ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.014.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 14

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
19 gennaio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/27/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione

1

Protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione

2

 

 

2011/28/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione

5

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 34/2011 della Commissione, del 18 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell’ambito del programma Frutta nelle scuole

6

 

*

Regolamento (UE) n. 35/2011 della Commissione, del 18 gennaio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 595/2010 riguardo ad una proroga del periodo transitorio per l'uso di determinati certificati sanitari per il latte e i prodotti a base di latte, il siero di equidi e i prodotti sanguigni trattati, esclusi i prodotti sanguigni di equidi, destinati alla produzione di prodotti tecnici ( 1 )

9

 

*

Regolamento (UE) n. 36/2011 della Commissione, del 18 gennaio 2011, recante centoquarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

11

 

 

Regolamento (UE) n. 37/2011 della Commissione, del 18 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

18

 

 

DECISIONI

 

 

2011/29/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativa all’attivazione dello strumento di flessibilità

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

19.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2010

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione

(2011/27/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114, 168, 169, 172, 173, paragrafo 3, 188 e 192, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra (1), riguardante un accordo quadro sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione («il protocollo»).

(2)

Tali negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(3)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4)

È opportuno firmare il protocollo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(5)

L’articolo 10 del protocollo prevede l’applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell’Unione, il protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione («il protocollo»).

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il protocollo si applica in via provvisoria dalla data della firma, in attesa della sua conclusione in una data successiva.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

S. LARUELLE


(1)   GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3.


PROTOCOLLO

all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione

L’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «Unione»,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA MOLDOVA, in appresso denominata «Moldova»

dall’altra,

in appresso congiuntamente denominate «le parti»,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 novembre 1994 la Moldova ha sottoscritto un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (1) («l’accordo»).

(2)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 ha accolto con favore la proposta della Commissione relativa a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

(3)

In numerose altre occasioni il Consiglio si è espresso favorevolmente in merito a tale politica.

(4)

Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno per l’approccio generale e globale esposto nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006, COM(2006) 724 definitivo, al fine di permettere ai partner della PEV di partecipare alle agenzie e ai programmi della Comunità in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano.

(5)

La Moldova ha manifestato il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi dell’Unione.

(6)

Le modalità e le condizioni specifiche, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, relative alla partecipazione della Moldova a ciascun programma specifico dovrebbero essere stabilite nell’ambito di un accordo tra la Commissione, che agisce a nome dell’Unione, e le competenti autorità della Moldova,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Moldova può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell’Unione aperti alla partecipazione della Moldova a norma delle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

La Moldova fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui essa partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti della Moldova possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano la Moldova, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Moldova contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti della Moldova si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Moldova a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato nonché le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite nel quadro di un accordo in forma di un memorandum d’intesa tra la Commissione, che agisce a nome dell’Unione, e le autorità competenti della Moldova.

Qualora la Moldova chieda l’assistenza esterna dell’Unione per partecipare a un determinato programma dell’Unione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (2), o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Moldova l’assistenza esterna dell’Unione, le condizioni secondo le quali la Moldova beneficia dell’assistenza esterna dell’Unione sono stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento in conformità, in particolare, dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 6

Ciascun memorandum d’intesa concluso a norma dell’articolo 5 stabilisce che, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, saranno effettuati direttamente o sotto l’autorità della Commissione, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell’Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo si applica fintantoché rimane in vigore l’accordo.

Il presente protocollo è firmato e approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.

Ciascuna parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all’altra parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

La denuncia del protocollo ad opera di una delle parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma delle disposizioni degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le parti possono riesaminare l’attuazione del presente protocollo sulla base dell’effettiva partecipazione della Moldova ai programmi dell’Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alle condizioni ivi precisate e, dall’altro, al territorio della Moldova.

Articolo 10

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente attraverso i canali diplomatici l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente protocollo a partire dalla data della firma, in attesa della sua conclusione in una data successiva.

Articolo 11

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldavie

Per la Repubblica moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Image 2


(1)   GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3.

(2)   GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


19.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2010

relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione

(2011/28/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114, 168, 169, 172, 173, paragrafo 3, 188 e 192, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l’articolo 218, paragrafo 7 e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione (1) («il protocollo»), è stato firmato a nome dell’Unione il 30 settembre 2010.

(2)

È opportuno concludere il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione è approvato a nome dell’Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede a nome dell’Unione alla notifica prevista dall’articolo 10 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

S. LARUELLE


(1)  Cfr. pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.


REGOLAMENTI

19.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/6


REGOLAMENTO (UE) N. 34/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell’ambito del programma «Frutta nelle scuole»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103 nonies, lettera f), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (2) reca modalità di applicazione del programma «Frutta nelle scuole» previsto all’articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007. Alla luce dell’esperienza effettuata nel primo anno di attuazione del programma «Frutta nelle scuole» e per facilitare la sua applicazione da parte degli Stati membri, è opportuno modificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 288/2009.

(2)

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 288/2009 stabilisce norme relative all’aiuto per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini nell’ambito del programma «Frutta nelle scuole», comprese le norme relative all’assegnazione e alla ridistribuzione dell’aiuto. Per aiutare gli Stati membri a presentare la domanda di aiuto e garantire che non ci siano dubbi riguardo all’importo di aiuto chiesto, detti Stati dovrebbero presentare la domanda di aiuto insieme alla rispettiva strategia utilizzando un determinato formulario.

(3)

In nessun caso l’imposta sul valore aggiunto deve essere considerata una spesa ammissibile per l’aiuto dell’UE di cui all’articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007. Dato che a fini di gestione finanziaria e di controllo occorrono norme chiare riguardo all’ammissibilità delle spese, è opportuno precisare le norme concernenti i costi ammissibili nell’ambito del programma «Frutta nelle scuole».

(4)

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 288/2009 prevede l’ammissibilità di costi inerenti rispettivamente al controllo, alla valutazione e alla comunicazione. L’articolo 7 stabilisce le condizioni generali per il riconoscimento dei richiedenti. Al fine di garantire un’applicazione più flessibile del programma «Frutta nelle scuole», l’articolo 7 deve essere modificato per assicurare che i servizi relativi al controllo, alla valutazione e alla comunicazione possano essere prestati dai richiedenti che non utilizzano o non distribuiscono essi stessi i prodotti finanziati nell’ambito di detto programma.

(5)

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 288/2009 prevede l’uso di un manifesto per il programma europeo «Frutta nelle scuole». A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona i riferimenti a «Comunità europea» vanno sostituiti da quelli a «Unione europea». Nel contempo, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di continuare a utilizzare per un ragionevole lasso di tempo manifesti e altri strumenti di informazione realizzati precedentemente.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 288/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri che istituiscono un programma “Frutta nelle scuole” possono chiedere gli aiuti di cui all’articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per uno o più periodi compresi tra il 1o agosto e il 31 luglio, notificando la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno in cui ha inizio il suddetto periodo. Alla strategia deve essere allegata la domanda di aiuto redatta in conformità al modello riportato nell’allegato II bis, anche qualora una strategia riguardi più di un anno.»;

2)

all’articolo 5, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I seguenti costi, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), sono ammessi a beneficiare degli aiuti dell’Unione di cui all’articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007:»;

3)

all’articolo 6, paragrafo 2, lettera e), il testo del punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

il controllo, la valutazione e/o la comunicazione.»;

4)

all’articolo 7, paragrafo 1, è inserita la seguente nuova lettera a) bis:

«a) bis

utilizzare l’aiuto per il controllo e la valutazione del programma “Frutta nelle scuole” in conformità all’articolo 12 o per la comunicazione;»;

5)

l’articolo 10, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

alla fine della lettera b) la congiunzione «e» è cancellata;

b)

è aggiunta la seguente nuova lettera d):

«d)

i documenti giustificativi richiesti dagli Stati membri.»;

6)

il testo dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Manifesto del programma europeo “Frutta nelle scuole”

1.   Gli Stati membri che partecipano al programma europeo “Frutta nelle scuole” informano il pubblico che il programma è sovvenzionato dall’Unione europea. A tal fine gli Stati membri possono utilizzare un manifesto, che, realizzato in conformità ai requisiti minimi stabiliti nell’allegato III, è esposto permanentemente all’entrata principale dell’istituto scolastico partecipante in posizione tale da essere chiaramente visibile e leggibile.

2.   Qualora gli Stati membri decidano di non utilizzare il manifesto di cui al paragrafo 1, spiegano chiaramente nella loro strategia in che modo intendono informare il pubblico in merito al contributo finanziario dell’Unione europea al loro programma. Siti web o altri mezzi che informino o pubblicizzino il programma “Frutta nelle scuole” di uno Stato membro recano in ogni caso l’emblema europeo e fanno menzione di detto programma europeo nonché del sostegno finanziario dell’Unione europea.

3.   Ai riferimenti concernenti il contributo finanziario dell’Unione europea viene data almeno la stessa visibilità accordata ai contributi di altri organismi privati o pubblici che sostengono il programma dello Stato membro.

4.   Gli Stati membri possono continuare a utilizzare fino al 31 agosto 2012 manifesti e altri strumenti di informazioni stampati prima del 31 gennaio 2011, sulla base della legislazione applicabile al momento della loro realizzazione.»;

7)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, secondo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

l’esito dell’esercizio di controllo, di cui all’articolo 12, paragrafo 1;»;

b)

il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Lo Stato membro che modifichi la strategia di cui all’articolo 3 comunica alla Commissione la nuova strategia, per e-mail, all’indirizzo indicato al paragrafo 1, primo comma, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo.»;

8)

è inserito un nuovo allegato II bis, riportato in allegato al presente regolamento;

9)

nell’allegato III, il testo dell’ultimo trattino è sostituito dal seguente:

« “Il nostro/La nostra [tipo di istituto scolastico (ad esempio, nido/scuola dell’infanzia/scuola)] partecipa al programma ‘Frutta nelle scuole’ con il sostegno finanziario dell’Unione europea”. Il manifesto reca l’emblema dell’Unione europea.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 38.


ALLEGATO

«ALLEGATO II bis

Domanda di aiuto che deve essere presentata dagli Stati membri in conformità all’articolo 4, paragrafo 1

 

Stato membro

 

 

Anno scolastico

 

 

Ripartizione indicativa dell’aiuto in base ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’allegato II, espressa in EUR.

 

Q1

Possibilità di utilizzare una quota maggiore della ripartizione indicativa di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’allegato II.

No

Q2

Se si risponde no alla casella Q1, assegnazione richiesta, in EUR

(in cifre)

(in lettere)

Q3

Se si risponde sì alla casella Q1, assegnazione supplementare massima richiesta, in EUR (oltre alla ripartizione indicativa).

(in cifre)

(in lettere)»


19.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/9


REGOLAMENTO (UE) N. 35/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 595/2010 riguardo ad una proroga del periodo transitorio per l'uso di determinati certificati sanitari per il latte e i prodotti a base di latte, il siero di equidi e i prodotti sanguigni trattati, esclusi i prodotti sanguigni di equidi, destinati alla produzione di prodotti tecnici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 595/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che modifica gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (2), ha introdotto norme per la commercializzazione e l'importazione di sangue e di prodotti sanguigni di equidi e ha modificato le norme esistenti per l'importazione da paesi terzi di siero di equidi per fini tecnici. Tale regolamento è entrato in vigore il 28 luglio 2010.

(2)

L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 595/2010 prevede un periodo transitorio sino al 31 agosto 2010 in cui gli Stati membri accettano partite di sottoprodotti di origine animale, accompagnate da un certificato sanitario compilato e firmato, conformemente agli appropriati modelli di certificato, di cui all'allegato X, capitolo 2, capitolo 4A e capitolo 4D del regolamento (CE) n. 1774/2002, prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 595/2010.

(3)

In seguito a difficoltà di adattamento alle nuove regole, alcuni tra i più importanti operatori economici hanno chiesto una proroga di tale periodo transitorio.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (3) si applica a decorrere dal 4 marzo 2011 e introduce nuove norme per le importazioni, è opportuno prorogare il periodo transitorio di conseguenza.

(5)

Per evitare perturbazioni degli scambi commerciali dei sottoprodotti di origine animale accompagnati da certificati sanitari compilati e firmati, conformemente agli appropriati modelli di certificato stabiliti nel regolamento (CE) n. 1774/2002, prima del 28 luglio 2010, il presente regolamento va applicato con effetto retroattivo dal 1o settembre 2010.

(6)

Al fine di evitare eventuali perturbazioni dei traffici commerciali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 595/2010 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Per un periodo transitorio sino al 4 marzo 2011, gli Stati membri accettano partite di latte e prodotti a base di latte, siero di equidi e prodotti sanguigni trattati, esclusi i prodotti sanguigni di equidi, destinate alla produzione di prodotti tecnici, accompagnate da un certificato sanitario compilato e firmato, conformemente agli appropriati modelli di certificato di cui all'allegato X, capitolo 2, capitolo 4A e capitolo 4D del regolamento (CE) n. 1774/2002, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli Stati membri accettano tali partite fino al 30 aprile 2011, a condizione che i relativi certificati sanitari siano stati compilati e firmati prima del 5 marzo 2011.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2)   GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 1.

(3)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.


19.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/11


REGOLAMENTO (UE) N. 36/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2011

recante centoquarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 15 e il 23 dicembre 2010 il Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare i dati identificativi riguardanti ventiquattro persone fisiche del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 17 dicembre 2010 il Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare dall'elenco una persona fisica e il 22 dicembre 2010 il Comitato ha depennato dall'elenco altre tre persone fisiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2011.

Per la Commissione

C. ASHTON

Vicepresidente


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  L'articolo 7 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:

(a)

«Abdulbasit Abdulrahim (alias (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, (f) Abdul Bohlega, (g) Abdulbasit Mahmoud, (h) Abdul Mahmoud, (i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, (j) Abdul Basit Mahmoud, (k) Abdulbasit Mahmood, (l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Indirizzo: (a) Londra, Regno Unito; (b) Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: (a) 2.7.1968 (b) 2.9.1968. Luogo di nascita: (a) Gdabia, Libia; (b) Amman, Giordania. Nazionalità: (a) britannica, (b) giordana. Passaporto n.: 800220972 (passaporto britannico). Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico PX053496A; (b) numero di previdenza nazionale britannico SJ855878C. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2008.»

(b)

«Maftah Mohamed Elmabruk (alias (a) Muftah Al Mabrook, (b) Mustah ElMabruk, (c) Maftah El Mobruk, (d) Muftah El Mabruk, (e) Maftah Elmobruk, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak). Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: 1.5.1950. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: libica. Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico: PW503042C; (b) residente britannico; (c) coinvolto nella raccolta di fondi per conto del Gruppo combattente islamico libico (LIFG). Associato a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Mohammed Benhammedi e Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007.»

(c)

«Abdelrazag Elsharif Elosta (alias Abdelrazag Elsharif Al Usta) Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita 20.6.1963. Luogo di nascita: Soguma, Libia. Passaporto n.: 304875071 (passaporto britannico). Nazionalità: britannica. Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico: PW669539D; (b) coinvolto nella raccolta di fondi e nell'intermediazione finanziaria per conto del Gruppo combattente islamico libico (LIFG). Associato a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf e Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007.»

(d)

«Jalaluddin Shinwari (alias Jalaluddine Shinwari). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della Giustizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Shinwar, provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 31.1.2001.»

(2)

La voce «Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil); nato nel 1963 circa, in Egitto; presunta nazionalità egiziana. Responsabile della sicurezza di Osama bin Laden» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: Egitto. Altre informazioni: (a) presunta nazionalità egiziana; (b) responsabile della sicurezza di Osama bin Laden. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.1.2001.»

(3)

«La voce Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Indirizzo: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Data di nascita: 11.12.1974. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L191609 (passaporto tunisino rilasciato il 28.2.1996, scaduto il 27.2.2001). Numero di identificazione nazionale: 04643632 attribuito il 18.6.1999. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: DAOMMD74T11Z352Z, (b) il nome della madre è Ourida, (c) condannato a tre anni e mezzo di reclusione in Italia l'11.12.2002, rilasciato il 25.11.2004, estradato in Tunisia l'1.12.2004.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias (a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, (b) Fathi Hannachi). Indirizzo: (a) 23 50th Street, Zehrouni, Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 11.12.1974. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L191609 (passaporto tunisino rilasciato il 28.2.1996, scaduto il 27.2.2001). Numero di identificazione nazionale: 04643632 attribuito il 18.6.1999. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: DAOMMD74T11Z352Z, (b) il nome della madre è Ourida Bint Mohamad, (c) estradato in Tunisia l'1.12.2004.»

(4)

La voce «Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Indirizzo: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data di nascita: 31.3.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L579603 (passaporto tunisino rilasciato a Milano il 19.11.1997, scaduto il 18.11.2002). Numero di identificazione nazionale: 007-99090. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: CHRTRK70C31Z352U, (b) il nome della madre è Charaabi Hedia, (c) scarcerato in Italia il 28.5.2004; (d) latitante dall’ottobre 2007; (e) risiede in Svizzera dal 2004. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Indirizzo: 29 Vordere Gasse, 7012, Felsberg, Svizzera. Data di nascita: 31.3.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L579603 (passaporto tunisino rilasciato a Milano il 19.11.1997, scaduto il 18.11.2002). Numero di identificazione nazionale: 007-99090. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: CHRTRK70C31Z352U, (b) il nome della madre è Charaabi Hedia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»

(5)

La voce «Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadiijah, (j) Ahmed The Egyptian, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib). Data di nascita: (a) 1965, (b) 1.1.1967. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: Afghanistan.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadiijah, (j) Ahmed The Egyptian, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib. Data di nascita: 13.1.1967. Luogo di nascita: Badari, Asyout, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: Afghanistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

(6)

La voce «Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Data di nascita: 15.12.1970. Luogo di nascita: Al-Mohamedia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L276046 (passaporto tunisino rilasciato l’1.7.1996, scaduto il 30.6.2001).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Indirizzo: Italia. Data di nascita: 15.12.1970. Luogo di nascita: Al-Mohamedia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L276046 (passaporto tunisino rilasciato l'1.7.1996, scaduto il 30.6.2001). Altre informazioni: (a) il nome della madre è Reem Al-Askari, (b) membro del Gruppo combattente tunisino.»

(7)

La voce «Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Indirizzo: (a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgio, (b) rue de l’agriculture 172, 1030 Schaerbeek Bruxelles, Belgio, (c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruxelles, Belgio. Data di nascita: 23.11.1965. Luogo di nascita: Ghardimaou, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina (b) belga (dall'8.11.1993). Passaporto n.: E590976 (passaporto tunisino rilasciato il 19.6.1987, scaduto il 18.6.1992). Altre informazioni: (a) arrestato in Belgio il 18.12.2001, (b) rilasciato all'inizio del 2008, arrestato nuovamente nel giugno 2009 per non aver rispettato le condizioni della liberazione condizionale. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Indirizzo (a) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruxelles, Belgio. Data di nascita: 23.11.1965. Luogo di nascita: Ghardimaou, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina. Passaporto n.: E590976 (passaporto tunisino rilasciato il 19.6.1987, scaduto il 18.6.1992). Altre informazioni: (a) cittadinanza belga revocata il 26.1.2009, (b) in carcere a Nivelles, Belgio, dall'ottobre 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

(8)

La voce «Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i (alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai Al-Libi, (c) Nazih Al-Raghie (d) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie, (e) Anas Al-Sabai). Indirizzo: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan. Data di nascita: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: 621570. Numero di identificazione nazionale: T/200310.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i (alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Indirizzo: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Giamahiria araba libica. Data di nascita: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Luogo di nascita: Tripoli, Giamahiria araba libica. Nazionalità: libica. Passaporto n.: 621570. Numero di identificazione nazionale: 200310/I. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

(9)

La voce «Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili. Indirizzo: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data di nascita: 26.3.1969. Luogo di nascita: Feriana, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M351140 (passaporto tunisino scaduto il 16.6.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: TLLLHR69C26Z352G; (b) Condannato in Francia il 14.10.2002; (c) Estradato in Italia il 6.9.2006; in carcere in Italia fino al luglio 2007; (d) condannato in contumacia in Tunisia a vent'anni di reclusione.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili (alias Lazar Ben Mohammed Tlili). Indirizzo: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data di nascita: 26.3.1969. Luogo di nascita: Feriana, Al-Kasrain, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M351140 (passaporto tunisino scaduto il 16.6.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: TLLLHR69C26Z352G; (b) scarcerato il 15.1.2007, (c) condannato in contumacia in Tunisia a vent'anni di reclusione, (d) il nome della madre è Essayda Bint Salih Al-Tlili.»

(10)

La voce «Lased Al As’ad Ben Heni Hani (alias (a) Lased Ben Heni Low, (b) Mohamed Abu Abda). Data di nascita: 5.2.1969. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Altre informazioni: (a) procedimento contro di lui archiviato in Germania. (b) Condannato a sei anni di reclusione in Italia l’11.11.2002. (c) Insegnante di chimica.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohamed Aouani (alias (a) Lased Ben Heni (b) Al-As’ad Ben Hani (c) Mohamed Ben Belgacem Awani, (c) Mohamed Abu Abda (d) Abu Obeida). Data di nascita: 5.2.1970. Nazionalità: tunisina. Luogo di nascita: (a) Tripoli, Libia, (b) Tunisi, Tunisia. Altre informazioni: insegnante di chimica, (b) estradato dall'Italia in Tunisia il 27.8.2006.»

(11)

La voce «Said Bahaji. Indirizzo: precedente residenza: Bunatwiete 23, D-21073 Amburgo, Germania. Data di nascita: 15.7.1975. Luogo di nascita: Haselünne (Bassa Sassonia), Germania. Nazionalità: a) tedesca, b) marocchina. Passaporti: a) Passaporto tedesco provvisorio n. 28642163 rilasciato dalla città di Amburgo b) Passaporto marocchino scaduto n. 954242 rilasciato il 28.6.1995 a Meknas, Marocco; c) Numero di identificazione nazionale: 1336597587.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Said Bahaji (alias (a) Zouheir Al Maghribi (b) Mohamed Abbattay (c) Abderrahmane Al Maghribi). Indirizzo: precedente residenza: Bunatwiete 23, D-21073 Amburgo, Germania. Data di nascita: 15.7.1975. Luogo di nascita: Haselünne (Bassa Sassonia), Germania. Nazionalità: (a) tedesca, (b) marocchina. Passaporti: (a) passaporto tedesco provvisorio n. 28642163 rilasciato dalla città di Amburgo (b) passaporto marocchino scaduto n. 954242 rilasciato il 28.6.1995 a Meknas, Marocco; (c) numero di identificazione nazionale: BPA 1336597587. Altre informazioni: (a) nell'aprile 2010 era vice capo del comitato Media di Al-Qaida, (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

(12)

La voce «Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia. Indirizzo: Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 11.5.1966. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L289032 (passaporto tunisino rilasciato il 22.8.2001, che scade il 21.8.2006).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia (alias Abu Salim). Indirizzo: 1 Via Val Bavona, Milano, Italia. Data di nascita: 11.5.1966. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L289032 (passaporto tunisino rilasciato il 22.8.2001, che scade il 21.8.2006).»

(13)

La voce «Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Indirizzo: Via Latisana 6, Milano, Italia. Data di nascita: 14.7.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: M408665 (passaporto tunisino rilasciato il 4.10.2000, scaduto il 3.10.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BNSDLA70L14Z352B, (b) ha scontato 3 anni e 6 mesi di reclusione in Italia. Rilasciato il 23.2.2004 ed estradato in Tunisia il 28.2.2004, (c) attualmente in carcere in Tunisia.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (alias Zakariya). Indirizzo: Tunisia. Data di nascita: 14.7.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M408665 (passaporto tunisino rilasciato il 4.10.2000, scaduto il 3.10.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BNSDLA70L14Z352B, (b) estradato dall'Italia in Tunisia il 28.2.2004, (c) attualmente in carcere in Tunisia.»

(14)

La voce «Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad “Abdallah Ba” Amar, k) Ramzi Omar). Data di nascita: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Luogo di nascita: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Nazionalità: a) yemenita, b) Sudan. Passaporto n.: 00085243 (rilasciato il 17.11.1997 a Sanaa, Yemen). Altre informazioni: a) arrestato a Karachi, Pakistan, il 30.9.2002, b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d’America dal luglio 2007.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin Al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Abu Ubaydah, (j) Umar Muhammad “Abdallah Ba” Amar, (k) Ramzi Omar). Data di nascita: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973. Luogo di nascita: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Nazionalità: (a) yemenita, b) sudanese. Passaporto n.: 00085243 (rilasciato il 17.11.1997 a Sanaa, Yemen). Altre informazioni: (a) arrestato a Karachi, Pakistan, il 30.9.2002, (b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d’America dal luglio 2007.»

(15)

La voce «Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Indirizzo: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Data di nascita: 13.10.1969. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: K754050 (passaporto tunisino rilasciato il 26.5.1999, scaduto il 25.5.2004). Numero di identificazione nazionale: 04756904, scaduto il 14.9.1987. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BCHMHT69R13Z352T, (b) il nome della madre è Bannour Hedia, (c) condannato in Italia l'11.12.2002 a tre anni e mezzo di reclusione, (d) è stato rilasciato il 3.5.2006, ma deve presentarsi periodicamente alle autorità di Cremona.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Indirizzo: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Data di nascita: 13.10.1969. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K754050 (passaporto tunisino rilasciato il 26.5.1999, scaduto il 25.5.2004). Numero di identificazione nazionale: 04756904 attribuito il 14.9.1987. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BCHMHT69R13Z352T, (b) il nome della madre è Hedia Bannour.»

(16)

La voce «Yassine Chekkouri. Data di nascita: 6.10.1966. Luogo di nascita: Safi, Marocco. Altre informazioni: ha scontato 4 anni di reclusione in Italia. Rilasciato il 2.2.2004. Estradato in Marocco il 26.2.2004.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Yassine Chekkouri. Data di nascita: 6.10.1966. Nazionalità: marocchina. passaporto: (a) F46947, Marocco, (b) H-135467 carta d'identità nazionale marocchina. Luogo di nascita: Safi, Marocco. Altre informazioni: il nome della madre è Feue Hlima Bent Barka e il nome del padre è Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. Estradato dall'Italia in Marocco il 26.2.2004.»

(17)

La voce «Mounir El Motassadeq. Indirizzo: Göschenstraße 13, D-21073 Amburgo, Germania. Data di nascita: 3.4.1974. Luogo di nascita: Marrakech, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: H 236483 (passaporto marocchino). Altre informazioni: In carcere in Germania dal maggio 2007.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mounir El Motassadeq (alias Mounir el Moutassadeq). Indirizzo: Germania. Data di nascita: 3.4.1974. Luogo di nascita: Marrakesh, Marocco. Nazionalità: marocchina. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità marocchina E-491591, passaporto n: H 236483 (passaporto marocchino). Altre informazioni: (a) in carcere in Germania, (b) il nome del padre è Brahim Brik. Il nome della madre è Habiba Abbes.»

(18)

La voce «Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizzo: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data di nascita: 10.2.1968. Luogo di nascita: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K929139 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1995, scaduto il 13.2.2000). Numero di identificazione nazionale: 00319547 (attribuito l'8.12.1994). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSDSBN68B10Z352F, (b) il nome della madre è Beya Al-Saidani, (c) in carcere in Italia dall'ottobre 2007; (d) estradato in Tunisia il 3 giugno 2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizzo: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 10.2.1968. Luogo di nascita: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K929139 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1995, scaduto il 13.2.2000). Numero di identificazione nazionale: 00319547 (attribuito l'8.12.1994). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSDSBN68B10Z352F, (b) il nome della madre è Beya al-Saidani, (c) estradato dall'Italia in Tunisia il 2 giugno 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»

(19)

La voce «Wa'el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan (alias (a) Wa'il Hamza Julaidan, (b) Wa'el Hamza Jalaidan, (c) Wa'il Hamza Jalaidan, (d) Wa'el Hamza Jaladin, (e) Wa'il Hamza Jaladin, (f) Wail H.A. Jlidan, (g) Abu Al-Hasan al Madani). Data di nascita: (a) 22.1.1958, (b) 20.1.1958. Luogo di nascita: Al-Madinah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) A-992535 (passaporto dell'Arabia Saudita), (b) B 524420 (rilasciato il 15.7.1998, scaduto il 22.5.2003).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Wa'el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan (alias (a) Wa'il Hamza Julaidan, (b) Wa'el Hamza Jalaidan, (c) Wa'il Hamza Jalaidan, (d) Wa'el Hamza Jaladin, (e) Wa'il Hamza Jaladin, (f) Wail H.A. Jlidan, (g) Abu Al-Hasan al Madani). Data di nascita: (a) 22.1.1958, (b) 20.1.1958. Luogo di nascita: Al-Madinah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) A- 992535 (passaporto dell'Arabia Saudita), (b) B 524420 (rilasciato il 15.7.1998, scaduto il 22.5.2003). Altre informazioni: direttore esecutivo del Rabita Trust.»

(20)

La voce «Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Indirizzo: Via Masina 7, Milano, Italia. Data di nascita: 3.4.1968. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: M307707 (passaporto tunisino rilasciato il 12.4.2000, scaduto l'11.4.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: KMMMHD68D03Z352N, (b) condannato a 5 anni e 10 mesi di reclusione in Italia il 17.5.2002. Il 23.4.2003, la Corte d'appello di Milano ha ridotto la pena a 3 anni e 6 mesi. Estradato in Tunisia il 22.7.2005.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun (alias Salmane). Indirizzo: Via Masina 7, Milano, Italia. Data di nascita: 3.4.1968. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M307707 (passaporto tunisino rilasciato il 12.4.2000, scaduto l’11.4.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: KMMMHD68D03Z352N, (b) estradato dall'Italia in Tunisia il 22.7.2005, (c) sta scontando una condanna a otto anni di reclusione in Tunisia.»

(21)

La voce «Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias (a) Mnasri Fethi ben Rebai, (b) Mnasri Fethi ben Rebaj, (c) Mnasri Fethi ben al-Rabai, (d) Mnasri Fethi ben Rabaj, (e) Fethi Alic, (f) Amor, (g) Omar Abu, (h) Omar Tounsi, (i) Amar). Indirizzo Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: (a) 6.3.1969, (b) 6.3.1963, (c) 3.6.1963. Luogo di nascita: (a) Al-Sanadil Farm, Nafzah, governatorato di Baja, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Algeria. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L497470 (passaporto tunisino rilasciato il 3.6.1997, scaduto il 2.6.2002). Altre informazioni: il nome della madre è Fatima Balayish. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias (a) Mnasri Fethi ben Rebai, (b) Mnasri Fethi ben al-Rabai, (c) Mnasri Fethi ben Rebaj, (d) Fethi Alic, (e) Amor, (f) Abu Omar, (g) Omar Tounsi, (h) Amar). Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: (a) 6.3.1969, (b) 6.3.1963, (c) 3.6.1969. Luogo di nascita: (a) Al-Sanadil Farm, Nefza, governatorato di Baja, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Algeria. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L497470 (passaporto tunisino rilasciato il 3.6.1997, scaduto il 2.6.2002). Altre informazioni: il nome della madre è Fatima Balayish. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

(22)

La voce «Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (alias (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi). nato il 23.2.1955 al Cairo, Egitto; nazionalità saudita; passaporto n.: a) B 751550; b) E 976177 (rilasciato il 6.3.2004, scade l’11.1.2009); altre informazioni: Gedda, Arabia Saudita.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (alias (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi). Indirizzo: Farsi Center – West Tower 11th floor, Suite 103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, Arabia Saudita. Data di nascita: 23.2.1955. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) B 751550, (b) E 976177 (rilasciato il 6.3.2004, scaduto l'11.1.2009). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

(23)

La voce «Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (alias (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul. Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 2.4.1966. Luogo di nascita: Biskra, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) è rimasto in carcere in Italia fino all'estradizione in Algeria il 13.8.2006. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (alias (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul. Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 2.4.1966. Luogo di nascita: Biskra, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) estradato dall'Italia in Algeria il 12.8.2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

(24)

«La voce Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (alias (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin). Data di nascita: 1960. Luogo di nascita provincia di Nangarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) coordinatore della sicurezza di Osama bin Laden, b) rimpatriato in Afghanistan nel febbraio 2006.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (alias (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr. Amin, (d) Ul-Haq, Dr. Amin). Data di nascita: 1960. Luogo di nascita: provincia di Nangarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) coordinatore della sicurezza di Osama bin Laden, (b) rimpatriato in Afghanistan nel febbraio 2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.1.2001.»

(25)

La voce «Tharwat Salah Shihata Ali (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Data di nascita: 29.6.1960. Luogo di nascita: Egitto.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Tharwat Salah Shihata (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat, (d) Tharwat Salah Shihata Ali). Data di nascita: 29.6.1960. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: egiziana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.»


19.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/18


REGOLAMENTO (UE) N. 37/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

66,9

TN

120,5

TR

104,3

ZZ

97,2

0707 00 05

EG

158,2

JO

87,5

TR

98,4

ZZ

114,7

0709 90 70

MA

34,7

TR

120,2

ZZ

77,5

0709 90 80

EG

219,6

ZZ

219,6

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

56,8

MA

57,2

TR

67,5

ZA

41,5

ZZ

51,0

0805 20 10

MA

67,6

TR

79,6

ZZ

73,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

69,6

HR

46,1

IL

67,4

JM

93,9

MA

111,1

PK

66,6

TR

68,5

ZZ

74,7

0805 50 10

AR

45,3

TR

54,7

ZZ

50,0

0808 10 80

AR

78,5

CA

117,8

CL

82,5

CN

107,6

US

133,1

ZZ

103,9

0808 20 50

CN

55,8

NZ

97,8

US

129,0

ZZ

94,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

19.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/20


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2010

relativa all’attivazione dello strumento di flessibilità

(2011/29/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 27, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando che, dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnare gli stanziamenti a titolo della sottorubrica 1a e della rubrica 4, in occasione della riunione di concertazione dell’11 novembre 2010, i due rami dell’autorità di bilancio hanno convenuto l’attivazione dello strumento di flessibilità al fine di integrare, oltre i massimali della sottorubrica 1a e della rubrica 4, il finanziamento previsto nel bilancio 2011 di:

18 milioni di EUR a favore del programma per l’apprendimento permanente a titolo della sottorubrica 1a,

16 milioni di EUR a favore del programma per la competitività e l’innovazione a titolo della sottorubrica 1a,

71 milioni di EUR a favore della Palestina a titolo della rubrica 4,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’ambito del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, lo strumento di flessibilità è attivato per fornire la somma di 34 milioni di EUR in stanziamenti di impegno nella sottorubrica 1a e di 71 milioni di EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 4.

Tale importo è destinato ad integrare il finanziamento di:

18 milioni di EUR a favore del programma per l’apprendimento permanente a titolo della sottorubrica 1a,

16 milioni di EUR a favore del programma per la competitività e l’innovazione a titolo della sottorubrica 1a,

71 milioni di EUR a favore della Palestina nella rubrica 4.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.