ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.035.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 35

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
9 febbraio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

2011/65/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, dell’11 novembre 2010, sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2010/21)

1

 

 

2011/66/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 25 novembre 2010, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2010/23)

17

 

 

2011/67/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2010, relativa all’emissione delle banconote in euro (BCE/2010/29)

26

 

 

ORIENTAMENTI

 

 

2011/68/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, dell’11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2010/20)

31

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/1


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 novembre 2010

sul bilancio della Banca centrale europea

(rifusione)

(BCE/2010/21)

(2011/65/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 26.2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2006/17, del 10 novembre 2006, sui conti annuali della Banca centrale europea (BCE) (1) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese. Essa deve ora essere nuovamente modificata, in particolare con riferimento alla copertura del rischio di tasso d’interesse ed alla rivalutazione delle disponibilità in DSP, ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

L’indirizzo BCE/2006/16, del 10 novembre 2006, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (2), cui la decisione BCE/2006/17 fa riferimento, è stato rifuso e abrogato dall’indirizzo BCE/2010/20, dell’11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.   I termini definiti nell’articolo 1 dell’indirizzo BCE/2010/20 hanno il medesimo significato anche quando utilizzati nella presente decisione.

2.   Altri termini tecnici utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato che nell’allegato II dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le regole stabilite nella presente decisione si applicano al bilancio della Banca centrale europea (BCE), comprensivo dello stato patrimoniale, delle voci iscritte nei conti «fuori bilancio» della BCE, del conto economico e delle note integrative del bilancio della BCE.

Articolo 3

Principi contabili fondamentali

I principi contabili fondamentali definiti nell’articolo 3 dell’indirizzo BCE/2010/20 si applicano anche ai fini della presente decisione.

Articolo 4

Rilevazione di attività e passività

Una attività/passività finanziaria o di altra natura è rilevata nello stato patrimoniale della BCE solo in conformità dell’articolo 4 dell’indirizzo BCE/2010/20

Articolo 5

Criterio economico e criterio di cassa

Le norme di cui all’articolo 5 dell’indirizzo BCE/2010/20 si applicano alla presente decisione.

CAPITOLO II

COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

Articolo 6

Composizione dello stato patrimoniale

La composizione dello stato patrimoniale si basa sulla struttura stabilita nell’allegato I.

Articolo 7

Accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito, e di prezzo dell’oro

Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il consiglio direttivo può costituire nello stato patrimoniale della BCE un accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell’oro. Il consiglio direttivo decide sull’ammontare e sull’utilizzo dell’accantonamento in base ad una stima motivata dell’esposizione al rischio della BCE.

Articolo 8

Regole di valutazione dello stato patrimoniale

1.   Se non specificato altrimenti nell’allegato I, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi di cambio correnti e i prezzi di mercato.

2.   La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti denominati in valuta estera, di titoli diversi da quelli classificati come detenuti fino a scadenza e titoli non negoziabili così come strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata a fine esercizio ai tassi e prezzi medi di mercato.

3.   Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì è contabilizzata un’unica differenza da rivalutazione dell’oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. La rivalutazione è effettuata distintamente per ogni singola valuta per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori bilancio. Ai fini del presente articolo, la quota detenuta di DSP, ivi incluse le disponibilità indicate in valute estere comprese nel paniere dei DSP, sono trattate come una disponibilità unica. Per i titoli, la rivalutazione è effettuata distintamente per ogni singolo codice, vale a dire con lo stesso numero/tipo ISIN. I titoli detenuti a fini di politica monetaria o ricompresi alle voci «Altre attività finanziarie» o «Varie» sono trattati come disponibilità separate.

4.   I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, valutati al costo ammortizzato e soggetti a riduzione di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza in ciascuna delle seguenti circostanze:

a)

se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all’ammontare totale del portafoglio titoli detenuto fino a scadenza;

b)

se i titoli sono venduti durante il mese della data di scadenza;

c)

in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo della credibilità dell’emittente, o in seguito ad una decisione esplicita di politica monetaria del consiglio direttivo.

Articolo 9

Operazioni temporanee

La contabilizzazione delle operazioni temporanee avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 8 dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 10

Strumenti azionari negoziabili

La contabilizzazione degli strumenti azionari negoziabili avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 9 dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 11

Copertura del rischio di tasso d’interesse sui titoli con derivati

La contabilizzazione della copertura del rischio di tasso d’interesse avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 10 dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 12

Strumenti sintetici

La contabilizzazione degli strumenti sintetici avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 11 dell’indirizzo BCE/2010/20.

CAPITOLO III

RILEVAZIONE DELLE RENDITE E DELLE SPESE

Articolo 13

Rilevazione delle rendite e delle spese

1.   L’articolo 13, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 dell’indirizzo BCE/2010/20 si applica alla rilevazione delle rendite e delle spese.

2.   Le consistenze su speciali conti di rivalutazione, nascenti da contribuzioni effettuate ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali di uno Stato membro la cui deroga è stata abrogata, sono utilizzate per compensare le minusvalenze nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze da rivalutazione iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione standard, come stabilito nell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), dell’indirizzo BCE/2010/20, prima della compensazione di tali perdite ai sensi dell’articolo 33.2 dello Statuto del SEBC. Le consistenze su speciali conti di rivalutazione per l’oro, le valute estere e i titoli sono ridotte pro rata nel caso in cui si verifichi una riduzione delle consistenze delle attività pertinenti.

Articolo 14

Costo delle operazioni

L’articolo 14 dell’indirizzo BCE/2010/20 si applica alla presente decisione.

CAPITOLO IV

NORME CONTABILI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI «FUORI BILANCIO»

Articolo 15

Norme generali

L’articolo 15 dell’indirizzo BCE/2010/20 si applica alla presente decisione.

Articolo 16

Operazioni in valuta a termine

La contabilizzazione delle operazioni in valuta a termine avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 16 dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 17

Swaps su valute

La contabilizzazione degli swaps su valute avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 17 dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 18

Contratti futures

La contabilizzazione dei contratti futures avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 18 dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 19

Swaps sui tassi di interesse

La contabilizzazione degli swaps sui tassi di interesse avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 19 dell’indirizzo BCE/2010/20. Le minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio sono ammortizzate negli anni successivi secondo il metodo a quote costanti. Nel caso di forward interest rate swaps l’ammortamento ha inizio dalla data di valuta della transazione.

Articolo 20

Contratti su tassi a termine

La contabilizzazione dei contratti su tassi a termine avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 20 dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 21

Operazioni in titoli a termine

La contabilizzazione delle operazioni in titoli a termine avviene secondo il metodo A stabilito all’articolo 21, paragrafo 1, dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 22

Opzioni

La contabilizzazione delle opzioni avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 22 dell’indirizzo BCE/2010/20.

CAPITOLO V

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI PUBBLICATI

Articolo 23

Schemi

1.   Lo schema dello stato patrimoniale annuale pubblicato della BCE deve conformarsi a quello riportato nell’allegato II.

2.   Lo schema del conto economico pubblicato della BCE deve conformarsi a quello riportato nell’allegato III.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Elaborazione, applicazione e interpretazione delle norme

1.   Nell’interpretare le disposizioni della presente decisione si tiene conto dei lavori preparatori, dei principi contabili armonizzati dal diritto dell’Unione e dei principi contabili internazionali generalmente accettati.

2.   Se un trattamento contabile specifico non è previsto nella presente decisione e non essendovi una decisione contraria del Consiglio direttivo, la BCE segue i principi di valutazione conformi agli International Accounting Standards così come adottati dall’Unione europea, pertinenti alle attività e ai conti della BCE.

Articolo 25

Abrogazione

Con la presente decisione è abrogata la decisione BCE/2006/17. Qualunque riferimento alle decisioni abrogate è da intendersi come effettuato alla presente decisione ed è da interpretarsi ai sensi della tavola di correlazione contenuta nell’allegato V.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2010.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 novembre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 38.

(2)  GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)  Cfr. pag. della 31 presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

Nota: la numerazione fa riferimento agli schemi di situazioni contabili riportati nell’allegato II.

ATTIVO

Voce di bilancio

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

1

Oro e crediti in oro

Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o «in viaggio». Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) transazioni volte a modificare lo standard di qualità dell’oro; e b) gli swaps su luogo e purezza dell’oro, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo

Valore di mercato

2

Crediti denominati in valuta estera verso non residenti nell’area dell’euro

Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell’area dell’euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell’area dell’euro, denominati in valuta estera

 

2.1

Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI)

a)

Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMI. Il conto n. 2 del FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce «Passività verso non residenti nell’area dell’euro denominate in euro»

a)

Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

b)

DSP

Disponibilità in diritti speciali di prelievo (lorde)

b)

DSP

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

c)

Altri crediti

Accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati presso i trusts gestiti dal FMI

c)

Altri crediti

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

2.2

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

a)

Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

a)

Saldi con banche al di fuori dell’area dell’euro

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole, strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da non residenti dell’area euro

b)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

c)

Prestiti esteri (depositi) a non residenti dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»

c)

Prestiti esteri

Depositi a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

d)

Altre attività sull’estero

Banconote e monete metalliche esterne all’area dell’euro

d)

Altre attività sull’estero

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

3

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

a)

Investimenti in titoli all’interno dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole, strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, emessi da residenti dell’area euro

a)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

b)

Altri crediti verso residenti nell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di riacquisto a termine, crediti vari

b)

Altri crediti

Depositi e altri crediti a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

4

Crediti denominati in euro verso non residenti nell’area dell’euro

 

 

4.1

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

a)

Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro

a)

Saldi con banche al di fuori dell’area dell’euro

Valore nominale

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Strumenti azionari, titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole, strumenti del mercato monetario, emessi da non residenti nell’area dell’euro

b)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

c)

Prestiti a non residenti dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»

c)

Prestiti al di fuori dell’area dell’euro

Depositi al valore nominale

d)

Titoli emessi da soggetti al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica

d)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

4.2

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale

5

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1)

 

5.1

Operazioni di rifinanziamento principali

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza normalmente a una settimana

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

5.2

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza mensile e con scadenza normalmente a tre mesi

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

5.3

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

5.4

Operazioni temporanee di tipo strutturale

Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

5.5

Operazioni di rifinanziamento marginale

Operazioni volte all’erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

5.6

Crediti connessi a richieste di margini

Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi

Valore nominale o costo

6

Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce 7 dell’attivo «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro», comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell’area dell’euro, e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell’area dell’euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema

Valore nominale o costo

7

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro

 

 

7.1

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

Titoli emessi nell’area dell’euro detenuti a fini di politica monetaria. Certificati di debito della BCE acquistati a finalità di fine-tuning

a)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

b)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore [costo quando la diminuzione è coperta dalla disposizione di cui alla voce del passivo 13, lettera b), «Fondi di accantonamento»]

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

c)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

7.2

Altri titoli

Titoli diversi dalla voce 7.1 dell’attivo «Titoli detenuti a fini di politica monetaria» e dalla voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»: titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedole, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all’UEM denominati in euro. Strumenti azionari

a)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

b)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

c)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

d)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

8

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

Crediti verso le amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all’UEM (titoli non negoziabili, prestiti)

Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo

9

Crediti interni all’Eurosistema

 

 

9.1

Crediti connessi all’emissione di certificati di debito della BCE

Crediti interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE

Costo

9.2

Crediti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema

Crediti relativi all’emissione di banconote della BCE, ai sensi della decisione BCE/2010/23, del 13 dicembre 2010, sull’emissione di banconote in euro (2)

Valore nominale

9.3

Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti)

Posizione netta delle seguenti sottovoci:

 

a)

Crediti netti risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, vale a dire il saldo fra posizioni creditorie e debitorie. Cfr. anche la voce 10.2 «Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette)»

a)

Valore nominale

b)

Altri crediti interni all’Eurosistema denominati in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE alle BCN

b)

Valore nominale

10

Partite in corso di regolamento

Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni in corso già negoziati di incasso

Valore nominale

11

Altre attività

 

 

11.1

Monete metalliche dell’area dell’euro

Monete metalliche in euro

Valore nominale

11.2

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software

Costo meno ammortamento

L’ammortamento è l’assegnazione sistemica dell’ammontare ammortizzabile di un’attività durante la sua vita utile. La vita utile è il periodo nel quale ci si aspetta che un’ immobilizzazione rimanga a disposizione per uso da parte dell’istituzione. La vita utile di singole immobilizzazioni rilevanti può essere rivista sistematicamente, se le aspettative divergono dalle stime precedenti. Le attività principali possono essere composte da componenti aventi differenti vite utili. Le vite di tali componenti dovrebbero essere valutate singolarmente

Il costo delle attività immateriali include il prezzo per la loro acquisizione. Deve essere incluso qualsiasi altro costo diretto o indiretto

Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione)

11.3

Altre attività finanziarie

Partecipazioni e investimenti in società controllate, azioni detenute per ragioni di natura politica/strategica

Titoli che comprendono azioni e altri strumenti finanziari e saldi, inclusi i depositi a termine e i conti correnti detenuti come portafoglio a destinazione specifica

Operazioni con enti creditizi di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse alla gestione dei portafogli titoli ricompresi in questa voce

a)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

b)

Partecipazioni e azioni illiquide e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente

Costo soggetto a riduzione di valore

c)

Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti

Valore patrimoniale netto

d)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

I premi/sconti sono ammortizzati

e)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

f)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

g)

Saldi con banche e prestiti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera

11.4

Differenze da valutazione su operazioni «fuori bilancio»

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta termine/pronti al tasso di cambio di mercato

11.5

Ratei e risconti attivi

Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati, ad esempio interessi maturati su un titolo e pagati al venditore in relazione all’acquisto del titolo stesso

Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato

11.6

Varie

a)

Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Prestiti su base fiduciaria

a)

Valore nominale o costo

b)

Investimenti connessi a depositi in oro di clienti

b)

Valore di mercato

c)

Attività nette destinate al finanziamento delle pensioni

c)

Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2

d)

Crediti in essere che derivano dall’insolvenza delle controparti dell’Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell’Eurosistema

d)

Valore nominale/valore recuperabile (prima/dopo la compensazione delle perdite)

e)

Attività o crediti (nei confronti dei terzi) soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell’Eurosistema insolventi

e)

Costi (convertiti al tasso di cambio al tempo dell’acquisizione se le attività finanziarie sono denominate in valute estere)

12

Perdita d’esercizio

 

Valore nominale


PASSIVITÀ

Voce di bilancio

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

1

Banconote in circolazione

Banconote in euro emesse dalla BCE, in forza della decisione BCE/2010/29

Valore nominale

2

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria verso enti creditizi dell’area dell’euro

Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7

 

2.1

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

Conti in euro di enti creditizi compresi nell’elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello Statuto del SEBC. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva minima

Valore nominale

2.2

Depositi overnight

Depositi overnight remunerati a tasso d’interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale

2.3

Depositi a tempo determinato

Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning.

Valore nominale

2.4

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni di politica monetaria finalizzate all’assorbimento di liquidità

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

2.5

Depositi connessi a richieste di margini

Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività alla base di altri crediti concessi a tali enti

Valore nominale

3

Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro

Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell’attivo «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro». Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell’Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di enti creditizi

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

4

Certificati di debito della BCE emessi

Certificati di debito come descritti nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7. Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità

Costo

Gli sconti sono ammortizzati

5

Passività denominate in euro verso altri residenti nell’area dell’euro

 

 

5.1

Amministrazioni pubbliche

Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista

Valore nominale

5.2

Altre passività

Conti correnti del personale, di imprese e di clienti, comprese le istituzioni finanziarie esentate dal mantenimento di riserve minime — cfr. la voce 2.1 del passivo; depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista

Valore nominale

6

Passività denominate in euro verso non residenti nell’area dell’euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sopranazionali, compresa la Commissione europea; conti correnti di altri depositanti. Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro. Saldi dei conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

7

Passività denominate in valuta estera verso residenti nell’area dell’euro

Conti correnti Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato di fine esercizio

8

Passività denominate in valuta estera verso non residenti nell’area dell’euro

 

 

8.1

Depositi, saldi e altre passività

Conti correnti. Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio

8.2

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio

9

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

Voce denominata in DSP che mostra l’ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio

10

Passività interne all’Eurosistema

 

 

10.1

Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere

Voce del bilancio della BCE, denominata in euro

Valore nominale

10.2

Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette)

Posizione netta delle seguenti sottovoci:

 

a)

Passività nette risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, vale a dire il saldo fra posizioni creditorie e debitorie. Cfr. anche la voce 9.3 «Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti)»

a)

Valore nominale

b)

altre passività interne all’Eurosistema denominate in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE alle BCN

b)

Valore nominale

11

Partite in corso di regolamento

Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese «partite viaggianti» per giroconti

Valore nominale

12

Altre passività

 

 

12.1

Differenze da valutazione su operazioni «fuori bilancio»

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra a termine e a pronti, al tasso di cambio di mercato

12.2

Ratei e redditi percepiti in anticipo

Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro

Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato

12.3

Varie

a)

Conti sospesi per oneri tributari. Conti creditori e conti per garanzie ricevute in valuta estera. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine nei confronti di enti creditizi, collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie». Depositi obbligatori diversi dalle riserve minime. Altre partite minori. Debiti su base fiduciaria

a)

Valore nominale o costo per le operazioni di pronti contro termine

b)

Depositi in oro dei clienti

b)

Valore di mercato

c)

Passività nette destinate al finanziamento del sistema pensionistico

c)

Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2

13

Fondi di accantonamento

a)

Per i rischi di cambio, del tasso di interesse del credito e del prezzo dell’oro di credito e per altri scopi, come ad esempio previsti oneri futuri e contribuzioni effettuate ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali degli Stati membri le cui deroghe sono state abrogate

a)

Costo/valore nominale

b)

Per i rischi di controparte che derivano da operazioni di politica monetaria

b)

Valore nominale (basato su una valutazione di fine esercizio del consiglio direttivo della BCE)

14

Conti di rivalutazione

a)

Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l’oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; per le differenze di valutazione al mercato relative a derivati riguardanti il rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di swaps in valuta/contratti a termine e DSP

b)

Speciali conti di rivalutazione, nascenti da contribuzioni effettuate ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali di Stati membri la cui deroga è stata abrogata. Cfr. l’articolo 13, paragrafo 2

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato

15

Capitale e riserve

 

 

15.1

Capitale

Capitale versato

Valore nominale

15.2

Riserve

Riserve legali, ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto del SEBC e contribuzioni effettuate ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali degli Stati membri le cui deroghe sono state abrogate

Valore nominale

16

Utile d’esercizio

 

Valore nominale


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale. La decisione BCE/2010/29 è stata adottata prima della pubblicazione della decisione BCE/2010/21.


ALLEGATO II

STATO PATRIMONIALE ANNUALE DELLA BCE

(milioni di EUR)

Attivo (2)

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

Passivo

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

1

Oro e crediti in oro

2

Crediti denominati in valuta estera verso non residenti nell’area dell’euro

2.1

Crediti verso l’FMI

2.2

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

3

Crediti denominati in valuta estera verso residenti nell’area dell’euro

4

Crediti denominati in euro verso non residenti nell’area dell’euro

4.1

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

5.1

Operazioni di rifinanziamento principali

5.2

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3

Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4

Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5

Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6

Crediti connessi a richieste di margini

6

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

7

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro

7.1

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

7.2

Altri titoli

8

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9

Crediti interni all’Eurosistema

9.1

Crediti connessi all’emissione di certificati di debito della BCE

9.2

Crediti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema

9.3

Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti)

10

Partite in corso di regolamento

11

Altre attività

11.1

Monete metalliche dell’area dell’euro

11.2

Immobilizzazioni materiali e immateriali

11.3

Altre attività finanziarie

11.4

Differenze da valutazione su operazioni «fuori bilancio»

11.5

Ratei e risconti attivi

11.6

Varie

12

Perdita d’esercizio

 

 

1

Banconote in circolazione

2

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria verso enti creditizi dell’area dell’euro

2.1

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2

Depositi overnight

2.3

Depositi a tempo determinato

2.4

Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5

Depositi connessi a richieste di margini

3

Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

4

Certificati di debito della BCE emessi

5

Passività denominate in euro verso altri residenti nell’area dell’euro

5.1

Amministrazioni pubbliche

5.2

Altre passività

6

Passività denominate in euro verso non residenti nell’area dell’euro

7

Passività denominate in valuta estera verso residenti nell’area dell’euro

8

Passività denominate in valuta estera verso non residenti nell’area dell’euro

8.1

Depositi, saldi e altre passività

8.2

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

10

Passività interne all’Eurosistema

10.1

Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere

10.2

Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette)

11

Partite in corso di regolamento

12

Altre passività

12.1

Differenze da valutazione su operazioni «fuori bilancio»

12.2

Ratei e redditi percepiti in anticipo

12.3

Varie

13

Fondi di accantonamento

14

Conti di rivalutazione

15

Capitale e riserve

15.1

Capitale

15.2

Riserve

16

Utile d’esercizio

 

 

Totale attivo

Totale passivo

 

 


(1)  La BCE può in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in diversa maniera.

(2)  La tabella dell’attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.


ALLEGATO III

CONTO ECONOMICO PUBBLICATO DELLA BCE

(milioni di EUR)

Conto economico per l’esercizio che termina il 31 dicembre …

Esercizio di riferimento

Esercizio di riferimento

1.1.1

Interessi attivi su riserve in valuta estera

 

 

1.1.2

Interessi attivi derivanti dalla distribuzione di banconote in euro nell’ambito dell’Eurosistema

 

 

1.1.3

Altri interessi attivi

 

 

1.1

Interessi attivi

 

 

1.2.1

Remunerazione dei crediti delle BCN relativamente alle riserve in valuta estera trasferite

 

 

1.2.2

Altri interessi passivi

 

 

1.2

Interessi passivi

 

 

1

Interessi attivi netti

 

 

2.1

Utili e perdite realizzati derivanti da operazioni finanziarie

 

 

2.2

Svalutazioni di attività e di posizioni finanziarie

 

 

2.3

Trasferimento verso/da accantonamenti per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito, e di prezzo dell’oro

 

 

2

Risultato netto di operazioni finanziare, svalutazioni e accantonamenti per i rischi

 

 

3.1

Provvigioni e commissioni attive

 

 

3.2

Provvigioni e commissioni passive

 

 

3

Proventi/spese netti da provvigioni e commissioni (2)

 

 

4

Proventi da azioni e partecipazioni

 

 

5

Altri proventi

 

 

Proventi totali netti

 

 

6

Spese per il personale (3)

 

 

7

Spese di amministrazione (3)

 

 

8

Ammortamento di immobilizzazioni materiali e immateriali

 

 

9

Servizi di produzione di banconote (4)

 

 

10

Altri oneri

 

 

(Perdita)/Utile d’esercizio

 

 


(1)  La BCE può in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in diversa maniera.

(2)  La disaggregazione tra proventi e spese può in alternativa essere inclusa nelle note esplicative dei conti annuali.

(3)  Compresi gli accantonamenti amministrativi.

(4)  Questa voce è impiegata nel caso di produzione esterna di banconote (per il costo dei servizi forniti da imprese esterne che producono banconote per conto delle banche centrali). Si raccomanda che i costi sopportati in connessione con l’emissione sia di banconote nazionali che di banconote in euro siano appostati al conto economico nel momento in cui sono fatturati o comunque sopportati, cfr. anche l’indirizzo BCE/2010/20.


ALLEGATO IV

DECISIONE ABROGATA E SUCCESSIVE MODIFICHE

Decisione BCE/2006/17

GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 38

Decisione BCE/2007/21

GU L 42 del 16.2.2008, pag. 83

Decisione BCE/2008/22

GU L 36 del 5.2.2009, pag. 22

Decisione BCE/2009/19

GU L 202 del 4.8.2009, pag. 54

Decisione BCE/2009/29

GU L 348 del 29.12.2009, pag. 57


ALLEGATO V

TABELLA DI CORRELAZIONE

Decisione BCE/2006/17

La presente decisione

Articolo 11

Articolo 10 bis

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 21

Articolo 23

Articolo 22

Articolo 24

Articolo 23

Articolo 25

Articolo 24

Articolo 26


9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/17


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 novembre 2010

relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro

(rifusione)

(BCE/2010/23)

(2011/66/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2001/16 del 6 dicembre 2001 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (1) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (2) Poiché deve essere nuovamente modificata, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Ai sensi dell’articolo 32.1 dello statuto del SEBC, il reddito monetario è il reddito ottenuto dalle BCN nell’esercizio delle funzioni di politica monetaria. Ai sensi all’articolo 32.2 dello statuto del SEBC, l’importo del reddito monetario di ciascuna BCN è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle BCN conformemente agli indirizzi del consiglio direttivo. Le BCN dovranno accantonare gli attivi risultanti dall’esercizio delle funzioni di politica monetaria come attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Ai sensi dell’articolo 32.4 dello statuto del SEBC, l’ammontare del reddito monetario di ciascuna BCN viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta BCN sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell’articolo 19.

(3)

Ai sensi dell’articolo 32.5 dello statuto del SEBC, la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate del capitale della Banca centrale europea (BCE).

(4)

Ai sensi degli articoli 32.6 e 32.7 dello statuto del SEBC, al consiglio direttivo è conferito il potere di adottare indirizzi per la compensazione e il regolamento, da parte della BCE, dei saldi derivanti dalla ripartizione del reddito monetario e di adottare tutte le altre misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 32.

(5)

Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (3), la BCE e le BCN immettono in circolazione le banconote in euro. L’articolo 15 del suddetto regolamento prevede che le banconote denominate in unità monetarie nazionali continuino ad avere corso legale nell’ambito dei rispettivi limiti territoriali per un periodo massimo di sei mesi dalla data di sostituzione del contanteL’anno di sostituzione del contante dovrebbe quindi essere considerato come un anno particolare, poiché le banconote in circolazione denominate in unità monetarie monetarie nazionali possono ancora rappresentare una considerevole quota delle banconote in circolazione.

(6)

L’articolo 15, paragrafo 1, dell’Indirizzo BCE/2006/9, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al fuori dell’area dell’euro (4) prevede che le banconote in euro fornite in consegna anticipata alle controparti autorizzate siano addebitate sui conti delle stesse controparti presso le rispettive BCN al loro valore nominale e secondo un «modello generale di addebito»: l’importo totale di banconote in euro fornite in consegna anticipata deve essere addebitato in tre quote uguali, alla data del regolamento della prima, quarta e quinta operazione principale di rifinanziamento dell’Eurosistema successiva alla data di sostituzione del contante. Nel calcolo del reddito monetario per l’anno della sostituzione del contante si deve necessariamente tenere conto di questo «modello generale di addebito».

(7)

La presente decisione è collegata alla decisione BCE/2010/29 del 13 dicembre 2010 relativa all’emissione delle banconote in euro (5), che prevede che la BCE e le BCN emettano le banconote in euro. La decisione BCE/2010/29 stabilisce la distribuzione alle BCN delle banconote in euro in circolazione, in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. Essa inoltre attribuisce alla BCE l’8 % dell’ammontare totale delle banconote in euro in circolazione. La distribuzione delle banconote in euro tra i membri dell’Eurosistema dà luogo a saldi interni all’Eurosistema. La remunerazione di tali saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ha un effetto diretto sul reddito di ciascun membro dell’Eurosistema e, pertanto, deve essere disciplinata dalla presente decisione. Il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri crediti interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, dovrebbe essere distribuito alle BCN ai sensi della decisione BCE/2010/24 del 25 novembre 2010 relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione e dai titoli acquistati ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari (6), proporzionalmente alle quote da esse detenute nello schema di capitale sottoscritto, nello stesso esercizio finanziario in cui il reddito matura.

(8)

Il saldo netto dei crediti e dei debiti interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione dovrebbe essere remunerato applicando un criterio oggettivo per la definizione del costo del denaro. A tal fine, è considerato adeguato il tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali utilizzato dall’Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.

(9)

Le passività nette interne all’Eurosistema relative alle banconote in euro in circolazione sono incluse nell’aggregato del passivo ai fini del calcolo del reddito monetario delle BCN ai sensi dell’articolo 32.2 dello statuto del SEBC, in quanto equivalenti alle banconote in euro in circolazione. Il regolamento degli interessi sui saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione darà luogo pertanto alla distribuzione di una quantità considerevole del reddito monetario dell’Eurosistema tra le BCN in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. Tali saldi interni all’Eurosistema dovrebbero essere adattati in modo tale da consentire un adeguamento graduale dello stato patrimoniale e del conto economico delle BCN. Gli adattamenti dovrebbero essere basati sull’ammontare delle banconote in circolazione di ciascuna BCN durante un periodo antecedente l’introduzione delle banconote in euro. Tali adattamenti dovrebbero applicarsi su base annuale in conformità di una formula fissa per un periodo non superiore ai successivi cinque anni.

(10)

Gli adattamenti dei saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono stati calcolati al fine di compensare ogni mutamento significativo delle situazioni di reddito delle BCN in seguito all’introduzione delle banconote in euro e della successiva distribuzione del reddito monetario.

(11)

Le norme generali stabilite all’articolo 32 dello statuto del SEBC si applicano anche al reddito monetario che risulta dalla cancellazione, nelle poste contabili, delle banconote in euro che sono state ritirate dalla circolazione.

(12)

L’articolo 32.5 dello statuto del SEBC specifica che la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle rispettive quote versate di capitale della BCE. Ai sensi dell’articolo 32.7 dello statuto del SEBC, il consiglio direttivo è competente ad adottare tutte le altre misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 32. È ivi inclusa la competenza a prendere in considerazione altri fattori nel decidere la ripartizione del reddito risultante dalla cancellazione, nelle poste contabili, delle banconote in euro che sono state ritirate dalla circolazione. A tal fine, i principi di parità di trattamento e correttezza richiedono che si tenga conto del periodo di tempo durante il quale le banconote in euro ritirate erano state emesse. Lo schema di distribuzione per questo specifico reddito deve riflettere pertanto sia la quota pertinente nel capitale della BCE, sia la lunghezza della fase di emissione.

(13)

Il ritiro delle banconote in euro deve essere regolato da decisioni separate da adottarsi ai sensi dell’articolo 5 della decisione BCE/2003/4 del 20 marzo 2003 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

b)

per «aggregato del passivo» si intende l’ammontare delle passività prese in considerazione, nel quadro del bilancio di ciascuna BCN, specificato in conformità dell’allegato I della presente decisione;

c)

per «attivi accantonabili» si intende l’ammontare degli attivi detenuti in contropartita dell’aggregato del passivo, all’interno dello stato patrimoniale di ciascuna BCN, specificato in conformità dell’allegato II della presente decisione;

d)

per «saldi interni all’Eurosistema derivanti dalle banconote in euro in circolazione» si intendono i crediti e i debiti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e altre BCN, risultanti dall’applicazione dell’articolo 4 della decisione BCE/2010/29;

e)

per «schema di capitale sottoscritto» si intendono le quote, espresse in percentuali, del capitale della BCE sottoscritto che risultano dall’applicazione alle BCN delle ponderazioni nello schema di cui all’articolo 29.1 dello statuto del SEBC, e in quanto applicabili nell’esercizio finanziario pertinente;

f)

per «ente creditizio» si intende a) un ente creditizio ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (8) nei termini della sua attuazione nell’ordinamento nazionale, che sia sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che sia soggetto ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte di un’autorità competente;

g)

per «SpA» si intende lo stato patrimoniale armonizzato, come strutturato all’allegato VIII dell’Indirizzo BCE/2010/20 dell’11 novembre 2010 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (9);

h)

per «tasso di riferimento» si intende l’ultimo tasso di interesse marginale disponibile, utilizzato dall’Eurosistema nelle sue aste per operazioni di rifinanziamento principali ai sensi del capitolo 3.1.2 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (10). Quando si effettui più di un’operazione di rifinanziamento principale per il regolamento nello stesso giorno, si utilizza una media semplice dei tassi marginali delle operazioni effettuate in parallelo;

i)

per «data di sostituzione del contante» si intende la data alla quale le banconote e le monete in euro entrano in corso legale in uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

j)

per «periodo di riferimento» si intende il periodo di 24 mesi che ha inizio 30 mesi prima della data di sostituzione del contante;

k)

per «anno di sostituzione del contante» si intende il periodo di 12 mesi che ha inizio alla data di sostituzione del contante;

l)

per «tasso di cambio giornaliero di riferimento» si intende il tasso di cambio giornaliero di riferimento che si basa sulla regolare procedura di concertazione quotidiana fra le banche centrali all’interno e all’esterno del Sistema europeo di banche centrali, che normalmente ha luogo alle ore 14.15, ora dell’Europa centrale;

m)

per «banconote in euro ritirate» si intende qualunque tipo o serie di banconote in euro che sia stata ritirata dalla circolazione per decisione del consiglio direttivo adottata ai sensi dell’articolo 5 della decisione BCE/2003/4;

n)

per «schema di emissione» si intende lo schema di capitale sottoscritto, in media, durante la fase di emissione di un tipo o serie di banconote in euro ritirate;

o)

per «fase di emissione», in relazione ad un tipo o ad una serie di banconote in euro, si intende il periodo che ha inizio il giorno in cui la prima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell’aggregato del passivo e che termina il giorno in cui l’ultima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell’aggregato del passivo;

p)

per «cancellazione» si intende l’eliminazione delle banconote in euro ritirate dalla voce dello stato patrimoniale «banconote in circolazione».

Articolo 2

Saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione

1.   I saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono calcolati con cadenza mensile e sono registrati nei libri contabili della BCE e delle BCN il primo giorno lavorativo del mese, con data di valuta dell’ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Laddove uno Stato membro adotti l’euro, il calcolo dei saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ai sensi del primo comma è registrato nei libri contabili della BCE e delle BCN con data di valuta della data di sostituzione del contante.

I saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 gennaio del primo anno a partire dal quale si effettua ciascun adattamento quinquennale, ai sensi dell’articolo 29.3 dello statuto del SEBC, sono calcolati sulla base dello schema di capitale sottoscritto adattato, applicato ai saldi relativi al totale delle banconote in euro in circolazione il 31 dicembre dell’anno precedente.

2.   I saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, inclusi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 4 della presente decisione, sono remunerati al tasso di riferimento.

3.   La remunerazione di cui al paragrafo 2 è liquidata trimestralmente attraverso pagamenti via TARGET2.

Articolo 3

Metodo di calcolo del reddito monetario

1.   L’importo del reddito monetario di ciascuna BCN è determinato calcolando il reddito effettivo che deriva dagli attivi accantonabili registrati nei rispettivi libri contabili. In via d’eccezione, l’oro è considerato non produttivo di reddito, e i titoli detenuti per finalità di politica monetaria ai sensi della decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull’attuazione di un programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (11), si considerano produttivi di reddito al tasso di interesse di riferimento.

2.   Laddove il valore degli attivi accantonabili di una BCN ecceda o non corrisponda al valore del proprio aggregato del passivo, la differenza è compensata applicando il tasso di riferimento al valore della differenza.

Articolo 4

Adattamenti dei saldi interni all’Eurosistema

1.   Ai fini del calcolo del reddito monetario, i saldi interni all’Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione sono adattati mediante un importo compensativo determinato conformemente alla seguente formula:

C = (K – A) × S

dove:

C

è l’importo compensativo,

K

è l’importo in euro per ciascuna BCN che risulta dall’applicazione dello schema di capitale sottoscritto all’ammontare medio delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, convertendo in euro, al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento, l’ammontare delle banconote in circolazione denominate nell’unità monetaria nazionale di uno Stato membro che adotta l’euro,

A

è l’ammontare medio in euro per ciascuna BCN delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento,

S

è il seguente coefficiente per ciascun esercizio finanziario, a partire dalla data di sostituzione del contante:

Esercizio finanziario

Coefficiente

Anno di sostituzione del contante

1

Anno di sostituzione del contante più un anno

0,8606735

Anno di sostituzione del contante più due anni

0,7013472

Anno di sostituzione del contante più tre anni

0,5334835

Anno di sostituzione del contante più quattro anni

0,3598237

Anno di sostituzione del contante più cinque anni

0,1817225

2.   La somma degli importi compensativi delle BCN è pari a zero.

3.   Gli importi compensativi sono calcolati ogni volta che uno Stato membro adotta l’euro o quando si cambia lo schema di capitale della BCE sottoscritto.

4.   Quando una BCN aderisce all’Eurosistema, il relativo importo compensativo è distribuito alle altre BCN proporzionalmente alle quote rispettivamente detenute dalle stesse nello schema di capitale sottoscritto, con il segno (+/–) invertito, ed è aggiuntivo rispetto ad ogni altro importo compensativo già in vigore per le altre BCN.

5.   Gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi sono registrati in conti separati interni all’Eurosistema nei libri contabili di ciascuna BCN con data di valuta della data di sostituzione del contante e con la stessa data di valuta per ciascun anno successivo del periodo di adattamento. Le poste contabili per bilanciare i suddetti importi compensativi non sono remunerate.

6.   In deroga al paragrafo 1, in caso di accadimenti specifici relativi alle variazioni nei modelli di circolazione delle banconote, come previsto nell’allegato III della presente decisione, i saldi interni all’Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione devono essere adattati conformemente alle disposizioni previste in tale allegato.

7.   Gli adattamenti dei saldi interni all’Eurosistema disposti nel presente articolo cessano di avere applicazione a decorrere dal primo giorno del sesto anno successivo all’anno di sostituzione del contante pertinente.

Articolo 5

Calcolo e distribuzione del reddito monetario

1.   Il calcolo del reddito monetario di ciascuna BCN è effettuato dalla BCE giornalmente. Tale calcolo si basa sui dati contabili segnalati da ciascuna BCN alla BCE. La BCE informa le BCN relativamente agli importi totali su base trimestrale.

2.   L’importo del reddito monetario di ciascuna BCN viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi maturati o pagati sulle passività incluse nell’aggregato del passivo, nonché in conformità ad ogni decisione del consiglio direttivo, ai sensi del secondo comma dell’articolo 32.4 dello statuto del SEBC.

3.   La distribuzione del reddito monetario di ciascuna BCN in proporzione allo schema di capitale sottoscritto avviene alla fine di ogni esercizio finanziario.

Articolo 6

Calcolo e distribuzione del reddito che risulta dalla cancellazione di banconote in euro

1.   Le banconote in euro ritirate rimangono parte dell’aggregato del passivo fino a che non vengano scambiate o cancellate, a seconda di quale evento avvenga per primo.

2.   Il consiglio direttivo può decidere di cancellare le banconote in euro ritirate, nel qual caso specifica la data di cancellazione e l’ammontare complessivo dell’accantomanento da effettuarsi per le banconote in euro ritirate in attesa di essere scambiate.

3.   Le banconote in euro ritirate sono cancellate come segue:

a)

alla data di cancellazione, le voci dello stato patrimoniale «banconote in circolazione» della BCE e delle BCN sono ridotte dell’ammontare complessivo delle banconote in euro ritirate ancora in circolazione. A tal fine, gli ammontari effettivi di banconote in euro ritirate che erano state messe in circolazione sono adattate sulla base delle loro somme pro rata, calcolate secondo lo schema di emissione, e le differenze sono compensate tra la BCE e le BCN;

b)

l’ammontare adattato di banconote in euro ritirate è cancellato dalla voce dello stato patrimoniale «banconote in circolazione» e spostato nel conto economico delle BCN;

c)

ciascuna BCN costituisce un accantonamento per le banconote in euro ritirate suscettibili di essere scambiate. L’accantonamento è equivalente alla quota della BCN pertinente nella somma complessiva dell’accantonamento calcolato sulla base dello schema di emissione.

4.   Le banconote in euro ritirate che sono scambiate dopo la data di cancellazione sono registrate nei libri contabili della BCN che le ha accettate. L’afflusso di banconote in euro ritirate è ridistribuito tra le BCN almeno una volta all’anno applicando lo stesso schema di emissione e le differenze sono compensate tra loro. Ciascuna BCN compensa la somma pro rata rispetto al proprio accantonamento o, nel caso in cui l’afflusso ecceda l’accantonamento, registra una spesa corrispondente nel proprio conto economico.

5.   Il consiglio direttivo rivede la somma complessiva dell’accantonamento annualmente.

Articolo 7

Abrogazione

Con la presente decisione è abrogata la decisione BCE/2001/16. Qualunque riferimento alla decisione abrogata è da intendersi come effettuato alla presente decisione ed è da interpretarsi ai sensi della tabella di correlazione contenuta nell’allegato V.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2010.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 novembre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55.

(2)  Cfr. l’allegato IV.

(3)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.

(4)  GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39.

(5)  Cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale. La decisione BCE/2010/29 è stata adottata prima della pubblicazione della decisione BCE/2010/23.

(6)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. La decisione BCE/2010/24 è stata adottata prima della pubblicazione della decisione BCE/2010/23.

(7)  GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16.

(8)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(9)  Cfr. pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

(10)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.

(11)  GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18.


ALLEGATO I

COMPOSIZIONE DELL’AGGREGATO DEL PASSIVO

A.

L’aggregato del passivo comprende esclusivamente:

1.

Banconote in circolazione

Ai fini del presente allegato, nell’anno di sostituzione del contante per ogni BCN che aderisce all’Eurosistema, l’ammontare delle «banconote in circolazione»:

a)

include le banconote emesse dalla BCN e denominate nella sua unità monetaria nazionale; e

b)

deve essere ridotto del valore dei prestiti non remunerati relativi alle banconote in euro fornite in consegna antcipata non ancora addebitate (parte della voce dell’attivo 6 dello SpA).

Successivamente all’anno di sostituzione del contante pertinente, ogni BCN intende per «banconote in circolazione» esclusivamente le banconote denominate in euro.

Qualora la data di sostituzione del contante coincida con un giorno di chiusura di TARGET2, il passivo di una BCN che risulti dalle banconote in euro che sono state fornite in consegna anticipata ai sensi dell’Indirizzo BCE/2006/9 e che sono entrate in circolazione prima della data della sostituzione del contante, forma parte dell’aggregato del passivo (come parte dei conti corrispondenti alla voce del passivo 10.4 dello SpA) fino a che il passivo non diventi parte delle passività interne all’Eurosistema risultanti dalle operazioni TARGET2.

2.

Passività nei confronti degli enti creditizi dell’area euro relative alle operazioni di politica monetaria denominate in euro:

a)

conti correnti, incluse le riserve minime obbligatorie di cui all’articolo 19.1 dello statuto del SEBC (voce del passivo 2.1 dello SpA);

b)

depositi nell’ambito dei depositi overnight dell’Eurosistema (voce del passivo 2.2 dello SpA);

c)

depositi a tempo determinato (voce del passivo 2.3 dello SpA);

d)

passività derivanti da operazioni temporanee di fine-tuning (voce del passivo 2.4 dello SpA);

e)

depositi connessi a richieste di pagamento di margini (voce del passivo 2.5 dello SpA).

3.

Depositi verso controparti inadempienti dell’Eurosistema che sono stati riclassificati dalla voce del passivo 2.1 dello SpA.

4.

Passività delle BCN interne all’Eurosistema derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE ai sensi del capitolo 3.3 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2000/7 (voce del passivo 10.2 dello SpA).

5.

Passività nette interne all’Eurosistema relative alle banconote in euro in circolazione, comprese quelle risultanti dall’applicazione dell’articolo 4 della presente decisione (parte della voce del passivo 10.3 dello SpA).

6.

Passività nette interne all’Eurosistema derivanti da operazioni effettuate via TARGET2 remunerate al tasso di riferimento (parte della voce del passivo 10.4 dello SpA).

B.

L’ammontare dell’aggregato del passivo di ogni BCN è calcolato ai sensi dei principi contabili armonizzati e delle regole previste nell’Indirizzo BCE/2010/20.


ALLEGATO II

ATTIVI ACCANTONABILI

A.

Gli attivi accantonabili comprendono esclusivamente:

1.

Prestiti a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi a operazioni di politica monetaria denominati in euro (voce dell’attivo 5 dello SpA).

2.

Titoli detenuti a fini di politica monetaria (voce dell’attivo 7.1 dello SpA).

3.

Crediti interni all’Eurosistema equivalenti al trasferimento alla BCE di riserve in valuta diverse dall’oro, ai sensi dell’articolo 30 dello statuto del SEBC (parte della voce dell’attivo 9.2 dello SpA).

4.

Crediti netti interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, comprese quelle risultanti dall’applicazione dell’articolo 4 della presente decisione (parte della voce dell’attivo 9.4 dello SpA).

5.

Crediti netti interni all’Eurosistema derivanti da transazioni effettuate via TARGET2 remunerate al tasso di riferimento (parte della voce dell’attivo 9.5 dello SpA).

6.

Oro, compresi i crediti relativi all’oro trasferito alla BCE, in quantità sufficiente perché ciascuna BCN possa accantonare una porzione del proprio oro, corrispondente all’applicazione della propria quota detenuta nello schema di capitale sottoscritto all’intera quantità di oro accantonato da tutte le BCN (voce dell’attivo 1 e parte della voce dell’attivo 9.2 dello SpA).

Ai fini della presente decisione, l’oro è valutato sulla base del prezzo in euro, per oncia di oro fino, al 31 dicembre 2002.

7.

Crediti che risultano dalle banconote in euro che sono state predistribuite ai sensi dell’Indirizzo BCE/2006/9 e che sono entrate in circolazione prima della data della sostituzione del contante (parte della voce dell’attivo 4.1 dello SpA fino alla data della sostituzione del contante e, successivamente, parte dei conti corrispondenti alla voce dell’attivo 9.5 dello SpA), ma solo fino a che tali crediti formino parte dei crediti interni all’Eurosistema che risulta dalle operazioni TARGET2.

8.

I crediti in essere che derivano dall’inadempimento delle controparti dell’Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell’Eurosistema, e/o le attività finanziarie o crediti (nei confronti dei terzi) soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell’Eurosistema inadempienti nel contesto delle operazioni di credito dell’Eurosistema riclassificati dalla voce dell’attivo 5 dello SpA (parte della voce dell’attivo 11.6 dello SpA).

B.

Il valore degli attivi accantonabili di ogni BCN è calcolato conformemente ai principi contabili armonizzati e alle regole stabilite nell’Indirizzo BCE/2010/20.


ALLEGATO III

A.   Primo adattamento eventuale

Qualora la media totale dell’ammontare delle banconote in circolazione nell’anno di sostituzione del contante sia inferiore alla media totale dell’ammontare in euro delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento (comprese quelle denominate nell’unità monetaria nazionale dello Stato membro che ha adottato l’euro e convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento), il coefficiente «S» che si applica all’anno di sostituzione del contante in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, è ridotto, con effetto retroattivo, in proporzione pari alla diminuzione della media totale delle banconote in circolazione.

Tale riduzione non deve produrre un coefficiente inferiore a 0,8606735. Qualora si applichi tale deroga, un quarto della conseguente riduzione degli importi compensativi («C») delle BCN applicabile nell’anno di sostituzione del contante deve essere sommato a ciascuno degli importi compensativi di ciascuna BCN applicabili dal secondo al quinto anno successivo all’anno di sostituzione del contante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.

B.   Secondo adattamento eventuale

Qualora le BCN per le quali l’importo compensativo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è un numero positivo, paghino una remunerazione netta sui saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in circolazione che risulti in una spesa netta quando sommata alla voce «risultato netto della redistribuzione del reddito monetario» nel proprio conto economico alla fine dell’anno, il coefficiente «S» che si applica all’anno di sostituzione del contante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, è ridotto nella misura necessaria ad eliminare tale occorrenza.

Tale riduzione non deve produrre un coefficiente inferiore a 0,8606735. Qualora si applichi tale deroga, un quarto della derivante riduzione degli importi compensativi delle BCN («C») applicabile nell’anno di sostituzione del contante è sommato a ciascuno degli importi compensativi delle BCN applicabili dal secondo al quinto anno successivo all’anno di sostituzione del contante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.


ALLEGATO IV

DECISIONE ABROGATA E SUE MODIFICHE SUCCESSIVE

Decisione BCE/2001/16

GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55

Decisione BCE/2003/22

GU L 9 del 15.1.2004, pag. 39

Decisione BCE/2006/7

GU L 148 del 2.6.2006, pag. 56

Decisione BCE/2007/15

GU L 333 del 19.12.2007, pag. 86

Decisione BCE/2009/27

GU L 339 del 22.12.2009, pag. 55


ALLEGATO V

TABELLA DI CORRELAZIONE

Decisione BCE/2001/16

La presente decisione

Articolo 5 bis

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7


9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/26


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 dicembre 2010

relativa all’emissione delle banconote in euro

(rifusione)

(BCE/2010/29)

(2011/67/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 1, del trattato e dell’articolo 16 dello statuto del SEBC, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione delle banconote in euro all’interno dell’Unione. In base a tali disposizioni, la BCE e le BCN possono emettere le uniche banconote in euro aventi corso legale negli Stati membri la cui moneta è l’euro. Il diritto dell’Unione ha previsto un sistema composto da una pluralità di responsabili dell’emissione delle banconote. La BCE e le BCN emettono le banconote in euro.

(2)

Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (1), a decorrere dal 1o gennaio 2002, la BCE e le BCN immettono in circolazione banconote denominate in euro. Le banconote in euro sono espressione della stessa e unica moneta e sono sottoposte ad un regime giuridico unitario.

(3)

L’emissione delle banconote in euro non necessita di essere soggetta a limiti quantitativi o di altro tipo, visto che la immissione in circolazione di banconote è un processo indotto dalla domanda.

(4)

La decisione BCE/2003/4 del 20 marzo 2003 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (2), contiene regole comuni sulle banconote in euro. La BCE ha stabilito specifiche tecniche comuni per le banconote in euro e misure di controllo di qualità, al fine di garantire che esse siano conformi alle suddette specifiche. Di conseguenza, tutte le banconote in euro hanno il medesimo aspetto esteriore e presentano il medesimo livello di qualità e non c’è distinzione alcuna tra le banconote dello stesso taglio.

(5)

Tutte le banconote in euro dovrebbero essere soggette ai medesimi requisiti di accettazione e di trattamento da parte dei membri dell’Eurosistema, indipendentemente da quale membro le abbia immesse in circolazione. La prassi di rimpatrio delle banconote denominate in unità monetarie nazionali verso la banca centrale nazionale emittente non si applica alle banconote in euro. Il regime per l’emissione delle banconote in euro è basato sul principio del non rimpatrio delle banconote in euro.

(6)

Ai sensi dell’articolo 29.1 dello statuto del SEBC, a ciascuna banca centrale che sia membro del Sistema europeo di banche centrali viene assegnata una ponderazione nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE, come stabilito dalla decisione BCE/2008/23 del 12 dicembre 2008 relativa alle quote percentuali delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (3). Tale ponderazione è basata sulla popolazione e sul prodotto interno lordo di ciascuno Stato membro e regola i conferimenti nel capitale della BCE, i trasferimenti alla BCE delle attività di riserva in valuta delle BCN, la distribuzione del reddito monetario delle BCN e la ripartizione dei profitti e delle perdite della BCE.

(7)

Le banconote in euro hanno corso legale in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro e circolano liberamente all’interno dell’area dell’euro, sono emesse nuovamente dai membri dell’Eurosistema e possono anche essere conservate o utilizzate all’esterno dell’area dell’euro. Le passività relative all’emissione dell’ammontare totale delle banconote in euro in circolazione dovrebbero quindi essere ripartite tra i membri dell’Eurosistema in base ad un criterio oggettivo. La quota di ciascuna BCN nel capitale versato della BCE costituisce un criterio adeguato. Tale quota risulta da un’applicazione proporzionale, nei confronti delle BCN, dello schema descritto all’articolo 29.1 dello statuto del SEBC. Poiché tale criterio non è applicabile alla BCE, sarà il Consiglio direttivo a determinare la quota percentuale delle banconote in euro che devono essere emesse dalla BCE.

(8)

In forza del principio dell’esecuzione decentrata delle operazioni dell’Eurosistema previsto agli articoli 9.2 e 12.1 dello statuto del SEBC, sono demandati alle BCN la immissione in circolazione e il ritiro dalla circolazione di tutte le banconote in euro, incluse quelle emesse dalla BCE. Coerentemente con tale principio, anche la gestione operativa delle banconote in euro è effettuata dalle BCN.

(9)

La differenza tra l’ammontare delle banconote in euro attribuite a ciascuna BCN in conformità dello schema di distribuzione delle banconote e quello delle banconote in euro messe in circolazione da tale BCN, dovrebbe dar luogo ai saldi interni all’Eurosistema. Poiché la BCE non mette in circolazione banconote in euro, dovrebbe detenere saldi creditori interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN per un valore equivalente alla quota di banconote in euro da essa emesse. La remunerazione di questi saldi interni all’Eurosistema incide sulle situazioni di reddito delle BCN e fa quindi oggetto della decisione BCE/2010/23 del 25 novembre 2010 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (4), fondata sull’articolo 32 dello statuto del SEBC.

(10)

In virtù dell’articolo 1 della decisione 2010/416/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del trattato per l’adozione da parte dell’Estonia dell’euro il 1o gennaio 2011 (5), l’Estonia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga ad essa concessa ai sensi dell’articolo 4 dell’atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 (6) sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2011.

(11)

Dal momento che l’Estonia adotterà l’euro il 1o gennaio 2011, la decisione BCE/2001/15 del 6 dicembre 2001 relativa all’emissione delle banconote in euro (7) deve essere modificata, al fine di determinare lo schema di distribuzione delle banconote applicabile a partire dal 1o gennaio 2011. Poiché la decisione BCE/2001/15 è stata modificata diverse volte, essa dovrebbe essere sottoposta a rifusione nell’interesse della chiarezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

b)

per «banconote in euro» si intendono le banconote conformi ai requisiti previsti nella decisione BCE/2003/4 e alle specifiche tecniche stabilite dal Consiglio direttivo;

c)

per «schema di capitale sottoscritto» si intendono le quote (espresse in percentuali) nel capitale della BCE sottoscritto risultanti dall’applicazione alle BCN delle ponderazioni nello schema di cui all’articolo 29.1 dello statuto del SEBC, come applicabili per l’esercizio finanziario pertinente;

d)

per «schema di distribuzione delle banconote» si intendono le percentuali risultanti dalla presa in considerazione della quota della BCE nell’emissione totale di banconote in euro e dall’applicazione dello schema di capitale sottoscritto (arrotondato al multiplo di 0,0005 punti percentuali più prossimo) alla quota delle BCN in tale totale. Se le percentuali risultanti non raggiungono il 100 %, la differenza è compensata come segue: i) se il totale è inferiore al 100 %, aggiungendo 0,0005 punti percentuali alle quote più piccole, in ordine ascendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %; o ii) se il totale è superiore al 100 %, sottraendo 0,0005 punti percentuali dalle quote più grandi, in ordine discendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %. L’allegato della presente decisione specifica lo schema di distribuzione delle banconote che si applica a partire dal 1o gennaio 2011.

Articolo 2

Emissione delle banconote in euro

La BCE e le BCN emettono le banconote in euro.

Articolo 3

Obblighi degli organismi responsabili dell’emissione

1.   Le BCN immettono in circolazione e ritirano dalla circolazione le banconote in euro ed effettuano qualunque tipo di gestione operativa con riguardo a tutte le banconote in euro, incluse quelle emesse dalla BCE.

2.   Le BCN, su richiesta del detentore, accettano tutte le banconote in euro per il cambio con banconote in euro di valore equivalente o, nel caso di titolari di un conto, per l’accredito sui conti detenuti presso la BCN ricevente.

3.   Le BCN considerano quali proprie passività le banconote in euro che accettano, le quali vengono trattate in maniera identica a tutte le altre.

4.   Le BCN non trasferiscono ad altre BCN le banconote in euro che accettano e le tengono a disposizione per emetterle nuovamente. Eccezionalmente e in linea con tutte le regole stabilite dal Consiglio direttivo della BCE:

a)

le banconote in euro mutilate, danneggiate, consumate o ritirate possono essere distrutte dalla BCN ricevente; e

b)

le banconote in euro detenute dalle BCN possono, per ragioni logistiche, essere redistribuite in grossi quantitativi all’interno dell’Eurosistema.

Articolo 4

Distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema

1.   L’ammontare totale delle banconote in euro in circolazione è distribuito tra i membri dell’Eurosistema applicando lo schema di distribuzione delle banconote.

2.   La differenza tra l’ammontare delle banconote in euro distribuite a ciascuna BCN secondo lo schema di distribuzione e quello delle banconote in euro che la suddetta BCN immette in circolazione, dà luogo a saldi interni all’Eurosistema. La BCE detiene saldi creditizi interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN in proporzione alle quote di queste nello schema di capitale sottoscritto, per un valore equivalente all’ammontare delle banconote in euro da essa emesse.

Articolo 5

Abrogazione

La decisione BCE/2001/15 è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 dicembre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.

(2)  GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16.

(3)  GU L 21 del 24.1.2009, pag. 66.

(4)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24.

(6)  Atto contenente le condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e le modifiche ai trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(7)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52.


ALLEGATO I

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE BANCONOTE A PARTIRE DAL 1o GENNAIO 2011

Banca centrale europea

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,1895 %

Deutsche Bundesbank

24,8995 %

Eesti Pank

0,2355 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,4605 %

Bank of Greece

2,5835 %

Banco de España

10,9185 %

Banque de France

18,6985 %

Banca d’Italia

16,4310 %

Central Bank of Cyprus

0,1800 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2295 %

Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta

0,0830 %

De Nederlandsche Bank

5,2440 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5530 %

Banco de Portugal

2,3015 %

Banka Slovenije

0,4325 %

Národná banka Slovenska

0,9115 %

Suomen Pankki

1,6485 %

TOTALE

100,0000 %


ALLEGATO II

DECISIONE ABROGATA E SUCCESSIVE MODIFICHE

Decisione BCE/2001/15

GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52

Decisione BCE/2003/23

GU L 9 del 15.1.2004, pag. 40

Decisione BCE/2004/9

GU L 205 del 9.6.2004, pag. 17

Decisione BCE/2006/25

GU L 24 del 31.1.2007, pag. 13

Decisione BCE/2007/19

GU L 1 del 4.1.2008, pag. 7

Decisione BCE/2008/26

GU L 21 del 24.1.2009, pag. 75


ORIENTAMENTI

9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/31


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 novembre 2010

relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali

(rifusione)

(BCE/2010/20)

(2011/68/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «statuto del SEBC»), e in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo trattino dell’articolo 46.2 dello statuto del SEBC,

considerando quanto segue:

(1)

L’indirizzo BCE/2006/16, del 10 novembre 2006, sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (1) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. Esso deve ora essere nuovamente modificato, in particolare con riferimento alla copertura del rischio di tasso d’interesse ed alla rivalutazione delle disponibilità in DSP, ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è soggetto a obblighi di rendiconto ai sensi dell’articolo 15 dello statuto del SEBC.

(3)

Ai sensi dell’articolo 26.3 dello statuto del SEBC, il comitato esecutivo redige uno stato patrimoniale consolidato del SEBC a fini analitici ed operativi.

(4)

Ai sensi dell’articolo 26.4 dello statuto del SEBC, per l’applicazione dell’articolo 26 il Consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure di rilevazione e rendicontazione contabile riguardanti le operazioni compiute dalle BCN.

(5)

La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, alla remunerazione dei crediti ovvero dei debiti netti interni all’Eurosistema che derivano dalla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema e al reddito monetario dovrebbe essere armonizzata nelle situazioni contabili annuali pubblicate dalle BCN,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.   Ai fini del presente indirizzo:

a)

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

b)

per «fini della rilevazione e della rendicontazione contabile dell’Eurosistema» s’intendono i fini ai quali la BCE redige le situazioni contabili elencate nell’allegato I conformemente agli articoli 15 e 26 dello statuto del SEBC;

c)

per «istituzione dichiarante» s’intende la BCE o una BCN;

d)

per «data di rivalutazione trimestrale» s’intende l’ultimo giorno di un trimestre;

e)

per «consolidamento» s’intende il procedimento contabile mediante il quale i dati finanziari di varie entità giuridiche distinte vengono aggregati come se queste costituissero un’unica entità;

f)

per «anno della sostituzione del contante» s’intende un periodo di 12 mesi decorrente dalla data in cui le banconote e le monete in euro acquistano corso legale nello Stato membro la cui moneta è l’euro;

g)

per «schema di distribuzione delle banconote» s’intende la percentuale risultante dal calcolo della quota della BCE nell’emissione totale di banconote in euro e dall’applicazione dello schema di capitale sottoscritto alla quota delle BCN nel suddetto totale, ai sensi della decisione BCE/2010/29, del 13 dicembre 2010, relativa all’emissione delle banconote in euro (2);

h)

per «ente creditizio» si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (3), nei termini della sua attuazione nell’ordinamento nazionale, che sia sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che sia soggetto ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte di un’autorità competente.

2.   Le definizioni di altri termini tecnici utilizzati nel presente indirizzo sono contenute nell’allegato II.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente indirizzo si applica alla BCE e alle BCN ai fini della rilevazione e della rendicontazione contabile dell’Eurosistema.

2.   L’ambito di applicazione del presente indirizzo è limitato al regime della rilevazione e della rendicontazione contabile dell’Eurosistema previsto dallo statuto del SEBC. Pertanto, esso non si applica alla attività di rendicontazione in ambito nazionale delle BCN e ai loro bilanci. A fini di coerenza e comparabilità fra il regime dell’Eurosistema e quelli nazionali, si raccomanda alle BCN di conformarsi alle regole stabilite nel presente indirizzo, per quanto possibile, nello svolgimento della propria attività di rendicontazione in ambito nazionale e nei propri bilanci.

Articolo 3

Principi contabili fondamentali

Si applicano i seguenti principi contabili fondamentali:

a)   realtà economica e trasparenza: i metodi contabili e la rendicontazione finanziaria rispecchiano la realtà economica, sono trasparenti e soddisfano i requisiti qualitativi di comprensibilità, significatività, attendibilità e comparabilità. Le operazioni sono contabilizzate e rappresentate secondo la loro essenza e realtà economica e non soltanto secondo la loro forma giuridica;

b)   prudenza: la valutazione delle attività e passività e la rilevazione delle componenti reddituali sono effettuate in modo prudente. Nell’ambito del presente indirizzo, ciò implica che le plusvalenze non vengano rilevate come reddito nel conto economico ma vengano iscritte direttamente in un conto di rivalutazione e che le minusvalenze siano imputate al conto economico di fine esercizio se eccedono precedenti plusvalenze da rivalutazione iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione. Le riserve nascoste o le dichiarazioni deliberatamente scorrette di voci nello stato patrimoniale e nel conto economico non rispondono alla presunzione di prudenza;

c)   considerazione dei fatti contabili rilevanti successivi alla data di chiusura del bilancio: le attività e le passività sono oggetto di aggiustamenti relativi ad eventi che si manifestano fra la data di riferimento del bilancio annuale e quella in cui è approvato dagli organi competenti, qualora tali fatti incidano sulle condizioni delle attività e passività alla predetta data di riferimento del bilancio. Non hanno luogo aggiustamenti delle attività e passività, ma di esse viene data debita notizia, se non incidono sulle condizioni delle attività e delle passività alla medesima data ma sono di rilevanza tale che la loro mancata indicazione influirebbe sulla capacità degli utilizzatori dei rendiconti finanziari di compiere valutazioni e scelte appropriate;

d)   rilevanza: scostamenti dalle regole contabili, compresi quelli che incidono sulla determinazione del conto economico delle singole BCN e della BCE, sono ammessi solo se essi possano essere ragionevolmente ritenuti irrilevanti nel contesto generale e nella presentazione del bilancio dell’istituzione dichiarante;

e)   continuità operativa: i conti sono redatti secondo il criterio della continuità operativa;

f)   competenza: il reddito e le spese sono rilevati nel periodo contabile in cui essi sono conseguiti o sostenuti e non nel momento in cui hanno luogo gli effettivi incassi o esborsi;

g)   coerenza e comparabilità: i criteri per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale e la rilevazione delle componenti reddituali sono applicati con coerenza, in termini di uniformità e di continuità metodologica nell’ambito dell’Eurosistema, al fine di assicurare la comparabilità dei dati contenuti nelle situazioni contabili.

Articolo 4

Rilevazione di attività e passività

Le attività ovvero le passività finanziarie o di altro tipo sono rilevate nello stato patrimoniale dell’istituzione dichiarante solo quando:

a)

è probabile che i futuri benefici economici connessi con l’attività o passività affluiscano all’istituzione dichiarante, o defluiscano dalla stessa;

b)

sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi con l’attività o la passività sono stati trasferiti all’istituzione dichiarante;

c)

il costo o il valore dell’attività per l’istituzione dichiarante, ovvero l’ammontare dell’obbligazione, può essere misurato in modo attendibile.

Articolo 5

Criterio economico e criterio di cassa

1.   Il criterio economico è adottato come base per iscrivere le operazioni in valuta estera, gli strumenti finanziari denominati in valuta estera e i relativi ratei e risconti. Sono state sviluppate due tecniche differenti per attuare tale criterio:

a)

il «metodo ordinario» stabilito nei capitoli III e IV e nell’allegato III; e

b)

il «metodo alternativo» stabilito nell’allegato III.

2.   Le operazioni in titoli, ivi inclusi gli strumenti azionari denominati in valuta estera, possono continuare ad essere iscritte in base al criterio di cassa. I relativi interessi maturati, inclusi i premi o gli sconti, sono iscritti su base giornaliera dalla data di regolamento a pronti.

3.   Le BCN, per l’iscrizione in bilancio di operazioni specifiche denominate in euro, di strumenti finanziari e i relativi ratei e risconti, possono utilizzare sia il criterio economico, sia quello di cassa.

4.   Fatta eccezione per le rettifiche contabili di fine trimestre e di fine esercizio e per le voci riportate sotto «Altre attività» e «Altre passività», gli importi presentati come parte della situazione contabile giornaliera ai fini della rilevazione e rendicontazione contabile dell’Eurosistema, devono rappresentare solo i movimenti di cassa nelle poste di bilancio.

CAPITOLO II

COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

Articolo 6

Composizione dello stato patrimoniale

La composizione dello stato patrimoniale della BCE e delle BCN ai fini della rilevazione e della rendicontazione contabile dell’Eurosistema si basa sulla struttura stabilita nell’allegato IV.

Articolo 7

Regole di valutazione dello stato patrimoniale

1.   Se non specificato altrimenti nell’allegato IV, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi e i prezzi correnti di mercato.

2.   La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti denominati in valuta estera, di titoli diversi da quelli classificati come detenuti fino a scadenza e titoli non negoziabili nonché come strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata alla data della rivalutazione trimestrale ai tassi e prezzi medi di mercato. Ciò non preclude che gli istituti dichiaranti rivalutino i propri portafogli con maggiore frequenza a fini interni, a condizione che rilevino le voci nelle loro situazioni contabili solo al valore di negoziazione durante il trimestre.

3.   Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì è contabilizzata un’unica differenza da rivalutazione dell’oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. La rivalutazione è effettuata distintamente per ogni valuta per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori bilancio. Ai fini del presente articolo, le quote detenute di DSP, comprensive delle consistenze designate nelle valute estere sottostanti il paniere dei DSP, sono trattate come un’unica posizione. Per i titoli, la rivalutazione è effettuata distintamente per ogni singolo codice, vale a dire per lo stesso numero/tipo ISIN. I titoli detenuti a fini di politica monetaria o ricompresi alle voci «Altre attività finanziarie» o «Varie» sono trattati come disponibilità separate.

4.   Le differenze di rivalutazione contabilizzate sono stornate al termine del trimestre successivo, fatta eccezione per le minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio; durante il trimestre le operazioni sono segnalate in base ai prezzi e ai tassi di negoziazione.

5.   I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, valutati al costo ammortizzato e soggetti a riduzione di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza:

a)

se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all’ammontare totale del portafoglio titoli detenuto fino a scadenza;

b)

se i titoli sono venduti durante il mese della data di scadenza;

c)

in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo della credibilità dell’emittente, o in seguito ad una decisione di politica monetaria esplicita del Consiglio direttivo.

Articolo 8

Operazioni temporanee

1.   Un’operazione temporanea effettuata in base ad un’operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine è iscritta nel passivo dello stato patrimoniale come un deposito ricevuto garantito, mentre il valore dato in garanzia rimane iscritto nell’attivo del medesimo stato patrimoniale. I titoli ceduti che devono essere riacquistati nell’ambito dell’operazione in questione sono considerati dall’istituzione dichiarante, che è tenuta a riacquistarli, come ancora facenti parte del portafoglio da cui provengono.

2.   Un’operazione temporanea effettuata in base a un’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine è iscritta nell’attivo dello stato patrimoniale, come erogazione di un prestito garantito, per l’ammontare del prestito stesso. I titoli acquisiti nell’ambito dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine non sono rivalutati, e nel conto economico dell’istituzione dichiarante che ha erogato i fondi non figurano profitti o perdite relativi ai titoli stessi.

3.   Nel caso di operazioni di prestito di titoli, questi ultimi rimangono iscritti nello stato patrimoniale del prestatore. Le modalità di contabilizzazione di tali operazioni sono uguali a quelle prescritte per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Qualora, tuttavia, a fine esercizio i titoli presi in prestito dall’istituzione dichiarante in qualità di prestatario non siano depositati nel proprio conto di deposito titoli di fine esercizio, il prestatario costituisce un accantonamento per perdite se il valore di mercato dei titoli sottostanti è aumentato rispetto alla data del contratto di prestito titoli. Il prestatario, nel caso in cui nel frattempo i titoli siano stati venduti, rappresenta una passività per il ritrasferimento di tali titoli.

4.   Le operazioni garantite in oro sono trattate come operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Le variazioni dell’ammontare dell’oro connesse con queste operazioni garantite non sono iscritte nelle situazioni contabili e la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine è contabilizzata in base al criterio di competenza.

5.   Le operazioni temporanee, incluse le operazioni di prestito titoli, effettuate in base a un programma di prestito titoli automatizzato, sono iscritte nello stato patrimoniale, solo laddove la garanzia sia fornita in forma di contante collocato su un conto della BCN pertinente o della BCE.

Articolo 9

Strumenti azionari negoziabili

1.   Il presente articolo si applica agli strumenti azionari negoziabili, vale a dire azioni ordinarie o fondi di investimento azionario, sia per le operazioni effettuate direttamente dall’istituzione dichiarante o da un suo rappresentante, con l’esclusione delle attività effettuate per fondi pensione, interessi da partecipazione, investimenti in controllate o interessi rilevanti.

2.   Gli strumenti azionari denominati in valuta estera e inclusi sotto «Altre attività» non fanno parte della posizione complessiva in valuta ma fanno parte di una consistenza in valuta separata. Il calcolo dei relativi profitti e perdite sui cambi può essere effettuato con il metodo del costo medio netto oppure con il metodo del costo medio.

3.   La rivalutazione dei portafogli azionari è effettuata conformemente all’articolo 7, paragrafo 2. La rivalutazione avviene separatamente voce per voce. Per i fondi di investimento azionario, la rivalutazione del prezzo è calcolata su base netta e non su base individuale azione per azione. Non vi è compensazione tra le diverse azioni ordinarie o tra i diversi fondi di investimento azionario.

4.   Le operazioni sono riportate nel bilancio al prezzo dell’operazione.

5.   La commissione per l’intermediazione può essere iscritta come un costo inerente l’operazione da includersi nel costo dell’attività, oppure come una spesa nel conto economico.

6.   L’importo del dividendo distribuito è incluso nel costo dello strumento azionario. Alla data di incasso del dividendo, l’importo del dividendo distribuito può essere trattato come voce separata, finché il pagamento dello stesso non sia stato ancora ricevuto.

7.   Gli importi maturati sui dividendi non sono registrati a fine periodo, in quanto si riflettono già sul prezzo di mercato degli strumenti azionari, con eccezione delle azioni quotate a secco.

8.   L’emissione di azioni con diritto di opzione è considerata come attività separata quando avviene l’emissione. Il costo di acquisto è calcolato sulla base dell’attuale costo medio delle azioni, del prezzo di battuta delle nuove azioni e della proporzione tra le vecchie e le nuove azioni. In alternativa, il prezzo del diritto di opzione può basarsi sul suo valore di mercato, sull’attuale costo medio dell’azione e sul prezzo di mercato dell’azione, prima dell’emissione del diritto.

Articolo 10

Copertura del rischio di tasso d’interesse sui titoli mediante strumenti derivati

1.   Per copertura del rischio di tasso d’interesse su un titolo mediante uno strumento derivato si intende la designazione di uno strumento derivato tale per cui i mutamenti del suo fair value (valore equo) compensino i mutamenti stimati del fair value del titolo derivanti da variazioni del tasso d’interesse.

2.   Gli strumenti coperti e di copertura sono rilevati conformemente alle disposizioni generali, alle norme di valutazione, alla rilevazione delle componenti reddituali e ai requisiti relativi a strumenti specifici stabiliti nel presente indirizzo.

3.   In deroga all’articolo 3, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 2, lettera d), nonché all’articolo 15, paragrafo 2, può applicarsi per la valutazione dei titoli coperti e degli strumenti derivati di copertura il seguente trattamento alternativo:

a)

il titolo e lo strumento derivato sono rivalutati e iscritti a bilancio al loro valore di mercato al termine di ogni trimestre. Il seguente approccio valutativo asimmetrico è applicato all’importo netto di plusvalenze ovvero minusvalenze sugli strumenti coperti e di copertura:

i)

una minusvalenza netta è iscritta nel conto economico a fine esercizio e si raccomanda che venga ammortizzata nell’arco della vita residua dello strumento coperto; e

ii)

una plusvalenza netta è registrata in un conto di rivalutazione ed è stornata alla successiva data di rivalutazione;

b)

copertura di un titolo già posseduto: se il costo medio del titolo coperto è diverso dal prezzo di mercato del titolo all’inizio della copertura, si applica il seguente trattamento:

i)

le plusvalenze sul titolo a tale data sono registrate in un conto di rivalutazione mentre le minusvalenze sono iscritte nel conto economico; e

ii)

le disposizioni di cui al punto a) si applicano ai mutamenti del valore di mercato successivi alla data di inizio del rapporto di copertura;

c)

si raccomanda che il saldo dei premi e degli sconti non ammortizzati, risultante alla data di realizzazione della copertura, venga ammortizzato nell’arco della vita residua dello strumento coperto.

4.   Se la contabilità di copertura è interrotta, il titolo e lo strumento derivato che siano rimasti iscritti nei libri contabili dell’istituto dichiarante sono valutati come strumenti a sé stanti a partire dalla data di interruzione, conformemente alle disposizioni generali stabilite nel presente indirizzo.

5.   Il trattamento alternativo specificato nel paragrafo 3 può essere applicato solo quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

all’inizio della copertura esiste una documentazione formale relativa alla relazione di copertura e agli obiettivi e alla strategia di gestione del rischio per l’avvio della copertura. Tale documentazione include: i) l’identificazione dello strumento derivato utilizzato come strumento di copertura; ii) l’identificazione del relativo titolo coperto; e iii) una valutazione dell’efficacia dello strumento derivato ai fini della compensazione dell’esposizione ai mutamenti nel fair value del titolo attribuibile al rischio del tasso di interesse;

b)

la copertura deve essere altamente efficace e l’efficacia della copertura deve poter essere misurata in maniera affidabile. Devono essere sottoposte a valutazione tanto l’efficacia attesa che quella retrospettiva. Si raccomanda che:

i)

l’efficacia attesa si misuri comparando i mutamenti passati del fair value della voce coperta con i mutamenti passati del fair value dello strumento di copertura, o dimostrando un’elevata correlazione statistica tra il fair value dello strumento coperto e il fair value dello strumento di copertura; e

ii)

si dimostri l’efficacia retrospettiva quando il rapporto tra l’utile ovvero la perdita realizzata sulla voce coperta e la perdita ovvero l'utile realizzato sullo strumento di copertura sia compreso tra l’80 % e il 125 %.

6.   Alla copertura di un gruppo di titoli si applicano le seguenti disposizioni: titoli aventi un tasso d’interesse simile possono essere aggregati come un gruppo e coperti come tali solo quando:

a)

i titoli abbiano durata simile;

b)

il gruppo di titoli soddisfi i termini della valutazione di efficacia attesa e retrospettiva;

c)

si preveda che il mutamento del fair value attribuibile al rischio coperto per ogni titolo del gruppo sia all’incirca proporzionale al mutamento complessivo del fair value attribuibile al rischio coperto del gruppo di titoli.

Articolo 11

Strumenti sintetici

1.   Gli strumenti combinati per formare uno strumento sintetico sono riconosciuti e trattati separatamente dagli altri strumenti, in conformità delle disposizioni generali, delle norme di valutazione, della rilevazione delle componenti del reddito e dei requisiti relativi a strumenti specifici stabiliti nel presente indirizzo.

2.   In deroga all’articolo 3, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, per la valutazione degli strumenti sintetici, si possono applicare i seguenti trattamenti contabili alternativi:

a)

le plusvalenze e le minusvalenze di strumenti combinati per formare uno strumento sintetico si compensano tra loro a fine esercizio. In tal caso, le plusvalenze nette sono iscritte in un conto di rivalutazione. Le minusvalenze nette sono iscritte nel conto economico nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze nette iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione;

b)

i titoli detenuti come parte di uno strumento sintetico non fanno parte delle consistenze su questi titoli ma fanno parte di una consistenza distinta;

c)

le minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio e le plusvalenze corrispondenti vengono ammortizzate separatamente negli esercizi successivi.

3.   Se uno degli strumenti combinati scade, è venduto, estinto o esercitato, l’istituzione dichiarante interrompe il trattamento alternativo specificato nel paragrafo 2 e storna immediatamente qualsiasi utile da rivalutazione non ammortizzato accreditato sul conto economico negli esercizi precedenti.

4.   Il trattamento alternativo specificato al paragrafo 2 può essere applicato solo se:

a)

i singoli strumenti sono gestiti e sono valutati per il loro rendimento come un unico strumento combinato, sulla base di una strategia di gestione del rischio o di investimento;

b)

sulla base di una rilevazione iniziale, i singoli strumenti sono strutturati e designati come uno strumento sintetico;

c)

l’applicazione del trattamento alternativo elimina o riduce sensibilmente una incoerenza nella valutazione che potrebbe aver luogo se venissero applicate le disposizioni generali indicate nel presente indirizzo a livello di singolo strumento;

d)

si renda disponibile una documentazione formale che consenta la realizzazione delle condizioni previste nelle precedenti lettere a), b) e c).

Articolo 12

Banconote

1.   Per l’attuazione dell’articolo 49 dello statuto del SEBC, le banconote di altri Stati membri la cui moneta è l’euro detenute da una BCN non incidono dal punto di vista contabile sull’ammontare delle banconote in circolazione, bensì vengono registrate quali saldi interni all’Eurosistema. La procedura per il trattamento delle banconote di altri Stati membri la cui moneta è l’euro è la seguente:

a)

la BCN che riceve banconote denominate in valute nazionali dell’area dell’euro emesse da un’altra BCN notifica giornalmente alla BCN emittente il valore delle banconote pagate che devono essere convertite, a meno che l’ammontare giornaliero sia di entità modesta. La BCN emittente effettua il corrispondente pagamento in favore della BCN ricevente attraverso il sistema TARGET2; e

b)

la rettifica dei dati relativi all’ammontare delle «banconote in circolazione» è apportata nei libri contabili della BCN emittente al ricevimento della suddetta notifica.

2.   L’ammontare delle «banconote in circolazione» nello stato patrimoniale delle BCN è il risultato di tre componenti:

a)

il valore non rettificato delle banconote in euro in circolazione, incluse le banconote dell’anno di sostituzione del contante denominate in valuta nazionale dell’area dell’euro per la BCN che adotta l’euro, che deve essere calcolato secondo uno dei due metodi seguenti:

metodo A

:

B = P – D – N – S

metodo B

:

B = I – R – N

dove:

B

è il valore non rettificato delle «banconote in circolazione»

P

è il valore delle banconote prodotte o ricevute dalla stamperia incaricata o da altre BCN

D

è il valore delle banconote distrutte

N

è il valore delle banconote nazionali della BCN emittente detenute da altre BCN (notificate ma non ancora rimpatriate)

I

è il valore delle banconote immesse in circolazione

R

è il valore delle banconote ricevute

S

è il valore delle scorte di banconote/delle banconote giacenti nelle casse;

b)

meno l’ammontare del credito non remunerato nei confronti della banca ECI relativo al programma di custodia di banconote in euro (Extended Custodial Inventory — ECI), nel caso di trasferimento di proprietà delle banconote collegate al programma ECI;

c)

più o meno l’ammontare delle rettifiche risultanti dall’applicazione dello schema di distribuzione delle banconote in euro.

CAPITOLO III

RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI

Articolo 13

Rilevazione delle componenti reddituali

1.   Per la rilevazione delle componenti reddituali si applicano le seguenti regole:

a)

gli utili e le perdite realizzati sono imputati al conto economico;

b)

le plusvalenze non sono rilevate come reddito, bensì iscritte direttamente in un conto di rivalutazione;

c)

a fine esercizio le minusvalenze sono iscritte nel conto economico nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze da rivalutazione iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione;

d)

le minusvalenze imputate al conto economico non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di nuove plusvalenze;

e)

non viene effettuata alcuna compensazione di minusvalenze relative a un titolo, o a una valuta o a disponibilità di oro, con plusvalenze riguardanti altri titoli o valute o oro;

f)

a fine anno le perdite dovute alla riduzione di valore sono imputate al conto economico e non stornate negli esercizi successivi, a meno che la riduzione di valore non diminuisca e tale diminuzione non possa essere collegata ad un evento osservabile avvenuto dopo che la riduzione di valore era stata registrata per la prima volta.

2.   I premi o gli sconti relativi ai titoli emessi e acquistati sono computati e rappresentati come interessi attivi e vengono ammortizzati nell’arco della vita residua dei titoli, secondo il metodo a quote costanti oppure secondo quello del tasso di rendimento interno (TRI). Il metodo TRI è tuttavia obbligatorio per i titoli a sconto con vita residua superiore a un anno al momento dell’acquisizione.

3.   I ratei e risconti a fronte di attività e passività finanziarie, ad esempio per interessi maturati e premi/sconti ammortizzati denominati in valuta estera sono calcolati e contabilizzati giornalmente, sulla base degli ultimi tassi disponibili. I ratei e risconti a fronte di attività e passività finanziarie denominati in euro sono calcolati e contabilizzati almeno trimestralmente. I ratei e risconti per altre voci sono calcolati e contabilizzati almeno annualmente.

4.   Le istituzioni dichiaranti segnalano i dati al valore di negoziazione durante il trimestre, a prescindere dalla frequenza del calcolo dei ratei e risconti ma nel rispetto delle eccezioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4.

5.   I ratei e risconti denominati in valuta estera sono convertiti al tasso di cambio della data di registrazione e hanno un impatto sulla posizione valutaria.

6.   In linea generale, per il calcolo dei ratei e risconti durante l’esercizio si possono applicare gli usi locali, ad esempio possono essere calcolati fino all’ultimo giorno dell’esercizio o fino all’ultimo giorno del trimestre. Tuttavia, a fine esercizio la data di riferimento obbligatoria è il 31 dicembre.

7.   I deflussi di valuta che comportano una variazione della consistenza in una data valuta possono dare origine a utili o perdite da negoziazione realizzati sui cambi.

Articolo 14

Costo delle operazioni

1.   Per quanto concerne la determinazione del costo si applicano le seguenti norme generali:

a)

è adottato il metodo del costo medio su base giornaliera per l’oro, gli strumenti valutari e i titoli, al fine di determinare il costo di acquisto di voci vendute, tenendo conto degli effetti delle oscillazioni dei tassi di cambio e dei prezzi;

b)

il costo medio in termini di prezzo/tasso di cambio dell’attività/passività è diminuito/aumentato delle minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio;

c)

nel caso di acquisto di titoli con cedola, l’importo dell’interesse cedolare dovuto al venditore è trattato come voce distinta. Nel caso di titoli denominati in valuta estera, tale interesse è ricompreso nelle disponibilità in valuta, ma non incide sul costo o prezzo dell’attività ai fini della determinazione del prezzo medio.

2.   Ai titoli si applicano le norme specifiche sotto indicate:

a)

le operazioni sono iscritte al prezzo di negoziazione e contabilizzate al corso secco;

b)

le commissioni di custodia e gestione, le commissioni di conto corrente e gli altri oneri indiretti non sono considerati costi dell’operazione e vengono imputati al conto economico. Tali oneri non concorrono a determinare il costo medio di una determinata attività;

c)

i proventi sono iscritti al lordo, contabilizzando separatamente le ritenute fiscali e gli altri oneri tributari;

d)

ai fini del calcolo del costo medio di acquisizione di un titolo sussistono due possibilità alternative: o i) tutti gli acquisti effettuati durante il giorno vengono aggiunti, al valore di costo, alla consistenza del giorno precedente, così da ottenere un nuovo prezzo medio ponderato da applicare alle vendite effettuate nel giorno di cui trattasi; oppure ii) vengono considerati i singoli acquisti e vendite di titoli nell’ordine in cui essi hanno avuto luogo durante il giorno, al fine di calcolare il prezzo medio modificato.

3.   Per l’oro e le valute estere si applicano le norme specifiche sotto indicate:

a)

le operazioni in una valuta estera che non comportano alcuna variazione nella consistenza in quella valuta sono convertite in euro, utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione o di regolamento, e non incidono sul costo di acquisizione di tale consistenza;

b)

le operazioni in una valuta estera che comportano una variazione nella consistenza di quella valuta sono convertite in euro utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione;

c)

il regolamento degli importi risultanti dalle operazioni temporanee in titoli denominati in valuta estera o in oro non si ritiene comporti una modifica nella disponibilità di quella valuta o dell’oro;

d)

gli incassi e gli esborsi effettivi sono convertiti al tasso di cambio del giorno in cui ha luogo il regolamento;

e)

laddove esista una posizione lunga, gli afflussi netti di valute estere e di oro effettuate nel corso di un dato giorno sono sommate, al costo medio degli afflussi di quel giorno di ogni singola valuta e dell’oro, alla rispettiva consistenza del giorno precedente, al fine di determinare un nuovo cambio/prezzo dell’oro medio ponderato. In caso di deflussi netti, il calcolo degli utili o perdite realizzati è basato sul costo medio delle rispettive consistenze in valuta o in oro del giorno precedente, cosicché il costo medio rimane invariato. Anche le differenze in termini di tasso medio di cambio/prezzo medio dell’oro relative alle acquisizioni e cessioni effettuate nel corso della medesima giornata danno luogo a utili o perdite da negoziazione realizzati. Qualora sussista una posizione debitoria in oro o in una data valuta, si applica un trattamento inverso rispetto a quello dinanzi descritto. Pertanto, il costo medio della posizione debitoria è influenzato dai deflussi netti, mentre gli afflussi netti sono portati in diminuzione della posizione al cambio/prezzo medio dell’oro ponderato esistente, e risultano in utili o perdite;

f)

i costi per le operazioni in valuta estera e gli altri oneri generali sono imputati al conto economico.

CAPITOLO IV

NORME CONTABILI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI «FUORI BILANCIO»

Articolo 15

Norme generali

1.   Le operazioni a termine in cambi, la componente a termine delle operazioni di swap su valute estere e gli altri strumenti finanziari in valuta che comportano uno scambio di valute a una data futura sono ricompresi nelle posizioni nette in valuta estera ai fini del calcolo del costo medio di acquisizione e dei relativi utili e perdite.

2.   Gli swaps su tassi d’interesse, i futures, i contratti su tassi a termine (forward rate agreements), gli altri strumenti finanziari su tassi d’interesse e le opzioni vengono contabilizzati e rivalutati considerando ogni singola operazione a sé stante. Tali strumenti vengono trattati separatamente dalle voci iscritte a bilancio.

3.   Gli utili e le perdite derivanti dagli strumenti finanziari «fuori bilancio» sono rilevati e trattati secondo modalità analoghe a quelli iscritti a bilancio.

Articolo 16

Operazioni a termine in valuta

1.   Gli acquisti e le vendite a termine vengono rilevati in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti dell’operazione a termine. Gli utili e le perdite realizzati sulle operazioni di vendita sono calcolati utilizzando il costo medio della posizione in valuta alla data di contrattazione, secondo il procedimento di compensazione giornaliera tra acquisti e vendite.

2.   La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine è trattata come interesse passivo o attivo in base al principio della competenza.

3.   Alla data di regolamento sono stornate le registrazioni nei conti «fuori bilancio».

4.   La posizione in valuta è influenzata da operazioni a termine dalla data di contrattazione al tasso a pronti.

5.   Con riferimento a ogni singola valuta estera le posizioni a termine sono valutate congiuntamente alle posizioni a pronti, compensando le eventuali differenze risultanti per la valuta stessa. Le minusvalenze nette vengono addebitate al conto economico qualora esse eccedano precedenti plusvalenze da rivalutazione iscritte nel conto di rivalutazione. Le plusvalenze nette sono accreditate al conto di rivalutazione.

Articolo 17

Swaps su valute

1.   Gli acquisti e le vendite a termine e a pronti sono rilevati nei conti iscritti a bilancio alla rispettiva data di regolamento.

2.   Gli acquisti e le vendite a termine e a pronti vengono rilevati in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti delle operazioni.

3.   Le operazioni di vendita sono rilevate al tasso di cambio a pronti delle operazioni. Pertanto non ne derivano né utili né perdite.

4.   La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine viene considerata alla stregua di interesse passivo o attivo e contabilizzata in base al principio della competenza sia per gli acquisti che per le vendite.

5.   Alla data di regolamento sono stornate le registrazioni nei conti «fuori bilancio».

6.   Le posizioni in valuta estera cambiano solo come risultato di ratei e risconti denominati in valuta estera.

7.   La posizione a termine è valutata congiuntamente alla relativa posizione a pronti.

Articolo 18

Contratti futures

1.   I contratti futures sono iscritti alla data di negoziazione in conti fuori bilancio.

2.   Il margine iniziale di garanzia è iscritto come attività distinta se depositato in contante. Se depositato sotto forma di titoli, esso non comporta variazioni nello stato patrimoniale.

3.   Le modifiche giornaliere nei margini di variazione sono imputate nel conto economico e incidono sulla posizione in valuta. La medesima procedura si applica al giorno di chiusura della posizione aperta, a prescindere da fatto che la consegna abbia luogo o meno. Se vi è consegna, la registrazione dell’acquisto o della vendita è effettuata al prezzo di mercato.

4.   Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 19

Swaps sui tassi di interesse

1.   Alla data di contrattazione gli swaps su tassi di interesse sono iscritti in conti «fuori bilancio».

2.   I pagamenti di interessi correnti, sia in entrata che in uscita, vengono iscritti in base al principio della competenza. I pagamenti possono essere liquidati su base netta per swap su tassi di interesse, ma gli interessi attivi e passivi maturati sono segnalati su base lorda.

3.   Gli swap sui tassi di interesse sono rivalutati individualmente e, se del caso, convertiti in euro al tasso di cambio a pronti. Si raccomanda che minusvalenze riportate nel conto economico a fine anno siano ammortizzate in anni successivi, che nel caso degli swap su tassi d’interesse a termine (forward interest rate swaps) l’ammortamento abbia inizio dalla data di valuta dell’operazione e che l’ammortamento sia lineare. Le plusvalenze da valutazione vengono accreditate a un conto di rivalutazione.

4.   Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 20

Contratti su tassi a termine

1.   I contratti su tassi a termine sono iscritti alla data di contrattazione in conti «fuori bilancio».

2.   Il pagamento compensativo effettuato da un contraente all’altro alla data di regolamento viene registrato in pari data nel conto economico. I pagamenti non sono iscritti in base al principio della competenza.

3.   Qualora si detengano contratti su tassi a termine in valuta estera, i pagamenti compensativi incidono sulla posizione in valuta. I pagamenti compensativi sono convertiti in euro al tasso di cambio a pronti alla data di regolamento.

4.   Ogni contratto su tassi a termine viene valutato ai prezzi correnti di mercato individualmente e, se del caso, convertito in euro al tasso di cambio a pronti. Le minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze a meno che lo strumento non sia liquidato o estinto. Le plusvalenze da valutazione vengono accreditate su un conto di rivalutazione.

5.   Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 21

Operazioni in titoli a termine

Le operazioni a termine in titoli sono contabilizzate secondo uno dei due metodi seguenti.

1.

Metodo A:

a)

le operazioni a termine in titoli sono iscritte in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al prezzo a termine fissato nel contratto;

b)

le operazioni in esame non incidono sul costo medio della consistenza del titolo negoziato fino al regolamento; il risultato economico delle vendite a termine è computato alla data di regolamento;

c)

alla data di regolamento sono stornate le registrazioni nei conti «fuori bilancio» e l’eventuale saldo del conto di rivalutazione è accreditato al conto economico. I titoli acquistati sono contabilizzati al prezzo a pronti alla data di scadenza (prezzo effettivo di mercato), mentre la differenza rispetto al prezzo a termine contrattuale è rilevata come utile o perdita da negoziazione realizzato/a;

d)

nel caso di titoli denominati in una valuta estera, non si hanno effetti sul costo medio della posizione netta nella medesima valuta se l’istituzione dichiarante detiene già una posizione in quella valuta. Se invece il titolo acquistato a termine è denominato in una valuta nella quale l’istituzione dichiarante non detiene una posizione, cosicché la valuta stessa deve essere acquistata, si applicano le norme per l’acquisto di valute estere di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera e);

e)

le posizioni a termine sono valutate singolarmente in base al prezzo di mercato a termine per la rimanente durata dell’operazione. Una minusvalenza da rivalutazione di fine esercizio è addebitata al conto economico, mentre una plusvalenza da rivalutazione è accreditata al conto di rivalutazione. Le minusvalenze rilevate nel conto economico di fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze, a meno che lo strumento non sia liquidato o estinto.

2.

Metodo B:

a)

le operazioni a termine in titoli sono iscritte in conti «fuori bilancio» dalla data di contrattazione alla data di regolamento al prezzo a termine fissato nel contratto. Alla data di regolamento sono stornate le iscrizioni in conti «fuori bilancio»;

b)

a fine trimestre un titolo è rivalutato sulla base della posizione netta risultante dallo stato patrimoniale e dalle vendite dello stesso titolo iscritte nei conti «fuori bilancio». L’ammontare della rivalutazione è pari alla differenza fra tale posizione netta valutata al prezzo di rivalutazione e la stessa posizione valutata al costo medio della posizione risultante dallo stato patrimoniale. A fine trimestre gli acquisti a termine vengono assoggettati al procedimento di rivalutazione descritto all’articolo 7. L’importo della rivalutazione è pari alla differenza fra il prezzo a pronti e il costo medio degli impegni di acquisto;

c)

il risultato economico di una vendita a termine è iscritto nell’esercizio in cui è stato assunto l’impegno. Tale risultato è pari alla differenza fra il prezzo a termine contrattuale e il costo medio della posizione risultante dal bilancio, o il costo medio degli impegni di acquisto «fuori bilancio» se la posizione iscritta a bilancio è insufficiente al momento della vendita.

Articolo 22

Opzioni

1.   Le opzioni sono rilevate nei conti «fuori bilancio» dalla data di contrattazione alla data di esercizio o di scadenza al prezzo di battuta dello strumento sottostante.

2.   I premi denominati in valuta sono convertiti in euro al tasso di cambio della data del contratto o della data di regolamento. Il premio pagato è rilevato come un’attività separata, mentre quello ricevuto è rilevato come una passività separata.

3.   Se l’opzione viene esercitata, lo strumento sottostante è iscritto nello stato patrimoniale al prezzo di battuta più o meno il valore originario del premio. L’ammontare originario del premio dell’opzione è adeguato sulla base delle minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio.

4.   Se l’opzione non è esercitata, l’ammontare del premio dell’opzione, rettificato sulla base delle minusvalenze relative alla fine dell’esercizio precedente, è imputato al conto economico convertito al tasso di cambio disponibile alla data di scadenza.

5.   La posizione in valuta è influenzata dal margine di variazione giornaliero per le opzioni analoghe a futures, da qualunque svalutazione di fine esercizio del premio dell’opzione, dalla contrattazione sottostante alla data di esercizio o dal premio dell’opzione, alla data di scadenza. Le variazioni giornaliere nei margini di variazione sono imputate al conto economico.

6.   Ogni contratto di opzione è rivalutato individualmente. Le minusvalenze imputate al conto economico non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze. Le plusvalenze da valutazione vengono accreditate su un conto di rivalutazione. Non vi è compensazione di minusvalenze relative ad un’opzione a fronte di plusvalenze relative a qualunque altra opzione.

7.   Per l’attuazione del paragrafo 6, i valori di mercato sono costituiti dai prezzi quotati quando tali prezzi sono messi a disposizione dalla borsa, da un operatore di borsa, da un intermediario o entità simili. Quando i prezzi non siano disponibili, il valore di mercato è determinato attraverso una tecnica di valutazione. Tale tecnica è utilizzata coerentemente nel tempo ed è possibile dimostrare che produce delle stime affidabili dei prezzi che sarebbero ottenuti in reali operazioni di mercato.

8.   Le commissioni vengono imputate al conto economico.

CAPITOLO V

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

Articolo 23

Schemi di rendicontazione

1.   Le BCN segnalano alla BCE i dati ai fini della rendicontazione contabile dell’Eurosistema conformemente al presente indirizzo.

2.   Gli schemi di rendicontazione dell’Eurosistema contengono tutte le voci specificate nell’allegato IV. In tale allegato è altresì descritto il contenuto delle voci da includere nei vari schemi delle situazioni contabili.

3.   Gli schemi delle varie situazioni contabili pubblicate sono conformi a tutti i seguenti allegati:

a)   allegato V: la situazione contabile consolidata settimanale dell’Eurosistema pubblicata dopo la fine del trimestre;

b)   allegato VI: la situazione contabile consolidata settimanale dell’Eurosistema pubblicata nel corso del trimestre;

c)   allegato VII: lo stato patrimoniale consolidato annuale dell’Eurosistema.

CAPITOLO VI

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI PUBBLICATI

Articolo 24

Stato patrimoniale e conto economico pubblicati

Si raccomanda che le BCN adattino il proprio stato patrimoniale e il proprio conto economico annuali pubblicati ai modelli riportati rispettivamente nell’allegato VIII e nell’allegato IX.

CAPITOLO VII

REGOLE DI CONSOLIDAMENTO

Articolo 25

Regole generali per il consolidamento

1.   Lo stato patrimoniale consolidato dell’Eurosistema comprende tutte le voci iscritte nello stato patrimoniale della BCE e delle BCN.

2.   I documenti di rendicontazione contabile risultanti dal processo di consolidamento devono essere coerenti fra loro. Tutte le situazioni contabili dell’Eurosistema sono redatte in modo analogo, applicando gli stessi processi e tecniche di consolidamento.

3.   La BCE predispone lo stato patrimoniale consolidato dell’Eurosistema. Tale stato patrimoniale consolidato risponde alla necessità che vi siano principi e tecniche di contabilità uniformi, periodi finanziari coincidenti nell’Eurosistema, rettifiche di consolidamento derivanti dalle operazioni e dalle posizioni interne all’Eurosistema; tiene conto di qualunque modifica nella composizione dell’Eurosistema.

4.   Tutte le voci dello stato patrimoniale, ad esclusione dei saldi interni all’Eurosistema delle BCN e della BCE, sono aggregate ai fini del consolidamento.

5.   Nel processo di consolidamento i saldi delle BCN e della BCE verso terzi sono iscritti al lordo.

6.   I saldi interni all’Eurosistema sono presentati nello stato patrimoniale della BCE e delle BCN in conformità dell’allegato IV.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Elaborazione, applicazione e interpretazione delle norme

1.   Il comitato per le questioni contabili e per il reddito monetario (AMICO) del SEBC è l’organo del SEBC che riferisce al Consiglio direttivo, per il tramite del comitato esecutivo, in ordine all’elaborazione, applicazione ed attuazione delle norme per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel SEBC.

2.   Nell’interpretare le disposizioni del presente indirizzo si tiene conto dei lavori preparatori, dei principi contabili armonizzati dalla legislazione dell’Unione e dei principi contabili internazionali generalmente accettati.

Articolo 27

Norme transitorie

1.   Le BCN rivalutano tutte le attività e passività finanziarie alla data in cui esse divengono membri dell’Eurosistema. Le plusvalenze sorte in quella data o in precedenza sono separate da quelle che potrebbero sorgere in seguito, e rimangono presso le BCN. I prezzi di mercato e i tassi applicati dalle BCN nello stato patrimoniale di apertura al momento della partecipazione all’Eurosistema sono considerati quali costo medio delle attività e passivitià di tali BCN.

2.   Si raccomanda che le plusvalenze sorte prima o all’inizio della partecipazione all’Eurosistema da parte di una BCN non siano considerate come distribuibili al momento della transizione, bensì vengano trattate come realizzabili/distribuibili solo in relazione alle operazioni che abbiano luogo dopo l’ingresso nell’Eurosistema.

3.   La valuta estera, l’oro, gli utili e le perdite relativi ai prezzi, derivanti dal trasferimento delle attività dalle BCN alla BCE, devono essere considerati come realizzati.

4.   Il presente articolo non pregiudica le decisioni da adottarsi ai sensi dell’articolo 30 dello statuto del SEBC.

Articolo 28

Abrogazione

Il presente indirizzo abroga l’indirizzo BCE/2006/16. Qualunque riferimento all’indirizzo abrogato è da intendersi come effettuato al presente indirizzo ed è da interpretarsi in conformità della tavola di correlazione contenuta nell’allegato XI.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 31 dicembre 2010.

Articolo 30

Destinatari

Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell’Eurosistema.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 novembre 2010.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale. La decisione BCE/2010/29 è stata adottata prima della pubblicazione dell’indirizzo BCE/2010/20.

(3)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

RENDICONTAZIONE CONTABILE PER L’EUROSISTEMA

Tipo di documento

Interno/pubblicato

Fonte del requisito legale

Finalità del documento

1

Situazione contabile giornaliera dell’Eurosistema

Interno

Nessuna

Principalmente a fini di gestione della liquidità per l’attuazione dell’articolo 12.1 dello statuto del SEBC.

Parte dei dati della situazione contabile giornaliera è usata per il calcolo del reddito monetario

2

Situazione contabile settimanale disaggregata

Interno

Nessuna

Base per la produzione della situazione contabile dell’Eurosistema

3

Situazione contabile consolidata settimanale dell’Eurosistema

Pubblicato

Articolo 15.2 dello statuto del SEBC

Situazione contabile consolidata a fini di analisi monetaria ed economica. Tale situazione contabile consolidata settimanale dell’Eurosistema è tratta dalla situazione contabile consolidata giornaliera del giorno di riferimento

4

Informazioni finanziarie mensili e trimestrali dell’Eurosistema

Pubblicato e interno (1)

Regolamenti statistici in base ai quali le IMF sono tenute a fornire dati

A fini di analisi statistica

5

Stato patrimoniale consolidato annuale dell’Eurosistema

Pubblicato

Articolo 26.3 dello statuto del SEBC

Stato patrimoniale consolidato a fini analitici e operativi


(1)  I dati mensili confluiscono nei dati statistici aggregati pubblicati richiesti alle istituzioni finanziarie e monetarie (IFM) nell’UE. Inoltre, in quanto IFM, le banche centrali devono fornire con cadenza trimestrale informazioni più dettagliate di quelle trasmesse mensilmente.


ALLEGATO II

GLOSSARIO

—   Accantonamenti: importi accantonati prima di determinare l’utile o la perdita, allo scopo di fronteggiare rischi e/o oneri noti o previsti, il cui costo non può tuttavia essere stabilito con esattezza (cfr. «Riserve»). Gli accantonamenti per passività e oneri non possono essere utilizzati come posta rettificativa del valore di attività.

—   Ammortamento: riduzione contabile sistematica di un premio/sconto, oppure del valore di un’attività, in un dato arco temporale.

—   Appropriazione: l’acquisizione della proprietà di titoli, prestiti o altre attività, ricevuti da un’istituzione dichiarante a titolo di garanzia come mezzo per far valere il credito originario.

—   Attività finanziaria: qualunque attività sotto forma di: a) contante; b) diritto di natura contrattuale a ricevere contante oppure un altro strumento finanziario da un’altra impresa; c) diritto di natura contrattuale a scambiare strumenti finanziari con un’altra impresa a condizioni potenzialmente vantaggiose; ovvero d) strumento di partecipazione al capitale di un’altra impresa.

—   Attività: risorsa controllata da un’istituzione dichiarante risultante da eventi passati, dalla quale si prevede l’apporto di futuri benefici economici al soggetto segnalante stesso.

—   Conti di rivalutazione: conti di stato patrimoniale nei quali viene iscritta la differenza in valore di un’attività o di una passività e il valore della stessa attività o passività al prezzo di mercato di fine periodo, quando il secondo è superiore al primo nel caso di un’attività, ovvero è inferiore nel caso di una passività. I conti comprendono le differenze di valore in termini sia di prezzo sia di tasso di cambio.

—   Contratti su tassi a termine (forward rate agreements): contratto in base al quale due parti convengono il tasso di interesse da pagare a una certa data futura su un deposito nozionale avente una determinata scadenza. Alla data di regolamento una delle due parti è tenuta a pagare all’altra un compenso in base alla differenza fra il tasso di interesse contrattuale e il tasso di mercato vigente alla data di regolamento.

—   Contratto in cambi a termine: prevede l’acquisto o la vendita definitiva di un certo ammontare di valuta estera contro un’altra valuta (solitamente la moneta nazionale) per consegna a una determinata data futura, posteriore al secondo giorno lavorativo successivo alla data del contratto, a un prezzo prestabilito. Tale tasso di cambio a termine consiste nel tasso a pronti prevalente più/meno un premio/sconto convenuto.

—   Costi dell’operazione: costi identificabili come inerenti una operazione specifica.

—   Costo medio: costo determinato con il metodo della media continua o ponderata, in base al quale il costo di ogni acquisto è sommato al valore contabile preesistente in modo da determinare un nuovo costo medio ponderato.

—   Costo secco: prezzo di negoziazione che non tiene conto di abbuoni e/o interessi maturati, ma comprende i costi dell’operazione facenti parte del prezzo.

—   Data di regolamento a pronti: data alla quale un’operazione a pronti in uno strumento finanziario è regolata secondo le convenzioni principali del mercato per quello strumento finanziario.

—   Data di regolamento: data nella quale il trasferimento definitivo e irrevocabile del valore è stato iscritto nei libri contabili dell’istituzione competente per il regolamento. Il regolamento può aver luogo immediatamente (in tempo reale), lo stesso giorno (a fine giornata) o a una data convenuta successiva al giorno in cui è stato assunto l’impegno.

—   Data di scadenza: data alla quale il valore nominale/capitale diventa esigibile e pagabile nella sua interezza all’avente diritto.

—   Diritto speciale di prelievo (DSP): attività di riserva internazionale fruttifera di interessi creata dal FMI nel 1969 in aggiunta alle altre attività di riserva degli Stati membri.

—   Disponibilità in valuta: la posizione netta nella rispettiva valuta. Ai fini di questa definizione i DSP sono considerati come una valuta specifica; le operazioni che comportino modifiche della posizione netta in DSP sono operazioni denominate in DSP o operazioni in valuta che replicano la composizione del paniere dei DSP (conformemente alla definizione ed alle ponderazioni del rispettivo paniere).

—   Future su tassi di interesse: contratto a termine negoziato in un mercato organizzato. Con tale contratto si conviene l’acquisto o la vendita di uno strumento con tasso di interesse, ad esempio un titolo obbligazionario, ad un prezzo prestabilito, per consegna in una data futura. Di solito la consegna effettiva non ha luogo; il contratto normalmente viene chiuso prima della scadenza pattuita.

—   Meccanismo di cambio II (ERM II): le procedure operative di un meccanismo di cambio per le terza fase dell’Unione economica e monetaria

—   Numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number, ISIN): numero di identificazione assegnato dall’autorità rispettivamente competente.

—   Operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine (reverse repo): contratto con il quale si conviene che il detentore di contanti acquisti a pronti un’attività e contestualmente rivenda tale attività a un prezzo prestabilito, su richiesta della controparte, al compimento di un tempo prefissato o al verificarsi di una data circostanza. Talvolta l’operazione viene concordata attraverso una terza parte (triparty repo).

—   Operazione temporanea (Reverse transaction): operazione mediante la quale un soggetto segnalante acquista a pronti (nel caso del reverse repo) o vende a pronti (nel caso del repo) attività con patto, rispettivamente, di rivendita o di riacquisto, oppure effettua operazioni di credito garantito.

—   Operazioni in titoli a termine: contratto negoziato fuori del mercato organizzato, con il quale si conviene l’acquisto o la vendita di uno strumento con tasso di interesse, solitamente un titolo obbligazionario, a un prezzo prestabilito, per consegna in una data futura.

—   Opzione: contratto che attribuisce al detentore il diritto, ma non l’obbligo, di comprare o vendere ad un prezzo determinato, durante un periodo di tempo specifico o alla data di scadenza, un ammontare specifico di materie prime, valuta, indici, o debiti.

—   Opzioni analoghe a futures: opzioni quotate per cui un margine di variazione è pagato o ricevuto su base giornaliera.

—   Passività finanziaria: qualsiasi passività che comporti l’obbligazione giuridica di consegnare contante o un altro strumento finanziario a un’altra impresa, oppure a scambiare strumenti finanziari con un’altra impresa a condizioni potenzialmente svantaggiose.

—   Passività: obbligazione attuale dell’impresa derivante da eventi passati, il cui regolamento si prevede comporti un deflusso di risorse che incorporano benefici economici.

—   Plusvalenza/minusvalenza: utile/perdita risultante dalla rivalutazione di attività rispetto al loro costo di acquisizione rettificato.

—   Portafoglio a specifica destinazione: gli investimenti a specifica destinazione detenuti sul lato dell’attivo come fondo in contropartita, che consiste in titoli, strumenti azionari, depositi a tempo determinato e conti correnti, interessi da partecipazione e/o investimenti nelle controllate. Esso corrisponde ad una voce identificabile sul lato passivo del bilancio, a prescindere da qualunque limite giuridico o di altra natura.

—   Premio: differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo quando il secondo è più alto del primo.

—   Prezzo di battuta: il prezzo determinato su un contratto di opzione al quale il contratto può essere eseguito.

—   Prezzo di mercato: prezzo di uno strumento in oro o in valuta, oppure di un titolo, solitamente escludente il rateo di interesse maturato, quotato su un mercato organizzato, per esempio la borsa valori, oppure su un mercato non organizzato.

—   Prezzo di negoziazione: il prezzo che le parti concordano quando concludono un contratto.

—   Prezzo medio di mercato: valore medio fra il prezzo lettera e il prezzo denaro di un titolo in base alle quotazioni per operazioni di dimensione normale effettuate dai market-makers riconosciuti o da mercati organizzati riconosciuti, usato per la procedura di rivalutazione trimestrale.

—   Principi contabili internazionali (International Accounting Standards): gli International Accounting Standards (IAS), gli International Financial Reporting Standards e le relative Interpretazioni (interpretazioni SIC-IFRIC), le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, principi di futuro sviluppo e le relative interpretazioni adottate dall’Unione europea.

—   Principio della data di regolamento: principio contabile secondo il quale i fatti di gestione vengono iscritti nella data di regolamento.

—   Principio economico: principio contabile in base al quale le operazioni vengono iscritte alla data di negoziazione.

—   Programma di custodia di banconote in euro (Extended Custodial Inventory - ECI): un programma che consiste in un deposito fuori dall’area dell’euro, gestito da una banca commerciale, nel quale le banconote in euro sono custodite per conto dell’Eurosistema ai fini della fornitura e del ricevimento di banconote in euro.

—   Programma di prestito titoli automatizzato: (Automated Security Lending Programme, ASLP): operazione finanziaria che associa operazioni di pronti contro termine a operazioni temporanee in caso sia prestata una garanzia specifica a fronte di una garanzia generica. Quale risultato di tali operazione di debito e credito, il reddito è generato attraverso la differenza tra gli interessi repo delle due operazioni, vale a dire il margine ricevuto. L’operazione può essere eseguita in base ad un programma fondato sul prestito, vale a dire la banca che offre un tale programma è considerata la controparte finale, ovvero in base ad un programma fondato su un rapporto di agenzia, vale a dire la banca che offre un tale programma agisce solo in veste di agente, e la controparte finale è l’istituzione con la quale le operazioni di prestito titoli sono effettivamente eseguite.

—   Regolamento: atto che estingue le obbligazioni fra due o più contraenti in ordine al trasferimento di fondi o di attività. Nel contesto delle operazioni interne all’Eurosistema il regolamento comporta l’eliminazione dei saldi netti risultanti da dette operazioni e il trasferimento di attività.

—   Riduzione di valore: una riduzione nell’ammontare recuperabile al di sotto del valore contabile.

—   Riserva: importo accantonato a valere sull’utile distribuibile, non destinato a fronteggiare specificamente un onere, un’insussistenza dell’attivo, una sopravvenienza passiva o una probabile perdita di valore di attività di cui si abbia conoscenza alla data di chiusura del bilancio.

—   Sconto: differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo quando il secondo è inferiore al primo.

—   Strumenti azionari: titoli fruttiferi di dividendi, vale a dire azioni di società e titoli comprovanti un investimento in un fondo azionario.

—   Strumento sintetico: uno strumento finanziario creato artificialmente dalla combinazione di due o più strumenti al fine di replicare il flusso di cassa e i modelli di valutazione di altri strumenti. È effettuato normalmente tramite un intermediario finanziario.

—   Ammortamento in quote costanti: la svalutazione/l’ammortamento nell’ambito di un dato periodo di tempo è determinato ripartendo il costo dell’attività, diminuito del presumibile valore residuo, pro rata temporis nell’arco della vita utile prevista dell’attività stessa.

—   Swap su tassi di interesse: contratto con il quale si conviene con una controparte lo scambio di flussi di cassa che rappresentano pagamenti periodici di interessi denominati in un’unica valuta o in due valute differenti.

—   Swap: su valute: operazione di acquisto/vendita a pronti di una valuta contro un’altra valuta (posizione corta) e contestuale vendita/acquisto a termine dello stesso ammontare della prima valuta contro la seconda (posizione lunga).

—   TARGET2: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, ai sensi dell’indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (1).

—   Tassi medi di mercato: i tassi di cambio di riferimento in euro che sono generalmente basati sulla regolare procedura di concertazione tra le banche centrali all’interno e all’esterno del SEBC, che normalmente ha luogo alle ore 14:15 dell’Europa centrale, e che è utilizzata per la procedura trimestrale di rivalutazione.

—   Tasso a pronti: tasso al quale un’operazione viene regolata alla data di regolamento a pronti. In relazione alle operazioni a termine in cambi, il tasso a pronti è il tasso al quale i punti a termine sono applicati al fine di derivarne il tasso a termine.

—   Tasso di cambio: il valore di una valuta ai fini della conversione in un’altra.

—   Tasso di rendimento interno: tasso di sconto che uguaglia il valore contabile di un titolo al valore attuale dei futuri flussi di cassa da esso generati.

—   Titoli detenuti come portafoglio a destinazione specifica: investimenti a destinazione specifica detenuti come fondi della controparte, consistenti in titoli, strumenti azionari, partecipazioni e/o investimenti in società controllate, che corrispondono a una voce identificabile sul lato delle passività dello stato patrimoniale, a prescindere dall’eventuale esistenza di una costrizione/limite di natura legale, statutaria o di altra natura, come ad esempio fondi pensione, trattamento di fine rapporto, accantonamenti, capitale, riserve.

—   Titoli detenuti fino a scadenza: titoli con pagamenti fissi o predeterminabili e con scadenza prestabilita, che il soggetto segnalante intende detenere fino alla scadenza.

—   Titolo a sconto: attività finanziaria che non genera interessi sotto forma di cedola, e il cui rendimento è dato dal suo apprezzamento in linea capitale, in quanto essa è emessa o venduta sotto la pari.

—   Utili e perdite realizzati: utili/perdite risultanti dalla differenza fra il prezzo di vendita di un cespite figurante nella situazione patrimoniale e il suo costo rettificato.


(1)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.


ALLEGATO III

DESCRIZIONE DEL PRINCIPIO ECONOMICO

(compresi i metodi «ordinario» e «alternativo» di cui all’articolo 5)

1.   Contabilizzazione alla data di negoziazione

1.1.   La contabilizzazione alla data di negoziazione può essere attuata o mediante il «metodo ordinario» o mediante il «metodo alternativo».

1.2.   L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), fa riferimento al «metodo ordinario».

1.2.1.   Le negoziazioni sono registrate in conti «fuori bilancio» alla data di negoziazione. Le iscrizioni nei conti «fuori bilancio» sono stornate alla data di regolamento e le operazioni sono iscritte in conti dello stato patrimoniale.

1.2.2.   Le posizioni in valuta estera sono influenzate alla data di negoziazione. Conseguentemente, gli utili e le perdite realizzati derivanti dalle vendite nette sono altresì calcolati alla data di negoziazione. Le acquisizioni nette di valuta estera incidono sul costo medio della disponibilità di valuta alla data di negoziazione.

1.3.   L’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), fa riferimento al «metodo alternativo».

1.3.1.   Contrariamente al «metodo ordinario», non presuppone una registrazione giornaliera in conti «fuori bilancio» delle operazioni concordate che saranno regolate ad una data successiva. La rilevazione di redditi realizzati e il calcolo di nuovi costi medi (in caso di acquisti in valuta) e prezzi medi (in caso di acquisti di titoli) è effettuata alla data di regolamento (1).

1.3.2.   Per le operazioni concordate in un determinato anno ma che maturano in un anno successivo, la rilevazione delle componenti reddituali è trattata conformemente al «metodo ordinario». Ciò significa che gli effetti realizzati dalle vendite hanno un impatto sul conto economico dell’esercizio in cui l’operazione è stata concordata e gli acquisti modificano il tasso medio della consistenza nell’esercizio in cui l’operazione è stata concordata.

1.4.   La tavola seguente mostra le caratteristiche principali delle due tecniche sviluppate per ciascuno degli strumenti in valuta estera e per i titoli.

CONTABILIZZAZIONE ALLA DATA DI NEGOZIAZIONE

«Metodo ordinario»

«Metodo alternativo»

Operazioni a pronti in valuta — trattamento nel corso dell’anno

Gli acquisti in valuta sono iscritti «fuori bilancio» alla data di negoziazione ed incidono sul costo medio delle consistenze in valuta estera da tale data.

Gli utili e le perdite derivanti dalle vendite sono considerati realizzati alla data di negoziazione/contrattazione. Alla data di regolamento, le voci «fuori bilancio» sono stornate e sono inserite come voci dello stato patrimoniale.

Gli acquisti in valuta sono iscritti in bilancio alla data di regolamento, incidendo sul costo medio delle consistenze in valuta estera da tale data.

Gli utili e le perdite derivanti dalle vendite sono considerati realizzati alla data di regolamento. Alla data di negoziazione non è iscritta alcuna voce nello stato patrimoniale.

Operazioni a termine in valuta — trattamento nel corso dell’anno

Trattate come sopra descritto per le operazioni a pronti, con iscrizione al tasso di cambio a pronti dell’operazione.

Gli acquisti in valuta sono iscritti «fuori bilancio» alla data di negoziazione, incidendo così sul costo medio della posizione nella valuta straniera da tale data e al tasso di cambio a pronti dell’operazione

Le vendite in valuta sono iscritte «fuori bilancio» alla data di regolamento a pronti dell’operazione. Gli utili e le perdite sono considerati realizzati alla data di regolamento a pronti dell’operazione

Alla data di regolamento, le voci «fuori bilancio» sono stornate e sono inserite come voci di stato patrimoniale

Per il trattamento di fine periodo, cfr. infra

Operazioni a pronti e a termine in valuta iniziate nell’esercizio 1 con data di regolamento a pronti dell’operazione nell’esercizio 2

Nessuno speciale adattamento è necessario poiché le operazioni sono iscritte alla data di negoziazione, e gli utili e le perdite sono rilevati a tale data

Dovrebbero essere trattate secondo il «metodo ordinario» (2):

le vendite in valuta sono iscritte nell’esercizio 1 al fine di annotare gli utili o le perdite in valuta realizzate durante l’esercizio in cui l’operazione fu concordata,

gli acquisti in valuta sono iscritti «fuori bilancio» nell’esercizio 1 incidendo sul costo medio della posizione in valuta estera da tale data,

la rivalutazione di fine esercizio della consistenza in una valuta deve tenere in considerazione gli acquisti o le vendite netti con data di regolamento a pronti nel successivo esercizio finanziario

Operazioni in titoli — trattamento nel corso dell’anno

Alla data di negoziazione gli acquisti e le vendite sono rilevati «fuori bilancio». Gli utili e le perdite sono anch’essi rilevati a questa data. Alla data di regolamento, le voci «fuori bilancio» sono stornate e inserite quali voci di stato patrimoniale, vale a dire: stesso trattamento delle operazioni a pronti in valuta

Tutte le operazioni sono iscritte alla data di regolamento; tuttavia, si veda infra per il trattamento di fine periodo. Conseguentemente l’impatto sui prezzi al costo medio in caso di acquisti e sugli utili/perdite in caso di vendite è rilevato alla data di regolamento

Operazioni in titoli iniziate nell’esercizio 1 con data di regolamento a pronti dell’operazione nell’esercizio 2

Nessun trattamento speciale è richiesto in quanto le operazioni e le conseguenze sono già iscritte alla data di negoziazione

Gli utili e le perdite realizzati sono rilevati alla fine dell’esercizio 1, vale a dire: stesso trattamento delle operazioni a pronti in valuta, e gli acquisti sono inclusi nel processo di rivalutazione di fine esercizio (3)

2.   Contabilizzazione giornaliera degli interessi maturati, inclusi premi o sconti

2.1.   Gli interessi, premi o sconti maturati relativi a strumenti finanziari denominati in valuta estera sono calcolati e iscritti giornalmente, indipendentemente dall’effettivo flusso di cassa. Ciò significa che la posizione in valuta estera è influenzata nel momento in cui l’interesse maturato è iscritto, contrariamente a quanto accade quando l’interesse è solo ricevuto o pagato (4).

2.2.   Gli importi maturati sulle cedole e l’ammortamento di premi o sconti sono calcolati e iscritti dalla data di regolamento dell’acquisto dell’azione fino alla data di regolamento della vendita, o fino alla data di scadenza.

2.3.   La tavola seguente delinea l’impatto della registrazione giornaliera dei ratei e risconti sulle disponibilità in valuta estera, ad esempio per interessi maturati e premi/sconti ammortizzati:

Iscrizione giornaliera degli interessi maturati in quanto parte del principio economico

I ratei ed i risconti per gli strumenti denominati in valuta estera sono calcolati e iscritti giornalmente al tasso di cambio del giorno di iscrizione

Impatto sulle disponibilità in valuta estera

I ratei e i risconti incidono sulle disponibilità in valuta estera al momento in cui sono iscritti, se non stornati in seguito. I ratei e i risconti sono compensati quando l’effettivo flusso di cassa è ricevuto o pagato. Alla data di regolamento non vi è quindi effetto sulla posizione in valuta estera, poiché il rateo o il risconto è considerato nella posizione rivalutata alla rivalutazione periodica


(1)  Nel caso di operazioni a termine in cambi, le consistenze in valuta sono influenzate alla data di regolamento a pronti (vale a dire solitamente alla data della negoziazione + due giorni).

(2)  Come tipicamente avviene, il principio di rilevanza potrebbe essere applicato laddove queste operazioni non avessero un impatto rilevante sulla posizione in valuta estera e/o sul conto economico.

(3)  Il principio di rilevanza potrebbe essere applicato laddove queste operazioni non avessero un impatto rilevante sulla posizione in valuta estera e/o sul conto economico.

(4)  Due possibili criteri sono stati identificati per la rilevazione dei ratei e risconti. Il primo è il «criterio del giorno di calendario» in forza del quale i ratei e i risconti sono registrati ciascun giorno di calendario indipendentemente dal fatto che esso cada di sabato o domenica, o in un giorno festivo ovvero in un giorno lavorativo. Il secondo è il «principio del giorno lavorativo» in forza del quale essi sono iscritti solo in giorni lavorativi. Non vi è preferenza per la scelta di una delle due opzioni. Tuttavia, nel caso in cui l’ultimo giorno dell’anno non fosse un giorno lavorativo si pone la necessità di includere tale giorno nel calcolo dei ratei e risconti a prescindere dal principio scelto.


ALLEGATO IV

STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE  (1)

ATTIVO

Voce di bilancio (3)

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

Ambito di applicazione (4)

1

1

Oro e crediti in oro

Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o «in transito». Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) operazioni volte a modificare lo standard di qualità dell’oro; e b) gli swap gold location o purity, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo

Valore di mercato

Obbligatorio

2

2

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell’area dell’euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell’area dell’euro, denominati in valuta estera

 

 

2.1

2.1

Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI)

a)

Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMI. Il conto n. 2 del FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce «Passività verso non residenti nell’area dell’euro denominate in euro»

a)

Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

b)

DSP

Disponibilità in diritti speciali di prelievo (lorde)

b)

DSP

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

c)

Altri crediti

Accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati presso trust gestiti dal FMI

c)

Altri crediti

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

2.2

2.2

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

a)

Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

a)

Saldi con banche al di fuori dell’area dell’euro

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola (zero bonds), strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da non residenti dell’area euro

b)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

c)

Prestiti esteri (depositi) al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo 11.3 «Altre attività finanziarie»

c)

Prestiti esteri

Depositi a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

d)

Altre attività sull’estero

Banconote e monete metalliche esterne all’area dell’euro

d)

Altre attività sull’estero

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

3

3

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

a)

Investimenti in titoli all’interno dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, emessi da residenti dell’area euro

a)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

b)

Altri crediti verso residenti nell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di riacquisto a termine, crediti vari

b)

Altri crediti

Depositi e altri crediti a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

4

4

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

 

 

 

4.1

4.1

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

a)

Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno. Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro

a)

Saldi con banche al di fuori dell’area dell’euro

Valore nominale

Obbligatorio

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»

Strumenti azionari, titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, emessi da non residenti nell’area dell’euro

b)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore.

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Obbligatorio

c)

Prestiti al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie»

c)

Prestiti al di fuori dell’area dell’euro

Depositi al valore nominale

Obbligatorio

d)

Titoli diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie» emessi da soggetti al di fuori dell’area dell’euro

Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica

d)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iii)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

4.2

4.2

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Finanziamenti secondo le condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale

Obbligatorio

5

5

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (5)

 

 

5.1

5.1

Operazioni di rifinanziamento principali

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza normalmente a una settimana

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.2

5.2

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza mensile e con scadenza normalmente a tre mesi

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.3

5.3

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.4

5.4

Operazioni temporanee di tipo strutturale

Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.5

5.5

Operazioni di rifinanziamento marginale

Operazioni volte all’erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.6

5.6

Crediti connessi a richieste di margini

Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi

Valore nominale o costo

Obbligatorio

6

6

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce 7 «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro», comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell’area dell’euro e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell’area dell’euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Crediti derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da un BCN prima di entrare a far parte dell’Eurosistema

Valore nominale o costo

Obbligatorio

7

7

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro

 

 

 

7.1

7.1

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

Titoli emessi nell’area dell’euro detenuti a fini di politica monetaria. Certificati di debito della BCE acquistati a finalità di fine-tuning

a)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

b)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore [costo quando la riduzione di valore è iscritta in un fondo rischi dell’Eurosistema iscritto alla voce 13, lettera b), del passivo]

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

c)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

7.2

7.2

Altri titoli

Titoli diversi da quelli alla voce 7.1 dell’attivo «Titoli detenuti a fini di politica monetaria» ed alla voce 11.3 dell’attivo «altre attività finanziarie»; titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva, compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all’UEM, denominati in euro. Strumenti azionari

a)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

b)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

c)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

d)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Obbligatorio

8

8

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

Crediti verso le amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all’UEM (titoli non negoziabili, prestiti)

Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo

Obbligatorio

9

Crediti interni all’Eurosistema (+)

 

 

 

9.1

Partecipazione al capitale della BCE (+)

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Quota di capitale della BCE appartenente a ciascuna BCN secondo il trattato e lo schema di sottoscrizione e contributi ai sensi dell’articolo 48.2 dello statuto del SEBC

Costo

Obbligatorio

9.2

Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere (+)

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Crediti denominati in euro verso la BCE a fronte dei trasferimenti iniziali e ulteriori di riserve estere ai sensi dell’articolo 30 dello statuto del SEBC

Valore nominale

Obbligatorio

9.3

Crediti connessi all’emissione di certificati di debito della BCE (+)

Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE

Crediti interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE

Costo

Obbligatorio

9.4

Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema (+)  (2)

Per le BCN: crediti netti connessi all’applicazione dello schema di distribuzione di banconote, ossia inclusa l’emissione di banconote della BCE connessa ai saldi interni all’Eurosistema, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi così come definiti dalla decisione BCE/2010/23, del 25 novembre 2010, sulla distribuzione del reddito monetario alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (6)

Per la BCE: crediti relativi all’emissione di banconote della BCE, conformemente alla decisione BCE/2010/29

Valore nominale

Obbligatorio

9.5

Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti) (+)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

 

a)

crediti netti risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, vale a dire il saldo fra posizioni creditorie e debitorie — si veda anche la voce 10.4 del passivo «Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette)»,

a)

Valore nominale

Obbligatorio

b)

crediti dovuti alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell’ultimo giorno lavorativo di gennaio,

b)

Valore nominale

Obbligatorio

c)

altri crediti interni all’Eurosistema denominati in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE (2)

c)

Valore nominale

Obbligatorio

9

10

Partite in corso di regolamento

Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni in corso già negoziati di incasso

Valore nominale

Obbligatorio

9

11

Altre attività

 

 

 

9

11.1

Monete metalliche dell’area dell’euro

Monete metalliche in euro qualora l’emittente non sia una BCN

Valore nominale

Obbligatorio

9

11.2

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software

Costo meno ammortamento

Periodi di ammortamento:

computers e relativo hardware/software e automezzi: 4 anni

impianti, mobili e attrezzature all’interno dell’edificio: 10 anni

fabbricati e spese rilevanti di rinnovamento capitalizzate: 25 anni

Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione)

Consigliato

9

11.3

Altre attività finanziarie

Partecipazioni e investimenti in società controllate, azioni detenute per ragioni di natura politica/strategica

Titoli, comprese le azioni e altri strumenti finanziari e saldi (ad esempio depositi a tempo determinato e conti correnti), detenuti come portafoglio a destinazione specifica

Operazioni con enti creditizi di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse alla gestione dei portafogli titoli ricompresi in questa voce

a)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Consigliato

b)

Partecipazioni e azioni illiquide e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente

Costo soggetto a riduzione di valore

Consigliato

c)

Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti

Valore patrimoniale netto

Consigliato

d)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Consigliato

e)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Consigliato

f)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Consigliato

g)

Saldi con banche e prestiti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera

Consigliato

9

11.4

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, futures su tassi d’interesse, contratti sui tassi a termine, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra a termine e a pronti, al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

9

11.5

Ratei e risconti attivi

Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati (ad esempio interessi maturati su un titolo e pagati al venditore in relazione all’acquisto del titolo stesso)

Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

9

11.6

Varie

Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità.

Conti provvisori di rivalutazione (solo voci di stato patrimoniale nel corso dell’esercizio: minusvalenze alle date di rivalutazione infrannuali, per la parte eccedente i rispettivi conti di rivalutazione di cui alla voce del passivo «Conti di rivalutazione»). Prestiti su base fiduciaria. Investimenti connessi a depositi in oro di clienti. Monete metalliche denominate in valute nazionali dell’area dell’euro. Spesa corrente (perdita netta accumulata), perdita dell’esercizio precedente, prima della copertura. Attività nette per il finanziamento delle pensioni

Valore nominale o costo

Consigliato

Conto provvisorio di rivalutazione

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

Investimenti connessi a depositi in oro di clienti

Valore di mercato

Obbligatorio

I crediti esistenti che derivano dall’insolvenza delle controparti dell’Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell’Eurosistema.

Crediti esistenti (da insolvenza)

Valore nominale/valore recuperabile (prima/dopo la compensazione delle perdite)

Obbligatorio

Attività o crediti (nei confronti dei terzi) soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell’Eurosistema insolventi

Attività o crediti (da insolvenza)

Costi (convertiti al tasso di cambio al tempo dell’acquisizione se le attività finanziarie sono denominate in valute estere)

Obbligatorio

12

Perdita d’esercizio

 

Valore nominale

Obbligatorio


PASSIVO

Voce di bilancio (8)

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

Ambito di applicazione (9)

1

1

Banconote in circolazione  (7)

a)

Banconote in euro, più/meno le rettifiche connesse all’applicazione dello schema di distribuzione delle banconote in conformità della decisione BCE/2010/23 e della decisione BCE/2010/29

a)

Valore nominale

Obbligatorio

b)

Banconote denominate in valute nazionali dell’area dell’euro durante l’anno della sostituzione del contante

b)

Valore nominale

Obbligatorio

2

2

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7

 

 

2.1

2.1

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

Conti in euro di enti creditizi compresi nell’elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello statuto del SEBC. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva minima

Valore nominale

Obbligatorio

2.2

2.2

Depositi overnight

Depositi overnight remunerati a tasso d’interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale

Obbligatorio

2.3

2.3

Depositi a tempo determinato

Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning

Valore nominale

Obbligatorio

2.4

2.4

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni di politica monetaria finalizzate all’assorbimento di liquidità

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

2.5

2.5

Depositi connessi a richieste di margini

Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività alla base di altri crediti concessi a tali enti

Valore nominale

Obbligatorio

3

3

Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell’attivo «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro». Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell’Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di istituti di credito. Crediti/depositi derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da una Banca centrale nazionale prima di entrare a far parte dell’Eurosistema

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

4

4

Certificati di debito emessi

Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE — per le BCN: voce di stato patrimoniale transitorio

Certificati di debito come descritti nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7. Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità

Costo

Gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

5

5

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro

 

 

 

5.1

5.1

Amministrazioni pubbliche

Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista

Valore nominale

Obbligatorio

5.2

5.2

Altre passività

Conti correnti del personale, di imprese e di clienti comprese le istituzioni finanziarie esentate dal mantenimento di riserve minime (cfr. la voce 2.1 del passivo «Conti correnti»); depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista

Valore nominale

Obbligatorio

6

6

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali (compresa la Commissione europea); conti correnti di altri depositanti. Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro.

Saldi di conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

7

7

Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

8

8

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

 

 

 

8.1

8.1

Depositi, saldi e altre passività

Conti correnti. Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

8.2

8.2

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

9

9

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

Voce denominata in DSP che mostra l’ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN

Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

10

Passività interne all’Eurosistema (+)

 

 

 

10.1

Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere (+)

Voce presente solo nel bilancio della BCE denominata in euro

Valore nominale

Obbligatorio

10.2

Passività connesse all’emissione di certificati di debito della BCE (+)

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Passività interne all’Eurosistema nei confronti della BCE, derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE

Costo

Obbligatorio

10.3

Passività nette connesse alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema (+)  (7)

Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN

Per le BCN: passività netta correlata all’applicazione dello schema di distribuzione delle banconote, vale a dire inclusi i saldi interni all’Eurosistema collegati all’emissione di banconote della BCE, l’importo compensativo e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi, così come definiti nella decisione BCE/2010/23

Valore nominale

Obbligatorio

10.4

Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette) (+)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

 

a)

passività nette derivanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN ovvero saldo fra posizioni creditorie e debitorie — cfr. anche la voce dell’attivo 9.5 «Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti)»,

a)

Valore nominale

Obbligatorio

b)

passività dovute alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell’ultimo giorno lavorativo di gennaio,

b)

Valore nominale

Obbligatorio

c)

altre passività interne all’Eurosistema denominate in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE (7)

c)

Valore nominale

Obbligatorio

10

11

Partite in corso di regolamento

Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese «partite viaggianti» per giroconti

Valore nominale

Obbligatorio

10

12

Altre passività

 

 

 

10

12.1

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, contratti su tassi a termine, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra a termine e a pronti, al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

10

12.2

Ratei e redditi percepiti in anticipo

Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro

Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

10

12.3

Varie

Conti sospesi per oneri tributari. Conti creditori e conti per garanzie ricevute in valuta estera. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine nei confronti di enti creditizi, collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 11.3 dell’attivo «Altre attività finanziarie». Depositi obbligatori diversi dalle riserve minime. Altre partite minori. Utile corrente (utile netto accumulato). Utile dell’esercizio precedente (prima della distribuzione). Debiti su base fiduciaria. Depositi in oro dei clienti. Monete metalliche in circolazione qualora l’emittente sia una BCN. Banconote denominate in valuta nazionale dell’area dell’euro in circolazione che abbiano perso il loro corso legale ma che sono tuttora in circolazione dopo l’anno di sostituzione del contante, se non mostrate sotto la voce del passivo «Fondi di accantonamento». Passività nette destinate al finanziamento del sistema pensionistico

Valore nominale o costo per le operazioni di pronti contro termine

Consigliato

Depositi in oro dei clienti

Valore di mercato

Depositi in oro dei clienti: obbligatorio

10

13

Fondi di accantonamento

a)

Per prestazioni previdenziali, tassi di cambio e rischi di cambio e di prezzo dell’oro, e per altri scopi, come ad esempio previsti oneri futuri, fondi di accantonamento per unità denominate in valuta nazionale dell’area dell’euro che abbiano perso il loro corso legale ma che siano ancora in circolazione dopo l’anno di sostituzione del contante, se tali banconote non sono mostrate sotto la voce 12.3 del passivo «Altre passività/Varie»

I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo «Partecipazione al capitale della BCE»

a)

Costo/valore nominale

Consigliato

b)

Per i rischi di controparte che derivano da operazioni di politica monetaria

b)

Valore nominale (in proporzione allo schema di capitale della BCE sottoscritto; basato sulla valutazione a fine anno e da parte del Consiglio direttivo della BCE)

Obbligatorio

11

14

Conti di rivalutazione

Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l’oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; per le differenze di valutazione al mercato relative a derivati riguardanti il rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP

I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo «Partecipazione al capitale della BCE» (+)

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

12

15

Capitale e riserve

 

 

 

12

15.1

Capitale

Capitale versato — il capitale della BCE è consolidato con le quote di capitale delle BCN partecipanti

Valore nominale

Obbligatorio

12

15.2

Riserve

Riserve legali e altre riserve. Utili non distribuiti

I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo «Partecipazione al capitale della BCE» (+)

Valore nominale

Obbligatorio

10

16

Utile d’esercizio

 

Valore nominale

Obbligatorio


(1)  La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all’Eurosistema che derivano dall’assegnazione delle banconote in euro nell’Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

(2)  Voci da armonizzare. Cfr. il considerando 5 del presente indirizzo.

(3)  La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell’Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell’allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno «(+)» sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell’Eurosistema.

(4)  Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell’Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell’Eurosistema.

(5)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.

(6)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale. La decisione BCE/2010/23 è stata adottata prima della pubblicazione dell’indirizzo BCE/2010/20 in Gazzetta ufficiale.

(7)  Voci da armonizzare. Cfr. il considerando 5 del presente indirizzo.

(8)  La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell’Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell’allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno «(+)» sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell’Eurosistema.

(9)  Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell’Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell’Eurosistema.


ALLEGATO V

Situazione contabile consolidata settimanale dell’Eurosistema: schema da utilizzare per la pubblicazione dopo la fine del trimestre

(milioni di EUR)

Attivo (1)

Saldo al …

Differenza rispetto all’ultima settimana, dovuta a

Passivo

Saldo al …

Differenza rispetto all’ultima settimana, dovuta a

operazioni

rettifiche di fine trimestre

operazioni

rettifiche di fine trimestre

1

Oro e crediti in oro

2

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

2.1

Crediti nei confronti del FMI

2.2

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

3

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

4

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

4.1

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

5.1

Operazioni di rifinanziamento principali

5.2

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3

Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4

Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5

Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6

Crediti connessi a richieste di margini

6

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

7

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro

7.1

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

7.2

Altri titoli

8

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9

Altre attività

 

 

 

1

Banconote in circolazione

2

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

2.1

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2

Depositi overnight

2.3

Depositi a tempo determinato

2.4

Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5

Depositi connessi a richieste di margini

3

Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

4

Certificati di debito emessi

5

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro

5.1

Amministrazioni pubbliche

5.2

Altre passività

6

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

7

Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

8

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

8.1

Depositi, saldi e altre passività

8.2

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

10

Altre passività

11

Conti di rivalutazione

12

Capitale e riserve

 

 

 

Totale attivo

 

 

 

Totale passivo

 

 

 

L’eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.


(1)  La tavola dell’attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.


ALLEGATO VI

Situazione contabile consolidata settimanale dell’Eurosistema: schema da utilizzare per la pubblicazione durante il trimestre

(milioni di EUR)

Attivo (1)

Saldo al …

Differenza rispetto all’ultima settimana, dovuta a operazioni

Passivo

Saldo al …

Differenza rispetto all’ultima settimana, dovuta a operazioni

1

Oro e crediti in oro

2

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

2.1

Crediti nei confronti del FMI

2.2

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

3

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

4

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

4.1

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

5.1

Operazioni di rifinanziamento principali

5.2

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3

Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4

Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5

Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6

Crediti connessi a richieste di margini

6

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

7

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro

7.1

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

7.2

Altri titoli

8

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9

Altre attività

 

 

1

Banconote in circolazione

2

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

2.1

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2

Depositi overnight

2.3

Depositi a tempo determinato

2.4

Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5

Depositi connessi a richieste di margini

3

Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

4

Certificati di debito emessi

5

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro

5.1

Amministrazioni pubbliche

5.2

Altre passività

6

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

7

Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

8

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

8.1

Depositi, saldi e altre passività

8.2

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

10

Altre passività

11

Conti di rivalutazione

12

Capitale e riserve

 

 

Totale attivo

 

 

Totale passivo

 

 

L’eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.


(1)  La tavola dell’attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.


ALLEGATO VII

Stato patrimoniale consolidato annuale dell’Eurosistema

(milioni di EUR)

Attivo (1)

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

Passivo

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

1

Oro e crediti in oro

2

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

2.1

Crediti nei confronti del FMI

2.2

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

3

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

4

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

4.1

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

5.1

Operazioni di rifinanziamento principali

5.2

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3

Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4

Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5

Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6

Crediti connessi a richieste di margini

6

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

7

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro

7.1

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

7.2

Altri titoli

8

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9

Altre attività

 

 

1

Banconote in circolazione

2

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

2.1

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2

Depositi overnight

2.3

Depositi a tempo determinato

2.4

Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5

Depositi connessi a richieste di margini

3

Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

4

Certificati di debito emessi

5

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro

5.1

Amministrazioni pubbliche

5.2

Altre passività

6

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

7

Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

8

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

8.1

Depositi, saldi e altre passività

8.2

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

10

Altre passività

11

Conti di rivalutazione

12

Capitale e riserve

 

 

Totale attivo

 

 

Totale passivo

 

 

L’eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.


(1)  La tavola dell’attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.


ALLEGATO VIII

Stato patrimoniale annuale di una banca centrale  (2)

(milioni di EUR)

Attivo (4)

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

Passivo

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

1

Oro e crediti in oro

2

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

2.1

Crediti nei confronti del FMI

2.2

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

3

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

4

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

4.1

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

5.1

Operazioni di rifinanziamento principali

5.2

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3

Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4

Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5

Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6

Crediti connessi a richieste di margini

6

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

7

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro

7.1

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

7.2

Altri titoli

8

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9

Crediti interni all’Eurosistema

9.1

Partecipazione al capitale della BCE

9.2

Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere

9.3

Crediti connessi all’emissione di certificati di debito della BCE

9.4

Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema

9.5

Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti)

10

Partite in corso di regolamento

11

Altre attività

11.1

Monete metalliche dell’area dell’euro

11.2

Immobilizzazioni materiali e immateriali

11.3

Altre attività finanziarie

11.4

Differenze di rivalutazione su strumenti «fuori bilancio»

11.5

Ratei e risconti attivi

11.6

Varie

12

Perdita d’esercizio

 

 

1

Banconote in circolazione (1)

2

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

2.1

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2

Depositi overnight

2.3

Depositi a tempo determinato

2.4

Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5

Depositi connessi a richieste di margini

3

Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

4

Certificati di debito emessi

5

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro

5.1

Amministrazioni pubbliche

5.2

Altre passività

6

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

7

Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

8

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

8.1

Depositi, saldi e altre passività

8.2

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

10

Passività interne all’Eurosistema

10.1

Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere

10.2

Passività connesse all’emissione di certificati di debito della BCE

10.3

Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema

10.4

Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette)

11

Partite in corso di regolamento

12

Altre passività

12.1

Differenze di rivalutazione su strumenti «fuori bilancio»

12.2

Ratei e redditi percepiti in anticipo

12.3

Varie

13

Fondi di accantonamento

14

Conti di rivalutazione

15

Capitale e riserve

15.1

Capitale

15.2

Riserve

16

Utile d’esercizio

 

 

Totale attivo

 

 

Totale passivo

 

 

L’eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.


(1)  Voci da armonizzare. Cfr. il considerando 5 del presente indirizzo.

(2)  La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all’Eurosistema che derivano dall’assegnazione delle banconote in euro nell’Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

(3)  Le banche centrali possono in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in maniera diversa.

(4)  La tavola dell’attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.


ALLEGATO IX

Conto economico pubblicato di una banca centrale  (2)  (3)

(milioni di EUR)

Conto economico per l’esercizio che termina il 31 dicembre …

Esercizio di di riferimento

Esercizio di riferimento

1.1

Interessi attivi  (1)

 

 

1.2

Interessi passivi  (1)

 

 

1

Interessi attivi netti

 

 

2.1

Utili e perdite realizzati derivanti da operazioni finanziarie

 

 

2.2

Svalutazioni di attività e di posizioni finanziarie

 

 

2.3

Trasferimento verso/da accantonamenti per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell’oro

 

 

2

Risultato netto di operazioni finanziarie, svalutazioni e accantonamenti per rischi

 

 

3.1

Provvigioni e commissioni attive

 

 

3.2

Provvigioni e commissioni passive

 

 

3

Proventi/spese netti da provvigioni e commissioni

 

 

4

Proventi da azioni e partecipazioni (1)

 

 

5

Risultato netto della redistribuzione del reddito monetario (1)

 

 

6

Altri proventi

 

 

Proventi totali netti

 

 

7

Spese per il personale (5)

 

 

8

Spese di amministrazione (5)

 

 

9

Ammortamento di immobilizzazioni materiali e immateriali

 

 

10

Servizi di produzione di banconote (6)

 

 

11

Altri oneri

 

 

12

Imposte e altri oneri fiscali sul reddito

 

 

(Perdita)/Utile dell’esercizio

 

 


(1)  Voce da armonizzare. Cfr. il considerando 5 del presente indirizzo.

(2)  Il conto economico della BCE presenta uno schema leggermente differente. Cfr. l’allegato III della decisione BCE/2010/21.

(3)  La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all’Eurosistema che derivano dall’assegnazione delle banconote in euro nell’Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

(4)  Le banche centrali possono in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in maniera diversa.

(5)  Compresi gli accantonamenti amministrativi.

(6)  Questa voce è impiegata nel caso di produzione esterna di banconote (per il costo dei servizi forniti da imprese esterne che producono banconote per conto delle banche centrali). Si raccomanda che i costi sopportati in connessione con l’emissione sia di banconote nazionali che di banconote in euro siano appostati al conto economico come sono fatturati.


ALLEGATO X

Indirizzo Abrogato e lista delle modifiche successive

Indirizzo BCE/2006/16

GU L 348 dell'11.12.2006, pag. 1

Indirizzo BCE/2007/20

GU L 42 del 16.2.2008, pag. 85

Indirizzo BCE/2008/21

GU L 36 del 5.2.2009, pag. 46

Indirizzo BCE/2009/18

GU L 202 del 4.8.2009, pag. 65

Indirizzo BCE/2009/28

GU L 348 del 29.12.2009, pag. 75


ALLEGATO XI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Indirizzo BCE/2006/16

Presente indirizzo

Articolo 10

Articolo 9 bis

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 21

Articolo 23

Articolo 22

Articolo 24

Articolo 23

Articolo 25

Articolo 24

Articolo 26

Articolo 25

Articolo 27

Articolo 26

Articolo 28

Articolo 27

Articolo 29