ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.010.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 10

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
14 gennaio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (UE) n. 23/2011 della Commissione, del 13 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (UE) n. 24/2011 della Commissione, del 13 gennaio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

3

 

 

DECISIONI

 

 

2011/14/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 gennaio 2011, che modifica la decisione 97/556/CE, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l’isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati a cappotto) (ETICS) [notificata con il numero C(2011) 34]  ( 1 )

5

 

 

2011/15/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2010/31)

7

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/1


REGOLAMENTO (UE) N. 23/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

81,8

TN

120,5

TR

108,7

ZZ

103,7

0707 00 05

EG

158,2

JO

96,7

TR

86,3

ZZ

113,7

0709 90 70

MA

40,9

TR

127,8

ZZ

84,4

0805 10 20

EG

56,7

IL

67,1

MA

53,8

TR

70,7

ZA

56,7

ZZ

61,0

0805 20 10

MA

67,5

TR

79,6

ZZ

73,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

129,3

HR

46,1

IL

66,4

JM

106,9

MA

103,8

TR

73,4

ZZ

87,7

0805 50 10

TR

58,2

ZZ

58,2

0808 10 80

CA

99,7

CN

112,2

US

126,7

ZZ

112,9

0808 20 50

CN

49,8

US

120,5

ZZ

85,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


14.1.2011   

IT

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L 10/3


REGOLAMENTO (UE) N. 24/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 22/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 9 del 13.1.2011, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 14 gennaio 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

64,59

0,00

1701 11 90 (1)

64,59

0,00

1701 12 10 (1)

64,59

0,00

1701 12 90 (1)

64,59

0,00

1701 91 00 (2)

60,43

0,00

1701 99 10 (2)

60,43

0,00

1701 99 90 (2)

60,43

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

14.1.2011   

IT

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L 10/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2011

che modifica la decisione 97/556/CE, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l’isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto») (ETICS)

[notificata con il numero C(2011) 34]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/14/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

sentito il parere del comitato permanente per la costruzione,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/556/CE della Commissione, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l’isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto») (ETICS) (2), si riferisce esclusivamente a prodotti nell’ambito del campo d’applicazione delle omologazioni tecniche europee mentre alcuni di tali prodotti possono essere coperti anche da norme armonizzate europee.

(2)

È pertanto opportuno modificare la decisione 97/556/CE al fine di applicare anche ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione di norme armonizzate europee che saranno elaborate dal CEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/556/CE è così modificata:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La procedura di attestazione della conformità di cui all’allegato II è indicata nei mandati per gli orientamenti relativi al benestare tecnico europeo. La procedura di attestazione della conformità di cui all’allegato III è indicata nei mandati per gli orientamenti relativi al benestare tecnico europeo.»;

2)

è aggiunto un allegato III il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2011.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.

(2)  GU L 229 del 20.8.1997, pag. 14.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

GRUPPO DI PRODOTTI

SISTEMI/KIT COMPLESSI PER L’ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO, SUPPORTI DI INTONACO (1/1)

Sistemi di attestazione di conformità

Per il/i prodotto/i e lo/gli uso/i previsto/i di seguito elencato/i, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell’ambito delle pertinenti norme europee armonizzate:

Prodotto/i

Uso/i previsto/i

Livello/i o classe/i

(Reazione al fuoco)

Sistema/i di attestazione della conformità

Sistemi/kit complessi per l’isolamento termico esterno, supporti di intonaco(ETICS)

Applicazione a muri esterni

Tutti

1

Sistema 1: cfr. direttiva 89/106/CEE, allegato III, parte 2, punto i), senza verifiche mediante campionatura.

Le specifiche del sistema devono essere attuabili anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione per una determinata caratteristica, perché almeno uno Stato membro non detta alcun requisito giuridico per la caratteristica in questione [cfr. direttiva 89/106/CEE articolo 2, paragrafo 1 ed eventualmente la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi]. In tali casi, non può essere imposta al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare le prestazioni del prodotto sotto questo profilo.»


14.1.2011   

IT

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L 10/7


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 dicembre 2010

concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro

(BCE/2010/31)

(2011/15/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 17 e l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 17 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (di seguito «SEBC»), la Banca centrale europea (BCE), al fine di condurre le proprie operazioni, può aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato.

(2)

Ai sensi dell’articolo 21.1 e 21.2 dello statuto del SEBC, la BCE può operare come agente finanziario per istituzioni, organi o organismi dell’Unione, amministrazioni statali, enti regionali, locali o altri enti pubblici, altri organismi del settore pubblico o imprese pubbliche degli Stati membri.

(3)

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione BCE/2007/7 del 24 luglio 2007 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB (1), la BCE può accettare le banche centrali quale clientela.

(4)

Si fa riferimento all’accordo quadro tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro e la European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), impresa pubblica a responsabilità limitata con sede legale in Lussemburgo, avente gli Stati membri la cui moneta è l’euro come azionisti. L’accordo quadro dell’EFSF è entrato in vigore ed è divenuto vincolante il 4 agosto 2010.

(5)

Ai sensi dell’accordo quadro e conformemente allo statuto dell’EFSF, quest’ultimo fornisce finanziamenti nella forma di accordi di prestito (di seguito «accordi di prestito») agli Stati membri la cui moneta è l’euro qualora tali Stati membri siano in difficoltà finanziarie e abbiano sottoscritto un protocollo d’intesa con la Commissione europea, soggetto al rispetto di talune condizioni.

(6)

L’articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo quadro dell’EFSF dispone che l’erogazione del prestito concesso dall’EFSF ad uno Stato membro la cui moneta è l’euro avviene attraverso i conti dell’EFSF e dello Stato membro mutuatario in questione, aperti presso la BCE ai fini di cui agli accordi di prestito. La decisione BCE/2010/15 del 21 settembre 2010 relativa all’amministrazione dei prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (2) contiene delle disposizioni in merito all’apertura di un conto di cassa presso la BCE intestato all’EFSF per l’attuazione degli accordi di prestito.

(7)

Ai sensi degli accordi di prestito il rimborso avrà luogo per il tramite di conti di cassa aperti presso la BCE e intestati alla banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro mutuatario in questione.

(8)

È necessario adottare delle disposizioni in merito ai conti di cassa, intestati alla BCN dello Stato membro mutuatario in questione, che devono essere aperti presso la BCE per l’attuazione degli accordi di prestito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Apertura dei conti di cassa

La BCE, su richiesta della BCN di uno Stato membro mutuatario, apre dei conti di cassa intestati a tale BCN per il trattamento dei pagamenti connessi all’accordo di prestito (di seguito un «conto di cassa di una BCN»).

Articolo 2

Accettazione dei pagamenti sul conto di cassa

Un conto di cassa di una BCN è usato esclusivamente per il trattamento di pagamenti connessi ad un accordo di prestito.

Articolo 3

Accettazione di istruzioni

Con riferimento al conto di una BCN, la BCE accetta istruzioni esclusivamente dalla BCN che detiene il conto.

Articolo 4

Saldo dei conti di cassa

Nessun importo è in alcun caso iscritto a debito sul conto di cassa di una BCN. Di conseguenza, nessun pagamento è effettuato da tali conti oltre l’importo accreditato sugli stessi.

Articolo 5

Remunerazione

La BCE paga interessi sul saldo overnight iscritto a credito di tali conti per un importo equivalente al tasso sui depositi della BCE applicabile secondo la formula giorni effettivi/360.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 dicembre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 71.

(2)  GU L 253 del 28.9.2010, pag. 58.