ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.023.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 23

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
27 gennaio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 61/2011 della Commissione, del 24 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti

1

 

*

Regolamento (UE) n. 62/2011 della Commissione, del 26 gennaio 2011, che esclude, per il 2011, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

15

 

*

Regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione, del 26 gennaio 2011, recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

16

 

 

Regolamento (UE) n. 64/2011 della Commissione, del 26 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

29

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 191/09/COL, del 22 aprile 2009, che modifica per la settantesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo relativo al trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario del SEE

31

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1261/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell'India (GU L 343 del 29.12.2010)

53

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/1


REGOLAMENTO (UE) N. 61/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2011

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 121, lettera h), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (2) definisce le caratteristiche fisiche e chimiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché i relativi metodi di valutazione. Tali metodi, come pure i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli, devono essere aggiornati in base al parere degli esperti chimici e in conformità dei lavori svolti nell’ambito del Consiglio oleicolo internazionale.

(2)

In particolare, poiché gli esperti chimici hanno ritenuto che il contenuto di etil esteri degli acidi grassi (EEAG) e di metil esteri degli acidi grassi (MEAG) costituisca un utile parametro di qualità per gli oli extra vergini d’oliva, è opportuno includere valori limite per questi esteri nonché un metodo per la determinazione del loro contenuto.

(3)

Per consentire un periodo di adeguamento alle nuove norme e l’apprestamento degli strumenti necessari per la loro applicazione, nonché per evitare turbative nel commercio, è opportuno che le modifiche introdotte dal presente regolamento si applichino a partire dal 1o aprile 2011. Per gli stessi motivi è opportuno disporre che gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva legalmente fabbricati ed etichettati nell’Unione o legalmente importati nell’Unione e immessi in libera pratica anteriormente a tale data possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:

1)

All’articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino:

«—

per la determinazione del contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare, il metodo di cui all’allegato XX.»

2)

Nel sommario degli allegati viene aggiunto quanto segue:

«Allegato XX:

Metodo per la determinazione del contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare».

3)

L’allegato I è sostituito dal testo riportato nell’allegato I del presente regolamento.

4)

È aggiunto l’allegato XX, quale riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nell’Unione o legalmente importati nell’Unione e immessi in libera pratica anteriormente al 1o aprile 2011 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

CARATTERISTICHE DEGLI OLI DI OLIVA

Note:

a)

I risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali uguale a quello previsto per ogni caratteristica.

L'ultima cifra deve essere aumentata di una unità se la cifra successiva è superiore a 4.

b)

È sufficiente che una sola caratteristica non sia conforme ai valori indicati perché l'olio venga cambiato di categoria o dichiarato non conforme riguardo la sua purezza.

c)

Le caratteristiche contrassegnate con un asterisco (*) e riguardanti le qualità dell'olio implicano che:

per l'olio di oliva lampante, i corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente;

per gli oli di oliva vergini, l'inosservanza di almeno uno di questi valori limite comporta il cambiamento di categoria, pur rimanendo classificati in una delle categorie degli oli di oliva vergini.

d)

Le caratteristiche contrassegnate con due asterischi (**) e riguardanti la qualità dell'olio implicano che per tutti gli oli di sansa di oliva i corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente.»

Categoria

Metil esteri degli acidi grassi (MEAG) ed etil esteri degli acidi grassi (EEAG)

Acidità

(%)

(*)

Numero dei perossidi

mEq O2/kg

(*)

Cere

mg/kg

(**)

2 gliceril monopalmitato

(%)

Stigmastadiene

mg/kg (1)

Differenza: ECN42 (HPLC) e ECN42

(calcolo teorico)

K232 (*)

K270 (*)

Delta-K (*)

Valutazione organolettica

Mediana del fruttato (Mf) (*)

Valutazione organolettica

Mediana del fruttato (Mf) (*)

1.

Olio extra vergine di oliva

Σ MEAG + EEAG ≤ 75 mg/kg o 75 mg/kg <Σ MEAG + EEAG ≤ 150 mg/kg e (MEAG/EEAG) ≤ 1,5

≤ 0,8

≤ 20

≤ 250

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ 0,10

≤ 0,2

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Md = 0

Mf > 0

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %

2.

Olio di oliva vergine

≤ 2,0

≤ 20

≤ 250

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ 0,10

≤ 0,2

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Md ≤ 3,5

Mf > 0

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %

3.

Olio di oliva lampante

> 2,0

≤ 300 (3)

≤ 0,9 se % acido palmitico totalē ≤ 14 %

≤ 0,50

≤ 0,3

Md > 3,5 (2)

≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14 %

4.

Olio di oliva raffinato

≤ 0,3

≤ 5

≤ 350

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ 0,3

≤ 1,10

≤ 0,16

≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14 %

5.

Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini

≤ 1,0

≤ 15

≤ 350

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ 0,3

≤ 0,90

≤ 0,15

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %

6.

Olio di sansa di oliva greggio

> 350 (4)

≤ 1,4

≤ 0,6

7.

Olio di sansa di oliva raffinato

≤ 0,3

≤ 5

> 350

≤ 1,4

≤ 0,5

≤ 2,00

≤ 0,20

8.

Olio di sansa di oliva

≤ 1,0

≤ 15

> 350

≤ 1,2

≤ 0,5

≤ 1,70

≤ 0,18


Categoria

Composizione acidica (5)

Somma degli isomeri transoleici

(%)

Somma degli isomeri translinoleici + translinolenici

(%)

Composizione in steroli

Steroli totali

(mg/kg)

Eritrodiolo e uvaolo

(%) (**)

Miristico

(%)

Linolenico

(%)

Arachidico

(%)

Eicosenoico

(%)

Beenico

(%)

Lignocerico

(%)

Colesterolo

(%)

Brassicasterolo

(%)

Campesterolo

(%)

Stigmasterolo

(%)

Betasitosterolo

(%) (6)

Delta-7-stigmastenolo

(%)

1.

Olio extra vergine di oliva

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

2.

Olio di oliva vergine

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

3.

Olio di oliva lampante

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5 (7)

4.

Olio di oliva raffinato

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

5.

Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

6.

Olio di sansa di oliva greggio

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 2 500

> 4,5 (8)

7.

Olio di sansa di oliva raffinato

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 800

> 4,5

8.

Olio di sansa di oliva

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 600

> 4,5


(1)  Somma degli isomeri che potrebbero (o meno) essere separati mediante colonna capillare.

(2)  O quando la mediana del difetto è inferiore o uguale a 3,5 e la mediana del fruttato è uguale a 0.

(3)  Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è pari o inferiore a 3,5 %.

(4)  Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5 %.

(5)  Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,5 - 20,0; palmitoleico: 0,3 - 3,5; eptadecanoico: ≤ 0,3; stearico: 0,5 - 5,0; oleico: 55,0 - 83.0; linoleico: 3,5 - 21,0.

(6)  Somma di: delta-5,23-stigmastadienolo+clerosterolo+beta-sitosterolo+sitostanolo+delta-5-avenasterolo+delta-5,24-stigmastadienolo.

(7)  Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è pari o inferiore a 3,5.

(8)  Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5.


ALLEGATO II

«

ALLEGATO XX

Metodo per la determinazione del contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare

1.   OGGETTO

Il presente metodo permette di determinare il contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi negli oli di oliva. Le singole cere e gli alchil esteri sono separati in funzione del numero di atomi di carbonio. L’impiego del metodo viene consigliato come mezzo atto a differenziare l’olio di oliva dall’olio di sansa di oliva e come parametro di qualità per gli oli extra vergini, in quanto permette di individuare false miscele di oli extra vergini di oliva e oli di bassa qualità e di capire se si tratta di oli vergini, lampanti o deodorati.

2.   PRINCIPIO

La sostanza grassa, addizionata di opportuni standard interni, viene frazionata mediante cromatografia su colonna di gel di silice idratato; la frazione eluita nelle condizioni di prova (con polarità minore di quella dei trigliceridi) viene recuperata e analizzata direttamente mediante gascromatografia in colonna capillare.

3.   APPARECCHIATURA

3.1.   Beuta da 25 ml.

3.2.   Colonna in vetro per cromatografia liquida avente diametro interno di 15 mm e altezza da 30 a 40 cm con opportuno rubinetto.

3.3.   Gascromatografo idoneo per il funzionamento con colonna capillare, dotato di sistema di introduzione diretta in colonna costituito da:

3.3.1.   Camera termostatica per le colonne con programmatore di temperatura

3.3.2.   Iniettore a freddo per iniezione diretta in colonna

3.3.3.   Rivelatore a ionizzazione di fiamma e convertitore-amplificatore

3.3.4.   Registratore-integratore (Nota 1) idoneo per il funzionamento con il convertitore-amplificatore (3.3.3), con tempo di risposta non maggiore di 1 secondo e con velocità della carta variabile.

Nota 1:

È possibile utilizzare anche sistemi computerizzati che prevedono l’acquisizione dei dati gascromatografici attraverso Personal Computer.

3.3.5.   Colonna capillare di silice fusa (per analisi di cere e metil ed etil esteri), lunga da 8 a 12 m, diametro interno da 0,25 a 0,32 mm, internamente ricoperta con liquido di ripartizione (Nota 2) con spessore uniforme compreso fra 0,10 e 0,30 μm.

Nota 2:

Liquidi di ripartizione idonei allo scopo reperibili in commercio sono per es. il SE52, il SE54, ecc.

3.4.   Microsiringa da 10 μl con ago cementato, idonea per iniezione diretta in colonna.

3.5.   Vibratore elettrico

3.6.   Evaporatore rotante

3.7.   Muffola

3.8.   Bilancia analitica in grado di garantire un’accuratezza della misura di ± 0,1 mg

3.9.   Normale vetreria da laboratorio

4.   REAGENTI

4.1.   Gel di silice con granulometria compresa tra 60 e 200 μm. Porre il gel di silice in muffola a 500 °C per almeno 4 h. Dopo il raffreddamento addizionare il 2 % di acqua riferito alla quantità di gel di silice prelevata. Agitare bene allo scopo di omogeneizzare la massa e conservare nell’essiccatore almeno per 12 h prima dell’impiego.

4.2.   n-Esano per cromatografia o analisi dei residui (verificare la purezza).

AVVERTENZA: i vapori possono incendiarsi. Tenere lontano da sorgenti di calore, scintille o fiamme libere. Tenere i contenitori ben chiusi. Usare con ventilazione adeguata. Evitare l’accumulo di vapori ed eliminare ogni possibile causa di incendio, quali riscaldatori o apparecchi elettrici non antideflagranti. Nocivo per inalazione: può causare danni alle cellule del sistema nervoso. Evitare di respirare i vapori, usare se necessario un apparecchio respiratorio adatto. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

4.3.   Etere etilico, per cromatografia

AVVERTENZA: prodotto altamente infiammabile. Moderatamente tossico. Irritante per la pelle. Nocivo per inalazione. Può causare danni agli occhi. Gli effetti possono essere differiti. Può formare perossidi esplosivi. I vapori possono incendiarsi. Tenere lontano da sorgenti di calore, scintille o fiamme libere. Tenere i contenitori ben chiusi. Usare con ventilazione adeguata. Evitare l’accumulo di vapori ed eliminare ogni possibile causa di incendio, quali riscaldatori o apparecchi elettrici non antideflagranti. Non evaporare a secchezza o quasi-secchezza. L’aggiunta di acqua o di un agente riducente appropriato può ridurre la formazione di perossidi. Non ingerire. Evitare di respirare i vapori. Evitare il contatto prolungato o ripetuto con la pelle.

4.4.   n-Eptano per cromatografia o Isottano

AVVERTENZA: prodotto infiammabile. Nocivo per inalazione. Tenere lontano da sorgenti di calore, scintille o fiamme libere. Tenere i contenitori ben chiusi. Usare con ventilazione adeguata. Evitare di respirare i vapori. Evitare il contatto prolungato o ripetuto con la pelle.

4.5.   Soluzione campione di lauril arachidato (Nota 3), allo 0,05 % (m/V) in eptano (standard interno per cere).

Nota 3:

È possibile utilizzare anche palmitil palmitato o miristil stearato o arachidil laurato.

4.6.   Soluzione campione di metileptadecanoato, allo 0,02 % (m/V) in eptano (standard interno metil ed etil esteri).

4.7.   Sudan 1 (1-fenilazo-2-naftolo)

4.8.   Gas vettore: idrogeno o elio puri per gascromatografia

AVVERTENZA

Idrogeno. Altamente infiammabile, sotto pressione. Tenere lontano da fonti di calore, scintille o fiamme libere o apparecchi elettrici non antideflagranti. Tenere sempre la valvola della bombola chiusa quando non si usa. Usare sempre un regolatore di pressione. Togliere la tensione alla molla del riduttore prima di aprire la valvola della bombola. Non sostare davanti al foro di uscita della bombola quando si apre la valvola. Usare con ventilazione adeguata. Non trasferire l’idrogeno da una bombola a un’altra. Non miscelare gas nella bombola. Tenere sempre ben assicurate le bombole affinché non possano cadere. Tenere le bombole lontane dal sole o da sorgenti di calore. Non tenere in ambienti corrosivi. Non usare bombole danneggiate o senza etichetta.

Elio. Gas compresso sotto alta pressione. Riduce l’ossigeno disponibile per la respirazione, tenere il contenitore chiuso. Usare con ventilazione adeguata. Non entrare nei locali di conservazione se non sono adeguatamente ventilati. Usare sempre un regolatore di pressione. Togliere la tensione alla molla del riduttore prima di aprire la valvola della bombola. Non trasferire il gas da una bombola a un’altra. Tenere sempre ben assicurate le bombole affinché non possano cadere. Non sostare davanti al foro di uscita della bombola quando si apre la valvola. Tenere le bombole lontane dal sole o da sorgenti di calore. Non tenere in ambienti corrosivi. Non usare bombole danneggiate o senza etichetta. Non usare per inalazione e farne solo uso tecnico.

4.9.   Gas ausiliari:

idrogeno, puro per gascromatografia

aria, pura per gascromatografia

AVVERTENZA

Aria. Gas compresso sotto alta pressione. Usare con cautela in presenza di sostanze combustibili in quanto la temperatura di autoaccensione della maggior parte dei composti organici nell’aria si abbassa notevolmente ad alta pressione. Tenere sempre la valvola della bombola chiusa quando non si usa. Usare sempre un regolatore di pressione. Togliere la tensione alla molla del riduttore prima di aprire la valvola della bombola. Non sostare davanti al foro di uscita della bombola quando si apre la valvola. Non trasferire il gas da una bombola a un’altra. Non miscelare gas nella bombola. Tenere sempre ben assicurate le bombole affinché non possano cadere. Tenere le bombole lontane dal sole o da sorgenti di calore. Non tenere in ambienti corrosivi. Non usare bombole danneggiate o senza etichetta. Non usare per inalazione o per apparecchi respiratori l’aria destinata a usi tecnici.

5.   PROCEDIMENTO

5.1.   Preparazione della colonna cromatografica

Mettere in sospensione 15 g di gel di silice (4.1) in n-esano (4.2) e introdurla in colonna (3.2). A sedimentazione avvenuta completare l’assestamento mediante l’uso di un vibratore elettrico al fine di rendere più omogeneo il letto cromatografico. Percolare 30 ml di n-esano allo scopo di allontanare le eventuali impurezze. Pesare esattamente, nella beuta da 25 ml (3.1), circa 500 mg di campione con la bilancia analitica (3.8). Addizionare l’opportuna quantità di campione di riferimento (4.5) in funzione del presunto contenuto di cere. Ad esempio aggiungere 0,1 mg di lauril arachidato nel caso di olio di oliva, da 0,25 a 0,50 mg nel caso di olio di sansa e 0,05 mg di metileptadecanoato per gli oli di oliva (4.6).

Trasferire il campione così preparato nella colonna cromatografica aiutandosi con due porzioni da 2 ml ciascuna di n-esano (4.2).

Lasciare fluire il solvente fino a un battente di 1 mm, quindi far percolare altro n-esano/etere etilico (99:1) e raccogliere 220 ml, rispettando un flusso di circa 15 gocce ogni 10 secondi. (Questa frazione contiene i metil ed etil esteri e le cere). (Nota 4) (Nota 5).

Nota 4:

La miscela n-esano/etere etilico (99:1) dovrà essere preparata ogni giorno.

Nota 5:

Onde controllare visivamente la corretta eluizione delle cere, è possibile aggiungere al campione in soluzione 100 μl di Sudan I all’1 % nella miscela di eluizione.

Il colorante ha un tempo di ritenzione intermedio tra le cere e i trigliceridi, pertanto quando la colorazione raggiunge il fondo della colonna cromatografica bisogna sospendere l’eluizione, in quanto tutte le cere sono state eluite.

Evaporare la frazione così ottenuta mediante evaporatore rotante fino ad allontanamento quasi completo del solvente, eliminare gli ultimi 2 ml con l’aiuto di un debole flusso di azoto e riprendere la frazione che contiene i metil ed etil esteri e che va diluita con 2-4 ml di n-eptano o isottano.

5.2.   Analisi gascromatografica

5.2.1.   Operazioni preliminari

Installare nel gascromatografo (3.3) la colonna, collegando il terminale di ingresso connesso al sistema in colonna e il terminale di uscita al rilevatore. Eseguire i controlli generali del complesso gascromatografico (tenuta dei circuiti dei gas, efficienza del rivelatore e del sistema di registrazione, ecc.).

Se la colonna è messa in uso per la prima volta è consigliabile procedere al suo condizionamento: far fluire un leggero flusso di gas attraverso la colonna quindi avviare il complesso gascromatografico e iniziare un riscaldamento graduale fino a raggiungere, dopo circa 4 h, la temperatura di 350 °C.

Mantenere tale temperatura per almeno 2 h, quindi portare il complesso alle condizioni di funzionamento (regolazione del flusso del gas, accensione della fiamma, collegamento con il registratore elettronico (3.3.4), regolazione della temperatura della camera per colonna, del rivelatore, ecc.) e registrare il segnale a una sensibilità almeno due volte superiore a quella prevista per l’esecuzione dell’analisi. Il tracciato della linea di base deve risultare lineare, esente da picchi di qualsiasi natura e non deve presentare deriva.

Una deriva rettilinea negativa indica imperfetta tenuta delle connessioni della colonna, una deriva positiva indica un insufficiente condizionamento della colonna.

5.2.2.   Scelta delle condizioni operative per le cere ed i metil ed etil esteri (Nota 6)

Le condizioni operative di massima sono le seguenti:

—   Temperatura della colonna: 20 °C/min 5 °C/min

inizio a 80 °C (1′) Image 140 °C Image 335 °C (20)

—   Temperatura del rivelatore: 350 °C.

—   Quantità di sostanza iniettata: 1 μl della soluzione (2-4 ml) di n-eptano.

—   Gas vettore: elio o idrogeno alla velocità lineare ottimale per il gas prescelto (vedere Appendice A).

—   Sensibilità strumentale: idonea a soddisfare le condizioni di cui sopra.

Nota 6:

Vista l’elevata temperatura finale è ammessa una deriva positiva che non deve superare il 10 % del fondo scala.

Tali condizioni possono essere modificate in funzione delle caratteristiche della colonna e del gascromatografo in modo da avere una separazione di tutte le cere e dei metil ed etil esteri degli acidi grassi e una risoluzione soddisfacente dei picchi (vedi figure 2, 3 e 4) e un tempo di ritenzione dello standard interno del lauril arachidato di 18 ± 3 minuti. Il picco delle cere più rappresentativo deve superare di oltre il 60 % il fondo scala, mentre lo standard interno del metileptadecanoato dei metil ed etil esteri deve raggiungere il valore del fondo scala.

I parametri di integrazione dei picchi dovranno essere impostati in modo da ottenere una corretta valutazione delle aree dei picchi presi in considerazione.

5.3.   Esecuzione dell’analisi

Con la microsiringa da 10 μl si prelevano 10 μl di soluzione; si alza lo stantuffo della siringa in modo che l’ago sia vuoto. Si introduce l’ago attraverso il dispositivo di iniezione e dopo 1-2 secondi si inietta rapidamente e si estrae quindi lentamente l’ago dopo circa 5 secondi.

Si effettua la registrazione fino a completa eluizione delle cere e degli stigmastadieni a seconda della frazione che viene analizzata.

La linea di base deve essere sempre corrispondente ai requisiti richiesti.

5.4.   Identificazione dei picchi

L’identificazione dei singoli picchi viene effettuata in base ai tempi di ritenzione e per paragone con miscele di cere a tempi di ritenzione noti, analizzate nelle medesime condizioni. Per gli alchil esteri l’identificazione viene effettuata mediante miscele di metil ed etil esteri dei principali acidi grassi degli oli di oliva (palmitico e oleico).

Nella figura 1 è riportato un cromatogramma delle cere presenti in un olio di oliva vergine. Nelle figure 2 e 3 sono riportati i cromatogrammi di due oli extra vergini di oliva del commercio, uno con metil ed etil esteri e un altro senza. Nella figura 4 vengono riportati i cromatogrammi relativi a un olio extra vergine di ottima qualità e dello stesso olio addizionato del 20 % di olio deodorato.

5.5.   Valutazione quantitativa delle cere

Si procede al calcolo delle aree dei picchi corrispondente allo standard interno del lauril arachidato e agli esteri alifatici da C 40 a C 46 mediante un integratore.

Si calcola il contenuto totale in cere aggiungendo ogni singola cera, in mg/kg di sostanza grassa, come segue:

Formula

dove:

Ax

=

area del picco del singolo estere, in unità di calcolo dell’integratore

As

=

area del picco dello standard interno del lauril arachidato, in unità di calcolo dell’integratore

ms

=

massa di standard interno del lauril arachidato aggiunto, in milligrammi

m

=

massa di campione prelevato per la determinazione, in grammi

5.5.1.   Valutazione quantitativa dei metil ed etil esteri

Si procede al calcolo delle aree dei picchi corrispondenti allo standard interno del metileptadecanoato, ai metil esteri degli acidi grassi a C16 e C18 e agli etil esteri degli acidi grassi C16 e C18 mediante un integratore.

Si calcola il contenuto di ogni singolo alchil estere, in mg/kg di sostanza grassa, come segue:

Formula

dove:

Ax

=

area del picco del singolo estere C16 e C18, in unità di calcolo dell’integratore

As

=

area del picco dello standard interno del metileptadecanoato, in unità di calcolo dell’integratore

ms

=

massa di standard interno del metileptadecanoato aggiunto, in milligrammi

m

=

massa di campione prelevato per la determinazione, in grammi

6.   ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Riportare la somma dei contenuti delle singole cere da C40 a C46 (Nota 7) in milligrammi per chilogrammo di sostanza grassa.

Riportare la somma dei singoli contenuti dei metil ed etil esteri da C16 a C18 e la loro somma.

I risultati vengono espressi in modo approssimativo in mg/kg.

Nota 7:

I componenti da quantificare si riferiscono ai picchi a numero di carbonio pari compresi tra gli esteri C40 e C46, secondo l’esempio di cromatogramma delle cere dell’olio di oliva riportato nella figura allegata. Qualora l’estere C46 risulti sdoppiato, si consiglia, ai fini della sua corretta identificazione, di analizzare la frazione cerosa di un olio di sansa dove il picco C46 risulta individuabile in quanto nettamente maggioritario.

Riportare il rapporto tra etil esteri e metil esteri

Figura 1

Esempio di cromatogramma della frazione cere di un olio di oliva  (1)

Image

Figura 2

Metil ed etil esteri e cere di un olio vergine di oliva

Image

Figura 3

Metil ed etil esteri e cere di un olio extra vergine di oliva

Image

Figura 4

Parte di cromatogramma relativa a un olio extra vergine di oliva e allo stesso olio addizionato di olio deodorato

Image

Appendice A

Determinazione della velocità lineare del gas

Nel cromatografo, regolato alle normali condizioni operative, si iniettano 1:3 μl di metano (o propano) e si cronometra il tempo che il gas impiega a percorrere la colonna, dal momento dell’iniezione al momento dell’uscita del picco (tM).

La velocità lineare in cm/s è data da L/tM in cui L è la lunghezza della colonna in centimetri e tM è il tempo cronometrato in secondi.

»

(1)  Dopo l’eluzione degli esteri degli steroli il cromatogramma non deve presentare picchi significativi (trigliceridi).


27.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/15


REGOLAMENTO (UE) N. 62/2011 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2011

che esclude, per il 2011, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

viste le relazioni presentate da Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia,

visto il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 prevede disposizioni per la fissazione delle limitazioni dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico.

(2)

Sulla base del regolamento (CE) n. 1098/2007, le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico sono state fissate per il 2011 nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (2).

(3)

Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, la Commissione può escludere le sottodivisioni 27 e 28.2 dal campo di applicazione di alcune limitazioni dello sforzo di pesca qualora le catture di merluzzo bianco siano inferiori a una determinata soglia nell’ultimo periodo di dichiarazione.

(4)

Tenuto conto delle relazioni presentate dagli Stati membri e del parere dello CSTEP, è opportuno escludere le sottodivisioni 27 e 28.2, per il 2011, dal campo di applicazione delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1124/2010 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011. Per garantire coerenza con il suddetto regolamento occorre che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere da tale data.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1098/2007 non si applica alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 nel 2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.


27.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/16


REGOLAMENTO (UE) N. 63/2011 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2011

recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 stabilisce che i piccoli costruttori e i costruttori di nicchia possano chiedere obiettivi di riduzione delle emissioni alternativi, in relazione al potenziale di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli di ciascun costruttore, coerentemente con le caratteristiche del mercato per il tipo di autovetture prodotto.

(2)

Per determinare il potenziale di riduzione di ciascun piccolo costruttore occorre valutare il suo potenziale economico e tecnologico di riduzione. A tal fine è necessario che il richiedente fornisca informazioni dettagliate sulle proprie attività economiche e sulle tecnologie di riduzione di CO2 impiegate nelle autovetture. Tra le informazioni richieste figurano dati che il richiedente può facilmente reperire e che non devono comportare alcun onere amministrativo aggiuntivo.

(3)

Affinché vi sia coerenza tra l’obiettivo di riduzione richiesto dai piccoli costruttori e dai costruttori di nicchia e per evitare di porre in una posizione di svantaggio i piccoli costruttori che riducono le loro emissioni specifiche medie di CO2 prima del 2012, gli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 per questi costruttori vanno determinati prendendo come valore di riferimento le emissioni specifiche medie del 2007. Se i dati sulle emissioni di tale anno non esistono, l’obiettivo deve essere determinato rispetto alle emissioni specifiche medie di CO2 del primo anno civile successivo al 2007.

(4)

Per tenere conto dell’offerta limitata di prodotti di alcuni piccoli costruttori e del conseguente margine ristretto di manovra di cui essi dispongono per ripartire sul parco auto la riduzione richiesta, è opportuno che i richiedenti possano scegliere tra un unico obiettivo annuale per le emissioni specifiche per il periodo di deroga e diversi obiettivi annuali, che alla fine del periodo di deroga diano luogo ad una riduzione rispetto al valore di riferimento del 2007.

(5)

L’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 consente a taluni costruttori di nicchia di avvalersi di un obiettivo alternativo per le emissioni specifiche, costituito da una riduzione del 25 % rispetto alle emissioni specifiche medie di CO2 nel 2007. Qualora per l’anno 2007 non esistano informazioni relative alle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore, occorre stabilire un obiettivo di riduzione equivalente basato sulle migliori tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 disponibili. Per individuare le migliori tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 disponibili conviene applicare il rapporto tra la potenza massima e la massa del veicolo, che consente di distinguere le diverse caratteristiche del mercato per le autovetture di una determinata massa.

(6)

In seguito a una consultazione ufficiale con gli Stati membri e con le principali parti in causa, tra cui l’associazione dei costruttori automobilistici europei (ACEA), giapponesi (JAMA) e coreani (KAMA), e la European Association of Small Volume Manufacturers (ESCA), è stato stilato un elenco dei costruttori e delle loro emissioni specifiche medie di CO2 nell’Unione nel 2007, allo scopo di offrire ai piccoli costruttori e a quelli di nicchia dei valori di riferimento chiari cui attenersi per fissare gli obiettivi per le emissioni specifiche.

(7)

È opportuno che determinate informazioni contenute nella domanda di deroga non siano accessibili al pubblico, nel caso in cui la loro divulgazione possa pregiudicare la tutela degli interessi commerciali, in particolare le informazioni sulla pianificazione della produzione, i costi previsti e gli effetti sulla redditività dell’impresa. Le decisioni che autorizzano la deroga saranno pubblicate dalla Commissione in Internet.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici istituito dall’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento precisa le informazioni che i costruttori sono tenuti a fornire per dimostrare il rispetto delle condizioni necessarie per ottenere una deroga a norma dell’articolo 11, paragrafo 1 o dell’articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 443/2009, si applicano le definizioni seguenti:

a)   «richiedente»: un costruttore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1 o dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009;

b)   «caratteristiche del veicolo»: gli elementi che contraddistinguono il veicolo, tra cui la massa, le emissioni specifiche di CO2, il numero di sedili, le prestazioni del motore, il rapporto potenza/massa e la velocità massima;

c)   «caratteristiche del mercato»: le informazioni sulle caratteristiche dei veicoli e i nomi e le gamme di prezzo delle autovetture in diretta concorrenza con i veicoli per i quali è chiesta una deroga;

d)   «impianto di produzione proprio»: lo stabilimento di costruzione o montaggio usato esclusivamente dal richiedente al fine di costruire o montare per proprio conto autovetture nuove, anche eventualmente destinate all’esportazione;

e)   «centro di progettazione proprio»: lo stabilimento, che dipende ed è utilizzato esclusivamente dal richiedente, in cui è progettato e sviluppato tutto il veicolo.

Articolo 3

Domanda di deroga a norma dell’articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 443/2009

1.   La domanda di deroga a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/2009 è presentata dal richiedente secondo il modello indicato nell’allegato I del presente regolamento e contiene le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5 del presente regolamento.

2.   La domanda di deroga a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 è presentata dal richiedente secondo il modello indicato nell’allegato II del presente regolamento e contiene le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 4

Informazioni sui criteri di ammissibilità

1.   Il richiedente fornisce le seguenti informazioni sui criteri di ammissibilità:

a)

informazioni sull’assetto proprietario del costruttore o del gruppo di costruttori collegati, insieme alla relativa dichiarazione di cui all’allegato III;

b)

per il costruttore che chiede una deroga a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/2009, o per il gruppo di costruttori collegati di cui alla della lettera b), del medesimo paragrafo, o per il membro di un gruppo di costruttori collegati di cui alla lettera c), del medesimo paragrafo, il numero di autovetture ufficialmente immatricolate nell’Unione nei tre anni civili precedenti la data della domanda, oppure, qualora tale informazione non sia disponibile, uno dei seguenti dati:

la stima, basata su dati verificabili, del numero di autovetture immatricolate nel periodo indicato alla lettera b), del quale il richiedente è responsabile,

se nel periodo di cui alla lettera b), non è stata immatricolata alcuna autovettura, il numero di autovetture immatricolate nell’ultimo anno civile per il quale tale informazione è disponibile.

2.   Il costruttore che chiede una deroga a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 fornisce i dati di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo solo per l’anno civile che precede la data della domanda.

Articolo 5

Obiettivo per le emissioni specifiche e potenziale di riduzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009

1.   Il richiedente fornisce le emissioni specifiche medie di CO2 delle autovetture immatricolate nel 2007, a meno che tale dato non figuri nell’allegato IV del presente regolamento. Qualora si tratti di un dato non disponibile, il richiedente fornisce le emissioni specifiche medie di CO2 delle autovetture immatricolate nel primo anno civile successivo al 2007.

2.   Nella domanda il richiedente fornisce le seguenti informazioni sulla propria attività:

a)

per l’anno civile precedente la data della domanda, il numero di dipendenti e le dimensioni dell’impianto di produzione in metri quadrati;

b)

il modello di esercizio dell’impianto di produzione, specificando quali attività di progettazione e produzione sono svolte dal richiedente e quali sono esternalizzate;

c)

nel caso di un’impresa collegata, se la tecnologia è condivisa dai costruttori e quali attività sono esternalizzate;

d)

per i cinque anni precedenti la data della domanda, i volumi di vendita, il fatturato annuo, l’utile di esercizio e la spesa in ricerca e sviluppo e, nel caso di un’impresa collegata, i trasferimenti netti all’impresa madre;

e)

le caratteristiche del loro mercato;

f)

il listino prezzi per tutte le versioni di autovetture per le quali s’intende ottenere la deroga nell’anno precedente la data della domanda, e il listino prezzi previsto per le autovetture di cui è in programma il lancio e per le quali s’intende ottenere la deroga.

Quando la domanda è presentata da un costruttore responsabile di oltre 100 autovetture all’anno, le informazioni di cui alla lettera d), sono corredate dal bilancio certificato ufficiale oppure sono certificate da un revisore indipendente.

3.   Nella domanda il richiedente fornisce le seguenti informazioni sul proprio potenziale tecnologico:

a)

l’elenco delle tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 impiegate nelle autovetture commercializzate nel 2007 oppure, se tali dati non sono disponibili, per il primo anno successivo al 2007, oppure, nel caso dei costruttori che prevedono di fare ingresso nel mercato, per l’anno in cui inizia ad applicarsi la deroga;

b)

l’elenco delle tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 impiegate nelle autovetture nell’ambito del programma di riduzione e i costi aggiuntivi che tali tecnologie hanno rappresentato per ogni versione di autovettura contemplata nella domanda.

4.   Il richiedente, in base al proprio potenziale di riduzione, propone un obiettivo per le emissioni specifiche per il periodo di deroga. Esso può anche proporre singoli obiettivi annuali.

L’obiettivo per le emissioni specifiche o gli obiettivi annuali per le emissioni specifiche sono determinati in modo che le emissioni specifiche medie allo scadere del periodo di deroga siano diminuite rispetto alle emissioni specifiche medie di cui al paragrafo 1.

5.   L’obiettivo per le emissioni specifiche o gli obiettivi annuali per le emissioni specifiche proposti dal richiedente in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 443/2009 sono accompagnati da un programma di riduzione per le emissioni specifiche di CO2 del nuovo parco auto.

Nel programma di riduzione è specificato quanto segue:

a)

il calendario in base al quale sono introdotte le tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 nel parco auto del richiedente;

b)

la stima delle immatricolazioni annuali nell’Unione per il periodo di deroga, la media prevista delle emissioni specifiche di CO2 e la massa media attesa;

c)

nel caso si opti per obiettivi annuali, il miglioramento annuale in termini di emissioni specifiche di CO2 delle versioni di autovetture per le quali sono introdotte tecnologie di riduzione di CO2.

6.   Durante il periodo di deroga il rispetto, da parte del richiedente, dell’obiettivo per le emissioni specifiche o degli obiettivi annuali per le emissioni specifiche è valutato ogni anno, in conformità dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Articolo 6

Obiettivo di riduzione per richiedere una deroga a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009

1.   Il richiedente fornisce le emissioni specifiche medie di CO2 delle autovetture immatricolate nel 2007, a meno che tale dato non figuri nell’allegato IV del presente regolamento.

2.   L’obiettivo di riduzione determinato in conformità dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 ha come valore di riferimento le emissioni specifiche medie di CO2 di cui al paragrafo 1.

3.   Qualora per un costruttore non esistano le informazioni sulle emissioni specifiche medie di CO2 relative all’anno 2007, il richiedente fornisce informazioni sulle caratteristiche del veicolo per tutti i tipi di autovetture da esso costruite, nonché il numero di autovetture costruite che prevede di immatricolare nell’Unione nel primo anno del periodo di deroga. Per tutte le varianti delle autovetture il richiedente indica a quale classe di veicolo, tra quelle indicate nella tabella dell’allegato V, appartiene ciascuna variante.

4.   L’obiettivo per le emissioni specifiche è calcolato annualmente in base ad una riduzione del 25 % sul valore di riferimento per ogni classe di veicolo di cui all’allegato V.

Articolo 7

Valutazione della Commissione

1.   Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dal ricevimento ufficiale della domanda completa a norma dell’articolo 11, paragrafo 1 o dell’articolo 11 paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, si ritengono soddisfatte le condizioni per chiedere una deroga. Se la Commissione reputa incompleta la domanda, può richiedere informazioni supplementari. Se entro il periodo indicato nella richiesta non sono trasmesse informazioni supplementari, la Commissione può respingere la domanda.

Qualora la domanda sia respinta perché incompleta o perché la Commissione ritiene l’obiettivo proposto per le emissioni specifiche incompatibile con il potenziale di riduzione del richiedente, quest’ultimo può presentare una domanda di deroga completa o modificata.

2.   Le domande sono inviate in formato cartaceo ed elettronico al Segretariato generale della Commissione europea, 1049 Bruxelles, Belgio, e recano la dicitura «Deroga a norma del regolamento (CE) n. 443/2009». La versione elettronica è inviata anche all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’allegato I.

3.   Se le informazioni contenute nella domanda risultano errate o imprecise, la decisione che autorizza la deroga è revocata.

Articolo 8

Accesso del pubblico alle informazioni

1.   Se il richiedente ritiene inopportuno che le informazioni contenute nella domanda siano rese pubbliche in conformità dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 443/2009, lo indica nella domanda precisando i motivi per cui la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la tutela dei propri interessi commerciali, ivi compresa la proprietà intellettuale.

2.   L’eccezione al diritto di accesso del pubblico ai documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) si considera riferita al seguente tipo di informazioni:

a)

ragguagli sul programma di riduzione di cui all’articolo 5, in particolare sullo sviluppo del portafoglio prodotti del costruttore;

b)

le ripercussioni previste delle tecnologie di riduzione di CO2 sui costi di produzione, sul prezzo di acquisto dei veicoli e sulla redditività dell’impresa.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(3)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


ALLEGATO I

Modello di domanda di deroga da presentarsi da parte dei costruttori che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/2009

La versione elettronica della domanda è inviata al seguente indirizzo:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

1.   Nome, indirizzo e referente per il costruttore o il gruppo di costruttori collegati

Nome del costruttore

Indirizzo postale

Nome del referente

E-mail del referente

Recapito telefonico del referente

 

 

 

 

 

2.   Criteri di ammissibilità

2.1.   Il richiedente fa parte di un gruppo di costruttori collegati?

 SÌ (allegare la dichiarazione di cui all’allegato III)

 NO

2.2.   Il richiedente fa parte di un gruppo di costruttori collegati, ma gestisce i propri impianti di produzione e il proprio centro di progettazione?

 SÌ (allegare la dichiarazione di cui all’allegato III; andare al punto 2.3)

 NO (andare ai punti 2.4 e 2.5)

2.3.   Numero di immatricolazioni nell’Unione, se la domanda si riferisce a un costruttore non collegato o a un costruttore collegato che gestisce impianti di produzione propri e un proprio centro di progettazione:

2.3.1.   Cifra ufficiale per i tre anni civili precedenti la data della domanda

Anno

 

 

 

Numero di immatricolazioni nell’UE

 

 

 

2.3.2.   Se non si dispone della cifra ufficiale di cui al precedente punto 2.3.1 per il periodo ivi indicato, una stima fondata su dati verificabili

Anno

 

 

 

Numero di immatricolazioni nell’UE

 

 

 

2.3.3.   Se non si dispone della cifra di cui ai punti 2.3.1 e 2.3.2 per il periodo ivi indicato, la cifra per l’ultimo anno civile per il quale tale cifra è disponibile

Anno

 

Numero di immatricolazioni nell’UE

 

2.4.   Se la domanda si riferisce a un gruppo di costruttori collegati, specificare quanto segue:

Nome del costruttore

Indirizzo postale

Nome del referente

E-mail del referente

Recapito telefonico del referente

 

 

 

 

 

2.5.   Numero delle immatricolazioni nell’Unione di un gruppo di costruttori collegati se la domanda si riferisce a un gruppo di costruttori collegati e il richiedente non gestisce impianti di produzione propri e un proprio centro di progettazione:

2.5.1.   Dati ufficiali nei tre anni civili precedenti la data della domanda

Anno

 

 

 

Numero di immatricolazioni nell’UE

 

 

 

2.5.2.   Se non si dispone della cifra ufficiale di cui al precedente punto 2.5.1 per il periodo ivi indicato, una stima fondata su dati verificabili

Anno

 

 

 

Numero di immatricolazioni nell’UE

 

 

 

2.5.3.   Se non si dispone della cifra di cui ai punti 2.5.1 e 2.5.2 per il periodo ivi indicato, la cifra per l’ultimo anno civile per il quale tale cifra è disponibile

Anno

 

Numero di immatricolazioni nell’UE

 

3.   Durata richiesta della deroga

Numero di anni civili (massimo 5)

 

4.   Proposta di obiettivo per le emissioni specifiche calcolato come media del parco auto per il periodo di deroga oppure singoli obiettivi per le emissioni specifiche nel caso di riduzioni annuali (in g CO2/km)

Anno

 

 

 

 

 

Obiettivo per le emissioni specifiche medie (g CO2/km)

 

 

 

 

 

5.   Informazioni specifiche sull’impresa

5.1.   Emissioni specifiche medie di CO2 nel 2007 se non figuranti nell’allegato IV (o se non disponibili nel primo anno civile successivo al 2007)

5.2.   Numero di dipendenti nell’anno civile precedente la data della domanda

5.3.   Dimensioni dell’impianto di produzione in metri quadrati nell’anno civile precedente la domanda

5.4.   Volumi di vendita nei 5 anni precedenti la data della domanda

Anno

 

 

 

 

 

Volumi di vendita

 

 

 

 

 

5.5.   Fatturato annuo nei 5 anni precedenti la data della domanda

Anno

 

 

 

 

 

Fatturato

 

 

 

 

 

5.6.   Caratteristiche del mercato

Le informazioni sui prodotti di cui è pianificata la realizzazione, non disponibili sul mercato al momento della domanda di deroga, devono essere fornite nella parte riservata del presente modulo:

a)

caratteristiche del veicolo;

b)

nomi e gamma di prezzi dei veicoli in diretta concorrenza nell’anno precedente la data d’applicazione;

c)

listino prezzi dei veicoli per i quali s’intende ottenere la deroga nell’anno civile precedente la data della domanda o nell’anno più prossimo alla data della domanda.

5.7.   Breve descrizione del modello d’esercizio dell’impianto di produzione

PARTE RISERVATA DELLA DOMANDA

5.8.   Utile d’esercizio nei 5 anni precedenti la data della domanda

Anno

 

 

 

 

 

Utile d’esercizio

 

 

 

 

 

5.9.   Spesa in ricerca e sviluppo nei 5 anni precedenti la data della domanda

Anno

 

 

 

 

 

Spesa in R&S

 

 

 

 

 

5.10.   Trasferimenti netti all’impresa madre nel caso di imprese collegate nei 5 anni precedenti la data della domanda

Anno

 

 

 

 

 

Trasferimenti netti

 

 

 

 

 

6.   Informazioni dettagliate sulle autovetture di cui è previsto il lancio nel mercato dell’unione delle quali il richiedente sarà responsabile

6.1.   Caratteristiche del mercato

6.1.1.   Caratteristiche del veicolo.

6.1.2.   Nomi e gamma di prezzi dei veicoli in diretta concorrenza nell’anno precedente la data della domanda.

6.1.3.   Listino prezzi previsto dei veicoli per i quali s’intende ottenere la deroga.

7.   Potenziale tecnologico del richiedente

7.1.   Elenco delle tecnologie di riduzione di CO2 utilizzate nel parco auto del richiedente nel 2007.

7.2.   Laddove non si disponga dell’elenco di cui al punto 7.1, stesso elenco per il primo anno successivo al 2007.

7.3.   Nel caso di richiedenti che prevedono di fare ingresso nel mercato dell’Unione, l’elenco di cui al punto 7.1 deve essere fornito per il primo anno di deroga.

8.   Programma di riduzione del richiedente

8.1.   Calendario per l’impiego delle tecnologie di riduzione di CO2 nel parco auto.

8.2.   Dimensione media prevista del parco auto nel periodo di deroga:

8.2.1.   Immatricolazioni annuali nell’Unione nel periodo di deroga

8.2.2.   Massa media prevista dei veicoli di cui è in programma il lancio nel mercato dell’Unione

8.2.3.   Media prevista delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli di cui è in programma il lancio nel mercato dell’Unione.

8.3.   Le tecnologie di riduzione di CO2 di cui è previsto l’impiego nel parco auto del richiedente nell’ambito del programma di riduzione.

8.4.   I costi aggiuntivi, per ogni versione di veicolo, delle tecnologie di cui è previsto l’impiego nell’ambito del programma.

8.5.   Nel caso degli obiettivi annuali, il miglioramento annuale in termini di emissioni specifiche di CO2 delle versioni di veicolo per le quali sono introdotte tecnologie di riduzione di CO2.


ALLEGATO II

Modello di domanda di deroga da presentarsi da parte dei costruttori che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009

PARTE PUBBLICA DELLA DOMANDA

1.   Nome, indirizzo e referente per il costruttore o il gruppo di costruttori collegati

Nome del costruttore

Indirizzo postale

Nome del referente

E-mail del referente

Recapito telefonico del referente

 

 

 

 

 

2.   Criteri di ammissibilità

2.1.   Il richiedente fa parte di un gruppo di costruttori collegati?

 SÌ (allegare la dichiarazione di cui all’allegato III; andare al punto 2.3)

 NO (andare al punto 2.2)

2.2.   Numero di immatricolazioni nell’Unione se la domanda si riferisce a un costruttore non collegato:

2.2.1.   Cifra ufficiale nell’ultimo anno civile precedente la data della domanda

Anno

 

Numero di immatricolazioni nell’UE

 

2.2.2.   Se non si dispone della cifra ufficiale di cui al precedente punto 2.2.1 per il periodo ivi indicato, una stima fondata su dati verificabili

Anno

 

Numero di immatricolazioni nell’UE

 

2.2.3.   Se non si dispone della cifra di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 per il periodo ivi indicato, la cifra per l’ultimo anno civile per il quale tale cifra è disponibile

Anno

 

Numero di immatricolazioni nell’UE

 

2.3.   Se la domanda si riferisce a un gruppo di costruttori collegati:

2.3.1.   I nomi dei costruttori collegati

2.3.2.   Il numero di immatricolazioni nell’Unione nell’anno civile precedente la data della domanda del gruppo di costruttori collegati

Anno

 

Numero di immatricolazioni nell’UE

 

2.3.3.   Se non si dispone della cifra di cui al precedente punto 2.3.2, la cifra o una stima basata su dati verificabili per l’ultimo anno civile per il quale tale dato è disponibile

Anno

 

Numero di immatricolazioni nell’UE

 

3.   Informazioni dettagliate sulle autovetture delle quali il richiedente è responsabile

Le informazioni sui prodotti di cui è pianificata la realizzazione, non disponibili sul mercato al momento della domanda di deroga, devono essere fornite nella parte riservata del presente modulo.

3.1.   Le emissioni specifiche medie di CO2 nel 2007, se non figurano nell’allegato IV del presente regolamento.

3.2.   Se non si dispone dei dati per il 2007, le seguenti informazioni:

a)

le immatricolazioni nell’Unione, oppure una stima basata su dati verificabili se le cifre ufficiali non sono disponibili al momento della domanda, nell’anno civile più prossimo al 2007;

b)

le caratteristiche del veicolo per tutti i tipi di autovetture;

c)

l’elenco delle autovetture raggruppate per classe di veicolo come indicato nell’allegato V.

4.   Obiettivo di riduzione del 25 % per le emissioni specifiche rispetto al valore di riferimento del 2007

PARTE RISERVATA DELLA DOMANDA

5.   Informazioni dettagliate sulle autovetture che il richiedente si appresta a lanciare nel mercato dell’unione (riguarda i costruttori che non figurano nell’allegato IV)

5.1.   Caratteristiche del veicolo per tutte le autovetture.

5.2.   Elenco delle autovetture raggruppate per classe di veicolo come indicato nell’allegato V.

5.3.   Immatricolazioni previste nell’UE nel primo anno di deroga.


ALLEGATO III

Modello di dichiarazione relativa all’assetto proprietario

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 443/2009

Io sottoscritto dichiaro di essere giuridicamente autorizzato a rappresentare [nome] (il costruttore) che richiede una deroga a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/2009 e che non appartiene a un gruppo di costruttori collegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso. A quanto mi consta [nome] (il costruttore) soddisfa le condizioni per richiedere una deroga ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/2009 e le informazioni contenute nella domanda sono esatte e veritiere. Si allegano le informazioni sull’assetto proprietario di [nome] (il costruttore).

Firma

Data

Direttore di [nome del costruttore]

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), oppure articolo 11, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 443/2009

Io sottoscritto dichiaro di essere giuridicamente autorizzato a rappresentare [nome] (il costruttore) che richiede una deroga a norma dell’articolo 11, [paragrafo 1] [paragrafo 4] (1), del regolamento (CE) n. 443/2009 e che appartiene a un gruppo di costruttori collegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso. A quanto mi consta [nome] (il costruttore) soddisfa le condizioni per richiedere una deroga ai sensi dell’articolo 11, [paragrafo 1] [paragrafo 4] (1), del regolamento (CE) n. 443/2009 e le informazioni contenute nella domanda sono esatte e veritiere. Si allegano le informazioni sull’assetto proprietario di [nome] (il costruttore).

Firma

Data

Direttore di [nome del costruttore]

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 443/2009

Io sottoscritto dichiaro di essere giuridicamente autorizzato a rappresentare [nome] (il costruttore) che richiede una deroga a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 e che appartiene a un gruppo di costruttori collegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso, ma gestisce i propri impianti di produzione e il proprio centro di progettazione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 000 della Commissione. A quanto mi consta [nome] (il costruttore) soddisfa le condizioni per richiedere una deroga ai sensi dell’articolo 11, [paragrafo 1], del regolamento (CE) n. 443/2009 e le informazioni contenute nella domanda sono esatte e veritiere. Si allegano le informazioni sull’assetto proprietario di [nome] (il costruttore).

Firma

Data

Direttore di [nome del costruttore]


(1)  Indicare il paragrafo applicabile.


ALLEGATO IV

Elenco delle emissioni specifiche medie di CO2 per costruttore nell’Unione nel 2007

Costruttore

Emissioni medie [g/km]

AIXAM

164,000

ALPINA

219,932

AM GENERAL

357,000

ASTON MARTIN

377,860

AUDI

184,752

AUSTIN

450,000

AUTOMOBILES DANGEL

153,000

AVTOVAZ

216,632

BEAUFORD

208,000

BENTLEY

411,664

BMW

171,684

BRABUS

246,000

BRONTO

233,000

BUGATTI

577,667

CATERHAM

236,088

CHRYSLER

226,141

CITROEN

142,536

DACIA

154,650

DAIHATSU

153,070

DAIMLER

182,524

DIAMOND

260,000

DONKERVOORT

194,000

DR MOTOR COMPANY

193,048

FERRARI

434,860

FIAT

141,496

FORD

149,343

FUJI HEAVY INDUSTRIES

219,488

GEELY

183,000

GENERAL MOTORS

159,604

GM DAEWOO

160,071

GUMPERT

342,000

GWM

253,480

HC&E

220,000

HONDA

157,613

HYUNDAI

162,046

ISUZU

176,133

IVECO

224,770

JAGUAR

208,219

KIA

157,239

LAMBORGHINI

424,087

LAND ROVER

250,399

LOTUS

208,399

MAGYAR SUZUKI

156,280

MASERATI

354,687

MAZDA

172,568

MG

186,801

MICHALAK

117,000

MICROCAR

178,000

MITSUBISHI

174,649

MK SPORTSCARS

117,000

MORGAN

202,324

NETHERLANDS CAR

141,061

NISSAN

168,408

OPEL

153,699

OSV

135,915

PERODUA

138,135

PEUGEOT

142,205

PGO

201,767

PILGRIM

193,000

PORSCHE

287,710

PROTON

155,185

QUADZILLA

176,000

QUATTRO

290,774

RENAULT

146,893

ROLLS ROYCE

394,526

ROVER

188,399

RUF

327,000

SAAB

190,444

SALVADOR CAETANO

224,000

SANTANA

165,965

SEAT

151,184

SHUANGHUAN

270,000

SKODA

149,387

SOVAB

233,822

SSANGYONG

223,430

SUZUKI

166,012

TATA

168,310

TIGER

244,000

TOYOTA

150,634

TVR

397,500

UAZ

314,000

VM

185,000

VOLKSWAGEN

162,152

VOLVO

189,616

WIESMANN

310,000


ALLEGATO V

Emissioni di riferimento basate sulle migliori tecnologie di riduzione nel 2007 e obiettivo di riduzione del 25 % per le emissioni specifiche medie di CO2 per classe di veicolo

Classe di veicolo

Classe di massa (1)

Rapporto potenza/classe di massa

Emissioni di riferimento [g/km]

Obiettivo CO2 [g/km]

1

1

basso

108

81

2

1

medio

118

89

3

1

alto

153

115

4

2

basso

119

89

5

2

medio

138

104

6

2

alto

153

115

7

3

basso

121

91

8

3

medio

136

102

9

3

alto

150

113

10

4

basso

131

98

11

4

medio

144

108

12

4

alto

162

122

13

5

basso

147

110

14

5

medio

152

114

15

5

alto

179

134

Le classi di massa sono indicate nella tabella sottostante (arrotondate al numero intero più vicino):

Classe di massa

Gamma [kg]

1

0-1 225 kg

2

1 226-1 375 kg

3

1 376-1 475kg

4

1 476-1 625kg

5

1 626+ kg

Il rapporto potenza/classe di massa è indicato nella tabella sottostante (arrotondato al numero intero più vicino):

Rapporto potenza/classe di massa

Gamma [W/kg]

Basso

0-65 W/kg

Medio

66-85 W/kg

Alto

86+


(1)  Massa in ordine di marcia di cui al regolamento (CE) n. 443/2009.


27.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/29


REGOLAMENTO (UE) N. 64/2011 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

78,3

MA

59,8

TN

100,1

TR

102,1

ZZ

85,1

0707 00 05

EG

182,1

JO

84,0

TR

101,4

ZZ

122,5

0709 90 70

MA

57,2

TR

121,1

ZZ

89,2

0709 90 80

EG

66,7

ZZ

66,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

56,5

MA

57,1

TN

75,2

TR

69,0

ZA

41,5

ZZ

54,6

0805 20 10

IL

217,9

MA

70,8

TR

79,6

ZZ

122,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

69,9

IL

67,5

JM

94,5

MA

110,1

PK

51,5

TR

70,4

ZZ

77,3

0805 50 10

AR

45,3

TR

57,2

UY

45,3

ZZ

49,3

0808 10 80

AR

78,5

CA

88,5

CL

81,7

CN

90,8

MK

46,1

NZ

78,5

US

137,9

ZZ

86,0

0808 20 50

CN

48,5

US

127,1

ZA

85,5

ZZ

87,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

27.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/31


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 191/09/COL

del 22 aprile 2009

che modifica per la settantesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo relativo al trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario del SEE

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario,

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità (4),

CONSIDERANDO che il 25 febbraio 2009 la Commissione delle Comunità europee (in appresso denominato «la Commissione europea») ha adottato una comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (5),

CONSIDERANDO che detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,

VISTO il parere della Commissione europea,

RAMMENTANDO che l’Autorità ha consultato in merito gli Stati EFTA con lettera del 9 aprile 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l’introduzione di un nuovo capitolo relativo al trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario del SEE. Il nuovo capitolo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2009.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kurt JÄGER

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominata «l’Autorità».

(2)  In appresso denominato «l’accordo SEE».

(3)  In appresso denominato «l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(4)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (in appresso denominata «GU») L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. La guida è stata modificata da ultimo il 22 aprile 2009 ed è in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato». La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata nel sito Internet dell’Autorità al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(5)  Pubblicata nella GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.


ALLEGATO

IL TRATTAMENTO DELLE ATTIVITÀ CHE HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DI VALORE NEL SETTORE BANCARIO DEL SEE  (1)

1.   Introduzione

1.

Dalla metà del 2007 il funzionamento dei mercati del credito all’ingrosso ha subito notevoli scompensi. Di conseguenza, la liquidità si è notevolmente ridotta nel settore finanziario ed è aumentata la riluttanza da parte delle banche verso i prestiti interbancari e più in generale verso i prestiti all’economia. Con l’intensificarsi delle perturbazioni dei mercati del credito negli ultimi diciotto mesi, la crisi finanziaria si è aggravata e l’economia mondiale è entrata in una fase di grave recessione.

2.

È difficile prevedere una soluzione alla crisi finanziaria e una ripresa dell’economia mondiale senza garantire la stabilità del settore bancario e, più in generale, del sistema finanziario. Solo a quel punto potrà ritornare la fiducia degli investitori e le banche riprenderanno la normale attività di concessione di prestiti. Gli Stati SEE hanno quindi adottato misure a sostegno della stabilità dei rispettivi settori bancari e dell’attività di prestito, quali l’apporto di nuovo capitale attraverso fondi pubblici e la fornitura di garanzie statali sui prestiti alle banche.

3.

Diversi Stati SEE hanno annunciato l’intenzione di completare le misure di assistenza già in vigore con forme di sostegno per le attività bancarie che hanno subito una riduzione di valore (le cosiddette «attività deteriorate» o «impaired asset»). Tali annunci, avvenuti in parallelo con un’iniziativa simile adottata dagli Stati Uniti, hanno avviato un dibattito più ampio a livello del SEE sui meriti del sostegno a fronte di attività deteriorate come misura di assistenza alle banche attuata dai governi. Nel contesto di tale dibattito, la comunicazione della Commissione europea, corrispondente al presente capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, è stata redatta dai servizi della Commissione europea in consultazione con la Banca centrale europea (BCE) e sulla base delle raccomandazioni formulate il 5 febbraio 2009 dall’Eurosistema (vedi allegato 1).

4.

Il presente capitolo si concentra sulle questioni che gli Stati EFTA devono affrontare al momento di prendere in considerazione, ideare e attuare misure di sostegno a fronte di attività deteriorate. A livello generale, tali questioni comprendono la ratio di interventi di questo tipo come misura di salvaguardia della stabilità finanziaria e di sostegno all’erogazione di prestiti bancari, le considerazioni di lungo periodo sulla redditività del settore bancario e sulla sostenibilità di bilancio, di cui tenere conto al momento di prendere in considerazione misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, e la necessità di un approccio comune e coordinato a livello del SEE rispetto alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, in particolare per garantire parità di condizioni. Nel contesto di un approccio di questo genere a livello del SEE, il presente capitolo fornisce inoltre orientamenti più specifici sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato per le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, principalmente in merito a questioni quali i) le disposizioni in materia di trasparenza e di informativa (disclosure); ii) la condivisione degli oneri tra Stato, azionisti e creditori; iii) l’allineamento degli incentivi per i beneficiari con obiettivi strategici pubblici; iv) i principi per ideare misure di sostegno a fronte di attività deteriorate in termini di ammissibilità, valutazione e gestione delle attività deteriorate; v) i rapporti tra misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, altre misure di aiuto pubblico e la ristrutturazione delle banche.

2.   Sostegno a fronte di attività deteriorate come misura per salvaguardare la stabilità finanziaria e sostenere l’attività di prestito bancario

5.

Gli obiettivi immediati dei pacchetti di misure di salvataggio degli Stati SEE annunciati nel 2008 sono la salvaguardia della stabilità finanziaria e il sostegno a favore dell’offerta di credito all’economia reale. È troppo presto per trarre conclusioni definitive sull’efficacia di tali pacchetti di misure, ma è chiaro che essi hanno evitato il rischio di crollo finanziario e hanno sostenuto il funzionamento di importanti mercati interbancari. D’altro canto, l’evoluzione dell’attività di concessione di prestiti all’economia reale da quando sono stati annunciati i pacchetti di misure è stata negativa e le statistiche recenti indicano una forte decelerazione della crescita del credito (2). In molti Stati SEE si ha ora frequentemente notizia di imprese cui è stato rifiutato l’accesso al credito bancario e sembrerebbe che la stretta creditizia vada oltre quanto giustificato in base a considerazioni congiunturali.

6.

Una ragione fondamentale del flusso insufficiente di credito è l’incertezza relativa alla valutazione e all’ubicazione delle attività che hanno subito una riduzione di valore, fonte di problemi nel settore bancario sin dall’inizio della crisi. L’incertezza sulle valutazioni delle attività non solo ha continuato a minare la fiducia nel settore bancario, ma ha anche indebolito l’effetto delle misure di sostegno pubblico adottate finora. La ricapitalizzazione delle banche ha ad esempio contribuito ad attenuare gli effetti della riduzione di valore delle attività, ma gran parte della dotazione patrimoniale è stata assorbita dalle banche per riserve contro future diminuzioni di valore delle attività. Le banche hanno già preso misure per affrontare il problema delle attività deteriorate. Hanno registrato considerevoli rettifiche del valore delle attività (3), hanno adottato misure per limitare le perdite rimanenti riclassificando le attività nei propri bilanci e hanno progressivamente accantonato capitale supplementare per rafforzare la propria posizione di solvibilità. Il problema non è stato tuttavia risolto ad un livello sufficiente e la gravità inattesa del rallentamento economico indica ora un ulteriore e più esteso peggioramento del merito di credito delle attività delle banche.

7.

Il sostegno a fronte di attività deteriorate affronterebbe direttamente la questione dell’incertezza sulla qualità dei bilanci delle banche e contribuirebbe dunque a stimolare la fiducia nel settore. Esso potrebbe anche contribuire ad evitare il rischio di reiterate operazioni di ricapitalizzazione delle banche, poiché l’entità del deterioramento delle attività aumenta in una situazione di economia reale in peggioramento. Su questa base, diversi Stati SEE stanno prendendo attivamente in considerazione il sostegno a fronte di attività bancarie deteriorate, ad integrazione di altre misure.

3.   Considerazioni a più lungo termine: un ritorno alla redditività del settore bancario e alla sostenibilità delle finanze pubbliche

8.

Le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate devono essere ideate e attuate nel modo più efficace per conseguire gli obiettivi immediati di salvaguardia della stabilità finanziaria e di sostegno all’erogazione di prestiti bancari. In tale contesto, è importante garantire una partecipazione adeguata alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, istituendo prezzi e condizioni adeguati e imponendo, se necessario, la partecipazione obbligatoria. Oltre a questi obiettivi immediati, tuttavia, nell’ideare e nell’attuare le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate è indispensabile tener conto anche di considerazioni a più lungo termine.

9.

Se le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate non vengono attuate in modo da limitare i rischi di gravi distorsioni della concorrenza fra le banche (sia negli Stati EFTA che su base transfrontaliera) in conformità della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, anche provvedendo, se necessario, alla ristrutturazione delle imprese beneficiarie, ne risulterà un indebolimento strutturale del settore bancario del SEE, che avrà ripercussioni negative sul potenziale produttivo dell’economia più in generale. Un’altra conseguenza potrebbe essere la necessità ricorrente di un intervento statale nel settore, che aumenterebbe progressivamente l’onere per le finanze pubbliche. Questi rischi sono molto seri, se si considera la probabile entità dell’esposizione statale. Per limitare questi rischi di danni a lungo termine, l’intervento pubblico nel settore bancario deve essere mirato e affiancato da norme comportamentali di salvaguardia che allineino gli incentivi delle banche con gli obiettivi delle politiche pubbliche. Tali misure devono inserirsi in un’azione globale volta a ripristinare la redditività del settore bancario sulla base della necessaria ristrutturazione. La necessità di ristrutturare il settore bancario come contropartita del sostegno pubblico viene discussa in modo più approfondito nell’ambito delle norme in materia di aiuti di Stato nelle sezioni 5 e 6.

10.

È altresì fondamentale che nell’ideare e nell’attuare misure di sostegno a fronte di attività deteriorate gli Stati EFTA tengano conto del contesto di bilancio. Le stime delle rettifiche di valore delle attività complessivamente previste indicano che i costi a carico del bilancio — effettivi, potenziali o di entrambi i tipi — del sostegno a fronte di attività deteriorate potrebbero essere sostanziali, sia in termini assoluti che rispetto al PIL, negli Stati EFTA. Il sostegno pubblico mediante misure di sostegno a fronte di attività deteriorate (e altri tipi di misure) non deve essere di entità tale da destare preoccupazioni circa la sostenibilità delle finanze pubbliche come l’indebitamento eccessivo o i problemi di finanziamento. Queste considerazioni hanno particolare importanza a fronte dell’attuale aumento dei disavanzi di bilancio e del debito pubblico e delle sfide connesse all’emissione di titoli sovrani.

11.

Più specificamente, la situazione di bilancio degli Stati EFTA sarà un criterio importante per la scelta della modalità di gestione delle attività per cui viene concesso il sostegno, vale a dire l’acquisizione, l’assicurazione, lo swap o una soluzione ibrida (4). È possibile che le implicazioni per la credibilità di bilancio non differiscano molto tra i vari tipi di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, poiché i mercati finanziari contabilizzeranno probabilmente le perdite potenziali su basi analoghe (5). La strategia dell’acquisizione completa delle attività deteriorate avrebbe tuttavia un impatto più immediato sui rapporti di bilancio e sul finanziamento pubblico. Fermo restando che la scelta delle modalità di gestione delle attività deteriorate spetta ai singoli Stati EFTA, si potrebbero prendere in considerazione soluzioni ibride che rimuovano le attività «tossiche» dei bilanci delle banche trasferendole ad un soggetto separato (all’interno o all’esterno delle banche) che benefici in qualche modo di una garanzia dello Stato. Questo metodo è allettante, perché offre molti dei vantaggi connessi all’acquisizione di attività in termini di ripristino della fiducia nel sistema bancario, limitando al tempo stesso l’incidenza immediata sul bilancio.

12.

In un contesto di scarse risorse di bilancio, può essere opportuno concentrare le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate su un numero limitato di banche importanti a livello sistemico. In alcuni Stati EFTA, il sostegno a fronte di attività deteriorate per le banche potrebbe essere fortemente limitato dai loro attuali vincoli di bilancio pubblico e/o dall’entità del bilancio delle loro banche rispetto al PIL.

4.   Necessità di un approccio comune e coordinato a livello del SEE

13.

Nello scegliere una qualsiasi forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate occorre conciliare gli obiettivi immediati di stabilità finanziaria e di erogazione di prestiti bancari con la necessità di evitare danni a lungo termine per il settore bancario nel SEE, per il mercato SEE e per l’economia più in generale. Il modo migliore per farlo consiste in un approccio comune e coordinato a livello del SEE che si prefigga i seguenti, vasti obiettivi:

ristabilire la fiducia sui mercati dimostrando la capacità di dare una risposta efficace a livello del SEE alla crisi finanziaria e creando i presupposti per ricadute positive fra gli Stati SEE e sui mercati finanziari più in generale,

limitare le ricadute negative fra Stati SEE (l’introduzione di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate in un primo Stato SEE esercita pressioni sugli altri affinché seguano il suo esempio e rischia di scatenare una «gara di sovvenzioni» fra Stati SEE),

tutelare il mercato SEE nel settore dei servizi finanziari garantendo la coerenza delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate introdotte dagli Stati SEE e resistendo al protezionismo finanziario,

garantire la conformità con le disposizioni in materia di controllo degli aiuti di Stato e con tutte le altre disposizioni giuridiche, assicurando una migliore coerenza tra le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate e riducendo al minimo le distorsioni della concorrenza e il rischio morale (moral hazard).

14.

Il coordinamento fra gli Stati SEE sarebbe necessario solo a livello generale e potrebbe essere garantito mantenendo una flessibilità che consenta di adattare le misure alle situazioni specifiche delle singole banche. In mancanza di un coordinamento sufficiente ex ante, molti di questi obiettivi potranno essere realizzati solo imponendo un controllo supplementare ex post degli aiuti. Orientamenti comuni sulle caratteristiche di base delle misure di sostegno in questione contribuirebbero quindi a limitare al massimo la necessità di correzioni e adeguamenti a seguito di una valutazione di conformità rispetto alle norme in materia di aiuti di Stato. Questi orientamenti figurano nelle sezioni seguenti.

5.   Orientamenti sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate

15.

Di norma, le banche sono tenute a valutare il rischio delle attività che acquisiscono e ad accertarsi di poter coprire le eventuali perdite connesse (6). Tuttavia, per sostenere la stabilità finanziaria è possibile ricorrere a misure di sostegno a fronte di attività deteriorate. Le misure pubbliche di sostegno a fronte di attività deteriorate costituiscono aiuti di Stato, in quanto esonerano la banca beneficiaria dalla (o compensano la) necessità di registrare una perdita o una riserva per un’eventuale perdita sulle sue attività deteriorate e/o liberano capitale obbligatorio per altri usi. Questo succederebbe, in particolare, laddove le attività deteriorate venissero acquistate o assicurate a un valore superiore al prezzo di mercato o laddove il prezzo della garanzia non compensasse lo Stato per la sua possibile passività massima a titolo della garanzia (7).

16.

Qualsiasi aiuto per misure di sostegno a fronte di attività deteriorate deve comunque rispettare i principi generali di necessità, di proporzionalità e di riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza. Questa assistenza implica gravi distorsioni della concorrenza sia fra banche beneficiarie e non beneficiarie che fra banche beneficiarie con gradi di necessità diversi. Le banche non beneficiarie che sono fondamentalmente sane possono sentirsi obbligate a chiedere l’intervento dello Stato per mantenere la loro posizione competitiva sul mercato. Possono verificarsi distorsioni analoghe della concorrenza fra Stati SEE, con il rischio di una gara di sovvenzioni fra gli Stati SEE (che cercano di salvare le proprie banche senza curarsi degli effetti sulle banche di altri Stati SEE) e una tendenza al protezionismo finanziario e alla frammentazione del mercato interno. La partecipazione al regime di sostegno a fronte di attività deteriorate deve pertanto essere subordinata a criteri obiettivi e chiaramente definiti, onde evitare che le singole banche traggano vantaggi ingiustificati.

17.

L’Autorità di vigilanza EFTA (in appresso «l’Autorità») ha definito i principi che disciplinano l’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato, in particolare l’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE, a qualsiasi misura di sostegno alle banche nell’ambito della crisi finanziaria globale nei propri orientamenti relativi alle istituzioni finanziarie (8). L’Autorità ha successivamente fornito orientamenti più dettagliati per l’applicazione pratica alla ricapitalizzazione di questi principi in un nuovo capitolo della guida sugli aiuti di Stato (9). Analogamente, i seguenti orientamenti, basati sugli stessi principi, individuano le caratteristiche principali delle misure o dei regimi di sostegno a fronte di attività deteriorate, che ne determinano l’efficacia e gli effetti sulla concorrenza. Questi orientamenti si applicano nello stesso modo a tutte le banche cui viene concesso un sostegno a fronte di attività deteriorate, a prescindere dalla loro situazione specifica, ma le implicazioni pratiche della loro applicazione possono variare a seconda del profilo di rischio e della redditività del beneficiario. I principi degli orientamenti si applicano, mutatis mutandis, quando due o più Stati SEE coordinano le misure adottate per fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate a banche transfrontaliere.

18.

I presente orientamenti mirano a definire principi e condizioni coordinati per garantire per quanto possibile l’efficacia delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate nel mercato SEE, tenendo conto dell’obiettivo di lungo periodo di un ritorno a normali condizioni di mercato, ma mantenendo una flessibilità sufficiente per gestire caratteristiche specifiche o prevedere misure/procedure supplementari a livello individuale o nazionale per motivi di stabilità finanziaria. Per risultare efficaci, le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate devono avere come effetto il mantenimento dell’erogazione di prestiti all’economia reale.

5.1.   Debita individuazione del problema e soluzioni possibili: piena trasparenza e informativa completa in materia di attività deteriorate ex ante e valutazione iniziale delle banche ammissibili

19.

Qualsiasi misura di sostegno a fronte di attività deteriorate deve basarsi su una precisa valutazione dell’entità dei problemi della banca connessi alle sue attività, della sua solvibilità intrinseca anteriormente al sostegno pubblico e delle sue possibilità di ridiventare redditizia, tenendo in debita considerazione tutte le alternative possibili onde agevolare il necessario processo di ristrutturazione, prevenire distorsioni negli incentivi di tutti i soggetti interessati ed evitare che si sprechino risorse pubbliche senza contribuire al ripristino del normale flusso di credito all’economia reale.

20.

Per ridurre al minimo il rischio di una necessità ricorrente di un intervento pubblico a favore degli stessi beneficiari, l’ammissibilità alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate deve essere subordinata al rispetto dei seguenti criteri:

le richieste di aiuto devono rispettare l’obbligo di piena trasparenza e di trasmissione di un’informativa completa ex ante, da parte delle banche ammissibili, in merito alle attività deteriorate cui si applicheranno le misure di sostegno, sulla base di una valutazione adeguata, certificata da esperti indipendenti riconosciuti e convalidata dall’autorità di vigilanza competente, in linea con i principi di valutazione di cui alla sezione 5.5 (10). Tale comunicazione delle informazioni in merito alle attività deteriorate deve avvenire prima dell’intervento dello Stato, per consentire di stabilire l’importo dell’aiuto e l’entità delle perdite sostenute dalla banca per il trasferimento delle attività (11),

le domande di aiuto delle singole banche devono essere seguite da un esame completo delle attività svolte dalla banca e del bilancio della banca stessa, onde valutarne l’adeguatezza patrimoniale e le prospettive di redditività futura (valutazione della capacità di ritorno a normali condizioni di redditività o «viability review»). Tale esame deve svolgersi contestualmente alla certificazione delle attività deteriorate coperte dal programma di sostegno ma, considerata la sua portata, può essere completato dopo l’ingresso della banca nel programma. L’esito dell’esame di redditività deve essere comunicato all’Autorità e sarà tenuto in considerazione nel valutare le necessarie misure di follow-up (vedi sezione 6).

5.2.   Ripartizione dei costi connessi alle attività deteriorate fra Stato, azionisti e creditori

21.

Come regola generale, le banche dovrebbero sostenere per quanto possibile le perdite associate alle attività deteriorate. Ciò comporta anzitutto l’obbligo di piena trasparenza e di informativa completa ex ante, seguito da una corretta valutazione delle attività prima dell’intervento dello Stato e da una corretta remunerazione dello Stato per la misura di sostegno, indipendentemente dalla sua forma, onde garantire una responsabilità equivalente degli azionisti e una condivisione degli oneri a prescindere dal modello specifico scelto. Combinando tali elementi si dovrebbe ottenere una coerenza globale per quanto riguarda la condivisione degli oneri tra le diverse forme di sostegno pubblico, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei vari tipi di assistenza (12).

22.

Al termine della valutazione corretta delle attività e delle perdite (13), e qualora da questa valutazione risulti una situazione di insolvenza tecnica in assenza d’intervento dello Stato, la banca dovrebbe essere posta in amministrazione controllata o liquidata in conformità del diritto SEE e nazionale. In una situazione di questo genere, potrebbe essere opportuno prevedere una tutela o garanzie per i detentori di titoli (14).

23.

Qualora, per motivi di stabilità finanziaria (15), non si ritenga opportuno porre una banca in amministrazione controllata o procedere alla sua liquidazione, possono essere concessi alle banche aiuti sotto forma di garanzie o di acquisizione di attività, limitati allo stretto indispensabile, affinché possano continuare a funzionare durante il periodo necessario per elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. In questi casi, ci si dovrebbe inoltre aspettare che gli azionisti coprano le perdite, perlomeno fintanto che non vengono raggiunti i limiti prescritti per l’adeguatezza patrimoniale. Possono essere valutate anche le possibilità di nazionalizzazione.

24.

Qualora una condivisione totale degli oneri non sia realizzabile ex ante, si potrebbe chiedere alla banca di coprire in parte la perdita o di contribuire alla copertura del rischio in una fase successiva, ad esempio sotto forma di clausole di recupero (claw-back) oppure, nel caso di un regime di assicurazione, mediante una clausola «first loss», a carico della banca (di norma con un minimo del 10 %), e una clausola di «residual loss sharing», mediante la quale la banca copre una percentuale (di norma con un minimo del 10 %) delle eventuali perdite supplementari (16).

25.

Di norma, più il contributo iniziale è limitato più il contributo degli azionisti in una fase successiva dovrà essere elevato, sotto forma di una conversione delle perdite dello Stato in azioni bancarie e/o sotto forma di misure compensative supplementari per limitare la distorsione della concorrenza nel valutare la necessaria ristrutturazione.

5.3.   Allineare con gli obiettivi strategici pubblici gli incentivi per le banche ad aderire al sostegno a fronte di attività deteriorate

26.

Di norma, il termine di adesione ai programmi di sostegno a fronte di attività deteriorate dovrebbe essere di sei mesi dal varo del programma da parte del governo. Questo dovrebbe limitare la possibilità che le banche siano spinte a rinviare la necessaria trasmissione di informazioni nella speranza che i livelli di sostegno vengano aumentati in una fase successiva e agevolare la rapida soluzione dei problemi bancari prima che il rallentamento dell’economia aggravi ulteriormente la situazione. Durante questi sei mesi, le banche potrebbero presentare categorie di attività ammissibili da coprire con le misure di sostegno, con possibilità di riporto (17).

27.

Si potrebbero predisporre meccanismi adeguati per garantire che le banche più bisognose di un sostegno a fronte di attività deteriorate partecipino alla misura dello Stato. Tali meccanismi potrebbero prevedere la partecipazione obbligatoria al programma e dovrebbero comprendere almeno l’obbligo di informativa alle autorità di vigilanza. L’obbligo per tutte le banche di rivelare l’entità dei loro problemi connessi alle attività faciliterà la precisa definizione del fabbisogno e della portata necessaria del regime di sostegno a fronte di attività deteriorate a livello degli Stati EFTA.

28.

Laddove la partecipazione non sia obbligatoria, il regime può comprendere incentivi adeguati (come il conferimento di warrant o di diritti agli azionisti esistenti perché possano partecipare alla futura raccolta di capitale privato a condizioni preferenziali) onde agevolare l’adesione delle banche senza derogare ai principi di trasparenza, informativa, equa valutazione e condivisione degli oneri.

29.

Una volta scaduto il termine di sei mesi per l’adesione, la partecipazione sarà possibile solo in circostanze eccezionali e imprevedibili di cui la banca non sia responsabile (18) e a condizioni più rigorose, come una remunerazione più elevata per lo Stato e/o misure compensative di maggiore entità.

30.

L’accesso alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate deve essere sempre subordinato a un certo numero di vincoli comportamentali adeguati. In particolare, alle banche beneficiarie vanno applicate norme di salvaguardia per garantire che gli effetti del sostegno sul capitale vengano usati per l’erogazione di credito finalizzato a soddisfare opportunamente la domanda secondo criteri commerciali, senza discriminazioni e non per il finanziamento di una strategia di crescita (segnatamente con acquisizione di banche sane) a scapito dei concorrenti.

31.

Si dovrebbero inoltre prendere in considerazione restrizioni alla politica dei dividendi e massimali per la remunerazione dei dirigenti. La struttura specifica dei vincoli comportamentali dovrebbe essere determinata in base a una valutazione della proporzionalità, tenendo conto dei diversi fattori che possono comportare la necessità di una ristrutturazione (vedi sezione 6).

5.4.   Ammissibilità delle attività

32.

Nel determinare la gamma delle attività ammissibili al sostegno, è necessario conciliare l’obiettivo della stabilità finanziaria immediata con la necessità di ripristinare, a medio termine, il normale funzionamento del mercato. Le attività generalmente definite «tossiche» (ad esempio i titoli statunitensi garantiti da ipoteca, le coperture e i derivati associati), che hanno provocato la crisi finanziaria e sono diventate per la maggior parte illiquide o soggette a forti riduzioni di valore, sono apparentemente la principale fonte di incertezza e di scetticismo circa la redditività delle banche. Limitando l’ammissibilità alle attività di questo tipo, si ridurrebbe il rischio di perdite per lo Stato e si contribuirebbe a prevenire distorsioni della concorrenza (19). Vi è però il rischio che una misura di sostegno troppo restrittiva non basti a ristabilire la fiducia nel settore bancario, considerate le differenze tra i problemi specifici incontrati negli Stati SEE e nelle singole banche e la misura in cui il problema della riduzione di valore (impairment) si è esteso ad altre attività. Questo giustificherebbe un approccio più pragmatico, contenente elementi di flessibilità, per consentire l’applicazione delle misure di sostegno anche ad altre attività, nella misura appropriata e se debitamente giustificato.

33.

Per individuare le attività ammissibili alle misure di sostegno occorre un approccio comune e coordinato a livello del SEE, che da un lato impedisca distorsioni di concorrenza fra Stati SEE e nel settore bancario SEE e dall’altro limiti gli incentivi per le banche transfrontaliere ad operare «arbitraggi» tra varie misure di sostegno nazionali. Per garantire coerenza nell’identificazione delle attività ammissibili in tutti gli Stati SEE, occorre definire categorie di attività («basket») che riflettano la gravità della riduzione di valore. L’allegato 3 contiene orientamenti più dettagliati per la definizione di queste categorie, il cui uso faciliterebbe il confronto tra le banche e i loro profili di rischio nell’intero SEE. Gli Stati EFTA dovrebbero poi decidere quale categoria di attività sostenere e in quale misura, fatto salvo l’esame dell’Autorità relativo al grado di deterioramento delle attività selezionate.

34.

Si dovrebbe definire una strategia adeguata per consentire a uno Stato EFTA il cui settore bancario risenta anche di altri fattori di entità tale da compromettere la stabilità finanziaria (come lo scoppio della bolla immobiliare sul mercato nazionale) di estendere l’ammissibilità a categorie di attività ben definite corrispondenti alla minaccia sistemica, con le debite giustificazioni e senza restrizioni quantitative.

35.

Si potrebbe introdurre una flessibilità supplementare prevedendo la possibilità per le banche che esulano dai criteri di ammissibilità di cui sopra di fruire di un sostegno a fronte di attività deteriorate, senza bisogno di una giustificazione specifica, per non oltre il 10-20 % delle attività globali di una data banca beneficiaria di un meccanismo di sostegno, considerate le diverse situazioni individuali degli Stati EFTA e delle banche. Non dovrebbero però rientrare in un programma di sostegno le attività che attualmente non possono essere considerate deteriorate. Il sostegno a fronte di attività deteriorate non dovrebbe costituire un’assicurazione illimitata contro le future conseguenze della recessione.

36.

In linea di massima, più i criteri di ammissibilità sono ampi e più la quota delle attività interessate nel portafoglio della banca è rilevante, più la ristrutturazione e le misure correttive dovranno essere di ampia portata onde evitare indebite distorsioni di concorrenza. In ogni caso, l’Autorità non considererà ammissibili alle misure di sostegno le attività iscritte nel bilancio della banca beneficiaria dopo una data limite specificata prima che fosse annunciato il programma di sostegno (20). Un diverso modo di procedere potrebbe dar luogo a un arbitraggio delle attività e provocherebbe un danno morale inammissibile, fornendo alle banche incentivi ad evitare una corretta valutazione dei rischi per prestiti e altri investimenti futuri con l’esatto ripetersi degli errori che hanno causato la crisi attuale (21).

5.5.   Valutazione delle attività ammissibili al sostegno e fissazione del prezzo

37.

Un approccio corretto e coerente in materia di valutazione delle attività, comprese quelle più complesse e meno liquide, riveste un’importanza fondamentale per prevenire indebite distorsioni di concorrenza ed evitare gare di sovvenzioni fra Stati SEE. La valutazione dovrebbe seguire una metodologia generale definita a livello del SEE ed essere strettamente coordinata ex ante dall’Autorità tra tutti gli Stati EFTA per ottimizzare l’efficacia delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate e ridurre i rischi di distorsioni e di arbitraggi dannosi, specialmente per le banche transfrontaliere. Non è escluso che si debbano utilizzare metodi alternativi per tener conto di circostanze specifiche riguardanti, ad esempio, la tempestiva disponibilità dei dati pertinenti, purché garantiscano la stessa trasparenza. In ogni caso, le banche dovrebbero valutare i propri portafogli su base giornaliera e procedere alla trasmissione regolare e frequente dell’informativa alle autorità nazionali e alle loro autorità di vigilanza.

38.

Laddove la valutazione delle attività risulti particolarmente complessa, si potrebbero prendere in considerazione soluzioni alternative come la creazione di una «good bank», mediante la quale lo Stato acquisterebbe le attività «buone» anziché quelle deteriorate. In alternativa, si potrebbe optare per la proprietà pubblica di una banca (compresa la nazionalizzazione), nell’intento di eseguire la valutazione a tempo debito, nell’ambito di una ristrutturazione o di una liquidazione, in modo da fugare qualsiasi incertezza circa il valore effettivo delle attività interessate (22).

39.

In una prima fase, le attività dovrebbero essere valutate, per quanto possibile, sulla base del loro valore corrente di mercato. In linea di massima, qualsiasi trasferimento di attività cui si applica un regime e la cui valutazione superi il prezzo di mercato costituirà un aiuto di Stato. Il valore corrente di mercato, tuttavia, può discostarsi notevolmente dal valore contabile di queste attività nelle circostanze attuali o può essere inesistente in mancanza di un mercato (per determinate attività, il valore può effettivamente essere nullo).

40.

In una seconda fase, il valore attribuito alle attività deteriorate nell’ambito di un programma di sostegno («valore di trasferimento») supererà inevitabilmente i prezzi correnti di mercato per ottenere l’effetto di sostegno. Per garantire coerenza nel valutare la compatibilità dell’aiuto, l’Autorità considererebbe un valore di trasferimento che rifletta il valore economico a lungo termine («valore economico reale») delle attività, sulla base dei flussi di cassa sottostanti e di orizzonti temporali più ampi, un parametro accettabile da cui risulti la compatibilità dell’importo dell’aiuto in quanto minimo necessario. Si dovranno prendere in considerazione scarti di garanzia («haircut») uniformi applicabili a determinate categorie di attività per avvicinarsi al valore economico reale di attività talmente complesse da rendere impossibile una proiezione affidabile degli sviluppi nel prossimo futuro.

41.

Il valore di trasferimento per le misure di acquisizione o di assicurazione delle attività (23) dovrebbe quindi basarsi sul loro valore economico reale. Si garantirà inoltre un’adeguata remunerazione per lo Stato. Laddove gli Stati EFTA ritengano necessario — segnatamente per evitare un’insolvenza tecnica — utilizzare un valore di trasferimento delle attività superiore al loro valore economico reale, l’elemento di aiuto contenuto nella misura aumenterà proporzionalmente. Questo può essere accettato solo se accompagnato da una ristrutturazione approfondita e dall’introduzione di condizioni che consentano il recupero di questo aiuto supplementare in una fase successiva, ad esempio mediante meccanismi di recupero.

42.

Il processo di valutazione riguardante il valore di mercato, il valore economico reale e la remunerazione dello Stato dovrebbe seguire i principi e i processi elencati nell’allegato 4.

43.

Nel valutare i metodi di valutazione presentati dagli Stati EFTA per le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate e la loro applicazione nei singoli casi, l’Autorità può consultare esperti in materia di valutazione (24). L’Autorità si avvarrà inoltre dell’esperienza degli organismi esistenti a livello dell’UE per garantire la coerenza dei metodi di valutazione.

5.6.   Gestione delle attività oggetto di misure di sostegno

44.

Spetta agli Stati EFTA scegliere, fra le opzioni elencate nella sezione 4, il modello più adatto per liberare le banche dalle attività deteriorate tenendo conto della gravità del problema, della situazione delle singole banche e delle considerazioni di bilancio. Scopo del controllo degli aiuti di Stato è garantire che le caratteristiche del modello selezionato siano tali da assicurare parità di trattamento ed evitare indebite distorsioni della concorrenza.

45.

Per quanto le modalità specifiche di fissazione del prezzo possano variare, le loro caratteristiche non dovrebbero incidere in misura considerevole sull’adeguata condivisione degli oneri tra Stato e banche beneficiarie. Sulla base di una valutazione corretta, il meccanismo di finanziamento globale di una società di gestione delle attività, un’assicurazione o una soluzione ibrida dovrebbero garantire che la banca assuma la stessa proporzione delle perdite. In questo contesto possono essere prese in considerazione clausole di recupero. In generale, tutti i regimi devono garantire che le banche beneficiarie coprano le spese sostenute nel trasferimento delle attività (vedi punto 50 e nota 11).

46.

A prescindere dal modello, per aiutare la banca a concentrarsi sul ripristino della redditività ed evitare conflitti di interessi, occorre garantire una chiara separazione funzionale e organizzativa tra la banca beneficiaria e le sue attività deteriorate, in particolare per quanto riguarda gestione, personale e clientela.

5.7.   Aspetti procedurali

47.

L’allegato 5 contiene ulteriori precisazioni sulle implicazioni dei presenti orientamenti per le procedure relative agli aiuti di Stato, per quanto riguarda sia la notifica iniziale dell’aiuto che la valutazione, se necessario, dei piani di ristrutturazione.

6.   Misure di follow-up — ristrutturazione e ritorno alla redditività

48.

I principi e le condizioni sopra esposte costituiscono un quadro per la definizione di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. Nel contesto attuale, le norme in materia di aiuti di Stato mirano a garantire il sostegno minimo e meno distorsivo per liberare le banche beneficiarie dai rischi legati a una categoria separata di attività, onde creare solide basi per il ritorno alla redditività a lungo termine senza il sostegno dello Stato. Pur essendo una tappa obbligata per ripristinare la redditività delle banche, il trattamento delle attività deteriorate secondo i principi di cui sopra non basta, di per sé, a conseguire questo obiettivo. A seconda della situazione e delle caratteristiche specifiche, le banche dovranno prendere misure appropriate nel loro stesso interesse, onde evitare che si ripetano problemi di questo tipo e garantire una redditività sostenibile.

49.

In conformità delle norme in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, il sostegno a fronte di attività deteriorate costituisce un’operazione strutturale e richiede un’attenta valutazione di tre condizioni: i) un contributo adeguato del beneficiario ai costi del programma per le attività deteriorate; ii) un’azione appropriata per garantire il ripristino della redditività; iii) le misure necessarie per ovviare alle distorsioni di concorrenza.

50.

Di norma, per rispettare la prima condizione si dovrebbero soddisfare le disposizioni indicate nei capitoli precedenti, in particolare in termini di informativa, valutazione, fissazione del prezzo e condivisione degli oneri. Ciò garantirà che il beneficiario copra perlomeno la totalità delle perdite sostenute nel trasferimento delle attività allo Stato. Quando ciò non sia materialmente possibile, l’aiuto può comunque essere autorizzato, in via eccezionale, applicando in modo più rigoroso le altre due condizioni.

51.

I requisiti necessari per ripristinare la redditività e la necessità di misure correttive per ovviare alle distorsioni di concorrenza saranno stabiliti di volta in volta. Per quanto riguarda la seconda condizione, ossia la necessità di ripristinare la redditività a lungo termine, va osservato che il sostegno a fronte di attività deteriorate può contribuire a tale obiettivo. La valutazione della redditività dovrebbe certificare l’adeguatezza patrimoniale effettiva e prospettica della banca dopo una valutazione completa e una considerazione approfondita dei possibili fattori di rischio (25).

52.

Dopo l’autorizzazione iniziale delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, l’Autorità valuterà la portata della ristrutturazione necessaria sulla base dei seguenti criteri: i criteri indicati nel capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo alla ricapitalizzazione delle banche; la quota delle attività della banca cui si applica il sostegno; il prezzo di trasferimento di queste attività rispetto al prezzo di mercato; le caratteristiche specifiche del sostegno concesso a fronte di attività deteriorate; l’entità complessiva dell’esposizione dello Stato relativa alle attività ponderate per il rischio di una banca; la natura e l’origine dei problemi della banca beneficiaria; la solidità del modello operativo e della strategia d’investimento della banca. L’Autorità terrà conto anche di eventuali concessioni supplementari di garanzie dello Stato o ricapitalizzazioni da parte dello Stato, in modo da avere un quadro completo della situazione della banca beneficiaria (26).

53.

La redditività a lungo termine implica che la banca sia in grado di sopravvivere senza alcun sostegno da parte dello Stato, il che significa che occorrono piani ben definiti per rimborsare tutto il capitale ricevuto dallo Stato e rinunciare alle garanzie statali. In funzione dell’esito della valutazione, la ristrutturazione dovrà comprendere un’analisi approfondita della strategia e dell’attività della banca riguardante, ad esempio, le attività operative principali, il riorientamento dei modelli operativi, la chiusura o cessione di divisioni aziendali/controllate, i cambiamenti nella gestione delle attività/passività e altri cambiamenti.

54.

Si presumerà che occorra una ristrutturazione approfondita quando una valutazione appropriata delle attività deteriorate secondo i principi esposti nella sezione 5.5 e nell’allegato 4 indichi un capitale netto negativo/un’insolvenza tecnica in assenza di un intervento dello Stato. Di norma, le richieste ripetute di aiuto e l’allontanamento dai principi generali indicati nelle sezioni che precedono denotano la necessità di tale ristrutturazione approfondita.

55.

È necessaria una ristrutturazione approfondita anche quando la banca ha già ricevuto aiuti di Stato sotto qualsiasi forma che contribuiscano a coprire o a evitare perdite o che superino complessivamente il 2 % delle attività totali della banca ponderate per il rischio, tenendo conto al tempo stesso della situazione specifica di ciascun beneficiario (27).

56.

Nel definire la tempistica di qualsiasi misura necessaria per ripristinare la sostenibilità si terrà conto sia della situazione specifica della banca interessata che della situazione complessiva del settore bancario, evitando di ritardare indebitamente gli adeguamenti necessari.

57.

In terzo luogo, si dovrebbe esaminare la portata delle misure compensative necessarie, basandosi sulle distorsioni di concorrenza derivanti dall’aiuto. Questo può comportare il ridimensionamento o la cessione di unità aziendali o di controllate redditizie, o l’assunzione di impegni comportamentali per limitare l’espansione commerciale.

58.

La necessità di misure compensative sarà presunta se la banca beneficiaria non soddisfa le condizioni indicate nei punti precedenti, in particolare quelle relative a informativa, valutazione, fissazione del prezzo e condivisione degli oneri.

59.

L’Autorità valuterà la portata delle misure compensative necessarie, basandosi sulla propria valutazione delle distorsioni di concorrenza derivanti dall’aiuto e in particolare sui seguenti fattori: l’importo totale dell’aiuto, comprese le garanzie e le misure di ricapitalizzazione; il volume delle attività deteriorate beneficiarie della misura; la quota delle perdite risultanti dall’attività; la solidità generale della banca; il profilo di rischio delle attività cui si applica il sostegno; la qualità della gestione del rischio da parte della banca; il livello dei coefficienti di solvibilità in assenza dell’aiuto; la posizione di mercato della banca beneficiaria e le distorsioni di concorrenza derivanti dal proseguimento delle attività di mercato della banca; incidenza dell’aiuto sulla struttura del settore bancario.

7.   Disposizioni finali

60.

Il presente capitolo della guida sugli aiuti di Stato si applica a partire dalla data di adozione, visto il contesto finanziario ed economico che richiede un’azione immediata.


(1)  Il presente capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione dal titolo «Comunicazione della Commissione europea sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario».

(2)  Anche se i dati ufficiali per l’area dell’euro indicano che l’attività di erogazione di prestiti alle imprese si mostra ancora resiliente, la tendenza sottostante si sta indebolendo e i tassi di crescita mensile sono nettamente rallentati verso la fine del 2008. Nel dicembre 2008 i prestiti bancari all’economia privata (prestiti a soggetti diversi dalle IFM governi esclusi) sono diminuiti dello 0,4 % rispetto a novembre.

(3)  Dalla metà del 2007 al primo trimestre del 2009, vi sono state riduzioni del valore delle attività per un totale di 1 063 miliardi di USD, di cui 737,6 miliardi di USD delle banche statunitensi e 293,7 delle banche europee. Di questi ultimi, 68 miliardi di USD sono stati segnalati in Svizzera. Nonostante l’entità delle riduzioni di valore delle attività già segnalate, secondo le attuali stime del FMI è probabile che il totale delle perdite delle banche collegate al deterioramento delle attività arrivi a 2 200 miliardi di USD. Questa stima si basa sulla detenzione, a livello mondiale, di prestiti ipotecari, credito al consumo e debiti delle imprese accesi e cartolarizzati negli Stati Uniti, che è costantemente aumentata dall’inizio della crisi. Alcuni osservatori del mercato ritengono che le perdite complessive possano essere considerevolmente più elevate. Ad esempio, Nouriel Roubini, che ha costantemente sostenuto che le stime ufficiali sono troppo basse, nota ora che le perdite totali potrebbero essere di 3 600 miliardi di USD soltanto per gli Stati Uniti.

(4)  Queste modalità vengono discusse più dettagliatamente nell’allegato 2.

(5)  Le acquisizioni di attività da parte dello Stato non implicano necessariamente pesanti costi di bilancio a lungo termine, se una quota sufficiente delle attività acquisite può essere successivamente venduta realizzando un profitto (vedi gli esempi degli Stati Uniti e della Svezia nell’allegato 2). Tali acquisizioni comportano tuttavia un esborso di bilancio iniziale che aumenterebbe il debito pubblico lordo e il fabbisogno lordo di finanziamento del governo. Per ovviare in parte ai problemi operativi connessi all’emissione si potrebbe optare per lo swap tra debito governativo e attività deteriorate, ma questa soluzione non eviterebbe né gli effetti sui rapporti di bilancio né un aumento dell’offerta di debito pubblico sul mercato.

(6)  Le banche detengono in genere una vasta gamma di attività, tra cui: contanti, attività finanziarie (buoni del Tesoro, obbligazioni, titoli di capitale, crediti negoziati e materie prime), derivati (swap, option), prestiti, investimenti finanziari, attività immateriali, proprietà, impianti e macchinari). Possono essere sostenute perdite quando le attività sono vendute al di sotto del loro valore contabile, quando il loro valore è sceso e vengono costituite riserve su eventuali perdite o ex post quando i flussi di entrate alla scadenza sono inferiori al loro valore contabile.

(7)  Si presume che una garanzia costituisca un aiuto di Stato quando la banca beneficiaria non riesce a reperire sul mercato un operatore privato indipendente che sia disposto a fornire una garanzia analoga. L’importo dell’aiuto di Stato è fissato al livello della passività netta massima per lo Stato.

(8)  Parte VIII della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA «L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale», pubblicata nella GU L 17 del 20.1.2011, pag. 1, e supplemento SEE n. 3 del 20.1.2011, pag. 1. La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA è pubblicata nel sito Internet dell’Autorità:

http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(9)  Parte VIII della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA «La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza», pubblicata nella GU L 17 del 20.1.2011, pag. 1, e supplemento SEE n. 3 del 20.1.2011, pag. 1. La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA è pubblicata nel sito Internet dell’Autorità:

http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(10)  Ferma restando la necessità di rendere pubblica l’incidenza sul bilancio di una misura di sostegno a fronte di attività deteriorate che implichi un’adeguata condivisione degli oneri, i termini «trasparenza» e «informativa completa» indicano la trasparenza nei confronti delle autorità nazionali, degli esperti indipendenti e dell’Autorità.

(11)  L’importo dell’aiuto corrisponde alla differenza tra il valore di trasferimento delle attività (basato di norma sul loro valore economico reale) e il prezzo di mercato. Nel presente capitolo, le perdite sostenute corrispondono alla differenza tra il valore di trasferimento e il valore contabile delle attività. Di norma, le perdite effettive sono note solo ex post.

(12)  Le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate possono essere paragonate, in un certo qual modo, a conferimenti di capitale, in quanto procurano un meccanismo di assorbimento delle perdite e hanno un’incidenza sul capitale obbligatorio. Le misure di sostegno comportano tuttavia un rischio maggiore per lo Stato, legato a un portafoglio specifico di attività deteriorate senza contributi diretti delle attività e dei fondi generatori di reddito di altre banche e oltre la sua possibile partecipazione nella banca. Considerati i maggiori svantaggi e i minori lati positivi, di norma la remunerazione per il sostegno a fronte di attività deteriorate dovrebbe essere superiore a quella per i conferimenti di capitale.

(13)  Confrontando il valore contabile delle attività con il loro valore di trasferimento (ossia il loro valore economico reale).

(14)  Va comunque di norma esclusa una tutela degli azionisti. Vedi le decisioni della Commissione NN 39/08 (Danimarca, aiuto per la liquidazione della Roskilde Bank) e NN 41/08 (Regno Unito, aiuti per il salvataggio a favore di Bradford & Bingley).

(15)  Ad esempio, quando le dimensioni o il tipo di attività della banca non possano essere gestite nell’ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria o mediante una liquidazione senza avere implicazioni sistemiche pericolose per altre istituzioni finanziarie o per l’erogazione di prestiti all’economia reale. In tale contesto occorrerebbe una giustificazione da parte dell’autorità monetaria e/o di vigilanza.

(16)  Il livello appropriato può essere stabilito anche in base ad altri fattori, come una remunerazione più elevata. Va osservato inoltre che le compensazioni ex post possono intervenire solo dopo molti anni dall’introduzione della misura, prolungando quindi in modo insoddisfacente l’incertezza legata alla valutazione delle attività deteriorate. Questo problema non si porrebbe con clausole di recupero basate su una valutazione ex ante.

(17)  Caso di attività che rientrano nel programma e che possono arrivare a scadenza in una fase successiva.

(18)  Per circostanza imprevedibile si intende una circostanza che non poteva essere in alcun modo prevista dai dirigenti dell’impresa quando hanno deciso di non aderire al programma di sostegno a fronte di attività deteriorate durante il termine previsto e che non sia dovuta a negligenza o a errori dei dirigenti dell’impresa o a decisioni del gruppo cui l’impresa appartiene. L’espressione «circostanze eccezionali» va intesa come eccezionali al di là della crisi attuale. Gli Stati EFTA che intendono invocare tali circostanze devono fornire all’Autorità tutte le informazioni necessarie.

(19)  Questa sarebbe la strategia adottata negli Stati Uniti per Citigroup e Bank of America.

(20)  In linea di massima, l’Autorità ritiene che una data limite uniforme e obiettiva, come la fine del 2008, garantirà condizioni di parità tra le banche e gli Stati SEE.

(21)  All’occorrenza, il sostegno pubblico in relazione ai rischi di attività future può essere gestito conformemente alla guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, in particolare al capitolo relativo agli aiuti concessi sotto forma di garanzie ed al capitolo relativo al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

(22)  Questo avverrebbe, ad esempio, se lo Stato scambiasse attività contro titoli di Stato in base al loro valore nominale ma ricevesse contingent warrants sul capitale della banca, il cui valore dipende dal prezzo di vendita finale delle attività deteriorate.

(23)  Nel caso delle misure di assicurazione, per valore di trasferimento si intende l’importo assicurato.

(24)  L’Autorità utilizzerà il parere espresso di tali esperti in materia di valutazione in modo simile a quello applicato in altri procedimenti relativi ad aiuti di Stato nei quali può fare ricorso ad una consulenza esterna.

(25)  Se del caso, si dovrebbe garantire anche la conformità con i criteri indicati al punto 40 del capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria.

(26)  Nel caso delle banche già soggette all’obbligo di un piano di ristrutturazione in seguito alla concessione di un precedente aiuto di Stato, questo piano dovrebbe tenere debitamente conto del nuovo aiuto e prendere in considerazione tutte le opzioni, dalla ristrutturazione alla liquidazione a condizioni normali.

(27)  Ai fini del presente punto non va presa in considerazione la partecipazione a un regime autorizzato di garanzia del credito quando non sia stato necessario invocare la garanzia per coprire le perdite.

ALLEGATO 1

ORIENTAMENTI DELL’EUROSISTEMA SULLE MISURE DI SOSTEGNO A FRONTE DI ATTIVITÀ A FAVORE DELLE BANCHE

L’Eurosistema ha individuato sette principi guida per le misure di sostegno a fronte di attività a favore delle banche:

l’ammissibilità degli istituti, che dovrebbe essere volontaria; eventualmente, in caso di difficoltà, la priorità dovrebbe essere accordata agli istituti con notevoli concentrazioni di attività deteriorate,

una definizione relativamente ampia delle attività ammissibili al sostegno,

una valutazione delle attività ammissibili trasparente, basata preferibilmente su un insieme di approcci e di criteri comuni a tutti gli Stati SEE, su pareri di esperti indipendenti, sull’uso di modelli che utilizzano elementi del microlivello per la stima del valore economico delle perdite attese e della loro probabilità, e degli scarti di garanzia (haircut) sui valori contabili delle attività quando la valutazione del valore di mercato è particolarmente difficile, o quando la situazione richiede un’azione rapida,

un grado adeguato di condivisione dei rischi, come elemento necessario di ogni sistema, al fine di limitare i costi per i governi, dare i giusti incentivi agli istituti partecipanti e mantenere condizioni di parità tra tutti gli istituti,

una durata sufficientemente lunga dei regimi di sostegno a fronte di attività, eventualmente equivalente alla struttura di scadenza delle attività ammissibili,

la governance degli istituti, che dovrebbero continuare ad attenersi ai principi di comportamento, con regimi che prevedano strategie di uscita ben definite, e

la subordinazione della partecipazione ai regimi di sostegno pubblico al rispetto di alcuni criteri misurabili, quali l’impegno di continuare ad offrire credito per soddisfare in misura adeguata la domanda sulla base di criteri commerciali.

ALLEGATO 2

I diversi approcci concepibili in materia di sostegno a fronte di attività ed esperienze di soluzioni che prevedono il ricorso a «bad banks» negli Stati Uniti, in Svezia, Francia, Italia, Germania e Svizzera

I.   APPROCCI POSSIBILI

In linea di principio si possono considerare due approcci generali alla gestione delle attività soggette a misure di sostegno:

la separazione tra attività deteriorate e attività «buone» nell’ambito di una banca o nel settore bancario nel suo complesso. È possibile contemplare diverse varianti di tale approccio. Per ogni banca si potrebbe creare una società di gestione delle attività (bad bank o risk shield) e le attività deteriorate verrebbero trasferite ad un soggetto giuridico distinto, pur continuando a essere gestite dalla banca in difficoltà o da un soggetto separato e le possibili perdite verrebbero ripartite tra la banca «buona» e lo Stato. In alternativa, lo Stato potrebbe creare un istituto indipendente (una cosiddetta «banca aggregatrice») che acquisti le attività deteriorate di una singola banca o del settore bancario nel suo complesso, consentendo in tal modo alle banche di tornare alla normale attività di prestito, libere dal rischio di rettifiche di valore delle attività. Questo approccio potrebbe anche richiedere la preventiva nazionalizzazione, con la quale lo Stato assume il controllo di alcune o di tutte le banche prima di procedere alla separazione delle loro attività buone e cattive,

un regime di assicurazione delle attività, secondo il quale le banche conserverebbero le attività deteriorate nei rispettivi bilanci, ma verrebbero indennizzate dallo Stato in caso di perdite. Nel caso dell’assicurazione delle attività, le attività deteriorate rimangono iscritte nei bilanci delle banche che lo Stato indennizza per alcune o per tutte le perdite. Un aspetto specifico relativo all’assicurazione delle attività riguarda la fissazione del premio idoneo per attività eterogenee e complesse, che in linea di principio dovrebbe riflettere alcune combinazioni di valutazione e di caratteristiche di rischio delle attività assicurate. Un altro aspetto è relativo al fatto che i regimi assicurativi sono tecnicamente difficili da gestire quando le attività assicurate sono distribuite tra un numero cospicuo di banche piuttosto che essere concentrate in alcune banche più grandi. Infine, il fatto che le attività assicurate rimangano iscritte nei bilanci delle banche potrebbe favorire conflitti di interesse e annullare l’importante effetto psicologico di separare chiaramente le banche «buone» dalle attività «cattive».

II.   ESPERIENZE CON LE BAD BANK

Negli Stati Uniti nel 1989 è stata creata la Resolution Trust Corporation (RTC), una società di gestione delle attività di proprietà pubblica. La RTC è stata incaricata di provvedere alla liquidazione delle attività (principalmente attività immobiliari, tra cui mutui ipotecari) appartenenti ad associazioni di risparmio e di credito dichiarate insolventi dall’Office of Thrift Supervision, a seguito della crisi dei risparmi e dei crediti (1989-1992). La RTC ha anche ripreso le funzioni di assicurazione del vecchio Federal Home Loan Bank Board. Tra il 1989 e la metà del 1995 la Resolution Trust Corporation ha chiuso o altrimenti liquidato 747 casse di risparmio per un valore totale delle attività pari a 394 miliardi di USD. Nel 1995 le funzioni della RTC sono state trasferite al Savings Association Insurance Fund della Federal Deposit Insurance Corporation. In totale i costi per il contribuente sono stati stimati a 124 miliardi di USD al valore del 1995.

La RTC funzionava tramite i cosiddetti «equity partnership programs». Tutte le equity partnership prevedevano l’acquisto da parte di un partner privato di una quota di un pool di attività. Dato che conservava una quota dei portafogli di attività, la RTC era in grado di partecipare ai rendimenti estremamente elevati realizzati dagli investitori di portafoglio. Inoltre le equity partnership consentivano alla RTC di beneficiare degli sforzi di gestione e di liquidazione profusi dai partner privati, e la struttura contribuiva ad assicurare un allineamento degli incentivi superiore a quello che esiste tradizionalmente in un rapporto committente/contraente. Le varie forme di equity partnership program comprendono: Multiple Investment Fund (partnership limitate e selezionate, portafoglio di attività non identificato), N-series e S-series Mortgage Trusts (offerta competitiva per un portafoglio di attività identificato), Land fund (per trarre vantaggio dalla ripresa e dallo sviluppo a lungo termine di attività fondiarie), e JDC Partnership (scelta di un partner generale sulla base di una procedura di tipo «beauty-contest» per i crediti non garantiti o di valore dubbio).

In Svezia sono state create due società di gestione di attività bancarie, Securum e Retriva, per gestire i prestiti in sofferenza degli istituti finanziari, come parte della politica per risolvere la crisi finanziaria del 1992/1993. Le attività delle banche in difficoltà sono state suddivise tra attività «buone» e «cattive», e le attività cattive sono state poi trasferite ad una delle società di gestione delle attività, principalmente Securum  (1). Una caratteristica importante del programma svedese era quella di costringere le banche a rendere pubbliche tutte le perdite previste sui prestiti e ad attribuire valori realistici ai beni immobili e alle altre attività. A questo scopo, l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari aveva inasprito le norme in materia di definizione delle perdite probabili sui prestiti e di valutazione dei beni immobili. Per ottenere una valutazione uniforme delle partecipazioni immobiliari delle banche che chiedevano il sostegno, l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari aveva creato un comitato di valutazione, composto di esperti immobiliari. I bassi valori di mercato attribuiti alle attività nel processo di dovuta diligenza (due diligence) hanno contribuito efficacemente a fissare un livello minimo per il valore delle attività. Dato che i partecipanti al mercato non si attendevano una discesa dei prezzi al di sotto di tale livello, gli scambi sono continuati (2). Nel lungo periodo, le due società di gestione delle attività delle banche si sono rivelate efficienti, nel senso che i costi a carico del bilancio del sostegno al sistema finanziario sono stati approssimativamente compensati dai proventi conseguiti dalle società di gestione delle attività delle banche con la liquidazione delle loro partecipazioni.

In Francia negli anni ’90 è stato istituito un organismo pubblico, dotato di garanzia statale illimitata, con il compito di rilevare e di liquidare gradualmente le attività cattive del Crédit Lyonnais. La bad bank ha finanziato l’acquisizione delle attività mediante un prestito del Crédit Lyonnais. Quest’ultimo, pertanto, ha potuto evitare l’iscrizione in bilancio delle perdite sulle attività e ha potuto liberare capitale per un importo equivalente di attività ponderate per il rischio, dato che il prestito a favore della bad bank poteva beneficiare di una ponderazione del rischio pari allo 0 % grazie alla garanzia statale. La Commissione europea ha approvato la bad bank come aiuto alla ristrutturazione. Una caratteristica del modello era la netta separazione tra la bad bank e la good bank al fine di evitare conflitti di interessi e la clausola di «ritorno a miglior fortuna» sui profitti della banca «buona» a beneficio dello Stato. Dopo alcuni anni la banca è stata privatizzata con successo. Tuttavia, il trasferimento delle attività alla bad bank al valore contabile ha esonerato gli azionisti da ogni responsabilità per le perdite e nel tempo ha comportato costi elevati per lo Stato.

Un paio di anni dopo, in Italia, il Banco di Napoli è stato scorporato in una bad bank e in una banca «buona» dopo l’assorbimento delle perdite da parte degli azionisti esistenti e dopo la ricapitalizzazione del Tesoro per l’importo necessario a tenere in vita la banca. Il Banco di Napoli ha finanziato l’acquisizione delle attività scontate ma pur sempre deteriorate da parte della bad bank mediante un prestito a tasso agevolato della Banca centrale, controgarantito dal Tesoro. La banca così pulita è stata privatizzata un anno dopo. Né nel caso del Crédit Lyonnais né in quello del Banco di Napoli vi è stata una spesa di bilancio immediata da parte del Tesoro per l’acquisizione delle attività deteriorate oltre il conferimento di capitale alle banche.

Una forma attenuata di bad bank è stata utilizzata di recente dalla Germania per le attività deteriorate delle Landesbanken. Nel caso della SachsenLB, il beneficiario è stato venduto come impresa in attività dopo che le attività cattive, per un valore di circa 17,5 miliardi di EUR, erano state trasferite ad una società veicolo avente il compito di detenere le attività fino a scadenza. Il precedente proprietario, il Land di Sassonia, ha concesso una garanzia sulle perdite di circa il 17 % del valore nominale, percentuale stimata come possibile perdita massima assoluta a seguito di una prova di stress (il caso base è stato stimato ad appena il 2 %). Il nuovo proprietario si è assunto gran parte del rifinanziamento e ha coperto il rischio restante. Si è ritenuto che l’importo dell’aiuto ammontasse almeno alla stima per il caso peggiore pari a circa il 4 %. Nel caso della WestLB, un portafoglio di attività di 23 miliardi di EUR è stato trasferito ad una società veicolo e dotato di una garanzia governativa di 5 miliardi di EUR per coprire eventuali perdite e proteggere il bilancio a seguito dell’aggiustamento del valore delle attività conformemente agli IFRS. Ciò ha consentito a WestLB di rimuovere la volatilità di mercato delle attività dal bilancio. Allo Stato è stata corrisposta una commissione di garanzia dello 0,5 %. La protezione contro i rischi è ancora valida e viene considerata un aiuto di Stato.

In Svizzera il governo ha creato un nuovo fondo al quale l’UBS ha trasferito un portafoglio di attività tossiche valutato da un terzo prima del trasferimento. Per assicurare il finanziamento del fondo, la Svizzera ha prima conferito capitale all’UBS (in forma di titoli convertibili in azioni UBS) che l’UBS ha immediatamente stornato e trasferito al fondo. Il resto del finanziamento del fondo è stato assicurato tramite un prestito della Banca nazionale svizzera.

Alla fine degli anni ’90 le banche ceche offrivano alle imprese condizioni di prestito eccessivamente generose. Le banche ceche sono state molto gravemente danneggiate da questa prassi e verso la fine degli anni ’90 il governo è dovuto intervenire in loro soccorso. A varie riprese si è intervenuto per ripulire i bilanci delle banche al fine di creare un settore bancario sano.

Nel febbraio 1991 il governo ceco ha creato una banca di consolidamento (Konsolidační banka, KOB), istituita al fine di rilevare i prestiti «cattivi» dal settore bancario accumulati prima del 1991, quali i debiti ereditati dall’economia centralizzata e pianificata, specialmente quelli relativi agli scambi commerciali all’interno del blocco sovietico. Nel settembre 2001 la banca speciale si è trasformata in un’agenzia, che ha dovuto anche assorbire i prestiti cattivi connessi a prestiti «nuovi e innovativi» (in particolare i prestiti per le privatizzazioni, i prestiti in sofferenza e i prestiti fraudolenti).

A partire dal 1991 le banche più grandi sono state liberate dai prestiti «cattivi», e dal 1994 l’attenzione si è spostata sulle piccole banche. In particolare il fallimento della Kreditní banka nell’agosto 1996 e l’assalto parziale all’Agrobanka che ne è seguito hanno messo sotto pressione il sistema bancario ceco. I programmi in oggetto hanno portato unicamente ad un aumento temporaneo della partecipazione dello Stato nella proprietà delle banche nel 1995 e nuovamente nel 1998, a causa della revoca della licenza di Agrobanka. Nel complesso la quota del governo nel settore bancario è aumentata dal 29 % del 1994 al 32 % alla fine del 1995.

Inoltre, nel 1997 per sostenere le piccole banche è stato varato un altro programma: il programma di stabilizzazione. Questo consisteva essenzialmente nel sostituire attività di cattiva qualità con liquidità fino al 110 % del capitale di ogni banca partecipante, tramite l’acquisto di attività di cattiva qualità della banca da parte di una società ad hoc denominata Česká finanční, e il successivo riacquisto dell’importo residuo di dette attività in un arco di tempo di 5-7 anni. Sei banche hanno aderito al programma, ma cinque di queste sono state escluse per non aver rispettato i criteri e successivamente hanno cessato l’attività. Pertanto, il programma di stabilizzazione non ha avuto successo ed è stato soppresso.

Alla fine del 1998 erano state concesse 63 licenze bancarie (60 delle quali prima della fine del 1994). Alla fine del settembre 2000, restavano in attività 41 banche e filiali di banche straniere; 16 erano in regime straordinario (8 in liquidazione e 8 in procedimento fallimentare), 4 erano state fuse con altre banche, e la licenza di una banca straniera era stata revocata, perché la banca non era stata in grado di avviare l’attività. Dei 42 istituti rimasti (compresa la CKA), 15 erano banche controllate da soggetti nazionali e 27 erano banche controllate da soggetti esteri, ivi comprese filiali e succursali di banche estere.

Nel maggio 2000 sono entrate in vigore le modifiche alla legge in materia di fallimento e liquidazione e alla legge sulle aste pubbliche, miranti ad accelerare i procedimenti fallimentari e a equilibrare i diritti dei creditori e dei debitori, consentendo a imprese specializzate o a persone giuridiche di fungere da fiduciari nei procedimenti fallimentari e offrendo la possibilità di negoziare una risoluzione extra-giudiziale.


(1)  Vedi Bergström, Englund e Thorell (2002) e Heikensten (1998a e b).

(2)  Ciò contrasta fortemente con la politica seguita in Giappone di fissare valori troppo elevati per le attività «cattive», il che ha congelato il mercato immobiliare per più di un decennio.

ALLEGATO 3

Definizione di categorie («basket») di attività ammissibili e comunicazione completa di informazioni sulle attività deteriorate e sull’intero settore di operatività della banca

I.   LA DEFINIZIONE DI CATEGORIE («BASKET») DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI

La definizione dei basket di attività finanziarie deteriorate delle banche dovrebbe essere un denominatore comune basato sulle categorie che sono già utilizzate per:

1)

l’informativa (reporting) e la valutazione a fini prudenziali [terzo pilastro di Basilea = allegato XII della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD); FINREP e COREP];

2)

l’informativa (reporting) e la valutazione a fini di bilancio (in particolare lo IAS 39 e l’IFRS 7);

3)

l’informativa (reporting) specializzata ad hoc sulla crisi creditizia: lavori in materia di trasparenza di FMI, FSF, Roubini e CEBS.

L’uso di un denominatore comune basato sulle categorie esistenti in materia di informativa (reporting) e valutazione per definire i basket di attività consentirà di:

evitare di imporre alle banche oneri aggiuntivi in materia di informativa (reporting),

consentire di valutare il basket di attività deteriorate delle singole banche in base alle stime SEE e internazionali (il che può essere rilevante per determinare il «valore economico» in un determinato momento), e

disporre di punti di partenza oggettivi (certificati) per la valutazione delle attività deteriorate.

Alla luce di quanto precede l’Autorità suggerisce i seguenti basket di attività finanziarie come classificazione iniziale per determinare il «valore economico» e le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate:

Tabella 1

I.   Prodotti finanziari strutturati/cartolarizzati

 

Tipo di prodotto

Categoria a fini contabili

Base di valutazione del regime di aiuti

Osservazioni

 

 

 

Valore di mercato

Valore economico

Valore di trasferimento

 

1

RMBS

FVPL/AFS (1)

 

 

 

Ulteriore ripartizione per area geografica; grado di subordinazione delle diverse tranche; rating; subprime, Alt-A o altre attività sottostanti; scadenza/vintage; accantonamenti e rettifiche di valore.

2

CMBS

FVPL/AFS

 

 

 

3

CDO

FVPL /AFS

 

 

 

4

ABS

FVPL/ AFS

 

 

 

5

Crediti nei confronti di imprese

FVPL/AFS

 

 

 

6

Altri prestiti

FVPL / AFS

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

II.   Prestiti non cartolarizzati

 

Tipo di prodotto

Categoria a fini contabili

Base di valutazione del regime di aiuti

Osservazioni

 

 

 

Costo (2)

Valore economico

Valore di trasferimento

 

7

Prestiti ad imprese

HTM/L&R (1)

Costo (2)

 

 

Ulteriore ripartizione per: area geografica; rischio di controparte (PD); attenuazione del rischio di credito (garanzie) e strutture per scadenza; accantonamenti e rettifiche di valore.

8

Prestiti per acquisto abitazioni

HTM/L&R

Costo

 

 

9

Altro

HTM/L&R

Costo

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

II.   INFORMATIVA COMPLETA IN MERITO ALLE ATTIVITÀ DETERIORATE E AL RELATIVO SETTORE DI OPERATIVITÀ

Sulla base di questi basket di attività, le informazioni fornite sulle attività deteriorate di una banca che dovrebbero beneficiare di una misura di sostegno dovrebbero essere presentate con un maggior grado di dettaglio come suggerito nella colonna «Osservazioni» della tabella 1.

Sulla base delle buone pratiche (good practice) osservate dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) (3) per quanto riguarda l’informativa sui settori di operatività colpiti dalle turbolenze sui mercati, le informazioni sui settori di operatività bancari relativi alle attività deteriorate che confluirebbero nella valutazione della redditività (viability review) di cui alla sezione 5.1 potrebbero essere strutturate come segue:

Tabella 2

Buone pratiche (good practice) osservate dal CEBS

Senior Supervisors Group (SSG):

informazioni in merito alle pratiche principali

Modello aziendale

Descrizione del modello aziendale (ovvero delle ragioni per l’avvio delle attività aziendali e del contributo al processo di creazione di valore) e, se applicabile, di qualsiasi modifica operata (ad esempio a seguito della crisi).

Descrizione delle strategie e degli obiettivi.

Descrizione dell’importanza delle attività e del relativo contributo all’impresa (compresa una discussione in termini quantitativi).

Descrizione del tipo di attività compresa una descrizione degli strumenti nonché del loro funzionamento e dei criteri qualificanti che i prodotti/gli investimenti debbono soddisfare.

Descrizione del ruolo e della portata della partecipazione dell’istituto, ovvero impegni ed obblighi.

Attività aziendali (SPE) (4).

Natura dell’esposizione (promotore, fornitore di liquidità e/o supporto di credito) (SPE).

Discussione qualitativa della politica (LF).

Rischi e gestione del rischio

Descrizione della natura e della portata dei rischi sostenuti in relazione alle attività aziendali e agli strumenti.

Descrizione delle pratiche di gestione del rischio di rilevanza per le attività aziendali, di qualsiasi carenza identificata e di qualsiasi misura correttiva adottata per farvi fronte.

Nella crisi attuale occorre riservare particolare attenzione al rischio di liquidità.

 

Impatto della crisi sui risultati

Descrizione qualitativa e quantitativa dei risultati, incentrata sulle perdite (laddove applicabile) e le rettifiche di valore che influiscono sui risultati.

Ripartizione delle rettifiche di valore/perdite per tipo di prodotti e strumenti colpiti dalla crisi (CMBS, RMBS, CDO, ABS e LBO ulteriormente suddivisi in funzione di diversi criteri).

Descrizione delle ragioni e dei fattori responsabili degli effetti esercitati.

Raffronto di i) effetti tra periodi (rilevanti) e ii) risultati di conto economico prima e dopo l’impatto della crisi.

Distinzione delle rettifiche di valore tra importi realizzati e non realizzati.

Descrizione dell’influenza esercitata dalla crisi sul prezzo delle azioni dell’istituto.

Informativa sul rischio di perdita massima e descrizione di come la situazione dell’istituto potrebbe essere influenzata dall’aggravamento della crisi o da una ripresa del mercato.

Informativa sull’impatto di oscillazioni dei differenziali di credito riguardanti le proprie passività sui risultati e sui metodi utilizzati per determinare tale impatto.

Variazione dell’esposizione rispetto al periodo precedente, incluse vendite e rettifiche di valore (CMB/LF).

Livelli e tipi di esposizioni

Importo nominale (o costo ammortizzato) e fair value delle esposizioni in essere.

Informazioni sulla protezione del credito (ad esempio tramite credit default swap) e sui suoi effetti sulle esposizioni.

Informazioni sul numero di prodotti.

Informazioni dettagliate in merito alle esposizioni ripartite in funzione degli elementi seguenti:

grado di subordinazione delle tranche,

livello di qualità del credito (ad esempio rating, investment grade, vintage),

origine geografica,

se l’ente creditizio è all’origine delle esposizioni, le ha mantenute, warehoused o acquistate,

caratteristiche dei prodotti: ad esempio rating, quota di mutui ipotecari sub-prime, tassi di sconto, attachment point, spread, finanziamento (funding),

caratteristiche delle attività sottostanti: ad esempio vintage, rapporti loan-to-value, informazioni sui diritti di prelazione, vita media ponderata dell’attività sottostante, ipotesi in materia di velocità del rimborso anticipato, perdite creditizie previste.

Prospetti sui movimenti delle esposizioni tra periodi di riferimento e ragioni sottostanti (vendite, cessioni, acquisti, ecc.).

Discussione delle esposizioni che non sono state consolidate (o che sono state rilevate contabilmente nel corso della crisi) e delle relative ragioni.

Esposizione nei confronti di assicuratori monoline e qualità delle attività assicurate:

importi nominali (o costo ammortizzato) delle esposizioni assicurate nonché dell’importo della protezione del credito acquistata,

fair value delle esposizioni in essere e della relativa protezione del credito,

importo delle rettifiche di valore e delle perdite, differenziate tra importi realizzati e non realizzati,

ripartizione delle esposizioni in funzione dei rating o della controparte.

Dimensioni del veicolo a fronte dell’esposizione totale dell’istituto (SPE/CDO).

Garanzie: tipo, tranche, rating del credito, settore, distribuzione geografica, scadenza media, vintage (SPE/CDO/CMB/LF).

Coperture, comprese le esposizioni nei confronti di monoline, altre controparti (CDO). Merito di credito delle controparti di copertura (CDO).

Prestiti integrali, RMBS, derivati, altro (O).

Informazioni dettagliate sulla qualità del credito (ad esempio rating del credito, rapporti loan-to-value, misure di performance) (O).

Variazione dell’esposizione rispetto al periodo precedente, incluse vendite e rettifiche di valore (CMB/LF).

Distinzione tra veicoli consolidati e non consolidati. Ragione del consolidamento (se applicabile) (SPE).

Esposizione finanziata e impegni non finanziati (unfunded commitments) (LF).

Principi contabili e aspetti inerenti alla valutazione

Classificazione delle operazioni e dei prodotti strutturati per fini contabili e relativo trattamento contabile.

Consolidamento delle SPE e di altri veicoli (quali i VIE) e riconciliazione di questi ai prodotti strutturati colpiti dalla crisi dei sub-prime.

Informazioni dettagliate sul fair value degli strumenti finanziari:

strumenti finanziari ai quali è applicato il fair value,

gerarchia del fair value (ripartizione di tutte le esposizioni misurate al fair value in funzione dei diversi livelli della gerarchia del fair value e ripartizione tra strumenti a pronti e strumenti derivati nonché informazioni sui trasferimenti tra i diversi livelli),

trattamento dei day 1 profit (comprese informazioni quantitative);

uso della fair value option (comprese le condizioni di uso) e relativi importi (con ripartizioni appropriate).

Informazioni dettagliate sulle tecniche di modellizzazione utilizzate per la valutazione degli strumenti finanziari, compresa la discussione dei seguenti punti:

descrizione delle tecniche di modellizzazione e degli strumenti ai quali sono applicate,

descrizione dei processi di valutazione (in particolare discussione delle ipotesi e dei fattori di input su cui si basano i modelli),

tipo di aggiustamenti applicati per riflettere il rischio del modello ed altre incertezze in materia di valutazione,

sensibilità dei fair value, e

scenari di stress.

Metodologie di valutazione e determinanti principali (CDO).

Aggiustamento della valutazione del credito per controparti specifiche (CDO).

Sensibilità della valutazione alle variazioni delle ipotesi di base e degli input (CDO).

Altri aspetti inerenti all’informativa

Descrizione delle politiche di informativa e dei principi che sono utilizzati per l’informativa e i dati di bilancio.

 

Aspetti inerenti alla presentazione

Le informazioni rilevanti per la comprensione della partecipazione di un istituto ad una determinata attività aziendale dovrebbero essere fornite per quanto possibile in un unico luogo.

Quando le informazioni sono distribuite tra diverse parti o fonti occorre fornire riferimenti incrociati chiari che consentano al lettore interessato di navigare tra le parti.

A fini di maggiore chiarezza le informazioni di carattere discorsivo dovrebbero essere integrate per quanto possibile da tabelle e quadri illustrativi.

Gli istituti dovrebbero garantire che la terminologia utilizzata per descrivere operazioni e strumenti finanziari complessi sia accompagnata da spiegazioni chiare ed adeguate.

 


(1)  FVPL = Fair value through profit and loss [fair value (valore equo) rilevato a conto economico] = (portafoglio di negoziazione + fair value option); AFS = available for sale (disponibili per la vendita), HTM = Held to Maturity (detenuti fino a scadenza), L&R = loans and receivables (prestiti e crediti).

(2)  Per costo si intende il valore contabile dei prestiti meno la riduzione di valore (impairment).

(3)  Fonte: CEBS (Committee of European Banking Supervisors) report on banks’ transparency on activities and products affected by the recent market turmoil, 18 giugno 2008.

(4)  Nella relazione dell’SSG, ciascun elemento si riferisce ad un tipo specifico di SPE, o a tutte nel complesso; abbreviazioni utilizzate: SPE (Special Purpose Entities, società veicolo in generale), LF (Leveraged Finance), CMB (Commercial Mortgage-Backed Securities), O (Altre esposizioni sub-prime e Alt-A), CDO (Collateralised Debt Obligations).

ALLEGATO 4

VALUTAZIONE E PRINCIPI E PROCESSI PER LA FISSAZIONE DEI PREZZI

I.   Metodologia di valutazione e procedura

Ai fini delle misure, le attività dovrebbero essere classificate secondo quanto risulta dalle tabelle illustrative 1 e 2 dell’allegato 3.

La determinazione del valore economico reale ai fini del presente capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA (vedi sezione 5.5) dovrebbe essere basata su dati rilevabili di mercato e su ipotesi realistiche e prudenti relativamente a flussi finanziari futuri.

Il metodo di valutazione da applicare alle attività ammissibili dovrebbe essere convenuto a livello del SEE e potrebbe variare a seconda delle singole attività o basket di attività in questione. Per quanto possibile, tale valutazione dovrebbe essere riconsiderata con riferimento al mercato ad intervalli regolari per tutta la durata dell’attività in questione.

In passato sono state applicate diverse opzioni di valutazione, con risultati più o meno positivi. Semplice procedure di asta inversa si sono rivelate utili nel caso di categorie di attività nelle quali i valori di mercato sono ragionevolmente certi. Questo approccio non è stato tuttavia efficace nella valutazione di attività più complesse negli Stati Uniti. Procedure d’asta più sofisticate sono più adatte qualora vi sia una minore certezza circa i valori di mercato e sarebbe necessario un metodo più preciso per determinare i prezzi di ciascuna attività. La loro concezione non è purtroppo agevole. L’alternativa di calcoli basati su modelli per attività complesse presenta lo svantaggio di essere sensibile alle ipotesi sottostanti (1).

L’opzione di applicare scarti di garanzia (haircut) uniformi a tutte le attività complesse semplifica il processo di valutazione in generale, anche se determina una fissazione del prezzo meno precisa per le singole attività. Le banche centrali hanno una notevole esperienza in merito ad eventuali criteri e parametri da applicare per garanzie reali costituite per il rifinanziamento, che potrebbe rappresentare un utile riferimento.

Qualunque sia il modello scelto, il processo di valutazione e, in particolare, l’analisi della probabilità di perdite future dovrebbero basarsi su una prova di stress rigorosa nel contesto di una recessione globale prolungata.

La valutazione deve basarsi su standard e benchmark riconosciuti a livello internazionale. Una metodologia comune di valutazione concordata a livello del SEE e coerentemente applicata dagli Stati SEE potrebbe contribuire notevolmente a ridurre le riserve sollevate in merito al rischio della mancanza di parità di condizioni dovuta alle significative conseguenze potenziali di sistemi di valutazione divergenti. Nell’esaminare i metodi di valutazione presentati dagli Stati EFTA per le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, l’Autorità, in linea di principio, consulterà esperti in materia di valutazione (2).

II.   La fissazione del prezzo del sostegno statale sulla base della valutazione

La valutazione delle attività va distinta dalla fissazione del prezzo di una misura di sostegno. Un acquisto o un’assicurazione sulla base del valore corrente di mercato stabilito o del «valore economico reale», considerando le proiezioni dei flussi finanziari futuri basandosi su una situazione di detenzione fino alla scadenza, supererà spesso in pratica le attuali capacità di condivisione degli oneri delle banche beneficiarie (3). L’obiettivo della fissazione del prezzo deve basarsi su un valore di trasferimento il più vicino possibile al valore economico reale individuato. Pur implicando un vantaggio rispetto al valore attuale di mercato e dunque aiuti di Stato, la fissazione del prezzo sulla base del «valore economico reale» può essere considerata come un controbilanciamento delle attuali esagerazioni del mercato alimentate dalle correnti condizioni di crisi che hanno causato un deterioramento o addirittura un collasso di determinati mercati. Quanto più il valore di trasferimento si discosta dal «valore economico reale», e pertanto aumenta l’importo dell’aiuto, tanto maggiore è la necessità di misure correttive per garantire nel tempo la fissazione accurata del prezzo [ad esempio, attraverso clausole relative agli utili futuri («miglior fortuna»)] e di ristrutturazioni più approfondite. Lo scarto ammissibile dal risultato della valutazione dovrebbe essere più limitato per le attività il cui valore può essere stabilito sulla base di dati di mercato affidabili rispetto a quelli per i quali i mercati sono illiquidi. Il mancato rispetto di tali principi costituirebbe una forte indicazione della necessità di un’ampia ristrutturazione e di misure compensative o addirittura di una liquidazione.

In ogni caso, la fissazione del prezzo del sostegno a fronte di attività deteriorate deve comprendere una remunerazione per lo Stato che tenga debitamente conto del rischio di future perdite superiori a quelle previste nella determinazione del «valore economico reale» e di tutti i rischi supplementari derivanti da un valore di trasferimento superiore al valore economico reale.

Questa remunerazione può essere garantita fissando un prezzo di trasferimento delle attività che sia inferiore al «valore economico reale» in misura sufficiente per fornire una compensazione adeguata per il rischio sotto forma di un aumento commisurato o adeguando opportunamente la commissione di garanzia.

Per stabilire il necessario rendimento da fissare come obiettivo ci si potrebbe basare sulla remunerazione che sarebbe stata richiesta per misure di ricapitalizzazione conformemente agli effetti sul capitale del proposto sostegno a fronte di attività deteriorate. Questo processo deve essere conforme al capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo alla ricapitalizzazione delle banche e tener conto, al tempo stesso, delle caratteristiche specifiche delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, in particolare del fatto che queste misure possono comportare un’esposizione maggiore rispetto ai conferimenti di capitale (4).

Il sistema di fissazione del prezzo potrebbe comprendere anche warrant per azioni nelle banche di valore equivalente alle attività (il che significa che il pagamento di un prezzo più alto si tradurrà in una maggiore partecipazione azionaria potenziale). Uno dei possibili modelli per questo sistema di fissazione del prezzo è l’acquisizione delle attività. In questo caso, i warrant saranno restituiti alla banca dopo la vendita delle attività da parte della bad bank e solo se sarà stato raggiunto il necessario rendimento fissato come obiettivo. Qualora le attività non procurino questo rendimento, la banca dovrebbe pagare la differenza in contanti per arrivare al rendimento fissato come obiettivo. Se la banca non versa i contanti, lo Stato venderà i warrant per arrivare al rendimento fissato come obiettivo.

Nel caso di garanzia delle attività, la commissione di garanzia potrebbe essere versata sotto forma di azioni con un interesse cumulativo fisso corrispondente al rendimento da fissare come obiettivo. Qualora si debba fare ricorso alla garanzia, lo Stato EFTA potrebbe usare i warrant per acquistare azioni corrispondenti agli importi coperti dalla garanzia.

Qualsiasi sistema di fissazione del prezzo dovrebbe garantire che il contributo complessivo delle banche beneficiarie riduca la portata dell’intervento netto dello Stato al minimo indispensabile.


(1)  Un’asta sarebbe comunque possibile soltanto per classi omogenee di attività e quando esiste un numero sufficientemente elevato di venditori potenziali. Dovrebbe inoltre essere introdotto un prezzo di riserva per garantire la tutela degli interessi dello Stato nonché un meccanismo di recupero in caso le perdite finali superino il prezzo di riserva, in modo da assicurare un contributo sufficiente da parte della banca beneficiaria. Per valutare tali meccanismi, vanno presentati scenari comparativi con modelli alternativi di garanzia/acquisto, comprendenti prove di stress, per garantirne l’equivalenza finanziaria globale.

(2)  L’Autorità utilizzerà il parere espresso di tali esperti in materia di valutazione in modo simile a quello applicato in altri procedimenti relativi ad aiuti di Stato nei quali può fare ricorso ad una consulenza esterna.

(3)  Vedi sezione 5.2.

(4)  Nel caso della garanzia delle attività, si dovrebbe tener conto anche del fatto che, contrariamente alle misure di ricapitalizzazione, non viene fornita alcuna liquidità.

ALLEGATO 5

PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI DI STATO

Gli Stati EFTA che notificano le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate forniranno all’Autorità informazioni complete e dettagliate su tutti gli elementi significativi per la valutazione delle misure di aiuto pubblico in conformità alle norme sugli aiuti di Stato come precisato nel presente capitolo della guida sugli aiuti di Stato (1). Tra tali informazioni sono comprese, in particolare, la descrizione dettagliata della metodologia di valutazione e la sua prevista applicazione, con una perizia di una terza parte indipendente (2). L’Autorità darà la propria approvazione per un periodo di 6 mesi, subordinata all’impegno di presentare un piano di ristrutturazione o una valutazione della redditività per ogni istituzione beneficiaria entro 3 mesi dalla sua adesione al programma di sostegno a fronte di attività deteriorate.

Qualora una banca riceva aiuti come misura individuale o a norma di un regime approvato di sostegno a fronte di attività deteriorate, lo Stato EFTA fornisce all’Autorità, al più tardi nella notifica individuale relativa al piano di ristrutturazione o alla valutazione della redditività, informazioni dettagliate relative alle attività interessate e alla loro valutazione al momento in cui vengono concessi tali aiuti individuali, nonché i risultati certificati e convalidati dell’informativa relativa al deterioramento delle attività alle quali si applicano le misure di sostegno (3). Verrà fornita quanto prima la valutazione completa delle attività svolte dalla banca e del bilancio della banca onde avviare discussioni sul carattere e la portata opportuni della ristrutturazione ben prima della presentazione formale di un piano di ristrutturazione, allo scopo di accelerare tale processo e permettere di avere chiarezza e certezza del diritto il più rapidamente possibile.

Per quanto riguarda le banche che hanno già beneficiato di altre forme di aiuto di Stato (sotto forma di garanzia approvata, swap di attività, regimi di ricapitalizzazione o misure individuali), tutte le misure di assistenza concesse nell’ambito di un regime di sostegno a fronte di attività deteriorate vanno comunicate innanzitutto in base ad obblighi esistenti di presentare relazioni, in modo che l’Autorità abbia un quadro completo delle molteplici misure di aiuto di Stato ricevute da un singolo beneficiario e possa valutare meglio l’efficacia delle misure precedenti e il contributo che lo Stato EFTA propone di introdurre effettuando una valutazione complessiva.

L’Autorità rivaluterà gli aiuti concessi con approvazione temporanea alla luce dell’adeguatezza delle misure proposte di ristrutturazione e delle misure correttive (4) e si esprimerà sulla loro compatibilità per un periodo superiore a 6 mesi mediante una nuova decisione.

Gli Stati EFTA presenteranno inoltre all’Autorità relazioni semestrali sul funzionamento dei programmi di sostegno a fronte di attività deteriorate e sugli sviluppi dei piani di ristrutturazione delle banche. Qualora gli Stati EFTA siano già tenuti alla presentazione di relazioni per altre forme di aiuto a favore delle proprie banche, tali relazioni verranno integrate con le necessarie informazioni relative alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate e ai piani di ristrutturazione delle banche.


(1)  Sono incoraggiati i contatti pre-notifica.

(2)  Vedi sezione 5.5 e allegato 4.

(3)  Verrà fornita una lettera del capo dell’autorità di vigilanza che certifichi i risultati particolareggiati.

(4)  Onde facilitare il lavoro degli Stati EFTA e dell’Autorità, l’Autorità sarà disposta a esaminare notifiche raggruppate per casi simili di ristrutturazione/liquidazione. L’Autorità può ritenere che non sia necessario presentare un piano per la mera liquidazione dell’istituzione o se le dimensioni dell’istituto sono trascurabili.


Rettifiche

27.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/53


Rettifica del regolamento (UE) n. 1261/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell'India

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 29 dicembre 2010 )

1)

A pagina 74, articolo 1, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Chandan Steel Ltd, Mumbai

3,4

B002

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai;

Precision Metals, Mumbai;

Hindustan Inox Ltd, Mumbai;

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai

3,3

B003

Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane

4,3

B004

Società elencate nell’allegato

4,0

B005

Tutte le altre società

4,3

B999»

2)

A pagina 75, nell'allegato, titolo della tabella:

anziché:

«Codice addizionale TARIC AXXX»,

leggi:

«Codice addizionale TARIC B005».