ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.025.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 25

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
28 gennaio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/50/UE

 

*

Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 ottobre 2010, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro

1

 

 

2011/51/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

3

 

 

2011/52/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo fra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell’accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

4

 

 

2011/53/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli in merito all’adeguamento dell’allegato 3 dell’accordo medesimo

5

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

8

 

 

Regolamento (UE) n. 66/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

24

 

 

Regolamento (UE) n. 67/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo del mese di gennaio 2011

26

 

 

DECISIONI

 

 

2011/54/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 2011, recante nomina di un membro lettone e di un supplente lettone del Comitato delle regioni

30

 

 

2011/55/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 2011, recante nomina di tre membri e di quattro supplenti svedesi del Comitato delle regioni

31

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 15 ottobre 2010

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro

(2011/50/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 7, e paragrafo 8, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea e degli Stati membri, un accordo sullo spazio aereo comune con la Georgia (in prosieguo l’«accordo») conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

(2)

L’accordo è stato siglato il 5 marzo 2010.

(3)

È opportuno che l’accordo negoziato dalla Commissione sia firmato e applicato in via provvisoria dall’Unione e dagli Stati membri, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

(4)

È necessario fissare le opportune procedure per decidere, se opportuno, le modalità per mettere fine all’applicazione in via provvisoria dell’accordo. È inoltre necessario stabilire le procedure adeguate per la partecipazione dell’Unione e degli Stati membri al comitato misto istituito a norma dell’articolo 22 dell’accordo e alle procedure di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 23 dell’accordo, nonché per l’attuazione di determinate disposizioni dell’accordo relative alla sicurezza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Firma

1.   La firma dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro (in prosieguo l’«accordo») è approvata a nome dell’Unione, fatta salva una decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo (1).

2.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 2

Applicazione in via provvisoria

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dall’Unione e dagli Stati membri, conformemente alle loro procedure interne e/o alla legislazione nazionale applicabile, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell’ultima nota mediante la quale le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie per l’applicazione provvisoria dell’accordo.

Articolo 3

Comitato misto

1.   L’Unione europea e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell’articolo 22 dell’accordo da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri.

2.   La posizione che l’Unione europea e gli Stati membri devono adottare nell’ambito del comitato misto in relazione alle modifiche agli allegati III e IV dell’accordo in conformità dell’articolo 26, paragrafo 2, dell’accordo medesimo e su materie di competenza esclusiva dell’UE che non richiedono l’adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita dalla Commissione previa notifica preliminare al Consiglio e agli Stati membri.

3.   Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto che rientrano nell’ambito di competenza dell’UE, la posizione che l’Unione europea e gli Stati membri devono adottare viene decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, salvo nei casi in cui le procedure di voto applicabili stabilite dai trattati UE non dispongano altrimenti.

4.   Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto che rientrano nell’ambito di competenza degli Stati membri, la posizione dell’Unione europea e degli Stati membri è adottata dal Consiglio che delibera all’unanimità su una proposta della Commissione o degli Stati membri, salvo nei casi in cui uno Stato membro abbia informato il segretariato generale del Consiglio entro un mese dall’adozione di tale posizione di poter accettare la decisione adottata dal comitato misto solo con il consenso dei suoi organi legislativi.

5.   La posizione dell’Unione europea e degli Stati membri nell’ambito del comitato misto è presentata dalla Commissione ad eccezione delle materie di competenza esclusiva degli Stati membri nel qual caso è presentata dal presidente del Consiglio o, se il Consiglio decide in tal senso, dalla Commissione.

Articolo 4

Composizione delle controversie

1.   La Commissione rappresenta l’Unione e gli Stati membri nei procedimenti di composizione delle controversie di cui all’articolo 23 dell’accordo.

2.   La decisione di sospendere l’applicazione dei vantaggi a norma dell’articolo 23 dell’accordo, è presa dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3.   Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell’articolo 23 dell’accordo su materie di competenza della UE è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio.

Articolo 5

Comunicazioni alla Commissione

1.   Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale decisione, che intendono adottare a norma dell’articolo 5 dell’accordo, di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di una compagnia aerea della Georgia.

2.   Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell’articolo 14 (Sicurezza aerea) dell’accordo.

3.   Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell’articolo 15 (Protezione della navigazione aerea) dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCHOUPPE


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato insieme alla decisione relativa alla sua conclusione.


28.1.2011   

IT

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L 25/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2011

relativa alla firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2011/51/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1) (in prosieguo «l’accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’articolo 12 dell’accordo agricolo prevede che quest’ultimo possa essere rivisto su richiesta di una o dell’altra parte.

(3)

Una dichiarazione comune relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari è stata acclusa all’atto finale dell’accordo agricolo.

(4)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (in prosieguo «l’accordo»), che modifica l’accordo agricolo, introducendovi un nuovo allegato 12.

(5)

La decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2), definisce la procedura interna per l’adozione della posizione dell’Unione sulle questioni oggetto di decisioni del comitato misto di cui all’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo agricolo. È opportuno definire anche la procedura interna relativa all’adozione della posizione dell’Unione per quanto attiene alle questioni relative all’allegato 12 di detto accordo.

(6)

È opportuno firmare, a nome dell’Unione, l’accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è approvata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di detto accordo (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell’Unione, l’accordo, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Per quanto attiene alle questioni relative all’allegato 12 dell’accordo agricolo e alle appendici ad esso relative, la posizione dell’Unione europea sulle questioni oggetto delle decisioni del comitato misto per l’agricoltura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo agricolo è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (4).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(2)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(3)  Il testo dell’accordo verrà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

(4)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


28.1.2011   

IT

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L 25/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo fra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell’accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2011/52/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1) (in prosieguo: l’«accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

Il 13 ottobre 2007 è entrato in vigore un accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2) (in prosieguo: «l’accordo aggiuntivo»).

(3)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, che modifica l’accordo agricolo inserendovi un nuovo allegato 12.

(4)

L’Unione europea, il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera hanno convenuto che è necessario modificare anche l’accordo aggiuntivo, al fine di tener conto della protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche.

(5)

È opportuno firmare, a nome dell’Unione, l’accordo fra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell’accordo aggiuntivo (in prosieguo: l’«accordo»),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo dell’accordo fra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell’accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è approvata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell’accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(2)   GU L 270 del 13.10.2007, pag. 6.

(3)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


28.1.2011   

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L 25/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2011

relativa alla posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli in merito all’adeguamento dell’allegato 3 dell’accordo medesimo

(2011/53/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sugli scambi di prodotti agricoli (1) (in prosieguo «l’accordo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’articolo 6 dell’accordo istituisce un comitato misto per l’agricoltura incaricato di gestire l’accordo e di curarne la corretta esecuzione.

(3)

A norma dell’articolo 11 dell’accordo il comitato misto per l’agricoltura può decidere di modificare gli allegati dell’accordo.

(4)

Al fine di tenere in considerazione la piena liberalizzazione degli scambi bilaterali di formaggi, con effetto a decorrere dal 1o giugno 2007, e della protezione delle indicazioni geografiche, da disporsi in un nuovo allegato 12 dell’accordo, che richiede coerenza nella definizione dei requisiti, in particolare quelli relativi ai formaggi, occorre apportare i necessari adeguamenti all’allegato 3 dell’accordo.

(5)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2), la posizione dell’Unione europea in seno al comitato misto per l’agricoltura è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

(6)

L’Unione dovrebbe assumere di conseguenza, in seno al comitato misto per l’agricoltura, la posizione disposta nell’accluso progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in merito agli adeguamenti dell’accordo, in relazione agli scambi bilaterali di prodotti di cui al codice 0406 del sistema armonizzato, al fine di tenere conto della piena liberalizzazione degli scambi nel settore, si basa sul progetto di decisione del comitato misto per l’agricoltura, accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto per l’agricoltura è pubblicata senza indugio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(2)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.


Progetto

DECISIONE N. …/2010 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA

istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

del …

concernente la modifica dell’allegato 3 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

IL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA,

visto l’accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sul commercio di prodotti agricoli (1), in prosieguo «l’accordo», in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’allegato 3 dell’accordo prevede concessioni relative ai formaggi, in particolare la graduale liberalizzazione degli scambi di formaggi al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo.

(3)

L’Unione europea e la Confederazione svizzera convengono di inserire nell’accordo un nuovo allegato 12 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari, che richiede coerenza nella definizione dei requisiti, in particolare quelli relativi ai formaggi.

(4)

Occorre pertanto modificare l’allegato 3 per tenere conto della piena liberalizzazione degli scambi bilaterali di formaggi, con effetto a decorrere dal 1o giugno 2007, e della protezione delle indicazioni geografiche, da stabilire in un nuovo allegato 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato 3, e le relative appendici, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituiti dal testo di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione da parte del comitato misto.

Fatto a …,

Per il comitato misto per l’agricoltura

Il presidente e capo della delegazione svizzera

Il capo della delegazione UE

Il segretario del comitato


(1)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

ALLEGATO

«ALLEGATO 3

1.   

Gli scambi bilaterali di tutti i prodotti di cui al codice 0406 del sistema armonizzato sono pienamente liberalizzati a decorrere dal 1o giugno 2007, con la soppressione dei dazi doganali e dei contingenti.

2.   

L’Unione europea non applica restituzioni all’esportazione per i formaggi esportati in Svizzera. La Svizzera non applica sovvenzioni all’esportazione (1) per i formaggi esportati nell’Unione europea.

3.   

Tutti i prodotti di cui al codice NC 0406 originari dell’Unione europea o della Svizzera e oggetto di scambi tra queste due parti sono esentati dalla presentazione di un titolo di importazione.

4.   

L’Unione europea e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.

5.   

Se in una della parti dovessero manifestarsi perturbazioni dei mercati sotto forma di un’evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle parti si procede quanto prima all’avvio di consultazioni, nell’ambito del comitato di cui all’articolo 6 dell’accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi autoctoni e importati.


(1)  Gli importi che hanno costituito la base per il processo di eliminazione delle sovvenzioni all’esportazione sono stati calcolati di comune accordo dalle parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio, ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa, e (salvo per i formaggi contingentati) previa detrazione dell’importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità.»


REGOLAMENTI

28.1.2011   

IT

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L 25/8


REGOLAMENTO (UE) N. 65/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2011

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 4, l'articolo 74, paragrafo 4, e l'articolo 91,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (2), ha sostituito e abrogato il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (3).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (4), contiene molti riferimenti incrociati a misure in materia di gestione e di controllo stabilite dal regolamento abrogato (CE) n. 796/2004. Occorre tenere conto delle modifiche apportate alle misure di cui sopra dal regolamento (CE) n. 1122/2009 e contemporaneamente rispettare i principi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1975/2006. Inoltre, onde assicurare coerenza, chiarezza e una maggiore semplificazione, occorre modificare alcuni requisiti pertinenti al regolamento (CE) n. 1975/2006 al fine di limitare quanto più possibile i riferimenti al regolamento (CE) n. 1122/2009. È pertanto opportuno abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 1975/2006.

(3)

Gli Stati membri devono istituire un sistema di controllo atto ad assicurare che siano condotte tutte le verifiche necessarie per accertare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione dell'aiuto. È necessario che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale o dell'Unione o nei programmi di sviluppo rurale possano essere controllati in base a una serie di indicatori verificabili.

(4)

Dall'esperienza emerge che il sistema integrato di gestione e di controllo (in appresso «il SIGC»), di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (5), si è rivelato un mezzo efficace ed efficiente di applicazione dei regimi dei pagamenti diretti. Pertanto, per quanto riguarda le misure connesse agli animali e alle superfici, contemplate dal titolo IV, capo I, sezione 2, asse 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno che le regole di gestione e controllo, nonché le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni in caso di false dichiarazioni relative a tali misure, seguano i principi previsti nel SIGC, in particolare nel regolamento (CE) n. 1122/2009.

(5)

Tuttavia, per alcuni regimi di sostegno previsti dall'asse 2 e per l'equivalente sostegno dell'asse 4, di cui al titolo IV, capo I, sezioni 2 e 4 rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1698/2005, le misure in materia di gestione e di controllo devono essere adattate in funzione delle peculiarità di tali regimi. Quanto sopra esposto vale altresì per le misure di sostegno contemplate dall'asse 1 e dall'asse 3 di cui, rispettivamente, alle sezioni 1 e 3 dello stesso capo e all'equivalente sostegno dell'asse 4. Per tali misure di sostegno è pertanto necessario prevedere disposizioni specifiche.

(6)

Per assicurare che le amministrazioni nazionali siano in grado di organizzare un controllo integrato efficace di tutte le zone per le quali sono richiesti pagamenti nell'ambito dell'asse 2 e nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui al regolamento (CE) n. 1122/2009, è opportuno che le domande di pagamento per misure connesse alle superfici che rientrano nell'asse 2 siano trasmesse entro gli stessi termini della domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capo I, del medesimo regolamento.

(7)

Per garantire l'effetto dissuasivo dei controlli, di regola i pagamenti non dovrebbero essere effettuati prima del compimento delle verifiche dell'ammissibilità. È tuttavia opportuno autorizzare il pagamento di una determinata percentuale dell'aiuto dopo l'esecuzione dei controlli amministrativi. L'entità dei pagamenti dovrà essere fissata tenendo conto del rischio di pagamenti eccessivi.

(8)

È necessario che le regole di controllo previste dal presente regolamento tengano conto delle peculiarità delle misure contemplate dall'asse 2. A fini di chiarezza, è quindi necessario stabilire norme particolari.

(9)

Per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità gli Stati membri possono avvalersi di prove ricevute da altri enti o organizzazioni. Essi devono tuttavia accertarsi che tali servizi, enti o organizzazioni rispondano a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità.

(10)

L'esperienza ha dimostrato che è necessario chiarire alcune disposizioni, segnatamente per determinare il numero degli ettari e degli animali nonché le riduzioni, le esclusioni e i recuperi.

(11)

A norma dell'articolo 50 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005, i pagamenti contemplati da alcune delle misure ivi previste sono subordinati al rispetto delle regole di condizionalità previste dal titolo II, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. È quindi opportuno allineare le regole applicabili alla condizionalità con quelle previste dai regolamenti (CE) n. 73/2009 e (CE) n. 1122/2009.

(12)

L'esperienza ha dimostrato che sono necessarie disposizioni specifiche in materia di controllo per alcune misure di sostegno specifiche.

(13)

È opportuno effettuare controlli ex post sulle operazioni di investimento per verificare il rispetto del disposto dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005. È necessario precisare la base e il contenuto di tali controlli.

(14)

Per permettere alla Commissione di ottemperare ai propri obblighi di gestione delle misure, gli Stati membri sono tenuti a riferirle il numero di controlli eseguiti e i relativi risultati.

(15)

È opportuno fissare determinati principi generali in materia di controlli, che comprendono in particolare il diritto della Commissione di effettuare verifiche.

(16)

Gli Stati membri devono assicurarsi che gli organismi pagatori di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), dispongano di informazioni sufficienti sui controlli compiuti da altri servizi o enti per poter adempiere ai loro obblighi in virtù del medesimo regolamento.

(17)

Onde evitare l’eventuale insorgere di problemi contabili conseguenti all’applicazione di procedure di controllo diverse per l’anno civile 2011, il presente regolamento prende effetto a decorrere dal 1o gennaio 2011.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per il cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale adottate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

(a)

«domanda di aiuto», una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;

(b)

«domanda di pagamento», la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;

(c)

«altra dichiarazione», qualsiasi dichiarazione o documento, diverso da quelli di cui alle lettere a) e b), che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale.

Articolo 3

Domande di aiuto, domande di pagamento e altre dichiarazioni

1.   Gli Stati membri istituiscono procedure adeguate per la presentazione delle domande di aiuto.

2.   Per le misure che implicano impegni pluriennali, il beneficiario presenta domande annue.

Tuttavia, gli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi previsti rispettivamente dall'articolo 11 o dall'articolo 24 possono rinunciare alla presentazione materiale della domanda annua di pagamento.

3.   Una domanda di aiuto, di pagamento o un'altra dichiarazione può essere revocata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. I documenti attestanti tale revoca devono essere registrati dall'autorità competente.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nei documenti di cui al primo comma o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

Le revoche di cui al primo comma comportano per i beneficiari il ripristino della situazione precedente alla presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

4.   Le domande di aiuto, le domande di pagamento e altre dichiarazioni possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti.

Articolo 4

Principi generali di controllo

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo atto ad assicurare che siano condotte tutte le verifiche necessarie per accertare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione del sostegno.

2.   Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale o dell'Unione o nei programmi di sviluppo rurale possano essere controllati in base a una serie di indicatori verificabili che sono tenuti a definire.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché si applichi un sistema di identificazione unica a tutte le domande di aiuto, alle domande di pagamento e ad altre dichiarazioni presentate dallo stesso beneficiario. Tale identificazione deve essere compatibile con il sistema di registrazione dell'identità dei singoli agricoltori, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 73/2009.

4.   Se del caso, occorre contemporaneamente svolgere i controlli in loco previsti dagli articoli 12, 20 e 25 del presente regolamento e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa dell'Unione sulle sovvenzioni agricole.

5.   I risultati dei controlli di cui agli articoli 11, 12, 24 e 25 vengono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati possono in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e l'esigenza di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

6.   Le domande di aiuto, le domande di pagamento e altre dichiarazioni sono respinte qualora i beneficiari o i loro rappresentanti impediscono lo svolgimento dei controlli. Gli importi già versati per tale operazione vengono recuperati tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento.

7.   Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento, e purché non se ne pregiudichi lo scopo, i controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle misure connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

8.   Fatte salve disposizioni specifiche, non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno.

9.   Le riduzioni o esclusioni di cui al presente regolamento si applicano ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni dell'Unione o dalla normativa nazionale.

Articolo 5

Recupero di pagamenti indebitamente versati

1.   In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.

2.   Gli interessi decorrono dalla data di notificazione al beneficiario dell'obbligo di restituzione sino alla data dell'effettivo rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.

3.   L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

PARTE II

NORME IN MATERIA DI GESTIONE E DI CONTROLLO

TITOLO I

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE PER DETERMINATE MISURE CONTEMPLATE DALL'ASSE 2 E DALL'ASSE 4

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 6

Campo di applicazione e definizioni

1.   Il presente titolo si applica:

(a)

al sostegno concesso a norma dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

(b)

al sostegno concesso a norma dell'articolo 63, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per operazioni che rientrano nelle misure contemplate dall'asse 2.

Tuttavia, il presente titolo non si applica alle misure di cui all'articolo 36, lettera a), punto vi), all'articolo 36, lettera b), punti vi) e vii), e all'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005, né alle misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti i), ii) e iii), dello stesso regolamento, per quanto riguarda i costi di impianto.

2.   Ai fini del presente titolo si intende per:

(a)

«misure connesse alla superficie», le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;

(b)

«misure connesse agli animali», le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sul numero di animali dichiarato;

(c)

«superficie determinata», la superficie degli appezzamenti o delle particelle per le quali è stato richiesto l'aiuto, identificata in conformità all'articolo 11 e all'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento;

(d)

«animali determinati», il numero degli animali identificati in conformità all'articolo 11 e all'articolo 15, paragrafo 5, del presente regolamento.

Articolo 7

Norme applicabili

1.   Ai fini del presente titolo si applica, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 2, secondo comma, punti 1, 10 e 20; dell'articolo 6, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo 2; degli articoli 12, 14, 16 e 20; dell'articolo 25, paragrafo 1; degli articoli 73, 74 e 82 del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tuttavia, per le misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi per l'identificazione univoca delle superfici che beneficiano del sostegno.

2.   Ai fini del presente titolo, i riferimenti agli «agricoltori» all'interno del testo del regolamento (CE) n. 1122/2009 si intendono quali riferimenti a «beneficiari».

Articolo 8

Domande di pagamento

1.   Per i contratti che acquistano efficacia dopo il 1o gennaio 2007, le domande di pagamento per misure connesse alla superficie sono presentate in conformità dei termini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tuttavia gli Stati membri possono decidere di applicare tale disposizione a decorrere dalla presentazione della domanda del 2008.

2.   Se uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, la domanda di pagamento si ritiene presentata in conformità dei termini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

3.   Alle domande di pagamento di cui al presente titolo si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1122/2009. Oltre all'informazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, la domanda di pagamento contiene anche l'informazione ivi prevista con riferimento ai terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Articolo 9

Pagamenti

1.   I pagamenti per misure o insiemi di operazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente titolo sono effettuati solo dopo che siano stati portati a termine i controlli sui criteri di ammissibilità per tali misure o insiemi di operazioni, come previsto al capo II, sezione I.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenendo conto del rischio di pagamenti eccessivi, di pagare fino al 75 % dell'aiuto dopo il compimento dei controlli amministrativi previsti all'articolo 11. La percentuale del pagamento è uguale per tutti i beneficiari di una misura o di un insieme di operazioni.

2.   Ove non sia possibile ultimare prima del pagamento i controlli relativi alla condizionalità, di cui al capitolo II, sezione II, eventuali pagamenti indebiti sono recuperati conformemente all'articolo 5.

CAPO II

Controllo, riduzioni ed esclusioni

Articolo 10

Principi generali

1.   Gli Stati membri ricorrono al sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 (in appresso «il SIGC»).

2.   La verifica della conformità ai criteri di ammissibilità consiste in controlli amministrativi e controlli in loco.

3.   Il rispetto dei requisiti di condizionalità è verificato mediante controlli in loco e, se del caso, mediante controlli amministrativi.

4.   Nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, salvo nei casi specificamente previsti del programma di sviluppo rurale.

Sezione I

Conformità ai criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi

Sottosezione I

Controllo

Articolo 11

Controlli amministrativi

1.   Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le altre dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

2.   I controlli amministrativi comprendono, se possibile e appropriato, controlli incrociati, tra l'altro con i dati del SIGC. I controlli incrociati si applicano come minimo alle particelle e al bestiame oggetto di una misura di sostegno allo scopo di evitare ogni pagamento indebito di aiuti.

3.   È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

4.   Le eventuali irregolarità emerse dai controlli incrociati sono monitorate per mezzo di qualunque altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, per mezzo di controlli in loco.

5.   Se del caso, i controlli amministrativi sull'ammissibilità tengono conto dei risultati di verifiche eseguite da altri servizi, enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole.

Articolo 12

Controlli in loco

1.   Il numero complessivo di controlli in loco relativi alle domande di pagamento presentate nel corso di ogni anno civile riguarda almeno il 5 % dei beneficiari contemplati dal presente titolo. Tuttavia, per la misura contemplata all'articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005, la percentuale del 5 % deve essere raggiunta a livello di misura.

I richiedenti che siano risultati non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non rientrano nel numero minimo di beneficiari controllati ai sensi del primo comma.

2.   Qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di una particolare misura oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e aumenta la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.

3.   I campioni di controllo per i controlli in loco da svolgere ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, sono selezionati in conformità dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1122/2009. In seguito all’analisi di rischio di cui all’articolo in questione, gli Stati membri possono selezionare misure specifiche per i beneficiari da sottoporre a controlli in loco.

4.   Con riguardo alle misure pluriennali che comportano pagamenti per un periodo superiore a cinque anni, gli Stati membri possono decidere, dopo il quinto anno di pagamento, di controllare almeno il 2,5 % dei beneficiari.

I beneficiari controllati conformemente al primo comma del presente paragrafo non sono presi in considerazione ai fini del primo comma del primo paragrafo.

Articolo 13

Relazione di controllo

I controlli in loco di cui alla presente sottosezione formano oggetto di una relazione di controllo redatta a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Articolo 14

Principi generali per i controlli in loco

1.   I controlli in loco sono ripartiti nel corso dell'anno in base a un'analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura di sviluppo rurale.

2.   I controlli in loco delle misure selezionate per il controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento, riguardano tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

Articolo 15

Elementi dei controlli in loco e determinazione delle superfici

1.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri e i metodi di controllo che permettono di controllare i diversi impegni e obblighi del beneficiario in ottemperanza ai requisiti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (7).

2.   Qualora gli Stati membri decidano che alcuni elementi del controllo in loco possono essere verificati sulla base dell’esame di un campione, quest'ultimo deve essere selezionato in modo da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di selezione del campione. Se le verifiche su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione devono essere opportunamente ampliate.

3.   Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le parcelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

4.   Nondimeno, l'effettiva determinazione della dimensione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

5.   La determinazione delle superfici e il telerilevamento sono effettuati in conformità dell'articolo 34, paragrafi da 1 a 5, e dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Tuttavia, per le misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti (iii), (iv) e (v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono definire tolleranze idonee che non superano in nessun caso il doppio delle tolleranze fissate dall'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

6.   Per quanto riguarda il controllo sulle misure connesse agli animali, i controlli in loco sono eseguiti a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Sottosezione II

Riduzioni ed esclusioni

Articolo 16

Riduzioni ed esclusioni in relazione alla dimensione della superficie

1.   Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le superfici agricole e la differenza tra la superficie agricola totale dichiarata nella domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo degli aiuti per le misure connesse alle superfici a lui spettanti per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione.

Il primo comma non si applica nel caso in cui tutte le superfici agricole interessate siano state dichiarate alle autorità competenti nel quadro:

(a)

del sistema integrato di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure

(b)

di altri sistemi amministrativi e di controllo che garantiscono la compatibilità con il sistema integrato in conformità all’articolo 26 di detto regolamento.

2.   Agli effetti del presente articolo, le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura connessa alla superficie sono considerate come un unico gruppo di colture. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, viene tenuto conto della media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

3.   Qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

Il terzo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Se è stato fissato un limite o un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari dichiarato nella domanda di pagamento è ridotto fino a raggiungere il limite o il massimale in questione.

4.   Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto nell'ambito di più di una misura connessa alla superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuna di tali misure.

5.   Nel caso di cui al secondo comma del paragrafo 3, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 50 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata.

6.   Se la differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata, di cui al secondo comma del paragrafo 3, è imputabile a dichiarazioni eccessive intenzionali e se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro, il beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo comma per il corrispondente anno civile, per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, il beneficiario viene escluso ancora una volta dal ricevere l'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata.

7.   L'importo risultante dalle esclusioni di cui al paragrafo 5, terzo comma, e al paragrafo 6, secondo comma, del presente articolo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (8). Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

Articolo 17

Riduzioni ed esclusioni in relazione al numero di animali

1.   Ai fini del presente articolo, i capi bovini, ovini e caprini sono trattati separatamente.

Per animali diversi da quelli di cui al primo comma, gli Stati membri stabiliscono un idoneo sistema di riduzioni ed esclusioni.

2.   Per i casi in cui è stabilito un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di pagamento è ridotto al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.

Non è concesso in nessun caso un aiuto per un numero di animali eccedente quello dichiarato nella domanda di pagamento.

Qualora il numero degli animali dichiarati in una domanda di pagamento superi il numero degli animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati.

3.   Un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

In caso di irregolarità riguardanti dati inesatti iscritti nel registro dei bovini o nei passaporti degli animali, i bovini in questione sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non facenti parte degli animali accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

In relazione ai dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e alle notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema, si applica l'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.

4.   Nel caso di cui al paragrafo 2, terzo comma, l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe diritto nell'ambito della misura è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 6, se le irregolarità riguardano non più di tre animali.

5.   Se più di tre animali presentano irregolarità, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto a titolo della misura è ridotto:

(a)

di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 6, se tale percentuale non è superiore al 10 %;

(b)

di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 6, se essa è superiore al 10 % ma non al 20 %.

Se la percentuale è superiore al 20 %, nessun aiuto è concesso per la misura in questione.

Se la percentuale è superiore al 50 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità del paragrafo 2, terzo comma. L'importo risultante dall'esclusione è dedotto a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

6.   Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 4 e 5, il numero di animali per i quali sono state riscontrare irregolarità è diviso per il totale degli animali accertati.

In caso di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sono considerati animali per i quali sono state riscontrate irregolarità.

7.   Nessun aiuto è concesso per la misura in questione se la differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità con il paragrafo 2, terzo comma, è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente.

Inoltre, quando la percentuale accertata in conformità del paragrafo 6 è superiore al 20 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dal ricevere l'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità del paragrafo 2, terzo comma. L'importo risultante dall'esclusione è dedotto a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

Articolo 18

Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi

1.   L'aiuto viene ridotto o rifiutato se i seguenti criteri e obblighi non sono soddisfatti:

(a)

per le misure di cui all'articolo 36, lettera a), punti iv) e v) nonché lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i requisiti obbligatori pertinenti nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, gli altri requisiti specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 3, articolo 40, paragrafo 2, e articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, e gli impegni che vanno al di là di tali norme e requisiti; oppure

(b)

criteri di ammissibilità diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero degli animali dichiarati.

In caso di impegni pluriennali, le riduzioni, le esclusioni e i recuperi degli aiuti si applicano anche agli importi già versati per l'impegno in questione nel corso di anni precedenti.

2.   Lo Stato membro recupera e/o rifiuta il sostegno oppure stabilisce l'importo della riduzione dell'aiuto, in particolare in base alla gravità, all'entità e al carattere permanente dell'inadempienza constatata.

La gravità dell'inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi dei criteri che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La natura permanente di un'infrazione dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminare tale effetto con mezzi ragionevoli.

3.   Se l'inadempienza è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente, il beneficiario è escluso dalla misura in questione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Sezione II

Condizionalità

Sottosezione I

Controllo

Articolo 19

Regole generali

1.   Fermo restando il disposto dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per condizionalità si intendono i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 1, del medesimo regolamento e i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

2.   Alla condizionalità si applicano mutatis mutandis l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'articolo 2, secondo paragrafo, punto 2 e punti da 32 a 37, gli articoli 8, 47, 48 e 49, l'articolo 50 a eccezione del primo comma del paragrafo 1, l'articolo 51, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 52, 53 e 54, l'articolo 70, paragrafi 3, 4, 6 e 7, e gli articoli 71 e 72 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

3.   Ai fini del calcolo della riduzione di cui al paragrafo 21 del presente regolamento, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono considerati connessi, rispettivamente, al campo «ambiente» e al campo «sanità pubblica, salute delle piante e degli animali» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Entrambi i requisiti minimi sono considerati «atti» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 33, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Articolo 20

Controlli in loco

1.   In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente effettua controlli in loco su almeno l'1 % dei beneficiari che presentano domande di pagamento a norma dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.   I campioni di beneficiari da controllare conformemente al paragrafo 1 possono essere selezionati a partire dalla popolazione di beneficiari già selezionati ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento, e ai quali si applicano i requisiti o le norme pertinenti, oppure a partire dalla popolazione di beneficiari che presentano domande di pagamento ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, ai quali incombe l'obbligo di rispettare i requisiti o le norme corrispondenti.

3.   È possibile combinare tra loro le procedure di cui al paragrafo 2 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.

4.   In caso gli atti e le norme in materia di condizionalità prevedano che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tale regola si applica anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

Sottosezione II

Riduzioni ed esclusioni

Articolo 21

Riduzioni ed esclusioni

Fatto salvo il disposto dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in caso di accertamento di un'inadempienza, le riduzioni e le esclusioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento si applicano all'importo complessivo degli aiuti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e all'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento.

Sezione III

Ordine di applicazione delle riduzioni

Articolo 22

Ordine di applicazione delle riduzioni

In caso siano applicabili diverse riduzioni, si procede secondo il seguente ordine:

in primo luogo, in conformità con l'articolo 16, paragrafi 5 e 6, e con l'articolo 17, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento;

in secondo luogo, conformemente all'articolo 18 del presente regolamento;

in terzo luogo, per la presentazione tardiva di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1122/2009;

in quarto luogo, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento;

in quinto luogo, conformemente all'articolo 21 del presente regolamento;

infine, a norma dell'articolo 16, paragrafo 7 e dell'articolo 17, paragrafo 7, del presente regolamento.

TITOLO II

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE NELL'AMBITO DELL'ASSE 1 E DELL'ASSE 3 E PER DETERMINATE MISURE CONTEMPLATE DALL'ASSE 2 E DALL'ASSE 4

CAPO I

Disposizioni introduttive

Articolo 23

Campo di applicazione

Il presente titolo si applica alle spese di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 e non contemplate dal titolo I del presente regolamento.

CAPO II

Controllo, riduzioni ed esclusioni

Sezione I

Controllo

Sottosezione I

Disposizioni generali

Articolo 24

Controlli amministrativi

1.   Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.

2.   I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare la verifica:

(a)

dell'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;

(b)

della conformità ai criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale;

(c)

della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa dell'Unione e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;

(d)

della ragionevolezza dei costi dichiarati, valutati con un sistema di valutazione adeguato, ad esempio in base a spese di riferimento o al raffronto delle diverse offerte, oppure esaminati da un comitato di valutazione;

(e)

dell'affidabilità del richiedente in base a eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.

3.   I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

(a)

della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;

(b)

della realtà della spesa oggetto della domanda;

(c)

della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

4.   I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti:

(a)

l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 25;

(b)

l'operazione consiste in un investimento di piccola entità;

(c)

lo Stato membro ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento.

La decisione di cui al secondo comma, e i relativi motivi, formano oggetto di registrazione.

5.   I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o dell'Unione o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi.

6.   I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Articolo 25

Controlli in loco

1.   Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base a un idoneo campione. Tali controlli, per quanto possibile, sono eseguiti prima del versamento del saldo per una data operazione.

2.   La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 4 % della spesa di cui all'articolo 23, finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e pagata ogni anno civile dall'organismo pagatore. Vengono considerati solo i controlli svolti fino alla fine dell'anno in questione.

Per l'intero periodo di programmazione la spesa controllata rappresenta almeno il 5 % della spesa finanziata dal FEASR.

3.   Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare:

(a)

dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;

(b)

degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o dell'Unione;

(c)

della necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le misure;

(d)

dell'obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 20 e il 25 % della spesa.

4.   Gli ispettori che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione.

Articolo 26

Contenuto dei controlli in loco

1.   Mediante i controlli in loco gli Stati membri si adoperano per verificare:

(a)

l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, eseguendo, se necessario, un controllo sull'accuratezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;

(b)

per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni dell'Unione, al capitolato approvato per l'operazione e ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;

(c)

la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno;

(d)

la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche dell'Unione, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.

2.   I controlli in loco delle domande di pagamento selezionate, di cui all’articolo 25, paragrafo 3, del presente regolamento, riguardano tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

3.   Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità nazionali, i controlli in loco includono una visita all'operazione o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione.

4.   Possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo fissate all'articolo 25, paragrafo 2, soltanto i controlli rispondenti a tutti i requisiti previsti dal presente articolo.

Articolo 27

Relazione di controllo

1.   Ciascun controllo in loco e controllo ex post previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:

(a)

le misure e le domande oggetto di controllo;

(b)

le persone presenti;

(c)

se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;

(d)

le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche;

(e)

le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.

2.   Il beneficiario è invitato a firmare la relazione per attestare di avere presenziato al controllo e ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

Sottosezione II

Ulteriori disposizioni in materia di controllo per misure specifiche

Articolo 28

Giovani agricoltori

Per la misura di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri valutano la conformità con il piano aziendale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006 attraverso controlli amministrativi e tramite controlli a campione in loco.

Articolo 28 bis

Prepensionamento

Per la misura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri valutano il rispetto dei criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 23, paragrafo 3, dopo l'avvenuta cessione dell'azienda agricola. Gli Stati membri possono prescindere dai controlli in loco dopo il primo pagamento del sostegno, purché istituiscano controlli amministrativi, abbinati a idonei controlli incrociati, in particolare sulle informazioni contenute nella banca dati informatizzata prevista all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 73/2009, che forniscono la necessarie garanzie di legalità e regolarità dei pagamenti.

Articolo 28 ter

Sostegno relativo ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri

Per quanto riguarda la misura di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli organismi pagatori possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni, per verificare l'osservanza dei criteri di ammissibilità. Essi devono tuttavia assicurare che tali servizi, enti o organizzazioni rispondano a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità.

Articolo 28 quater

Agricoltura di semisussistenza

Per la misura di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri verificano l'andamento rispetto al piano aziendale ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo attraverso controlli amministrativi e tramite controlli a campione in loco.

Articolo 28 quinquies

Associazioni di produttori

Per le misure di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri riconoscono l'associazione di produttori dopo averne verificato la conformità con i criteri di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo e con la normativa nazionale. A riconoscimento avvenuto, il continuo rispetto dei criteri di riconoscimento viene verificato almeno una volta nel corso del periodo quinquennale, attraverso un controllo in loco.

Articolo 28 sexies

Aziende in via di ristrutturazione

Per la misura di cui all'articolo 35 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri valutano l'andamento del piano aziendale ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo attraverso controlli amministrativi e tramite controlli a campione in loco.

Articolo 28 septies

Leader

1.   Gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei gruppi di azione locale.

2.   Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 63, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono delegare lo svolgimento dei controlli amministrativi di cui all'articolo 24 del presente regolamento a gruppi di azione locale, nell'ambito di una delega formale. Spetta tuttavia agli Stati membri la responsabilità di verificare che il gruppo di azione locale possieda la capacità amministrativa e di controllo a tal fine necessaria.

In caso di delega, di cui al primo comma, gli Stati membri svolgono controlli regolari sull'operato dei gruppi di azione locali che comprendono controlli della contabilità e controlli amministrativi a campione.

Gli Stati membri svolgono controlli in loco a norma dell'articolo 26 del presente regolamento. Nel campione di operazioni approvate da sottoporre al controllo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento, la spesa riguardante Leader deve rappresentare almeno la medesima percentuale che riveste nella spesa di cui all'articolo 23 del presente regolamento.

3.   Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i controlli sono eseguiti da persone indipendenti dal gruppo locale di azione interessato.

Articolo 28 octies

Sovvenzioni sui tassi d'interesse

Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1974/2006, i controlli amministrativi e in loco sono eseguiti facendo riferimento al beneficiario e in funzione delle realizzazioni dell'operazione interessata. L'analisi dei rischi di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento comprende, almeno una volta, l'operazione interessata in funzione del valore attualizzato dell'abbuono.

Inoltre, gli Stati membri assicurano, attraverso controlli amministrativi e, se necessario, visite in loco presso le istituzioni finanziarie intermedie e i beneficiari, che i pagamenti a tali istituzioni siano conformi alla legislazione dell'Unione e all'accordo stipulato tra l'organismo pagatore dello Stato membro e le istituzioni finanziarie intermedie stesse, ai sensi del disposto dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1974/2006.

Articolo 28 nonies

Altre operazioni di ingegneria finanziaria

Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1974/2006 gli Stati membri garantiscono, tramite controlli amministrativi e, se necessario, visite in loco presso i fondi o i loro patrocinatori, che siano osservate le condizioni di cui agli articoli 51 e 52 di detto regolamento. Essi verificano in particolar modo il corretto uso dei fondi e la chiusura al termine del periodo di programmazione.

Sottosezione III

Controlli ex post

Articolo 29

Controlli ex post

1.   Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo rurale.

2.   I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Vengono considerati solo i controlli svolti fino alla fine dell'anno in questione.

3.   Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli di cui al paragrafo 1, si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure. Una parte del campione viene selezionata a caso.

Sezione II

Riduzioni ed esclusioni

Articolo 30

Riduzioni ed esclusioni

1.   I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi.

Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

(a)

l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;

(b)

l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

2.   Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

3.   Le riduzioni e le esclusioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 25 e 29.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Relazioni

Entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente:

(a)

i risultati dei controlli effettuati sulle domande di pagamento presentate a norma del titolo I durante il precedente anno civile, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

(i)

il numero di domande di pagamento per ciascuna misura, l'importo complessivo controllato nell'ambito di tali domande, nonché la superficie totale e il numero totale di animali oggetto di controlli a norma degli articoli 11, 12 e 20;

(ii)

per il sostegno connesso alla superficie, la superficie totale ripartita per singolo regime di aiuto;

(iii)

per le misure connesse agli animali, il numero totale di capi ripartito per singolo regime di aiuto;

(iv)

i risultati dei controlli effettuati, con l'indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma degli articoli 16, 17, 18 e 21;

(b)

i controlli e i risultati dei controlli effettuati sulle domande di pagamento svolti a norma degli articoli 24 e 25, per pagamenti versati nel corso del precedente anno civile;

(c)

i controlli e i risultati dei controlli effettuati sulle domande di pagamento svolti a norma degli articoli 28 e 29, per pagamenti versati nel corso del precedente anno civile.

Articolo 32

Controllo da parte della Commissione

Al sostegno concesso in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica il disposto dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 33

Informazione degli organismi pagatori in merito ai controlli

1.   Se i controlli non sono effettuati dall'organismo pagatore responsabile, lo Stato membro provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti e sui risultati. Spetta all'organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie. Le informazioni possono consistere in un rapporto su ciascun controllo eseguito oppure, se del caso, possono essere compendiate in una relazione di sintesi.

2.   Occorre conservare una pista di controllo sufficiente. Nell'allegato I figura una descrizione indicativa dei requisiti necessari per una pista di controllo adeguata.

3.   L'organismo pagatore ha il diritto di verificare la qualità dei controlli eseguiti da altri enti e di ricevere tutte le altre informazioni che gli sono necessarie per svolgere le proprie funzioni.

Articolo 34

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 1975/2006 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2011.

Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle domande di pagamento presentate anteriormente al 1o gennaio 2011.

2.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 1975/2006 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 35

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)   GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

(3)   GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

(4)   GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.

(5)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(6)   GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(7)   GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

(8)   GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.


ALLEGATO I

Descrizione indicativa delle informazioni richieste per una pista di controllo adeguata

La pista di controllo è considerata adeguata, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, se, per una determinata forma d'intervento, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)

permette di riconciliare gli importi complessivi dichiarati alla Commissione e le fatture, i documenti contabili e gli altri documenti giustificativi detenuti dall'organismo pagatore o da altri servizi per tutte le operazioni che beneficiano del sostegno del FEASR;

(b)

permette di verificare l'avvenuto pagamento della spesa pubblica al beneficiario;

(c)

permette di verificare l'applicazione dei criteri di selezione alle operazioni finanziate dal FEASR;

(d)

contiene, per quanto di ragione, il piano finanziario, i rapporti di attività, i documenti relativi all'erogazione del sostegno, i documenti relativi alle procedure di appalto pubblico e i rapporti relativi ai controlli effettuati.


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1975/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 4, paragrafi 3, 6, 7 e 9, articolo 5, articolo 7, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4, paragrafi 2, 4 e 8

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 3, articolo 16, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafi da 3 a 6

Articolo 10, paragrafi da 1 a 4

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, e articolo 15, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafi 2 e 3

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafi 5 e 6

Articolo 16, rispettivamente paragrafi 6 e 7

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafi 2 e 3

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafi 4, 5 e 6

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafi 5 e 7

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafi 2 e 3

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 22

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma

Articolo 21

Articolo 23, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 24

Articolo 22

Articolo 25

Articolo 23

Articolo 26, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 24, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 26, paragrafo 5

Articolo 24, paragrafo 6

Articolo 26, paragrafo 6

Articolo 24, paragrafo 5

Articolo 26, paragrafo 7

Articolo 28 ter

Articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 25

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 28

Articolo 26

Articolo 28 bis

Articolo 27

Articolo 29

Articoli 28 bis e 28 quater

Articolo 30, paragrafi 1 e 2

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 4, primo comma

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 31, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma

Articolo 30, paragrafo 1, rispettivamente primo, secondo e terzo comma

Articolo 31, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 32

Articolo 28 septies, paragrafo 3

Articolo 33

Articolo 28 septies, paragrafo 2

Articolo 34, lettera a)

Articolo 31, lettera a)

Articolo 34, lettere b) e c)

Articolo 31, lettera b)

Articolo 34, lettera d)

Articolo 31, lettera c)

Articolo 35

Articolo 32

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 33, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 37

Articolo 35


28.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/24


REGOLAMENTO (UE) N. 66/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

116,3

JO

73,2

MA

61,5

TN

95,5

TR

96,7

ZZ

88,6

0707 00 05

EG

182,1

JO

82,9

MA

100,1

TR

132,7

ZZ

124,5

0709 90 70

MA

67,1

TR

119,6

ZZ

93,4

0709 90 80

EG

66,7

ZZ

66,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

56,3

MA

58,1

TN

49,0

TR

72,1

ZA

41,5

ZZ

51,4

0805 20 10

IL

174,2

MA

67,0

TR

79,6

ZZ

106,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

69,9

IL

81,6

JM

94,5

MA

111,1

PK

51,5

TR

66,6

ZZ

79,2

0805 50 10

AR

45,3

TR

56,1

UY

45,3

ZZ

48,9

0808 10 80

AR

78,5

CA

96,6

CL

90,0

CN

92,4

MK

46,1

NZ

78,5

US

124,7

ZZ

86,7

0808 20 50

CN

75,2

US

85,2

ZA

125,0

ZZ

95,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


28.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/26


REGOLAMENTO (UE) N. 67/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2011

relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo del mese di gennaio 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l’articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell’allegato IX del medesimo regolamento.

(2)

Il sottoperiodo del mese di gennaio è il primo sottoperiodo per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CE) n. 327/98.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2011, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno ad oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

(4)

Dalla comunicazione suddetta risulta poi che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150 e 09.4152, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2011, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, hanno ad oggetto un quantitativo inferiore o uguale a quello disponibile.

(5)

Occorre pertanto fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell’articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 e 09.4166.

(6)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli d'importazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2011, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati nell’allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 e 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98 sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)   GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di gennaio 2011 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

a)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2011

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di aprile 2011 (in kg)

Stati Uniti d’America

09.4127

 (1)

23 435 000

Thailandia

09.4128

 (1)

14 800 088

Australia

09.4129

 (2)

1 019 000

Altre origini

09.4130

 (2)

1 805 000

b)

Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2011

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2011 (in kg)

Tutti i paesi

09.4148

 (3)

1 634 000

c)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2011

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2011 (in kg)

Thailandia

09.4149

 (4)

42 000 000

Australia

09.4150

 (5)

16 000 000

Guyana

09.4152

 (5)

11 000 000

Stati Uniti d’America

09.4153

1,639344  %

4 500 007

Altre origini

09.4154

4,545454  %

6 000 002

d)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2011

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2011 (in kg)

Thailandia

09.4112

1,044174  %

0

Stati Uniti d’America

09.4116

1,666434  %

0

India

09.4117

1,162032  %

0

Pakistan

09.4118

0,889679  %

0

Altre origini

09.4119

1,088821  %

0

Tutti i paesi

09.4166

0,848208  %

17 011 006


(1)  Le domande hanno ad oggetto quantitativi uguali o inferiori ai quantitativi disponibili: tutte le domande possono quindi essere accettate.

(2)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

(3)  Per questo sottoperiodo non viene applicato il coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(4)  Le domande hanno ad oggetto quantitativi uguali o inferiori ai quantitativi disponibili: tutte le domande possono quindi essere accettate.

(5)  Per questo sottoperiodo non viene applicato il coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.


DECISIONI

28.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2011

recante nomina di un membro lettone e di un supplente lettone del Comitato delle regioni

(2011/54/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo lettone,

considerando quanto segue:

1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE e 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015 (1).

2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Ainārs ŠLESERS.

3)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Sergejs DOLGOPOLOVS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quale membro:

sig. Dainis TURLAIS, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs

e

b)

quale supplente:

sig. Viktors GLUHOVS, Rīgas domes deputāts, Pilsētas attīstības komitejas loceklis

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addi 24 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.


(1)   GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22, e GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


28.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2011

recante nomina di tre membri e di quattro supplenti svedesi del Comitato delle regioni

(2011/55/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo svedese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE e 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015 (1).

(2)

Tre seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della fine dei mandati del sig. Kent JOHANSSON, della sig.ra Maria WALLHAGER NECKMAN e della sig.ra Kristina ALVENDAL. Quattro seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della fine dei mandati della sig.ra Susanna HABY, del sig. Bernth JOHNSON, del sig. Jens NILSSON e della sig.ra Ingela NYLUND WATZ,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

come membri:

il sig. Kent JOHANSSON, Skara kommun

la sig.ra Britt-Marie LÖVGREN, Umeå kommun

la sig.ra Jelena DRENJANIN, Huddinge kommun

e

b)

come supplenti:

il sig. Martin ANDREASSON, Västra Götalands läns landsting

la sig.ra Marie SÄLLSTRÖM, Blekinge läns landsting

la sig.ra Marie-Louise RÖNNMARK, Umeå kommun

la sig.ra Carin JÄMTIN, Stockholms kommun

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.


(1)   GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22 e GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.