il 15.7.1998, scaduto il 22.5.2003).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Wa'el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan (alias (a) Wa'il Hamza Julaidan, (b) Wa'el Hamza Jalaidan, (c) Wa'il Hamza Jalaidan, (d) Wa'el Hamza Jaladin, (e) Wa'il Hamza Jaladin, (f) Wail H.A. Jlidan, (g) Abu Al-Hasan al Madani). Data di nascita: (a) 22.1.1958, (b) 20.1.1958. Luogo di nascita: Al-Madinah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) A- 992535 (passaporto dell'Arabia Saudita), (b) B 524420 (rilasciato il 15.7.1998, scaduto il 22.5.2003). Altre informazioni: direttore esecutivo del Rabita Trust. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.9.2002.»

(26)

La voce «Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Indirizzo: Via Masina 7, Milano, Italia. Data di nascita: 3.4.1968. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: M307707 (passaporto tunisino rilasciato il 12.4.2000, scaduto l'11.4.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: KMMMHD68D03Z352N, (b) condannato a 5 anni e 10 mesi di reclusione in Italia il 17.5.2002. Il 23.4.2003, la Corte d'appello di Milano ha ridotto la pena a 3 anni e 6 mesi. Estradato in Tunisia il 22.7.2005.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun (alias Salmane). Indirizzo: Via Masina 7, Milano, Italia. Data di nascita: 3.4.1968. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M307707 (passaporto tunisino rilasciato il 12.4.2000, scaduto l’11.4.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: KMMMHD68D03Z352N, (b) estradato dall'Italia in Tunisia il 22.7.2005, (c) sta scontando una condanna a otto anni di reclusione in Tunisia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

(27)

La voce «Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias (a) Mnasri Fethi ben Rebai, (b) Mnasri Fethi ben Rebaj, (c) Mnasri Fethi ben al-Rabai, (d) Mnasri Fethi ben Rabaj, (e) Fethi Alic, (f) Amor, (g) Omar Abu, (h) Omar Tounsi, (i) Amar). Indirizzo Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: (a) 6.3.1969, (b) 6.3.1963, (c) 3.6.1963. Luogo di nascita: (a) Al-Sanadil Farm, Nafzah, governatorato di Baja, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Algeria. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L497470 (passaporto tunisino rilasciato il 3.6.1997, scaduto il 2.6.2002). Altre informazioni: il nome della madre è Fatima Balayish. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias (a) Mnasri Fethi ben Rebai, (b) Mnasri Fethi ben al-Rabai, (c) Mnasri Fethi ben Rebaj, (d) Fethi Alic, (e) Amor, (f) Abu Omar, (g) Omar Tounsi, (h) Amar). Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: (a) 6.3.1969, (b) 6.3.1963, (c) 3.6.1969. Luogo di nascita: (a) Al-Sanadil Farm, Nefza, governatorato di Baja, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Algeria. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L497470 (passaporto tunisino rilasciato il 3.6.1997, scaduto il 2.6.2002). Altre informazioni: il nome della madre è Fatima Balayish. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

(28)

La voce «Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (alias (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi). nato il 23.2.1955 al Cairo, Egitto; nazionalità saudita; passaporto n.: a) B 751550; b) E 976177 (rilasciato il 6.3.2004, scade l’11.1.2009); altre informazioni: Gedda, Arabia Saudita.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (alias (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi). Indirizzo: Farsi Center – West Tower 11th floor, Suite 1103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, Arabia Saudita. Data di nascita: 23.2.1955. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) B 751550, (b) E 976177 (rilasciato il 6.3.2004, scaduto l'11.1.2009). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

(29)

La voce «Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (alias (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul. Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 2.4.1966. Luogo di nascita: Biskra, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) è rimasto in carcere in Italia fino all'estradizione in Algeria il 13.8.2006. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (alias (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 2.4.1966. Luogo di nascita: Biskra, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: estradato dall'Italia in Algeria il 12.8.2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

(30)

La voce «Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (alias (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin). Data di nascita: 1960. Luogo di nascita provincia di Nangarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) coordinatore della sicurezza di Osama bin Laden, b) rimpatriato in Afghanistan nel febbraio 2006.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (alias (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin). Data di nascita: 1960. Luogo di nascita: provincia di Nangarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) coordinatore della sicurezza di Osama bin Laden, (b) rimpatriato in Afghanistan nel febbraio 2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»

(31)

La voce «Tharwat Salah Shihata Ali (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Data di nascita: 29.6.1960. Luogo di nascita: Egitto.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Tharwat Salah Shihata (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat, (d) Tharwat Salah Shihata Ali). Data di nascita: 29.6.1960. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: egiziana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.»


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  L'articolo 7 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).