ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.021.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 21

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
25 gennaio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (UE) n. 58/2011 della Commissione, del 24 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

DECISIONI

 

 

2011/47/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 gennaio 2011, relativa ad una deroga alle norme di origine stabilite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda lo zucchero importato dalle Antille olandesi [notificata con il numero C(2011) 140]

3

 

 

2011/48/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2011, relativa all’immissione sul mercato, per usi essenziali, di biocidi contenenti temefos nei dipartimenti francesi d’oltremare [notificata con il numero C(2011) 167]

6

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( GU L 348 del 31.12.2010 )

8

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/1


REGOLAMENTO (UE) N. 58/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

59,3

TR

96,7

ZZ

78,0

0707 00 05

JO

87,5

TR

119,6

ZZ

103,6

0709 90 70

MA

44,0

TR

128,3

ZZ

86,2

0709 90 80

EG

66,7

ZZ

66,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

58,1

MA

58,8

TR

70,5

ZA

41,5

ZZ

52,0

0805 20 10

MA

85,0

TR

79,6

ZZ

82,3

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

69,9

IL

67,8

JM

101,1

MA

103,7

PK

51,5

TR

81,4

ZZ

79,2

0805 50 10

AR

45,3

TR

56,6

UY

45,3

ZZ

49,1

0808 10 80

AR

78,5

CA

88,5

CL

81,7

CN

97,0

MK

46,1

US

135,9

ZZ

88,0

0808 20 50

CN

51,5

US

126,6

ZA

104,0

ZZ

94,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

25.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2011

relativa ad una deroga alle norme di origine stabilite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda lo zucchero importato dalle Antille olandesi

[notificata con il numero C(2011) 140]

(2011/47/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (1), in particolare l’articolo 37 dell’allegato III,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III della decisione 2001/822/CE riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. L’articolo 37 stabilisce che si possono accordare deroghe a tali norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie in un paese o in un territorio.

(2)

Con decisione 2009/699/CE Commissione (2), la richiesta, presentata nel 2009 ai fini dell’estensione della deroga precedente, è stata respinta mentre è stata accordata la nuova deroga richiesta per i quantitativi di zucchero in merito ai quali erano state concesse licenze di importazione ai Paesi Bassi per il 2009 e il 2010.

(3)

In base agli elenchi trimestrali dei quantitativi adoperati ai sensi della decisione 2009/699/CE, inviati dalle Antille olandesi alla Commissione, l’utilizzo della deroga concessa per 7 000 tonnellate nel 2010 è attualmente pari a circa 2 500 tonnellate per quest’anno.

(4)

Il 24 agosto 2010 i Paesi Bassi hanno chiesto, a nome delle Antille olandesi, una nuova deroga alle norme di origine stabilite all’allegato III della decisione 2001/822/CE per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013, data di scadenza della decisione 2001/822/CE. L’8 settembre 2010 e l’11 ottobre 2010 le Antille olandesi trasmisero informazioni supplementari. La richiesta riguarda un quantitativo annuo complessivo di 7 000 tonnellate di derivati dello zucchero originari dei paesi terzi che vengono trasformati nelle Antille olandesi ai fini dell’esportazione nell’Unione.

(5)

La richiesta di una nuova deroga intende consentire l’uso di zucchero greggio originario di paesi terzi per la sua aromatizzazione, colorazione, molitura e trasformazione in zollette nelle Antille olandesi; durante tale processo si conferirebbe inoltre allo zucchero l’origine PTOM (paesi e territori d’oltremare). Le Antille olandesi chiedono altresì che, relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013, l’importo annuo per il quale è possibile autorizzare temporaneamente il cumulo ACP/UE-PTOM in virtù dell’articolo 6 dell’allegato III della decisione 2001/822/CE venga fissato a 7 000 tonnellate.

(6)

La richiesta di una nuova deroga si basa su requisiti qualitativi, dato che lo zucchero ACP nella regione dei Caraibi non è rispondente ai criteri relativi ad una produzione di zucchero di alta qualità destinata ai clienti dell’Unione, e sulla disponibilità, visto che lo zucchero ACP originario dei Caraibi è soggetto a problemi di scarsità dovuti alle condizioni climatiche. D’altro canto, gli Stati ACP esportano sempre più lo zucchero da loro prodotto direttamente negli Stati Uniti e nell’Unione europea. Va detto poi che l’Unione non produce lo zucchero di canna greggio adoperato per ottenere il prodotto finito. Sarebbe pertanto giustificato che le Antille olandesi si rifornissero di zucchero di canna greggio in paesi terzi vicini che non fanno parte degli Stati ACP, dei PTOM né dell’Unione.

(7)

Nelle loro informazioni aggiuntive, i Paesi Bassi hanno segnalato che l’industria dello zucchero nelle Antille olandesi, che dovrebbe beneficiare della deroga richiesta, intende diversificare la propria produzione, elaborando miscele e «zucchero biologico», prodotti chiaramente destinati a mercati completamente diversi da quelli corrispondenti ai prodotti derivati dallo zucchero per i quali si chiede la deroga. Poiché ora come ora la diversificazione è insufficiente, la deroga consentirebbe di ottenere il capitale necessario a realizzare gli investimenti richiesti da una maggiore diversificazione.

(8)

La nuova deroga richiesta dalle norme di origine stabilite nell’allegato III della decisione 2001/822/CE per un quantitativo di 7 000 tonnellate per i prodotti che rientrano nei codici NC 1701 11 90 , 1701 99 10 e 1701 91 00 si giustifica ai sensi dell’articolo 37, paragrafi 1, 3 e 7, del suddetto allegato, a determinate condizioni, destinate ad equilibrare i legittimi interessi degli operatori dei PTOM con gli obiettivi della dimensione esterna dell’organizzazione comune di mercato dell’Unione nel settore dello zucchero.

(9)

Va a favore degli interessi legittimi delle Antille olandesi il fatto che la deroga si applichi a prodotti che vengono effettivamente trasformati e che il valore aggiunto dello zucchero greggio sia pari almeno al 45 % del valore del prodotto finito. Inoltre, la concessione della deroga contribuirà a permettere che l’industria esistente continui ad esportare la propria produzione nell’Unione. Ci si aspetta che la deroga richiesta generi il volume d’affari necessario a finanziare ulteriori investimenti destinati alla diversificazione dei prodotti e delle attività, in modo che il settore non debba più chiedere deroghe del genere.

(10)

Inoltre, le norme relative al cumulo dell’origine non offrono una soluzione all’industria dello zucchero nelle Antille olandesi. L’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato III della decisione 2001/822/CE stabilisce i periodi ed i limiti quantitativi per i quali il cumulo dell’origine è stato temporaneamente concesso, che sono compatibili con gli obiettivi dell’organizzazione comune di mercato dell’Unione e tengono in debito conto gli interessi legittimi degli operatoti PTOM. Tali quantitativi, che sono stati progressivamente ridotti, si collocheranno a zero tonnellate al 1o gennaio 2011.

(11)

La graduale soppressione del cumulo ACP/CE-PTOM per quanto riguarda lo zucchero, come stabilisce l’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, rispecchia l’intenzione dell’Unione di far sì che le norme d’origine specifiche siano più restrittive per quanto riguarda lo zucchero onde tenere nel debito conto gli interessi degli operatori dell’Unione sul mercato dello zucchero. Tale principio andrebbe applicato in modo da determinare i quantitativi per i quali si concede la deroga. La graduale soppressione si giustifica anche con il progetto dell’Unione di avviare negoziati su accordi di libero scambio con i paesi latino-americani generalmente in grado di rifornire di zucchero le Antille olandesi. Tenuto conto dell’intenzione delle Antille olandesi di diversificare la propria produzione di zucchero mediante la fabbricazione di prodotti diversi da quelli che richiedono una deroga come quella in parola, è opportuno sopprimere gradualmente gli importi per i quali si chiede la deroga.

(12)

Dato lo scarso utilizzo dei contingenti concessi nell’ambito delle deroghe accolte in precedenza, è opportuno stabilire il doppio importo dell’attuale utilizzo come quantitativo iniziale in modo da permettere all’industria esistente di continuare ad esportare verso l’Unione. Conformemente alla prevista soppressione graduale, occorre ridurre man mano gli importi durante il periodo richiesto. Tale soppressione dovrebbe consentire al tempo stesso di generare il volume di affari necessario a finanziare ulteriori investimenti nelle Antille olandesi ed offrire un incentivo all’industria dello zucchero di cui trattasi onde stimolare l’auspicata diversificazione.

(13)

Pertanto, a patto di rispettare determinate condizioni relative ai quantitativi, alla sorveglianza e alla durata, deve essere concessa una deroga per 5 000 tonnellate nel 2011, 3 000 tonnellate nel 2012 e 1 500 tonnellate nel 2013.

(14)

Soddisfatte le condizioni di cui sopra, la deroga non può ledere gravemente un settore economico oppure un’industria stabilita nell’Unione.

(15)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), stabilisce le norme applicabili alla gestione dei contingenti tariffari. Queste norme debbono essere applicate mutatis mutandis alla gestione del quantitativo per il quale si concede la deroga di cui trattasi.

(16)

Poiché la deroga attualmente in vigore scade il 31 dicembre 2010 ed è stata richiesta una nuova deroga per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, la deroga richiesta deve applicarsi con decorrenza dal 1o gennaio 2011 per l’intero periodo.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga al disposto dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, i prodotti derivati dallo zucchero trasformati nelle Antille olandesi dei codici NC 1701 11 90 , 1701 99 10 e 1701 91 00 sono considerati originari delle Antille olandesi se vengono ottenuti da zucchero che non ha ottenuto l’origine, conformemente al disposto degli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai prodotti ed ai quantitativi stabiliti nell’allegato, destinati all’immissione in libera pratica nell’Unione dalle Antille olandesi durante il periodo compreso fra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013.

Articolo 3

Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 relativi alla gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione del quantitativo figurante in allegato.

Articolo 4

Le autorità doganali delle Antille olandesi adottano le misure necessarie a realizzare i controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 2.

A tale fine, su tutti i certificati di circolazione EUR.1 che dette autorità rilasciano in merito ai suddetti prodotti deve figurare un riferimento alla presente decisione.

Le competenti autorità delle Antille olandesi inviano alla Commissione una dichiarazione trimestrale dei quantitativi per i quali i certificati di circolazione EUR.1 sono stati rilasciati ai sensi della presente decisione nonché i numeri di serie di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti voci:

«Derogation — Decision 2011/47/EU»,

«Dérogation — Décision 2011/47/UE».

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(2)   GU L 239 del 10.9.2009, pag. 55.

(3)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

N. d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativi

(in tonnellate)

09.7910

1701 11 90

1701 99 10

1701 91 00

Prodotti dello zucchero

1.1.2011-31.12.2011

5 000

1.1.2012-31.12.2012

3 000

1.1.2013-31.12.2013

1 500


25.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/6


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2011

relativa all’immissione sul mercato, per usi essenziali, di biocidi contenenti temefos nei dipartimenti francesi d’oltremare

[notificata con il numero C(2011) 167]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2011/48/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che la Commissione avvii un programma di lavoro di quattordici anni ai fini dell’esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio al 14 maggio 2000 (di seguito «programma di riesame»).

(2)

Il temefos era disponibile sul mercato prima del 14 maggio 2000 come principio attivo dei biocidi per scopi diversi da quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 98/8/CE. Nessun fascicolo è stato presentato entro la scadenza prestabilita al fine di includere il temefos nell’allegato I, IA o IB della direttiva.

(3)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione (3), gli Stati membri dovevano revocare le autorizzazioni o le registrazioni esistenti per i biocidi contenenti temefos a decorrere dal 1o settembre 2006. In conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007, non è più consentita l’immissione sul mercato dei biocidi contenenti temefos.

(4)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1451/2007 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono chiedere alla Commissione una deroga alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento e le condizioni per la concessione della deroga.

(5)

Con decisione 2007/226/CE della Commissione (4), la Commissione ha concesso tale deroga fino al 14 maggio 2009 per i biocidi contenenti temefos utilizzati per il controllo delle zanzare vettori di malattie nei dipartimenti francesi d’oltremare. Con decisione 2009/395/CE della Commissione (5), la deroga è stata estesa al 14 maggio 2010. Il 4 marzo 2010 la Francia ha presentato alla Commissione una relazione sull’uso del temefos.

(6)

La Francia ha presentato alla Commissione una richiesta di proroga della deroga fino al 14 maggio 2014. Oltre a contenere informazioni relative ai più importanti focolai di epidemie diffuse di recente dalle zanzare nei dipartimenti francesi d’oltremare, la richiesta giustifica la necessità di disporre di vari insetticidi per contrastare le epidemie e illustra sia quanto viene fatto per sostituire il temefos, sia le ricerche in corso, sovvenzionate dalle autorità francesi, sui metodi alternativi. La Commissione ha pubblicato la richiesta della Francia in forma elettronica il 1o agosto 2010 rendendola consultabile per un periodo di 60 giorni. Nel suddetto periodo non è stata sollevata alcuna obiezione riguardo alla deroga richiesta.

(7)

Vista l’entità dei focolai di malattie diffuse dalle zanzare nei dipartimenti francesi d’oltremare è opportuno continuare a consentire l’uso del temefos. È quindi necessaria un’ulteriore proroga del periodo di ritiro graduale di tale sostanza dal mercato. La proroga dovrebbe prendere effetto allo scadere di quella precedente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Francia può consentire l’immissione sul mercato dei biocidi contenenti temefos (N. CE 222-191-1; N. CAS 3383-96-8) a fini di controllo delle zanzare vettori di malattie nei dipartimenti francesi d’oltremare fino al 14 maggio 2014.

Articolo 2

1.   Nel consentire l’immissione sul mercato di biocidi contenenti temefos a norma dell’articolo 1, la Francia garantisce che siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

la prosecuzione dell’impiego è possibile solo a condizione che i biocidi contenenti temefos siano approvati per l’uso essenziale previsto;

b)

la prosecuzione dell’impiego è ammessa solo se non produce effetti inaccettabili per la salute umana o animale, o per l’ambiente;

c)

al momento della concessione dell’autorizzazione vengono imposte tutte le debite misure di riduzione dei rischi;

d)

l’etichetta di tali biocidi rimanenti sul mercato posteriormente al 1o settembre 2006 è riformulata in conformità alle condizioni di limitazione d’impiego;

e)

ove opportuno, i titolari dell’autorizzazione o la Francia s’impegnano a cercare soluzioni alternative a tali usi.

2.   La Francia informa annualmente la Commissione in merito all’applicazione del paragrafo 1, con particolare riguardo alle iniziative intraprese a norma della lettera e).

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 15 maggio 2010.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2011.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)   GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(2)   GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(3)   GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.

(4)   GU L 97 del 12.4.2007, pag. 47.

(5)   GU L 124 del 20.5.2009, pag. 65.


Rettifiche

25.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/8


Rettifica della direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 31 dicembre 2010 )

Pagina 98, articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva:

anziché:

« 21 luglio 2011 »,

leggi:

« 21 luglio 2012 »;

pagina 98, articolo 2, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«b)

dalla scadenza di un periodo di tre anni a decorrere dal 21 luglio 2011,»

leggi:

«b)

21 luglio 2015,»;

pagina 98, articolo 2, paragrafo 2:

anziché:

« 21 luglio 2011 »,

leggi:

« 21 luglio 2012 ».