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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.015.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54° anno |
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IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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20.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 38/2011 DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
1. Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore
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(1) |
Nell’agosto 2001 il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 1676/2001 (2) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India. Le misure sono consistite in un dazio antidumping ad valorem compreso tra lo 0 % e il 62,6 % istituito nei confronti delle importazioni degli esportatori inseriti in un elenco, con un’aliquota del dazio residuo del 53,3 % applicata alle importazioni di tutte le altre società. |
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(2) |
Con il regolamento (CE) n. 366/2006 nel marzo 2006 (3) il Consiglio ha modificato le misure istituite mediante il regolamento (CE) n. 1676/2001. Il dazio antidumping così istituito, la cui aliquota era compresa tra lo 0 % e il 18 %, teneva conto dei risultati del riesame in previsione della scadenza dei dazi compensativi definitivi [regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio (4)]. |
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(3) |
Con il regolamento (CE) n. 1288/2006 (5), in seguito a un riesame intermedio riguardante la sovvenzione di un produttore indiano di fogli di PET, Garware Polyester Limited, il Consiglio ha modificato nell’agosto 2006 il dazio antidumping definitivo istituito per tale azienda dal regolamento (CE) n. 1676/2001. |
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(4) |
Con il regolamento (CE) n. 1424/2006 (6) il Consiglio ha modificato nel settembre 2006 il regolamento (CE) n. 1676/2001 nei confronti di un esportatore indiano, in seguito alla richiesta di un nuovo produttore esportatore. Il regolamento modificato stabilisce un margine di dumping del 15,5 % e un’aliquota di dazio antidumping del 3,5 % per la società in questione, tenendo conto del margine di sovvenzione all’esportazione accertato per la società medesima dall’inchiesta antisovvenzione che ha determinato l’adozione del regolamento (CE) n. 367/2006. Giacché la società non aveva un dazio compensativo individuale si è applicata l’aliquota di dazio stabilita per tutte le altre società. |
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(5) |
Nel novembre 2007 con il regolamento (CE) n. 1292/2007 (7) del Consiglio è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Con lo stesso regolamento è stato chiuso il riesame intermedio parziale in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, con portata limitata all’esame del dumping relativo a un produttore esportatore indiano. |
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(6) |
Nel gennaio 2009, in seguito a un riesame intermedio parziale che la Commissione ha avviato di propria iniziativa in merito alla sovvenzione di cinque produttori indiani di fogli di PET, il Consiglio ha, con il regolamento (CE) n. 15/2009 (8), modificato i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1292/2007 nei confronti di tali società e i dazi compensativi istituiti nei confronti delle medesime dal regolamento (CE) n. 367/2006. |
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(7) |
Il regolamento (CE) n. 1292/2007 ha inoltre mantenuto la proroga dei provvedimenti nei confronti del Brasile e di Israele, con l’esenzione di alcune società. L’ultima modifica del regolamento (CE) n. 1292/2007 a questo proposito è stata introdotta con il regolamento (UE) n. 806/2010 del Consiglio (9). |
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(8) |
Al richiedente dell’esame intermedio considerato — Garware Polyester Limited si applica attualmente un dazio antidumping definitivo del 14,7 %. |
2. Misure compensative definitive
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(9) |
Si deve inoltre osservare che a Garware Polyester Limited si applica un dazio compensativo del 5,4 % in applicazione del regolamento (CE) n. 15/2009. |
3. Domanda di riesame intermedio parziale
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(10) |
Nell’agosto 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta, di portata limitata all’esame del dumping, è stata presentata dalla Garware Polyester Limited, un produttore esportatore dell’India («Garware» o «il richiedente»). Il richiedente ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze alla base delle misure istituite sono mutate e che il mutamento intervenuto è di natura permanente. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non è più necessario mantenere la misura al livello attuale per compensare il dumping. |
4. Apertura di un riesame
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(11) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha avviato, con un avviso di apertura pubblicato il 1o dicembre 2009 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (10), un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base di portata limitata all’esame del dumping concernente il richiedente. |
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(12) |
In funzione dei risultati del riesame intermedio parziale si doveva anche valutare la necessità di rivedere l’aliquota del dazio applicabile attualmente alle importazioni del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori del paese in questione non citati singolarmente nell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007, vale a dire l’aliquota del dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» in India. |
5. Inchiesta
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(13) |
L’inchiesta relativa al livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009 (il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, «PIR»). |
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(14) |
La Commissione ha formalmente informato le autorità del Paese esportatore e i produttori comunitari dell’avvio del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. |
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(15) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato. |
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(16) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente. |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
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(17) |
Il prodotto in esame è lo stesso prodotto definito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce i provvedimenti in vigore, vale a dire i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India, attualmente classificati ai codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90 . |
2. Prodotto simile
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(18) |
Come nelle inchieste precedenti, l’inchiesta ha dimostrato che i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti in India ed esportati nell’Unione e i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti localmente e venduti sul mercato indiano, nonché i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti da produttori comunitari e venduti sul mercato della UE, presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e sono destinati allo stesso uso. |
|
(19) |
Questi prodotti sono pertanto considerati come simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. DUMPING
a) Valore normale:
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(20) |
In conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile effettuate dal richiedente ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle esportazioni corrispondenti verso l’Unione. |
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(21) |
La Commissione ha quindi individuato i tipi di prodotto simile venduti dalla società sul mercato interno che erano identici o direttamente comparabili ai tipi esportati nell’Unione. |
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(22) |
È stato quindi esaminato se le vendite sul mercato interno del richiedente erano rappresentative per ciascun tipo di prodotto, cioè se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto costituivano almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo di prodotto effettuate nell’Unione. Per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative è stato quindi esaminato se tali vendite erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(23) |
L’esame per accertare se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto, venduto sul mercato interno in quantitativi rappresentativi, potessero essere considerate come vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali è stato effettuato calcolando la percentuale delle vendite remunerative del tipo in questione ad acquirenti indipendenti. In tutti i casi in cui le vendite interne di un particolare tipo di prodotto sono state realizzate in quantità sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata di tutte le vendite interne di questo tipo di prodotto effettuate nel PIR. |
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(24) |
Per gli altri tipi di prodotto, le cui vendite sul mercato interno non sono state rappresentative o non sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato ricostruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il valore normale è stato ricostruito sommando ai costi di produzione dei tipi esportati, eventualmente adeguati, una percentuale ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e un ragionevole margine di profitto, in base ai dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali dal produttore esportatore sottoposto all’inchiesta, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base. |
b) Prezzo all’esportazione
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(25) |
Dato che tutte le vendite all’esportazione verso l’Unione del produttore esportatore indiano che ha collaborato sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
c) Confronto
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(26) |
Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto conto, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto dimostrato, hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati gli opportuni adeguamenti, se applicabili e giustificati, per tener conto delle differenze di costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio e spese accessorie, commissioni, costi finanziari e spese d’imballaggio pagati dal richiedente. |
d) Margine di dumping
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(27) |
Come previsto dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo del prodotto in esame. Il confronto non ha dimostrato l’esistenza di pratiche di dumping. |
D. CARATTERE DURATURO DEL CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE
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(28) |
In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base si è inoltre verificato se il cambiamento delle circostanze poteva ragionevolmente essere considerato permanente. |
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(29) |
A questo proposito l’inchiesta ha dimostrato che, dopo la precedente indagine, vale a dire il riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 5, la Garware ha apportato cambiamenti significativi ai suoi processi di produzione e alla tecnologia impiegata. L’azienda oggi impiega come materia prima principale l’acido tereftalico purificato (PTA), in luogo del tereftalato di dimetile (DMT). Durante il periodo in cui si svolgeva il riesame in previsione della scadenza di cui sopra Garware era l’unico produttore esportatore indiano che ancora impiegava la tecnologia ormai in disuso basata sul DMT. L’introduzione della nuova tecnologia così come gli investimenti in un nuovo impianto di produzione hanno determinato una riduzione significativa dei costi di produzione tra il precedente riesame in previsione della scadenza e l’inchiesta attuale. Tale riduzione dei costi ha un effetto diretto sul margine di dumping. Il cambiamento di circostanze può pertanto ritenersi permanente. |
|
(30) |
Bisogna inoltre tenere conto del fatto che il margine di dumping indicativo calcolato per le vendite all’esportazione del richiedente verso paesi terzi durante il PIR era negativo. In termini di volumi di vendita queste ultime erano nettamente superiori rispetto alle vendite d’esportazione verso l’Unione. |
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(31) |
Si ritiene perciò che le circostanze che hanno condotto all’apertura del presente riesame intermedio non dovrebbero in un futuro prossimo evolvere in modo tale da inficiarne le conclusioni. Si è pertanto concluso che il cambiamento delle circostanze è di natura duratura e che l’applicazione della misura al suo livello attuale non è più giustificata. |
E. MISURE ANTIDUMPING
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(32) |
In base alle conclusioni della presente inchiesta di riesame si ritiene opportuno modificare il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla società Garware portandolo allo 0 %. |
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(33) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base e dell’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (11) nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell’intento di porre rimedio a una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione. Come indicato al considerando 9 il richiedente è soggetto a dazio compensativo. Poiché il dazio antidumping istituito per il richiedente è dello 0 % in relazione al prodotto considerato, questa situazione non si verifica nel caso in oggetto. |
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(34) |
Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica dell’aliquota del dazio applicabile al richiedente ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni. Non è stata ricevuta alcuna osservazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella tabella dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio la voce concernente Garware Polyester Limited è sostituita dalla seguente:
|
«Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India |
0,0 |
A028 » |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
G. MATOLCSY
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.
(3) GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 6.
(4) GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 15.
(5) GU L 236 del 31.8.2006, pag. 1.
(6) GU L 270 del 29.9.2006, pag. 1.
(7) GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.
(8) GU L 6 del 10.1.2009, pag. 1.
(9) GU L 242 del 15.9.2010, pag. 6.
|
20.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 39/2011 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2011
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
65,3 |
|
TN |
120,5 |
|
|
TR |
109,9 |
|
|
ZZ |
98,6 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
158,2 |
|
JO |
87,5 |
|
|
TR |
93,6 |
|
|
ZZ |
113,1 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
35,5 |
|
TR |
113,3 |
|
|
ZZ |
74,4 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
219,6 |
|
ZZ |
219,6 |
|
|
0805 10 20 |
AR |
41,5 |
|
BR |
41,5 |
|
|
EG |
57,5 |
|
|
MA |
58,1 |
|
|
TR |
67,4 |
|
|
ZA |
41,5 |
|
|
ZZ |
51,3 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
68,6 |
|
TR |
79,6 |
|
|
ZZ |
74,1 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
69,6 |
|
HR |
46,1 |
|
|
IL |
67,1 |
|
|
JM |
101,1 |
|
|
MA |
103,8 |
|
|
PK |
69,0 |
|
|
TR |
70,3 |
|
|
ZZ |
75,3 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
45,3 |
|
TR |
56,0 |
|
|
UY |
45,3 |
|
|
ZZ |
48,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
78,5 |
|
CA |
117,8 |
|
|
CL |
82,5 |
|
|
CN |
101,3 |
|
|
MK |
50,7 |
|
|
US |
139,1 |
|
|
ZZ |
95,0 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
79,5 |
|
NZ |
97,8 |
|
|
US |
128,0 |
|
|
ZZ |
101,8 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
20.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 40/2011 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2011
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di gennaio 2011 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3) stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1o al 7 gennaio 2011 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4449, presentate dal 1o al 7 gennaio 2011 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione dello 84,156557 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
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20.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 41/2011 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2011
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2011 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame. |
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(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2011 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2011 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2011 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
|
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.4.2011-30.6.2011 (%) |
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1 |
09.4211 |
0,317153 |
|
5 |
09.4215 |
0,296808 |
|
6 |
09.4216 |
0,430733 |
|
20.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 42/2011 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2011
che sospende la presentazione di domande di titoli d’importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I quantitativi oggetto di domande di titoli d’importazione presentate alle autorità competenti dal 1o al 7 gennaio 2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 sono pari alla quantità disponibile con i numeri d’ordine 09.4317 e 09.4318. |
|
(2) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per i numeri d’ordine 09.4317 e 09.4318, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2010/11 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d’ordine indicati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
«Zucchero concessioni CXL»
Campagna di commercializzazione 2010/2011
Domande presentate dall’1.1.2011 al 7.1.2011
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Numero d’ordine |
Paese |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
||
|
09.4317 |
Australia |
Sospese |
|||
|
09.4318 |
Brasile |
Sospese |
|||
|
09.4319 |
Cuba |
— |
|
||
|
09.4320 |
Altri paesi terzi |
— |
Sospese |
||
|
09.4321 |
India |
— |
Sospese |
||
|
|||||
«Zucchero Balcani»
Campagna di commercializzazione 2010/2011
Domande presentate dall’1.1.2011 al 7.1.2011
|
Numero d’ordine |
Paese |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
||
|
09.4324 |
Albania |
— |
|
||
|
09.4325 |
Bosnia-Erzegovina |
|
|||
|
09.4326 |
Serbia |
|
|||
|
09.4327 |
ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
— |
|
||
|
09.4328 |
Croazia |
|
|||
|
|||||
«Zucchero di importazione eccezionale e industriale»
Campagna di commercializzazione 2010/2011
Domande presentate dall’1.1.2011 al 7.1.2011
|
Numero d’ordine |
Tipo |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
||
|
09.4380 |
Eccezionale |
— |
|
||
|
09.4390 |
Industriale |
— |
|
||
|
|||||
(1) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.
(2) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.
DECISIONI
|
20.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2011
relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea
[notificata con il numero C(2011) 117]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/30/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a iscrivere all’albo tutti i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di talune società aventi sede al di fuori della Comunità i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato della Comunità. L’articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assoggettare i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile di cui sopra ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. |
|
(2) |
La decisione 2008/627/CE della Commissione, del 29 luglio 2008, relativa ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi (2) ha autorizzato i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile dei paesi terzi elencati nell’allegato di tale decisione a proseguire nell’Unione europea le proprie attività attinenti alle relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio tra il 29 giugno 2008 e il 1o luglio 2010. |
|
(3) |
La Commissione ha svolto valutazioni dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi e territori elencati nell’allegato della decisione 2008/627/CE. Le valutazioni sono state realizzate con l’assistenza del gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti. I principi che regolano i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei suddetti paesi terzi e territori sono stati valutati alla luce dei criteri stabiliti agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE, che disciplinano i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. Scopo ultimo della cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati membri e dei paesi terzi è il conseguimento di un quadro di reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di controllo sulla base della loro equivalenza. |
|
(4) |
Dalle suddette valutazioni risulta che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di cui dispongono Australia, Canada, Cina, Croazia, Giappone, Singapore, Sudafrica, Corea del sud e Svizzera operano in base a regole simili a quelle stabilite agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE. È pertanto opportuno considerare i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di tali paesi terzi equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. |
|
(5) |
Per quanto riguarda il Sudafrica, la sua legislazione richiede il consenso preliminare del revisore dei conti o dell’ente di revisione contabile al trasferimento delle informazioni dalle autorità competenti del Sudafrica alle autorità competenti degli Stati membri. Tale requisito del consenso preliminare può creare difficoltà ai fini dell’attuazione dell’articolo 46, paragrafo 1 della direttiva 2006/43/CE. Pertanto, finché il Sudafrica non apporta le modifiche necessarie alla propria legislazione, è necessario che, quando le autorità competenti degli Stati membri iscrivono all’albo revisori dei conti ed enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione di società aventi sede in Sudafrica, richiedano loro di rinunciare al loro diritto di consenso preliminare. |
|
(6) |
Gli Stati Uniti d’America dispongono di un sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile che opera in base a regole simili a quelle stabilite agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE. Tuttavia le autorità competenti degli Stati Uniti non ritengono che l’obiettivo ultimo della collaborazione con gli Stati membri sia raggiungere un quadro di reciproca fiducia con le autorità competenti per i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. Finché non vi è reciproca fiducia, è impossibile che gli Stati membri applichino le disposizioni dell’articolo 46, paragrafo 1, in modo completo e permanente ai revisori dei conti e agli enti di revisione che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali e consolidati di società aventi sede negli Stati Uniti d’America. È pertanto opportuno che il sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni per i revisori e gli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d’America venga rivisto ai fini della valutazione dei progressi compiuti per raggiungere la fiducia reciproca. Per tali ragioni è necessario che la presente decisione sia limitata nel tempo e cessi di applicarsi il 31 luglio 2013 rispetto ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni per i revisori e gli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d’America. |
|
(7) |
Una volta che la Commissione ha adottato la decisione di riconoscere che il sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni dei revisori e degli enti di revisione contabile di un paese terzo o di un territorio è equivalente ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri possono disapplicare o modificare sulla base di reciprocità i requisiti dell’articolo 45, paragrafi 1 e 3, in relazione ai revisori e agli enti di revisione di tale paese terzo o territorio. Le condizioni alle quali i requisiti dell’articolo 45, paragrafi 1 e 3, saranno disapplicati o modificati devono essere fissate in disposizioni di cooperazione, di cui all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, tra lo Stato membro e il paese terzo o territorio in questione e comunicate alla Commissione. |
|
(8) |
Abu Dhabi, Brasile, il Centro Finanziario Internazionale di Dubai, Guernsey, Hong Kong, India, Indonesia, Isola di Man, Jersey, Malaysia, Maurizio, Russia, Taiwan, Thailandia e Turchia hanno istituito o si accingono a istituire sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione. Tuttavia non esistono informazioni sufficienti sul funzionamento di tali sistemi e sulle regole ad essi applicabili. Per procedere a un’ulteriore valutazione ai fini dell’adozione di una decisione finale riguardo all’equivalenza di tali sistemi, è necessario ottenere informazioni supplementari da tali paesi terzi e territori. È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio accordato dalla decisione 2008/627/CE ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in tali paesi terzi e territori. |
|
(9) |
Benché non fosse incluso nella decisione 2008/627/CE, l’Egitto ha nel frattempo istituito un sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione. Per procedere a un’ulteriore valutazione ai fini dell’adozione di una decisione finale riguardo all’equivalenza di tali sistemi rispetto all’Egitto, è necessario ottenere informazioni supplementari da tale paese terzo. È quindi opportuno estendere il periodo transitorio ai revisori dei conti e alle imprese di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in Egitto. |
|
(10) |
Bermuda, Isole Cayman, Israele e Nuova Zelanda non dispongono ancora di un sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione. Tuttavia tali paesi terzi e territori hanno assunto un esplicito impegno pubblico con la Commissione attraverso un piano d’azione concreto inteso a istituire un sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione soggetto a regole equivalenti a quelle stabilite agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE. È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio accordato dalla decisione 2008/627/CE ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in tali paesi terzi e territori. Ciononostante la Commissione dovrebbe riesaminare i progressi compiuti nel 2011 da tali paesi e territori nell’emanare una legislazione che istituisca sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile e dovrebbe valutare la necessità di abbreviare il periodo transitorio per quanto riguarda tali paesi terzi e territori. |
|
(11) |
I revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in Argentina, Bahamas, Cile, Kazakistan, Marocco, Messico, Pakistan e Ucraina hanno beneficiato del periodo transitorio accordato dalla decisione 2008/627/CE. Da allora tali paesi non hanno trasmesso alcuna informazione sui rispettivi sistemi di regolamentazione e di controllo della revisione contabile. Ciò induce a ritenere che tali paesi non desiderino continuare ad impegnarsi affinché la loro regolamentazione in materia di revisione contabile venga riconosciuta dalla Commissione equivalente ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione degli Stati membri. Pertanto non è opportuno prorogare il periodo transitorio accordato dalla decisione 2008/627/CE ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in tali paesi terzi. |
|
(12) |
Al fine di tutelare gli investitori, è opportuno che i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell’allegato della presente decisione possano proseguire le loro attività di revisione contabile nell’Unione europea durante il periodo transitorio senza essere iscritti all’albo in applicazione dell’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE solo se forniscono le informazioni prescritte. Se forniscono le informazioni, i suddetti revisori dei conti ed enti di revisione contabile devono poter proseguire le proprie attività attinenti alle relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio tra il 2 luglio 2010 e il 31 luglio 2012. La presente decisione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare i loro sistemi di indagine e di sanzioni nei confronti dei suddetti revisori dei conti ed enti di revisione contabile. |
|
(13) |
Nel caso di una società avente sede in uno dei paesi terzi o territori di cui all’articolo 1 della presente decisione i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, ma non sono ammessi alla negoziazione nel paese terzo o territorio in cui ha sede, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti gli incarichi di revisione relativi al bilancio di tale società siano coperti dalle disposizioni di cooperazione concluse con il paese terzo o territorio in questione per determinare quale sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni si applicherà ai revisori di tali società. Qualora tali incarichi siano svolti da un revisore o un ente di revisione di un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero cooperare per garantire che l’incarico di revisione sia incluso nell’ambito di uno dei loro sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. |
|
(14) |
Nel caso di una società avente sede in uno dei paesi terzi o territori di cui all’allegato della presente decisione i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, ma non sono ammessi alla negoziazione nel paese terzo o territorio in cui ha sede, gli Stati membri dovrebbero collaborare con il paese terzo o territorio in questione per garantire che tutti gli incarichi di revisione relativi ai bilanci di tale società siano coperti da un sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. Qualora tali incarichi siano svolti da un revisore o un ente di revisione di un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero cooperare per garantire che l’incarico di revisione sia incluso nell’ambito di uno dei loro sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. |
|
(15) |
È opportuno che durante il periodo transitorio gli Stati membri si astengano dall’adottare decisioni in materia di equivalenza a livello nazionale. Il fatto che i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’allegato della presente decisione possano, in applicazione della presente decisione, proseguire le proprie attività di revisione contabile per quanto concerne le società di cui all’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE non deve impedire la conclusione di accordi di cooperazione tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti di un paese terzo o territorio in materia di singoli controlli della qualità. |
|
(16) |
È opportuno che la Commissione sorvegli il funzionamento delle disposizioni transitorie ed esamini i progressi compiuti dai paesi terzi e territori ai quali è stato concesso o prorogato il periodo transitorio. Al termine del periodo transitorio la Commissione può decidere in merito all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi e territori considerati. È opportuno che la Commissione verifichi se gli Stati membri hanno incontrato difficoltà ad ottenere il riconoscimento dell’equivalenza dei loro sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile da parte dei paesi terzi e dei territori interessati dalla presente decisione. |
|
(17) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi sottoelencati sono considerati equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri in relazione alle attività di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 2 luglio 2010:
|
1) |
Australia |
|
2) |
Canada |
|
3) |
Cina |
|
4) |
Croazia |
|
5) |
Giappone |
|
6) |
Singapore |
|
7) |
Sudafrica |
|
8) |
Corea del Sud |
|
9) |
Svizzera |
|
10) |
Stati Uniti d’America. |
Articolo 2
1. Gli Stati membri non applicano l’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’allegato della presente decisione, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, della predetta direttiva, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 2 luglio 2010 e il 31 luglio 2012, qualora il revisore dei conti o l’ente di revisione contabile in questione fornisca alle autorità competenti dello Stato membro tutte le informazioni seguenti:
|
a) |
il proprio nominativo e indirizzo ed informazioni sulla propria forma giuridica; |
|
b) |
una descrizione dell’eventuale rete cui il revisore dei conti o l’ente di revisione appartiene; |
|
c) |
i principi di revisione contabile e le regole di indipendenza applicati alla revisione dei conti in questione; |
|
d) |
una descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell’ente di revisione contabile; |
|
e) |
l’indicazione di se e quando è stato realizzato l’ultimo controllo della qualità del revisore o dell’ente di revisione contabile e le informazioni necessarie in merito al risultato di tale controllo, a meno che tali informazioni vengano fornite dall’autorità competente del paese terzo. Se le informazioni necessarie in merito al risultato dell’ultimo controllo della qualità non sono pubbliche, le autorità competenti degli Stati membri trattano tali informazioni in modo riservato. |
2. Gli Stati membri assicurano che il pubblico sia informato in merito al nominativo e all’indirizzo dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’allegato della presente decisione e al fatto che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni di tali paesi e territori non sono ancora riconosciuti equivalenti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE possono altresì iscrivere all’albo i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che effettuano revisioni dei conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’allegato della presente decisione.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare i loro sistemi di indagine e di sanzione ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che effettuano revisioni dei conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’allegato.
4. Il paragrafo 1 non pregiudica gli accordi di cooperazione in materia di controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti di un paese terzo o territorio elencato nell’allegato, purché tali accordi rispettino tutte le condizioni seguenti:
|
a) |
devono includere l’esecuzione di controlli di qualità sulla base di un trattamento paritario; |
|
b) |
devono essere stati comunicati in precedenza alla Commissione; |
|
c) |
non devono pregiudicare eventuali decisioni della Commissione ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE. |
Articolo 3
La Commissione segue l’evoluzione della situazione dei paesi terzi e territori elencati nell’allegato. In particolare, la Commissione verifica se le competenti autorità amministrative dei paesi terzi e territori elencati nell’allegato, che hanno assunto un impegno pubblico con la Commissione per istituire sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile, hanno istituito tali sistemi basandosi sui seguenti principi:
|
a) |
devono essere indipendenti dalla professione di revisore dei conti; |
|
b) |
devono garantire un controllo adeguato delle revisioni dei conti di società quotate; |
|
c) |
il loro funzionamento deve essere trasparente e garantire che il risultato dei controlli di qualità sia affidabile; |
|
d) |
devono essere efficacemente supportati da indagini e sanzioni. |
Per quanto riguarda Bermuda, Isole Cayman, Israele e Nuova Zelanda, la Commissione riesamina in particolare i progressi compiuti nell’emanare una legislazione che istituisca sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile nel 2011. Ove necessario, la Commissione modifica di conseguenza l’allegato della presente decisione.
Articolo 4
Il punto 10 dell’articolo 1 cessa di applicarsi il 31 luglio 2013.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2011.
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
ALLEGATO
ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI
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Abu Dhabi |
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Bermuda |
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|
Brasile |
|
|
Isole Cayman |
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|
Centro finanziario internazionale di Dubai |
|
|
Egitto |
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|
Guernsey |
|
|
Hong Kong |
|
|
India |
|
|
Indonesia |
|
|
Isola di Man |
|
|
Israele |
|
|
Jersey |
|
|
Malaysia |
|
|
Maurizio |
|
|
Nuova Zelanda |
|
|
Russia |
|
|
Taiwan |
|
|
Thailandia |
|
|
Turchia |
|
20.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2011
che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Thailandia
(2011/31/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Apertura
|
(1) |
Il 22 dicembre 2009 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di acido tereftalico purificato e dei suoi sali («PTA») originari della Thailandia («paese interessato»). |
|
(2) |
Il procedimento antisovvenzioni è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 13 novembre 2009 da BP Aromatics Limited NV e CEPSA Quimica SA («i denunzianti») che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 50 %, della produzione totale dell’Unione di PTA. La denuncia conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti dell’esistenza di sovvenzioni relative al prodotto in esame originario del paese interessato e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l’apertura di un procedimento. |
|
(3) |
Lo stesso giorno, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di PTA originario della Thailandia. L’inchiesta si è conclusa con l’adozione della decisione 2011/32/UE (4) della Commissione. |
|
(4) |
Prima dell’apertura del procedimento e conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo della Thailandia di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si sostiene che le importazioni di PTA originario della Thailandia e oggetto di sovvenzioni arrecano un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Il governo della Thailandia è stato invitato a prendere parte a consultazioni nell’intento di chiarire la situazione per quanto riguarda il contenuto della denuncia e di giungere ad una soluzione concordata. Il governo della Thailandia ha accettato l’offerta e di conseguenza si sono tenute le consultazioni che non hanno permesso di giungere a una soluzione concordata. Tuttavia, è stato preso nota delle osservazioni delle autorità della Thailandia riguardanti le argomentazioni contenute nella denuncia in materia di mancanza di compensabilità dei programmi. Durante le consultazioni sono pervenute comunicazioni dal governo della Thailandia. |
1.2. Parti interessate dal procedimento
|
(5) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i denunzianti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della Thailandia, i rappresentanti del paese esportatore interessato, gli importatori e gli utilizzatori noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. |
|
(6) |
La Commissione ha inviato i questionari alle autorità del paese esportatore, ai denunzianti, agli altri produttori noti dell’Unione, ai produttori esportatori noti della Thailandia, agli importatori e agli utilizzatori noti del prodotto in esame nonché a tutte le altre parti che ne avevano fatto richiesta entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
|
(7) |
Sono pervenute risposte al questionario dalle autorità della Thailandia, dai tre produttori esportatori noti della Thailandia, da tre produttori dell’Unione, da un importatore dell’Unione e da cinque utilizzatori dell’Unione. |
|
(8) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. |
|
(9) |
Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti autorità statali: Office of Board of Investment, Bangkok, Thailandia |
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(10) |
Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese:
|
|
(11) |
Poiché TPT e Indorama sono di proprietà della stessa holding, saranno in seguito denominate «gruppo Indorama». |
1.3. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
|
(12) |
L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o dicembre 2008 e il 30 novembre 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
|
(13) |
Il prodotto in esame è rappresentato dall’acido tereftalico e dai suoi sali, di purezza in peso del 99,5 % o più, attualmente classificato al codice NC ex 2917 36 00 («prodotto in esame»). |
|
(14) |
Il PTA è ottenuto mediante purificazione dell’acido tereftalico grezzo, risultante dalla reazione di paraxilene (PX) con un solvente e una soluzione catalitica. |
2.2. Prodotto simile
|
(15) |
Il prodotto in esame e il PTA prodotto e venduto sul mercato nazionale della Thailandia nonché il PTA prodotto e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione risultano avere le medesime caratteristiche fisico-chimiche di base e le stesse applicazioni. Essi sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base. |
3. SOVVENZIONI
3.1. Introduzione
|
(16) |
In base alle informazioni contenute nella denuncia e alle risposte al questionario, la Commissione ha esaminato i programmi seguenti, che avrebbero comportato la concessione di sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione:
|
3.2. Aspetti generali
|
(17) |
La legge per la promozione degli investimenti B.E. 2544 («IPA») prevede incentivi finalizzati a promuovere lo sviluppo dell’economia thailandese. Tale legge, la cui applicazione è di competenza del Board of Investment della Thailandia («BOI»), garantisce i benefici risultanti dai regimi di cui alla sezione 3.1. per quanto concerne i progetti ammissibili. Al fine di beneficiare dell’IPA, ogni società presenta al BOI una domanda di «certificato di promozione», precisando i prodotti che saranno fabbricati e i vantaggi concessi. |
|
(18) |
La legge sulla compensazione di tasse e dazi sui beni esportati prodotti in Thailandia B.E. 2524 (1981) fissa i criteri e le condizioni per la partecipazione al regime di compensazione di tasse e dazi sulle merci esportate. Questo regime è gestito dal ministero delle finanze thailandese. |
|
(19) |
La somma di tutte le sovvenzioni calcolate per ciascuna società è inferiore alla soglia minima, ovvero è inferiore al 2 % ad valorem. Di conseguenza, conformemente all’articolo 14, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base antisovvenzioni, anche se tutte le sovvenzioni in esame fossero compensabili, non sarebbe possibile applicare alcun dazio antisovvenzioni agli esportatori thailandesi. A causa della sovvenzione minima, la specificità del regime di sovvenzioni di cui al considerando 16 non è stata esaminata. |
|
(20) |
Comunque, per chiarezza, i dettagli dei regimi e i tassi di sovvenzione corrispondenti per le singole società sono indicati di seguito, indipendentemente dal fatto che le sovvenzioni siano considerate compensabili o no. |
3.3. Regimi individuali
3.3.1. Esenzione o riduzione sui dazi relativi all’importazione di macchinari
a)
|
(21) |
L’articolo 28 dell’IPA fornisce la base giuridica a un’esenzione dai dazi relativi all’importazione di macchinari. Secondo questo regime, le società hanno diritto a un’esenzione completa dal pagamento dei dazi relativi ai macchinari importati quale approvata dal BOI, a condizione che nessun macchinario di qualità comparabile sia prodotto o assemblato in Thailandia. L’articolo 29 dell’IPA costituisce la base giuridica per la riduzione del 50 % dei dazi sui macchinari importati. |
b)
|
(22) |
Per beneficiare di questo regime, la società deve disporre di un certificato di promozione indicante che essa ha diritto a un’esenzione o a una riduzione dei dazi sulle importazioni di macchinari conformemente agli articoli 28 e 29 dell’IPA. Il dipartimento delle dogane riceverà una copia della licenza e il cosiddetto «elenco di riferimento dei macchinari», precedentemente approvato dal BOI, e procederà all’immissione in libera pratica di tali macchinari importati senza imporre il pagamento di dazi all’importazione. |
c)
|
(23) |
Il beneficio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all’importo del dazio non corrisposto dovuto sui beni capitali importati, ripartito su un periodo che riflette il normale ammortamento di detti beni capitali nell’industria del prodotto in esame. Questo periodo è stato fissato a 15 anni ed è corrispondente ai periodi di ammortamento utilizzati dalla maggioranza delle società che producono il prodotto in esame, sia in Thailandia che nell’UE. Per determinare l’intero vantaggio conferito al beneficiario dal sistema, l’importo così calcolato imputabile al PI è stato adeguato sommando ad esso gli interessi maturati per il PI. A tale scopo è stato ritenuto adeguato il tasso d’interesse commerciale vigente in Thailandia nel PI. L’importo ottenuto è stato quindi ripartito sul totale delle vendite effettuate nel PI. |
d)
|
(24) |
Il gruppo Indorama ha ricevuto un beneficio pari allo 0,3 % e la Siam Mitsui PTA Co., Ltd ha ricevuto un beneficio pari allo 0,19 %. |
3.3.2. Esenzione dall’imposta sul reddito delle società
a)
|
(25) |
L’articolo 31 dell’IPA costituisce la base giuridica per l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società. Il tasso normale dell’imposta sul reddito delle società in Thailandia è pari al 30 %. |
b)
|
(26) |
Nessuna delle società oggetto dell’inchiesta ha beneficiato di tale regime durante il periodo dell’inchiesta. Tutti i produttori esportatori thailandesi hanno compensato i profitti generati durante il periodo dell’inchiesta con le perdite riportate dagli esercizi precedenti. Questa pratica è consentita dalla legislazione tributaria thailandese per tutte le società, sia quelle promosse dal BOI che quelle non promosse dal BOI, e non costituisce una sovvenzione. Pertanto le società oggetto dell’inchiesta non hanno utilizzato il regime di esenzione dall’imposta sul reddito delle società. |
3.3.3. Doppia deducibilità dal reddito imponibile dei costi dei trasporti, dell’elettricità e dell’acqua per 10 anni dalla data delle prime entrate derivanti dall’attività ammissibile
a)
|
(27) |
L’articolo 35, paragrafo 2, dell’IPA costituisce la base giuridica per la doppia deducibilità dal reddito imponibile dei costi dei trasporti, dell’elettricità e dell’acqua per 10 anni dalla data delle prime entrate derivanti dall’attività ammissibile. |
b)
|
(28) |
Per beneficiare di questo regime, la società deve disporre di un certificato di promozione indicante che essa ha diritto alla doppia deducibilità dal reddito imponibile dei costi dei trasporti, dell’elettricità e dell’acqua conformemente all’articolo 35, paragrafo 2 dell’IPA. Oltre alla deducibilità abituale dei costi sopra menzionati, le società promosse dal BOI sono autorizzate a dedurre una seconda volta lo stesso importo dal proprio profitto sul certificato di dichiarazione d’imposta. La società deve completare un’apposita colonna della propria dichiarazione d’imposta annua riservata alle attività ammissibili. Di conseguenza, il profitto netto tassabile è diminuito di questo importo o la perdita netta è aumentata di questo importo. |
c)
|
(29) |
Il beneficio prodotto da questo regime deve essere calcolato sulla base dell’importo dedotto una seconda volta dal profitto netto quale registrato nell’apposita colonna della dichiarazione d’imposta riservata alle attività ammissibili. Per le attività non ammissibili questo importo farebbe parte del profitto netto soggetto all’imposta sul reddito delle società; il beneficio procurato alle società equivale quindi al 30 % di questo importo (tasso normale dell’imposta sul reddito delle società in Thailandia). L’importo ottenuto è stato quindi ripartito sul totale delle vendite effettuate nel PI. |
d)
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(30) |
Il gruppo Indorama ha ricevuto un beneficio pari allo 0,55 % e la Siam Mitsui PTA Co., Ltd ha ricevuto un beneficio pari allo 0,57 %. |
3.3.4. Deducibilità dal profitto netto del 25 % dei costi di installazione o di costruzione delle infrastrutture del progetto oltre al normale ammortamento
a)
|
(31) |
L’articolo 35, paragrafo 3, dell’IPA costituisce la base giuridica per questo regime, che autorizza a dedurre dal profitto netto, oltre al normale ammortamento, un importo non superiore al 25 % dei costi di installazione o di costruzione delle infrastrutture del progetto destinate all’attività ammissibile. Il beneficiario deve usufruire del beneficio entro dieci anni a decorrere dalla data delle prime entrate derivanti dall’attività ammissibile. |
b)
|
(32) |
Nessuna delle società oggetto dell’inchiesta ha beneficiato di tale regime durante il periodo dell’inchiesta. Durante il periodo precedente al periodo d’inchiesta, tutti i produttori esportatori risultavano non beneficiare del regime di esenzione dall’imposta sul reddito delle società (poiché deducevano dai loro profitti le perdite passate accumulate) o risultavano in perdita. Per tali ragioni essi non hanno ottenuto benefici da questo regime. |
3.3.5. Esenzione dai dazi all’importazione su materie prime e materiali essenziali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti destinati all’esportazione
a)
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(33) |
L’articolo 36, paragrafo 1, dell’IPA costituisce la base giuridica per questo regime, in virtù del quale il BOI è autorizzato a concedere l’esenzione dai dazi all’importazione su materie prime e materiali essenziali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti destinati all’esportazione, Tutte le società hanno diritto di beneficiare di questo regime a condizione che siano promosse. |
b)
|
(34) |
Nessuna delle società oggetto dell’inchiesta ha beneficiato di tale regime durante il periodo dell’inchiesta. I dazi all’importazione sulle materie prime utilizzate nella fabbricazione di PTA sono pari a zero. Gli esportatori thailandesi oggetto dell’inchiesta non hanno quindi tratto beneficio da questo regime. |
3.3.6. Compensazione di tasse e dazi sui beni esportati prodotti in Thailandia
a)
|
(35) |
Notifica della compensazione di tasse sui beni esportati prodotti in Thailandia 1/2547 — I tassi di compensazione indicano il beneficio derivante da questo regime. |
b)
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(36) |
Le società ricevono un rimborso pari allo 0,38 % del valore fob dei beni esportati. Il beneficio è calcolato per operazione di esportazione, ma le società solitamente presentano diverse domande di rimborso contemporaneamente: esse presentano le domande all’autorità competente e ricevono il rimborso. |
c)
|
(37) |
Il beneficio derivante da questo regime è l’importo effettivo ricevuto a titolo di rimborso e di conseguenza registrato nei conti della società come reddito. L’importo ottenuto è stato quindi ripartito sulle vendite all’esportazione effettuate nel periodo d’inchiesta. |
d)
|
(38) |
Il gruppo Indorama ha ricevuto un beneficio pari allo 0,36 % e la Siam Mitsui PTA Co., Ltd ha ricevuto un beneficio pari allo 0,36 %. |
3.4. Importo delle sovvenzioni
|
(39) |
Per i produttori esportatori thailandesi, l’importo provvisorio ad valorem delle sovvenzioni, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è: — Indorama Petrochem Limited: 1,3 % — TPT Petrochemical Public Company Limited: 1 % — Siam Mitsui PTA Co., Ltd: 1,1 % |
|
(40) |
Poiché Indorama Petrochem Limited e TPT Petrochemical Public Company Limited appartengono allo stesso gruppo, è stato stabilito un dazio antisovvenzioni comune alle due società. Il tasso finale per il gruppo Indorama/TPT è pari all’1,2 %. Tabella riepilogativa
|
|
(41) |
Tenuto conto degli importi minimi delle sovvenzioni compensabili per i produttori esportatori thailandesi, non è opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni di PTA originario della Thailandia. |
4. PREGIUDIZIO, NESSO DI CAUSALITÀ E INTERESSE DELL’UNIONE
|
(42) |
Sulla base dei risultati sopra esposti relativi alle sovvenzioni, non si considera necessario presentare un’analisi sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull’interesse dell’Unione. |
5. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
|
(43) |
È necessario chiudere il procedimento poiché gli importi delle sovvenzioni compensabili per i produttori esportatori thailandesi sono inferiori al 2 % ad valorem. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. |
|
(44) |
Per quanto concerne le sovvenzioni, sono pervenute osservazioni dal governo della Thailandia e da uno dei denunzianti. |
|
(45) |
Il governo della Thailandia ha sostenuto che i regimi oggetto dell’inchiesta non possono essere considerati come regimi di sovvenzione specifici poiché rientrano nella politica di decentralizzazione del paese, non sono subordinati all’andamento delle esportazioni e non limitano l’accesso a determinati settori di attività o a determinate regioni. A tale riguardo è necessario segnalare che l’inchiesta ha chiaramente stabilito che i regimi utilizzati dai produttori esportatori durante il PI (esenzione sui dazi relativi all’importazione di macchinari, doppia deducibilità dal reddito imponibile, compensazione di tasse sui beni esportati) sono sovvenzioni compensabili conformemente alle disposizioni del regolamento di base antisovvenzioni. Di conseguenza, le osservazioni del governo della Thailandia devono essere respinte. |
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(46) |
Uno dei denunzianti ha affermato che determinate sovvenzioni, in particolare il regime di esenzione dall’imposta sul reddito delle società, avrebbero dovuto essere ripartite su un periodo più breve. Tale obiezione ha dovuto essere respinta poiché nessuno dei produttori esportatori ha beneficiato di tale regime durante il PI. |
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(47) |
Per quanto concerne gli aspetti del pregiudizio, nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni. |
|
(48) |
Di conseguenza, nessuna osservazione delle parti interessate pregiudica i risultati secondo cui le misure di protezione non sono necessarie. |
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(49) |
Stante quanto sopra, la Commissione conclude che è necessario chiudere il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Thailandia senza l’istituzione di misure antisovvenzioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
È chiuso il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali, di purezza in peso del 99,5 % o più, attualmente classificati al codice NC ex 2917 36 00 , originari della Thailandia.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) GU C 313 del 22.12.2009, pag. 22.
(3) GU C 313 del 22.12.2009, pag. 17.
(4) Cfr. la pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.
|
20.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2011
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Thailandia
(2011/32/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Apertura
|
(1) |
Il 22 dicembre 2009 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di acido tereftalico purificato e dei suoi sali («PTA») originari della Thailandia («paese interessato»). |
|
(2) |
Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 13 novembre 2009 da BP Aromatics Limited NV e CEPSA Quimica SA («i denunzianti») che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 50 %, della produzione totale dell’Unione di PTA. La denuncia conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti dell’esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame originario del paese interessato e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l’apertura di un procedimento. |
|
(3) |
Lo stesso giorno, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di PTA originario della Thailandia. L’inchiesta si è conclusa con l’adozione della decisione 2011/31/UE della Commissione (4). |
1.2. Parti interessate dal procedimento
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(4) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i denunzianti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della Thailandia, i rappresentanti del paese esportatore interessato, gli importatori e gli utilizzatori noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. |
|
(5) |
La Commissione ha inviato i questionari ai denunzianti, agli altri produttori noti dell’Unione, ai produttori esportatori noti della Thailandia, agli importatori e agli utilizzatori del prodotto in esame noti nonché a tutte le altre parti che ne avevano fatto richiesta entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
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(6) |
Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori esportatori noti della Thailandia, da tre produttori dell’Unione, da un importatore dell’Unione e da cinque utilizzatori dell’Unione. |
|
(7) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:
|
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(8) |
Poiché TPT e Indorama sono di proprietà della stessa holding, saranno in seguito denominate «gruppo Indorama». |
1.3. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
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(9) |
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o dicembre 2008 e il 30 novembre 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
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(10) |
Il prodotto in esame è rappresentato dall’acido tereftalico e dai suoi sali, di purezza in peso del 99,5 % o più, attualmente classificato al codice NC ex 2917 36 00 («prodotto in esame»). |
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(11) |
Il PTA è ottenuto mediante purificazione dell’acido tereftalico grezzo, risultante dalla reazione di paraxilene (PX) con un solvente e una soluzione catalitica. |
2.2. Prodotto simile
|
(12) |
Il prodotto in esame e il PTA prodotto e venduto sul mercato nazionale della Thailandia nonché il PTA prodotto e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione risultano avere le medesime caratteristiche fisico-chimiche di base e le stesse applicazioni. Essi sono stati quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base. |
3. DUMPING
3.1. Osservazioni preliminari
|
(13) |
Tutti e tre i produttori esportatori noti della Thailandia indicati nella denuncia hanno risposto al questionario. Dall’inchiesta è emerso che non esistono altri produttori esportatori di PTA della Thailandia e che le risposte hanno coperto il 100 % delle esportazioni originarie della Thailandia verso il mercato dell’UE. |
|
(14) |
Le tre società hanno richiesto che il calcolo del dumping fosse effettuato sulla base di dati mensili poiché i costi della materia prima principale e di conseguenza i prezzi del prodotto in esame hanno subito variazioni significative nel PI. Per le ragioni indicate al considerando 26, l’utilizzo della metodologia richiesta non è stato considerato giustificato. |
|
(15) |
È necessario segnalare che le vendite sui mercati nazionali e dell’UE erano stabilite sui prezzi a pronti o sui contratti basati sul costo del PX (la principale materia prima) o su una formula fondata su un indice cinese del prezzo del PTA. In quest’ultimo caso, si è registrato in diverse occasioni un intervallo di tempo significativo dopo il quale l’indice finale era disponibile. Al fine di applicare la formula, si è dovuto ricorrere a un sistema di fatturazione nel quale il prezzo finale poteva essere fissato alcuni mesi dopo l’emissione della fattura iniziale provvisoria. Per correggere il prezzo finale convenuto nel contratto sono state emesse note di debito/credito. |
|
(16) |
La metodologia generale illustrata qui di seguito è stata applicata a tutti i produttori esportatori della Thailandia che hanno collaborato. |
3.2. Valore normale
|
(17) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo esaminato se le vendite sul mercato interno dei produttori thailandesi fossero sufficientemente rappresentative, vale a dire se il loro volume totale rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle loro vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame. Le vendite sul mercato interno dei produttori thailandesi sono state ritenute sufficientemente rappresentative durante il periodo dell’inchiesta. |
|
(18) |
La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata determinata per il prodotto simile venduto sul mercato nazionale la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti durante il PI. |
|
(19) |
Poiché il volume delle vendite remunerative del prodotto simile rappresentava più dell’80 % del volume complessivo delle vendite sul mercato interno di prodotto simile per tutti e tre i produttori, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno. |
3.3. Prezzo all’esportazione
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(20) |
Dalla presente inchiesta è emerso che uno dei produttori esportatori che hanno collaborato (SMPC) ha venduto PTA sul mercato dell’UE mediante il suo azionario principale (MCI, una società con sede in Giappone), il quale l’ha successivamente rivenduto a una serie di operatori commerciali giapponesi che l’hanno infine venduto a operatori sul mercato dell’UE. Si è esaminato se MCI e il principale operatore commerciale giapponese fossero collegati e se tale relazione avesse un impatto sui prezzi. |
|
(21) |
Si è constatato che la relazione più importante concerneva partecipazioni comuni di una percentuale minima detenute da banche giapponesi per conto di numerosi amministratori fiduciari. È stato quindi stabilito che la natura di questa relazione non aveva un impatto sui livelli dei prezzi. In effetti, dati: i) i sistemi di determinazione del prezzo e gli accordi contrattuali sopra descritti, tipici di questa industria, e ii) la natura della relazione tra le società sopra descritta, i prezzi sono stati fissati in condizioni di mercato. È stato quindi stabilito che il prezzo all’esportazione del prodotto in esame poteva essere stabilito sulla base delle vendite di MCI agli operatori commerciali giapponesi. |
|
(22) |
È stata inviata una lettera alla MCI per informarla delle conseguenze della sua mancata collaborazione poiché, durante la verifica a Tokyo, gli incaricati del caso non hanno avuto pieno accesso alle informazioni contabili relative a determinati adeguamenti. |
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(23) |
È stato pertanto deciso di calcolare gli adeguamenti sulla base dei dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. È stata quindi utilizzata la seguente metodologia. Per i costi del trasporto l’adeguamento è stato corretto verso l’alto sulla base delle informazioni raccolte sul luogo. Per gli altri adeguamenti, gli importi dichiarati e i prezzi di vendita netti sono stati verificati in rapporto ad altre fonti indipendenti, nella fattispecie le informazioni stabilite per gli altri due produttori esportatori thailandesi, e si sono rivelati conformi per lo stesso tipo di vendite. Un metodo alternativo consistente nell’utilizzare i prezzi Eurostat come valori sostitutivi è stato preso in considerazione ma non è stato scelto poiché per questo prodotto il valore Eurostat era il prezzo cif alla data dell’importazione e non il prezzo finale adeguato stabilito secondo il contratto di vendita e i sistemi di fatturazione di cui sopra. Questo approccio era appropriato, a titolo eccezionale, tenuto conto della struttura del mercato, come spiegato al considerando 15. È necessario segnalare che la stragrande maggioranza degli adeguamenti era già stata verificata in Thailandia. |
3.4. Confronto
|
(24) |
Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione è stato effettuato franco fabbrica. |
|
(25) |
Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Su queste basi sono stati applicati, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti le spese di trasporto, assicurazione, imballaggio e movimentazione nonché i costi del credito e le commissioni. |
|
(26) |
Il confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale è stato effettuato su base annua. La richiesta del produttore esportatore di effettuare un confronto su base mensile è stata esaminata ma non accettata poiché risultava evidente che non avrebbe cambiato la conclusione generale per quanto concerne il dumping, ovvero il dumping minimo a livello del paese. |
3.5. Margine di dumping
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(27) |
In conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per i produttori esportatori della Thailandia che hanno collaborato il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione come sopra indicato. |
|
(28) |
In base alla metodologia di cui sopra, i margini di dumping espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
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(29) |
I tre produttori esportatori (i due del gruppo Indorama e SMPC) rappresentano la totalità delle esportazioni originarie della Thailandia, come risulta da un confronto con i dati Eurostat. Al fine di valutare se, su base nazionale, il margine di dumping fosse inferiore al minimo, è stata stabilita una media ponderata del margine di dumping per l’intero paese. È emerso che questo margine era inferiore alla soglia minima ed era pari all’1,8 %. |
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(30) |
Tenuto conto del margine di dumping minimo per l’intero paese, non è opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni di PTA originario della Thailandia. |
4. PREGIUDIZIO, NESSO DI CAUSALITÀ E INTERESSE DELL’UNIONE
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(31) |
Sulla base dei risultati sopra esposti relativi al dumping, non si considera necessario presentare un’analisi sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull’interesse dell’Unione. |
5. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
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(32) |
È necessario chiudere il procedimento poiché il margine di dumping determinato per la Thailandia è inferiore al 2 %. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. |
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(33) |
Per quanto concerne il dumping, sono pervenute osservazioni da uno dei denunzianti il quale sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto imputare alla SMPC il margine di dumping stabilito per gli altri due produttori esportatori (3,7 %), sulla base dei fatti disponibili: in tale caso egli sostiene che ci sarebbe stato un margine di dumping minimo. Tale obiezione è stata respinta. La Commissione ha effettivamente applicato i dati disponibili per quanto concerne la società giapponese collegata, utilizzando i dati disponibili della società, adeguandoli verso l’alto e confrontandoli con altre fonti verificabili. In queste circostanze, l’imputazione del margine di dumping degli altri esportatori non sarebbe stata conforme alle disposizioni dell’articolo 18. |
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(34) |
Lo stesso denunziante ha inoltre sostenuto che altri governi hanno pareri diversi sulle inchieste concernenti il PTA per un PI simile. Tale obiezione è stata respinta. Si segnala a tale riguardo che gli elementi di prova forniti dalla parte si riferiscono a un dazio antidumping istituito dalla RPC sulle importazioni di PTA proveniente dalla Corea e dalla Thailandia. Le informazioni fornite non possono comprovare l’affermazione della parte, poiché non esiste alcun elemento di prova sul modo in cui il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati stabiliti in tale inchiesta antidumping cinese. Inoltre, nell’inchiesta effettuata dalle autorità cinesi il PI è compreso tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008, mentre il PI dell’attuale inchiesta dell’UE va dal1o dicembre 2008 al 30 novembre 2009. I periodi presi in considerazione nelle inchieste dell’UE e della RPC sono quindi molto diversi. |
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(35) |
Per quanto concerne gli aspetti del pregiudizio, nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni. |
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(36) |
Di conseguenza, nessuna osservazione delle parti interessate pregiudica i risultati secondo cui le misure di protezione non sono necessarie. |
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(37) |
Stante quanto sopra, la Commissione conclude che è necessario chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Thailandia senza l’istituzione di misure antidumping, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali, di purezza in peso del 99,5 % o più, attualmente classificati al codice NC ex 2917 36 00 , originari della Thailandia.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU C 313 del 22.12.2009, pag. 17.
(3) GU C 313 del 22.12.2009, pag. 22.
(4) Cfr. la pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.
IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom
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20.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/26 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 190/09/COL
del 22 aprile 2009
che modifica per la sessantanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un capitolo riveduto sul quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),
VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato,
CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario,
RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità (4),
CONSIDERANDO che, il 25 febbraio 2009, la Commissione delle Comunità europee (in appresso «Commissione CE») ha adottato una comunicazione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (5),
CONSIDERANDO che detta comunicazione ha rilevanza anche per lo Spazio economico europeo,
CONSIDERANDO che si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,
CONSIDERANDO che, ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,
VISTO il parere della Commissione europea,
RAMMENTANDO che l’Autorità di vigilanza EFTA ha consultato in merito gli Stati EFTA con lettera datata 31 marzo 2009,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (di seguito «quadro di riferimento temporaneo») si applica dal 29 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.
Il quadro di riferimento temporaneo prevede nelle sue disposizioni finali che, se necessario od opportuno, l’Autorità potrà anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.
L’applicazione del quadro di riferimento temporaneo ha fatto emergere la necessità di introdurre ulteriori chiarimenti circa l’applicabilità dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell’accordo SEE, l’attuale metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione e l’applicazione degli aiuti concessi sotto forma di garanzie.
La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l’introduzione di modifiche al capitolo della guida intitolato «Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica».
Le seguenti modifiche del quadro di riferimento temporaneo avranno effetto a partire dalla data di adozione della presente decisione:
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1) |
al punto 4.1 è aggiunto il seguente paragrafo: «Di conseguenza, gli Stati EFTA devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate all’Autorità nel quadro del presente contesto sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato EFTA e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni»; |
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2) |
il punto 4.3.2 è modificato nel modo seguente:
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3) |
il punto 4.4.1 è sostituito dal testo seguente:
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4) |
il punto 4.5.1 è sostituito dal testo seguente:
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5) |
È aggiunto il seguente allegato: «ALLEGATO
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Il nuovo capitolo è contenuto nell’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia sono destinatari della presente decisione.
Articolo 3
Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2009.
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Per SANDERUD
Presidente
Kurt JÄGER
Membro del Collegio
(1) In appresso denominata «l’Autorità».
(2) In appresso denominato «accordo SEE».
(3) In appresso denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».
(4) Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (in appresso «GU») L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e nel supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. La guida è stata modificata da ultimo il 29 gennaio 2009 ed è in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato». La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è disponibile sul sito Internet dell’Autorità: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/
(5) La versione consolidata è stata pubblicata nella GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1.
(*2) Per le imprese che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quali determinate società a destinazione specifica o imprese nuove, gli Stati EFTA possono concedere una riduzione fino al 15 % (25 % per le PMI) sullo specifico premio “esente” fissato al 3,8 % negli orientamenti sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. Il premio non può tuttavia mai essere inferiore al premio che sarebbe applicabile alla/e impresa/e madre/i».
ALLEGATO
Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica
1. LA CRISI FINANZIARIA, I SUOI EFFETTI SULL’ECONOMIA REALE E LA NECESSITÀ DI MISURE TEMPORANEE
1.1. La crisi finanziaria e i suoi effetti sull’economia reale
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1) |
Il 26 novembre 2008, la Commissione europea (in appresso «la Commissione») ha adottato la comunicazione «Un piano europeo di ripresa economica» (in appresso «il piano di ripresa»), un piano volto a favorire la ripresa dell’Europa dall’attuale crisi finanziaria (1). Il piano di ripresa è imperniato su due elementi principali, che si rafforzano a vicenda. In primo luogo, misure a breve termine per rilanciare la domanda, salvare posti di lavoro e contribuire a far rinascere la fiducia. In secondo luogo, «investimenti intelligenti» per garantire una maggiore crescita e una prosperità sostenibile a lungo termine. Il piano di ripresa intensificherà e accelererà le riforme già avviate nell’ambito della strategia di Lisbona. |
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2) |
In un tale contesto, si deve fare in modo di evitare interventi pubblici che potrebbero mettere a repentaglio gli obiettivi di aiuti di Stato di minore entità e più mirati. Tuttavia, in determinate condizioni, sono necessari nuovi aiuti di Stato temporanei. |
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3) |
L’Autorità di vigilanza EFTA (in appresso «l’Autorità» ) ritiene che vadano introdotti nuovi strumenti per consentire l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in modo tale da disporre della massima flessibilità per affrontare la crisi, pur mantenendo condizioni di parità ed evitando indebite restrizioni della concorrenza. I presenti orientamenti forniscono dettagli sulle nuove possibilità temporanee di cui gli Stati EFTA dispongono per concedere aiuti di Stato. |
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4) |
In primo luogo, la crisi finanziaria ha avuto gravi ripercussioni sul settore bancario del SEE, con effetti di un’entità senza precedenti in Islanda. Il Consiglio europeo ha sottolineato che, anche se l’intervento pubblico va deciso a livello nazionale, esso deve rientrare in un quadro coordinato ed ispirarsi ad una serie di principi comuni della Comunità (2). La Commissione ha reagito immediatamente con diverse misure, segnatamente l’adozione della comunicazione sull’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (3) e di diverse decisioni che autorizzavano aiuti per il salvataggio a favore di istituzioni finanziarie. L’Autorità ha adottato misure corrispondenti (4). |
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5) |
Accedere ai finanziamenti in misura sufficiente e a costi accettabili è una condizione indispensabile per l’investimento, la crescita e la creazione di posti di lavoro nel settore privato. Gli Stati EFTA devono far uso del potere che hanno acquisito fornendo un consistente sostegno finanziario al settore bancario in modo tale che questo sostegno non si limiti a produrre un miglioramento della situazione finanziaria delle banche, ma porti benefici all’economia in generale. Per questo motivo, il sostegno al settore finanziario deve essere ben mirato, così da garantire che le banche riprendano le loro normali attività di prestito. Di questo l’Autorità di vigilanza terrà conto al momento del riesame degli aiuti di Stato alle banche. |
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6) |
Se da un lato sembra che sui mercati finanziari la situazione stia migliorando, dall’altro l’economia reale sta ora risentendo in pieno delle conseguenze della crisi finanziaria. L’intera economia sta registrando un forte calo, con ripercussioni per le famiglie, le imprese e l’occupazione. In particolare, come conseguenza della crisi sui mercati finanziari, le banche hanno cominciato a ridurre il proprio livello di leva (deleveraging) e a cautelarsi molto di più nei confronti dei rischi rispetto agli anni precedenti, determinando così una stretta creditizia. La crisi finanziaria potrebbe portare a un razionamento del credito, a un crollo della domanda e alla recessione. |
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7) |
Difficoltà di questo tipo potrebbero colpire non solo le imprese deboli che non dispongono di ampi margini di solvibilità, ma anche imprese sane che si troveranno di fronte all’improvvisa carenza o persino all’indisponibilità di credito. Ciò riguarderà in particolar modo le piccole e medie imprese (in appresso «PMI»), che in ogni caso incontrano maggiori difficoltà di accesso ai finanziamenti rispetto alle imprese più grandi. Tale situazione rischia non solo di avere serie ripercussioni nel breve e medio termine sulla situazione economica di molte imprese sane e sui loro dipendenti, ma potrebbe anche avere effetti negativi più duraturi, in quanto tutti gli investimenti del SEE nel futuro — in particolare quelli per una crescita sostenibile e per gli altri obiettivi della strategia di Lisbona — potrebbero essere rimandati o addirittura abbandonati. |
1.2. Necessità di uno stretto coordinamento a livello del SEE delle misure di aiuto nazionali
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8) |
Nell’attuale situazione finanziaria, gli Stati EFTA potrebbero essere tentati di agire individualmente e in particolare di lanciarsi in una gara di aiuti finanziari per sostenere le rispettive imprese. Il passato insegna che azioni individuali di questo tipo non possono essere efficaci e rischiano di danneggiare gravemente il mercato interno. È di importanza fondamentale che nel concedere tali aiuti, basati su un’attenta analisi dell’attuale situazione economica particolare, siano garantite condizioni di parità tra le imprese del SEE e si eviti che gli Stati EFTA si lancino in una gara di aiuti economici che si rivelerebbe insostenibile e dannosa per il SEE nel suo insieme. Il ruolo della politica di concorrenza è proprio quello di garantire che queste condizioni siano rispettate. |
1.3. Necessità di misure di aiuto temporanee
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9) |
Le misure supplementari temporanee previste nei presenti orientamenti perseguono due obiettivi: alla luce dei problemi finanziari, eccezionali e transitori, connessi alla crisi delle banche, il primo obiettivo è quello di sbloccare i prestiti bancari alle imprese e garantire così la continuità del loro accesso ai finanziamenti. In questo senso, le PMI rivestono una particolare importanza per l’intera economia del SEE e il miglioramento della loro situazione finanziaria avrà effetti positivi anche sulle imprese di grandi dimensioni e quindi andrà globalmente a sostegno della crescita e dell’ammodernamento dell’economia nel lungo termine. |
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10) |
Il secondo obiettivo è quello di incoraggiare le imprese a continuare ad investire nel futuro, in particolare in un’economia basata su una crescita sostenibile. In effetti, sarebbe drammatico se l’attuale crisi avesse la conseguenza di fermare o persino di annullare i notevoli progressi che sono stati compiuti in campo ambientale. Per tale motivo, è necessario che alle imprese venga concesso un sostegno temporaneo per investimenti in progetti ambientali (il che potrebbe tra l’altro conferire all’industria del SEE un vantaggio tecnologico), combinando così l’aiuto finanziario urgente e necessario con benefici a lungo termine per il SEE. |
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11) |
I presenti orientamenti ricordano innanzitutto le molteplici possibilità di sostegno pubblico già a disposizione degli Stati EFTA nel quadro delle esistenti norme sugli aiuti di Stato e presenta poi le ulteriori misure di aiuto che gli Stati EFTA possono concedere in via temporanea, al fine di porre rimedio alle difficoltà che alcune imprese incontrano attualmente per l’accesso ai finanziamenti e per promuovere investimenti che perseguano obiettivi ambientali. |
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12) |
L’Autorità ritiene che gli strumenti di aiuto proposti siano i più appropriati per raggiungere tali obiettivi. |
2. MISURE DI POLITICA ECONOMICA GENERALE
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13) |
Il piano di ripresa è stato adottato in risposta alla congiuntura economica attuale. La gravità della crisi impone alla Comunità europea di adottare una strategia coordinata, sufficientemente vasta e audace da far rinascere la fiducia dei consumatori e delle imprese. Lo stesso vale per la ripresa negli Stati EFTA. |
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14) |
Gli obiettivi strategici del piano di ripresa sono:
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15) |
Per raggiungere tali obiettivi, gli Stati EFTA hanno già a disposizione diversi strumenti che non costituiscono aiuto di Stato. Ad esempio, in questo momento alcune imprese potrebbero avere difficoltà di accesso ai finanziamenti anche maggiori rispetto ad altre ed essere quindi costrette a rinviare o addirittura ad annullare i finanziamenti necessari alla loro crescita o alla realizzazione di investimenti già previsti. Per questo motivo, gli Stati EFTA potrebbero adottare una serie di misure di politica generale applicabili a tutte le imprese dei loro territori, e quindi non soggette alle norme sugli aiuti di Stato, volte ad alleviare temporaneamente i problemi finanziari nel breve e nel medio termine. Ad esempio, potrebbero essere previste proroghe per i pagamenti dei contributi previdenziali e di oneri simili o persino delle imposte, oppure potrebbero essere introdotte misure per i dipendenti. In linea di massima, se aperte a tutte le imprese, tali misure non costituiscono aiuto di Stato. |
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16) |
Gli Stati EFTA possono anche concedere sostegno finanziario direttamente ai consumatori, ad esempio per la rottamazione di vecchi prodotti e/o per l’acquisto di prodotti verdi. Se tali aiuti vengono erogati senza discriminazioni connesse all’origine del prodotto, essi non costituiscono aiuti di Stato. |
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17) |
Inoltre, i programmi generali della Comunità, come il programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) istituito dalla decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) possono essere utilizzati nel modo migliore per fornire aiuto alle PMI, ma anche alle grandi imprese. |
3. AIUTI DI STATO POSSIBILI NEL QUADRO DEGLI STRUMENTI ESISTENTI
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18) |
Negli ultimi anni, l’Autorità ha compiuto una considerevole opera di ammodernamento delle norme sugli aiuti di Stato, così da incoraggiare gli Stati EFTA a concedere in modo più mirato il sostegno pubblico agli investimenti sostenibili e a contribuire in questo modo alla strategia di Lisbona. In questo contesto, si è rivolta una particolare attenzione alle PMI e sono state incrementate le possibilità di concessione di aiuti di Stato a loro favore. Le norme sugli aiuti di Stato sono state, inoltre, considerevolmente semplificate e snellite nel regolamento generale di esenzione per categoria (7), di recente adozione e che offre ora agli Stati EFTA tutta una serie di misure di aiuto con oneri amministrativi minimi. Nell’attuale situazione economica, rivestono una particolare importanza gli esistenti strumenti di aiuto di Stato qui in appresso citati. |
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19) |
Il regolamento «de minimis» (8), quale adattato all’accordo SEE, precisa che le misure di aiuto fino a 200 000 EUR per impresa nell’arco di tre anni non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’accordo SEE. Ai sensi del medesimo regolamento, inoltre, le garanzie fino a 1,5 milioni di EUR non superano la soglia «de minimis» e pertanto non costituiscono aiuto. Gli Stati EFTA possono pertanto concedere tali garanzie senza calcolare il relativo equivalente sovvenzione e senza oneri amministrativi. |
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20) |
Il summenzionato regolamento generale di esenzione per categoria costituisce un elemento fondamentale nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato, poiché semplifica le procedure relative agli aiuti di Stato per determinate importanti misure di aiuto e favorisce il riorientamento degli aiuti di Stato verso obiettivi SEE prioritari. Tutte le esenzioni per categoria esistenti in precedenza, nonché quelle relative a nuovi settori (innovazione, ambiente, ricerca e sviluppo per le imprese di grandi dimensioni, misure a favore del capitale di rischio per le PMI), sono state riunite in un unico strumento. In tutti i casi a cui si applica il regolamento generale di esenzione per categoria, gli Stati EFTA possono concedere aiuti senza notificarli preventivamente all’Autorità. La rapidità dell’iter, pertanto, dipende completamente dagli Stati EFTA. Il regolamento generale di esenzione per categoria è particolarmente importante per le PMI, in quanto prevede norme speciali per gli aiuti a favore degli investimenti e dell’occupazione destinate esclusivamente alle PMI. Tutte le 26 misure previste, inoltre, sono a disposizione delle PMI e consentono agli Stati EFTA di seguire tali imprese in tutte le diverse fasi del loro sviluppo, assistendole in settori che vanno dall’accesso al finanziamento alla ricerca e sviluppo, all’innovazione, alla formazione, all’occupazione, a misure ambientali ecc. |
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21) |
La nuova disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (9) prevede che gli Stati EFTA possono concedere, tra l’altro, i seguenti tipi di aiuti di Stato:
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22) |
Il 7 febbraio 2007 l’Autorità ha adottato nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Il testo contiene nuove disposizioni relative all’innovazione che, oltre ad essere mirate in modo specifico alle PMI, orientano con maggiore precisione gli aiuti verso la creazione di occupazione e di crescita conformemente alle linee indicate dalla strategia di Lisbona. In particolare sono consentiti:
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23) |
Un altro elemento chiave per la competitività è rappresentato dalla formazione. È di fondamentale importanza che, anche in un momento di crescita della disoccupazione, gli investimenti a favore della formazione siano mantenuti, così da sviluppare nuove competenze. Nel quadro del regolamento sull’esenzione generale per categoria, gli Stati EFTA possono concedere alle imprese aiuti a favore della formazione generale e specifica che possono coprire fino all’80 % dei costi ammissibili. |
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24) |
Nel 2008 l’Autorità ha adottato nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, che specificano a quali condizioni le garanzie pubbliche su prestiti non costituiscono aiuto di Stato. A norma di detti orientamenti, le garanzie non vengono considerate aiuto di Stato, in particolare, se per esse viene pagato un prezzo di mercato. Oltre a chiarire le condizioni in base alle quali viene determinata la presenza o meno di aiuti sotto forma di garanzie, i nuovi orientamenti introducono per la prima volta specifici premi «esenti» (di sicurezza) per le PMI, consentendo un uso più semplice ma sicuro delle garanzie per incoraggiare il finanziamento delle PMI. |
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25) |
L’Autorità ha adottato nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio per le PMI il 25 ottobre 2006. Gli orientamenti sono destinati alle PMI innovative e a forte crescita, a cui la strategia di Lisbona rivolge particolare attenzione. L’Autorità ha stabilito una nuova soglia di sicurezza di 1,5 milioni di EUR per PMI destinataria, con un aumento pari al 50 %. Al di sotto di tale massimale, l’Autorità accetta, di regola, il fatto che manchino strumenti di finanziamento alternativi da parte dei mercati finanziari (cioè che esista un disfunzionamento del mercato). Le misure di aiuto a favore del capitale di rischio sono state inoltre inserite nel regolamento generale di esenzione per categoria. |
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26) |
Nelle regioni svantaggiate, gli Stati EFTA possono concedere aiuti a favore degli investimenti per creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente o diversificare la produzione a norma degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, d’applicazione dal gennaio 2007. |
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27) |
Tali orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 introducono anche una nuova forma di aiuto per fornire incentivi a sostegno della costituzione di nuove imprese e della prima fase di sviluppo delle piccole imprese nelle aree assistite. |
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28) |
A norma degli esistenti orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, gli Stati EFTA possono inoltre concedere aiuti alle imprese che necessitano di sostegno pubblico. A tale scopo, gli Stati EFTA possono notificare regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle PMI. |
4. APPLICABILITÀ DELL’ARTICOLO 61, PARAGRAFO 3, LETTERA b)
4.1. Principi generali
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29) |
Ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE, l’Autorità può dichiarare compatibili con il funzionamento di detto accordo gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato EFTA» . Tale disposizione è identica a quella contenuta nell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, in relazione alla quale il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha affermato che il turbamento deve colpire l’intera economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una delle sue regioni o una parte del territorio. Ciò è anche in linea con la necessità di interpretare in modo rigoroso qualunque possibilità di deroga prevista dall’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE (10). |
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30) |
Nella sua prassi decisionale, la Commissione ha interpretato costantemente in modo rigoroso tali norme (11). Anche l’Autorità ha adottato un’interpretazione rigorosa dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE (12). |
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31) |
In questo contesto, l’Autorità ritiene che, al di là del sostegno di emergenza al sistema finanziario, l’attuale crisi mondiale richieda una risposta politica eccezionale. |
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32) |
La crisi colpirà tutti gli Stati EFTA, anche se in modo diverso e in varia misura, e comporterà probabilmente un aumento della disoccupazione, un calo della domanda e un deterioramento delle finanze pubbliche. |
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33) |
Vista la gravità dell’attuale crisi finanziaria e i suoi effetti per l’economia degli Stati EFTA nel suo complesso, l’Autorità reputa che determinate categorie di aiuti di Stato siano giustificate, per un periodo di tempo limitato, per porre rimedio a tali difficoltà e ritiene che possano essere dichiarate compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE sulla base dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), di detto accordo. |
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34) |
Di conseguenza, gli Stati EFTA devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate all’Autorità nell’ambito del presente quadro sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato EFTA e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni. |
4.2. Importo di aiuto limitato e compatibile
4.2.1.
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35) |
Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento «de minimis» (13), quale adattato all’accordo SEE:
«Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 2 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato EFTA sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato EFTA interessato». |
4.2.2.
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36) |
In questo momento, la crisi finanziaria non colpisce solo le imprese strutturalmente deboli, ma anche imprese che si troveranno di fronte all’improvvisa carenza o persino all’indisponibilità di credito. Un miglioramento della situazione finanziaria di tali imprese avrà effetti positivi per l’intera economia del SEE. |
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37) |
Pertanto, in considerazione dell’attuale situazione economica, si ritiene necessario consentire temporaneamente la concessione di un importo di aiuto limitato, ma tuttavia compreso nel campo di applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, poiché di entità superiore alla soglia indicata nel regolamento «de minimis». |
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38) |
L’Autorità considererà questi aiuti di Stato compatibili con il mercato comune sulla base dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
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4.3. Aiuti concessi sotto forma di garanzie
4.3.1.
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39) |
Gli orientamenti sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie hanno lo scopo di fornire agli Stati EFTA maggiori indicazioni in merito ai principi sui quali l’Autorità intende basarsi per l’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE, nonché per l’applicazione di tali articoli alle garanzie statali. In particolare, gli orientamenti specificano quali sono le condizioni per considerare che non vi sia aiuto di Stato. Gli orientamenti non indicano criteri di compatibilità per la valutazione delle garanzie. |
4.3.2.
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40) |
Onde promuovere ulteriormente l’accesso ai finanziamenti e ridurre l’attuale forte avversione al rischio da parte delle banche, le garanzie su prestiti agevolate per un periodo di tempo limitato possono costituire una soluzione appropriata e mirata per facilitare l’accesso delle imprese ai finanziamenti. |
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41) |
L’Autorità considererà questi aiuti di Stato compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE sulla base dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), di detto accordo, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
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4.4. Aiuti sotto forma di tasso d’interesse agevolato
4.4.1.
|
42) |
Gli orientamenti relativi ai tassi di riferimento e di attualizzazione stabiliscono un metodo per il calcolo del tasso di riferimento basato sul tasso interbancario offerto sul mercato monetario (IBOR) a 1 anno, maggiorato di margini compresi tra 60 e 1 000 punti base in funzione della qualità creditizia dell’impresa e del livello di garanzia finanziaria offerto. Il metodo per il calcolo dei tassi di riferimento e di attualizzazione può essere modificato dall’Autorità per tener conto delle condizioni predominanti di mercato. Se gli Stati EFTA applicano il metodo di calcolo dei tassi di riferimento e di attualizzazione previsto negli orientamenti in vigore al momento della concessione del prestito e rispettano le condizioni precisate in detti orientamenti, il tasso d’interesse non contiene, in linea di principio, elementi di aiuto di Stato. |
4.4.2.
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43) |
Nell’attuale situazione di mercato, le imprese potrebbero avere difficoltà a reperire finanziamenti. Pertanto, l’Autorità accetta che siano concessi prestiti pubblici o privati ad un tasso d’interesse per lo meno uguale al tasso overnight della banca centrale, maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight della banca centrale sul periodo 1o gennaio 2007 - 30 giugno 2008, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dagli orientamenti relativi ai tassi di riferimento e di attualizzazione. |
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44) |
L’elemento di aiuto contenuto nella differenza tra questo tasso d’interesse e il tasso di riferimento definito negli orientamenti relativi ai tassi di riferimento e di attualizzazione verrà, in via temporanea, considerato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE sulla base dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), di detto accordo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
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4.5. Aiuti per la produzione di «prodotti verdi»
4.5.1.
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45) |
Gli orientamenti dell’Autorità relativi ai tassi di riferimento e di attualizzazione stabiliscono un metodo per il calcolo del tasso di riferimento basato sul tasso interbancario offerto sul mercato monetario (IBOR) a 1 anno, maggiorato di margini compresi tra 60 e 1 000 punti base in funzione della qualità creditizia dell’impresa e del livello di garanzia finanziaria offerto. Il metodo per il calcolo dei tassi di riferimento e di attualizzazione può essere modificato dall’Autorità per tener conto delle condizioni predominanti di mercato. Se gli Stati EFTA applicano il metodo di calcolo dei tassi di riferimento e di attualizzazione previsto negli orientamenti in vigore al momento della concessione del prestito e rispettano le condizioni precisate in detti orientamenti, il tasso d’interesse non contiene, in linea di principio, elementi di aiuto di Stato. |
4.5.2.
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46) |
A causa della crisi finanziaria attuale, inoltre, le imprese incontrano maggiori difficoltà ad accedere ai finanziamenti necessari per produrre prodotti più rispettosi dell’ambiente. Gli aiuti sotto forma di garanzia possono non essere sufficienti a finanziare progetti costosi volti a migliorare la tutela ambientale mediante un adeguamento anticipato a norme future non ancora in vigore o mediante il superamento di tali norme. |
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47) |
L’Autorità ritiene che gli obiettivi ambientali debbano continuare ad essere una priorità nonostante la crisi finanziaria. È nell’interesse comune del SEE che si producano articoli più rispettosi dell’ambiente, compresi i prodotti efficienti dal punto di vista energetico, ed è importante che la crisi finanziaria non ostacoli il conseguimento di tale obiettivo. |
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48) |
Le misure supplementari sotto forma di prestiti agevolati possono quindi incoraggiare la produzione di «prodotti verdi». I prestiti agevolati possono tuttavia determinare gravi distorsioni della concorrenza e devono essere strettamente limitati a situazioni specifiche e a investimenti mirati. |
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49) |
L’Autorità ritiene che, per un periodo di tempo limitato, gli Stati EFTA dovrebbero avere la possibilità di concedere aiuti sotto forma di riduzioni del tasso d’interesse. |
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50) |
Sulla base dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE, l’Autorità considererà compatibile con il funzionamento dell’accordo stesso qualunque misura di aiuto sui tassi d’interesse per prestiti per investimenti che rispetti tutte le seguenti condizioni:
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4.6. Misure relative al capitale di rischio
4.6.1.
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51) |
Gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese precisano le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a sostegno dell’investimento in capitale di rischio possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, di detto accordo. |
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52) |
Sulla base dell’esperienza maturata nell’applicazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, l’Autorità ritiene che non vi sia nel SEE un disfunzionamento generale del mercato del capitale di rischio. Essa ammette tuttavia che esistono carenze di mercato per alcuni tipi di investimenti, in determinate fasi dello sviluppo delle imprese. Queste carenze derivano da una corrispondenza imperfetta tra la domanda e l’offerta di capitale di rischio, che può essere definita in generale come una carenza di capitale proprio. |
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53) |
A norma del punto 4.3 dei summenzionati orientamenti, per le tranche di finanziamento che non superino 1,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi, a determinate condizioni il disfunzionamento del mercato è presunto e non deve essere dimostrato dagli Stati EFTA. |
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54) |
Il punto 5.1, lettera a), di detti orientamenti recita: «L’Autorità è consapevole delle fluttuazioni costanti del mercato del capitale di rischio e dell’insufficiente disponibilità di capitale proprio, nonché del fatto che il diverso grado in cui le imprese risentono del disfunzionamento di mercato dipende dalle loro dimensioni, dalla loro fase di sviluppo e dal loro settore economico. L’Autorità è pertanto disposta a considerare compatibili col funzionamento dell’accordo SEE misure a favore del capitale di rischio che prevedono tranche di investimento superiori alla soglia di 1,5 milioni di EUR all’anno per impresa, a condizione che siano presentate le necessarie prove del disfunzionamento del mercato». |
4.6.2.
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55) |
Le turbolenze sui mercati finanziari hanno avuto ripercussioni negative sul mercato del capitale di rischio riducendo la disponibilità di questo capitale per le PMI nelle fasi iniziali del loro sviluppo. Poiché in questo momento la percezione del rischio è notevolmente aumentata e poiché il capitale di rischio è legato ad incertezze derivanti da aspettative di rendimento potenzialmente più basse, gli investitori tendono attualmente ad investire in attivi più sicuri, i cui rischi sono più facili da valutare rispetto a quelli connessi agli investimenti in capitale di rischio. Inoltre, il carattere illiquido degli investimenti in capitale di rischio si è dimostrato un ulteriore disincentivo per gli investitori. È provato che la conseguente limitata disponibilità di liquidità che si verifica nell’attuale situazione di mercato ha accentuato la carenza di capitale proprio delle PMI. Si ritiene dunque opportuno elevare la soglia di sicurezza per gli investimenti in capitale di rischio per rispondere all’accentuazione della carenza di capitale proprio e ridurre temporaneamente la percentuale minima di partecipazione di investitori privati al 30 % anche in caso di misure destinate a PMI situate in zone non assistite. |
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56) |
Di conseguenza, in base all’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE, determinate soglie stabilite dagli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese sono temporaneamente adeguate fino al 31 dicembre 2010, come segue:
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4.7. Cumulo
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57) |
I massimali d’aiuto fissati dai presenti orientamenti si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità. |
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58) |
Le misure d’aiuto temporanee previste dai presenti orientamenti non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al regolamento «de minimis» per i medesimi costi ammissibili. Se un’impresa ha già ricevuto aiuti «de minimis» prima dell’entrata in vigore del presente quadro di riferimento temporaneo, la somma dell’importo degli aiuti ricevuti nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 dei presenti orientamenti e degli aiuti «de minimis» ricevuti non deve superare 500 000 EUR tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L’importo degli aiuti «de minimis» ricevuti dopo il 1o gennaio 2008 è dedotto dall’importo dell’aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro dei punti 4.3, 4.4, 4.5 o 4.6. |
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59) |
Le misure di aiuto temporanee possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria. |
5. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
5.1. Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine
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60) |
Conformemente agli orientamenti sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, i rischi assicurabili sul mercato non possono essere coperti dall’assicurazione del credito all’esportazione con il sostegno degli Stati EFTA. I rischi assicurabili sul mercato sono rischi commerciali e politici inerenti a debitori pubblici e non pubblici stabiliti nei paesi elencati in allegato a detti orientamenti, con una durata di credito inferiore a due anni. I rischi inerenti a debitori stabiliti negli Stati membri dell’UE e negli Stati EFTA nonché in altri otto membri dell’OCSE sono considerati assicurabili sul mercato. |
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61) |
L’Autorità ritiene che non esista necessariamente, a causa della crisi finanziaria attuale, una mancanza di capacità di assicurazione o di riassicurazione in tutti gli Stati EFTA, ma che non si possa escludere che in certi paesi la copertura per i rischi assicurabili sul mercato possa risultare temporaneamente indisponibile. |
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62) |
Il punto 4, paragrafi da 9 a 13, dei summenzionati orientamenti recita:
«In tali casi questi rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato possono essere assunti da un assicuratore pubblico o a sostegno pubblico e assicurati per conto o con la garanzia dello Stato. Nella misura del possibile, per tali rischi l’assicuratore allineerà i premi applicati sui tassi praticati altrove dagli assicuratori privati per lo stesso tipo di rischi. Gli Stati EFTA che intendono ricorrere a tale clausola di salvaguardia dovranno notificare immediatamente all’Autorità di vigilanza EFTA la loro decisione in fase di progetto. La notificazione dovrà contenere una rassegna del mercato che dimostri l’indisponibilità della copertura dei rischi sul mercato dell’assicurazione privata, sulla base di una documentazione ottenuta da due grandi imprese private internazionali di assicurazione del credito all’esportazione, di buona rinomanza, e da un assicuratore nazionale, giustificando così l’uso della clausola di salvaguardia. In alternativa, l’indisponibilità di copertura per il rischio sul mercato assicurativo privato può essere eventualmente comprovata mediante una rassegna del mercato redatta da un consulente indipendente che l’Autorità consideri affidabile ed imparziale. La notificazione dovrà altresì contenere una descrizione delle condizioni che l’assicuratore del credito all’esportazione pubblico o con sostegno pubblico intende applicare per tali rischi. Entro due mesi dal ricevimento della notificazione l’Autorità valuterà se il ricorso alla clausola di salvaguardia sia conforme alle condizioni sopra specificate e compatibile con l’accordo SEE. Se l’Autorità ne accerta la conformità, la sua decisione sulla compatibilità è valida due anni a decorrere dalla data della decisione stessa, purché durante questo periodo non mutino le condizioni di mercato che hanno giustificato l’applicazione della clausola di salvaguardia. Inoltre l’Autorità, consultati gli altri Stati EFTA, può modificare le condizioni del ricorso alla clausola di salvaguardia e può ugualmente decidere di sospenderne l’applicazione o di sostituirla con un altro sistema appropriato». |
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63) |
Tali disposizioni, applicabili alle imprese di grandi dimensioni e alle PMI, costituiscono uno strumento appropriato nella situazione economica attuale qualora gli Stati EFTA ritengano che vi sia un’indisponibilità di copertura sul mercato assicurativo privato per determinati rischi di credito assicurabili sul mercato e/o per determinati acquirenti di protezione dai rischi. |
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64) |
In tale contesto, al fine di accelerare la procedura per gli Stati EFTA l’Autorità considera che, fino al 31 dicembre 2010, gli Stati EFTA possono dimostrare la carenza di mercato fornendo prove sufficienti dell’indisponibilità di copertura per il rischio sul mercato assicurativo privato. Il ricorso alla clausola di salvaguardia è comunque ritenuto giustificato se:
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65) |
In stretta collaborazione con lo Stato EFTA interessato, l’Autorità garantirà una rapida adozione delle decisioni relative all’applicazione della clausola di salvaguardia. |
5.2. Semplificazione delle procedure
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66) |
Le misure di aiuto di Stato di cui ai presenti orientamenti devono essere notificate all’Autorità. Oltre alle misure sostanziali esposte nei presenti orientamenti, l’Autorità si impegna a garantire una rapida autorizzazione delle misure di aiuto destinate a rispondere all’attuale crisi conformemente ai presenti orientamenti, purché gli Stati EFTA interessati collaborino pienamente e forniscano informazioni complete. |
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67) |
Tale impegno andrà ad integrare l’attuale processo mediante cui la Commissione sta elaborando un certo numero di miglioramenti delle sue procedure generali in materia di aiuti di Stato, segnatamente per accelerare e rendere più efficace il processo decisionale in stretta collaborazione con gli Stati membri. Questo pacchetto generale di semplificazione dovrebbe contenere, in particolare, impegni congiunti della Commissione e degli Stati membri volti a rendere le procedure più razionali e prevedibili in ogni fase delle indagini sugli aiuti di Stato e a rendere più rapida l’approvazione dei casi più chiari. |
6. MONITORAGGIO E RELAZIONI
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68) |
La decisione n. 195/04/COL del 14 luglio 2004, relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, recante modalità di applicazione dell’articolo 1 della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, prevede che gli Stati EFTA presentino relazioni annuali all’Autorità. |
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69) |
È necessario che entro il 31 luglio 2009 gli Stati EFTA forniscano all’Autorità un elenco dei regimi posti in essere sulla base dei presenti orientamenti. |
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70) |
Gli Stati EFTA devono garantire che vengano conservate le registrazioni particolareggiate relative alla concessione di aiuti previsti dai presenti orientamenti. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per 10 anni e devono essere fornite all’Autorità dietro richiesta della stessa. In particolare, gli Stati EFTA devono avere ottenuto informazioni che dimostrino che i beneficiari delle misure di aiuto di cui ai punti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 non erano imprese in difficoltà al 1o luglio 2008. |
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71) |
Inoltre, gli Stati EFTA devono presentare all’Autorità entro il 31 ottobre 2009 una relazione sulle misure adottate in base ai presenti orientamenti. In particolare, è necessario che la relazione fornisca elementi da cui si evinca la necessità che l’Autorità mantenga le misure previste dai presenti orientamenti al di là del 31 dicembre 2009 e informazioni particolareggiate sui benefici ambientali dei prestiti agevolati. Gli Stati EFTA forniscono queste informazioni per ogni anno successivo in cui si applicano i presenti orientamenti, prima del 31 ottobre di ciascun anno. |
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72) |
L’Autorità può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, per verificare se sono state rispettate le condizioni della decisione dell’Autorità che approva la misura di aiuto. |
7. DISPOSIZIONI FINALI
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73) |
L’Autorità applica i presenti orientamenti a partire dalla data della loro adozione. I presenti orientamenti sono giustificati dagli attuali problemi di finanziamento, eccezionali e transitori, collegati alla crisi bancaria e cesseranno di essere applicabili il 31 dicembre 2010. L’Autorità potrebbe modificarli prima di questa data, dopo aver consultato gli Stati EFTA, sulla base di importanti considerazioni economiche o di politica della concorrenza. Se necessario o opportuno, l’Autorità potrà anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti. |
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74) |
L’Autorità applica le disposizioni dei presenti orientamenti a tutte le misure di aiuto a favore del capitale di rischio notificate, rispetto alle quali deve prendere una decisione dopo l’adozione dei presenti orientamenti, anche qualora le misure siano state notificate prima di detta adozione. |
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75) |
In linea con gli orientamenti sulle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali, l’Autorità applica in caso di aiuti non notificati:
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76) |
L’Autorità garantisce, in stretta collaborazione con gli Stati EFTA interessati, la rapida adozione delle decisioni una volta avvenuta la notifica completa delle misure contemplate dai presenti orientamenti. Gli Stati EFTA devono informare l’Autorità delle loro intenzioni e notificare i progetti di adozione di misure di questo tipo quanto prima e nel modo più completo possibile. |
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77) |
L’Autorità ricorda che qualsiasi miglioramento procedurale dipende interamente dalla presentazione di notifiche chiare e complete. |
(1) Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, COM(2008) 800.
(2) Conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008.
(3) GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.
(4) Cfr. i capitoli della guida sugli aiuti di Stato sull’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale e sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza, adottati il 29 gennaio 2009.
(5) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.
(6) GU C 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(7) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3) integrato nell’accordo SEE al punto 1 j dell’allegato XV all’accordo mediante decisione n. 120/2008 del 7 novembre 2008 (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 111, e supplemento SEE n. 79 del 18.12.2008), entrato in vigore l’8.11.2008.
(8) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5), integrato nell’accordo SEE al punto 1ea dell’allegato XV all’accordo mediante decisione n. 29/2007 (GU L 209 del 9.8.2007, pag. 52, e supplemento SEE n. 38 del 9.8.2007, pag. 34), entrato in vigore il 28.4.2007.
(9) La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è disponibile sul sito Internet dell’Autorità: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/state_aid_guidelines/
(10) Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH/Commissione, Racc. 1999, pag. II-3663, punto 167.
(11) Decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 28), punto 10.1; decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), punti 153 e segg., e decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 166. Cfr. anche decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1) e decisione della Commissione del 4 giugno 2008 nel caso C 9/08, SachsenLB, non ancora pubblicata.
(12) L’Autorità non ha mai approvato una misura di aiuto sulla base dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE.
(13) Cfr. nota 3 supra.
(14) Per le imprese di grandi dimensioni, cfr. punto 2.1 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Per le PMI, cfr. articolo 1, paragrafo 7 della definizione del regolamento generale di esenzione per categoria.
(15) Secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).
(16) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato degli articoli da 61 a 63 dell’accordo SEE, gli aiuti di Stato devono essere erogati a imprese i cui prodotti rientrano nelle categorie contemplate dall’accordo SEE. L’articolo 8, paragrafo 3, dell’accordo SEE prevede che «[o]ve non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto: a) ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2; b) ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo». I prodotti agricoli, in quanto non contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci né indicati nel protocollo 3 dell’accordo SEE, non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo stesso.
(17) I premi di cui all’allegato conferiscono maggiore precisione alle disposizioni in materia di premi di sicurezza (esenti) previste dagli orientamenti sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, dal momento che tengono conto dei diversi livelli di costituzione di garanzie. Detti premi possono essere utilizzati anche come parametro di riferimento per calcolare l’elemento di aiuto compatibile per le misure di garanzia che rientrano nel campo di applicazione del punto 4.2 del presente quadro di riferimento.
Il calcolo dei premi esenti si basa sui margini previsti dagli orientamenti relativi ai tassi di riferimento e di attualizzazione, che tengono conto di una riduzione aggiuntiva di 20 punti base [cfr. nota 12 (11 per il testo UE) degli orientamenti sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie]. Per ogni categoria di rating, tuttavia, il premio esente, quale precisato dagli orientamenti sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, è rimasto il limite superiore di premio per ogni categoria di rating. Per quanto riguarda la definizione dei diversi livelli di costituzione di garanzie si veda la nota 2, pag. 1, degli orientamenti relativi ai tassi di riferimento e di attualizzazione.
(18) Quali il regolamento generale di esenzione per categoria o il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell’1.11.2006, pag. 29) integrato nell’accordo SEE al punto 1i dell’allegato XV dell’accordo mediante decisione n. 157/2006 (GU L 89 del 29.3.2007, pag. 33 e supplemento SEE n. 15 del 29.3.2007, pag. 26), se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottostanti in questione.
(19) Cfr. nota 9 supra.
(20) Gli Stati EFTA che vogliono usufruire di questa facilitazione devono pubblicare on line i tassi overnight del giorno e metterli a disposizione dell’Autorità.
(21) Cfr. nota 9 supra.
(22) Per futuro standard comunitario di prodotto s’intende uno standard comunitario obbligatorio, adottato ma non ancora in vigore, che fissa i livelli da raggiungere in termini ambientali per i prodotti venduti nell’Unione europea.
(23) Definiti al punto 70 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.
(24) Definiti in conformità al punto 58 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
(25) Cfr. nota 9 supra.
ALLEGATO
|
Premi esenti applicati nel contesto del quadro di riferimento temporaneo, espressi in punti base (*1) |
|||
|
Categoria di rating (Standard & Poor’s) |
Costituzione di garanzie |
||
|
Elevata |
Normale |
Bassa |
|
|
AAA |
40 |
40 |
40 |
|
AA+ AA AA- |
40 |
40 |
40 |
|
A+ A A- |
40 |
55 |
55 |
|
BBB+ BBB BBB- |
55 |
80 |
80 |
|
BB+ BB |
80 |
200 |
200 |
|
BB- B+ |
200 |
380 |
380 |
|
B B- |
200 |
380 |
630 |
|
CCC e inferiore |
380 |
630 |
980 |
(*1) Per le imprese che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quali determinate società a destinazione specifica o imprese nuove, gli Stati EFTA possono concedere una riduzione fino al 15 % (25 % per le PMI) sullo specifico premio «esente» fissato al 3,8 % negli orientamenti sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. Il premio non può tuttavia mai essere inferiore al premio che sarebbe applicabile alla/e impresa/e madre/i.