ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.013.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 13

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
18 gennaio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou, il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005

1

 

*

Avviso concernente l’applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda

2

 

*

Avviso concernente l’applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione, del 17 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

3

 

 

Regolamento (UE) n. 32/2011 della Commissione, del 17 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

55

 

 

Regolamento (UE) n. 33/2011 della Commissione, del 17 gennaio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

57

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/3/UE della Commissione, del 17 gennaio 2011, recante modifica della direttiva 2008/128/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare ( 1 )

59

 

 

DECISIONI

 

 

2011/26/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 gennaio 2011, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose [notificata con il numero C(2010) 9724]

64

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

18.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/1


Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou, il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005

L’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (1), è stato aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010 e successivamente dal 1o luglio 2010 al 31 ottobre 2010 presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea a Bruxelles.

Poiché l’ultima firma è stata apposta il 31 dicembre 2010, conformemente alla decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE del 21 giugno 2010 relativa alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2), l’accordo si applica provvisoriamente a decorrere dal 31 ottobre 2010.


(1)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(2)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 68.


18.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/2


Avviso concernente l’applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda

Il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda (1), firmato a Bruxelles il 28 luglio 2010, si applicherà a titolo provvisorio, in virtù dell’articolo 3, terzo comma, del protocollo, a decorrere dal 1o marzo 2011.


(1)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 14.


18.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/2


Avviso concernente l’applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

Il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (1), firmato a Bruxelles il 28 luglio 2010, si applicherà a titolo provvisorio, in virtù dell’articolo 5, terzo comma, del protocollo, a decorrere dal 1o marzo 2011.


(1)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 18.


REGOLAMENTI

18.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/3


REGOLAMENTO (UE) N. 31/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 costituisce il quadro giuridico per la classificazione regionale al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'Unione.

(2)

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 contengono l'elenco delle unità territoriali da utilizzare per le statistiche.

(3)

In conformità con quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1059/2003, le modifiche della classificazione NUTS vanno adottate nel secondo semestre dell'anno civile, ad intervalli inferiori a tre anni.

(4)

Secondo le informazioni fornite alla Commissione, la suddivisione territoriale amministrativa è stata modificata in numerosi Stati membri.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1059/2003.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), il presente regolamento si applica a partire dal 1o gennaio 2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Classificazione NUTS (codice — nome)

BELGIQUE-BELGIË

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BE

 

 

 

BE1

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE/BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 

 

BE10

 

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

BE100

 

 

Arr. (1) de Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad

BE2

VLAAMS GEWEST

 

 

BE21

 

Prov. (2) Antwerpen

 

BE211

 

 

Arr. Antwerpen

BE212

 

 

Arr. Mechelen

BE213

 

 

Arr. Turnhout

BE22

 

Prov. Limburg (BE)

 

BE221

 

 

Arr. Hasselt

BE222

 

 

Arr. Maaseik

BE223

 

 

Arr. Tongeren

BE23

 

Prov. Oost-Vlaanderen

 

BE231

 

 

Arr. Aalst

BE232

 

 

Arr. Dendermonde

BE233

 

 

Arr. Eeklo

BE234

 

 

Arr. Gent

BE235

 

 

Arr. Oudenaarde

BE236

 

 

Arr. Sint-Niklaas

BE24

 

Prov. Vlaams-Brabant

 

BE241

 

 

Arr. Halle-Vilvoorde

BE242

 

 

Arr. Leuven

BE25

 

Prov. West-Vlaanderen

 

BE251

 

 

Arr. Brugge

BE252

 

 

Arr. Diksmuide

BE253

 

 

Arr. Ieper

BE254

 

 

Arr. Kortrijk

BE255

 

 

Arr. Oostende

BE256

 

 

Arr. Roeselare

BE257

 

 

Arr. Tielt

BE258

 

 

Arr. Veurne

BE3

RÉGION WALLONNE

 

 

BE31

 

Prov. Brabant Wallon

 

BE310

 

 

Arr. Nivelles

BE32

 

Prov. Hainaut

 

BE321

 

 

Arr. Ath

BE322

 

 

Arr. Charleroi

BE323

 

 

Arr. Mons

BE324

 

 

Arr. Mouscron

BE325

 

 

Arr. Soignies

BE326

 

 

Arr. Thuin

BE327

 

 

Arr. Tournai

BE33

 

Prov. Liège

 

BE331

 

 

Arr. Huy

BE332

 

 

Arr. Liège

BE334

 

 

Arr. Waremme

BE335

 

 

Arr. Verviers — communes francophones

BE336

 

 

Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft

BE34

 

Prov. Luxembourg (BE)

 

BE341

 

 

Arr. Arlon

BE342

 

 

Arr. Bastogne

BE343

 

 

Arr. Marche-en-Famenne

BE344

 

 

Arr. Neufchâteau

BE345

 

 

Arr. Virton

BE35

 

Prov. Namur

 

BE351

 

 

Arr. Dinant

BE352

 

 

Arr. Namur

BE353

 

 

Arr. Philippeville

BEZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

BEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

BEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

БЪЛГАРИЯ

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BG

 

 

 

BG3

СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG31

 

Северозападен

 

BG311

 

 

Видин

BG312

 

 

Монтана

BG313

 

 

Враца

BG314

 

 

Плевен

BG315

 

 

Ловеч

BG32

 

Северен централен

 

BG321

 

 

Велико Търново

BG322

 

 

Габрово

BG323

 

 

Русе

BG324

 

 

Разград

BG325

 

 

Силистра

BG33

 

Североизточен

 

BG331

 

 

Варна

BG332

 

 

Добрич

BG333

 

 

Шумен

BG334

 

 

Търговище

BG34

 

Югоизточен

 

BG341

 

 

Бургас

BG342

 

 

Сливен

BG343

 

 

Ямбол

BG344

 

 

Стара Загора

BG4

ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG41

 

Югозападен

 

BG411

 

 

София (столица)

BG412

 

 

София

BG413

 

 

Благоевград

BG414

 

 

Перник

BG415

 

 

Кюстендил

BG42

 

Южен централен

 

BG421

 

 

Пловдив

BG422

 

 

Хасково

BG423

 

 

Пазарджик

BG424

 

 

Смолян

BG425

 

 

Кърджали

BGZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

BGZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

BGZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ČESKÁ REPUBLIKA

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

CZ

 

 

 

CZ0

ČESKÁ REPUBLIKA

 

 

CZ01

 

Praha

 

CZ010

 

 

Hlavní město Praha

CZ02

 

Střední Čechy

 

CZ020

 

 

Středočeský kraj

CZ03

 

Jihozápad

 

CZ031

 

 

Jihočeský kraj

CZ032

 

 

Plzeňský kraj

CZ04

 

Severozápad

 

CZ041

 

 

Karlovarský kraj

CZ042

 

 

Ústecký kraj

CZ05

 

Severovýchod

 

CZ051

 

 

Liberecký kraj

CZ052

 

 

Královéhradecký kraj

CZ053

 

 

Pardubický kraj

CZ06

 

Jihovýchod

 

CZ063

 

 

Vysočina

CZ064

 

 

Jihomoravský kraj

CZ07

 

Střední Morava

 

CZ071

 

 

Olomoucký kraj

CZ072

 

 

Zlínský kraj

CZ08

 

Moravskoslezsko

 

CZ080

 

 

Moravskoslezský kraj

CZZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

CZZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

CZZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

DANMARK

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

DK

 

 

 

DK0

DANMARK

 

 

DK01

 

Hovedstaden

 

DK011

 

 

Byen København

DK012

 

 

Københavns omegn

DK013

 

 

Nordsjælland

DK014

 

 

Bornholm

DK02

 

Sjælland

 

DK021

 

 

Østsjælland

DK022

 

 

Vest- og Sydsjælland

DK03

 

Syddanmark

 

DK031

 

 

Fyn

DK032

 

 

Sydjylland

DK04

 

Midtjylland

 

DK041

 

 

Vestjylland

DK042

 

 

Østjylland

DK05

 

Nordjylland

 

DK050

 

 

Nordjylland

DKZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

DKZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

DKZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

DEUTSCHLAND

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

DE

 

 

 

DE1

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

 

DE11

 

Stuttgart

 

DE111

 

 

Stuttgart, Stadtkreis

DE112

 

 

Böblingen

DE113

 

 

Esslingen

DE114

 

 

Göppingen

DE115

 

 

Ludwigsburg

DE116

 

 

Rems-Murr-Kreis

DE117

 

 

Heilbronn, Stadtkreis

DE118

 

 

Heilbronn, Landkreis

DE119

 

 

Hohenlohekreis

DE11A

 

 

Schwäbisch Hall

DE11B

 

 

Main-Tauber-Kreis

DE11C

 

 

Heidenheim

DE11D

 

 

Ostalbkreis

DE12

 

Karlsruhe

 

DE121

 

 

Baden-Baden, Stadtkreis

DE122

 

 

Karlsruhe, Stadtkreis

DE123

 

 

Karlsruhe, Landkreis

DE124

 

 

Rastatt

DE125

 

 

Heidelberg, Stadtkreis

DE126

 

 

Mannheim, Stadtkreis

DE127

 

 

Neckar-Odenwald-Kreis

DE128

 

 

Rhein-Neckar-Kreis

DE129

 

 

Pforzheim, Stadtkreis

DE12A

 

 

Calw

DE12B

 

 

Enzkreis

DE12C

 

 

Freudenstadt

DE13

 

Freiburg

 

DE131

 

 

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132

 

 

Breisgau-Hochschwarzwald

DE133

 

 

Emmendingen

DE134

 

 

Ortenaukreis

DE135

 

 

Rottweil

DE136

 

 

Schwarzwald-Baar-Kreis

DE137

 

 

Tuttlingen

DE138

 

 

Konstanz

DE139

 

 

Lörrach

DE13A

 

 

Waldshut

DE14

 

Tübingen

 

DE141

 

 

Reutlingen

DE142

 

 

Tübingen, Landkreis

DE143

 

 

Zollernalbkreis

DE144

 

 

Ulm, Stadtkreis

DE145

 

 

Alb-Donau-Kreis

DE146

 

 

Biberach

DE147

 

 

Bodenseekreis

DE148

 

 

Ravensburg

DE149

 

 

Sigmaringen

DE2

BAYERN

 

 

DE21

 

Oberbayern

 

DE211

 

 

Ingolstadt, Kreisfreie Stadt

DE212

 

 

München, Kreisfreie Stadt

DE213

 

 

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214

 

 

Altötting

DE215

 

 

Berchtesgadener Land

DE216

 

 

Bad Tölz-Wolfratshausen

DE217

 

 

Dachau

DE218

 

 

Ebersberg

DE219

 

 

Eichstätt

DE21A

 

 

Erding

DE21B

 

 

Freising

DE21C

 

 

Fürstenfeldbruck

DE21D

 

 

Garmisch-Partenkirchen

DE21E

 

 

Landsberg am Lech

DE21F

 

 

Miesbach

DE21G

 

 

Mühldorf a. Inn

DE21H

 

 

München, Landkreis

DE21I

 

 

Neuburg-Schrobenhausen

DE21J

 

 

Pfaffenhofen a. d. Ilm

DE21K

 

 

Rosenheim, Landkreis

DE21L

 

 

Starnberg

DE21M

 

 

Traunstein

DE21N

 

 

Weilheim-Schongau

DE22

 

Niederbayern

 

DE221

 

 

Landshut, Kreisfreie Stadt

DE222

 

 

Passau, Kreisfreie Stadt

DE223

 

 

Straubing, Kreisfreie Stadt

DE224

 

 

Deggendorf

DE225

 

 

Freyung-Grafenau

DE226

 

 

Kelheim

DE227

 

 

Landshut, Landkreis

DE228

 

 

Passau, Landkreis

DE229

 

 

Regen

DE22A

 

 

Rottal-Inn

DE22B

 

 

Straubing-Bogen

DE22C

 

 

Dingolfing-Landau

DE23

 

Oberpfalz

 

DE231

 

 

Amberg, Kreisfreie Stadt

DE232

 

 

Regensburg, Kreisfreie Stadt

DE233

 

 

Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt

DE234

 

 

Amberg-Sulzbach

DE235

 

 

Cham

DE236

 

 

Neumarkt i. d. OPf.

DE237

 

 

Neustadt a. d. Waldnaab

DE238

 

 

Regensburg, Landkreis

DE239

 

 

Schwandorf

DE23A

 

 

Tirschenreuth

DE24

 

Oberfranken

 

DE241

 

 

Bamberg, Kreisfreie Stadt

DE242

 

 

Bayreuth, Kreisfreie Stadt

DE243

 

 

Coburg, Kreisfreie Stadt

DE244

 

 

Hof, Kreisfreie Stadt

DE245

 

 

Bamberg, Landkreis

DE246

 

 

Bayreuth, Landkreis

DE247

 

 

Coburg, Landkreis

DE248

 

 

Forchheim

DE249

 

 

Hof, Landkreis

DE24A

 

 

Kronach

DE24B

 

 

Kulmbach

DE24C

 

 

Lichtenfels

DE24D

 

 

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE25

 

Mittelfranken

 

DE251

 

 

Ansbach, Kreisfreie Stadt

DE252

 

 

Erlangen, Kreisfreie Stadt

DE253

 

 

Fürth, Kreisfreie Stadt

DE254

 

 

Nürnberg, Kreisfreie Stadt

DE255

 

 

Schwabach, Kreisfreie Stadt

DE256

 

 

Ansbach, Landkreis

DE257

 

 

Erlangen-Höchstadt

DE258

 

 

Fürth, Landkreis

DE259

 

 

Nürnberger Land

DE25A

 

 

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

DE25B

 

 

Roth

DE25C

 

 

Weißenburg-Gunzenhausen

DE26

 

Unterfranken

 

DE261

 

 

Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt

DE262

 

 

Schweinfurt, Kreisfreie Stadt

DE263

 

 

Würzburg, Kreisfreie Stadt

DE264

 

 

Aschaffenburg, Landkreis

DE265

 

 

Bad Kissingen

DE266

 

 

Rhön-Grabfeld

DE267

 

 

Haßberge

DE268

 

 

Kitzingen

DE269

 

 

Miltenberg

DE26A

 

 

Main-Spessart

DE26B

 

 

Schweinfurt, Landkreis

DE26C

 

 

Würzburg, Landkreis

DE27

 

Schwaben

 

DE271

 

 

Augsburg, Kreisfreie Stadt

DE272

 

 

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273

 

 

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE274

 

 

Memmingen, Kreisfreie Stadt

DE275

 

 

Aichach-Friedberg

DE276

 

 

Augsburg, Landkreis

DE277

 

 

Dillingen a.d. Donau

DE278

 

 

Günzburg

DE279

 

 

Neu-Ulm

DE27A

 

 

Lindau (Bodensee)

DE27B

 

 

Ostallgäu

DE27C

 

 

Unterallgäu

DE27D

 

 

Donau-Ries

DE27E

 

 

Oberallgäu

DE3

BERLIN

 

 

DE30

 

Berlin

 

DE300

 

 

Berlin

DE4

BRANDENBURG

 

 

DE40

 

Brandenburg

 

DE401

 

 

Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt

DE402

 

 

Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE403

 

 

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE404

 

 

Potsdam, Kreisfreie Stadt

DE405

 

 

Barnim

DE406

 

 

Dahme-Spreewald

DE407

 

 

Elbe-Elster

DE408

 

 

Havelland

DE409

 

 

Märkisch-Oderland

DE40A

 

 

Oberhavel

DE40B

 

 

Oberspreewald-Lausitz

DE40C

 

 

Oder-Spree

DE40D

 

 

Ostprignitz-Ruppin

DE40E

 

 

Potsdam-Mittelmark

DE40F

 

 

Prignitz

DE40G

 

 

Spree-Neiße

DE40H

 

 

Teltow-Fläming

DE40I

 

 

Uckermark

DE5

BREMEN

 

 

DE50

 

Bremen

 

DE501

 

 

Bremen, Kreisfreie Stadt

DE502

 

 

Bremerhaven, Kreisfreie Stadt

DE6

HAMBURG

 

 

DE60

 

Hamburg

 

DE600

 

 

Hamburg

DE7

HESSEN

 

 

DE71

 

Darmstadt

 

DE711

 

 

Darmstadt, Kreisfreie Stadt

DE712

 

 

Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

DE713

 

 

Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt

DE714

 

 

Wiesbaden, Kreisfreie Stadt

DE715

 

 

Bergstraße

DE716

 

 

Darmstadt-Dieburg

DE717

 

 

Groß-Gerau

DE718

 

 

Hochtaunuskreis

DE719

 

 

Main-Kinzig-Kreis

DE71A

 

 

Main-Taunus-Kreis

DE71B

 

 

Odenwaldkreis

DE71C

 

 

Offenbach, Landkreis

DE71D

 

 

Rheingau-Taunus-Kreis

DE71E

 

 

Wetteraukreis

DE72

 

Gießen

 

DE721

 

 

Gießen, Landkreis

DE722

 

 

Lahn-Dill-Kreis

DE723

 

 

Limburg-Weilburg

DE724

 

 

Marburg-Biedenkopf

DE725

 

 

Vogelsbergkreis

DE73

 

Kassel

 

DE731

 

 

Kassel, Kreisfreie Stadt

DE732

 

 

Fulda

DE733

 

 

Hersfeld-Rotenburg

DE734

 

 

Kassel, Landkreis

DE735

 

 

Schwalm-Eder-Kreis

DE736

 

 

Waldeck-Frankenberg

DE737

 

 

Werra-Meißner-Kreis

DE8

MECKLENBURG-VORPOMMERN

 

 

DE80

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

DE801

 

 

Greifswald, Kreisfreie Stadt

DE802

 

 

Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt

DE803

 

 

Rostock, Kreisfreie Stadt

DE804

 

 

Schwerin, Kreisfreie Stadt

DE805

 

 

Stralsund, Kreisfreie Stadt

DE806

 

 

Wismar, Kreisfreie Stadt

DE807

 

 

Bad Doberan

DE808

 

 

Demmin

DE809

 

 

Güstrow

DE80A

 

 

Ludwigslust

DE80B

 

 

Mecklenburg-Strelitz

DE80C

 

 

Müritz

DE80D

 

 

Nordvorpommern

DE80E

 

 

Nordwestmecklenburg

DE80F

 

 

Ostvorpommern

DE80G

 

 

Parchim

DE80H

 

 

Rügen

DE80I

 

 

Uecker-Randow

DE9

NIEDERSACHSEN

 

 

DE91

 

Braunschweig

 

DE911

 

 

Braunschweig, Kreisfreie Stadt

DE912

 

 

Salzgitter, Kreisfreie Stadt

DE913

 

 

Wolfsburg, Kreisfreie Stadt

DE914

 

 

Gifhorn

DE915

 

 

Göttingen

DE916

 

 

Goslar

DE917

 

 

Helmstedt

DE918

 

 

Northeim

DE919

 

 

Osterode am Harz

DE91A

 

 

Peine

DE91B

 

 

Wolfenbüttel

DE92

 

Hannover

 

DE922

 

 

Diepholz

DE923

 

 

Hameln-Pyrmont

DE925

 

 

Hildesheim

DE926

 

 

Holzminden

DE927

 

 

Nienburg (Weser)

DE928

 

 

Schaumburg

DE929

 

 

Region Hannover

DE93

 

Lüneburg

 

DE931

 

 

Celle

DE932

 

 

Cuxhaven

DE933

 

 

Harburg

DE934

 

 

Lüchow-Dannenberg

DE935

 

 

Lüneburg, Landkreis

DE936

 

 

Osterholz

DE937

 

 

Rotenburg (Wümme)

DE938

 

 

Soltau-Fallingbostel

DE939

 

 

Stade

DE93A

 

 

Uelzen

DE93B

 

 

Verden

DE94

 

Weser-Ems

 

DE941

 

 

Delmenhorst, Kreisfreie Stadt

DE942

 

 

Emden, Kreisfreie Stadt

DE943

 

 

Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt

DE944

 

 

Osnabrück, Kreisfreie Stadt

DE945

 

 

Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt

DE946

 

 

Ammerland

DE947

 

 

Aurich

DE948

 

 

Cloppenburg

DE949

 

 

Emsland

DE94A

 

 

Friesland (DE)

DE94B

 

 

Grafschaft Bentheim

DE94C

 

 

Leer

DE94D

 

 

Oldenburg, Landkreis

DE94E

 

 

Osnabrück, Landkreis

DE94F

 

 

Vechta

DE94G

 

 

Wesermarsch

DE94H

 

 

Wittmund

DEA

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

 

DEA1

 

Düsseldorf

 

DEA11

 

 

Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

DEA12

 

 

Duisburg, Kreisfreie Stadt

DEA13

 

 

Essen, Kreisfreie Stadt

DEA14

 

 

Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA15

 

 

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA16

 

 

Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt

DEA17

 

 

Oberhausen, Kreisfreie Stadt

DEA18

 

 

Remscheid, Kreisfreie Stadt

DEA19

 

 

Solingen, Kreisfreie Stadt

DEA1A

 

 

Wuppertal, Kreisfreie Stadt

DEA1B

 

 

Kleve

DEA1C

 

 

Mettmann

DEA1D

 

 

Rhein-Kreis Neuss

DEA1E

 

 

Viersen

DEA1F

 

 

Wesel

DEA2

 

Köln

 

DEA22

 

 

Bonn, Kreisfreie Stadt

DEA23

 

 

Köln, Kreisfreie Stadt

DEA24

 

 

Leverkusen, Kreisfreie Stadt

DEA26

 

 

Düren

DEA27

 

 

Rhein-Erft-Kreis

DEA28

 

 

Euskirchen

DEA29

 

 

Heinsberg

DEA2A

 

 

Oberbergischer Kreis

DEA2B

 

 

Rheinisch-Bergischer Kreis

DEA2C

 

 

Rhein-Sieg-Kreis

DEA2D

 

 

Städteregion Aachen

DEA3

 

Münster

 

DEA31

 

 

Bottrop, Kreisfreie Stadt

DEA32

 

 

Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt

DEA33

 

 

Münster, Kreisfreie Stadt

DEA34

 

 

Borken

DEA35

 

 

Coesfeld

DEA36

 

 

Recklinghausen

DEA37

 

 

Steinfurt

DEA38

 

 

Warendorf

DEA4

 

Detmold

 

DEA41

 

 

Bielefeld, Kreisfreie Stadt

DEA42

 

 

Gütersloh

DEA43

 

 

Herford

DEA44

 

 

Höxter

DEA45

 

 

Lippe

DEA46

 

 

Minden-Lübbecke

DEA47

 

 

Paderborn

DEA5

 

Arnsberg

 

DEA51

 

 

Bochum, Kreisfreie Stadt

DEA52

 

 

Dortmund, Kreisfreie Stadt

DEA53

 

 

Hagen, Kreisfreie Stadt

DEA54

 

 

Hamm, Kreisfreie Stadt

DEA55

 

 

Herne, Kreisfreie Stadt

DEA56

 

 

Ennepe-Ruhr-Kreis

DEA57

 

 

Hochsauerlandkreis

DEA58

 

 

Märkischer Kreis

DEA59

 

 

Olpe

DEA5A

 

 

Siegen-Wittgenstein

DEA5B

 

 

Soest

DEA5C

 

 

Unna

DEB

RHEINLAND-PFALZ

 

 

DEB1

 

Koblenz

 

DEB11

 

 

Koblenz, Kreisfreie Stadt

DEB12

 

 

Ahrweiler

DEB13

 

 

Altenkirchen (Westerwald)

DEB14

 

 

Bad Kreuznach

DEB15

 

 

Birkenfeld

DEB16

 

 

Cochem-Zell

DEB17

 

 

Mayen-Koblenz

DEB18

 

 

Neuwied

DEB19

 

 

Rhein-Hunsrück-Kreis

DEB1A

 

 

Rhein-Lahn-Kreis

DEB1B

 

 

Westerwaldkreis

DEB2

 

Trier

 

DEB21

 

 

Trier, Kreisfreie Stadt

DEB22

 

 

Bernkastel-Wittlich

DEB23

 

 

Eifelkreis Bitburg-Prüm

DEB24

 

 

Vulkaneifel

DEB25

 

 

Trier-Saarburg

DEB3

 

Rheinhessen-Pfalz

 

DEB31

 

 

Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt

DEB32

 

 

Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt

DEB33

 

 

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB34

 

 

Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt

DEB35

 

 

Mainz, Kreisfreie Stadt

DEB36

 

 

Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt

DEB37

 

 

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB38

 

 

Speyer, Kreisfreie Stadt

DEB39

 

 

Worms, Kreisfreie Stadt

DEB3A

 

 

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3B

 

 

Alzey-Worms

DEB3C

 

 

Bad Dürkheim

DEB3D

 

 

Donnersbergkreis

DEB3E

 

 

Germersheim

DEB3F

 

 

Kaiserslautern, Landkreis

DEB3G

 

 

Kusel

DEB3H

 

 

Südliche Weinstraße

DEB3I

 

 

Rhein-Pfalz-Kreis

DEB3J

 

 

Mainz-Bingen

DEB3K

 

 

Südwestpfalz

DEC

SAARLAND

 

 

DEC0

 

Saarland

 

DEC01

 

 

Regionalverband Saarbrücken

DEC02

 

 

Merzig-Wadern

DEC03

 

 

Neunkirchen

DEC04

 

 

Saarlouis

DEC05

 

 

Saarpfalz-Kreis

DEC06

 

 

St. Wendel

DED

SACHSEN

 

 

DED2

 

Dresden

 

DED21

 

 

Dresden, Kreisfreie Stadt

DED2C

 

 

Bautzen

DED2D

 

 

Görlitz

DED2E

 

 

Meißen

DED2F

 

 

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

DED4

 

Chemnitz

 

DED41

 

 

Chemnitz, Kreisfreie Stadt

DED42

 

 

Erzgebirgskreis

DED43

 

 

Mittelsachsen

DED44

 

 

Vogtlandkreis

DED45

 

 

Zwickau

DED5

 

Leipzig

 

DED51

 

 

Leipzig, Kreisfreie Stadt

DED52

 

 

Leipzig

DED53

 

 

Nordsachsen

DEE

SACHSEN-ANHALT

 

 

DEE0

 

Sachsen-Anhalt

 

DEE01

 

 

Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt

DEE02

 

 

Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

DEE03

 

 

Magdeburg, Kreisfreie Stadt

DEE04

 

 

Altmarkkreis Salzwedel

DEE05

 

 

Anhalt-Bitterfeld

DEE06

 

 

Jerichower Land

DEE07

 

 

Börde

DEE08

 

 

Burgenlandkreis

DEE09

 

 

Harz

DEE0A

 

 

Mansfeld-Südharz

DEE0B

 

 

Saalekreis

DEE0C

 

 

Salzlandkreis

DEE0D

 

 

Stendal

DEE0E

 

 

Wittenberg

DEF

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

 

DEF0

 

Schleswig-Holstein

 

DEF01

 

 

Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02

 

 

Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03

 

 

Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF04

 

 

Neumünster, Kreisfreie Stadt

DEF05

 

 

Dithmarschen

DEF06

 

 

Herzogtum Lauenburg

DEF07

 

 

Nordfriesland

DEF08

 

 

Ostholstein

DEF09

 

 

Pinneberg

DEF0A

 

 

Plön

DEF0B

 

 

Rendsburg-Eckernförde

DEF0C

 

 

Schleswig-Flensburg

DEF0D

 

 

Segeberg

DEF0E

 

 

Steinburg

DEF0F

 

 

Stormarn

DEG

THÜRINGEN

 

 

DEG0

 

Thüringen

 

DEG01

 

 

Erfurt, Kreisfreie Stadt

DEG02

 

 

Gera, Kreisfreie Stadt

DEG03

 

 

Jena, Kreisfreie Stadt

DEG04

 

 

Suhl, Kreisfreie Stadt

DEG05

 

 

Weimar, Kreisfreie Stadt

DEG06

 

 

Eichsfeld

DEG07

 

 

Nordhausen

DEG09

 

 

Unstrut-Hainich-Kreis

DEG0A

 

 

Kyffhäuserkreis

DEG0B

 

 

Schmalkalden-Meiningen

DEG0C

 

 

Gotha

DEG0D

 

 

Sömmerda

DEG0E

 

 

Hildburghausen

DEG0F

 

 

Ilm-Kreis

DEG0G

 

 

Weimarer Land

DEG0H

 

 

Sonneberg

DEG0I

 

 

Saalfeld-Rudolstadt

DEG0J

 

 

Saale-Holzland-Kreis

DEG0K

 

 

Saale-Orla-Kreis

DEG0L

 

 

Greiz

DEG0M

 

 

Altenburger Land

DEG0N

 

 

Eisenach, Kreisfreie Stadt

DEG0P

 

 

Wartburgkreis

DEZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

DEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

DEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

EESTI

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

EE

 

 

 

EE0

EESTI

 

 

EE00

 

Eesti

 

EE001

 

 

Põhja-Eesti

EE004

 

 

Lääne-Eesti

EE006

 

 

Kesk-Eesti

EE007

 

 

Kirde-Eesti

EE008

 

 

Lõuna-Eesti

EEZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

EEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

EEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ÉIRE/IRELAND

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

IE

 

 

 

IE0

IRELAND

 

 

IE01

 

Border, Midland and Western

 

IE011

 

 

Border

IE012

 

 

Midland

IE013

 

 

West

IE02

 

Southern and Eastern

 

IE021

 

 

Dublin

IE022

 

 

Mid-East

IE023

 

 

Mid-West

IE024

 

 

South-East (IE)

IE025

 

 

South-West (IE)

IEZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

IEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

IEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ΕΛΛΑΔΑ

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

EL

 

 

 

EL1

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

EL11

 

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

 

EL111

 

 

Έβρος

EL112

 

 

Ξάνθη

EL113

 

 

Ροδόπη

EL114

 

 

Δράμα

EL115

 

 

Καβάλα

EL12

 

Κεντρική Μακεδονία

 

EL121

 

 

Ημαθία

EL122

 

 

Θεσσαλονίκη

EL123

 

 

Κιλκίς

EL124

 

 

Πέλλα

EL125

 

 

Πιερία

EL126

 

 

Σέρρες

EL127

 

 

Χαλκιδική

EL13

 

Δυτική Μακεδονία

 

EL131

 

 

Γρεβενά

EL132

 

 

Καστοριά

EL133

 

 

Κοζάνη

EL134

 

 

Φλώρινα

EL14

 

Θεσσαλία

 

EL141

 

 

Καρδίτσα

EL142

 

 

Λάρισα

EL143

 

 

Μαγνησία

EL144

 

 

Τρίκαλα

EL2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

EL21

 

Ήπειρος

 

EL211

 

 

Άρτα

EL212

 

 

Θεσπρωτία

EL213

 

 

Ιωάννινα

EL214

 

 

Πρέβεζα

EL22

 

Ιόνια Νησιά

 

EL221

 

 

Ζάκυνθος

EL222

 

 

Κέρκυρα

EL223

 

 

Κεφαλληνία

EL224

 

 

Λευκάδα

EL23

 

Δυτική Ελλάδα

 

EL231

 

 

Αιτωλοακαρνανία

EL232

 

 

Αχαΐα

EL233

 

 

Ηλεία

EL24

 

Στερεά Ελλάδα

 

EL241

 

 

Βοιωτία

EL242

 

 

Εύβοια

EL243

 

 

Ευρυτανία

EL244

 

 

Φθιώτιδα

EL245

 

 

Φωκίδα

EL25

 

Πελοπόννησος

 

EL251

 

 

Αργολίδα

EL252

 

 

Αρκαδία

EL253

 

 

Κορινθία

EL254

 

 

Λακωνία

EL255

 

 

Μεσσηνία

EL3

ATTIKΗ

 

 

EL30

 

Aττική

 

EL300

 

 

Aττική

EL4

NΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, KΡΗΤΗ

 

 

EL41

 

Βόρειο Αιγαίο

 

EL411

 

 

Λέσβος

EL412

 

 

Σάμος

EL413

 

 

Χίος

EL42

 

Νότιο Αιγαίο

 

EL421

 

 

Δωδεκάνησος

EL422

 

 

Κυκλάδες

EL43

 

Κρήτη

 

EL431

 

 

Ηράκλειο

EL432

 

 

Λασίθι

EL433

 

 

Ρεθύμνη

EL434

 

 

Χανιά

ELZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

ELZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ELZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ESPAÑA

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

ES

 

 

 

ES1

NOROESTE

 

 

ES11

 

Galicia

 

ES111

 

 

A Coruña

ES112

 

 

Lugo

ES113

 

 

Ourense

ES114

 

 

Pontevedra

ES12

 

Principado de Asturias

 

ES120

 

 

Asturias

ES13

 

Cantabria

 

ES130

 

 

Cantabria

ES2

NORESTE

 

 

ES21

 

País Vasco

 

ES211

 

 

Álava

ES212

 

 

Guipúzcoa

ES213

 

 

Vizcaya

ES22

 

Comunidad Foral de Navarra

 

ES220

 

 

Navarra

ES23

 

La Rioja

 

ES230

 

 

La Rioja

ES24

 

Aragón

 

ES241

 

 

Huesca

ES242

 

 

Teruel

ES243

 

 

Zaragoza

ES3

COMUNIDAD DE MADRID

 

 

ES30

 

Comunidad de Madrid

 

ES300

 

 

Madrid

ES4

CENTRO (ES)

 

 

ES41

 

Castilla y León

 

ES411

 

 

Ávila

ES412

 

 

Burgos

ES413

 

 

León

ES414

 

 

Palencia

ES415

 

 

Salamanca

ES416

 

 

Segovia

ES417

 

 

Soria

ES418

 

 

Valladolid

ES419

 

 

Zamora

ES42

 

Castilla-La Mancha

 

ES421

 

 

Albacete

ES422

 

 

Ciudad Real

ES423

 

 

Cuenca

ES424

 

 

Guadalajara

ES425

 

 

Toledo

ES43

 

Extremadura

 

ES431

 

 

Badajoz

ES432

 

 

Cáceres

ES5

ESTE

 

 

ES51

 

Cataluña

 

ES511

 

 

Barcelona

ES512

 

 

Girona

ES513

 

 

Lleida

ES514

 

 

Tarragona

ES52

 

Comunidad Valenciana

 

ES521

 

 

Alicante / Alacant

ES522

 

 

Castellón / Castelló

ES523

 

 

Valencia / València

ES53

 

Illes Balears

 

ES531

 

 

Eivissa y Formentera

ES532

 

 

Mallorca

ES533

 

 

Menorca

ES6

SUR

 

 

ES61

 

Andalucía

 

ES611

 

 

Almería

ES612

 

 

Cádiz

ES613

 

 

Córdoba

ES614

 

 

Granada

ES615

 

 

Huelva

ES616

 

 

Jaén

ES617

 

 

Málaga

ES618

 

 

Sevilla

ES62

 

Región de Murcia

 

ES620

 

 

Murcia

ES63

 

Ciudad Autónoma de Ceuta

 

ES630

 

 

Ceuta

ES64

 

Ciudad Autónoma de Melilla

 

ES640

 

 

Melilla

ES7

CANARIAS

 

 

ES70

 

Canarias

 

ES703

 

 

El Hierro

ES704

 

 

Fuerteventura

ES705

 

 

Gran Canaria

ES706

 

 

La Gomera

ES707

 

 

La Palma

ES708

 

 

Lanzarote

ES709

 

 

Tenerife

ESZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

ESZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ESZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

FRANCE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

FR

 

 

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

 

 

FR10

 

Île de France

 

FR101

 

 

Paris

FR102

 

 

Seine-et-Marne

FR103

 

 

Yvelines

FR104

 

 

Essonne

FR105

 

 

Hauts-de-Seine

FR106

 

 

Seine-Saint-Denis

FR107

 

 

Val-de-Marne

FR108

 

 

Val-d'Oise

FR2

BASSIN PARISIEN

 

 

FR21

 

Champagne-Ardenne

 

FR211

 

 

Ardennes

FR212

 

 

Aube

FR213

 

 

Marne

FR214

 

 

Haute-Marne

FR22

 

Picardie

 

FR221

 

 

Aisne

FR222

 

 

Oise

FR223

 

 

Somme

FR23

 

Haute-Normandie

 

FR231

 

 

Eure

FR232

 

 

Seine-Maritime

FR24

 

Centre

 

FR241

 

 

Cher

FR242

 

 

Eure-et-Loir

FR243

 

 

Indre

FR244

 

 

Indre-et-Loire

FR245

 

 

Loir-et-Cher

FR246

 

 

Loiret

FR25

 

Basse-Normandie

 

FR251

 

 

Calvados

FR252

 

 

Manche

FR253

 

 

Orne

FR26

 

Bourgogne

 

FR261

 

 

Côte-d'Or

FR262

 

 

Nièvre

FR263

 

 

Saône-et-Loire

FR264

 

 

Yonne

FR3

NORD-PAS DE CALAIS

 

 

FR30

 

Nord-Pas de Calais

 

FR301

 

 

Nord

FR302

 

 

Pas de Calais

FR4

EST

 

 

FR41

 

Lorraine

 

FR411

 

 

Meurthe-et-Moselle

FR412

 

 

Meuse

FR413

 

 

Moselle

FR414

 

 

Vosges

FR42

 

Alsace

 

FR421

 

 

Bas-Rhin

FR422

 

 

Haut-Rhin

FR43

 

Franche-Comté

 

FR431

 

 

Doubs

FR432

 

 

Jura

FR433

 

 

Haute-Saône

FR434

 

 

Territoire de Belfort

FR5

OUEST

 

 

FR51

 

Pays de la Loire

 

FR511

 

 

Loire-Atlantique

FR512

 

 

Maine-et-Loire

FR513

 

 

Mayenne

FR514

 

 

Sarthe

FR515

 

 

Vendée

FR52

 

Bretagne

 

FR521

 

 

Côtes-d'Armor

FR522

 

 

Finistère

FR523

 

 

Ille-et-Vilaine

FR524

 

 

Morbihan

FR53

 

Poitou-Charentes

 

FR531

 

 

Charente

FR532

 

 

Charente-Maritime

FR533

 

 

Deux-Sèvres

FR534

 

 

Vienne

FR6

SUD-OUEST

 

 

FR61

 

Aquitaine

 

FR611

 

 

Dordogne

FR612

 

 

Gironde

FR613

 

 

Landes

FR614

 

 

Lot-et-Garonne

FR615

 

 

Pyrénées-Atlantiques

FR62

 

Midi-Pyrénées

 

FR621

 

 

Ariège

FR622

 

 

Aveyron

FR623

 

 

Haute-Garonne

FR624

 

 

Gers

FR625

 

 

Lot

FR626

 

 

Hautes-Pyrénées

FR627

 

 

Tarn

FR628

 

 

Tarn-et-Garonne

FR63

 

Limousin

 

FR631

 

 

Corrèze

FR632

 

 

Creuse

FR633

 

 

Haute-Vienne

FR7

CENTRE-EST

 

 

FR71

 

Rhône-Alpes

 

FR711

 

 

Ain

FR712

 

 

Ardèche

FR713

 

 

Drôme

FR714

 

 

Isère

FR715

 

 

Loire

FR716

 

 

Rhône

FR717

 

 

Savoie

FR718

 

 

Haute-Savoie

FR72

 

Auvergne

 

FR721

 

 

Allier

FR722

 

 

Cantal

FR723

 

 

Haute-Loire

FR724

 

 

Puy-de-Dôme

FR8

MÉDITERRANÉE

 

 

FR81

 

Languedoc-Roussillon

 

FR811

 

 

Aude

FR812

 

 

Gard

FR813

 

 

Hérault

FR814

 

 

Lozère

FR815

 

 

Pyrénées-Orientales

FR82

 

Provence-Alpes-Côte d'Azur

 

FR821

 

 

Alpes-de-Haute-Provence

FR822

 

 

Hautes-Alpes

FR823

 

 

Alpes-Maritimes

FR824

 

 

Bouches-du-Rhône

FR825

 

 

Var

FR826

 

 

Vaucluse

FR83

 

Corse

 

FR831

 

 

Corse-du-Sud

FR832

 

 

Haute-Corse

FR9

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

 

 

FR91

 

Guadeloupe

 

FR910

 

 

Guadeloupe

FR92

 

Martinique

 

FR920

 

 

Martinique

FR93

 

Guyane

 

FR930

 

 

Guyane

FR94

 

Réunion

 

FR940

 

 

Réunion

FRZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

FRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

FRZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ITALIA

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

IT

 

 

 

ITC

NORD-OVEST

 

 

ITC1

 

Piemonte

 

ITC11

 

 

Torino

ITC12

 

 

Vercelli

ITC13

 

 

Biella

ITC14

 

 

Verbano-Cusio-Ossola

ITC15

 

 

Novara

ITC16

 

 

Cuneo

ITC17

 

 

Asti

ITC18

 

 

Alessandria

ITC2

 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

 

ITC20

 

 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

 

Liguria

 

ITC31

 

 

Imperia

ITC32

 

 

Savona

ITC33

 

 

Genova

ITC34

 

 

La Spezia

ITC4

 

Lombardia

 

ITC41

 

 

Varese

ITC42

 

 

Como

ITC43

 

 

Lecco

ITC44

 

 

Sondrio

ITC46

 

 

Bergamo

ITC47

 

 

Brescia

ITC48

 

 

Pavia

ITC49

 

 

Lodi

ITC4A

 

 

Cremona

ITC4B

 

 

Mantova

ITC4C

 

 

Milano

ITC4D

 

 

Monza e della Brianza

ITF

SUD

 

 

ITF1

 

Abruzzo

 

ITF11

 

 

L'Aquila

ITF12

 

 

Teramo

ITF13

 

 

Pescara

ITF14

 

 

Chieti

ITF2

 

Molise

 

ITF21

 

 

Isernia

ITF22

 

 

Campobasso

ITF3

 

Campania

 

ITF31

 

 

Caserta

ITF32

 

 

Benevento

ITF33

 

 

Napoli

ITF34

 

 

Avellino

ITF35

 

 

Salerno

ITF4

 

Puglia

 

ITF43

 

 

Taranto

ITF44

 

 

Brindisi

ITF45

 

 

Lecce

ITF46

 

 

Foggia

ITF47

 

 

Bari

ITF48

 

 

Barletta-Andria-Trani

ITF5

 

Basilicata

 

ITF51

 

 

Potenza

ITF52

 

 

Matera

ITF6

 

Calabria

 

ITF61

 

 

Cosenza

ITF62

 

 

Crotone

ITF63

 

 

Catanzaro

ITF64

 

 

Vibo Valentia

ITF65

 

 

Reggio di Calabria

ITG

ISOLE

 

 

ITG1

 

Sicilia

 

ITG11

 

 

Trapani

ITG12

 

 

Palermo

ITG13

 

 

Messina

ITG14

 

 

Agrigento

ITG15

 

 

Caltanissetta

ITG16

 

 

Enna

ITG17

 

 

Catania

ITG18

 

 

Ragusa

ITG19

 

 

Siracusa

ITG2

 

Sardegna

 

ITG25

 

 

Sassari

ITG26

 

 

Nuoro

ITG27

 

 

Cagliari

ITG28

 

 

Oristano

ITG29

 

 

Olbia-Tempio

ITG2A

 

 

Ogliastra

ITG2B

 

 

Medio Campidano

ITG2C

 

 

Carbonia-Iglesias

ITH

NORD-EST

 

 

ITH1

 

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (3)

 

ITH10

 

 

Bolzano-Bozen

ITH2

 

Provincia Autonoma di Trento

 

ITH20

 

 

Trento

ITH3

 

Veneto

 

ITH31

 

 

Verona

ITH32

 

 

Vicenza

ITH33

 

 

Belluno

ITH34

 

 

Treviso

ITH35

 

 

Venezia

ITH36

 

 

Padova

ITH37

 

 

Rovigo

ITH4

 

Friuli-Venezia Giulia

 

ITH41

 

 

Pordenone

ITH42

 

 

Udine

ITH43

 

 

Gorizia

ITH44

 

 

Trieste

ITH5

 

Emilia-Romagna

 

ITH51

 

 

Piacenza

ITH52

 

 

Parma

ITH53

 

 

Reggio nell'Emilia

ITH54

 

 

Modena

ITH55

 

 

Bologna

ITH56

 

 

Ferrara

ITH57

 

 

Ravenna

ITH58

 

 

Forlì-Cesena

ITH59

 

 

Rimini

ITI

CENTRO (IT)

 

 

ITI1

 

Toscana

 

ITI11

 

 

Massa-Carrara

ITI12

 

 

Lucca

ITI13

 

 

Pistoia

ITI14

 

 

Firenze

ITI15

 

 

Prato

ITI16

 

 

Livorno

ITI17

 

 

Pisa

ITI18

 

 

Arezzo

ITI19

 

 

Siena

ITI1A

 

 

Grosseto

ITI2

 

Umbria

 

ITI21

 

 

Perugia

ITI22

 

 

Terni

ITI3

 

Marche

 

ITI31

 

 

Pesaro e Urbino

ITI32

 

 

Ancona

ITI33

 

 

Macerata

ITI34

 

 

Ascoli Piceno

ITI35

 

 

Fermo

ITI4

 

Lazio

 

ITI41

 

 

Viterbo

ITI42

 

 

Rieti

ITI43

 

 

Roma

ITI44

 

 

Latina

ITI45

 

 

Frosinone

ITZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

ITZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ITZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

CY

 

 

 

CY0

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

 

CY00

 

Κύπρος/Kıbrıs

 

CY000

 

 

Κύπρος/Kıbrıs

CYZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

CYZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

CYZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

LATVIJA

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

LV

 

 

 

LV0

LATVIJA

 

 

LV00

 

Latvija

 

LV003

 

 

Kurzeme

LV005

 

 

Latgale

LV006

 

 

Rīga

LV007

 

 

Pierīga

LV008

 

 

Vidzeme

LV009

 

 

Zemgale

LVZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

LVZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

LVZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

LIETUVA

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

LT

 

 

 

LT0

LIETUVA

 

 

LT00

 

Lietuva

 

LT001

 

 

Alytaus apskritis

LT002

 

 

Kauno apskritis

LT003

 

 

Klaipėdos apskritis

LT004

 

 

Marijampolės apskritis

LT005

 

 

Panevėžio apskritis

LT006

 

 

Šiaulių apskritis

LT007

 

 

Tauragės apskritis

LT008

 

 

Telšių apskritis

LT009

 

 

Utenos apskritis

LT00A

 

 

Vilniaus apskritis

LTZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

LTZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

LTZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

LUXEMBOURG

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

LU

 

 

 

LU0

LUXEMBOURG

 

 

LU00

 

Luxembourg

 

LU000

 

 

Luxembourg

LUZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

LUZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

LUZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

MAGYARORSZÁG

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HU

 

 

 

HU1

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

HU10

 

Közép-Magyarország

 

HU101

 

 

Budapest

HU102

 

 

Pest

HU2

DUNÁNTÚL

 

 

HU21

 

Közép-Dunántúl

 

HU211

 

 

Fejér

HU212

 

 

Komárom-Esztergom

HU213

 

 

Veszprém

HU22

 

Nyugat-Dunántúl

 

HU221

 

 

Győr-Moson-Sopron

HU222

 

 

Vas

HU223

 

 

Zala

HU23

 

Dél-Dunántúl

 

HU231

 

 

Baranya

HU232

 

 

Somogy

HU233

 

 

Tolna

HU3

ALFÖLD ÉS ÉSZAK

 

 

HU31

 

Észak-Magyarország

 

HU311

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

 

 

Heves

HU313

 

 

Nógrád

HU32

 

Észak-Alföld

 

HU321

 

 

Hajdú-Bihar

HU322

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

HU323

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU33

 

Dél-Alföld

 

HU331

 

 

Bács-Kiskun

HU332

 

 

Békés

HU333

 

 

Csongrád

HUZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

HUZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HUZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

MALTA

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

MT

 

 

 

MT0

MALTA

 

 

MT00

 

Malta

 

MT001

 

 

Malta

MT002

 

 

Gozo and Comino/Għawdex u Kemmuna

MTZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

MTZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

MTZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

NEDERLAND

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

NL

 

 

 

NL1

NOORD-NEDERLAND

 

 

NL11

 

Groningen

 

NL111

 

 

Oost-Groningen

NL112

 

 

Delfzijl en omgeving

NL113

 

 

Overig Groningen

NL12

 

Friesland (NL)

 

NL121

 

 

Noord-Friesland

NL122

 

 

Zuidwest-Friesland

NL123

 

 

Zuidoost-Friesland

NL13

 

Drenthe

 

NL131

 

 

Noord-Drenthe

NL132

 

 

Zuidoost-Drenthe

NL133

 

 

Zuidwest-Drenthe

NL2

OOST-NEDERLAND

 

 

NL21

 

Overijssel

 

NL211

 

 

Noord-Overijssel

NL212

 

 

Zuidwest-Overijssel

NL213

 

 

Twente

NL22

 

Gelderland

 

NL221

 

 

Veluwe

NL224

 

 

Zuidwest-Gelderland

NL225

 

 

Achterhoek

NL226

 

 

Arnhem/Nijmegen

NL23

 

Flevoland

 

NL230

 

 

Flevoland

NL3

WEST-NEDERLAND

 

 

NL31

 

Utrecht

 

NL310

 

 

Utrecht

NL32

 

Noord-Holland

 

NL321

 

 

Kop van Noord-Holland

NL322

 

 

Alkmaar en omgeving

NL323

 

 

IJmond

NL324

 

 

Agglomeratie Haarlem

NL325

 

 

Zaanstreek

NL326

 

 

Groot-Amsterdam

NL327

 

 

Het Gooi en Vechtstreek

NL33

 

Zuid-Holland

 

NL332

 

 

Agglomeratie 's-Gravenhage

NL333

 

 

Delft en Westland

NL337

 

 

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

NL338

 

 

Oost-Zuid-Holland

NL339

 

 

Groot-Rijnmond

NL33A

 

 

Zuidoost-Zuid-Holland

NL34

 

Zeeland

 

NL341

 

 

Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342

 

 

Overig Zeeland

NL4

ZUID-NEDERLAND

 

 

NL41

 

Noord-Brabant

 

NL411

 

 

West-Noord-Brabant

NL412

 

 

Midden-Noord-Brabant

NL413

 

 

Noordoost-Noord-Brabant

NL414

 

 

Zuidoost-Noord-Brabant

NL42

 

Limburg (NL)

 

NL421

 

 

Noord-Limburg

NL422

 

 

Midden-Limburg

NL423

 

 

Zuid-Limburg

NLZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

NLZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

NLZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ÖSTERREICH

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

AT

 

 

 

AT1

OSTÖSTERREICH

 

 

AT11

 

Burgenland (AT)

 

AT111

 

 

Mittelburgenland

AT112

 

 

Nordburgenland

AT113

 

 

Südburgenland

AT12

 

Niederösterreich

 

AT121

 

 

Mostviertel-Eisenwurzen

AT122

 

 

Niederösterreich-Süd

AT123

 

 

Sankt Pölten

AT124

 

 

Waldviertel

AT125

 

 

Weinviertel

AT126

 

 

Wiener Umland/Nordteil

AT127

 

 

Wiener Umland/Südteil

AT13

 

Wien

 

AT130

 

 

Wien

AT2

SÜDÖSTERREICH

 

 

AT21

 

Kärnten

 

AT211

 

 

Klagenfurt-Villach

AT212

 

 

Oberkärnten

AT213

 

 

Unterkärnten

AT22

 

Steiermark

 

AT221

 

 

Graz

AT222

 

 

Liezen

AT223

 

 

Östliche Obersteiermark

AT224

 

 

Oststeiermark

AT225

 

 

West- und Südsteiermark

AT226

 

 

Westliche Obersteiermark

AT3

WESTÖSTERREICH

 

 

AT31

 

Oberösterreich

 

AT311

 

 

Innviertel

AT312

 

 

Linz-Wels

AT313

 

 

Mühlviertel

AT314

 

 

Steyr-Kirchdorf

AT315

 

 

Traunviertel

AT32

 

Salzburg

 

AT321

 

 

Lungau

AT322

 

 

Pinzgau-Pongau

AT323

 

 

Salzburg und Umgebung

AT33

 

Tirol

 

AT331

 

 

Außerfern

AT332

 

 

Innsbruck

AT333

 

 

Osttirol

AT334

 

 

Tiroler Oberland

AT335

 

 

Tiroler Unterland

AT34

 

Vorarlberg

 

AT341

 

 

Bludenz-Bregenzer Wald

AT342

 

 

Rheintal-Bodenseegebiet

ATZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

ATZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ATZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

POLSKA

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

PL

 

 

 

PL1

REGION CENTRALNY

 

 

PL11

 

Łódzkie

 

PL113

 

 

Miasto Łódź

PL114

 

 

Łódzki

PL115

 

 

Piotrkowski

PL116

 

 

Sieradzki

PL117

 

 

Skierniewicki

PL12

 

Mazowieckie

 

PL121

 

 

Ciechanowsko-płocki

PL122

 

 

Ostrołęcko-siedlecki

PL127

 

 

Miasto Warszawa

PL128

 

 

Radomski

PL129

 

 

Warszawski-wschodni

PL12A

 

 

Warszawski-zachodni

PL2

REGION POŁUDNIOWY

 

 

PL21

 

Małopolskie

 

PL213

 

 

Miasto Kraków

PL214

 

 

Krakowski

PL215

 

 

Nowosądecki

PL216

 

 

Oświęcimski

PL217

 

 

Tarnowski

PL22

 

Śląskie

 

PL224

 

 

Częstochowski

PL225

 

 

Bielski

PL227

 

 

Rybnicki

PL228

 

 

Bytomski

PL229

 

 

Gliwicki

PL22A

 

 

Katowicki

PL22B

 

 

Sosnowiecki

PL22C

 

 

Tyski

PL3

REGION WSCHODNI

 

 

PL31

 

Lubelskie

 

PL311

 

 

Bialski

PL312

 

 

Chełmsko-zamojski

PL314

 

 

Lubelski

PL315

 

 

Puławski

PL32

 

Podkarpackie

 

PL323

 

 

Krośnieński

PL324

 

 

Przemyski

PL325

 

 

Rzeszowski

PL326

 

 

Tarnobrzeski

PL33

 

Świętokrzyskie

 

PL331

 

 

Kielecki

PL332

 

 

Sandomiersko-jędrzejowski

PL34

 

Podlaskie

 

PL343

 

 

Białostocki

PL344

 

 

Łomżyński

PL345

 

 

Suwalski

PL4

REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI

 

 

PL41

 

Wielkopolskie

 

PL411

 

 

Pilski

PL414

 

 

Koniński

PL415

 

 

Miasto Poznań

PL416

 

 

Kaliski

PL417

 

 

Leszczyński

PL418

 

 

Poznański

PL42

 

Zachodniopomorskie

 

PL422

 

 

Koszaliński

PL423

 

 

Stargardzki

PL424

 

 

Miasto Szczecin

PL425

 

 

Szczeciński

PL43

 

Lubuskie

 

PL431

 

 

Gorzowski

PL432

 

 

Zielonogórski

PL5

REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI

 

 

PL51

 

Dolnośląskie

 

PL514

 

 

Miasto Wrocław

PL515

 

 

Jeleniogórski

PL516

 

 

Legnicko-głogowski

PL517

 

 

Wałbrzyski

PL518

 

 

Wrocławski

PL52

 

Opolskie

 

PL521

 

 

Nyski

PL522

 

 

Opolski

PL6

REGION PÓŁNOCNY

 

 

PL61

 

Kujawsko-pomorskie

 

PL613

 

 

Bydgosko-toruński

PL614

 

 

Grudziądzki

PL615

 

 

Włocławski

PL62

 

Warmińsko-mazurskie

 

PL621

 

 

Elbląski

PL622

 

 

Olsztyński

PL623

 

 

Ełcki

PL63

 

Pomorskie

 

PL631

 

 

Słupski

PL633

 

 

Trójmiejski

PL634

 

 

Gdański

PL635

 

 

Starogardzki

PLZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

PLZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

PLZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

PORTUGAL

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

PT

 

 

 

PT1

CONTINENTE

 

 

PT11

 

Norte

 

PT111

 

 

Minho-Lima

PT112

 

 

Cávado

PT113

 

 

Ave

PT114

 

 

Grande Porto

PT115

 

 

Tâmega

PT116

 

 

Entre Douro e Vouga

PT117

 

 

Douro

PT118

 

 

Alto Trás-os-Montes

PT15

 

Algarve

 

PT150

 

 

Algarve

PT16

 

Centro (PT)

 

PT161

 

 

Baixo Vouga

PT162

 

 

Baixo Mondego

PT163

 

 

Pinhal Litoral

PT164

 

 

Pinhal Interior Norte

PT165

 

 

Dão-Lafões

PT166

 

 

Pinhal Interior Sul

PT167

 

 

Serra da Estrela

PT168

 

 

Beira Interior Norte

PT169

 

 

Beira Interior Sul

PT16A

 

 

Cova da Beira

PT16B

 

 

Oeste

PT16C

 

 

Médio Tejo

PT17

 

Lisboa

 

PT171

 

 

Grande Lisboa

PT172

 

 

Península de Setúbal

PT18

 

Alentejo

 

PT181

 

 

Alentejo Litoral

PT182

 

 

Alto Alentejo

PT183

 

 

Alentejo Central

PT184

 

 

Baixo Alentejo

PT185

 

 

Lezíria do Tejo

PT2

Região Autónoma dos AÇORES

 

 

PT20

 

Região Autónoma dos Açores

 

PT200

 

 

Região Autónoma dos Açores

PT3

Região Autónoma da MADEIRA

 

 

PT30

 

Região Autónoma da Madeira

 

PT300

 

 

Região Autónoma da Madeira

PTZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

PTZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

PTZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ROMÂNIA

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

RO

 

 

 

RO1

MACROREGIUNEA UNU

 

 

RO11

 

Nord-Vest

 

RO111

 

 

Bihor

RO112

 

 

Bistrița-Năsăud

RO113

 

 

Cluj

RO114

 

 

Maramureș

RO115

 

 

Satu Mare

RO116

 

 

Sălaj

RO12

 

Centru

 

RO121

 

 

Alba

RO122

 

 

Brașov

RO123

 

 

Covasna

RO124

 

 

Harghita

RO125

 

 

Mureș

RO126

 

 

Sibiu

RO2

MACROREGIUNEA DOI

 

 

RO21

 

Nord-Est

 

RO211

 

 

Bacău

RO212

 

 

Botoșani

RO213

 

 

Iași

RO214

 

 

Neamț

RO215

 

 

Suceava

RO216

 

 

Vaslui

RO22

 

Sud-Est

 

RO221

 

 

Brăila

RO222

 

 

Buzău

RO223

 

 

Constanța

RO224

 

 

Galați

RO225

 

 

Tulcea

RO226

 

 

Vrancea

RO3

MACROREGIUNEA TREI

 

 

RO31

 

Sud-Muntenia

 

RO311

 

 

Argeș

RO312

 

 

Călărași

RO313

 

 

Dâmbovița

RO314

 

 

Giurgiu

RO315

 

 

Ialomița

RO316

 

 

Prahova

RO317

 

 

Teleorman

RO32

 

București-Ilfov

 

RO321

 

 

București

RO322

 

 

Ilfov

RO4

MACROREGIUNEA PATRU

 

 

RO41

 

Sud-Vest Oltenia

 

RO411

 

 

Dolj

RO412

 

 

Gorj

RO413

 

 

Mehedinți

RO414

 

 

Olt

RO415

 

 

Vâlcea

RO42

 

Vest

 

RO421

 

 

Arad

RO422

 

 

Caraș-Severin

RO423

 

 

Hunedoara

RO424

 

 

Timiș

ROZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

ROZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ROZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

SLOVENIJA

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

SI

 

 

 

SI0

SLOVENIJA

 

 

SI01

 

Vzhodna Slovenija

 

SI011

 

 

Pomurska

SI012

 

 

Podravska

SI013

 

 

Koroška

SI014

 

 

Savinjska

SI015

 

 

Zasavska

SI016

 

 

Spodnjeposavska

SI017

 

 

Jugovzhodna Slovenija

SI018

 

 

Notranjsko-kraška

SI02

 

Zahodna Slovenija

 

SI021

 

 

Osrednjeslovenska

SI022

 

 

Gorenjska

SI023

 

 

Goriška

SI024

 

 

Obalno-kraška

SIZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

SIZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

SIZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

SLOVENSKO

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

SK

 

 

 

SK0

SLOVENSKO

 

 

SK01

 

Bratislavský kraj

 

SK010

 

 

Bratislavský kraj

SK02

 

Západné Slovensko

 

SK021

 

 

Trnavský kraj

SK022

 

 

Trenčiansky kraj

SK023

 

 

Nitriansky kraj

SK03

 

Stredné Slovensko

 

SK031

 

 

Žilinský kraj

SK032

 

 

Banskobystrický kraj

SK04

 

Východné Slovensko

 

SK041

 

 

Prešovský kraj

SK042

 

 

Košický kraj

SKZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

SKZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

SKZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

SUOMI/FINLAND

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

FI

 

 

 

FI1

MANNER-SUOMI

 

 

FI19

 

Länsi-Suomi

 

FI193

 

 

Keski-Suomi

FI194

 

 

Etelä-Pohjanmaa

FI195

 

 

Pohjanmaa

FI196

 

 

Satakunta

FI197

 

 

Pirkanmaa

FI1B

 

Helsinki-Uusimaa

 

FI1B1

 

 

Helsinki-Uusimaa

FI1C

 

Etelä-Suomi

 

FI1C1

 

 

Varsinais-Suomi

FI1C2

 

 

Kanta-Häme

FI1C3

 

 

Päijät-Häme

FI1C4

 

 

Kymenlaakso

FI1C5

 

 

Etelä-Karjala

FI1D

 

Pohjois- ja Itä-Suomi

 

FI1D1

 

 

Etelä-Savo

FI1D2

 

 

Pohjois-Savo

FI1D3

 

 

Pohjois-Karjala

FI1D4

 

 

Kainuu

FI1D5

 

 

Keski-Pohjanmaa

FI1D6

 

 

Pohjois-Pohjanmaa

FI1D7

 

 

Lappi

FI2

ÅLAND

 

 

FI20

 

Åland

 

FI200

 

 

Åland

FIZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

FIZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

FIZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

SVERIGE

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

SE

 

 

 

SE1

ÖSTRA SVERIGE

 

 

SE11

 

Stockholm

 

SE110

 

 

Stockholms län

SE12

 

Östra Mellansverige

 

SE121

 

 

Uppsala län

SE122

 

 

Södermanlands län

SE123

 

 

Östergötlands län

SE124

 

 

Örebro län

SE125

 

 

Västmanlands län

SE2

SÖDRA SVERIGE

 

 

SE21

 

Småland med öarna

 

SE211

 

 

Jönköpings län

SE212

 

 

Kronobergs län

SE213

 

 

Kalmar län

SE214

 

 

Gotlands län

SE22

 

Sydsverige

 

SE221

 

 

Blekinge län

SE224

 

 

Skåne län

SE23

 

Västsverige

 

SE231

 

 

Hallands län

SE232

 

 

Västra Götalands län

SE3

NORRA SVERIGE

 

 

SE31

 

Norra Mellansverige

 

SE311

 

 

Värmlands län

SE312

 

 

Dalarnas län

SE313

 

 

Gävleborgs län

SE32

 

Mellersta Norrland

 

SE321

 

 

Västernorrlands län

SE322

 

 

Jämtlands län

SE33

 

Övre Norrland

 

SE331

 

 

Västerbottens län

SE332

 

 

Norrbottens län

SEZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

SEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

SEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

UNITED KINGDOM

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

UK

 

 

 

UKC

NORTH EAST (ENGLAND)

 

 

UKC1

 

Tees Valley and Durham

 

UKC11

 

 

Hartlepool and Stockton-on-Tees

UKC12

 

 

South Teesside

UKC13

 

 

Darlington

UKC14

 

 

Durham CC

UKC2

 

Northumberland and Tyne and Wear

 

UKC21

 

 

Northumberland

UKC22

 

 

Tyneside

UKC23

 

 

Sunderland

UKD

NORTH WEST (ENGLAND)

 

 

UKD1

 

Cumbria

 

UKD11

 

 

West Cumbria

UKD12

 

 

East Cumbria

UKD3

 

Greater Manchester

 

UKD31

 

 

Greater Manchester South

UKD32

 

 

Greater Manchester North

UKD4

 

Lancashire

 

UKD41

 

 

Blackburn with Darwen

UKD42

 

 

Blackpool

UKD43

 

 

Lancashire CC

UKD6

 

Cheshire

 

UKD61

 

 

Warrington

UKD62

 

 

Cheshire East

UKD63

 

 

Cheshire West and Chester

UKD7

 

Merseyside

 

UKD71

 

 

East Merseyside

UKD72

 

 

Liverpool

UKD73

 

 

Sefton

UKD74

 

 

Wirral

UKE

YORKSHIRE AND THE HUMBER

 

 

UKE1

 

East Yorkshire and Northern Lincolnshire

 

UKE11

 

 

Kingston upon Hull, City of

UKE12

 

 

East Riding of Yorkshire

UKE13

 

 

North and North East Lincolnshire

UKE2

 

North Yorkshire

 

UKE21

 

 

York

UKE22

 

 

North Yorkshire CC

UKE3

 

South Yorkshire

 

UKE31

 

 

Barnsley, Doncaster and Rotherham

UKE32

 

 

Sheffield

UKE4

 

West Yorkshire

 

UKE41

 

 

Bradford

UKE42

 

 

Leeds

UKE44

 

 

Calderdale and Kirklees

UKE45

 

 

Wakefield

UKF

EAST MIDLANDS (ENGLAND)

 

 

UKF1

 

Derbyshire and Nottinghamshire

 

UKF11

 

 

Derby

UKF12

 

 

East Derbyshire

UKF13

 

 

South and West Derbyshire

UKF14

 

 

Nottingham

UKF15

 

 

North Nottinghamshire

UKF16

 

 

South Nottinghamshire

UKF2

 

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

 

UKF21

 

 

Leicester

UKF22

 

 

Leicestershire CC and Rutland

UKF24

 

 

West Northamptonshire

UKF25

 

 

North Northamptonshire

UKF3

 

Lincolnshire

 

UKF30

 

 

Lincolnshire

UKG

WEST MIDLANDS (ENGLAND)

 

 

UKG1

 

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

 

UKG11

 

 

Herefordshire, County of

UKG12

 

 

Worcestershire

UKG13

 

 

Warwickshire

UKG2

 

Shropshire and Staffordshire

 

UKG21

 

 

Telford and Wrekin

UKG22

 

 

Shropshire CC

UKG23

 

 

Stoke-on-Trent

UKG24

 

 

Staffordshire CC

UKG3

 

West Midlands

 

UKG31

 

 

Birmingham

UKG32

 

 

Solihull

UKG33

 

 

Coventry

UKG36

 

 

Dudley

UKG37

 

 

Sandwell

UKG38

 

 

Walsall

UKG39

 

 

Wolverhampton

UKH

EAST OF ENGLAND

 

 

UKH1

 

East Anglia

 

UKH11

 

 

Peterborough

UKH12

 

 

Cambridgeshire CC

UKH13

 

 

Norfolk

UKH14

 

 

Suffolk

UKH2

 

Bedfordshire and Hertfordshire

 

UKH21

 

 

Luton

UKH23

 

 

Hertfordshire

UKH24

 

 

Bedford

UKH25

 

 

Central Bedfordshire

UKH3

 

Essex

 

UKH31

 

 

Southend-on-Sea

UKH32

 

 

Thurrock

UKH33

 

 

Essex CC

UKI

LONDON

 

 

UKI1

 

Inner London

 

UKI11

 

 

Inner London - West

UKI12

 

 

Inner London - East

UKI2

 

Outer London

 

UKI21

 

 

Outer London - East and North East

UKI22

 

 

Outer London - South

UKI23

 

 

Outer London - West and North West

UKJ

SOUTH EAST (ENGLAND)

 

 

UKJ1

 

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

 

UKJ11

 

 

Berkshire

UKJ12

 

 

Milton Keynes

UKJ13

 

 

Buckinghamshire CC

UKJ14

 

 

Oxfordshire

UKJ2

 

Surrey, East and West Sussex

 

UKJ21

 

 

Brighton and Hove

UKJ22

 

 

East Sussex CC

UKJ23

 

 

Surrey

UKJ24

 

 

West Sussex

UKJ3

 

Hampshire and Isle of Wight

 

UKJ31

 

 

Portsmouth

UKJ32

 

 

Southampton

UKJ33

 

 

Hampshire CC

UKJ34

 

 

Isle of Wight

UKJ4

 

Kent

 

UKJ41

 

 

Medway

UKJ42

 

 

Kent CC

UKK

SOUTH WEST (ENGLAND)

 

 

UKK1

 

Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area

 

UKK11

 

 

Bristol, City of

UKK12

 

 

Bath and North East Somerset, North Somerset and South Gloucestershire

UKK13

 

 

Gloucestershire

UKK14

 

 

Swindon

UKK15

 

 

Wiltshire CC

UKK2

 

Dorset and Somerset

 

UKK21

 

 

Bournemouth and Poole

UKK22

 

 

Dorset CC

UKK23

 

 

Somerset

UKK3

 

Cornwall and Isles of Scilly

 

UKK30

 

 

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

 

Devon

 

UKK41

 

 

Plymouth

UKK42

 

 

Torbay

UKK43

 

 

Devon CC

UKL

WALES

 

 

UKL1

 

West Wales and The Valleys

 

UKL11

 

 

Isle of Anglesey

UKL12

 

 

Gwynedd

UKL13

 

 

Conwy and Denbighshire

UKL14

 

 

South West Wales

UKL15

 

 

Central Valleys

UKL16

 

 

Gwent Valleys

UKL17

 

 

Bridgend and Neath Port Talbot

UKL18

 

 

Swansea

UKL2

 

East Wales

 

UKL21

 

 

Monmouthshire and Newport

UKL22

 

 

Cardiff and Vale of Glamorgan

UKL23

 

 

Flintshire and Wrexham

UKL24

 

 

Powys

UKM

SCOTLAND

 

 

UKM2

 

Eastern Scotland

 

UKM21

 

 

Angus and Dundee City

UKM22

 

 

Clackmannanshire and Fife

UKM23

 

 

East Lothian and Midlothian

UKM24

 

 

Scottish Borders

UKM25

 

 

Edinburgh, City of

UKM26

 

 

Falkirk

UKM27

 

 

Perth & Kinross and Stirling

UKM28

 

 

West Lothian

UKM3

 

South Western Scotland

 

UKM31

 

 

East Dunbartonshire, West Dunbartonshire and Helensburgh & Lomond

UKM32

 

 

Dumfries & Galloway

UKM33

 

 

East Ayrshire and North Ayrshire mainland

UKM34

 

 

Glasgow City

UKM35

 

 

Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire

UKM36

 

 

North Lanarkshire

UKM37

 

 

South Ayrshire

UKM38

 

 

South Lanarkshire

UKM5

 

North Eastern Scotland

 

UKM50

 

 

Aberdeen City and Aberdeenshire

UKM6

 

Highlands and Islands

 

UKM61

 

 

Caithness & Sutherland and Ross & Cromarty

UKM62

 

 

Inverness & Nairn and Moray, Badenoch & Strathspey

UKM63

 

 

Lochaber, Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae and Argyll & Bute

UKM64

 

 

Eilean Siar (Western Isles)

UKM65

 

 

Orkney Islands

UKM66

 

 

Shetland Islands

UKN

NORTHERN IRELAND

 

 

UKN0

 

Northern Ireland

 

UKN01

 

 

Belfast

UKN02

 

 

Outer Belfast

UKN03

 

 

East of Northern Ireland

UKN04

 

 

North of Northern Ireland

UKN05

 

 

West and South of Northern Ireland

UKZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

UKZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

UKZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

ALLEGATO II

Unità amministrative esistenti

A livello NUTS 1: per il Belgio “Gewesten/Régions”; per la Germania “Länder”; per il Portogallo “Continente”, “Região dos Açores” e “Região da Madeira”; per il Regno Unito “Scotland, Wales, Northern Ireland” e “Government Office Regions of England”.

A livello NUTS 2: per il Belgio “Provincies/Provinces”, per la Danimarca “Regioner” per la Germania “Regierungsbezirke”, per la Grecia “periferies”, per la Spagna “comunidades y ciudades autónomas”, per la Francia “régions”, per l'Italia “regioni”, per i Paesi Bassi “provincies”, per l'Austria “Länder”, per la Polonia “Województwa”.

A livello NUTS 3: per il Belgio “arrondissementen/arrondissements”, per la Repubblica ceca “Kraje”, per la Germania “Kreise/kreisfreie Städte”, per la Grecia “nomoi”, per la Spagna “provincias”, per la Francia “départements”, per l'Italia “Province”, per la Lituania “Apskritis”, per l'Ungheria “Megyék”, per la Repubblica slovacca “Kraje”, per la Finlandia “maakunnat/landskap”, per la Svezia “län”.

ALLEGATO III

Unità amministrative più piccole

Per il Belgio “Gemeenten/Communes”, per la Repubblica ceca “Obce”, per la Danimarca “Kommuner”, per la Germania “Gemeinden”, per l'Estonia “Vald, Linn”, per la Grecia “Δήμοι/κοινότητες (Dimoi/koinotites)”, per la Spagna “Municipios”, per la Francia “Communes”, per l'Irlanda “counties or cities”, per l'Italia “Comuni”, per Cipro “Δήμοι/κοινότητες (Dimoi/ koinotites)”, per la Lettonia “Republikas pilsētas, novadi”, per la Lituania “Seniûnija”, per il Lussemburgo “Communes”, per l'Ungheria “Települések”, per Malta “Localities”, per i Paesi Bassi “Gemeenten”, per l'Austria “Gemeinden”, per la Polonia “Gminy, miasta”, per il Portogallo “Freguesias”, per la Slovenia “Obèine”, per la Repubblica slovacca “Obce”, per la Finlandia “Kunnat/Kommuner”, per la Svezia “Kommuner”, per il Regno Unito “Wards”.

»

(1)  «Arr.» significa «Arrondissement administratif» in francese o «Administratief arrondissement» in neerlandese.

(2)  «Prov.» significa «Province» in francese o «Provincie» in neerlandese.

(3)  La Provincia autonoma di Bolzano/Bozen e la Provincia autonoma di Trento costituiscono la regione Trentino Alto Adige/Südtirol.


18.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/55


REGOLAMENTO (UE) N. 32/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

75,7

TN

120,5

TR

106,9

ZZ

101,0

0707 00 05

EG

158,2

JO

87,5

TR

122,4

ZZ

122,7

0709 90 70

MA

40,1

TR

123,3

ZZ

81,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

56,1

MA

58,6

TR

69,8

ZA

54,6

ZZ

53,7

0805 20 10

MA

68,6

TR

79,6

ZZ

74,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

69,6

HR

46,1

IL

66,9

JM

100,4

MA

103,8

PK

66,6

TR

68,5

ZZ

74,6

0805 50 10

AR

45,3

TR

55,2

ZZ

50,3

0808 10 80

AR

78,5

CA

117,8

CL

82,5

CN

109,2

US

144,5

ZZ

106,5

0808 20 50

CN

72,2

NZ

97,8

US

120,9

ZZ

97,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


18.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/57


REGOLAMENTO (UE) N. 33/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 30/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 11 del 15.1.2011, pag. 29.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 18 gennaio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

60,00

0,00

1701 11 90 (1)

60,00

0,00

1701 12 10 (1)

60,00

0,00

1701 12 90 (1)

60,00

0,00

1701 91 00 (2)

58,04

0,06

1701 99 10 (2)

58,04

0,00

1701 99 90 (2)

58,04

0,00

1702 90 95 (3)

0,58

0,18


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

18.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/59


DIRETTIVA 2011/3/UE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2011

recante modifica della direttiva 2008/128/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 5,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/128/CE della Commissione (2), stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare menzionate nella direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (3).

(2)

L'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce che le specifiche degli additivi alimentari di cui ai paragrafi da 1 a 3 di tale articolo (e che comprendono anche gli additivi autorizzati in virtù della direttiva 94/36/CE) siano adottate, a norma del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (4), all'atto dell'inclusione di tali additivi alimentari negli allegati, come disposto in detti paragrafi.

(3)

Dato che gli elenchi non sono ancora stati redatti e al fine di garantire che la modifica degli allegati della direttiva 94/36/CE conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1333/2008 abbia efficacia e che gli additivi così autorizzati siano conformi a condizioni d'uso sicure, deve essere modificata la direttiva 2008/128/CE.

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha, nel parere del 30 gennaio 2008 (5), valutato la sicurezza dell'uso del licopene di qualsiasi origine come colorante alimentare. Sono state considerate le seguenti origini: a. E160 d, licopene ottenuto mediante estrazione con solvente da ceppi naturali di pomodori rossi (Lycopersicon esculentum L.) con successiva eliminazione del solvente, b. licopene sintetico e c. licopene ottenuto da Blakeslea trispora.

(5)

La legislazione vigente stabilisce specifiche unicamente per la licopina (ora licopene) dei pomodori rossi e deve essere modificata mediante l'inclusione delle altre due origini. Occorre altresì aggiornare le specifiche relative al licopene estratto dai pomodori rossi. Il diclorometano non va più incluso nell'elenco dei solventi di estrazione, in quanto — secondo le informazioni trasmesse dalle parti interessate — non è più utilizzato per l'estrazione del licopene dai pomodori rossi. Per motivi di sicurezza occorre abbassare il limite massimo per il piombo, mentre il riferimento ai metalli pesanti è troppo generico e non più pertinente. Inoltre il riferimento ai ceppi naturali va aggiornato conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(6)

Viene segnalato l'impiego del diclorometano (cloruro di metilene) nella fabbricazione di formulazioni di licopene pronte per la vendita e anche il parere dell'Autorità del4 dicembre 2008 sulla sicurezza dei «prodotti dispersibili in acqua fredda del licopene ottenuto da Blakeslea trispora» cita questo impiego (7). Prodotti analoghi vengono ottenuti a partire dal licopene sintetico, come si legge nel parere dell'Autorità sulla sicurezza del licopene sintetico del 10 aprile 2008 (8). A seguito della valutazione da parte dell'Autorità di questo uso specifico, è necessario autorizzare tale uso prevedendo gli stessi livelli di residui considerati durante la valutazione.

(7)

È necessario prendere in considerazione le specifiche e le tecniche analitiche relative agli additivi che figurano nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal comitato misto di esperti per gli additivi alimentari (JECFA). Occorre, in particolare, adeguare i criteri di purezza specifici al fine di tener conto, se del caso, dei limiti applicabili ai singoli metalli pesanti interessati.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/128/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non vi è stata opposizione né del Parlamento europeo né del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2008/128/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o settembre 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 13.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 6 del 10.1.2009, pag. 20.

(3)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

(4)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(5)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti, espresso a seguito di una richiesta della Commissione europea relativa a un parere scientifico 1. sulla sicurezza dell'uso del licopene ottenuto per fermentazione da Blakeslea trispora quale colorante alimentare nelle categorie alimentari e ai livelli d'impiego proposti dal richiedente, 2. sulla sicurezza dell'uso del licopene sintetico quale colorante alimentare nelle categorie alimentari elencate nell'allegato III e nell'allegato V, parte 2, della direttiva 94/36/CE sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari, 3. tenendo conto delle diverse richieste relative al licopene, attualmente in esame e che comprendono una nuova valutazione del licopene ottenuto dai pomodori nel quadro della nuova valutazione sistematica di tutte le sostanze coloranti per uso alimentare. The EFSA Journal (2008) 674, pagg. 1-66.

(6)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(7)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie, formulato su richiesta della Commissione europea di un'ulteriore valutazione dei prodotti dispersibili in acqua fredda del licopene ottenuto da Blakeslea trispora come ingrediente alimentare, nel quadro del regolamento (CE) n. 258/97. The EFSA Journal (2008) 893, pagg. 1-15.

(8)  Parere scientifico del gruppo di esperti sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie, formulato su richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza del licopene sintetico. The EFSA Journal (2008) 676, pagg. 1-25.


ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 2008/128/CE, la voce relativa all'E 160 d è sostituita dalla seguente:

«E 160 D LICOPENE

i)    licopene sintetico

Sinonimi

Licopene ottenuto per sintesi chimica

Definizione

Il licopene sintetico è una miscela di isomeri geometrici dei licopeni ed è prodotto mediante la condensazione di Wittig di intermedi sintetici comunemente utilizzati nella produzione di altri carotenoidi impiegati nei prodotti alimentari. Il licopene sintetico è costituito in prevalenza da licopene tutto trans e 5-cis-licopene e da piccole quantità di altri isomeri. I preparati commerciali di licopene destinati a essere utilizzati in alimenti sono formulati come sospensioni in oli commestibili o come polveri idrodispersibili o idrosolubili.

Colour Index n.

75125

EINECS

207-949-1

Denominazione chimica

Ψ,Ψ-carotene, licopene tutto trans, (tutto-E)-licopene, (tutto-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaene

Formula chimica

C40H56

Peso molecolare

536,85

Tenore

Contenuto di licopeni totali non inferiore al 96 % (licopene tutto trans non inferiore al 70 %)

E1 cm 1 %3 450 in esano (per il licopene tutto trans puro al 100 %) a 465-475 nm

Descrizione

Polvere cristallina di colore rosso

Identificazione

Spettrofotometria

Una soluzione in esano mostra un massimo di assorbimento a 470 nm circa

Test per i carotenoidi

La colorazione della soluzione del campione in acetone scompare con aggiunte successive di una soluzione al 5 % di nitrito di sodio e di acido solforico 1N.

Solubilità

Insolubile in acqua, liberamente solubile in cloroformio

Proprietà della soluzione all'1 % in cloroformio

Limpida, di colore rosso-arancione

Purezza

Perdita all'essiccamento

Non più dello 0,5 % (a 40 °C per 4 h a 20 mm Hg)

Apo-12'-licopenale

Non più dello 0,15 %

Ossido di trifenilfosfina

Non più dello 0,01 %

Solventi residui

Metanolo: non più di 200 mg/kg

Esano, propan-2-olo: non più di 10 mg/kg, ciascuno.

Diclorometano: non più di 10 mg/kg (solo in preparati commerciali)

Piombo

Non più di 1 mg/kg

ii)    licopene ottenuto dai pomodori rossi

Sinonimi

Giallo naturale 27

Definizione

Il licopene è ottenuto mediante estrazione con solvente da pomodori rossi (Lycopersicon esculentum L.) con successiva eliminazione del solvente. Possono essere utilizzati soltanto i solventi sottoelencati:

biossido di carbonio, acetato di etile, acetone, propan-2-olo, metanolo, etanolo ed esano. Il principio colorante principale dei pomodori è il licopene. Possono essere presenti piccole quantità di altri pigmenti carotenoidi. Oltre ai pigmenti coloranti il prodotto può contenere oli, grassi, cere e componenti aromatici naturalmente presenti nei pomodori.

Colour Index n.

75125

EINECS

207-949-1

Denominazione chimica

Ψ,Ψ-carotene, licopene tutto trans, (tutto-E)-licopene, (tutto-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaene

Formula chimica

C40H56

Peso molecolare

536,85

Tenore

E1 cm 1 %3 450 in esano (per il licopene tutto trans puro al 100 %) a 465-475 nm

Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore al 5 %

Descrizione

Liquido viscoso di colore rosso scuro

Identificazione

Spettrofotometria

Massimo in esano a 472 nm circa

Purezza

Solventi residui

Propan-2-olo

Esano

Acetone

Etanolo

Metanolo

Acetato di etile

Non più di 50 mg/kg singolarmente o in combinazione

Ceneri solfatate

Non più dell'1 %

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 2 mg/kg

iii)    licopene ottenuto da Blakeslea trispora

Sinonimi

Giallo naturale 27

Definizione

Il licopene ottenuto da Blakeslea trispora è estratto dalla biomassa fungina e purificato per cristallizzazione e filtrazione. È costituito in prevalenza da licopene tutto trans. Contiene anche piccole quantità di altri carotenoidi. L'isopropanolo e l'acetato di isobutile sono gli unici solventi impiegati nella fabbricazione. I preparati commerciali di licopene destinati a essere utilizzati in alimenti sono formulati come sospensioni in oli commestibili o come polveri idrodispersibili o idrosolubili.

Colour Index n.

75125

EINECS

207-949-1

Denominazione chimica

Ψ,Ψ-carotene, licopene tutto trans, (tutto-E)-licopene, (tutto-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaene

Formula chimica

C40H56

Peso molecolare

536,85

Tenore

Contenuto di licopeni totali non inferiore al 95 % e contenuto di licopene tutto trans non inferiore al 90 % di tutte le sostanze coloranti

E1 cm 1 %3 450 in esano (per il licopene tutto trans puro al 100 %) a 465-475 nm

Descrizione

Polvere cristallina di colore rosso

Identificazione

Spettrofotometria

Una soluzione in esano mostra un massimo di assorbimento a 470 nm circa

Test per i carotenoidi

La colorazione della soluzione del campione in acetone scompare con aggiunte successive di una soluzione al 5 % di nitrito di sodio e di acido solforico 1N.

Solubilità

Insolubile in acqua, liberamente solubile in cloroformio

Proprietà della soluzione all'1 % in cloroformio

Limpida, di colore rosso-arancione

Purezza

Perdita all'essiccamento

Non più dello 0,5 % (a 40 °C per 4 h a 20 mm Hg)

Altri carotenoidi

Non più del 5 %

Solventi residui

Propan-2-olo: non più dello 0,1 %

Acetato di isobutile: non più dell'1,0 %

Diclorometano: non più di 10 mg/kg (solo in preparati commerciali)

Ceneri solfatate

Non più dello 0,3 %

Piombo

Non più di 1 mg/kg»


DECISIONI

18.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/64


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2011

che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

[notificata con il numero C(2010) 9724]

(2011/26/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. È opportuno adattare questi elenchi per includere nuove deroghe nazionali.

(2)

Per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire integralmente tali sezioni.

(3)

La direttiva 2008/68/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(4)

Le misure stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto delle merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati in allegato alla presente decisione sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 2

L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2011.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.


ALLEGATO

L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati come indicato qui di seguito.

1)

L’allegato I, capo I.3, è sostituito dal seguente testo:

«I.3.   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

Identificativo della deroga: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO= strada

a/bi/bii= articolo 6, paragrafo 2, lettere a), bi) e bii)

MS= sigla dello Stato membro

nn= numero d’ordine

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

BE Belgio

RO-a-BE-1

Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.

Contenuto dell’allegato della direttiva: il punto 1.1.3.6 limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che possono essere trasportati in un normale veicolo.

Contenuto della normativa nazionale: gli operatori dei depositi lontani dai luoghi di approvvigionamento possono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali veicoli a motore, alle condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-BE-2

Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6.

Contenuto della normativa nazionale: indicazione nei documenti di trasporto: “Contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi”.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: deroga 6-97.

Osservazioni: deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 21 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-BE-3

Oggetto: adozione della deroga RO-a-UK-4.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-BE-4

Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni ADR per il trasporto nazionale di massimo 1 000 rilevatori di fumo ionici usati in abitazioni private all’impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nello scenario concernente la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo.

Riferimento all’ADR: tutte le prescrizioni

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE:

Contenuto della normativa nazionale: l’uso domestico di rilevatori ionici di fumo non è soggetto ad un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico se il rilevatore di fumo è di un tipo omologato. Il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all’utilizzatore finale è esente dalle prescrizioni ADR [cfr. 2.2.7.1.2, lettera d)].

La direttiva 2002/96/CE “RAEE” (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva di rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori ionici, per estrarre le sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato uno scenario per incentivare gli utilizzatori privati a portare i loro rilevatori di fumo usati ad un punto di raccolta da cui questi possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, a volte attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio.

Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potranno essere sistemati un massimo di 1 000 rilevatori di fumo. Da questi punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti ad un deposito intermedio. L’imballaggio sarà etichettato con la dicitura “rilevatore di fumo”.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: lo scenario per la raccolta selettiva di rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l’eliminazione di strumenti approvati prevista all’articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20.7.2001: regolamento sulla radioprotezione generale.

Osservazioni: Questa deroga è necessaria per rendere possibile la raccolta selettiva di rilevatori di fumo ionici.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

DE Germania

RO-a-DE-1

Oggetto: imballaggio e carico misti di parti di automobili con classificazione 1.4G assieme ad alcune merci pericolose (n4).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10 e 7.5.2.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni sull’imballaggio e il carico misti.

Contenuto della normativa nazionale: le merci ONU 0431 e ONU 0503 possono essere trasportate unitamente a talune merci pericolose (prodotti utilizzati nella costruzione automobilistica) in quantità specifiche, fissate nell’esenzione. Tali quantità non possono essere superiori a 1 000 unità (cfr. punto 1.1.3.6.4).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Osservazioni: l’esenzione è necessaria per permettere una rapida consegna delle componenti per autoveicoli riguardanti la sicurezza, in funzione della domanda locale. A motivo dell’ampia gamma dei prodotti, l’immagazzinamento di tali prodotti presso i meccanici locali non è frequente.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-DE-2

Oggetto: esenzione dall’obbligo di avere un documento di trasporto e una dichiarazione del trasportatore per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6. (n1).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6.

Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: per tutte le classi tranne la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate nel punto 1.1.3.6.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: le informazioni fornite dall’etichettatura e dalle indicazioni poste sull’imballaggio sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, in quanto un documento di trasporto non è sempre adatto in caso di distribuzione locale.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-DE-3

Oggetto: trasporto di standard di misurazione e pompe per carburanti (vuote, non pulite).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: disposizioni applicabili ai numeri ONU 1202, 1203 e 1223.

Contenuto dell’allegato della direttiva: imballaggio, marcatura, documenti, istruzioni di trasporto e di movimentazione, istruzioni per il personale viaggiante.

Contenuto della normativa nazionale: Specifica delle normative applicabili e delle disposizioni secondarie ai fini dell’applicazione della deroga fino a 1 000 litri: comparabile a imballaggi vuoti, non puliti; al di sopra di 1 000 litri: conformità a taluni regolamenti per le cisterne; trasporto esclusivamente vuote e non pulite.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Osservazioni: lista n. 7, 38, 38a.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-DE-5

Oggetto: autorizzazione all’imballaggio combinato.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della normativa nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti di classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: lista n.: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

DK Danimarca

RO-a-DK-1

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi o articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose raccolte da abitazioni e da talune imprese ai fini dello smaltimento.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 2, 3, 4.1, 5.2, 5.4 e 8.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: principi di classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all’imballaggio, disposizioni applicabili alla marcatura e all’etichettatura, documenti di trasporto e formazione professionale.

Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi interni o gli articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose provenienti da abitazioni o determinate imprese possono essere imballati assieme in determinati imballaggi esterni. Il contenuto di ciascun imballaggio interno e/o di ciascun imballaggio esterno non deve superare determinati limiti di massa o volume. Le deroghe riguardano la classificazione, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, la documentazione e la formazione professionale.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Osservazioni: non è possibile effettuare una classificazione accurata né applicare tutte le disposizioni ADR al momento della raccolta di rifiuti o di quantitativi residui di merci pericolose provenienti da abitazioni o da talune imprese ai fini dello smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi che sono stati venduti al dettaglio.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-DK-2

Oggetto: trasporto su strada di colli contenenti sostanze esplosive e colli contenenti detonatori nel medesimo autoveicolo.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio misto.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle norme ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Osservazioni: esiste l’esigenza pratica di poter caricare sostanze esplosive e detonatori nel medesimo autoveicolo per il trasporto dal deposito al luogo di lavoro e nuovamente al deposito.

Con la modifica della legislazione danese sul trasporto di merci pericolose, le autorità di tale paese autorizzeranno questo genere di trasporto alle condizioni seguenti:

1)

non sono trasportati oltre 25 kg di sostanze esplosive del gruppo D;

2)

non sono trasportati oltre 200 detonatori del gruppo B;

3)

i detonatori e le sostanze esplosive devono essere imballati separatamente in colli con certificazione ONU ai sensi della direttiva 2000/61/CE, che modifica la direttiva 94/55/CE;

4)

la distanza tra l’imballaggio contenente i detonatori e quello contenente le sostanze esplosive deve essere di almeno 1 metro; tale distanza deve essere mantenuta anche dopo una frenata brusca. I colli contenenti sostanze esplosive e quelli contenenti i detonatori devono essere collocati in modo da poterli estrarre rapidamente dall’autoveicolo;

5)

tutte le altre norme riguardanti il trasporto di sostanze pericolose su strada devono essere rispettate.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

FI Finlandia

RO-a-FI-1

Oggetto: il trasporto di determinate quantità di merci pericolose con pullman privati e materiali radioattivi a bassa attività in piccole quantità per fini medici e di ricerca.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1, 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio, documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose in determinate quantità a norma del punto 1.1.3.6, di massa netta massima non superiore a 200 kg, con autoveicoli e pullman privati è consentito senza documenti di trasporto e in deroga alle prescrizioni relative all’imballaggio. Quando trasporta materiali radioattivi a bassa attività di peso inferiore a 50 chilogrammi per fini medici e di ricerca, non è necessario che il veicolo sia contrassegnato e attrezzato in conformità dell’ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-FI-2

Oggetto: descrizione di cisterne vuote nei documenti di trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali applicabili a contenitori vuoti e non puliti, veicoli, container, cisterne, veicoli batteria e contenitori per gas a elementi multipli (“MEGC”).

Contenuto della normativa nazionale: nel caso di autocisterne vuote, non pulite che hanno trasportato due o più sostanze classificate con numeri ONU 1202, 1203 e 1223, la descrizione nei documenti di trasporto può essere integrata con la frase “ultimo carico” oltre al nome del prodotto con punto di infiammabilità minore; “autocisterna vuota, 3, ultimo carico: ONU 1203 Motor spirit, II”.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-FI-3

Oggetto: etichettatura e marcatura di unità di trasporto per esplosivi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali sulla marcatura con pannello arancione.

Contenuto della normativa nazionale: le unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massimo 1 000 kg netti) destinati alle cave e siti di lavoro possono essere contrassegnati con un cartello di modello n. 1 posto sul lato anteriore e sul lato posteriore.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

FR Francia

RO-a-FR-2

Oggetto: trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo disciplinati dalla disposizione ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell’ADR per il trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo e disciplinate dalla norma ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — Article 12.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-FR-5

Oggetto: trasporto di merci pericolose in veicoli destinati al trasporto pubblico di passeggeri (18)

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e di sostanze pericolose.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose diverse da quelle di classe 7, autorizzate nei veicoli di trasporto pubblico come bagaglio a mano: si applicano soltanto le disposizioni relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura dei colli di cui ai punti 4.1, 5.2 e 3.4.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.1.

Osservazioni: il bagaglio a mano può contenere esclusivamente merci pericolose per uso professionale proprio o personale. Per le persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili per il gas nella quantità necessaria per un tragitto.

Termine della scadenza: 29 febbraio 2016.

RO-a-FR-6

Oggetto: trasporto per conto proprio di piccole quantità di merci pericolose (18).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto per conto proprio di piccole quantità di merci pericolose diverse dalla classe 7, non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all’obbligo di possesso di un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.2.1.

Termine della scadenza: 29 febbraio 2016.

IE Irlanda

RO-a-IE-1

Oggetto: esenzione dal criterio 5.4.0. dell’ADR in relazione al documento di trasporto per il trasporto di pesticidi di classe 3 ADR, elencati al punto 2.2.3.3 come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 °C) e classe 6.1 ADR, elencati al punto 2.2.61.3 come pesticidi T6, liquidi (p. i. ≥ 23 °C), quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6 ADR.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto di pesticidi di classe 3 ADR e di quelli del punto 6.1, quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6 ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Osservazioni: obbligo oneroso e non necessario ai fini del trasporto locale e della consegna di tali pesticidi.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-IE-2

Oggetto: esenzione da alcune disposizioni ADR relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura ai fini del trasporto di piccole quantità (inferiori ai limiti di cui al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 ADR, recanti i numeri di identificazione della sostanza ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404 o ONU 0453 fino alla più vicina caserma militare a fini di smaltimento.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 e 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: smaltimento di oggetti pirotecnici scaduti.

Contenuto della normativa nazionale: le disposizioni ADR relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura ai fini del trasporto di oggetti pirotecnici scaduti recenti i numeri ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404 o ONU 0453 fino alla più vicina caserma militare non trovano applicazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni ADR generali sull’imballaggio e nel documento di trasporto siano incluse informazioni supplementari. Tale esenzione si applica soltanto al trasporto locale, fino alla più vicina caserma militare, di piccole quantità di tali oggetti pirotecnici scaduti, ai fini di uno smaltimento in condizioni di sicurezza.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(10) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Osservazioni: il trasporto di piccole quantità di dispositivi illuminanti marittimi “scaduti”, praticato in particolar modo dai possessori di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, fino alla caserma militare più vicina ai fini dello smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato difficoltà, soprattutto in relazione agli obblighi di imballaggio. La deroga si applica alle piccole quantità (inferiori a quelle stabilite nel punto 1.1.3.6) e al trasporto locale.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-IE-3

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni di cui ai punti 6.7 e 6.8 per quanto riguarda il trasporto su strada di cisterne fisse nominalmente vuote e non pulite (per deposito in luoghi definiti) in vista della loro pulizia, riparazione, collaudo o demolizione.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.7 e 6.8.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obblighi relativi alla progettazione, costruzione, ispezione e collaudo di cisterne.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni di cui ai capitoli 6.7 e 6.8 dell’ADR per quanto riguarda il trasporto su strada di cisterne fisse nominalmente vuote e non pulite (per deposito in luoghi definiti) in vista della loro pulizia, riparazione, collaudo o demolizione, a condizione che: a) tutte le tubature collegate alla cisterna che poteva essere ragionevolmente praticabile rimuovere siano state rimosse; b) sia inserita nella cisterna un’adeguata valvola di depressurizzazione, che deve rimanere in funzione durante il trasporto; e c) senza pregiudizio della precedente condizione b) tutte le aperture nella cisterna e nelle tubature raccordatevi siano state chiuse ermeticamente per prevenire fuoriuscite di sostanze pericolose, nella misura ragionevolmente praticabile.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Modifica proposta della “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni: le cisterne in questione sono utilizzate per l’immagazzinamento di sostanze in locali definiti? e non per il trasporto di merci. Conterrebbero quantità molto limitate di merci pericolose durante la fase di trasporto (delle cisterne) verso vari siti ai fini di pulizia, riparazione ecc.

Precedentemente a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-IE-4

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni di cui ai punti 5.3, 5.4, 7 e all’allegato B dell’ADR, per quanto riguarda il trasporto di bombole di gas per distributori di bevande quando tali bombole sono trasportate assieme alle bevande (per le quali devono essere utilizzate).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 e allegato B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i contrassegni da esibire sui veicoli, la documentazione di trasporto e le disposizioni concernenti le attrezzature e le operazioni di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni di cui ai punti 5.3, 5.4, 7 e all’allegato B dell’ADR, per il trasporto di bombole di gas per distributori di bevande, quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo che trasporta le bevande (per le quali devono essere utilizzate).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Modifica proposta della “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni: la principale attività consiste nella distribuzione di pacchi di bevande, che non sono sostanze secondo l’ADR, assieme a piccole quantità di bombolette contenenti i gas per la distribuzione di tali bevande.

Precedentemente a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-IE-5

Oggetto: esenzione, per il trasporto nazionale sul territorio dell’Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione e al collaudo di contenitori, e dalle relative disposizioni d’uso di cui ai punti 6.2 e 4.1 dell’ADR e applicabili a bombole e fusti a pressione per gas di classe 2, che sono stati sottoposti ad un trasporto multimodale, incluso il trasporto marittimo, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano stati costruiti, collaudati e utilizzati in conformità del codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti in Irlanda, ma siano stati restituiti nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale; e iii) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale in piccole quantità.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 e 6.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo, all’utilizzo di bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR, e alla costruzione e collaudo di tali bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR.

Contenuto della normativa nazionale: le disposizioni di cui ai punti 4.1 e 6.2 non si applicano alle bombole e ai fusti a pressione per gas di classe 2, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano costruiti e collaudati conformemente al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione siano utilizzati conformemente al codice IMDG; iii) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti al mittente tramite un trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo; iv) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti agli utenti finali con un unico viaggio, effettuato nell’arco di una giornata, dal destinatario del trasporto multimodale [di cui al punto iii)]; v) tali bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti nello Stato e siano stati restituiti nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale [di cui al punto iii)]; e vi) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale sul territorio dello Stato in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: modifica proposta della “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni: i gas contenuti in tali bombole e fusti a pressione hanno specifiche tali, richieste dagli utilizzatori finali, da dover essere importati da regioni al di fuori dell’area ADR. Una volta utilizzati, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere restituiti al paese di origine, per essere riempiti nuovamente con i gas espressamente specificati, e non devono essere riempiti nuovamente in Irlanda né in alcuna altra parte dell’area ADR. Non sono conformi alle disposizioni ADR, tuttavia sono conformi e accettati ai fini del codice IMDG. Il trasporto multimodale, che inizia al di fuori dell’area ADR, deve terminare nei locali dell’importatore, dai quali le bombole e i fusti a pressione devono essere distribuiti agli utilizzatori finali a livello locale, sul territorio dell’Irlanda, e in piccole quantità. Detto trasporto sul territorio irlandese deve essere effettuato nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE, nella sua versione modificata.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

LT Lituania

RO-a-LT-1

Oggetto: adozione della deroga RO-a-UK-6.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella Repubblica di Lituania).

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

UK Regno Unito

RO-a-UK-1

Oggetto: trasporto di determinati articoli contenenti materiali radioattivi a basso rischio quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola (E1).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: buona parte delle prescrizioni dell’ADR.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di materiale della classe 7.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione totale dall’applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo (un dispositivo luminoso destinato ad essere indossato da una persona; in un veicolo o veicolo ferroviario non oltre 500 rivelatori di fumo per uso domestico con un’attività individuale che non deve superare 40 kBq; o in un veicolo o veicolo ferroviario non oltre cinque dispositivi luminosi al trizio gassoso con un’attività individuale che non deve superare 10 GBq).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Osservazioni: questa deroga costituisce una misura temporanea: non sarà più necessaria quando l’ADR verrà modificato in maniera coerente con le norme dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (“AIEA”).

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-UK-2

Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose (non della classe 7), come specificato al punto 1.1.3.6 (E2).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.2 e 1.1.3.6.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzione da talune prescrizioni per determinate quantità per unità di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è necessario per quantità limitate, tranne quando tali quantità fanno parte di un carico più ampio.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Osservazioni: tale esenzione è adatta al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato quando si tratta di distribuzione locale.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-UK-3

Oggetto: esenzione dall’obbligo di dotare di attrezzatura antincendio i veicoli che trasportano materiale a bassa radioattività (E4).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo per i veicoli di disporre di estintori a bordo.

Contenuto della normativa nazionale: elimina l’obbligo di un estintore a bordo se il trasporto riguarda esclusivamente colli esentati (ONU 2908, 2909, 2910 e 2911).

Prevede obblighi meno severi per il trasporto di un numero di colli ridotti.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Osservazioni: nella pratica, il trasporto di attrezzature antincendio non riguarda il trasporto di materiali ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, che spesso possono essere trasportati in veicoli di piccole dimensioni.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-UK-4

Oggetto: distribuzione a dettaglianti o utilizzatori di merci nei loro imballaggi interni (ad esclusione di quelli delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) da depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti/utilizzatori e da dettaglianti agli utilizzatori finali (N1).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi non devono recare un marchio RID/ADR o ONU né essere contrassegnati in altro modo se contengono merci previste nella lista 3 della normativa succitata.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Osservazioni: le disposizioni dell’ADR sono inadeguate per le fasi finali di trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utilizzatore o dal dettagliante all’utilizzatore finale. Scopo di questa deroga è permettere che i recipienti interni di merci destinate alla vendita al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un viaggio di distribuzione locale.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-UK-5

Oggetto: differenziazione della “quantità totale massima per unità di trasporto” per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.6.3 (N10).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per quanto riguarda le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Osservazioni: permettere limiti quantitativi diversi per le merci della classe 1, ossia “50” per la categoria 1 e “500” per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione sono “20” per il trasporto di merci della categoria 1 e “2” per quelli della categoria 2.

Precedentemente a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-UK-6

Oggetto: aumento della massa netta massima autorizzata di articoli esplosivi nei veicoli EX/II (N13).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.5.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: limitazioni relative alle quantità trasportate di sostanze e articoli esplosivi.

Contenuto della normativa nazionale: limitazioni relative alle quantità trasportate di sostanze e articoli esplosivi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Osservazioni: la normativa del Regno Unito consente una massa netta massima pari a 5 000 kg nei veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J.

Numerosi articoli della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J trasportati sul territorio europeo sono di ampie dimensioni o voluminosi e hanno una lunghezza superiore a 2,5 m. Si tratta essenzialmente di articoli esplosivi per uso militare. Le limitazioni in materia di costruzione di veicoli EX/III (che devono essere veicoli chiusi) rendono il carico e lo scarico di detti articoli molto complesso. Per alcuni articoli è necessaria un’attrezzatura speciale per il carico e lo scarico all’inizio e al termine del trasporto. Nella pratica, tale attrezzatura spesso non è disponibile. Esistono pochi veicoli EX/III in uso nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso per il settore richiedere la costruzione di nuovi veicoli di tale tipo per il trasporto di questo genere di esplosivi.

Nel Regno Unito, gli esplosivi militari sono trasportati principalmente da imprese di trasporto commerciali che non possono beneficiare delle esenzioni previste per i veicoli militari dalla direttiva quadro. Per ovviare a tale problema, il Regno Unito ha sempre consentito il trasporto di tali articoli per un massimo di 5 000 kg sui veicoli EX/II. L’attuale limite non è sempre sufficiente perché un solo articolo può contenere oltre 1 000 kg di esplosivo.

Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli anni ’50) riguardanti gli esplosivi detonanti di peso superiore a 5 000 kg, incidenti che sono stati provocati dall’incendio di uno pneumatico e dal surriscaldamento di un sistema di scappamento che ha provocato un incendio nei teloni di copertura del carico. Entrambi gli incendi avrebbero potuto avvenire anche con un carico più ridotto. Non vi sono state vittime.

Vi sono prove empiriche che indicano la scarsa probabilità che gli articoli esplosivi debitamente imballati possano esplodere in seguito ad un impatto, dovuto ad esempio a una collisione con un altro veicolo. Le prove tratte da rapporti militari e da dati empirici sui test d’impatto di missili dimostrano che per la deflagrazione delle cartucce è necessaria una velocità d’impatto superiore a quella causata da un test di caduta da un’altezza di 12 metri.

Le attuali norme di sicurezza resterebbero inalterate.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-UK-7

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni in materia di supervisione per piccole quantità di determinate merci della classe 1 (N12).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.4 e 8.5 S1(6).

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni in materia di supervisione per i veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose.

Contenuto della normativa nazionale: prevede strutture per il parcheggio sicuro e la supervisione di tali veicoli, senza l’obbligo di supervisione continua per determinati carichi della classe 1 come previsto dall’ADR, 8.5 S1(6).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 24.

Osservazioni: le prescrizioni dell’ADR in materia di supervisione del carico non sono sempre attuabili in un contesto nazionale.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-UK-8

Oggetto: riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di natura diversa e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in carri ferroviari, veicoli e container (N4/5/6).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

Contenuto della normativa nazionale: la normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto possa essere effettuato in totale sicurezza.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Osservazioni: il Regno Unito intende consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante deve essere accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che “siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati”.

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe introdurre:

1)

Gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero ONU 1942. La quantità di ONU 1942 ammessa al trasporto viene limitata in quanto considerata come un esplosivo di cui al punto 1.1D.

2)

Gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (ad eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 chilogrammi.

3)

Gli esplosivi 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3, oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi.

4)

Gli articoli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale degli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 non deve essere superiore a 20 chilogrammi.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-UK-9

Oggetto: alternativa all’esposizione di pannelli arancioni per le piccole partite di materiale radioattivo in autoveicoli di dimensioni ridotte.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di esporre pannelli arancioni per le piccole partite di materiale radioattivo in autoveicoli di dimensioni ridotte che trasportano materiale radioattivo.

Contenuto della normativa nazionale: permette qualsiasi deroga approvata con questa procedura. La deroga richiesta è articolata come segue.

Gli autoveicoli devono:

a)

recare le indicazioni previste dalle disposizioni applicabili di cui al punto 5.3.2 dell’ADR; o

b)

nel caso di veicoli che trasportano meno di dieci colli contenenti materiale fissile o non fissile (non radioattivo), qualora il totale degli indici di trasporto di tali colli non sia superiore a 3, tali veicoli possono in alternativa recare un avviso conforme ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Osservazioni:

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-a-UK-10

Oggetto: trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo disciplinati dalla disposizione ONU 3291, di massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: tutte le disposizioni.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell’allegato I, capo I.1, per il trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo e disciplinate dalla norma ONU 3291, di massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: questa deroga sarà adottata nell’ambito del The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Termine della scadenza: 1o gennaio 2017.

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

BE Belgio

RO-bi-BE-1

Oggetto: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strade pubbliche.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: allegati A e B.

Contenuto della normativa nazionale: le deroghe riguardano la documentazione, l’etichettatura, la marcatura dei colli e il certificato del conducente.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Dérogations 2-89, 4-97 et 2-2000.

Osservazioni: le merci pericolose sono trasferite tra siti:

deroga 2-89: attraversamento di strada principale pubblica (prodotti chimici imballati),

deroga 4-97: distanza di 2 km (lingotti di ghisa grezza ad una temperatura di 600 °C),

deroga 2-2000: distanza approssimativa di 500 m (Intermediate Bulk Container (“IBC”), PG II, III, classi 3, 5.1, 6.1, 8 e 9).

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-BE-3

Oggetto: formazione di conducenti di veicoli.

Trasporto locale delle merci ONU 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne (in Belgio, entro un raggio di 75 km dal sito della sede legale).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva:

Struttura della formazione:

1)

formazione “Colli”;

2)

formazione “Cisterne”;

3)

formazione speciale classe 1;

4)

formazione speciale classe 7.

Contenuto della normativa nazionale: definizioni — certificato — rilascio — duplicati — validità e proroga — organizzazione di corsi ed esami — deroghe — sanzioni — disposizioni finali.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: da specificare in normative di imminente adozione.

Osservazioni: si intende offrire un corso iniziale seguito da un esame limitato al trasporto delle merci ONU 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne entro un raggio di 75 km dal sito dell’ufficio legale (la durata della formazione deve rispettare le prescrizioni previste dall’ADR); dopo 5 anni, il conduttore deve seguire un corso di aggiornamento e superare un esame; il certificato comproverà l’abilitazione al “trasporto nazionale di merci ONU 1202, 1203 e 1223 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE”.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-BE-4

Oggetto: trasporto di merci pericolose in cisterne ai fini dell’eliminazione mediante incinerazione.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2.

Contenuto della normativa nazionale: grazie a una deroga alla tabella di cui al punto 3.2, è consentito l’utilizzo di una cisterna recante il codice L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di liquido idroreattivo, tossico, III, non altrimenti specificato, a determinate condizioni.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Dérogation 01-2002.

Osservazioni: questa normativa può essere applicata solamente per il trasporto su brevi distanze di rifiuti pericolosi.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-BE-5

Oggetto: trasporto di rifiuti verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (vecchio regolamento: A5, 2X14, 2X12).

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni concernenti gli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: anziché classificare i rifiuti in base all’ADR, li suddivide in varie categorie (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie, ecc.) per evitare reazioni pericolose all’interno di una stessa categoria. Le prescrizioni per la fabbricazione degli imballaggi sono meno restrittive.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Osservazioni: la normativa può essere applicata per il trasporto di piccole quantità di rifiuti fino agli impianti di smaltimento.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-BE-6

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-5.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-BE-7

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-BE-8

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-UK-2.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

DE Germania

RO-bi-DE-1

Oggetto: soppressione di talune diciture nel documento di trasporto (n2).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: per tutte le classi tranne le classi 1 (eccetto la 1.4S), 5.2. e 7.

Indicazione non necessaria nel documento di trasporto:

a)

per quanto riguarda il destinatario in caso di distribuzione locale (ad eccezione del pieno carico e del trasporto lungo determinati itinerari);

b)

per quanto riguarda il numero e il tipo dei colli, qualora il punto 1.1.3.6 non sia applicato e il veicolo sia conforme al disposto degli allegati A e B;

c)

per quanto riguarda le cisterne vuote non pulite, è sufficiente il documento di trasporto dell’ultimo carico.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: l’applicazione di tutte le disposizioni non è realizzabile per il tipo di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-DE-2

Oggetto: trasporto alla rinfusa di materie della classe 9 contaminate con PCB.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto alla rinfusa.

Contenuto della normativa nazionale: autorizzazione al trasporto alla rinfusa in veicoli con casse mobili o contenitori sigillati per renderli impermeabili ai liquidi o alla polvere.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Osservazioni: la deroga n. 11 è consentita fino al 31.12.2004; dal 2005, troveranno applicazione le stesse disposizioni contenute nell’ADR e nel RID.

Cfr. anche accordo multilaterale M137.

lista n. 4*.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-DE-3

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della normativa nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggi combinati e trasporto di rifiuti pericolosi in pacchi e IBC; i rifiuti devono essere imballati in un imballaggio interno (al momento della raccolta) e suddivisi in categorie di rifiuti specifiche (per evitare reazioni pericolose all’interno di una categoria); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: lista n. 6*.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-DE-4

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-BE-1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: —

Termine della scadenza: 1o gennaio 2017.

RO-bi-DE-5

Oggetto: trasporto locale di nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile non altrimenti specificata (ONU 3343), con al massimo 30 % di nitroglicerina di massa in container cisterna, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni concernenti l’uso di container cisterna

Contenuto della normativa nazionale: trasporto locale di nitroglicerina (ONU 3343) in container cisterna, su brevi distanze a patto che rispettino le condizioni seguenti:

1.   Prescrizioni riguardanti i container cisterna

1.1.

Possono essere utilizzati solo i container cisterna appositamente autorizzati che peraltro soddisfano le prescrizioni in materia di costruzione, equipaggiamento, autorizzazione del modello di costruzione, collaudi, etichettatura e operazione di cui al capitolo 6.8 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

1.2.

Il meccanismo di chiusura dei container cisterna deve essere dotato di un dispositivo di decompressione che cede ad una pressione interna superiore di 300 kPa (3 bar) alla pressione normale e in questo modo libera un’apertura orientata verso l’alto con una superficie di decompressione superiore a 135 cm2 (132 mm di diametro). L’apertura non deve richiudersi dopo essere stata attivata. Come dispositivi di sicurezza si possono utilizzare uno o più elementi di sicurezza che hanno la stessa modalità di attivazione e una superficie di decompressione corrispondente. Il modello del dispositivo di sicurezza deve aver superato i collaudi e l’approvazione del prototipo svolti dall’autorità responsabile.

2.   Etichettatura

Ogni container cisterna deve riportare sui due lati etichette di segnalazione di pericolo conformemente al modello 3 di cui al punto 5.2.2.2.2 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

3.   Disposizioni operative

3.1.

Durante il trasporto occorre accertarsi che la nitroglicerina sia uniformemente distribuita nel mezzo di flemmatizzazione e che non si possano verificare demiscelazioni.

3.2.

Nel corso del carico e dello scarico non è consentito rimanere nel o sul veicolo, se non per azionare i dispositivi di carico e scarico.

3.3.

Nel luogo di scarico i container cisterna devono essere completamente svuotati. Qualora ciò non sia possibile, dopo lo scarico devono essere chiusi ermeticamente fino al caricamento successivo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga Renania del Nord-Westfalia.

Osservazioni: i trasporti interessati sono i trasporti locali con container cisterna su strada, su brevi distanze, nell’ambito di un processo industriale tra due luoghi di produzione fissi. Per la fabbricazione di un prodotto farmaceutico, il luogo di produzione A consegna, nell’ambito di un’operazione di trasporto conforme alla regolamentazione in container cisterna di 600 litri, una soluzione di resina infiammabile (ONU 1866), gruppo di imballaggio II, al luogo di produzione B. Qui viene aggiunta una soluzione di nitroglicerina e, dopo la miscelazione, si ottiene una miscela di colla contenente nitroglicerina, desensibilizzata, liquida, infiammabile non altrimenti specificata, con al massimo 30 % di nitroglicerina di massa (ONU 3343) destinata ad altri usi. Per il tragitto di ritorno di questa sostanza verso il luogo di produzione A il trasporto avviene con i container cisterna, che sono stati appositamente controllati e approvati per questo particolare tipo di trasporto dalle autorità competenti e recano il numero di codice L10DN.

Fine del periodo di validità: 1o gennaio 2017.

DK Danimarca

RO-bi-DK-1

Oggetto: ONU 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo del documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto di oli minerali della classe 3, ONU 1202, 1203 e 1223 e di gas della classe 2 in vista della loro distribuzione (merci da consegnare ad uno o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni analoghe) se le istruzioni scritte, oltre alle informazioni richieste dall’ADR, contengono i dati relativi al numero ONU, alla denominazione e alla classe.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods.

Osservazioni: tale deroga nazionale è giustificata dal fatto che lo sviluppo di strumenti elettronici consente, ad esempio, alle compagnie petrolifere che ne fanno uso, di trasmettere costantemente ai veicoli informazioni sui clienti. Dato che tali informazioni non sono disponibili prima dell’operazione di trasporto e che sono inviate al veicolo durante il tragitto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell’inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate.

Esiste una deroga per la Danimarca per una disposizione analoga in virtù dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-DK-2

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modificato.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-DK-3

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-UK-1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, nella versione modificata.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

EL Grecia

RO-bi-EL-1

Oggetto: deroga alle prescrizioni di sicurezza per le cisterne fisse (autocisterne) immatricolate prima del 31.12.2001 per il trasporto locale di piccoli quantitativi di alcune categorie di merci pericolose.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: requisiti di costruzione, equipaggiamento, approvazione del tipo, ispezioni e collaudi e marcatura di cisterne fisse (autocisterne), cisterne amovibili, container cisterna e corpi cisterna intercambiabili e contenitori, cisterne metalliche e veicoli batteria e contenitori per MEGC.

Contenuto della normativa nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (autocisterne), le cisterne amovibili e i container cisterna la cui prima immatricolazione è stata effettuata nel paese tra l’1 gennaio 1985 e il 31 dicembre 2001 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2010. Questa disposizione transitoria riguarda gli autoveicoli per il trasporto dei materiali pericolosi seguenti (ONU: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Questa modalità di trasporto è prevista per piccoli quantitativi o come trasporto locale per autoveicoli immatricolati durante il periodo succitato. Questa disposizione transitoria si applicherà alle autocisterne adattate conformemente a:

1)

i punti dell’ADR relativi alle ispezioni e ai collaudi: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211 151, 211 152, 211 153, 211 154);

2)

spessore minimo della cisterna esterna di 3 mm per cisterne con capacità della cisterna compartimentate fino a 3 500 litri e di 4 mm di acciaio temperato per cisterne con compartimenti di capacità fino a 6 000 litri, indipendentemente dal tipo o dallo spessore delle separazioni;

3)

se il materiale utilizzato è alluminio o un altro metallo, le cisterne devono rispettare le prescrizioni relative allo spessore e altre specifiche tecniche che derivano dai disegni tecnici approvati dall’autorità locale del paese in cui erano precedentemente immatricolate. In assenza di disegni tecnici, le cisterne devono soddisfare gli obblighi di cui al punto 6.8.2.1.17 (211 127);

4)

le cisterne devono rispettare i requisiti di cui ai seguenti marginali: punti 211 128, 6.8.2.1.28. (211 129), punto 6.8.2.2, precisamente 6.8.2.2.1. e 6.8.2.2.2. (211 130, 211 131).

Più precisamente, le autocisterne di massa inferiore a 4 t, impiegate esclusivamente per il trasporto locale di gasolio (ONU 1202), immatricolate per la prima volta prima del 31 dicembre 2002, con spessore della cisterna esterna inferiore a 3 mm, possono essere utilizzate solo se trasformate in conformità al marginale 211 127, paragrafo 5, lettera b)4 (6.8.2.1.20).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (prescrizioni di costruzione, equipaggiamento, ispezioni e collaudi di cisterne fisse (cisterna-veicoli) e cisterne amovibili in circolazione, per alcune categorie di merci pericolose).

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-EL-2

Oggetto: deroga dai requisiti di costruzione per i veicoli di base, riguardante i veicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: requisiti relativi alla costruzione di veicoli di base.

Contenuto della normativa nazionale: la deroga è applicabile ai veicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose (categorie ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 e 3257), immatricolate per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

I veicoli summenzionati devono soddisfare le prescrizioni di cui al punto 9 (punti da 9.2.1 a 9.2.6) dell’allegato B alla direttiva 94/55/CE con le eccezioni indicate qui di seguito.

Devono essere rispettati i requisiti di cui al punto 9.2.3.2. solo se il veicolo è dotato dal fabbricante di un sistema ABS e di un sistema di frenatura elettronica (EBS), secondo la definizione del punto 9.2.3.3.1, ma non necessariamente conforme ai punti 9.2.3.3.2 e 9.2.3.3.3.

L’energia elettrica deve essere erogata al tachigrafo tramite una barriera di sicurezza collegata direttamente alla batteria (marginale 220 514) e l’attrezzatura elettrica del meccanismo per sollevare un asse di un carrello deve essere installata dove è stato inizialmente installata dal fabbricante del veicolo e deve essere protetta riponendola in un adeguato contenitore sigillato (marginale 220 517).

In particolare autocisterne con una massa massima inferiore a 4 t destinate al trasporto locale di gasolio per il riscaldamento (ONU 1202) devono soddisfare i requisiti di cui ai punti 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 e 9.2.4.5, ma non necessariamente gli altri.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Requisiti tecnici di veicoli già in uso, destinati al trasporto locale di talune categorie di merci pericolose).

Osservazioni: il numero di tali veicoli è limitato se paragonato con il numero totale di veicoli già immatricolati che sono, inoltre, adibiti esclusivamente al trasporto locale. La forma della deroga richiesta, la dimensione del parco veicoli in questione e il tipo di merci trasportate non sollevano problemi sotto il profilo della sicurezza stradale.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

ES Spagna

RO-bi-ES-2

Oggetto: attrezzatura speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: per evitare qualsiasi perdita del contenuto nel caso di danni alle strutture esterne (tubature, dispositivi laterali di chiusura), la valvola interna di chiusura e la relativa sede devono essere protette contro il rischio di essere strappate a causa di sollecitazioni esterne o essere progettate in modo tale da resistere a tali stress. I dispositivi di riempimento e di scarico (compresi le flange o i tappi filettati) e gli eventuali cappucci protettivi devono essere protetti dalle aperture non intenzionali.

Contenuto della normativa nazionale: le cisterne utilizzate in agricoltura per la distribuzione e l’applicazione di ammoniaca anidra che sono entrate in funzione anteriormente al 1o gennaio 1997 possono essere dotate di dispositivi di sicurezza esterna, anziché interna, a condizione che offrano una protezione equivalente almeno a quella fornita dalla parete della cisterna.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Osservazioni: anteriormente al 1o gennaio 1997, un tipo di cisterna dotata di dispositivi di sicurezza esterna era utilizzata soltanto in agricoltura per l’applicazione di ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in uso. Tali cisterne circolano raramente a pieno carico sulle strade, ma sono utilizzate esclusivamente per i fertilizzanti nelle aziende agricole di grandi dimensioni.

Termine della scadenza: 29 febbraio 2016.

FI Finlandia

RO-bi-FI-1

Oggetto: modifica delle informazioni contenute nel documento di trasporto per le sostanze esplosive.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1(a).

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1.

Contenuto della normativa nazionale: nel documento di trasporto è consentito riportare il numero di detonatori (1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivo) al posto della massa netta effettiva delle sostanze esplosive.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Osservazioni: tale informazione è ritenuta sufficiente ai fini del trasporto sul territorio nazionale. Questa deroga è applicata principalmente al trasporto locale di piccole quantità nel settore minerario.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 31.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-FI-2

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-10.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-FI-3

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-DE-1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale:

Termine della scadenza: 29 febbraio 2016.

FR Francia

RO-bi-FR-1

Oggetto: utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per tragitti brevi successivi allo scarico di una nave.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: le informazioni devono apparire nel documento utilizzato come documento di trasporto per le merci pericolose.

Contenuto della normativa nazionale: il documento marittimo è utilizzato come documento di trasporto entro un raggio di 15 km.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — articolo 23, paragrafo 4.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-FR-3

Oggetto: trasporto di cisterne fisse di GPL (18).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di cisterne fisse di GPL è soggetto a norme specifiche. Applicabile solo per brevi distanze.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-FR-4

Oggetto: condizioni specifiche relative alla formazione dei conducenti e all’omologazione di veicoli utilizzati per il trasporto agricolo (brevi distanze).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.3.2; 8.2.1 e 8.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: attrezzatura delle cisterne e formazione dei conducenti.

Contenuto della normativa nazionale:

Disposizioni specifiche in merito all’approvazione dei veicoli.

Formazione speciale dei conducenti.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 29-2 — Annex D4.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

IE Irlanda

RO-bi-IE-1

Oggetto: deroga dall’obbligo di cui al punto 5.4.1.1.1 di indicare: i) il nome e l’indirizzo dei destinatari; ii) il numero e la descrizione dei colli; e iii) la quantità totale di merci pericolose nel documento di trasporto, quando siano trasportati ai consumatori finali kerosene, gasolio o GPL recanti numero identificativo della sostanza ONU 1223, 1202 e 1965.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: nel caso del trasporto ai consumatori finali di kerosene, gasolio o GPL recanti numero identificativo della sostanza ONU 1223, ONU 1202 e ONU 1965, come specificato nell’appendice B.5 dell’allegato B dell’ADR, non è necessario includere nel documento di trasporto il nome e l’indirizzo del destinatario, il numero e la descrizione dei colli, contenitori o recipienti per il trasporto alla rinfusa, né la quantità totale di merci trasportate.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(2) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni: quando viene consegnato il gasolio per riscaldamento ad uso domestico ai consumatori finali, è pratica comune “riempire fino all’orlo” la cisterna di deposito dei clienti; pertanto la quantità consegnata non è conosciuta con precisione e nemmeno il numero di clienti che saranno serviti (in un unico viaggio) è conosciuto al momento in cui la cisterna a pieno carico inizia le consegne. In caso di consegne di bombole di GPL per consumo domestico, è pratica comune sostituire le bombole vuote con bombole piene; pertanto il numero dei clienti e la quantità di merce consegnata sono sconosciuti all’inizio dell’operazione di trasporto.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-IE-2

Oggetto: deroga volta a consentire che il documento di trasporto, obbligatorio come indicato al punto 5.4.1.1.1, sia quello utilizzato per l’ultimo carico in caso di trasporto di cisterne vuote non pulite.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: per quanto riguarda le cisterne vuote non pulite, è sufficiente il documento di trasporto dell’ultimo carico.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(3) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni: in particolar modo nel caso di consegne di benzina e/o di gasolio alle stazioni di servizio, l’autocisterna rientra direttamente al deposito (per essere riempita in vista di ulteriori consegne) immediatamente dopo aver consegnato la merce all’ultimo cliente.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-IE-3

Oggetto: deroga atta a consentire il carico e lo scarico di merci pericolose, soggette alla disposizione speciale CV1 di cui al punto 7.5.11 o S1 di cui al punto 8.5 in un luogo pubblico senza autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 e 8.5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni aggiuntive concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione.

Contenuto della normativa nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in un luogo pubblico può avvenire senza autorizzazione speciale da parte delle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni di cui al punto 7.5.11 o 8.5.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni: per il trasporto nazionale all’interno del territorio statale, la disposizione rappresenta un obbligo molto oneroso per le autorità competenti.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-IE-5

Oggetto: deroga dal “divieto di carichi misti” di cui al punto 7.5.2.1 per gli articoli del gruppo di compatibilità B e le sostanze e gli articoli di compatibilità D sullo stesso veicolo insieme a merci pericolose, in cisterne di classi 3, 5.1 e 8.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione.

Contenuto della normativa nazionale: colli contenenti articoli del gruppo di compatibilità B dell’ADR classe 1 e di colli contenenti sostanze e articoli di compatibilità D dell’ADR classe 1 possono essere trasportati sullo stesso veicolo con merci pericolose delle classi 3, 5.1 o 8 a condizione che: a) detti imballaggi di classe 1 siano trasportati in contenitori/compartimenti separati la cui progettazione sia stata approvata dalle autorità competenti, nel rispetto delle condizioni richieste; e b) dette sostanze di classe 3, 5.1 o 8 siano trasportate in contenitori conformi ai requisiti imposti dall’autorità competente per quanto riguarda progetto, costruzione, collaudo, verifica, funzionamento e utilizzo.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(7) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni: autorizzare, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, il carico di articoli e sostanze di classe 1, gruppi di compatibilità B e D sullo stesso veicolo insieme a merci pericolose, in cisterne, di classe 3, 5.1. e 8 (c.d. “autopompe”).

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-IE-6

Oggetto: deroga dall’obbligo di cui al punto 4.3.4.2.2, secondo il quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento che non sono collegati in modo fisso al serbatoio devono essere vuoti durante il trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: utilizzo di autocisterne.

Contenuto della normativa nazionale: le bobine di tubi flessibili (comprese le relative tubature fisse) collegate alle autocisterne utilizzate per la distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi con numeri identificativi delle sostanze ONU 1011, ONU 1202, ONU 1223, ONU 1863 e ONU 1978 non devono essere vuote durante il trasporto su strada a condizione che siano adottate misure adeguate per prevenire eventuali perdite.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni: le tubature flessibili fissate alle autocisterne adibite alle consegne ai consumatori finali devono rimanere piene in qualsiasi momento anche durante il trasporto. Il sistema di scarico è del tipo “sistema di misura a umido” secondo il quale il tubo della cisterna e il contatore devono essere azionati, per garantire che il cliente riceva la corretta quantità di prodotto.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-IE-7

Oggetto: deroga da alcune prescrizioni di cui ai punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell’ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzanti a base di nitrato d’ammonio ONU 2067 dai porti ai destinatari.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11.

Contenuto dell’allegato della direttiva: l’obbligo di un documento di trasporto separato, indicante la quantità totale esatta del carico, per ciascun viaggio di trasporto e l’obbligo di ripulire il veicolo prima e dopo ciascun viaggio.

Contenuto della normativa nazionale: deroga proposta per consentire la modifica delle prescrizioni dell’ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo, al fine di tener conto degli aspetti tecnici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: modifica proposta della “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni: a) un documento di trasporto separato, indicante la massa totale delle merci pericolose trasportate in ciascun carico; e b) la disposizione speciale “CV24” relativa alla pulizia del veicolo per ciascun carico trasportato dal porto al destinatario durante lo scarico di una nave che trasporta merci alla rinfusa. Visto che il trasporto avviene a livello locale e riguarda lo scarico da una nave che trasporta merci alla rinfusa, che implica molteplici carichi per trasporto (nella stessa giornata o in giornate successive) della medesima sostanza tra la nave e i destinatari, un unico documento di trasporto indicante la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi all’obbligo di cui alla disposizione speciale “CV24”.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

LT Lituania

RO-bi-LT-1

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-EL-1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella Repubblica di Lituania).

Termine della scadenza: 30 giugno 2015

RO-bi-LT-2

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-EL-2.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella Repubblica di Lituania).

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

NL Paesi Bassi

RO-bi-NL-13

Oggetto: programma 2004 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 e 9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni per determinate quantità; disposizioni speciali; utilizzazione degli imballaggi; utilizzazione dei sovraimballaggi; documentazione; costruzione e collaudo degli imballaggi; carico, scarico e movimentazione; composizione dell’equipaggio; attrezzature; operazione; veicoli e documentazione; costruzione e omologazione di veicoli.

Contenuto della normativa nazionale: 17 disposizioni fondamentali concernenti il trasporto di piccoli rifiuti domestici pericolosi soggetti a raccolta. Date la quantità ridotte interessate nei singoli casi e la natura diversa delle varie sostanze non è possibile svolgere le operazioni di trasporto nel pieno rispetto delle prescrizioni ADR. Di conseguenza, nell’ambito del summenzionato programma, si stabilisce una variante semplificata, che si discosta da una serie di disposizioni dell’ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: programma 2004 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Osservazioni: il programma è stato istituito per consentire ai singoli individui di depositare piccoli rifiuti chimici in un unico sito. Le sostanze in questione pertanto consistono di residui, ad esempio di vernici. Il livello di pericolo è ridotto al minimo dalla scelta dei mezzi di trasporto, comprendente, tra l’altro, il ricorso a mezzi di trasporto speciali e la collocazione di pannelli recanti la dicitura «Vietato fumare» e di una luce gialla lampeggiante in posizione chiaramente visibile al pubblico. L’elemento cruciale per quanto riguarda il trasporto è la garanzia della sicurezza che può essere assicurata sistemando, ad esempio, le sostanze in imballaggi sigillati per il trasporto al fine di evitare la dispersione, o il rischio di vapori tossici che potrebbero fuoriuscire o accumularsi nel veicolo. Nei veicoli sono presenti delle unità predisposte per lo stoccaggio di varie categorie di rifiuti che garantiscono la protezione da urti e spostamenti accidentali, nonché dall’apertura involontaria. Nello stesso tempo, indipendentemente dalle quantità ridotte di rifiuti presenti, l’operatore di trasporto deve possedere un certificato di competenza professionale, vista la varietà di sostanze interessate. Data la carenza delle conoscenze dei singoli individui in relazione al livello di pericolo associato a queste sostanze, occorre fornire istruzioni scritte, come stabilito all’allegato del programma.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

PT Portogallo

RO-bi-PT-1

Oggetto: documentazione per il trasporto ONU 1965.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: Requisiti della documentazione di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: la designazione ufficiale di trasporto da riportare nei documenti di trasporto come stabilito al punto 5.4.1 del RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas di butano e propano commerciali che rientrano nella denominazione generale “ONU 1965, idrocarburi gassosi in miscela compressa, n.a.s.”, trasportati in cilindri, può essere sostituita da altre denominazioni commerciali, come:

“ONU 1965 butano” nel caso di miscele A, A01, A02 e A0, come indicato al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportate in cilindri;

“ONU 1965 propano” nel caso della miscela C, come indicato al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportata in cilindri.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Despacho DGTT 7560/2004, 16 aprile 2004, articolo 5 ,n. 1, del Decreto-Lei No 267-A/2003 del 27 ottobre.

Osservazioni: si riconosce quanto sia importante rendere più agevole per gli operatori economici la compilazione dei documenti di trasporto per le merci pericolose, a condizione che la sicurezza di queste operazioni non ne risenta.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-PT-2

Oggetto: documenti di trasporto per cisterne e container vuoti non puliti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni riguardanti i documenti di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: per i viaggi di ritorno di cisterne e container vuoti che sono stati utilizzati per trasportare merci pericolose i documenti di trasporto, di cui al punto 5.4.1 del RPE, possono essere sostituiti dai documenti di trasporto emessi per il viaggio immediatamente precedente effettuato per consegnare le merci.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Despacho DGTT 15162/2004, 28 luglio 2004, articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei No 267-A/2003 del 27 ottobre.

Osservazioni: l’obbligo di prevedere, conformemente al RPE, un documento di trasporto per le cisterne e i container vuoti che hanno contenuto merci pericolose determina, in alcuni casi, difficoltà pratiche che possono essere ridotte al minimo senza compromettere la sicurezza.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

SE Svezia

RO-bi-SE-1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 2, 5.2 e 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: la normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l’etichettatura e la marcatura.

Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base all’ADR, essa li suddivide in varie categorie; ogni categoria comprende sostanze che, in base all’ADR, possono essere imballate insieme (imballaggio comune).

Ogni imballaggio deve essere contrassegnato, anziché dal numero ONU, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: queste norme si limitano a disciplinare il trasporto di rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-2

Oggetto: nome e indirizzo del mittente nel documento di trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: la legislazione nazionale stabilisce che il nome e l’indirizzo del mittente non sono necessari se l’imballaggio vuoto e non pulito è restituito nell’ambito del sistema di distribuzione.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: nella maggior parte dei casi, gli imballaggi vuoti e non puliti restituiti contengono ancora piccole quantità di merci pericolose.

A questa deroga fanno ricorso essenzialmente le industrie per la restituzione di contenitori di gas vuoti ma non puliti in cambio di contenitori pieni.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-3

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della normativa nazionale: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi. Questa deroga riguarda l’etichettatura e la marcatura dei colli, i documenti di trasporto, il certificato del conducente e il certificato di autorizzazione ai sensi del punto 9.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: esistono varie situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali ubicati sui due lati di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce trasporto di merci pericolose su strada privata e dovrebbe pertanto essere disciplinato dalle disposizioni attinenti. Cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-4

Oggetto: trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della normativa nazionale: possono essere concesse deroghe alla normativa per motivi di sicurezza dei lavoratori, prevenzione degli incidenti durante le operazioni di scarico, presentazione di prove, ecc.

Le deroghe alla normativa sono concesse solamente se le normali condizioni di trasporto soddisfano i livelli di sicurezza richiesti.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: tali deroghe possono essere applicate solamente dalle autorità che hanno effettuato il sequestro delle merci.

Questa deroga riguarda il trasporto locale, ad esempio di merci sequestrate dalla polizia, come esplosivi o beni rubati. Il problema con questo genere di merci risiede nel fatto che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre, spesso tali merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità con l’ADR. Ogni anno la polizia effettua diverse centinaia di operazioni di trasporto di questo tipo. Nel caso di alcolici di contrabbando, il trasporto deve essere effettuato dal luogo del sequestro ad un deposito di materiale probatorio e in un secondo tempo a una struttura per la sua distruzione, tra le quali può esserci anche una considerevole distanza. Le deroghe consentite sono: a) non è necessario etichettare ogni collo; e b) non è necessario utilizzare i colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere debitamente etichettato. Si deve altresì ottemperare a tutte le restanti prescrizioni. Vengono effettuate circa 20 operazioni di trasporto di questo genere ogni anno.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-5

Oggetto: trasporto di merci pericolose all’interno di una zona portuale o in prossimità di un porto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: documenti che devono essere a bordo dell’unità di trasporto; ciascuna unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere dotata di apparecchiature specifiche; omologazione dei veicoli.

Contenuto della normativa nazionale:

non è necessario che i documenti siano presenti sull’unità di trasporto (ad eccezione del certificato del conducente).

Non vi è l’obbligo che l’unità di trasporto abbia i documenti di cui al punto 8.1.5.

I trattori non necessitano dell’attestato di autorizzazione.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-6

Oggetto: attestato di formazione ADR per ispettori.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Contenuto della normativa nazionale: gli ispettori incaricati del controllo tecnico annuale del veicolo non sono tenuti a frequentare i corsi di cui al punto 8.2 né a essere in possesso dell’attestato di formazione ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: in certi casi, i veicoli sottoposti al controllo tecnico possono trasportare un carico di merce pericolosa, ad esempio cisterne vuote e non pulite.

Le disposizioni di cui ai punti 1.3. e 8.2.3 rimangono di applicazione.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-7

Oggetto: distribuzione locale di merci ONU 1202, 1203 e 1223 in autocisterne.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione sarà conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l’indirizzo di più destinatari possono essere inseriti in altri documenti.

Contenuto della normativa nazionale: per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione nel documento di trasporto conformemente al punto 5.4.1.1.6 non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra “0”. Il nome e il recapito dei destinatari non è richiesto in nessun documento a bordo del veicolo.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-9

Oggetto: trasporto locale in relazione a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 e 9.1.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: documenti di trasporto; fabbricazione di cisterne; attestato di autorizzazione.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto locale relativo a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche non deve necessariamente ottemperare a talune norme:

a)

la dichiarazione di merce pericolosa non è necessaria;

b)

si possono utilizzare cisterne e contenitori più vecchi non costruiti conformemente al punto 6.8 ma alla legislazione precedentemente in vigore, collocate su carri mobili per il personale;

c)

le vecchie autocisterne che non soddisfano le disposizioni di cui ai punti 6.7 e 6.8, destinate al trasporto delle sostanze ONU 1268, 1999, 3256 e 3257, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale, possono ancora essere utilizzate per il trasporto locale e nelle immediate vicinanze di cantieri di opere stradali;

d)

non sono necessari attestati di autorizzazione per le strutture mobili per il personale e le cisterne, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: una struttura mobile per il personale è una sorta di roulotte con una stanza per il personale, provvista di una cisterna o di un contenitore non omologati per il gasolio destinato all’uso di trattori forestali.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-10

Oggetto: trasporto di esplosivi in cisterne.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto conformemente al punto 4.1.4.

Contenuto della normativa nazionale: l’autorità nazionale competente omologa i veicoli adibiti al trasporto in cisterne di esplosivi. Il trasporto in cisterne è permesso solo per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere contrassegnato ed etichettato in conformità dei punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 e 5.3.1.4. Soltanto uno dei veicoli dell’unità di trasporto può trasportare merci pericolose.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act and the Swedish regulation SÄIFS 1993:4 (Appendice S — Norme specifiche applicabili al trasporto nazionale di merci pericolose su strada adottate in conformità della legge sul trasporto di merci pericolose e del regolamento svedese SÄIFS 1993:4.)

Osservazioni: la deroga si applica soltanto al trasporto nazionale e quando l’operazione di trasporto è essenzialmente di tipo locale. Il regolamento in questione era in vigore in Svezia prima dell’adesione all’Unione europea.

Esistono soltanto due imprese che effettuano il trasporto di esplosivi con cisterne. Nell’immediato futuro, si attuerà la transizione verso le emulsioni.

Deroga precedente n. 84.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-11

Oggetto: patente di guida.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obblighi relativi alla formazione dei conducenti di veicoli.

Contenuto della normativa nazionale: la formazione dei conducenti non è necessaria in relazione ai veicoli di cui al punto 8.2.1.1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendix SSpecific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act (Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose).

Osservazioni: trasporto locale.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-SE-12

Oggetto: trasporto di fuochi d’artificio ONU 0335.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegato B, punto 7.2.4, V2 (1).

Contenuto dell’allegato della direttiva: norme per l’uso di veicoli EX/II e EX/III.

Contenuto della normativa nazionale: nel caso di trasporto di fuochi d’artificio ONU 0335, la norma speciale V2 (1) di cui al punto 7.2.4 si applica esclusivamente ad un contenuto esplosivo netto superiore a 3 000 kg (4 000 kg con rimorchio), a condizione che i fuochi d’artificio siano stati assegnati alla categoria ONU 0335 conformemente alla tabella di classificazione per i fuochi d’artificio di cui al punto 2.1.3.5.5 della quattordicesima versione riesaminata delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose.

L’assegnazione avviene con l’accordo delle autorità competenti. Viene effettuata una verifica dell’assegnazione sull’unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendix SSpecific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act (Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose).

Osservazioni: il trasporto di fuochi d’artificio è limitato a due brevi periodi dell’anno, cioè il periodo delle festività di Capodanno e il periodo di fine aprile/inizio maggio. Il trasporto dai speditori ai depositi può avvenire senza particolari problemi ricorrendo all’attuale dotazione di veicoli con omologazione EX, ma la distribuzione dei fuochi d’artificio dai depositi ai punti vendita e il trasporto degli articoli restituiti ai depositi è limitata a causa della scarsità di questo tipo di veicoli. I vettori non sono interessati all’omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. Ciò mette a repentaglio la sussistenza degli speditori di fuochi d’artificio perché non riescono a immettere sul mercato i loro prodotti.

Per usufruire di tale deroga, è necessario che la classificazione dei fuochi d’artificio sia fatta sulla base dell’elenco di cui alle raccomandazioni ONU, così da disporre della classificazione più aggiornata.

Una deroga di tipo simile è prevista per i fuochi d’artificio ONU 0336 nella norma speciale 651, punto 3.3.1 dell’ADR 2005.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

UK Regno Unito

RO-bi-UK-1

Oggetto: attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della normativa nazionale: esonero dall’applicazione della normativa relativa alle merci pericolose al trasporto tra siti privati separati da una strada. Per la classe 7 questa deroga non si applica alle disposizioni della Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Osservazioni: questa situazione può verificarsi facilmente quando le merci sono trasferite tra due locali privati situati su entrambi i lati di una strada. Ciò non costituisce trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel normale senso del termine, per cui non dovrebbe essere applicabile nessuna delle disposizioni della normativa specifica.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-UK-2

Oggetto: esenzione dal divieto di apertura, da parte del conducente o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose in una catena di distribuzione a livello locale tra il deposito di distribuzione locale al dettagliante o all’utilizzatore finale o dal dettagliante all’utilizzatore finale (tranne per la classe 7) (N11).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di apertura, da parte del conducente o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose.

Contenuto della normativa nazionale: il divieto di apertura dei colli è limitato dalla clausola “Unless authorised to do so by the operator of the vehicle” (salvo autorizzazione da parte dell’operatore del veicolo).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 12(3).

Osservazioni: se intesa letteralmente, la formulazione del divieto di cui all’allegato può creare seri problemi per la distribuzione al dettaglio.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-UK-3

Oggetto: disposizioni di trasporto alternative per fusti di legno contenenti ONU 3065 del gruppo di imballaggio III.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.4, 4.1, 5.2 e 5.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni di imballaggio e di etichettatura.

Contenuto della normativa nazionale: autorizza il trasporto di bevande alcoliche con tenore volumetrico superiore a 24 % ma inferiore a 70 % (gruppo di imballaggio III) in fusti di legno non certificati ONU, senza etichette di segnalazione di pericolo, ma prevede norme più rigorose relative al caricamento e al veicolo.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Osservazioni: si tratta di un prodotto di elevato valore soggetto ad accisa statale che deve essere trasferito dalla distilleria ai magazzini doganali tramite veicoli sigillati e sicuri sui quali sono apposti i sigilli governativi. L’attenuazione delle norme applicabili all’imballaggio e all’etichettatura è presa in considerazione nelle prescrizioni supplementari volte a garantire la sicurezza.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-UK-4

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-12.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RO-bi-UK-5

Oggetto: raccolta di batterie usate ai fini smaltimento o riciclaggio.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizione speciale 636.

Contenuto della normativa nazionale: consente le seguenti condizioni alternative per la disposizione speciale 636 del capitolo 3.3.

Le pile e le batterie al litio usate (ONU 3090 e ONU 3091) raccolte e presentate per il trasporto ai fini dello smaltimento tra il punto di raccolta e l’impianto intermedio di trattamento, insieme ad altre pile e batterie non al litio (ONU 2800 e ONU 3028) non sono soggette alle altre disposizioni dell’ADR qualora soddisfino le condizioni seguenti:

sono imballate in cilindri IH2 o scatole 4H2, conformemente al livello di prestazione del gruppo di imballaggio II per i solidi;

non più del 5 % di ciascun imballaggio è composto da batterie al litio e al litio-ione;

la massa lorda massima del collo non deve superare 25 kg;

la quantità totale di imballaggi per unità di trasporto non deve superare 333 kg;

non si possono trasportare altre merci pericolose.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Osservazioni: i punti di raccolta per i consumatori sono solitamente ubicati presso punti vendita e non è facile insegnare ad un gran numero di persone a selezionare e imballare le batterie usate, conformemente all’ADR. Il sistema britannico funzionerebbe conformemente a orientamenti stabiliti dal programma di azione “rifiuti e risorse” del Regno Unito e comporterebbe la fornitura di imballaggi adeguati conformi all’ADR e di adeguate istruzioni.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.»

2)

L’allegato II, capo II.3, è sostituito dal seguente testo:

«II.3.   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

Identificativo della deroga: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA= ferrovia

a/bi/bii= articolo 6, paragrafo 2, lettere a), bi) e bii)

MS= sigla dello Stato membro

nn= numero d’ordine

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA-a-DE-2

Oggetto: autorizzazione all’imballaggio combinato.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della normativa nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti di classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: lista n.: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

FR Francia

RA-a-FR-3

Oggetto: trasporto per le esigenze del vettore ferroviario.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni relative ai materiali pericolosi da indicare nel documento di accompagnamento.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto, per le esigenze del vettore ferroviario, di quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6 non è soggetto all’obbligo di dichiarazione del carico.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — articolo 20, paragrafo 2.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RA-a-FR-4

Oggetto: esenzione dall’etichettatura di determinati carri postali.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di apporre etichette sulle pareti dei carri.

Contenuto della normativa nazionale: sono soggetti all’obbligo di etichettatura solo i carri postali che trasportano oltre 3 tonnellate di materiale della stessa classe (ad eccezione di 1, 6.2 o 7).

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — articolo 21, paragrafo 1.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

SE Svezia

RA-a-SE-1

Oggetto: non è necessario apporre etichette sui carri ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare apposite etichette.

Contenuto della normativa nazionale: non è necessario apporre etichette sui carri ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: il RID prevede limiti quantitativi per le merci definite “per consegna espressa”: si tratta perciò di piccole quantità.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

UK Regno Unito

RA-a-UK-1

Oggetto: trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: buona parte delle prescrizioni del RID.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di materiale della classe 7.

Contenuto della normativa nazionale: esenzione totale dall’applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, Regulation 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Osservazioni: questa deroga rappresenta una misura temporanea: non sarà più necessaria quando il RID verrà modificato in maniera coerente con le norme AIEA.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RA-a-UK-2

Oggetto: riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di natura diversa e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in carri ferroviari, veicoli e container (N4/5/6).

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

Contenuto della normativa nazionale: la normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto possa essere effettuato in totale sicurezza.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, Regulation 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Osservazioni: il Regno Unito desidera consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto contemporaneo di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante è accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che “siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati”.

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe introdurre:

1)

Gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero ONU 1942. La quantità di ONU 1942 ammessa al trasporto viene limitata in quanto considerata alla stregua di un esplosivo di cui al punto 1.1D.

2)

Gli esplosivi identificati con i numeri ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (ad eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 chilogrammi.

3)

Gli esplosivi 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi.

4)

Gli articoli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale degli esplosivi identificati con i numeri ONU 0106, 0107 e 0257 non deve essere superiore a 20 chilogrammi.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RA-a-UK-3

Oggetto: differenziazione della “quantità massima totale per unità di trasporto” per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.1.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Osservazioni: permettere diversi limiti quantitativi e fattori di moltiplicazione per il carico misto delle merci della classe 1, ossia “50” per la categoria 1 e “500” per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione saranno “20” per il trasporto di merci della categoria 1 e “2” per quelli della categoria 2.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RA-a-UK-4

Oggetto: adozione della deroga RA-a-FR-6.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.3.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: riduzione dell’obbligo di etichettatura per i vagoni merci trainati per ferrovia.

Contenuto della normativa nazionale: l’obbligo di etichettatura non si applica qualora la segnalazione del veicolo sia chiaramente visibile.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Osservazioni: si tratta di una norma nazionale del Regno Unito già esistente.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RA-a-UK-5

Oggetto: distribuzione a dettaglianti o utenti di merci nel loro imballaggio interno (ad esclusione di quelli delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) da depositi per la distribuzione locale al dettagliante/utente e dal dettagliante all’utente finale.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi non devono recare un marchio RID/ADR o ONU.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Osservazioni particolari: le disposizioni del RID sono inadeguate per le fasi finali del trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utilizzatore o dal dettagliante all’utilizzatore finale. Scopo di questa deroga è permettere che le merci destinate alla vendita al dettaglio siano trasportate senza imballaggio esterno nella tratta ferroviaria di un tragitto di distribuzione locale.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA-bi-DE-2

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della normativa nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggi combinati e trasporto di rifiuti pericolosi in pacchi e IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (al momento della raccolta) e suddivisi in categorie di rifiuti specifiche (per evitare reazioni pericolose all’interno di un gruppo); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni particolari: lista n. 6*.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

DK Danimarca

RA-bi-DK-1

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle gallerie.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della normativa nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle di cui all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto concerne il trasporto attraverso la galleria ferroviaria del collegamento fisso sul Great Belt. Le disposizioni alternative riguardano solo il volume di carico e la distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Osservazioni particolari:

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

RA-bi-DK-2

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle gallerie.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della normativa nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle di cui all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto concerne il trasporto attraverso la galleria ferroviaria del collegamento fisso sull’Øresund. Le disposizioni alternative riguardano solo il volume di carico e la distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Osservazioni particolari:

Termine della scadenza: 29 febbraio 2016.

SE Svezia

RA-bi-SE-1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 2, 5.2 e 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi.

Contenuto della normativa nazionale: la normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l’etichettatura e la marcatura. Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base al RID, essa li suddivide in varie categorie; ogni categoria comprende sostanze che, in base al RID, possono essere imballate insieme (imballaggio comune). Ogni imballaggio deve essere contrassegnato, anziché dal numero ONU, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento.

Termine della scadenza: 30 giugno 2015.

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA-bii-DE-1

Oggetto: trasporto locale di cianuro di idrogeno stabilizzato, liquido, contenente al massimo 1 % di acqua di massa (ONU 1051) in carri cisterna ferroviari, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di trasporto ONU 1051 (cianuro di idrogeno) stabilizzato, liquido, contenente al massimo 1 % di acqua di massa.

Contenuto della normativa nazionale: trasporto locale per ferrovia su tragitti debitamente designati facenti parte di un processo industriale specifico e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite. Il trasporto è effettuato in carri cisterna appositamente autorizzati a tale scopo la cui costruzione e strutture sono costantemente adeguate in funzione delle evoluzioni più recenti della tecnologia in materia di sicurezza [ad esempio montaggio di ammortizzatori (crash buffer) conformemente al TE 22]. Il processo del trasporto è soggetto ad una regolamentazione dettagliata sotto forma di disposizioni supplementari in materia di sicurezza operativa approvate dalle autorità competenti in materia di sicurezza e di prevenzione dei rischi, sotto la sorveglianza delle autorità di supervisione competenti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga n. E 1/97 (4a versione modificata), Ufficio federale delle ferrovie.

Fine del periodo di validità: 1o gennaio 2017.»

3)

L’allegato III, capo III.3, è sostituito dal seguente testo:

«III.3.   Deroghe nazionali

…»