ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.030.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 30

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
4 febbraio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 90/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame

1

 

*

Regolamento (UE) n. 91/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hofer Rindfleischwurst (IGP)]

15

 

*

Regolamento (UE) n. 92/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salame Piacentino (DOP)]

17

 

*

Regolamento (UE) n. 93/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fontina (DOP)]

19

 

*

Regolamento (UE) n. 94/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carciofo Spinoso di Sardegna (DOP)]

21

 

*

Regolamento (UE) n. 95/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arancia di Ribera (DOP)]

23

 

*

Regolamento (UE) n. 96/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone di Siracusa (IGP)]

25

 

*

Regolamento (UE) n. 97/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Welsh Beef (IGP)]

27

 

*

Regolamento (UE) n. 98/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante centoquarantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

29

 

 

Regolamento (UE) n. 99/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

31

 

 

Regolamento (UE) n. 100/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quindicesima gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

33

 

 

DECISIONI

 

 

2011/77/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

34

 

 

2011/78/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante alcune misure volte a prevenire la trasmissione del virus della peste suina africana dalla Russia all’Unione [notificata con il numero C(2011) 503]  ( 1 )

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/1


REGOLAMENTO (UE) N. 90/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2011

recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 161, paragrafo 3, l’articolo 170 e l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Occorre stabilire le modalità d’applicazione specifiche di applicazione del regime dei titoli di esportazione per il settore delle carni di pollame e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d’importazione, d’esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4).

(3)

Per una gestione efficace del regime dei titoli di esportazione è opportuno fissare l’ammontare della cauzione relativa ai titoli d’esportazione nel quadro di questo regime. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni di pollame, è opportuno disporre l’intrasferibilità dei titoli d’esportazione e subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime al rispetto di precise condizioni.

(4)

Ai sensi dell’articolo 169, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell’Uruguay Round in merito al volume d’esportazione è garantito dai titoli d’esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli.

(5)

È inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d’esportazione siano notificate solo dopo la scadenza di un periodo di attesa. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti. È necessario disporre, nell’interesse dell’operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.

(6)

Per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull’impiego dei titoli rilasciati. A fini di maggiore efficienza amministrativa, gli Stati membri devono avvalersi dei sistemi di informazione in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (5).

(7)

È opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 tonnellate e su richiesta dell’operatore, il rilascio immediato dei titoli d’esportazione. Occorre tuttavia limitare tali titoli alle operazioni commerciali a breve termine, al fine di impedire che venga elusa l’applicazione del sistema previsto dal presente regolamento.

(8)

Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CE) n. 376/2008.

(9)

A norma dell’articolo 167, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la restituzione all’esportazione per i pulcini di un giorno può essere concessa in base a un titolo d’esportazione a posteriori. Occorre quindi stabilire le modalità d’applicazione di tale regime, le quali debbono altresì consentire di controllare efficacemente il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round. Non appare tuttavia necessaria una cauzione per questi titoli richiesti ad esportazione avvenuta.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni esportazione di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all’esportazione, esclusi i pulcini di cui ai codici NC 0105 11, 0105 12 e 0105 19, è subordinata alla presentazione di un titolo d’esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, a norma degli articoli da 2 a 8.

Articolo 2

1.   I titoli d’esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.

2.   Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione.

3.   Le categorie di prodotti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008 nonché gli importi della cauzione per i titoli d’esportazione sono indicati nell’allegato I.

4.   Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle diciture di cui all’allegato II.

5.   In deroga al paragrafo 1, i titoli per i prodotti della categoria 6 a) figuranti nell’allegato I sono validi 15 giorni dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.

6.   Se i titoli riguardano prodotti della categoria 6 a) indicati nell’allegato I, l’esportazione deve essere effettuata verso il paese di destinazione menzionato nella casella 7 o verso uno dei paesi elencati nell’allegato VIII.

A tale scopo le domande di titolo e i titoli stessi recano almeno una delle diciture di cui all’allegato III.

7.   Se i titoli riguardano prodotti della categoria 6 b) indicati nell’allegato I, l’esportazione deve essere effettuata verso il paese di destinazione menzionato nella casella 7 o verso un altro paese non elencato nell’allegato VIII.

A tale scopo le domande di titolo e i titoli stessi recano almeno una delle diciture di cui all’allegato IV.

Articolo 3

1.   Le domande di titoli d’esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.

2.   Può richiedere un titolo d’esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un’attività commerciale nel settore del pollame. Non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.

3.   I titoli d’esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.

4.   Qualora il rilascio dei titoli di esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l’esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all’articolo 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:

a)

fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

b)

respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d’esportazione;

c)

sospendere la presentazione di domande di titoli d’esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le domande di titoli d’esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Le misure di cui al primo comma possono essere prese o differenziate per categoria di prodotto e per destinazione.

5.   Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere adottate anche qualora le domande di titoli d’esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di turbative degli scambi in questione o del mercato interno.

6.   Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.

7.   In deroga al paragrafo 3, l’operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, se tale percentuale è inferiore all’80 %. L’operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,

o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l’organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione.

8.   In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d’esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.

Articolo 4

1.   Su richiesta dell’operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 tonnellate non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall’articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.

In tal caso, in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 5, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell’allegato V.

2.   Se necessario, la Commissione può sospendere l’applicazione del presente articolo.

Articolo 5

I titoli d’esportazione non sono trasferibili.

Articolo 6

1.   Il quantitativo esportato nell’ambito della tolleranza prevista all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008 non dà diritto al pagamento della restituzione.

2.   Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle diciture di cui all’allegato VI.

Articolo 7

1.   Entro il venerdì di ogni settimana, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

le domande di titoli d’esportazione di cui all’articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell’ambito di applicazione dell’articolo 4;

b)

i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell’articolo 4;

c)

nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 7, i quantitativi per i quali le domande di titoli d’esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.

2.   La comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve recare:

a)

il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all’articolo 2, paragrafo 3;

b)

la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;

c)

il tasso della restituzione applicabile;

d)

l’importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria.

3.   Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, la quantità di titoli d’esportazione non utilizzati.

Articolo 8

1.   Per i pulcini di cui ai codici NC 0105 11, 0105 12 e 0105 19, gli operatori dichiarano all’atto dell’espletamento delle formalità doganali d’esportazione che intendono richiedere la restituzione all’esportazione.

2.   Gli operatori presentano alle autorità competenti, al più tardi due giorni lavorativi dopo l’esportazione, la domanda di titoli d’esportazione rilasciati a posteriori per i pulcini esportati. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la dicitura «a posteriori» e l’indicazione dell’ufficio doganale in cui sono state espletate le formalità doganali e del giorno dell’esportazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (6).

In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, non è richiesta alcuna cauzione.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il venerdì di ogni settimana, il numero di titoli di esportazione a posteriori o l’assenza di domande per la settimana in corso. Le comunicazioni specificano, se del caso, i dati di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

4.   I titoli d’esportazione «a posteriori» sono rilasciati il mercoledì successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato, dopo l’esportazione considerata, alcuna delle misure specifiche di cui all’articolo 3, paragrafo 4. In caso contrario, alle esportazioni già effettuate si applicano le misure suddette.

Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell’esportazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009.

5.   L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 376/2008 non si applica ai titoli rilasciati a posteriori di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

L’interessato presenta direttamente detti titoli all’organismo incaricato di pagare la restituzione all’esportazione. Detto organismo imputa e vidima il titolo.

Articolo 9

Le comunicazioni di cui al presente articolo, comprese quelle negative, sono trasmesse alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 633/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato X.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8.

(3)  Cfr. allegato IX.

(4)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(5)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.

(6)  GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (1)

Categoria

Importo della cauzione

(EUR/100 kg peso netto)

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

1

0105 12 00 9000

0105 19 20 9000

2

0207 12 10 9900

0207 12 90 9990

0207 12 90 9190

3

6 (2)

6 (3)

6 (4)

0207 25 10 9000

0207 25 90 9000

5

3

0207 14 20 9900

0207 14 60 9900

0207 14 70 9190

0207 14 70 9290

6 a) (4)

2

0207 14 20 9900

0207 14 60 9900

0207 14 70 9190

0207 14 70 9290

6 b) (5)

2

0207 27 10 9990

7

3

0207 27 60 9000

0207 27 70 9000

8

3


(1)  Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), parte 7.

(2)  Per le destinazioni indicate nell’allegato VII.

(3)  Destinazioni diverse da quelle indicate negli allegati VII e VIII.

(4)  Destinazioni indicate nell’allegato VIII.

(5)  Destinazioni diverse da quelle indicate nell’allegato VIII.


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 2, paragrafo 4

:

In bulgaro

:

Регламент (ЕC) № 90/2011

:

In spagnolo

:

Reglamento (UE) no 90/2011

:

In ceco

:

Nařízení (EU) č. 90/2011

:

In danese

:

Forordning (EU) nr. 90/2011

:

In tedesco

:

Verordnung (EU) Nr. 90/2011

:

In estone

:

Määrus (EL) nr 90/2011

:

In greco

:

Κανονισμός (ΕE) αριθ. 90/2011

:

In inglese

:

Regulation (EU) No 90/2011

:

In francese

:

Règlement (UE) no 90/2011

:

In italiano

:

Regolamento (UE) n. 90/2011

:

In lettone

:

Regula (ES) Nr. 90/2011

:

In lituano

:

Reglamentas (ES) Nr. 90/2011

:

In ungherese

:

90/2011/EU rendelet

:

In maltese

:

Regolament (UE) Nru 90/2011

:

In olandese

:

Verordening (EU) nr. 90/2011

:

In polacco

:

Rozporządzenie (UE) nr 90/2011

:

In portoghese

:

Regulamento (UE) n.o 90/2011

:

In romeno

:

Regulamentul (UE) nr. 90/2011

:

In slovacco

:

Nariadenie (EÚ) č. 90/2011

:

In sloveno

:

Uredba (EU) št. 90/2011

:

In finlandese

:

Asetus (EU) N:o 90/2011

:

In svedese

:

Förordning (EU) nr 90/2011


ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 2, paragrafo 6, secondo comma

a)

nella casella 20:

:

In bulgaro

:

Категория 6а)

:

In spagnolo

:

Categoría 6 a)

:

In ceco

:

Kategorie 6a

:

In danese

:

Kategori 6 a)

:

In tedesco

:

Kategorie 6a

:

In estone

:

Liik 6a

:

In greco

:

Κατηγορία 6α)

:

In inglese

:

Category 6(a)

:

In francese

:

Catégorie 6 a)

:

In italiano

:

Categoria 6 a)

:

In lettone

:

6.a) kategorija

:

In lituano

:

6a kategorija

:

In ungherese

:

6. a) kategória

:

In maltese

:

Kategorija 6(a)

:

In olandese

:

Categorie 6 a)

:

In polacco

:

Kategoria 6 a)

:

In portoghese

:

Categoria 6 a)

:

In romeno

:

Categoria 6 a

:

In slovacco

:

Kategória 6 písm. a)

:

In sloveno

:

Kategorija 6(a)

:

In finlandese

:

Tuoteluokka 6a)

:

In svedese

:

Kategori 6 a)

b)

nella casella 22:

:

In bulgaro

:

Задължителен износ към страни, посочени в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 90/2011

:

In spagnolo

:

Exportación obligatoria a los países mencionados en el anexo VIII del Reglamento (UE) no 90/2011

:

In ceco

:

Vývoz povinný do zemí uvedených v příloze VIII nařízení (EU) č. 90/2011

:

In danese

:

Udførsel obligatorisk til lande, der er anført i bilag VIII til forordning (EU) nr. 90/2011

:

In tedesco

:

Ausfuhr nach den in Anhang VIII der Verordnung (EU) Nr. 90/2011 genannten Länder ist verbindlich

:

In estone

:

Kohustuslik eksport määruse (EL) nr 90/2011 VIII lisas nimetatud riiki

:

In greco

:

Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕE) αριθ. 90/2011

:

In inglese

:

Export obligatory to countries referred to in Annex VIII to Regulation (EU) No 90/2011

:

In francese

:

Exportation obligatoire vers les pays visés à l'annexe VIII du règlement (UE) no 90/2011

:

In italiano

:

Esportazione obbligatoria verso paesi elencati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 90/2011

:

In lettone

:

Eksports, kas ir obligāts uz Regulas (ES) Nr. 90/2011 VIII pielikumā minētajām valstīm

:

In lituano

:

Privalomas eksportas į Reglamento (ES) Nr. 90/2011 VIII priede nurodytas šalis

:

In ungherese

:

Kötelező kivitel a(z) 90/2011/EU rendelet VIII. mellékletében szereplő országokba

:

In maltese

:

Esportazzjoni obbligatorja lejn il-pajjiżi msemmija fl-Anness VIII tar-Regolament (UE) Nru 90/2011

:

In olandese

:

Verplichte uitvoer naar landen die zijn vermeld in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 90/2011

:

In polacco

:

Wywóz obowiązkowy do krajów, o których mowa w załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 90/2011

:

In portoghese

:

Exportação obrigatória para países referidos no anexo VIII do Regulamento (UE) n.o 90/2011

:

In romeno

:

Export obligatoriu către țările menționate în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 90/2011

:

In slovacco

:

Vývoz je povinný do krajín, ktoré sú uvedené v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 90/2011

:

In sloveno

:

Izvoz je obvezen v države, navedene v Prilogi VIII k Uredbi (EU) št. 90/2011

:

In finlandese

:

Velvoittaa viemään asetuksen (EU) N:o 90/2011 liitteessä VIII tarkoitettuihin maihin

:

In svedese

:

Export obligatorisk till länderna i bilaga VIII till förordning (EU) nr 90/2011


ALLEGATO IV

Diciture di cui all’articolo 2, paragrafo 7, secondo comma

a)

nella casella 20:

:

In bulgaro

:

Категория 6б)

:

In spagnolo

:

Categoría 6 b)

:

In ceco

:

Kategorie 6b

:

In danese

:

Kategori 6 b)

:

In tedesco

:

Kategorie 6b

:

In estone

:

Liik 6b

:

In greco

:

Κατηγορία 6β)

:

In inglese

:

Category 6(b)

:

In francese

:

Catégorie 6 b)

:

In italiano

:

Categoria 6 b)

:

In lettone

:

6.b) kategorija

:

In lituano

:

6b kategorija

:

In ungherese

:

6. b) kategória

:

In maltese

:

Kategorija 6(b)

:

In olandese

:

Categorie 6 b)

:

In polacco

:

Kategoria 6 b)

:

In portoghese

:

Categoria 6 b)

:

In romeno

:

Categoria 6 b

:

In slovacco

:

Kategória 6 písm. b)

:

In sloveno

:

Kategorija 6(b)

:

In finlandese

:

Tuoteluokka 6b)

:

In svedese

:

Kategori 6 b)

b)

nella casella 22:

:

In bulgaro

:

Задължителен износ към страни, които не са посочени в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 90/2011

:

In spagnolo

:

Exportación obligatoria a los países no mencionados en el anexo VIII del Reglamento (UE) no 90/2011

:

In ceco

:

Vývoz povinný do zemí uvedených v příloze VIII nařízení (EU) č. 90/2011

:

In danese

:

Udførsel obligatorisk til lande, der ikke er anført i bilag VIII til forordning (EU) nr. 90/2011

:

In tedesco

:

Ausfuhr nach einem der nicht in Anhang VIII der Verordnung (EU) Nr. 90/2011 genannten Länder ist verbindlich

:

In estone

:

Kohustuslik eksport määruse (EL) nr 90/2011 VIII lisas nimetamata riiki

:

In greco

:

Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες εκτός αυτών που παρατίθενται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕE) αριθ. 90/2011

:

In inglese

:

Export obligatory to countries not referred to in Annex VIII to Regulation (EU) No 90/2011

:

In francese

:

Exportation obligatoire vers les pays autres que ceux visés à l'annexe VIII du règlement (UE) no 90/2011

:

In italiano

:

Esportazione obbligatoria verso paesi non elencati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 90/2011

:

In lettone

:

Eksports, kas ir obligāts uz valstīm, kas nav minētas Regulas (ES) Nr. 90/2011 VIII pielikumā

:

In lituano

:

Privalomas eksportas į Reglamento (ES) Nr. 90/2011 VIII priede nenurodytas šalis

:

In ungherese

:

Kötelező kivitel a 90/2011/EU rendelet VIII. mellékletében nem szereplő országokba

:

In maltese

:

Esportazzjoni obbligatorja lejn il-pajjiżi mhux imsemmija fl-Anness VIII tar-Regolament (UE) Nru 90/2011

:

In olandese

:

Verplichte uitvoer naar landen die niet zijn vermeld in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 90/2011

:

In polacco

:

Wywóz obowiązkowy do krajów niewymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 90/2011

:

In portoghese

:

Exportação obrigatória para países não referidos no anexo VIII do Regulamento (UE) n.o 90/2011

:

In romeno

:

Export obligatoriu către alte țări decât cele menționate în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 90/2011

:

In slovacco

:

Vývoz je povinný do krajín, ktoré nie sú uvedené v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 90/2011

:

In sloveno

:

Izvoz je obvezen v države, ki niso navedene v Prilogi VIII k Uredbi (EU) št. 90/2011

:

In finlandese

:

Velvoittaa viemään muihin kuin asetuksen (EU) N:o 90/2011 liitteessä VIII tarkoitettuihin maihin

:

In svedese

:

Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga VIII till förordning (EU) nr 90/2011


ALLEGATO V

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

:

In bulgaro

:

Лицензия, валидна пет работни дни

:

In spagnolo

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

In ceco

:

Licence platná pět pracovních dní

:

In danese

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

In tedesco

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

In estone

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

In greco

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

In inglese

:

Licence valid for 5 working days

:

In francese

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

In italiano

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

In lettone

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

:

In lituano

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

In ungherese

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

:

In maltese

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

:

In olandese

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

In polacco

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

In portoghese

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

In romeno

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

:

In slovacco

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

In sloveno

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

In finlandese

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

In svedese

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar


ALLEGATO VI

Diciture di cui all’articolo 6, paragrafo 2

:

In bulgaro

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията)

:

In spagnolo

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)

:

In ceco

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána)

:

In danese

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører)

:

In tedesco

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)

:

In estone

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents)

:

In greco

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)

:

In inglese

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued)

:

In francese

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)

:

In italiano

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)

:

In lettone

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums, par kuru ir izsniegta licence)

:

In lituano

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija)

:

In ungherese

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták)

:

In maltese

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza)

:

In olandese

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)

:

In polacco

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie)

:

In portoghese

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)

:

In romeno

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența)

:

In slovacco

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bolo vydané povolenie)

:

In sloveno

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano)

:

In finlandese

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)

:

In svedese

:

Ger rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats)


ALLEGATO VII

Angola

Arabia Saudita

Bahrein

Emirati arabi uniti

Giordania

Iran

Iraq

Kuwait

Libano

Oman

Qatar

Yemen


ALLEGATO VIII

Armenia

Azerbaigian

Bielorussia

Georgia

Kazakistan

Kirghizistan

Moldova

Russia

Tagikistan

Turkmenistan

Ucraina

Uzbekistan


ALLEGATO IX

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione

(GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8)

 

Regolamento (CE) n. 1498/2004 della Commissione

(GU L 275 del 25.8.2004, pag. 8)

 

Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione

(GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11)

limitatamente all’articolo 15

Regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione

(GU L 159 del 25.6.2010, pag. 13)

limitatamente all’articolo 3


ALLEGATO X

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 633/2004

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 2, paragrafo 4, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 4, dal primo all’undicesimo trattino

Allegato II

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 6, primo comma

Articolo 2, paragrafo 6, primo comma

Articolo 2, paragrafo 6, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), dal primo all’undicesimo trattino, e lettera b), dal primo all’undicesimo trattino

Allegato III

Articolo 2, paragrafo 7, primo comma

Articolo 2, paragrafo 7, primo comma

Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, lettera a), dal primo all’undicesimo trattino, e lettera b), dal primo all’undicesimo trattino

Allegato IV

Articolo 3, paragrafi da 1 a 4

Articolo 3, paragrafi da 1 a 4

Articolo 3, paragrafo 4 bis

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 8

Articoli 4 e 5

Articoli 4 e 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2, dal primo all’undicesimo trattino

Allegato VI

Articoli 7 e 8

Articoli 7 e 8

Articolo 8 bis

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Allegato I

Allegato I

Allegato Ia

Allegato V

Allegato III

Allegato VII

Allegato IV

Allegato VIII

Allegato V

Allegato VI

Allegato IX

Allegato X


4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/15


REGOLAMENTO (UE) N. 91/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hofer Rindfleischwurst (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Hofer Rindfleischwurst», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 138 del 28.5.2010, pag. 37.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

GERMANIA

Hofer Rindfleischwurst (IGP)


4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/17


REGOLAMENTO (UE) N. 92/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2011

recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salame Piacentino (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche degli elementi del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) come modificato dal regolamento (CE) n. 1263/96 (3).

(2)

Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento (4). Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.

(4)  GU C 122 dell’11.5.2010, pag. 17.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

ITALIA

Salame Piacentino (DOP)


4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/19


REGOLAMENTO (UE) N. 93/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2011

recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fontina (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche degli elementi del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento (3). Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU C 123 del 12.5.2010, pag. 18.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

ITALIA

Fontina (DOP)


4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/21


REGOLAMENTO (UE) N. 94/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carciofo Spinoso di Sardegna (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 9.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Carciofo Spinoso di Sardegna (DOP)


4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/23


REGOLAMENTO (UE) N. 95/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arancia di Ribera (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Arancia di Ribera», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 135 del 26.5.2010, pag. 29.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.6:   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Arancia di Ribera (DOP)


4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/25


REGOLAMENTO (UE) N. 96/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone di Siracusa (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Limone di Siracusa», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 135 del 26.5.2010, pag. 25.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Limone di Siracusa (IGP)


4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/27


REGOLAMENTO (UE) N. 97/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2011

recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Welsh Beef (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda del Regno Unito relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Welsh Beef», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 2066/2002 (3).

(2)

Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3)  GU L 318 del 21.11.2002, pag. 4.

(4)  GU C 158 del 18.6.2010, pag. 12.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

REGNO UNITO

Welsh Beef (IGP)


4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/29


REGOLAMENTO (UE) N. 98/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2011

recante centoquarantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 17 gennaio 2011 il Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare i dati identificativi riguardanti una persona fisica del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 22 gennaio 2011 il Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone fisiche dall'elenco.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2011.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Vicepresidente


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  L'articolo 7 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:

(a)

«Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Indirizzo: Ajdabiya, Libia. Data di nascita: 1963. Altre informazioni: (a) sposato con Aliya al Adnan (cittadina siriana), (b) arrestato nel 2001.»

(b)

Joko Pitono (alias (a) Joko Pitoyo, (b) Joko Pintono, (c) Dulmatin, (d) Dul Matin, (e) Abdul Martin, (f) Abdul Matin, (g) Amar Umar, (h) Amar Usman, (i) Anar Usman, (j) Djoko Supriyanto, (k) Jak Imron, (l) Muktamar, (m) Novarianto, (n) Topel]. Data di nascita: (a) 16.6.1970, (b) 6.6.1970. Luogo di nascita: Petarukan, Pemalang, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

(2)

La voce «Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); cittadinanza pakistana» è sostituita dal seguente:

«Mohammed Tufail (alias (a) Tufail, S.M., (b) Tufail, Sheik Mohammed). Data di nascita: 5.5.1930. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: è stato direttore di Ummah Tameer e-Nau (UTN). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.12.2001.»


4.2.2011   

IT

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L 30/31


REGOLAMENTO (UE) N. 99/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

91,2

JO

85,0

MA

58,0

TN

125,1

TR

102,9

ZZ

92,4

0707 00 05

JO

87,5

MA

100,1

TR

182,6

ZZ

123,4

0709 90 70

MA

52,1

TR

127,0

ZA

57,4

ZZ

78,8

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

53,5

IL

67,8

MA

58,4

TN

58,3

TR

69,5

ZA

41,5

ZZ

54,0

0805 20 10

IL

171,2

MA

63,9

TR

79,6

ZZ

104,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,1

EG

57,7

IL

98,7

JM

82,9

MA

108,1

PK

51,1

TR

64,1

US

79,6

ZZ

74,9

0805 50 10

AR

45,3

EG

41,5

MA

56,7

TR

58,6

UY

45,3

ZZ

49,5

0808 10 80

BR

55,2

CL

90,0

CN

82,1

MK

42,6

US

114,4

ZZ

76,9

0808 20 50

CN

49,7

US

130,5

ZA

120,7

ZZ

100,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/33


REGOLAMENTO (UE) N. 100/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2011

recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quindicesima gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa alla vendita di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3).

(2)

È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

(3)

Sulla base delle offerte ricevute per la quindicesima gara parziale, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quindicesima gara parziale relativa alla vendita di latte scremato in polvere nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 1o febbraio 2011, il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere è di 240,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


DECISIONI

4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/34


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2010

che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

(2011/77/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’Irlanda è stata di recente sempre più oggetto di pressioni sui mercati finanziari a causa delle crescenti preoccupazioni circa la sostenibilità delle sue finanze pubbliche e della necessità di vaste misure di sostegno pubblico al settore finanziario indebolito. A seguito del collasso del settore immobiliare e delle opere di costruzione, il sistema bancario nazionale ha subito grosse perdite a causa della sua eccessiva esposizione a tali settori. L’attuale crisi del settore economico e bancario ha avuto conseguenze drammatiche anche sulle finanze pubbliche irlandesi, aggravando l’impatto della recessione. Il calo delle entrate fiscali e un incremento della spesa ciclica, dovuti in particolare all’aumento della disoccupazione, hanno contribuito a un elevato disavanzo pubblico e a un’impennata del debito, rispetto alle posizioni favorevoli prima della crisi e nonostante l’attuazione di cinque importanti pacchetti di consolidamento di bilancio a partire dalla metà del 2008. Le misure di sostegno al settore bancario, comprese significative iniezioni di capitale, hanno molto contribuito al deterioramento delle finanze pubbliche. Le attuali preoccupazioni del mercato riflettono principalmente la stretta interconnessione, apparsa durante la crisi, tra la solvibilità dello Stato e quella del sistema bancario irlandese, che ha condotto ad un forte aumento del rendimento delle obbligazioni sovrane irlandesi, mentre il sistema bancario nazionale è di fatto tagliato fuori dai finanziamenti dei mercati internazionali.

(2)

In considerazione delle gravi perturbazioni economiche e finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del governo, il 21 novembre 2010 le autorità irlandesi hanno ufficialmente chiesto sostegno finanziario all’Unione europea, agli Stati membri la cui moneta è l’euro e al Fondo monetario internazionale (FMI), al fine di sostenere il ritorno dell’economia verso la crescita sostenibile, assicurare il corretto funzionamento del sistema bancario e salvaguardare la stabilità finanziaria nell’Unione e nella zona dell’euro. Il 28 novembre 2010 è stato raggiunto un accordo a livello tecnico su un ampio pacchetto di misure per il periodo 2010-2013.

(3)

Il progetto di programma di risanamento economico e finanziario (il «programma») presentato al Consiglio e alla Commissione mira a ripristinare la fiducia dei mercati finanziari nell’Irlanda e nel suo settore bancario, consentendo all’economia di tornare ad una crescita sostenibile. Al fine di raggiungere tali obiettivi, il programma si compone di tre parti principali: innanzitutto, una strategia nel settore finanziario che prevede un intervento in profondità di ridimensionamento, riorganizzazione e riduzione della leva finanziaria del settore bancario, completata da un’adeguata ricapitalizzazione nella misura necessaria; secondariamente, un’ambiziosa strategia di risanamento di bilancio basata sul piano di ripresa nazionale 2011-2014 pubblicato dalle autorità irlandesi il 24 novembre 2010. Il piano espone misure dettagliate di risanamento di bilancio intese a ridurre rigorosamente il debito pubblico lordo nel medio termine. Le autorità si sono impegnate a ridurre il disavanzo al disotto del 3 % del PIL entro il 2015, nuovo termine fissato dal Consiglio il 7 dicembre 2010; in terzo luogo, sempre sulla base del piano nazionale di ripresa, il programma presenta un ambizioso programma di riforme strutturali, in particolare nel mercato del lavoro, al fine di agevolare il risanamento e il rafforzamento del potenziale di crescita dell’economia. A sostegno di tale ambizioso pacchetto di misure le autorità irlandesi chiedono assistenza finanziaria all’Unione e agli Stati membri la cui moneta è l’euro, nonché prestiti bilaterali al Regno Unito, alla Svezia, alla Danimarca e all’FMI.

(4)

Alla luce delle attuali proiezioni della Commissione in materia di crescita nominale del PIL (1,4 % nel 2011, 2,7 % nel 2012 e 3,8 % nel 2013), il percorso di risanamento di bilancio specificato nella raccomandazione del Consiglio, del 7 dicembre 2010, intesa a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo in Irlanda, è compatibile con un percorso per il rapporto debito pubblico/PIL del 98,9 % nel 2010, del 113,5 % nel 2011, del 120 % nel 2012 e del 121,8 % nel 2013. Tale rapporto si stabilizzerebbe pertanto nel 2013 e sarebbe avviato verso un percorso discendente successivamente, nell’ipotesi che il disavanzo diminuisca ancora. Le dinamiche del debito risentono di operazioni fuori bilancio che dovrebbero incrementare il rapporto debito/PIL di 5,3 punti percentuali nel 2011 e di 0,8 punti percentuali nel 2012, e ridurlo nel 2013 di 1,3 punti percentuali. Le suddette operazioni prevedono iniezioni di capitali alle banche nel 2011, riduzioni delle riserve di liquidità e differenze fra i pagamenti di interessi in base alla contabilità di competenza e di cassa.

(5)

La Commissione, di concerto con la Banca centrale europea (BCE), ritiene che l’Irlanda necessiti di un finanziamento per un importo totale di 85 miliardi (85 000 milioni) di EUR da erogarsi tra dicembre 2010 e fine 2013. Nonostante il significativo risanamento di bilancio, il fabbisogno di finanziamento per lo Stato può ammontare a 50 miliardi di EUR per il periodo di riferimento. Ciò presuppone che il debito a lungo termine in scadenza venga rinnovato dello 0 % fino a fine 2011, del 20 % nel 2012 e dell’80 % nel 2013. Anche riguardo al debito a breve termine vengono formulate ipotesi conservative di rinnovo. La strategia per il settore finanziario contenuta nel programma e tesa a ripristinare la fiducia nel sistema bancario irlandese su base sostenibile comprende un regime di sostegno alle banche per un ammontare massimo di 35 miliardi di EUR, nel quale rientrano un’iniezione immediata di capitali fino a 10 miliardi di EUR in banche selezionate al fine di portare la proporzione del loro patrimonio di base di classe 1 al 12 %, finanziando anche al tempo stesso rapide misure a sostegno della riduzione della leva finanziaria e tenendo conto dei coefficienti di scarto (haircut) sui prestiti supplementari che vanno trasferiti alla National Asset Management Agency (NAMA). Ulteriori riserve di capitale contingente pari a 25 miliardi di EUR dovrebbero consentire alle banche di soddisfare i requisiti patrimoniali attuali e futuri. Il reale fabbisogno di finanziamento potrebbe tuttavia essere sostanzialmente inferiore, soprattutto se durante il periodo di riferimento le condizioni di mercato migliorassero significativamente e non dovessero verificarsi nel settore bancario gravi perdite inattese.

(6)

Il programma sarebbe finanziato attraverso contributi provenienti da fonti esterne e tramite l’impiego di riserve finanziarie irlandesi. L’assistenza dell’Unione all’Irlanda arriverebbe fino a un massimo di 22,5 miliardi di EUR nel quadro del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) istituito dal regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio e farebbe parte di un aiuto complessivo fornito dai partner europei dell’Irlanda per un importo di 45 miliardi di EUR. Oltre all’assistenza del MESF, i prestiti accordati dai paesi partner dell’Unione comprenderebbero contributi dallo Strumento per la stabilità finanziaria per un importo di 17,7 miliardi di EUR e prestiti bilaterali concessi dal Regno Unito, dalla Svezia e dalla Danimarca per un totale di 4,8 miliardi di EUR. L’Irlanda ha inoltre chiesto all’FMI un prestito di 19,5 miliardi di diritti speciali di prelievo (equivalenti a circa 22,5 miliardi di EUR) nell’ambito di un meccanismo allargato di credito. Il contributo irlandese ammonterebbe a 17,5 miliardi di EUR e proverrebbe dall’utilizzo delle attuali riserve di cassa del Tesoro e dalle contribuzioni del Fondo nazionale di riserva per le pensioni. L’assistenza nel quadro del MESF deve essere fornita in base a modalità e condizioni simili a quelle dell’FMI.

(7)

Il Consiglio dovrebbe rivedere periodicamente le politiche economiche attuate dall’Irlanda, in particolare nel contesto dell’esame annuale dell’aggiornamento del programma di stabilità dell’Irlanda, dell’attuazione del programma nazionale di riforme e della procedura per i disavanzi eccessivi.

(8)

È opportuno che l’assistenza finanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Occorre che le condizioni specifiche di politica economica convenute con le autorità irlandesi siano specificate in un memorandum d’intesa sulla specifica condizionalità economica (il «memorandum d’intesa»). È opportuno che le modalità finanziarie dettagliate siano fissate in una convenzione di prestito.

(9)

Attraverso controlli in loco e relazioni periodiche inviate dalle autorità irlandesi, occorre che la Commissione, in consultazione con la BCE, verifichi periodicamente, su base trimestrale, che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza.

(10)

Durante l’intero periodo di attuazione del programma è opportuno che la Commissione fornisca ulteriore consulenza politica e assistenza tecnica in settori specifici.

(11)

Le operazioni che l’assistenza finanziaria dell’Unione aiuta a finanziare devono essere compatibili con le politiche dell’Unione e devono rispettarne il diritto. Gli interventi a sostegno degli istituti finanziari devono essere condotti in conformità alle regole dell’Unione in materia di concorrenza. La Commissione, lavorando di concerto con la BCE e l’FMI, intende coinvolgere gli Stati membri ove opportuno nella concezione e nell’attuazione della valutazione prudenziale della liquidità (PLAR) e nello sviluppo della strategia per la struttura, il funzionamento e solvibilità futuri degli istituti di credito irlandesi.

(12)

Occorre fornire l’assistenza con l’intento di contribuire all’efficace attuazione del programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Unione mette a disposizione dell’Irlanda un prestito per un importo massimo di 22,5 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di 7,5 anni.

2.   Il sostegno finanziario copre un periodo di tre anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore dell’Irlanda al massimo in tredici rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso, le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia raggiunta una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito e del memorandum d’intesa. I pagamenti successivi dipendono da una valutazione trimestrale favorevole, effettuata dalla Commissione in consultazione con la BCE, del soddisfacimento da parte dell’Irlanda delle condizioni di politica economica generale definite dalla presente decisione e dal memorandum d’intesa.

5.   L’Irlanda paga il costo effettivo del finanziamento dell’Unione per ogni tranche, più un margine di 292,5 punti base, il che risulta in condizioni simili a quelle del sostegno dell’FMI.

6.   Inoltre, i costi di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 407/2010 sono a carico dell’Irlanda.

7.   Se necessario a finanziare il prestito, è consentito l’uso prudente di swap sui tassi di interesse con controparti appartenenti alla classe di merito di credito più elevata.

8.   La Commissione decide del volume e dell’erogazione delle rate successive. La Commissione decide del volume delle tranche.

Articolo 2

1.   L’assistenza è gestita dalla Commissione in modo coerente con gli impegni assunti dall’Irlanda e con le raccomandazioni del Consiglio, in particolare le raccomandazioni rivolte all’Irlanda nel contesto dell’attuazione del suo programma nazionale di riforme e nel contesto dell’attuazione del patto di stabilità e crescita.

2.   La Commissione, in consultazione con la BCE, concorda con le autorità irlandesi le condizioni specifiche di politica economica cui subordinare il sostegno finanziario come previsto all’articolo 3. Tali condizioni sono fissate nel memorandum d’intesa coerente con gli impegni e le raccomandazioni di cui al paragrafo 1 che sarà firmato dalla Commissione e dalle autorità irlandesi. Le condizioni finanziarie dell’assistenza sono specificate in dettaglio in un accordo sul prestito che sarà concluso con la Commissione.

3.   La Commissione, in consultazione con la BCE, verifica periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza e riferisce al Comitato economico e finanziario prima del versamento di ciascuna rata. A tal scopo, le autorità irlandesi collaborano pienamente con la Commissione e la BCE e mettono tutte le informazioni necessarie a loro disposizione. La Commissione tiene informato il Comitato economico e finanziario in merito al possibile rifinanziamento dei prestiti o alla ristrutturazione delle condizioni finanziarie.

4.   L’Irlanda adotta e applica misure di risanamento supplementari al fine di garantire la stabilità macrofinanziaria, qualora esse risultassero necessarie durante l’applicazione del programma di sostegno. Le autorità irlandesi consultano la Commissione e la BCE prima di adottare tali misure.

Articolo 3

1.   Il programma di risanamento economico e finanziario (il «programma») elaborato dalle autorità irlandesi è approvato.

2.   Il pagamento di ciascuna rata successiva avviene sulla base di un’attuazione soddisfacente del programma da integrare nel programma di stabilità dell’Irlanda, nel programma nazionale di riforme e, in particolare, nelle condizioni economiche specifiche stabilite nel memorandum d’intesa. Queste comprendono, fra l’altro, le misure di cui ai paragrafi da 4 a 9 del presente articolo.

3.   Affinché l’Irlanda si avvii sulla buona strada per ridurre il suo disavanzo al disotto del 3 % del PIL entro il 2015, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche non deve superare, nel 2011, il 10,6 % del PIL stimato, nel 2012 l’8,6 % e nel 2013 il 7,5 %. Il previsto percorso annuale del disavanzo non considera il possibile effetto diretto delle misure potenziali a sostegno delle banche previste dalla strategia del governo per il settore finanziario, quale stabilita nel memorandum delle politiche economico-finanziarie e specificata nel memorandum d’intesa. Tale percorso è inoltre conforme al parere preliminare della Commissione (Eurostat) sul trattamento contabile in base al SEC 95 della data di registrazione dei pagamenti degli interessi sulle cambiali da pagare alla Anglo Irish Bank (2), di modo che una revisione di tale parere si tradurrebbe in una revisione del percorso di disavanzo.

4.   L’Irlanda adotta le misure di cui ai paragrafi da 7 a 9 prima della fine dell’anno indicato. Le scadenze esatte per gli anni 2011-2013 sono specificate nel memorandum d’intesa. L’Irlanda deve essere pronta ad adottare ulteriori misure di risanamento per ridurre il disavanzo al disotto del 3 % del PIL entro il 2015 nel caso in cui si concretizzassero i rischi di cui al paragrafo 3 del presente articolo che gravano sugli obiettivi di disavanzo.

5.   Al fine di ripristinare la fiducia nel settore finanziario, l’Irlanda ricapitalizza adeguatamente, riduce rapidamente la leva finanziaria e ristruttura a fondo il sistema bancario come disposto nel memorandum d’intesa. A tale riguardo, l’Irlanda sviluppa e concorda con la Commissione europea, la BCE e l’FMI una strategia per la struttura, il funzionamento e solvibilità futuri degli istituti di credito irlandesi, che stabilirà in che modo garantire che siano in grado di operare senza ulteriore sostegno statale. In particolare, l’Irlanda:

a)

prende provvedimenti per garantire che le Allied Irish Banks, la Bank of Ireland, l’Educational Building Society e l’Irish LIFE and Permanent siano, se necessario, ricapitalizzate sotto forma di equity, in modo da assicurare che il requisito patrimoniale minimo di base di classe 1 del 10,5 % sia mantenuto, a seconda dei risultati della Prudential Capital Adequacy Review del 2011;

b)

procede, nel più breve tempo possibile, alla cessione di partecipazioni in banche acquistate durante la crisi, in modo compatibile con la stabilità finanziaria e con le considerazioni in materia di finanze pubbliche;

c)

attua un piano specifico per la risoluzione della crisi dell’Anglo Irish Bank e dell’Irish Nationwide Building Society, per cercare di ridurre al massimo le perdite di capitale derivanti dalla liquidazione di detti istituti di credito insolvibili;

d)

entro la fine del 2010 presenta progetti di legge all’Oireachtas (Parlamento) sulla stabilizzazione finanziaria e la ristrutturazione degli istituti di credito che contemplino, tra l’altro, la ripartizione degli oneri tra i detentori di titoli di debito subordinato;

e)

entro la fine di marzo 2011 presenta progetti di legge all’Oireachtas su un regime speciale di risoluzione delle crisi per le banche e le società di costruzione, nonché su un miglioramento delle procedure di intervento precoce della Banca centrale irlandese a favore delle banche in sofferenza.

6.   Entro la fine del 2010 l’Irlanda adotta le seguenti misure:

adozione di un bilancio per il 2011 comprensivo di misure di risanamento del bilancio per un ammontare di 6 miliardi di EUR intese a ridurre il disavanzo pubblico entro il termine previsto al paragrafo 3. Nel bilancio rientrano misure sul lato delle entrate volte a generare almeno 1,4 miliardi di EUR nel 2011, tra cui una riduzione dei crediti e delle aliquote dell’imposta personale sul reddito o misure equivalenti intese a originare nello stesso anno 945 000 000 EUR, una riduzione degli sgravi fiscali sulle pensioni e delle deduzioni in relazione alle pensioni al fine di generare 155 000 000 EUR nel 2011, tagli alla spesa fiscale in generale e aumenti delle accise e di misure fiscali varie in modo da incamerare nel 2011, rispettivamente, 220 000 000 e 80 000 000 EUR. Il bilancio specifica inoltre che il governo delineerà i metodi per ottenere, sempre nel 2011, almeno 700 000 000 EUR attraverso misure una tantum e altre misure. Il bilancio prevede per lo stesso anno anche un calo della spesa corrente pari ad almeno 2,09 miliardi di EUR da realizzarsi attraverso: riduzione della spesa per la protezione sociale, tagli nel settore del pubblico impiego, una riduzione su base progressiva superiore, in media, al 4 % delle attuali pensioni del settore pubblico, altri risparmi sul lato delle spese comprensivi di tagli alla spesa in beni e servizi e in altri trasferimenti, una diminuzione pari ad almeno 1,8 miliardi di EUR della spesa pubblica in conto capitale rispetto a quanto attualmente previsto per il 2011. In circostante eccezionali e in stretta collaborazione con la Commissione, sono prese in considerazione altre misure generatrici di risparmi analoghi.

7.   Nel corso del 2011 l’Irlanda adotta le seguenti misure, in linea con le precisazioni del memorandum d’intesa:

a)

una riduzione del 10 % sugli stipendi dei neoassunti nel pubblico impiego. Il governo irlandese prende inoltre in considerazione un adeguato aggiustamento, anche in merito ai salari dei dipendenti pubblici, per compensare possibili carenze derivanti dai risparmi stimati generati da incrementi di efficienze e riduzioni del personale pubblico;

b)

l’adozione di un bilancio per il 2012 comprensivo di misure di risanamento del bilancio per un ammontare di almeno 3,6 miliardi di EUR intese a ridurre il disavanzo pubblico entro il termine previsto dall’articolo 3, paragrafo 3. Nel progetto di bilancio rientrano, in particolare, misure sul lato delle entrate volte a generare in un anno 1,5 miliardi di EUR, tra cui la riduzione degli scaglioni e dei crediti in materia di imposta del reddito personale, la diminuzione degli sgravi fiscali sulle pensioni private, tagli alla spesa fiscale in generale, una nuova imposta sulla proprietà, una riforma dell’imposta sulle plusvalenze (di capitale) e di quella sui passaggi di proprietà effettuati a titolo di donazione o successione (capital acquisitions tax) e un aumento dell’imposta sul carbonio. Il bilancio prevede una riduzione della spesa per il 2012 pari a 2,1 miliardi di EUR da realizzarsi tramite una diminuzione della spesa sociale, tagli nel settore del pubblico impiego, adeguamenti delle pensioni del settore pubblico e di altre spese di programma e riduzioni della spesa in conto capitale;

c)

il completamento di una valutazione indipendente circa il trasferimento di responsabilità per i servizi di fornitura dell’acqua dalle amministrazioni locali ad un’azienda di servizi idrici e l’elaborazione di proposte per la sua attuazione in vista di cominciare a fatturare nel 2012/2013;

d)

l’adozione di una normativa volta ad aumentare l’età pensionabile del settore pubblico a 66 anni nel 2014, 67 nel 2021 e 68 nel 2028 allo scopo di migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Inoltre, una riforma dei diritti a pensione per i neoassunti delle amministrazioni pubbliche con effetto a partire dal 2011 che comprenda una revisione del prepensionamento per alcune categorie di dipendenti pubblici e un’indicizzazione delle pensioni ai prezzi al consumo. Le pensioni sono erogate sulla base degli emolumenti medi percepiti nel corso della carriera. L’età pensionabile per i neoassunti è collegata all’età pensionabile legale;

e)

l’adozione di misure volte a rafforzare sia una strategia di bilancio credibile che il quadro di bilancio. L’Irlanda adotta e attua la norma di bilancio mediante la quale tutte le entrate supplementari non previste per il periodo 2011-2015 sono assegnate alla riduzione del disavanzo e del debito. Conformemente alla proposta contenuta nel piano di ripresa nazionale per il periodo 2011-2014, l’Irlanda istituisce un consiglio consultivo di bilancio al fine di fornire una valutazione indipendente circa la posizione e le previsioni di bilancio del governo. L’Irlanda adotta una legge sulla responsabilità in bilancio che introduce un quadro di spesa a medio termine con massimali pluriennali vincolanti sulla spesa in ogni comparto. Tale legge è adottata tenendo conto di eventuali riforme aggiornate di governance economica a livello dell’Unione e si basa sulle riforme già esistenti;

f)

l’Irlanda adotta una nuova normativa intesa ad eliminare le restrizioni al commercio e alla concorrenza in settori protetti quali, ad esempio, la professione forense, i servizi medici e la professione farmaceutica;

g)

la ricapitalizzazione delle banche nazionali irlandesi al livello iniziale del 12 % del patrimonio di base di classe 1, tenendo anche conto dei coefficienti di scarto sui prestiti supplementari che vanno trasferiti alla NAMA e il finanziamento della rapida riduzione della leva finanziaria rendendo disponibili nel sistema 10 miliardi di EUR. La ricapitalizzazione prende la forma di partecipazioni azionarie (o strumenti analoghi per la Educational Building Society);

h)

l’introduzione di una normativa di riforma del salario minimo in modo tale da favorire la creazione di posti di lavoro e intervenire per evitare distorsioni causate da salari settoriali minimi e, d’accordo con la Commissione, l’avvio di una revisione indipendente degli accordi di lavoro registrati (Registered Employment Agreements) e delle ordinanze di regolamentazione del lavoro (Employment Regulation Orders);

i)

una riforma del regime di sussidi di disoccupazione al fine di incoraggiare maggiormente una rapida uscita dalla disoccupazione. Le misure di attivazione vanno rafforzate individuando meglio i bisogni delle persone in cerca di occupazione, rafforzando l’impegno e formulando sanzioni al fine di assicurare la ricerca di lavoro o di formazione da parte dei beneficiari. A tali misure si affianca un monitoraggio più efficace. Le misure sanzionatorie sono elaborate per generare una perdita effettiva di reddito senza essere eccessivamente severe;

j)

la pubblicazione di una revisione approfondita del regime in materia di debiti personali e l’avvio dei lavori su una riforma della normativa che concili gli interessi tanto dei creditori quanto dei debitori;

k)

la preparazione di un rapporto che fornisca una valutazione indipendente dei settori dell’energia elettrica e del gas per aiutare a far fronte al fabbisogno di finanziamento pubblico e per accrescere la concorrenza. Le autorità irlandesi si consultano con la Commissione in merito ai risultati di tale rapporto al fine di definire obiettivi adeguati;

l)

allo scopo di accrescere la concorrenza sui mercati aperti, una riforma della normativa che, prevedendo la possibilità di comminare ammende o imporre altre sanzioni nei casi di concorrenza, abbia un più credibile effetto deterrente. Le autorità garanti della concorrenza saranno inoltre tenute a individuare sia i settori che esulano in effetti dal campo della legislazione in materia di concorrenza, sia i metodi per farvi fronte;

m)

per stimolare la crescita del commercio al minuto, il governo realizzerà uno studio volto ad esaminare l’impatto economico risultante dall’eliminazione dell’attuale massimale per le dimensioni dei punti vendita al dettaglio, allo scopo di migliorare la concorrenza e ridurre i prezzi per i consumatori. L’attuazione della strategia dello studio sarà discussa con la Commissione.

8.   Nel corso del 2012 l’Irlanda adotta le seguenti misure, in linea con le precisazioni del memorandum d’intesa:

a)

l’adozione di un bilancio per il 2013 comprensivo di misure di risanamento del bilancio per un ammontare di almeno 3,1 miliardi di EUR intese a ridurre il disavanzo pubblico entro il termine previsto dall’articolo 3, paragrafo 3. Nel bilancio rientrano in particolare misure sul lato delle entrate volte a generare almeno 1,1 miliardi di EUR (compreso il riporto dal 2012), tra cui figurano: una riduzione degli scaglioni e dei crediti in materia di imposta personale sul reddito, una riduzione degli sgravi fiscali sulle pensioni del settore privato, tagli alla spesa fiscale in generale e l’introduzione di un’imposta sulla proprietà. Il bilancio prevede inoltre una diminuzione della spesa nel 2013 pari ad almeno 2 miliardi di EUR e comprensiva di: riduzioni della spesa sociale, tagli nel settore del pubblico impiego, adeguamenti delle pensioni del settore pubblico, tagli in altre spese di programma e riduzioni della spesa in conto capitale;

b)

la presentazione all’Oireachtas di una legge di riforma del regime in materia di debiti personali volta a meglio conciliare gli interessi tanto dei creditori quanto dei debitori.

9.   Per assicurare un’agevole attuazione delle condizioni a cui è subordinato il programma e contribuire a correggere gli squilibri in modo sostenibile, la Commissione fornisce orientamento e assistenza continui sulla riforma di bilancio, strutturale e dei mercati finanziari. Nel quadro dell’assistenza da fornire all’Irlanda, in collaborazione con l’FMI e di concerto con la BCE riesamina periodicamente l’efficacia e l’impatto economico e sociale delle misure concordate e raccomanda le correzioni necessarie al fine di migliorare la crescita e la creazione di posti lavoro, garantire il necessario risanamento di bilancio e ridurre al minimo le dannose conseguenze sociali, in particolare per i membri più vulnerabili della società irlandese.

Articolo 4

Ai fini della gestione del sostegno finanziario dell’Unione, l’Irlanda apre un conto speciale presso la Banca centrale irlandese.

Articolo 5

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(2)  Cfr. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/methodology/advice_member_states


4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2011

recante alcune misure volte a prevenire la trasmissione del virus della peste suina africana dalla Russia all’Unione

[notificata con il numero C(2011) 503]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/78/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è un’infezione virale altamente contagiosa dei suini domestici e dei cinghiali, a rischio di rapida e massiccia diffusione indipendentemente dai confini nazionali.

(2)

Dal 2007 la Russia segnala la presenza in tutto il paese di numerosi focolai di peste suina africana nella popolazione di maiali e cinghiali.

(3)

Nel gennaio 2011 è stato segnalato un focolaio di peste suina africana presso il confine dell’Unione, nella regione di San Pietroburgo. La presenza di tale malattia vicino al confine dell’Unione rappresenta un grave rischio per il patrimonio zootecnico dell’Unione.

(4)

È opportuno che il trasportatore garantisca, per ogni veicolo impiegato nel trasporto di animali, la tenuta di un registro contenente informazioni sulla pulizia e sulla disinfezione per un periodo minimo di tre anni a norma della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (2).

(5)

L’importazione dalla Russia di suini e di prodotti a base di carne suina è vietata, tuttavia il virus che provoca la malattia persiste anche in un ambiente contaminato al di fuori dell’animale ospite e può essere introdotto nell’Unione dai veicoli che hanno trasportato suini.

(6)

È quindi necessario adottare a livello di Unione alcune misure di protezione, tenendo conto del rischio di diffusione della malattia, della sopravvivenza del virus nell’ambiente e delle potenziali modalità di trasmissione. Occorre in particolare garantire che i veicoli che hanno trasportato suini ed entrano nell’Unione dalla Russia vengano adeguatamente puliti e disinfettati.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si definisce «veicolo per bestiame» un veicolo che è o è stato utilizzato per il trasporto di suini.

Articolo 2

Gli Stati membri provedono affinché all’arrivo presso un punto di entrata nel territorio dell’Unione in provenienza dalla Russia l’operatore responsabile o il conducente di un veicolo per bestiame presenti all’autorità competente dello Stato membro informazioni che comprovino la pulizia e la disinfezione del veicolo dopo l’ultimo scarico dei suini.

Dette informazioni possono essere presentate nella forma della dichiarazione di cui all’allegato I o in un’altra forma equivalente. Le informazioni, qualora siano presentate in un’altra forma, comprendono i punti indicati in tale allegato. L’autorità competente conserva l’originale di tale dichiarazione, mentre l’operatore responsabile/il conducente del veicolo per bestiame ne conserva una copia.

Articolo 3

L’autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell’Unione controlla i veicoli per bestiame che entrano nel territorio dell’Unione in provenienza dalla Russia, al fine di verificare se sono stati adeguatamente puliti e disinfettati.

Se la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, l’autorità competente rilascia un certificato conforme al modello di cui all’allegato II. L’operatore responsabile/il conducente del veicolo per bestiame conserva l’originale di tale certificato, mentre l’autorità competente ne conserva una copia.

Se la pulizia e la disinfezione non sono state effettuate adeguatamente, l’autorità competente può:

a)

rifiutare l’entrata del veicolo per bestiame nel territorio dell’Unione; oppure

b)

disporre che il veicolo per bestiame venga sottoposto a un’opportuna pulizia e disinfezione in un luogo designato dall’autorità competente, ubicato il più possibile vicino al punto di entrata nel territorio dell’Unione nello Stato membro interessato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.


ALLEGATO I

Modello di dichiarazione dell’operatore reponsabile o conducente del veicolo per bestiame

Il sottoscritto operatore responsabile/conducente del veicolo per bestiame … dichiara che:

(inserire il numero della targa di immatricolazione)

il più recente scarico di animali è stato effettuato:

Paese, regione, luogo

Data

(gg.mm.aa)

Ora

(hh:mm)

 

 

 

 

dopo lo scarico il veicolo per bestiame è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. Le operazioni di pulizia e disinfezione hanno interessato il vano bestiame, la rampa di carico, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico.

La pulizia e la disinfezione sono state effettuate:

Paese, regione, luogo

Data

(gg.mm.aa)

Ora

(hh:mm)

 

 

 

 

il disinfettante è stato utilizzato nelle concentrazioni raccomandate dal fabbricante (indicare la sostanza e la sua concentrazione): …

Data

Luogo

Firma dell’operatore responsabile/conducente

 

 

 

Nome dell’operatore responsabile/conducente del veicolo per bestiame e indirizzo professionale (in stampatello): …


ALLEGATO II

Certificato di pulizia e di disinfezione dei veicoli per bestiame utilizzati per il trasporto di suini che entrano nel territorio dell’Unione in provenienza dalla Russia

Il sottoscritto funzionario certifica di aver controllato:

1.

il veicolo/i veicoli con la targa/le targhe di immatricolazione … in data odierna e di aver constatato con controllo visivo che la superficie di carico era adeguatamente pulita.

(inserire i numeri di targa)

2.

le informazioni presentate nella forma della dichiarazione di cui all’allegato I della decisione 2011/78/UE della Commissione o in un’altra forma equivalente che comprende i punti indicati in tale allegato.

Data

Ora

Luogo

Autorità competente

Firma del funzionario (1)

 

 

 

 

 

Timbro:

Nome in stampatello:


(1)  Il colore del timbro e della firma dev’essere diverso da quello del testo a stampa.