ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.018.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 18

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
21 gennaio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/33/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione

1

 

 

2011/34/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione

2

Protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione

3

 

*

Informazioni sulla data della firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore

7

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (UE) n. 43/2011 della Commissione, del 20 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

Regolamento (UE) n. 44/2011 della Commissione, del 20 gennaio 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

10

 

 

Regolamento (UE) n. 45/2011 della Commissione, del 20 gennaio 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

14

 

 

Regolamento (UE) n. 46/2011 della Commissione, del 20 gennaio 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

16

 

 

Regolamento (UE) n. 47/2011 della Commissione, del 20 gennaio 2011, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

18

 

 

Regolamento (UE) n. 48/2011 della Commissione, del 20 gennaio 2011, concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1o marzo 2011 del 31 maggio 2011

20

 

 

Regolamento (UE) n. 49/2011 della Commissione, del 20 gennaio 2011, concernente il rilascio nel 2011 di titoli di importazione per conserve di funghi

22

 

 

Regolamento (UE) n. 50/2011 della Commissione, del 20 gennaio 2011, recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quattordicesima gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

24

 

 

Regolamento (UE) n. 51/2011 della Commissione, del 20 gennaio 2011, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

25

 

 

Regolamento (UE) n. 52/2011 della Commissione, del 20 gennaio 2011, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

27

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/4/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il ciclossidim come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione ( 1 )

30

 

*

Direttiva 2011/5/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva imexazol e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione ( 1 )

34

 

*

Direttiva 2011/6/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva buprofezin ( 1 )

38

 

 

DECISIONI

 

 

2011/35/PESC

 

*

Decisione BiH/17/2011 del Comitato politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2011, relativa alla nomina di un comandante dell’operazione UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

41

 

 

2011/36/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 gennaio 2011, concernente la non iscrizione dell’1,3-dicloropropene nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 119]  ( 1 )

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

21.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2010

relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione

(2011/33/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114, 168, 169, 172, 173, paragrafo 3, 188 e 192, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1), riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione (in prosieguo il «protocollo»), è stato firmato a nome dell’Unione il 22 novembre 2010.

(2)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(3)

È opportuno concludere il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione (2) (in prosieguo il «protocollo»), è approvato a nome dell’Unione europea.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 10 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET


(1)   GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

(2)  Cfr. la pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.


21.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2010

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione

(2011/34/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114, 168, 169, 172, l’articolo 173, paragrafo 3, e gli articoli 188 e 192, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1), riguardante un accordo quadro sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione (in prosieguo il «protocollo»).

(2)

I negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(3)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4)

Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(5)

Il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria, a norma dell’articolo 10 del medesimo, in attesa dell’espletamento delle procedure per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione (in prosieguo il «protocollo»), è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo, a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET


(1)   GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.


PROTOCOLLO

dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione

L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo l’«Unione»,

da una parte, e

L’UCRAINA,

dall’altra,

in prosieguo collettivamente le «Parti»,

considerando quanto segue:

(1)

L’Ucraina ha concluso un accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1) (in prosieguo l’«accordo») che è entrato in vigore il 1o marzo 1998.

(2)

Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto delle proposte della Commissione relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

(3)

In numerose altre occasioni il Consiglio si è espresso favorevolmente in merito a tale politica.

(4)

Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno per l’approccio generale e globale esposto nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006 che consiste nel permettere ai partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi della Comunità.

(5)

L’Ucraina ha manifestato il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi dell’Unione.

(6)

Le modalità e le condizioni specifiche, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, relative alla partecipazione dell’Ucraina a ciascun programma specifico dovrebbero essere stabilite in un memorandum d’intesa tra la Commissione e le autorità competenti dell’Ucraina,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L’Ucraina può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell’Unione aperti alla partecipazione dell’Ucraina a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

L’Ucraina fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti dell’Ucraina possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro Paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali l’Ucraina contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell’Ucraina si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell’Ucraina a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite in un memorandum d’intesa tra la Commissione e le autorità competenti dell’Ucraina sulla base dei criteri stabiliti dai programmi interessati.

Qualora l’Ucraina chieda l’assistenza esterna dell’Unione per partecipare a un determinato programma dell’Unione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (2), o a norma di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca all’Ucraina l’assistenza esterna dell’Unione, le condizioni secondo le quali l’Ucraina beneficia dell’assistenza esterna dell’Unione dovranno essere stabilite in un accordo di finanziamento che rispetti, in particolare, l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 6

In conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), ciascun memorandum d’intesa concluso a norma dell’articolo 5 prevede che il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell’Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo è applicabile fintantoché rimane in vigore l’accordo.

Il presente protocollo è firmato e approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.

Ciascuna parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all’altra parte contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

L’estinzione del protocollo previa denuncia di una delle parti non avrà alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le parti possono riesaminare l’attuazione del presente protocollo sulla base dell’effettiva partecipazione dell’Ucraina a uno o più programmi dell’Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall’altro, al territorio dell’Ucraina.

Articolo 10

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente attraverso i canali diplomatici l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

In attesa della sua entrata in vigore, le parti decidono di applicare in via provvisoria il presente protocollo a partire dalla data della firma, in attesa della sua conclusione successiva.

Articolo 11

Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и втори ноември две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintidós de noviembre de dos mil diez.

V Bruselu dne dvacátého druhého listopadu dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende november to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten November zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta novembrikuu kahekümne teisel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the twenty-second day of November in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux novembre deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue novembre duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit otrajā novembrī

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų lapkričio dvidešimt antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év november huszonkettedik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tnejn u għoxrin jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste november tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego drugiego listopada roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em vinte e dois de Novembro de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și doi noiembrie două mii zece.

V Bruseli dňa dvadsiateho druhého novembra dvetisícdesať.

V Bruslju, dne dvaindvajsetega novembra leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoandra november tjugohundratio.

Вчинено в мiстi Брюссель двадцять другого листопада двi тисячi десятого року.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Європейське Спiвтовариство

Image 1

За Украйна

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraìne

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā –

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukraina

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

För Ukraina

За Украïнy

Image 2


(1)   GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

(2)   GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


21.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/7


Informazioni sulla data della firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore

L’Unione europea e il governo dell’Unione delle Comore hanno firmato il protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca il 31 dicembre 2010 a Bruxelles.

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 31 dicembre 2010 ai sensi dell’articolo 13.


REGOLAMENTI

21.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/8


REGOLAMENTO (UE) N. 43/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

62,8

TN

120,5

TR

110,7

ZZ

98,0

0707 00 05

EG

158,2

JO

86,0

TR

95,3

ZZ

113,2

0709 90 70

MA

35,7

TR

127,3

ZZ

81,5

0709 90 80

EG

219,6

ZZ

219,6

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

57,4

MA

59,9

TR

67,2

ZA

41,5

ZZ

51,5

0805 20 10

MA

58,4

TR

79,6

ZZ

69,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

69,6

HR

46,1

IL

85,1

JM

101,1

MA

103,8

PK

69,0

TR

70,0

ZZ

77,8

0805 50 10

AR

45,3

TR

63,1

UY

45,3

ZZ

51,2

0808 10 80

AR

78,5

CA

96,7

CL

82,0

CN

76,8

MK

54,3

US

143,7

ZZ

88,7

0808 20 50

CN

62,4

NZ

97,8

US

125,8

ZZ

95,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


21.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/10


REGOLAMENTO (UE) N. 44/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2011

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XVI, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

L'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le restituzioni possano essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4)

Le restituzioni devono essere concesse solo per i prodotti che soddisfano le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2).

(5)

Le restituzioni attualmente vigenti sono state stabilite dal regolamento (UE) n. 948/2010 della Commissione (3). Dal momento che occorre stabilire nuove restituzioni, è opportuno abrogare tale regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1187/2009.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 948/2010 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

(3)   GU L 278 del 22.10.2010, pag. 12.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 21 gennaio 2011

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

Le destinazioni sono definite come segue:

L20

:

Tutte le destinazioni, tranne:

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;

d)

le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni, tranne:

a)

paesi terzi: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;

d)

le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).


(*1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


21.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/14


REGOLAMENTO (UE) N. 45/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2011

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XIX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che soddisfano i requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 950/2010 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 950/2010 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(4)   GU L 278 del 22.10.2010, pag. 18.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 21 gennaio 2011

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 unità

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 unità

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A » sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09

:

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10

:

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19

:

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09 , E10 .


21.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/16


REGOLAMENTO (UE) N. 46/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2011

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVII, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell'Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 949/2010 della Commissione (5). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 949/2010 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(5)   GU L 278 del 22.10.2010, pag. 16.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 21 gennaio 2011

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).


21.1.2011   

IT

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L 18/18


REGOLAMENTO (UE) N. 47/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2011

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)   GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 20 gennaio 2011 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

119,9

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

133,2

0

BR

117,2

0

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

209,3

27

BR

248,8

15

AR

316,9

0

CL

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

179,2

10

BR

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

103,9

12

BR

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

208,9

0

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

277,3

6

BR

390,3

0

CL

0408 11 80

Tuorli

315,7

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

318,2

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

278,7

2

BR

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

541,4

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ ZZ ” sta per “altre origini”.»


21.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/20


REGOLAMENTO (UE) N. 48/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2011

concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo dal 1o marzo 2011 del 31 maggio 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2011, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.

(3)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di gennaio 2011 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007.

(4)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2011 e trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di gennaio 2011 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)   GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.


ALLEGATO

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione

Argentina

Importatori tradizionali

09.4104

38,317607  %

Nuovi importatori

09.4099

1,092448  %

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

29,009475  %

Nuovi importatori

09.4100

0,400608  %

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

100  %

Nuovi importatori

09.4102

7,494682  %


21.1.2011   

IT

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L 18/22


REGOLAMENTO (UE) N. 49/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2011

concernente il rilascio nel 2011 di titoli di importazione per conserve di funghi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli da parte di importatori tradizionali e/o nuovi importatori tra il 1o e il 7 gennaio 2011, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dai paesi terzi (3), superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e di altri paesi.

(2)

È pertanto necessario stabilire in che misura sia possibile soddisfare le domande di titoli trasmesse alla Commissione entro il 14 gennaio 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 tra il 1o e il 7 gennaio 2011 e trasmesse alla Commissione entro il 14 gennaio 2011 sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)   GU L 368 del 23.12.2006, pag. 91.


ALLEGATO

Origine dei prodotti

Percentuale di attribuzione

Cina

Paesi terzi diversi dalla Cina

Importatori tradizionali

[articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1979/2006]

91,458435  %

100  %

Nuovi importatori

[articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1979/2006]

17,262928  %

«—»

:

alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


21.1.2011   

IT

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L 18/24


REGOLAMENTO (UE) N. 50/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2011

recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quattordicesima gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa alla vendita di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3).

(2)

È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

(3)

Sulla base delle offerte ricevute per la quattordicesima gara parziale, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quattordicesima gara parziale relativa alla vendita di latte scremato in polvere nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 18 gennaio 2011, il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere è di 225,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.

(3)   GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


21.1.2011   

IT

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L 18/25


REGOLAMENTO (UE) N. 51/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2011

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s) ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno dell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 954/2010 della Commissione (3). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e all'allegato I, parte XIX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 954/2010 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.

(3)   GU L 278 del 22.10.2010, pag. 26.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 gennaio 2011 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

0,00

03

22,00

04

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

0,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

84,72

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

42,53

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

53,67

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

9,00


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


21.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/27


REGOLAMENTO (UE) N. 52/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2011

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera p), elencati nell'allegato I, parte XVI, dello stesso regolamento e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, dello stesso regolamento.

(2)

Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2) indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base interessati per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per gli stessi prodotti esportati allo stato naturale.

(4)

L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a quello stesso prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione a tali restituzioni. Per evitare questa circostanza appare quindi necessario adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di tassi di restituzione specifici per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che dovrebbe consentire di raggiungere questi due obiettivi.

(6)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 578/2010 dispone che, nel fissare il tasso di restituzione, si tenga conto, se del caso, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 o ai prodotti equiparati.

(7)

Conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nell'Unione e trasformato in caseina, a condizione che detto latte e la caseina con esso fabbricata rispondano a determinati requisiti.

(8)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 953/2010 della Commissione (3). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 953/2010 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.

(3)   GU L 278 del 22.10.2010, pag. 23.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 gennaio 2011 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato  (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

0,00

0,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

0,00

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra;

d)

le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).


DIRETTIVE

21.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/30


DIRETTIVA 2011/4/UE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il ciclossidim come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il ciclossidim.

(2)

In conformità all'articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002, il richiedente ha rinunciato a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (4), che prevede la non iscrizione del ciclossidim.

(3)

In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in appresso «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma non comprese nell'allegato I (5).

(4)

La domanda è stata presentata all'Austria, designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

L'Austria ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Tale relazione è stata inviata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 2 novembre 2009. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente perché questi inviassero le loro osservazioni, che sono state in seguito trasmesse alla Commissione. In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione la sua conclusione sul ciclossidim il 30 giugno 2010 (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 23 novembre 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul ciclossidim.

(6)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti ciclossidim possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il ciclossidim nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di detta direttiva.

(7)

Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi opportuno chiedere che il richiedente fornisca alla Commissione ulteriori informazioni sui metodi di analisi dei residui del ciclossidim nei prodotti vegetali e animali.

(8)

È necessario prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.

(9)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE a seguito dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti ciclossidim, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle condizioni pertinenti indicate nell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del dossier completo previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo utilizzo previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(10)

L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione in merito agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti per quanto riguarda l'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive che modificano l'allegato I finora adottate.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(12)

La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del ciclossidim e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la riga riguardante il ciclossidim nell'allegato di detta decisione.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(14)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La riga riguardante il ciclossidim nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti ciclossidim come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data gli Stati membri verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva riguardanti il ciclossidim, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione, e che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere a un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della stessa direttiva.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente ciclossidim come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 maggio 2011, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri, conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato III di detta direttiva e tenendo conto della parte B della voce relativa al ciclossidim figurante nell'allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente ciclossidim come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente ciclossidim come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)   GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)   GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)   GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.

(5)   GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ciclossidim (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva ciclossidim). Sommario: EFSA Journal 2010; 8(7):1669. [73 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1669. Disponibile sul sito: www.efsa.europa.eu

(7)   GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO

La voce seguente va aggiunta alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«321

Ciclossidim

Numero CAS: 101205-02-1

Numero CIPAC: 510

(5RS)-2-[(EZ)-1-(etossimino)butil]-3-idrossi-5-[(3RS)-tian-3-il]cicloes-2-en-1-one

≥ 940 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Può essere autorizzato solo l'utilizzo come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciclossidim, in particolare delle relative appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione al rischio per le piante non bersaglio.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati chiedono che siano fornite ulteriori informazioni sui metodi di analisi dei residui del ciclossidim nei prodotti vegetali e animali.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti tali metodi di analisi alla Commissione entro il 31 maggio 2013.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.


21.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/34


DIRETTIVA 2011/5/UE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva imexazol e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l’imexazol.

(2)

In conformità dell’articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002, il richiedente ha rinunciato a sostenere l’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, l’imexazol figura nell’elenco delle sostanze da non iscrivere di cui alla decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (4).

(3)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nel suo allegato I (5).

(4)

La domanda è stata presentata alla Finlandia, che era stata designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

La Finlandia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Detta relazione è stata trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione il 17 settembre 2009. L’Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato le osservazioni ricevute alla Commissione. A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione, in data 4 novembre 2010, le proprie conclusioni sull’imexazol (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e la conclusione dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso il 23 novembre 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativa all’imexazol.

(6)

Dagli esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti imexazol possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l’imexazol nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere rilasciate conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(7)

Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. È pertanto opportuno invitare il richiedente a presentare ulteriori informazioni di conferma per quanto riguarda la natura dei residui nelle piante sarchiate nonché il rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori.

(8)

Occorre prevedere un ragionevole lasso di tempo prima dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’iscrizione.

(9)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti imexazol in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell’allegato I. Gli Stati membri modificano, sostituiscono o revocano, se del caso, le autorizzazioni esistenti in conformità delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(10)

L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti per quanto concerne l’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l’allegato I.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(12)

La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione dell’imexazol e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa all’imexazol nell’allegato di detta decisione.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(14)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La voce relativa all’imexazol nell’allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1.   In conformità della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 1o dicembre 2011 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva l’imexazol.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I di detta direttiva per quanto riguarda l’imexazol, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione e verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva, o che possa accedervi, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della direttiva stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente imexazol come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa all’imexazol nell’allegato I di detta direttiva. In seguito a tale valutazione, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente l’imexazol come unica sostanza attiva, modificano o revocano se necessario l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente l’imexazol come una di più sostanze attive, modificano o revocano se necessario l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca nelle rispettive direttive di iscrizione della sostanza o delle sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)   GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)   GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)   GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11.

(5)   GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance hymexazol (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva imexazol). EFSA Journal 2010; 8(11):1653, [63 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2010.1653. Disponibile online: www.efsa.europa.eu

(7)   GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO

Voce da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«318

Imexazol

Numero CAS:

10004-44-1

Numero CIPAC: 528

5-metilisossazolo-3-ol (oppure 5-metil-1,2-ossazol-3-ol)

≥ 985 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida per la confettatura del seme di barbabietole da zucchero in strutture specializzate nel trattamento delle sementi.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell’imexazol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

In tale valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di protezione,

al rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori.

Le condizioni di impiego devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma per quanto riguarda la natura dei residui nelle piante sarchiate e il rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori.

Essi provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


21.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/38


DIRETTIVA 2011/6/UE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva buprofezin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e istituiscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprendeva il buprofezin. Con la decisione 2008/771/CE della Commissione (4) è stato deciso di non includere il buprofezin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda chiedendo l'applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (5).

(3)

La domanda è stata presentata al Regno Unito, che era stato designato Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 33/2008. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/771/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(4)

Il Regno Unito ha valutato le nuove informazioni e i nuovi dati presentati dal richiedente e ha elaborato una relazione supplementare nell'agosto 2009. Detta relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 21 agosto 2009.

(5)

L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente perché formulassero le loro osservazioni, che essa ha poi trasmesso alla Commissione. In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, la relazione supplementare è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'Autorità. L'Autorità ha quindi presentato alla Commissione le sue conclusioni sul buprofezin il 21 maggio 2010 (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso il 23 novembre 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul buprofezin.

(6)

La relazione supplementare dello Stato membro relatore e le nuove conclusioni dell'Autorità si concentrano sugli elementi che avevano determinato la non iscrizione della sostanza, riguardanti in particolare l'impossibilità di effettuare una valutazione affidabile dell'esposizione dei consumatori a causa dell'assenza di dati che consentissero una definizione appropriata del residuo.

(7)

Le informazioni aggiuntive presentate dal richiedente hanno reso possibile la valutazione dell'esposizione dei consumatori e secondo le informazioni attualmente disponibili il rischio per i consumatori è accettabile.

(8)

Di conseguenza i dati e le informazioni supplementari forniti dal richiedente consentono di superare le preoccupazioni specifiche che hanno determinato la non iscrizione. Non sono emerse altre questioni scientifiche aperte.

(9)

Sulla base dei vari esami effettuati è lecito ritenere che i prodotti fitosanitari contenenti buprofezin soddisfino, in generale, le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il buprofezin nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere rilasciate conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(10)

Fatta salva detta conclusione, occorrono ulteriori informazioni di conferma su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a condizioni. È quindi opportuno stabilire che il richiedente presenti ulteriori informazioni di conferma a proposito dei fattori di trasformazione e di conversione nella valutazione del rischio per i consumatori.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1o febbraio 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)   GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)   GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)   GU L 263 del 2.10.2008, pag. 18.

(5)   GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance buprofezin. (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva buprofezin). EFSA Journal 2010; 8(6):1624, [77 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2010.1624. Documento disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.


ALLEGATO

Voce da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«325

Buprofezin

Numero CAS: 953030-84-7

Numero CIPAC: 681

(Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one

≥ 985 g/kg

1o febbraio 2011

31 gennaio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul buprofezin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;

b)

all'esposizione alimentare dei consumatori ai metaboliti del buprofezion (anilina) nei prodotti alimentari trasformati;

c)

all'applicazione di un adeguato periodo di attesa per le colture a rotazione in serra;

d)

al rischio per gli organismi acquatici, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, idonee misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati richiedono la presentazione di informazioni di conferma a proposito dei fattori di trasformazione e di conversione per la valutazione del rischio per i consumatori.

Essi provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 gennaio 2013.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


DECISIONI

21.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/41


DECISIONE BiH/17/2011 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 14 gennaio 2011

relativa alla nomina di un comandante dell’operazione UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2011/35/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, secondo comma,

vista l’azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo1, dell’azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE.

(2)

Conformemente alla decisione BiH/10/2007 del Comitato politico e di sicurezza, del 25 settembre 2007, relativa alla nomina di un comandante dell’operazione UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, il generale John McCOLL, vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (DSACEUR), è stato nominato comandante dell’operazione UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(3)

La NATO ha deciso di nominare il generale Sir Richard SHIRREFF vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (DSACEUR), in sostituzione del generale John McCOLL. La nomina del generale Sir Richard SHIRREFF avrà effetto dal 4 marzo 2011. Il generale Richard SHIRREFF dovrebbe sostituire il generale John McCOLL altresì nella sua funzione di comandante dell’operazione UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (2).

(4)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni di difesa.

(5)

Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell’Unione che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale Sir Richard SHIRREFF è nominato comandante dell’operazione UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

La presente decisione entra il vigore il 4 marzo 2011.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2011.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)   GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

(2)   GU L 293 del 10.11.2007, pag. 8.


21.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2011

concernente la non iscrizione dell’1,3-dicloropropene nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 119]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/36/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2007/619/CE della Commissione (2) è stato deciso di non includere la sostanza attiva 1,3-dicloropropene nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione è stata presa nel quadro della seconda fase del programma di lavoro prevista dai regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (3) e (CE) n. 703/2001 (4) che stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(2)

Il notificante iniziale ha presentato una nuova domanda in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (5). Il notificante ha richiesto l’applicazione della procedura accelerata di cui al capo III del regolamento (CE) n. 33/2008 e ha presentato un fascicolo aggiornato. La domanda è stata presentata alla Spagna, che era stata designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 451/2000.

(3)

Detta domanda è conforme ai requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008 ed è stata presentata entro i termini definiti nell’articolo 13, seconda frase, del medesimo regolamento.

(4)

La Spagna ha valutato le nuove informazioni e i dati presentati dal notificante e ha redatto una relazione supplementare il 15 aprile 2009.

(5)

La relazione supplementare è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») e presentata alla Commissione il 30 settembre 2009 come conclusioni dell’EFSA per l’1,3-dicloropropene (6). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottata il 9 luglio 2010 sotto forma di relazione di riesame della Commissione sull’1,3-dicloropropene.

(6)

La nuova valutazione da parte dello Stato membro relatore e le nuove conclusioni dell’EFSA si sono concentrate sui motivi di preoccupazione all’origine della non iscrizione, ovvero il rilascio nell’ambiente di notevoli quantitativi di impurezze policlorurate note e non note, per le quali mancavano dati relativi alla persistenza, al comportamento tossicologico, all’assorbimento da parte delle colture, all’accumulo, al destino metabolico e al tenore dei residui, come pure la natura inconcludente della valutazione dei rischi per i consumatori e il rischio, per gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici e altri organismi non bersaglio, di possibile contaminazione delle acque sotterranee.

(7)

Nel fascicolo aggiornato il notificante ha presentato nuovi dati e informazioni per rispondere alle preoccupazioni alla base della non iscrizione, in particolare per quanto riguarda l’identità di una serie di impurezze, il livello prevedibile di residui nelle colture, il rischio di contaminazione delle acque sotterranee e il rischio per gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici e altri organismi non bersaglio. È stata effettuata una nuova valutazione, inclusa nella relazione supplementare e nelle conclusioni dell’EFSA per l’1,3-dicloropropene.

(8)

I dati e le informazioni supplementari forniti dal notificante non hanno tuttavia eliminato tutte le preoccupazioni specifiche che erano state all’origine della non iscrizione della sostanza.

(9)

In particolare, desta preoccupazione l’esposizione dei consumatori a undici impurezze di fabbricazione non identificate. Inoltre, la possibile contaminazione delle acque sotterranee in relazione all’1,3-dicloropropene, il rispettivo prodotto tossico di degradazione acido (EZ)-3-cloroacrilico e undici impurezze di fabbricazione non identificate non sono stati affrontati in maniera adeguata e vi è il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza di dieci impurezze di fabbricazione. Non è stato inoltre dimostrato che il rischio per gli organismi non bersaglio sia accettabile.

(10)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati della revisione inter pares e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. La Commissione ha inoltre invitato il notificante a presentare osservazioni concernenti il progetto di relazione di riesame conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008. Il notificante ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.

(11)

Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti 1,3-dicloropropene possano soddisfare in linea di massima le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(12)

L’1,3-dicloropropene non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(13)

È opportuno abrogare la decisione 2007/619/CE.

(14)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal capo II del regolamento (CE) n. 33/2008, di un’ulteriore domanda per l’1,3-dicloropropene.

(15)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure in questione. Al termine del periodo fissato dall’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non aveva adottato l’atto di esecuzione proposto né aveva manifestato la sua opposizione e spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’1,3-dicloropropene non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

La decisione 2007/619/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)   GU L 249 del 25.9.2007, pag. 11.

(3)   GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(4)   GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(5)   GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (EZ)-1,3-dichloropropene on request from the European Commission (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva (EZ)-1,3-dicloropropene, su richiesta della Commissione europea), EFSA Journal 2009; 7(10):1341, [102 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2009.1341. Disponibile online: www.efsa.europa.eu