ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.024.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
27.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 57/2011 DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2011
che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. |
(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). |
(3) |
Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. |
(4) |
Se un totale ammissibile di catture (TAC) è assegnato ad un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. Occorre stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro considerato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca e si assicuri che il livello di sfruttamento dello stock sia tale da produrre, il più verosimilmente possibile, il rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi, in particolare adottando le misure necessarie per raccogliere i dati pertinenti, valutare lo stato dello stock e stabilirne i livelli di rendimento massimo sostenibile di tale stock. |
(5) |
È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati. |
(6) |
È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati in conformità delle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto, i TAC per gli stock di nasello, scampo, sogliola nel Golfo di Biscaglia, nella Manica occidentale e nel Mare del Nord, passera nel Mare del Nord, aringa nelle acque ad ovest della Scozia e merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda devono essere stabiliti in conformità delle norme fissate rispettivamente: nel regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (2); nel regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica (3); nel regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (4); nel regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (5); nel regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (6); nel regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (7); nel regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (8) e nel regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (9). |
(7) |
In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (10), gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate dovrebbero essere individuati. |
(8) |
Per alcune specie, ad esempio alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la loro conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate da un divieto generale di pesca delle medesime. |
(9) |
Lo scampo è catturato insieme a varie altre specie nell'ambito di attività di pesca demersale multispecifiche. In una zona situata ad ovest dell'Irlanda, nota come Porcupine Bank, è necessario ridurre urgentemente le catture di scampo nella massima misura possibile. Occorre pertanto limitare le possibilità di pesca in questa zona al solo prelievo di specie pelagiche con le quali lo scampo non è catturato. |
(10) |
Considerati i recenti sviluppi della pesca del pesce tamburo nelle sottozone CIEM VI, VII e VIII e al fine di garantire la gestione sostenibile di tale stock, è opportuno prevedere per esso limiti di cattura. |
(11) |
È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2011 in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e degli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (11). |
(12) |
Un gruppo di navi francesi è escluso dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1342/2008 a titolo del regolamento n. 754/2009. In base alle informazioni fornite dalla Francia nel 2010, l'esclusione di tale gruppo di navi dal regime di gestione dello sforzo non costituisce più una riduzione dell'onere amministrativo. Pertanto una delle condizioni per l'esclusione non è più soddisfatta. Il gruppo di navi francesi in questione dovrebbe pertanto essere reinserito nel suddetto regime di gestione dello sforzo di pesca. Poiché il periodo di gestione delle attività di pesca stabilito dall'allegato IIA del regolamento (UE) n. 53/2010 (12) cessa di applicarsi il 31 gennaio 2011, tale reinserimento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o febbraio 2011. |
(13) |
Sulla base del parere del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema di gestione del cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV. |
(14) |
Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali contratti nell'ambito della Convenzione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca su determinate specie di acque profonde. |
(15) |
Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (13), le Isole Færøer (14) e la Groenlandia (15), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con le Isole Færøer non sono ancora terminate e si prevede che gli accordi per il 2011 con tale Stato saranno conclusi all'inizio del 2011. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi all'inizio del 2011, è opportuno che l'Unione stabilisca le possibilità di pesca per gli stock oggetto dell'accordo con le Isole Færøer su base provvisoria. |
(16) |
L'Unione è parte contraente di numerose organizzazioni per la pesca e partecipa ad altre organizzazioni in qualità di parte non contraente cooperante. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003, a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quale la Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, sono gestiti dall'Unione. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2011, tra cui le possibilità di pesca per le navi UE. Tali possibilità di pesca dovrebbero essere recepite nel diritto dell'Unione. |
(17) |
Nella sua riunione annuale del 2010 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) non è riuscita a conseguire un accordo sull'adozione di misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. Tuttavia la maggioranza delle parti contraenti, compresa l'Unione, ha ritenuto che fosse necessario regolamentare le possibilità di pesca per i tre stock succitati, al fine di garantirne la gestione sostenibile. È quindi opportuno che l'Unione adotti misure a tal fine. |
(18) |
Nella sua riunione annuale del 2010 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti dell'ICCAT. A tale proposito l'ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2009 l'Unione ha sottoutilizzato il suo contingente per il pesce spada settentrionale e meridionale, il tonno obeso e l'alalunga. Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti dell'Unione stabiliti dall'ICCAT, è necessario che tale sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all'assegnazione annua dei TAC. Nella stessa riunione è stato modificato il piano di ricostituzione del tonno rosso. L'ICCAT ha inoltre adottato raccomandazioni sulla conservazione degli squali volpe occhione, dei pesci martello e degli squali alalunga. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario recepire tali misure nel diritto dell'Unione. |
(19) |
Nella sua riunione annuale del 2010 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha riesaminato la capacità globale delle flotte dedite alla cattura del tonno tropicale tra il 2006 e il 2008 nonché del pesce spada e del tonno bianco tra il 2007 e il 2008. La IOTC ha inoltre approvato l'attuazione di piani di sviluppo della flotta. La IOTC ha altresì approvato una risoluzione concernente la conservazione degli squali volpe (famiglia Alopiidae) catturati nell'ambito di attività di pesca nella propria zona di competenza. |
(20) |
I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di una Organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nelle acque d'altura del Pacifico meridionale (SPFO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie, comprese possibilità di pesca, volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all'istituzione della suddetta ORGP. Tali misure provvisorie sono state rivedute nel novembre 2009 nell'ambito delle ottave consultazioni internazionali per l'istituzione di una Organizzazione regionale di gestione della pesca nelle acque d'altura del Pacifico meridionale (SPFO) e saranno nuovamente riesaminate nel gennaio 2011 alla seconda conferenza preparatoria della Commissione SPFO. In base all'accordo raggiunto dai partecipanti, tali misure provvisorie sono misure volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. Tuttavia, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, è opportuno recepirle nel diritto dell'Unione. |
(21) |
Nella sua riunione annuale del 2010 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato limiti di cattura per quattro stock ittici nella zona della convenzione SEAFO. È necessario recepire tali limiti di cattura nel diritto dell'Unione. |
(22) |
A norma dell'articolo 291 del trattato, è opportuno che le misure necessarie per la fissazione dei limiti di cattura di taluni stock dal ciclo vitale breve siano adottate, per motivi di urgenza, in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16). |
(23) |
Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti RFMO e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le relative disposizioni recepite nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché alcune opportunità di pesca nella zona della convenzione CCAMLR sono stabilite per un periodo che ha inizio il 1o dicembre 2010, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudicherebbe il principio del legittimo affidamento poiché ai membri della convenzione CCAMLR è vietato pescare nella zona della convenzione senza autorizzazione. |
(24) |
L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite nel presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (17), e segnatamente dagli articoli 33 e 34 concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento. |
(25) |
Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2011, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2011, e di disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica come indicato nel considerando 23. Per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. |
(26) |
Le possibilità di pesca devono essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le seguenti possibilità di pesca:
a) |
per il 2011, i limiti di cattura per taluni stock ittici e gruppi di stock ittici; |
b) |
per il periodo dal 1o febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, determinati limiti di sforzo; |
c) |
per i periodi indicati negli articoli 20, 21 e 22 e negli allegati IE e V, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR); e |
d) |
per i periodi indicati nell'articolo 28, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC). |
2. Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock o gruppi di stock ittici soggetti a consultazioni bilaterali in materia di pesca con le Isole Færøer Le possibilità di pesca definitive sono stabilite dal Consiglio su proposta della Commissione.
3. Alcune possibilità di pesca di cui all'allegato I restano non assegnate e gli Stati membri non possono accedervi fino a quando non siano state stabilite possibilità di pesca definitive in conformità del paragrafo 2. Tali possibilità di pesca includono possibilità di pesca supplementari per lo sgombro derivanti dai contingenti non catturati nel 2010.
Articolo 2
Campo di applicazione
Salvo diversa disposizione, il presente regolamento si applica:
a) |
alle navi UE; e |
b) |
alle navi di paesi terzi operanti in acque UE. |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; |
b) |
«nave di paesi terzi», un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese; |
c) |
«acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato; |
d) |
«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno; |
e) |
«contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, allo Stato membro o a un paese terzo; |
f) |
«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato; |
g) |
«apertura di maglia», l'apertura di maglia determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 (18); |
h) |
«registro della flotta peschereccia dell'UE», il registro istituito dalla Commissione in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
i) |
«giornale di pesca», il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
Articolo 4
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) |
zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 (19); |
b) |
«Skagerrak», la zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese; |
c) |
«Kattegat», la zona delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen; |
d) |
«VII (Porcupine Bank – Unità 16)», la zona delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
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e) |
«Golfo di Cadice», la parte della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7°23′48″O; |
f) |
zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34), le zone definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 (20); |
g) |
zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale), le zone definite nel regolamento (CE) n. 217/2009 (21); |
h) |
zona della convenzione SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale), la zona definita nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (22); |
i) |
zona della convenzione ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), la zona definita nella Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (23); |
j) |
zona della convenzione CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico), la zona definita nel regolamento (CE) n. 601/2004 (24); |
k) |
zona della convenzione IATTC (Commissione interamericana per il tonno tropicale), la zona definita nella Convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (25); |
l) |
zona IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano), la zona definita nell'Accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (26); |
m) |
zona della convenzione SPFO (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale), la zona d'alto mare situata a sud di 10°N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (27), e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca; |
n) |
zona della convenzione WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), la zona definita nella Convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (28); |
o) |
acque d'altura del Mare di Bering, le acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering. |
TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI UE
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 5
TAC e loro ripartizione
1. I TAC per le navi UE operanti nelle acque dell'UE o in determinate acque non appartenenti all'UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2. Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 15 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 (29) e nelle relative disposizioni di applicazione.
3. La Commissione fissa i TAC per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV spettanti all'Unione sulla base del TAC e dell'assegnazione all'Unione stabiliti dalla Groenlandia in conformità dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro e relativo protocollo.
4. Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2011, i TAC fissati nell'allegato I per gli stock di seguito indicati possono essere riveduti dalla Commissione in conformità della procedura prevista all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002:
a) |
cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e della sottozona CIEM IV in conformità dell'allegato IID del presente regolamento; |
b) |
stock di busbana norvegese nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV e stock di spratto nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e della sottozona CIEM IV. |
Articolo 6
Disposizioni speciali relative ad alcuni TAC
1. Il livello di alcuni TAC di cui all'allegato IA, identificati da una nota che fa riferimento al presente articolo, è stabilito dallo Stato membro interessato, sulla base di dati da esso raccolti e valutati, in modo da:
a) |
essere compatibile con i principi e le norme della politica comune della pesca, in particolare il principio dello sfruttamento sostenibile dello stock e |
b) |
consentire, il più verosimilmente possibile, di sfruttare lo stock nel rispetto del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi. |
2. Entro il 28 febbraio 2011 lo Stato membro interessato informa la Commissione del livello adottato conformemente al paragrafo 1 e dei provvedimenti che intende prendere per conformarsi a tale disposizione. Sulla scorta di tali informazioni e qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione può decidere misure di emergenza.
Articolo 7
Attribuzione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate
1. Per alcuni stock elencati nell'allegato IA e identificati da una nota che fa riferimento al presente articolo, uno Stato membro, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, può attribuire, alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate, un quantitativo supplementare entro un limite complessivo stabilito all'allegato IA ed espresso come percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.
2. Uno Stato membro può attribuire alle navi un quantitativo supplementare solo ove siano rispettate le seguenti condizioni:
a) |
la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate ad un sistema di sensori che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo; |
b) |
l'entità del quantitativo supplementare attribuito ad una singola nave che partecipa ad attività di pesca pienamente documentate non è superiore al 75 % dei rigetti previsti da quel tipo di nave, ed in ogni caso non rappresenta un aumento del quantitativo attribuito alla nave superiore al 30 %; |
c) |
tutte le catture dello stock considerato effettuate dalla nave in questione sono imputate al quantitativo ad essa attribuito. |
3. Se uno Stato membro rileva che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, revoca immediatamente l'attribuzione del quantitativo supplementare a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2011.
4. Lo Stato membro che intende applicare i paragrafi 1, 2 e 3 comunica alla Commissione, prima dell'attribuzione di qualsiasi quantitativo supplementare, le seguenti informazioni:
— |
elenco delle navi che partecipano alle prove e specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo; |
— |
capacità, tipo e specifiche degli attrezzi usati da tali navi; |
— |
stime dei tassi di rigetti dei tipi di navi in questione; e |
— |
quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate da tali navi nel 2010. |
Articolo 8
Specie vietate
1. Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
a) |
squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque UE e non UE; |
b) |
squadro (Squatina squatina) in tutte le acque UE; |
c) |
razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa, e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X; |
d) |
razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X; |
e) |
smeriglio (Lamna nasus) nelle acque internazionali e |
f) |
pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII. |
2. Le specie di cui al paragrafo 1 vengono reimmesse in mare immediatamente e per quanto possibile indenni.
Articolo 9
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I del presente regolamento non pregiudica:
a) |
gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
b) |
le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008; |
c) |
gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; |
d) |
i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; |
e) |
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.
Articolo 10
Limitazioni dello sforzo di pesca
Dal 1o febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui:
a) |
all'allegato IIA si applicano per la gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nelle sottozone CIEM IV, e nelle divisioni CIEM VIa, VIIa e VIId e nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e Vb; |
b) |
all'allegato IIB si applicano per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice; |
c) |
all'allegato IIC si applicano per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe. |
Articolo 11
Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde
1. All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (30). La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.
2. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2011 il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.
Articolo 12
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente:
a) |
se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure |
b) |
se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'UE che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'UE non è ancora esaurita. |
Articolo 13
Restrizioni all'uso di talune possibilità di pesca
1. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato I per il brosmio, il merluzzo bianco, il rombo giallo, la rana pescatrice, l'eglefino, il merlano, il nasello, la molva azzurra, la molva, lo scampo, la passera di mare, il merluzzo giallo, il merluzzo carbonaro, le razze, la sogliola e lo spinarolo nella sottozona CIEM VII o nelle pertinenti divisioni sono limitate dal divieto di pescare o conservare a bordo le specie suddette nel periodo dal 1o maggio al 31 luglio 2011 nel Porcupine Bank. Nelle voci pertinenti dell'allegato I è inserito un riferimento al presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
1 |
52° 27′ N |
12° 19′ O |
2 |
52° 40′ N |
12° 30′ O |
3 |
52° 47′ N |
12° 39,600′ O |
4 |
52° 47′ N |
12° 56′ O |
5 |
52° 13,5′ N |
13° 53,830′ O |
6 |
51° 22′ N |
14° 24′ O |
7 |
51° 22′ N |
14° 03′ O |
8 |
52° 10′ N |
13° 25′ O |
9 |
52° 32′ N |
13° 07,500′ O |
10 |
52° 43′ N |
12° 55′ O |
11 |
52° 43′ N |
12° 43′ O |
12 |
52° 38,800′ N |
12° 37′ O |
13 |
52° 27′ N |
12° 23′ O |
14 |
52° 27′ N |
12° 19′ O |
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il transito nel Porcupine bank detenendo a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 14
Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
CAPO II
Autorizzazione di pesca nelle acque di paesi terzi
Articolo 15
Autorizzazioni di pesca
1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.
CAPO III
Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca
Articolo 16
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso
1. Il numero di tonniere UE con lenze a canna e imbarcazioni UE con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.
2. Il numero di navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell'allegato IV.
3. Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.
4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.
6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.
Articolo 17
Condizioni complementari relative al contingente di tonno rosso assegnato di cui all'allegato ID
Oltre al periodo di divieto previsto all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 aprile al 15 maggio 2011.
Articolo 18
Pesca ricreativa e sportiva
Nell'ambito dei contingenti loro assegnati di cui all'allegato ID, gli Stati membri destinano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.
Articolo 19
Squali
1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus).
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
Articolo 20
Divieti e limiti di cattura
1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i TAC e i limiti delle catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.
Articolo 21
Pesca sperimentale
1. Durante la campagna di pesca 2011 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, lo comunicano al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque entro il 24 luglio 2011.
2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units – SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
Articolo 22
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2011/2012
1. Durante la campagna di pesca 2011/2012 possono pescare il krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione della CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretariato della CCAMLR, in conformità dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, e alla Commissione, e comunque entro il 1o giugno 2011:
a) |
l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C; |
b) |
la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte D. |
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano unicamente le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica.
4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico una nave diversa da quella notificata al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
a) |
dati esaustivi relativi alla nave/alle navi sostitutive, comprese le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004; |
b) |
un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno. |
5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi di navi INN della CCAMLR.
Articolo 23
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona IOTC
1. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (navi INN) di un'ORGP non possono essere trasferite.
5. Al fine di tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i tetti massimi di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.
Articolo 24
Squali
1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.
2. Le specie di cui al paragrafo 1 vengono reimmesse in mare immediatamente e per quanto possibile indenni.
Articolo 25
Pesca pelagica – Limitazione della capacità
Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPFO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2011 al livello totale di 78 610 stazza lorda nella zona suddetta, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.
Articolo 26
Pesca pelagica – TAC
1. Solo gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPFO nel 2007, 2008 o 2009, come indicato nell'articolo 23, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle loro navi dedite alla pesca di cui al presente articolo.
3. Ai fini del controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, entro il quindicesimo giorno del mese seguente gli Stati membri inviano alla Commissione, per essere trasmesse al segretariato provvisorio della SPFO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.
Articolo 27
Pesca di fondo
Gli Stati membri di cui all'articolo 25 limitano i livelli di sforzo e di cattura nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPFO alla media annua registrata nel periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, espressa dal numero di pescherecci e da altri parametri che rispecchino il livello delle catture, lo sforzo e la capacità di pesca, e unicamente alle parti della zona della convenzione SPFO in cui la pesca di fondo è stata esercitata nella precedente campagna di pesca.
Articolo 28
Pesca con reti da circuizione
1. La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
a) |
dal 29 luglio al 28 settembre 2011 o dal 18 novembre 2011 al 18 gennaio 2012 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
|
b) |
dal 29 settembre al 29 ottobre 2011 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
|
2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1o aprile 2011, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3. Le navi munite di reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e quindi sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.
Articolo 29
Misure per la protezione degli squali di acque profonde
È vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO:
— |
razze (Rajidae), |
— |
spinarolo (Squalus acanthias), |
— |
sagrì liscio (Etmopterus bigelowi), |
— |
sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus), |
— |
sagrì atlantico (Etmopterus princeps), |
— |
sagrì nano (Etmopterus pusillus), |
— |
gattuccio fantasma (Apristurus manis), |
— |
squalo di velluto (Scymnodon squamulosus), |
— |
e squali di acque profonde del superordine Selachimorpha. |
Articolo 30
Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale
Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso (Thunnus obesus), il tonno albacora (Thunnus albacares), il tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) e il tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e gli Stati costieri della regione.
Articolo 31
Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)
1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) tra le ore 00.00 del 1o luglio 2011 e le ore 24.00 del 30 settembre 2011. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:
a) |
utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati; |
b) |
peschi su banchi avvalendosi di FAD. |
2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
a) |
nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce, |
b) |
il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse da quelle legate alla taglia, oppure |
c) |
in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione. |
Articolo 32
Zone vietate alla pesca con reti da circuizione
La pesca del tonno obeso e del tonno albacora praticata da navi con reti da circuizione è vietata nelle seguenti zone d'alto mare:
a) |
le acque internazionali delimitate dai confini delle zone economiche esclusive (ZEE) di Indonesia, Palau, Micronesia e Papua Nuova Guinea; |
b) |
le acque internazionali delimitate dai confini delle ZEE di Micronesia, Isole Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Figi, Isole Salomone e Papua Nuova Guinea. |
Articolo 33
Limitazioni al numero di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada
Il numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.
Articolo 34
Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering
È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.
TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE UE
Articolo 35
TAC
I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque UE nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente titolo e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Articolo 36
Autorizzazioni di pesca
1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE è fissato nell'allegato VIII.
2. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.
Articolo 37
Specie vietate
1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
a) |
squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque UE; |
b) |
squadro (Squatina squatina) in tutte le acque UE; |
c) |
razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa, e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X; |
d) |
razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X; e |
e) |
pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII. |
2. Le specie di cui al paragrafo 1 vengono reimmesse in mare immediatamente e per quanto possibile indenni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38
Modifica del regolamento (CE) n. 754/2009
All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 la lettera h) è soppressa.
Articolo 39
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Tuttavia l'articolo 38 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2011.
Qualora le possibilità di pesca per la zona della convenzione CCAMLR siano fissate per periodi che hanno inizio anteriormente al 1o gennaio 2011, gli articoli 20, 21 e 22 e gli allegati IE e V si applicano a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione di tali possibilità di pesca.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.
(4) GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.
(5) GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.
(6) GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.
(7) GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.
(8) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.
(9) GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.
(10) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(11) GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.
(12) Regolamento (UE) n. 23/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1).
(13) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).
(14) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).
(15) Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9).
(16) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(17) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(18) Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 del 11.6.2008, pag. 5).
(19) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
(20) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).
(21) Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).
(22) Concluso con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).
(23) L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
(24) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 del 1.4.2004, pag. 16).
(25) Concluso con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).
(26) L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).
(27) Concluso con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).
(28) L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).
(29) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
(30) Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).
ALLEGATO I
TAC APPLICABILI ALLE NAVI UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC ED ALLE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE UE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)
Nelle seguenti tabelle figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.
Tutti i TAC fissati nel presente allegato si considerano contingenti ai fini del presente regolamento e sono pertanto soggetti alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34. I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone CIEM, salvo se diversamente specificato.
All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi latini e dei nomi comuni utilizzati ai fini del presente regolamento.
Nome scientifico |
Codice alfa a 3 lettere |
Nome comune |
Amblyraja radiata |
RJR |
Razza stellata |
Ammodytes spp. |
SAN |
Cicerelli |
Argentina silus |
ARU |
Argentina |
Beryx spp. |
ALF |
Berici |
Brosme brosme |
USK |
Brosmio |
Caproidae |
BOR |
Pesce tamburo |
Centrophorus squamosus |
GUQ |
Sagrì |
Centroscymnus coelolepis |
CYO |
Squalo portoghese |
Chaceon maritae |
CGE |
Granchio rosso di fondale |
Champsocephalus gunnari |
ANI |
Pesce del ghiaccio |
Chionoecetes spp. |
PCR |
Grancevole artiche |
Clupea harengus |
HER |
Aringa |
Coryphaenoides rupestris |
RNG |
Granatiere |
Dalatias licha |
SCK |
Zigrino |
Deania calcea |
DCA |
Squalo becco d'uccello |
Dipturus batis |
RJB |
Razza bavosa |
Dissostichus eleginoides |
TOP |
Austromerluzzo |
Engraulis encrasicolus |
ANE |
Acciuga |
Etmopterus princeps |
ETR |
Sagrì atlantico |
Etmopterus pusillus |
ETP |
Sagrì nano |
Euphausia superba |
KRI |
Krill antartico |
Gadus morhua |
COD |
Merluzzo bianco |
Galeorhinus galeus |
GAG |
Canesca |
Glyptocephalus cynoglossus |
WIT |
Passera lingua di cane |
Hippoglossoides platessoides |
PLA |
Passera canadese |
Hippoglossus hippoglossus |
HAL |
Ippoglosso atlantico |
Hoplostethus atlanticus |
ORY |
Pesce specchio atlantico |
Illex illecebrosus |
SQI |
Totano |
Lamna nasus |
POR |
Smeriglio |
Lepidonotothen squamifrons |
NOS |
Nototenia |
Lepidorhombus spp. |
LEZ |
Lepidorombi |
Leucoraja circularis |
RJI |
Razza rotonda |
Leucoraja fullonica |
RJF |
Razza spinosa |
Leucoraja naevus |
RJN |
Razza fiorita |
Limanda ferruginea |
YEL |
Limanda |
Limanda limanda |
DAB |
Limanda |
Lophiidae |
ANF |
Rana pescatrice |
Macrourus spp. |
GRV |
Granatieri |
Makaira nigricans |
BUM |
Marlin azzurro |
Mallotus villosus |
CAP |
Capelin |
Martialia hyadesi |
SQS |
Totano |
Melanogrammus aeglefinus |
HAD |
Eglefino |
Merlangius merlangus |
WHG |
Merlano |
Merluccius merluccius |
HKE |
Nasello |
Micromesistius poutassou |
WHB |
Melù |
Microstomus kitt |
LEM |
Limanda |
Molva dypterygia |
BLI |
Molva azzurra |
Molva molva |
LIN |
Molva |
Nephrops norvegicus |
NEP |
Scampo |
Pandalus borealis |
PRA |
Gamberello boreale |
Paralomis spp. |
PAI |
Granchi |
Penaeus spp. |
PEN |
Mazzancolle |
Platichthys flesus |
FLE |
Passera pianuzza |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Passera di mare |
Pleuronectiformes |
FLX |
Pleuronettiformi |
Pollachius pollachius |
POL |
Merluzzo giallo |
Pollachius virens |
POK |
Merluzzo carbonaro |
Psetta maxima |
TUR |
Rombo chiodato |
Raja brachyura |
RJH |
Razza a coda corta |
Raja clavata |
RJC |
Razza chiodata |
Raja (Dipturus) nidarosiensis |
JAD |
Razza norvegese |
Raja microocellata |
RJE |
Razza dagli occhi piccoli |
Raja montagui |
RJM |
Razza maculata |
Raja undulata |
RJU |
Razza ondulata |
Rajiformes - Rajidae |
SRX |
Razze |
Reinhardtius hippoglossoides |
GHL |
Ippoglosso nero |
Rostroraja alba |
RJA |
Razza bianca |
Scomber scombrus |
MAC |
Sgombro |
Scophthalmus rhombus |
BLL |
Rombo liscio |
Sebastes spp. |
RED |
Scorfano |
Solea solea |
SOL |
Sogliola |
Solea spp. |
SOX |
Soleidi |
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
Squalus acanthias |
DGS |
Spinarolo/gattuccio |
Tetrapturus albidus |
WHM |
Marlin bianco |
Thunnus maccoyii |
SBF |
Tonno rosso del sud |
Thunnus obesus |
BET |
Tonno obeso |
Thunnus thynnus |
BFT |
Tonno rosso |
Trachurus spp. |
JAX |
Sugarello |
Trisopterus esmarkii |
NOP |
Busbana norvegese |
Urophycis tenuis |
HKW |
Musdea americana |
Xiphias gladius |
SWO |
Pesce spada |
La seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini è riportata, esclusivamente a fini esplicativi:
Acciuga |
ANE |
Engraulis encrasicolus |
Argentina |
ARU |
Argentina silus |
Aringa |
HER |
Clupea harengus |
Austromerluzzo |
TOP |
Dissostichus eleginoides |
Berici |
ALF |
Beryx spp. |
Brosmio |
USK |
Brosme brosme |
Busbana norvegese |
NOP |
Trisopterus esmarkii |
Canesca |
GAG |
Galeorhinus galeus |
Capelin |
CAP |
Mallotus villosus |
Cicerelli |
SAN |
Ammodytes spp. |
Eglefino |
HAD |
Melanogrammus aeglefinus |
Gamberello boreale |
PRA |
Pandalus borealis |
Granatiere |
RNG |
Coryphaenoides rupestris |
Granatieri |
GRV |
Macrourus spp. |
Grancevole artiche |
PCR |
Chionoecetes spp. |
Granchi |
PAI |
Paralomis spp. |
Granchio rosso di fondale |
CGE |
Chaceon maritae |
Ippoglosso atlantico |
HAL |
Hippoglossus hippoglossus |
Ippoglosso nero |
GHL |
Reinhardtius hippoglossoides |
Krill antartico |
KRI |
Euphausia superba |
Lepidorombi |
LEZ |
Lepidorhombus spp. |
Limanda |
DAB |
Limanda limanda |
Limanda |
LEM |
Microstomus kitt |
Limanda |
YEL |
Limanda ferruginea |
Marlin azzurro |
BUM |
Makaira nigricans |
Marlin bianco |
WHM |
Tetrapturus albidus |
Mazzancolle |
PEN |
Penaeus spp. |
Melù |
WHB |
Micromesistius poutassou |
Merlano |
WHG |
Merlangius merlangus |
Merluzzo bianco |
COD |
Gadus morhua |
Merluzzo carbonaro |
POK |
Pollachius virens |
Merluzzo giallo |
POL |
Pollachius pollachius |
Molva |
LIN |
Molva molva |
Molva azzurra |
BLI |
Molva dypterygia |
Musdea americana |
HKW |
Urophycis tenuis |
Nasello |
HKE |
Merluccius merluccius |
Nototenia |
NOS |
Lepidonotothen squamifrons |
Passera canadese |
PLA |
Hippoglossoides platessoides |
Passera di mare |
PLE |
Pleuronectes platessa |
Passera lingua di cane |
WIT |
Glyptocephalus cynoglossus |
Passera pianuzza |
FLE |
Platichthys flesus |
Pesce del ghiaccio |
ANI |
Champsocephalus gunnari |
Pesce spada |
SWO |
Xiphias gladius |
Pesce specchio atlantico |
ORY |
Hoplostethus atlanticus |
Pesce tamburo |
BOR |
Caproidae |
Pleuronettiformi |
FLX |
Pleuronectiformes |
Rana pescatrice |
ANF |
Lophiidae |
Razza a coda corta |
RJH |
Raja brachyura |
Razza bavosa |
RJB |
Dipturus batis |
Razza bianca |
RJA |
Rostroraja alba |
Razza chiodata |
RJC |
Raja clavata |
Razza dagli occhi piccoli |
RJE |
Raja microocellata |
Razza fiorita |
RJN |
Leucoraja naevus |
Razza maculata |
RJM |
Raja montagui |
Razza norvegese |
JAD |
Raja (Dipturus) nidarosiensis |
Razza ondulata |
RJU |
Raja undulata |
Razza rotonda |
RJI |
Leucoraja circularis |
Razza spinosa |
RJF |
Leucoraja fullonica |
Razza stellata |
RJR |
Amblyraja radiata |
Razze |
SRX |
Rajiformes - Rajidae |
Rombo chiodato |
TUR |
Psetta maxima |
Rombo liscio |
BLL |
Scophthalmus rhombus |
Sagrì |
GUQ |
Centrophorus squamosus |
Sagrì atlantico |
ETR |
Etmopterus princeps |
Sagrì nano |
ETP |
Etmopterus pusillus |
Scampo |
NEP |
Nephrops norvegicus |
Scorfano |
RED |
Sebastes spp. |
Sgombro |
MAC |
Scomber scombrus |
Smeriglio |
POR |
Lamna nasus |
Sogliola |
SOL |
Solea solea |
Soleidi |
SOX |
Solea spp. |
Spinarolo/gattuccio |
DGS |
Squalus acanthias |
Spratto |
SPR |
Sprattus sprattus |
Squalo becco d'uccello |
DCA |
Deania calcea |
Squalo portoghese |
CYO |
Centroscymnus coelolepis |
Sugarello |
JAX |
Trachurus spp. |
Tonno obeso |
BET |
Thunnus obesus |
Tonno rosso |
BFT |
Thunnus thynnus |
Tonno rosso del sud |
SBF |
Thunnus maccoyii |
Totano |
SQI |
Illex illecebrosus |
Totano |
SQS |
Martialia hyadesi |
Zigrino |
SCK |
Dalatias licha |
ALLEGATO IA
Skagerrak, Kattegat, Sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque UE), acque della Guiana Francese
|
|
|||||||
Danimarca |
0 |
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
UE |
0 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
228 514 (2) |
TAC analitico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
4 995 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
350 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
8 391 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non assegnato |
2 750 (3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvegia |
20 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
265 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:
|
|
|
|||||||
Germania |
28 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
9 |
|||||||
Paesi Bassi |
22 |
|||||||
Regno Unito |
44 |
|||||||
UE |
103 |
|||||||
TAC |
103 |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 040 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
11 |
|||||||
Francia |
8 |
|||||||
Irlanda |
8 |
|||||||
Paesi Bassi |
49 |
|||||||
Svezia |
41 |
|||||||
Regno Unito |
19 |
|||||||
UE |
1 176 |
|||||||
TAC |
1 176 |
|
|
|||||||
Germania |
357 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
8 |
|||||||
Irlanda |
331 |
|||||||
Paesi Bassi |
3 733 |
|||||||
Regno Unito |
262 |
|||||||
UE |
4 691 |
|||||||
TAC |
4 691 |
|
|
|||||||
Germania |
6 (6) |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
6 (6) |
|||||||
Regno Unito |
6 (6) |
|||||||
Altri |
3 (6) |
|||||||
UE |
21 (6) |
|||||||
TAC |
21 |
|
|
|||||||
Danimarca |
12 |
TAC analitico. |
||||||
Svezia |
6 |
|||||||
Germania |
6 |
|||||||
UE |
24 |
|||||||
TAC |
24 |
|
|
|||||||
Danimarca |
53 |
TAC analitico |
||||||
Germania |
16 |
|||||||
Francia |
37 |
|||||||
Svezia |
5 |
|||||||
Regno Unito |
80 |
|||||||
Altri |
5 (7) |
|||||||
UE |
196 |
|||||||
TAC |
196 |
|
|
|||||||
Germania |
4 |
TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento. |
||||||
Spagna |
14 |
|||||||
Francia |
172 |
|||||||
Irlanda |
17 |
|||||||
Regno Unito |
83 |
|||||||
Altri |
4 (8) |
|||||||
UE |
294 |
|||||||
Norvegia |
||||||||
TAC |
3 217 |
|
|
|||||||
Belgio |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
165 |
|||||||
Germania |
1 |
|||||||
Francia |
0 |
|||||||
Paesi Bassi |
0 |
|||||||
Regno Unito |
4 |
|||||||
UE |
170 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
7 900 |
TAC precauzionale |
||||||
Irlanda |
22 227 |
|||||||
Regno Unito |
1 223 |
|||||||
Tutti gli Stati membri |
1 650 |
|||||||
UE |
33 000 |
|||||||
TAC |
33 000 |
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Germania |
||||||||
Svezia |
||||||||
Non assegnato |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
30 000 |
|
|
|||||||
Danimarca |
27 707 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
17 423 |
|||||||
Francia |
11 888 |
|||||||
Paesi Bassi |
26 579 |
|||||||
Svezia |
2 035 |
|||||||
Regno Unito |
29 832 |
|||||||
UE |
115 464 |
|||||||
Norvegia |
58 000 (17) |
|||||||
TAC |
200 000 |
|||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Svezia |
846 (18) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
UE |
846 |
|||||||
TAC |
200 000 |
|
|
|||||||
Danimarca |
5 692 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
51 |
|||||||
Svezia |
916 |
|||||||
UE |
6 659 |
|||||||
TAC |
6 659 |
|
|
|||||||
Belgio |
82 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
15 833 |
|||||||
Germania |
82 |
|||||||
Francia |
82 |
|||||||
Paesi Bassi |
82 |
|||||||
Svezia |
77 |
|||||||
Regno Unito |
301 |
|||||||
UE |
16 539 |
|||||||
TAC |
16 539 |
|
|
|||||||
Belgio |
7 100 (23) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
395 (23) |
|||||||
Germania |
248 (23) |
|||||||
Francia |
6 447 (23) |
|||||||
Paesi Bassi |
10 092 (23) |
|||||||
Regno Unito |
2 254 (23) |
|||||||
UE |
26 536 |
|||||||
TAC |
26 536 |
|
|
|||||||
Germania |
2 432 (25) |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
460 (25) |
|||||||
Irlanda |
3 286 (25) |
|||||||
Paesi Bassi |
2 432 (25) |
|||||||
Regno Unito |
13 145 (25) |
|||||||
Non assegnato |
726 (26) |
|||||||
UE |
21 755 (25) |
|||||||
TAC |
22 481 |
|
|
|||||||
Irlanda |
4 065 |
TAC analitico |
||||||
Paesi Bassi |
406 |
|||||||
UE |
4 471 |
|||||||
TAC |
4 471 |
|
|
|||||||
Regno Unito |
Da fissare (29) |
TAC precauzionale. |
||||||
UE |
Da fissare (30) |
|||||||
TAC |
Da fissare (30) |
|
|
|||||||
Irlanda |
1 374 |
TAC analitico. |
||||||
Regno Unito |
3 906 |
|||||||
UE |
5 280 |
|||||||
TAC |
5 280 |
|
|
|||||||
Francia |
490 |
TAC precauzionale. |
||||||
Regno Unito |
490 |
|||||||
UE |
980 |
|||||||
TAC |
980 |
|
|
|||||||
Germania |
147 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
815 |
|||||||
Irlanda |
11 407 |
|||||||
Paesi Bassi |
815 |
|||||||
Regno Unito |
16 |
|||||||
UE |
13 200 |
|||||||
TAC |
13 200 |
|
|
|||||||
Spagna |
3 635 |
TAC analitico. |
||||||
Portogallo |
3 965 |
|||||||
UE |
7 600 |
|||||||
TAC |
7 600 |
|
|
|||||||
Belgio |
10 (33) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
3 068 (33) |
|||||||
Germania |
77 (33) |
|||||||
Paesi Bassi |
19 (33) |
|||||||
Svezia |
537 (33) |
|||||||
UE |
3 711 |
|||||||
TAC |
3 835 |
|
|
|||||||
Danimarca |
118 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
2 |
|||||||
Svezia |
70 |
|||||||
UE |
190 |
|||||||
TAC |
190 |
|
|
|||||||
Belgio |
793 (34) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
4 557 (34) |
|||||||
Germania |
2 889 (34) |
|||||||
Francia |
980 (34) |
|||||||
Paesi Bassi |
2 575 (34) |
|||||||
Svezia |
30 (34) |
|||||||
Regno Unito |
10 455 (34) |
|||||||
UE |
22 279 |
|||||||
Norvegia |
4 563 (35) |
|||||||
TAC |
26 842 |
|||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Svezia |
382 (36) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
UE |
382 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
0 |
TAC precauzionale. |
||||||
Germania |
1 |
|||||||
Francia |
12 |
|||||||
Irlanda |
17 |
|||||||
Regno Unito |
48 |
|||||||
UE |
78 |
|||||||
TAC |
78 |
|
|
|||||||
Belgio |
0 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
3 |
|||||||
Francia |
29 |
|||||||
Irlanda |
40 |
|||||||
Regno Unito |
110 |
|||||||
UE |
182 |
|||||||
TAC |
182 |
|
|
|||||||
Belgio |
7 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
19 |
|||||||
Irlanda |
332 |
|||||||
Paesi Bassi |
2 |
|||||||
Regno Unito |
146 |
|||||||
UE |
506 |
|||||||
TAC |
506 |
|
|
|||||||
Belgio |
167 |
TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento. |
||||||
Francia |
2 735 |
|||||||
Irlanda |
825 |
|||||||
Paesi Bassi |
1 |
|||||||
Regno Unito |
295 |
|||||||
UE |
4 023 |
|||||||
TAC |
4 023 |
|
|
|||||||
Belgio |
67 (37) |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
1 313 (37) |
|||||||
Paesi Bassi |
39 (37) |
|||||||
Regno Unito |
145 (37) |
|||||||
UE |
1 564 |
|||||||
TAC |
1 564 |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
0 |
|||||||
Germania |
0 |
|||||||
Irlanda |
0 |
|||||||
Spagna |
0 |
|||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
UE |
0 |
|||||||
|
0 |
|||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Belgio |
6 |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
5 |
|||||||
Germania |
5 |
|||||||
Francia |
30 |
|||||||
Paesi Bassi |
24 |
|||||||
Regno Unito |
1 775 |
|||||||
UE |
1 845 |
|||||||
TAC |
1 845 |
|
|
|||||||
Spagna |
385 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
1 501 |
|||||||
Irlanda |
439 |
|||||||
Regno Unito |
1 062 |
|||||||
UE |
3 387 |
|||||||
TAC |
3 387 |
|
|
|||||||
Belgio |
494 |
TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento. |
||||||
Spagna |
5 490 |
|||||||
Francia |
6 663 |
|||||||
Irlanda |
3 029 |
|||||||
Regno Unito |
2 624 |
|||||||
UE |
18 300 |
|||||||
TAC |
18 300 |
|
|
|||||||
Spagna |
999 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
807 |
|||||||
UE |
1 806 |
|||||||
TAC |
1 806 |
|
|
|||||||
Spagna |
1 010 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
50 |
|||||||
Portogallo |
34 |
|||||||
UE |
1 094 |
|||||||
TAC |
1 094 |
|
|
|||||||
Belgio |
503 |
TAC precauzionale. |
||||||
Danimarca |
1 888 |
|||||||
Germania |
2 832 |
|||||||
Francia |
196 |
|||||||
Paesi Bassi |
11 421 |
|||||||
Svezia |
6 |
|||||||
Regno Unito |
1 588 |
|||||||
UE |
18 434 |
|||||||
TAC |
18 434 |
|
|
|||||||
Belgio |
341 (38) |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
752 (38) |
|||||||
Germania |
367 (38) |
|||||||
Francia |
70 (38) |
|||||||
Paesi Bassi |
258 (38) |
|||||||
Svezia |
9 (38) |
|||||||
Regno Unito |
7 846 (38) |
|||||||
UE |
9 643 (38) |
|||||||
TAC |
9 643 |
|
|
|||||||
Belgio |
45 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
1 152 |
|||||||
Germania |
18 |
|||||||
Paesi Bassi |
16 |
|||||||
Regno Unito |
269 |
|||||||
UE |
1 500 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
196 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
224 |
|||||||
Spagna |
210 |
|||||||
Francia |
2 412 |
|||||||
Irlanda |
546 |
|||||||
Paesi Bassi |
189 |
|||||||
Regno Unito |
1 679 |
|||||||
UE |
5 456 |
|||||||
TAC |
5 456 |
|
|
|||||||
Belgio |
2 984 (39) |
TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento. |
||||||
Germania |
333 (39) |
|||||||
Spagna |
1 186 (39) |
|||||||
Francia |
19 149 (39) |
|||||||
Irlanda |
2 447 (39) |
|||||||
Paesi Bassi |
386 (39) |
|||||||
Regno Unito |
5 807 (39) |
|||||||
UE |
32 292 (39) |
|||||||
TAC |
32 292 (39) |
|
|
|||||||
Spagna |
1 318 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
7 335 |
|||||||
UE |
8 653 |
|||||||
TAC |
8 653 |
|
|
|||||||
Spagna |
1 310 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
1 |
|||||||
Portogallo |
260 |
|||||||
UE |
1 571 |
|||||||
TAC |
1 571 |
|
|
|||||||
Belgio |
10 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
1 688 |
|||||||
Germania |
107 |
|||||||
Paesi Bassi |
2 |
|||||||
Svezia |
200 |
|||||||
UE |
2 007 |
|||||||
TAC |
2 095 |
|
|
|||||||
Belgio |
196 |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
1 349 |
|||||||
Germania |
858 |
|||||||
Francia |
1 496 |
|||||||
Paesi Bassi |
147 |
|||||||
Svezia |
136 |
|||||||
Regno Unito |
22 250 |
|||||||
UE |
26 432 |
|||||||
Norvegia |
7 625 |
|||||||
TAC |
34 057 |
|||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Svezia |
707 (40) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
UE |
707 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
8 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
10 |
|||||||
Francia |
413 |
|||||||
Irlanda |
295 |
|||||||
Regno Unito |
3 022 |
|||||||
UE |
3 748 |
|||||||
TAC |
3 748 |
|
|
|||||||
Belgio |
2 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
3 |
|||||||
Francia |
111 |
|||||||
Irlanda |
328 |
|||||||
Regno Unito |
1 561 |
|||||||
UE |
2 005 |
|||||||
TAC |
2 005 |
|
|
|||||||
Belgio |
148 |
TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento. |
||||||
Francia |
8 877 |
|||||||
Irlanda |
2 959 |
|||||||
Regno Unito |
1 332 |
|||||||
UE |
13 316 |
|||||||
TAC |
13 316 |
|
|
|||||||
Belgio |
21 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
95 |
|||||||
Irlanda |
570 |
|||||||
Regno Unito |
631 |
|||||||
UE |
1 317 |
|||||||
TAC |
1 317 |
|
|
|||||||
Danimarca |
929 |
TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Paesi Bassi |
3 |
|||||||
Svezia |
99 |
|||||||
UE |
1 031 |
|||||||
TAC |
1 050 |
|
|
|||||||
Belgio |
286 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
1 236 |
|||||||
Germania |
321 |
|||||||
Francia |
1 857 |
|||||||
Paesi Bassi |
714 |
|||||||
Svezia |
2 |
|||||||
Regno Unito |
8 933 |
|||||||
UE |
13 349 |
|||||||
Norvegia |
1 483 (41) |
|||||||
TAC |
14 832 |
|||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Germania |
2 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
39 |
|||||||
Irlanda |
97 |
|||||||
Regno Unito |
185 |
|||||||
UE |
323 |
|||||||
TAC |
323 |
|
|
|||||||
Belgio |
0 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
4 |
|||||||
Irlanda |
68 |
|||||||
Paesi Bassi |
0 |
|||||||
Regno Unito |
46 |
|||||||
UE |
118 |
|||||||
TAC |
118 |
|
|
|||||||
Belgio |
158 |
TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento. |
||||||
Francia |
9 726 |
|||||||
Irlanda |
4 865 |
|||||||
Paesi Bassi |
79 |
|||||||
Regno Unito |
1 740 |
|||||||
UE |
16 568 |
|||||||
TAC |
16 568 |
|
|
|||||||
Spagna |
1 270 |
TAC precauzionale. |
||||||
Francia |
1 905 |
|||||||
UE |
3 175 |
|||||||
TAC |
3 175 |
|
|
|||||||
Portogallo |
Da fissare (42) |
TAC precauzionale. |
||||||
UE |
Da fissare (43) |
|||||||
TAC |
Da fissare (43) |
|
|
|||||||
Svezia |
190 (44) |
TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
UE |
190 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 531 |
TAC analitico. |
||||||
Svezia |
130 |
|||||||
UE |
1 661 |
|||||||
TAC |
1 661 (45) |
|
|
|||||||
Belgio |
28 |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
1 119 |
|||||||
Germania |
128 |
|||||||
Francia |
248 |
|||||||
Paesi Bassi |
64 |
|||||||
Regno Unito |
348 |
|||||||
UE |
1 935 |
|||||||
TAC |
1 935 (46) |
|
|
|||||||||||||||||
Belgio |
284 (47) |
TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento. |
||||||||||||||||
Spagna |
9 109 |
|||||||||||||||||
Francia |
14 067 (47) |
|||||||||||||||||
Irlanda |
1 704 |
|||||||||||||||||
Paesi Bassi |
183 (47) |
|||||||||||||||||
Regno Unito |
5 553 (47) |
|||||||||||||||||
UE |
30 900 |
|||||||||||||||||
TAC |
30 900 (48) |
|||||||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||||||||
Belgio |
9 (49) |
TAC analitico. |
||||||||||||
Spagna |
6 341 |
|||||||||||||
Francia |
14 241 |
|||||||||||||
Paesi Bassi |
18 (49) |
|||||||||||||
UE |
20 609 |
|||||||||||||
TAC |
20 609 (50) |
|||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Spagna |
6 844 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
657 |
|||||||
Portogallo |
3 194 |
|||||||
UE |
10 695 |
|||||||
TAC |
10 695 |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
UE |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 533 (51) |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
596 (51) |
|||||||
Spagna |
1 300 (51) |
|||||||
Francia |
1 067 (51) |
|||||||
Irlanda |
1 187 (51) |
|||||||
Paesi Bassi |
1 869 (51) |
|||||||
Portogallo |
121 (51) |
|||||||
Svezia |
379 (51) |
|||||||
Regno Unito |
1 990 (51) |
|||||||
UE |
10 042 (51) |
|||||||
TAC |
40 100 |
|
|
|||||||
Spagna |
824 |
TAC analitico. |
||||||
Portogallo |
206 |
|||||||
UE |
1 030 (52) |
|||||||
TAC |
40 100 |
|
|
|||||||
Norvegia |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
TAC |
40 100 |
|
|
|||||||
Belgio |
346 |
TAC precauzionale. |
||||||
Danimarca |
953 |
|||||||
Germania |
122 |
|||||||
Francia |
261 |
|||||||
Paesi Bassi |
793 |
|||||||
Svezia |
11 |
|||||||
Regno Unito |
3 905 |
|||||||
UE |
6 391 |
|||||||
TAC |
6 391 |
|
|
|||||||
Germania |
18 (60) |
TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento. |
||||||
Estonia |
3 (60) |
|||||||
Spagna |
57 (60) |
|||||||
Francia |
1 297 (60) |
|||||||
Irlanda |
5 (60) |
|||||||
Lituania |
1 (60) |
|||||||
Polonia |
1 (60) |
|||||||
Regno Unito |
330 (60) |
|||||||
Altri |
||||||||
Non assegnato |
165 (61) |
|||||||
UE |
1 717 (60) |
|||||||
Norvegia |
150 (56) |
|||||||
TAC |
2 032 |
|
|
|||||||
Estonia |
2 |
TAC analitico. |
||||||
Spagna |
778 |
|||||||
Francia |
19 |
|||||||
Lituania |
7 |
|||||||
Regno Unito |
7 |
|||||||
Altri |
2 (62) |
|||||||
UE |
815 |
|||||||
TAC |
815 |
|
|
|||||||
Danimarca |
8 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
8 |
|||||||
Francia |
8 |
|||||||
Regno Unito |
8 |
|||||||
Altri |
4 (63) |
|||||||
UE |
36 |
|||||||
TAC |
36 |
|
|
|||||||
Belgio |
7 (64) |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
51 |
|||||||
Germania |
7 (64) |
|||||||
Svezia |
20 |
|||||||
Regno Unito |
7 (64) |
|||||||
UE |
92 |
|||||||
TAC |
92 |
|
|
|||||||
Belgio |
16 |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
243 |
|||||||
Germania |
150 |
|||||||
Francia |
135 |
|||||||
Paesi Bassi |
5 |
|||||||
Svezia |
10 |
|||||||
Regno Unito |
1 869 |
|||||||
UE |
2 428 |
|||||||
TAC |
2 428 |
|
|
|||||||
Belgio |
9 |
TAC precauzionale. |
||||||
Danimarca |
6 |
|||||||
Germania |
6 |
|||||||
Francia |
6 |
|||||||
Regno Unito |
6 |
|||||||
UE |
33 |
|||||||
TAC |
33 |
|
|
|||||||
Belgio |
29 (67) |
TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento. |
||||||
Danimarca |
5 (67) |
|||||||
Germania |
106 (67) |
|||||||
Spagna |
2 150 (67) |
|||||||
Francia |
2 293 (67) |
|||||||
Irlanda |
575 (67) |
|||||||
Portogallo |
5 (67) |
|||||||
Regno Unito |
2 641 (67) |
|||||||
Non assegnato |
220 (68) |
|||||||
UE |
7 804 (67) |
|||||||
Norvegia |
||||||||
TAC |
14 164 |
|
|
|||||||
Belgio |
6 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
747 |
|||||||
Germania |
21 |
|||||||
Francia |
8 |
|||||||
Paesi Bassi |
1 |
|||||||
Regno Unito |
67 |
|||||||
UE |
850 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
3 800 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
11 |
|||||||
Svezia |
1 359 |
|||||||
UE |
5 170 |
|||||||
TAC |
5 170 |
|
|
|||||||
Belgio |
1 227 |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
1 227 |
|||||||
Germania |
18 |
|||||||
Francia |
36 |
|||||||
Paesi Bassi |
631 |
|||||||
Regno Unito |
20 315 |
|||||||
UE |
23 454 |
|||||||
TAC |
23 454 |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 135 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
1 |
|||||||
Regno Unito |
64 |
|||||||
UE |
1 200 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Spagna |
28 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
111 |
|||||||
Irlanda |
185 |
|||||||
Regno Unito |
13 357 |
|||||||
UE |
13 681 |
|||||||
TAC |
13 681 |
|
|
|||||||
Spagna |
1 306 (69) |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
5 291 (69) |
|||||||
Irlanda |
8 025 (69) |
|||||||
Regno Unito |
7 137 (69) |
|||||||
UE |
21 759 (69) |
|||||||
TAC |
21 759 (69) |
|
|
|||||||
Spagna |
234 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
3 665 |
|||||||
UE |
3 899 |
|||||||
TAC |
3 899 |
|
|
|||||||
Spagna |
87 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
4 |
|||||||
UE |
91 |
|||||||
TAC |
91 |
|
|
|||||||
Spagna |
76 |
TAC analitico. |
||||||
Portogallo |
227 |
|||||||
UE |
303 |
|||||||
TAC |
303 |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 891 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Svezia |
1 557 |
|||||||
UE |
4 448 |
|||||||
TAC |
8 330 |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 673 |
TAC analitico. |
||||||
Paesi Bassi |
25 |
|||||||
Svezia |
108 |
|||||||
Regno Unito |
792 |
|||||||
UE |
3 598 |
|||||||
TAC |
3 598 |
|
|
|||||||
Danimarca |
357 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Svezia |
123 (70) |
|||||||
UE |
480 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Francia |
TAC precauzionale. |
|||||||
UE |
||||||||
TAC |
|
|
|||||||
Belgio |
48 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
6 189 |
|||||||
Germania |
32 |
|||||||
Paesi Bassi |
1 190 |
|||||||
Svezia |
332 |
|||||||
UE |
7 791 |
|||||||
TAC |
7 950 |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 769 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
20 |
|||||||
Svezia |
199 |
|||||||
UE |
1 988 |
|||||||
TAC |
1 988 |
|
|
|||||||
Belgio |
4 238 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
13 772 |
|||||||
Germania |
3 973 |
|||||||
Francia |
795 |
|||||||
Paesi Bassi |
26 485 |
|||||||
Regno Unito |
19 599 |
|||||||
UE |
68 862 |
|||||||
Norvegia |
4 538 |
|||||||
TAC |
73 400 |
|||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Francia |
10 |
TAC precauzionale. |
||||||
Irlanda |
275 |
|||||||
Regno Unito |
408 |
|||||||
UE |
693 |
|||||||
TAC |
693 |
|
|
|||||||
Belgio |
42 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
18 |
|||||||
Irlanda |
1 063 |
|||||||
Paesi Bassi |
13 |
|||||||
Regno Unito |
491 |
|||||||
UE |
1 627 |
|||||||
TAC |
1 627 |
|
|
|||||||
Francia |
16 |
TAC precauzionale. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento. |
||||||
Irlanda |
62 |
|||||||
UE |
78 |
|||||||
TAC |
78 |
|
|
|||||||
Belgio |
763 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
2 545 |
|||||||
Regno Unito |
1 357 |
|||||||
UE |
4 665 |
|||||||
TAC |
4 665 |
|
|
|||||||
Belgio |
56 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
101 |
|||||||
Irlanda |
200 |
|||||||
Regno Unito |
53 |
|||||||
UE |
410 |
|||||||
TAC |
410 |
|
|
|||||||
Belgio |
12 |
TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento. |
||||||
Francia |
23 |
|||||||
Irlanda |
81 |
|||||||
Paesi Bassi |
46 |
|||||||
Regno Unito |
23 |
|||||||
UE |
185 |
|||||||
TAC |
185 |
|
|
|||||||
Spagna |
66 |
TAC precauzionale. |
||||||
Francia |
263 |
|||||||
Portogallo |
66 |
|||||||
UE |
395 |
|||||||
TAC |
395 |
|
|
|||||||
Spagna |
6 |
TAC precauzionale. |
||||||
Francia |
190 |
|||||||
Irlanda |
56 |
|||||||
Regno Unito |
145 |
|||||||
UE |
397 |
|||||||
TAC |
397 |
|
|
|||||||
Belgio |
420 |
TAC precauzionale. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento. |
||||||
Spagna |
25 |
|||||||
Francia |
9 667 |
|||||||
Irlanda |
1 030 |
|||||||
Regno Unito |
2 353 |
|||||||
UE |
13 495 |
|||||||
TAC |
13 495 |
|
|
|||||||
Spagna |
252 |
TAC precauzionale. |
||||||
Francia |
1 230 |
|||||||
UE |
1 482 |
|||||||
TAC |
1 482 |
|
|
|||||||
Spagna |
208 |
TAC precauzionale. |
||||||
Francia |
23 |
|||||||
UE |
231 |
|||||||
TAC |
231 |
|
|
|||||||
Spagna |
273 |
TAC precauzionale. |
||||||
Portogallo |
9 |
|||||||
UE |
282 |
|||||||
TAC |
282 |
|
|
|||||||
Belgio |
32 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
3 788 |
|||||||
Germania |
9 565 |
|||||||
Francia |
22 508 |
|||||||
Paesi Bassi |
96 |
|||||||
Svezia |
520 |
|||||||
Regno Unito |
7 333 |
|||||||
UE |
43 842 |
|||||||
Norvegia |
49 476 (74) |
|||||||
TAC |
93 318 |
|
|
|||||||
Germania |
543 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
5 393 |
|||||||
Irlanda |
429 |
|||||||
Regno Unito |
3 317 |
|||||||
UE |
9 682 |
|||||||
TAC |
9 682 |
|
|
|||||||
Svezia |
880 (75) |
TAC analitico. |
||||||
UE |
880 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
6 |
TAC precauzionale. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento. |
||||||
Francia |
1 375 |
|||||||
Irlanda |
1 516 |
|||||||
Regno Unito |
446 |
|||||||
UE |
3 343 |
|||||||
TAC |
3 343 |
|
|
|||||||
Belgio |
340 |
TAC precauzionale. |
||||||
Danimarca |
727 |
|||||||
Germania |
186 |
|||||||
Francia |
88 |
|||||||
Paesi Bassi |
2 579 |
|||||||
Svezia |
5 |
|||||||
Regno Unito |
717 |
|||||||
UE |
4 642 |
|||||||
TAC |
4 642 |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico. |
|||||||
Danimarca |
||||||||
Germania |
||||||||
Francia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
1 397 (78) |
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC analitico. |
|||||||
Svezia |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
58 (80) |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento. |
|||||||
Estonia |
||||||||
Francia |
||||||||
Germania |
||||||||
Irlanda |
||||||||
Lituania |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Spagna |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
11 379 (82) |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico. |
|||||||
Francia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
887 (85) |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico. |
|||||||
Francia |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Spagna |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
4 640 (88) |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
3 |
|||||||
Estonia |
2 |
|||||||
Spagna |
2 |
|||||||
Francia |
31 |
|||||||
Irlanda |
2 |
|||||||
Lituania |
2 |
|||||||
Polonia |
2 |
|||||||
Regno Unito |
123 |
|||||||
UE |
169 |
|||||||
TAC |
520 (89) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvegia |
169 019 (93) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
Non pertinente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Si tratta di quantitativi provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Germania |
16 459 (96) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||||||||||||||||
Spagna |
20 (96) |
||||||||||||||||||||||
Estonia |
137 (96) |
||||||||||||||||||||||
Francia |
10 974 (96) |
||||||||||||||||||||||
Irlanda |
54 861 (96) |
||||||||||||||||||||||
Lettonia |
101 (96) |
||||||||||||||||||||||
Lituania |
101 (96) |
||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
24 002 (96) |
||||||||||||||||||||||
Polonia |
1 159 (96) |
||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
150 870 (96) |
||||||||||||||||||||||
Non assegnato |
4 990 (97) |
||||||||||||||||||||||
UE |
|||||||||||||||||||||||
Norvegia |
|||||||||||||||||||||||
TAC |
Non pertinente |
||||||||||||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Si tratta di quantitativi provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
|
|
|
|||||||||
Spagna |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||||
Francia |
||||||||||
Portogallo |
||||||||||
UE |
29 572 |
|||||||||
TAC |
Non pertinente |
|||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. Queste sono quote provvisorie in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
|
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
UE |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
704 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
41 (104) |
|||||||
Paesi Bassi |
68 (104) |
|||||||
Svezia |
27 |
|||||||
UE |
840 |
|||||||
TAC |
840 (105) |
|
|
|||||||
Belgio |
1 171 |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
535 |
|||||||
Germania |
937 |
|||||||
Francia |
234 |
|||||||
Paesi Bassi |
10 571 |
|||||||
Regno Unito |
602 |
|||||||
UE |
14 050 |
|||||||
Norvegia |
50 (106) |
|||||||
TAC |
14 100 |
|
|
|||||||
Irlanda |
48 |
TAC precauzionale. |
||||||
Regno Unito |
12 |
|||||||
UE |
60 |
|||||||
TAC |
60 |
|
|
|||||||
Belgio |
179 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
2 |
|||||||
Irlanda |
73 |
|||||||
Paesi Bassi |
56 |
|||||||
Regno Unito |
80 |
|||||||
UE |
390 |
|||||||
TAC |
390 |
|
|
|||||||
Francia |
7 |
TAC precauzionale. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento. |
||||||
Irlanda |
37 |
|||||||
UE |
44 |
|||||||
TAC |
44 |
|
|
|||||||
Belgio |
1 306 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
2 613 |
|||||||
Regno Unito |
933 |
|||||||
UE |
4 852 |
|||||||
TAC |
4 852 |
|
|
|||||||
Belgio |
25 (107) |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
267 (107) |
|||||||
Regno Unito |
418 (107) |
|||||||
UE |
710 |
|||||||
TAC |
710 |
|
|
|||||||
Belgio |
775 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
78 |
|||||||
Irlanda |
39 |
|||||||
Regno Unito |
349 |
|||||||
UE |
1 241 |
|||||||
TAC |
1 241 |
|
|
|||||||
Belgio |
35 |
TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento. |
||||||
Francia |
71 |
|||||||
Irlanda |
190 |
|||||||
Paesi Bassi |
56 |
|||||||
Regno Unito |
71 |
|||||||
UE |
423 |
|||||||
TAC |
423 |
|
|
|||||||
Belgio |
53 |
TAC analitico. |
||||||
Spagna |
10 |
|||||||
Francia |
3 895 |
|||||||
Paesi Bassi |
292 |
|||||||
UE |
4 250 |
|||||||
TAC |
4 250 |
|
|
|||||||
Spagna |
403 |
TAC precauzionale. |
||||||
Portogallo |
669 |
|||||||
UE |
1 072 |
|||||||
TAC |
1 072 |
|
|
|||||||
Danimarca |
34 843 |
TAC precauzionale. |
||||||
Germania |
73 |
|||||||
Svezia |
13 184 |
|||||||
UE |
48 100 (108) |
|||||||
TAC |
52 000 |
|
|
|||||||
Belgio |
1 719 (112) |
TAC precauzionale. |
||||||
Danimarca |
136 046 (112) |
|||||||
Germania |
1 719 (112) |
|||||||
Francia |
1 719 (112) |
|||||||
Paesi Bassi |
1 719 (112) |
|||||||
Svezia |
||||||||
Regno Unito |
5 672 (112) |
|||||||
Not allocated |
10 076 (113) |
|||||||
UE |
||||||||
Norvegia |
10 000 (110) |
|||||||
TAC |
170 000 (111) |
|
|
|||||||
Belgio |
27 |
TAC precauzionale. |
||||||
Danimarca |
1 762 |
|||||||
Germania |
27 |
|||||||
Francia |
379 |
|||||||
Paesi Bassi |
379 |
|||||||
Regno Unito |
2 847 |
|||||||
UE |
5 421 |
|||||||
TAC |
5 421 |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 |
TAC analitico. |
||||||
Svezia |
0 |
|||||||
UE |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (115) |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
0 (115) |
|||||||
Germania |
0 (115) |
|||||||
Francia |
0 (115) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (115) |
|||||||
Svezia |
0 (115) |
|||||||
Regno Unito |
0 (115) |
|||||||
UE |
0 (115) |
|||||||
TAC |
0 (115) |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (116) |
TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento. |
||||||
Germania |
0 (116) |
|||||||
Spagna |
0 (116) |
|||||||
Francia |
0 (116) |
|||||||
Irlanda |
0 (116) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (116) |
|||||||
Portogallo |
0 (116) |
|||||||
Regno Unito |
0 (116) |
|||||||
UE |
0 (116) |
|||||||
TAC |
0 (116) |
|
|
|||||||
Belgio |
47 |
TAC precauzionale. |
||||||
Danimarca |
20 447 |
|||||||
Germania |
1 805 (117) |
|||||||
Spagna |
380 |
|||||||
Francia |
1 696 (117) |
|||||||
Irlanda |
1 286 |
|||||||
Paesi Bassi |
12 310 (117) |
|||||||
Portogallo |
43 |
|||||||
Svezia |
75 |
|||||||
Regno Unito |
4 866 (117) |
|||||||
UE |
42 955 (119) |
|||||||
Norvegia |
3 550 (118) |
|||||||
TAC |
46 505 |
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC analitico. |
|||||||
Germania |
||||||||
Spagna |
16 562 (122) |
|||||||
Francia |
||||||||
Irlanda |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Portogallo |
1 595 (122) |
|||||||
Svezia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Non assegnato |
2 200 (123) |
|||||||
UE |
||||||||
TAC |
158 787 |
|
|
|||||||
Spagna |
TAC analitico. |
|||||||
Francia |
390 (125) |
|||||||
Portogallo |
||||||||
UE |
25 137 |
|||||||
TAC |
25 137 |
|
|
|||||||
Spagna |
TAC analitico. |
|||||||
Portogallo |
||||||||
UE |
29 585 |
|||||||
TAC |
29 585 |
|
|
|||||||
Portogallo |
TAC precauzionale. |
|||||||
UE |
Da fissare (133) |
|||||||
TAC |
Da fissare (133) |
|
|
|||||||
Portogallo |
TAC precauzionale. |
|||||||
UE |
Da fissare (137) |
|||||||
TAC |
Da fissare (137) |
|
|
|||||||
Spagna |
Da fissare (139) |
TAC precauzionale. |
||||||
UE |
Da fissare (140) |
|||||||
TAC |
Da fissare (140) |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
0 |
|||||||
Paesi Bassi |
0 |
|||||||
UE |
0 |
|||||||
Norvegia |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
UE |
0 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Svezia |
TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
UE |
800 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
UE |
Non pertinente |
TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Norvegia |
140 (143) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
27 |
TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
2 500 |
|||||||
Germania |
282 |
|||||||
Francia |
116 |
|||||||
Paesi Bassi |
200 |
|||||||
Svezia |
Non pertinente (144) |
|||||||
Regno Unito |
1 875 |
|||||||
UE |
5 000 (145) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
UE |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Norvegia |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
(1) Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
(2) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
(3) Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(4) Almeno il 98% degli sbarchi imputati al TAC deve consistere in cicerelli. Le catture accessorie di limanda, di sgombro e di merlano devono essere imputate al rimanente 2% del TAC.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 () |
4 () |
5 () |
6 () |
7 () |
|||
|
(SAN/*234_1) |
(SAN/*234_2) |
(SAN/*234_3) |
(SAN/*234_4) |
(SAN/*234_5) |
(SAN/*234_6) |
(SAN/*234_7) |
|||
Danimarca |
185 398 |
43 117 |
|
|
|
|
|
|||
Regno Unito |
4 052 |
942 |
||||||||
Germania |
287 |
66 |
||||||||
Svezia |
6 808 |
1 583 |
||||||||
UE |
196 545 |
45 708 |
||||||||
Norvegia |
16 626 |
3 774 |
||||||||
Non assegnato |
2 231 |
519 |
||||||||
() Da fissare. |
(5) Da fissare.
(6) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(7) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(8) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(9) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.
(10) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura di 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t.
(11) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 6 490 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.
(12) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(13) Fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE IV.
(14) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
(15) Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(16) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone IVa e IVb.
(17) Di cui fino a 50 000 t possono essere prelevate nelle acque UE IVa e IVb. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) |
UE |
50 000 |
(18) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.
(19) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.
(20) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.
(21) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(22) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51°56′ N, 1°19.1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51°33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
(23) È possibile prelevare nella zona IVb fino al 50 % di questo contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (HER/*04B.).
(24) Si tratta dello stock di aringhe della zona VIa, a nord di 56°00′ N, e della parte della zona VIa situata ad est di 07°00′ O e a nord di 55°00′ N, escluso il Clyde.
(25) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
(26) Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(27) Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.
(28) Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.
(29) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
(30) Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 2.
(31) Da questa zona è sottratta la zona aggiunta alle zone VIIg, VIIh, VIIj e VIIk, delimitate:
— |
a nord da 52° 30′ latitudine nord, |
— |
a sud da 52° 00′ latitudine nord, |
— |
a ovest dalla costa dell'Irlanda, |
— |
a est dalla costa del Regno Unito. |
(32) La zona è aumentata dell'area delimitata:
— |
a nord da 52° 30′ latitudine nord, |
— |
a sud da 52° 00′ latitudine nord, |
— |
a ovest dalla costa dell'Irlanda, |
— |
a est dalla costa del Regno Unito. |
(33) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo del 12 % in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
(34) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo del 12 % in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
(35) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-) |
UE |
19 363 |
(36) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.
(37) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo del 12 % in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
(38) Di cui fino al 5 % può essere pescato: nella zona VI; nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).
(39) Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).
(40) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(41) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-) |
UE |
9 044 |
(42) Si applica l'articolo 6.
(43) Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 1.
(44) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.
(45) Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.
(46) Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.
(47) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tuttavia questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(48) Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/*8ABDE) |
Belgio |
37 |
Spagna |
1 469 |
Francia |
1 469 |
Irlanda |
184 |
Paesi Bassi |
18 |
Regno Unito |
827 |
UE |
4 004 |
(49) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque UE della zona IIa; tuttavia questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(50) Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/*57-14) |
Belgio |
2 |
Spagna |
1 837 |
Francia |
3 305 |
Paesi Bassi |
6 |
UE |
5 150 |
(51) Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).
(52) Di cui fino al 68 % può essere pescato nella ZEE norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2).
(53) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
(54) Le catture nella zona IV non superano 1 615 t, vale a dire il 25 % del livello di accesso della Norvegia.
(55) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(56) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.
(57) Si applicano condizioni speciali in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio () e dell'allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009 ()
(58) Regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6).
(59) Regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1).
(60) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
(61) Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(62) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(63) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(64) Il contingente può essere prelevato esclusivamente nelle acque UE della zona IIIa e delle sottodivisioni 22-32.
(65) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura di 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non supera 3 000 t.
(66) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.
(67) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
(68) Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(69) Di cui non più dei seguenti contingenti può essere prelevato nella zona VII (Porcupine Bank – Unità 16) (NEP/*07U16):
Spagna |
75 |
Francia |
305 |
Irlanda |
463 |
Regno Unito |
411 |
UE |
1 254 |
(70) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(71) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
(72) La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.
(73) Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 1.
(74) Può essere prelevato unicamente nelle acque UE della zona IV e nella zona IIIa. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
(75) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.
(76) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) sono comunicate separatamente.
(77) Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.
(78) Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(79) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03-C.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/03-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03-C.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/03-C.) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/03-C.) sono comunicate separatamente.
(80) Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(81) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.
(82) Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), alla razza bavosa (Dipturus batis), alla razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) e alla razza bianca (Rostroraja alba). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(83) Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE della zona VIId (SRX/*07D.).
(84) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.
(85) Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza ondulata (Raja undulata). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(86) Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD).
(87) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.) e di razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.
(88) Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), alla razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza bianca (Rostroraja alba). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(89) Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque UE delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari.
(90) Comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62o N (MAC/*04N-).
(91) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(92) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa.
(93) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 47 197 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa.
(94) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Si tratta di quantitativi provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
|
IIIa (MAC/*03A.) |
IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC) |
IVb (MAC/*04B.) |
IVc (MAC/*04C.) |
VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2011 e nel dicembre 2011 (MAC/*2A6.) |
Danimarca |
|
4 130 |
|
|
5 012 |
Francia |
|
490 |
|
|
|
Paesi Bassi |
|
490 |
|
|
|
Svezia |
|
|
390 |
10 |
1 697 |
Regno Unito |
|
490 |
|
|
|
Norvegia |
3 000 |
|
|
|
|
(95) Può essere pescato nelle zone IIa, VIa (a nord di 56o 30' N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh.
(96) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
(97) Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(98) 33 804 t aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56°30′N e imputate al limite di cattura.
(99) Include 539 t di contingente omesse dalle possibilità di pesca 2010.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Si tratta di quantitativi provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
|
Acque UE e acque norvegesi della zona IVa (MAC/*04A-C) Nel periodo dal 1o gennaio al 15 febbraio 2011 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2011 |
Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-) |
Germania |
6 622 |
605 |
Francia |
4 415 |
403 |
Irlanda |
22 074 |
2 017 |
Paesi Bassi |
9 657 |
882 |
Regno Unito |
60 706 |
5 548 |
UE |
103 474 |
9 455 |
(100) I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25% dei contingenti dello Stato membro cedente.
(101) Quota provvisoria in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. Queste sono quote provvisorie in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
|
VIIIb (MAC/*08B.) |
Spagna |
2 047 |
Francia |
14 |
Portogallo |
423 |
(102) Le catture effettuate nella zona IVa (MAC/*04.) e nelle acque internazionali della zona IIa (MAC/*02A-N.) devono essere comunicate separatamente.
(103) Quota provvisoria in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
(104) Il contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque UE della zona IIIa, sottodivisioni 22-32.
(105) Di cui al massimo 744 t possono essere pescate nella zona IIIa.
(106) Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV.
(107) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo del 12 % in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
(108) Almeno 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda, di merlano e di eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC.
(109) Compresi i cicerelli.
(110) Può essere pescato unicamente nelle acque UE della zona IV.
(111) TAC preliminare. Il TAC definitivo verrà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2011.
(112) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
(113) Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(114) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda e di merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC.
(115) Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps), sagrì nano (Etmopterus pusillus), squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) e spinarolo (Squalus acanthias). Le catture di tali specie devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.
(116) Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps), sagrì nano (Etmopterus pusillus), squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) e spinarolo (Squalus acanthias). Le catture di tali specie devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.
(117) Fino a un massimo del 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, b, d, e; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*2A-14).
(118) Può essere pescato unicamente nelle acque UE della zona IV.
(119) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, di eglefino, di merlano e di sugarello devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC.
(120) Fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*4BC7D).
(121) Fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella divisione VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07D.).
(122) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
(123) Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(124) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, di eglefino, di merlano e di sugarello devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC.
(125) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 (), fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.
(126) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 63).
(127) È possibile pescare nella zona VIIIc fino al 5 % di questo contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*08C).
(128) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.
(129) È possibile pescare nella zona VIIIc fino al 5 % di questo contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*08C).
(130) Acque circostanti le isole Azzorre.
(131) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.
(132) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
(133) Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 3.
(134) Acque circostanti Madera.
(135) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.
(136) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
(137) Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 3.
(138) Acque circostanti le isole Canarie.
(139) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
(140) Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 2.
(141) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(142) Di cui non oltre 400 t di sugarello.
(143) Da pescare esclusivamente con palangari; inclusi il granatiere, il pesce sorcio, la mora-mora e la mustella.
(144) Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
(145) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte, ove opportuno, a seguito di consultazioni.
(146) Limitatamente alle zone IIa e IV.
(147) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.
ALLEGATO IB
ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA
Sottozone CIEM I, II, V, XII E XIV e acque Groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1
|
|
|||||||
Irlanda |
62 |
|
||||||
Spagna |
437 |
|||||||
UE |
499 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
22 (1) |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
22 039 (1) |
|||||||
Germania |
3 859 (1) |
|||||||
Spagna |
73 (1) |
|||||||
Francia |
951 (1) |
|||||||
Irlanda |
5 705 (1) |
|||||||
Paesi Bassi |
7 886 (1) |
|||||||
Polonia |
1 115 (1) |
|||||||
Portogallo |
73 (1) |
|||||||
Finlandia |
341 (1) |
|||||||
Svezia |
8 166 (1) |
|||||||
Regno Unito |
14 089 (1) |
|||||||
UE |
64 319 (1) |
|||||||
Norvegia |
602 680 (2) |
|||||||
TAC |
988 000 |
|||||||
Condizioni speciali Nei limiti della quota UE del TAC sopra indicata (64 319 t), nelle zone specificate non possono essere prelevate più di 57 887 t: Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN) |
|
|
|||||||
Germania |
1 707 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Grecia |
211 |
|||||||
Spagna |
1 904 |
|||||||
Irlanda |
211 |
|||||||
Francia |
1 567 |
|||||||
Portogallo |
1 904 |
|||||||
Regno Unito |
6 623 |
|||||||
UE |
14 127 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Regno Unito |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
4 703 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Spagna |
11 397 |
|||||||
Francia |
2 066 |
|||||||
Polonia |
2 136 |
|||||||
Portogallo |
2 378 |
|||||||
Regno Unito |
3 045 |
|||||||
Altri Stati membri |
250 (6) |
|||||||
UE |
25 975 (7) |
|||||||
TAC |
689 000 |
|
|
|||||||
Germania |
0 (8) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 (8) |
|||||||
Regno Unito |
0 (8) |
|||||||
UE |
0 (8) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Portogallo |
1 000 (9) |
|
||||||
UE |
1 075 (10) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
UE |
75 (11) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
UE |
0 |
|
||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Tutti gli Stati membri |
0 |
|
||||||
Non assegnato |
5 326 |
|||||||
UE |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
289 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
174 |
|||||||
Regno Unito |
887 |
|||||||
UE |
1 350 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 (15) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
0 (15) |
|||||||
Francia |
0 (15) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (15) |
|||||||
Regno Unito |
0 (15) |
|||||||
UE |
0 (15) |
|||||||
TAC |
40 100 (14) |
|
|
|||||||
Germania |
0 (17) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 (17) |
|||||||
Regno Unito |
0 (17) |
|||||||
UE |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 216 (19) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
1 216 (19) |
|||||||
Non assegnato |
1 468 (20) |
|||||||
UE |
7 000 (18) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 000 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
2 000 |
|||||||
UE |
4 000 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
2 040 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
328 |
|||||||
Regno Unito |
182 |
|||||||
UE |
2 550 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
UE |
0 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (21) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
0 (21) |
|||||||
Francia |
0 (21) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (21) |
|||||||
Regno Unito |
0 (21) |
|||||||
UE |
0 (21) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
25 (22) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Regno Unito |
25 (22) |
|||||||
UE |
50 (22) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
UE |
0 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
5 789 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Regno Unito |
305 |
|||||||
Non ripartite |
82 |
|||||||
UE |
7 000 (23) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
1 685 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Non ripartite |
165 |
|||||||
UE |
2 650 (24) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Estonia |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Germania |
||||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Irlanda |
||||||||
Lettonia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Polonia |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
|
|
|||||||
Germania |
766 (27) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Spagna |
95 (27) |
|||||||
Francia |
84 (27) |
|||||||
Portogallo |
405 (27) |
|||||||
Regno Unito |
150 (27) |
|||||||
UE |
1 500 (27) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
UE |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
TAC |
7 900 |
|
|
|||||||
Germania |
Da fissare (30) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
Da fissare (30) |
|||||||
Regno Unito |
Da fissare (30) |
|||||||
UE |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Germania |
||||||||
Francia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
0 |
|||||||
Francia |
0 |
|||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
UE |
0 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
UE |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
117 (38) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
47 (38) |
|||||||
Regno Unito |
186 (38) |
|||||||
UE |
350 (38) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
0 (40) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 (40) |
|||||||
Regno Unito |
0 (40) |
|||||||
UE |
0 (40) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
0 (41) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 (41) |
|||||||
Regno Unito |
0 (41) |
|||||||
UE |
0 (41) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
(1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno alle Svalbard.
(2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.
Condizioni speciali
Nei limiti della quota UE del TAC sopra indicata (64 319 t), nelle zone specificate non possono essere prelevate più di 57 887 t:
Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen
(HER/*2AJMN)
(3) Può essere pescato a est o ovest. Nella Groenlandia orientale la pesca è consentita solo dal 1o luglio al 31 dicembre 2011.
(4) Le attività di pesca sono condotte con una copertura di osservazione del 100 % e con il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS). Non oltre il 70 % del contingente deve essere prelevato in una delle zone sotto indicate. Inoltre in ciascuna zona dovrebbe essere condotto uno sforzo minimo di 20 cale della durata di almeno 45 minuti.
Zona |
Confine |
||
|
a nord di 64° N ad est di 44° O |
||
|
a sud di 64° N ad est di 44° O |
||
|
ad ovest di 44° O |
(5) La pesca può essere effettuata con 3 navi al massimo.
(6) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
(7) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(8) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
(9) Dovranno essere pescate da non oltre sei pescherecci dell'UE con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione.
(10) Di cui 75 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.
(11) Di cui 75 t, da pescarsi con palangari, sono assegnate alla Norvegia.
(12) Di cui 10 074 t assegnate all'Islanda.
(13) Da pescare entro il 30 aprile 2011.
(14) TAC concordato dall'Unione, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall'Islanda.
(15) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
(16) Le catture accessorie fino a 0 t di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.
(17) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
(18) Di cui 3 100 t sono assegnate alla Norvegia.
(19) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
(20) Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(21) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
(22) Esclusivamente come catture accessorie.
(23) Di cui 824 t assegnate alla Norvegia.
(24) Di cui 800 t, da pescarsi esclusivamente nella zona NAFO 1, sono assegnate alla Norvegia.
(25) In attesa delle raccomandazioni che saranno adottate nel quadro della NEAFC.
(26) Non può essere pescato dal 1o gennaio al 1o aprile 2011.
(27) Esclusivamente come catture accessorie.
(28) La pesca di tali specie sarà effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre 2011 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.
(29) I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture conservate a bordo.
(30) Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest.
(31) Di cui pm t assegnate alla Norvegia.
(32) In attesa delle raccomandazioni che devono essere adottate nell'ambito della NEAFC.
(33) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
(34) Da pescare tra luglio e dicembre 2011.
(35) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con l'Islanda in materia di pesca per il 2011.
(36) Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca della nave. Può essere pescato a est o ovest.
(37) Di cui 120 t di granatiere, da pescarsi esclusivamente nelle zone V, XIV e NAFO 1, sono assegnate alla Norvegia.
(38) Esclusivamente come catture accessorie.
(39) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.
(40) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
(41) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
ALLEGATO IC
ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE
Zona della convenzione NAFO
Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.
|
|
|||||||
UE |
0 (1) |
|
||||||
TAC |
0 (1) |
|
|
|||||||
UE |
0 (3) |
|
||||||
TAC |
0 (3) |
|
|
|||||||
Estonia |
111 |
|
||||||
Germania |
449 |
|||||||
Lettonia |
111 |
|||||||
Lituania |
111 |
|||||||
Polonia |
379 |
|||||||
Spagna |
1 448 |
|||||||
Francia |
200 |
|||||||
Portogallo |
1 947 |
|||||||
Regno Unito |
947 |
|||||||
UE |
5 703 |
|||||||
TAC |
10 000 |
|
|
|||||||
UE |
0 (4) |
|
||||||
TAC |
0 (4) |
|
|
|||||||
UE |
0 (5) |
|
||||||
TAC |
0 (5) |
|
|
|||||||
UE |
0 (6) |
|
||||||
TAC |
0 (6) |
|
|
|||||||
UE |
0 (7) |
|
||||||
TAC |
0 (7) |
|
|
|||||||
Estonia |
128 (8) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Lettonia |
128 (8) |
|||||||
Lituania |
128 (8) |
|||||||
Polonia |
227 (8) |
|||||||
UE |
||||||||
TAC |
34 000 |
|
|
|||||||
UE |
|
|||||||
TAC |
17 000 |
|
|
|||||||
UE |
0 (12) |
|
||||||
TAC |
0 (12) |
|
|
|||||||
Estonia |
214 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Lettonia |
214 |
|||||||
Lituania |
214 |
|||||||
Polonia |
214 |
|||||||
Altri Stati membri |
214 (14) |
|||||||
UE |
1 069 |
|||||||
TAC |
19 200 |
|
|
|||||||
TAC |
|
|
|
|||||||
Estonia |
344,8 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
352,3 |
|||||||
Lettonia |
48,5 |
|||||||
Lituania |
24,6 |
|||||||
Spagna |
4 722 |
|||||||
Portogallo |
1 973,8 |
|||||||
UE |
7 466 |
|||||||
TAC |
12 734 |
|
|
|||||||
Spagna |
5 833 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
1 132 |
|||||||
Estonia |
485 |
|||||||
Lituania |
106 |
|||||||
UE |
7 556 |
|||||||
TAC |
12 000 |
|
|
|||||||
Estonia |
297 |
|
||||||
Germania |
203 |
|||||||
Lettonia |
297 |
|||||||
Lituania |
297 |
|||||||
UE |
1 094 |
|||||||
TAC |
6 000 |
|
|
|||||||
Estonia |
1 571 (19) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
513 (19) |
|||||||
Spagna |
233 (19) |
|||||||
Lettonia |
1 571 (19) |
|||||||
Lituania |
1 571 (19) |
|||||||
Portogallo |
2 354 (19) |
|||||||
UE |
7 813 (19) |
|||||||
TAC |
10 000 (19) |
|
|
|||||||
Spagna |
1 771 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
5 229 |
|||||||
UE |
7 000 |
|||||||
TAC |
20 000 |
|
|
|||||||
Lettonia |
269 |
|
||||||
Lituania |
2 234 |
|||||||
TAC |
2 503 |
|
|
|||||||
Spagna |
1 528 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
2 001 |
|||||||
UE |
3 529 |
|||||||
TAC |
6 000 |
(1) Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007 ().
(2) Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).
(3) Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(4) Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(5) Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(6) Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(7) Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(8) Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2011.
(9) Quota spettante all'Unione non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
(10) Nonostante l'Unione benefici di un contingente condiviso di 85 tonnellate, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(11) Le catture effettuate dalle navi nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario esecutivo della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 24 ore.
(12) Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(13) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47° 20′ 0 |
46° 40′ 0 |
2 |
47° 20′ 0 |
46° 30′ 0 |
3 |
46° 00′ 0 |
46° 30′ 0 |
4 |
46° 00′ 0 |
46° 40′ 0 |
(14) Eccetto Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
(15) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47° 20′ 0 |
46° 40′ 0 |
2 |
47° 20′ 0 |
46° 30′ 0 |
3 |
46° 00′ 0 |
46° 30′ 0 |
4 |
46° 00′ 0 |
46° 40′ 0 |
Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2011 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47° 55′ 0 |
45° 00′ 0 |
2 |
47° 30′ 0 |
44° 15′ 0 |
3 |
46° 55′ 0 |
44° 15′ 0 |
4 |
46° 35′ 0 |
44° 30′ 0 |
5 |
46° 35′ 0 |
45° 40′ 0 |
6 |
47° 30′ 0 |
45° 40′ 0 |
7 |
47° 55′ 0 |
45° 00′ 0 |
(16) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per le navi dedite a questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94 ().
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Numero massimo di giorni di pesca |
Danimarca |
0 |
0 |
Estonia |
0 |
0 |
Spagna |
0 |
0 |
Lettonia |
0 |
0 |
Lituania |
0 |
0 |
Polonia |
0 |
0 |
Portogallo |
0 |
0 |
Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca trascorsi nella divisione 3M e nelle zone definite alla nota (1) nonché le catture effettuate in tali zone.
(17) Regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7).
(18) Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(19) Questo contingente deve rispettare il TAC di 10 000 t stabilito per tale stock da tutte le parti contraenti della NAFO. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta di questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.
ALLEGATO ID
SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE –Tutte le zone
I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.
|
|
|||||||
Cipro |
66,98 (5) |
|
||||||
Grecia |
124,37 |
|||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Italia |
||||||||
Malta |
153,99 (5) |
|||||||
Portogallo |
226,84 |
|||||||
Altri Stati membri |
26,90 (1) |
|||||||
UE |
||||||||
TAC |
12 900 |
|
|
|||||||
Spagna |
7 184,1 |
|
||||||
Portogallo |
1 480,0 |
|||||||
Altri Stati membri |
332,9 (7) |
|||||||
UE |
8 996,9 |
|||||||
TAC |
13 700 |
|
|
|||||||
Spagna |
4 967,3 |
|
||||||
Portogallo |
351,2 |
|||||||
UE |
5 318,5 |
|||||||
TAC |
15 000 |
|
|
|||||||
Irlanda |
3 553,9 (10) |
|
||||||
Spagna |
15 996,9 (10) |
|||||||
Francia |
5 562,1 (10) |
|||||||
Regno Unito |
273,9 (10) |
|||||||
Portogallo |
2 530,0 (10) |
|||||||
UE |
27 916,8 (8) |
|||||||
TAC |
28 000 |
|
|
|||||||
Spagna |
943,7 |
|
||||||
Francia |
311 |
|||||||
Portogallo |
660 |
|||||||
UE |
1 914,7 |
|||||||
TAC |
29 900 |
|
|
|||||||
Spagna |
15 799,6 |
|
||||||
Francia |
9 017,7 |
|||||||
Portogallo |
5 049,7 |
|||||||
UE |
29 867 |
|||||||
TAC |
85 000 |
|
|
|||||||
Spagna |
34 |
|
||||||
Portogallo |
69 |
|||||||
UE |
103 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Spagna |
28,5 |
|
||||||
Portogallo |
18 |
|||||||
UE |
46,5 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
(2) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):
Spagna |
350,51 |
Francia |
158,14 |
UE |
508,65 |
(3) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):
Francia |
45 () |
UE |
45 |
() Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione, su richiesta della Francia, fino ad un quantitativo massimo di 100 t, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05. |
(4) Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione, su richiesta della Francia, fino ad un quantitativo massimo di 100 t, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.
(5) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):
Spagna |
48,22 |
Francia |
47,57 |
Italia |
37,55 |
Cipro |
1,34 |
Malta |
3,08 |
UE |
137,77 |
(6) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):
Italia |
37,55 |
UE |
37,55 |
(7) Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
(8) Il numero di navi UE che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 ().
(9) Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).
(10) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Irlanda |
50 |
Spagna |
730 |
Francia |
151 |
Regno Unito |
12 |
Portogallo |
310 |
ALLEGATO IE
ANTARTICO
Zona della convenzione CCAMLR
Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.
|
|
|||||||
TAC |
2 305 |
|
|
|
|||||||
TAC |
78 (2) |
|
|
|
|||||||
TAC |
3 000 (3) |
|
||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
TAC |
40 (4) |
|
|
|
|||||||
TAC |
30 (5) |
|
|
|
|||||||
TAC |
2 550 (6) |
|
|
|
|||||||||
TAC |
5 610 000 (7) |
|
||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
TAC |
440 000 (8) |
|
||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
TAC |
2 645 000 (9) |
|
||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
TAC |
|
|
|
|||||||
TAC |
1 600 (12) |
|
|
|
|||||||
TAC |
|
|
|
|||||||
TAC |
|
|
|
|||||||
TAC |
|
|
|
|||||||
TAC |
|
(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:
— |
parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72° 15′ E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo il meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53° 25′ S; |
— |
procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E; |
— |
da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52° 40′ S e del meridiano di longitudine 76° E; |
— |
procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S; |
— |
prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30′ E; e |
— |
procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza. |
(2) TAC applicabile per il periodo dal 1o dicembre 2010 al 30 novembre 2011.
(3) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2011 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1o dicembre 2010 al 30 novembre 2011.
(4) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O.
(5) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57° 20′ S e 60° 00′ S e dalle longitudini 24° 30′ O e 29° 00′ O.
(6) TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20′ E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.
(7) TAC applicabile per il periodo dal 1o dicembre 2010 al 30 novembre 2011.
(8) TAC applicabile per il periodo dal 1o dicembre 2010 al 30 novembre 2011.
(9) TAC applicabile per il periodo dal 1o dicembre 2010 al 30 novembre 2011.
(10) Esclusivamente come catture accessorie.
(11) TAC applicabile per il periodo dal 1o dicembre 2010 al 30 novembre 2011.
(12) TAC applicabile per il periodo dal 1o dicembre 2010 al 30 novembre 2011.
(13) Esclusivamente come catture accessorie.
(14) TAC applicabile per il periodo dal 1o dicembre 2010 al 30 novembre 2011.
(15) Esclusivamente come catture accessorie.
(16) TAC applicabile per il periodo dal 1o dicembre 2010 al 30 novembre 2011.
(17) Esclusivamente come catture accessorie.
(18) TAC applicabile per il periodo dal 1o dicembre 2010 al 30 novembre 2011.
(19) Esclusivamente come catture accessorie.
(20) TAC applicabile per il periodo dal 1o dicembre 2010 al 30 novembre 2011.
ALLEGATO IF
OCEANO ATLANTICO SUDORIENTALE
Zona della convenzione SEAFO
Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.
|
|
|||||||
TAC |
200 |
TAC analitico. |
|
|
|||||||
TAC |
200 |
TAC analitico. |
|
|
|||||||
TAC |
200 |
TAC analitico. |
|
|
|||||||
TAC |
230 |
TAC analitico. |
|
|
|||||||
TAC |
0 |
TAC analitico. |
|
|
|||||||
TAC |
50 |
TAC analitico. |
(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— |
a ovest dal meridiano di longitudine 0° E, |
— |
a nord dal parallelo di latitudine 20° S, |
— |
a sud dal parallelo di latitudine 28° S e |
— |
a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia. |
(2) Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— |
a ovest dal meridiano di longitudine 0° E, |
— |
a nord dal parallelo di latitudine 20° S, |
— |
a sud dal parallelo di latitudine 28° S e |
— |
a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia. |
ALLEGATO IG
TONNO ROSSO DEL SUD – Tutte le zone
|
|
|||||||
UE |
10 (1) |
TAC analitico. |
||||||
TAC |
9 449 |
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
ALLEGATO IH
Zona della convenzione WCPFC
|
|
|||||||
UE |
Da fissare |
TAC analitico. |
||||||
TAC |
Da fissare |
ALLEGATO IJ
Zona della convenzione SPFO
|
|
|||||||
Germania |
Da fissare (1) |
|
||||||
Paesi Bassi |
Da fissare (1) |
|||||||
Lituania |
Da fissare (1) |
|||||||
Polonia |
Da fissare (1) |
|||||||
UE |
Da fissare (1) |
(1) Contingenti da stabilire a seconda degli esisti della seconda conferenza preparatoria della Commissione SPFO prevista per il 24-28 gennaio 2011.
ALLEGATO IIA
SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK NELLE DIVISIONI CIEM IIIA, VIa, VIIa, VIId, NELLA SOTTOZONA CIEM IV, E NELLE ACQUE UE DELLE DIVISIONI CIEM IIa E Vb
1. Campo di applicazione
1.1. Il presente allegato si applica alle navi UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.
1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Queste navi non sono soggette all'obbligo di detenere permessi di pesca speciali rilasciati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2011 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.
2. Attrezzi regolamentati e zone geografiche
Il presente allegato si applica agli attrezzi regolamentati di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e alle zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.
3. Sforzo di pesca massimo consentito
3.1. Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2011, dal 1o febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.
3.2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 (1) non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.
4. Obblighi degli stati membri
4.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all'articolo 4 e e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
4.2. L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone menzionate al punto 2 del presente allegato e, ai fini della gestione della sogliola e della passera, la sottozona CIEM IV.
5. Assegnazione dello sforzo di pesca
5.1. Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
5.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
5.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4 del presente allegato. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.
6. Trasmissione dei dati
6.1. Fatti salvi gli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca messo in atto dalle loro navi nel corso del mese precedente e dei mesi anteriori servendosi del modello di cui all'appendice 2.
6.2. I dati vengono trasmessi a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. Una volta che la trasmissione dei dati nell'ambito del Fisheries Data Exchange System (o qualsiasi altro sistema di dati adottato dalla Commissione) sarà divenuta operativa, gli Stati membri trasmetteranno a questo sistema, anteriormente al quindici di ogni mese, i dati relativi allo sforzo esercitato fino alla fine del mese precedente. La Commissione comunica agli Stati membri, con un anticipo minimo di due mesi rispetto alla prima scadenza prevista, la data a partire dalla quale il sistema sarà utilizzato per le trasmissioni di dati. La prima dichiarazione dello sforzo di pesca da inviare al sistema riguarda lo sforzo esercitato a partire dal 1o febbraio 2011. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci nel mese di gennaio 2011.
(1) Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
Allegato IIA, appendice 1
Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni
Zona geografica |
Attrezzo regolamentato |
DK |
DE |
SE |
||
|
TR1 |
197 929 |
4 212 |
16 610 |
||
TR2 |
1 106 722 |
6 987 |
436 675 |
|||
TR3 |
441 872 |
0 |
490 |
|||
BT1 |
0 |
0 |
0 |
|||
BT2 |
0 |
0 |
0 |
|||
GN |
115 456 |
26 534 |
13 102 |
|||
GT |
22 645 |
0 |
22 060 |
|||
LL |
1 100 |
0 |
25 339 |
Zona geografica |
Attrezzo regolamentato |
BE |
DK |
DE |
ES |
FR |
IE |
NL |
SE |
UK |
||
|
TR1 |
1 094 |
4 139 276 |
1 073 668 |
1 722 |
1 840 286 |
192 |
314 506 |
210 348 |
7 561 687 |
||
TR2 |
236 768 |
3 474 212 |
436 666 |
0 |
7 942 312 |
13 418 |
914 458 |
738 473 |
6 268 834 |
|||
TR3 |
0 |
2 545 009 |
257 |
0 |
101 316 |
0 |
36 617 |
1 024 |
8 482 |
|||
BT1 |
1 427 574 |
1 157 265 |
29 271 |
0 |
0 |
0 |
999 808 |
0 |
1 739 759 |
|||
BT2 |
5 818 587 |
84 053 |
1 525 679 |
0 |
1 230 378 |
0 |
31 303 634 |
0 |
6 710 298 |
|||
GN |
163 531 |
2 307 977 |
224 484 |
0 |
342 579 |
0 |
438 664 |
74 925 |
546 303 |
|||
GT |
0 |
224 124 |
467 |
0 |
4 338 315 |
0 |
0 |
48 968 |
14 004 |
|||
LL |
0 |
56 312 |
0 |
245 |
125 141 |
0 |
0 |
110 468 |
134 880 |
Zona geografica |
Attrezzo regolamentato |
BE |
FR |
IE |
NL |
UK |
||
|
TR1 |
0 |
64 257 |
44 719 |
0 |
452 789 |
||
TR2 |
13 554 |
992 |
584 047 |
0 |
1 450 985 |
|||
TR3 |
0 |
0 |
1 422 |
0 |
0 |
|||
BT1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
BT2 |
843 782 |
0 |
514 584 |
200 000 |
111 693 |
|||
GN |
0 |
471 |
18 255 |
0 |
5 970 |
|||
GT |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
|||
LL |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 614 |
Zona geografica |
Attrezzo regolamentato |
BE |
DE |
ES |
FR |
IE |
UK |
||
|
TR1 |
0 |
8 363 |
0 |
1 980 786 |
166 010 |
1 377 697 |
||
TR2 |
0 |
0 |
0 |
34 926 |
479 043 |
2 972 845 |
|||
TR3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
16 027 |
|||
BT1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 544 |
|||
BT2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 801 |
4 626 |
|||
GN |
0 |
35 442 |
13 836 |
150 198 |
5 697 |
213 454 |
|||
GT |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 953 |
145 |
|||
LL |
0 |
0 |
1 402 142 |
163 130 |
4 250 |
630 040 |
Allegato IIA, appendice 2
Tabella II
Modello per la trasmissione dei dati
Stato membro |
Attrezzo |
Zona |
Anno |
Mese |
Dichiarazione globale |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
Tabella III
Formato dei dati
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (1) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
||||||||||||||||||
|
3 |
— |
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata |
||||||||||||||||||
|
3 |
— |
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
|
||||||||||||||||||
|
8 |
S |
Una delle zone seguenti:
|
||||||||||||||||||
|
4 |
— |
Anno del mese al quale si riferisce la dichiarazione |
||||||||||||||||||
|
2 |
— |
Mese al quale si riferisce la dichiarazione dello sforzo di pesca (due cifre comprese tra 01 e 12) |
||||||||||||||||||
|
13 |
D |
Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, dal 1o gennaio dell'anno (4) alla fine del mese (5) |
(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
ALLEGATO IIB
SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIC E IXA AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE
1. Campo di applicazione
Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice.
2. Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) |
«gruppo di attrezzi», il gruppo costituito da reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo; |
b) |
«attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi; |
c) |
«zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice; |
d) |
«periodo di gestione 2011», il periodo dal 1o febbraio 2011 al 31 gennaio 2012; |
e) |
«condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 5.2 del presente allegato. |
3. Navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca
3.1. |
Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio di attività di pesca con uno degli attrezzi regolamentati da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2010 nella zona, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt. |
3.2. |
Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare nella zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente ai punti 10 o 11 del presente allegato. |
4. Obblighi generali e limitazioni dell'attività
4.1. |
Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
4.2. |
Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi UE battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 5 del presente allegato. |
4.3. |
L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona definita al punto 2 del presente allegato. |
NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI UE
5. Numero massimo di giorni
5.1. |
Nel periodo di gestione 2011 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I. |
5.2. |
Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
|
5.3. |
Le condizioni speciali di cui al punto 5 2 possono essere trasferite da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore a quelli specificati al punto 5.2. |
5.4. |
Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito conformemente ad un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alla condizione speciale di cui al punto 5.2. Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare della condizione speciale. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il presente punto non fosse applicato. Se il numero di giorni resta illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360. |
5.5. |
Gli Stati membri che intendono avvalersi del sistema di cui al punto 5.4. presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 5.4. |
6. Periodi di gestione
6.1. |
Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di durata di uno o più mesi civili. |
6.2. |
Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato. Qualora uno Stato membro autorizzi la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore. |
7. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca
7.1. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1o febbraio 2010 e il 31 gennaio 2011 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 (1) o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 (2) o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione, misurato in chilowatt-giorni, è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tali attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3. o 5.3. del presente allegato o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare. |
7.2. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
|
7.3. |
Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 5.1. per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
7.4. |
Nel periodo di gestione 2011 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 5.2., lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale. |
7.5. |
L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività di pesca assegnato dalla Commissione per il periodo di gestione 2010 è incluso nel numero massimo di giorni per Stato membro indicato nella tabella I ed è attribuito ai gruppi di attrezzi figuranti nella tabella medesima; tale numero è soggetto all'adeguamento dei massimali di giorni in mare risultante dal presente regolamento per il periodo di gestione 2011. |
7.6. |
In deroga ai punti 7.1., 7.2. e 7.3., la Commissione può eccezionalmente assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni nel periodo di gestione 2011 sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1o febbraio 2004 e il 31 gennaio 2010 per le quali non sia stata precedentemente presentata una domanda di giorni aggiuntivi. |
8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione scientifica rafforzata
8.1. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo attrezzi regolamentati, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra scienziati e settore della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta dei dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (3) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio. |
8.2. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presentano alla Commissione, per approvazione, una descrizione del loro programma rafforzato di osservazione scientifica. |
8.3. |
Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 5.1. per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
8.4. |
Se uno Stato membro intende continuare ad applicare senza alcuna modifica un programma rafforzato di osservazione scientifica che ha presentato in passato e che è stato approvato dalla Commissione, esso comunica alla Commissione il proseguimento del programma quattro settimane prima dell'inizio del periodo d'applicazione. |
9. Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni
9.1. |
Gli sbarchi di una nave a cui sia stato attribuito un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2011, 5 tonnellate di peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo. |
9.2. |
Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta. Tabella I Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per gruppo di attrezzi
|
SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA
10. Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno stato membro
10.1. |
Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire giorni di presenza nella zona, per i quali è stata autorizzata, a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice, espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'UE. |
10.2. |
Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti in virtù del punto 10. 1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2008 e 2009, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. |
10.3. |
Il trasferimento di giorni di cui al punto 10.1. è consentito solo tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione. |
10.4. |
Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali. |
10.5. |
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati fogli elettronici secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
11. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi
Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 3.1., 3.2. e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni e lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti corrispondenti.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
12. Raccolta dei dati
Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt di tali navi.
13. Trasmissione dei dati
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati di cui al punto 12 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2010 e 2011, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.
Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno
Stato membro |
Attrezzo |
Anno |
Dichiarazione dello sforzo globale |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (4) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
|||||||||||
|
3 |
|
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata |
|||||||||||
|
2 |
|
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
|
|||||||||||
|
4 |
|
2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 |
|||||||||||
|
7 |
D |
Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione |
Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi
Stato membro |
CFR |
Marcatura esterna |
Durata del periodo di gestione |
Attrezzi notificati |
Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati |
Giorni ammissibili per attrezzo notificato |
Giorni di utilizzo per attrezzo notificato |
Trasferimento di giorni |
||||||||||||
No 1 |
No 2 |
No 3 |
… |
No 1 |
No 2 |
No 3 |
… |
No 1 |
No 2 |
No 3 |
… |
No 1 |
No 2 |
No 3 |
… |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(5) |
(5) |
(5) |
(6) |
(6) |
(6) |
(6) |
(7) |
(7) |
(7) |
(7) |
(8) |
(8) |
(8) |
(8) |
(9) |
Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (5) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
|||||||||||
|
3 |
|
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata. |
|||||||||||
|
12 |
|
Numero del registro della flotta peschereccia dell'UE Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra. |
|||||||||||
|
14 |
S |
A norma del regolamento (CEE) n. 1381/87 (6) |
|||||||||||
|
2 |
S |
Durata del periodo di gestione espressa in mesi |
|||||||||||
|
2 |
S |
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
|
|||||||||||
|
2 |
S |
Indicazione delle condizioni speciali a) – b) di cui al punto 7.2., lettera a) o b), dell'allegato IIB eventualmente applicabili |
|||||||||||
|
3 |
S |
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati |
|||||||||||
|
3 |
S |
Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato |
|||||||||||
|
4 |
S |
Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti». |
(1) Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).
(2) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).
(3) GU L 60 del 5 marzo 2008, pag. 1.
(4) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
(5) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
(6) Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).
ALLEGATO IIC
SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE — DIVISIONE CIEM VIIe
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Campo di applicazione
1.1. |
Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a10 metri che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi di cui al punto 2 e si trovano nella divisione VIIe. Ai fini del presente allegato, per «periodo di gestione 2011» si intende il periodo dal 1ofebbraio 2011 al 31 gennaio 2012. |
1.2. |
Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca nel 2004 inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo, come attestato dal giornale di pesca, sono esenti dal presente allegato a condizione che:
Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dal presente allegato. |
2. Attrezzi da pesca
Il presente allegato si applica ai seguenti gruppi di attrezzi da pesca:
a) |
sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm; |
b) |
reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia inferiore a 220 mm. |
3. Obblighi generali e limitazioni dell'attività
3.1. |
Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
3.2. |
L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la divisione CIEM VIIe. |
ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA
4. Navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca
4.1. |
Le navi che utilizzano i tipi di attrezzi da pesca indicati al punto 2 e operano nelle zone definite al punto 1 devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. |
4.2. |
Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo appartenente ad uno dei gruppi di cui al punto 2 da parte delle proprie navi che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2010, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt. |
4.3. |
Tuttavia le navi aventi un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo appartenente ad uno dei gruppi di cui al punto 2 possono essere autorizzate a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo. |
4.4. |
Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona definita al punto 1 non sono autorizzate a pescare in tale zona con un attrezzo appartenente ad un gruppo di cui al punto 2, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato. |
5. Limitazioni dell'attività
Ogni Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, allorché detengono a bordo uno dei gruppi di attrezzi da pesca definiti al punto 2, si trovino nella zona per un numero di giorni non superiore a quello specificato al punto 6.
NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI UE
6. Numero massimo di giorni
6.1. |
Nel periodo di gestione 2011 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo e utilizzando uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 2 è indicato nella tabella I. |
6.2. |
Nel periodo di gestione 2011 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi dei gruppi di attrezzi da pesca di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il numero complessivo di chilowatt-giorni corrispondente a tale gruppo. Per un gruppo specifico di attrezzi da pesca, il numero complessivo di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a tale gruppo specifico. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il presente punto non fosse applicato. |
6.3. |
Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.2. presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun gruppo di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.2. |
7. Periodi di gestione
7.1. |
Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di durata di uno o più mesi civili. |
7.2. |
Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 3. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore. |
8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca
8.1. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo uno degli attrezzi di cui al punto 2. sulla base delle cessazioni definitive dell'attività di pesca avvenute a decorrere dal 1o gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008 (1), o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo in questione, misurato in chilowatt-giorni, è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino Questo punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2. o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare. |
8.2. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun gruppo di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
|
8.3. |
Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 6.2. per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
8.4. |
Nel periodo di gestione 2011 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta ed hanno diritto al pertinente gruppo di attrezzi da pesca. |
8.5. |
Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2011 un numero aggiuntivo di giorni risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest'ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gruppi di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è autorizzato a riassegnare a titolo provvisorio il 50% di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione |
9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione scientifica rafforzata
9.1. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2011 e il 31 gennaio 2012) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto 2, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica, in partenariato tra scienziati e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta dei dati quali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 199/2008 e (CE) n. 665/2008 (2) per i programmi nazionali. Gli osservatori sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio. |
9.2. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1. presentano alla Commissione, per approvazione, una descrizione del loro programma rafforzato di osservazione scientifica. |
9.3. |
Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 6.1. per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
9.4. |
Se uno Stato membro intende continuare ad applicare senza alcuna modifica un programma rafforzato di osservazione scientifica che ha presentato in passato e che è stato approvato dalla Commissione, esso comunica alla Commissione il proseguimento del programma quattro settimane prima dell'inizio del periodo d'applicazione. Tabella I Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per gruppo di attrezzi
|
SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA
10. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stesso Stato Membro
10.1. |
Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'UE. |
10.2. |
Il numero totale di giorni di presenza nella zona moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. |
10.3. |
Il trasferimento di giorni di cui al punto 10.1. è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi di cui al punto 2. e durante lo stesso periodo di gestione. |
10.4. |
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per trasmettere tali relazioni alla Commissione può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
11. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi
Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2., 4.4., 6. e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti, sulla base di quanto tra loro concordato
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
12. Raccolta dei dati
Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca esercitato nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca esercitato da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.
13. Trasmissione dei dati
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati di cui al punto 12 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2010 e 2011, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.
Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno
Stato membro |
Attrezzo |
Anno |
Dichiarazione dello sforzo globale |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (3) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
|||||||||||
|
3 |
|
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata |
|||||||||||
|
2 |
|
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
|
|||||||||||
|
4 |
|
2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 |
|||||||||||
|
7 |
D |
Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione |
Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi
Stato membro |
CFR |
Marcatura esterna |
Durata del periodo di gestione |
Attrezzi notificati |
Giorni ammissibili per attrezzo notificato |
Giorni di utilizzo per attrezzo notificato |
Trasferimento di giorni |
|||||||||
No 1 |
No 2 |
No 3 |
… |
No 1 |
No 2 |
No 3 |
… |
No 1 |
No 2 |
No 3 |
… |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(5) |
(5) |
(5) |
(6) |
(6) |
(6) |
(6) |
(7) |
(7) |
(7) |
(7) |
(8) |
Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (4) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
|||||||||||
|
3 |
|
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata. |
|||||||||||
|
12 |
|
Numero del registro della flotta peschereccia dell'UE Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra. |
|||||||||||
|
14 |
S |
A norma del regolamento (CEE) n. 1381/87 |
|||||||||||
|
2 |
S |
Durata del periodo di gestione espressa in mesi |
|||||||||||
|
2 |
S |
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
|
|||||||||||
|
3 |
S |
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati |
|||||||||||
|
3 |
S |
Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato |
|||||||||||
|
4 |
S |
Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti» |
(1) Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3).
(3) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
(4) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
ALLEGATO IID
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa, IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV
1. |
Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi UE operanti nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm. |
2. |
Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque UE della sottozona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia di cui al verbale concordato delle conclusioni tra l'Unione europea e la Norvegia. |
3. |
Ai fini del presente allegato, le zone di gestione del cicerello sono quelle indicate qui di seguito e nell'appendice del presente allegato:
|
4. |
Sulla base dei pareri del CIEM e dello CSTEP relativi alle opportunità di pesca del cicerello per ciascuna zona di gestione del cicerello quale definita al punto 3, la Commissione si adopererà a rivedere, entro il 1o marzo 2011, i TAC, i contingenti e le condizioni speciali per il cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV, di cui all'allegato I. |
5. |
La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata dal 1o gennaio al 31 marzo 2011 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2011. |
Appendice 1 dell'allegato IID
Zona di gestione del cicerello
ALLEGATO III
Numero massimo di autorizzazioni alla pesca per le navi UE che operano in acque di paesi terzi
Zona di pesca |
Attività di pesca |
Numero di autorizzazioni di pesca |
Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri |
Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen |
Aringa, a nord di 62° 00′ N |
93 |
DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21 |
69 |
Specie demersali, a nord di 62° 00′ N |
80 |
DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14 |
50 |
|
Sgombro |
|
|
70 (1) |
|
Specie industriali, a sud di 62° 00′ N |
480 |
DK: 450, UK: 30 |
150 |
(1) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.
ALLEGATO IV
ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT
1. |
Numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale
|
2. |
Numero massimo di navi per la pesca costiera artigianale UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo:
|
3. |
Numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento
|
4. |
Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (1). Tabella A
Tabella B
|
5. |
Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro
|
6. |
Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo Tabella A
Tabella B
|
(1) Le tabelle A e B, compresa la ripartizione per Stato membro all'interno di ciascuna categoria di peschereccio, devono essere rivedute dopo l'adozione dei piani di capacità dell'UE dal comitato di applicazione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) nel febbraio 2011, purché i limiti complessivi fissati da tale piano per ciascuna di queste categorie non siano aumentati.
(2) Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano rispettati gli obblighi internazionali dell'Unione.
(3) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).
(4) 8 dei quali sono tonniere con palangari.
(5) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).
(6) Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano rispettati gli obblighi internazionali dell'Unione.
ALLEGATO V
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
PARTE A
DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
Specie bersaglio |
Zona |
Periodo di divieto |
Squali (tutte le specie) |
Zona della convenzione |
Tutto l'anno |
Notothenia rossii |
FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud |
Tutto l'anno |
Pesci a pinne |
FAO 48.1 Antartico (1) FAO 48.2 Antartico (1) |
Tutto l'anno |
Gobionotothen gibberifrons Chaenocephalus aceratus Pseudochaenichthys georgianus Lepidonotothen squamifrons Patagonotothen guntheri Electrona carlsbergi (1) |
FAO 48.3 |
Tutto l'anno |
Dissostichus spp. |
FAO 48.5 Antartico |
dal 1o dicembre 2010 al 30 novembre 2011 |
Dissostichus spp. |
FAO 88.3 Antartico (1) FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20′ E (1) FAO 88.2 Antartico a nord di 65° S (1) FAO 58.6 Antartico (1) FAO 58.7 Antartico (1) |
Tutto l'anno |
Lepidonotothen squamifrons |
Tutto l'anno |
|
Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides |
FAO 58.5.2. Antartico |
dal 1o dicembre 2010 al 30 novembre 2011 |
Dissostichus mawsoni |
FAO 48.4 Antartico (1) nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O |
Tutto l'anno |
PARTE B
LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE E ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE O SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2010/2011
Sottozona/Divisione |
Regione |
Campagna |
SSRU |
Limiti di cattura per Dissostichus spp. (t) |
Limite applicabile alle catture accessorie (t) |
||
Razze |
Macrourus spp. |
Altre specie |
|||||
58.4.1. |
Tutta la divisione |
dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011 |
SSRU A, B, D, F e H: 0 SSRU C: 100 SSRU E: 50 SSRU G: 60 |
Totale 210 |
Tutta la divisione: 50 |
Tutta la divisione: 33 |
Tutta la divisione: 20 |
58.4.2. |
Tutta la divisione |
dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011 |
SSRU A: 30 SSRU B, C e D: 0 SSRU E: 40 |
Totale 70 |
Tutta la divisione: 50 |
Tutta la divisione: 20 |
Tutta la divisione: 20 |
88.1. |
Tutta la sottozona |
dal 1° dicembre 2010 al 30 agosto 2011 |
SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 372 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 2 104 SSRU J e L: 374 SSRU M: 0 |
Totale 2 850 |
142 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 50 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 105 SSRU J e L: 50 SSRU M: 0 |
430 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 40 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 320 SSRU J e L: 70 SSRU M: 0 |
20 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 60 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 60 SSRU J e L: 40 SSRU M: 0 |
88.2. |
A sud di 65o S |
dal 1° dicembre 2010 al 30 agosto 2011 |
SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 214 SSRU E: 361 |
Totale 575 (3) |
50 (3) SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 50 SSRU E: 50 |
92 (3) SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 34 SSRU E: 58 |
20 SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 80 SSRU E: 20 |
PARTE C
NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA
Parte contraente: …
Campagna di pesca: …
Nome della nave: …
Livello delle catture previsto (t): …
Tecnica di pesca: |
Rete da traino convenzionale Sistema di pesca continua Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino Altri metodi approvati: specificare |
Metodi usati per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato (4):
Prodotti che saranno ricavati dalla cattura e relativi fattori di conversione (5):
Tipo di prodotto |
% delle catture |
Fattore di conversione (6) |
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Dic |
Gen |
Feb |
Mar |
Apr |
Mag |
Giu |
Lug |
Ago |
Set |
Ott |
Nov |
Sottozona/Divione |
48.1 |
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48.2 |
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48.3 |
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48.4 |
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48.5 |
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48.6 |
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58.4.1 |
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58.4.2 |
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88.1 |
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88.2 |
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88.3 |
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X |
Contrassegnare la casella per la zona e il periodo di attività più probabili. |
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Non sono stati stabiliti limiti di cattura precauzionali, pertanto considerata attività di pesca sperimentale. |
I dati riportati nel presente documento sono forniti solo a titolo di informazione e non ostano allo svolgimento di attività in zone e periodi che non sono in esso specificati.
PARTE D
CONFIGURAZIONE DELLE RETI E USO DELLE TECNICHE DI PESCA
Circonferenza (m) dell'apertura della rete |
Apertura verticale (m) |
Apertura orizzontale (m) |
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Lunghezza della parte della rete e apertura di maglia.
Parte della rete |
Lunghezza (m) |
Apertura di maglia (mm) |
1a parte della rete |
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2a parte della rete |
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3a parte della rete |
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… |
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Parte finale della rete (sacco) |
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Fornire uno schema di ciascuna configurazione di rete utilizzata.
Uso di tecniche di pesca multiple (7): Sì No
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Tecnica di pesca |
Durata di utilizzo prevista (in percentuale) |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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… |
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Totale 100 % |
Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini (8): Sì No
Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi nonché i modelli di pesca:
(1) Tranne per scopi di ricerca scientifica.
(2) Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).
(3) Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:
— |
razze: 5 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 50 tonnellate, se tale quantitativo è maggiore; |
— |
Macrourus spp. 16 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 20 tonnellate, se tale quantitativo è maggiore; |
— |
altre specie: 20 tonnellate per SSRU. |
(4) La notifica comprende una descrizione esatta e dettagliata del metodo di stima del peso vivo di krill antartico catturato e, se sono applicati fattori di conversione, del metodo adottato per l'ottenimento di ciascun fattore di conversione. Gli Stati membri non sono tenuti a ripresentare tale descrizione nelle campagne successive, a meno che siano intervenute modifiche riguardo al metodo di stima del peso vivo.
(5) Informazione da fornire per quanto possibile.
(6) Fattore di conversione = peso totale/peso lavorato.
(7) In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra: …
(8) In caso affermativo, fornire il disegno del dispositivo:
ALLEGATO VI
ZONA IOTC
1. |
Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC
|
2. |
Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC
|
3. |
Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC. |
4. |
Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC. |
(1) Fino alla fine del 2011 la Francia può inoltre autorizzare 15 pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati esclusivamente nell'isola di Riunione, a condizione che tali pescherecci non superino la capacità massima complessiva di stazza lorda di 3 375.
ALLEGATO VII
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20 ° S della zona della convenzione WCPFC
Spagna |
da fissare |
UE |
da fissare |
ALLEGATO VIII
Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi che operano in acque UE
Stato di bandiera |
Attività di pesca |
Numero di autorizzazioni di pesca |
Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
Norvegia |
Aringa, a nord di 62° 00' N |
20 |
20 |
Venezuela (1) |
Lutiani (acque della Guiana francese) |
41 |
41 |
(1) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.